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ISTRUZIONI PER LA REDAZIONE DEI BILANCI E DEI … · Gli schemi di stato patrimoniale, di conto...

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106
ISTRUZIONI PER LA REDAZIONE DEI BILANCI E DEI RENDICONTI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 107 106 DEL TUB, DELLE AGENZIE DI PRESTITO SU PEGNO EX ART. 112 DEL TUB, DEGLI ISTITUTI DI PAGAMENTO, DEGLI IMEL, DELLE SGR E DELLE SIM
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ISTRUZIONI PER LA REDAZIONE DEI BILANCI E DEI RENDICONTI DEGLI

INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 107 106 DEL TUB, DELLE AGENZIE DI PRESTITO SU

PEGNO EX ART. 112 DEL TUB, DEGLI ISTITUTI DI PAGAMENTO, DEGLI IMEL, DELLE SGR E

DELLE SIM

I BILANCI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI, DELLE SGR E DELLE SIM Indice

I

INDICE

Capitolo 1 – Principi generali…………………………………………………………….…1

1. Destinatari e contenuti delle disposizioni ............................................................................... 3

2. Contenuto del bilancio ............................................................................................................ 4

3. Schemi del bilancio ................................................................................................................. 4

4. Collegamento fra contabilità e bilancio .................................................................................. 5

5. Schemi del rendiconto dei patrimoni destinati di cui all’art. 8, comma 1-bis del

decreto IAS ............................................................................................................................. 6

6. Collegamento fra contabilità e rendiconto di cui all’art. 8, comma 1-bis del decreto IAS ..... 6

7. Definizioni .............................................................................................................................. 6

Capitolo 2 – Il bilancio dell’impresa………………………………………………….…13

1. Disposizioni generali ............................................................................................................ 15

2. Stato patrimoniale ................................................................................................................. 15

3. Conto economico .................................................................................................................. 22

4. Prospetto della redditività complessiva ................................................................................. 28

5. Prospetto delle variazioni del patrimonio netto .................................................................... 29

6. Rendiconto finanziario .......................................................................................................... 30

7. Relazione sulla gestione ........................................................................................................ 31

Capitolo 3 – Il bilancio consolidato……………...………...…………………………….33

1. Disposizioni generali ............................................................................................................ 35

I BILANCI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI, DELLE SGR E DELLE SIM Indice

II

2. Stato patrimoniale consolidato ............................................................................................. 35

3. Conto economico consolidato .............................................................................................. 36

4. Prospetto della redditività consolidata complessiva ............................................................. 36

5. Prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato ................................................ 36

6. Relazione sulla gestione ....................................................................................................... 37

Capitolo 4 – I documenti contabili delle succursali di intermediari di altri Paesi……................................................................................................................39

1. Intermediari comunitari ........................................................................................................ 41

2. Intermediari extracomunitari ................................................................................................ 41

3. Modalità di pubblicazione dei documenti ............................................................................ 41

Allegato A – Schemi di bilancio e di nota integrativa degli intermediari finanziari……....................................................................................................A.1

A.1 BILANCIO DELL’IMPRESA………………………………………….………………....A.1.1

Schemi di bilancio ................................................................................................................... A.1.3

Nota Integrativa – Istruzioni di compilazione ........................................................................ A.2.1

Nota Integrativa – Schemi ...................................................................................................... A.3.1

A.2 BILANCIO CONSOLIDATO…………………………………………………………….A.4.1

Schemi di bilancio ................................................................................................................... A.4.3

Nota Integrativa – Istruzioni di compilazione ........................................................................ A.5.1

Nota Integrativa – Schemi ...................................................................................................... A.6.1

Allegato B – Schemi di bilancio e di nota integrativa delle SGR…….………B.1

B.1 BILANCIO DELL’IMPRESA…………………………………………………………….B.1.1

Schemi di bilancio ................................................................................................................... B.1.3

I BILANCI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI, DELLE SGR E DELLE SIM Indice

III

Nota Integrativa – Istruzioni di compilazione ........................................................................ B.2.1

Nota Integrativa – Schemi ...................................................................................................... B.3.1

B.2 BILANCIO CONSOLIDATO…………………………………………….……………… B.4.1

Schemi di bilancio ................................................................................................................... B.4.3

Nota Integrativa – Istruzioni di compilazione ........................................................................ B.5.1

Nota Integrativa – Schemi ...................................................................................................... B.6.1

Allegato C – Schemi di bilancio e di nota integrativa delle SIM…………..…C.1

C.1 BILANCIO DELL’IMPRESA…………………………………………………………… C.1.1

Schemi di bilancio ................................................................................................................... C.1.3

Nota Integrativa – Istruzioni di compilazione ........................................................................ C.2.1

Nota Integrativa – Schemi ...................................................................................................... C.3.1

C.2 BILANCIO CONSOLIDATO……………………………………………………………. C.4.1

Schemi di bilancio ................................................................................................................... C.4.3

Nota Integrativa – Istruzioni di compilazione ........................................................................ C.5.1

Nota Integrativa – Schemi ...................................................................................................... C.6.1

Allegato D – Rendiconto del patrimonio destinato degli IMEL e degli Istituti di pagamento ibridi…….…………………………………….…D.1

Istruzioni di carattere generale ................................................................................................... D.3

Schemi del rendiconto ............................................................................................................. D.1.1

Nota Integrativa – Istruzioni di compilazione ........................................................................ D.2.1

Nota Integrativa – Schemi ...................................................................................................... D.3.1

I BILANCI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI, DELLE SGR E DELLE SIM Indice

IV

I BILANCI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI, DELLE SGR E DELLE SIM Parte Generale Capitolo 1 – Principi generali

- 1 -

CAPITOLO 1 – PRINCIPI GENERALI

I BILANCI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI, DELLE SGR E DELLE SIM Parte Generale Capitolo 1 – Principi generali

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I BILANCI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI, DELLE SGR E DELLE SIM Parte Generale Capitolo 1 – Principi generali

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1. DESTINATARI E CONTENUTO DELLE DISPOSIZIONI

1.1 DESTINATARI DELLE DISPOSIZIONI

Le presenti disposizioni si applicano ai seguenti soggetti:

a) alle società di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito “SIM”);

b) alle società di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito “SGR”);

c) alle società finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 107 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito “TUB”), alle agenzie di prestito su pegno di cui all’art. 112 del TUB, agli istituti di moneta elettronica di cui al titolo V-bis del TUB, agli istituti di pagamento di cui al titolo V-ter del TUB ed alle società finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del TUB che abbiano esercitato le facoltà di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 (di seguito “decreto IAS”) di redigere il bilancio dell’impresa e/o il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali di cui all’art. 1 del decreto IAS (gli operatori di cui alla presente lettera sono, di seguito, chiamati “intermediari finanziari”);

d) alle società finanziarie capogruppo di gruppi di SIM iscritti nell'albo di cui all'articolo 11, comma 1 bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

e) alle società finanziarie capogruppo di gruppi finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 110 del TUB..

I soggetti di cui alle lettere a), b) e c) esclusi gli IDP e gli IMEL ibridi non finanziari (1) (di seguito “intermediari”) redigono per ciascun esercizio il bilancio dell’impresa e, ove ne ricorrano i presupposti ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 87XX XXXX XXXX n. XX (di seguito “decreto 87/92XX/XX”), il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali di cui all’art. 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 (di seguito “decreto IAS”) e secondo le disposizioni contenute negli allegati A, B e C del presente provvedimento.

Le società finanziarie capogruppo di gruppi di SIM di cui alla lettera d) redigono sia il bilancio individuale sia il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali di cui all’art. 1 del decreto IAS e secondo le disposizioni contenute nell’allegato C del presente provvedimento.

Le società finanziarie capogruppo di gruppi finanziari di cui alla lettera e) redigono sia il bilancio individuale sia il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali di cui all’art. 1 del decreto IAS e secondo le disposizioni contenute nell’allegato A del presente provvedimento.

Gli IDP e gli IMEL “ibridi finanziari” (2) e “ibridi non finanziari” redigono il rendiconto del patrimonio destinato allo svolgimento dei servizi di pagamento e/o all’emissione di moneta elettronica di cui all’art. 8, comma 1 bis del Decreto decreto IAS, in conformità ai principi contabili internazionali

1 Sono gli IDP e gli IMEL costituiti come patrimoni destinati da imprese non finanziarie.

2 Sono gli IDP e gli IMEL, costituiti come patrimoni destinati da società iscritte nell'albo di cui all'articolo 1067 del TUB.

I BILANCI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI, DELLE SGR E DELLE SIM Parte Generale Capitolo 1 – Principi generali

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di cui all’art. 1 del decreto IAS e secondo le disposizioni contenute nell’allegato D del presente provvedimento.

1.2 CONTENUTO DELLE DISPOSIZIONI

Le presenti disposizioni disciplinano gli schemi del bilancio (stato patrimoniale, conto economico, prospetto della redditività complessiva, rendiconto finanziario e prospetto delle variazioni del patrimonio netto), e gli schemi del rendiconto dei patrimoni destinati (stato patrimoniale, conto economico, prospetto della redditività complessiva, rendiconto finanziario e prospetto delle variazioni del patrimonio destinato) nonché le principali informazioni da fornire in nota integrativa del bilancio e del rendiconto. Resta fermo l’obbligo degli intermediari di assolvere agli altri obblighi informativi stabiliti dai principi contabili internazionali, ancorché non specificamente richiamati dalle presenti disposizioni.

I capitoli da 1 a 4 del presente provvedimento definiscono le regole comuni a tutti i destinatari delle disposizioni; negli Allegati A, B e C sono invece dettate regole specifiche per ciascuna tipologia di intermediari (rispettivamente: intermediari finanziari (3), SGR e SIM). Nell’allegato C sono altresì dettate le regole di compilazione dei bilanci individuali e consolidati riferiti alle capogruppo di gruppi di SIM.

L’allegato D contiene le regole che disciplinano i rendiconti relativi ai patrimoni destinati costituiti dagli IDP e dagli IMEL “ibridi finanziari” e “ibridi non finanziari”.

2. CONTENUTO DEL BILANCIO

Il bilancio dell’impresa e il bilancio consolidato sono costituiti dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal prospetto della redditività complessiva, dal rendiconto finanziario, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dalla nota integrativa e dalle relative informazioni comparative (4). Il bilancio dell'impresa ed il bilancio consolidato sono corredati da una relazione degli amministratori sull'andamento della gestione e sulla situazione dell’intermediario e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

Il bilancio dell’impresa e il bilancio consolidato sono redatti con chiarezza e rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, la situazione finanziaria e il risultato economico dell'esercizio. Se le informazioni richieste dai principi contabili internazionali e dalle disposizioni contenute nel presente provvedimento non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, nella nota integrativa sono fornite informazioni complementari necessarie allo scopo.

Se, in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione prevista dai principi contabili internazionali è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico, essa non deve essere applicata (art. 5, comma 1, del decreto IAS). Nella nota integrativa sono spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico. Nel bilancio dell'impresa gli eventuali utili derivanti dalla deroga sono iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.

3 Esclusi gli IDP e gli IMEL “ibridi non finanziari”.

4 Gli intermediari dovranno altresì fornire l’informativa richiesta dallo IAS 1, paragrafi 10, lettera f), 40A - 40D e 41.

I BILANCI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI, DELLE SGR E DELLE SIM Parte Generale Capitolo 1 – Principi generali

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3. SCHEMI DEL BILANCIO

Gli schemi dello stato patrimoniale, del conto economico, del prospetto della redditività complessiva, del rendiconto finanziario, del prospetto delle variazioni del patrimonio netto e della nota integrativa, nonché le istruzioni di compilazione di quest’ultima, relativi al bilancio dell’impresa e a quello consolidato degli intermediari finanziari sono contenuti nell’allegato A, gli schemi riferiti alle SGR sono contenuti nell’allegato B e quelli riferiti ai bilanci dell’impresa e a quello consolidato delle SIM nell’allegato C.

Gli schemi di stato patrimoniale, di conto economico e della redditività complessiva sono costituiti da voci (contrassegnate da numeri arabi), da sottovoci (contrassegnate da lettere) e da ulteriori dettagli informativi (i “di cui” delle voci e delle sottovoci). Le voci, le sottovoci e i relativi dettagli informativi costituiscono i conti del bilancio. E’ consentita l'aggiunta di nuove voci e dettagli informativi, purché il loro contenuto non sia riconducibile ad alcuna delle voci o dei dettagli informativi già previste dagli schemi e solo se si tratti di importi di rilievo. Altre informazioni possono essere fornite nella nota integrativa.

Le sottovoci previste dagli schemi possono essere raggruppate quando ricorra una delle due seguenti condizioni:

a) l'importo delle sottovoci sia irrilevante;

b) il raggruppamento favorisca la chiarezza del bilancio; in questo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le sottovoci oggetto di raggruppamento.

Per ogni conto dello stato patrimoniale, del conto economico e della redditività complessiva occorre indicare anche l'importo dell'esercizio precedente. Se i conti non sono comparabili, quelli relativi all'esercizio precedente devono essere adattati; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo sono segnalati e commentati nella nota integrativa. Le attività e le passività, i costi e i ricavi non possono essere fra loro compensati, salvo che ciò sia ammesso o richiesto dai principi contabili internazionali o dalle presenti disposizioni.

Nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel prospetto della redditività complessiva non sono indicati i conti che non presentano importi né per l'esercizio al quale si riferisce il bilancio né per quello precedente. Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello stato patrimoniale, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua riferibilità anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.

Le società finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 1067 del TUB che costituiscono un patrimonio destinato per la prestazione dei servizi di pagamento e/o l’emissione della moneta elettronica (IDP e IMEL “ibridi finanziari”), rilevano in ciascuna voce degli schemi di stato patrimoniale, di conto economico, del prospetto della redditività complessiva e delle tabelle di nota integrativa (5), in appositi “di cui” o nelle pertinenti sottovoci, le componenti riferite al patrimonio destinato.

5 Con riferimento alla nota integrativa, i “di cui” non vanno forniti limitatamente alla Sottosezione 1.G “Servizi di pagamento ed emissione di moneta elettronica”, alla Sezione 3 “Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura” e alla Sottosezione 4.2 “Il patrimonio e i coefficienti di vigilanza” della Parte D “Altre Informazioni”.

I BILANCI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI, DELLE SGR E DELLE SIM Parte Generale Capitolo 1 – Principi generali

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4. COLLEGAMENTO FRA CONTABILITÀ E BILANCIO

Le modalità di tenuta del sistema contabile (piano dei conti, criteri di contabilizzazione ecc.) adottate dagli intermediari devono consentire il raccordo tra le risultanze contabili e i conti del bilancio. A questo scopo occorre che nel sistema informativo contabile siano presenti e agevolmente reperibili tutti gli elementi informativi necessari ad assicurare tale raccordo; in sede di redazione del bilancio la coerenza tra le evidenze contabili sistematiche e i conti del bilancio deve essere assicurata anche mediante apposite scritture di riclassificazione. Analogamente, nel sistema informativo contabile devono essere presenti e agevolmente reperibili tutti gli elementi informativi necessari a redigere il rendiconto finanziario, il prospetto delle variazioni del patrimonio netto e la nota integrativa.

5. SCHEMI DEL RENDICONTO DEI PATRIMONI DESTINATI DI CUI ALL’ART. 8, COMMA 1-BIS DEL DECRETO IAS.

Valgono le disposizioni relative agli schemi di bilancio (cfr. precedente paragrafo 3).

6. COLLEGAMENTO FRA CONTABILITÀ E RENDICONTO DI CUI ALL’ART. 8, COMMA 1-BIS DEL DECRETO IAS.

Valgono le disposizioni relative al collegamento fra contabilità e bilancio (cfr. precedente paragrafo 4),

7. DEFINIZIONI

Nella redazione del bilancio si applicano le definizioni (attività finanziarie, portafoglio di negoziazione, strumenti derivati, fiscalità differita ecc.) stabilite nei principi contabili internazionali nonché quelle di seguito indicate.

7.1 BANCHE

Rientrano in questa categoria:

a) le banche comunitarie autorizzate dalle competenti autorità di vigilanza e incluse nell'elenco di cui all'art. 20, paragrafo 2 della direttiva 2013/36/UE;

b) le banche extracomunitarie autorizzate dalle competenti autorità di vigilanza ad esercitare l'attività di banca come definita dall'art. 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 (di seguito “regolamento”) ;

c) le banche centrali;

d) gli organismi internazionali a carattere bancario assoggettati a ponderazione nulla o trattati come le banche secondo le vigenti disposizioni di vigilanza.

7.2 ENTI FINANZIARI

Rientrano in questa categoria:

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a) le SGR e le SICAV di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'art. 64 del TUB;

c) le SIM;

d) le società finanziarie capogruppo dei gruppi di SIM iscritti nell'albo di cui all'art. 11, comma 1 bis del TUF;

e) le società finanziarie capogruppo di gruppi finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 110 del TUB;

f) i soggetti operanti nel settore finanziario previsti dai titoli V, V-bis e V-ter del TUB nonché le società finanziarie esercenti altre attività finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lett. b), dello stesso TUB;

g) le società finanziarie estere che svolgono attività analoghe a quelle esercitate dalle società di cui alle lettere precedenti.

La detenzione o la gestione di partecipazioni è considerata attività finanziaria soltanto se riguarda partecipazioni in banche o imprese finanziarie: è altresì considerata attività finanziaria l'assunzione di partecipazioni al fine di successivi smobilizzi.

7.3 CLIENTELA

Rientrano in questa categoria tutti i soggetti diversi dalle banche e dagli enti finanziari.

7.4 CREDITI

Con il termine “crediti” si indica il portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i titoli di debito, non quotati che lo IAS 39 denomina “finanziamenti e crediti” (“loans and receivables”).

7.5 FINANZIAMENTI

Con il termine “finanziamenti” si indicano le attività e le passività finanziarie per cassa diverse dai titoli di debito, dai titoli di capitale e dalle quote di O.I.C.R. (organismi di investimento collettivo del risparmio). Vi rientrano, a titolo di esempio, le esposizioni connesse con l’attività di leasing finanziario e di factoring di cui alla legge n. 52/91. Rientrano nella categoria dei finanziamenti i contratti assicurativi di capitalizzazione e le polizze assicurative di natura finanziaria (ad esempio, “unit-linked” e “index-linked”) qualora rappresentino strumenti finanziari non negoziabili; se invece rappresentano strumenti negoziabili sono classificati tra i titoli di debito.

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7.6 PRONTI CONTRO TERMINE

Ai fini del bilancio, non rientrano in tale categoria le operazioni di pronti contro termine in cui il titolo sottostante è stato emesso dalla medesima controparte che cede il titolo. Tali operazioni hanno ad oggetto il titolo emesso dal cedente, precedentemente riacquistato da quest’ultimo, con impegno di rimborso alla scadenza dell’operazione in esame.

7.7 PRESTITO TITOLI

Rientrano in tale categoria anche le operazioni di prestito titoli nelle quali il prestatario costituisce a favore del prestatore una garanzia in contante mediante accensione di un deposito intestato al prestatore indisponibile per tutta la durata del prestito.

7.8 CREDITI E DEBITI “A VISTA”

Sono considerati crediti e debiti “a vista” le disponibilità che possono essere ritirate da parte del creditore in qualsiasi momento senza preavviso o con un preavviso di 24 ore o di un giorno lavorativo. Il periodo di preavviso è quello compreso fra la data in cui il preavviso stesso viene notificato e la data in cui diventa esigibile il rimborso.

Rientrano tra i crediti e i debiti “a vista” anche quelli con vincolo contrattuale di scadenza pari a 24 ore o a un giorno lavorativo.

7.9 DERIVATI

Rientrano nella presente categoria gli strumenti derivati come definiti dallo IAS 39.

7.10 STRUMENTI FINANZIARI STRUTTURATI

Si definiscono “strumenti finanziari strutturati” gli strumenti finanziari per cassa che contengono uno o più derivati incorporati che soddisfano le condizioni stabilite dallo IAS 39 per il loro scorporo dal contratto “ospite”.

7.11 ATTIVITÀ E PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE SU BASE RICORRENTE

Le attività e passività valutate al fair value su base ricorrente sono quelle per le quali gli IFRS richiedono o permettono la valutazione al fair value in bilancio alla data di chiusura di ogni esercizio (cfr. IFRS 13, par 93(a)).

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7.12 ATTIVITÀ E PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE SU BASE NON RICORRENTE

Le attività e passività valutate al fair value su base non ricorrente sono quelle per le quali gli IFRS richiedono o permettono la valutazione al fair value in bilancio in particolari circostanze (6) (cfr. IFRS 13, par 93(a)).

7.13 GERARCHIA DEL FAIR VALUE

Le valutazioni al fair value sono classificate sulla base di una gerarchia di livelli che riflette la significatività degli input utilizzati nelle valutazioni. Si distinguono i seguenti livelli:

(a) quotazioni (senza aggiustamenti) rilevate su un mercato attivo – secondo la definizione data dall’IFRS 13 – per le attività o passività oggetto di valutazione (livello 1);

(b) input diversi dai prezzi quotati di cui al punto precedente, che sono osservabili direttamente (prezzi) o indirettamente (derivati dai prezzi) sul mercato (livello 2);

(c) input che non sono basati su dati di mercato osservabili (livello 3).

7.14 OPERAZIONI “FUORI BILANCIO”

La locuzione “operazioni fuori bilancio” indica l’insieme dei derivati, creditizi e finanziari, delle garanzie rilasciate e degli impegni irrevocabili a erogare fondi.

7.15 ATTIVITÀ E PASSIVITÀ IN VALUTA

Tra le attività e le passività in valuta devono figurare, oltre quelle denominate esplicitamente in una valuta diversa dall'euro, anche quelle che prevedono clausole di indicizzazione finanziaria collegate al tasso di cambio dell'euro con una determinata valuta o con un determinato paniere di valute.

7.16 SOFFERENZE

La definizione di “sofferenza” corrisponde a quella stabilita dalle vigenti segnalazioni di vigilanza (7).

7.17 INCADEMPIENZE GPROBABILILI

La definizione di “inadempienze cagprobabili” corrisponde a quella stabilita dalle vigenti segnalazioni di vigilanza (8).

6 Ad esempio, quando un intermediario valuta un’attività posseduta per la vendita al fair value al netto dei costi di vendita, in conformità all’IFRS 5.

7 Cfr: 1) Circolare n. 217 del 5 agosto 1996: “Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL”; 2) Circolare n. 148 del 2 luglio 1991: “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare”; 3) Circolare n. 189 del 21 ottobre 1993: “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio”.

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7.18 ESPOSIZIONI RISTRUTTURATEOGGETTO DI CONCESSIONE

La definizione di “esposizioni ristrutturateoggetto di concessione” corrisponde a quella stabilita dalle vigenti segnalazioni di vigilanza (9).

7.19 ESPOSIZIONI SCADUTE

La definizione di “esposizioni scadute” corrisponde a quella stabilita dalle vigenti segnalazioni di vigilanza per indicare le esposizioni scadute deteriorate (10).

7.20 ESPOSIZIONI DETERIORATE

Esposizioni che presentano le caratteristiche di cui ai parr. 58-62 dello IAS 39. Per gli intermediari, le esposizioni deteriorate corrispondono alla somma di sofferenze, incagliinadempienze probabili, esposizioni ristrutturate ed esposizioni scadute deteriorate.

7.21 ATTIVITÀ MATERIALI

Le “attività materiali” comprendono sia gli immobili, gli impianti e i macchinari e le altre attività materiali disciplinate dallo IAS 16 sia gli investimenti immobiliari (terreni e fabbricati) disciplinati dallo IAS 40. Sono incluse le attività oggetto di operazioni di leasing finanziario (per i locatari) e di leasing operativo (per i locatori).

7.22 ATTIVITÀ IMMATERIALI

Le “attività immateriali” comprendono l’avviamento e le altre attività immateriali disciplinate dallo IAS 38. Sono incluse le attività oggetto di operazioni di leasing finanziario (per i locatari) e di leasing operativo (per i locatori).

7.23 PARTECIPAZIONI

Per “partecipazioni” si intendono le partecipazioni in società controllate (IFRS 10), in società sottoposte a controllo congiunto (IAS 28 e IFRS 11) nonché quelle in società sottoposte a influenza notevole (IAS 28).

8 Cfr: 1) Circolare n. 217 del 5 agosto 1996: “Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL”; 2) Circolare n. 148 del 2 luglio 1991: “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare”; 3) Circolare n. 189 del 21 ottobre 1993: “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio”.

9 Cfr: 1) Circolare n. 217 del 5 agosto 1996: “Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL”; 2) Circolare n. 148 del 2 luglio 1991: “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare”; 3) Circolare n. 189 del 21 ottobre 1993: “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio”.

10 Cfr: 1) Circolare n. 217 del 5 agosto 1996: “Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL”; 2) Circolare n. 148 del 2 luglio 1991: “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare”; 3) Circolare n. 189 del 21 ottobre 1993: “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio”.

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7.24 ACCORDO A CONTROLLO CONGIUNTO (“JOINT ARRANGEMENT”)

Un accordo del quale due o più parti detengono il controllo congiunto.

7.25 ATTIVITÀ A CONTROLLO CONGIUNTO (“JOINT OPERATION”)

Un accordo a controllo congiunto in base al quale le parti che detengono il controllo congiunto hanno diritti sulle attività e obbligazioni per le passività relative all’accordo.

7.26 ENTITÀ STRUTTURATE

Un’entità strutturata è un’entità configurata in modo tale che i diritti di voto o diritti similari non rappresentano il fattore preponderante per stabilire chi controlla l’entità, come nel caso in cui i diritti di voto facciano soltanto riferimento ad attività amministrative e le attività rilevanti siano condotte attraverso accordi contrattuali.

7.27 RETTIFICHE DI VALORE E RIPRESE DI VALORE

Le rettifiche di valore consistono nella svalutazione o nell’ammortamento delle attività diverse da quelle valutate al fair value con iscrizione delle variazioni di valore nel conto economico. Rientrano convenzionalmente in tale nozione anche gli accantonamenti effettuati a fronte di garanzie rilasciate o di impegni a erogare fondi assunti nei confronti di terzi. Le riprese di valore consistono nel ripristino di valore delle attività, delle garanzie rilasciate e degli impegni precedentemente svalutati.

7.28 ATTIVITÀ E PASSIVITÀ SUBORDINATE

Hanno carattere subordinato le attività e le passività, rappresentate o meno da titoli, il cui diritto al rimborso, nel caso di liquidazione dell'ente emittente o di sua sottoposizione ad altra procedura concorsuale, può essere esercitato da parte del creditore solo dopo quelli degli altri creditori non egualmente subordinati. Sono esclusi gli strumenti patrimoniali che secondo i principi contabili internazionali hanno caratteristiche di patrimonio netto.

7.29 ATTIVITÀ NON CORRENTI E GRUPPI DI ATTIVITÀ IN VIA DI DISMISSIONE

Rientrano in tale definizione le attività (materiali, immateriali e finanziarie) non correnti e i gruppi di attività (rami d’azienda, linee di produzione ecc.) in via di dismissione come disciplinati dall’IFRS 5.

Tale aggregato è composto da:

(a) singole attività non correnti o gruppi di attività che non soddisfano i requisiti stabiliti dall’IFRS 5 per essere qualificati come “unità operative dimesse” ("discontinued operations"). Tali attività sono indicate convenzionalmente con la locuzione “singole attività”;

(b) le "unità operative dismesse". Questi gruppi sono indicati con la locuzione “gruppi di attività in via di dismissione”.

I BILANCI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI, DELLE SGR E DELLE SIM Parte Generale Capitolo 1 – Principi generali

- 12 -

7.30 OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE (“COVERED BOND”)

Le operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite (c.d. covered bond) presentano uno schema operativo basato sui seguenti soggetti:

- banca originator, che cede a una società veicolo attivi idonei (crediti e titoli), costituenti patrimonio separato ai sensi e per effetto della l. 130/99 e destinati al soddisfacimento dei portatori dei covered bond;

- società veicolo, il cui oggetto esclusivo è rappresentato dall’acquisto degli attivi ceduti dall’originator e dalla prestazione di garanzia a favore dei sottoscrittori i covered bond;

- banca finanziatrice, che concede alla società veicolo il finanziamento subordinato finalizzato all’acquisto degli attivi della banca originator;

- banca emittente i covered bond.

Nelle strutture più semplici, le figure della banca originator, della banca finanziatrice e della banca emittente coincidono nel medesimo soggetto. Strutture di emissione più complesse, tipicamente realizzate in un’ottica di gruppo, possono invece prevedere che le citate figure non coincidano; ulteriori elementi di complessità possono essere rappresentati dalla circostanza che le banche originator sia più di una (c.d. operazioni “multi-originator”).

7.31 SERVIZI DI PAGAMENTO

I servizi indicati nell’art. 1, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010.

7.32 CONTO DI PAGAMENTO

Il conto di pagamento definito nell’art. 1, comma 1, lett. l) del decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010.

7.33 MONETA ELETTRONICA

La moneta elettronica, così definita dall’articolo 1, comma 2, lettera h-ter) del TUB.

7.34 ACCORDI-QUADRO DI COMPENSAZIONE O ACCORDI SIMILARI

Vi rientrano, a titolo di esempio, gli accordi di compensazione su derivati, le operazioni di pronti contro termine che rispettano gli standard internazionali TBMA/ISDA - global master repurchase agreements -, le operazioni di prestito titoli che rispettano gli standard internazionali TBMA/ISDA - global master securities lending agreements - e tutti i diritti sulle garanzie reali finanziarie a essi correlati, indipendentemente dal fatto che siano soddisfatti i requisiti per la compensazione in bilancio ai sensi dello IAS 32, paragrafo 42.

I BILANCI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI, DELLE SGR E DELLE SIM Allegato A - Schemi di bilancio e nota integrativa degli intermediari finanziari BILANCIO DELL’IMPRESA

- A.1 -

ALLEGATO A – SCHEMI DI BILANCIO E DI NOTA INTEGRATIVA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

I BILANCI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI, DELLE SGR E DELLE SIM Allegato A - Schemi di bilancio e nota integrativa degli intermediari finanziari BILANCIO DELL’IMPRESA Nota integrativa – Istruzioni di compilazione

- A.2.1 -

NOTA INTEGRATIVA – ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE

I BILANCI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI, DELLE SGR E DELLE SIM Allegato A - Schemi di bilancio e nota integrativa degli intermediari finanziari BILANCIO DELL’IMPRESA Nota Integrativa – Istruzioni di compilazione – Parte B: Informazioni sullo Stato Patrimoniale

- A.2.9 -

3. PARTE B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Sezione 1 – Cassa e disponibilità liquide

Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto dell'attivo relativo alla voce 10.

Sezione 2 – Attività finanziarie detenute per la negoziazione

Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto dell’attivo relativo alla voce 20.

Le attività cedute che non soddisfano le condizioni previste dallo IAS 39 per essere cancellate dal bilancio (“cedute non cancellate”) e le attività deteriorate devono essere ricondotte nelle pertinenti forme tecniche.

Gli strumenti finanziari strutturati non oggetto di scorporo devono essere rilevati, nelle successive tabelle, facendo riferimento al fair value del titolo nella sua interezza (titolo “ospite” più contratto derivato incorporato).

2.1 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: composizione merceologica

Nella voce “Titoli di capitale” va inserito il “di cui: valutati al costo”, laddove il relativo importo sia rilevante. In tal caso, in calce alla tabella va rassegnata l’informativa di cui all’IFRS 7, par. 30. Va fornita la ripartizione tra derivati di negoziazione, connessi con la fair value option e altri derivati, laddove rilevante.

Il saldo positivo derivante dalla compensazione tra contratti derivati effettuata ai sensi dello IAS 32 paragrafo 42 va convenzionalmente attribuito alla voce 1 “Derivati finanziari” e/o alla voce 2 “Derivati creditizi” sulla base innanzitutto del livello gerarchico di fair value, partendo dal livello 3, e a parità di livello, si considera la natura dello strumento derivato (derivato finanziario o derivato creditizio) (2).

In calce alla tabella con riferimento alle società sottoposte a influenza notevole o controllate congiuntamente incluse nella voce "titoli di capitale e quote di OICR", laddove tali interessenze sono significative per l’intermediario segnalante, va anche fornita l’informativa prevista dall’IFRS 12 paragrafi 20-23 e B12, B15, B18 e B19.

2.2 Strumenti finanziari derivati

La colonna “tassi di interesse” comprende convenzionalmente anche i derivati finanziari con sottostanti titoli di debito. La colonna “titoli di capitale” include anche le operazioni su indici azionari.

I derivati strutturati che risultano composti da più derivati elementari che insistono su profili di rischio diversi (ad esempio "equity linked swap": tassi di interesse e titoli di capitale) sono convenzionalmente rilevati in corrispondenza della colonna "altro " e del loro importo, se rilevante, va fornito il dettaglio in calce alla tabella.

2 Ad esempio, si ipotizzi che si abbiano derivati finanziari con valore positivo pari a 10 e derivati creditizi con valore positivo pari a 8, tutti di livello 3 di fair value; si ipotizzi altresì che tali derivati siano oggetto di compensazione, ai sensi dello IAS 32 paragrafo 42, con derivati finanziari aventi fair value negativo pari a -3. In tal caso, il saldo netto pari a 15 (18-3) va ripartito indicando 7 (10-3) per i derivati finanziari e 8 per i derivati creditizi. Si ipotizzi inoltre che sia presente un ulteriore derivato creditizio avente fair value negativo pari a -10; in tal caso, il saldo netto pari a 5 (18-13) va interamente imputato ai derivati finanziari. Qualora invece il fair value negativo di quest’ultimo derivato creditizio sia pari a -6 il saldo netto pari a 9 (18-9) andrà imputato per 7 (10-3) ai derivati finanziari e per 2 (8-6) ai derivati creditizi.

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- A.2.10 -

2.3 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: composizione per debitori/emittenti

In calce alla tabella occorre fornire il dettaglio dei titoli di capitale emessi da soggetti classificati a sofferenza o a incaglioinadempienze probabili, corredato delle svalutazioni cumulate e di quelle effettuate nell’esercizio.

2.4 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: variazioni annue

Le variazioni positive di fair value non devono essere compensate con le variazioni negative di fair value.

In caso di operazioni di aggregazione aziendale effettuate nel corso dell'esercizio, occorre inserire fra gli “Aumenti” (acquisti) o fra le “Diminuzioni” (vendite) una specifica evidenza con la dizione “operazioni di aggregazione aziendale”.

Sezione 3 – Attività finanziarie valutate al fair value

Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto dell’attivo relativo alla voce 30.

Le attività cedute che non soddisfano le condizioni previste dallo IAS 39 per essere cancellate dal bilancio (“cedute non cancellate”) e le attività deteriorate devono essere ricondotte nelle pertinenti forme tecniche.

Gli strumenti finanziari strutturati non oggetto di scorporo devono essere rilevati, nelle successive tabelle, facendo riferimento al fair value del titolo nella sua interezza (titolo “ospite” più contratto derivato incorporato).

3.1 Composizione della voce 30 “Attività finanziarie valutate al fair value”

Nella voce “Titoli di capitale” va inserito il “di cui: valutati al costo”, laddove il relativo importo sia rilevante. In tal caso, in calce alla tabella va rassegnata l’informativa di cui all’IFRS 7, par. 30.

In calce alla tabella:

- con riferimento alle società sottoposte a influenza notevole o controllate congiuntamente incluse nella voce "titoli di capitale e quote di OICR", laddove tali interessenze sono significative per l’intermediario segnalante, va anche fornita l’informativa prevista dall’IFRS 12 paragrafi 20-23 e B12, B15, B18 e B19;

- vanno indicate le finalità di utilizzo della c.d. “fair value option” (“coperture naturali”, strumenti finanziari strutturati, portafogli di attività finanziarie gestiti internamente sulla base del fair value) e gli importi delle relative attività finanziarie interessate;

- va fornita l’informativa di cui all’IFRS 7, par. 9, lettere b), c) e d) e par. 11.

3.2 Attività finanziarie valutate al fair value: composizione per debitori/emittenti

In calce alla tabella occorre fornire il dettaglio dei titoli di capitale emessi da soggetti classificati a sofferenza o a incaglioinadempienze probabili, corredato delle svalutazioni cumulate e di quelle effettuate nell’esercizio.

3.3 Attività finanziarie valutate al fair value: variazioni annue

Le variazioni positive di fair value non devono essere compensate con le variazioni negative di fair value.

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- A.2.11 -

In caso di operazioni di aggregazione aziendale effettuate nel corso dell'esercizio, occorre inserire fra gli “Aumenti” (acquisti) o fra le “Diminuzioni” (vendite) una specifica evidenza con la dizione “operazioni di aggregazione aziendale”.

Sezione 4 – Attività finanziarie disponibili per la vendita

Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto dell’attivo relativo alla voce 40.

Le attività cedute che non soddisfano le condizioni previste dallo IAS 39 per essere cancellate dal bilancio (“cedute non cancellate”) e le attività deteriorate devono essere ricondotte nelle pertinenti forme tecniche.

4.1 Composizione della voce 40 “Attività finanziarie disponibili per la vendita”

Nella sottovoce "titoli di debito: titoli strutturati" va ricondotto il valore del titolo "ospite" dopo lo scorporo del derivato implicito. Nella voce “Titoli di capitale” va inserito il “di cui: valutati al costo”, laddove il relativo importo sia rilevante. In tal caso, in calce alla tabella va rassegnata l’informativa di cui all’IFRS 7, par. 30.

In calce alla tabella va anche fornito, se d'importo rilevante, il dettaglio (nome, percentuale di interessenza, eventuale quotazione e fair value) delle società sottoposte a influenza notevole o controllate congiuntamente incluse nella voce "titoli di capitale", ai sensi dello IAS 28 e dello IAS 31.

4.2 Attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione per debitori/emittenti

In calce alla tabella occorre fornire il dettaglio dei titoli di capitale emessi da soggetti classificati a sofferenza o a inadempienze probabiliincaglio, corredato delle svalutazioni cumulate e di quelle effettuate nell’esercizio.

4.3 Attività finanziarie disponibili per la vendita: variazioni annue

Le riprese di valore “imputate a patrimonio netto” costituiscono lo “storno” di riserve negative da valutazione effettuato a seguito dell'iscrizione di un corrispondente importo nelle “rettifiche di valore” nel conto economico.

Nel caso dei titoli di capitale le riprese di valore “imputate a patrimonio netto” possono anche derivare da precedenti “rettifiche di valore” imputate a conto economico.

In caso di operazioni di aggregazione aziendale effettuate nel corso dell'esercizio, occorre inserire fra gli “Aumenti” (acquisti) o fra le “Diminuzioni” (vendite) una specifica evidenza con la dizione “operazioni di aggregazione aziendale”.

Sezione 5 – Attività finanziarie detenute sino alla scadenza

Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto dell’attivo relativo alla voce 50.

Le attività cedute che non soddisfano le condizioni previste dallo IAS 39 per essere cancellate dal bilancio (“cedute non cancellate”) e le attività deteriorate devono essere ricondotte nelle pertinenti forme tecniche.

5.1 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza: composizione per debitori/emittenti

In calce alla tabella va fornito, se d’importo rilevante, il dettaglio relativo ai titoli strutturati (contratto “ospite” dopo lo scorporo del derivato implicito).

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- A.2.14 -

Sezione 8 - Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica

Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto dell’attivo relativo alla voce 80.

8.1 Composizione della voce 80 “Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica”

L’adeguamento positivo non deve essere compensato con quello negativo.

Se le variazioni di fair value delle attività coperte non possono essere correttamente attribuite ai diversi portafogli (crediti, attività disponibili per la vendita), l’adeguamento positivo (negativo) va indicato nella sottovoce "adeguamento positivo (negativo): complessivo".

Sezione 9 – Partecipazioni

Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto dell’attivo relativo alla voce 90.

Nella sezione va fornito l’importo dei titoli di capitale emessi da soggetti classificati a sofferenza o a inadempienze probabiliincaglio, corredato delle relative svalutazioni complete e di quelle effettuate nell’esercizio.

9.1 Partecipazioni: informazioni sui rapporti partecipativi

Per ciascuna società partecipata occorre indicare la denominazione, la sede, la quota di partecipazione nonché la disponibilità di voti nell’assemblea ordinaria, distinguendo tra voti effettivi e voti potenziali. La disponibilità dei voti va indicata solo se differente dalla quota di partecipazione. Va inoltre indicato il valore di bilancio delle partecipazioni.

Il fair value delle partecipazioni va indicato solo per i titoli quotati.

9.2 Variazioni annue delle partecipazioni

In caso di operazioni di aggregazione aziendale effettuate nel corso dell'esercizio, occorre inserire fra gli “Aumenti” (acquisti) o fra le “Diminuzioni” (vendite) una specifica evidenza con la dizione “operazioni di aggregazione aziendale”.

9.3 Partecipazioni significative: informazioni contabili

Vanno fornite le informazioni contabili previste dall’IFRS 12, paragrafi B12 - B14

Nel caso di partecipazioni di controllo esclusivo le informazioni di natura contabile vanno fornite:

a) con riferimento alle società controllate che hanno interessi di minoranza significativi;

b) al lordo dei rapporti infragruppo.

Nel caso di partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto:

a) le informazioni di natura contabile vanno fornite con riferimento alle società sottoposte a controllo congiunto o a influenza notevole significative per l’intermediario segnalante;

b) le informazioni di natura contabile sono i valori indicati nel bilancio delle società partecipate, aggiustati per tenere conto di quanto previsto dall’IFRS 12 , paragrafo B14, lettera a);

c) va fornita una riconciliazione delle informazioni di natura contabile, riportate nei bilanci delle società partecipate, con il valore contabile della propria partecipazione come richiesto dal paragrafo B14, lettera b), dell’IFRS 12.

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- A.2.18 -

In caso di operazioni di aggregazione aziendale effettuate nel corso dell'esercizio, occorre inserire fra gli “Aumenti” o fra le “Diminuzioni” una specifica evidenza con la dizione “operazioni di aggregazione aziendale”.

12.5 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del patrimonio netto)

Nella sottovoce “Imposte anticipate rilevate nell’esercizio – relative a precedenti esercizi” figurano le attività per imposte anticipate rilevate nell’esercizio, ma relative a precedenti esercizi, destinate ad essere utilizzate per ridurre le imposte future.

In caso di operazioni di aggregazione aziendale effettuate nel corso dell'esercizio, occorre inserire fra gli “Aumenti” o fra le “Diminuzioni” una specifica evidenza con la dizione “operazioni di aggregazione aziendale”.

12.6 Variazioni delle imposte differite (in contropartita del patrimonio netto)

In caso di operazioni di aggregazione aziendale effettuate nel corso dell'esercizio, occorre inserire fra gli “Aumenti” o fra le “Diminuzioni” una specifica evidenza con la dizione “operazioni di aggregazione aziendale”.

Sezione 13 – Attività non correnti, gruppi di attività in via di dismissione e passività associate

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto dell’attivo relativo alla voce 130 e il conto del passivo relativo alla voce 80.

Nella presente sezione occorre fornire il dettaglio dei titoli di capitale emessi dai soggetti classificati a sofferenze o a inadempienze probabiliincaglio, corredato delle relative svalutazioni cumulate e di quelle effettuate nell’esercizio.

Va inoltre fornita l’informativa sul livello gerarchico di fair value (livello 1, livello 2, livello 3).

Sezione 14 – Altre attività

Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto dell’attivo relativo alla voce 140.

PASSIVO

Sezione 1 – Debiti

Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto del passivo relativo alla voce 10.

Le operazioni “pronti contro termine” passive includono sia le operazioni con obbligo di rivendita a termine del cessionario sia le operazioni che prevedono la facoltà di rivendita a termine (queste ultime nella misura in cui le attività sottostanti non soddisfino le condizioni previste dallo IAS 39 per essere cancellate dal bilancio). Formano oggetto di rilevazione nella presente voce anche le operazioni “pronti contro termine” passive realizzate a valere su titoli ricevuti in operazioni “pronti contro termine” attive.

I debiti strutturati vanno rilevati in base al valore delle passività “ospite” dopo lo scorporo del derivato implicito.

Nella voce “altri debiti” confluiscono le componenti del patrimonio netto che in ossequio allo IAS 32 sono riclassificate fra le passività. In calce alle tabelle va fornito il dettaglio di tali importi.

I BILANCI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI, DELLE SGR E DELLE SIM Allegato A - Schemi di bilancio e nota integrativa degli intermediari finanziari BILANCIO DELL’IMPRESA Nota Integrativa – Istruzioni di compilazione – Parte C: Informazioni sul Conto Economico

- A.2.25 -

4. PARTE C - INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Sezione 1 – Interessi

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti relativi alle voci 10 e 20.

Nelle “attività finanziarie detenute per la negoziazione” figurano anche i differenziali o i margini positivi relativi a contratti derivati connessi gestionalmente con attività e passività finanziarie valutate al fair value (cd. fair value option) nonché quelli connessi gestionalmente con attività e passività finanziarie classificate nel portafoglio di negoziazione e che prevedano la liquidazione di differenziali o margini a più scadenze (colonna “altre operazioni”). Nella colonna “altre operazioni” va indicato il saldo positivo dei differenziali maturati sul complesso dei suddetti derivati con fair value sia positivo sia negativo.

Nelle “passività finanziarie detenute per la negoziazione” figurano anche i differenziali o i margini negativi relativi a contratti derivati connessi gestionalmente con attività o passività finanziarie valutate al fair value (c.d. fair value option) nonché quelli connessi gestionalmente con attività o passività classificate nel portafoglio di negoziazione e che prevedano la liquidazione di differenziali o margini a più scadenze (colonna “altre operazioni”). Nella colonna “altre operazioni” va indicato il saldo negativo dei differenziali maturati sul complesso dei suddetti derivati con fair value sia positivo sia negativo.

In calce alla tabella 1.1 (Composizione della voce 10 “Interessi attivi e proventi assimilati”) vanno indicati gli interessi, diversi da quelli rilevati nella voce “riprese di valore”, maturati nell’esercizio nelle posizioni che risultano classificate come “deteriorate” alla data di riferimento del bilancio.

Sezione 2 – Commissioni

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti relativi alle voci 30 e 40.

La remunerazione e il costo dell’operatività in prestito titoli vanno segnalati, rispettivamente dal prestatore e dal prestatario, nella sottovoce “altre commissioni”. Qualora l’operatività in prestito titoli sia rilevante, il prestatore può inserire la sottovoce 10. “operazioni di prestito titoli” e il prestatario la sottovoce 5. “operazioni di prestito titoli”.

In calce alle tabelle 2.1 “Composizione della voce 30 – Commissioni attive” e 2.2 “Composizione della voce 40 – Commissioni passive” va fornita l’informativa di cui all’IFRS 7, paragrafo 20 lettera c (i).

Sezione 3 – Dividendi e proventi simili

Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto relativo alla voce 50.

Sezione 4 – Risultato netto dell'attività di negoziazione

4.1 Composizione della voce 60 “Risultato netto dell’attività di negoziazione”

Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto relativo alla voce 60.

Tra le “plusvalenze” e le “minusvalenze” delle “attività/passività finanziarie: altre attività/passività” figurano convenzionalmente anche i “rigiri” a conto economico delle riserve da valutazione delle operazioni di copertura dei flussi finanziari quando si ritiene che le transazioni attese non siano più probabili ovvero quando le minusvalenze imputate alle riserve stesse non sono più

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- A.2.26 -

recuperabili. Sono escluse le differenze di cambio relative alle attività e passività finanziarie di negoziazione da ricondurre nella sottovoce “attività e passività finanziarie: differenze di cambio”.

Nel "risultato netto" delle “attività e passività finanziarie: differenze di cambio” va convenzionalmente indicato il saldo, positivo o negativo, delle variazioni di valore delle attività e delle passività finanziarie denominate in valuta, diverse da quelle designate al fair value, da quelle oggetto di copertura del fair value (rischio di cambio o fair value) o dei flussi finanziari (rischio di cambio) nonché dai derivati di copertura.

I differenziali e i margini, positivi o negativi, dei contratti derivati classificati nel portafoglio di negoziazione vanno convenzionalmente indicati in corrispondenza della colonna “utili/perdite da negoziazione”.

In calce alla tabella occorre fornire, ove rilevante, il dettaglio delle svalutazioni e delle perdite da negoziazione riconducibili al deterioramento creditizio del debitore (emittente o controparte).

Sezione 5 – Risultato netto dell'attività di copertura

5.1 Composizione della voce 70 “Risultato netto dell’attività di copertura”

Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto relativo alla voce 70.

I proventi (oneri) includono le rivalutazioni (svalutazioni), i differenziali e i margini incassati (pagati) e gli altri proventi (oneri) relativi alle operazioni di copertura e a quelle coperte. Sono esclusi i differenziali e i margini incassati (pagati) da ricondurre fra gli interessi. I proventi e gli oneri vanno rilevati in modo separato, senza operare compensazioni.

Nelle sottovoci relative ai “proventi (oneri) relativi a derivati di copertura dei flussi finanziari” va considerata solo la parte della plusvalenza (o minusvalenza) del derivato di copertura dei flussi finanziari che non compensa la minusvalenza (o plusvalenza) dell'operazione coperta (c.d. imperfezione della copertura).

Sezione 6 – Risultato netto delle attività e delle passività finanziarie valutate al fair value

Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto relativo alla voce 80.

6.1 Composizione della voce 80 “Risultato netto delle attività e delle passività finanziarie valutate al fair value”

Nelle "plusvalenze" e "minusvalenze" sono incluse anche le differenze di cambio, positive e negative, relative alle attività e passività finanziarie valutate al fair value denominate in valuta, da ricondurre nella voce “differenze di cambio”.

In calce alla tabella occorre indicare, ove rilevante, il dettaglio delle svalutazioni e delle perdite da negoziazione su attività riconducibili al deterioramento creditizio ("impairment") del debitore/emittente.

Sezione 7 – Utile (perdita) da cessione o riacquisto

Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto relativo alla voce 90.

Sezione 8 – Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento

Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto relativo alla voce 100.

I BILANCI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI, DELLE SGR E DELLE SIM Allegato A - Schemi di bilancio e nota integrativa degli intermediari finanziari BILANCIO DELL’IMPRESA Nota Integrativa – Istruzioni di compilazione – Parte C: Informazioni sul Conto Economico

- A.2.27 -

Le rettifiche di valore calcolate sulle esposizioni classificate a sofferenze, incagli, ristrutturate oppure scadute/sconfinanti deteriorate vanno sempre indicate come rettifiche di valore specifiche anche quando il metodo di calcolo è di tipo forfetario.

8.4 Composizione della sottovoce 100.b “Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di altre operazioni finanziarie”

Nei derivati su crediti figurano i derivati creditizi assimilati alle garanzie rilasciate secondo lo IAS 39, nei quali l’intermediario finanziario assume la veste di venditrice di protezione ("protection seller").

Sezione 9 – Spese amministrative

Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto relativo alla voce 110.

9.1 Composizione della voce 110.a “Spese per il personale”

Nella sottovoce “salari e stipendi” vanno inclusi anche i compensi per lavoro straordinario, le gratifiche, ecc.

Nella voce "altro personale in attività" figurano, tra l’altro, i contratti di lavoro atipici. Se l'importo è rilevante, va fornito il dettaglio delle diverse tipologie di contratti e dei rimborsi di spese.

Nella voce “personale collocato a riposo” figurano gli oneri sostenuti dall’impresa per il personale collocato a riposo. Gli oneri sostenuti per l’incentivazione all’esodo figurano tra le“altre spese ”.

L'accantonamento al trattamento di fine rapporto del personale include anche gli interessi maturati nel periodo per effetto del passaggio del tempo. Medesima impostazione si applica ai fondi di quiescenza a benefici definiti e agli eventuali altri benefici a lungo termine.

I versamenti del TFR effettuati direttamente all’INPS vanno rilevati convenzionalmente nella sottovoce “indennità di fine rapporto”.

9.2 Numero medio dei dipendenti ripartiti per categoria

Il numero medio dei dipendenti (sia con contratto di lavoro subordinato sia con altri contratti) include i dipendenti di altre società distaccati presso l'azienda ed esclude i dipendenti dell'azienda distaccati presso altre società. Nel caso dei dipendenti part-time va convenzionalmente considerato il 50 per cento.

Il numero medio è calcolato come media ponderata dei dipendenti dove il peso è dato dal numero di mesi lavorati sull’anno.

9.3 Composizione della voce 110.b “Altre spese amministrative”

Devono essere indicate, tra l’altro, le spese relative a servizi dati in outsourcing.

Sezione 10 – Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali

Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto relativo alla voce 120.

In calce alle tabelle occorre fornire l’informativa sulle attività riferibili al leasing finanziario distinguendo tra beni inoptati, beni ritirati a seguito di risoluzione e altri beni e sulle attività concesse in leasing operativo.

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- A.2.30 -

5. PARTE D – ALTRE INFORMAZIONI

Nella presente parte sono fornite informazioni riguardanti le specifiche attività poste in essere dall’impresa nonché riferimenti in ordine alle principali categorie di rischio cui l’impresa è esposta e alle politiche di gestione e alle coperture poste in atto.

Sezione 1 - RIFERIMENTI SPECIFICI SULL’OPERATIVITÀ SVOLTA

A. LEASING FINANZIARIO

Per la definizione di pagamenti minimi dovuti e investimento lordo si rinvia allo IAS 17.

Con riferimento alle attività deteriorate acquistate (anche per il tramite di operazioni di aggregazione aziendale) il valore lordo non include la differenza positiva tra il valore nominale di tali attività e il loro prezzo di acquisto.

A.1 – Riconciliazione tra l’investimento lordo e il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti

Nella presente sezione va fornita l’informativa di cui allo IAS 17, par. 47, lett. a), primo periodo.

A.2 – Classificazione per fasce temporali delle esposizioni deteriorate, dei pagamenti minimi dovuti e degli investimenti lordi.

La presente tabella riporta la suddivisione per fasce temporali delle esposizioni deteriorate (valore di bilancio; colonna 1), del valore attuale dei pagamenti minimi dovuti (colonna 2) nonché degli investimenti lordi (colonna 3) (le colonne 2 e 3 non comprendono le esposizioni deteriorate). La colonna relativa alle esposizioni deteriorate va compilata con riferimento alle esposizioni in sofferenza, incagliate, ristrutturateadempienze probabili e scadute deteriorate. Le esposizioni ristrutturate oggetto di concessioni (deteriorate e non deteriorate) vanno imputate nelle pertinenti fasce di scadenza; le sofferenze, gli incaglile inadempienze probabili e le esposizioni scadute deteriorate diverse da quelle oggetto di concessioni vanno allocate nelle pertinenti fasce temporali sulla base delle previsioni di recupero effettuate ai fini delle valutazioni di bilancio.

A.3 – Classificazione dei finanziamenti di leasing per qualità e per tipologia di bene locato

Nella presente tabella va fornita la classificazione dei finanziamenti di leasing per qualità (in bonis e deteriorati) e per tipologia di bene locato.

A.4 – Classificazione dei beni riferibili al leasing finanziario

Nella presente tabella è fornita una scomposizione per categoria di bene locato.

A.5 – Dinamica delle rettifiche di valore

A.5bis Esposizioni creditizie per cassa oggetto di concessioni deteriorate: dinamica delle rettifiche di valore

Figurano nellea presentie tabellea le variazioni delle rettifiche di valore (specifiche e di portafoglio) intervenute nell’esercizio nonché il valore delle rettifiche medesime ad inizio e fine esercizio (rispettivamente rettifiche di valore iniziali e finali).

Le rettifiche di valore, calcolate sulle esposizioni classificate come deteriorate, vanno sempre indicate come rettifiche di valore specifiche, anche quando il metodo di calcolo è di tipo forfetario.

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- A.2.31 -

Nella colonna “perdite da cessione”: vanno indicate le perdite da cessione derivanti da operazioni di realizzo delle attività cedute. Il medesimo importo va rilevato nella sottovoce “variazioni in diminuzione: altre variazioni in diminuzione”;

Nelle colonne relative ai “trasferimenti da/ad altro status” vanno indicate le variazioni di valore delle rettifiche di valore dovute ai passaggi di posizioni di rischio da uno status di qualità creditizia (bonis, sofferenze, incagliinadempienze probabili, esposizioni ristrutturate, esposizioni scadute deteriorate) ad un altro. Ad esempio, in caso di passaggio di una posizione di rischio avente rettifiche di valore pari a 100 dalle esposizioni scadute deteriorate a quelle ristrutturatein sofferenza, deve essere rilevato: 1) una variazione in diminuzione delle rettifiche di valore pari a 100 nelle esposizioni scadute deteriorate; 2) una variazione in aumento pari a 100 delle rettifiche di valore delle esposizioni ristrutturatein sofferenza.

Nella colonna “utili da cessione”: vanno indicati gli utili da cessione derivanti da operazioni di realizzo delle attività cedute;

Nelle colonne “altre variazioni positive” e “altre variazioni negative”: si devono includere tutte le variazioni delle rettifiche complessive iniziali riconducibili a fattori diversi da quelli indicati nelle sottovoci precedenti. Quando l’importo di una variazione è significativo, occorre darne esplicita evidenza nella tavola oppure in calce alla stessa.

Le cancellazioni di attività finanziarie vanno effettuate a seguito di eventi estintivi del credito.

Con riferimento alla tavola A.5bis, la colonna “esposizioni oggetto di concessioni deteriorate” costituisce un dettaglio delle righe relative alle categorie di esposizioni creditizie deteriorate riportate, nella tavola A.5.

A.6 – Altre informazioni

La presente sezione contiene un’informativa ulteriore concernente l’operatività di leasing finanziario. In particolare:

nella tabella A.6.1 va fornita l’informativa di cui allo IAS 17, par. 47, lett. f);

nella tabella A.6.2 vanno fornite le informazioni di cui allo IAS 17, par. 47, lett. b), d), e);

nella tabella A.6.3 va fornita l’informativa di cui allo IAS 17, par. 65.

B. FACTORING E CESSIONE DI CREDITI

Le tabelle contenute nella presente sezione vanno compilate esclusivamente con riferimento all’operatività di factoring ai sensi della legge n. 52/91. In aggiunta e ove rilevanti, vanno fornite informazioni specifiche (anche in forma tabellare) sulle eventuali altre cessioni non connesse con l’ anzidetta operatività.

B.1 – Valore lordo e valore di bilancio

B.1.1 Operazioni di factoring

Figurano nella presente tabella le esposizioni rilevate in bilancio connesse con l’operatività di factoring al lordo e al netto delle rettifiche di valore. Il valore lordo corrisponde al valore di bilancio al lordo delle relative rettifiche di valore specifiche e di portafoglio. E’ prevista la ripartizione delle esposizioni per cedenti (pro-solvendo) e per debitori ceduti (pro-soluto) e per qualità degli attivi (deteriorati e altre attività).

Con riferimento alle attività deteriorate acquistate (anche per il tramite di operazioni di aggregazione aziendale) il valore lordo non include la differenza positiva tra il valore nominale di tali attività e il loro prezzo di acquisto.

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- A.2.32 -

Nella sottovoce “Esposizioni verso cedenti: cessione di crediti futuri” vanno segnalate le esposizioni connesse con l’operatività di cui all’art. 3 della legge n. 52/91.

Nella sottovoce “Esposizione verso debitori ceduti: acquisti al di sotto del valore nominale” confluiscono i crediti oggetto di cessione per un valore notevolmente inferiore al nominale, a causa della deteriorata situazione del debitore ceduto, per i quali sono soddisfatte le condizioni per la cancellazione (“derecognition”) ai sensi dello IAS 39.

B.1.2 Operazioni di acquisto di crediti deteriorati diverse dal factoring

Figurano nella presente tabella le esposizioni rilevate in bilancio connesse con le operazioni di acquisto di crediti deteriorati diverse da quelle realizzate ai sensi della legge n. 52/91 o connesse con operazioni di aggregazione aziendale, al lordo e al netto delle rettifiche di valore operate dall’intermediario. Il valore lordo corrisponde al valore di bilancio al lordo delle relative rettifiche di valore operate dall’intermediario. E’ prevista la ripartizione delle esposizioni per qualità dei crediti acquistati

B.2 – Ripartizione per vita residua

Nella tavola B.2.1 “ Operazioni di factoring pro-solvendo: anticipi e montecrediti” è riportato il valore di bilancio degli anticipi nonché il valore nominale dei crediti acquistati per operazioni di factoring pro-solvendo (montecrediti), entrambi suddivisi per fasce di vita residua. Va segnalata l’intera esposizione verso i cedenti (es. per crediti futuri) e non solo quella relativa agli anticipi che presentano un monte crediti sottostante. Gli anticipi vanno allocati, per ciascun cedente, nella fascia temporale cui corrisponde la scadenza media dei crediti acquisiti. Le esposizioni ristrutturate oggetto di concessioni (deteriorate e non deteriorate) vanno imputate nelle pertinenti fasce di scadenza; le sofferenze, gli incaglile inadempienze probabili e le esposizioni scadute deteriorate diverse da quelle oggetto di concessioni vanno allocate nelle pertinenti fasce temporali sulla base delle previsioni di recupero effettuate ai fini delle valutazioni di bilancio.

Nella tavola B.2.2 “Operazioni di factoring pro-soluto: esposizioni” è riportato il valore di bilancio delle esposizioni relative a crediti acquistati per operazioni di factoring pro-soluto, suddiviso per fasce di vita residua. Le esposizioni ristrutturate oggetto di concessioni (deteriorate e non deteriorate) vanno imputate nelle pertinenti fasce di scadenza; le sofferenze, gli incaglile inadempienze probabili e le esposizioni scadute deteriorate diverse da quelle oggetto di concessioni vanno allocate nelle pertinenti fasce temporali sulla base delle previsioni di recupero effettuate ai fini delle valutazioni di bilancio.

Nella tavola B.2.3 “Operazioni di acquisto di crediti deteriorati diverse dal factoring” è riportato il valore di bilancio delle esposizioni relative a crediti deteriorati acquistati di cui alla tabella B.1.2 suddiviso per fasce di vita residua. Le esposizioni ristrutturate oggetto di concessioni (deteriorate e non deteriorate) vanno imputate nelle pertinenti fasce di scadenza; le sofferenze, gli incaglile inadempienze probabili e le esposizioni scadute deteriorate diverse da quelle oggetto di concessioni vanno allocate nelle pertinenti fasce temporali sulla base delle previsioni di recupero effettuate ai fini delle valutazioni di bilancio.

B.3 – Dinamica delle rettifiche di valore

B.3.1 Operazioni di factoring

Figurano nella presente tabella le variazioni delle rettifiche di valore (specifiche e di portafoglio) sulle esposizioni verso cedenti e verso debitori ceduti intervenute nell’esercizio nonché il valore delle rettifiche medesime ad inizio e fine esercizio (rispettivamente rettifiche di valore iniziali e finali).

Le rettifiche di valore, calcolate sulle esposizioni classificate come deteriorate, vanno sempre indicate come rettifiche di valore specifiche, anche quando il metodo di calcolo è di tipo forfetario.

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- A.2.33 -

Nella colonna “perdite da cessione”: vanno indicate le perdite da cessione derivanti da operazioni di realizzo delle attività cedute. Il medesimo importo va rilevato nella sottovoce “variazioni in diminuzione: altre variazioni in diminuzione”;

Nelle colonne relative ai “trasferimenti da/ad altro status” vanno indicate le variazioni di valore delle rettifiche di valore dovute ai passaggi di posizioni di rischio da uno status di qualità creditizia (bonis, sofferenze, incagli, esposizioni ristrutturateinadempienze probabili, esposizioni scadute deteriorate) ad un altro. Ad esempio, in caso di passaggio di una posizione di rischio avente rettifiche di valore pari a 100 dalle esposizioni scadute deteriorate a quelle ristrutturatein sofferenza, deve essere rilevato: 1) una variazione in diminuzione delle rettifiche di valore pari a 100 nelle esposizioni scadute deteriorate; 2) una variazione in aumento pari a 100 delle rettifiche di valore delle esposizioni ristrutturatein sofferenza.

Nella colonna “utili da cessione”: vanno indicati gli utili da cessione derivanti da operazioni di realizzo delle attività cedute;

Nelle colonne “altre variazioni positive” e “altre variazioni negative”: si devono includere tutte le variazioni delle rettifiche complessive iniziali riconducibili a fattori diversi da quelli indicati nelle sottovoci precedenti. Quando l’importo di una variazione è significativo, occorre darne esplicita evidenza nella tavola oppure in calce alla stessa.

Le cancellazioni di attività finanziarie vanno effettuate a seguito di eventi estintivi del credito.

B.3.2 Operazioni di acquisto di crediti deteriorati diverse dal factoring

Figurano nella presente tabella le variazioni delle rettifiche di valore specifiche, intervenute nell’esercizio, sui crediti deteriorati acquistati diversi da quelli acquistati ai sensi della legge n. 52/91 o nell’ambito di operazioni di aggregazione aziendale, nonché il valore delle rettifiche medesime a inizio e fine esercizio (rispettivamente rettifiche di valore iniziali e finali).

Nella colonna “perdite da cessione”: vanno indicate le perdite da cessione derivanti da operazioni di realizzo delle attività cedute. Il medesimo importo va rilevato nella sottovoce “variazioni in diminuzione: altre variazioni in diminuzione”;

Nelle colonne relative ai “trasferimenti da/ad altro status” vanno indicate le variazioni di valore delle rettifiche di valore dovute ai passaggi di posizioni di rischio da uno status di qualità creditizia (sofferenze, incagli, esposizioni ristrutturateadempienze probabili, esposizioni scadute deteriorate) a un altro. Ad esempio, in caso di passaggio di una posizione di rischio avente rettifiche di valore pari a 100 dalle esposizioni incagliateinadempienze probabili a quelle in sofferenza, deve essere rilevato: 1) una variazione in diminuzione delle rettifiche di valore pari a 100 nelle esposizioni incagliateinadempienze probabili; 2) una variazione in aumento pari a 100 delle rettifiche di valore delle esposizioni in sofferenza.

Nella colonna “utili da cessione”: vanno indicati gli utili da cessione derivanti da operazioni di realizzo delle attività cedute;

Nelle colonne “altre variazioni positive” e “altre variazioni negative”: si devono includere tutte le variazioni delle rettifiche complessive iniziali riconducibili a fattori diversi da quelli indicati nelle sottovoci precedenti. Quando l’importo di una variazione è significativo, occorre darne esplicita evidenza nella tavola oppure in calce alla stessa.

Le cancellazioni di attività finanziarie vanno effettuate a seguito di eventi estintivi del credito.

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- A.2.34 -

B.4 – Altre informazioni

Nella tabella B.4.1 va rilevato il valore nominale dei crediti acquistati nel corso dell’esercizio (turnover) per operazioni di factoring, suddiviso tra operazioni pro-soluto e pro-solvendo.

La tabella B.4.2 ricomprende il valore nominale dei crediti per i quali l’intermediario svolge esclusivamente il servizio di incasso. Va indicato sia l’ammontare dei crediti per i quali l’intermediario ha assunto il compito di curarne l’incasso nel corso dell’esercizio sia l’ammontare dei crediti in essere alla data di chiusura dell’esercizio medesimo per i quali l’intermediario ha assunto il compito di curarne l’incasso.

Figura nella tabella B.4.3 il valore nominale dei contratti relativi a cessione di crediti futuri. Vanno indicati sia il valore nominale dei contratti oggetto di cessione nell’esercizio sia il valore nominale dei contratti in essere alla chiusura dell’esercizio medesimo. Qualora l’ammontare dei crediti futuri non è contrattualmente stabilito, andrà indicata una stima del valore complessivo dei medesimi.

A corredo delle tabelle va indicato il margine fra il plafond riconosciuto ai clienti (ammontare massimo di crediti acquistabili “pro-solvendo” dalla clientela) e l’importo dei crediti acquistati (pro-solvendo) alla data di riferimento del bilancio.

C. CREDITO AL CONSUMO

C.1 – Composizione per forma tecnica

Formano oggetto di rilevazione nella presente tabella il valore lordo e netto dei finanziamenti connessi con l’operatività di credito al consumo, ripartiti per forma tecnica.

Con riferimento alle attività deteriorate acquistate (anche per il tramite di operazioni di aggregazione aziendale) il valore lordo non include la differenza positiva tra il valore nominale di tali attività e il loro prezzo di acquisto.

I prestiti finalizzati sono quelli per i quali si stabilisce una stretta connessione tra l’acquisto di un bene o servizio e la concessione del credito e l’intermediario regola il corrispettivo del finanziamento direttamente all’esercente convenzionato presso il quale il cliente ha effettuato l’acquisto.

I prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione includono i finanziamenti concessi secondo tale forma tecnica sia in base a norme di legge sia in relazione a convenzioni private.

I prestiti personali ricomprendono in via residuale tutte le categorie di finanziamento non finalizzato. Tali finanziamenti sono contraddistinti, in particolare, da un rapporto diretto tra intermediario e cliente in relazione a generiche esigenze di spesa da parte di quest’ultimo.

C.2 – Classificazione per vita residua e qualità

Le esposizioni ristrutturate oggetto di concessioni (deteriorate e non deteriorate) vanno imputate nelle pertinenti fasce di scadenza; le sofferenze, gli incaglile inadempienze probabili e le esposizioni scadute deteriorate diverse da quelle oggetto di concessioni vanno allocate nelle pertinenti fasce temporali sulla base delle previsioni di recupero effettuate ai fini delle valutazioni di bilancio.

C.3 – Dinamica delle rettifiche di valore

C.3bis Esposizioni creditizie per cassa oggetto di concessioni deteriorate: dinamica delle rettifiche di valore

Figurano nellea presentie tabellea le variazioni delle rettifiche di valore (specifiche e di portafoglio), ripartite per forma tecnica, intervenute nell’esercizio nonché il valore delle rettifiche medesime ad inizio e fine esercizio (rispettivamente rettifiche di valore iniziali e finali).

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- A.2.35 -

Le rettifiche di valore, calcolate sulle esposizioni classificate come deteriorate, vanno sempre indicate come rettifiche di valore specifiche, anche quando il metodo di calcolo è di tipo forfetario.

Nella colonna “perdite da cessione”: vanno indicate le perdite da cessione derivanti da operazioni di realizzo delle attività cedute. Il medesimo importo va rilevato nella sottovoce “variazioni in diminuzione: altre variazioni in diminuzione”;

Nelle colonne relative ai “trasferimenti da/ad altro status” vanno indicate le variazioni di valore delle rettifiche di valore dovute ai passaggi di posizioni di rischio da uno status di qualità creditizia (bonis, sofferenze, incagli, esposizioni ristrutturateinadempienze probabili, esposizioni scadute deteriorate) ad un altro. Ad esempio, in caso di passaggio di una posizione di rischio avente rettifiche di valore pari a 100 dalle esposizioni scadute deteriorate a quelle ristrutturateinadempienze probabili, deve essere rilevato: 1) una variazione in diminuzione delle rettifiche di valore pari a 100 nelle esposizioni scadute deteriorate; 2) una variazione in aumento pari a 100 delle rettifiche di valore delle esposizioni ristrutturateinadempienze probabili.

Nella colonna “utili da cessione”: vanno indicati gli utili da cessione derivanti da operazioni di realizzo delle attività cedute;

Nelle colonne “altre variazioni positive” e “altre variazioni negative”: si devono includere tutte le variazioni delle rettifiche complessive iniziali riconducibili a fattori diversi da quelli indicati nelle sottovoci precedenti. Quando l’importo di una variazione è significativo, occorre darne esplicita evidenza nella tavola oppure in calce alla stessa.

Le cancellazioni di attività finanziarie vanno effettuate a seguito di eventi estintivi del credito.

Con riferimento alla tavola C.3.bis, la colonna “esposizioni oggetto di concessioni deteriorate” costituisce un dettaglio delle righe relative alle categorie di esposizioni creditizie deteriorate riportate, nella tavola C.3.

C.4 – Altre informazioni

Nella presente tabella va fornita una specifica informativa sulle operazioni di credito al consumo collocate con vendita diretta; nel caso in cui il dato di stock di fine esercizio si discosti significativamente dai flussi, va indicato l’importo medio, calcolato su base mensile, delle operazioni effettuate nell’esercizio di riferimento.

Relativamente ai crediti in bonis cancellati nell’esercizio senza preventivo passaggio a sofferenza, va indicato il relativo ammontare.

D. GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI

D.1 – Valore delle garanzie rilasciate e degli impegni

Nelle “garanzie rilasciate” figurano tutte le garanzie personali e reali prestate dall’intermediario. Le garanzie di “natura finanziaria” sono quelle concesse a sostegno di operazioni volte all’acquisizione di mezzi finanziari; hanno invece “natura commerciale” quelle concesse a garanzia di specifiche transazioni commerciali. Le garanzie vanno indicate facendo riferimento al soggetto ordinante, cioè al soggetto le cui obbligazioni sono assistite dalla garanzia prestata. Va indicato l’ammontare garantito, alla data di chiusura del bilancio, al netto dei rimborsi effettuati dal debitore garantito, delle escussioni a titolo definitivo e delle eventuali rettifiche di valore (7). Nel caso di garanzie rilasciate alle quali è connesso anche un fondo monetario su cui ricadono le prime perdite assunte dall’intermediario segnalante con tali garanzie, e le perdite coperte dall’intermediario segnalante non possono superare l’importo del fondo monetario, nelle sottovoci relative alle attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi va indicato l’importo del fondo monetario (c.d. “cap”).

7 Incluse anche le rettifiche di valore coperte dalle commissioni attive iscritte nelle “altre passività”.

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- A.2.36 -

Più in generale, in queste ultime sottovoci va segnalato l’ammontare garantito dalle attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi.

Gli “impegni irrevocabili a erogare fondi” sono gli impegni irrevocabili, a utilizzo certo o incerto, che possono dar luogo a rischi di credito (ad esempio, l’importo dei crediti acquistati a fronte di operazioni di factoring, eccedente l’anticipo erogato, il cui pagamento sia assicurato dall’intermediario). Sono esclusi gli impegni derivanti dalla stipula di contratti derivati. Va indicato l’impegno assunto al netto delle somme già erogate e delle eventuali rettifiche di valore.

Gli “impegni irrevocabili a utilizzo certo” includono gli impegni a erogare fondi il cui utilizzo da parte del richiedente (prestatario) è certo e predefinito; questi contratti hanno pertanto carattere vincolante sia per il concedente (intermediario che ha assunto l'impegno a erogare) sia per il richiedente. Gli impegni suddetti comprendono in particolare gli acquisti (a pronti e a termine) di titoli non ancora regolati (ad esclusione di quelli c.d. “regular way” ove i titoli sono rilevati per data di contrattazione) nonché i depositi e i finanziamenti da erogare a una data futura predeterminata.

Gli “impegni irrevocabili a utilizzo incerto” includono, invece, gli impegni a erogare fondi il cui utilizzo da parte del richiedente è opzionale; in questo caso, dunque, non è sicuro se e in quale misura si realizzerà l'erogazione effettiva dei fondi.

Gli “impegni sottostanti ai derivati su crediti: vendite di protezione” sono gli impegni derivanti dalla vendita di protezione dal rischio di credito realizzata con i derivati su crediti. Va indicato il valore nozionale al netto delle somme erogate e delle eventuali rettifiche di valore.

In calce alla tabella, i Confidi indicano distintamente: 1) l’ammontare delle garanzie rilasciate ai sensi dell’art. 112, commi 4, 5 lett. a) e 6 del TUB; 2) l’importo dei fondi pubblici gestiti ai sensi dell’art. 112, comma 5) lett. b) del TUB; 3) l’ammontare dei finanziamenti erogati e l’importo degli impegni a erogare fondi ai sensi dell’art. 112, comma 6 del TUB.

D.2 – Finanziamenti iscritti in bilancio per intervenuta escussione

Figurano nella presente tabella il valore lordo e il valore netto dei finanziamenti erogati per intervenuta escussione delle garanzie rilasciate, ripartiti per qualità (bonis e deteriorati) e per natura delle garanzie rilasciate (commerciale e finanziaria).

Ove rilevante, va fornita la disaggregazione per tipologia di debitore e per categoria di credito anomalo (sofferenze, incagli, esposizioni ristrutturateinadempienze probabili, esposizioni scadute deteriorate).

D.3 Valore delle garanzie rilasciate: rango di rischio assunto e qualità

Figurano nella presente tabella le garanzie (reali o personali) prestate a copertura di esposizioni creditizie verso la clientela, in essere alla data di chiusura del bilancio.

Vanno indicati l’ammontare garantito al lordo delle rettifiche di valore alla data di riferimento del bilancio e l’importo delle rettifiche di valore complessive effettuate sulle garanzie rilasciate.

Figurano nelle sottovoci relative alle garanzie rilasciate con assunzione di rischio di prima perdita, le garanzie rilasciate nelle quali l’importo garantito è inferiore a quello delle esposizioni garantite e le quote non garantite non hanno lo stesso rango di quelle garantite (ossia l’ente finanziario e il beneficiario delle garanzie rispondono delle perdite con un diverso grado di subordinazione e in particolare l’ente finanziario risponde delle prime perdite).

Figurano nelle sottovoci relative alle garanzie rilasciate con assunzione di rischio di tipo mezzanine, le garanzie rilasciate nelle quali l’importo garantito è inferiore a quello delle esposizioni garantite, la prima perdita è a carico di un soggetto terzo e c’è almeno un altro soggetto che sopporta le perdite dopo la garanzia in esame.

Figurano nelle sottovoci relative alle garanzie rilasciate pro quota, le garanzie nelle quali l’importo garantito è inferiore a quello delle esposizioni garantite e le quote non garantite hanno lo

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- A.2.42 -

Inoltre, con riferimento alla moneta elettronica, formano oggetto di illustrazione:

i sistemi di collocamento della moneta elettronica (tipologia rete distributiva, ecc.); la tipologia degli esercenti convenzionati per la spendibilità della moneta elettronica.

Vanno inoltre fornite informazioni in relazione alla gestione di sistemi di pagamento.

H. OPERATIVITÀ CON FONDI DI TERZI

H.1 – Natura dei fondi e forme di impiego

La presente tabella contiene una descrizione dell’operatività a valere su fondi di terzi per forme di impiego. I crediti erogati a valere su fondi di terzi per i quali l’intermediario sopporta in proprio (in tutto o in parte) il rischio trovano evidenza in un’apposita colonna. Le garanzie rilasciate e gli impegni assunti sono riportati al netto dei rimborsi effettuati dal debitore garantito, delle escussioni a titolo definitivo e delle eventuali rettifiche di valore (8).

Ove rilevante, va fornito il dettaglio relativo ai fondi diversi da quelli pubblici.

H.2 – Valori lordi e netti delle attività a rischio proprio

Figurano nella presente tabella le esposizioni lorde e nette delle operazioni di impiego effettuate a valere su fondi di terzi per le quali l’intermediario sopporta in proprio il rischio (cfr. apposita colonna di evidenza della tabella H.1). E’ prevista la distinzione per qualità e forma tecnica.

Ove rilevante, va fornito il dettaglio relativo ai fondi diversi da quelli pubblici.

H.3 – Altre informazioni

Nelle presenti tabelle va fornita un’ulteriore informativa di tipo quali/quantitativo sulle operazioni di impiego a valere su fondi di terzi, sui fondi medesimi e sulle convenzioni che regolano i rapporti tra le parti.

Nella tabella H.3.1 va descritta l’operatività di impiego con fondi di terzi, con riguardo anche alle attività che non formano oggetto di iscrizione in bilancio. L’informativa riguarda, tra l’altro, i valori di stock e quelli di flusso delle operazioni effettuate al tempo T e T-1.

Nella tabella H.3.2 va fornita una generale descrizione quali/quantitativa dei fondi di terzi ricevuti in amministrazione dall’intermediario. L’informativa riguarda, tra l’altro, l’esplicitazione della quota di fondi iscritta in bilancio nonché la parte gestita per mera attività di servizio, le modalità formali di impiego (con e/o senza rappresentanza), i sistemi di remunerazione.

Relativamente alle risorse pubbliche amministrate sotto forma di fondi a gestione separata (fondi speciali, fondi di rotazione ecc.) va fornito un sintetico riferimento per ciascuno di essi.

Ove rilevante, va fornito il dettaglio relativo ai fondi diversi da quelli pubblici.

I. OPERAZIONI DI PRESTITO SU PEGNO

I.1 – Valori lordi e netti

Figurano nella presente tabella rispettivamente: 1) l’ammontare complessivo dei prestiti su pegno, al lordo delle rettifiche di valore, in essere alla data di chiusura del bilancio; 2) l’importo delle rettifiche di valore complessive apportate sulle operazioni di prestito su pegno (specifiche e di portafoglio); 3) il valore di bilancio dei prestiti su pegno.

8 Incluse anche le rettifiche di valore coperte dalle commissioni attive iscritte nelle “altre passività”.

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- A.2.43 -

I.2 – Dati di flusso

Figurano nella presente tabella le variazioni in aumento e in diminuzione relative ai prestiti su pegno. Va rilevato tra le “nuove operazioni” l’ammontare delle operazioni di prestito su pegno effettuate nel periodo di riferimento del bilancio. I rimborsi parziali e totali dei prestiti ricevuti nel periodo di riferimento del bilancio vanno rilevati nella voce “Rimborsi”. L’importo dei crediti recuperati con la vendita di oggetti costituiti in pegno va indicato nella voce “Crediti recuperati”. Va infine indicato nella voce “Cancellazioni” l’ammontare delle cancellazioni (per perdite) di prestiti su pegno effettuate dall’intermediario nel periodo di riferimento del bilancio.

I.3 – Altre informazioni

Nella presente sezione sono fornite informazioni di natura qualitativa sull’operatività di prestito su pegno, sui rischi assunti e sulle relative politiche di gestione e copertura.

IL. OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE (“COVERED BOND”)

Le società cessionarie di attività sottostanti alle obbligazioni bancarie garantite (covered bond) devono fornire nella presente sezione le informazioni quali/quantitative relative alle operazioni effettuate. In particolare, va fornita un’adeguata informativa circa il ruolo svolto nelle operazioni, i rischi connessi con la prestazione di garanzie a favore dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite; va altresì indicata l’evoluzione delle attività e passività connesse con tali operazioni (es. andamento dei piani di rimborso, reintegro degli attivi).

LM. ALTRE ATTIVITÀ

Ove rilevante, andranno fornite, tra l’altro, informazioni circa i servizi di investimento prestati.

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- A.2.49 -

3.1 RISCHIO DI CREDITO

Informazioni di natura qualitativa

1. Aspetti generali

Descrivere gli obiettivi e le strategie sottostanti all’attività creditizia, evidenziando eventuali modifiche significative intervenute nell’esercizio.

2. Politiche di gestione del rischio di credito

Devono essere descritti:

a) i principali fattori di rischio;

b) i sistemi di gestione, misurazione e controllo del rischio adottati e le strutture organizzative preposte;

c) le tecniche di mitigazione del rischio utilizzate;

d) le procedure seguite e le metodologie utilizzate nella gestione e nel controllo delle attività finanziarie deteriorate.

In particolare, con riferimento ai crediti deteriorati, descrivere le procedure tecnico-organizzative e metodologiche utilizzate nella classificazione, gestione, controllo e recupero delle posizioni. Tale informativa deve includere:

le modalità di classificazione dei crediti per qualità di debitore, i fattori che consentono il passaggio da crediti deteriorati a crediti “in bonis” nonché, in generale, il grado di formalizzazione dei passaggi di stato;

le modalità, ove la società appartenga a un gruppo bancario, con cui opera il raccordo con la capogruppo per la definizione, gestione controllo e recupero delle partite anomale;

le politiche di ammortamento definitivo delle partite anomale (cd. “stralcio”), con l’indicazione delle linee guida, della frequenza in cui vengono effettuati gli ammortamenti, dell’ammontare complessivo e medio degli stralci effettuati negli ultimi due esercizi chiusi enucleando nell’ambito del citato ammontare gli ammortamenti definitivi operati direttamente su crediti “in bonis” (senza, quindi, preventivo passaggio a sofferenza).

Inoltre, con riferimento all’attività di acquisto di crediti deteriorati (inclusa quella realizzata ai sensi della legge n. 52/91) va fornita, fra l’altro, un’informativa su: a) le metodologie adottate per la classificazione dei crediti acquisiti per portafogli omogenei; b) l’andamento degli incassi e la coerenza di questi ultimi rispetto ai piani di rientro preventivati, distintamente per i singoli portafogli omogenei di crediti acquistati; c) i fattori considerati per l’applicazione delle rettifiche di valore; d) l’anzianità dei crediti acquistati e non ancora incassati. Va altresì indicato, per singoli portafogli acquistati, il valore nominale e il corrispettivo pagato per l’acquisto.

Informazioni di natura quantitativa

1. Distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori di bilancio)

Le “esposizioni creditizie” non includono i titoli di capitale e le quote di O.I.C.R. Per i portafogli contabili diversi dal portafoglio “Attività finanziarie detenute per la

negoziazione” e dai “Derivati di copertura”, con riferimento alle diverse categorie di esposizioni creditizie deteriorate e in bonis è prevista la distinzione tra esposizioni oggetto di concessioni e altre esposizioni indicate in bilancio.

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- A.2.50 -

Nella tabella relativa alle “Attività finanziarie detenute per la negoziazione e derivati di copertura” va fornito l’ammontare delle esposizioni creditizie per le quali il rischio di credito, per effetto della scarsa qualità creditizia del debitore/controparte, ha costituito il fattore preponderante nel determinare le minusvalenze registrate su tali esposizioni.

Con riferimento alle attività finanziarie disponibili per la vendita deteriorate l’esposizione lorda corrisponde al valore di bilancio al lordo delle relative rettifiche di valore specifiche (9), mentre l’esposizione netta è pari alla differenza tra l’esposizione lorda e le rettifiche di valore specifiche;. Nel caso di esposizioni con rimborso rateale nelle quali almeno una rata risulti scaduta, va segnalato come “scaduto” l’intero ammontare delle esposizioni rilevato in bilancio.

2. Esposizioni creditizie

2.1 Esposizioni creditizie verso clientela: valori lordi e netti

2.2 Esposizioni creditizie verso banche ed enti finanziari: valori lordi e netti

Le esposizioni per cassa comprendono tutte le attività finanziarie per cassa vantate verso banche, enti finanziari o clientela, qualunque sia il loro portafoglio di allocazione contabile (attività finanziarie detenute per la negoziazione, attività finanziarie valutate al fair value, attività finanziarie disponibili per la vendita, attività finanziarie detenute sino alla scadenza, crediti, attività finanziarie in via di dismissione).

Le esposizioni “fuori bilancio” includono tutte le operazioni finanziarie diverse da quelle per cassa (garanzie rilasciate, impegni, derivati, ecc.) che comportano l’assunzione di un rischio creditizio, qualunque sia la finalità di tali operazioni (negoziazione, copertura, ecc).

Tra le esposizioni “fuori bilancio”, forma altresì oggetto di rilevazione, da parte sia del prestatore sia del prestatario, il rischio di controparte connesso con le operazioni di prestito titoli. Va anche segnalato il rischio di controparte connesso con le esposizioni relative a operazioni pronti contro termine passive, di concessione o assunzione di merci in prestito, di finanziamenti con margini rientranti nella nozione di “Operazioni SFT” (Securities Financing Transactions) definita nella normativa prudenziale.

L’esposizione “lorda” delle attività finanziarie per cassa corrisponde:

a) per quelle appartenenti al portafoglio valutate al fair value al valore di libro delle rimanenze finali, prima delle valutazioni di bilancio;

b) per le altre, al valore di bilancio delle attività finanziarie al lordo delle relative rettifiche di valore specifiche e di portafoglio.

Per le operazioni “fuori bilancio” diverse dagli strumenti derivati, l’esposizione “netta” è pari alla differenza tra l’esposizione “lorda” e le rettifiche di valore specifiche e di portafoglio.

Con riferimento alle attività finanziarie per cassa l’esposizione “netta” corrisponde all’importo indicato nell’attivo dello stato patrimoniale del bilancio.

Con riferimento alle operazioni “fuori bilancio” diverse dagli strumenti derivati, l’esposizione lorda va riferita al rischio di credito nei confronti dei debitori sottostanti ai prodotti finanziari.

In particolare, l’esposizione “lorda” corrisponde:

- per le garanzie rilasciate, al valore nominale;

- per gli impegni irrevocabili ad erogare fondi, al margine disponibile.

9 Tale importo corrisponde al c.d. acquisition cost di cui al par.68 dello IAS 39.

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- A.2.51 -

Con riferimento agli strumenti derivati senza scambio di capitale l’esposizione netta va riferita al rischio di credito nei confronti delle controparti contrattuali. In particolare, l’esposizione netta corrisponde:

- per i derivati finanziari, al fair value positivo, al netto di eventuali accordi di compensazione;

- per i derivati su crediti – vendite di protezione al fair value positivo per i TROR (componenti IRS e derivato creditizio) e per i "credit spread swap;

- per i derivati su crediti – acquisti di protezione al fair value positivo per i TROR e per gli altri derivati su crediti diversi da quelli assimilati alle garanzie ai sensi dello IAS 39.

Con riferimento agli strumenti derivati con scambio di capitale l’esposizione netta va riferita:

- al rischio di credito nei confronti dei debitori sottostanti ai prodotti finanziari. In tal caso:

a) per gli acquisti di titoli connessi con le compravendite non ancora regolate e i derivati finanziari al valore nominale o prezzo di regolamento, a seconda dei casi, al netto delle relative minusvalenze. Sono esclusi gli acquisti (a pronti non regolati e a termine) c.d. “regular way” rilevati sulla base della data di contrattazione, in quanto già inclusi nelle attività finanziarie per cassa;

b) per i derivati su crediti- vendite di protezione, relativamente alla “reference entity”, al valore nozionale del derivato per i “total rate of return swap” (TROR), i “credit default product” e i derivati impliciti nelle “credit linked note”, al netto delle relative minusvalenze;

- al rischio di credito nei confronti delle controparti contrattuali. In tal caso si applicano i criteri segnaletici previsti per i derivati senza scambio di capitale.

Con riferimento alle esposizioni in bonis diverse da quelle di negoziazione e dai derivati di copertura va inoltre fornita - in calce alla tabella 2.1 - la ripartizione per fasce di scaduto prevista dall’IFRS 7, par. 37, lett. a), distinguendo, nel caso di rapporti con la clientela, tra esposizioni oggetto di rinegoziazione concessioni nell’ambito di Accordi collettivi, ed esposizioni oggetto di rinegoziazione concesseconcessioni date dal singolo intermediario a clienti in difficoltà finanziaria e altre esposizioni.

Con riferimento alle attività acquistate (anche per il tramite di operazioni di aggregazione aziendale) il valore lordo non include la differenza positiva tra il valore nominale di tali attività e il loro prezzo di acquisto.

In calce alla tabella va fornito, distintamente per ciascuna classe di attività deteriorate:

a) l’ammontare, alla data di riferimento del bilancio, del totale delle cancellazioni parziali operate dall’intermediario segnalante sulle attività finanziarie deteriorate;

b) la differenza positiva tra il valore nominale delle attività finanziarie deteriorate acquistate (anche per il tramite di operazioni di aggregazione aziendale) e il prezzo di acquisto di tali attività.

Tra le esposizioni “fuori bilancio”, forma altresì oggetto di rilevazione, da parte sia del prestatore sia del prestatario, il rischio di controparte connesso con le operazioni di prestito titoli. Va anche segnalato il rischio di controparte connesso con le esposizioni relative a operazioni pronti contro termine passive, di concessione o assunzione di merci in prestito, di finanziamenti con margini rientranti nella nozione di “Operazioni SFT” (Securities Financing Transactions) definita nella normativa prudenziale.

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- A.2.52 -

2.3 Classificazione delle esposizioni in base ai rating esterni ed interni

2.3.1 Distribuzione delle esposizioni per cassa e “fuori bilancio” per classi di rating esterni

Le classi di rischio per rating esterni indicate nella presente tavola si riferiscono alle classi di merito creditizio dei debitori/garanti di cui alla normativa prudenziale degli intermediari finanziari. In calce alla tabella vanno forniti i nomi delle società di rating utilizzate e il raccordo (mapping) tra le classi di rischio ed i rating di tali agenzie (es. nel caso di Standard & Poor’s la classe di merito creditizio 1 comprende i rating da AAA a AA-). Sono esclusi i titoli di capitale.

Nella voce “Altre” vanno ricondotte le esposizioni connesse con le operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito”.

2.3.2 Distribuzione delle esposizioni per cassa e “fuori bilancio” per classi di rating interni

La presente tavola va redatta solo se i rating interni vengono utilizzati nella gestione del rischio di credito. In tal caso essa va compilata tenendo conto del grado di sviluppo e di applicazione (per portafogli e per unità operative all’interno del gruppo) dei sistemi di rating interni. Va dichiarato se l’intermediario o il gruppo di appartenenza è stato autorizzato dalla Banca d’Italia, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito, all’utilizzo dei rating interni.

Nella voce “Altre” vanno ricondotte le esposizioni connesse con le operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito”.

3. Concentrazione del credito

3.1 Distribuzione delle esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio per settore di attività economica della controparte

Nella presente sezione va indicato, distintamente, l’importo delle esposizioni per cassa e fuori bilancio ripartito per settore di attività economica della controparte (per la ripartizione per settori di attività economica, cfr. Circolare n. 217 del 5 agosto 1996 “Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, gli Istituti di pagamento e gli IMEL” emanata dalla Banca d’Italia). Per la definizione di esposizioni per cassa e fuori bilancio, cfr. par. 2.

3.2 Distribuzione delle esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio per area geografica della controparte

Nella presente sezione va indicato, distintamente, l’importo delle esposizioni per cassa e fuori bilancio ripartito per area geografica della controparte (ripartizione secondo lo stato di residenza della controparte ovvero nel caso di intermediari aventi rapporti principalmente con soggetti residenti in Italia va fornita la ripartizione NORD-OVEST, NORD-EST, CENTRO, SUD e ISOLE). Per la definizione di esposizioni per cassa e fuori bilancio, cfr. par. 2.

La presente tabella va compilata esclusivamente se la distribuzione per aree geografiche è rilevante.

3.3 Grandi rischi esposizioni

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce l’importo (valore non ponderato e valore ponderato) e il numero delle “posizioni di rischio” che costituiscono una “grande rischioesposizione” secondo la vigente disciplina di vigilanza.

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- A.2.53 -

4. Modelli e altre metodologie per la misurazione e gestione del rischio di credito

Nel caso di utilizzo di modelli interni e altre metodologie per la misurazione dell’esposizione al rischio di credito, occorre descriverne le principali caratteristiche.

5. Altre informazioni di natura quantitativa

Va fornita l’informativa di cui all’IFRS 7, para. 36, lettera b) e 38.

3.2 RISCHI DI MERCATO

3.2.1 RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE

Informazioni di natura qualitativa

1. Aspetti generali

Occorre descrivere le principali fonti del rischio di tasso di interesse e gli obiettivi, le politiche e i processi interni di gestione di tale rischio, nonché le metodologie di misurazione e controllo del rischio di tasso d’interesse. Vanno evidenziati i cambiamenti significativi intervenuti nell’esercizio.

Va descritta l’operatività in derivati finanziari e negli strumenti finanziari innovativi.

Informazioni di natura quantitativa

1. Distribuzione per durata residua (data di riprezzamento) delle attività e delle passività finanziarie

La distribuzione temporale delle attività, delle passività e dei derivati finanziari deve essere effettuata in base alla loro durata residua per data di riprezzamento. Questa corrisponde all’intervallo temporale mancante tra la data di riferimento del bilancio e la prima successiva data di revisione del rendimento dell’operazione. In particolare, per i rapporti a tasso fisso tale durata residua corrisponde all’intervallo temporale compreso tra la data di riferimento del bilancio e il termine contrattuale di scadenza di ciascuna operazione (occorre a tal fine tenere conto anche di eventuali accordi modificativi dei patti iniziali). Per le operazioni con piano di ammortamento occorre far riferimento alla durata residua delle singole rate.

La classificazione per vita residua deve essere operata separatamente per le principali valute di denominazione delle attività, passività e derivati finanziari. Le valute residuali sono aggregate in un’unica tabella.

I derivati finanziari sono rilevati come combinazione di un’attività e di una passività a pronti di uguale importo (metodo della doppia entrata). Le corrispondenti posizioni vanno classificate per vita residua in base ai seguenti criteri:

a) i derivati finanziari in cui vengano scambiati flussi di interesse a tasso fisso con flussi di interesse a tasso indicizzato (come, ad esempio, gli “interest rate swaps”) corrispondono alla combinazione di un’attività (o passività) a tasso fisso e di una passività (o attività) a tasso indicizzato; conseguentemente, occorre rilevare una posizione lunga (o corta) corrispondente all’attività (o passività) a tasso fisso nella fascia temporale relativa alla durata residua del contratto (10) e una posizione corta (o lunga) corrispondente alla passività (o attività) a tasso indicizzato nella fascia temporale relativa al momento

10 Scadenza dell’intero periodo di riferimento del contratto.

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- A.2.54 -

antecedente il primo successivo periodo di determinazione degli interessi; i flussi di uno swap riferiti a valute diverse sono ricondotti ciascuno nella distribuzione per vita residua della pertinente valuta;

b) per gli altri derivati finanziari (ad esempio, compravendite a termine, “forward rate agreements”) occorre rilevare (secondo la posizione contrattuale assunta) una posizione lunga (o corta) in corrispondenza della fascia temporale relativa alla data di regolamento e una posizione corta (o lunga) in corrispondenza della fascia temporale relativa alla durata residua del contratto (11);

c) i derivati finanziari su valute sono equiparati alla combinazione di una posizione lunga sulla valuta da ricevere e una posizione corta sulla valuta da consegnare; tali posizioni sono attribuite alla fascia temporale nella quale cade la data di regolamento.

Le attività e le passività per cassa vanno indicate al valore di bilancio. Per i titoli “zero coupon” ovvero “one coupon” occorre indicare anche i ratei d’interesse maturati sino alla data di rilevazione. I contratti derivati con titolo sottostante sono rilevati al prezzo di regolamento delle operazioni, per i contratti derivati senza titolo sottostante va indicato il valore nozionale, le opzioni - infine - vanno rilevate in base al “delta equivalent value” qualunque sia la loro natura (ad esempio, di rimborso anticipato).

Gli scoperti tecnici vanno classificati in base alla durata residua dei titoli cui si riferiscono.

Le attività valutate in bilancio al fair value con impatto a conto economico vanno rilevate, convenzionalmente, nello scaglione “da oltre 3 mesi a 6 mesi”.

Gli strumenti finanziari irredimibili vanno allocati nella fascia temporale “durata indeterminata”.

Le operazioni di pronti contro termine (attive e passive) e i riporti (attivi e passivi) sono rilevati in base alla vita residua delle operazioni stesse.

Nello scaglione “a vista” devono essere ricondotte le attività e le passività finanziarie “a vista” dello stato patrimoniale nonché le altre attività e passività con durata residua non superiore a 24 ore.

Le esposizioni ristrutturate oggetto di concessioni (deteriorate e non deteriorate) vanno imputate nelle pertinenti fasce di scadenza; le sofferenze, gli incaglile inadempienze probabili e le esposizioni scadute deteriorate diverse da quelle oggetto di concessioni e, diverse da quelle valutate al “fair value”, vanno allocate nelle pertinenti fasce temporali sulla base delle previsioni di recupero effettuate ai fini delle valutazioni di bilancio. Le attività finanziarie deteriorate classificate nei portafogli “Attività finanziarie detenute per la negoziazione”, “Attività finanziarie valutate al fair value” e “Attività disponibili per la vendita” vanno rilevate, convenzionalmente, nello scaglione “da oltre 3 mesi fino a 6 mesi”.

Con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati e da erogare o da ricevere a una data futura predeterminata, va indicato l’importo da erogare o da ricevere.

I margini disponibili su linee di credito irrevocabili formano oggetto di rilevazione soltanto se è stato definito contrattualmente il tasso di interesse; nel caso in cui non sia stata definita la data di erogazione va segnalata una posizione lunga con riferimento alla scadenza del finanziamento se questo è a tasso fisso oppure alla prima successiva data di determinazione del rendimento se il finanziamento è a tasso indicizzato, e convenzionalmente una posizione corta nella fascia a “vista”.2. Modelli e altre metodologie per la misurazione e gestione del rischio di tasso di interesse

Va fornita l’informativa di cui all’IFRS 7, para 40, 41 e 42.

11 Durata residua dello strumento finanziario sottostante per le compravendite a termine; tempo mancante alla data di

regolamento più tempo di durata dello strumento finanziario sottostante o del periodo di riferimento del contratto per i F.R.A. e per i contratti derivati con titolo sottostante fittizio (ad esempio, i futures negoziati sul MIF).

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- A.2.55 -

3.2.2 RISCHIO DI PREZZO

Informazioni di natura qualitativa

1. Aspetti generali

Occorre descrivere le principali fonti del rischio di prezzo e gli obiettivi, le politiche e i processi interni di gestione di tale rischio, nonché le metodologie di misurazione e controllo del rischio di prezzo. Vanno evidenziati i cambiamenti significativi intervenuti nell’esercizio.

Informazioni di natura quantitativa

1. Modelli e altre metodologie per la misurazione e gestione del rischio di prezzo

Va fornita l’informativa di cui all’IFRS 7, para 40, 41 e 42.

3.2.3 RISCHIO DI CAMBIO

Rientrano nell’ambito di applicazione del presente profilo di rischio tutte le attività e le passività in valuta, ivi incluse le operazioni in euro indicizzate all’andamento dei tassi di cambio.

Informazioni di natura qualitativa

1. Aspetti generali

Occorre descrivere le principali fonti del rischio di cambio e gli obiettivi, le politiche e i processi interni di gestione di tale rischio, nonché le metodologie di misurazione e controllo del rischio di cambio. Vanno evidenziati i cambiamenti significativi intervenuti nell’esercizio.

Informazioni di natura quantitativa

1. Distribuzione per valuta di denominazione delle attività, delle passività e dei derivati

La tabella va prodotta fornendo il dettaglio delle prime 5 principali valute. Le attività e le passività indicizzate al tasso di cambio di un paniere di valute vanno scomposte nelle diverse valute proporzionalmente al peso di ciascuna valuta nel paniere di riferimento.

2. Modelli e altre metodologie per la misurazione e gestione del rischio di cambio

Va fornita l’informativa di cui all’IFRS 7, para 40, 41 e 42.

3.3 RISCHI OPERATIVI

Informazioni di natura qualitativa

1. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio operativo

Descrivere le principali fonti di rischio operativo, nonché la struttura organizzativa preposta al controllo di tale rischio. Andranno inoltre descritti i sistemi interni di misurazione, gestione e controllo del rischio operativo e le eventuali variazioni intervenute rispetto all’esercizio precedente.

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- A.2.56 -

Informazioni di natura quantitativa

Formano oggetto di rilevazione le informazioni di natura quantitativa concernenti il rischio operativo (IFRS 7, para. 34, lettera a)).

3.4 RISCHIO DI LIQUIDITÀ

Informazioni di natura qualitativa

1. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di liquidità

Nella presente sezione occorre descrivere le principali fonti di manifestazione del rischio di liquidità, le politiche di gestione e la struttura organizzativa preposta al controllo di tale rischio, nonché i sistemi interni di misurazione e controllo del rischio di liquidità. Vanno indicate eventuali modifiche intervenute rispetto all’esercizio precedente.

Nella descrizione delle politiche di gestione occorre anche includere il livello di concentrazione delle fonti di provvista e tenere conto di quanto previsto dall’IFRS 7, par. 39, lettera c) ed Application Guidance, par. B11 E e B11 F.

Va anche fornita un’informativa sui potenziali flussi di cassa in uscita (“contingent liquidity and funding needs”), come ad esempio nel caso di clausole di rimborso accelerato o di rilascio di ulteriori garanzie connesse con un downgrading dell’intermediario segnalante.

Informazioni di natura quantitativa

1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie

La classificazione per vita residua deve essere operata separatamente per le principali valute di denominazione delle attività, passività e derivati finanziari. Le valute residuali sono aggregate in un’unica tavola.

La distribuzione temporale delle attività, delle passività e dei derivati finanziari con scambio di capitale deve essere effettuata, sia per le operazioni a tasso fisso sia per quelle a tasso indicizzato, in base alla durata residua contrattuale. Questa corrisponde all’intervallo temporale compreso tra la data di riferimento del bilancio e il termine contrattuale di scadenza di ciascuna operazione tenendo conto anche di eventuali accordi modificativi dei patti iniziali (consolidamenti, ristrutturazioni, rinnovi, ecc.).

ATTIVITÀ E PASSIVITÀ PER CASSA – QUOTA CAPITALE

Con riferimento alle quote capitale delle attività e delle passività per cassa, la tabella va compilata allocando i flussi finanziari contrattuali non attualizzati nelle pertinenti fasce di vita residua. Pertanto, non vanno considerati i ratei di interesse maturati (12), le componenti di costo ammortizzato, le svalutazioni forfetarie e le plus/minusvalenze da fair value.

Gli strumenti finanziari irredimibili vanno allocati nella fascia temporale “durata indeterminata”.

Per le operazioni con piano di ammortamento occorre far riferimento alla durata residua delle singole rate e il valore da considerare è quello risultante dal piano di ammortamento contrattuale.

12 Ad eccezione degli strumenti finanziari del tipo “zero coupon” oppure “one coupon” per i quali occorre segnalare anche i ratei maturati.

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- A.2.57 -

Le operazioni di pronti contro termine (attive e passive) e i riporti (attivi e passivi) sono rilevati in base alla vita residua delle operazioni stesse.

Gli scoperti tecnici vanno classificati in base alla vita residua delle operazioni (ad esempio, pronti contro termine) con le quali vengono acquisiti i titoli venduti allo scoperto.

Nello scaglione “a vista” devono essere ricondotte:

a) le attività e le passività finanziarie “a vista” dello stato patrimoniale;

b) le altre attività e passività con durata residua non superiore a 24 ore (13);

c) convenzionalmente, le quote di OICR da rilevare al valore di bilancio;

d) gli interessi maturati nell’esercizio di riferimento del bilancio sulle attività per cassa “a vista” (es. conti correnti).

Nello scaglione “a vista” devono altresì essere ricondotte le esposizioni scadute non deteriorate limitatamente alla quota scaduta. In particolare, nel caso di esposizioni con rimborso rateale, vanno classificate nello scaglione in esame le sole rate scadute; le rate non ancora scadute vanno classificate nei pertinenti scaglioni temporali.

I rapporti attivi e passivi per cassa non “a vista” nei quali il capitale di riferimento per il calcolo degli interessi può variare così da rendere incerta la stima dei flussi d’interessi che verranno liquidati entro l’anno successivo (ovvero entro la data di scadenza del capitale se inferiore) alla data di bilancio, vanno trattati come le attività “a vista” rilevando l’ammontare degli interessi nella fascia temporale “a vista”.

Relativamente alle attività e passività per cassa – quota capitale non vanno considerati i ratei di interesse maturati (14), le componenti di costo ammortizzato, le svalutazioni forfetarie e le plus/minusvalenze da fair value.

Gli strumenti finanziari irredimibili vanno allocati nella fascia temporale “durata indeterminata”.

Nel caso di operazioni di cartolarizzazione che non danno luogo alla cancellazione delle attività cedute ai sensi dello IAS 39, gli intermediari “originator” classificano nelle pertinenti fasce di vita residua le attività finanziarie cartolarizzate nonché le passività nei confronti della società veicolo; con riferimento a queste ultime passività la classificazione per vita residua è operata in funzione della vita residua delle passività emesse dalla società veicolo sottoscritte da terzi (es. titoli ABS senior).

Le esposizioni ristrutturate oggetto di concessioni (deteriorate e non deteriorate) vanno classificate nei pertinenti scaglioni temporali.

Le sofferenze, gli incaglile inadempienze probabili e le esposizioni scadute deteriorate diverse da quelle oggetto di concessioni e, diverse da quelle valutate al “fair value”, vanno allocate nelle pertinenti fasce temporali di vita residua sulla base delle previsioni di recupero dei flussi di cassa sottostanti effettuate ai fini delle valutazioni di bilancio.

Le attività finanziarie deteriorate, diverse da quelle ristrutturate, classificate nei portafogli “Attività finanziarie detenute per la negoziazione”, “Attività finanziarie valutate al fair value” e “Attività disponibili per la vendita” vanno rilevate, convenzionalmente, nello scaglione “durata indeterminata.

13 Nello scaglione “a vista” della voce “titoli di debito in circolazione” vanno ricompresi anche i titoli che alla data di riferimento del bilancio risultano scaduti, ma non ancora rimborsati. (14) Ad eccezione degli strumenti finanziari del tipo “zero coupon” oppure “one coupon” per i quali occorre segnalare anche i ratei maturati.

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- A.2.58 -

ATTIVITÀ E PASSIVITÀ PER CASSA – QUOTA INTERESSI

Relativamente alla quota interessi occorre distinguere tra:

attività/passività per cassa non deteriorate (ad eccezione delle esposizioni ristrutturate), diverse da quelle “a vista” e dagli zero coupon e one coupon: forma oggetto di rilevazione l’ammontare dei flussi finanziari in linea interessi che verranno liquidati entro l’anno successivo alla data di riferimento del bilancio;

attività/passività per cassa “a vista” non deteriorate (ad eccezione delle esposizioni ristrutturate): forma oggetto di rilevazione l’ammontare degli interessi maturati alla data di riferimento del bilancio, da rilevare nella fascia temporale “a vista” (15).

Nel caso di attività e passività diverse da quelle “a vista” e dagli “zero coupon” e “one coupon”, i flussi finanziari in linea interessi possono essere segnalati facendo riferimento ai dati di natura gestionale.

OPERAZIONI “FUORI BILANCIO”

Le operazioni "fuori bilancio" vanno rilevate in base al metodo della “doppia entrata”, ad eccezione di:

a) garanzie finanziarie rilasciate, le quali vanno segnalate soltanto se ritenute escutibili e nella fascia (fasce) temporale (temporali) in cui si prevede che avvenga l’escussione;

b) garanzie finanziarie ricevute, che vanno rilevate soltanto se a copertura di garanzie finanziarie rilasciate e se ritenute escutibili. In tali casi le garanzie ricevute vanno ricondotte nella fascia (fasce) temporale (temporali) in cui si prevede che avvenga l’escussione;

c) derivati finanziari senza scambio di capitale. Nel caso di derivati di negoziazione va segnalato il relativo fair value nella fascia temporale “a vista”; nel caso di derivati di copertura vanno segnalati solo i differenziali (positivi o negativi) che scadono nell’esercizio successivo a quello di riferimento del bilancio.

Le opzioni figurano in base al “delta equivalent value”.

Relativamente ai flussi di interessi sottostanti ai “currency interest rate swap” vanno segnalati solo i differenziali (positivi o negativi) che scadono nell’esercizio successivo a quello di riferimento del bilancio.

In calce alla tabella va fornita una illustrazione delle attività finanziarie che hanno formato oggetto di operazioni di cartolarizzazione nelle quali l’intermediario ha sottoscritto all’atto dell’emissione la totalità delle passività emesse dalla società veicolo (cd. auto-cartolarizzazione). Va altresì fornita l’indicazione delle caratteristiche dei titoli ABS sottoscritti (ammontare, rating esterno, seniority, ecc.).

I derivati finanziari con scambio di capitale vanno rilevati in base al metodo della “doppia entrata” indicato nella sezione 3.2.1 “Rischio di tasso d’interesse” – Tavola 1 – “Distribuzione per durata residua (data di riprezzamento) delle attività e delle passività finanziarie” e gli importi vanno rilevati secondo quanto previsto per le attività e le passività per cassa. Relativamente ai flussi di interessi sottostanti ai “currency interest rate swaps”, vanno segnalati solo i differenziali (positivi o negativi) che scadono nell’esercizio successivo a quello di riferimento del bilancio. Le opzioni, incluse quelle di rimborso anticipato, figurano in base al “delta equivalent value”.

15 Vanno trattati come le attività e passività a vista gli utilizzi di carte di credito a rimborso rateale.

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- A.2.62 -

4.2 - I FONDI PROPRI E I COEFFICIENTI DI VIGILANZAIL PATRIMONIO E I COEFFICIENTI DI VIGILANZA

4.2.1 - Fondi propriPatrimonio di vigilanza

4.2.1.1 Informazioni di natura qualitativa

Nelle seguenti voci 1, 2 e 3 va fornita una sintetica descrizione delle principali caratteristiche contrattuali (16) degli strumenti finanziari che sono computati, rispettivamente, nel capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET 1), nel capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) e nel capitale di classe 2 (Tier 2 –T2), distinguendo tra strumenti finanziari oggetto di disposizioni transitorie (grandfathering) e altri strumenti finanziari.

1. Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET 1)

2. Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1)

3. Capitale di classe 2 (Tier 2 –T2)

In questa sezione va fornita una sintetica descrizione delle principali caratteristiche contrattuali degli strumenti (es. strumenti innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le passività subordinate) che entrano nel calcolo del patrimonio di base, del patrimonio supplementare e di quello di terzo livello.

4.2.1.2 Informazioni di natura quantitativa

A. Intermediari finanziari

Gli intermediari finanziari rilevano nella presente sezione (Tabella A) l’ammontare dei fondi propri e delle loro fondamentali componenti che sono riconducibili a quanto indicato nelle segnalazioni di vigilanza (cfr. Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati” emanata dalla Banca d’Italia).

Gli intermediari finanziari che applicano il “filtro prudenziale” che consente di rilevare gradualmente nel patrimonio di vigilanza gli effetti derivanti dall’applicazione del nuovo IAS 19, riportano, in calce alla tabella:

a) il valore della passività (attività) netta per benefici definiti che si avrebbe applicando il vecchio IAS 19 (17);

b) il valore della passività (attività) netta per benefici definiti ottenuto applicando il nuovo IAS 19 (18);

c) l’ammontare oggetto di “filtro prudenziale”.

Inoltre, gli intermediari che si avvalgono della facoltà di non includere in alcun elemento dei fondi propri profitti o perdite non realizzati relativi alle esposizioni verso le amministrazioni centrali classificate nella categoria "Attività finanziarie disponibili per la vendita", indicano, in calce alla tabella, l’impatto quantitativo derivante dall’applicazione di tale deroga.

B. IMEL e Istituti di pagamento puri.

Gli IMEL e gli Istituti di pagamento puri redigono la tabella B relativa al patrimonio di vigilanza sulla base di quanto previsto dalla Parte II, Sezione 6 della Circolare n. 286 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati” .

16 Ad esempio: la durata, la remunerazione, il grado subordinazione, le modalità di assorbimento delle perdite, etc.

17 Omologato con Regolamento UE n. 1126/2008 e successivamente emendato con Regolamento UE n. 1205/2011.

18 Omologato con Regolamento UE n. 475/2012.

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- A.2.63 -

Figura nella presente voce l’ammontare del patrimonio di vigilanza e delle sue fondamentali componenti che corrispondono a quanto indicato nelle segnalazioni di vigilanza (cfr. Circolare n. 217 del 5 agosto 1996 “Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, gli Istituti di pagamento e gli IMEL” emanata dalla Banca d’Italia), salvo differenze non rilevanti connesse con la diversità tra la tempistica dell’iter di approvazione del bilancio e la data di trasmissione delle segnalazioni di vigilanza riferite al 31 dicembre.

In calce alla tabella, gli intermediari che applicano il “filtro prudenziale” che consente di rilevare gradualmente nel patrimonio di vigilanza gli effetti derivanti dall’applicazione del nuovo IAS 19, riportano:

a) il valore della passività (attività) netta per benefici definiti che si avrebbe applicando il vecchio IAS 19 (19);

b) il valore della passività (attività) netta per benefici definiti ottenuto applicando il nuovo IAS 19 (20);

c) l’ammontare oggetto di “filtro prudenziale”.

Va altresì indicato il trattamento adottato a fini prudenziali (filtro asimmetrico o neutralizzazione piena) in merito ai titoli di debito emessi da Amministrazioni centrali di Paesi appartenenti all’Unione Europea inclusi nel portafoglio attività finanziarie disponibili per la vendita. Gli intermediari che adottano la neutralizzazione piena, inoltre, indicano l’impatto quantitativo, separatamente sul patrimonio di base e sul patrimonio supplementare, derivante dall’adozione di tale trattamento in luogo del filtro asimmetrico.

4.2.2 - Adeguatezza patrimoniale

4.2.2.1 Informazioni di natura qualitativa

Occorre fornire una sintetica descrizione dell’approccio che l’intermediario adotta per valutare l’adeguatezza del proprio patrimonio di vigilanza a sostegno delle attività correnti e prospettiche.

4.2.2.2 Informazioni di natura quantitativa

Figura nella presente tabella l’ammontare delle attività di rischio e dei requisiti prudenziali che sono riconducibili a quanto indicato nelle segnalazioni di vigilanza (cfr. Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati” emanata dalla Banca d’Italia). Sono anche indicati i rapporti fra il patrimonio di basecapitale primario di classe 1 (CET1) e il patrimonio di vigilanzatotale dei fondi propri, da un lato, e le attività di rischio ponderate come di seguito definite, dall’altro.

Nel caso di utilizzo sia di modelli interni sia della metodologia standard, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali sui rischi di mercato, in calce alla tabella occorre specificare i rispettivi portafogli interessati.

Nel caso della metodologia standardizzata gli “importi non ponderati” corrispondono al valore dell’esposizione che tiene conto dei filtri prudenziali, delle tecniche di mitigazione del rischio e dei fattori di conversione del credito.

Nel caso della metodologia basata sui rating interni, gli “importi non ponderati” corrispondono alla “esposizione al momento del default” (EAD). Nel caso delle garanzie rilasciate e degli impegni a erogare fondi, nella determinazione dell’EAD concorrono anche i fattori di conversione del credito.

Nella voce A.1.2 “rischio di credito e di controparte – metodologia basata sui rating interni” vanno ricomprese anche le esposizioni relative a strumenti di capitale.

Nella voce B.2.1 “rischi di mercato – metodologia standard” e B.2.2 “rischi di mercato – modelli interni” è incluso anche il requisito patrimoniale a fronte del rischio di regolamento.

19 Omologato con Regolamento UE n. 1126/2008 e successivamente emendato con Regolamento UE n. 1205/2011.

20 Omologato con Regolamento UE n. 475/2012.

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- A.2.64 -

Le voci relative ai rischi di mercato sono indicate al lordo dei prestiti subordinati di 3° livello utilizzabili a copertura di tali rischi.

Gli intermediari rilevano nella voce B6 “Altri requisiti prudenziali” i requisiti specifici richiesti sulla base delle disposizioni transitorie in materia di grandi esposizioni di cui al Titolo IV, Capitolo 12, Sezione II, par. 2 della Circolare n. 288 “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari”.

Gli istituti di pagamento e gli IMEL rilevano nella voce B.46 “Altri requisiti prudenziali”, evidenziandolo in una specifica sottovoce, il requisito patrimoniale riferito alla prestazione dei servizi di pagamento calcolato secondo quanto previsto dalla disciplina di vigilanza e nella voce B1 “Rischio di credito e di controparte” il requisito a fronte dei finanziamenti concessi calcolato secondo quanto previsto dalla disciplina di vigilanza.

Gli IMEL rilevano nella voce B.4 6 “Altri requisiti prudenziali”, evidenziandolo in una specifica sottovoce, il requisito patrimoniale riferito all’emissione di moneta elettronica e calcolato secondo quanto previsto dalla disciplina di vigilanza.

La voce B.5 “altri elementi del calcolo” include la somma algebrica dei seguenti elementi: a) requisiti patrimoniali specifici (segno positivo); b) riduzione dei requisiti del 25% (segno negativo) per gli intermediari appartenenti a gruppi bancari italiani; La presente voce può assumere anche valore negativo.

La voce B.6 “Totale requisiti prudenziali” è pari alla somma algebrica delle voci da B.1 a B.5.

Nelle voci C.1, C.2 e C.3 l’ammontare delle attività di rischio ponderate è determinato sempre da tutti gli intermediari come prodotto fra il totale dei requisiti prudenziali (voce B.6) e 16,67 (inverso del coefficiente minimo obbligatorio pari al 6%).

Nel calcolo dei requisiti patrimoniali complessivi richiesti dalla normativa prudenziale sono inclusi i requisiti patrimoniali specifici. Nella sezione informativa “Attività di rischio e coefficienti di vigilanza”, l’ammontare delle attività di rischio ponderate è determinato come prodotto tra i requisiti patrimoniali complessivi richiesti dalla normativa prudenziale e 12,5 oppure 16,66 (valori inversi del coefficiente minimo obbligatorio che può essere pari all’8% o al 6% ai sensi delle vigenti disposizioni di vigilanza).

Sezione 5 – PROSPETTO ANALITICO DELLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA

Nella voce “utile (perdita) d’esercizio” figura il medesimo importo indicato nella medesima voce del conto economico.

Nelle voci relative alle “altre componenti reddituali al lordo delle imposte” figurano le variazioni di valore delle attività registrate nell’esercizio in contropartita delle riserve da valutazione (al lordo delle imposte).

Si precisa in particolare che:

nelle sottovoci “variazioni di fair value” va indicato il saldo (positivo o negativo) delle variazioni di fair value rilevate nell’esercizio;

nelle sottovoci “rigiro a conto economico” va indicata la parte della riserva da valutazione trasferita al conto economico (al lordo della relativa componente fiscale); si distinguono, ove previsto, i rigiri dovuti alla registrazione di “rettifiche da deterioramento” dai rigiri dovuti al realizzo delle attività (“utili/perdite da realizzo”);

nelle sottovoci “altre variazioni” figurano le variazioni diverse da quelle sopra considerate (ad esempio, riduzione della riserva di copertura dei flussi finanziari effettuate in contropartita del valore dell’attività coperta); sono escluse le variazioni delle riserve da valutazione rilevate in contropartita delle riserve di utili;

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- A.3.1 -

NOTA INTEGRATIVA – SCHEMI

I BILANCI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI, DELLE SGR E DELLE SIM Allegato A - Schemi di bilancio e nota integrativa degli intermediari finanziari BILANCIO DELL’IMPRESA Nota Integrativa – Schemi – Parte B: Informazioni sullo Stato Patrimoniale

- A.3.24 -

6.3 “Crediti verso clientela”

Composizione Totale (T) Totale (T-1)

Valore di bilancio Fair value Valore di bilancio Fair value

Bonis Deteriorati

L1 L2 L3 BonisDeteriorati

L1 L2 L3Acquistati Altri Acquistati Altri

1. Finanziamenti

1.1 Leasing finanziario

di cui: senza opzione finale d’acquisto

1.2 Factoring - pro-solvendo

- pro-soluto

1.3 Credito al consumo 1.4 Carte di credito 1.5 Prestiti su pegno 1.6 Finanziamenti concessi in relazione

ai servizi di pagamento prestati 1.7 Altri finanziamenti

di cui: da escussione di garanzie e impegni

2. Titoli di debito 2.1 titoli strutturati 2.2 altri titoli di debito

3. Altre attività

Totale

L1= livello 1

L2= livello 2

L3= livello 3

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- A.3.57 -

PARTE C - INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

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- A.3.67 -

Sezione 8 – Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento - Voce100

8.1 “Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di crediti”

Voci/Rettifiche

Rettifiche di valore Riprese di valore Totale

(T) Totale (T – 1)

specifiche di

portafoglio specifiche di

portafoglio

1. Crediti verso banche

per leasing

per factoring

altri crediti

2. Crediti verso enti finanziari

Crediti deteriorati acquistati

per leasing

per factoring

altri crediti

Altri crediti

per leasing

per factoring

altri crediti

3. Crediti verso clientela

Crediti deteriorati acquistati

per leasing

per factoring

per credito al consumo

altri crediti

Altri crediti

per leasing

per factoring

per credito al consumo

prestiti su pegno

altri crediti

Totale

8.2 “Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di attività finanziarie disponibili per la vendita”

Voci/Rettifiche Rettifiche di valore Riprese di valore Totale (T) Totale (T – 1)

1. Titoli di debito

2. Titoli di capitale e quote di OICR

3. Finanziamenti

Totale

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- A.3.79 -

Sezione 19 – Conto economico: altre informazioni

19.1 - Composizione analitica degli interessi attivi e delle commissioni attive

Voci/Controparte

Interessi attivi Commissioni attive Totale

(T) Totale (T-1)

Banche Enti

finanziari Clientela Banche

Enti finanziari

Clientela

1. Leasing finanziario

- beni immobili

- beni mobili

- beni strumentali

- beni immateriali

2. Factoring

- su crediti correnti

- su crediti futuri

- su crediti acquistati a titolo definitivo

- su crediti acquistati al di sotto del valore originario

- per altri finanziamenti

3. Credito al consumo

- prestiti personali

- prestiti finalizzati

- cessione del quinto

4. Prestiti su pegno

5. Garanzie e impegni

- di natura commerciale

- di natura finanziaria

Totale

19.2 – Altre informazioni

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- A.3.81 -

PARTE D - ALTRE INFORMAZIONI

I BILANCI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI, DELLE SGR E DELLE SIM Allegato A - Schemi di bilancio e nota integrativa degli intermediari finanziari BILANCIO DELL’IMPRESA Nota Integrativa – Schemi – Parte D: Altre Informazioni

- A.3.85 -

A.5 – Dinamica delle rettifiche di valore

Voce Rettifiche di

valore iniziali

Variazioni in aumento Variazioni in diminuzione Rettifiche di

valore finali

Ret

tifi

che

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nega

tive

Specifiche su attività deteriorate Leasing immobiliare sofferenze incagliinadempienze

probabili esp. ristrutturate esp. Scadute

deteriorate Leasing strumentale sofferenze inadempienze

probabiliincagli esp. ristrutturate esp. Scadute

deteriorate Leasing mobiliare sofferenze inadempienze

probabiliincagli esp. ristrutturate esp. Scadute

deteriorate Leasing immateriale sofferenze inadempienze

probabiliincagli esp. ristrutturate esp. Scadute

deteriorate

Totale A

Di portafoglio su altre attività leasing immobiliare leasing strumentale leasing mobiliare leasing immateriale

Totale B

Totale

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- A.3.86 -

A.5bis Esposizioni creditizie per cassa oggetto di concessioni deteriorate: dinamica delle rettifiche di valore

Causali/Valori Esposizioni oggetto di concessioni deteriorate

A. Rettifiche complessive iniziali - di cui: esposizioni cedute non cancellate

B. Variazioni in aumento B.1 rettifiche di valore B.2 perdite da cessione B.3 altre variazioni positive

C. Variazioni in diminuzione C.1. riprese di valore C.2 utili da cessione C.3 cancellazioni C.4 altre variazioni negative

D. Rettifiche complessive finali - di cui: esposizioni cedute non cancellate

A.6 – Altre informazioni

A.6.1 Descrizione generale dei contratti significativi

A.6.2 Altre informazioni sul leasing finanziario

A.6.3 Operazioni di retrolocazione (lease back)

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- A.3.87 -

B. FACTORING E CESSIONE DI CREDITI

B.1 – Valore lordo e valore di bilancio

B.1.1 Operazioni di factoring

Voce/Valori

Totale (T)

Totale (T-1)

Val

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lord

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Ret

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Val

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Val

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lord

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Val

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1. Attività in bonis - esposizioni verso cedenti (pro-solvendo):

- cessioni di crediti futuri - altre

- esposizioni verso debitori ceduti (pro-soluto)

2. Attività deteriorate 2.1 Sofferenze - esposizioni verso cedenti (pro-solvendo):

- cessioni di crediti futuri - altre

- esposizioni verso debitori ceduti (pro-soluto): - acquisti al di sotto del valore nominale - altre

2.2 IncagliInadempienze probabili - esposizioni verso cedenti (pro-solvendo):

- cessioni di crediti futuri - altre

- esposizioni verso debitori ceduti (pro-soluto): - acquisti al di sotto del valore nominale - altre

2.3 Esposizioni Ristrutturate - esposizioni verso cedenti (pro-solvendo): - cessioni di crediti futuri - altre - esposizioni verso debitori ceduti (pro-soluto): - acquisti al di sotto del valore nominale - altre 2.4 3 Esposizioni Scadute deteriorate - esposizioni verso cedenti (pro-solvendo):

- cessioni di crediti futuri - altre

- esposizioni verso debitori ceduti (pro-soluto): - acquisti al di sotto del valore nominale - altre

Totale

I BILANCI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI, DELLE SGR E DELLE SIM Allegato A - Schemi di bilancio e nota integrativa degli intermediari finanziari BILANCIO DELL’IMPRESA Nota Integrativa – Schemi – Parte D: Altre Informazioni

- A.3.88 -

B.1.2 Operazioni di acquisto di crediti deteriorati diverse dal factoring

Voce/Valori

Totale (T)

Totale (T-1)

Val

ore

lord

o

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valo

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Val

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to

Val

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net

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1 Sofferenze

2 IncagliInadempienze probabili

3 Esposizioni Ristrutturate

4 3 Esposizioni Scadute deteriorate

Totale

B.2 – Ripartizione per vita residua

B.2.1 – Operazioni di factoring pro-solvendo: anticipi e “montecrediti”

Fasce temporali

Anticipi Montecrediti

T T-1 T T-1

- a vista

- fino a 3 mesi

- oltre 3 mesi fino a 6 mesi

- da 6 mesi a 1 anno

- oltre 1 anno

- durata indeterminata

Totale

B.2.2 –Operazioni di factoring pro-soluto: esposizioni

Fasce temporali

Esposizioni

T T-1

- a vista

- fino a 3 mesi

- oltre 3 mesi fino a 6 mesi

- da 6 mesi a 1 anno

- oltre 1 anno

- durata indeterminata

Totale

I BILANCI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI, DELLE SGR E DELLE SIM Allegato A - Schemi di bilancio e nota integrativa degli intermediari finanziari BILANCIO DELL’IMPRESA Nota Integrativa – Schemi – Parte D: Altre Informazioni

- A.3.90 -

B.3 – Dinamica delle rettifiche di valore

B.3.1 Operazioni di factoring

Voce

Rettifiche

di valore

iniziali

Variazioni in aumento Variazioni in diminuzione

Rettifiche

di valore

finali

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e

Specifiche su attività deteriorate Esposizioni verso cedenti

- Sofferenze - IncagliInadempienze

probabili - Esposizioni Ristrutturate - Esposizioni Scadute deteriorate

Esposizioni verso debitori ceduti

- Sofferenze - IncagliInadempienze

probabili - Esposizioni Ristrutturate - Esposizioni Scadute deteriorate

Di portafoglio su altre attività

Esposizioni verso cedenti Esposizioni verso debitori

ceduti

Totale

B.3.2 Operazioni di acquisto di crediti deteriorati diverse dal factoring

Voce

Rettifiche

di valore

iniziali

Variazioni in aumento Variazioni in diminuzione

Rettifiche

di valore

finali

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Specifiche su attività deteriorate

Sofferenze

IncagliInadempienze probabili

Esposizioni Ristrutturate

Esposizioni Scadute deteriorate

Totale

I BILANCI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI, DELLE SGR E DELLE SIM Allegato A - Schemi di bilancio e nota integrativa degli intermediari finanziari BILANCIO DELL’IMPRESA Nota Integrativa – Schemi – Parte D: Altre Informazioni

- A.3.92 -

C. CREDITO AL CONSUMO

C.1 – Composizione per forma tecnica

(T)

(T1)

Valore lordo

Rettifiche di valore

Valore netto

Valore lordo

Rettifiche di valore

Valore netto

1. Attività in bonis

prestiti personali

prestiti finalizzati

cessione del quinto

2. Attività deteriorate Prestiti personali

sofferenze

incagliinadempienze probabili

esposizioni ristrutturate

esposizioni scadute deteriorate

Prestiti finalizzati

sofferenze

incagliinadempienze probabili

esposizioni ristrutturate

esposizioni scadute deteriorate

Cessione del quinto

sofferenze

incagliinadempienze probabili

esposizioni ristrutturate

esposizioni scadute deteriorate

Totale

I BILANCI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI, DELLE SGR E DELLE SIM Allegato A - Schemi di bilancio e nota integrativa degli intermediari finanziari BILANCIO DELL’IMPRESA Nota Integrativa – Schemi – Parte D: Altre Informazioni

- A.3.94 -

C.3 – Dinamica delle rettifiche di valore

Voce Rettifiche di valore iniziali

Variazioni in aumento Variazioni in diminuzione Rettifiche di valore

finali

Ret

tifi

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e

Specifiche su attività deteriorate Prestiti personali

sofferenze

incagliinademmpienze probabili

esposizioni ristrutturate

esposizioni scadute deteriorate

Prestiti finalizzati

sofferenze

incagliinadempienze probabili

esposizioni ristrutturate

esposizioni scadute deteriorate

Cessione del quinto

sofferenze

incagliinadempienze probabili

esposizioni ristrutturate

esposizioni scadute detriorate

Di portafoglio su altre attività

prestiti personali

prestiti finalizzati

cessione del quinto

Totale

C.3.bis Esposizioni creditizie per cassa oggetto di concessioni deteriorate: dinamica delle rettifiche di valore complessive

Causali/Valori Esposizioni oggetto di concessioni deteriorate

B. Rettifiche complessive iniziali - di cui: esposizioni cedute non cancellate

B. Variazioni in aumento B.1 rettifiche di valore B.2 perdite da cessione B.3 altre variazioni positive

C. Variazioni in diminuzione C.1. riprese di valore C.2 utili da cessione C.3 cancellazioni C.4 altre variazioni negative

D. Rettifiche complessive finali - di cui: esposizioni cedute non cancellate

I BILANCI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI, DELLE SGR E DELLE SIM Allegato A - Schemi di bilancio e nota integrativa degli intermediari finanziari BILANCIO DELL’IMPRESA Nota Integrativa – Schemi – Parte D: Altre Informazioni

- A.3.111 -

H. Operatività con fondi di terzi

H.1 – Natura dei fondi e forme di impiego

Voci/Fondi Totale (T) Totale (T-1)

Fondi pubblici

Fondi pubblici

di cui:

a rischio proprio

di cui:

a rischio proprio

1. Attività in bonis

leasing finanziario factoring

altri finanziamenti di cui: per escussione di garanzie e impegni

partecipazioni di cui: per merchant banking

garanzie e impegni

2. Attività deteriorate

2.1 Sofferenze

leasing finanziario factoring altri finanziamenti

di cui: per escussione di garanzie e impegni garanzie e impegni

2.2 IncagliInadempienze probabili

leasing finanziario factoring altri finanziamenti

di cui: per escussione di garanzie e impegni garanzie e impegni

2.3 Esposizioni ristrutturate

leasing finanziario factoring altri finanziamenti

di cui: per escussione di garanzie e impegni garanzie e impegni

2.4 3 Esposizioni scadute deteriorate

leasing finanziario factoring altri finanziamenti

di cui: per escussione di garanzie e impegni garanzie e impegni

Totale

I BILANCI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI, DELLE SGR E DELLE SIM Allegato A - Schemi di bilancio e nota integrativa degli intermediari finanziari BILANCIO DELL’IMPRESA Nota Integrativa – Schemi – Parte D: Altre Informazioni

- A.3.112 -

H.2 – Valori lordi e netti delle attività a rischio proprio

Fondi pubblici

Voce

Valore lordo

Rettifiche di

valore

Valore netto

1. Attività in bonis

leasing finanziario factoring altri finanziamenti di cui: per escussione di garanzie

e impegni garanzie e impegni partecipazioni di cui: per merchant banking

2. Attività deteriorate

2.1 Sofferenze

leasing finanziario factoring altri finanziamenti

di cui: per escussione di garanzie e impegni

garanzie e impegni

2.2 IncagliInadempienze probabili

leasing finanziario factoring altri finanziamenti

di cui: per escussione di garanzie e impegni

garanzie e impegni

2.3 Esposizioni ristrutturate

leasing finanziario factoring altri finanziamenti

di cui: per escussione di garanzie e impegni

garanzie e impegni

2.4 3 Esposizioni scadute deteriorate

leasing finanziario factoring altri finanziamenti

di cui: per escussione di garanzie e impegni

garanzie e impegni

Totale

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- A.3.113 -

H.3 – Altre informazioni

H.3.1 – Attività a valere su fondi di terzi

H.3.2 – Fondi di terzi

I. OPERAZIONI DI PRESTITO SU PEGNO

I.1 – Valori lordi e netti

(T) (T-1) Valore lordo

Rettifiche di valore specifiche

Rettifiche di valore di portafoglio

Valore netto

Valore lordo

Rettifiche di valore specifiche

Rettifiche di valore di portafoglio

Valore netto

I.2 – Dati di flusso

(T) (T-1) Variazioni in

aumento Variazioni in diminuzione Variazioni in

aumento Variazioni in diminuzione

Nuove operazioni

Altre variazioni

Rimborsi Crediti recuperati

Cancellazioni

Altre variazioni

Nuove operazioni

Altre variazioni

Rimborsi Crediti recuperati

Cancellazioni

Altre variazioni

IL. OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE (“COVERED BOND”)

LM. ALTRE ATTIVITA’

(da specificare)

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- A.3.119 -

INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA

1. Distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (Valore di bilancio)

Portafogli/qualità

Sof

fere

nze

Inad

empi

enze

pr

obab

ili

Esp

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Tot

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1. Attività finanziarie disponibili per la vendita

2. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza

3. Crediti verso banche

4. Crediti verso clientela

5. Attività finanziarie valutate al fair value

6. Attività finanziare in corso di dismissione

Totale (T)

Totale (T-1)

Portafogli/qualità Attività di scarsa qualità creditizia

Altre attività Totale

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione

2. Derivati di copertura

Totale (T)

Totale (T-1)

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- A.3.120 -

2. Esposizioni creditizie

2.1 Esposizioni creditizie verso clientela: valori lordi e netti

Tipologie esposizioni/valori

Esposizione lorda Rettifiche di

valore specifiche

Rettifiche di valore di portafoglio

Esposizione Netta Attività

deteriorate

In bonis

Fin

o a

3 m

esi

Da

oltr

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mes

i fin

o a

6 m

esi

Da

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mes

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1 a

nno

Oltr

e 1

anno

A. ESPOSIZIONI PER CASSA

a) Sofferenze - di cui: esposizioni oggetto di concessioni

b) Inadempienze probabili - di cui: esposizioni oggetto di concessioni

c) Esposizioni scadute deteriorate - di cui: esposizioni oggetto di concessioni d) Esposizioni scadute non deteriorate - detenute per la negoziazione - altre - di cui: esposizioni oggetto di

concessioni

e) Altre attività

- detenute per la negoziazione

- altre

TOTALE A

B. ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO

a) Deteriorate

b) Altre

- derivati

- altre

TOTALE B

TOTALE A+B

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- A.3.121 -

2.2 Esposizioni creditizie verso banche ed enti finanziari: valori lordi e netti

Tipologie esposizioni/valori

Esposizione lorda Rettifiche di

valore specifiche

Rettifiche di valore di portafoglio

Esposizione Netta Attività

deteriorate

In bonis

Fin

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3 m

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e 3

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ann

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B. ESPOSIZIONI PER CASSA

a) Sofferenze - di cui: esposizioni oggetto di concessioni

b) Inadempienze probabili - di cui: esposizioni oggetto di concessioni

c) Esposizioni scadute deteriorate - di cui: esposizioni oggetto di concessioni d) Esposizioni scadute non deteriorate - detenute per la negoziazione - altre - di cui: esposizioni oggetto di

concessioni

e) Altre attività

- detenute per la negoziazione

- altre

TOTALE A

B. ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO

a) Deteriorate

b) Altre

- derivati

- altre

TOTALE B

TOTALE A+B

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- A.3.123 -

3. Concentrazione del credito

3.1 Distribuzione delle esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio per settore di attività economica della controparte

3.2 Distribuzione delle esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio per area geografica della controparte

3.3 Grandi rischi esposizioni

a) Ammontare (valore non ponderatodi bilancio)

b) Ammontare (valore ponderato)

c) Numero

4. Modelli e altre metodologie per la misurazione e gestione del rischio di credito

5. Altre informazioni di natura quantitativa

(da specificare)

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- A.3.131 -

4.2 I fondi propri e i coefficienti di vigilanzaIl patrimonio e i coefficienti di vigilanza

4.2.1 Fondi propriPatrimonio di vigilanza

4.2.1.1 Informazioni di natura qualitativa

1. Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET 1)

2. Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1)

3. Capitale di classe 2 (Tier 2 –T2)

4.2.1.2 Informazioni di natura quantitativa

A. INTERMEDIARI FINANZIARI

Totale (T) Totale (T-1)

A. Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) prima dell’applicazione dei filtri prudenziali

di cui strumenti di CET1 oggetto di disposizioni transitorie

B. Filtri prudenziali del CET1 (+/-)

C. CET1 al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio (A +/- B)

D. Elementi da dedurre dal CET1

E. Regime transitorio – Impatto su CET1 (+/-)

F. Totale Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) (C – D +/-E)

G. Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio

di cui strumenti di AT1 oggetto di disposizioni transitorie

H. Elementi da dedurre dall’AT1

I. Regime transitorio – Impatto su AT1 (+/-)

L. Totale Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) (G - H +/- I)

M. Capitale di classe 2 (Tier 2 –T2) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio

di cui strumenti di T2 oggetto di disposizioni transitorie

N. Elementi da dedurre dal T2

O. Regime transitorio – Impatto su T2 (+/-)

P. Totale Capitale di classe 2 (Tier 2 –T2) (M - N +/- O)

Q. Totale fondi propri (F + L + P)

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- A.3.132 -

B. IMEL E ISTITUTI DI PAGAMENTO PURI

Totale (T) Totale (T-1)

A. Patrimonio di base prima dell'applicazione dei filtri prudenziali

B. Filtri prudenziali del patrimonio base:

B.1 Filtri prudenziali IAS/IFRS positivi (+)

B.2 Filtri prudenziali IAS/IFRS negativi (-)

C. Patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre (A + B)

D. Elementi da dedurre dal patrimonio di base

E. Totale patrimonio di base (TIER 1) (C – D)

F. Patrimonio supplementare prima dell'applicazione dei filtri prudenziali

G. Filtri prudenziali del patrimonio supplementare:

G.1 Filtri prudenziali IAS/IFRS positivi (+)

G.2 Filtri prudenziali IAS/IFRS negativi (-)

H. Patrimonio supplementare al lordo degli elementi da dedurre (F + G)

I. Elementi da dedurre dal patrimonio supplementare

L. Totale patrimonio supplementare (TIER 2) (H – I)

M. Elementi da dedurre dal totale patrimonio di base e supplementare

N. Patrimonio di vigilanza (E + L – M)

4.2.2 Adeguatezza patrimoniale

4.2.2.1 Informazioni di natura qualitativa

4.2.2.2 Informazioni di natura quantitativa

Categorie/Valori

Importi non

ponderati

Importi ponderati/ requisiti

T (T-1) T (T-1)

A. ATTIVITÀ DI RISCHIO

A.1 Rischio di credito e di controparte

1. Metodologia standardizzata

2. Metodologia basata sui rating interni

2.1 Base

2.2 Avanzata

3. Cartolarizzazioni

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- A.3.133 -

B. REQUISITI PATRIMONIALI DI VIGILANZA

B.1 Rischio di credito e di controparte

B.2 Rischio di aggiustamento della valutazione del credito

B.3 Rischio di regolamento

B.2 4 Rischi di mercato

1. Metodologia standard

2. Modelli interni

3. Rischio di concentrazione

B.3 5 Rischio operativo

1. Metodo base

2. Metodo standardizzato

3. Metodo avanzato

B.64 Altri requisiti prudenziali

B.75 Altri elementi del calcolo

B.86 Totale requisiti prudenziali

C. ATTIVITÀ DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI VIGILANZA

C.1 Attività di rischio ponderate

C.2 Capitale primario di classe 1/Attività di rischio ponderate (CET 1 capital ratio)

C.3 Capitale di classe 1/Attività di rischio ponderate (Tier 1 capital ratio)

C.4 Totale fondi propri/Attività di rischio ponderate (Total capital ratio)

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- B.1 -

ALLEGATO B – SCHEMI DI BILANCIO E DI NOTA INTEGRATIVA DELLE SGR

I BILANCI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI, DELLE SGR E DELLE SIM Allegato B - Schemi di bilancio e nota integrativa delle SGR BILANCIO DELL’IMPRESA Nota integrativa – Istruzioni di compilazione

- B.2.1 -

NOTA INTEGRATIVA – ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE

I BILANCI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI, DELLE SGR E DELLE SIM Allegato B - Schemi di bilancio e nota integrativa delle SGR BILANCIO DELL’IMPRESA Nota integrativa – Istruzioni di compilazione – Parte B: Informazioni sullo Stato Patrimoniale

- B.2.9 -

3. PARTE B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Sezione 1 - Cassa e disponibilità liquide

Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto dell'attivo relativo alla voce 10.

Sezione 2 - Attività finanziarie detenute per la negoziazione

Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto dell’attivo relativo alla voce 20.

Le attività cedute che non soddisfano le condizioni previste dallo IAS 39 per essere cancellate dal bilancio (“cedute non cancellate”) e le attività deteriorate devono essere ricondotte nelle pertinenti forme tecniche.

Gli strumenti finanziari strutturati non oggetto di scorporo devono essere rilevati, nelle successive tabelle, facendo riferimento al fair value del titolo nella sua interezza (titolo “ospite” più contratto derivato incorporato).

2.1 Composizione della voce 20 “Attività finanziarie detenute per la negoziazione”

Nella voce “Titoli di capitale” va inserito il “di cui: valutati al costo”, laddove il relativo importo sia rilevante.

In calce alla tabella con riferimento alle società sottoposte a influenza notevole o controllate congiuntamente incluse nella voce "titoli di capitale ", laddove tali interessenze sono significative per la SGR segnalante, va anche fornita l’informativa prevista dall’IFRS 12 paragrafi 20-23 e B12, B15, B18 e B19.

2.2 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: composizione per emittenti

In calce alla tabella occorre fornire il dettaglio dei titoli di capitale emessi da soggetti classificati a sofferenza o a inadempienze probabilia incaglio, corredato delle svalutazioni cumulate e di quelle effettuate nell’esercizio.

2.3 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: variazioni annue

Le variazioni positive di fair value non devono essere compensate con le variazioni negative di fair value.

In caso di operazioni di aggregazione aziendale effettuate nel corso dell'esercizio, occorre inserire fra gli “Aumenti” (acquisti) o fra le “Diminuzioni” (vendite) una specifica evidenza con la dizione “operazioni di aggregazione aziendale”.

Sezione 3 - Attività finanziarie valutate al fair value

Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto dell’attivo relativo alla voce 30.

Le attività cedute che non soddisfano le condizioni previste dallo IAS 39 per essere cancellate dal bilancio (“cedute non cancellate”) e le attività deteriorate devono essere ricondotte nelle pertinenti forme tecniche.

Gli strumenti finanziari strutturati non oggetto di scorporo devono essere rilevati, nelle successive tabelle, facendo riferimento al fair value del titolo nella sua interezza (titolo “ospite” più contratto derivato incorporato).

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- B.2.10 -

3.1 Composizione della voce 30 “Attività finanziarie valutate al fair value”

Nella voce “Titoli di capitale” va inserito il “di cui: valutati al costo”, laddove il relativo importo sia rilevante. In tal caso, in calce alla tabella va rassegnata l’informativa di cui all’IFRS 7, par. 30.

In calce alla tabella:

- con riferimento alle società sottoposte a influenza notevole o controllate congiuntamente incluse nella voce "titoli di capitale e quote di OICR", laddove tali interessenze sono significative per la SGR segnalante, va anche fornita l’informativa prevista dall’IFRS 12 paragrafi 20-23 e B12, B15, B18 e B19;

- vanno indicate le finalità di utilizzo della c.d. “fair value option” (“coperture naturali”, strumenti finanziari strutturati, portafogli di attività finanziarie gestiti internamente sulla base del fair value) e gli importi delle relative attività finanziarie interessate;

- va fornita l’informativa di cui all’IFRS 7, par. 9, lettere b), c) e d) e par. 11.

3.2 Attività finanziarie valutate al fair value: composizione per emittenti

In calce alla tabella occorre fornire il dettaglio dei titoli di capitale emessi da soggetti classificati a sofferenza o a inadempienze probabiliincaglio, corredato delle svalutazioni cumulate e di quelle effettuate nell’esercizio.

3.3 Attività finanziarie valutate al fair value: variazioni annue

Le variazioni positive di fair value non devono essere compensate con le variazioni negative di fair value.

In caso di operazioni di aggregazione aziendale effettuate nel corso dell'esercizio, occorre inserire fra gli “Aumenti” (acquisti) o fra le “Diminuzioni” (vendite) una specifica evidenza con la dizione “operazioni di aggregazione aziendale”.

Sezione 4 - Attività finanziarie disponibili per la vendita

Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto dell’attivo relativo alla voce 40.

Le attività cedute che non soddisfano le condizioni previste dallo IAS 39 per essere cancellate dal bilancio (“cedute non cancellate”) e le attività deteriorate devono essere ricondotte nelle pertinenti forme tecniche.

4.1 Composizione della voce 40 “Attività finanziarie disponibili per la vendita”

Nella voce “Titoli di capitale” va inserito il “di cui: valutati al costo”, laddove il relativo importo sia rilevante. In tal caso, in calce alla tabella va rassegnata l’informativa di cui all’IFRS 7, par. 30.

In calce alla tabella va anche fornito, se d'importo rilevante, il dettaglio (nome, percentuale di interessenza, eventuale quotazione e fair value) delle società sottoposte a influenza notevole o controllate congiuntamente incluse nella voce "titoli di capitale e quote di OICR", ai sensi dello IAS 28 e dello IAS 31.

4.2 Attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione per emittenti

In calce alla tabella occorre fornire il dettaglio dei titoli di capitale emessi da soggetti classificati a sofferenza o a inadempienze probabiliincaglio, corredato delle svalutazioni cumulate e di quelle effettuate nell’esercizio.

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- B.2.16 -

In caso di operazioni di aggregazione aziendale effettuate nel corso dell'esercizio, occorre inserire fra gli “Aumenti” o fra le “Diminuzioni” una specifica evidenza con la dizione “operazioni di aggregazione aziendale”.

12.6 Variazioni delle imposte differite (in contropartita del patrimonio netto)

In caso di operazioni di aggregazione aziendale effettuate nel corso dell'esercizio, occorre inserire fra gli “Aumenti” o fra le “Diminuzioni” una specifica evidenza con la dizione “operazioni di aggregazione aziendale”.

Sezione 13 – Attività non correnti, gruppi di attività in via di dismissione e passività associate

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto dell’attivo relativo alla voce 130 e il conto del passivo relativo alla voce 80.

Nella presente sezione occorre fornire il dettaglio dei titoli di capitale emessi dai soggetti classificati a sofferenze o a inadempienze probabiliincaglio, corredato delle relative svalutazioni cumulate e di quelle effettuate nell’esercizio.

Va inoltre fornita l’informativa sul livello gerarchico di fair value (livello 1, livello 2, livello 3).

Sezione 14 – Altre attività

Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto dell’attivo relativo alla voce 140.

PASSIVO

Sezione 1 – Debiti

Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto del passivo relativo alla voce 10.

1.1 Dettaglio della voce “Debiti”

1.2 Debiti: composizione per controparte

I “debiti verso reti di vendita” includono i debiti per commissioni riconosciute agli intermediari collocatori.

Nei “debiti per altri servizi” sono indicate tra le “consulenze” i debiti per consulenze relative all’attività di gestione di patrimoni.

Le operazioni “pronti contro termine” passive includono sia le operazioni con obbligo di rivendita a termine del cessionario sia le operazioni che prevedono la facoltà di rivendita a termine (queste ultime nella misura in cui le attività sottostanti non soddisfino le condizioni previste dallo IAS 39 per essere cancellate dal bilancio). Formano oggetto di rilevazione nella presente voce anche le operazioni “pronti contro termine” passive realizzate a valere su titoli ricevuti in operazioni “pronti contro termine” attive.

I debiti connessi con le operazioni di cessione di attività finanziarie che non rispettano i requisiti posti dallo IAS 39 per la loro integrale cancellazione dal bilancio (“passività a fronte di attività cedute non cancellate”) devono essere ricondotti negli “altri debiti”.

Nella sottovoce “altri debiti: altri” confluiscono le componenti del patrimonio netto che in ossequio allo IAS 32 sono riclassificate fra le passività. In calce alle tabelle va fornito il dettaglio di tali importi.

I BILANCI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI, DELLE SGR E DELLE SIM Allegato B - Schemi di bilancio e nota integrativa delle SGR BILANCIO DELL’IMPRESA Nota integrativa – Istruzioni di compilazione – Parte C: Informazioni sul Conto Economico

- B.2.21 -

4. PARTE C - INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Sezione 1 – Commissioni attive e passive

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti relativi alle voci 10 e 20.

1.1 “Commissioni attive e passive”

Le commissioni attive e passive attinenti al servizio di gestione di patrimoni sono distinte in commissioni relative a “gestioni proprie” (ivi comprese quelle che la SGR delega a terzi) e “gestioni ricevute in delega” (ancorché delegate dalla SGR a soggetti terzi).

Ove la SGR abbia delegato a soggetti terzi la gestione di patrimoni, le commissioni attive e passive relative a tali gestioni dovranno essere indicate in un’apposita tabella.

La remunerazione e il costo dell’operatività in prestito titoli vanno segnalati, rispettivamente dal prestatore e dal prestatario, nella sottovoce “altri servizi”. Qualora l’operatività in prestito titoli sia rilevante, il prestatore e il prestatario possono inserire la sottovoce “operazioni di prestito titoli”.

Sezione 2 - Dividendi e proventi simili

Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto relativo alla voce 30.

Sezione 3 - Interessi

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti relativi alle voci 40 e 50.

Nelle “attività finanziarie detenute per la negoziazione” figurano anche i differenziali o i margini positivi relativi a contratti derivati connessi gestionalmente con attività e passività finanziarie valutate al fair value (cd. fair value option) nonché quelli connessi gestionalmente con attività e passività finanziarie classificate nel portafoglio di negoziazione e che prevedano la liquidazione di differenziali o margini a più scadenze (colonna “altre operazioni”). Nella colonna “altre operazioni” va indicato il saldo positivo dei differenziali maturati sul complesso dei suddetti derivati con fair value sia positivo sia negativo.

Nelle “passività finanziarie detenute per la negoziazione” figurano anche i differenziali o i margini negativi relativi a contratti derivati connessi gestionalmente con attività o passività finanziarie valutate al fair value (c.d. fair value option) nonché quelli connessi gestionalmente con attività o passività classificate nel portafoglio di negoziazione e che prevedano la liquidazione di differenziali o margini a più scadenze (colonna “altre operazioni”). Nella colonna “altre operazioni” va indicato il saldo negativo dei differenziali maturati sul complesso dei suddetti derivati con fair value sia positivo sia negativo.

Sezione 4 - Risultato netto dell'attività di negoziazione

Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto relativo alla voce 60.

4.1 Composizione della voce 60 “Risultato netto dell’attività di negoziazione”

Tra le “plusvalenze” e le “minusvalenze” delle “attività/passività finanziarie: altre” figurano convenzionalmente anche i “rigiri” a conto economico delle riserve da valutazione delle operazioni di copertura dei flussi finanziari quando si ritiene che le transazioni attese non siano più probabili ovvero quando le minusvalenze imputate alle riserve stesse non sono più recuperabili. Sono escluse le differenze di cambio relative alle attività e passività finanziarie di negoziazione da ricondurre nella voce “attività e passività finanziarie: differenze di cambio”.

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- B.2.22 -

Nel "risultato netto" delle “attività e passività finanziarie: differenze di cambio” va convenzionalmente indicato il saldo, positivo o negativo, delle variazioni di valore delle attività e delle passività finanziarie denominate in valuta, diverse da quelle designate al fair value, da quelle oggetto di copertura del fair value (rischio di cambio o fair value) o dei flussi finanziari (rischio di cambio) nonché dai derivati di copertura.

I differenziali e i margini, positivi o negativi, dei contratti derivati classificati nel portafoglio di negoziazione vanno convenzionalmente indicati in corrispondenza della colonna “utili/perdite da negoziazione”.

Nel “di cui: OICR propri” vanno indicati i risultati dell’attività di negoziazione riferiti agli OICR istituiti dalla SGR.

Sezione 5 - Risultato netto dell'attività di copertura

Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto relativo alla voce 70.

5.1 Composizione della voce 70 “Risultato netto dell’attività di copertura”

I proventi (oneri) includono le rivalutazioni (svalutazioni), i differenziali e i margini incassati (pagati) e gli altri proventi (oneri) relativi alle operazioni di copertura e a quelle coperte. Sono esclusi i differenziali e i margini incassati (pagati) da ricondurre fra gli interessi. I proventi e gli oneri vanno rilevati in modo separato, senza operare compensazioni.

Nelle sottovoci relative ai “proventi (oneri) relativi a derivati di copertura dei flussi finanziari” va considerata solo la parte della plusvalenza (o minusvalenza) del derivato di copertura dei flussi finanziari che non compensa la minusvalenza (o plusvalenza) dell'operazione coperta (cd. imperfezione della copertura).

Sezione 6 - Risultato netto delle attività e delle passività finanziarie valutate al fair value

Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto relativo alla voce 80.

6.1 Composizione della voce 80 “Risultato netto delle attività e delle passività finanziarie valutate al fair value”

Nel “di cui: OICR propri” va indicato il risultato netto riferito agli OICR istituiti dalla SGR.

Nelle "plusvalenze" e "minusvalenze" sono incluse anche le differenze di cambio, positive e negative, relative alle attività e passività finanziarie valutate al fair value denominate in valuta, da ricondurre nella voce “differenze di cambio”.

In calce alla tabella occorre indicare, ove rilevante, il dettaglio delle svalutazioni e delle perdite da negoziazione su attività riconducibili al deterioramento creditizio ("impairment") del debitore/emittente.

Sezione 7 - Utile (perdita) da cessione o riacquisto

Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto relativo alla voce 90.

Sezione 8 – Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento

Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto relativo alla voce 100.

Le rettifiche e le riprese di valore sui finanziamenti vanno indicate nella tabella 8.3 relativa alle “Altre operazioni finanziarie”.

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- B.2.23 -

Le rettifiche di valore calcolate sulle esposizioni classificate a sofferenze, incagli, ristrutturate oppure scadute/sconfinanti deteriorate vanno sempre indicate come rettifiche di valore specifiche anche quando il metodo di calcolo è di tipo forfetario.

8.1 “Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di attività finanziarie disponibili per la vendita”

Nel “di cui: OICR propri” vanno indicate le rettifiche riferite agli OICR istituiti dalla SGR.

Sezione 9 - Spese amministrative

Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto relativo alla voce110.

9.1 Composizione della voce 110.a “Spese per il personale”

Nella sottovoce “salari e stipendi” vanno inclusi anche i compensi per lavoro straordinario, le gratifiche, ecc.

Nella voce "altro personale in attività" figurano, tra l’altro, i contratti di lavoro atipici. Se l'importo è rilevante, va fornito il dettaglio delle diverse tipologie di contratti e dei rimborsi di spese.

Nella voce “personale collocato a riposo” figurano gli oneri sostenuti dall’impresa per il personale collocato a riposo. Gli oneri sostenuti per l’incentivazione all’esodo figurano tra le “altre spese”.

L'accantonamento al trattamento di fine rapporto del personale include anche gli interessi maturati nel periodo per effetto del passaggio del tempo. Medesima impostazione si applica ai fondi di quiescenza a benefici definiti e agli eventuali altri benefici a lungo termine.

I versamenti del TFR effettuati direttamente all’INPS vanno rilevati convenzionalmente nelle sottovoci “versamenti ai fondi di previdenza complementare esterni a contribuzione definita”.

9.2 Numero medio dei dipendenti ripartiti per categoria

Il numero medio dei dipendenti (sia con contratto di lavoro subordinato sia con altri contratti) include i dipendenti di altre società distaccati presso l'azienda ed esclude i dipendenti dell'azienda distaccati presso altre società. Nel caso dei dipendenti part-time va convenzionalmente considerato il 50 per cento.

Il numero medio è calcolato come media ponderata dei dipendenti dove il peso è dato dal numero di mesi lavorati sull’anno.

9.3 Composizione della voce 110.b “Altre spese amministrative”

Devono essere indicate, tra l’altro, le spese relative a servizi dati in outsourcing.

Sezione 10 – Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali

Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto relativo alla voce 120.

Sezione 11 – Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali

Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto relativo alla voce 130.

Sezione 12 - Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali

Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto relativo alla voce 140.

I BILANCI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI, DELLE SGR E DELLE SIM Allegato C - Schemi di bilancio e nota integrativa delle SIM BILANCIO DELL’IMPRESA

- C.1 -

ALLEGATO C – SCHEMI DI BILANCIO E DI NOTA INTEGRATIVA DELLE SIM

I BILANCI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI, DELLE SGR E DELLE SIM Allegato C - Schemi di bilancio e nota integrativa delle SIM BILANCIO DELL’IMPRESA Nota integrativa – Istruzioni di compilazione

- C.2.1 -

NOTA INTEGRATIVA – ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE

I BILANCI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI, DELLE SGR E DELLE SIM Allegato C - Schemi di bilancio e nota integrativa delle SIM BILANCIO DELL’IMPRESA Nota integrativa – Istruzioni di compilazione – Parte B: Informazioni sullo Stato Patrimoniale

- C.2.9 -

3 PARTE B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Sezione 1 - Cassa e disponibilità liquide

Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto dell'attivo relativo alla voce 10.

Sezione 2 - Attività finanziarie detenute per la negoziazione

Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto dell’attivo relativo alla voce 20.

Le attività cedute che non soddisfano le condizioni previste dallo IAS 39 per essere cancellate dal bilancio (“cedute non cancellate”) e le attività deteriorate devono essere ricondotte nelle pertinenti forme tecniche.

2.1 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: composizione merceologica

Nella voce “Titoli di capitale” va inserito il “di cui: valutati al costo”, laddove il relativo importo sia rilevante. In tal caso, in calce alla tabella va rassegnata l’informativa di cui all’IFRS 7, par. 30. Va fornita la ripartizione tra derivati di negoziazione, connessi con la fair value option e altri derivati, laddove rilevante.

Il saldo positivo derivante dalla compensazione tra contratti derivati effettuata ai sensi dello IAS 32 paragrafo 42 va convenzionalmente attribuito alla voce 1 “Derivati finanziari” e/o alla voce 2 “Derivati creditizi” sulla base innanzitutto del livello gerarchico di fair value, partendo dal livello 3, e a parità di livello, si considera la natura dello strumento derivato (derivato finanziario o derivato creditizio) (2).

In calce alla tabella con riferimento alle società sottoposte a influenza notevole o controllate congiuntamente incluse nella voce "titoli di capitale ", laddove tali interessenze sono significative per la SIM segnalante, va anche fornita l’informativa prevista dall’IFRS 12 paragrafi 20-23 e B12, B15, B18 e B19.

Gli strumenti finanziari strutturati non oggetto di scorporo devono essere rilevati, nelle successive tabelle, facendo riferimento al fair value del titolo nella sua interezza (titolo “ospite” più contratto derivato incorporato).

2.2 Strumenti finanziari derivati

La colonna “tassi di interesse” comprende convenzionalmente anche i derivati finanziari con sottostanti titoli di debito. La colonna “titoli di capitale” include anche le operazioni su indici azionari.

I derivati strutturati che risultano composti da più derivati elementari che insistono su profili di rischio diversi (ad esempio "equity linked swap": tassi di interesse e titoli di capitale) sono convenzionalmente rilevati in corrispondenza della colonna "altro " e del loro importo, se rilevante, va fornito il dettaglio in calce alla tabella.

2 Ad esempio, si ipotizzi che si abbiano derivati finanziari con valore positivo pari a 10 e derivati creditizi con valore pari a positivo 8, tutti di livello 3 di fair value; si ipotizzi altresì che tali derivati siano oggetto di compensazione, ai sensi dello IAS 32 paragrafo 42, con derivati finanziari aventi fair value negativo pari a -3. In tal caso, il saldo netto pari a 15 (18-3) va ripartito indicando 7 (10-3) per i derivati finanziari e 8 per i derivati creditizi. Si ipotizzi inoltre che sia presente un ulteriore derivato creditizio avente fair value negativo pari a -10; in tal caso, il saldo netto pari a 5 (18-13) va interamente imputato ai derivati finanziari. Qualora invece il fair value negativo di quest’ultimo derivato creditizio sia pari a -6 il saldo netto pari a 9 (18-9) andrà imputato per 7 (10-3) ai derivati finanziari e per 2 (8-6) ai derivati creditizi.

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- C.2.10 -

2.3 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: composizione per debitori/emittenti

In calce alla tabella occorre fornire il dettaglio dei titoli di capitale emessi da soggetti classificati a sofferenza o a inadempienze probabiliincaglio, corredato delle svalutazioni cumulate e di quelle effettuate nell’esercizio.

2.4 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: variazioni annue

Le variazioni positive di fair value non devono essere compensate con le variazioni negative di fair value.

In caso di operazioni di aggregazione aziendale effettuate nel corso dell'esercizio, occorre inserire fra gli “Aumenti” (acquisti) o fra le “Diminuzioni” (vendite) una specifica evidenza con la dizione “operazioni di aggregazione aziendale”.

Sezione 3 - Attività finanziarie valutate al fair value

Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto dell’attivo relativo alla voce 30.

Le attività cedute che non soddisfano le condizioni previste dallo IAS 39 per essere cancellate dal bilancio (“cedute non cancellate”) e le attività deteriorate devono essere ricondotte nelle pertinenti forme tecniche.

Gli strumenti finanziari strutturati non oggetto di scorporo devono essere rilevati, nelle successive tabelle, facendo riferimento al fair value del titolo nella sua interezza (titolo “ospite” più contratto derivato incorporato).

3.1 Composizione della voce 30 “Attività finanziarie valutate al fair value”

Nella voce “Titoli di capitale” va inserito il “di cui: valutati al costo”, laddove il relativo importo sia rilevante. In tal caso, in calce alla tabella va rassegnata l’informativa di cui all’IFRS 7, par. 30.

In calce alla tabella:

- con riferimento alle società sottoposte a influenza notevole o controllate congiuntamente incluse nella voce "titoli di capitale", laddove tali interessenze sono significative per la SIM segnalante, va anche fornita l’informativa prevista dall’IFRS 12 paragrafi 20-23 e B12, B15, B18 e B19;

- vanno indicate le finalità di utilizzo della c.d. “fair value option” (“coperture naturali”, strumenti finanziari strutturati, portafogli di attività finanziarie gestiti internamente sulla base del fair value) e gli importi delle relative attività finanziarie interessate;

- va fornita l’informativa di cui all’IFRS 7, par. 9, lettere b), c) e d) e par. 11.

3.2 Attività finanziarie valutate al fair value: composizione per debitori/emittenti

In calce alla tabella occorre fornire il dettaglio dei titoli di capitale emessi da soggetti classificati a sofferenza o a inadempienze probabiliincaglio, corredato delle svalutazioni cumulate e di quelle effettuate nell’esercizio.

3.3 Attività finanziarie valutate al fair value: variazioni annue

Le variazioni positive di fair value non devono essere compensate con le variazioni negative di fair value.

In caso di operazioni di aggregazione aziendale effettuate nel corso dell'esercizio, occorre inserire fra gli “Aumenti” (acquisti) o fra le “Diminuzioni” (vendite) una specifica evidenza con la dizione “operazioni di aggregazione aziendale”.

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- C.2.11 -

Sezione 4 - Attività finanziarie disponibili per la vendita

Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto dell’attivo relativo alla voce 40.

Le attività cedute che non soddisfano le condizioni previste dallo IAS 39 per essere cancellate dal bilancio (“cedute non cancellate”) e le attività deteriorate devono essere ricondotte nelle pertinenti forme tecniche.

4.1 Composizione della voce 40 “Attività finanziarie disponibili per la vendita”

Nella sottovoce "titoli di debito: titoli strutturati" va ricondotto il valore del titolo "ospite" dopo lo scorporo del derivato implicito. Nella voce “Titoli di capitale e quote di OICR” va inserito il “di cui: valutati al costo”, laddove il relativo importo sia rilevante. In tal caso, in calce alla tabella va rassegnata l’informativa di cui all’IFRS 7, par. 30.

In calce alla tabella va anche fornito, se d'importo rilevante, il dettaglio (nome, percentuale di interessenza, eventuale quotazione e fair value) delle società sottoposte a influenza notevole o controllate congiuntamente incluse nella voce "titoli di capitale e quote di OICR", ai sensi dello IAS 28 e dello IAS 31.

4.2 Attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione per debitori/emittenti

In calce alla tabella occorre fornire il dettaglio dei titoli di capitale emessi da soggetti classificati a sofferenza o a inadempienze probabiliincaglio, corredato delle svalutazioni cumulate e di quelle effettuate nell’esercizio.

4.3 Attività finanziarie disponibili per la vendita: variazioni annue

Le riprese di valore “imputate a patrimonio netto” costituiscono lo “storno” di riserve negative da valutazione effettuato a seguito dell'iscrizione di un corrispondente importo nelle “rettifiche di valore” nel conto economico.

Nel caso dei titoli di capitale le riprese di valore “imputate a patrimonio netto” possono anche derivare da precedenti “rettifiche di valore” imputate a conto economico.

In caso di operazioni di aggregazione aziendale effettuate nel corso dell'esercizio, occorre inserire fra gli “Aumenti” (acquisti) o fra le “Diminuzioni” (vendite) una specifica evidenza con la dizione “operazioni di aggregazione aziendale”.

Sezione 5 - Attività finanziarie detenute sino alla scadenza

Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto dell’attivo relativo alla voce 50.

Le attività cedute che non soddisfano le condizioni previste dallo IAS 39 per essere cancellate dal bilancio (“cedute non cancellate”) e le attività deteriorate devono essere ricondotte nelle pertinenti forme tecniche.

5.1 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza: composizione per debitori/emittenti

In calce alla tabella va fornito, se d’importo rilevante, il dettaglio relativo ai titoli strutturati (contratto “ospite” dopo lo scorporo del derivato implicito).

5.2 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza: variazioni annue

In caso di operazioni di aggregazione aziendale effettuate nel corso dell'esercizio, occorre inserire fra gli “Aumenti” (acquisti) o fra le “Diminuzioni” (vendite) una specifica evidenza con la dizione “operazioni di aggregazione aziendale”.

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- C.2.12 -

Sezione 6 - Crediti

Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto dell’attivo relativo alla voce 60.

6.1 “Crediti verso banche”

6.2 “Crediti verso enti finanziari”

6.3 “Crediti verso clientela”

Le attività cedute che non soddisfano le condizioni previste dallo IAS 39 per essere cancellate dal bilancio (“cedute non cancellate”) e le attività deteriorate devono essere ricondotte nelle pertinenti forme tecniche.

Le operazioni “pronti contro termine” attive includono sia le operazioni con obbligo di rivendita a termine del cessionario sia le operazioni che prevedono la facoltà di rivendita a termine (queste ultime nella misura in cui le attività sottostanti non soddisfino le condizioni previste dallo IAS 39 per essere cancellate dal bilancio del cedente).

Nella voce “Crediti per servizi”, l’importo dei crediti in essere è indicato con riferimento a ciascun servizio di investimento prestato. È inoltre indicato nella medesima voce l’importo dei crediti di funzionamento connessi con la prestazione di attività e di servizi finanziari come definiti dal T.U.B. e dal T.U.F..

Nella sottovoce “titoli di debito: titoli strutturati” va ricondotto il valore del titolo “ospite” dopo lo scorporo del derivato implicito.

Nelle tabelle 6.1, 6.2 e 6.3 il dettaglio del livello di fair value (L1, L2, L3) va fornito con riferimento alle sole voci: 1”Finanziamenti”, 2”Titoli di debito” e al “Totale”.

Sezione 7 - Derivati di copertura

Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto dell’attivo relativo alla voce 70.

Non formano oggetto di rilevazione nella presente sezione i derivati su crediti di copertura assimilati alle garanzie ricevute ai sensi dello IAS 39.

7.1 Composizione della voce 70 “Derivati di copertura”

Il saldo positivo derivante dalla compensazione tra contratti derivati effettuata ai sensi dello IAS 32 paragrafo 42 va convenzionalmente attribuito ai derivati finanziari e ai derivati creditizi sulla base del livello gerarchico di fair value, partendo dal livello 3, e a parità di livello, si considera la natura della copertura effettuata: “Fair value”, “Flussi finanziari” o “Investimenti esteri”.

7.2 Derivati di copertura: portafogli coperti e tipologia di copertura.

Nella presente tabella vanno indicati i valori positivi di bilancio dei derivati di copertura, distinti in relazione all'attività o alla passività coperta e alla tipologia di copertura realizzata. La copertura specifica - del fair value e dei flussi finanziari - si riferisce sia alla singola attività o passività finanziaria che ad un portafoglio di attività o passività finanziarie omogenee. La copertura generica fa riferimento ad un portafoglio eterogeneo di attività o passività finanziarie oppure ad un portafoglio complesso di attività e passività finanziarie. Nella colonna “copertura specifica di fair value - più rischi” figurano i derivati di copertura simultanea di più rischi.

Sezione 8 - Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica

Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto dell’attivo relativo alla voce 80.

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- C.2.13 -

8.1 Composizione della voce 80 “Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica”

L’adeguamento positivo non deve essere compensato con quello negativo.

Se le variazioni di fair value delle attività coperte non possono essere correttamente attribuite ai diversi portafogli (crediti, attività disponibili per la vendita), l’adeguamento positivo (negativo) va indicato nella sottovoce "adeguamento positivo (negativo): complessivo.

Sezione 9 – Partecipazioni

Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto dell’attivo relativo alla voce 90.

Nella sezione va fornito l’importo dei titoli di capitale emessi da soggetti classificati a sofferenza o a inadempienze probabiliincaglio, corredato delle relative svalutazioni complete e di quelle effettuate nell’esercizio.

9.1 Partecipazioni: informazioni sui rapporti partecipativi

Per ciascuna società partecipata occorre indicare la denominazione, la sede, la quota di partecipazione nonché la disponibilità di voti nell’assemblea ordinaria, distinguendo tra voti effettivi e voti potenziali. La disponibilità dei voti va indicata solo se differente dalla quota di partecipazione. Va inoltre indicato il valore di bilancio delle partecipazioni.

Il fair value delle partecipazioni va indicato solo per i titoli quotati.

9.2 Variazioni annue delle partecipazioni

In caso di operazioni di aggregazione aziendale effettuate nel corso dell'esercizio, occorre inserire fra gli “Aumenti” (acquisti) o fra le “Diminuzioni” (vendite) una specifica evidenza con la dizione “operazioni di aggregazione aziendale”.

9.3 Partecipazioni significative: informazioni contabili

Vanno fornite le informazioni contabili previste dall’IFRS 12, paragrafi B12 - B14.

Nel caso di partecipazioni di controllo esclusivo le informazioni di natura contabile vanno fornite:

a) con riferimento alle società controllate che hanno interessi di minoranza significativi;

b) al lordo dei rapporti infragruppo.

Nel caso di partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto:

a) le informazioni di natura contabile vanno fornite con riferimento alle società sottoposte a controllo congiunto o a influenza notevole significative per l’intermediario segnalante;

b) le informazioni di natura contabile sono i valori indicati nel bilancio delle società partecipate, aggiustati per tenere conto di quanto previsto dall’IFRS 12 , paragrafo B14, lettera a);

c) va fornita una riconciliazione delle informazioni di natura contabile, riportate nei bilanci delle società partecipate, con il valore contabile della propria partecipazione come richiesto dal paragrafo B14, lettera b), dell’IFRS 12.

Va indicata la natura delle relazioni con le partecipate (cfr. IFRS 12 paragrafo 21 lettera a) (ii)).

Le informative di cui alla presente voce non vanno fornite nel bilancio individuale delle SIM che redigono il bilancio consolidato ai sensi della presente disciplina.

9.4 Partecipazioni significative: informazioni sui dividendi percepiti

Va fornita l’informativa sui dividendi percepiti da società partecipate significative di cui al paragrafo B12, lettera a) dell’IFRS 12.

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- C.2.16 -

Occorre indicare in calce alla tabella 12.3 la quota parte delle attività per imposte anticipate che derivano da perdite fiscali riportabili agli esercizi successivi.

In caso di operazioni di aggregazione aziendale effettuate nel corso dell'esercizio, occorre inserire fra gli “Aumenti” o fra le “Diminuzioni” una specifica evidenza con la dizione “operazioni di aggregazione aziendale”.

12.5 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del patrimonio netto)

Nella sottovoce “Imposte anticipate rilevate nell’esercizio – relative a precedenti esercizi” figurano le attività per imposte anticipate rilevate nell’esercizio, ma relative a precedenti esercizi, destinate ad essere utilizzate per ridurre le imposte future.

In caso di operazioni di aggregazione aziendale effettuate nel corso dell'esercizio, occorre inserire fra gli “Aumenti” o fra le “Diminuzioni” una specifica evidenza con la dizione “operazioni di aggregazione aziendale”.

12.6 Variazioni delle imposte differite (in contropartita del patrimonio netto)

In caso di operazioni di aggregazione aziendale effettuate nel corso dell'esercizio, occorre inserire fra gli “Aumenti” o fra le “Diminuzioni” una specifica evidenza con la dizione “operazioni di aggregazione aziendale”.

Sezione 13 – Attività non correnti, gruppi di attività in via di dismissione e passività associate

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto dell’attivo relativo alla voce 130 e il conto del passivo relativo alla voce 80.

Nella presente sezione occorre fornire il dettaglio dei titoli di capitale emessi dai soggetti classificati a sofferenze o a inadempienze probabiliincaglio, corredato delle relative svalutazioni cumulate e di quelle effettuate nell’esercizio.

Va inoltre fornita l’informativa sul livello gerarchico di fair value (livello 1, livello 2, livello 3).

Sezione 14 – Altre attività

Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto dell’attivo relativo alla voce 140.

PASSIVO

Sezione 1 – Debiti

Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto del passivo relativo alla voce 10.

Le operazioni “pronti contro termine” passive includono sia le operazioni con obbligo di rivendita a termine del cessionario sia le operazioni che prevedono la facoltà di rivendita a termine (queste ultime nella misura in cui le attività sottostanti non soddisfino le condizioni previste dallo IAS 39 per essere cancellate dal bilancio). Formano oggetto di rilevazione nella presente voce anche le operazioni “pronti contro termine” passive realizzate a valere su titoli ricevuti in operazioni “pronti contro termine” attive.

I debiti strutturati vanno rilevati in base al valore delle passività “ospite” dopo lo scorporo del derivato implicito.

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- C.2.30 -

2.1 RISCHI DI MERCATO

2.1.1 RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA

1. Aspetti generali

Occorre descrivere le principali fonti del rischio di tasso di interesse e gli obiettivi, le politiche e i processi interni di gestione di tale rischio, nonché le metodologie di misurazione e controllo del rischio di tasso d’interesse. Vanno evidenziati i cambiamenti significativi intervenuti nell’esercizio.

Va descritta l’operatività in derivati finanziari e negli strumenti finanziari innovativi.

INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA

1. Portafoglio di negoziazione: distribuzione per durata residua (data di riprezzamento) delle attività e delle passività finanziarie

Ai fini della compilazione della presente tabella si considerano esclusivamente le attività, le passività finanziarie e le operazioni “fuori bilancio” rientranti nel “portafoglio di negoziazione”, come definito nella disciplina di vigilanza sui rischi di mercato.

La distribuzione temporale delle attività, delle passività e delle operazioni “fuori bilancio” deve essere effettuata in base alla loro durata residua per data di riprezzamento. Questa corrisponde all’intervallo temporale mancante tra la data di riferimento del bilancio e la prima successiva data di revisione del rendimento dell’operazione. In particolare, per i rapporti a tasso fisso tale durata residua corrisponde all’intervallo temporale compreso tra la data di riferimento del bilancio e il termine contrattuale di scadenza di ciascuna operazione tenendo conto di eventuali accordi modificativi dei patti iniziali (consolidamenti, ristrutturazioni, rinnovi, ecc.). Per le operazioni con piano di ammortamento occorre far riferimento alla durata residua per data di riprezzamento delle singole rate.

La classificazione per vita residua deve essere operata separatamente per le principali valute di denominazione delle attività, passività e operazioni “fuori bilancio”. Le valute residuali sono aggregate in un’unica tabella.

I derivati finanziari sono rilevati come combinazione di un’attività e di una passività a pronti di uguale importo (metodo della doppia entrata). Le corrispondenti posizioni vanno classificate per vita residua in base ai seguenti criteri:

a) i derivati finanziari in cui vengano scambiati flussi di interesse a tasso fisso con flussi di interesse a tasso indicizzato (come, ad esempio, gli “interest rate swaps”) corrispondono alla combinazione di un’attività (o passività) a tasso fisso e di una passività (o attività) a tasso indicizzato; conseguentemente, occorre rilevare una posizione lunga (o corta) corrispondente all’attività (o passività) a tasso fisso nella fascia temporale relativa alla durata residua del contratto (7) e una posizione corta (o lunga) corrispondente alla passività (o attività) a tasso indicizzato nella fascia temporale relativa al momento antecedente il primo successivo periodo di determinazione degli interessi; i flussi di uno swap riferiti a valute diverse sono ricondotti ciascuno nella distribuzione per vita residua della pertinente valuta;

7 Scadenza dell’intero periodo di riferimento del contratto.

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- C.2.31 -

b) per gli altri derivati finanziari (ad esempio, compravendite a termine, “forward rate agreements”) occorre rilevare (secondo la posizione contrattuale assunta) una posizione lunga (o corta) in corrispondenza della fascia temporale relativa alla data di regolamento e una posizione corta (o lunga) in corrispondenza della fascia temporale relativa alla durata residua del contratto (8);

c) i derivati finanziari su valute sono equiparati alla combinazione di una posizione lunga sulla valuta da ricevere e una posizione corta sulla valuta da consegnare; tali posizioni sono attribuite alla fascia temporale nella quale cade la data di regolamento.

I contratti di “interest rate swap” che prevedono un capitale nozionale variabile nel tempo (“amortizing”, “accreting”, ecc.) vanno, convenzionalmente, rilevati come combinazione dei contratti IRS del tipo plain vanilla nei quali possono essere scomposti.

Le attività e le passività per cassa vanno indicate al fair value determinato in base al “corso secco”. Per i titoli “zero coupon” ovvero “one coupon” occorre indicare anche i ratei d’interesse maturati sino alla data di rilevazione. I contratti derivati con titolo sottostante sono rilevati al prezzo di regolamento delle operazioni, per i contratti derivati senza titolo sottostante va indicato il valore nozionale. Le opzioni vanno rilevate in base al “delta equivalent value” qualunque sia la loro natura (ad esempio, di rimborso anticipato).

Gli scoperti tecnici vanno classificati in base alla durata residua dei titoli cui si riferiscono.

Le attività valutate in bilancio al fair value con impatto a conto economico vanno rilevate, convenzionalmente, nello scaglione “da oltre 3 mesi a 6 mesi”. Le operazioni di pronti contro termine (attive e passive) e i riporti (attivi e passivi) sono rilevati in base alla vita residua delle operazioni stesse.

Nello scaglione “a vista” devono essere ricondotte le attività e le passività finanziarie “a vista” dello stato patrimoniale nonché le altre attività e passività con durata residua non superiore a 24 ore.

Le attività finanziarie deteriorate, diverse da quelle ristrutturateoggetto di concessioni, vanno rilevate, convenzionalmente, nello scaglione “da oltre 3 mesi fino a 6 mesi”. Le esposizioni ristrutturate oggetto di concessioni (deteriorate e non deteriorate) vanno, classificate nei pertinenti scaglioni temporali.

2. Portafoglio immobilizzato: distribuzione per durata residua (data di riprezzamento) delle altre attività e passività finanziarie

Ai fini della compilazione della presente tabella si considerano gli strumenti finanziari (attivi e passivi) non compresi nel “portafoglio di negoziazione” come definito nella disciplina di vigilanza sui rischi di mercato.

La distribuzione temporale delle attività, delle passività e delle operazioni fuori bilancio deve essere effettuata in base alla loro durata residua per data di riprezzamento, come definita nel par. 1.

La classificazione per vita residua deve essere operata separatamente per le principali valute di denominazione delle attività, passività e derivati finanziari. Le valute residuali sono aggregate in un’unica tabella.

I derivati finanziari sono rilevati come combinazione di un’attività e di una passività a pronti di uguale importo (metodo della doppia entrata), secondo le regole indicate nel par. 1.

8 Durata residua dello strumento finanziario sottostante per le compravendite a termine; tempo mancante alla data di

regolamento più tempo di durata dello strumento finanziario sottostante o del periodo di riferimento del contratto per i F.R.A. e per i contratti derivati con titolo sottostante fittizio (ad esempio, i futures negoziati sul MIF).

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- C.2.32 -

Le attività e le passività per cassa vanno indicate al valore di bilancio. Per i titoli “zero coupon” ovvero “one coupon” occorre indicare anche i ratei d’interesse maturati sino alla data di rilevazione. I contratti derivati con titolo sottostante sono rilevati al prezzo di regolamento delle operazioni, per i contratti derivati senza titolo sottostante va indicato il valore nozionale, le opzioni - infine - vanno rilevate in base al “delta equivalent value” qualunque sia la loro natura (ad esempio, di rimborso anticipato).

Gli scoperti tecnici vanno classificati in base alla durata residua dei titoli cui si riferiscono.

Il fair value delle attività valutate in bilancio al fair value con impatto a conto economico va rilevato, convenzionalmente, nello scaglione “da oltre 3 mesi a 6 mesi”.

Gli strumenti finanziari irredimibili vanno allocati nella fascia temporale “durata indeterminata”.

Le operazioni di pronti contro termine (attive e passive) e i riporti (attivi e passivi) sono rilevati in base alla vita residua delle operazioni stesse.

Nello scaglione “a vista” devono essere ricondotte le attività e le passività finanziarie “a vista” dello stato patrimoniale nonché le altre attività e passività con durata residua non superiore a 24 ore.

Le esposizioni ristrutturate oggetto di concessioni (deteriorate e non deteriorate) vanno imputate nelle pertinenti fasce di scadenza; le sofferenze, le inadempienze probabiligli incagli e le esposizioni scadute deteriorate, diverse da quelle oggetto di concessioni e da quelle allocate nei portafogli “Attività finanziarie detenute per la negoziazione”, “Attività finanziarie valutate al fair value” e “Attività finanziarie disponibili per la vendita”, vanno allocate nelle pertinenti fasce temporali sulla base delle previsioni di recupero dei flussi di cassa sottostanti effettuate ai fini delle valutazioni di bilancio. Le attività finanziarie deteriorate classificate nei portafogli “Attività finanziarie detenute per la negoziazione”, “Attività finanziarie valutate al fair value” e “Attività finanziarie disponibili per la vendita”, diverse dalle esposizioni ristrutturate, vanno rilevate, convenzionalmente, nello scaglione “da oltre 3 mesi fino a 6 mesi”.

3. Modelli e altre metodologie per la misurazione e gestione del rischio di tasso di interesse

Va fornita l’informativa di cui all’IFRS 7, para. 40, 41 e 42. Nel caso di utilizzo di modelli VAR va dichiarato se la SIM è stata autorizzata dalla Banca d’Italia all’utilizzo dei modelli interni ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali sul rischio di tasso d’interesse.

2.1.2 RISCHIO DI PREZZO

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA

1. Aspetti generali

Occorre fornire un’informativa analoga a quella prevista per il “rischio di tasso di interesse”

INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA

1. Titoli di capitale e O.I.C.R.

2. Modelli e altre metodologie per l’analisi del rischio di prezzo

Nel caso di utilizzo di modelli o di altre metodologie descriverne le principali caratteristiche.

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- C.2.35 -

2.4 RISCHIO DI LIQUIDITÀ

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA

1. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio operativo

Nella presente sezione occorre descrivere le principali fonti di manifestazione del rischio di liquidità, le politiche di gestione e la struttura organizzativa preposta al controllo di tale rischio, nonché i sistemi interni di misurazione e controllo del rischio di liquidità. Vanno indicate eventuali modifiche intervenute rispetto all’esercizio precedente.

Nella descrizione delle politiche di gestione occorre anche includere il livello di concentrazione delle fonti di provvista e tenere conto di quanto previsto dall’IFRS 7, par. 39, lettera c) ed Application Guidance, par. B11 E e B11 F.

Va anche fornita un’informativa sui potenziali flussi di cassa in uscita (“contingent liquidity and funding needs”), come ad esempio nel caso di clausole di rimborso accelerato o di rilascio di ulteriori garanzie connesse con un downgrading dell’intermediario segnalante.

INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA

1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie

La classificazione per vita residua deve essere operata separatamente per le principali valute di denominazione delle attività, passività e derivati finanziari. Le valute residuali sono aggregate in un’unica tavola.

La distribuzione temporale delle attività, delle passività e dei derivati finanziari con scambio di capitale deve essere effettuata, sia per le operazioni a tasso fisso sia per quelle a tasso indicizzato, in base alla durata residua contrattuale. Questa corrisponde all’intervallo temporale compreso tra la data di riferimento del bilancio e il termine contrattuale di scadenza di ciascuna operazione tenendo conto di eventuali accordi modificativi dei patti iniziali (consolidamenti, ristrutturazioni, rinnovi, ecc.).

ATTIVITÀ E PASSIVITÀ PER CASSA – QUOTA CAPITALE

Con riferimento alle quote capitale delle attività e delle passività per cassa, la tabella va compilata allocando i flussi finanziari contrattuali non attualizzati nelle pertinenti fasce di vita residua. Pertanto, non vanno considerati i ratei di interesse maturati (9), le componenti di costo ammortizzato, le svalutazioni forfetarie e le plus/minusvalenze da fair value.

Gli strumenti finanziari irredimibili vanno allocati nella fascia temporale “durata indeterminata”.

Per le operazioni con piano di ammortamento occorre far riferimento alla durata residua delle singole rate e il valore da considerare è quello risultante dal piano di ammortamento contrattuale.

Le operazioni di pronti contro termine (attive e passive) e i riporti (attivi e passivi) sono rilevati in base alla vita residua delle operazioni stesse.

9 Ad eccezione degli strumenti finanziari del tipo “zero coupon” oppure “one coupon” per i quali occorre segnalare anche i ratei maturati.

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- C.2.36 -

Gli scoperti tecnici vanno classificati in base alla vita residua delle operazioni (ad esempio, pronti contro termine) con le quali vengono acquisiti i titoli venduti allo scoperto.

Nello scaglione “a vista” devono essere ricondotte:

a) le attività e le passività finanziarie “a vista” dello stato patrimoniale;

b) le altre attività e passività con durata residua non superiore a 24 ore (10);

c) convenzionalmente, le quote di OICR da rilevare al valore di bilancio;

d) gli interessi maturati nell’esercizio di riferimento del bilancio sulle attività per cassa “a vista” (es. conti correnti).

Nello scaglione “a vista” devono altresì essere ricondotte le esposizioni scadute non deteriorate limitatamente alla quota scaduta. I rapporti attivi e passivi per cassa non “a vista” nei quali il capitale di riferimento per il calcolo degli interessi può variare così da rendere incerta la stima dei flussi d’interessi che verranno liquidati entro l’anno successivo (ovvero entro la data di scadenza del capitale se inferiore) alla data di bilancio, vanno trattati come le attività “a vista” rilevando l’ammontare degli interessi nella fascia temporale “a vista”.

Relativamente alle attività e passività per cassa – quota capitale non vanno considerati i ratei di interesse maturati (11), le componenti di costo ammortizzato, le svalutazioni forfetarie e le plus/minusvalenze da fair value.

Gli strumenti finanziari irredimibili vanno allocati nella fascia temporale “durata indeterminata”.

Le esposizioni ristrutturate oggetto di concessioni (deteriorate e non deteriorate) vanno classificate nei pertinenti scaglioni temporali.

Le sofferenze, le inadempienze probabiligli incagli e le esposizioni scadute deteriorate, diverse da quelle oggetto di concessioni e da quelle valutate in bilancio al “fair value”, vanno allocate nelle pertinenti fasce temporali di vita residua sulla base delle previsioni di recupero dei flussi di cassa sottostanti effettuate dall’intermediario ai fini delle valutazioni di bilancio.

Le attività finanziarie deteriorate, diverse da quelle ristrutturate, classificate nei portafogli “Attività finanziarie detenute per la negoziazione”, “Attività finanziarie valutate al fair value” e “Attività disponibili per la vendita” vanno rilevate, convenzionalmente, nello scaglione “durata indeterminata.

ATTIVITÀ E PASSIVITÀ PER CASSA – QUOTA INTERESSI

Relativamente alla quota interessi occorre distinguere tra:

- attività/passività per cassa non deteriorate (ad eccezione delle esposizioni ristrutturate), diverse da quelle “a vista” e dagli zero coupon e one coupon: forma oggetto di rilevazione l’ammontare dei flussi finanziari in linea interessi che verranno liquidati entro l’anno successivo alla data di riferimento del bilancio;

- attività/passività per cassa “a vista” non deteriorate (ad eccezione delle esposizioni ristrutturate): forma oggetto di rilevazione l’ammontare degli interessi maturati alla data di riferimento del bilancio, da rilevare nella fascia temporale “a vista”.

10 Nello scaglione “a vista” della voce “titoli di debito in circolazione” vanno ricompresi anche i titoli che alla data di riferimento del bilancio risultano scaduti, ma non ancora rimborsati. (11) Ad eccezione degli strumenti finanziari del tipo “zero coupon” oppure “one coupon” per i quali occorre segnalare anche i ratei maturati.

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- C.2.39 -

va indicato lo storno della riserva negativa, rilevato in contropartita della voce “utile (perdita) da cessione” del conto economico, a fronte del realizzo dell’attività finanziaria disponibile per la vendita.

Nella sottovoce “variazioni negative - rigiro a conto economico di riserve positive realizzate” va indicato lo storno della riserva positiva, rilevato in contropartita della voce “utile (perdita) da cessione” del conto economico, a fronte del realizzo dell’attività finanziaria disponibile per la vendita.

Nella sottovoce “variazioni negative – rettifiche da deterioramento” figura la riduzione della riserva positiva connessa con il deterioramento dell’attività disponibile per la vendita.

3.2 - I FONDI PROPRI E I COEFFICIENTI DI VIGILANZA

3.2.1 - FONDI PROPRI

3.2.1.1 INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA

Nelle seguenti voci 1, 2 e 3 va fornita una sintetica descrizione delle principali caratteristiche contrattuali (12) degli strumenti finanziari che sono computati, rispettivamente, nel capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET 1), nel capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) e nel capitale di classe 2 (Tier 2 –T2), distinguendo tra strumenti finanziari oggetto di disposizioni transitorie (grandfathering) e altri strumenti finanziari.

1. Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET 1)

2. Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1)

3. Capitale di classe 2 (Tier 2 –T2)

3.2.1.2 INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA

Figura nella presente voce l’ammontare dei vigilanza fondi propri e delle loro fondamentali componenti che sono riconducibili a quanto indicato nelle segnalazioni di vigilanza (cfr. Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilatiIstruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per le banche e le società di intermediazione mobiliare” emanata dalla Banca d’Italia).

Le SIM escluse dall’ambito di applicazione del pacchetto “CRR/CRDIV” segnaleranno solo la riga Q: “Totale fondi propri”.

Le SIM che applicano il “filtro prudenziale” che consente di rilevare gradualmente nel patrimonio di vigilanza gli effetti derivanti dall’applicazione del nuovo IAS 19, riportano, in calce alla tabella:

a) il valore della passività (attività) netta per benefici definiti che si avrebbe applicando il vecchio IAS 19 (13);

b) il valore della passività (attività) netta per benefici definiti ottenuto applicando il nuovo IAS 19 (14);

c) l’ammontare oggetto di “filtro prudenziale”.

Inoltre, le SIM che si avvalgono della facoltà di non includere in alcun elemento dei fondi propri

12 Ad esempio: la durata, la remunerazione, il grado subordinazione, le modalità di assorbimento delle perdite, etc.

13 Omologato con Regolamento UE n. 1126/2008 e successivamente emendato con Regolamento UE n. 1205/2011.

14 Omologato con Regolamento UE n. 475/2012.

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- C.2.40 -

profitti o perdite non realizzati relativi alle esposizioni verso le amministrazioni centrali classificate nella categoria "Attività finanziarie disponibili per la vendita", indicano, in calce alla tabella, l’impatto quantitativo derivante dall’applicazione di tale deroga.

3.2.2 - ADEGUATEZZA PATRIMONIALE

3.2.2.1 INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA

Occorre fornire una sintetica descrizione dell’approccio che l’intermediario adotta per valutare l’adeguatezza del proprio patrimonio di vigilanza a sostegno delle attività correnti e prospettiche.

3.2.2.2 INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA

Figura nella presente tabella l’ammontare delle attività di rischio e dei requisiti prudenziali che sono riconducibili a quanto indicato nelle segnalazioni di vigilanza (cfr. Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per le banche e le società di intermediazione mobiliare” emanata dalla Banca d’Italia). Sono anche indicati i rapporti fra il capitale primario di classe 1 (CET1) e il totale dei fondi propri, da un lato, e le attività di rischio ponderate come di seguito definite, dall’altro.

Nel caso di utilizzo sia di modelli interni sia della metodologia standard, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali sui rischi di mercato, in calce alla tabella occorre specificare i rispettivi portafogli interessati.

Nel caso della metodologia standardizzata gli “importi non ponderati” corrispondono al valore dell’esposizione che tiene conto dei filtri prudenziali, delle tecniche di mitigazione del rischio e dei fattori di conversione del credito.

Nel caso della metodologia basata sui rating interni, gli “importi non ponderati” corrispondono alla “esposizione al momento del default” (EAD). Nel caso delle garanzie rilasciate e degli impegni a erogare fondi, nella determinazione dell’EAD concorrono anche i fattori di conversione del credito.

Nel calcolo dei requisiti patrimoniali complessivi richiesti dalla normativa prudenziale sono inclusi i requisiti patrimoniali specifici. Nella sezione informativa “Attività di rischio e coefficienti di vigilanza”, l’ammontare delle attività di rischio ponderate è determinato come prodotto tra i requisiti patrimoniali complessivi richiesti dalla normativa prudenziale e 12,5 (inverso del coefficiente minimo obbligatorio pari all’8%).

Le SIM segnalano la voce capitale iniziale solo nel caso in cui tale parametro costituisca il requisito patrimoniale di riferimento, da rispettare e confrontare con i fondi propri ai sensi delle vigenti disposizioni prudenziali. In tali casi, nella sezione informativa delle “Attività di rischio e coefficienti di vigilanza”, le SIM in questione moltiplicheranno il capitale iniziale per 12,5 e indicheranno tale importo in luogo delle attività a rischio ponderate.

SEZIONE 4 – PROSPETTO ANALITICO DELLA REDDITIVITA’ COMPLESSIVA

Nella voce “utile (perdita) d’esercizio” figura il medesimo importo indicato nella medesima voce del conto economico.

Nelle voci relative alle “altre componenti reddituali al lordo delle imposte” figurano le variazioni di valore delle attività registrate nell’esercizio in contropartita delle riserve da valutazione (al lordo delle imposte).

Si precisa in particolare che:

nelle sottovoci “variazioni di fair value” va indicato il saldo (positivo o negativo) delle variazioni di fair value rilevate nell’esercizio;

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- C.3.94 -

2.1.4 OPERATIVITÀ IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

(da specificare)

2.2 RISCHI OPERATIVI

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA

1. Aspetti generali

INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA

2.3 RISCHIO DI CREDITO

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA

1. Aspetti generali

INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA

1. Grandi esposizioni

a) Ammontare (valore non ponderatodi bilancio)

b) Ammontare (valore ponderato)

c) Numero

2. Classificazione delle esposizioni in base ai rating esterni e interni

2.1 Distribuzione delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” per classi di rating esterni

Esposizioni

Classi di rating esterni

Senza rating Totale

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Classe 4

Classe 5

Classe 6

A. Esposizioni per cassa

B. Derivati

B.1 Derivati finanziari

B.2 Derivati creditizi

C. Garanzie rilasciate

D. Impegni a erogare fondi

E. Altre

Totale

I BILANCI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI, DELLE SGR E DELLE SIM Allegato D - Rendiconto del patrimonio destinato degli IMEL e degli istituti di pagamento ibridi

- D.1 -

ALLEGATO D – RENDICONTO DEL PATRIMONIO DESTINATO DEGLI IMEL E DEGLI ISTITUTI DI PAGAMENTO IBRIDI

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- D.2.1 -

D.2 NOTA INTEGRATIVA – ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE

I BILANCI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI, DELLE SGR E DELLE SIM Allegato D - Rendiconto del patrimonio destinato degli IMEL e degli istituti di pagamento ibridi Nota integrativa – Istruzioni di compilazione

- D.2.3 -

Istruzioni di compilazione

PARTE A - POLITICHE CONTABILI

Per la compilazione della presente Parte, si fa rinvio a quanto previsto nell’Allegato A.1 del presente Provvedimento per il bilancio dell’impresa degli intermediari finanziari.

Va altresì aggiunta la seguente sezione informativa:

A.4 “Informazioni sui costi amministrativi, finanziari, tributari, commerciali comuni con la società “gemmante”.

PARTE B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

Per la compilazione della presente Parte, si fa rinvio a quanto previsto nell’Allegato A.1 del presente Provvedimento per il bilancio dell’impresa degli intermediari finanziari.

PARTE C - INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Per la compilazione della presente Parte, si fa rinvio a quanto previsto nell’Allegato A.1 del presente Provvedimento per il bilancio dell’impresa degli intermediari finanziari.

PARTE D – ALTRE INFORMAZIONI

Sezione 1 - RIFERIMENTI SPECIFICI SULL’OPERATIVITA’ SVOLTA

A. FINANZIAMENTI EROGATI IN RELAZIONE ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI PAGAMENTO

A.1 – Composizione per forma tecnica

Formano oggetto di rilevazione nella presente tabella il valore lordo, le rettifiche di valore specifiche e di portafoglio e il valore netto dei finanziamenti connessi con la prestazione di servizi di pagamento, ripartiti per qualità del credito.

A.2 – Dinamica delle rettifiche di valore

Figurano nella presente tabella le variazioni delle rettifiche di valore (specifiche e di portafoglio), intervenute nell’esercizio nonché il valore delle rettifiche medesime ad inizio e fine esercizio (rispettivamente rettifiche di valore iniziali e finali).

Le rettifiche di valore, calcolate sulle esposizioni classificate come deteriorate, vanno sempre indicate come rettifiche di valore specifiche, anche quando il metodo di calcolo è di tipo forfetario.

Nelle colonne relative ai “trasferimenti da/ad altro status” vanno indicate le variazioni di valore delle rettifiche di valore dovute ai passaggi di posizioni di rischio da uno status di qualità creditizia (bonis,

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- D.2.4 -

sofferenze, incagli, esposizioni ristrutturateadempienze probabili, esposizioni scadute deteriorate) ad un altro. Ad esempio, in caso di passaggio di una posizione di rischio avente rettifiche di valore pari a 100 dalle esposizioni scadute a quelle ristrutturate, deve essere rilevato: 1) una variazione in diminuzione delle rettifiche di valore pari a 100 nelle esposizioni scadute; 2) una variazione in aumento pari a 100 delle rettifiche di valore delle esposizioni ristrutturate.

Le cancellazioni di attività finanziarie vanno effettuate a seguito di eventi estintivi del credito.

B. SERVIZI DI PAGAMENTO ED EMISSIONE DI MONETA ELETTRONICA

La presente sezione informativa va prodotta unicamente dagli istituti di pagamento e dagli IDP e dagli IMEL “ibridi finanziari” e “ibridi non finanziari”.

Informazioni di natura quantitativa

B.1 – Disponibilità liquide della clientela presso banche

Nella presente tabella va indicato: i) l’importo, alla data di riferimento del bilancio, delle disponibilità liquide della clientela (messe a disposizione per la prestazione dei servizi di pagamento e/o a fronte della moneta elettronica emessa) depositate presso banche; ii) l’ammontare massimo complessivo raggiunto dal saldo dei conti nel corso dell’esercizio; iii) il saldo medio annuo – su base giornaliera - dei conti. Tali importi vanno indicati distintamente per ciascuna controparte bancaria.

B.2 – Titoli in portafoglio

Nella presente tabella va indicato l’importo dei titoli e dei fondi di mercato monetario in cui sono investite le somme ricevute dalla clientela in relazione alla prestazione di servizi di pagamento o a fronte della moneta elettronica emessa, ripartito - nel caso dei titoli - per tipologia di emittente (banche, Governi Centrali, altri enti pubblici, ecc.).

B.7 – Moneta elettronica: dati di flusso

Nella presente tabella va indicato l’ammontare delle emissioni e dei rimborsi di moneta elettronica intervenuti nel periodo. Occorre distinguere tra prime emissioni e successive ricariche

B.8 – Volumi operativi, numero e ricavi delle operazioni di pagamento

Nella presente tabella vanno indicati l’ammontare e il numero di operazioni di pagamento effettuate nell’esercizio, distinte per servizio di pagamento prestato, nonché l’importo delle commissioni percepite a fronte dei servizi prestati e quello relativo ai proventi che, in base a disposizioni di legge o a norme contrattuali, costituiscono il mero rimborso delle spese sostenute dall’intermediario (recupero di spese). I finanziamenti connessi con l’utilizzo di carte di credito a “saldo” e “rateali” vanno segnalati nella sottovoce “carte di credito”.

B.9 – Utilizzi fraudolenti

Nella presente tabella vanno indicati:

a) l’ammontare e il numero delle operazioni effettuate nell’esercizio con carte di credito, carte di debito e moneta elettronica per le quali si sono verificate delle frodi;

b) l’ammontare degli oneri subiti dall’intermediario in relazione a tali utilizzi fraudolenti;

c) l’importo dei rimborsi assicurativi ottenuti a fronte delle perdite da utilizzi fraudolenti.

Non formano oggetto di rilevazione i mancati pagamenti connessi con l’insolvenza o la morosità del titolare della carta di credito.

B.10 – Carte di credito revocate per insolvenza

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- D.2.5 -

Nella presente tabella vanno indicati l’ammontare e il numero delle carte di credito revocate nell’esercizio per insolvenza della clientela, distinte tra carte di credito con rischio a carico dell’intermediario e carte di credito con rischio a carico di soggetti terzi.

B.11 – Attività connesse

La presente tabella contiene informazioni sulle attività di rilascio di garanzie, di operazioni in cambi nonché di custodia, registrazione e trattamento dati eventualmente svolte in connessione con la prestazione dei servizi di pagamento. In particolare, occorre indicare:

- garanzie prestate: valore contrattuale, commissioni percepite e recuperi di spese addebitate alla clientela a fronte di tale attività;

- operazioni in cambi: controvalore delle operazioni, commissioni percepite e recuperi di spese addebitati alla clientela in relazione alle operazioni effettuate;

- attività di custodia, registrazione e trattamento dei dati : commissioni percepite e recuperi di spese addebitati alla clientela in relazione a tale attività.

Sezione 2 - INFORMAZIONI SUI RISCHI

Nella presente sezione sono fornite le informazioni riguardanti i profili di rischio di seguito indicati e le relative politiche di gestione messe in atto dall’impresa.

Le informazioni previste nella presente sezione si basano su dati gestionali interni e pertanto possono non coincidere con quelli riportati nelle parti B e C.

Le informative di natura qualitativa e quantitativa da fornire nella presente sezione vanno integrate con informazioni addizionali che si focalizzino sulle aree di rischio, i prodotti e sugli altri aspetti operativi ritenuti dagli intermediari di tempo in tempo rilevanti.

2.1 Rischio di credito

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA

Nella presente voce occorre descrivere gli obiettivi sottostanti all’attività di finanziamento, evidenziando eventuali modifiche significative intervenute nell’esercizio.

Occorre descrivere i fattori che generano il rischio di credito nonché la struttura organizzativa preposta alla sua gestione e le relative modalità di funzionamento.

Se nell’erogazione e/o nell’attività di gestione e di controllo del rischio di credito sono utilizzati metodi di scoring occorre illustrarne le relative caratteristiche e le modalità d’impiego nel processo di erogazione del finanziamento.

INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA

Vanno fornite le informazioni di cui all’IFRS 7, par. da 34 a 38.

2.2 Rischi operativi

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA

Nella presente voce occorre fornire, in particolare, una descrizione:

- delle fonti di rischio operative connesse con la prestazione dei servizi di pagamento e l’emissione della moneta elettronica;

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- D.2.6 -

- delle procedure e presidi informatici utilizzati per garantire la corretta esecuzione delle operazioni e la riservatezza dei dati;

- degli obiettivi delle politiche e dei processi di gestione dei rischi operativi, nonché delle metodologie di misurazione e controllo di tali rischi, indicandone anche la periodicità. Vanno illustrati gli eventuali cambiamenti significativi intervenuti rispetto al precedente esercizio;

- della struttura organizzativa utilizzata per lo svolgimento dei processi di controllo;

- dei presidi previsti con riferimento alla distribuzione dei servizi di pagamento; specifici riferimenti dovranno essere prodotti in merito alle procedure poste in essere nel caso di utilizzo di reti distributive informatiche.

INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA

Formano oggetto di rilevazione le informazioni di natura quantitativa concernenti il rischio operativo. Occorre distinguere tra le principali fonti di manifestazione del rischio operativo.

2.3 Altri rischi

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA

INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA

Nelle presenti voci occorre fornire le informazioni, di natura qualitativa e quantitativa, su ciascun rischio, diverso da quelli indicati nelle precedenti voci 2.1 e 2.2, cui il patrimonio destinato è esposto (es. rischio di tasso d’interesse).

Si rinvia a quanto previsto dall’IFRS 7, par. da 31 a 35 e da 39 a 42.

Sezione 3 - INFORMAZIONI SUL PATRIMONIO DI VIGILANZA E SUI REQUISITI PRUDENZIALI

La presente sezione è compilata solo dagli IMEL e dagli IDP “ibridi non finanziari”.

3.1 - Patrimonio di vigilanza

3.1.1 Informazioni di natura qualitativa

In questa sezione va fornita una sintetica descrizione delle principali caratteristiche contrattuali degli strumenti (es. strumenti innovativi di capitale e passività subordinate) che entrano nel calcolo del patrimonio di base e del patrimonio supplementare.

3.1.2 Informazioni di natura quantitativa

Figura nella presente voce l’ammontare del patrimonio di vigilanza e delle sue fondamentali componenti che corrispondono a quanto indicato nelle segnalazioni di vigilanza (cfr. Parte II, Sezione 6 della Circolare n. 217 286 del 5 agosto 1996 “Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell’«Elenco Speciale»Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati” emanata dalla Banca d’Italia), salvo differenze non rilevanti connesse con la diversità tra la tempistica dell’iter di approvazione del bilancio e la data di trasmissione delle segnalazioni di vigilanza riferite al 31 dicembre.

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- D.3.1 -

NOTA INTEGRATIVA – SCHEMI

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- D.3.3 -

PARTE D - ALTRE INFORMAZIONI

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- D.3.5 -

Sezione 1 - Riferimenti specifici sulle attività svolte

A. FINANZIAMENTI EROGATI IN RELAZIONE ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI PAGAMENTO

A.1 – Composizione per forma tecnica

(T)

(T1)

Valore lordo

Rettifiche di valore

Valore netto

Valore lordo

Rettifiche di valore

Valore netto

Specifiche di

portafoglio Specifiche

di

portafoglio

1. Attività in bonis

2. Attività deteriorate

sofferenze

incagliinadempienze probabili

esposizioni ristrutturate

esposizioni scadute detriorate

Totale

A.2 – Dinamica delle rettifiche di valore

Voce Rettifiche di

valore iniziali

Variazioni in aumento Variazioni in diminuzione Rettifiche di valore finali

Ret

tifi

che

di

valo

re

Tra

sfer

imen

ti

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altr

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atu

s

Alt

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Rip

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valo

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sfer

imen

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Alt

re v

aria

zion

i

neg

ativ

e

specifiche su attività deteriorate

sofferenze

incagliinadempienze probabili

esposizioni ristrutturate

esposizioni scadute deteriorate

di portafoglio su altre attività

Totale


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