INTEGRATORI
E NOVEL FOOD
Bruno Scarpa
Direttore Ufficio 4 DGISAN Ministero della salute
Regolamento UE 2015/2283Requisiti e controlli in materia di novel food
TORINO, 20 febbraio 2019
REGOLAMENTO (CE) 178/2002
“Qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato,
destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani”
DEFINIZIONE DI ALIMENTO
Regolamento (CE) 178/2002
“Qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato,
destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani”
PRIMA PARTE
DEFINIZIONE DI ALIMENTO
REGOLAMENTO (UE) 2015/2283
Qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere
ingerito… che abbia fatto registrare una storia di consumo significativo deponente a favore della
sicurezza entro il 15 maggio 1997
DEFINIZIONE DI ALIMENTO
SECONDA PARTE
Articolo 2
Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) «integratori alimentari»: i prodotti alimentari destinati ad integrare la dieta normale e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, sia monocomposti che pluricomposti, in forme di dosaggio,
vale a dire in forme di commercializzazione quali capsule, pastiglie, compresse, pillole e simili, polveri in bustina, liquidi contenuti in fiale, flaconi a contagocce e altre forme simili, di liquidi e polveri destinati ad essere assunti in piccoli quantitativi unitari
INTEGRATORI ALIMENTARI
DIRETTIVA 2002/46/CE
PRODOTTO ALIMENTARE(in rosso gli aspetti peculiari rispetto agli usuali alimenti)
1) destinato ad essere ingerito
2) in forma predosata
3) che si configura come fonte concentrata di nutrienti o altre sostanze ad effetto nutritivo o fisiologico
4) che abbiano fatto registrare una storia di consumo significativo deponente a favore della sicurezza entro il 15 maggio 1997
INTEGRATORE ALIMENTARE
Art. 3REGOLAMENTO (UE) 2015/2283
novel foodx) Gli alimenti utilizzati esclusivamente
in integratori alimentari nell'Unione prima del 15 maggio 1997, se destinati ad essere utilizzati in alimenti diversi
dagli integratori alimentari
CATALOGO NOVEL FOOD
Il settore degli integratori, nel campo alimentare è il più vasto contenitore di sostanze ad effetto nutritivo o fisiologico impiegate come ingredienti
Se una sostanza ad effetto nutritivo o fisiologico viene usata al di fuori degli integratori aumentano i livelli di esposizione dei consumatori. Pertanto, in funzione del suo profilo di sicurezza,va valutato come gestire in sicurezza la sua «aggiunta»agli altri prodotti alimentari
INTEGRATORI ALIMENTARI E ALIMENTI: COSTITUENTI
Considerando (6)
Esiste un’ampia gamma di sostanze nutritive e di altri elementi che possono far parte della composizione degli integratori alimentari, ed in particolare, ma non in via esclusiva vitamine, minerali, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale (cioè i botanicals)
INTEGRATORI ALIMENTARI: COSTITUENTI AMMESSI
DIRETTIVA 2002/46/CE
BOTANICALS
«FITOCOMPLESSO»contenente una o piùsostanze ad effetto
fisiologico
INTEGRATORI ALIMENTARI
Articolo 2
Ai fini della presente direttiva si intende per:
a)«integratori alimentari»: i prodotti alimentari destinati ad
integrare la dieta normale
INTEGRATORI ALIMENTARI E BOTANICALS
Articolo 2
Ai fini della presente direttiva si intende per:
a)«integratori alimentari»: i prodotti alimentari destinati ad
integrare la dieta normale
Perché «BOTANICALS»come integratori di una
«dieta normale»?
INTEGRATORI ALIMENTARI E BOTANICALS
Quale finalitàriconosce alla dieta
la legislazione alimentare vigente?
«DIETA NORMALE»
DUPLICE:
1)soddisfare i fabbisogni nutritivi
e nel contempo
2) ottimizzare le funzioni fisiologiche dell’organismo
FINALITA’ DELLA «DIETA NORMALE»
Quali sono i costituenti degli alimenti ?
«sostanza nutritiva»:
le proteine, i carboidrati, i grassi, le fibre, il sodio, le vitamine e i minerali elencati nell’allegato XIII, parte A, punto 1, del presente regolamento e le sostanze che appartengono o sono componenti di una di tali categorie (definizione aggiornata dal regolamento UE 1169/2011)
«sostanza di altro tipo»:
una sostanza diversa da quelle nutritive che abbia un effetto nutrizionale o fisiologico
REGOLAMENTO (CE) 1924/2006Costituenti alimentari
Quali caratteristiche devono essere dichiarate per gli alimenti ?
Regolamento (UE) 1169/2011 sulle informazioni fornite ai consumatori per i
prodotti alimentari
ETICHETTATURA
Quali caratteristiche possono essere dichiarate per gli alimenti ?
«Indicazione nutrizionale»: qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali benefiche, dovute:
a) all'energia (valore calorico) che i) apporta, ii) apporta a tasso ridotto o accresciuto, o iii) non apporta, e/o
b) alle sostanze nutritive o di altro tipo che i) contiene, ii) contiene in proporzioni ridotte o accresciute, o iii) non contiene
REGOLAMENTO (CE) 1924/2006Proprietà dei prodotti alimentari
Quali caratteristiche possono essere dichiarate per gli alimenti ?
«Indicazioni sulla salute»:qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda
l'esistenza di un rapporto tra un categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute
REGOLAMENTO (CE) 1924/2006Proprietà dei prodotti alimentari
Quali proprietà possono essere rivendicate per gli alimenti ?
«Indicazioni sulla salute»:qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda
l'esistenza di un rapporto tra un categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute
Il claim sulla salute consiste nella rivendicazione del contributo al normale svolgimento di una specifica
funzione dell’organismo
REGOLAMENTO (CE) 1924/2006Proprietà dei prodotti alimentari
Guidance on the implementation of Regulation (EC) 1924/2006 on nutrition and health claims
made on foods
EU COMMISSION 14 December 2007
CLAIM NUTRIZIONALE O SULLA SALUTE?
Una indicazione è un “nutrition claim”se nel nome della sostanza o della categoria della
sostanza c’è solo una informazione fattuale
Esempi
Contiene vitamina C
Contiene fermenti lattici
GUIDANCE ON THE IMPLEMENTATION OF REGULATION (EC) 1924/2006 (1)
Una indicazione è un “health claim”se nel nome della sostanza o della categoria di
sostanze c’è un riferimento alla funzionalità o un implicito effetto sulla salute
Esempi
Contiene antiossdanti(la funzione è un effetto antiossidante)
Contiene probiotici (il riferimento a probiotici implica
un effetto benefico sulla salute)
GUIDANCE ON THE IMPLEMENTATION OF REGULATION (EC) 1924/2006 (2)
Quali proprietà possono essere rivendicate per gli alimenti ?
Indicazioni relative alla riduzione di un FATTORE DI RISCHIO di malattia:
qualunque indicazione sulla salute che affermi, suggerisca o sottintenda che il consumo di una categoria di alimenti, di un
alimento o di uno dei suoi componenti riduce significativamente un fattore di rischio di sviluppo di una
malattia umana
REGOLAMENTO (CE) 1924/2006Proprietà dei prodotti alimentari
Per il contenuto di nutrienti e altre sostanze ad effetto nutritivo o fisiologico
1) Soddisfare i fabbisogni nutrizionali informazioni orientative per le scelte:dichiarazione nutrizionale e claims nutrizionali
2) Ottimizzare le funzioni fisiologiche dell’organismoinformazioni orientative per le scelte: claims sulla salute e claims sulla riduzione di un fattore di rischio di malattia
FINALITA’ DELLA «DIETA NORMALE»
Una sostanza nutritiva o una sostanza ad effetto nutritivo o fisiologico può essere contenuta sia negli alimenti che negli integratori alimentari
(applicando all’occorrenza il regolamento sui novel food)
caffeina: caffè o integratori da botanical (guaranà)
fitosteroli: da alimenti lattei addizionati o integratori
probiotici: yogurt o integratori
ALIMENTI/INTEGRATORI: Fonte di nutrienti e/o altre sostanze
I botanicals sono tra i principali costituenti degli IA
in commercio in Italia
La Direttiva 2002/46 sugli IA NON prevede l’armonizzazione per l’impiego di sostanze
diverse da vitamine e minerali
norme nazionali da applicare secondo il principio del mutuo riconoscimento
BOTANICALS NEGLI INTEGRATORI ALIMENTARI
SOSTANZE E PREPARATI VEGETALI NEGLI INTEGRATORI: IN EUROPA
Nel 2008 la Commissione Europea ha presentato una relazione con la quale, viste le divergenze di approccio da parte degli Stati membri, concluse di NON ravvisare le condizioni per armonizzare
l’impiego dei botanicals
sufficienti a tutela della sicurezza il complesso della legislazione alimentare vigente, tra cui in particolare il Reg. (UE) 2015/2283 sui novel food e il Reg.(CE) 1925/2006 “sull’aggiunta di vitamine, minerali e talune altre sostanze agli alimenti” (art. 8), insieme alle eventuali norme nazionali applicate secondo il principio del mutuo riconoscimento.
PROGETTO BELFRIT
Avviato nel 2011 dalle Autorità competenti di BElgio, FRancia e Italia per:
• DEFINIRE un elenco comune di piante ammissibili partendo da una revisione di quelle consentite a livello nazionale sulla base delle attuali evidenze scientifiche
• PROMUOVERE un processo di armonizzazione europea sull’impiego dei botanicals negli integratori alimentari, recuperando l’uso tradizionale come prova di “efficacia”
RECUPERO DELL’USO TRADIZIONALE COME PROVA DI EFFICACIA PER I BOTANICALS NEGLI INTEGRATORI ALIMENTARI
Considerazione attualmente accordata all’USO TRADIZIONALE
ACCETTATO come prova per i botanicals impiegati
nei MEDICINALI VEGETALI TRADIZIONALI
NON ACCETTATO come prova per i botanicals impiegati
negli INTEGRATORI ALIMENTARI (come per tutti gli alimenti)
RUOLO DEGLI INTEGRATORI ALIMENTARI
A livello nazionale l’indicazione in etichetta degli effetti
«fisiologici» di un integratore alimentare è sempre stata considerata una informazione essenziale per
favorire scelte informate da parte dei consumatori
«OSTACOLO»: REGOLAMENTO (CE) 1924/2006
L’indicazione di un effetto fisiologico equivale a un claim sulla salute e non può essere impiegata se
non preventivamente autorizzata
INTEGRATORI ALIMENTARI: novel food e claims
Limite per i costituenti ammessi: regolamento novel food
Limite per l’indicazione degli effetti:regolamento claims
Un integratore contenente una sostanza non novel food per la quale non ci sono claims autorizzati va commercializzato senza l’indicazione degli effetti
fisiologici
(nonostante il decreto legislativo 2004/169 di attuazione della direttiva 2002/46/CE)
INTEGRATORI ALIMENTARI: Valutazione di sicurezza e di efficacia
EFFETTUATA CON CRITERI DIVERSI E CONFLITTUALI
USO TRADIZIONALE ACCETTATO COME PROVA DI SICUREZZA E NON NELLO STESSO TEMPO ANCHE COME PROVA DI
EFFICACIA
INTEGRATORI ALIMENTARI: Valutazione di sicurezza e di efficacia
MONACOLINA DA RISO ROSSO FERMENTATO
«Not novel food»per la storia di consumo maturata in Italia con un
apporto massimo di 3 mg
Claim sul contributo al controllo del colesterolo plasmatico
Condizione: apporto massimo di 10 mgper effetto di una valutazione di efficacia effettuata da EFSA disgiunta da una simultanea valutazione di
sicurezza della dose imposta come condizione
REG. (CE) N. 1925/2006 sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti
Art. 8Sostanze vietate, soggette a restrizioni, o sottoposte alla
sorveglianza della Comunità
Se insorgono preoccupazioni per la sicurezza, la sostanza è inserita in Allegato III
PARTE A e il suo impiego negli alimenti è vietato
PARTE B e il suo impiego negli alimenti è consentito solo alle condizioni ivi specificate
PARTE C se si individuata la possibilità di rischi per la salute ma l'incertezza scientifica persiste
Procedura applicabile ad una sostanza non novel food
SVILUPPI FUTURI
Art. 8 REG. (CE) N. 1925/2006Sostanze vietate, soggette a restrizioni, o sottoposte alla
sorveglianza della Comunità
N.5 mandati ricevuti dall’ EFSA
Monacolina da riso rosso fermentato
Epigallocatechine da te verde
Derivati dell’idrossiantracene
Parte A
Yohimbe
Ephedra specie
Parte da C ad A
Tale procedura costituisce una rete di sicurezza in termini di protezione della salute e può consentire di armonizzare le condizioni di impiego di un determinato numero di sostanze nel quadro di un approccio
precauzionale anche al fine di garantire l’efficace funzionamento del mercato interno.
CONCLUSIONE
It was UNABLE TO IDENTIFY a DIETARY INTAKE of monacolins from RYR that does not give rise to concerns about harmful effects to health, for the general population, and as appropriate, for vulnerable subgroups of the population.
BOTANICALS NEGLI INTEGRATORI ALIMENTARI: CLAIMS
IN SOSPESO A LIVELLO UE
DAL 2010
DM 9 LUGLIO 2012
DISCIPLINA DELL’IMPIEGO NEGLIINTEGRATORI ALIMENTARI DI
SOSTANZE E PREPARATI VEGETALI
Contiene in allegato l’elenco delle piante ammesse e relative parti
Per varie piante sono previste disposizionisupplementari a tutela della sicurezza
AMMESSI SOLO BOTANICALS che abbiano fatto registrare una storia di consumo significativo in UE, tale da deporre a favore della sicurezza, ai
sensi del Regolamento sui novel food
La storia di consumo DEVE riguardare le modalità di preparazione degli estratti e dei preparati vegetali impiegabili come ingredienti
Modalità di preparazione «nuove»potrebbero comportare cambiamenti significativi nella composizione o nella struttura dell'alimento tali da incidere sul suo valore nutritivo, sul
metabolismo o sul tenore di sostanze indesiderabili
AMMISSIBILITA’ DEL BOTANICAL
1)Indicazione della pianta
2)Indicazione della parte di pianta
AMMISSIBILITA’ DEL BOTANICAL
1)Indicazione della pianta
2)Indicazione della parte di pianta
se non vi è contrasto con il regolamento (UE) 2015/2283 sui novel food
3) Indicazione dello specifico preparato
LISTA DI PIANTE (E RELATIVE PARTI) AMMESSE
Decreto Dirigenziale 27 marzo 2014
AGGIORNA il DM 9 luglio 2012 «Disciplina dell'impiego negli integratori alimentari di sostanze e preparati vegetali»
MANTIENE la lista ITALIANA come allegato 1 INCLUDE anche la lista BELFRIT come allegato 1.bis
�l’allegato 1 comprende N. 1212 delle piante�l’allegato 1.bis ne comprende 1037 di cui 122 “nuove” per l’Italia.
Prevede inoltre una procedura di rivalutazione delle piante NON COMPRESE nella lista BELFRIT ma solo in quella italiana.
LE PIANTE NEGLI INTEGRATORI ALIMENTARI IN ITALIA
La divulgazione della lista comune, ha rappresentato una TAPPA FONDAMENTALE per un rilancio dell’armonizzazione europea
dei botanicals
La Commissione, infatti, nel documento del Food and Veterinary Office (DG SANTE’ 2015-7186-MR), cita il progetto BELFRIT come “Multi-national project” tra gli “Examples of good practice” nel settore degli integratori alimentari.
La stessa Commissione, poi, con la ROADMAP presentata nell’ottobre 2015, arriva a delineare un percorso volto a risolvere la questione pendente dei claims sui botanicals negli integratori (e dei profili nutritivi) che non esclude anche una sorta di armonizzazione
come possibile soluzione.
REFIT (REgolatory FITness and Performance Programme)Programma di controllo sull’adeguatezza ed efficacia del
Reg. claims 1924/2006
PER VALUTARE SE
Il Regolamento ha raggiunto i suoi obiettivi generali di informazione veritiera ai consumatori e di agevolazione della
libera circolazione
Le regole sulle indicazioni sulla salute sui prodotti botanici sono ancora "adatte allo scopo".
L'attuale quadro legislativo applicabile ai prodotti botanici èsufficiente in termini di sicurezza dell'uso dei prodotti botanici e del buon funzionamento del mercato interno
REFIT (REgolatory FITness and Performance Programme)Programma di controllo sull’adeguatezza ed efficacia del
Reg. claims 1924/2006
Quali esiti(?)
Dopo un prolungato lavoro di valutazione è stata messa a punto una LISTA UNICA di piante che
1)recupera la quasi totalità delle piante della attuale lista
italiana
2)introduce ulteriori disposizioni limitative volte ad elevarne il
livello di sicurezza
NUOVO DECRETO MINISTERIALE «Disciplina dell’impiego negli integratori alimentari di sostanze e
preparati vegetali
NUOVO DECRETO MINISTERIALE «Disciplina dell’impiego negli integratori alimentari di sostanze e
preparati vegetali
BOTANICAL NAME
FAMILY SYNONYMS TRADITIONALLY USED
PARTS
AVVERTENZE SUPPLEMENTARI
(DOVUTA ALLA PRESENZA DI DERIVATI DI
IDROSSIANTRACENI)Cassia fistula L. Leguminosae fructus
AVVERTENZA SUPPLEMENTARE
«Non somministrare al di sotto dei 12 anni.
Consultare il medico in caso di
gravidanza e allattamento. Non
utilizzare per periodi prolungati senza
consultare il medico»
Senna alexandrina Mill. Leguminosae, Cassia acutifolia Delile, Cassia alexandrina (Garsault) Thell, Cassia angustifolia M. Vahl., Cassia senna L., Senna acutifolia (Delile) Batka, Senna alexandrina Garsault, Senna angustifolia (Vahl) Batka.
folium, fructus
Senna italica Mill Leguminosae Cassia italica (Mill.) Lam.ex F.W. Andrews
folium
Senna obtusifolia (L.) H.S.Irwin & Barneby
Leguminosae Cassia tora sensu auct. Cassia obtusifolia L.
folium, gemma, semen
Senna occidentalis (L.) Link
Leguminosae Cassia occidentalis L. cortex, folium, radix
Senna tora (L.) Roxb. Leguminosae folium, semen
Rheum australe D. Don Polygonaceae Rheum emodii Wall. ex Meisn. folium, radix, rhizoma
Rheum officinale Baill. Polygonaceae radix, rhizoma
Rheum palmatum L. Polygonaceae radix, rhizoma
Rheum rhabarbarum L. Polygonaceae Rheum undulatum L. caulis, radix, rhizoma
Rheum rhaponticum L. Polygonaceae radix, rhizoma, folium
Rheum hybridum Murray Polygonaceae radix, rhizoma, folium
E’ stato così predisposto un nuovo DM, destinato a sostituire il DM 9 luglio 2012 e successive modifiche, nell’intento di chiudere la fase transitoria aperta con il DM 27 gennaio 2014
Il nuovo DM ha avuto il parere favorevole della Commissione europea, al quale è stato preventivamente notificato ai sensi della direttiva 2015/1535, dell’articolo 12 del regolamento (CE) 1925/2006 e dell’articolo 45 del regolamento (UE) 1169/2011
NUOVO DECRETO MINISTERIALE «Disciplina dell’impiego negli integratori alimentari di sostanze e
preparati vegetali
GU 26 settembre 2018 DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 2018
«Disciplina dell’impiego negli integratori alimentari di sostanze e preparati vegetali
Aggiorna e sostituisce il DM 9 luglio 2012 e successive modifiche dal 90 giorno dalla sua entrata in vigore
(dal 9 gennaio 2019)
Contiene 6 articoli e 2 allegati
Allegato 1:
LISTA UNICA delle piante (1241) da cui possono derivare sostanze e preparati vegetali ammessi negli integratori, fermo restando il Reg. (UE) 2015/2283 sui novel food
Allegato 2:
Documentazione da predisporre e controlli da effettuare per l'impiego di sostanze e preparati vegetali negli integratori
DECRETO DIRIGENZIALE 9 GENNAIO 2019
Modifica l’allegato 1 del DM 10 agosto 2018
Fornisce specifiche indicazioni sulla DOCUMENTAZIONE da predisporre e sulle
PROCEDURE da seguire per l’impiego negli IA di sostanze e preparati vegetali in
riferimento: alla loro NATURA,
al PROCESSO PRODUTTIVO
al PRODOTTO FINITO
Gli OSA devono tenere a disposizione tale documentazione (in formato elettronico o in
formato cartaceo) delle Autorità competenti ai fini del Controllo Ufficiale, per dimostrare
la CONFORMITÀ di ciascun IA notificato alle disposizioni applicabili della legislazione
alimentare vigente.
Allegato 2Documentazione a supporto dell’impiego di sostanze e
preparati vegetali negli IA
Allegato 2Documentazione a supporto dell’impiego di sostanze e
preparati vegetali negli IA
2. INFORMAZIONI SULLA PIANTA
2.1 IDENTIFICAZIONE
�Nome scientifico (famiglia, genere, specie, varietà)
�Nome comune o commerciale
�Parte utilizzata (es. radici, rizoma, foglie, sommità fiorite, pianta intera, frutti, semi, ecc.)
�Origine geografica (continente, paese o regione)
�Condizioni di coltivazione e periodo di raccolta, processo agricolo
2.2 DATABASE PER L’IDENTIFICAZIONE
Per l’identificazione botanica si può fare riferimento ai seguenti data base:
www.theplantlist.org
www.ars-grin.gov
www.algaebase.org
www.indexfungorum.org
www.lichens.ie
Allegato 2Documentazione a supporto dell’impiego di sostanze e
preparati vegetali negli IA
3. INFORMAZIONI SULLA SOSTANZA O IL PREPARATO VEGETALE COME MATERIAPRIMA
Descrizione del PROCESSO DI PREPARAZIONE: es. raccolta, estrazione, distillazione,
Descrizione delle PROCEDURE DI MANIPOLAZIONE, trasporto, stoccaggio;
Descrizione della FORMA COMMERCIALE: es. polvere, sospensione, soluzione;
Descrizione ELEMENTI CARATTERISTICI: identificazione dei componenti caratterizzanti, componenti indesiderati o tossici (%);
SPECIFICHE FISICHE E CHIMICHE in conformità a standard di riferimento
Carica batterica, funghi compresi;
Conservanti e/o altri additivi aggiunti;
Eventuali processi di eliminazione dei componenti indesiderati o tossici.
Per i preparati vegetali DEVE essere indicata la tipologia dell’estratto o del distillato e il metodo di estrazione/distillazione, utilizzando ove presenti metodi riportati nelle Farmacopee nazionali e/o in quella europea, monografie ESCOP e similari.
Allegato 2Documentazione a supporto dell’impiego di sostanze e
preparati vegetali negli IA
4.INFORMAZIONI SUL PRODOTTO FINITO
4.1 Descrizione del processo di fabbricazione e dei piani di autocontrollo
�CRITERI DI STANDARDIZZAZIONE: componenti caratterizzanti (rapporto droga/estratto, componenti responsabili degli effetti fisiologici, altri costituenti), componenti responsabili di eventuali effetti indesiderabili
�SPECIFICHE E DESCRIZIONE DELLA COMPOSIZIONE E DEL SUO RAZIONALE (livello quantitativo per dose giornaliera raccomandata riferita ai componenti responsabili dell’effetto fisiologico e ai componenti responsabili di eventuali effetti indesiderati);
�CRITERI DI PUREZZA (microbiologica, metalli pesanti, solventi residui, altri contaminanti, irraggiamento)
�ANALISI DEI RISCHI E DELLA SICUREZZA DEL PRODOTTO nelle condizioni d’impiego consigliate (effetto, dose giornaliera raccomandata)
POSSIBILI INTERAZIONI tra i preparati vegetali con altri costituenti del prodotto, nonché con altri costituenti della dieta o con farmaci
STUDI DI STABILITÀ E CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE
MATERIALI DI CONFEZIONAMENTO utilizzati
BOTANICALS NEGLI INTEGRATORI:PIANTE ED EFFETTI FISIOLOGICI AMMESSI (1)
BOTANICALS NEGLI INTEGRATORI:PIANTE ED EFFETTI FISIOLOGICI AMMESSI (2)
In attesa di specifiche disposizioni comunitarie, Linee Guida Ministeriali (LGM) sugli IA per:
�Vitamine e minerali
�Altri nutrienti e altre sostanze ad effetto nutritivo o fisiologico
�Probiotici e prebiotici
INTEGRATORI ALIMENTARI: COSTITUENTI AMMESSI
LINEE GUIDA MINISTERIALI
SISTEMI DI SORVEGLIANZA
SISTEMA DI ALLARME RAPIDO (RASFF)Istituito dal Reg. 178/2002 sotto forma di rete, a cui afferiscono la CE, l’EFSA e gli Stati membri dell'Unione. Fornisce alle autorità di controllo, con un meccanismo veloce, efficiente e su scala europea, lo scambio di informazioni sulle misure adottate per garantire la sicurezza alimentare, che possono comprendere RICHIAMI, RITIRI dei prodotti dal mercato o RESPINGIMENTI di frontiera.
SISTEMA DI FITONUTRIVIGILANZACoordinato dal 2002 a livello nazionale dall’ISS, (Istituto Salute Superiore) in accordo con l’Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco) e il Ministero della Salute, per la raccolta e valutazione di SEGNALAZIONE DI SOSPETTE REAZIONI AVVERSE correlate all’impiego di particolari categorie di prodotti, tra cui gli integratori alimentari.
69
SISTEMA DI FITO-NUTRIVIGILANZA PER GLI INTEGRATORI ALIMENTARI
Vigierbe.it
IMMISSIONE IN COMMERCIO:OGGI IN ITALIA
NOTIFICA dell’ETICHETTA al Ministero della Salute
al momento dell’immissione sul mercato
Decreto Legislativo, n. 169/2004«Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori
alimentari»Art. 10
DAL 2 LUGLIO 2018 NOTIFICA ELETTRONICA
SVILUPPI FUTURIIN EUROPA
La TRADIZIONE D’USO è oggi considerata come prova di sicurezza ai
sensi del Reg. (UE) 2015/2283
Si auspica che venga recuperata anchecome prova di efficaciaper coerenza normativa
VALUTAZIONE CONGIUNTA SICUREZZA-EFFICACIA
QUANDO PUO’ ESSERE EFFETTUATA ?
ESEMPIO: se venisse fatta a livello UE una contemporanea
richiesta di autorizzazione per
1)un novel food
2)un claim per lo stesso novel food
VALUTAZIONE CONGIUNTA SICUREZZA-EFFICACIA
QUANDO PUO’ ESSERE EFFETTUATA ?
ESEMPIO: se venisse fatta a livello UE una contemporanea
richiesta di autorizzazione per 1)un novel food
2)un claim per lo stesso novel food
PROBLEMA RISOLTO ?
VALUTAZIONE CONGIUNTA SICUREZZA-EFFICACIA
IL PROBLEMA PERSISTEConsiderando 18
del regolamento (UE) 2015/2283
La direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio si applica nei casi in cui un prodotto, tenuto conto dell'insieme delle sue caratteristiche, può rientrare sia nella definizione di «medicinale», stabilita in tale direttiva, che nella definizione di prodotto disciplinato dal presente regolamento. Al riguardo, se uno Stato membro stabilisce in conformità della direttiva 2001/83/CE che un prodotto è un medicinale, esso può limitarne l'immissione sul mercato conformemente al diritto dell'Unione. I medicinali non rientrano inoltre nella definizione di alimento stabilita nel regolamento (CE) n. 178/2002, né pertanto nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
INTEGRATORI ALIMENTARI
BUONE PRATICHE DI FABBRICAZIONE
Norme di buona fabbricazione diIntegratori alimentari (1)
• Scopo del presente documento è quello di fornire delle indicazioni tecniche che rispondano alle esigenze specifiche delle industrie che producono integratori alimentari in merito alla corretta applicazione delle buone pratiche di fabbricazione (GMP)
• La definizione di tale documento è originata dalle caratteristiche peculiari di tale settore. A questo proposito è da tenere presente che gli ingredienti-base che possono essere impiegati in un integratore alimentare sono vari e comprendono: vitamine e minerali, acidi grassi essenziali o polinsaturi, fibre, estratti vegetali, probiotici e prebiotici, e altre sostanze ad effetto nutritivo o fisiologico
Norme di buona fabbricazione diIntegratori alimentari (2)
• Resta fermo che sostanze prive di una storia di consumo significativo si configurano come novel food, ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283, e pertanto non possono essere impiegate negli integratori se non dopo una eventuale autorizzazione a livello europeo ai sensi del predettoregolamento.
GRAZIE PER
L’ATTENZIONE