Documento di consultazione su
Informazioni e documenti da trasmettere alla Banca d’Italia nell’istanza di
autorizzazione all’acquisto di una partecipazione qualificata
Qual è l’oggetto della consultazione?
La consultazione pubblica riguarda una proposta di nuove disposizioni della
Banca d’Italia che individuano le informazioni e i documenti da trasmettere per
la presentazione dell’istanza di autorizzazione all’acquisizione di
partecipazioni qualificate in banche, intermediari ex art. 106 del TUB, IMEL,
IP, SGR, SICAV e SICAF.
Quali sono le ragioni della presente consultazione?
La consultazione è volta a raccogliere commenti e osservazioni sulla lista di
informazioni e documenti che i candidati acquirenti di partecipazioni
qualificate in intermediari vigilati operanti nei settori bancario e finanziario
sono tenuti a trasmettere a corredo dell’istanza di autorizzazione. La lista di
informazioni è redatta in attuazione del TUB e del TUF, in conformità con il
quadro regolamentare europeo (direttive e Orientamenti delle Autorità di
vigilanza europee) e tenendo conto delle policy stances della BCE. Coloro che
intendono acquisire una partecipazione qualificata in una SIM fanno
riferimento a informazioni e documenti individuati nel Regolamento delegato
(UE) n. 2017/1946. Per maggiori info, clicca qui.
A chi si rivolge questa consultazione?
La consultazione si rivolge a: i) tutte le persone fisiche o giuridiche che
intendono acquisire una partecipazione qualificata (i.e.: 10%, 20%, 30%, 50%
del capitale o dei diritti di voto; influenza notevole; controllo) in banche,
intermediari ex art. 106 del TUB, IMEL, IP, SGR, SICAV e SICAF; ii) banche
e altri intermediari cui le partecipazioni qualificate si riferiscono (cc.dd.
imprese target), anche per il tramite delle loro Associazioni di categoria; iii)
chiunque possa avere interesse a trasmettere osservazioni e commenti sul
documento di consultazione. Per maggiori info, clicca qui.
Entro quando e come si possono inviare osservazioni e commenti?
Osservazioni e commenti possono essere trasmessi entro 60 giorni dalla
pubblicazione del presente documento di consultazione sul sito web della Banca
d’Italia, tramite pec oppure in forma cartacea. Per maggiori info, clicca qui.
Cosa accade dopo la consultazione pubblica?
La Banca d’Italia analizzerà le osservazioni e i commenti ricevuti nel corso della
consultazione per predisporre il testo finale delle disposizioni, che verrà
pubblicato sul sito web dell’Istituto. In linea con il Provvedimento del 9 luglio
2019, la Banca d’Italia darà conto, con apposito documento (“resoconto della
consultazione”), della valutazione dei commenti esaminati ai fini della
definizione del testo finale. Salvo diversa indicazione dei rispondenti, anche le
osservazioni e i commenti ricevuti saranno pubblicati sul sito web dell’Istituto.
Per maggiori info, clicca qui.
I
Obiettivi della presente consultazione
Con il presente documento si sottopongono a consultazione pubblica le disposizioni in materia
di informazioni e documenti da trasmettere alla Banca d’Italia per la presentazione dell’istanza
per l’acquisizione di partecipazioni qualificate (i.e.: 10%, 20%, 30%, 50% del capitale o dei
diritti di voto; influenza notevole; controllo) in intermediari vigilati operanti nei settori
bancario e finanziario (i.e., banche, intermediari ex art. 106 del TUB, IMEL, IP, SGR, SICAV
e SICAF). In questi casi, infatti, i candidati acquirenti devono ottenere la preventiva
autorizzazione dell’Autorità competente ad esito delle valutazioni da questa condotte.
Le informazioni riguardanti le acquisizioni di partecipazioni qualificate nelle imprese di investimento, che sono
soggette alla stessa disciplina sostanziale e procedurale degli altri intermediari, sono invece contenute nel
Regolamento delegato (UE) n. 2017/1946.
Le disposizioni danno attuazione all’articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385 (TUB) e all’articolo 15 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), entrambi
modificati per il recepimento della CRD (direttiva 2013/36/UE) e delle altre normative del
settore finanziario (direttiva 2014/65/UE, c.d. MiFID II, direttiva 2009/65/CE, c.d. UCITS,
direttiva 2015/2366, c.d. PSD II, e direttiva 2009/110/CE, c.d. EMD).
Il documento di consultazione tiene conto degli Orientamenti delle Autorità di vigilanza
europee in materia di assetti proprietari di attuazione delle direttive europee e delle policy
stances della BCE.
Esso non disciplina i profili sostanziali della materia degli assetti proprietari (es.,
individuazione dei criteri di valutazione o modalità di applicazione degli stessi) né i profili
strettamente procedurali (es., avvio e sospensione del procedimento di autorizzazione), ma si
limita a individuare l’insieme di informazioni che il candidato acquirente è tenuto a trasmettere
all’Autorità competente per l’avvio del procedimento amministrativo per il rilascio
dell’autorizzazione.
La premessa del documento di consultazione delinea le finalità complessive degli interventi
proposti e le motivazioni che ne sono alla base. Esso è pubblicato in conformità con quanto
previsto dall’art. 3 del Regolamento della Banca d’Italia sull’adozione degli atti normativi o
aventi natura regolamentare (cfr. Provvedimento del 9 luglio 2019); si richiama, inoltre, la
Comunicazione sulle modalità attraverso le quali la Banca d’Italia si conforma agli
Orientamenti e alle Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza.
A chi si rivolge la presente consultazione
La presente consultazione è di interesse, in particolare, per:
persone fisiche o giuridiche che intendono acquisire una partecipazione qualificata in
banche, intermediari ex art. 106 del TUB, IMEL, IP, SGR, SICAV e SICAF e che,
conseguentemente, devono ottenere la preventiva autorizzazione della BCE (per le
partecipazioni qualificate nelle banche) o della Banca d’Italia negli altri casi. In conformità
con il TUB e le norme europee (in particolare, il Regolamento SSM (Regolamento (UE) n.
1024/2013), informazioni e documenti relativi all’acquisizione di una partecipazione in una
banca sono comunque trasmessi alla Banca d’Italia, che li valuta e trasmette alla BCE una
proposta di decisione (vietare o di non vietare l’acquisizione);
le banche e gli altri intermediari cui le partecipazioni qualificate si riferiscono, nonché le
loro Associazioni di categoria;
ogni altro soggetto o organizzazione che possa avere interesse a fornire alla Banca d’Italia
osservazioni e spunti di riflessione sulle modifiche sottoposte a consultazione pubblica.
II
Analisi di impatto della regolamentazione
In conformità con l’art. 8 del richiamato Provvedimento del 9 luglio 2019, il presente
documento di consultazione non è accompagnato da un’analisi di impatto della
regolamentazione, considerato che lo schema di disposizioni si limita ad attuare o recepire
conformemente il contenuto di atti (anche non vincolanti) di altre Autorità europee, che sono
già stati sottoposti a procedure di consultazione o ad AIR. Si ritiene inoltre che esso non
comporti costi o, comunque, impatti significativi sui destinatari o sul sistema economico e
finanziario nel suo complesso.
Termini e modalità per partecipare alla consultazione pubblica
Le risposte alla consultazione possono essere trasmesse entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione del presente documento.
Gli indirizzi della Banca d’Italia cui far pervenire le risposte alla consultazione sono i seguenti:
[email protected] qualora si disponga di posta elettronica certificata (PEC) e la
risposta sia trasmessa quindi in formato elettronico all’indirizzo; oppure
Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale, Divisione Regolamentazione I, via
Milano 53, 00184, Roma, qualora si voglia far pervenire la risposta in forma cartacea. In
tal caso, una copia in formato elettronico dovrà essere contestualmente inviata
all’indirizzo e-mail [email protected].
In conformità con l’art. 4 del richiamato Provvedimento del 9 luglio 2019, per agevolare la
valutazione dei contributi alla consultazione si invitano i rispondenti a indicare esplicitamente
i punti del documento a cui i contributi si riferiscono.
Inoltre, i rispondenti alla consultazione che – per esigenze di riservatezza – desiderano che le
proprie risposte non siano pubblicate oppure siano pubblicate in forma anonima, ne fanno
esplicito riferimento nella risposta alla consultazione oppure nella mail di trasmissione della
stessa. I rispondenti che chiedono che la pubblicazione avvenga in forma anonima trasmettono
anche un documento opportunamente anonimizzato.
Il generico disclaimer di confidenzialità eventualmente presente in calce alle comunicazioni
inviate via posta elettronica non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti.
I commenti pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione.
In conformità con l’art. 6 del richiamato Provvedimento del 9 luglio 2019, le risposte ricevute
durante la consultazione saranno analizzate solo se pertinenti e rilevanti per la definizione del
contenuto degli atti di regolazione.
Resoconto della consultazione e prossimi passi
A conclusione della consultazione pubblica, la Banca d’Italia procederà all’analisi delle
osservazioni e dei commenti ricevuti, nonché di ogni altra informazione rilevante (es. stato dei
lavori a livello europeo), con l’obiettivo di elaborare il testo finale delle disposizioni, secondo
quanto previsto, tra l’altro, dall’art. 6 del richiamato Provvedimento del 9 luglio 2019.
Con l’emanazione del testo finale delle disposizioni oppure entro sessanta giorni dalla stessa,
la Banca d’Italia darà conto, con apposito documento, della valutazione dei commenti
esaminati ai fini della definizione del contenuto degli atti di regolazione adottati (“resoconto
della consultazione”). Non sussiste un obbligo per la Banca d’Italia di fornire riscontro
puntuale su ogni singolo commento; inoltre il resoconto della consultazione potrà essere
redatto anche in forma sintetica.
Ferme restando le forme di pubblicazione previste dalla legge, il testo finale delle disposizioni
verrà pubblicato, come di consueto, sul sito web della Banca d’Italia, insieme alle risposte
III
ricevute in consultazione (salvo diversa indicazione espressa da parte dei rispondenti, cfr.
supra). In relazione ai commenti ricevuti, la Banca d’Italia potrà anche valutare se ricorrere a
ulteriori forme di confronto con i destinatari delle presenti disposizioni, in conformità con
l’art. 3, comma 4, del richiamato Provvedimento del 9 luglio 2019.
Disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia in materia di
Informazioni e documenti da trasmettere alla Banca
d’Italia nell’istanza di autorizzazione all’acquisto di una
partecipazione qualificata
INDICE
1. PREMESSA 2
2. FONTI NORMATIVE 3
3. DEFINIZIONI 5
4. DESTINATARI DELLE DISPOSIZIONI 5
ALLEGATO I
PARTE A – PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL’OPERAZIONE DI ACQUISTO 8
PARTE B – INFORMAZIONI SUL CANDIDATO ACQUIRENTE 10
Sezione I - Candidato acquirente persona fisica 10
Sezione II - Candidato acquirente persona giuridica 13
PARTE C – INFORMAZIONI SUI NUOVI SOGGETTI CHE, AD ESITO DELL’AUTORIZZAZIONE,
SVOLGERANNO INCARICHI NELL’IMPRESA TARGET, SE NOTI AL MOMENTO DELLA
PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 16
PARTE D – SOLIDITÀ FINANZIARIA E RISPETTO DEI REQUISITI PRUDENZIALI E DELLA
NORMATIVA DI VIGILANZA 18
Sezione I – Solidità finanziaria del candidato acquirente e dell’operazione di acquisto 18
Sezione II – Capacità dell’impresa target di rispettare, a seguito dell’acquisizione, le
disposizioni che ne regolano l’attività e idoneità della struttura del gruppo del candidato
acquirente a consentire l’esercizio efficace della vigilanza 18
PARTE E – RISPETTO DELLA NORMATIVA CONCERNENTE LA PREVENZIONE DELL’UTILIZZO
DEL SISTEMA FINANZIARIO A SCOPO DI RICICLAGGIO DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE
E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO 20
PARTE F – INFORMAZIONI AGGIUNTIVE CONNESSE ALL’ENTITÀ DELLA PARTECIPAZIONE 21
Sezione I – Partecipazioni che comportano l’influenza notevole oppure comprese tra il 20%
e il 50% del capitale e dei diritti di voto dell’impresa target 21
Sezione II – Partecipazioni superiori al 50% del capitale o dei diritti di voto o che comunque
comportano il controllo 21
PARTE G – INFORMAZIONI IN CASO DI OPERAZIONI CONDOTTE PER IL TRAMITE DI TRUST,
FONDI SOVRANI O FONDI DI INVESTIMENTO 23
Sezione I – Trust 23
Sezione II – Fondi sovrani 24
Sezione III – Gestori di FIA 24
PARTE H – INFORMAZIONI RIDOTTE 25
2
1. Premessa
La normativa europea stabilisce regole procedurali e criteri di valutazione armonizzati che
le Autorità di vigilanza devono osservare nei procedimenti riguardanti l’autorizzazione
all’acquisto (o alla variazione) – in via diretta o indiretta, su base individuale o di concerto –
di partecipazioni qualificate in banche, imprese di investimento, imprese di assicurazione e
riassicurazione e in società di gestione del risparmio (1); l’obiettivo è assicurare che i controlli
sugli assetti proprietari siano svolti secondo modalità chiare e trasparenti e in base a requisiti
omogenei all’interno del mercato unico. Il quadro europeo si compone anche di specifici
Orientamenti emanati congiuntamente a dicembre 2016 dalle Autorità di Vigilanza europee nei
settori bancario, finanziario e assicurativo (EBA, ESMA, EIOPA).
Il d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 21 ha modificato, per adeguarli alla normativa europea, il
TUB (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385), per quanto riguarda gli acquisti di partecipazioni
qualificate in banche e gruppi bancari, e il TUF (d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), per quanto
riguarda SIM, SGR, SICAV e SICAF (2). Le disposizioni del TUB in materia si applicano
anche, in forza di rinvii ivi contenuti, all’acquisto di partecipazioni in società finanziarie e in
società di partecipazione finanziaria mista capogruppo di un gruppo bancario o finanziario,
intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica (IMEL) e istituti di pagamento (IP) (3).
Viene inoltre in rilievo il decreto n. 675 del 27 luglio 2011 emanato dal Ministro
dell’Economia e delle Finanze, in qualità di Presidente del CICR, (di seguito, “delibera
CICR”), sui principi della disciplina delle partecipazioni negli intermediari disciplinati dal
TUB (banche, società capogruppo, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica e
istituti di pagamento).
Con specifico riferimento al settore bancario, nel contesto del Single Supervisory
Mechanism (SSM), l’Autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione all’acquisto di una
partecipazione qualificata in tutte le banche, significative e meno significative, è la BCE; in
conformità con quanto previsto dal Regolamento SSM (Regolamento (UE) n. 1024/2013), la
Banca d’Italia riceve le istanze di autorizzazione aventi ad oggetto le partecipazioni in banche
italiane, le valuta e trasmette alla BCE una proposta di decisione di vietare o di non vietare
l’acquisizione (4).
(1) Cfr. direttiva 2007/44/CE del Parlamento e del Consiglio del 5 settembre 2007 (direttiva 2007/44), che ha
modificato la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e
2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e
incrementi di partecipazioni nel settore finanziario. I contenuti della direttiva 2007/44/CE (non più in vigore) sono
stati successivamente trasfusi, senza sostanziali modifiche, nella direttiva 2013/36/UE (c.d. CRD IV), nella
direttiva 2014/65/UE (c.d. MiFID II) e nella direttiva 2009/138/CE (c.d. Solvency II). In forza dei rinvii alla MiFID
II contenuti nella direttiva 2009/65/CE, la disciplina europea in materia di acquisti di partecipazioni qualificate si
applica anche alle società di gestione del risparmio. Per quanto riguarda gli istituti di pagamento e gli IMEL la
materia è disciplinata, rispettivamente, dalla direttiva (UE) 2015/2366 e dalla direttiva 2009/110/CE.
Relativamente al settore bancario, la direttiva 2019/878/UE (c.d. CRD V) non ha modificato la CRD IV se non
per quanto riguarda il perimetro della valutazione dei soggetti che, in esito all’acquisizione, svolgeranno incarichi
nell’impresa target (articolo 23, paragrafo 1, lett. b, della CRD IV).
(2) Viene inoltre in rilievo la Comunicazione della Banca d’Italia del 12 maggio 2009.
(3) Ciò per effetto dei rinvii agli articoli 19 e ss. contenuti negli articoli 63, 110, 114-quinquies 3 e 114-undecies
del TUB.
(4) Oltre che nel citato Regolamento SSM (cfr., in particolare, articolo 15), la disciplina dell’acquisto di
partecipazioni qualificate in banche è contenuta anche nel Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale
europea ( “Regolamento quadro del SSM” o “SSM Framework regulation”).
3
Lo schema di disposizioni individua, in linea con quanto previsto dagli Orientamenti delle
Autorità europee (cfr. allegato I, “Elenco di informazioni raccomandate, richieste per la
valutazione di un’acquisizione di una partecipazione qualificata”), le informazioni e i
documenti che devono essere presentati a corredo dell’istanza di autorizzazione da chi intende
acquisire una partecipazione qualificata in un’impresa target (5). La completezza di queste
informazioni e documenti è valutata dalla Banca d’Italia tenuto conto delle caratteristiche
dell’operazione di acquisto.
È quindi utile che il candidato acquirente fornisca alla Banca d’Italia ogni informazione
rilevante per rappresentare un quadro completo dell’operazione di acquisto. In linea con quanto
previsto negli Orientamenti delle Autorità europee, per agevolare i candidati acquirenti
nell’individuazione delle informazioni da fornire al momento della presentazione dell’istanza,
può essere opportuno che questi, soprattutto in caso di operazioni atipiche o complesse,
prendano contatto con i competenti uffici della Banca d’Italia prima di presentare l’istanza.
Restano fermi gli obblighi informativi a carico del candidato acquirente in relazione a
procedimenti connessi a quello riguardante l’acquisto di una partecipazione qualificata.
Si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, in particolare per quanto riguarda la disciplina delle dichiarazioni sostitutive
(dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio).
I candidati acquirenti si conformano a quanto richiesto nelle presenti disposizioni per le
istanze presentate successivamente alla data della loro entrata in vigore. Le istanze ricevute
saranno valutate in conformità con i criteri di valutazione individuati dalla normativa pro
tempore vigente.
Restano fermi i poteri delle Autorità di vigilanza competenti, ivi compreso quello di
richiedere ulteriori informazioni e documenti, previsti dalla normativa europea e nazionale.
2. Fonti normative
La materia è regolata:
- dal Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013 che attribuisce alla
Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza
prudenziale degli enti creditizi (RMVU);
- dal Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014 che
istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la
Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali
designate (RQMVU);
- dal Regolamento delegato (UE) n. 2017/1946 che integra le direttive 2004/39/CE e
2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche
di regolamentazione relative all’elenco esauriente di informazioni che i candidati acquirenti
devono includere nella notifica di un progetto di acquisizione di una partecipazione
qualificata in un’impresa di investimento;
- dalle seguenti disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB):
(5) Le presenti disposizioni non disciplinano i criteri di valutazione del progetto di acquisizione, la cui disciplina
è contenuta nel TUB, nel TUF e nella regolamentazione di attuazione.
4
o art. 19, che disciplina l’autorizzazione all’acquisizione di partecipazioni nelle banche
all’attività bancaria;
o art. 22, concernente le partecipazioni indirette e gli acquisti di concerto;
o art. 23, che disciplina la nozione di controllo;
o art. 25, concernente i partecipanti al capitale;
o art. 26, concernente gli esponenti aziendali;
o art. 63, concernente le partecipazioni nelle società finanziarie e nelle società di
partecipazione finanziaria mista capogruppo nonché in società appartenenti a gruppi
bancari;
o art. 67-bis, concernente le disposizioni applicabili alla società di partecipazione
finanziaria mista;
o art. 110, concernente la normativa applicabile agli intermediari finanziari;
o art. 114-quinquies.3, concernente la normativa applicabile agli istituti di moneta
elettronica;
o art. 114-undecies, concernente la normativa applicabile agli istituti di pagamento.
- l’art. 15 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) che disciplina l’acquisizione
e cessione di partecipazioni in SIM, società di gestione del risparmio, SICAV e SICAF.
Vengono inoltre in rilievo:
- la Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013
sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi
e sulle imprese di investimento (CRD IV, di seguito CRD);
- la Direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019,
che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di
partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione,
le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale (CRD V);
- il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno
2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento
(CRR);
- la Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio
2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari;
- il Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio
2014, sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR);
- la Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015
relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (PSD II);
- la Direttiva 2015/849 (AMLD) del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio
2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e
finanziamento del terrorismo;
- la Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009,
concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di
moneta elettronica (EMD);
5
- la Direttiva 2011/61/UE (AIFMD) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno
2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE
e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010;
- la Direttiva 2009/65/CE (UCITS) del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio
2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari
(OICVM);
- il d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente
la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che
ne reca misure di esecuzione;
- il decreto d’urgenza del Ministro dell’Economia e delle Finanze – Presidente del CICR del
27 luglio 2011, n. 675, per la disciplina delle partecipazioni in banche, capogruppo,
intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento;
- gli “Orientamenti comuni per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di
partecipazioni qualificate nel settore finanziario” emanati congiuntamente da EBA, ESMA
ed EIOPA, (JC/GL/2016/01), 20 dicembre 2016.
3. Definizioni
Ai fini del presente schema di disposizioni, si intende per:
- “impresa vigilata oggetto dell’acquisizione” o “impresa target”: la banca, l’intermediario
finanziario iscritto nell’albo di cui all’art. 106 del TUB, l’istituto di pagamento, l’istituto
di moneta elettronica e la società di gestione del risparmio, la SICAV, la SICAF in cui il
candidato acquirente intende acquisire una partecipazione qualificata;
- “partecipazione qualificata”: la partecipazione in un’impresa target pari o superiore al 10,
20, 30 o 50 per cento dei diritti di voto o del capitale ovvero che comporta il controllo o la
possibilità di esercitare un’influenza notevole sull’impresa target;
- “candidato acquirente”: il soggetto che intende acquisire a qualsiasi titolo, da solo o di
concerto, in via diretta o indiretta, una partecipazione qualificata in un’impresa target
ovvero che intenda acquisire il controllo di una società che detiene una partecipazione
qualificata in un’impresa target;
- “controllo”: le fattispecie individuate nell’articolo 19, comma 8-bis, e 23 del TUB;
- “incarico”: gli incarichi i) presso il consiglio di amministrazione, il consiglio di
sorveglianza, il consiglio di gestione; ii) presso il collegio sindacale, iii) di direttore
generale, comunque denominato. Per le società estere, si considerano gli incarichi
equivalenti a quelli sub i), ii) e iii) in base alla legge applicabile alla società;
- “esponenti”, i soggetti che ricoprono un incarico.
Per quanto non espressamente definito dalle presenti disposizioni, valgono le definizioni
contenute nel TUB e nel TUF.
4. Destinatari delle disposizioni
Le presenti disposizioni si applicano a tutti i candidati acquirenti di una partecipazione
qualificata in un’impresa target italiana, ad eccezione dei candidati acquirenti di partecipazioni
6
qualificate in imprese di investimento, a cui si applica il Regolamento delegato (UE) n.
2017/1946.
7
LISTA DI INFORMAZIONI A CORREDO DELL’ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE
ALL’ACQUISTO DI UNA PARTECIPAZIONE QUALIFICATA
I candidati acquirenti trasmettono alla Banca d’Italia le informazioni e i documenti previsti
nell’Allegato I.
La lista di cui all’Allegato I è suddivisa in sette Parti che trattano i seguenti aspetti:
Parte A - le principali caratteristiche dell’operazione di acquisto di una partecipazione
qualificata;
Parte B - l’identificazione, le principali caratteristiche e altre informazioni relative ai
candidati acquirenti. Questa Parte è suddivisa nella Sezione I, relativa ai candidati
acquirenti persone fisiche, e nella Sezione II, relativa ai candidati acquirenti persone
giuridiche;
Parte C - l’identificazione, le principali caratteristiche e altre informazioni relative a coloro
che, in esito all’acquisizione, svolgeranno incarichi nell’impresa vigilata oggetto
dell’acquisizione, se noti al momento della presentazione dell’istanza;
Parte D - la solidità finanziaria dei candidati acquirenti e della complessiva operazione
di acquisizione della partecipazione qualificata (cfr. Sezione I), nonché la capacità
dell’impresa target di rispettare – in seguito all’acquisizione – le disposizioni che ne
regolano l’attività e la capacità della struttura dell’eventuale gruppo a cui i candidati
acquirenti appartengono di consentire l’esercizio efficace della vigilanza sull’impresa
target (cfr. Sezione II);
Parte E - il rispetto della normativa anti-riciclaggio o di contrasto al finanziamento del
terrorismo nell’ambito dell’operazione di acquisizione di una partecipazione qualificata;
Parte F - le informazioni aggiuntive da fornire per i casi in cui l’acquisto comporti: i)
l’esercizio di un’influenza notevole oppure una partecipazione superiore al 20% ma
inferiore al 50% del capitale o dei diritti di voto (cfr. Sezione I); ii) una partecipazione
superiore al 50% del capitale o dei diritti di voto o, comunque, il controllo sull’impresa
target (cfr. Sezione II);
Parte G - le informazioni aggiuntive riguardanti operazioni condotte attraverso soggetti
particolari, ossia da trasmettere nel caso in cui l’acquisto della partecipazione qualificata
avvenga da parte o per il tramite di un trust (cfr. Sezione I), un fondo sovrano (cfr. Sezione
II) oppure un fondo di investimento alternativo (cfr. Sezione III).
Parte H - le informazioni ridotte che, in coerenza con il principio di proporzionalità,
possono essere trasmesse nel caso in cui il candidato acquirente sia un soggetto autorizzato
e sottoposto a vigilanza nell’Unione europea ai sensi della normativa del settore finanziario
8
ALLEGATO I
Parte A
Principali caratteristiche dell’operazione di acquisto
a) Presupposto sulla base del quale l’istanza di autorizzazione è presentata e descrizione delle
fattispecie rilevanti (es. superamento di una soglia, acquisto del controllo, acquisto diretto
o indiretto, acquisto diretto o indiretto del controllo di una società che già detiene una
partecipazione qualificata nella banca, ecc.);
b) elementi identificativi dell’impresa target e, in particolare: denominazione e forma
giuridica, codice ABI/LEI, principali recapiti (es. indirizzo della sede legale e della
direzione generale, sito web, ecc.);
c) ammontare della partecipazione oggetto dell’operazione di acquisto, con separata
indicazione del numero e della categoria di azioni/partecipazioni eventualmente già
possedute nell’impresa target e il valore nominale e di mercato delle azioni/partecipazioni
detenute e di quelle oggetto dell’istanza; ove non sia possibile indicare questi ultimi valori,
spiegazione delle relative motivazioni;
d) percentuale del capitale e dei diritti di voto attribuita dalla partecipazione per la quale è
presentata l’istanza di autorizzazione, con separata indicazione di quella precedentemente
posseduta; nei casi di separazione tra titolarità delle azioni/partecipazioni ed esercizio dei
diritti di voto, indicazione delle azioni/partecipazioni interessate e dalle modalità con cui è
ottenuta la separazione (es. usufrutto, pronti contro termine, pegno, ecc.);
e) prezzo di acquisto della partecipazione e criteri utilizzati per determinarlo; in caso di
differenza rispetto al valore di mercato, una descrizione dei motivi che giustificano tale
differenza;
f) eventuali accordi a cui il candidato acquirente aderisce, con indicazione dell’oggetto
dell’accordo e della quota di capitale e di diritti di voto attribuiti dalle partecipazioni che vi
aderiscono;
g) eventuali accordi che il candidato acquirente intende stipulare con altri partecipanti al
capitale dell’impresa target;
h) in caso di acquisto di concerto, il contributo che ciascun partecipante all’accordo fornisce
al finanziamento dell’operazione di acquisizione e l’esistenza di eventuali altri accordi
economico-finanziari relativi al compimento della stessa o relativi all’organizzazione e alla
gestione dell’impresa target;
i) informazioni sull’eventualità che l’impresa target, a seguito dell’acquisizione, entri a far
parte di un gruppo, con indicazione della natura e delle principali caratteristiche di
quest’ultimo;
j) finalità dell’operazione di acquisto della partecipazione (es. investimento strategico o di
portafoglio), con indicazione del periodo atteso di detenzione della partecipazione e della
volontà di:
i) aumentare o ridurre la stessa specificando in quale arco temporale;
ii) agire in qualità di azionista di minoranza, con specificazione della relativa strategia;
9
k) eventuali ulteriori autorizzazioni, concessioni, nulla osta, abilitazioni, licenze o
provvedimenti similari richiesti ad altre Autorità ai fini del compimento dell’operazione;
l) informazioni rilevanti in merito alle previsioni contrattuali riguardanti il trasferimento delle
partecipazioni.
10
Parte B
Informazioni sul candidato acquirente (6)
Sezione I - Candidato acquirente persona fisica
a) Nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, codice fiscale, copia di un documento in corso
di validità e principali recapiti (indirizzo di residenza, domicilio, numero di telefono,
indirizzo e-mail ed eventuale indirizzo di posta elettronica certificata - pec).
b) curriculum vitae completo (o documento equivalente), che riporti, tra l’altro, le seguenti
informazioni:
i) livello di istruzione ed esperienze formative rilevanti;
ii) esperienze lavorative, imprenditoriali e professionali attuali e pregresse e situazione
presente (es. attività o funzioni svolte al momento della presentazione dell’istanza
di autorizzazione), con separata evidenza degli incarichi assunti in un soggetto
vigilato o altra impresa, e con indicazione dell’attività svolta da queste imprese;
c) se il candidato acquirente è cittadino italiano o di un altro Stato dell’UE:
i) dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti l’insussistenza in Italia di
condanne penali pronunciate in Italia e in altri Stati membri dell’Unione Europea,
ovvero dalla quale risultino le condanne riportate (7);
ii) dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il candidato acquirente non
è a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali in Italia ovvero dalla
quale risultino i procedimenti penali cui il candidato acquirente è sottoposto;
iii) dichiarazione sostitutiva di certificazione del candidato acquirente che attesti
l’insussistenza di misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed
integrazioni, ovvero dalla quale risultino le misure di prevenzione disposte;
iv) certificazione rilasciata dalla competente Autorità dello Stato terzo in cui il
candidato acquirente è o è stato cittadino o residente, che attesti le medesime
informazioni contenute nella documentazione di cui ai punti i) e ii) riferite allo Stato
in questione.
I certificati, se redatti in una lingua diversa da quella italiana o inglese, sono
corredati – in conformità con il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – da una traduzione
in lingua italiana autenticata dall’Autorità consolare italiana che ne attesta la
conformità all’originale, dopo aver ammonito l’interessato sulle conseguenze
penali della produzione di atti o documenti non veritieri. I certificati devono essere
altresì corredati da un parere legale, rilasciato da persona abilitata a svolgere la
professione legale nello Stato in questione, che suffraghi l’idoneità dei certificati a
comprovare l’attestazione. Qualora l’ordinamento dello Stato in questione non
preveda il rilascio di questi certificati, il candidato acquirente deve produrre una
dichiarazione che attesti le medesime informazioni contenute nella documentazione
di cui ai punti i) e ii) e il parere legale deve confermare la circostanza che in detto
(6) Quanto previsto in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive si applica salvo che non sia
diversamente stabilito dalla legge pro tempore vigente.
(7) Resta fermo il potere delle Autorità di vigilanza competenti di richiedere le informazioni citate e la relativa
documentazione.
11
Stato non è previsto il rilascio dei suddetti certificati sostituiti dalla dichiarazione
medesima;
v) dichiarazione del candidato acquirente dalla quale risulta che lo stesso non ha
riportato in Stati esteri diversi da quelli di cui al punto iv) condanne penali o altri
provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che
comporterebbero una valutazione negativa in merito alla reputazione di cui all’art.
19, comma 5, TUB, ovvero dalla quale risultano le condanne penali e/o
provvedimenti sanzionatori riportati in Stati esteri.
d) se il candidato acquirente è cittadino di uno Stato terzo e non è autorizzato a soggiornare
in Italia:
i) certificazione rilasciata dalla competente Autorità dello Stato diverso dall’Italia in
cui il candidato acquirente è o è stato cittadino o residente, che attesti le medesime
informazioni contenute nella documentazione sub c), punti i) e ii) riferite allo Stato
in questione.
I certificati sono corredati da una traduzione in lingua italiana autenticata
dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale, dopo aver
ammonito l’interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o
documenti non veritieri. I certificati devono essere altresì corredati da un parere
legale, rilasciato da persona abilitata a svolgere la professione legale nello Stato in
questione, che suffraghi l’idoneità dei certificati a comprovare l’attestazione in
questione. Qualora l’ordinamento dello Stato di in questione non preveda il rilascio
di questi certificati, il candidato acquirente deve produrre una dichiarazione
attestante le medesime informazioni contenute nella documentazione sub c), punti
i) e ii), e il parere legale deve confermare la circostanza che in detto Stato non è
previsto il rilascio dei suddetti certificati sostituiti dalla dichiarazione medesima;
ii) una dichiarazione del candidato acquirente dalla quale risulta che lo stesso non ha
riportato in Stati esteri diversi da quelli di cui al punto i) condanne penali o altri
provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che
comporterebbero una valutazione negativa in merito alla reputazione di cui all’art.
19, comma 5, TUB, ovvero dalla quale risultano le condanne penali e/o
provvedimenti sanzionatori riportati in Stati diversi da quello di residenza.
e) se il candidato acquirente è cittadino di uno Stato terzo ed è autorizzato a soggiornare in
Italia, la documentazione sub c);
f) informazioni in ordine alla presenza, almeno in relazione ai 10 anni precedenti alla
presentazione dell’istanza di autorizzazione, delle seguenti circostanze (o situazioni
equivalenti), indipendentemente dallo Stato nel quale si sono verificate:
i) indagini penali e provvedimenti che dispongono l’applicazione, anche provvisoria,
di misure cautelari personali;
ii) coinvolgimento in procedure di fallimento, liquidazione giudiziale, liquidazione
coatta amministrativa, amministrazione straordinaria e amministrazione
straordinaria speciale, concordato preventivo, accordi stragiudiziali di regolazione
della crisi e procedure concorsuali equivalenti;
iii) sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello
svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei
mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze
12
definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-
contabile;
iv) interventi adottati da un’Autorità di vigilanza e sanzioni amministrative irrogate nei
confronti del candidato acquirente per violazioni della normativa in materia
societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, di contrasto al riciclaggio
e al finanziamento del terrorismo nonché delle norme in materia di mercati e di
strumenti di pagamento;
v) provvedimenti di decadenza, rimozione (8) o cautelari disposti da un’Autorità di
vigilanza o su istanza delle stesse;
vi) sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento
disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti
sugli ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli
incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure
analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed
elenchi; misure di revoca del mandato fiduciario ovvero di revoca dalla posizione
di amministratore fiduciario o da ogni legame fiduciario equivalente in cui il
candidato acquirente ricopre la posizione di gestore;
vii) rifiuto o revoca di autorizzazioni previste dalla normativa del settore finanziario e
nelle relative disposizioni di attuazione; rifiuto o revoca di autorizzazioni o licenze
per lo svolgimento di attività industriali, commerciali e professionali;
g) le informazioni di cui alla Sezione II, lettere g) e h), per le imprese controllate o in cui il
candidato acquirente svolga, o abbia svolto nei 10 anni precedenti alla presentazione
dell’istanza, funzioni di amministrazione, direzione o controllo;
h) informazioni sull’attuale posizione economico-patrimoniale e finanziaria, indicando in
particolare le fonti di reddito e di finanziamento, le attività e le passività, le eventuali
garanzie concesse o ottenute, ivi comprese eventuali informazioni negative contenute in
sistemi informativi sull’indebitamento (es. Centrale dei Rischi);
i) descrizione dell’attività imprenditoriale eventualmente svolta (specificando se essa è
soggetta a riserva di attività) in via diretta o dalle società controllate dal candidato
acquirente o dalle società in cui questo svolge funzioni di amministrazione o direzione;
j) informazioni sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria riguardante l’attività di
cui alla lettera i), inclusi, ove disponibili, eventuali rating del credito, report pubblici sul
candidato acquirente nonché sulle società controllate o nelle quali questo svolge funzioni
di amministrazione o direzione;
k) indicazione delle relazioni finanziarie e non finanziarie (9) che il candidato acquirente
intrattiene con:
i) l’impresa target o la società capogruppo nonché con eventuali altre società
appartenenti al gruppo;
ii) soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono nel capitale dell’impresa
target partecipazioni almeno pari al 5% e, per le società quotate, al 3%;
(8) Sono provvedimenti di rimozione i provvedimenti disposti ai sensi degli artt. 53-bis, comma 1, lettera e), 67-
ter, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-bis), 114-quinquies, comma 3, lettera d-bis), 114-quaterdecies,
comma 3, lettera d-bis), del TUB, e degli articoli 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del TUF.
(9) Ad esempio: tra le relazioni finanziarie sono compresi rapporti di indebitamento, eventuali garanzie; tra quelle
non finanziarie eventuali legami professionali o di parentela, coniugio e affinità.
13
iii) soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono nel capitale della società
capogruppo, o in altre società del gruppo a cui l’impresa target appartiene,
partecipazioni almeno pari al 5% e, per le società quotate, al 3%;
iv) soggetti che risultano titolari dei diritti di voto nell’impresa target in misura almeno
pari al 5% e, per le società quotate, al 3%, in uno dei seguenti casi o in una
combinazione di essi:
- questi soggetti hanno concluso con un terzo un accordo volto ad adottare,
tramite un esercizio concertato dei diritti di voto detenuti, una politica comune
duratura dell’impresa target;
- questi soggetti hanno concluso con un terzo un accordo che prevede un
trasferimento provvisorio dei diritti di voto;
- i diritti di voto sono inerenti alle azioni depositate presso questi soggetti a titolo
di garanzia, sempre che questi possano esercitare i diritti di voto e dichiarino la
volontà di esercitarli;
- i diritti di voto sono inerenti alle azioni di cui questi soggetti hanno l’usufrutto;
- i diritti di voto sono detenuti o possono essere esercitati ai sensi degli alinea
precedenti da un’impresa controllata da questi soggetti;
- i diritti di voto sono inerenti alle azioni depositate presso questi soggetti e
possono da questi essere esercitati discrezionalmente in assenza di istruzioni
specifiche dei titolari delle azioni;
- i diritti di voto sono detenuti da un terzo a suo nome per conto di questi soggetti;
- i diritti di voto possono essere esercitati discrezionalmente da questi soggetti in
virtù di una delega, in assenza di istruzioni specifiche da parte dei titolari delle
azioni;
v) soggetti che detengono incarichi nell’impresa target o nella società capogruppo o
in altre società del gruppo;
l) informazioni su ogni interesse o attività del candidato acquirente che potrebbe essere in
conflitto con quelli dell’impresa target e sulle soluzioni proposte per la gestione di queste
situazioni di conflitto;
m) indicazione delle eventuali esperienze, attuali e pregresse, nell’attività di gestione di
partecipazioni in imprese di qualsiasi tipologia, con separata evidenza delle partecipazioni
in soggetti vigilati;
n) informazioni riguardanti gli esiti dell’eventuale valutazione della reputazione del candidato
acquirente svolta da parte di altra Autorità di vigilanza con indicazione dei riferimenti di
quest’ultima.
Sezione II - Candidato acquirente persona giuridica
a) Visura del registro delle imprese della Camera di Commercio competente ovvero, se non
disponibile, documentazione che riporti la denominazione, la forma giuridica, la sede
legale, il codice fiscale e la partita IVA (ove differente);
b) principali recapiti (es. numero di telefono, indirizzo e-mail, eventuale indirizzo pec, sito
web);
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c) descrizione aggiornata dell’attività imprenditoriale, con separata evidenza delle attività
soggette ad autorizzazione ai sensi della normativa del settore finanziario;
d) elenco completo degli esponenti del candidato acquirente con indicazione per ciascuno
delle informazioni di cui alla Sezione I, lettere a), b), c), d), e) e f);
e) indicazione dei soggetti che detengono almeno il 10% del capitale o dei diritti di voto o, in
ogni caso, detengono il controllo o esercitano un’influenza notevole sul candidato
acquirente, insieme all’indicazione della relativa quota di capitale e di diritti di voto e di
eventuali accordi tra questi soggetti; per ciascuno di questi soggetti, se persone fisiche, le
informazioni di cui alla Sezione I, lettere a), c), d), e) e f) e, se persone giuridiche, le
informazioni di cui alla presente Sezione, lettere g) e h) e, per coloro che vi svolgono
incarichi, le informazioni di cui alla Sezione I, lettere a), c), d), e) e f);
f) se richiesta dalla normativa o se comunque presente, delibera dell’organo di
amministrazione attestante la verifica della idoneità di coloro svolgono funzioni di
amministrazione e direzione, o funzioni equivalenti, condotta sulla base delle informazioni
di cui alla Sezione I, lettere da a) a f);
g) dichiarazione sostitutiva che attesti che il candidato acquirente persona giuridica non è stato
coinvolto, almeno nei 10 anni precedenti alla presentazione dell’istanza, in procedimenti di
responsabilità amministrativa, anche in virtù di una sentenza non passata in giudicato, o di
non essere stato destinatario di misure cautelari, anche se ancora impugnabili, in virtù del
d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (responsabilità amministrativa dipendente da reato) o di
analoga normativa estera;
h) attestazione dell’insussistenza, almeno nei 10 anni precedenti alla presentazione
dell’istanza, di sanzioni amministrative o descrizione di quelle eventualmente irrogate nei
confronti della società per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria,
finanziaria, mobiliare, assicurativa, e delle norme in materia di mercati, di strumenti di
pagamento e di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo;
i) le informazioni di cui alle lettere g) e h) per ogni società controllata dal candidato
acquirente;
j) se il candidato acquirente è parte di un gruppo:
i) indicazione della società capogruppo e/o del soggetto posto al vertice della catena
partecipativa e organigramma del gruppo;
ii) indicazione dei soggetti che detengono in una o più società del gruppo almeno il
10% del capitale o dei diritti di voto o comunque di coloro che ne detengono il
controllo o vi esercitano l’influenza notevole, insieme all’indicazione della relativa
quota di capitale e di diritti di voto;
iii) informazioni sulle eventuali relazioni tra le componenti finanziarie e quelle non
finanziarie del gruppo;
k) informazioni riguardanti gli esiti dell’eventuale valutazione dell’idoneità degli esponenti
del candidato acquirente svolta da altre Autorità con indicazione dei riferimenti di
quest’ultima;
l) le informazioni di cui alla Sezione I, lettere k) e l), anche con riferimento al gruppo cui il
candidato acquirente appartiene, nonché agli esponenti appartenenti all’organo con
funzione di gestione e al direttore generale del candidato acquirente;
15
m) indicazione di eventuali banche, imprese di investimento, società di gestione del risparmio,
IMEL, IP, intermediari finanziari e imprese assicurative controllate dal candidato
acquirente, con indicazione, per ciascuna, delle informazioni di cui alla lettera a) e delle
Autorità di vigilanza competenti, salvo che non siano soggette alla vigilanza della Banca
d’Italia;
n) con riferimento agli ultimi tre esercizi, a livello individuale e, ove applicabile, a livello
consolidato, i bilanci approvati (i.e. stato patrimoniale, conto economico, rendiconto
finanziario e nota integrativa), la relazione sulla gestione, la relazione dei sindaci, la
relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti nonché, ove previsto, del
dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e ogni altro documento
finanziario depositato, o documenti equivalenti nel caso di candidati acquirenti la cui sede
legale è in uno Stato diverso dall’Italia;
o) se il candidato acquirente è un soggetto di nuova costituzione, il bilancio previsionale per
i primi tre anni di attività, con illustrazione delle ipotesi di pianificazione utilizzate;
p) ove esistenti, rating del credito e report pubblici del candidato acquirente e del gruppo di
appartenenza, con indicazione di eventuali informazioni negative contenute nella Centrale
dei Rischi o in equivalenti sistemi informativi sull’indebitamento istituiti in ordinamenti
stranieri;
q) nel caso in cui il candidato acquirente abbia la propria sede legale in uno Stato terzo, le
seguenti ulteriori informazioni:
i) lettere di “good standing” o altre attestazioni da parte delle Autorità di vigilanza del
settore finanziario del paese d’origine alla cui supervisione il candidato acquirente
è eventualmente soggetto, in merito alla solidità finanziaria e al rispetto dei requisiti
prudenziali;
ii) dichiarazione della società e, ove disponibile, delle Autorità di vigilanza competenti
sul settore finanziario, con la quale si attesti l’inesistenza di limitazioni a fornire
informazioni alle Autorità di vigilanza italiane;
iii) le informazioni rilevanti circa la regolamentazione prudenziale dello Stato terzo
eventualmente applicabile al candidato acquirente.
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Parte C
Informazioni sui nuovi soggetti che, ad esito dell’autorizzazione, svolgeranno incarichi
nell’impresa target, se noti al momento della presentazione dell’istanza
a) Nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, codice di identificazione fiscale, indirizzo di
residenza e di domicilio, recapiti (numero di telefono, indirizzo e-mail ed eventuale
indirizzo pec) dei soggetti che, ad esito del rilascio dell’autorizzazione, svolgeranno
incarichi nell’impresa target, se noti al momento della presentazione dell’istanza;
b) indicazione dell’incarico che il soggetto potrebbe ricoprire;
c) curriculum vitae sottoscritto dal soggetto, contenente informazioni sui seguenti aspetti:
i) livello di istruzione e attività ed esperienze formative rilevanti;
ii) esperienze lavorative, imprenditoriali o professionali, con indicazione della durata
dell’attività svolta o della funzione o incarico ricoperti, situazione attuale e tutte le
attività o funzioni svolte al momento della presentazione dell’istanza di autorizzazione;
iii) separata evidenza degli incarichi assunti almeno nei 10 anni precedenti alla
presentazione dell’istanza presso un soggetto vigilato o un’altra impresa, con
indicazione della natura dell’attività, della dimensione e della complessità di dette
imprese, nonché delle posizioni o ruoli eventualmente ricoperte (es. partecipazione a
comitati, deleghe assegnate, ecc.);
iv) separata evidenza delle attività professionali in materie attinenti al settore creditizio,
finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all’attività della banca, con
indicazione del livello di complessità dell’attività e dei destinatari dei servizi prestati;
d) se il soggetto è cittadino italiano o di un altro Stato dell’UE, la documentazione prevista
dalla Parte B, Sezione I, lettera c);
e) se il soggetto è cittadino di uno Stato terzo non autorizzato a soggiornare in Italia, la
documentazione prevista dalla Parte B, Sezione I, lettera d);
f) se il soggetto è cittadino di uno Stato terzo autorizzato a soggiornare in Italia, la
documentazione prevista dalla Parte B, Sezione I, lettera e);
g) le informazioni previste dalla Parte B, Sezione I, lettera f);
h) informazioni riguardanti gli esiti dell’eventuale valutazione della reputazione svolta da
altra Autorità con indicazione dei riferimenti di quest’ultima;
i) l’indicazione delle relazioni finanziarie e non finanziarie (10) che l’esponente e il coniuge,
la persona legata in unione civile o convivenza di fatto, i parenti e gli affini entro il quarto
grado hanno con coloro che: a) svolgono incarichi o sono responsabili delle principali
funzioni aziendali nell’impresa target, nell’eventuale società capogruppo di quest’ultima,
nonché nelle società controllate; b) detengono nell’impresa target partecipazioni soggette
a autorizzazione o comunicazione ai sensi dell’art. 20, comma 1, TUB e ai sensi dell’art.
15 TUF, nonché, per le società quotate, le partecipazioni che danno luogo agli obblighi di
comunicazione previsti dall’art. 120 TUF;
(10) Ad esempio: tra le relazioni finanziarie sono compresi rapporti di indebitamento, eventuali garanzie, e
detenzione di partecipazioni; tra quelle non finanziarie eventuali legami di parentela, coniugio e affinità.
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j) se rilevante secondo la normativa di settore, indicazione del tempo minimo che ciascun
esponente dedicherà allo svolgimento della propria funzione nell’impresa target;
k) lista di incarichi ricoperti dall’esponente al momento della presentazione dell’istanza.
18
Parte D
Solidità finanziaria e rispetto dei requisiti prudenziali e della normativa di vigilanza
Sezione I – Solidità finanziaria del candidato acquirente e dell’operazione di acquisto
a) Informazioni circa la capacità del candidato acquirente di finanziare l’operazione di
acquisto e di mantenere, per il prevedibile futuro (di norma, tre anni) una struttura
finanziaria solida con riguardo sia al candidato acquirente sia all’impresa target;
b) descrizione e spiegazione dettagliata delle fonti di finanziamento per il compimento
dell’operazione di acquisizione (11), con indicazione:
i) delle eventuali risorse del candidato acquirente che saranno cedute per contribuire
al finanziamento dell’operazione di acquisizione, con precisazione delle condizioni
della cessione, del prezzo o valutazione di mercato e delle loro caratteristiche,
compresi il momento e le modalità con cui tali attivi sono stati acquisiti;
ii) in caso di ricorso al mercato dei capitali, degli strumenti finanziari emessi (es.
tipologia e principali caratteristiche) o che si intende emettere per finanziare
l’acquisizione;
iii) in caso di ricorso a forme di indebitamento per il finanziamento dell’acquisizione,
dei nominativi dei finanziatori e delle forme di finanziamento utilizzate, con
specificazione delle scadenze, dei termini e delle garanzie, nonché delle
modalità/fonti per rimborsare il debito e dell’origine di tali fonti;
c) informazioni circa l’eventuale intenzione del candidato acquirente o del gruppo di
appartenenza di utilizzare risorse presenti o future dell’impresa target per adempiere in
tutto o in parte alle obbligazioni derivanti dall’operazione di acquisto (es., rimborso di
eventuali passività del candidato acquirente o del gruppo di appartenenza, meccanismi di
aggiustamento del prezzo derivanti da clausole distributive);
d) informazioni circa l’eventuale intenzione del candidato acquirente o del gruppo di
appartenenza di utilizzare attività o altre risorse derivanti dalla impresa target al fine di
fronteggiare altri impegni commerciali, finanziari, o economici di altra natura, contratti dal
candidato acquirente stesso o dal gruppo di appartenenza.
Sezione II – Capacità dell’impresa target di rispettare, a seguito dell’acquisizione, le
disposizioni che ne regolano l’attività e idoneità della struttura del gruppo del candidato
acquirente a consentire l’esercizio efficace della vigilanza
e) Indicazioni sull’eventuale impatto dell’operazione di acquisto sulla capacità dell’impresa
target di rispettare e continuare a rispettare, al momento dell’operazione di acquisto e
almeno per i tre anni successivi, la normativa prudenziale ad essa applicabile, compresa
(11) Queste informazioni devono consentire di ricostruire, senza soluzione di continuità, la provenienza dei fondi
(es. che le somme sono transitate attraverso soggetti o imprese vigilati da un’Autorità competente dello SEE o di
Stati terzi considerati equivalenti) e quindi dare evidenza dell’eventuale presenza nella catena di finanziamento di
soggetti, ivi comprese le componenti dell’eventuale gruppo, che risiedono in uno Stato che sia considerato “ad
alto rischio e non cooperativo” dalla Financial Action Task Force (FATF) o che non abbia adottato misure coerenti
con le raccomandazioni emanate da quest’ultima.
19
quella relativa ai requisiti di capitale e di liquidità (12), nonché in materia di grandi
esposizioni, governance, controlli interni e gestione dei rischi;
f) indicazione dell’intenzione di sostenere finanziariamente l’impresa target qualora ciò sia
necessario per lo sviluppo delle sue attività o in caso di difficoltà finanziarie (es., problemi
di liquidità, solvibilità, governo societario), ivi inclusi eventuali impegni in tal senso nei
confronti dell’impresa target;
g) se il candidato acquirente è una persona giuridica e l’impresa target ad esito
dell’acquisizione della partecipazione qualificata entrerà a far parte di un gruppo, analisi
del perimetro di vigilanza e del gruppo, comprese le informazioni sulle imprese incluse nel
gruppo e sull’ambito di applicazione dei requisiti di vigilanza;
h) indicazione dell’eventuale impatto dell’operazione di acquisizione sulla capacità
dell’impresa target di continuare a fornire informazioni precise e tempestive all’Autorità
di vigilanza.
(12) Ci si riferisce, in particolare, ai coefficienti di capitale e di liquidità (es. CET1, T1, TC, leverage ratio, LCR,
NSFR), applicabili all’impresa target e all’eventuale gruppo di appartenenza, espressi sia in termini percentuali
che in valori assoluti.
20
Parte E
Rispetto della normativa concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario
a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del
terrorismo
a) Informazioni sulla frequenza con cui, nei 5 anni precedenti alla presentazione dell’istanza,
sono state effettuate operazioni di ricollocamento della sede principale dell’attività, di
cambio di controllo o sostituzione degli esponenti in una o più delle società appartenenti al
gruppo del candidato acquirente o, in caso di persona fisica, delle società da questo
controllate;
b) indicazione delle relazioni d’affari e familiari/personali (13) che il candidato acquirente – o
i suoi familiari o altre persone ritenute strettamente legate – intrattiene in un Paese incluso
nella lista di giurisdizioni ad alto rischio stilata dal Gruppo di Azione Finanziaria
Internazionale (GAFI o FATF, Financial Action Task Force) o individuato dalla
Commissione europea, nell’esercizio dei poteri disciplinati dagli articoli 9 e 64 della
direttiva antiriciclaggio (direttiva 2015/849/UE), come Stato non appartenente allo Spazio
economico europeo avente carenze strategiche nel proprio regime nazionale di prevenzione
del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo tali da porre minacce significative al
sistema finanziario dell’Unione;
c) nel caso in cui il candidato acquirente abbia la residenza o la sede in uno Stato terzo,
informazioni sul quadro normativo applicabile in materia di contrasto al riciclaggio e al
finanziamento del terrorismo e le relative procedure adottate dal candidato acquirente;
d) informazioni relative all’origine dei fondi (es. sequenza degli intermediari finanziari
attraverso cui sono stati trasferiti i fondi, con evidenza di quelli europei e di quelli di Paesi
terzi, dettagli sugli strumenti di pagamento utilizzati, sull’attività che ha generato i fondi,
anche in relazione ad attività economiche pregresse e alla loro successione nel tempo);
e) altre informazioni e documenti utili a comprovare che il progetto di acquisizione non sia
connesso ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
(13) Cfr. nota n. 9.
21
Parte F
Informazioni aggiuntive connesse all’entità della partecipazione
Sezione I – Partecipazioni che comportano l’influenza notevole oppure comprese tra il 20% e
il 50% del capitale e dei diritti di voto dell’impresa target
a) In aggiunta alle informazioni previste dalle Parti precedenti, un documento che descriva le
finalità e gli obiettivi nel medio-lungo periodo con riferimento alle linee di sviluppo
strategiche dell’impresa target, e in particolare:
i) l’influenza che il candidato acquirente intende esercitare sul profilo finanziario
dell’impresa target, nonché la politica che intende promuovere in materia di
dividendi, sviluppo strategico e allocazione delle risorse dell’impresa target;
ii) gli obiettivi finanziari (rendimento del capitale, utili per azione, ecc.) e l’intenzione
di promuovere una modifica delle linee dell’attività, dei prodotti o della clientela,
ovvero una riallocazione di fondi o risorse, con l’indicazione del prevedibile
impatto sull’impresa target.
Sezione II – Partecipazioni superiori al 50% del capitale o dei diritti di voto o che comunque
comportano il controllo
a) In aggiunta alle informazioni previste dalle Parti precedenti, il piano industriale (business
plan) relativo alla gestione dell’impresa target o del gruppo risultante dall’operazione di
acquisto della partecipazione qualificata, che indichi almeno:
i) le linee di sviluppo strategiche, comprendenti indicazioni riguardanti:
1. le finalità e gli obiettivi che si intendono conseguire con l’acquisto del controllo,
inclusa la politica che si intende promuovere in materia di dividendi;
2. l’indicazione degli obiettivi finanziari (rendimento del capitale, utili per azione,
ecc.);
3. l’intenzione di modificare le linee di attività, i prodotti o la clientela, ovvero di
riallocare fondi o risorse, con indicazione del prevedibile impatto sull’impresa
target;
4. i processi di inclusione e integrazione dell’impresa target nell’eventuale gruppo
del candidato acquirente, con una descrizione delle principali interazioni che si
intende realizzare con altre società del gruppo e delle politiche relative ai
rapporti infragruppo; se il candidato acquirente è un’impresa vigilata nell’UE si
ritengono sufficienti le informazioni relative alle unità organizzative del gruppo
interessate dall’operazione;
ii) i bilanci previsionali dell’impresa target, sia su base individuale sia, se del caso, su
base consolidata, relativi ai tre anni successivi all’acquisizione, che comprendano
almeno uno scenario avverso con la spiegazione dettagliata dei presupposti alla base
dello stesso, contenenti:
1. una stima dell’impatto dell’operazione sull’adeguatezza patrimoniale e sui
coefficienti prudenziali;
2. informazioni sul livello di esposizione e concentrazione dei rischi (di credito, di
mercato, operativi e altri rischi);
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3. informazioni su eventuali operazioni infragruppo che si intendono realizzare;
iii) l’impatto dell’operazione sull’organizzazione e sull’assetto di governo societario
dell’impresa target, e in particolare:
1. composizione e compiti degli organi con funzione di amministrazione,
direzione e controllo e dei comitati endo-consiliari eventualmente costituiti, con
indicazione – se già noti – degli esponenti che si intende nominare;
2. assetto organizzativo e sistema dei controlli interni, con particolare riferimento
ai cambiamenti in tema di internal audit e compliance, incluse le procedure
antiriciclaggio, controlli per la gestione dei rischi e procedure amministrative e
informatico-contabili; nominativi – se già noti – dei responsabili delle funzioni
di internal audit e compliance, gestione dei rischi e antiriciclaggio, che si
intende nominare;
3. struttura complessiva dei sistemi informativi e informazioni sui principali
software utilizzati, sul sistema di trasmissione dei dati e sui sistemi di sicurezza
(business continuity, back up, audit trails);
4. politiche relative all’esternalizzazione di servizi o funzioni essenziali (aree
interessate, scelta degli outsourcers, presidi organizzativi e contrattuali);
5. ulteriori informazioni eventualmente rilevanti ai fini dell’analisi dell’impatto
dell’acquisizione sull’organizzazione, ivi inclusi eventuali impatti sulle risorse
umane, e l’assetto di governo societario dell’impresa target, comprese le
eventuali modifiche concernenti il diritto di voto degli azionisti.
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Parte G
Informazioni in caso di operazioni condotte per il tramite di trust, fondi sovrani o fondi
di investimento
Sezione I – Trust
Se l’operazione di acquisto di una partecipazione qualificata è realizzata per il tramite di un
trust, sono trasmesse alla Banca d’Italia le informazioni di cui alle precedenti Parti.
In aggiunta a quanto precede, sono trasmesse altresì le seguenti informazioni:
a) informazioni relative al trust, quali denominazione, sede legale, legge applicabile e scopo
per cui il trust è costituito;
b) informazioni relative al settlor:
i) nel caso in cui il settlor sia una persona fisica: nome, data e luogo di nascita,
cittadinanza e codice fiscale;
ii) nel caso in cui il settlor sia una persona giuridica:
denominazione e sede legale;
identità degli amministratori;
identità della persona fisica che controlla il settlor, ovvero, in caso di persona
giuridica, identità degli amministratori della società;
c) informazioni aggiuntive relative al trustee:
i) poteri e ambiti di discrezionalità del trustee sull’esercizio dei poteri relativi al
patrimonio conferito in trust;
ii) quote di distribuzione dei proventi del trust riservate ai trustee, ovvero modalità
alternative di remunerazione;
iii) attivi e fonti di finanziamento soggetti al controllo del trustee;
d) informazioni relative ai beneficiari:
i) identità dei beneficiari; nel caso in cui i beneficiari non siano identificati, descrivere
i criteri previsti per l’identificazione e le caratteristiche della classe nell’ambito
della quale i beneficiari sono selezionati;
ii) ove previsti, poteri di chiedere lo scioglimento del trust;
iii) quote di distribuzione dei proventi e del patrimonio conferito in trust;
e) informazioni relative ai protector:
i) in caso di persona fisica: nome, cognome, luogo e data di nascita;
ii) in caso di persona giuridica:
denominazione e sede legale;
identità degli amministratori;
identità della persona fisica che controlla il protector, ovvero, in caso di
persona giuridica, identità degli amministratori della società;
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iii) poteri del protector.
Sezione II – Fondi sovrani
In aggiunta alle informazioni previste dalle Parti precedenti:
a) i riferimenti del ministero o del dipartimento governativo incaricato di definire la politica
di investimento del fondo;
b) informazioni circa la politica di investimento del fondo e le eventuali restrizioni agli
investimenti;
c) il nome e la posizione dei soggetti responsabili per l’adozione delle decisioni di
investimento, con informazioni circa l’eventuale influenza esercitata dal ministero o dal
dipartimento governativo competente sull’ordinaria operatività del fondo e sulla decisione
di investimento relativa all’impresa target.
Sezione III – Gestori di FIA
In aggiunta alle informazioni previste dalle Parti precedenti:
a) una descrizione dei rendimenti delle precedenti operazioni concernenti l’acquisizione di
partecipazioni qualificate in altri intermediari finanziari;
b) informazioni circa la politica di investimento del fondo, ivi inclusi gli accordi di
investimento e di consulenza;
c) le eventuali restrizioni agli investimenti, comprendenti una descrizione delle attività di
monitoraggio e delle ragioni che hanno determinato la decisione di investimento
nell’impresa target o che possono determinare una modifica della strategia di investimento;
d) informazioni sulla modalità di assunzione delle decisioni di investimento, nonché le
informazioni previste dalla Parte B, Sezione I, lettere a), b), c), d), e) e f), con riferimento
ai soggetti, ivi inclusi gli investitori nel fondo, che siano responsabili per l’assunzione delle
decisioni sulle principali scelte di investimento;
e) l’identità dei partecipanti al fondo che, per il tramite di esso, detengono quote di capitale
dell’impresa target pari o superiori allo 0,5 per cento;
f) una descrizione delle procedure di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo
e del quadro normativo in materia applicabile al candidato acquirente.
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Parte H
Informazioni ridotte
Se il candidato acquirente è stato valutato dalla Banca d’Italia in qualità di partecipante
qualificato nei due anni precedenti alla presentazione dell’istanza di autorizzazione oppure è
un intermediario vigilato dalla Banca d’Italia, questi può:
i) fornire soltanto le informazioni che hanno subìto modifiche rispetto a quelle in possesso
della Banca d’Italia;
ii) produrre sulle altre una dichiarazione in cui attesta che tali informazioni non sono cambiate,
e che sono riferibili anche all’operazione sottoposta ad autorizzazione e che quindi non è
necessario aggiornarle.
Resta ferma la necessità di produrre tutte le informazioni attinenti alla specifica operazione e
che pertanto variano in relazione alle sue caratteristiche (es. business plan).
Quanto precede si applica anche agli intermediari italiani vigilati dalla Banca centrale europea.