IT IT
Premessa
Statistiche del Forum di consultazione pubblica aperto sul Portale della Regione Puglia
http://livinglabs.regione.puglia.it/web/blog/open-community/ dal
Art 1 258
Art 2 163
Art 3 164
Art 4 256
Art 5 177
Art 6 172
Art 7 149
Per ciascun Articolo sono riportate in calce allo stesso le considerazioni rivenienti dal
confronto pubblico e da quello interno alla Regione Puglia con le strutture regionali coinvolte
nella gestione dei regimi di aiuti regionali
IT IT
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, XXX
COMP A3
[…](2013) XXX draft
REGOLAMENTO (UE) N. …/.. DELLA COMMISSIONE
del XXX
che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato (RGEC II)
IT 2 IT
REGOLAMENTO (UE) N. …/.. DELLA COMMISSIONE
del XXX
che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato (RGEC II)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108,
paragrafo 4,
visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli
articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti
di Stato orizzontali, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b),
[sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,]
considerando quanto segue:
[…]
[…]
(1) A norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato sono compatibili con il
mercato interno gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali
oppure da altri eventi eccezionali. Ai fini del presente regolamento terremoti, frane,
inondazioni e valanghe sono considerati eventi calamitosi di origine naturale.
La Commissione deve in particolare verificare che gli aiuti concessi per ovviare ai
danni arrecati dalle calamità naturali rientrino di fatto nella deroga. A tal fine, il
presente regolamento deve fissare condizioni conformi alla prassi consueta e il cui
rispetto assicuri che le misure di aiuto destinate a ovviare ai danni arrecati da calamità
naturali possano beneficiare dell'esenzione per categoria. Tali condizioni devono in
particolare riguardare il riconoscimento formale da parte delle autorità degli Stati
membri della natura di calamità naturale dell'evento, il nesso causale diretto tra i danni
provocati dalla calamità naturale e il danno subito dall'impresa beneficiaria, nonché
assicurare che non siano pagate sovracompensazioni.
(2) Nel settore del trasporto aereo e marittimo di passeggeri, gli aiuti hanno carattere
sociale se rispondono alla necessità di garantire collegamenti regolari ai residenti delle
regioni remote, riducendo determinati costi dei titoli di trasporto che questi devono
sostenere. Ciò può valere per le regioni ultraperiferiche, per Malta, Cipro e altre isole
facenti parte del territorio di uno Stato membro e per le zone scarsamente popolate.
Se una regione remota è collegata allo spazio economico europeo da varie vie di
trasporto, comprese le rotte indirette, tutte le rotte e i trasporti effettuati da tutti i
vettori che operano su tali rotte devono poter fruire degli aiuti. Gli aiuti devono essere
concessi senza discriminazioni determinate dall'identità del vettore o dal tipo di
servizio, che può includere anche servizi di linea, charter e a basso costo.
(3) La connettività a banda larga è d'importanza strategica per conseguire gli obiettivi
della strategia Europa 2020 relativi a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e
IT 3 IT
per promuovere l'innovazione e la coesione sociale e territoriale1. Gli aiuti agli
investimenti a favore delle infrastrutture a banda larga mirano a promuovere lo
sviluppo di tali infrastrutture e delle relative opere di ingegneria civile nei settori in cui
non esistono infrastrutture analoghe né è probabile che esse siano realizzate dagli
operatori di mercato in un prossimo futuro. Alla luce dell'esperienza della
Commissione, questo tipo di aiuti, se rispetta le condizioni stabilite nel presente
regolamento, non dà luogo a indebite distorsioni degli scambi e della concorrenza.
Dette condizioni perseguono in particolare l'obiettivo di limitare le distorsioni della
concorrenza subordinando gli aiuti a un processo di selezione genuinamente
competitivo e tecnologicamente neutro e assicurando l'accesso all'ingrosso alle reti
oggetto di finanziamento. [OPZIONE: Se prevale un elevato grado di incertezza in
merito all'evoluzione dei costi e delle entrate e si verifica una forte asimmetria in
termini di informazione, gli Stati membri possono altresì adottare modelli di
finanziamento che presentino elementi ex post (ricorrendo ad esempio a meccanismi
di recupero per assicurare un'equa condivisione di entrate non previste). Per evitare
oneri eccessivi per i piccoli progetti di dimensione locale, può ritenersi giustificata
l'applicazione di una soglia minima al meccanismo di recupero].
(4) Gli aiuti ai poli di innovazione sono destinati ad affrontare le inefficienze del mercato
dovute a problemi di coordinamento che ostacolano lo sviluppo di tali poli o limitano
le interazioni e gli scambi di conoscenze al loro interno. Gli aiuti di Stato possono
contribuire a ovviare a questo problema in due modi: innanzitutto, sostenendo gli
investimenti in infrastrutture aperte e comuni per i poli di innovazione e, in secondo
luogo, sostenendo il funzionamento dei poli, così da migliorare la collaborazione, la
creazione di reti e l'apprendimento. Gli aiuti al funzionamento a favore dei poli di
innovazione possono tuttavia essere concessi solo su base temporanea e per un periodo
limitato. Il rapporto tra l'importo totale dell'aiuto concesso e i costi totali ammissibili
durante tale periodo non può superare il 50 per cento.
(5) L'innovazione dei processi e dell'organizzazione può essere affetta da inefficienze del
mercato che si manifestano sotto forma di carenza di informazioni e di esternalità
positive e che devono essere oggetto di misure specifiche. Gli aiuti per questo tipo
d'innovazione sono importanti soprattutto per le PMI, poiché esse sono soggette a
vincoli che possono ridurre la loro capacità di migliorare i metodi di produzione o di
consegna o di rafforzare significativamente le pratiche commerciali, l'organizzazione
del luogo di lavoro e le relazioni esterne dell'impresa. Al fine di stimolare le grandi
imprese a collaborare con le PMI nelle attività d'innovazione relative a processi e
organizzazione, anche le misure di aiuto che finanziano i costi sostenuti dalle grandi
imprese per tali attività devono beneficiare dell'esenzione per categoria.
(6) Nel settore della cultura e conservazione del patrimonio, determinate misure adottate
dagli Stati membri possono non costituire un aiuto di Stato in quanto non soddisfano
tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, per esempio perché
l'attività svolta non è economica o non incide sugli scambi tra gli Stati membri. Se tali
misure rientrano nell'ambito dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, le istituzioni e i
progetti culturali non danno generalmente luogo a una distorsione significativa della
concorrenza, e la prassi ha mostrato che aiuti del genere hanno effetti limitati sugli
scambi. L'articolo 167 del trattato riconosce l'importanza che la promozione della
cultura riveste per l'Unione europea e i suoi Stati membri e sancisce che l'Unione deve
1 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Un'agenda digitale europea", COM(2010) 245 definitivo.
IT 4 IT
tener conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni
dei trattati, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue
culture. Le norme sul controllo degli aiuti di Stato devono riconoscere le specificità
della cultura e delle attività economiche ad essa collegate, tenendo presente la duplice
natura della cultura quale bene commerciale che offre notevoli opportunità per creare
ricchezza e occupazione, da un lato, e veicolo di identità, valori e contenuti che
rispecchiano e forgiano le nostra società, dall'altro.
(7) [Data la forte concorrenza che caratterizza il settore cinematografico, occorre
applicare norme particolari per valutare la sceneggiatura, lo sviluppo, la produzione,
la distribuzione e la promozione di opere audiovisive. Poiché la comunicazione sul
cinema è in corso di revisione, l'esperienza acquisita dalla Commissione nel settore
delle opere audiovisive si fonda su condizioni di compatibilità che non sono più
valide, e gli aiuti in questo settore non possono quindi venir esentati dalla notifica
nella fase attuale. Una volta adottata la comunicazione sul cinema, le opere
audiovisive dovrebbero però beneficiare dell'esenzione per categoria.]. La stampa e i
periodici (cartacei o elettronici) non possono in generale fruire degli aiuti alla cultura a
causa della loro prossimità al mercato e del loro potenziale più elevato di distorsione
della concorrenza. Al fine di definire il campo di applicazione del presente
regolamento nel settore della cultura, occorre stilare un elenco di progetti e attività
culturali che possono entrarvi a far parte ed è necessario specificare i costi
ammissibili. Sia gli investimenti che gli aiuti al funzionamento che non superino una
soglia stabilita possono essere esentati dall'obbligo di notifica, a condizione che sia
esclusa ogni sovracompensazione.
(8) Gli aiuti agli investimenti per le infrastrutture sportive, nella misura in cui
costituiscono aiuti di Stato, devono essere oggetto di un'esenzione per categoria se
soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento. Nel settore dello sport
determinate misure adottate dagli Stati membri possono non costituire un aiuto di
Stato in quanto non soddisfano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del
trattato, per esempio perché l'attività svolta non è economica o non incide sugli scambi
tra gli Stati membri. Ciò potrebbe essere, in determinate circostanze, il caso delle
misure di aiuto che hanno un carattere puramente locale o relative ad attività sportive
amatoriali. L'articolo 165 del trattato riconosce l'importanza di promuovere aspetti
inerenti allo sport in Europa, tenendo conto della specificità dello sport, delle sue
strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa.
Devono essere oggetto dell'esenzione per categoria anche gli aiuti alle infrastrutture
che, avendo più di uno scopo ricreativo, sono multifunzionali. Gli aiuti alle
infrastrutture turistiche multifunzionali, quali parchi di divertimento e strutture
alberghiere, possono fruire dell'esenzione solo se fanno parte di regimi di aiuti a
finalità regionale destinati ad attività turistiche in regioni assistite e hanno un impatto
decisamente positivo sullo sviluppo regionale. Le condizioni di compatibilità relative a
entrambi i tipi di aiuto devono assicurare, in particolare, un accesso aperto e non
discriminatorio alle infrastrutture e un equo processo di assegnazione di concessioni
ad un terzo, per la costruzione, l'ammodernamento e/o la gestione dell'infrastruttura.
Deve essere esclusa qualsiasi sovracompensazione,
IT 5 IT
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
…
Articolo 1
Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali
1. Gli aiuti destinati a ovviare ai danni causati da terremoti, valanghe, frane e
inondazioni provocate da straripamenti di fiumi o laghi sono compatibili con il
mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato e sono
esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché
soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. L'aiuto è concesso alle seguenti condizioni:
(a) le autorità pubbliche competenti di uno Stato membro hanno riconosciuto
formalmente il carattere di calamità naturale dell'evento e hanno presentato alla
Commissione le informazioni relative all'insorgenza di tale calamità naturale
entro i [quindici] giorni successivi all'avvio delle misure; e
(b) esiste un nesso causale diretto tra i danni provocati dalla calamità naturale e il
danno subito dall'impresa.
3. I regimi di aiuto connessi a una determinata calamità naturale sono adottati nei tre
anni successivi alla data alla quale si è verificato l'evento. Gli aiuti relativi a tali
regimi sono concessi entro quattro anni dal verificarsi dell'evento.
4. I costi ammissibili corrispondono alla compensazione per i danni materiali sostenuti
come conseguenza diretta della calamità naturale, valutati da un esperto
indipendente. Tra i danni possono figurare: danni a beni (ad esempio edifici,
attrezzature, macchinari, scorte) e danni derivanti dalla perdita di reddito dovuta alla
sospensione totale o parziale dell'attività per un periodo massimo di tre mesi.
Il calcolo dei danni materiali è basato sui costi di riparazione o sul valore economico
che le attività colpite avevano prima della calamità (ad esempio, il loro valore
contabile). La perdita di reddito è calcolata sulla base dei dati finanziari della società
(utile al lordo di interessi, imposte e tasse (EBIT), costi di ammortamento e costi del
lavoro) relativi a un periodo precedente comparabile. Il danno viene calcolato
individualmente per ciascun beneficiario.
5. La compensazione non supera quanto necessario per ripristinare la situazione in cui il
beneficiario si trovava prima della calamità. L'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti
per i danni oggetto della misura di aiuto, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze
assicurative, non superano il 100% dei costi ammissibili.
Commenti
Nessuna considerazione specifica
IT 6 IT
Articolo 2
Aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote
1. Gli aiuti nel settore del trasporto aereo e marittimo di passeggeri sono compatibili
con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del trattato e
sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato,
purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. L'obbligo di
pubblicazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, si applica esclusivamente ai regimi
di aiuti e non alla concessione di aiuti individuali.
2. L'intero aiuto va a beneficio dei consumatori finali che hanno la residenza abituale in
regioni remote.
3. L'aiuto è concesso per il trasporto di passeggeri su una rotta che collega un aeroporto
o porto in una regione remota con un altro aeroporto o porto all'interno dello Spazio
economico europeo.
4. Gli aiuti sono accordati senza discriminazioni determinate dall'identità del vettore o
dal tipo di servizio e senza limitazione della precisa rotta da o verso la regione
remota.
5. I costi ammissibili corrispondono al prezzo di un biglietto di andata e ritorno, dalla o
alla regione remota, comprensivo di tutte le tasse e spese fatturate dal vettore
all'utente. I costi ammissibili sono limitati ai costi del viaggio più economico
disponibile per la modalità di trasporto scelta.
6. L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili.
Definizioni
"Regioni remote": le regioni ultraperiferiche, Malta, Cipro, le isole che sono parte del
territorio di uno Stato membro e le zone scarsamente popolate.
"Regioni ultraperiferiche": le regioni di cui all'articolo 349 del trattato. In conformità della
decisione 2010/718/UE del Consiglio europeo, del 29 ottobre 2010, che modifica lo status, nei
confronti dell'Unione europea, dell'isola di Saint-Barthélemy (GU L 325 del 9.12.2010,
pag. 4), a decorrere dal 1° gennaio 2012, Saint-Barthélemy ha cessato di essere una regione
ultraperiferica. In conformità della decisione 2012/419/UE del Consiglio europeo,
dell'11 luglio 2012, che modifica lo status di Mayotte nei confronti dell'Unione europea
(GU L 204 del 31.7.2012, pag. 131), a decorrere dal 1º gennaio 2014, Mayotte diventa una
regione ultraperiferica.
"Zone scarsamente popolate": le regioni NUTS 2 con meno di 8 abitanti per km², o le regioni
NUTS 3 con meno di 12,5 abitanti per km² (dati Eurostat sulla densità di popolazione).
"Residenza abituale": il luogo in cui una persona dimora almeno 185 giorni all'anno per
interessi personali e professionali; nel caso di una persona i cui legami professionali siano
situati in un luogo diverso da quello dei suoi legami personali e che dimori in due o più Stati
membri, luogo di residenza abituale è considerato il luogo dei suoi legami personali, purché la
persona vi ritorni regolarmente; se una persona effettua un soggiorno in uno Stato membro
per l'esecuzione di una missione di durata determinata, il luogo dei suoi legami personali
continua ad essere considerato luogo di residenza, indipendentemente dal fatto che vi ritorni
nel corso di detta attività; la frequenza di corsi universitari o scolastici in un altro Stato
membro non costituisce trasferimento della residenza abituale.
Commenti
Nessuna considerazione specifica
IT 7 IT
Articolo 3
Aiuti per le infrastrutture a banda larga
1. Gli aiuti agli investimenti per le infrastrutture a banda larga sono compatibili con il
mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esenti
dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché
soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Sono ammissibili i seguenti costi:
(a) costi di investimento per lo sviluppo di infrastrutture passive a banda larga;
oppure
(b) costi di investimento delle opere di ingegneria civile relative alla banda larga;
oppure
(c) costi di investimento per lo sviluppo di reti di base a banda larga; oppure
(d) costi di investimento per lo sviluppo di reti di accesso ultraveloce di nuova
generazione (NGA).
3. Gli investimenti sono ubicati in aree in cui non esistono infrastrutture della stessa
categoria (o reti di base a banda larga o reti NGA) né è probabile che esse siano
sviluppate a condizioni commerciali nei tre anni successivi alla decisione di
concedere l'aiuto; tale condizione è verificata attraverso una consultazione pubblica
aperta.
4. L'aiuto è concesso sulla base di una procedura di selezione aperta, competitiva,
trasparente e non discriminatoria, rispettando il principio della neutralità tecnologica.
5. Il gestore della rete offre il più ampio accesso all'ingrosso possibile, sia attivo che
passivo, a condizioni eque e non discriminatorie, compreso un accesso effettivo e
completamente disaggregato, in caso di reti NGA. Tali diritti di accesso all'ingrosso
sono concessi per almeno 7 anni e il diritto di accesso a cavidotti o tralicci non è
limitato nel tempo. Nel caso di aiuti alla costruzione di cavidotti, questi devono
essere sufficientemente larghi da alloggiare varie reti via cavo e diverse topologie di
rete.
6. Il prezzo di accesso all'ingrosso si basa sui principi di tariffazione fissati dall'autorità
nazionale di regolamentazione e sui parametri in uso in altri settori comparabili e più
competitivi dello stesso Stato membro o dell'Unione e tiene conto degli aiuti ricevuti
da parte dell'operatore di rete.
7. [OPZIONE: Gli Stati membri istituiscono un meccanismo di monitoraggio e di
recupero se l'importo dell'aiuto del progetto è superiore a 10 milioni di EUR].
Soglia di notifica: costi complessivi del progetto di [70] milioni di EUR.
Definizioni
"Banda larga di base", "reti a banda larga": le reti con funzionalità di base ospitate da
piattaforme tecnologiche quali le soluzioni ADSL (fino a ADSL2 + reti), le reti via cavo non-
enhanced (ad esempio DOCSIS 2.0), le reti mobili di terza generazione (UMTS) e i sistemi
satellitari.
IT 8 IT
"Opere di ingegneria civile relative alla banda larga": le opere di ingegneria civile che sono
necessarie per sviluppare una rete a banda larga, quali le opere di scavo in una strada per la
messa in posa di cavidotti (a banda larga).
"Cavidotto": conduttura o tubazione sotterranea utilizzata per alloggiare i cavi (in fibra ottica,
di rame o coassiali) di una rete a banda larga.
"Disaggregazione completa": la disaggregazione fisica che permette l'accesso alla linea di
accesso dell'utente finale e consente ai concorrenti di trasmettere direttamente attraverso il
proprio sistema di trasmissione.
"Infrastrutture passive a banda larga": rete a banda larga non dotate di componenti attive.
Generalmente comprendono le infrastrutture di ingegneria civile, il cavidotti, la fibra spenta e
le centraline stradali.
"Reti di accesso ultraveloce di nuova generazione (NGA)": reti avanzate che devono
presentare almeno le seguenti caratteristiche: a) fornire servizi in modo affidabile a una
velocità molto elevata per abbonato attraverso una rete di backhauling in fibra ottica (o di
tecnologia equivalente) sufficientemente vicino ai locali dell'utente per garantire una effettiva
trasmissione a velocità molto alta; b) sostenere una serie di servizi digitali avanzati, compresi
servizi convergenti esclusivamente basati sull'IP e; c) avere una velocità considerevolmente
maggiore (rispetto alle reti a banda larga di base). Nella attuale fase di mercato e sviluppo
tecnologico, le reti NGA sono le seguenti: a) le reti di accesso in fibra ottica (FTTx); b) le reti
cablate avanzate potenziate; c) alcune reti di accesso senza fili avanzate in grado di garantire
un'affidabile trasmissione ad alta velocità per abbonato.
"Accesso all'ingrosso": l'accesso che consente a un operatore di utilizzare le strutture di un
altro operatore. Il più ampio accesso possibile da fornire mediante la rete comprende, in base
agli attuali sviluppi tecnologici, almeno i prodotti di accesso indicati qui di seguito. Per le reti
FTTH/FTTB: accesso ai cavidotti, accesso alla fibra spenta, accesso disaggregato alla rete
locale e accesso bitstream. Per le reti cablate: accesso ai cavidotti e accesso bitstream. Per le
reti FTTC: accesso ai cavidotti, accesso disaggregato alle sottoreti e accesso bitstream.
Per l'infrastruttura di rete passiva: accesso ai cavidotti, accesso alla fibra spenta e/o accesso
disaggregato alla sottorete locale. Per le reti a banda larga ADSL: accesso disaggregato alla
rete locale, accesso bitstream. For le reti mobile o wireless: bitstream, condivisione di antenne
e accesso alle reti di backhauling. Per le piattaforme satellitari: accesso bitstream.
Commenti
L’articolo è conforme alle valutazioni e orientamenti emersi anche nei tavoli tecnici di lavoro
nazionali in merito al tema Infrastruttura a Larga Banda.
Articolo 4
Aiuti ai poli di innovazione
1. Gli aiuti ai poli d'innovazione sono compatibili con il mercato interno ai sensi
dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui
IT 9 IT
all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui al
presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti ai poli di innovazione sono concessi esclusivamente al soggetto giuridico
che gestisce il polo di innovazione (organizzazione del polo).
3. L'accesso a locali, impianti e attività del polo è fornito su base aperta e non
discriminatoria.
4. I canoni pagati per l'utilizzo degli impianti e per la partecipazione alle attività del
polo devono corrispondere al prezzo di mercato o rifletterne i relativi costi.
5. Possono essere concessi aiuti all'investimento per la creazione o il potenziamento del
polo di innovazione.
6. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti in attivi materiali e
immateriali.
7. L'intensità di aiuto per gli investimenti non supera il 15% dei costi ammissibili.
L'intensità di aiuto può essere aumentata nel modo seguente:
(a) di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le
piccole imprese;
(b) di 10 punti percentuali per i poli di innovazione situati in zone assistite che
soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del
trattato e di 5 punti percentuali per i poli di innovazione situati in zone assistite
che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del
trattato.
8. Gli aiuti al funzionamento possono essere concessi per il funzionamento dei poli di
innovazione per una durata massima di cinque anni.
9. I costi ammissibili sono i costi di personale e le spese amministrative (comprese le
spese generali) riguardanti:
(a) la gestione e l'animazione del polo al fine di agevolare la collaborazione, la
condivisione di informazioni e la fornitura o messa a disposizione di servizi
specializzati e personalizzati di sostegno alle imprese;
(b) attività di marketing per il polo volta a promuovere la partecipazione di nuove
imprese o organizzazioni e di aumentare la visibilità del polo;
(c) gestione delle infrastrutture del polo;
(d) organizzazione di programmi di formazione, seminari e conferenze per
facilitare la condivisione delle conoscenze, il lavoro in rete e la cooperazione
transnazionale.
10. L'intensità di aiuto per gli aiuti al funzionamento non supera il 50% dei costi totali
ammissibili per un periodo di cinque anni.
Soglia di notifica: 5 milioni di EUR per polo.
Definizione
"Poli di innovazione": strutture o raggruppamenti organizzati di imprese indipendenti — quali
start-up innovative, piccole, medie e grandi imprese, organismi di ricerca e di diffusione della
conoscenza, organizzazioni senza scopo di lucro, e altri operatori economici collegati — volti
IT 10 IT
a incentivare l'attività innovativa favorendo le interazioni intensive, la condivisione di
strutture, lo scambio di conoscenze e competenze e contribuendo efficacemente al
trasferimento di conoscenze, alla creazione di reti, alla diffusione di informazioni e alla
collaborazione tra imprese e altre organizzazioni che fanno parte del polo.
Commenti all’art.4
1. I poli di innovazione hanno una valenza socio-economica rilevante e sono in grado di generare rilevanti esternalità positive, con ricadute che possono estendersi anche oltre il territorio di riferimento . Per questo motivo se da un lato si considera estremamente positivo l’inserimento nel regolamento sugli aiuti alle imprese è altresì importante evidenziare come alcuni costi non rientrano nella natura tipica degli aiuti. E’ importante tener presente che il funzionamento di un Polo concerne, per la maggior parte, attività di “problem setting” che sono importanti per stimolare i processi di innovazione, ma che sono caratterizzate da elevati grado di incertezza e percepite come di scarso valore da parte dei potenziali destinatari. Questo rende altamente improbabile che attività di questa natura possano incontrare il sostegno finanziario da parte dei potenziali beneficiari (si veda a questo proposito l’analisi sui servizi di innovazione riportata a pag.85 del report del DPS all’indirizzo http://www.dps.tesoro.it/documentazione/docs/all/DPS_Rapporto_Ricerca_e_Innovazione.pdf ) Un tale circolo vizioso è poi ulteriormente accentuato dal fatto che i beneficiari di queste attività sono tipicamente PMI che non sono nella maggior parte dotate di risorse e di strutture che consenta loro di acquisire consapevolezza sui processi di innovazione senza l’accompagnamento con attività di “problem setting”: in sintesi, una PMI per sostenere finanziariamente un attività di “problem setting” dovrebbe essere consapevole del valore che da ciò le deriverebbe, ma questa consapevolezza può nascere solo a valle di questo tipo di attività. Il gestore di un polo potrebbe avere le risorse per cofinanziare queste iniziative grazie ai ricavi derivanti dall’affitto delle infrastrutture, ma non è detto che questi ricavi siano sufficienti o che siano nella disponibilità del soggetto gestore.Inoltre, la parte più importante delle attività di un Polo è quella collegata alle attività di animazione, coordinamento, marketing e promozione e non è detto che il gestore del Polo debba esser anche necessariamente proprietario degli immobili, o almeno bisognerebbe consentire anche la creazione di aggregati il cui gestore non sia necessariamente proprietario degli immobili, proprio perché la gestione degli immobili è un fattore di secondaria importanza rispetto alle altre funzioni che dovrebbe assolvere il Polo. Per tutti questi motivi le attività di funzionamento di un Polo, diverse dalla gestione delle infrastrutture, dovrebbero poter essere agevolate con un tasso di agevolazione più alto rispetto alle attività di getsione che potrebbero rimanere al 50%.Si propone pertanto incentivare le spese di cui al comma a) e c) con contribuzione al 100% mentre le spese di cui al comma b) e d9 al 50%.
2. Al comma 7 bisognerebbe introdurre una distinzione dell’intensità di aiuto per gli investimenti in funzione della natura del soggetto titolare dell’investimento: se questo fosse un soggetto pubblico potrebbe anche essere riconosciuto un incremento dell’intensità di aiuto fino al 100% o quantomeno andrebbe regolamentata in modo più specifico la natura giuridica del polo di innovazione che nella formulazione esistente ha natura unicamente privatistica.
3. Per quanto concerne la tipologia di spese ammissibili sarebbe opportuno introdurre esplicito riferimento a spese di personale con figure professionali specifiche per l'animazione del polo, quali
manager di ricerca, e specifiche incentivazioni per profili di young management
Articolo 5
Aiuti per l'innovazione dei processi o dell'organizzazione
1. Gli aiuti per l'innovazione dei processi o dell'organizzazione sono compatibili con il
mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esenti
IT 11 IT
dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché
soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Le grandi imprese fruiscono degli aiuti soltanto se collaborano con PMI nell'ambito
dell'attività sovvenzionata e se le PMI coinvolte sostengono almeno il 30% del totale
dei costi ammissibili.
3. Sono ammissibili i seguenti costi:
(a) i costi relativi al personale;
(b) i costi relativi a strumentazione, attrezzature, immobili e terreni nella misura e
per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di innovazione;
(c) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti acquisiti o
ottenuti in licenza da fonti esterne a condizioni di mercato;
(d) i costi generali supplementari e altri costi di funzionamento, inclusi i costi dei
materiali, delle forniture e di prodotti analoghi direttamente imputabili
all'attività di ricerca.
4. L'intensità di aiuto non supera il 15% dei costi ammissibili per le grandi imprese e il
50% dei costi ammissibili per le PMI.
Soglia di notifica: 5 milioni di EUR per impresa e per progetto.
Definizione
"Innovazione dell'organizzazione": la messa in atto di un nuovo metodo organizzativo a
livello di pratiche commerciali dell'impresa, organizzazione del luogo di lavoro o relazioni
esterne dell'impresa; non costituiscono innovazione: i cambiamenti riguardanti la prassi
imprenditoriale, l'organizzazione del luogo di lavoro e le relazioni esterne che derivano da
metodi organizzativi già in uso nell'impresa; i cambiamenti a livello di strategia commerciale;
le fusioni e le acquisizioni; la cessazione dell'utilizzazione di un processo; la mera
sostituzione o estensione degli impianti; i cambiamenti derivanti esclusivamente da variazioni
del prezzo dei fattori; la produzione personalizzata; le modifiche stagionali e altri
cambiamenti ciclici; la produzione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.
Commenti all’Art.5
1. L’innovazione dell’organizzazione va associata a quella di mercato e in particolare di mercato internazionale fermo restando le limitazioni riportate nella Definizione di Innovazione dell’Organizzazione. 2. L’art3 andrebbe così emendato: “Sono ammissibili i costi di seguito elencati relativi a progetti di investimento per l’innovazione dei processi o dell’organizzazione delle imprese :” 3. L’intensità di aiuto dovrebbe avere un 5% di premialità (aggiuntiva rispetto alle aliquote riportate all’art 4 o all’interno delle stese) per i progetti di innovazione di processo o di organizzazione funzionali alla penetrazione o al presidio di mercati internazionali. 4. All’art.3 comma d) va sostituito “imputabili all’attività di ricerca” con “imputabili al progetto di investimenti”. 5. Va introdotta una soglia di costi generali non superiore al 20% dei costi del personale impegnato nel progetto di investimenti.
Articolo 6
Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio
1. Gli aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio sono compatibili con il
mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esenti
IT 12 IT
dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché
soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. [La sceneggiatura, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione e la promozione di
opere audiovisive non sono ammissibili agli aiuti di Stato conformemente al presente
articolo.] Le infrastrutture degli studi cinematografici e della stampa non sono
ammissibili agli aiuti di Stato conformemente al presente regolamento.
3. Gli aiuti sono concessi per i progetti e le attività culturali seguenti:
(a) musei, gallerie d'arte, archivi, biblioteche, spazi culturali, teatri, teatri lirici,
sale da concerto, cineteche e altre infrastrutture e istituzioni culturali analoghe;
(b) il patrimonio culturale materiale, comprese tutte le forme di patrimonio
culturale, i siti archeologici, i monumenti, i siti e gli edifici storici; il
patrimonio naturale dei villaggi e del paesaggio rurale solo se collegato
direttamente al patrimonio culturale o riconosciuto formalmente come
patrimonio naturale o culturale dalle autorità pubbliche competenti di uno Stato
membro;
(c) il patrimonio immateriale in tutte le sue forme, compresi i costumi e
l'artigianato del folclore tradizionale;
(d) gli eventi artistici, i festival, le mostre e le attività culturali analoghe;
(e) la pubblicazione di musica e libri, comprese le traduzioni.
4. Gli aiuti possono assumere la forma di:
(a) aiuti agli investimenti, compresi gli aiuti per la creazione o l'ammodernamento
delle infrastrutture culturali;
(b) aiuti al funzionamento.
5. Per gli aiuti agli investimenti, i costi ammissibili corrispondono ai costi
d'investimento in beni materiali e immateriali, tra cui:
(a) i costi per la costruzione, l'ammodernamento, l'acquisizione, la conservazione o
il miglioramento di infrastrutture purché nel corso dell'anno almeno l'80% della
loro capacità sia utilizzata a fini culturali;
(b) i costi di acquisizione, incluso il leasing, il trasferimento del possesso o la
ricollocazione fisica del patrimonio culturale;
(c) i costi necessari per la tutela, la conservazione, il restauro e la riqualificazione
del patrimonio culturale materiale e immateriale, compresi i costi aggiuntivi
per lo stoccaggio in condizioni appropriate, gli attrezzi speciali e i materiali
tradizionali e i costi relativi a documentazione, ricerca, digitalizzazione e
pubblicazione;
(d) i costi sostenuti per rendere il patrimonio culturale meglio accessibile al
pubblico, compresi i costi per migliorare l'accessibilità delle persone con
esigenze particolari (in particolare, rampe e sollevatori per le persone disabili,
indicazioni in braille e esposizioni interattive nei musei) e per la promozione
della diversità culturale per quanto riguarda presentazioni, programmi e
visitatori;
(e) i costi relativi a progetti e attività culturali, cooperazione, programmi di
scambio e borse di studio, compresi i costi delle procedure di selezione e
promozione e quelli derivanti direttamente dal progetto.
IT 13 IT
6. Per gli aiuti al funzionamento, sono ammissibili i seguenti costi:
(a) i costi delle istituzioni culturali o dei siti del patrimonio collegati alle attività
permanenti o periodiche - comprese mostre, spettacoli, eventi e attività
culturali analoghe - che insorgono nel normale svolgimento dell'attività;
(b) i costi operativi collegati direttamente al progetto o all'attività culturale, quali le
spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto o
all'attività culturale, le strutture architettoniche utilizzate per mostre e messe in
scena, l'ammortamento di strumenti, software e attrezzature, i costi di
promozione e i costi derivanti direttamente dal progetto o dall'attività;
(c) i costi relativi al personale impiegato nell'istituzione culturale o nel sito del
patrimonio;
(d) i costi dei servizi di consulenza e di supporto forniti da consulenti esterni e da
fornitori di servizi, derivanti direttamente dal progetto.
7. Gli aiuti non superano il fabbisogno di finanziamento stimato del progetto e
l'intensità massima di aiuto non supera il 100% dei costi ammissibili. Per la
pubblicazioni di musica e opere letterarie, comprese le traduzioni, gli aiuti non
superano il fabbisogno di finanziamento stimato del progetto e l'intensità massima
dell'aiuto non supera il 70% del totale dei costi ammissibili.
Soglia di notifica:
per gli aiuti agli investimenti: importo di aiuto di [70] milioni di EUR, e
per gli aiuti al funzionamento: importo di aiuto di 25 milioni di EUR all'anno.
Definizioni
"Fabbisogno di finanziamento": la differenza tra i costi complessivi previsti e attualizzati del
progetto sovvenzionato e le entrate complessive previste e attualizzate per il periodo di
riferimento.
Commenti
I comma a) b e C) dell’art 3 non definiscono le attività e i progetti ammissibili bensì i soggetti
ammissibili. Vanno indicate le tipologie di attività ammissibili per quei soggetti.
Articolo 7
Aiuti per le strutture sportive e le strutture ricreative multifunzionali
1. Gli aiuti alla costruzione o all'ammodernamento di strutture sportive e di strutture
ricreative multifunzionali sono compatibili con il mercato interno ai sensi
dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui
all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui al
presente articolo e al capo I.
2. Le infrastrutture sportive sovvenzionate sono strutture la cui capacità è destinata alla
pratica dello sport per almeno l'80%. L'uso dell'infrastruttura non è riservato a un
unico sportivo professionista e l'uso da parte di altri sportivi, professionisti o non,
IT 14 IT
deve raggiungere un livello annuo pari ad almeno il 20% della capacità
del'infrastruttura.
3. Le infrastrutture ricreative multifunzionali sovvenzionate sono strutture ricreative
con carattere multifunzionale che offrono, in particolare, servizi culturali e ricreativi,
fatta eccezione per le strutture di parchi di divertimento e alberghi.
L'accesso all'infrastruttura è aperto a più utenti.
4. L'accesso alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali è
concesso in modo trasparente e non discriminatorio. Le imprese che hanno finanziato
almeno il 50% dei costi di investimento dell'infrastruttura possono godere di un
accesso preferenziale, a patto che esso sia limitato a un periodo non superiore
all'ammortamento degli investimenti e che le sue condizioni siano rese note al
pubblico.
5. Per gli utenti delle infrastrutture sportive che siano club sportivi professionali, gli
Stati membri provvedono affinché le condizioni tariffarie per l'uso dell'infrastruttura
da parte di club concorrenti siano comparabili sulla base di un registro.
6. Qualsiasi concessione, o altro atto di conferimento, a favore di un terzo per la
costruzione, l'ammodernamento e/o la gestione dell'infrastruttura sportiva o
dell'infrastruttura ricreativa multifunzionale deve essere assegnata in maniera
trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in
materia di appalti.
7. I costi ammissibili sono i costi d'investimento in attivi materiali o immateriali e i
costi di esercizio connessi con l'infrastruttura sportiva o l'infrastruttura ricreativa
multifunzionale nel periodo di riferimento, il quale corrisponde al periodo di
ammortamento.
8. Gli aiuti non superano il fabbisogno di finanziamento stimato del progetto e
l'intensità massima di aiuto non supera il [75]% dei costi ammissibili.
Soglia di notifica: importo di aiuto di [15] milioni di EUR o costi complessivi del progetto di
[30] milioni di EUR.
Definizioni
"Fabbisogno di finanziamento": la differenza tra i costi complessivi previsti e attualizzati del
progetto sovvenzionato e le entrate complessive previste e attualizzate per il periodo di
riferimento.
"Sport professionistico": la pratica di una attività sportiva dietro compensazione monetaria.
Commento
Art.7 Sarebbe utile e opportuno definire e indicare in modo dettagliato gli attivi materiali e
immateriali poggetto dell’agevolazione al fine di evitare distorsioni e autonomie interpretative
[…]
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
IT 15 IT
Esso si applica fino al 31 dicembre 2020. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi
elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per la Commissione
Il presidente