La formazione per Preposti, Dirigenti
e Datori di Lavoro
Contenuti degli accordi della Conferenza Stato Regioni
del 21 dicembre 2012
Michele Bastianello
Risorse in Crescita / Tecnoimpresa
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Il decreto legislativo 81/2008 sancisce l’obbligatorietà della formazione per
i Preposti e Dirigenti indicando i contenuti minimi ma senza dare
indicazioni delle modalità della formazione e definirne una durata.
l’obbligo è stabilito all’art. 37, comma 7:
“I Preposti e Dirigenti ricevono a cura del Datore di Lavoro un'adeguata e
specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri
compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della
formazione comprendono:
• principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
• definizione e individuazione dei fattori di rischio;
• valutazione dei rischi;
• individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di
prevenzione e protezione. “
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Pur non esplicitamente previste dal d.lgs. n. 81/2008, l’Accordo Stato-
Regioni pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 8 del 11 gennaio 2012 ha
definito e disciplinato i contenuti minimi, la durata e le modalità di
formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro anche per i
Preposti e Dirigenti.
Indicando però in premessa che:
«La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei
Dirigenti e dei Preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta
applicazione dell’articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso
venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il
Datore di Lavoro dovrà dimostrare che tale percorso ha fornito a Dirigenti
e/o Preposti una formazione “adeguata e specifica”»
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Durata
La formazione dei Preposti deve comprendere quella per lavoratori e una
formazione particolare aggiuntiva con una durata minima di 8 ore.
Formazione particolare e aggiuntiva per Preposti
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•principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi,
responsabilità; (art. 37 comma 7)
•relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
•definizione e individuazione dei fattori di rischio; (art. 37 comma 7)
•incidenti e infortuni mancati
•tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare
neoassunti, somministrati e stranieri;
•valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il
preposto opera; (art. 37 comma 7)
•individuazione misure tecniche, organizzative, procedurali di prevenzione e
protezione; (art. 37 comma 7)
•modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei
lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di sicurezza e salute
sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi loro a
disposizione
Contenuti
Durata totale della formazione base per Preposti
Formazione Preposti
Livello di
rischio
Formazione
generale
Formazione
specifica
Formazione
particolare
aggiuntiva
Totale ore
Rischio basso 4 4 8 16
Rischio medio 4 8 8 20
Rischio alto 4 12 8 24
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Per i Preposti l’obbligo di aggiornamento ha cadenza quinquennale, di
durata minima di 6 ore.
I contenuti del modulo di aggiornamento devono essere riferiti agli
specifici compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Aggiornamento della formazione per Preposti
NB:
All’aggiornamento come preposto (6 ore) deve essere aggiunto
l’aggiornamento come lavoratore (6 ore)
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Fermo restando l’obbligo di aggiornamento, non sono tenuti a frequentare
i corsi di cui al punto 4 (formazione per lavoratori) dell’accordo i lavoratori e i
Preposti per i quali il Datore di Lavoro comprovi di aver svolto, alla data di
pubblicazione dell’accordo (11.01.2012) una formazione che rispetti le
previsioni normative, vigenti prima della pubblicazione dell’accordo stesso
e le indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro, per quanto riguarda
contenuti e modalità di svolgimento dei corsi, e durata, dove disciplinata.
Formazione pregressa
In ogni caso la formazione particolare ed aggiuntiva per il Preposto dovrà
concludersi entro e non oltre il termine di 18 mesi dalla pubblicazione
dell’accordo
Pur non essendo previsto dall’accordo, si ritiene che una formazione
erogata in conformità all’art 37 comma 7 possa essere riconosciuta
come pregressa.
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Ricercare le evidenze della formazione erogata ai lavoratori alla data di
entrata in vigore dell’accordo:
come Lavoratore
ai sensi dell’art. 37 comma 1, lett. a) e b) o al D.M. 16/01/1997
come Preposto
sia ai sensi dell’art. 37 comma 7
Come dimostrare la formazione pregressa
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L’evidenza oggettiva di una attività formativa realizzata è comprovabile
attraverso:
• Attestati di frequenza a corsi di formazione che indichino contenuti e
riferimenti normativi (es.: art. 37 comma 7) trattati dal corso
Oppure
• Registri/verbali con firma dei partecipanti contenenti sempre quanto
previsto per gli attestati
Se l’azienda è in possesso di tali evidenze il preposto sarà soggetto
al solo obbligo di aggiornamento (6 ore quinquennali) altrimenti al
percorso completo (vedi tabella)
Cosa significa dare “evidenza”
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I corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati (ad es.
da una struttura dell’azienda, da enti di formazione, da soggetti terzi, ecc)
alla data dell’11 gennaio 2012, rispettosi delle previsioni normative,
vigenti prima della pubblicazione dell’accordo e delle eventuali
indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda
contenuti e modalità di svolgimento dei corsi, e durata dove disciplinata,
sono ritenuti conformi se sono svolti entro e non oltre 12 mesi dalla data
di pubblicazione dell’accordo stesso (entro l’11.01.2013).
Disposizioni transitorie
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Il Datore di Lavoro invia i Preposti a corsi di formazione coerenti con
l’accordo in modo che essi concludano il percorso formativo entro 18
mesi dalla pubblicazione dell’accordo (cioè entro l’11.07.2013)
Disposizioni transitorie
Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi
anteriormente o, se ciò non è possibile, contestualmente all’assunzione
in modo da completare il percorso formativo entro 60 giorni
dall’assunzione.
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Analogamente ai Preposti, anche per i Dirigenti il decreto legislativo
81/2008 sancisce l’obbligatorietà della formazione, ma non prevede alcun
ulteriore provvedimento che la disciplini, perciò per quanto facoltativa
l’applicazione dell’accordo nei confronti dei Dirigenti costituisce corretta
attuazione per quanto attiene alla loro formazione specifica.
Formazione per Dirigenti
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Formazione dei Dirigenti
La formazione, della durata complessiva minima di 16 ore, è strutturata
in 4 moduli secondo lo schema riassunto nella tabella seguente:
MODULO 1 GIURIDICO – NORMATIVO
MODULO 2 GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA
MODULO 3 INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI
MODULO 4 COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E CONSULTAZIONE
DEI LAVORATORI
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Anche per i Dirigenti è previsto un obbligo di aggiornamento ha
cadenza quinquennale, di durata minima di 6 ore.
I contenuti del modulo di aggiornamento devono essere riferiti agli
specifici compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Aggiornamento della formazione per i Dirigenti
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Fermo restando l’obbligo di aggiornamento, non sono tenuti a frequentare
i corsi di cui all’accordo i Dirigenti che dimostrino di aver svolto, alla data
di pubblicazione dell’accordo (11.01.2012) una formazione con contenuti
conformi all'articolo 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata dopo il 14 agosto
2003 o a quelli del Modulo A per ASPP e RSPP previsto nell'accordo Stato
Regioni del 26 gennaio 2006.
Pur non essendo previsto dall’accordo, si ritiene che una
formazione pregressa erogata in conformità all’art 37 comma 7
possa essere riconosciuta come pregressa.
Formazione pregressa
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Il Datore di Lavoro invia i Dirigenti a corsi di formazione coerenti con
l’accordo in modo che concludano il percorso formativo entro 18 mesi
dalla pubblicazione dell’accordo stesso (cioè entro l’11.07.2013).
Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi
anteriormente o, se ciò non è possibile, contestualmente all’assunzione in
modo da completare il percorso formativo entro 60 giorni dall’assunzione.
Disposizioni transitorie
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I corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati (ad es.
da una struttura dell’azienda, da enti di formazione, da soggetti terzi,
ecc) alla data dell’11 gennaio 2012, rispettosi delle previsioni normative,
vigenti prima della pubblicazione dell’accordo e delle eventuali
indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda
contenuti e modalità di svolgimento dei corsi, e durata dove disciplinata,
sono ritenuti conformi se sono svolti entro e non oltre 12 mesi dalla data
di pubblicazione dell’accordo stesso (entro l’11.01.2013).
Disposizioni transitorie
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All’atto del superamento della prova finale, gli attestati devono
contenere i seguenti elementi:
• Indicazione del soggetto organizzatore del corso;
• Normativa di riferimento;
• Dati anagrafici e profilo professionale del corsista;
• Specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di
riferimento e relativo monte ore frequentato (l'indicazione del settore di
appartenenza e' indispensabile ai fini del riconoscimento dei crediti);
• Periodo di svolgimento del corso;
• Firma del soggetto organizzatore del corso
Attestati per Dirigenti e Preposti
Alla conclusione del corso, previa frequenza ad almeno il 90% delle ore,
è prevista una verifica dell’apprendimento da effettuarsi mediante test o
colloquio.
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Novità in merito alla formazione del Datore di Lavoro
che svolge direttamente i compiti di Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
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Il d.lgs 81/08 consente ai Datori di Lavoro di assumere direttamente il
ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione in:
• aziende artigiane ed industriali che occupano fino a 30 addetti;
• aziende agricole e zootecniche che occupano fino a 30 addetti;
• aziende della pesca che occupano fino a 20 addetti;
• altre aziende che occupano fino a 200 addetti.
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Art. 34 comma 2 del d.lgs 81/2008 esplicita che:
……il Datore di Lavoro che intende svolgere i compiti di Rspp deve
frequentare una formazione di durata minima di 16 ore e massima di 48
adeguata ai rischi presenti nei luoghi di lavoro…...
………….nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le
Regioni …..
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Formazione Datori di Lavoro – RSPP - prima dell’Accordo
Il Datore di Lavoro per lo svolgimento diretto dei compiti di
prevenzione e protezione ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. 81/2008, ad
esclusione di quelli in carica prima del 1997, doveva frequentare un
corso con i contenuti conformi ai requisiti del D.M. del 16 gennaio
1997 della durata minima di 16 ore.
Non era prevista formazione di aggiornamento.
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Formazione Datori di Lavoro – RSPP – dopo l’Accordo
I corsi di formazione per i Datori di Lavoro che vogliono ricoprire il ruolo di
RSPP aziendale sono articolati in 4 moduli e i cui contenuti vanno
approfonditi con differente durata in base al livello di rischio del settore di
appartenenza e si articolano in:
Modulo 1: normativo - giuridico
Modulo 2: gestionale - gestione ed organizzazione della sicurezza
Modulo 3: tecnico - individuazione e valutazione dei rischi
Modulo 4: relazionale - formazione e consultazione dei lavoratori
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Formazione Datori di Lavoro – RSPP – dopo l’Accordo
La durata dei percorsi formativi e associata a tre livelli di rischio che è
individuato in base al settore ATECO di appartenenza dell’azienda
Rischio BASSO: corso base di 16 ore + aggiornamento quinquennale di 6 ore
Rischio MEDIO: corso base di 32 ore + aggiornamento quinquennale di 10 ore
Rischio ALTO: corso base di 48 ore + aggiornamento quinquennale di 14 ore
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• i Datori di Lavoro esonerati dall’obbligo di frequenza dei corsi di
formazione in quanto ricoprono il ruolo di responsabile del servizio di
prevenzione e protezione da un periodo antecedente il 31 dicembre 1996
obbligo di aggiornamento entro l’11 gennaio 2014.
Crediti formativi
Sono esclusi dagli obblighi di frequenza del corso di formazione previsti
dall’accordo:
• i Datori di Lavoro che dimostrino di aver avuto una formazione conforme
all’art. 3 del D.M. 16 gennaio 1997obbligo di aggiornamento entro 5
anni dalla pubblicazione dell’accordo;
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• i Datori di Lavoro che frequentano, entro l’11 luglio 2012, corsi di
formazione documentalmente e formalmente approvati (ad es. da enti
di formazione, soggetti terzi, ecc) alla data dell’11 gennaio 2012,
rispettosi dei contenuti e della durata di cui al D.M. 16 gennaio 1997.
Crediti formativi
Sono esclusi dagli obblighi di frequenza del corso di formazione previsti
dall’accordo:
• i Datori di Lavoro che abbiano frequentato i corsi per RSPP ai sensi
dell’accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, sempre che il
macrosettore di rischio per cui è avvenuta la formazione del modulo B
corrisponda a quello dell’azienda, qualora la formazione sia avvenuta per
un rischio più elevato, questa si ritiene valida in quanto comprensivo del
rischio più basso;
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Obblighi formativi in caso di nuova attività
Nel caso di inizio di nuova attività, il Datore di Lavoro che intende
svolgere direttamente i compiti di RSPP deve completare il percorso
formativo entro 90 giorni dall’inizio dell’attività stessa.
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I corsi devono rispettare i seguenti requisiti:
• individuazione del responsabile del progetto formativo, che può
coincidere con il docente;
• numero massimo di partecipanti per singolo corso pari a 35;
• tenuta del registro presenze da parte del soggetto che realizza il corso
(responsabile del corso o docente);
• obbligo di frequenza di almeno il 90% delle ore;
• verifica dell’apprendimento che consiste in test obbligatori o in un
colloquio
Organizzazione deI corsi