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IT · 2019. 11. 11. · IT 2 IT REGOLAMENTO (UE) N. …/.. DELLA COMMISSIONE del XXX che dichiara...

Date post: 17-Aug-2020
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IT IT Premessa Statistiche del Forum di consultazione pubblica aperto sul Portale della Regione Puglia http://livinglabs.regione.puglia.it/web/blog/open-community/ dal Art 1 258 Art 2 163 Art 3 164 Art 4 256 Art 5 177 Art 6 172 Art 7 149 Per ciascun Articolo sono riportate in calce allo stesso le considerazioni rivenienti dal confronto pubblico e da quello interno alla Regione Puglia con le strutture regionali coinvolte nella gestione dei regimi di aiuti regionali
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IT IT

Premessa

Statistiche del Forum di consultazione pubblica aperto sul Portale della Regione Puglia

http://livinglabs.regione.puglia.it/web/blog/open-community/ dal

Art 1 258

Art 2 163

Art 3 164

Art 4 256

Art 5 177

Art 6 172

Art 7 149

Per ciascun Articolo sono riportate in calce allo stesso le considerazioni rivenienti dal

confronto pubblico e da quello interno alla Regione Puglia con le strutture regionali coinvolte

nella gestione dei regimi di aiuti regionali

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COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, XXX

COMP A3

[…](2013) XXX draft

REGOLAMENTO (UE) N. …/.. DELLA COMMISSIONE

del XXX

che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione

degli articoli 107 e 108 del trattato (RGEC II)

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REGOLAMENTO (UE) N. …/.. DELLA COMMISSIONE

del XXX

che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione

degli articoli 107 e 108 del trattato (RGEC II)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108,

paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli

articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti

di Stato orizzontali, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b),

[sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,]

considerando quanto segue:

[…]

[…]

(1) A norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato sono compatibili con il

mercato interno gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali

oppure da altri eventi eccezionali. Ai fini del presente regolamento terremoti, frane,

inondazioni e valanghe sono considerati eventi calamitosi di origine naturale.

La Commissione deve in particolare verificare che gli aiuti concessi per ovviare ai

danni arrecati dalle calamità naturali rientrino di fatto nella deroga. A tal fine, il

presente regolamento deve fissare condizioni conformi alla prassi consueta e il cui

rispetto assicuri che le misure di aiuto destinate a ovviare ai danni arrecati da calamità

naturali possano beneficiare dell'esenzione per categoria. Tali condizioni devono in

particolare riguardare il riconoscimento formale da parte delle autorità degli Stati

membri della natura di calamità naturale dell'evento, il nesso causale diretto tra i danni

provocati dalla calamità naturale e il danno subito dall'impresa beneficiaria, nonché

assicurare che non siano pagate sovracompensazioni.

(2) Nel settore del trasporto aereo e marittimo di passeggeri, gli aiuti hanno carattere

sociale se rispondono alla necessità di garantire collegamenti regolari ai residenti delle

regioni remote, riducendo determinati costi dei titoli di trasporto che questi devono

sostenere. Ciò può valere per le regioni ultraperiferiche, per Malta, Cipro e altre isole

facenti parte del territorio di uno Stato membro e per le zone scarsamente popolate.

Se una regione remota è collegata allo spazio economico europeo da varie vie di

trasporto, comprese le rotte indirette, tutte le rotte e i trasporti effettuati da tutti i

vettori che operano su tali rotte devono poter fruire degli aiuti. Gli aiuti devono essere

concessi senza discriminazioni determinate dall'identità del vettore o dal tipo di

servizio, che può includere anche servizi di linea, charter e a basso costo.

(3) La connettività a banda larga è d'importanza strategica per conseguire gli obiettivi

della strategia Europa 2020 relativi a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e

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per promuovere l'innovazione e la coesione sociale e territoriale1. Gli aiuti agli

investimenti a favore delle infrastrutture a banda larga mirano a promuovere lo

sviluppo di tali infrastrutture e delle relative opere di ingegneria civile nei settori in cui

non esistono infrastrutture analoghe né è probabile che esse siano realizzate dagli

operatori di mercato in un prossimo futuro. Alla luce dell'esperienza della

Commissione, questo tipo di aiuti, se rispetta le condizioni stabilite nel presente

regolamento, non dà luogo a indebite distorsioni degli scambi e della concorrenza.

Dette condizioni perseguono in particolare l'obiettivo di limitare le distorsioni della

concorrenza subordinando gli aiuti a un processo di selezione genuinamente

competitivo e tecnologicamente neutro e assicurando l'accesso all'ingrosso alle reti

oggetto di finanziamento. [OPZIONE: Se prevale un elevato grado di incertezza in

merito all'evoluzione dei costi e delle entrate e si verifica una forte asimmetria in

termini di informazione, gli Stati membri possono altresì adottare modelli di

finanziamento che presentino elementi ex post (ricorrendo ad esempio a meccanismi

di recupero per assicurare un'equa condivisione di entrate non previste). Per evitare

oneri eccessivi per i piccoli progetti di dimensione locale, può ritenersi giustificata

l'applicazione di una soglia minima al meccanismo di recupero].

(4) Gli aiuti ai poli di innovazione sono destinati ad affrontare le inefficienze del mercato

dovute a problemi di coordinamento che ostacolano lo sviluppo di tali poli o limitano

le interazioni e gli scambi di conoscenze al loro interno. Gli aiuti di Stato possono

contribuire a ovviare a questo problema in due modi: innanzitutto, sostenendo gli

investimenti in infrastrutture aperte e comuni per i poli di innovazione e, in secondo

luogo, sostenendo il funzionamento dei poli, così da migliorare la collaborazione, la

creazione di reti e l'apprendimento. Gli aiuti al funzionamento a favore dei poli di

innovazione possono tuttavia essere concessi solo su base temporanea e per un periodo

limitato. Il rapporto tra l'importo totale dell'aiuto concesso e i costi totali ammissibili

durante tale periodo non può superare il 50 per cento.

(5) L'innovazione dei processi e dell'organizzazione può essere affetta da inefficienze del

mercato che si manifestano sotto forma di carenza di informazioni e di esternalità

positive e che devono essere oggetto di misure specifiche. Gli aiuti per questo tipo

d'innovazione sono importanti soprattutto per le PMI, poiché esse sono soggette a

vincoli che possono ridurre la loro capacità di migliorare i metodi di produzione o di

consegna o di rafforzare significativamente le pratiche commerciali, l'organizzazione

del luogo di lavoro e le relazioni esterne dell'impresa. Al fine di stimolare le grandi

imprese a collaborare con le PMI nelle attività d'innovazione relative a processi e

organizzazione, anche le misure di aiuto che finanziano i costi sostenuti dalle grandi

imprese per tali attività devono beneficiare dell'esenzione per categoria.

(6) Nel settore della cultura e conservazione del patrimonio, determinate misure adottate

dagli Stati membri possono non costituire un aiuto di Stato in quanto non soddisfano

tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, per esempio perché

l'attività svolta non è economica o non incide sugli scambi tra gli Stati membri. Se tali

misure rientrano nell'ambito dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, le istituzioni e i

progetti culturali non danno generalmente luogo a una distorsione significativa della

concorrenza, e la prassi ha mostrato che aiuti del genere hanno effetti limitati sugli

scambi. L'articolo 167 del trattato riconosce l'importanza che la promozione della

cultura riveste per l'Unione europea e i suoi Stati membri e sancisce che l'Unione deve

1 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e

sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Un'agenda digitale europea", COM(2010) 245 definitivo.

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tener conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni

dei trattati, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue

culture. Le norme sul controllo degli aiuti di Stato devono riconoscere le specificità

della cultura e delle attività economiche ad essa collegate, tenendo presente la duplice

natura della cultura quale bene commerciale che offre notevoli opportunità per creare

ricchezza e occupazione, da un lato, e veicolo di identità, valori e contenuti che

rispecchiano e forgiano le nostra società, dall'altro.

(7) [Data la forte concorrenza che caratterizza il settore cinematografico, occorre

applicare norme particolari per valutare la sceneggiatura, lo sviluppo, la produzione,

la distribuzione e la promozione di opere audiovisive. Poiché la comunicazione sul

cinema è in corso di revisione, l'esperienza acquisita dalla Commissione nel settore

delle opere audiovisive si fonda su condizioni di compatibilità che non sono più

valide, e gli aiuti in questo settore non possono quindi venir esentati dalla notifica

nella fase attuale. Una volta adottata la comunicazione sul cinema, le opere

audiovisive dovrebbero però beneficiare dell'esenzione per categoria.]. La stampa e i

periodici (cartacei o elettronici) non possono in generale fruire degli aiuti alla cultura a

causa della loro prossimità al mercato e del loro potenziale più elevato di distorsione

della concorrenza. Al fine di definire il campo di applicazione del presente

regolamento nel settore della cultura, occorre stilare un elenco di progetti e attività

culturali che possono entrarvi a far parte ed è necessario specificare i costi

ammissibili. Sia gli investimenti che gli aiuti al funzionamento che non superino una

soglia stabilita possono essere esentati dall'obbligo di notifica, a condizione che sia

esclusa ogni sovracompensazione.

(8) Gli aiuti agli investimenti per le infrastrutture sportive, nella misura in cui

costituiscono aiuti di Stato, devono essere oggetto di un'esenzione per categoria se

soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento. Nel settore dello sport

determinate misure adottate dagli Stati membri possono non costituire un aiuto di

Stato in quanto non soddisfano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del

trattato, per esempio perché l'attività svolta non è economica o non incide sugli scambi

tra gli Stati membri. Ciò potrebbe essere, in determinate circostanze, il caso delle

misure di aiuto che hanno un carattere puramente locale o relative ad attività sportive

amatoriali. L'articolo 165 del trattato riconosce l'importanza di promuovere aspetti

inerenti allo sport in Europa, tenendo conto della specificità dello sport, delle sue

strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa.

Devono essere oggetto dell'esenzione per categoria anche gli aiuti alle infrastrutture

che, avendo più di uno scopo ricreativo, sono multifunzionali. Gli aiuti alle

infrastrutture turistiche multifunzionali, quali parchi di divertimento e strutture

alberghiere, possono fruire dell'esenzione solo se fanno parte di regimi di aiuti a

finalità regionale destinati ad attività turistiche in regioni assistite e hanno un impatto

decisamente positivo sullo sviluppo regionale. Le condizioni di compatibilità relative a

entrambi i tipi di aiuto devono assicurare, in particolare, un accesso aperto e non

discriminatorio alle infrastrutture e un equo processo di assegnazione di concessioni

ad un terzo, per la costruzione, l'ammodernamento e/o la gestione dell'infrastruttura.

Deve essere esclusa qualsiasi sovracompensazione,

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HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali

1. Gli aiuti destinati a ovviare ai danni causati da terremoti, valanghe, frane e

inondazioni provocate da straripamenti di fiumi o laghi sono compatibili con il

mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato e sono

esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché

soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. L'aiuto è concesso alle seguenti condizioni:

(a) le autorità pubbliche competenti di uno Stato membro hanno riconosciuto

formalmente il carattere di calamità naturale dell'evento e hanno presentato alla

Commissione le informazioni relative all'insorgenza di tale calamità naturale

entro i [quindici] giorni successivi all'avvio delle misure; e

(b) esiste un nesso causale diretto tra i danni provocati dalla calamità naturale e il

danno subito dall'impresa.

3. I regimi di aiuto connessi a una determinata calamità naturale sono adottati nei tre

anni successivi alla data alla quale si è verificato l'evento. Gli aiuti relativi a tali

regimi sono concessi entro quattro anni dal verificarsi dell'evento.

4. I costi ammissibili corrispondono alla compensazione per i danni materiali sostenuti

come conseguenza diretta della calamità naturale, valutati da un esperto

indipendente. Tra i danni possono figurare: danni a beni (ad esempio edifici,

attrezzature, macchinari, scorte) e danni derivanti dalla perdita di reddito dovuta alla

sospensione totale o parziale dell'attività per un periodo massimo di tre mesi.

Il calcolo dei danni materiali è basato sui costi di riparazione o sul valore economico

che le attività colpite avevano prima della calamità (ad esempio, il loro valore

contabile). La perdita di reddito è calcolata sulla base dei dati finanziari della società

(utile al lordo di interessi, imposte e tasse (EBIT), costi di ammortamento e costi del

lavoro) relativi a un periodo precedente comparabile. Il danno viene calcolato

individualmente per ciascun beneficiario.

5. La compensazione non supera quanto necessario per ripristinare la situazione in cui il

beneficiario si trovava prima della calamità. L'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti

per i danni oggetto della misura di aiuto, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze

assicurative, non superano il 100% dei costi ammissibili.

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Nessuna considerazione specifica

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Articolo 2

Aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote

1. Gli aiuti nel settore del trasporto aereo e marittimo di passeggeri sono compatibili

con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del trattato e

sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato,

purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. L'obbligo di

pubblicazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, si applica esclusivamente ai regimi

di aiuti e non alla concessione di aiuti individuali.

2. L'intero aiuto va a beneficio dei consumatori finali che hanno la residenza abituale in

regioni remote.

3. L'aiuto è concesso per il trasporto di passeggeri su una rotta che collega un aeroporto

o porto in una regione remota con un altro aeroporto o porto all'interno dello Spazio

economico europeo.

4. Gli aiuti sono accordati senza discriminazioni determinate dall'identità del vettore o

dal tipo di servizio e senza limitazione della precisa rotta da o verso la regione

remota.

5. I costi ammissibili corrispondono al prezzo di un biglietto di andata e ritorno, dalla o

alla regione remota, comprensivo di tutte le tasse e spese fatturate dal vettore

all'utente. I costi ammissibili sono limitati ai costi del viaggio più economico

disponibile per la modalità di trasporto scelta.

6. L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili.

Definizioni

"Regioni remote": le regioni ultraperiferiche, Malta, Cipro, le isole che sono parte del

territorio di uno Stato membro e le zone scarsamente popolate.

"Regioni ultraperiferiche": le regioni di cui all'articolo 349 del trattato. In conformità della

decisione 2010/718/UE del Consiglio europeo, del 29 ottobre 2010, che modifica lo status, nei

confronti dell'Unione europea, dell'isola di Saint-Barthélemy (GU L 325 del 9.12.2010,

pag. 4), a decorrere dal 1° gennaio 2012, Saint-Barthélemy ha cessato di essere una regione

ultraperiferica. In conformità della decisione 2012/419/UE del Consiglio europeo,

dell'11 luglio 2012, che modifica lo status di Mayotte nei confronti dell'Unione europea

(GU L 204 del 31.7.2012, pag. 131), a decorrere dal 1º gennaio 2014, Mayotte diventa una

regione ultraperiferica.

"Zone scarsamente popolate": le regioni NUTS 2 con meno di 8 abitanti per km², o le regioni

NUTS 3 con meno di 12,5 abitanti per km² (dati Eurostat sulla densità di popolazione).

"Residenza abituale": il luogo in cui una persona dimora almeno 185 giorni all'anno per

interessi personali e professionali; nel caso di una persona i cui legami professionali siano

situati in un luogo diverso da quello dei suoi legami personali e che dimori in due o più Stati

membri, luogo di residenza abituale è considerato il luogo dei suoi legami personali, purché la

persona vi ritorni regolarmente; se una persona effettua un soggiorno in uno Stato membro

per l'esecuzione di una missione di durata determinata, il luogo dei suoi legami personali

continua ad essere considerato luogo di residenza, indipendentemente dal fatto che vi ritorni

nel corso di detta attività; la frequenza di corsi universitari o scolastici in un altro Stato

membro non costituisce trasferimento della residenza abituale.

Commenti

Nessuna considerazione specifica

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Articolo 3

Aiuti per le infrastrutture a banda larga

1. Gli aiuti agli investimenti per le infrastrutture a banda larga sono compatibili con il

mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esenti

dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché

soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Sono ammissibili i seguenti costi:

(a) costi di investimento per lo sviluppo di infrastrutture passive a banda larga;

oppure

(b) costi di investimento delle opere di ingegneria civile relative alla banda larga;

oppure

(c) costi di investimento per lo sviluppo di reti di base a banda larga; oppure

(d) costi di investimento per lo sviluppo di reti di accesso ultraveloce di nuova

generazione (NGA).

3. Gli investimenti sono ubicati in aree in cui non esistono infrastrutture della stessa

categoria (o reti di base a banda larga o reti NGA) né è probabile che esse siano

sviluppate a condizioni commerciali nei tre anni successivi alla decisione di

concedere l'aiuto; tale condizione è verificata attraverso una consultazione pubblica

aperta.

4. L'aiuto è concesso sulla base di una procedura di selezione aperta, competitiva,

trasparente e non discriminatoria, rispettando il principio della neutralità tecnologica.

5. Il gestore della rete offre il più ampio accesso all'ingrosso possibile, sia attivo che

passivo, a condizioni eque e non discriminatorie, compreso un accesso effettivo e

completamente disaggregato, in caso di reti NGA. Tali diritti di accesso all'ingrosso

sono concessi per almeno 7 anni e il diritto di accesso a cavidotti o tralicci non è

limitato nel tempo. Nel caso di aiuti alla costruzione di cavidotti, questi devono

essere sufficientemente larghi da alloggiare varie reti via cavo e diverse topologie di

rete.

6. Il prezzo di accesso all'ingrosso si basa sui principi di tariffazione fissati dall'autorità

nazionale di regolamentazione e sui parametri in uso in altri settori comparabili e più

competitivi dello stesso Stato membro o dell'Unione e tiene conto degli aiuti ricevuti

da parte dell'operatore di rete.

7. [OPZIONE: Gli Stati membri istituiscono un meccanismo di monitoraggio e di

recupero se l'importo dell'aiuto del progetto è superiore a 10 milioni di EUR].

Soglia di notifica: costi complessivi del progetto di [70] milioni di EUR.

Definizioni

"Banda larga di base", "reti a banda larga": le reti con funzionalità di base ospitate da

piattaforme tecnologiche quali le soluzioni ADSL (fino a ADSL2 + reti), le reti via cavo non-

enhanced (ad esempio DOCSIS 2.0), le reti mobili di terza generazione (UMTS) e i sistemi

satellitari.

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"Opere di ingegneria civile relative alla banda larga": le opere di ingegneria civile che sono

necessarie per sviluppare una rete a banda larga, quali le opere di scavo in una strada per la

messa in posa di cavidotti (a banda larga).

"Cavidotto": conduttura o tubazione sotterranea utilizzata per alloggiare i cavi (in fibra ottica,

di rame o coassiali) di una rete a banda larga.

"Disaggregazione completa": la disaggregazione fisica che permette l'accesso alla linea di

accesso dell'utente finale e consente ai concorrenti di trasmettere direttamente attraverso il

proprio sistema di trasmissione.

"Infrastrutture passive a banda larga": rete a banda larga non dotate di componenti attive.

Generalmente comprendono le infrastrutture di ingegneria civile, il cavidotti, la fibra spenta e

le centraline stradali.

"Reti di accesso ultraveloce di nuova generazione (NGA)": reti avanzate che devono

presentare almeno le seguenti caratteristiche: a) fornire servizi in modo affidabile a una

velocità molto elevata per abbonato attraverso una rete di backhauling in fibra ottica (o di

tecnologia equivalente) sufficientemente vicino ai locali dell'utente per garantire una effettiva

trasmissione a velocità molto alta; b) sostenere una serie di servizi digitali avanzati, compresi

servizi convergenti esclusivamente basati sull'IP e; c) avere una velocità considerevolmente

maggiore (rispetto alle reti a banda larga di base). Nella attuale fase di mercato e sviluppo

tecnologico, le reti NGA sono le seguenti: a) le reti di accesso in fibra ottica (FTTx); b) le reti

cablate avanzate potenziate; c) alcune reti di accesso senza fili avanzate in grado di garantire

un'affidabile trasmissione ad alta velocità per abbonato.

"Accesso all'ingrosso": l'accesso che consente a un operatore di utilizzare le strutture di un

altro operatore. Il più ampio accesso possibile da fornire mediante la rete comprende, in base

agli attuali sviluppi tecnologici, almeno i prodotti di accesso indicati qui di seguito. Per le reti

FTTH/FTTB: accesso ai cavidotti, accesso alla fibra spenta, accesso disaggregato alla rete

locale e accesso bitstream. Per le reti cablate: accesso ai cavidotti e accesso bitstream. Per le

reti FTTC: accesso ai cavidotti, accesso disaggregato alle sottoreti e accesso bitstream.

Per l'infrastruttura di rete passiva: accesso ai cavidotti, accesso alla fibra spenta e/o accesso

disaggregato alla sottorete locale. Per le reti a banda larga ADSL: accesso disaggregato alla

rete locale, accesso bitstream. For le reti mobile o wireless: bitstream, condivisione di antenne

e accesso alle reti di backhauling. Per le piattaforme satellitari: accesso bitstream.

Commenti

L’articolo è conforme alle valutazioni e orientamenti emersi anche nei tavoli tecnici di lavoro

nazionali in merito al tema Infrastruttura a Larga Banda.

Articolo 4

Aiuti ai poli di innovazione

1. Gli aiuti ai poli d'innovazione sono compatibili con il mercato interno ai sensi

dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui

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all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui al

presente articolo e al capo I.

2. Gli aiuti ai poli di innovazione sono concessi esclusivamente al soggetto giuridico

che gestisce il polo di innovazione (organizzazione del polo).

3. L'accesso a locali, impianti e attività del polo è fornito su base aperta e non

discriminatoria.

4. I canoni pagati per l'utilizzo degli impianti e per la partecipazione alle attività del

polo devono corrispondere al prezzo di mercato o rifletterne i relativi costi.

5. Possono essere concessi aiuti all'investimento per la creazione o il potenziamento del

polo di innovazione.

6. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti in attivi materiali e

immateriali.

7. L'intensità di aiuto per gli investimenti non supera il 15% dei costi ammissibili.

L'intensità di aiuto può essere aumentata nel modo seguente:

(a) di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le

piccole imprese;

(b) di 10 punti percentuali per i poli di innovazione situati in zone assistite che

soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del

trattato e di 5 punti percentuali per i poli di innovazione situati in zone assistite

che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del

trattato.

8. Gli aiuti al funzionamento possono essere concessi per il funzionamento dei poli di

innovazione per una durata massima di cinque anni.

9. I costi ammissibili sono i costi di personale e le spese amministrative (comprese le

spese generali) riguardanti:

(a) la gestione e l'animazione del polo al fine di agevolare la collaborazione, la

condivisione di informazioni e la fornitura o messa a disposizione di servizi

specializzati e personalizzati di sostegno alle imprese;

(b) attività di marketing per il polo volta a promuovere la partecipazione di nuove

imprese o organizzazioni e di aumentare la visibilità del polo;

(c) gestione delle infrastrutture del polo;

(d) organizzazione di programmi di formazione, seminari e conferenze per

facilitare la condivisione delle conoscenze, il lavoro in rete e la cooperazione

transnazionale.

10. L'intensità di aiuto per gli aiuti al funzionamento non supera il 50% dei costi totali

ammissibili per un periodo di cinque anni.

Soglia di notifica: 5 milioni di EUR per polo.

Definizione

"Poli di innovazione": strutture o raggruppamenti organizzati di imprese indipendenti — quali

start-up innovative, piccole, medie e grandi imprese, organismi di ricerca e di diffusione della

conoscenza, organizzazioni senza scopo di lucro, e altri operatori economici collegati — volti

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IT 10 IT

a incentivare l'attività innovativa favorendo le interazioni intensive, la condivisione di

strutture, lo scambio di conoscenze e competenze e contribuendo efficacemente al

trasferimento di conoscenze, alla creazione di reti, alla diffusione di informazioni e alla

collaborazione tra imprese e altre organizzazioni che fanno parte del polo.

Commenti all’art.4

1. I poli di innovazione hanno una valenza socio-economica rilevante e sono in grado di generare rilevanti esternalità positive, con ricadute che possono estendersi anche oltre il territorio di riferimento . Per questo motivo se da un lato si considera estremamente positivo l’inserimento nel regolamento sugli aiuti alle imprese è altresì importante evidenziare come alcuni costi non rientrano nella natura tipica degli aiuti. E’ importante tener presente che il funzionamento di un Polo concerne, per la maggior parte, attività di “problem setting” che sono importanti per stimolare i processi di innovazione, ma che sono caratterizzate da elevati grado di incertezza e percepite come di scarso valore da parte dei potenziali destinatari. Questo rende altamente improbabile che attività di questa natura possano incontrare il sostegno finanziario da parte dei potenziali beneficiari (si veda a questo proposito l’analisi sui servizi di innovazione riportata a pag.85 del report del DPS all’indirizzo http://www.dps.tesoro.it/documentazione/docs/all/DPS_Rapporto_Ricerca_e_Innovazione.pdf ) Un tale circolo vizioso è poi ulteriormente accentuato dal fatto che i beneficiari di queste attività sono tipicamente PMI che non sono nella maggior parte dotate di risorse e di strutture che consenta loro di acquisire consapevolezza sui processi di innovazione senza l’accompagnamento con attività di “problem setting”: in sintesi, una PMI per sostenere finanziariamente un attività di “problem setting” dovrebbe essere consapevole del valore che da ciò le deriverebbe, ma questa consapevolezza può nascere solo a valle di questo tipo di attività. Il gestore di un polo potrebbe avere le risorse per cofinanziare queste iniziative grazie ai ricavi derivanti dall’affitto delle infrastrutture, ma non è detto che questi ricavi siano sufficienti o che siano nella disponibilità del soggetto gestore.Inoltre, la parte più importante delle attività di un Polo è quella collegata alle attività di animazione, coordinamento, marketing e promozione e non è detto che il gestore del Polo debba esser anche necessariamente proprietario degli immobili, o almeno bisognerebbe consentire anche la creazione di aggregati il cui gestore non sia necessariamente proprietario degli immobili, proprio perché la gestione degli immobili è un fattore di secondaria importanza rispetto alle altre funzioni che dovrebbe assolvere il Polo. Per tutti questi motivi le attività di funzionamento di un Polo, diverse dalla gestione delle infrastrutture, dovrebbero poter essere agevolate con un tasso di agevolazione più alto rispetto alle attività di getsione che potrebbero rimanere al 50%.Si propone pertanto incentivare le spese di cui al comma a) e c) con contribuzione al 100% mentre le spese di cui al comma b) e d9 al 50%.

2. Al comma 7 bisognerebbe introdurre una distinzione dell’intensità di aiuto per gli investimenti in funzione della natura del soggetto titolare dell’investimento: se questo fosse un soggetto pubblico potrebbe anche essere riconosciuto un incremento dell’intensità di aiuto fino al 100% o quantomeno andrebbe regolamentata in modo più specifico la natura giuridica del polo di innovazione che nella formulazione esistente ha natura unicamente privatistica.

3. Per quanto concerne la tipologia di spese ammissibili sarebbe opportuno introdurre esplicito riferimento a spese di personale con figure professionali specifiche per l'animazione del polo, quali

manager di ricerca, e specifiche incentivazioni per profili di young management

Articolo 5

Aiuti per l'innovazione dei processi o dell'organizzazione

1. Gli aiuti per l'innovazione dei processi o dell'organizzazione sono compatibili con il

mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esenti

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dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché

soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Le grandi imprese fruiscono degli aiuti soltanto se collaborano con PMI nell'ambito

dell'attività sovvenzionata e se le PMI coinvolte sostengono almeno il 30% del totale

dei costi ammissibili.

3. Sono ammissibili i seguenti costi:

(a) i costi relativi al personale;

(b) i costi relativi a strumentazione, attrezzature, immobili e terreni nella misura e

per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di innovazione;

(c) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti acquisiti o

ottenuti in licenza da fonti esterne a condizioni di mercato;

(d) i costi generali supplementari e altri costi di funzionamento, inclusi i costi dei

materiali, delle forniture e di prodotti analoghi direttamente imputabili

all'attività di ricerca.

4. L'intensità di aiuto non supera il 15% dei costi ammissibili per le grandi imprese e il

50% dei costi ammissibili per le PMI.

Soglia di notifica: 5 milioni di EUR per impresa e per progetto.

Definizione

"Innovazione dell'organizzazione": la messa in atto di un nuovo metodo organizzativo a

livello di pratiche commerciali dell'impresa, organizzazione del luogo di lavoro o relazioni

esterne dell'impresa; non costituiscono innovazione: i cambiamenti riguardanti la prassi

imprenditoriale, l'organizzazione del luogo di lavoro e le relazioni esterne che derivano da

metodi organizzativi già in uso nell'impresa; i cambiamenti a livello di strategia commerciale;

le fusioni e le acquisizioni; la cessazione dell'utilizzazione di un processo; la mera

sostituzione o estensione degli impianti; i cambiamenti derivanti esclusivamente da variazioni

del prezzo dei fattori; la produzione personalizzata; le modifiche stagionali e altri

cambiamenti ciclici; la produzione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.

Commenti all’Art.5

1. L’innovazione dell’organizzazione va associata a quella di mercato e in particolare di mercato internazionale fermo restando le limitazioni riportate nella Definizione di Innovazione dell’Organizzazione. 2. L’art3 andrebbe così emendato: “Sono ammissibili i costi di seguito elencati relativi a progetti di investimento per l’innovazione dei processi o dell’organizzazione delle imprese :” 3. L’intensità di aiuto dovrebbe avere un 5% di premialità (aggiuntiva rispetto alle aliquote riportate all’art 4 o all’interno delle stese) per i progetti di innovazione di processo o di organizzazione funzionali alla penetrazione o al presidio di mercati internazionali. 4. All’art.3 comma d) va sostituito “imputabili all’attività di ricerca” con “imputabili al progetto di investimenti”. 5. Va introdotta una soglia di costi generali non superiore al 20% dei costi del personale impegnato nel progetto di investimenti.

Articolo 6

Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio

1. Gli aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio sono compatibili con il

mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esenti

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dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché

soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. [La sceneggiatura, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione e la promozione di

opere audiovisive non sono ammissibili agli aiuti di Stato conformemente al presente

articolo.] Le infrastrutture degli studi cinematografici e della stampa non sono

ammissibili agli aiuti di Stato conformemente al presente regolamento.

3. Gli aiuti sono concessi per i progetti e le attività culturali seguenti:

(a) musei, gallerie d'arte, archivi, biblioteche, spazi culturali, teatri, teatri lirici,

sale da concerto, cineteche e altre infrastrutture e istituzioni culturali analoghe;

(b) il patrimonio culturale materiale, comprese tutte le forme di patrimonio

culturale, i siti archeologici, i monumenti, i siti e gli edifici storici; il

patrimonio naturale dei villaggi e del paesaggio rurale solo se collegato

direttamente al patrimonio culturale o riconosciuto formalmente come

patrimonio naturale o culturale dalle autorità pubbliche competenti di uno Stato

membro;

(c) il patrimonio immateriale in tutte le sue forme, compresi i costumi e

l'artigianato del folclore tradizionale;

(d) gli eventi artistici, i festival, le mostre e le attività culturali analoghe;

(e) la pubblicazione di musica e libri, comprese le traduzioni.

4. Gli aiuti possono assumere la forma di:

(a) aiuti agli investimenti, compresi gli aiuti per la creazione o l'ammodernamento

delle infrastrutture culturali;

(b) aiuti al funzionamento.

5. Per gli aiuti agli investimenti, i costi ammissibili corrispondono ai costi

d'investimento in beni materiali e immateriali, tra cui:

(a) i costi per la costruzione, l'ammodernamento, l'acquisizione, la conservazione o

il miglioramento di infrastrutture purché nel corso dell'anno almeno l'80% della

loro capacità sia utilizzata a fini culturali;

(b) i costi di acquisizione, incluso il leasing, il trasferimento del possesso o la

ricollocazione fisica del patrimonio culturale;

(c) i costi necessari per la tutela, la conservazione, il restauro e la riqualificazione

del patrimonio culturale materiale e immateriale, compresi i costi aggiuntivi

per lo stoccaggio in condizioni appropriate, gli attrezzi speciali e i materiali

tradizionali e i costi relativi a documentazione, ricerca, digitalizzazione e

pubblicazione;

(d) i costi sostenuti per rendere il patrimonio culturale meglio accessibile al

pubblico, compresi i costi per migliorare l'accessibilità delle persone con

esigenze particolari (in particolare, rampe e sollevatori per le persone disabili,

indicazioni in braille e esposizioni interattive nei musei) e per la promozione

della diversità culturale per quanto riguarda presentazioni, programmi e

visitatori;

(e) i costi relativi a progetti e attività culturali, cooperazione, programmi di

scambio e borse di studio, compresi i costi delle procedure di selezione e

promozione e quelli derivanti direttamente dal progetto.

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6. Per gli aiuti al funzionamento, sono ammissibili i seguenti costi:

(a) i costi delle istituzioni culturali o dei siti del patrimonio collegati alle attività

permanenti o periodiche - comprese mostre, spettacoli, eventi e attività

culturali analoghe - che insorgono nel normale svolgimento dell'attività;

(b) i costi operativi collegati direttamente al progetto o all'attività culturale, quali le

spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto o

all'attività culturale, le strutture architettoniche utilizzate per mostre e messe in

scena, l'ammortamento di strumenti, software e attrezzature, i costi di

promozione e i costi derivanti direttamente dal progetto o dall'attività;

(c) i costi relativi al personale impiegato nell'istituzione culturale o nel sito del

patrimonio;

(d) i costi dei servizi di consulenza e di supporto forniti da consulenti esterni e da

fornitori di servizi, derivanti direttamente dal progetto.

7. Gli aiuti non superano il fabbisogno di finanziamento stimato del progetto e

l'intensità massima di aiuto non supera il 100% dei costi ammissibili. Per la

pubblicazioni di musica e opere letterarie, comprese le traduzioni, gli aiuti non

superano il fabbisogno di finanziamento stimato del progetto e l'intensità massima

dell'aiuto non supera il 70% del totale dei costi ammissibili.

Soglia di notifica:

per gli aiuti agli investimenti: importo di aiuto di [70] milioni di EUR, e

per gli aiuti al funzionamento: importo di aiuto di 25 milioni di EUR all'anno.

Definizioni

"Fabbisogno di finanziamento": la differenza tra i costi complessivi previsti e attualizzati del

progetto sovvenzionato e le entrate complessive previste e attualizzate per il periodo di

riferimento.

Commenti

I comma a) b e C) dell’art 3 non definiscono le attività e i progetti ammissibili bensì i soggetti

ammissibili. Vanno indicate le tipologie di attività ammissibili per quei soggetti.

Articolo 7

Aiuti per le strutture sportive e le strutture ricreative multifunzionali

1. Gli aiuti alla costruzione o all'ammodernamento di strutture sportive e di strutture

ricreative multifunzionali sono compatibili con il mercato interno ai sensi

dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui

all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui al

presente articolo e al capo I.

2. Le infrastrutture sportive sovvenzionate sono strutture la cui capacità è destinata alla

pratica dello sport per almeno l'80%. L'uso dell'infrastruttura non è riservato a un

unico sportivo professionista e l'uso da parte di altri sportivi, professionisti o non,

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deve raggiungere un livello annuo pari ad almeno il 20% della capacità

del'infrastruttura.

3. Le infrastrutture ricreative multifunzionali sovvenzionate sono strutture ricreative

con carattere multifunzionale che offrono, in particolare, servizi culturali e ricreativi,

fatta eccezione per le strutture di parchi di divertimento e alberghi.

L'accesso all'infrastruttura è aperto a più utenti.

4. L'accesso alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali è

concesso in modo trasparente e non discriminatorio. Le imprese che hanno finanziato

almeno il 50% dei costi di investimento dell'infrastruttura possono godere di un

accesso preferenziale, a patto che esso sia limitato a un periodo non superiore

all'ammortamento degli investimenti e che le sue condizioni siano rese note al

pubblico.

5. Per gli utenti delle infrastrutture sportive che siano club sportivi professionali, gli

Stati membri provvedono affinché le condizioni tariffarie per l'uso dell'infrastruttura

da parte di club concorrenti siano comparabili sulla base di un registro.

6. Qualsiasi concessione, o altro atto di conferimento, a favore di un terzo per la

costruzione, l'ammodernamento e/o la gestione dell'infrastruttura sportiva o

dell'infrastruttura ricreativa multifunzionale deve essere assegnata in maniera

trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in

materia di appalti.

7. I costi ammissibili sono i costi d'investimento in attivi materiali o immateriali e i

costi di esercizio connessi con l'infrastruttura sportiva o l'infrastruttura ricreativa

multifunzionale nel periodo di riferimento, il quale corrisponde al periodo di

ammortamento.

8. Gli aiuti non superano il fabbisogno di finanziamento stimato del progetto e

l'intensità massima di aiuto non supera il [75]% dei costi ammissibili.

Soglia di notifica: importo di aiuto di [15] milioni di EUR o costi complessivi del progetto di

[30] milioni di EUR.

Definizioni

"Fabbisogno di finanziamento": la differenza tra i costi complessivi previsti e attualizzati del

progetto sovvenzionato e le entrate complessive previste e attualizzate per il periodo di

riferimento.

"Sport professionistico": la pratica di una attività sportiva dietro compensazione monetaria.

Commento

Art.7 Sarebbe utile e opportuno definire e indicare in modo dettagliato gli attivi materiali e

immateriali poggetto dell’agevolazione al fine di evitare distorsioni e autonomie interpretative

[…]

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione

nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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Esso si applica fino al 31 dicembre 2020. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi

elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per la Commissione

Il presidente


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