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info · senza abrogare né modificare espressamente e testualmente gli artt. 2513, 2528, 2545 e...

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legacoop LIGURIA info Aprile 2017 4 Anno XX Bilanci 2016 e cooperative: le novità I bilanci relativi all’esercizio 2016 – di prossima predisposizione ed approvazione da parte di tutte le società – sono assoggettati ad alcune significative novità, discendenti dai nuovi principi contabili. In particolare, esistono poi peculiarità legate alla forma giuridica della società cooperativa. A queste novità dedicammo già una giornata seminariale il 22 marzo 2016. Lo scorso giovedì 16 marzo abbiamo organizzato, come Alleanza delle Cooperative, un ulteriore approfondito Seminario, con la collaborazione dell’Ordine dei Commercialisti ed Esperti contabili. Vi consigliamo caldamente di esaminare il materiale presentato in quell’occasione, scaricabile alla pagina http://www.legaliguria.coop/ cooperative-e-bilanci-relazioni-e-un-quaderno-che-spiegano-le-novita/ Senza in alcun modo voler sostituire i documenti segnalati (la cui integrale lettura è assolutamente raccomandabile) vediamo di seguito alcune tra le principali NOVITA’ di interesse particolare per le cooperative. Art 2423 cod. civ. - Redazione del bilancio Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa. Ma una novità molto importante è rappresentata dalla nuova classificazione delle imprese in tre diverse categorie (vedi tabella al fondo di pag.3). Micro-imprese Sono obbligate alla redazione dello schema di conto economico (in forma abbreviata) e dello schema di stato patrimoniale (in forma abbreviata); sono invece esonerate dall’obbligo di redazione della nota integrativa, del rendiconto finanziario e della relazione sulla gestione. continua a pag.3 >> inevidenza Comune di Genova: bando per le Startup innovative pag. 8 infolavoro Voucher: le possibili alternative pag. 5 inagenda Avvio del percorso Agire La Legalità pag. 9 infodiritto Pubblicata la legge contro la corruzione nel settore privato pag. 7 infoeconomia Contrasto povertà e riordino prestazioni sociali pag. 6
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Page 1: info · senza abrogare né modificare espressamente e testualmente gli artt. 2513, 2528, 2545 e 2545 sexies c.c., i quali pertanto sono ad oggi in vigore. Quali conseguenze, quindi,

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n °4Anno XX

Bilanci 2016 e cooperative: le novitàI bilanci relativi all’esercizio 2016 – di prossima predisposizione ed approvazione da parte di tutte le società – sono assoggettati ad alcune significative novità, discendenti dai nuovi principi contabili.In particolare, esistono poi peculiarità legate alla forma giuridica della società cooperativa. A queste novità dedicammo già una giornata seminariale il 22 marzo 2016.Lo scorso giovedì 16 marzo abbiamo organizzato, come Alleanza delle Cooperative, un ulteriore approfondito Seminario, con la collaborazione dell’Ordine dei Commercialisti ed Esperti contabili.Vi consigliamo caldamente di esaminare il materiale presentato in quell’occasione, scaricabile alla pagina http://www.legaliguria.coop/cooperative-e-bilanci-relazioni-e-un-quaderno-che-spiegano-le-novita/

Senza in alcun modo voler sostituire i documenti segnalati (la cui integrale lettura è assolutamente raccomandabile) vediamo di seguito alcune tra le principali NOVITA’ di interesse particolare per le cooperative.

Art 2423 cod. civ. - Redazione del bilancioGli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.

Ma una novità molto importante è rappresentata dalla nuova classificazione delle imprese in tre diverse categorie (vedi tabella al fondo di pag.3).

Micro-impreseSono obbligate alla redazione dello schema di conto economico (in forma abbreviata) e dello schema di stato patrimoniale (in forma abbreviata); sono invece esonerate dall’obbligo di redazione della nota integrativa, del rendiconto finanziario e della relazione sulla gestione.

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inevidenzaComune di Genova: bando per le Startup innovativepag. 8

infolavoroVoucher: le possibili alternativepag. 5

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infodirittoPubblicata la legge contro la corruzione nel settore privatopag. 7

infoeconomiaContrasto povertà e riordino prestazioni socialipag. 6

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GENOVASede regionale e Ufficio territoriale di Genovavia Brigata Liguria, 105 r - 16121 Genovatel. 010.572111fax 010.57211223

LA SPEZIAComitato territoriale della Speziavia Lunigiana, 229/A - 19125 La Speziatel. 0187.503170fax 0187.504395

SAVONAComitato territoriale di Savonavia Cesare Battisti, 4/6 - 17100 Savonatel. 019.8386847fax 019.805753

IMPERIAComitato territoriale di Imperiavia G. Airenti, 5 - 18100 Imperiatel. 0183.666165fax 0183.666277

RedazionePaola BellottiEnrico CasarinoBarbara EspostoMaria Teresa PitturruMario Sottili

Progetto Graficowww.homeadv.it

Segretaria di RedazioneElisabetta Dondero

FotografiaArchivio Fotolia / 123rfArchivio Legacoop

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CONVENZIONEUNIPOLIS - LEGACOOPNUOVI SCONTI PER TE L I G U R I A

Per maggiori informazioni visita la pagina web dedicata: www.convenzioni.unipol.it/Legacoop

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Licenziamento al termine del periodo di provaUnità produttiva ed ammortizzatori sociali: le FAQPiccole imprese e disabiliAlternanza scuola lavoro: chiarimentiLicenziamento ed affissione del codice disciplinareResponsabilità solidale negli appalti: le modificheVoucher: le possibili alternative

Turismo in Liguria: i numeri Indagine congiunturale sulle coopMEPA - Mercato elettronico della Pubblica AmministrazioneContrasto povertà e riordino prestazioni socialiWorkers buyout: nuovi impegni dal Parlamento

Studi di settore e cooperativeL’Amministratore: natura e qualificazione giuridicaPubblicata la legge contro la corruzione nel settore privato

Bilanci 2016 e cooperative: le novitàComune di Genova: bando per le Startup innovativeLegacoop News, on line la app per rimanere in linea con la cooperazioneInvestimenti in aree di crisi non complessa

Avvio del percorso Agire La LegalitàSeminario su INDUSTRIA 4.0 e relative agevolazioni

Identikit della cooperazione culturale

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info aprile 2017

Tuttavia le informazioni residuali rilevanti devono essere riportate in calce allo stato patrimoniale.

Piccole impreseSono esonerate dall’obbligo di redazione del rendiconto finanziario e della relazione sulla gestione a condizione che alcune informazioni in essa presenti siano fornite nella nota integrativa. Per la valutazione dei crediti, dei debiti e dei titoli immobilizzati possono non applicare il metodo del “costo ammortizzato”. Rimane comunque l’obbligo di fornire tutte quelle informazioni complementari necessarie ai fini di fornire una rappresentazione veritiera e corretta ai sensi dell’art. 2423 c.c.

Tuttavia, il D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 ha introdotto il nuovo art. 2435 ter c.c. senza abrogare né modificare espressamente e testualmente gli artt. 2513, 2528, 2545 e 2545 sexies c.c., i quali pertanto sono ad oggi in vigore.

Quali conseguenze, quindi, per una cooperativa che rientra nei parametri quantitativi previsti dall’art. 2435 - ter per la Microimpresa, ma che – in quanto cooperativa – è comunque tenuta all’osservanza dei dettami previsti dell’art. 2513 del c.c., ossia attestare nella nota integrativa la propria condizione oggettiva di prevalenza, relazionare sul carattere mutualistico della gestione (art. 2545 c.c.) ed evidenziare tutte le varie informazioni che usualmente è obbligo e/o buona prassi inserire nella nota integrativa (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: calcolo del ristorno, dettaglio partecipazioni, carattere di indivisibilità delle riserve e loro movimentazioni, numero soci e movimentazioni della compagine sociale, ecc), tutti elementi che hanno anche lo scopo di rispondere alle esigenze della revisione annuale o biennale prevista dal D.lgs. 220/2002?

Tutte le informazioni richieste espressamente dal codice civile e dai principi contabili o dettate da esigenze informative del redattore, comprese quelle specifiche per le società cooperative, devono essere fornite nei campi testuali presenti nella tassonomia, che sono in forma libera ma con una dimensione di caratteri limitata. Laddove tali spazi risultassero insufficienti, si potrebbe scegliere di includere le informazioni mutualistiche in un’apposita relazione da integrare al bilancio come generica appendice mutualistica, da redigere includendovi unicamente dette indicazioni. Tale relazione, definibile come “relazione sulla gestione mutualistica”, considerata alla stregua degli altri documenti allegati al bilancio, permetterebbe di superare qualsiasi questione legata alla tassonomia xbrl.

Naturalmente è sempre possibile mantenere il deposito del bilancio completo di nota integrativa in formato XBRL, con tutte le informazioni richieste dalla legge, comprese le disposizioni speciali per le cooperative, e dai principi contabili secondo la rappresentazione tabellare e descrittiva utilizzata per i bilanci precedenti. In tal caso, la nota integrativa redatta nel formato “libero” dovrà essere quella depositata presso la sede dell’impresa e approvata dall’assemblea dei soci; in calce alla stessa o nel verbale dell’assemblea di approvazione, andrà indicato che “lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa sono redatti in modalità non conforme alla tassonomia italiana XBRL, in quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale”.

Lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico si è posto il problema, ed ha trasmesso a tutti i propri revisori la circolare del 21.03.2017, riguardante “Il nuovo articolo 2435 ter c.c. e le conseguenze sulla redazione del bilancio delle società cooperative rientranti nella categoria delle microimprese”.

Nella circolare si precisa che “i Revisori, che riscontrino nel corso delle verifiche che la cooperativa si sia avvalsa della presunta facoltà prevista dall’art. 2435 ter c.c., dovranno verificare se: l’omissione della Nota Integrativa non ha consentito l’indicazione delle notizie di cui

agli artt. 2513, 2528, 2545 e 2545 sexies, 2° comma. In questo caso, non essendo stato rispettato l’obbligo informativo, la cooperativa dovrà essere diffidata a riapprovare nuovamente il bilancio nel formato previsto ed inserendo le richieste notizie, depositandolo presso il Registro delle Imprese;

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al di là del semplice rispetto della tassonomia del bilancio, gli obblighi di informazione di cui sopra sono comunque stati assolti, attraverso l’inserimento in calce ai prospetti di bilancio delle notizie relative. In questo secondo caso, trattandosi di irregolarità meramente formale, che non inficia, sul piano dei contenuti, l’adempimento dell’obbligo di informativa, i revisori segnaleranno l’irritualità nella redazione del bilancio al punto 56) del verbale, alla voce: - Eventuali suggerimenti e consigli per migliorare la gestione, il livello di democrazia interna, al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci alla vita sociale - prescrivendo, per il futuro ed in assenza di novelle normative, un più rigido rispetto delle previsioni codicistiche e concludendo le verifiche, ove non emergano ulteriori irregolarità, con la proposta di rilascio del certificato.

Calcolo del ristorno ai soci: nella determinazione del calcolo della somma massimamente ristornabile ai soci delle cooperative si è sempre proceduto, oltre ad altre operazioni di calcolo, ad epurare l’avanzo di gestione dal risultato delle gestione straordinaria (voce E del conto economico, ove positiva). Tenuto conto che nel nuovo art. 2425 del c.c. tale sezione (voce E) del conto economico non è più prevista, con l’obbligo di riallocare i proventi straordinari nella voce “A5 altri proventi e ricavi” e gli oneri straordinari nella voce “B14 oneri diversi di gestione” e fornendo evidenza nella nota integrativa di tali voci ove rilevanti o di effettivo carattere di straordinarietà, è ancora obbligo sottrarre tali componenti nel determinare l’avanzo di gestione ai fini del calcolo del ristorno?La risposta è positiva. Come confermato anche con circolare del MISE del 29/03/2017, occorre “determinare l’avanzo della gestione mutualistica ristornabile ai soci, depurandolo delle componenti economiche estranee allo scambio mutualistico tra soci e società (ancorché classificate, secondo le nuove norme, nelle voci di cui ai punti A) e B) del conto economico)”. E pertanto “l’avanzo complessivo della gestione dovrà essere depurato dal saldo (solo se positivo) dei valori, a titolo esemplificativo, relativi alle plusvalenze e minusvalenze di natura straordinaria derivanti da trasferimenti d’azienda o di rami d’azienda, alienazione di partecipazioni, immobili e beni non strumentali, nonché al plusvalore derivante dall’acquisizione delle immobilizzazioni materiali a titolo gratuito”.

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Unità produttiva ed ammortizzatori sociali: le FAQIn data 3 aprile 2017 la Fondazione dei Consulenti del Lavoro ha pubblicato un approfondimento (goo.gl/Q1b0vT) con il quale ha fornito alcune indicazioni operative in merito alla gestione delle “unità produttive” ai fini della gestione degli ammortizzatori sociali.

Piccole imprese e disabiliCome noto, l’art. 3 della Legge 68/1999 stabilisce che i datori di lavoro pubblici e privati che occupano almeno 15 dipendenti sono tenuti ad avere alle loro dipendenze i lavoratori con disabilità (di cui all’art. 1 della stessa legge 68/99), nelle seguenti misure:1) 7% dei lavoratori dipendenti, se occupano più di 50 dipendenti;2) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;3) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

Mentre inizialmente l’obbligo insorgeva solo in caso di nuove assunzioni, in virtù dell’articolo 3 del Decreto Legislativo n. 151 del 14 settembre 2015, emanato in attuazione della legge n. 183/2014 (Jobs Act), ora il semplice fatto di avere dai 15 ai 35 dipendenti impone al datore di lavoro di assumere un lavoratore disabile.

Tuttavia questa nuova disposizione, che doveva entrare in vigore il 1° gennaio 2017, si applicherà, invece, con effetto dal 1° gennaio 2018.

Per ulteriori dettagli consultare questa pagina: https://goo.gl/eJWt0V

Alternanza scuola lavoro: chiarimentiIl Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con la nota del 28 marzo 2017 (goo.gl/UwCFXM), ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi in tema di alternanza scuola lavoro, che intendono dare risposta ai più ricorrenti quesiti formulati dalle scuole, dalle famiglie e dai soggetti che intendono ospitare gli studenti coinvolti nelle esperienze di alternanza.

Licenziamento al termine del periodo di prova

Con sentenza 18 gennaio 2017 n. 1180, la Corte di cassazione è intervenuta sul tema del licenziamento del lavoratore in prova e, in particolare, sulla rilevanza del positivo superamento dell’esperimento al fine di valutare la legittimità del provvedimento.

La Corte d’Appello, pur rilevando l’ampia discrezionalità del datore di lavoro in ordine alla valutazione delle capacità professionali del dipendente assunto in prova, aveva accertato il positivo superamento della medesima e la mancanza di elementi sufficienti a dimostrare l’esistenza di un valido motivo, estraneo alla prova, per procedere al suo licenziamento.

Tuttavia la sentenza d’appello, confermando quella di primo grado, aveva rigettato la domanda di reintegrazione nel posto di lavoro, condannando invece il datore di lavoro al risarcimento del danno nella misura di dieci mensilità della retribuzione globale di fatto, in quanto la tutela reale di cui all’art. 18, legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) potrebbe derivare solo da un recesso intimato per un motivo illecito o estraneo alla prova, mentre le risultanze istruttorie non erano univoche in tal senso.

La Corte di Cassazione, nell’affrontare il ricorso, ha premesso che, nella fase genetica del rapporto di lavoro, le parti possono apporre una clausola di prova, disciplinata dall’art. 2096 del codice civile, dove l’interesse prevalente è la sperimentazione e la valutazione, da parte del datore di lavoro, delle caratteristiche e delle qualità del lavoratore, nonché del proficuo inserimento di quest’ultimo nella struttura aziendale. Al termine del periodo, il datore di lavoro può licenziare il lavoratore, senza essere tenuto a motivare il licenziamento in modo specifico né a riconoscere il preavviso, aggiungendo tuttavia che incombe sul lavoratore licenziato, che deduca in sede giurisdizionale la nullità di tale recesso, l’onere di provare, secondo la regola generale di cui all’art. 2697 cod. civ., sia il positivo superamento del periodo di prova, sia che il recesso è stato determinato da un motivo illecito e quindi, estraneo alla funzione del patto di prova: ne consegue che la valutazione datoriale in ordine all’esito della prova è ampiamente discrezionale.

Pertanto la Corte di Cassazione ha censurato la sentenza di primo grado “laddove, pur ammettendo che sussistano ampi margini di discrezionalità nella valutazione dell’esperimento, ha ritenuto il recesso illegittimo non in quanto esso era stato determinato da motivi ad essa estranei, ma in quanto la valutazione negativa espressa dal datore di lavoro sull’esito dell’esperimento non era giustificata, così contraddicendo le stesse premesse del ragionamento che si era posta e discostandosi dal corretto inquadramento giuridico della questione”.

In conclusione, la Cassazione rinvia perciò la causa al giudice d’appello, stabilendo che lo stesso “dovrà quindi riesaminare le risultanze di causa, al fine di accertare se il recesso fosse illegittimo in quanto determinato da un motivo estraneo all’esperimento, anche considerando l’esito positivo che questo aveva avuto”.

Un approfondimento, con commento, della sentenza è stato pubblicato in Diritto & Pratica del Lavoro 11/2017 a questa pagina: goo.gl/fUa6tp

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Turismo in Liguria: i numeri In occasione degli Stati Generali dedicati allo “Sviluppo strategico del turismo in Liguria”, l’Osservatorio Turistico Regionale, gestito in collaborazione fra Regione Liguria e Unioncamere Liguria, ha presentato l’andamento dei dati di settore.

Il sistema ricettivo ligure conta complessivamente circa 4.450 aziende ed ha una capacità ricettiva di oltre 151.000 posti letto, suddivisi nei tre macro settori definiti come ‘Alberghiero’, ‘Aria aperta’ e ‘Altre strutture’. Negli ultimi 5/6 anni il trend ha visto una decisa contrazione degli alberghi a livello di classificazione inferiore e l’aumento degli alberghi a 3, 4 e 5 stelle: gli hotel ad una e due stelle sono diminuiti di circa il 22% a favore del settore 3, 4 e 5 stelle. Così facendo l’offerta ha trovato modo di adeguarsi alle esigenze della domanda.

Flavia Coccia, del dipartimento Ricerca dell’Istituto Nazionale Ricerche Turistiche per conto dell’Osservatorio, ha peraltro spiegato che gli arrivi turistici nelle strutture ricettive liguri sono passati da circa 3 milioni e mezzo nel 2008 a più di 4 milioni e 300 mila nel 2015; i trend attuali mostrano un aumento delle presenze nei mesi di marzo, settembre ed ottobre, dovuti ad una diversificazione delle proposte turistiche liguri adatte a periodi differenti dalla stagione tradizionale; ed è aumentata la quota di turisti giovani (under 30), passando dal 19% a più del 30%, in meno di dieci anni.

Leggi il documento completo: goo.gl/loCXVJLeggi le slide sull’andamento del turismo: goo.gl/F2E2YhLeggi la sintesi sugli Stati Generali del turismo: goo.gl/yOSWXO

Indagine congiunturale sulle coopE’ stata pubblicata la decima indagine congiunturale realizzata dagli uffici studi delle tre organizzazioni che danno vita all’Alleanza delle Cooperative (Agci, Confcooperative e Legacoop) che contiene le previsioni per i primi quattro mesi del 2017 e traccia un bilancio sull’ultimo quadrimestre dello scorso anno.

Dall’indagine emerge come le cooperative italiane, sia per vocazione che per oggettivi limiti strutturali e di contesto, siano consapevoli che se vogliono continuare a crescere devono provare a farlo insieme: sinergie, alleanze e aggregazioni sono le strade da percorrere per non perdere competitività e quote di mercato.

Una cooperativa su dieci nel primo quadrimestre del 2017 si è posta come obiettivo quello di dare vita ad aggregazioni, in particolare attraverso processi di fusione, alleanze strategiche o tramite l’adesione a forme organizzative allargate.

I principali dati dell’indagine congiunturali sono sintetizzati in questa pagina web: https://goo.gl/kE3O0T

Licenziamento ed affissione del codice disciplinareLa Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4826 del 24/2/2017, è intervenuta in materia di licenziamento disciplinare, per ribadire quanto segue.

Il principio di necessaria pubblicità del codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti i lavoratori non si applica nei casi in cui il licenziamento sia irrogato per sanzionare condotte che concretizzino violazione di norme penali o che contrastino con il cosiddetto “minimo etico”; al contrario, deve essere data adeguata pubblicità al codice disciplinare con riferimento a comportamenti che violano mere prassi operative, non integranti usi normativi o negoziali.

Responsabilità solidale negli appalti: le modificheCon il parere n. 3/2017 (goo.gl/901s23), pubblicato n data 21 marzo 2017, la Fondazione dei Consulenti del Lavoro ha commentato le modifiche apportate dal Decreto Legge n. 25/2017 (goo.gl/Yw2DFV) alla responsabilità solidale negli appalti: come noto, il Decreto, in vigore dal 17 marzo 2017, ha cancellato il beneficio, in capo al Committente, della preventiva escussione dell’appaltatore ed ha, inoltre, eliminato la facoltà, per le parti sociali, di modificare le regole della solidarietà passiva.

Voucher: le possibili alternativeLa Fondazione dei Consulenti del Lavoro ha pubblicato un approfondimento (goo.gl/zM0B44) relativo alle possibili tipologie contrattuali validamente utilizzabili come alternativa ai buoni lavoro.

Lo studio della Fondazione prende in esame il contratto di somministrazione, le collaborazioni coordinate e continuative ed il lavoro intermittente, comparando i costi – su base mensile e su base oraria – di queste forme contrattuali con quelli derivanti dal contratto di lavoro accessorio, rilevandone differenze e vantaggi per il datore di lavoro ed il lavoratore.

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MEPA - Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione Nei giorni scorsi il sistema delle Camere di Commercio liguri ha organizzato degli incontri per presentare il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Il Mercato Elettronico della P.A. (MePA) è un mercato digitale in cui le Amministrazioni abilitate possono acquistare, per valori inferiori alla soglia comunitaria, i beni e servizi offerti da fornitori abilitati a presentare i propri cataloghi sul sistema.

CONSIP definisce con appositi bandi le tipologie di beni e servizi e le condizioni generali di fornitura, gestisce l’abilitazione dei fornitori e la pubblicazione e l’aggiornamento dei cataloghi. Accedendo alla Vetrina del Mercato Elettronico o navigando sul catalogo prodotti, le Amministrazioni possono verificare l’offerta di beni e/o servizi e, una volta abilitate, effettuare acquisti on line, confrontando le proposte dei diversi fornitori e scegliendo quella più rispondente alle proprie esigenze.

I vantaggi per le imprese sono così riassumibili: diminuzione dei costi commerciali e ottimizzazione dei tempi di vendita; accesso al mercato della Pubblica Amministrazione; occasione per valorizzare la propria impresa anche se di piccole dimensioni; concorrenzialità e confronto diretto con il mercato di riferimento; opportunità di proporsi su tutto il territorio nazionale.

Sul nostro sito, alla pagina http://www.legaliguria.coop/il-mercato-elettronico-della-pubblica-amministrazione-occasione-per-le-cooperative-liguri/, trovate la presentazione prodotta nel corso degli incontri, ove viene illustrata la modalità per abilitarsi ed offrire i propri beni o servizi.

Contrasto povertà e riordino prestazioni socialiE’ stato approvato definitivamente il DDL n. 2494 (goo.gl/Ak1NIE), recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali.

L’articolo unico del provvedimento delega il Governo ad adottare, entro 6 mesi, più decreti legislativi per introdurre una misura di contrasto della povertà assoluta, denominata reddito di inclusione; per riordinare le prestazioni di natura assistenziale; per rafforzare e coordinare gli interventi dei servizi sociali garantendo in tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni.

I principi e criteri direttivi della delega affermano che il reddito di inclusione deve essere una misura unica a livello nazionale, di carattere universale, subordinata alla prova dei mezzi e all’adesione a un progetto personalizzato di inclusione, articolata in un beneficio economico e in una componente di servizi alla persona.

Per beneficiare della misura sarà previsto un requisito di durata minima di residenza nel territorio nazionale. E’ previsto un graduale incremento del beneficio e dell’estensione dei beneficiari, da individuare prioritariamente tra i nuclei familiari con figli minori o con disabilità grave, donne in stato di gravidanza, disoccupati di età superiore a 55 anni.

Workers buyout: nuovi impegni dal Parlamento

Coopfond comunica il via libera delle Commissioni Attività produttive e Lavoro della Camera ottenuto dal testo unificato delle risoluzioni (goo.gl/j9tgd3) di Tiziana Ciprini (M5S) e Antonella Incerti (Pd) in materia di workers buyout.

“I workers buyout – ha commentato il sottosegretario allo Sviluppo economico Antonio Gentile – sono una delle modalità innovative che può essere intrapresa dai lavoratori nel tentativo di recuperare le aziende costrette a chiudere, mantenendo il loro posto di lavoro e non disperdendo le competenze acquisite che è stata sfruttata sempre più spesso e ha evidenziato anche durante la crisi un buon tasso di sopravvivenza delle fabbriche recuperate”.

Il rappresentante del MISE ha condiviso in particolare il primo impegno dell’atto, ovvero la promozione della redazione di un testo per delineare un quadro normativo unitario a sostegno del WBO e che preveda la semplificazione degli strumenti a sostegno delle cooperative di lavoratori che rilevano aziende fallite o in crisi.

Il sottosegretario ha precisato altresì che il rafforzamento degli attuali strumenti di sostegno alle operazioni di WBO è stato avviato con il decreto del ministro dello Sviluppo economico del 4 dicembre 2014, che ha istituito aiuti finalizzati a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative. La dotazione iniziale del Fondo ammontava a 9.5 milioni ed è stato incrementato, nel corso del 2016, da versamenti, per un totale di 1,2 milioni. La legge di bilancio 2017 ha assegnato a questo scopo (comma 75 dell’articolo 1) 5 milioni di euro per il 2017 e 5 milioni per il 2018.

Infine Gentile ha spiegato che un valido strumento per sostenere le operazioni di WBO è rappresentato dal Fondo di garanzia delle PMI che riduce il rischio di credito della banca, agevolando la concessione di nuova finanza anche per operazioni di rilevamento di aziende da parte dei lavoratori. “Le cooperative – ha precisato il sottosegretario – rientrano a pieno titolo tra i soggetti che possono beneficiare della garanzia pubblica”.

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L’Amministratore: natura e qualificazione giuridica

La Corte di Cassazione, con sentenza a Sezioni Unite 20 gennaio 2017, n. 1545 (https://goo.gl/AISHxf), ha stabilito che per gli amministratori unici e i consiglieri di amministrazione, rispetto alla qualificazione del proprio rapporto giuridico nei confronti della società in seno alla quale esercitano il mandato, non trova applicazione la normativa di lavoro subordinato o autonomo o parasubordinato e che pertanto non ha ragion d’essere la contestualizzazione del rapporto in alcun contratto di lavoro.

La posizione dell’amministratore deve piuttosto essere intesa come quella di un organo della società e, per tale motivazione, non esistendo una dualità tra amministratore e persona giuridica, è esclusa la stipulabilità di un contratto di lavoro. Operativamente, per regolamentare

il contenuto dei poteri dell’organo amministrativo nonché il compenso dello stesso e la durata della carica, dovrà essere utilizzato lo strumento tipico del diritto societario rappresentato dalla delibera del consiglio di amministrazione oppure dall’atto di nomina dell’assemblea.

E, in questo contesto, la sentenza stabilisce che “non è escluso, però, che s’instauri, tra la società e la persona fisica che la rappresenta e la gestisce, un autonomo, parallelo e diverso rapporto che assuma, secondo l’accertamento esclusivo del giudice del merito, le caratteristiche di un rapporto subordinato, parasubordinato o d’opera”.

Sulla scorta anche di tale sentenza, la Fondazione dei Consulenti del Lavoro ha pubblicato un approfondimento (goo.gl/SRvYHm) in merito alla natura ed alla qualificazione giuridica del ruolo di Amministratore.

Pubblicata la legge contro la corruzione nel settore privatoSulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2017 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 38 del 17 marzo 2017 (goo.gl/kyfEPX), adottato dal Consiglio dei Ministri e contenente disposizioni riguardanti la lotta contro la corruzione nel settore privato.

Detto Decreto, fra l’altro, ha stabilito modifiche all’articolo 2635 c.c. (corruzione tra privati) ed ha aggiunto l’articolo 2635-bis c.c. (istigazione alla corruzione tra privati).

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Studi di settore e cooperativeLa Commissione Tributaria Regionale Toscana, con la pronuncia del 08.02.2017 n. 348/13/17, è intervenuta in un caso di accertamento fiscale nei confronti di una cooperativa di lavoro.

La pronuncia, ricordato che lo studio di settore non può essere utilizzato in modo automatico nei risultati dall’Agenzia delle Entrate, senza fornire elementi utili o idonei a evidenziare la gravità e la concordanza nello scostamento, in particolare sottolinea come “per le società cooperative a mutualità prevalente, ossia quelle la cui attività viene svolta a favore dei soci o associati o degli utenti in via prevalente”, “ a seguito dell’art. 6 del decreto del 28 dicembre 2012 emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stato previsto che i risultati degli studi di settore non possono essere utilizzati per l’azione automatica (diretta) di accertamento fiscale”.

Ne consegue che diventa “centrale la funzione del contraddittorio fra contribuente e Amministrazione finanziaria, la quale, verificata preventivamente la sussistenza dei requisiti mutualistici, deve comunque tener conto di quelle situazioni di mercato ed elementi di fatto influenzate dal perseguimento dei fini mutualistici propri che possono incidere sui ricavi conseguiti (secondo la Risoluz. n. 330/2007 e confermata successivamente dalla circolare n. 23/E della medesima Agenzia)”.

“Va sottolineato che in tale tipologia di società, il conferimento fondamentale è il cosiddetto capitale di mutualità, nel nostro caso la capacità lavorativa dei soci; quindi questa cooperativa si configura come cooperativa di lavoro scelta, decisa per soddisfare il bisogno delle socie di avere un lavoro, dopo averlo preventivamente perso, causa riduzione di personale. Viceversa, nelle altre forme giuridiche di società, di persone o di capitali, il conferimento importante e fondamentale è costituito dai beni o dal denaro e, come recita il codice civile, queste società si costituiscono per finalità di profitto che va a remunerare il capitale conferito. Nel caso specifico, la dimensione della società cooperativa rende evidente la mutualità esclusiva per la specificità della situazione di mercato in cui opera, influenzata dal perseguimento di fini mutualistici che incidono fortemente sui ricavi conseguiti”.

infodiritto

Page 8: info · senza abrogare né modificare espressamente e testualmente gli artt. 2513, 2528, 2545 e 2545 sexies c.c., i quali pertanto sono ad oggi in vigore. Quali conseguenze, quindi,

infoaprile 2017

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Investimenti in aree di crisi non complessa

Dal 4 aprile si possono presentare le domande a valere sulla L. 181/89 per il sostegno agli investimenti delle aree di crisi non complessa che comprende alcuni territori liguri. E’ stabilita una dotazione finanziaria di 80 milioni, a livello nazionale e modalità “a sportello, con domande tramite il sito www.invitalia.it.

I programmi di investimento ammissibili riguardano: nuove unità produttive e ampliamenti finalizzati alla produzione di beni e servizi, la tutela ambientale, l’innovazione e l’organizzazione.

Le aree di crisi industriale non complessa della Liguria sono: per la provincia di Genova quelle aree

portuali del capoluogo, parte della Val Polcevera, le zone di Cornigliano, Erzelli, l’entroterra di Voltri e quello chiavarese, i comuni di Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Chiavari e Lavagna, la Fontanabuona e la Val d’Aveto per la provincia di Imperia le valli

Prino, Arroscia e Impero con i comuni di Borgomaro, Caravonica, Chiusanico, Chiusavecchia, Dolcedo, Pieve di Teco, Pontedassio, Pornassio, Prelà, Rezzo e Vessalico per la provincia della Spezia il

capoluogo, Arcola, Bolano, Santo Stefano Magra e Follo.

Comune di Genova: bando per le Startup innovative Nell’intento di favorire l’accelerazione dell’attività imprenditoriale di startup innovative, il Comune di Genova ha emanato un bando che prevede finanziamenti a tasso agevolato fisso annuo dello 0.50% per gli investimenti e contributi a fondo perduto pari al 50% delle spese di gestione dei progetti.

I settori interessati sono: Scienze della vita, Industria 4.0, Smart city e Tecnologie del mare.

Il Bando, finanziato con un milione di euro, sosterrà startup innovative costituite da non più di 30 mesi, classificate come piccole o micro imprese e con sede operativa in centro storico, Valbisagno, Valpolcevera, Sampierdarena, Cornigilano, Sestri Ponente, Prà o Voltri. Altro requisito necessario per beneficiare del bando è l’interesse per un investimento in equity da parte di un investitore privato terzo per almeno il 50% del finanziamento richiesto. Il bando prevede anche un’ulteriore agevolazione (65%) per le startup innovative di under 35, donne o con almeno un ricercatore che svolga attività di ricerca all’estero.

Le domande di partecipazione si possono presentare dal 4 aprile al 31 luglio con le modalità descritte sul sito del Comune. (http://www.comune.genova.it/content/bando-pubblico-la-realizzazione-di-azioni-finalizzate-favorire-lo-sviluppo-di-start-innovati)

Legacoop News, on line la app per rimanere in linea con la cooperazioneÈ disponibile la app di Legacoop, un ulteriore strumento per rimanere in linea con il movimento cooperativo ed essere aggiornati su tutte le novità.

La app “Legacoop News” contiene, infatti, le ultime notizie da Legacoop nazionale, ma anche gli aggiornamenti sulle attività parlamentari interessanti per la cooperazione, i dati più freschi dal Centro studi e un sondaggio quotidiano realizzato da SWG, per capire come si muove il Paese.

Per eventuali problemi o chiarimenti potete scrivere a [email protected]

inevidenza

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Seminario su INDUSTRIA 4.0 e relative agevolazioniVi segnaliamo l’incontro seminariale organizzato da Legacoop Liguria sul tema:

Industria 4.0: le tecnologie ed i finanziamenti per l’innovazione, il valore della digitalizzazione nei servizi alle merci e alla persona

Martedì 11 aprile, ore 14.30 - 16.00presso ISFORCOOPSalita Nuova N. S. del Monte 3 c, Genova

Moderatore: Giovanni Giaccone - giornalista Italy TerroirSandro Frega - vicepresidente Legacoop LiguriaPaolo Tamiro - Ceo Italy TerroirYann Inghilesi - CEO Traxa

Le tecnologie 4.0, intese come automazione e tecnologie smart applicate alle imprese, costituiscono una fondamentale leva di rilancio per i servizi, la produzione e la logistica.

Parleremo di tecnologie applicabili ed incentivi, per gli investimenti prossimi e per quelli recentemente effettuati, sapendo che insieme alla presentazione dei bilanci, scade il termine per richiedere il credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo, immediatamente spendibile sugli investimenti realizzati nel 2016.

Tutto ciò, anche alla luce della circolare dell’Agenzia delle Entrate (goo.gl/AU1NJq), con la quale è stata comunicata la proroga, con modificazioni, della disciplina del c.d. “super ammortamento” e introduzione del c.d. “iper ammortamento”.

Si prega dare conferma della partecipazione scrivendo alla mail:[email protected]

Avvio del percorso Agire La LegalitàVi segnaliamo che il 30 marzo u.s. è partito un programma di seminari patrocinati dall’Università di Genova e dalla Camera di Commercio di Genova e Camera di Commercio Riviere di Liguria: “Agire La Legalità”. Il programma, accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Genova, si inserisce tra le azioni di contrasto alla falsa cooperativa e a favore della legalità in impresa. Il percorso è rivolto a funzionari pubblici, cooperatori, sindacati e funzionari delle Camere di Commercio e naturalmente ai giovani universitari.

Nella pagina seguente è disponibile il programma completo.

inagenda

ADESIONI FON.COOPADESIONI FON.COOP

ADERITE A FON.COOP, È GRATUITO E POTRETE USARE IL FONDO PER LA VOSTRA FORMAZIONE

L’adesione a Fon.Coop consente all’impresa di richiedere un contributo per finanziare la formazione dei propri lavoratori presentando un piano concordato. Con l’adesione l’impresa autorizza l’Inps a versare lo 0,30% del monte salari al Fondo.

Possono aderire al Fondo tutte le cooperative italiane. Possono inoltre aderire tutti i datori di lavoro: le spa, le srl, le associazioni, le imprese sociali, le imprese non-profit, ong, onlus e le altre organizzazioni del Terzo Settore.

Le cooperative agricole possono aderire utilizzando il modello trimestrale UNICO DMAG.

1 L’adesione al Fondo è gratuita e si effettua attraverso il flusso Uniemens, con apposita procedura 2 L’impresa aderente ad un altro Fondo può aderire a Fon.Coop effettuando la revoca3 L’adesione viene fatta una volta sola ed il rinnovo annuale è automatico

PER INFORMAZIONI: [email protected]

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30 MARZO

• Apertura corso saluti istituzionali• Tavola rotonda modera: Dott. Marco Menduni - L’Autorità Nazionale Anticorruzione: Tra prevenzione e attività regolatoria - Chi è il whistleblower? Prof.ssa Ida Nicotra • La valutazione della reputazione dell’impresa Avv. Luciano Gallo • Perché un protocollo di legalità Dott. Andrea FolchittoIntervento dell’Assessore Avv. Giovanni Berrino • Case Study: Registro datori socialmente responsabili Dott. Remo Rimotti • Case Study: Il Brand di Qualità Cooperativa Dott.ssa Rosangela Conte - Simone Gaggino• Tavolo di lavoro: Analisi e strumenti del rating di legalità Avv. Luciano Gallo

5 MAGGIO

9,30 • Offerta economicamente più vantaggiosa Avv. Luciano Gallo10,15 • La nuova disciplina del codice degli appalti Avv. Luigi Gili11,00 • Pausa11,20 • Simulazione Avv. Luciano Gallo 12,00 • La valutazione della reputazione dell’impresa Avv. Luciano Gallo12,40 • Tavolo di lavoro: Analizziamo il bando di gara Avv. Luigi Gili - Avv. Luciano Gallo13,40 • Feedback e chiusura lavori

11 MAGGIO

9,30 • Le stazioni appaltanti e il nuovo codice degli appalti Anci Liguria10,15 • Il mercato elettronico Dott.ssa Minerva Francesca Romana11,00 • Pausa 11,20 • Gli affidamenti sotto soglia Avv. Annalisa Messina12,00 • Tavolo di lavoro con gli Enti appaltanti Anci Liguria - SUAR - CONSIP Avv.Tonj Della Vecchia13,40 • Feedback e chiusura lavori

25 MAGGIO

9,30 • Corruzione: strumenti di contrasto, di prevenzione. La compliance aziendale e L.231 responsabilità amministrativa Avv. Giovanna Tedesco10,15 • Question time11,00 • Pausa11,20 • Riforma della Legge 109 beni confiscati alle mafie Dott. Luca Grosso13,40 • Feedback e chiusura lavori

15 GIUGNO

9,30 • I Principi cooperativi e Stakeholder Engagement Dott. Mauro Iengo10,15 • Question time11,00 • Seminario conclusivo Alleanza delle Cooperative13,40 • Feedback e chiusura lavori

dipArtimento di economiavia vivaldi, 5 aula magna CAMERA DI COMMERCIO

VIA GARIBALDI, 4

PROGRAMMA DEI SEMINARI 2017 GENOVACamera di Commercio di GenovaSala delle Ardesie - Via Garibaldi, 4 Genova

Progetto formativo ALL

AGIRE LA LEGALITÀ

Per informazioni e pre-iscrizioni [email protected] Conte cell. 335 1984355Simone Gaggino cell. 320 7249175

CAMERA DI COMMERCIOVIA GARIBALDI, 4

CAMERA DI COMMERCIOVIA GARIBALDI, 4

CAMERA DI COMMERCIOVIA GARIBALDI, 4

Patrocinio Anci Liguria con la partecipazione di CGIL CISL e UIL

PERCORSO ACCREDITATO DALL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

www.responsabilitasociale.coop

Genova 2017 - programma dei seminariPer informazioni e pre-iscrizioni: [email protected]

Rosangela Conte cell. 335 1984355 - Simone Gaggino cell. 320 7249175

Prof.ssa Ida Nicotra: Consigliera Autorità Italiana Anticorruzione

Dott. Marco Menduni: Secolo XIXAvv. Luigi Gili: Docente Università BocconiAvv. Luciano Gallo: Esperto rapporti P.A. e terzo settore

Avv. Giovanna Tedesco: Dottore di ricerca esperta in responsabilità da reato delle imprese

Dott. Mauro Iengo: Responsabile ufficio legislativo Legacoop Nazionale

Dott.ssa Rosangela Conte: Funzionario Legacoop Liguria

Dott. Simone Gaggino: Direttore Confcooperative Savona e Imperia

Dott. Andrea Folchitto: Legacoop NazionaleAvv. Tonj Della Vecchia: Ufficio legislativo Confcooperative Nazionale

Dott. Luca Grosso: Agenzia Cooperare con Libera Terra

Avv. Annalisa Messina: Istituto Guglielmo TagliacarneDott.ssa Minerva Francesca Romana: CONSIP

Dott. Remo Rimotti: Regione Liguria Avv. Giovanni Berrino: Assessorato Lavoro e Politiche Attive dell’Occupazione

INTERVERRANNO

PERCORSO ACCREDITATO DALL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

Progetto formativo ALL

AGIRE LA LEGALITÀ

con il patrocinio di Anci Liguria con la partecipazione di CGIL CISL e UIL con il patrocinio di Anci Liguria con la partecipazione di CGIL CISL e UIL

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Identikit della cooperazione culturale Aldo De Jaco, Insieme, creativamente: bilancio di due anni di vita delle cooperative culturali, «La Cooperazione italiana», 9 aprile 1977.

«L’associazione della cooperazione culturale realizza ora che è alfine venuto il momento anche della letteratura, della pittura, della scultura, ecc., in generale della cultura, di trovar spazio nell’arena cooperativa. Non è questo l’essenziale, però. C’è soprattutto da mettere in conto che la quercia sempre più grossa dell’industria culturale capitalista ha incominciato a produrre ghiande sempre più piccole e indigeste, ha limitato insomma sempre di più lo spazio della creatività, e la creatività di conseguenza è diventata quasi sinonimo di contestazione.

Dunque dalla realtà più concreta e oggettiva è venuta una spinta potente a cercare nuove forme di produzione, forme di libertà della produzione; e soprattutto questo, in effetti, ha propiziato l’incremento della cooperazione culturale.

Il nostro problema era vivere – cioè produrre, creare, comunicare con gli altri – in questo lunghissimo epilogo che caratterizza il XX secolo, in questo lunghissimo momento della transizione verso un regime meglio adeguato allo sviluppo delle forze sociali. Che fare, dunque? C’è chi ha cercato e cerca forme nuove della libertà di espressione e del collegamento con le masse, fiducioso di ritrovare così un suo spazio vitale.

Da questa ipotesi deriva essenzialmente il grande sviluppo della cooperazione culturale, come superamento dell’individualismo e organizzazione delle capacità e dei bisogni.

In modo non molto differente da come lo ha fatto a suo tempo il bracciante o il muratore, l’uomo di cultura si organizza oggi per aumentare le sue capacità di intervento, di lotta, di produzione. Nello stesso tempo egli si rende conto che in questo modo si schiera per un prodotto culturale che si riconosce insieme mezzo e messaggio.

Egli cioè si sottopone al vaglio del mercato – che è poi, nelle condizioni attuali, l’incontro con il pubblico – e nello stesso tempo accetta la definizione del suo prodotto nell’ambito del sociale, come voce, meditazione, ricerca, esperienza di una collettività. Condizione che non appassisce e non umilia la libertà della sua ricerca, anzi dà a questa ricerca un senso, una eco di storicità, ne aumenta le possibilità di comunicazione.

L’ipotesi che si esprime nella cooperazione culturale appare insieme avveniristica e radicata nel presente, esprime la possibilità di essere insieme organizzati e creativi, senza rinunziare ad alcunché anzi avendo la consapevolezza di aver imbroccato l’unica via aperta a chi non voglia entrare nel sistema dominante, a occupare una sua casella ben definita».

Il 28 maggio 1975 si era costituita l’Associazione nazionale della cooperazione culturali, cui inizialmente avevano aderito 66 cooperative italiane, in gran parte teatrali e cinematografiche. A distanza di due anni, aderivano 208 cooperative (78 teatrali, 55 editoriali, 40 cinematografiche, 23 di animazione, 7 musicali, 3 grafiche, 2 di balletto). A livello territoriale, nel 1977 la cooperazione culturale era presente in quasi tutte le regioni italiane (Lazio 99, Lombardia 35, Emilia-Romagna 18, Campania 14, Piemonte 12, Toscana 11, Liguria 5, Veneto 4.) (Identikit della cooperazione, ivi).

«La Cooperazione Italiana»: 130 anni di informazione cooperativa

«La cooperazione ha finalmente anche in Italia un giornale che ne propugnerà i molteplici interessi, che accoglierà le forze sparse, che sarà il tramite delle associazioni per comunicare tra loro […], che, incuorando gli incerti, gioverà a suscitare un nuovo fervore di bene, diffondendo ovunque i benefici del reciproco amore».

Per celebrare i 130 anni de «La Cooperazione italiana», fondata a Milano il 1° gennaio 1887 quale organo della Federazione (poi Lega) nazionale delle cooperative, ogni mese pubblicheremo su «Infolega» la trascrizione di un articolo tratto dalla banca dati digitale del periodico, realizzata dal Centro italiano di documentazione sulla cooperazione e l’economia sociale di Bologna in collaborazione con l’IBACN della Regione Emilia-Romagna.

Per consultare l’archivio digitale: http://cooperazioneitaliana.cooperazione.net.

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inscadenza

Pagina a cura di Nord Ovest Servizi s.r.l. - Liguria

10 Aprile 2017Spesometro: comunicazione delle opera-zioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiuntoComunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese e ricevute nel 2016 per i contribuenti mensili. Per le sole cessioni di beni e prestazioni di ser-vizi rese e ricevute nel 2016 per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura, la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora l’importo unita-rio dell’operazione sia pari o superiore ad EUR 3.600,00, al lordo dell’Iva.N.B. Questa comunicazione è stata soppressa dal D.L. n. 193 del 2016 a partire dalle operazioni poste in esse-re dal 1° gennaio 2017.

INPS - PERSONALE DOMESTICO Versamento contributi previdenziali per il personale domestico (trimestre prece-dente)

FONDO M. NEGRI, M. BESUSSO E A. PASTORE Versamento dei contributi previdenziali e di assistenza integrativa (trimestre prece-dente)

18 AprileSoggetti IVA: adempimenti contabiliEmissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spe-diti nel mese solare precedente e risul-tanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i sog-getti tra i quali è effettuata l’operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese so-lare precedente

Esercenti commercio al minuto e soggetti della grande distribuzione: adempimenti contabiliRegistrazione, anche cumulativa, delle operazioni per le quali è rilasciato lo scon-trino fiscale o la ricevuta fiscale, effettuate nel mese solare precedente

Liquidazione e versamento dell’Iva relati-va al mese precedenteLiquidazione e versamento dell’Iva relati-va al mese precedente

Versamento saldo IVA derivante dalla di-chiarazione annualeVersamento 2° rata del saldo IVA relativo all’anno d’imposta 2016 risultante dalla dichiarazione annuale con la maggiora-zione dello 0,33% mensile a titolo di in-teressi

Sostituti d’imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

di servizi rese e ricevute nel 2016 per le quali non sussiste l’obbligo di emissio-ne della fattura, la comunicazione tele-matica deve essere effettuata qualora l’importo unitario dell’operazione sia pari o superiore ad EUR 3.600,00, al lordo dell’Iva. N.B. Questa comunicazione è stata soppressa dal D.L. n. 193 del 2016 a partire dalle operazioni poste in essere dal 1° gennaio 2017

PREVINDAI E PREVINDAPVersamento dei contributi previdenziali integrativi a favore dei dirigenti di azien-de industriali relativi alle retribuzioni ma-turate nel trimestre precedente

26 AprileOperatori intracomunitari con obbligo mensile: presentazione INTRASTATPresentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni e degli ac-quisti di beni e delle prestazioni di servizi rese o acquisite nel mese precedente nei confronti di soggetti UE

Operatori intracomunitari con obbligo tri-mestrale: presentazione INTRASTATPresentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni e degli ac-quisti di beni e delle prestazioni di servizi rese o acquisite nel primo trimestre del 2017 nei confronti di soggetti UE

2 MaggioVersamento dell’imposta di bollo su libri, registri, fatture ed altri documenti infor-matici rilevanti ai fini tributariPagamento, in unica soluzione, dell’im-posta di bollo relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati nel 2016 Scadenza termine per la presentazione del MUD 2017Il 02 maggio 2017 scade il termine per la presentazione del MUD (Modello unico di dichiarazione ambientale), relativamente ai rifiuti prodotti nell’anno 2016

INPS MANODOPERA AGRICOLA Denuncia relativa alle retribuzioni del tri-mestre precedente

DENUNCIA UNIEMENS (marzo 2017) Denuncia telematica delle retribuzioni e dei contributi (INPS - ex INPDAP - ex ENPALS) di marzo 2017

LIBRO UNICO (marzo 2017) Registrazioni relative al mese di marzo

Versamento ritenute alla fonte su inden-nità di cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel mese precedente

Sostituti d’imposta: versamento ritenute operate nel mese precedenteVersamento ritenute alla fonte su interes-si e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente

Sostituti d’imposta: versamento ritenute operate nel mese precedenteVersamento ritenute alla fonte sui pigno-ramenti presso terzi riferite al mese pre-cedente Sostituti d’imposta: versamento ritenute operate nel mese precedenteVersamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente Sostituti d’imposta: versamento ritenute operate nel mese precedenteVersamento ritenute alla fonte su provvi-gioni corrisposte nel mese precedente RavvedimentoUltimo giorno utile per la regolarizzazio-ne dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati o effettuati in misura insuf-ficiente entro il 16 marzo 2017, con mag-giorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve)

RITENUTE Versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autono-mo, provvigioni nonché su corrispettivi per contratti d’appalto nei confronti dei condomini (mese precedente)

ADDIZIONALI Versamento addizionali regionali/comu-nali su redditi da lavoro dipendente del mese precedente

CONTRIBUTI INPS MENSILI Versamento all’INPS da parte dei datori di lavoro dei contributi previdenziali a fa-vore della generalità dei lavoratori dipen-denti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente

CONTRIBUTI INPS - GESTIONE EX EN-PALS MENSILI Termine per il versamento contributi pre-videnziali a favore dei lavoratori dello spettacolo

CONTRIBUTI INPGI Versamento dei contributi previdenziali dei giornalisti professionisti relativi alle retribuzioni maturate nel mese preceden-te

GESTIONE SEPARATA INPS COLLA-BORATORI Versamento dei contributi previdenziali per i collaboratori a progetto, occasionali e associati in partecipazione corrisposti nel mese precedente

20 AprileSpesometro: comunicazione delle opera-zioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valo-re aggiuntoComunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese e ricevu-te nel 2016 per i contribuenti trimestrali. Per le sole cessioni di beni e prestazioni

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cooperativa del mese


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