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JLS LA PREVIDENZA FORENSE 3 · JLS Servizi per gli studi legali e gli uffici legali d’impresa...

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3 luglio-settembre 2008 LA PREVIDENZA FORENSE TRIMESTRALE DELLA CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE POSTE ITALIANE S.p.A. – SPEDIZIONE IN A. P. – D.L. 353/2003 CONV. L. 46/2004,ART. 1, C. 1; DCB ROMA – CONTIENE I.P. L’ANTITRUST E LA CONCORRENZA: MODIFICHE AL CODICE DEONTOLOGICO BILANCIO CONSUNTIVO I REDDITI DEGLI AVVOCATI
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3 luglio-settembre

2008

LA PREVIDENZA FORENSETRIMESTRALE DELLA CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

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L’ANTITRUST E LA CONCORRENZA:MODIFICHE AL CODICE DEONTOLOGICO

BILANCIO CONSUNTIVO

I REDDITI DEGLI AVVOCATI

Per informazioni

Just Legal Services - Scuola di Formazione Legale s.r.l.Via Laghetto, 3 - 20122 Milano - Tel. 02 774288.1 r.a. - Fax 02 77428820

e-mail: [email protected] - www.justlegalservices.it

www.justlegalservices.itJLS

Servizi per gli studi legalie gli uffici legali d’impresaSempre più sentita è l’esigenza, da parte degli avvocati e dei giuristi di impresa, di gestire i

processi di prestazione dell’opera intellettuale in un’ottica di ottimizzazione dei tempi e delle

risorse, oltre che di monitoraggio dei costi. Inoltre, una realtà lavorativa sempre più competitiva

e altamente specialistica impone anche agli operatori del diritto scelte innovative dirette alla

terziarizzazione di alcuni processi organizzativi troppo onerosi da gestire internamente, al fine di

garantirne una maggiore efficienza e versatilità.

A tal fine, Just Legal Services - offre servizi specializzati rivolti agli studi legali, alle associazioni

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SLA PREVIDENZA FORENSE

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Direttore ResponsabileDario Donella

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Massimo Di Lauro Alarico Mariani Marini

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t. 06.36205665, fax 06.36205726

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Tiratura 130.000 copieISSN 1827-7373

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Area professionistivia Paolo Di Dono, 3/A - 00142 Roma

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via Canova, 19 - 20145 Milanotel. 02 34538183 fax 02 34538184

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Numero chiuso in redazione il 30 settembre 2008Finito di stampare il mese di ottobre 2008

Sped. in Abb. Post.D.L. 353/2003 conv.

L. 46/2004, art. 1 c. 1, DCB Roma

In copertina:Discobolo di Mirone

SommarioA

E

P

LG

3luglio-settembre

2008

LA PREVIDENZA FORENSETRIMESTRALE DELLA CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

EDITORIALEParallelismi tra le casse di previdenza e le assicurazioni(Hanno in comune bisogno di sicurezza e protezione)di Paolo Rosa 194

AVVOCATURAordinamento forense

Il CNF e la riforma dell’ordinamento forense di Alessandro Bonzo 197Riprende il cammino della riforma di Dario Donella 202L’antitrust e la concorrenza 209Il CNF risponde all’antitrust – le modifiche al codice deontologico 213Professione, comunicazione e marketingdi Alarico Mariani Marini 216

processo civileIl quesito di diritto tra esigenze di deflazionee preoccupazioni dei difensoridi Franco Cipriani 219

miscellaneaLa tariffa forense “nelle” procedure concorsuali di Leonardo Carbone 222

recensioniLavoro, competitività, welfare (di Cinelli-Ferraro)a cura di Leonardo Carbone 225Etica informatica diritto (a cura di Paolo Moro)di Marco Vianello 227

PREVIDENZAinformazione

Il bilancio consuntivo 2007 231Il reddito degli avvocati di Giovanna Biancofiore 256

politica previdenzialeLa previdenza forense: un’opportunità per i giovanidi Paola Ilarioni 264

l’amministrazioneIl risparmio immobiliare gestito di Carlo Dolci 266

europaLa Costituzione dell’Eurelpro di Maurizio de Tilla 270

GIURISPRUDENZA PREVIDENZIALE 274

LETTERE E QUESITI 287

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EEDITORIALE ELA PREVIDENZA FORENSE

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Nell’ambito del management, per molto tempo, èstata in auge la teoria della “piramide dei bisognidi Maslow” psicologo statunitense che nel 1954 conla pubblicazione del libro “Motivation and Perso-nality” ha elaborato una teoria (oggetto successi-vamente di vari sviluppi) in base alla quale si di-mostrava che l’uomo per sentirsi soddisfatto passaprogressivamente attraverso cinque differenti livel-li, dai più elementari (necessari alla sopravvivenzadell'individuo) ai più complessi (di carattere socia-le):1. Bisogni fisiologici (fame, sete, ecc.)2. Bisogni di salvezza, sicurezza e protezione3. Bisogni di appartenenza (affetto, identificazione)4. Bisogni di stima, di prestigio, di successo5. Bisogni di realizzazione di sé (realizzando la pro-pria identità e le proprie aspettative e occupandouna posizione soddisfacente nel gruppo sociale).Benché siano giunte critiche a questa scala di iden-tificazione, perché semplificherebbe in maniera dra-stica i reali bisogni dell'uomo e, soprattutto, il lorolivello di "importanza" inducendo lo stesso Maslownel libro Toward a Psychology of Being del 1968 adaggiungere livelli che aveva inizialmente trascura-to, la scala dei bisogni serve a porre in evidenza lanecessità primaria dell’uomo di sicurezza e prote-zione che è la prima occorrenza ad essere percepi-ta da appagare dopo aver soddisfatto i bisogni fi-siologici.Siffatta premessa serve ad introdurre il tema che se-gue lo sviluppo delle riflessioni già avviate nelleprecedenti pubblicazioni sulle similitudini dell’entedi previdenza con altre realtà aziendali, in questocaso l’attenzione è rivolta alla tipologia che più dialtre, come le Casse di previdenza, soddisfa la ne-cessità psicologica di sicurezza e protezione negliindividui: le assicurazioni.Proprio come le Casse di previdenza anche le assi-curazioni hanno l’obiettivo di sollevare dalle preoc-cupazioni tutti coloro che hanno versato un am-

montare per tutelare l’evenienza di avere una com-promissione del proprio status sociale al verificarsidi un evento che nel caso della Cassa è il pensiona-mento o la necessità di interventi assistenziali in ca-so di bisogno.Il problema delle solidità patrimoniale e finanzia-ria, che è già oggetto di diffusa trattazione nella let-teratura aziendale che coinvolge ogni tipologia diimpresa, se riferita alle casse privatizzate e alle im-prese di assicurazione assume un rilievo tutto parti-colare in funzione del coinvolgimento di terzi nelleattività previdenziali – assicurative caratterizzateanche dall’inversione del ciclo produttivo.Per le casse di previdenza e le imprese di assicura-zione specie le esercenti il ramo vita, infatti, i flussidi ricavo si manifestano in tempi antecedenti ai re-lativi flussi di costo e il divario temporale tra i duefenomeni è normalmente elevato.Queste circostanze determinano per entrambe legestioni un ingente accumulo di disponibilità finan-ziarie che, formando “ricavi anticipati”, sono inparte da rinviare al futuro per il sostenimento deicosti connessi alle obbligazioni assunte.Gli aggregati economici di riferimento sono le cd.riserve tecniche cui è demandato per buona partel’equilibrio della gestione tecnica; in sostanza le ri-serve tecniche possono considerarsi come valoriche esprimono la capacità di una cassa/impresa diassicurazioni di fronteggiare il rischio tecnico at-tuariale, ne caratterizzano il bilancio e rappresen-tano delle obbligazioni verso gli iscritti/assicurati.Per quanto detto ben si intuisce l’attenzione postadal legislatore nell’intervenire in materia di con-trollo delle riserve tecniche nel settore assicurativoe in misura marginale, sotto alcuni punti di vista ilmedesimo intervento si trova anche se in forma piùtimida nell’atto di privatizzazione delle Casse.Infatti nel D.Lgs. 509/1994 all’art. 1 comma 4, il le-gislatore ha normato la “previsione di una riservalegale, al fine di assicurare la continuità nell’eroga-

Parallelismi tra le casse di previdenzae le assicurazioni(Hanno in comune bisogno di sicurezza e protezione)

di Paolo Rosa

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ELA PREVIDENZA FORENSE

zione delle prestazioni, in misura non inferiore acinque annualità dell’importo delle pensioni in es-sere” prevedendo contestualmente l’istituzione diun regime di vigilanza (art. 3) a garanzia e tuteladel mantenimento nel tempo della capacità di forni-re le prestazioni previdenziali.Ben conoscendo il funzionamento delle nostre riser-ve tecniche vediamo le medesime come operano al-l’interno delle assicurazioni.Le imprese di assicurazione, ex artt. 36 e 37 del Co-dice delle Assicurazioni Private (di seguito “Codi-ce”) hanno l’obbligo di costituzione di riserve tec-niche, ivi comprese le matematiche sufficienti a ga-rantire le obbligazioni assunte e le spese future afronte dei contratti stipulati.La costituzione delle suddette riserve segue criteristatistico-attuariali che ne sottendono la quantifica-zione; a questo fine negli stessi articoli è previstol’intervento di controllo permanente da parte di unattuario incaricato al fine di consentire all’impresadi effettuare, con tempestività, gli interventi neces-sari ad adeguarle.Le riserve tecniche sono coperte con attivi di pro-prietà dell’impresa opportunamente individuati inconsiderazione della tipologia dei rischi e delle ob-bligazioni assunte e dell’esigenza che sia garantitasicurezza, redditività e liquidità degli investimenti.La scelta degli strumenti di copertura non è lascia-ta totalmente al buon senso dei gestori eventual-mente coadiuvati in questa attività fondamentale daconsulenti esterni ma è inquadrata in un appositoregolamento adottato dall’ISVAP (art. 38 del codi-ce); l’organo di controllo stabilisce le categorie diattivi, compresi gli strumenti finanziari derivati e nestabilisce tipologie, modalità, limiti di impiego e re-lative quote massime.Solo in circostanze eccezionali e su motivata richie-sta dell’impresa sono concesse deroghe e solo in viatemporanea.Le imprese di assicurazione secondo il dettato del-l’art. 42 del codice devono tenere un registro da cuirisultano le attività a copertura delle riserve tecni-che; in qualunque momento l’importo degli attiviiscritti deve essere almeno pari all’ammontare del-le riserve.Le attività cosi individuate sono riservate in modoesclusivo all’adempimento delle obbligazioni as-sunte contrattualmente dall’impresa e costituisconoun patrimonio separato rispetto agli altri attivi de-tenuti e non iscritti nel registro.

Entro il mese successivo ad ogni trimestre solare leimprese procedono ad una verifica ed eventualeadeguamento delle riserve in base alle obbligazioniassunte e alla conseguente parametrazione dellecoperture.Il registro contenente l’ammontare aggiornato delleriserve e la sua copertura deve essere comunicatoall’organo di controllo.Questo per sottolineare la complessità della disci-plina che sottende le riserve tecniche assicurativerispetto allo spazio dedicato dal legislatore alle no-stre, è vero che non siamo perfettamente affini ma èpur vero che per assicurare le dovute garanzie a co-loro che affidano i loro bisogni di sicurezza e prote-zione ad un’impresa terza devono essere gestiti edimprontati ugualmente al massimo della salvaguar-dia.Rimandando ad un prossimo editoriale le modalitàdi gestione del patrimonio nelle assicurazioni, vor-rei in questo contesto sottolineare che a volte il ri-chiamo a disciplinare con norme l’intero settoredella previdenza per quanto riguarda le forme digaranzia da porre in essere per gli iscritti non pos-sono e non devono essere vissute con sofferenzapoiché il fine ultimo non è la burocrazia fine a sestessa ma la condivisione di norme di governancecomuni all’intero settore, alla medesima stregua direaltà similari, che appaghino il bisogno psicologi-co di saper protette le aspettative acquisite versan-do nel tempo un contributo a fronte di un ritorno dilungo periodo.Il nostro settore, che per patrimonio è anche affinealle fondazioni bancarie necessita di condivideredelle norme di settore che come le assicurazionipossano veicolare all’iscritto un messaggio positivoin merito alle garanzie poste a salvaguardia deipropri interessi.Va detto che Cassa Forense è sempre stata attenta altema.Infatti, pur se l’art. 59, comma 20, della Legge fi-nanziaria 1998 ha chiarito che le riserve tecnichesono “riferite agli importi delle cinque annualitàdelle pensioni in essere per l’anno 1994 adeguatisecondo misure e criteri da determinarsi con decre-to del Ministero del Lavoro e della previdenza so-ciale, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bi-lancio e della Programmazione Economica in occa-sione dei risultati che emergeranno dai bilanci tec-nici”, ha sempre scelto secondo la politica dell’En-te, a maggior tutela della continuità nell’erogazio-

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ne delle prestazioni previdenziali e in virtù di unaconsolidata solidità patrimoniale e in assenza di ul-teriori informative in merito, di accantonare le cin-que annualità delle pensioni dell’anno in corso.Tale scelta ha determinato un maggior accantona-mento al 31.12.2007, di circa 1,86 miliardi di Eurosuperiore rispetto al patrimonio parametrato allepensioni del 1994.

NUOVE ELEZIONI ALLA CASSAIl Presidente della Cassa ha indetto le nuove ele-zioni per rinnovare il Comitato dei Delegati in sca-denza.Devono essere eletti i nuovi Delegati per il qua-driennio 2009-2013.Il periodo di votazione è stato fissato dal 28 gen-naio 2009 alle ore 13.00 del 7 febbraio 2009.L’ultimo giorno di votazione deve coincidere conl’ultimo giorno del periodo sopra indicato, fermorimanendo l’orario di chiusura finale delle opera-zioni di voto, eguale per tutte le sezioni, fissato alleore tredici di sabato 7 febbraio 2009.

Le operazioni elettorali si svolgeranno con le mo-dalità prescritte dal Regolamento per la elezionedel Comitato dei Delegati, rimaste invariate.Viene indicato il numero di Delegati assegnati adogni Distretto.

Ancona 2, Bari 4, Bologna 5, Brescia 2, Cagliari2, Caltanissetta 1, Campobasso 1, Catania 2, Ca-tanzaro 2, Firenze 4, Genova 3, L’Aquila 2, Lec-ce 3, Messina 1, Milano 10, Napoli 7, Palermo 2,Perugia 1, Potenza 1, Reggio Calabria 1, Roma11, Salerno 2, Torino 4, Trento 1, Trieste 1, Ve-nezia 5.

Le riflessioni di cui sopra quindi nascono in totaleassenza di preoccupazioni nel contingente, sono so-lo frutto di un’oculata riflessione che possa farematurare il convincimento che alla stregua di altrerealtà similari le norme di settore non possono gio-vare alla tutela di quella che è la base iscritti es-sendo anticipato il pagamento di un beneficio chesarà fruibile solo dopo decenni di duro lavoro.

EEDITORIALE ELA PREVIDENZA FORENSE

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ALA PREVIDENZA FORENSE

1. L’Avvocatura e la nuova maggioranzaparlamentareCon le elezioni politiche del 13-14 aprile u.s. si è prodotta unamodifica sensibile della composi-zione del Parlamento.Da un lato la maggioranza parla-mentare è profondamente mutatain termini numerici, ossia si è pro-dotto un netto aumento dello scar-to di seggi tra maggioranza ed op-posizione: nel nuovo Parlamentoil rapporto è di 344 a 271 deputa-ti e di 174 a 141 senatori.Questo stato di cose potrebbe porta-re ad un maggiore impulso in termi-ni di riforme nel settore della giusti-zia e della professione forense, an-corché alcune aspettative dell’Av-vocatura nel passato siano rimastedeluse pure in condizioni analoghe.Un altro dato che deve essere con-siderato è la quota di parlamentari,neoeletti o riconfermati, che svol-gono o hanno svolto la professionedi avvocato, e dai quali è legittimoattendersi una particolare attenzio-ne per le necessità di riforma del-l’ordinamento professionale.Come è stato rilevato anche dallastampa sono ora presenti tra i par-lamentari ben 129 avvocati, parial 13,6% del totale degli eletti,con un marcato aumento sia ri-spetto alla XIV che alla XV legi-slatura1.

È, all’evidenza, nell’interesse delConsiglio nazionale e della Com-missione legislativa sviluppare unrapporto intenso e dialogico con iparlamentari avvocati e con lecommissioni parlamentari perma-nenti che maggiormente incidonosui disegni di legge in materia fo-rense e giudiziaria.

2. La riforma dell’ordina-mento professionale: i punti qualificanti ed irrinunciabili per l’Avvocatura

a) la condizione materiale del-l’Avvocatura ed il quadro nor-mativo esistente

La condizione di partenza del di-battito è quella a noi tutti nota: ilC.N.F. e l’Avvocatura nel suocomplesso chiede, oramai da de-cenni, un intervento del legislato-re sulla legge professionale foren-se, il cui corpo principale risale al1933, corpo al quale si sono ag-giunte stratificazioni legislativeparziali e spesso incoerenti, fruttodelle necessità del momento o diiniziative politiche più d’immagi-ne che di sostanza.Oggi non è più possibile, quindi,parlare di una modernizzazionedella professione, di tutela dellaposizione del cliente e del concor-rente, o più in generale di un ade-guamento dinamico alle esigenze

dell’economia e dei cittadini pre-scindendo da una totale revisionedell’ordinamento professionale,che mostra falle non più colmabi-li tramite interventi estemporanei.A ciò si aggiunge la quotidianadifficoltà per gli enti esponenzialidell’Avvocatura italiana, Ordinicircondariali e Consiglio naziona-le, di lavorare sulla base di pocheed antiche norme, continuamentebisognose di sforzi interpretativi,operazioni ermeneutiche checreano non poche perplessità al-lorquando sono astrattamente per-seguibili una serie di indirizzi ete-rogenei, creando responsabilitàimproprie a carico dei rappresen-tanti istituzionali degli avvocati.Il puntuale esercizio della funzionedisciplinare, la garanzia dell’ag-giornamento permanente degliiscritti, la gestione dell’esame diStato per l’accesso all’albo sonosolo alcuni dei settori nei quali lalegge del 1933 dimostra palesi ca-renze e nei quali una disciplina piùmoderna e limpida porterebbe van-taggi di grande rilevanza.Attualmente la professione soffredi una crescita ipertrofica deinuovi iscritti, da tutti denunziatae che ha portato un notevole mal-contento ed una situazione di se-ria difficoltà per i giovani profes-sionisti; tuttavia una maggior se-lezione dei professionisti, sia nel-la fase dell’abilitazione professio-

Il CNF e la riforma dell’ordinamento forense

Il CNF ha affrontato il problema della riforma dell’ordinamento forense che assume un carattere sempre maggiore di urgenza. La relazione presentata indica la strada da percorrere.

di Alessandro Bonzo

AAVVOCATURA

ordinamento forense

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AAVVOCATURAordinamento forense

nale sia nell’ambito della perma-nenza nell’albo, è attuabile ed ac-cettabile solo sulla base di criteriispirati ed applicati con la massi-ma serietà ed organicità. La riqua-lificazione e la modernizzazionedella categoria forense può avve-nire, quindi, solo con il sostegnodi una nuova fonte di rango legi-slativo, che dia gli strumenti giu-ridici all’Avvocatura per miglio-rare e sviluppare la propria fun-zione sociale ed economica.Sulla scorta di tali generali consi-derazioni non può che rinnovarsila richiesta di una normativa adhoc per la professione di avvo-cato, senz’altro compatibile coneventuali percorsi di riforma qua-dro delle professioni liberali, mache permetta di affrontare nodi ti-pici e peculiari dell’attività foren-se, e che consenta di dare miglio-re e più diretta attuazione alle nor-me costituzionali delle quali l’av-vocato è presidio.È bensì vero che, anche alla lucedei lavori svolti nell’ambito delC.U.P., molti ed importanti pro-fessionisti italiani (ad es. medici,ingegneri od architetti) si trovanodinanzi ad analoghi fenomeni diobsolescenza di norme chiave deirispettivi ordinamenti professio-nali e che le istanze dei professio-nisti liberali di un dialogo più in-tenso e concreto con le istituzionivanno promosse in forma unita-ria; tuttavia la disciplina dellaprofessione forense deve mante-nere carattere di specialità, anco-rata com’è ai valori costituzionali,e non può essere appiattita in unquadro totalmente omologato conattività differenti.

b) le proposte del recente passato

Uno dei contributi più significati-vi al dibattito sulla riforma del-l’ordinamento professionale è ve-

nuto, nella scorsa consiliatura,dalla proposta presentata dalC.N.F. al Congresso di Palermo.Essa era il frutto dello sforzo coe-rente e corale delle commissioni edel plenum del Consiglio, ed haottenuto un’accoglienza ed un se-guito di grande rilievo, ripresa eseguita (almeno in parte) in tutti isuccessivi testi.Purtroppo il tempo trascorso e ilmutare – talvolta improvvido – delquadro normativo hanno reso il te-sto bisognoso di alcuni aggiorna-menti, anche se l’impianto pare piùche adeguato a rispondere adun’ampia serie di istanze, che ven-gono sia dai colleghi che dai citta-dini.Ciò che colpisce di più è che suitemi della riforma ordinamentalegli avvocati italiani hanno rag-giunto una grande sintonia.A livello istituzionale si è registra-to, successivamente al Congressodi Palermo, un dibattito articolato,all’interno del quale uno spazio ri-levante è stato occupato dal con-fronto sui principali disegni di leg-ge parlamentari in materia di rifor-ma delle professioni: penso soprat-tutto alle proposte cosiddette “Ca-vallaro-Federici” e “Vietti”, dellequali a lungo si è discusso. Si trat-tava di testi senz’altro perfettibili,e in alcuni casi e sotto certi aspettianche chiaramente carenti, ma chehanno avuto il merito di evidenzia-re la necessità di quell’approcciodi riforma complessiva delle pro-fessioni di cui si diceva.Nella XV legislatura, pur tra lefrequenti incertezze date da unquadro politico instabile, non so-no mancate le speranze che si po-tesse giungere ad approvare unaproposta concreta e completa perla riforma professionale, sulla ba-se di testi accurati e presentati conampie adesioni parlamentari.

Nello specifico, sul tema dell’ac-cesso alla professione i ddl 963(Calvi) e 1353 (Manzione) opta-vano per un tirocinio di trenta me-si, abbreviato a ventiquattro(eguale agli attuali quattro seme-stri) per coloro che frequentino un“corso integrativo di formazione”.La frequenza di tali corsi procura-va, poi, l’esonero dalla presele-zione per l’esame di abilitazione.La soluzione non era l’optimumma rappresentava un primo passonella direzione auspicata dalC.N.F.; di grande utilità la piùcompleta disciplina della pratica,con una precisa definizione deidoveri del praticante e del domi-nus.All’esame di abilitazione eranoammessi i candidati che avesserosuperato l’esame conclusivo deicorsi di formazione, oltre agli ido-nei dei concorsi notarili e di ma-gistratura. Tutti coloro che non ri-vestivano tali requisiti dovevanosuperare una preselezione, da di-sciplinarsi per via regolamentare.L’esame manteneva le attuali treprove scritte e prevedeva una sus-seguente fase orale: ivi si realizza-va una rivisitazione delle materie,con eliminazione di quelle menoformative ed attuali oggi previste,come da tempo auspicato.L’abilitazione provvisoria al pa-trocinio del praticante era oppor-tunamente ridotta a cinque anni.Il ddl 1094 (Buccico) aveva l’o-biettivo, più limitato, di rivedere ladisciplina della sola pratica foren-se, introducendo una previsionenormativa di rango legislativoquanto al valore del diploma dellescuole universitarie per le profes-sioni legali e delle scuole forensi.Quanto all’importante tematicadella formazione permanente iddl 963 (Calvi) e 1353 (Manzio-ne) provvedevano, molto oppor-

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tunamente, a colmare un vuotolegislativo che ha fatto sentire lesue negative conseguenze di re-cente. In particolare è assente,dall’odierna legislazione, una di-sciplina degli obblighi di forma-zione permanente del professio-nista, che pure fanno parte deglistandard europei di qualità delleprestazioni professionali e sonoritenuti pacifici in tutte le profes-sioni liberali.Va, quindi, segnalata in positivo lanorma che prevedeva un ricono-scimento dello status quo, ossiadella necessaria presenza di un re-golamento uniforme, approvatodal C.N.F. sentiti gli ordini, chefissa gli obblighi incombenti aiprofessionisti ed affida agli ordiniterritoriali la verifica dell’osser-vanza delle norme, esplicitando lanecessaria rilevanza disciplinaredel mancato aggiornamento (sal-va la autonomia deontologica delsistema ordinistico e la necessitàdi modulare le sanzioni in ciascuncaso specifico).In materia di assicurazione ob-bligatoria, in tutte le proposte dilegge in materia di professioniesaminate nel corso della scorsalegislatura si prevedeva (come pe-raltro nei più recenti ordinamentidi altre attività professionali) lanecessità di garantire il cliente daidanni derivanti da attività profes-sionale tramite la stipula di unapolizza assicurativa.Necessaria innovazione era avver-tita anche sul terreno dell’albo deiCassazionisti: nel ddl 1064 (Buc-cico), a ciò specificamente votato,così come nei ddl 963 Calvi e 1353Manzione, si dava luogo ad unariforma dell’albo dei patrocinatoripresso le giurisdizioni superiori.L’obbligatorietà dell’esame ai finidell’accesso all’albo speciale erada preferirsi all’innalzamento del-

l’anzianità richiesta per l’iscrizionedi diritto (cfr. art. 23, c. 1, lett. c. delddl 963 Calvi e art. 20, c. 1, lett. c.del ddl 1353 Manzione), poiché – afronte di una platea di professioni-sti divenuta assai più vasta ed ete-rogenea rispetto al passato – la per-manenza dell’iscrizione all’alboper un numero anche elevato di an-ni non testimonia di per sé il pos-sesso delle capacità necessarie a tu-telare al meglio la clientela dinanzialle magistrature superiori.Di grande interesse nei testi esa-minati fino ad inizio del 2008 iltema della verifica della conti-nuità della professione.Vi era, nei ddl 963 Calvi e 1353Manzione (rispettivamente artt.22 e 19), uno sforzo di individua-zione di criterî precisi atti a ga-rantire un principio di conformitàtra iscrizione all’albo ed effettivoesercizio professionale.Imprescindibile un ammoderna-mento della struttura organizza-tiva dei Consigli dell’Ordine edel Consiglio nazionale.I ddl 963 Calvi e 1353 Manzioneprevedevano una durata triennaledel Consiglio dell’Ordine circon-dariale (risp. artt. 29 e 26, comma8) e di tre o quattro anni per ilC.N.F. (art. 31 del ddl 1353 Man-zione e art. 34 del ddl 963 Calvi).Un prolungamento di almeno unanno dei due mandati avrebbepermesso un allineamento con al-tri ordinamenti professionali e lapossibilità di una migliore pro-grammazione ed attuazione del-l’attività di ciascuna consiliatura.Il ddl 1353 Manzione si segnalavain positivo per l’ampio spazio rego-lamentare garantito al C.N.F., ido-neo ad assicurare l’uniformità or-ganizzativa a livello nazionale: an-dava quindi senz’altro apprezzatala potestà regolamentare in tema,tra l’altro, di associazioni ed atti-

vità settoriali (art. 8, commi 5 e 9),certificazione di qualità (art. 9,comma 5), formazione permanente(art. 10), assicurazione obbligatoria(art. 11), tenuta albi (art. 15, com-ma 2), reiscrizione dei cancellati(art. 16, comma 4), verifica dellacontinuità professionale (art. 19,commi 3 ed 8), requisiti per l’iscri-zione all’albo speciale (art. 20,comma 1, lett. c.), assemblee (art.25, comma 2), contabilità dell’Or-dine (art. 27, comma 2), collegiodei revisori (art. 28), assemblea ge-nerale degli iscritti (art. 36), tiroci-nio (art. 41, commi 9 e 45, comma4), procedimento disciplinare (art.60, comma 5), così come il poteredi proposta circa i titoli di speciali-sta (art. 8, comma 4) e l’esame diabilitazione (art. 51, comma 3).Da ultimo i ddl della scorsa legi-slatura si occupavano di riformareil processo disciplinare e l’eser-cizio della potestà deontologica.Il C.N.F. aveva segnalato l’oppor-tunità di ribadire in modo esplici-to la conferma della propria giuri-sdizione speciale (quale giudiceprecostituzionale), eliminandoqualunque ambiguità scaturentedall’abrogazione della precedentenormativa.Quanto allo svolgimento del pro-cedimento in primo grado: i ddl963 Calvi e 1353 Manzione, sullascorta di quanto in precedenzaprevisto dal progetto elaborato dalC.N.F., affidavano opportunamen-te la funzione disciplinare a consi-glî distrettuali, al fine di garantiremaggior distacco tra giudicante egiudicato (risp. artt. 63 e 60).

c) quadro di alcuni punti fonda-mentali ed imprescindibili per ilprossimo dibattito sulla riformadell’ordinamento professionale

Formazione ed accesso – la lineaadottata da anni dal Consiglio non

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può che essere conservata e valo-rizzata.In particolare si sono suggerite al-cune modifiche immediate ed ur-genti agli esami di abilitazione edun percorso di più ampio respiro(cfr. proposta della “CommissionePerfetti” del 2006-2007).Nel breve termine è necessario edurgente imporre una maggior se-rietà ed omogeneità agli esami diStato, limitando con metodi razio-nali (preselezione informatica)l’afflusso incontrollato all’esameannuale e garantendo una valuta-zione quanto più possibile giustaed equilibrata a prescindere dallesedi di svolgimento o di correzio-ne degli elaborati.Per l’Avvocatura la valorizzazio-ne delle scuole forensi e la defini-zione di un percorso formativospecifico per gli aspiranti avvoca-ti rimane una rivendicazione vita-le e di alto profilo. La dignità del-l’avvocato andrà senz’altro colle-gata anche alla lotta contro la pre-parazione aspecifica e la consue-tudine per molti giovani laureatidi considerare l’abilitazione e l’e-sercizio della professione comescelta secondaria o provvisoria. Intale prospettiva grande importan-za rivestiranno i titoli e la specia-lizzazione professionale.Abilitazione al patrocinio – Lanuova disciplina dovrà senz’altroridiscutere la natura e le modalitàdell’abilitazione provvisoria alpatrocinio. Andrà valutato semantenerla e come modificarlaper preservarne il carattere forma-tivo ed impedire che si tramuti inuno strumento di precariato pro-fessionale o di esercizio parallelodella professione, come talora ac-cade.Albo dei cassazionisti – Si tratta,come noto, di un argomento digrande delicatezza, sia per l’im-

portanza capitale assunta dallagiurisprudenza delle SupremeMagistrature, sia per l’inflazionedi contenzioso che queste ultimehanno subito nel corso degli anni.Il sistema attuale è squilibrato,poiché prevede l’acquisizionedello status di patrocinatore avan-ti le Supreme Magistrature dopododici anni dall’iscrizione all’al-bo ordinario, senza un vero con-trollo della capacità del richieden-te. È previsto solo un esame percoloro che intendano conseguirel’iscrizione in via anticipata, mala quota di avvocati che vanno asostenere questa prova è assai li-mitato.Va, perciò, approvata con urgenzauna modifica dei criterî di forma-zione dell’albo dei “cassazioni-sti”, valutando se non sia opportu-no rendere l’esame di accesso ob-bligatorio ed opportunamentemodificando l’anzianità minima.Continuità della professione –Da un lato è imprescindibile ga-rantire che l’iscritto nell’albo siaun avvocato effettivamente e con-tinuativamente esercente la pro-fessione, per ovvie ragioni di tute-la dell’affidamento della clientela.D’altra parte, però, è necessarioindividuare una regolazione atta aconsiderare casi particolari e adevitare ingiustizie gravi.Si tratta di un altro punto di gran-de delicatezza, ma è una questio-ne che l’Avvocatura deve porsianche in modo problematico,chiarendo che la qualificazionedella categoria non può prescin-dere da una verifica dell’effetti-vità dell’esercizio professionale.Non può sottacersi, infatti, chel’avvocato impreparato o pocoaggiornato può produrre danninotevoli al cliente e che l’eserci-zio discontinuo dell’attività foren-se priva il professionista di un’e-

sperienza quotidiana assoluta-mente imprescindibile, ancheconsiderando l’andamento tumul-tuoso dell’evoluzione normativa egiurisprudenziale.Assicurazione – Moltissimi pro-fessionisti italiani già dispongonodi un’assicurazione che li tutelarispetto alla responsabilità civileda attività professionale. L’intro-duzione di un obbligo generaliz-zato premierebbe una prassi vir-tuosa e non peserebbe economi-camente in modo insopportabilesugli avvocati.Cariche consiliari – Gli Ordinirisentono spesso dell’eccessivabrevità del mandato dei rappre-sentanti eletti, oggi di soli due an-ni per i Consigli locali e di tre peril livello nazionale.Non vi è chi non veda come unperiodo così breve impedisca diimpostare un lavoro stabile ed or-ganizzato, costringendo spesso gliorgani collegiali a limitare la pro-pria azione per non invadere lospazio dei proprî successori econdizionando il lavoro in funzio-ne di continue scadenze elettorali.Riscossione dei contributi – Visono poi alcune esigenze di naturaprettamente pratica: è assai oppor-tuno, ad esempio, prevedere l’ob-bligo anziché la facoltà per i con-sigli locali di riscuotere i contribu-ti dovuti per il finanziamento delC.N.F., onde evitare equivoci sullanecessità di collaborazione tra idue livelli rappresentativi, comepur di recente previsto per altri or-dinamenti professionali (cfr. d. lg-sl. n. 139/2005, ordinamento dellaprofessione di dottore commercia-lista ed esperto contabile).Procedimento disciplinare – Iltema della giustizia disciplinareha una grande valenza al fine digarantire il cittadino-utente deiservizî legali e di promuovere tra

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gli avvocati una moralità qualifi-cata rispetto a quella di altri ope-ratori economici, rafforzando lafunzione costituzionale e socialedel professionista forense.Si devono, dunque, fornire stru-menti più moderni ed efficaci af-finché l’Avvocatura possa smenti-re le ricorrenti accuse di indulgen-za che si muovono all’eserciziodella funzione disciplinare.Innanzitutto va preservata la giu-risdizione speciale del C.N.F. inquanto organo operante già inepoca antecedente alla Costitu-zione: questa qualità di giudicespeciale non solo ha sgravato lagiustizia ordinaria di un’impor-tante quantità di contenzioso masoprattutto ha dato luogo ad unaesperienza giurisprudenziale riccae fruttuosa.Tuttavia l’Avvocatura potrebbevalutare positivamente ulteriori epiù coraggiose aperture, quali lafacoltà di impugnazione delle de-cisioni di primo grado da partedell’esponente oltre che del P.M.oppure una forma di controllo piùefficace sulle archiviazioni o, an-cora, la possibilità di un aggrava-mento delle sanzioni da parte delC.N.F. in sede di gravame, al finedi una indispensabile, razionalearmonizzazione del sistema san-zionatorio. Gli avvocati italianisono consapevoli che iniziativecaratterizzate da maggior rigorevanno, in definitiva, a vantaggiodella moralità e dell’immaginepubblica della classe forense.

Tariffe – La Corte di giustizia CEha di recente statuito che un siste-ma di tariffe anche inderogabilinon contrasta con il quadro comu-nitario se giustificato da ragioni dipubblico interesse (causa “Cipol-la Macrino”). Sarebbe certamenteopportuno ripristinare il principiodi inderogabilità dei minimi tarif-fari, almeno per le attività giudi-ziali, in funzione dell’interessepubblico a salvaguardare un ade-guato livello di qualità delle pre-stazioni rese nell’ambito dell’am-ministrazione della giustizia.L’impianto tariffario dovrebbe co-munque essere soggetto ad unaprofonda revisione mirante ad unaforte semplificazione, e possibil-mente, a favorire una maggioreremunerazione dell’avvocato incaso di transazione o comunquedi rapida definizione della contro-versia (la Commissione tariffe delCNF sta al riguardo conducendo inecessari approfondimenti). Allostesso modo il ripristino del divie-to del “patto di quota lite”, venutomeno a seguito della improvvidamodifica dell’art. 2233 cod. civ.,operato dall’art. 2 della legge 4agosto 2006 n. 248 (di conversio-ne del dl cosiddetto “Bersani”)potrà, infine, evitare l’intollerabi-le commistione di interessi eco-nomici fra patrono e cliente, fontedi pericolose deviazioni dai cano-ni di tradizionale correttezza, di-gnità e decoro propri della classeforense.Associazioni e società tra avvo-

cati – L’odierno impianto, che ve-de le tradizionali ed apprezzateassociazioni tra avvocati affianca-te dalle società tra avvocati di piùrecente introduzione, andrà mi-gliorato sia attraverso la previsio-ne di associazioni o società multi-disciplinari in ambiti professiona-li ritenuti compatibili dal C.N.F.che mediante l’utilizzo di più con-facenti regole di carattere fiscale eprevidenziale.Da escludere, invece, il ricorso al-le società di capitale, anche se consoci esclusivamente avvocati, perle molteplici e condivisibili ragio-ni che si trovano esposte nella re-lazione al ddl 963 Calvi.

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Su queste irrinunciabili linee ope-rative il C.N.F., sensibile ai molte-plici richiami di un ceto sociale inprofonda trasformazione ma benconsapevole delle responsabilitàpubbliche connesse all’eserciziodi una attività professionale inci-dente su essenziali valori di natu-ra costituzionale, dichiara la pienadisponibilità ad operare per la co-struzione di una nuova Legge pro-fessionale che dia finalmente allaAvvocatura italiana mezzi ade-guati per affrontare le sfide impo-ste dal millennio appena iniziato.

Nota1 Cfr. i riscontri numerici riportati ne IlSole 24 Ore, 21 aprile 2008, p. 9; ItaliaOggi, 1° maggio 2008, p. 22.

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AAVVOCATURAordinamento forense

In vista dell’inizio dell’esamedelle proposte di legge per il nuo-vo ordinamento forense, val la pe-na esporre saltuarie osservazionisui punti oggetto di proposte didiverso contenuto.

Sommario1. Le linee guida – 2. Il collega-mento con le norme previdenziali:a) l’incompatibilità – 3. Il colle-gamento con le norme previden-ziali: b) l’esercizio effettivo dellaprofessione – 4. L’importanzadella specializzazione - La riservadella consulenza legale – 5. Le as-sociazioni e le società – 6. Il man-dato professionale – 7. Il patroci-nio avanti le magistrature superio-ri – 8. Considerazioni varie – 9.Considerazioni finali.

1. Le linee guidaIn tutti i programmi di riforma,l’aspetto più caratterizzante è laricerca di un rafforzamento dellaprofessionalità dell’avvocato at-traverso un insieme di norme mi-ranti a questo scopo:– la severità dell’accesso;– la formazione continua;– la prescrizione dell’esercizio ef-

fettivo della professione;– le specializzazioni;– la selezione per il patrocinio

avanti le magistrature superiori;e molte altre innovazioni.Si inseriscono in questo quadro le

norme che accentuano il rigoredeontologico e, soprattutto, ne ga-rantiscono il rispetto con la costi-tuzione di commissioni distrettua-li di disciplina.Gli ordini diventano garanti del-l’idoneità professionale degliiscritti.Questi aspetti di principio sonostati bene illustrati in questa rivi-sta da CASALINI in Aspettando lariforma, Prev. For. n. 3/2007, pag.207 e segg.Per ottenere risultati positivi, ènecessario che le nuove normesiano caratterizzate dalla loro effi-cacia nel far conseguire i risultativoluti.È rilevante stabilire quanto deveessere specifica la nuova legge equanto può essere rinviato a nor-me regolamentari.Si deve ritenere che la specificitàdelle norme sia importante, tenu-to conto della specificità dellaprofessione di avvocato, che habisogno di norme particolari, chedevono contenere spesso principidi grande importanza, anche di ri-lievo costituzionale e comunitario(v. DONELLA, La specificità del-l’avvocato, Prev. For. n. 2/2007,pag. 109 e segg.).L’ambito regolamentare deve es-sere circoscritto alla attuazionedelle norme della legge anche perevitare che possa essere contesta-ta la potestà normativa.

Si ritiene importante che questapotestà venga attribuita, in via diprincipio, al Consiglio NazionaleForense e, solo nei casi specifica-tamente indicati, al Ministro diGiustizia o ad altre autorità.L’esperienza ci ha insegnato chel’esercizio di poteri normativi, perleggi delegate o per regolamenti,attribuiti al Ministero di Giustizia,raramente corrisponde alle effetti-ve esigenze dell’avvocatura, deltutto assente negli uffici del Mini-stero.C’è chi non è d’accordo con l’af-fidamento al CNF del potere re-golamentare esteso ad un grandenumero di casi.Le materie, che richiedono un re-golamento, sono però tante e, se siescludesse il potere del CNF, bi-sognerebbe prevedere il poteredel Ministro di Giustizia o, addi-rittura, del Consiglio dei Ministrisecondo quanto previsto nella leg-ge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il collegamento con le norme previdenziali

A) L’INCOMPATIBILITÀ

Dal punto di vista della Cassa diPrevidenza Forense, sono moltoimportanti le norme di collega-mento fra ordinamento professio-nale e previdenza (DONELLA, Or-dinamento professionale e previ-denza, Prev. For. n. 4/1999, parte

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Riprende il cammino della riformaSono già stati presentati in Parlamento disegni e proposte di legge. Altri stanno per essere presentati.Nel confronto dei testi e dalle discussioni che si stanno susseguendo emergono alcune questioni che sono da approfondire.

di Dario Donella

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I, pag. 11 e segg., e n. 1/2000,parte II, pag. 9 e segg.).Una regola importante deve ri-guardare il rapporto tra incom-patibilità all’esercizio professio-nale ed efficacia dell’iscrizionealla Cassa di Previdenza (DO-NELLA, Incompatibilità e previ-denza, Prev. For. n. 3/2004, pag.252 e segg.).Attualmente, è vigente il comma 3dell’art. 2 della legge 22 luglio1975, n. 319, secondo il quale l’e-sercizio di una attività svolta in unadelle situazioni di incompatibilitàpreviste dalla legge preclude sia l’i-scrizione alla Cassa, sia la conside-razione, ai fini del conseguimentodi qualsiasi trattamento previden-ziale, del periodo di tempo in cuiquesta attività è stata svolta.Trattasi di una norma di estremorigore, che ha portato e sta portan-do, nella sua applicazione, a con-seguenze talvolta ingiuste.È necessario attenuare il rigoredella norma, perché gli effetti pre-videnziali sono particolarmentegravosi. Infatti, l’accertamentodell’esercizio di una attività in-compatibile e la conseguente di-chiarazione di inefficacia dell’i-scrizione alla Cassa possono av-venire anche a molti anni di di-stanza dal fatto, quando il profes-sionista non è più in grado di por-vi rimedio, ponendo fine all’atti-vità incompatibile (v. Prev. For. n.3/2004, cit.).Si tenga presente che questa di-sposizione è prescritta in collega-mento con la prescrizione dellanecessità dell’esercizio continua-tivo della professione per consen-tire e rendere efficace l’iscrizionealla Cassa.Una analoga prescrizione per l’e-sercizio professionale in qualcheproposta non c’è mentre è impor-tantissimo prevederla.

3. Il collegamento con le norme previdenziali

B) L’ESERCIZIO EFFETTI-VO DELLA PROFESSIONE

Indipendentemente dai collega-menti con la previdenza, pur mol-to importanti, l’esercizio effettivodella professione deve costituireun mezzo (forse il mezzo più im-portante) per garantire la capacitàprofessionale dell’iscritto.È evidente che chi non esercita laprofessione, o la esercita in mododel tutto marginale, non può ave-re, soprattutto per difetto di ag-giornamento e di esperienza, ca-pacità corrispondenti a quelle chegli ordini devono garantire, se-condo le novità da introdurre.La professionalità dell’avvocatodeve essere costantemente con-trollata e il controllo dell’eserci-zio effettivo è un mezzo impor-tante.La esigenza di parallelismo traesercizio effettivo della professio-ne agli effetti previdenziali e aglieffetti dell’iscrizione all’albo èemersa con grande evidenza inoccasione della riforma previden-ziale del 1980; ma la contradditto-rietà dei due sistemi (ordinistico eprevidenziale) era evidente daquando la Cassa di PrevidenzaForense è stata costituita.Mentre sembra che tutti sianod’accordo nell’enunciazione dellaimportanza dell’esercizio effetti-vo della professione anche perconservare la iscrizione all’albo,divergono le opinioni per quantoriguarda il criterio di accertamen-to.Secondo l’esperienza della Cassadi Previdenza, l’unico modo peraccertare con celerità ed efficaciaquando manchi l’esercizio effetti-vo, è uniformarsi alle norme frut-to di questa esperienza, e fissare

livelli minimi di reddito, control-labili celermente con sistemiinformatici.Questo è un metodo necessario,che non ha alternative valide (DO-NELLA, Aggiornamento della pro-va dell’esercizio continuativo del-la professione, Prev. For. n.4/2007, pag. 358 e segg.).Si ritiene, infatti, che solo la pro-duzione di un apprezzabile reddi-to possa essere dimostrativa diuna effettiva attività professiona-le.Si tenga presente che i livelli direddito e di volume d’affari pre-scritti attualmente dalla Cassa diPrevidenza sono bassissimi, talida essere raggiungibili con un mi-nimo di attività professionale e didiligenza nelle dichiarazioni fi-scali. C’è l’esonero nei primi annie una riduzione dei limiti per gio-vani e anziani.Per la Cassa di Previdenza, questocriterio è l’unico consentito. Essoè stato scelto a correzione di uncriterio diverso del passato, quan-do si ammetteva anche la prova diun certo numero di atti giudiziari.Stabilire che ci possano esserecriteri alternativi significa paraliz-zare l’attività dei consigli dell’or-dine e rendere praticamente ino-perante la norma (lo insegna l’e-sperienza della Cassa). Mentre,come scritto in precedenza, è ne-cessario che le nuove norme sianoidonee a far conseguire i risultativoluti.Le difficoltà, per i consigli del-l’ordine, di accertare la mancanzadell’esercizio effettivo si moltipli-cherebbero ancor più, se si voles-sero applicare le norme del proce-dimento disciplinare per provve-dere alla cancellazione. Solo dapochi consigli medio-piccoli e piùdiligenti questa attività potrebbeessere svolta. Il procedimento di-

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sciplinare sarebbe comunque ano-malo per un provvedimento di ca-rattere amministrativo.Ancor più grave sarebbe consenti-re la reiscrizione subito dopo lacancellazione dall’albo e ciò sen-za limiti di tempo.La conseguenza sarebbe che, do-po un procedimento complesso efaticoso, che raramente arrivereb-be ad un risultato, il tutto verreb-be vanificato con la immediatareiscrizione.La reiscrizione potrebbe essereconsentita, entro termini abba-stanza brevi dalla cancellazione,ma alla condizione di un control-lo della capacità dell’iscritto dicompiere in modo efficiente l’at-tività professionale.Se, infatti, l’esercizio effettivo èuna presunzione di questa capa-cità, la mancanza dei requisitireddituali costituisce presunzionedella mancanza di un requisito perl’iscrizione all’albo.Il cancellato, pertanto, dovrebbeprovare, per ottenere la reiscrizio-ne, di essere in grado di riorganiz-zare la sua attività di lavoro e direnderla effettiva e perciò produt-tiva di reddito.La necessità ed urgenza di questaprescrizione risulta evidente con-statando l’elevatissimo numerodegli avvocati, che non dichiaranoalcun reddito o dichiarano redditiassolutamente irrisori, cosicchégli iscritti alla Cassa (che ammet-te solo chi esercita con continuità)sono in numero molto inferioreagli iscritti agli albi.Questa differenza è maggiore ne-gli ordini del Sud, minore negliordini del Centro-Nord, ma è pursempre rilevante, così da esigereuna “pulizia” degli albi, affinchéessi svolgano una vera funzionedi garanzia di capacità degliiscritti.

4. L’importanza della specializzazione – la riserva della consulenzalegaleSono previsti, nelle varie propostecongiuntamente o separatamente,tre modi per qualificare i settori diattività professionale trattati dal-l’avvocato.a) Prima di tutto, è previsto, come

già nel codice deontologico vi-gente, che l’avvocato possa in-dicare fino a tre settori di lavo-ro nel quale svolge la propriaattività.È evidente che questa indica-zione non può far presumerealcuna capacità specifica neisettori indicati, ma è pur sem-pre un modo per orientare ilprofessionista ad una praticaspecialistica, che favorisca ilmiglioramento della competen-za.

b) È inoltre previsto, in alcuneproposte, che le associazionipossano rilasciare attestati dicompetenza. Questi attestatidovrebbero essere rilasciati daassociazioni: che abbiano de-terminati requisiti, che orga-nizzino adeguati corsi di prepa-razione e che facciano svolgereesami selettivi.

c) La soluzione da preferirsi, perla garanzia di una maggior qua-lificazione dell’iscritto, è laspecializzazione, la quale peròdeve avere il carattere di rico-noscimento proveniente dall’u-niversità o con il determinanteconcorso dell’università. Lemodalità per conseguire la spe-cializzazione potrebbero esseregià incluse nell’ordinamentoprofessionale. La particolaritàdi questa istituzione e il neces-sario collegamento con l’uni-versità potrebbero anche sug-gerire una norma di legge ge-

nerica ed un rinvio a norme re-golamentari.

L’importante è che gli avvocati ela clientela siano consapevoli del-la impossibilità, al giorno d’oggi,per un avvocato di trattare ogni ti-po di questione e perciò della ne-cessità di una specializzazione.La clientela, pertanto, dovrebbeessere “canalizzata” verso gli av-vocati specializzati.

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Si può ben affermare che, nellaspecializzazione, sta l’avveniredella nostra professione.Molto spesso, si leggono rivendi-cazioni di nuove competenze daattribuire agli avvocati.Di recente, si è parlato di autenti-cazione dei trasferimenti dellequote di s.r.l. o della stipulazionedi locazioni d’affitto di azienda.Queste rivendicazioni, fatte primadi una profonda trasformazionedella professione, appaiono inop-portune perché motivate soltantodalla ricerca di nuovi settori diprofitto, per i quali non è facile di-mostrare una migliore qualifica-zione dell’avvocato rispetto a chiattualmente (ad esempio i notai)ha titolo per compiere in viaesclusiva queste prestazioni.Si deve ritenere che sia prioritariala trasformazione della professio-ne, orientandola nel senso di favo-rire la capacità dell’avvocato dieseguire prestazioni più qualifica-te, per poter, solo dopo, chiedereun ampliamento dei settori di atti-vità in relazione alla nuova quali-ficazione.Deve restare ferma la esclusivaper l’attività di difesa avanti al-l’autorità giudiziaria, che nonconsente la sua estensione ad altrecategorie professionali (qualcunane fa oggetto di rivendicazione).Mentre problema complesso, enon ancora del tutto risolto a li-

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vello di interpretazione delle nor-me, è quello dell’attività stragiu-diziale e di consulenza legale.È certo che, in questo settore, cisono moltissime ragioni di pub-blico interesse che giustificano lariserva agli avvocati. In merito adesse, però, non può essere richie-sta una esclusiva, perché altri pro-fessionisti sono in grado di ese-guire bene prestazioni di questotipo. Si deve parlare di riserva conriferimento alla possibilità che al-tri professionisti qualificati possa-no prestare consulenza legale inparticolari settori di loro specificacompetenza, mentre si parla diesclusiva quando una prestazionepuò essere eseguita solo da chi èiscritto in un determinato albo.Si può ritenere che, interpretandole norme vigenti, anche adesso cisia la riserva per gli avvocati e perqualche altra categoria professio-nale per l’attività stragiudiziale eper la consulenza legale (vedasi:La riserva della consulenza, notadelle pubblicazioni fatte nella ri-vista sull’argomento e nota di RU-BINO SAMMARTANO, Il monopoliodello stragiudiziale, Prev. For. n.1/2008, pag. 52 e segg.; vedasiinoltre: DONELLA, L’astrologo e laconsulenza legale, Prev. For. n.1/2001, pag. 30 e segg. e DONEL-LA, Per la consulenza legale i giu-dici dovrebbero applicare le nor-me, Prev. For. n. 2/2003, pag.118).Questa riserva è però da molticontestata e, nella giurisprudenza,vi è qualche ingiustificata oscilla-zione, pur essendo prevalente ilsuo riconoscimento.È bene, dunque, che questa riser-va sia legislativamente conferma-ta, ma è anche giusta l’estensionedi questa riserva ad altre categorieprofessionali, che diano sufficien-ti garanzie di competenza.

Mentre si discute se la legge rico-nosca all’avvocato la riserva dellaconsulenza legale, ora una leggeattribuisce una importante riservaa professionisti, che non hannocerto (e l’esperienza lo dimostra)una competenza adeguata ai com-piti affidati. Si allude ai mediato-ri, che hanno la facoltà di redige-re i contratti per i quali hanno fa-vorito la conclusione e, in partico-lare, i preliminari di compraven-dita immobiliare. Essi non hannocerto sufficienti nozioni di dirittosostanziale, civile e tributario enon sempre sono aggiornati dellenovità legislative; ben raramentesono aggiornati dell’evolvere del-la giurisprudenza. Ma la tuteladelle loro prestazioni è ecceziona-le e illimitata: perché? Con qualegiustificazione di pubblico inte-resse?Per rivendicare riserve di presta-zioni e nuove facoltà, dobbiamoprima costruire un avvocato nuo-vo e competente; poi saranno giu-stificate le rivendicazioni, giusteanche ora in via di principio, macondizionate dalla esigenza dirafforzare il pubblico interesse,inevitabilmente collegato con lagaranzia che il professionista ab-bia una sicura competenza per leprestazioni riservate.

5. Le associazioni e le societàQualche osservazione merita ladisciplina delle associazioni edelle società tra professionisti.L’argomento è importante, perchél’attività collettiva favorisce laspecializzazione e consente dicompiere prestazioni complesse,che richiedono molteplici compe-tenze. L’avvocato in società reggeanche meglio alla concorrenzacon le altre professioni.A proposito di associazioni e so-

cietà, vi sono due orientamenti,che non possono essere condivisi.Il primo è che si vorrebbe esten-dere anche alle società di avvoca-ti la possibilità di costituirsi informa di società di capitale.Su questo argomento, nella nostrarivista, è stato pubblicato un arti-colo nel n. 1/2008, pag. 68 (DO-NELLA, La società di capitale traavvocati, un pericolo per la Cas-sa di previdenza), nel quale è di-mostrato che la società di capitaleè inconciliabile sia con la profes-sione di avvocato sia, e soprattut-to, con le regole della nostra pre-videnza.Non si comprende perché si vo-glia rivendicare la possibilità dicostituire un tipo di società, chenon offre vantaggi rispetto alle al-tre forme associative, e crea solodifficoltà di ogni genere, sia orga-nizzative (avvocati dipendenti, re-gole dei bilanci, ecc.), sia per laimpossibilità di coordinamentocon le norme previdenziali.Una seconda contrarietà vi è nel-l’includere nella proposta di leggedell’ordinamento forense ancheun lunghissimo articolo (lo vor-rebbe l’OUA) contenente una de-lega per la disciplina delle societàper tutte le libere professioni.Non bisogna dimenticare che, perl’avvocato, c’è già una legge chedisciplina la società professiona-le, approvata nel 2001 col n. 96,in attuazione di prescrizioni co-munitarie.È una legge un po’ carente, so-prattutto per quanto riguarda il re-gime fiscale della società e il col-legamento con la previdenza (v.MOSCHETTI, Società tra avvocati ereddito fiscale, Prev. For. n.3/2001, pag. 202 e segg.; DONEL-LA, Società tra avvocati: previ-denza e fisco, Prev. For. n. 2/2001,pag. 164 e segg.). Tanto è vero

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che è stata pochissimo utilizzata;si tratta però di migliorarla, men-tre non è ammissibile approvareuna norma delega per sostituire omodificare una legge già esistente(della quale i proponenti non sisono neppure accorti).La delega, inoltre, attribuirebbe ipoteri di specificare la disciplinanormativa al solito Ministero diGiustizia affollato di magistrati eprivo di contributi di avvocati.Per gli avvocati (se ci mettesseroun po’ di buona volontà!), non sa-rebbe difficile preparare delle mo-difiche per la legge che disciplinala società prevista per loro. Mapuò anche essere possibile chequalcuno di essi prepari un testodi legge per la disciplina delle so-cietà per tutti i professionisti, ri-prendendo e migliorando propo-ste già fatte da Carpenedo e daCalvi. Una bozza di proposta erastata redatta dalla Unione Trive-neta degli Ordini Forensi (Prev.For. n. 4/1992, pag. 33 e segg.).

6. Il mandato professionaleUna modifica ritenuta poco im-portante, ma in realtà molto utile,è quella di liberare da troppi for-malismi il rilascio del mandato daparte del cliente, soprattutto delmandato processuale.Sono noti gli inconvenienti a cuisi va incontro, quando vi è diffi-coltà (accade abbastanza spesso)di raccogliere tempestivamente laprocura del cliente. Ed è opportu-no evitare effetti dannosissimi peril cliente (come nel caso IMI-Ro-velli, con la procura notarile spa-rita in Cassazione e la conseguen-te inammissibilità del ricorso;molto giusto sarebbe stato am-mettere l’efficacia della dichiara-zione dell’avvocato di aver rice-vuto la procura).

Il contenuto della disciplina puònon essere facile da elaborare,ma, affrontando il problema e te-nendo anche conto delle legisla-zioni meno formalistiche di statiesteri, un risultato soddisfacentedovrebbe essere raggiungibile.C’è chi teme una libertà delle for-me, perché, in qualche caso, ilcliente potrebbe sollevare conte-stazioni.Questo non può essere vero, per-ché l’avvocato ha la libertà e nonun obbligo di utilizzare mandatiinformali e, quando ricorre a que-sti, ha tutta la possibilità di caute-larsi; per esempio, restando fede-le ai formalismi quando il clientenon è sicuramente affidabile.

7. Patrocinio avanti le magistrature superioriQuestione di non facile soluzionee che ha ricevuto proposte contra-stanti è quella relativa alla abilita-zione al patrocinio avanti alle ma-gistrature superiori.Attualmente, si accede all’albospeciale per esame o per anzia-nità.L’esame è troppo severo e pochilo affrontano, perché serve soload anticipare di qualche anno l’a-bilitazione.L’iscrizione per anzianità ha aper-to la porta ad un numero illimita-to di iscritti nell’albo speciale; èpericoloso conservarla.Si impone dunque una soluzione;ma quale?Una proposta assolutamente inac-cettabile è stata presentata nellascorsa legislazione. Con essa, siprevedeva l’accesso esclusiva-mente per esame (mantenendoquello attuale) per gli avvocati,mentre esso poteva avvenire di di-ritto (udite! udite!) per i magistra-ti di grado elevato. La propostaera evidentemente assurda: l’esa-

me, quale ora previsto, è tropposevero e i magistrati vanno lascia-ti al loro lavoro.Nel disegno di legge Calvi, eramantenuto l’esame come facolta-tivo, ma con una attenuazione delrigore (media tra le varie provedel sette, anziché dell’otto).Era, inoltre, ammessa l’iscrizioneper anzianità, ma previa selezioneda compiersi con alcuni controlli,la cui specificazione, nel disegnodi legge, era affidata al regola-mento del CNF.È stata fatta ora la proposta di isti-tuire tre albi distinti per il patroci-nio avanti la magistratura superio-re: uno civile, uno penale e unoamministrativo.L’accesso dovrebbe avvenire solocon esami anch’essi distinti perogni albo e salvo la facoltà di so-stenere un esame per l’abilitazio-ne in tutti e tre gli albi.È pur vero che si deve tenderesempre più alla specializzazionedegli avvocati, ma, per accederecome difensore avanti le magi-strature superiori, la sola specia-lizzazione in un settore del dirittoè certamente insufficiente; mentrel’esercizio della difesa consentitosolo avanti alcuni giudici e non adaltri crea difficoltà insormontabi-li.Infatti, le norme dei vari settoridel diritto non sono distinte, maanzi molto spesso strettamenteconnesse.Tra civile e amministrativo èspesso difficile distinguere; sonoaddirittura incerti i confini dellagiurisdizione. Il regolamento digiurisdizione è deciso dalle Se-zioni Unite Civili della Cassazio-ne: l’amministrativista non ci puòandare?Inoltre, ci sono in molti casi que-stioni giuridiche miste tra civile eamministrativo: ad esempio in

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tema di espropriazione e di ap-palti. Le controversie di lavoropossono appartenere al civile oall’amministrativo, ma con rego-le connesse.Analoghe considerazioni valgonoper il penale. Il contenzioso pena-le non si fonda soltanto sulle nor-me del codice o su norme penalispeciali, ma coinvolge questionidi diritto amministrativo (adesempio l’urbanistica, la tutelaambientale, l’esercizio delle pub-bliche funzioni, ecc.), di dirittocommerciale tra cui il societario eil fallimentare (si pensi, ad esem-pio, alle contestazioni in tema dibilanci), di diritto tributario e diogni altro campo del diritto conte-nente sanzioni penali, con interfe-renze tra i vari settori.È evidente che il penalista, se nonè profondo esperto dei settori con-nessi al penale, la cui conoscenzaè essenziale in molti processi, sipuò trovare in difficoltà. In questicasi, può essere utile (e spesso av-viene) affiancare il penalista conl’esperto del diverso ramo del di-ritto coinvolto: ebbene, quest’ulti-mo, se iscritto ad un albo diversoda quello penale, non può parteci-pare in Cassazione al processo perillustrare le questioni di sua com-petenza?In realtà, il patrocinio avanti lemagistrature superiori dovrebbe(adesso non è, ma dovrebbe) esse-re riservato ad avvocati ottimi co-noscitori di ogni settore del dirit-to.Per questa ragione, la conserva-zione dell’unico albo speciale el’obbligatorietà di un unico esameè senz’altro da preferire. Le nor-me dell’esame dovrebbero esseremodificate per attenuarne la seve-rità, ma in modo da garantireegualmente una opportuna sele-zione.

È certo che l’abilitazione alle ma-gistrature superiori deve richiede-re una elevata conoscenza di ogniramo del diritto, perché il “cassa-zionista” deve essere padrone diogni questione giuridica. E poi cisono giudizi non inquadrabili nel-la voluta tripartizione. A chi affi-diamo, ad esempio, il patrocinioavanti alla Corte Costituzionale eal CNF quale giudice d’appello?(Solo al civilista, perché poi c’è ilricorso alle Sezioni Unite Civili?)Le incertezze e le incongruenzesono infinite: ad esempio, l’impu-gnazione degli arbitrati (anche inmaterie prevalentemente ammini-strative come per gli appalti) si faalla giurisdizione civile; e l’am-ministrativista, che ha seguito ilgiudizio arbitrale, deve cedere ilposto ad un ignaro civilista?Non va dimenticato che l’esamecostituisce uno stimolo notevoleper studiare in modo organico levarie materie e perciò per miglio-rare il livello di preparazione dichi vuol accedere alle magistratu-re superiori.Per gli avvocati specializzati nellapratica professionale in qualchesettore, potrebbe esserci qualchedifficoltà a superare tutte e tre leprove dello scritto.Si potrebbe prevedere il recuperodi una insufficienza, con votazio-ni maggiori nelle altre materie(adesso occorre una votazione mi-nima di sette in ciascuna prova euna media dell’otto).Si può mantenere l’attuale tipo diesame orale, che consiste in unadissertazione di un’ora su una ma-teria d’esame. Si può prevedereche la materia sia a scelta del can-didato (adesso viene scelta dallacommissione tra quelle in cui ilcandidato ha ottenuto la votazionepiù elevata).Il tema va affrontato con serietà,

perché connesso con il principiocostituzionale del diritto alla dife-sa, che, anche nella qualità, deveessere garantito con rigorosa ra-zionalità.

8. Considerazioni varieVi sarebbero tante questioni parti-colari da esaminare, ma ciò esule-rebbe dai limiti di questa somma-ria trattazione.La materia più complessa è certa-mente quella dell’accesso, in par-ticolare quella degli esami.Per il momento, non vi sono pro-poste alternative a quelle già uffi-cialmente presentate nella scorsae in questa legislatura. È certomolto difficile rispettare contem-poraneamente il carattere seletti-vo dell’esame, l’imparzialità de-gli esaminatori, la parità di giudi-zio in tutte le sedi e la celerità del-lo svolgimento.Sono sorti dubbi sulla preselezio-ne informatica, che sarebbe certa-mente molto utile, ma che sembraabbia presentato qualche inconve-niente.Anche per il procedimento disci-plinare non vi erano proposte al-ternative rispetto a quella dellacostituzione di commissioni di-strettuali di disciplina, che sem-brano rappresentare una soluzio-ne pressoché obbligata. Ma ilCNF ha ora proposto di assegnarel’istruttoria alle commissioni di-strettuali e il giudizio ai Consiglidegli Ordini.Vi è il problema di stabilire senella legge la disciplina del pro-cesso debba essere molto analiti-ca o molto sommaria, rimettendola disciplina particolare al regola-mento.È senz’altro da preferire una trat-tazione completa per moltepliciragioni:a) va introdotto subito il giusto

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processo e ciò comporta moltemodifiche e specificazioni;

b) molte norme si riferiscono adiritti rilevanti ed è meglioche queste siano disciplinatecon legge anziché con regola-mento;

c) la costituzione di organisminuovi (le commissioni distret-tuali) esige una disciplina nuo-va e, per poter procedere subitodisciplinarmente, è necessarioche questa disciplina sia giàcompleta;

d) anche le esigenze di imparzia-lità dei giudici disciplinari sug-geriscono una immediata ecompleta disciplina.

9. Considerazioni finaliLe diversità tra le varie proposte

sono abbastanza limitate ed un se-reno e approfondito esame po-trebbe risolvere ogni contrasto. Ilcontrasto più rilevante è per lecompetenze del giudizio discipli-nare.L’importante è che l’avvocatu-ra sia unita nel formulare pro-poste al Parlamento e al Go-verno e che queste proposte con-sistano in una disciplina da tuttiaccettata.Naturalmente, non tutto potrà pia-cere a tutti. Se si esigesse una uto-pistica unanimità, si ricreerebbela paralisi, che ci ha afflitti nelpassato.Individuati gli argomenti per iquali si manifestino opinioni di-scordanti, si dovrà cercare di ri-solvere i contrasti; se ciò fosse

troppo difficile, a scegliere saràovviamente il Parlamento. L’im-portante è che le eventuali diver-sità di opinioni su qualche argo-mento non creino contrapposizio-ni, che contrastino con la neces-sità di essere comunque concordinel chiedere la riforma.Dobbiamo ricordarci che qua-lunque riforma costituirebbe ungrande miglioramento rispettoalla situazione attuale, perché leinnovazioni principali da tempotrovano tutti concordi, come di-mostrano le mozioni congres-suali.Occorre ora che i principi sianoattuati col testo normativo.Sono da evitare improvvisazionied è bene utilizzare tutte le espe-rienze e tutte le competenze.

I FORMULARI DI GUIDA AL DIRITTO

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L’Autorità garante della concor-renza e del mercato mette a dispo-sizione degli organi titolari del-l’indirizzo politico il proprio con-tributo di analisi tecnica derivantedall’esperienza maturata nell’os-servazione del sistema economicodal punto di vista delle dinamicheconcorrenziali.Spetta naturalmente al Parlamen-to e al Governo, nell’eserciziodelle rispettive responsabilitàistituzionali, stabilire le priorità eindividuare le iniziative che sa-ranno in concreto ritenute più op-portune.Le considerazioni e le proposte diintervento che seguono sono arti-colate in una parte generale e inuna parte analitica, ordinata persingoli settori.

PremessaC’è un diffuso consenso nel rite-nere che l’insufficiente crescitadell’economia italiana sia da attri-buire alla scarsa crescita dellaproduttività. Si tratta di un cicloormai di medio-lungo periodo, lacui inversione è ineludibile. Que-sto può avvenire alla condizioneche l’offerta di beni e servizi sianel settore privato che in quellopubblico, possa rapidamente am-modernarsi.

Nell’esperienza maturata, in spe-cie negli ultimi anni, questa Auto-rità ha ripetutamente sostenuto ilruolo che un corretto funziona-mento del mercato ed una conse-guente e coerente regolazione del-la concorrenza possono avere neldeterminare un accrescimentodella produttività. Si intende, nel-l’occasione, riprendere le fila del-le molte segnalazioni che, ai sensidella legge n. 287/90, questa Au-torità ha inviato agli organi titola-ri dell’indirizzo politico.L’attivazione di efficaci dinamicheconcorrenziali richiede un genera-le processo di liberalizzazione,una rigorosa applicazione della di-sciplina della concorrenza e un’al-trettanto incisiva attività di tuteladel consumatore. Quest’ultima èdirettamente finalizzata a garanti-re il mantenimento di efficaci con-dizioni di concorrenza, in quantorafforza gli stimoli alla selezionedi imprese effettivamente più vir-tuose, promuovendo una maggio-re mobilità della domanda. La tu-tela del consumatore è quindi stru-mento complementare dell’enfor-cement antitrust e fattore essen-ziale per lo sviluppo di una soste-nuta pressione concorrenziale.

(omissis)

I servizi professionaliAnche in questo contesto, il legi-slatore è di recente intervenuto,introducendo alcune misure dipromozione della concorrenza,come l’abrogazione delle disposi-zioni legislative e regolamentariche prevedono l’obbligatorietà ditariffe fisse o minime, ovvero ildivieto di pattuire compensi para-metrati al raggiungimento degliobiettivi perseguiti; l’eliminazio-ne del divieto, anche parziale, didiffondere pubblicità informativacirca i titoli e le specializzazioniprofessionali, le caratteristichedel servizio offerto, nonché ilprezzo e i costi complessivi delleprestazioni; l’abrogazione del di-vieto di fornire all’utenza serviziprofessionali di tipo interdiscipli-nare da parte di società di personeo associazioni tra professionisti.A tali provvedimenti, tuttavia, hafatto seguito l’adozione di inter-venti normativi speciali in contra-sto con i principi delineati, si pen-si alle tariffe dei notai e nel setto-re dei lavori pubblici; inoltre, al-cuni organismi rappresentativi deiprofessionisti hanno, di fatto, in-terpretato in senso restrittivo lenuove disposizioni. L’indagineconoscitiva svolta dall’Autorità,proprio allo scopo di verificare lo

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L’antitrust e la concorrenzaL’autorità garante della concorrenza e del mercato insiste

con una perseveranza notevole nell’individuare carenze per le libere professioni in tema di libera concorrenza. Questa volta compie

un esame critico dell’accesso alla professione, della esclusiva dell’apparato ordinistico, dei codici deontologici e della determinazione delle tariffe.

L’argomento si riferisce a codici deontologici che sarebbero troppo restrittivi:ma si può ammettere una concorrenza che non debba rispettare limiti etici?

Richiedere specifica competenza e grande correttezza del professionista è prevalentemente nell’interesse del consumatore: non bisogna dimenticarlo.

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stato del recepimento delle regolepro-concorrenziali sopra richia-mate, mostra una realtà nonconfortante, caratterizzata dalladiffusa permanenza di una sostan-ziale impermeabilità dei codicideontologici alle esigenze di mo-dernizzazione.L’Autorità ha piena consapevolez-za degli interessi fondamentali delsingolo e della collettività spessocollegati ai servizi professionali,nonché del contributo di alcune at-tività professionali alla diffusionedell’innovazione scientifica e tec-nologica nell’interesse della com-petitività del Paese. Si ritiene, tut-tavia, che i principi di concorrenzapossano essere applicati in modocompatibile con le esigenze diprotezione sociale e di tutela degliinteressi pubblici che devono es-sere applicati in modo compatibi-le con le esigenze di protezionesociale e di tutela degli interessipubblici che devono essere garan-tite dalla regolazione dei serviziprofessionali.Specifica attenzione, in proposito,meritano le questioni relative al-l’accesso, alle esclusive, allastruttura e funzione degli ordini ealla determinazione delle tariffe.L’accesso a una professione e,dunque, la possibilità di prestare irelativi servizi, devono essere, inlinea di principio, liberi salve leipotesi in cui dimostrate esigenzedi tutela di interessi generali im-pongano la necessità di particola-ri requisiti in ordine morale e/otecnico.Laddove necessari, i requisiti ri-chiesti vanno graduati in funzionedella loro maggiore o minore re-strittività, da stabilire in relazionealle specifiche esigenze di tutelache si manifestano. È auspicabilel’istituzione di corsi scolastici euniversitari che consentano di

conseguire direttamente l’abilita-zione. L’imposizione dell’esamedi Stato, preceduto o non dal tiro-cinio, va valutata a seconda dellecircostanze. Il periodo di tirociniodeve essere proporzionato alleesigenze di apprendimento prati-co delle diverse professioni e po-tersi svolgere non solo presso ilprofessionista, ma anche pressostrutture, pubbliche e private, cheesercitino la medesima attività e,se possibile, nell’ambito deglistessi corsi di studio.Vanno espunti i regimi di limita-zione numerica degli accessi pre-visti per alcune professioni, comeper esempio nel caso dei notai edei medici del servizio sanitarionazionale. Queste limitazioni nonsono funzionali alla protezione dialcun interesse generale.Le riserve di attività costituisconoun ulteriore e distinto fattore diostacolo al funzionamento deimercati e, se non adeguatamentelimitate, rischiano di tradursi inun’indebita protezione per i pro-fessionisti titolari, a danno deiconsumatori. È quindi necessarioche l’attribuzione di riserve di atti-vità e la loro puntuale estensionesiano sempre giustificate da esi-genze di tutela degli utenti del ser-vizio, che non potrebbero esserealtrimenti soddisfatte. Si deve pro-cedere a un riesame di tutte le ri-serve attualmente previste, volto averificare la loro obiettiva giustifi-cazione, secondo una puntualeanalisi costi-benefici; in mancanzadella quale dovranno essere elimi-nate del tutto o si dovrà ampliare ilnovero dei soggetti abilitati.L’apparato ordinistico, con le suefunzioni di stabile vigilanza sul-l’attività del professionista, costi-tuisce una misura incisiva di con-trollo pubblico delle attività priva-te, che si giustifica solo per parti-

colari esigenze di tutela. I compi-ti degli ordini devono essere in-centrati sulla tutela della corret-tezza nello svolgimento della pre-stazione professionale e sull’ag-giornamento. Gli organi di gover-no degli ordini, proprio in virtùdelle funzioni pubblicistiche dicontrollo ad essi conferite nell’in-teresse generale, non devono es-sere più espressione esclusiva deimembri della professione.I codici deontologici devono pre-vedere unicamente norme di tipoetico, a garanzia degli interessidell’utente e della libertà e autono-mia del professionista; non devonomai regolare i comportamenti eco-nomici dei professionisti.Anche nel settore dei servizi pro-fessionali, il prezzo dei servizidovrebbe essere stabilito d’intesatra le parti. In determinate circo-stanze, le esigenze di tutela deiconsumatori possono giustificarela previsione, in via eccezionale,di tariffe massime. In tal caso,queste ultime dovrebbero essereconcretamente stabilite in modopiù trasparente e immediatamentepercepibile per il consumatore,specialmente con riferimento agliatti standardizzati; ad esempio,può interessare il costo di unaprocedura di divorzio nel suocomplesso, a seconda delle tipo-logie che statisticamente ricorro-no con più frequenza, piuttostoche i prezzi delle singole attivitàin cui può teoricamente esserefrazionato l’esercizio della attivitàlegale.

(omissis)

Tutela della concorrenza e regolazioneAd oggi, gli strumenti a disposi-zione dell’Autorità nei confrontidell’attività amministrativa di re-golazione sono essenzialmente ri-

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conducibili alle segnalazioni, allequali, tuttavia, non conseguonoeffetti giuridicamente vincolanti.Sembra allora opportuno pensareall’individuazione di una nuovacompetenza in capo all’Autorità,che sarebbe legittimata ai sensidell’art. 117, comma 2, lett. e)della Costituzione, come mezzoper realizzare compiutamente lefinalità di tutela della concorrenzache il legislatore costituzionale haattribuito alla responsabilitàesclusiva dello Stato.Tale competenza, in relazione agliatti amministrativi di carattere ge-nerale, i cui effetti alterano il fun-zionamento del mercato, dovrebbein ogni caso rispettare l’autono-mia delle altre amministrazioni.Un punto di equilibrio, tra l’esi-genza di consentire all’Autoritàstrumenti d’intervento a tutela del-la concorrenza più efficaci dellamera segnalazione e quella con-corrente di garantire l’autonomiadelle amministrazioni nel perse-guimento degli altri interessi pub-blici ad esse affidati, potrebbe adesempio essere individuato nel-l’attribuzione dell’Autorità di unaspeciale legittimazione ex lege adimpugnare, tramite l’Avvocaturagenerale dello Stato, l’atto ammi-nistrativo in contrasto con la disci-plina della concorrenza e del mer-cato, laddove vi sia una denunciache evidenzi come l’atto leda inte-ressi che l’Autorità è preposta atutelare. Si dovrà, quindi, prevede-re un termine di impugnativa perl’Autorità, decorrente dalla segna-lazione che in ogni caso deve per-venire nei termini stabiliti perl’impugnativa dell’interessato.L’impugnativa sarebbe precedutadall’emanazione di un parere mo-tivato nel quale l’Autorità indi-cherebbe gli specifici profili delleviolazioni riscontrate. L’ammini-

strazione responsabile avrebbepoi un certo termine di tempo perconformarsi ai rilievi dell’Auto-rità. In caso di mancata ottempe-ranza al parere motivato, l’Auto-rità potrebbe adire il giudice am-ministrativo.

(omissis)

Servizi professionali

I principali profili di criticitàLe maggiori criticità, in questosettore, riguardano le restrizioninormative che disciplinano l’ac-cesso alla professione – con parti-colare riguardo agli ambiti in cuil’esercizio professionale è subor-dinato all’iscrizione obbligatoriaa un ordine o collegio – o che ri-servano in esclusiva a specifichecategorie di professionisti lo svol-gimento di determinati servizi oattività economiche.

(omissis: seguono rilievi in meri-to alla professione di notaio)

Le misure di interventoproposteRecenti interventi legislativi, acco-gliendo in parte suggerimenti datempo formulati dall’Autorità,hanno rimosso alcune restrizioninormative all’esercizio di attivitàprofessionali, in particolare elimi-nando l’obbligatorietà dei minimitariffari e consentendo la diffusio-ne di pubblicità informative e laprestazione di servizi interdiscipli-nari da parte di società di personeo associazioni tra professionisti.L’Autorità auspica che a tali inter-venti – e nella medesima prospet-tiva di una effettiva apertura con-correnziale – facciano seguito ini-ziative ulteriori dirette in primoluogo a operare una riforma piùincisiva dei meccanismi di acces-so alle professioni mediante unaprofonda revisione di quegli

aspetti della disciplina vigenteche più di altri risultano in apertocontrasto con i principi di libertàdell’iniziativa economica e diffi-cilmente giustificabili alla luce dispecifiche e motivate esigenze diinteresse generale.Con riferimento ai notai e ai medi-ci di base, l’Autorità auspica inparticolare l’eliminazione delledisposizioni normative e regola-mentari volte a predeterminare ilnumero dei professionisti in cia-scun distretto o ambito territorialein funzione di parametri (come lapopolazione residente) essenzial-mente finalizzati ad assicurare li-velli minimi di reddito per gli ope-ratori già esistenti, impedendo tut-tavia lo sviluppo di più efficaci di-namiche concorrenziali, limitandole possibilità di scelta dei consu-matori e ostacolando significativa-mente la promozione di più eleva-ti livelli di mobilità sociale.Come ampiamente dimostratodalle esperienze di liberalizzazio-ne in altri Paesi europei, contin-gentamenti e piante organichenon sono necessari a garantire laqualità delle prestazioni o una di-stribuzione territoriale sufficien-temente equilibrata di tali servizi.I titoli e i requisiti qualitativi pre-visti dalla legge ai fini dell’abili-tazione all’esercizio della profes-sione, nonché i codici deontologi-ci elaborati dai relativi ordini ecollegi, sono già sufficienti ad as-sicurare clienti e pazienti circa ilrispetto di standard minimi in ter-mini di serietà e qualificazioneprofessionale. Inoltre, là doverealmente esistenti, le esigenzeconnesse a un’adeguata disponi-bilità di servizi professionali neidiversi ambiti territoriali possonoessere ancor più efficacementesoddisfatte mediante misure me-no restrittive o discorsive della

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concorrenza, come per esempio laprevisione di un numero mimimoanziché massimo, di professioni-sti in ciascuna area.Per contro, la protezione che que-sti vincoli assicurano ai professio-nisti già operanti tende nel com-plesso a ridurre le pressioni con-correnziali alla diminuzione deiprezzi e gli incentivi al migliora-mento qualitativo delle prestazio-

ni; effetti tanto meno desiderabiliin considerazione della rilevanza(in alcuni casi anche costituziona-le) degli interessi pubblici – salu-te e certezza dei negozi – che a ta-li servizi si collegano.Parallelamente all’eliminazionedelle restrizioni nei meccanismidi accesso, sarebbe infine oppor-tuno procedere anche a una rigo-rosa revisione delle norme che at-

tualmente prevedono riserve di at-tività a favore di specifiche cate-gorie di professionisti, valutando-ne attentamente l’effettiva neces-sità e proporzionalità anche afronte del corrispondente impattonegativo sulle condizioni econo-miche e qualitative dei servizi of-ferti e sulle possibilità di diffusio-ne di nuove forme organizzative efigure professionali.

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Il CNF risponde all’antitrustModifiche al codice deontologicoIl 12 giugno 2008 il Consiglio Nazionale Forense ha approvato modifiche

al vigente codice deontologico come conseguenza delle osservazioni fatte dall’autorità garante della concorrenza e del mercato.

AAVVOCATURA

ordinamento forense

Il Consiglio, sentita la relazione del Presidente, pre-messo che, nel corso dell’audizione avvenuta il 18aprile 2008, l’Autorità Garante della Concorrenza edel Mercato ha formulato i rilievi di seguito indicatial vigente codice deontologico forense:a) con riferimento all’art. 45, ha ribadito l’auspicio

che la norma sia integrata con la formulazione“fermo restando il principio di libera determina-zione del compenso”;

b) con riferimento alla disciplina dell’informazionesull’attività professionale, ha rilevato che il divie-to di pubblicità comparativa e quello di pubblicitàelogiativa prevista dall’art. 17, comma 4, del c.d.forense non sono giustificabili e, quanto al requi-sito della pubblicità elogiativa, ha affermato chesarebbe auspicabile la modificazione della norma,con riferimento al requisito dell’autoreferenzia-lità;

c) il riferimento ai limiti del rispetto e del decoro del-la professione, previsti dallo stesso art. 17 c.d.f.,non sono giustificabili sotto il profilo concorren-ziale, perché potrebbero disincentivare significati-vamente l’utilizzo della leva della pubblicità;

d) con riferimento all’art. 17-bis del codice deonto-logico forense ha auspicato la modificazione del-la norma, con eliminazione della elencazione diciò che la pubblicità deve e può indicare o, in su-bordine, con la precisazione che tra i contenutiammessi compaiano chiaramente i prezzi delleprestazioni offerte e sia eliminato il divieto di da-re conto del nome dei clienti, ancorché questi ab-biano prestato il proprio consenso;

e) con riferimento all’art. 18, comma 3, ha formula-to l’auspicio che l’obbligo di richiedere il parerefavorevole sia sostituito con l’obbligo di previacomunicazione;

f) in relazione ai divieti contenuti nell’art. 19, puntiIII e IV nella parte in cui essi fanno riferimento al-

la correttezza e al decoro, o ai divieti di offerta diprestazioni al domicilio degli utenti, o in luoghipubblici o aperti al pubblico, o a persone determi-nate per uno specifico affare, ha auspicato la mo-dificazione della norma con precetti normativi spe-cifici che individuino situazioni di svantaggio o didebolezza fisica o psichica dei potenziali clienti;

g) ha sollecitato la modificazione della norma previ-sta dall’art. 24, comma 4, con la precisazione chela prescrizione dell’obbligo di comunicazionesenza ritardo della costituzione di associazioni osocietà “professionali o di studi principali o se-condari o di recapiti”, sia riferita alla tenuta deglialbi.

Il Consiglio preso atto dei rilievi formulati dall’Au-torità e del parere espresso dalla Commissione inter-na per la revisione del codice deontologico nella riu-nione del 30 maggio scorso

DELIBERA1. di accogliere il rilievo formulato dall’Autorità Ga-

rante della Concorrenza e del Mercato, riportatoalla lettera a) delle premesse con riferimento allaformulazione dell’art. 45 c.d.f. e di integrare il te-sto di tale norma con la locuzione “fermo il prin-cipio disposto dall’art. 2233 del codice civile”;

2. di accogliere il rilievo formulato dall’Autorità, ri-portato nelle premesse della presente delibera allalettera e), nella parte in cui prevede il parere pre-ventivo del Consiglio dell’Ordine, sostituendo atale formulazione la seguente: “previa comunica-zione tempestiva”;

3. di accogliere, inoltre, l’invito a integrare l’art. 17-bis c.d.f., comma 2, modificandone il testo, sosti-tuendo alla formulazione “previa comunicazione”quella “previa tempestiva comunicazione”;

4. di chiedere alla Commissione per la revisione delcodice deontologico forense di sottoporre a riesa-

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me la formulazione dell’art. 17-bis intitolato “Mo-dalità dell’informazione” per valutare l’eventualeopportunità di una sua semplificazione;

5. di accogliere il rilievo formulato dall’Autorità conriferimento all’art. 24 del c.d.f., con la precisazio-ne che la comunicazione prevista da tale norma alcanone IV sia preceduta dalla dizione “ai fini del-la tenuta dell’albo”;

6. di non accogliere i rilievi riportati alle lettere b),c), e) ed f) delle premesse per le seguenti ragioni:6.1. Il richiamo ai doveri di dignità e decoro dellaprofessione è esplicitamente contenuto nell’art. 12del R.d.1. 27 novembre 1933, n. 1578, e costitui-sce il parametro normativo generale, alla streguadel quale deve essere valutata la condotta degliesercenti la professione forense.Il carattere di norma di legge del codice deontolo-gico deriva dalla delega effettuata dall’ordinamen-to professionale al Consiglio Nazionale Forense, ilcui potere trova origine e limite nel parametro nor-mativo previsto dalla norma generale, che riman-da all’autonomia collettiva la funzione di integra-re la norma legislativa in bianco dettata dal legi-slatore. In questo senso si è recentemente espressala Corte Suprema attribuendo alle norme del codi-ce disciplinare forense la natura di “fonti normati-ve integrative di precetto legislativo” (Cass. Civ.Sez. Un., 20.12.2007, n. 26810).Da ciò deriva la necessità che la norma deontolo-gica sia formulata in relazione al parametro nor-mativo che la legittima.6.2 Il divieto di pubblicità comparativa e quello dipubblicità elogiativa sono funzionali all’interessegenerale che l’informazione data dall’avvocato ri-sponda a principi di correttezza e di verità.Le norme deontologiche che lo prevedono sonocoerenti con le analoghe disposizioni contenutenei codici deontologici di Paesi comunitari a noivicini, quali la Francia e la Spagna e sono compa-tibili con l’art. 81 CE, in combinato disposto conl’art. 10 CE. Esse integrano una restrizione giusti-ficata, in funzione dell’interesse generale alla cor-retta amministrazione della giustizia e della di-gnità della professione, dal momento che tale li-mitazione è volta ad evitare che gli iscritti all’alboprofessionale possano compiere azioni di promo-zione o propaganda capaci di compromettere la fi-ducia dei soggetti che a loro si rivolgono e di pre-giudicare la dignità della professione. L’informa-zione, infatti, è ammessa nei limiti in cui è data

per favorire la conoscenza pubblica di notizie uti-li a far conoscere l’esistenza e l’identità del pro-fessionista ed il luogo ove svolge l’attività oltreche il tipo di prestazioni che egli è in grado di ga-rantire; l’informazione non può eccedere tale fun-zione perché se ciò si ammettesse, l’informazionesarebbe almeno in parte motivata dall’interesseeconomico del professionista a promuovere leproprie prestazioni, anche a prescindere dalla loronecessità o dalla utilità che esse possono avere peril cliente.Si tratta, del resto di un limite coerente con la sen-tenza della Corte di Giustizia pronunziata nellacausa C-446105 e con le conclusioni in quel pro-cedimento assunte dall’avvocato Generale.6.3. Le stesse ragioni militano per la conservazio-ne del disposto dell’art. 19, canoni III e IV, conl’ulteriore precisazione che le norme ivi indicatehanno come obiettivo la tutela della professionedall’esercizio di forme di acquisizione della clien-tela illegittime e comunque scorrette.

Il Consiglio, pertanto approva le seguenti modificheagli articoli del codice deontologico.

Art. 17-bisModalità dell’informazione

L’avvocato che intende dare informazione sulla pro-pria attività professionale deve indicare:– la denominazione dello studio, con la indicazione

dei nominativi dei professionisti che lo compongo-no qualora l’esercizio della professione sia svoltoin forma associata o societaria;

– il Consiglio dell’Ordine presso il quale è iscrittociascuno dei componenti lo studio;

– la sede principale di esercizio, le eventuali sedi se-condarie ed i recapiti, con l’indicazione di indiriz-zo, numeri telefonici, fax, e-mail e del sito web, seattivato;

– il titolo professionale che consente all’avvocatostraniero l’esercizio in Italia, o che consenta al-l’avvocato italiano l’esercizio all’estero, della pro-fessione di avvocato in conformità delle direttivecomunitarie.

Può indicare:– i titoli accademici;– i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli

istituti universitari;– l’abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni

superiori;– i settori di esercizio dell’attività professionale e,

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nell’ambito di questi, eventuali materie di attivitàprevalente;

– le lingue conosciute;– il logo dello studio;– gli estremi della polizza assicurativa per la respon-

sabilità professionale;– l’eventuale certificazione di qualita dello studio;

l’avvocato che intenda fare menzione di una certi-ficazione di qualità deve depositare presso il Con-siglio giustificativo della certificazione in corso divalidità e l’indicazione completa del certificatore edel campo di applicazione della certificazione uffi-cialmente riconosciuta dallo Stato;

L’avvocato può utilizzare esclusivamente i siti webcon domini propri e direttamente riconducibili a séallo studio legale associato o alla società di avvocatialla quale partecipa, previa comunicazione tempesti-va al Consiglio dell’Ordine di appartenenza dellaforma e del contenuto in cui è espresso.Il professionista è responsabile del contenuto del si-to e in esso deve indicare i dati previsti dal primocomma.Il sito non può contenere riferimenti commerciali e/opubblicitari mediante l’indicazione diretta o tramitebanner o pop-up di alcun tipo.

Art. 18Rapporti con la stampa

Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi didiffusione l’avvocato deve ispirarsi a criteri di equi-librio e misura nel rilasciare interviste, per il rispettodei doveri di discrezione e riservatezza.Il difensore, con il consenso del proprio assistito enell’esclusivo interesse dello stesso, può fornire agliorgani di informazione e di stampa notizie che nonsiano coperte dal segreto di indagine.In ogni caso, nei rapporti con gli organi di informa-zione e con gli altri mezzi di diffusione, è fatto di-vieto all’avvocato di enfatizzare la propria capacitàprofessionale, di spendere il nome dei propri clienti,di sollecitare articoli di stampa o interviste sia su or-gani di informazione sia su altri mezzi di diffusione;è fatto divieto altresì di convocare conferenze stam-pa fatte salve le esigenze di difesa del cliente.È consentito all’avvocato, previa comunicazione alConsiglio dell’Ordine di appartenenza, di tenere o

curare rubriche fisse su organi di stampa con l’indi-cazione del proprio nome e di partecipare a rubrichefisse televisive o radiofoniche.

Art. 24Rapporti con il Consiglio dell’Ordine

L’avvocato ha il dovere di collaborare con il Consi-glio dell’Ordine di appartenenza, o con altro che nefaccia richiesta, per l’attuazione delle finalità istitu-zionali osservando scrupolosamente il dovere di ve-rità. A tal fine ogni iscritto è tenuto a riferire al Con-siglio fatti a sua conoscenza relativi alla vita forenseo alla amministrazione della giustizia, che richieda-no iniziative o interventi collegiali.Nell’ambito di un procedimento disciplinare, la man-cata risposta dell’iscritto agli addebiti comunicatiglie la mancata presentazione di osservazioni e difesenon costituisce autonomo illecito disciplinare, purpotendo tali comportamenti essere valutati dall’orga-no giudicante nella formazione del proprio liberoconvincimento.Qualora il Consiglio dell’Ordine richieda all’iscrittochiarimenti, notizie o adempimenti in relazione adun esposto presentato da una parte o da un collegatendente ad ottenere notizie o adempimenti nell’inte-resse dello stesso reclamante, la mancata sollecita ri-sposta dell’iscritto costituisce illecito disciplinare.L’avvocato chiamato a far parte del Consiglio del-l’ordine deve adempiere l’incarico con diligenza, im-parzialità e nell’interesse generale.Ai fini della tenuta degli albi, l’avvocato ha il do-vere di comunicare senza ritardo al Consiglio del-l’Ordine di appartenenza ed eventualmente a quellocompetente per territorio, la costituzione di associa-zioni o società professionali e i successivi eventi mo-dificativi, nonché l’apertura di studi principali, se-condari e anche recapiti professionali.

Art. 45Accordi sulla definizione del compenso

È consentito all’avvocato pattuire con il cliente com-pensi parametrati al raggiungimento degli obiettiviperseguiti, fermo il divieto dell’articolo 1261 c.c. esempre che i compensi siano proporzionati all’atti-vità svolta, fermo il principio disposto dall’art. 2233del Codice civile.

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AAVVOCATURAordinamento forense

Viviamo ormai sopraffatti da sem-pre più raffinate e insinuanti tecni-che di comunicazione, invasive diogni sfera della nostra vita.Il giudizio diffuso in una vasta let-teratura è che esse conducono aduna graduale regressione dell’in-telligenza a forme elementari. Siritiene infatti che la massa diinformazioni che la comunicazio-ne nelle sue molteplici forme ri-versa quotidianamente su di noi,influisca negativamente sulla ca-pacità di organizzare pensiericomplessi, induca alla semplifica-zione dei messaggi ricorrendo adun numero ridotto di parole, de-termini la perdita dell’uso dellascrittura e del linguaggio per ela-borare concetti e strutturare ragio-namenti.In breve, se il linguaggio rispecchiala complessità del pensiero, la po-vertà della comunicazione è il se-gno dell’inaridirsi dell’intelligenza.Il fenomeno è soprattutto indottodalla dominante ideologia delmercato nella quale l’arte di per-suadere è ridotta a strategia dimarketing, e tende ad influenzareanche modelli e comportamentinella professione legale.Recentemente sono stati pubbli-cati su autorevoli riviste studi sul-le tecniche della comunicazionetratti da indagini psicologiche neiquali si individuano le regole fon-damentali per sedurre il destinata-

rio del messaggio e indurlo adaderire ad una proposta o ad ac-quistare un prodotto o a scegliereun servizio. Sono regole del tipo:preferisci lo stile alla sostanza,imita chi vuoi persuadere, usal’effetto sorpresa e simili.Siamo evidentemente lontani dallasintonia con l’uditorio sostenuta daPerelman, perché da tali regoleemerge piuttosto la figura di unmanipolatore che tende ad eserci-tare un potere sfruttando sul pianopsicologico l’altrui vulnerabilità.

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Anche nell’avvocatura si avverto-no i sintomi di una propensionead utilizzare le tecniche della co-municazione e del marketing peraccreditare l’immagine dello stu-dio legale.Recenti iniziative dirette agli av-vocati informano sui mezzi peraffermare la visibilità dello stu-dio, dai modi di impostare strate-gie di marketing mediante la co-municazione agli usi della pubbli-cità per acquisire il cliente e alletecniche per gestirlo.Ne emerge una visione esclusiva-mente privatistica della professio-ne con accentuazione dei caratterid’impresa, nella quale assume unruolo rilevante l’efficacia dellaimmagine che viene esternata,coerente ad una concezione di ti-po commerciale dell’attività del-

l’avvocato quale prestatore di ser-vizi legali da offrire sul mercatocon l’uso di una pubblicità anchecomparativa sui prezzi; immagineche, tra l’altro, abbiamo vistoispirare ripetuti interventi del-l’Autorità Antitrust.In una parola si tratta di concezio-ne assai diversa da quella di tradi-zione continentale che invece an-nette rilievo ai profili pubblicisticidella professione e alla esigenzadi coniugare i doveri verso ilcliente con i doveri sociali versola collettività.Vi è il rischio che questa tenden-za, alimentata da un numero diiscritti ormai in eccesso rispettoalla popolazione e da forme ancheesasperate di concorrenza, si ri-fletta sul modo di esercitare laprofessione privilegiando l’imma-gine sulla qualità e la comunica-zione sui contenuti.Lo stesso uso del linguaggio del-l’avvocato ne risulterebbe modifi-cato, piegato ad un ruolo preva-lente di comunicatore che tende apersuadere tout court, indipen-dentemente dalla ricerca di ciòche è “giusto” secondo razionalitàed etica professionale tra le varieinterpretazioni possibili dellarealtà e del diritto.

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I pericoli insiti nell’affermarsi diquesto tipo di comunicazione so-

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Professione, comunicazione e marketingRazionalità ed etica nelle parole dell’avvocato.

di Alarico Mariani Marini

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no oggetto di considerazione invari settori della scienza e dellacultura.Secondo una tesi di recente espo-sta in uno studio di MaryanneWolf, esperta di psicologia cogni-tiva, si sta determinando il preva-lere di un apprendimento diversoda quello cui siamo abituati, chesi fonda essenzialmente sulla ca-pacità di leggere e scrivere.La conseguenza prospettata è chesi stia perdendo la capacità di una“lettura profonda” e con essa an-che la capacità di approfondire eriflettere su di un testo di qualcheampiezza.E poiché, si osserva, non siamonati per leggere, ma abbiamo ac-quisito tale capacità dopo secolidi evoluzione, la nostra mente ri-schia oggi un affaticamento e unasempre maggiore difficoltà nelleggere e nel capire, e, quindi, an-che nel trasmettere il pensiero conla parola.Esiste anche una crisi nella comu-nicazione tra scienza e pubblico,– è il problema del cd. alfabeti-smo scientifico –, che determinaun declino dell’interesse verso lascienza, proprio mentre sono inaumento le conoscenze scientifi-che attraverso una crescente di-vulgazione. Si discute tra gliesperti se ciò derivi dalla scarsacapacità di trasmettere valori edemozioni a consumatori i qualifanno poca differenza tra la scien-za, un elettrodomestico o un pro-dotto alimentare.È stato di recente lanciato un al-larme anche per il prevalere diuna sorta di cultura alimentatadalla comunicazione mediaticache è rinchiusa nell’attualità e in-differente rispetto al sapere stori-co e ai valori della conoscenza, eal cui affermarsi oggi concorrel’attuale insegnamento dell’uni-

versità di massa preoccupata diimpartire il saper fare anziché ilsapere.

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Nel mondo del diritto la crisi dellinguaggio influisce drammatica-mente sulla conoscenza della leg-ge da parte dei cittadini e di con-seguenza sulla capacità di orien-tarsi e di esercitare i propri dirittiin una società complessa qual è lanostra, afflitta da una legislazionepletorica e intricata e da un lin-guaggio specialistico scarsamenteaccessibile.La comprensione del linguaggiogiuridico è resa ancora più diffi-coltosa dalla condizione generaledell’uso della lingua.Tullio De Mauro, in un recenteconvegno sul rapporto tra lin-guaggio, legge e legalità ricorda-va i risultati certamente sorpren-denti dell’ultima indagine di unosservatorio internazionale per lalotta all’analfabetismo condottasulla popolazione italiana di etàsuperiore ai 14 anni (Dalla leggealla legalità: un percorso fattoanche di parole. Atti del conve-gno, Regione Toscana 2008).Si sono proposti cinque questio-nari di progressiva difficoltà permisurare la capacità di risponde-re: il 5% della popolazione è ri-sultata totalmente incapace di de-cifrare il primo questionario per-ché totalmente analfabeta; un ter-zo è risultata capace solo di acce-dere al primo questionario ma nonè stata in grado di procedere oltre,ed è quindi semianalfabeta; un ul-teriore terzo ha superato il primo,ma non è stata in grado di prose-guire ed è stata definita a rischiodi analfabetismo di ritorno. Inconclusione gli esperti considera-no che solo il 20 per cento dellapopolazione italiana di oltre 14anni ha gli strumenti necessari per

vivere consapevolmente nella so-cietà complessa di oggi.Una tale condizione influisce pe-santemente anche sul rapporto delcittadino con il processo, come hadimostrato Patrizia Bellucci nelsuo documentato studio di lingui-stica giudiziaria (A onor del vero,UTET 2002).Quell’80 per cento di cittadini aiquali si riferiva De Mauro non so-lo non sono in grado di compren-dere la legge, ma neppure di acce-dere ai testi scritti con i quali lalegge è interpretata e applicata daigiudici.Gli usi linguistici dei magistratiquali appaiono nelle motivazionidelle sentenze, scriveva FrancoCordero negli anni Ottanta, rivela-no un “lessico opaco, gergale, crip-tico, elusivo e sintassi tortuosa”.Da allora risultano assai scarsi iprogressi per il parlar chiaro dellagiustizia, ostacolati dal meccani-smo sempre più inceppato del-l’organizzazione giudiziaria e daun lavoro dei giudici che tende al-la burocratizzazione per l’incalza-re di un arretrato che appiattiscelo scrivere su automatismi concet-tuali alimentati dagli stereotipidei massimari e su un conformi-smo linguistico che spesso na-sconde i contenuti.

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In questo quadro si colloca l’atti-vità comunicativa dell’avvocato.La parola è infatti strumento del-l’avvocato, per sostenere una tesi,per confutare gli argomenti dellacontroparte, per convincere il giu-dice e per interagire con il cliente.La parola non è tuttavia mero stru-mento di comunicazione, perchési può comunicare senza argomen-tare razionalmente e senza rispet-tare il diritto fondamentale dell’al-tro che diviene in tal caso meroobiettivo tattico di conquista.

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AAVVOCATURAordinamento forense

L’uso del linguaggio per espri-mersi nell’avvocato è infatti unostile di pensiero nel quale la paro-la è strumento dell’argomentazio-ne, e il ruolo centrale dell’argo-mentazione determina la forma ela dimensione pragmatica del di-scorso.Ricorre a questo proposito la tra-dizionale distinzione tra persua-dere e convincere. Si persuade ri-correndo essenzialmente alla sug-gestione psicologica sul destina-tario del messaggio, mentre siconvince inducendo questi adaderire ad una tesi sostenuta da

argomenti razionali che ne dimo-strano la validità rispetto ad ognialtra tesi possibile.In questo rapporto tra pensiero eparola consiste il carattere pecu-liare dell’esprimersi dell’avvoca-to, che è al tempo stesso eserciziodi razionalità ed agire conformeall’etica della responsabilità delgiurista pratico.È evidente che una crisi del lin-guaggio indotta da un impoveri-mento intellettuale e da uno scadi-mento dell’arte di usare la parolascritta e parlata, priverebbe l’avvo-cato di uno strumento essenziale e

ne mortificherebbe irrimediabil-mente il ruolo. In primo luogo ver-so il giudice, destinatario di normarefrattario alla vacuità razionalenel discorso dell’avvocato, ed an-che verso il cliente, vulnerabile peril rapporto fiduciario e per le cd.asimmetrie informative nei con-fronti del difensore, ma per questoassai più meritevole di tutela.Su questi temi, che investono inmodo diretto la responsabilitàdell’avvocato, è necessario riflet-tere soprattutto insieme ai giova-ni, sui quali cadrà il peso assaigrave del futuro della professione.

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1. Sono ormai passati più di dueanni dalla introduzione nel nostroordinamento dell’art. 366-bisc.p.c., che ha previsto che i singo-li motivi di ricorso per cassazionesi concludano, a pena di inammis-sibilità, con la formulazione di unquesito di diritto o, nel caso del n.5 dell’art. 360 c.p.c., della chiaraindicazione del fatto controverso,ma il nuovo istituto, lungi dall’es-sere stato accettato e metabolizza-to nella realtà applicativa, conti-nua non solo a sollevare dubbi eperplessità, ma anche a mieterevittime più o meno innocenti1.Nel contempo, i magistrati addet-ti alla Corte di Cassazione ci ripe-tono che, per la funzionalità dellanostra Suprema Corte, è assoluta-mente necessario prevedere dei li-miti alla ammissibilità del ricorsoper cassazione, sì da consentirealla Corte, così come avviene inaltri ordinamenti, di non esserecostretta ad occuparsi di tutto, an-che delle questioni oggettivamen-te più irrilevanti e anche dei ricor-si che Virgilio Andrioli definiva“senza capo né coda”. Anzi, il 18giugno scorso, nell’Aula Magnadel Palazzo di Giustizia di Roma,alla presenza del Presidente della

Repubblica, Giorgio Napolitano,e del Ministro guardasigilli, An-gelino Alfano, per iniziativa delPrimo Presidente della Cassazio-ne S.E. Vincenzo Carbone si è te-nuto un grande convegno sullagiurisdizione per ricordare solen-nemente il sessantesimo anniver-sario della Costituzione della no-stra Repubblica: e non a caso, nel-l’aprire il convegno il Primo Pre-sidente Carbone è tornato a ri-chiamare l’attenzione dei presentisulla indifferibile necessità cheanche la nostra Cassazione abbiaun “filtro” per selezionare i ricor-si e concentrare la propria atten-zione su quelli che meritano effet-tivamente di essere decisi.Così stando le cose, in attesa cheil tempo ci dica come si evolveràla attuazione, vorrei qui richiama-re l’attenzione su due recentiprovvedimenti della Cassazionesul quesito ex art. 366-bis: unasentenza e un’ordinanza. 2. La sentenza si deve alla Sezio-ne tributaria della S. Corte, laquale, nello spiegare come deveessere formulato il quesito di di-ritto previsto per i ricorsi per i nn.1, 2, 3 e 4 dell’art. 360 c.p.c., haescluso che si possa formulare un

quesito “multiplo”, ossia un que-sito che al suo interno contengapiù di una domanda: nella specie,infatti, secondo la Cassazione,“nell’unica formula impiegata dalricorrente, erano calati ben tre di-stinti quesiti di diritto”2.In realtà, nella specie il ricorrentepretendeva che la notificazionedell’atto di appello, effettuatadall’Ufficio distrettuale delle im-poste dirette a mezzo posta, fosseritenuta (addirittura) inesistenteperché sulla cartolina di ricevi-mento della raccomandata nonera indicata la qualifica della per-sona alla quale l’atto era statoconsegnato. Si trattava, quindi, diun’eccezione che avrebbe potutoessere rigettata in poche battute3,ma sta di fatto che il ricorrente,nel formulare il quesito di diritto,non era stato molto sintetico,dando vita a quello che la Cassa-zione ha considerato un quesito“multiplo”, che è stato non solodichiarato inammissibile, ma an-che catechizzato con una motiva-zione ben più lunga e impegnati-va di quella che sarebbe stata suf-ficiente per dichiarare infondato erigettare nel merito il motivo diricorso.

Il quesito di diritto tra esigenze di deflazione

e preoccupazioni dei difensoriCon il proposito di facilitare il lavoro della Cassazione stabilendo l’inammissibilità

dei ricorsi in cui non si è indicata la regola di diritto che si vuole ampliata, il legislatore ha introdotto una norma di grande rigore. La Cassazione

ora la sta applicando con un rigore ancora maggiore. La norma è diventatauna ghigliottina per i ricorsi. Così interpretata è ingiusta e probabilmente

incostituzionale. Bisogna abolirla o eliminarne gli effetti ingiusti.

di Franco Cipriani

AAVVOCATURA

processo civile

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ta a quello che alla Cassazione èsorprendentemente apparso unquesito multiplo, non per questobisognerà meravigliarsene, vuoiperché non da oggi si suole am-monire che quod abundat non vi-tiat, vuoi perché non è proprio ilcaso di cadere nel bizantinismo,né tanto meno di essere, specie sesi è la Sezione tributaria della no-stra Suprema Corte, troppo fiscali.Che se poi si ritiene che sia megliosorvolare su un certo motivo di ri-corso, allora si fa prima a dire chequel motivo, essendo strettamenteconnesso a tutti gli altri (nella spe-cie ne erano stati proposti addirit-tura nove!...), va esaminato insie-me con gli altri: senza bisogno discrivere tante belle e laboriose pa-gine sul quesito di diritto.3. L’ordinanza della S. Corte chemi pare opportuno segnalare èstata emanata dalla III Sezione aproposito della chiara indicazionedel fatto controverso, che è richie-sta in caso di ricorso per vizio dimotivazione. A suo avviso, acompletamento della relativaesposizione, il motivo di ricorso“deve indefettibilmente contene-re, a pena di decadenza, la sinteti-ca e riassuntiva indicazione: a) delfatto controverso; b) degli ele-menti di prova la cui valutazioneavrebbe dovuto condurre a diver-sa decisione; c) degli argomentilogici per i quali tale diversa valu-tazione sarebbe stata necessaria”6.La decisione, a tutta prima, sor-prende (e preoccupa) perché par-rebbe che qui si pretenda una sin-tesi piuttosto articolata e comples-sa, ossia che l’esposizione del mo-tivo non sia fatta come sinora si èfatta anche dai migliori “cassazio-nisti”, ma in modo molto più chia-ro e più puntuale, più precisamen-te in un modo che sia al contemposintetico e completo. Pretesa ap-

parentemente del tutto legittima,ma estremamente preoccupanteper i ricorrenti, che ovviamente sisono sempre sforzati di esserechiari e precisi e che perciò bendifficilmente riusciranno ad essereancora più chiari e più precisi.Peraltro, se si considera che nellaspecie si trattava di una domandarespinta in primo e secondo gradoe avente ad oggetto danni conse-guenti ad una asserita violazionedell’onore e della reputazione perdiffamazione a mezzo stampa, ilsospetto è che l’art. 366-bis siastato utilizzato dalla Corte persbarazzarsi non solo e non tantodi un ricorso infondato, ma anchee soprattutto di una domanda ma-nifestamente infondata. Il che, senon erro, poteva essere ottenutoanche senza l’art. 366-bis.4. Così stando le cose, non sor-prende che, dopo più di due annidalla sua previsione, l’art. 366-bissia ancora al centro di vivaci pro-teste da parte della classe forense,che ha ovviamente tutta la buonavolontà di redigere ricorsi ben fat-ti, ma non sa come farli e, soprat-tutto, non sa come formulare ilquesito di diritto. Infatti, il proble-ma, dal punto di vista dei ricor-renti, non è il quesito, ma la diffi-coltà di capire come formularlo,sì da evitare l’inammissibilità.Difficoltà che sembra essere av-vertita anche dalla Corte, se è ve-ro, come è vero, che, stando aquanto risulta dalla giurispruden-za che si è formata sull’art. 366-bis c.p.c., le oscillazioni non sononé poche, né lievi. Pare, tuttavia,che il quesito debba consentire al-la Corte di capire subito non solodi che cosa si tratta, ma anche checosa ha deciso la sentenza impu-gnata, qual è l’errore che il giudi-ce a quo avrebbe commesso e checosa si vuole che dica la Corte.

È infatti il caso di precisare chenon sembra che i c.d. quesiti mul-tipli siano inammissibili, nonché,più a monte, che è per lo menodubbio che sia lecito discorrere,come in motivazione fa la senten-za in epigrafe, di “quesito inam-missibile”, in quanto l’art. 366-bis c.p.c., richiede sì che ciascunmotivo di ricorso si concluda, apena di inammissibilità, con laformulazione di un quesito di di-ritto, ma la sanzione dell’inam-missibilità si riferisce al singolomotivo, non certo al quesito4.Di poi, non sembra che il quesitodebba essere formulato, come an-cora si legge nella sentenza incommento, “in modo tale che laCorte possa rispondere semplice-mente con un sì o con un no allasua vigenza e alla sua rilevanza”.Anzi, mi pare opportuno avvertireche, se così fosse, e cioè se fossenecessario (e sufficiente) formula-re il quesito in siffatto modo, siavrebbero conseguenze assurde,in quanto ogni ricorrente potrebbeformulare il quesito in modo daottenere la risposta che comportil’annullamento della sentenza. Èinvece il caso di tenere presenteche il quesito deve sì esserci a pe-na (ahinoi) di inammissibilità, madeve pur sempre essere in strettis-sima relazione logico-formale colmotivo, che è sicuramente più im-portante del quesito, ma che orarischia di passare in second’ordi-ne5, con la conseguenza che, nelformulare il quesito, bisogna sfor-zarsi di compendiare la censura didiritto mossa col e nel motivo, noncerto limitarsi a porre una doman-da che semmai abbia assai poco ache vedere col motivo o, peggioancora, che si risolva in una do-manda retorica. Se poi il quesito,anziché essere telegrafico, fosseun po’ più ampio, tanto da dar vi-

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Cioè a dire la previsione del que-sito ha finito con l’addossare ai ri-correnti – a pena di inammissibi-lità – degli oneri che vanno ben aldi là della mera formulazione diun quesito di diritto.Sennonché, la sanzione dell’i-nammissibilità ha senso per moti-vi formali (v., infatti e per es.,l’art. 366 c.p.c.), non certo permotivi di merito, sì che è inevita-bile che, nel formulare il quesito,non si sappia se esso sarà ritenutocorretto o no. Di qui le preoccu-pazioni dei difensori dei ricorren-ti, che non sanno come formulareil quesito e temono di vedersi di-chiarare inammissibile il motivo(semmai meditatissimo, sudatissi-mo e di per sé fondatissimo); diqui i dubbi di legittimità che ilnuovo istituto solleva; di qui la

mia speranza che la Corte inter-preti l’art. 366-bis c.p.c., con mol-ta benevolenza e lo utilizzi congrande saggezza.

Note1 V. i miei Il quesito di diritto nel ricorsoper cassazione, in questa Rivista, 2007, p.301 ss.; Ricorsi alla Cassazione e quesitodi diritto, in Foro it., 2008, I, c. 117 ss.2 Cass. 29 gennaio 2008, n. 1906, imme-diatamente segnalata dalla stampad’informazione: v. STRAZZULLA, La Cas-sazione boccia il quesito multiplo, in Ilsole 24 ore, 12 febbraio 2008, p. 32, oveè riportato un ampio stralcio della moti-vazione.3 V., da ultimi, anche per riferimenti giu-risprudenziali, BALENA, Elementi di dirit-to processuale civile, I, Bari, 2007, p.260 ss.; MANDRIOLI, Diritto processualecivile, I, Torino, 2007, p. 469 ss.; MON-TELEONE, Manuale di diritto processualecivile, I, Padova, 2007, p. 298; nonché,con riferimento al processo tributario,

CRISTIANI, Il processo tributario, Milano,2007, p. 72 ss.4 V. infatti CAPONI, Il nuovo giudizio dicassazione civile: quesito di diritto, prin-cipio di diritto, massima giurisprudenzia-le, in Foro it., 2007, I, c. 1385; BALLETTI eMINICHELLO, Il nuovo contenuto del ricor-so per cassazione, in Il nuovo giudizio dicassazione, a cura di IANNURUBERTO eMORCAVALLO, Milano, 2007, p. 198 ss.5 Non a caso CAPONI, Formulazione delquesito di diritto e indicazione del fattocontroverso nel ricorso per cassazione(art. 366 “bis” c.p.c.): aggiornamentigiurisprudenziali, in Foro it., 2008, I, c.523, sostiene che la Corte dovrebbe leg-gere prima il quesito e poi il motivo: ilche a me appare del tutto ovvio, ma an-che pericoloso.6 Cass. 12 marzo 2008, n. 6682, in corsodi pubblicazione in Giusto proc. civ.,2008.7 V. infatti v. CAPORUSSO, L’onere di for-mulare la quaestio iuris tra nomofilachiae diritto alla difesa, in Giusto proc. civ.,2007, p. 825 ss.

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Per la determinazione delle com-petenze spettanti all’avvocato nelprocedimento di opposizione allasentenza dichiarativa di fallimen-to, la Cassazione a sezioni unite24 luglio 2007, n. 16300, in Giur.it., 2008, I, 1, 1197, ha risolto ilcontrasto giurisprudenziale inmerito ai criteri da seguire nellaliquidazione delle spese giudizia-li, affermando che ai fini della li-quidazione dei diritti e degli ono-rari spettanti al difensore in sededi opposizione alla sentenza di-chiarativa di fallimento, il valoredella causa da determinarsi sullabase della domanda ex art. 10 cpc,non va desunto dall’entità del pas-sivo, non essendo applicabile invia analogica l’art. 17 cpc, riguar-dante esclusivamente i giudizi diopposizione ad esecuzione forza-ta, ma deve considerarsi indeter-minabile, atteso che la pronunciarichiesta è di revoca del fallimen-to e l’oggetto del giudizio, relati-vo all’accertamento dell’insol-venza, si fonda sulla comparazio-ne tra i debiti dell’imprenditore ei mezzi finanziari a sua disposi-zione senza investire la delimita-zione quantitativa del dissesto, ri-servata al subprocedimento di ve-rificazione.Il giudizio di opposizione al falli-mento, quindi, è una controversiail cui valore non corrisponde alla

somma dei crediti ammessi ma varitenuto indeterminabile, con laconseguenza che, ai fini della li-quidazione del compenso al di-fensore, non si può applicare loscaglione della tariffa professio-nale che corrisponde all’entitàcomplessiva del passivo fallimen-tare, ma lo scaglione di valore in-determinabile.Prima della menzionata decisionea sezioni unite della Corte di Cas-sazione vi erano due orientamentigiurisprudenziali.Secondo un primo orientamento,l’opposizione a sentenza dichiara-tiva di fallimento è riconducibileall’ipotesi dell’art. 17, prima par-te, del codice di procedura civile,di guisa che il valore della relati-va causa si determina in base al-l’ammontare del passivo, quale ri-sulta dalla somma dei crediti am-messi alla procedura concorsuale(Cass. 28 maggio 2003 n. 8546;Cass. 14 febbraio 2002, n. 2104;Cass. 2 giugno 1997 n. 4886;Cass. 4 novembre 1993 n. 10933;App. Venezia 23 dicembre 1005,Foro it., 1996, I, 2071).Secondo altro orientamento giuri-sprudenziale, “confortato” dallaCassazione a sezioni unite 24 lu-glio 2007 n. 16300, invece, lecause di opposizione a sentenzadichiarativa di fallimento, sono divalore indeterminabili: Cass. 10

luglio 1993 n. 7596; Cass. 2 apri-le 2004, n. 6508. Secondo tali de-cisioni, ai fini della liquidazionedelle competenze spettanti al di-fensore per la rappresentanza e di-fesa della parte nel giudizio di op-posizione alla sentenza dichiarati-va di fallimento, il valore dellacausa – da determinarsi in base al-la domanda: art. 10 cpc – non varagguagliato né all’attivo inventa-riato né all’entità del passivo ac-certato (non essendo applicabilein via analogica l’art.17, primaparte, cpc) ma deve considerarsiindeterminabile.Con riferimento ai criteri di deter-minazione del compenso al cura-tore fallimentare, la norma di cuiall’art. 39 L.F. non stabilisce di-rettamente in base a quali criteridebba essere liquidato il compen-so del curatore fallimentare, al-l’uopo provvedendo una fontenormativa secondaria che è il d.m.n. 570 del 1992. Il compenso perl’avvocato che svolge la “funzio-ne” di curatore fallimentare si de-termina, quindi, non in base allatariffa forense ma in base al d.m.28 luglio 1992, n. 570 (che stabi-lisce i compensi spettanti ai cura-tori fallimentari ed i compensi perle procedure di concordato pre-ventivo e di amministrazione con-trollata). Nel decreto n. 570/92 èprevisto che il compenso debba

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La tariffa forense “nelle” procedureconcorsualiUna interessante rassegna sull’argomento specifico delle tariffe delle procedure concorsuali. Fa seguito alla precedente pubblicazione (“Previdenza Forense” n. 1/2008, pagg. 20 e segg.).

di Leonardo Carbone

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essere determinato in relazioneall’attivo realizzato, e la Cassa-zione con sentenza 22 settembre2004, n. 18996 (in Foro it., 2005,I, 2793), ha affermato che il com-penso che spetta al termine dellaprocedura al curatore fallimentaredeve essere determinato sulla ba-se dell’attivo realizzato e non diquello inventariato; ha interpreta-to, quindi, la norma nel senso cheper attivo realizzato deve inten-dersi quello rinveniente dalla li-quidazione del patrimonio del fal-lito, dalla riscossione dei crediti edalle somme acquisite dal curato-re anche a seguito di iniziativegiudiziarie; (conforme ancheCass. 10 luglio 1998, n. 6725, Fo-ro it., Rep. 1999, voce Fallimento,n. 435; Cass. 3 luglio 1997 n.5978, Foro it., Rep. 1998, voceFallimento, n. 330; Cass. 8 gen-naio 1998 n. 100, Foro it., Rep.1999 voce Fallimento, n. 436; sultema, in dottrina, Arena, Il com-penso del curatore fallimentareed il concetto di attivo realizzato,in Dir. fall., 1991, I, 905). Sulla li-quidazione del compenso al cura-tore fallimentare si è specificato(Cass. 30 gennaio 2008 n. 2210)che la liquidazione del compensodeve essere specificamente moti-vata mediante indicazione dei cri-teri seguiti, ai sensi dell’art. 39 l.fall., in relazione alla disciplinaregolamentare richiamata (il d.m.n. 570 del 1992), risultando altri-menti il decreto di liquidazionenullo.Sempre con riferimento al com-penso del curatore fallimentare, siè affermata (Corte cost. 28 aprile2006 n. 174, Foro it., 2006, I,636) la incostituzionalità dell’art.146 dPR 30.5.2002 n. 115, nellaparte in cui non prevede che sonospese anticipate dall’erario le“spese ed onorari” spettanti al cu-

ratore fallimentare. Si riconosce,quindi, al curatore fallimentareche il diritto al compenso fissatonell’art. 39 L.F. (anche a seguitodelle modifiche alla legge falli-mentare di cui al d.lgs. 9.1.2006n. 5, che nulla ha innovato sul te-ma) compete pur quando l’attivodella procedura sia insufficiente;in tale caso, infatti, deve soccorre-re l’erario con i suoi fondi, postoche sarebbe del tutto ingiustifica-to il fatto che nell’identica situa-zione, il diritto alla riscossionedel compenso dovesse essere assi-curato agli ausiliari del magistratoe non anche al curatore (sono,quindi, superati i precedenti con-trari della Corte costituzionale(Corte cost. 27 luglio 1994 n. 368;30 dicembre 1993 n. 488; 22 no-vembre 1985 n. 302, in Foro it.,1986, I, 333) anche per effettodella mutata norma di riferimento(art. 146 dPR 30.5.2002 n. 115,t.u. delle disposizioni legislative eregolamentari in materia di spesedi giustizia).In ordine al compenso del difen-sore della curatela, si è affermato(Cass. 13 luglio 2007 n. 15671)che in tema di liquidazione delcompenso al professionista legaleincaricato da parte degli organidella procedura fallimentare, sus-sistono la competenza esclusivadel giudice delegato, tenuto aisensi dell’art. 25 n.7 L.F., a prov-vedere sull’istanza in ogni caso edanche se vi sia insufficienza di at-tivo ed il diritto soggettivo delcreditore alla determinazione delsuo credito, certo e liquido, pur seesigibile solo al momento in cuivi sia disponibilità dell’attivo, overicorrano le diverse condizioniper il decreto di prelevamento del-lo stesso giudice delegato ex art.111, 1 comma, l.fall.In ordine all’attività professionale

di consulenza ed assistenza resain occasione della domanda diammissione alla procedura diconcordato preventivo, Trib. Sa-lerno 24 aprile 1999, afferma chenon si applicano le voci della ta-riffa previste per l’attività stragiu-diziale, ma quelle previste per iprocedimenti concorsuali davantial tribunale.In tema di concordato preventivocon garanzia, ai fini della indivi-duazione dello scaglione della ta-riffa professionale degli onorari edei diritti di avvocato applicabile,il valore della causa di opposizio-ne alla risoluzione del concordatopreventivo con garanzie, si deter-mina in relazione all’importo deicrediti nella percentuale concor-data di cui si garantisce il paga-mento, e solo laddove tale impor-to non sia quantificato la causadeve ritenersi di valore indetermi-nato (Cass. 9 gennaio 2004 n.121).Con riferimento al compensospettante al commissario giudi-ziale si è specificato (Cass. 29marzo 2005 n. 6573), che ai sensidel combinato disposto degli artt.165 e 39, comma 3, del r.d.16.3.1942 n. 267, nessun com-penso è dovuto al commissariogiudiziale, quale organo dellaprocedura di concordato preventi-vo, oltre quello liquidato dal tri-bunale, neppure per rimborso spe-se; con la conseguenza che le pro-messe ed i pagamenti fatti con ta-le divieto sono nulli, ed è sempreammessa la ripetizione di ciò cheè stato pagato.In tema di concordato preventivoe di amministrazione controllata,si è affermato (Cass. 9 ottobre2007 n. 22010) che il decreto conil quale il tribunale liquida il com-penso al commissario giudizialeha natura decisoria e carattere de-

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causa di risoluzione del concorda-to preventivo (Trib. Roma 28 gen-naio 2008, in Foro it., 2008, I,973); e ciò in quanto dalla neces-sarietà dell’intervento del pubbli-co ministero nella procedura diconcordato preventivo non di-scende un indiscriminato poteredello stesso p.m. di agire e impu-gnare tutti gli atti, anche autoriz-zatori e liquidatori, emessi dalgiudice delegato.Con riferimento alla procedura diamministrazione controllata, si èaffermato (Cass. 23 luglio 1979 n.4411) che per le prestazioni pro-

fessionali eseguite nel corso di unaprocedura di amministrazione con-trollata, si applica la tariffa forensefissata per i procedimenti speciali.Per il diritto a due distinti onorariqualora alla procedura di ammini-strazione controllata faccia segui-to quella di concordato preventi-vo, Cass. 2 ottobre 1974 n. 2557.In caso di dichiarazione tardiva dicredito in una procedura fallimen-tare (o di domanda di ammissioneal passivo), spetta all’avvocato ilrelativo compenso, che va liquida-to in base alla tariffa giudiziale(Cass. 14 ottobre 1968 n. 3271).

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finitivo, non essendo soggetto areclamo; ne conseguono, da un la-to l’impugnabilità ai sensi dell’art.111 Cost. e, dall’altro, la non re-vocabilità da parte dell’autoritàgiudiziaria che lo ha emesso, laquale ha consumato, con l’adozio-ne del medesimo, il proprio poteredecisionale al riguardo.Con riferimento al giudizio di ri-soluzione del concordato preven-tivo, è stato dichiarato inammissi-bile il reclamo del p.m. avverso ildecreto del giudice delegato cheaveva liquidato il compenso ai di-fensori per l’attività svolta nella

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Maurizio Cinelli-Giuseppe Fer-raro, Lavoro, competitività, wel-fare. Commentario alla legge 24dicembre 2007, n. 247 e riformecorrelate, UTET, Torino, 2008

Il volume recensito, curato da M.Cinelli e G. Ferraro, raccoglie ilcontributo di vari studiosi di dirit-to del lavoro e previdenziale, conil preciso intento di delineare ilquadro complessivo degli inter-venti del legislatore con la leggen. 247/2007 in materia lavoristicae previdenziale. E l’intento è riu-scito in quanto il volume è unaapprofondita TAC su lavoro e pre-videnza, analizzata sotto ogniaspetto.I contenuti del volume, pur nelladistinzione e nell’autonomia deisingoli contributi, denotano unavisione unitaria delle complesseproblematiche e perciò costitui-scono un valido ausilio per tuttigli operatori lavoristici e previ-denziali.Il libro – corposissimo: circa 900pagine – contiene tutto quello chec’è da sapere in tema di lavoro eprevidenza; affronta a 360 gradi lacomplessa materia disciplinatadalla legge 24 dicembre 2007 n.247, legge che, emanata dopo unlungo iter evolutivo, si connette alProtocollo d’intesa del 23 luglio2007, di cui vorrebbe rappresen-tare una fase attuativa. Un lavoro

di scavo messo in atto da tutti ivalentissimi autori su ogni aspettodella materia trattata, che fornisceun approfondito quadro d’insie-me, necessario a chi giornalmentetratta la materia per lavoro o permotivi di studio; del resto quandocervelli pensanti ed intelligentifanno lega è inevitabile che il pro-dotto sia di qualità.Il volume costituisce un com-mento organico alla legge 24 di-cembre 2007, n. 247, di riformadel mercato del lavoro e dellepensioni, nonché agli interventinormativi preparatori – in parti-colare al Protocollo sul welfare –e a quelli successivi che vi sonofunzionalmente collegati, tra iquali le modifiche alla disciplinadel lavoro pubblico e la riformadella sicurezza sul lavoro. Con ilvolume recensito viene fornitauna panoramica complessiva del-l’intera politica del lavoro delgoverno Prodi, a tal fine svilup-pando attorno alla legge n.247/07, come si legge nella pre-fazione, “una riflessione ad am-pio raggio, analitica e al tempostesso sistematica dei singoli isti-tuti, proiettata a soddisfare esi-genze esegetiche e a fornire indi-cazioni applicative, ma al con-tempo attenta a segnalare gli ele-menti di novità, i moventi di ispi-razione, le intime contraddizioni,le prospettive di sviluppo, e si-

nanche i limiti di compatibilità odi dissonanza rispetto ad analo-ghi processi riformatori riscon-trabili nei principali paesi euro-pei e agli obiettivi strategici per-seguiti dall’Unione Europea”.La struttura dell’opera presentauna sua particolare fisionomia ri-spetto ai commentari tradizionali,in quanto, pur preservando un ta-glio rigorosamente analitico dellalegislazione di riforma, puntual-mente esaminata in ogni sua par-te, persegue l’obiettivo di inqua-drare gli istituti in una prospettivapiù ampia di ricostruzione siste-matica degli stessi; infatti il volu-me “contiene” un percorso di ri-cerca quanto mai ampio e ambi-zioso, non molto ricorrente nellapubblicistica di settore (tanto cheha richiesto il coinvolgimento dinumerosi studiosi).Il materiale trattato, pur partico-larmente complesso ed eteroge-neo, può essere convenzional-mente ricondotto all’interno didue macro aree: area del mercatodel lavoro (in cui vengono eviden-ziate, tra l’altro, le novità del mer-cato del lavoro e la revisione del-le tipologie di lavoro flessibile) edarea della sicurezza sociale (in cuiviene evidenziata, tra l’altro, lariforma dei trattamenti pensioni-stici, la protezione sociale del la-voro atipico, la riforma degli am-mortizzatori sociali).

Lavoro, competitività, welfare(di Cinelli-Ferraro)

a cura di Leonardo Carbone

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AAVVOCATURArecensioni

Dalla complessa elaborazioneemerge una panoramica a tuttocampo delle riforme della XV le-gislatura in materia di lavoro e diprevidenza e delle linee di politi-ca del diritto che le hanno ispirate(il lavoro ha “investito” l’interapolitica previdenziale e del lavorodella XV legislatura), tale da ren-dere il volume uno strumento digrande interesse sia per la cono-scenza dell’attuale fase normativasia per elaborare proposte evoluti-ve in linea con le tendenze comu-nitarie e internazionali.L’intensità del lavoro affrontato

risulta dal piano dell’opera comeriportato nella prefazione del vo-lume: le novità in materia di mer-cato del lavoro. La revisione delletipologie di lavoro flessibile. Lariforma dei trattamenti pensioni-stici. La protezione sociale del la-voro atipico. La riforma degli am-mortizzatori sociali. Il testo unicosulla sicurezza del lavoro. Le mi-sure per la competitività del siste-ma produttivo. Le principali lineedi evoluzione. La ritrovata centra-lità del lavoro dipendente. La di-varicazione tra lavoro privato e la-voro pubblico. L’integrazione tra

politiche del lavoro e politiche disicurezza sociale.Chiude il volume una “ricca” ap-pendice in cui appaiono tutti iprovvedimenti legislativi trattati ele più significative disposizionidella prassi amministrativa perl’attuazione delle norme oggettodel commentario recensito.È un libro – anzi si può dire unmanuale – che non può mancarealla biblioteca dell’avvocato, delmagistrato, del sindacalista, del-l’operatore della giustizia in ge-nerale e del cultore del diritto dellavoro e della previdenza sociale.

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Etica informatica dirittovolume collettaneoa cura di Paolo Moro

Etica, informatica, diritto. Temitrattati nel recente volume collet-taneo, curato da Paolo Moro epubblicato nella nuova collana diFilosofia del Diritto dell’EditriceFranco Angeli di Milano.Vi hanno contribuito Marco Cos-sutta, Paolo Heritier, Fabio Ma-cioce, Giorgia Marzotto, AngeloMontanari, Paolo Moro, FedericoPuppo, Claudio Sarra e RosaliaScuderi, i quali si sono soffermatisu alcuni aspetti, per lo più ine-splorati, delle conseguenze del-l’informatizzazione, con partico-lare attenzione al metodo e allaprassi dei giuristi e degli attoridella giurisdizione in particolare.I saggi spaziano dal problema del-la mediazione telematica del giu-rista, alle questioni di tecnoeticain intelligenza artificiale, roboticae bionica; dal processo come al-goritmo, al problema del metodonell’ipertesto; dalle prospettivedel processo nell’era digitale, allarelazione tra «cyberethics» edeontologia forense; dai limitidella c.d. applicazione automaticadella legge, al fenomeno delleidentità virtuali e del contratto«point and click».Questa pubblicazione collettaneacostituisce il risultato scientifico

di una parte del progetto di ricer-ca d’interesse nazionale MIUR-Prin 2006 «Descrivere, persuade-re, provare: tre funzioni del lin-guaggio retorico nell’esperienzagiuridico-forense», alla quale par-tecipano professori, ricercatori eavvocati delle Università e dei Fo-ri di Padova, Trento, Verona e To-rino (alcuni dei quali componentidel CERMEG – Centro di Ricer-che sulla Metodologia Giuridica).Non è stato facile per me leggerequesto testo, anche solo perchécome avvocato ho perduto l’abi-tudine a leggere di filosofia; il lin-guaggio non è quello quotidianoforense, la prima impressione è diastrattezza. Sforzarsi di capire ciòche non si conosce o si pensa diconoscere, ancorché da punti divista diversi dai soliti, è sempreun accrescimento. Voltare l’ango-lo fornisce la dimensione. Legge-re queste osservazioni, infatti, miha consentito di pensare ad argo-menti noti sotto altri punti di vi-sta, particolarmente utili, anche sel’approccio – devo ammettere –era un po’ di pregiudizio per que-stioni che potevano apparire pocopratiche.Concetti come l’origine dell’algo-ritmo citata da Federico Puppo,che risale all’anno Mille o laMacchina per Pensare di Raimon-do Lullo del 1300 cui Paolo Moroha accennato, combinati con il te-

st di Turing sulla “macchina intel-ligente” e con quanto affermatoda Fabio Macioce danno l’idea,attualizzandoli, di quanto l’infor-matica sia divenuta indispensabi-le.Macioce, infatti, evidenzia come“l’unica vera rivoluzione nell’esi-stenza umana, dopo quella che hacomportato il passaggio dal Pa-leolitico al Neolitico, sia stataquella «digitale», verificatasi nelsecolo appena trascorso”1.Tutto ciò che viviamo, che erava-mo abituati a pensare in modoanalogico2, ora è riconducibile allinguaggio binario (0-1); si è en-trati prepotentemente (e, aggiun-go, totalmente e irreversibilmen-te) nell’era digitale.Nulla si sottrae. Anche il mondodel diritto e del processo. Il pro-cesso cambia sistema di comuni-cazione, come evidenzia sempreMacioce, ma funziona anche (oforse meglio a medio andare) coni nuovi strumenti.Anzi, si può tentare di ridurre lacarenza di conoscenza utilizzandol’informatica giuridica documen-taria, ricondurre a un minimo diordine il “guazzabuglio legislati-vo” ricordato da Marco Cossutta,utilizzando le parole della Cortedelle leggi3, che è intervenuta intema di ignorantia legis scusabile(interpretando l’art. 5 del codicepenale).

Etica informatica diritto(a cura di Paolo Moro)

di Marco Vianello

AAVVOCATURA

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AAVVOCATURArecensioni

La “ignoranza inevitabile” ora po-trebbe essere un po’ più evitabile.Il processo interessa gli Avvocati,quel confronto di “ragioni e nondi forze” richiamato da Macioce,quell’area di contesa civile cheesiste solo se esiste il contraddit-torio, solo se lo stesso sia vigilatodalla conoscenza e dalla sensibi-lità dei difensori.E in questo senso il volume cheoggi ho letto tocca una serie di ar-gomenti di vitale importanza peril difensore. Ne cito solo alcuniche mi hanno colpito.I – L’utilizzo della comunicazioneinformatica per giuristiII – Le nuove frontiere delladeontologiaIII – L’informazione elettronicaapplicata al diritto, per citarne al-cuni.

I – L’utilizzo della comunicazio-ne informatica per giuristi

Si tratta in sostanza di comunica-zione. Semplificando: rinveniredocumenti, consultarli, trasmette-re dati.La preparazione teorica del giuri-sta ben si abbina alla capacitàscientifica di ricerca ed elabora-zione della macchina.L’informatica è uno strumento,come dice Angelo Montanari, percostruire macchine in grado di“pianificare e mettere in atto in-siemi di azioni finalizzati al rag-giungimento di un particolareobiettivo”4.Si pensi alle moderne banche datiaccessibili tramite la rete delle re-ti. In ogni luogo io mi trovi possoconsultarle, anche attraverso unaconnessione da rete mobile, anchein viaggio, individuando la solu-zione più adatta al caso concreto,trasmettendo i dati raccolti ed ela-borati a chi sta altrove, magari inprocinto di discutere un processo.

II – Le nuove frontiere delladeontologia

Claudio Sarra mi ha aperto la men-te, mi ha fatto capire che questi lin-guaggi non solo inventano ognigiorno nuovi modi di comunicare,ma hanno rivoluzionato le stessenorme etiche dell’Avvocatura.Nell’aprile del 1997, quando ap-parve il primo codice deontologi-co forense, si è pensato a un saltoin avanti dell’Avvocatura istitu-zionale, la quale per la prima vol-ta ha sentito il bisogno di specifi-care regole che prima erano nonscritte.“Una società sempre più com-plessa e mobile, comunicazioni,circuiti di idee, crescita esponen-ziale dei soggetti tenuti a quei ri-spetti, hanno portato la stragrandemaggioranza di coloro che hannodovuto occuparsi di autodichìaapplicandola a reclamare – questoè il concetto – una codificazione”.Così scriveva nel 1997 AntonioFranchini, allora Presidente del-l’Ordine degli Avvocati di Vene-zia e contemporaneamente Presi-dente di turno dell’Unione Trive-neta dei Consigli dell’Ordine de-gli Avvocati.Da ruolo cosiddetto “ricognitivo”delle istituzioni forensi si passa,secondo Sarra, alla necessità di te-nere il passo con le nuove tecnolo-gie. Lo stesso sottolinea che “laquestione è piuttosto importanteallorché si discuta dell’adeguatez-za della normativa professional-deontologica allo sviluppo dellenuove tecnologie dell’informazio-ne e della comunicazione: è evi-dente, infatti, che la rapidità diquest’ultimo mal si concilia con lanecessità di attendere che la co-scienza collettiva stigmatizzi il di-svalore di certe condotte in modocosì chiaro da potersi agevolmen-te riprodurre in norme precise”.

L’Autore solleva il problema deimetadati, delle informazioni na-scoste che talvolta consapevol-mente o, più volte, inconsapevol-mente si inviano a terzi.L’invio alla controparte peresempio di file contenenti tracciadelle informazioni scambiate indue, tre, cinque invii tra avvoca-to e cliente. La giurisprudenzaforense anglosassone si è già oc-cupata dell’argomento, oscillan-do tra violazione deontologicadel ricevente che utilizza infor-mazioni alle quali l’accesso nonè autorizzato e violazione deon-tologica del mittente che violacosì la riservatezza tra cliente eavvocato e l’obbligo di aggiorna-mento, nel saper utilizzare glistrumenti. Per terminare con de-cisioni più recenti che criticanoentrambi i comportamenti5. Cer-tamente non saranno censurabiliin egual misura comportamentitutt’al più colposi (del secondo)e condotte probabilmente volon-tarie (del primo).L’aggiornamento, comunque, nondeve riguardare più solo la cono-scenza giuridica in senso stretto,ma anche gli attrezzi utilizzati.Più gli stessi sono complessi piùl’Avvocato deve obbligatoriamen-te stare al passo, senza scusanti.Gli articoli 17 e 17-bis del codicedeontologico forense regolanol’informazione e la pubblicità.L’art. 19 persegue il cosiddetto“accaparramento di clientela”. Isiti Internet professionali sonoammessi, pur con il limite di leg-ge del rispetto dell’onore e del de-coro della professione.L’impiego di mezzi economicimassicci per il posizionamentoagli apici di tutti i motori di ricer-ca con una gamma pressoché infi-nita di stringhe di ricerca attinentiai bisogni della clientela del mon-

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do legale è ammesso? Era preve-dibile l’apertura di un blog che ri-sponde gratuitamente a quesitigiuridici di ogni piega del dirittofacendo così conoscere l’Avvoca-to e lo studio che lo gestisce comei più sapienti e meno avidi tra iprofessionisti? (sempre che sianoveramente professionisti, dietro lospecchio segreto di Internet).

III – L’informazione elettronicaapplicata al diritto

Federico Puppo nell’esempio deldecreto penale di condanna toccaalcuni pulsanti molto sensibili.Nella quantificazione della pena,com’è noto, il Giudice deve valu-tare le condizioni di cui all’art.133 cod. pen. (gravità del reato) e133-bis cod. pen. (condizioni eco-nomiche del reo).L’Autore ha indicato numerica-mente i parametri, che sono di-ciotto, suggerendo la possibilitàche l’elenco degli stessi e la lorovalutazione, tenendo anche contodei precedenti, sia gestita da unelaboratore.Viene allora in mente che anchenell’applicazione delle misurecautelari personali si tiene contodi parametri codificati e ricondu-cibili agli articoli 273, 274, 275cod. proc. pen.Anche l’applicazione delle aggra-vanti e delle attenuanti comuni ècodificata (artt. 61 e 62 cod. pen.);la macchina potrebbe rappresen-tare un valido strumento per cata-logare, non solo scorrendo le pos-sibilità da applicare al caso con-creto, ma anche richiamando iprecedenti per reati analoghi, evi-tando la valutazione delle medesi-me circostanze di fatto per appli-care circostanze diverse.Si narra la leggenda che nel XVI

secolo un giudice francese propo-se un sistema chiamato “Algorit-mo di Bridoie” il quale medianteun calcolo matematico, tenendoconto caso per caso di una serie divariabili, sceglieva tra due solu-zioni: colpevole o innocente6.È notizia di cronaca, ormai nean-che troppo recente, che in Brasileera stata introdotta una sorta di“giudice elettronico”. Pedro VallsFeu Rosa, Magistrato della Supre-ma Corte Federale, aveva, infatti,fatto installare un programma chepermetteva, sin dall’interventodegli agenti delle forze dell’ordi-ne in casi di circolazione stradale(tant’è che il sistema era denomi-nato anche “Justice-on-Wheels”),di accedere alle banche dati, inse-rire le variabili e le circostanzedel caso e ottenere la decisioneseduta stante7.Quando ho letto queste notizie laprima volta ho sorriso. Oggi, do-po il volume di Paolo Moro e de-gli abilissimi suoi Colleghi, nonsorrido più. Sono passato alla fasedella riflessione.A fine aprile è uscita una notiziasui giornali8 circa una ricerca diTom Eichele e i suoi colleghi ri-cercatori dell’università norvege-se di Bergen, i quali hanno sco-perto che, poco prima di commet-tere un errore, l’attività cerebraleva incontro ad alcune anomaliespecifiche e facili da identificare.Oggi si procede alle analisi trami-te risonanza magnetica, ma è, in-fatti, allo studio una sorta di co-pricapo che dovrebbe avvisare,dato che l’anticipo del segnale ri-spetto all’errore è stato misuratoanche in 30 secondi, evitando al-l’utilizzatore di sbagliare.Conclude l’articolo di stampa ri-portando gli auspici dei ricercato-

ri, i quali ipotizzano utilizzazioniper i piloti d’aereo, gli autisti, lasicurezza sui luoghi di lavoro estimando che in futuro “un dispo-sitivo come questo potrebbe inol-tre essere utile per svolgere tuttele professioni e i compiti dove èrichiesto un alto grado di concen-trazione”.Applicazioni della tecnologia almondo del diritto, ma, quindi, an-che in fase di prevenzione. Con-cludendo, pertanto, ritengo cheuno scritto come quello di cui par-liamo oggi non solo sia un testotutto da scoprire, ma anche mi do-mando come avessimo fatto fino-ra a starne senza.Grazie, davvero di cuore agli au-tori, perché come ha detto Gu-glielmo Gulotta “la mente è comeun paracadute: per funzionare de-ve essere aperta”. E “Etica, Infor-matica, Diritto” è una cordicellada tirare!

Note1 Da V. Mathieu, L’uomo animale erme-neutico, Giappichelli, Torino, 2000, p. 2592 Per i concetti di “analogico” e “digita-le” si rimanda alle chiare ed esaustivedescrizioni dell’Autore nel testo com-mentato – pag. 116, nota 43 C. Cost. 23-24.03.1988 n. 3644 Cfr. Angelo Montanari in Etica, Informa-tica, Diritto, Franco Angeli 2008, p. 425 Cfr. O’Neal, Nicole, in Florida BarJournal, 1 dic. 2007, pubblicato inhttp://goliath.ecnext.com/coms2/gi_0199-7311833/Metadata-the-future-impact-of.html e anche, riguardante aspetti piùpropriamente disciplinari, Yi, Jonathan,in Florida Bar Journal, 1 dic. 2007, pub-blicato in http://goliath.ecnext.com/coms2/gi_0199-7311832/The-effect-of-disciplinary-determinations.html6 Il Giudice Robot, Marco Boretti, inwww.dirittosuweb.com7 http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/-726837.stm8 Roberto Manzocco, Errori al lavoro, ilcappello lancia l’allarme 30 secondi pri-ma, in Libero, 24.4.2008

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Il bilancio consuntivo 2007Secondo la consuetudine viene pubblicato il bilancio consuntivo 2007,

dal quale emerge che la Cassa è stata amministrata bene nei limiti consentitidalle norme vigenti. Il risultato positivo non deve illudere, perché, per un ente

previdenziale, il bilancio annuale ha un valore secondario rispetto al bilanciotecnico, che deve estendere la previsione lontano nel futuro

e che costituisce il termometro della salute dell’ente.

Relazione sulla gestioneLa necessaria premessa per l’anali-si della gestione del bilancio con-suntivo 2007 non può non partiredal focus sulle modifiche al siste-ma previdenziale forense adottatecon due successive delibere delComitato dei Delegati (17 marzo2006 e 26 gennaio 2007), approva-te rispettivamente con note mini-steriali del 21/12/2006 (G.U. n. 30del 6 febbraio 2007) e del 12 apri-le 2007, che hanno caratterizzato,nel 2007, l’avvio di un percorsovirtuoso sul tema della sostenibi-lità del sistema previdenziale fo-rense, così come previsto dal com-ma 766 della legge 27 dicembre2006 n. 296 (finanziaria 2007).Gli attuali Organi Collegiali ( Co-mitato dei Delegati e Consiglio diAmministrazione) unitamente alCollegio Sindacale hanno condivi-so fortemente, per senso di respon-sabilità nei confronti della catego-ria, la necessità di adoperarsi percercare di porre soluzioni che sal-vaguardassero gli iscritti o i pen-sionati e che al contempo sortisse-ro l’effetto di assicurare alle variegenerazioni il diritto ad avere unaCassa di previdenza a supporto siadelle fasi inerenti la vita lavorativache del periodo successivo.L’intervento riformatore ha infattiriguardato una serie di provvedi-menti urgenti, diretti ad assicurare

un maggiore orizzonte di stabilitàfinanziaria all’ente, in attesa di unariforma più strutturale.In particolare i punti delle modifi-che approvate sono i seguenti:– l’aumento dell’aliquota contri-

butiva per determinare il contri-buto soggettivo, dal 10% ad un12% del reddito Irpef dichiaratodagli iscritti alla Cassa e dai pen-sionati contribuenti entro il pri-mo quinquennio dal pensiona-mento, a partire dal reddito pro-dotto nel 2008 (mod. 5/2009);

– alcune agevolazioni contributivein favore dei giovani avvocati epraticanti che si iscrivono per laprima volta alla Cassa che preve-dono in particolare una riduzionedel contributo minimo soggetti-vo e l’eliminazione del contribu-to minimo integrativo per i primitre anni di attività (a decorreredalle domande di iscrizione pre-sentate successivamente al 1°gennaio 2008);

– per i pensionati che rimangonoiscritti agli albi, a partire dal se-sto anno successivo al pensiona-mento, è dovuto un contributo atitolo di solidarietà pari al 4% delreddito professionale dichiaratoai fini Irpef (a decorrere dal red-dito prodotto nel 2008, mod.5/2009);

– l’ampliamento all’intera vita la-vorativa del periodo di riferi-mento su cui calcolare la media

dei redditi a fini pensionistici perle future pensioni erogate dallaCassa, salvaguardando, al più,cinque anni di peggior reddito (apartire dalle pensioni con decor-renza 1/02/2008);

– l’applicazione del criterio di cal-colo contributivo per la determi-nazione dei supplementi di pen-sione erogati successivamente alpensionamento, sulla base delcontributo soggettivo versato neisuccessivi cinque anni al pensio-namento e secondo le regole pre-viste dalla legge 335/1995 (apartire dalle pensioni con decor-renza 1° maggio 2007);

– superamento del meccanismo dideterminazione della pensioneminima che prevede una propor-zionalità con il contributo mini-mo: a partire dall’anno successi-vo all’approvazione ministeriale,la pensione minima è fissata inmisura pari a Euro 9.960 annuerivalutabile sulla base dell’indiceIstat dei prezzi al consumo per lefamiglie di operai e impiegati.

Non ha trovato, invece, approva-zione il richiesto aumento dal 2%al 4% dell’aliquota per il calcolodel contributo integrativo in meritoal quale si è incardinato un giudi-zio innanzi al TAR del Lazio, nel-le more di una auspicabile soluzio-ne “politica” della vicenda.Tale soluzione è legata anche aduna ipotesi di riforma più struttura-

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le che il Comitato dei Delegati hastudiato a fondo nel corso del2007, valutando, con separati stu-di, sia l’ipotesi di un passaggio alsistema contributivo, sia l’apportodi correttivi sostanziali nell’ambitodell’attuale sistema retributivo, sia,infine, l’introduzione di un sistemadi pensione modulare, integrativadi quella assicurata dal sistema dibase.Queste tre ipotesi sono state am-piamente approfondite anche conl’ausilio di esperti esterni ( Prof.Angrisani, Prof. Orrù e Dott. Cop-pini), fino a sfociare nella decisio-ne adottata dal Comitato dei Dele-gati nella seduta del 22 febbraio2008 in cui si è deciso di orientar-si verso una rivisitazione dell’at-tuale sistema retributivo escluden-do l’opzione per un passaggio alsistema contributivo.L’urgenza di un provvedimentoriformatore di ampio respiro, chesi conta di varare entro il 2008, èindispensabile per raggiungere iltraguardo di una stabilità di lungoperiodo, protratta per almeno untrentennio, così come stabilito dalcomma 763 della legge finanziaria2007 e dal D.M. sui criteri per laredazione dei bilanci tecnici, cherappresenta anche l’opportunitàper gli enti, di allargare l’orizzontetemporale, sia pur su base tenden-ziale, ad un arco di 50 anni.L’obiettivo a cui anche Cassa Fo-rense tende è quello di offrire a chisi iscrive oggi la tranquillità di ave-re garantita la posizione pensioni-stica senza pregiudizio dei dirittiacquisiti dagli attuali.Sarà, quindi, necessario, comepriorità assoluta del 2008, riconsi-derare l’intero problema della sta-bilità per giungere a soluzioni defi-nitive, pur rimanendo nell’ambitodel vigente sistema retributivo.Anche il bilancio tecnico al

31/12/2005, redatto dal Prof.Orrù e pervenuto ufficialmentenell’aprile del 2007, confermauna situazione di stabilità finan-ziaria nel medio periodo, che,però, pur tenendo conto delle mo-difiche normative già approvatedai Ministeri, non è sufficiente araggiungere i trenta anni di saldipositivi che consentirebbero il ri-spetto del vincolo introdotto dalcomma 766 della legge finanzia-ria 2007. In base alle conclusionidel Prof. Orrù, infatti, il saldoprevidenziale si mantiene positi-vo fino al 2028, mentre il saldocorrente si mantiene positivo sinoal 2031.L’anno 2007 si chiude con unavanzo netto di 264 milioni di eu-ro circa, risultato fra i miglioriconseguiti, grazie al notevole in-cremento dei contributi previden-ziali e al buon andamento della ge-stione finanziaria.Dall’esame della gestione previ-denziale, si rileva il positivo anda-mento della differenza fra i ricaviper contributi soggettivi ed inte-grativi e le prestazioni per pensio-ni, differenza che ha registratol’importo di 156,9 milioni di eurocirca contro i 125,2 milioni di eurocirca nel 2006 (contro i 108,5 mi-lioni di euro nel 2005 e 109,2 mi-lioni di euro circa nell’anno 2004),confermando la tendenza delloscorso anno e avendo registrato leentrate relative ai contributi sud-detti un incremento del 9% circa afronte di un aumento della spesapensionistica del 5% circa. Si rile-va che l’aumento più significativosi registra per i Contributi art. 10con un 9,3% pari a circa 41 milio-ni di euro.Di conseguenza il rapporto tra leentrate contributive suddette e leprestazioni pensionistiche si atte-sta, nel 2007, su un indice pari

all’1,30 circa con un miglioramen-to rispetto al 2006 (1,25 circa).Va però evidenziato, anche ai finidella forbice nella confrontabilitàcon i volumi delle pensioni, che lavoce sopravvenienza attiva per icontributi arretrati (40 milioni dieuro circa) recupera principalmen-te contribuzione relativa al periodo2001-2005, conseguenza di unagran mole di dati reddituali acqui-siti a seguito della revisione dellacontinuità professionale per il me-desimo quinquennio.Segnaliamo che il numero totaledegli iscritti, compresi i pensionatiattivi, nel 2007 è aumentato di ben7.459 unità, passando da 129.359al 31/12/2006 a 136.818 al31/12/2007 e che il numero deiModelli 5/2007 presentati nel2007 è stato di 158.552, con un in-cremento di 10.237 unità rispettoal 2006 pari al 6,9% (148.315 mo-delli 5/2006).Il rilevante aumento del gettitocontributivo è spiegabile con iltrend di crescita del reddito mediodegli avvocati italiani (+3,5% conriferimento al 2007, redditi 2006),che consolida il +2% registratol’anno precedente.L’aumento è tanto più significativose si considera l’elevato numero dinuovi iscritti che ha certamentecontribuito ad abbassare il dato delreddito medio su base nazionale. Ildato del volume d’affari IVA me-dio aumenta in misura inferiore re-gistrando solo un +1,4% di incre-mento.Si ritiene utile esporre la serie sto-rica del “reddito medio IRPEF evolume d’affari medio IVA dichia-rati dagli avvocati iscritti alla Cas-sa Forense”, anni 2000-2006 ricor-dando che la flessione del 2003(mod. 5/2004) è dovuta essenzial-mente agli effetti negativi del con-cordato fiscale preventivo.

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Proprio il fenomeno del notevoleaccesso di nuovi iscritti, che per-dura nel 2007, consente di prose-guire nel trend in aumento delrapporto iscritti attivi (esclusopensionati attivi)/totale pensiona-ti, giunto a 5,31 (contro il 5,15nel 2006, 5,08 nel 2005 e 4,75 nel2004) e in costante aumento nel-l’ultimo decennio.La vitalità dell’Ente sotto il profi-lo istituzionale è, inoltre, attesta-ta dai numerosi provvedimentiadottati dalla Giunta Esecutivasia in termini di prestazioni previ-denziali (1.850 nuove pensioni

escluse le rideterminazioni e1.050 supplementi) sia sul frontedelle iscrizioni e cancellazioni(circa 1.033 cancellazioni e circa10.035 iscrizioni ivi comprese lerettifiche di decorrenza delle stes-se).Meritano, inoltre, di essere evi-denziati i livelli di solidarietà rag-giunti dall’Ente in virtù dell’at-tuale sistema pensionistico. Talilivelli, con riferimento alla solaassistenza, hanno comportatouscite per 15,3 milioni di euro nel2007 rispetto ai 16,4 milioni dieuro del 2006, così ripartite:

che sotto il profilo oggettivo (am-pliamento della copertura assicura-tiva). Dal 2008, poi, le procedure diadesione saranno semplificate gra-zie all’obbligo di utilizzare unaprocedura telematica realizzata incollaborazione fra Generali e CassaForense.Alla solidarietà assicurata dall’as-sistenza vanno naturalmente ag-giunti gli importanti e consistentiinterventi solidaristici a garanziadelle prestazioni previdenziali,quali le integrazioni al minimodelle pensioni e i benefici per ilcalcolo delle indirette, inabilità einvalidità che, su base annua econ riferimento all’intera plateadei pensionati, sono stimabili incirca 40 milioni di euro.Un discorso particolarmente signi-ficativo è rappresentato dall’inden-nità di maternità per la quale la ge-stione relativa, evidenzia, ancora,un trend positivo di circa 1 milionedi euro sostanzialmente uguale aquello del 2006.Ma, oltre all’attività per così dire“ordinaria”, va segnalata con parti-colare risalto, una importante in-novazione a carattere strutturaleavviata nel febbraio 2007 che hariguardato l’area istituzionale. Sitratta del progetto “bonifica dei da-ti contributivi” presenti nel data-base istituzionale, mediante ungruppo di lavoro all’uopo costitui-to con risorse in parte interne e inparte esterne, con contratto a tem-po determinato. Questo obiettivo

LA PREVIDENZA FORENSE

Anno di produzione Reddito medio Variazione % annua Volume d’affari Variazione % annuaannuo Irpef del reddito medio medio annuo del volume d’affari medio

2000 (Mod.5/2001) € 43.333 5,1% € 65.232 4,1%

2001 (Mod.5/2002) € 44.828 3,4% € 68.068 4,3%

2002 (Mod.5/2003) € 45.812 2,2% € 70.806 4,0%

2003 (Mod.5/2004) € 44.444 -3,0% € 70.912 0,1%

2004 (Mod.5/2005) € 46.476 4,6% € 70.166 -1,1%

2005 (Mod.5/2006) € 47.383 2,0% € 70.583 0,6%

2006 (Mod.5/2007) € 49.039 3,5% € 71.562 1,4%

(valori espressi in migliaia di euro)

2007 2008

Assistenza tramite i Consigli dell’Ordine 3.256 6.257

Erogazioni assistenziali e polizza sanitaria * 8.054 6.423

Altre provvidenze 3.940 3.700

Totale 15.250 16.380* Escluso il conguaglio.

A tale proposito, va sottolineato undecremento delle uscite per l’assi-stenza generica tramite i Consiglidell’Ordine, conseguenza sia dellariduzione dello stanziamentodall’1% allo 0,50% in virtù delnuovo Regolamento che di una po-litica di maggior rigore adottatadalla Giunta Esecutiva in confor-mità ai criteri più restrittivi intro-dotti dal nuovo regolamento. Dicontro va segnalato l’incrementodella spesa relativa all’assistenzasanitaria integrativa per gravi even-

ti morbosi assicurata a tutti gliiscritti con onere a carico dellaCassa, diretta conseguenza dell’au-mento del numero degli iscritti al-l’Ente. La nuova polizza stipulatacon Generali Assicurazioni, al ter-mine di apposita gara europea, èsempre più conosciuta ed apprez-zata dagli iscritti e consente anchela possibilità di estendere le coper-ture assicurative, a condizioni par-ticolarmente vantaggiose e cononere a carico dell’iscritto, sia sot-to il profilo soggettivo (familiari),

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PPREVIDENZAinformazione

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rappresenta uno snodo strategicodi vitale importanza per il futurodell’ente, e comporta una bonificadi dati contributivi, soprattutto conriferimento agli anni meno recenti,che una volta portata a termine,presumibilmente nel settembre2008, produrrà certamente una se-rie di benefici all’ Ente sulla tenutadegli archivi e sulla velocizzazionedi molte pratiche istituzionali. Allafine del 2007, le posizioni bonifi-cate erano 17.632 su un totale sti-mato di circa 40.000.Altra attività da segnalare riguardala nuova normativa generale inmateria di totalizzazione dei perio-di assicurativi (D.Lgs. n. 42 del2/2/2006) che ha trovato un impor-tante seguito operativo con la sot-toscrizione di apposita convenzio-ne con l’Inps, in data 14 marzo2007, al termine di una lunga trat-tativa portata avanti da una com-missione tecnica nominata dall’A-dEPP. Dal settembre 2007, poi, do-po una serie di riunioni tecniche, èstato reso operativo da parte del-l’Inps, il programma informaticoper la gestione delle pratiche dipensione in totalizzazione, cuiCassa Forense ha fornito ampiosupporto tecnico e amministrativo.Vanno inoltre segnalate le attivitàistituzionali oggetto di innovazio-ne tecnologica come, in particola-re, la lavorazione mediante flussotelematico delle comunicazioniistituzionali obbligatorie che gliOrdini debbono inoltrare allaCassa relativamente agli iscrittiagli albi (nuove iscrizioni, cancel-lazioni, radiazioni, trasferimenti,ecc.) da ritenersi un progetto or-mai a regime, in quanto soltantouna decina di Consigli dell’Ordi-ne, non si è ancora adeguata allanuova metodologia. Il beneficioin termini di completezza delleinformazioni rispetto a quanto av-

veniva con l’inserimento manualedelle variazioni, è assai rilevante;basti pensare che la registrazionedi nuovi iscritti agli Albi è passa-ta dai n. 7247 dell’anno 2006, ain. 11.238 dell’anno 2007.Una particolare menzione meritaanche la revisione generale degliiscritti per la verifica della conti-nuità professionale relativa al pe-riodo 2001/2005, avviata nel2007. Nel corso di tale anno sonostate sottoposte all’esame dellaGiunta Esecutiva per la verificadella continuità professionale n.18.053 posizioni. Come già dettoin precedenza, l’importante atti-vità ha prodotto anche positivi ef-fetti indiretti, consentendo, tral’altro, l’acquisizione di migliaiadi nuove dichiarazioni redditualiche non erano state tempestiva-mente trasmesse alla Cassa.Sul fronte dei contributi va segnala-to che, nel corso del 2007, definitequasi completamente le istruttoriedi condono, è stato possibile porrein riscossione un ruolo, il primo do-po tre anni, per il recupero dellacontribuzione minima non pagataper gli anni 2004 e 2005, delle san-zioni non oggetto di condono e diquanto non pagato a seguito di ac-certamento in sede di pensiona-mento. Detto ruolo, ammontante acirca 17,5 milioni di euro e relativoad oltre 10.000 professionisti, è sta-to materialmente elaborato dal Cen-tro Nazionale di Coordinamento(C.N.C.) nel mese di febbraio 2007e posto in riscossione dai conces-sionari nel medesimo anno.La conclusione del condono pre-videnziale ha, inoltre, consentito,sempre nel corso del 2007, la ri-presa di numerose attività di pre-accertamento, finalizzate al recu-pero di crediti contributivi, chespiegheranno appieno i loro effet-ti contabili nel 2008, con il defini-

tivo accertamento e l’iscrizione aruolo. Tra queste attività si segna-lano, in particolare, i circa 1.800recuperi contributivi da controlliincrociati 1991/1995, le circa10.000 contestazioni per omessoo ritardato invio del mod. 5/2002e le oltre 23.000 contestazioni peromessi o ritardati versamenti rela-tivi ai modd. 5/2001 e 5/2002.Un ulteriore argomento stretta-mente connesso all’area istituzio-nale è quello dell’InformationCenter che ha trovato, nel corsodel 2007, importanti approfondi-menti in ordine alle varie criticitàlamentate dagli iscritti, sia sotto ilprofilo dell’affidabilità delle tec-nologie utilizzate, sia sotto il pro-filo degli operatori dedicati con-cretizzatisi nella redazione di unnuovo ed articolato progetto, ap-provato dal C.d.A. il 13 dicembre2007 nei seguenti termini:– di organizzare appositi corsi di

formazione previdenziale foren-se per funzionari dei Consiglidell’Ordine con numero diiscritti all’albo superiore a 800avvocati, ivi compresi tutti gliOrdini distrettuali e, comunque,gli altri Ordini che ne faccianoesplicita richiesta;

– di ristrutturare il servizio di frontoffice sostituendo l’accesso di-retto e indiscriminato, con un si-stema di ricezione per appunta-mento, da attuarsi con modalitàprevalentemente telematiche;

– di prevedere l’attivazione di li-nee telefoniche dedicate ai Con-sigli dell’Ordine e ai delegatidella Cassa da utilizzare conmodalità riservate;

– di potenziare il canale di infor-mazioni via mail eliminando, unavolta a regime, quello via fax;

– di rinnovare totalmente le tecno-logie utilizzate avviando le pro-cedure di individuazione del con-

PLA PREVIDENZA FORENSE

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traente più idoneo per l’acquisi-zione della piattaforma IP Cisco,dei relativi software e del neces-sario supporto specialistico;

– di potenziare, con modalità cheverranno successivamente defi-nite, il numero delle postazionitelefoniche del call center rive-dendo, se del caso, anche l’arti-colazione su due livelli, previaverifica in ordine alle risorseumane che si renderanno dispo-nibili a fronte della imminenteriorganizzazione aziendale.

Prima di offrire una panoramicasintetica sul conto economico, siritiene opportuno precisare che gliattuali Organi Collegiali, avendoavviato un discorso di riforme vol-te alla sostenibilità finanziaria del-l’Ente nel lungo periodo, consape-voli che ciò implicherà, se pur di-lazionato nel tempo, un minimo disacrificio all’intera categoria (siacome iscritti che come pensionati),non potevano darsi delle linee in-terne che non fossero improntate almassimo rigore nel controllo e nelcontenimento dei costi ancorché inossequio all’efficacia e all’effi-cienza dei processi gestionali.In uno sforzo condiviso anchedalla struttura interna, si è conti-nuata una politica di gestione vol-ta al massimo del rispetto delle li-nee tracciate nel bilancio preven-

tivo delle spese inerenti “la sede”,al fine di contenerle entro i margi-ni stimati (salvo situazioni ecce-zionali come i costi inerenti ilMod. 5 per i problemi rilevati incorso di stampa) e, segnatamentead alcune voci di ordine “discre-zionale”, i margini sono rimastiampliamente al di sotto dei valoriipotetici per attestare l’impegnodi rafforzare e sviluppare la Fon-dazione cominciando dall’internoa dare dei segni tangibili di eco-nomicità e tale sforzo dovrà pro-seguire nel tempo.È volontà comune di tutti gli Or-gani della Cassa di voler profon-dere l’impegno di approntare lariforma avendo messo in campotutti i correttivi necessari per assi-curare l’ottimizzazione delle ri-sorse della Cassa a partire anchedalle piccole spese continuandonella politica di contrazione deicosti compatibilmente con lo svol-gimento delle attività ordinarie ela crescita dei volumi di attività.In sintesi i ricavi sono stati, nel2007, complessivamente di 1.032milioni di euro (907 milioni di eu-ro nel 2006) composti principal-mente da contributi per 752 milio-ni di euro (684 milioni di euro nel2006) e ricavi patrimoniali lordiper 236 milioni di euro (189 mi-lioni di euro nel 2006), mentre i

costi complessivi sono stati circa768 milioni di euro (675 milionidi euro nel 2006) di cui 571 mi-lioni di euro per prestazioni previ-denziali e assistenziali (554 mi-lioni di euro nel 2006), 23,5 mi-lioni di euro per oneri tributari(23,2 milioni di euro nel 2006),24,9 milioni di euro per costi difunzionamento di cui il 65% circaè rappresentato dai costi del per-sonale (23,7 milioni di euro nel2006) e 48,1 milioni di euro perammortamenti ed accantonamenti(40,4 milioni di euro nel 2006),senza considerare la svalutazionetitoli (49,0 milioni di euro nel2007), gli oneri finanziari (40 mi-lioni circa) ed altre voci.Nell’anno 2007 le entrate patrimo-niali, ricostruite secondo un siste-ma di aggregazione che tiene con-to di tutti i costi ed i ricavi relativiesposti separatamente nel contoeconomico (ad es. gli interessi sutitoli di stato comprendono anchegli scarti di emissione e di nego-ziazione positivi e negativi), al net-to delle minusvalenze realizzate,sono aumentate del 19% rispettoall’anno precedente (al netto delleriprese di valore delle quali si trat-terà più avanti nell’ambito del pa-trimonio pari a 3 milioni di eurocirca), come si evince dalla tabellariportata di seguito:

LA PREVIDENZA FORENSE

2007 2006

Interessi su titoli dello Stato 44.506 46.968

Plusvalenze, dividendi e premi * 78.588 51.748

Rendimento contabile SGR e fondi ** 23.170 24.818

Interessi attivi su impiego di liquidità 17.864 13.829

Altri interessi attivi 1.901 212

Totale proventi gestione mobiliare 166.029 137.575

Canoni di locazione 21.187 19.893

Totale entrate patrimoniali 187.216 157.468(*) Per i premi, nel 2006, trattasi quasi esclusivamente di rollover.(**) Compresi i fondi immobiliari.NB. Per un commento più approfondito si rimanda alla sezione della nota integrativa del conto economico relativo a “la gestione mobiliare”.

(migliaia di euro)

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L’aumento degli interessi sui tito-li di Stato conseguenza sia del-l’aumento del patrimonio ivi inve-stito, sia dell’aumento dei tassi, èstato più che compensato dalla ul-teriore debolezza del dollaro cheha generato delle perdite su cam-bi relativamente alle obbligazionidel Tesoro americano, con effettocomplessivo del -5,2% circa.In particolare aumenta (+ 28% cir-ca) l’ammontare dei titoli (ivi com-presi gli ETF) indicizzati all’infla-zione la cui cedola media, pagataannualmente, è di circa il 2% oltrel’inflazione europea (escluso ta-bacco) o americana, mentre l’infla-zione sarà pagata integralmente so-lo alle scadenze dei titoli posizio-nate fra il 2008 ed il 2023.Inoltre l’ETF obbligazionario le-gato all’inflazione non paga alcu-na cedola annuale incorporandonel valore dell’indice il progressi-vo accumularsi dell’inflazione.Risulta evidente la modestia delrendimento contabile annuale diquesti investimenti dato che si ri-manda alla scadenza del titolo, oalla vendita dell’ETF, la registra-

zione di tutta l’inflazione accu-mulata nel periodo.Di contro la cedola media deiBTP in portafoglio rimane eleva-ta, circa il 6%.La voce “Plusvalenze, dividendi epremi” aumenta del 52% circagrazie all’aumento notevole siadelle plusvalenze realizzate chedei dividendi in un’annata positi-va per i mercati finanziari solo re-lativamente al primo semestrementre è risultata particolarmentecritica nel secondo, soprattutto sulmercato italiano.L’aumentato peso del portafoglioazionario, sostanzialmente quelloin gestione diretta, ha generato unsensibile aumento della voce Di-videndi passata dai 29 milioni dieuro del 2006 ai 37 milioni di eu-ro nel 2007 (+ 27% rispetto al-l’anno precedente e valori più cheraddoppiati rispetto al 2005).Il “Rendimento contabile SGR efondi” diminuisce di circa il6,6%, nonostante l’incrementodei fondi immobiliari.La voce “Interessi attivi su impie-go di liquidità” aumenta di circa il

29% in conseguenza del rialzo deitassi d’interesse: si ricorda che laBCE ha rialzato, durante il 2007,il tasso due volte dello 0,25% (l’8marzo e il 6 giugno) dopo averloalzato ben cinque volte dello0,25% durante il 2006 (attual-mente il tasso BCE è al 4%).La voce “Canoni di locazione” au-menta del 6,5% circa rispetto al-l’anno precedente grazie all’incre-mento dei canoni stessi derivatodall’applicazione di valori di mer-cato alle unità immobiliari ad usoabitativo e non, resesi disponibilie, soprattutto, dalla messa a reddi-to degli immobili di Via Carlo Fea,Via Malfante e Tor Pagnotta cheha comportato un impatto moltolimitato o nullo nell’esercizio2006 stante l’importanza dei lavo-ri programmati e dei conseguentiperiodi di franchigia pattuiti, men-tre risultano praticamente a regi-me nell’esercizio 2007.Di seguito diamo la rappresenta-zione complessiva del patrimonio,ivi compreso il patrimonio immo-biliare (valori contabili espressi inmilioni di euro):

PLA PREVIDENZA FORENSE

2007 (1) % 2006 (1) %

Azioni e gestioni patrimoniali 1.104,00 29,9 913,17 26,7

Titoli di Stato e gestioni bilanciate 1.639,72 44,4 1.546,91 45,1

Obbligazioni fondiarie 45,99 1,3 63,01 1,8

Altre forme di investimento (*) 416,78 11,3 455,77 13,3

Totale patrimonio mobiliare 3.206,50 86,9 2.978,86 86,9

Patrimonio immobiliare 406,77 11,0 404,53 11,8

Fondi immobiliari 78,07 2,1 44,35 1,3

Totale patrimonio immobiliare 484,84 13,1 448,88 13,1

Totale patrimonio 3.691,34 100,0 3.427,74 100,0(*) Liquidità e PCT.

(1) Comprensivo delle riprese di valore e al netto del fondo oscillazione titoli.

Il patrimonio complessivo au-menta di 264 milioni di euro, au-mento dovuto principalmente aquanto esposto di seguito.La voce “Azioni” aumenta di cir-

ca 191 milioni di euro passandodal 26,7% circa a fine 2006 al29,9% circa del totale patrimonioa fine 2007.L’investimento nell’azionario ha

riguardato il comparto bancarioitaliano, sempre interessato a im-portanti operazioni di ristruttura-zione (Capitalia, Cassa RisparmioFirenze, Banca Popolare Emilia

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Romagna, …) che internazionale(Citigroup), il comparto delle so-cietà immobiliari europee (Uni-bail e IVG Immobilien) e in altrisettori diversificati (General Elec-tric, IBM, Mediaset, Prysmian-exPirelli Cavi, Telecom Italia, Veo-lia, Sanofi Aventis, Eni, …). Sem-pre in un’ottica di diversificazionesono stati effettuati investimentiin ETF azionari europei soprattut-to in settori diversi dal bancarioassicurativo.Il particolare favorevole anda-mento dei mercati nel primo se-mestre ha consentito di realizzareinteressanti plusvalenze dallavendita, anche a seguito dell’eser-cizio di call scadute, di partecipa-zioni in società dei settori finan-ziario, immobiliare e delle teleco-municazioni.Nel secondo semestre, in partico-lare, l’OPA di Royal Bank of Sco-tland su ABN Amro ha fatto lievi-tare il conto “plusvalore su titoli”penalizzando quello relativo agli“oneri derivanti dal mercato deipremi”.La variazione della voce “Titolidi Stato” che aumenta di circa93 milioni di euro pur dimi-nuendo leggermente in percen-tuale, deriva principalmente dal-l’investimento in titoli legati al-l’inflazione.L’ammontare di questi titoli è au-mentato a circa 444 milioni di eu-ro di valore nominale circa al31/12/07 da circa 341 milioni dieuro al 31/12/06, ivi compresil’ETF dei titoli governativi euro-pei legati all’inflazione per un im-porto di circa 20 milioni di euro(importo uguale nei due anni).Si segnala che la voce di costo“Pensioni agli iscritti”, parimentiesposta al rischio inflazione, evi-denzia un ammontare di circa 530milioni di euro nel 2007.

Nell’ambito dell’Asset Allocationsono stati investiti circa 30 milio-ni nominali di euro in CorporateBond ad alto rating (20 milioninominali di euro nel titolo Medio-banca scadente nel 2009 – tassofisso del 4,50% lordo e 10 milioninominali di euro nel titolo Gene-ral Electric scadente nel 2012 –tasso fisso del 4,75% lordo).Mentre il patrimonio immobiliare(in gestione diretta) è rimasto so-stanzialmente immutato, la com-ponente Fondi immobiliari è au-mentata di circa 34 milioni di eu-ro a seguito principalmente del-l’investimento di 10 milioni di eu-ro circa nel Fondo Italian Busi-ness Hotels (gestito da Sgr appar-tenente al gruppo BNL-BNP Pari-bas) e 5 milioni di euro circa nelFondo Pan European Property(gestito da Sgr appartenente algruppo Cordea Savills, che inve-ste nei segmenti retail, industria-le-logistica, uffici e residenzialein paesi europei soprattutto nel-l’area euro), oltre che dell’incre-mento dell’investimento in dueETF immobiliari europei e di 5milioni del Fondo Pro Logis percomplessivi 20 milioni di eurocirca: il valore di bilancio è al net-to dei rimborsi parziali del capita-le investito nel fondo Cloe di Pi-relli Real Estate in considerazionedell’accelerata politica di dismis-sione degli immobili volta a co-gliere il massimo vantaggio dal-l’effervescenza del mercato.I fondi immobiliari sono espostinella tabella suddetta nell’ambitodel patrimonio immobiliare inconsiderazione della loro naturadi “investimenti indiretti in im-mobili” mentre nello stato patri-moniale sono esposti alla riga“Altre immobilizzazioni finanzia-rie” in quanto la Cassa ha sotto-scritto quote di tali fondi immobi-

liari (natura finanziaria dell’inve-stimento), che sono chiusi e di du-rata pluriennale.Gli ETF immobiliari, invece, so-no esposti nello Stato Patrimonia-le fra le “Attività finanziarie” nonimmobilizzate.L’asset allocation molto prudentedella Cassa Forense (57% circadel patrimonio complessivo inve-stito in obbligazioni, pronti controtermine e liquidità, e il 13% circain immobili e fondi immobiliari),la presenza, nell’ambito delle ob-bligazioni a fine anno, di circa unterzo di titoli a reddito fisso ad al-ta cedola e la presenza, nell’ambi-to delle azioni, di parecchi titolicon dividendo elevato, hannoconsentito di conseguire un rendi-mento contabile del patrimoniocomplessivo di circa il 5,1% lordonel 2007 pari al 4,4% netto circa(superiore al 4% netto previstodal benchmark del bilancio tecni-co) mentre nel 2006 è stato di cir-ca il 4,6% lordo (corrispondenteal 4% netto circa).Si ricorda che il rendimento con-tabile non considera le plusvalen-ze implicite (non realizzate) datoche il patrimonio è valorizzatosulla base dei criteri prudenti det-tati dal Codice Civile per le qualisi rimanda alla Nota Integrativa.Il Servizio Contabilità e Finanzain collaborazione con Prometeia,Advisor indipendente, già lo scor-so anno, aveva messo a punto la“Sintesi dell’analisi della perfor-mance e del rischio del portafo-glio finanziario della Cassa Fo-rense” che costituisce il passaggiofondamentale per il puntuale“controllo del rischio”.Da questa elaborazione emerge,relativamente al 2007, la redditi-vità a valori correnti (fatto salvo ititoli immobilizzati) e la misuradel rischio:

LA PREVIDENZA FORENSE

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PPREVIDENZAinformazione

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– la gestione diretta ha registratoun rendimento 2007 pariall’1,45% lordo (nel 2006 il 6,7%lordo) con un livello di rischiocontenuto pari al 4,19% (devia-zione standard da inizio anno);

– le gestioni in delega nel lorocomplesso hanno registrato unrendimento 2007 pari all’1,67%lordo (nel 2006 il 5,20% lordo)con un livello di rischio pari-menti contenuto pari al 4,21%(deviazione standard da inizioanno).

Si sottolinea che il portafoglio indelega è caratterizzato da unagestione a benchmark e, pertan-to, si confronta con i mercati egli indici di riferimento: nell’an-no 2007 le gestioni in delega nelloro complesso hanno performa-to meglio del benchmark di circal’1% (1,67% versus lo 0,68% delbenchmark).Mentre il portafoglio in gestionediretta si confronta con l’obietti-vo attuariale del 4% netto, laperformance negativa (a valoricorrenti) per l’anno 2007, si èrealizzata sostanzialmente tuttanella seconda metà dell’anno so-prattutto per lo sfavorevole an-damento dei mercati azionarispecificatamente di quello italia-no dove è concentrato circa il70% dei titoli azionari stessi: ladiminuzione percentuale delMIB 30 è stata del 7% circa ri-spetto all’inizio dell’anno ma inparticolare il titolo Unicredito haperso nel medesimo periodo cir-ca il 15%.La crisi dei mutui subprimeamericani che a partire da agostoha avuto sensibili ripercussionisulle principali piazze azionariemondiali, ha mandato in territo-rio negativo gli indici italianimentre sono comunque rimastipositivi quelli americani e quasi

tutti quelli dell’Europa occiden-tale.Va sottolineato che, per la pru-dente politica di investimentoadottata, non si è registrata alcu-na esposizione diretta a tale tipo-logia di obbligazioni derivantidalla cartolarizzazione dei sud-detti mutui.Nell’ambito dei costi di funzio-namento, il costo complessivodel personale, escluso i portieri,è stato di 16,2 milioni di euro nel2007 (14,9 milioni di euro nel2006) registrando un aumento ri-spetto all’anno precedentedell’8,7% dovuto principalmenteal rinnovo della parte economicadei contratti nazionali sia degliimpiegati che dei dirigenti aven-ti validità dal 1° gennaio 2006(impatto biennale sull’eserci-zio), oltre che all’applicazionedel contratto integrativo azien-dale e rappresenta l’1,6% dei ri-cavi (1,6% nel 2006).L’organico di Cassa Forense al31/12/2007 è composto da 277unità di cui 265 impiegati conrapporto di lavoro a tempo inde-terminato e 12 dirigenti: al31/12/2006 tale organico era co-stituto da 279 unità (due cessa-zioni dal servizio, una per pen-sionamento e una per dimissio-ne).Durante l’anno 2007 Cassa Fo-rense ha fatto ricorso anche adalcune prestazioni di lavoro atermine. In particolare, dopo unaapposita selezione deliberata dalConsiglio di Amministrazione esvoltasi nel 2006, sono stati as-sunti tre dipendenti con contrat-to a tempo determinato per col-laborare all’importante progettodella “bonifica” dei dati contri-butivi presenti nel sistema. I lorocontratti hanno decorrenza dafebbraio 2007 e durata annuale,

successivamente prorogata finoal 31/07/2008.L’analisi completa degli altri co-sti di funzionamento evidenzia,sempre nell’ambito delle varia-zioni approvate in sede di asse-stamento 2007 e stimate sullabase dei livelli necessari per as-sicurare la gestione dell’Ente incondizioni ordinarie, incrementirispetto all’anno 2006 delle spe-se postali, dei servizi pubblicita-ri (soprattutto inserzioni su quo-tidiani relative alle gare espleta-te dall’Ente) e dei costi degli Or-gani Amministrativi e di control-lo dovuti quest’ultimi oltre al-l’attività inerente il lavoro delleCommissioni sulla Riforma e al-la situazione particolare creatasicon la scomparsa improvvisa delPresidente a soli 4 mesi dall’in-sediamento.Fra le numerose riduzioni di co-sto nel quale era maggiormentepossibile esercitare un conteni-mento della spesa si segnalano lepiù significative relative allePrestazioni di terzi, alle Consu-lenze amministrative tecnichealle Spese di Rappresentanza edai Canoni di manutenzione.Per quanto riguarda le Prestazio-ni di terzi, l’Ente ha fatto ricorsodurante l’anno alla somministra-zione diretta di lavoro interinaleper un totale di sei risorse (circala metà rispetto all’anno prece-dente) per far fronte a taluni pic-chi di lavoro oppure a specificiprogetti (ad esempio, inserimen-to dati ai fini della gestione dellapolizza sanitaria a favore degliiscritti e i loro familiari, peraltrocon il sostanziale contributo eco-nomico della Società assicuratri-ce) nonché per sostituire alcunelavoratrici assenti per maternità.Per quanto riguarda la diminu-zione delle Consulenze ammini-

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strative e tecniche si ricorda chenel corso del 2006 si è fatto ri-corso ad incarichi da considerar-si straordinari quali la valutazio-ne complessiva del patrimonioimmobiliare da parte della so-cietà Nomisma (incarico attri-buito nel 2005 ma completatonel 2006) e il servizio di recrui-ting per figure professionali del-l’area finanza mentre nel 2007 ilvalore si riferisce alle consulen-ze di carattere essenziale.Per i relativi approfondimenti sirimanda all’esame della tabellacosti della sede e all’analisi del-le singole poste nell’ambito del-la nota integrativa.Complessivamente i costi di fun-zionamento, che aumentano fi-siologicamente del 5,5% rispettoal 2006, ammontanto a 24,9 mi-lioni di euro (23,7 milioni di eu-ro nel 2006) e rappresentano il2,4% dei ricavi (2,6% nel 2006).Con riferimento agli aspetti emi-nentemente organizzativi va rile-vato il particolare sforzo com-piuto dalla Dirigenza e dalla Di-rezione Generale per la messa apunto di una serie di reportquantitativi sulle principali atti-vità dell’Ente. Tutti i dati quanti-tativi disponibili dal sistema direportistica interna per la verifi-ca di produttività degli uffici, an-che con riferimento alle annua-lità pregresse, saranno utilizzatidalla società Business Value cuiè stata affidato l’incarico (deli-bera C.d A. n. 7 dell’11 gennaio2008) di proporre la nuova strut-

tura organizzativa dell’Ente co-me meglio si dirà tra i fatti inter-venuti dopo la chiusura dell’e-sercizio. Sul fronte del rinnovo dei verticiistituzionali, il 2007 è stato unanno particolarmente travaglia-to. Dapprima, infatti, il Comitatodei Delegati, nella seduta del15/03/2007, ha eletto l’AvvocatoRiccardo Scocozza, Presidentedella Cassa Forense, per il bien-nio marzo 2007 - marzo 2009.L’Avvocato Scocozza succede-va, così, all’Avvocato Mauriziode Tilla, che era rimasto ai verti-ci dell’Ente per circa 10 anni edal quale vanno i ringraziamentiper aver gestito l’Ente nella fasedi privatizzazione.Il 16 marzo, sono stati, quindi,eletti, 5 nuovi Consiglieri diAmministrazione, nelle personedegli Avvocati: Alberto Bagnoli,Marcello Colloca, GiuseppeDella Casa, Salvatore Di Cristo-falo e Vincenzo La Russa. Ilnuovo Consiglio di Amministra-zione, insediatosi il 22 marzo2007, aveva eletto i due VicePresidenti nelle persone degliAvvocati: Paolo Rosa (poi nomi-nato Vicario) e Marcello Collo-ca, oltre ai componenti dellegiunta esecutiva.In data 18 luglio 2007, tuttavia,per una tragica fatalità, il Presi-dente Avvocato Riccardo Sco-cozza, veniva a mancare e, nelsuccessivo mese di settembre(14 settembre 2007), il Comitatodei Delegati eleggeva a Presi-

dente l’Avvocato Paolo Rosa,del Foro di Trento, per portare atermine il mandato, fino a marzo2009. Alla seduta prendeva parteanche l’Avvocato Gabriele Ca-puano in sostituzione dell’Avvo-cato Scocozza.Nella successiva seduta del 28settembre 2007, il Comitato deiDelegati procedeva alla neces-saria integrazione del Consigliodi Amministrazione eleggendol’Avvocato Beniamino Palamo-ne.Il Consiglio di Amministrazione,nella sua nuova composizione,nella seduta del 5 ottobre 2007ha eletto Vice Presidente l’Avv.Raffaele Ruggiero e l’Avv. Mar-cello Colloca è stato nominatoVice Presidente Vicario.

Riserva legaleIl decreto legislativo n. 509/94art. 1 comma 4, lettera C, preve-de la riserva legale non inferiorea cinque annualità dell’importodelle pensioni in essere.Per il 2007, anno in cui le pen-sioni erogate sono state pari a530 milioni di euro circa, l’Enteha adeguato la riserva portandol’accantonamento ad un totale di2.650 milioni di euro circa.Va evidenziato che il patrimonionetto della Cassa è aumentatodel 7,8% e rappresenta 6,92 vol-te l’importo delle pensioni in es-sere nel 2007 rispetto alle 6,75volte nel 2006, alle 6,92 voltenel 2005 e alle 7,09 volte nel2004.

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Descrizione Valori al 31/12/2007 Valori al 31/12/2006

Riserva legale 2.649.456 2.522.391

Avanzi portati a nuovo 754.006 648.280

Avanzo economico esercizio 264.577 232.791

Totale patrimonio netto 3.668.039 3.403.462

(migliaia di euro)

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L’andamento di tale indice im-pone, come si diceva all’inizio,la prosecuzione del percorsoriformatore già avviato.

Confronto con il bilanciotecnico attuarialeLe tabelle che seguono evidenzia-no il confronto dei valori di bilan-cio con il bilancio tecnico attua-riale elaborato dal Prof. Orrù sul-la base del consuntivo 2005. Alsolo scopo di esporre l’andamen-to storico degli anni precedenti, siriportano anche i dati del vecchio

bilancio tecnico al 31/12/2002.(dati in migliaia di euro).Gli oneri pensionistici del 2007risultano superiori a quanto previ-sto dal bilancio tecnico per circa19 milioni di euro pari al 3,7%(nel 2006 erano superiori del4,5%). Si rileva che la voce di bi-lancio “Oneri pensionistici” acco-glie circa 12 milioni di euro rela-tivi ad arretrati anni precedentiper pensioni richieste e liquidatesuccessivamente al raggiungi-mento dei requisiti.

Il valore delle entrate contributi-ve registrate nel bilancio 2007 èsuperiore alle previsioni attua-riali di circa l’1,8%.Dal 2006, il valore di bilanciodelle entrate contributive daconfrontarsi con il nuovo bilan-cio tecnico-attuariale escludeanche i contributi per maternitàdato che, quest’ultimo, non liprevede perché, più corretta-mente, li stima uguali ai costidelle indennità di maternità adessi correlati.

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Oneri pensionistici

Anno Bilancio tecnico Bilancio tecnico Valori di bilancio Differenza Differenza al 31/12/2002 a) al 31/12/2005 b) c) % (c-a) % (c-b)

2003 consuntivo 384.740 / 389.377 +1,20 /

2004 consuntivo 414.055 / 420.964 +1,67 /

2005 consuntivo 442.226 / 457.659 +3,49 /

2006 consuntivo 472.081 482.562 504.478 +6,86 +4,54

2007 consuntivo 499.301 510.875 529.891 +6,13 +3,72

Entrate contributive (*)

Anno Bilancio tecnico Bilancio tecnico Valori di bilancio Differenza Differenza al 31/12/2002 a) al 31/12/2005 b) c) % (c-a) % (c-b)

2003 consuntivo 500.267 / 532.560 +6,45 /

2004 consuntivo 541.425 / 563.725 +4,12 /

2005 consuntivo 583.268 / 609.798 +4,55 /

2006 consuntivo 628.239 661.642 658.192 +4,8 -0,5

2007 consuntivo 675.993 708.858 721.387 +6,72 +1,77(*) Esclusa sanatoria e condoni. Dal consuntivo 2006 esclusi anche i contributi per maternità.

Si deve comunque ricordare che ilmetodo di rilevazione delle entratecontributive, utilizzato per la reda-zione del bilancio tecnico, com-porta una dinamica accelerata ri-spetto a quella degli effettivi incas-si registrati in contabilità. Infatti leentrate contributive del bilanciotecnico, si riferiscono per compe-tenza interamente all’anno, mentrei valori economici figuranti nei bi-lanci risentono dei 12 mesi di sfa-samento temporale con il qualevengono portati a conoscenza del-la Cassa Forense, essendo aggan-

ciata l’autotassazione al criterio fi-scale della dichiarazione dei reddi-ti relativa all’anno precedente.Le entrate patrimoniali di bilancio2007 risultano superiori a quantoprevisto dal bilancio tecnico dicirca 47 milioni di euro stante ilfavorevole andamento, già de-scritto, della gestione del patrimo-nio mobiliare.Il patrimonio netto al 31/12/2007di bilancio risulta inferiore aquanto previsto dal bilancio tecni-co per 40 milioni di euro circa da-to quest’ultimo che ha una confi-

gurazione prettamente finanziariae, quindi, trascura tutte le poste dinatura contabile quali gli ammor-tamenti e gli accantonamenti.Infatti il totale del patrimonio, in-teso come somma delle diverseclassi di investimento (come sievince dalla seconda tabella dellaRelazione sulla gestione), am-monta al 31/12/2007 a 3.691 mi-lioni di euro circa (senza conside-rare le plusvalenze implicite rela-tive al patrimonio sia mobiliareche immobiliare) e, quindi, in li-nea con quello del bilancio tecni-

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co al 2002, leggermente più bassorispetto ai valori del patrimonioindicati nella nuova stesura del bi-lancio tecnico di Orrù.Si ricorda, come lo scorso anno,che il tema della sostenibilità dimedio-lungo periodo, soprattuttoin chiave di solidarietà e di equitàintergenerazionali, è comune atutte le Casse del D.L. 509/1994,fatta eccezione per quella dei Ra-gionieri e quella dei Commercia-listi che sono già intervenute.In effetti, l’attuale sistema legaledei controlli non rileva né il co-siddetto “debito latente maturato”(valore degli impegni maturati neiconfronti degli iscritti per presta-zioni che verranno a scadenza,pari a 14,8 miliardi di euro circa),né il debito già maturato nei con-fronti dei pensionati vigenti (paria 6,7 miliardi di euro circa): l’o-nere previdenziale maturato risul-ta quindi essere pari a complessi-vi 21,5 miliardi di euro circa chevanno raffrontati ad un patrimo-nio netto contabile di 3,7 miliardidi euro circa evidenziando un“deficit patrimoniale implicito” dinon trascurabile entità.

Anche questo dato impone l’ado-zione di interventi, sia sul frontedelle entrate che su quello delleuscite, al fine di assicurare la sta-bilità di medio-lungo periodo mi-gliorando il rapporto di solvibilitàche si ottiene dividendo l’ammon-tare delle passività per l’ammon-tare delle attività.

Fatti intervenuti dopola chiusura dell’esercizio– In esecuzione della delibera

programmatica di riorganizza-zione dell’Information Center(Consiglio di Amministrazionedel 13/12/2007), sono stati or-ganizzati una serie di corsi diformazione per il personale deiConsigli dell’Ordine che, nelperiodo di febbraio/giugno2008, vedranno coinvolti circa100 Ordini, in una capillareopera di aggiornamento previ-denziale.È stata, inoltre, espletata la garaper le nuove tecnologie (che sa-ranno rese operative dal mese digiugno 2008), ed è stata attivata,a partire dal 31/03/2008, una li-nea telefonica dedicata ai Con-

sigli dell’Ordine. Il grosso suc-cesso che sta riscuotendo lamassiccia opera di formazionelascia ben sperare per una defi-nitiva soluzione del problemadell’Information Center, instretta sinergia tra Cassa e Con-sigli dell’Ordine.

– L’ampio e approfondito dibattitosulle ipotesi di riforma per garan-tire la sostenibilità del sistemaprevidenziale per almeno 30 an-ni, come previsto dal comma 763della legge 27 dicembre 2006 n.296 (finanziaria 2007), è sfociatoin una delibera del Comitato deiDelegati, in data 22 febbraio2008, che ha bocciato la possibi-le opzione per il sistema contri-butivo introdotto, per il regimepubblico, dalla legge 335/1995.Le linee guida della riforma at-tualmente allo studio di una ap-posita commissione del Comi-tato si stanno orientando all’in-terno del vigente sistema retri-butivo, utilizzando le leve del-l’età pensionabile (con gradualeaumento fino ai 70 anni) e dellealiquote per il calcolo della pen-sione.

LA PREVIDENZA FORENSE

Entrate patrimoniali

Anno Bilancio tecnico Bilancio tecnico Valori di bilancio Differenza Differenza al 31/12/2002 a) al 31/12/2005 b) c) % (c-a) % (c-b)

2003 consuntivo 107.486 / 109.991 +2,33 /

2004 consuntivo 114.493 / 115.150 +0,57 /

2005 consuntivo 122.260 / 125.046 +2,28 /

2006 consuntivo 130.793 129.807 157.468 +20,39 +21,31

2007 consuntivo 140.255 140.377 187.216 +33,48 +33,37

Patrimonio netto

Anno Bilancio tecnico Bilancio tecnico Valori di bilancio Differenza Differenza al 31/12/2002 a) al 31/12/2005 b) c) % (c-a) % (c-b)

2003 consuntivo 2.815.637 / 2.826.276 +0,38 /

2004 consuntivo 3.003.829 / 2.986.591 -0,57 /

2005 consuntivo 3.210.253 / 3.170.670 -1,23 /

2006 consuntivo 3.437.413 3.425.757 3.403.462 -1,00 -0,65

2007 consuntivo 3.691.116 3.707.994 3.668.039 -0,62 -1,08

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Per quanto riguarda la leva deicontributi sarà imprescindibileottenere l’aumento del contribu-to integrativo dal 2% al 4%.Alla pensione base, assicuratadal nuovo sistema con le attualiregole retributive, si sta studian-do di aggiungere una quota inte-grativa, calcolata con il sistemacontributivo e finanziata con unaaliquota aggiuntiva di contributosoggettivo di tipo modulare eampiamente discrezionale nelladeterminazione percentuale.La delibera finale del Comitatodei Delegati, che si conta di rag-giungere entro il 2008, dovràpoi, naturalmente, essere appro-vata dai Ministeri Vigilanti, anorma del D.lgs. 509/94.

– Le disposizioni per l’invio tele-matico del mod. 5 sono state ri-visitate dal Consiglio di Ammi-nistrazione (delibera n. 152 del24 aprile 2008) nell’ambito diun più ampio progetto tendente,nell’arco dei prossimi anni, adindividuare il canale telematicocome unica via di trasmissionedel mod. 5 alla Cassa.Le modifiche, introdotte già dal2008, tendono ad eliminare lafirma digitale (sostituita da unsistema di identificazione trami-te codice Pin) e ad introdurreuna tolleranza, fino al 30 no-vembre, per i modelli 5 inviatiin ritardo, sempreché venga uti-lizzato l’invio telematico. Inquesto modo, si cerca di incen-tivare fortemente il canale tele-matico per evitare, già dal 2009,le ingenti spese legate alla tra-smissione a tutti gli iscritti agliAlbi della necessaria modulisti-ca cartacea personalizzata.

– Dopo una laboriosa attività dipreselezione che ha coinvoltoprimarie società a livello nazio-nale, il Consiglio di Ammini-

strazione, nella seduta dell’11gennaio 2008, ha deliberato diprocedere alla riorganizzazionedi Cassa Forense, secondo prin-cipi di maggiore efficienza eproduttività, utilizzando un mo-dello organizzativo “per proces-si” e di dare incarico alla SocietàBusiness Value di coadiuvare laDirezione Generale nella defini-zione della proposta di una nuo-va struttura organizzativa conprecise indicazioni in ordine allaredistribuzione dell’organico.Nella successiva seduta del 18gennaio 2008, poi, il Consigliodi Amministrazione ha delibe-rato di nominare il Vice Presi-dente avv. Colloca, il DirettoreGenerale dr. Cavadini e il ViceDirettore Generale dott. Proiet-ti, quali componenti del Comi-tato Guida che si interfacceràcon la dott.ssa Lorenzelli, CapoProgetto Business Value, nellapredisposizione del progetto diriorganizzazione dell’Ente.La Società Business Value ha dapoco ultimato una meticolosaattività di ricognizione e si ap-presta a presentare una primaproposta di ipotesi di organizza-zione che tenga conto anche diuna redistribuzione del persona-le a seguito dell’efficientamentodei processi lavorativi.Si conta di portare a compimen-to il progetto entro l’estate, pre-via definizione di tutti i passag-gi intermedi, propedeutici al va-ro della nuova struttura organiz-zativa.

– Il Consiglio di Amministrazio-ne, data la particolare turbolen-za dei mercati finanziari di que-sti primi mesi dell’anno, ha de-liberato alcuni acquisti azionarimirati:• nel settore finanziario (Uni-

credito e Mediobanca) e nel

settore delle utilities (Enel),anche finalizzati all’abbassa-mento del prezzo di carico fi-nanziario;

• nel settore delle energie rinno-vabili, anche attraverso ETF efondi dedicati, in un’ottica so-prattutto di diversificazione;

– Per quanto riguarda l’obbliga-zionario governativo, si è inve-stito sia a tasso variabile che fis-so (principalmente BTP conscadenza fino al 2021) anche incoincidenza di scadenze di tito-li analoghi.Sul fronte dei titoli Corporate, siè investito principalmente in ti-toli con buon grado di rating atasso variabile tenuto conto de-gli ampi spread rispetto all’euri-bor tre mesi e, in misura inferio-re, a tasso fisso comunque conrendimenti netti superiori al 4%.

– A partire dal 1° gennaio 2008 èentrata in esercizio la nuovaconvenzione di tesoreria affida-ta per il quinquennio 2008-2012alla Banca Popolare di Sondrioche, fra l’altro, offre un rendi-mento sul conto corrente moltocompetitivo parametrato all’eu-ribor tre mesi.

– A fine marzo – inizio aprile so-no giunte a conclusione dueoperazioni finanziarie:• la prima riguarda l’obbliga-

zionario, con la scadenza diTreasury Bond americani che,stante l’eccezionale debolezzadel dollaro, ha comportato laregistrazione di perdite sulcambio in buona parte già ac-cantonate a fine 2007;

• la seconda riguarda l’aziona-rio, con la conclusione dell’O-PA di Intesa San Paolo su Cas-sa di Risparmio di Firenze, de-cisa nell’autunno 2007, hacomportato la realizzazione disignificativa plusvalenza.

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– Nei primi mesi dell’anno si èsviluppata una intensa attivitàdi esame di immobili princi-palmente ad uso uffici e hotelsche, per ora, non ha consentitodi individuare operazioni van-taggiose.Per quanto riguarda i fondi im-mobiliari si segnala il richiamodell’ulteriore stanziamento re-lativo a Pan European PropertyFund mentre si rimane in atte-sa degli altri richiami, soprat-tutto quelli relativi al fondoF2i ormai avviato dal dicem-bre 2007.

– È in corso la selezione del ge-store di mandato “a rendimen-to assoluto” da mettere incompetizione con la gestioneinterna: nell’ambito dell’AssetAllocation approvata costitui-sce il primo prudente ingressonegli “investimenti alternativi”(3% circa del patrimonio com-plessivo), oltre ai modesti in-vestimenti in fondi di PrivateEquity deliberati.

– Il Consiglio di Amministrazio-ne ha deliberato l’avvio dellagara relativa alla remotizzazio-ne degli archivi cartacei ed haallo studio l’avvio di gare euro-pee relativamente alla realizza-zione del nuovo centro elabora-zione dati, dell’appalto del ser-vizio di sorveglianza, del servi-zio buoni pasto ed altre.

– Nel febbraio del 2008 è statoaggiornato il “Documento sul-la sicurezza e la salute duranteil lavoro” (legge 626/94) e il

14 marzo 2008 è stato aggior-nato il “Documento program-matico sulla sicurezza” (D.lgs.n.196 del 30/06/2003).

– Dal 1° gennaio 2008 risultanoscaduti i CCNL degli impiegatie dei dirigenti e, avendo l’A-dEPP inviato disdetta alle Orga-nizzazioni Sindacali Nazionalie messo a punto la piattaformarelativa agli impiegati, sono incorso trattative per il rinnovo.Anche la parte economica delContratto di secondo livello èscaduta con il 31/12/2007: per-tanto la parte variabile dellaretribuzione legata alla produt-tività andrà rinegoziata dopo laconclusione della trattativa re-lativa al CCNL.

– Nei primi mesi del 2008, ilprogetto del Casellario Centra-le degli iscritti, istituito pressol’INPS con D.M. 4/2/2005, do-po un periodo di stasi duratooltre un anno, ha subito unaaccelerazione, a seguito del-l’intervento del Nucleo di va-lutazione della Spesa Previ-denziale che ha avocato a sé icompiti di coordinamento delprogetto stesso.Nelle ultime riunioni svoltesipresso il Ministero del Lavorosono stati affrontati temi im-portanti come l’approvazionedello schema di estratto contounificato, le modalità di ag-giornamento dei dati del Ca-sellario e le regole di consoli-damento degli stessi.L’AdEPP ha attivamente parte-

cipato al progetto attraverso unadelegazione tecnica che hacompiutamente rappresentato leproblematiche normative einformatiche degli Enti, propo-nendo un percorso di adegua-mento alle necessità rappresen-tate dall’INPS e una semplifica-zione delle regole amministrati-ve per la trasmissione delle va-riazioni dei dati.Anche il Nucleo di Valutazio-ne, nel corso della riunionesvoltasi il 17/04/2008 presso ilMinistero del Lavoro, ha ap-provato la nuova pianificazio-ne delle attività proposte dal-l’AdEPP e la semplificazionedei codici di variazione.A questo punto i tempi di rea-lizzazione del progetto, con ri-ferimento all’invio dell’estrat-to conto unificato, slitterannodi circa un anno rispetto ai ter-mini originariamente previsti,arrivando al marzo 2009.Il Consiglio di Amministrazio-ne della Cassa, nella riunionedel 24 aprile 2008, nel prende-re atto della nuova pianifica-zione delle attività previste dalNucleo di Valutazione dellaSpesa Previdenziale, ha invita-to la Direzione Generale a ve-rificare la fattibilità dell’inviodi un estratto conto a tutti gliiscritti, anche come prova ge-nerale del successivo invio del-l’estratto conto unificato, unavolta ultimate le operazioni dibonifica dei dati attualmente incorso (fine 2008).

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Passività

Descrizione Valore al 31.12.2007 Valore al 31.12.2006

Fondi per rischi e oneri 186.527.104 108.508.493Fondo trattamento fine rapporto 4.796.181 4.849.380Debiti 38.353.890 54.010.610Fondi ammortamento 293.709.373 287.270.953Ratei e risconti passivi 2.094.449 1.770.745Totale Passività 525.480.997 456.410.181Patrimonio netto 3.668.039.191 3.403.461.737

Riserva Legale 2.649.456.000 2.522.391.000Avanzi portati a nuovo 754.005.740 648.279.552Avanzo d’esercizio 264.577.450 232.791.189Riserva da arrotondamento 1 -4

Totale a pareggio 4.193.520.188 3.859.871.918Conti d’ordine 89.062.125 333.945.655

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2007 (sintetico)

Attività

Descrizione Valore al 31.12.2007 Valore al 31.12.2006

Immobilizzazioni immateriali 7.529.123 7.262.430Immobilizzazioni materiali 418.409.354 416.772.498Immobilizzazioni finanziarie 584.786.917 600.669.859Crediti 317.455.402 282.375.214Attività finanziarie 2.682.853.318 2.377.315.595Disponibilità liquide 158.509.881 154.538.467Ratei e risconti attivi 23.976.193 20.937.855Totale Attività 4.193.520.188 3.859.871.918Conti d’ordine 89.062.125 333.945.655

(segue)

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2007 (analitico)

Descrizione delle voci dello Stato Patrimoniale

ATTIVITÀ

Descrizione Valore al 31.12.2007 Valore al 31.12.2006

Parziale Totale Parziale TotaleImmobilizzazioni immateriali

Software di proprietà ed altri diritti 5.879.060 5.655.526Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1.406.285 1.363.126Altre 243.778 7.529.123 243.778 7.262.430

Immobilizzazioni materialiFabbricati 406.771.343 404.528.972Impianti e macchinari 2.535.900 2.507.886Attrezzatura 205.725 215.702Automezzi 7.967 56.372Apparecchiature Hardware 3.919.060 4.286.846Mobili e macchine d’ufficio 4.734.666 4.796.355Altre 234.693 418.409.354 380.365 416.772.498

Immobilizzazioni finanziariePartecipazione in imprese collegate 41.317 41.317Partecipazione in altre imprese 1.613.534 1.372.224Crediti vs personale dipendente 1.313.030 1.072.225Crediti vs iscritti 88.221.615 97.976.112Crediti vs altri 2.996.881 2.799.487Titoli emessi o garantiti dallo Stato 131.690.355 131.760.793Altri titoli 358.910.185 584.786.917 365.647.701 600.669.859

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245

LA PREVIDENZA FORENSE

Descrizione delle voci dello Stato Patrimoniale

ATTIVITÀ

Descrizione Valore al 31.12.2005 Valore al 31.12.2004

Parziale Totale Parziale TotaleCrediti

Crediti vs personale dipendente 1.289 2.267Crediti vs iscritti e Concessionari 307.244.872 269.351.472Crediti vs inquilinato 2.561.922 2.063.006Crediti vs lo Stato 480.946 535.269Crediti vs altri 7.166.373 317.455.402 10.423.200 282.375.214

Attività finanziarieAltri Titoli 2.424.578.318 2.076.082.924Investimenti di liquidità 257.997.337 300.996.578Altre 277.663 2.682.853.318 236.093 2.377.315.595

Disponibilità liquideDepositi bancari 149.844.177 143.832.890Denaro, assegni e valori in cassa 144.875 141.882C/C postali 8.520.829 158.509.881 10.563.695 154.538.467

Ratei e risconti attiviRatei attivi 21.735.696 18.970.071Risconti attivi 2.240.497 23.976.193 1.967.784 20.937.855

Totale Attività 4.193.520.188 3.859.871.918Conti d’ordine

Immobilizzazioni c/impegni 3.671.493 3.671.493Altri impegni 71.826.228 319.982.466Garanzie diverse 8.579.020 5.303.789Rischi diversi 4.985.384 89.062.125 4.987.907 333.945.655

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2007 (analitico)

(segue)

Descrizione delle voci dello Stato Patrimoniale

PASSIVITÀ

Descrizione Valore al 31.12.2007 Valore al 31.12.2006

Parziale Totale Parziale TotaleFondi rischi e oneri

Fondo Svalutazione crediti 67.781.622 40.341.937Fondo Oscillazione titoli 49.008.297 7.427.474Fondo Oneri e rischi diversi 69.737.185 186.527.104 60.739.082 108.508.493

Fondo trattamento fine rapportoFondo trattamento fine rapporto 4.796.181 4.796.181 4.849.380 4.849.380

DebitiDebiti vs banche 1.196.692 1.368.641Debiti vs fornitori 2.097.795 2.236.899Debiti vs lo Stato 535.107 549.258Debiti tributari 20.935.230 22.341.963Debiti vs Enti previdenziali 906.884 777.048Debiti vs personale dipendente 1.384.430 1.196.997Debiti vs iscritti 3.461.002 4.532.176Altri debiti 7.836.750 38.353.890 21.007.628 54.010.610

Fondi di ammortamentoFondi ammort.to per imm. immateriali 6.600.193 6.069.825Fondi ammort.to per imm. materiali 287.068.022 281.170.848Altri Fondi ammortamento 41.158 293.709.373 30.280 287.270.953

(continua)

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PPREVIDENZAinformazione

246

PLA PREVIDENZA FORENSE

Descrizione delle voci dello Stato Patrimoniale

PASSIVITÀ

Descrizione Valore al 31.12.2007 Valore al 31.12.2006

Parziale Totale Parziale TotaleRatei e risconti passivi

Ratei passivi 2.001.740 1.731.965Risconti passivi 92.709 2.094.449 38.780 1.770.745

Totale Passività 525.480.997 456.410.181Patrimonio netto

Riserva Legale 2.649.456.000 2.522.391.000Avanzi portati a nuovo 754.005.740 648.279.552Avanzo d’esercizio 264.577.450 232.791.189Riserva da arrotondamento 1 3.668.039.191 -4 3.403.461.737

Totale a pareggio 4.193.520.188 3.859.871.918Conti d’ordine

Impegni c/terzi cedenti immobilizzazioni 3.671.493 3.671.493Altri impegni c/terzi 71.826.228 319.982.466Altri creditori della Cassa 8.579.020 5.303.789Rischi diversi 4.985.384 89.062.125 4.987.907 333.945.655

CONTO ECONOMICO AL 31.12.2007 (sintetico)

COSTI

Descrizione Valore al 31.12.2007 Valore al 31.12.2006

Prestazioni previd. e assist. 570.599.163 553.689.620Organi ammin. e di controllo 3.124.123 2.794.880Comp. prof.li e lav. autonomo 1.355.914 1.437.954Personale 16.901.332 15.598.711Materiali sussidiari e di consumo 242.525 260.438Utenze varie 1.413.379 1.176.803Servizi vari 4.152.793 3.292.825Affitti passivi 118.102 115.723Spese pubblicazione periodico 684.263 739.393Oneri tributari 23.556.185 23.173.202Oneri finanziari 39.946.806 17.355.278Altri costi 2.934.311 3.217.952Ammor. - svalutaz. - altri accan.ti 48.136.850 40.433.808Oneri straordinari 1.442.315 1.200.316Rettifiche di valori 49.008.297 7.427.474Rettifiche di ricavi 3.973.677 2.679.102Totale costi 767.590.035 674.593.479Avanzo d’esercizio 264.577.450 232.791.189Totale a pareggio 1.032.167.485 907.384.668

(segue)

RICAVI

Descrizione Valore al 31.12.2007 Valore al 31.12.2006

Contributi 752.195.648 684.446.606Canoni di locazione 21.187.115 19.893.338Altri ricavi 87.612 106.855Interessi e proventi finanziari 211.505.720 157.695.444

(continua)

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247

LA PREVIDENZA FORENSE

RICAVI

Descrizione Valore al 31.12.2007 Valore al 31.12.2006

Rettifiche di valori 3.414.823 11.436.411Rettifiche di costi 2.483.379 2.366.934Proventi straordinari 41.293.188 31.439.080Totale ricavi 1.032.167.485 907.384.668

CONTO ECONOMICO AL 31.12.2007 (analitico)

Descrizione delle voci del Conto Economico

COSTI

Descrizione Valore al 31.12.2007 Valore al 31.12.2006

Prestazioni previd.li e assist.li 570.599.163 553.689.620Pensioni agli iscritti 529.891.194 504.478.150Liquidazioni in capitale 83.238 65.256Indennità di maternità 23.201.427 21.518.320Altre prestaz. prev. ed assistenz. 15.250.597 16.380.985Contributi da rimborsare 2.172.707 11.246.909

Organi amm.vi e di controllo 3.124.123 2.794.880Indennità di carica agli Amministratori 609.582 631.951Indennità di carica ai Sindaci 118.805 118.805Rimb. spese e get. presenza Sindaci 184.952 178.894Rimb. spese e get. presenza Amm.ri e Delegati 2.210.784 1.865.230

Comp. prof.li e lav. autonomo 1.355.914 1.437.954Consulenze legali e notarili 404.150 372.194Consulenze tecniche ed amministrative 608.541 765.136Altre consulenze 343.223 300.624

Personale 16.901.332 15.598.711Retribuzioni dipendenti 11.203.739 10.285.995Retribuzioni portieri 490.670 493.584Oneri sociali personale 3.007.939 2.758.422Oneri sociali portieri 150.635 151.428Trattamento di fine rapporto 944.783 830.466Benefici di natura varia 223.000 211.000Assicurazioni per il personale 10.992 7.071Altri benefici 754.042 701.193Missioni 47.939 63.377Corsi di formazione 67.593 96.175

Materiali sussidiari e di consumo 242.525 260.438Acquisti materiale vario 214.169 231.731Acquisti divise 28.356 28.707

Utenze varie 1.413.379 1.176.803Energia elettrica 205.372 240.383Spese telefoniche 214.202 253.153Spese postali 970.784 661.596Altre utenze 23.021 21.671

(continua)

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PPREVIDENZAinformazione

248

PLA PREVIDENZA FORENSE

CONTO ECONOMICO AL 31.12.2007 (analitico)

Descrizione delle voci del Conto Economico

COSTI

Descrizione Valore al 31.12.2007 Valore al 31.12.2006

SERVIZI VARI 4.152.793 3.292.825Assicurazioni locali ufficio ed autovetture 92.166 97.128Assicurazioni immobili 145.400 145.400Servizi informatici 342.016 324.145Servizi pubblicitari 60.022 48.528Prestazioni di terzi 470.707 679.235Spese di rappresentanza 87.203 93.797Spese bancarie 2.289.286 1.340.065Trasporti e spedizioni 37.756 52.922Noleggi 160.561 150.569Altre prestazioni di servizi 467.676 361.036

AFFITTI PASSIVI 118.102 115.723Affitti locali uso ufficio 118.102 112.215Affitti vari 0 3.508

SPESE PUBBLICAZIONE PERIODICO 684.263 739.393Spese di tipografia 384.596 382.956Spedizione periodico 299.667 356.437

ONERI TRIBUTARI 23.556.185 23.173.202IRPEG - IRES 7.288.891 7.316.372I.C.I. 2.112.327 2.091.716IVA su compensi dei concessionari 153.353 131.269Ritenute erariali sugli interessi di c/c e depositi 1.489.738 1.192.599Ritenute erariali e imposte varie 11.887.107 11.859.079I.R.A.P. 624.769 582.167

ONERI FINANZIARI 39.946.806 17.355.278Interessi passivi 74.889 209.032Altri 10.380.543 2.443.482Oneri finan. derivanti da operazioni mobiliari 7.820.952 3.582.874Interessi passivi su scarti d’emissione 241.368 237.178Int. pass. su scarti negoziazione Immobilizzazioni finanz. 81.454 81.454Oneri derivanti dal mercato premi 21.347.600 10.801.258

ALTRI COSTI 2.934.311 3.217.952Pulizie uffici 248.013 234.777Spese condominiali 131.259 117.957Canoni di manutenzione 217.403 301.787Libri, giornali e riviste 40.441 38.516Adattamenti locali ufficio 156.856 226.500Visite fiscali ai dipendenti 13.418 10.689Spese di locomozione 17.731 33.547Stampa e pubblicazioni 176.242 159.903Congressi, Convegni e Conferenze 120.862 116.804Varie 74.595 81.824Gestioni immobili 910.763 897.931Riparazione straordinaria immobili 826.728 997.717

AMM.TI - SVALUTAZIONI - ALTRI ACC.TI 48.136.850 40.433.808Immobilizzazioni immateriali 530.368 593.601Immobilizzazioni materiali 6.774.141 6.965.105Svalutazione crediti 27.544.474 5.996.325Accantonamento per spese liti in corso 241.329 330.023Accantonamento per supplemento pensioni 2.000.000 1.600.000

(segue)

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249

LA PREVIDENZA FORENSE

CONTO ECONOMICO AL 31.12.2007 (analitico)

(segue)

(continua)

Descrizione delle voci del Conto Economico

COSTI

Descrizione Valore al 31.12.2007 Valore al 31.12.2006

Accantonamento per rischi e oneri 0 8.400.000Accantonamento per pensioni teoric. maturate salvo v.e. 459.000 9.892.000Accantonamento oneri per spese future 667.504 215.280Accantonamento residui assistenza 9.920.034 6.441.474

ONERI STRAORDINARI 1.442.315 1.200.316Sopravvenienze passive 950.696 1.162.976Insussistenze attive 489.833 10.908Minusvalenze 0 15.083Oneri straordinari diversi 1.786 11.349

RETTIFICHE DI VALORI 49.008.297 7.427.474Rettifiche di valori 49.008.297 7.427.474

RETTIFICHE DI RICAVI 3.973.677 2.679.102Restituzioni varie 31.125 76.246Interessi depositi cauzionali inquilini 7.700 8.575Sgravi trattenuti 3.934.852 2.594.281

TOTALE GENERALE COSTI 767.590.035 674.593.479Totale costi 767.590.035 674.593.479Avanzo d’esercizio 264.577.450 232.791.189Totale a pareggio 1.032.167.485 907.384.668

Descrizione delle voci del Conto Economico

RICAVI

Descrizione Valore al 31.12.2007 Valore al 31.12.2006

CONTRIBUTI 752.195.648 684.446.606Contributi art.10 - autotassazione 331.886.617 303.196.840Contributi art.10 - ruoli 174.496 0Contributi art. 10 - notifica diretta 154.202.233 141.523.508Contributi art.11 - autotassazione 153.324.390 141.923.643Contributi art.11 - ruoli 98.966 0Contributi art. 11 - notifica diretta 47.156.659 43.003.875Contributi di maternità L. 379/90 24.134.538 22.563.006Sanzioni - ruoli 3.239.781 1.627Sanzioni dirette 1.225.390 630.981Contributi da Enti Previdenziali 4.302.273 4.348.116Iscrizioni anni precedenti 11.431.702 9.832.446Contributi per condoni e sanatorie 6.665.897 3.664.459Ripristini contributivi 97.242 98.641Altri contributi 890.959 94.201Riscatto e ricongiunzione 11.851.799 11.929.675Insolvenze contributive 1.419.979 1.564.560Depositi cancelleria e valori bollati prescr. 54.134 17.533Contributi per impos. normativa preced. 24.321 11.626Sgravi riversati 6.792 13.919Sanatoria L. 662 del 23/12/96 7.480 27.950

CANONI DI LOCAZIONE 21.187.115 19.893.338

(continua)

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PPREVIDENZAinformazione

250

PLA PREVIDENZA FORENSE

Descrizione delle voci del Conto Economico

RICAVI

Descrizione Valore al 31.12.2007 Valore al 31.12.2006

ALTRI RICAVI 87.612 106.855Recuperi vari 87.462 106.604Arrotondamenti e abbuoni attivi 150 251

INTER. E PROVENTI FINANZ. DIVERSI 211.505.720 157.695.444Interessi su obbligazioni (mutui) 1.894.952 211.921Interessi su titoli dello Stato 54.356.196 48.977.609Interessi su c/c 40000 5.459.850 4.373.308Interessi su impieghi a breve termine 12.346.658 9.411.567Interessi su c/c 41000 47.405 32.719Interessi su c/c 43000 110 19Interessi su c/c 40020 2.383 1.700Interessi su c/gestioni SGR esterne 114.291 53.729Interessi diversi 4.018.080 3.767.445Interessi su prestiti ai dipendenti 21.280 18.390Interessi su mutui ai dipendenti 1.881 1.555Dividendi azionari 36.987.931 29.023.913Proventi finanziari diversi 5.066.700 6.033.918Plusvalore su titoli 40.379.268 26.890.834Proventi su gestioni mobiliari affidate a SGR 18.645.989 12.570.357Interessi attivi in c/gest. SGR 8.570.680 7.575.340Interessi attivi su scarti di emissione 582.069 523.799Proventi su scarto di negoziazione 0 51Proventi derivanti da gestione diretta mercato premi 23.009.997 8.227.270

RETTIFICHE DI VALORI 3.414.823 11.436.411Rivalutazione titoli per ripresa di valore 3.414.823 11.436.411

RETTIFICHE DI COSTI 2.483.379 2.366.934Pensioni rentroitate 1.406.575 1.269.851Rec. maggiorazione pens. ex combatt. 464.102 481.353Recuperi e rimborsi diversi 2.414 2.436Recuperi spese portierato 610.288 613.294

PROVENTI STRAORDINARI 41.293.188 31.439.080Sopravvenienze attive su pensioni 430.481 525.125Sopravvenienze attive per contributi arretrati 40.629.308 29.002.178Sopravvenienze attive varie 218.012 305.936Insussistenze passive 13.300 104.941Plusvalenze su azioni e varie 2.078 1.500.888Proventi straordinari da arrotondamento 9 12

TOTALE GENERALE RICAVI 1.032.167.485 907.384.668Differenze costi/ricavi 264.577.450 232.791.189Totale ricavi 1.032.167.485 907.384.668Disavanzo d’esercizio 0 0Totale a pareggio 1.032.167.485 907.384.668

(continua)

(Omissis)

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Spese pubblicazione periodiciLa voce di costo complessivamenteevidenzia una riduzione del 7% cir-ca che si compone, però, di trend disegno opposto registrati dalle sotto-voci. Prima di entrare nel dettaglio èda sottolineare che nell’intento di ri-durre le spese in analisi a partire dalsecondo semestre si è proceduto aduna razionalizzazione della plateadei destinatari che ha visto l’esclu-sione della categoria “iscritti albonon iscritti cassa” con riflessi su en-trambe le voci di costo. Andandonello specifico, le spese di tipogra-fia rimangono sostanzialmente sta-bili evidenziando un incrementodello 0,4% che va però analizzato inmodo differenziato per i due perio-dici: per quanto riguarda il periodi-co trimestrale la spesa si incremen-ta del 5% per le dinamiche legate airinnovi contrattuali oltre che all’au-mento della platea dei destinatarimentre per il Tabloid si riduce del12% per effetto del numero specia-le aggiuntivo stampato nell’eserci-zio passato in occasione del decen-nale dell’AdEPP. Le spese di spedi-

Organi amministrativi e di controllo

zione invece registrano complessi-vamente un decremento del 16%; iltrend è in diminuzione per entram-be i periodici ma in maggior misu-ra, 27% circa, per il Tabloid, oltreche per quanto sopra detto, ancheper effetto dei contributi provenien-ti dalle ditte che se ne servono perveicolare la loro pubblicità.

Di seguito si fornisce il dettagliodel costo per la stampa e spedi-zione dei periodici ricordandoche per il periodico trimestralenel corso 2007 si è provvedutoalla realizzazione di 4 numeri:l’ultimo del 2006 e i primi tre del2007.

(Omissis)

L’art. 2427 punto 16 del codice civile prevede l’esposizione nella Nota Integrativa dell’ammontare dei com-pensi spettanti agli Amministratori, ai Delegati ed ai Sindaci cumulativamente per ciascuna categoria.

LA PREVIDENZA FORENSE

Spese pubblicazione periodici

Spese di tipografia € 384.596,00

Spese di spedizione € 299.666,60

Spese di tipografia (comprese pagine aggiuntive)

Previdenza Forense € 291.096,00

Modello 5 € 93.500,00

Spese di spedizione (comprese spese aggiuntive per inserti)

Previdenza Forense € 150.666,60

Modello 5 € 149.000,00

Poste di bilancio di maggiore rilevanza

Spese condominiali € 131.259,25

Pulizie uffici € 248.013,16

Canoni di manutenzione € 217.402,85

Adattamento locali ufficio € 105.739,27

Stampa e pubblicazioni € 176.241,89

Congressi Convegni e Conferenze € 120.314,54

Descrizione Valore al 31.12.2007 Valore al 31.12.2006

Organo amministrativi e di controllo € 3.124.122,37 € 2.797.880,64Compensi Organi Ente € 728.386,54 € 750.756,25Rimborsi spese e gettoni di presenza € 2.395.735,83 € 2.044.124,39

Descrizione Amministratori Delegati Totale2007 2006 2007 2006 2007 2006

Gettoni di presenza € 247.459,67 € 211.809,52 € 888.184,36 € 764.746.97 € 1.135.644,03 € 976.566,49Indennità di carica € 609.581,74 € 631.951,45 € 609.581,74 € 631.951.45Rimborso spese € 56.572,23 € 41.195,22 € 193.169,94 € 165.701,32 € 249.742,17 € 206.896,54Fatture pervenute per i servizi resi agliAmministratori ed aiDelegati (alloggio,vitto, trasporti)Totale € 913.613,64 € 884.956,19 € 1.081.354,30 € 930.448,29 € 2.820.365,85 € 2.497.181,46

€ 825.397,91 € 681.776,96

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PPREVIDENZAinformazione

252

Con decorrenza 1° gennaio 1997il Consiglio di Amministrazione,con delibera dell’11.4.1997, hastabilito di corrispondere ai Con-siglieri di Amministrazione ed aiSindaci le indennità di carica nel-la misura stabilita in data 21 mar-zo 1997 dal Comitato dei Delega-ti e secondo i criteri di cui agliartt. 15, comma 3, e 24, comma 4,dello Statuto. L’importo delle in-dennità di carica e dei gettoni di

presenza è stato rideteminato dalComitato dei Delegati nella riu-nione del 13.9.2000.Data l’introduzione della monetaunica il Consiglio di Amministra-zione, con delibera del 3.8.2001ha provveduto ad adeguare le in-dennità di carica ed i gettoni dipresenza per Presidente, Vice Pre-sidenti, Consiglieri di Ammini-strazione e Sindaci nel seguentemodo:

Si evidenzia che:– con delibera del 29.4.2005 il CdA

ha inizialmente deliberato di limi-tare la corresponsione dei gettonidi presenza per i componenti delConsiglio di Amministrazione inun numero non superiore a 25 an-nui (escludendo dal tetto le riu-nioni del CDA-CDD-Giunta);successivamente con delibera del27.5.2005 il Comitato dei Dele-gati ha deliberato che l’indennitàdi presenza per il Consiglio diAmministrazione sia corrispostasolo in relazione alle riunioni isti-tuzionali (CdA, Giunta Esecutiva,Comitato dei Delegati);

– con delibera del 6.5.2005 il Co-

mitato dei Delegati ha fissato iltetto massimo annuale per l’am-montare complessivo delle in-dennità di presenza relative allapartecipazione dei delegati alleriunioni delle commissioni inquindici gettoni di presenza.

Si registra per il 2007, complessi-vamente, un incremento dellespese sostenute per gli OrganiAmministrativi dell’11,78% cor-rispondenti a € 329.241,73. Lacausa predominante della mag-giore spesa è da imputare al mag-gior numero di riunioni svoltesinel corso dell’anno in seguito,purtroppo all’increscioso eventoche ha colpito la Cassa con la

morte del Suo illustrissimo Presi-dente Avv. Riccardo Scocozzache a soli 120 giorni dall’iniziodell’incarico è improvvisamentevenuto a mancare e al lavoro sullaRiforma previdenziale da partedelle Commissioni.Il maggior costo delle “indennitàdi presenza” ha generato, natural-mente, un aumento della posta“rimborsi spese agli amministra-tori” di € 186.466,56 pari a quasiil 21% confrontando l’esercizio2006. Nel corso dell’anno 2007sono stati inoltre liquidati “rim-borsi spese” attinenti ad anni pre-cedenti per € 27.097,64 e regi-strati in bilancio sotto la posta “so-pravvenienze passive”. In ottem-peranza al criterio della competen-za previsto per la stesura del bilan-cio civilistico, al 31.12.2007 sonostati quantificati ed iscritti in bi-lancio, sia nel conto economicotra i costi di cui all’oggetto chenello stato patrimoniale sul conto“Debiti v/Organi Collegiali perfatture da ricevere”, i costi per leindennità di carica, i gettoni dipresenza e i rimborsi spese spet-tanti per il 2007 e non ancora li-quidati. L’ammontare dei soli im-porti non ancora fatturati a tutto ilI trimestre 2008 accertati dagli uf-fici competenti sulla base degli in-carichi, delle presenze e dei rim-borsi spese richiesti risulta esseredi € 90.240,50 per le indennità dicarica, di € 225.217,18 per i get-toni di presenza e di € 5.856,99per i rimborsi spese.

(Omissis)

PLA PREVIDENZA FORENSE

Descrizione Importo lordo annuo in Eurodall’1.1.2002

Ind. di carica Presidente € 72.300,00

Ind. di carica Vice Presidenti € 56.800,00

Ind. di carica Consiglieri € 41.300,00

Ind. di carica Presidente Collegio sindacale € 25.800,00

Ind. di carica Sindaci € 20.650,00

Indennità di presenza € 413,00

Descrizione Sindaci2007 2006

Gettoni di presenza 137.343,97 134.915,54Indennità di carica 118.804,80 118.804,80Rimborsi spese 25.687,76 24.423,90Fatture pervenute per servizi resi ai Sindaci (alloggio, vitto, trasporti) 16.572,58 15.256,49Totale 298.409,11 293.400,73

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Questo prospetto ed il successivo grafico evidenziano l’aumento degli iscritti dal 1990 al 2007.

(Omissis)

LA PREVIDENZA FORENSE

Anno Iscritti attivi Pensionati attivi Totale

1990 38040 4326 423661991 39994 5082 450761992 41712 5201 469131993 43244 5810 490541994 46497 6148 526451995 51897 6392 582891996 57555 6901 644561997 63792 7490 712821998 69732 7886 776181999 74490 8147 826372000 79908 8750 886582001 84987 9083 940702002 90930 9106 1000362003 95837 9470 1053072004 102080 9793 1118732005 111708 10058 1217662006 118552 10807 1293592007 125761 11057 136818

140.000

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

01990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

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PPREVIDENZAinformazione

254

PLA PREVIDENZA FORENSE

Raffronto in milioni di euro con anni precedenti

600

500

400

300

200

100

02002 2003 2004

Anni

Mili

on

i

2005 2006 2007

Anni 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Milioni 358,11 389,37 420,96 457,66 504,47 529,89

Spesa complessiva per pensioni nel periodo 2002/2007

N.B. I dati messi a confronto si riferiscono alla sola voce con-tabile “Pensioni agli iscritti” fino al 2004, dal 2005 sono com-prese le voci contabili riferite alle pensioni contributive e al-le pensioni erogate con il sistema della totalizzazione.

Crescita del numero delle pensioni nel periodo 2002/2007

2400023500

23000

22500

22000

21500

21000

20500

20000

19500

19000

18500

18000

17500

17000

16500

16000

15500

15000

2002 2003

20.474

20.998

21.507

21.987

358,11

389,37

420,96

457,66

504,47

529,89

22.997

23.697

2004

Anni

Nu

mer

o p

ensi

on

i

2005 2006 2007

Anni 2002 2003 2004 2005 2006 2007

N° Pens. 20.474 20.998 21.507 21.987 22.997 23.697

Andamento del numero pensioni al 31/12 nel periodo2002/2007

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PPREVIDENZAinformazione

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Come di consueto, pubblichiamo lestatistiche dei redditi ai fini Irpef edel volume d’affari ai fini Iva di-chiarati dagli avvocati iscritti aglialbi e alla Cassa di previdenza.I dati qui riportati sono frutto dielaborazioni e sintesi dei dati reddi-tuali desunti dalle dichiarazionipervenute alla Cassa Forense, me-diante il cosiddetto “Modello 5”,nell’anno 2007, le quali si riferi-scono ai redditi prodotti dai profes-sionisti nel corso dell’anno 2006.Si tratta di informazioni di indub-bio interesse statistico, che la Cas-sa possiede per via dell’obbligo di-chiarativo a cui sono sottoposti tut-ti gli avvocati esercenti la profes-sione in Italia. Grazie a tale obbli-go la Cassa Forense è attualmentel’unico organismo insieme all’A-genzia delle entrate, ad avere a di-sposizione l’informazione comple-ta sui livelli reddituali dichiarati da-gli avvocati italiani; ovvio è l’inte-resse di natura previdenziale legatoalla conoscenza dell’entità dei red-diti prodotti su cui vengono com-misurati sia i contributi sia le futu-re prestazioni pensionistiche.Passando all’analisi dei dati, nellaTabella 1 e nella Tabella 2 si ri-porta, per il periodo 1981 – 2006,l’evoluzione temporale rispettiva-mente del monte reddituale Irpef edel volume d’affari Iva complessi-vamente dichiarato dagli avvocatiiscritti alla Cassa.

In particolare nella tabella 1 risultache per l’anno 2006 gli avvocatiiscritti alla Cassa hanno prodottoun reddito complessivo di circa6.312 milioni di euro con una cre-scita percentuale rispetto all’annoprecedente dell’11,7% per un valo-re medio di euro 49.039 con unacrescita percentuale media rispettoall’anno precedente di circa il3,5%.Dall’analisi dell’andamento tem-porale emerge una crescita abba-stanza sostenuta del monte redditicomplessivamente prodotto dallacategoria a cui corrisponde peròuna crescita del reddito medio conincrementi notevolmente inferiori.Ciò a causa di un ancor consisten-te aumento del numero di nuovigiovani professionisti che inizianola professione e si iscrivono aglialbi forensi e alla Cassa di previ-denza. I giovani come è ovvio ecome abbiamo già rilevato in altreanalisi sono portatori di redditi dientità molto contenuta che di con-seguenza provocano di fatto unacontrazione nella crescita del red-dito a livelli medi. Negli ultimi an-ni tale fenomeno ha comportatoche il valore medio del reddito ca-tegoriale non mostri un aumentodal punto di vista reale (cioè la suacrescita è stata inferiore ai livelli diinflazione registrati) e si sia per-tanto fermato ai valori presenti nel-la seconda metà degli anni novan-

ta. Questo fenomeno più che esse-re considerato frutto di un impove-rimento della categoria deve piùcorrettamente essere analizzatocome conseguenza di un progres-sivo ringiovanimento della catego-ria. Difatti, come poi si mostreràpiù nel dettaglio in seguito con ladistribuzione dei redditi per fascedi età del dichiarante, si rileva cheil livello di crescita del reddito pro-fessionale nelle fasce di età più an-ziane è ancora molto sostenuto, se-gno che le potenzialità di guada-gno hanno comunque mantenutoforti propensioni all’aumentaredella carriera professionale.È opportuno comunque tenere sot-to controllo tale fenomeno che, dalpunto di vista previdenziale, faemergere un rischio, allorquando,all’eventuale contrazione del nu-mero di nuovi iscritti non corri-sponda una adeguata crescita realedel reddito medio, come logicaconseguenza del progressivo invec-chiamento della categoria.Andamento simile ma con tassi dicrescita più modesti si registra an-che per il volume d’affari Iva, inparticolare nella tabella 2 risultache per l’anno 2006 gli avvocatiiscritti alla Cassa hanno fatturatoun volume d’affari Iva complessivodi circa 9.211 milioni di euro conuna crescita percentuale rispetto al-l’anno precedente del 9,5% per unvalore medio di euro 71.562 con

PLA PREVIDENZA FORENSE

Il reddito degli avvocatiI dati raccolti mediante le dichiarazioni reddituali alla Cassa mostrano un freno alla crescita reale del reddito medio prodotto dall’avvocatura. Analisi e confronti.

di Giovanna Biancofiore

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una crescita percentuale media ri-spetto all’anno precedente di circal’1,4%.Merita sottolineare che il volumed’affari Iva medio nell’ultimotriennio ha registrato una staziona-rietà dal punto vista nominale e unariduzione in termini reali. I motividi tale fenomeno sono da ricercarsiin una diversa struttura organizzati-va del lavoro che ha come conse-guenza una diversa attribuzionedelle spese per il funzionamentodello studio e il divulgarsi negli ul-timi anni della figura di giovane av-vocato che, inserito nello studioprofessionale già avviato, percepi-sce un compenso forfetario al nettodelle ordinarie spese di gestione efunzionamento dello studio.Passando all’analisi più dettagliatadei redditi dichiarati nell’anno2007 si fa riferimento alla Tabella3 e alla Tabella 4.Nella tabella 3 viene riportata ladistribuzione dei redditi dichiara-ti da:– gli avvocati iscritti alla Cassa di

Previdenza,– gli avvocati iscritti agli Albi ma

non iscritti alla Cassa,– gli avvocati iscritti agli Albi Fo-

rensi e/o iscritti alla Cassa.Nella tabella 4 si riporta la medesi-ma distribuzione con riferimento alfatturato, o volume d’affari Iva.Si tratta di distribuzioni per fasced’importo e, come si è gia detto, siriferiscono ai redditi prodotti nel2006.La distribuzione del reddito per fa-sce di importo (le fasce di redditosono state scelte sulla base di crite-ri funzionali alle argomentazioni inseguito analizzate) è di notevole in-teresse ai fini di una analisi sullavariabilità della ricchezza prodottaall’interno della categoria.Il valore medio essendo calcolatocome rapporto tra totale ricchezza

prodotta e numero individui, nulladice di come questa ricchezza siadistribuita e del suo livello di con-centrazione ai valori medi.Dalla tabella 3 si desume che ilmonte reddituale, cioè il totale delreddito complessivamente prodottonell’anno 2006 e dichiarato nel2007 dai professionisti iscritti allaCassa, è risultato pari a 6.312 mi-lioni di euro e che, in considerazio-ne dei 136.818 professionisti iscrit-ti, determina un reddito medio paria 49.039 euro.Anche quest’anno si rileva una evi-dente variabilità della distribuzionedel reddito, con forte concentrazio-ne di individui che si collocano nel-le classi di reddito medio – basso.Dall’analisi della distribuzione sirileva che su un totale di 136.818iscritti alla Cassa, il 5,92% pari a8.106 posizioni, non ha inviato ladichiarazione reddituale per l’anno2007 (Mod. 5/2007) per i redditiprodotti nell’anno 2006.Si tratta in particolare di:– professionisti che, pur avendone

l’obbligo, non hanno comunicatoalla Cassa il reddito prodotto nel2006;

– soggetti che si sono iscritti al-l’Albo e alla Cassa nel corso del-l’anno 2006 che quindi, pur risul-tando presenti negli archivi infor-matici alla data del 31.12.2006,non avevano l’obbligo di inviarealla Cassa il modello dichiarati-vo.

Comunque, le posizioni di coloroche non hanno inviato il modellodichiarativo sono state escluse dal-le statistiche riportate sia ai fini del-la determinazione del reddito me-dio sia di qualunque altra conside-razione in merito.Entrando nel merito dell’analisi, ri-sulta che, alla data del 31.12.2007,su un totale di 128.712 iscritti allaCassa che hanno inviato il Modello

5/2007, un numero non trascurabi-le non ha ricavato nulla dall’attivitàprofessionale ed ha pertanto invia-to reddito nullo, questi costituisco-no quasi il 5% (4,88%) degli iscrit-ti, pari a 6.286 professionisti, equasi il 15% del totale degli iscrittiagli albi pari a 24.601 professioni-sti esercenti.Inoltre, tra gli iscritti alla Cassa,ben 25.197 professionisti, pari al19,6% dei dichiaranti, hanno pro-dotto un reddito inferiore al limiteminimo stabilito per individuare lasussistenza della continuità profes-sionale (per l’anno 2006 pari a Eu-ro 7.470); 41.051 professionisti,pari al 31,9% del totale degli iscrit-ti alla Cassa, che ha inviato il mo-dello dichiarativo, indica un reddi-to ai fini Irpef di livello inferiore aeuro 12.450, così da pagare esclu-sivamente il contributo soggettivominimo; infine ben 112.035 pro-fessionisti, pari all’87% circa deltotale di iscritti, dichiara un redditoal di sotto del tetto contributivo sta-bilito per l’anno 2006, pari a euro82.200 da cui segue che il restante13% versa alla Cassa, oltre al con-tributo soggettivo del 10%, ancheun contributo di solidarietà pari al3% oltre tale tetto.Medesima variabilità si riscontranel caso della distribuzione del Vo-lume d’affari dichiarato ai fini Iva(Tabella 4).Per evidenziare ulteriormente laforte variabilità distributiva del red-dito prodotto dalla categoria, si èmesso a confronto il reddito mediodi coloro che dichiarano livelli en-tro il tetto contributivo con il reddi-to medio di coloro che dichiaranoredditi oltre il tetto. I risultati delconfronto, riferito ai redditi prodot-ti negli anni 1996 – 2000 – 2003 –2004 – 2005 e 2006 viene riportatonella Tabella 5.Con riferimento all’anno 2006 si

LA PREVIDENZA FORENSE

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rileva che l’87% delle dichiarazio-ni pervenute alla Cassa riporta unreddito inferiore al tetto di euro82.200, con un reddito medio pari aeuro 23.171, di gran lunga inferio-re alla metà del reddito medio cal-colato sull’intera categoria (Euro49.039).Il confronto temporale evidenziauna stazionarietà del numero di di-chiarazioni reddituali che riportanoun reddito inferiore al tetto contri-butivo, cioè malgrado l’enorme af-flusso di giovani con bassi redditiche ha comportato una invarianzadel reddito medio dal punto di vistareale, non si è modificata la struttu-ra dei redditi al di sotto e al di so-pra del valore medio.Infine per completezza di analisi, èsembrato interessante riportare la

distribuzione dei redditi prodottinel 2006 dagli iscritti alla Cassa,con riferimento all’età e al sessodel dichiarante.Come si evince dalla Tabella 6 edalla Tabella 7, dove si riportanorispettivamente le distribuzioni peretà del reddito ai fini Irpef e del vo-lume d’affari ai fini Iva, esiste unaconsiderevole differenza tra redditidichiarati nelle fasce di età più bas-se e redditi dichiarati da professio-nisti appartenenti a fasce di età piùelevate.Difatti, risulta che, se il fatturatoin media dichiarato da un giovaneagli inizi della professione risultaessere pari a 15.000 euro circa,l’avvocato con maggiore anzianitào vicino al pensionamento, peresempio nella classe di età 60-64

anni, dichiara un reddito in mediapari a circa 158.000 euro. Si po-trebbe affermare che alla fine del-la carriera un avvocato può bensperare di incrementare i suoi gua-dagni di oltre dieci volte rispettoalle entrate ottenute agli inizi del-la carriera! Altrettanto evidente è la differenzaesistente tra i redditi in media di-chiarati dai due sessi. In media, gliavvocati di sesso maschile sonoproduttori di un reddito di gran lun-ga superiore a quello attribuito alleloro colleghe di sesso femminile,difatti risulta che per l’anno 2006in media le professioniste hannodichiarato circa 36.000 euro rispet-to ai 94.000 euro circa dichiaratidagli avvocati uomini. La differen-za è superiore al 150%!

PLA PREVIDENZA FORENSE

Anno Reddito Incremento % annuo Reddito medio Incremento % annuo Reddito mediodi produzione complessivo IRPEF monte reddituale annuo del reddito medio rivalutato

1981 € 175.646.860 € 6.225 € 21.612

1982 € 228.194.789 29,9% € 7.705 23,8% € 23.000

1983 € 286.601.033 25,6% € 9.328 21,1% € 24.213

1984 € 378.730.200 32,1% € 11.727 25,7% € 27.523

1985 € 455.586.209 20,3% € 13.473 14,9% € 29.117

1986 € 536.389.366 17,7% € 15.249 13,2% € 31.061

1987 € 641.192.983 19,5% € 17.600 15,4% € 34.274

1988 € 738.575.963 15,2% € 19.703 11,9% € 36.541

1989 € 914.540.043 23,8% € 23.646 20,0% € 41.139

1990 € 1.146.973.056 25,4% € 26.490 12,0% € 43.437

1991 € 1.468.218.814 28,0% € 29.335 10,7% € 45.209

1992 € 1.720.898.772 17,2% € 33.390 13,8% € 48.868

1993 € 1.890.761.118 9,9% € 35.411 6,1% € 49.595

1994 € 2.072.434.077 9,6% € 37.924 7,1% € 51.121

1995 € 2.257.276.360 8,9% € 38.926 2,6% € 49.783

1996 € 2.578.044.619 14,2% € 38.336 -1,5% € 47.189

1997 € 2.948.635.594 14,4% € 39.789 3,8% € 48.158

1998 € 3.253.966.468 10,4% € 41.223 3,6% € 49.012

1999 € 3.476.601.590 6,8% € 41.242 0,0% € 48.262

2000 € 3.827.748.127 10,1% € 43.333 5,1% € 49.424

2001 € 4.147.856.131 8,4% € 44.828 3,4% € 49.785

2002 € 4.510.879.809 8,8% € 45.812 2,2% € 49.684

2003 € 4.684.281.352 3,8% € 44.444 -3,0% € 47.026

2004 € 5.328.208.984 13,7% € 46.476 4,6% € 48.211

2005 € 5.648.927.942 6,0% € 47.383 2,0% € 48.331

2006 € 6.311.871.790 11,7% € 49.039 3,5% € 49.039

Tabella 1 - Evoluzione del monte reddituale IRPEF degli avvocati iscritti alla Cassa Forense

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259

LA PREVIDENZA FORENSE

Anno Volume d’affari Incremento % annuo Volume d’affari Incremento % annuo Volume d’affari di produzione complessivo IVA del volume d’affari medio annuo del volume d’affari medio

complessivo medio rivalutato

1981 € 321.745.620 € 12.174 € 42.264

1982 € 396.667.101 23,3% € 13.531 11,1% € 40.392

1983 € 502.359.831 26,6% € 16.489 21,9% € 42.803

1984 € 627.972.593 25,0% € 19.601 18,9% € 46.004

1985 € 763.164.628 21,5% € 22.741 16,0% € 49.148

1986 € 921.118.572 20,7% € 26.350 15,9% € 53.673

1987 € 1.073.960.255 16,6% € 29.637 12,5% € 57.714

1988 € 1.241.346.886 15,6% € 33.290 12,3% € 61.740

1989 € 1.465.407.275 18,0% € 38.023 14,2% € 66.152

1990 € 1.833.971.121 25,2% € 42.356 11,4% € 69.454

1991 € 2.354.426.033 28,4% € 47.041 11,1% € 72.497

1992 € 2.684.525.319 14,0% € 52.086 10,7% € 76.232

1993 € 2.959.258.713 10,2% € 55.423 6,4% € 77.622

1994 € 3.273.851.874 10,6% € 59.909 8,1% € 80.756

1995 € 3.635.618.437 11,1% € 62.713 4,7% € 80.205

1996 € 4.038.799.674 11,1% € 60.072 -4,2% € 73.943

1997 € 4.552.524.114 12,7% € 61.435 2,3% € 74.357

1998 € 4.917.380.931 8,0% € 62.303 1,4% € 74.074

1999 € 5.283.888.910 7,5% € 62.687 0,6% € 73.357

2000 € 5.760.512.777 9,0% € 65.232 4,1% € 74.401

2001 € 6.267.622.899 8,8% € 68.068 4,3% € 75.594

2002 € 6.971.501.729 11,2% € 70.806 4,0% € 76.792

2003 € 7.473.662.576 7,2% € 70.912 0,1% € 75.031

2004 € 8.044.211.179 7,6% € 70.167 -1,1% € 72.787

2005 € 8.414.749.370 4,6% € 70.583 0,6% € 71.995

2006 € 9.210.920.808 9,5% € 71.562 1,4% € 71.562

Tabella 2 - Evoluzione del volume d’affari IVA degli avvocati iscritti alla Cassa Forense

Tabella 3 - Valori raggruppati per classi d’importo IRPEF a livello nazionale (redditi 2006 espressi in euro)

Classi di importo Reddito Reddito medio IRPEF N° posizioni %

A) riferiti ai soli iscritti Cassa

Reddito non pervenuto 0 8.106 5,92%

< zero -6.820.365 – 877 0,68%

zero 0 – 6.286 4,88%

1 - 7.470,000 74.551.233 4.134 18.034 14,01%

7.470,00 - 12.450,00 156.995.846 9.898 15.861 12,32%

12.450,00 - 41.000,00 1.214.273.049 23.861 50.889 39,54%

41.000,00 - 82.200,00 1.150.141.788 57.255 20.088 15,61%

82.200,00 - 150.000,00 1.030.882.135 108.686 9.485 7,37%

150.000,00 - 250.000,00 727.751.101 189.766 3.835 2,98%

250.000,00 - 500.000,00 774.094.416 345.270 2.242 1,74%

> 500.000,00 1.183.182.221 1.061.150 1.115 0,87%

Totale 6.311.871.790 49.039 136.818 100%

B) riferiti agli iscritti agli Albi, non iscritti alla Cassa

Reddito non pervenuto 0 15.041 28,60%

< zero -1.054.364 -2.109 500 1,33%

zero 0 - 18.315 48,77%

1 - 7.470,000 39.946.671 3.259 12.258 32,64%

(segue)(segue)

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PPREVIDENZAinformazione

260

PLA PREVIDENZA FORENSE

(continua)(continua)

Classi di importo Reddito Reddito medio IRPEF N° posizioni %

7.470,00 - 12.450,00 29.158.392 9.703 3.005 8,00%

12.450,00 - 41.000,00 61.738.746 19.890 3.104 8,27%

41.000,00 - 82.200,00 14.267.942 54.666 261 0,70%

82.200,00 - 150.000,00 6.432.702 109.029 59 0,16%

150.000,00 - 250.000,00 3.083.189 192.699 16 0,04%

250.000,00 - 500.000,00 6.780.724 339.036 20 0,05%

> 500.000,00 14.285.190 1.098.861 13 0,03%

Totale 175.693.555 4.679 52.592 100%

C) riferiti a tutti gli iscritti agli Albi, iscritti o non iscritti alla Cassa

Reddito non pervenuto 0 0 23.147 12,22%

< zero -7.874.728 -5.719 1.377 0,83%

zero - - 24.601 14,80%

1 - 7.470,000 114.497.904 3.780 30.292 18,22%

7.470,00 - 12.450,00 186.154.239 9.867 18.866 11,35%

12.450,00 - 41.000,00 1.276.011.795 23.633 53.993 32,47%

41.000,00 - 82.200,00 1.164.409.730 57.222 20.349 12,24%

82.200,00 - 150.000,00 1.037.314.837 108.688 9.544 5,74%

150.000,00 - 250.000,00 730.834.290 189.778 3.851 2,32%

250.000,00 - 500.000,00 780.875.140 345.214 2.262 1,36%

> 500.000,00 1.197.467.411 1.061.585 1.128 0,68%

Totale 6.487.565.346 39.020 189.410 100%

Tabella 4 - Valori raggruppati per classi d’importo IVA a livello nazionale (redditi 2006 espressi in euro)

Classi di importo Reddito Reddito medio IRPEF N° posizioni %

A) riferiti ai soli iscritti Cassa

Volume d’affari iva non pervenuto - 8.106 5,92%

< zero - - 0,00%

zero - - 6.630 5,15%

1 - 11.205,00 135.441.748 6.193 21.871 16,99%

11.205,00 - 18.750,00 249.877.240 14.467 17.272 13,42%

18.750,00 - 41.000,00 911.418.329 27.712 32.889 25,55%

41.000,00 - 82.200,00 1.339.531.061 56.863 23.557 18,30%

82.200,00 - 150.000,00 1.474.230.375 109.033 13.521 10,50%

150.000,00 - 250.000,00 1.266.475.091 190.476 6.649 5,17%

250.000,00 - 500.000,00 1.387.688.874 342.978 4.046 3,14%

> 500.000,00 2.446.258.091 1.074.334 2.277 1,77%

Totale 9.210.920.808 71.562 136.818 100%

B) riferiti agli iscritti agli albi, non iscritti alla cassa

Volume d’affari iva non pervenuto - 15.041 28,60%

< zero - - - -

zero - - 17.822 47,46%

1 - 11.205,00 63.933.457 4.521 14.141 37,66%

11.205,00 - 18.750,00 40.592.553 14.051 2.889 7,69%

18.750,00 - 41.000,00 52.413.886 25.284 2.073 5,52%

41.000,00 - 82.200,00 22.867.831 53.934 424 1,13%

82.200,00 - 150.000,00 12.243.023 102.883 119 0,32%

150.000,00 - 250.000,00 6.065.123 189.535 32 0,09%

250.000,00 - 500.000,00 8.130.004 353.478 23 0,06%

> 500.000,00 33.869.506 1.254.426 27 0,07%

Totale 240.115.382 6.395 52.591 100%(segue)

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261

LA PREVIDENZA FORENSE

Classi di importo Reddito Reddito medio IRPEF N° posizioni %

C) riferiti a tutti gli iscritti agli albi, iscritti o non iscritti alla Cassa

Volume d’affari iva non pervenuto 23.147 12,22%

< zero - - - 0,00%

zero - - 24.452 14,71%

1 - 11.205,00 199.375.205 5.536 36.012 21,66%

11.205,00 - 18.750,00 290.469.793 14.408 20.161 12,13%

18.750,00 - 41.000,00 963.832.215 27.568 34.962 21,03%

41.000,00 - 82.200,00 1.362.398.892 56.812 23.981 14,42%

82.200,00 - 150.000,00 1.486.473.397 108.979 13.640 8,20%

150.000,00 - 250.000,00 1.272.540.214 190.472 6.681 4,02%

250.000,00 - 500.000,00 1.395.818.878 343.037 4.069 2,45%

> 500.000,00 2.480.127.597 1.076.444 2.304 1,39%

Totale 9.451.036.190 56.844 189.409 100%

(continua)(continua)

Classi Reddito Reddito N° % % di importo complessivo medio dichiarazioni dichiarazioni reddito

IRPEF IRPEF pervenute

Anno di produzione 1996

Redditi non superiorial tetto contributivo di € 63.059 € 1.065.830.525 € 18.644 57.167 85,0% 41,3%

Redditi superiori al tetto contributivo di € 63.059 € 1.512.214.094 € 150.006 10.081 15,0% 58,7%

Totale € 2.578.044.619 € 38.336 67.248 100% 100%

Anno di produzione 2000

Redditi non superiori al tetto contributivo di € 71.787 € 1.543.004.220 € 20.249 76.203 86,3% 40,3%

Redditi superiori al tetto contributivo di € 71.787 € 2.284.743.907 € 188.355 12.130 13,7% 59,7%

Totale € 3.827.748.127 € 43.333 88.333 100% 100%

Anno di produzione 2003

Redditi non superiori al tetto contributivo di € 76.800 € 2.016.204.223 € 21.770 92.614 87,9% 43,0%

Redditi superiori al tetto contributivo di € 76.800 € 2.668.077.129 € 208.525 12.795 12,1% 57,0%

Totale € 4.684.281.352 € 44.439 105.409 100% 100%

Anno di produzione 2004

< zero 653

Redditi non superiori al tetto contributivo di € 78.650 € 2.225.145.661 € 22.254 99.990 87,2% 41,8%

Redditi superiori al tetto contributivo di € 78.650 € 3.103.063.322 € 211.741 14.655 12,8% 58,2%

Totale € 5.328.208.984 € 46.476 114.645 100% 100%

Anno di produzione 2005

< zero 741

Redditi non superiori al tetto contributivo di € 80.600 € 2.373.932.344 € 22.863 103.831 87,1% 42,0%

Redditi superiori al tetto contributivo di € 80.600 € 3.274.995.598 € 212.842 15.387 12,9% 58,0%

Totale € 5.648.927.942 € 47.383 119.218 100% 100%

Anno di produzione 2006

< zero 877

Redditi non superiori al tetto contributivo di € 82.200 € 2.595.961.917 € 23.171 112.035 87,0% 41,1%

Redditi superiori al tetto contributivo di € 82.200 € 3.715.909.873 € 222.816 16.677 13,0% 58,9%

Totale € 6.311.871.790 € 49.039 128.712 100% 100%

Tabella 5 - Confronto redditi dichiarati entro il tetto contributivo e oltre il tetto contributivo

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262

PLA PREVIDENZA FORENSE

Numero dichiaranti Reddito medio

Classi di età Femmine Maschi Totale Femmine Maschi Totale

24 - 29 2.033 1.431 3.464 € 10.241 € 15.063 € 12.233

30 - 34 12.562 9.637 22.199 € 15.885 € 24.761 € 19.738

35 - 39 15.331 15.221 30.552 € 23.369 € 40.491 € 31.899

40 - 44 10.182 14.621 24.803 € 30.784 € 62.039 € 49.208

45 - 49 4.671 9.484 14.155 € 39.719 € 78.536 € 65.727

50 - 54 2.358 6.944 9.302 € 49.011 € 91.521 € 80.745

55 - 59 836 4.790 5.626 € 64.897 € 105.852 € 99.766

60 - 64 378 3.709 4.087 € 58.942 € 109.400 € 104.734

65 - 69 307 3.865 4.172 € 51.054 € 101.965 € 98.219

70 - 74 166 3.058 3.224 € 37.025 € 72.278 € 70.463

74+ 146 3.356 3.502 € 30.262 € 50.078 € 49.252

Totale 48.970 76.116 125.086 € 26.464 € 63.849 € 49.213

Tabella 6 - Distribuzione per classi di età del reddito medio dichiarato ai fini IRPEF per l’anno 2006 dagli avvocatiiscritti alla Cassa Forense

Numero dichiaranti Volume d’affari medio

Classi di età Femmine Maschi Totale Femmine Maschi Totale

24 - 29 2.033 1.431 3.464 € 12.283 € 19.042 € 15.075

30 - 34 12.562 9.637 22.199 € 19.841 € 32.811 € 25.471

35 - 39 15.331 15.221 30.552 € 30.930 € 57.801 € 44.317

40 - 44 10.182 14.621 24.803 € 42.786 € 90.753 € 71.062

45 - 49 4.671 9.484 14.155 € 58.071 € 118.831 € 98.781

50 - 54 2.358 6.944 9.302 € 74.079 € 138.277 € 122.003

55 - 59 836 4.790 5.626 € 88.618 € 162.115 € 151.194

60 - 64 378 3.709 4.087 € 90.170 € 165.446 € 158.483

65 - 69 307 3.865 4.172 € 82.290 € 151.493 € 146.400

70 - 74 166 3.058 3.224 € 59.446 € 108.823 € 106.280

74+ 146 3.356 3.502 € 47.364 € 74.680 € 73.541

Totale 48.970 76.116 125.086 € 36.352 € 94.545 € 71.763

Tabella 7 - Distribuzione per classi di età del volume d’affari medio dichiarato ai fini IVA per l’anno 2006 dagli avvo-cati iscritti alla Cassa Forense

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PPREVIDENZApolitica previdenziale

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I giovani avvocati che si avvianoall’attività professionale percepi-scono, troppo spesso, i temi previ-denziali come argomenti che non liriguardano da vicino e che, tran-quillamente, potranno essere af-frontati in un’età più matura. A vol-te non si conoscono gli adempi-menti normativi a cui si è chiamati,gli obblighi, le sanzioni… Non èvolontà di chi scrive richiamare te-sti normativi, articoli, delibere masemplicemente esporre quali van-taggi può ricavare il giovane iscri-vendosi alla Cassa.Si è convinti, purtroppo, che moltospesso inconsapevolmente si rinun-cia alle opportunità che ci vengonoofferte per non averne avuto cono-scenza.Parliamone insieme.

Agevolazioni contributivePer le domande di iscrizione allaCassa presentate dal 1° gennaio2008:Per i praticanti con abilitazione alpatrocinio le agevolazioni contri-butive riguardano l’esclusionedella previsione della contribuzio-ne minima integrativa per l’interoperiodo del praticantato (per l’an-no 2008 è pari a € 385,00) e, sol-tanto per coloro che si iscrivonoalla Cassa prima del compimentodel 35° (fino al 2007 il limite erafissato al 30°) anno di età, la ridu-zione alla metà del contributo mi-

nimo soggettivo previsto (perl’anno 2008 da € 1.290,00 a €

645,00); la prima agevolazione,sempre dal 2008, viene mantenu-ta dopo il periodo del praticantatoanche per i primi tre anni di iscri-zione all’Albo degli Avvocati, efino al 35° anno di età. La secon-da agevolazione invece riguardaindistintamente praticanti e avvo-cati e viene mantenuta per il pri-mo triennio di iscrizione Cassa;Per gli avvocati che si iscrivonoalla Cassa prima del compimen-to del 35° anno di età, il legisla-tore ha disposto la riduzione allametà del contributo minimo sog-gettivo (per l’anno 2008 da €

1.290,00 a € 645,00); questaagevolazione viene mantenutaper il primo triennio di iscrizio-ne Cassa; la contribuzione mini-ma integrativa, invece, dal 2008,e sempre per le domande presen-tate dopo il 1° gennaio 2008,viene esclusa fino al 35° anno dietà per i primi tre anni di iscri-zione agli albi.

Iscrizione retroattivaAttraverso questo istituto è possibi-le recuperare a tutti i fini previden-ziali gli anni della pratica con abili-tazione al patrocinio ed i primi 3anni di iscrizione all’Albo degliAvvocati. L’iscrizione retroattivapuò essere richiesta soltanto da co-loro che:

– si iscrivono per la prima volta al-la Cassa;

– abbiano meno di 40 anni di età;– abbiano provveduto, o che prov-

vedano, alle comunicazioni ob-bligatorie dei dati reddituali;

– non siano soggetti ad iscrizioned’ufficio.

Ai fini della determinazione delleagevolazioni nel calcolo del contri-buto minimo soggettivo e integrati-vo, saranno, quindi, rilevanti la da-ta di presentazione della domandae i requisiti (praticante, o avvocato,ed età) in essere nell’anno della de-correnza dell’iscrizione alla Cassa.Per le domande di iscrizione coneffetto retroattivo presentate fino al31 dicembre 2007 rimane ferma laprecedente normativa che prevedel’esonero dal pagamento della con-tribuzione minima integrativa soloper i praticanti abilitati e che fissa a30 e 35 anni di età, rispettivamenteper il praticante e per l’avvocato, illimite temporale per il beneficiodella riduzione alla metà del contri-buto minimo soggettivo.

Validità degli anni ai finipensionisticiPer coloro che iniziano la profes-sione forense, il Comitato dei Dele-gati e la Giunta Esecutiva hanno in-dividuato dei criteri per la convali-da degli anni ai fini pensionisticimeno rigorosi di quelli ordinari:– per i praticanti con abilitazione

PLA PREVIDENZA FORENSE

La previdenza forense: un’opportunità per i giovaniLa dirigente del servizio contributi illustra interessanti aspetti previdenziali che coinvolgono prevalentemente i giovani.

di Paola Ilarioni

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al patrocinio non è richiesto al-cun requisito;

– per gli avvocati: per il primotriennio di iscrizione all’Albo èsufficiente dare prova di avere ini-ziato l’attività (qualsiasi importodi reddito o di volume d’affari inuno dei tre anni); dal 4° all’8° an-no di iscrizione all’albo i limiti direddito /volume d’affari Iva ordi-nari sono considerati alla metà delloro valore.

Indennità di maternitàPer le professioniste iscritte allaCassa in stato di gravidanza è cor-risposta una indennità di maternitàper i due mesi precedenti la datadel parto e i tre mesi successivi.L’indennità è pari ad una percen-tuale del reddito professionale de-nunciato ai fini fiscali. La base diriferimento per il calcolo è data dalreddito dei due anni precedentiquello del parto.Anche ai fini della continuità pro-fessionale sono previste agevola-zioni, infatti per due anni (compre-so quello del parto) la professioni-sta è esonerata dalla prova dellacontinuità professionale. Altrimen-ti detto l’anno di iscrizione allaCassa sarà considerato utile ai finiprevidenziali anche in assenza direddito professionale, ferma re-stando la regolarità contributiva.

Polizza sanitariaL’iscrizione alla Cassa Forense

consente di usufruire automatica-mente e gratuitamente della polizzasanitaria stipulata con le “Assicura-zioni Generali” estendibile, su spe-cifica richiesta, anche ai familiari(fino a 80 anni con un costo di €72,00 per ciascun componente).Anche per l’anno 2008 (la decor-renza annuale della polizza è fissa-ta dal 1° aprile al 31 marzo dell’an-no successivo) è data la possibilitàdi integrare il piano sanitario assi-curativo di base con una polizza in-tegrativa, anche questa estendibilea tutta la famiglia con costi moltocontenuti e rapportati all’età del be-neficiario. Per maggiori informa-zioni consultare il sito www.cas-saforense.it.Nell’elenco delle “buone ragioni”che l’iscrizione alla Cassa in giova-ne età comporta, vanno menzionatigli indiscussi vantaggi economiciper coloro che intendano avvalersidell’istituto del riscatto o della ri-congiunzione, per i quali giovaneetà e redditi di modesta entità gio-cano un ruolo favorevole nella de-terminazione dell’onere da corri-spondere.Per coloro che fossero arrivati “tar-di” ad iscriversi alla Cassa, è co-munque opportuno sapere che l’i-scrizione da data anteriore al com-pimento del 40° anno di età è unodei requisiti per poter usufruire dialcune importanti coperture previ-denziali (pensione di inabilità,pensione di invalidità, pensione in-

diretta). Chi dovesse accingersi adiscriversi con un’età maggiore dei40 anni (il riferimento è sempre al1° gennaio dell’anno della decor-renza dell’iscrizione alla Cassa),può avvalersi dell’istituto previstoper gli avvocati ultraquarantenniche consente di recuperare questedeficienze previdenziali pagandouna speciale contribuzione pari aldoppio dei contributi minimi, sog-gettivo ed integrativo, dell’anno dipresentazione della domanda e perciascun anno, a partire da quellodel compimento del trentanovesi-mo anno di età, fino a quello ante-riore alla decorrenza dell’iscrizio-ne, entrambi inclusi.

ConvenzioniMolte sono le Convenzioni sotto-scritte da Cassa Forense a favoredegli avvocati. Basti pensare alleconvenzioni bancarie per la con-cessione di prestiti e mutui a tassiagevolati, oppure alle convenzionialberghiere per ottenere riduzionisulle spese di soggiorno e ancoraalle convenzioni telefoniche e diviaggio.Molte e altre sono le offerte van-taggiose a cui l’avvocato può acce-dere. Come saperne di più?:www.cassaforense.it.I tempi sono maturi e la conclusio-ne non può che essere una: chi siavvia alla professione ha un’oppor-tunità: iscriversi subito alla Cassadi Previdenza Forense.

LA PREVIDENZA FORENSE

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PPREVIDENZAl’amministrazione

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Da una puntuale nota di EnricoBronzo sul Sole 24 Ore di giovedì19 giugno ricavo i dati necessariper alcune considerazioni, che spe-ro pertinenti. Mentre consegnavol’articolo è uscita la notizia dell’au-mento della tassazione per i divi-dendi dei fondi immobiliari, dispo-sto con il decreto fiscale del 25 giu-gno, e, di conseguenza, ho integra-to le mie note con le ultime notiziee le osservazioni suggerite dallenovità normative.

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Secondo “Scenari Immobiliari” iFondi italiani alla fine del 2008 ge-stiranno un patrimonio netto (NAV-Net Asset Value) di 27,5 miliardi dieuro. Quindi supereranno tutti i piùcospicui detentori privati di patri-moni immobiliari (Assicurazioni21,8 mld, Banche 16,00 mld, Fondiprevidenziali 14,6 mld, Immobilia-ri quotate 6,1 mld). Nel 2001 i Fon-di italiani operanti erano sette,mentre a fine 2008 se ne prevedonoben 220. Altro dato significativo: iFondi italiani retail nel 2007 hannoconseguito il miglior risultato eu-ropeo con un ROE (Return OnEquity) del 7,2% in confronto allamedia europea del 4,3%. Per unconfronto si tenga presente che i ri-sultati dei singoli paesi sono i se-guenti: Lussemburgo 6,2%, Fran-cia 6%, Spagna 5,3%, Germania4,8%, Olanda 4,7% e Gran Breta-

gna 3%. Solo la Svizzera, che piùdi altri ha subito le ripercussionidella crisi immobiliare degli StatiUniti, ha avuto un risultato medionegativo del -2,5%. Anche nei pri-mi mesi del 2008 in Italia i dati siassestano su un ROE del +7% subase annua.Sempre osservando il mercato ita-liano, Marco Breglia, presidente di“Scenari Immobiliari”, affermache “le rendite sono sicure mentrei valori sono spesso un po’sottosti-mati, anche nelle perizie”.La previsione è che in Italia il pa-trimonio immobiliare gestito siquadruplichi in quattro anni, spe-cialmente se diverranno operativele SIIQ (Società di InvestimentoImmobiliare Quotate).Ancora due dati a livello mondiale:Fondi e Reits (i fondi americani, in-glesi, tedeschi e olandesi) a fine2007 gestivano un patrimonio im-mobiliare di circa 1.350 mld di eu-ro con un incremento del 15% sul-l’anno precedente. Il mercato euro-peo incide per circa la metà con620 mld, attraverso un migliaio diFondi.

Bene rifugio e fontedi maggiore redditivitàDai dati riportati si devono trarrealcune osservazioni sulla gestionedi un patrimonio immobiliare diconsistente rilevanza economica.Considerato che l’immobile conti-

nua a svolgere una funzione di be-ne rifugio, che preserva il rispar-mio dalla perdita di valore dellamoneta, non si può dimenticare chepuò anche essere fonte di una red-ditività più consistente, non solo enon tanto per quanto viene rispar-miato con una maggiore efficienzafiscale e ricavato dalla sua locazio-ne, ma soprattutto per quanto deri-va dalla sua gestione dinamica. Na-turalmente l’adozione di un’attivitàgestionale meno statica non si puòriferire a piccoli patrimoni, che ri-spondono a logiche diverse di uti-lizzazione personale o poco più.Ebbene, nonostante l’attuale con-giuntura e il crollo borsistico (pri-ma del decreto fiscale del 25 giu-gno) di alcune grosse Sgr e societàimmobiliari, si può affermare chetutti, Stati, speculatori, gestori in-telligenti (più o meno conservati-vi), pubblici e privati, hanno a di-sposizione sufficienti informazioniper cogliere il messaggio del mer-cato e gli strumenti che lo stessooffre al risparmiatore per rendereefficiente, con acquisizioni, dismis-sioni e sviluppo, il proprio patrimo-nio immobiliare.

Lo strumento FondoimmobiliareIl sempre più frequente ricorso aiFondi immobiliari, in Italia più chealtrove, dimostra come lo strumen-to sia non solo apprezzato, ma ab-

PLA PREVIDENZA FORENSE

Il risparmio immobiliare gestitoLo stato dell’arte dei fondi immobiliari al 30 giugno 2008. Il loro successo el’attuale non concorrenzialità delle società di investimento immobiliare quotate.L’improvvido aumento della tassazione dei dividendi dei fondi e le sue conse-guenze. Le iniziative delle Casse di previdenza.

di Carlo Dolci

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bia (o abbia avuto) effetti molto po-sitivi sui patrimoni da conservare eda sviluppare in termini di efficien-za gestionale e fiscale. E ciò si puòaffermare anche in presenza di no-tevoli perplessità, che possono na-scere a fronte di un uso spregiudi-cato dei Fondi da parte di soggettiche non si sono attenuti alle buoneregole dettate dalla legge e predica-te da Banca d’Italia, non solo ai fi-ni di evitare manovre di elusione fi-scale.Nel nostro paese il conflitto d’inte-ressi ha una diffusa e impunita ap-plicazione, ma occorre dire chenon sempre è così disdicevole co-me si vorrebbe, o, meglio, non ècosì certo che alcune sue manife-stazioni non siano compatibili congli interessi sostanziali dei piccoliinvestitori e di quelli qualificati perla loro funzione pubblicistica, chesono i veri soggetti da salvaguarda-re, nell’ambito della tutela pubblicadel risparmio.

Il conflitto d’interesseFaccio un esempio: in maggio(fonte Il Sole 24 Ore), in una riu-nione del Comitato Sgr di FondiImmobiliari (Assoimmobiliare) èstato presentato un documento incui si afferma che il Comitato Con-sultivo di un Fondo immobiliarenon può esercitare il diritto di vetosulle scelte di investimento dellaSgr che gestisce il Fondo stesso. Ilprincipio è perfettamente allineatoallo spirito e alla lettera delle nor-me, nonché alle esortazioni di Ban-ca d’Italia.Ma è sempre possibile seguire taleindirizzo? Ed è una scelta obbliga-ta? Senz’altro sì, quando la Sgr èlegata a filo doppio, sia nella parte-cipazione azionaria che nella sceltadegli amministratori, ad un investi-tore bancario o assicurativo o pro-prietario alienante del patrimonio

immobiliare gestito. Non sosterreitale rigorosa applicazione con al-trettanta sicurezza quando l’inve-stitore sia portatore di una funzionedi rilevanza pubblicistica come leCasse previdenziali o i Fondi pen-sione.Tant’è vero che se si riuscisse acreare una Sgr non soggetta a ban-che e assicurazioni, e con capitalesottoscritto da una pluralità di de-tentori di patrimoni di rilevanzapubblicistica, non credo che si po-trebbe eccepire un conflitto di inte-ressi, anche se ci fossero interfe-renze fra gli investitori nel Fondo egli azionisti della Sgr. Non a caso èdel tutto acquisito che per alcuneoperazioni predefinite dalle regolestatutarie e regolamentari di Fondie Sgr si possa prevedere un dirittodi veto in capo all’organo compe-tente del Fondo immobiliare. È,però, incontestabile che gli intreccifra case madri, gestori e risparmia-tori siano uno degli snodi più diffi-cili da risolvere per garantire la tra-sparenza del mercato.

Lo stallo delle SIIQL’altro strumento che il legislatoreha predisposto per dare efficienzaal mercato immobiliare è costituitodalle SIIQ (Società di InvestimentoImmobiliare Quotate), che peral-tro, nonostante ne siano statepreannunciate parecchie, non sonoancora partite (ero facile e buonprofeta quando in due articoli suModello 5 di ottobre e novembre2007 avevo previsto le difficoltà ditradurre in pratica il disposto nor-mativo, come sempre incompleto econtroverso). Naturalmente le diffi-coltà più rilevanti sono quelle do-vute all’aumento del costo del de-naro, che rende meno convenientel’uso della leva finanziaria.Per le SIIQ è fatto obbligo di distri-buire ai soci almeno l’85% dell’uti-

le netto dell’attività locatizia, ma sel’utile complessivo disponibile èinferiore a quello derivante da det-ta attività, la percentuale si calcolasu tale minor importo. I tecnici delsettore ritengono che il restante15%, unito a quanto ricavato dal20% dell’attività residua, non sog-getta al vincolo della locazione,non possa creare capitale sufficien-te per finanziare l’attività della so-cietà sul mercato, costringendolacosì a ricorrere all’indebitamento,che per le SIIQ non ha i limiti im-posti ai Fondi immobiliari. Ma l’in-debitamento nell’ultimo anno è di-ventato molto più costoso e quindimeno usufruibile se si vogliono li-mitare i rischi dell’investimento inconfini ragionevoli.

Il trattamento fiscale di Fondi e SIIQNé sembra che una spinta all’ado-zione dello strumento SIIQ potreb-be essere data dall’aumento dellatassazione dei dividendi distribuitidai Fondi immobiliari, che il decre-to fiscale del 25 giugno ha portatodal 12,5 al 20%. Le condizioni fi-scali più favorevoli di Fondi e SIIQsono (o devo scrivere erano?) reali,ma, si deve aggiungere, variabili. Ilnostro legislatore è molto volubileed è sempre meglio tenere contodelle agevolazioni, ma di non pen-sare che possano permanere ineterno. Restano in entrambi i casitassazioni più favorevoli di quelleapplicate ai canoni di locazione chescontano il 27%, ma lo sono di me-no e, da quanto ne so, più pesanti diquelle adottate in altri paesi euro-pei. In tal modo anche l’investitorestraniero viene dissuaso dall’inve-stire in Italia, con notevole pregiu-dizio per la nostra economia.Il provvedimento, se mi si passa ilgioco di parole, è stato … improv-vido. Tant’è che tutto il comparto

LA PREVIDENZA FORENSE

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PPREVIDENZAl’amministrazione

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immobiliare ha avuto un immedia-to collasso con perdite pesanti suititoli quotati. Tutto il settore ha pro-testato, Assoimmobiliare in testa, eha annunciato iniziative per impe-dire che un provvedimento giustosino a quando vuole colpire le elu-sioni, non si trasformi in una pena-lizzazione per coloro che hannousato regolarmente lo strumento aifini per i quali è stato introdotto nelnostro ordinamento. Se poi venisseconfermato quello che è emerso daiprimi calcoli dei tecnici del mini-stero che prevedono un ritorno, intermini di introiti per lo Stato, dimeno di quaranta milioni di euro,non è chi non veda l’assurdità e lasostanziale passività della mano-vra. Infatti il valore perso dal mer-cato immobiliare e, di conseguen-za, del derivato fiscale, è di entitànon commisurabile ad una sommacosì modesta.L’unico vantaggio reale che l’ini-ziativa sembra aver provocato èl’allargamento dello sconto sulNAV, che determinerebbe un mi-glior risultato finale alla liquidazio-ne del Fondo. Oggi è ancora presto

per dare giudizi definitivi e fareprevisioni non avventate. Vedremocosa succederà nei prossimi ses-santa giorni in sede di conversionedel decreto.

Le Casse e i Fondi immobiliariÈ di questi giorni la notizia che al-cune Casse di Previdenza hannoscelto di creare Fondi propri per lavalorizzazione del loro patrimonioimmobiliare, scegliendo Sgr ester-ne per la gestione.L’ENPAF (Farmacisti) ha scelto,per il suo fondo a raccolta, “Inve-stire Immobiliare” di Banca Finnat,mentre Paolo Saltarelli, Presidentedella Cassa dei Ragionieri, ha an-nunciato la costituzione di “FondoImmobiliare”, che sarà gestito daBeni Stabili Sgr. Entrambi i Fondisarebbero aperti all’adesione di al-tre Casse di previdenza, ma sem-brano essere inevitabilmente inconcorrenza fra di loro. Unicreditha ceduto a Inarcassa (Cassa degliingegneri e degli architetti) unaparte delle sue quote di Fimit Sgr,di cui era già cliente la Cassa deinotai.

Naturalmente queste importantiiniziative, prese quasi in contempo-ranea con l’aumento della tassazio-ne dei dividendi, ha determinatoqualche momento di sconcerto.Cassa Forense era stata promotricedi un Fondo immobiliare, che fossecostituito sin dall’inizio da ungruppo di Casse, ma il progetto,che prevedeva anche la costituzio-ne di una Sgr autonoma e indipen-dente da banche o da altri enti fi-nanziari, non si è potuto realizzare.Ora, quattro delle Casse che eranocointeressate al progetto, constata-ta la sua irrealizzabilità nelle formeoriginarie, si sono mosse autono-mamente scegliendo sul mercatouna Sgr già esistente. La soluzioneè senz’altro più costosa e menoambiziosa. Consente di usufruireancora di vantaggi fiscali, che, pe-raltro, sono sempre meno conve-nienti, ma ciò che più conta è chefinalmente ci si muova e si adottiuna gestione più moderna e dina-mica del proprio patrimonio. Che èpoi il vero scopo della creazione diun Fondo immobiliare. Al di là del-le convenienze fiscali contingenti.

PLA PREVIDENZA FORENSE

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PPREVIDENZAeuropa

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Le forti e controverse problemati-che della libera circolazione e del-l’esercizio della professione in Eu-ropa hanno determinato la neces-sità della costituzione di una Asso-ciazione europea delle Casse diprevidenza dei liberi professionisti(Eurelpro) che raccoglie l’adesionedelle Associazioni esistenti in Ger-mania, Francia ed Italia (ABV con85 Casse tedesche, AdEPP con 20Casse italiane, C.N.A.V.P.L. eC.N.B.F. con 13 Casse francesi).Una platea di più di 4 milioni diprofessionisti che si andrà ad incre-mentare con le prevedibili ulterioriadesioni delle Casse professionalidi Spagna, Portogallo, Grecia, Bel-gio ed altri paesi Europei. In un re-cente studio elaborato dalla CCBEe divulgato in occasione del conve-gno tenutosi a Roma il 26 marzo2004, presso l’Auditorium dellaCassa Nazionale Forense, si è ac-certato che solo alcuni paesi di-spongono in Europa di una CassaForense: Germania, Italia, Francia,Austria, Belgio, Cipro, Spagna,Grecia, Polonia, Portogallo, Roma-nia.Non dispongono di una Cassa fo-rense: Danimarca, Finlandia, Un-gheria, Islanda, Liechtenstein, Li-tuania, Lussemburgo, Norvegia,Paesi Bassi, Repubblica Slovacca,Slovenia, Svezia.Gli obiettivi di Eurelpro sono,quindi, ampi e consistono, oltre che

nell’aggregazione delle Casse esi-stenti, nella promozione in questipaesi di Casse autonome professio-nali.L’autonomia e l’indipendenza delleCasse, da difendere in Europa e neisingoli Paesi, rappresenta un im-portante obiettivo che trova pienaconcordia nelle Associazioni cheaderiscono ad Eurelpro.Proverò in questo e nei prossiminumeri ad informare i lettori sulleprincipali problematiche discussein Eurelpro, cominciando conABV (che raccoglie le Casse tede-sche).Nella Repubblica federale tedescaesistono Casse di previdenza percoloro che esercitano una liberaprofessione ordinistica, ovvero me-dici, farmacisti, architetti, notai, av-vocati, consulenti fiscali o com-mercialisti, veterinari, sindaci e pe-riti contabili, ingegneri e psicotera-peuti.Tre sono le caratteristiche positiveinsite nel concetto della libera pro-fessione tedesca: autonomia pro-fessionale (da non equiparare al-l’indipendenza economica), si faper dire erogazione di prestazionipersonali, svolgimento di un lavoroprevalentemente intellettuale basa-to su una formazione qualificata.Uno solo è il limite negativo: la li-bera professione non deve essereun’attività imprenditoriale (indu-striale o commerciale).

Per le casse previdenziali del-l’ABV si aggiunge ancora un altroaspetto. Secondo l’opinione pre-dominante, una serie di libere pro-fessioni svolge per la sua impor-tanza nel complesso dell’econo-mia nazionale una funzione indi-spensabile nell’interesse del benepubblico, per es. al servizio dellagiustizia o della sanità. Lo Stato ri-conosce tale funzione e attribuiscea queste professioni un’importan-za particolare, assimilando in par-te i compiti di queste professionialle mansioni pubbliche. Lo dimo-stra la concessione a queste pro-fessioni di un ordinamento regola-mentato nel diritto pubblico non-ché la costituzione e il trasferi-mento di funzioni di autogestioneai relativi ordini. Si parla pertantodi cosiddette professioni “ordini-stiche”. Tutte le casse di previden-za esistenti appartengono a taliprofessioni ordinistiche. Va, inproposito, sottolineato un punto:proprio le funzioni pubbliche diqueste professioni ordinistiche e lapreoccupazione per la porzione dibene pubblico ad esse affidato so-no stati i motivi principali che han-no portato alla costituzione dellecasse di previdenza professionale.La loro esistenza e il loro diritto diesistere non sono comprensibili egiustificabili senza tali componen-ti di politica professionale, socialee di moderato liberismo.

PLA PREVIDENZA FORENSE

La costituzione dell’EurelproVengono qui illustrate le buone ragioni della costituzione della Eurelpro, associazione europea delle Casse di previdenza. È un importante organismo di collegamento tra le istituzioni previdenziali di Germania, Francia e Italia. Ne va auspicato l’allargamento.

di Maurizio de Tilla

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Le casse di previdenza professio-nale operano nell’ambito del pri-mo pilastro della previdenza ob-bligatoria sancita nel diritto pub-blico.Tutte queste casse previdenzialihanno in comune i seguenti aspetti.

Casse tedeschedi previdenza professionale– Adesione obbligatoria dell’in-

tera categoria professionaleprevista nel diritto pubblico

– Autogestione senza dirigismostatale

– Contributi e prestazioni specifi-che per categoria professionale

– Concentrazione sull’effettivafunzione previdenziale = mag-giore livello di prestazioni base

– Autofinanziamento assolutosenza sovvenzioni statali• sono enti di diritto pubblico

con adesione obbligatoria daparte di tutti i professionistiautonomi e dipendenti

• sono effettivamente autogesti-te da parte degli ordini profes-sionali

• il sistema di contribuzione edi erogazione delle prestazio-ni è configurato dagli ordiniprofessionali, nel più ampiorispetto dei rispettivi desiderie necessità

• sono focalizzate sull’effettivafunzione previdenziale equindi offrono un livello piùalto di prestazioni base

• si autofinanziano tramite icontributi dei soci e quindi so-no indipendenti dallo Stato.

La previdenza professionale è unsistema speciale di previdenzaobbligatoria, poiché, in forza delmandato della legge regionale, èdedicato esclusivamente agli ap-partenenti a determinati gruppiprofessionali, che devono essereassistiti in ogni forma di esercizio

della professione, ovvero sia informa autonoma sia dipendente.I professionisti dipendenti sonoesonerati dall’obbligo di adesioneall’assicurazione pensionistica ob-bligatoria in quanto soggetti all’ob-bligo di adesione alla cassa previ-denziale.Il mandato della previdenza profes-sionale deriva dal diritto dei rispet-tivi Land tedeschi, in funzione del-la competenza legislativa di cui al-l’articolo 70 della Costituzione. Lecasse di previdenza professionalenon sono una forma di previdenzasociale ai sensi dell’articolo 74comma 1, n. 12 della Costituzione,ma svolgono non solo mansioni diprevidenza per la vecchiaia, di re-versibilità e di invalidità, ma anchefunzioni di politica professionale,prevenendo tramite la previdenzaun eccessivo invecchiamento degliordini professionali e pertanto ilmantenimento di liberi professioni-sti sempre efficienti. Oltre a mi-gliorare la struttura demografica,svolgono così un’importante fun-zione politica sul mercato del lavo-ro. Le casse previdenziali, quale si-stema di previdenza per la vec-chiaia tramite capitalizzazione,hanno inoltre un’importanza eco-nomica generale. Contribuisconoinfatti ad accrescere il capitale so-ciale economico che permettemaggiori investimenti, maggiorecrescita e quindi anche maggioreoccupazione. Esse mettono a di-sposizione dell’economia naziona-le capitale d’investimento a lungotermine. Le casse previdenzialicontribuiscono pertanto ad aumen-tare il prodotto sociale disponibile.La peculiarità delle casse previden-ziali delle libere professioni ordini-stiche consiste nel fatto che non sifinanziano tramite i contributi deilavoratori in servizio (sistema di ri-partizione), come accade per l’assi-

curazione pensionistica obbligato-ria. Si finanziano invece secondo ilcosiddetto “Piano di coperturaaperta” o secondo la copertura pro-babile modificata. Il cosiddetto me-todo di copertura probabile “modi-ficata” è molto simile al sistemaapplicato dalle assicurazioni priva-te sulla vita. Questo sistema attua-riale tiene conto del tempo duranteil quale i contributi restano nel fon-do della cassa previdenza calcolan-do l’impatto dei contributi sullapensione. Caratterizza il cosiddettosistema di copertura aperta la pos-sibilità di inserire anche un accessosuccessivo nel rapporto di equiva-lenza. Applicando il metodo di co-pertura aperta, un contributo ha lostesso impatto sulla pensione, indi-pendentemente dalla data in cuiviene versato.Dal punto di vista della capitalizza-zione, sia il metodo di “coperturaprobabile modificata” sia quello di“copertura aperta” sono a mezzastrada tra sistema di ripartizione epuro sistema di copertura probabile.Le casse di previdenza professio-nale sono soggette alla sorveglian-za giuridica dei ministri o senatoricompetenti dei Land, ma per lo piùesiste anche una supervisione spe-ciale, soprattutto dal punto di vistaattuariale e patrimoniale. Dato chei redditi da interessi derivanti dal-l’investimento del capitale di co-pertura hanno un ruolo importanteai fini della redditività delle casseprevidenziali dei liberi professioni-sti, le autorità di controllo dei ri-spettivi Land tedeschi hanno deci-so di imporre alle casse previden-ziali per l’investimento dei fondi lestesse norme vigenti per le societàd’assicurazione private sulla vita.

Nascita delle Casse tedescheInteressante è scoprire come sono

LA PREVIDENZA FORENSE

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PPREVIDENZAeuropa

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nate le casse previdenziali per libe-ri professionisti.Le casse previdenziali sono natequando, dopo la prima guerramondiale e a seguito dell’inflazio-ne, tutti i risparmi e i patrimoni sierano dissolti come “la neve al so-le” e molti pensionati e vedove sierano trovati dopo il 1923 letteral-mente con il nulla in mano. I diri-genti di un ordine dei medici del-la Baviera realizzarono allora l’i-dea di un ente di autotutela soli-dale, al fine di uscire dall’emer-genza di quella situazione con leproprie forze, senza aiuto statale.L’idea si basava su due principi:innanzitutto l’aiuto al singolo, maanche una responsabile consape-volezza per la collettività. La piùvecchia cassa previdenziale per li-beri professionisti, per così direl’archetipo delle casse previden-ziali, ovvero la Bayerische Ärzte-versorgung, è sorta nel 1923. Esi-ste quindi da oltre 80 anni, ormai2/3 del tempo da cui esiste l’assi-curazione pensionistica obbliga-toria. La Bayerische Ärzteversor-gung ha superato regime totalita-rio, guerra e distruzione bellica;nel 1948, durante la riforma mo-

netaria ha convertito i diritti pen-sionistici maturati con i vecchimarchi in un rapporto in Reich-smark: 0,80 DM e dal 1950 in unrapporto 1 Reichsmark: 1 DM -con le proprie forze, senza alcunsussidio statale.Molti sollevano ora il problema see in quale misura un’assicurazioneobbligatoria sia conciliabile con ilconcetto di Libera Professione. Aquesto proposito la Corte Costitu-zionale federale ha stabilito in di-verse sentenze che “l’assicurazionecollettiva con obbligo di adesione èconciliabile all’idea di libera pro-fessione e corrisponde anche aduna politica sociale moderna cheabbracci in generale tutta la politicasociale”. Il principio supremo dellecasse di previdenza professionale èl’assoluta autogestione da parte de-gli ordini professionali stessi e il lo-ro totale autofinanziamento, ovve-ro senza sussidi e garanzie statali,esclusivamente sulla base dei con-tributi dei loro membri.La maggior parte delle casse diprevidenza professionale è statacostituita tuttavia dopo la fine dellaSeconda Guerra mondiale, esistequindi ora da oltre 45 anni.

Nel corso della riunificazione, ilgoverno federale ha sempre datouna particolare rilevanza al trasferi-mento ai nuovi Land tedeschi delsistema articolato di previdenza perla vecchiaia, a partire dallo Staat-svertrag del maggio 1990 (Trattatosulla creazione di un’unione mone-taria, economica e sociale tra la Re-pubblica federale di Germania e laRepubblica democratica tedesca) edal trattato di unificazione dell’a-gosto 1990. Ai Liberi Professioni-sti associati in ordini dei nuoviLand tedeschi fu data così la possi-bilità di regolamentare sotto la pro-pria responsabilità la previdenzaper la vecchiaia nel futuro. Le libe-re professioni hanno sfruttato que-sta opportunità; nei nuovi Land te-deschi esistono oggi casse previ-denziali per quasi tutti gli ordiniprofessionali.Le casse di previdenza professio-nale assistevano alla fine del 2005712.786 membri aventi diritto allapensione e hanno pagato la pensio-ne a 144.549 persone. A fine 2005la pensione di vecchiaia pagata inmedia ammontava a 1.935,12 €, lapensione d’invalidità professionalea 1.864,40 €.

PLA PREVIDENZA FORENSE

Struttura 2004/2005 degli enti soci di ABV2004 2005*

Soci aventi diritto alla pensione 686.920 712.786

Di cui soci contribuenti 649.964 670.751

Contributi in miliardi di Euro 5,581 5,789

Contributo medio mensile 715,58 719,22

Investimenti di beni in miliardi di Euro 89,228 102,997

Redditi da in vestimenti in miliardi di Euro 4,650 4,973

Numero di pensionati 126.234 144.549

Importo annuale delle pensioni (incl. assegni familiari) in miliardi di Euro 2,571 3,009

Sussidi per interventi riabilitativi in miliardi di Euro 0,143 0,184

Pensione media di invalidità professionale (senza assegni familiari) 2.067,72 1.864,40

Media con assegni familiari 211,98 245,06

Media con pensione di reversibilità 1.131,49 1.180,14

Media con pensione agli orfani 316,63 351,31

Media con pensione di vecchiaia (senza assegni familiari) 1.905,66 1.935,12* Dati stimati per il 2005, possibili variazioni.

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Le casse di previdenza professio-nale offrono ai propri membri pen-sioni in caso di invalidità professio-nale e al raggiungimento del limited’età di 65 anni. È possibile antici-pare e/o procrastinare il percepi-mento della pensione. Esistonoinoltre pensioni di reversibilità (ve-dove, vedovi, orfani); ma esistonoanche sussidi per interventi medicidi riabilitazione. Il membro o i suoisuperstiti hanno un diritto legale apercepire la pensione.Una particolarità delle casse di pre-videnza professionale è quella dinon chiedere quasi mai un esamemedico per l’assicurazione d’inva-lidità o comunque di avere tempi di

attesa relativamente brevi. In gene-re la pensione d’invalidità profes-sionale è calcolata come se il con-tributo versato al subentrare del-l’invalidità fosse pagato fino al60esimo o addirittura al 65esimoanno di vita. Questa modalità dicalcolo vuole assicurare la possibi-lità di percepire anche in caso dicontribuzione ridotta - in casi estre-mi anche di un solo mese - unapensione d’invalidità professionaledi importo tale da garantire unostandard di vita adeguato.Infine va ancora ricordato: le clas-siche libere professioni ordinisti-che hanno creato con le loro casseprevidenziali un sistema di assicu-

razione di vecchiaia tagliato su mi-sura sulle loro esigenze. Lo hannodovuto fare, perché lo Stato nel1957 ha sbarrato loro la via all’as-sicurazione pensionistica obbliga-toria. Le Casse previdenziali nonsono quindi un privilegio delle li-bere professioni, ma sono nate per-ché lo Stato ha chiesto alle libereprofessioni di regolamentare lapropria assicurazione contro lavecchiaia sotto la loro responsabi-lità, tramite l’iniziativa personale.L’esenzione dei liberi professioni-sti dipendenti dall’obbligo di assi-curazione pensionistica obbligato-ria ha sottolineato questo riferi-mento all’iniziativa personale.

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TRIBUNALE DI ROMA1 FEBBRAIO 2007, N. 2001/07Est. Tiziana Orrù – Sabino Gerardo Facciolongo (Avv.ti G.M. LoBianco e Leoni) c. Cassa Nazionale di Previdenza e AssistenzaForense (Avv. Luciani).

Avvocato – Rimborso dei contributi – Inammissi-bilità – Attività di consulenza – È attività professio-nale.

La soppressione della restituzione dei contributi trovagiustificazione e contemperamento in relazione allaprevisione della pensione contributiva nella cui basedi calcolo vengono considerati i contributi versati,con la conseguenza che, entro determinati limiti, nonesistono più contributi inutilmente versati.I redditi professionali soggetti a contribuzione non so-no solo quelli strettamente collegati allo svolgimentodell’attività di patrocinio forense, ma anche quelli co-munque collegati e funzionali all’abilitazione profes-sionale ed alla spendita della qualifica di avvocato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon ricorso depositato il 15.02.2006 l’avv. Facciolon-go ha proposto ricorso di fronte al giudice del lavorodi Roma chiedendo di accertare e dichiarare che nul-la è da Lui dovuto alla Cassa Nazionale di Previden-za ed Assistenza Forense a titolo di morosità; riteneree dichiarare che egli ha diritto di ottenere la pensionecontributiva di cui al novellato art. 4 del Regolamen-to della Cassa con decorrenza dal primo giorno delmese successivo a quello di presentazione della do-manda e quindi dall’1.03.2005 e fino a quando nonavrà ottenuto il rimborso dei contributi soggettivi e re-lativi interessi a norma dell’art. 21 L. 576/80; riteneree dichiarare che ha diritto ad ottenere, dopo la sua can-cellazione dalla Cassa il rimborso dei contributi sog-gettivi versati, previa detrazione delle somme percepi-te a titolo di pensione contributiva da calcolarsi al net-

to delle ritenute d’acconto e delle imposte su di essepagate.Ha a tal fine eccepito la prescrizione quinquennale ela illegittimità della richiesta di pagamento avanzatadalla Cassa in data 15.10.2002, di € 548,90 a titolo dicontributo integrativo (percentuale sul volume di affa-ri ai fini IVA per l’anno 1993) giustificata dalla di-scordanza fra l’ammontare del volume d’affari dichia-rato ai fini IVA e quello dichiarato alla Cassa con ilc.d. Mod. 5, deducendo che parte dei redditi contenu-ti nella dichiarazione presentata al fisco non derivanodall’esercizio della professione forense e, come tali,non erano soggetti a contribuzione da parte della Cas-sa convenuta.Ha inoltre rilevato l’erroneità della richiesta di paga-mento del 21.11.2005 della somma di € 21,39 percontributo minimo integrativo 2003 parzialmente in-soluto.Ha quindi sostenuto la assoluta regolarità della suaposizione amministrativa e il possesso di tutti i requi-siti necessari per la concessione della pensione contri-butiva negata dalla Cassa.Ha infine dedotto la illegittimità della delibera del Co-mitato dei Delegati della Cassa Forense del 23.07.04di modifica dell’art. 4 del Regolamento nella parte incui disciplinava il diritto alla restituzione dei contribu-ti in favore degli iscritti che non avessero maturato, al-l’epoca della cancellazione, l’anzianità necessaria pergodere del trattamento di quiescenza.Fissata l’udienza di discussione si è costituita la Cas-sa che ha eccepito preliminarmente il difetto di inte-resse ad agire del ricorrente e la contraddittorietà del-le domande proposte e ha chiesto nel merito il rigettodel ricorso in quanto infondato.La causa istruita con produzione di documenti è stataquindi decisa sulle conclusioni delle parti, previa ac-quisizione di note difensive autorizzate.

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Tribunale di Roma 1° febbraio 2007, n. 2001/07 (pag. 274)Tribunale di Latina 17 gennaio 2008, n. 4026/07 (pag. 279)Tribunale di Rovigo 20 febbraio 2008, n. 29 e altri (pag. 280)

LA PREVIDENZA FORENSE

GIURISPRUDENZA PREVIDENZIALE

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MOTIVI DELLA DECISIONESulla base dei principi statuiti da Cassa 19657/2004deve essere ritenuta infondata l’eccezione di difettoed interesse ad agire.Nel merito deve essere rilevato che dall’esame delricorso emerge, come ritenuto dalla Cassa convenu-ta la contraddittorietà delle domande avanzate dal-l’Avv. Facciolongo.Da un lato egli, infatti, lamenta la mancata corre-sponsione della pensione contributiva, ossia dellapensione calcolata sulla base di tutti i contributi fi-nora versati e, dall’altro lato, ritenuta la illegittimitàproprio della normativa che prevede la correspon-sione della pensione contributiva richiesta (art. 4Reg.), deduce la illegittimità della modifica regola-mentare che ha disposto l’impossibilità di ripetizio-ne dei contributi versati non utilizzabili a fini pen-sionistici chiedendo la reviviscenza del regime pre-vigente, previa restituzione della pensione versata.La contraddittorietà delle domande avanzate emer-ge inequivocabilmente in considerazione della logi-ca del nuovo sistema previdenziale disciplinato dal-l’art. 4 del Regolamento.La soppressione della restituzione dei contributiinutilmente versati (ossia non utilizzabili a fini pen-sionistici) trova giustificazione e contemperamentoin relazione alla previsione della pensione contribu-tiva nella cui base di calcolo vengono consideratitutti i contributi versati, con la conseguenza che, en-tro determinati limiti tra i quali vi è la posizione delricorrente, non esistono più contributi inutilmenteversati.In altri termini proprio la corresponsione della pen-sione contributiva prevista dall’art. 4 Reg. fa veniremeno il presupposto per la restituzione dei contribu-ti richiesta dal ricorrente ossia la non utilizzabilitàdei contributi versati.In ogni caso la domanda proposta dal ricorrente ol-tre che inammissibile è infondata nel merito doven-dosi ritenere del tutto legittima sia sul piano proce-durale che su quello sostanziale la disposizione dicui all’art. 4 del Regolamento della Cassa.Sul piano procedurale non si ravvisa alcuna viola-zione dell’art. 21 L. 576/80.Gli Enti privatizzati (tra cui la Cassa convenuta) aisensi dell’art. 2, comma 1, d.lgs. 509/94 hanno po-testà regolamentare autonoma in materia gestionale,organizzativa e contabile.È perciò unanimemente riconosciuto alle fonti diautonomia degli enti previdenziali il potere di di-

sporre in deroga alla legge (in tal senso sent. CorteCost. 15/1/1999 e ord. 380/00).Sul piano sostanziale come già osservato in analogoprecedente di questo Tribunale prodotto in atti (sent.1121/06) “la normativa deve essere considerata incorrelazione alla riforma attuata con la legge 335/95che in base all’art. 1, comma 2, ha stabilito i principifondamentali di riforma economico sociale della Re-pubblica e al comma 6 ha stabilito che l’importo del-la pensione annua nell’assicurazione obbligatoria … èdeterminato secondo il sistema contributivo. A ciò siaggiunga che l’art. 12, comma 3, della stessa leggeconsente agli enti previdenziali privatizzati di emana-re ai fini dell’equilibrio di bilancio e di stabilità di ge-stione anche provvedimenti che effettuino una ripara-metrazione dei coefficienti di rendimento e di ogni al-tro criterio di rideterminazione del trattamento pen-sionistico nel rispetto del principio del pro rata in re-lazione alle anzianità già maturate … Gli Enti posso-no optare per l’adozione del sistema contributivo de-finito ai sensi della presente legge.La delibera impugnata non ha fatto altro che applica-re detti principi fondamentali che essendo successivie ristrutturando l’intera materia pensionistica con ap-plicazione anche delle forme di previdenza gestite daenti diversi dall’Inps deve ritenersi prevalente sulleprecedenti disposizioni e pertanto anche sul dispostodell’art. 21 L. 576/80.La delibera, infatti, non si è limitata a stabilire toutcourt la non restituibilità dei contributi versati, ma hacollegato questo aspetto alla maturazione dopo solocinque anni di contribuzione e al raggiungimento del65° anno di età del diritto alla pensione.In tal modo si è stabilito l’adeguamento della previ-denza forense al sistema contributivo (da ritenersi inbase alla L. 335/95 il modello base) per tutti coloroche abbiano versato tra i cinque e i trenta anni di con-tributi”.Il ricorrente ha già maturato più di cinque anni contri-butivi e ha più di 65 anni per cui in ogni caso egli po-trà ottenere la pensione contributiva ed i contributi fi-nora versati non andranno comunque persi.Quanto alla domanda di accertamento del diritto delricorrente alla pensione contributiva con effetto dalladata della domanda si osserva quanto segue.La Cassa convenuta ha rigettato la domanda sul pre-supposto di una irregolarità della posizione contributi-va dell’Avv. Facciolongo che nelle more del giudizio,come risulta dalle note conclusive, è stata parzialmen-te sanata con il pagamento della somma di € 21,39.

GIURISPRUDENZA PREVIDENZIALELA PREVIDENZA FORENSE

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Residua il contenzioso sul mancato pagamento del-la somma di € 548,90 a titolo di contributo integra-tivo calcolato sul volume di affari per l’anno 1993.Il ricorrente sostiene la illegittimità della richiesta inquanto i contributi sono stati correttamente versatisull’ammontare dei redditi percepiti per l’attivitàprofessionale forense e non sono stati versati suglialtri redditi professionali percepiti a titolo diversocomunque dichiarati a fini fiscali.Dalla documentazione prodotta risulta che i redditipercepiti e dichiarati a fini fiscali ma non a fini con-tributivi derivano da attività svolte dall’Avv. Faccio-longo non del tutto estranee alla professione foren-se, bensì funzionali ad essa, tanto che lo stesso ri-corrente aveva riscosso la percentuale del 2%.Come rimarcato dalla Cassa convenuta i redditi pro-fessionali soggetti a contribuzione non sono soloquelli strettamente collegati allo svolgimento del-l’attività di patrocinio forense, ma anche quelli co-munque collegati e funzionali alla abilitazione pro-fessionale e alla spendita della qualifica di avvoca-to, a nulla rilevando che l’attività possa essere svol-ta anche da chi non sia in possesso del titolo abili-tante all’esercizio della professione forense.Deve perciò ritenersi non dimostrato che i redditiconseguiti per lo svolgimento di attività professio-nale dichiarati ai fini IVA sono estranei all’attivitàprofessionale dell’avvocato e come tali devono es-sere assoggettati a contribuzione ai sensi degli artt.10 e 11 L. 576/80.Deve, pertanto, essere sostenuta la legittimità dellarichiesta di pagamento della somma di € 548,90avanzata dalla Cassa in relazione alla quale deve es-sere disattesa l’eccezione di prescrizione sollevatadal ricorrente.Dall’esame dei documenti prodotti risulta che il cre-dito contributivo si riferisce a omissioni contributi-ve accertate attraverso un controllo incrociato conl’anagrafe tributaria relativo ai redditi dichiarati dal-l’Avv. Facciolongo al Fisco.Dal controllo è, infatti, emerso che l’Avv. Faccio-longo aveva dichiarato al Fisco per gli anni 1993 unreddito ai fini Irpef e IVA comunicato in manieradifforme alla Cassa nonostante l’obbligo impostodalla legge 576/80.Il termine di prescrizione decennale dei contributi infavore della Cassa nazionale di previdenza ed assi-stenza in favore degli avvocati e procuratori, previ-sto dall’art. 19, primo comma, della legge 20 set-tembre 1980 n. 576 (sulla riforma del sistema previ-

denziale forense) e decorrente, ai sensi del secondocomma dello stesso articolo, dalla data di trasmis-sione alla Cassa, da parte dell’obbligato, della di-chiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della medesimalegge, si riferisce – tenuto anche conto della pro-nuncia della Corte Costituzionale n. 489 del 1989(in ordine alla infondatezza della questione di legit-timità costituzionale dell’art. 19, secondo comma,della citata legge in riferimento all’art. 3 Cost.) siaai contributi maturati successivamente all’entrata invigore di tale legge che a quelli relativi agli anni1975/1979 (oggetto della disciplina transitoria det-tata dal citato art. 23) restando invece soggetti al ter-mine di prescrizione breve (ex art. 2948 n. 4 cod.civ.) i contributi anteriori al 1975 (v. in tal sensoCass. 2576/92 e 6344/92).Il debito contributivo non risulta perciò prescritto inquanto in assenza delle complete comunicazioni deiredditi dell’Avv. Facciolongo ai sensi degli artt. 17e 23 L. 576/80 deve ritenersi che la prescrizione de-corra ai sensi dell’art. 2935 c.c. dal momento in cuila Cassa ha avuto conoscenza dei redditi dell’avvo-cato ossia dalla data dell’accertamento incrociatocon l’anagrafe tributaria.Da tale data al momento di notifica della richiestanon risulta decorso neppure un quinquennio.In ogni caso, anche volendo ritenere applicabile an-che ai contributi dovuti alla Cassa il più breve termi-ne di prescrizione quinquennale di cui alla L. 335/95deve esser osservato che la medesima legge non hainciso, modificandola, sulla decorrenza del terminesia per i contributi successivi che per quelli prece-denti per i quali il termine decorre comunque dalladata di trasmissione alla Cassa di previdenza, da par-te dell’obbligato, della dichiarazione di cui all’art.23 della medesima legge non potendosi ritenere ap-plicabile il regime sospensivo della prescrizione es-sendosi in presenza di un comportamento omissivorelativo ad un atto dovuto e previsto per legge.Nel merito il ricorrente non ha dimostrato che i red-diti conseguiti per lo svolgimento di attività profes-sionale sono estranei all’attività professionale del-l’avvocato.Al contrario deve essere osservato che come ritenu-to con sentenza Cass. 15816/00 l’attività di consu-lenza legale ed assistenza legale è attività professio-nale dell’avvocato, ai sensi dell’Ordinamento dellaprofessione di avvocato i cui redditi e volumi di af-fari sono assoggettati a contribuzione ai sensi degliartt. 10 e 11 L. 576/80.

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GIURISPRUDENZA PREVIDENZIALELA PREVIDENZA FORENSE

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In conclusione il ricorso deve essere interamente ri-gettato.

NotaIl tribunale di Roma ha esaminato il caso di un professionista che,venuto a conoscenza della riforma dell’art. 4 del RegolamentoGenerale dell’Ente, che ha abolito il rimborso di cui all’art. 21della legge 576/1980 ed istituito la pensione contributiva, purcontestandone la legittimità, ha presentato istanza di pensionecontributiva e la Cassa, sul presupposto che il diritto alla pensio-ne è subordinato all’effettiva contribuzione, ha chiesto di regola-rizzare la posizione contributiva per alcuni anni. Il ricorrente hacontestato la pretesa creditoria affermando di aver già documen-tato all’Ente che la difformità nei versamenti contributivi fosse daattribuire a compensi derivanti da attività di natura non professio-nale.In particolare, il ricorrente ha contestato la legittimità della deli-bera del Comitato dei Delegati del 23/07/2004 che, con la rifor-ma dell’art. 4 del Regolamento Generale, ha modificato il regimerelativo al rimborso dei contributi versati, sostenendo che il dirit-to alla restituzione dei contributi è sancito dalla legge (art. 21,legge 576/80) e che deve pertanto ritenersi tuttora in vigore nonpotendo un potere regolamentare trasformarsi in potere legislati-vo. Il ricorrente ha anche affermato che tale modifica non potes-se retroagire per coloro che si erano iscritti alla Cassa nel vigoredell’art. 21 della legge 576/1980 in epoca antecedente alla deli-bera del Comitato dei Delegati del 23/07/2004. Per l’effetto hachiesto al giudice di dichiarare il suo diritto, dopo la cancellazio-ne dalla Cassa, ad ottenere la restituzione dei contributi versati,previa detrazione delle somme percepite a titolo di pensione con-tributiva.Il giudice, con riferimento alla eccepita illegittimità della riformadell’art. 4 del Regolamento Generale della Cassa ha evidenziato,in primo luogo, il comportamento contraddittorio del professioni-sta che ha impugnato nel suo complesso la delibera assunta dalComitato dei Delegati e nel contempo ha chiesto l’erogazione del-la pensione contributiva. Ciò posto, in ordine alla problematica relativa all’autonomia del-la Cassa, giova rammentare che gli enti previdenziali, a seguitodella trasformazione in persone giuridiche private – associazionio fondazioni –, operata dal d.lgs. n. 509/94, devono ritenersi sog-getti innanzitutto alla disciplina di cui agli artt. 12 e ss. del codi-ce civile – come previsto espressamente dall’art. 1, comma 2, deldecreto –, che ne prevede l’autonomia statutaria e di auto-orga-nizzazione (in applicazione del più ampio principio di autonomianegoziale previsto dall’art. 1322 c.c., secondo il quale le partipossono liberamente determinare il contenuto del contratto nei li-miti imposti dalla legge), autonomia che può essere limitata dallegislatore soltanto se ciò risulti essere strettamente rilevante perl’attività pubblicistica svolta.Pertanto, l’art. 2, comma 1, del d. lgs. n. 509/94 – che ha attuatola delega per il riordino o la soppressione di enti pubblici di pre-videnza e assistenza, secondo il disposto dell’art. 1, comma 32,della L. n. 537/93 –, secondo il quale gli enti privatizzati hanno“autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto deiprincipi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle dispo-sizioni del presente decreto, in relazione alla natura pubblica del-l’attività svolta” e i successivi artt. 3, comma 2, e 1, comma 4, cheprevedono che le Casse, proprio in virtù e nell’esercizio di tale

autonomia, possono adottare propri Regolamenti e Statuti, conl’unico limite del rispetto di precisi e tassativamente indicati cri-teri che ne delimitano l’operatività, non fanno altro che fissare ilimiti apposti all’autonomia che gli enti previdenziali privatizzatihanno per il fatto stesso della loro natura privata e tali limiti so-no da ritenersi legittimi solo se funzionali ad una migliore realiz-zazione delle finalità perseguite.In particolare l’art. 1, comma 3, ha previsto la continuazione del-lo svolgimento delle attività assistenziali e previdenziali già eser-citate in favore degli iscritti, facendo salvo unicamente l’obbligodi iscrizione e contribuzione, anche qui lasciando, pertanto, auto-nome le Casse nella determinazione della disciplina relativa al-l’esercizio delle suddette attività.E ancora l’art. 2, comma 2, fissa come limite generale all’auto-nomia gestionale, organizzativa e contabile degli enti previden-ziali il mantenimento dell’equilibrio di bilancio.E ancora più esplicitamente dispone l’art. 3, comma 4, del d.lgs.n. 509/94, che ha previsto, una volta avvenuta la trasformazionein fondazione, la permanenza dell’operatività della disciplina del-la contribuzione previdenziale già vigente nei singoli ordinamen-ti degli enti, lasciando spazio, pertanto, per il prosieguo, data lamancata fissazione in tal sede finanche soltanto di principi e cri-teri direttivi, all’autonomia normativa delle Casse.Da quanto sopra si evince, quindi, che gli enti privatizzati hannopoteri di autonomia non soltanto in relazione agli investimenti ealla gestione ed organizzazione complessiva dell’ente, ma anchein ordine alle contribuzioni pretese ed alle prestazioni erogate.Sarebbe, infatti, del tutto incongrua e certamente non in linea conle recenti riforme del sistema previdenziale, una normativa cheimponesse ad esempio alle Casse di erogare determinate presta-zioni di entità insostenibili per l’Ente, che potrebbero addiritturaportare alla liquidazione e quindi a non erogare più alcuna pre-stazione.Quanto detto trova conferma nell’originario testo dell’art. 3,comma 12, della legge 8 agosto 1995 n. 335, ove si stabilisce che,per “assicurare l’equilibrio di bilancio”, gli Enti previdenzialiprivati possono adottare tutti i necessari “provvedimenti di varia-zione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coeffi-cienti di rendimento e di ogni altro criterio di determinazione deltrattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata inrelazione alle anzianità già maturate rispetto all’introduzione del-le modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti”.Anche in questo caso, infatti, è la legge stessa ad individuare lospazio di autonomia degli enti previdenziali in materia di eroga-zione delle prestazioni, con l’individuazione dell’unico limite co-stituito dal principio del pro rata.Si fa, inoltre, presente che la Corte Costituzionale, nella sentenzan. 15/99, si è occupata di alcuni dubbi di legittimità costituziona-le, relativi all’art. 1, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 509/94, con ri-ferimento agli artt. 76 e 77 Cost., sollevati dal TAR Lazio, secon-do il quale il d.lgs. in questione – disponendo che lo statuto deglienti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza tra-sformati in persone giuridiche private sia ispirato a criteri di tra-sparenza nei rapporti con gli iscritti e composizione degli organicollegiali, fermi restando i vigenti criteri di composizione degliorgani stessi, così come previsti dagli attuali ordinamenti – avevasuperato i limiti della delega prevista dall’art. 1, comma 33, del-la legge n. 537/93, la quale non prevedeva alcuna limitazione perla composizione degli organi collegiali, affermando, per contro, la

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necessità di garantirne l’autonomia gestionale, organizzativa,amministrativa e contabile. La Corte, pur rigettando la questionedi costituzionalità – ritenendo, pertanto, legittima e non ecceden-te la delega legislativa la previsione del rispetto dei vigenti crite-ri di composizione degli organi collegiali -, ha comunque ricono-sciuto la piena autonomia degli enti privatizzati, osservando che“la garanzia dell’autonomia gestionale, organizzativa, ammini-strativa e contabile degli enti privatizzati […] non attiene tantoalla struttura dell’ente, quanto piuttosto all’esercizio delle suefunzioni” e precisando ancora che è pienamente ammissibile, nelrispetto della delega conferita dalla legge n. 537/93, “l’eventualeindicazione di limiti entro i quali l’autonomia debba essere eser-citata”; la Consulta ha affermato, inoltre, che i limiti individuatidal decreto legislativo, in attuazione della delega, riguardano sol-tanto “lo statuto che deve essere adottato dai competenti organidegli enti contestualmente alla trasformazione dell’ente in asso-ciazione o fondazione” e tale previsione “non tocca minimamen-te, quindi, le successive vicende della vita dell’ente”, che può,pertanto, nel corso del tempo modificare lo statuto ed adottarepropri regolamenti.Si rileva, inoltre, che il Consiglio di Stato, nel parere n.1530/97 –parere richiesto proprio dalla Cassa Forense in ordine al valoreprecettivo o meramente programmatico della disposizione di cuiall’art. 3, comma 12, della legge n. 335/95, in materia di determi-nazione della base pensionabile in ipotesi di anzianità inferiore aquindici anni, maturata presso gli enti previdenziali privatizzati –,rilevando che la norma in esame ha riconosciuto a tali enti “unasfera di autonomia senza dubbio maggiormente ampia rispetto al-le previsioni già contenute nel d.lgs. n. 509/94” , ha riconosciuto,stante il valore meramente programmatico e non precettivo dellasuddetta norma, la facoltà delle Casse professionali di aumenta-re, con apposita delibera, il periodo di riferimento della base pen-sionabile ai fini del calcolo della pensione, al di là di quanto sta-bilito dalle leggi previgenti.Nel caso di specie, quindi, del tutto legittima deve ritenersi sia l’e-sclusione della possibilità di ottenere la restituzione dei contribu-ti versati sia la corrispondente statuizione dell’introduzione di untrattamento previdenziale prima non previsto (la pensione contri-butiva).Si può, pertanto, affermare che alla Cassa, a partire dal momen-to della sua trasformazione in fondazione – con personalità giu-ridica di diritto privato ai sensi degli artt. 12 e ss. del codice civi-le-, è stata riconosciuta piena facoltà di intervenire sulla discipli-na previgente, laddove non vi sia un esplicito limite contrario (chequi non c’è) e quando ciò è necessario per garantire l’equilibriodell’Ente e la regolare erogazione delle prestazioni agli iscritti.Ciò posto, si fa presente, peraltro, che il principio di rimborsabi-lità dei contributi, che non sono utilizzabili ai fini del consegui-mento delle prestazioni previdenziali, perché, ad esempio, insuffi-cienti per il perfezionamento del diritto alla prestazione, era pre-sente solo nella previdenza dei liberi professionisti e costituivanorma del tutto eccezionale rispetto all’ordinaria regola dell’irri-petibilità; ed infatti disposizioni analoghe all’art. 21 della leggen. 576/80 si ritrovano in tutte le leggi che disciplinano le previden-ze categoriali (cfr. L. Carbone, “La restituzione dei contributi neiregimi previdenziali categoriali”, Previdenza Forense, 1996, 2,pag. 52 ss.), mentre non ve ne è traccia nelle altre gestioni previ-denziali, né nell’assicurazione generale obbligatoria, né nei fon-di speciali gestiti dall’Inps, né nelle previdenze del pubblico im-

piego, dove l’eventuale contribuzione non utilizzata rimane acqui-sita alle singole gestioni a titolo di solidarietà.La soppressione della norma dell’art. 21 è stata bilanciata, poi,come si è detto, dall’introduzione della pensione contributiva.L’art. 4, comma 2, del Regolamento, infatti, dispone che “gliiscritti che abbiano compiuto il 65° anno di età e maturato più dicinque ma meno di trenta anni di effettiva iscrizione e contribu-zione […] hanno diritto a chiedere la liquidazione di una pensio-ne calcolata con il criterio contributivo”.In tal modo, i contributi versati restano “utili”, poiché anche mol-ti di coloro che non avrebbero diritto alle ordinarie prestazionipensionistiche di vecchiaia (art. 2 della legge n. 576/80) o di an-zianità (art. 3 della legge n. 576/80) possono, adesso, chiedere lacorresponsione di una pensione calcolata con il criterio contribu-tivo.La previsione, da parte dell’art. 4, secondo comma, del Regola-mento Generale, della possibilità di richiedere la liquidazione diun trattamento previdenziale calcolato secondo il metodo contri-butivo è, peraltro, la conseguenza dell’adeguamento, da partedella Cassa, alla norma di cui all’art. 1, comma 6, della L.335/95, che ha stabilito che “l’importo della pensione annua nel-l’assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive edesclusive della stessa, è determinato secondo il sistema contribu-tivo […]”.La legittimità di tale scelta deriva direttamente dall’art. 3, comma12, ultima parte, della legge 335/95, il quale dispone che “gli en-ti [previdenziali privatizzati] possono optare per l’adozione delsistema contributivo definito ai sensi della presente legge”.Ciò posto, la soppressione della facoltà di ripetere i contributiversati è la logica conseguenza della introduzione del sistemacontributivo.Ed invero, la previsione, nella previgente normativa, del dirittodell’iscritto a ripetere i contributi, era determinata dalla circo-stanza che chi non avesse esercitato la professione per almenotrenta anni non avrebbe avuto in alcun modo la possibilità di per-cepire il trattamento pensionistico da parte della Cassa.Con la previsione, da parte della nuova norma regolamentare, deltrattamento previdenziale calcolato con il criterio contributivo,invece, gli iscritti, che abbiano comunque maturato il 65° anno dietà, ma non abbiano ancora maturato i trenta anni di effettivaiscrizione e contribuzione alla Cassa, purché ne abbiano matura-ti più di cinque, hanno diritto alla pensione contributiva.Pertanto, non può più in pratica realizzarsi la fattispecie che da-rebbe titolo, secondo la vecchia normativa invocata da contropar-te, al preteso rimborso dei contributi versati.La norma dell’art. 21 della legge n. 576/80 (che prevedeva il rim-borso dei contributi per coloro che cessavano dalla Cassa senzaaver maturato i requisiti per il diritto a pensione) non può, infat-ti, in concreto, più operare, giacché non si può più verificare l’i-potesi che qualcuno cessi dall’iscrizione alla Cassa senza avermaturato i requisiti assicurativi per il diritto alla pensione. Pertanto, riassumendo: o si ha diritto alla pensione retributivadopo i trenta anni di contribuzione, ovvero con più di cinque an-ni di versamenti si ha diritto alla pensione contributiva.L’eliminazione dell’ipotesi di rimborso di cui all’art. 21 della leg-ge n. 576/80 è, dunque, in linea con la ratio principale della rifor-ma introdotta dalla legge n. 335/95, che è quella di far sì che ognitipo di attività, anche se residuale, abbia una sua copertura assi-curativa.

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Tale ratio trova espressione nella disposizione dell’art. 2, comma26, della medesima legge, che prevede l’iscrizione presso un’ap-posita Gestione separata presso l’INPS di soggetti che esercitanoper professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavo-ro autonomo e che, pertanto, in caso contrario non avrebbero al-tra copertura assicurativa.La suddetta disposizione è richiamata dal precedente comma 25dello stesso articolo, riguardante la tutela previdenziale in favoredei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione,senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato al-l’iscrizione ad appositi albi o elenchi, norma che prevede espres-samente l’emanazione di successivi provvedimenti volti a garan-tire un’assicurazione a favore di tali soggetti, qualora non siapossibile l’iscrizione presso la Gestione separata INPS.Da quanto detto emerge chiaramente la conformità a tale sistemadella modifica dell’art. 4 del Regolamento operata dalla Cassa.Rimanendo immutata la normativa, infatti, il rimborso dei contri-buti versati a norma dell’art. 21 della legge n. 576/80 avrebbe difatto negato una copertura assicurativa all’attività professionale,sia pure marginale, svolta dagli iscritti.A conferma di quanto sopra, inoltre, si fa rammenta che già inprecedenza lo stesso Tribunale di Roma (sentenza n. 1121/06), ac-cogliendo in toto le argomentazioni della Cassa, in analoga ver-tenza avente ad oggetto la modifica dell’art. 4 del RegolamentoGenerale, ha affermato che la delibera adottata dalla Cassa nonha fatto altro che applicare i principi fondamentali della riformaattuata con la legge n. 335/95, che ha espressamente consentitoagli enti previdenziali privatizzati di “emanare, ai fini dell’equili-brio di bilancio e di stabilità di gestione anche provvedimenti cheeffettuino una riparametrazione dei coefficienti di rendimento e diogni altro criterio di rideterminazione del trattamento pensioni-stico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzia-nità già maturate”, principio che deve ritenersi prevalente sulleprecedenti disposizioni e pertanto anche sul disposto dell’art. 21della legge n. 576/80. Il Tribunale di Roma ha, inoltre, evidenzia-to espressamente l’adeguamento della previdenza forense al siste-ma dalla legge n. 335/95, che ha ritenuto quello contributivo ilmodello pensionistico generale e ha, pertanto, ritenuto pienamen-te legittimo il comportamento della Cassa Forense che ha opera-to la modifica de quo, consentendo a tutti i professionisti che ab-biano maturato almeno cinque anni di effettiva iscrizione e con-tribuzione di ottenere una pensione contributiva.Con riferimento all’altra problematica esaminata dal giudice nel-la vertenza in commento, circa la natura non strettamente profes-sionale dei proventi, il giudice ha rilevato che, dalla documenta-zione prodotta in giudizio, i redditi percepiti e dichiarati ai fini fi-scali, ma non ai fini contributivi, derivano da attività non del tut-to estranee alla professione forense, bensì funzionali ad essa, tan-to che lo stesso ricorrente aveva riscosso il contributo integrativonella misura del 2%. I redditi professionali soggetti a contribuzio-ne – afferma il giudice – “non sono solo quelli strettamente col-legati allo svolgimento dell’attività di patrocinio forense, ma an-che quelli comunque collegati e funzionali all’abilitazione profes-sionale ed alla spendita della qualifica di avvocato, a nulla rile-vando che l’attività possa essere svolta anche da chi non sia inpossesso del titolo abilitante all’esercizio della professione foren-se”. Prosegue il giudice evidenziando che “come ritenuto consentenza Cass. 15816/00 l’attività di consulenza legale ed assi-stenza legale è attività professionale dell’avvocato, ai sensi del-

l’ordinamento della professione di avvocato, i cui redditi e volu-mi di affari sono assoggettati a contribuzione ai sensi degli artt.10 e 11 L. 576/80”.

Marcello Bella

TRIBUNALE DI LATINA17 GENNAIO 2008, N. 4026/07

Est. Corradino Diana – Antonio Gaetano Felline (Avv. Di Rosa)c. Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (Avv. DeStefano).

Avvocato – Commutazione pensione di invaliditàin vecchiaia – Necessaria la domanda – Decorren-za dalla data della domanda.

La trasformazione della pensione di invalidità in vec-chiaia presuppone sempre la domanda e dalla data dipresentazione di quest’ultima decorre il nuovo e di-verso trattamento pensionistico.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon ricorso ritualmente depositato e notificato la par-te istante Felline Antonio Gaetano chiedeva che fossericonosciuto il proprio diritto a ottenere la pensione divecchiaia ed il relativo trattamento economico dal 1°ottobre 2002 con le conseguenti statuizioni di condan-na nei confronti della Cassa Nazionale di Previdenzae Assistenza Forense.La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Foren-se si costituiva opponendosi.Venivano depositate note scritte.La causa veniva discussa e decisa all’udienza del 19dicembre 2007.

MOTIVI DELLA DECISIONEParte ricorrente infondatamente assume di aver dirittoalla conversione da epoca precedente alla domanda,ossia circa un anno e mezzo prima.Al riguardo va osservato che la disposizione legislati-va che regola l’istituto della sostituzione è contenutanell’art. 5 della legge 576/80. Tale norma non prescri-ve l’automatismo della sostituzione ma si limita a san-cirne la possibilità. Pertanto conformemente al dispo-sto legislativo la Cassa una volta ricevuta la domandadi sostituzione ha provveduto al suo accoglimentodella domanda stessa perché è a quel momento che ilricorrente ha manifestato la volontà di avvalersi di ta-le possibilità. Possibilità, si ripete, e non mero auto-matismo.Va osservato infine che non c’è disposizione normati-va che imponga alla Cassa Forense di comunicare del-

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la facoltà concessa al pensionato di mutare il titolo dipensione.Il ricorso va per l’effetto respinto.Avuto riguardo alla natura della causa appare equocompensare le spese di giudizio.

PQMRigetta il ricorso.

NotaNel caso esaminato dal Tribunale di Latina, il professionista, giàpensionato di invalidità, riteneva che il suo diritto alla correspon-sione del trattamento pensionistico di vecchiaia maturasse auto-maticamente con il compimento del sessantacinquesimo anno dietà, unitamente al raggiungimento del periodo minimo di almenotrent’anni di effettiva iscrizione e contribuzione e che, pertanto, ladomanda di commutazione della pensione di invalidità preceden-temente riconosciuta in pensione di vecchiaia costituisse un merorequisito formale.Il professionista, pertanto, ritenendo di avere diritto alla pensio-ne di vecchiaia con decorrenza dal primo giorno del mese succes-sivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ha chie-sto al giudice che la Cassa fosse condannata alla liquidazione insuo favore delle differenze tra i ratei di pensione di vecchiaia ed iratei percepiti a titolo di pensione di invalidità dal mese successi-vo al compimento del sessantacinquesimo anno di età.Ciò premesso, occorre rilevare che l’art. 5 della legge n. 576/80prevede che la liquidazione della pensione di vecchiaia, per ilpensionato di invalidità che abbia proseguito l’esercizio dellaprofessione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, debbaavvenire a norma dell’art. 2 della medesima legge. La pensione divecchiaia, disciplinata dall’art. 2 della legge n. 576/80, d’altraparte, viene corrisposta, secondo quanto previsto dal precedenteart. 1, su domanda dell’avente diritto, ma decorre dal primo gior-no successivo al verificarsi dell’evento da cui nasce il diritto. Ta-le assunto normativo ha mosso il ricorrente a promuovere il giu-dizio in questione.Tuttavia, non può trascurarsi che l’art. 5 della legge n. 576/80, nelprevedere testualmente che il pensionato di invalidità, qualora ri-corrano i presupposti di cui sopra, “può” chiedere la liquidazio-ne della pensione di vecchiaia, contempla una mera facoltà, peril professionista, di chiedere la liquidazione del suddetto tratta-mento, in luogo di quella di invalidità. Trattandosi, pertanto, dimera facoltà, della quale l’iscritto già pensionato di invalidità po-trebbe anche scegliere, per ragioni di opportunità, di non avvaler-si, continuando in tal modo a godere della pensione di invaliditàgià liquidata, la decorrenza del nuovo trattamento pensionisticonon può che essere fissata a partire da un momento successivo aquello in cui viene manifestata la volontà di avvalersi della sud-detta facoltà di operare la commutazione, ancorché i requisiti perla maturazione della pensione di vecchiaia prescritti dall’art. 2della legge n. 576/80 siano maturati in un momento antecedentealla domanda di conversione stessa.Correttamente rileva il giudice investito della questione che il ci-tato art. 5 non prescrive l’automatismo della sostituzione dellapensione di invalidità in vecchiaia, ma si limita a sancirne la pos-sibilità ed è al momento della domanda di sostituzione del tratta-mento pensionistico che il ricorrente ha manifestato la volontà diavvalersi di tale possibilità.

La materia è già stata esaminata – con riferimento alla previ-denza generale obbligatoria – dalle Sezioni Unite della Cor-te di Cassazione con la sentenza n. 9492/2004, ove è stato af-fermato che, nel vigente ordinamento previdenziale, non èconfigurabile né un principio generale di immutabilità del ti-tolo della pensione né il principio inverso, di portata ugual-mente generale, del diritto al mutamento del suddetto titolo,atteso che il carattere frammentario del sistema normativoimpone soluzioni diverse in relazione alla disciplina dei sin-goli istituti.La Corte ha pertanto affermato, sempre con riferimento allaprevidenza generale obbligatoria, che deve ritenersi consenti-ta la conversione della pensione di invalidità in pensione divecchiaia, ove di quest’ultima siano maturati tutti i requisitianagrafici e contributivi (Cass., Sez. lavoro, n. 7397/2008).Ancora la giurisprudenza di legittimità ha avuto peraltro mo-do di affermare che, in relazione alla pensione di invaliditànella disciplina dell’Inps (peraltro assolutamente analoga aquella della previdenza forense sul punto), “nessuna disposi-zione prevede la sua automatica trasformazione in pensione divecchiaia”, cosicché risulta “indispensabile in primo luogo ...la espressa domanda dell’interessato” (Cass., Sez. Lavoro, n.622/2005). Infine, con sentenza n. 4392/2007, è stato rilevatoche, “come già affermato da questa Corte (Cass., n. 6603/98),non può ... disconoscersi (tanto meno in sede interpretativadelle norme del sistema) il mutamento al titolo della pensionea chi voglia optare per un tipo di pensionamento più vantag-gioso (ricorrendone ovviamente, anzitutto, i requisiti contribu-tivi)”, di tal che .... “ne consegue che occorre presentare la do-manda di trasformazione e che la data di detta domanda deter-mina la decorrenza della pensione di vecchiaia, che sarà quel-la del primo giorno del mese successivo a quello della presen-tazione della domanda in parola”.Con la citata pronuncia, peraltro recentissima, n. 7397/2008,la Suprema Corte ha quindi individuato il principio di dirittoregolante la materia nei seguenti termini: “sussiste, ricorren-done i requisiti anagrafici e contributivi, il diritto al mutamen-to della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia; è tut-tavia necessario che l’interessato presenti la domanda di tra-sformazione e la pensione di vecchiaia decorrerà dal primogiorno del mese successivo a quello della presentazione di ta-le domanda”.

Marcello Bella

TRIBUNALE DI ROVIGO20 FEBBRAIO 2008, N. 29

Est. Silvia Ferrari – Michele Brusaferro (Avv. Brusa-ferro) c. Cassa Nazionale di Previdenza e AssistenzaForense (Avv. Prof. Luciani).

TRIBUNALE DI BRESCIA25 FEBBRAIO 2008

Est. Angelo Tropeano – Antonio Carbonelli (Avv.Carbonelli) c. Cassa Nazionale di Previdenza e Assi-stenza Forense (Avv. Prof. Luciani).

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TRIBUNALE DI ROMA21 MARZO 2008, N. 1174

Est. Stefano Visonà – Federico Mazzetti (Avv. Pallini)c. Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Foren-se (Avv. Prof. Luciani)

Avvocato – Indennità di maternità in favore deipadri – Applicabilità del principio formulato dallasentenza della Corte Costituzionale n. 385 del 2005– Spetta al legislatore

Spetta necessariamente ed ineludibilmente al legisla-tore prevedere e regolamentare i casi e le modalità digodimento dell’indennità di maternità per i professio-nisti padri a seguito dell’intervento della Corte Costi-tuzionale con la sentenza n. 385 del 2005.

LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROVIGO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon ricorso depositato in data 27.4.2007 l’avvocatoMichele Brusaferro, in proprio, agiva avverso la Cas-sa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense alfine di sentire accogliere le conclusioni riportate inepigrafe, a tal fine rappresentando:– di svolgere l’attività di avvocato, iscritto all’Albo di

Rovigo, dal 26.6.1990 e di essere iscritto alla CassaNazionale di Previdenza ed Assistenza Forense dal2.1.1990;

– di essere divenuto padre di Milo Brusaferro, figliodell’Avv. Dania Pellegrinelli, in data 19.1.2006;

– di aver inoltrato in data 2.3.2006 domanda di inden-nità di maternità, ai sensi dell’art. 70 del D.Lgs. n.151 del 2001, da usufruire in alternativa alla madredel minore, anch’essa iscritta alla Cassa citata;

– di aver posto a fondamento della propria istanzaavanzata alla Cassa la sentenza della Corte Costitu-zionale n. 385 del 2005;

– che la Giunta Esecutiva della Cassa, nella seduta del28.4.2006, rigettava la richiesta del ricorrente, rile-vando il carattere meramente programmatico e nonprecettivo della sentenza della Corte, ed analogasorte aveva il reclamo presentato avverso detta deli-bera dell’avv. Brusaferro al Consiglio di Ammini-strazione della Cassa.

Avverso la decisione della Cassa Nazionale di Previ-denza ed Assistenza Forense, che comunicava la pro-pria decisione dell’Avv. Brusaferro in data23.11.2006 (a questi pervenuta il successivo4.12.2006) proponeva ricorso l’attuale ricorrente, af-fermando che la declaratoria di illegittimità costitu-

zionale dell’art. 70 del D.Lgs. 151/2001 fosse imme-diatamente applicabile al caso di specie e determinas-se il riconoscimento allo stesso avv. Brusaferro del di-ritto al pagamento dell’indennità di maternità, in alter-nativa alla madre, nella misura risultante per legge dalriferimento al reddito percepito nel secondo anno an-tecedente l’evento (il 2004) che per il ricorrente erapari ad € 79.181,00 (che determinava il pagamento diun’indennità pari ad € 20.796,00 maggiorato di riva-lutazione monetaria ed interessi legali dal 28.4.2006al saldo).Riteneva il ricorrente che la declaratoria di illegitti-mità costituzionale del citato art. 70 del D.Lgs.151/2001 contenuta nella citata sentenza n. 385 del2005 (che aveva ritenuto non conforme a Costituzio-ne tale articolo nella parte in cui non prevedeva cheal padre spettasse in alternativa alla madre di perce-pire l’indennità di maternità, attribuita solo a que-st’ultima) fosse applicabile immediatamente inquanto trattavasi, ad avviso del ricorrente, di pronun-cia additiva, nella quale la Corte Costituzionale ave-va ritenuto necessario integrare il disposto normati-vo con la norma omessa, pur riservando al legislato-re il necessario intervento in ordine alle altre ravvi-sabili disparità di trattamento previste dalla legge.La Giunta e il Consiglio di Amministrazione dellaCassa Nazionale di Assistenza e di Previdenza Foren-se avevano quindi errato nel ritenere tale sentenza del-la Consulta di natura meramente programmatica enon anche precettiva.Infatti l’attuale previsione che solo alla madre liberaprofessionista e non al padre libero professionista siariconosciuta l’indennità di maternità rappresentava adavviso del ricorrente un “vulnus” sia al principio diparità di trattamento tra le due figure genitoriali, siafra lavoratori autonomi e dipendenti, sia infine del va-lore della protezione della famiglia e della tutela delminore.Con memoria depositata il 27.4.2007 si costituiva ingiudizio la Cassa Nazionale di Previdenza e Assisten-za Forense, resistendo al ricorso ed a tal fine affer-mando che erroneamente l’avv. Brusaferro avessefondato il proprio ricorso sulle statuizioni della citatasentenza della Consulta n. 385/2005, sia perché il ca-so concreto portato all’attenzione della Corte era nongià quello della filiazione naturale, bensì dell’affida-mento preadottivo, sia perché la stessa Corte Costitu-zionale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionaledegli artt. 70 e 72 del D.Lgs. 151/2001 nella parte incui gli stessi non prevedevano il principio che al padre

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spetti di percepire in alternativa alla madre l’indennitàdi maternità, attribuita solo a quest’ultima.L’affermazione della mancata previsione del principiosopra indicato significava indubitabilmente, ad avvisodel resistente, che le modalità concrete per colmarel’omissione legislativa dichiarata incostituzionale nonpotessero essere indicate dalla stessa Corte, ma doves-sero essere frutto della discrezionalità legislativa riser-vata al legislatore e nell’esercizio della quale i giudicicostituzionali non si possono sostituire al predetto.Per quanto sopra esposto la citata sentenza n.385/2005 doveva ritenersi una cosiddetta “additiva diprincipio” e non già additiva pura e semplice, comedel resto suggeriva l’affermazione della Corte: “Nelrispetto dei principi sanciti da questa Corte, rimanecomunque riservato al legislatore il compito di ap-prontare un meccanismo attuativo”.Da ciò si doveva concludere che, come stabilito dallastessa Consulta nella sentenza n. 215 del 1986, chenel caso di specie al Giudice costituzionale non eraconsentito estendere la portata della propria decisionecon un procedimento logico necessitato e riferibile alcontesto normativo in cui era inserita la norma impu-gnata e giudicata incostituzionale, poiché tale attivitàavrebbe comportato una invasione della sfera di di-screzionalità del legislatore.Anche la Corte di Cassazione, ricordava la resistente,nella decisione n. 5814 del 15.6.1994, aveva accolto efatto propria la sostanziale differenza tra le sentenzedella Corte Costituzionale additive di “principio” e ledecisioni additive “in senso proprio”, affermando chesolo le seconde, a differenza delle prime che sono pri-ve di efficacia autoapplicativa, sono dotate di una“pars construens” con valenza non meramente per-suasiva, ma con efficacia immediatamente precettiva,senza necessità di una successiva interposizione daparte del legislatore.Inoltre, la Cassa resistente osservava come l’evoluzio-ne legislativa e giurisprudenziale in materia di tuteladella maternità, che aveva visto un progressivo am-pliamento delle garanzie oltre la cosiddetta genitoria-lità biologica (tutelando quindi come la maternità l’a-dozione e l’affidamento), trovava proprio nella filia-zione biologica un limite concettuale, nella considera-zione che il parto naturale poneva in correlazione dueinteressi fondamentali ed entrambi meritevoli di tute-la da parte dell’ordinamento: quello del bambino, conle sue esigenze fisiche e relazionali, e quello della ma-dre e della di lei salute, in quanto prima gestante e poipuerpera.

Di conseguenza, affermava la resistente, solo nei casiin cui non debba essere tutelato il bene costituito dal-la salute della donna opera anche a favore del padre edei genitori non biologici l’estensione dei diritti rico-nosciuti alla madre (come nel caso del congedo paren-tale, dei riposi giornalieri, del congedo per malattiadel figlio, della tutela dei genitori adottivi o affidatarisia nazionali che internazionali) mentre nei casi in cuil’interesse del bambino si pone sullo stesso piano diquello della madre l’estensione sopra ricordata nonopera ovvero opera solo in casi eccezionali, come nelcaso di impedimento o di totale assenza della madre,per morte ovvero grave infermità della stessa.E questo perché, osservava ancora la Cassa resistente,la tutela della maternità, in caso di filiazione naturale,era posta sia a tutela del bambino che a salvaguardiadella donna lavoratrice e funzionale alla libera sceltadi maternità da parte di quest’ultima.Nel caso della libera professionista poi, non obbligataall’astensione per maternità ma che nella relativa in-dennità trova un motivo per limitare il proprio ritmodi lavoro nei due mesi antecedenti la nascita del bam-bino e nei tre mesi successivi alla stessa, l’indiscrimi-nata estensione al padre del riconoscimento della re-lativa indennità potrebbe portare, concludeva la resi-stente, a vere e proprie aberrazioni applicative: eccoperché spettava indubitabilmente al legislatore stabili-re le modalità più adeguate ed opportune per forniretutela alla posizione del professionista padre.All’udienza del 16.10.2007 la causa, ritenuta maturaper la decisione in quanto meramente documentale,veniva rinviata all’odierna udienza nel corso dellaquale, previo deposito di note autorizzate ex art. 429comma II c.p.c., di entrambe le parti, la stessa venivadiscussa ed era decisa come da separato dispositivo,del quale questo Giudice dava lettura in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONEIl ricorso è infondato e non merita accoglimento.In primo luogo va rilevato come debba essere rigetta-ta la richiesta avanzata dal ricorrente di sollevare que-stione di legittimità costituzionale in ordine all’art. 70D.Lgs. 151/01: tale richiesta si presenta infatti mani-festamente infondata alla luce della decisione dellaCorte Costituzionale n. 385/2005, più volte ricordatasia dallo stesso ricorrente che da parte resistente.Ed invero, riguardo alla portata di tale decisione dellaConsulta, ritiene questo Giudice che la stessa senten-za citata abbia indicato i limiti del proprio decisum,laddove ha stabilito: “Nel rispetto dei principi sancitida questa Corte, rimane comunque riservato al legi-

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slatore il compito di approntare un meccanismo attua-tivo che consenta anche al lavoratore padre un’ade-guata tutela”.Alla luce di tale statuizione della stessa Corte Costitu-zionale, rimane preclusa, ad avviso di questo giudi-cante, un’interpretazione meramente estensiva degliartt. 70 e 72 del D.Lgs. 151/2001, essendo evidenteche la invocata decisione sia da ricomprendere nellesentenze cosiddette “additive di principio” in cui ilGiudice delle leggi statuisce in ordine all’illegittimitàcostituzionale di una norma in quanto contraria ad unprincipio presente ovvero ricavabile dall’ordinamen-to, senza tuttavia spingersi a riempire esso stesso ilvuoto legislativo individuato, ritenendo tale attività diesclusiva competenza del legislatore.Ed invero, in tale interpretazione della sentenza n. 385del 2005 della Corte Costituzionale questo giudicanteè confortato dalle affermazioni della Corte di Cassa-zione, che in ordine alla portata applicativa delle deci-sioni additive della Consulta ha affermato (si vedaCassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 10742 del2.12.1996):“L’emanazione di sentenze additive da parte dellaCorte Costituzionale è possibile solo nei casi in cui lanorma, o la parte di norma, da aggiungere debba deri-vare immediatamente ed in via interpretativa dall’or-dinamento preesistente, ossia debba essere tratta daun principio generale o dalla stessa norma impugnata,con una pronuncia, meramente dichiarativa e non co-stitutiva; quest’ultima pronuncia non è infatti possibi-le quando la caducazione della disposizione impugna-ta attraverso la sentenza di accoglimento lasci un vuo-to normativo colmabile in modi diversi e sulla base discelte di opportunità politica”.Inoltre, ritiene questo Giudice che proprio alla lucedelle considerazioni esposte nelle memorie depositateex art. 429 comma II c.p.c., sia necessaria una statui-zione legislativa sulla questione.Ed invero, parte ricorrente sottolinea come la previ-sione legislativa di un’indennità di maternità per la li-bera professionista sia tesa a tutelare quest’ultima dal-l’incidenza economica che l’arrivo di un figlio puòcreare, con il corollario che nel lavoro autonomo e li-bero professionale l’indennità citata viene corrispostaa prescindere dall’astensione dal lavoro, o meglio nel-l’ottica di una prevedibile non astensione dal lavorodella lavoratrice autonoma ovvero della professioni-sta, quasi una sorta di risarcimento di una situazionedi fatto solo potenziale ed astratta.Ma se è vero, e questo Giudice ritiene corretta tale ar-

gomentazione di parte ricorrente, che l’indennità dimaternità della libera professionista non è collegata adun effettivo allontanamento della stessa dal lavoro, ri-sulta evidente la prima differenza tra la situazione delpadre libero professionista, per il quale – a maggiorragione che per la madre libera professionista, la cor-responsione dell’indennità non sarebbe correlata ne-cessariamente all’allontanamento dal lavoro – e la si-tuazione del padre biologico lavoratore dipendente edil padre affidatario ovvero adottivo, per i quali il rico-noscimento dell’indennità di maternità è comunquecollegato all’allontanamento dal luogo di lavoro.Dall’altro lato, parte resistente sottolinea come la tu-tela legislativa della maternità biologica, quale è quel-la del caso di specie, si debba riguardare nel nostro or-dinamento sia nell’ottica di considerazione del bam-bino nuovo nato, nelle esigenze di accadimento e direlazione con entrambi i genitori, sia nell’ottica di tu-tela della madre naturale, come puerpera e gestante.Nel caso della libera professionista, questo aspettodella tutela della maternità verrebbe ad essere decisa-mente offuscato o meglio pretermesso, non venendoin alcuna considerazione qualora ad usufruire della in-dennità di maternità (che, va ricordato, nel lavoro di-pendente è riconosciuta dal padre solo in caso di mor-te o di grave infermità della madre) sia il padre liberoprofessionista.Queste fondamentali differenze tra la tutela assicurataalla figura genitoriale maschile (ma di riflesso anchea quella femminile) in caso di lavoro dipendente e dilibera professione, non può non essere considerata aifini che qui ci riguardano ed in particolare quando ilricorrente chiede una estensione pura e semplice del-la sentenza n. 385 del 2005 della Corte Costituziona-le al proprio caso, pure in mancanza di espressa sta-tuizione legislativa al riguardo.A ciò deve essere aggiunto che è la stessa decisione daultimo citata che fa salva l’applicazione, pure invoca-ta dal ricorrente, del diritto individuale al congedo pa-rentale stabilito dalla Direttiva Europea n. 96/34/CEpure citata dal ricorrente, che dovrebbe consentire aigenitori di liberamente decidere chi avrà cura del fi-glio, anche in considerazione della necessità di incen-tivare i congedi parentali maschili, laddove afferma:“La violazione del principio di uguaglianza appareancor più evidente se si considera che il legislatore hariconosciuto tale facoltà (quella di assentarsi dal lavo-ro per assistere il bambino) ai padri che svolgonoun’attività di lavoro dipendente: il non aver estesoanaloga facoltà ai liberi professionisti determina una

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disparità di trattamento fra lavoratori che non apparegiustificata dalle differenze, pur sussistenti, fra le di-verse figure (differenze che non riguardano, certo, ildiritto a partecipare alla vita familiare in egual misurarispetto alla madre), e non consente a questa categoriadi padri-lavoratori di godere, al pari delle altre, di que-sta protezione che l’ordinamento assicura alla genito-rialità, anche adottiva”.Inconferente appare invece il riferimento svolto daparte ricorrente alla violazione del principio di solida-rietà tra gli iscritti alla Cassa resistente (tutti tenuti aversare il contributo di maternità ed in parte esclusi,come il ricorrente, della sua redistribuzione) essendoevidente la finalità non redistributiva dei contributiversati dagli iscritti della Cassa stessa.Deve quindi concludersi che, proprio alla luce del-le ricordate sostanziali differenze tra la posizionedel genitore libero professionista ed il genitore la-voratore dipendente, in particolare quando a doverricevere l’indennità di maternità sia un soggetto di-verso dalla madre e quindi non collegato all’even-to biologico del parto, spetti necessariamente eineludibilmente al legislatore prevedere e regola-mentare i casi e le modalità di godimento della ci-tata indennità.Non è possibile dunque assicurare al libero profes-sionista padre una tutela consistente nell’automati-ca estensione della tutela prevista dalla vigente nor-mativa per la madre libera professionista ovvero delpadre lavoratore dipendente ovvero del padre adot-tivo o affidatario: si tratta con evidenza di situazio-ni diseguali che vanno regolamentate con diversemodalità, proprio in ossequio al principio costitu-zionale di eguaglianza.Deve quindi ritenersi manifestamente infondata unanuova questione di costituzionalità su una norma giàoggetto di giudizio costituzionale e, nel merito, la ri-chiesta del ricorrente deve ritenersi, allo stato, infon-data.Alla luce di quanto sopra esposto, ritiene questo Giu-dice che il ricorso dell’avvocato Michele Brusaferrodebba essere rigettato.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate co-me in dispositivo.

PQMIl Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica,quale giudice del lavoro, definitivamente decidendonella causa n. 26/07, R.G.-C.L. promossa dall’Avv.Michele Brusaferro in proprio contro la Cassa Nazio-nale di Previdenza e Assistenza Forense, ogni diversa

domanda, eccezione, difesa e/o istanza disattesa, cosìprovvede:1. rigetta la richiesta di sollevare questione di legitti-

mità costituzionale in ordine all’art. 70 D.Lgs.151/2001 in quanto manifestamente infondata allaluce della decisione della Corte Costituzionale385/2005;

2. rigetta il ricorso presentato dall’Avv. Michele Bru-saferro;

3. dichiara tenuto e condanna l’Avv. Michele Brusa-ferro a rifondare alla Cassa Nazionale di Previden-za e Assistenza Forense le spese di lite, che liquidain € 1.500,00 (di cui € 1.000,00 per onorari ed €500,00 per competenze), oltre 12,5% per spese ge-nerali.

NotaLe tre sentenze in epigrafe costituiscono le prime pronunce inter-venute in ordine alle domande giudiziarie di riconoscimento di in-dennità di maternità in favore di professionisti padri, tutte formu-late sul presupposto della pronuncia della Corte Costituzionale n.385 del 14.10.2005, con la quale è stata dichiarata l’illegittimitàcostituzionale degli artt. 70 e 72 del D.Lgs. n. 151/01, nella partein cui non prevedevano il principio che al padre spettasse di per-cepire, in alternativa alla madre, l’indennità di maternità.La decisione della Consulta sulla base della quale i professionistipadri attualmente chiedono l’erogazione del trattamento di inden-nità di maternità, è stata emessa nei termini sopra indicati in con-siderazione del fatto che il D.Lgs. n. 151/2001 aveva testualmen-te riconosciuto il diritto all’indennità in favore del padre adottivoo affidatario che fosse lavoratore dipendente, escludendo, vice-versa, coloro che esercitavano una libera professione, i quali nonavevano, perciò, la facoltà di avvalersi del congedo e dell’inden-nità, in alternativa alla madre; in tal modo, ad avviso del Giudi-ce delle Leggi, si configurava una lesione del principio di paritàdi trattamento tra le figure genitoriali e tra lavoratori autonomi edipendenti, nonché del valore della protezione della famiglia edella tutela del minore.Ciò posto e preso atto della pronuncia della Consulta, è sortoil problema concernente l’immediata applicabilità della deci-sione in discorso, tenuto conto del fatto che la sentenza dellaCorte Costituzionale n. 385/2005 ha natura programmatica enon precettiva, anche perchè, ancorché dichiarando l’illegitti-mità costituzionale degli artt. 70 e 72 del decreto legislativo n.151/2001, la Corte rimette esplicitamente all’intervento del le-gislatore la soluzione della problematica nei suoi aspetti con-creti ed attraverso una sua apposita disciplina legislativa. LaCassa, pertanto, ha preso atto della decisione della Consulta,la quale, pur nel rispetto dei principi sanciti da essa stessa, facomunque salva la discrezionalità del legislatore, ritenendoche, “rimane comunque riservato al legislatore il compito diapprontare un meccanismo attuativo che consenta anche al la-voratore padre un’adeguata tutela”. In tale contesto, quindi, ladecisione del giudice delle leggi può essere ricompresa tra lesentenze additive di principio, con le quali si dichiara l’illegit-timità costituzionale della mancata previsione di un meccani-smo idoneo a rendere effettivi i diritti in parola, lasciando però

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al legislatore il compito di individuare tale meccanismo in lineaastratta (in tal senso, Corte Costituzionale, sent. n. 74 del 15marzo 1996). Anche la Corte di Cassazione ha condiviso il con-cetto in base al quale le sentenze additive di principio non han-no efficacia precettiva, affermando che, “a differenza che nelleadditive c.d. di principio, che sono prive di efficacia autoappli-cativa, nelle sentenze costituzionali additive in senso proprio lapars construens della decisione non ha valenza meramente per-suasiva, bensì (al pari della parte demolitoria) efficacia imme-diatamente precettiva, senza necessità di una interpositio legi-slatoris, risolvendosi automaticamente la dichiarazione di ille-gittimità della omissione in quella – speculare – di necessitàcostituzionale della inclusione del quid omissum, nel testo nor-mativo così emendato” (cfr. Cass., Sez. I, 15.6.1994, n. 5814).In tal modo, quindi, la Suprema Corte pone un netto discrimi-ne, tra le sentenze additive ordinarie e quelle additive c.d. diprincipio, nella capacità delle prime di innovare immediata-

mente l’ordinamento con l’efficacia precettiva che è loro pro-pria e che non è riconosciuta alle seconde, le quali implicanola necessità di un successivo intervento legislativo che rendaapplicabile la pronuncia della Corte Costituzionale. Peraltro in tutte e tre le pronunce in commento, i giudici pongonol’attenzione sulla circostanza che il diritto di godere dell’indennitàdi maternità per il periodo immediatamente precedente e successi-vo al parto naturale non è riconosciuto nemmeno ai padri lavora-tori dipendenti, salvi i casi di morte, grave infermità o abbandonodella madre, o di affidamento esclusivo del bambino al padre. Neconsegue che l’estensione di tale indennità ai padri liberi profes-sionisti determinerebbe una disparità di trattamento rispetto ai pa-dri lavoratori dipendenti, pur trovandosi in una situazione di fattoidentica. Di qui la necessità e, soprattutto, ineludibilità dell’inter-vento del legislatore per disciplinare requisiti e modalità di appli-cazione del principio enunciato dalla Corte Costituzionale.

Marcello Bella

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Un quesito per la pensionedi invaliditàChi scrive è un avvocato moltoavanti negli anni: ottantotto, qua-si.Nella rivista “La Previdenza Fo-rense” ho letto le tue informativesulla pensione di invalidità che ri-tengo molto utili.Penso che tu, essendo esperto del-la materia, possa darmi alcunichiarimenti o consigli su quantoqui di seguito espongo.L’avvocato colpito da disturbo“bipolare” che vede togliersi treanni di contribuzione “in riferi-mento alla continuità dell’eserci-zio” della professione a chi deveinoltrare reclamo?Inoltre la domanda per ottenere lapensione di invalidità deve essereper forza inoltrata tramite il Con-siglio dell’Ordine di appartenen-za? Questa ipotesi mi sembraaberrante ed in flagrante viola-zione della privacy in quanto da-rebbe in pasto una situazione pa-tologica a dei colleghi non sem-pre benevoli.

Avv. Giovanni Colleo

Con lettera del 4.6.2008 l’Avv.Giovanni Colleo ha posto duequesiti:a) a chi deve essere inoltrato re-clamo avverso l’annullamento ditre anni di contribuzione per man-cata continuità dell’esercizio pro-fessionale continuativo;b) se la domanda di pensione diinvalidità debba essere necessa-riamente inoltrata alla Cassa Fo-rense tramite il Consiglio del-l’Ordine.Al riguardo, quanto al quesito dicui alla lettera a), si evidenzia cheil procedimento contenzioso am-

ministrativo in materia di presta-zioni è disciplinato dagli artt. 11e 12 della l. n. 6 del 1952; in par-ticolare l’art. 12 prevede che con-tro le deliberazioni della Giuntain materia di liquidazione dellepensioni…è ammesso recla-mo…al Consiglio di Amministra-zione”.In ordine al quesito di cui alla let-tera b), si comunica che la do-manda di pensione di invaliditàva presentata (o trasmessa) diret-tamente alla Cassa Forense (enon al Consiglio dell’Ordine).

L.C.

L’invio della rivista ai pensionatiAlcuni colleghi segnalano a que-sta Associazione che non vieneloro recapitata da tempo la rivista“La Previdenza Forense”.Nel più recente numero della rivi-sta (n. 1 gennaio-marzo 2008)nella rubrica “Lettere e quesiti” ècontenuta una nota dalla quale siricava che negli ultimi anni, moti-vi strettamente dipendenti da ra-gioni d’ordine economico, hannoindotto la Redazione a limitare laspedizione gratuita ai soli iscrittialla Cassa, con esclusione degliavvocati pensionati.Il Consiglio Direttivo di questaAssociazione, che è costituita inparte rilevante da colleghi chehanno conservato la iscrizione al-l’Albo e che sono quindi attivi, haritenuto che la restrizione dellespedizioni e la esclusione dei pen-sionati dall’ambito dei destinataridella rivista, non risponda allemotivazioni per le quali la rivistastessa è redatta e diffusa, tenutoconto dell’impegno del suo Comi-

tato di Redazione e della valenzaculturale dei suoi contenuti.Per altro verso non sembra che ilpuro criterio dei costi valga adescludere dall’ambito delle infor-mazioni riguardanti la vita dellaCassa, una intera categoria di av-vocati, soprattutto se ancora attivie quindi soggetti alla contribuzio-ne previdenziale.Né pare che il contenimento deicosti debba necessariamente inci-dere sul numero dei destinatari,piuttosto che su altre componentidella spesa complessiva compor-tata dalla prestigiosa veste tipo-grafica della rivista.Indipendentemente dalle osserva-zioni che precedono, questa Asso-ciazione segnala alla Redazionedella Rivista, il nome dei propriiscritti ed avuto riguardo alla di-chiarata disponibilità ad estendereil suo recapito “a richiesta”, chie-de che nell’elenco dei destinatariche viene allegato, siano compre-si i propri iscritti senza distinzio-ne tra colleghi attivi e non attivi.

Ringraziamo l’Associazione lom-barda avvocati in pensione per lelusinghiere valutazioni sul conte-nuto della rivista.Il Comitato di Redazione concor-da nel ritenere opportuno che larivista venga inviata anche aipensionati che proseguano l’atti-vità lavorativa.Ogni decisione, però, che coinvol-ge questioni economiche, è dicompetenza del CdA, il quale haripetutamente manifestato preoc-cupazione per il costo della rivi-sta, che è in costante aumento perl’irrefrenabile aumento dei neoiscritti.

LLETTERE E QUESITI

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LLA PREVIDENZA FORENSE

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Il CdA ha comunicato che sta esa-minando in qual modo possanoessere contenuti i costi e comepossa essere soddisfatta la richie-sta ai pensionati milanesi.È certo contradditorio che la rivi-sta pervenga a iscritti che neppu-re la leggono e non pervenga in-vece ai pensionati che manifesta-no tanto interesse.Finora, d’intesa con il CdA, la ri-vista è stata inviata anche ai pen-sionati che ne abbiano fatto ri-chiesta.Si è trattato di casi singoli. Que-sta è la prima volta che la richie-sta viene fatta da una associazio-ne e da un gruppo di colleghi.Faremo il possibile affinché la ri-chiesta degli avvocati lombardivenga soddisfatta.Sarebbe comunque utile che ve-nisse specificato a quali dei colle-ghi indicati nella lettera interessirealmente l’invio della rivista.

D.D.

Inspiegabile riduzionedi pensione?Il sottoscritto Avv.to Paolo Ma-nasseri, (omissis), iscritto allaCassa dal 1950, titolare di pensio-ne di vecchiaia, in perfetta regolacon i versamenti, sino al dicembre2007 (dal 1° gennaio 2008 i pen-sionati di vecchiaia sono statiesclusi dall’obbligo dei contributiminimi soggettivo e integrativo)ha ricevuto sia per il mese di mag-

gio 2008 come per il mese di giu-gno 2008 il rateo di pensione ineuro 648,66. Tre anni or sono icorrispondenti ratei sono stati dieuro 763,60. Credo che la pensio-ne come gli stipendi sono ancora-ti all’indice di svalutazione. I rateidel gennaio, febbraio, marzo eaprile 2008 mi sono stati pagati ineuro 798,79.Perché la riduzione di ben euro150,13 al mese?Il 30.5.2008 con raccomandata13408424684-9 ricevuta il4.6.2008 il sottoscritto ha chiestochiarimenti ma a tutt’oggi non haavuto nessun riscontro.Ha telefonato all’Ufficio informa-zioni, ma è stato risposto che ilnumero è inesistente.Possibile che dopo 57 anni di re-golari versamenti, dopo aver spe-so per “Ciceroni” centinaia di mi-gliaia di lire, debbo sopravviverecon la pensione di 648,66, contutte le esigenze che comporta lamia età e dignità di pensionatoprofessionista?Possibile che debba decurtare daquesta vergognosa pensione an-che spese postali (euro 3,40 perogni raccomandata) e non esseredegnato di una risposta?Forse codesta Cassa attende ilmio decesso per beneficiare di unpensionato in meno?Chiedo venia per la mia esaspera-zione.

Avv. Paolo Manasseri

Abbiamo interpellato il competenteufficio, il quale ci ha già comunica-to che, alla fine di giugno, avevascritto al collega e aveva specifica-to la ragione della detrazione.Questa è stata eseguita come de-trazione fiscale obbligatoria, perqualche tempo trascurata.Cogliamo l’occasione per infor-mare tutti i pensionati che il pa-gamento dei ratei di pensione su-bisce sempre la decurtazione perla necessaria trattenuta fiscale.Nel mese di dicembre, in partico-lare, la ritenuta può essere mag-giore per i conguagli dell’importodell’imposta dovuta e le ritenuteeseguite.Per quanto riguarda l’affermazio-ne dell’avvocato sulla esiguitàdella pensione, devo ripetere unaprecisazione già fatta molte altrevolte e cioè che tutti i pensionatihanno ricevuto un trattamentopensionistico molto superiore aquanto sarebbe stato consentitorispetto ai contributi pagati.Tutti sono convinti di aver pagatotantissimo e invece hanno pagatomolto poco rispetto all’importoliquidato per la pensione.Tanto è vero che oggi il Comitatodei Delegati si trova nella spiace-vole necessità di approvare modi-fiche che consentano la conserva-zione degli equilibri finanziari,compromessi dallo squilibrio esi-stente tra contribuzioni e pensioni.

D.D.

LLETTERE E QUESITI LLA PREVIDENZA FORENSE

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