Date post: | 02-May-2015 |
Category: |
Documents |
Upload: | adelina-valenti |
View: | 233 times |
Download: | 4 times |
La comunicazione tra scuola servizi sociali e socio sanitari
Comune di Torreglia
Art 3 l’ente locale rappresenta la propria
comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
• ELEMENTI COSTITUTIVIa) Popolazioneb) Territorioc) Patrimonio
• ORGANI POLITICIa) Sindaco (Capo dell’amministrazione
e ufficiale di governo)b) Consiglio Comunale (Organo di
indirizzo e controllo politico e amministrativo)
c) Giunta (Organo esecutivo)
I Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale.
I Comuni gestiscono e coordinano le iniziative per realizzare il "sistema locale integrato della rete di servizi sociali".
I Comuni devono coinvolgere e cooperare con le strutture sanitarie, con gli altri enti locali e con le realtà formative pubbliche e private e le associazioni dei cittadini.
Art 114La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle
Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
Art. 117Sono materie di legislazione concorrente
quelle relative a: [...] istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; [...] tutela della salute [...]. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali (leggi quadro), riservata alla legislazione dello Stato.
4.Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato (ad es. i servizi sociali)
Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai
Comuni
Art 124 Per servizi sociali si intendono tutte le attività
aventi contenuto sociale, socio-assistenziale e socio-educativo, nonché le prestazioni sociosanitarie
Art. 128I comuni e le province progettano, realizzano e
gestiscono la rete dei servizi sociali in recepimento del principio di sussidiarietà e in armonia con la programmazione regionale che persegue l’obiettivo dell’integrazione sociosanitaria assicurata nel territorio dalle ULSS.
Il piano di zona, è lo strumento primario di attuazione della rete dei servizi sociali e dell’integrazione sociosanitaria.
Art. 130 è attribuita ai comuni la generalità delle funzioni
e dei compiti relativi all’erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali
La Regione promuove la delega da parte dei comuni alle ULSS delle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria nonché della gestione dei servizi sociali.
Obiettivi• “Presa in carico” di casi
di singoli e famiglie in situazioni di disagio sociale ed economico
• la qualità della vita dei minori e delle loro famiglie
• cittadinanza attiva nei giovani
• Concretizzare indicazioni programmatiche e piano di zona, lavorando in una logica di rete con i servizi del territorio
• Tutela dei minorenni
Interventi• Segretariato sociale• Erogazione contributi e
provvidenze• Assistenza domiciliare• sostegno educativo dei minori,
inserimento in comunità, tutela, affido, ecc.
• Progetti per inclusione sociale• Centri ricreativi estivi
Sovradistrettuali Distrettuali
2. Lavorare con le relazioni persona - famiglia - ambiente;
2.1
2. Lavorare con le relazioni persona - famiglia - ambiente;
2.2
2. Lavorare con le relazioni persona - famiglia - ambiente;
2.3
2. Lavorare con le relazioni persona - famiglia - ambiente;
2.4
2. Lavorare con le relazioni persona - famiglia - ambiente;
2.5
2. Lavorare con le relazioni persona - famiglia - ambiente;
2.6
2. Lavorare con le relazioni persona - famiglia - ambiente;
2.7
2. Lavorare con le relazioni persona - famiglia - ambiente;
2.8
2. Lavorare con le relazioni persona - famiglia - ambiente;
2.9
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
Risorse nella rete
4.1
4.2
4.3
Segnalazione obbligatoria
4.4
18