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La costituzione delle servitù di acqua, luce, telefono e gas
Le servitù coattive, i modi di costituzione e le singole fattispecie
Avv. Giampaolo Morini - La servitù coattiva è la servitù che si costituisce in adempimento di un
preciso precetto di legge, la servitù in cui la fattispecie concreta deve corrispondere alla fattispecie
legale ed a una determinata fattispecie legale in cui la utilitas e il bisogno del fondo dominante devono
essere di quella natura e di quel contenuto indicati dalla norma ed in cui il peso del fondo servente deve
avere quella natura, quel contenuto, quei limiti indicati dalla norma.
La costituzione della servitù coattiva
Per la costituzione di una servitù coattiva il modo naturale è la sentenza (costitutiva Cass. 1258/76)
che funge da titolo immediato e diretto della servitù, ne stabilisce le modalità di esercizio e determina
l'indennità dovuta (art. 1032).
La servitù coattiva si costituisce anche per contratto, senza che diventi per questo servitù volontaria.
Il contratto in questo caso è solo un mezzo sostitutivo della sentenza per dare sollecita attuazione alle
norme che riconoscono a una delle parti un diritto potestativo ad servitutem habendam vale a dire il
proprietario del fondo cha ha diritto ad ottenere da parte del proprietario di un altro fondo la
costituzione di una servitù: a tali norme il contratto si deve attenere. Secondo Cass. 17/02/1998 n.
1669, una servitù coattiva può essere costituita anche con un contratto preliminare di vendita.
Il contratto costitutivo di servitù coattiva deve contenere la precisa ed idonea indicazione degli
elementi costitutivi della servitù come il contratto costitutivo di servitù volontaria. Il contratto
costitutivo è regolato in vai di norma dalle regole generali sul contratto e dalle regole particolari di quel
contratto o tipo di contratto effettivamente posto in essere. Anche il contratto di servitù deve essere
redatto in forma scritta a meno che non sia richiesta una forma particolare per il tipo di contratto
posto in essere (donazione) ed anche questo contratto deve essere trascritto per poter produrre i suoi
effetti nei confronti dei terzi.
Altra forma costitutiva di servitù coattiva è il provvedimento amministrativo eccezionalmente previsto
per alcune fattispecie che in questa sede non rileva. In ultimo lo scrivente non ritiene le servitù cattive
usucapibili.
Come previsto dall'art. 1033 c.c. le servitù coattive trovano nella legge il loro presupposto, ma esse
sorgono, come già accennato, quando si forma il titolo concreto negoziale o giudiziale avente natura
costitutiva, che la pone effettivamente in essere (Cass. 236/48 – 932/47 – 666/41). Poiché la servitù
sorge in concreto solo con il singolo atto costitutivo, di guisa prima non esiste, ne derivano le seguenti
conseguenze:
a) che prima della costituzione della servitù nelle forme di legge l'esercizio è illegittimo e può portare
anche al risarcimento danni a carico del proprietario del fondo che esercita la servitù senza titolo e
prima della sua effettiva costituzione;
b) che qualora lo stesso proprietario abbia prima del riconoscimento giudiziale o negoziale della servitù
coattiva, provocato un mutamento della situazione dei luoghi, abbia costruito un opera, può essere
perseguito con azione possessoria (Cass. 20 luglio 1940);
c) che se in mancanza di sentenza o di accordo, sia concesso a titolo precario l'esercizio di una servitù
il concedente può revocare nei limiti delle pattuizioni intercorse, la concessione stessa, ed il
concessionario non può paralizzare , neppure processulamente, il diritto di revocare finchè non abbia
ottenuto la costituzione giudiziale della servitù o quanto meno non abbia posto la relativa
domanda.
Come già detto la servitù coattiva pone in essere un diritto potestativo ad servitutem habendam a
vantaggio del fondo dominante. La realizzazione di simili esigenze comporta sempre un "peso"imposto se
del caso nolente domino a un fondo che diverrà servente. Il proprietario che si viene a trovare in una
posizione di soggezione viene in parte compensato dalla previsione a suo favore di un diritto ad
ottenere dal proprietario del fondo dominante una indennità da determinarsi caso per caso secondo i
criteri stabiliti dalla legge per le varie servitù coattive (artt. 1038-1039 – 1047 – 1049 – 1053-1054
c.c.) fermo restando il principio generale che "prima del pagamento dell'indennità il proprietario del
fondo servente può opporsi all'esercizio della servitù (art. 1032 c.c.). sebbene la legge parli di
indennità, nulla toglie che una servitù coattiva possa costituirsi anche gratuitamente con donazione.
Nelle servitù coattive si applica il criterio del minimo mezzo e cioè determinazione dell'esercizio della
servitù in modo da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente e
ciò sia nel caso in cui nel titolo manchi la determinazione delle modalità di esercizio sia se in esso tali
modalità siano previste in modo dubbio o imperfetto, o parziale.
Il venir meno dell'interesse che aveva giustificato la costituzione di una servitù coattiva provoca
l'immediata estinzione della servitù stessa; ciò si verifica in particolare in caso di sopravvenuta
impossibilità di usare la servitù o quando venga meno l'utilità della medesima. Questa rappresenta una
deroga al disposto dell'art. 1074 c.c. che prevede l'estinzione della servitù per non uso ventennale.
Anche per le servitù coattive, il concetto di esercizio è sempre duplice, cioè statico ed iniziale di
attuazione del contenuto della servitù e nel senso dinamico e successivo di realizzazione momento per
momento, durante l'esecuzione del rapporto, del contenuto della servitù per il raggiungimento della
utilitas in che essa si sostanzia. Principio generale è che all'esercizio delle servitù coattive si applicano
le medesime regole fondamentali valevoli per le servitù volontarie, cioè per le servitù in genere non va
comunque dimenticato che nella proiezione dinamica di realizzazione attiva del contenuto della servitù,
per il raggiungimento della utilitas del fondo dominante, non può non essere influenzata dalla natura
fondamentale della servitù coattiva, in cui tipica è l'utilitas, tipica e determinata dalla legge, come
tipico e determinato dalla legge è il peso imposto al fondo servente per il raggiungimento di quella
utilitas.
Ciò posto la norma fondamentale per l'esercizio della servitù coattiva è pur sempre l'art. 1065 c.c. ma
anche qui con una limitazione, e cioè che i modi di determinazione dell'esercizio delle servitù coattive
sono solo due e non tre come invece per le volontarie. Vale a dire l'esercizio delle servitù coattive va
determinato attraverso il titolo o a sostituzione o a integrazione di questo, attraverso il criterio del
minimo mezzo. Non può parlarsi di determinazione dell'esercizio attraverso il possesso, in quanto il
possesso come modo autonomo di determinazione della servitù è richiamabile solo per le servitù
usucapibili e tali non sono, le servitù coattive, anche apparenti. L'utilizzazione del criterio del minimo
mezzo e cioè determinazione dell'esercizio della servitù in modo da soddisfare il bisogno del fondo
dominante col minor aggravio del fondo servente e ciò sua se nel titolo manchi la determinazione delle
modalità di esercizio sia se in esso tali modalità siano previste in modo dubbio o imperfetto, o parziale.
Come la volontà delle parti può determinare le singole modalità di esercizio delle servitù coattive, così
la stessa volontà, nel corso del rapporto, modificare quelle modalità di esercizio. La forma contrattuale
per la modifica delle servitù è peraltro contemplata dal c.c. all'art. 1350 n. 4 riguardante la forma e
all'art. 2643 n. 4 riguardante la trascrizione. Tuttavia seppur modificabili le servitù coattive trovano
un forte limite (diversamente dalle volontarie) in quanto non può andare contro gli schemi essenziali del
tipo previsto dalla legge eppur con la libertà lasciata alle parti circa la concreta determinazione delle
singole modalità di esercizio, nonj possono non essere attuali gli schemi legislativi e quindi non può che
perseguirsi una utilitas corrispondente a quella tipica ed il peso non può che essere delimitato nel suo
contenuto tipico. Per quanto attiene ai fatti modificativi il principio ex lege (art. 1067 c.c.) – innovazioni
e opere del fondo servente - è che sono vietate tutte le innovazioni del fondo dominante che rendano
più gravose le condizioni de fondo servente e tute le innovazioni del fondo servente che tendano a
diminuire l'esercizio della servitù o a renderlo più incomodo. Quindio rispetto al fondo dominante non
sono vietate quelle semplici modifiche che apportino miglioramenti suggeriti dalla tecnicae che
consentono sempre l'esercizio della servitù identico per quantità e qualità,e in ordine al fondo
servente, non sono vietate quelle modifiche che pur apportando miglioramenti del predetto fondo non
producono un effettivo incomodo o una effettiva diminuzione dell'esercizio della servitù. La prima
modificazione del fondo servente è quella relativa al trasferimento della servitù in luogo diverso:
accanto al principio della intrasferibilità della servitù in luogo diverso a quello stabilito si pongono tre
eccezioni: 1) – 2) possibilità di trasferimento da luogo a luogo dello stesso fondo a richiesta del
proprietario del fondo servente op a richiesta del proprietario del fondo dominante. 3) possibilità di
trasferimento da fondo a fondo o da porzione autonoma a porzione autonoma. La seconda è data
dall'ipotesi della divisione del fondo stesso (art. 1071 c. 2) per cui si applica la stessa disciplina delle
servitù volontarie. La terza e l'ipotesi di divisione del fondo dominate che importa la moltiplicazione
delle servitù sempre che tutte le porzioni dell'originario fondo dominante vengano a trovarsi in quella
condizione obbiettiva che legittima la permanenza del peso a carico del fondo servente.
Fatti questi brevissimi cenni sull'istituto della servitù coattiva vengo ora ad esaminare le singole
fattispecie proposte.
La servitù in materia di acque
In merito al regime delle acque il legislatore ha posto quattro diverse fattispecie:
a) servitù di acquedotto coattivo (Art. 1033 c.c,.);
b) servitù di scarico coattivo (Art. 1043 c.c.);
c) servitù di appoggio o di infissione coattiva di chiusa (Art. 1047 c.c.);
d) servitù di somministrazione coattiva di acque a un edificio o a un fondo (art. 1049 c.c.).
Contenuto della servitù
La servitù coattiva di acquedotto ha come contenuto il diritto di far passare acque di ogni specie, anche
tramite l'ausilio di opere stabili e per fondi intermedi, tra il fondo dominante e il fondo servente per
utilizzarle per i bisogni della vita, o per usi agrari o industriali. Difatti l'importanza dell'acqua,
considerata come elemento essenziale e primario sia per la vita che per la produzione, giustifica la
imposizione coattiva di questo tipo di servitù. La prevalenza dell'interesse sociale giustifica la
coattività a beneficio dell'agricoltura e per lo sfruttamento di questa risorsa.
La servitù di acquedotto coattivo si sostanzia, quindi, nel diritto di utilizzare l'acqua e di porre in
essere tutto ciò che è necessario per poterlo esercitare: indi le facoltà del fondo servente sono
inevitabilmente limitate dalla facoltà del titolare dell'acquedotto che può accedere al fondo servente e
raggiungere ogni punto in cui scorrono le acque per compiere ispezioni od opere di manutenzione sia
ordinaria che straordinaria. Persiste tuttavia l'obbligo generale per il beneficiato di trovare il
passaggio più conveniente e meno pregiudizievole per il gravato.
La giurisprudenza è concorde nel ritenere che il titolare del diritto di servitù coattiva di acquedotto
possa e debba poter raggiungere, sempre ed in ogni punto in cui scorre, l'acqua e compiere tutte le
opere di manutenzione e riparazione necessarie e poter effettuare la necessaria vigilanza sul flusso
dell'acqua (C. 1771/69).
Mentre non ha ritenuto possibile applicare estensivamente la disciplina della servitù di acquedotto
coattivo ad una eventuale servitù coattiva di passaggio di tubi per fornitura di gas metano, non
ravvisando alcuna analogia tra le due ipotesi e considerata la insita pericolosità esistente
nell'attraversamento sotto terra delle condutture di gas metano (C. 820/92).
Presupposti per la servitù
Per la costituzione della servitù di acquedotto coattivo è indispensabile che il richiedente non abbia la
possibilità di condurre la stessa acqua in altro modo o che, pur avendola, non possa tradurla in atto se
non con eccessivo dispendio e disagio. Presupposto indispensabile è dunque la sussistenza di una
necessità assoluta , come nel primo caso, o relativa , come nel secondo caso . Tuttavia, il requisito della
necessità, assoluta o relativa, deve essere sempre inquadrato entro l'ambito della utilità e ad esso
subordinato.
La servitù di acquedotto è strettamente dipendente dalla sussistenza di una utilitas , non solo iniziale,
ma che perduri nel tempo, così che venuto meno tale presupposto, la servitù è destinata ad estinguersi,
ne sia stata determinata o meno la durata (C. 5595/81).
Inoltre, per la costituzione di una servitù di acquedotto coattivo è necessario e sufficiente aver la
disponibilità dell'acqua da utilizzare facendola passare su fondo altrui per il tempo desiderato e
richiesto, la sufficienza dell'acqua per l'uso a cui è destinata nonché la convenienza (C. 3140/84).
Legittimati
La dottrina è concorde nel ritenere che il legittimato attivo a chiedere la servitù deve poter disporre
per qualche titolo reale o personale del godimento del fondo che sarà. Vi è chi considera sufficiente
anche la mera tolleranza da parte di chi ha diritto sull'acqua, ovvero anche il possesso.
Legittimato passivo , secondo la dottrina prevalente, è il proprietario del fondo intermedio su cui
l'acquedotto dovrà passare. Secondo altri, possono essere legittimati passivamente anche i titolari di
diritti reali di godimento (enfiteusi, usufrutto), solo che in questo caso la servitù nascerà imperfetta,
poiché durerà fino a quando non verrà meno il diritto stesso.
Il codice civile ha tassativamente indicato quali sono gli usi per i quali può sorgere la servitù di
acquedotto coattivo, ed in particolare per i bisogni della vita, gli usi agrari o industriali . Tali bisogni
devono essere attuali, non futuri od eventuali, e non vi deve essere altro modo per sopperire a tale
esigenze.
I bisogni della vita ricomprendono quelle necessità primarie ed elementari, come il bere, il lavare, senza
le quali non è concepibile una buona utilizzazione del fondo da parte di uomini e bestie, ma sono esclusi
gli usi meramente voluttuari dell'acqua. Alcuni autori ammettono la costituzione della servitù anche
quando l'acqua serve per aprire fontane, zampilli di mero abbellimento.
Gli usi agrari e industriali, riguardano tutte le utilizzazioni agricole e industriali del fondo per mezzo
dell'acqua. La dottrina è unanime nell'escludere i bisogni commerciali e gli usi professionali. Si ammette
invece la servitù a scopo di vendita o di cessione dell'acqua.
Il passaggio coattivo dell'acqua può essere chiesto per acque di ogni specie, indipendentemente dalle
loro caratteristiche naturali e dalla loro qualifica giuridica, purché servano agli usi previsti dalla legge.
Le acque che possono essere utilizzate sono "di ogni specie" e quindi si prescinde dal loro grado di
impurità o dalla presenza di sostanze recate allo stato di sospensione, anche quando siano luride per la
presenza di rifiuti, salvo che tali rifiuti non siano di tale entità da far escludere che si tratti di scarico
di acque (C. 3625/81).
Da questa servitù sono esenti gli edifici, destinati o meno all'abitazione, e le loro pertinenze, giardini,
aie, cortili . Tali costruzioni devono godere però del requisito della stabilità.
Tuttavia, il divieto previsto nel dettato normativo, secondo la giurisprudenza, non opera quando vi sia
una interclusione assoluta del fondo, non altrimenti eliminabile (è C. 5223/98). Ed è valido unicamente
in riferimento alle servitù coattive, non può essere invocato per negare la costituzione di una servitù
volontaria o per negare la tutela del possessore che di fatto esercita il relativo potere sul fondo (C.
3055/95).
La sussistenza di un titolo per attingere le acque dal fondo attiguo, o la richiesta di tale titolo,
rappresenta una condizione dell'azione per la costituzione della servitù coattiva ed un presupposto per
il suo accoglimento. Il giudice, quindi, in caso di una controversia, deve verificare la presenza di tale
elemento. Qualora si tratti di un corso di acqua pubblica, competente a dirimere le controversie
relative alla derivazione ed utilizzazione delle acque è, ex art. 140 lett. c r.d. 11.12.1933, n. 1775, il
giudice specializzato (C. 6964/99).
Servitù di elettrodotto coattivo
Prevista dall'art. 1056 c.c. L'elettrodotto coattivo è dettagliatamente disciplinato dagli artt. 119-129
r.d. 11.12.1933, n. 1775[10], t.u. sulle acque ed impianti elettrici cui si rinvia.
Presupposti e Costituzione della servitù.
Ai sensi della legislazione speciale, l'art. 119 t.u. (V. nota 10) acque pubbl., richiede come presupposto
necessario per la costituzione della servitù l'autorizzazione amministrativa (permanente o temporanea),
rilasciata dalla competente autorità. Da tale norma si evince che non gode alcuna protezione chi crea
una conduttura elettrica clandestinamente senza autorizzazione alcuna.
Occorre qui ricordare, che nel sistema del t.u. sulle acque ed impianti elettrici, si hanno due categorie
di linee: 1) linee autorizzate, ma non dichiarate di pubblica utilità; 2) linee autorizzate e considerate
opere di pubblica utilità, o perché trasmittenti energia prodotta da grandi derivazioni (art. 33) o
perché dichiarate di pubblica utilità nel decreto stesso di autorizzazione. Nel secondo caso, la
costituzione della servitù e la misura dell'indennizzo viene stabilito con decreto prefettizio (art. 48 l.
25.6.1865, n. 2359). L'utilità e la particolarità del quale decreto, rispetto alla costituzione per
sentenza, sta nella rapidità della procedura e nell'eventuale inamovibilità dell'elettrodotto .
Dalla legge e dal decreto di autorizzazione alla costruzione della linea non sorge immediatamente la
servitù stessa ma deriva unicamente il diritto alla costituzione del vincolo. Atto costitutivo della
servitù sarà o la convenzione tra le parti, o la sentenza costitutiva qualora essa non venga concessa
volontariamente, salva inoltre la possibilità di costituzione mediante espropriazione per pubblica utilità
.
L'autorizzazione richiesta dalla legislazione speciale rimuove solo il limite a costruire l'elettrodotto (C.
St. 22.10.99, n. 1595) e, come tale, non è costitutiva della servitù di passaggio delle condutture
elettriche (T. Latina 11.4.73; T. Livorno 27.11.62). La mera occupazione dei fondi necessari al passaggio
delle condutture da parte del privato, seppur in possesso della prescritta autorizzazione, non comporta
sanatoria ai fini della validità della costituzione di servitù di elettrodotto (C. 4983/77). Deve
considerarsi illecito a carattere permanente l'apprensione sine titulo del fondo privato per la
realizzazione di elettrodotto non comportando, quest'ultima, costituzione della corrispondente servitù
(C. 9726/91). La servitù di elettrodotto può essere costituita anche per usucapione (C. 5606/96) con
l'unico limite che esso non può dar luogo ad una servitù diversa da quella (tipica) disciplinata dalla
legislazione speciale cui rinvia l'art. 1056 (C. 3148/84).
Il contratto costitutivo della servitù deve essere fatto sotto pena di nullità , mediante atto scritto e
va trascritto per l'opponibilità ai terzi .
Non costituisce titolo idoneo per la costituzione della servitù di elettrodotto la mera autorizzazione
verbale tra il proprietario di un fondo e l'Enel ad impiantare un traliccio in ferro (T. Terni 5.10.98).
Beni assoggettabili a servitù
Il vincolo può essere imposto su tutti i fondi (serventi) che debbano essere attraversati dall'impianto.
Infatti non vi sono esenzioni in relazione al soggetto titolare del diritto sul fondo assoggettato al
vincolo (enti pubblici) o alla destinazione del bene. Unica eccezione al suddetto vincolo vi è per le case,
salvo per le facciate verso le vie e le piazze pubbliche, i cortili, i giardini, i frutteti e le aie alle case
attinenti (art. 121 r.d. 11.12.1933, n. 1775 – V. nota n. 10). Vi è chi non ritiene esatto, ove vi sia tra la
facciata e la via pubblica un breve spazio intermedio, considerare esente dal vincolo la suddetta
facciata.
L'esenzione dei suddetti beni riguarda solo gli oneri e le limitazioni derivanti esclusivamente dalla
materiale collocazione della strumentazione necessaria per l'effettivo esercizio della servitù (C. St.
17.12.58, n. 1138). Nulla vieta che le parti possano rinunciare all'esenzione di cui all'art. 121 r.d.
11.12.1933, n. 1775, trattandosi di norma diretta a tutelare l'interesse dei proprietari dei fondi (C.
3478/81).
Per quanto riguarda l'assoggettamento dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili , ivi indicati, al
passaggio delle condutture la norma di rimando (art. 120 r.d. 11.12.1933, n. 1775 – V. nota n. 10) richiede
una pronuncia in merito delle autorità interessate e la stipulazione di appositi atti di sottomissione con
le competenti autorità per le modalità di esecuzione e di esercizio. Vi è chi ritiene equivoca la norma
tanto in merito ai beni assoggettabili quanto all'autorizzazione richiesta, evidenziando: a) che i beni
patrimoniali suscettibili di servitù, a rigore di norma, dovrebbero essere solo quelli "espressamente"
indicati; b) che solo le autorità legittimate a disporne mediante concessioni possono assoggettare i beni
demaniali all'onere della servitù de qua , e che, in tal caso, saremmo di fronte ad una servitù di diritto
pubblico . In ogni caso, le condutture non possono attraversare tali beni se non si siano pronunciate
favorevolmente le autorità interessate .Senza il previo assenso dell'organo preposto alla tutela dei beni
demaniali la servitù non può essere imposta (C., S.U., 2827/52).
Contenuto del diritto
La servitù in commento si concreta nella facoltà, per il titolare del diritto, di impiantare e utilizzare le
condutture nonché le cabine di trasformazione e le relative opere strumentali, compiendo le attività
necessarie volte ad impedire pregiudizi, ivi compreso l'accesso lungo il tracciato delle condutture (art.
121 r.d. 11.12.1933, n. 1775 – V.nota n. 10).
Non vi sono ostacoli alla costituzione di servitù di elettrodotto con contenuto più ristretto rispetto a
quello massimo contenuto dalla norma speciale (T. Trani 21.1.74). Anche per tale servitù si applica il
principio secondo il quale queste ultime devono essere esercitate civiliter , tenendo conto delle
esigenze del progresso sociale e della tecnica (C. 1777/64). Il giudice , nella sentenza costitutiva della
servitù, ha il potere di modificare il percorso autorizzato al fine di rendere il meno pregiudizievole
possibile al fondo servente l'esercizio della stessa (C. 1298/81). L'obbligo di disporre adatte misure di
difesa e protezione per evitare i pericoli insorgenti dall'esercizio della linea non si esaurisce all'atto
dell'impianto, ma rimane immanente per tutta la durata dell'esercizio della linea . Il proprietario del
fondo servente, nei confronti dei terzi , non è esonerato dall'obbligo, connesso alla titolarità del diritto
di proprietà, di curare la stessa con la diligenza del buon padre di famiglia al fine di evitare che questi,
estranei al rapporto di servizio, possano subire un danno (C. 565/68).
È in facoltà del proprietario del fondo servente chiedere, al titolare della servitù, la rimozione delle
opere che impediscano l'esecuzione di innovazioni, costruzioni o impianti sul proprio fondo, senza
corresponsione di alcun indennizzo e di offrire, ove possibile, altro luogo adatto alla ricostruzione delle
opere necessarie all'esercizio della servitù (art. 122 r.d. 11.12.1933, n. 1775 – V. nota n. 10). Proprio in
virtù di tale principio "rivoluzionario", alcuni autori fondano parte della tesi della non equiparazione
della servitù in commento alle "ordinarie" servitù , evidenziando anche che, in quest'ultime, chi chiede
lo spostamento od il trasferimento è tenuto a sopportare le relative spese. Vi è poi, chi ritiene che tale
facoltà non possa applicarsi alla servitù imposta con la procedura dell'espropriazione per pubblica
utilità solo se nel decreto di imposizione ciò sia stato espressamente vietato .
Il proprietario del fondo servente deve comunque dimostrare la volontà di innovare (C. 675/46) e,
qualora sia possibile offrire, da parte di quest'ultimo, più luoghi idonei all'esercizio della servitù, la
scelta dovrà operarsi tra quello che consenta l'esercizio della servitù con modalità meno onerose per il
titolare della servitù (C. 1610/77). Anche nel caso di costituzione di servitù di elettrodotto per
usucapione è data facoltà al proprietario del fondo servente di chiedere il trasferimento di essa in
altro luogo a spese dell'esercente della stessa (C. 2579/81; C. 2306/81), salvo rinuncia , da parte del
proprietario del fondo servente, di avvalersi delle facoltà di cui all'art. 122 r.d. 11.12.1933, n. 1775, 4° e
5° co. (T. Trani 21.1.74). In caso di servitù imposta con la procedura dell'espropriazione per pubblica
utilità non è dato di utilizzare le suddette facoltà (C. St. 14.7.59, n. 778), potendo, tale servitù,
rivestire il carattere di inamovibilità (C. St. 30.10.59, n. 1075) anche con riguardo a linee minori (C.
5260/84).
Durata e indennità
La servitù può sorgere come perpetua o come temporanea (art. 124 r.d. 11.12.1933, n. 1775 – V. nota n.
10), intesa quest'ultima come minore dei nove anni. Sulla problematica riguardante la durata si rimanda
ad autorevole dottrina la quale risolve i quesiti in merito alla stessa affermando ciò che sin dall'inizio
aveva negato e cioè, la natura di servitù all'elettrodotto coattivo.
Il carattere permanente o provvisorio della servitù di elettrodotto deve risultare dal decreto di
autorizzazione (C. 2152/41).
In merito all'indennità (art. 123 r.d. 11.12.1933, n. 1775, 1° co. – V. nota n. 10), essa, stabilita nell'atto
costitutivo o in apposito atto, va pagata prima che siano iniziati i lavori d'impianto, salvo diversa
pattuizione tra le parti. Fino a quando non venga pagata o depositata il proprietario del fondo servente
può opporsi all'esercizio della servitù. Per la determinazione dell'indennità, il legislatore ha fissato
particolari criteri agli artt. 123, 124 e 125 r.d. 11.12.1933, n. 1775, cui si rinvia. Si ritiene che, in caso di
imposizione delle servitù con la procedura dell'espropriazione per pubblica utilità, l'indennità vada
calcolata con i criteri stabiliti dalla legge sull'espropriazione. Le controversie relative all'indennità
appartengono al giudice ordinario .
Qualora dei fabbricati adibiti ad abitazione traggano dall'ambiente il loro pregio particolare, ai fini
della determinazione dell'indennità di cui all'art. 123 r.d. 11.12.1933, n. 1775, si deve tener conto del
loro diminuito valore in conseguenza della deturpazione al paesaggio data dall'imposizione di un traliccio
elettrico (C. 2959/96).
L'indennità per imposizione coattiva di servitù di elettrodotto, ai sensi dell'art. 123 r.d. 11.12.1933, n.
1775, deve essere liquidata con riferimento ai valori in atto alla data della pronuncia costitutiva della
servitù medesima (C. 4356/82; C. 6765/81) e non con riguardo ai valori dell'epoca in cui fu realizzata
l'opera valendo, tale parametro, nel caso in cui essa venga costituita con provvedimento amministrativo
(C. 1765/82). Di natura indennitaria deve parlarsi ove, in seguito a sistemazione di cavi stradali da
parte dell'Enel essa sia tenuta al pagamento di una somma di danaro (T.A.R. Lazio 9.12.97, n. 1956).
Servitù per linee telefoniche e metanodotto
Per quanto attiene alla giurisprudenza , questa, in tutte le decisioni relative alle singole servitù coattive
, presuppone sempre la caratteristica della tipicità. All'uopo si ricorda che più di recente è stata
sottoposta alla cassazione la possibilità di ammettere una servitù coattiva per le linee telefoniche
(analogamente all'elettrodotto) e per un metanodotto (analogamente all'acquedotto): la Crte – sulla
base della tipicità e del numerus clausus delle servitù coattive – ha risposto sempre negativamente
(Cass. N. 207/1986[41] per le linee telefoniche – Cass. N. 820/1992[42] e n. 11113/1992[43] per
metanodotto).solo la Corte App. Milano , 12/12/1997, ritiene non manifestamente infondata la
questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1033 c.c. nella parte in cui non prevede anche l'obbligo
, analogo a quello dovuto per le condotte d'acqua, di dare il passaggio a tubi ed altre condotte di gas
metano. La Corte Suprema ha risposto negativamente sulla base dell'interpretazione logico giuridica
dell'intro sistema legislativo relativo alle servitù coattive, sistema fondato sulla caratteristica della
tipicità e del numerus clausus.
Peraltro La giurisprudenza ha affermato che la facoltà di attraversare il fondo servente con
condutture per i servizi di acqua, luce, gas e telefono , non rientra nel contenuto della servitù di
passaggio anche quando sia stata costituita in favore di un fondo a destinazione edificatoria.
Posto, infatti, che il suddetto attraversamento è riconducibile al contenuto di autonomi e distinti
diritti, si rende necessaria un'espressa previsione del titolo affinché possa diventare parte
integrante del diritto di servitù (C. 7038/83).
E' evidente che le due fattispecie relative alle linee telefoniche e del metanodotto seppur non
rientranti nella disciplina delle servitù coattive, sono pur sempre disciplinate dalla normativa relativa
alle servitù volontarie.
Per quanto attiene al contratto avente per oggetto esclusivo la costituzione di un a servitù,
normalmente si avrà che tale costituzione ha per controprestazione un prezzo e quindi si sarà in
presenza di un contratto di vendita, che per la stesa definizione legislativa può avere ad oggetto non
solo il trasferimento della proprietà di una cosa contro un prezzo, ma anche il trasferimento (quindi
costituzione) di un diritto reale limitato sulla cosa di proprietà del venditore, sempre contro prezzo.
Ma la costituzione di una servitù può formare oggetto anche di una permuta, di una donazione, di una
transazione, di una divisione, sempre che il bene permutato o donato o oggetto della transazione o della
divisione sia soltanto la costituzione della servitù. Poiché la servitù tende a migliorare ed aumentare il
godimento del fondo dominante è molto più frequente nella pratica giuridica che la sua costituzione si
presenti come contenuta in una clausola di un contratto principalmente diretto ad altro scopo e che
normalmente riguarda il fondo dominante o il fondo servente. E' soprattutto frequente il caso della
cosiddetta deductio servitutis, cioè la riserva, nel caso di trasferimento di un fondo, di una servitù a
carico del fondo trasferito ed a vantaggio di altro fondo rimasto in proprietà dell'alienante.
Normalmente il contratto in cui è inserita la clausola costitutiva della servitù a carico del fondo
alienato è un contratto di vendita. La costituzione della servitù può avvenire oltre che a favore del
fondo rimasto all'alienante, a favore di altro fondo contestualmente alienato, cioè è concepibile che
colui che venda col medesimo atto due suoi beni a due distinti acquirenti, costituisca, con clausola
inserita sempre nello stesso unico atto, una servitù a favore di uno dei due beni venduti ed a carico
dell'altro. Il contratto in cui è posta la clausola di deductio servitutis, può essere anche diverso dalla
vendita (o dalla permuta) e può essere dato da una donazione o da una divisione. Quanto alla prima la
costituzione della servitù avviene con apposita clausola del contratto di donazione, attraverso la riserva
che il donante fa, costituendo a favore dell'altro suo bene ed a carico del fondo donato una servitù..
quanto alla divisione in realtà non si ha una vera e propria deductio, ma la costituzione, con apposita
clausola, avente effetti reali di una servitù a carico del fondo attribuito ad uno dei condividendi ed a
favore del fondo attribuito ad altro condividente. Può anche avvenire che la costituzione della servitù
con clausola inserita nell'atto di trasferimento a titolo oneroso. Può anche avvenire che la costituzione
della servitù con clausola inserita nell'atto di trasferimento a titolo oneroso (vendita) o gratuito
(donazione), avvenga a favore del fondo trasferito ed a carico del fondo rimasto all'alienante; vale a
dire può avvenire che, all'atto del trasferimento, le parti convengano di migliorare il godimento del
fondo alienato costituendo a suo favore anche una servitù a carico di altro fondo dell'alienante. Infine
il contratto o la clausola costitutiva della servitù si differenziano dall'impegno a costituire in seguito la
servitù: in questo caso si ha un vero e proprio contratto preliminare di costituzione di servitù, con gli
effetti obbligatori propri del preliminare. E come in tutti i casi simili, spetta al Giudice di merito
stabilire se in un determinato atto si consacri la costituzione vera e propria, con effetti reali, ovvero
un mero impegno preliminare, con effetti reali obbligatori.
Vedi anche nelle guide legali Le servitù coattive
Avv. Giampaolo Morini
Corso garibaldi, 7
55049 Viareggio (LU)
0584361554
Cass. civ., 20.05.1969 n. 1771
La servitù di acquedotto (la cui disciplina è comune alla servitù di scarico coattivo, a norma dell'art.
1043, c. c.), comprende, come adminiculum, la facoltà di accedere al fondo alieno, ove sia necessario, nel
senso che le opportune ispezioni non possano essere eseguite, per la natura dei luoghi e le
caratteristiche dei condotti stessi, in altro modo. Tale facoltà non può subire restrizione o mutamento
per effetto del concorrente interesse del proprietario del fondo servente al compimento della stessa
attività di vigilanza e di manutenzione. Né la detta necessaria estensione del diritto di servitù può
subire alterazione allorché il proprietario del fondo servente, per essere coutente delle opere
destinate al passaggio delle acque - sia pure per diritto di proprietà esclusiva delle opere stesse -,
appaia direttamente interessato alla detta manutenzione.
Giur. It., 1969, I, 2128
Cass. civ. sez. II, 25.01.1992 n. 820
A differenza delle servitù volontarie che possono avere ad oggetto una qualsiasi utilitas, purché
ricavata da un fondo a vantaggio di un altro fondo appartenente a diverso proprietario, le servitù
prediali coattive formano una numerus clausus, sono cioè tipiche avendo ciascuna il contenuto
predeterminato dalla legge, sicché non sono ammissibili altri tipi al di fuori di quelli espressamente
previsti da una specifica norma per il soddisfacimento di necessità ritenute meritevoli di tutela;
pertanto, è inammissibile la costituzione coattiva di una servitù di passaggio di tubi per la fornitura di
gas metano, dovendosi escludere un'applicazione estensiva dell'art. 1033 c. c. in tema di servitù di
acquedotto, in conseguenza della non assimilabilità delle due situazioni per i caratteri peculiari di
struttura e funzione di ciascuna di esse, ed in particolare della pericolosità insita nell'attraversamento
sotto terra delle forniture del gas, non ricorrente nella servitù di acquedotto.
Arch. Civ., 1992, 791
Cass. civ., 26.10.1981 n. 5595
Ai sensi degli art. 1033 e 1037 c. c., la servitù di acquedotto coattivo è subordinata indefettibilmente
ad una utilitas non solo iniziale (disponibilità dell'acqua, di cui si chiede il passaggio, al momento della
nascita del diritto), ma anche continua (sussistenza di tale disponibilità per tutto il tempo del
passaggio), sicché, ove, per il venir meno di quest'ultima condizione, l'utilitas svanisca definitivamente,
la servitù, ne sia stata o meno determinata preventivamente la durata, non può permanere e se ne
verifica l'automatica estinzione.
Mass., 1981
Cass. civ., 23.05.1984 n. 3140
Per la costituzione della servitù coattiva di acquedotto, è sufficiente che sussistano tutte le condizioni
previste dall'art. 1037 c. c., e cioè la disponibilità dell'acqua che si intende far passare sul fondo altrui
per il tempo per cui si richiede il passaggio, la sufficienza dell'acqua per l'uso al quale la si vuole
destinare, e la convenienza e la minore pregiudizievolezza per il fondo servente del passaggio richiesto,
in rapporto alla situazione dei luoghi e alle condizioni espressamente richiamate nell'ultima parte
dell'art. 1037 c. c., senza che possa ostare l'eventuale eccesso dell'acqua rispetto all'attuale concreto
fabbisogno del fondo; infatti la suddetta condizione deve essere accertata con riguardo alle presumibili
utilizzazioni dell'acqua che, sia pure in relazione allo stesso uso per il quale il passaggio dell'acqua viene
richiesto, potranno essere comunque realizzate nel fondo.
Mass., 1984
Cass. civ., 04.06.1981 n. 3625
Il passaggio coattivo di acqua, previsto dall'art. 1033 c. c., ben può essere richiesto in perpetuo, e cioè
per un tempo indeterminato, qualora, sulla scorta di una concessione soggetta a rinnovazione tacita ad
ogni successiva scadenza, sia incerta, ma presumibilmente non breve, la futura durata della disponibilità
dell'acqua; fermo, in tal caso, il principio che, venuta meno siffatta disponibilità, anche il peso per il
fondo coattivamente assoggettato debba venire a cessare; ed è compito del giudice del merito, il cui
accertamento è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da congrua motivazione, valutare, in
relazione alle peculiari, concrete circostanze, se ricorre il suddetto requisito.
Mass., 1981
Cass. civ. sez. II, 26.05.1998 n. 5223
L'esonero dei cortili (oltre che delle case, dei giardini e delle aie) dalla servitù coattive (nella specie, di
acquedotto), sancita dalla norma di cui all'art. 1033 c.c., non opera in presenza di situazioni di
interclusione assoluta non altrimenti eliminabile.
Mass., 1998
Cass. civ. sez. II, 15.03.1995 n. 3055
L'art. 1033 comma 2 c.c., che esonera le case, i giardini e le aie ad esse attinenti dalla servitù di
acquedotto, si riferisce solo alle servitù coattive e non può essere invocato, quindi, per negare una
servitù volontaria o, addirittura, la tutela, in sede possessoria, dell'esercizio di fatto del potere
corrispondente.
Mass., 1995
Articolo abrogato dall'art. 1, d.l. 11 novembre 2002, n. 251, decorsi sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del medesimo decreto.
L'art 2, comma 1, d.l. 11 novembre 2002 n. 251 stabilisce che dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del medesimo decreto, le controversie concernenti le materie di cui al presente articolo,
sono instaurate davanti al tribunale ordinario che ha sede nel capoluogo del distretto territorialmente
competente, il quale giudica in composizione collegiale.
Cass. civ., 06.07.1999 n. 6964
La domanda diretta alla costituzione coattiva di servitù di passaggio e di acquedotto, per potere
accedere al fondo del vicino ed eseguire e mantenere in esso le opere idrauliche occorrenti al fine di
attingere a un corso d'acqua postula, ai sensi degli artt. 1033 e 1037 del c. c., il diritto di utilizzare le
acque medesime, sulla scorta di un titolo già esistente o quantomeno in fase di formazione per l'assenza
di ogni ragionevole previsione di ostacoli a riguardo: la sussistenza del detto diritto, costituendo
condizione dell'azione e presupposto per l'accoglimento, deve essere riscontrata dal giudice adito con
pronuncia idonea ad assumere autorità sostanziale di giudicato nel rapporto con il proprietario delle
acque. Deriva, pertanto, da quanto sopra, che la natura pubblica del corso d'acqua implica la
riconducibilità di una tale domanda nell'art. 140, lettera c), del r. d. 11 dicembre 1933 n. 1775 e, quindi,
la sua devoluzione al giudice specializzato delle controversie relative alla derivazione e utilizzazione di
acque pubbliche, quando i corrispondenti diritti non siano pacifici ma oggetto del dibattito, di modo che
la lite non resta nell'ambito di controversia tra privati sulle sole modalità di esercizio di quelle posizioni
(nella specie, in cui l'attore aveva dato atto della natura pubblica delle acque fluenti nel canale
municipale e non aveva asserito la propria qualità di concessionario né addotto un'aspettativa di
imminente concessione, la Suprema Corte ha ritenuto - alla luce delle considerazioni sopra riassunte - la
competenza del tribunale regionale delle acque).
Mass., 1999
Articolo 119 - Ogni proprietario è tenuto a dar passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche
aeree o sotterranee che esegua chi ne abbia ottenuto permanentemente o temporaneamente
l'autorizzazione dall'autorità competente.
Articolo 120
Le condutture elettriche che debbono attraversare zone dichiarate militarmente importanti, fiumi,
torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, zone demaniali marittime e lacuali, strade pubbliche,
ferrovie, tramvie, funicolari, teleferiche, linee telegrafiche o telefoniche di pubblico servizio o militari,
linee elettriche costruite dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio delle linee
ferroviarie da essa esercitate, o che debbono avvicinarsi a tali linee o ad impianti radio-telegrafici o
radiotelefonici di Stato, o che debbono attraversare zone adiacenti agli aeroporti o campi di fortuna ad
una distanza inferiore ad un chilometro dal punto più vicino del perimetro dei medesimi, o quelle che
debbono passare su monumenti pubblici o appoggiarsi ai medesimi e quelle che debbono attraversare
beni di pertinenza dell'autorità militare o appoggiarsi ad essa non possono essere autorizzate in nessun
caso se non si siano pronunciate in merito le autorità interessate.
Per le modalità di esecuzione e di esercizio delle linee e degli impianti autorizzati, l'interessato deve
stipulare appositi atti di sottomissione con le competenti autorità.
Articolo 121
La servitù di elettrodotto conferisce all'utente la facoltà di:
a) collocare ed usare condutture sotterranee od appoggi per conduttori aerei e far passare conduttori
elettrici su terreni privati e su vie e piazze pubbliche, ed impiantare ivi le cabine di trasformazione o di
manovra necessarie all'esercizio delle condutture;
b) infiggere supporti o ancoraggi per conduttori aerei all'esterno dei muri o facciate delle case rivolte
verso le vie e piazze pubbliche, a condizione che vi si acceda dall'esterno e che i lavori siano eseguiti
con tutte le precauzioni necessarie sia per garantire la sicurezza e l'incolumità, sia per arrecare il
minimo disturbo agli abitanti.
Da tale servitù sono esenti le case, salvo le facciate verso le vie e piazze pubbliche, i cortili, i giardini, i
frutteti e le aie delle case attinenti:
c) tagliare i rami di alberi, che trovandosi in prossimità dei conduttori aerei, possano, con movimento,
con la caduta od altrimenti, causare corti circuiti od arrecare inconvenienti al servizio o danni alle
condutture ed agli impianti;
d) fare accedere lungo il tracciato delle condutture il personale addetto alla sorveglianza e
manutenzione degli impianti e compiere i lavori necessari.
L'impianto e l'esercizio di condutture elettriche debbono essere eseguiti in modo da rispettare le
esigenze e l'estetica delle vie e piazze pubbliche e da riuscire il meno pregiudizievole possibile al fondo
servente, avuto anche riguardo all'esistenza di altri utenti di analoga servitù sul medesimo fondo,
nonché alle condizioni dei fondi vicini e all'importanza dell'impianto stesso.
Debbono inoltre essere rispettate le speciali prescrizioni che sono o saranno stabilite per il regolare
esercizio delle comunicazioni telegrafiche e telefoniche.
Articolo 122
L'imposizione della servitù di elettrodotto non determina alcuna perdita di proprietà o di possesso del
fondo servente.
Le imposte prediali e gli altri pesi inerenti al fondo rimangono in tutto a carico del proprietario di esso.
Il proprietario non può in alcun modo diminuire l'uso della servitù o renderlo più incomodo. Del pari
l'utente non può fare cosa alcuna che aggravi la servitù.
Tuttavia, salvo le diverse pattuizioni che si siano stipulate all'atto della costituzione della servitù, il
proprietario ha facoltà di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto,
ancorché essi obblighino l'esercente dell'elettrodotto a rimuovere o collocare diversamente le
condutture e gli appoggi, senza che per ciò sia tenuto ad alcun indennizzo o rimborso a favore
dell'esercente medesimo.
In tali casi il proprietario, deve offrire all'esercente, in quanto sia possibile, altro luogo adatto
all'esercizio della servitù.
Il cambiamento di luogo per l'esercizio della servitù può essere parimenti richiesto dall'utente, se
questo provi che esso riesce per lui di notevole vantaggio e non di danno al fondo.
Al proprietario del fondo servente è dovuta una indennità la quale deve essere determinata tenendo
conto della diminuzione di valore che per la servitù subiscono il suolo e il fabbricato in tutto od in parte.
Tale indennità è corrisposta prima che siano intrapresi i lavori d'imposizione della servitù. L'aggravio
causato dalla servitù va considerato nelle condizioni di massimo sviluppo previsto per l'impianto.
Il valore dell'immobile gravato dalla servitù è computato nello stato in cui esso trovasi all'atto
dell'occupazione e senza detrazione per qualsiasi carico che lo colpisca e col soprappiù del quinto (1).
In ogni caso, per l'area su cui si proiettano i conduttori, viene corrisposto un quarto del valore della
parte strettamente necessaria al transito per il servizio delle condutture, e per le aree occupate dai
basamenti dei sostegni delle condutture aeree o da cabine o costruzioni di qualsiasi genere, aumentate,
ove occorra, da un'adeguata zona di rispetto, deve essere corrisposto il valore totale.
Cessando l'uso pel quale fu imposta la servitù, tali aree ritorneranno gratuitamente nella piena
disponibilità del proprietario.
Al proprietario debbono inoltre essere risarciti i danni prodotti durante la costruzione della linea,
anche per le necessarie occupazioni temporanee.
Del pari debbono essere risarciti i danni prodotti col servizio della conduttura elettrica, esclusi quelli
derivanti dal normale e regolare esercizio della conduttura stessa.
Nell'atto col quale si fissa l'indennità prevista al presente articolo debbono essere determinati l'area
delle zone soggette a servitù d'elettrodotto e il numero degli appoggi e dei conduttori.] (2)
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 30 aprile 1973, n. 46, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del presente comma, nella parte in cui statuisce l'aggiunta del «soprappiù del quinto» alla
indennità per servitù di elettrodotto.
(2) Articolo abrogato dall'art. 58, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, a decorrere dal 30 giugno 2002, ai sensi
dell'art. 5, d.l. 23 novembre 2001, n. 411, conv., con modificazioni, in l. 31 dicembre 2001, n. 463.
Articolo 124
Ove l'imposizione della servitù sia fatta per un tempo minore di nove anni, l'indennità ragguagliata alla
diminuzione del valore del suolo è ridotta alla metà, ma scaduto il termine, il fondo deve essere ridotto
in pristino a cura e spese dell'utente delle condutture.
Chi ha ottenuto il diritto di servitù temporanea può, prima della scadenza del termine, renderlo
perpetuo pagando l'altra metà con gli interessi legali dal giorno in cui il passaggio fu praticato.
Scaduto il primo termine, non gli sarà più tenuto conto di ciò che ha pagato per la concessione
temporanea.
Articolo 125
Per gli oneri costituiti sui beni indicati nell'art. 120 ed in genere su tutti i beni dello Stato, delle
province e dei comuni, che siano d'uso pubblico o destinato ad un pubblico servizio, la corresponsione
dell'indennità è sostituita dal pagamento di un canone annuo.
Anche per i beni patrimoniali di diritto comune è in facoltà delle amministrazioni dello Stato, delle
province e dei comuni di chiedere il canone annuo anziché l'indennità.
La misura dell'indennità e dei canoni dovuti alle amministrazioni dello Stato, delle province e dei comuni
è determinata con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro dei
lavori pubblici, sentiti le amministrazioni interessate ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Il pagamento delle indennità e dei canoni non pregiudica il diritto alla rivalsa dei danni prodotti dalla
costruzione degli impianti.
Articolo 126
Su richiesta delle autorità interessate il Ministro dei lavori pubblici può, per ragioni di pubblico
interesse, ordinare lo spostamento delle condutture elettriche e l'utente, ove non siano intervenute
speciali pattuizioni, ha diritto ad una congrua indennità se lo spostamento non può essere eseguito
senza spese eccessive.
In caso di contestazione l'apprezzamento di tale possibilità è demandato al Ministro dei lavori pubblici,
che provvede con decreto, sentito il Consiglio superiore.
La misura dell'indennità, quando sia dovuta, è determinata col decreto stesso, salvo ricorso all'autorità
giudiziaria.
Articolo 127
Quando sul percorso di una conduttura elettrica esistano altre condutture elettriche o linee
telefoniche o telegrafiche, debbono essere accettate, per la tutela del regolare esercizio di ciascuna
conduttura o linea, le prescrizioni della parte che ha titolo di preminenza per motivi di pubblico
servizio, oppure, a parità di titoli, per ragioni di preesistenza.
Se tali prescrizioni esigano lo spostamento o la modificazione delle linee o condutture, il Ministro dei
lavori pubblici, in caso di contestazione, dà le opportune disposizioni.
Le spese all'uopo occorrenti sono a carico della parte che rende necessario lo spostamento o la
modificazione, salvo quanto è disposto nell'art. 122.
Articolo 128
L'esistenza di vestigia di opere delle condutture elettriche non è di ostacolo alla prescrizione della
servitù. Per impedire la prescrizione occorrono l'esistenza e la conservazione dell'impianto in istato di
esercizio.
Articolo 129
Le disposizioni dei capi I e II del presente titolo, ad eccezione di quelle contenute negli artt. 109, 114,
120, 125 e 127, non si applicano agli impianti di linee elettriche costruiti dall'amministrazione delle
ferrovie dello Stato in servizio delle linee ferroviarie da essa esercitate.
La costruzione di tali impianti è approvata in lirica tecnica e finanziaria dai competenti organi
dell'amministrazione ferroviaria ed agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità o di urgenza ed
indifferibilità dal Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi dell'art. 1 del R.D. 24 settembre
1923, n. 2119.
Alle espropriazioni ed agli asservimenti occorrenti per la esecuzione degli impianti medesimi sono
applicabili le disposizioni della L. 25 giugno 1865, n. 2359, dell'art. 77 della L. 7 luglio 1907, n. 429
nonché quelle del R.D. 24 settembre 1923, n. 2119.
Il pretore o di tribunale, sulla base della relazione dei periti e previa liquidazione ed attribuzione delle
spese di perizia a norma dell'art. 37, autorizza il pagamento od ordina il deposito nella Cassa depositi e
prestiti, a norma dell'art. 30.
In seguito alla presentazione dei certificati comprovanti l'eseguito deposito o dei titoli giustificanti
l'effettuato pagamento, il prefetto pronuncia l'espropriazione ed autorizza l'occupazione dei beni (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 3, l. 20 marzo 1968, n. 391.
Cons. Stato sez. IV, 22.10.1999 n. 1595
L'attività di costruzione da parte dell'Enel di linee di trasporto o distribuzione di energia elettrica - a
prescindere dalla tensione di esercizio - non è libera ma soggetta ad apposite autorizzazioni della
competente autoritàamministrativa al fine di consentire l'apprezzamento di convenienza e congruenza
dell'impianto da realizzare e di concretare attraverso l'emissione del provvedimento un'implicita
dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, che condiziona l'esercizio del diritto di costruzione e di
gestione dell'elettrodotto.
Foro Amm., 1999, 2053
Trib. Latina, 11.04.1973
La costituzione coattiva della servitù di elettrodotto presuppone necessariamente che il richiedente
abbia ottenuto dalla competente autorità amministrativa l'autorizzazione all'impianto dell'elettrodotto
cui la costituenda servitù si riferisce.
Rass. Giur. Energia Elettrica, 1974, 269
Trib. Livorno, 27.11.1962
L'autorizzazione del Ministero o del Prefetto, secondo la relativa competenza, a costruire ed
esercitare una linea elettrica non è costitutiva della servitù di passaggio delle condutture elettriche,
ma rimuove il limite al diritto di costruire l'elettrodotto ed avendo il fine del soddisfacimento di un
pubblico interesse contiene in sé il presupposto per la costituzione della servitù che, in mancanza di un
atto negoziale, deve essere costituita dal giudice con sentenza.
Foro Padano, 1963, I, 795
Cass. civ., 15.11.1977 n. 4983
Il provvedimento amministrativo che, ai sensi dell'art. 108, del r. d. 11 dicembre 1933, n. 1775 (testo
unico sulle acqua e sugli impianti elettrici), riconosca la pubblica utilità di una linea di trasmissione e
distribuzione di energia elettrica, ed autorizzi un privato all'impianto ed all'esercizio della linea
medesima, non comporta di per sé la costituzione di servitù di elettrodotto a carico dei fondi
interessati dall'opera, né consente che questo effetto si verifichi in conseguenza della mera
occupazione dei fondi stessi da parte di quel privato, occorrendo, a tal fine, che la servitù stessa nasca
in forza di titolo convenzionale o giudiziale, ovvero di provvedimento espropriativo. In difetto,
pertanto, l'installazione dei fili e dei piloni dell'elettrodotto, effettuata da detto privato sul fondo
altrui, è illegittima, e comporta il diritto del proprietario di conseguire condanna alla rimozione delle
relative opere.
Mass., 1977
Cass. civ., 18.09.1991 n. 9726
L'apprensione sine titulo del fondo privato per la realizzazione di elettrodotto non determina
costituzione della corrispondente servitù, secondo il principio della cosiddetta occupazione acquisitiva
(non essendone ravvisabili gli estremi rispetto ai diritti reali su bene altrui), ma configura un illecito a
carattere permanente, il quale perdura fino a quando non venga rimosso l'impianto, o ne cessi
l'esercizio, o non sia regolarmente costituita detta servitù; tale illecito implica il diritto del
proprietario del fondo al risarcimento del danno, ed inoltre, qualora difetti l'autorizzazione di cui
all'art. 108 r. d. 11 dicembre 1933 n. 1775 (sicché il comportamento dell'autore integri mera attività
materiale priva di connotati pubblicistici), anche il diritto alla restitutio in integrum.
Mass., 1991
Cass. civ. sez. III, 18.06.1996 n. 5606
In tema di servitù di elettrodotto, la normativa contenuta negli art. 119 e seguenti del r.d. 11 dicembre
1933 n. 1775 non è nè esclusiva nè inderogabile, ma rappresenta solo il paradigma normale sul quale si
modella detta servitù e non esclude pertanto che questa possa essere costituita anche per libera
convenzione o negli altri modi previsti dall'ordinamento giuridico, ivi compresa l'usucapione.
Rass. Giur. Energia Elettrica, 1997, 550
Cass. civ., 23.05.1984 n. 3148
Nell'ordinamento vigente non è configurabile una servitù di elettrodotto diversa da quella (tipica)
disciplinata dal t. u. 11 dicembre 1933, n. 1775, cui rinvia l'art. 1506 c. c., sicché l'usucapione, che si
aggiunge agli altri suoi titoli di acquisto (convenzione, sentenza, espropriazione per pubblica utilità)
previsti da tale disciplina speciale, non può dar luogo ad un rapporto diverso da quello da questa
contemplato; con l'ulteriore conseguenza che la disciplina dell'art. 122 t. u. cit., il quale, diversamente
dall'art. 1068 c. c. (applicabile sia alle servitù volontarie che a quelle coattive), conferisce al
proprietario del fondo servente il diritto di ottenere lo spostamento della servitù di elettrodotto a
spese dell'esercente della stessa, salvo diverso accordo tra le parti, non è influenzata dal modo di
costituzione della servitù e rimane ugualmente applicabile non solo quando il diritto sia stato costituito
in forza di uno dei titoli (sopra indicati) previsti dalla legge speciale, ma anche quando sia stato
acquistato per usucapione.
Mass., 1984
Trib. Terni, 05.10.1998
Nell'ipotesi in cui il proprietario di un fondo abbia autorizzato verbalmente l'Enel ad impiantare un
traliccio in ferro, non si costituisce una servitù di elettrodotto mancando la forma scritta prescritta
dalla legge a pena di nullità, ma viene posto in essere un accordo contrattuale di natura diversa, sì che il
proprietario del fondo può legittimamente richiedere la rimozione del traliccio, secondo le modalità ed i
tempi pattuiti al momento del perfezionamento dell'accordo, non essendo applicabile la normativa
dettata in tema di servitù prediali.
Rass. Giur. Umbra, 1999, 432
Cons. Stato sez. IV, 17.12.1958 n. 1138
L'art. 121, t. u. 11 dicembre 1933, n. 1775, delle leggi sulle acque e gli impianti elettrici esenta le case, i
giardini, i frutteti, le aie, ecc., dagli oneri e dalle limitazioni derivanti esclusivamente dalla materiale
collocazione di appoggi cabine, fili, supporti e ancoraggi per conduttori elettrici, e non ha particolare
riguardo agli eventuali influssi dannosi del campo elettrico circostante a condutture che non passino per
i terreni predetti, ma siano impiantate in prossimità di essi.
Cons. Stato, 1958, I, 1446
Cass. civ., 27.05.1981 n. 3478
L'art. 121 r. d. 11 dicembre 1933, n. 1775 (t. u. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici) che
esenta dalla servitù di elettrodotto le case, salvo per le facciate verso le vie e piazze pubbliche, i
cortili, i giardini, i frutteti e le aie delle case attinenti, non vieta che i proprietari dei fondi serventi
possano rinunciare a tale esenzione trattandosi di norma diretta a tutelare l'interesse dei proprietari
dei fondi; pertanto, ove questi ultimi abbiano consentito il passaggio delle linee aeree sulla propria casa
non possono chiedere la rimozione di tali linee invocando la predetta disposizione.
Mass., 1981
Cass. civ. sez. un., 04.09.1952 n. 2827
Per il perfezionamento del vincolo di elettrodotto, quando esso venga ad incidere su beni demaniali o
patrimoniali dello Stato, è necessario il previo consenso delle autorità preposte alla difesa di tali beni.
Giur. It., 1954, I, 193
Trib. Trani, 21.01.1974
In materia di servitù di elettrodotto, se il proprietario del fondo gravato dalla servitù abbia rinunciato
ad avvalersi delle facoltà di cui al 4° e 5° comma, dell'art. 122 del t. u. 11 dicembre 1933, n. 1775,
legittimamente il titolare della servitù, ove acconsenta allo spostamento dell'elettrodotto, subordina lo
spostamento medesimo al fatto che esso venga attuato a spese del proprietario suddetto. L'art. 121 del
t. u. 11 dicembre 1933, n. 1775, non esclude, ma anzi presuppone, che la servitù di elettrodotto possa
essere pattiziamente costituita con un contenuto più ristretto rispetto alle facoltà che la citata norma
conferisce al titolare della servitù.
Rass. Giur. Energia Elettrica, 1974, 558
Cass. civ., 07.07.1964 n. 1777
Anche alla servitù legale di elettrodotto va applicata la regola fondamentale secondo cui le servitù
devono essere esercitata civiliter, in modo che, pur prestando utilità al fondo dominante, arrechino il
minor aggravio al fondo servente, tenuto conto delle esigenze del progresso sociale e della tecnica.
Giust. Civ., 1965, I, 557
Cass. civ., 09.03.1981 n. 1298
Il giudice, costituendo la servitù di elettrodotto, ha il potere di valutare se il percorso autorizzato
riesca il meno pregiudizievole possibile al fondo servente e, se necessario, di modificarlo a tal fine.
Foro It., 1981, I, 2982
Cass. civ., 17.02.1968 n. 565
Il proprietario del fondo gravato da servitù di elettrodotto non è tenuto, nei confronti del proprietario
di questo, a provvedere al taglio dei rami d'albero che possano pregiudicare il funzionamento della linea
elettrica. Nei confronti dei terzi, peraltro, egli non è esentato dall'obbligo connesso alla titolarità del
diritto di proprietà, di curare la manutenzione delle piante al fine di evitare che il crollo, il movimento o
l'abbassamento di un ramo possano - sia pure in concorso con altri fattori - recar danno ai soggetti
estranei al rapporto di servitù.
Rass. Giur. Energia Elettrica, 1968, 450
Cass. civ., 27.05.1946 n. 675
Non può pretendere a mente dell'art. 122 t. u., 11 dicembre 1933, n. 1775, la rimozione o lo
spostamento di condutture elettriche il proprietario di fondo dichiarato semplicemente edificatorio nel
piano regolatore di una città quando non dimostri, ma solo affermi in via generica di voler compiere
innovazioni, costruzioni od impianti sul suo fondo.
Cass. civ., 28.04.1977 n. 1610
Il proprietario di un fondo assoggettato a servitù di elettrodotto, nell'adempiere l'obbligo di fornire
(se possibile) altro luogo adatto all'esercizio della servitù, nel caso in cui ne abbia chiesto la rimozione
per innovazioni o costruzioni da eseguire sul fondo medesimo (art. 122, 4° e 5° comma, r. d. 11 dicembre
1933, n.1775), non può scegliere un sito qualsiasi, che comunque permetta tecnicamente l'installazione
dell'elettrodotto, ma deve offrire, ove più luoghi siano idonei allo scopo, quello che consenta l'esercizio
della servitù con modalità meno onerose, tanto con riguardo alle opere fisse (condutture elettriche e
palificazione di sostegno) quanto con riguardo alle attività di ispezione manutenzione della linea.
Mass., 1977
Cass. civ., 28.04.1981 n. 2579
Le servitù coattive, quale che sia stato, a norma dell'art. 1032 c. c., il loro modo di costituzione, non
cessano di essere soggette alla disciplina legislativa prevista per ciascuna di esse, a meno che le parti,
nella sfera della loro autonomia contrattuale, non vi abbiano derogato; ne consegue che nel caso in cui la
servitù di elettrodotto sia stata costituita per usucapione, il trasferimento di essa in luogo diverso è
disciplinato non già dall'art. 1068 c. c., ma dall'art. 122 t. u. 11 dicembre 1933, n. 1775, che pone a
carico dell'esercente la servitù le spese dello spostamento dell'elettrodotto.
Rass. Giur. Energia Elettrica, 1981, 755
Cass. civ., 16.04.1981 n. 2306
Nell'ordinamento vigente non è configurabile una servitù di elettrodotto diversa da quella (tipica)
disciplinata dal t. u. 11 dicembre 1933, n. 1775 (cui rinvia l'art. 1056 c. c.), sicché l'usucapione si
aggiunge ai titoli di acquisto (convenzione, sentenza, espropriazione per pubblica utilità) previsti da tale
disciplina speciale, ma non può dar luogo ad un rapporto diverso da quello da questa contemplato; da ciò
deriva l'ulteriore conseguenza che la disciplina dell'art. 122 t. u. cit., il quale, diversamente dall'art.
1068 c. c. (applicabile sia alle servitù volontarie che a quelle coattive), conferisce al proprietario del
fondo servente il diritto di ottenere lo spostamento della servitù di elettrodotto a spese
dell'esercente della stessa, salvo diversi accordi fra le parti, non è influenzata dal modo di costituzione
della servitù e rimane egualmente applicabile non solo quando il diritto sia stato costituito in forza di
uno dei titoli (sopra indicati) previsti dalla legge speciale, ma anche quando sia stato acquistato per
usucapione.
Rass. Giur. Energia Elettrica, 1981, 755
Trib. Trani, 21.01.1974
In materia di servitù di elettrodotto, se il proprietario del fondo gravato dalla servitù abbia rinunciato
ad avvalersi delle facoltà di cui al 4° e 5° comma, dell'art. 122 del t. u. 11 dicembre 1933, n. 1775,
legittimamente il titolare della servitù, ove acconsenta allo spostamento dell'elettrodotto, subordina lo
spostamento medesimo al fatto che esso venga attuato a spese del proprietario suddetto. L'art. 121 del
t. u. 11 dicembre 1933, n. 1775, non esclude, ma anzi presuppone, che la servitù di elettrodotto possa
essere pattiziamente costituita con un contenuto più ristretto rispetto alle facoltà che la citata norma
conferisce al titolare della servitù.
Rass. Giur. Energia Elettrica, 1974, 558
Cons. Stato sez. IV, 14.07.1959 n. 778
La legittimità del procedimento per la costituzione coattiva, di una servitù di elettrodotto non è
subordinata al preventivo tentativo di addivenire ad accordo con i proprietari interessati. Nella ipotesi
di imposizione della servitù di elettrodotto mediante dichiarazione di pubblica utilità e successivo
provvedimento espropriativo, rimane esclusa la facoltà del proprietario del fondo attraversato,
prevista dall'art. 122, t. u. 11 dicembre 1933, n. 1775, di eseguire sul fondo innovazioni, ancorché esse
obblighino l'esercente l'elettrodotto a rimuovere o collocare diversamente la conduttura e gli appoggi.
Cons. Stato, 1959, I, 1040
Cons. Stato sez. IV, 30.10.1959 n. 1075
La servitù di elettrodotto costituita col procedimento propriativo può avere carattere di inamovibilità.
Cons. Stato, 1959, I, 1345
Cass. civ., 18.10.1984 n. 5260
Una situazione di inamovibilità di elettrodotto, rilevante al fine della liquidazione dell'indennità per
l'asservimento del fondo privato all'elettrodotto medesimo (art. 122 r. d. 11 dicembre 1933, n. 1775,
art. 9 d. p. r. 18 marzo 1965, n. 342), può essere ravvisata, oltre che nei casi di previsione specifica,
ovvero di impianti di particolare importanza, anche con riguardo a linee minori, qualora esse siano
installate con modalità tali da rendere praticamente impossibile l'utilizzazione edilizia di quel fondo
(come può verificarsi nell'ipotesi di sistemazione a raggiera di più linee minori, con esigenze di
manutenzione che non consentano attività edificatorie, nemmeno mediante interramento dei cavi).
Mass., 1984
Cass. civ., 04.07.1941 n. 2152
Il carattere permanente o provvisorio della servitù di elettrodotto deve, secondo la legge, risultare dal
decreto autorizzazione della linea elettrica. Il criterio di determinazione dell'indennizzo dovuto al
proprietario del fondo per l'imposizione di servitù permanente di elettrodotto, previsto dall'art. 123, t.
u. 11 dicembre 1933, vale anche per le servitù di elettrodotto illegittimamente imposte, cioè imposte di
fatto senza l'osservanza delle formalità previste dalla legge.
Cass. civ. sez. I, 29.03.1996 n. 2959
Ai fini della determinazione dell'indennità di imposizione della servitù di elettrodotto, ai sensi dell'art.
123 r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, il potere di fruizione da parte del singolo del bene costituito
dall'ambiente può assumere la configurazione del diritto soggettivo quando sia collegato alla
disponibilità esclusiva di un bene, la cui conservazione, nella sua attuale potenzialità di recare utilità al
soggetto, sia inscindibile dalla conservazione delle condizioni ambientali, come si verifica nell'ipotesi di
proprietà (o di titolarità di altri diritti che assicurino l'utilizzazione) di beni immobili, i quali traggano
dall'ambiente il loro pregio particolare, quanto a produttività, amenità od altro. (Nella specie, la
costruzione di un traliccio sulla sommità di una collina aveva deturpato il paesaggio collinare toscano
riducendo il valore di due fabbricati adibiti ad abitazione posti sul fondo asservito).
Mass., 1996
Cass. civ., 30.07.1982 n. 4356
L'indennizzo per imposizione coattiva di servitù di elettrodotto, ai sensi dell'art. 123 r. d. 11 dicembre
1933, n. 1775, deve essere liquidato con riferimento ai valori in atto, alla data della pronuncia
costitutiva della servitù medesima e non con riguardo ai valori dell'epoca in cui fu realizzata l'opera.
Giust. Civ., 1982, I, 3003
Cass. civ., 22.12.1981 n. 6765
In tema di determinazione dell'indennità per servitù coattiva di elettrodotto, il 3° comma dell'art. 123
del r. d. 11 dicembre 1933, n. 1775, secondo il quale il valore dell'immobile deve essere stabilito in
relazione allo stato in cui si trovava all'atto della occupazione con la linea elettrica, si riferisce
all'ipotesi in cui la servitù medesima venga costituita con procedimento amministrativo, mentre, quando
essa sia imposta con sentenza, tale valutazione deve essere rapportata al momento della decisione.
Mass., 1981
Cass. civ., 18.03.1982 n. 1765
In tema di determinazione dell'indennità per servitù di elettrodotto, la disposizione dell'art. 123, 2°
comma, t. u. 11 dicembre 1933, n. 1775, per la quale
Rass. Giur. Energia Elettrica, 1982, 335
T.A.R. Lazio sez. II, 09.12.1997 n. 1956
Il comune ben può imporre il pagamento di una somma a titolo di "ristoro del degrado del corpo
stradale", in conseguenza della sistemazione di cavi stradali da parte dell'Enel. Tale obbligo di
pagamento, infatti non riveste natura fiscale, ma ha solo una funzione strettamente indennitaria in
presenza dell'integrità e del pregio del bene pubblico su cui ricade l'attività del privato. Nè tale
obbligo appare in contrasto con il contemporaneo obbligo di pagamento di una quota per il ripristino
stradale da eseguirsi dal comune. Infatti il degrado del corpo stradale per l'installazione di cavi nel
sottosuolo è aspetto diverso dalla ricostituzione della sede stradale nella parte incisa dall'intervento.
Comuni d'Italia, 1998, 774
Cass. civ., 16.01.1986 n. 207
In relazione alla domanda, con la quale il proprietario di un fondo chieda la rimozione di installazioni di
linee telefoniche abusivamente realizzate dalla società concessionaria del relativo servizio, non sono
invocabili i principi di cui all'art. 2058 c. c., circa il risarcimento per equivalente ove l'esecuzione in
forma specifica risulti eccessivamente onerosa, stante la inapplicabilità di tale norma con riguardo alle
azioni reali, mentre può operare solo il diverso limite fissato dall'art. 2933, 2° comma c. c., per il caso
in cui la distruzione della cosa risulti di pregiudizio per l'economia nazionale, sempreché il concreto
verificarsi di tale pregiudizio venga dedotto e dimostrato.
Mass., 1986
Cass. civ. sez. II, 25.01.1992 n. 820
A differenza delle servitù volontarie che possono avere ad oggetto una qualsiasi utilitas, purché
ricavata da un fondo a vantaggio di un altro fondo appartenente a diverso proprietario, le servitù
prediali coattive formano una numerus clausus, sono cioè tipiche avendo ciascuna il contenuto
predeterminato dalla legge, sicché non sono ammissibili altri tipi al di fuori di quelli espressamente
previsti da una specifica norma per il soddisfacimento di necessità ritenute meritevoli di tutela;
pertanto, è inammissibile la costituzione coattiva di una servitù di passaggio di tubi per la fornitura di
gas metano, dovendosi escludere un'applicazione estensiva dell'art. 1033 c. c. in tema di servitù di
acquedotto, in conseguenza della non assimilabilità delle due situazioni per i caratteri peculiari di
struttura e funzione di ciascuna di esse, ed in particolare della pericolosità insita nell'attraversamento
sotto terra delle forniture del gas, non ricorrente nella servitù di acquedotto.
Arch. Civ., 1992, 791
Cass. civ. sez. II, 13.10.1992 n. 11130
Le norme relative alle servitù coattive dirette a soddisfare le esigenze dell'agricoltura, dell'industria e
i bisogni della vita hanno carattere di diritto singolare e non sono pertanto suscettibili di applicazione
analogica; ne deriva che qualora non ricorrano le specifiche figure di servitù coattive previste dal
codice civile (art. 1033-1057) ovvero da leggi speciali, non può essere invocata la disciplina dell'art.
1032 segg. c. c. trattandosi di disposizioni speciali non estensibili al di fuori dei casi espressamente
considerati.
Mass., 1992
La servitù di passaggio, in difetto di espressa previsione del titolo, non può ritenersi comprensiva della
facoltà di attraversare il fondo servente con condutture per i servizi di acqua, luce gas e telefono,
anche quando sia stata costituita in favore di un fondo a destinazione edificatoria, tenuto conto che il
suddetto attraversamento esula dalla mera estensione del passaggio (art. 1064 c. c.), ed integra il
contenuto di autonomi e distinti diritti.
( da www.studiocataldi.it )