PAOLO BENCIOLINI Professore di Medicina legale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Padova dal 1971 al 2008, ha svolto docenza per lo stesso insegnamento anche presso la Facoltà di Medici- na e chirurgia. Direttore del Master in Clinical Risk Management dell’Università di Padova (2005-2008). È stato membro del Comitato nazionale per la Bioetica e presidente del Comita- to di Bioetica della Regione Veneto.
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1. PAOLO BENCIOLINIProfessore di Medicina legale presso la
Facolt di Giurisprudenza dellUniversit di Padova dal1971 al 2008,
ha svolto docenza per lo stesso insegnamento anche presso la Facolt
di Medici-na e chirurgia. Direttore del Master in Clinical Risk
Management dellUniversit di Padova(2005-2008). stato membro del
Comitato nazionale per la Bioetica e presidente del Comita-to di
Bioetica della Regione Veneto.
2. La deont ologi a. Dai Ga lat ei ai Codici d eontologi ci
PAOLO BEN CIOLIN IALCUN E PREMESSELoggetto principale di questo
contributo chiaramente costituito dalla riessio-ne sui Codici
deontologici, cos come sono venuti a congurarsi nellarco di or-mai
quasi 110 anni, un tempo che inizia dunque prima della costituzione
degliOrdini dei Medici. Ma linvito formulatomi dai responsabili
della Federazionesuggerisce di estendere a ritroso lattenzione
anche agli spunti di carattere deon-tologico contenuti in
interessanti e peculiari scritti (riconducibili al termine
diGalatei) che hanno preceduto i Codici stessi. Questa opportunit
di spaziarein una visione pi ampia aiuta al tempo stesso a seguire
levoluzione della deon-tologia nei diversi momenti storici e a
poterne ricercare i principi costanti, senzaescludere a priori la
possibilit di riscontrare il riproporsi, a distanza anche disecoli,
di preoccupazioni ed esigenze che potrebbero apparire esclusive
dellat-tuale vita professionale.Sembra, inoltre, opportuno
premettere alla trattazione del tema due precisazio-ni. La prima
riguarda la necessaria distinzione tra Deontologia e Codici
deonto-logici. Se vero che un codice traduce in norme codicate le
linee della riessio-ne deontologica, occorre evidenziare come non
esista identit concettuale tra De-ontologia professionale e Codice
deontologico. Le norme del Codice, per quan-to articolate ed
estese, non possono esaurire le caratteristiche proprie della
ries-
3. sione deontologica. Come ben illustra larticolo 2 del Codice
oggi in vigore (2006)i comportamenti che vanno puniti con le
sanzioni disciplinari di competenza del-lOrdine professionale non
sono limitati a quelli ssati dal Codice di deontolo-gia medica ma
qualunque azione od omissione comunque disdicevole al deco-ro o al
corretto esercizio della professione. I Codici deontologici
rimangonoquindi espressione di una previsione formale di
comportamenti professionali (divolta in volta da perseguire o da
sanzionare) e questo spiega anche perch, a dif-ferenza della
riessione deontologica (che propria del campo dottrinale e
cheevolve a seconda dei contributi secondo modalit proprie, ma
sostanzialmentesenza soluzioni di continuit), i Codici possono
subire frequenti revisioni, espres-sione dellavvertita esigenza di
una loro maggiore aderenza alle vicende della con-creta attivit
professionale. Intervengono, inoltre, fattori estrinseci quali
levolu-zione legislativa, i contributi della giurisprudenza (oggi,
poi, particolarmente at-tenti alla dimensione deontologica) e
linsorgere e lo svilupparsi, negli ultimi cin-quantanni, della
Bioetica: tutti fattori che hanno opportunamente stimolato,
estimolano tuttora, riessioni deontologiche aggiornate che possono
tradursi, main tempi e con modalit diverse, in termini di
codicazione.La seconda precisazione attiene, appunto, ai rapporti
tra la Deontologia medicae, da un lato, le norme giuridiche,
dallaltro i contributi della Bioetica. Ricor-diamo come anche il
Giuramento professionale che precede lultima versione delCodice
(2006) abbia ribadito, confermandone interamente e coraggiosamente
ilprincipio, una scelta forse scarsamente considerata sia a livello
dottrinale che nel-le situazioni professionali concrete. Nel
proclamare limpegno di prestare la miaopera con diligenza, perizia
e prudenza, secondo scienza e coscienza, il medicogiura di
osservare le norme deontologiche e quelle giuridiche ma, per queste
ul-time, solo quelle che non risultino in contrasto con gli scopi
della mia profes-sione. Viene dunque riaffermato il primato della
coscienza etica e, nel caso par-ticolare, dei principi deontologici
fondamentali che regolano e ispirano la pro-fessione medica. Questo
non signica, ovviamente, ipotizzare unabituale con-trapposizione
tra deontologia e norme giuridiche (il cui valore risulta spesso
ri-chiamato e confermato dalla codicazione deontologica), ma pi
semplicemen-te riconoscere la persistente attualit del concetto
introdotto da Jeremy Bentham,che nellusare per la prima volta il
termine deontologia, la deniva come laparte delle nostre azioni
alla quale il diritto positivo lascia il campo libero.Per quanto
poi riguarda i rapporti tra Deontologia e Bioetica, sembra ormai
so-stanzialmente superata, nellambiente medico ed ordinistico, una
duplice, con-trapposta, tentazione: da un lato quella di riutare i
contributi della Bioetica per-ch espressione di scienze e pensatori
estranei al mondo medico, dallaltro di fa-re coincidere lambito, la
metodologia e le nalit della Bioetica con quelli pro-
4. pri della Deontologia. Come sar pi oltre richiamato, nel
commentare le ulti-me edizioni del Codice deontologico, i
contributi della riessione bioetica ani-mano oggi in misura
altamente signicativa la Deontologia delle diverse profes-sioni
sanitarie e risultano con evidenza nella formulazione dei
rispettivi Codicideontologici. Condividiamo la considerazione
espressa recentemente da Pagni:Il Codice deontologico un insieme di
regole di Bioetica pratica, pur ritenen-do doveroso ricordare la
distinzione (sul piano culturale, metodologico e istitu-zionale)
tra la Deontologia professionale e la Bioetica. Questultima,
infatti, sibasa su un confronto pluridisciplinare, che non rimane
circoscritto allambito diuna categoria professionale e nemmeno
allarea delle professioni sanitarie e si pro-pone di identicare,
con riguardo alle grandi questioni etiche, ma anche alle con-crete
problematiche della clinica e della sperimentazione, il maggior
livello pos-sibile di etica condivisa.I GA L ATEI: ANTENATI DEI
CODICI DEON TOLOGICINelle sue approfondite analisi dei Galatei
medici, Massimo Baldini afferma chei Galatei dei medici e degli
ammalati del Settecento e dellOttocento sono gliantenati pi
prossimi dei Codici di Deontologia Medica ed osserva che non te-ner
conto della dimensione storica della deontologia medica equivale a
fare delrecentissimo Codice (nellultima versione il testo si
riferisce al Codice del 2006,ndr) un testo lunare. E aggiunge:
siffatti Galatei costituirono un tentativo difondare il rapporto
tra medici e pazienti sulla ducia e sul reciproco rispetto,
su-perando difdenze e calunnie, lagnanze e accuse di impostura. I
Galatei, nel lo-ro piccolo, contribuirono alla diffusione della
medicalizzazione e al superamen-to dellanalfabetismo sanitario;
essi, inoltre, favorirono la creazione, intorno aimedici, di un
diffuso consenso sociale. Il modello etico offerto dai Galatei
con-densava doti e qualit professionali universalmente valide,
limmagine del me-dico veniva cos a delinearsi: un uomo colto, ma
non presuntuoso, rispettoso,ma non servile, disponibile, ma non
adulatore (...) con un comportamento nonappariscente e saggiamente
condotto.Il tema dei Galatei medici non costituisce propriamente
oggetto del presentecontributo e del resto viene preso in
considerazione anche nella parallela ries-sione di Donatella Lippi
dedicata al giuramento medico ma fornisce un in-teressante spunto
per interrogarsi sugli elementi comuni e differenziali fra i
Ga-latei e i Codici.La cospicua produzione letteraria di quel
periodo storico, che pu essere ricon-dotta alla tipologia dei
Galatei, appare caratterizzata da diverse nalit e fun-zioni, tra
loro, di volta in volta, diversamente gerarchizzate, che Baldini
cos ri-chiama: a) funzione apologetico-propagandistica, giusticata
dalla necessit di far
5. riconquistare credibilit al medico, gura circondata di
difdenze e sospetto, diostilit e riuto, esaltandone meriti e
sacrici; b) funzione di coscientizzazione del-la classe medica,
allo scopo di chiamare a raccolta i medici nella difesa unanimedel
valore dellimportanza della loro arte; c) funzione polemica contro
i ciarlatanie i ciarlatanismo medico, vale a dire non solo nei
confronti di faccendieri prati-coni, ma anche contro quei colleghi
i cui atteggiamenti e le cui pratiche eranotroppo prossime a quelle
dei ciarlatani; d) funzione polemica contro i detrattori, frai
quali venivano annoverati non solo i loso e poeti ma anche gli
ammalati ei loro familiari che li accusavano spesso di calunniose
imputazioni; e) funzionedeontologica, poich negli anni a cavallo
fra il Settecento e lOttocento osservasempre Baldini gli studi
medici subirono profonde modicazioni; Nella nuo-va sintesi, labilit
manuale al letto del malato, prima delegata ad una gerarchiadi
inferiori, assumeva nuova veste e importanza e si rendeva dunque
necessario,anche per lingresso nella professione medica di persone
che non potendo attin-gere insegnamenti alla tradizione familiare
necessitavano di unattenta educazio-ne sul piano etico e
deontologico, precisare lo Statuto Deontologico della pro-fessione
nella convinzione (Dechambre) che la dignit dellarte medica e i
do-veri del medico sono tra loro strettamente correlati; f )
funzione metodologica: gliautori dei Galatei medici si
preoccuparono di ribadire consigli metodologici ele-mentari, che
vertevano sul modo di interrogare i malati, di raccogliere le loro
sto-rie cliniche, di prescrivere i farmaci; g) funzione educativa
degli utenti: alcuni Ga-latei vennero espressamente indirizzati ai
pazienti, al ne di ottenere la loro col-laborazione, il loro
consenso per indirizzare le loro scelte verso il dotto lantro-po
medico e non gi verso lempirico impostore; pur essendo rivolti ai
pazienti,questi scritti avevano anche la nalit di richiamare i
medici ad un comporta-mento corretto, perch osserva Baldini
lopinione degli estensori era che ilpubblico, educato
adeguatamente, fuggir ai medicastri e agli avventurieri
dellamedicina, non sar inosservante, coadiuver il medico nel
reperimento dei datianamnestici, creer, inne, quel consenso sociale
di cui la professione medica ave-va bisogno.Nella pi recente
rassegna curata da Massimo Baldini in collaborazione con An-tonello
Malavasi (I galatei del medico e del paziente: da Ippocrate al
codice deonto-logico, 2008) vengono presentati cinque tra i Galatei
pi celebri dati alle stampefra il 1791 e il 1853. Tra essi va
ricordato il Galateo dei medici del dottor Giu-seppe Pasta,
laureato in medicina a Padova e divenuto poi medico ospedaliero
aBergamo, testo stampato a Bergamo nel 1791, a Padova nel 1821 e a
Venezia nel1829. Al Galateo di Pasta Introna ha dedicato una
approfondita attenzione, fa-cendone oggetto di un apposito
editoriale sulla Rivista Italiana di Medicina Le-gale (1997) e
richiamandolo poi ulteriormente in un successivo editoriale
sulla
6. stessa rivista, dedicato a I cento anni del Codice
deontologico (2005). Ritiene In-trona che il Galateo dei medici di
Giuseppe Pasta costituisca un esempio di cor-rettezza deontologica
e di esperienza medica maturata con il quotidiano contat-to con gli
ammalati e che nel linguaggio orito di oltre 200 anni fa Pasta ha
an-ticipato quelle che sono la deontologia e letica medica che ha
sviluppato i prin-cipi ippocratici.Richiamando le considerazioni
proposte nelle premesse, questultima annotazio-ne di Introna pu
essere condivisa nella misura in cui come gi stato osser-vato da
Baldini i Galatei vengano intesi come corpus di riessioni sul
correttocomportamento professionale (tecnico, ma prima ancora
etico) del singolo me-dico, senza tuttavia poter essere inquadrati
nellambito di veri e propri Codici,almeno secondo il signicato che
attualmente si attribuisce loro.Una diversa connotazione, che
acquista in questa sede non solo interesse ma an-che (singolare)
attualit, caratterizza il volume intitolato Saggio di un metodo
performare dei buoni medici stampato nel 1808 a Padova, il cui
autore, LeonardoBordoni, medico veneto, si sofferma sullesigenza di
regolamentare il comporta-mento dei medici e denirne la
responsabilit. Egli invoca lintervento del legi-slatore nei
confronti di professionisti che non dovrebbero essere lasciati soli
a sestessi, perch il medico un uomo che in mezzo alla societ
esercita un poteresenza limiti, che viene ciecamente obbedito e
senza appellazione, che sovrana-mente decide della felicit dello
Stato in un ben regolato governo, perch diuna facolt cos illimitata
non potesse mai abusare o almeno non la potesse am-ministrare
malamente. Lintervento del legislatore dovr sottoporre la
medici-na, e quelli che la esercitano, ad una disciplina severa e
giusta; combinare nellesue leggi i progressi dellarte, facilitando
listruzione, e stabilendo la necessit delrendimento di conto,
stabilendo la responsabilit dei medici o sottomettendolialla
vigilanza attiva di giudici dotti ed imparziali, facendo cos
nalmente gliinteressi dei medici stessi, separandoli dalla massa
dei ciarlatani e assicurando aquesto ministro rispettabile la
giusta considerazione che merita....I PRIMI CODICI (ORDINISTICI) DI
DEON TOLOGIA MEDICALa storia del Codice Deontologico dei medici
inizia nel 1903 con il Codice diEtica e Deontologia dellOrdine dei
Medici di Sassari, approvato dallassembleadegli iscritti il 26
marzo 1903. Come ricorda Rossella Procino, i medici di Sas-sari
erano allora riuniti in libera associazione, pertanto le norme che
ebbero a dar-si non assumevano una rilevanza pubblicistica.
Infatti, solo nel 1910, con lap-provazione della Legge Istitutiva
degli Ordini, gli Ordini assunsero la veste giu-ridica di Ente di
diritto pubblico. Liniziativa dei medici di Sassari assume dun-que
una valenza ancor pi signicativa, come espressione di unesigenza
che na-
7. sceva dallesperienza professionale e richiedeva regole
condivise di comporta-mento. Unanaloga iniziativa, seppur
successiva alla Legge del 1910, venne as-sunta nel 1912 dallOrdine
dei Medici di Torino, sulla cui base venne successi-vamente
elaborato, il Codice deontologico unicato del 1924. Ricorda Procino
chequesto Codice spesso citato quale punto di partenza del percorso
deontologi-co medico in Italia. Sempre per iniziativa dellOrdine
dei Medici di Torino siproceder successivamente ad unulteriore
unicazione di tutte le regole sparse,compilate senza collegamento
tra loro, dei singoli Ordini dei Medici Italiani.Questo testo
(datato Torino 31 dicembre 1947) verr portato a conoscenza ditutti
i medici italiani per iniziativa della Federazione Nazionale degli
Ordini deiMedici (da poco costituita sulla base del decreto n.
233/1946) mediante la suapubblicazione su pi numeri successivi del
giornale Federazione Medica nel cor-so del 1948, ponendolo a base
di un referendum in vista della redazione di uncodice deontologico
nazionale (Introna).A queste iniziative ordinistiche, che
caratterizzano la prima met del secolo XX(ricordiamo che gli ordini
professionali furono poi soppressi dal fascismo nel1938),
dedichiamo di seguito un sintetico richiamo.Rispetto alla
impostazione dei Galatei, il Codice dellOrdine di Sassari
risultaassolutamente innovativo per almeno due motivi. Come
esattamente osserva In-trona (che al Codice di Sassari ha dedicato
un ampio commento nel 2005), que-sto Codice si differenzia dalle
precedenti pubblicazioni per il fatto di non costi-tuire pi
lespressione del pensiero di singoli medici, essendo riconosciuto
taledal gruppo professionale operante in quella sede. Aggiungiamo
(si tratta forse diun aspetto implicito, ma che sembra opportuno
enfatizzare) lassoluta novit del-lelaborazione collegiale del
testo, con precisa assunzione di autonoma e demo-cratica
responsabilit. In secondo luogo si tratta di uno strumento di
autorego-lamentazione della categoria professionale, che non solo
propone modelli com-portamentali, ma impone il rispetto delle
regole. Larticolo 49 del Codice preve-de, infatti, sanzioni
disciplinari nei confronti degli iscritti, che vanno
dallam-monizione alla censura, alla sospensione, allespulsione,
sanzioni che si troveran-no poi sostanzialmente invariate nella
previsione della Legge Istitutiva degli Or-dini.Ricordiamo che il
testo risultava diviso in tre capitoli: uno sui doveri e sui
dirit-ti dei sanitari verso il pubblico, uno sui doveri verso i
colleghi e il terzo sui prov-vedimenti disciplinari. In merito,
osserva Procino che tale tripartizione non con-sidera il paziente.
Si tratta di unopportuna precisazione che peraltro va
ridi-mensionata a parere di chi scrive da unanalisi dei temi
contenuti nel I capi-tolo che, pur non facendo riferimento al
paziente, prende in analitica conside-razione i principali doveri
nei confronti di quel pubblico nel quale rientrano
8. anche i pazienti (e gli altri potenziali destinatari
dellattivit sanitaria). Infatti,i temi considerati nel I capitolo
riguardano, in particolare, il segreto professio-nale,
linformazione nei casi con prognosi sfavorevole, il consenso.Sono
questi temi fondamentali, tutti attinenti alla relazione duciaria
medico-paziente e che, nella loro formulazione e nella collocazione
allinterno del Codi-ce, dimostrano una sensibilit deontologica di
particolare rilievo e tuttora di evi-dente attualit. Il tema del
segreto professionale collocato al primo posto nel-larticolazione
del Codice, in ossequio alla tradizione medica che ai tempi di
Ip-pocrate attribuiva a tale dovere il fondamentale ruolo di
garantire la ducia delpaziente. Il tema dellinformazione , almeno
apparentemente, circoscritto ai ca-si di malattie con prognosi
sfavorevole: lindicazione deontologica era circoscrit-ta al dovere
del medico di informare la famiglia, mentre nulla si diceva
delleventualenecessit di informare il paziente (art. 3). Tuttavia,
il successivo articolo 4 for-mulato in termini che stupiscono per
la loro modernit: non intraprender al-cun atto operatorio senza
aver prima ottenuto il consenso dellammalato o dellepersone dalle
quali esso dipende, se minore o civilmente incapace. Lunica
ec-cezione prevista dal Codice sassarese quella del caso durgenza,
per il quale esi-ste peraltro lindicazione di condividere (se
possibile) la responsabilit della scel-ta con un collega. Osserva
Procino che, pur senza lampiezza di signicato che haassunto il
principio del consenso oggi, lOrdine di Sassari sembra voler
assume-re una posizione di maggiore apertura rispetto alla
elaborazione dello stesso prin-cipio che si affermava in seguito.Se
dunque rileggiamo larticolo 3 in tema di informazione alla luce
della chia-ra affermazione del diritto del paziente ad esprimere il
proprio consenso, si puricavare (anche se in maniera implicita)
lindispensabile esigenza deontologica digarantire al paziente il
diritto di esprimere il proprio consenso dopo avergli assi-curato
unadeguata informazione.Ai rapporti tra i colleghi viene dedicata,
nel Codice di Sassari, unampia e detta-gliata articolazione che
comprende una serie di temi certamente non privi di at-tualit ancor
oggi: il problema della concorrenza sleale, lobbligo di evitare
dilasciar trapelare opinioni discordanti rispetto ad altri
colleghi, le norme relativeai rapporti fra colleghi nel campo delle
consulenze (tema questultimo che, se-condo Introna, successivamente
andato incontro ad una progressiva perdita diimportanza). Di
qualche interesse pu essere il richiamo alla denizione di me-dico
specialista contenuta nellarticolo 31 che, oltre alla particolare
competenzain una branca della medicina e della chirurgia,
richiedeva la rinuncia ad esercita-re in tutte le altre branche
dellarte medica. Interesse assume anche il contenutodellart. 43
che, a parere di Introna, sembra prospettare unipotesi simile al
con-itto di interessi.
9. Il Codice di Etica e Deontologia dellordine di Sassari
comprende 50 articoli. Pibreve risulta il testo del Codice
Deontologico unicato, elaborato dallOrdine diTorino, cos come
riportato nel Trattato di Medicina Legale di Romanese e Car-rara
(Utet 1937) che tiene conto delle modicazioni derivanti dalla
soppressio-ne degli Ordini di Medici. La sua articolazione prevede
i seguenti titoli: Do-veri sociali in genere, Segreto
professionale, Certicati medici, Doveri diclasse, Consulto medico,
Medici specialisti e medici di enti pubblici e priva-ti, Doveri
verso gli altri sanitari, Altri eventuali doveri, per complessivi
37articoli. Il lettore non pu non rilevare una sorta di
arretramento rispetto al Co-dice sassarese. In particolare, manca
uno specico articolo in materia di consen-so, cos come non risulta
esplicitamente affrontata la questione relativa alla co-municazione
tra medico e paziente. Limpostazione generale del Codice
chia-ramente dominata da una visione tipicamente paternalistica, la
cui espressionepi esplicita contenuta nellarticolo 7 che cos si
esprime il medico deve pre-stare allammalato ogni sua attenta e
assidua cura. Egli perci il solo giudice delnumero delle visite da
farsi allammalato e il suo giudizio dipende dallentit del-la
malattia, dalla sua acuzia o cronicit e dalle eventuali scusabili
esigenze del ma-lato e della sua famiglia. Colpisce, in
particolare, questa aggettivazione rispettoalle possibili richieste
del malato (scusabili). In considerazione di tali evenien-ze
larticolo prosegue consegue da ci che lo zelo eccessivo del
curante, quandosi manifesta con esuberante prestazione delle
visite, da riprovare. Al medico poi chiesto (art. 3) di non
dimenticare che lammalato ha spesso bisogno dellacura psichica come
quella del corpo.Procino rileva che in questo Codice sono
rinvenibili esempi di allineamento del-la capacit decisionale del
paziente a quella della famiglia in vari contesti: oltre algi
richiamato articolo 7, vengono indicati, ad esempio, larticolo 15
(relativo al-lassistenza del malato una volta superata la fase
durgenza) che fa riferimento al-la designazione da parte del malato
stesso o della famiglia e larticolo 25, rela-tivo a consulti medici
nel quale previsto che il medico curante non pu riu-tarsi al
desiderio del malato o della famiglia di consultare altro medico.La
maggior parte degli articoli rimane dedicata ai rapporti tra i
colleghi che so-no oggetto di tre successive sezioni: quella
relativa ai Doveri di classe, quellaconcernente il Consulto medico
e quella attinente il tema Medici specialisti emedici di enti
pubblici e privati. Sembra dunque chiaramente prevalere
latten-zione ai problemi interni alla categoria, minuziosamente
esplicitata nelle pi di-verse situazioni operative.Di indubbio
interesse risulta la sezione dedicata ai Doveri verso gli altri
sanita-ri: larticolo 35 stabilisce il dovere di astenersi da
qualunque atto che possa re-care nocumento al decoro e agli
interessi degli altri sanitari (indicati come: far-
10. macisti, levatrici) e di evitare di intromettersi comunque
in atti di competen-za delle altre professioni sanitarie. Il
successivo articolo 36 prende in considera-zione i problemi
deontologici di quello che denibile come comparaggio inrelazione ai
rapporti fra medico e farmacista, fra medico e levatrice ed anche
framedico e medico.Riteniamo di dover includere in questo paragrafo
anche lanalisi del testo ema-nato dallOrdine di Medici di Torino il
31 dicembre 1947, anche se successivoalla ricostituzione degli
ordini (1946). Infatti, pur con le rilevanti innovazioni,non solo
relative al numero degli articoli ma anche, e soprattutto, al loro
conte-nuto, questo Codice ha in comune con i precedenti il fatto di
essere elaborato al-linterno di un singolo ordine provinciale.Il
Codice comprende 110 articoli distribuiti secondo una partizione
che verr so-stanzialmente mantenuta in tutte le versioni
successivamente elaborate a livellonazionale. Le richiamiamo di
seguito: I) Doveri generali dei medici, II) Rappor-ti dei medici
tra loro, III) Rapporti tra medico e cliente, IV) Della pubblicit,
V)Rapporti dei medici con altre categorie di sanitari, VI) Rapporti
dei medici conEnti Pubblici, VII) Rapporti dei medici con Enti
Privati. Richiamiamo di segui-to alcune delle indicazioni pi
signicative sotto il prolo deontologico. Il Co-dice inizia
collocando al primo posto tra i doveri generali del medico quello
diastenersi, anche allinfuori dellesercizio della sua professione,
da qualsiasi attoche possa portare discredito della professione
stessa, estendendo quindi le ana-loghe considerazioni che il Codice
di Sassari aveva circoscritto al dovere del se-greto. Su questo
tema interessante rilevare quanto prevede larticolo 7: Nonsintende
violato il segreto quando, anche allinsaputa del malato, se ne
faccia par-te a scopo di consulto ad altro medico..., inoltre
(anticipando quanto sar pre-visto solo a partire dal Codice del
1995) che la rivelazione del segreto possa esse-re permessa quando
essa assolutamente necessaria per evitare un danno consi-derevole
al cliente o ad altri e quando lo stesso ne non possa essere
raggiuntoper altra via (art. 9). Anche questo Codice dedica ampio
spazio (33 articoli) airapporti dei medici tra loro. Tale
attenzione sembra indicativa di unelevata con-ittualit e
dellesigenza di regolamentare la casistica relativa.La particolare
attenzione al paziente trova qui un riscontro anche formale nel
ti-tolo relativo alla terza parte (Rapporti tra medico e cliente).
Ritroviamo la for-mulazione del Codice sassarese relativa al
preliminare dovere di ricevere il con-senso dallammalato (art. 60)
prima di intraprendere alcun atto operativo. Ri-troviamo anche il
riconoscimento della liceit deontologica di nascondere al-lammalato
un prognostico grave o un prognostico fatale, ma in questultimocaso
subentra il dovere di comunicarlo alla famiglia. Tuttavia, il
malato sembraassumere un ruolo di maggior importanza in quanto gli
viene attribuita la possi-
11. bilit di proibire la rivelazione o designare una persona
alla quale essa debba es-sere comunicata. Il valore della volont
del paziente appare anche da altre nor-me codicate come quella
relativa ai casi di aborto terapeutico per i quali si pre-vede che
se lammalata, opportunamente prevenuta della gravit del suo
caso,riuta lintervento, il medico deve rispettare tale volont
liberamente espressa(art. 62). Daltra parte, lautonomia decisionale
del medico viene riconosciutaladdove si afferma che il malato e la
sua famiglia non possono imporre al medi-co metodi di cure non
accettati, n prestazioni speciali che egli ritenga non ne-cessarie
(art. 53). Come gi richiamato, il Codice dellOrdine di Torino
intro-duce per la prima volta unapposita sezione dedicata ai
rapporti dei medici conaltre categorie di sanitari, anche se
prevalgono i temi relativi a forme di colla-borazione non corrette
(compreso il prestanomismo). Tuttavia, va richiamatolart. 82 che,
pur nella sua formulazione in termini negativi, richiede che il
me-dico, nellesercizio della sua professione, deve astenersi da
qualunque atto chepossa recare nocumento al decoro e agli interessi
degli appartenenti ad altre ca-tegorie di sanitari e deve evitare
di intromettersi comunque in atti di competen-za delle altre
professioni sanitarie rispettandone sempre la loro indipendenza.I
CODICI (NAZIONA LI) DI DEONTOLOGIA M EDICA DOPO L AR ICOSTITUZ IONE
DEGLI ORDIN I E L A IST IT U ZION E DELL AFEDERAZIONE NAZ IONA LE (
FN OM )Come noto, gli Ordini professionali vennero soppressi dal
fascismo nel 1935.La legge istitutiva degli Ordini dei Medici
Chirurghi e della Federazione nazio-nale degli Ordini dei Medici
risale al Decreto Legislativo del Capo Provvisoriodello Stato n.
233 del 13 settembre 1946. Come gi ricordato, due anni dopo(1948)
la Federazione porta a conoscenza di tutti i medici, attraverso la
pubbli-cazione in pi numeri di Federazione Medica, il Codice
Deontologico dellOrdi-ne di Torino, in vista della redazione di un
Codice Deontologico Nazionale. Nel1953 la Federazione nomina una
commissione per la redazione del Codice De-ontologico nazionale
presieduta da Cesare Frugoni. Lanno successivo la Fnomporta a
conoscenza dei medici italiani, mediante lintegrale pubblicazione
su Fe-derazione Medica, il testo del Codice di Deontologia Medica
noto a tutti come Co-dice Frugoni, che entra in vigore nel 1958.Le
successive versioni del Codice sono state approvate il 7 gennaio
1978, il 15luglio 1989, il 24-25 giugno 1995, il 2-3 ottobre 1998
e, da ultimo, il 16 di-cembre 2006. Nellarco, quindi, di poco pi di
cinquantanni si sono succedutesette edizioni caratterizzate da una
progressiva abbreviazione dei tempi interme-di: 20 anni tra
ledizione del 1958 e quella del 1978, 11 per ledizione del 1989,6
per quella del 1995 e poco pi di 3 per giungere al testo approvato
nel 1998.
12. Uninversione della precedente tendenza ha caratterizzato
invece lemanazionedel Codice del 2006 (8 anni).Accenniamo
sinteticamente alle caratteristiche pi evidenti delle diverse
edizio-ni del Codice, richiamando anche le principali innovazioni
legislative di volta involta intervenute e in grado di inuenzare o,
addirittura, di provocare le rispet-tive modicazioni, nonch i temi
che la riessione bioetica veniva in quegli an-ni proponendo e che
sono stati oggetto di considerazione da parte dei compila-tori
delle diverse edizioni.IL CODICE DEL 1958Il Codice del 1958, prima
versione come detto a livello nazionale, compren-de 99 articoli e
inizia con alcune affermazioni di carattere generale (qui
intitola-te Fondamenti, che nelle versioni successive corrispondono
al Giuramento)e che, come tali, si propongono di sintetizzare i
principi deontologici pi rile-vanti. Segue la distinzione tra
Doveri generali del medico, Rapporto fra me-dici, Rapporti fra
medico e paziente, Deontologia e pubblicit, Rapportidei medici con
altre categorie di sanitari ed inne Rapporti dei medici con En-ti
Pubblici e Privati. Il Codice, elaborato in un periodo di
riorganizzazione del-lassistenza sanitaria, si sofferma nel
considerare i problemi della Medicina Pre-videnziale ed
Assicurativa, della Assistenza Mutualistica, dei nuovi rapporti
conEnti Pubblici e Privati, aspetti tutti che si afancano alla
tradizionale imposta-zione relativa allattivit
libero-professionale.In tema di segreto professionale ritroviamo la
previsione della trasmissione delsegreto che consentita verso enti
od autorit secondo legali convenzioni o nel-linteresse del malato.
Non ritroviamo, invece, la previsione di una deroga al-lobbligo del
segreto in caso di pericolo per la salute di terzi: lart. 10
circoscrive,infatti, limpegno del medico, in caso di malattia
trasmissibile, a disporre i prov-vedimenti prolattici necessari per
evitare il contagio con la raccomandazionedi stimolare il senso di
responsabilit del malato. Anche questa edizione del Co-dice dedica
particolare ampiezza di trattazione al tema del Rapporti tra
medici(27 articoli). Pi sviluppato che in passato il tema del
Rapporti fra medico epaziente (25 articoli), anche se una parte di
essi riguarda in realt i temi del con-sulto, o comunque della
collaborazione con altri medici.Per quanto pi specicamente riguarda
i rapporti con il paziente, ritroviamo so-stanzialmente invariata
limpostazione del Codice torinese, rispetto alla quale se-gnaliamo
le seguenti novit. Larticolo 47 recita dal momento nel quale il
me-dico assume la cura di un infermo, suo scopo essenziale deve
essere la conserva-zione della vita: neppure lazione diretta al
sollievo della sofferenza pu contra-stare a tale principio. solo da
osservare che tale affermazione sembra contra-
13. stare con la liceit etica (allepoca gi pienamente
riconosciuta) del cosiddettoprincipio del duplice effetto.
Nellambito dellarticolo 49 si afferma che qua-lora Enti Pubblici o
Privati impongano restrizioni nei mezzi diagnostici o tera-peutici
che il medico ritenga, nel caso particolare, indispensabili, deve
darne im-mediata comunicazione al Consiglio dellOrdine: una
prospettiva di chiamatain causa dellOrdine che potrebbe essere
opportunamente richiamata anche og-gi. Larticolo 68 fa riferimento
alla dicotomia relativa ai rapporti fra medico cu-rante e
consulente specialista e ai rapporti con istituti, laboratori
diagnostici e te-rapeutici, dichiarandone il divieto. solo il caso
di accennare (ma la precisazio-ne sembra importante) la conferma
delle indicazioni contenute nei precedentiCodici sia in tema di
informazione e comunicazione di prognosi di particolaregravit, sia
in tema di consenso. Su questultimo aspetto lart. 55 aggiunge
incaso di mancato consenso, se lintervento ritenuto indispensabile,
egli chiede-r possibilmente un consulto; comunque dichiarazione
scritta che comprovi il ri-uto.Lapposita sezione dedicata al tema
della Deontologia e pubblicit evidenzia lacrescente attenzione ai
temi della pubblicit sanitaria.In ordine ai rapporti dei medici con
altre categorie di sanitari, larticolo 73 pre-cisa il medico
nellesercizio della sua professione deve attenersi al principio
delreciproco rispetto con le altre categorie sanitarie..., con
unopportuna inversio-ne in termini positivi delle indicazioni del
Codice torinese.IL CODICE DEL 1978Il 1978 lanno di importanti
interventi legislativi in campo sanitario: la rifor-ma
psichiatrica, comprendente anche i trattamenti sanitari obbligatori
(Legge180), le norme sulla tutela sociale della maternit e
linterruzione volontaria del-la gravidanza (Legge 194) e, nel
dicembre, la riforma sanitaria con listituzionedel Servizio
sanitario nazionale. La nuova versione del Codice di Deontologia
Me-dica viene approvata dalla Federazione nazionale degli Ordini
dei Medici il 7 gen-naio 1978, prima cio di tali importanti
innovazioni legislative e, tuttavia, la sualettura consente di
cogliere lemergere dei temi che verranno successivamente nor-mati
dal legislatore. Il Codice composto da 100 articoli ed preceduto
dal Giu-ramento.In tema di consenso del paziente agli atti
sanitari, nel ribadire limpostazione delprecedente Codice (art.
55), il testo dellarticolo 39 appare lievemente modica-to
nellipotesi di riuto, per la quale si prevede il rilascio di una
dichiarazioneliberatoria da parte dellinteressato o dei suoi
familiari. Il tema del consenso esteso alla sperimentazione, nel
qual caso (art. 43) si precisa che la sperimenta-zione sulluomo
sempre subordinata al consenso dellavente diritto. Il consen-
14. so deve essere espresso liberamente e possibilmente per
iscritto, con piena consa-pevolezza e dopo che il soggetto sia
stato informato dal medico, sulla natura, sul-le nalit della
sperimentazione e sui rischi ad essa inerenti. Di particolare
rilie-vo risulta linciso, in tema sempre di sperimentazione
sulluomo, con il quale siafferma che la stessa deve essere ispirata
ad un alto senso di responsabilit da par-te del medico e si deve
svolgere nel rispetto assoluto dei diritti della persona. Iltema
del consenso ripreso anche dallarticolo 52, relativo al riuto di un
pri-gioniero di nutrirsi e nel quale si precisa il medico, il quale
giudichi che egli in condizione di rendersi coscientemente conto
delle conseguenze del proprio ri-uto, non deve assumere
liniziativa, n partecipare a manovre coattive di nutri-zione
articiale. Limportanza della valutazione in ordine alla capacit del
pri-gioniero di rendersi coscientemente conto delle conseguenze del
riuto di nu-trirsi viene evidenziata dal dovere di rivolgersi, per
la conferma, ad un secondomedico.In tema di informazione al
paziente rimane la possibilit di tenere nascosta al ma-lato una
prognosi grave o infausta con il contestuale impegno di rivelarla
allafamiglia, ma viene anche confermata lindicazione del precedente
codice (che, co-me detto, appare in qualche modo contraddittoria)
per la quale in ogni caso, lavolont del paziente, liberamente
espressa, deve rappresentare per il medico unelemento al quale egli
ispirer il suo comportamento.In evidente (ed esplicita) relazione
con la previsione del riconoscimento giuridi-co dellinterruzione
volontaria della gravidanza (gi prospettata da una fonda-mentale
sentenza della Corte Costituzionale del 1975) viene introdotta nel
Co-dice Deontologico una norma relativa a quella che oggi viene
chiamata clauso-la di coscienza: larticolo 28 cos si esprime
qualora al medico vengano richie-sti interventi che contrastino con
il suo convincimento clinico o che discordinocon la sua coscienza,
come nel caso di sterilizzazione, aborto o interventi di pla-stica,
egli pu riutare la propria opera pur nel rispetto della volont del
pazien-te. Signicativa appare la collocazione dei rapporti con il
paziente prima diquella che riguarda i rapporti con i colleghi, con
unimportante inversione ri-spetto allimpostazione tradizionale
precedente.Nella previsione dellistituzione del Servizio sanitario
nazionale viene accentuatalattenzione su aspetti professionali
connessi con la tutela sociale della malattia.IL CODICE DEL 1989A
distanza di 11 anni del precedente, il Codice del 1989 contiene
numerose in-novazioni che risentono da un lato delle problematiche
connesse alle gi richia-mate importanti riforme in ambito sanitario
e dallaltro dellavvio della riessio-ne bioetica. In unappassionata
presentazione delle nuove prospettive di codi-
15. cazione, Mauro Barni (Il Medico dItalia, 27 gennaio 1989)
denuncia la crescenteinsufcienza delle vecchie norme deontologiche
a fornire risposte adeguate a nuo-vi problemi, specie a quelli
imposti allo scienziato, al medico, nel trovarsi ormaisulla soglia
dei grandi misteri della vita, della morte e del dolore ed afferma
lesi-genza di realizzare una nuova alleanza fra medicina e societ,
cui pi non bastala garanzia ippocratica, cui occorre invece un
linguaggio piano e sereno, forte-mente ancorato alla norma
giuridica.... Giustamente Barni richiama limpor-tanza non solo dei
problemi di frontiera come quello dellaccanimento terapeu-tico,
della capillare informazione del paziente ma evidenzia come le
nuove nor-me si distinguono per una ben diversa impostazione
metodologica e concettua-le che sposta il discorso sui doveri della
matrice tecnico-solidaristica a quella delrapporto
aprioristicamente rispettoso dei diritti della persona cui non son
secondela libert e la dignit alla salvaguardia stessa della salute.
Come si vede, comin-ciano ad essere richiamati in maniera pi
esplicita gli stessi principi fondamen-tali della Costituzione, con
riferimento da un lato ai diritti inviolabili delluo-mo e
dallaltro, pi specicamente, alla tutela della salute come diritto
fonda-mentale dellindividuo e interesse della collettivit.Il Codice
(composto da 107 articoli) dopo le disposizioni generali e i
Compitie doveri generali del medico conferma la collocazione del
tema relativo ai Rap-porti con il paziente al titolo III.Viene per
la prima volta introdotto il riferimento al cosiddetto accanimento
dia-gnostico-terapeutico (art. 20). Viene mantenuto (art. 27) il
diritto al riuto del-la propria opera qualora venga richiesto di
interventi sanitari che contrastinocon la sua coscienza con
lulteriore ipotesi che tale contrasto riguardi il suo
con-vincimento clinico e con lesclusione dei casi nei quali lopera
sia immediata-mente necessaria per salvare la vita del paziente.
Come si vede, si tratta di unanorma pi ampia rispetto alla
precedente e che non contiene alcun riferimentoa situazioni
speciche (nel precedente Codice identicate, sia pure a titolo
esem-plicativo, con la sterilizzazione, laborto o gli interventi di
plastica). Un apposi-to capo dedicato allassistenza ai bambini,
agli anziani e agli handicappati, conlimpegno a tutelarli qualora
lambiente (familiare e non) non sia sufciente-mente sollecito alla
cura della loro salute.Particolare rilievo assumono le norme
relative allinformazione e al consenso cheassumono una congurazione
tuttora sostanzialmente ripresa nella codicazionedeontologica. solo
il caso di rilevare limportanza della distinzione fra questidue
momenti, le accurate indicazioni in ordine alle modalit di
informazione delpaziente e il valore determinante della volont
dello stesso nellaccogliere o riu-tare le proposte del medico. Va
in proposito richiamata la tassativa indicazionedellart. 40: in
ogni caso, in presenza di esplicito riuto del paziente capace
di
16. intendere e di volere, il medico tenuto alla desistenza da
qualsiasi atto diagno-stico e curativo, non essendo consentito
alcun trattamento medico contro la vo-lont del paziente. In tema di
informazione, precisa che il medico potr valu-tare, segnatamente in
rapporto con la reattivit del paziente, lopportunit di nonrivelare
al malato o di attenuare una prognosi grave o infausta, modicando
(siapure parzialmente) limpostazione dei precedenti Codici. Va poi
richiamato lar-ticolo 44 che si riferisce ai casi di malattia e
prognosi sicuramente infausta e per-venuta alla fase terminale. In
tali situazioni il medico, nel rispetto della volon-t del paziente,
potr limitare la sua opera allassistenza morale e alla terapia
attaa risparmiare inutile sofferenza, fornendogli trattamenti
appropriati e conser-vando, per quanto possibile, la qualit di una
vita che si spegne.Lavvio dellesperienza dei trapianti, regolata
normativamente da una legge del1975, trova precisi riferimenti
deontologici nello stesso articolo 44 (che tratta an-che del
sostegno vitale) e nellarticolo 45 (che richiama la normativa
relativa al-laccertamento della morte).In riferimento alle norme
introdotte dalla Legge 194/78, viene riconosciuta la li-ceit per il
medico di intervenire nellinterruzione volontaria della gravidanza
ela sua facolt di esprimere lobiezione di coscienza nei termini (e
con i limiti) pre-visti dalla legge stessa. Anche in relazione ai
contributi della riessione bioetica,compare nella normativa
deontologica il primo riferimento alla fecondazionearticiale in
vitro (art. 47). Le nuove norme relative alla buona pratica
clinicae alla sperimentazione trovano risonanza nellarticolo 52 che
richiama anche legaranzie offerte da apposite commissioni
etico-scientiche.Nellambito del titolo IV relativo al Rapporti con
i colleghi per la prima voltavengono introdotte norme deontologiche
concernenti i compiti e funzioni me-dico-legali. Il consolidarsi
del Servizio sanitario nazionale giustica lintrodu-zione di un
apposito titolo (VI) che contiene distinte indicazioni relative al
me-dico a rapporto dimpiego e a quello a rapporto di convenzione.
Gli ultimi arti-coli del Codice considerano, anche in questo caso
per la prima volta, i temi del-la tossicodipendenza e della
medicina dello sport.IL CODICE DEL 1995Il Codice di Deontologia
Medica del 1995 composto da 92 articoli e conserva lastruttura
distinta in sei titoli. Le pi rilevanti innovazioni rispetto al
testo prece-dente riguardano i temi del consenso, dellinformazione,
della fecondazione as-sistita, delle pratiche alternative, ma
soprattutto il tema del segreto professiona-le.Iniziando da
questultimo, va rilevato come ledizione 1995 ha segnato una
ra-dicale innovazione nei principi deontologici relativi al dovere
di mantenere il se-
17. greto professionale. Viene, infatti, riconosciuta la
legittimit di una scelta da par-te del medico di decidere, nel caso
concreto, a favore della rivelazione del segre-to allorch sia in
grave pericolo la salute o la vita di terzi. Si trattato di
unaprecisa e coraggiosa opzione a favore del primato della
coscienza, una scelta quin-di tipicamente etica da afdarsi alla
meditata valutazione del medico nella situa-zione particolare. Si
tratta di una scelta che risulta espressione della
riessionebioetica di quegli anni, sollecitata in particolare dal
problema Aids, e che avevaassunto un indirizzo prevalente a favore
di questo orientamento.Una seconda, pure rilevante, innovazione
contenuta nel Codice del 1995 attie-ne ad un pi preciso
riconoscimento dellautonomia del paziente che presuppo-ne
unadeguata informazione. Viene affermato, infatti, il diritto del
paziente al-la conoscenza delle condizioni in cui si trova con
lopportuna raccomandazioneche le informazioni riguardanti prognosi
gravi o infauste o tali da poter procu-rare preoccupazione e
sofferenza alla persona devono essere fornite con pruden-za,
utilizzando terminologie non traumatizzanti e senza escludere
elementi di spe-ranza.Laccentuata attenzione al tema del consenso
(per la prima volta indicato comeconsenso informato) risente
indubbiamente dellinnovativa clamorosa svoltadella giurisprudenza
che, pochi anni prima, aveva portato alla denitiva condannadi un
medico per omicidio preterintenzionale a seguito della morte di un
pazienteconnessa con inadeguato trattamento chirurgico, al quale lo
stesso paziente ave-va negato il consenso.Le innovazioni giuridiche
in tema di pubblicit sanitaria, di tossicodipendenza edi
sperimentazione trovano una puntuale corrispondenza in articoli del
Codice.In ordine alla problematica dei trapianti, in precedenza
circoscritta agli aspettirelativi al prelievo da cadavere, si
aggiunge lattenzione al prelievo di tessuti e or-gani da soggetto
vivente. Tra gli argomenti richiamati anche dalla riessione
bioe-tica di quel periodo si accentua lattenzione ai temi della
sessualit e della fecon-dazione assistita (in questo caso con
lesplicita nalit di fornire ai medici indi-cazioni operative,
perdurando la carenza di norme legislative in merito) e si
in-troduce il tema degli interventi sul genoma e sul concepito. Si
affronta esplicita-mente il tema delle pratiche alternative, in
precedenza pi genericamente cir-coscritto alla questione terapie
scienticamente infondate. Viene introdotto,anche in questo caso per
la prima volta, un apposito capitolo relativo ai Rap-porti con le
altre categorie sanitarie. Peculiare attenzione viene dedicata ai
pro-blemi dellaccanimento terapeutico (per la prima volta inseriti
a livello del Giu-ramento) e delleutanasia.Unulteriore innovazione
del Codice attiene alla previsione di un apposito caporelativo agli
aspetti deontologici della medicina legale. Larticolo 75, in
parti-
18. colare, precisa che la specica attivit degli esperti del
settore medico-legale nel-lambito giudiziario trova la sua
delineazione, la sua peculiarit deontologica e,contestualmente, la
sua denizione di responsabilit, nellimpegno ritualmenteassunto
davanti al Giudice di bene e fedelmente operare per la ricerca
della veri-t. Scorrendo il Codice del 1995 si possono registrare
alcune modiche termi-nologiche, solo apparentemente secondarie.
Larticolo 3 relativo ai Compiti delmedico per la prima volta
richiama la denizione di salute dellOrganizzazio-ne Mondiale della
Sanit, sia pure con una visione doppiamente riduttiva:
lin-comprensibile richiamo alla accezione biologica e il mancato
riferimento al be-nessere relazionale. Larticolo 5 (relativo ai
Fini dellattivit professionale) ag-giunge ai precedenti riferimenti
alle conoscenze scientiche anche quello ai va-lori etici
fondamentali (in precedenza il medico era invitato a ispirarsi alla
pro-pria coscienza). Larticolo 17 (Rispetto dei diritti del
paziente) introduce il ri-chiamo ai diritti fondamentali della
persona.Il Codice del 1995 caratterizzato anche per aver attribuito
ad ogni articolo untitolo. Il tema relativo ad interventi che
contrastino con la coscienza o con il con-vincimento del medico
(vedi in particolare art. 27 precedente Codice) trova
quiunesplicita formulazione allarticolo 19 nel seguente titolo
Obiezione di co-scienza-riuto opera professionale. Come gi detto
compare per la prima voltail termine consenso informato (titolo
dellart. 31) anche se nel testo dellarti-colo si parla (ad avviso
di chi scrive, opportunamente) solo in termini di con-senso.IL
CODICE DEL 1998Il brevissimo intervallo di tempo intercorso
dallentrata in vigore delledizionedel Codice 1995 e lapprovazione
delledizione 1998 si giustica con il soprav-venire di rilevanti
innovazioni normative e laccentuarsi di problemi di carattereetico
o specicamente bioetico. Analizzando il testo si coglie il
riferimento allenorme nel frattempo approvate: la Legge n. 675/96
sulla riservatezza, la norma-tiva concernente la cosiddetta
Multiterapia di Bella e i decreti sulla sperimen-tazione e
listituzione dei Comitati Etici. Va anche ricordata la normativa
appro-vata con Legge 578/93 sullaccertamento e la certicazione
della morte, conte-nente (per la prima volta nella legislazione
italiana) la denizione di morte. Sulversante dei riferimenti
bioetici, appare evidente linuenza che ha esercitato laConvenzione
Europea per la Protezione dei Diritti dellUomo e la
Biomedicina,approvata dal Consiglio dEuropa nel 1996 e sottoscritta
anche dallItalia a Ovie-do nel 1997.Il Codice del 1998, si
caratterizza per la sostituzione del tradizionale termine pa-ziente
con quello di cittadino. Si tratta di una scelta indubbiamente
positiva
19. in termini di riconoscimento della dignit dellinterlocutore
del medico e nonsolo perch potrebbe non essere persona malata.Il
Codice comprende 79 articoli e conserva la ripartizione dei
precedenti (ai Rap-porti con il cittadino dedicato il titolo
III).Scorrendone gli aspetti pi rilevanti, possibile esprimere i
seguenti rilievi. Ladenizione di salute (art. 3) stata ora depurata
dallimproprio riferimento al-la accezione biologica. In tema di
segreto professionale (art. 9) la giusticazio-ne della rivelazione
in caso di urgenza di salvaguardare la vita o la salute di ter-zi,
anche nel caso di diniego dellinteressato esige la previa
autorizzazione delGarante per la protezione dei dati personali.La
vicenda legata alla Multiterapia di Bella ha comportato
lintroduzione nel-larticolo 12 (Prescrizione e trattamento
terapeutico) ha indotto al recepimen-to della normativa di legge
relativa alla facolt del medico di impiegare farmacioff label
previo il consenso scritto del paziente debitamente informato e la
ve-rica documentale della efcacia e tollerabilit del
farmaco.Innovativa la trattazione del tema relativo alle pratiche
non convenzionali (art.13) che vengono infatti per la prima volta
riconosciute come compatibili con lapotest di scelta del medico
nellesclusivo ambito della diretta e non delegabi-le responsabilit
professionale.Nella considerazione dei casi in cui prestazioni
contrastino con la coscienza o ilconvincimento clinico del medico,
il titolo (art. 19) viene formulato con Riu-to dopera
professionale, senza quindi esplicitarlo in termini di obiezione di
co-scienza.In tema di consenso si osserva una singolare inversione
della terminologia im-piegata, rispetto al Codice precedente: il
titolo Acquisizione del consenso,mentre nel testo compare il
termine consenso informato.Viene confermato (come nelle due
precedenti edizioni del Codice) il dovere delmedico di desistere
dagli atti diagnostici e curativi in caso di documentato ri-uto di
persona capace di intendere e di volere. Sempre in tema di
espressionedi volont, larticolo 34 (opportunamente intitolato
Autonomia del cittadino)echeggia quanto indicato dallarticolo 9
della Convenzione di Oviedo nei seguentitermini il medico, se il
paziente non in grado di esprimere la propria volontin caso di
grave pericolo di vita, non pu non tenere conto di quanto
preceden-temente manifestato dallo stesso. Ugualmente, e con
riferimento allarticolo 6della medesima convenzione, si dichiara
lobbligo del medico di dare informa-zioni al minore e di tenere
conto della sua volont, compatibilmente con let econ la capacit di
comprensione.... La denizione di morte introdotta dalla Leg-ge
578/93 viene richiamata testualmente dallarticolo 37, che peraltro
non con-tiene le indicazioni del Codice precedente, che
opportunamente prevedevano la
20. possibilit di prosecuzione del sostegno vitale anche oltre
la morte accertata se-condo le modalit di legge, al ne di mantenere
in attivit organi destinati a tra-pianto e per il tempo
strettamente necessario. Larticolo 44 introduce il tema deitest
genetici predittivi. In tema di ricerca biomedica e sperimentazione
sul-luomo (art. 46) viene recepita la normativa che prevede il
preventivo assensoda parte di un Comitato Etico indipendente.La
trattazione della problematica deontologica relativa al cos detto
sciopero del-la fame trova nellarticolo 51 (intitolato Riuto
consapevole di nutrirsi) unim-portante innovazione in quanto non pi
circoscritto alla gura del detenuto edesteso a qualunque persona
sana di mente che riuta volontariamente e consa-pevolmente di
nutrirsi.Larticolo 68 (Rapporto con altre professioni sanitarie)
introduce per la primavolta una prospettiva di collaborazione in
termini positivi, non circoscritta ciosolo al divieto di
determinati accordi diretti o indiretti (che pure rimane), cheviene
espressa con la seguente formulazione: nellinteresse del cittadino
il medi-co deve intrattenere buoni rapporti di collaborazione con
le altre professioni sa-nitarie rispettandone le competenze
professionali.Per la prima volta compare il titolo Tutela della
salute collettiva al quale sonodedicati gli ultimi articoli del
Codice, che impegnano il medico a partecipare al-lattivit e ai
programmi di tutela della salute nellinteresse della collettivit e,
inrelazione ai dipendenti da sostanze di abuso, a collaborare con
le famiglie e le al-tre organizzazioni sanitarie e sociali
pubbliche e private che si occupano di que-sto grave disagio.IL
CODICE DEL 2006Il 16 dicembre 2006 veniva approvato il testo del
Codice di Deontologia Medicatuttora vigente. La sua articolazione
conferma la distinzione in titoli presente nel-le predenti
versioni, il numero degli articoli di 75 con alcune interessanti
in-novazioni. In primo luogo una Disposizione nale che impegna gli
ordini pro-vinciali a recepire il Codice e a garantirne il rispetto
delle norme, consegnando iltesto ai singoli iscritti e a tenere
periodicamente corsi di aggiornamento e di ap-profondimento in
materia deontologica. Al testo del Codice sono inoltre alle-gate
due linee guida inerenti rispettivamente allapplicazione degli
articoli (55,56, 57) relativi alla pubblicit dellinformazione
sanitaria e dellarticolo 30 rela-tivo al conitto di interesse.La
lettura del testo del Codice testimonia un processo di approfondita
riessio-ne, riconducibile anche allintervallo di tempo (8 anni)
trascorso dopo la pub-blicazione del testo precedente. Cercando,
anche in questo caso, di richiamare leinnovazioni normative e le
indicazioni emergenti dalla riessione bioetica nel frat-
21. tempo intervenuta, ricordiamo, sinteticamente e in
successione cronologica, lenuove norme sulla pubblicit sanitaria,
la Legge n. 91 relativa ai trapianti di tes-suti e di organi, nonch
il Decreto Legislativo n. 135 concernente il trattamen-to dei dati
sulla riservatezza (tutte emanate nel 1999), la Legge di ratica
dellaConvenzione di Oviedo (n. 145/2001), le leggi
sullamministrazione di sostegnoe sulla procreazione medicalmente
assistita (del 2004), le nuove norme sulle pro-fessioni sanitarie.
Sul fronte delle riessioni bioetiche grande attenzione
hannosuscitato le vicende relative a Piergiorgio Welby e ad Eluana
Englaro. Come si ve-dr nellanalisi di alcuni articoli, il testo del
Codice esprime anche una nuova sen-sibilit sui temi della Giustizia
sociale.Tre sono le indicazioni deontologiche caratterizzate da
assoluta novit rispetto aitesti precedenti. La prima attiene alla
tutela dellambiente quale fondamentaledeterminante della salute dei
cittadini con la quale larticolo 5 formula impor-tanti indicazioni
deontologiche ad integrazione di quanto era stato indicato
nelCodice precedente (art. 77) in ordine alla partecipazione dei
medici ai program-mi di tutela della salute. La seconda (art. 6)
inserisce per la prima volta nelle in-dicazioni deontologiche
lattenzione alla efcacia delle cure e la contestuale esi-genza di
tenere conto delluso appropriato delle risorse. La terza (art. 14)
de-dicata al tema della Sicurezza del paziente e alla Prevenzione
del rischio clini-co. Il dovere del medico quello di garantire le
pi idonee condizioni di sicu-rezza del paziente e contribuire
alladeguamento dellorganizzazione sanitaria al-la prevenzione e
gestione del rischio clinico, il che comporta anche la
rileva-zione, segnalazione e valutazione degli errori al ne del
miglioramento delle qua-lit delle cure. Si introduce cos una nuova
dimensione dellimpegno professio-nale (e della relativa formazione)
nalizzato a comprendere le cause di un av-vento avverso e mettere
in atto i comportamenti necessari per evitarne la ripeti-zione. In
tema di consenso appare meglio articolata la disposizione che
consen-te al medico di derogare quando vi sia la necessit di
salvaguardare la vita o lasalute del paziente o di terzi
nellipotesi in cui il paziente medesimo non sia ingrado di prestare
il proprio consenso o anche in caso di diniego dellinteressa-to.
Una rilevante (anche se forse non da tutti percepita) innovazione
stata in-trodotta nellarticolo 16 in tema di Accanimento
diagnostico-terapeutico. Ilmedico tenuto ad astenersi da tali
comportamenti non solo in considerazionedi riscontri oggettivi di
futilit, ma anche tenendo conto delle volont del pa-ziente laddove
espresse. Questa impostazione appare del tutto coerente con
lat-tuale orientamento giurisprudenziale (anche in sede
costituzionale) che valoriz-za lautodeterminazione in tema di
scelte relative alla propria salute.Per quanto riguarda il consenso
(che non viene pi indicato con la formula con-senso informato),
particolare importanza assume in relazione ai noti fatti ve-
22. ricatisi in questi anni la conferma della disposizione
dellarticolo 35 secondola quale in presenza di documentato riuto di
persona capace, il medico devedesistere dai conseguenti atti
diagnostici e/o curativi, non essendo consentito al-cun trattamento
medico contro la volont della persona. Una formulazione piadeguata
stata introdotta in tema di Direttive anticipate (art. 38) nei
termi-ni seguenti il medico, se il paziente non in grado di
esprimere la propria vo-lont, deve tenere conto nelle proprie
scelte di quanto precedentemente manife-stato dallo stesso in modo
certo e documentato (nel precedente Codice il testoera cos
formulato non pu non tenere conto...). Rientra nelle indicazioni
delCodice relative al consenso limportante aggiunta in ordine alla
Cartella clini-ca (art. 26) che prevede il dovere di registrare
sulla cartella clinica i modi e itempi delle informazioni nonch i
termini del consenso del paziente.... Semprein ordine al consenso,
viene opportunamente richiamato (art. 37) il ruolo attri-buito
dalla legge all amministratore di sostegno.Le indicazioni
deontologiche relative alla Fecondazione assistita (art. 44)
ten-gono conto dellintervenuta approvazione della Legge n. 40/04
(anche in mate-ria di obiezione di coscienza), senza peraltro
discostarsi sensibilmente dal testodel precedente Codice (art. 42),
a conferma della corretta impostazione delle in-dicazioni
deontologiche anche prima e a prescindere dalla relativa
impostazio-ne ideologica dellintervento del legislatore.La
trattazione del codice relativa alla Attivit medico-legale, gi
presente nelleprecedenti tre edizioni, ha registrato una rilevante
modicazione, alla quale han-no costruttivamente contribuito le
meditate proposte elaborate da un gruppo didocenti della
disciplina. Particolare attenzione viene dedicata (art. 62) alla
com-plessit delle problematiche medico-legali in tema di
responsabilit professiona-le e al ruolo (e ai limiti legati alle
evidenze scientiche) delle consulenze di par-te. Per tutti gli
incarichi con nalit medico-legali viene affermato il dovere
disubordinare laccettazione degli stessi alla sussistenza di
unadeguata competen-za medico-legale e scientica.Le indicazioni
deontologiche relative al Rapporto con le altre professioni
sani-tarie (art. 66) vengono proposte in termini pi adeguati e
costruttivi, in rela-zione alla comune nalit della tutela della
salute: il medico deve garantire lapi ampia collaborazione e
favorire la comunicazione tra tutti gli operatori coin-volti nel
processo assistenziale.IL CA M MINO DEL CODICE DEON TOLOGICO DA L
PAT ER NA LISM OMEDICO ALL A CONDIVISION E DEI PR IN CIPI COST IT U
Z ION A LIChi ha avuto la preziosa opportunit di ripercorrere le
tappe della codicazionedeontologica, dalle prime iniziative di
alcuni Ordini no ad oggi (ma esaminan-
23. do, a ritroso, anche i Galatei dei secoli precedenti), non
pu sottrarsi allesi-genza di proporre, al termine dellanalisi delle
diverse tappe, una pur breve riessione complessiva.Si potrebbe
scegliere la via gi adottata in altra sede di svolgere unanalisi
com-parativa sullevoluzione sviluppatasi attorno ad alcuni temi di
fondamentale rile-vanza deontologica, come il segreto, il consenso,
linformazione, i rapporti tra icolleghi. Sembra, tuttavia,
preferibile scegliere una diversa (e impegnativa) pro-spettiva:
inquadrare questi stessi temi (assieme ad altri pi recentemente
emersi)entro la cornice dei principi contemplati dalla Costituzione
in relazione alle pro-blematiche che sono proprie dellesercizio
della professione medica (e, in pi ingenerale, delle diverse
professioni sanitarie).Quale cammino, dunque? Quali le tappe pi
rilevanti di avvicinamento e di con-sapevole condivisione dei
principi contenuti nella Costituzione della Repubbli-ca Italiana?
Anche: quale percorso rimane ancora da compiere?Il riferimento
obbligato ovviamente identicabile nellarticolo 32 della
Costi-tuzione che peraltro come ormai pacicamente acquisito va
letto alla luce del-larticolo 13 e dei principi fondamentali
enunciati dagli articoli 2 e 3.Procederemo, necessariamente, per
spunti sintetici.Innanzitutto, il riferimento al diritto
dellindividuo alla tutela della salute, pro-clamato dal 1 comma
dellarticolo 32 della Costituzione. Come si avuto mo-do di
rilevare, larticolo 3 del Codice 1995, nel denire i compiti del
medicoannovera tra essi la difesa e il rispetto della vita, della
salute sica e psichica del-luomo e il sollievo della sofferenza....
Lo stesso articolo, pi oltre, si preoccupadi denire il concetto di
salute che richiama solo parzialmente la denizione con-tenuta
nellatto costitutivo dellOms, poi meglio riformulato nelle due
edizionisuccessive del Codice, ma ancor oggi circoscritto alle sole
dimensioni sica e psi-chica, tralasciando dunque quella
relazionale, non solo esplicitamente contenu-ta nella denizione
della Oms (1946), ma ribadita anche nella dichiarazione del-lo
stesso organismo ad Alma Ata, nel 1978. Non si vede perch ai medici
nonvenga riconosciuto un ruolo importante (ovviamente non
esclusivo) nel prendersicura delle relazioni interpersonali, sia
sotto il prolo degli interventi in situazio-ni di malattia che
sotto quello della promozione di un maggior benessere.Lo stesso 1
comma dellarticolo 32 Cost. richiama linteresse della
collettivitalla tutela della salute. Questo aspetto stato
opportunamente introdotto nei co-dici. Larticolo 87 del Codice 1995
afferma il dovere del medico di partecipareallattivit e ai
programmi previsti dalla legge ai ni della tutela della salute,
nel-linteresse della societ. Pi aderente alla terminologia della
norma costituzio-nale la formula adottata dal Codice 1998 che,
allarticolo 77, afferma il doveredel medico di partecipare
allattivit e ai programmi di tutela della salute nel-
24. linteresse della collettivit. Un evidente salto di qualit
caratterizza la scelta delCodice 2006 che colloca questo dovere
deontologico tra i primi articoli, nel-lambito delle norme relative
alla Educazione alla salute e rapporti con lam-biente con la
seguente articolata (e pienamente corrispondente ai principi
co-stituzionali) espressione: il medico favorisce e partecipa alle
iniziative di pre-venzione, di tutela della salute nei luoghi di
lavoro e di promozione della saluteindividuale e collettiva.Il 2
comma dellarticolo 32 Cost. stabilisce il divieto di obbligare a
trattamentisanitari. Si tratta della giusticazione costituzionale
del principio del consenso,poi esplicitata in termini positivi
dalla Legge 833/78. A tale principio fanno ri-ferimento le
formulazioni codicistiche sviluppatesi, in particolare, a partire
dal-ledizione 1995. Su questo punto tuttavia signicativo il
riscontro della pre-senza del medesimo principio gi nel Codice
sassarese.Le diverse edizioni del Codice hanno progressivamente
precisato, in termini an-che pedagogicamente adeguati, limportanza
della preventiva informazione, se-parando lespressione conclusiva
della volont del paziente dal precedente, fon-damentale, processo
relazionale-informativo. Anche a questo proposito occorrericordare
la modernit del Codice sassarese.Sempre il 2 comma dellarticolo 32
Cost. afferma il dovere di rispettare la per-sona umana anche nei
casi di trattamenti sanitari obbligatori. Tale riferimentonon
presente nelle norme deontologiche di volta in volta formulate in
tema ditrattamenti sanitari obbligatori, ma opportunamente
contenuto nellarticolointroduttivo delle diverse edizioni dei
Codici che, nel denire i doveri del me-dico, lo richiama al
rispetto della libert e della dignit della persona umana.Le ultime
due edizioni del Codice, nel prendere in considerazione il tema
dellaautonomia del cittadino ribadiscono, anche sotto tale prolo,
il dovere del me-dico di agire nel rispetto della dignit, della
libert e autonomia della persona.Questultimo richiamo consente di
introdurre unulteriore considerazione. Co-me stato pi sopra
ricordato, il termine di paziente, al quale facevano riferi-mento i
precedenti Codici, a partire dalledizione del 1998 stato sostituito
conquello di cittadino. Sono senzaltro da condividere le
motivazioni allepocaespresse nelle diverse sedi, volte da un lato
ad indicare come il medico non abbiacome interlocutori solo persone
ammalate e ad attribuire ad esse, in ogni caso, ladignit che deriva
dai diritti fondamentali della persona (art. 17). Ma proprioil
ricorso al termine persona (ripreso testualmente nellart. 20 del
Codice 2006)consente di evidenziare i limiti del concetto di
cittadino che inevitabilmente ri-chiama solo una parte (anche se di
gran lunga pi numerosa) dei possibili inter-locutori del medico. La
necessit di unulteriore, pi adeguata terminologia ap-pare oggi
particolarmente evidente nel momento in cui il fenomeno
immigrato-
25. rio determina con crescente frequenza la possibilit che si
presentino al medicoanche persone prive della cittadinanza. Del
resto, il riduttivo impiego del ter-mine cittadino appare in
evidente contrasto con lart. 3 del Codice Deontolo-gico tuttora
vigente che, con palese richiamo al principio fondamentale
del-larticolo 3 della Costituzione, afferma solennemente che al
medico non sonoconsentite discriminazioni di et, di sesso, di
razza, di religione, di nazionalit,di condizione sociale, di
ideologia....Il deciso intervento della Federazione dinnanzi alle
concrete prospettive di in-trodurre nella recente normativa sulla
cos detta sicurezza il dovere di segnala-zione di propri pazienti
per i quali si potesse congurare lipotesi del reato diclandestinit
rende ulteriormente evidente ed urgente a parere di chi scrive la
sostituzione del termine cittadino con altro pi adeguato (il
richiamo ai di-ritti fondamentali della persona costituisce, gi dal
1998, un prezioso ed ap-propriato suggerimento).Il diritto alla
tutela della salute di ogni persona giustica la rilevante
innovazio-ne in tema di segreto professionale introdotta nel Codice
a partire dalledizione1995. La salute di terzi assume cos una
importanza maggiore rispetto al pur fon-damentale (e da sempre
presente in tutte le indicazioni deontologiche) diritto delpaziente
alla tutela del segreto da parte del medico (e di ogni altro
professioni-sta).Lattuale lettura dellarticolo 32 alla luce del
diritto alla libert personale pro-clamato dellarticolo 13 della
Costituzione sta facendo emergere ulteriori motivia favore della
giusticazione dellautonomia e dellautodeterminazione di
ognipersona, anche nelle scelte concernenti la propria salute.
Numerosi sono, a que-sto proposito, le consonanti affermazioni
contenute nelle pi recenti edizioni delCodice di Deontologia
Medica. Per limitarci al testo del 2006, ricordiamo in te-ma di
consenso (art. 35) il dovere del medico, in presenza di documentato
ri-uto di persona capace, di desistere in ogni caso dai conseguenti
atti diagno-stici e/o curativi, non essendo consentito alcun
trattamento medico contro la vo-lont della persona e (nello stesso
articolo) nei confronti del paziente incapacedi tenere conto delle
precedenti volont del paziente. Su entrambi gli aspettiora indicati
(autonomia e direttive anticipate) si sofferma, in termini chiari e
det-tagliati, lintero art. 38. Ulteriore espressione del rispetto
dellautonomia del pa-ziente rinvenibile nella norma
(sostanzialmente invariata da diverse edizioni)relativa al riuto
dellinterlocutore del medico (in questo caso, signicativamen-te,
indicato come persona) di nutrirsi. Non pu mancare, su questo
punto, lul-teriore richiamo alla norma deontologica in tema di
accanimento terapeutico,dal quale il medico tenuto ad astenersi,
anche tenendo conto delle volont delpaziente laddove espresse (art.
16).
26. I medici sono riconosciuti dallOrdinamento (anche alla luce
dellart. 33 Cost.)come professionisti qualicati (ed indispensabili)
per la tutela della salute. Il do-vere di operare per la cura delle
malattie e la promozione di una maggior salutediscende
indubbiamente dallo stesso articolo 32 che afferma il diritto di
ogni in-dividuo e linteresse della collettivit, ma va letto anche
in relazione a quel prin-cipio che la Costituzione denisce
fondamentale enunciato dellarticolo 2 del-la Costituzione nei
termini seguenti: la Repubblica riconosce e garantisce i di-ritti
inviolabili delluomo... e richiede ladempimento dei doveri
inderogabili disolidariet politica, economica e sociale. Il ruolo
professionale assegnato ai me-dici (e a tutti gli operatori
sanitari) dunque quello di contribuire ad adempie-re, a nome
dellorganizzazione sociale, agli inderogabili doveri di tutela
dellasalute.Questo richiamo al principio costituzionale
dellarticolo 2 della Costituzione perquanto attiene ai doveri dei
medici meriterebbe un adeguato approfondimentoin sede deontologica.
A parere di chi scrive sarebbe ormai maturo il tempo perrivedere il
titolo IV del Codice (Rapporti con i colleghi) in termini
profonda-mente rinnovati e che vadano al di l delle semplici
questioni tradizionali del rap-porto tra curante e consulente, tra
curante e medico ospedaliero, ecc. Ricordia-mo come al rapporto tra
i medici i primi Codici dedicassero gran parte degli ar-ticoli,
espressione, come si detto, di una diffusa conittualit. Prendiamo
atto,positivamente, della progressiva riduzione del numero degli
articoli che nelle ul-time edizioni del Codice passato da 21 (1995)
a 10 (1998), no agli attuali 7articoli. Manca, tuttavia, la
prospettiva dellintegrazione non solo tra i singoli me-dici, ma
anche nellambito della medesima quipe (con i rilevanti problemi
delcos detto afdamento) e tra quipes diverse. Anche il titolo V
dovrebbe essererivisto ed opportunamente rinnovato, con riferimento
al Rapporto con le altreprofessioni sanitarie, in considerazione
anche delle numerose professioni sani-tarie non mediche alle quali
si accede oggi con laurea universitaria, che si sonodotate del
rispettivo Codice Deontologico e che propongono problemi nuovi
ecomplessi sia in ordine alla identicazione delle loro competenze,
sia nella rela-zione con le altre professioni e, in particolare,
con quella medica. La prospettivadi un Codice comune (o,
quantomeno, di parti comuni dei rispettivi Codici De-ontologici)
andrebbe opportunamente considerata.Ma ormai tempo di considerare
anche il rapporto e lindispensabile integrazio-ne (culturale e
operativa) con gli operatori sociali, nella consapevolezza che la
tu-tela e la promozione della salute non possono essere afdate ai
soli operatori sa-nitari.Unultima considerazione va dedicata al
ruolo e alle prospettive della riessionedeontologica. Negli ultimi
20 anni si assistito ad una pregevole produzione di
27. commenti ad ogni nuova edizione del Codice di Deontologia
Medica. Questicontributi hanno indubbiamente aiutato a rendere pi
vivo il dibattito sul ruo-lo e i contenuti del Codice nella duplice
funzione che ad esso deve essere rico-nosciuta: indicare gli
opportuni riferimenti (anche se non tassativi) per la valu-tazione
della responsabilit disciplinare e delineare con frequenti
opportuni ag-giornamenti lorientamento della Deontologia Medica
dinnanzi ai problemi (vec-chi e soprattutto nuovi) e alle
responsabilit che il progresso scientico e tecno-logico e la
maggior consapevolezza, nella popolazione, dei diritti umani
propon-gono. In questi stessi anni come rileva Fiori anche la pi
attenta dottrina giu-ridica ha attribuito alle norme deontologiche
un ruolo di determinazione e dispecicazione di principi e di
clausole generali dellordinamento giuridico. Le pirecenti edizioni
del Codice hanno suscitato un interesse crescente e stimolato
pre-gevoli commenti tra i giuristi. Dal canto suo la giurisprudenza
della Cassazione,in una fondamentale sentenza delle Sezioni Unite
del 2002 (relativa alla valenzagiuridica del Codice Deontologico
Forense) ha denito le norme deontologiche:vere e proprie regole
giuridiche vincolanti nellambito dellordinamento di ca-tegoria.Ma
poich ci stiamo qui soffermando sulla rilevanza delle norme
deontologichein relazione ai principi costituzionali, ricordiamo
che la Corte Costituzionale hain diverse successive sentenze
riconosciuto limportanza e lautorevolezza dellanormativa elaborata
dagli organismi professionali in campo di Deontologia Me-dica. Da
ultimo, con la sentenza n. 438/2008 (efcacemente richiamata da
Bar-ni) la normativa deontologica viene denita come destinata a
concretare, sul ter-reno del diritto positivo, le regole che
costituiscono il prescrizionale per il medi-co, la cui inosservanza
fonte di responsabilit non necessariamente di tipo pe-nale. Del
tutto favorevolmente devono essere quindi considerati gli
interventied i pronunciamenti che in questi anni gli organismi
istituzionalmente deputatia formulare indicazioni deontologiche
hanno elaborato. Intendiamo riferirci, inparticolare, al manifesto
di Padova sul multiculturalismo in medicina e sanit(2007) e, da
ultimo, al documento di Terni sul tema delle dichiarazioni
antici-pate di trattamento (2009). Da questo secondo documento
traiamo, a conclu-sione del presente contributo, le efcaci e
fondamentali affermazioni di caratte-re generale con le quali si
sottolinea come le previsioni del Codice di deontolo-gia abbiano
specica forza giuridica ed etica e siano di per s idonee ad
orienta-re e a legittimare le decisioni scaturite
dallinsostituibile confronto tra curante epaziente rivendicando
lautonomia e la responsabilit del medico come garan-zia che le
richieste di cura e le scelte di valori dei pazienti siano accolte
nel con-tinuo sforzo di aiutare chi soffre e ha il diritto di
essere accompagnato con com-petenza e solidariet.
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