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Date post: 16-Feb-2019
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CAPo I ORDINAMENTO PROFESSIONALE $ l. - Regolomento por I'esorcizio ilolìa proîessione di geomeúra epprovato con rogio tlecroto Il îebbraio lg29, n.2?4 (*). A-Rr. 1 Titolo d,í, gaorruelrú -_ Il titolo tli geometra spotta a coloro che abbiano consoguito il diploma tii agrimensura dei Regi Istituti tecnici o il tliploma cli abilitazione per la professione di geometra, seconclo le nórme ctel B. decleto 6 maggio 1923, n. 1054, - titolo che abilita all,esercizio detla proîessione è il solo diploma, di. abi.litazion€ (sempto che si sia iscritti- all'albo proiessionate: v. art. 4) ; non è pert&rto previsto, d.opo il conseguiìaento di cletto drploma, un periodo di pràtica od. un apposito es*me pratico (v. in- yece l,art. 31, n. 5 del at. p. R. 2? ott. foSa, n. 1068, pàr quanto con- cerne la-prolessions di ragioniere o di perito commerciat6). - si rammenta cho i diplomati degli istil,uti t€cnici Der seometÌr oono ammossi aal alcune tr'acoltà universiiarie : economia à cohmercio e scionze statistichs attuaria,ti 6 domograficho (". a. gO set.'fóg8,ì. fOSZ, l1l^._ d-._l I VII,I) i ingegneria, agraria, tìsica, chimica. maiematica, Ìîi"y1ll!*rtil tingue e .letterature straniers (1. 2 tug. 't 96 r. n. 685, cne -co1-t-9lis9e ai diplomati itr quesbione anche il diritú di essero am_ messr all lgtrluto univergitario nevale di Nàpoli). _^ (*) testo è stato intogra,to o coordinato oon il d. lg. It.23 nov. 7944, n. 382, con ta ì. 25 a!r. 1938, n. S9? e "o" f* ii'a -"g. tv+s, n. 536 in îorma di testo uiico. I .titoli, (rubricke) degli articol,i sono stal,i Ttosti d.al, comqtilatore d,ella presente ra,ccol,ta. . ,. I predetti ptovveùimenti sono stati, inoltre, intogralmente rrpor_ tati ncl presente volume rjspettivamotrte ai $$ íf ; fn"; 15, ? nota. l,a crrcodcrizione alel Coltegio ò provinciale (v. inJatti liart. 29 del presente regolamonto, che disciplina la prima formazion€ d.ell,a,lbo ).
Transcript

CAPo IORDINAMENTO PROFESSIONALE

$ l. - Regolomento por I'esorcizio ilolìa proîessione di geomeúraepprovato con rogio tlecroto Il îebbraio lg29, n.2?4 (*).

A-Rr. 1

Titolo d,í, gaorruelrú

-_ Il titolo tli geometra spotta a coloro che abbiano consoguitoil diploma tii agrimensura dei Regi Istituti tecnici o il tliploma cliabilitazione per la professione di geometra, seconclo le nórme ctelB. decleto 6 maggio 1923, n. 1054,

- lì titolo che abilita all,esercizio detla proîessione è il solo diploma,di. abi.litazion€ (sempto che si sia iscritti- all'albo proiessionate: v.art. 4) ; non è pert&rto previsto, d.opo il conseguiìaento di clettodrploma, un periodo di pràtica od. un apposito es*me pratico (v. in-yece l,art. 31, n. 5 del at. p. R. 2? ott. foSa, n. 1068, pàr quanto con-cerne la-prolessions di ragioniere o di perito commerciat6).

- si rammenta cho i diplomati degli istil,uti t€cnici Der seometÌroono ammossi aal alcune tr'acoltà universiiarie : economia à cohmercioe scionze statistichs attuaria,ti 6 domograficho (". a. gO set.'fóg8,ì. fOSZ,

l1l^._ d-._l I VII,I) i ingegneria, agraria, tìsica, chimica. maiematica,

Ìîi"y1ll!*rtil tingue e .letterature straniers (1. 2 tug. 't

96 r. n. 685,cne

-co1-t-9lis9e ai diplomati itr quesbione anche il diritú di essero am_

messr all lgtrluto univergitario nevale di Nàpoli).

_^ (*) IÌ testo è stato intogra,to o coordinato oon il d. lg. It.23 nov.7944, n. 382, con ta ì. 25 a!r. 1938, n. S9? e

"o" f* ii'a

-"g. tv+s,n. 536 in îorma di testo uiico.

I .titoli, (rubricke) degli articol,i sono stal,i Ttosti d.al, comqtilatore d,ellapresente ra,ccol,ta.

. ,. I predetti ptovveùimenti sono stati, inoltre, intogralmente rrpor_tati ncl presente volume rjspettivamotrte ai $$ íf ; fn"; 15, ? nota.l,a crrcodcrizione alel Coltegio ò provinciale (v. inJatti liart. 29 delpresente regolamonto, che disciplina la prima formazion€ d.ell,a,lbo ).

-6-A-nr. 2

Albo dci geornetri

Presso ogni Coltegio è costituito l,aÌbo dei geometri, i:r cuisoro is*itti cororo che, trovandosi nelte conourJni iÀ-niiit" a*tpresextc_ rcgolamento, abbiano la residenza "ot", iozione rlel Collegío med.esimo.

La, tendenza attuale del lcgjslatorer dato il maggìor numero Íli

",.,r_iÈh;*:{iillAf ,:";t",,:,'.x;:,";*í;#tîJ,''*1;

;l.i:"f1,ì? :?,:Ì&:": J'i;Tp ar proiessioiisti-1i.',i"à*I,*"t. o a.r

p c" r qua,ri i pì""iJt"' ii' " Jilil" Ki#T,ì:ff ,1$::ir"..:ìî#3i:?:i

,og^ni ^

Colegio) ; la tendenza passata, lnvece, e{a appunto qll€ltrì di3.:íi,i:j?,:{,ff Ì5,"_::Ì$,:"f t',;:""jru4|É"i""":i"""àr""a*""-'lTiii:-:ì1Yffi:1""i:,(.':l:'t:ì";"ì":;;;;'"*;iio"rtcsto. "_x;**i:"i.1,#,";:ln\, ?:i". ". *.lo#loTj"l,u,"u,", ";lÌ!$*: J",".t#n:"# l'fi ii""à'':'*,ìf;'?',"i,I;',i,',1,1;'ii?

'""J""" Í?l?Îllí,',]:l'd"lÈT;':::" -deua giustizia e degri anari di

*X""","X1xj3":-;,111# J :"li ì'3ni,iiii:H'".1î1"'f l,'i,T,,'il'i;

aRî. 3 (1)Tenuta dell,albo e tlisciplina d,egli iscrítti

(art. I, gritna ?arte d,.tg.lt. 2J no?. 1944, n. Jgp)

Lo funzioni relative alleprinari sono ;;;"il;;";i d""*,_1$t:1i.:i,*,j" " querle clisci

circoscti-

(l) \'. il testo origùrario dcll,Íì,rticolo:( r,a tcDrtt dell.albo o la rjjsciplLna degli iscrilli sooo andale, a

:T;;,+f it,&!"ií" i",i"l ,t; Li"l",-"',",11*';.,:*:*:";tìfj,Yi,?"'"jl""iTi.".','i $à,'Tiì",i,1gih,:.ld*i:;*{j,fi i,i*ii

tlei geometri, in cuildizioni stabilito alal, entto Ia circoscri-

il maggior numero diuione di un Otdine oaè esercitino nel detto(v. ad es. I'eú. 6 dele pedti commerciali,

ìdici ptofessionisti perra appunto quella rli30 ali proyinoia (]Z.. adii ing6gr€ri).no conteluti nel testoompilatore.rciaziono sindacale I ei. 23 noy. 7944,n. BgZ,

'gio r (professionale ) e

izia e d.egli afiari atitite con quelle di rMi-:e deUa Aepubblica r,

í ísarólti

944, n. 382)

albo e quello disci-lio.

ruitti sono affidate, a1130, alle associazioni)ndono a mezzo tli unaero dcgli isuitti nei-tri casi. Fauno parte

dol Comitato anche rlus membri supplenti, cho sostitui.scotro gli efret-tivi, in caso di asssnza o di impettimento.f componènti del Comitato deyono sssero iscritti nell'albo proîos-

sionale. Essi sono noiainati con decrsto dol Ministro per la gùstiziae gli afrari di culto fta coloro che I'associaziote sindacaìe desig-norà innumero doppio; durano in carica due anni e, scaduto iI bieniio, pos-sono ossete ricon-tormati.

Il Comitato elegge nel suo seno il presid.ents o il segretario ; decidea.,maggioranza, e, in caso ati parità di voti, prevale lue o deJ pre_sidente r.

_ -- Lo disposizioni deU'articolo sono totalneùt€ sup€rate, a seguitodeÙe soppressione doll'ordinamento corpor&tivo s ddlÌa ridostituiionedeg'li Ortlini e Cotlegi professionali su bise eleútiva; r,. periaoto per itConsiglio del Coitegió làrt. B bis e per il Consigto naiion'afe fia,rt. s te..

Ax.r. 3_Òi.e (1)Consigl,io del, Collegio ; aomposi,zione;

alezi,one dei componenti ; aariake(úrtt. 1, seconda perte,2, J,4,5,.6, 15, 16, d.lg.lt.ZJ noo. 1944,n. JgZ)

(dntrodotto dal compil,a;tùre d,el,l,a pritente raccol,ta\

(AÌt. 1, seconda patte). IJ Cansi,glio è fornxútî: dí ci,nqueconnponent'i, se gli iscritti nell,, albo non superfftuo d cenlo ; d,i siuese superano i cento, a non i, ei.nquecenlo ; d,i, noae, se supera,no i, cin_qu.t-!_*!o, rna mon 'i mdll,eci,nquacento ; di qui,nd,ici, se supterano ,imi,lleainqueamto .

(Ajrt. 2). I componentù d,el Consiglio sono elettí d,atla assarnbl,eailegli, i,scritti, nol,I, albo a m,aggioranza assoluto, ili ,t)oti, sagreúi, pennezzodi sched,e contenenti un nunxero di nomi ttgual,e a {uelto d,ei. com_ponenti da eleggerci (2).

. .Il -Consiglio olegga nel proprio seno un Ttresidente, um segre_

tari-o ed un tesmiere, ilecide a magg,ioranza e, ,ím caso di parifA, di't;oti,, preoal,e quello d,al presidenle (3). It presidenle ha ta r:apprasen-tanza d,al Collegio d,i cu'i aonooaa e pres,ied,e 1,, assamblea.

'Il prrr"_

d,ente d.eùe í,n ogni, modo conl)ocùre L,assembl,ea quand,o ne 1)i,ene ri_chiesto d,allú maggi,oranza dei comytonentd d,el, Consí,gtio oaoero d,aun quartro del, numero d,egli i,se,rittì,-

I cotnltonenti det Consiglio rastano in carica due anní,-

-8-

-.. !3lt. ]ll. I componenti d,el Consi,gtio d,et:ono essere ,isa.,ùttinell'albo. Essi Ttossono essere ri,elefii.

Iíno all,l i,nsed,iamento del u,uoaoil Consiglio u,scente.

Consiglio, rimane in carica

Alla sosúituzì.one d.ai, comptonenti d,eced,uti o d,ítnissionar.i o cherimu,ngono assenti d,alle sed,ute per zm Tteriod,o di oltre sei, mesr, co%-seaut'it;i si proced,e metliante elezíoni suppleti,oe.Il componenlc elelto a norma dd cornma preccd,ente fi,mo,nein cari.ca f,no atta scad,enza del, Consigli,o.

(.Art. 16). Per la mti,dità d,elle sedute d,el Consiqlio ocaorra lapresen2a dell,a, mttggi,oranza d,ei eomponenti.In caso tli, assenza d,el Ttresíd,eitc d,el Consiglio, ne esercita le

funzilni iL consiglíera piìt, anziano gter ísoózione" neh,aiti.L'assemblea è oali,da ín prima conaocazi,one se inlerl)iene NLno,metà almeno degli iscl.itti, ed, ,in second,a conao"orionu,

'iir" arru

^rutltogg !ryno tre giorni, d,olto la Ttrima, se intert:iene oi*rro u, qurrrod,egli isui,ttd med,esimi .

(Art. 3). Lrassemblea per l,'elezi,one d,el Consíglio d,eaa esserecon oca,ta neò guind,ici giorní preced,enli a quetto ii cui esso scad,e.La c.onaocaz'iona si effettua med,íd,nte aaai,so iqtedito pr porio ot^rnod,íeci giorni ?ri'ma a tutti gti i,scrit i (4).

Ylr"':!:o:" spe(ti.to pe: posla, ta notiuí" ,t" à

"ont o,ií"íone" lunou,"oto&rmeno xn utt giornale per due lolte consecutilt.

L'auaiso e La notizía d,i cui ai, commi, Ttreced,enti contengo%o la,incli,caziona delt'oggetto dell, atlunanza e siabiliscotto íl-'luogo, itgiorno e l'ora d,ell'ad,unanza stessa in Ttrima conuocaz.ione e, ooco,t _rend,o, í,n seconrTa, nonchè iI htogo, it -glorno

" t iio"'ll"i,*rntuotuaota,zione d,í ballottaggì,o.

Ltassemblea è oalida in prLmo, conDocazione se ,íntentieme unayetl atyeno rlegli

.iscr.ítti, ed in seconda "on

orr";orr, "iu-

luo, outruogo aLmclrc lre giorni d,ono Ia príma, se interaiene almeno un quartodegli isctitti, med,esimi..

r""^:y,! .41. N ell,assem,blea per t,elezione d,el Consiglí,o nn,ora dopotermmato 1.1 p,imo altpello, si proced,e ad, una seconcta chíamata ddquelLl che non risposero alla pri,ma, afinchè diano il loro aoto. Ese_

eÙono assere iscr'ílli

o, rimúne in aaràca

o ddmissíonari o eke

ùi oltre seí mesi con-1e.

ú precedente ri,nxa,nn

Consígtio oacorre la

asigtrio, ne eserci,tra lane nell,' albo ,

ne se 'inlerÙ,iene unú

'azione,, che deae aoerene almeno un qumto

lonsígl,io d,eoe essare

',lo ín cui esso scade.

Iilo paî postd, d,Inxeno

ento, può tenere luogowocazíone pubblicata

cedentí contengono lailiscono il ltr.ogo, i,l'onr oco,z,ione e, occùt-l'ora per l'aaentuale

ne so intera,i,ene unanz,ione, cha deoe atser

ane al,meno utu quarto

1 onsigl'ío u,n' ora d,opo

seconcla chíarnata diq,no il, Loro aoto. Ese-

-9-guita, quesla operazione, i,l presídente di,chiata akiusa Ia aolazi,one ed,

assistilo de due sfful,a,tori do lui saelti tra 'i pre*nti, procad,e imrne-d,iatamente a pubbldcarnenr* a,Uo sorurini,o.

Cornpi,uto lo sarutin'ío, na proclrtrno, il, ri,sultalo e ne dÀ. subiloaomuni,caz,íome al, M'ini,slro per la grazi,a e gi,wslí,zia. -

(Art. 5). Quando tutti o in parle d,ai cand,id,ati non conseguonola ma,ggi,oranza assolul,a dei, ooti, il presídcntre d,ickiare nuooo,rnentecurwocata l'ossemblea per le ootaa,i,one di, bal,Lotlaggio per. coloro chenùn hanno consegu'íto tale maggi.manza (5).

In caso d,i, pari,tù, di oolí, è prafníto il, caniìíd,ato pti,ìt, anziano períscr'ízione mell'albo e, trra coloro che ohbiano uguala anzi,onità d,i'iscrizione, il maggiore di elà.

(Art. 6). Contro i, risultali alell,'elazione ciascum prolessiondstaisarótto nell'albo può proporre îecl,o,mo al Consiglio nwiono,le entrodi,eci, giornd ilall,a proclarnazdane (6).

(1) Trattasi di atticolo inserito dal compilatore deìla prosentopubblicazione.

Pgl le attuibuzioni e lo scioglimento dol Consiglio. y. aftt. 26 €27 successiyi.

(2) Non è ammesso esorcitaro il diritto di yoto medianto delega.Non possono partecip&te alla votaziono coloro che sono sospesi

rlall'sssri.izio professionale.(3) Ls patole in carattere normale, e non in co$iv'o, sono tratte

tlalÌ'ultimo comma dell'art.3 del togolam€nto professionale (v. nota aaletto art. 3): la d-isposizione è ila oonsidorare tuttora in viqore.

(4) L'arviso di convocazione dell,assemblea può essere unico edindicare cioè il luogo e la data dslla prima convocazione, della secontla,so neecssaria, e della eventuale yotazione di baìloltaggio.

Ai fini tlella tletorminaziono deÌla yalidità deua assemblea devetenersi conto del numoro dei votanti, non già del numoro dei presentialle operazioni eÌettorali.

(5) AILà yotazione ali ballotteggio parteciparìo tutti coloro chehanno ripotta,to voti, senza peraltro raggiungere la maggioranza as-soluù&.

Ai fini di determina,te il numero di voti reppresentante la Irag-gtorànza assoluta de.I/e tenorsi conto dei soli ]roti vàlidamente esDressi(così ad es. precisa 1,aú. 19 deÌ d. P. R. 2? ott. 19b3, n. 1068, pol iragionieri e poriti commerciati).

(6) Il termite è da ritenorsi perontorio e non già, metamenteordirìal,orio.

-10-AR'l. 3-r?r (1)

Consigl,i.o nazionale I composizione :el,ezíone d,ei componenti ; caúche

'(artt. 10, 11, 13, 14, 15 e 16, d,.tg.l,t.23 noa. 191J, n. 3tì2,come mod,if. d.all'art. 2 d.lq. p- 2t oiu. 1946. n.6t

(ilttrcdoùo dal compitatori d.illu piesente raa:aoltal

(fut..10). Il Consi,glio naz,ionale d,ei, geometri è costituitopresso il Mini,stero d,i grazi,a e giustizia ed, è Jornato di undi.cd com-Tsonenti elott'í dai Consígli, ilei Coltegi.

{AÌt. 11). Nalle elezi,on'i d,el Consiqli,o nazionale s,inúend,eelelto ,il cand,id,alo cha ha ri?ortatu un maggí,or nu,mero d,i aoti. Aeiascnn Consíglio spetto, un oo!,o per ogni, cento ismi,ttí o frazione d,icento, fino a d,uecento isuitti, un aoto Tter ogíti duecenlo iscritti f,noú saicenlo bc-ritti, ed, un ool,o ogni tracento i,scrilti da seicento iscrittied oltre.

In caso di parità tli aoli è preJuitn ,iI candidato piìr anzianoper iscrizione ùellralbo, e,, tra colmo che abbiano tt(tuile anziandúàtli íscrizione, iL maggiore di etù.-

Ogni. Consiglio comunica,il ri,sulto,to d,alla ootazione ad unaCommi,ssione nominata d,al Mi,ni,stro Tter la grazia e giustizia e com-posta, di cinque proJessionisli che, tseríf,cala l,osssroanza delle normed,i legge, acaerta i,l risuitato complessi,oo d,ell,e ootl,zione o %e or(linala pubblicaai,one con proclamazi,one degti eletti nel bol,lefl,i,n o d,el,lI,ínistsro ,

(AÌt. 13). I Consi,gli d,et:ono essere conaoco,ti, per le elezioninei qttind,ici, gí,orni preced,enti a quello in cui scaàe it Consiolion a zionale.

Non si, può fare parte conternporeneo,rnente d,i um CotLs,iqli,o edel Consiglio nazionale.

In mamcanza d.i optzione nei d,ieci giorni successit:i alla elezionesi presu,me la rinunzia all'ufi,cio di componenl,e det Consiglio.

I cornponenli, d,el Consi,glio nazionale resl,a,no i,n car,íca tre annù.(Ari. 14). I cornponenti, del Consigtio nazionale eleggono nel

proprio seno il prcsid,ente, ,i,1, ui,ce-presid,ento ed, iI se.trat0,ri,o.Il Consigli,o predetto esercita le attribuzi,oni st;bi?te do,lL,ordi,

ione ;ithe

_ 11 _

ùonùeùto proJessi,onale oigente ad i,nollro d,à parne suí progaltd diLegge e dd regola,nxento cke ri,gua,rd,ano la proJessiono a sul,La loro ,in-

teryrorúzi,one , Euúnclo ne è r,ichi,esto dal, Mì,ní,stro per la graz,ía egdusti,ziú. Determína inoltre Ia misura d,ol contributo d,a corr'í,spon-dersi annualmente daglì iscridi netl'o,tbo ptr le spese det pripriof unzionammlo (2\.

(fut. 15). I componenli, d,el, Consiglio naai,onoile debbono essereisuitúi nelU albo. Essi ltossono essere rieletti.

I,ino all',ínseiliamento dal nu,otso Consi.glio nazional,e r,ùrnana incarica ,il, Consi,glio usaentre.

Al,l,a sosli,tuaione d,ai, componenúi d,acad,wtd o di,m,issionaú o cherimangono assenli d,alle sedute per un period,o d,i, o-l,Lre sei mesi con-secutiùi si procede nxedliúnle elezioni, suppletiae, Queste si, 81)olgononei Consigli che non hanno alatm comTtomente nel Consi,glio na-zianúla.

Il conxponenúe eletto o, nonne d,el comma Ttreced,ente rirnarn,in cúî'ica fino alla scailenza dal Consi,glio nasíonala.

(Art. 16). Per Ia oalid,ità d,elle sed,ute d,el Consiglio nazionaleoccorre Ia presenzt d,el,la maggioranza dei cornponenti.

In caso d,i assenza d,al, presddante e del ui,ae-presid,ente, na esarci,talo Junzi,oni i,l, consigli,ere pi,ù, anziano per lr,i,so'ízionn nell, albo.

(1) Trattasi di articoto inserito d&l compilatoro deUa presontepubblicaziono.

V. anchs i1 successiyo art. 15.V. inoltro I'art. 8 tlel d. Ig. C. p. S. 28 maggio 194?, n. d97 :tr 8. GÌi ufrci ali segretoria dei Consigli nazionali presso il MiLi-

stero.ili grazia e giustizia sono diretti dà un magistrato di gredo tronsuperiore al quinto (ora qualíf,aa di nragistro,to d,i, appello), còadiuvatoda oon più di quattro cancellisri D.

(21 Y. art. 26.

Esercizio d,eua proJessione. UffiOrî per to, ,iscri,zíone ne\'atbo (r)

Per essere scritto nell'albo dei geometti ò nscessario:o) essere cittaalino italiano o cittactino ali uno Stato avente

tratta,mento rli reciprocita con I'Italia (1) ;

nuts. 1944, tt. 382,. 1946, n. 6)nle îaacol,ta.\

geometri, è cost'ituitovrrnato d,i, und'í.cí corn-

nazionale B',inlerLile

7r nunxero di ooti, A, iscîil,Li, o Jrazdone dd

i duocento dsmittd finoi,t i, da seicento i,scrifri,

andiiluto p,iìt anz,ianoúno guúl,e anzianítà,

Lla ootaz,ione ad unawiaagiusliziaecom-Sserùanza delle nu'maaola,z'iona e ne ord,'i.na,

*tí nel bol,letti,no tlal

aocati per la al,azi,onù

ulí scad,e iI Consi,glio

zte cl,i un Contiglio e

wccessioi alla elezioneta d,el, Consíglî,o.mo ín carí,ca tre ann'í.

.azional,e eleggorxo nel,

I il segretari,o.)ní, slúbili,te tlall' ordi -

-72-

,,u,""i,)",fl*:?T1i::T:J'3ìe.1ona.,-oreriporrarocondaDna

aHil"*j;;*J":l';j;*"T"$"1,nJ;ffi ;:,TiT"fr Ji,H;*'i"3J,ii""i]l'jffi'i:.X dei dipromi indicati neuarú. 1.

::11o"i"oi,ortr,-ainil"""";j.i""ff :,,T'J,$,ì:i:li:;h:Ti"r*à:irrr"*#,l"XrBrrca aftivirà m conrra.tdizione con sti inrerossi

(1) Y. gti aîtt. t,2 s 7

*""*'ii1"i"u*,;,"#fl",l*,lJ;;}.#"ffi i"'"?""ii"13Í.î;,1;13';"-"""

i:i"":f",:$ """yJ:#ifil"",t,ttf; "."J}if"ff :ri,T: il",?,i,1;,1ij, 3:f; l;il"';S"""i;1"'."#*:,,1':",T"?Jí,::l;;'"""Hil';*,':"",1o.",..ro_

,."""*o'i'ii,1.,1,,î,",ÌTi j"",il,i:ll{,!:{#**:'...ff ""x'iJÍ,

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ffilI[ i1 ";,*..**"}l'ft:$.*q;*#[ti]:":iffi t",' "ii íiiî.'iTi"lT.jhf":i:,:,13:_der .presenre comma e queua di

lt#::.!îi'#qr,iitill-";H:r:nr.nr#Ttif ffi_ j:.n:ffi

n**l*fitrr**ntt{**ffijil..,-9t_li" f om erse retarivamàl

r}'íiii".1'il"X*;i*r\,r,".il*:i#"lJ3l*',lL:#":il;:T,;,ì:lla reclusione superiore a cinque annr,

) ripoltato condanna) superioro ai cinqueione ai termini riel

indicati nell'art. 1.,ll'albo, e, qualora Yi

coloro che abbiano:ne con gli interessi

, 1938, Ì. 89? :

roîgssiono se non sono

tta morale [o politica]J€, e, sc isoitti, aleb-|ìzion€ le norme stà-

i professionali Ia iscri-nessa sotto condizioneìta media,nto attosta-lsteri.quanalo per la iscri-

regolamcnto prolessio-rionale. Non si applicaon essendo prevedutoa predetta iscrizione

'r.pongono altri ordina-t. 1953, Ìì. 1068, per i

be oomma e quella dia evidonza : in questasubìto una condanna

,nc non è piìì provistar imporro aùtomàtica-ìIho, a,nche in assonzana qualsiasi contlanna'eprensibilo : in questaI una valutaziono rlelle

'ta e Íìd em€ttere uno meno nell)aspirante

leriore a, cinque anni,

-13-quaìora intervenga la riabilitazione, può esserc isoritto nell'albo (sallloche la iscrizione gli sia rifiutata ài sonsi dol prcsento terzo comma).La condanna alla pona dell,arrosto superioro a cinque anni non im-pedisce la iscrizione (pcraltro la possibilità di u-na tale condanna èplaticamente solo teorica).

AÌî.5Dotnand,a d,i isoiz,ione nell'albo

La rlomanila per I'iscrizione è tliretta al Consiglio del Col-legio nella cui eircoscrizione I'aspirante risiedo; è rodatta in cartatla bollo eal accompagnata dai seguenti tlocumenti: (1)

1) a,tto aii nascita ;

2) certificato ili residenza;3) certiffcato gonerale del casollado giudiziale di ctata

non aDtedote tli tre mosi alla presontaziono della tlomanda I4) ceftiffcato di cittaalinanza italiana o cettifcato di cit-

tadinanza dello Stato avento trattamento tli rociprocità conI'Italia (2) ;

5) uIro rlei iiiplomi inrlicati nell,art. 1.

(1) IJ'aspirarte deve allegarc alla domanda la bolletta compro-vante I'ey\/enuto pagamento doìl.a tass& di concessione goyelnati]/a,nelle specie fissata in liro 10.000 dùì n. 11? dela teb. / a[eeata aÍd. P. R. 26 ott. 19?2, n. 641.

La bollottà yà conservata nel îascicolo.(2) V. L'aú. 4 lett. c.).

A.B'T. 6

Dioi,eto di, isc,rizione in più albi. TrasJerimonto

Nsssuro può essere iscritto contomporaneamonto in piìttli un albo; ma è consentito il traslerimento da un albo all'altro,contempotàneamento a1la, cancellazione della iscrizione ptecedente.

È consentita la iscrizioùo in albi di altla categoria professiorale,salvi i casi di incompatibilità.

* ll fa,scicolo persotrale del professiouista càncellàto per trasfe-runento va {tra,smesso clal CoÌlegio che cfrettua la calcellazione a queUoche conserya I'albo nel quale è stata chiesta la isctizione.

-14-

$ au.'. z

e delle altre pubbliahe ArnministrazioniImpiegali d,elh Stato

Gli impiegati delio Stato e delle altre pubbliche Amrnlli-atrazioni, ai quah, secondo gli ordinamenti loro applicabili, siar-iotato l€sercizio tlella libera professione, ùon possono essereiscritti nell'aibo; ma, in quanto sia consentito, a norma degliord in 2p"rr5i medesimr,- il_jgllgr-""!t qilp-erprijggegrhi*S11dtipotranno loro essere affd.q,ti, pure.4on eÀseldóìÀii isciilti net'atbo.

I suddetti impiegati, ai qual.i sia invece consentito I'eserciziodella professione, possono essers isctitti nell,albo; ma sono sog_getti alla discipli_na del Consiglio solta,nto per ciò che riguarda ilIibero esorcizio. Ia nessun càso la iscdzione nell'albo ìruò costi_tuire titolo per quanto cónòeinC Ìa loro ddiìieit'

Gli impiegati suddetti non possono, però, anche se isctittinell'albo, esercitare la libera professiono oye sussista aicuna in_compatibilità preveduta da leggi, regolamenti genetaÌi o speciali,or-vero da capitolaii.

Per I'esercizio delta libera proîessione è il ogni caso neces_saria ospressa a:utorizzaziote doi capi gerarchici nei modi stabilitidagìi ordinamelti dell,amministrazioae da cui l,impiegato diponde.

È riservata alle singole Amministrazioni dello Stato la fa_coltà, tti liquida,re ai propri impiegati i corrispettiv.i per le presta_zioni compiuto per onti pubblici o aventi ffnalità rli pubblicornteresse.

Tali corrispettivi saranno flssati sulla base delle tarifio oeri liberi professionisti con una riduzione non inferiote ad un terzo,rìè superiote aila metà, salvo disposizioni specia,Ii in conirarro.

. Lù riduzione non a-nà luogo nel caso chc la prestazione siacompiuta insieme con liberi professionisti, quali componenti dìuna Commissione.

- Peraltuo l'àrt. 60 d6t t. u. gen. 19ó?, n. B, concernente to sta_tuto degli impiegati civili deuo Stato d.ichiara incompatibile con laqualità, di iJnpiegato l,esercizio di-rrna- qualsiasi profes.sione; analoga,incompa,tibilità, prevedono t,art. 89 delti l. E mar. 1901, n. 90, sulto

.e Amministraai,oni

pubbliche Anunini-Ioro applicabili, siaì.on possono osserortito, a norrna degliciali in ga,rich_i-gÈestiessi iscútti nell'albo.consentito l'esercizio

'albo I ma sono gog-

r ciò che riguarda il. qgJl'albo può costi-

)ta.rò, anche Be iscritti) sussista alcu-na il-ri generaii o speciali,

in ogni caso necos-ici nei modi stabilitii'impiegato rlipendc..i clello Stato Ia fa-)ettivi per le presta-flnalita, di pubb[co

ase deUe tariffe perrferiore ad un terzo,pociali in contrario.re La prestazione sialuali componenti di

stato giuriùico degli operai dello Stato; e I'art. 241 alel t. u. 3 mar.1934, n. 383, por quanto concerne i segrete,ri comuÌali e provinciali€ i dipcnd.onti dei Comuni o Provincie.

AR'r. IComunicaioni d,ell'albo e d'ei' proaoed,'i'menti relatioi

I-/'albo stampato a cura del Consiglio, deve essete comuni-cato alle cancollerie tlella Corte d'appello s dei Tribunali deilacircoscrizione a cui I'albo stesso si riferisce, al Pubblico llinisteropresso le autoritÈù giudiziarie suddette, alle Carnere d,i commercio,i,nd,uslria, artigia,na,to e agricoltura (1) o alla segrcteria del Consi'glionazionale ilei geomotr'i, di cui all'art. 15.

Agli uffici a cui tleve trasmettersi l'al.bo, a termini del pfe-cealento coÍrma, sono comunicati altrosì i proYvetlimenti individuali di iscrizione e cancellaziouo tlall'albo, nonchè tli sospensionetlall'esercizio della nrofessione.

(1) Il testo originàrio indicava i Consigli provinciali dcll'economia ;i d.etti OoDsigli, a seguito dellà soppressione tle.ll'ordinamento corpo-rativo, sono stati a loro yoltà sopprossi e le loro attribuzioni deyolutealìe Camcre di commercio, ind.ustria e agricoltùa, (d. 1g. lt. 21 set.1944. n. 31ó).

ARî. 9

Atlestato d'i i,sffi,zione. Efretto d,ella isarizione

Il Consi,glio rilascia ad ogni iscritto apposita attsstaziore,La iscrizione in un albo ha effetto per tutto il territorio tlellaRepubblica.

4R1,. 10

C ancellazione d'all' albo

f,a cancellaziono dall'albo, oltre che per motivi disciplinarigiusta l'articolo seguellte, è pronunciata dal Consí,glio, su domandao in seguito a dimissioni tlell'interessa,to, owero cli ulffcio o surichiesta del Procuro,tore d,olla Reoubblica, nei casi;

3, concernente lo sta-incompàtibile con laprotessiono ; analoga

ar. 1961, n. 90, sùllo

--T:_

ù\

-16-ili perdita della cittad.furanza o dol gorlimento clei diritti

tli trasfodmento dell'iscritto in ul altro albo.civili ;

b)

- altrc ipotesi di cancellazione dall'albo sono le seguenti.a) diletto di specchiata condotta (aú.21.26 apr. 1938, n. 89?,

inserito in ùota all'art. 4 del prcsente regoÌametto);ú) conalarura, a.llr, peoa della Ì'ecÌusione superiore a cinque ù.D.tri

(arl,. 13, ult. co. del presente regolamento);c) condanna, alla pena della reclusione, qualunque sia la sua

durata, qua,lora ii Consiglio ritenga che ad essa debba segrire la can-cellazionc, o non solamente la sospensione d.àll'albo (aft. 13, 10 co.,p ma parto) ;

d) incompatibilitù (aú. 7 del prcsente regola!ìento) ;e) trasferim€nto di residenza (art. 5 del presotrt€ ì'egolamento).

)ar'. ttPene- d,isciplinari. Prouaed.tmenti. Conunicazione (Ll

Le pene disciplinari clae lI Consiglio può applicaire, per gliabusi e le mancanzo che gli iscritti abbiano commesso nell,eser-cizio della professione, sono :

a) I'avvortimento Iú) là cenButa;o) la, sospensione dalltesercizio professionale per un tempo

non maggiore di sei mesi (2),d) ia cancollazione dail'albo.

I-,tal'vertirnento è dato con lettera taccomandata a firma delprcsidente de! Consi,glio.

I../a censuta, la sospensiono e la cancellaziono sono notificat€al .colp..evole per lnezzo di ufrciale giudiziario.

II

(1) Un terzo commrù de1l'articolo, comma qui omesso, disponeya,cbo iI Comitato doyeva comunicarc all)associazione sindacalo r prov-vedimenti adottati contro i professionisti che îacevano parte della a,sso-ciazione, o etano iscritti nell,a,lbo (e anaÌoga comunicazione doveyaÎare la associazione aÌ Comita,to) : la disposizione ò superata a segurtodella soppressione dell'ordinamento corporativo, in quanto, non avenrlopir) le associazioni sinda,cali rileyanza, pubblicistica, il Collegio è su-bentrato a detlie a,ssociazioni nclkì funzione tle1la tenuta dóI,atbo e

collegio geometri or
Evidenzia
collegio geometri or
Evidenzia
collegio geometri or
Evidenzia
collegio geometri or
Evidenzia

el gotlirnonto tlei diritti

rn altto albo.

o sono le seg'nentr :

21.25 apr. 1938' n.897'àmenlo, ;.e superiore a crD.que a'nDr

ln", qoaluoqoe sia la sua

essa, debba seguirs la can-dall'albo (àrt. 13, 10 co

'

ie regoÌa,mento ) ;dol presente legolàmento)'

Cumuni,cozione (L)

io può aPPlica'ro' Per gli>iano commesso trellesol-

:ofessionale Per un tempo

raccomandata a firma del

ncelaziono sono notificatoliziario,

il Consiglio, compotente ad adottare i proYYed-imenti disciplinari' è

orsano del Collogio." (2) v., p9a9ltg9'-ua.- ipolss.i tli s-ospessione. dall.'esercizio (san-

,iond aisciotùaióI p"r un tómpo superioro ai sci mesi, I'art 2 della

i. 3 tg. 19i9, n '536, inserito in nota atl'art.26 d.el presents legola'metrto--'-

rstntttoria a, ìff ,alir*, diseíptinore

L,'istruttotia che precetlo il giuttizio discipiina're, può essere

promossa da,I Consi,gtio su d.omanda ali pa$e' o su richiesta del

Pubblico Ministero' owero tl'ufficio, in seguito a deliberazione

del Consigtio, atl iniziativa tli uno o piÌt rnembri.Il presidente deI Consi,glí0, verificati sommaliamonts i fa'tti'

raccoglie le opportu:re hlormazioni e, dopo di avere inteso l'in-colpato, rilerisce al Consigli'o, il quale tlecitlo se Yi sia luogo a pro-

cedirnento tlisciplinaro.In caso afiemativo, il presidente nomina iÌ relatoro, ffssa

Ia data tlelta seduta per la discussione e ne informa almeno dieci

giorni prima I'incolpato, affinchè possa presentarc lo sue gittsti-

ficazio:ri sia personalmente, sia per mezzo di tlocumenti,Nel giorno fissato il Consiglio, sentiti il rapporto del relatore

e la tliîesa clell'incolpato, adotta Io proprie docisioni.

Ovo I'incolpato non si prosenti o non Íaccia pervenire tlocu-

menti a sua discolpa, nè giustiffchi un legittimo impedimeDto'si nrocedg il sua assonza.

mma qui omossor disponeYarsociàzione sindacalo i Prov-',Ìre Îacsvano Parto d.ella asso-

aloga comunicazione dovevaosizione è supolata a segulro'atiYo, in quento, non aYondorbblicistica, il Collegio è su-

ione d.ollà tenuta d.s 'albo e

- La oontestazione dei fatti all'incolpato, sia in sede di faso pre-

liminare al procedimento disciplil.aro (primo comma), sia in fase diproced-imentó (second.o comma) è prevista a pena dì nullità,.- È owvio, poi, ai fiui della rotta inúerpretazione del primo commadell'articolo, sócondo cui ( I'incolpato d.eve essere inteso ùr cho è sum-ciente là awenuta contestazions degli addebiti alf ineolpeto : se costuinon si presenta e non giustifica uD. legittimo impedimonto a comparrle'il presidente de1 Consiglio riledsce rgùaìmeÈte al ConsigÌio, a,D.che

senza aYer intoso f incolpato,La contestazione deve avvenire ancho nella ipotesi tli c*ncella-

zione dall'a.lbo per difetto d.ei requisiti.Le decisioni del Consiglio doYono essero motivaú€.

collegio geometri or
Evidenzia

-18-

cancettazione " ,"r0"])ro"lrl" per proccd'i'ùxento o

cond,anna penale

Nel ca,so di conda,nna alla rechLsiono, il Consdglio, secondo lecilcostanze, può eseguire la cancellazione dall'albo o pronulciarela q5rspensione. Quest'uì-t-ima ha sentpre luogo ove sia siato rilà-sciato mantlato tli cattura e ffno aila sue revoca (1).

Qualora si tratti di condanna, che impodirebÌbe la iscriziouo,è sempre orclinata la ca,Dcollazione alall'albo (2).

(1) La infeùoe formulazione doll)articolo può ingenerare con-fusione.

La sospousione - -o!!!igq!orra - adottata in pend.enza di proco-dimeìto-peirìle nel ior-s-o dalfr*ale è stato omesso mandato (orveroqrdine) di catluia, provista rtalla second.a parte del primo comma del-I'articolo, costituisce misuì'a cautÉlare e non già sanzione disciplinarè.

La sospensionei aalottata a, seguito di condanna alla peiiil- dé-iliireclusione, proyista dàllà pdma pa,rte de1 primo comma, inv€c€, costi-tuisce sanzions tlisciplinaro ai sensi dell'art. 11 l€tt. c) del presentsregolamento, pcr cui non può suporaro la durata di mesi sei.

I.la canccllazione dall'albo prevista nol presente articolo, infine, èad.ottata per incìegnità ilell'iscritúo o corrisponde alla sanzione deno-minata, il altri ord.inamenti professionali, ratliazione dall'albo.

(2) V. l'ùt. 4 lett. ó).

ABr. 14

Riammis sione nell' albo

Colui che è stato cancellato rlalÌ'albo può a sua richiestaessere riarnmesso, quand.o siano cessats le ragioni che hanno lro.tivato la sua cancellazione.

Se la cancellazione è ar.venuta a seguito di cond.anna ponale,la d.omanda di luova iscrizione non può essere fatta che quandosiasi ottenuta Ia riabilitazione, giusta le normeprocedura penale.

Se la cancellazione è a'svenuta in seguito apli:rare per causa ùiversa da queDa ind.icata nsl

tlel Oodice di

giudizio disci-conìIna prece-

foceddmento o

i\ Consdgli,o, secontlo lelall'albo o pronunciàre.ogo oYe sia, stato rila-rcvoca (L).podhebbo la iscrizionetbo (2).

lo può ingenerare con-

ta in pendenza tli proco-rmosso manclato (owerote tlel primo comma tlol-sià sanzidne discinlirLare.óndairna allà lel; déItàno comma, invece, costi-11 l6tt. c) d.el presente

rta di mesi sei.resente àrticolo, infine, èlnde alla sanzione d.eno-liazione dalÌ'albo.

to

)o può a sua richiestaragioni che hanno lro

ito di condanla penalo,sssete Íatta che quando) normo del Cotiice ili

eguito a giutlizio clisci-cata nel cornma prece-

d.ente, la iscriziole può essero chiesta quando siano docorsi dueanni ila,lla cancellaziono dau'albo (l) (2).

Se la domanala non è accolta, I'interessato può riconere inconlormità tloll'articolo soguonte.

_ (1) Ira canceUazione qui pr€yista era stata motiyata dall,esserovenuu mero i requisiti per la iscrizione nell,albo.(21 La nabilitazion€ o il docorso del tsrmine ali d.ue anni daUa,carcellazione dall'albo costituiscotro conalizioni pu" tu-r"iJ.iriooa;

3ll-" 91 *t",noO., ovriamento, non sono sr'trcienìi por oútenore taler-oiscrizione, bensì devono sussistere ancUe gU, altri '."q"ì.itipr"_rtidall'art. 4 del presento regolàmento, requistti"tra i iuaìilìoài" n,,.rr"*:,,0,::1.-

o j:l l^1":enro resotàmenro, req uisi_ti"tra ì !u"ìi 1ì"ài" qo"uo

*l'::::",-:ll"_":iggg"g,ihrnelrensinlo(p"ò';;;;""r,;;;i;;r-..he deyesi ayer pres€nto it tompo sissoguentu ;ìù.;;;;ti;;il;J.

aRî. 15Deoisioni del Consiglio. Ricorso aI Con*igtio naziuw,ln

le clecisioni del Corxì,glio, in orclino a,lla iscrizione e allalancgllazione dall'albo, nonchè ai giuttizi discipli:ra,ri, sono noti_

-ficati (1)- agli interessati, motliantì tettera ùccomana*ou

"ooriceyuta tli ritorno, salva la disposizione clell,art. 11, com.ma 3,per quanto concotne la notificazione di alecisioni cho pronunzianoi provretlimenti discipìina,ri ivi indicati.Contro le riecisioni alzid.ette, entro 30 giorni ilalla notiflca-

ziono,_è clato ricorso, tanto all'interessato qí^ob ii ir*urot*,d'alla

^Ee?ubblica (z). al. Consigtòo naa,ionate àt gro*rrrl 1lj G1.Uontro le decisioni d.el Consigtio nnziond,le ó ammosso'ricorso

alle Sezioni unito della Coròo suprema di cassazione per incom-petonza o €ccosso ali potde.

(1) Le decisioni alevono essere motivate., ....19e -vanno noti-0cate in copia auteDticata nslla parte conúenen[etutfi gli elementi atti a norre liotu""euaio io

-g";;ffi;;; i.p"-gnazione- (in testazione, àata, orsposlllyo).

*-^_ lzl D9y-ssi alìegare al ricorso, a meno chenon si [ratti d-i ricorsollll9uto. d*t pubbtico ministero, ia

"icuootu "ffi.ó"r"ià"ì,i-l-o"ooropagamento presso I'ufrcio det rcgistro aeua sonml ai'ilà Àóo 1a. rg.

collegio geometri or
Evidenzia

-20-13 stt. 1946, n. 261 ; v. anche artt. 2letb. a) e 3 de1 regoÌamento diproced.ura riportato al S 3). l,a allegazione è a pena tli Írricevibilità,dcl ricorso.

(3) Il testo odginario dell'articolo indicàvà la Comnissiono cen-trale per g1i ingegneri e gli alchitctti presso il }Iinisterc dei lavoripubblici, ili cui &ll'art. 14 del regolamento appro]'a,lo con r. al. 23 ott.L925, n. 2'c37 er-[ all'art. 4 del r. d. 27 ot't. 7927

' n. 2145 ; mcmbri della

Commissione, in sost'ituzione degli ingegncri eal architotti, orarÌo peròsei geomotri nomina,ti fra i designati in numero doppio da1 direttoriodel sintla,càto aazionals dei geometri.

L,a sostituzione d€Ua CommissioÈe qui prevista con il Consiglionaziona,le dei geometÌi presso il. llinistero di grazia c giustizia è avve-nuta in virtù dol d. tg. 23 nov. 1944, n. 382 mod.ificato con d.'lg. 21 giu.1946, n. 6 ($ 15; v. anche art. 3).

(4) V. I'àrt. 19 reg. 23 ott. 7925, n. 2537, lasciato in vigore cìal-l'art. 17 d. lg. n. 382 dél 194{:

rr 19. Il consiglio nazionàle stabilirà con proprio regolamento ir-tenlo le norme per il procedimento relativo ai ricorsi proposti dinanziad esso e por quanto occorra a1 suo îunziouamerrto amministrativo e

cont&bile r.Per i.l regola,mento di procedura, v. $ 3.

ART. 16

Oggetlo e li,mi,ti, rlell'esercizòo professional,e (I)

L,'oggetto ed i limiti dell'esercizlo professionale di geometrasono regolati come segue:

a) operazioni topografìche di rileyamento e misurazione,tli triangolazioai secondarie a lati rettilinei e di poligonazione,rli determilazione e veriffca di confini i operazioni catastali edestimi relativi ;

ù) operazioni di tracciamento di strade potleràLi e con-sorziali ed inoltre, quando abbiano tenue importanza, di strarleor<linarie o di canali cli irrigazione e di scolo ;

c) misura e dirisione di fonrli rustici ;d) misura e divÌsione di atee urbane e di modeste costlu-

zioni civilì;e) stima di aroe e d.i fondi rustici, arìche ai ffni di mutui

fontliari e di espropriazione i stima dei danni prodotti ai foudirustici dalìa grandine o tlagli incencìi, e valutazione di danni co-ri.. :'t.

*,*i$É, r,r Iqueql*i.r- ,:,'."

) e 3 ttei regolamento ali

) a pena di irriceYib ita

rYa la Commissione con-o il Ministero dei lavorirprovato con r. tl. 23 ott.7 , tt. 2l4i ; mombri dellaed architctti, erano Peròero doppio alal direttorio

prevista con il Consigliograzia e giustizia è awe:)dificato con d.. 19.21 giu.

;?, làsciato in Yigole d a,l-

proprio regolàmento in-ìi ricorsi proposti dinanzinmento amministratiYo e

fessionale (1)

'ofessionale tli geometm

'amento o misurazione,rnei e tli poligonazionetoperazioni catastali eal

straale poal€lali è con-o importanza, tli strade,o1o ;tici ;,no e tli modeste costru-

, anche ai ffni di mutuirlanni prodotti ai fontligalutazions tli tlanni co-

-27-lonici a colture erbacee, legnose, da frutto, da foglia e da bosco.E fatta eccezione per i casi rii notevole importanza eoonomica oper quolli che, per la complessità tli elomenti tli valutazione, ri-ohiedano le speciali cognizioni scientiffcho e tecnichè proprie deidottori in scienzo agrarie I

/) stima, anche ai fili ili mutui fonaliari e di espropriazione,di aree urbane e d.i motlèste costruzioni civili ; stima dei tlanniproalotti dagli i:ocendi ;

g) stima cli scorte morto, operazioni di consegr:.a o ricon-segDÀ dei beni rurali e relativi b;b,nci o liquiclazioni i stima percostituzione od eliminazione di servitir rurali I stima clelle acquoirrigue nei rapporti tlei fondi agra.ri sorv-iti. È fatta occezioneper i casi di notevole importanza economica e per quoili che, perla complessità di elementi di vaJutazione, richieclano le specialicogtizioni scientiffche e tecniche ptoptie doi clottori in scienzeagrarie ;

A) fnnzl66 putamsnte contabi[ otl amministrative ne]Iopiccolo e medie aziencle agrario ;

?) cumtele <Ii piccole o modie ,aziende agrarie, in quantonon importino durata superioro ad un anno etl ura vera o ptoptiadirezione tecnica i assistonza nei contratti agrari ;

Z) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione tli co-struzioni ruta,li o di eiliffci per uso d'industrie agricole, di timitataimportanza, ili struttura ordinaria, comptes€ piccoìe costruziotriacc€ssotie in cemento armato, che lon richiedano particol.ari ope_razioni di calcolo e che per la loro riestilazione non possano co_munquo implicare pericolo per la incolumità rlelle persono (2) ;nonchè rli piccole opore inerenti alle azionde agra,rie, come stradevicinali, sonza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e tli bo-nifica, prowista ali acque per le stesse azionrle e reparto ilellaspesa, per opero consorziali relative, esclusa, comunque, la reda_zione di progotti generali di bonifica iclraulica ed agraria e relativadireziono ;

nx) pîogetlo, alireziono e vigilanza di moriesto coshuzionicivili ;

î?) misu.ra, contabi[tà e liquidaziono dello costruzioni civiliindicato nella lettera rz) :

o) misura, contab ita e Iquidazione di lavori di costru-zioni rurali sopra speciîcato ,

p) fuazioni peritali eil arbitramentali in ordino alls attri-buzioni i:rnanzi melzio:rato I

q) mansioni di perito comunale per le funzioni tocnichoortlina,rie nei Comuni con popolazione fino a diecimila abitanti,esclusi i progotti ali opero pubbliche d'importanza o che implichinola risoluzione cli rilevanti problemi tecnici (3).

(1) Y. gii artt. 18, 19,20. -(21 f..,a Osposizioné, pér b genericità della sua formulazioao, noIrè tale tla procisaro gli efiettiyi limiti delle prestazioni dei geomotri, inrolazione alle_prestazioni degli ingsgneri civili: taÌe mancànza di pre_cisezione ha dato luogo e dà tuttora luogo a gravi contrasti tra le iuecat€gorie di proîessionisti, contrasti che attendono ancora di esseresopiti sul piano neziorale, data \a dslicatezza e la riloyanze deeli inte_ressi in discussione.

V. anche la Circ. tlel Ministero ll. pp. 21 dicembr€ 196?, n. 89646{riportata el 2), sui limiti d.ell,attività, doi geomotri in mat€tia di layorirn cemgnlo arm&to.

.. . (q) ^V. anche artt. 5, 6 d.. ìg. 26 ott. 1972, n. 650, sulla tuma deitipi di frazionamonto (in /i cetq.sto, Cùsù Etl. Stamperia Nazionale).

A.RT. 17

Attíaitù, d,i altre proJessioni

le ilisposizioni del precodente articolo valgono ai fini dolladelìmitazione tlella professione di geometm, e non pregiudicanoquànto può formare oggotto clell'attività di altre professioni,salvo ciò che è disposto dagli artt. Ig a,24,

ART. 18Attri.buzioni comuní agli ingegnori cí.lili

I-,e funzioni di cui alte lottere a), b), d,), l), t), nn), nJ, o), q),dell'art. 16 sono comuli agli ingegneri civili.

Gli ingegneri civili ayranno i:roltre îacoltà di compiere ;l) la stima dei {ondi tustici e d.i aree, ai fini d-i Lspropria_

:e ali laYori di costru-

ulj in ordine alls aútri-

* lo fu:rzioni tecnicleo a diecinila abitanti,ctanza, o che implichino(3).

La sua formulazione, non)stazioni dei geomoltri, iDi: tale mencànzà d.i pre-Jravi contrasti tra le aluelndolo ancora di esseroe la rilevanza ilogli into-

dicembro 1967, n. 39646netri in materia d.i lavori

2, n. 650, sulla ffrma dei1. Stamperia Nazionalo).

)ni

o va,lgono ai fini d.ellara, o non pregiualicaùoi tli altro professioli,24.

uri cíoili

dl, f), l), rn), nl, o), ql,rili.,coltà, di compiere :

'ee, ai fini di ospropria.

-23-ziono, nel solo caso pstò che questa úia connossa o dipend.onte dastudi o lavori ai qua,li attende I'ingognero I

2) la Btima pol costituziono ed eliminaziole tli servitrìrura,li solo in quanto Ir costituzione o la elirninazione stsssa siacoltnessa o tlipen(lonte dagli studi o lavori prerletti;

3) la stima dei danni di qualsiasi gonere subiti dai fabbricati, ancho se rurali.

IJa funzione poritale ocl arbitralo, di cui alla lettera p) del-I'ind.ica,to aft. 16, è comuno agli irtgegneri civili, in qualto riflettagli oggetti di cui allc lottore a), b), d), Í), I), m), n), o) (L\.

(1) Y. Dota (2) all,art. 16.

ART. 19Attribuzi,oni cornuni a,í dodord in sciemza agrari,e

I,a divisione di foncti rustici e le attribuzioni intlicato nellslottere A), e), 9), k\, i), ll, o), d.ell'art. 16 sono comuni ai dottoriin scienze agrario.

La, funziono peritaio ect arbihamentale, di cui alla lstteta ?)del medesimo a,fiicolo, è comu:re ai d.ottori in scienzo asràtie inquanto riflette gti ogget ti ind.icati nel comma precealoDl,e:

4BT.20Attribuzi,oni comuni, ai, peri,tí, agrari

Ira stima e Ia tliyisione tti fontti rustici; la valutazione ateidanni colonici, di cui alla lettora e) dell,art. 16; le stima deUescolte morte s Ie operazioni di consegna s di riconsegna di benirumli e tolativi bilanci di cui alla lottem g) dello stesso art. 16,sono comuni ai periti agrari con lo medesime limitazioni stabilitenoÌ detto art. 16.

Sono altresì conluni le attribuzioni cli cui alla lettera l,) ele curatele di cui alla lettera rt) del ptedetto att. 16.le {unzioni peritali ed arbitramentali, rli cui aIIa letteta ?)

-2+-

dell'art, 16, sono comuni ai petiti agrari, in quanto riflettonogli oggetti indicati nei commi prececlenti.

AÌ.T. 21

Geometri ddplomati. únleri,ormente al, d'earero

tr'erme rimanendo le tlisposizloni contenute nelÌa legge 24giugno 1923, n. 1395, e nel regolamonto approYato con R. tlecreto23 ottobr€ 7925, n. 2537, relatiye a,Ila tutela deÌ titolo e d.oll'eser-cizio ptofessionale tlegli ingegneri e degli architetti, nonchè ledisposizioni del R. tlecreto-Iegge I giugno 1928, n. 1431' per I'ac-cettaziono tlegli agglomerati idraulici e per I'esoclziono delle operein conglomerai;o cementizio (1), ai geometti iliplomati anterior-mente all.'entmta in vigore del presente regolamonto, che abbianolodovolmente compiuto per almono tro anni prestazioni ecceclentìi fimiti di cui all'art. 16, sarìr, consontito di proseguiro in taliprestazioni (2).

(1) Nei citati deoreti eràno rleterminate, tra I'altro, le attribuzioniesclusive, in materia, degli ingegneri ed- architetti. V. ora r. al. 16 nol/.1939, \. 2228, nonchè la l. 2$ u\ù9. 1965, n. 595 e il d. m. 14 gen. 1966(it G. U. f2 feb. 1966, n. 3?), sul1a accettazione dei leganti idraulici oil r. d. 16 no'r'. 1939, n. 2229, sulla esecuzione delle opere in conglo-merato cementizio semplice ed armato.

(2) Il r. d. 16 apr. 1936, n. 1174 consentì ai geometri, agli ingegnericivili e ai alottori agronomi, che si troyàno neue conalizioD.i di cui agli

^ttt,. tI,22 e 23 del presente r€golamento e che ne avessero tàtto do-

maDda onho un d.a,to termine perentolio (tsrmino prorogaúo con lT,dd.1 1ug. 1937, n. 1488 e 5 giu. 1939, n. 1038, ma oramai da tempo sca-duto), tli awalcrsi dolla facoità prevista dai detti aÍticoli e di chiedereil riconosciúento di_ poter esercitaÈe le prestazioni eccedenti i limitidell'art. 16 del prosente regolamento e le prèstazioni proprio d.ella pro-fessione di geometra,

Aeî.22Iscri,zione degli ingegneri cí,ai,li nall'albo d,ei geometr'i

GIi itrgegaeri cir'ili, i quali, anteriormente all'entrata in vi-goro del presento regolamento, abbiano eseroitate anche Ie man-

in quanto riflettono

aI d,ecretro

b€nut€ rella Iegge 24rrovato con R. decretol iIeI titoÌo e dell'eser-architetti, nonchè le

928, n. 1431, per I'ac-'esecuzione dello opereri atiplomati a,ntetior-Jlamento, che abbiano .

i prestazioni eccealentidi proseguire in tali

:a l'altro, le attribuzioni

'tti. V. om r- d. 16 nov.i o il d. m. 14 gen. 1966re alei leganti idrautici s) deUe opete in oonglo-

geometri, agli ingognerile condizioni d.i cui aglire no avessero fatto do-ine prorogato con lr.dtl.a oramai da tempo sca-.tti a,rticoli e di chied.er€Lzioni eccedenti i limitizioni proprie tlella pro-

tbo d,ei, geomeúri

)nto all'ontmta in vi-rcitate anche le man-

-26-sioni propdo del geomotra, potranno continuare aal aalempiole lomansioni mealosime, con facoltà di iscriversi nell'albo tlei seo-motri ll,).

(1) Y. nota (2) au'artioolo preoedsnte.

Iscrizione itei, d,ottori, ^

,r#ri lÍr*ue ner,t'atbo dei geometri.

I dottoti in scienze agrarie, che, a termini clei Rogi decreti29 a,gosto 1890, n. 7140, e 2I ma,ggio 1914, n. b2g, abbiano eser_citato Is mansioni proprie clel geometra anteriormente alla enuatain vigore del presento regoÌamonto, pohanno continuare atl eser-citare le mansioni medesime, con facoltà cli iscriversi nell,albottei geometri (1).

(1) Y. nota (Z) ùlt'ùtt. ZI.

A-RT. 24Iunzioni relatiae agli dslitutì, taaotari e catastúl,i

dei tenitori annessi

- I'oggotto della profossione cli geometra compronale anche lefunzioni relative agli istituti tavola,ri e catastili esistenti neiterritori annessi alla Repubbtica con le leggi 26 settembro 1920,n. 1322, e 19 dicembre L920, n. 1779.

Tali funzioni, oltre che dagli isoritti nell'elonco spociale an-nosso agli albi degli ingegrreri e degli architetti, giusia l,art.74del regolamento approvato con R. rlecreto 23 ottoúr"e tSZs, n. ZfeZ,potrunno essere esorcitato ancho dai geometri, chs siano iscrittiin uno degli albi cloi torritori indicati nel precedonte comma d.opoalrneno un anno dalla iscriziono.

Gli iscritti, che siano nati nel t€llitotio sutldetto, o che ab-biano ivi la loro resiclenza ala almeno un anno, alla data dellaentrata in vigore del presente regolamento, poi"rooo es€tcitar€re lunzioni sopra indicate senza che occorra iI roquisito atol decotsod.i un anno dalla iscrizione.

. ----i-:.--

-26-

Arir.25Perizi'a ed i'ncaricbi. delle Autorità'

L]o porizie e gli inca,richi tla affidarsi ai geometri, giusta ledisposizioni degli articoli plecedentl' possono essele conlelitidalla autodtà giudiziaria e dallo pubblichc amministrazioni, sol-

tanto agli iscritti nell'atbo, salvo il disposto dell'a;rt' ? (1).

Peraltro Ie perizie e gli incarichi anzidetti possono essore

a,ffidati a persone non iscritte nell'aÌbo quantlo si tratti di casi

cli importanza limitaiia, ovvelo non vi siano nella loca,litìr, pro-fessionisti iscritti nell'aJbo, ai quali affitla;re la perizia e f incarico (2 ).

(1) Y. nota aiì'a,rt. 7.(2) Si fa presente che lra le attribuzioni delle Camere di commercio

industria o agricoltura è quelÌa della compilazione d.ei ruoli degli sti-màtori e pesa,tori pubblici e tlei ruoli doi poriti e degli espcrti e deUaformazione del ruolo dei mediatori I le Came,re, peraJho, non possonolormare ruoli por at'tività, professionali per le quali sussistano aìbiregolati da appositc disposizioni (àrt.32, n.3 t. u.20 sett. 1.934,n.2011).

Ax,'r. 26

Atlr'ibuzi'ona d'el' Consiglio del, Coll'egio

Spetta aZ Consigli,o d'el Collegío; (L'1

o) d-i curare che siano repressi ltuso abusivo del titolo digeonetra e l'esercizio abusivo dol1a professiono, presentandotove occorra,, denuncia

^l Procura,tore rlella Rapubbliaa (2);

b) di compilare ogni triennio la tarifia professionale.

Quosta d.ove es$ere approvata tlal llinistro per la grazia e giustizia,di concerto con i1 1l{inistro per i lavori pubblici (3) (4) ;

(art. 7 d,.Lg.Lt. 23 noa. 1944, n. 382)

Il Consiglio proooed,e atl'amminisxrazione doi beni spettant'ial, Collegi,o e propone all'appsrolazione dell'assemblaa il' cont'o con-

su,ntíuo cd iL biJaucio preuenLiuo.

-1ttori,l,A

ai goometri, giusta iossono egsere coderitie amministrazioni, sol-o del'a,ú. 7 (1).

tzidetti possono essererando si tratti d.i casiìno nella località pro-a perizia e I'incarico (2).

:lÌe Camere di commerciozione tlei ruoli alegli sti-ti e degli esperti e d ellao, peraltro, non possonole quali sussistano albir.20 sett. 1934. n. 2011).

. Collegio

r abusivo clel titolo di,fessiono, presentando,Tepubblica (2) ;

tariffa professionale.w la grazia e giustizia,bblici (3) (a) ;

n. 382)

lone dei bani sl,ettantiassembl,ea 'í1, conto con-

-27 -Il Consdglio può, mlro i limi,ti strettarnemle necessari a coprire

le spese del Col,l,egio, stabi,Lire une tússl, annuale e une l,assa f)erI'isctizione nell,albo, nonchè utm tússa pel òI riloscio di cerlóficotie dei parcri, per Ia liquid,azione d,egtri onorerì,.

Ierma rimo,nend,o l,refiarci,a d,ell,e norm,e che impongano con_tributí a faoore d.i enti preoidenzial,i d,i categoria, n6lun pagarnentro,ollre quellí. prelrísti nel cornma precadante, può essae ùrnpostro ori,scosso por L'esercízio d,efl,o proJessione a aarico degl,i ise':itti neltralbo.

(art. 2 t. 3 ag. 1949, n. 5J6) (t)

I contribu\d prenisti, ú Jaaore ilei Consigld d,eí, Co\egí d,ebbonoessere Dercati nel tarmi,na stabilito dai Consigli med,esími,.

- ,, Col,oro che non ad,empi,ono al, aersarnonto possono essere sospesid,_all'aserci,zi,o proJessi,onaf,a, osserl)ate Le forme d,el, gtrocod,i.ntentodi,sciplinare.

- . La sospensione così, dnflòtta non è aoggafia a li,miti d,i wmqto

ed, è reùocúúa cùtù proaoedím,ento d,el presidente d,el Consi,gtio, quandoUí,Bcîitxo dimostr,i di aoer pagate le sornnxa doùute.

._-. !1) Il testo originar.io indjoava ia associazione sindacal€; jtr quostal!:ll:r y1""" ind.icato it Consigtio.del CoìJegio e non il CoUegio, comernyoco dr r-egola fatto (v. nota

-all'inizio del presente regolamento), inquanto il_Consiglio è l,organo che forma la iolontà, aef "CoUeeio.(2) Y. Nlt. 348 e 498 cod. nen.(3) v. gg 6; 6.

..^_-,(1) !] o-:]tg l? lett. c).ttel primo comma s il 20 o go qomma,percbé. superati dalle disposizioni riportate nel tesLo.. (5) La rlisposizione rigràrda il mancato yeìrsamento dei contributi

;i:,rir"t:""* tÌet Consigl.io del Collegio sià a favoro rìet Consigtio na_

_,, .r,a SosperNiotre pr€yista a carico degli iscri[ti motosi è sanzionel]yip-ril"T"; Ia.prcsentc disposizione, chl consente la sospeasione e]rc@po .mdoter.minato, cioè fino a quando gli iscritti noa ab6iauo rego-if]:rit-",f1 posizione, costituisce deroga atla disposizionà tii cU af-r ó10. rr leùf. c) d.el presenf,e regolameni,o, cho fissa la durata massimas.:lll-s9sPgll1q+q lg_mgsi..sgr._. .l,a sosponsione deve essete adottata a seguito di procedimentodrsciPlirì&Ì'e eflettuato col lo comuui mod.a.lità ireviste a'aU;alt. tZ.

AlÎ. 27

Vigilanaa del Mi,nistero della giustizia.Scioglimento d,el Consi,glio del Collegio

I Consi,gli, sono sottoposti alla vigilanza clel lliaistero perla grazia e giustizia, il quale la, esercita direttarncnte, owero peril tramite doi Ptocuratori generali presso le Corti di appello edei Procuratori. detrla Repubbliaa. Egli soryeglia la esatta osser-vanza deLle normo legislative e regolamentari riguardanti la {or-mazione, la tenuta cloll'albo e, in generale, l,osercizio della pro-fessione l1).

bîtt. 8, I d..lg.lt. 23 noa. 1944, n. 382)

AÌt. 8). 1, Consigli,o 1tuò essere sciolto quand,o non s'ia ingr ad,o d,,í Junzi,onare regolarnLente.

In ca*o d,i, sci,oglimento la Junz'ioni d,et Consigtio sono affd.atead u,n Commissat'io stt amdinario fino alla nomi,na rTel nuooo Con-s'igl'io, che d,ete atser lxcogo entro nooanta g,iorni, rlallo scioglirnentodel precedente.

Lo scíoglímenLo tIeI Consigli,o e 10, nom,ina, d,el Commissariosono disposti, con d,euelo del Minìsúro per la grazia e giusli,zia, sen-tito il parere del, Consiglio nazionale-

Il Commíssario ha facollà, ù,í, nominara un aomítato di non m,enod.i d,ue e non pi,lt di seò componenti d,a scegliersi Jra gtò isoritti net-I'albo, che lo coad,i,ula nall, esercizio t\el,l,e funzioni pred,etta.

(Art. 9). Le d,i,sTtosizi.oni d,el preced,ente comma ci,rca la nominadol, Commissar'io e d,el comitato si, applicano anche quando lter qual-siq,s'i, nxoti,l)o non si sia. addíuenuto alla elezíone f,,el Consi.qli,e.

(1) 8i omettono due commi supera,ti dàlle d.isposizioni riporrareapprosso nel testo.

ARr. 28Iscrizione nell, albo per Lod,euole esercizio d,ecennale

Coloro i quali dirnostrino con titoli di aver esercita,to ante_riormelte all'entrata in vigore del presento regolamento lod.evol-

iustizia,Coll,agio

za clel lVlinistero perttamente, oyvero perte Cofti di apBello oglla la esatta ossel-,ri riguartlanti Ia {or-I'osercizio alolla pro-

n. 382)

quand,o non sia i.n

')on*íglio sono afid,atevnina d,el nuouo Con-rni, dallo scioglí,rnanto

.,i,na del Cotnmissariorazia e gi,usli,zía, sm-

conxiteto di nom menorsi, Jra gli, i,sorítti, nel-i,oni, predetie.

tm,rttd, eirco, lm nominaoche quando per qual,-rc d,el Consi,glào.

alisposizioni tiportate

zio d,eaennala

aver esercitato ante-regolamento loclevol-

monts per dieci anni Ia profossione di geometra e ali avete cultuÍasufrciente per I'esorcizio tlolla professione stessa, possono ottenerela iscrizione.

A tale effetto gli interessati devono prosentare istanza, coni relativi documenti, al Ministero ctella pubblica istruzione entroil termine porentorio di un anno rlall'entrata in yigore dol pre-sente rogolamento. AlIa istanza deve unirsi la quiotanza <Iell'ufiì-cio del rogistro, cho attesti il versamento all'Erario rtello Statotlella somma di L. 300.

Sui titoli presontati giudica inappellabilmónte una Com-missiono, nominata ilal Ministro per la pubblica istruzione e com-poste ali cinque membri, tre scèlti tra i alocenti clegli istituti supe.riori o seconilari e due fra i liberi proîossionisti.

La Comurissione, qualora giuclichi favorevolmente, tÌasmettoIa domanda aI Comitato. Questo, ove concorla;no le alfue contli-zioni stabilito dal presonte rogolamento, procetle alla iscrizionetlel richisalente nell'albo; in caso contra,rio, il Comitato rospingola domantla, salvo alf interessato il ricorso all.a Commissionscentrale in conîormità all'a;rt. 15.

Il Ministro per la pubblica istruzione, ali concerto con quolÌoper la giustìzia o gli affari di cuìto, ha facolta, cli emanare lo cli-sposizioni che potranno occorrere per il fonzionamento tlellaComnissiono, cli cui al pîesente atticolo.

- Il r. al. 15 nov. 1938, D. 1962 cons€ntì - enho il úermine disei mesi a decollere dal 19 gsmaio 1939 - il riesamo dolle istanzs plo-poste in tempo utile per I'iscrizione nell,albo per lodevolo esercjziodecsnnale rlella professione.

A.Ì'r.29Prima Jorrnazí,one e custroddú d,ell'albo,

Deeísdoni sulle ilorno,nd,e dí, i,suiziona, Rdcurso.

Il presidente tlel Tribunale ttel capoluogo ali provincia, oun giudic€ da lui tlelegato, prowetle alÌa prima formazions del-I'albo doi goometri, in bass alle alomande cho gli interessati abbiano

-30-presontato nella cancelleria del Tribunale eatro il telrnine di seimesi d:r,ÌÌ'eltrata in vigore tlei presente regolamento.

Itomato l'albo, il llinistro per la giustiJia o gli aflari di culto,d'intesa col }linistro per le corporazioni, stabilià,, con suo de_creto, la data da cui incorninceranao a fuazionaro i bornitati rnon_zronati nell,art. S.

Irino a1la emanazione dol docreto, di cui al comma pÌ.ct:e-dento, la custodia dsll'albo rimarrà affidata aÌ presitlento clclTribunaJe. EgIi, o un giudice tla lui delegato, deciàe sulle tuovedomande che siano presentate,

" p"oo.réd. altresì, di ufEcio o

su richiesta dol Pubb[co ]Iinistero, in ortUne alla cancellazionedall'albo nel caso di perctita dolla, cittaalinanza o del goclimentodci diritti civili da qualunque titolo dcrivata, ooo."i di

"o.r-darìna, che costituisca impcilirnento alla iscrizione.Contro le decisioni aalotta,te dal presidente del TribunaÌe a

norma dsì presente articolo, è clato ricorso alla Conmissionecentrale, in co:rformità dell'art. 15.


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