ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO
OBBLIGAZIONI
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OBBLIGAZIONE vincolo giuridico
debitore tra due soggetti creditore deve eseguire diritto di credito una prestazione (diritto relativo) risponde se non richiede la colla- adempie borazione del debitore altrimenti: azione
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oggetto della prestazione
Paolo (D. 44,7,3 pr.) dare facere praestare trasmettere qualsiasi garantire, la proprietà prestazione rispondere di una cosa di servizi di … fare e non fare obbligo ac- cessorio
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evoluzione storica il debitore poteva 1) vincolo materiale essere “legato” 2) “prometti che si obbligava un ga- mi sia dato 100?” rante, che promet- teva il fatto del debitore 3) debito e responsa- obbligato è il bilità nella stessa debitore stesso persona
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FONTI DELLE OBBLIGAZIONI atti che creano obbligazioni
atti tipici di diversa natura leciti illeciti bilaterali unilaterali obbligano a pagare obbligazioni obbligazioni una pena reciproche per una parte pecuniaria sola
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classificazioni elaborate dai giuristi Istituzioni di Gaio (schema dei Sabiniani) contratto delitto (ogni atto lecito) (ogni atto illecito) dubbi sul paga- le parti intendono mento d’indebito sciogliere un’ob- come contratto bligazione, non costituirla
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Gaio: “Res cottidianae” o “Aurea” contratto delitto accordo furto, rapina, costitutivo di danno, ingiuria obbligazioni varie figure di cause atti leciti atti illeciti che non rientrano che non rientrano fra i contratti fra i delitti
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varie figure di cause atti leciti che non sono contratti
gestione d’affari tutela atti leciti unilaterali (manca l’accordo) legato pagamento l’accordo non è diretto d’indebito a costituire obbligazioni
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atti illeciti che non sono delitti giudice che fa sua la lite cose gettate dall’alto cose sospese non è chiaro come mai si furti e danni ai clienti distinguano di una nave, di un albergo, dai delitti di una stalla
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Istituzioni di Giustiniano contratto delitto quasi contratto quasi delitto (varie figure di cause) obbligazioni civili e pretorie derivanti anche dalla legge: es. pagare la condanna
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LA NOZIONE ROMANA DI CONTRATTO diversi orientamenti dei giuristi classici Labeone accordo costitutivo di (Proculiani) obbligazioni reciproche (vendita, locazione) non sono contratti il mutuo o la stipulazione perché obbligano una parte sola
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Sabiniani qualsiasi atto lecito (Istituzioni di Gaio) costitutivo di obbligazioni idea prevalsa (Gaio, Pedio, accordo costitutivo Ulpiano) di obbligazioni sia reciproche sia per una parte sola (il mutuo e la stipula- zione sono contratti)
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caratteristiche del contratto: tipicità: singole effetti obbligatori: figure disciplinate costituisce soltanto dall’ordinamento delle obbligazioni superamento contratti inno- patti o contratti minati, patti che costituiscono diritti reali: ipote- legge di Leone ca, enfiteusi, ecc. sulla stipulazione
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I CONTRATTI TIPICI classificazioni a) unilaterali, bilaterali, per chi sorge bilaterali imperfetti l’obbligazione b) reali, verbali, in che modo si letterali, consensuali perfezionano
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contratti reali consenso + consegna di una mutuo cosa (res = cosa) comodato proprietà, possesso o detenzione deposito solo allora sorgono pegno le obbligazioni fiducia
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MUTUO al mutuatario perché la il mutuante consumi trasferisce la proprietà di una somma di denaro o di altre cose fungibili contratto ha l’obbligo di restituire unilaterale il tantundem, ossia “altrettanto”
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tutela condictio (certae pecuniae o certae rei) osservazioni ulteriori contratto a titolo gratuito eccezione del prestito marittimo mutuo ai figli forti perdita del di famiglia: interessi capitale SC. Macedoniano
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COMODATO al comodatario perché la usi il comodante trasferisce la detenzione di una cosa inconsumabile contratto bilaterale ha l’obbligo di imperfetto non eccedere nell’uso della cosa ha l’eventuale obbligo e di restituirla di risarcire spese e danni
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tutela actio commodati (diretta e contraria) osservazioni ulteriori contratto a titolo il comodatario, gratuito poiché si avvantaggia, risponde “per custodia” se usa la cosa caso particolare: oltre i limiti comodato di cosa commette furto consumabile
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DEPOSITO al depositario perché la il deponente custodisca trasferisce la detenzione di una cosa contratto bilaterale ha l’obbligo di imperfetto conservare e a restituire (a ha l’eventuale obbligo richiesta) di risarcire spese e danni
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tutela actio depositi (diretta e contraria) osservazioni ulteriori contratto a titolo il depositario, gratuito poiché ha solo oneri, risponde solo per dolo se usa la cosa commette furto
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casi particolari di deposito deposito irregolare simile al mutuo (bancario) proprietà del denaro sequestro obbligo di restituire il tantundem il s. è possessore restituisce a lite deposito necessario finita il depositario rispon- de nel doppio
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FIDUCIA al fiduciario per un certo scopo il fiduciante, con mancipatio o in iure cessio, trasmette la proprietà di un bene ha l’obbligo di c. bilaterale imperfetto ritrasmettere il bene quando ha l’eventuale obbligo lo scopo venga di risarcire spese e danni meno
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tutela actio fiduciae (diretta e contraria) possibili scopi fiducia cum fiducia cum creditore amico garanzia custodia prestito la fiducia scompare: sostituita da pegno, usureceptio deposito, comodato
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contratti verbali consenso + pronuncia di parole stipulatio determinate dotis dictio solo allora sorgono (per costituire le obbligazioni la dote) promissio iurata liberti (giuramento prestato dal liberto)
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STIPULATIO futuro creditore futuro debitore (stipulante) (promittente) “Prometti di darmi “Prometto” cento?” si obbliga a dare, contratto unilaterale fare, non fare … negozio astratto tutela: actio ex stipulatu
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aspetti soggettivi promessa a favore di terzi “Prometti di dare 100 a Tizio?” “Prometto” non sorge alcun credito né per Tizio né per lo stipulante perché il terzo è perché non ha un estraneo al contratto interesse proprio di regola, NULLA
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se però lo stipulante risulta avere un interesse la promessa vale, solo nei suoi confronti promessa del fatto di un terzo “Prometti che Tizio mi darà 100?” “Prometto” è NULLA non obbliga né il terzo,né il promittente
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promessa di adempiere ad un “aggiunto ai fini dell’adempimento” “Prometti di dare 100 a me o a Seio?” “Prometto” il terzo è soltanto creditore è lo abilitato a ricevere stipulante, non il pagamento anche il terzo (la promessa vale) contratto di mandato
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stipulazione con più stipulanti Tizio: “Prometti di darmi 100? più Caio: “Prometti di darmi 100? stipulanti Sempronio: “Prometto” un promittente unica stipulazione unica obbligazione solidale elettiva (dal lato attivo)
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obbligazione
solidale elettiva (solidum= intero) (eleggere= scegliere) gli stipulanti restano ma il promittente creditori per l’intero si libera pagando il credito non si a uno solo, fraziona (50/50), “scegliendo” il rimane 100 creditore al quale adempiere
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stipulazione con più promittenti “Tizio, prometti di darmi 100?” uno “Caio, prometti di darmi 100?” stipulante Tizio e Caio: “Prometto” più promittenti unica stipulazione unica obbligazione solidale elettiva (dal lato passivo)
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obbligazione
solidale elettiva (solidum= intero) (eleggere= scegliere) i promittenti restano ma lo stipulante debitori per l’intero può ottenere i il debito non si 100 da uno solo, fraziona (50/50), “scegliendo” il debi- rimane 100 tore dal quale esige- re l’adempimento
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solidarietà elettiva anche in altri contratti volontà dei legge prestazione contraenti (patto) non frazionabile stipulazione unico vincolo o contratti di (obbligazioni correali) stretto diritto contratti di tante obbligazioni buona fede quanti i debitori
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l’adstipulator (costipulante): con una 2° stipulazione si aggiunge un creditore stipulante: “Prometti di darmi 100?” costipulante: “Lo stesso prometti di dare a me?” unico promittente obbligazione solidale elettiva entrambi sono cre- il debitore si libera ditori per l’intero pagando a uno solo
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il costipulante deve resti- tuire quanto ricevuto mandato applicazione principale Tizio: “Prometti di darmi 100 dopo la mia morte?” stipulazione invalida costip.: “Prometti di dare lo stesso a me dopo la morte di Tizio?” stipulazione valida
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sponsor, fidepromissor, fideiussor: con una 2° stipulazione si aggiunge un debitore, ossia un garante forme più antiche: sponsio, fidepromissio unico stipulante “Prometti di darmi 100?” deb. princip. “Prometti di darmi lo stesso? garante
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obbligazione solidale elettiva entrambi sono de- il creditore può chie- bitori per l’intero dere i 100 a uno solo, a sua scelta svantaggi • solo debiti da stipulazione • durata biennale • intrasmissibile agli eredi
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fideiussio - anche debiti da altra causa, passati e futuri es.: Caio ha prestato del denaro a Tizio fideiussore (mutuo) “Tutto il denaro che ho prestato a Tizio, stabilisci che sia sot- - durata perpetua to la tua garanzia?” - trasmissibile agli eredi
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obbligazione segue le sorti accessoria dell’obbligazione Il fideiussore principale può obbligarsi solo in melius obbligazione solidale elettiva debitore principale e il creditore può fideiussore/i rispon- chiedere all’uno o dono per l’intero all’altro, a sua scelta
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La solidarietà si supera con tre benefici 1) beneficium divisionis (Adriano) più fideiussori (ciascuno tenuto il debito si divide fra per l’intero) quanti possono pagare 2) beneficium cedenda- il fideiussore rum actionum ha pagato al posto del debitore
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azione di regresso (mandato, gestione d’affari altrui) il creditore soddisfatto cede al fideiussore che ha pagato l’azione contro il debitore principale si considera che la somma sia stata data non per estinguere il debito, ma per comprare il credito e la relativa azione
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3) beneficium excussionis (Giustiniano) il fideiussore può pretendere che venga escusso per primo il debitore principale cessa la solidarietà tra fideiussore e debitore principale
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aspetti oggettivi stipulazioni certe incerte promesse di dare promesse di fare una somma di denaro o non fare una cosa certa quando si agisce, il cosa di specie o giudice deve stabilire cosa di genere il valore della man- sufficientemente cata prestazione individuata (interesse dell’attore)
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l’oggetto determinato o deve essere determinabile (anche le cose generiche) lecito possibile esistente, in commercio, non già dello stipulante
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stipulazioni alternative: due (o più) oggetti “Prometti di darmi il servo Stico o un anel- lo d’oro?” “Prometto” scelta, di regola, al debitore se una delle prestazioni Stico muore: diviene impossibile, sarà dovuto l’obbligazione si concen- l’anello tra sugli oggetti rimasti
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stipulazioni con facoltà alternativa “Prometti di darmi il servo Stico?” “Prometto” poi: si concede al debitore la facoltà di liberarsi dando un anello d’oro oggetto unico se la prestazione diviene impossibile (per fatto non l’obbligazione imputabile al debitore) si estingue
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stipulazione penale: promessa di pagare una somma di denaro (pena) se non sarà dato o fatto qualcosa “Se non mi avrai dato il servo Stico, prometti di darmi 1.000?” se la condizione si avvera, ossia se il servo non viene dato, il promittente è obbligato a pagare la somma di 1.000
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struttura unica manca un negozio primario; si conclude direttamente la stipulazione penale “Se non mi avrai dato il servo Stico, prometti struttura duplice di darmi 1.000?” la stipulazione si aggiunge ad un 1) Tizio compra Stico negozio primario 2) “Se non mi avrai dato il servo Stico, prometti di darmi 1.000?”
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scopi incitare il debitore ad adempiere stipulazioni incerte, predeterminare rapporti protetti da il risarcimento, giudizi di buona fede senza necessità di provare l’inte- resse dell’attore rendere cogenti delle convenzioni integra il sistema prive di tutela contrattuale romano
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“Prometti di dare il servo Stico a Tizio?” promessa a favore di un terzo, invalida si aggiunge la stipulazione penale: “Se non avrai dato il servo Stico a Tizio, prometti di darmi 1.000?” il promittente è “costretto” a dare il servo: altrimenti paga la pena
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tutela actio ex stipulatu in caso di struttura duplice: concorso anche l’azione a tutela del negozio primario giuristi l’una o l’altra azione, a scelta (opinione prevalente) alcuni non escludono il altri: soltanto a. ex stipulatu cumulo
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novazione trasfonde si in una precedente stipulazione nuova obbligazione novatoria obbligazione e si estingue Tizio deve 100 a Caio a titolo di mutuo “i 100 che mi dovevi a titolo di mutuo, nuova obbligazione prometti di darmeli?” da stipulazione
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nuova obbligazione (rispetto alla precedente)
stesso contenuto qualcosa di nuovo economico (idem (aliquid novi) debitum) riguardo all’oggetto (novazione oggettiva) ai soggetti (novazione soggettiva)
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novazione oggettiva precedente obbligazione da altra causa (es. mutuo) nuova obbligazione da stipulazione muta la causa precedente obbligazione da stipulazione nuova obbligazione sempre da stipulazione una condizione si aggiunge o si toglie un termine, un garante
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novazione soggettiva delegatio promittendi attiva: muta il creditore autorizza il creditore il debitore (delegante) (delegato) a promettere ciò che gli doveva ad un terzo (delegatario)
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stipulazione novatoria nuovo creditore (delegatario) debitore (delegato) “I 100 che dovevi a Tizio, prometti di darli a me?” “Prometto” l’obbligazione precedente si estingue sorge una nuova obbligazione fra lo stesso debitore e il nuovo creditore
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delegatio promittendi passiva: muta il debitore autorizza il debitore un terzo (delegante) (delegato) a promettere al creditore (delegatario) quel che lui gli doveva
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stipulazione novatoria creditore (delegatario) terzo (delegato) “I 100 che mi doveva Tizio, prometti di “Prometto” darmeli tu?” l’obbligazione precedente si estingue sorge una nuova obbligazione fra lo stesso creditore e il nuovo debitore
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animus novandi intenzione di estinguere la vecchia obbligazione, non di aggiungere ad essa quella nuova stip. nov. titolata (“I 100 che mi dovevi a titolo di esplicita mutuo, prometti di darmeli?”) stip. nov. non titolata si presume (“Prometti di darmi 100?”) (idem debitum)
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Giustiniano 1) rinuncia al requisito dell’idem debitum Tizio deve dare 100 a Caio, poi si obbliga a dargli un cavallo novazione? cumulo? 2) l’intenzione di novare non si può più presumere, deve essere dichiarata in modo espresso altrimenti: cumulo
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stipulazione Aquiliana per cancellare con unico atto debiti Tizio deve dare di diversa natura a Caio: un servo (stipulazione) un fondo (vendita) 100 sesterzi (mutuo) unica obbligazione di pagare la stima estinta con in danaro acceptilatio
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contratti letterali consenso + scrittura titolo trascritto solo allora credito registrato sui libri nascono le contabili del pater familias obbligazioni chirografi e singrafi (propri degli stranieri) dichiarazione di debito di danaro mai consegnato
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TITOLO TRASCRITTO: 1) da cosa a persona il pater scrive entrate uscite i 100 che Tizio sempre 100 gli doveva a titolo (come se li di mutuo (come se avesse erogati) li avesse riscossi) nasce un’obbliga- il debito si estingue zione letterale, più facile da provare
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2) da persona a persona il pater scrive entrate uscite i 100 che gli sempre 100 a no- doveva Tizio (come me di Caio (come se li avesse riscossi) se li avesse erogati) il debito si estingue nasce un’obbliga- zione letterale in capo a un altro debitore
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contratti consensuali semplice consenso compravendita è sufficiente locazione-conduzione perché sorgano le obbligazioni società accessibili agli stranieri mandato protetti da giudizi di buona fede
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COMPRAVENDITA il compratore il venditore si obbliga a pa- si obbliga a conse- gare un prezzo gnare una cosa (merx) (pretium) contratto bilaterale, actio empti a prestazioni actio venditi corrispettive effetti obbligatori non trasmette la proprietà
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causa: scambio di merce contro prezzo merce cosa corporale, in commercio; cosa futura poi, anche diritti vendita della vendita della speranza cosa sperata cosa altrui
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prezzo accordo sul prezzo consenso Sabiniani: Proculiani: anche una cosa solo danaro diversa dal danaro opinione prevalsa il prezzo deve essere vero con Diocleziano: certo non inferiore alla metà del giusto
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obblighi del venditore 1) trasferire il possesso (non la proprietà) 2) prestare la garanzia per evizione prima apposita (fino all’usucapione) stipulazione, poi elemento naturale disapplicabile del negozio con un patto (actio empti)
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3) prestare la garanzia prima apposita per i vizi occulti stipulazione, poi elemento naturale disapplicabile del negozio con un patto (actio empti) edili curùli a. redhibitoria (vendite di schiavi e animali) a. aestimatoria 4) essere pulito da ogni frode
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obbligo del compratore 1) pagare il prezzo pagamento differito finché non ha pagato non diviene proprietario non esercita se ha la la garanzia cosa, deve per evizione gli interessi
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consegna differita la cosa perisce presso il venditore caso fortuito, forza maggiore rischio del compratore (periculum est emptoris) deve comunque il prezzo in tutti gli altri casi (anche per fatto di terzi) risponde il venditore
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LOCAZIONE-CONDUZIONE di cosa di opere di opera (contratto (contratto di locazione (contratti di lavoro di cosa) d’opera, subordinato) di trasporto, contratto di appalto) di buona fede, a prestazioni corrispettive
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locazione di cosa (l. c. rei) il locatore si obbliga il conduttore a dare in godimento si obbliga a pagare una cosa la mercede, a con- servare il bene e a restituirlo al termine tutela: actio locati actio conducti
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analogie con la compravendita oggetto cose corporali, ma anche diritti mercede in danaro (disputa) in natura nella locazione di fondi rustici certa vera
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obblighi del locatore 1) consegnare il bene (detenzione) rispondere per l’evizione 2)assicurarne e per l’impossibilità di il godimento usare il bene provvedere rimborsare spese alla manutenzione necessarie e utili
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obblighi del conduttore 1) pagare la mercede 2) conservare la cosa in buono stato 3) restituirla risponde per custodia liberato solo dal caso fortuito e dalla forza maggiore
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locazione di opera (l. c. operis) il locatore si il conduttore si obbliga a dare obbliga a manipolarla, una cosa trasportarla, ricavarne una nuova opera e a pagare la (abilità professionale) mercede risponde per custodia Tutela: actio locati actio conducti
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locazione di opere (l. c. operarum) il locatore si il conduttore obbliga a prestare si obbliga a la sua attività pagare la mercede lavorativa (o quella di un suo schiavo) Tutela: actio locati actio conducti
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SOCIETÀ convengono di due o più mettere insieme cose e/o persone opere (soci) per il raggiungimento di un scopo comune
generale tipi particolare società di tutti società di qualche i beni – di tutto negozio – di una il guadagno cosa sola
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caratteristiche consenso continuativo società di tutti (si scioglie per i beni: basta a recesso unila- trasmettere la rale) proprietà non è persona profitti e perdite giuridica: diritti e si ripartiscono obblighi sono dei secondo gli soci accordi
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obblighi dei soci svolgere le attività previste dal contratto inizialmente rispondono per dolo; actio pro socio poi per colpa (Celso) (scioglie la s.) lo scioglimento può dipendere da persone (morte, cose azione c. deminutio, volontà perdita dei beni)
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MANDATO incarica il mandante il mandatario di compiere una certa attività contratto a titolo gratuito rapporto fiduciario: si estingue per morte, revoca o rinuncia nullo il mandato nel solo interesse del mandatario
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obblighi del 1) eseguire l’incarico mandatario senza eccederne i limiti 2) trasmettere gli effetti al mandatario obblighi del mandante 1) rimborsare spese, risarcire danni tutela: a. mandati diretta e contraria 2) ricevere gli effetti
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mandato di credito incarica il mandante il mandatario di prestare denaro a un terzo se il terzo non restituisce mandatario a. mandati mandante mutuante contraria garante
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CONTRATTI INNOMINATI do perché tu dia convenzioni a presta- do perché tu faccia zioni corrispettive faccio perché tu dia faccio perché tu faccia all’inizio: non rientrano tra i manca un’azione contratti tipici per esigere la controprestazione al massimo, chi ha dato può ripetere (condictio)
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soluzioni proposte dai giuristi Sabiniani: inquadrare le do perché tu nuove convenzioni nei dia = vendita contratti tipici (prezzo: cosa diversa dal danaro) Labeone e Proculiani: l’accordo a prestazioni do perché tu corrispettive è contratto dia = permuta, a sé stante, tutelato da non vendita un’azione
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Aristone e Mauriciano (contro Celso) (contro Giuliano) convenzioni del tipo do perché tu dia, do perché tu faccia quando sussiste la causa (quando è eseguita una trapassano in prestazione) contratto (synallagma) nasce un’azione civile a. praescriptis verbis
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rimedi accumulatisi nel tempo 1) per risolvere il contratto - chi ha dato, per ripetere condictio - chi ha fatto a. de dolo 2) per l’adempimento o il risarcimento dei danni a. praescriptis verbis 3) per recedere (Giustiniano) condictio ex poenitentia
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contratti innominati con un loro nome figure già tutelate, caso per caso, dal pretore conservano un proprio nome e permutatio recano traccia aestimatum della protezione inspiciendum dare pretoria precarium transactio
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ALTRE CONVENZIONI MUNITE DI AZIONI patti pretori patti legittimi di dote e di donazione recepta (si assume un onere) constitutum (si garantisce un - arbitrii (arbitro) debito proprio - argentarii (banchiere) o altrui) - dei capitani delle navi, degli osti e degli stallieri
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PATTI convenzioni tutelate in via di eccezione dal pretore pactum de non petendo exceptio (remissione del debito) pacti conventi cogenti i patti aggiunti a contratti protetti da legge di Leone: giudizi di buona fede patti validi come stipulazione
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QUASI CONTRATTI fatti leciti che producono obbligazioni si differenziano dai contratti: pagamento di manca l’accordo indebito diretto a costituire gestione di affari altrui obbligazioni legato per damnationem tutela comunione incidentale
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pagamento di indebito Tizio paga un debito a Caio, (ritenendosi inesistente (che si ritiene debitore) creditore) entrambi è obbligato a restituire in errore (condictio indebiti) Tizio sa di non essere debitore: donazione Caio sa di non essere creditore: furto
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gestione di affari altrui compie spontaneamente un’attività Tizio per conto di (gestore) Caio (gerito) è obbligato a condurre è obbligato a una gestione utile, a ricevere gli effetti, portarla a termine, a a rimborsare spese trasferirne gli effetti e a risarcire danni (a. negotiorum gestorum)
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casi di arricchimento ingiustificato datio-assenza di causa-obbligo di restituire (condictio) 1) ho dato senza una causa (per abiti smarriti e ritrovati) c. sine causa 2) ho dato per una causa che non si è realizzata c. causa data (contratti innominati) causa non secuta
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3) ho dato per una causa condictio che ha cessato di esistere senza nome (quasi usufrutto scaduto) 4) ho dato per una causa c. ob turpem illecita o turpe vel iniustam causam posso ripetere solo se la turpitudine è tutta dalla parte dell’accipiente
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INADEMPIMENTO, MORA, RISARCIMENTO inadempimento la prestazione non è eseguita (è divenuta impossibile, o il debitore è eseguita in parte, non vuole adempiere) in modo inesatto, in ritardo il debitore risponde, per il danno provocato al creditore, se l’inadempi- mento è a lui imputabile
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la prestazione può prometto di dare divenire impossibile il servo Stico e il servo muore a) per fatto non imputabile al debitore l’obbligazione si estingue b) per fatto imputabile l’obbligazione al debitore si perpetua (il debitore resta obbligato a eseguire la prestazione)
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quando l’inadempimento si considera imputabile al debitore? diversi criteri: 1) responsabilità depositario solo per dolo mandatario comportamento intenzionale precarista
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2) responsabilità per custodia comodatario riguardo alla conser- vazione della cosa, conduttore di anche per furti e danni cosa e di opera danni da parte di terzi liberati soltanto venditore dal caso fortuito e prima della dalla forza maggiore consegna
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3) responsabilità per colpa (negligenza, imprudenza, imperizia) rispondono non solo per il conduttore dolo, ma anche per colpa, che esegue per esempio: male l’opera il tutore che male il gestore di affari amministra altrui per cattiva gestione
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gradazioni della colpa culpa in abstracto discostarsi dalla diligenza culpa media dell’ uomo medio culpa levis discostarsi dalla diligenza dell’uomo valente culpa lata non capire ciò che tutti comprendono (= dolo) culpa in concreto
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mora del debitore: ritardo la prestazione è possibile se il debitore il debito è esigibile non adempie è costituito in mora effetti negativi 1) l’obbligazione si perpetua la prestazione diviene impossibile: resta comunque obbligato
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2) deve corrispondere giudizi di frutti e interessi a di buona fede; partire dalla mora fedecommesso la mora si purga offrendo la prestazione il debitore può fino alla litis adempiere anche contestatio (antichi) a processo iniziato (e andare assolto) fino alla sentenza di condanna (Sabiniani)
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risarcimento del danno agisce contro il debitore il creditore inadempiente con l’azione relativa al suo credito processo formulare: cognitio extra condanna pecuniaria ordinem: con- danna in forma valore ogget- interesse specifica tivo del bene dell’attore
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DELITTI E QUASI DELITTI atti illeciti distinti dai crimini obbligo di pagare sanzionati da una somma di danaro azioni penali, a titolo di pena esercitate nelle for- me del processo privato delitti: furto, rapina, danno, ingiuria quasi delitti: distinzione non chiara
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caratteri comuni delle azioni penali a) nossalità delitti commessi dai sottoposti: clausola che permetteva la dazione a nossa b) intrasmissibilità passiva (contro l’erede dell’offensore) attiva (all’erede della vittima) rimane per poche azioni
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c) cumulatività concorso cumulativo con azioni reipersecutorie sanzionano obbligazioni l’azione spetta solidali cumulative a ciascun offeso e contro ciascun offensore d) termini di prescrizione azioni dei 4 azioni penali di origine delitti: non si pretoria: un anno prescrivono
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Furto contatto doloso con una cosa a scopo di lucro … mutare la detenzione in possesso senza contatto (contrectatio) autorizzazione non solo sottrazione furto d’uso ricettazione (depositario e comodatario) accettare scientemente un pagamento non dovuto
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contatto doloso è necessario il dolo: scopo di lucro oggetto: cose mobili sanzione pene varie e dure nelle XII Tavole pretore: actio furti pene pecuniarie ladro flagrante: ladro non flagrante: nel quadruplo nel doppio
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actio furti: azione penale, infamante spettava non possessore di solo al proprietario buona fede usufruttuario detentori responsabili per custodia condictio ex + causa furtiva azione reipersecutoria (solo proprietario) rei vindicatio (in alternativa)
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DANNO legge Aquilia (286 a.C.?) capo I: uccisione di schiavi maggior va- o animali appartenenti ai lore nell’ulti- pecudes mo anno capo III: ferimento di schiavi maggior o animali di cui al capo I; valore distruzione o deterioramento nell’ultimo di altre cose, bruciando, mese infrangendo, rompendo
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caratteri originari dell’illecito 1) si punisce il ‘danno pregiudizio di fatto a un altro’ natura patri- moniale subito dal proprietario 2) danno arrecato senza oggettive ‘iniuria’ cause di giustifi- cazione (legittima difesa, ecc.)
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3) danno arrecato con il corpo con un’ azione fisica e al corpo deve ledere la strut- tura materiale del bene 4) danno derivante da azione (non da omissione) 5) azione causa immediata e diretta dell’evento dannoso
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sanzione: actio legis Aquiliae, azione penale prevede la litiscrescenza spetta al proprietario sviluppi successivi danno causato 1) il pretore estende non con il corpo la tutela aquiliana e non al corpo ferimento della persona libera
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2) l’azione, sebbene penale, tende al risarcimento cambia la valuta- danno emergente zione del danno e lucro cessante 3) si richiede la colpevolezza (dolo o colpa) 4) l’azione è concessa a soggetti non proprietari
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età giustinianea: l’azione della legge Aquilia sanziona il danno derivante dalla lesione di beni, il danno causato in ma anche dal qualsiasi modo (anche ferimento di una da un’omissione, non persona libera con il corpo o al corpo) l’azione tende al il danno causato da risarcimento un fatto illecito deve (a. mista) essere risarcito
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