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L IMU: PROFILI SOGGETTIVI, OGGETTIVI E MECCANISMI DI … · 2013-08-07 · 1. Il Decreto Legge 2...

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L’IMU: PROFILI SOGGETTIVI, OGGETTIVI E MECCANISMI DI CALCOLO Dott. Pasquale Formica Roma, 16 maggio 2012 1
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L’IMU: PROFILI SOGGETTIVI,OGGETTIVI E MECCANISMI DICALCOLO

Dott. Pasquale FormicaRoma, 16 maggio 2012

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Agenda

1) 1) • L’inquadramento normativo in una prospettiva storica

2) 2) • La delega sul federalismo fiscale e il decreto sul

federalismo municipale

3) 3) • L’imposta municipale propria “sperimentale”:

presupposto, profili soggettivi, profili oggettivi e modalità applicative

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L’inquadramento normativo in una prospettiva “storica”

1. Le premesse dell’IMU2. Il federalismo fiscale e il decreto sul federalismo municipale3. Il decreto “salva Italia” e l’introduzione dell’IMU4. Il decreto sulle semplificazioni del 2012

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Inquadramento normativo: le premesse all’IMU (1/2)

• Legge 23 ottobre 1992, n. 421 - “Delega al Governo per larazionalizzazione e la revisione delle discipline in materia disanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanzaterritoriale” (breviter, Riforma della finanza locale del 1992)

• D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 - Riordino della finanzadegli enti territoriali (breviter, Decreto ICI)

• Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 Modifiche altitolo V della parte seconda della Costituzione (breviter,riforma dell’art. 119 C.)

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Inquadramento normativo: le premesse all’IMU (2/2)

• Legge 5 maggio 2009, n. 42 – “Delega al Governo in materiadi federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 dellaCostituzione” (breviter, legge delega sul federalismo fiscale)

• Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 - “Disposizioni inmateria di federalismo fiscale municipale” (breviter, decretosul federalismo municipale)

• D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 – Disposizioni urgenti per lacrescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici(breviter, Decreto Salva Italia)

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Delega sul federalismo fiscale e decreto sulfederalismo municipale

1. I principi fissati dalla legge delega sul federalismo fiscale2. Il decreto sul federalismo municipale3. Fase 1: dal 2011 al 20134. Fase 2: dal 2014

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I principi fondamentali fissati dalla delega

• Autonomia di entrata e spesa e maggiore responsabilizzazioneamministrativa, finanziaria e contabile

• Semplificazione del sistema tributario• Coinvolgimento degli Enti locali nel contrasto all’evasione• Attribuzione di risorse autonome• Determinazione del costo e del fabbisogno standard• Adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti

integrato• Affiancamento alla contabilità finanziaria della contabilità economico-

patrimoniale• Definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e

confrontabili• Obbligo di pubblicazione sui siti web dei bilanci e delle entrate-spese pro-

capite• Superamento del criterio della spesa storica• Premialità dei comportamenti virtuosi

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Le “parole chiave”

• Comuni e Province• Funzioni fondamentali

(Amministrazione, giustizia, polizialocale, istruzione pubblica, cultura,sport, turismo, viabilità e trasporti,ambiente, territorio, sociale,sviluppo economico e serviziproduttivi)

• Fabbisogni standard(individuazione, da parte di SOSE- IFEL del “prezzo giusto” per benie servizi)

• Fiscalizzazione dei trasferimenti• Regioni

• Servizi essenziali (Sanità,istruzione, assistenza, TPL)

• Livelli minimi dei servizi essenziali• Costo standard

PEREQUAZIONE

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Il federalismo municipale: la tempistica (ipotizzata) dellariforma

•2011-2013

Fase 1Fase 1

•Dal 2014

Fase 2Fase 2

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Entrate dei Comuni nel 2011-2013

Riduzione trasferimentiRiduzione trasferimenti

Fondo di riequilibrio

Fondo di riequilibrio

Compartecipazione all’Iva

Compartecipazione all’Iva

Imposta di soggiornoImposta di soggiorno Imposta di scopoImposta di scopo Addizionale

comunale IrpefAddizionale

comunale Irpef IciIci

Imposte immobiliariImposte immobiliari

Cedolare secca Cedolare secca

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Fondo di riequilibrio: formazione

• I tributi immobiliari confluiscono in un fondo di riequilibrio

100%100%

Irpef relativa a redditi fondiari (escluso il

reddito agrario)

Imposta di registro e bollo su locazioni

immobili

30%30%

Imposta di registro e di bollo su

trasferimento di proprietà

Imposte ipotecarie e catastali (no atti soggetti ad IVA)

Tributi speciali catastali e tasse

ipotecarie

21,7% (21,6% dal 2012)

21,7% (21,6% dal 2012)

Cedolare secca su affitto immobili

abitativi in locazione (su opzione)

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Ulteriori entrate dei Comuni

Imposta di soggiornoImposta di soggiorno

Imposta di scopoImposta di scopo

Addizionale comunale all’IrpefAddizionale comunale all’Irpef

Compartecipazione all’IvaCompartecipazione all’Iva

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Imposta di soggiorno• E’ istituita dal 2011 con regolamento statale da approvarsi

entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo• I Comuni potranno istituirla, decorso tale termine, anche con

proprio regolamento, prevedendo esenzioni ed esclusioni• L’imposta è graduale sino ad un massimo di 5 euro a notte• Si applica ai Comuni capoluogo di provincia e a quelli inclusi

negli elenchi regionali delle località turistiche o delle cittàd’arte

• Il gettito è destinato a interventi in materia di turismo o per lamanutenzione e il recupero di beni culturali e ambientali

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Imposta di scopo

• Con regolamento statale, da adottarsi entro il31 ottobre 2011, è disciplinata la revisionedell’imposta di scopo per:- individuare ulteriori opere pubbliche da finanziare;- aumentare a 10 anni la possibilità di utilizzo

dell’imposta;- prevedere che l’opera sia finanziata interamente con

il gettito dell’imposta

- Obbligo di restituzione nel caso in cui l’operanon inizi entro due anni

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Le minori entrate

• Addizionale comunale all’accisa sull’energiaelettrica• Dal 2012 cessa l’applicazione dell’addizionale

sull’accisa comunale• “Sostituzione” con una l’accisa erariale

• Minori trasferimenti

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Le entrate dei Comuni dal 2014

Imu propriaImu propria

Imu secondariaImu secondaria

Imposta di soggiornoImposta di soggiorno

Imposte di scopoImposte di scopo

Addizionale IrpefAddizionale Irpef

Compartecipazione IvaCompartecipazione Iva

Fondo di perequazioneFondo di perequazione• Imposte di registro e bollo sui contratti di locazione (100%)• Imposte sui trasferimenti (per il 30%)• Cedolare secca (anche fino al 100%)

NO TRASFERIMENTI E SOPPRESSIONE ICINO TRASFERIMENTI E SOPPRESSIONE ICI

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Imposta municipale propria

Soggetti passiviSoggetti passivi• Proprietari e titolari di diritti reali su immobili, terreni agricoli e aree edificabili

Base imponibileBase imponibile• Rendita catastale “rivalutata”

EsenzioniEsenzioni• Prima casa• Immobili dello Stato, della Chiesa e degli enti non commerciali per finalità istituzionali

AliquotaAliquota• 0,76%• Ridotta alla metà per gli immobili locati• Può essere aumentata o diminuita dello 0,3%• Può essere ridotta alla metà per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, posseduti da soggetti passivi Ires e

per determinate categorie di immobili – in questo caso i Comuni potranno aumentare/ridurre l’aliquota dello 0,2%

AccertamentoAccertamento• Si applicano le attuali regole ICI

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Imposta municipale secondaria

• Sostituisce, dal 2014, la TOSAP (o il COSAP) e l’impostadi pubblicità (o il Canone Iniziative Pubblicitarie)

• Il presupposto è l’occupazione del bene demaniale odel patrimonio indisponibile dei comuni

• Il soggetto passivo è colui che occupa• In caso di pubblicità è obbligato in solido colui che

utilizza l’impianto per diffondere il messaggiopubblicitario

• Con regolamento statale è fissata la disciplina generaledell’imposta a cui dovranno uniformarsi, con proprioregolamento, gli Enti locali

• I Comuni possono disporre esenzioni e agevolazionicon proprio regolamento

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Fondo perequativo

• Dal 2014 è istituito un fondo perequativo per il finanziamento deiComuni e delle Province

• Il fondo si alimenta con la cedolare secca (21,6% o fino al 100%), lanuova imposta sui trasferimenti (per il 30%), l’imposta di registro ebollo sulle locazioni (per il 100%)

• Permetterà di garantire il finanziamento delle funzioni svolte daComuni (sia fondamentali che non fondamentali) coerentemente coni fabbisogni standard

Nuova imposta unica sui trasferimenti immobiliari Sostitutiva di registro bollo, ipotecarie, catastali, tributi speciali castali e tasse ipotecarieCome si applica:1.Immobili diversi dalle prime case + A1, A8, A9 (anche se prima casa): aliquota 9%2.Prima casa: 2%3.L’imposta non può essere inferiore a 1.000 euro

Page 22: L IMU: PROFILI SOGGETTIVI, OGGETTIVI E MECCANISMI DI … · 2013-08-07 · 1. Il Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16 - “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie,

L’imposta municipale unica sperimentale

1. Premessa normativa2. Il presupposto dell’imposta3. I profili soggettivi4. I profili oggettivi5. Profili applicativi

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Premessa normativa (1/2)

L'art. 13 co. 1 del Decreto Salva Italia ha anticipatol'introduzione dell’IMU "in via sperimentale", a decorreredal 2012 ed a valere per il triennio 2012-2014 e harinviato l'applicazione a regime a decorrere dal 2015

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2012 – 2014

IMU sperimentale

2015

IMU “a regime”

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Premessa normativa (2/2)

• Le disposizioni che definiscono la disciplinadel nuovo tributo si rinvengono:• in primo luogo, nell'art. 13 del decreto Salva Italia• in secondo luogo e in subordine, negli artt. 8 e 9 del Decreto sul

federalismo municipale

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1. Il Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16 - “Disposizioni urgenti in materia di semplificazionitributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento” (breviter,decreto semplificazioni) individua alcuni correttivi alla disciplina dell’IMU come individuatadal decreto Salva-Italia

2. I frequenti richiami alle disposizioni del decreto ICI evidenziano come il nuovo tributomunicipale si ponga, rispetto all'ICI, in un rapporto di ideale con�nuità

3. Taluni aspetti identificativi dell’imposta sono tuttavia rimessi alla potestà regolamentaredei Comuni

IMPORTANTE

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Il presupposto dell’imposta (1/2)

• A norma dell'art. 13 co. 2 del Decreto Salva Italiapresupposto dell'IMU è il possesso di immobili dicui all'art. 2 del Decreto ICI, ivi compresel'abitazione principale e le relative pertinenze

• Anche rispetto al nuovo tributo, a rilevare è ilpossesso di immobili riconducibili alle seguenti tretipologie:• Fabbricati• Aree fabbricabili• Terreni agricoli

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Il presupposto dell’imposta (2/2)

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• Art. 4, comma 5, del Decreto Semplificazioni• “L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di

immobili, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa(….)”.

• Viene confermato espressamente dal maxi emendamento che “restanoferme le definizioni di cui all’art. 2 del Decreto ICI (di fabbricato, di areafabbricabile e di terreno agricolo)

• Tuttavia, ai fini Imu (diversamente da quanto avveniva per l’Ici) nonesauriranno più le categorie di immobili che soddisfano il presuppostoapplicativo del tributo. Come chiarito dalla Relazione tecnicaall’emendamento, tale modifica ha lo scopo di ricomprendere nel campoapplicativo del tributo il possesso di qualunque immobile, compresiquindi anche i terreni incolti, che erano invece posti al di fuori delpresupposto di applicazione dell’Ici e, finora, lo erano anche dell’Imu.

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Soggetti passivi (1/2)

• Ai fini dell'IMU (art. 9 co. 1 del DLgs. 23/2011) il soggettopassivo è il proprietario dell'immobile

• Tuttavia, se l'immobile è gravato da un diritto reale diusufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, soggettopassivo è il titolare di tale diritto, e non il proprietario(anche detto "nudo proprietario”)

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Ciò in quanto il presupposto applicativo del tributo è il possessodell’immobile, posizione giuridica detenuta, a seconda dei casi,dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale

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Soggetti passivi (2/2)

• Individuazione del proprietario e/o del titolare di altrodiritto reale• Quanto all'individuazione del soggetto titolare del diritto di

proprietà o altro diritto reale, nel caso in cui le risultanze deipubblici registri immobiliari della Conservatoria non colliminocon l'intestazione catastale, sono le prime a rilevare

• Scissione tra possesso e detenzione• Il soggetto che ha la mera detenzione dell’immobile (ad

esempio, in forza di un contratto di comodato o di locazione)non è qualificabile come soggetto passivo dell’ICI in quantonon vanta la posizione giuridica rilevante ai fini del tributo

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Deroghe alla “regola del possesso” qualepresupposto

• Leasing• In deroga al principio che ravvisa il presupposto per l'applicazione dell'IMU nel possesso della

cosa, l'art. 9 co. 1 del DLgs. 23/2011 riconosce la sogge� vità passiva al tributo anche in talunicasi di mera detenzione dell'immobile, così come avviene per il locatario finanziario, in relazioneall'immobile detenuto in leasing

• Aree demaniali in regime di concessione• L'art. 9 co. 1 del DLgs. 23/2011 ravvisa nel concessionario il soggetto passivo IMU• Attesa la peculiare natura dei poteri attribuiti al concessionario, della fonte costitutiva di tali

poteri (la concessione amministrativa) e della revocabilità di quest'ultima, nonché dellasussistenza dell'interesse pubblico, come rilevato dalla ris. 6.3.2003 n. 1/DPF, la giurisprudenzadella Cassazione tende a negare che la posizione giuridica del concessionario, rispetto all'area,sia quella propria del locatore, assimilandola piuttosto a quella del titolare di diritti reali digodimento su cose altrui

• In particolare, come rilevato dalla ris. 6.3.2003, n. 1/DPF, poichè le aree demaniali non sono, diper sé stesse, immobili rilevanti ai fini del tributo, l’intento del legislatore sembrerebbe quello diriferire la soggettività passiva con riferimento agli immobili insistenti sulle aree demaniali

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Irrilevanza del profilo soggettivo del possessore

• Il possesso di immobili in Italia configura la sogge� vità̀passiva al tributo municipale in capo al possessore, aprescindere dal profilo di quest'ultimo, ed in particolaredalla circostanza che lo stesso:• sia una persona fisica, una società o un ente• risieda in Italia o all'estero• abbia la propria sede legale o amministrativa in Italia o all'estero• eserciti o meno un'attività d'impresa, in Italia o all'estero

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Premessa (1/2)

• Sotto il profilo oggettivo, ai fini dell'IMU, rileva soltanto il possesso diimmobili riconducibili alle tre seguenti tipologie:• fabbricati• aree fabbricabili• terreni agricoli

• Si sottraggono all'applicazione dell'IMU soltanto gli immobili:• non riconducibili alle tre tipologie di cui sopra• ovvero esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 9 co. 8 del Decreto sul

federalismo municipale

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Una volta appurata la riconducibilità̀ dell'immobile alle predette tipologie, l'impostarisulta applicabile e non rileva l'uso cui esso è destinato. L'utilizzo concreto degliimmobili, infatti, rileva ai soli fini del riconoscimento di talune detrazioni (es.abitazione principale) o esenzioni (immobili utilizzati dagli enti no profit perdeterminate a� vità).

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Premessa (2/2)

• L'IMU "sperimentale", rispetto all'ICI, ampliasensibilmente l'ambito degli immobili tassati,in quanto interessa anche:• l'abitazione principale e le relative pertinenze (che

ne erano, nella maggior parte dei casi, esentate)• i fabbricati rurali, dotati dei requisiti di cui all'art. 9

co. 3 - 5 del DL 557/93, conv. L. 133/94

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L’abitazione principale (1/3)

Art. 13, comma 2, del Decreto Salva Italia, come modificato dal DecretoSemplificazioni

• L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa; (…) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

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NOVITÀ DEL DECRETO SALVA ITALIA

Si intende superare il diverso indirizzomaturato in seno alla giurisprudenza laddove siera considerato che anche due immobilicontigui, benché autonomamente accatastati,potessero costituire dimora abituale

NOVITÀ DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI

La norma si pone l’obiettivo di evitaremanovre elusive volte a creare fintisdoppiamenti di residenza permoltiplicare agevolazioni fiscali

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L’abitazione principale (2/3)

• Viene stabilito il principio della unicità e della corrispondenza tra ladimora abituale e la residenza anagrafica a livello di nucleo familiare• Le agevolazioni sono previste per il solo immobile nel quale,

effettivamente, si realizza il rapporto di convivenza e, quindi, si intendecontrastare il fenomeno delle intestazioni fittizie di immobili

• Non è chiaro come la norma si applichi nel caso di frammentazioneeffettiva del nucleo familiare• Non è chiara la portata letterale della norma in quanto non si fornisce

alcuna specificazione in ordine alla nozione di “nucleo familiare”• Non si comprende se la norma trovi applicazione anche nel caso in cui si

disponga di due immobili in due distinte Comuni

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L’abitazione principale (3/3)

• Diviene più ristretta anche la nozione dipertinenze all’abitazione principale

• Le pertinenze, infatti, possono essere almassimo tre: una in C/2 (magazzini), una in C/6(box) e una in C/7 (tettoie)

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Gli immobili detenuti dalle imprese (1/2)

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TIPOLOGIA DI IMMOBILE CRITERI DI TASSAZIONE IRES

Immobile strumentale per destinazione ovvero per natura

Concorre “ indirettamente” alla formazione delreddito imponibile mediante ammortamenti eplus/minusvalenze

Immobile merce Viene tassato a “costi, ricavi e rimanenze”

Immobili “patrimoniali”

NB: sono individuati in maniera “ residuale”rispetto agli immobili strumentali e agli immobilimerce - sono essenzialmente gli immobili ad usoabitativo detenuti dalle imprese a titolo diinvestimento

È uno dei casi in cui trova applicazione il c.d.principio dell’attrazione del reddito d’impresa –i redditi derivanti da tali immobili concorrono aformare il reddito d ’ impresa nella misurarisultante dall’applicazione delle rendite catastali(cfr. art. 90 del TUIR) – è necessario apportare levariazioni in aumento e in diminuzione all’utilecivilistico – il bene resta a tutti gli effetti relativoall’ impresa e, quindi, in caso di alienazione,genera plus/minusvalenze

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Gli immobili detenuti dalle imprese (2/2)

• Non rileva la destinazione impressa agli immobili possedutinell'ambito di un'a� vità̀ imprenditoriale, di modo cherisultano indistintamente assoggettati all'imposta:• gli immobili merce• gli immobili strumentali:

• per natura (immobili accatastati nei gruppi B, C, D, E, ovvero nella categoria A/10, se ladestinazione a studio o ufficio privato è indicata nella licenza, anche in sanatoria)

• per destinazione (immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'a� vità d'impresa,come ad esempio gli uffici di proprietà in cui è ubicata la sede amministrativa o legale della società)

• pro tempore (fabbricati concessi in uso ai dipendenti)

• gli immobili patrimoniali (tipicamente, gli immobili civili locati stabilmentea terzi)

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Quadro di sintesi

Base imponibile

Fabbricati

Fabbricati delle imprese

Aree edificabili Terreni agricoli

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Esenzioni Agevolazioni

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Base imponibile dei fabbricati (1/2)

• Il criterio generale di identificazione della base imponibile dell’IMU richiama quello giàapplicato ai fini ICI

• In particolare si prevede che la base imponibile sia sia rappresentata dalla renditacatastatale rivalutata (del 5%) e soggetta all’applicazione di determinati moltiplicatoridifferenziati a seconda del tipo di immobile

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Individuazione della rendita catastale

Rivalutazione del 5%

Applicazione dei moltiplicatori

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Base imponibile dei fabbricati (2/2)

• I moltiplicatori applicabili• 160 per i fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale A (abitazioni di

vario tipo) e nelle citate categorie catastali C/2, C/6 e C/7, esclusa la categoriacatastale A/10

• 140 per i fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale B (collegi,convitti, case di cura, uffici pubblici) e nelle categorie catastali C/3 (laboratori perarti e mestieri), C/4 (fabbricati per esercizi sportivi) e C/5 (stabilimenti balneari)

• 80 per i fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale D/5 (banche eassicurazioni)

• 80 per i fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale A/10 (uffici estudi privati)

• 60 per i fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale D (opifici, alberghi,teatri, ospedali), esclusa la categoria catastale D/5

• 55 per i fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale C/1 (negozi ebotteghe)

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NB) A decorrere dal 1° gennaio 2013, il coefficiente moltiplicatore 60 passa a 65

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Base imponibile dei fabbricati delle imprese (1/2)

Fabbricati detenuti dalle imprese

Forniti di rendita catastale

Art. 13, comma 4, Decreto Salva Italia

Non forniti di rendita catastale

Art. 5, comma 3, Decreto ICI

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Base imponibile dei fabbricati delle imprese (2/2)

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• Regola generale• Per i fabbricati appartenenti interamente alle imprese, classificabili nel

gruppo catastale D, distintamente contabilizzati e sforniti sindall’origine di rendita catastale, il valore è determinato sulla base dei costidi acquisizione e incrementativi contabilizzati (al lordo dei fondi diammortamento), aggiornati da appositi coefficienti di attualizzazione

• La base imponibile viene ricostruita individuando i singoli costi diacquisto/costruzione e le eventuali rivalutazioni, applicando coefficienti “diattualizzazione” differenziati per anno di sostenimento del costo

NB: I fabbricati in esame non possono essere considerati privi di rendita catastale se, a seguitodella procedura informatica Doc-Fa (D.M. N. 701/1994), risulta annotata negli atti catastali,alla data del 1° gennaio 2012, la rendita proposta. Il programma Docfa è una procedurainformatica di aggiornamento disposta dal Ministero delle Finanze che permette a un tecnicoabilitato di proporre una rendita per immobili dichiarati ma non ancora censiti

Aliquote …

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Base imponibile delle aree edificabili (1/2)

• In materia di determinazione della base imponibile cui applicare l'IMU, l'art. 13co. 3 del DL 201/2011, conv. L. 214/2011, richiama espressamentel'applicabilità dell'art. 5 co. 5 del DLgs. 504/92.

• Pertanto, per le aree fabbricabili, la base imponibile IMU è costituita dal valorevenale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione,determinato con riferimento ai seguenti elementi valutativi:• la zona territoriale di ubicazione• l'indice di edificabilità• la destinazione d'uso consentita• gli oneri legati ad eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la sua edificazione• i prezzi medi rilevati sul mercato per la vendita di aree aventi caratteristiche analoghe

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AREA EDIFICABILE - DEFINIZIONEPer definire cosa si intenda per area edificabile, il Legislatore è intervenuto con l’art. 36,comma 2 del D.L. n. 223/2006 è stato chiarito che un’area è da definire edificabile seutilizzabile ai fini della edificazione sulla base di uno strumento urbanistico generale definitodal Consiglio Comunale, indipendentemente dall’approvazione della Regione

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Base imponibile delle aree edificabili (2/2)

• Periodo di edificazione• Nelle ipotesi di edificazione di un fabbricato, la base imponibile è

data dal valore dell’area dalla data di inizio dei lavori di costruzionefino a quella di ultimazione o, se precedente, a quello di utilizzo delfabbricato (anche se l’opera urbanistica non risulta ancoraultimata)

• Aree soggette a vincoli urbanistici• Le aree edificabili sono tassabili, ai fini dell’IMU, anche se vincolate

per essere espropriate. La destinazione urbanistica, infatti,permane fino alla decadenza dei vincoli sebbene questi ultimiincidano sul valore di mercato

• Ordinanza della Corte di Cassazione n. 16562 del 28 luglio 2011evidenzia come la presenza di vicoli presuppone la vocazioneedificatoria dell’area

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La base imponibile dei terreni agricoli (1/2)

• Come ai fini ICI, anche ai fini IMU, sono soggetti a tassazione anche iterreni agricoli sui quali sono svolte le attività di cui all’art. 2135 c.c.

• Ai sensi dell'art. 13 co. 5 del DL 201/2011, conv. L. 214/2011, per iterreni agricoli, la base imponibile IMU è pari al prodotto del redditodominicale risultante in Catasto alla data del 1° gennaio dell'anno diimposizione, rivalutato del 25%, per il coefficiente moltiplicatore

• Moltiplicatori• 110, per i coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli

professionali• 135, per tutti gli altri contribuenti proprietari (prima del Decreto

Semplificazioni, il coefficiente era stato fissato a 130)

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La base imponibile dei terreni agricoli (2/2)

• Aree edificabili detenute da società agricole• L’art. 2, lett. b), del Decreto ICI – a norma del quale le aree edificabili

possedute da imprenditori agricoli si considerano terreni agricoli sepermane la conduzione diretta con finalità agricole – si applica anche allesocietà di persone e alle società di capitali esercenti attività agricola inquanto anche esse ricomprese nella definizione generale di imprenditoreagricolo professionale di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004

• Immobili rurali ubicati nei Comuni montani• A opera dell’art. 4, comma 1-ter, lettera a), del D.L. n. 16/2012 come

convertito, è stata introdotta nell’art. 9, comma 8, del D.Lgs. n. 23/2011,un’ulteriore ipotesi di esenzione da Imu a favore dei “fabbricati rurali aduso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis del D.L. n. 557/93,convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/1994, ubicati nei comuniclassificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuniitaliani predisposto dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)”

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Casi di determinazione della base imponibile (1/2)

• Fabbricati inagibili o inabitabili• L’art. 4 del Decreto Semplificazioni ha disposto, per tali fabbricati, la riduzione al

50% della base imponibile dell’imposta• L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’Ufficio tecnico comunale, con perizia di un

tecnico comunale a carico del proprietario ovvero è certificata dal contribuente condichiarazione sostitutiva

• Immobili di interesse storico-artistico• L’art. 4, del Decreto Semplificazioni prevede che “la base imponibile è ridotta del 50

per cento: a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 delcodice di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42”

• Per tali immobili è stata contestualmente abrogata (art. 4, comma 5-ter, del D.L. n.16/2012) la particolare modalità di determinazione della base imponibile, giàprevista ai fini dell’Ici, “costituita dal valore che risulta applicando alla renditacatastale, determinata mediante l’applicazione della tariffa d’estimo di minoreammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella qualeè sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all’art. 5, comma 2 del D.Lgs. N.504/92”

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Casi di determinazione della base imponibile (2/2)

• Regola generale• Confermata l’esenzione per gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non

commerciali purché le attività esercitate negli stessi (ricreative, culturali, didattiche,etc.) non abbia natura esclusivamente commerciale

• Utilizzazione mista• Qualora l’unità immobiliare abbia una utilizzazione mista, l’esenzione si applica solo

sulla parte dell’immobile sulla quale si svolge attività non commerciale• La parte dove viene svolta l’attività commerciale deve essere dotata di autonomia

funzionale e reddituale permanente (con conseguente iscrizione in Catasto conrendita produttiva di effetti dal 1° gennaio 2013

• Nel caso non sia possibile l’autonomo accatastamento l’agevolazione spetta inproporzione all’utilizzazione non commerciale dell’immobile (Prevista l’emanazionedi un D.M. per individuare le modalità con cui procedere alla predetta suddivisione)

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RISCHIO CONTENZIOSO?

IMU ED ENTI NON COMMERCIALI

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Le esenzioni (1/3)

• Talune tipologie di immobili, in ragione delle lorocaratteristiche oggettive, sono esenti dal pagamento deltributo

• Limitazioni alla durata dell’esenzione• La normativa dell’Imu, sia quella “sperimentale”, sia quella “a regime”, non ha

confermato l’applicabilità della previsione di cui al comma 2 dell’art. 7 delDecreto Ici, in virtù della quale l’esenzione spetta limitatamente al periododell’anno durante il quale sussistono le condizioni di favore

• Si ricorda che l'esenzione degli immobili spetta per i mesi durante i quali sussistonole condizioni richieste per la stessa (C.M. 28.5.98 n. 136/E)

• L'art. 9 co. 8 del Decreto sul federalismo municipale conferma anche ai fini dell'IMUgran parte delle esenzioni già previste, ai fini dell'ICI, dall'art. 7 co. 1 del Decreto ICI

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Le esenzioni (2/3)

• Le esenzioni sono collegate alle seguenti fattispeciea) gli immobili, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, posseduti dallo Stato e, nel

proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai Comuni, dalle comunità montane, daiconsorzi fra detti enti e dagli enti del servizio sanitario nazionale• La novità della disciplina IMU è collegata al fatto che l’agevolazione è limitata alla destinazione degli

immobili (soddisfare compiti istituzionali dell’ente pubblico) e non compete più per quelli ubicati nelterritorio di altri enti

• Con il decreto semplificazioni è stato chiarito che i Comuni per i propri immobili non destinati a finalitàistituzionali non sono tenuti a corrispondere la quota di imposta destinata allo Stato

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9c) i fabbricati destinati ad usi culturali di cui all’art. 5-bis del D.P.R. n. 601/1973 (musei,

biblioteche, archivi, cineteche);d) i fabbricati e loro pertinenze destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile

con le disposizioni di cui agli artt. 8 e 19 della Costituzione (cfr. art. 2 della L. n. 206/2003; ris. n.1/DPF del 3 marzo 2004);

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede, come indicati negli artt. da 13 a 16 della L. n. 810/1929(Trattato Lateranense);

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali, in basead accordi resi esecutivi nel territorio dello Stato, era prevista l’esenzione dal pagamentodell’Ilor

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Le esenzioni (3/3)

• Le esenzioni sono collegate alle seguenti fattispecie:g) i terreni agricoli situati nelle aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della L. n.

984/1977h) gli immobili utilizzati dagli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio

dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attivitàcommerciali (art. 73, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 917/1986), destinati esclusivamenteallo svolgimento:• delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive;• delle attività dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei

religiosi (per scopi missionari), alla catechesi e all’educazione cristiana (art. 16, primo comma, lettera a),della n. L. 222/1985)

• A differenza dell’ICI, ai fini IMU, non fruiscono di esenzione:• gli immobili posseduti dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura,

anche se destinati esclusivamente ai compiti stituzionali;• i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati

alle attività assistenziali di cui alla L. n. 104/1992 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazionesociale e i diritti delle persone disabili), limitatamente al periodo in cui sono adibitidirettamente allo svolgimento delle attività stesse

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Le aliquote (1/3)

• Aliquota ordinaria• L'aliquota IMU di base è pari allo 0,76% (art. 13 co. 6 del Decreto

Salva Italia)

• Aliquote agevolate• per l'abitazione principale e le relative pertinenze (infra)• per i fabbricati rurali ad uso strumentale

• Poteri regolamentari dei Comuni• I Comuni, con delibera consiliare adottata ai sensi dell'art. 52 del

DLgs. 446/97, possono innalzare o ridurre l'aliquota di base fino a0,3 punti percentuali, e quindi entro un minimo dello 0,46% ed unmassimo dell'1,06%

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Le aliquote (2/3)

• Abitazione principale• Per l'abitazione principale e le relative pertinenze, l'art. 13 co. 7 del DL 201/2011,

conv. L. 214/2011, prevede l'applicazione di un'aliquota ridotta allo 0,4%.• I Comuni possono innalzare o ridurre tale aliquota fino a 0,2 punti percentuali

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DETRAZIONi DALL’IMPOSTA•Un aspetto essenziale che caratterizza la tassazione, ai fini IMU, dell’abitazione principale e delle relativepertinenze è quello delle c.d. detrazioni d’imposta•Dall’imposta dovuta sull’immobile adibito ad abitazione principale spetta, fino a concorrenza del suoimporto, una detrazione pari a euro 200 (rapportata al periodo dell’anno per il quale si protrae la predettadestinanzione)•Tale detrazione va suddivisa sulla base dei contitolari che utilizzano l’immobile a tal fine senza tenereconto, però, delle rispettive quote di possesso•Per i periodi d’imposta 2012 e 2013 la detrazione “base” può essere incrementata di 50 euro per ciascunfiglio di età non superiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente nella abitazione principale.L’importo totale delle detrazioni non potrà comunque superare i 600 euro•I Comuni, in applicazione dell’art. 13 del Decreto Salva Italia potranno elevare l’importo della detrazionefino a concorrenza dell’imposta dovuta nel rispetto degli equilibri di bilancio

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Le aliquote (3/3)

• Per i fabbricati rurali ad uso strumentaleall'a� vità̀ agricola, di cui all'art. 9 co. 3-bis delDL 557/93 conv. L. 133/94, l'art. 13 co. 8 del DLSalva Italia prevede l'applicazione di un'aliquotaridotta allo 0,2%

• I Comuni possono ridurre ulteriormente talealiquota fino allo 0,1%

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Possibili revisioni delle aliquote

• Art. 4, comma 5, Decreto Semplificazioni• “Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su

proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima ratadell’imposta municipale propria nonché dei risultati dell’accatastamentodei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni edella detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l’ammontaredel gettito complessivo previsto per l’anno 2012”

• “Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in derogaall’articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decretolegislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all’articolo 1, comma 169, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare omodificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alladetrazione del tributo”

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Le agevolazioni e il potere regolamentare dei Comuni (1/2)

• Le Amministrazioni Comunali avranno tempo fino al 30 giugno prossimoper individuare agevolazioni (maggiorazioni delle detrazioni e/orevisioni al ribasso delle aliquote e non esenzioni)

• esiste un limite (implicito) al potere regolamentare dei Comuni• L’operato dei Comuni, tuttavia, è sostanzialmente limitato dalla circostanza che una quota

consistente del gettito IMU è riservata all’Erario• Le agevolazioni IMU, infatti, non possono intaccare la quota di gettito che comunque è

destinata all’Erario• Conseguentemente, il costo di eventuali agevolazioni aggiuntive rimarrà “a carico”

dell’Ente

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ma

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Le agevolazioni e il potere regolamentare dei Comuni (1/2)

• Abitazione principale degli anziani residenti in istituti di ricovero• Art. Art. 4, lett. f), decreto Semplificazioni: “I comuni possono considerare direttamente

adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o diusufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari aseguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l’unitàimmobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo diproprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata”

• Sembra tuttavia che neppure la nuova formulazione, nel consentire ai comuni di “consideraredirettamente adibita ad abitazione principale” l’unità immobiliare in questione, possacomportare con ciò soltanto il venir meno della riserva di gettito a favore dello Stato:manca infatti l’esplicitazione di tale volontà, a differenza di quanto espresso conriferimento ad altre fattispecie

• “Immobili merce” detenuti dalle imprese• Il Legislatore, con riferimento a tali beni, si è limitato a sollecitare gli Enti locali a deliberare

l’aliquota ridotta• È possibile, quindi, ridurre l’aliquota base fino al 3,8 per mille dei fabbricati costruiti e destinati

alla vendita (art. 56 del D.L. 1 del 2012, breviter, anche solo Decreto Liberalizzazioni)• In ogni caso, l’eventuale scelta rimane “a carico” dell’Ente che rimane debitore della quota IMU

da destinare all’Erario

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La dichiarazione e il versamento dell’imposta

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La dichiarazione IMU

• Art. 4, comma 5, del Decreto Semplificazioni§ “I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione

entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degliimmobili ha avuto inizio o sono intervenute variazionirilevanti ai fini della determinazione dell’imposta,utilizzando il modello approvato con il decreto di cuiall’articolo 9, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23”, allo stato non ancora emanato. Trattasi di norma“a regime”

§ “Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo èsorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deveessere presentata entro il 30 settembre 2012”

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A REGIME

2012

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non siverifichino modificazioni dei dati dichiarati

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Modalità per il versamento dell’IMU

• L’art. 13, comma 12, del Decreto Semplificazioni haprevisto che, in deroga all’art. 52 del D.Lgs. 446 del 1997, ilversamento dell’IMU dovuta va effettuato sul modello dipagamento unificato• Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12

aprile 2012 sono state approvate le nuove modalità di versamento,nonché il nuovo modello F24 (i vecchi modelli F24, tuttavia, potrannoessere comunque utilizzati fino al 31 maggio 2013)

• Contestualmente, con la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 35/Edel 2012, sono stati istituiti i codici necessari per il versamento,inclusi gli interesse e le sanzioni (in caso di ravvedimento)

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NB) Sussiste, però, la necessità per il contribuente di indicare separatamente il gettitodestinato al Comune e quello riservato allo Stato

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Termini per il versamento dell’IMU (1/2)

• Regola generale• L’art. 4, comma 5, lettera i), del D.L. n. 16/2012, inserendo il nuovo comma 12-bis

nell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, stabilisce, in via generale, che “Per l’anno 2012, ilpagamento della prima rata dell’imposta municipale propria è effettuato, senzaapplicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento dell’importo ottenutoapplicando le aliquote di base e la detrazione previste dal presente articolo; la secondarata è versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno conconguaglio sulla prima rata”.

• I termini temporali entro cui procedere ai due versamenti sono stabiliti dall’art. 9,comma 3, del D.Lgs. n. 23/2011 (applicabile all’Imu sperimentale in virtù delrichiamo disposto dall’art. 13, comma 13, primo periodo del D.L. n. 201/2011) nel 16giugno e nel 16 dicembre, ai sensi del quale “Resta in ogni caso nella facoltà delcontribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unicasoluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno”.

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Il versamento dell’acconto IMU, per il 2012, potrà essere effettuato entroil 18 giugno (il 16 giugno 2012 è sabato) e entro il 17 dicembre (il 16 dicembre2012 è domenica)

NB

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Termini per il versamento dell’IMU (2/2)

• Abitazione principale e relative pertinenze• Per l’anno 2012 l’art. 4, comma 5, lettera i) del Decreto Semplificazioni stabilisce

altresì termini particolari per il versamento dell’Imu relativa all’abitazione principalee per le relative pertinenze

• “Per l’anno 2012, l’imposta dovuta per l’abitazione principale e per le relativepertinenze è versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pariad un terzo dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base e la detrazionepreviste dal presente articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno(i.e 18 giugno) e il 16 settembre (i.e. 17 settembre); la terza rata è versata, entroil 16 dicembre (i.e. 18 dicembre), a saldo dell’imposta complessivamente dovuta perl’intero anno con conguaglio sulle precedenti rate; in alternativa, per il medesimoanno 2012, la stessa imposta può essere versata in due rate di cui la prima, entroil 16 giugno, in misura pari al 50 per cento dell’imposta calcolata applicandol’aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo e la seconda, entroil 16 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno conconguaglio sulla prima rata”

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