Date post: | 02-May-2015 |
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IVA - TERRITORIALITA’ SERVIZI GENERICI
Modifiche recenti nella territorialità dei servizi
• L'obiettivo del legislatore è stato quello di individuare, come
luogo d'imposizione all'interno della Comunità, lo Stato (il
paese o il territorio) in cui avviene il consumo effettivo del
servizio e di rendere non soggetti ad imposta i servizi che
vengono consumati al di fuori del territorio comunitario.
Questo in linea con il principio che l'IVA è un'imposta
comunitaria che colpisce i consumi realizzati all'interno
dell'UE.
TERRITORIALITA’ SERVIZI
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Modifiche recenti nella territorialità dei servizi
Come regola generale si fa tassare la prestazione:
- nel paese ove è domiciliato (o meglio "stabilito") il
committente (rapporti B2B) se riveste la qualifica di
soggetto passivo d'imposta stabilito nella UE, mentre
non si assoggettano ad IVA le prestazioni rese a favore
di soggetti passivi stabiliti fuori dell'UE;
Modifiche recenti nella territorialità dei servizi
- nel paese ove è domiciliato (o meglio "stabilito") il
prestatore se il committente è un "non soggetto passivo",
ossia se interviene come consumatore-utilizzatore finale
del servizio (B2C). Però se il cliente non soggetto passivo
è stabilito (domiciliato e, insieme, residente) fuori
dell'UE opera il non assoggettamento ad imposta per un
numero rilevante di servizi resi da un prestatore
nazionale.
TERRITORIALITA’ SERVIZI
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Modifiche recenti nella territorialità dei servizi
• Questa regola principale contiene, tuttavia, alcune
deroghe per determinati servizi sia che si tratti di
prestazione B2B (rese ad altri soggetti passivi
d'imposta) che di prestazioni B2C (rese a non
soggetti passivi).
Si tratta dei seguenti servizi, che sono relativi a:
Modifiche recenti nella territorialità dei servizi
1) beni immobili,
2) trasporto passeggeri,
3) ristorazione e catering,
4) locazione a breve termine di mezzi di trasporto,
5) manifestazioni culturali, artistiche, sportive,
scientifiche, educative, ricreative e simili.
TERRITORIALITA’ SERVIZI
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Prestazioni generiche dal 2010 (articolo 7-ter)
L'articolo 7-ter, comma 1, considera, quale regola
generale, territorialmente rilevanti in Italia i
servizi:
a) quando sono resi a soggetti passivi stabiliti nel
territorio dello Stato da parte di prestatori stabiliti
in Italia, nella UE o fuori della UE (rapporti B2B);
Prestazioni generiche dal 2010 (articolo 7-ter)
b) quando sono resi a committenti non soggetti
passivi (ovunque essi siano stabiliti: in Italia,
nella UE o extra UE) da soggetti passivi stabiliti
nel territorio dello Stato (rapporti B2C).
Prestazioni generiche dal 2010 (articolo 7-ter)
• In base al criterio indicato nella lettera a), si
considerano rilevanti ai fini impositivi nei rapporti B2B
tutte le prestazioni rese da prestatori stabiliti in Italia,
nella UE o fuori della UE nei confronti di soggetti
passivi stabiliti nel territorio dello Stato. Per converso,
sulla base dello stesso principio, non si considerano
rilevanti le prestazioni rese nei confronti di soggetti
passivi stabiliti nel territorio di altro Stato,
comunitario o non comunitario.
TERRITORIALITA’ SERVIZI -
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Prestazioni generiche dal 2010 (articolo 7-ter)
• Sono, ugualmente, rilevanti in Italia nei
rapporti B2C, secondo quando indicato nella
lettera b), tutte le prestazioni rese da operatori
italiani nei confronti di non soggetti passivi,
indipendentemente dal luogo in cui gli stessi
siano residenti o domiciliati.
TERRITORIALITA’ SERVIZI - REGOLA REGOLA GENERALEGENERALE
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Prestazioni generiche dal 2010 (articolo 7-ter)
Nei rapporti B2B, come rileva la Circolare n. 37/E del 29 luglio 2011, assumono rilevanza tre circostanze:
1) il fatto che il committente sia un soggetto passivo (c.d. "status");
2) il fatto che lo stesso committente agisca nella veste di soggetto passivo (c.d. "qualità ", prevista nel comma 2, lett. a), dello stesso articolo 7-ter);
3) il luogo di stabilimento del committente.
Prestazioni generiche dal 2010 (articolo 7-ter)
• Secondo la citata Circolare, nei rapporti B2B non
rileva il luogo di stabilimento del prestatore, né il
luogo di utilizzazione del servizio, in quanto il
legislatore nazionale ha scelto di non avvalersi,
per tali prestazioni, della facoltà accordata
dall'articolo 59-bis della direttiva 2006/112/CE di
acquisire il "criterio dell'utilizzo".
Prestazioni generiche dal 2010 (articolo 7-ter)
Ne deriva che le prestazioni di servizi generiche per cui opera il principio base dei rapporti B2B:
• si considerano effettuate in Italia quando sono rese da soggetti passivi nazionali, comunitari o extracomunitari a committenti soggetti passivi stabiliti in Italia, anche se utilizzate al di fuori del territorio nazionale e comunitario;
• non si considerano effettuate in Italia quando sono rese a committenti stabiliti in altri Stati, comunitari o non comunitari, anche se utilizzate nel territorio nazionale.
Soggettività - prestatoreNon rileva, per carenza del presupposto soggettivo, una
prestazione resa da un soggetto che non agisce nello svolgimento di un'attività economica, anche se commessa da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato.
In via esemplificativa, non rileva ai fini IVA una prestazione occasionale di consulenza resa nei confronti di una società stabilita in Italia da un soggetto nazionale, francese o statunitense, che non svolge abitualmente attività imprenditoriale o professionale (Circolare n. 37/E del 29 luglio 2011).
Status di soggetto passivo del committente
• Quando il luogo di tassazione di una prestazione
dipende dal fatto che il cliente sia o non sia un "soggetto
passivo" è necessario che il fornitore italiano, per
giustificare il non assoggettamento di una determinata
prestazione da esso resa, rilevi lo status del cliente nel
paese ove lo stesso è stabilito. Secondo l'articolo 18 del
Regolamento (UE) n. 282/2011, occorre distinguere se
il cliente sia stabilito all'interno o all'esterno della
Comunità.
Status di soggetto passivo del committente
Se il cliente è stabilito all'interno della Comunità, il
prestatore italiano può considerare che il destinatario
ha lo status di soggetto passivo:
a) se il destinatario stesso gli ha comunicato il proprio
numero individuale di identificazione IVA e qualora
ottenga conferma della validità di tale numero
d'identificazione attraverso il sistema VIES;
Status di soggetto passivo del committente
b) se il destinatario non ha ancora ricevuto un numero
individuale di identificazione IVA, ma lo informa che ne
ha fatto richiesta, qualora ottenga qualsiasi altra prova
attestante che quest'ultimo è un soggetto passivo e effettui
una verifica di ampiezza ragionevole dell'esattezza delle
informazioni fornite dal destinatario applicando le
normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle
relative ai controlli di identità o di pagamento.
Status di soggetto passivo del committente
• Al contrario, sempre con riferimento al cliente
comunitario, il prestatore può considerare che il
destinatario stabilito nella Comunità ha lo status di
non soggetto passivo qualora dimostri che tale
destinatario non gli comunica il suo numero
individuale di identificazione IVA.
Status di soggetto passivo del committente
Se il cliente è, invece, stabilito fuori dell'UE, il prestatore può considerare che questi abbia lo status di soggetto passivo qualora ottenga dal destinatario il certificato rilasciato dalle autorità fiscali competenti attestante che lo stesso svolge un'attività economica che gli dà diritto ad ottenere un rimborso dell'IVA a norma della XIII direttiva comunitaria (recepita all'articolo 38-ter e riferita ai soli soggetti stabiliti in Norvegia, Svizzera e Israele).
Qualità di soggetto passivo del committente
In base al I comma dell'articolo 19 del regolamento n. 282/2011, un soggetto passivo o un ente non soggetto passivo assimilato ad un soggetto passivo che riceve servizi destinati esclusivamente ad un uso privato, ivi compreso l'uso da parte dei suoi dipendenti, è considerato, ai fini dell'acquisto di tali servizi, un soggetto non passivo con tassazione della prestazione nel paese del prestatore (regola B2C).
TERRITORIALITA’ SERVIZI - DEFINIZIONI
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• Queste le interpretazioni fornite dalla Circolare n.
37/E del 29 luglio 2011:
- se una prestazione di servizio è acquistata da un
soggetto passivo sia per finalità private che per
finalità imprenditoriali, professionali o artistiche,
per la stessa si applicano i criteri previsti per le
prestazioni rese nei confronti di committenti
soggetti passivi;
Qualità di soggetto passivo del committente
- se il committente è un soggetto diverso da una persona
fisica (una società, un ente, un'associazione o società
semplice), la soggettività passiva, ai fini del requisito
della territorialità della prestazione di servizi, sussiste
sempre.
Qualità di soggetto passivo del committente
- se il committente è una persona fisica non è
sufficiente che lo stesso eserciti attività
imprenditoriale, artistica o professionale, ma è
necessario che il prestatore effettui una
valutazione di compatibilità complessiva, per
verificare che il servizio medesimo sia acquistato
nell'esercizio di detta attività economica.
Qualità di soggetto passivo del committente
Per verificare se l'utilizzazione di un servizio sia riconducibile ad una attività economica ovvero estraneo ad essa, il II c. dell'articolo 19 del Reg. stabilisce che il prestatore, al quale il destinatario dei servizi abbia comunicato il suo numero di partita IVA per una data operazione, può considerare che i servizi siano destinati all'attività economica del destinatario stesso, a meno che non disponga di informazioni contrarie, ad esempio sulla natura dei servizi forniti.
Qualità di soggetto passivo del committente
- a volte la destinazione di determinati servizi è agevole in ragione della natura delle prestazioni rese (ad esempio un imprenditore persona fisica, stabilito in Italia, che acquisti da un avvocato spagnolo una consulenza relativa ad una causa di divorzio riceve un servizio che attiene a finalità private e, anche se il committente abbia comunicato il suo numero di partita IVA, la prestazione è soggetta ad IVA in Spagna);
Qualità di soggetto passivo del committente
A volte tale determinazione è difficile, sicché, se un
servizio risulti essere compatibile sia con la sfera
privata sia con la veste di soggetto passivo, il
prestatore deve considerare la prestazione acquisita dal
committente, soggetto passivo comunitario, nell'ambito
della propria attività di soggetto passivo a condizione
che quest'ultimo comunichi il proprio numero di partita
IVA.
Qualità di soggetto passivo del committente
Sede e Stato di stabilimento del committente
Infine,nell'ambito delle prestazioni generiche rese ai
sensi dell'articolo 7-ter nei rapporti B2B, esse si
considerano territorialmente rilevanti in Italia se
sono rese a favore di:
- soggetti domiciliati o residenti in Italia che non
abbiano stabili organizzazioni all'estero;
Sede e Stato di stabilimento del committente
- soggetti domiciliati o residenti in Italia che abbiano
stabili organizzazioni all'estero, sempreché le
prestazioni non siano commesse da tali stabili
organizzazioni;
- stabili organizzazioni in Italia di soggetti
domiciliati e residenti all'estero.
• Di contro, le stesse prestazioni generiche non si
considerano territorialmente rilevanti in Italia se
sono rese a favore di:
- soggetti domiciliati o residenti all'estero e senza
stabile organizzazione in Italia;
Sede e Stato di stabilimento del committente
Sede e Stato di stabilimento del committente
- soggetti domiciliati o residenti all'estero e con
stabile organizzazione in Italia, semprechè le
prestazioni non siano commesse da tali stabili
organizzazioni;
- stabili organizzazioni all'estero di soggetti
domiciliati e residenti in Italia.
Sede e Stato di stabilimento del committente
• In caso di committente stabilito in più di uno Stato, la
prestazione si considera effettuata nello Stato in cui il
committente ha stabilito la sede della propria attività
economica (art. 21 del reg.). Tuttavia, nel caso in cui la
prestazione sia resa a una stabile organizzazione del
soggetto passivo, la medesima prestazione di servizi
sarà imponibile nel luogo in cui è ubicata la stabile
organizzazione destinataria del servizio.
Sede e Stato di stabilimento del committente
• Così, in via esemplificativa, in caso di prestazione
resa nei confronti di un soggetto passivo residente e
domiciliato in Italia che abbia una stabile
organizzazione in Germania, la stessa si considererà
effettuata in Germania se commessa da tale stabile
organizzazione e, diversamente, in Italia.
Archivio VIES per i contribuenti italiani
• Dal 10 maggio 2010, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 18 del Regolamento in tema di prova dello status di soggetto passivo del committente, gli operatori italiani che intendono effettuare prestazioni di servizi intracomunitarie (cioè prestazioni rese nei confronti di soggetti stabiliti in altri Stati comunitari) soggette ad IVA nel paese di destinazione, nonché i soggetti che ricevono prestazioni di servizi "intracomunitarie" (vale a dire prestazioni rese da soggetti stabiliti in altri Stati UE), devono provvedere all'iscrizione nell'Archivio VIES.
TERRITORIALITA’ SERVIZI - REGOLA REGOLA GENERALEGENERALE
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ESEMPIO n. 1ESEMPIO n. 1
Una società italiana esegue dei servizi logistici a favore di soggetti passivi francesi e americani. Tali prestazioni sono soggette al seguente regime Iva:
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PrestatorePrestatoreSoggetto passivoSoggetto passivo
Committente Committente Soggetto passivoSoggetto passivo
Emissione fattura non soggetta ad Iva ex art. 7-ter D.P.R. 633/72;Indicazione della fattura nel modello Intrastat
Emissione di un documento contabile non rilevante ai fini Iva
PrestatorePrestatoreSoggetto passivoSoggetto passivo
Committente Committente Soggetto passivoSoggetto passivo
RegolRegola a
genergeneraleale
7-ter7-ter
ESEMPIO n. 2ESEMPIO n. 2
Un soggetto passivo austriaco esegue dei servizi logistici a favore di un soggetto passivo italiano. Tali prestazioni sono soggette al seguente regime Iva:
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Emissione fattura senza applicazione dell’Iva
Il soggetto committente italiano, ricevuta la fattura, dovrà:1. assoggettare ad Iva in Italia la prestazione mediante emissione di un’autofattura con il meccanismo del Reverse Charge ex art. 17 co. 2 D.P.R. 633/1972Reverse Charge ex art. 17 co. 2 D.P.R. 633/1972;2.Presentazione del modello INTRASTAT INTRASTAT.
PrestatorePrestatoreSoggetto passivoSoggetto passivo
Committente Committente Soggetto passivoSoggetto passivo
ESEMPIO n. 3ESEMPIO n. 3
Una società australiana esegue dei servizi logistici a favore di un soggetto passivo italiano. Tali prestazioni sono soggette al seguente regime Iva:
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Emissione fattura senza applicazione dell’Iva
Il soggetto committente italiano, ricevuta la fattura, dovrà assoggettare ad Iva in Italia la prestazione mediante emissione di un’autofattura con il meccanismo del Reverse Charge ex Reverse Charge ex art. 17 co. 2 D.P.R. 633/1972art. 17 co. 2 D.P.R. 633/1972;
PrestatorePrestatoreSoggetto passivoSoggetto passivo
Committente Committente Soggetto passivoSoggetto passivo
..
SERVIZI ESEGUITI DA INTERPRETI E TRADUTTORI
I servizi eseguiti da interpreti e traduttori rientrano nella tra la tipologia delle operazioni di consulenza ed assistenza tecnica consulenza ed assistenza tecnica (R.M. n. 122 del 12.08.2005 e n. 48/E del 24.02.2009).
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PrestatorePrestatoreSoggetto passivoSoggetto passivo
CommittenteCommittenteSoggetto passivoSoggetto passivo
Emissione fattura senza applicazione dell’Iva
Il soggetto committente italiano, ricevuta la fattura, dovrà assoggettare ad Iva in Italia la prestazione mediante emissione di un’autofattura con il meccanismo del Reverse Charge ex Reverse Charge ex art. 17 co. 2 D.P.R. 633/1972.art. 17 co. 2 D.P.R. 633/1972.Per quanto concerne la fattura ricevuta dal soggetto passivo austriaco, il committente italiano deve procedere alla presentazione del modello INTRASTAT.
ESEMPIO n. 4ESEMPIO n. 4
Un soggetto passivo italiano esegue dei servizi logistici a favore di un soggetto privato austriaco. Tali prestazioni sono soggette al seguente regime Iva:
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Emissione fattura con applicazione dell’Iva
Il soggetto prestatore italiano, in applicazione delle regola generale di cui all’art. 7-ter lett. b) procede all’emissione della fattura con indicazione dell’Iva rilevanza del prestatore.
PrestatorePrestatoreSoggetto Soggetto passivopassivo
Committente Committente Soggetto Soggetto privatoprivato
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Esempio di autofattura
Autofattura per prestazione di servizi Autofattura per prestazione di servizi intermediazione effettuate dalla società intermediazione effettuate dalla società “Gamma” (CH)“Gamma” (CH)
PRESTAZIONI DI SERVIZI - ADEMPIMENTI
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NOTABENE
L’obbligo di reverse charge si realizza anche nell’ipotesi in cui il soggetto passivo estero si sia estero si sia identificato in Italia identificato in Italia (rappresentante fiscale, identificazione diretta o stabile organizzazione)
Per effetto delle novità del DL 135/2009, le tre Per effetto delle novità del DL 135/2009, le tre modalità di identificazione Iva in Italia sono modalità di identificazione Iva in Italia sono tra di loro alternative.tra di loro alternative.
PRESTAZIONI DI SERVIZI - ADEMPIMENTI
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1. Prestazione di servizi;2.2. TERRITORIALMENTE RILEVANTITERRITORIALMENTE RILEVANTI;3. Prestatore soggetto passivo NON RESIDENTE;4. Committente soggetto passivo RESIDENTERESIDENTE
AUTOFATTURAAUTOFATTURACOMMITTENTE
ITALIANO SOGGETTO
PASSIVO
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PRESTAZIONI DI SERVIZI - ADEMPIMENTI
L’Agenzia delle Entrate, con la C.M. 12.3.2010, n. 12/E, ha precisato che, in presenza di un prestatore soggetto passivo in altro Stato Ue, il committente può assolvere l’imposta in Italia mediante il sistema dell’integrazione della fattura del fornitore comunitario, applicando in buona sostanza le medesime regole previste per gli acquisti intracomunitari di beni.
Tale ultimo chiarimento è da accogliere con favore, soprattutto tenendo conto del successivo obbligo di inserimento di tali servizi nei modelli Intrastat. Infatti, è in tal modo possibile utilizzare la medesima utilizzare la medesima procedura contabile sia per gli acquisti intracomunitari di beniprocedura contabile sia per gli acquisti intracomunitari di beni, assoggettati ad imposta da parte dell’acquirente italiano, ai sensi dell’art. 46 del DL 331/93, sia per gli acquisti di servizi da prestatore sia per gli acquisti di servizi da prestatore residente in altro Stato Ueresidente in altro Stato Ue.
PRESTAZIONI DI SERVIZI - ADEMPIMENTI
PRESENZA DI UNA STABILE
ORGANIZZAZIONE (del soggetto estero in
Italia)
Distinzione tra:-Operazioni effettuate direttamente dal
soggetto estero: obbligo di reverse charge da parte del cessionario/committente residente
-Operazioni effettuate tramite la stabile organizzazione: quest’ultima ha lo status di soggetto passivo stabilito in Italia (art. 7, co.
1, lett. d)
OPERAZIONI EFFETTUATE NEI
CONFRONTI DI NON SOGGETTI
PASSIVI
Resta fermo l’obbligo di identificazione Iva in Italia da parte del soggetto passivo non
residente
Nota bene: si ricorda la qualifica di soggetto passivo da parte degli enti “identificati”
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