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InformaImpresa n. 16/2014

Date post: 03-Apr-2016
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Bollettino normativo di Confartigianato Vicenza
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Venerdì 5 settembre 2014 16 /2014 riproduzione riservata AMBIENTE 97 Modalità operative per la gestione e l’utilizzo nel settore delle costruzioni di prodotti ottenuti dal recupero e dai rifiuti. 98 Intermediazione e commercio dei rifiuti senza de- tenzione dei rifiuti stessi. Obbligo di garanzia fi- nanziaria. 99 Appalti verdi pubblici: i criteri ambientali mini- mi per la gestione del verde pubblico, l’acquisto di ammendanti, piante ornamentali e impianti di irrigazione. 100 Appalti verdi pubblici: i criteri ambientali minimi per l’illuminazione pubblica. 101 Appalti verdi pubblici: i criteri ambientali minimi per le forniture di attrezzature elettriche ed elet- troniche d’ufficio. 102 Sistri. La Selex (Finmeccanica) disdice il contratto. 103 Rifiuti. Restrizione uso sostanze pericolose nelle AEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). 104 Rifiuti. Attuazione direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RA- EE). 105 Rifiuti. Norme per i produttori AEE. 106 Rifiuti. Distributori, installatori e gestori centri di assistenza AEE. 107 Pozzi: obbligo di denuncia ed analisi a Vicenza. Scadenza il 30 settembre 2014. 108 Torrebelvicino: servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti e relativa tariffa. Anni 2012 e 2013. CONTRATTUALE - LAVORO 82 Cassa Integrazione in Deroga: pubblicato il Decre- to Interministeriale con i nuovi criteri per accede- re al trattamento salariale in deroga. 83 Incentivi per l’assunzione di disoccupati previsti dalla legge 191/2009. Presentazione richiesta benefici per l’anno 2012. 84 Inail: Mod. 5 SS bis (certificazione medica). 85 Circolare Inail n. 16/2014. Obbligo assicurativo dei tirocinanti. 86 Ebav. Servizi in scadenza previsti per le aziende. Scadenzario del mese di settembre 2014. 87 Area Acconciatura-Estetica: proroga disciplina ap- prendistato professionalizzante al 30 settembre. 88 Area Meccanica. Conferma EET: Verbali di Intesa del 22.07.2014. 89 Area Tessile-Moda: sottoscritto il 25 luglio 2014 l’Accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Na- zionale di lavoro. 90 Area Tessile - Moda. Tabella retributiva: variazione dei minimi da agosto 2014. ENERGIA 23 Enel Energia ha “venduto” le bollette non pagate dal 1975 al 2013. Si tratta di una cessione di credito. FISC0 16 Il DPCM 20 febbraio 2014 individua il taglio ai crediti d’imposta dal 2014. 17 Le nuove misure dettate dal DL 47/2014 sulla fi- scalità degli immobili abitativi. SICUREZZA 21 Riduzione del premio INAIL. Confartigianato non condivide le proposte fatte. Non sono alla portata delle piccole imprese e arrivano fuori tempo. 22 INAIL: riduzione del tasso medio di tariffa per le imprese che effettuano interventi migliorativi per la salute e sicurezza sul lavoro. 23 Riduzione del “premio INAIL” per attività o inter- venti migliorativi in materia di sicurezza sul lavo- ro. Le regole per accedere al beneficio. 24 La richiesta di riduzione del premio INAIL non si improvvisa, la si realizza effettuando specifiche e continue attività in azienda. Il servizio “Sicurgest” della Confartigianato di Vicenza. 25 Disposizioni di prevenzione incendi delle struttu- re ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto. Proroga al 31/12/2014 per l’adeguamento. 26 Disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ri- cettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto. 27 Strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto e adeguamento prevenzione incen- di. Proroga al 31/12/14. 28 Installazione e manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’in- cendio. 29 Prevenzione incendi: slittamento dei termini al 22/09/2014 o esenzione per l’istanza preliminare per enti e privati. 30 Regola tecnica di prevenzione incendi per la pro- gettazione, la costruzione e l’esercizio delle strut- ture turistico – ricettive all’aria aperta. 31 Regole tecniche per la prevenzione incendi per i rifugi alpini. 32 Regola tecnica di prevenzione incendi per gli im- pianti di protezione attiva contro l’incendio instal- lati nelle attività soggette ai controlli di preven- zione incendi. 33 Regola tecnica di prevenzione incendi per l’instal- lazione e l’esercizio di apparecchi di erogazione ad uso privato, di gas naturale per l’autotrazione. SISTEMI E CATEGORIE 25 Casa. Termoidraulici e altri Installatori. Regola- mento della Regione Veneto per controllo degli impianti termici - DGR n. 1363. Disposizioni attua- tive della normativa statale vigente sugli impianti di climatizzazione.
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Page 1: InformaImpresa n. 16/2014

Venerdì 5 settembre 2014

16/2014riproduzione riservata

AMBIENTE

97 Modalità operative per la gestione e l’utilizzo nel settore delle costruzioni di prodotti ottenuti dal recupero e dai rifiuti.

98 Intermediazione e commercio dei rifiuti senza de-tenzione dei rifiuti stessi. Obbligo di garanzia fi-nanziaria.

99 Appalti verdi pubblici: i criteri ambientali mini-mi per la gestione del verde pubblico, l’acquisto di ammendanti, piante ornamentali e impianti di irrigazione.

100 Appalti verdi pubblici: i criteri ambientali minimi per l’illuminazione pubblica.

101 Appalti verdi pubblici: i criteri ambientali minimi per le forniture di attrezzature elettriche ed elet-troniche d’ufficio.

102 Sistri. La Selex (Finmeccanica) disdice il contratto.103 Rifiuti. Restrizione uso sostanze pericolose nelle

AEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).104 Rifiuti. Attuazione direttiva 2012/19/UE sui rifiuti

di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RA-EE).

105 Rifiuti. Norme per i produttori AEE.106 Rifiuti. Distributori, installatori e gestori centri di

assistenza AEE. 107 Pozzi: obbligo di denuncia ed analisi a Vicenza.

Scadenza il 30 settembre 2014.108 Torrebelvicino: servizio pubblico di smaltimento

dei rifiuti e relativa tariffa. Anni 2012 e 2013.

CONTRATTUALE - LAVORO

82 Cassa Integrazione in Deroga: pubblicato il Decre-to Interministeriale con i nuovi criteri per accede-re al trattamento salariale in deroga.

83 Incentivi per l’assunzione di disoccupati previsti dalla legge 191/2009. Presentazione richiesta benefici per l’anno 2012.

84 Inail: Mod. 5 SS bis (certificazione medica).85 Circolare Inail n. 16/2014. Obbligo assicurativo

dei tirocinanti.86 Ebav. Servizi in scadenza previsti per le aziende.

Scadenzario del mese di settembre 2014.87 Area Acconciatura-Estetica: proroga disciplina ap-

prendistato professionalizzante al 30 settembre.88 Area Meccanica. Conferma EET: Verbali di Intesa

del 22.07.2014. 89 Area Tessile-Moda: sottoscritto il 25 luglio 2014

l’Accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Na-zionale di lavoro.

90 Area Tessile - Moda. Tabella retributiva: variazione dei minimi da agosto 2014.

ENERgIA

23 Enel Energia ha “venduto” le bollette non pagate dal 1975 al 2013. Si tratta di una cessione di credito.

FISC0

16 Il DPCM 20 febbraio 2014 individua il taglio ai crediti d’imposta dal 2014.

17 Le nuove misure dettate dal DL 47/2014 sulla fi-scalità degli immobili abitativi.

SICUREZZA

21 Riduzione del premio INAIL. Confartigianato non condivide le proposte fatte. Non sono alla portata delle piccole imprese e arrivano fuori tempo.

22 INAIL: riduzione del tasso medio di tariffa per le imprese che effettuano interventi migliorativi per la salute e sicurezza sul lavoro.

23 Riduzione del “premio INAIL” per attività o inter-venti migliorativi in materia di sicurezza sul lavo-ro. Le regole per accedere al beneficio.

24 La richiesta di riduzione del premio INAIL non si improvvisa, la si realizza effettuando specifiche e continue attività in azienda. Il servizio “Sicurgest” della Confartigianato di Vicenza.

25 Disposizioni di prevenzione incendi delle struttu-re ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto. Proroga al 31/12/2014 per l’adeguamento.

26 Disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ri-cettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto.

27 Strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto e adeguamento prevenzione incen-di. Proroga al 31/12/14.

28 Installazione e manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’in-cendio.

29 Prevenzione incendi: slittamento dei termini al 22/09/2014 o esenzione per l’istanza preliminare per enti e privati.

30 Regola tecnica di prevenzione incendi per la pro-gettazione, la costruzione e l’esercizio delle strut-ture turistico – ricettive all’aria aperta.

31 Regole tecniche per la prevenzione incendi per i rifugi alpini.

32 Regola tecnica di prevenzione incendi per gli im-pianti di protezione attiva contro l’incendio instal-lati nelle attività soggette ai controlli di preven-zione incendi.

33 Regola tecnica di prevenzione incendi per l’instal-lazione e l’esercizio di apparecchi di erogazione ad uso privato, di gas naturale per l’autotrazione.

SISTEMI E CATEgORIE

25 Casa. Termoidraulici e altri Installatori. Regola-mento della Regione Veneto per controllo degli impianti termici - DGR n. 1363. Disposizioni attua-tive della normativa statale vigente sugli impianti di climatizzazione.

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2 InformaImpresa Venerdì 5 settembre 2014

AMBIENTE

97 Modalità operative per la gestione e l’utilizzo nel settore delle costruzioni di prodotti ottenuti dal recupero e dai rifiuti.

La delibera riporta le tabelle per identificare le diverse de-stinazioni, nel settore delle costruzioni, dei materiali prodot-ti dall’attività di recupero dei rifiuti. La Regione Veneto ha pubblicato, nel Bollettino regio-nale n. 69 del 15/07/2014, la deliberazione n. 1060 del 24/06/2014. Tale provvedimento, che ha come titolo “Modalità operative per la gestione e l’utilizzo nel set-tore delle costruzioni di prodotti ottenuti dal recupero e di rifiuti”, si pone come continuazione del lavoro che ha portato alla DGRV n. 1773/20012, riguardante le moda-lità operative della “demolizione selettiva”. Considerato che la deliberazione n. 1773/2012 ha conseguito sicu-ramente risultati molto positivi, si è ritenuto utile conti-nuare il lavoro per poter definire le modalità operative per l’ottenimento di prodotti dal recupero di rifiuti e loro successivo utilizzo e per l’utilizzo diretto di rifiuti tal qua-li, nel settore delle costruzioni. Il documento approvato dalla regione Veneto è costitu-ito da tre parti ovvero la deliberazione vera e propria l’allegato A e l’allegato B. La deliberazione fornisce indi-cazioni sulla genesi del provvedimento stesso ed il per-corso che si è attuato per il raggiungimento dello scopo. Inoltre il testo sottolinea l’importanza del lavoro svolto dal tavolo tecnico, istituito a tale scopo, in cui Confarti-gianato del Veneto ha avuto certamente un ruolo di pri-maria importanza. Infine la deliberazione fornisce delle indicazioni molto importanti per la gestione dei rifiuti in ingresso negli impianti di recupero, permettendo lo stoccaggio su aree pavimentate e non impermeabili, pur-ché il rifiuto venga prima sottoposto a test di cessione con esiti conformi alla normativa vigente.E’ fondamentale sottolineare che il punto focale della nuova normativa regionale, appena pubblicata, è costi-tuito dai due allegati tecnici, che si riportano assieme al testo della deliberazione stessa. Si invita ad una attenta analisi soprattutto dell’Allegato B in cui sono riportati tutti i possibili utilizzi dei vari ma-teriali e le varie destinazioni. Confartigianato Vicenza provvederà, quanto prima, ad or-ganizzare degli incontri invitando le aziende coinvolte nell’applicazione della nuova normativa.Per approfondimenti consultare i file:- DGRV 1060-2014 - Modalit operative per la gestione e

utilizzo nel settore delle costruzioni di prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti.pdf

- DGRV 1060 del 2014 - Allegato B - Tabelle.pdf- DGRV 1060 del 2014 - Allegato A - Norme tecniche.pdfalla notizia 1548 su www.informaimpresa.it

AMBIENTE

98 Intermediazione e commercio dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Obbligo di garanzia finanziaria.

Le imprese che effettuano l’intermediazione dei rifiuti senza detenzione degli stessi, devono iscriversi alla specifica se-zione dell’albo gestori ambientali e presentare le apposite garanzie finanziarie.Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22/09/2011, n. 221, il decreto del Ministero dell’ambiente 20/06/2011, che stabilisce la “Modalità e importi delle garanzie finanzia-rie che devono essere prestate a favore dello Stato dai commercianti e intermediari dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi”Il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, alla parte IV (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati), specifica con l’art. 183 la definizione di:commerciante: qualsiasi impresa che agisce in qualità

di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non pren-dono materialmente possesso dei rifiuti;intermediario: qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smalti-mento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli inter-mediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti.Tali attività impongono l’iscrizione all’albo gestori am-bientali delle imprese. L’iscrizione all’albo gestori ambientali delle imprese che effettuano le attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione degli stessi è subordinata alla prestazione di idonea garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni connesse alle operazioni di messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale, realizzazione di eventuali misure di sicurezza, trasporto e smaltimento dei rifiuti nonché risarcimento degli ulteriori danni deri-vanti all’ambiente, in dipendenza dell’attività svolta.Con il decreto 20/06/2011 è stato stabilito l’ammontare della garanzia fideiussoria. Ai fini della determinazione dell’ammontare della garan-zia finanziaria le attività di intermediazione e commercio dei rifiuti sono suddivise nelle seguenti categorie:a) commercio ed intermediazione dei rifiuti non pericolo-

si;b) commercio ed intermediazione dei rifiuti pericolosi.

Per l’esercizio delle attività di commercio e intermedia-zione dei rifiuti non pericolosi, l’ammontare della garan-zia fideiussoria è fissato come di seguito riportato:

Commercio ed intermediazione

dei rifiuti non pericolosi

Classe A Quantità annua comples-sivamente trattata supe-riore o uguale a 200.000 tonnellate

Euro 3.000.000,00

Classe B Quantità annua comples-sivamente trattata supe-riore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate

Euro 1.500.000,00

Classe C Quantità annua comples-sivamente trattata supe-riore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate

Euro 450.000,00

Classe D Quantità annua comples-sivamente trattata supe-riore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate

Euro 250.000,00

Classe E quantità annua comples-sivamente trattata supe-riore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate

Euro 100.000,00

Classe F quantità annua comples-sivamente trattata infe-riore a 3.000 tonnellate

Euro 50.000,000

Per l’esercizio delle attività di commercio e intermedia-zione dei rifiuti pericolosi, l’ammontare della garanzia fi-deiussoria è fissato come di seguito riportato:

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InformaImpresa 3Venerdì 5 settembre 2014

Commercio ed intermediazione dei rifiuti pericolosiClasse A Quantità annua comples-

sivamente trattata supe-riore o uguale a 200.000 tonnellate

Euro 5.000.000,00

Classe B Quantità annua comples-sivamente trattata supe-riore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate

Euro 1.500.000,00

Classe C Quantità annua comples-sivamente trattata supe-riore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate

Euro 500.000,00

Classe D Quantità annua comples-sivamente trattata supe-riore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate

Euro 300.000,00

Classe E Quantità annua comples-sivamente trattata supe-riore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate

Euro 150.000,00

Classe F Quantità annua comples-sivamente trattata infe-riore a 3.000 tonnellate

Euro 80.000,000

Qualora l’attività di commercio e intermediazione riguar-di sia i rifiuti pericolosi, sia i rifiuti non pericolosi, la ga-ranzia finanziaria deve essere prestata per gli importi stabiliti per i rifiuti pericolosi, fermo restando il rispetto dei limiti quantitativi previsti dalla classe di iscrizione.Gli importi sopra riportati sono ridotti al 50% per le imprese registrate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25/11/2009 (EMAS), e del 40% nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.Il mutamento della classe di iscrizione comporta l’obbli-go di adeguamento degli importi sopra riportati.Infine si precisa che in caso di recesso dal contratto del fideiussore, l’albo provvede a cancellare l’iscrizione dell’impresa qualora la stessa non presti nuova idonea garanzia finanziaria nel termine di trenta giorni dalla co-municazione di recesso, all’albo, della società garante.La garanzia finanziaria deve essere prestata per tutta la durata dell’iscrizione all’albo e deve essere conforme al-lo schema allegato sotto la lettera “A” al decreto del Mi-nistero dell’ambiente del 20/06/2011.

AMBIENTE

99 Appalti verdi pubblici: i criteri ambientali minimi per la gestione del verde pubblico, l’acquisto di ammendanti, piante ornamentali e impianti di irrigazione.

Adottati e aggiornati i criteri ambientali minimi che posso-no essere inseriti negli appalti della pubblica amministra-zione per l’acquisto di beni e servizi.Con il decreto del Ministero dell’ambiente 13/12/2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17/01/2014, n. 13, sono stati aggiornati e adottati i criteri ambientali mi-nimi per l’affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, per l’acquisto di ammendanti (aggiornamento 2013), acquisto di piante ornamentali e impianti di irri-gazione.Tali criteri di qualificazione ambientale possono essere

inseriti negli appalti delle amministrazioni pubbliche per l’acquisto di beni e servizi.Da un lato il “pubblico” riduce l’impatto ambientale dei beni e servizi di cui necessita, dall’altro si ottiene un “ef-fetto traino” spingendo il mercato a orientarsi su prodotti e servizi a basso impatto ambientale, modificando, pro-babilmente, anche le strategie produttive delle imprese. Un appalto della pubblica amministrazione verrà consi-derato “verde” se il bando di gara risponde a determinate caratteristiche fissate dalle norme per quel particolare settore.Le imprese che intendono partecipare alla gara per for-nire beni o servizi al committente pubblico dovranno ri-spettare le condizioni “ambientali” fissate dal bando di gara.Per approfondimenti consultare i file:- DM Ambiente 13 dicembre 2013pdf- DM Ambiente 13 dicembre 2013 - criteri ambientali ge-

stione verde pubblico acquisto amendanti acquisto piante ornamentali e impianti di irrigazione.pdf

alla notizia 1559 su www.informaimpresa.ite consultare la notizia n. 89 pubblicata in InformaIm-presa n. 13 del 27.6.14 - Nel programma nazionale dei prevenzione di rifiuti trova spazio anche il Green Public Pro-curament. Obiettivo nazionale di appalti verdi pubblici non inferiore al 50% e la notizia n. 5 pubblicata in InformaImpresa n. 1 del 10.1.14 - Revisionato il Piano d’azione per la sostenibilità ambientale nel settore della pubblica amministrazione.

AMBIENTE

100 Appalti verdi pubblici: i criteri ambientali minimi per l’illuminazione pubblica.

Illuminazione pubblica: acquisto di lampade a scarica ad al-ta intensità e moduli led, acquisto di apparecchi di illumina-zione e affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione. Con il decreto del Ministero dell’ambiente 23/12/2013, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23/01/2014. sono stati aggiornati e adottati i criteri ambientali minimi per l’acquisto di lam-pade a scarica ad alta intensità e moduli led per illumi-nazione pubblica, per l’acquisto di apparecchi di illumi-nazione per illuminazione pubblica e per l’affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica.Tali criteri di qualificazione ambientale possono essere inseriti negli appalti delle amministrazioni pubbliche per l’acquisto di beni e servizi.Da un lato il “pubblico” riduce l’impatto ambientale dei beni e servizi di cui necessita, dall’altro si ottiene un “ef-fetto traino” spingendo il mercato a orientarsi su prodotti e servizi a basso impatto ambientale, modificando, pro-babilmente, anche le strategie produttive delle imprese. Un appalto della pubblica amministrazione verrà consi-derato “verde” se il bando di gara risponde a determinate caratteristiche fissate dalle norme per quel particolare settore.Le imprese che intendono partecipare alla gara per for-nire beni o servizi al committente pubblico dovranno ri-spettare le condizioni “ambientali” fissate dal bando di gara.Per approfondimenti consultare i file:- DM Ambiente 23 dicembre 2013.pdf- DM ambiente 23 dicembre 2013. Criteri ambientali.pdfalla notizia 1558 su www.informaimpresa.ite consultare la notizia n. 89 pubblicata in InformaIm-presa n. 13 del 27.6.14 - Nel programma nazionale dei prevenzione di rifiuti trova spazio anche il Green Public Pro-curament. Obiettivo nazionale di appalti verdi pubblici non inferiore al 50% e la notizia n. 5 pubblicata in InformaImpresa n. 1 del 10.1.14 - Revisionato il Piano d’azione per la sostenibilità

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4 InformaImpresa Venerdì 5 settembre 2014

ambientale nel settore della pubblica amministrazione.

AMBIENTE

101 Appalti verdi pubblici: i criteri ambientali minimi per le forniture di attrezzature elettriche ed elettroniche d’ufficio.

Le forniture riguardano i PC portatili, i PC da tavolo, le stam-panti, le fotocopiatrici, le apparecchiature multifunzione per ufficio.Adottati e aggiornati i criteri ambientali minimi che pos-sono essere inseriti negli appalti della pubblica ammini-strazione per l’acquisto di beni e servizi. Con il decreto del Ministero dell’ambiente 13/12/2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17/01/2014, n. 13, sono stati aggiornati e adottati i criteri ambientali mini-mi per le forniture di attrezzature elettriche ed elettroni-che d’ufficio (personal computer portatili, personal com-puter da tavolo, stampanti, fotocopiatrici, apparecchiatu-re multifunzione per ufficio (aggiornamento 2013).Tali criteri di qualificazione ambientale possono essere inseriti negli appalti delle amministrazioni pubbliche per l’acquisto di beni e servizi.Da un lato il “pubblico” riduce l’impatto ambientale dei beni e servizi di cui necessita, dall’altro si ottiene un “ef-fetto traino” spingendo il mercato a orientarsi su prodotti e servizi a basso impatto ambientale, modificando, pro-babilmente, anche le strategie produttive delle imprese. Un appalto della pubblica amministrazione verrà consi-derato “verde” se il bando di gara risponde a determinate caratteristiche fissate dalle norme per quel particolare settore.Le imprese che intendono partecipare alla gara per for-nire beni o servizi al committente pubblico dovranno ri-spettare le condizioni “ambientali” fissate dal bando di gara.Per approfondimenti consultare i file:- DM Ambiente 13 dicembre 2013pdf-1.- DM Ambiente 13 dicembre 2012. Criteri ambientali per

forniture di attrezzature elettriche ed elettroniche duffi-cio.pdf

alla notizia 1560 su www.informaimpresa.ite consultare la notizia n. 89 pubblicata in InformaIm-presa n. 13 del 27.6.14 - Nel programma nazionale dei prevenzione di rifiuti trova spazio anche il Green Public Pro-curament. Obiettivo nazionale di appalti verdi pubblici non inferiore al 50% e la notizia n. 5 pubblicata in InformaImpresa n. 1 del 10.1.14 - Revisionato il Piano d’azione per la sostenibilità ambientale nel settore della pubblica amministrazione.

AMBIENTE

102 Sistri. La Selex (Finmeccanica) disdice il contratto.

La società incaricata di realizzare il sistema di tracciabilità dei rifiuti comunica al Ministro dell’Ambiente l’intenzione di non proseguire nell’ambito del programma Sistri oltre la scadenza contrattuale del 30 novembre 2014.Si aggiunge un’altra puntata alla vicenda del Sistri, il sistema di tracciabilità dei rifiuti voluto dal Ministero dell’Ambiente, che ha creato innumerevoli problemi alle piccole imprese. Nel mese di luglio l’on. Realacci, presi-dente della Commissione ambiente della Camera, aveva chiesto il Ministro dell’Ambiente “il coraggio di realizza-re un sistema di tracciabilità dei rifiuti semplice, effica-ce e trasparente”. Praticamente era l’invito a fermarsi su un progetto che sembra non avere sbocchi positivi. Se la risposta non è arrivata dal Ministero, è arrivata dalla Selex che è fornitore del sistema di tracciabilità. É ap-parso infatti nel sito internet di Finmeccanica, la notizia che la Selex ha comunicato al Ministero dell’Ambiente l’intenzione di non proseguire nell’ambito del program-

ma Sistri oltre la scadenza contrattuale del 30 novembre prossimo. Selex è una società controllata da Finmeccanica e con una comunicazione del 21 luglio indirizzata la Ministro Gian Luca Galletti, ha spiegato le motivazioni di tale deci-sione. Nella comunicazione la Selex si è dichiarata dispo-nibile a gestire il Sistri fino alla scadenza contrattuale a fronte di un’offerta limitata di servizi, tale da minimizzare i costi e i danni a proprio carico e di consentire comun-que al Ministero di effettuare tempestive ed adeguate comunicazioni agli utenti sulle modalità operative nelle fasi successive alla cessazione del servizio. Inoltre Selex, precisa che ogni responsabilità connessa all’interruzio-ne del servizio al termine del contratto sarà di esclusi-va competenza del Ministero dell’Ambiente. Secondo la Selex i numerosi interventi sul Sistri, hanno comportato un enorme squilibrio contrattuale, tanto nella fase pre-cedente la sospensione del programma quanto in quella del riavvio, minandone irrimediabilmente il profilo eco-nomico-finanziario e la sostenibilità della prosecuzione. “Confartigianato Vicenza, da anni sostiene che il Sistri è inadeguato per le piccole imprese, ma ancor di più per le esigenze del Paese – spiega Agostino Bonomo, presiden-te dell’associazione-. Con grandi difficoltà siamo riusciti a limitare la platea dei soggetti obbligati ad aderire a questo sistema. Cinque anni di autentiche battaglie per fare capire una cosa evidente alla maggioranza degli im-prenditori, ovvero che questo sistema di tracciabilità dei rifiuti è oneroso e complesso, in poche parole inapplica-bile per la tipologia delle imprese italiane. Oggi leggia-mo che la Selex non intende rinnovare il contratto con il Ministero dell’ambiente per il sistema di tracciabilità che lei aveva strutturato. Riteniamo di poterne prendere at-to senza particolare sofferenza da parte nostra. A questo punto ci aspettiamo di non arrivare a novembre per capi-re cosa dobbiamo dire ai nostri associati su questa peno-sa vicenda. Speriamo solo che il Ministro dell’ambiente metta la parola fine a questa bruttissima esperienza che le imprese, ma anche l’intero Paese, hanno dovuto subire in questi anni. Per noi – conclude Bonomo - la vicenda del Sistri dovrebbe fermarsi qui”.Per approfondimenti consultare il file:Comunicato sul sito di Finmeccanica . Sistri.pdfalla notizia 1561 su www.informaimpresa.it

AMBIENTE

103 Rifiuti. Restrizione uso sostanze pericolose nelle AEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.)

Recepimento direttiva 2011/65/UE - RoHS RESTRIZIONE USO SOSTANZE PERICOLOSE

NELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONI-CHE (recepimento direttiva 2011/65/UE – RoHS 2)

D.LGS. 4 MARZO 2014 N. 27Vi sono importanti modifiche, legate all’utilizzo delle so-stanze, costituenti le apparecchiature elettriche ed elet-troniche (AEE), e agli adempimenti richiesti ai soggetti coinvolti nella produzione e commercializzazione delle apparecchiature stesse.Le categorie di AEE incluse nel presente decreto sono quelle dell’Allegato I.Le apparecchiature escluse dalla presente normativa so-no le seguenti:- apparecchiature utilizzate per la sicurezza nazionale- apparecchiature destinate all’invio nello spazio- parti di apparecchiature che non rientrano nel campo

di applicazione del presente decreto e sono utilizzate solo per queste apparecchiature

- utensili industriali fissi di grandi dimensioni- installazioni fisse di grandi dimensioni- mezzi di trasporto di persone o merci (esclusi i veicoli

elettrici a due ruote non omologati)- macchine mobili non stradali ad uso professionale

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- dispositivi medici impiantabili attivi- pannelli fotovoltaici (installati da professionisti quali-

ficati per un impiego permanente in un luogo presta-bilito, ai fini della produzione di energia da luce solare per applicazioni pubbliche, commerciali, industriali e residenziali)

- apparecchiature per attività di ricerca e sviluppoDal 30/04/2014 le AEE immesse sul mercato, compresi i cavi ei pezzi di ricambio non devono contenere le sostan-ze di cui all’Allegato II.Nei materiali omogenei (materiale di composizione uni-forme o di più materiali, che non può essere diviso o separato in materiali diversi tramite svitamento, taglio, frantumazione, molatura e processi abrasivi) è tollera-ta una concentrazione massima in peso non superiore a quella indicata nell’Allegato II.Si applica ai dispositivi medici e agli strumenti di monito-raggio e controllo, immessi sul mercato dal 22/07/2014; si applica ai dispositivi medico-diagnostici in vitro, im-messi sul mercato dal 22/07/2016; si applica agli stru-menti di monitoraggio e controllo industriali, immessi sul mercato dal 22/07/2017.Non si applica ai cavi o ai pezzi di ricambio di:1) AEE immesse sul mercato prima del 01/07/20062) dispositivi medici immessi sul mercato prima del

22/07/20143) dispositivi medici di diagnosi in vitro immessi sul mer-

cato prima del 22/07/20164) strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul

mercato prima del 24/07/20145) strumenti di monitoraggio e controllo industriali im-

messi sul mercato prima del 24/07/20176) AEE incluse in lista di esenzione, immesse sul mercato

prima della scadenza dell’esenzione7) riutilizzati da AEE immesse sul mercato prima del

01/07/2006, per AEE dello stesso tipo, se il riutilizzo avviene in un circuito chiuso e viene avvisato il consu-matore.

Non si applica alle applicazioni in Allegato III e Allega-to IV.

Obblighi degli operatori economiciObblighi dei fabbricanti- fabbricante: persona fisica o giuridica che fabbrica, o fa progettare e fabbricare AEE, che commercializza appo-nendovi il proprio NOME o MARCHIO.All’atto dell’immissione sul mercato di AEE, i fabbrican-ti garantiscono che le AEE siano progettate e fabbricate conformemente alle prescrizioni previste per la preven-zione (Allegato II).I fabbricanti:1) predispongono la documentazione tecnica ed ese-

guono procedure di controllo interno della produzio-ne, secondo il modulo A dell’Allegato II alla Decisione 768/2008/CE (conformità dei prodotti a tutta la nor-mativa comunitaria);

2) redigono una dichiarazione UE di conformità e ap-pongono la marcatura CE sul prodotto finito;

3) conservano la documentazione tecnica e la dichiara-zione di conformità per un periodo di 10 anni a de-correre dall’immissione sul mercato;

4) in caso di modifica della progettazione o delle ca-ratteristiche del prodotto o delle norme armonizzate, verifica la conformità delle AEE;

5) tengono un registro delle AEE NON CONFORMI e dei richiami di prodotti;

6) informano i distributori delle non conformità;7) garantiscono che sulle AEE sia apposto un numero di

tipo, di lotto, di serie o qualsiasi altro elemento che identifichi l’AEE. Se le dimensioni non lo permettono, le informazioni devono essere scritte sull’imballag-gio o su un documento di accompagnamento;

8) indicano sull’AEE, oppure sull’imballaggio o docu-mento di accompagnamento, il proprio nome, la de-nominazione commerciale registrata o il proprio

marchio e l’indirizzo, dove possono essere contattati (unico punto);

9) se ritengono che un’AEE immessa sul mercato non sia conforme alle prescrizioni, adottano immediatamen-te misure correttive per renderla conforme, ritirarla o richiamarla; informano immediatamente l’autorità di vigilanza, indicando i dettagli relativi alla mancata conformità e alle misure correttive adottate;

10) a seguito di una richiesta motivata della predetta au-torità di vigilanza, forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la con-formità di un’AEE e cooperano con tale autorità, su richiesta di quest’ultima, in merito a qualsiasi azione intrapresa per garantire la conformità delle AEE che hanno immesso sul mercato.

Obblighi dei mandatari- mandatario: persona fisica o giuridica che riceve da un fabbricante un mandato scritto che lo autorizza ad agi-re per conto del fabbricante, in relazione a determinate attività.Il fabbricante può nominare un mandatario mediante mandato scritto.Gli obblighi di divieto di utilizzo delle sostanze, di cui all’Allegato II, e la stesura della documentazione tecnica non rientrano nel mandato del mandatario.Il mandatario svolge i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante, che comprendono almeno i se-guenti punti:1) mantenere a disposizione dell’autorità nazionale di vi-

gilanza nazionale del mercato, la dichiarazione UE di conformità e la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dopo l’immissione sul mercato dell’AEE;

2) a seguito di una richiesta motivata della predetta au-torità di vigilanza, fornire tutte le informazioni e la do-cumentazione necessarie per dimostrare la conformità di un’AEE;

3) cooperare con la predetta autorità di vigilanza, su sua richiesta, in merito a qualsiasi azione intrapresa per garantire la conformità delle AEE che rientrano nel lo-ro mandato.

Obblighi degli importatori- importatore: persona fisica o giuridica, stabilita nell’Unione Europea, che immette sul mercato dell’Unio-ne, un’AEE originaria di un Paese terzo;Gli importatori immettono sul mercato solo AEE confor-mi al presente decreto.Gli importatori, prima di immettere un’AEE sul mercato:1) si assicurano che il fabbricante abbia eseguito l’idonea

procedura di valutazione della conformità, abbia pre-parato la documentazione tecnica, abbia un registro delle AEE non conformi;

2) si assicurano che l’AEE rechi la marcatura CE, l’identifi-cazione con proprio numero e nome del fabbricante e sia accompagnata dai documenti prescritti;

3) se ritengono che un’AEE non sia conforme, non immet-tono l’AEE sul mercato, fino a quando non sia stata resa conforme, e ne informano il fabbricante e le autorità di vigilanza nazionale del mercato;

4) indicano sull’AEE oppure, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagna-mento del prodotto, il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l’indirizzo dove possono essere contattati in merito all’AEE;

5) tengono un registro delle AEE non conformi e dei ri-chiami di AEE e ne informano i distributori;

6) se ritengono che un’AEE immessa sul mercato non sia conforme alle prescrizioni, adottano immediatamente misure correttive per renderla conforme, ritirarla o ri-chiamarla; informano immediatamente l’autorità di vi-gilanza, indicando i dettagli relativi alla mancata con-formità e alle misure correttive adottate

7) conservano, per un periodo di dieci anni dall’immissio-

InformaImpresa 5Venerdì 5 settembre 2014

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ne dell’AEE sul mercato, una copia della dichiarazione UE di conformità e la tengono a disposizione della predetta autorità di vigilanza e garantiscono che, su ri-chiesta, la documentazione tecnica sia messa a dispo-sizione di tale autorità;

8) a seguito di una richiesta motivata dell’autorità di vigi-lanza, forniscono tutte le informazioni e la documenta-zione necessarie per dimostrare la conformità dell’AEE, in lingua italiana, e cooperano con tale autorità, su ri-chiesta di quest’ultima, in merito a qualsiasi azione in-trapresa per garantire la conformità delle AEE che han-no immesso sul mercato.

Obblighi dei distributori- distributore: persona fisica o giuridica, diversa dal fab-bricante e dall’importatore, che mette a disposizione un’AEE sul mercato.I distributori che mettono un’AEE a disposizione sul mer-cato verificano che: 1) l’AEE rechi la marcatura CE, sia accompagnata dai do-

cumenti o istruzioni ed avvertenze d’uso, almeno in lingua italiana, e che il fabbricante e l’importatore si siano conformati alle disposizioni prescritte (dati di identificazione dell’AEE e del fabbricante o dell’impor-tatore);

2) se ritengono che un’AEE non sia conforme alle prescri-zioni non immette l’AEE sul mercato fino a quando non sia stata resa conforme e ne informa il fabbricante o l’importatore, nonché’ l’autorità di vigilanza nazionale del mercato;

3) se ritengono che un’AEE, che hanno immesso sul mer-cato, non sia conforme, si assicurano che siano adotta-te le misure correttive necessarie per rendere confor-me tale AEE, per ritirarla o richiamarla e ne informano immediatamente la predetta autorità di vigilanza, in-dicando in particolare i dettagli relativi alla mancata conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata;

4) a seguito di una richiesta motivata dell’autorità di vigi-lanza, forniscono tutte le informazioni e la documenta-zione necessarie per dimostrare la conformità dell’AEE, in lingua italiana, e cooperano con tale autorità, su ri-chiesta di quest’ultima, in merito a qualsiasi azione in-trapresa per garantire la conformità delle AEE che han-no immesso sul mercato.

Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ed è soggetto agli obblighi del fabbricante quando im-mette sul mercato AEE con il proprio nome o marchio commerciale o modifica AEE già immesse sul mercato in modo tale che la conformità alle prescrizioni applicabili possa esserne condizionata. Gli operatori economici notificano, su richiesta, all’auto-rità di vigilanza nazionale del mercato per un periodo di dieci anni dall’immissione sul mercato dell’AEE:a) qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro

un’AEE;b) qualsiasi operatore economico a cui abbiano fornito

un’AEE.

Conformità delle AEEDichiarazione UE di conformitàLa dichiarazione UE di conformità attesta che è stata di-mostrata la conformità alle prescrizioni previste per la prevenzione (Allegato II).L’Allegato VI contiene la struttura tipo di dichiarazione di conformità e gli elementi che devono essere presenti. La dichiarazione è redatta in italiano.Nei casi in cui altre normative applicabili dell’Unione ri-chiedono l’applicazione di una procedura di valutazio-ne della conformità, che sia almeno altrettanto rigorosa, la conformità alle prescrizioni può essere dimostrata nel contesto di tale procedura. Può essere redatta una documentazione tecnica unica.Con la dichiarazione UE di conformità il fabbricante si assume la responsabilità della conformità dell’AEE.

Documentazione del prodottoLa documentazione tecnica è redatta secondo la norma armonizzata EN 50581:2012, in una delle lingue uffi-ciali dell’Unione.In seguito ad una richiesta motivata dell’autorità di vigi-lanza nazionale del mercato, il fabbricante fornisce una traduzione delle parti pertinenti della documentazione tecnica in italiano. L’autorità di vigilanza può fissare un termine pari a trenta giorni.

Marcatura CELa marcatura CE è soggetta ai principi generali esposti all’articolo 30 del Regolamento (CE) n. 765/2008.La marcatura CE è apposta sull’AEE finita o sulla targhet-ta segnaletica in modo visibile, leggibile e indelebile. Qualora la natura dell’AEE non lo consenta o non lo giu-stifichi, essa è apposta sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento. È apposta sull’AEE prima della sua immissione sul mer-cato.Per approfondimenti consultare i file:- Allegato I.pdf- D. Lgs. 4 marzo 2014 n. 27.pdf- Allegato II.pdfalla notizia 1564 su www.informaimpresa.it

AMBIENTE

104 Rifiuti. Attuazione direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Decreto Legislativo 14 marzo 2014 n. 49 - Introduzione.ATTUAZIONE DIRETTIVA 2012/19/UE SUI RIFIUTI

DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE)

D.LGS. 14 MARZO 2014 N. 49 (in vigore dal 12 aprile 2014)

La normativa in oggetto si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE). Va a sostituire il D.Lgs. 151/05, apportando alcune sostanziali modifiche.Le apparecchiature elettriche ed elettroniche sono quel-le che dipendono da correnti elettriche o campi elettro-magnetici e le apparecchiature di generazione, trasferi-mento e misure di tali correnti e campi, progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua.I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o RAEE sono le apparecchiature, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo, che sono parte in-tegrante del prodotto nel momento in cui il detentore si disfi, abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsene.Viene definito l’ambito di applicazione come segue:Ambito - AEE dell’Allegato I ed esemplificate nell’Allegato II fino al 14/08/2018- AEE dell’Allegato III ed esemplificate nell’Allegato IV dal 15/08/2018.Sono fatte salve le norme in materia di sicurezza, il Re-golamento Reach, la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia, la restrizione dell’uso di so-stanze pericolose (D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 27- vedi appo-sita sezione), il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni. Sono escluse:- apparecchiature utilizzate per la sicurezza nazionale;- parti di apparecchiature che non rientrano nel campo di

applicazione del presente decreto e sono utilizzate solo per queste apparecchiature;

- lampade a incandescenza;dal 15/08/2018:- apparecchiature destinate all’invio nello spazio;- utensili industriali fissi di grandi dimensioni;- installazioni fisse di grandi dimensioni;

6 InformaImpresa Venerdì 5 settembre 2014

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- mezzi di trasporto di persone o merci (esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati);

- macchine mobili non stradali ad uso professionale;- dispositivi medici, dispositivi medico-diagnostici in vitro,

dispositivi medici impiantabili attivi;- apparecchiature per attività di ricerca e sviluppo. Tra i soggetti convolti nel sistema di gestione delle AEE vi sono- produttore: persona fisica o giuridica che, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata:a) è stabilita nel territorio nazionale e fabbrica, o fa pro-

gettare e fabbricare AEE, che commercializza appo-nendovi il proprio NOME o MARCHIO di fabbrica;

b) è stabilita nel territorio nazionale e rivende sul merca-to nazionale, con il suo NOME o MARCHIO di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori;

c) è stabilita nel territorio nazionale e immette sul mer-cato nazionale, nell’ambito di un’attività professionale, AEE di un Paese terzo;

d) è stabilita in un altro Stato membro dell’Unione Euro-pea o di un paese terzo e vende sul mercato naziona-le AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici;

- distributore: persona fisica o giuridica, che rende di-sponibile sul mercato un’AEE;

- distributore al dettaglio: persona fisica o giuridica, che rende disponibile un’AEE all’utilizzatore finale;

- rappresentante autorizzato: il produttore che ha sede legale in un altro Stato membro dell’Unione europea e può designare, con mandato scritto, un rappresentan-te autorizzato, inteso come persona giuridica stabili-ta sul territorio italiano o persona fisica, in qualità di legale rappresentante di una società stabilita nel ter-ritorio italiano, responsabile per l’adempimento degli obblighi ricadenti sul produttore, ai sensi della presen-te decreto legislativo. Così pure il produttore, stabilito nel territorio nazionale, che vende AEE in un altro Stato membro dell’Unione europea nel quale non è stabilito, deve nominare un rappresentante autorizzato presso quello Stato, responsabile dell’adempimento degli ob-blighi ricadenti sul produttore ai sensi della disciplina dello Stato in cui è effettuata la vendita.

Sono inoltre definiti- RAEE provenienti da nuclei domestici: RAEE originati

da nuclei domestici e RAEE di origine commerciale, in-dustriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per na-tura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici;

- RAEE professionali: diversi dai domestici,- marchio: immagine, simbolo o iscrizione apposta sulla

AEE che permette l’identificazione del produttore;- rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici: RAEE prove-

nienti da nuclei domestici se installati in impianti di potenza nominale inferiore a 10 kW, che vanno confe-riti ai centri di raccolta. RAEE di potenza uguale o su-periore a 10 kW sono considerati RAEE professionali.

I produttori adempiono ai propri obblighi di raccolta, trat-tamento, recupero e smaltimento dei RAEE mediante si-stemi di gestione individuali o collettivi, che operano in modo uniforme sull’intero territorio nazionale.I produttori, attraverso i sistemi di gestione, determina-no annualmente l’ammontare del contributo necessario per adempiere, nell’anno solare di riferimento, agli obbli-ghi imposti dal presente decreto legislativo, e possono, al momento della messa a disposizione sul mercato nazio-nale di un’AEE, applicare sul prezzo di vendita della stes-sa il contributo, indicandolo separatamente nelle proprie fatture di vendita ai distributori. La presenza del contri-buto può essere resa nota nell’indicazione del prezzo del prodotto all’utilizzatore finale.Il Centro di coordinamento, che ha la forma del consor-zio, è composto da tutti i sistemi collettivi di gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici. Ad esso pos-sono partecipare anche i sistemi individuali di gestione

dei RAEE domestici ed i sistemi di gestione dei RAEE pro-fessionali.Tra i compiti del Centro di coordinamento vi è quello di garantire il ritiro dei RAEE conferiti ai centri di raccolta comunali, in modo omogeneo su tutto il territorio nazio-nale, da parte di ogni sistema collettivo, nel rispetto del principio di concorrenza e non discriminazione, al fine di incrementare la raccolta dei RAEE da parte dei Comu-ni e di conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata, riciclaggio, recupero stabiliti dal presente decreto legi-slativo.Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decre-to, il Centro di coordinamento predispone un apposito elenco, in cui i titolari degli impianti di trattamento dei RAEE sono tenuti ad iscriversi mediante semplice comu-nicazione e senza ulteriori oneri, ed a comunicare an-nualmente le quantità di RAEE trattate entro il 30 aprile di ogni anno.Per informazioni più dettagliate su produttori e distribu-tori di AEE si rimanda alla specifica sezione.Per approfondimenti consultare il file:- d Lgs 49 del 14 marzo 2014.pdfalla notizia 1565 su www.informaimpresa.ite la notizia n. 103 di questo InformaImpresa: - Restrizione uso sostanze pericolose nelle AEE.

AMBIENTE

105 Rifiuti. Norme per i produttori AEE.

Decreto Legislativo 14 marzo 2014 n. 49 - Adempimenti.PRODUTTORI AEE

decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49decreto 25 settembre 2007 n. 185

Adempimenti

Composizione delle apparecchiatureLe informazioni sono contenute nella sezione “Restrizio-ne uso sostanze pericolose” (D.Lgs. 4.3.2014 n. 27)

Informazione agli utilizzatori e agli impianti di trattamentoA_Il produttore, all’interno delle istruzioni per l’uso, deve

fornire adeguate informazioni riguardanti:1) l’obbligo di avviare il RAEE alla raccolta separata e di

non inserirlo tra i rifiuti urbani misti;2) i sistemi di raccolta dei RAEE, nonché la possibilità di

riconsegnare al distributore l’apparecchiatura all’atto dell’acquisto di una nuova o il conferimento gratuito per RAEE di piccolissime dimensioni (dimensioni ester-ne inferiori a 25 cm);

3) i potenziali effetti sull’ambiente e sulla salute umana delle sostanze pericolose, contenute nelle apparec-chiature stesse;

4) il ruolo degli acquirenti nel contribuire al riutilizzo, al riciclaggio e ad altre forme di recupero dei RAEE;

5) il significato del simbolo del contenitore della spazza-tura barrato (Allegato IX)

Se non è prevista la fornitura delle istruzioni, tenendo conto della tipologia di apparecchiatura, le informazio-ni saranno fornite dal distributore al dettaglio, presso il punto di vendita.B_Il produttore fornisce agli impianti di trattamento ade-

guato e di riciclaggio, nonchè ai centri di preparazione per il riutilizzo, le informazioni gratuite, in forma carta-cea o elettronica o tramite banca dati del Centro di co-ordinamento, sui diversi tipi di componenti e materiali costituenti l’apparecchiatura, nonché il punto dove so-no collocate le sostanze pericolose. Per ogni nuova ti-pologia di RAEE, le informazioni devono essere fornite entro un anno dalla data di immissione sul mercato.

Marchio di identificazione

Dal 9 ottobre 2014 saranno obbligatorie le prescrizioni in merito al marchio di identificazione.Il produttore appone un marchio sulle apparecchiature

InformaImpresa 7Venerdì 5 settembre 2014

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elettriche ed elettroniche da immettere sul mercato. Il marchio apposto deve consentire di individuare in ma-niera inequivocabile il produttore delle AEE e che le stes-se sono state immesse sul mercato successivamente al 13 agosto 2005.Il marchio deve essere conforme a quanto stabilito nella norma tecnica CEI EN 50419:2006-05 e deve contenere almeno una delle seguenti indicazioni: nome del produt-tore, logo del produttore (se registrato), numero di regi-strazione al Registro nazionale.Il marchio deve essere visibile, leggibile ed indelebile. Per verificare se la marcatura è duratura, essa deve ri-sultare leggibile dopo la procedura indicata dalla norma tecnica CEI EN 50419:2006-05, al punto 4.2.Per assicurare che i RAEE non vengano smaltiti come ri-fiuti urbani misti e facilitarne la raccolta differenziata, il produttore appone sulle apparecchiature il simbolo del contenitore della spazzatura barrato.Il marchio ed il simbolo sono apposti sulla superficie dell’AEE, o su una superficie visibile dopo la rimozione di un coperchio o di una componente dell’apparecchiatura stessa. Tale operazione deve, comunque, poter essere ef-fettuata senza l’utilizzo di utensili.Qualora non sia possibile, a causa delle dimensioni o del-la funzione del prodotto, apporre il marchio e il simbo-lo sull’apparecchiatura elettrica ed elettronica, gli stessi sono apposti sull’imballaggio e sulle istruzioni per l’uso dell’apparecchiatura elettrica ed elettronica.

Gestione dei sistemi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento

L’organizzazione dei sistemi di raccolta, di trattamento, recupero e smaltimento dei RAEE, nonché il finanzia-mento di queste operazioni è a carico dei produttori.Il produttore può adempiere a tali obblighi aderendo a un sistema di gestione individuale o collettivo.Per il finanziamento della gestione del sistema RAEE è prevista l’applicazione di un eco contributo RAEE, appli-cato in relazione al tipo ed al peso dell’apparecchiatura.

Obbligo di iscrizione al Registro NazionaleI produttori di AEE o i rappresentanti autorizzati devono aderire al Registro nazionale prima di iniziare a operare nel mercato italiano.L’iscrizione è effettuata dal produttore presso la Camera di Commercio ove si trova la sede legale dell’azienda e può avvenire esclusivamente per via telematica e l’acces-so al sistema avviene mediante firma digitale del legale rappresentante.L’adesione al Registro prevede la dichiarazione di adesio-ne ad un sistema di gestione dei RAEE, perciò è necessa-rio aderire PRIMA al sistema (collettivo o individuale) e POI iscriversi al Registro.Le informazioni per la registrazione e le comunicazioni annuali sono indicate all’Allegato X del presente decre-to.Una volta effettuata l’iscrizione al Registro, viene rila-sciato un numero di iscrizione, tramite il sistema infor-matico delle Camere di Commercio.Entro 30 giorni dal suo rilascio, il numero di iscrizione deve essere inserito dal produttore su tutti i documenti commerciali.

Comunicazione annuale al registroI produttori comunicano con cadenza annuale al Comi-tato di Vigilanza e Controllo, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale (MUD), i seguenti dati:- il numero ed il peso effettivo o solo il peso effettivo

delle apparecchiature immesse sul mercato nazionale nell’anno solare precedente, suddivise tra apparecchia-ture domestiche e professionali (la distinzione non si applica per le apparecchiature di illuminazione);

- il peso delle apparecchiature reimpiegate, riciclate e recuperate nell’anno solare precedente (in caso di ade-sione ad un sistema collettivo, tali informazioni sono

comunicate dal sistema collettivo).Per approfondimenti consultare il file: - d Lgs 49 del 14 marzo 2014-1.pdfalla notizia 1566 su www.informaimpresa.it,la notizia n. 104 di questo InformaImpresa: - Attuazione direttiva 2012/19/ue sui rifiuti di apparec-

chiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e la notizia n. 103 di questo InformaImpresa:- Restrizione uso sostanze pericolose nelle AEE.

AMBIENTE

106 Rifiuti. Distributori, installatori e gestori centri di assistenza AEE.

Decreto Legislativo 14 marzo 2014 n. 49 - AdempimentiDecreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49

Decreto 8 marzo 2010 n. 65 Il DM 8 marzo 2010 n. 65, entrato in vigore il 19/05/10, ha stabilito le modalità semplificate per il ritiro di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori, degli installatori e dei gestori di centri di assistenza.Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 49/14, sono state appor-tate alcune modifiche agli adempimenti per distributori e installatori. Ecco la sintesi degli adempimenti previsti (per una lettura completa si rimanda al D.Lgs. 49/14).I distributori assicurano il ritiro gratuito in rapporto di uno contro uno, delle apparecchiature, al momento della fornitura di un’apparecchiatura equivalente ad un nucleo domestico.- RAEE equivalente: RAEE ritirato a fronte della fornitura

di una nuova apparecchiatura, che abbia svolto la stes-sa funzione dell’apparecchiatura fornita.

I distributori possono effettuare all’interno dei locali del proprio punto vendita o in prossimità immediata di es-si la raccolta a titolo gratuito dei RAEE provenienti dai nuclei domestici di piccolissime dimensioni (dimensioni esterne inferiori a 25 cm) conferiti dagli utilizzatori fi-nali, senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalen-te (rapporto uno contro zero). Tale attività è obbligatoria per i distributori con superficie di vendita di AEE al det-taglio di almeno 400 mq.Anche agli installatori e ai gestori di centri di assistenza è stata data la possibilità di ritirare i RAEE durante lo svolgimento delle loro attività, per favorire la raccolta di questa specifica categoria di rifiuti.Come già indicato nella sezione “introduzione”, i RAEE si distinguono in due grandi gruppi:RAEE provenienti da nuclei domestici (originati da nu-clei domestici o di origine commerciale, industriale, isti-tuzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici) e RAEE professio-nali (diversi dai domestici). DISTRIBUTORE (commerciante di apparecchiature) L’obbligo di ritiro dei RAEE domestici decorre dal 18/06/2010.Vi è l’obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro, con modalità chiare e di immediata percezione oppure mediante indicazioni sul sito internet.Al momento del ritiro, si compila un apposito schedario numerato progressivamente, indicando il nominativo e l’indirizzo del consumatore e la tipologia del rifiuto.Il raggruppamento dei RAEE può avvenire presso il punto di vendita o presso un altro luogo.Il deposito preliminare è effettuato in luogo idoneo non accessibile a terzi e pavimentato. I RAEE devono esse-re protetti dalle acque meteoriche, anche con coperture mobili, tenendo separati i rifiuti pericolosi. Inoltre, si de-ve garantire l’integrità delle apparecchiature, senza che avvenga il disassemblaggio o la sottrazione di compo-nenti.

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Deve essere garantita la raccolta separata dei RAEE di il-luminazione dalle altre categorie di RAEE, tramite appo-siti contenitori, allo scopo di preservare l’integrità anche in fase di trasporto fino al conferimento agli impianti di trattamento.I RAEE devono essere trasportati presso i centri di rac-colta comunali (o centri di raccolta privati o impianti di trattamento, organizzati dai produttori) con cadenza tri-mestrale o, comunque, al raggiungimento della quantità massima di 3500 kg.La durata del deposito non deve superare un anno.Il trasporto dei RAEE è possibile solo per il tragitto a) dal domicilio del consumatore al centro di raccolta comuna-le o al luogo di raggruppamento, b) dal punto di vendita al luogo di raggruppamento (se diverso dal punto di ven-dita), c) dal luogo di raggruppamento al centro di raccol-ta comunale.La quantità massima che si può trasportare è 3500 kg e gli automezzi non devono avere portata superiore a 3500 kg e massa superiore a 6000 kg.Il trasporto, nei casi a) e c) è accompagnato da un apposi-to documento, numerato e redatto in 3 esemplari, mentre nel caso b) è accompagnato dalla copia fotostatica delle pagine dello schedario.Il trasporto può essere effettuato anche da terzi, che agi-scono in nome del distributore, secondo precise regole.I modelli di schedario e di documento di trasporto sono al-legati al DM 8 marzo 2010 n° 65.Sia la fase di raggruppamento che di trasporto dei RAEE domestici deve essere dichiarata all’Albo Nazionale Ge-stori Ambientali, presentando una comunicazione alla Sezione Regionale competente.Nella comunicazione si devono inserire diversi dati, tra cui: la sede dell’impresa, l’indirizzo del punto di vendita e del luogo di raggruppamento (se diverso dal punto di vendita), il nominativo o la ragione sociale del proprieta-rio dell’area adibita a luogo di raggruppamento (diverso dal punto di vendita) ed il titolo giuridico per l’utilizzo dell’area stessa, le tipologie di RAEE raggruppati.L’iscrizione deve essere rinnovata ogni 5 anni; così pure si deve dichiarare ogni variazione intervenuta. INSTALLATORI E GESTORI DI CENTRI DI ASSISTENZA L’installatore ed il gestore di un centro di assistenza, che desiderassero effettuare il ritiro dei RAEE domestici, han-no le stesse incombenze del distributore, con obbligo di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per la fase di raccolta e trasporto, la compilazione dello schedario e del docu-mento di trasporto.A differenza del distributore, però, il luogo di raggruppa-mento può essere solo presso il proprio esercizio e non è possibile affidare il trasporto a terzi.Inoltre, al momento della consegna dei RAEE al centro di raccolta comunale, si compila un documento di au-tocertificazione che attesti la provenienza domestica di questi rifiuti, il cui modello è allegato al DM 8 marzo 2010 n. 65. RAEE PROFESSIONALII distributori, gli installatori ed i gestori di centri di assisten-za possono ritirare i RAEE professionali, se formalmente incaricati dai produttori di tali apparecchiature, traspor-tandoli presso gli impianti autorizzati indicati dai pro-duttori.Anche in questo caso vi è l’obbligo di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per la fase di raccolta e trasporto, la compilazione dello schedario e del documento di traspor-to.Il luogo di raggruppamento deve possedere i requisiti so-pra elencati e, per installatori e gestori di centri di assi-stenza, può essere solo presso il proprio esercizio. Per questi ultimi, inoltre, non è possibile affidare il trasporto a terzi.I soggetti che effettuano attività di raccolta e trasporto dei RAEE, ai sensi del presente regolamento, sono esone-

rati dall’obbligo del MUD.Per approfondimenti consultare il file:- d Lgs 49 del 14 marzo 2014-2.pdfalla notizia 1567 su www.informaimpresa.it;la notizia n. 104 di questo InformaImpresa: - Attuazione direttiva 2012/19/ue sui rifiuti di apparecchia-

ture elettriche ed elettroniche (RAEE) e la notizia n. 103 di questo InformaImpresa: - Restrizione uso sostanze pericolose nelle AEE.

AMBIENTE

107 Pozzi: obbligo di denuncia ed analisi a Vicenza. Scadenza il 30 settembre 2014.

Slitta al 30 settembre 2014 la scadenza per i proprietari.Allo scopo di tutelare la salute pubblica ed in relazio-ne alla contaminazione delle acque sotterranee da parte di sostanze perfluoroalchiliche, il Comune di Vicenza ha adottato un’ordinanza contingibile e urgente mediante la quale dispone che cittadini ed imprese dichiarino l’even-tuale proprietà di pozzi dai quali si attinge acqua.Il provvedimento, adottato su disposizione della Regione Veneto, prevede inoltre che le acque prelevate dai pozzi ed utilizzate a scopo potabile personale o per produr-re alimenti (in mancanza di allacciamento all’acquedotto pubblico) vadano sottoposte ad analisi chimica per de-terminare la presenza di sostanze perfluoroalchiliche.La denuncia del pozzo e la presentazione delle analisi chimiche va fatta entro il 30 settembre 2014 compilan-do l’apposito modulo che si allega.La denuncia, opportunamente compilata, va trasmessa al Comune di Vicenza - Settore Ambiente, energia e tute-la del territorio – piazza Biade, 26 in formato cartaceo (orario di apertura al pubblico: lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 12.30, martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18); oppure tramite PEC all’indirizzo: [email protected] esiti delle analisi, che avranno validità di sei mesi, vanno invece trasmessi al Servizio igiene degli alimenti e nutrizione dell’Ulss 6 di Vicenza a cui spetta il giudizio di conformità all’utilizzo in relazione a tali sostanze.La consegna può avvenire via PEC ([email protected]) o a mano presso la sede di via IV Novembre n. 46 a Vicenza.Per approfondimenti consultare il file:- Censimento pozzi.pdfalla notizia 1574 su www.informaimpresa.it

AMBIENTE

108 Torrebelvicino: servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti e relativa tariffa. Anni 2012 e 2013.

Il comune di Torrebelvicino risponde alla Confartigianato di Vicenza che ha chiesto informazioni e dati relativi alla tariffa sui rifiuti del 2012 e sulla TARES del 2013.L’Amministrazione comunale per l’anno 2012 ha effettuato il servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti assimilati pro-dotti dalle aziende limitatamente a quelli prodotti nelle superfici destinate a ufficio, servizi igienici, magazzino e mostra/sala esposizione.Per l’anno 2012 ha applicato la tassa esclusivamente sulle superfici sopra elencate.Per l’anno 2012, non sono state fornite le informazioni richieste relative ai costi del servizio di smaltimento dei rifiuti, alla produzione di rifiuti e alle tariffe applicate per le utenze domestiche e non domestiche.L’Amministrazione comunale per l’anno 2013 ha effettuato il servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti assimilati pro-dotti dalle aziende limitatamente a quelli prodotti nelle superfici destinate a ufficio, servizi igienici, magazzino e mostra/sala esposizione.Per l’anno 2013 ha applicato la tariffa (costo fisso e varia-bile) sulle superfici dell’azienda sopra elencate.

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Per l’anno 2013, non sono state fornite le informazioni richieste relative ai costi del servizio di smaltimento dei rifiuti, alla produzione di rifiuti e alle tariffe applicate per le utenze non domestiche.la seguente tabella: - Tabella categorie di attività e tariffe applicate 2013 - Tares è consultabile on line alal notizia 1575 su www.informaimpresa.itIn relazione alla richiesta di informazioni relative ai con-sumi e al costo dell’energia elettrica per l’illuminazione pubblica e altri usi non sono state fornite risposte.Per approfondimenti consultare il file:- SCHEDA 2012_2013.pdfalla notizia 1575 su www.informaimpresa.it

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CONTRATTUALE

82 Cassa Integrazione in Deroga: pubblicato il Decreto Interministeriale con i nuovi criteri per accedere al trattamento salariale in deroga.

Pubblicato il 4 agosto u.s. sul sito del Ministero del Lavoro il Decreto interministeriale che riscrive le regole per accede-re alla CIG in deroga e che introduce alcune novità rispetto alle Linee Guida regionali in vigore nel Veneto fino a fine agosto.Il quattro agosto scorso, dopo diversi mesi di attesa, è stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il testo del Decreto Interministeriale che riscrive i criteri per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga (cig in deroga e mobilità in deroga) per il biennio 2014-2015.Relativamente alla CIG in Deroga le nuove regole, che si riportano di seguito in sintesi, valgono per gli accordi di cassa stipulati dal 4 agosto, data di entrata in vigore del Decreto.Il trattamento di Cassa integrazione in deroga può esse-re concesso o prorogato ai lavoratori subordinati (ope-rai, impiegati o quadri, compresi apprendisti e lavoratori somministrati) in possesso di un’anzianità lavorativa pres-so l’impresa di almeno 8 mesi alla data di inizio del perio-do di intervento di cassa (per gli interventi di CIG in De-roga 2015 tale requisito è elevato a 12 mesi).Il trattamento di integrazione salariale in deroga è con-cesso per un massimo di 11 mesi nel 2014 (solo 5 mesi nel 2015), nel caso di sospensione dal lavoro o effettua-zione della prestazione lavorativa ad orario ridotto per contrazione o sospensione dell’attività produttiva per le seguenti causali:situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non im-putabili all’imprenditore o ai lavoratori; situazioni azien-dali determinate da situazioni temporanee di mercato; crisi aziendale; ristrutturazione o riorganizzazione. Il trattamento di CIG in Deroga non può essere concesso in caso di cessazione dell’attività dell’impresa (o di par-te di essa).La durata massima di 11 mesi ed il requisito dell’anzia-nità aziendale riguardano anche i periodi di cassa iniziati prima del 4 agosto e che continuano e/o che vengono prorogati dopo tale data. Tale previsione risulta applica-bile per i nuovi accordi o per gli accordi di proroga stipu-lati a decorrere dal 4 agosto ma, limitatamente al requisito dell’anzianità aziendale, la previsione risulta inapplicabile nel caso di accordi precedenti con periodi di cassa che con-tinuano oltre il 4 agosto. Nel comparto artigiano gli interventi di CIG in Deroga 2014 sono stati finora attivati utilizzando la procedura sindacale fissata dall’Accordo Regionale 13.12.2013 e le LINEE GUIDA regionali del 2013, via via prorogate, prima al 31 marzo, poi al 30 giugno scorsi, e ultimamente ancora prorogate dalla Regione Veneto fino al prossimo 31 agosto (vedi precedente notizia n° 1535 del 16.07.2014).Dal 4 agosto scorso la pubblicazione del Decreto Intermini-steriale introduce nuovi criteri per la concessione dei trat-tamenti di CIG in Deroga 2014.

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In agosto coesistono due normative che in qualche modo si intrecciano: quella regionale valida fino fine agosto e quella ministeriale in vigore dal 4 agosto. Sentita informalmente la Regione Veneto e l’INPS regio-nale, possiamo solo registrare che entrambi sono in at-tesa dei necessari chiarimenti ministeriali che consenta-no, entro i primi di settembre, di ridefinire procedure e modalità di attivazione della CIG in Deroga in linea con le nuove disposizioni ministeriali, con le attese disposi-zioni operative INPS e con le poche risorse finanziarie a disposizione. Nel mentre rimane comunque operativo il sito di CoVeneto. In attesa di questi passaggi e dei necessari chiarimenti, l’operatività per la CIG in Deroga nelle aziende artigiane rimane la seguente: - nulla cambia, almeno fino a tutto agosto, per le CIG in

Deroga finora attivate con verbali sindacali stipulati prima del 4 agosto. Solita procedura e solite comuni-cazioni tramite CoVeneto e consuntivi all’INPS;

- per le nuove CIG in Deroga, attivate con verbali stipu-lati dal 4 agosto (mod. M 2014 p. inviato dopo il 31 luglio) la situazione è ancora incerta: per il momento suggeriamo di seguire la consueta procedura (richiesta con mod. M, verbale sindacale, invio domanda trami-te CoVeneto..), tenendo conto che si dovrà presentare domanda anche all’INPS entro 20 gg. “tassativi”, ma su questo non vi sono istruzioni. Inoltre va tenuto presen-te che ai sensi del Decreto ministeriale nei verbali di cassa stipulati dal 4 agosto possano essere inseriti so-lo lavoratori con almeno otto mesi di anzianità azien-dale.

In pratica per la cassa integrazione in deroga di agosto ri-mangono al momento ancora valide le consuete procedure ed indicazioni già fornite: vedi sito dell’Associazione (www.confartigianatovicenza.it) entrando nello spazio “LAVORO” al quale si accede dal menù in “SERVIZI” in testa alla vide-ata: - nella casella “Mancanza di lavoro” sono riportate le NOTE

OPERATIVE e le PROCEDURE - nella casella Aggiornamento CIG in Deroga vi è la docu-

mentazione da utilizzare. Per i casi di attivazione dell’intervento di cassa nel mese di agosto (nuovi verbali relativi a prima richiesta di cassa nel 2014 o relativi a proroga di periodi di cassa giunti a sca-denza nei mesi precedenti), si potrà utilizzare la consueta procedura, tenendo conto del requisito di 8 mesi di anziani-tà aziendale e che mancano al momento le istruzioni ope-rative per presentare la domanda anche all’INPS entro 20 gg. dall’inizio della sospensione. Per approfondimenti consultare il file:- DECRETO INTERMINISTERIALE CIG in Deroga testo 04

agosto 2014.pdfalla notizia 1562 su www.informaimpresa.it

CONTRATTUALE

83 Incentivi per l’assunzione di disoccupati previsti dalla legge 191/2009. Presentazione richiesta benefici per l’anno 2012.

Circolare INPS n. 98 del 6 agosto 2014.L’INPS, con la circolare n. 98 del 6 agosto u.s., comunica l’apertura dei termini per la presentazione delle doman-de per gli incentivi all’occupazione previsti dalla legge 191/2009 art. 2, commi 134, 135 e 151, relativi all’an-no 2012. Gli incentivi previsti dalla predetta legge sono diretti a sostenere l’occupazione di:1. lavoratori ultracinquantenni, titolari di indennità di di-

soccupazione non agricola con requisiti normali (com-ma 134, 1° periodo, della disposizione citata);

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2. lavoratori assunti dalle liste di mobilità o con almeno 50 anni di età fruitori dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali per i quali siano sca-duti gli incentivi connessi alla particolare condizione di disoccupato (comma 134, 2° periodo). I lavoratori coinvolti devono aver maturato almeno 35 anni di an-zianità contributiva;

3. lavoratori di qualunque età, titolari di indennità di di-soccupazione ordinaria o del trattamento speciale di disoccupazione edile (comma 151).

Le aziende interessate agli incentivi devono presentare domanda in via telematica all’INPS mediante l’applica-zione “DiResCo - Dichiarazioni di responsabilità del con-tribuente, seguendo il percorso “servizi on line”, “per ti-pologia di utente”, “aziende, consulenti e professionisti”, “servizi per le aziende e consulenti” (autenticazione con codice fiscale e pin), “dichiarazioni di responsabilità del contribuente”. Le domande devono essere inoltrate entro il 30 settembre 2014.L’ammissione al beneficio è subordinata alla disponibili-tà delle risorse finanziarie messe a disposizione per ogni singolo incentivo dal Decreto Ministeriale 75866/2013. Al riguardo l’INPS effettuerà la verifica della sussistenza delle risorse sufficienti a garantire il godimento dell’in-centivo. Nel caso in cui le risorse stanziate non siano sufficienti, il beneficio viene concesso secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione, della proroga a tempo de-terminato o della trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro; nell’ipotesi di semplice continua-zione del rapporto di lavoro già in essere (prevista dal 2° periodo del comma 134), si fa riferimento alla data di scadenza dell’agevolazione originaria o, se più recente, alla data di maturazione dei 35 anni di anzianità con-tributiva. L’Istituto provvederà a pubblicare la graduatoria delle aziende ammesse al beneficio.Per quanto riguarda le modalità di recupero del bene-ficio spettante si devono seguire le istruzioni impartite dall’INPS con la Circolare n. 22/2011. In allegato on line la Circolare INPS n. 98/2014 e la Cir-colare n. 22/2011.Per approfondimenti consultare i file:- Circolare numero 98 del 06-08-2014.pdf- Circolare numero 22 del 31-01-2011.pdfalla notizia 1569 su www.informaimpresa.it

CONTRATTUALE

84 Inail: Mod. 5 SS bis (certificazione medica).

Nuovo Modello di certificazione medica di Malattia Profes-sionale.Sul sito dell’Inail www.inail.it è stata pubblicata la no-tizia che dal primo settembre 2014 sarà disponibile la nuova Certificazione Medica di Malattia Professionale in formato compilabile (Mod. 5 SS bis) che andrà a sostitu-ire quella attualmente in uso. L’utilizzo e la compilazione è riservata esclusivamente al medico competente quan-do rileva una malattia, associata o meno, ad uno stato di inabilità temporanea al lavoro per la quale sospetta un’origine professionale.

CONTRATTUALE

85 Circolare Inail n. 16/2014. Obbligo assicurativo dei tirocinanti.

La circolare Inail n. 16/2014 detta un indirizzo uniforme relativamente al regolamento di attuazione in tema di classificazione tariffaria e retribuzione imponibile ai fini del calcolo del premio assicurativo dovuto per le lavora-zioni svolte dai tirocinanti. In particolare la citata circola-re ha chiarito che per i tirocini svolti in azienda, il premio Inail deve essere calcolato sulla base del tasso di tariffa

proprio della voce relativa alla lavorazione a cui parte-cipa il tirocinante, mentre il tasso di cui alla voce 0611 si applicherà solo ai corsi di istruzione e formazione pro-fessionale che non comportano partecipazione alle lavo-razioni in azienda. Pertanto in occasione dell’avvio di uno stage dovrà essere inviata alla sede competente Inail tra-mite pec copia della convenzione/progetto formativo dal quale si potranno dedurre le lavorazioni svolte dai tiroci-nanti avviati in azienda e le caratteristiche dei rispettivi cicli lavorativi. Le retribuzioni dei tirocinanti (calcolate sulla retribuzione convenzionale annua pari al minimale di rendita per le giornate di presenza), andranno dichia-rate in sede di autoliquidazione sulle voci di tariffa inte-ressate. Le imprese non soggette all’obbligo assicurativo che dovessero avviare uno stage presenteranno denun-cia di iscrizione indicando la lavorazione effettuata dal tirocinante presso l’azienda ospitante. Si rimanda ad una attenta lettura della circolare in oggetto.Per approfondimenti consultare il file:- Circ_Inail_n_16_2014.pdfalla notizia 1563 su www.informaimpresa.it

CONTRATTUALE

86 Ebav. Servizi in scadenza previsti per le aziende. Scadenzario del mese di settembre 2014.

15 SETTEMBRE 2014Ristorno per CIG (Cassa Integrazione) - 2013. Modello A/24. Categorie interessate: TUTTE.Per la presentazione delle domande rivolgersi allo Spor-tello EBAV presso Confartigianato Vicenza tel. 0444 168300. Importo minimo erogabile per tutti i servizi Euro 50,00. Il servizio può essere soggetto a variazioni. L’importo del contributo è da ritenersi al lordo di even-tuali oneri fiscali di legge. Le erogazioni avverranno com-patibilmente alle risorse disponibili.Per approfondimenti consultare il sito:http://www.ebav.veneto.it/

CONTRATTUALE

87 Area Acconciatura-Estetica: proroga disciplina apprendistato professionalizzante al 30 settembre.

Area Acconciatura-Estetica: proroga disciplina apprendista-to professionalizzante al 30 settembre. Firmato l’Accordo per la proroga della disciplina dell’ap-prendistato professionalizzante per l’Area Acconciatura-Estetica artigiana.Il 30 luglio u.s. è stato siglato l’accordo di proroga dell’ap-prendistato professionalizzante ex D.Lgs.167/2011 per l’area Alimentazione-Panificazione artigiana. L’accordo in oggetto proroga la vigenza dell’Accordo Interconfedera-le del 03.05.2012 fino al 30 settembre 2014. Pertanto, i rapporti di lavoro in apprendistato continueranno ad essere regolamentati dall’art. 25 del CCNL Area Accon-ciatura-Estetica e dalle regole introdotte con il suddetto accordo interconfederale.Per approfondimenti consultare il file:- Accordo proroga disciplina app. professionalizzante Ac-

conciatura - Estetica al 30 settembre 2014.pdfalla notizia 1555 su www.informaimpresa.it

CONTRATTUALE

88 Area Meccanica. Conferma EET: Verbali di Intesa del 22.07.2014.

Da luglio 2014 a giugno 2015 confermati i valori dell’EET per i settori Meccanica, Orafo ed Odontotecnico previsti dai contratti collettivi regionali del 15 gennaio 2010 (settore

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Meccanica) del 2 novembre 2010 (settori Orafo e Odonto-tecnico).Con appositi Verbali sottoscritti il 22.07.2014, le par-ti valutati i risultati relativi all’andamento dei parame-tri nel periodo di riferimento, hanno confermato i valori dell’EET previsti con decorrenza dal 01.07.2014 per le imprese artigiane dei settori: 1)Meccanica, 2) Orafo e 3) Odontotecnico.Per approfondimenti consultare i file:- EET Metalmeccanici LUG 2014- GIU 2015 DTL VE.pdf- EET ORAFI LUG 2014- GIU 2015 DTL VE.pdf- EET odontotecnici LUG 2014- GIU 2015 DTL VE.pdfalla notizia 1545 su www.informaimpresa.it

CONTRATTUALE

89 Area Tessile-Moda: sottoscritto il 25 luglio 2014 l’Accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro.

Il 25 luglio u.s. Confartigianato e OOSS nazionali hanno sot-toscritto l’Accordo per il rinnovo del CCNL artigiano dell’Area Tessile-Moda, scaduto il 31 dicembre 2012.Il 25 luglio 2014 la Confartigianato e le altre Organiz-zazioni nazionali dell’artigianato hanno sottoscritto con CGIL, CISL e UIL nazionali di settore l’Accordo per il rin-novo del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro(CCNL) che si applica alle imprese artigiane scaduto il 31 dicem-bre 2012. Nella medesima giornata è stato sottoscritto anche l’Accordo per il rinnovo del CCNL applicabile alle Piccole e Medie industrie del settore Tessile - Abbiglia-mento - Moda - Calzature - Pelli e cuoio - Occhiali - Gio-cattoli - Penne, spazzole e pennelli.Di seguito è proposta una sintesi delle novità relative al rin-novo del contratto nazionale artigiano. Il nuovo CCNL Area Tessile-Moda decorre dal 1° gennaio 2013 e sarà in vigore fino al 30 giugno 2016. La decor-renza delle variazioni introdotte è quella della data di sottoscrizione, 25 luglio 2014, fatte salve diverse speci-fiche decorrenze previste per singoli istituti. È previsto nel triennio un incremento complessivo del-la retribuzione tabellare (ex paga base, contingenza ed EDR) sul 3° livello rispettivamente di 65 euro per il set-tore Abbigliamento, di 65,30 euro per il settore Tessile-Calzaturiero, di 64,61 euro per il settore Lavorazioni a mano e su misura, di 65 euro per il settore Pulitintola-vanderie e di 65,97 euro per il settore Occhialeria. Tali aumenti, per tutti i settori, sono suddivisi in tre tranches da erogare con decorrenza 1° agosto 2014, 1° aprile 2015 e 1° maggio 2016.Al personale in forza alla data del 25.07.2014 il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 luglio 2014 (c.d. periodo di carenza contrattuale) è coperto con apposito importo una tantum di 105 euro lordi (suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel perio-do interessato) da erogarsi in due soluzioni: la prima pari ad euro 55 con la retribuzione del mese di ottobre 2014, la senconda pari ad euro 50 con la retribuzione del me-se di marzo 2015. Agli apprendisti in forza alla data del 25.07.2014 sarà erogato a titolo di una tantum l’impor-to di 73,50 euro (70% di 105 euro) secondo le medesi-me decorrenze di cui sopra (ottobre 2014 – marzo 2015). L’importo una tantum sarà proporzionalmente ridotto in caso di rapporto part time, per servizio militare, materni-tà facoltativa, sospensione per mancanza di lavoro.Eventuali importi corrisposti a titolo di anticipazione sui futuri miglioramenti contrattuali devono considerarsi co-me anticipazioni degli importi di “una tantum”. Tali im-porti devono essere detratti dall’ “una tantum” fino a con-correnza. Tra le novità introdotte con il rinnovo del CCNL, sotto il profi-lo normativo, risultano di particolare rilevanza le seguenti.

Contratto a tempo determinato:viene riscritto l’art. 53, adeguando la norma alle novi-tà introdotte in materia di contratto a termine dal D.L. 34/2014. Sono superate le causali giustificative che il precedente CCNL prevedeva ai fini dell’assunzione con contratto a tempo determinato. È possibile stipulare – per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione - un contratto a termine senza causale per una durata massi-ma di 36 mesi.Nelle ipotesi di assunzione a termine per sostituzione è consentito un periodo di affiancamento della durata massima complessiva di 90 giorni di calendario (l’affian-camento può essere svolto sia prima che dopo l’assenza del lavoratore da sostituire). Il periodo di affiancamento del lavoratore assente per malattia è consentito per le malattie di lunga durata, intendosi per tali quelle supe-riori a 2 mesi.A seguito delle novità legislative recate dal citato D.L. 34/2014 sono stati parzialmente aggiornati i limiti quantitativi per le assunzioni a tempo determinato:- per le imprese che occupano da 0 a 5 dipendenti (la-

voratori a tempo indeterminato e apprendisti): 2 lavo-ratori a termine;

- per le imprese con più di 5 dipendenti (lavoratori a tempo indeterminato e apprendisti): un lavotatore a termine ogni due dipendenti in forza.

Ai fini della verifica del rispetto dei predetti limiti non deve tenersi conto dei contratti instaurati per la sostitu-zione del personale assente con diritto alla conservazio-ne del posto.Vengono ribaditi gli intervalli temporali tra due contratti a termine fissati rispettivamente in 10 giorni per i con-tratti di durata fino a 6 mesi ed in 20 giorni per i contratti a termine di durata superiore ai 6 mesi. Sono esenti dai predetti intervalli temporali le assunzioni a termine ef-fettuate per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Apprendistato:per i contratti di apprendistato professionalizzante sti-pulati fino al 31 luglio 2014 si continuerà ad applicare la normativa previgente. Per i rapporti di apprendistato professionalizzante che vengono sottoscritti a decorrere dal 1° agosto 2014 è prevista una nuova disciplina che tiene conto delle recenti evoluzioni normative. La nuova regolamentazione, conferma la suddivisione in gruppi ri-spetto al livello di arrivo, adegua le durate dell’appren-distato al limite massimo di 5 anni previsto dal D.Lgs. 167/2011 per l’artigianato (la durata del primo gruppo è ridotta da 5 anni e sei mesi a 5 anni). Le tabelle retributi-ve prevedono una progressione con percentuali crescenti a partire dal 70%, calcolate sulla retribuzione tabellare del livello di arrivo, in cui l’apprendista sarà inquadrato alla fine del periodo formativo.Tra le specifiche disposizioni si prevede una del periodo di prova di durata massima non superiore ai 4 mesi, il computo dei periodi di apprendistato svolti nei 12 mesi precedenti, compresi i periodi di apprendistato svolti per il conseguimento della qualifica o del diploma professio-nale. E’ anche previsto l’allungamento della durata del tirocinio in presenza di assenze con diritto alla conserva-zione del posto, quando la somma di tali eventi, ciascuno di almeno 10 gg. di durata, non sia inferiore ai 60 giorni di calendario. Infine, per quanto riguarda la formazione dell’apprendista, l’accordo prevede che il Piano formativo individuale deve essere definito entro 30 giorni di calen-dario dalla data di stipulazione del contratto di lavoro. Malattia ed infortunio:In aggiunta all’ordinario periodo di comporto previsto dal CCNL è stato previsto un ulteriore periodo di compor-to pari ad un massimo di 12 mesi, da computarsi in un periodo di 24 mesi consecutivi, qualora il lavoratore sia affetto da patologie oncologiche o altre gravi infermità, certificate dalle strutture ospedaliere o dalle AA.SS.LL.

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Riposi compensativi e riposi retribuiti:Nel caso di mancato godimento dei permessi retribuiti – e dei riposi compensativi realtivi alle festività soppresse - (art. 37 lett. D), l’accordo prevede ora la monetizzazio-ne degli stessi entro la fine dell’anno solare successivo a quello di maturazione e il pagamento con la retribuzione globale di fatto in atto al momento della loro scadenza. Per quanto riguarda il sistema delle relazioni sindacali si rileva una nuova definizione del ruolo del Comitato pa-ritetico di indirizzo, al quale sono ora affidati compiti di analisi e di studio rivolti ad affrontare le principali que-stioni legate alle politiche industriali quali: tutela della qualità, contraffazione, credito, innovazione di processo e di prodotto, nonché alla costruzione di linee di indiriz-zo in materia di legalità sul versante della tracciabilità del prodotto, dell’eticità dei comportamenti volti a con-trastare gli abusi delle normative sul lavoro ed ambien-tali, sulla responsabilità nei confronti dei fornitori e del consumatore finale, sulle forme di concorrenza sleale e di dumping sociale. Viene integrato l’articolo sulla Assistenza sanitaria inte-grativa. Si registra la costituzione del Fondo nazionale SANARTI e la decorrenza da gennaio 2011 della relati-va contribuzione di euro 10,42 mensili a carico azienda, per 12 mensilità all’anno, con la specifica che nel caso di mancata adesione l’azienda, oltre a rispondere diretta-mente per le prestazioni previste del Fondo, dovrà ero-gare ai dipendenti un elemento retributivo aggiuntivo di € 25mensili. Si prevede inoltre, con decorrenza dal 1° agosto 2014, l’iscrizione al Fondo dei lavoratori a tempo determinato a condizione che il rapporto di lavoro abbia una durata iniziale almeno pari a 12 mesi.Facciamo comunque presente che nel Veneto le aziende sono tenute ad ottemperare alle disposizioni relative al-la bilateralità, Solidarietà Veneto, Ente Bilaterale EBav e Fondo di assistenza sanitaria integrativa SAN.IN.VENETO, nelle modalità e misure previste dai relativi Accordi In-terconfederali Regionali, che fissano per il Veneto spe-cifiche contribuzioni e prestazioni, in parte alternative e comunque sostitutive di quanto previsto dalla contrat-tazione nazionale. Sotto questo profilo ricordiamo che nel caso dell’assistenza sanitaria integrativa, l’obbligo di contribuzione al Fondo SAN.IN.VENETO, fissata fino al 31.12.2014 in 8,75 euro mensili, decorre da maggio 2013. Si ricorda infine che nel Veneto la mancata ade-sione al Fondo non comporta l’obbligazione alternativa dei 25 euro mensili ma la conseguenza che l’azienda ri-sponde direttamente delle prestazioni previste dal Fon-do.On line i testi dei due accordi siglati il 25 luglio scorso.

Per approfondimenti consultare i file:- CCNL Area Tessile Moda 25 luglio 2014.pdf- Ipotesi acordo TAC PMI 25 luglio 2014.pdfalla notizia 1553 su www.informaimpresa.it

CONTRATTUALE

90 Area Tessile - Moda – Tabella retributiva: variazione dei minimi da agosto 2014.

Dal 01.08.2014 aggiornamento dei minimi retributivi.Dal 01.08.2014 decorre l’aumento dei minimi retributivi dell’Area Tessile Moda come previsto dall’accordo di rin-novo del CCNL del 25 luglio 2014. Di seguito allegata la nuova tabella retributiva.Per approfondimenti consultare i file:- Tessili 08-2014.pdf- Occhialeria 08-2014.pdf- Pulitintolavanderia 08-2014.pdfalla notizia 1568 su www.informaimpresa.it

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ENERgIA

23 Enel Energia ha “venduto” le bollette non pagate dal 1975 al 2013. Si tratta di una cessione di credito.

Nei prossimi mesi è possibile che imprese e clienti domesti-ci verranno contattate da una società finanziaria per il recu-pero dei crediti non pagati ad Enel Energia per le forniture di energia elettrica e gas. Recentemente Enel Energia ha ceduto ad una socie-tà le proprie bollette insolute. Dalle informazioni re-se pubbliche dal quotidiano il “Corriere della Sera” del 23/08/2014 risulta che la società acquirente ha acqui-stato tali bollette per “cartolarizzarle”, ovvero trasformar-le in obbligazioni da vendere poi a investitori specializ-zati. Praticamente la società acquirente (Classica Svilup-po) si configura come un intermediario finanziario, ed Enel Energia ha comunicato che l’operazione consiste in una normale cessione del credito. Dall’articolo pubblica-to emerge che il portafoglio rilevato da Enel verrà poi ceduto pro soluto a un’altra società (Classica Sp gestita da Zenit Service). Sostanzialmente le “bollette” cedute ri-guardano sia i clienti residenziali che le imprese che so-no state emesse nel periodo 01/01/1975 e 31/12/2013. I clienti oggetto della cessione delle bollette potrebbero essere molti e si ritiene che verranno contattati già nei prossimi mesi. Entro metà settembre dovrebbero essere emesse le obbligazioni oggetto della “cartolarizzazione” e questo significa che ci sarà qualcuno che vende e qual-cuno che acquista, nella speranza che le bollette insolute vengano pagate.Nel caso ci siano imprese aderenti al CAEM, che riceve-ranno la richiesta di pagamento delle “bollette” in que-stione, suggeriamo di contattare l’ufficio consortile per analizzare la propria posizione, per verificare l’eventuale correttezza della richiesta di pagamento e per valutare i tempi della prescrizione.

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FISC0

16 Il DPCM 20 febbraio 2014 individua il taglio ai crediti d’imposta dal 2014.

Con apposito decreto sono state definite le agevolazioni interessate dalla misure introdotte dalla legge di stabilità 2014.Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del 21 mar-zo 2014 è stata data attuazione al provvedimento conte-nuto nella Legge di stabilità che ha previsto la riduzione di alcuni crediti d’imposta.Il DPCM ha individuato:- i crediti d’imposta che subiscono la riduzione del 15 a

partire dal 2014;- i crediti d’imposta che subiscono la riduzione del 15%

per l’anno 2014, recuperabile negli anni successivi;- i crediti d’imposta che subiscono la riduzione del 15%

a partire dal 2015.

CREDITI D’IMPOSTA RIDOTTI DAL 2014Sono ridotti a decorrere dal 01.01.2014 e per gli utilizzi effettuati successivamente al 21.03.2014 i seguenti cre-diti d’imposta:- credito d’imposta a favore degli esercenti delle sale ci-

nematografiche (art. 20, D.lgs. 60/1999);- credito d’imposta in favore dei gestori di reti di te-

leriscaldamento alimentati con biomassa nei comu-ni situati in specifiche zone climatiche (art. 2, c.12, L. 203/2008);

- credito d’imposta spettante alle persone fisiche che hanno optato per il regime fiscale agevolato delle nuove iniziative produttive imprenditoriali e di lavo-ro autonomo e che, avvalendosi del “tutoraggio”, han-

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no acquistato l’apparecchiatura informatica (art. 13 L. 388/2000);

- riduzione delle accise su benzina e GPL impiegati co-me carburanti per l’azionamento delle autovetture da parte dei titolari di licenza taxi e noleggio con condu-cente (punto 12, Tab. A, d.lgs. 504/95);

- credito d’imposta a favore delle imprese costruttrici e importatrici per l’acquisto di veicoli alimentati a meta-no o GPL o a trazione elettrica o per l’installazione di impianti di alimentazione a metano o GPL (art. 1, D.L. 324/97).

Sono inoltre rideterminati gli stanziamenti relativi al:- credito d’imposta a favore dei soggetti che erogano

borse di studio a studenti universitari ( artt. 1, cc. 285-287 L. 228/2012);

- credito d’imposta a favore delle imprese che sviluppa-no nel territorio italiano piattaforme telematiche per la distribuzione, vendita e noleggio di opere dell’inge-gno digitali (art. 11-bis c. 1, D.L. 179/2012);

- credito d’imposta a favore dei titolari di reddito d’im-presa per le nuove assunzioni di personale in possesso di un dottorato di ricerca o di laurea magistrale im-piegato in attività di ricerca e sviluppo (art. 24 D.L. 83/2012).

con una riduzione complessiva del 15% dei limiti di spe-sa.La riduzione opera “con riferimento ai crediti d’imposta i cui presupposti si realizzano a decorrere dal 1 genna-io 2014” ed agli utilizzi effettuati successivamente al 21.03.2014.I crediti maturati prima del 1 gennaio 2014 non sono soggetti alla riduzione del 15% per cui sono utilizzabili per intero. Il credito d’imposta per la riduzione dell’accisa su benzina e GPL spettante ai titolari di licenza di taxi e noleggio con conducente, comunicato dall’Agenzia delle Dogane in riferimento ai consumi di carburante effettua-ti nel 2013, a seguito di presentazione dell’istanza entro il 28 febbraio 2014, non subisce alcuna riduzione. Trat-tasi di crediti maturati prima dell’entrata in vigore della norma.

CREDITI D’IMPOSTA RIDOTTI PER IL SOLO ANNO 2014 CON RECUPERO NEGLI ANNI SUCCESSIVISono ridotti del 15% per il solo anno 2014 , con recupero della riduzione operata in tre quote annuali a partire dal 01.01.2015 i seguenti crediti d’imposta:- credito d’imposta alle imprese che nei periodi 2007-

2013 hanno acquistato nuovi beni strumentali desti-nati a strutture produttive ubicate nelle aree svantag-giate (art. 1, c. 271 L. 296/2006);

- credito d’imposta agli imprenditori agricoli che per gli anni 2007-2009 hanno effettuato investimenti in agricoltura nelle aree svantaggiate (art. 1, c. 1075, L. 296/2006).

CREDITO D’IMPOSTA RIDOTTO CON DECORRENZA DAL 2015E’ ridotto del 15% con decorrenza dal 01.01.2015, il cre-dito d’imposta spettante:- agli esercenti attività di autotrasporto merci con veico-

li di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;

- agli enti e imprese pubbliche locali esercenti attività di trasporto;

- agli enti e imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

Non si conoscono le modalità operative per l’ applicazio-ne della riduzione.

FISC0

17 Le nuove misure dettate dal DL 47/2014 sulla fiscalità degli immobili abitativi.

Il Decreto 47/2014 convertito nella Legge n. 80 del 23

maggio 2014, ha introdotto una serie di disposizioni atti-nenti agevolazioni fiscali in favore per coloro che possiedo-no o utilizzano immobili abitativi.Il Decreto 47/2014 convertito nella Legge n. 80 del 23 maggio 2014, ha introdotto una serie di disposizioni in favore dei conduttori ed acquirenti di alloggi sociali, ol-tre che novità sulla limitazione del bonus per l’acquisto di mobili destinati all’arredo dell’immobile ristrutturato, sulla applicazione della cedolare secca e sulla salvaguar-dia degli effetti della disciplina applicabile ai condutto-ri che hanno denunciato le locazioni abitative non regi-strate.

ART. 5 - SALVAGUARDIA DEGLI EFFETTI PRODOTTI DALLE NORME SULLA EMERSIONE DEI CONTRATTI LOCAZIONE NON REGISTRATI L’omessa registrazione di un contratto di locazione o la registrazione di un contratto con l’indicazione di un ca-none inferiore a quello reale comportavano la fissazione della durata del contratto in quattro anni e la determi-nazione del canone d’affitto nella misura pari al triplo della rendita catastale ( art. 3 commi 8 e 9 del D.Lgs n. 23/2011). La Corte costituzionale ha però dichiarato il-legittima tale disposizione. Restavano quindi da definire gli effetti prodotti dalla sentenza sui contratti emersi. Il Dl 47/2014 ha fatto salvi, fino al 31.12.2015, gli effetti prodotti a favore degli inquilini che hanno denunciato la presenza di contratti irregolari dal punto di vista fiscale.

ART. 6 - TASSAZIONE REDDITI DA LOCAZIONE DI ALLOGGI SOCIALII redditi derivanti dalla locazione di alloggi sociali con-corrono alla formazione del reddito di impresa ed alla formazione della base imponibile Irap nella misura del 40% del loro ammontare, fino alla data del riscatto da parte del conduttore ovvero per un periodo non superio-re a 10 anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento di ristrutturazione. L’efficacia della misura è subordinata al parere della Commissione europea.

ART. 7 - DETRAZIONI FISCALI IRPEF PER IL CONDUTTORE DI ALLOGGI SOCIALIPer gli anni dal 2014 al 2016 ai soggetti titolari di con-tratti di locazione di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale spetta una detrazione pari a:- 900 euro, se il reddito complessivo non supera euro

15.493,71;- 450 euro, se il reddito complessivo supera euro

15.493,71 ma non € 30.987,41.

ART. 7 COMMA 2 BIS - BONUS MOBILIE’ stata modificata la disposizione della Legge di stabi-lità 2014 che legava il limite di 10.000 del bonus per l’acquisto di mobili da destinare all’arredo degli immobili oggetto di interventi di ristrutturazione, all’importo delle spese sostenute per la ristrutturazione stessa. Dal 2014 la spesa per l’acquisto dei mobili non poteva superare l’importo delle spese di ristrutturazione. Il comma 2-bis dell’art. 7, introdotto in sede di conversione in legge del Dl 47/2014, toglie tale limite. Le spese sostenute per l’acquisto dei mobili possono superare l’ammontare delle spese sostenute per la ristrutturazione.

ART. 8 - RISCATTO DELL’ALLOGGIO SOCIALE AL TERMINE DEL CONTRATTOLe convenzioni che disciplinano le modalità di locazione degli alloggi sociali possono prevedere la possibilità di riscatto e le relative condizioni economiche. Il riscatto non può avvenire prima di 7 anni a decorrere dall’inizio della locazione e può essere esercitato solo dai soggetti privi di altra unità immobiliare ad uso abitativo idonea alle esigenze della famiglia. L’abitazione non può essere ceduta prima del decorso di 5 anni dal riscatto.Parte dei canoni pagati possono essere imputati dal con-duttore in acconto sul prezzo del futuro acquisto.

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Ai fini delle IIDD ed ai fini Irap i corrispettivi si considera-no “canoni di locazione” anche se imputati in acconto sul futuro acquisto. In caso di riscatto i corrispettivi percepiti in conto acquisto dell’immobile si considerano di compe-tenza dell’esercizio in cui avviene il riscatto. Le eventuali imposte pagate in relazione agli acconti sul prezzo rice-vuti, costituiscono un credito d’imposta le cui modalità di determinazione ed utilizzo sono demandate ad un decre-to interministeriale. Le disposizioni contenute nell’art. 8 si applicano ai contratti stipulati dopo l’entrata in vigore del decreto (29.03.2014).

ART. 9 - RIDUZIONE ALIQUOTA DELLA CEDOLARE SECCA Per il periodo 2014 – 2017, l’aliquota prevista per l’ap-plicazione della cedolare secca ai contratti di locazione a canone concordato è fissata nella misura del 10%.E’ possibile optare per l’applicazione della cedolare secca anche per i contratti di locazione di unità abitative stipu-lati con cooperative edilizie per la locazione o con enti senza scopo di lucro purché siano sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni, con rinun-cia all’aggiornamento istat.L’aliquota ridotta del 10% può essere applicata anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali ne-gli ultimi 5 anni dalla data di entrata in vigore della pre-sente legge (decorrenti dal 28 maggio 2014) sia stato proclamato lo stato di emergenza dovuto a calamità. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 47/2014 il CIPE aggiornerà l’elen-co dei comuni ad alta tensione abitativa.

ART. 9- BIS - IMU SU IMMOBILI POSSEDUTI DA NON RESIDENTILa legge di conversione del DL 47/2014 ha introdotto, con effetto dall’anno 2015, l’assimilazione all’abitazione principale di una sola casa di civile abitazione posseduta dai cittadini non residenti, iscritti all’AIRE, già pensiona-ti nei rispettivi paesi di residenza, posseduta a titolo di proprietà od usufrutto condizione che non sia locata o concessa in comodato.E’ stata perciò soppressa la facoltà dei comuni di assimi-lare ad abitazione principale, ai fini Imu, l’unità immobi-liare posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero.La disposizione ha effetto dal 2015.Le imposte TASI e TARI sulle suddette unità immobiliari sono ridotte nella misura di due terzi.

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SICUREZZA

21 Riduzione del premio INAIL. Confartigianato non condivide le proposte fatte. Non sono alla portata delle piccole imprese e arrivano fuori tempo.

La riduzione del premio Inail è un elemento motivante per le piccole imprese che intendono attivare politiche di mi-glioramento nella salute e sicurezza sul lavoro. Non posso-no essere cambiate le regole ad anno iniziato. Inail ha presentato in questi giorni, la proposta di un nuovo modulo di domanda da presentare entro il 28 feb-braio di ogni anno, per la riduzione del tasso medio di tariffa (riduzione del premio Inail), per le imprese che effettuano interventi migliorativi, rispetto alla normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro. Le modifiche presen-tate hanno suscitato molte perplessità, in quanto limita-no le possibilità di accesso alla riduzione del premio alle piccole imprese. In particolare si nota uno spostamento dei punteggi riconosciuti, dai temi della sicurezza sul la-voro, come dovrebbe essere, a quelli per gli interventi ispirati alla responsabilità sociale con aspetti riguardanti anche la tutela dell’ambiente. Interventi sui quali la qua-si totalità delle piccole imprese non è preparata e non ha

ancora scelto se attuare politiche aziendali ispirate alle nuove proposte dell’Inail.Confartigianato Imprese ha assunto una posizione criti-ca sul nuovo approccio dato per l’ottenimento del pun-teggio minimo per accedere alla riduzione in questione, partendo anzitutto dal fatto che non è accettabile modi-ficare le regole dopo che sono passati 8 mesi dall’inizio dell’anno. Le misure di prevenzione aggiuntive, attivate nel corso del 2014, sono ovviamente già state pianifica-te dalle imprese, molto spesso proprio in funzione della possibile richiesta di riduzione del premio Inail.La forte posizione assunta dalla Confartigianato ha com-portato una pausa di riflessione sulle decisioni che ver-ranno prese, e a tale riguardo è in corso un dibattito fra Inail e parti sociali, fra cui appunto Confartigianato im-prese. In cosa consiste la riduzione del premio InailInail riconosce una riduzione sul premio assicurativo alle aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicu-rezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (decreto le-gislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integra-zioni). La riduzione di traduce in un risparmio sul premio stesso dovuto all’Inail.Le percentuali di riduzione, correlate al numero dei lavo-ratori/anno di un triennio sono le seguenti:

Lavoratori/anno RiduzioneFino a 10 30%

Da 11 a 50 23%Da 51 a 100 18%da 101 a 200 15%Da 201 a 500 12%

Oltre 500 7%

Per approfondimenti consultare la notizia Sicurezza n. 8 pubblicata su InformaImpresa n. 3 del 7.2.14- Riduzione del tasso medio di tariffa Inail (riduzione del

premio Inail). Domanda da inviare entro il 28/02/2014 e la notizia Sicurezza n. 9 pubblicata su InformaImpresa n. 3 del 7.2.14- Riduzione del tasso medio di tariffa Inail (riduzione del

premio Inail). Entro il 28 febbraio 2014 le imprese posso-no presentare la domanda all’Inail.

SICUREZZA

22 INAIL: riduzione del tasso medio di tariffa per le imprese che effettuano interventi migliorativi per la salute e sicurezza sul lavoro.

Pubblicato a metà agosto il nuovo modulo di domanda per la riduzione del premio INAIL 2014/2015.Modificato significativamente l’elenco dei possibili inter-venti migliorativi in materia di sicurezza sul lavoro, uti-li al raggiungimento del punteggio minimo (100 punti), per l’ottenimento della riduzione del tasso medio di ta-riffa INAIL (riduzione del premio Inail).Annualmente, entro il 28 febbraio le imprese che ef-fettuano interventi migliorativi, rispetto alla normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro, possono ottenere ri-duzioni importanti del premio da pagare annualmen-te all’INAIL. Le modifiche apportate nel mese di agosto 2014, evidenziano però una tendenza a porre obiettivi molto e forse troppo impegnativi per le piccole imprese. L’inserimento di alcuni nuovi possibili interventi lascia perplessi in quanto non se ne coglie la relazione con la sicurezza negli ambienti di lavoro, ma soprattutto si nota una forte limitazione agli interventi più alla portata delle

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piccole imprese. Confartigianato ha contestato la nuova impostazione, ancora nella fase di scrittura della stessa, suggerendo diverse modifiche alla stessa ma, INAIL, pu-re accogliendo alcune delle proposte fatte, ha ritenuto di mantenere sostanzialmente inalterata l’impostazione data, che può essere presa in visione del nuovo Modulo di domanda di riduzione (Mod. OT24) da utilizzare nel 2015.Confartigianato, peraltro, ha cercato di spiegare l’inop-portunità dell’avvio della nuova impostazione per il 2015, suggerendone invece l’avvio per il 2016, in quanto molte imprese hanno già effettuato nel corso dell’anno o hanno in corso, interventi migliorativi sulla sicurezza sul lavoro (2014) che tengono in considerazione quelli (gli interventi) che avrebbero permesso la riduzione del premio INAIL da richiedere entro il 28 febbraio 2015. Purtroppo INAIL ha ritenuto di procedere comunque con l’avvio del nuovo modulo OT24 e quindi con i nuovi in-terventi già nel 2015, decidendo di cambiare le “regole” sostanzialmente dopo 8 mesi dall’inizio dell’anno (rima-nendo quindi 4 mesi per valutare se effettuare i nuovi interventi migliorativi, sempre che siano possibili). Que-sta decisione inevitabilmente creerà problemi alle im-prese interessate alla riduzione del premio INAIL e li-miterà, con buona probabilità, l’accesso delle stesse alla richiesta di riduzione per il 2015. Per il 2016, se l’impo-stazione data non verrà ulteriormente modificata, la pla-tea delle piccole imprese interessata alla riduzione del premio in questione potrà aumentare, in quanto il tempo (16 mesi) permetterà di organizzare alcuni dei possibili nuovi interventi migliorativi, seppure molti di questi non sembrano essere di utilità, interesse o alla portata delle imprese citate (di piccole dimensioni). Vale la pena di evidenziare che la riduzione del tasso medio di tariffa INAIL è oggettivamente significativa per le imprese, ed in particolare per quelle di piccola dimen-sione. Di seguito la tabella che riepiloga i benefici pos-sibili:

Imprese Percentuale riduzioneFino a 10 dipendenti 30%da 11 a 50 dipendenti 23%da 51 a 100 dipendenti 18%da 101 a 200 dipendenti 15%da 201 a 500 dipendenti 12%oltre 500 dipendenti 7%

I nuovi capitoli di riferimento delle singole attività o interventi migliorativi riportati nel modulo OT24 per il 2015 sono i seguenti:A) Interventi di carattere generale (riferiti in particolare ai

sistemi di gestione).B) Interventi di carattere generale ispirati alla responsa-

bilità sociale.C) Sicurezza e sorveglianza sanitaria.D)Prevenzione di rischi specifici.On line il file con il nuovo modulo OT24 per la presenta-zione della domanda di riduzione del premio da pagare all’INAIL.Per approfondimenti consultare i file:- Modulo domanda riduzione del tasso medio di tariffa ridu-

zione premio Inail - anno 2015.pdfalla notizia 1576 su www.informaimpresa.it

SICUREZZA

23 Riduzione del “premio INAIL” per attività o interventi migliorativi in materia di sicurezza sul lavoro. Le regole per accedere al beneficio.

Entro il 28 febbraio di ogni anno va presentata la domanda all’INAIL. Chi effettua interventi o attività migliorative pre-viste dall’INAIL con il mod. OT24, raggiungendo i 100 punti, ottiene il beneficio.Con la pubblicazione nel sito internet dell’INAIL, nel me-se di agosto 2014, del nuovo modulo di domanda OT24 per la richiesta di riduzione del premio da pagare an-nualmente all’INAIL, sono state aggiornate e modificate le attività e i possibili interventi migliorativi in materia di sicurezza sul lavoro. Per ogni singola attività o inter-vento migliorativo è possibile ottenere un punteggio. Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato attività o interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.Il modulo OT24, riguardante la domanda di riduzione contributiva INAIL, deve documentare le attività o gli interventi migliorativi effettuati entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Di conseguenza, per ottenere la ri-duzione INAIL 2015, l’impresa dovrà documentare gli in-terventi o le attività svolte entro il 31 dicembre 2014.Il beneficio in questione è riservato alle aziende, opera-tive da almeno un biennio, che eseguono attività o inter-venti per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni).Il modulo OT24 deve essere presentato all’INAIL, per via telematica, entro il 28 febbraio di ogni anno (salvo mo-difiche normative relative alla data di invio). INAIL, entro i 120 giorni successivi al ricevimento della domanda, co-munica all’impresa il provvedimento adottato adeguata-mente motivato. La riduzione riconosciuta dall’INAIL vale solo per l’anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata dall’impresa stessa, nella fase di regola-zione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno. Per fruire della riduzione, è necessario che, al momen-to della concessione del beneficio, i datori di lavoro si trovino nelle seguenti condizioni e abbiano i seguenti requisiti:- applicazione integrale della parte economica e norma-

tiva degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, nonché degli altri obblighi di legge;

- l’inesistenza, a carico del datore di lavoro o del diri-gente responsabile, di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all’allegato A del decreto ministeriale del 24 ottobre 2007 o il decorso del periodo indicato dal-lo stesso allegato per ciascun illecito (cd. “cause ostati-ve”);

- il possesso della regolarità contributiva nei confronti di Inail e Inps e, per il settore edile, anche delle Casse Edili.

Di seguito la tabella che riepiloga i benefici possibili:

Imprese Percentuale riduzioneFino a 10 dipendenti 30%da 11 a 50 dipendenti 23%da 51 a 100 dipendenti 18%da 101 a 200 dipendenti 15%da 201 a 500 dipendenti 12%oltre 500 dipendenti 7%

Infine, ma non meno importante, vale la pena di eviden-ziare che in fase di autoliquidazione, l’impresa, se arti-giana, può richiedere una ulteriore riduzione del “premio INAIL”, se in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro e se non ha registrato infortuni nel biennio pre-

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cedente. Vale la pena di segnalare che negli ultimi anni, tale riduzione del “premio” è stata superiore al 7%, che si aggiunge quindi alla percentuali sopra riportata riferita alla singola impresa.

SICUREZZA

24 La richiesta di riduzione del premio INAIL non si improvvisa, la si realizza effettuando specifiche e continue attività in azienda. Il servizio “Sicurgest” della Confartigianato di Vicenza.

La sicurezza sul lavoro non può essere gestita in maniera occasionale e per adempimenti. La consapevolezza dei rischi presenti nell’impresa e gli interventi per la loro eliminazio-ne impongono processi di miglioramento continuo.La richiesta di riduzione del “premio INAIL” che viene pre-sentata entro il 28 febbraio di ogni anno, deve essere un’azione consapevole del datore di lavoro, che sa di ri-spettare la normativa sulla sicurezza e di avere effettua-to interventi migliorativi, nell’anno appena trascorso. Un processo continuo di interventi sulla sicurezza sul lavoro che impone a sua volta verifiche continue. Il datore di la-voro effettua atti e adotta meccanismi e procedure che servono certamente ad adempiere agli obblighi stabiliti dalla normativa, ma anche ad effettuare attività che van-no al di là della normativa stessa.Proprio a coloro che intendono promuovere la sicurezza sul lavoro come un elemento qualificante della propria impresa, INAIL, da anni riconosce una riduzione sul pre-mio da pagare annualmente e, negli ultimi anni, la per-centuale di riduzione è stata elevata in maniera impor-tante per le piccole imprese: del 30% per le imprese che occupano fino a 10 dipendenti e del 23% per quelle che ne occupano da 11 a 50. Se poi l’impresa è artigiana e negli ultimi due anni non ha subito infortuni, in sede di autoliquidazione si può chiedere un ulteriore beneficio (salvo modifiche normative) che negli ultimi due anni è stato di poco superiore al 7%.Si tratta quindi di una riduzione significativa che per molte imprese si quantifica in diverse migliaia di euro. Ovviamente essere in regola con la sicurezza sul lavoro significa anche evitare il rischio di incorrere nelle pesan-ti sanzioni previste per il mancato rispetto degli obblighi stabiliti, ma soprattutto significa anche ridurre il rischio di infortuni e incidenti sul lavoro. Fare un qualcosa in più permette alle imprese di ridurre al minimo i rischi, se non, in diversi casi eliminarli.La sicurezza sul lavoro non deve quindi essere vista come una serie di adempimenti burocratici poco utili all’impre-sa (e in alcuni casi lo sono), ma va affrontata invece con quella consapevolezza di volere evitare incidenti o infor-tuni, non dando quindi mai nulla per scontato e volendo invece migliorare ogni giorno le tutele per chi lavora. Il fine è quello di evitare problemi alla salute e alla sicu-rezza delle maestranze ma anche del datore di lavoro che come è noto nelle piccole imprese opera insieme a loro. In questo contesto è chiaro che l’effettuazione di un do-cumento di valutazione dei rischi, di un momento for-mativo o dell’ottenimento di una qualifica e quant’altro previsto dalla normativa, se vissuti come meri obblighi di legge, alla fine servono solo a rispondere agli stessi, ma difficilmente riduce i rischi aziendali. In questo sen-so è chiaro che la sicurezza sul lavoro diventa un peso incomprensibile. Se invece la si vuole applicare con un minimo di progettualità e continuità, allora comincia ad avere una sua reale efficacia.In questo senso la riduzione del “premio INAIL” può esse-re richiesta solo a seguito di un percorso fatto che garan-tisca il rispetto di quanto stabilito dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro (che in molte situazioni non è poco), e la realizzazione di attività migliorative (rispetto alla normativa) che devono essere effettuate ogni anno, alla

importante condizione che rientrino fra quelle elencate nel modulo OT24 di domanda di riduzione del premio INAIL (da presentare entro il 28 febbraio di ogni anno).Tramite la Confartigianato di Vicenza e la sua società di servizi (FAIV), molte imprese hanno quindi deciso di av-viare un percorso di adeguamento alla normativa sulla sicurezza sul lavoro, avvalendosi dell’assistenza conti-nuativa dei tecnici del settore sicurezza con un rappor-to che prevede visite in azienda e lavoro post visita. Un processo che parte dall’obiettivo primario di rispettare la normativa arrivando al momento giusto e per fasi alla richiesta di riduzione del “premio INAIL” a seguito dell’ef-fettuazione di azioni o interventi migliorativi previsti appunto dall’INAIL stessa. Arrivare a fare tutto ci vuole tempo e soprattutto bisogna che quanto viene fatto sia chiaro al datore di lavoro, ma anche e soprattutto ai di-pendenti. Ovviamente decide il datore di lavoro se effet-tuare gli interventi migliorativi.Per ogni mestiere è stato strutturato uno specifico con-tratto di assistenza denominato “Sicurgest” che prevede alcune visite aziendali nel corso dell’anno e l’effettua-zione di una serie di adempimenti funzionali al rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro. Il tutto vie-ne condiviso con il datore di lavoro che inevitabilmen-te viene coinvolto sull’attività che si andrà a svolgere. Un’assistenza, questa, particolarmente apprezzata dal-le imprese che l’hanno voluta, che ha anche il pregio di avere un referente unico per l’intera attività, anche se per alcuni specifici aspetti si avvale di altri collaborato-ri (ma la persona referente che tiene il filo conduttore è sempre la stessa). Un’assistenza strutturata sulla singola impresa e non standardizzata e uguale per tutti, che può inoltre prevedere anche la presenza di un RSPP esterno (Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione), sol-levando quindi da tale incarico il datore di lavoro (tipico nelle imprese che occupano fino a 30 dipendenti),, che potrà quindi evitare l’effettuazione del corso per la qua-lifica e per il suo aggiornamento. Proprio per venire incontro alle esigenze delle imprese e per procedere con un percorso di assistenza continuati-va, Confartigianato Vicenza tramite la FAIV, si propone ai propri associati con il servizio “Sicurgest” convinta, anche sulla base delle molte adesioni al servizio, che solo la conoscenza approfondita dell’impresa e il rapporto con-tinuo con il datore di lavoro, può portare ad una efficace gestione della sicurezza e salute sul lavoro. Per il servizio di assistenza contattare il settore Sicurezza Confartigianato (tel. 0444 168420 - 0444168339).

SICUREZZA

25 Disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto. Proroga al 31/12/2014 per l’adeguamento.

La proroga vale per le strutture ricettive turistico-alberghie-re esistenti all’11/05/1994, che sono in possesso alla data del 01/03/2014 dei requisisti antincendio per l’ammissione al piano straordinario biennaleCon il decreto legge 30/12/2013 n. 150, convertito con legge 27/02/2014 n. 15 (mille proroghe) all’art. 11, è stato prorogato al 31/12/2014, il termine per comple-tare l’adeguamento per le strutture ricettive turistico-al-berghiere con oltre 25 posti letto, purché esistenti alla data dell’11/05/1994 (*). Per poter avvalersi di tale pro-roga bisogna che tali strutture siano in possesso, alla da-ta del 01/03/2014, dei requisiti per l’ammissione al pia-no straordinario biennale di adeguamento antincendio. Tale termine decorre dalla data di conversione in legge del decreto legge n. 150/2013.In precedenza il termine per completare l’adeguamento era il 31/12/2013.Vale la pena di evidenziare che per poter avvalersi della scadenza di cui sopra, gli interessati dovevano presenta-

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re apposita domanda di ammissione al piano straordina-rio di adeguamento entro il 31/10/2012, come stabili-to con l’articolo 1 del decreto del ministero dell’interno 15/05/2012.

Normativa di riferimento citata Decreto legge 30/12/13 n. 150, convertito con legge 27/02/14 n. 15 (mille proroghe) - Art. 11 - Proroga di ter-mini in materia di turismo del decreto-legge 29.12.11, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.02.12, n. 141. Il termine stabilito dall'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per completa-re l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, è prorogato al 31 dicembre 2014 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esi-stenti alla data di entrata in vigore del decreto del Mini-stro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che siano in posses-so, alla data di entrata in vigore della legge di conversio-ne del presente decreto, dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 mar-zo 2012, e successive modificazioni. 2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede ad aggiornare le disposizioni del citato decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, semplificando i requisiti ivi prescritti, in parti-colare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a cinquanta posti letto.

Articolo 15, commi 7 e 8, del decreto legge 29/12/11, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/02/12, n. 14….7. Il termine indicato nell’articolo 23, comma 9, del decre-to-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come da ultimo proroga-to dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e’ ulteriormente prorogato di due anni per le strutture ricettive turistico-al-berghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla da-ta di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che non abbiano completato l’adegua-mento alle disposizioni di prevenzione incendi e siano am-messe, a domanda, al piano straordinario biennale di ade-guamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell’interno da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.8. In caso di omessa presentazione dell’istanza, di mancata ammissione al piano straordinario ovvero nel caso in cui, al-la data del 31 dicembre 2013, non risulti ancora completato l’adeguamento antincendio delle strutture ricettive di cui al comma 7, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 4 del re-golamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151. Decreto del Ministero dell’interno 15/05/12 - Articolo 1 1. Il termine per la presentazione della domanda di ammis-sione al piano straordinario di adeguamento antincendio per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre ven-ticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pre-visto dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, è differito al 31 ottobre 2012. 2. Il termine entro il quale le strutture ricettive di cui al comma 1 devono essere in possesso dei requisiti di sicu-rezza antincendi, previsto all'art. 1, comma 2 del decreto

del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, è differito al 31 ottobre 2012. NB* Il decreto del Ministero dell’interno 09/04/1994 è ri-

portato sia nella Gazzetta Ufficiale n. 95/1994 che nella Gazzetta Ufficiale n. 116/1994 in identica stesura. Per l’entrata in vigore si deve quindi fare riferimento alla da-ta della prima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 26/04/1994 (quindi è entrato in vigore l’11/05/1994).

SICUREZZA

26 Disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto.

Le domande di ammissione al piano straordinario di ade-guamento antincendio dovevano essere presentate entro il 31/10/2012.Con il decreto del Ministero dell’interno 15/05/12, pub-blicato nella Gazzetta ufficiale n. 116 del 19/05/12, era stato differito al 31/10/12 il termine previsto dall’arti-colo 3 del Ministro dell’interno 16/03/12, per la presen-tazione della domanda di ammissione al piano straor-dinario di adeguamento antincendio per le strutture ri-cettive turistico-alberghiere con oltre venticinque po-sti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del de-creto del Ministro dell’interno del 9 aprile 1994 (quindi all’11/05/94).Nello stesso decreto era stato differito al 31/10/2012, anche il termine entro il quale le strutture ricettive in questione dovevano essere in possesso dei requisiti di sicurezza antincendio. Questo secondo termine è sta-to prorogato al 01/03/14 dal decreto legge 30/12/13 n. 150, convertito con legge 27/02/14 n. 15 (mille proro-ghe) all’art. 11.Vale la pena di evidenziare che, sempre con il decreto legge 30/12/13 n. 150, convertito con legge 27/02/14 n. 15 (mille proroghe) all’art. 11, è stato prorogato al 31/12/14 anche il termine per completare l’adeguamen-to per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, purché esistenti alla data dell’11/05/94 (*). In precedenza il termine per completare l’adegua-mento era il 31/12/13.NB(*) Il decreto del Ministero dell’interno 09/04/1994 è ripor-tato sia nella Gazzetta Ufficiale n. 95/1994 che nella Gaz-zetta Ufficiale n. 116/1994 in identica stesura. Per l’entrata in vigore si deve quindi fare riferimento alla data della pri-ma pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 26/04/1994 (quindi è entrato in vigore l’11/05/1994)

SICUREZZA

27 Strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto e adeguamento prevenzione incendi. Proroga al 31/12/14.

Con il decreto mille proroghe del 2014 viene dato più tem-po per adeguarsi ai requisiti di sicurezza antincendio.Il piano straordinario biennale di adeguamento alle di-sposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricetti-ve turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del ministero dell’interno 09/04/94 (quindi l’11/05/94), che non ab-biano ancora completato l’adeguamento alla regola tec-nica di prevenzione incendi, è stato emanato con decre-to del Ministero dell’interno 16/03/12, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30/03/12.Con la conversione in legge n. 15/14 del decreto leg-ge n. 150/13 (mille proroghe), entrata in vigore il 01/03/2014, il termine per l’adeguamento è stato pro-rogato al 31/12/14.Per poter usufruire di questa proroga, le strutture turisti-co ricettive di cui sopra dovevano presentare una doman-

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da entro il 31/10/12 al Comando dei Vigili del Fuoco territorialmente competente. I Vigili del Fuoco dovevano esprimere il loro parere sull’ammissione al Piano entro 60 giorni.In caso di omessa presentazione dell’istanza e di manca-ta ammissione al predetto piano straordinario antincen-dio, nonché di mancato od incompleto adeguamento del-le strutture alla data del 31/12/14, verranno applicate le sanzioni previste all’articolo 4 del DPR n. 151/11.In allegato si riporta una sintesi del decreto 16/03/12 del Ministero dell’Interno, riguardante il “Piano straordi-nario biennale concernente l’adeguamento alle disposi-zioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive tu-ristico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del DM del Ministro dell’interno 09/04/94, che non abbiano completato l’adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi”.Per approfondimenti consultare il file:- Decreto del Ministero dellinterno del 16 marzo 2012.

Piano starordinario biennale per adeguamento di preven-zione incendi delle strutture ricettive turistico alberghie-re.pdf

alla notizia 1541 su www.informaimpresa.it

SICUREZZA

28 Installazione e manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio.

L’installatore dei dispositivi deve consegnare all’utilizzato-re una dichiarazione di corretta installazione. L’utilizzatore deve effettuare la manutenzione e annotare le operazioni nell’apposito registro.La normativa da tenere in considerazione per l’installa-zione e la manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamen-te alla sicurezza in caso d’incendio, fa riferimento al de-creto del Ministero dell’interno 03/11/04, modificato dal decreto del Ministero dell’interno 06/12/11.Il decreto stabiliscono i criteri da seguire per la scelta dei dispositivi di apertura manuale, delle porte installate lungo le vie di esodo nelle attività soggette al control-lo dei Vigili del fuoco di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.I dispositivi di cui al comma precedente devono essere conformi alle norme Uni En 179 o Uni En 1125 o ad al-tre a queste equivalenti e devono essere muniti di mar-catura CE.Si riportano le definizioni, riportate nel decreto citato, da considerare ai fini dell’installazione dei dispositivi in questione:a) via di emergenza (o via di esodo, o di uscita, o di fuga):

percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di rag-giungere un luogo sicuro;

b) uscita di emergenza: passaggio che immette in un luo-go sicuro;

c) uscita di piano: uscita che consente alle persone di non essere ulteriormente esposte al rischio diretto de-gli effetti di un incendio e che può configurarsi come segue:

c. 1) uscita che immette direttamente in un luogo sicu-ro;

c. 2) uscita che immette in un percorso protetto attraver-so il quale può essere raggiunta l’uscita che immette in un luogo sicuro;

c. 3) uscita che immette su di una scala esterna;d) luogo sicuro: luogo dove le persone possono ritenersi

al sicuro dagli effetti di un incendio;e) percorso protetto: percorso caratterizzato da una ade-

guata protezione contro gli effetti di un incendio che può svilupparsi nella restante parte dell’edificio. Esso può essere costituito da un corridoio protetto, da una

scala protetta o da una scala esterna.

Criteri di installazioneFatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche rego-le tecniche di prevenzione incendi, l’installazione dei di-spositivi 1 è prevista nei seguenti casi:a) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l’in-

stallazione di dispositivi, devono essere installati di-spositivi almeno conformi alla norma Uni En 179 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi una del-le seguenti condizioni:

a. 1) l’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da meno di 10 persone;

a. 2) l’attività non è aperta al pubblico e la porta è utiliz-zabile da un numero di persone superiore a 9 ed infe-riore a 26;

b) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l’in-stallazione di dispositivi, devono essere installati di-spositivi conformi alla norma Uni En 1125 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

b. 1) l’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 9 persone;

b. 2) l’attività non è aperta al pubblico e la porta è utiliz-zabile da più di 25 persone;

b. 3) i locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi d’incendio con più di 5 lavoratori addetti.

Commercializzazione, installazione e manutenzione dei dispositiviLa commercializzazione, l’installazione e la manutenzio-ne dei dispositivi deve essere realizzata attraverso l’os-servanza dei seguenti adempimenti:a) per il produttore:a. 1) fornire le istruzioni per la scelta in relazione all’im-

piego per l’installazione e la manutenzione;b) per l’installatore:b. 1) eseguire l’installazione osservando tutte le indica-

zioni per il montaggio fornite dal produttore del dispo-sitivo;

b. 2) redigere, sottoscrivere e consegnare all’utilizzatore una dichiarazione di corretta installazione con espli-cito riferimento alle indicazioni di cui al precedente punto b.1);

c) per il titolare dell’attività:c. 1) conservare la dichiarazione di corretta installazio-

ne;c. 2) effettuare la corretta manutenzione del dispositivo

osservando tutte le istruzioni per la manutenzione for-nite dal produttore del dispositivo stesso;

c. 3) annotare le operazioni di manutenzione e controllo sul registro di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

Decreto del Presidente della Repubblica 12/01/98, n. 37 - Art. 5 - Obblighi connessi con l’esercizio dell’attività (soggette ai controlli di prevenzione incendi)1. Gli enti e i privati responsabili di attività soggette ai

controlli di prevenzione incendi hanno l’obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincen-dio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze tem-porali che sono indicate dal comando nel certificato di prevenzione o all’atto del rilascio della ricevuta a seguito della dichiarazione di cui all’articolo 3, com-ma 5. Essi provvedono, in particolare, ad assicurare una adeguata informazione e formazione del personale di-pendente sui rischi di incendio connessi con la spe-cifica attività, sulle misure di prevenzione e protezio-ne adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l’insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.

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2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, l’informazione e la formazione del personale, che ven-gono effettuati, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell’attività. Tale regi-stro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponi-bile ai fini dei controlli di competenza del comando.

3. Ogni modifica delle strutture o degli impianti ovvero delle condizioni di esercizio dell’attività, che compor-tano una alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga l’interessato ad avviare nuovamente le procedure previste dagli articoli 2 e 3 del presente regolamento.

Per approfondimenti consultare i file:- Decreto del Ministero dellinterno del 3 novembre 2004.

Dispostivi per lapertura delle porte installate lungo le vie di esodo.pdf

- Decreto del Ministero dellinterno del 6 dicembre 2011.pdf

alla notizia 1542 su www.informaimpresa.it

SICUREZZA

29 Prevenzione incendi: slittamento dei termini al 22/09/2014 o esenzione per l’istanza preliminare per enti e privati.

Interessati gli enti e i privati responsabili delle attività ripor-tate nell’allegato I, categoria B e C, del decreto n. 151/2011 riguardante il regolamento di semplificazione della discipli-na sulla prevenzione incendiL’articolo 3 del Dpr n. 151/2011, stabilisce che gli enti ed i privati responsabili delle attività riportate nell’alle-gato I, categorie B e C, del decreto citato, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando dei vigili del Fuoco, l’esame dei progetti di nuovi impianti o co-struzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle pre-esistenti condizioni di sicurezza antincendio. A seguito della emanazione del decreto legge 21/06/2013, n. 69, convertito dalla legge 09/08/2013, n. 98, all’articolo 38, viene disposto che tali soggetti sono esentati dalla pre-sentazione dell’istanza preliminare, sopra citata, qualora siano già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rila-sciati dalle competenti autorità. Fermo restando quanto evidenziato, gli altri soggetti (enti e privati) devono pre-sentare l’istanza preliminare entro tre anni dalla data in vigore dello stesso (quindi entro il 22/09/2014).In allegato il DPR n. 151 del 2011.

Decreto legge 21/06/2013, n. 69, convertito dalla legge 09/08/2013, n. 98, articolo 381. Gli enti e i privati di cui all’articolo 11, comma 4, del de-

creto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151, sono esentati dalla presentazione dell’istanza pre-liminare di cui all’articolo 3 del citato decreto qualora già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sus-sistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma presentano l’istanza prelimina-re di cui all’articolo 3 e l’istanza di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stes-so.)

Per approfondimenti consultare i file:- DPR 11 agosto 2011 n. 151 - regolamento semplificazio-

ne prevenzione incendi.pdf- Prevenzione incendi. Semplificazione dei procedimenti.

Nota relativa al decreto ministeriale n. 151 del 2011.pdfalla notizia 1543 su www.informaimpresa.it

SICUREZZA

30 Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico - ricettive all’aria aperta.

Sono previste alcune scadenze diversificate nel tempo.Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14/03/2014, n. 61, il decreto del Ministero dell’interno 28/02/2014, che di-spone la “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle struttu-re turistico – ricettive in aria aperta (campeggi, villag-gi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone”Le disposizioni contenute nel decreto si applicano per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico – ricettive in aria aperta, quali campeggi, villag-gi turistici e simili, con capacità ricettiva superiori a 400 persone.Le strutture in questione devono essere realizzate e ge-stite in modo da:a) minimizzare le cause di incendio;b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di

assicurare il soccorso agli occupanti;c) limitare la produzione e la propagazione di un incen-

dio all’interno della struttura ricettiva;d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici od

aree limitrofe;e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i lo-

cali e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;

f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Si evidenzia che la regola tecnica di prevenzione incendi di cui al presente decreto è divisa in due titoli :Titolo I – Disposizioni relative alle strutture turistico-ricet-tive in aria aperta, quali campeggi, villaggi turistici e simili, con capacità ricettiva superiore a 400 personeTitolo II – Metodo proporzionale della caratterizzazione so-stanziale ai fini antincendio

Applicazione delle disposizioni tecnicheLe disposizioni tecniche si applicano alle strutture ricet-tive in aria aperta di nuova realizzazione ed a quelle esi-stenti nel caso siano oggetto di interventi comportanti la loro completa ristrutturazione. Qualora gli interventi ef-fettuati su attività esistenti, comportano la sostituzione o modifica di impianti di protezione attiva antincendio, la modifica, parziale del sistema di vie di uscita, o amplia-menti e realizzazioni di nuove strutture, le disposizioni previste dalla regola tecnica, si applicano solo agli im-pianti ed alle parti in ampliamento dell’attività oggetto di intervento di modifica. Qualora, invece, l’aumento di superficie da destinare ad attività ricettiva è superiore al 50% di quella esistente, gli impianti di protezione attiva antincendio devono essere adeguati, per l’intera attività, alle disposizioni stabilite per le nuove attività.Le strutture ricettive in questione, esistenti alla data 13 aprile 2014, si adeguano alle disposizioni della regola tecnica, nei seguenti casi:a) possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussi-

stenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità;

b) pianificazione, ovvero lavori di realizzazione, modifi-ca, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento an-che in corso, sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 3 del DPR n. 151/2011.

Disposizioni transitorieLe strutture ricettive di cui alla presente normativa, de-vono esser adeguate alle diposizioni di cui al titolo 1 - capo II della regola tecnica entro i termini di seguito riportati:

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a) entro tre anni dal termine previsto dall’art. 11, comma 4 del DPR 151/2011. Tale termine è il 22/09/2014 (quindi l’adeguamento delle strutture delle attività di seguito riportate e riferite alle voci n. 11, 12, 14, 15, salvo la predisposizione, entro il 22/09/2014 di ido-neo sistema provvisorio, anche di tipo mobile, di illu-minazione a copertura delle vie di circolazione e di esodo, 16 (limitatamente alla rete di naspi ed idranti e il 17, dell’allegato 1 del DPR n. 151/2011 deve avve-nire entro il 22/09/2017).

11 Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili, con pun-to di infiamma-bilità superiore a 125 °C, con quantitativi glo-bali in ciclo e/o in deposito su-periori a 5 m³

fino a 100 m³

oltre i 100 m³

12 Depositi e/o ri-vendite di liqui-di infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrifi-canti, diatermici, di qualsiasi deri-vazione, di capa-cità geometrica complessiva su-periore a 1 m³

l i q u i d i con pun-to di in-fiamma-bilità su-p e r i o r e a 65 °C per capa-cità ge-ometrica comples-siva com-presa da 1 m³ a 9 m³

liquidi in-f i ammab i -li e/o com-bustibili e/olubrificanti e/o oli dia-termici di q u a l s i a s i derivazione per capacità geometrica complessi-va compre-sa da 1 m³ a 50 m³, ad e c c e z i o n e di quelli in-dicati nella colonna A)

liquidi in-f iamma-bili e/o c o m b u -stibili e/o l u b r i f i -canti e/o oli dia-t e r m i c i di qual-siasi de-rivazione per capa-cità ge-ometrica comples-siva su-periore a 50 m³

14 Officine o la-boratori per la verniciatura con vernici infiam-mabili e/o com-bustibili con ol-tre 5 addetti

fino a 25 addetti

oltre 25 ad-detti

15 Depositi e/o ri-vendite di alcoli con concentra-zione superiore al 60% in volu-me di capacità geometrica su-periore a 1 m³

fino a 10 m³

oltre 10 m3³ e fino a 50 m³

oltre 50 m³

16 Stabilimenti di estrazione con solventi infiam-mabili e raffi-nazione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi glo-bali di solven-ti in ciclo e/o in deposito supe-riori a 0,5 m³

tutti

17 Stabilimenti ed impianti ove si producono, im-piegano o de-tengono sostan-ze esplodenti classificate co-me tali dal re-golamento di esecuzione del testo unico del-le leggi di pub-blica sicurezza approvato con regio decreto 06/05/1940, n. 635, e successi-ve modificazioni ed integrazioni

tutti

b) entro il termine previsto dall’articolo 11, comma 4 del

DPR 151/2011, per quanto riguarda le restanti dispo-sizioni (quindi entro il 22/09/2014).

Le strutture ricettive di cui alla presente normativa, nel caso di applicazione del Titolo II devono essere adegua-te alle diposizioni della regola tecnica entro i termini di seguito riportati:a) entro tre anni dal termine previsto dall’articolo

11, comma 4 del DPR 151/2011. Tale termine è il 22/09/2014, quindi l’adeguamento delle strutture tu-ristico – ricettive deve avvenire entro il 22/09/2017 per quanto riguarda le misure (del Titolo II) di cui ai punti B.3, B.4, B.5 (che fanno parte delle misure di si-curezza per le diverse categorie antincendio, salvo la predisposizione nel termine previsto alla successiva lettera b), di quanto previsto ai sottopunti:

- B.3.2 - relativamente al presidio fisso;- B.4.4 - relativamente alla segnaletica e alle planime-

trie orientative e di idoneo sistema provvisorio, anche di tipo mobile, di illuminazione a copertura delle vie di circolazione e di esodo;

- B.5.1;b) entro il termine previsto dall’articolo 11, comma 4 del

DPR 151/2011, per quanto riguarda le restanti dispo-sizioni (quindi entro il 22/09/2014).

Il progetto di cui all’articolo 3 del DPR n. 151/2011 deve indicare le opere di adeguamento di cui ai punti a) e b) sopra citati (sia del Titolo I che del Titolo 2).Entro ciascuna scadenza sopra indicata deve essere pre-sentata la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’articolo 4 del DPR n. 151/2011.Per approfondimenti consultare i file:- Prevenzione incendi - decreto 28 febbraio 2014 - regola

tecnica strutture turistico - ricettive in aria aperta.pdf- DPR 11 agosto 2011 n. 151 - regolamento semplificazio-

ne prevenzione incendi-1.pdf- Decreto del Ministero dellinterno 28 febbraio 2014 -

estratto - Regola tecnica di prevenzione incendi per strut-ture turistico ricettiva in aria aperta.pdf

alla notizia 1546 su www.informaimpresa.it

SICUREZZA

31 Regole tecniche per la prevenzione incendi per i rifugi alpini.

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale 15/03/14 n. 62, il decre-to del Ministero dell’interno 03/03/14: “Modifica del Titolo IV – del decreto 09/04/94, in materia di regole tecniche per la prevenzione incendi per i rifugi alpini”Con il decreto del Ministero dell’interno 09/04/94 è sta-ta approvata la “Regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive tu-

InformaImpresa 21Venerdì 5 settembre 2014

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ristico-alberghiere”.Tale regola tecnica di prevenzione incendi, emanata allo scopo di tutelare l’incolumità delle persone e salvaguar-dare i beni contro i rischi dell’incendio, ha per oggetto i criteri di sicurezza da applicarsi agli edifici ed ai loca-li adibiti ad attività ricettive turistiche-alberghiere. Fra questi i rifugi alpini.Con il decreto del Ministero dell’interno 03/03/14 è stato modificato il “Titolo IV del Decreto del Ministero dell’interno 09/04/94” che viene sostituito con quello allegato al nuovo decreto.Inoltre il decreto 03/03/14 precisa che i rifugi alpini esi-stenti alla data del 14/04/14 devono essere adeguati al-la disposizioni del Titolo 4, come modificato da decreto stesso. Ovviamente sono previste eccezioni nei seguenti casi:a) sia stata presentata la segnalazione certificata di ini-zio attività di cui all’articolo 4 del Dpr n. 151/11;b) siano stati pianificati o siano in corso, lavori di amplia-mento e ristrutturazione sulla base di un progetto appro-vato dal competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell’articolo 3 del DPR n. 151/11.Sono stati inoltre stabilite alcune scadenze entro le qua-li, i rifugi alpini, a seconda della loro capienza, devono adeguarsi.Allegati on line la Regola tecnica e il testo del decreto.

Per approfondimenti consultare i file:- Decreto del Ministero dellinterno 3 marzo 2014 - Regole

tecniche di prevenzione incendi per i rifugi alpini.pdf- DPR 11 agosto 2011 n. 151 - regolamento semplificazio-

ne prevenzione incendi-2.pdfalla notizia 1547 su www.informaimpresa.it

SICUREZZA

32 Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Gli impianti costituiscono accorgimenti intesi a ridurre le conseguenza degli incendi a mezzo di rivelazione, segnala-zione allarme, controllo o estinzione, evacuazione di fumo e calore.Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 04/01/2013, n. 3, il decreto del Ministero dell’interno 20/12/2012 che in-troduce la “Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incen-di”Tale decreto ricopre una notevole importanza nell’am-bito della prevenzione incendi, di conseguenza si ritie-ne opportuno richiamare l’attenzione sullo stesso con la presente informazione.Il decreto disciplina la progettazione, la costruzione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti di protezio-ne attiva contro l’incendio, così come definiti nella rego-la tecnica in questione, installati nelle attività sogget-te ai controlli di prevenzione incendi, qualora previsti da specifiche regole tecniche in materia o richiesti dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco nell’ambito dei procedimenti di prevenzione incendi, di cui al DPR n. 151/2011.Le disposizioni di questo decreto si applicano agli im-pianti sopra richiamati di nuova costruzione ed a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente de-creto (il 4 aprile 2014), nel caso essi siano oggetto di interventi comportanti la loro modifica sostanziale, così come definita nella regola tecnica. Le disposizioni do questo decreto non si applicano ri-guardo alla progettazione, alla costruzione, all’eserci-zio e alla manutenzione degli impianti nelle attività a rischio di incidente rilevante di cui al decreto legislativo 17/08/1999, n. 334 e successive modificazioni, nonché

per la progettazione, la costruzione, l’esercizio e la ma-nutenzione degli impianti nelle attività regolamentate dalle seguenti disposizioni: a) DPR 30/06/1995, n. 418 recante «Regolamento con-

cernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi»;

b) DPR 24/10/2003, n. 340, recante «Regolamento re-cante disciplina per la sicurezza degli impianti di di-stribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione», e suc-cessive modificazioni;

c) decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali del 20/05/1992, n. 569, recante «Regolamento con-cernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre»;

d) decreto del Ministro dell’interno, adottato di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’ar-tigianato 13/10/1994, pubblicato nella Gazzetta Uf-ficiale della Repubblica italiana 12/11/1994, n. 265 S.O. n. 142, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costru-zione, l’installazione e l’esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fini di capacità complessiva superiore a 5 m³ e/o in recipienti mobili di capacità complessiva su-periore a 5000 kg»;

e) decreto del Ministro dell’interno 18/05/1995, pubbli-cato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 09/06/1995, n. 133, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progetta-zione, costruzione ed esercizio dei depositi di soluzioni idroalcoliche»;

f) decreto del Ministro dell’interno 24/05/2002, pubbli-cato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 06/06/2002, n. 131, recante «Norme di prevenzio-ne incendi per la progettazione, costruzione ed eserci-zio degli impianti di distribuzione stradale di gas natu-rale per autotrazione» e successive modificazioni;

g) decreto del Ministro dell’interno, adottato di con-certo con il Ministro delle attività produttive, del 14/05/2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24/05/2004, n. 120, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione in-cendi per l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non su-periore a 13 m³».

Gli impianti installati in attività esistenti, previsti da re-gole tecniche di prevenzione incendi, possono essere adeguati, laddove consentito da specifiche disposizioni legislative, nell’osservanza di quanto prescritto dalle ri-spettive regole tecniche, ovvero, in conformità a quanto previsto dalla regola tecnica allegata a questo decreto. Gli impianti costituiscono accorgimenti intesi a ridurre le conseguenza degli incendi a mezzo di rivelazione, segna-lazione allarme, controllo o estinzione, evacuazione di fumo e calore. A tal fine gli impianti sono progettati, re-alizzati e mantenuti a regola d’arte secondo quanto pre-scritto dalle specifiche regolamentazione, dalle norme di buona tecnica e dalle istruzioni fornite dal fabbricante.I parametri e le caratteristiche utilizzati per la proget-tazione degli impianti sono individuati dai soggetti re-sponsabili della valutazione del rischio di incendio e del-la progettazione. Gli enti e i privati, responsabili delle attività di cui sono installati gli impianti, hanno l’obbligo di mantenere le condizioni che sono state valutate per l’individuazione dei parametri e delle caratteristiche.Tutte le disposizioni di prevenzione incendi in contrasto con le previsioni del presente decreto sono abrogate.

Per approfondimenti consultare i file:- Decreto del Ministero dellinterno 20 dicembre 2012.pdf- DPR 11 agosto 2011 n. 151 - regolamento semplificazio-

ne prevenzione incendi-3.pdf- Decreto del Ministero dellinterno 20 dicembre 2012. Re-

gola tecnica per gli impianti di protezione attiva contro

22 InformaImpresa Venerdì 5 settembre 2014

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lincendio installati nelle attivit soggette ai controlli di prevenzione incendi.pdf

alla notizia 1550 su www.informaimpresa.it

SICUREZZA

33 Regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di apparecchi di erogazione ad uso privato, di gas naturale per l’autotrazione.

Gli apparecchi di erogazione ad uso privato di gas natu-rale per autotrazione sono costruiti, installati e gestiti con l’obiettivo di garantire primari obiettivi di sicurezza.Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18/05/2012, n. 115, il decreto del Ministero dell’interno 30/04/2012 di “Ap-provazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di apparecchi di erogazio-ne ad uso privato, di gas naturale per l’autotrazione”Questo decreto ha per scopo l’emanazione di disposizio-ni diprevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di apparecchidi erogazione (VRA), ad uso privato, di gas naturale perl’autotrazione, di portata massima 20 m³/h (s.t.p.), alimentatidirettamente da rete di distribuzione, ivi compresi l’installazione el’esercizio di impianti fissi senza serbatoio di accumulo, derivatida rete domesti-ca adibiti al rifornimento a carica lenta di gasnaturale per l’autotrazione, con capacità di compressione non-superiore a 3 m³/h, di cui all’art. 51 del decreto-legge 31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.112. Sono escluse dal campo di applicazione di questo decre-to le installazioni finalizzate alla erogazione del gas na-turale mediante apparecchiature collegate ad uno stoc-caggio e gli impianti con apparecchiature comunque interconnesse sul lato erogazione, eccedenti la portata massima di 20 m³/h (s.t.p.). Le installazioni oggetto del decreto, destinate al rifor-nimento di veicoli alimentati a gas naturale compres-so (CNG), utilizzano apparecchi di erogazione, costituiti da un gruppo di compressione, non comprensivo di stoc-caggio, che riempiono i serbatoi dei veicoli fino ad una pressione di 20 MPa (200 bar) a 15 °C oppure, per tem-perature differenti, ad una pressione equivalente comun-que mai superiore in qualsiasi situazione a 22 MPa (220 bar). Il veicolo da rifornire deve essere conforme a quanto spe-cificato dal regolamento ECEONU R110, con l’alloggia-mento del connettore di carica di gas naturale conforme agli standard ISO 15501-1:2000 e ISO 15501-2:2000. Le disposizioni del decreto si applicano agli impianti di nuova realizzazione. Non sussiste l’obbligo dell’adegua-mento per gli impianti di erogazione: a) per i quali sia già stata rilasciata dal competente Co-

mando provinciale dei vigili del fuoco l’approvazione all’esercizio;

b) per i quali siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di modifica, adeguamento, ristrutturazione o amplia-mento sulla base di un progetto approvato dal compe-tente Comando provinciale dei vigili del fuoco.

Al fine della prevenzione degli incendi e per raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone ed alla tutela dei beni, gli apparecchi di erogazione ad uso privato di gas naturale per autotrazio-ne sono costruiti, installati e gestiti in modo da:a) minimizzare le cause di dispersione accidentale di gas,

di incendio e di esplosione;b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle per-

sone;c) limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici

e locali contigui all’impianto;d) permettere ai soccorritori di operare in condizioni di

sicurezza.La regola tecnica, riportata in allegato, è funzionale al raggiungimento degli obiettivi sopra citati.

Componenti e prodotti degli impianti Leapparecchiature di erogazione, ad uso privato, di gas naturale perautotrazione ed i relativi dispositivi di sicu-rezza, regolazione econtrollo devono essere installati se-condo la normativa vigente e lenorme di buona tecnica definite in relazione allo specifico uso e alluogo di utiliz-zo dell’apparecchiatura. Sono impiegabili nel campo di applicazione disciplina-to da questo decreto i prodotti regolamentati dalle di-sposizionicomunitarie applicabili ed a queste confor-mi. Le tipologie di prodotti non contemplati, possono-essere impiegati nel campo di applicazione di questo decreto,purché legalmente fabbricati o commercializ-zati in uno degli Statimembri dell’Unione europea o in Turchia, o legalmente fabbricati inuno degli Stati firma-tari dell’Associazione europea di libero scambio(EFTA), parte contraente dell’accordo sullo spazio economico europeo(SEE), per l’impiego nelle stesse condizioni che permettono digarantire un livello di protezione, ai fini della sicurezzaantincendio, equivalente a quello pre-scritto dal decreto stesso.

Realizzazione, manutenzione ed installazione degli impiantiLe imprese abilitate ai sensi del decreto del Ministro del-lo sviluppo economico, adottato di concerto con il Mini-stro dell’ambiente, 22/01/2008 n. 37, realizzano l’instal-lazione in conformità alla normativa (prevista in questo decreto) e sono responsabili della corretta esecuzione della stessa, al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche sulla sicurezza e corretta funzionalità dell’impianto, rilasciano la dichiarazione di conformità e forniscono il libretto delle istruzioni per l’uso e la manu-tenzione del VRA. Tutte le disposizioni di prevenzione incendi in contrasto con la Regola tecnica approvata con questo decreto, so-no abrogate.Per approfondimenti consultare il file:- Decreto del Ministero dellinterno 30 aprile 2012. Regola

tecnica per linstallazione e lesercizio di apparecchi di ero-gazione ad uso privato di gas naturale per autotrazione.pdf

alla notizia 1551 su www.informaimpresa.it

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SISTEMI E CATEgORIE

25 Casa. Termoidraulici e altri Installatori. Regolamento della Regione Veneto per controllo degli impianti termici - DGR n. 1363. Disposizioni attuative della normativa statale vigente sugli impianti di climatizzazione.

Regolamento su esercizio, conduzione, controllo, manuten-zione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazio-ne invernale ed estiva degli edifici a norma dell’art. 4, com-ma 1, lettere a) e c), del decreto leg. 19.8.05, n. 192.

Regolamento della Regione Veneto per impianti termici - DGR n. 1363

Disposizioni attuative della normativa statale vigente sugli impianti di climatizzazione

Regolamento su esercizio, conduzione, controllo, manutenzio-ne e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione

invernale ed estiva degli edifici a norma dell’art. 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19.08.05, n. 192

La Giunta Regionale ha approvato con DGR n.1363 del 28/07/2014 le disposizioni attuative della normativa statale vigente sugli impianti termici, al fine di uniforma-re l’applicazione della disciplina su tutto il territorio del-la Regione del Veneto in materia di esercizio, conduzione, manutenzione, controllo ed ispezione degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici e sanitari,

InformaImpresa 23Venerdì 5 settembre 2014

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con l’obiettivo di sostenere il contenimento dei consumi energetici negli edifici privati e pubblici.Inoltre il provvedimento riapprova il Libretto di impianto per rimediare taluni refusi di stampa e precisare le istru-zioni per la compilazione, rendendolo compatibile con la versione online, utilizzabile dall’attivazione del Catasto telematico come stabilita dalla D.G.R.V. 726/2014.Infine, per quanto riguarda la possibilità prevista dal D.P.R. 74/2013 di coprire i costi necessari per l’adegua-mento e la gestione del catasto degli impianti termici e per i controlli, mediante la corresponsione di un contri-buto, di importo più contenuto rispetto alla media attua-le, viene rinviata la definizione delle eventuali proposte di cui sopra ad un successivo atto, al fine di meglio cali-brare l’iniziativa, valutando quanto è già in atto e le pos-sibili modifiche.

AUTORITA’ COMPETENTEIl Regolamento ha confermato che l’Autorità competen-te (per gli effetti della Legge Regionale 13 aprile 2001, n.11) delle ispezioni e dell’osservanza delle norme re-lative al contenimento dei consumi energetici degli im-pianti termici per la climatizzazione.Questa attività può essere condotta direttamente con proprio personale o affidare il servizio ad un organi-smo esterno. In caso di affidamento esterno questo deve possedere le caratteristiche riportate nell’allegato C del D.P.R. 74/2013.In particolare il personale deve essere in possesso di for-mazione tecnica e professionale di base, almeno equi-valente a quella prevista dalle lettere a) e b) di cui all’art. 4 comma 1 DM 37/08 (laurea in materia tecnica specifica oppure diploma con specializzazione relativa al settore delle attività più due anni consecutivi alle dirette dipen-denze di impresa abilitata).

LIBRETTO DI IMPIANTOEntro e non oltre il 15 ottobre 2014 tutti gli impianti, indipendentemente dalla loro potenza termica, devono essere muniti del nuovo “Libretto di impianto per la cli-matizzazione” conforme al modello approvato dalla Re-gione del Veneto.La sostituzione dei vecchi Libretti con il nuovo Libretto può essere effettuata con gradualità a partire dal 15 ot-tobre 2014, in occasione della prima operazione perio-dica di controllo e manutenzione o in occasione di inter-venti su chiamata per guasti o malfunzionamenti.I vecchi libretti però non vanno buttati, ma conservati in-sieme al nuovo Libretto cartaceo.

TERZO RESPONSABILELe comunicazioni di nomina o revoca della stessa per il Terzo Responsabile (come dovute secondo l’art. 6, comma 5 del DPR 74/2013) dovranno essere fatte con l’attiva-zione del Catasto Regionale degli Impianti Termici per la Climatizzazione.

CONTROLLO E MANUTENZIONEPremesso che è il Responsabile dell’impianto che ha gli obblighi e le responsabilità finalizzate alla gestione dell’impianto e l’obbligo di adoperarsi affinché il Libretto sia compilato ed aggiornato ad ogni intervento di con-trollo e manutenzione, è invece compito dell’installatore ed il manutentore di compilare la scheda del Libretto re-lativa ai periodici interventi di controllo e manutenzione, indicando quali siano le operazioni di controllo e manu-tenzione di cui necessita l’impianto termico e con quale frequenza vadano effettuate (a seconda della tipologia di impianto devono essere compilate le seguenti schede del Libretto: 11.0.1 / 11.0.2 / 11.0.3 / 11.0.4).

CONTROLLO RENDIMENTO ENERGETICOIl manutentore che esegue il controllo dell’efficienza energetica dell’impianto termico ha l’obbligo di compila-re l’apposita scheda del Libretto, relativa alla prima veri-

fica dell’installatore ed alle verifiche periodiche del ma-nutentore (a seconda della tipologia di impianto devono essere compilate le seguenti schede del Libretto: 11.1.1 / 11.1.2 / 11.1.3 / 11.1.4), compila il Rapporto di con-trollo di efficienza energetica, provvedendo anche alla registrazione degli estremi del controllo nella scheda 12 del Libretto.L’installatore, il manutentore o il Terzo responsabile han-no l’obbligo di trasmettere il Rapporto di controllo di ef-ficienza energetica, entro 30 giorni dalla data del suo rilascio, in modalità telematica al Catasto Regionale de-gli Impianti Termici per la Climatizzazione a partire dalla sua attivazione.

ISPEZIONI E ACCERTAMENTI: Criteri, Priorità e FrequenzeSono soggetti alle ispezioni gli impianti per la climatiz-zazione invernale con potenza termica utile nominale complessiva non minore di 10 kW e gli impianti per la climatizzazione estiva con potenza termica utile nomi-nale complessiva non minore di 12 kW.Il Regolamento ricorda che per gli impianti di potenza minore di 100 kW, l’accertamento del Rapporto di con-trollo di efficienza energetica inviato dall’installatore, dal manutentore o dal Terzo responsabile è sostitutivo dell’ispezione.I criteri, le priorità e le frequenze delle ispezioni sugli impianti termici indicati dal Regolamento sono quelli ri-presi dall’art. 9 del DPR 74/2013:a) impianti per i quali non sia stato trasmesso all’Autorità

competente, entro i termini stabiliti, il Rapporto di con-trollo di efficienza energetica;

b) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni;

c) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW;

d) impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW;

e) impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW;

f) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kW;

g) impianti per i quali dai Rapporti di controllo di effi-cienza energetica risulti la non riconducibilità a rendi-menti superiori a quelli fissati all’Allegato B del D.P.R. 74/2013.

Per approfondimenti consultare i file:- DISPOSIZIONI ATTUATIVE D P R 74_2013 D G R V 28 lu-

glio 2014 n 1363.pdf- D G R V 28 luglio 2014 n 1363.pdf- LIBRETTO DI IMPIANTO vers 1 1 D G R V 28 luglio 2014

n 1363.pdfalla notizia 1556 su www.informaimpresa.ite le seguenti notizie SISTEMI E CATEGORIE pubblicate in InformaImpresa:- DM 20 giugno 2014: Prorogata la scadenza per il Libret-

to di impianto per la climatizzazione e il Rapporto di ef-ficienza energetica (n. 18 in InformaImpresa n. 14 del 11.7.14)

DPR 74/2013 - manutenzione e controllo degli impianti termici (n. 3 in InformaImpresa n. 2 del 24.1.14)

- Manutenzione degli impianti termici - modificate la defi-nizione di terzo responsabile (n. 11 in InformaImpresa n. 5 del 7.3.14)

- Nuovo modello di Libretto di Impianto, come modifica-to dalla con D.G.R.V. 2014, n.726/2014 (n. 17 in Infor-maImpresa n. 12 del 13.6.14)

- Pubblicato in GU il modello di libretto per gli impianti di climatizzazione (DPR 74/2013). Dal 1° giugno cambiano le regole e diremo addio agli allegati F e G (n. 12 in In-formaImpresa n. 6 del 21.3.14)

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