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Jul-Sep 2018 VOL.16 - N - hse-mag.com · ualche settimana fa un bambino di sei anni ... quelli a...

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THE OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY + ENVIRONMENTAL QUARTERLY MAGAZINE VOL.16 - N.3 Jul-Sep 2018 ESPOSIZIONE AI ”CAMPI ELETTROMAGNETICI” E SENSIBILITÀ CULTURALE la valutazione del rischio in ambienti di lavoro la tutela della popolazione
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THE OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY + ENVIRONMENTAL QUARTERLY MAGAZINE

VOL.16 - N.3Jul-Sep 2018

ESPOSIZIONE AI ”CAMPI ELETTROMAGNETICI”

E SENSIBILITÀ CULTURALE

la valutazione del rischio in ambienti di lavoro la tutela della popolazione

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16 LA PRIORITÀ DELLE MISURE NEI LAVORI IN QUOTACSE Planner

20 NASCE IL DOTTORATO IN BENI CULTURALI E AMBIENTALI Fondazione Flaminia

13 EVENTS CALENDAR I prossimi eventi del settore

28 TECHNO NEWS Le ultime notizie del mondo HSE

04 ESPOSIZIONE AI ”CAMPI ELETTROMAGNETICI” e sensibilità culturale

22 L’INFORTUNIO AL TERMINALE DI LIVORNO tra “instant news” e “rischio” di disinformazione

INTHISISSUEHS+E MAGAZINE

Jul-Sep 2018 / VOL. XVI - N.3

Registrazione Tribunale di Ravenna n. 1200 del 25/02/2003

OWNER Techno Srl

Via Pirano, 7 - 48122 Ravenna (I) ph. +39 0544 591393

www.hse-mag.com [email protected]

EDITOR IN CHIEF Roberto Nicolucci

EDITING AND GRAPHIC DESIGN Graziela Duarte

[email protected]

CONTRIBUTORS Michela Casadei

Luca Fenucci Roberto Nicolucci

Giuseppe Semeraro

HS+E MAGAZINE è pubblicato trimestralmente. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte della

pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa in alcuna forma e con alcun mezzo, elettronico o meccanico,

inclusa la fotocopia, senza il preventivo consenso scritto dell’Editore. I punti di vista e le opinioni espresse dagli Autori all’interno della rivista non necessariamente

coincidono con quelli del Proprietario, dell’Editore e del Direttore responsabile.

The HS+E MAGAZINE is published quarterly. All rights reserved. No

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Qualche settimana fa un bambino di sei anni mi chiede: “Che lavoro fai?”

Questa domanda, apparentemente innocua, mi lascia attonito e la mia mente comincia a vagare cercando una risposta plausibile da dare ad un bambino… Poi decido di dirgli l’esatta verità: “Mi occupo di campi elettromagnetici”; lui incuriosito replica: “Che cosa sono i campi elettromagnetici?” Ed io vado di nuovo in apnea…poi gli dò la risposta più semplice: “Sono energia. Un po’ come la luce, anche quella è costituita da onde elettromagnetiche. Tu hai un bellissimo maglione rosso, vuoi sapere perché lo vedi di questo colore? Il lampadario che c’è in questa stanza illumina il tuo maglione; il maglione diventa uno specchio che riflette il suo colore rosso così come tu lo vedi”

Il bambino mi guarda a bocca aperta, facendo cenno di aver capito ed, indicando i miei strumenti, mi dice: “E quelli a cosa ti servono?”

Sta diventando uno degli esami più complessi che abbia mai sostenuto, gli rispondo: ”Questi sono degli strumenti che mi fanno leggere l’intensità dei campi elettromagnetici; è come se mi dicessero quanto è rosso

il tuo maglione: magari ora che è nuovo è un rosso brillante, tra qualche anno, potrebbe cambiare colore, e diventare forse arancione”

Compiaciuto il bambino sale sul suo monopattino ed esclama: “Mi piace il tuo lavoro”

Sono quasi vent’anni che mi occupo di esposizione ai campi elettromagnetici e questo incontro/interrogatorio mi ha fatto riflettere; mi sono fermato un attimo a pensare. Effettivamente le domande di quel bambino non sono per nulla banali ed in fondo sono le stesse che molte persone che incontro nell’ambito della mia attività professionale mi fanno, anche se magari sono poste in altra forma. Il concetto è che i campi elettromagnetici intesi come radiazioni non ionizzanti NIR, (intervallo di frequenze (0 Hz – 300 GHz), non sono percepite da alcuno dei nostri cinque sensi. Se parlassi di rumore tutti capirebbero, perché lo sentono tramite l’udito; le radiazioni ottiche, ovvero la luce visibile tutti la “vedono”, anche il bambino ha capito. Perfino le radiazioni ionizzanti sono molto più familiari, anche se sono caratterizzate da frequenze ben più elevate e quindi lunghezze d’onda molto più piccole, in grado di interagire con la materia a livello sub atomico: le associamo alle radiografie, alle lastre, ecc.

Luca Fenucci

ESPOSIZIONE AI ”CAMPI ELETTROMAGNETICI”

E SENSIBILITÀ CULTURALE

la valutazione del rischio in ambienti di lavoro la tutela della popolazione

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Fig. 1 – Lo spettro elettromagnetico NIR (0 Hz – 300 GHz)

Fig. 2 – Esempi di sorgenti a bassa frequenza ELF: un elettrodotto AT e una cabina di trasformazione MT/BT

Le onde elettromagnetiche NIR - Fig. 1 - sono qualcosa di impercettibile e di cui spesso non abbiamo la minima consapevolezza, anche se siamo quotidianamente immersi in questa tipologia di campi. La frequenza 0 Hz indica il campo statico: una banale calamita produce un campo magnetico statico, il campo magnetico terrestre tramite il quale funzionano le bussole, è un campo magnetico statico. Poi ci sono le così dette sorgenti a frequenza estremamente bassa ELF, (0 Hz – 100 KHz come intervallo di riferimento); esse sono connesse alla produzione, al trasporto e all’utilizzo di corrente elettrica,

(la corrente elettrica presente nelle nostre case ha una frequenza di 50 Hz). Quindi si può pensare agli elettrodotti ad alta tensione, alle cabine di trasformazione MT/BT, (media tensione/bassa tensione) - Fig. 2 - a qualsiasi tipo di motore elettrico e quindi anche a tutti gli elettrodomestici. Salendo in frequenza si parla di sorgenti a radiofrequenze RF, (100 KHz – 300 GHz); esse sono costituite da tutti i tipi di antenne: impianti per telefonia mobile, per il broadcasting radiofonico e televisivo, sistemi radar, ecc – Fig. 3.

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Esposizione ai "campi elettromagnetici" e sensibilità culturale

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Fig. 3 – Esempi di sorgenti a radiofrequenze RF: telefonia cellulare e broadcasting radiofonico e televisivo

Gli effetti biologici macroscopici legati ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici sono due:

» A frequenze estremamente basse ELF, viene indotta una corrente all’interno del nostro corpo – Fig. 4

» A radiofrequenze a prevalere è l’effetto termico, ovvero un riscaldamento dei tessuti; quello che avviene all’interno di un forno a microonde con un bicchiere pieno d’acqua: l’acqua si riscalda - Fig. 5

Mentre a frequenze estremamente basse il campo elettrico e magnetico sono assolutamente scorrelati tra loro, quindi si parla di campo elettrico e campo magnetico in modo distinto, a radiofrequenze essi sono legati da una costante e dunque si definisce il campo elettromagnetico.

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ELECTRIC VOLTAGE ELECTRIC FIELD MAGNETIC FIELD

Fig. 4 – Esempi di corrente indotte

nel corpo umano da sorgenti ELF

Fig. 5 –L’effetto termico legato alle sorgenti RF: l’assorbimento di energia nei tessuti avviene attraverso il rapido movimento oscillatorio di ioni e molecole d’acqua. La grandezza dosimetrica

SAR [W/Kg], (Specific Absorption Rate), ne è la misura

la molecola dell'acqua L’esposizione della popolazione

e quella dei lavoratori si differenziano per un elemento fondamentale: mentre il lavoratore professionalmente esposto viene tutelato solo rispetto agli effetti acuti, per la popolazione si considerano anche i potenziali effetti nel medio e lungo periodo.

Le normative tecniche e legislative che regolano i due ambiti sopra citati sono molteplici e ben distinte.

Quella più recente e che sicuramente troverà sviluppi ulteriori da qui ai prossimi anni, riguarda gli ambienti di lavoro e la valutazione del rischio da esposizione ad essi associata.

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Esposizione ai "campi elettromagnetici" e sensibilità culturale

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ESPOSIZIONEmentre il lavoratore professionalmente

esposto viene tutelato solo rispetto agli effetti acuti, per la popolazione si considerano anche i potenziali effetti

nel medio e lungo periodo.

La Direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE, stabilisce che:

Art. 16 – RECEPIMENTO al comma 1) “Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 2016”.

Art.17 – ABROGAZIONE al comma 1) “La direttiva 2004/40/CE è abrogata a decorrere dal 29 giugno 2013”; al comma 2) “I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza che figura all’allegato IV”.

La direttiva 2004/40/CE di fatto non è mai divenuta operativa, sebbene l’Italia la recepì quasi da subito e con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la integrò all’interno di quest’ultimo. Il “sistema dei limiti” ad essa collegato non divenne mai cogente, infatti la Comunità Europea procrastinò più volte la data di recepimento della direttiva 2004/40/CE medesima fino ad abrogarla con la Direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013.

In sostanza accadde un fatto molto singolare; essendo vigente il Decreto 81/08 dal titolo “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, la valutazione del rischio rispetto all’agente fisico campi elettromagnetici, andava comunque eseguita.

In particolare il Titolo VIII – Agenti fisici – Capo I – Art. 180, comma 1 definisce gli agenti fisici, includendo i campi elettromagnetici: “Ai fini del presente decreto legislativo per agenti fisici si intendono il rumore, gli

ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori”.

L’Art. 181 esplicita che nell’ambito della valutazione dei rischi, “il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi”. “I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio”.

L’anomalia stava nel fatto che gli stessi dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione, non potevano essere confrontati con nulla. Infatti il “sistema dei limiti” essendo correlato alla direttiva 2004/40/CE, non era cogente.

Fortunatamente questa fase di limbo è terminata con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 1 agosto 2016, n. 159 dal titolo ”Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE”; esso ridefinisce gli articoli specifici del titolo VIII – Agenti fisici – Capo IV, (del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81), “Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici”. Il “sistema dei limiti costituito dai VLE – Valori Limite di Esposizione – Fig. 6 e 7 - e VA – Valori di Azione”, diventa cogente dal 02 settembre 2016.

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Fig. 6 e 7 – Immagini tratte dalle linee guida non vincolanti della Direttiva Europea 2013/35/UE in relazione ai Valori Limite di Esposizione VLE, (grandezze dosimetriche)

Distribuzione spaziale dei massimi campi elettrici indotti in un modello umano esposto alla saldatrice a punti portatile sospesa

Distribuzione del tasso di assorbimento specifico di energia (SAR) nel modello umano dall'esposizione a un'antenna dipolo di onda media a 25W, a 20cm dal tronco. Riquadro: 1cm dal tronco. In entrambi i casi i valori calcolati del SAR sono inferiori ai VLE relativi agli effetti sanitari corrispondenti

Questa fase è stata destabilizzante per le aziende perché non ha contribuito positivamente alla nascita ed alla crescita di una coscienza sulla sicurezza e quindi sulla protezione e prevenzione rispetto a questo rischio specifico. Ad oggi infatti sia i datori di lavoro sia i RSPP tendono a sottovalutare il rischio connesso all’esposizione ai campi elettromagnetici, semplicemente perché non si è diffusa una cultura di che cosa siano.

Sono all’ordine del giorno affermazioni del tipo: “Ma come, nella mia azienda che campi elettromagnetici vuoi che ci siano??”. Come si diceva all’inizio dell’articolo questo agente fisico non si percepisce con alcuno dei cinque sensi e quindi le domande del bambino che ho incontrato diventano più pertinenti che mai. Si deve diffondere una cultura affinché questo rischio sia compreso e recepito alla stessa stregua di altri, come il rumore e le vibrazioni ad esempio.

Ci vorrà ancora del tempo, anche perché è carente la stessa informazione rispetto all’esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione. Spesso le persone si accorgono che le reti cellulari funzionano attraverso la propagazione di onde elettromagnetiche solo quando gli viene costruito un impianto in prossimità della propria abitazione; allora magari arrivano telefonate del tipo: “Hanno messo un’antenna alta 30 metri davanti al mio palazzo! E’ pericolosa?”

E’ ovvio che manca una consapevolezza specifica: le istituzioni, i media, tutti noi tecnici operanti nel settore non abbiamo saputo trasmettere le nozioni di base. Pertanto la risposta alla domanda di cui sopra è sempre la stessa: “Le hanno costruito un palo o un traliccio alto 30 metri, le antenne sono quei pannelli generalmente bianchi che vede sulla sommità. Le onde elettromagnetiche si propagano in un modo ben definito: ad esempio se la sua abitazione sta molto più in basso rispetto all’altezza a cui sono poste le antenne è probabile che sia coinvolta solo marginalmente…ecc”

A tale proposito la popolazione italiana è tutelata rispetto alle sorgenti a radiofrequenza RF, (ovvero ai sistemi di antenne), dalla seguente norma, a cui ne sono connesse altre che nel corso degli anni hanno definito il panorama legislativo attuale:

D.P.C.M. 8 LUGLIO 2003 - “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz”. Si noti che i valori di attenzione si applicano all’interno di edifici utilizzati come ambienti abitativi con permanenze continuative non inferiori a quattro ore giornaliere e loro

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Esposizione ai "campi elettromagnetici" e sensibilità culturale

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pertinenze esterne quali balconi, terrazzi e cortili; essi hanno lo scopo di tutelare le persone rispetto ai potenziali effetti nel medio e lungo periodo.

Analogamente il discorso si ripropone nel caso di esposizione della popolazione a sorgenti a frequenze estremamente basse ELF, quindi quando si è in presenza di elettrodotti ad alta tensione, cabine di trasformazione MT/BT, ecc. Sono proprio queste ultime che devono destare particolare interesse. Infatti nell’edilizia degli anni ‘60 e ’70 venivano inserite negli scantinati dei palazzi. Con l’epoca delle ristrutturazioni edilizie, (fine anni ’90 e primi anni 2000), cantine e garage sono stati convertiti a civili abitazioni. Così magari una famiglia si è ritrovata a comprare la propria abitazione proprio in adiacenza ad una cabina di trasformazione; a tal proposito si sottolinea che il campo magnetico non è schermabile e che il muro di separazione è perfettamente trasparente ad esso.

Da un punto di vista normativo la popolazione italiana è tutelata tramite la seguente norma, completata da altre che le ruotano attorno:

DPCM del 08/07/2003 da titolo “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”.

Come si può facilmente intuire l’esposizione professionale e quella della popolazione non sono poi così scollegate l’una dall’altra. Si pensi ad esempio ad un elettrodotto ad alta tensione i cui cavi scorrono sopra un capannone industriale. In questo caso i lavoratori di quella azienda sono da considerarsi alla stessa stregua della popolazione.

Per concludere questo viaggio virtuale nel mondo dell’esposizione ai campi elettromagnetici, si ritiene opportuno fissare alcuni punti riepilogativi:

» L’argomento non è affatto banale, manca ancora una coscienza del rischio sia in relazione alla popolazione che ai lavoratori professionalmente esposti. Il fatto che non ci sia un albo di tecnici abilitati ad operare in questo settore specifico, certamente ora non agevola chi vuole avvalersi di consulenze ad hoc: sia che si tratti di valutazioni del rischio in ambito professionale, sia che si tratti di indagini ad uso privato

IMPERCETIBILEQuesto agente fisico non si percepisce

con alcuno dei cinque sensi.

Si deve diffondere una cultura affinché questo rischio sia compreso e recepito

alla stessa stregua di altri, come il rumore e le vibrazioni ad esempio.

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w w w . i n t e g e r e u r o p e . e u

» La parte ambientale, ovvero quella riguardante l’esposizione della popolazione è sicuramente maggiormente normata sia da un punto di vista tecnico che giuridico. Resta in questo caso aperta la questione sugli effetti nel medio e lungo periodo. Il consiglio è comunque quello di seguire un approccio cautelativo, minimizzando quanto più possibile l’esposizione sia in riferimento alle sorgenti a frequenze estremamente basse ELF, che a quelle a radiofrequenza RF

» L’esposizione professionale di fatto è un filone appena iniziato, mancano ad oggi norme tecniche specifiche: le stesse linee guida della Direttiva Europea 2013/35/UE, sono non vincolanti. I macchinari più datati non contengono ovviamente dati sulle emissione elettromagnetiche; purtroppo spesso anche quelli nuovi sono corredati da informazioni incomplete. In molti casi le aziende vedono la valutazione di questo rischio come un mero onere economico a loro carico, tendendo a procrastinare l’effettuazione di una valutazione specifica corretta

» Relativamente ai campi elettromagnetici NIR il tecnico gioca un ruolo fondamentale, sia per la sua esperinza, sia per le sue competenze, sia per l’utilizzo di una strumentazione di misura adeguata. Il consiglio è pertanto quello di scegliere un professionista preparato, valutando il suo curriculum professionale

LUCA FENUCCI – ingegnere elettronico, collaboratore Techno srl. Ha una pluriennale esperienza nell’ambito dell’esposizione a campi elettromagnetici non ionizzanti. In relazione alla sicurezza ed igiene industriale ha effettuato valutazioni del rischio a livello nazionale ed internazionale in vari settori come l’industria metalmeccanica, gli ambienti ospedalieri, la cantieristica navale e ferroviaria, gli impianti di generazione di energia elettrica. Sotto il profilo ambientale ha partecipato dal punto di vista dell’analisi di impatto elettromagnetico, alla pianificazione di reti per telefonia cellulare e broadcasting radio-televisivo, di linee ad alta e media tensione.

Esposizione ai "campi elettromagnetici" e sensibilità culturale

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EVENTSCALENDAR

19-21 SET

REMTECH Conferenza dedicata alla bonifica e riqualificazione dei siti contaminati

Ferrara - Italia

25-28 SET

SECURITY Fiera internazionale per la sicurezza e la prevenzione incendi

Essen - Germania

15-18 OTT

VENICE 2018Simposio internazionale sull'energia da biomasse e rifiuti

Venezia - Italia

06-09 NOV

ECOMONDOFiera internazionale per l'ambiente

Rimini - Italia

Le date indicate potrebbero subire variazioni o alcune manifestazioni potrebbero venire annullate.

Prima di recarsi alle manifestazioni si consiglia di verificare con gli organizzatori dei singoli eventi la correttezza delle date indicate.

11-13 SET

EUROSAFETY Fiera internazionale per la sicurezza sul lavoro

Tampere - Finlandia

19-21 OTT

ENVIRONMENT AND ENERGY Fiera internazionale per la tutela dell'ambiente e dell'energia

Riga - Lettonia

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SERVIZIO SANITARIO REGIONALEEMILIA-ROMAGNAAzienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna

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IN GARA PER LA VITA

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Circolo Velico RavennateSERENISSIMA BARCOLANA 2013

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IWWG - INTERNATIONAL WASTE WORKING GROUP UNIVERSITY OF PADOVA (IT) REGIONAL GOVERNMENT OF LOMBARDIA - ENVIRONMENT, ENERGY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

4TH SYMPOSIUM ON URBAN MINING AND CIRCULAR ECONOMY / 21-23 MAY 2018 / BERGAMO (IT) / CALL FOR PAPERS

2018

organised by venue

Scuola Grande di San Giovanni Evangelista Venice . Italy 15-18 October 2018 VENICE 2018

7TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ENERGY FROM BIOMASS AND WASTE

CALL FOR ABSTRACTSThe aim of the Venice 2018 Symposium is to focus on the advances made in the application of different substrates and biolo-gical/thermal technologies for energy recovery from biomass and waste and to encourage discussion in these fields. The pre-vious edition of the Symposium, held in 2016, was attended by nearly 550 scientists and operators from 57 different countries.The seventh edition of the Symposium will last four days and will include oral sessions, a poster session, an exhibition by com-panies working in the field and technical tours.An extended abstract prepared using the template available should be sent to the Organization no later than 28th February 2018, using the online abstract submission form available on the Symposium website.For more info on VENICE2018 please visit the official website of the conference: www.venicesymposium.it.

WWW.URBANMINING.IT

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Giuseppe Semeraro

LA PRIORITÀ DELLE MISURE nei lavori in quota

Una recente sentenza della Cassazione ha modificato l’idea di “priorità delle misure” nei lavori in quota che sinora tra gli addetti ai lavori sembrava essere

consolidata. Questa idea, basata sull’interpretazione corrente di due punti fondamentali del D.Lgs. 81/08 (si veda il box sottostante) consiste nell’affermare che nei lavori in quota, cioè nelle attività lavorative che espongono il lavoratore al rischio di caduta dall’alto da una quota superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile sottostante, si devono privilegiare le misure di protezione collettiva (DPC) rispetto a quelle di protezione individuale (DPI). Dove per privilegiare s’intendeva affermare che solo nel caso in cui non fossero attuabili misure di protezione collettiva si poteva far ricorso a misure di protezione individuale.

Questa nozione nasceva anche dalla constatazione che le protezioni collettive sono normalmente considerate di rango superiore alle protezioni individuali per diversi motivi. Si prenda in esame ad esempio l’attività lavorativa del lavoro sulla copertura di un edificio non protetta dal rischio della caduta dall’alto dai bordi (si veda la figura) e si analizzino due scenari differenti :

a) caso in cui le attività lavorative sono svolte sulla copertura di un edificio mediante l’allestimento di protezioni collettive (nel caso specifico costituite da un parapetto di protezione provvisorio)

b) caso in cui le attività lavorative sono svolte sulla copertura di un edificio mediante l’allestimento di protezioni collettive (nel caso specifico da un sistema costituito da linea e punti di ancoraggio per DPI anticaduta)

Nel primo caso, la protezione collettiva non richiede particolari conoscenze da parte del lavoratore che sulla copertura svolge attività lavorative; essa lo protegge indipendentemente dal suo livello di formazione e dal suo stato di salute.

Nel secondo caso, invece, l’uso del sistema di protezione individuale contro la caduta dall’alto richiede da parte del lavoratore livello di formazione adeguato e di addestramento specifico all’uso dei DPI di terza categoria, oltre alla presenza di un secondo lavoratore formato ed addestrato per mettere in atto tempestivamente le necessarie operazioni, di difficile attuazione quanto pericolose, di salvataggio nel caso in cui le circostanze lo richiedessero (onde scongiurare i rischi connessi alla cosiddetta sospensione inerte).

Tanto premesso, la sentenza della Cassazione penale, sez. IV, del 16 febbraio 2018, n. 5477, offre invece una lettura differente delle norme succitate e quindi della priorità delle misure di protezione nei lavori in quota. Il fatto riguarda un infortunio di un lavoratore nei lavori di sostituzione del manto di copertura, il quale, dovendo scendere dalla copertura su cui lavorava, si sganciava dal dispositivo retrattile a cui era agganciato per raggiungere la scala di accesso e precipitava da altezza di circa 3,5 metri, appoggiando il piede su un lucernario che si sfondava. Il tribunale di Como e la corte d’Appello di Milano, con parziale riforma della sentenza di primo grado, avevano condannato, per motivazioni differenti e specifiche, il committente dei lavori, il coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione, il presidente del consiglio di amministrazione e il consigliere delegato dell’impresa appaltatrice. Tutti gli imputati ricorrono in Cassazione, che accoglie i ricorsi con rinvio alla Corte di

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appello di Milano per il riesame del caso. Una delle contestazioni mosse da parte dell’ASL competente, che poi ha portato alla condanna nel primo e secondo grado di giudizio dei imputati, riguarda la mancata adozione di protezioni collettive, quale la predisponine di una rete anticaduta al di sotto del lucernario attraverso il quale è precipitato il lavoratore infortunatosi, aggiuntive a quelle individuali che erano adottate. Sul punto la Cassazione ha osservato che “occorre sottolineare che l'art. 111 del d.lgs. n. 81 del 2008 non impone, per i lavori temporanei in quota, che non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, l'adozione di misure di protezione collettiva, sancendo solo il carattere prioritario e preferenziale delle prime rispetto a quelle individuali. A ciò si aggiunga che l'art.115 del d.lgs. n. 81 del 2008, stabilendo che nei lavori in quota, qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva, è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l'uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali i seguenti: a) assorbitori di energia; b) connettori; c) dispositivo di ancoraggio; d) cordini; e) dispositivi retrattili; f) guide o linee vita flessibili; g) guide o linee vita rigide; h) imbracature, conferma la possibile sufficienza dei soli dispositivi di sicurezza individuale. Da tale premessa deriva la manifesta illogicità della motivazione che si limiti, in presenza di dispositivi di sicurezza individuali, potenzialmente idonei a paralizzare il rischio della caduta dall'alto, ad affermare la imprescindibilità delle misure di protezione collettive e più precisamente di una specifica misura di protezione collettiva (rete sotto il lucernario anziché sopra il lucernario), dovendosi chiarire le ragioni per cui, in considerazione della specificità dei lavori o delle caratteristiche dei dispositivi di sicurezza in concreto adottati, questi risultino inadeguati o insufficienti.”

Ed ancora osserva: “dal combinato disposto degli artt. 115 e 111 del d.lgs. n. 81 del 2008 si ricava il carattere

prioritario ma non imprescindibile delle misure di protezione collettive, le quali devono necessariamente essere previste ed adottate laddove quelle individuali, in considerazione delle loro caratteristiche o in relazione alla tipologia dei lavori, risultino inadeguate, dovendo, però, tale presupposto essere oggetto di valutazione da parte dell'organo giudicante.”

Proviamo dunque a fare una sintesi:

» il termine “prioritario” è da intendersi, secondo la Cassazione, come “preferenziale” e non come “imprescindibile”

» le protezioni collettive devono essere necessariamente previste ed adottate quando le protezioni individuali risultino inadeguate, in considerazione delle loro caratteristiche o in relazione alla tipologia dei lavori

Sembra allora che la Cassazione affermi il principio secondo il quale quando non si possano adottare adeguate misure di protezione individuale si devono adottare misure di protezioni collettiva. Ma in questa ipotesi il concetto stesso di priorità espresso all’articolo 15 e soprattutto, per i lavori in quota, all’articolo 111 del D.Lgs. 81/08 sembra essere completamente ribaltato. Aspettiamo conforme a riguardo. Indipendentemente da ciò, sembra che l’insegnamento che ne derivi è che dal punto di vista prevenzionistico, qualora la protezione individuale offra sufficienti garanzie di sicurezza non è obbligatorio che sia adottata una misura di protezione collettiva. Ciò consente di stabilire che lì dove sulle coperture degli edifici è installato un sistema di protezione individuale dalla caduta dall’alto (costituito da linee e punti di ancoraggio per DPI anticaduta), l’uso dello stesso è giuridicamente valido sotto il profilo prevenzionistico, naturalmente tenuto conto della tipologia dei lavori da eseguire.

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Attività lavorative sulla copertura di un edificio mediante l’allestimento di protezioni collettive

disegno Manuel De Rossi

Attività lavorative sulla copertura di un edificio mediante l’uso di protezioni individuali

disegno Manuel De Rossi

ART. 15 D.LGS. 81/08

Misure generali di tutela

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

[…]

i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

[…]

ART. 111 D.LGS. 81/08

Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota

1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:

a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

[…]

CASO A CASO B

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CSE Planner

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Documentazione di cantiere e ruolo del CSE Guida per imprese e coordinatori per la sicurezza Semeraro Giuseppe Una guida snella, rigorosamente pensata per gli addetti ai lavori, in particolar modo per le imprese, icoordinatoriperlasicurezzaneicantierieiconsulentiinmateriadisaluteesicurezzanellavoro.Nonostanteiltentativodifarlaappariresempliceadempimentoburocratico,ladocumentazionedisicurezzaèallabasedella prevenzione infortuni nei cantieri, in quanto consente di stabilire a priori la conformità a requisitilegislativi e regolamentari di determinati aspetti del cantiere, di accertare l’adeguatezzadell’elementoallavorospecificoediprendereconoscenzadelleregoleprevenzionisticheacuiattenersidurantel’esecuzionedei lavori. Inquestaguidaèpresa inesame ladocumentazionedi sicurezza chedeveesserepresente incantiere,asecondadellasuatipologia,cheall’occorrenzadeveessereesibitaagliorganidivigilanza.Sonostaticonsideratisettantacinquedocumentichevarianodagliaspettigeneraliaquelliparticolaridelcantiere.Laverificadituttiquestidocumentièattribuita,nellediversefasipreliminariepoiinitinerenelcantiere,inmaniera differenziata ai diversi soggetti che hanno specifiche responsabilità in materia prevenzionistica.Moltideidocumentiinseritinelvolumepossonoesserescaricatiinformato.docdagliacquirentidelvolume.

Edizione: febbraio 2018 Pagine: 248 Formato: 150x210 mm ISBN: 978-88-6310-793-7 EPC Editore

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Michela Casadei

NASCE IL DOTTORATO IN BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Fabbri: “Una realtà unica che rafforza l’identità del Campus di Ravenna”

R avenna sarà la prima città ad avere un dottorato in Beni Culturali e Ambientali. Il percorso universitario, a cui si accede dopo la laurea

magistrale e che corrisponde al terzo livello della formazione accademica, sarà una realtà unica sul piano della ricerca, frutto della compartecipazione di otto dipartimenti (il Dipartimento di Beni Culturali come struttura proponente e altri sette concorrenti: Dipartimento di Architettura, Dipartimento di Chimica "Giacomo Ciamician", Dipartimento di Scienze Giuridiche, Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali, Dipartimento di Fisica e Astronomia, Dipartimento di Informatica - Scienza e Ingegneria). L’obiettivo è di coniugare i saperi inerenti il patrimonio culturale e ambientale in una prospettiva trasversale e metadisciplinare.

Alla dimensione innovativa del dottorato concorrono sia le discipline giuridiche e umanistiche sia quelle tecnico-fisiche e diagnostiche per quanto riguarda la tutela e la conservazione dei beni culturali e ambientali, e inoltre le metodologie digitali, nella prospettiva già consolidata sul piano internazionale del digital heritage.

Questo dottorato è il segno di quanto la Ravenna universitaria sia maturata negli anni, arrivando a proporre un progetto congiunto tra tutte le strutture che vi fanno ricerca – spiega la presidente del Campus prof.ssa Elena Fabbri -. E’ un progetto fortemente voluto, che mi piace citare come ‘Dottorato di Campus’ perché rappresenta il valore scientifico dell’intero Campus, e anche la nostra volontà di maggiore integrazione con il territorio e vero radicamento della ricerca nella sede

Suddiviso in due curricula, Beni Culturali e Ambientali – Memoria, Tutela, Diritti (curriculum 1) e Science and Technologies for Cultural Heritage (curriculum 2, internazionale), e guidato da un collegio di 24 docenti di alto livello scientifico, il dottorato in Beni Culturali e Ambientali mette a disposizione 12 posti con borsa attraverso cui saranno formati ricercatori o esperti qualificati che abbiano appreso e siano in grado di sviluppare teorie e tecniche avanzate di conservazione, tutela e gestione di questo tipo di beni sul piano ambientale, culturale e giuridico, sulla base di una adeguata contestualizzazione storica e con appropriate strategie di comunicazione e valorizzazione, con alto livello di specializzazione ma con una formazione che li renda preparati a collaborazioni in team di ricerca multidisciplinari.

Il dottorato in Beni Culturali e Ambientali – spiega il prof. Stefano Benazzi, coordinatore del dottorato - costituisce un unicum in Italia, dove competenze umanistiche, scientifiche e delle scienze sociali confluiscono in un unico ambito fortemente integrato. Il dottorato – continua Benazzi - presenta forti elementi di internazionalizzazione attraverso lo sfruttamento del network internazionale dei membri del collegio e/o delle loro strutture per offrire stage e periodi di soggiorno in centri di ricerca stranieri, la presenza al suo interno di uno specifico curriculum in lingua inglese (‘Science and Technologies for Cultural Heritage’), e accordi con università e istituti stranieri per il cofinanziamento di due borse congiunte di Dottorato, nello specifico l’Università di Copenaghen e la Royal Netherlands Institute for See Research (NIOZ). L’obiettivo è di formare professionisti altamente qualificati, specializzati in ambiti di ricerca diversi, con elevate possibilità di competere sul mercato internazionale.

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Il dottorato rafforza l’identità del Campus di Ravenna, ne promuove lo sviluppo e completa il radicamento di attività formative e di ricerca con la partecipazione formale e sostanziale di Strutture che rappresentano la grande maggioranza dei docenti incardinati. Inoltre si collega fortemente alla identità della città: città d’arte, e centro produttivo con una delle maggiori concentrazioni in Italia di reperti di archeologia industriale; città di mare ponte fra oriente e occidente sul piano politico, economico, culturale, e territorio con un patrimonio bioambientale complesso e in continua interazione con l’intervento dell’uomo.

Le borse sono finanziate dall’Ateneo di Bologna e cofinanziate dal Dipartimento di Beni Culturali

insieme ad altri enti e istituti esterni. Fondazione Flaminia sostiene due borse: una interamente, l’altra per metà.

“Siamo felici di contribuire al progetto – sottolinea il presidente di Fondazione Flaminia Lanfranco Gualtieri - perché da sempre Fondazione Flaminia è stata favorevole alla multidisciplinarietà e ha sostenuto la sfida di far dialogare i docenti del Campus di Ravenna. Il nostro ruolo in questo caso non si limita a quello di ente di sostegno, ma anche di centro per l’innovazione Cifla che opera da collettore tra ricerca e territorio, affinché si concretizzi il vantaggio che la presenza dell’università rappresenta per un territorio”.

IL DOTTORATO INIZIERÀ IL 1 NOVEMBRE 2018 E DURERÀ TRE ANNI

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L’INFORTUNIO AL TERMINALE DI LIVORNO TRA “INSTANT NEWS” E “RISCHIO” DI DISINFORMAZIONE

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M ercoledì 28 marzo verso le 13.45 una esplosione ha provocato la morte di due lavoratori e il ferimento di

un terzo all’interno di un terminal costiero a Livorno; l’evento si è verificato in prossimità di un serbatoio contenente acetato di etile, un liquido comunemente utilizzato come solvente al posto dei clorurati nell’applicazione di resine, vernici e colle, come solvente per la pulizia di prodotti adesivi e, nell’industria alimentare, nel ciclo di eliminazione della caffeina dal caffè e dal tè.

Affinché nessuna esperienza vada perduta e possa servire a scongiurare il ripetersi di simili eventi è prassi che questi gravi incidenti sul lavoro vengano utilizzati come casi di studio e analizzati nel dettaglio. L’analisi rigorosa di quanto accaduto e l’insegnamento che se ne può trarre possono realmente concretizzarsi dopo mesi di indagini e comunque mai prima che Autorità e consulenti tecnici abbiano concluso le loro indagini e tratto conclusioni scientificamente attendibili.

Tuttavia può anche costituire un utile esercizio – quanto meno con un fine didattico – analizzare, nell’immediatezza dell’accadimento, quanto riportato dai media.

Che l’informazione di cronaca, quando si tratta di eventi come questi, sia sovente imprecisa è cosa nota e di ciò non sempre devono essere incolpati

i giornalisti: non infrequentemente loro stessi ricevono informazioni imprecise dagli addetti ai lavori.

L’incidente è subito stato indicato da varie fonti come un evento avvenuto in quello che gli addetti ai lavori chiamano “ambiente confinato”.

Le riflessioni riportate di seguito si riferiscono ad una analisi condotta a pochi giorni di distanza dall’evento e quindi in assenza di un qualsiasi riscontro oggettivo né tanto meno in possesso dei risultati finali delle indagini svolte dagli inquirenti al fine di ricostruire con precisione la dinamica dell’evento e determinare i fatti e le responsabilità con certezza.

Si tratta quindi di un puro esercizio accademico svolto durante le lezioni di “decommissioning di impianti industriali”, un insegnamento inquadrato nell’ambito del corso di LM in ingegneria civile-ambientale dell’Università di Ferrara, con l’unica finalità di verificare il livello di correttezza e attendibilità delle “breaking news” che, come noto, sono spesso le prime e ultime che fanno breccia nella mente dei lettori. Ma vuole soprattutto essere l’occasione per rimarcare alcune delle caratteristiche degli infortuni che avvengono in ambiente confinato.

A tal proposito si riportano una serie di affermazioni desunte da alcuni quotidiani on-line e, per ciascuna, un breve commento.

Roberto Nicolucci

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NEWS: LIVORNO. La ricerca della verità sulla tragedia del lavoro che si è presa il futuro di L. M., 25 anni, e N. V., 52, inizia dentro al bacino in cemento armato che circonda la cisterna numero 62 dei “Depositi Costieri Neri. […] La Procura di Livorno è al lavoro: da stabilire la causa dell'esplosione, che ha ucciso i due operai. […]

COMMENTO: Si vuole innanzitutto evidenziare che è solo apparentemente contradditoria l’affermazione riportata da alcuni media relativamente al fatto che si sia trattato di un infortunio in “ambiente confinato”.

Riferendosi agli standard e alle linee guida pubblicate negli ultimi decenni in tutto il mondo, risulta consolidato il concetto che un bacino di contenimento, sia classificabile, a tutti gli effetti, come “ambiente confinato” pur essendo un ambiente a cielo aperto.

In ossequio alla definizione internazionalmente condivisa quello del caso di specie “non è un ambiente ordinario di lavoro, presenta tuttavia la possibilità che un lavoratore vi acceda per eseguire una qualche attività, è caratterizzato da un confinamento (pur trattandosi di un ambiente a cielo aperto) tale per cui vi è la possibilità che si accumulino atmosfere pericolose (tossiche o esplosive) e le vie d’accesso ed esodo presentano problematiche tali da rendere più complessi rispetto ad un ambiente di lavoro ordinario l’ingresso, l’uscita ed eventuali operazioni di soccorso”.

Sebbene la maggioranza degli standard tendano a considerare il lavoratore come operante all’interno di un generico ambiente confinato quando tutto (o almeno una parte) del corpo ha oltrepassato il piano ideale su cui soggiace il varco di ingresso, alcuni standard, in via cautelativa, considerano equiparabile a questa condizione quella in cui il lavoratore si trova all’esterno ma ancora nella zona di influenza di una potenziale onda di pressione o di proiezione dei materiali provenienti dall’interno dell’ambiente confinato.

Condividendo questa tesi, in questo caso, l’ambiente confinato potrebbe fare riferimento non solamente al bacino di contenimento, ma anche al serbatoio o ad entrambi contemporaneamente.

Una ulteriore considerazione è relativa al numero delle vittime; come ampiamente evidenziato dai noti studi sugli ambienti confinati condotti negli USA da OSHA e NIOSH tra il 1980 e il 1990 e come riscontrabile anche dalle più recenti statistiche nazionali pubblicate dall’INAIL, il rapporto tra il numero di decessi e il numero di eventi è superiore all’unità, contravvenendo - come gli addetti ai lavori ben sanno - le note teorie proposte da Heinrich (1931) e da Bird (1969) in cui il rapporto tra gli infortuni gravi (per altro non necessariamente mortali) e il numero degli eventi incidentali in ambito lavorativo è pari rispettivamente a 1/300 e 1/600.

Trattandosi di un infortunio in ambiente confinato le fatalità multiple non costituiscono dunque un evento eccezionale, ma sono la norma.

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NEWS: […] È qui [ndr: nel bacino] che gli investigatori hanno sequestrato una decina di oggetti, per lo più strumenti di lavoro, che i due operai della Labromare stavano usando per la bonifica del silos dai residui di acetato di etile, un solvente altamente infiammabile. […]

[…] Tre le ipotesi principali al momento:

1) Il cellulare acceso di uno dei due operai

2) L'uso o la caduta di un utensile di materiale non adeguato

3) Lo sfregamento di un mazzo di chiavi

[…] il cellulare (l’uso all’interno del sito è vietato) di una delle due vittime […] potrebbe aver causato quel campo elettromagnetico che ha innescato la scintilla e la successiva esplosione. Ecco perché la Procura, che ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo plurimo ancora contro ignoti (oggi è possibile la notifica degli avvisi), ha disposto alcuni accertamenti proprio sullo smartphone, per verificare – prima di tutto – se intorno alle 13. 45 di mercoledì fosse acceso. […]

COMMENTO: L’ acetato di etile o etile acetato o etilacetato (C4H8O2) è un liquido infiammabile, incolore dal caratteristico odore definito “fruttoso” caratterizzato da un range di infiammabilità relativamente esteso (LEL = 2,2% - UEL = 11,5%), temperatura di infiammabilità (flash point) pari a – 4 °C, temperatura di autoaccensione pari a 427 °C e densità dei vapori rispetto all’aria (vapd) pari a 3,04.

Una osservazione riguarda la irrilevanza del fatto che il cellulare fosse acceso o spento; una microscintilla, ad esempio causata dalla batteria del telefono (o peggio ancora la sempre possibile esplosione della batteria), può verificarsi in qualsiasi condizione e può

potenzialmente sempre causare l’innesco di una atmosfera esplosiva non trattandosi di apparecchiatura certificata per uso in atmosfere potenzialmente esplosive (ATEX).

Abbastanza improbabile comunque che, la causa dell’innesco sia da attribuire ad un cellulare riposto nella tasca di uno dei lavoratori che si trovavano all’esterno del serbatoio all’aria aperta considerando che la densità dei vapori di acetato di etile li fa precipitare verso il suolo per cui solamente a poca distanza da terra potrebbe formarsi una nube vapore/aria all’interno del campo di esplosività.

Senz’altro più probabile l’ipotesi che il cellulare (o un altro oggetto) sia caduto a terra accidentalmente e nell’urto con il pavimento del bacino si sia sprigionata una scintilla che abbia innescato l’atmosfera esplosiva.

NEWS: […] Ma non solo. Al centro delle verifiche per risalire all’innesco anche tutti gli strumenti usati dagli operai per le procedure di collegamento tra il serbatoio e il tubo in pvc attaccato al camion dove era stato stoccato il gas residuo. Utensili che devono essere in bronzo o ottone proprio perché si tratta di materiali anti scintilla. […]

COMMENTO: Risulta senz’altro verosimile che la potenziale causa dell’innesco sia da attribuire a scintille meccaniche causate dall’utilizzo di utensili non idonei o alla caduta a terra degli stessi o di altri oggetti metallici.

Sul fatto che utensili in bronzo o ottone possano essere in grado di scongiurare inneschi in aree ATEX la discussione è aperta. Una nota dell’American Petroleum Institute di alcuni anni or sono ha messo in guardia circa la falsa sicurezza data dall’impiego dei cosiddetti utensili antiscintilla (spark proof tools); è noto ad esempio che utensili antiscintilla contaminati da particelle di alluminio se sottoposti ad urti con superfici metalliche possono dare luogo

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a reazioni alla termite fortemente esotermiche il cui sviluppo di calore è sufficiente a causare l’innesco di una atmosfera che si trovi in un campo di esplosività.

Una altra discussione potrebbe aprirsi riguardo l’impiego di una tubazione in PVC (o quanto meno genericamente descritta come di PVC); è noto che i fluidi in condotta possono caricare elettrostaticamente i materiali in cui transitano e una mancata o non corretta equipotenzializzazione e drenaggio verso terra delle cariche può senz’altro causare scariche di energia più che sufficiente a innescare miscele di aria e gas o vapori esplosivi.

NEWS: […] Tra gli elementi che potrebbero aiutare gli inquirenti coordinati dalla pubblico ministero […] i tre rilevatori in continuo multigas che monitorano l’esplosività dell’aria. I due che gli operai avevano con sé sono andati praticamente distrutti, ma un terzo, quello attaccato in prossimità del boccaporto del serbatoio 62, nonostante l’esplosione era ancora accesso e funzionate quando sono arrivate le forze dell’ordine.[…]

Ha suonato prima della detonazione, oppure non ha avvisato del rischio imminente i due operai? Impossibile ipotizzare che tutti e tre fossero spenti o rotti. […]

COMMENTO: Ammesso che l’analizzatore posto in presenza del boccaporto fosse dotato di un data logger o disponesse di un software tale da consentire agli specialisti di estrarre dati utili, sarebbe importante conoscere la posizione esatta in cui era stato installato.

Occorre infatti tenere presente che essendo i vapori di etilacetato sensibilmente più pesanti dell’aria essi tendono a stratificare rapidamente verso il suolo motivo per il quale la posizione del rilevatore assume una importanza fondamentale al fine di ottenere qualche indicazione utile.

NEWS: […] Così una delle possibili deduzioni è che nel momento in cui gli operai hanno aperto una sorta di portello alla base del serbatoio per far entrare l’ossigeno, si sia creata una sacca di gas nella parte alta della cisterna che il rilevatore non ha evidenziato. Il resto lo ha fatto la scintilla. Anche se alcuni addetti ai lavori ipotizzano anche la possibilità di un’auto combustione. […]

COMMENTO: L’apertura del passo d’uomo a cui si riferisce il giornalista (definito nella news “sorta di portello alla base del serbatoio”) ha senz’altro contribuito ad immettere aria fresca all’interno del serbatoio con una azione che potrebbe ipoteticamente (nel caso in cui il serbatoio non fosse stato correttamente bonificato) avere spostato all’interno del range di esplosività una atmosfera precedentemente sovrassatura e quindi non esplodibile.

E’ senz’altro grossolanamente errata l’informazione relativamente alla immissione d’ossigeno poiché è inverosimile che, per qualsivoglia motivo, sia stato immesso ossigeno puro all’interno del serbatoio.

Certamente fuorviante anche l’asserzione che si possa essere creata una sacca di gas (peraltro non si tratta di un gas ma semmai di un vapore considerando che a temperatura ambiente l’etilacetato è un liquido) nella parte alta del serbatoio stante la caratteristica densità dei vapori di etilacetato che è 3 volte più elevata di quella dell’aria.

Altrettanto remota pare l’ipotesi di quella che viene indicata come “autocombustione” considerando che la temperatura di autoaccensione è pari a 427 °C.

NEWS: […] Possibilità plausibile da un lato, ma inquietante se si pensa al numero di bonifiche simili a quella che stavano compiendo i due operai e dunque ai rischi quotidiani di queste attività in una zona ad alto rischio di incidenti industriali rilevanti. […]

COMMENTO: Purtroppo nella norma anche quanto viene rilevato dai giornalisti con questa affermazione; come, ancora una volta, gli addetti ai lavori ben sanno, è tipico degli ambienti confinati il verificarsi di un evento incidentale nelle medesime (apparenti) condizioni in cui l’attività è stata condotta altre decine o centinaia di volte.

NEWS: […] I SOPRAVVISSUTI. Sono due le testimonianze considerate maggiormente rilevanti dagli inquirenti. Si tratta dei due sopravvissuti all’esplosione: l’operaio della Labromare addetto al camion e l’addetto della Neri incaricato di supervisionare lo svuotamento della cisterna.

Quest’ultimo si è allontanato dal serbatoio numero 62 pochi minuti prima dell’esplosione. Agli inquirenti ha spiegato che la pila della torcia che doveva usare per controllare

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la situazione all’interno era finita e dunque era andato a sostituirla in magazzino. Ancora più tragico il racconto del collega della Labromare che pochi istanti prima del boato ha lasciato i colleghi vicino alla cisterna per andare a spegnere il meccanismo di aspirazione del gas all’interno del camion visto che l’operazione era praticamente conclusa. […]

COMMENTO: Pur non essendo in possesso di dettagli sulle operazioni che i lavoratori stavano compiendo, è piuttosto inverosimile che si stesse aspirando gas (semmai, come già detto, poteva trattarsi di vapori) dal serbatoio di stoccaggio riversandoli all’interno della autocisterna; molto più verosimile è il fatto che si stessero trasferendo i residui (impompabili con i sistemi fissi presenti in impianto) del liquido dall’interno del serbatoio alla autocisterna. In via del tutto ipotetica per trasferire un aeriforme sarebbe stato necessario mettere in leggera depressione il serbatoio, operazione non possibile con passo d’uomo aperto.

NEWS: […] È stato lui a rendersi conto per primo di quello che stava accadendo. «Ho sentito l’esplosione e poi le fiamme». È in questi momenti che l’operaio ha eseguito una manovra che molto probabilmente ha evitato che la tragedia potesse avere conseguenze se possibili peggiori: ha staccato il tubo che collega il camion alla cisterna evitando che l’incendio potesse far esplodere anche il mezzo della Labromare. […]

COMMENTO: Impossibile affermare se l’operazione di staccare il tubo dall’autocisterna abbia effettivamente scongiurato un evento ancora più tragico, se si sia trattato di un’azione irrilevante o se, viceversa, si sia rischiata una amplificazione della tragedia; occorrerebbe avere maggiori notizie sul sistema di travaso, sui materiali delle tubazioni, sulla presenza di un sistema di equipotenzializzazione e drenaggio delle cariche elettrostatiche, ecc. Sembra tuttavia assai improbabile che una esplosione potesse eventualmente propagarsi all’interno della tubazione se questa era piena di liquido.

ROBERTO NICOLUCCI, ingegnere meccanico, si occupa di sicurezza e igiene industriale nel settore della cantieristica da oltre 25 anni; a partire dal 1989, per un decennio, ha ricoperto il ruolo di HSE manager per conto di società di general contracting operanti in campo internazionale nel settore del’oil&gas, della petrolchimica e della cantieristica navale; nel 1999 ha fondato la società di ingegneria della sicurezza e della’ambiente Techno srl.È professore a contratto di “Decommissioning di siti civili e industriali” presso il corso di laurea magistrale di ingegneria civile-ambientale dell’Università di Ferrara; nel 2016 ha fondato l’advisory network internazionale ReWorx che si occupa di studi e consulenze nel settore del decommissioning.

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RAPPORTO TECNICO UNI/TR 11705:2018 – ACCESSORI PER IL SOLLEVAMENTO

Lo scorso 15 marzo 2018 è entrata in vigore il “Rapporto Tecnico per l'identificazione, il controllo periodico e i requisiti del personale” nominata UNI/TR 11705:2018.

Il rapporto fornisce delle particolari indicazioni attinenti alle metodologie di controllo, i periodi di controllo e i requisiti del personali atti all’esecuzione dei controlli degli accessori di sollevamento quali:

» Brache di fune di acciaio

» Brache di fibra sintetica

» Brache di catena

» Grilli

» Ganci

» Golfari

» Attrezzature amovibili di presa del carico (Bilancini, Ganci a C, Staffe, Forche, Pinze, Pinze per lamiera, Sollevatori a depressione, Sollevatori magnetici)

PUBBLICATA LA ISO 45001 SUI SISTEMI DI GESTIONE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

Dopo un lungo iter durato diversi anni e dopo l’approvazione a gennaio, per poter arrivare alla pubblicazione dello standard, della versione Final DIS (Final Draft International Standard), il 12 marzo 2018 è stata finalmente pubblicata la nuova norma ISO sui sistemi di gestione della sicurezza, la ISO 45001:2018.

La norma rispetta la struttura comune degli standard sui sistemi di gestione come la ISO 14001 (ambiente) e ISO 9001 (qualità), tenendo comunque in considerazione altri standard del settore tra cui OHSAS 18001, linee guida ILO-OSH, varie norme nazionali e norme internazionali del lavoro e convenzioni dell’International Labour Organization.

Il nuovo Standard è destinato ad essere applicabile a qualsiasi organizzazione, indipendentemente dalle dimensioni e dalla tipologia, e tutti i suoi requisiti sono progettati per essere integrati nei processi di gestione preesistenti di ogni azienda.

TECHNONEWS

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SICUREZZA E IGIENE INDUSTRIALE

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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: COME TUTELARE LA SICUREZZA DEGLI STUDENTI

Pubblicato e adottato, tramite Decreto Interministeriale 3 novembre 2017, n. 195 (in vigore dal 05/01/2018), il Regolamento denominato “Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro”.

La Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza ha lo scopo di dare agli studenti l'opportunità di “conoscere ambiti professionali, contesti lavorativi e della ricerca, utili a conseguire e integrare le competenze curriculari, al fine di motivarli e orientarli a scelte consapevoli, nella prospettiva della prosecuzione degli studi o dell'ingresso nel mondo del lavoro”.

Il regolamento definisce inoltre le “modalità di applicazione agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni”.

Il regolamento (art.2) “si applica agli studenti degli istituti tecnici e professionali, nonché dei licei, impegnati nei percorsi di alternanza negli ultimi tre anni del percorso di studi”.

E nel rispetto delle competenze legislative e amministrative attribuite alle regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, il regolamento si applica “anche agli studenti dei percorsi di istruzione e formazione professionale, erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali di Stato, impegnati nei percorsi di alternanza”.

L’art. 5 del Regolamento prevede:

» al comma 1 che gli studenti impegnati nei percorsi in regime di alternanza ricevono preventivamente dall’istituzione scolastica una formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (ai sensi del D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni 21/12/2011). Tale formazione è certificata e riconosciuta a tutti gli effetti ed è integrata con la formazione specifica che gli studenti ricevono all’ingresso nella struttura ospitante, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra quest’ultima e l’istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri conseguenti.

» al comma 2 che è di competenza dei dirigenti scolastici delle scuole secondarie di secondo grado l’organizzazione di corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza e svolti secondo quanto disposto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

» al comma 3 che al fine di ridurre gli oneri a carico della struttura ospitante nell’erogazione della formazione di cui all’articolo 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., possono essere:

a) stipulati dagli Uffici Scolastici Regionali appositi accordi territoriali con i soggetti e gli enti competenti ad erogare tale formazione, tra i quali l’INAIL e gli organismi paritetici previsti nell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, n. 211;

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b) svolti percorsi formativi in modalità e-learning, anche in convenzione con le piattaforme pubbliche esistenti riguardanti la formazione, come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, n. 221 e dall’Accordo Stato- Regioni del 7 luglio 2016, n. 128;

c) promosse forme più idonee di collaborazione, integrazione e compartecipazione finanziaria da determinarsi in sede di convenzione.

Concludiamo segnalando che per gli studenti in regime di alternanza è “garantita la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 9

aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, nei casi previsti dalla normativa vigente”.

Per maggiori info consultare la normativa: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione - Decreto 3 novembre 2017, n. 195 - Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro.

ECHA: NUOVO SITO PER I CONSUMATORI D'INFORMAZIONE SULLE SOSTANZE CHIMICHE 16 MARZO 2018

L'ECHA ha lanciato un nuovo sito Web per rendere i consumatori più consapevoli dei benefici e dei rischi delle sostanze chimiche nella loro vita quotidiana.

Il nuovo sito Web "Chemicals in our life" informa i consumatori sulle sostanze chimiche, è disponibile in 23 lingue dell'UE, fornisce informazioni utili sui benefici e sui rischi legati all'uso di sostanze chimiche e spiega come la legislazione dell'UE in materia di prodotti chimici ci protegge.

Nella sezione Tendenze si trovano notizie di attualità ed è collegato al database delle sostanze chimiche dell'ECHA. Sono, inoltre disponibili numerosi articoli in tema di salute, ambiente, posto di lavoro.

GRANDE IMPIANTO DI COMBUSTIONE (ART 273 E 273BIS TESTO UNICO AMBIENTALE)

IMPIANTO DI COMBUSTIONE DI POTENZA TERMICA NOMINALE PARI O SUPERIORE A 1 MW E INFERIORE A 50 MW.

Gli impianti, sia esistenti, sia nuovi, vanno iscritti in un apposito registro entro il 1/1/2029 (limiti prescrizioni indicati in Allegato IX parte III modificato)

EMISSIONI ODORIGENE (ART 272 BIS TESTO UNICO AMBIENTALE)

È stato aggiunto all’interno del Testo Unico Ambientale (TUA), l’Art. 272-bis Misure per prevenire e limitare le emissioni odorigene provenienti dagli stabilimenti (limiti stabiliti dalle singole Regioni), in attuazione della direttiva 2015/2193.

L’obiettivo è quello di limitare i livelli di concentrazione di odore provenienti da camini, discariche o qualsiasi attività produttive che comporti il disperdersi di molestie olfattive in atmosfera.

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Techno News

AMBIENTE

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IMPIANTI GPL: MODIFICHE AL D.P.R. N. 340/2003

Con Decreto 20/04/2018 del Ministero dell'Interno viene apportata modifica all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 24/10/2003, n. 340 in materia di sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione.

Il decreto entra in vigore a trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 04/05/2018.

Il provvedimento si è reso necessario per aggiornare ed integrare, in relazione ad alcune innovazioni tecnologiche intervenute ed alle conseguenti modifiche della normativa di riferimento, la vigente normativa in materia di sicurezza antincendio degli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione, con riferimento al rifornimento dei veicoli provvisti di un sistema di riscaldamento, alimentato a G.P.L., conforme al decreto del Ministro dei trasporti del 13/05/2002.

Il D.M. 20/04/2018 inserisce un nuovo punto, il punto 15.3 al Titolo II del D.P.R. n. 340/2003. Il punto ammette:

» il rifornimento dei serbatoi inamovibili di G.P.L. conformi insieme ai relativi accessori al regolamento UNECE 67, installati per l'alimentazione dei sistemi diversi dalla propulsione dei veicoli conformi al regolamento UNECE 122;

» il rifornimento dei serbatoi inamovibili di G.P.L. conformi insieme ai relativi accessori al regolamento UNECE 67 installati per l'alimentazione dei sistemi diversi dalla propulsione dei veicoli immessi in circolazione prima dell'entrata in vigore obbligatoria del regolamento UNECE 122.

Specifica inoltre, che prima dell'effettuazione del rifornimento, il personale addetto agli impianti di distribuzione stradale dovrà verificare l'ammissibilità del rifornimento dei serbatoi inamovibili sulla base delle indicazioni contenute nella carta di circolazione del veicolo.

Inoltre, sempre con riferimento al nuovo punto 15.3, il DM 20/4/2018 aggiunge al titolo IV, punto 18 - Generalità (comma 2) un riferimento proprio al nuovo punto 15.3: «Per il rifornimento dei serbatoi inamovibili di G.P.L. di cui al punto 15.3, comma 3-bis, il personale addetto deve verificare che il veicolo sia in possesso dei requisiti richiesti per il rifornimento, indicati al citato punto 15.3, comma 3-bis».

PREVENZIONE INCENDI

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Al comma 3 del punto 18 - Generalità cambia il dettato dell'articolo che ora recita: “É inoltre consentito il rifornimento self-service presso impianti di distribuzione di G.P.L. per autotrazione non presidiati ad esclusione dei serbatoi di cui al punto 15.3, comma 3-bis a condizione che siano osservati i seguenti punti: ... (omissis)

CUCINE E VENTILAZIONE: UNA NORMA UNI SUI REQUISITI DEI SISTEMI ANTINCENDIO

In vigore dal 5 aprile 2018 la parte 7 della UNI EN 16282 - Attrezzature per cucine (che recepisce l'omonimo standard EN in vigore dal 26 luglio 2017, sulla "Installazione e uso di sistemi fissi di estinzione incendi" per i componenti usati per la ventilazione nelle cucine commerciali).

La norma specifica i requisiti e fornisce raccomandazioni per la progettazione, l'installazione, il collaudo, la manutenzione e la sicurezza dei sistemi antincendio delle cucine negli edifici.

Si applica ai sistemi di ventilazione nelle cucine commerciali, nelle aree associate e in altri impianti che trattano prodotti alimentari destinati ad uso commerciale. Le cucine e le aree associate sono camere speciali dove vengono preparati i pasti, dove vengono lavate stoviglie e attrezzature, dove il cibo viene immagazzinato e vi sono le aree per i rifiuti alimentari.

La norma è applicabile ai sistemi antincendio ad eccezione di quelli utilizzati nelle cucine domestiche o nelle strutture di trasformazione alimentare industriale.

Salvo diversa indicazione, i requisiti di questa norma devono essere controllati mediante ispezione e / o misurazione.

SICUREZZA DELLE NAVI PASSEGGERI: ATTUATA LA NORMA EUROPEA

Il Consiglio dei Ministri n. 68 dell'8 febbraio 2018 ha approvato un decreto legislativo che dà attuazione della direttiva (UE) 2016/844 della Commissione, del 27 maggio 2016, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri.

Il decreto introduce nuove disposizioni e norme di sicurezza per le navi adibite al trasporto passeggeri, con l'obiettivo di prevenire e ridurre incidenti e sinistri in mare, migliorare la sicurezza nel settore del trasporto marittimo e prevenire l'inquinamento, attraverso una serie di regole costruttive da applicare alle navi, ed in particolare:

» regole costruttive relative alla protezione contro il rumore;

» regole tecniche relative al timone e alla sua capacità operativa;

» caratteristiche delle serrande tagliafuoco e tagliafumo;

» caratteristiche dell'apparecchio autorespiratore ad aria compressa compreso negli equipaggiamenti da vigile del fuoco;

» previsioni circa la presenza a bordo di due apparecchi radiotelefonici, ricetrasmittenti portatili per ciascun vigile del fuoco;

» caratteristiche di resistenza al fuoco delle paratie e dei ponti, che devono tenere in considerazione il rischio di trasmissione del calore in corrispondenza delle intersezioni e delle estremità delle barriere termiche;

» caratteristiche tecniche delle condotte e degli impianti di ventilazione delle navi;

» piani e procedure per il recupero di persone dall'acqua.

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Techno News

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INSTALLAZIONI FISSE ANTINCENDIO: AGGIORNATE QUATTRO UNI SUI SISTEMI A ESTINGUENTI GASSOSI

Dal 18 gennaio 2018 sono entrati in vigore quattro aggiornamenti di norme UNI sui sistemi a estinguenti gassosi ovvero le parti 7, 8, 9 e 10 della serie UNI EN 15004 (Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi) che sostituiscono le rispettive parti approvate nel 2008.

In particolare:

» parte 7: riguarda le proprietà fisiche e la progettazione dei sistemi a estinguenti gassosi

per l'agente estinguente IG-01" e tratta i sistemi che operano alla pressione nominale di 160 bar, 200 bar e 300 bar a 15 °C.

» parte 8: riguarda proprietà per l'agente estinguente IG-100 e tratta i sistemi che operano alla pressione nominale di 160 bar, 200 bar e 300 bar a 15 °C.

» parte 9: relativa all'agente estinguente IG-55, tratta i sistemi che operano alla pressione nominale di 150 bar a 15 °C, di 200 bar a 15 °C e di 300 bar a 15 °C.

» parte 10: descrive l'agente estinguente IG-541 e tratta i sistemi che operano alla pressione nominale di 150 bar, di 200 bar e di 300 bar a 15 °C.

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Gli ambienti confinati sono particolarmente pericolosi e infatti gli incidenti che vi acca-dono sono spesso mortali. Il motivo che trasforma un incidente all'interno di un am-biente confinato in un infortunio mortale è spesso riconducibile alla scarsa percezione della rischiosità di questi luoghi. Il volume unisce la teoria e la pratica delle attività lavorative svolte negli ambienti confinati e affronta i principali aspetti delle operazioni condotte in ambiente confinati, fornendo una serie di informazioni al tecnico per avvicinarsi alla materia per affrontare con maggiore consapevolezza una delle problematiche riconosciute per essere tra le più subdole e complesse all'interno della sicurezza occupazionale.

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Ad oltre dieci anni dalla pubblicazione ad opera di Alzani Editore di Torino, il Manuale di Salvataggio e Recupero in Acque Portuali ed Interne rimane un libro unico al mondo per la sua completezza e rappresenta un supporto fondamentale per chi debba organizzare e formare le squadre di soccorso e salvataggio previste dalla normativa vigente.

Il libro si rivolge a chiunque (datori di lavoro, RSPP, professionisti della sicurezza) debba occuparsi della salvaguardia dei lavoratori in attività da svolgersi in prossimità di fiumi, canali, bacini naturali e artificiali, porti e qualsiasi altro specchio d’acqua interno.L’autore partendo dai fondamenti di idrologia e meteorologia si sofferma sulle fondamentali misure preventive e protettive, proseguendo poi con l’illustrazione delle più diffuse tecniche di ricerca e soccorso e delle più moderne attrezzature di salvataggio.

Il manuale è corredato da un “libretto di addestramento” (realizzato in materiale resistente all’acqua) che illustra tutte le esercitazioni pratiche necessarie al training completo della squadra di soccorso.

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