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La decentralizzazione della scuola e degli insegnanti in Italia Problemi e prospettive aperte dal...

Date post: 02-May-2015
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Page 1: La decentralizzazione della scuola e degli insegnanti in Italia Problemi e prospettive aperte dal nuovo Titolo V.

La decentralizzazione della scuola La decentralizzazione della scuola

e degli insegnanti in Italiae degli insegnanti in Italia

Problemi e prospettive aperte dal nuovo Titolo V

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DECENTRALIZZAZIONENOVITÀ E DIFFICOLTÀ

Il nuovo titolo V ha portato novità significative nel settore dell’istruzione. Nulla di rivoluzionario o di eversivo, e tuttavia importante, data la nostra storia e situazione.

Però nelle sedi istituzionali il cambiamento tarda ad attuarsi: gli apparati ministeriali tendono a sfumarlo e devitalizzarlo, le Regioni reagiscono con cautela, impreparate a gestire il nuovo

Nella scuola queste novità non sono né dibattute né conosciute in modo diffuso.

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LA DIREZIONE DEL CAMBIAMENTO (I)

Precedente art.114

“ La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni”

Attuale art.114

“La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato

Novità:•ordine inverso: al primo posto l’ente più piccolo e più

vicino ai cittadini (il Comune)•non articolazione della Repubblica (“si riparte”), ma un

insieme di elementi costitutivi (“è costituita”), in cui lo Stato è inter pares

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LA DIREZIONE DEL CAMBIAMENTO (II)

La titolazione del nuovo Titolo V indizio di cambiamento “sofferto” e incompiuto

Le “reticenze” attuative elencate in premessa si comprendono bene attraverso la genesi della titolazione del nuovoTitolo V

Precedente titolazione : “LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI”

Prima modificazione in corso d’opera:“COMUNE, PROVINCIA, REGIONE E STATO".

Seconda modificazione“ORDINAMENTO FEDERALE DELLA REPUBBLICA”

Troppo osé! Conclusione…… Titolazione definitiva

“LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI” !

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LA DIREZIONE DEL CAMBIAMENTO Precedente art. 117

” La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato …” (seguiva elenco)

Attuale art. 117

“Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato (elencate le materie spettanti allo Stato)

Inversione del criterio di riparto delle competenze. Regioni:• passaggio dal precedente elenco "in positivo"

(alle Regioni la potestà legislativa per le sole materie elencate, tutte le altre allo Stato)

• ad uno "in negativo", ( sono elencate le competenze dello Stato, tutte le altre alle Regioni )

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LA SCUOLA NEL NUOVO TITOLO V (I)

1. i livelli essenziali delle prestazioni (lep)concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (quindi anche quello all’istruzione) (legislazione esclusiva)

2. le norme generali sull’istruzione (legislazione esclusiva)

3. i principi fondamentali

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni

Allo Stato compete definire

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LA SCUOLA NEL NUOVO TITOLO V (II)

E’ materia di legislazione concorrente(legislazione concorrente = potestà legislativa delle Regioni nel rispetto dei principi fondamentali riservati allo Stato )

l’istruzione

salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche

con esclusione della “istruzione e formazione professionale”

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GRANDE E’ LA CONFUSIONE SOTTO IL CIELO (I)

Regna tuttora confusione su ciò che spetta alle norme generali ai livelli essenziali delle prestazioni ai principi fondamentali

anche per l’intreccio e la sovrapposizione fra i tre

La titolazione della legge 53/03 è:“Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.”

Ma la distinzione fra norme generali i lep non è chiaramente definita.E i principi fondamentali?

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GRANDE E’ LA CONFUSIONE SOTTO IL CIELO (II)

Leggi e decreti in sequenza illogica: la legge delega 53 del 28/03/03 (riforma della

scuola) ha preceduto la legge delega 131 del 5/06/03 (legge generale attuativa del Titolo V)

il primo decreto attuativo della legge 53/03 (23/01/04) ha preceduto il decreto attuativo sull’istruzione della legge 131/03 (ancora inesistente)

Conseguenza il caos: c’è chi intende impugnare il decreto per incostituzionalità.

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IL PRIMO DOVERE È LA CHIAREZZA (I)

Occorre prendere atto che con il nuovo Titolo V: statali sono alcune regole (le "norme generali

sull'istruzione" i "livelli essenziali" e "i principi fondamentali"), ma queste non sono il servizio dell'istruzione.

Le norme sono prescrizioni di carattere generale, sono un "prevedere". Il servizio è un fare in concreto, un "provvedere": servizio vuol dire organizzare, erogare prestazioni, rilevare e soddisfare bisogni.

Con il Titolo V il servizio è quasi per intero regionale (e locale).

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IL PRIMO DOVERE È LA CHIAREZZA (II)

Non esiste il diritto di aggirare o di ignorare il Titolo V, è in gioco il rispetto della Costituzione

L’attuazione del Titolo V esige un ordine preciso e un quadro d’insieme che ora non c’è ( es. non si sa ancora chi sia il datore di lavoro o la quota regionale dei curricoli).

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L’INTERVENTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE: UNA SVOLTA

La sentenza 13/2004 della Corte costituzionale ha accelerato il cambiamento,sancendo che: La gestione di tutto il personale della

scuola non è più statale Alle Regioni spetta fin da ora di

legiferare e gestire gli organici Gli Uffici scolastici regionali non

hanno più ragion d’essere L’”autonomia scolastica” non è

“incondizionata libertà di autodeterminazione”.

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DECENTRALIZZAZIONE E AUTONOMIA

L’autonomia è regolata da norme statali ma sta dentro al sistema regionale

Decentralizzazione e autonomia sono complementari:

La qualitàqualità si sviluppa meglio con l’autonomia didattica, organizzativa e di ricerca

L’equitàequità del sistema richiede programmazione e controllo territoriali (potere a regioni ed enti locali)

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DECENTRALIZZAZIONE E DOCENZA

La Costituzione assegnando allo Stato le norme generali ha inteso mantenere l’unitarietà del sistema nazionale di istruzione

Per mantenere l’unitarietà della docenza occorre che i suoi elementi fondanti siano definiti o entro le norme generali o nei principi fondamentali, attraverso un nuovo Stato giuridico

Non tutti gli elementi dovranno essere materia di legge statale, ci sono spazi anche per la legislazione regionale

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QUASI NESSUNO VUOLE LO STATO GIURIDICO

I sindacati i più drastici oppositori:pretesa di intervenire su tutto con contratto in spregio alla legge e alla Costituzione (Legge 421/92 - Costituzione art. 33 e 97)

I partiti del centrosinistra allineati con i sindacati

Il governo indifferente, non vuole altri contrasti con le OOSS

Singoli deputati del centro destra hanno presentato 2 progetti di legge sullo stato giuridico che languono fra un dibattito surreale e stop vari. Pregio: avere posto il problema, difetto: utilizzo del Regolamento

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SI POTREBBE RICORDARE CHE …

Nella seduta 957 del 15/11/2000 del Senato , il Governo D’Alema accolse questo ordine del giorno:

"… nella fissazione dei principi fondamentali in materia di istruzione, la legislazione statale deve stabilire i seguenti punti essenziali in armonia con l'art. 33 della Costituzione:a) libertà di insegnamento;b) stato giuridico e carriera dei docenti; c) criteri e procedure nazionali di concorso e

di assunzione;d) formulazione dei piani di studio e delle

discipline

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LA COMPLESSITA’ DELLA QUESTIONE DOCENTE

Piano legislativo:un nuovo Stato Giuridico

Piano contrattuale: un CCNL “snellito”

Piano professionale: organismo di autogoverno

della docenza

Agire su tre piani contemporaneamente

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Il Piano Legislativo: un nuovo Stato Giuridico

Le materie oggetto di stato giuridico: funzione docente libertà d’insegnamento (non basta il principio

costituzionale occorre definire come e in che contesto si realizza)

Organismo di autoidentificazione della professione formazione iniziale e continua dipendenza funzionale, datore di lavoro reclutamento valutazione carriera e leadership professionale dirigenza (non recidere il legame con la docenza)

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Il Piano Professionale: un organismo di autoidentificazione della professione

Il “Consiglio Superiore della Docenza”(esplicito riferimento al Consiglio Superiore della Magistratura)

Le funzioni: Standard professionali Codice deontologico Albo professionale

Alternativa agli OOCC territoriali

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Il Piano Sindacale:Il contratto

Cosa compete al contratto: Le questioni generali sulle relazioni

sindacali La retribuzione L’orario di servizio I criteri generali sulla mobilità Le condizioni per fruire della formazione

in servizio Le assenze, i permessi e le aspettative

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PREOCCUPAZIONI E RESISTENZE FRA DOCENTI E DIRIGENTI

La decentralizzazione, a differenza di quanto finora avvenuto con l’autonomia, genera paure e resistenze

La principale preoccupazione riguarda la “regionalizzazione” del personale scolastico degli Istituti professionali e tecnici, i quali si troverebbero così separati dai colleghi di tutte le altre scuole

Ma secondo il nuovo Titolo V lo Stato non è più il datore di lavoro del personale di nessuna scuola quindi la destatalizzazione riguarda tutto il personale, non solo parte di esso

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Ciò che serve …

Considerare i problemi nostri “amici”Può sembrare una perversione dire che i problemi sono nostri amici, ma è impossibile dare efficaci risposte a situazioni complesse se non si fanno emergere i problemi di difficile soluzione e se con questi non ci si confronta. Le organizzazioni che funzionano bene non evitano i problemi, li affrontano.

Impegno e chiarezzaCiò che serve è che tutti si impegnino a fare chiarezza, ad approfondire le analisi, a discutere le possibili soluzioni, senza fare “terrorismo” o invitare alla lotta per la conservazione a oltranza dell’esistente. Non serve.

Conoscere, capire guidare i processise non si vuole essere travolti occorre conoscere, capire e guidare i processi, con lungimiranza e misura.


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