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INQUINAMENTO ATMOSFERICO
Mauro RotatoriCNRIstituto sull’Inquinamento Atmosferico
Le Emissioni in Atmosfera
Inquinamento primario
Inquinamento secondario
Impatto sulla popolazione
Impatto sui singoli ecosistemi
Impatto sul clima (Global Changes)
Pressione sull’ambiente delle Emissioni Industriali
PRESSIONI
STATO
IMPATTO
RISPOSTE
Pressioni
• Emissioni puntuali (relative alle attività produttive regolamentate dal D.P.R. 203/88)
•Emissioni areali (relative alle attività di inquinamento atmosferico poco significative per le quali non sono previsti limiti di concentrazione degli inquinanti emessi)
•Emissioni lineari (generate dai trasporti)
•Emissioni diffuse (non convogliate ai camini)
Stato
Inquinanti emessi da attività antropogeniche autorizzati e/o misurati:
• Materiale particellare (PTS)
•Sostanze organiche volatili (SOV, VOC)
•Metalli (Pb, Cr, Hg, Mn, V, Sb, ecc.)
•SOx, NOx, CO
•Acidi alogenidrici (HCl, HF)
•Microinquinanti organici (PCDD/F, IPA, PCB)
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152Norme in materia ambientale
aggiornato al terzo correttivo D. Lgs. 128/2010
Il D.lgs. 152/2006, composto da sei parti, ha l’obiettivo di riunire in un’unica legge tutta la normativa in materia di autorizzazioni, acque, rifiuti, emissioni in atmosfera e danno ambientale. È un corpo giuridico complesso e articolato, composto da 318 articoli e 45 allegati. Coordina le procedure per le autorizzazioni VAS, VIA e IPPC, recependo integralmente le precedenti normative.
D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006 Norme in materia ambientale
Il 26 agosto 2010 è entrato in vigore il D. Lgs. 128 del 29.06.2010D. Lgs. 128 del 29.06.2010, che ha parzialmente modificato il Testo Unico Ambientale D.Lgs. 152/06.
Le modifiche riguardano le definizioni, gli iter autorizzativi, le scadenze e gli allegati tecnici che definiscono le attività soggette ad autorizzazione.
Parte quintaNorme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera
PRINCIPALI NOVITÀ introdotte dal D.Lgs. 128/10
“riunifica” la disciplina in materia di inquinamento atmosferico
amplia la nozione di “impianto”
disciplina anche alcune “attività senza impianto”
introduce un termine di durata (di 15 anni) per le autorizzazioni
introduce la conferenza di servizi
sostituisce il concetto di “migliori tecnologie disponibili” con quello di
“migliori tecniche disponibili” (BAT)
introduce un “obbligo di convogliamento” delle emissioni diffuse
disciplina le ipotesi di guasto tecnico
D.Lgs. 152/06
Art. 267 Campo di applicazione
impianti civili e industriali
attività che producono emissioni in atmosfera
impianti di incenerimento e co-incenerimento
altri impianti di trattamento termico dei rifiuti
impianti sottoposti ad AIA
VLE e prescrizioni sulla base del D.Lgs. 133/05
VLE e prescrizioni sulla base degli artt. 270 e 271
Secondo quanto previsto dal Titolo III-bis della parte seconda
Costituita da tre Titoli: I. Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività (artt.
267-281) II.Impianti termici civili (artt. 282-290)III.Combustibili (artt. 291-298)
Parte Quinta - Norme in materia di Tutela
dell’Aria e di Riduzione delle emissioni in
atmosfera
Il D.Lgs. 128/10 ha definito che l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera deve essere riferita allo stabilimentostabilimento e non ai singoli impianti come nella precedente normativa
Art. 268:"stabilimento“: complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni.
D.Lgs. 152/06 – Parte QuintaTitolo I: Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività
stabilimento anteriore al 1988: stabilimento che, alla data del 1° luglio 1988, era in esercizio o costruito in tutte le sue parti o autorizzato ai sensi della normativa previgente, e che è stato autorizzato ai sensi degli artt. 12 e 13 del d.P.R. 203/88;
stabilimento anteriore al 2006: stabilimento che è stato autorizzato ai sensi dell'art. 6 o 11 o 15 del d.P.R. 203/88, purchè in funzione o messo in funzione entro il 29 aprile 2008;
Art. 268: Definizioni
Emissione: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico;
Emissione convogliata: emissione di un effluente gassoso effettuata attraverso uno o più appositi punti
Emissione diffusa: emissione diversa da quella ricadente nella definizione di emissione convogliata
Emissione tecnicamente convogliabile: emissione diffusa che deve essere convogliata sulla base delle migliori tecniche disponibili o in presenza di situazioni o di zone che richiedono una particolare tutela
Emissioni totali: somma delle emissioni diffuse e convogliate
D.Lgs. 152/06 – Parte QuintaTitolo I: Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività
Art. 269: Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti
D.Lgs. 152/06 – Parte QuintaTitolo I: Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività
Il gestore che intende installare uno stabilimento nuovo o trasferire un impianto da un luogo ad un altro presenta all'autorità competente una domanda di autorizzazione, accompagnata da:a) progetto dello stabilimento (descrizione di impianti e attività, tecniche adottate per limitare le emissioni e la quantità e la qualità di tali emissioni, modalità di esercizio, …);b) relazione tecnica che descrive il complessivo ciclo produttivo in cui si inseriscono gli impianti e le attività ed indica il periodo previsto intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime degli impianti.
Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti di deposito di oli minerali, compresi i gas liquefatti. I gestori sono comunque tenuti ad adottare apposite misure per contenere le emissioni diffuse ed a rispettare le ulteriori prescrizioni eventualmente disposte, per le medesime finalità, con apposito provvedimentodall'autorità competente.
Il trasferimento di uno stabilimento da un luogo ad un altro equivale all'installazione di uno stabilimento nuovo.
D.Lgs. 152/06 – Parte Quinta
Art. 269: Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti
Titolo I: Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività
In sede di conferenza di servizi o di autonomo procedimento, eventuali integrazioniintegrazioni della domanda devono essere trasmesse all'autorità competente entro trenta giornientro trenta giorni dalla relativa richiesta.
Se l'autorità competente non si pronuncia entro centoventi giornicentoventi giorni, il gestore può, entro i successivi sessanta giornisessanta giorni, richiedere al MATTM di provvedere, notificando tale richiesta anche all'autorità competente. [in caso di integrazione della domanda di autorizzazione, entro centocinquanta giornicentocinquanta giorni dalla ricezione della domanda]
Il Ministro si esprime sulla richiesta, di concerto con i Ministri della salute e delle attività produttive, sentito il comune interessato, entro novanta giorninovanta giorni o, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, entro centocinquanta giorni dalla ricezione della stessa in caso di richiesta di integrazioni tali termini sono sospesi fino alla ricezione delle stesse e, comunque, per un periodo non superiore a trenta giorni; decorsi tali termini, si applica l'articolo 2, comma 8, della legge 7 agosto 1990, n. 241. NON si applica il silenzio assenso, ma può essere proposto ricorso al TAR contro il silenzio
Richiesta di autorizzazione
Conferenza di servizi
Autonomo procedimento
entro 30gg dalla ricezione della richiesta
Stabilimenti nuovi
Rinnovo e aggiornamento
4. L'autorizzazione stabilisce, ai sensi degli articoli 270 e 271:
a) per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili, le modalità di captazione e di convogliamento;
b) per le emissioni convogliate o di cui e stato disposto il convogliamento, i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e la periodicità dei controlli di competenza del gestore, la quota dei punti di emissione individuata tenuto conto delle relative condizioni tecnico-economiche, il minimo tecnico per gli impianti soggetti a tale condizione e le portate di progetto tali da consentire che le emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio; devono essere specificamente indicate le sostanze a cui si applicano i valori limite di emissione, le prescrizioni ed i relativi controlli;
c) per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento.
D.Lgs. 152/06 – Parte Quinta
Art. 269: Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti
Titolo I: Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività
In aggiunta, l'autorizzazione può stabilire, per ciascun inquinante, valori limite di emissione espressi come flussi di massa annuali flussi di massa annuali riferiti al complesso delle emissioni, eventualmente incluse quelle diffuse, degli impianti e delle attività di uno stabilimento.
L'autorizzazione stabilisce il periodo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto. La messa in esercizio deve essere comunicata all'autorità competente con un anticipo di almeno quindici giorni.
Primo accertamento da parte dell’autorità competente:
entro sei mesi entro sei mesi dalla data di messa a regime di uno o più impianti o dall'avvio di una o più attività dello stabilimento autorizzato.
L'autorizzazione stabilisce:
la data entro cui devono essere comunicati all'autorità competente i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata decorrente dalla messa a regime
la durata del periodo continuativo di marcia controllata decorrente dalla messa a regime [non inferiore a dieci giorni]
il numero dei campionamenti da realizzare
D.Lgs. 152/06 – Parte Quinta
Art. 269: Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti
Titolo I: Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività
L'esercizio dell'impianto può continuare anche dopo la scadenza dell'autorizzazione in caso di mancata pronuncia in termini del MATTM a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi del comma 3. L'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione prima della scadenza può imporre il rinnovo dell'autorizzazione prima della scadenza ed il rinnovo delle autorizzazioni di cui al d.P.R. 203/88, prima dei termini previsti dall'articolo 281, co. 1, se una modifica delle prescrizioni autorizzative risulti necessaria al rispetto dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.
L'autorizzazione rilasciata ha una durata di quindici anni. La domanda di rinnovodomanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenzaun anno prima della scadenza.
Il rinnovo dell'autorizzazione comporta il decorso di un periodo di quindici anni.
D.Lgs. 152/06 – Parte Quinta
Art. 269: Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti
Titolo I: Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività
D.Lgs. 152/06 – Parte Quinta
Art. 269: Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti
Titolo I: Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività
l'autorità competente aggiorna l'autorizzazione dello stabilimento con un'istruttoria limitata agli impianti e alle attività interessati dalla modifica o, a seguito di eventuale apposita istruttoria che dimostri tale esigenza in relazione all'evoluzione della situazione ambientale o delle migliori tecniche disponibili, la rinnova con un'istruttoria estesa all'intero stabilimento.
Il gestore che intende effettuare una modifica dello stabilimento ne da’ comunicazione all'autorità competente. Se la modifica è sostanziale, presenta una domanda di autorizzazione.
Se la modifica non è sostanziale, l'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto. Se l'autorità competente non si esprime entro sessanta entro sessanta giornigiorni, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata, fatto salvo il potere dell'autorità competente di provvedere successivamente.
Il rinnovo dell'autorizzazione comporta, a differenza dell'aggiornamento, il decorso di un nuovo periodo di quindici anni.
Modifica sostanziale: che comporta aumento o variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse.
I gestori degli stabilimenti autorizzati, anche in via provvisoria o in forma tacita, ai sensi del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, ad esclusione di quelli dotati di autorizzazione generale che sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 272, comma 3 (impianti in deroga), devono presentare una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 entro i termini indicati. Le regioni e le province autonome adottano, nel rispetto di tali termini, appositi calendari per la presentazione delle domande; in caso di mancata adozione dei calendari, la domanda di autorizzazione deve essere comunque presentata nei termini stabiliti dal presente comma. La mancata presentazione della domanda nei termini, inclusi quelli fissati dai calendari, comporta la decadenza della precedente autorizzazione.
D.Lgs. 152/06 – Parte Quinta
Art. 281: Disposizioni transitorie e finali - autorizzazioni
Titolo I: Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività
Il calendario per la presentazione delle domande di autorizzazione da stabilimenti con impianti autorizzati ex art. 203/1988 è così modificato:
L'autorità competente si pronuncia entro 8 mesi o, in caso di integrazione della domanda di autorizzazione, entro 10 mesiSe uno stabilimento anteriore al 1988 è sottoposto ad una modifica sostanziale prima del 31 dicembre 2011 l'autorità competente rinnova l'autorizzazione.In caso di omessa autorizzazione entro i termini il ricorso al MATTM non preclude la tardiva conclusione del procedimento da parte dell’autorità competente.
stabilimenti anteriori al 1988 tra il 29 aprile 2006 ed il 31 dicembre 2011
stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data anteriore al 1° gennaio 2000
tra il 1° gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2013
stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data successiva al 31 dicembre 1999
tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2015
D.Lgs. 152/06 – Parte Quinta
Art. 281: Disposizioni transitorie e finali – presentazione delle domande
Titolo I: Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività
I gestori degli stabilimenti non soggetti al D.P.R. 203/1988 ma che ricadono nel titolo I si adeguano entro il 1° settembre 2013 e presentano eventuale domanda di autorizzazione entro il 31 luglio 2012L'autorità competente si pronuncia entro 8 mesi o, in caso di integrazione della domanda di autorizzazione, entro 10 mesi dalla ricezione della domanda stessaPrima dell’adeguamento i gestori degli impianti termici civili soggetti al titolo I continuano ad applicare le preesistenti disposizioni
D.Lgs. 152/06 – Parte Quinta
Art. 281: Disposizioni transitorie e finali - autorizzazioni
Titolo I: Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività
D.Lgs. 152/06 – Parte Quinta
Art. 270: Individuazione degli impianti e convogliamento delle emissioni
Titolo I: Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività
In sede di autorizzazione, l'autorità competente dispone la captazione ed il convogliamento delle emissioni diffuse di ciascun impianto e di ciascuna attività se sono tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecniche disponibili e sulla base delle pertinenti prescrizioni dell'All. I alla parte quinta.
Più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso stabilimento e destinati a specifiche attività tra loro identiche
l'autorità competente può considerare gli stessi come un unico impianto disponendo il convogliamento ad
un solo punto di emissione
Ove non sia tecnicamente possibile, l'autorità competente può consentire ad un impianto di avere più punti di emissione.
i VLE espressi come flusso di massa, fattore di emissione e percentuale sono riferiti al complesso delle emissioni dell'impianto e quelli espressi come concentrazione sono riferiti alle emissioni dei singoli punti.
L'adeguamento è realizzato entro i tre anni successivi al
primo rinnovo o all'ottenimento dell'autorizzazione
D.Lgs. 152/06 – Parte QuintaTitolo I: Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività
Art. 271. Valori limite di emissione e prescrizioni per gli impianti e le attivitàDisciplina i valori di emissione e le prescrizioni da applicare agli impianti ed alle attività degli stabilimenti.Con decreto da adottare ai sensi dell'art. 281, co. 5, sono individuati, sulla base delle BAT, i valori di emissione e le prescrizioni da applicare alle emissioni convogliate e diffuse degli impianti ed alle emissioni diffuse delle attività presso gli stabilimenti anteriori al 1988, anteriori al 2006 e nuovi, attraverso la modifica e l'integrazione degli allegati I e V alla parte quinta del presente decreto.La normativa delle regioni e delle province autonome in materia di valori limite e di prescrizioni per le emissioni in atmosfera degli impianti e delle attività deve tenere conto, ove esistenti, dei piani e programmi di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.
Art. 271. Valori limite di emissione e prescrizioni per gli impianti e le attività
L’Allegato VI stabilisce i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione. Dovrà essere integrato con apposito Decreto prevedendo i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni, con l'indicazione di quelli di riferimento, i principi di misura e le modalità atte a garantire la qualitàqualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni.
Fino all'adozione di tale decreto adozione di tale decreto si applicano i metodi precedentemente in uso.
Per il rilascio, il rinnovo ed il riesame rilascio, il rinnovo ed il riesame delle autorizzazioni integrate ambientali e delle autorizzazioni per gli stabilimenti, si applicano i metodi stabiliti dall'autorità competente sulla base delle pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali previgenti.
D.Lgs. 152/06 – Parte QuintaTitolo I: Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività
Art. 271. Valori limite di emissione e prescrizioni per gli impianti e le attività
I valori limite di emissione e il tenore volumetrico dell’ossigeno tenore volumetrico dell’ossigeno di riferimento si riferiscono al volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni normali, previa detrazione del tenore volumetrico di vapore acqueo
D.Lgs. 152/06 – Parte QuintaTitolo I: Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività
m
m
EO
OE
2
2
21
21
P
PEE mm
Em = concentrazione misurataE = concentrazione(O2)m = tenore di ossigeno misuratoO2 = tenore di ossigeno di riferimento
In caso di ulteriore diluizione dell’emissione, le concentrazioni misurate devono essere corrette
Pm = portata misurataEm = concentrazione misurataP = portata di effluente gassoso diliutaE = contentrazione riferita alla P
Art. 271. Valori limite di emissione e prescrizioni per gli impianti e le attività
Salvo quanto diversamente stabilito dalla parte quinta, i VLE si applicano ai periodi di normale funzionamento dell’impianto (periodi in cui l’impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti).
L’autorizzazione può stabilire specifiche prescrizioni per tali periodi ed individuare gli ulteriori periodi transitori nei quali non si applicano i VLE
D.Lgs. 152/06 – Parte QuintaTitolo I: Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività
Non sono soggetti ad autorizzazione gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti ed attività della parte I all’allegato IV (emissioni scarsamente rilevanti). Se sono presenti anche altre tipologie di impianti l’autorizzazione riguarderà esclusivamente questi ultimi.
Tali impianti sono soggetti alle normative e ai limiti disposti dalle regioni.
Ai fini delle soglie di produzione e di consumo e di potenza termica si considera l’insieme degli impianti e delle attività presenti nello stabilimento
Gli impianti termici alimentati a biomasse o biogas devono rispettare almeno i limiti della parte III dell’allegato I
D.Lgs. 152/06 – Parte QuintaTitolo I: Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività
Art. 272: Impianti e attività in deroga
Per specifiche categorie di stabilimenti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, l'autorità competente può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli.
D.Lgs. 152/06 – Parte QuintaTitolo I: Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività
Art. 272: Impianti e attività in deroga – impianti ed attività con emissioni scarsamente rilevanti
Per gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività di cui alla parte II dell'Allegato IV parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto, l'autorità competente deve procedere all’adozione delle autorizzazioni entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto.
In caso di mancata adozione dell'autorizzazione generale nel termine prescritto, la stessa è rilasciata con apposito decreto del MATTM e i gestori degli stabilimenti interessati comunicano la propria adesione all'autorità competente o ad altra autorità da questa delegata.
D.Lgs. 152/06 – Parte QuintaTitolo I: Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività
Art. 272: Impianti e attività in deroga – impianti ed attività con emissioni scarsamente rilevanti
Per gli stabilimenti di cui alla parte II dell’All. IV, il gestore presenta all'autorità competente o ad altra autorità da questa delegata una domanda di adesioneall'autorizzazione generale corredata dai documenti ivi prescritti almeno quarantacinque giorni prima dell'installazione.
Tale procedura si applica anche nel caso in cui il gestore intenda effettuare una modifica dello stabilimento.
L'autorità competente procede, almeno ogni dieci anni, al rinnovo delle autorizzazioni generali
Per le autorizzazioni generali rilasciate ai sensi del d.P.C.M. 21 luglio 1989 e del d.P.R. 25 luglio 1991, il primo rinnovo primo rinnovo è effettuato entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto e i soggetti autorizzati presentano una domanda di adesione, corredata dai documenti ivi prescritti, nei sei mesi che seguono al rinnovo o nei diversi termini stabiliti dall'autorizzazione stessa, durante i quali l'esercizio può essere continuato.
Art. 273. Grandi impianti di combustioneL'Allegato II alla parte quinta del presente decreto stabilisce, in relazione ai grandi impianti di combustione, i valori limite di emissione, inclusi quelli degli impianti multicombustibili, le modalità di monitoraggio e di controllo delle emissioni, i criteri per la verifica della conformità ai valori limite e le ipotesi di anomalo funzionamento o di guasto degli impianti.
D.Lgs. 152/06 – Parte QuintaTitolo I: Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività
Art. 273. Grandi impianti di combustione
D.Lgs. 152/06 – Parte QuintaTitolo I: Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività
Ai grandi impianti di combustione nuovi si applicano i VLE di cui alla parte II, sezioni da 1 a 5, lettera B, e sezione 6 dell'Allegato II alla parte quinta del presente decreto.
SO2
Potenza termica nominale, P (MW)VLE
[mg/Nm3]
Impianti che utilizzano combustibili solidi[tenore di O2 di riferimento: 6%]
50 ≤ P < 100 850
P ≥ 100 200
Impianti che utilizzano combustibili liquidi[tenore di O2 di riferimento: 3%]
50 ≤ P < 100 850
100 ≤ P ≤ 300 500 – P
P > 300 200
Impianti che utilizzano combustibili gassosi[tenore di O2 di riferimento: 3%]
Combustibili gassosi in generale 35
Gas liquefatto 5
Gas a basso potere calorifico dei forni a coke
400
Gas a basso potere calorifico degli altiforni
200
Art. 273. Grandi impianti di combustione
D.Lgs. 152/06 – Parte QuintaTitolo I: Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività
Ai grandi impianti di combustione nuovi si applicano i VLE di cui alla parte II, sezioni da 1 a 5, lettera B, e sezione 6 dell'Allegato II alla parte quinta del presente decreto.
NOx
Potenza termica nominale, P (MW) VLE [mg/Nm3]
Impianti che utilizzano combustibili solidi[tenore di O2 di riferimento: 6%]
50 ≤ P < 100 400
100 ≤ P ≤ 300 200(300 nel caso in cui il
combustibile utilizzato sia costituito da
biomasse)
P > 300 200
Impianti che utilizzano combustibili liquidi[tenore di O2 di riferimento: 3%]
50 ≤ P < 100 400
P ≥ 100 200
Impianti che utilizzano combustibili gassosi (gas naturale)[tenore di O2 di riferimento: 3%]
50 ≤ P ≤ 300 150
P > 300 100
Art. 273. Grandi impianti di combustione
D.Lgs. 152/06 – Parte QuintaTitolo I: Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività
Ai grandi impianti di combustione nuovi si applicano i VLE di cui alla parte II, sezioni da 1 a 5, lettera B, e sezione 6 dell'Allegato II alla parte quinta del presente decreto.
polveri
Potenza termica nominale, P (MW) VLE [mg/Nm3]
Impianti che utilizzano combustibili solidi[tenore di O2 di riferimento: 6%]
50 ≤ P < 100 50
P > 100 30
Impianti che utilizzano combustibili liquidi[tenore di O2 di riferimento: 3%]
50 ≤ P < 100 50
P > 100 200
Impianti che utilizzano combustibili gassosi [tenore di O2 di riferimento: 3%]
Gas di altiforni 10
Gas prodotti dall'industria siderurgica che possono essere usati altrove
30
Altri gas 5
Art. 273. Grandi impianti di combustione
D.Lgs. 152/06 – Parte QuintaTitolo I: Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività
Ai grandi impianti di combustione nuovi si applicano i VLE di cui alla parte II, sezioni da 1 a 5, lettera B, e sezione 6 dell'Allegato II alla parte quinta del presente decreto.
50 ≤ P < 100 P > 100 MW
metalli e loro composti
Inquinante VLE [mg/Nm3]
Be 0.08 0.05
Cd + Hg + TI 0.20 0.10
As + Cr (VI) + Co + Ni (frazione respirabile ed insolubile)
0.80 0.50
Se + Te + Ni (sotto forma di polvere)
1.60 100
Sb +Cr (III) + Mn + Pd + Pb + Pt + Cu + Rh + Sn + V
8.00 500
Art. 278: poteri di ordinanza
In caso di INOSSERVANZA delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione, con:
a) DIFFIDA, e assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate
b) DIFFIDA e contestuale SOSPENSIONE dell'attività autorizzata per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente
c) REVOCA dell'autorizzazione ed CHIUSURA dell'impianto ovvero CESSAZIONE dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente
D.Lgs. 152/06 – Parte QuintaTitolo I: Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività
Art. 279: sanzioni
D.Lgs. 152/06 – Parte QuintaTitolo I: Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività
Analogamente al DPR 203/1988, sono previste quasi esclusivamente SANZIONI di natura PENALE
installazione o esercizio di un impianto o di una attività senza autorizzazione (ma anche continuazione dell’esercizio di impianto o dell’attività con autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa, revocata o dopo l’ordine di chiusura o di cessazione)
arresto da 2 mesi a 2 anni o l’ammenda da 258 a 1032 €
modifica sostanziale dell’impianto senza autorizzazione
arresto fino a 6 mesi o ammenda fino a 1032 €
modifica non sostanziale senza la prescritta comunicazione
solo ammenda fino a 1000 €
violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabilite dall’autorizzazione
arresto fino a 1 anno o ammenda fino a 1032 € (se però il superamento dei valori limite determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell’aria si applica la pena dell’arresto fino ad 1 anno)
ALLEGATO I
Parte II: valori limite per le sostanze inquinanti; Parte III: valori limite per le sostanze inquinanti di alcune tipologie di impianti e relative prescrizioniParte IV: valori limite e prescrizioni per raffinerie e impianti di coltivazione di idrocarburi e dei flussi geotermici
ALLEGATO II
Per i Grandi Impianti di Combustione fissa i valori limite di emissione, le modalità di monitoraggio e controllo delle emissioni e i criteri per la verifica della conformità ai valori limite e le ipotesi di anomalo funzionamento o di guasto degli impianti (Recepimento Direttiva 2001/80/CE)
ALLEGATO III
Relativamente alle emissioni di Composti Organici Volatili, fissa i valori limite di emissione, le modalità di monitoraggio e controllo delle emissioni, i criteri per la verifica della conformità ai valori limite e la modalità di redazione del piano di gestione dei solventi
ALLEGATO IV Impianti ed attività in deroga
Sostituisce il D.M. 12 luglio 1990
D.Lgs. 152/06 – Parte QuintaTitolo I: Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività
ALLEGATO VPolveri e sostanze organiche liquide: misure per il contenimento delle emissioni di polveri e gas o vapori derivanti da sostanze organiche liquide
ALLEGATO VI
Criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione
ALLEGATO VII Operazioni di deposito della benzina e sua distribuzione dai terminali agli impianti di distribuzione
ALLEGATO VIII Impianti di distribuzione di benzina
ALLEGATO IX Impianti termici civili
ALLEGATO X Disciplina dei combustibili
Sostituisce e integra il D.M. 21 dicembre 1995 per misure in continuo
D.Lgs. 152/06 – Parte QuintaTitolo I: Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività
D.Lgs. 152/06 – Parte Quinta
Allegato IIIEmissioni di composti organici volatili
Parte I Disposizioni generali
Parte II Attività e soglie di consumo solvente
Parte III Valori limite di emissione
Parte IV Precisazioni alternative alla Parte III
Parte V Piano di gestione dei solventi
Parte VI Metodi di campionamento ed analisi per le emissioni convogliate
Parte VII Modelli di domande di autorizzazione
Art. 275. Emissioni di COV
Con la periodicità prevista nell’autorizzazione, e comunque almeno una volta all’anno, il gestore deve dimostrare all’autorità competente la conformità:
•a) ai valori limite di emissione di cui all'articolo 275, comma 2;
•b) all'emissione totale annua di cui all'articolo 275, comma 6;
•c) alle disposizioni di cui all'articolo 275, comma 12 e 13, ove applicabili.
Parte I: Disposizioni generali
D.Lgs. 152/06 – Parte Quinta – All. III
3. Controlli
•L’autorità competente può, in alternativa, consentire l’installazione di strumenti per la misura e la registrazione in continuo di parametri significativi ed indicativi del corretto stato di funzionamento dei dispositivi di abbattimento.
• Nel caso di misurazioni periodiche, il gestore deve assicurare almeno tre letture durante ogni tre letture durante ogni misurazionemisurazione.
Flusso di massa di COV >10kg/h
Obbligo da parte del gestore di installare apparecchiature per la misura e la registrazione in continuo in continuo delle emissioni
Flusso di massa di COV <10kg/h
l’autorità competente può comunque, ove lo ritenga necessario, richiedere il monitoraggio in continuo delle emissioni.
espressi come carbonio organico totale
4. Criteri per la verifica della conformità ai valori limite
La conformità delle emissioni a tali valori limite è verificata sulla base della somma delle concentrazioni
di massa dei singoli COV interessati.
Parte I: Disposizioni generali
D.Lgs. 152/06 – Parte Quinta – All. III
2. Emissioni di sostanze caratterizzate da particolari rischi per la salute e l'ambiente
2.1. Le sostanze o i preparati, classificati dal D.Lgs. 52/97 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV (R45, R46, R49, R60, R61) sono sostituiti quanto prima con sostanze o preparati meno nocivi2.2. Agli effluenti gassosi che emettono i COV ≥10 g/hCOV ≥10 g/h, si applica un valore valore limite di 2 mg/Nmlimite di 2 mg/Nm33, riferito alla somma delle masse dei singoli COV.2.3. Agli effluenti gassosi che emettono COV alogenati (R40, R68) ≥100 g/h≥100 g/h, si applica un valore limite di emissione di 20 mg/Nm3, riferito alla somma delle masse dei singoli COV.2.4. Al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente, le emissioni dei COV di cui ai punti 2.1 e 2.3 devono essere sempre convogliate.2.5. Alle emissioni di COV ai quali, successivamente al 12 marzo 2004, sono assegnate etichette con una delle frasi di rischio di cui ai punti 2.1 e 2.3, si applicano, quanto prima, e comunque entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento di attuazione delle relative disposizioni comunitarie, i valori limite di emissione previsti da tali punti. Se il provvedimento di attuazione e anteriore al 31 ottobre 2006 tali valori limite, nei casi previsti dall'articolo 275, commi 8 e 9, si applicano a partire dal 31 ottobre 2007.
Le attività indicate nella parte II comprendono la pulizia delle apparecchiature ma non la pulizia dei prodotti.
Il superamento delle soglie di consumo di solvente è
valutato con riferimento al consumo massimo teorico
autorizzato.
D.Lgs. 152/06 – Parte Quinta – All. III
Parte II: Attività e soglie di consumo di solvente
I valori limite per le emissioni convogliate si applicano a ciascun impianto che produce tali emissioni ed i valori limite per le emissioni diffuse si applicano alla somma delle emissioni non convogliate di tutti gli impianti, di tutti i macchinari e sistemi non fissi e di tutte le operazioni.
Se nello stesso stabilimento sono esercitate, mediante uno o più impianti o macchinari e sistemi non fissi o operazioni manuali, una o più attività una o più attività individuate nella parte II dell'Allegato III, le quali superano singolarmente le soglie di consumo di solvente ivi stabilite, a ciascuna di tali attività si applicano i valori limite per le emissioni convogliate e per le emissioni diffuse di cui al medesimo Allegato III, parte III, oppure i valori limite di emissione totale di cui a tale Allegato III, parti III e IV, nonché le prescrizioni ivi previste.
I gestorigestori delle attività individuate nella parte II dell’Allegato III, le quali superano singolarmente le soglie di consumo di solvente ivi stabilite, ha l’obbligo di presentare all’autorità competente una domanda di autorizzazione conforme a quanto previsto nella parte I.
La domanda di autorizzazione deve essere presentata anche dal gestore delle attività che, a seguito di una modifica del consumo massimo teorico di solvente, superano le soglie di consumo di solvente indicate nella parte II
D.Lgs. 152/06 – Parte Quinta – All. III
Parte II: Attività e soglie di consumo di solvente
La domanda di autorizzazione deve essere presentata anche dal gestore deglistabilimenti nei quali sono esercitate le attività individuate nella parte II dell’All. III, ove le stesse siano sottoposte a modifiche sostanziali.
Se il gestore comprova all'autorità competente che, pur utilizzando la migliore tecnica disponibile, non e possibile rispettare il valore limite per le emissioni diffuse, tale autorità può autorizzare deroghederoghe a detto valore limite, purché ciò non comporti rischi per la salute umana o per l'ambiente.
Tali limiti si applicano anche alle attività che, nello stesso luogo, sono direttamente collegate e tecnicamente connesse alle attività individuate
nella parte II e che possono influire sulle emissioni di COV.
I valori limite per le emissioni convogliate si applicano a ciascun impianto che produce tali emissioni.I valori limite per le emissioni diffuse si applicano alla somma delle emissioni non convogliate di tutti gli impianti, di tutti i macchinari e sistemi non fissi e di tutte le operazioni.
Per ciascuna delle attività di cui alla parte II, sono indicati i valori limite:
-per le emissioni convogliate [mgC/Nm3]
-per le emissioni diffuse [% di input di solvente]
- nonché i valori limite di emissione totale [secondo la procedura indicata nella parte IV]
D.Lgs. 152/06 – Parte Quinta – All. III
Parte III: Valori limite di emissione
SCENARIO EMISSIVO DI SCENARIO EMISSIVO DI RIFERIMENTORIFERIMENTOè il livello di emissioni totali dell’attività che corrisponde il più fedelmente possibile a quello che si avrebbe in assenza di interventi e di impianti di abbattimento e con l’uso di materie prime ad alto contenuto di solvente.
D.Lgs. 152/06 – Parte Quinta – All. III
Parte IV: Prescrizioni alternative alla parte III
Per le attività per cui non sono individuati nella parte III specifici valori di emissione totale, il gestore ha la possibilità di conseguire, a partire da uno scenario emissivo di riferimento, con mezzi diversi, emissioni totali emissioni totali equivalentiequivalenti a quelle conseguibili (EMISSIONI BERSAGLIOEMISSIONI BERSAGLIO) applicando i valori limite di emissione convogliata e i valori limite di emissione diffusa.
Per materia solida si intendono tutte le sostanze contenute nelle vernici, negli inchiostri e negli adesivi che diventano solide dopo l'evaporazione dell'acqua o dei COV.
EMISSIONE ANNUA DI RIFERIMENTOEMISSIONE ANNUA DI RIFERIMENTOè il prodotto tra la massa totale annua di materia solida utilizzata nell’attività e un opportuno fattore
EMISSIONE BERSAGLIOEMISSIONE BERSAGLIO
moltiplicazione per una opportuna percentuale
Il piano di gestione dei solventi deve essere elaborato e aggiornato dal gestore, con periodicità prevista nell’autorizzazione, e comunque almeno una volta all’anno, al fine di:dimostrare la conformità alle prescrizioni dell’autorizzazione; individuare le opzioni di riduzione consentire all’autorità competente l’informazione al pubblicoNel caso in cui due o più attività effettuate nello stesso luogo superano singolarmente i VLE, il piano di gestione dei solventi deve essere elaborato per determinare le emissioni totali di tutte le attività interessate; questo valore deve essere poi comparato con le emissioni totali che si sarebbero avute se fossero stati rispettati i VLE per ogni singola attività
Sono indicate due formule per il calcolo dell’emissione diffusacalcolo dell’emissione diffusa, che si basano sugli input e gli output di solventi organici
E’ indicata la formula per il calcolo delle emissioni totalicalcolo delle emissioni totali:
E = Emissioni diffuse + Emissioni negli effluenti gassosi
L’emissione totale è riferita ad un pertinente parametro
specifico stabilito nell’autorizzazione
D.Lgs. 152/06 – Parte Quinta – All. III
Parte V: Piano di gestione dei solventi
D.Lgs. 152/06 – Parte Quinta – All. III
Parte VI: Metodi di campionamento ed analisi per le emissioni convogliate
Ai fini della valutazione della conformità dei valori di emissione misurati ai valori limite per le emissioni convogliate si applicano i metodi di misura indicati in tabella
D.Lgs. 152/06 – Parte Quinta – All. III
APPENDICE - Requisiti tecnico costruttivi e gestionali per gli impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso
L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire le condizioni operative e il rispetto del limite di emissione (<20g di solvente per ogni kg di prodotto pulito e asciugato)
A. solvente presente nella macchina all'inizio dell'anno solare considerato, in kg
B. solvente caricato o reintegrato, in kgC. quantitativo giornaliero di prodotto pulito e
asciugato, in kgD. solvente presente nei rifiuti smaltiti, in kgE. solvente presente nella macchina al termine
dell'anno solare considerato, in kg
020,0
C
EDBA
D.Lgs. 152/06 – Parte Quinta
Allegato VI
Criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione
2. Metodi di valutazione delle misure effettuate dal gestore e delle misure effettuate dall’Autorità competente per il controllo
2.1 Ai fini di una corretta interpretazione dei dati, alle misure di emissione effettuate con metodi discontinui o con metodi continui automatici devono essere associati i valori delle grandezze più significative dell'impianto, atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento
In attesa dell’emanazione del Decreto di integrazione dell’Allegato VI per l’indicazione di appositi metodi di campionamento e delle modalità per garantire la qualità dei sistemi di monitoraggio in continuo, le procedure di calibrazione degli strumenti di misura sono stabilite dall’autorità competente al controllo, sentito il gestore
D.Lgs. 152/06 – Parte Quinta – All. VI
Salvo diversamente indicato nel presente decreto
Emissioni continue
Le emissioni si considerano conformi ai valori limite se nessuna delle medie di 24 ore supera i valori limite di emissione di un fattore superiore a 1,251,25
Emissioni discontinue
Le emissioni si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad 1 ora di funzionamento dell’impianto nelle condizioni di esercizio più gravose non supera il valore limite di emissione.
I dati relativi ai controlli analitici discontinui previsti dall’autorizzazione o temporaneamente effettuati in sostituzione alle misure in continuo per devono essere riportati dal gestore su
appositi registri ai quali sono allegati i certificati analitici e devono essere messi a disposizione dell’autorità di controllo
Il sistema di misura in continuo di ciascun inquinante deve assicurare un indice di disponibilità mensile delle medie orarie non inferiore al 70%
3. Requisiti e prescrizioni funzionali dei sistemi di misura in continuo
Per i periodi in cui non è possibile effettuare misure in continuo (prescritte dall’autorizzazione) il gestore deve attuare forme alternative di controllo forme alternative di controllo basate su misure discontinue, correlazioni con parametri o con specifiche caratteristiche delle materie prime utilizzate [Ex art. 2, D.M. 21 dicembre 1995]
3.4 La misura in continuo deve essere realizzata con un sistema che consenta:
campionamento e analisi;
calibrazione;
acquisizione, validazione, elaborazione automatica dei dati
D.Lgs. 152/06 – Parte Quinta – All. VI
Il gestore deve predisporre delle misure correttive per il miglioramento del sistema nel caso in cui non venga raggiunto tale valore
• per la misura di ogni singolo parametro devono essere perseguiti elevati livelli di accuratezza e di disponibilità dei dati
• Il sistema di rilevamento deve essere realizzato con una configurazione idonea al funzionamento continuo non presidiato in tutte le condizioni ambientali e di processo
•La sezione di campionamento deve essere posizionata secondo la norma UNI 10169 (ed 93); se ciò non è tecnicamente possibile, secondo le disposizioni dell’autorità di controllo;
•Ogni analizzatore istallato deve avere un sistema di calibrazione in campo (se tecnicamente possibile di tipo automatico)
• il gestore deve garantire la qualità dei dati mediante l'adozione di procedure che documentino la corretta esecuzione degli interventi manutentivi programmati e delle operazioni di calibrazioni e taratura (procedure stabilite dall’Autorità di controllo e concordate con il gestore)
3.1 Realizzazione ed esercizio dei sistemi di rilevamento in continuo
D.Lgs. 152/06 – Parte Quinta – All. VI3. Requisiti e prescrizioni funzionali dei sistemi di misura in continuo
la verifica dell’analizzatore periodica della risposta strumentale sull'intervallo di misura tramite prove e tarature fuori campo; il controllo e la correzione in campo delle derive strumentali o dell'influenza della variabilità delle condizioni ambientali; l'esecuzione degli interventi manutentivi periodici per il mantenimento dell'integrità ed efficienza del sistema;la verifica periodica in campo delle curve di taratura degli analizzatori.
3.3 Gli analizzatori in continuo devono essere certificati. Gli analizzatori in continuo devono essere certificati. In attesa di un’apposita certificazione, possono essere utilizzati analizzatori provvisti di certificazione acquisita da un ente certificatore estero appartenente ad uno stato dell’Unione Europea accreditato da un ente operante nell’ambito della convenzione “European Cooperation for Accreditation” purchè:1)L’idoneità dell’analizzatore sia verificata dall’Autorità Competente per il controllo; 2)l’atto di certificazione sia corredato da:a) Rapporti di prova da laboratori che effettuano prove accreditate secondo la norma EN ISO/IEC 17025 (con indicati: campo di misura, limite di rilevabilità, deriva, tempo di risposta, tempo di risposta e disponibilità dei dati sul lungo periodo); tradotto in italiano e traduzione asseverata in Tribunale.b) Esiti delle verifiche di sistema condotte secondo la norma EN 45011 dall’ente certificatore Deve essere verificata la capacità dello strumento di rilevare gli inquinanti nelle
emissioni dell’impianto in relazione alle caratteristiche quantitative e qualitative degli inquinati, ai valori limite di emissione e alle prescrizioni dell’autorizzazione
In alternativa agli analizzatori certificati possono essere utilizzati, previa verifica dall’autorità di controllo, analizzatori autorizzati da una pubblica amministrazione di uno stato estero appartenente all’Unione Europeo (il provvedimento di autorizzazione deve essere provvisto di Rapporti di prova)
3. Requisiti e prescrizioni funzionali dei sistemi di misura in continuo
D.Lgs. 152/06 – Parte Quinta – All. VI
3.7 Il sistema di acquisizione, validazione ed elaborazione dei dati deve consentire:• la gestione delle segnalazioni di allarme e/o anomalie provenienti dalle varie
apparecchiature; • la gestione delle operazioni di calibrazione automatica, ove previsto; • l'elaborazione dei dati e la redazione di tabelle in formato idoneo per il
confronto con i limiti
D.Lgs. 152/06 – Parte Quinta – All. VI3. Requisiti e prescrizioni funzionali dei sistemi di misura in continuo
Sistema di acquisizione dei dati
• lettura istantanea, con opportuna frequenza, dei segnali elettrici di risposta degli analizzatori o di altri sensori ;
• traduzione in valori elementari espressi nelle pertinenti unità di misura;
• la memorizzazione dei segnali validi.
• il rilievo dei segnali di stato delle apparecchiature principali ed ausiliarie necessarie per lo svolgimento delle funzioni
Sistema di validazione delle misure
• deve provvedere automaticamente, a validare sia i valori elementari acquisiti sia i valori medi orari calcolati, sulla base di opportune procedure di verifica predefinite (concordate con le autorità competenti per il controllo).
• le soglie di validità devono essere fissate in funzione del tipo di processo e del sistema di misura
D.Lgs. 152/06 – Parte Quinta – All. VI
4.1 Le verifiche periodicheverifiche periodiche, di competenza del gestore, consistono nel controllo periodico della risposta su tutto il campo di misura dei singoli analizzatori, da effettuarsi con periodicità almeno annuale. Tale tipo di verifica deve essere effettuata anche dopo interventi manutentivi conseguenti ad un guasto degli analizzatori.
Analizzatori per sistemi estrattivi
La taratura coincide con le operazioni di calibrazione strumentale.
Analizzatori in situ con misura indiretta
La taratura consiste nella determinazione in campo della curva di correlazione tra la risposta strumentale e i valori forniti da un secondo sistema manuale o automatico (periodicità almeno annuale)
Analizzatori in situ con misura diretta
La risposta strumentale deve essere verificata nei periodi in cui l’impianto non è in funzione
La periodicità è stabilita dall’autorità di controllo, sentito il gestore e dipende dalle caratteristiche degli analizzatori e dalle condizioni ambientali di misura
M = media dei valori
Mr = media dei valori rilevati
dal sistama di riferimento
Ic = intervallo di confidenza
dove
La correttezza delle misure è verificata se l’indice di accuratezza relativo è
superiore all’80%
D.Lgs. 152/06 – Parte Quinta – All. VI
4.3. Le verifiche in campo sono le attività destinate all'accertamento della correttezza delle operazioni di misura. Tali attività sono effettuate dall'autorità competente per il controllo o dal gestore sotto la supervisione della stessa.
Analizzatori in situ con misura indiretta
Le verifiche in campo coincidono con le operazioni di taratura
Analizzatori in situ con misura diretta e di tipo estrattivo
La verifica in campo consiste nella determinazione dell’indice di accuratezza relativo (IAR), da effettuare con periodicità almeno annuale
r
c
M
IMIAR 1100
Costituita da tre Titoli: I. Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e
attività II.Impianti termici civili III.Combustibili
• Combustibili consentiti
• Prescrizioni finalizzate ad ottimizzare il rendimento di combustione
• Metodi di misura delle caratteristiche merceologiche
D.Lgs. 152/06 – Parte Quinta
Titolo III: Combustibili
Con apposito Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, previa autorizzazione della Commissione Europea, possono essere stabiliti valori limite massimi per il contenuto di zolfo valori limite massimi per il contenuto di zolfo negli oli combustibili pesanti o nel gasolio più elevati (in caso di impossibilità di rispettare i valori limite fissati all’Allegato X a causa di mutamento degli approvvigionamenti)
D.Lgs. 152/06 – Parte Quinta
Art. 293: Combustibili consentitiNegli impianti disciplinati dal titolo I e dal titolo II della parte quinta del presente decreto, inclusi gli impianti termici civili di potenza termica inferiore al valore di soglia, possono essere utilizzati esclusivamente i combustibili previsti per tali categorie di impianti dall'Allegato X alla parte quinta del presente decreto, alle condizioni ivi previste.I materiali e le sostanze elencati nell‘Allegato X alla parte quinta del presente decreto non possono essere utilizzati come combustibili ai sensi del presente titolo se costituiscono rifiuti ai sensi della parte quarta del presente decreto
Gli impianti industriali disciplinati dal Titolo I (ciascun singolo impianto, anche nei casi in cui più impianti siano considerati come unico) con potenza termica nominale ≥6 MW ≥6 MW devono essere dotati di:
•rilevatori della temperatura nell’effluente gassoso;
•un analizzatore per la misurazione e la registrazione in continuo di O2 e CO;
•regolazione automatica aria-combustibile (ove tecnicamente possibile)
Gli impianti civili disciplinati dal Titolo II di potenza termica complessiva ≥ ≥ 1,16 MW 1,16 MW devono essere dotati di:
rilevatori della temperatura nell’effluente gassoso;
un analizzatore per la misurazione e la registrazione in continuo di O2 e CO;
regolazione automatica aria-combustibile (ove tecnicamente possibile)
Titolo III: Combustibili
D.Lgs. 152/06 – Parte Quinta
Art. 294: Prescrizioni per il rendimento di combustione
non si applica agli impianti di combustione che utilizzano direttamente i prodotti in procedimenti di fabbricazione, anche di potenza termica nominale <50MW
Allegato X – Parte II: Caratteristiche merceologiche dei combustibili e metodi di misura
SEZIONE 1
Caratteristiche merceologiche e metodi di misura dei seguenti combustibili liquidi
• Gasolio, kerosene, olio combustibile ed altri distillati leggeri, medi e pesanti di petrolio
• Emulsioni acqua – bitumi
• Biodisel
SEZIONE 2
Caratteristiche merceologiche e metodi di misura dei seguenti combustibili solidi
• Coke metallurgico e da gas
• Antracite, prodotti antracitosi e loro miscele
• Carbone da vapore
• Agglomerati di lignite
• Coke da petrolio
D.Lgs. 152/06 – Parte Quinta
SEZIONE 3
Caratteristiche merceologiche delle seguenti emulsioni:
• acqua – gasolio
• acqua – kerosene
• acqua – olio combustibile
SEZIONE 4
Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo
SEZIONE 5
Caratteristiche e condizioni di utilizzo degli idrocarburi pesanti derivanti dalla lavorazione del greggio
SEZIONE 6
Caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas
Allegato X – Parte II: Caratteristiche merceologiche dei combustibili e metodi di misura
D.Lgs. 152/06 – Parte Quinta