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Approfondimenti Semplificazione delle procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di GPL Antonio Cappa ................................................................................................ 509 Mobbing orizzontale: quale responsabilita ` per il datore di lavoro? Axel Bisignano ............................................................................................... 511 Analisi ergonomica degli errori in un incidente chimico industriale Rinaldo Ghersi, Manuela Mattioli e Luca Save ..................................................... 515 Divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche sul lavoro Maurizio Del Nevo .......................................................................................... 526 I danni da assunzione di bevande alcoliche sul lavoro (e non solo) Silvio Spiridigliozzi .......................................................................................... 530 Notizie INAIL In collaborazione con INAIL Rapporto INAIL sugli infortuni: dati e programmi di prevenzione a cura di Francesco Facello e Alessandro Baldacconi .............................................. 534 Finanziamenti Finanziamenti per la sicurezza a cura di Bruno Pagamici ................................................................................. 539 Inserto Nuovo Codice degli appalti e sicurezza del lavoro Pierguido Soprani Prassi Attivita ` di verifica e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 334/1999 Ministero dell’interno - Lettera circolare 14 luglio 2006, n. 3000 ............................... 544 Incidenti rilevanti: norme transitorie Ministero dell’interno - Lettera circolare 5 luglio 2006, n. DCPST/A4/RS/2700 ........... 546 Elenco degli ispettori della qualita ` e sicurezza delle imprese di autotrasporto Ministero dei trasporti - Deliberazione 27 giugno 2006, n. 15 ................................... 547 Certificazione di qualita ` per i trasportatori di merci pericolose Ministero dei trasporti - Deliberazione 27 giugno 2006, n. 14 ................................... 551 Contratto di inserimento: applicazione della nuova disciplina INAIL - Circolare 26 giugno 2006, n. 32 ............................................................. 555 Utilizzo del lavoro a progetto nei call center Ministero del lavoro - Circolare 14 giugno 2006, n. 17 ............................................ 559 Giurisprudenza Rassegna della Cassazione penale a cura di Raffaele Guariniello Soggetti responsabili in societa ` in nome collettivo Cass. pen., Sez. IV, 31 marzo 2006, n. 11358 ........................................................ 563 Obbligo di parapetti su ponteggi con tubi a incrocio Cass. pen., Sez. III, 11 maggio 2006, n. 16039 ...................................................... 563 Omissione dolosa di cautele antinfortunistiche in stabilimento petrolchimico Cass. pen., Sez. I, 14 giugno 2006, n. 20370 ......................................................... 563 Dalla migliore tecnica reperibile sul mercato alla migliore tecnica prevedibilmente necessaria Cass. pen., Sez. IV, 21 giugno 2006, n. 21442 ....................................................... 566 Cass. pen., Sez. IV, 1º giugno 2006, n. 19195 ........................................................ 566 Cass. pen., Sez. IV, 25 maggio 2006, n. 18379 ...................................................... 566 507 ISL - Igiene e Sicurezza del Lavoro n. 9/2006 Sommario
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ApprofondimentiSemplificazione delle procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di GPLAntonio Cappa ................................................................................................ 509

Mobbing orizzontale: quale responsabilita per il datore di lavoro?Axel Bisignano ............................................................................................... 511

Analisi ergonomica degli errori in un incidente chimico industrialeRinaldo Ghersi, Manuela Mattioli e Luca Save ..................................................... 515

Divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche sul lavoroMaurizio Del Nevo .......................................................................................... 526

I danni da assunzione di bevande alcoliche sul lavoro (e non solo)Silvio Spiridigliozzi .......................................................................................... 530

Notizie INAILIn collaborazione con INAIL

Rapporto INAIL sugli infortuni: dati e programmi di prevenzionea cura di Francesco Facello e Alessandro Baldacconi .............................................. 534

FinanziamentiFinanziamenti per la sicurezzaa cura di Bruno Pagamici ................................................................................. 539

InsertoNuovo Codice degli appalti e sicurezza del lavoroPierguido Soprani

PrassiAttivita di verifica e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 334/1999Ministero dell’interno - Lettera circolare 14 luglio 2006, n. 3000 ............................... 544

Incidenti rilevanti: norme transitorieMinistero dell’interno - Lettera circolare 5 luglio 2006, n. DCPST/A4/RS/2700 ........... 546

Elenco degli ispettori della qualita e sicurezza delle imprese di autotrasportoMinistero dei trasporti - Deliberazione 27 giugno 2006, n. 15 ................................... 547

Certificazione di qualita per i trasportatori di merci pericoloseMinistero dei trasporti - Deliberazione 27 giugno 2006, n. 14 ................................... 551

Contratto di inserimento: applicazione della nuova disciplinaINAIL - Circolare 26 giugno 2006, n. 32 ............................................................. 555

Utilizzo del lavoro a progetto nei call centerMinistero del lavoro - Circolare 14 giugno 2006, n. 17 ............................................ 559

GiurisprudenzaRassegna della Cassazione penalea cura di Raffaele Guariniello

Soggetti responsabili in societa in nome collettivoCass. pen., Sez. IV, 31 marzo 2006, n. 11358 ........................................................ 563

Obbligo di parapetti su ponteggi con tubi a incrocioCass. pen., Sez. III, 11 maggio 2006, n. 16039 ...................................................... 563

Omissione dolosa di cautele antinfortunistiche in stabilimento petrolchimicoCass. pen., Sez. I, 14 giugno 2006, n. 20370 ......................................................... 563

Dalla migliore tecnica reperibile sul mercato alla migliore tecnica prevedibilmentenecessariaCass. pen., Sez. IV, 21 giugno 2006, n. 21442 ....................................................... 566

Cass. pen., Sez. IV, 1º giugno 2006, n. 19195 ........................................................ 566

Cass. pen., Sez. IV, 25 maggio 2006, n. 18379 ...................................................... 566

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I coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavoriCass. pen., Sez. IV, 21 giugno 2006, n. 21485 ....................................................... 567

Gli obblighi del datore di lavoro subappaltante nell’art. 7 D.Lgs. n. 626/1994Cass. pen., Sez. IV, 3 luglio 2006, n. 22823 .......................................................... 569

Casi e QuestioniISL risponde .................................................................................................. 570

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D.P.R. 12 aprile 2006, n. 214

Semplificazionedelle proceduredi prevenzione incendirelative ai depositi di GPLAntonio Cappa Ingegnere, Consulente per la sicurezza e tecnico di prevenzione incendi, Zadig S.r.l.

Introduzione

Finalmente un passo avantinell’ottica della semplificazio-ne! Potra apparire inconsuetoun incipit del genere, ma nonpuo che far piacere l’emana-zione di questo decreto (1)che semplifica la vita a tuttigli operatori del settore.Ma procediamo con ordine. Ilregolamento tratta l’iter relati-vo alla prevenzione incendiper i serbatoi fissi di GPL dicapacita complessiva non supe-riore a 5 metri cubi. Il legislato-re ha evidentemente rilevato ilnumero consistente di doman-de che nel tempo sono perve-nute ai locali comandi provin-ciali dei VV.F. inerenti le ri-chieste di installazioni di taliserbatoi per utenze civili (pro-duzione di acqua calda sanita-ria e riscaldamento ambiente).Questi serbatoi presentanosempre volume inferiore ai ci-tati 5 metri cubi, e difatti talivolumi furono gia normati inmaniera specifica dal D.M.(Interno) 31 marzo 1984,«Norme di sicurezza per laprogettazione, la costruzione,l’installazione e l’eserciziodei depositi di gas di petrolioliquefatto con capacita com-plessiva non superiore a 5 me-tri cubi». Tale decreto e statoabrogato recentemente dalD.M. (Interno) 14 maggio2004 («Approvazione della re-gola tecnica di prevenzione in-cendi per l’installazione e l’e-sercizio dei depositi di gas pe-trolio liquefatto con capacitacomplessiva non superiore a13 metri cubi») (2), il qualeha al suo interno compreso i

depositi fino a 13 metri cubi.A riprova di questa interpreta-zione, si consideri che l’art. 1,comma 2, del nuovo decretoesclude dal suo campo di ap-plicazione i serbatoi al serviziodi attivita soggette ai controllidi prevenzione incendi ai sensidell’art. 36 del D.P.R. 27 apri-le 1955, n. 547 (ovvero leaziende e le lavorazioni nellequali si producono, si impie-gano, si sviluppano o si deten-gono prodotti infiammabili,incendiabili o esplodenti, equelle che, per dimensioni,ubicazione ed altre ragionipresentano in caso di incendiogravi pericoli per la incolumitadei lavoratori) e dell’art. 4 del-la legge 26 luglio 1965, n. 966(che in sostanza ribadisce lostesso concetto).

La semplificazione

Da tale premessa si puo evin-cere una situazione di relativasemplicita e riproducibilita inmateria di serbatoi di GPL fi-no a 5 metri cubi; attivita chepossiede norma tecnica speci-fica (a cui quindi, quale sia ilparere del comando provincia-le VV.F., il titolare dell’attivitadeve attenersi), non particolar-mente complessa, e che spessoe ad uso di attivita civili.Eccessivo e dispendioso (an-che e soprattutto in termini ditempo) si presentava quindi ilprocesso di ottenimento delcertificato prevenzione incendiper tale attivita, considerandola necessita di far operare unprofessionista abilitato per lastesura del progetto, l’elevato

numero di pratiche pendentiin numerosi comandi provin-ciali a causa dell’elevatissimamole di lavoro, e l’impegnodei funzionari tecnici per l’e-same di pratiche di modestacomplessita, normate e ripro-ducibili.Si tenga anche presente una«tattica» che oggi si sta dimo-strando vincente proprio pres-so i comandi delle provincedi maggior dimensione, ovve-ro l’utilizzo di capisquadraadeguatamente formati perl’effettuazione di sopralluoghi(a fini di rilascio CPI) in attivi-ta normate e di cui si disponeuna casistica elevatissima, percui e possibile descrivere conelevata precisione le caratteri-stiche che sul campo l’attivitadeve possedere (es. centralitermiche a metano, autorimes-se, serbatoi di GPL appunto,ecc.). Questa prassi ha sgrava-to i funzionari tecnici da cu-muli di lavoro notevoli, per-mettendo un abbassamentodei tempi di elaborazione deipareri di conformita sui pro-getti consegnati al comando,senza diminuzione della quali-ta dell’operato.

La procedura

Torniamo al decreto. Il titolaredel deposito, ai sensi dell’art.2, richiedera direttamente ilsopralluogo dei VV.F., fornen-

Note:

(1) D.P.R. 12 aprile 2006, n. 214, in G.U. 16 giu-gno 2006, n. 138. In ISL, 2006, 8, 489.

(2) In ISL, 2004, 7, 435.

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do al comando una serie di do-cumenti, quali:� la dichiarazione di confor-mita ai sensi della legge n.46/1990 (fornita dall’installa-tore), riferita all’allacciamentodel serbatoio con gli apparec-chi utilizzatori; si auspica unmiglioramento nella stesuradi tale documentazione, stantiper esempio i problemi che ne-gli ultimi due anni si sono pa-rallelamente verificati, a dannodell’utenza, nella fornitura digas metano da parte degli entidistributori (oggi finalmenteliberi di vendere, ma responsa-bili dell’allacciamento al con-tatore e quindi molto attentiai documenti forniti dai ter-moidraulici). In particolare ilriferimento tecnico principesara la norma UNI-CIG 7131:«Impianti a GPL per uso do-mestico non alimentati da retedi distribuzione - Progettazio-ne, installazione, esercizio emanutenzione»;� una dichiarazione in cui il ti-tolare attesta che sono state ri-spettate le prescrizioni vigentiin materia di prevenzione de-gli incendi e si impegna al ri-spetto degli obblighi di cui al-l’art. 5 del D.P.R. 12 gennaio

1998, n. 37: gli enti e i privatiresponsabili di attivita sogget-te ai controlli di prevenzioneincendi hanno l’obbligo dimantenere in stato di efficien-za i sistemi, i dispositivi, le at-trezzature e le altre misure disicurezza antincendio adottatee di svolgere verifiche di con-trollo ed interventi di manu-tenzione secondo le cadenzetemporali che sono indicatedal comando nel certificato diprevenzione;� una planimetria del deposi-to, in scala idonea, la quale sa-ra firmata da professionistaiscritto nel relativo albo pro-fessionale o anche solo dal re-sponsabile tecnico dell’impre-sa che procede all’installazio-ne del deposito;� non e specificato nel decre-to, ma si aggiungano l’omolo-gazione e la dichiarazione diconformita degli estintori acorredo;� la documentazione, compre-sa la dichiarazione di confor-mita del serbatoio alle direttivevigenti, e le relative prove dabanco (tarature valvole sicu-rezza, esame del fasciame,ecc.);� in certi casi (per esempio

nell’area litoranea della Ligu-ria) una verifica della idoneitastatica, dovuta alla natura delterreno.Il comando entro 90 giornidalla presentazione della do-manda, corredata di bollettinodi pagamento, effettua il so-pralluogo e rilascia, in casodi esito positivo, il CPI entro15 giorni. Le pratiche che fos-sero gia state avviate prosegui-ranno secondo l’iter preceden-te (art. 4).Avendo aperto una nuova stra-da, il Ministero dell’Internocontestualmente avvia e prov-vede al monitoraggio dell’at-tuazione del decreto, al finedi valutarne l’eventuale neces-sita di revisione per esigenzedi sicurezza pubblica.C’e da sperare che questa sem-plificazione, se ben accolta eapplicata, porti il Ministero aestenderne l’applicazione a si-tuazioni parimenti gestibili,quali centrali termiche di po-tenza non elevata (es. compresetra 116 e 350 kW), autorimessefino a 40 posti auto (il cui nu-mero e dilagante in funzionedei nuovi condomini, sempredotati di parcheggio interrato),gruppi elettrogeni, ecc.

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Cass. civ., Sez. lav., 25 maggio 2006, n. 12445

Mobbing orizzontale:quale responsabilitaper il datore di lavoro?Axel Bisignano Sostituto Procuratore della Repubblica, Procura di Bolzano

Nell’ambito del rapporto di lavoro di natura contrattuale, il mobbing commesso da un dipendente neiconfronti di un altro dipendente puo integrare la violazione dell’obbligo di tutela ai sensi dell’art. 2087c.c. in capo al datore di lavoro, e, pertanto, trattandosi di una forma di inadempimento, si applica laregola probatoria di cui all’art. 1218 c.c. Di conseguenza, l’onere probatorio in capo al lavoratore silimita alla dimostrazione del mobbing e del nesso causale con i danni subiti, mentre spetta al datoredi lavoro l’onere di dimostrare l’impossibilita di adempiere all’obbligo di tutela.

La sentenza

Con la sentenza in commentola Suprema Corte sancisce unimportante principio in mate-ria di responsabilita del datoredi lavoro per episodi di mob-bing da parte di un dipendentenei confronti di un collega dilavoro.La vicenda e quella di una di-pendente di una sede di un’as-sociazione privata diffusa sututto il territorio nazionale. Inconseguenza dei comporta-menti mobbizzanti a suo dan-no commessi dal presidentedella sede ove prestava la pro-pria attivita lavorativa, la lavo-ratrice fu costretta a dare le di-missioni ed agiva nei confrontidell’associazione, suo datoredi lavoro, per far valere i dannipatrimoniali, psicologici e mo-rali. Il Pretore, in prima istan-za, ed il Tribunale in sede diappello, pur riconoscendo chela donna era stata vittima delcomportamento vessatorio daparte del presidente della se-zione, respingevano l’istanzanei confronti dell’associazionein considerazione della circo-stanza che il mobbing era daascrivere esclusivamente alpresidente della sede distacca-ta e non al datore di lavoro.La Suprema Corte non condi-vide le conclusioni dei Giudicidi merito, dando ragione allalavoratrice ricorrente. In parti-

colare, la Corte di cassazioneobietta che il comportamentovessatorio era inserito nell’am-bito di un rapporto di lavoro dinatura contrattuale. Tra gli ob-blighi contrattuali del datore dilavoro rientra, in base al detta-to di cui all’art. 2087 c.c.,quello di sicurezza. Poiche icomportamenti vessatori subitidalla dipendente integrano unaviolazione di tale obbligo, siverifica un inadempimentodel datore di lavoro, contro-parte contrattuale. Da tale pre-messa logico-giuridica, la Su-prema Corte individua il para-metro probatorio applicabile alcaso di specie nell’art. 1218c.c., che, in materia di inadem-pimento contrattuale, prevedeun’inversione dell’onere dellaprova a carico del soggettoinadempiente in ordine all’im-possibilita della prestazione.In altre parole, una volta dimo-strato il mobbing ed il nessocausale tra tale atteggiamentoed i danni subiti, era onere del-l’associazione, datore di lavo-ro, dimostrare di avere adem-piuto a tutti gli obblighi dicui all’art. 2087 c.c. e, pertan-to, di non aver potuto impedirel’evento. Quanto alla prova li-beratoria che il datore di lavo-ro dovra fornire, la Corte di-stingue tra una contestazionedi specifiche violazioni ai sen-si della normativa di preven-zione, ovvero di violazioni de-

finite «innominate» derivantidirettamente dall’obbligo dicui all’art. 2087. Nel primo ca-so il datore di lavoro dovra di-mostrare l’assenza dell’obbli-go, ovvero dell’inadempimen-to contestato, ovvero del nessoeziologico. Nella seconda ipo-tesi viene evidenziato un so-stanziale contrasto giurispru-denziale tra quell’orientamen-to che impone di provare l’a-dozione di ogni misura idoneaad evitare il fatto, ovvero l’o-rientamento che si accontentadell’allegazione in ordine al-l’adozione di «comportamentispecifici, non imposti dallalegge, ma suggeriti da cono-scenze sperimentali e tecniche,standard di sicurezza adottatinormalmente o da altre fontianaloghe».

Il mobbing e lefattispecie di reato

La pronuncia e ricca di spuntidecisamente interessanti anchesotto il profilo del diritto pena-le. Oltre che in quelle civili esegnatamente nelle sezioni la-voro, il fenomeno del mob-bing sta facendo sempre piuingresso nelle aule penali deitribunali, trattandosi di un fat-to illecito inquadrabile in di-verse fattispecie di reato previ-ste dal codice penale. Molte-plici sono, infatti i reati ipotiz-zabili a carico del soggetto c.d.

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mobbizzante ed altre figure inposizione di garanzia (1). Perindividuare la fattispecie direato configurabile nel casospecifico, sara necessario tene-re conto dei fatti, delle conse-guenze e dell’elemento sog-gettivo in capo all’agente.Il mobbing e una fattispecieabituale ed a condotta plurima,nel senso che non e sufficienteuna singola azione di naturavessatoria, bensı una serie dicondotte prevaricatrici, nonnecessariamente definite, eprolungate per un periodo ditempo significativo. In quantotali sono, generalmente, con-dotte di violenza psichica piuo meno sottili reiterate neiconfronti di una o piu persone.Tali condotte non possono cheessere, necessariamente, dolo-se. Qualora il mobber sia il da-tore di lavoro ovvero un supe-riore gerarchico dello stesso,potra essere contestato il reatodi maltrattamenti ex art. 572c.p. Difatti, caratteristica delreato in questione e quella diessere abituale ed a condottaplurima e compiuto nei con-fronti di «una persona sottopo-sta alla sua autorita». In talsenso esistono in giurispru-denza almeno due preceden-ti (2). Nel momento in cui siaconfigurabile il delitto di mal-trattamenti, i reati eventual-mente ipotizzabili di ingiuria(art. 594 c.p.) e minaccia (art.612 c.p.), secondo pacificagiurisprudenza, sono assorbitidal piu grave delitto di cui al-l’art. 572 c.p. (3). Sotto il pro-filo dell’elemento soggettivo,se l’agente agisce con il dolodi voler allontanare la vittimadal posto di lavoro, altro reatoconfigurabile e quello di vio-lenza privata ex art. 610 c.p.che sara compiuta o tentata aseconda se l’autore sia riuscitoo meno nel proprio intento. Vaspecificato che il reato di vio-lenza privata e un reato a dologenerico, sicche esso sussiste-ra anche in quelle ipotesi incui l’abbandono del posto dilavoro non sia stato lo scopodiretto del mobber, ma solouna conseguenza, prevedibileed accettata da parte dell’auto-re, e, pertanto, anche in ipotesidi mero dolo eventuale. Vice-

versa, il dolo eventuale e in-compatibile con il tentativo,sicche se la vittima non ha da-to le dimissioni, la violenzatentata, in assenza di un dolodiretto, non potra essere conte-stata.Spesso, in conseguenza dellecondotte mobbizzanti, la vitti-ma riporta delle malattie, sianoesse di natura psichica o di na-tura psicosomatica (4). Talimalattie integrano la fattispe-cie di reato delle lesioni perso-nali. Il problema in questo ca-so, sul piano dell’elementosoggettivo, e quello dell’in-quadramento giuridico sotto ilprofilo colposo ovvero doloso.Pur non essendo, generalmen-te, l’insorgenza della malattialo scopo direttamente perse-guito dal soggetto prevaricato-re, deve ritenersi che l’even-tuale lesione conseguenza del-la condotta sia da inquadrarecome dolosa, quanto meno alivello di dolo eventuale, lad-dove l’autore del reato agisceaccettando consapevolmentela probabilita dell’insorgenzadi una patologia. Trattandosidi malattie aventi, quasi sem-pre, dei decorsi estremamentelunghi e, spesso, invalidanti,le lesioni sono generalmenteaggravate ai sensi dell’art.583 c.p. e, pertanto, persegui-bili d’ufficio.Se l’autore del mobbing e ildatore di lavoro ovvero un su-periore gerarchico ed il mob-bing era finalizzato all’allonta-namento del dipendente, po-tranno essere contestate, inconcorso formale e/o materialetra loro ex art. 81, commi 1 e2, c.p., tutte le fattispecie direato sopra ipotizzate (5).Inoltre, in presenza di reaticoncorrenti di maltrattamentie lesioni gravi o gravissime,il primo reato sara aggravatoai sensi del secondo commadell’art. 572 c.p., con aumentosensibile della pena editta-le (6).Affatto diverso e il caso dimobbing per cosı dire orizzon-tale, ovvero di mobbing com-piuto da un collega di lavoropari grado, il reato di maltrat-tamenti non sara configurabile,non essendo la vittima un sog-getto sottoposto alla sua auto-

rita, residuando solamente, aseconda del caso, le fattispeciedi violenza privata, lesioni do-lose, ingiurie, minacce, mole-stie (art. 660 c.p.). In quest’ul-tima ipotesi si pone il proble-ma del ruolo e della responsa-bilita del datore di lavoro. Evi-dente ed estremamente sempli-ce e il caso in cui il mobberagisca su mandato esplicito oimplicito del datore di lavoro,nel qual caso i due soggettiagiscono in concorso tra di lo-ro ex art. 110 c.p. e la fattispe-cie e da inquadrare come mob-bing verticale, con configura-bilita dell’art. 572 c.p.Piu complesso e il discorso nelcaso in cui il datore di lavoronon e direttamente a cono-scenza della situazione di con-flitto all’interno della propriaazienda. E questo il caso dellavicenda esaminata dalla Su-prema Corte nella pronunciain commento, laddove si di-scute di una responsabilitadel datore di lavoro per omes-sa vigilanza e, quindi, per unaresponsabilita di natura colpo-sa. Questa responsabilita vienefatta discendere dagli obblighiderivanti in capo al datore dilavoro dall’art. 2087 del Codi-ce civile. La costante giuri-sprudenza della Corte di cas-sazione configura la norma inquestione quale violazionedella normativa sulla preven-

Note:

(1) Cfr. sul punto la piu completa disamina diMarcella Nicolini di cui al n. 4/2006 di Igiene Sicu-rezza e lavoro, pag. 227 e seguenti.

(2) Cass. Pen., Sez. VI, 18 marzo 1997, n. 2609, eCass. Pen., Sez. VI, 12 marzo 2001, n. 10090.

(3) Cfr. Cass. Pen. 6 dicembre 1982, n. 11630, inmateria di percosse e minacce e Cass. Pen., Sez.VI, 29 maggio 1990, n. 16661.

(4) Nel caso della sentenza in commento alla la-voratrice fu certificata una «nevrosi psicogena dastress».

(5) Cfr., ad esempio, Cass. Pen., Sez. VI, 24 giu-gno 1999, n. 8193, sul concorso tra i delitti dicui agli art. 572 e 610 c.p., e, da ultimo, Cass.Pen., Sez. VI, 23 giugno 2004, n. 28367, sul con-corso con il delitto di lesioni.

(6) Da quattro a otto anni di reclusione in caso dilesioni gravi, da sette a quindici anni di reclusionein caso di lesioni gravissime, da dodici a venti annidi reclusione se dal maltrattamento deriva la mor-te della persona offesa.

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zione infortuni (7). Da cioviene tratta la conclusioneche, ove tale violazione visia, a prescindere dalla viola-zione di specifiche norme diprevenzione quali quelle deli-neate nei D.P.R. n. 547/1955,164/1956 e nel D.Lgs. n.626/1994, sia configurabilel’aggravante di cui al terzocomma dell’articolo 590 c.p.,con l’ulteriore corollario diuna perseguibilita d’ufficiodel reato nell’ipotesi di malat-tia con durata superiore a 40giorni ovvero con effetto inva-lidante (8). In sostanza, in ca-so di mobbing orizzontale diun collega di lavoro nei con-fronti dell’altro, e configurabi-le un concorso colposo del da-tore di lavoro nel reato dolosocommesso dal suo dipendente.Chiaramente, in campo pena-le, deve essere individuato undatore di lavoro persona fisica,laddove vige il principio gene-rale per cui una persona giuri-dica, quale e un’associazionericonosciuta, non puo essereimputata di un reato (9). Diconseguenza, in sede penale,l’associazione potrebbe esserecoinvolta nell’eventuale pro-cedimento solamente quale re-sponsabile civile delle even-tuali violazioni dolose da partedel mobber e colpose da partedel datore di lavoro e/o diri-gente persona fisica che, puravendo il dovere e la possibili-ta di prevenirle, non ha evitatole condotte. La pronuncia inesame, sotto questo profilo,offre un ulteriore spunto di ri-flessione. Difatti, in base al-l’art. 2, lett. b) del D.Lgs. n.626/1994, il datore di lavoro,in imprese e/o enti giuridicidi rilevanti dimensioni, non siidentifica necessariamente esolo nel legale rappresentante.

In applicazione del principiodi effettivita dei poteri, il legi-slatore individua il datore dilavoro anche nel responsabiledella singola unita produttiva,ove caratterizzata da autono-mia produttiva e finanziaria aisensi della lett. i) del medesi-mo articolo. Nel caso di specieil soggetto mobbizzante era ilpresidente della sezione di uncapoluogo di provincia diun’associazione avente dimen-sioni nazionali e, pertanto,soggetto che, quanto menosulla carta, potrebbe essereconsiderato datore di lavoro enon semplice collega di lavorodella vittima (10).

Conclusioni

Sotto il profilo dell’aspettoprobatorio, il principio sancitodalla sentenza in commentonon puo trovare nessun ingres-so in ambito penale. Si e vistoche la Suprema Corte ravvisaun’inversione dell’onere dellaprova in capo al datore di la-voro. Sara lui a dover dimo-strare l’impossibilita di fornirela tutela cui e contrattualmenteobbligato ai sensi del dispostodi cui all’art. 2087 c.c. nel mo-mento in cui il lavoratore ab-bia fornito la prova di esserestato vittima di mobbing, non-che il rapporto di causalita trale vessazioni subite ed i danniriportati. In ambito penale unasimile inversione non e ipotiz-zabile, essendo onere dell’ac-cusa e dell’eventuale parte ci-vile l’allegazione probatoriadella prevedibilita e prevenibi-lita dell’evento da parte del da-tore di lavoro e pertanto dellasua colpa in relazione alle pra-tiche di mobbing commessedal suo dipendente.

In un contesto socioeconomi-co sempre piu difficile, ferocee selettivo, il fenomeno delmobbing e destinato a diffon-dersi ed aggravarsi. La sfidaper i giuristi consistera nel riu-scire a distinguere tra indebitestrumentalizzazioni da partedel lavoratore, da un lato, efatti effettivi di mobbing dal-l’altro e, nella seconda ipotesi,nel riuscire a dare alla vittimauna tutela effettiva e sufficien-temente tempestiva (11).

Note:

(7) Cfr. da ultimo, Cass. Pen. Sez. IV, 26 aprile2000, n. .

(8) Cfr. da ultimo Cass. Pen. 21 maggio 1996, n.205196.

(9) Il principio generale di cui al brocardo latinosocietas delinquere non potest non e piu assoluto,avendo il legislatore introdotto con il decreto le-gislativo 8 giugno 2001 n. 231, una responsabilitadegli enti giuridici per una serie di reati specifica-mente individuati commessi nel suo interesse o asuo vantaggio (art. 5) dai responsabili dello stessoente, tra cui l’indebita percezione di erogazioni,truffa in danno dello Stato o di un ente pubblicoo per il conseguimento di erogazioni pubbliche efrode informatica in danno dello Stato o di un en-te pubblico (art. 24), Concussione e corruzione(art. 25), Falsita in monete, in carte di pubblicocredito e in valori di bollo (art. 25 bis), Reati so-cietari (art. 25 ter), Delitti con finalita di terrori-smo o di eversione dell’ordine democratico(art. 25 quater).

(10) E opportuno specificare che la vicenda risalealla fine degli anni ’80 ed e quindi antecedente al-l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 626/1994 e, per-tanto, nel caso concreto, la norma non sarebbeapplicabile.

(11) Emblematica sotto questo profilo la pronun-cia in esame, laddove, a distanza di piu di 16 annidai fatti, la vittima deve iniziare un nuovo percor-so processuale di merito per ottenere la ripara-zione per i danni subiti.

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Sistema di gestione della sicurezza

Analisi ergonomicadegli errori in un incidentechimico industrialeRinaldo Ghersi e Manuela Mattioli Azienda USL Modena - Servizi Prevenzione e SicurezzaAmbienti di Lavoro, Luca Save Universita di Siena - Dipartimento Scienze della Comunicazione

Introduzione

Viene analizzato un incidenteindustriale di tipologia storica-mente non infrequente nel set-tore chimico, dalla dinamicarelativamente semplice: il tra-vaso di una sostanza chimicada un’autocisterna ad una ci-sterna che ne contiene un’altraincompatibile, con conseguen-te corrosione della parete edemissione di fumi in ambienteaperto. Sebbene l’emergenzain questo caso sia stata gestitabene e nessuna persona abbiariportato lesioni, in passatoeventi simili hanno determina-to infortuni anche mortali.Questa relazione si propone difornire un esempio di analisi aposteriori dell’incidente cen-trata sulle interazioni critichea livello delle interfacce trapersone, cose e procedure esulle conseguenti possibilitadi errori manifesti o latenti, in-dividuali ed organizzativi.

Finalita e limitidell’analisi

L’analisi dell’evento reale estata curata da tecnici esterniall’azienda con finalita di stu-dio e di prevenzione dei rischiqui distinte dalla ricerca o dal-la dimostrazione di responsa-bilita. Per ragioni di riservatez-za, ottenuto il consenso alla di-vulgazione delle informazioni,si cambiano i nomi e si omet-tono dettagli non significativi.Non si puo escludere ed e anziprobabile che un’analisi dellostesso fatto condotta all’internodell’azienda con metodo parte-cipativo ed interattivo, sia purcon l’eventuale presenza di

un facilitatore esterno, preferi-bilmente non coinvolto diretta-mente o in ruoli di vigilanza,possa portare all’emersione dialtri elementi importanti perprevenire incidenti simili.Sebbene la nostra cultura tra-dizionale non sembri favoriretali dinamiche, esse possonoessere utilmente realizzate ne-gli ambienti di lavoro, soprat-tutto ma non esclusivamentein casi di mancato incidente,o di incidente senza importantidanni a beni o a persone, inpresenza di climi organizzativicentrati sul miglioramento del-la qualita e sulla possibilita diesprimersi senza rischio di col-pevolizzazione. E a tal fineimportante sottolineare lagrande dignita di chi riesce ariconoscere e comunicare erro-ri propri o del sistema di lavo-ro per ridurne la probabilita.

Metodo

E stato eseguito un sopralluo-go immediatamente dopo l’e-vento, seguito da altri a distan-za di tempo per meglio com-prendere la dinamica e per ve-rificare l’ottemperanza a prov-vedimenti qui non discussi; so-no stati esaminati i documentiaziendali dell’industria e deitrasportatori, sia quelli prece-denti che quelli successivi al-l’evento, in relazione alla valu-tazione ed alla prevenzione deirischi. Sono stati intervistatiuna parte dei lavoratori presen-ti durante l’incidente, loro rap-presentanti, tecnici e dirigenti.L’analisi e compatibile con ledichiarazioni raccolte (anchese altre versioni od interpreta-zioni potrebbero essere parzial-

mente discordanti), con i so-pralluoghi e con l’esame delladocumentazione aziendale.Gli elementi raccolti sono statielaborati dagli Autori sullatraccia del metodo di analisiSHEL (Edwards 1972, 1988)che prende in considerazionenell’ambiente (environment)le interazioni tra software (ele-menti immateriali quali regoledi condotta, procedure, abitu-dini), hardware (sistema dicontrollo vero e proprio conmateriali, impianti, segnaleti-ca) e liveware (esseri viventi,in questo caso uomini). E statoscelto il metodo SHEL (Figura1), sviluppato per la rappre-sentazione formale di tutte leinterazioni tra uomo, ambientedi lavoro ed impianto, in quan-to si era rivelato utile e praticosia per la costruzione di ban-che dati di errori umani in am-bito aeronautico che per l’ana-lisi ex post di incidenti, comein questo caso.Considerato tuttavia che il me-todo SHEL non approfondiscel’aspetto cognitivo individualeod organizzativo dell’errore, sie abbozzata una prima letturadi alcuni elementi anche se-condo altre classificazioni, ri-correndo all’evoluzione daSHEL a SHELL della tassono-mia per il report di incidentiaeronautici (ICAO, 1993 e1997) ove al centro del model-lo e la persona, un’altra «L»,che nel nostro caso potrebbeessere il personaggio che verraidentificato come Paolo, ricor-rendo anche al modello dei trediversi livelli di controllo del-l’azione umana di Rasmussen(1981 e 1986), con le successi-ve integrazioni di J. Reason

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(1990) ed infine al modello delcontrollo contestuale COCOMdi Hollnagel (1993). Natural-mente per uno studio piu ap-profondito su questo versantesarebbe necessaria la compe-tenza ed esperienza di psicolo-gi del lavoro a cio dedicati.Si riporta in Tabella 1 la basedel modello interpretativo diRasmussen integrato da Rea-son (1).

Descrizionedell’evento

Scenario: uno stabilimentoove si usano sostanze chimi-che fornite sfuse da diversifornitori mediante diversi vei-coli e trasportatori. L’industriaha suoi impianti, suo persona-

le, procedure e sistema di ge-stione ambientale certificatoche si interfacciano con unelemento esterno e variabile:il rifornimento da parte dei tra-sportatori.Personaggi principali: i dueoperai Pietro e Paolo, l’Auti-sta, il Custode, il Chimico.Un camion cisterna di un com-merciante in prodotti chimicicontenente acido cloridrico(HCl) al 30% deve rifornireuna cisterna contenente la stes-sa sostanza in un’industria.Esiste presso l’azienda rice-vente una procedura scrittateorica (la sintesi e in Figura2), che in questo caso non estata seguita e che e stata com-pletata dopo l’evento. La pro-cedura di scarico e curata da

due operatori esperti dell’a-zienda che si avvalgono dellacollaborazione dell’autista delcamion; l’autista esterno cam-bia spesso, sia perche diversisono i fornitori sia perchecambia il loro personale; gliautisti a volte sono straniericon scarsa conoscenza dellalingua italiana; da alcuni annisono soggetti per legge a for-mazione specifica.L’Autista che conduce l’auto-botte in azienda parcheggia

Figura 1 - Il modello SHEL (Edwards 1988)

Il modello SHEL (Edwards, 1988)

S = Software H = Harware E = Environment L = Liveware

Tabella 1 - Livelli di prestazione e malfunzionamento *

Tipo di prestazione Esempio Esempio di errore

Skill based Ogni mattina percorro in auto«automaticamente» lo stessotragitto

Slip o lapse: una mattina ho unariunione altrove, ma percorro iltragitto usuale e non svolto ver-so la sede dell’incontro

Rule based Un giorno c’e un’interruzione:seguo le frecce gialle «deviazio-ne»

Ad una svolta manca una frec-cia, quindi vado dritto (buonaapplicazione di regola sbagliata)

Knowledge based Pianifico l’attraversamento diuna citta sconosciuta con lamappa

La raccolta di mappe e nuova,ma quella mappa e vecchia,non ha i nuovi sensi unici

* Modificato da Mantovani: Reason 1990.

Nota:

(1) Per un modello della «genesi degli errori»(Errori latenti e difese organizzative per preveniregli errori attivi) elaborato da Reason, v. E. Maier,A. Belli, G. Corbizzi Fattori, Un nuovo approcciodi prevenzione: analisi ergonomica di un infortunioin edilizia, in ISL, 2006, 5 (Figura 4 a pag. 275).

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poco prima di mezzogiorno ilmezzo in area A (accoglienzae pesa) e consegna al Custodedello stabilimento la bolla diconsegna del prodotto dicen-dogli: «E la prima volta chevengo qui: che cosa debbo fa-re?». Il Custode avvisa i dueaddetti allo scarico: uno (chechiamiamo Pietro) sta smon-tando dal semiturno alle 12per andare a pranzare e tornarealle 13, mentre l’altro (chechiamiamo Paolo) deve invecefermarsi fino alle 13 e pranza-re dalle 13 alle 14 per poi rien-trare. Il Custode avvisa telefo-nicamente anche il Chimicodell’arrivo del camion.Secondo quanto ricorda Paolouna recente procedura internaprevedeva che dalle 12 alle14 nessun camion scaricasse,proprio perche in quell’inter-vallo era presente solo Pietroo solo Paolo, mentre l’aziendaaveva bisogno della presenzacontemporanea di entrambi,affinche durante lo scaricouno dei due potesse assentarsiper intervenire sugli impiantiinterni in caso necessita. Taleprocedura contrastava tuttaviacon le pressioni temporali deitrasportatori, che avrebberodovuto regolare i loro viaggitenendo conto di tale vincolo,ossia perdere tempo in aziendaaspettando le 14.Dall’esame della documenta-zione aziendale risulterebbetuttavia che prima dell’inci-dente non esistesse tale vinco-lo orario, mentre soltanto dopol’incidente le istruzioni opera-tive proibivano di scaricaredalle 12 alle 14.Pietro e Paolo si recano quindiinsieme alla pesa; Pietro dice aPaolo che e arrivato il camiondell’acido nitrico atteso perquel giorno: lui stesso avevaincaricato gli uffici competentidella ordinazione e sapeva cheera stato annunciato dal forni-tore l’arrivo proprio per quelladata, nella quale non eranoprevisti altri rifornimenti diprodotti chimici.Paolo confida in Pietro, anchese nota che il cartello sul ca-mion ha una sigla ADR cifrata(80/1789) che lui ben conoscesia per formazione che per ra-gioni cognitive: ricorda bene il

numero di codice corrisponden-te all’acido cloridrico (1789),perche e l’anno della rivoluzio-ne francese e per altri motivi.Sa bene anche che l’acido nitri-co nella titolazione usata inazienda ha invece un’altro codi-ce: 80/2031. Paolo non sa spie-garsi perche quel giorno trascu-ro il codice: pensa che probabil-mente confido nell’affermazio-ne di Pietro perche c’era pres-sione temporale (doveva con-cludere lo scarico entro le 13,anche l’autista aveva fretta)ma soprattutto perche era con-centrato mentalmente in altreimportanti incombenze relativeagli impianti interni dell’azien-da, piu complessi: dopo tuttolo scarico di quel camion eraper lui la cosa piu semplice emeno importante, e la sequenzaera gia stata impostata da Pietrodalla prenotazione fino allaconsegna. Probabilmente perle stesse ragioni, ne Paolo nePietro prendono in mano la bol-la di consegna, che resta sul ta-volo del Custode finche nonverra il collaboratore del Chi-mico a prelevarla. Pietro e piuvecchio di Paolo e gerarchica-mente superiore, mentre Paoloha maggiore anzianita lavorati-va ed esperienza; i due sonoabituati a lavorare insieme edhanno fiducia reciproca.Paolo, quando vede il cartellocon il codice ADR corrispon-dente all’acido cloridrico, chie-de all’Autista che cosa conten-ga il camion con una domandagenerica: «E l’acido?» ottenen-do una risposta generica: «Si, el’acido». La risposta gli forni-sce solo una informazione par-ziale: viene infatti a sapere chenon e un prodotto non acidocome diversi altri scaricati inazienda, ma non di quale tipodi acido si tratti. Paolo ricordal’Autista come persona di lin-gua italiana ma parca di parole,che si limita a rispondere alledomande e che non intervienemai.Si sapra successivamente cheil fornitore di acido nitricoaveva comunicato al Chimicoche la consegna sarebbe stataritardata di qualche giorno, eche era stata invece annunciatada un altro fornitore la conse-gna dell’acido cloridrico pro-

prio in quella data: ne Pietrone Paolo, ne l’Autista, ne ilCustode erano al corrente del-la variazione.Paolo, confidando sempre nel-la informazione di Pietro, con-vinto quindi di aver ricevutoacido nitrico, fa spostare il ca-mion presso la cisterna di aci-do nitrico (area N) L’autistaporta il camion in zona N,ove il silo ha la scritta «acidonitrico», ma un po’ stinta.Paolo chiede all’autista di fareil prelievo per il controllo delprodotto: normalmente, Pietroo Paolo portano questo cam-pione al laboratorio chimicointerno dell’azienda insiemecon la bolla di consegna; laprocedura prevede che il Chi-mico controlli la bolla, cheesegua un’analisi organoletticae chimica di base del prodottovalutandone anche la concen-trazione e che infine autorizziPietro e Paolo allo scarico.In questo caso tuttavia l’autistanon riesce a prelevare un suffi-ciente campione dall’alto dellacisterna del camion perche illivello del liquido e molto bas-so: riesce a raccoglierne solouna piccola quantita ed e inol-tre infastidito dai vapori; non eagevole neppure prelevare dalbasso perche aprire il disposi-tivo di spillaggio con rubinettoin basso e pericoloso. Paolopensa a posteriori che forse ivapori fastidiosi avrebbero do-vuto orientare tutti i presentiverso il contenuto di acido clo-ridrico, perche l’acido nitriconella sua esperienza e moltomeno irritante nelle concentra-zioni da loro usate.Fallito il prelievo, Paolo deci-de di collegare gia con una tu-bazione il camion alla pompache scarica nel serbatoio diacido nitrico e di spillare dallastessa il campione per l’anali-si. Chiede all’autista di colle-gare l’autocisterna alla pompae lo aiuta a fare cio con lo stes-so Pietro, che dovrebbe smon-tare ma si trattiene un po’ peraiutare volentieri il collega.Paolo mette in funzione breve-mente la pompa: cio non e in-dispensabile per eseguire ilprelievo, in quanto il liquidoscenderebbe dal camion pergravita; Paolo ritiene tuttavia

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opportuno azionare la pompaper «sciacquarla» da eventualiresidui di altri preparati; quellapompa infatti viene usata an-che per la soda: e procedurae prassi corrente risciacquarlabene con acqua dopo ogni sca-rico, ma Paolo non e sicurodella eliminazione di ogni resi-duo e non vorrebbe sbagliare ilcampionamento.

Paolo quindi aziona e poi spe-gne la pompa, raccoglie dallastessa il campione e si rendeimmediatamente conto che ta-le liquido ha la colorazionegialla di HCl, non l’aspetto in-colore di HNO3.Mentre il campione vienemandato in laboratorio, tuttisi allertano e si allontananomentre si instaura una proce-

dura di emergenza e di eva-cuazione. Soltanto dopo, pe-sando di nuovo all’uscita il ca-mion, ci si rendera conto chel’azionamento della pompa hafatto entrare 130 Kg di HClnella cisterna del HNO3. Il la-boratorio intanto, sulla scortadell’analisi e della bolla, con-ferma che il camion contieneHCl.

Figura 2 - La procedura corretta prima dell’incidente

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L’operazione di pompaggio estata quindi interrotta quandogia 130 Kg di HCl 30% eranoentrati in una cisterna con6500 Kg di acido nitrico50%.Durante i successivi 40 minutiavviene nella cisterna di ac-ciaio inossidabile la reazionechimica con produzione di ac-qua regia, che reagisce con ilcromo dell’acciaio in forte os-sidoriduzione, provocandol’incisione e l’apertura dellaparete della cisterna e la fuo-riuscita di vapori. Intervengo-no i soccorsi, viene evacuatala zona; non avvengono lesio-ni a persone ne danni ad altrimateriali.

Analisidell’incidente

Il metodo SHEL prevede laclassificazione delle interazio-ni critiche sulle varie interfac-ce (2).La prima interfaccia e tra per-sone (L/L).Gia dalle relazioni tra personeelaboriamo considerazioni re-lative all’ambiente (E: envi-ronment) inteso dal punto fisi-co ed immateriale.Paolo e Pietro sono esperti, malo scarico dei camion non e laloro incombenza piu difficile:debbono curare altri aspetti re-lativi agli impianti interni, daloro e forse anche dall’aziendapercepiti come piu importanti.

Gli autisti seguono un corsoper ottenere il patentino ADR;normalmente hanno pressionitemporali, spesso cambiano.Alcuni hanno grande familiari-ta con l’azienda, altri vengonoper la prima volta, a volte han-no difficolta a comprendere l’i-taliano. Emerge in questo casoun comportamento quale «l’af-fidarsi al padrone di casa daparte dell’ospite».

Interfaccia L-L

Liveware Interazioni critiche Liveware

Chimico Pietro sa che quel giorno deve arrivare solo un ca-mion con acido nitrico perche l’ha richiesto lui stessoIl Chimico sa che la data di consegna dell’acido nitricoe stata cambiata, ma non lo comunica a Pietro e PaoloIl Chimico attende per quel giorno invece HCl, manon lo comunica a Pietro e Paolo

Pietro

Autista L’autista chiede che fare e da la bolla di consegna al custode Custode

Custode Il custode prende la bolla, la lascia sul tavolo e avvisaPietro, Paolo e il Chimico dell’arrivo del camion

Pietro, Paolo, Chi-mico

Paolo Pietro dice a Paolo: questo e il camion dell’acido nitri-co che aspettiamoPaolo si fida di Pietro e privilegia la sua informazio-ne rispetto alla scritta ADR

Pietro

Percepisce l’evento atteso e non quello reale.Accettando l’informazione di Pietro, Paolo esercita un con-trollo «opportunistico» (Hollnagel) nel senso di «scorcia-toia mentale», come nei pregiudizi, bypassando in parteforme di controllo tattico (lo spostamento del camion all’a-rea N solo dopo l’autorizzazione del chimico) e strategico(lo scarico solo dopo l’autorizzazione del chimico)Pietro conosce bene la sigla ADR e confida pienamente nellacorrettezza della stessa, ma quel giorno ha fretta e incom-benze piu delicate: in una casella successiva approfondiamol’analisi ricorrendo agli schemi di Rasmussen e Reason.Nonostante le grandi potenzialita della «conoscenza distri-buita», ne emerge una criticita e quindi un possibile uso edeffetto distorsivo in questa comunicazione tra Pietro e Paolo.

Paolo Paolo chiede all’Autista: e l’acido? Autista

La domanda e incompleta: parte dai preconcetti che «quelgiorno deve arrivare solo quell’acido» e che l’Autista sappiache per quel giorno era stato ordinato l’acido nitrico. Sem-bra che in realta tale domanda significhi per Paolo: «E l’aci-do che avevamo ordinato e che aspettiamo per oggi?»

(segue)

Nota:

(2) Il testo evidenziato in grassetto rappresentagli errori manifesti o latenti; il testo in campo gri-gio rappresenta alcune interpretazioni attraversol’uso di metodi integrativi (es. Rasmussen e CO-COM di Hollnagel)

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Liveware Interazioni critiche Liveware

L’Autista gli risponde «E acido.»

L’Autista non ha o non comunica piena informazione sulcontenuto: si ipotizza che non abbia letto bene la bolla,ne la tremcard, oppure che ignori la differenza tra gli acidi,o i rischi nel confonderli.Non sa neppure che in azienda per quel giorno aspettavanoun altro acido.Oppure Paolo potrebbe aver percepito solo una parte delmessaggio.

Paolo pensa «allora e l’acido nitrico atteso»

Deducendo cio dall’informazione parziale dell’Autista (eacido) e privilegiando la conclusione «allora e cio che ciaspettavamo» rispetto alla domanda «ma quale acido?».Paolo rafforza il controllo «opportunistico» rispetto aquello tattico e strategico.Con i modelli di Rasmussen (1980) completati da Reason(1984; 1990) inquadriamo questo errore come «rule-basedmistake», ossia errore di controllo meno basato sulle co-noscenze (knowledges) che su schemi (rules), collegato inun contesto di pratiche familiari e prevedibili alla cattiva ap-plicazione di una regola corretta (le procedure di ricono-scimento del tipo di preparato) ovvero alla buona applica-zione di una regola consolidata dall’esperienza ma sbagliata(«i camion arrivano qui con la nostra ordinazione proprioquando li aspettiamo»).L’affidarsi a questo schema, senza la necessaria attenzioneai controlli (segnaletica, bolla di consegna, analisi chimica)oltre cha dalle altre interazioni critiche qui esaminate puoessere determinato anche dal carico mentale e da conse-guente interferenza nel coordinamento del suo «spazio dilavoro psicologico» (global workspace, Baars 1992) conconseguente riduzione di controllo attentivo: Paolo stapensando soprattutto ai problemi degli impianti interni, ilsuo controllo «knowledge based» e impegnato soprattuttoal funzionamento di quegli impianti, quello e il problema piudifficile, non lo scarico..Anche da cio puo dipendere il trascurare il codice ADR delcamion: la regola, lo schema seguito, impedisce di cogliereil pieno significato applicativo di «controsegni» che bloc-cherebbero il processo.La stessa condizione puo aver portato Paolo a non richie-dere la bolla di consegna all’Autista, e questo un errore dicattura tipo «slip», una dimenticanza in un processo di se-quenze «skill based».

Paolo dice all’Autista «Vai alla cisterna dell’acido nitri-co»

Paolo chiede all’autista di fare il prelievo

L’Autista prova a prelevare dall’alto ma dice a Paolo di nonriuscire a fare il prelievo in quelle condizioni perche illivello e basso e la quantita che riesce a raccogliere e trop-po bassa; dice inoltre di avvertire fastidio per il vaporeTra Paolo e l’Autista non avviene comunicazione (neriscontro dell’autista, ne domanda di Paolo) in merito alcolore della pur scarsa quantita di preparato che riusci-rebbe a prelevare l’Autista: l’acido nitrico e incolore, men-tre il cloridrico e giallo.Pietro e Paolo non conferiscono importanza al fasti-dio dell’Autista

(continua)

(segue)

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Liveware Interazioni critiche Liveware

Paolo Paolo dice all’Autista di collegare l’autobotte allapompa per eseguire dalla stessa il campionamentoe lo aiuta.L’autista privilegia le indicazioni di chi e di casa ri-spetto al proprio materiale informativo.

Autista

Si ipotizza che per le difficolta del prelievo dall’alto fosseprassi frequente il prelievo dal basso dal rubinetto dellapompa, ma senza azionare la pompa.In questo caso Paolo per fiducia, fretta, disattenzione, fina-lita impropria («lavare la pompa») ha messo in moto lastessa prima del prelievo.

Paolo Pietro, poco prima di andare a pranzo, aiuta l’autista ePaolo a collegare l’autocisterna alla pompa che con-duce al silo

Pietro

Questo coinvolgimento di Pietro puo aver rafforzato l’er-rore di Paolo e dell’Autista.

Paolo Paolo consegna il campione al chimico Chimico

Il chimico comunica a Paolo che il campione e HCl

Normalmente il chimico autorizza Paolo o Pietro allo sca-rico dopo l’analisi

Interfaccia L - E

Liveware Interazioni critiche Environment

Paolo Forse Paolo, nel dare molta piu importanza agli impianti in-terni, costosi e direttamente legati alla produzione, ha in-corporato anche una filosofia aziendale prevalente?

Economiae cultura aziendale

Knowledge based error? (Rasmussen e Reason)

Interfaccia S - S

La interazione tra ambienti e strettamente collegata alla relazione tra diversi «software» (il terminecomprende regolamenti, leggi, procedure, usi ed abitudini).

Software Interazioni critiche Software

Procedure tra-sportatore

Emergono procedure o quanto meno usanze e con-dotte pratiche non chiare nella divisione del lavoro

Procedure aziendaospite

Codice trasporti Nelle rispettive valutazioni dei rischi e programmazionedelle misure preventive ed applicazione dei due soggetti(fornitore - azienda ospite) occorre un complesso maindispensabile raccordo mirato alla specifica situa-zione anche alla luce del D.Lgs. 25 2/2/2002Esula da questa relazione l’esame generale dei raccordi tra itesti di legge e le norme tecniche.

D.Lgs. 626/1994UNI EN ISO6385:2004 e UNIEN ISO10075:2003-2005Principi ergono-mici e carico men-tale ed attenzioneD.Lgs. 14 agosto1996 n. 493, se-gnaletica di sicu-rezza

(continua)

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Interfaccia L - H

L’interfaccia piu familiare per la tradizionale analisi degli infortuni riguarda la interazione tra persone (L)e macchine, impianti, materiali e strutture fisiche (H: hardware). Segue un particolare aspetto della re-lazione tra impianti (H/H)

Liveware Interazioni critiche Hardware

Autista L’Autista non conosce lo stabilimento Stabilimento

Autista L’autista non ha ne trova l’attrezzatura per un age-vole prelievo dall’autocisterna poco riempita inarea accettazione - pesa

Autocisterna

Pietro o Paolo Paolo non ha l’attrezzatura per un agevole prelievodall’autocisternapoco riempita in area accettazione - pesa

AutocisternaStabilimento

Chimico Esamina la bolla ed analizza il preparato determinandone laconcentrazioneprima di autorizzare lo scaricoIn questo caso e stato coinvolto dopo un parziale sca-rico

Preparato(e bolla di conse-gna)

Paolo Una volta spostata l’autocisterna in area N, si rafforzala falsa certezza di Paolo sul suo contenuto

Autocisterna inarea N

(Knowledge error: correlazione illusoria?)

Autista L’Autista o non guarda o non comunica il coloredella pur piccola quantita di preparato che riescea raccogliere

Preparato

Non conosce l’importanza di cio? Non si sente coinvoltoperche confida nei controlli strategici della procedura uffi-ciale?

Pietro o Paolo Si ipotizza che Pietro, Paolo o l’Autista possano usare fre-quentemente lo spillaggio dalla pompa per eseguire ilprelievo in area scarico (N, C o altre) a causa del disagionel prelievo dall’alto

AutocisternaPompe

Autista L’Autista collega l’autocisterna alla pompa che a suavolte conduce al silo dell’acido nitrico; privilegia l’indica-zione di Paolo su ogni considerazione in merito al conte-nuto del camion...

AutocisternaPompe

...oppure non sa che sta collegando al silo dell’acido nitricoperche non vede indicazioni su tubi, pompa e silo(v’era una scritta «ACIDO NITRICO» ma in partesbiadita soltanto sul silo)

Silo acido nitricoSegnaletica

Paolo Di fronte alle difficolta tecniche del prelievo, per pressionitemporali e data la fiducia nell’evento atteso Paolo potreb-be aver agito con controllo «impulsivo» (Hollnagel) sullabase di possibili pratiche scorrette consolidate

Attrezzatura diprelievo

Paolo Paolo aziona la pompa per «risciacquarla» con l’aci-do prima dell’analisi

Pompa

Non e certo del fatto che la pompa sia stata ben risciacqua-ta, oppure teme che nonostante cio contenga residuo disoda

Paolo Paolo riconosce l’acido cloridrico prelevato dal colore ecomunica l’inconveniente in modo tale che vengano adotta-te le procedure di emergenza

Preparato

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Interfaccia H - H

Hardware Interazioni critiche Hardware

Autocisterna Non esiste sui camion ne in loco una raccordistica daautocisterna a pompa e silo specifica per ogni preparato,che riduca quasi totalmente possibilita di errori di travaso,a differenza di quanto avviene in impianti fissi.Nel nostro caso di rifornimento sfuso tale raccordistica none prevista dalla legge, ne sembra applicabile ed auspicabile.

Pompa e silo

Pompa Esiste un’unica pompa per due silos: se invece ogni siloavesse una pompa distinta, Paolo non si preoccuperebbe diresidui di altri preparati e non azionerebbe la pompa con ilnuovo preparato per «risciacquarla»

Silo

Interfaccia L - S

L’interfaccia (L/S), che riguarda le interazioni tra persone e software, inteso come regolamenti, leggi,procedure, usi ed abitudini.

Liveware Interazioni critiche Software

Paolo Non e chiaro chi deve fare il campionamento Preocedura di ac-coglienza, pesa,campionamento escarico

Le condotte non coincidono in pieno con le proce-dure: a volte l’autista anziche Pietro e Paolo collegale tubazioni di scarico

La procedura dall’arrivo allo scarico non e iniziata econclusa dalla stessa persona addetta allo scarico

Non e chiaro a Paolo che prima di scaricare deveattendere l’autorizzazione del chimico, oppurenon percepisce come scarico parziale l’azionamen-to della pompa

La procedura corretta non e stata seguita

Pietro e Paolo Il passaggio di consegne e verbale Passaggio di con-segne

Autista L’Autista non ha oppure non comunica piena infor-mazione del contenuto: si ipotizza che non abbia lettobene la bolla

Bolla di consegnache specifica pre-parato e concen-trazione

Si ipotizza che non l’Autista non abbia letto la trem-card

TremcardTrasport emer-gency card specifi-ca per il preparatoo sostanza in lin-gua comprensibileall’autista

E possibile che l’Autista pur formalmente patentato nonavesse piena percezione dell’importanza delle pro-cedure e che per questo abbia eseguito senza alcun dub-bio le indicazioni degli ospitanti

Formazione del-l’autista

Paolo E possibile che gli addetti, pur formalmente istruiti, nonavessero piena percezione dell’importanza delleprocedure per la sicurezzaE possibile che in sede formativa non sia stato rafforza-to il chiaro messaggio «non scaricare un prodottoprima dell’autorizzazione del Chimico» con una ul-teriore comunicazione di precisazione: non far spo-stare il camion, non collegare le tubazioni, non azionare

Formazione degliaddetti allo scari-co

(segue)

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Conclusioni

Dall’analisi emergono gia leprincipali interazioni critiche,i punti da approfondire, le so-luzioni per evitare il ripetersidel fatto: ad esempio, una veri-fica di aspetti formativi degliAutisti sul comportamento(«saper essere», «saper fare»,sapere «che cosa non fare»)in contesti sia familiari chesconosciuti, l’adozione di stru-menti e di metodi piu agevoliper il prelievo in zona pesa,la verifica ed il miglioramentodella procedura interna dal-l’accettazione allo scarico neiconfronti della condotta reale,consultando i diretti esecutori(Custode, Chimico, Pietro,Paolo), il miglioramento dellasegnaletica, la dotazione dipompe distinte per ciascunpreparato, l’aggiornamentoformativo di Pietro e Paolosul significato di azioni edomissioni e sull’importanzadel dubbio e dei doppi control-li, la valutazione della faticamentale e dell’attenzione edeventuali miglioramenti orga-nizzativi per evitare interferen-za tra la cura degli impianti in-terni e lo scarico: in questo

senso il provvedimento piusemplice sembra l’applicazio-ne del divieto di scarico dalle12 alle 14 documentato dopol’incidente, anche se l’eventosi sarebbe potuto verificareugualmente in altro orario. Lanuova procedura prevede inol-tre che in azienda sia presenteun solo camion di prodotti chi-mici per volta e che il prelievosia eseguito dall’autista. Contale procedura una sola perso-na non deve seguire contem-poraneamente scarico ed im-pianti interni.Altre soluzioni sono modalitacomunicative chiare per tutti;e stata adottata in questo sensola registrazione su un’unicascheda della diverse azioni insequenza da parte di vari sog-getti: il foglio passa in sequen-za di mano in mano ed e quin-di uno strumento abbastanzasemplice e praticabile di «di-stribuzione di conoscenza» edi garanzia seppur non assolu-ta del rispetto della procedura.E opportuna la valutazionedell’eventuale utilita di stru-menti informatici appropriatiche riducano la probabilita dierrore senza introdurre ele-menti di disturbo (ad esempio,

nel distribuire messaggi comela telefonata del fornitore alchimico sul cambio di data atutti i coinvolti; nell’accensio-ne di una luce intermittente te-lecomandata sul silo appro-priato da parte del chimico do-po la verifica della bolla diconsegna e l’analisi, con le re-lative segnalazioni di feedback al chimico al momentodella connessione delle tuba-zioni); se per questa sequenzaaccettazione-scarico, relativa-mente semplice, sembra suffi-ciente la scheda descritta senzal’adozione di provvedimentisofisticati, una riflessione intal senso puo comunque essereinteressante.Il lettore puo porsi altre do-mande sull’evento e formularealtre ipotesi di soluzione; co-me accennato, una estensionedella disamina all’interno de-gli ambienti direttamente coin-volti (fornitore ed impresa)sentendo tutte le persone real-mente o potenzialmente coin-volte potrebbe far emergere al-tre criticita ed altre soluzioni,tradizionali od innovative.Secondo gli autori, questa pri-ma esperienza di adozione delmetodo SHEL in una realta lo-

Liveware Interazioni critiche Software

la pompa prima dell’autorizzazione, perche anche unapiccola quantita puo causare un incidente!Forse per Paolo «azionare per un breve periodo la pompa»non significava «scaricare».Forse non sa che non bisogna «sciacquare la pompa» conil preparato (knowledge based error)

Paolo Paolo conosce ed ha letto il codice ADR ma ne ha sco-tomizzato il significato

Codice ADR

E influenzato dal controllo «opportunistico» sopra descrit-to, sottovaluta la possibilita di errore di Pietro ed ha una«predisposizione alla conferma» verso la sua affermazione(prevalenza del controllo rule-based su quello knowledge-ba-sed; Rasmussen e Reason)

Paolo Non prende in mano ne vede la bolla Bolla di consegna

Slip nella sequenza

Non prende in mano ne vede la tremcard Tremcard

Paolo Fa spostare il camion dall’accoglienza all’area Nprima del prelievo

Spostamento adarea scarico

Chimico Esamina la bolla ed analizza il preparato prima di autorizza-re lo scarico: in questo caso cio non e avvenuto

Bolla di consegna(e analisi prepara-to)

(continua)

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cale si e rilevata abbastanzaagevole ed interessante peraspetti preventivi sia in rela-zione al caso che generali;pur non introducendo modifi-che sostanziali nella prassicorrente dell’analisi degli in-fortuni, ne allarga lo schemadi lettura aiutando a considera-re e ad approfondire aspettimeno evidenti ma con rilevan-ti implicazioni preventive; gliautori hanno ritenuto opportu-no diffonderla, dopo una pri-ma comunicazione nella Con-vention «Ambiente Lavoro2003», perche ne vengano va-lutate le possibili implicazioniformative dello strumento siaall’interno degli ambienti dilavoro che per gli operatoridella prevenzione.

Bibliografia

– B.J. Baars, A new ideomo-tor theory of voluntary controlin (a cura dello stesso Autore)Experimental slips and humanerror: exploring the architec-ture of volition New York,Plenum Press 1992.– E. Edwards, Introductory

overview in E.L. Wiener etal. Human factors in aviation,San Diego, California, Acade-mic Press 1988.– E. Hollnagel, Human relia-bility analysis. Context andcontrol, London AcademicPress, 1993.– ICAO, Accident/incident re-porting manual, ADREP 2000draft, Montreal 1997.– G. Mantovani, Ergonomia.Lavoro, sicurezza e nuove tec-nologie, Bologna, Il Mulino,2000.– P. Marti et al., «Evaluationof safety and usability ofATM systems», IV Internatio-nal air traffic management R&D seminar ATM, 2001.http://atm2001.eurocontrol.fr/slides/sl139.pdfhttp://atm2001.eurocontrol.fr/finalpapers/pap139.pdf– J. Rasmussen et al., Whatcan be learned from humanerror reports? in K. Duncanet al., Changes in working life,London, Wiley 1980.– J. Rasmussen, Models ofmental strategies in processplant diagnosis in Human de-tection and diagnosis of sy-

stem failure, New York, Ple-num Press 1981.– J. Rasmussen, Informationprocessing and human-machi-ne interaction. An approach tocognitive engineering, Am-sterdam, North Holland 1986.– J. T. Reason, L’errore uma-no, Cambridge 1990; edizioneitaliana Bologna, Il Mulino,1994.– D.Lgs. 14 agosto 1996 n.493 - Segnaletica di sicurezza.– D.Lgs 19 settembre1994, n.626 e successive modifiche, inparticolare D.Lgs. 2 febbraio2002, n. 25.– UNI EN ISO 6385:2004 -Principi ergonomici nella pro-gettazione dei sistemi di lavo-ro.– UNI EN ISO 10075-1:2003;-2:2002; -3:2005. Principi er-gonomica relativi al carico dilavoro mentale.– E. Maier, A. Belli, G. Cor-bizzi Fattori, Un nuovo ap-proccio di prevenzione: anali-si ergonomica di un infortunioin edilizia, ISL Igiene & Sicu-rezza del Lavoro, 2006, 5, p.269-282.

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Provvedimento 16 marzo 2006

Divieto di assunzionee di somministrazionedi bevande alcolichesul lavoroMaurizio Del Nevo Medico competente

Introduzione

Con il provvedimento del 16marzo 2006 la Conferenzapermanente per i rapporti tralo Stato, le Regioni e le Pro-vince autonome di Trento eBolzano colma parzialmenteun vuoto legislativo decennaleche riguarda il problema dellasicurezza dei terzi sul lavoro.Esso, infatti, compare per laprima volta nell’art. 19 dellalegge n. 482/1968 (ora sosti-tuita dalla legge n. 68/1999)in cui si stabiliva come il dirit-to all’iscrizione alle liste privi-legiate di collocamento degliinvalidi civili fosse vincolataalla esibizione di «una dichia-razione di un ufficiale sanita-rio comprovante che l’invali-do, per la natura e il grado del-la mutilazione o invalidita,non puo riuscire di pregiudizioalla salute e alla incolumita deicompagni di lavoro od alla si-curezza degli impianti» (punto2).L’evidente problema legato alpericolo per i terzi rappresen-tato dall’uso di droghe ispira-va poi l’art. 100 della legge22 dicembre 1975, 685 (1), esuccessivamente l’art. 125 delD.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, in cui veniva stabilitoche:«1. Gli appartenenti alle cate-gorie di lavoratori destinati amansioni che comportano ri-schi per la sicurezza, la incolu-mita e la salute dei terzi, indi-viduate con decreto del Mini-stro del lavoro e della previ-denza sociale, di concertocon il Ministro della sanita, so-no sottoposti, a cura di struttu-

re pubbliche nell’ambito delServizio sanitario nazionale ea spese del datore del lavoro,ad accertamento di assenza ditossicodipendenza prima del-l’assunzione in servizio e, suc-cessivamente, ad accertamentiperiodici.2. Il decreto di cui al comma 1determina anche la periodicitadegli accertamenti e le relativemodalita.3. In caso di accertamento del-lo stato di tossicodipendenzanel corso del rapporto di lavo-ro il datore di lavoro e tenuto afar cessare il lavoratore dall’e-spletamento della mansioneche comporta rischi per la si-curezza, la incolumita e la sa-lute dei terzi ...».Gia nel 1990, quindi, con spe-cifico riferimento all’accerta-mento dello stato di tossicodi-pendenza, veniva indicata lanecessita di un decreto mini-steriale che individuasse unelenco delle lavorazioni com-portanti un elevato rischio diinfortuni sul lavoro ovveroper la sicurezza, l’incolumitao la salute dei terzi.Successivamente, nella leggen. 125/2001, art. 15, comma1, veniva fatto divieto di as-sunzione e di somministrazio-ne di bevande alcoliche e su-peralcoliche nelle attivita lavo-rative che comportano un ele-vato rischio di infortuni sul la-voro ovvero per la sicurezza,l’incolumita o la salute dei ter-zi, individuate con decreto delMinistro del lavoro e dellaprevidenza sociale, di concertocon il Ministro della sanita. Ilprovvedimento qui commenta-

to viene a completare proprioquesto articolo della legge n.125/2001.Non si puo, pero, non metterein evidenza come il provvedi-mento in esame, se da un latocompleta il testo della leggen. 125/2001 in materia di alcole sicurezza sul lavoro, dall’al-tro continua ad ignorare le al-tre due problematiche del tuttoanaloghe, e cioe il problemadella sicurezza sul lavoro deiterzi in caso di lavoratori tossi-codipendenti (oppiacei, amfe-tamine, cocaina etc.) e di lavo-ratori insani di mente (2).La lacuna appare piu evidenteproprio nel caso delle tossico-dipendenze, per le quali la leg-ge n. 309/1990, ormai da ben16 anni, attende (vedi il sopracitato art. 125) esplicitamenteun analogo elenco delle lavo-razioni comportano un elevatorischio di infortuni sul lavoroo per la sicurezza, l’incolumitao la salute dei terzi.La logica vorrebbe che, per latotale analogia delle problema-

Note:

(1) Il datore di lavoro, nel caso di «lavoratori de-stinati a mansioni che comportano rischi per la si-curezza, la incolumita e la salute dei terzi», «... incaso di accertamento dello stato di tossicodipen-denza nel corso del rapporto di lavoro, e tenutoa far cessare il lavoratore dall’espletamento dellamansione che comporta rischi per la sicurezza».Tali lavoratori «... sono sottoposti, a cura di strut-ture pubbliche nell’ambito del Servizio sanitarionazionale e a spese del datore di lavoro, ad accer-tamento di assenza di tossicodipendenza primadell’assunzione in servizio e, successivamente, adaccertamenti periodici».

(2) Sul tema v. anche M. Del Nevo, Idoneita al la-voro e tutela di terzi, ISL 2005, 12, 669.

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tiche legate ad alcol e alle altredroghe, l’elenco contenuto nelprovvedimento 16 marzo 2006possa essere utilizzato ancheper la tossicodipendenza in ge-nerale, ma permane un proble-ma (v. infra) di legittimita del-le modalita di accertamento ditali condizioni.

Il problemadella legittimitadegli accertamenti

La legge n. 125/2001, art. 15,comma 2, stabilisce che «perle finalita previste dal presentearticolo i controlli alcolimetri-ci nei luoghi di lavoro possonoessere effettuati esclusivamen-te dal medico competente ...,ovvero dai medici del lavorodei servizi per la prevenzionee la sicurezza negli ambientidi lavoro con funzioni di vigi-lanza competenti per territoriodelle aziende unita sanitarielocali». Appare logico e legit-timo, quindi, che i medici de-gli SPSAL e i medici compe-tenti possano, anzi debbano,procedere a controlli alcolime-trici, nei lavoratori appartenen-ti alle categorie contenute nelnuovo elenco indicato dalprovvedimento 16 marzo2006.Su questo punto si rileva unaevidente differenza tra la legi-slazione in materia di alcol equella sulla tossicodipenden-za: nel primo caso, infatti, esi-ste una precisa copertura lega-le che consente anche al medi-co competente (che e un medi-co privato e non pubblico) dieseguire le alcolemie, mentrel’accertamento della assenzadi tossicodipendenza apparead oggi possibile solo a curadi strutture pubbliche nell’am-bito del Servizio sanitario na-zionale (anche se va notatoche tale legge e del 1990, cioeantecedente al D.Lgs. n. 626/1994 e alla sua innovativa for-mulazione della definizione dimedico competente). Se quin-di l’accertamento dell’etilismopuo essere fatto anche da unmedico privato quale e il me-dico competente, nel caso del-le tossicodipendenze questosembra ancora riservato alle

strutture pubbliche. Nel caso,poi, di insanita di mente, il si-lenzio del legislatore e totale.L’anomalia legislativa apparedavvero grande ed incoerente.

Dosaggiodell’alcolemiae art. 32della Costituzione

Un’altra problematica e rap-presentata dal fatto che il do-saggio dell’alcolemia (dosag-gio dell’alcol nel sangue) rap-presenta un esame medico in-vasivo e quindi rientrante nellatutela dell’art. 32 della Costi-tuzione: «nessuno puo essereobbligato a un determinatotrattamento sanitario se nonper disposizione di legge. Lalegge non puo in nessun casoviolare i limiti imposti dal ri-spetto della persona umana».Il problema della legittimitadegli accertamenti alcolimetri-ci sui lavoratori appare co-munque superabile in forza diquanto stabilito dalla sentenzadella Corte Costituzionale n.218/94 (3): «Gli accertamentiche, comprendendo prelievied analisi, costituiscono ‘‘trat-tamenti sanitari’’ nel senso in-dicato dall’art. 32 della Costi-tuzione, possono essere legitti-mamente richiesti solo in ne-cessitata correlazione con l’e-sigenza di tutelare la salutedei terzi (o della collettivitagenerale)»; questo in quantoil dosaggio dell’alcolemia, co-sı come gli accertamenti di sie-ropositivita per l’HIV, miranoa tutelare un diritto costituzio-nalmente garantito quale equello della sicurezza dei terzie della collettivita.Il provvedimento 16 marzo2006, quindi, ha l’indubbiomerito di delineare megliol’ambito di intervento del me-dico competente (4): all’inter-no della lista dei lavori ritenutipericolosi per i terzi, il medicocompetente puo richiedere an-che periodicamente l’esecu-zione delle alcolemie. A que-sto punto ogni eventuale rifiu-to del lavoratore di sottoporsia tale accertamento puo porta-re alla sospensione, da parte

del medico, della formulazio-ne del giudizio di idoneitacon tutte le conseguenze delcaso.

Note:

(3) Dichiarando l’illegittimita costituzionale del-l’art. 5, commi 3 e 5, della legge 5 giugno 1990,n. 135 (Programma di interventi urgenti per laprevenzione e la lotta contro l’AIDS). In motiva-zione si legge perentoriamente come «in tal casole attivita che, in ragione dello stato di salute di chile svolge, rischiano di mettere in pericolo la salutedei terzi, possono essere espletate solo da chi sisottoponga agli accertamenti necessari per esclu-dere la presenza di quelle malattie infettive ocontagiose, che siano tali da porre in pericolo lasalute dei destinatari delle attivita stesse ... Conevidente riferimento al principio di doverosa tu-tela della salute dei terzi, il legislatore, nel dettareuna disciplina di settore, ha riconosciuto l’esisten-za di rischi di diffusione della malattia connessi al-lo svolgimento di determinate attivita e, conside-rando tale pericolo non diversamente fronteggia-bile, ha stabilito per il personale appartenente alleforze di polizia che ‘‘per la verifica dell’idoneita al-l’espletamento di servizi che comportano rischiper la sicurezza, l’incolumita e la salute dei terzipossono essere disposti, con il consenso dell’inte-ressato, accertamenti dell’assenza di sieropositivi-ta all’infezione da HIV’’; ha poi previsto, senza chepossa essere adottato altro provvedimento neiconfronti dell’interessato, la esclusione di chi ab-bia rifiutato di sottoporsi agli accertamenti daiservizi che presentano rischio per i terzi; servizila cui determinazione e stata rimessa ad un suc-cessivo decreto ministeriale ...».

(4) Anche se rimane sicuramente possibile chetale lista sia interpretata come una lista «aperta»,cioe una lista minima ma non esclusiva dei lavoriin cui vi puo essere pericolo per la salute e la si-curezza degli altri.

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Provvedimento 16 marzo 2006(G.U. 30 marzo 2006, n. 75)

Intesa in materia di individuazione delle attivita lavorative che comportano un elevatorischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumita o la salute dei terzi,ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superal-coliche, ai sensi dell’articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125. Intesa ai sensi del-l’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. (Repertorio atti n. 2540).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONIE LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

(Omissis)

Sancisce intesa

ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sull’individuazione delle attivita la-vorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’inco-lumita o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoli-che e superalcoliche, nei seguenti termini:

Art. 1.Attivita lavorative a rischio

1. Le attivita lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la si-curezza, l’incolumita o la salute dei terzi, per le quali si fa divieto di assunzione e di somministra-zione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell’art. 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125,sono quelle individuate nell’allegato 1, che forma parte integrante della presente intesa.2. In relazione alla peculiarita dei compiti istituzionali e delle esigenze connesse all’espletamentodelle correlate mansioni, al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, degli altri Corpiarmati e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applicano le disposizioni previste dai rispettiviordinamenti in materia di idoneita fisica, psichica e attitudinale al servizio, per gli aspetti disciplinatidalla presente intesa.La presente intesa, con il relativo allegato I, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblicaitaliana.

Allegato IAttivita lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurez-za, l’incolumita o la salute dei terzi1) attivita per le quali e richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento dei seguenti lavoripericolosi:a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e successive modificazioni);b) conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale 1º marzo 1974);c) attivita di fochino (art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1956, n. 302);d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali (art. 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635);e) vendita di fitosanitari, (art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290);f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto del Presidente della Repubblica 30dicembre 1970, n. 1450, e successive modifiche);g) manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162);2) dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezzanegli impianti a rischio di incidenti rilevanti (art. 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334);3) sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto dei Presidente della Repub-blica 27 aprile 1955, n. 547;4) mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualita di: medico specialista in ane-stesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico co-munque preposto ad attivita diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario;ostetrica caposala e ferrista; 5) vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addettoai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strut-ture pubbliche e private;6) attivita di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;7) mansioni comportanti l’obbligo della dotazione del porto d’armi, ivi comprese le attivita di guar-dia particolare e giurata;8) mansioni inerenti le seguenti attivita di trasporto: a) addetti alla guida di veicoli stradali per i qualie richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali e richiesto ilcertificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio conconducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportanomerci pericolose su strada;

(segue)

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b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell’esercizio ferrovia-rio;c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell’infrastruttura ferroviaria con esclusionedel personale dicarriera e di mensa;d) personale navigante delle acque interne;e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestionegovernativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aereie terrestri;f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o diapparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di mono-rotaie;g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonche il personale marittimo e tecnicodelle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attivita off-shore e delle navi posatubi;h) responsabili dei fari;i) piloti d’aeromobile;l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;m) personale certificato dal registro aeronautico italiano;n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;p) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;9) addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita diesplosivi;10) lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedonoattivita in quota, oltre i due metri di altezza;11) capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;13) operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.

(continua)

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Salute e sicurezza

I danni da assunzionedi bevande alcolichesul lavoro (e non solo)Silvio Spiridigliozzi Specialista medicina del lavoro

I danni dell’alcol

Importanti istituti statistici e diricerca hanno accertato chel’abuso di alcol e sempre piufrequente tra la popolazione,interessando fasce di eta sem-pre piu giovani. Inoltre e or-mai noto l’effetto dell’alcolsulle funzioni fisiologiche del-l’organismo umano. Tuttoquesto ha indotto il legislatorea emanare norme finalizzate alcontenimento dell’uso di alco-lici.I dati forniti dagli organismipreposti, riguardanti la fre-quenza degli incidenti stradalie degli infortuni sul lavoro,rappresentano una situazionequanto meno critica. Entrambele fattispecie infortunistichesembrano essere strettamentecorrelate all’abuso di bevandealcoliche.Il National Institute on Alco-hol Abuse and Alcoholismamericano (NIAAA) stimache il 10-16% degli infortunisul lavoro e il 40% degli inci-denti sul lavoro mortali sianocorrelati all’assunzione ecces-siva di alcol (Gordis, 1987);dello stesso avviso e l’Interna-tional Labour Organisation.Nel nostro Paese sarebberocollegati all’abuso di alcol cir-ca il 10% di tutti gli infortunisul lavoro (Moro e Bellina,2002).La responsabilita della iperal-colemia nel favorire l’insor-genza degli infortuni sul lavo-ro e ampiamente dimostrata;infatti, indagini epidemiologi-che condotte in importantiaziende metalmeccaniche ededilizie hanno dimostrato chegli eventi accidentali sono piufrequenti il pomeriggio e nelle

zone dove il consumo alcolicopro capite e elevato.Gli incidenti stradali non col-piscono solamente i privati cit-tadini, ma anche i lavoratoriaddetti alla conduzione diautomezzi pubblici e privati.Anzi in questo caso, pur es-sendo gli incidenti meno fre-quenti, il numero delle personecoinvolte e la gravita dei dannirisultano elevati e drammaticiin termini di morti e di grandiinvalidi. Ci riferiamo agli inci-denti causati da conducenti ditreni, aerei, di autolinee pub-bliche e private, taxi etc. An-che in questi casi il moventeeziologico e, spesso, la ubria-chezza; questa asserzione esuffragata dai dati forniti dalMinistero dei Trasporti e dallesanzioni e multe irrogate gior-nalmente da funzionari dellapolizia stradale. Alcuni studihanno dimostrato come la pro-babilita di incidente stradaleaumenta parallelamente ai tas-si alcolimetrici. Queste consi-derazioni, insieme alla consa-pevolezza che l’alcolismo rap-presenta un grande problemasociale, hanno spinto il legisla-tore da un lato a ridurre il limi-te alcolemico (il nuovo Codicestradale ha fissato tale limite a0,5 mg/l con il D.Lgs. 15 gen-naio 2002, n. 9), dall’altro(con la legge 30 marzo 2001,n. 125) a vietare l’assunzionee la somministrazione di be-vande alcoliche e superalcoli-che durante quelle attivita la-vorative che comportano unelevato rischio di infortunisul lavoro, con la possibilita(opportunamente regolamenta-ta) di condurre controlli alcoli-metrici nei luoghi di lavoro.Per tradurre le prescrizioni

della teoria scientifica in mo-delli organizzativi effettiva-mente applicabili l’ILO (Inter-national Labour Office) haproposto l’adozione di impor-tanti strategie operative foca-lizzando l’attenzione su treobiettivi principali di preven-zione: gli individui, il postodi lavoro, la comunita. Poicheoggigiorno i soggetti trascor-rono gran parte del loro tempoall’interno di realta aziendali,molta importanza deve esserericonosciuta all’ambiente la-vorativo. Per tale motivo saraopportuno promuovere alcunemisure prevenzionali quali:– valorizzare alcune impor-tanti figure (medico competen-te, RSPP, infermieri, assistentisociali etc.);– istituire un gruppo di lavorosui problemi causati dall’alcol,con la partecipazione delle fi-gure sopra riportate per rila-sciare consigli a tutti i lavora-tori, indirizzando eventual-mente i soggetti verso struttureall’uopo incaricate che preve-da dei collegamenti con iSERT o con i servizi di alcolo-gia presenti nel territorio;– consentire l’accesso a pro-grammi terapeutici appropriatied efficaci.Per l’attuazione delle azionieducative e essenziale il con-tributo che potra essere presta-to dal medico competente(MC); detto sanitario potrafornire, tramite i momenti for-mativi previsti e la sorveglian-za sanitaria, consulenza a tuttii lavoratori che necessitano diconsigli o che vorranno appro-fondire la delicata problemati-ca anche durante le visite pe-riodiche.L’evoluzione parossistica del-

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l’alcolismo e un problema disicuro interesse sociale e nonlimitato al nostro Paese tantoche l’OMS ha previsto, comeobiettivo da raggiungere entroil 2005, di ridurre i danni cau-sati dall’alcol nei luoghi di la-voro con particolare riguardoagli incidenti stradali e a quelliprettamente occupazionali.L’alcolista, pur portatore tal-volta dalla nascita di una ere-dita biologica definita, reagi-sce alle molteplici influenzeesteriori dell’ambiente co-struendo un suo particolare econsequenziale modus vivendiche e necessario conoscere ecomprendere per una piu ido-nea impostazione di una azio-ne preventiva.Pertanto, una efficace e corret-ta informazione della popola-zione lavorativa sugli effettisanitari acuti e cronici correlatialla assunzione di alcol puorappresentare uno strumentoindispensabile e valido perprevenire il fenomeno e favo-rire il recupero dei soggetti.E da condividere pienamentel’attuale tendenza che indivi-dua nella formazione, intesacome un processo interattivoe negoziale di costruzione del-la conoscenza, l’elemento por-tante per la realizzazione di uncompiuto ed efficace sistemadella prevenzione.Tale obiettivo potra essere rag-giunto solamente evitando ilverticismo gestionale a favoredi una cultura di tipo parteci-pativo che coinvolga tutte lefigure incaricate di garantirela salute della popolazione la-vorativa.

Effetti patologicidell’alcol

L’assunzione di alcol e imme-diatamente seguita dall’assor-bimento dell’etanolo in quan-to, molecola piccola ed estre-mamente semplice, attraversafacilmente le membrane biolo-giche per diffusione semplicee si distribuisce omogenea-mente nel sangue. L’assorbi-mento avviene attraverso ilprimo tratto del tubo digerente(per il 20% nello stomaco ed ilrestante 80% a livello del duo-

deno). Il fegato trasforma lamaggior parte dell’etanolo as-sunto; per tale ragione esso el’organo piu esposto ai suoi ef-fetti dannosi. La restante parte(il 10-20%) viene eliminata,immodificata, attraverso l’ariaespirata e le urine. Dopo l’in-gestione della bevanda l’alcolpassa rapidamente nel circolosanguigno e, quindi, in tuttigli organi. La velocita di as-sorbimento, da cui dipende laconcentrazione nel sangue (al-colemia), e funzione di alcuniparametri come la quantita dialcol, la gradazione della be-vanda, l’assunzione in un’uni-ca dose, la presenza di cibonello stomaco, il tipo di ali-mento (amidi e grassi rallenta-no l’assorbimento) e tutti i fat-tori che ritardano lo svuota-mento dello stomaco. Se si ea stomaco vuoto dopo appena5 minuti l’alcol raggiunge ilcircolo sanguigno; mentre astomaco pieno il tempo oscillatra 30 e 90 minuti.L’alcol rappresenta, per certiaspetti, uno psicofarmaco acausa dei suoi effetti negativisul sistema nervoso (essi sonodapprima rappresentati da sti-molazione e poi da depressio-ne dello stesso). Tali reazionisono ben correlate con la con-centrazione di alcol nel san-gue, anche se a parita di alco-lemia essi sono piu evidentied acuti nelle persone astemieo che fanno basso uso di be-vande alcoliche, magari limita-to ai pasti, rispetto agli abitu-dinari dell’alcol. Mediamentegli effetti farmacologici, evi-denti anche nel comportamen-to, sono piuttosto tipici.Danni nei distretti organici:– patologie gastrointestinali;– danni epatici (steatosi epati-ca etc.);– effetti neurologici (encefa-lopatia di Wernicke, sindromedi Korsakov), tremori degli ar-ti e incoordinazione motoria;– disturbi psicopatologici.(perdita della memoria, labilitaumorale con alternanza di fasiirritative e fasi depressive, ri-duzione o perdita dei freni ini-bitori, allucinosi alcolica, de-menza alcolica);– tumori: i meccanismi carci-nogenetici dell’alcol sono solo

ipotizzabili anche se l’epide-miologia ritiene possibile unaassociazione causale tra assun-zione di alcol e induzione neo-plasica.

Normativadi riferimento

La normativa definisce alcoli-che le bevande con contenutodi alcol etilico superiore a1,2%, denominando «superal-colici» quelle con contenutosuperiore a 21%, fermo restan-do che le acquaviti non posso-no superare l’86%.Per contenere gli eventi acci-dentali molto giustamente giail D.P.R. n. 303/1956 all’art.42 vietava la somministrazio-ne di bevande alcoliche:«E vietata la somministrazionedi vino, birra e di altre bevan-de alcoliche nell’interno dellaazienda. E tuttavia consentitala somministrazione di modi-che quantita di vino e di birranei locali di refettorio durantel’orario dei pasti.»Inoltre, si fa presente che l’art.15, comma 1, della legge 30marzo 2001, n. 125 (Leggequadro in materia di alcol edi problemi alcolcorrelati) pre-vede:«Nelle attivita lavorative checomportano un elevato rischiodi infortuni sul lavoro ovveroper la sicurezza, l’incolumitao la salute dei terzi, individua-te con decreto del Ministro dellavoro e della previdenza so-ciale, di concerto con il Mini-stro della sanita, da emanareentro novanta giorni dalla datadi entrata in vigore della pre-sente legge, e fatto divieto diassunzione e di somministra-zione di bevande alcoliche esuperalcoliche»,mentre al comma 2:«I controlli alcolimetrici neiluoghi di lavoro possono esse-re effettuati esclusivamentedal medico competente ai sen-si dell’articolo 2, comma 1,lettera d), del decreto legislati-vo 19 settembre 1994, n. 626,e successive modificazioni,ovvero dai medici del lavorodei servizi per la prevenzionee la sicurezza negli ambientidi lavoro con funzioni di vigi-

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lanza competenti per territoriodelle aziende unita sanitarielocali».� La legge n. 125/2001 recanorme finalizzate alla preven-zione, alla cura e al reinseri-mento sociale degli alcoldi-pendenti e fornisce una rispo-sta all’annoso problema del-l’uso dell’alcol in ambiente dilavoro. Si tratta sicuramentedi una norma coraggiosa ed in-novativa in quanto infrange,finalmente, la storica tolleran-za della tradizione italiana ver-so il vino, bevanda nazionale,ma che prevede una gestionepartecipativa affidata a decretiapplicativi non ancora emana-ti.Anche il Codice della strada,per limitare i gravi episodi col-legati alle «stragi del sabatosera», ha introdotto il limite al-colemico (con l’emanazionedel D.Lgs. 15 gennaio 2002,n. 9, il valore limite consentitoe stato diminuito ulteriormentee fissato a 0,5 mg/l). Infatti,sappiamo per certo che lamaggioranza degli incidenti ericonducibile allo stato di eb-brezza correlato al superamen-to del tasso alcolemico. Nono-stante queste iniziative adotta-te per limitare i danni acuti ecronici dell’alcol, secondouna indagine recentementepromossa dal CENSIS, e stataconstatata una riaccensionedell’etilismo soprattutto tra igiovani (15-18 anni) che rap-presentano le fasce piu vulne-rabili della popolazione.Gli stati di etilismo acuto ecronico presentano indiscutibi-li interessi medico-legali inquanto si tratta di intossicazio-ni con notevoli riflessi socialisoprattutto per le ripercussioniche la condotta dell’etilista de-termina nell’ambiente familia-re ed occupazionale. Questospiega perche numerose nor-me mirano a prevenire ed a re-primere tali stati.� Art. 153 T.U. delle leggi diPubblica Sicurezza (R.D. 18giugno 1931, n. 773): «Aglieffetti della vigilanza dell’au-torita di P.S., gli esercentiuna professione sanitaria sonoobbligati a denunciare all’au-torita locale di P.S., entro duegiorni, le persone da loro assi-

stite o esaminate che siano af-fette da malattie di mente o dagrave infermita psichica, iquali dimostrino o diano so-spetto di essere pericolose ase o agli altri. L’obbligo siestende anche alle personeche risultano affette da cronicaintossicazione prodotta da al-col o da sostanze stupefacen-ti.»� Art. 273 del regolamento diesecuzione del T.U. delle leggidi P.S.: «La denuncia di cui al-l’art. 153 e fatta dagli esercentila professione sanitaria e, ovesia il caso, dai dirigenti gli Isti-tuti manicomiali od ospedalie-ri sia pubblici che privati, condichiarazione scritta, da essifirmata.»� Art. 717 Codice Penale:«Chiunque nell’esercizio diuna professione sanitaria,avendo assistito o esaminatopersona ..., omette di darne av-viso all’Autorita e punito conun ammenda».

Metodi di misura

L’accertamento dello stato diebbrezza si effettua, tramitegli organi di polizia stradale,mediante l’analisi dell’aria al-veolare espirata; qualora i ri-sultati della citata indagine su-perino i valori di legge, il sog-getto verra inviato presso unastruttura sanitaria dove sarasottoposto ad una analisi permonitorare la concentrazionedi alcol nel sangue. L’accerta-mento del tasso alcolemico eesteso anche ai conducenticoinvolti in incidenti stradali.Ovviamente il medico compe-tente, soggetto incaricato dellasorveglianza sanitaria dei la-voratori che presentano rischiprofessionali, potra utilizzarealtre metodiche in occasionedella visita medica previstadalla vigente normativa pre-venzionistica. Potra giungerealla diagnosi di alcolismo cro-nico, anche in fase acuta, uti-lizzando un corteo di elementiindicatori che prevedono, in-nanzitutto, la valutazioneanamnestica e clinica del sog-getto anche usando alcuni pa-rametri di laboratorio non par-ticolarmente specifici. L’esa-

me obiettivo potra evidenziareteleangectasie soprattutto delvolto, tremori a fini scosse,epatomegalia, riflessi profondidiminuiti agli arti inferiori, di-sturbi relazionali evidenziabilicon determinati questionari.Nel corso di esami chimico-clinici, svolti routinariamentee quindi non necessariamentespecifici, potranno evidenziar-si dei segni di epatopatia (alte-razione delle transaminasi,GGT, etc.) o di anemia macro-citica con volume globularemedio aumentato.Da alcuni anni e entrato nel-l’uso routinario il dosaggiodella transferrina decarboidra-ta (CDT). Attualmente la lette-ratura in materia asserisce chetale indagine ematochimicarappresenta il test piu specificoper valutare l’abuso di alcol, inquanto riflette la assunzione fi-no a 14 giorni, anche dopoastensione assoluta di qualsiasibevanda alcolica; inoltre nonrisente delle comuni patologieepatobiliari; puo essere inveceinfluenzata dalla carenza diferro ed aumenta durante lagravidanza.Significativa e anche l’indagi-ne mediante il saliva alcol test,con kit usa e getta, di facileconservazione ed impiego,che consente di stimare il li-vello di alcol attraverso unamisurazione della sua concen-trazione nella saliva. E un esa-me semplice e di facile esecu-zione.

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Effetti dell’alcol in base alle dosi assunte

Alcolemia Effetti

fino a 0,3 g/l � Normali condizioni

tra 0,3 e 0,5 g/l � Leggera euforia, sensazione di benessere, rilassatezza

tra 0,5 e 1,30 g/l � Aumento della confidenzialita, diminuzione dell’attenzione, delle inibizioni,del controllo, del giudizio e del giudizio critico� Difficolta sensoriali e motorie.� Perdita dell’efficienza dei movimenti fini

tra 1,30 e 2,60 g/l � Instabilita emozionale� Perdita del giudizio critico� Alterazione della percezione, della memoria e della comprensione� Riduzione della risposta sensoriale e motoria� Aumento dei tempi di reazione� Riduzione dell’acuita visiva e perdita della visione periferica� Scoordinamento senso-motorio� Deficit dell’equilibrio� Sonnolenza

tra 2,6 e 3,0 g/l � Disorientamento, confusione mentale, vertigini� Reazioni emotive eccessive� Disturbi della visione e della percezione dei colori, delle forme, delle dimen-

sioni, del movimento� Aumento della soglia del dolore� Aumento dello scoordinamento muscolare� Andatura barcollante� Linguaggio difficoltoso� Apatia� Letargia

tra 3,0 e 0,5 g/l � Inerzia generale. Deficit o perdita delle funzioni motorie� Forte diminuzione della risposta agli stimoli� Marcato scoordinamento muscolare� Incapacita a stare in piedi ed a camminare� Vomito� Incontinenza urinaria e fecale� Coscienza alterata� Sguardo fisso nel vuoto� Sonno

tra 3,0 e 4,0 g/l � Completa incoscienza� Perdita dei riflessi� Abbassamento della temperatura corporea� Incontinenza� Disturbi della respirazione e della circolazione� Coma� Possibile morte per depressione dei centri respiratori ed arresto cardiocir-

colatorio

tra 4,0 e 5,0 g/l � Morte per depressione dei centri respiratori ed arresto cardiocircolatorio

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In collaborazione con INAIL

Rapporto INAILsugli infortuni: datie programmi di prevenzionea cura di Francesco Facello e Alessandro Baldacconi

Rapporto INAILsugli infortuni:dichiarazionedel Presidente

Non puo non destare profondodolore la morte di un giovaneoperaio nell’incidente nel can-tiere sulla Catania-Siracusa, ede motivo di ulteriore preoccu-pazione il coinvolgimento ditanti lavoratori in un sinistroche avrebbe potuto assumeredimensioni ancora piu tragi-che. Quello che e accaduto cirafforza nel nostro convinci-mento che la lotta per la pre-venzione deve essere semprecondotta con continuita ed at-tenzione dedicata. L’INAIL,dal giorno stesso del tragicoevento, sta contribuendoproattivamente agli accerta-menti e alle indagini, in strettocontatto con la Prefettura diSiracusa. Ancora una voltal’accaduto evidenzia la neces-sita che il coordinamento deglioperatori della sicurezza av-venga su una base normativa-mente strutturata, per dare cer-tezza e tempestivita non solonella gestione di momenti dicrisi ma nell’attivita quotidia-na di prevenzione.» Una piuampia riflessione propositivae stata illustrata, nell’ambitodella presentazione del tradi-zionale Rapporto annuale del-l’INAIL sugli andamenti in-fortunistici di breve, medio elungo periodo.

La visione storicaed il confrontoin Europa

Per capire qual e oggi la situa-zione degli infortuni nel nostro

Paese e opportuno ripercorrer-la in una veloce panoramica ealla luce della nostra storia so-ciale. Nella prima meta deglianni ’50 si registravano ognianno oltre 3.000 morti per in-fortuni sul lavoro. Questo datoimpressionante si e trascinatoper circa un ventennio, fino al-la meta degli anni ’70: in quelperiodo, infatti, per sei volte fusuperata la soglia dei 3.000morti sul lavoro, con picchisuperiori a 3.500 vittime. Tra-dotto in termini di quotidiani-ta, questo dato vuol dire cheogni giorno dieci persone«morivano di lavoro». Dopoil 1975 il fenomeno cominciaa decrescere progressivamen-te, pur mantenendosi general-mente al di sopra dei 2.000 ca-si per tutti gli anni ’80; e nel1990 il fenomeno e ancoramacroscopico: oltre 2.400morti. Nel decennio successi-vo inizia la discesa: nel 2000si registrano 1.400 vittime dellavoro. Per lo scorso anno ildato, registrato a oggi, parladi 1.206 infortuni mortali. Epero piu significativo il datostimato (cioe il dato che tieneconto delle possibili variazioninel corso del tempo, sulla basedi un modello esperienziale ematematico): 1.280 morti peril 2005. Nel momento in cuil’INAIL dichiara che nessuno,sia all’interno sia al di fuoridell’Istituto, puo considerarein termini di positivita un bi-lancio che conta comunque vi-te umane stroncate, nello stes-so tempo bisogna pero essereconsapevoli che oggi si regi-strano meno vittime, meno lut-ti, meno drammi umani e so-ciali, minori costi economiciper il Paese. Il problema ora

e come sostenere e favorireun’ulteriore progressiva dimi-nuzione, perche sarebbe peri-colosissimo pensare di avereinnescato un processo che siautoalimenta: non e cosı. Ilpuntuale monito del Capo del-lo Stato giunge quanto mai op-portuno per l’intera collettivi-ta, perche quello dell’attenzio-ne alla sicurezza deve essere,oltre che un dato di progressi-va e incessante acquisizioneculturale, un imperativo pertutto il mondo del lavoro, dellascuola, degli ambienti familia-ri, dell’intero consorzio civile.Finora si e fatto riferimentoagli infortuni mortali, perchee il dato che piu colpisce la co-scienza sociale, che indubbia-mente non accetta piu l’inelut-tabilita del rischio lavorativo.Analoghe considerazioni sipossono fare anche per gli in-fortuni denunciati dal 1960 inpoi. Dagli oltre 1.360.000 del-l’inizio del decennio, si toccail picco nel 1970, con1.600.000 casi. Nel 1980 il fe-nomeno decresce fino a circa1.170.000 infortuni, mante-nendosi sugli stessi livelli finoal 1990. Si registra una flessio-ne nel 2000, con poco piu diun milione di infortuni denun-ciati. Nel 2005 si e decisamen-te sotto la soglia del milione,con 940.000 casi denunciati.Un ultimo macrodato risultafondamentale per interpretarel’andamento del fenomeno:quello degli infortuni inden-nizzati e cioe gli infortuniche hanno comportato un’in-validita temporanea o perma-nente del lavoratore. Nel1960 erano piu di un milione;dieci anni piu tardi si tocca ilpicco di oltre 1.300.000. Nel

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1980 si scende per la primavolta sotto il milione e la situa-zione resta praticamente inal-terata fino al 1990. Il decenniosuccessivo segna, anche inquesto caso, una svolta. Nel2000 si scende infatti sotto lasoglia dei 700.000. L’annoscorso, nel 2005, sono stati645.000. Questo vuol direche gli infortuni sono diminui-ti non solo dal punto di vistaquantitativo, ma anche dalpunto di vista della gravita de-gli esiti lesivi. Se si traducetutto questo in termini di costoannuo complessivo degli in-fortuni sul lavoro (per eroga-zioni da parte dell’INAIL, delServizio Sanitario Nazionale,per giornate lavorative perse,per indagini, per costi di sosti-tuzione, ecc.) e possibile affer-mare che, dieci anni fa, nel1996 gli infortuni e le malattieprofessionali rappresentavanoper il Paese un costo pari al3,7 % del PIL. Oggi, o meglioal 31 dicembre 2005, rappre-sentano il 3,2% del prodottointerno lordo, ma in terminiassoluti la cifra fa davvero im-pressione: 41 miliardi di euro!Oltre al prioritario dato umanoe sociale, l’INAIL si sentequindi vincolato ad aggredireil fenomeno anche da un pres-sante imperativo categorico diordine morale ed economico.L’obiettivo missione noto conla formula di «infortuni zero»,che ha contraddistinto la ge-stione strategica e operativadell’Istituto negli ultimi anni,vuol dire che pur in presenzadi una finalizzazione quantita-tivamente impossibile, l’I-NAIL ha la consapevolezzache riuscira a perseguire profi-cuamente l’erosione del feno-meno infortunistico solo conuna filosofia operativa etica-mente vissuta da tutto il perso-nale nella quotidianita lavora-tiva e in sinergia con gli altrioperatori della sicurezza.Negli ultimi anni l’Italia si ecollocata sotto le medie euro-pee con riferimento sia agli in-fortuni «con assenza dal lavo-ro superiore a tre giorni»(3.267 ogni 100.000 occupati,contro una media dell’eurozo-na di 3.789), sia a quelli in-dennizzati, sia ai casi mortali

(in Italia, 2,8 morti ogni100.000 occupati, contro i 2,9della media nell’eurozona).Questo vuol dire che le inizia-tive per la prevenzione e la si-curezza sul lavoro hanno inci-so sul fenomeno, accanto adaltre cause e circostanze di or-dine strutturale. E indubbioche la trasformazione dei pro-cessi produttivi, il venir menodelle grandi catene di montag-gio con impiego di persone,sostituite da una robotizzazio-ne pressoche totale e, piu ingenerale, il sempre piu fre-quente allontanamento del-l’uomo dalle macchine hannocontribuito a rendere meno ri-schiose le lavorazioni. E que-sto un dato strutturale innega-bile, ma che oggettivamentesi e tradotto in una maggioresicurezza. La stessa evoluzio-ne del quadro normativo hadeterminato una progressivapresa di coscienza dell’esigen-za prioritaria di garantire la sa-lute e la sicurezza dei lavorato-ri, la cui professionalita rap-presenta il vero patrimonioaziendale. Il pur discussoD.Lgs. n. 626/1994 ha comun-que aperto la strada a un pro-cesso di maturazione sulleproblematiche della sicurezza,che ha consentito nel tempodi mettere intorno a un tavolole parti sociali per discuteredi un’applicazione piu funzio-nale e meno burocratica e,quindi, di innescare processidi maturazione sulle priorita«salute e sicurezza».Per consolidare la tendenza al-la diminuzione degli infortunie anzi accelerarla, i Ministridel Lavoro e delle Infrastruttu-re stanno concertando gliaspetti operativi di una strate-gia basata sul potenziamentodel sistema ispettivo e su unpiu mirato incrocio delle ban-che dati. E altrettanto signifi-cativo che i medesimi organiministeriali stiano dimostran-do grande attenzione alle esi-genze di revisione della nor-mativa con riferimento al si-stema degli appalti. Come pu-re e da noi vivamente auspica-bile l’arrivo del nuovo T.U.sulla sicurezza che, prevedibil-mente, riformulera in manierapiu organica e funzionale il

quadro delle competenze sullaprevenzione.Assieme a questo e sperabileche veda presto la luce, dopoun’attesa di ormai oltre cin-quanta anni, il nuovo T.U. sul-l’assicurazione infortuni. L’I-NAIL, al riguardo, non hamancato, attraverso un attentoe qualificato lavoro della suastruttura amministrativa, dipresentare al Ministero del La-voro una bozza di testo conproposte profondamente inno-vative anche in materia di pre-venzione e, conseguentemen-te, di legittimazione all’eserci-zio delle azioni di regresso inconnessione - questo l’elemen-to di maggiore novita! - allamancata adozione delle neces-sarie misure di sicurezza.

Gli infortuninel quinquennio2001-2005

E stato riportato che il dato de-gli infortuni denunciati si atte-sta intorno ai 940.000 casi. Siregistra pertanto una flessionepari a 2,8 punti percentuali ri-spetto al 2004. Si accentuaquindi, rispetto al biennio pre-cedente, la tendenza alla fles-sione. Tale calo complessivoassume maggior rilievo se siconsidera che nel 2005 il nu-mero degli occupati era cre-sciuto, sia pure modestamente,dello 0,7% (fonte ISTAT).Anche per quanto riguarda gliinfortuni mortali si confermala tendenza alla contrazione,come gia detto, con un datostimato in 1.280 casi. Il rispar-mio di vite umane e da attri-buire anche alla significativacontrazione dei casi mortaliavvenuti in itinere, che nel2002 si attestavano su circa400 casi, e che nel 2005 si col-locheranno ben al di sotto dei300. Sotto il profilo del sessoe dell’eta e interessante rileva-re che al decremento degli in-fortuni hanno contribuitoesclusivamente i maschi, men-tre per le donne si deve regi-strare un lieve aumento, certa-mente in linea con l’incremen-to occupazionale femminile (+0,5%), ma che costituisce unsegnale di cui tener debito

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conto. Significativo il fattoche, in tutti i settori, sono leclassi di eta «giovani» (fino a34 anni) a beneficiare del caloinfortunistico. Negli ultimi an-ni le campagne di prevenzionedell’INAIL e degli altri opera-tori della sicurezza hanno de-dicato molta attenzione alle fa-sce di lavoratori piu giovani,perche un loro infortunio e si-curamente un infortunio piupesante dal punto di vistaumano, sociale, economico.Sotto il profilo territoriale, lariduzione degli infortuni regi-strata tra il 2004 e il 2005 hariguardato tutte le regioni delCentro- Nord; si e distinto so-prattutto il Nord-Est con uncalo del 3,9%, sensibilmentesuperiore alla media nazionale(-2,8%). Circa i settori di atti-vita, fermo restando il costantecalo in agricoltura, la diminu-zione degli infortuni si profilapiu accentuata nel ramo del-l’industria (-6,6%), mentre inquello dei servizi si assiste aun incremento sia per il totaledegli infortuni (+0,7%) siaper i casi mortali, per i qualila crescita si attestera su valoriconsolidati pari al 3%. Il rela-tivo incremento occupaziona-le, indicato dall’ISTAT nellamisura dell’1% circa, puo rap-presentare solo una spiegazio-ne parziale. Il dato andra quin-di ulteriormente analizzato percapire cause e circostanze de-gli infortuni e mettere a puntole conseguenti strategie di pre-venzione. Il calo piu significa-tivo, sotto tutti i profili, e quel-lo nel settore delle costruzioni,perche a una diminuzione de-gli infortuni del 5,3% si asso-cia una crescita occupazionaledel 4,4%. Sembra paradossalericordarlo dopo il recente epi-sodio del crollo di un pilastrodell’autostrada Catania-Sira-cusa, che ha colpito profonda-mente l’opinione pubblica per-che una giovane vita e statastroncata e il disastro potevaassumere proporzioni piu gra-vi. Altrettanto dicasi per l’an-cor piu recente duplice infortu-nio mortale avvenuto per unincendio in una fabbrica di Sa-lerno in cui hanno trovato lamorte due donne, di cui unadi appena quindici anni.

Quanto sopra premesso, giove-ra a questo punto precisare che,nell’arco dell’intero quinquen-nio 2001-2005, il complessodegli infortuni denunciati haconosciuto una diminuzionedell’8,2% in termini assoluti,come gia detto, ma una flessio-ne reale decisamente piu co-stante e sostanziale, pari al12,1% in termini relativi. E seindubbiamente, ancora oggi,si lamentano tre vittime del la-voro al giorno, va tuttavia ri-cordato che negli ultimi cinqueanni ci sono state in totale 269vittime in meno. Non mancanopero i segnali di una possibileinversione di tendenza, che so-no essenzialmente quattro:1) gli infortuni dei lavoratoriextracomunitari;2) gli infortuni stradali;3) gli infortuni ai lavoratori in-terinali;4) le prime proiezioni sull’an-damento infortunistico per il2006.I lavoratori extracomunitariassicurati all’INAIL per il2005 sono circa 2 milioni. Iltrend occupazionale, forte-mente cresciuto fino al 2004,sembra essersi stabilizzato nel2005, raggiungendo comun-que livelli quasi doppi rispettoall’anno 2000; la componentefemminile rappresenta quasi il40% di questi lavoratori. Forteaumento dell’occupazione, mapurtroppo anche sensibile au-mento degli infortuni fino al2004; tendenza che sembra es-sersi fermata nel 2005, inquanto anche per questa cate-goria di lavoratori registriamoun calo in linea con quello ge-nerale (-2,8%). Resta pero ildato di fatto che questi lavora-tori si infortunano molto di piurispetto agli italiani e ai comu-nitari in genere (il 50% di piu).Questo vuol dire che ci sonoampi margini per contrarrequesto fenomeno specifico, es-senzialmente con iniziativemirate alla formazione, allaprofessionalizzazione, alla co-noscenza del sistema di tutelaitaliano. Per quanto riguardagli infortuni stradali, va ricor-dato innanzitutto che l’inci-dentalita specifica pesa sensi-bilmente sul fenomeno infor-tunistico da lavoro nel suo

complesso: rappresentano in-fatti oltre il 13% degli infortu-ni complessivi e ben il 53%degli infortuni mortali. Comedire che, se si riuscira a conte-nere fortemente l’incidentalitastradale, sara lecito attendersiun’ulteriore e significativacontrazione del fenomeno in-fortunistico ed una attenuazio-ne dei sinistri piu gravi, conesiti mortali o fortemente inva-lidanti. Negli ultimi anni, unalegislazione piu severa (paten-te a punti) ha prodotto buonirisultati anche se oggi si av-vertono segnali di rallenta-mento di tale favorevole abbri-vio. C’e anche un altro datoche preoccupa per la sua po-tenziale rischiosita: l’assenzadi una relazione biunivoca trala frequenza dei sinistri e il nu-mero delle persone coinvolte.In breve: meno incidenti epiu persone lese. Per quanto ri-guarda invece l’arcipelago delcosiddetto lavoro «atipico», adestare preoccupazioni, sottoil profilo infortunistico, sonoi lavoratori interinali piuttostoche i parasubordinati. Infatti,per i parasubordinati, operatele necessarie parametrazionisulla base dell’unita di misuradi «lavoro annuo» utilizzatedall’Istituto, il tasso di fre-quenza e pari a circa 15 infor-tuni denunciati ogni 1.000 ad-detti/anno e cioe assolutamen-te in linea con le attivita tecni-co-impiegatizie del settore deiservizi alle imprese. Totalmen-te differente la situazione pergli interinali, per i quali il tas-so di frequenza risulta moltopiu elevato, praticamente ildoppio di quello relativo alsettore industria e servizi. Laspiegazione va probabilmentericercata nelle attivita svolteda questa tipologia di lavora-tori, per lo piu operai adibitia lavori di tipo manuale nel-l’industria manifatturiera, nel-le costruzioni e nei trasporti,affrontati spesso con insuffi-ciente formazione e professio-nalita. Le prime proiezioniper il 2006 evidenziano unpossibile incremento comples-sivo degli infortuni, stimabile,a oggi, intorno al 2-3% rispet-to al 2005.

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Le malattieprofessionalinel quinquennio2001-2005

Il fenomeno si e mantenuto so-stanzialmente stabile nel quin-quennio in esame, con unamedia di circa 26.000 denunceogni anno. Per le malattie pro-fessionali, a differenza degliinfortuni, il confronto dell’ulti-mo anno rispetto a quello pre-cedente e improponibile in ter-mini di significativita, perche itempi tecnici di definizione so-no oggettivamente piu lunghi.La tecnopatia piu frequente re-sta ancora la sordita da rumo-re, che rappresenta ancora og-gi circa il 30% delle malattiemanifestatesi.Nel campo delle malattie nontabellate, sempre maggiore in-cidenza assumono patologiecome tendiniti, affezioni dellacolonna vertebrale, sindromedel tunnel carpale.In minacciosa crescita i tumorie le neoplasie, con oltre 1.400casi denunciati nel 2005 (som-mando le malattie tabellate equelle non tabellate); occorrepurtroppo dire che si tratta diun fenomeno che gli espertidel settore ritengono ancorasottostimato e rappresentatosolo in parte dai numeri appe-na citati. Le cause di tali tumo-ri e neoplasie affondano ov-viamente le radici nel passato:sono le conseguenze stessedella mancata prevenzione.Per queste malattie, purtroppo,l’obiettivo puo essere soloquello di farle emergere perpoterle riconoscere e indenniz-zare. Per il presente e per il fu-turo, invece, l’obiettivo nonpuo essere di mera gestione,ma di funzionale prevenzione.L’appendice statistica del rap-porto INAIL (1) contieneun’analisi molto dettagliatasulle malattie professionali. Inquesta sede giova fornire po-chi dati di sintesi: in mediasu 26.000 casi denunciati, percirca 8.500 viene riconosciutaogni anno l’origine lavorativa.Per quanto riguarda invece itumori e le neoplasie, la metae anche piu viene riconosciutadi certa origine professionale e

la quasi totalita viene inden-nizzata.

Infortuni: destinaremaggiori risorsealla prevenzione

I dati sugli infortuni sul lavoro2005 dell’INAIL, seppure inleggero decremento rispettoagli anni precedenti, rappre-sentano un costo sociale altis-simo, soprattutto in termini divite umane (quasi quattro vitti-me sul lavoro ogni giorno),non piu tollerabile da un Paesecivile e sviluppato quale l’Ita-lia. I dati confermano, altresı,la drammaticita della situazio-ne e la necessita di destinaremaggiori risorse finanziarie al-la prevenzione, alla tutela e al-la sicurezza dei lavoratori non-che di approvare nei tempi piustretti possibile il Testo Unicoin materia di assicurazione ob-bligatoria. L’attuazione inte-grale del D.Lgs. n. 38/2000costituisce un punto irrinun-ciabile per il Consiglio di Indi-rizzo e di Vigilanza in quantol’azione dell’Istituto deve es-sere caratterizzata dalla conce-zione solidaristica secondo idettami della Carta Costituzio-nale. Il CIV nelle Linee di in-dirizzo 2007 che si appresta avarare, dedica specifici capito-li al tema della tutela integraledel lavoratore (prevenzione,cura, riabilitazione e reinseri-mento lavorativo), a quellodella sicurezza e del contrastodel lavoro nero ed irregolareattraverso la valorizzazioneed il potenziamento del corpoispettivo dell’Istituto. «E au-spicabile che nell’ambito deiprovvedimenti in discussionein Parlamento sul ‘‘pacchettosicurezza’’ l’INAIL vengamesso nella condizione delladisponibilita di parte delle ri-sorse finanziarie (circa 9 mi-liardi di euro) attualmente de-positate in un conto infruttife-ro presso il Ministero del Te-soro per interventi strutturalia sostegno del sistema produt-tivo - dichiara Giovanni Gue-risoli, Presidente del CIV. -Ovviamente il riconoscimentodei finanziamenti alle impresedeve essere subordinato al ri-

spetto delle norme sulla rego-larita contributiva e fiscale».

Direttrici del CIVper la formazionedel Bilancio sociale

Il Consiglio di Indirizzo e diVigilanza (CIV), nella sedutadel 20 luglio c.a., ha definitole linee che devono caratteriz-zare la formazione del Bilan-cio sociale dell’INAIL. Essesono in particolare:– rendicontazione sulle areedi intervento nelle quali si rea-lizza una maggiore incidenzadella missione dell’Istituto incampo sociale, analizzandoper ogni tematica i risultati ot-tenuti rispetto agli obiettivi di-chiarati, le criticita osservate ele iniziative da mettere in attoper il loro superamento;– prestazioni e servizi ai lavo-ratori;– servizi ai datori di lavoro;– prevenzione;– riabilitazione e reinserimen-to lavorativo;– formazione ed assetto orga-nizzativo delle risorse umane;– qualita dei rapporti con l’u-tenza;– efficacia del sistema infor-mativo integrato in quello del-la P.A., con particolare riferi-mento alla creazione di banchedati ed osservatori partecipatifinalizzati alla prevenzione;– coinvolgimento dei portato-ri di interesse anche a livellonazionale e territoriale;– individuazione di specificiindicatori e particolari «evi-denze» utili a rendere visibilitali prestazioni;– adozione, ai fini della rendi-contazione delle riserve dispo-nibili e utilizzate, di dettagliatiprospetti economico-finanzia-ri;– quantificazione, attraversogli strumenti contabili, di be-nefici e costi, non trascurandole attivita immateriali che rive-stono rilevanza sociale;– evidenziazione e quantifica-zione degli obiettivi di miglio-ramento;

Nota:

(1) www.inail.it.

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– raccordo strutturale tra le fa-si della predisposizione e rea-lizzazione del bilancio socialee il processo di programma-zione e controllo dell’attivitagestionale dell’Ente.«La decisione del CIV simuove lungo il filone delD.Lgs. n. 38/2000 che ha mo-dificato la natura dell’INAIL,non piu assicurativa ma anchemirata a garantire la tutela in-tegrale dell’infortunato (pre-

venzione, cura, riabilitazionee reinserimento lavorativo) inuno spirito solidaristico volu-to dalla Carta Costituzionale,come recentemente conferma-to dalla relazione della Cortedei Conti sul bilancio consun-tivo 2004 - ha dichiarato ilPresidente del Consiglio di In-dirizzo e di Vigilanza Giovan-ni Guerisoli - con il bilanciosociale il CIV intende dareuna risposta concreta alle

aspettative dei propri stake-holder (imprese e lavoratori)che tiene conto della natura«pubblica» della responsabili-ta sociale dell’INAIL che de-ve estrinsecarsi in una rendi-contazione dell’azione di ge-stione svolta in relazione agliobiettivi prefissati, senza in-dulgere ad uno stile che avva-lori ipotesi di accreditamentoautoreferenziale».

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28 settembre 2006-30 aprile 2007

Finanziamentiper la sicurezzaa cura di Bruno Pagamici Studio Pagamici, Macerata

Dalle Regioni

ABRUZZO30 settembre 2006

Miglioramento della sicurezza dell’ambiente di lavoro

La Regione Abruzzo promuove l’acquisizione di servizi volti al migliora-mento della sicurezza degli ambienti di lavoro. E quanto previsto dal ban-do relativo all’Azione 2.2.1.a) del DOCUP 2000-2006, approvato con ladeterminazione 1 agosto 2006 n. DI/77. Potranno accedere agli aiuti lemicro, le piccole e le medie imprese, ubicate nelle zone Obiettivo 2, ope-ranti alle sezioni D, F, K della classificazione delle attivita economicheAtecofin 2004. In particolare, saranno ammesse:a) le imprese artigiane, le piccole e medie imprese industriali, anche informa cooperativa;b) i consorzi e le societa consortili fra le imprese;c) le societa consortili miste.Saranno esclusi i liberi professionisti e tutti i soggetti non iscritti allaCCIAA. Il contributo verra concesso per l’acquisizione dei servizi finaliz-zati al miglioramento della sicurezza dell’ambiente di lavoro conforme-mente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazio-ni, per l’adeguamento delle strutture finalizzata alla sicurezza dell’am-biente di lavoro, per l’attuazione di sistemi di gestione della sicurezza edella salute nei luoghi di lavoro e per l’acquisto di materiali di sicurezza.In particolare, saranno finanziabili:1) assistenza e consulenza per l’elaborazione, revisione, adeguamento edattuazione del piano di valutazione dei rischi;2) prove strumentali relative all’inquinamento acustico, illuminotecnico,microclimatico e ambientale;3) elaborazione, gestione ed implementazione del piano delle emergenze edelle procedure di evacuazione redatto ai sensi del D.M. 10 marzo 1998;4) sviluppo di sistemi di gestione della sicurezza e salute nei luoghi di la-voro e loro verifica secondo la norma OHSAS 18001;5) acquisto di cartellonistica e segnaletica ai sensi del D.Lgs. n. 493/1996nonche di dispositivi di protezione individuali (DPI).Le agevolazioni saranno erogate nella forma di contributo in conto capi-tale pari al 50% delle spese ritenute ammissibili, nel rispetto del regime deminimis, fino ad un massimo di 8.000 euro.La domanda dovra essere inoltrata, entro il 30 settembre 2006, esclusiva-mente mediante raccomandata A/R, alla Regione Abruzzo - Direzione At-tivita Produttive - Servizio Sviluppo dell’Industria, Via Passolanciano 75,65100 Pescara.(Determinazione 1 agosto 2006 n. DI/77; Bollettino Speciale 9 agosto2006, n. 75: approvazione bando annualita 2006)

Nota:

3 Bruno Pagamici e Dottore commercialista, Revisore contabile e Pubblicista.

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MARCHE30 settembre 2006

Contributi alle cooperative per la sicurezza sul lavoro

La base giuridica del regime di aiuto e rappresentata dall’art. 4, commi 1 e2 della L.R. 16 aprile 2003 n. 5, reso operativo con l’approvazione delbando dalla D.G.R. 10 luglio 2006 n. 829.Le agevolazioni potranno essere concesse alle cooperative e loro consorzi,nonche alle cooperative sociali di cui alla L.R. 18 dicembre 2001 n. 34,operanti in qualsiasi settore esclusi quelli dei trasporti, della agricoltura(produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli,come elencati nell’allegato I del trattato della Comunita Europea) dellapesca, dell’acquacoltura e dell’esportazione (di cui al Regolamento CEn. 69/2001 del 12 gennaio 2001).Le imprese potranno beneficiare delle seguenti tipologie di contributi, atitolo de minimis, tra loro non cumulabili:1) un contributo una tantum per l’acquisizione di consulenze specialisti-che finalizzate al miglioramento della sicurezza dell’ambiente di lavoro.L’agevolazione sara pari al valore attuale del concorso sugli interessi, nel-la misura massima del 70% del tasso ufficiale di riferimento, relativamen-te a contratti di mutuo e di locazione finanziaria di durata non superiore a10 anni;2) un contributo in conto capitale che concorre a finanziare i costi soste-nuti (di importo superiore a 5.000 euro) per l’introduzione della certifica-zione etica, secondo la norma S.A. 8000. In tal caso l’aiuto verra erogatonella misura del 40% dell’investimento ammissibile e fino ad un massimodi 15.000 euro.La richiesta per l’accesso al contributo dovra essere trasmessa alla Regio-ne Marche, Giunta regionale, Servizio Industria, Artigianato ed Energia,Funzione Cooperazione nei Servizi Produttivi, via Tiziano 44, 60125 An-cona, unicamente a mezzo raccomandata A.R. entro il 30 settembre 2006.(D.G.R. 10 luglio 2006 n. 829; B.U.R. 1 agosto 2006, n. 78)

28 settembre 2006 Incentivi per la certificazione etica

La Regione Marche promuove lo sviluppo dei sistemi di certificazioneetica nelle imprese. E quanto prevede l’art. 16, lett. e) della L.R. 28 otto-bre 2003 n. 20 il cui bando e stato approvato con il decreto 21 luglio2006 n. 201. Saranno ammissibili le istanze presentate da PMI industrialied artigiane, singole o associate, appartenenti ai settori di cui alle lettereC, D, E, F, G, H, I, K, M e O della classificazione delle attivita econo-miche ISTAT ATECO 2004 e da PMI operanti in alcune attivita di ser-vizio strettamente collegate e funzionali allo sviluppo delle predette atti-vita produttive (per il cui dettaglio si rimanda all’Allegato 1 della D.G.R.10 luglio 2006 n. 817, di approvazione del quadro attuativo per l’anno2006). Gli interventi agevolabili dovranno riferirsi all’acquisizione dellaprima certificazione etica (conforme alla norma SA 8000), rilasciata daorganismi nazionali accreditati SINCERT o da organismi internazionaliaccreditati. Saranno agevolate le spese, di importo minimo di 5.000 euro,relative a:a) consulenza esterna per check-up conoscitivo del contesto aziendale eper l’implementazione del sistema di gestione inerente la certificazioneetica;b) software e hardware specifici per la certificazione etica;c) certificazione etica rilasciata da organismi nazionali accreditati SIN-CERT o da organismi internazionali accreditati (pratica di certificazione,preverifica, verifica ispettiva di certificazione, conseguimento della certi-ficazione).Alle imprese beneficiarie verranno concessi contributi in conto capitale, inregime de minimis, nella misura del 35% del costo dell’investimento rite-nuto ammissibile.Le domande per l’accesso al regime di aiuto dovranno essere trasmessenella duplice modalita telematica e cartacea entro il 28 settembre 2006.La procedura informatica di invio telematico e disponibile all’indirizzo in-ternet http://www.impresa.marche.it/ita/lr20/. La domanda, stampata dallaprocedura telematica, andra poi inviata alla Giunta Regionale - ServizioIndustria, Artigianato Energia - PF Industria Artigianato Politiche Distret-tuali e Infrastrutture, Via Tiziano n. 44 - 60125 Ancona, esclusivamente

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mediante raccomandata A/R, in busta chiusa che riporti l’indicazione:«art. 16 lett. e) della L.R. 20/2003».(Decreto 21 luglio 2006 n. 201; B.U.R. 28 luglio 2006, n. 77)

LIGURIADomandea sportello

Sicurezza nelle PMI turistiche

La Liguria, attraverso l’art. 3 della L.R. 17 marzo 2000 n. 19, eroga con-tributi alle PMI turistiche per luoghi di lavoro piu sicuri. Saranno agevo-labili gli interventi volti all’adeguamento alle normative vigenti in mate-ria di sicurezza sul lavoro relativamente alle seguenti tipologie di strut-ture ricettive: albergo, residenza turistico-alberghiera, locanda, campeg-gio, villaggio turistico, parco per vacanze, casa per ferie, ostello per lagioventu, affittacamere che fornisca in proprio la prima colazione, rifugialpini o escursionistici nonche case e appartamenti per le vacanze limi-tatamente alle unita abitative di proprieta del gestore. Ai soggetti benefi-ciari verra concesso un contributo pari al 40% della spesa ritenuta am-missibile. I contributi non saranno cumulabili, per gli stessi interventi,con analoghe incentivazioni previste dallo Stato, dall’Unione Europea,dalla Regione e da altri enti pubblici. Le richieste di contributo dovrannoriferirsi a opere ancora da iniziare o acquisti da effettuare ed essere cor-redate da:1) una relazione illustrativa dell’intervento;2) computo metrico estimativo comprendente l’intero investimento;3) preventivi di spesa per le opere non murarie.Gli immobili sede degli esercizi ricettivi ammessi a contributo dovrannoessere vincolati alla loro specifica destinazione d’uso per la durata di anni10 decorrenti dalla data di trascrizione del vincolo presso la competenteConservatoria dei Registri immobiliari. Il contributo verra revocato e siprocede al recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degliinteressi legali, quando:a) vengano accertate sostanziali irregolarita nella documentazione giusti-ficativa della spesa o dimostrativa della immediata cantierabilita;b) l’intervento non venga effettuato in conformita al progetto approvatodal comune o entro i termini indicati nell’atto di concessione;c) i beneficiari dichiarino di rinunciare al contributo concesso;d) non vengano rispettati il vincolo di destinazione o gli impegni previstidalla normativa in esame;e) sia cessata, o mai iniziata, l’attivita turistica o ricettiva esercitata nel-l’immobile per il quale sono stati concessi i contributi.Nei casi previsti dalle lettere a) e b) potra essere disposta, in via alterna-tiva, la riduzione del contributo commisurandolo alle spese effettivamentee conformemente sostenute e documentate, purche la realizzazione parzia-le delle opere o degli acquisti consenta la fruibilita di quanto realizzato.Le domande potranno essere presentate in qualsiasi momento, secondo laprocedura a sportello, alle province territorialmente competenti.(D.G.R. 16 giugno 2006 n. 597; B.U.R. 12 luglio 2006, n. 28)

VENETO30 aprile 2007

Premi per la salute in azienda

Il Veneto concede premi alle aziende che investono in salute e sicurezzanei luoghi di lavoro. E quanto stabilito dal concorso «Azienda sana - Lasalute in azienda 2006» approvato con il Decreto del Dirigente della Di-rezione per la prevenzione 18 maggio 2006 n. 23. Lo scopo dell’iniziativae quello di favorire ed accrescere la piu ampia diffusione della cultura edelle buone pratiche per la sicurezza sul lavoro, di accrescere la tutela del-la salute e del benessere della comunita lavorativa e di sensibilizzare leorganizzazioni d’impresa a migliorare i sistemi di gestione secondo criteridi qualita e di eticita. Il bando e stato approvato per favorire i progetti fi-nalizzati a realizzare iniziative caratterizzate da requisiti di qualita, in ma-teria di informazione e formazione sulla salute e sulla sicurezza. Potrannopresentare le domande per l’accesso al bando tutte le imprese private epubbliche ubicate nella regione del Veneto. Gli aiuti potranno essere as-segnati per la realizzazione di progetti o iniziative di qualita in tema di:a) formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;b) sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro;c) promozione della salute sul lavoro per la prevenzione delle malattie, il

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miglioramento degli stili di vita, l’accrescimento del benessere del lavora-tore anche attraverso l’organizzazione degli spazi di lavoro;d) responsabilita sociale e certificazione etica d’impresa. Il progetto dovraessere conforme ai seguenti documenti di riferimento in materia di salutee sicurezza sul lavoro:1) «Quale formazione per la sicurezza» redatto dal Comitato Fondatore;2) «Linee guida UNI per un sistema di gestione della salute e sicurezza sullavoro (SGSL); «Criteri di qualita per la promozione della salute nei luo-ghi di lavoro» elaborato dall’European Network for Workplace HealthPromotion (ENWHP); sistema SA 8000.I progetti dovranno essere stati realizzati, con requisiti di qualita e di ec-cellenza, nel corso dei 2 anni precedenti e/o da realizzare, secondo un pro-gramma con tempi definiti, purche non siano gia stati presentati nelle pre-cedenti edizioni del concorso «Azienda sana». Saranno assegnati tre pre-mi del valore unitario di 7.000 euro: uno alle grandi aziende con piu di250 dipendenti, uno alle PMI, uno alle aziende pubbliche. Il premio verraerogato:I) per iniziative gia concluse, in un’unica soluzione;II) per le iniziative da realizzare, il 50% del premio all’avvio della realiz-zazione dell’iniziativa e il saldo alla presentazione di un rapporto conclu-sivo.Le aziende che intendono partecipare al concorso dovranno presentare ladomanda, esclusivamente a mezzo di raccomandata a/r o corriere, entro il31 aprile 2007, alla Segreteria organizzativa del concorso, «Azienda Sana- la salute in azienda 2006», c/o Unindustria Venezia, via delle Industrie19, 30175 Venezia Marghera.(Decreto 18 maggio 2006 n. 23)

Dalle Camere di Commercio

CUNEO31 marzo 2007

Incentivi agli artigiani per la prevenzione degli infortunisul lavoro

La Camera di commercio di Cuneo concede incentivi agli artigiani cheinvestono nella prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il bando approvatodall’ente camerale stabilisce i criteri per la presentazione delle istanze dicontributo per l’adeguamento al D.Lgs. n. 626/1994 e alle normative sullaprevenzione degli infortuni. Potranno presentare domanda le imprese ar-tigiane tenute all’applicazione della normativa sulla sicurezza dei luoghidi lavoro, aventi sede legale e/o unita operativa nella provincia di Cuneo.I soggetti richiedenti dovranno essere regolarmente iscritti all’Albo Im-prese Artigiane e in regola con il pagamento del diritto annuale. Sarannoconsiderati agevolabili gli interventi tesi ad applicare le misure previstedalla normativa relativa l’igiene e la sicurezza sul lavoro e ad applicaresistemi di prevenzione e protezione dei lavoratori. In particolare, sarannoammissibili le seguenti categorie di spese:1) consulenze per l’applicazione del D.Lgs. n. 626/1994;2) adeguamenti degli impianti e macchine;3) spese di valutazione dei rischi, del rumore, del piombo e dell’amianto;4) corsi per responsabili dei servizi di prevenzione, protezione, antincen-dio.Il sostegno consiste in un contributo a fondo perduto pari al 15% dellespese sostenute nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2006 e il 31 dicem-bre 2006. L’importo dell’aiuto riconosciuto ad ogni impresa agevolata sa-ra pari al 15% delle spese ammesse, e compreso tra un minimo di 150 eu-ro ed un massimo di 1.500 euro. Alle domande di contributo dovrannoessere allegate, in copia conforme, le fatture e/o parcelle debitamentequietanzate riguardanti le spese dichiarate e la dichiarazione sostitutivadi atto di notorieta con la quale si attesti che tutte le spese indicate nelladomanda sono state effettuate esclusivamente ai fini dell’applicazione delDlgs 626/94 e delle normative sulla prevenzione degli infortuni.Le richieste, contenute in plico recante sul frontespizio l’oggetto e il mit-

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tente, dovranno essere spedite con raccomandata alla CCIAA di Cuneo,Via E. Filiberto 3, o consegnate a mano presso gli sportelli della CCIAAdi Cuneo dai soggetti interessati o dalle competenti associazioni di cate-goria, a partire dal 1º ottobre 2006 ed entro il 31 marzo 2007.(CCIAA Cuneo; Criteri per la concessione di contributi per l’adeguamen-to al D.Lgs. n. 626/1994 per il settore artigiano - Anno 2006)

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Sommario

Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - Articoli estratti e commentati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III

Conclusioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XV

MILANOFIORI ASSAGO, Strada 1, Palazzo F6, Tel. 02.82476.023

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Nuovo Codice degli appaltie sicurezza del lavoro

Pierguido Soprani Avvocato

IntroduzioneCon D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 il Governo ha licen-ziato il nuovo Codice degli appalti (Codice dei contrattipubblici relativi a lavori, servizi e forniture). Il provve-dimento da attuazione e recepimento nella legislazioneitaliana a due direttive comunitarie, la 2004/17/CE e la2004/18/CE, entrambe emanate dal Parlamento euro-peo e dal Consiglio in data 31 marzo 2004. Il Codicedegli appalti abroga interamente la legge quadro in ma-teria di appalti pubblici (legge n. 109/1994, c.d. «Mer-loni») e una parte significativa del correlato regolamen-to di esecuzione (approvato con D.P.R. n. 554/1999).Numerose sono le disposizioni del Codice aventi a che

fare con la sicurezza sul lavoro: alcune di esse hannouna vocazione prevenzionistica dichiarata (come l’art.131); altre costituiscono strumenti di tutela indirettadelle condizioni di lavoro (quali, ad es., l’art. 9, l’art.38, l’art. 87, l’art. 176, etc.), costituendo indicatori sin-tomatici dello stato di salute della popolazione occupa-ta nel settore degli appalti pubblici.Nella stesura di un testo di tale corposita e complessita,i compilatori sono incorsi in qualche disarmonia nor-mativa e in alcune scelte discutibili sul piano dell’ese-gesi. Nel complesso sono tuttavia indubbie l’armoniz-zazione della materia e la completezza dello strumentoregolatore.

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - Articoli estratti e commentati(G.U. 2 maggio 2006, n. 100, s.o.)

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e2004/18/CE

Parte IPRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI E CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE

DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE

Titolo IPRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 4Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome

(artt. 1, 3, legge n. 109/1994)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potesta normativa nelle materie oggettodel presente codice nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e delle disposizioni relative amaterie di competenza esclusiva dello Stato.2. Relativamente alle materie oggetto di competenza concorrente, le regioni e le province autonome di Trento edi Bolzano esercitano la potesta normativa nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nelle norme del pre-sente codice, in particolare, in tema di programmazione di lavori pubblici, approvazione dei progetti ai fini urba-

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nistici ed espropriativi, organizzazione amministrativa, compiti e requisiti del responsabile del procedimento, si-curezza del lavoro.3. Le regioni, nel rispetto dell’articolo 117, comma secondo, della Costituzione, non possono prevedere una di-sciplina diversa da quella del presente codice in relazione: alla qualificazione e selezione dei concorrenti; alle pro-cedure di affidamento, esclusi i profili di organizzazione amministrativa; ai criteri di aggiudicazione; al subappalto;ai poteri di vigilanza sul mercato degli appalti affidati all’Autorita per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,servizi e forniture; alle attivita di progettazione e ai piani di sicurezza; alla stipulazione e all’esecuzione dei con-tratti, ivi compresi direzione dell’esecuzione, direzione dei lavori, contabilita e collaudo, ad eccezione dei profili diorganizzazione e contabilita amministrative; al contenzioso. Resta ferma la competenza esclusiva dello Stato a di-sciplinare i contratti relativi alla tutela dei beni culturali, i contratti nel settore della difesa, i contratti segretati oche esigono particolari misure di sicurezza relativi a lavori, servizi, forniture.4. Nelle materie di competenza normativa regionale, concorrente o esclusiva, le disposizioni del presente codicesi applicano alle regioni nelle quali non sia ancora in vigore la normativa di attuazione e perdono comunque effi-cacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione.5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione se-condo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione.

La norma in esame disciplina il riparto istituzionaledelle competenze legislative, in aderenza alla riformafederalista delineata dalla legge costituzionale 18 otto-bre 2001, n. 3, e portata ad attuazione (parziale) con lalegge 5 giugno 2003, n. 131.E noto che l’articolo 117 della Costituzione ha total-mente capovolto il criterio guida di attribuzione dellapotesta legislativa: l’ente ordinariamente titolare di talepotesta, da esercitarsi in via esclusiva, non e piu lo Sta-to, bensı ciascuna Regione (e le Province autonome diTrento e di Bolzano). Fatte salve le materie attribuitealla potesta legislativa esclusiva dello Stato e quellerientranti nella legislazione concorrente, la regione hacosı acquisito un ruolo di assoluta centralita istituziona-le, sul piano della produzione normativa (art. 117, com-ma 4 Cost.: «Spetta alle Regioni la potesta legislativa inriferimento ad ogni materia non espressamente riserva-ta alla legislazione dello Stato»). Peraltro la competen-za legislativa esclusiva quantitativamente prevalentedella Regione subisce una serie di condizionamenti, de-rivanti dal dovere di rispetto, oltre che dei parametri co-stituzionali, dei vincoli derivanti dall’ordinamento co-munitario e dagli obblighi internazionali, e dei principifondamentali determinati dallo Stato.Tale nuovo scenario, conseguente alla ripartizione dellapotesta legislativa Stato-Regioni, ha prodotto l’effetto,non disancorato da pericoli, di una «regionalizzazione»della produzione legislativa. E tale effetto-risultato hainvestito anche la materia della sicurezza e dell’igienedel lavoro: infatti, tra le materie soggette al regime dilegislazione concorrente tra Stato e Regioni, vi e quelladella «tutela e sicurezza del lavoro» (art. 117, comma3). In tale assetto, anche il Codice degli appalti ha pre-visto la fissazione del c.d. «termine di efficacia» (com-ma 4), con salvezza dei soli principi fondamentaliespressamente determinati dallo Stato (commi 2 e 3).Nonostante il recepimento delle direttive sociali euro-pee, in materia di tutela delle condizioni di lavoro,sia ormai affidato essenzialmente alle Regioni e alleProvince autonome (cui l’art. 117 Cost. riconosce siail diritto di partecipare alle decisioni dirette alla forma-zione degli atti normativi comunitari, sia la competenzain tema di attuazione e di esecuzione degli accordi in-ternazionali e degli atti emanati dall’Unione europea,

sia pure nel rispetto delle «norme di procedura stabiliteda legge dello Stato, che disciplina le modalita di eser-cizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza»), estata mantenuta ferma la valenza di «principio fonda-mentale» inderogabile della disciplina stabilita in temadi piani di sicurezza (art. 131 del Codice). E invecepossibile una disciplina differenziata dei contenuti mi-nimi dei Piani, in forza della «clausola di cedevolezza»contenuta nell’art. 1, comma 2 del Regolamento suicontenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri,adottato con D.P.R. n. 222/2003 («Le disposizioni delpresente decreto si applicano nelle regioni e provinceautonome fino alla data di entrata in vigore della nor-mativa emanata dalle medesime regioni e provinceautonome nel rispetto dei principi fondamentali postiin materia dalla legislazione dello Stato»). D’altro can-to la competenza delle Regioni all’esercizio della pote-sta regolamentare nella materia della «sicurezza del la-voro» ha carattere esclusivo (art. 117, comma 6 Cost.),ne si pone il problema della previsione di sanzioni pe-nali, interdetta per la legislazione regionale.

IV Inserto di ISL - Igiene e Sicurezza del Lavoro n. 9/2006

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Art. 9Sportello dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

(art. 27, direttiva 2004/18; art. 39, direttiva 2004/17)

1. Le stazioni appaltanti possono istituire un ufficio, denominato «sportello dei contratti pubblici relativi a lavori,servizi, forniture», con il compito di:a) fornire ai candidati e agli offerenti, e ai soggetti che intendono presentare una candidatura o un’offerta, infor-mazioni relative alle norme vigenti nel luogo di affidamento e di esecuzione del contratto, inerenti agli obblighifiscali, alla tutela dell’ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e condizioni di lavoro, nonche a tuttele altre norme che devono essere rispettate nell’esecuzione del contratto;(Omissis)

Non essendo la tutela delle condizioni di lavoro unaspetto negoziabile, se ne e valorizzato il momento cul-turalmente significativo (piu che la valenza cogente, as-sistita di regola dalla sanzione penale), in quanto obiet-tivo condiviso da tutti i soggetti coinvolti, a vario titolo,nella programmazione e successiva attuazione del «si-stema sicurezza».

Cio che deve essere chiaro e che gli obblighi e le posi-zioni di garanzia predeterminati dalla normativa pre-venzionistica e di igiene del lavoro sono inderogabili,se non in melius, ossia con un innalzamento del livellodella tutela rispetto a quello delineato ex lege.

Art. 10Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

(artt. 4, 5, 6, legge n. 241/1990; art. 6, co. 12, legge n. 537/1993;art. 7, legge n. 109/1994; art. 7, D.P.R. n. 554/1999)

1. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici no-minano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento, unico per le fasi della pro-gettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione.2. Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal pre-sente codice, ivi compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, chenon siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.(Omissis)4. Il regolamento individua gli eventuali altri compiti del responsabile del procedimento, coordinando con essi icompiti del direttore dell’esecuzione del contratto e del direttore dei lavori, nonche dei coordinatori in materiadi salute e di sicurezza durante la progettazione e durante l’esecuzione, previsti dal decreto legislativo 14 agosto1996, n. 494 e dalle altre norme vigenti.5. Il responsabile del procedimento deve possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compitiper cui e nominato.Per i lavori e i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura deve essere un tecnico. Per le amministrazioni ag-giudicatrici deve essere un dipendente di ruolo.6. Il regolamento determina i requisiti di professionalita richiesti al responsabile del procedimento; per i lavoridetermina l’importo massimo e la tipologia, per i quali il responsabile del procedimento puo coincidere con ilprogettista. Le ipotesi di coincidenza tra responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione del contrattosono stabilite dal regolamento, in conformita all’articolo 119.(Omissis)

Il Responsabile (unico) del procedimento (c.d. RUP) eil soggetto, interno o esterno all’amministrazione ag-giudicatrice, destinato ad assumere la funzione di Re-sponsabile dei lavori (c.d. RL) per il rispetto della nor-mativa di sicurezza nei cantieri, ai sensi dell’art. 2, lett.c) del D.Lgs. n. 494/1996 («Nel caso di appalto di ope-ra pubblica, il responsabile dei lavori e il responsabileunico del procedimento»). Ovviamente cio potra avve-nire non in virtu di un «automatismo funzionale» (co-me a prima vista sembra desumersi dal testo letteraledella norma), bensı mediante il conferimento al RUP,da parte del Committente, di una specifica delega difunzioni. Tale imprescindibile necessita trova conferma

anche nel testo dell’art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 554/1999, ove si legge che il responsabile del procedimento«assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini delrispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavora-tori sui luoghi di lavoro, qualora il soggetto che, nellastruttura organizzativa della amministrazione aggiudi-catrice sarebbe deputato a rappresentare il committente,non intenda adempiere direttamente agli obblighi dallestesse norme previsti» e che «La designazione devecontenere l’indicazione degli adempimenti di legge og-getto dell’incarico». Tale indicazione degli adempi-menti delegati al RL e ineludibile, giacche l’art. 6,comma 1, del D.Lgs. n. 494/1996 dispone che il com-

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mittente e esonerato dalle responsabilita connesse all’a-dempimento degli obblighi «limitatamente all’incaricoconferito al responsabile dei lavori».Il richiamo al possesso di un titolo di studio e compe-tenza adeguati (comma 5), e un argine al rischio dellaculpa in eligendo da parte del Committente.Quanto alla previsione del cumulo funzionale tra RUPe direttore dei lavori (comma 6), va ricordato che l’art.127, comma 1 del D.P.R. n. 554/1999 stabilisce ulte-

riormente che le funzioni del coordinatore per l’esecu-zione dei lavori previste dal D.Lgs. n. 494/1996 «sonosvolte dal direttore lavori»: cosicche, nei casi di coinci-denza soggettiva, si puo gia affermare che il RUP e co-stretto a «dialogare» catastroficamente con se stesso, almomento di doversi autosegnalare (quale CSE e RL atempo stesso) le inosservanze delle imprese e dei lavo-ratori autonomi, secondo quanto prevede l’art. 5, com-ma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 494/1996.

Parte IICONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI SERVIZI E FORNITURE

NEI SETTORI ORDINARI

Titolo ICONTRATTI DI RILEVANZA COMUNITARIA

Capo IIREQUISITI DEI PARTECIPANTI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Art. 38Requisiti di ordine generale

(art. 45, direttiva 2004/18; art. 75, d.P.R. n. 554/1999; art. 17, d.P.R. n. 34/2000)

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, for-niture e servizi, ne possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:(Omissis)e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altroobbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;(Omissis)i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previden-ziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;(Omissis)2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformitaalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica anche le even-tuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l’articolo 43 deldecreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l’affidatario, l’obbligo di pre-sentare la certificazione di regolarita contributiva di cui all’articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n.210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui aicommi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candi-dati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all’articolo 21 del decreto del Presidente della Re-pubblica 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all’articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313del 2002.(Omissis)

L’esclusione dalla partecipazione alle procedure di af-fidamento per i soggetti che hanno «commesso graviinfrazioni debitamente accertate alle norme in materiadi sicurezza» pone il problema del significato da attri-buire alla commissione e all’accertamento dell’infra-zione (per infrazioni gravi, potremmo convenzional-mente ritenere quanto meno le contravvenzioni assog-gettate alla fascia sanzionatoria massima: arresto da 3 a6 mesi o ammenda da euro 1.549 a euro 4.131). Permeglio dire, dette nozioni di «commissione» e di «ac-certamento» assumono un significato sostanziale oprocessuale?Dal confronto con l’espressione utilizzata alla prece-dente lett. c) (ove si fa esplicito riferimento, quale cau-

sa di esclusione, alla circostanza che sia stata «pronun-ciata sentenza di condanna passata in giudicato, oemesso decreto penale di condanna divenuto irrevoca-bile, oppure sentenza di applicazione della pena su ri-chiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di proce-dura penale per reati gravi in danno dello Stato o dellaComunita che incidono sulla moralita professionale»),sembra potersi dedurre l’operativita della causa diesclusione per il solo fatto dell’accertamento, anchenon definitivo (cfr. lett. i) della commissione del reato(dunque ancor prima dell’accertamento dello stesso,anche se e solo con l’accertamento che emerge il feno-meno criminale sotto il profilo della conoscenza daparte dell’organo di vigilanza). Trattasi di un parame-

VI Inserto di ISL - Igiene e Sicurezza del Lavoro n. 9/2006

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tro di dubbia costituzionalita, se rapportato alla pre-sunzione di non colpevolezza (art. 27, comma 2Cost.), in quanto totalmente svincolato dalla sede pro-cessuale, e in quanto esso viene a ricomprendere anchefatti riconducibili a procedure di estinzione concordatadel reato (qual e quella di cui al D.Lgs. n. 758/1994)che e irragionevole che mantengano i cosı gravi effettiesclusivi previsti dalla norma in esame, nonostantel’avvenuta dequalificazione dell’illiceita penale delfatto e il ripristino della legalita in via anticipata, attra-verso il meccanismo della prescrizione a fini di rego-larizzazione.Quale sia poi il significato dell’espressione avverbiale«debitamente», riferita all’accertamento dell’infrazio-ne, e di ardua comprensione per l’interprete (si trattadel rispetto delle regole di accertamento, o di quali al-tri meccanismi o procedure di legalita formale, ovve-ro del coefficiente di riscontro dell’infrazione accerta-ta?)A prescindere dalla novita costituita dall’introduzionedel sistema dell’autocertificazione (comma 2), il legi-

slatore, mediante il richiamo esplicito dell’art. 2, delD.L. 25 settembre 2002, n. 210 (il quale, in materiadi emersione del lavoro sommerso e di rapporti di la-voro a tempo parziale, dispone che «Le imprese ediliche risultano affidatarie di un appalto pubblico sonotenute a presentare alla stazione appaltante la certifica-zione relativa alla regolarita contributiva a pena di re-voca dell’affidamento»), ha recepito l’orientamentogia manifestato dall’Autorita per la vigilanza sui lavoripubblici, con comunicato 12 novembre 2002 (1), ilquale prevede altresı che la fattispecie prevista dallanorma in questione rientra nelle ipotesi di cause diesclusione che devono formare oggetto di apposita co-municazione da parte delle stazioni appaltanti all’Au-torita, al fine dell’adozione da parte della stessa deiprovvedimenti di propria competenza; sicche l’Autori-ta ha imposto alle stazioni appaltanti di comunicare icasi di revoca degli affidamenti dovuta alla mancanzadi certificazione attestante la regolarita contributiva,entro 10 giorni dall’emanazione del provvedimentodi revoca.

Capo IIIOGGETTO DEL CONTRATTO, PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

E SELEZIONE DELLE OFFERTE

Sezione VCRITERI DI SELEZIONE DELLE OFFERTE

E VERIFICA DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

Art. 87Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse

(art. 55, direttiva 2004/18; art. 57, direttiva 2004/17; art. 21, co. 1-bis, legge n. 109/1994;art. 19, D.Lgs. n. 358/1992; art. 25, D.Lgs. n. 157/1995;

art. 25, D.Lgs. n. 158/1995; art. unico, legge n. 327/2000)

1. Quando un’offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all’offerente le giustificazioni,eventualmente necessarie in aggiunta a quelle gia presentate a corredo dell’offerta, ritenute pertinenti in meritoagli elementi costitutivi dell’offerta medesima.2. Le giustificazioni di cui all’articolo 86, comma 5 e di cui all’articolo 87, comma 1, possono riguardare, a titoloesemplificativo:(Omissis)e) il rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro;(Omissis)4. Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza per i quali non sia ammesso ribasso d’astain conformita all’articolo 131, nonche al piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 12, decreto legi-slativo 14 agosto 1996, n. 494 e alla relativa stima dei costi conforme all’articolo 7, decreto del Presidente dellaRepubblica 3 luglio 2003, n. 222. In relazione a servizi e forniture, nella valutazione dell’anomalia la stazione ap-paltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell’offerta e risul-tare congrui rispetto all’entita e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture.(Omissis)

La significativita del collegamento tra le offerte anor-malmente basse e il rispetto delle norme vigenti in temadi sicurezza e condizioni di lavoro si spiega da se, es-sendo la sicurezza un significativo costo di impresa.Piu interessante la previsione (comma 4) del divietodi ricondurre le offerte anormalmente basse a minoricosti sui c.d. «oneri di sicurezza», anche se la norma

consente all’offerente di potersi richiamare alle «solu-zioni tecniche adottate».

Nota:

(1) G.U. 2 dicembre 2002, n. 282.

Inserto di ISL - Igiene e Sicurezza del Lavoro n. 9/2006 VII

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Capo IVPROGETTAZIONE E CONCORSI DI PROGETTAZIONE

Sezione IPROGETTAZIONE INTERNA ED ESTERNA LIVELLI DELLA PROGETTAZIONE

Art. 93Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori (art. 16, legge n. 109/1994)

1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente ac-certati, laddove possibile fin dal documento preliminare, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di suc-cessivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:a) la qualita dell’opera e la rispondenza alle finalita relative;b) la conformita alle norme ambientali e urbanistiche;c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.(Omissis)7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonche agli studi e allericerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generalidi sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle prestazioniprofessionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ognidettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gliedifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsionedella spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento dell’esecuzione dei lavori, tenendo conto delcontesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessi-bilita e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.(Omissis)

Due sole annotazioni:– la prima (comma 7) e la svista dei compilatori nel fa-re richiamo ad uno strumento (il piano generale di sicu-rezza) abrogato da tempo, ad opera del D.Lgs. n. 528/1999 (c.d. 494-bis);– la seconda (comma 8) e l’apprezzabile correlazionevirtuosa tra attivita di progettazione e attivita di coordi-

namento dell’esecuzione dei lavori, a favore di que-st’ultima: il che rappresenta l’espressione piu maturae compiuta di quel principio di (leale) collaborazionetra progettista dell’opera e coordinatore per la progetta-zione (CSP), al fine di garantire l’eliminazione o la ri-duzione al minimo dei rischi di lavoro nel cantiere, san-cito dall’art. 1, lett. a) del D.P.R. n. 222/2003.

Capo VPRINCIPI RELATIVI ALL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 118Subappalto e attivita che non costituiscono subappalto (art. 25, direttiva 2004/18; art. 37, direttiva 2004/17;

art. 18, legge n. 55/1990; art. 16, D.Lgs. 24 marzo 1992, n. 358; art. 18, decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;art. 21, decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158; 34, legge n. 109/1994)

(Omissis)6. L’affidatario e tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratticollettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; e,altresı, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confrontidei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. L’affidatario e, per suo tramite, i subappal-tatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia aglienti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonche copia del piano di cui al comma 7.L’affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono periodicamente all’amministrazione o ente committentecopia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonche di quelli dovuti agli organismi paritetici pre-visti dalla contrattazione collettiva.7. I piani di sicurezza di cui all’articolo 131 sono messi a disposizione delle autorita competenti preposte alle ve-rifiche ispettive di controllo dei cantieri. L’affidatario e tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatorioperanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro ecoerenti con il piano presentato dall’affidatario. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, dettoobbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere e responsabile del rispetto del piano da parte ditutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.(Omissis)

VIII Inserto di ISL - Igiene e Sicurezza del Lavoro n. 9/2006

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Questa disposizione pone non pochi problemi all’inter-prete, e denota scarsa attenzione dei compilatori all’esi-genza di armonizzazione della legislazione di settore.

La prima incongruenza emerge dal seguente raffrontosinottico:

D.Lgs. n. 163/2006 D.Lgs. n. 494/1996

Art. 118, comma 6L’affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, tra-smettono alla stazione appaltante prima dell’inizio deilavori la documentazione di avvenuta denunzia agli entiprevidenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e anti-nfortunistici, nonche copia del piano di cui al comma7 (Piano operativo di sicurezza: ndA).

Art. 13, comma 3Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresaesecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicu-rezza al coordinatore per l’esecuzione.

Le incompatibilita tra le due norme riguardano:– i tempi di trasmissione dei piani operativi di sicurez-za (c.d. POS);– il soggetto cui i POS devono essere trasmessi;– il soggetto tenuto a tale trasmissione;– la qualita documentale del POS (originale o copia dedocumento)Ora, o si ammette la coesistenza e l’operativita di en-trambe le norme nel sistema degli appalti pubblici (ilche e soluzione non impossibile ma cervellotica e pri-va di ratio legislativa sostanziale); ovvero detta situa-zione di concorso apparente di norme deve in qualchemodo essere risolta. Optando per questa ipotesi, nonv’e dubbio circa la prevalenza della norma a vocazioneprevenzionistica (art. 13, comma 3 del D.Lgs. n. 494/1996), sia in relazione alla gerarchia delle fonti (essen-do il «decreto cantieri» espressione del recepimento diuna direttiva comunitaria, integralmente disciplinantesia il settore degli appalti privati, sia il settore degli ap-palti pubblici), sia in relazione al fatto che essa - a dif-ferenza della previsione codicistica - e assistita dallaprevisione di sanzione amministrativa in caso di inos-servanza.Ma cio che fa ancor piu - definitivamente - propenderea favore dell’art. 13 del D.Lgs. n. 494/1996, e la letturacombinata del successivo comma 7 della norma incommento. E indubbio che l’esercizio della funzionedel coordinamento dei lavori, a fini di sicurezza, spettinon al soggetto affidatario, bensı al Coordinatore perl’esecuzione, il quale solo ha i seguenti obblighi, stabi-liti dall’art. 5 del D.Lgs. n. 494/1996 e presidiati dallaprevisione della sanzione penale:– verificare l’idoneita del piano operativo di sicurezza,

da considerare come piano complementare di dettagliodel piano di sicurezza e coordinamento di cui all’arti-colo 12, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, eadeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fa-scicolo di cui all’art. 4, comma 1, lettera b), in relazio-ne all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modificheintervenute, valutando le proposte delle imprese esecu-trici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, non-che verificare che le imprese esecutrici adeguino, senecessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;– organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavo-ratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamentodelle attivita nonche la loro reciproca informazione.Non spetta dunque al soggetto affidatario la cura delcoordinamento dei subappaltatori operanti nel cantiere,a fini di sicurezza, ne la gestione della relazione di coe-renza tra il proprio POS e quello dei subappaltatori. Ta-le soluzione puo, in ipotesi, essere praticata nei cantiericd. «sottosoglia», privi del Coordinatore per l’esecuzio-ne e del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC),ove e prevista la redazione, da parte dell’appaltatoreprincipale, del c.d. piano di sicurezza sostitutivo(PSS); non certo nei cantieri nei quali e presente la fi-gura professionale del CSE. Del pari incongruo e il ri-ferimento ad una responsabilita prevenzionistica del di-rettore tecnico di cantiere circa il rispetto del piano(quale piano??) da parte di tutte le imprese impegnatenell’esecuzione dei lavori.L’impressione e che si tratti di refusi di testo dell’art.18, comma 8 della legge n. 55/1990, peraltro da granparte della dottrina ritenuto implicitamente abrogatocon l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 494/1996.

Art. 119Direzione dell’esecuzione del contratto

1. La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, e diretta dal responsabile del procedi-mento o da altro soggetto, nei casi e con le modalita stabilite dal regolamento.2. Per i lavori, detto regolamento stabilisce le tipologie e gli importi massimi per i quali il responsabile del pro-cedimento puo coincidere con il direttore dei lavori.3. Per i servizi e le forniture, il regolamento citato individua quelli di particolare importanza, per qualita e importodelle prestazioni, per i quali il direttore dell’esecuzione del contratto deve essere un soggetto diverso dal respon-sabile del procedimento.

Inserto di ISL - Igiene e Sicurezza del Lavoro n. 9/2006 IX

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Come gia segnalato supra, nel commento all’art. 10,comma 6 del Codice, il cumulo funzionale - seppurnon obbligatorio - delle funzioni di RUP, DL eCSE in capo alla stessa persona (anche per effetto

della previsione dell’art. 127, comma 1 del D.P.R.n. 554/1999) pone problemi di compatibilita nell’e-sercizio degli statuti funzionali propri di ciascuna fi-gura.

Titolo IIIDISPOSIZIONI ULTERIORI PER I CONTRATTI RELATIVI AI LAVORI PUBBLICI

Capo IPROGRAMMAZIONE, DIREZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 131Piani di sicurezza (art. 31, legge n. 109/1994)

1. Il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, delle infrastrutture e deitrasporti, e delle politiche comunitarie, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappre-sentative, approva le modifiche che si rendano necessarie al regolamento recato dal decreto del Presidente dellaRepubblica 3 luglio 2003, n. 222, in materia di piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in conformitaalle direttive comunitarie, e alla relativa normativa nazionale di recepimento.2. Entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l’appaltatore od il conces-sionario redige e consegna ai soggetti di cui all’articolo 32:a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest’ultimo sia previsto aisensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest’ultimo non sia pre-visto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nel-l’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettagliodel piano di sicurezza e di coordinamento quando quest’ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 ago-sto 1996, n. 494, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).3. Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494,ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 2, nonche il piano operativo di sicurezza dicui alla lettera c) del comma 2 formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi onerivanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d’asta. Le gravi o ripetute violazioni dei pianistessi da parte dell’appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costi-tuiscono causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni della sicu-rezza determinano la risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante. Il direttore di cantiere e il coor-dinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, vigilano sull’osser-vanza dei piani di sicurezza.4. Le imprese esecutrici, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, possono presentare al coordinatoreper l’esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, proposte di modificazioni o inte-grazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne icontenuti alle tecnologie proprie dell’impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degliinfortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.5. I contratti di appalto o di concessione, se privi dei piani di sicurezza di cui al comma 2, sono nulli.6. Ai fini dell’applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la dimensione numericaprevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri di opere e lavori pubblici e deter-minata dal complessivo numero dei lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e dipendentidalle imprese concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime nell’ambito della categoria prevalen-te, secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sullerappresentanze sindacali.7. Ai fini del presente articolo il concessionario che esegue i lavori con la propria organizzazione di impresa eequiparato all’appaltatore.

Il comma 1 della norma prevede la possibilita di appor-tare modifiche al D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222 (Regola-mento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza neicantieri). Va segnalata la perplessita dell’attribuzionedella competenza funzionale esclusiva del Governo,laddove e lo stesso art. 1, comma 2 del regolamentoa stabilire che «Le disposizioni del presente decretosi applicano nelle regioni e province autonome fino alla

data di entrata in vigore della normativa emanata dallemedesime regioni e province autonome nel rispetto deiprincipi fondamentali posti in materia dalla legislazionedello Stato». Per altro verso, secondo quanto disponel’art. 117, comma 6 Cost., la competenza delle Regioniin tema di esercizio della potesta regolamentare nellamateria della «sicurezza del lavoro» ha carattere esclu-sivo.

X Inserto di ISL - Igiene e Sicurezza del Lavoro n. 9/2006

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Soccorre forse a questo punto il richiamo dell’art. 1,comma 4 del Codice, il quale dispone che «Nelle ma-terie di competenza normativa regionale, concorrenteo esclusiva, le disposizioni del presente codice si appli-cano alle regioni nelle quali non sia ancora in vigore lanormativa di attuazione e perdono comunque efficaciaa decorrere dalla data di entrata in vigore della norma-tiva di attuazione adottata da ciascuna regione». Del re-sto la stessa emanazione del D.P.R. 3 luglio 2003, n.222 da parte dello Stato (sfornito - come detto - di com-petenza regolamentare in materia di legislazione con-corrente) e stata ritenuta legittima (parere del Consigliodi Stato in Ad. plen., n. 1376102 dell’11 novembre2002), essendosi ritenuto che la permanenza del potereregolamentare dello Stato nelle materie di legislazioneconcorrente (limitatamente tuttavia alle normativeche, come il citato D.P.R. n. 222/2003, siano diretta-mente funzionali all’attuazione ed all’esecuzione dellacorrispondente normativa comunitaria) si legittimi qua-le azione di supplenza all’inerzia delle Regioni, giacchetale inerzia costituisce fattore di concreto impedimentoal recepimento nell’ordinamento italiano della normati-va comunitaria.Cio detto, va ulteriormente chiarito che il D.Lgs. n.494/1996, quale espressione del modello sovranaziona-le di organizzazione del lavoro, nel settore dei cantieritemporanei o mobili, al fine di tutelare la sicurezza e lasalute dei lavoratori, corrisponde ad uno standard con-cettualmente omogeneo, tanto nella normativa comuni-taria (direttiva n. 92/57/CEE), quanto nella legislazionenazionale di recepimento: la pubblica amministrazioneviene messa sullo stesso piano dei datori di lavoro pri-vati, quanto alla definizione degli obblighi di sicurezza,a nulla rilevando - in linea tendenziale - la natura pub-blicistica dei servizi, delle funzioni e delle mansionisvolte.Che quello introdotto con il D.Lgs. n. 494/1996 rappre-senti un modello unitario - al pari del modello generaleproprio del D.Lgs. n. 626/1994 - tanto per il settore pri-vato, quanto per il settore pubblico, lo si ricava ancheconsiderando che tra il settore privato e il settore pub-blico non vi e diversita di disciplina ne per cio che at-tiene allo strumento pianificatorio costituito dal pianodi sicurezza e di coordinamento (unico, e collocato si-stematicamente nell’art. 12 del D.Lgs. n. 494/1996), eneppure per cio che attiene alla definizione dei suoicontenuti minimi (essendo unitaria la disciplina appre-stata in merito dal D.P.R., n. 222/2003).Il modello di sicurezza c.d. «integrata» delineato dalD.Lgs. n. 494/1996 assume pertanto, nel settore deicantieri edili, una valenza generale e «totalizzante»,nel senso che non vi e area di non applicazione dellanormativa di derivazione comunitaria, ne la possibilitadi un modello alternativo con essa confliggente.Anche l’Autorita per la vigilanza sui lavori pubblici,con determinazione 15 dicembre 1999, n. 12, ha ritenu-to, con motivazioni analoghe, che anche al settore delleopere pubbliche si applichino senza riserve «tutte le di-sposizioni di cui ai ... decreti legislativi n. 626/1994 en. 494/1996 relative ai piani di sicurezza».Alla luce delle considerazioni svolte, il dato di partenzaper l’esame del testo dell’art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006 e che nessuna delle soluzioni organizzative ivi

contenute ha una valenza sostitutiva del «decreto can-tieri» (il quale costituiva e costituisce ancor oggi l’uni-co modello normativo di riferimento per tutti i contrattidi appalto in edilizia), ponendosi invece tutte nel suoambito di applicazione.Vediamo ora di esaminare i singoli commi.Il comma 2 induce alle seguenti considerazioni:– lettere a) e c): nel caso in cui sia prevista la redazio-ne del piano di sicurezza e di coordinamento (art. 3,commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 494/1996), l’appaltatore (oil concessionario) dei lavori ha l’obbligo di redigere edi consegnare ai soggetti appaltanti (individuati all’art.32 del Codice) eventuali «proposte integrative» (PI) delPSC, nonche un «piano operativo di sicurezza» da con-siderarsi, nell’organizzazione del cantiere, come pianocomplementare di dettaglio del piano di sicurezza edi coordinamento;– lettera b): nel caso in cui la redazione del piano disicurezza e di coordinamento non sia prevista (si trattadei cantieri minori «sottosoglia» (cioe di entita inferioreai 200 uomini-giorno) o che non presentano fattori dirischio «particolari» - per i quali non sussiste l’obbligodi designazione dei coordinatori), l’appaltatore (o ilconcessionario) dei lavori ha l’obbligo di redigere edi consegnare ai soggetti appaltanti un «piano di sicu-rezza sostitutivo» (PSS).Anche nel settore degli appalti pubblici, il PSC rimanedunque il principale strumento per la programmazionedella sicurezza e della salute sul luogo di lavoro; adesso tuttavia il legislatore ha voluto affiancare altristrumenti, anch’essi funzionali alla logica della pro-grammazione: le PI (proposte integrative), il POS, ilPSS.La formulazione di proposte integrative costituisceun’eventualita rimessa alla discrezionalita dell’appalta-tore (o del concessionario) dei lavori. Tale eventualitanon e una novita, rappresentando solo la specificazio-ne, relativa al settore degli appalti pubblici, della previ-sione contenuta nel comma 5 dell’art. 12 del D.Lgs. n.494/1996. Dal momento che - limitatamente agli aspettilegati alla prevenzione degli infortuni ed all’igiene dellavoro - il «decreto cantieri» si pone come normativaquadro di settore, non vi e dubbio che le PI devono ne-cessariamente essere rivolte ad un’integrazione del PSCa fini migliorativi. Tale obbligata finalita discende nonsolo dalla necessita di allineamento con il citato art. 12,comma 5, del D.Lgs. n. 494/1996 (in caso contrario visarebbe ingiustificata disparita di trattamento), ma an-che dal fatto che PI con valenza peggiorativa dei pianinon avrebbero senso logico. Discutibile invece se le PI(ad es. proponendo modalita diverse di esecuzione o diorganizzazione del lavoro) possano integrare il PSCmantenendo un livello di sicurezza equivalente. Chiscrive ritiene che la soluzione negativa sia quella prefe-ribile.Piu precisamente:– se le PI attengono ai profili di rischio c.d. «aggiunti-vi» ed «interferenziali» derivanti dalla presenza simul-tanea o successiva delle varie imprese ovvero dei lavo-ratori autonomi, non ha senso ammettere soluzioni al-ternative che non garantiscano un livello piu alto di si-curezza nel cantiere (pena la proliferazione di PI ed uncontenzioso interminabile);

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– se le PI attengono ai profili di rischio concernenti lastruttura e l’organizzazione delle singole imprese ese-cutrici, o comunque scelte rimesse alla loro autonomia,esse trovano gia nel POS e nelle proposte previste nelsuccessivo comma 2-bis adeguata soluzione operativa.Il POS costituisce lo strumento con il quale si e volutoconiugare l’obbligo di redazione del PSC da parte dellapubblica amministrazione committente, con l’esigenzadi adattarlo alla realta organizzativa, tecnica, procedu-rale e tecnologica del soggetto appaltatore (o conces-sionario) dei lavori: esso dovrebbe dare concretezza al-le previsioni del PSC, rispetto al quale assume una fun-zione complementare di dettaglio. Peraltro, in tale otti-ca, e di non chiara comprensione l’obbligo di redazionedel POS anche nel caso previsto dalla lettera b), di con-testuale redazione del PSS. Chi scrive ritiene che l’ap-paltatore (o il concessionario) dei lavori possa, in que-sto caso, redigere un unico documento, non giustifican-dosi la redazione distinta con l’eventualita di formula-zione di proposte di modificazioni o integrazioni daparte delle imprese esecutrici (che infatti, secondoquanto dispone il comma 2-bis, possono proporre mo-difiche o integrazioni al PSC, ma non al PSS).Il PSS costituisce senza dubbio la novita piu significa-tiva introdotta in materia di piani di sicurezza nei can-tieri edili dalla legge n. 415/1998 (scelta confermata dalCodice degli appalti), almeno sotto due aspetti:1) in primo luogo perche viene a colmare il vuoto nor-mativo per i c.d. cantieri minori, sottratti dall’area diapplicazione dell’art. 12 del D.Lgs. n. 494/1996, intro-ducendo anche per essi l’obbligo della redazione di unpiano di sicurezza;2) in secondo luogo perche conferma che, nel settoredegli appalti pubblici, lo strumento alternativo al PSCnon e il «vecchio» piano di sicurezza previsto dall’art.18, comma 8 della legge n. 55/1990, gia abrogato conl’entrata in vigore del D.Lgs. n. 494/1996, bensı il PSS,il quale in nessun modo si puo con esso identificare,come diremo in seguito.Quanto ai criteri di redazione del PSS, non potrannonon valere le indicazioni generali contenute nell’art.12, comma 1, del «decreto cantieri».Nel comma 3 assume rilievo l’obbligo, per il commit-tente, di evidenziare, nei bandi di gara, gli oneri dellasicurezza atti a garantire, per tutta la durata dei lavori,la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute deilavoratori. Tali oneri sono gli stessi gia previsti ed inse-riti nel PSC, ai sensi di quanto dispone l’art. 12, comma1, del D.Lgs. n. 494/1996, sotto la voce «stima dei costiper la sicurezza e la salute».Significativa ed apprezzabile la previsione per la qualegli oneri di sicurezza e di salute «non sono soggetti aribasso d’asta»: il che equivale a dire che essi non en-trano nella gara di appalto, come avviene per tutti glialtri oneri, non potendosi assoggettare ad una logicadi «contrattualizzazione» adempimenti ed obblighi im-posti per legge, a pena di sanzione penale. Tale clauso-la di salvaguardia riproduce sul punto la disposizionedell’art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 494/1996, per laquale i costi per il rispetto delle norme per la prevenzio-ne degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori«non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle impreseesecutrici».

Quanto alla previsione che «Le gravi o ripetute viola-zioni dei piani ... da parte dell’appaltatore o del conces-sionario, previa formale costituzione in mora dell’inte-ressato, costituiscono causa di risoluzione del contrat-to» e che «Il regolamento di cui al comma 1 stabiliscequali violazioni della sicurezza determinano la risolu-zione del contratto da parte della stazione appaltante»,va precisato che detta disciplina puo essere riferita aisoli POS e PSS, dal momento che, con riguardo alPSC, non e ammessa deroga alla piu restrittiva discipli-na generale (art. 5, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n.494/1996), che prevede la risoluzione del contratto diappalto o di prestazione d’opera per il caso di inosser-vanze alle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9, e alle pre-scrizioni del PSC.Altra notazione di rilievo e che, oltre al coordinatoredella sicurezza in fase di esecuzione (che altri non eche il coordinatore per l’esecuzione dei lavori previstodal D.Lgs. n. 494/1996), anche al direttore di cantiere(che e figura di riferimento dell’impresa, non dellacommittenza) e stato fatto obbligo di vigilare (ma quale la sanzione in caso di violazione?) sull’osservanza deipiani di sicurezza, ovviamente con riferimento alla sin-gola impresa di appartenenza.Il comma 4 consente anche alle imprese esecutrici lapossibilita, che il D.Lgs. n. 494/1996 riserva alla sola«impresa che si aggiudica i lavori» (art. 12, comma5, fatta salva per le imprese esecutrici la possibilita exart. 5, comma 1, lettera b, di avanzare proposte solo«adeguatrici» del PSC), di interloquire sul PSC, rela-zionandosi direttamente con il coordinatore per l’esecu-zione dei lavori.Diversamente dalla previsione della lettera a) del com-ma 2 (PI: proposte integrative), il contenuto delle pro-poste del comma in esame puo avere una valenza nonsolo integrativa, ma anche modificativa del PSC. La fi-nalita di tali proposte e duplice:– di adeguamento del PSC alle tecnologie proprie diciascuna impresa;– di rispetto delle norme prevenzionali e di igiene di-sattese nel PSC.Quanto al primo aspetto, si e consentito alle imprese diadeguare le previsioni del PSC alle proprie scelte tec-nologiche (di impianti, macchine, attrezzature di lavo-ro, etc.): non si tratta dunque di proposte necessaria-mente migliorative del livello di sicurezza (in cio si di-stinguono da quelle di cui al comma 1-bis), ma che - sibadi - neppure possono essere peggiorative. Diciamoquindi che esse devono, almeno, garantire un livellodi sicurezza equivalente a quello gia indicato nel PSC.Quanto al secondo aspetto, va detto che le imprese so-no tenute al rispetto della normativa prevenzionale e diigiene indipendentemente dalle previsioni del PSC, masolo con riguardo al profilo di rischio c.d. «intra-azien-dale», disciplinato dal D.Lgs. n. 626/1994 e dalla re-stante normativa di prevenzione e di igiene; ne derivadunque che l’area di operativita delle proposte puo at-tenere ai soli fattori di rischio «aggiuntivi» ed «interfe-renziali», concernenti il profilo di rischio «extra-azien-dale», cioe di cantiere, sul quale le imprese non posso-no incidere autonomamente se non con le modalita quipreviste.Il comma 5 prevede la nullita dei contratti di appalto e

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di concessione, privi rispettivamente del PSC o delPSS, ovvero del POS. Tali sanzioni perseguono l’obiet-tivo di una efficacia deterrente - sotto la minaccia dellasanzione di natura civile - rispetto a possibili inerzie deisoggetti destinatari degli obblighi di sicurezza e di sa-lute. Dunque il PSC, il PSS, il POS non solo sono parteintegrante, ai sensi del comma 2, del contratto di appal-to o di concessione, ma ne sono anche parte essenziale,al punto che la loro mancanza e motivo di una invali-dita originaria.Il comma 6 regola il modo di determinazione del livel-lo occupazionale in cantiere, al fine della costituzionedelle RSA (rappresentanze sindacali aziendali) e del-l’esercizio di alcuni diritti riconosciuti dalla legge n.300/1970 (Statuto dei lavoratori). Tra questi si ricordaquello di cui all’art. 9 (Tutela della salute e dell’inte-grita fisica), che riconosce alle RSA il diritto di «con-trollare l’applicazione delle norme per la prevenzione

degli infortuni e delle malattie professionali e di pro-muovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tut-te le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro in-tegrita fisica».Il comma 7 e la disposizione di chiusura dell’art. 131.Essa ha una valenza esclusivamente definitoria, edestende il complesso degli obblighi e dei diritti ricono-sciuti agli appaltatori, anche ai soggetti concessionaridi lavori pubblici che impieghino proprie maestranzenella fase di esecuzione dei lavori. L’esercizio di fun-zioni riconducibili all’area datoriale di lavoro (subor-dinato) rende detti soggetti conseguentemente assimi-labili, per gli aspetti legati al profilo della «sicurezzaintegrata di cantiere», ai titolari delle imprese esecutri-ci. Cio vale, naturalmente, anche se l’esecuzione conorganizzazione «propria» avvenga anche solo peruna parte dei lavori (e, per il resto, si ricorra al subap-palto).

I piani di sicurezza nel settore pubblico

Schema procedure

Obblighi

del committente pubblico dell’appaltatore o concessionario dei lavori

1. Art. 131, comma 1-bis, lettera a) e c) del D.Lgs. n. 163/2006

Determina l’entita del cantiere (art. 3, c. 1 D.Lgs. n. 494/1996)

Formula eventuali proposte integrative (PI) del PSC (1)

Redige il PSC (artt 12 D.Lgs. n. 494/1996) Redige il POS

2. Art. 131, comma 1-bis, lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006

Determina l’entita del cantiere (art. 3, c. 1 D.Lgs. n. 494/1996)

Redige il PSS

(1) Le imprese esecutrici, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, possono presentare al coordinatore per l’esecuzionedei lavori di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coor-dinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa, sia per ga-rantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nelpiano stesso.

Art. 135Risoluzione del contratto per reati accertati

(art. 118, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)

1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta l’e-manazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o piu misure di prevenzione di cuiall’articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giu-dicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetticomunque interessati ai lavori, nonche per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il respon-sabile del procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi dellefinalita dell’intervento, l’opportunita di procedere alla risoluzione del contratto.2. Nel caso di risoluzione, l’appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decur-tato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

La previsione della possibilita di risoluzione contrattua-le, rimessa discrezionalmente al RUP, in caso di sen-tenza di condanna passata in giudicato per violazione

degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, fa pen-dant con quella di cui all’art. 5, comma 1, lett. e) delD.Lgs. n. 494/1996. La norma non e espressione nean-

Inserto di ISL - Igiene e Sicurezza del Lavoro n. 9/2006 XIII

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che sostanziale (in realta il Regolamento de quo e ilD.P.R. n. 222/2003) della previsione del comma 3del precedente art. 131, nella misura in cui non contie-

ne meccanismi di automatismo funzionale (tanto piu ra-gionevoli considerando che di tratta di reati accertatigiudizialmente a titolo definitivo).

Capo IVLAVORI RELATIVI A INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Sezione IINFRASTRUTTURE E INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Art. 164Progettazione (art. 2-bis, D.Lgs. n. 190/2002, introdotto dal D.Lgs. n. 189/2005)

(Omissis)4. Il progetto preliminare o definitivo deve essere accompagnato da linee guida per la stima degli oneri per lasicurezza dei cantieri, non soggetti a ribasso, che rientrano nell’importo a base della gara, nonche della conse-guente stima degli oneri medesimi. Il soggetto aggiudicatore puo affidare al contraente generale, con previsionedel bando di gara o del contratto, i compiti del responsabile dei lavori. Nell’affidamento mediante appalto inte-grato, la nomina del responsabile unico dei lavori spetta alla stazione appaltante.(Omissis)

La norma riguarda l’affidamento, da parte del soggettoaggiudicatore, delle attivita di progettazione e degli al-tri servizi pertinenti le infrastrutture strategiche pubbli-che o private (nonche dei progetti degli insediamentiproduttivi strategici) di preminente interesse nazionale,individuati a mezzo del programma di cui al comma 1dell’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443(c.d. «Legge obiettivo»). Anche in questo settore e statainserita la norma, significativa anche in termini di «cul-tura della sicurezza», che il progetto preliminare o de-finitivo deve essere accompagnato da linee guida per lastima degli oneri per la sicurezza dei cantieri, non sog-getti a ribasso, che rientrano nell’importo a base dellagara, nonche della conseguente stima degli oneri mede-simi.Quanto alla prevista eventualita che il soggetto aggiudi-

catore possa affidare al general contractor (definitodall’art. 176 del Codice come il soggetto dotato di ade-guata esperienza e qualificazione nella costruzione diopere nonche di adeguata capacita organizzativa, tecni-co-realizzativa e finanziaria), i compiti del responsabiledei lavori (RUP), tale soluzione potrebbe indurre a rite-nere conseguenziali riflessi automatici anche in terminidi individuazione del responsabile dei lavori di cui al-l’art. 2, lett. c) del D.Lgs. n. 494/1996 (il quale, nel ca-so di appalto di opera pubblica, «e il responsabile unicodel procedimento»). In realta, sia la necessarieta del ri-corso allo strumento della delega di funzioni (su cui sirimanda supra, al commento all’art. 10), sia la non tra-slabilita delle posizioni di garanzia su aree funzionalidiverse da quelle predeterminate ex lege (2) fa propen-dere per una risposta negativa.

Parte VDISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO FINALI E TRANSITORIE - ABROGAZIONI

Art. 253(Norme transitorie)

1. Fermo quanto stabilito ai commi 1-bis e 1-ter, le disposizioni di cui al presente codice si applicano alle pro-cedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data dellasua entrata in vigore, nonche, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai con-tratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare leofferte.(Omissis)2. Il regolamento di cui all’articolo 5 e adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice,ed entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione.3. Per i lavori pubblici, fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 5, continuano ad applicarsi ildecreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il decreto del Presidente della Repubblica

Nota:

(2) Cass. pen., sez. III, 3 agosto 2005, n. 29229, Ligresti ed altri.

XIV Inserto di ISL - Igiene e Sicurezza del Lavoro n. 9/2006

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25 gennaio 2000, n. 34, e le altre disposizioni regolamentari vigenti che, in base al presente codice, dovrannoessere contenute nel regolamento di cui all’articolo 5, nei limiti di compatibilita con il presente codice.Per i lavori pubblici, fino all’adozione del nuovo capitolato generale, continua ad applicarsi il decreto ministeriale19 aprile 2000, n. 145, se richiamato nel bando.(Omissis)23. In relazione all’articolo 131, comma 5, la nullita riguarda i contratti ivi previsti, stipulati dopo l’entrata in vigoredel decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, senza i prescritti piani di sicurezza; i contratti diappalto o concessione, in corso alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio2003, n. 222, se privi del piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 131, sonoannullabili qualora non integrati con i piani medesimi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del citatodecreto.(Omissis)

L’unica disposizione prevenzionistica significativa equella del comma 23, la quale adatta il regime dei con-

tratti in corso al regime di invalidita previsto «a regime»dall’art. 131, comma 5 del Codice (su cui v. supra).

Art. 257 (3)Entrata in vigore

1. Il presente codice entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Re-pubblica italiana.(Omissis)

ConclusioniDalle Tabelle sugli infortuni in edilizia consegnate dal-l’INAIL alla Commissione parlamentare di inchiestasugli infortuni sul lavoro, istituita dal Senato nel marzo2005, e che pochi mesi fa ha depositato la Relazionefinale, emerge un aumento, a volte considerevole, siadei dati generali sia di quelli relativi alle morti.Tra le cause principali di infortunio mortale vi e la ca-duta dall’alto, e nelle microimprese (da 1 a 9 addetti), ilrischio di infortunio mortale e superiore di circa 10 vol-te a quello che presentano le medie imprese (50-249addetti). Tale dato e tanto piu allarmante in quanto l’at-tuale dimensione media delle imprese edili con dipen-denti e inferiore ai 5 lavoratori/anno e, secondo datiINAIL, sulle circa 730.000 aziende del settore, ben400.000 sono imprese individuali. A cio si aggiungeil fatto che l’alta percentuale di infortuni occorsi il pri-mo giorno di prestazione e un indicatore di lavoro irre-golare che emerge al momento dell’incidente, in parti-colare un incidente mortale. Quanto al fenomeno del«caporalato», si e registrato persino il disumano feno-meno dell’abbandono dell’infortunato grave che opera-va senza essere stato iscritto a libro paga.Tra le priorita di intervento, la Commissione ha indi-cato:1) la previsione di una cadenza mensile per la revisioneperiodica del DURC (documento unico di regolaritacontributiva);2) la revisione del criterio del massimo ribasso per legare d’appalto. Andrebbero previsti anche criteri quali-tativi nella valutazione delle imprese in competizione,con specifico riferimento al rispetto delle normative vi-genti in materia di lavoro (ad esempio, attraverso un’of-ferta economicamente vantaggiosa), e con la necessitadi introdurre un criterio certo e trasparente di valutazio-

ne della congruita dei costi per la prevenzione, il qualesi articoli sino all’ultimo livello di appalto, attraversospecifiche di ripartizione delle spese per ciascuna lavo-razione e/o attivita prevista;3) la richiesta agli imprenditori edili di requisiti minimidi professionalita;4) la regolamentazione della certificazione della forma-zione dei coordinatori alla sicurezza, rapportata alle ti-pologie e dimensioni dell’impresa e dell’opera;5) l’attribuzione di autonomia d’intervento alla figuradel coordinatore per l’esecuzione, la cui funzione e at-tualmente indirizzata in modo prevalente verso un’atti-vita di monitoraggio e verifica;6) la regolamentazione dell’accesso alle aree di lavoro,rendendo obbligatorio il ricorso a tesserini personali diriconoscimento, distribuiti dalla direzione di cantiere,completi di foto e qualifica del lavoratore;7) la disciplina normativa del fenomeno delle cosiddet-te squadre miste, cioe le squadre di lavoratori applicati

Nota:

(3) Entrata in vigore parziale per il nuovo Codice degli appalti: nell’articolo 1-octies, com-ma 1, del D.L. 12 maggio 2006, n. 173, «Proroga di termini per l’emanazione di atti dinatura regolamentare e legislativa», convertito in legge 12 luglio 2006, n. 228 (in G.U.12 luglio 2006, n. 160) sono previste le disposizioni che rinviano di 7 mesi l’entrata invigore di alcuni istituti. In particolare viene inserito nell’articolo 253 del codice il comma1-bis, nel quale si indica prorogata l’entrata in vigore dell’articolo 33 (limitatamente allecentrali di committenza), dell’articolo 49, comma 10 (divieto di subappalto in caso di av-valimento), dell’articolo 58 (dialogo competitivo), dell’articolo 59 (accordo quadro malimitatamente ai settori ordinari); ed il comma 1-ter che dispone la proroga per gli articoli53, 56 e 57 (appalto integrato e trattativa privata). Per il periodo transitorio, compreso frail 1º e il 27 luglio (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. - comma 2dell’articolo 1-octies), dovranno essere applicate integralmente le disposizioni del nuovocodice degli appalti; mentre nel periodo compreso fra il 27 luglio 2006 ed il 1º febbraio2007 verra applicata la normativa previgente al D.Lgs. n. 163/2006 (ossia le «Merloni» edil regolamento «Bargone»).

Inserto di ISL - Igiene e Sicurezza del Lavoro n. 9/2006 XV

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ad una specifica attivita, ma costituite da personale didiverse aziende, eliminando l’ambiguita rispetto allacatena dei comandi e alle relative responsabilita.L’auspicio e che, con l’entrata in vigore del Codice de-gli appalti, si sia messo un altro tassello nel lento ma

importante processo di integrazione e di armonizzazio-ne legislativa, con ovvi positivi risultati sul piano inter-pretativo e attuativo della disciplina di settore, e conse-guenti riflessi anche per la parte di ambito prevenzioni-stico e di igiene del lavoro.

CODICI Igiene & sicurezza del lavoro -il codice2006, VII Edizione, E 49,00, Pagine 2668

Il Codice si propone, essendo una raccolta essenziale della documentazione in ma-teria di sicurezza del lavoro, come testo base di riferimento e consultazione degliaddetti a tale settore. Tra le novita di questa settima edizione in particolare si se-gnalano: il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 187 (attuazione della direttiva 2002/44/CEsulla protezione da vibrazioni meccaniche), il D.Lgs. 21 settembre 2005, n. 238(attuazione della direttiva 2003/105/CE, «Seveso ter») e il provvedimento dellaconferenza Stato-Regioni 26 gennaio 2006, che ha stabilito i contenuti dei corsidi formazione e aggiornamento per RSPP e ASPP, in attuazione del D.Lgs. n.195/2003.

STRUTTURAI provvedimenti legislativi sono pubblicati in ordine cronologico e sono collegati traloro da note di rinvio. Completano l’Opera gli indici cronologici ed analitico.

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XVI Inserto di ISL - Igiene e Sicurezza del Lavoro n. 9/2006

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Incidenti rilevanti

Attivita di verificae controllo ai sensidel D.Lgs. n. 334/1999

3La lettera circolare 14 luglio 2006, n. 3000 fornisce chiarimenti sull’attivita di verifica e controlloai sensi del D.Lgs. n. 334/1999.Tali verifiche devono essere svolte al fine di consentire un esame pianificato e sistematico deisistemi tecnici, organizzativi e gestionali applicati nello stabilimento, per garantire che il gestorepossa comprovare di aver adottato misure di prevenzione adeguate, di disporre di mezzisufficienti a limitare le conseguenze e di non aver modificato la situazione dello stabilimentorispetto i dati e le informazioni contenuti nell’ultimo rapporto di sicurezza presentato

Ministero dell’interno - Lettera circolare 14 luglio 2006, n. 3000

Oggetto: Attivita di verifica e controllo aisensi del D.Lgs. n. 334/1999

Come e noto, il D.Lgs. n. 238/2005 e stato ema-nato, oltre che in attuazione della direttiva 2003/105/CE, anche per superare alcuni rilievi formu-lati dalla Commissione europea nell’ambito dellaprocedura d’infrazione 2003/2014, avviata perrecepimento non conforme della direttiva 96/82/CE e riguardanti, per quanto attiene in parti-colare il sistema dei controlli, la mancata traspo-sizione, nel testo del D.Lgs. n. 334/1999, dell’art.18, paragrafo 1, primo, secondo e terzo trattino.Tanto premesso, vengono di seguito esaminatigli aspetti da tenere in considerazione nellosvolgimento dell’attivita di verifica e controllopresso stabilimenti a rischio di incidente rile-vante, raccomandando una attenta rilettura del-l’art. 25 del D.Lgs. n. 334/1999, come modifi-cato ed integrato dal D.Lgs. n. 238/2005.La norma prevede che tutti gli stabilimenti ven-gano sottoposti ad un programma di controlloda effettuarsi con periodicita stabilita in relazio-ne alla potenziale pericolosita.Le verifiche ispettive devono essere finalizzateed accertare l’adeguatezza della politica di pre-venzione degli incidenti rilevanti posta in attodal gestore e dei relativi sistemi di gestione del-la sicurezza.Attualmente, poiche l’operativita delle leggi re-gionali in materia di incidenti rilevanti, rimanesubordinata alla sottoscrizione dell’accordo diprogramma di cui all’art. 72 del D.Lgs. n.112/1998, a tutt’oggi non ancora perfezionatoper alcuna Regione, in attesa che venga appro-vato dalla Conferenza Unificata un accordoquadro per la verifica dei presupposti per losvolgimento delle funzioni amministrative intale settore, le Regioni possono disporre verifi-

che ispettive unicamente presso stabilimenti arischio di incidente rilevante non soggetti a pre-sentazione di rapporto di sicurezza.Il personale del Corpo nazionale dei Vigili delfuoco potra, qualora richiesto dalle regioni, col-laborare all’espletamento di tale attivita secon-do gli indirizzi di cui alla nota Prot. n.DCPST/A4/RS/2078 del 23 settembre 2004.Si ritiene che tale attivita di collaborazione pos-sa costituire anche un valido contributo a quellache i Comandi provinciali dei Vigili del fuococompetenti per territorio, ai fini della preven-zione incendi, e il Comitato tecnico regionaleper la prevenzione incendi, quale autorita pre-posta al controllo e la vigilanza su tutte leaziende a rischio, sono chiamati a svolgerepresso stabilimenti per i quali, pur in mancanzadel rapporto di sicurezza, devono essere effet-tuate le valutazioni utili alla pianificazione delterritorio e dell’emergenza esterna.Per quanto riguarda, invece, gli stabilimentisoggetti a presentazione del rapporto di sicurez-za - oltre ai sopralluoghi in corso di istruttoria,effettuati dai Comitati tecnici regionali integratiai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 334/1999, alfine di garantire che i dati e le informazioni con-tenuti nel rapporto stesso descrivano fedelmentela situazione dello stabilimento - il Ministerodell’ambiente e della tutela del territorio dispo-ne, nel transitorio, verifiche ispettive ai sensidel D.M. 5 novembre 1997 (cfr. decreti di nomi-na delle commissioni incaricate dal Ministerodell’ambiente e della Tutela del territorio di ef-fettuare verifiche ispettive per l’anno 2006).Tali verifiche, cosı come quelle disposte dallaregione, devono comunque essere svolte al finedi consentire un esame pianificato e sistematicodei sistemi tecnici, organizzativi e gestionali ap-plicati nello stabilimento, per garantire che il

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Pra

ssi

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gestore possa comprovare di aver adottato mi-sure di prevenzione adeguate, di disporre dimezzi sufficienti a limitare le conseguenze edi non aver modificato la situazione dello stabi-limento rispetto i dati e le informazioni conte-nuti nell’ultimo rapporto di sicurezza presentato(cfr. art. 25, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 334/1999) e lettera circolare prot. DCPST/A4/RS/3600 del 20 dicembre 2005).

In tal senso, si prega di volere sensibilizzare ifunzionari VF incaricati di effettuare tali visiteispettive al fine di agevolare l’attivita di con-trollo di competenza del CTR.Si confida sulla consueta attenzione nell’esple-tamento dell’attivita in argomento, della quale,in relazione alla rilevanza di alcuni aspetti dicarattere sia tecnico che amministrativo, si rico-nosce la particolare complessita.

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Antincendio

Incidenti rilevanti:norme transitorie

3E stata resa nota la Circolare Prot. n. DCPST/A4/RS/2700 del 5 luglio 2006 del Dipartimento deiVigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Direzione Centrale per la Prevenzionee la Sicurezza Tecnica Area Rischi Industriali dal titolo «Norme transitorie stabilite dal D.Lgs. n.334/1999».Scopo della circolare e indicare nel dettaglio la legislazione applicabile in varie situazioni in cuivalgono norme transitorie in attesa di alcuni di decreti non ancora emanati, ma previsti perl’attuazione delle disposizioni in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi condeterminate sostanze pericolose.Tra i decreti mancanti quelli previsti agli articoli 8 (rapporto di sicurezza) e 25 (misure dicontrollo) del D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 334, «Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa alcontrollo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose»

Ministero dell’interno - Lettera circolare 5 luglio 2006, n. DCPST/A4/RS/2700

Oggetto: Norme transitorie stabilite dalD.Lgs. n. 334/1999

Come e noto, alcuni dei decreti previsti per l’at-tuazione delle disposizioni in materia di con-trollo dei pericoli di incidenti rilevanti connessicon determinate sostanze pericolose - tra gli al-tri quelli di cui all’art. 8 ed all’art. 25 del D.Lgs.n. 334/1999 - non risultano ancora emanati.Questa Amministrazione ha richiamato in piuoccasioni, presso le sedi istituzionali, l’impor-tanza della definizione della materia in tutti isuoi aspetti, anche al fine di superare alcunedifficolta operative segnalate dalle strutture ter-ritoriali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuo-co.Si evidenzia, tuttavia, che in attesa dell’emana-zione di tali decreti - per la stesura dei qualiquesto Dipartimento ha fattivamente contribui-to, in sinergia con le altre Istituzioni interessate,anche attraverso l’elaborazione di bozze conse-gnate al competente Ministero dell’Ambiente edella Tutela del Territorio - il legislatore ha sta-bilito delle norme transitorie che non hanno su-bito modifiche con l’emanazione del D.Lgs. n.238/2005.Al riguardo, si richiama l’attenzione su quelledi cui ai commi 2 e 3 dell’art. 28 del D.Lgs.n. 334/1999 per raccomandare di continuaread operare tutte le necessarie verifiche in sededi istruttoria ex art. 21 dello stesso D.Lgs. n.334/1999, segnalando tempestivamente ai ge-stori eventuali difformita formali e sostanzialidel rapporto di sicurezza.Per quanto attiene il sistema dei controlli, si in-vita ad una attenta lettura delle modifiche ap-

portate dal D.Lgs. n. 238/2005 agli artt. 8, 21e 25 del D.Lgs. n. 334/1999 al fine di indirizza-re e svolgere in maniera conforme al dettato le-gislativo l’attivita di competenza.Per i nuovi stabilimenti e per le modifiche distabilimenti esistenti con aggravio del preesi-stente livello di rischio ai sensi del D.M. 9 ago-sto 2000 - per i quali, qualora del caso, occorreprocedere ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 334/1999, come indicato alla lettera m) della letteracircolare Prot. DCPST/A4/RS/3600 del 20 di-cembre 2005 - si ricorda che, «fino all’emana-zione dei decreti di cui all’articolo 8, comma4, il rapporto di sicurezza deve essere formulatosecondo le specificazioni contenute al punto 5dell’allegato A del decreto del ministro dell’In-terno 2 agosto 1984, pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 246 del 6 settembre 1984, e secon-do la struttura di cui all’allegato I al decreto delPresidente del Consiglio dei Ministri in data 31marzo 1989, utilizzando la corrispondenza ri-portata nell’appendice allo stesso allegato, e in-tegrato con gli ulteriori elementi d cui all’alle-gato II».Si evidenzia che, in attesa della definizione ditutta la disciplina, sia tecnica che amministrati-va, in materia di rischi di incidente rilevante, ilriferimento ad una norma specifica di preven-zione incendi - il D.M. 2 agosto 1984 - risultacomunque utile e funzionale ad una lettura delrapporto di sicurezza finalizzata, anche in pro-spettiva futura come ribadito dal D.Lgs. n.139/2006, al rilascio del certificato di preven-zione incendi.

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Elenco degli ispettoridella qualita e sicurezzadelle imprese di autotrasportoMinistero dei trasporti - Deliberazione 27 giugno 2006, n. 15(G.U. 14 luglio 2006, n. 162)

Istituzione dell’«Elenco degli Ispettori dellaqualita e sicurezza delle imprese di autotra-sporto», in attuazione dell’articolo 9, comma2, lettera f), del decreto legislativo 21 novem-bre 2005, n. 284 e decreto dirigenziale 17febbraio 2006, utilizzati dagli organismi dicertificazione per la certificazione di qualitadelle imprese, che effettuano trasporti dimerci pericolose, di derrate reperibili, di ri-fiuti industriali e di prodotti farmaceutici

Il Comitato centrale per l’albo nazionale dellepersone fisiche e giuridiche che esercitano l’au-totrasporto di cose per conto di terziVista la legge 1º marzo 2005, n. 32, recante«Delega al Governo per il riassetto normativodel settore dell’autotrasporto di persone e co-se», ed in particolare l’art. 2, comma 2, letterab), punto 8, che prevede un sistema di certifica-zione della qualita per le imprese di autotra-sporto per settori merceologici specifici;Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005,n. 284, recante «Riordino della Consulta gene-rale per l’autotrasporto e del Comitato centraleper l’Albo nazionale degli autotrasportatori»,ed in particolare l’art. 9, comma 2, lettera f),che prevede da parte del Comitato centralel’«attribuzione dell’accreditamento degli orga-nismi di certificazione di qualita di cui alla let-tera e), del comma 1 dell’art. 7, «Certificazionedi qualita e sicurezza»;Visto il decreto dirigenziale 17 febbraio 2006del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,«Definizione di modalita e tempi per l’adozionevolontaria di sistemi di certificazione di qualitada parte delle imprese di autotrasporto, in attua-zione dell’art. 11, comma 3, del decreto legisla-tivo 21 novembre 2005, n. 286», in riferimentodel quale si e espressa in modo favorevole anchela Consulta generale per l’autotrasporto e per lalogistica nella seduta del 25 gennaio 2006;

Delibera:

Art. 1Scopi e finalita

La presente delibera stabilisce le procedure diaccreditamento degli ispettori, e l’istituzione

di un «Elenco degli ispettori della qualita e si-curezza delle imprese di autotrasporto», i requi-siti di comprovata competenza del trasportostradale e multimodale, la formazione e l’ag-giornamento, in attuazione al decreto dirigen-ziale 17 febbraio 2006.

Art. 2Elenco degli ispettori ed assistenti ispettori

E istituito presso il Comitato centrale un «Elen-co degli ispettori della qualita e sicurezza delleimprese di autotrasporto» per i profili di ispetto-re ed assistente ispettore, di cui all’allegato Adell’art. 1 alla presente delibera.Il regolamento di iscrizione, le procedure di at-testazione, il codice deontologico, le previsionidei rinnovi ed aggiornamenti, incluso le neces-sita di corsi specifici di aggiornamento, sono di-sciplinati da apposito regolamento del Comitatocentrale, allegato alla presente delibera e parteintegrante di questa (allegato B).

Art. 3Requisiti degli ispettori della qualita

e sicurezza delle imprese di autotrasporto

Possono presentare istanza di iscrizione all’e-lenco degli ispettori ed assistenti ispettori dellaqualita e sicurezza delle imprese di autotraspor-to» i candidati che rispondono ai requisiti di cuiall’allegato A, parte integrante della presentedelibera.

Art. 4Corso di formazione ed esame di profitto

Tutti i candidati per qualunque profilo di cuiall’allegato A alla presente delibera devono su-perare un esame di valutazione di profitto pres-so il Comitato centrale al termine di uno speci-fico «Corso di formazione per ispettori» in te-ma di qualita e sicurezza per le imprese diautotrasporto, e specificatamente al «Codicedi pratica dei sistemi di gestione della sicurez-za dell’autotrasporto», di cui alla delibera delComitato centrale 27 giugno 2006, n. 1, relati-vamente ai settori merceologici di cui all’art. 9,lettera e), del decreto legislativo 21 novembre2005, n. 284. (allegato C alla presente delibe-ra).

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Art. 5Accreditamento degli organismi

di certificazione

Ai fini dell’accreditamento presso il Comitatocentrale, come previsto all’art. 9, comma 2, let-tera f), del decreto legislativo n. 285/2005, gliorganismi di certificazione accreditati dal SIN-CERT al rilascio di certificazioni ISO9001:2000 alle imprese di autotrasporto (setto-re trasporto 31 dell’European Accreditation -EA) e che intendono rilasciare certificazionidi qualita ai fini dell’applicazione delle dispo-sizioni di cui all’art. 11, comma 2, del decretolegislativo 21 novembre 2005, n. 286, utilizza-no gli ispettori e gli assistenti ispettori iscrittinell’«Elenco» di cui all’art. 4 della presente de-libera.

Allegato AProfili e relativi requisiti per ispettori

ed assistenti ispettori

1.1. Profilo di ispettore (Lead auditor)

Ispettori di sistemi qualita, ambiente e sicurez-za, avendo all’attivo un’esperienza documenta-ta di almeno 50 verifiche ispettive nel settoredella logistica e nei trasporti come Lead audi-tor, con organismi di certificazione accreditatidal SINCERT.

1.2. Profilo di assistente ispettore

Il candidato deve essere in possesso di uno deiseguenti requisiti:laurea, oppure laurea triennale accompagnatada una esperienza lavorativa di almeno un an-no, maturata in aziende di logistica e/o trasportio in consorzi, cooperative, associazioni di cate-goria rappresentate in comitato centrale, oppurediploma di scuola superiore accompagnato dauna esperienza lavorativa di almeno 2 anni, ma-turata in aziende di logistica e/o trasporti o inconsorzi, cooperative, associazioni di categoriarappresentate in comitato centrale, oppure com-provata esperienza in posizione di responsabili-ta nella gestione di sistemi qualita/sicurezza/ambiente maturata per un periodo di almenodue anni in aziende di trasporti, oppure com-provata esperienza in posizione di responsabili-ta nella gestione di sistemi qualita/sicurezza/ambiente maturata per un periodo di almenotre anni se in aziende di altri settori.

1.3. Mantenimento del profilo e passaggiodi profilo

Gli assistenti ispettori per mantenere l’accredi-tamento dovranno dimostrare di avere eseguitoalmeno 10 verifiche ispettive nel settore del-l’autotrasporto con organismi di certificazioneaccreditati dal comitato centrale, negli ultimidue anni.Essi acquisiscono il titolo di Lead auditor dopoaver avuto 30 verifiche ispettive nel settore del-l’autotrasporto e della logistica con organismidi certificazione accreditati dal comitato centra-le.

Allegato BRegolamento dell’elenco degli ispettoridella qualita e sicurezza delle imprese

di autotrasporto

1.1. Istanza di iscrizione all’elenco

Per iscriversi nell’apposito elenco il candidatodovra inviare al Comitato centrale dell’albo ladomanda corredata dai documenti che attestanoil possesso dei requisiti di cui allegato A dellapresente delibera, e cioe:– fotocopia del titolo di studio;– fotocopia dell’attestato dell’attivita lavorati-va svolta sia di carattere generale sia l’attivitasvolta nel settore dei trasporti e della logisticarilasciato dall’organizzazione presso la qualel’attivita e stata svolta. (il Comitato centrale siriserva di richiedere gli originali in visione);fotocopia dell’attestato di superamento dell’esa-me.Il Comitato centrale si riserva il diritto di accer-tare la veridicita delle affermazioni contenutenella documentazione presentata.La valutazione della domanda viene comunica-ta per iscritto al candidato normalmente entro iquindici giorni successivi alla riunione del Co-mitato.

1.2. Esame presso il comitato centralealbo autotrasportatori

I candidati sostengono un esame di valutazionedi profitto del corso di formazione di cui all’art.3 della presente delibera, che consiste in:– un test di carattere specifico (capacita di ap-plicare correttamente le norme);– un test di carattere generale (conoscenza edinterpretazione delle norme);– una prova orale (colloquio).

1.3. Attestazione: validita

La durata della iscrizione all’elenco degli ispet-tori e triennale e si rinnova, in assenza di revocae/o di rinuncia alla iscrizione, al termine dei treanni di validita, alle seguenti condizioni:a) Rinnovi e aggiornamenti.Ai fini del rinnovo triennale e necessario docu-mentare la continuita professionale nei 2 annicome ispettore, e l’aggiornamento professiona-le. Quest’ultimo e rivolto specialmente all’iden-tificazione delle aree di miglioramento persona-le e tecnico/normativo, dovra essere documen-tato tramite evidenze attestanti la formazionespecifica effettuata per almeno 24 ore negli ul-timi 2 anni.

1.4. Codice deontologico

«Ispettori della qualita e sicurezza delle impresedi autotrasporto» iscritti presso l’elenco del Co-mitato centrale dell’albo autotrasportatori, sonotenuti a rispettare le seguenti norme deontologi-che:1) Comportarsi nei confronti di persone, azien-de, enti e clienti (interni ed esterni), in modoscrupolosamente leale ed indipendente da con-dizionamenti di qualsiasi natura che possano in-

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fluenzare il proprio operato e quello del perso-nale di cui si e, eventualmente, responsabili;2) non accettare parcelle, omaggi o favori diqualsiasi natura da parte di persone, aziende,enti e clienti (interni ed esterni) o di loro rappre-sentanti;3) controllare inoltre che anche il personale, dicui si e eventualmente responsabili, non compiaazioni di questo tipo;4) fare presente al proprio cliente qualsiasi con-flitto di interesse che possa esistere in ordine al-la prestazione professionale relativa alla certifi-cazione, prima di assumere l’incarico professio-nale;5) mantenere l’assoluta riservatezza verso terzi(segreto professionale) sulle informazioni diqualsiasi natura ottenute durante la prestazioneprofessionale e fatti comunque salvi i requisitidi legge;6) non influenzare l’azienda/ente da sottoporread audit utilizzando la propria attivita/funzionedi ispettore o responsabile del gruppo di ispe-zione per ottenere ulteriori incarichi professio-nali, nella progettazione/revisione/implementa-zione di sistemi di gestione o in altri. Il posses-so di piu certificazioni, a maggior ragione, nonconsente tale comportamento;7) rispettare tutte le leggi vigenti, con particola-re riferimento alla prestazione di servizi;8) non utilizzare riferimenti al Comitato centra-le, riportato sui certificati coperti da accredita-mento, per effettuare attivita promozionali chepossano indurre ad una non corretta interpreta-zione del significato dell’accreditamento e dellacertificazione di qualita e sicurezza stessa.

Allegato CProgramma per il «Corso di formazione

per ispettori» in relazione al codice di praticadei sistemi di gestione della sicurezza

dell’autotrasporto

1.1. Elementi di valutazione del profittodel corso

Gli esaminandi, in sede di esame di valutazionedi profitto del corso di formazione seguito, sa-ranno sottoposti a test scritti e ad una prova ora-le per accertare:– la conoscenza delle caratteristiche economi-che gestionali dell’autotrasporto, integrato nellefiliere logistiche, ed in particolare delle quattrofiliere di cui al decreto legislativo n. 284/2006;– la competenza per l’attivita di «valutazionedi conformita» e di efficacia dei sistemi di ge-stione per la qualita e la sicurezza ed alle normecogenti di riferimento;– il possesso delle competenze tecniche-opera-tive per la gestione delle attivita di trasporto elogistica per la sicurezza relative ai quattro set-tori di cui all’art. 2, lettera b), comma 8, dellalegge n. 32/2005;– la conoscenza delle dinamiche, anche attra-verso casi di studio, relative alla sicurezza e al-l’incidentalita.Il Comitato centrale nominera una commissione

di esame costituita da organico ministeriale di-retto ed indiretto e da esperti esterni.

1.2. Programma del corso

Il corso avra la durata di 40 ore consecutive in 5giornate e sara caratterizzato dalle seguenti te-matiche:– la gestione dell’autotrasporto nelle 4 filiereproduttive italiane: approfondimenti manage-riali (funzione direzionale), funzione sistemica(coordinamento attivita ai fini della sicurezza),legale ed analisi delle responsabilita;– il management di una azienda «client orien-ted» (ISO 9001);– la sicurezza della circolazione e gli strumentigestionali della azienda client oriented (OH-SAS18.001);– il codice di pratica: l’evoluzione della ISO9001 per la sicurezza dell’autotrasporto;– gli strumenti aziendali: profili minimi e bestpractices riscontrabili, in relazione alle dimen-sioni aziendali ed ai profili operativi e territoria-li;– casi studio condotti dal C.C. su 20 aziendeitaliane;– testimonianze di managers di aziende certifi-cate che operano nei quattro settori (dalla teoriaalla pratica;come si «fa» una verifica in azienda e come siregistra:– approccio, procedura, codice deontologico esimulazione in aula.I corsi saranno tenuti su scala nazionale attra-verso la formazione di aule ed organizzati conil concorso ed il supporto operativo degli entidi formazione accreditati presso il Ministerodei trasporti.I candidati alla fine del corso e dell’esame divalutazione saranno in caso di esito positivoiscritti nell’elenco degli ispettori ed assistentiispettori di cui all’art. 4 della presente delibera.Agli iscritti nell’elenco sara rilasciato un tesse-rino di qualificazione ai fini del riconoscimentodell’iscrizione.

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Certificazione di qualitaper i trasportatoridi merci pericoloseMinistero dei trasporti - Deliberazione 27 giugno 2006, n. 14(G.U. 14 luglio 2006, n. 162)

Definizione degli indirizzi in materia di certi-ficazione di qualita delle imprese che effet-tuano trasporti di merci pericolose, di derra-te reperibili, di rifiuti industriali e di prodottifarmaceutici, in attuazione dell’articolo 9,comma 2, lettera e), del decreto legislativo21 novembre 2005, n. 284. (Deliberazionen. 14/06).

Il Comitato centrale per l’albo nazionale dellepersone fisiche e giuridiche che esercitano l’au-totrasporto di cose per conto di terziVista la legge 1º marzo 2005, n. 32, recante«Delega al Governo per il riassetto normativodel settore dell’autotrasporto di persone e co-se», ed in particolare l’art. 2, comma 2, letterab), punto 8, che prevede un sistema di certifica-zione della qualita per le imprese di autotra-sporto per settori merceologici specifici;Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005,n. 284, recante «Riordino della Consulta gene-rale per l’autotrasporto e del Comitato centraleper l’Albo nazionale degli autotrasportatori»,ed in particolare l’art. 9, comma 2, lettera e),che prevede da parte del Comitato centrale del-la formulazione di «indirizzi in materia di certi-ficazione di qualita delle imprese che effettuanotrasporti di merci pericolose, di derrate deperi-bili, di rifiuti industriali e di prodotti farmaceu-tici»;Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005,n. 286, recante «Disposizioni per il riassettonormativo in materia di liberalizzazione regola-ta dell’esercizio dell’attivita di autotrasportato-re», ed in particolare l’art. 11;Visto il decreto dirigenziale 17 febbraio 2006del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,«Definizione di modalita e tempi per l’adozionevolontaria di sistemi di certificazione di qualitada parte delle imprese di autotrasporto, in attua-zione dell’art. 11, comma 3, del decreto legisla-tivo 21 novembre 2005, n. 286»;Delibera:

Art. 1Scopi e finalita

La presente delibera formula un corpo coordi-nato ed integrato di indirizzi in materia di certi-

ficazione di qualita delle imprese che effettuanoautotrasporto di merci pericolose, di derrate re-peribili, di rifiuti industriali e di prodotti farma-ceutici, in attuazione al disposto dell’art. 9 deldecreto legislativo 21 novembre 2005, n.284, ai fini del disposto dell’art. 11 del decretolegislativo 21 novembre 2005, n. 286, allo sco-po di offrire un servizio di trasporto efficiente evantaggioso in termini di sicurezza

Art. 2Contenuto degli indirizzi

Gli indirizzi in tema di qualita e sicurezza per leimprese di autotrasporto, relativamente ai setto-ri di cui all’art. 1, sono definiti nel «Codice dipratica dei sistemi di gestione della sicurezzadell’autotrasporto», allegato e parte integrantedella presente delibera. (Allegato A).

Art. 3Adozione del codice di pratica dei sistemi

di gestione della sicurezza dell’autotrasporto

L’adozione di sistemi di certificazione di quali-ta, secondo gli indirizzi formulati nel «Codicedi Pratica» di cui all’art. 2, da parte dei vettoriper il trasporto su strada delle categorie merceo-logiche di cui all’art. 1, e effettuata nel rispettodell’autonomia imprenditoriale degli stessi vet-tori, e con le modalita di cui al decreto dirigen-ziale 17 febbraio 2006.

Allegato ACodice di pratica dei sistemi di gestione

della sicurezza e dell’autotrasporto (SSA)

Delibera n. 14/06 del 27 giugno 2006

1. Premessa

Scopo del presente documento e quello di fornirei requisiti per un sistema di gestione della sicu-rezza per l’autotrasporto (d’ora in poi SSA) perconsentire ad un vettore di controllare i suoi ri-schi operativi (ad esempio, ma non solo, inciden-ti stradali) e di soddisfare le richieste dei clienti.Il presente codice e finalizzato alla messa in si-curezza dei servizi e, pertanto, alla certificazio-ne di qualita di quelle aziende che operano neisettori delle merci pericolose, derrate deperibili,rifiuti industriali e dei prodotti farmaceutici.

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L’SSA e un riferimento tecnico/operativo per leimprese che esercitano attivita di autotrasportosu gomma nei quattro settori di cui all’art. 9del decreto legislativo n. 284/2005 e che inten-dono organizzarsi con un sistema di gestionedella sicurezza con la finalita di conseguire an-che la «Certificazione di conformita» al codice.Il presente codice puo essere applicato a qual-siasi vettore che desideri realizzare un sistemadi gestione della sicurezza dell’autotrasportoper:1) eliminare o ridurre il rischio per gli autisti eper le parti interessate che possano risultareesposti ai rischi dell’autotrasporto;2) andare incontro ai clienti nella soddisfazionedesiderata, poiche la sicurezza e considerata co-me un requisito implicito desiderato dalla clien-tela;3) attuare, mantenere e migliorare continua-mente un sistema di gestione della sicurezzanelle aziende, avendo a riferimento uno stru-mento di riferimento (il codice).

2. Elementi essenziali del codice di praticain un sistema (SSA)

Il vettore deve stabilire, documentare e metterein atto un sistema di gestione della sicurezza al-lo scopo di assicurare che i servizi forniti sianoconformi ai requisiti specificati dal cliente e airequisiti cogenti previsti dalla normativa vigen-te.

2.1. Manuale

Il vettore deve predisporre il manuale per il si-stema di gestione della sicurezza del trasportoche soddisfi i requisiti di questo codice; il ma-nuale deve definire la politica della sicurezza,deve comprendere o fare riferimento alle proce-dure del sistema e deve indicare la struttura del-la documentazione utilizzata nel sistema di ge-stione.

2.2. Procedure del sistema di gestioneper la sicurezza dell’autotrasporto

Il vettore deve:– predisporre procedure documentate coerenticon i requisiti della legislazione e dei regola-menti applicabili con il codice.– implementare efficacemente il sistema di ge-stione per la sicurezza e le sue procedure docu-mentate.L’ampiezza e il dettaglio delle procedure chefanno parte del sistema di gestione per la sicu-rezza dell’autotrasporto devono essere correlatealla complessita dell’attivita, ai metodi utilizzatie alla competenza del personale addetto allosvolgimento delle attivita.

2.3. Politica del sistema di gestioneper la sicurezza dei trasporti

La direzione definisce e documenta la politicadel «Vettore» in merito alla sicurezza del tra-sporto delle merci.La politica comprende gli obiettivi e l’impegnoper la sicurezza del trasporto, la qualita del ser-

vizio ed il loro miglioramento continuo ed e fi-nalizzato al soddisfacimento delle esigenze edelle aspettative dei clienti e delle parti interes-sate, nonche al rispetto di ogni specifica normache riguardera la tipologia dei trasporti effettua-ta.Il vettore assicura che sia nota, comunicata,compresa, implementata e sostenuta a tutti i li-velli all’interno dell’organizzazione.

2.4. Responsabilita e autorita

Devono essere definite e documentate le re-sponsabilita, autorita ed interrelazioni del per-sonale che gestisce, esegue e verifica le attivitaafferenti alla sicurezza del trasporto; in partico-lare per il personale che necessita di autonomiaorganizzativa ed autorita per:– attivare azioni dirette a prevenire il verificarsidi sinistri e di altri incidenti relativi alla sicurez-za del trasporto merci, rifiuti, merci pericolose,farmaci o alimentari;– attivare azioni atte a prevenire non conformi-ta riferite alla sicurezza del trasporto e ad attiva-re processi e sistemi per raggiungere un alto li-vello di sicurezza del trasporto e qualita del ser-vizio;– documentare e registrare ogni problema affe-rente alla sicurezza del trasporto delle merci edalla sicurezza operativa dei veicoli;– attivare, raccomandare o fornire soluzioni at-traverso canali definiti; verificare l’implementa-zione delle soluzioni e valutare con continuita ilmiglioramento;– controllare le attivita, la sicurezza del tra-sporto delle merci, l’utilizzo dei veicoli nel pro-gramma di trasporto e le attrezzature fino all’e-liminazione di ogni carenza o condizione insod-disfacente.

2.5. Documenti organizzativi

Il vettore deve predisporre uno schema organiz-zativo (organigramma), accompagnato da docu-menti formali (es. mansionari) con i quali ven-gono definite le responsabilita, l’autorita dellepersone indicate nello schema organizzativo.Ogni vettore definisce all’interno dell’organi-gramma aziendali le figure responsabili ed i lo-ro compiti: ad es. presidenti, amministratore, re-sponsabile della sicurezza, responsabili di fun-zione, responsabili operativi, ecc.

2.6. Risorse

Il vettore deve mettere a disposizione risorseidonee per attuare e tenere aggiornato il sistemadi gestione della sicurezza del trasporto, miglio-randone l’efficacia.Il vettore deve identificare e fornire risorse dipersonale addestrato per al gestione, l’erogazio-ne del servizio e la verifica delle attivita, com-presi gli audit annuali interni sulla gestione delsistema di gestione della sicurezza del trasportodel vettore.

2.7. Rappresentante della direzione

La direzione, che ha la responsabilita esecutiva,

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deve nominare un rappresentante che, oltre allealtre mansioni, abbia autorita per:– assicurare che sia istituito, messo in atto emantenuto attivo un sistema di gestione dellasicurezza dell’autotrasporto conforme al codice;– assicurare il rispetto delle prescrizioni conte-nute nel codice e nei documenti del sistema digestione per la sicurezza del trasporto (manua-le, procedure, istruzioni);– riferire alla direzione, tramite apposita rela-zione, sull’andamento del sistema di gestionedella sicurezza del trasporto espresso dagli indi-catori appositamente predisposti al fine di per-metterne il riesame e il miglioramento; tale re-lazione e la base per la valutazione della dire-zione dell’efficacia del sistema dei trasporti eper il suo miglioramento;– promuove la conoscenza dei requisiti delcliente all’interno dell’organizzazione.Il rappresentante della direzione deve far partedella direzione aziendale e puo avere anche al-tre responsabilita purche non in contrasto con leresponsabilita assegnategli per il sistema; inpiccole organizzazioni, il rappresentante delladirezione puo coincidere con il titolare.

2.8. Pianificazione

Il vettore deve predisporre e mettere in atto leprocedure documentate per individuare ed ave-re accesso ai requisiti legali e di altro genereche riguardano e sono applicabili al sistema digestione della sicurezza del trasporto.Il vettore deve mantenere aggiornate queste in-formazioni e comunicarle ai dipendenti e alleparti interessate.

2.9. Piano di sicurezza del trasporto

Il vettore deve tenere in considerazioni le se-guenti attivita, ove opportuno, allo scopo disoddisfare i requisiti specificati per il serviziodi trasporto:– l’identificazione e l’acquisizione di tutte leautorizzazioni, i permessi, le assicurazioni, leattrezzature, i controlli, i processi, i veicoli, leapparecchiature (compresi strumenti di provae collaudo), le risorse e le competenze che pos-sono essere necessarie per il raggiungimentodei livelli di sicurezza individuati dagli obiettividel sistema di gestione;– l’assicurazione della corrispondenza dellamanutenzione del veicolo, delle procedure diprova e collaudo e dell’addestramento con ladocumentazione applicabile;– l’aggiornamento, quando necessario, dell’ad-destramento, della manutenzione, delle prove,dei collaudi, incluso lo sviluppo e l’acquisizio-ne di nuovi strumenti;– l’identificazione e l’attuazione delle disposi-zioni per la misurazione, il monitoraggio e leconseguenti azioni da compiere per assicurareche i processi di sicurezza siano effettivamenteoperativi e conformi ai requisiti del cliente;– l’identificazione e l’opportuna verifica deicambiamenti e/o delle modifiche sostanziali aiprocessi e/o del sistema di gestione;

– l’identificazione di tutti gli indicatori di pre-stazione della sicurezza del trasporto e la defini-zione degli obiettivi specifici del vettore rispet-to a questi indicatori;– l’identificazione e la conservazione di tutte leregistrazioni.– l’identificazione di tutti gli elementi di con-trollo riferiti all’area fornitori e le relative valu-tazioni;– la definizione del rappresentante della dire-zione per la sicurezza del trasporto;– l’informazione e la formazione del personale,in modo da evitare scompensi e problemi all’in-tegrita e all’efficacia del sistema di gestione.Per servizi particolari e specifici, resi al di fuoridegli standard aziendali, il vettore dovrebbepredisporre una pianificazione particolare equindi procedure specifiche che siano coerenticon il sistema di gestione della sicurezza deltrasporto.

2.10. Obiettivi

Il vettore deve stabilire obiettivi documentati,per ogni funzione e ad ogni livello dell’organiz-zazione, relativi al sistema di gestione della si-curezza del trasporto. Ove possibile questiobiettivi devono essere quantificati. Gli obietti-vi devono essere coerenti con la politica e devo-no includere l’impegno al miglioramento conti-nuo. Nel definire gli obiettivi, il vettore deveprendere in considerazione:– le prescrizioni legali e di altro genere appli-cabili;– i pericoli e i rischi in tema di sicurezza e sa-lute sul lavoro;– le opzioni tecnologiche;– i requisiti finanziari, commerciali e operativi;– l’analisi degli incidenti e degli indicatori diprestazione e di sicurezza;– i requisiti dei clienti e la valutazione della lo-ro soddisfazione.

2.11. Personale

Il vettore deve predisporre e mettere in atto leprocedure documentate per identificare le com-petenze e le esigenze di addestramento del per-sonale. Inoltre deve provvedere all’erogazionedell’addestramento opportuno a tutto il perso-nale che svolge attivita relativa al sistema di ge-stione per la sicurezza dei trasporti.Le procedure di addestramento devono prende-re in considerazione diversi livelli di responsa-bilita, abilita e rischio.Le procedure devono garantire per tutti i dipen-denti impiegati in ogni funzione e livello laconsapevolezza in merito a:– l’importanza di utilizzare le procedure del si-stema di gestione della sicurezza del trasporto;– le conseguenze reali e potenziali delle loroattivita lavorative sulla sicurezza;– i benefici delle migliori prestazioni personalisulla sicurezza;– i ruoli e le responsabilita nella realizzazionedella politica e nel rispetto delle procedure edei requisiti del sistema di gestione della sicu-

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rezza del trasporto, compresi i requisiti di pre-parazione e risposta alle emergenze ed alle con-seguenze potenziali nel caso non siano seguitespecifiche procedure operative.Il personale che svolge compiti specifici asse-gnati, deve essere qualificato sulla base di ap-propriata istruzione, addestramento, abilita edesperienza secondo le esigenze.Il sistema di addestramento deve fornire l’ag-giornamento periodico sui requisiti che necessi-tano di una qualificazione continua e inoltre de-ve garantire l’aggiornamento delle competenzedel personale (es. patenti di guida, proceduredi carico/scarico, guida sicura, trasporto di mer-ci pericolose, utilizzo delle nuove attrezzature,ecc.).Devono essere conservate adeguate registrazio-ni relative all’addestramento ed all’aggiorna-mento del personale.

2.12. Gestione del personale

Il vettore deve predisporre e mettere in atto leprocedure documentate per gestire il personaleche svolge attivita relative al sistema di gestio-ne della sicurezza del trasporto.Devono essere conservate adeguate registrazio-ni che diano evidenza della corretta gestione delpersonale.

2.13. Comunicazioni interne ed esterne

Il vettore deve predisporre e mettere in atto leprocedure documentate per identificare le partiinteressate alle prestazioni del sistema di gestio-ne della sicurezza del trasporto e per trasmettereadeguate comunicazioni sia ai dipendenti chealle parti interessate.

2.14. Comunicazioni interne

La diffusione degli ordini di servizio e delle co-municazioni interne al personale di volta in vol-ta interessato, ha lo scopo di assicurare che ledirettive impartite dalla direzione siano recepiteed attuate.La direzione dovra assicurare che sia attivatoun efficace sistema di comunicazione all’inter-no dell’organizzazione del vettore per la circo-lazione delle informazioni; cio potra essere ga-rantito con differenti modalita (circolari, riunio-ni periodiche, siti internet, ecc.): lo scopo equello di rendere edotto ciascun collaboratoreche opera all’interno del sistema delle cono-scenze necessarie per il raggiungimento degliobiettivi fissati dalla direzione. Pertanto, sarafondamentale la comunicazione della politicae degli obiettivi, ma anche della documentazio-ne di sistema.Rientrano nel presente ambito d’applicazionequelle comunicazioni che possano influire sullavalutazione dei rischi.

2.15. Comunicazioni esterne

Il vettore provvede a fornire le comunicazionipreviste utilizzando adeguati canali d’informa-zione.Le comunicazioni esterne possono riguardare

anche la politica del vettore in merito alla ge-stione della sicurezza del trasporto.Il vettore mantiene appropriate registrazioni cheattestino le comunicazioni esterne avvenute inconformita ai requisiti del codice.Devono essere gestite le comunicazioni cheprovengono da parti interessate esterne (pubbli-ca amministrazione, clienti, fornitori, soci,ecc.), in particolare deve essere mantenuto l’im-pegno a rispondere sempre per iscritto entro untermine prefissato richiesto dal richiedente.

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Lavoratori atipici

Contratto di inserimento:applicazione della nuovadisciplinaINAIL - Circolare 26 giugno 2006, n. 32

Oggetto: Contratto di inserimento e regimetransitorio del contratto di formazione e la-voro. Applicazione della nuova disciplina

Quadro di riferimento

� Legge n. 863 del 19 dicembre 1984 di con-versione, con modificazioni, del D.L. n. 276del 30 ottobre 1984: «Misure urgenti a sostegnoe ad incremento dei livelli occupazionali».(G.U. n. 299 del 30 ottobre 1984 e n. 351 del22 dicembre 1984).� Circolare n. 13 del 24 marzo 1988: «Contrattidi formazione e lavoro. Configurazione giuridi-ca del rapporto. Prestazioni e contributi».� Legge n. 291 del 26 luglio 1988 di conversio-ne, con modificazioni, del D.L. n. 173 del 30maggio 1988: «Misure urgenti in materia di fi-nanza pubblica per l’anno 1988».� Legge n. 407 del 29 dicembre 1990: «Dispo-sizioni diverse per l’attuazione della manovra difinanza pubblica 1991-1993» (G.U. n. 303 del31 dicembre 1990).� Legge n. 223 del 23 luglio 1991: «Norme inmateria di cassa integrazione, mobilita, tratta-menti di disoccupazione, attuazione di direttivedella Comunita Europea, avviamento al lavoroed altre disposizioni in materia di mercato dellavoro». (G.U. n. 175 del 27 luglio 1991).� Legge n. 104 del 5 febbraio 1992: «Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione socialee i diritti delle persone handicappate». (G.U.n. 39 del 17 febbraio 1992).� Circolare n. 24 del 4 maggio 1992: «Legge23 luglio 1991, n. 223, articoli 8, comma 2,20 e 25, comma 9. Norme in materia di cassaintegrazione, mobilita, trattamenti di disoccupa-zione, attuazione di direttive della ComunitaEuropea, avviamento al lavoro ed altre disposi-zioni in materia di mercato del lavoro».� Legge n. 451 del 19 luglio 1994 di conversio-ne, con modificazioni, del D.L. n. 299 del 16maggio 1994: «Disposizioni urgenti in materiadi occupazione e di fiscalizzazione degli onerisociali» (G.U. n. 116 del 20 maggio 1994 eG.U. n. 167 del 19 luglio 1994).� Legge n . 68 del 12 marzo 1999: «Norme peril diritto al lavoro dei disabili» (G.U. n. 68 del23 marzo 1999).� D.P.C.M. 13 gennaio 2000: «Atto di indiriz-

zo e coordinamento in materia di collocamentoobbligatorio dei disabili, a norma dell’art. 1,comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68».� Legge n . 388 del 23 dicembre 2000: «Dispo-sizioni per la formazione del bilancio annuale epluriennale dello stato» (G.U. n. 302 del 29 di-cembre 2000).� D.Lgs. n. 368 del 6 settembre 2001: «Attua-zione della direttiva 1999/70/CE relativa all’ac-cordo quadro sul lavoro a tempo determinatoconcluso dall’UNICE, dal CEEP, e dal CES».(G.U. n. 235 del 9 ottobre 2001).� Regolamento CE n. 2204/2002 della Com-missione del 12 dicembre 2002 relativo all’ap-plicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CEagli aiuti di Stato a favore dell’occupazione(G.U. delle Comunita Europee del 13 dicembre2002).� Legge n. 30 del 14 febbraio 2003: «Delega alGoverno in materia di occupazione e mercatodel lavoro» (G.U. n. 47 del 26 febbraio 2003).� Nota della Direzione Centrale Rischi indiriz-zata alle Strutture in data 5 settembre 2003:«Legge 23 luglio 1991, n. 223 - Artt. 8, comma2, 20 e 25, comma 9. Legge 23 dicembre 2000,n. 388 -Art. 68, comma 6. Sentenza della CorteCostituzionale n. 291 del 10 luglio - 4 agosto2003».� D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003: «Attua-zione delle deleghe in materia di occupazione emercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio2003, n. 30» (G.U. n. 235 del 9 ottobre 2003).Articoli da 54 a 59.� Accordo interconfederale del 13 novembre2003: «Regime transitorio per i contratti di for-mazione e lavoro».� Accordo interconfederale dell’11 febbraio2004: «Disciplina transitoria dei contratti di in-serimento».� Circolare INPS n. 51 del 16 marzo 2004:«Articoli 54-59 del decreto legislativo 10 set-tembre 2003, n. 276. Contratto di inserimento».� Circolare del Ministero del Lavoro e dellePolitiche Sociali n. 31 del 21 luglio 2004:«Contratti di inserimento lavorativo».� D.Lgs. n. 251 del 6 ottobre 2004: «Disposi-zioni correttive del D.Lgs. 10 settembre 2003,n. 276, in materia di occupazione e mercatodel lavoro» (G. U. n. 239 del 11 ottobre 2004).

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La nuova disciplina

1) Premessa

Il decreto di attuazione delle deleghe in materiadi occupazione e mercato del lavoro ha intro-dotto il contratto di inserimento che sostituisce,nell’ambito del settore privato, il contratto diformazione e lavoro, pur presentando finalitapiu propriamente occupazionali che formative.Le nuove disposizioni hanno rinviato alla con-trattazione collettiva nazionale, territoriale edaziendale l’individuazione delle modalita di at-tuazione del contratto di inserimento.Per consentire ai datori di lavoro di assumere,in via transitoria, mediante tale contratto, e statostipulato, in data 11 febbraio 2004, un Accordointerconfederale che detta una disciplina quadroda applicarsi fino al momento in cui i contratticollettivi disciplineranno la materia.Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Socialie intervenuto sul punto in via interpretativa, for-nendo apposite indicazioni per dare attuazionea tale tipologia contrattuale. Coerentementecon le richiamate indicazioni ministeriali, siprocede, pertanto, a tratteggiare di seguito gliaspetti essenziali della disciplina in materia dicontratto di inserimento e ad impartire i neces-sari indirizzi operativi.

2) Definizione di contratto di inserimento

Il citato decreto definisce il contratto di inseri-mento come «un contratto di lavoro diretto arealizzare, mediante un progetto individuale diadattamento delle competenze professionalidel lavoratore a un determinato contesto lavora-tivo, l’inserimento ovvero il reinserimento nelmercato del lavoro» di determinate categoriedi persone.

3) Ambito di applicazione della nuovadisciplina

3.1 Datori di lavoro

E previsto che possano stipulare contratti di in-serimento:– enti pubblici economici, imprese e loro con-sorzi;– gruppi di imprese;– associazioni professionali, socio-culturali,sportive;– fondazioni;– enti di ricerca, pubblici e privati;– organizzazioni e associazioni di categoria.Ne discende che solo i datori di lavoro che rien-trano in tali tipologie possono usufruire degliincentivi economici previsti per l’assunzionedi lavoratori mediante contratto di inserimento.In relazione ai particolari incentivi, si richiamanole indicazioni di cui alla circolare del Ministerodel lavoro e delle politiche sociali n. 31 del 21 lu-glio 2004 e da, ultimo, recentemente fornite dal-l’INPS con circolare n. 74 del 19 maggio 2006.

3.2 Lavoratori

I lavoratori da assumere mediante contratto di

inserimento, in base alla normativa vigente, so-no da individuare nelle seguenti categorie:a) soggetti di eta compresa tra i diciotto e i ven-tinove anni;b) disoccupati di lunga durata da ventinove finoa trentadue anni;c) lavoratori con piu di cinquanta anni di etache siano privi di un posto di lavoro;d) lavoratori che desiderino riprendere una atti-vita lavorativa e che non abbiano lavorato peralmeno due anni;e) donne di qualsiasi eta residenti in una areageografica in cui il tasso di occupazione femmi-nile, determinato con apposito decreto del Mi-nistro del lavoro e delle politiche sociali di con-certo con il Ministro della Economia e delle Fi-nanze entro sessanta giorni dalla data di entratain vigore del presente decreto, sia inferiore al-meno del 20 per cento di quello maschile o incui il tasso di disoccupazione femminile superidel 10 per cento quello maschile;f) persone riconosciute affette, ai sensi dellanormativa vigente, da un grave handicap fisico,mentale o psichico.Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Socialiha precisato che, in presenza dei requisiti sog-gettivi richiesti dal decreto di attuazione, il con-tratto di inserimento puo essere utilizzato ancheper favorire l’accesso al mercato del lavoro dicittadini comunitari ed extra-comunitari.

4) Disciplina transitoria riguardantei contratti di formazione e lavoro

Evidenziato che la disciplina previgente in ma-teria di contratto di formazione e lavoro conti-nua ad avere effetto nei confronti delle pubbli-che amministrazioni, si rappresenta che il de-creto legislativo n. 276/2003 ha previsto chele associazioni sindacali piu rappresentativesul piano nazionale possano gestire, medianteappositi accordi interconfederali, l’attuazionedel medesimo decreto anche in relazione al re-gime transitorio.Si fa poi presente che, da ultimo, il D.Lgs. n.251/2004 ha dettato un apposito regime transi-torio per i contratti di formazione e lavoro sti-pulati dal 24 ottobre 2003 e fino al 31 ottobre2004, in base a progetti autorizzati entro il 23ottobre 2003.

5) Condizioni per l’assunzione con contrattodi inserimento

5.1 Progetto individuale di inserimento

Il contratto di inserimento e un contratto a tem-po determinato rivolto prevalentemente a pro-muovere l’inserimento nel mercato del lavorodi alcune categorie di soggetti.In questo senso, l’espletamento della formazio-ne e subordinato alla finalita di inserire nel mer-cato del lavoro soggetti socialmente deboli, daattuare attraverso un apposito percorso di inte-grazione del lavoratore nel ciclo produttivo del-l’azienda che richiede l’inserimento.Condizione essenziale per l’assunzione median-

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te contratto di inserimento e, pertanto, la defini-zione, con il consenso del lavoratore, di un pro-getto individuale di inserimento volto ad ade-guare le competenze del lavoratore al contestolavorativo specifico.Il progetto individuale di inserimento deve es-sere concordato fra lavoratore e datore di lavoropreventivamente alla stipula del contratto di la-voro e coerentemente con i contenuti, la formae le modalita di definizione del progetto di inse-rimento fissate dalla contrattazione collettivanazionale, territoriale ed aziendale.In sede di prima applicazione dei nuovi contrat-ti di inserimento ed in attesa della disciplinacollettiva, la materia e stata disciplinata, comesopra riferito, dall’Accordo interconfederaledell’11 febbraio 2004.Tale Accordo, in particolare, ha stabilito chenel progetto individuale di inserimento debbanoessere indicati i seguenti «elementi»: qualifica-zione, durata e modalita della formazione, incui viene distinta una parte teorica comprenden-te nozioni di prevenzione e di disciplina delrapporto di lavoro ed una di addestramento spe-cifico.

5.2 Progetto individuale di inserimentoe sanzioni

Il decreto correttivo ha introdotto rilevanti mo-difiche in tema di regime sanzionatorio.In particolare, qualora sussistano «gravi ina-dempienze nella realizzazione del progetto indi-viduale di inserimento» addebitabili esclusiva-mente al datore di lavoro e tali da impedire ilraggiungimento della finalita prevista dalla nor-ma, consistente nell’inserimento del lavoratorenel mercato del lavoro, il datore di lavoro e te-nuto a versare in aggiunta alla contribuzione giaversata:– la quota ulteriore di contribuzione dovuta inrelazione all’inquadramento contrattuale supe-riore che sarebbe stato raggiunto al terminedel periodo di inserimentononche– la maggiorazione del 100%.Per espressa previsione della norma, la maggio-razione sopra richiamata esclude l’applicazionedi ulteriori sanzioni ricollegate all’omessa con-tribuzione.

5.3 Mantenimento in servizio

Ulteriore condizione richiesta al datore di lavo-ro per stipulare il contratto di inserimento - oltrealla definizione di un progetto di inserimento -consiste nell’aver mantenuto in servizio concontratto di lavoro a tempo indeterminato alme-no il sessanta per cento dei lavoratori il cui con-tratto di inserimento sia scaduto nei diciottomesi precedenti.Ai fini descritti, non si computano i lavoratoriche nel predetto periodo si siano dimessi, quellilicenziati per giusta causa, quelli che, al terminedel rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la pro-posta di restare in servizio con rapporto di lavo-ro a tempo indeterminato, i contratti risolti nel

corso o al termine del periodo di prova, confranchigia di quattro assunti con contratti di in-serimento che non siano stati trasformati in rap-porti di lavoro a tempo indeterminato.Rientrano, invece, fra i lavoratori mantenuti inservizio i soggetti per i quali il rapporto di lavo-ro sia stato convertito nel corso del suo svolgi-mento in rapporto a tempo indeterminato.Non sussistono limitazioni quando, nei diciottomesi precedenti l’assunzione del lavoratore, siascaduto un solo contratto di inserimento.

5.4 Forma del contratto

Il contratto di inserimento deve essere stipulatoin forma scritta e deve contenere l’indicazionespecifica del progetto individuale di inserimen-to. La definizione di tale progetto, come riferi-to, deve avvenire con il consenso del lavoratoreed in linea con la contrattazione nazionale, ter-ritoriale ed aziendale.La forma scritta e richiesta per la validita delcontratto e quindi, in mancanza, il contratto enullo con conseguente trasformazione in unrapporto di lavoro a tempo indeterminato sindall’origine.In base all’Accordo interconfederale 11 feb-braio 2004, inoltre, e necessario che siano indi-cati:– durata (nei limiti fissati nel paragrafo indica-to di seguito);– eventuale periodo di prova, previsto in sededi contrattazione collettiva;– orario di lavoro, stabilito nella stessa sede;– categoria di inquadramento del lavoratore;– trattamento di malattia e infortunio non sullavoro, fissato dagli accordi collettivi.

5.5 Durata del contratto

Il contratto di inserimento ha una durata non in-feriore a nove mesi e non superiore a diciotto. Illimite massimo puo essere elevato a trentaseimesi, se si tratta di lavoratori affetti da gravehandicap.Sono esclusi dal calcolo del limite massimo iperiodi relativi al servizio militare ed a quellocivile, nonche i periodi di astensione per mater-nita (compreso quindi il congedo parentale oltrea quello per maternita).E prevista la possibilita di stipulare un nuovocontratto di inserimento con un diverso datoredi lavoro, ma non e ammesso il rinnovo delcontratto di inserimento tra le medesime parti,coerentemente con la finalita di tale forma con-trattuale volta esclusivamente ad adattare il la-voratore al contesto professionale e cioe, alleesigenze del datore di lavoro.La proroga e, invece, ammessa ma solo entro illimite massimo di durata indicato.

6) Disciplina del rapporto di lavoro

Ai contratti di inserimento si applica, per quan-to compatibile, la disciplina prevista in materiadi lavoro a tempo determinato, salvo diversaprevisione di contratti collettivi nazionali, terri-toriali o aziendali.

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Si richiamano, al riguardo, le istruzioni imparti-te dal Ministero del Lavoro e delle Politiche So-ciali circa l’individuazione delle disposizioni intema di contratto di lavoro a tempo determinatoche risultino compatibili con il contratto di in-serimento.

7) Incentivi previsti in materia di contrattidi inserimento

Incentivi normativiNel quadro delle disposizioni volte ad incenti-vare il ricorso ai contratti di inserimento, e pre-vista la possibilita di inquadrare, a fini retribu-tivi, il lavoratore fino ad un massimo di due li-velli inferiori a quello spettante, in applicazionedel contratto collettivo nazionale di lavoro, aidipendenti che presentano una qualificazionecorrispondente a quella cui e preordinato il pro-getto di inserimento.I lavoratori assunti con contratto di inserimento,inoltre, non rientrano nel calcolo dei limiti di-mensionali dell’azienda previsti da leggi e con-tratti ai fini dell’applicazione di specifici istitutio norme.E fatta salva comunque una regolamentazionedifforme in sede di autonomia privata collettiva.Si evidenzia, poi, che, ai sensi dell’articolo 59,comma 1, del D.Lgs. n. 276 del 10 settembre2003, come sostituito dall’art. 1-bis, del D.L.14 marzo 2005, il sottoinquadramento non tro-va applicazione per la categoria di lavoratori dicui all’art. 54, comma 1, lettera e), D.Lgs. cit.,salvo non esista diversa previsione da parte deicontratti collettivi nazionali o territoriali sotto-scritti da associazioni dei datori di lavoro edei prestatori di lavoro comparativamente piurappresentative sul piano nazionale.

8) Istruzioni operative

I datori di lavoro sono esentati dall’obbligo diattestare, anche mediante autocertificazione, ilpossesso dei requisiti di legge per usufruire de-gli incentivi economici connessi con il contrattodi inserimento, ferma restando la facolta dell’I-stituto di effettuare le opportune verifiche al ri-guardo.Per l’applicazione di questi incentivi, si richia-mano le istruzioni in vigore per i lavoratori as-sunti con contratto di formazione e lavoro, nonsolo per quanto riguarda la misura degli incen-tivi economici, ma anche per la gestione delrapporto assicurativo dei lavoratori che intrat-tengono un contratto di inserimento.In sede di auto-liquidazione, pertanto, i datoridi lavoro, nel presentare la dichiarazione delleretribuzioni (Mod. 1031), sono tenuti ad indica-re le retribuzioni riferite ai soggetti assunti concontratto di inserimento/reinserimento nei cam-pi relativi ai contratti di formazione e lavoro,utilizzando l’apposito codice.Restano, altresı, confermate le disposizioni re-lative alla Denuncia Nominativa Assicurati.

9) Prestazioni

Per quanto riguarda le prestazioni, si conferma-

no le istruzioni impartite con la circolare n. 13del 24 marzo 1988 per i lavoratori assunti concontratto di formazione e lavoro.Pertanto, in caso di infortunio sul lavoro o dimalattia professionale contratta dal lavoratoreassunto con contratto di inserimento, dovrannoessere liquidate le prestazioni previste per la ge-neralita dei lavoratori, ossia quelle calcolatesulla retribuzione effettivamente percepita entroi limiti di legge.Ai minori degli anni diciotto, assunti dalle Pub-bliche Amministrazioni con contratto di forma-zione e lavoro, si applichera, come per il passa-to, la norma di cui all’articolo 119 del TestoUnico che prevede che l’indennita di tempora-nea sia commisurata alla retribuzione effettivae la rendita per inabilita permanente e ai super-stiti ragguagliata alla retribuzione della qualifi-ca iniziale fissata per le persone assicurate, dieta superiore agli anni diciotto, non apprendi-ste, occupate nella medesima lavorazione.

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Utilizzo del lavoroa progetto nei call center

3Con la circolare sulle «collaborazioni coordinate a progetto», il Ministero del lavoro interviene inuna materia assai delicata e controversa, quella relativa all’utilizzo delle collaborazioni coordinatea progetto nel settore dei call center, fornendo indicazioni sull’attivita degli ispettori del lavoro. Einfatti questo uno dei settori a piu alta occupazione giovanile scolarizzata, con una tipologia dicontratto caratterizzato da precarie condizioni di lavoro

Ministero del lavoro - Circolare 14 giugno 2006, n. 17

Oggetto: collaborazioni coordinate e conti-nuative nella modalita a progetto di cui agliartt. 61 e ss. D.Lgs. n. 276/2003. Call center.Attivita di vigilanza. Indicazioni operative.

Con la circolare n. 1/2004 questo Ministeroaveva gia fornito, con specifico riferimento aicontratti di collaborazione coordinata e conti-nuativa a progetto di cui agli artt. 61 e ss. delD.Lgs. n. 276/2003, prime indicazioni, di carat-tere generale, utili per un corretto ed efficaceaccertamento da parte degli organi di vigilanza.Le problematiche via via emerse rendono ne-cessario fornire ora istruzioni su singole tipolo-gie di attivita, in relazione alle quali l’applica-zione del citato art. 61 ha evidenziato una mag-giore esigenza di chiarimenti.Con il presente documento, questo Ministero,congiuntamente con l’Istituto nazionale dellaprevidenza sociale e l’Istituto nazionale perl’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,intende pertanto fornire adeguate istruzionicon specifico riferimento ai call center, valutan-do nel prosieguo l’opportunita di fornire con ul-teriori provvedimenti indicazioni relativamentead altre tipologie per le quali l’applicazione del-l’art. 61 del D.Lgs. n. 276/2003 ha parimentipresentato profili di problematicita.Occorre innanzitutto evidenziare che con la pre-sente circolare si forniscono indicazioni di ca-rattere operativo rivolte al solo personale ispet-tivo del Ministero del lavoro e della previdenzasociale e degli Istituti previdenziali, al fine diuniformare il piu possibile il criterio di valuta-zione da adottare nella lettura del fenomeno inesame.In proposito, le Direzioni regionali e provincialidel lavoro dovranno avviare, ai sensi dell’art. 8del D.Lgs. n. 124/2004, un’adeguata attivita dicarattere informativo, volta ad istruire gli opera-tori del settore sulla corretta utilizzazione dellatipologia contrattuale delle collaborazioni coor-dinate e continuative a progetto di cui agli artt.61 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003.

La predetta fase di opportuna informazione, icui tempi e modalita verranno stabiliti dallaCommissione centrale di coordinamento di cuiall’art. 3 del D.Lgs. n. 124/2004 entro trentagiorni dall’emanazione della presente circolare,e volta ad assicurare omogeneita di comporta-mento tra gli operatori del settore ed e, pertanto,necessariamente preliminare all’avvio da partedegli ispettori di una vigilanza mirata a verifica-re la genuinita delle collaborazioni a progettoposte in essere.Si fa fin d’ora riserva di valutare l’opportunitadi intervenire nuovamente sulla materia, unavolta verificate, anche a seguito di attento mo-nitoraggio degli esiti della presente circolare,l’evoluzione e le dinamiche organizzative delsettore.

Criteri di individuazione e specificazionedel progetto o programma di lavoro

Il mercato del lavoro nel settore dei call centercontinua ad essere caratterizzato, anche succes-sivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n.276 del 2003 ed alla introduzione del lavoro aprogetto, da un consistente utilizzo di contrattidi collaborazione autonoma.In tale prospettiva si deve anzitutto precisareche in considerazione delle novita introdottedal D.Lgs. n. 276 del 2003 i presupposti perla stipulazione di un contratto di lavoro a pro-getto devono in generale essere individuaticon riferimento: a) ai criteri di individuazionee specificazione del progetto o programma dilavoro; b) ai requisiti essenziali che devonoconnotare l’autonomia del collaboratore nellagestione dei tempi di lavoro; c) alle modalitadi coordinamento consentite tra il committenteed il lavoratore.Pertanto, ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. n. 276del 2003, le collaborazioni coordinate e conti-nuative devono essere riconducibili ad uno opiu progetti specifici o programmi di lavoro ofasi di esso determinati dal committente e che,pur potendo essere connessi all’attivita princi-

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pale od accessoria dell’impresa - come specifi-cato dalla circolare 1 dell’8 gennaio 2004 -, nonpossono totalmente coincidere con la stessa oad essa sovrapporsi.Il progetto, il programma o fase di esso cosı de-terminati diventano parte del contratto di lavoroe devono essere specificati per iscritto ed indi-viduati nel loro contenuto caratterizzante.La finalita di tale disposizione e quella di deli-mitare l’utilizzo del lavoro coordinato e conti-nuativo a quelle sole prestazioni che siano ge-nuinamente autonome perche effettivamente ri-conducibili alla realizzazione di un programmao progetto o fasi di esso gestite dal lavoratore infunzione del risultato.Risultato che le parti definiscono in tutti i suoielementi qualificanti al momento della stipula-zione del contratto e che il committente, a dif-ferenza del datore di lavoro, non puo successi-vamente variare in modo unilaterale.In considerazione di cio, un progetto, un pro-gramma di lavoro od una fase di esso possonoessere individuati anche nell’ambito delle atti-vita operative telefoniche offerte dai call centerpurche in ogni caso idonei a configurare un ri-sultato, determinato nei suoi contenuti qualifi-canti, che l’operatore telefonico assume l’obbli-go di eseguire entro un termine prestabilito econ possibilita di autodeterminare il ritmo di la-voro.E quindi necessario che l’ispettore riscontri l’e-sistenza in concreto degli elementi connotantiuna genuina collaborazione a progetto cosı co-me vengono descritti nella presente circolare.Il progetto o programma di lavoro deve in pri-mo luogo essere individuato con riferimento aduna specifica e singola «campagna» la cui dura-ta costituisce il necessario termine esterno di ri-ferimento per la durata stessa del contratto di la-voro a progetto.Ai fini della corretta e compiuta determinazionedel risultato richiesto al collaboratore e dunquenecessario che il progetto, programma di lavoroo fase di esso sia qualificato tramite la specifi-cazione:a) del singolo committente finale cui e ricondu-cibile la campagna (con riferimento ai call cen-ter che offrono servizi in outsourcing la campa-gna di riferimento sara dunque quella commis-sionata da terzi all’impresa stessa);b) della durata della campagna, rispetto allaquale il contratto di lavoro a progetto non puomai avere una durata superiore;c) del singolo tipo di attivita richiesta al colla-boratore nell’ambito di tale campagna (promo-zione, vendita, sondaggi, ecc.);d) della concreta tipologia di prodotti o servizioggetto dell’attivita richiesta al collaboratore;e) della tipologia di clientela da contattare (indi-viduata con riferimento a requisiti oggettivi e/osoggettivi).In considerazione di tali requisiti essenziali equalificanti e senz’altro configurabile un genui-no progetto, programma di lavoro o fase di es-so, con riferimento alle campagne out bound

nell’ambito delle quali il compito assegnato alcollaboratore e quello di rendersi attivo nel con-tattare, per un arco di tempo predeterminato,l’utenza di un prodotto o servizio riconducibilead un singolo committente.Cio in considerazione della intrinseca delimita-zione temporale di tale tipologia di attivita edella possibilita di definire compiutamente il ri-sultato richiesto al collaboratore anche con ri-guardo ai requisiti soggettivi ed oggettivi del-l’utenza contattata ed al tipo di prestazione con-cretamente dovuta per ogni contatto telefonicoeffettuato. Il lavoratore out bound, infatti, puoprefigurare il contenuto della sua prestazionesulla base del risultato oggettivamente indivi-duato dalle parti con il contratto.Inoltre, l’ispettore al fine di apprezzare il carat-tere di autonomia della prestazione deve verifi-care l’esistenza di postazioni di lavoro attrezza-te con appositi dispositivi che consentano alcollaboratore di autodeterminare il ritmo di la-voro.Nelle attivita in bound l’operatore non gestisce,come nel caso dell’out bound, la propria attivi-ta, ne puo in alcun modo pianificarla giacche lastessa consiste prevalentemente nel risponderealle chiamate dell’utenza, limitandosi a metterea disposizione del datore di lavoro le proprieenergie psicofisiche per un dato periodo di tem-po.Ne consegue che il personale ispettivo, qualoraverifichi che l’attivita lavorativa come descrittae disciplinata da un contratto di collaborazionecoordinata e continuativa a progetto, procedera,dovendo ricondurre tale attivita alla subordina-zione, adottando i conseguenti provvedimentidi carattere sanzionatorio e contributivo.Nell’ambito del progetto o programma di lavo-ro cosı definito al collaboratore non puo essererichiesta un’attivita diversa da quella specificatanel contratto.L’ispettore, pertanto, dovra verificare che, tra icriteri assunti per la determinazione del com-penso, vi sia il riferimento al risultato enucleatonel progetto, programma di lavoro o fase di es-so.

Requisiti essenziali per l’autonomiadella prestazione

L’art. 61 del D.Lgs. n. 276 del 2003 disponeche il progetto o programma di lavoro deve es-sere gestito autonomamente dal collaboratore infunzione del risultato ed indipendentemente daltempo impiegato per l’esecuzione dell’attivitalavorativa. Cio, come noto, al fine di garantireal collaboratore una sostanziale ed effettivaautonomia nell’esecuzione della prestazione.Ne deriva che il collaboratore a progetto cui eassegnato l’incarico di compiere le operazionitelefoniche sopra descritte puo essere conside-rato autonomo alla condizione essenziale cheil collaboratore stesso possa unilateralmente ediscrezionalmente determinare, senza necessitadi preventiva autorizzazione o successiva giu-

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stificazione, la quantita di prestazione da ese-guire e la collocazione temporale della stessa.Cio implica che il collaboratore non puo esseresoggetto ad alcun vincolo di orario, anche se al-l’interno di fasce orarie prestabilite. Di conse-guenza, deve poter decidere, nel rispetto delleforme concordate di coordinamento, anche tem-porale, della prestazione:a) se eseguire la prestazione ed in quali giorni;b) a che ora iniziare ed a che ora terminare laprestazione giornaliera;c) se e per quanto tempo sospendere la presta-zione giornaliera.Da un punto di vista organizzativo ne consegueche l’assenza non deve mai essere giustificata ela presenza non puo mai essere imposta.Anche sotto questo profilo, dunque, i requisitidi legittimita del contratto di lavoro a progettoben sono configurabili con riferimento ad attivi-ta telefoniche out bound.

Forme consentite di coordinamento

Sempre ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. n. 276del 2003 il fondamentale requisito dell’autono-mia puo essere contemperato con le esigenze dicoordinamento della prestazione con l’organiz-zazione produttiva dell’azienda.A tal fine, nell’ambito della specifica operativi-

ta dei call center, possono rientrare tra le formedi coordinamento:a) la previsione concordata di fasce orarie nellequali il collaboratore deve poter agire con l’au-tonomia sopra specificata. Le fasce orarie indi-viduate per iscritto nel contratto non possonoessere unilateralmente modificate dall’aziendane questa puo assegnare il collaboratore aduna determinata fascia oraria senza il suo pre-ventivo consenso;b) la previsione concordata di un numero prede-terminato di giornate di informazione finalizza-te all’aggiornamento del collaboratore. La col-locazione di tali giornate di informazione deveessere concordata nel corso di svolgimento del-la prestazione e non unilateralmente impostadall’azienda;c) la previsione concordata della presenza di unassistente di sala la cui attivita puo consisterenel fornire assistenza tecnica al collaboratore;d) la previsione concordata di un determinatosistema operativo utile per l’esecuzione dellaprestazione.E in ogni caso escluso sia l’esercizio del poteredisciplinare che l’esercizio del potere di variareunilateralmente le condizioni contrattuali origi-nariamente convenute.

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31 marzo - 3 luglio 2006

Rassegna della Cassazionepenalea cura di Raffaele Guariniello

Soggetti responsabiliin societain nome collettivo

Cassazione penale, Sez. IV - Sentenza n.11358 del 31 marzo 2006 (u.p. 6 ottobre2006) - Pres. Battisti - Est. Marini - P.M.(Conf.) De Sandro - Ric. Milletti e altro

Gia abbiamo osservato (1) che non e facile ri-comporre in un quadro unitario gli orientamentiemersi nella giurisprudenza della Corte di cas-sazione in merito allo spinoso problema concer-nente l’identificazione dei soggetti penalmenteresponsabili per violazioni antinfortunistichenell’ambito di un’impresa con piu titolari.Questa volta, nell’occuparsi di una societa innome collettivo, la Sez. IV afferma che «l’ob-bligo di adottare le misure idonee e necessariealla tutela dell’integrita fisica dei lavoratori,quando si tratti di societa di persone e non risul-ti l’espressa delega a persona di particolarecompetenza nel settore della sicurezza, incom-be su ciascun socio, e, nel caso in cui l’impresaabbia carattere di societa di persone e non siapossibile individuare gli organi tenuti a garanti-re la sicurezza dei lavoro, la relativa responsa-bilita grava anche penalmente sui legali rappre-sentanti della societa, perche costoro, ancorchenon svolgano mansioni tecniche, sono pur sem-pre preposti alla gestione della societa e si iden-tificano quindi con i soggetti primari destinataridelle norme antinfortunistiche». E con riguardoal caso di specie conferma la condanna per ildelitto di lesione personale colposa in dannodi un lavoratore infortunato dei due soci ammi-nistratori della s.n.c., «in assenza della prova: a)di una formale delega ad un terzo dei compiti divigilanza sul rispetto della normativa antin-fortunisfica nella esecuzione del lavoro; b) delfatto che la societa amministrata dai due impu-tati avesse le dimensioni di una grande azienda;c) di una ripartizione delle sfere di competenzae di azione tra i due soci amministratori».

Obbligo di parapettisu ponteggi con tubia incrocio

Cassazione penale, Sez. III - Sentenza n.16039 dell’11 maggio 2006 (u.p. 7 aprile

2006) - Pres. Postiglione - Est. De Maio -P.M. (Parz.diff.) Di Popolo - Ric. Martino ealtro

In forza dell’art. 41, comma 1, primo periodo,D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164, «sui lati prospi-cienti il vuoto, il ponte deve essere munito dinormali parapetti e tavola fermapiede».Nel caso esaminato dalla presente sentenza, i ti-tolari di un’impresa edile - condannati per ilreato di cui agli artt. 41 e 77 D.P.R. n. 164/1956, per aver omesso di adottare le precauzio-ni idonee ad eliminare il pericolo di caduta dipersone o cose dai ponteggi allestiti in cantiere- sostengono che «non dovevano prevedere lamessa in opera di parapetti perche le caratteri-stiche del ponteggio impalcatura erano tali daescludere la presenza di ulteriori protezioni(esistenza di tubi ad incrocio che, per le loroposizioni e dimensioni, impedivano agli operaidi sporgersi e, quindi, cadere)».La Sez. III insegna che «l’eventuale esistenza dimezzi di protezione diversi da quelli normativa-mente stabiliti non puo soddisfare la ben piucomplessa ed esaustiva previsione del citatoart. 41». E spiega che l’art. 41 D.P.R. n. 164/1956 «impone la realizzazione di parapetti e ta-vole fermapiedi che, per di piu, devono rispon-dere agli altri requisiti previsti dalla norma stes-sa» (2).

Omissione dolosa di cauteleantinfortunistiche instabilimento petrolchimico

Cassazione sezione prima penale - Sentenzan. 20370 del 14 giugno 2006 (u.p. 20 aprile2006) - Pres. Fabbri - Est. Turone - P.M.(Conf.) Meloni - Ric. Simonetti e altri

Era da tempo che la Corte Suprema non era piuchiamata ad occuparsi del delitto di omissione

Note:(1) In nota a Cass. 15 luglio 2005, Capone, in ISL, 2005, 9, 526, cui si rinviaper una illustrazione dei precedenti in materia.

(2) Circa le misure contro i pericoli di caduta nei cantieri v., tra le piu recenti,Cass. 16 marzo 2005, Vecchiato, in ISL, 2005, 6, 353; Cass. 24 novembre2003, Generoso, ibid., 2004, 2, 125; Cass. 20 novembre 2003, Pelosi, ibid.,2004, 2, 125; Cass. 16 settembre 2003, Lullo. ibid., 2004, 2, 125.

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dolosa di cautele antinfortunistiche di cui al-l’art. 437 c.p. (3).Il caso riguarda due dirigenti di uno stabilimen-to petrolchimico dichiarati colpevoli del reatodi cui agli artt. 81, comma 2, e 437, comma2, c.p., in quanto, «pur essendo pacificamentee da tempo emersa la necessita di sostituire lavalvola denominata B della linea spurghi am-moniacali in quanto ‘‘trafilava’’ (vale a direnon teneva piu) e pur essendo stata segnalatada uno di essi l’emergenza e quindi la prioritadel necessario intervento, avevano inveceomesso di intervenire con la tempestivita e ladecisione necessarie e avevano omesso di adot-tare o comunque di far adottare e collocare ap-parecchi e strumenti idonei destinati a preveniredisastri e infortuni sul lavoro, limitandosi a pre-vedere (ma comunque non a porre in essere) so-lo delle misure ‘‘tampone’’ provvisorie e insuf-ficienti, quale l’intervento con il sistema cosid-detto della ‘‘doppia pinzatura’’ e del ‘‘salcic-ciotto’’, sistema che non garantiva la tenuta»,tanto che «da tali omissioni (e dalla mancata te-nuta di un accoppiamento flangiato e della rela-tiva guarnizione, che si ruppe a causa della usu-ra e della mancata manutenzione) derivava unafuga di ammoniaca anidra NH3, sostanza noto-riamente tossica e pericolosa, come risulta puredalla scheda di sicurezza». Con la precisazioneche «il motivo delle suddette omissioni si dove-va al fatto che l’adozione dell’unico sistema si-curo di intervento avrebbe comportato la ferma-ta di tutta la linea spurghi ammoniacali per unpaio di giorni; e che dal fatto erano derivatemolestie fisiche (bruciore agli occhi, forte lacri-mazione, fastidio alle vie respiratorie) a unatrentina di dipendenti di una ditta ubicata a cir-ca un chilometro e mezzo dallo stabilimento pe-trolchimico, tanto che la relativa attivita lavora-tiva doveva essere interrotta per alcune ore».Nel respingere i ricorsi degli imputati, la Sez. Iaffronta diverse questioni, e impartisce preziosiinsegnamenti.A) Una prima questione concerne la qualifica-zione della valvola B come dispositivo di sicu-rezza destinato a prevenire infortuni o disastri.In proposito, la Sez. I osserva che, «dagli artt.241, 244, 245 e 374 D.P.R. 27 aprile 1955 n.547, e lecito e assolutamente logico ricavareche gli impianti e le tubazioni soggette a pres-sione di liquidi, gas, vapori, devono possederei necessari requisiti di resistenza e di idoneitaall’uso cui sono destinati, e cio in relazione allecondizioni di uso e alle necessita della sicurez-za del lavoro (artt. 374 e 241); che le tubazionie le canalizzazione devono essere costruite ecollocate in modo che non ne derivi danno ailavoratori in caso di perdite di liquidi o fughedi gas, o di rotture di elementi dell’impianto(art. 244); e che le tubazioni e le canalizzazionechiuse che costituiscono una rete estesa devonoessere provviste di dispositivi, quali valvole, ru-binetti, saracinesche, atti ad effettuare l’isola-mento di determinati tratti in caso di necessita(art 245)». Aggiunge che «nessuna norma, tra

quelle contenute nel D.P.R. n. 547/1955, giusti-fica l’affermazione che per ‘‘dispositivo antin-fortunistico’’ debba intendersi soltanto un di-spositivo che abbia esclusivamente funzioniantinfortunistiche, e non anche un dispositivoche, presentando comunque indiscutibilmenteuna potenzialita antinfortunistica, svolga con-temporaneamente anche specifiche e magari ri-levantissime funzioni tecniche, ai fini dei fun-zionamento dell’impianto nel quale tale dispo-sitivo e inserito». Osserva che «in una impo-nente industria chimica con, parrebbe, 400 o500 km di tubazione, le valvole non possononon essere essenziali sia per la stessa funziona-lita dell’impianto (a fini meramente tecnico-produttivi) sia per ragioni di sicurezza dei lavo-ratori e della collettivita in generale», e che, «inambito di sicurezza, associare ad una industriachimica il pericolo della perdita di liquidi o del-la fuga di gas e operazione mentale empirica-mente e statisticamente fondata, istintiva espontanea». Ammette che «nessuna norma giu-ridica e nessuna ragione di carattere tecnico im-ponevano di collocare, proprio in quel punto(nel punto dove era collocata la valvola B),una valvola a saracinesca», e che «nessuna nor-ma prevede al metro o al centimetro dove in-stallare le valvole», ma sottolinea subito che«il D.P.R. n. 547/1955 detta criteri generali efunzionali al fine di evitare danni alle personein caso di rotture o fughe». E prende atto che«la valvola B era in prossimita del collettoreprincipale degli spurghi ammoniacali ed era di-stante circa 200 metri dalla valvola al limite dibatteria del reparto BC1 (reparto di produzionedel cloruro di benzile, inattivo)», e che «en-trambe le valvole, quindi, si trovavano sulla di-ramazione che conduce gli spurghi ammoniaca-li dal reparto BC1 al collettore che poi li convo-glia al reparto AM4 (reparto di produzione del-l’ammoniaca)», con la conseguenza che «rima-ne difficile ipotizzare che l’una o l’altra valvolasiano superflue, essendo evidente la necessita diisolare il reparto e la diramazione» (vale a dire,di isolare sia a monte il reparto BC1, sia a vallela diramazione che conduce al collettore e, dalı, al reparto AM4)».B) Avevano poi sostenuto gli imputati l’insussi-stenza «di un obbligo che avrebbe imposto lachiusura della valvola B, e l’irrilevanza causaledella valvola stessa rispetto ai fatti oggetto diimputazione». Sotto il primo profilo, la Sez. Iribatte che «la norma giuridica di carattere ge-nerale che nel caso di specie imponeva la sosti-tuzione e la chiusura della valvola B e l’art.2087 c.c.». E quanto al nesso causale, che «ilreato di cui al comma 1 dell’art. 437 c.p. sussi-ste gia per la sola omissione della sostituzionedella valvola, e che la questione del nesso cau-

Nota:(3) Da ultimo v. Cass. 14 luglio 2005, Ventura e altro, in ISL, 2005, 9, 525;Cass. 5 novembre 2002, Ye Xuyu, ibid., 2003, 2, 113; Cass. 23 marzo2002, Capogrosso e altri, ibid., 2002, 6, 328.

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sale si pone per accertare la sussistenza dellaaggravante dell’avvenuto disastro o infortuniodi cui al comma 2 della stessa norma».C) Altra delucidazione e che «i disturbi fisiciaccusati dai trenta dipendenti della ditta in con-seguenza della fuga di materiale tossico cheraggiunse quel giorno la loro posizione di lavo-ro» costituiscono un «"infortunio» a tutti gli ef-fetti e ai sensi dell’art. 437, comma 2, c.p.», inquanto «il fatto che, fortunatamente, la gravitadell’infortunio e delle sue conseguenze sia statarelativamente contenuta non toglie, com’e ov-vio, che di infortunio si sia trattato».D) A scanso della fuorviante lettura della nor-ma condotta dagli imputati, la Sez. I mette inluce come l’art. 437, comma 1, c.p. «prevedaproprio un delitto (peraltro doloso) di ‘‘pericolodi danno’’ (‘‘chiunque omette di collocare im-pianti ... destinati a prevenire disastri e punito...’’), a nulla rilevando che tale tipo di ‘‘perico-lo di disastro’’ non sia stato poi contemplato traquelli ricompresi nella previsione normativa dicui all’art. 450 c.p. (che riguarda comunque idelitti colposi di pericolo)», e chiarisce che «ilcomma 1 dell’art. 437 c.p. prevede un delittodoloso di pericolo (di infortunio e/o di disastro)che si consuma all’atto della ‘‘omissione’’ o‘‘rimozione’’ dolosa, mentre il comma 2 dellastessa norma introduce l’aggravante per il casoin cui l’infortunio e/o il disastro abbiano effet-tivamente a prodursi come conseguenza dellacondotta di cui al comma 1».A questo punto, la Sez. I esprime la propriaadesione ai principi fissati con riguardo al casoMacnavi da Cass. 8 novembre 1993, P.M.,Arienti e altri (4). In particolare, ribadisceche, per l’applicabilita dell’art. 437, comma 2,c.p., «e sufficiente la consapevolezza della con-dotta tipica del reato di disastro colposo e nonanche dell’evento che aggrava il delitto di cuial citato art. 437 c.p.», che «il delitto di cui al-l’art. 437 c.p. si consuma con la consapevole«omissione» o «rimozione» di cui al comma1, indipendentemente dal danno che ne deriviin concreto», e che, «qualora questo si verifichinella forma di disastro o di infortunio, ricorrel’ipotesi piu grave prevista dal comma 2 dellostesso articolo». Conferma che «l’omissione ola rimozione devono essere tali da determinarepericolo per la pubblica incolumita il quale epresunto dalla legge come conseguenza dellamancanza di provvidenze destinate a garantirla,senza che occorra che sia anche specificamenteperseguito», e che, «poiche la consapevolezzadella predetta omissione o rimozione e l’accet-tazione del conseguente pericolo sono suffi-cienti ad integrare il delitto di cui all’art. 437c.p., qualora si verifichino, benche non voluti,il disastro e l’infortunio sul lavoro, ricorre l’i-potesi di reato prevista dal comma 2 dell’art.437 c.p., senza che il piu grave evento non vo-luto sia idoneo a trasformare nel delitto sempli-cemente colposo di cui all’art. 451 c.p. la con-sapevole e voluta omissione delle misure e ilpericolo connesso».

E) A dire degli imputati, «non potrebbe inten-dersi per disastro se non un evento di danno de-vastante, di notevoli proporzioni, che esponga apericolo collettivamente, con effetti gravi, com-plessi ed estesi, un numero indeterminato dipersone, generando pubblica commozione».Anche su questo punto la Sez. I non e d’accor-do: «la nozione di ‘‘disastro’’ non puo ridursi aun concetto che racchiuda soltanto eventi di va-sta portata o tragici». Rileva che «l’elemento‘‘disastro’’ connota anche i reati di pericolo(quale, appunto, quello di cui al comma 1 del-l’art. 437 c.p.), nei quali l’evento ‘‘danno’’ eassente e la sola possibilita o probabilita di essoviene assunta come fattispecie costitutiva». Nedesume che «i parametri della ‘‘imponenza’’ edella ‘‘tragicita’’ non possono essere assunticome parametri e come misura del ‘‘disastro’’giuridicamente inteso». Spiega che «proprio laqualita del bene giuridico tutelato (la pubblicaincolumita) e la diffusa scelta della punibilitadelle condotte generatrici anche del solo perico-lo (che quindi anticipano la soglia della punibi-lita stessa) fanno sussumere sotto la stessa nor-ma situazioni di fatto tra loro molto diverse econ conseguenze dannose pure tra loro moltodiverse». Ne ricava «deve sempre considerarsi‘‘disastro’’ (e in particolare disastro ambienta-le) lo sprigionarsi di una nube tossica che vieneobiettivamente ad alterare, in maniera maggioreo minore, l’ambiente atmosferico, posto chel’entita dei danni (maggiori o minori) che essaviene a cagionare in concreto dipende da fattoriin gran parte casuali (come la direzione e la for-za dei venti) o comunque non controllabili dal-l’uomo», sicche «si trattera pur sempre di disa-stro sia nel caso in cui la nube tossica producaeffetti devastanti sulla popolazione (si pensi alcaso ICMESA), sia che essa produca effettidannosi limitati e privi di tragicita».La conclusione e che, nel caso di specie, «l’in-cidente, avendo disperso nell’aria circa cinquetonnellate di ammoniaca ha costituito ‘‘disa-stro’’ ai sensi e per gli effetti dell’art. 437, com-ma 2, c.p.», dal momento che «la dispersione inatmosfera di cinque tonnellate di ammoniaca edecisamente un evento potenzialmente lesivoe dotato di una diffusivita che non e controlla-bile e contenibile umanamente: la diffusivita enon controllabilita dell’evento lesivo fa sı chetale evento debba definirsi ‘‘disastro’’ anchese, per fattori meramente casuali, il danno effet-tivo si e in concreto rivelato contenuto».F) Infine, per quel che concerne l’elemento psi-cologico del reato di cui all’art. 437 c.p., la Sez.I insegna che «sussiste il dolo quando voluta-mente si omette la condotta doverosa nella con-sapevolezza, che si tratti di misura destinata aprevenire disastri o infortuni, con l’accettazionedel pericolo per la pubblica incolumita e senzache rilevi l’intenzione di arrecare danno alle

Nota:(4) In Dir. prat. lav., 1994, 1, 55.

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persone». Prende atto che nella fattispecie «gliimputati sapevano che la valvola B doveva es-sere sostituita, prova ne sia che si attivarono perla realizzazione delle c.d. scatole furmanitatecon priorita 1, e che, una volta esclusa la realiz-zabilita delle scatole, omisero con piena consa-pevolezza di sostituire la valvola». Tanto piuche, «essendo la zona industriale di Porto Mar-ghera definita ‘‘sito ad alto rischio ambientale’’dall’art. 1, comma 4, lettera a), legge dicembre1999 n. 426 (‘‘Nuovi interventi in campo am-bientale’’), non puo non desumersi da tale cir-costanza un ulteriore elemento di prova a caricodei due imputati sotto il profilo della loro con-sapevolezza circa il pericolo derivante dalla lo-ro omissione» (5).

Dalla migliore tecnicareperibile sul mercatoalla migliore tecnicaprevedibilmente necessaria

Cassazione penale, Sez.IV - Sentenza n.21442 del 21 giugno 2006 (u.p. 10 aprile2006) - Pres. Coco - Est. Bianchi - P.M.(Conf.) Iannelli - Ric. De Luca

Cassazione penale, Sez.IV - Sentenza n.19195 del 1º giugno 2006 (u.p. 23 febbraio2006) - Pres. Battisti - Est. Marzano - P.M.(Parz.diff.) Cesqui - Ric. Frigo

Cassazione penale, Sez.IV - Sentenza n.18379 del 25 maggio 2006 (u.p. 20 aprile2006) - Pres. De Grazia - Est. Licari - P.M.(Parz.diff.) D’Angelo - Ric. Rigon e altro

Tra i cardini fondamentali della normativa co-munitaria e italiana in tema di scurezza del la-voro, fa spicco il principio della massima sicu-rezza tecnologicamente possibile (non a caso ri-badito ancora da ultimo nell’art. 49-sexies sullemisure di prevenzione e protezione contro il ru-more nei luoghi di lavoro introdotto nel D.Lgs.19 settembre 1994 n. 626 dall’art. 2 D.Lgs. 30maggio 2006 n. 195).Piu che mai preziose sono, quindi, le delucida-zioni offerte dalle tre sentenze che qui presen-tiamo.Per cominciare, la sentenza De Luca affermache «esiste in capo al datore di lavoro una po-sizione di garanzia che gli impone di porre inessere tutti gli accorgimenti, i comportamentie le cautele necessari a garantire la massimaprotezione del bene protetto, la salute e l’inco-lumita del lavoratore appunto, posizione cheesclude che il datore di lavoro possa fare affida-mento sul diretto, autonomo, rispetto da partedel lavoratore delle norme precauzionali, essen-do invece suo compito non solo apprestare tuttigli accorgimenti che la migliore tecnica consen-te per garantire la sicurezza degli impianti o

macchinari utilizzati ma anche di adoperarsiperche la concreta esecuzione del lavoro avven-ga nel rispetto di quelle modalita».A sua volta, in un caso d’infortunio mortale ad-debitato al legale rappresentante e al direttoretecnico di un cantiere per la mancanza di deter-minati mezzi tecnici di prevenzione, la sentenzaRigon precisa «la condotta doverosa omessa erada ritenere esigibile da parte degli imputati, inquanto il controllo dell’osservanza delle misuredi sicurezza era comunque possibile con mezzitecnici agevolmente reperibili sul mercato».Un ulteriore, inedito approfondimento e svilup-pato dalla sentenza Frigo con riguardo a un’ipo-tesi in cui a un direttore di stabilimento di unas.p.a., con delega per la sicurezza, fu ascritto ildelitto di lesione personale colposa in danno diun lavoratore dipendente: «in quello stabili-mento si effettuava la produzione di materieplastiche, utilizzando una autoclave nella qualei componenti immessi, a causa dell’alta tempe-ratura cui vengono portati, producono la sostan-za desiderata, ridotta in sottili strisce ... quattroo cinque volte al giorno era necessario procede-re ad una ripulitura della parte terminale di taleautoclave che si intasava di materia plastica, e atal fine un pezzo della stessa, il blocco filiera,andava distaccato dall’autoclave e per procede-re a tanto era necessaria l’opera di tre operai tut-ti muniti di guanti termici e scarpe antin-fortunio». Il giorno dell’infortunio, «la vittimaera addetta con altri due operai a quella opera-zione ed il pezzo non si era distaccato sponta-neamente; gli operai avevano tirato con le for-celle il blocco, colpendolo per disincastrarlo;il pezzo si era improvvisamente distaccato,era rimbalzato su un tavolino e caduto per terra,ove aveva attinto il piede della vittima».Nel condannare l’imputato, i giudici di meritoosservarono che, «davanti ad una tale manovra,oggettivamente e prevedibilmente pericolosa,l’imputato non doto i propri dipendenti di at-trezzature adeguate, l’inadeguatezza al riguardoravvisando nella dotazione di forcelle che nonagganciavano stabilmente il pezzo (questoavrebbe evitato che la caduta avvenisse secon-do una traiettoria irregolare) e nell’assenza dibarriere che avrebbero permesso al carrello ditrattenere il pezzo cadutovi irregolarmente».A propria discolpa, l’imputato sottolinea, inparticolare, che, ad avviso degli stessi giudicidi merito, «il mezzo poi ritenuto affidabile dallaASL non era esistente sul mercato e fu esclusi-vamente frutto dell’intuizione successiva del-

Nota:(5) Sull’elemento psicologico del delitto di cui all’art. 437 c.p. v., ad es., Cass.22 ottobre 2001, Caporaso e altra, ISL, 2002, 2, 104; Cass. 14 gennaio 1999,P.M. e Esposito, cit.; Cass. 7 luglio 1998, Luciani, in ISL, 1998, 9, 506; Cass. 24novembre 1996, P.M., Arienti e altri, in Dir. prat. lav., 1995, 5, 389; Cass. 31agosto 1994, Gusso, ibid., 1994, 42, 2908; quanto alla prova del dolo trattadall’inosservanza delle prescrizioni dell’organo di vigilanza Cass. 23 giugno2000, Seu, ibid., 2000, 33, 2354; Cass. 29 luglio 1999, Cruciani, in ISL,1999, 12, 710.

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l’imputato, ammettendo dunque implicitamenteche secondo le migliori tecniche del momentonon vi erano sul mercato altri mezzi all’infuoridi quelli utilizzati, ed apoditticamente affer-mandosi, per altro verso, che era onere del da-tore di lavoro adeguarsi alle migliori tecnichedel momento».La Sez. IV prende atto che, secondo i giudici dimerito, «l’imputato non doto i propri dipenden-ti di attrezzature adeguate, in particolare di for-celle idonee ad agganciare stabilmente il pezzo(il che avrebbe evitato che la caduta avvenissesecondo una traiettoria irregolare) e di barriereche avrebbero permesso al carrello di trattenereil pezzo cadutovi irregolarmente». Osserva che«non rileva che il mezzo poi ritenuto affidabiledalla ASL e da lui stesso ideato non fosse giapresente sul mercato, giacche, essendo l’eventoprevedibile, incombeva comunque sul datore dilavoro l’obbligo di predisporre le dovute con-tromisure secondo le migliori tecniche del mo-mento, essendo senz’altro possibile senza indi-cazioni esterne evitare sin dall’inizio l’eventolesivo». (I giudici di merito avevano sostenutoche «proprio il fatto che all’imputato non fu ne-cessario aspettare le indicazioni dell’ASL, peradottare le condotte antinfortunistiche adeguate,dimostra come fosse possibile senza indicazioniesterne evitare sin dall’inizio l’evento lesivo»).In passato, Cass. 24 giugno 2000, Mantero e al-tro (6), riconobbe l’obbligo del datore di lavorodi fornire la macchina «di piu moderni disposi-tivi che erano presenti nelle macchine di piu re-cente fabbricazione», e chiarı che l’art. 2087c.c. «stimola obbligatoriamente il datore di la-voro ad aprirsi alle nuove acquisizioni tecnolo-giche». Successivamente, Cass. 3 ottobre 2001,Rossi e altro (7), affermo che, «nel caso di esi-stenza di plurime modalita operative utilizzabiliper il compimento di un’attivita rientrante nelciclo produttivo, il datore di lavoro, i dirigentie i preposti hanno l’obbligo di privilegiare quel-la che, in astratto ma anche in concreto, si pre-senti come caratterizzata da minore pericolositaper l’incolumita dei lavoratori con una valuta-zione comparativa del rapporto tra la gravitadel rischio e i costi della soluzione prescelta,anche in ragione delle dimensioni dell’azienda,che non puo non privilegiare la salute e la sicu-rezza dei lavoratori»: «valutazione che quindiimpone una scelta obbligata a favore delle mi-sure maggiormente idonee a garantire la sicu-rezza dei lavoratori tanto piu se concretamenteesistenti e gia utilizzate nei casi in cui una dellemodalita presenti caratteristiche di pericolositatali da porre in serio rischio l’incolumita deiprestatori di lavoro anche con l’adozione delleordinarie misure di prevenzione contro gli in-fortuni sul lavoro». Ancora, Cass. 6 novembre2003, Colamartini (8), insegno che il datore dilavoro e tenuto a fornire gli strumenti di lavoro«(attrezzi, macchine o impianti che siano) ditutti i presidi di sicurezza previsti da specifichedisposizioni di legge», ma che «cio non basta,perche egli ha anche il dovere generico, ex

art. 2087 c.c., di applicare via via nel tempo,ed ogni qualvolta la tecnologia specifica pro-spetti aggiornamenti nei presidi di sicurezza,le piu moderne misure preventive, prodotto del-le nuove tecnologie». Piu di recente, Cass. 29novembre 2005, Merigi e altro (9), insegnoche «uno dei principi ispiratori della piu recentenormativa antinfortunistica (e) quello che impo-ne all’imprenditore il ricorso alla massima sicu-rezza tecnologica possibile, da raggiungere at-traverso l’impiego di tutti i ritrovati e gli stru-menti messi a disposizione dalla moderna tec-nologia». Con riguardo al caso di specie, ne de-dusse, alla stregua di tale normativa, che il da-tore di lavoro «avrebbe certamente dovuto mu-nire il mezzo meccanico del dispositivo in que-stione (segnalatore acustico di retromarcia), datempo ampiamente conosciuto come strumentonecessario per garantire l’uso in sicurezza dellamacchina e facilmente disponibile sul mercato,tanto da essere espressamente menzionato, sep-pure come optional, nel libretto di uso e manu-tenzione della pala meccanica» (10).

I coordinatoriper la progettazionee per l’esecuzione dei lavori

Cassazione penale, Sez. IV - Sentenza n.21485 del 21 giugno 2006 (u.p. 12 maggio2006) - Pres. Campanato - Est. Colombo -P.M. (Conf.) Iannelli - Ric. Lucchi

Ecco una sentenza destinata a fornire ulteriorielementi in vista della individuazione degli ob-blighi e delle responsabilita dei coordinatori aifini della progettazione e dell’esecuzione dei la-vori.Il caso riguarda un infortunio occorso in uncantiere durante i lavori di ampliamento di unhotel in danno di un lavoratore «caduto dauna trave del tetto che stava montando, sul pa-vimento di cemento, da una altezza di circaquattro metri, perche la fune, cui era agganciatala cintura di sicurezza, non era stata stretta a se-guito dell’avvicinamento alla trave cui era lega-ta da pane della vittima». Per il delitto di lesio-ne personale colposa viene condannato il coor-dinatore ai fini della progettazione e dell’esecu-zione dei lavori.L’accusa mossa al coordinatore consiste «in ge-

Note:(6) In ISL, 2000, 9, 491.

(7) In ISL, 2002, 2, 103.

(8) In ISL, 2004 3, 187.

(9) In ISL, 2006, 1, 58.

(10) Sul tema concernente l’impossibilita tecnica di mezzi protettivi e il divie-to assoluto di macchine insicure v. Cass. 12 ottobre 2004, in ISL, 2005, 1, 61,alla cui nota si rinvia per un resoconto della giurisprudenza in argomento.

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nerica imprudenza e negligenza e nella specifi-ca violazione delle disposizioni del D.Lgs. n.494/1996 che impongono la redazione di unpiano di sicurezza, la individuazione e valuta-zione dei rischi e la previsione delle misure ido-nee ad evitarli; la verifica dell’applicazione, daparte delle imprese esecutrici, delle disposizioniloro riguardanti contenute nel piano di sicurez-za; l’adeguamento del piano di sicurezza, la suacompiuta illustrazione agli imprenditori operan-ti sul cantiere e la previsione di misure idonee aprevenire la caduta dei lavoratori dalle travi».Di grande interesse per gli operatori sono gli ad-debiti specifici mossi dalla Corte d’Appello al-l’imputato: «il piano di coordinamento non pre-vedeva, per le singole fasi della lavoro, una sta-bilita attrezzatura da utilizzare, non contenevaalcuna indicazione per la costruzione del tetto,in relazione alla quale il rischio di cadute eraelevato ... sarebbe stato possibile costruire unponteggio che avrebbe limitato la caduta a me-no di due metri ... l’infortunio dipendeva dallamancanza di ancoraggi idonei (e cioe funi tesesopra la trave principale) ... la mancata integra-zione delle misure antinfortunistiche costituisceomissione evidente da parte dell’imputato ...mancava inoltre collegamento tra il piano di si-curezza e i lavori da effettuare volta per volta»:«il piano non aveva valutato i rischi specifici, neindicato i mezzi per evitarli»; l’imputato «nonaveva illustrato il piano di sicurezza»; egli «sirecava sul cantiere soltanto ogni due settimane,ed aveva percio violato i doveri di coordinatoredell’esecuzione, non essendo con tale frequenzain grado di verificare l’idoneita del piano opera-tivo e di adeguarlo all’esecuzione dei lavori ...non si oppose, incomprensibilmente, alla rimo-zione della gru con cui, fino a pochi giorni pri-ma, le travi venivano calate ed inserite, rimozio-ne che impose il trasporto delle travi medesimea mano, camminando sulle travi principali, sen-za essere assicurati da una corda idonea ... leprecauzioni da adottare sarebbero state elemen-tari, l’imputato era stato nominato oltre checoordinatore della progettazione anche coordi-natore dell’esecuzione dei lavori ed aveva l’ob-bligo di adeguare il piano di sicurezza alla pro-gressione dei medesimi, nonche quello di verifi-care l’idoneita del piano operativo di sicurezza,e di verificare che ciascuna impresa esecutriceadeguasse il proprio piano di sicurezza ... eglisi e invece limitato a sporadiche comparse sulcantiere senza spiegare il piano di sicurezza, enon ha organizzato tra i datori di lavoro la coo-perazione e il coordinamento necessari, cosıcomportandosi in modo gravemente colposo ...la responsabilita dell’imputato non verrebbemeno neppure se fosse vero che egli si trovassein ferie, perche in tal caso si sarebbe dovuto farsostituire ... la responsabilita per le lesioni col-pose sussiste perche la caduta del lavoratore econseguenza dell’inosservanza della normativaantinfortunistica, se fossero state adottate le mi-sure necessarie la caduta non si sarebbe verifi-cata o avrebbe avuto conseguenze non gravi».

A fronte di questi addebiti, il coordinatore os-serva che «il D.Lgs. n. 494/1996 introducedue nuove figure professionali (committente ecoordinatore per la sicurezza), integrando glioneri gia previsti a carico delle altre figure pre-poste alla sicurezza». Lamenta che «nessun ac-certamento e stato effettuato in ordine al rispet-to degli obblighi da parte del committente, no-nostante l’ammissione da parte sua di aver im-posto al cantiere ritmi di lavoro sostenuti, e dinon aver comunicato all’imputato l’avvio dellafase di rifacimento del tetto, e di non aver con-segnato i progetti esecutivi del tetto (presuppo-sto necessario per elaborare il piano di sicurez-za e coordinamento)». Rileva che «il piano estato valutato positivamente in primo grado,ed essendo rispondente ai requisiti previsti dallalegge era vincolante per i datori di lavoro Indi-pendentemente dall’intervento del coordinato-re». Precisa che «nel piano era previsto l’usodi ponteggi, passerelle, ponti di servizio, cinturecon dispositivo autobloccante». Si duole che «estato posto a carico dell’imputato un obbligoinesistente, quello di illustrare il piano, mentree previsto dall’articolo 13 D.Lgs. cit. che il pia-no e trasmesso agli appaltatori da parte delcommittente». Aggiunge che «l’obbligo di in-formazione e formazione dei lavoratori e postodallo stesso provvedimento a carico dei datoridi lavoro», e che, peraltro, di propria iniziativa,ha da una parte trasmesso il piano in forma ri-dotta a vari destinatari; dall’altra illustrato e for-nito il piano integrale al committente e ad alcu-ni appaltatori in una riunione il cui verbale estato poi trasmesso per fax oltre che ai presentianche al progettista e al direttore dei lavori.Nel confermare la condanna del coordinatore,la Sez. IV sottolinea, anzitutto, due aspetti:«una eventuale maggior frequenza al cantierenon scriminerebbe la responsabilita dell’impu-tato, comportando semmai la base di dimostra-zione di una ancor maggiore consapevolezza daparte sua della mancata cura della sicurezza deilavoratori nel cantiere medesimo ... l’asseritaassenza per ferie avrebbe comportato l’obbligodi farsi sostituire da persona idonea e qualifica-ta». Segnala poi che all’imputato «e stata conte-stata tra l’altro la mancata verifica dell’applica-zione, da parte delle imprese istitutrici, delle di-sposizioni contenute nel piano di sicurezza» eche «le disposizioni relative alla sicurezza nonsono state osservate, e di cio l’imputato si sa-rebbe potuto facilmente rendere conto frequen-tando il cantiere». E conclude che l’imputato«era coordinatore dell’esecuzione dei lavori,aveva l’obbligo di adeguare il piano di sicurez-za alla progressione dei medesimi, quello di ve-rificare l’idoneita del piano operativo di sicu-rezza e di verificare l’adeguamento delle misureda parte di ciascuna impresa» e «aveva l’obbli-go di riscontrare che la situazione del cantierenon era conforme a quanto richiesto: la gruera comunque stata destinata ad altre attivita,gli strumenti di protezione personale non eranoadeguati».

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Ultima notazione: «la lamentata condotta delcommittente non influisce sulla responsabilitadell’imputato, che doveva comunque risponde-re agli autonomi obblighi inerenti alla sua pro-pria posizione di garanzia» (11).

Gli obblighi del datoredi lavoro subappaltantenell’art. 7D.Lgs. n. 626/1994

Cassazione penale, Sez. IV - Sentenza n.22823 del 3 luglio 2006 (u.p. 20 aprile2006) - Pres. De Grazia - Est. Marzano -P.M. (Parz.conf.) D’Angelo - Ric. Beltramie altri

Emblematica e la situazione esaminata da que-sta sentenza: una azienda affida in appalto lavo-ri di fornitura e posa in opera della struttura pre-fabbricata di un capannone; l’impresa appalta-trice affida in subappalto la fornitura in operadelle lastre di copertura in fibrocemento del ca-pannone ad altra ditta e quest’ultima a sua voltasubappalta l’esecuzione delle opere inerenti allacopertura del manufatto ad altra ditta che, nel-l’impossibilita di realizzare il lavoro con i suoioperai per altri impegni, utilizza due operai po-lacchi assunti da un’altra ditta ancora. Muoreper infortunio uno degli operai polacchi.

Nel confermare la condanna di tre imputati(l’appaltatore e due subappaltatori), la Sez. IVinsegna che, «ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. n.626/1994, in tema di contratto di appalto o con-tratto d’opera, grava sul committente e tale esostanzialmente la condizione dell’appaltatorerispetto a quella del subappaltatore per specificilavori l’obbligo di cooperare all’attuazione del-le misure di prevenzione e di coordinare gli in-terventi di protezione e prevenzione dai rischicui sono esposti i lavoratori, informandosi reci-procamente anche al fine di eliminare rischi do-vuti alle interferenze tra i lavori delle diverseimprese coinvolte nell’esecuzione dell’operacomplessiva; laddove, nella specie, nonostantetutti gli impegni assunti tra le diverse ditte, vi-cendevolmente, nessun controllo sul lavoro deidue semplici operai veniva svolto» (12).

Note:(11) Circa obblighi e responsabilita del coordinatore v., da ultimo, Cass. 10maggio 2006, Sassi, in ISL, 2006, 8, 495; Cass. 21 ottobre 2005, R.C., Gero-carni e altro, ibid., 2006, 3, 182; Cass. 23 settembre 2005, Feraudi, ibid., 2006,1, 51).

(12) Sull’applicabilita dell’art. 7 D.Lgs. n. 626/1994 al soggetto avente la du-plice veste di appaltatore dei lavori commissionatigli e di committente delleopere subappaltate v. Cass. 10 maggio 2006, Sassi, in ISL, 8, 495; Cass. 29novembre 2005, Limonta, ibid., 2006, 1, 57; Cass. 16 luglio 2004, Di Tria, ibid.,2004, 12, 755.

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Casi e Questioni

ISL risponde

I l responsabile dei lavori puo essere anche ilcoordinatore della sicurezza in fase esecu-

tiva? C’e qualche sentenza che non lo ritieneopportuno?

Premettendo che sull’argomento non vi sonopronunciamenti giurisprudenziali noti, non vie dubbio che al quesito si deve dare una rispo-sta positiva. Invero il contenuto della c.d.«clausola di incompatibilita» relativa alla figuradel coordinatore per l’esecuzione dei lavori(CSE), riguarda unicamente il datore di lavorodell’impresa esecutrice (e, aggiungeremmo, icomponenti del suo staff imprenditoriale). Dalmomento che il responsabile dei lavori, ove de-signato, e l’alter ego del committente, si giusti-fica appieno la previsione dell’art. 3, comma 7del D.Lgs. n. 494/1996, in base alla quale «Ilcommittente o il responsabile dei lavori puo so-stituire in qualsiasi momento, anche personal-mente se in possesso dei requisiti di cui all’ar-ticolo 10, i soggetti designati in attuazione deicommi 3 e 4» (leggasi: coordinatori). Ovvia-mente e necessario, come richiede la disposi-zione ora citata, il possesso dei requisiti di qua-lificazione professionale.Peraltro, una cosa e l’astratta previsione di leg-ge, altra cosa il modo con cui essa sia ragione-volmente praticabile nella realta di cantiere: ineffetti non vi e chi non veda come il cumulodelle funzioni di RL e di CSE in capo alla stes-sa persona e destinato a produrre, con alto gra-do di probabilita, situazioni di «corto circuitooperativo e/o funzionale».Basti pensare al meccanismo della segnalazio-ne-proposta previsto dall’art. 5, comma 1, lette-ra e) del D.Lgs. n. 494/1996 (obbligo di «se-gnalare al committente o al responsabile dei la-vori ... previa contestazione scritta alle imprese... le inosservanze alle disposizioni degli articoli7, 8 e 9, e alle prescrizioni del piano di cui al-

l’articolo 12 e proporre la sospensione dei lavo-ri, l’allontanamento delle imprese ... dal cantie-re o la risoluzione del contratto»), ove il RL/CSE dovrebbe segnalare a se stesso l’opportu-nita di procedere alla risoluzione di un contrattodi appalto, senza quel meccanismo di compen-sazione derivante dalla distinzione soggettivadelle due figure.Nel settore degli appalti pubblici, addirittura,puo darsi il caso di un RL (che, in base all’art.2, lett. c) del D.Lgs. n. 494/1996, «e il respon-sabile unico del procedimento») che sia al tem-po stesso direttore dei lavori e, in base a quantoprevede l’art. 127, comma 1 del D.P.R. n. 554/1999, svolga per cio solo, in base ad un auto-matismo funzionale, anche funzioni di coordi-natore per l’esecuzione. In questo caso avrem-mo tre qualifiche (RL, DL, CSE) in capo allastessa persona, con amplificazione ed aggrava-mento, anche in termini di coerente svolgimen-to, dei rispettivi statuti funzionali.Peraltro e lo stesso Codice degli appalti, recen-temente approvato (D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163, in G.U. 2 maggio, n. 100, s.o.) a prevede-re, all’art. 10, comma 6, l’ipotesi di «coinciden-za tra responsabile del procedimento e direttoredell’esecuzione del contratto»; e il successivoart. 119 prevede che per gli appalti di lavori ilregolamento di esecuzione (non ancora emana-to) stabilisca «le tipologie e gli importi massimiper i quali il responsabile del procedimento puocoincidere con il direttore dei lavori». Per gliappalti di servizi e le forniture, tale soluzionecostituisce addirittura la regola, salvo che perquelli «di particolare importanza, per qualita eimporto delle prestazioni, per i quali il direttoredell’esecuzione del contratto deve essere unsoggetto diverso dal responsabile del procedi-mento».

Pierguido Soprani (Avvocato)

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