La disciplina del credito al consumoLa disciplina del credito al consumo
dott. Ruggero Carli
Responsabile Settore Casse Rurali
della Federazione Trentina della Cooperazione
Gli obblighi gravanti sui creditori Gli obblighi gravanti sui creditori
e le conseguenze della loro violazionee le conseguenze della loro violazione
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ArgomentiArgomentiArgomentiArgomenti
• Le fonti della riforma
• Ambiti di applicazione: soggettivo e oggettivo
• Dati di contesto
• Obblighi di trasparenza bancaria: 1. informativa precontrattuale facoltativa2. obblighi precontrattuali obbligatori3. obblighi contrattuali
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Le fonti della riformaLe fonti della riformaLe fonti della riformaLe fonti della riforma
• Direttiva n. 2008/48/CE• Principio di «massima armonizzazione»
• D.lgs. N. 141/2010• Attuazione in Italia della direttiva• Coordinamento del TUB (Titolo VI Capo II)
• Decreto del Ministero Economia e Finanze 03.02.2011• Modifica della Delibera CICR del 4 marzo 2003 sulla
trasparenza• Delega Bankitalia per regolare la nuova trasparenza sul
credito ai consumatori
• Istruzioni di trasparenza Bankitalia 09.02.2011 pubbl. 16/2
• Entrata in vigore della direttiva il 1° giugno 2011
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Credito al consumo al 30 giugno 2012Credito al consumo al 30 giugno 2012Credito al consumo al 30 giugno 2012Credito al consumo al 30 giugno 2012
Credito al consumo al 30/06/2012 Banche Finanziarie Totale
Cr Tn 141
Provincia di Trento 330 175 505
Trentino Alto Adige 594 310 904
Nord-Est 16.356 7.733 24.089
Italia 57.900 52.557 110.457
valori in milioni di euro
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CR
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Ambito di applicazioneAmbito di applicazioneAmbito di applicazioneAmbito di applicazione
AMBITO DI APPLICAZIONE: •soggettivo•oggettivo
SOGGETTIVO: consumatore
«Persona fisica che agisce per scopo estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta» (art 121, comma 1 lett. c) TUB)
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Ambito di applicazioneAmbito di applicazioneAmbito di applicazioneAmbito di applicazione
OGGETTIVO: art. 122 TUB - tutti i contratti di credito, ad eccezione:
• Importi inferiore a 200 o superiore a 75.000 euro;• Finanziamenti destinati ad acquisto o conservazione diritto di proprietà su terreno o immobile;• Finanziamenti ipotecari, se superiori a 5 anni;• Crediti individuati dalla legge, a favore di un pubblico ristretto, per interessi generali, a tassi inferiori al mercato;• Altre esclusioni di minor rilevanza.
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Obblighi di trasparenza bancariaObblighi di trasparenza bancariaObblighi di trasparenza bancariaObblighi di trasparenza bancaria
1. Informativa precontrattuale facoltativa (annunci pubblicitari)
2. Obblighi precontrattuali obbligatori (IEB; chiarimenti adeguati; verifica merito creditizio)
3. Obblighi contrattuali
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Obblighi di trasparenza bancariaObblighi di trasparenza bancariaObblighi di trasparenza bancariaObblighi di trasparenza bancaria
1. ANNUNCI PUBBLICITARI (art. 123 TUB)
Se sono «generici» non hanno contenuti minimi obbligatori• es. mero «messaggio pubblicitario» senza informazioni
economiche
Se riportano il tasso o altre cifre:• devono essere completi ed indicare tutti gli altri elementi
economici, tra cui il TAEG• devono assumere una forma «chiara, concisa e
graficamente evidenziata, con l’impiego di un esempio rappresentativo»
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Obblighi di trasparenza bancariaObblighi di trasparenza bancariaObblighi di trasparenza bancariaObblighi di trasparenza bancaria
2. OBBLIGHI PRECONTRATTUALI(art. 124 TUB)
Consegna gratuita IEB
documento standard /
personalizzato / necessario per
il confronto
assistenza al cliente
Chiarimenti adeguati gratuiti
Verifica merito creditizio
A B C
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Obblighi di trasparenza bancariaObblighi di trasparenza bancariaObblighi di trasparenza bancariaObblighi di trasparenza bancaria
Informazioni europee di base sul credito ai consumatori
• Modello standard (allegato 4 C Istruzioni B.I.)• Riporta le condizioni offerte al consumatore (durata, importo, tasso) e talune clausole normative (es. diritto di ripensamento, rimborso anticipato, consultazione di una banca dati…)• Non è nominativo né datato• Va consegnato gratuitamente al cliente prima della stipula del contratto• La consegna al cliente deve essere attestata per iscritto
Consegna gratuita IEBA (art. 124, comma 1 e 2 TUB)
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Obblighi di trasparenza bancariaObblighi di trasparenza bancariaObblighi di trasparenza bancariaObblighi di trasparenza bancaria
• Favorire una decisione informata e consapevole del consumatore• Dovere di fornire «chiarimenti adeguati»
• credito «adatto» a:• Esigenze del consumatore• Situazione finanziaria• Illustrazione delle «caratteristiche essenziali» del
prodotto proposto• Effetti specifici e conseguenze in caso di mancato
pagamento
B Chiarimenti adeguati gratuiti
(art. 124, comma 5 TUB)
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Obblighi di trasparenza bancariaObblighi di trasparenza bancariaObblighi di trasparenza bancariaObblighi di trasparenza bancaria
• Obbligo di svolgere un’istruttoria per la verifica del merito creditizio
• Necessità di avere «informazioni adeguate», anche consultando banche dati
• Bankitalia: le banche assolvono tale obbligo applicando le Istruzioni di Vigilanza sul merito creditizio - circ. 229 del 1999
C Verifica del merito creditizio
(art. 124-bis TUB)
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Obblighi di trasparenza bancariaObblighi di trasparenza bancariaObblighi di trasparenza bancariaObblighi di trasparenza bancaria
3. OBBLIGHI CONTRATTUALI (Istruzioni di trasparenza Bankitalia, Sez. VII, Par. 5.2.1)
• Forma scritta• Contenuti obbligatori
Esempi: condizioni economiche, TAEG, importo totale dovuto dal consumatore, conseguenze per il mancato pagamento delle rate, garanzie e assicurazioni previste, diritto di recesso, mezzi di tutela stragiudiziale
• Consegna di copia del contratto • Diritto del consumatore di recedere entro 14 gg ex art.
125-ter TUB (rimborso capitale + interessi; no penale)
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dott. Ruggero Carli
Responsabile Settore Casse Rurali
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grazie per l’attenzionegrazie per l’attenzione