La collaborazione del Medico Competente alla valutazione del
rischio nei cantieri edili
Pisa – 5 novembre 2010
Stefano Bianchi – Medico Competente
Il cantiere edile è un ambiente di lavoro nel quale i rischi possono variare qualitativamente e quantitativamente per vari fattori:
tipo di lavorazione fase lavorativa tecniche costruttive condizioni atmosferiche
La collaborazione del Medico Competente alla valutazione del rischio nei cantieri edili
Nel settore edile le imprese sono di piccole o piccolissime dimensioni:
scarsa cultura della prevenzione
mancano o sono latitanti le figure del RSPP e del RLS
i DDL tendono a dedicare poche risorse a tutto ciò che non ha a che fare con la produttività
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L’organizzazione del lavoro edile è molto complessa:
nello stesso cantiere lavorano insieme e usano le stesse attrezzature
lavoratori di imprese diverse lavoratori autonomi lavoratori irregolari
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Notevole mobilità delle maestranze
Scarsa professionalità delle maestranze
Bassa percezione del rischio
Mansioni talora non ben definite
Alta percentuale di lavoratori stranieri che non conoscono la nostra lingua
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Il settore edile è in forte evoluzione e vengono continuamente introdotte nuove tecnologie e nuovi materiali:
riduzione di alcuni rischi tradizionali
introduzione di nuovi rischi, non sempre di facile individuazione
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I lavoratori sono professionalmente esposti ad un alto numero di rischi:
rumore movimentazione manuale di carichi polveri silice prodotti chimici prodotti cancerogeni posture incongrue vibrazioni lavoro in quota condizioni climatiche sfavorevoli
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“l’esposizione ai principali fattori di rischio professionali in un cantiere edile si caratterizza come una esposizione incostante per intensità e durata, ripetuta nel tempo ad intervalli molto variabili e con punte anche di elevata intensità, mutabile e quindi non sempre prevedibile, in quanto soggetta a cambiamenti dipendenti da variabili ambientali (per es.: condizioni climatiche) ed organizzative (per es.: esposizioni indirette) difficilmente controllabili, ma che ne possono amplificare, anche in modo rilevante, l’entità”
(Mosconi et al., 2004)
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In questo contesto risulta difficile procedere ad una VDR utilizzando le metodiche tradizionali e pure difficile è la partecipazione del MC
Del resto per il MC la partecipazione alla VDR è un passaggio obbligato per svolgere in maniera ottimale il proprio compito
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Il MC dovrebbe avere un ruolo centrale nella VDR in considerazione della difficoltà nella stima dei rischi e della complessità organizzativa del lavoro in edilizia ma anche per altri fattori:
Le segnalazioni di MP nel settore edile sono numerose: esposizione ad alcuni fattori di rischio probabilmente
superiore ai valori indicati nei DVR
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Conoscere i rischi ed i livelli e le modalità di esposizione è importante per programmare un sorveglianza sanitaria mirata ai rischi ai quali sono esposti i lavoratori
Conoscere i rischi permette al MC di modulare i giudizi di idoneità non solo sulle patologie dei dipendenti ma anche sulle reali condizioni operative
Una attenta raccolta dell’anamnesi lavorativa può evidenziare alcune criticità sfuggite durante la stesura del DVR
La collaborazione del Medico Competente alla valutazione del rischio nei cantieri edili
Importanza che in ciascuna azienda sia ben identificato un mansionario al quale possano far riferimento tutti i documenti aziendali in modo da poter definire con chiarezza ed in maniera univoca, per ciascuna mansione, tutti i rischi per la salute e la sicurezza a cui sono esposti i lavoratori
Ciò consentirà una perfetta corrispondenza tra i rischi indicati nel DVR e quelli del piano sanitario aziendale
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Il MC dovrà modulare il suo intervento in maniera diversa a seconda delle dimensioni aziendali ma ci sono alcuni momenti irrinunciabili per partecipare in maniera attiva ed efficace alla VDR:
i sopralluoghi sui cantieri, da ripetere periodicamente magari anche senza preavviso
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i colloqui con preposti, RLS e lavoratori
l’esame delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati
la partecipazione alle misurazioni ambientali di alcuni fattori di rischio
la partecipazione attiva alle riunioni periodiche del servizio di prevenzione e protezione aziendale
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Le piccole imprese edili comportano problematiche particolari:
la riunione periodica non è obbligatoria: il MC può cercare di promuoverla
non è presente un DVR ma solo una autocertificazione che dice poco o nulla: il MC rischia di elaborare un protocollo sanitario non perfettamente allineato al reale profilo di rischio
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Il ruolo del MC è di importanza fondamentale nella valutazione del rischio chimico in quanto nel settore edile l’utilizzo dei prodotti chimici avviene in maniera atipica:
vengono impiegati prodotti chimici diversi e spesso nuovi
l’utilizzo dei vari preparati avviene in genere in maniera incostante ed episodica
il controllo dell’esposizione è aleatorio
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Stima del rischio per la salute degli operatori derivante dall’utilizzo sporadico ed in quantità spesso minime di prodotti
Piano sanitario il più possibile aderente alla entità dell’esposizione ai prodotti chimici senza tralasciare indagini necessarie ma anche senza introdurre esami inutili
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Sarebbe interessante anche il coinvolgimento del MC alla valutazione dei rischi rumore e vibrazioni ma nella pratica ciò avviene solo sporadicamente con conseguenti problemi:
Il MC può mettere in discussione la professionalità di un altro consulente aziendale e, in definitiva, la sua capacità di eseguire in maniera corretta il proprio lavoro senza avere, in definitiva, né titolo né competenza per farlo?
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Il ruolo del MC è importante anche nella valutazione di alcuni rischi tipici del settore che vengono valutati solo raramente e senza coinvolgere il Medico Competente:
movimentazione manuale di carichi sovraccarico biomeccanico degli arti superiori posture incongrue sforzi fisici
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Nel settore edile è difficile per il MC essere ”coinvolto” dal DDL nel processo di VDR che viene nella quasi totalità dei casi affidato a consulenti esterni;
Il MC non ha alcun potere per cambiare la situazione
rimane comunque un consulente scelto dal DDL
non ha in definitiva poteri per condizionare il DDL che rimane l’unico responsabile delle scelte fatte
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Il MC ha l’obbligo di fornire il suo contributo alla VDR quando sia richiesto
La VDR deve essere vissuta come un momento importante ed irrinunciabile della propria attività di MC
È solo partecipando attivamente alla VDR può stilare un piano sanitario adeguato ed effettuare una sorveglianza sanitaria efficace
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