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L 154_16 Pag. I LEGGE 28 luglio 2016, n. 154 Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale.. in G.U. n. 186 del 10-8-2.016 sommario Massima / keywords .............................. II Commento /Illustrazione....................... II Rimandi /Riferimenti ........................... III Testo Provvedimento .............................. 1 Art. 1Semplificazioni in materia di controlli .............................................. 1 Art. 2 Parità tra i sessi nei consorzi di tutela................................................... 3 Art. 3Disposizioni in materia di servitù ........................................................... 3 Art. 4Riduzione dei termini per i procedimenti amministrativi .............. 3 Art. 5 Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura, silvicoltura e filiere forestali .............. 4 Art. 6Delega al Governo in materia di società di affiancamento per le terre agricole............................................... 5 Art. 7 Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche........................................... 7 Art. 8 Modifica all'articolo 35 della legge 24 novembre 2000, n. 340, in materia di controversie riguardanti i masi chiusi ......................................... 7 Art. 9 Disposizioni in materia di indennità espropriative giacenti ......... 8 Art. 10 Contributo al CONOE ........... 8 Art. 11 Iscrizione ai consorzi e ai sistemi per la raccolta dei rifiuti previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ....................................... 9 Art. 12 Esercizio dell’attività di manutenzione del verde ................... 10 Art. 13 Costituzione di cauzioni verso lo Stato o altri enti pubblici .............. 10 Art. 14 Disposizioni per il rispetto di corrette relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agroalimentari ................................... 10 Titolo II DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE E PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA ............................................ 11 Art. 15 Delega al Governo per il riordino degli enti, società e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il riassetto del settore ippico e per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e la revisione della disciplina della riproduzione animale ............... 11 Art. 16 Istituzione della Banca delle terre agricole ..................................... 15 Titolo III DISPOSIZIONI PER LA COMPETITIVITA' E LO SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E AGROALIMENTARI .......................... 15 Art. 17 Contratti di rete nel settore agricolo, forestale e agroalimentare . 15 Art. 18 Assunzione congiunta di lavoratori .......................................... 15 Art. 19 Disposizioni per agevolare la partecipazione ai programmi di aiuto europei .............................................. 16 Art. 20 Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura ............................... 16 Art. 21 Delega al Governo per il riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura e per la regolazione dei mercati .................... 17 Art. 22 Disposizioni per lo sviluppo dei prodotti provenienti da filiera corta, dell'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale .......................................................... 18 Titolo IV DISPOSIZIONI RELATIVE A SINGOLI SETTORI PRODUTTIVI ................................................................. 18 Capo I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODOTTI DERIVANTI DALLA TRASFORMAZIONE DEL POMODORO ...................................... 18 Art. 23 Ambito di applicazione ........ 18
Transcript

L 154_16 Pag. I

LEGGE 28 luglio 2016, n. 154 Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale..

in G.U. n. 186 del 10-8-2.016

sommario

Massima / keywords .............................. II Commento /Illustrazione ....................... II Rimandi /Riferimenti ........................... III Testo Provvedimento .............................. 1

Art. 1Semplificazioni in materia di

controlli .............................................. 1 Art. 2 Parità tra i sessi nei consorzi di

tutela ................................................... 3 Art. 3Disposizioni in materia di servitù

........................................................... 3

Art. 4Riduzione dei termini per i

procedimenti amministrativi .............. 3

Art. 5 Delega al Governo per il

riordino e la semplificazione della

normativa in materia di agricoltura,

silvicoltura e filiere forestali .............. 4

Art. 6Delega al Governo in materia di

società di affiancamento per le terre

agricole ............................................... 5

Art. 7 Disposizioni per il sostegno

dell'agricoltura e dell'acquacoltura

biologiche ........................................... 7 Art. 8 Modifica all'articolo 35 della

legge 24 novembre 2000, n. 340, in

materia di controversie riguardanti i

masi chiusi ......................................... 7 Art. 9 Disposizioni in materia di

indennità espropriative giacenti ......... 8 Art. 10 Contributo al CONOE ........... 8 Art. 11 Iscrizione ai consorzi e ai

sistemi per la raccolta dei rifiuti

previsti dal decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152 ....................................... 9 Art. 12 Esercizio dell’attività di

manutenzione del verde ................... 10 Art. 13 Costituzione di cauzioni verso

lo Stato o altri enti pubblici .............. 10

Art. 14 Disposizioni per il rispetto di

corrette relazioni commerciali in

materia di cessione di prodotti

agroalimentari ................................... 10

Titolo II DISPOSIZIONI PER LA

RAZIONALIZZAZIONE E PER IL

CONTENIMENTO DELLA SPESA

PUBBLICA ............................................ 11 Art. 15 Delega al Governo per il

riordino degli enti, società e agenzie

vigilati dal Ministero delle politiche

agricole alimentari e forestali, per il

riassetto del settore ippico e per il

riordino dell'assistenza tecnica agli

allevatori e la revisione della disciplina

della riproduzione animale ............... 11 Art. 16 Istituzione della Banca delle

terre agricole ..................................... 15

Titolo III DISPOSIZIONI PER LA

COMPETITIVITA' E LO SVILUPPO

DELLE IMPRESE AGRICOLE E

AGROALIMENTARI .......................... 15 Art. 17 Contratti di rete nel settore

agricolo, forestale e agroalimentare . 15 Art. 18 Assunzione congiunta di

lavoratori .......................................... 15

Art. 19 Disposizioni per agevolare la

partecipazione ai programmi di aiuto

europei .............................................. 16

Art. 20 Interventi finanziari a sostegno

delle imprese agricole, della pesca e

dell'acquacoltura ............................... 16 Art. 21 Delega al Governo per il

riordino degli strumenti di gestione del

rischio in agricoltura e per la

regolazione dei mercati .................... 17 Art. 22 Disposizioni per lo sviluppo

dei prodotti provenienti da filiera

corta, dell'agricoltura biologica o

comunque a ridotto impatto ambientale

.......................................................... 18

Titolo IV DISPOSIZIONI RELATIVE

A SINGOLI SETTORI PRODUTTIVI

................................................................. 18 Capo I DISPOSIZIONI IN MATERIA

DI PRODOTTI DERIVANTI DALLA

TRASFORMAZIONE DEL

POMODORO ...................................... 18 Art. 23 Ambito di applicazione ........ 18

L 154_16 Pag. II

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Art. 24 Definizione dei prodotti ....... 18 Art. 25 Requisiti dei prodotti ............ 19

Art. 26 Etichettatura e

confezionamento .............................. 20 Art. 27 Sanzioni ................................ 20 Art. 28 Abrogazioni .......................... 20

Art. 29 Clausola di mutuo

riconoscimento ................................. 21 Art. 30 Disposizioni transitorie e finali

del presente capo .............................. 21 Capo II DISPOSIZIONI IN MATERIA

DI SOSTEGNO AL SETTORE DEL

RISO .................................................... 21 Art. 31 Delega al Governo per il

sostegno al settore del riso................ 21 Art. 32 Tracciabilità del prodotto e del

processo produttivo nel settore del riso

.......................................................... 22 Capo III DISPOSIZIONI IN MATERIA

DI PRODUZIONE DEL BURRO ....... 22 Art. 33 Semplificazioni in materia di

tenuta di registri di carico e scarico del

burro ................................................. 22 Capo IV DISPOSIZIONI IN MATERIA

DI APICOLTURA ............................... 23

Art. 34 Disposizioni in materia di

apicoltura e di prodotti apistici ......... 23

Capo V DISPOSIZIONI IN

MATERIA DI PRODUZIONE

DELLA BIRRA ARTIGIANALE.... 23 Art. 35 Denominazione di birra

artigianale ......................................... 23 Art. 36 Filiera del luppolo ................ 23

Capo VI DISPOSIZIONI IN MATERIA

DI FUNGO CARDONCELLO E DI

PRODOTTI DERIVATI ...................... 24 Art. 37 Denominazione di fungo

cardoncello e di prodotti derivati ...... 24 Capo VII DISPOSIZIONI IN

MATERIA DI FAUNA SELVATICA 24 Art. 38 Modifiche all'articolo 7 della

legge 28 dicembre 2015, n. 221 ....... 24

Capo VIII DISPOSIZIONI IN

MATERIA DI PESCA E

ACQUACOLTURA ............................ 24 Art. 39 Modificazioni al decreto

legislativo 9 gennaio 2012, n. 4,

recante misure per il riassetto della

normativa in materia di pesca e

acquacoltura...................................... 24

Art. 40 Contrasto del bracconaggio

ittico nelle acque interne .................. 32

Titolo V DISPOSIZIONI IN MATERIA

DI RIFIUTI AGRICOLI ..................... 33 Art. 41 Modifica all'articolo 185 del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152, in materia di esclusione dalla

gestione dei rifiuti ............................ 33

Titolo VI DISPOSIZIONI FINALI .... 34 Art. 42 Copertura finanziaria dei

decreti legislativi .............................. 34

«Allegato I PUNTI ASSEGNATI IN

CASO DI INFRAZIONI GRAVI ........ 35

Entrata in vigore il 25/08/2016

ID 4.316

Massima / keywords

Agricoltura semplificazione controlli

servitù termini terre procedimenti

amministrativi Delega Governo agricoltura

acquacoltura masi indennità espropriative

Contributo CONOE raccolta rifiuti

manutenzione verde allevatori Cauzioni

riproduzione animale ippico prodotti

agroalimentari Contratti di rete Assunzione

congiunta lavoratori pesca regolazione dei

mercati filiera corta impatto ambientale

trasformazione pomodoro riso burro

prodotti Etichettatura confezionamento

Sanzioni registri Tracciabilità apicoltura

birra artigianale luppolo fungo

acquacoltura fauna selvatica bracconaggio

gestione rifiuti

Commento /Illustrazione

Deleghe varie al Governo in materia di

agricoltura e nuove norme per la

semplificazione e la competitività e lo

sviluppo del settore

L 154_16 Pag. III

Rimandi /Riferimenti

Attuazione dell'articolo 1, comma 1065,

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sui

Decreto del Ministro delle politiche

agricole alimentari e forestali 20

novembre 2007 “Mercati riservati

all'esercizio della vendita diretta da parte

degli imprenditori agricoli “

CONSULTA

Vedi collegamenti ipertestuali

note

L 154_16 Pag. 1

Testo Provvedimento

Titolo I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E DI

SICUREZZA

AGROALIMENTARE

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 Semplificazioni in materia di controlli

1. All'articolo 16 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:

«3-bis. Non sono tenuti all'obbligo di costituire o aggiornare il fascicolo aziendale i produttori

di cui al comma 1 che producono olio destinato esclusivamente all'autoconsumo la cui

produzione non supera 350 kg di olio per campagna di commercializzazione».

2. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: «depositi di prodotti

petroliferi» sono inserite le seguenti: «e di olio di oliva».

3. Al secondo comma dell'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, dopo il numero 2) e'

aggiunto il seguente:

«2-bis) all'imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola proprietario

di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati

mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti».

4. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare percorsi per

la pastorizia transumante nell'ambito dei ripari, degli argini e delle loro dipendenze, nonché'

delle sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e dei pubblici canali e loro accessori, anche

in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 96, lettera i), del testo unico di cui al regio

decreto 25 luglio 1904, n. 523, e all'articolo 134, lettera f), del regolamento di cui al regio

decreto 8 maggio 1904, n. 368.

5. Al fine di assicurare la piena integrazione con la disciplina in materia di indicazioni

geografiche dei prodotti agroalimentari e dei vini dettata in ambito nazionale in esecuzione

dei regolamenti europei in materia di DOP e IGP, per ciascuna indicazione geografica di cui

all'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

15 gennaio 2008, nonché per ciascuna indicazione geografica di cui all'articolo 26 del

regolamento (UE) n. 251 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio

2014, puo' essere costituito e riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e

forestali un consorzio di tutela. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle

L 154_16 Pag. 2

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politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23

agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni generali in materia di costituzione e

riconoscimento dei consorzi di tutela di cui al presente comma.

6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono

all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali

disponibili a legislazione vigente.

7. Gli animali della specie bovina, come definiti dall'articolo 1 del regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, qualora destinati alla sola

commercializzazione nazionale, sono esentati dall'obbligo di accompagnamento del

passaporto di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 17 luglio 2000, in materia di identificazione e registrazione dei bovini, in

seguito al riconoscimento della piena operatività della banca dati informatizzata nazionale da

parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 5 del medesimo regolamento (CE) n.

1760/ 2000.

8. Il detentore di animali di specie bovina è responsabile della tenuta dei passaporti per i soli

animali destinati al commercio intracomunitario.

9. Il comma 5 dell'articolo 4 e il comma 13 dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, sono abrogati.

10. All'articolo 1-ter, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: «zootecnica e forestale»

sono inserite le seguenti: «, nonché' l'innovazione tecnologica ed informatica, l'agricoltura di

precisione e il trasferimento di conoscenza dal campo della ricerca al settore primario,».

11. All'articolo 25 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, dopo il comma 1 è aggiunto il

seguente:

«1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica previo esperimento della procedura di

comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva UE 2015/1535 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015».

12. A decorrere dall'anno 2017, i costi delle attività di controllo previste dal decreto del

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2010, sono sostenuti dai destinatari degli incentivi. Con decreto

del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello

sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, è stabilita la quota delle tariffe di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24

giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, da

riconoscere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le attività di cui al

primo periodo del presente comma a decorrere dal 1º gennaio 2017. La quota delle tariffe di

pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è definita sulla base dei

costi, della programmazione e delle previsioni di sviluppo delle medesime attività ed è versata

dal gestore dei servizi energetici (GSE) Spa all'entrata del bilancio dello Stato per essere

riassegnata ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con

proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

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Art. 2 Parità tra i sessi nei consorzi di tutela

1. All'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni, dopo il

comma 17 è inserito il seguente:

«17-bis. Lo statuto dei consorzi di tutela prevede che il riparto degli amministratori da

eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi, ai sensi del

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251».

2. All'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, dopo il comma 1 è inserito il

seguente:

«1-bis. Lo statuto dei consorzi costituiti ai sensi del comma 1 deve prevedere che il riparto

degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra

i sessi, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre

2012, n. 251».

3. I consorzi di tutela provvedono ad adeguare i propri statuti entro sei mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge, assicurando il rispetto delle disposizioni di cui ai commi

1 e 2. I consorzi di tutela assicurano il rispetto della composizione degli organi sociali in

attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, anche in caso di sostituzione, per tre

mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della

presente legge. Per il primo mandato successivo alla data di entrata in vigore della presente

legge, la quota riservata al sesso meno rappresentato è pari ad almeno un quinto del numero

dei componenti dell'organo.

Art. 3 Disposizioni in materia di servitù

1. I proprietari di strade private sono tenuti a consentire il passaggio di tubazioni per

l'allacciamento alla rete del gas di utenze domestiche o aziendali, compresa l'installazione di

contatori, nonché' il passaggio di tubazioni per la trasmissione di energia geotermica. Ai fini

del rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, il sindaco del comune territorialmente

competente, su richiesta degli interessati, autorizza l'esecuzione dei lavori di cui al primo

periodo, tenendo in debita considerazione la stagionalità delle colture cui sono destinati i

terreni agricoli adiacenti le strade private oggetto dei lavori, al fine di impedire o limitare gli

eventuali danneggiamenti alle coltivazioni. L'applicazione delle disposizioni di cui al presente

comma comporta l'obbligo di ripristino della strada nello stato antecedente il lavoro e

l'eventuale risarcimento del danno causato dal medesimo lavoro alle coltivazioni e alle

attrezzature di produzione.

Art. 4 Riduzione dei termini per i procedimenti amministrativi

1. All'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, al primo periodo, le

parole: «entro centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni».

2. Al fine di garantire la trasparenza e la celerità dei procedimenti amministrativi relativi

all'esercizio delle attività agricole e conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 117

della Costituzione, nell'applicazione ai predetti procedimenti della disciplina sullo sportello

unico per le attività produttive (SUAP), prevista dal regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e' fatta salva in ogni caso l'applicazione

L 154_16 Pag. 4

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delle forme di semplificazione più avanzate previste dalle normative regionali e delle

province autonome.

Art. 5 Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura, silvicoltura e filiere forestali

1. Al fine di procedere alla semplificazione e al riassetto della normativa vigente in materia di

agricoltura, silvicoltura e filiere forestali, fatta salva la normativa prevista in materia di

controlli sanitari, il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi con i quali provvede a raccogliere in

un codice agricolo ed in eventuali appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia divise

per settori omogenei e ad introdurre le modifiche necessarie alle predette finalita'.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri

direttivi:

a) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o

implicita, nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque

obsolete;

b) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto

precettivo di ciascuna di esse, anche al fine di semplificare il linguaggio normativo;

c) coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la

coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e

semplificare il linguaggio normativo;

d) risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto dei consolidati

orientamenti giurisprudenziali;

e) revisione dei procedimenti amministrativi di competenza statale in materia di agricoltura, al

fine di ridurre i termini procedimentali e ampliare le ipotesi di silenzio assenso con l'obiettivo

di facilitare in particolare l'avvio dell’attività economica in materia di agricoltura;

f) introduzione di meccanismi, di tipo pattizio, con le amministrazioni territoriali in relazione

ai procedimenti amministrativi di loro competenza, al fine di prevedere tempi di risposta delle

amministrazioni inferiori ai termini massimi previsti, ridurre i termini procedimentali e

ampliare le ipotesi di silenzio assenso con l'obiettivo di facilitare in particolare l'avvio

dell’attività economica in materia di agricoltura;

g) armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di qualità dei

prodotti, sulle produzioni a qualità regolamentata, quali le denominazioni di origine, le

indicazioni geografiche registrate ai sensi della vigente normativa europea e la produzione

biologica, e contro le frodi agroalimentari, al fine di evitare duplicazioni, di tutelare

maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio e le distorsioni della

concorrenza, nonché' al fine di coordinare l’attività dei diversi soggetti istituzionalmente

competenti sulla base della normativa vigente, fatte salve le competenze delle Autorità

individuate dall'articolo 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, e successive

modificazioni, nonché' del Ministero della salute ai fini dell'attuazione dell'articolo 41 del

regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004;

L 154_16 Pag. 5

h) revisione e armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere

forestali, in coerenza con la strategia nazionale definita dal Programma quadro per il settore

forestale, di cui al comma 1082 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la

normativa europea e gli impegni assunti in sede europea e internazionale, con conseguente

aggiornamento o con l'eventuale abrogazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche

agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica

amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati,

previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel

termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto

legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun

decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle

Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della

Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta

giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque

adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza

del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di

novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette

nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni,

corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni

competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di

dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono

comunque essere adottati.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6 Delega al Governo in materia di società di affiancamento per le terre agricole

1. Al fine di favorire processi di affiancamento economico e gestionale nell’attività d'impresa

agricola nonché lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, il Governo è delegato

ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto

della normativa europea in materia di aiuti di Stato, un decreto legislativo per la disciplina

delle forme di affiancamento tra agricoltori ultra-sessantacinquenni o pensionati e giovani,

non proprietari di terreni agricoli, di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, anche

organizzati in forma associata, allo scopo del graduale passaggio della gestione dell’attività

d'impresa agricola ai giovani, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) stabilire la durata del processo di affiancamento, per un periodo massimo di tre anni;

b) prevedere criteri di assegnazione prioritaria delle agevolazioni e degli sgravi fiscali già

previsti a legislazione vigente, a favore dell'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e

del giovane imprenditore agricolo;

c) definire le modalità di conclusione dell’attività di affiancamento, prevedendo le seguenti

alternative:

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Sinfgiuno Sistema informativo giuridico - normativo by Prassicoop-

1) la trasformazione del rapporto tra l'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e il

giovane imprenditore agricolo in forme di subentro;

2) la trasformazione del rapporto in un contratto di conduzione da parte del giovane

imprenditore agricolo;

3) le forme di compensazione a favore del giovane imprenditore agricolo nei casi diversi da

quelli contemplati ai numeri 1) e 2);

d) definire le modalità di presentazione da parte del giovane imprenditore agricolo di un

progetto imprenditoriale posto a base del rapporto di affiancamento, che deve essere

sottoscritto da parte dell'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato, definendone i

reciproci obblighi;

e) stabilire le forme di compartecipazione agli utili dell'impresa agricola;

f) definire il regime dei miglioramenti fondiari, anche in deroga alla legislazione vigente

qualora apportati sulla base del progetto imprenditoriale presentato;

g) prevedere forme di garanzia per l'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e il

giovane imprenditore agricolo, anche attraverso le necessarie coperture infortunistiche;

h) stabilire il riconoscimento del diritto di prelazione in caso di vendita dei terreni oggetto del

rapporto di affiancamento;

i) prevedere forme di compensazione a favore del giovane imprenditore agricolo nei casi di

recesso anticipato dal rapporto di affiancamento;

l) definire le forme di agevolazione a favore del giovane imprenditore agricolo per la gestione

e l'utilizzo dei mezzi agricoli.

2. Ai giovani imprenditori agricoli di cui al presente articolo e' comunque fatto obbligo, entro

il termine stabilito con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 1, di dimostrare di

aver apportato innovazioni ed aver investito in azienda eventuali provvidenze ad essi

destinate.

3. Al fine di agevolare il pieno trasferimento delle competenze dal soggetto ultra-

sessantacinquenne o pensionato al giovane imprenditore agricolo, sono favorite tutte le azioni

volte alla formazione e alla consulenza specializzata.

4. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato su proposta del Ministro delle politiche

agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che e' reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data

di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque

procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per

l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili

finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il

quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere

cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o

successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di novanta giorni.

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Art. 7 Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche

1. Gli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, sono abrogati.

2. E' istituito, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a

legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con la

Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Sistema

informativo per il biologico (SIB), che utilizza l'infrastruttura del Sistema informativo

agricolo nazionale (SIAN), al fine di gestire i procedimenti amministrativi degli operatori e

degli organismi di controllo previsti dalla normativa europea relativi allo svolgimento di

attività agricole e di acquacoltura con metodo biologico.

3. I modelli di notifica dell’attività di produzione con metodo biologico, i programmi annuali

di produzione, le relazioni di ispezione dell’attività di produzione e i registri aziendali, nonché

la modulistica relativa al controllo delle produzioni zootecniche di cui all'allegato III del

decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 4 agosto 2000, pubblicato nel

supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre 2000, sono definiti,

previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281, sentite le rappresentanze degli operatori biologici e degli organismi di

certificazione autorizzati, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e

forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

favorendo il ricorso all'uso dei sistemi informativi e lo scambio dei dati fra questi.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali istituisce l'elenco pubblico degli

operatori dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche, sulla base delle informazioni

contenute nel SIB.

5. Le regioni dotate di propri sistemi informatici per la gestione dei procedimenti relativi

all'agricoltura e all'acquacoltura biologiche, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,

le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, attivano i sistemi di cooperazione

applicativa della pubblica amministrazione necessari a garantire il flusso delle informazioni

tra il SIB e i sistemi regionali. In mancanza dell'attivazione dei sistemi di cooperazione

applicativa entro il predetto termine, gli operatori utilizzano il SIB.

Art. 8 Modifica all'articolo 35 della legge 24 novembre 2000, n. 340, in materia di controversie riguardanti i masi chiusi

1. Il comma 2 dell'articolo 35 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e' sostituito dal seguente:

«2. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa al diritto a un adeguato

mantenimento vita natural durante secondo le condizioni di vita locali e la capacità produttiva

del maso chiuso, alla successione suppletoria, all'integrazione della quota riservata ai

legittimari o alla divisione ereditaria, nei casi in cui il maso chiuso cada in successione,

oppure all'usucapione del diritto di proprietà di un maso chiuso o di parte di esso è tenuto ad

esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 1º

settembre 2011, n. 150, in cui la Ripartizione agricoltura della provincia autonoma di Bolzano

si intende sostituita all'ispettorato provinciale dell'agricoltura. Alla proposizione della

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domanda si applica l'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e

successive modificazioni».

Art. 9 Disposizioni in materia di indennità espropriative giacenti

1. Al fine di favorire lo svincolo delle indennità espropriative giacenti, le ragionerie territoriali

dello Stato competenti per territorio sono autorizzate a consentire alle articolazioni provinciali

delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale

la consultazione dell'elenco delle indennità e dei dati personali degli aventi titolo, nonché a

rilasciare ad esse copia della relativa documentazione. La consultazione è consentita

esclusivamente al fine di utilizzare i dati per l'individuazione degli aventi titolo, tra gli

associati o tra coloro che rilascino apposito mandato alle predette articolazioni provinciali, e

per l'eventuale assistenza per la riscossione delle somme dovute.

2. Per indennità espropriative giacenti si intendono le somme depositate da oltre dieci anni ai

sensi della normativa in materia di espropriazione per pubblica utilità, ivi comprese quelle

relative a occupazioni temporanee e d'urgenza, di aree non edificabili, per le quali si presume

che sia ignota agli aventi titolo la relativa spettanza. Tale presunzione è ammessa qualora agli

atti delle competenti ragionerie territoriali dello Stato non risultino pendenti azioni giudiziarie

ovvero non vi siano istanze di aventi titolo, risalenti a meno di cinque anni, finalizzate alla

riscossione dell’indennità.

3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10 Contributo al CONOE

1. Considerata la necessità di assicurare la regolare prosecuzione dell’attività di raccolta e

trattamento dei grassi vegetali e animali esausti e al fine di garantire l’operatività del

Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti

(CONOE), di cui all'articolo 233, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e di

consentire la crescita e lo sviluppo del settore e delle attività imprenditoriali connesse alla

gestione di tali rifiuti, a decorrere dall'anno 2017 il contributo di cui all'articolo 233, comma

10, lettera d), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 è determinato nelle seguenti

misure, in relazione alle diverse tipologie di prodotti e tenuto conto della suscettibilità degli

stessi a divenire esausti:

a) oli di oliva vergini e olio di oliva, in confezioni di capacità superiore a cinque litri: euro

0,0102/kg;

b) oli vegetali, diversi da quelli di cui alla lettera a), in confezioni di capacità superiore ad un

litro: euro 0,0108/kg;

c) grassi animali e vegetali in confezioni di capacità superiore a 500 grammi: euro 0,0005/kg;

d) oli extravergini di oliva (nei soli casi indicati all'articolo 233, comma 3, del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152): euro 0,0102/kg.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, il contributo ambientale è dovuto in occasione

della prima immissione del prodotto, sfuso o confezionato, nel mercato nazionale ed è versato

al CONOE ovvero al sistema alternativo di cui all'articolo 233, comma 9, del decreto

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legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con cadenza trimestrale, a decorrere, per il primo

versamento, dalla fine del primo trimestre successivo alla data di entrata in vigore della

presente legge. Del contributo e' data evidenza riportando nelle fatture di vendita la dicitura:

«Contributo ambientale sugli oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare assolto», anche

nelle fasi successive della commercializzazione. Il CONOE disciplina le procedure per la

riscossione del contributo, i rimborsi e i conguagli e le eventuali fattispecie di esenzione.

3. Sono esclusi dall'applicazione del contributo gli oli extravergini di oliva, fatta salva

l'applicazione dello stesso quando sia dimostrato che il loro impiego o la loro gestione

determinano la produzione di rifiuti oggetto dell’attività del CONOE. Restano, in ogni caso,

esclusi dall'applicazione del contributo:

a) gli oli di oliva vergini e l'olio di oliva in confezioni di capacità eguale o inferiore a cinque

litri;

b) gli oli vegetali diversi da quelli di cui alla lettera a), in confezioni di capacità eguale o

inferiore a un litro;

c) i grassi animali e vegetali in confezioni di capacità eguale o inferiore a 500 grammi;

d) gli oli e i grassi animali e vegetali a denominazione di origine e ad indicazione geografica

protette nonché i prodotti alimentari con questi conservati;

e) gli oli e i grassi animali e vegetali, nonché i prodotti alimentari con questi conservati,

oggetto di vendita diretta effettuata dalle imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice

civile.

4. La congruità del contributo e dei costi di riscossione e' verificata con cadenza annuale dal

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo

economico, sulla base della documentazione tecnica trasmessa dal CONOE, che provvede ai

sensi dell'articolo 233, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L’entità del

contributo resta invariata fino all'adozione del decreto di modifica ai sensi dell'articolo 233,

comma 10, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 11 Iscrizione ai consorzi e ai sistemi per la raccolta dei rifiuti previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. Le imprese agricole, singole o associate, di cui all'articolo 2135 del codice civile, quando vi

siano obbligate, aderiscono ai consorzi e ai sistemi di raccolta previsti dalla parte IV del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, attraverso le articolazioni territoriali delle

organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale alle

quali aderiscono, la cui iscrizione e' efficace nei riguardi di tutti gli associati. L'iscrizione

effettuata dall'articolazione territoriale ha effetto retroattivo e si considera efficace sin dal

momento di insorgenza dell'obbligo a carico della singola impresa. Resta ferma la

responsabilità delle singole imprese per gli adempimenti e gli oneri connessi alla gestione dei

rifiuti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi e i

sistemi di raccolta procedono all'adeguamento dei propri statuti e regolamenti, prevedendo le

modalità per l'attribuzione delle quote di partecipazione delle articolazioni territoriali iscritte,

in funzione della percentuale di settore rappresentata.

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2. Le imprese agricole che utilizzano o importano imballaggi non sono obbligate all'iscrizione

ai consorzi di cui agli articoli 223 e 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e non

sono soggette alla relativa contribuzione. Tale disposizione si applica con efficacia retroattiva.

3. Il comma 1 dell'articolo 261 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal

seguente:

«1. I produttori e gli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di raccolta di cui all'articolo

221, comma 2, o non adottano, in alternativa, sistemi gestionali ai sensi del medesimo articolo

221, comma 3, lettere a) e c), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro

5.000».

Art. 12 Esercizio dell’attività di manutenzione del verde

1. L’attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata

a terzi può essere esercitata:

a) dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori, di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e

c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;

b) da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle

imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate

competenze.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalita' per

l'effettuazione dei corsi di formazione ai fini dell'ottenimento dell'attestato di cui al comma 1,

lettera b).

3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 13 Costituzione di cauzioni verso lo Stato o altri enti pubblici

1. All'articolo 1, lettera b), della legge 10 giugno 1982, n. 348, sono aggiunte, in fine, le

seguenti parole: «, ovvero da consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti nell'albo degli

intermediari finanziari, previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia

bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e sottoposti alla

vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 108 del medesimo testo unico».

Art. 14 Disposizioni per il rispetto di corrette relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agroalimentari

1. All'articolo 2 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla

legge 2 luglio 2015, n. 91, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nel

settore lattiero, a norma dell'articolo 4 della legge 11 novembre 2011, n. 180, possono agire in

giudizio per l'inserzione di diritto degli elementi obbligatori di cui al comma 2 del presente

articolo nei contratti di cessione di latte crudo. In caso di azione proposta anche dalle imprese

somministranti il latte crudo, si procede alla riunione dei giudizi».

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Titolo II DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE E PER IL

CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

Art. 15 Delega al Governo per il riordino degli enti, società e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il riassetto del settore ippico e per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e la

revisione della disciplina della riproduzione animale

1. Al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, nel rispetto dei principi e criteri

direttivi del capo I e degli articoli 8, 16 e 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e tenuto conto

dei relativi decreti attuativi, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino degli

enti, società ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al

riassetto delle modalità di finanziamento e gestione delle attività di sviluppo e promozione del

settore ippico nazionale, nonché' al riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori, anche

attraverso la revisione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, in materia di disciplina della

riproduzione animale, allo scopo di rendere maggiormente efficienti i servizi offerti

nell'ambito del settore agroalimentare.

2. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, relativamente al riordino

degli enti, società ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e

forestali, il Governo è tenuto ad osservare i seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione delle competenze e riordino degli enti, società ed agenzie vigilati, anche a seguito

dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, commi da 381 a 383, della legge 23 dicembre

2014, n. 190, dell'articolo 1, commi da 659 a 664, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e

dell'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con

modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, prevedendo modalità di chiamata pubblica

secondo criteri di merito e trasparenza che garantiscano l'indipendenza, la terzietà,

l’onorabilità, l'assenza di conflitti di interessi, l’incompatibilità con cariche politiche e

sindacali e la comprovata qualificazione scientifica e professionale dei componenti dei loro

organi nei settori in cui opera l'ente, società o agenzia;

b) ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione

degli enti, società ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e

forestali, riducendo ulteriormente il ricorso a contratti con soggetti esterni alla pubblica

amministrazione e utilizzando prioritariamente le professionalità esistenti;

c) utilizzo di una quota non superiore al 50 per cento dei risparmi di spesa, non considerati ai

fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, derivanti dalla riduzione del numero degli enti e

società disposta a legislazione vigente e dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente

comma per politiche a favore del settore agroalimentare, con particolare riferimento allo

sviluppo e all'internazionalizzazione del made in Italy, nonché alla tutela all'estero delle

produzioni di qualità certificata;

d) riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) anche attraverso la

revisione delle funzioni attualmente affidate all'Agenzia medesima e, in particolare,

dell'attuale sistema di gestione e di sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale

(SIAN) di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, nonché del modello di

coordinamento degli organismi pagatori a livello regionale, secondo i seguenti indirizzi:

sussidiarietà operativa tra livello centrale e regionale; modello organizzativo omogeneo;

uniformita' dei costi di gestione del sistema tra i diversi livelli regionali; uniformità delle

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procedure e dei sistemi informativi tra i diversi livelli. La riorganizzazione deve altresì

favorire l'efficienza dell'erogazione dei servizi e del sistema dei pagamenti nonché ottimizzare

l'accesso alle informazioni da parte degli utenti e delle pubbliche amministrazioni, garantendo

la realizzazione di una piattaforma informatica che permetta la piena comunicazione tra

articolazioni regionali e struttura centrale nonché tra utenti e pubblica amministrazione,

attraverso la piena attivazione della Carta dell'agricoltore e del pescatore di cui all'articolo 7

del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503;

e) riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, al fine di garantire maggiore

unitarietà ed efficacia, anche assicurando la necessaria indipendenza dal soggetto erogatore,

con conseguente razionalizzazione o soppressione della società AGECONTROL S.p.a., anche

mediante il trasferimento della proprietà delle relative azioni al Ministero delle politiche

agricole alimentari e forestali o ad agenzie da esso vigilate, ovvero la sua confluenza in enti,

società o agenzie vigilati dal medesimo Ministero, previo espletamento di apposite procedure

selettive per il personale, procedendo al relativo inquadramento sulla base di un'apposita

tabella di corrispondenza e comunque prevedendo che i dipendenti della predetta società

mantengano esclusivamente il trattamento economico fondamentale in godimento percepito

alla data di entrata in vigore della presente legge, con corrispondente riduzione dei

trasferimenti in favore dell'AGEA;

f) revisione della normativa istitutiva dell'Ente nazionale risi al fine di razionalizzarne

l'organizzazione in funzione della competitività del settore;

g) previsione dell'obbligo di pubblicazione annuale dei dati economici, finanziari e

patrimoniali relativi all'ultimo esercizio nonché dei dati della rendicontazione delle attività

svolte da ciascun ente, società o agenzia.

3. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, relativamente al riassetto

delle modalità di finanziamento e di gestione delle attività di sviluppo e promozione del

settore ippico nazionale, il Governo è tenuto a osservare i seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordinare le competenze ministeriali in materia di ippica, comprese quelle in materia di

diritti televisivi relativi alle corse, anche estere, e la disciplina delle scommesse ippiche a

totalizzatore e a quota fissa, prevedendo per le scommesse a totalizzatore la destinazione di

una percentuale non inferiore al 74 per cento della raccolta totale al pagamento delle vincite,

la stabilità degli attuali livelli di gettito da destinare al finanziamento della filiera ippica,

nonché' le modalità di riduzione delle aliquote destinate all'erario a fronte di un eventuale

aumento della raccolta delle suddette scommesse e l'introduzione della tassazione sul margine

per le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli, stabilendo che una parte dell'aliquota

sia destinata alla filiera ippica, e prevedere un palinsesto complementare al fine di garantire

ulteriori risorse in favore della filiera ippica;

b) prevedere le modalità di individuazione, compatibilmente con la normativa europea, del

soggetto incaricato di costituire un organismo, da sottoporre alla vigilanza del Ministero delle

politiche agricole alimentari e forestali, cui demandare le funzioni di organizzazione degli

eventi ippici, di ripartizione e di rendicontazione delle risorse di cui alle lettere d) ed e),

consentendo l'iscrizione al medesimo organismo agli allevatori, ai proprietari di cavalli e alle

societa' di gestione degli ippodromi che soddisfano requisiti minimi prestabiliti, e prevedere

che la disciplina degli organi di governo dello stesso organismo sia improntata a criteri di

equa e ragionevole rappresentanza delle diverse categorie di soci e che la struttura

organizzativa fondamentale contempli organismi tecnici nei quali sia assicurata la

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partecipazione degli allenatori, dei guidatori, dei fantini, dei gentlemen e degli altri soggetti

della filiera ippica;

c) prevedere, per i primi cinque anni dalla costituzione dell'organismo di cui alla lettera b),

una qualificata partecipazione di rappresentanti dei Ministeri delle politiche agricole

alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze negli organi gestionali e,

successivamente, la costituzione di un apposito organo di vigilanza sulla gestione del

medesimo organismo, composto da rappresentanti degli stessi Ministeri;

d) compatibilmente con la normativa europea, prevedere che le quote di prelievo sulle

scommesse sulle corse dei cavalli destinate al settore ippico, nonché le risorse destinate

all'ippica ai sensi dell'articolo 1, commi 281 e 282, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e

dell'articolo 30-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, siano assegnate all'organismo di cui alla

lettera b);

e) prevedere che gli stanziamenti attualmente iscritti nel bilancio del Ministero delle politiche

agricole alimentari e forestali per lo svolgimento delle competenze in materia ippica siano

rideterminati e assegnati all'organismo di cui alla lettera b), tenuto conto delle funzioni a esso

trasferite, stabilendo comunque una riduzione degli oneri a carico della finanza pubblica pari

al 20 per cento nel primo anno successivo alla costituzione del medesimo organismo, al 40

per cento nel secondo anno, al 60 per cento nel terzo anno e all'80 per cento nel quarto anno e

che, a decorrere dal quinto anno successivo alla costituzione dello stesso organismo, al

relativo finanziamento si provveda, oltre che con le risorse di cui alla lettera d), con le quote

di partecipazione versate annualmente dai soci.

4. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, relativamente al riordino

dell'assistenza tecnica agli allevatori e della disciplina della riproduzione animale e tenendo

conto della normativa europea in materia, il Governo e' tenuto ad osservare i seguenti principi

e criteri direttivi:

a) riorganizzazione del sistema di consulenza al settore, finalizzata al raggiungimento degli

obiettivi stabiliti dalla politica agricola comune e dalle norme nazionali in materia, con

l'obiettivo di qualificare e liberalizzare il servizio, tenendo conto della necessità di

salvaguardare la biodiversità, la corretta gestione del patrimonio genetico delle razze di

interesse zootecnico, il benessere animale e la valorizzazione delle produzioni di qualità;

b) riconoscimento del principio per il quale l'iscrizione ai libri genealogici e ai registri

anagrafici costituisce elemento fondamentale per l'individuazione della razza e per la

certificazione d'origine;

c) riconoscimento del principio della unicità e multifunzionalità del dato raccolto per la tenuta

del libro genealogico o del registro anagrafico e definizione, con provvedimento del Ministero

delle politiche agricole alimentari e forestali, delle modalità di accesso da parte di terzi;

d) riconoscimento del principio per il quale la gestione dei libri genealogici e dei registri

anagrafici e' necessario strumento della conservazione della biodiversità animale e della

valorizzazione delle razze autoctone;

e) soppressione dei riferimenti agli enti scientifici e strumentali soppressi a seguito delle

normative di revisione della spesa pubblica;

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f) previsione della possibilità di integrare il finanziamento statale finalizzato alle attività

gestionali dei libri genealogici mediante fonti di autofinanziamento delle organizzazioni

riconosciute nel rispetto della normativa europea in materia attraverso l'espletamento di

servizi per i propri soci e utilizzo di marchi collettivi, con obbligo di impiegare i relativi

proventi in attività e investimenti riconducibili all'obiettivo del miglioramento genetico;

g) accessibilità dei dati necessari per la prestazione dei servizi di consulenza aziendale da

parte degli organismi, pubblici o privati, riconosciuti ai sensi del decreto- legge 24 giugno

2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

5. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche

agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con

il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previo parere della

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento

e di Bolzano, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di

ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere.

Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di apposita relazione tecnica da cui risultino, tra

l'altro, i risparmi di spesa derivanti dall'attuazione delle disposizioni in essi contenute, sono

trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari

competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dalla data di

assegnazione. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta

giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente,

quest'ultimo è prorogato di tre mesi.

6. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle

Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, per il parere definitivo delle

Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro

un mese dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti possono essere

comunque adottati in via definitiva dal Governo.

7. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi in materia di

riordino degli enti, società ed agenzie vigilati di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel

rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 e con le modalità e le procedure di cui

ai commi 5 e 6, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

8. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, al fine di favorire

la trasparenza nella gestione degli enti, società ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche

agricole alimentari e forestali, nonché di facilitare un efficace controllo della stessa, i predetti

soggetti provvedono a pubblicare in modo visibile e facilmente accessibile agli utenti nel

proprio sito internet o, in mancanza, nel sito internet del Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali:

a) il bilancio e gli altri atti approvati dagli organi amministrativi anche di livello dirigenziale

che comportano una spesa a carico del bilancio medesimo;

b) l'organigramma comprensivo degli incarichi di consulenza, con indicazione, per questi

ultimi, della data di inizio, di conclusione e dei relativi costi.

9. Per consentire l'omogenea armonizzazione dei sistemi contabili, gli organismi pagatori

regionali costituiti in attuazione dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativamente alla gestione fuori

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bilancio dei fondi della Politica agricola comune (PAC) e dei correlati aiuti nazionali, statali e

regionali, applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, in accordo e

nei tempi previsti per l'AGEA.

10. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 16 Istituzione della Banca delle terre agricole

1. E' istituita presso l'ISMEA, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, comunque, con

l'utilizzo delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,

la Banca delle terre agricole, di seguito denominata «Banca».

2. La Banca ha l'obiettivo di costituire un inventario completo della domanda e dell'offerta dei

terreni e delle aziende agricoli, che si rendono disponibili anche a seguito di abbandono

dell’attività produttiva e di prepensionamenti, raccogliendo, organizzando e dando pubblicità

alle informazioni necessarie sulle caratteristiche naturali, strutturali ed infrastrutturali dei

medesimi, sulle modalità e condizioni di cessione e di acquisto degli stessi nonché' sulle

procedure di accesso alle agevolazioni di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21

aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.

3. La Banca e' accessibile a titolo gratuito nel sito internet dell'ISMEA per tutti gli utenti

registrati secondo le modalità stabilite dalla Direzione generale dell'ISMEA ed indicate nel

medesimo sito internet.

4. In relazione ai terreni di cui al presente articolo, ai dati disponibili e ai relativi

aggiornamenti, l'ISMEA può anche presentare uno o più programmi o progetti di

ricomposizione fondiaria, con l'obiettivo di individuare comprensori territoriali nei quali

promuovere aziende dimostrative o aziende pilota.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, l'ISMEA può stipulare apposite convenzioni con

gli assessorati regionali e provinciali competenti e promuovere forme di collaborazione e di

partecipazione con le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e

con le università e gli istituti superiori. Nelle regioni e nelle province con minoranze

linguistiche riconosciute, la maggiore rappresentatività delle organizzazioni locali è

riconosciuta a quelle maggiormente rappresentative in ambito locale.

6. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi regionali relativamente ai terreni

incolti e abbandonati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Titolo III DISPOSIZIONI PER LA COMPETITIVITA' E LO SVILUPPO

DELLE IMPRESE AGRICOLE E AGROALIMENTARI

Art. 17 Contratti di rete nel settore agricolo, forestale e agroalimentare

1. All'articolo 3, comma 4-ter, numero 3), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,

con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono premesse le seguenti parole:

«qualora la rete di imprese abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-

quater,».

Art. 18 Assunzione congiunta di lavoratori

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1. Al comma 3-ter dell'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole:

«50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento».

Art. 19 Disposizioni per agevolare la partecipazione ai programmi di aiuto europei

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Le pubbliche amministrazioni interessate, tenuto conto delle attribuzioni delle regioni

e degli enti locali, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a

legislazione vigente, forniscono a titolo gratuito ai soggetti richiedenti i contributi europei le

informazioni e l'assistenza necessarie, promuovono e attuano specifiche procedure di gestione

delle nuove istanze che agevolano la fruizione degli aiuti e predispongono le circolari

esplicative e applicative correlate»;

b) al comma 8, secondo periodo, la parola: «prioritariamente» è soppressa.

2. Al fine di assicurare che la produzione di latte sia pianificata e adeguata alla domanda e per

consentire un miglior approccio collettivo di filiera nell'ambito dei piani di sviluppo rurale,

alle organizzazioni di produttori costituite da produttori del settore del latte e dei prodotti

lattiero-caseari di cui all'articolo 152, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sono rese disponibili le

informazioni relative ai propri soci contenute nel fascicolo aziendale e nella banca di dati

nazionale dell'anagrafe zootecnica utilizzando le funzionalità disponibili del Sistema

informativo agricolo nazionale e del sistema informativo veterinario.

3. L'accesso alle banche di dati di cui al comma 2 da parte delle organizzazioni di produttori

riconosciute e' consentito limitatamente alle informazioni utili allo svolgimento delle funzioni

a esse demandate ai sensi della normativa europea e su espresso mandato del socio produttore.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute,

sono disciplinate le modalità per l'accesso alle banche di dati ai sensi dei commi 2 e 3.

5. All'attuazione delle disposizioni dei commi 2 e 3 si provvede nell'ambito delle risorse

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 20 Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura

1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il comma 132 è sostituito dal seguente:

«132. L'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) effettua interventi

finanziari, a condizioni agevolate o a condizioni di mercato, in società, sia cooperative che

con scopo di lucro, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella

trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura,

compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché dei beni

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prodotti nell'ambito delle relative attività agricole individuati ai sensi dell'articolo 32, comma

2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'ISMEA effettua interventi finanziari, a condizioni

agevolate o a condizioni di mercato, in società il cui capitale sia posseduto almeno al 51 per

cento da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o

da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente, o in cooperative

i cui soci siano in maggioranza imprenditori agricoli, economicamente e finanziariamente

sane, che operano nella distribuzione e nella logistica, anche su piattaforma informatica, dei

prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, compresi nell'Allegato I del Trattato sul

funzionamento dell'Unione europea. Nel caso di interventi a condizioni di mercato, l'ISMEA

opera esclusivamente come socio di minoranza sottoscrivendo aumenti di capitale ovvero

prestiti obbligazionari o strumenti finanziari partecipativi. Nell'ambito delle operazioni di

acquisizione delle partecipazioni, l'ISMEA stipula accordi con i quali gli altri soci, o

eventualmente terzi, si impegnano a riscattare al valore di mercato, nel termine stabilito dal

relativo piano specifico di intervento, le partecipazioni acquisite. Nel caso di interventi a

condizioni agevolate, l'ISMEA interviene tramite l'erogazione di mutui di durata massima di

quindici anni. I criteri e le modalità degli interventi finanziari dell'ISMEA sono definiti con

decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'intervento a condizioni

agevolate da parte dell'ISMEA è subordinato alla preventiva approvazione di apposito regime

di aiuti da parte della Commissione europea».

2. La legge 19 dicembre 1983, n. 700, e' abrogata. All'articolo 2 della legge 23 dicembre

1996, n. 662, i commi 132-bis e 132-ter sono abrogati. All'articolo 23 della legge 7 agosto

1997, n. 266, i commi da 1 a 4 sono abrogati.

Art. 21 Delega al Governo per il riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura e per la regolazione dei mercati

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni

e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e senza nuovi o maggiori oneri per la

finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,

attivando gli istituti di concertazione con le organizzazioni di rappresentanza agricola, ai sensi

dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, anche in attuazione della

normativa dell'Unione europea per la politica agricola comune, uno o più decreti legislativi

per sostenere le imprese agricole nella gestione dei rischi e delle crisi e per la regolazione dei

mercati, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione della normativa in materia di gestione dei rischi in agricoltura, favorendo lo

sviluppo di strumenti assicurativi a copertura dei danni alle produzioni, alle strutture e ai beni

strumentali alle aziende agricole;

b) disciplina dei Fondi di mutualità per la copertura dei danni da avversità atmosferiche,

epizoozie, fitopatie e per la tutela del reddito degli agricoltori nonché' per compensare gli

agricoltori che subiscono danni causati da fauna selvatica;

c) revisione della normativa in materia di regolazione dei mercati con particolare riferimento

alle forme di organizzazione, accordi interprofessionali e contratti di organizzazione e

vendita.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche

agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

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previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281. Lo schema di ciascun decreto legislativo e' successivamente trasmesso

alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per

materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che

si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il

decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei

trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente,

la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda

conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue

osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di

informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi

sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova

trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui al

comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al

medesimo comma 1 e secondo la procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti

legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 22 Disposizioni per lo sviluppo dei prodotti provenienti da filiera corta, dell'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale

1. In conformità alle disposizioni in materia di mercati agricoli di vendita diretta, di cui al

decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007, i comuni possono definire

modalità idonee di presenza e di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro

zero, provenienti da filiera corta, e dei prodotti agricoli e alimentari derivanti dall'agricoltura

biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità.

Titolo IV DISPOSIZIONI RELATIVE A SINGOLI SETTORI PRODUTTIVI

Capo I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODOTTI DERIVANTI DALLA

TRASFORMAZIONE DEL POMODORO

Art. 23 Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai derivati del pomodoro di cui all'articolo

24.

2. Qualora le denominazioni di vendita di cui all'articolo 24 vengano utilizzate nella

etichettatura dei prodotti e nella presentazione e nella relativa pubblicità, i prodotti medesimi

devono corrispondere alle definizioni del medesimo articolo 24 e rispettare i requisiti di cui

all'articolo 25.

Art. 24 Definizione dei prodotti

1. I derivati del pomodoro sono prodotti ottenuti a partire da pomodori freschi, sani e maturi

conformi alle caratteristiche del frutto di Solanum lycopersicum L., di qualsiasi varietà, forma

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e dimensione, sottoposti ad una adeguata stabilizzazione e confezionati in idonei contenitori, e

si classificano in:

a) conserve di pomodoro: prodotti ottenuti da pomodori interi o a pezzi con e senza buccia,

sottoposti ad un adeguato trattamento di stabilizzazione e confezionati in idonei contenitori,

che, in funzione della presentazione, si distinguono in:

1) pomodori non pelati interi: conserve di pomodoro ottenute con pomodori non pelati interi;

2) pomodori pelati interi: conserve di pomodoro ottenute con pomodori pelati interi di varietà

allungate il cui rapporto fra altezza e diametro maggiore del frutto e' superiore a 1,5 con una

tolleranza del 10 per cento;

3) pomodori in pezzi: conserve di pomodoro ottenute con pomodori sottoposti a triturazione o

a taglio, con eventuale sgrondatura e parziale aggiunta di succo concentrato di pomodoro,

privati parzialmente dei semi e delle bucce in modo che sia riconoscibile a vista la struttura

fibrosa dei pezzi e dei frammenti. Il modo di presentazione è legato alle consuetudini

commerciali e la relativa denominazione di vendita deve fornire al consumatore una chiara

informazione sulla tipologia del prodotto, quali, fra le altre, polpa di pomodoro, pomodori

tagliati, cubetti di pomodoro, filetti di pomodoro, triturato di pomodoro;

b) concentrato di pomodoro: prodotti ottenuti dalla estrazione, raffinazione ed eventuale

concentrazione di succo di pomodoro suddivisi in base al residuo secco. Le tipologie di

prodotto concentrato sono stabilite dal decreto di cui all'articolo 25, comma 1. E' ammesso il

successivo passaggio da un residuo secco ad un altro mediante aggiunta di acqua o ulteriore

concentrazione. Nel caso di raffinazioni che consentano il passaggio di bucce, di semi o di

entrambi sono utilizzate denominazioni specifiche per caratterizzarne la presentazione o l'uso;

c) passata di pomodoro: prodotto avente i requisiti stabiliti dal decreto del Ministro delle

attività produttive 23 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 ottobre

2005;

d) pomodori disidratati: prodotti ottenuti per eliminazione dell'acqua di costituzione, fino al

raggiungimento di valori di umidità residua che ne consentano la stabilità anche in contenitori

non ermeticamente chiusi. Si distinguono in:

1) pomodori in fiocchi o fiocchi di pomodoro: prodotto ottenuto da pomodori, tagliati in vario

modo e parzialmente privati dei semi, essiccati mediante eliminazione dell'acqua di

costituzione con mezzi fisici fino ad un residuo secco in stufa non inferiore al 93 per cento;

2) polvere di pomodoro: prodotto ottenuto da concentrato di pomodoro, essiccato mediante

eliminazione dell'acqua di costituzione con mezzi fisici fino ad un residuo secco in stufa non

inferiore al 96 per cento, oppure dalla macinazione di fiocco di pomodoro;

e) pomodori semi-dry o semi-secchi: prodotti ottenuti per eliminazione parziale dell'acqua di

costituzione con uso esclusivo di tunnel ad aria calda senza aggiunta di zuccheri.

Art. 25 Requisiti dei prodotti

1. I requisiti qualitativi minimi ed i criteri di qualità dei prodotti di cui all'articolo 24, nonché

gli ingredienti, sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e

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forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano e previo perfezionamento, con esito positivo, della procedura di informazione di cui

alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, da

adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I prodotti di cui al presente capo che non raggiungono i requisiti minimi fissati dal decreto

di cui al comma 1 possono essere rilavorati, salvo quanto stabilito dal decreto stesso, per

ottenere prodotti che abbiano le caratteristiche prescritte. La rilavorazione deve essere

autorizzata dall’autorità sanitaria competente per territorio, che adotta le misure di vigilanza

ritenute necessarie.

Art. 26 Etichettatura e confezionamento

1. I prodotti di cui al presente capo sono soggetti alle disposizioni stabilite dalla normativa

europea e nazionale in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori.

2. I prodotti di cui al presente capo sono confezionati in modo tale da assicurare la

conservazione dei medesimi ed il mantenimento dei requisiti prescritti dal decreto di cui

all'articolo 25, comma 1. I suddetti prodotti, salvo quanto previsto dal decreto di cui

all'articolo 25, comma 1, qualora non vengano confezionati direttamente nei contenitori

destinati alla vendita, sono conservati in recipienti atti a preservarne i requisiti prescritti.

Art. 27 Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al presente capo

comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria:

a) da 3.000 euro a 18.000 euro, se riferita a lotti di produzione non superiori a 60.000 pezzi;

b) da 9.000 euro a 54.000 euro, se riferita a lotti di produzione superiori a 60.000 pezzi.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1 si applicano anche con

riferimento alla passata di pomodoro di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 23

settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 ottobre 2005.

3. L’autorità competente a irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente

articolo è il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione

frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 28 Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) la legge 10 marzo 1969, n. 96;

b) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428,

fermo restando quanto previsto all'articolo 30, comma 2, della presente legge;

c) l'articolo 6 del decreto del Ministro delle attività produttive 23 settembre 2005, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 ottobre 2005.

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Art. 29 Clausola di mutuo riconoscimento

1. Fatta salva l'applicazione della normativa europea vigente, le disposizioni del presente capo

non si applicano ai derivati del pomodoro fabbricati ovvero commercializzati in un altro Stato

membro dell'Unione europea o in Turchia ne' ai prodotti fabbricati in uno Stato membro

dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo

Spazio economico europeo (SEE).

Art. 30 Disposizioni transitorie e finali del presente capo

1. Tutti i prodotti di cui al presente capo etichettati conformemente alla normativa vigente

prima della data di entrata in vigore della presente legge possono essere commercializzati

entro il termine di conservazione indicato in etichetta.

2. Gli articoli 1, 2, 3 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11

aprile 1975, n. 428, si applicano fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo

25, comma 1, della presente legge.

3. Per gli adempimenti previsti dal presente capo le amministrazioni provvedono nell'ambito

delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili e comunque senza nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica.

4. Le disposizioni di cui al presente capo sono soggette alla procedura di informazione di cui

alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998.

Capo II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTEGNO AL SETTORE DEL RISO

Art. 31 Delega al Governo per il sostegno al settore del riso

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge, uno o più decreti legislativi per il sostegno del prodotto ottenuto dal riso

greggio, confezionato e venduto o posto in vendita o comunque immesso al consumo sul

territorio nazionale per il quale deve essere utilizzata la denominazione «riso», sulla base dei

seguenti principi e criteri direttivi:

a) salvaguardia delle varietà di riso tipiche italiane e indirizzo del miglioramento genetico

delle nuove varietà in costituzione;

b) valorizzazione della produzione risicola, quale espressione culturale, paesaggistica,

ambientale e socio-economica del territorio in cui e' praticata;

c) tutela del consumatore, con particolare attenzione alla trasparenza delle informazioni e alle

denominazioni di vendita del riso;

d) istituzione di un registro per la classificazione delle nuove varietà, gestito dall'Ente

nazionale risi;

e) disciplina dell'apparato sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni contenute nel

decreto legislativo e individuazione dell’autorità competente all'irrogazione delle sanzioni

nell'ambito delle strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

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f) definizione in uno o più allegati tecnici, modificabili con decreto del Ministro delle

politiche agricole alimentari e forestali, delle varietà che possono fregiarsi della

denominazione di vendita, delle caratteristiche qualitative per il riso e il riso parboiled con

indicazione dei valori massimi riconosciuti, dei gruppi merceologici e delle caratteristiche

qualitative, dei metodi di analisi per la determinazione delle caratteristiche del riso;

g) abrogazione della legge 18 marzo 1958, n. 325, entro un anno dalla data di entrata in vigore

del primo dei decreti legislativi di cui al comma 1 e previsione della possibilità di esaurimento

delle scorte confezionate ai sensi della norma abrogata;

h) esclusione dal campo di applicazione dei decreti legislativi del prodotto tutelato da un

sistema di qualità riconosciuto in ambito europeo e del prodotto destinato all'estero.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche

agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa

intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province

autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle

Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia

e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni

medesime.

3. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 2, i decreti possono essere

comunque adottati.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui al

comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1

e secondo la procedura di cui al presente articolo, uno o piu' decreti legislativi recanti

disposizioni integrative e correttive.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 32 Tracciabilità del prodotto e del processo produttivo nel settore del riso

1. Al fine di consentire al consumatore di ricevere un'adeguata informazione sulle varietà del

riso e, nel caso di alimenti preconfezionati, sulla composizione, sulla qualità dei componenti e

delle materie prime nonché' sul processo di lavorazione dei prodotti finiti e intermedi, e'

favorito l'uso di sistemi informatici di tracciabilità del riso posto in vendita o comunque

immesso al consumo nel territorio nazionale.

2. I sistemi informatici di cui al comma 1, basati su codici unici e non riproducibili da apporre

sulla singola confezione, contengono i dati fiscali del produttore, dell'ente certificatore della

filiera del prodotto, del distributore e dell'azienda che fornisce il sistema dei predetti codici,

nonché' l'elencazione di ogni fase di lavorazione, e possono essere adattati per la lettura su

rete mobile e per le applicazioni per smartphone e tablet.

Capo III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODUZIONE DEL BURRO

Art. 33 Semplificazioni in materia di tenuta di registri di carico e scarico del burro

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1. Dopo il sesto comma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, e' inserito il

seguente:

«Sono esclusi dall'obbligo della tenuta del registro di cui al sesto comma gli imprenditori

agricoli, singoli o associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile aventi una produzione

annua inferiore a 5 tonnellate di burro».

Capo IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APICOLTURA

Art. 34 Disposizioni in materia di apicoltura e di prodotti apistici

1. Non sono considerati forniture di medicinali veterinari distribuiti all'ingrosso gli acquisti

collettivi e la distribuzione agli apicoltori, da parte delle organizzazioni di rappresentanza

degli apicoltori maggiormente rappresentative a livello nazionale, di presidi sanitari per i quali

non e' previsto l'obbligo di ricetta veterinaria.

2. E' fatto obbligo a chiunque detiene alveari di farne, a proprie spese, denuncia e

comunicazione di variazione alla banca dati dell'anagrafe apistica nazionale (BDA), di cui al

decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 dicembre 2009,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 2010. Chiunque contravviene

all'obbligo di denuncia della detenzione di alveari o di comunicazione della loro variazione

all'anagrafe apistica nazionale e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa

pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro.

3. Agli apicoltori colpiti dalla presenza del parassita Aethina tumida che, a seguito dei

provvedimenti adottati dall’autorità sanitaria, hanno distrutto la totalità dei propri alveari e'

consentita l'immediata reintroduzione dello stesso numero di alveari perduti nella zona di

protezione. Tali alveari devono provenire da allevamenti dichiarati indenni dalla presenza del

parassita Aethina tumida ed essere accompagnati da idoneo certificato sanitario dei servizi

veterinari territorialmente competenti.

Capo V DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODUZIONE DELLA BIRRA ARTIGIANALE

Art. 35 Denominazione di birra artigianale

1. All'articolo 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Si definisce birra artigianale la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non

sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione.

Ai fini del presente comma si intende per piccolo birrificio indipendente un birrificio che sia

legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti

fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza di utilizzo

dei diritti di proprietà immateriale altrui e la cui produzione annua non superi 200.000

ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi».

Art. 36 Filiera del luppolo

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, compatibilmente con la

normativa europea in materia di aiuti di Stato e con le norme specifiche di settore, favorisce il

miglioramento delle condizioni di produzione, trasformazione e commercializzazione nel

settore del luppolo e dei suoi derivati. Per le finalità di cui al presente comma, il Ministero

delle politiche agricole alimentari e forestali destina quota parte delle risorse iscritte

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annualmente nello stato di previsione del medesimo Ministero, sulla base dell'autorizzazione

di spesa di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, al finanziamento di progetti di ricerca e

sviluppo per la produzione e per i processi di prima trasformazione del luppolo, per la

ricostituzione del patrimonio genetico del luppolo e per l'individuazione di corretti processi di

meccanizzazione.

Capo VI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FUNGO CARDONCELLO E DI PRODOTTI

DERIVATI

Art. 37 Denominazione di fungo cardoncello e di prodotti derivati

1. Con la dizione «fungo cardoncello» o «cardoncello» si intende il fungo, spontaneo o

coltivato, in qualunque modo trasformato e commercializzato, della sola specie Pleurotus

Eryngii.

Capo VII DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FAUNA SELVATICA

Art. 38 Modifiche all'articolo 7 della legge 28 dicembre 2015, n. 221

1. All'articolo 7 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «ad eccezione delle» sono inserite le seguenti: «aziende

agricole di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, delle zone di cui

alla lettera e) del comma 8 dell'articolo 10 della medesima legge n. 157 del 1992,»;

b) al comma 2, dopo la parola: «controllo» sono inserite le seguenti: «; il divieto non si

applica alle aziende agricole di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n.

157, alle zone di cui alla lettera e) del comma 8 dell'articolo 10 della medesima legge n. 157

del 1992, alle aziende faunistico-venatorie e alle aziende agri-turistico-venatorie

adeguatamente recintate di cui al comma 1 del presente articolo».

Capo VIII DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA

Art. 39 Modificazioni al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura

1. Al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) gli articoli da 7 a 12 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 7 (Contravvenzioni). - 1. Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale

o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca

illegale, non dichiarata e non regolamentata, è fatto divieto di:

a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia

vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;

b) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplodenti,

dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli

altri organismi acquatici;

c) raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici

intorpiditi, storditi o uccisi con le modalità di cui alla lettera b);

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d) pescare in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei

modi previsti dagli accordi internazionali, ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate

dagli Stati interessati. Allo stesso divieto sono sottoposte le unità non battenti bandiera

italiana che pescano nelle acque sottoposte alla sovranità della Repubblica italiana;

e) esercitare la pesca in acque sottoposte alla competenza di un'organizzazione regionale per

la pesca, violandone le misure di conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno

degli Stati membri di detta organizzazione;

f) sottrarre od asportare gli organismi acquatici oggetto dell'altrui attivita' di pesca, esercitata

mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con azione diretta

su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto

stabilite dalla normativa vigente;

g) sottrarre od asportare gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al

libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e di acquacoltura e comunque detenere,

trasportare e fare commercio dei detti organismi.

2. Il divieto di cui al comma 1, lettera a), non riguarda la pesca scientifica, nonché' le altre

attivita' espressamente autorizzate ai sensi delle normative internazionale, europea e nazionale

vigenti. Resta esclusa qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di

pesca ed e' consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.

Art. 8 (Pene principali per le contravvenzioni). - 1. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo

7, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato,

con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro.

2. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere f) e g), è punito, salvo che il

fatto costituisca piu' grave reato, a querela della persona offesa, con l'arresto da un mese a un

anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 6.000 euro.

Art. 9 (Pene accessorie per le contravvenzioni). - 1. La condanna per le contravvenzioni

previste e punite dal presente decreto comporta l'applicazione delle seguenti pene accessorie:

a) la confisca del pescato, salvo che esso sia richiesto dagli aventi diritto nelle ipotesi previste

dall'articolo 7, comma 1, lettere f) e g);

b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi con i quali è stato commesso il

reato;

c) l'obbligo di rimettere in pristino lo stato dei luoghi nei casi contemplati dall'articolo 7,

comma 1, lettere b), f) e g), qualora siano stati arrecati danni ad opere o impianti ivi presenti;

d) la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni, in caso di

commercializzazione o somministrazione di esemplari di specie ittiche di cui è vietata la

cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente.

2. Qualora le violazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere d) ed e), abbiano ad oggetto le

specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius), è sempre

disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca la sospensione della licenza di pesca

per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza.

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3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), d) ed e), siano commesse

mediante l'impiego di un'imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca

marittima professionale, e' sempre disposta nei confronti dei trasgressori la sospensione del

certificato di iscrizione nel registro dei pescatori da quindici a trenta giorni e, in caso di

recidiva, da trenta giorni a tre mesi.

Art. 10 (Illeciti amministrativi). - 1. Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente

abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché' di prevenire, scoraggiare ed

eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è fatto divieto di:

a) effettuare la pesca con unità iscritte nei registri di cui all'articolo 146 del codice della

navigazione, senza essere in possesso di una licenza di pesca in corso di validità o di

un'autorizzazione in corso di validità;

b) pescare in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti;

c) detenere, trasportare e commerciare il prodotto pescato in zone e tempi vietati dalle

normative europea e nazionale vigenti;

d) pescare direttamente stock ittici per i quali la pesca e' sospesa ai fini del ripopolamento per

la ricostituzione degli stessi;

e) pescare quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea

e nazionale vigenti;

f) effettuare catture accessorie o accidentali in quantità superiori a quelle autorizzate, per

ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti;

g) pescare direttamente uno stock ittico per il quale è previsto un contingente di cattura, senza

disporre di tale contingente ovvero dopo che il medesimo e' andato esaurito;

h) pescare con attrezzi o strumenti vietati dalle normative europea e nazionale o non

espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza la

necessaria autorizzazione o in difformità da questa;

i) detenere attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente e

detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca;

l) manomettere, sostituire, alterare o modificare l'apparato motore dell’unità da pesca, al fine

di aumentarne la potenza oltre i limiti massimi indicati nella relativa certificazione tecnica;

m) navigare con un dispositivo di localizzazione satellitare manomesso, alterato o modificato,

nonché interrompere volontariamente il segnale, ovvero navigare, in aree marine soggette a

misure di restrizione dell’attività di pesca, con rotte o velocità difformi da quelle

espressamente disposte dalle normative europea e nazionale, accertate con i previsti

dispositivi di localizzazione satellitare;

n) falsificare, occultare od omettere la marcatura, l’identità o i contrassegni di individuazione

dell’unità da pesca, ovvero, dove previsto, degli attrezzi da pesca;

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o) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in

materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i

dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite;

p) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in

materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie

appartenenti a stock oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dalle acque mediterranee;

q) effettuare operazioni di trasbordo o partecipare a operazioni di pesca congiunte con

pescherecci sorpresi ad esercitare pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) ai

sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, in particolare

con quelli inclusi nell'elenco dell'Unione delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di

un'organizzazione regionale per la pesca, o effettuare prestazione di assistenza o rifornimento

a tali navi;

r) utilizzare un peschereccio privo di nazionalità e quindi da considerare nave senza bandiera

ai sensi del diritto vigente;

s) occultare, manomettere o eliminare elementi di prova relativi a un'indagine posta in essere

dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli

osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e nazionale

vigenti;

t) intralciare l'attivita' posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla

vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto

delle normative europea e nazionale vigenti;

u) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale relative a specie

appartenenti a stock ittici oggetto di piani pluriennali, fatto salvo quanto previsto alla lettera

p);

v) commercializzare il prodotto della pesca proveniente da attività di pesca INN ai sensi del

regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, fatta salva

l'applicazione delle norme in materia di alienazione dei beni confiscati da parte delle Autorità

competenti;

z) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in

materia di etichettatura e tracciabilità nonché' gli obblighi relativi alle corrette informazioni al

consumatore finale, relativamente a tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura,

in ogni fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o

raccolta alla vendita al dettaglio;

aa) violare le prescrizioni delle normative europea e nazionale vigenti in materia di obbligo di

sbarco.

2. Fatte salve le specie ittiche soggette all'obbligo di sbarco ai sensi delle normative europee e

nazionali vigenti, e' fatto divieto di:

a) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia

minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente;

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b) trasportare, commercializzare e somministrare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore

alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente.

3. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie non soggette all'obbligo di sbarco, la

cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, è fatto divieto di

conservarne gli esemplari a bordo. Le catture di cui al presente comma devono essere rigettate

in mare.

4. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie soggette all'obbligo di sbarco, la cui

taglia e' inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, è fatto divieto di

trasportarne e commercializzarne gli esemplari al fine del consumo umano diretto.

5. In caso di cattura accidentale o accessoria di esemplari di cui al comma 4, restano salvi gli

obblighi relativi alla comunicazione preventiva alla competente Autorità marittima secondo

modalità, termini e procedure stabiliti con successivo decreto del Ministro delle politiche

agricole alimentari e forestali.

6. I divieti di cui ai commi 1, lettere b), c), d), g) e h), 2, 3 e 4 non riguardano la pesca

scientifica, nonché le altre attività espressamente autorizzate ai sensi delle vigenti normative

europea e nazionale. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, resta vietata qualsiasi

forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito detenere e

trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.

7. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera z), e fermo restando quanto previsto

dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, le

disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai prodotti dell'acquacoltura e a quelli

ad essa destinati.

Art. 11 (Sanzioni amministrative principali). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque

viola i divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), p),

q), r), s), t), u) e v), ovvero non adempie agli obblighi di cui al comma 5 del medesimo

articolo, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a

12.000 euro. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le violazioni dei divieti posti

dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), p), q), u) e v), abbiano a oggetto le

specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius).

2. A decorrere dal 1º gennaio 2017, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola il

divieto di cui all'articolo 10, comma 1, lettera aa), è soggetto al pagamento della sanzione

amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.

3. Chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera o), è soggetto al

pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma

1, lettera z), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 750 euro a

4.500 euro.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 10,

commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa

pecuniaria compresa tra 1.000 euro e 75.000 euro, ovvero compresa tra 2.000 euro e 150.000

euro se le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la

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conservazione sono il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius), e alla

sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni, da applicare secondo i criteri

di seguito stabiliti:

a) fino a 5 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 euro e 3.000

euro. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla

taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il

pesce spada (Xiphias gladius);

b) oltre 5 kg e fino a 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.500

euro e 15.000 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per cinque giorni lavorativi. I

predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia

minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce

spada (Xiphias gladius);

c) oltre 50 kg e fino a 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra

6.000 euro e 36.000 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per otto giorni lavorativi. I

predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia

minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce

spada (Xiphias gladius);

d) oltre 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e

75.000 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per dieci giorni lavorativi. I predetti

importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima

di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada

(Xiphias gladius).

6. Ai fini della determinazione delle sanzioni di cui al comma 5, al peso del prodotto ittico

deve essere applicata una riduzione a favore del trasgressore pari al 10 per cento del peso

rilevato. Eventuali decimali risultanti da questa operazione non possono essere oggetto di

ulteriore arrotondamento, ne' è possibile tener conto di ulteriori percentuali di riduzione

collegate all'incertezza della misura dello strumento, che sono già comprese nella percentuale

sopra indicata.

7. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 10, commi 2, 3 e 4, non e' applicata sanzione se

la cattura accessoria o accidentale di esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia minima

di riferimento per la conservazione è stata realizzata con attrezzi conformi alle normative

europea e nazionale, autorizzati dalla licenza di pesca.

8. E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000

euro chiunque esercita la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei

pescatori marittimi.

9. E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 12.000

euro chiunque viola il divieto di cui all'articolo 6, comma 3.

10. E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000

euro chiunque:

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a) viola le norme vigenti relative all'esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea. I

predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto le specie

ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius);

b) cede un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici,

ovvero affida un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici,

se questa ne faccia uso.

11. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di limitazione di

cattura e fatto salvo il caso in cui tra le catture vi sia un singolo pesce di peso superiore a 5 kg,

nel caso in cui il quantitativo totale di prodotto della pesca, raccolto o catturato giornalmente,

sia superiore a 5 kg, il pescatore sportivo, ricreativo e subacqueo e' soggetto al pagamento

della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 euro e 50.000 euro, da applicare

secondo i criteri di seguito stabiliti:

a) oltre 5 kg e fino a 10 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500

euro e 3.000 euro;

b) oltre 10 kg e fino a 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra

2.000 euro e 12.000 euro;

c) oltre 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.000 euro e

50.000 euro.

12. Gli importi di cui al comma 11 sono raddoppiati nel caso in cui le violazioni ivi

richiamate abbiano come oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce

spada (Xiphias gladius). Ai fini della determinazione della sanzione si applicano le

disposizioni del comma 6.

13. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, agli esercizi commerciali che

acquistano pescato in violazione delle disposizioni dei commi 10 e 11 si applica la sanzione

della sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni lavorativi.

14. L'armatore è solidalmente e civilmente responsabile con il comandante della nave da

pesca per le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai propri ausiliari e dipendenti per

illeciti commessi nell'esercizio della pesca marittima.

Art. 12 (Sanzioni amministrative accessorie). - 1. All'applicazione delle sanzioni di cui

all'articolo 11, commi 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, lettera a), e 11, consegue l'irrogazione delle seguenti

sanzioni amministrative accessorie:

a) la confisca del pescato. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 15 del regolamento (UE)

n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e' sempre

disposta la confisca degli esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia minima di

riferimento per la conservazione, stabilita dalle normative europea e nazionale;

b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto

con le pertinenti normative europea e nazionale. Gli attrezzi confiscati non consentiti, non

autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla

custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore;

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c) l'obbligo di rimettere in pristino le zone in cui sono stati collocati apparecchi fissi o mobili

di cui all'articolo 10, comma 1, lettera h).

2. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettere h) ed i), siano commesse con

reti da posta derivante, è sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale

obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi

e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza, anche ove non venga emessa

l'ordinanza di ingiunzione.

3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), p) e q),

2, 3, 4 e 5, abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada

(Xiphias gladius), è sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale

obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi

e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza anche ove non venga emessa

l'ordinanza di ingiunzione.

4. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere a), b), c), d), g), h), s) e t), 2, 3,

4 e 5, siano commesse mediante l'impiego di una imbarcazione non espressamente autorizzata

all'esercizio della pesca marittima professionale, e' sempre disposta nei confronti dei

trasgressori la sospensione del certificato di iscrizione nel registro dei pescatori da quindici a

trenta giorni e, in caso di recidiva, da trenta giorni a tre mesi, anche ove non venga emessa

l'ordinanza di ingiunzione.

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati

modalità, termini e procedure per l'applicazione della sospensione di cui al comma 4»;

b) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (Istituzione del sistema di punti per infrazioni gravi). - 1. E' istituito il sistema di

punti per infrazioni gravi di cui all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del

Consiglio, del 20 novembre 2009, ed agli articoli 125 e seguenti del regolamento (UE) n.

404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011.

2. Costituiscono infrazioni gravi le contravvenzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e

e), e gli illeciti amministrativi di cui all'articolo 10, commi 1, lettere a), b), d), g), h), n), o), p),

q), r), s), t) e aa), 2, lettere a) e b), e 4.

3. La commissione di un'infrazione grave da' sempre luogo all'assegnazione di un numero di

punti alla licenza di pesca, come individuati nell'allegato I, anche se non venga emessa

l'ordinanza di ingiunzione.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati

modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti di cui al presente articolo,

ferma restando la competenza della Direzione generale della pesca marittima e

dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in ordine alla

revoca della licenza di pesca.

5. Il sistema di punti per infrazioni gravi si applica anche all'autorizzazione per l'esercizio

della pesca subacquea professionale, secondo modalità, termini e procedure da individuare

con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali»;

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c) l'allegato I è sostituito dall'allegato I annesso alla presente legge.

2. Al fine di semplificare la normativa nazionale e di armonizzarla con quella europea,

nonché' per evitare disparità di trattamento tra gli operatori dei diversi Stati membri

dell'Unione europea, all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre

1968, n. 1639, le parole: «vongola (Venus gallina e Venerupis sp.) cm 2,5» sono soppresse.

3. Si applicano le previsioni di cui agli articoli 100 e 101, commi 1 e 3, del decreto legislativo

30 dicembre 1999, n. 507.

Art. 40 Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

1. Al fine di contrastare la pesca illegale nelle acque interne dello Stato, e' considerata

esercizio illegale della pesca nelle medesime acque ogni azione tesa alla cattura o al prelievo

di specie ittiche e di altri organismi acquatici con materiale, mezzi e attrezzature vietati dalla

legge. E' altresì considerata esercizio illegale della pesca nelle acque interne ogni azione di

cattura e di prelievo con materiali e mezzi autorizzati effettuata con modalità vietate dalla

legge e dai regolamenti in materia di pesca emanati dagli enti territoriali competenti. Ai fini

della presente legge, sono considerati acque interne i fiumi, i laghi, le acque dolci, salse o

salmastre delimitati rispetto al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi

dei bacini, dei canali e dei fiumi.

2. Nelle acque interne è vietato:

a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia

vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;

b) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la

corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque;

c) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici;

d) utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca

sportiva, ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti;

e) utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non e' consentita o

senza essere in possesso del relativo titolo abilitativo;

f) utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione

della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti.

3. Sono inoltre vietati la raccolta, la detenzione, il trasporto e il commercio degli animali

storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui al comma 2.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola i divieti di cui al comma 2,

lettere a), b) e c), e al comma 3 è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda

da 2.000 a 12.000 euro. Ove colui che viola il divieto di cui al comma 3 ne sia in possesso, si

applicano altresi' la sospensione della licenza di pesca di professione per tre anni e la

sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni.

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5. Salvo che il fatto costituisca reato, per chi viola i divieti di cui al comma 2, lettere d), e) e

f), si applicano la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro e, ove il trasgressore ne sia

in possesso, la sospensione della licenza di pesca professionale per tre mesi.

6. Per le violazioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f), e al comma 3, gli agenti

accertatori procedono all'immediata confisca del prodotto pescato e degli strumenti e attrezzi

utilizzati, nonché' al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di

conservazione del pescato anche se utilizzati unicamente a tali fini. Il materiale ittico

sequestrato ancora vivo e vitale e' reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua. Delle

reimmissioni effettuate e' data certificazione in apposito verbale.

7. Qualora le violazioni di cui ai commi 2 e 3 siano reiterate e qualora il trasgressore le

commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca professionale o

dell'esercizio commerciale, le pene e le sanzioni amministrative e il periodo di sospensione

delle licenze sono raddoppiati. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel

caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta.

8. Per le violazioni di cui al presente articolo, ferma restando l'applicazione delle sanzioni

amministrative, il trasgressore corrisponde all'ente territoriale competente per la gestione delle

acque una somma pari a 20 euro per ciascun capo pescato in violazione del presente articolo

per il ristoro delle spese relative all'adozione delle necessarie misure di ripopolamento delle

acque. Tale somma e' raddoppiata nel caso in cui il pescato risulti privo di vita.

9. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo delle acque

interne, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, il

rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' presentato all'ufficio

regionale competente.

10. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ove necessario, adeguano i

propri ordinamenti alle disposizioni del presente articolo.

11. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli adempimenti

previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a

legislazione vigente. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Titolo V DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI AGRICOLI

Art. 41 Modifica all'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di esclusione dalla gestione dei rifiuti

1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è

sostituita dalla seguente:

«f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la

paglia, gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di cui all'articolo 184, comma 2, lettera

e), e comma 3, lettera a), nonché' ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non

pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura,

nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo

di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano

l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana».

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Titolo VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42 Copertura finanziaria dei decreti legislativi

1. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe contenute nella

presente legge sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei

medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di

copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e

successive modificazioni, qualora uno o più decreti determinino nuovi o maggiori oneri che

non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo

successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi

che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti

normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 28 luglio 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Martina, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Annesso (Articolo 39, comma 1, lettera c))

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«Allegato I PUNTI ASSEGNATI IN CASO DI INFRAZIONI GRAVI

N. Infrazione grave Punti

1

Violazione degli obblighi previsti dalle pertinenti norme europee e nazionali in

materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi,

compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via

satellite.

Violazione degli obblighi previsti dalle pertinenti norme europee e nazionali in

materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di

specie appartenenti a stock oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dalle acque

mediterranee.

(Articolo 10, comma 1, lettere o) e p), del presente decreto, in combinato disposto

con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio,

del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 3,

paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29

settembre 2008).

3

2

Pesca con attrezzi o strumenti vietati dalle pertinenti disposizioni europee e

nazionali o non espressamente permessi.

(Articolo 10, comma 1, lettera h), del presente decreto, in combinato disposto con

l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20

novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 3,

paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29

settembre 2008).

4

3

Falsificazione, occultamento od omissione di marcatura, identità o contrassegni di

individuazione dell'unità da pesca.

(Articolo 10, comma 1, lettera n), del presente decreto, in combinato disposto con

l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20

novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 3,

paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29

settembre 2008).

5

4

Occultamento, manomissione o eliminazione di elementi di prova relativi a

un'indagine posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla

vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel

rispetto della normativa europea e nazionale.

(Articolo 10, comma 1, lettera s), del presente decreto, in combinato disposto con

l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20

novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 3,

paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29

settembre 2008).

5

5

Detenzione, sbarco e trasbordo di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla

taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa in

vigore.

Trasporto, commercializzazione e somministrazione di esemplari di specie ittiche di

taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione

della normativa in vigore.

Trasporto, commercializzazione e somministrazione per consumo umano diretto di

esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la

conservazione, soggette all'obbligo di sbarco.

(Articolo 10, comma 2, lettere a) e b), e comma 4, del presente decreto, in

combinato disposto con l'articolo 56, paragrafo 1, e con l'articolo 90, paragrafo 1,

5

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N. Infrazione grave Punti

del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, come

modificati dall'articolo 7 del regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 20 maggio 2015, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e con

l'articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del

Consiglio, del 29 settembre 2008).

6

Esercizio della pesca in acque sottoposte alla competenza di un'organizzazione

regionale per la pesca, in violazione delle misure di conservazione o gestione e

senza avere la bandiera di uno degli Stati membri di detta organizzazione.

(Articolo 7, comma 1, lettera e), del presente decreto, in combinato disposto con

l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20

novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 3,

paragrafo 1, lettera k), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29

settembre 2008).

5

7

Pesca con unità iscritte nei registri di cui all'articolo 146 del codice della

navigazione, senza essere in possesso di una licenza di pesca in corso di validità o

di un'autorizzazione in corso di validità.

(Articolo 10, comma 1, lettera a), del presente decreto, in combinato disposto con

l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20

novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 3,

paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29

settembre 2008).

7

8

Pesca in zone e tempi vietati dalla normativa europea e nazionale.

(Articolo 10, comma 1, lettera b), del presente decreto, in combinato disposto con

l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20

novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 3,

paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29

settembre 2008).

6

9

Pesca diretta di uno stock ittico per il quale è previsto un contingente di cattura,

senza disporre di tale contingente ovvero dopo che il medesimo è andato esaurito.

(Articolo 10, comma 1, lettera g), del presente decreto, in combinato disposto con

l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20

novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 3,

paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1005/2008, del Consiglio del 29

settembre 2008).

6

10

Pesca diretta di stock ittici per i quali la pesca è sospesa ai fini del ripopolamento

per la ricostituzione degli stessi.

(Articolo 10, comma 1, lettera d), del presente decreto, in combinato disposto con

l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20

novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 3,

paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29

settembre 2008).

7

11

Pesca, detenzione, trasbordo, sbarco, trasporto e commercializzazione delle specie

di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della

normativa in vigore.

(Articolo 7, comma 1, lettera a), del presente decreto, in combinato disposto con

l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20

novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 3,

paragrafo 1, lettere d) ed i), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del

7

L 154_16 Pag. 37

N. Infrazione grave Punti

29 settembre 2008).

12

Intralcio all'attività posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati

alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori nell'esercizio delle loro funzioni nel

rispetto delle pertinenti disposizioni europee e nazionali.

(Articolo 10, comma 1, lettera t), del presente decreto, in combinato disposto con

l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20

novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 3,

paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29

settembre 2008).

7

13

Operazioni di trasbordo o partecipazione a operazioni di pesca congiunte con

pescherecci sorpresi a esercitare pesca INN ai sensi del regolamento (CE) n.

1005/2008, in particolare con quelli inclusi nell'elenco dell'Unione delle navi INN o

nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale per la pesca, o

prestazione di assistenza o rifornimento a tali navi.

(Articolo 10, comma 1, lettera q), del presente decreto, in combinato disposto con

l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20

novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 3,

paragrafo 1, lettera j), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29

settembre 2008).

7

14

Utilizzo di un peschereccio privo di nazionalità e quindi da considerare nave senza

bandiera ai sensi del diritto vigente.

(Articolo 10, comma 1, lettera r), del presente decreto, in combinato disposto con

l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20

novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 3,

paragrafo 1, lettera l), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29

settembre 2008).

7

15

Violazione degli obblighi previsti dalle normative europea e nazionale vigenti in

materia di obbligo di sbarco*.

(Articolo 10, comma 1, lettera aa), del presente decreto, in combinato disposto con

l'articolo 90, paragrafo 1, lettera c), e con l'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento

(CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, come modificati

dall'articolo 7 del regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 20 maggio 2015.

* Si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi dell'articolo 11 del

regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio

2015.

3


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