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La gestione contabile e fiscale delle associazioni di ... 10.pdf · del CE.S.VO.P. 10 La gestione...

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QUADERNI 10 10 La gestione contabile e fiscale delle associazioni di volontariato e onlus La gestione contabile e fiscale delle associazioni di volontariato e onlus Baldo Todaro Cesvop
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La gestione contabile e fiscaledelle associazionidi volontariato e onlus

Baldo Todaro

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Printed in ItalyCopyright 2006PittiGrafica s.a.s. Tecniche Editoriali

Il quaderno è stato realizzato con il contributo del Comitato di Gestione per il Fondo Specialeper il Volontariato della Regione Sicilianafinanziato dalle Fondazioni- Compagnia di S. Paolo- Monte dei Paschi di Siena- Cariplo- Cassa Centrale di Risparmio Vitt. Em. II- Banco di Sicilia Quaderni monografici a cura di Vincenzo Borruso

QUADERNIdel CE.S.VO.P.

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BIANCA

QUADERNIdel CE.S.VO.P.

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La gestione contabile e fiscaledelle associazionidi volontariato e onlus

Baldo Todaro

Cesvop

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Sommario

Pag. 7 Gli enti non commerciali» 7 Aspetti generali» 9 Aspetti contabili» 12 I libri obbligatori per il lavoro dipendente» Il Codice Fiscale

» 13 Le O.N.L.U.S.» 13 Caratteristiche» 14 Costituzione e cancellazione» 19 Regime giuridico delle attività» 21 Il reddito» 22 Le scritture contabili» 23 Il bilancio» 24 Le erogazioni liberali a favore delle Onlus» 32 De Tax sperimentale» 33 I titoli di solidarietà» 33 Raccolte pubbliche di fondi» 34 Le ritenute alla fonte» 34 Obblighi fiscali» 35 I.V.A. - Imposta sul Valore Aggiunto» 36 I.R.A.P. - Imposta Regionale sulle Attività Produttive» 37 Imposta di bollo» 37 Tasse di concessione governativa» 37 Imposta di Registro» 38 Imposta sulle successioni» 38 Imposta sulle donazioni» 38 Imposta sull’incremento di valore degli immobili

(INVIM)» 39 Imposta sugli intrattenimenti» 41 S.I.A.E. (Società Italiana Autori ed Editori)» 42 E.N.P.A.L.S. (Ente Nazionale di Previdenza ed Assisten-

za per i Lavoratori dello Spettacolo)» 42 Lotterie - Tombole - Pesche di beneficenza» 45 Imposta Comunale sugli Immobili

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Pag. 45 L’Agenzia Nazionale per le Onlus

» Le associazioni di volontariatoLegge n. 266/91

» 48 Le scritture contabili» 55 Il bilancio» 57 La funzione di controllo» 58 Il registro inventario» 59 Le convenzioni con Enti pubblici» 61 Le agevolazioni fiscali specifiche» 61 Le erogazioni liberali a favore dell’Associazione» 61 L’imposta di bollo» 61 L’imposta di registro» 62 IRES - Imposta sul reddito delle società» 63 L’imposta sulle donazioni e successioni» 63 L’imposta comunale sulla pubblicità» 64 L’imposta comunale servizio affissioni» 64 Pedaggi autostradali» 65 Beni di proprietà dello Stato» 65 Beni di proprietà degli Enti Locali» 65 Ulteriori benefici della L.R. N. 22/94» I contributi regionali» 67 L’I.R.A.P. - Imposta Regionale per le Attività Produttive» 67 Le agevolazioni sulle tariffe postali» 69 IVA - L’imposta sul Valore Aggiunto» 71 Le quote associative ed i contributi dei Soci» 72 I rimborsi spese ai volontari» 74 Le prestazioni di lavoro» 78 Le prestazioni di lavoro autonomo da parte dei profes-

sionisti e degli artisti» 79 L’obbligo di assicurazione» 80 Il cambio della Sede sociale» 81 I finanziamenti alle Associazioni - Il Fund Raising

» Il Bilancio sociale

» Modulistica

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Gli enti non commerciali

Aspetti generali.Il codice civile distingue gli enti commerciali da quelli

non commerciali.I primi hanno come obiettivo l’utile da conseguire per

remunerare i soci per il capitale investito, i secondi non hanno tale obiettivo in quanto la loro attività general-mente consiste nell’offerta di servizi gratuiti a favore del-la collettività genericamente intesa o di talune categorie di persone. Questi enti possono svolgere anche attività commerciale ma questa non deve essere prevalente rispetto all’attività complessiva istituzionale. Ciò indi-pendentemente dalle caratteristiche dell’assenza del fine di lucro, dalla destinazione dei risultati economici dell’attività o dalla natura pubblica o privata dell’ente.

Gli enti non commerciali (comunemente chiamati non profit) possono a fine anno avere un utile ma questo non può in alcun modo diretto od indiretto essere distribuito ai soci. In genere si preferisce chiamare avanzo di gestione o risultato positivo dell’esercizio la differenza positiva tra le entrate e le uscite del conto economico.

Tra gli enti non commerciali sono comprese le Associa-zioni di volontariato e le ONLUS.

Ai fini delle imposte dirette il T.U.I.R. - Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR n. 917/1986), come modifi-cato dal D. Lgs. N. 344/2003, all’art. 73 stabilisce che gli enti privati diversi dalle società, che non hanno per

oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività com-merciale sono soggetti passivi IRES.

L’art. 143 stabilisce che il reddito dell’ente non com-merciale è costituito dalla somma dei redditi fondiario, di capitale, d’impresa e diversi. Non creano reddito in quan-to non sono considerate commerciali le prestazioni di servizi che non rientrano nell’art. 2195 c.c. purchè rien-tranti nelle finalità istituzionali.

Rientrano nell’art. 2195 c.c. le attività industriali diret-te alla produzione di beni o servizi, le attività intermedia-rie nella circolazione dei beni, le attività bancarie ed assi-curative, le attività di trasporto e tutte le attività ausilia-rie a quelle elencate.

L’art. 150 stabilisce che per le Onlus non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle atti-vità istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale.

Non creano reddito anche le entrate realizzate attra-verso raccolte pubbliche occasionali effettuate nel corso di manifestazioni organizzate per celebrazioni, ri-correnze o campagne di sensibilizzazione.

Va ricordato che l’art. 8 del D.Lgs. 460/97 (Onlus) sta-bilisce che entro il 30 aprile dell’anno successivo devono essere redatti e conservati i rendiconti (entrate e spese) di ciascuna di queste iniziative effettuate.

Non creano reddito neanche le somme corrisposte da enti pubblici a fronte di servizi svolti secondo i fini istitu-zionali per mezzo di convenzioni.

Per quanto riguarda l’I.R.A.P. (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) - di cui era stata prevista la cancella-zione - essa è dovuta nel caso in cui vi siano dipendenti, collaborazioni occasionali o a progetto.

L’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) si applica sulle cessioni di beni o servizi nell’esercizio di imprese o arti e professioni. Quindi presupposto impositivo per un ente

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non commerciale è l’effettuazione di una attività com-merciale.

Ma per effetto dell’art. 111 del T.U.I.R., esclusivamente per le Associazioni di promozione sociale, non si conside-rano attività commerciali e quindi non rientrano nel cam-po dell’IVA le cessioni di beni e servizi fatte ai soci ed ai loro familiari conviventi.

Non rientrano nel campo dell’IVA, in quanto conside-rate attività commerciali analogamente a quanto avviene per le imposte dirette, le raccolte pubbliche di fondi, la somministrazione di bevande ed alimenti ai soci o ai par-tecipanti alle manifestazioni pubbliche organizzate, l’organizzazione di viaggi e soggiorni per i propri soci dietro pagamento di un corrispettivo.

Anche in questo caso l’esclusione dal campo IVA previ-sta dall’art. 109 del T.U.I.R. è subordinata alla tenuta di distinta contabilità e rendicontazione.

Aspetti contabili.Un ente non commerciale ha l’obbligo di tenuta della

contabilità (art. 13 e 20 del DPR n. 600/73) ma non vi sono regole specifiche per le scritture contabili. Per gli aspetti tecnici si fa quindi riferimento alle regole valide per le imprese e società.

A seconda del tipo di attività e della complessità delle registrazioni contabili occorre adoperare i libri contabili idonei. Fondamentalmente il libro giornale e quello degli inventari che consentono a fine anno la redazione del bilancio che non è altro se non la rappresentazione sinte-tica delle rilevazioni contabili.

A seconda dei casi devono quindi essere tenute: le scrit-ture contabili ai fini delle imposte dirette (art. 20 DPR n. 600/73), il libro giornale ed il libro degli inventari (art. 2216-2217 c.c.), registro IVA, magazzino, beni ammortizza-bili e tutti i libri sociali (art. 14-15-16-18 DPR n. 600/73).

In dettaglio:- Art. 14) tenuta delle scritture contabili rappresen-

tate da libro giornale, libro degli inventari, registri ai fini IVA, scritture ausiliarie patrimoniali, scritture ausiliarie di magazzino.

- Art.15) Redazione entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio di una situazione patrimoniale, economica e finanziaria distinguendo l’attività istituzionale da quel-le connesse.

- Art.16) Registro dei beni (cespiti) ammortizzabili nel quale sono elencati tutti i beni mobili ed immobili pos-seduti e le quote di ammortamento annuali.

- Art. 18) Contabilità semplificata per le associazioni che hanno un volume di entrate inferiori ad euro 309.874,11 per l’attività di servizi oppure inferiore a 516.456,90 per l’attività di cessione di beni relativamente alle attività commerciali. Per la contabilità semplificata non vi è l’obbligo della tenuta del libro giornale, inventa-ri, bilancio, registro dei beni ammortizzabili, scritture ausiliarie. Per gli enti che superano i limiti di cui sopra sono obbligatori anche il registro dei beni ammortizzabi-li, le scritture di magazzino, i libri IVA.

Il richiamo all’applicabilità degli artt. 14-15-16-18 è valido esclusivamente per l’attività commerciale even-tualmente svolta dagli enti.

Il libro giornale (art. 2216 c.c.) deve indicare giorno per giorno le operazioni effettuate. Le scritture non devono avere spazi in bianco o cancellature. Il libro giornale va bollato e numerato prima dell’uso. La forma del giornale dipende dal numero delle registrazioni che dovrà contene-re e dal metodo contabile adoperato (partita semplice, dop-pia, all’americana, meccanografico, ecc).

Il libro inventario per le imprese è previsto dall’art. 2214 c.c. ed anch’esso va bollato e numerato prima dell’uso. In esso vengono raccolti i bilanci di fine eserci-

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zio e l’elenco dei beni esistenti.Il registro dei beni ammortizzabili riguarda i beni (mo-

bili ed immobili) che vengono utilizzati per più anni e sono assoggettati alla procedura di ammortamento, cioè la diminuzione del loro valore patrimoniale in relazione al deperimento degli stessi per l’uso protratto nel tempo. Nel registro vanno annotate, per categorie di beni mobili omogenee (macchine da ufficio, arredamento, macchine elettroniche, beni inferiori ad euro 516,46, ecc. la data di acquisto, il costo, il coefficiente di ammortamento prati-cato, la quota di ammortamento, il valore all’atto della dismissione. Per i beni immobili, che vanno indicati sin-golarmente, va anche indicata la eventuale rivalutazione del valore o la svalutazione. Sono previsti vari modi di procedere all’am-mortamento.

L’ammortamento ordinario viene effettuato in base alle tabelle ministeriali, quello integrale riguarda esclusiva-mente le attrezzature minute ed i beni di costo unitario inferiori ad euro 516,46, l’ammortamento accelerato può essere effettuato in ragione di una più intenso uso del bene rispetto a quello normale. L’ammortamen-to può anche essere ridotto rispetto a quello ordinario.

Per il primo anno si può procedere ad un ammorta-mento del 50 % del costo.

Le scritture di magazzino riguardano gli enti non com-merciali che hanno un volume di entrate superiori a 5.164.568,99 euro annui ed un valore di rimanenze a fine anno superiore ad euro 1.032.913,80.

L’obbligo di redigere il bilancio consuntivo riguarda le associazioni che tengono la contabilità ordinaria.

Un regime speciale è previsto per le Associazioni sen-za fine di lucro che abbiano ricavi da attività commerciali non superiori ad euro 250.000,00 le quali sono esonerate dalla tenuta della contabilità, dall’emissione di ricevute e scontrini fiscali.

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Per l’attività di raccolta pubblica di fondi va predispo-sto un apposito rendiconto, che può essere contenuto all’interno del rendiconto generale annuale, accompa-gnato da una relazione illustrativa.

I libri obbligatori per il lavoro dipendente.Gli enti non commerciali che assumono dipendenti

devono tenere i libri paga e matricola, che sono libri obbligatori sia ai fini previdenziali che fiscali.

Prima di essere adoperati devono essere numerati e vidimati dall’INAIL. Per gli anni successivi non è neces-saria la vidimazione.

Nel libro devono essere indicati, per ciascun dipen-dente:

- generalità - qualifica- data di assunzione e licenziamento- ammontare della retribuzione- numero familiari a carico ai fini delle detrazioni

fiscali- ammontare delle altre detrazioni fiscaliIl libro matricola va tenuto nel luogo dove si presta il

lavoro. Il libro paga deve anch’esso essere numerato e vidimato dall’INAIL all’atto della sua istituzione. Nel libro paga vanno registrati tutti gli elementi della retribu-zione per ciascun periodo di erogazione.

Il Codice Fiscale.L’ente non commerciale deve possedere il codice fisca-

le, che va richiesto su apposito modello all’Agenzia delle Entrate competente per territorio. Il codice fiscale è indi-spensabile per acquistare beni con fattura, per stipulare contratti, erogare stipendi o compensi a terzi, per versare le ritenute fiscali, per fare le dichiarazioni fiscali quali sostituti di imposta.

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Le O.N.L.U.S.

CaratteristicheFra gli enti non commerciali sono comprese le

O.N.L.U.S. (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) disciplinate dal D.Lgs. n. 460/97.

Le Onlus (il cui status deriva dai benefici strettamente fiscali previsti) perseguono fini di solidarietà sociale e quindi svolgono attività di cessione di beni o prestazioni di servizi in settori di interesse collettivo.

Vi sono settori per i quali le finalità di solidarietà sono riferibili alle condizioni dei destinatari (assistenza sanita-ria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promo-zione della cultura e dell’arte, tutela dei diritti civili) e quindi l’attività è rivolta a favore di categorie di soggetti in condizione di obiettivo disagio per condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari (disabili fisici e psichici, tossicodipendenti, alcolisti, indigenti, anziani non autosufficienti in condizione di disagio economico, minori abbandonati, orfani o in situazione di devianza o disadattati, profughi, immigrati non abbienti).

Vi sono altresì settori per i quali si prescinde dalle con-dizioni dei beneficiari per le caratteristiche specifiche dell’attività da svolgere (assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, ecc.)

Le finalità di solidarietà sociale si intendono comun-que realizzate anche se tra i beneficiari delle attività sociali vi sono i soci, loro parenti, dipendenti e collabora-

tori della Onlus purchè si trovino nelle condizioni di svan-taggio previste.

Le prestazioni di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, senza una specifica organizzazione e verso pagamenti di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione non sono considerate attività com-merciali e quindi sono esenti da IRES.

Sono esenti da IRES anche i contributi corrisposti da enti pubblici per lo svolgimento di attività che, pur aven-do caratteristiche di attività commerciale, hanno finalità sociali coerenti con i fini istituzionali degli enti stessi e sono svolte in base a convenzioni.

La finalità sociale dell’attività si riscontra nella coeren-za con le competenze istituzionali degli enti pubblici che operano nei settori sociali e sanitari.

I benefici fiscali previsti in loro favore derivano dal-l’esercizio delle attività elencate nel Decreto Legislativo e considerate socialmente importanti. Naturalmente a fron-te dei benefici fiscali previsti vi sono divieti e sanzioni specifiche.

Costituzione e cancellazione.Ai sensi del D.Lgs n. 460/97 entro 30 giorni dalla costi-

tuzione le Onlus devono trasmettere alla Direzione Regionale delle Entrate il modello approvato con decreto ministeriale 19/1/1998 allegandovi (come previsto dal D.M. 266/2003) una dichiarazione sostitutiva resa dal lega-le rappresentante nella quale vengono attestate le attività statutarie ed il possesso dei requisiti previsti dall’art. 10 del D.Lgs n. 460/97 e cioè:

- l’esercizio dell’attività in uno o più dei settori elencati;- l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà

sociale;- il divieto di svolgere attività diverse da quelle istitu-

zionali ad eccezione di quelle connesse;

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- il divieto di distribuire anche in modo indiretto utili od avanzi digestione;

- l’obbligo di impiegare tali utili od avanzi per lo svol-gimento dell’attività istituzionale;

- l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’associazio-ne, in caso di scioglimento, ad altra Onlus od a fini di pub-blica utilità;

- l’obbligo di redigere il bilancio o il rendiconto annuale;

- disciplina delle modalità associative tali da esclude-re espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e da consentire il diritto al voto;

- l’uso dell’acronimo Onlus o dell’intera locuzione nella denominazione ed in ogni forma di comunicazione pubblica.

La dichiarazione va redatta secondo il modello appro-vato con decreto del 29/12/2003 che ha regolamentato con ritardo tutta la procedura dell’iscrizione e costituisce par-te integrante del modello di comunicazione. La sua assen-za determina la non iscrivibilità dell’organizzazione.

In alternativa alla dichiarazione sostitutiva può essere trasmessa copia dell’atto costitutivo e dello statuto asso-ciativo, a mezzo raccomandata A.R. oppure consegnata in duplice copia alla Direzione Regionale Entrate.

A seguito dell’invio del modello e della documentazione di cui sopra la Direzione Regionale delle Entrate, verificata la regolarità della stessa e la sussistenza dei requisiti, iscri-ve la Onlus nell’anagrafe nazionale tenuta presso il Mini-stero delle Finanze dandone comunicazione entro 40 gior-ni. Nel caso in cui si ritenesse di acquisire ulteriori elemen-ti di valutazione, possono essere richiesti chiarimenti cui rispondere entro 30 giorni e la decisione deve pervenire entro i successivi 20 giorni. Nel caso in cui la notifica dell’avvenuta iscrizione o del diniego non pervenisse nel termine l’associazione si intende iscritta all’anagrafe.

Da questa procedura si evince che è l’iscrizione ad ave-re effetto costitutivo del diritto ad usufruire delle agevola-zioni fiscali e non più la comunicazione come avveniva prima e, nel caso in cui la comunicazione sia stata fatta entro i termini, gli effetti dell’iscrizione retroagiscono alla data di registrazione dell’atto costitutivo (nel caso di scrit-tura privata registrata) od alla data dell’atto di costituzione (se nella forma di atto pubblico). Se invece la comunicazio-ne è stata fatta oltre il termine dei 30 giorni dalla costitu-zione gli effetti decorrono dalla data della comunicazione.

Successivamente dovranno essere comunicate le variazioni intervenute nella composizione delle cariche o della sede sociale.

Per le Onlus costituite prima dell’emissione del decre-to del 29/12/2003 e quindi iscritte nel registro per effetto della semplice comunicazione, al fine di eliminare gli abu-si nel frattempo evidenziatisi sull’uso dei vantaggi fiscali da parte di enti ed associazioni le cui caratteristiche obiettive difficilmente possono essere riconducibili alle Onlus (bande musicali, pro-loco, società sportive, circoli ricreativi di varia natura ecc.) la circolare n. 14/E del 26/2/2003 ed ancor più la recente circolare n. 22/E del 16/5/2005 ha disposto che gli uffici delle imposte provve-dano a controlli formali e sostanziali presso le Onlus al fine di accertare l’eventuale insussistenza dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 460/97.

Ai fini del controllo le Direzioni Regionali delle Entrate possono invitare le Onlus a trasmettere entro 30 giorni lo statuto e l’atto costitutivo o altri documenti ritenuti necessari per il controllo.

Nella lettera di richiesta è prevista un’autodichiara-zione da parte del legale rappresentante di essere incorso in errore nel definire l’associazione una Onlus e pertanto ne chiede la cancellazione dall’anagrafe.

In mancanza della richiesta di cancellazione, l’agenzia

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delle entrate, nel caso in cui riscontri la mancanza dei requisiti, chiede il parere dell’Agenzia nazionale per le Onlus ed in caso di conferma emette il provvedimento formale di cancellazione, notificandolo al legale rappre-sentante con le motivazioni. Avverso il provvedimento di cancellazione va presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale la cui competenza deriva dalla natura esclusivamente fiscale della categoria delle Onlus (circolare n. 22/E del 16/5/2005).

La comunicazione dell’avvenuta cancellazione viene inviata anche all’ufficio delle imposte competente per l’effettuazione dei controlli e l’applicazione delle relative sanzioni. Ricordiamo, in particolare, quella prevista dal-l’art. 28 del D. Lgs. n. 460/97 e cioè l’uso illecito della deno-minazione di Onlus. Il mancato ricorso avverso al provve-dimento di cancellazione impedisce il ricorso avverso agli atti di accertamento effettuati dall’Agenzia delle Entrate per il recupero di eventuali tributi illegittimamente non versati dagli interessati.

Se la cancellazione è dovuta al venir meno di uno o più dei requisiti previsti la Onlus decade dalle agevolazioni fruite dalla data in cui sono venuti meno i requisiti stessi. Se invece la cancellazione è dovuta alla mancanza anche di un solo requisito fin dal momento dell’iscrizione gli effetti decorrono dalle stesse date sopra indicate a propo-sito della decorrenza degli effetti dell’iscrizione.

Assume particolare rilievo la eventuale iscrizione o can-cellazione dall’anagrafe delle Onlus delle articolazioni peri-feriche di una associazione nazionale. Se le sezioni locali sono legate alla struttura centrale da un rapporto organico e conseguentemente non hanno piena autonomia patrimo-niale, amministrativa e contabile, le stesse non possono essere iscritte autonomamente all’anagrafe in quanto vi è iscritta la struttura nazionale.

Sono Onlus di diritto le Associazioni di volontariato

iscritte al registro regionale di cui alla legge n. 266/91 (in Sicilia esiste anche il registro regionale delle OO.VV. di Protezione Civile), le O.N.G. (Organizzazioni Non Gover-native), le Cooperative sociali.

Le Onlus di diritto non devono inviare alcuna comuni-cazione all’Agenzia regionale delle entrate perché non possono essere iscritte all’anagrafe nazionale. Per loro la qualificazione di Onlus si ottiene solo al momento del-l’iscrizione nel registro regionale della legge n. 266/91.

Possono essere Onlus anche le Associazioni di promo-zione sociale di cui alla Legge n. 383/2000.

È da tenere presente che l’uso illecito della denomina-zione “Onlus” comporta l’irrogazione da parte degli uffici fiscali della sanzione da 309,87 a 3.098,74 euro a carico del Presidente e dei membri degli organi di amministrazione.

L’assenza dei requisiti di legge, le violazioni del divieto di svolgere attività diverse da quelle previste o del divieto di distribuzione anche indiretta di utili comporta la san-zione da 1.032,91 a 6.197,48 euro.

Il mancato invio delle comunicazioni previste per l’anagrafe Onlus comporta una sanzione da 103,29 a 1.032,91 euro. Le sanzioni sono irrogate dal competente Ufficio delle entrate (art.54, comma 1-2 del DPR n. 600/73).

I rappresentanti legali ed i componenti gli organi di amministrazione delle organizzazioni che hanno indebita-mente fruito dei benefici del D. Lgs. n. 460/97 o che hanno consentito a terzi di fruirne, sono obbligati in solido, anche con i terzi, per le sanzioni e relativi interessi.

La Onlus può essere cancellata dall’anagrafe generale con apposito provvedimento dell’Agenzia Regionale delle Entrate a seguito di accertamenti compiuti che abbiano evidenziato mancanza dei requisiti. L’atto di cancellazio-ne è impugnabile presso la Commissione Tributaria Pro-vinciale.

L’eventuale perdita della qualifica di Onlus comporta

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la perdita di tutte le agevolazioni godute dall’inizio del periodo d’imposta, l’obbligo di istituire le scritture conta-bili ed il calcolo di tutte le imposte dovute sulla gestione commerciale in conseguenza della retrocessione della Onlus a ente economico.

La circolare ministeriale n. 168/98 prevede, nel caso di perdita della qualifica di Onlus, l’obbligo di devolvere il patrimonio ad altra Onlus od a fini di pubblica utilità, sen-tito il parere dell’Agenzia Nazionale per le Onlus.

Tale indicazione non sembra suffragata da alcuna nor-ma in quanto la devoluzione del patrimonio ad altra Onlus è prevista esclusivamente in caso di scioglimento della Onlus e non certo per irregolarità nell’assolvimento degli obblighi.

In caso di scioglimento le Onlus hanno l’obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altra associazione con finalità analoga o che abbia fini di pubblica utilità. La deli-bera di scioglimento e l’individuazione del beneficiario del patrimonio deve essere presa dall’Assemblea dei soci con la presenza dei ¾ degli aventi diritto. La delibera con-cernente la devoluzione del patrimonio deve essere inol-trata all’Agenzia nazionale per le Onlus per il prescritto parere (art.10, comma 1, lett. f del D.Lgs. n. 460/07 ed art. 3, comma 1 del Decreto Presidente Consiglio dei Ministri n. 329 del 21/3/2001). Conseguentemente la devoluzione effettiva del patrimonio può avvenire soltanto dopo il parere dell’Agenzia.

Regime giuridico delle attività.Le Onlus possono svolgere solo attività commerciali

connesse a quelle istituzionali e destinate al reperimento dei fondi necessari al finanziamento delle stesse (ivi com-prese le attività riconducibili al fund raising). L’attività di reperimento fondi non può costituire una autonoma atti-vità ma deve essere inserita nel programma di attuazione

dell’attività istituzionale cui è strettamente legata. Tale attività non deve essere prevalente rispetto a quella isti-tuzionale ed i ricavi non debbono superare il 66% delle spese complessive dell’Associazione.

Le attività connesse possono essere analoghe a quelle istituzionali o accessorie per natura a quelle istituzionali ed hanno la caratteristica di essere indirizzate a chiunque.

Non sono considerate attività commerciali quelle svolte a favore dei propri associati, a fronte dei loro contributi associativi, in conformità alle finalità istituzionali.

Sono invece considerate attività commerciali i servizi svolti a favore degli associati dietro versamento di contri-buti o quote associative supplementari che rappresentino nuove o maggiori prestazioni rispetto a quelle cui gli stes-si hanno ordinariamente diritto o i servizi svolti a favore di persone non svantaggiate.

Sono considerate attività commerciali connesse:- la gestione di spacci e mense associative;- la vendita di alimenti e bevande (fatta eccezione per

le associazioni di promozione sociale purchè sia stretta-mente complementare);

- l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici (ad eccezione di quelli organizzati dalle associazione di pro-mozione sociale quale attività strettamente complemen-tare a quella istituzionale);

- la gestione di fiere o esposizioni a carattere commer-ciale;

- la pubblicità (che si ha quando si riceve un con-tributo in denaro o in natura da parte di una azienda per diffonderne il marchio o l’immagine dei prodotti nelle proprie pubblicazioni, manifesti, striscioni, ecc. Il con-tratto con l’azienda deve evidenziare la caratteristica dell’occasionalità del rapporto altrimenti l’attività non può essere considerata marginale e quindi l’utile derivan-te dal contratto diventa imponibile Ires);

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- le sponsorizzazioni (che si hanno quando a fronte del contributo ricevuto viene organizzata una manifestazione e reclamizzato il marchio o il nome dell’azienda, riproducen-dolo nel proprio materiale d’uso o di propaganda (borse, magliette, cappellini, ecc).

Sono attività commerciali:- La gestione di serate danzanti, concerti, mostre ecc.

con biglietti a pagamento ed aperti al pubblico. Se si trat-ta di un evento occasionale l’utile è soggetto ad IRES a meno che i ricavi non eccedono il 50% dei costi di diretta imputazione, nel qual caso l’attività va considerata margi-nale e quindi non soggetta ad IRES.

- La vendita di prodotti di qualsiasi genere anche se nei confronti dei soci. Anche in tal caso gli utili sono sog-getti ad IRES a meno che non si tratti di vendita di pro-dotti acquisiti a titolo gratuito o prodotti dai propri soci od assistiti il che fa considerare tale attività quale margi-nale ai sensi del D.M. 25/5/95.

- La gestione di un bar interno ai locali dell’associa-zione ed aperto ai soli soci. I locali adibiti a bar non devo-no avere accesso diretto dalla pubblica via e non possono essere reclamizzati all’esterno con insegne. Va richiesta al Comune una licenza da circolo e vanno rispettate tutte le norme edilizie e sanitarie in materia.

- Le cessioni di beni o prestazioni di servizi ai soci o partecipanti dietro pagamento di specifici corrispettivi, comprese le quote supplementari stabilite per maggiori o diverse prestazioni rispetto a quelle a cui hanno diritto. Ai sensi dell’art. 148, comma 4 IRES sono comunque con-siderate commerciali: la gestione di spacci aziendali e mense, l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, la gestione di fiere.

Il reddito.Il reddito delle attività commerciali può essere deter-

minato in maniera forfettaria, se derivante da ricavi com-merciali fino ad euro 516.456,90 annui o, se derivante da prestazione di servizi, fino ad euro 185.924,48, applicando i seguenti parametri:

- per prestazioni di servizi il 15% fino ad euro 15.493,71 ed il 25% da euro 15.493,71 ad euro 185.924,48;

- per altre attività il 10% fino ad euro 25.822,84 ed il 15% da euro 25.822,84 ad euro 516.456,90.

Anche se tale regime riguarda le imposte dirette sono obbligatori i registri Iva (corrispettivi, fatture emesse, acquisti).

Le scritture contabili.L’art. 20 bis del DPR n.600/73 è relativo alle scritture

contabili delle Onlus (ad eccezione delle cooperative).Le scritture contabili possono riferirsi a due aspetti

dell’attività:- quelle che riguardano tutta l’attività;- quelle che riguardano le eventuali attività connesse.Per quanto concerne il primo caso il D. Lgs n. 460/97

prescrive la tenuta di scritture contabili cronologiche e sistematiche idonee a descrivere con compiutezza ed ana-liticità le operazioni poste in essere e rappresentare in un apposito documento da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio la situazione economica e patri-moniale, distinguendo quanto deriva dalle attività istitu-zionale e quanto dalle attività connesse. Tale obbligo si intende assolto tenendo il libro giornale ed il libro degli inventari con vidimazione e bollatura iniziale degli stessi.

Le scritture contabili e la relativa documentazione devono essere conservate per 5 anni o per il periodo per il quale sono in corso accertamenti o contenzioso.

Nel caso in cui il volume complessivo delle entrate (istituzionali e connesse) non supera l’importo di euro 51.645,49 l’obbligo della tenuta delle scritture cronologi-

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che e sistematiche può essere sostituito dalla tenuta di un rendiconto delle entrate ed uscite complessive (utilizzan-do la contabilità di cassa), distinto per attività (art. 20bis DPR n.600/73 ed art. 8 D.Lgs. n. 460/97).

Ai fini delle imposte dirette l’attività istituzionale delle Onlus non costituisce esercizio di attività commerciale (art.111 ter T.U.I.R.), né richiede la tenuta di scritture con-tabili e pertanto non deve essere oggetto di dichiarazione o rilevazioni ai fini fiscali.

Le attività connesse mantengono la loro natura di atti-vità commerciale e come tali devono essere rilevate, con-tabilizzate e dichiarate però non concorrono alla forma-zione dell’eventuale reddito.

Se l’Onlus svolge prevalentemente attività commercia-le per un intero periodo di imposta perde i requisiti di ente non commerciale.

La circolare ministeriale n. 125/98 indica alcuni para-metri che costituiscono indici di commercialità che non comportano automaticamente la perdita di qualifica di ente non commerciale ma sono considerati particolar-mente significativi per un giudizio complessivo sull’at-tività svolta da parte dell’Agenzia delle entrate.

Questi parametri sono:- prevalenza delle immobilizzazioni rispetto alle altre

attività;- prevalenza dei ricavi da attività commerciali rispetto

ai ricavi derivanti dalle attività istituzionali;- prevalenza delle perdite per l’attività commerciale

sulle spese effettuate per l’attività istituzionale.

Il bilancio.Oltre alla tenuta di scritture contabili cronologiche e

sistematiche (libro giornale e libro inventari - art. 25 D.Lgs. 460/96) le Onlus hanno l’obbligo di redigere entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito documento

contenente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria nel quale vi sia la distinzione tra le attività istituzionali e quelle connesse.

Non è consentito distribuire anche in modo indiretto gli utili o gli avanzi di gestione.

Circa tale divieto la legge elenca alcune ipotesi che pos-sono configurarsi quale distribuzione di utili:

- La cessione di beni o le prestazioni di servizi a favore di chiunque faccia parte della Onlus, dei loro parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2° grado a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità;

- La stessa ipotesi nei confronti di chi faccia ero-gazioni liberali a favore della Onlus;

- L’acquisto di beni o servizi dai soci o terzi ad un prezzo superiore al normale senza valida ragione;

- La corresponsione di compensi ai componenti gli organi amministrativi e sindacali della Onlus superiori al massimo previsto per le Società per Azioni;

- La corresponsione ai dipendenti di compensi superiori del 20% rispetto a quanto previsto dal contratto di lavoro.

Nel caso di violazione del divieto di corresponsione di utili anche indirettamente è prevista una sanzione pecu-niaria a carico di ogni componente il consiglio direttivo della Onlus da 1.032,91 a 6.197,48 euro.

Le erogazioni liberali a favore delle Onlus.Vanno distinte quelle effettuate da persone fisiche pri-

vate da quelle effettuate da imprese.Per i privati è previsto un beneficio fiscale del 19% su

un importo massimo di euro 2.065,83. Quindi si tratta di un beneficio sull’imposta lorda e non di una detrazione dal reddito.

Le quote associative annuali ed i contributi straordina-

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ri chiesti dall’Associazione ai propri soci non godono dei benefici fiscali in quanto non si tratta di liberalità ma di obbligo previsto dallo statuto associativo. L’eccezione è rappresentata dalle associazioni di mutuo soccorso per le quali è prevista la deducibilità per i soci dell’importo fino ad euro 1.291,14 dei contributi associativi.

Per le imprese è prevista la deducibilità dal reddito d’impresa per le erogazioni fino ad euro 2.065,83 oppure fino al 2% del reddito d’impresa (art. 100 del D.Lgs.n. 344/2003. L’importo di euro 2.065,83 fa riferimento ad un reddito d’impresa di euro 103.450,00

Le imprese non possono dedurre l’erogazione di cui sopra se hanno già effettuato le erogazioni previste alle lettere a)b) dell’art. 65 del TUIR. Ovviamente la Onlus dovrà rilasciare apposita ricevuta per le erogazioni prove-nienti sia da privati che da imprese e che dovranno essere state effettuate esclusivamente non in denaro contante ben-sì con versamenti presso banche o sportelli postali, bonifici bancari, assegni bancari o circolari, carte di credito, carte prepagate al fine di consentire all’Amministrazione finan-ziaria di poter procedere all’eventuale verifica.

È altresì consigliabile utilizzare un registro dove anno-tare i nomi dei donatori, la data e l’importo oppure utiliz-zare un apposito bollettario a madre e figlia. In tal caso il bollettario, i cui fogli saranno numerati, deve contenere i dati identificativi dell’Associazione compreso il numero di iscrizione al registro regionale, i dati del donante e l’attestazione che la ricevuta viene rilasciata ai fini del-l’art. 13) del D. Lgs. N. 460/97. La ricevuta va firmata dal legale rappresentante o da un suo delegato.

Per le imprese è prevista altresì la deducibilità del costo del proprio personale (purchè assunto a tempo inde-terminato) utilizzato dall’Onlus oppure per prestazioni effettuate a favore dell’Onlus, fino ad un massimo del 5 per mille del totale della spesa complessiva delle retribu-

zioni di tutti i dipendenti dell’impresa risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’impresa (art. 100 D. Lgs. n. 344/2003). Per il personale così utilizzato l’impresa conti-nua a sopportare l’onere dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Inoltre le imprese possono donare derrate alimentari, prodotti farmaceutici o beni diversi purchè siano oggetto della propria attività di produzione o scambio.

L’ammontare della donazione detraibile ai fini fiscali non può superare euro 1.032,91. Tale importo si riferisce al valore d’inventario dei beni che vengono ceduti.

Il valore dei beni ceduti si cumula con le eventuali altre donazioni in denaro fino al massimo di euro 2.065,83 o del 2 % del reddito d’impresa.

Si fa eccezione per le donazioni di derrate alimentari e prodotti farmaceutici che per difetto di confezionamento o altre cause si è soliti escludere dalla vendita. In questo caso non vigono i limiti sopra indicati.

Per i prodotti alimentari donati la legge n. 155/2003 equipara le Onlus che distribuiscono tali prodotti ai con-sumatori finali in modo da esonerare le ditte che hanno donato i prodotti da responsabilità per la loro corretta conservazione, trasporto ed utilizzo. Compete alla Onlus verificare che gli alimenti siano ancora consumabili da parte dei destinatari.

Ai fini delle imposte dirette le donazioni di beni non costituiscono ricavi, ai fini Iva l’operazione è esente da Iva. Va emessa la fattura con il riferimento al D. Lgs. n. 460 ed alla qualifica di Onlus del ricevente.

In alternativa le merci donate possono essere conside-rate distrutte, senza obbligo di emissione di fattura, senza essere considerate operazioni esenti da Iva.

Per quanto riguarda i beni ceduti gratuitamente, la Onlus deve rilasciare alla ditta una dichiarazione sostitu-tiva di atto notorio contenente l’elenco dettagliato dei

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beni ricevuti e l’impegno ad utilizzare gli stessi esclusiva-mente per finalità istituzionali. La dichiarazione deve essere firmata dal Presidente o da un suo delegato in quanto la dichiarazione coinvolge la responsabilità dell’Associazione.

La Onlus deve poter dimostrare di avere utilizzato i beni per le finalità istituzionali.

Non vi sono termini precisi di scadenza per tale utiliz-zo però è opportuno provvedere in tempi brevi e docu-mentarne l’utilizzo in modo opportuno.

L’impresa dovrà comunicare preventivamente al-l’Agenzia delle Entrate, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da pervenire almeno 5 giorni prima della consegna dei beni alla Onlus, la donazione dei beni che intende fare, indicando data ed ora del tra-sporto e destinazione. La comunicazione va fatta anche al locale comando della Guardia di Finanza nel caso di beni di valore superiore a 5.164,57 euro.

In caso di derrate alimentari o prodotti farmaceutici esclusi dalla vendita per difetti di confezionamento nella comunicazione dovrà essere indicato il difetto. Ciò al fine del superamento dei limiti di euro 1.032,91 ed euro 2.065,83.

Il trasporto della merce deve essere documentato dal Documento di trasporto (DDT ex bolla d’accompa-gnamento). Entro il giorno 15 del mese successivo la ditta deve annotare la donazione nei registri Iva.

La mancanza anche di uno solo degli adempimenti di cui sopra (compresa la dichiarazione della Onlus) fa venir meno il beneficio fiscale.

Se si tratta di beni di modico valore o facilmente depe-ribili l’impresa è esentata dalla comunicazione all’Agen-zia delle Entrate.

Gli enti non commerciali possono effettuare erogazioni in denaro a favore delle Onlus con detrazione d’imposta fino ad euro 2.065,83 (art. 146 D. Lgs. N. 344/2003).

I proventi della raccolta pubblica di fondi non costitui-scono reddito purchè tale raccolta sia pubblica (cioè aper-ta a tutta la collettività, alla quale va data comunicazione) ed occasionale (non prassi ordinaria). Il D. Lgs precisa che l’evento per essere considerato occasionale deve coin-cidere con una festività, una ricorrenza per la Onlus, una campagna di sensibilizzazione cioè un progetto specifico di raccolta fondi.

Per ogni raccolta fondi deve essere redatto un rendicon-to dal quale risultino le entrate e le spese specifiche. È con-sentita l’imputazione di parte dei costi fissi della Onlus riferibili all’iniziativa. È opportuno indicare a quale utiliz-zazione sono stati destinati i fondi raccolti.

Il recente art. 14 del Decreto Legge n. 35/2005 conver-tito con legge n. 80/2005 meglio noto come “più dai meno versi” ha notevolmente innovato in materia (sovrappo-nendosi alle norme della legge 266/91 e del D. Lgs. 460/97) in quanto consente alle persone fisiche, imprese ed enti di qualsiasi natura giuridica di effettuare donazioni, goden-do di una deduzione del 10% del proprio reddito (fino al limite massimo di 70.000 euro) a favore delle Onlus di cui al D. Lgs. 460/97, alle associazioni di promozione sociale iscritte al registro nazionale ed alle associazioni di volon-tariato che hanno per oggetto la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni artistico, storico e paesaggistico.

L’art. 14 del D. Lgs. n. 35/2005 stabilisce che tale bene-ficio non è cumulabile con altri eventuali benefici previsti da altre norme a favore delle stesse categorie di soggetti non profit. In proposito la risoluzione n. 180/E del 27/12/2005 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il beneficio della non rilevanza fiscale della cessione di der-rate alimentari e prodotti farmaceutici previsto dall’art. 13 del D. Lgs. n. 460/97 costituisce agevolazione autonoma sul quale non hanno effetto le limitazioni previste dall’art. 14 del D. L. n. 35/2005.

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La differenza più immediata tra questo beneficio e quello previsto dal D. Lgs n. 460/97 è che il D.L. n. 35/2005 consente la deduzione dall’imponibile e non la detrazione dell’imposta. Cosicché il beneficio fiscale per le persone fisiche è in relazione all’aliquota massima di IRPEF cui è assoggettato il reddito complessivo (minimo il 23 %).

Oltre le donazioni in denaro la legge prevede che i pri-vati facciano donazioni in natura.

Naturalmente le associazioni di volontariato che pos-sono beneficiare di tale norma sono esclusivamente quel-le iscritte ai registri regionali ex lege 266/91.

Anche per i benefici dell’art. 14 del D.L. 35/2005 valgo-no le stesse modalità di versamento ed attestazione di cui si è detto prima, in particolare per la dichiarazione che la donazione è fatta ai sensi dell’art. 14 del D.L. n. 35/2005 (Circolare n. 39/E del 19/8/2005).

Nella legge non è previsto l’obbligo della comunicazio-ne all’Agenzia delle Entrate per cui dovrebbe essere obbligatorio solo il documento di trasporto. La circolare n. 39/E precisa che le erogazioni in natura devono essere considerate in base al loro valore normale, cioè con riferi-mento al prezzo di mercato di beni della stessa specie o di beni similari. La precisazione evidenzia la differenza con il beneficio derivante dal D. Lgs. 460/97 che identificava il valore della merce donata con il costo di acquisto.

Oltre la pesante sanzione prevista per i casi di indebito godimento dei benefici è da tenere nella massima conside-razione la “responsabilità solidale del donante e del bene-ficiario per le imposte in tal modo evase e per le relative sanzioni pecuniarie nel caso in cui non sussistano nel bene-ficiario i requisiti richiesti” (cioè la mancanza della qualifi-ca di Onlus od i suoi presupposti).

È però opportuno precisare che i benefici del “più dai meno versi” difficilmente potranno interessare la genera-lità delle Associazioni di volontariato-Onlus di diritto, in

quanto il presupposto è che la Onlus deve tenere scritture contabili idonee a rappresentare con completezza ed ana-liticità i fatti contabili ed entro il 30 aprile redigere il con-to consuntivo (bilancio con stato patrimoniale e conto economico). Il che porta ad escludere tutte le Onlus che adottano la contabilità semplificata prevista dal D. Lgs. 460/97 in quanto hanno proventi inferiori ad euro 51.645,69 nell’anno.

Inoltre il sistema di contabilità che deve tenere la Onlus deve prevedere scritture separate per l’attività isti-tuzionale e per quella connessa (commerciale).

Tutto quanto precede significa che la Onlus deve tene-re un libro giornale tenuto secondo le modalità della par-tita doppia, un piano dei conti che consenta la distinzione dell’attività istituzionale e dell’attività connessa, un libro inventari in cui siano esposti le attività e passività della Onlus ed il conto economico.

Da segnalare a questo proposito un effetto poco grade-vole per il donante in caso di omissione dell’obbligo della contabilità e del bilancio completo da parte dell’Onlus beneficiaria. In questo caso il donante non avrà ricono-sciuto il beneficio fiscale e dovrà pagare l’imposta “evasa” con le relative sanzioni! Potrà soltanto rivalersi nei con-fronti della Onlus beneficiaria iniziando una causa civile per risarcimento danni.

Questi aspetti ben difficilmente renderanno la norma idonea a sviluppare le donazioni nei confronti della gene-ralità delle Onlus in quanto il donatore prima del suo gesto di liberalità dovrebbe:

- Accertarsi se la Onlus risulta iscritta nell’anagrafe nazionale o se è stata cancellata (difficile da controllare perché la Direzione delle Entrate non è tenuta a certifica-re la qualità e l’Agenzia Nazionale delle Onlus non è in possesso di tale anagrafe). Il controllo può essere fatto solo per le Onlus di diritto (Associazioni di volontaria-

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to/ONG/Cooperative sociali) in quanto la qualifica deriva dalla loro iscrizione in registri ufficiali pubblici.

- Accertarsi se la Onlus in questione tiene una ordina-ria contabilità in partita doppia, regolari registri e bilanci completi (difficile da accertare perché le Onlus non depo-sitano i loro bilanci presso uffici pubblici e quindi non sono consultabili).

- Accertarsi se la donazione effettuata è stata destina-ta ai fini istituzionali dell’Onlus. ( ! )

L’unica cautela è rappresentata per il donante da auto-certificazioni sui vari punti rilasciate dal legale rappre-sentante della Onlus.

Una ulteriore ipotesi di beneficio fiscale e contempora-neamente una modalità di raccolta fondi da parte delle Onlus è rappresentata per il solo anno 2006 - da quanto previsto dall’art. 1, comma 337 della legge n.266/2005.

Tale articolo stabilisce che una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dal contribuente per i redditi dell’anno 2005 possa essere destinata, dal contribuente stesso, al sostegno del volon-tariato e delle Onlus di cui all’art. 10 del D. Lgs. N. 460/97.

Il Decreto del Presidente del Consiglio del 20/1/2006 ha stabilito le modalità che devono seguire i contribuenti, le Onlus e le associazioni di volontariato per godere dei benefici derivanti dalla legge.

Il contribuente può destinare il 5 per mille della sua imposta apponendo la firma in un apposito riquadro pre-visto del modello della dichiarazione dei redditi 2006. Può indicare un beneficiario specifico indicandone il codice fiscale. In caso contrario la sua quota va ad alimentare il fondo nazionale da distribuire.

Il rappresentante legale della Onlus deve:- inviare all’Agenzia delle entrate, esclusivamente per

via telematica ed attraverso i soggetti a ciò autorizzati (CAF/professionisti consulenti fiscali), richiesta di iscri-

zione all’apposito elenco nazionale sul modello predispo-sto contenente una autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti;

- inviare all’Agenzia regionale delle entrate, con racco-mandata a.r. una ulteriore dichiarazione di persistenza dei requisiti e copia della ricevuta telematica della domanda inviata, dopo la pubblicazione dell’elenco dei soggetti iscritti nell’albo sul sito dell’Agenzia. Tale dichiarazione è condizione necessaria per accedere alla ripartizione della somma.

Alla Onlus saranno versate dal Ministero del Welfare le somme alla stessa destinate dai contribuenti che hanno indicato correttamente il suo codice fiscale.

In caso di errata o mancata indicazione del codice fiscale la somma complessivamente destinata dai contri-buenti sarà ripartita alle Onlus in proporzione al numero complessivo delle destinazioni dirette espresse con l’indicazione corretta del loro codice fiscale.

Tale meccanismo desta parecchie perplessità sull’ef-fettivo beneficio per la generalità delle Onlus. Infatti è destinato a premiare esclusivamente le Onlus che con una grande campagna informativa e di sensibilizzazione saranno riuscite a convincere un notevole numero di con-tribuenti a scrivere il loro codice fiscale nella dichiarazio-ne dei redditi.

De Tax sperimentale.In via sperimentale, per gli anni 2003/2004/2005 il D. L.

n. 269/2003 all’art. 19 ha previsto che l’1 % dell’IVA sugli acquisti di beni effettuati presso esercizi convenzionati con associazioni ed Onlus, che svolgono attività etiche, venga destinato agli stessi scopi. Lo stesso articolo chiari-sce che le associazioni di volontariato ed Onlus sono iden-tificate come svolgenti attività etiche.

Il consumatore che acquista beni per un importo pari o

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superiore a 50 euro può stabilire che l’1 % dell’IVA relati-va al suo acquisto venga versata dallo Stato all’associa-zione od alla Onlus che ha fatto la convenzione con l’esercizio commerciale.

Non risulta che la norma abbia avuto grande successo e, fra l’altro, non risulta nelle banche dati la circolare con la quale il Ministero delle Finanze avrebbe stabilito i cri-teri e le modalità di accesso al beneficio da parte delle associazioni.

I titoli di solidarietà.L’art. 29 del D. Lgs. n. 460/97 ha previsto la possibilità

dell’emissione di titoli di solidarietà finalizzati al finanzia-mento di Onlus, con deducibilità fiscale del costo sostenu-to per l’emissione.

Il regolamento di attuazione è stato emanato con D.M. n. 328/99 ma l’applicazione della norma non ha finora dato i risultati previsti.

I titoli di solidarietà hanno natura di titoli obbligazio-nari a tasso fisso non convertibili ed i soggetti abilitati alla loro emissione sono le banche e gli intermediari finanzia-ri. Questi devono destinare i fondi raccolti attraverso l’emissione dei titoli esclusivamente al finanziamento di Onlus, devono tenere una contabilità separata per la loro gestione, ogni anno deve essere data comunicazione all’Organismo di controllo sia dei titoli emessi che dei finanziamenti cui sono stati destinati i fondi raccolti.

Va precisato che chi acquista i titoli non ha alcun bene-ficio fiscale né gode di un tasso di rendimento più favore-vole rispetto ad altri prodotti sul mercato.

Raccolte pubbliche di fondi.Non concorrono a formare reddito imponibile ai fini

IVA e IRES i fondi che vengono acquisiti dagli enti non commerciali a seguito di raccolte pubbliche effettuate

occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modi-co valore o di servizi ai sovventori, in occasione di cele-brazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Tra tali servizi sono compresi anche le attività di spettacolo.

Per beneficiare di questa agevolazione occorre redige-re entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio ed indipen-dentemente dalla redazione del rendiconto annuale, un apposito rendiconto dal quale devono risultare in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascu-na manifestazione

Le ritenute alla fonte.Dal 1/1/98 non si applica la ritenuta del 4% (art. 28 del

DPR 600/73) sui contributi corrisposti alle Onlus sia dagli Enti pubblici che dagli enti privati.

Obblighi fiscali.Tutte le attività istituzionali non hanno specifici obbli-

ghi fiscali.L’associazione può essere soggetta ad IRES soltanto se

ha redditi patrimoniali (provenienti da immobili) o reddi-ti derivanti dalle attività commerciali prima descritte. I redditi da capitali (come ad es. gli interessi bancari) sono assoggettati ad imposta alla fonte e non vanno dichiarati.

L’associazione, in presenza di sole attività istituzionali, deve chiedere soltanto l’attribuzione del codice fiscale in quanto la partita IVA è relativa all’attività d’impresa.

Anche in presenza di attività commerciale marginale o connessa è sufficiente il possesso del codice fiscale.

L’associazione assume la funzione di sostituto d’impo-sta e quindi è soggetta a tutti gli adempimenti e le respon-sabilità relative per la ritenuta IRPEF d’acconto che è tenu-ta ad operare in caso di compensi corrisposti a dipendenti o collaboratori a progetto od occasionali. In tal caso deve presentare il mod. 770 relativo ai compensi erogati ed alle

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ritenute IRPEF effettuate che può essere inviato per via telematica entro il 30 novembre di ogni anno o presentato entro il mese di maggio.

I.V.A. - L’Imposta sul Valore AggiuntoLa legge istitutiva dell’IVA prescrive che l’imposta si

applica all’attività commerciale posta in essere con la caratteristica della imprenditorialità, cioè l’esercizio abi-tuale dell’attività stessa.

Per esercizio abituale dell’attività commerciale si in-tende l’attività svolta con regolarità, sistematicità e ripeti-tività finalizzata al raggiungimento di uno scopo sociale.

L’attività della Onlus è quindi soggetta ad IVA solo riguar-do all’attività commerciale abituale (art. 4 DPR n. 633/72).

Le attività strettamente connesse a quella istituzionale sono attività commerciali ed anche se sono esenti dalle imposte dirette (art.111 ter T.U.I.R.) c’è l’obbligo della tenuta dei libri IVA e della contabilità semplificata /art. 20 bis DPR n. 600/73). Conseguentemente occorre emettere fatture, registrarle, tenere il registro dei corrispettivi e degli acquisti, delle liquidazioni e dei versamenti. Le Onlus non sono soggette all’obbligo dei corrispettivi (rice-vute fiscali o scontrini) limitatamente alle operazioni riconducibili alle attività istituzionali, mentre rimane l’obbligo per le operazioni connesse accessorie le quali generalmente traggono origine dalla raccolta fondi. Pur costituendo attività commerciale per le seguenti attività è prevista l’esenzione IVA: Trasporto malati o feriti a mez-zo ambulanze, prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliale o ambulatoriale a favore di anziani, inabili adulti, tossicodipendenti, handicappati psicofisici, malati di Aids, minori disadattati (art. 14 D.Lgs. n. 460/97).

L’esenzione dall’IVA riguarda le prestazioni effettuate direttamente dalla Onlus. Le prestazioni delle aziende nei confronti delle Onlus di divulgazione pubblicitaria,

quale lo spazio concesso su giornali o riviste, sono esenti da IVA esclusivamente se effettuate a titolo gratuito (riso-luzione n. 50 del 18/4/2000 dell’Agenzia delle Entrate).

Sono esenti da IVA le cessioni gratuite di beni per i quali non è stata già detratta l’IVA in fase di acquisto (art. 2 DPR n. 633/72), le cessioni gratuite di prodotti alimenta-ri e farmaceutici (art.6 L. n. 133/99), le cessioni gratuite di beni in possesso dell’azienda ma non prodotti o commer-cializzati dalla stessa purchè di modico valore unitario (Euro 25,82) (art. 2 DPR n. 633/72).

Per la composizione, legatoria e stampa dei propri noti-ziari o periodici la Onlus e l’associazione di volontariato pagano l’IVA ridotta del 4 %.

I.R.A.P. - Imposta Regionale sulle Attività Produttive.L’imposta è in vigore dal 1/1/98 e la sua base imponibile

fa riferimento a due elementi:a) I compensi al personale dipendente, ai collaboratori

a progetto autonomi, ai collaboratori occasionali;b) L’utile di esercizio.La base imponibile va calcolata con voci e criteri diver-

si con riferimento ai due settori di attività: istituzionale e commerciale.

Per il settore istituzionale vige il sistema retributivo con le seguenti modalità di rilevazione dell’imponibile da assoggettare:

- per gli stipendi dei dipendenti si considera l’impo-nibile INPS;

- per le collaborazioni a progetto si considera il compenso lordo decurtato dalla ritenuta INPS;

- per le collaborazioni occasionali si considera il compenso lordo.

Per il settore commerciale (riferito alle associazioni di volontariato ed Onlus) la base imponibile è rappresentata dall’utile derivante dall’attività connessa.

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Le due basi imponibili vanno poi sommate per deter-minare la base imponibile complessiva cui applicare le deduzioni e poi applicare la percentuale d’imposta.

L’aliquota base è del 4,25 %, ma le singole regioni pos-sono abbassarla od aumentarla costituendo proventi di esclusiva competenza della regione. La deduzione previ-sta è di euro 7.500,00 con riferimento ad un imponibile di euro 180.759,91.

L’IRAP va pagata: il 1° acconto entro il 20 giugno, oppu-re entro il 20 luglio con la maggiorazione dello 0,40 %; il 2° acconto entro il 30 novembre. Il saldo definito al 31 mag-gio successivo. La Regione Siciliana, con l’art. 7 della L.R. n. 2 del 26/3/2002 ha concesso l’esenzione dall’Irap alle Onlus, alle associazioni di promozione sociale ed alle coo-perative sociali.

Imposta di bollo.L’art. 17 del D. Lgs. N. 460/97 stabilisce l’esenzione

dall’imposta di bollo di cui all’art. 27 bis del DPR n. 642/72 per gli atti, istanze, documenti, contratti, certificazioni, copie anche conformi, estratti, attestazioni e dichiarazio-ni adottate o richieste dalle Onlus.

Tasse di concessione governativa.L’art. 18 del D. Lgs. N. 460/97 stabilisce l’esenzione dal-

le tasse di concessione governativa di cui al DPR n. 641/72 per tutti gli atti e provvedimenti riguardanti le Onlus.

Per beneficiare dell’esenzione per i telefonini radiomo-bili è necessario che in occasione dell’attivazione dell’utenza di telefonia mobile, il rappresentante legale della Onlus rilasci al gestore una apposita dichiarazione attestante la qualifica di Onlus (risoluzione n. 154/E del 2000 dell’Agenzia delle Entrate).

Imposta di Registro.L’art. 22 del D.Lgs. n. 460/97 stabilisce l’esenzione dalla

misura ordinaria dell’imposta di registro di cui al DPR n. 131/86 per tutti i trasferimenti onerosi di proprietà immo-biliari a favore delle Onlus a condizione che le stesse dichiarino l’utilizzazione diretta per lo svolgimento delle attività istituzionali e che ciò si verifichi entro 2 anni dall’acquisto. L’imposta viene assolta con l’importo fisso determinato in euro 129,11.

Nel caso in cui si accerti un uso diverso, l’imposta sarà dovuta in misura ordinaria e l’importo sarà maggiorato da una sanzione pari al 30% dell’imposta. Gli atti costitu-tivi e le modifiche statutarie delle Onlus sono soggetti al pagamento dell’imposta fissa di euro 129,11.

Imposta sulle successioni.L’art. 19 del D. Lgs.n. 460/97 stabiliva l’esenzione

dall’imposta sulle successioni di cui al D. Lgs. N. 349/90 a favore delle Onlus per i beni immobili ricevuti per effetto di disposizioni testamentarie. Tale esenzione è stata supe-rata in quanto l’imposta sulle successioni è stata abolita con l’art. 13 della Legge n. 383/2001.

Imposta sulle donazioni.Le Onlus sono esenti dall’imposta sulle donazioni pre-

vista dall’art. 3, comma 1 del D. Lgs. N. 349/90 per effetto dell’art. 19 del D. Lgs n. 460/97. La Onlus dovrà rilasciare apposita dichiarazione all’atto della donazione.

Imposta sull’incremento di valore degli immobili (INVIM).

Questa imposta colpiva l’incremento di valore di un immobile accertato all’atto di un nuovo trasferimento, sia a titolo di donazione che di cessione. Ne era prevista l’esenzione per le Onlus con l’art. 20 del D. Lgs. n. 460/97. Dal 1/1/2002 l’imposta è stata eliminata con l’art. 8 comma 1 della Legge n. 448/2001.

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Imposta sugli intrattenimenti.Il Decreto Legislativo n. 60/99 nel sopprimere l’imposta

sugli spettacoli di cui al DPR n. 640/72 ed introdurre quel-la sugli intrattenimenti, ha distinto le manifestazioni in:

- Attività di intrattenimento che sono caratterizzate dall’aspetto prevalentemente di divertimento ed implicano la partecipazione attiva della persona che ne usufruisce;

- Attività spettacolistiche che hanno una connotazio-ne culturale ed implicano una partecipazione passiva del-la persona che assiste allo spettacolo.

Le attività di intrattenimento che possono interessare le Onlus sono: le esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad esclusione dei concerti vocali e strumentali; i tratteni-menti danzanti anche in discoteca o sale da ballo quando l’esecuzione di musica dal vivo ha una durata inferiore alla metà delle ore di apertura al pubblico.

Per queste attività l’imposta è del 16 % del totale degli incassi. La base imponibile è rappresentata dall’importo dei biglietti venduti o dal prezzo comunque pagato per assistere o partecipare all’intrattenimento.

A questa base vanno aggiunti tutti gli importi relativi alle consumazioni, ai servizi accessori imposti obbligato-riamente, i proventi da sponsorizzazioni, i contributi da chiunque erogati.

Vi è esenzione dall’imposta per gli intrattenimenti occa-sionalmente svolti dalle Onlus in caso di celebrazioni, ri-correnze, campagne di sensibilizzazione.

Occorre però darne preventiva comunicazione all’Uffi-cio SIAE territorialmente competente.

Nel caso in cui si tratti di attività di intrattenimento mes-sa in opera a favore di una Onlus per fini di beneficenza, la base imponibile è ridotta del 50% a condizione che:

- sia data comunicazione preventiva all’ufficio SIAE competente;

- gli intrattenimenti organizzati da uno stesso sogget-

to per finalità di beneficenza non superino 12 giornate l’anno;

- dai fondi raccolti siano detratte spese per un am-montare massimo di un terzo degli incassi;

- venga redatto un apposito rendiconto dal quale risultino entrate ed uscite per ciascuna manifestazione.

Se lo spettacolo è organizzato da un ente pubblico l’imposta non è dovuta.

Le attività di intrattenimento, se svolte da un soggetto titolare di partita IVA, sono soggette anche al regime IVA.

Le attività spettacolistiche che possono interessare le Onlus sono:

- spettacoli cinematografici ovunque dati al pubblico, anche se in circoli e sale private;

- spettacoli sportivi ovunque si svolgano;- esecuzioni musicali di qualsiasi genere esclusi i con-

certi vocali e strumentali, anche se effettuate in discote-che e sale da ballo quando l’esecuzione di musica dal vivo ha una durata pari o superiore alla metà delle ore di aper-tura al pubblico;

- lezioni di ballo collettive;- corsi mascherati e in costume, rievocazioni storiche,

giostre e manifestazioni similari;- spettacoli teatrali di qualsiasi tipo;- spettacoli di marionette;- mostre e fiere campionarie.Le attività spettacolaristiche sono soggette solo al regi-

me IVA. Gli adempimenti previsti a carico dei soggetti che organizzano attività spettacolaristiche sono analoghi a quelli per gli intrattenimenti.

I soggetti che non sono intestatari di partita IVA, che organizzano occasionalmente attività di spettacolo, sono esonerati dall’emissione dei biglietti di ingresso in quanto tale attività non è soggetta al regime IVA.

Per lo svolgimento di attività di intrattenimento o spet-

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tacolo effettuata in luoghi pubblici (1) od aperti al pubbli-co (2) deve essere richiesta al Comune una licenza di pub-blica sicurezza che ha lo scopo di garantire l’incolumità pubblica, l’ordine pubblico, la pubblica moralità ed il buon costume.

Tale licenza non va richiesta se il locale è privato od aperto al pubblico e l’attività prevista viene effettuata senza fine di lucro anche indiretto (senza biglietti di ingresso, consumazione a pagamento, vendita di beni, ecc). Va soltanto fatta una comunicazione preventiva all’autorità di P.S.

S.I.A.E. (Società Italiana Autori ed Editori)Chiunque utilizza in pubblico, riproduce o mette in

commercio, gratuitamente od a pagamento, opere protet-te dalla legge sul diritto d’autore deve ottenere la preven-tiva autorizzazione da parte dei titolari dei diritti i quali sono rappresentati dalla SIAE.

Le opere sono protette dalla legge fino al termine di 70 anni dalla morte dell’ultimo dei coautori.

La somma quindi che viene pagata alla SIAE non è una tassa o imposta ma costituisce un compenso per il lavoro di tipo creativo fatto dagli autori delle opere.

L’art. 15 bis della Legge n. 633/1941 introdotto dal D.L. n. 545/1996 prevede che il compenso venga ridotto quando l’esecuzione o la rappresentazione di un’opera avviene per soli fini di solidarietà nella sede delle associazioni di volon-tariato, sia rivolta ai soci ed invitati e non realizzi lucro. Le associazioni devono risultare iscritte al registro ex legge n. 266/91 da almeno due anni.

La SIAE è anche l’ente preposto al rilascio di particola-ri permessi, certificati e nulla osta per l’organizza-zione di attività di intrattenimento e spettacolo. Pertanto gli organizzatori devono presentare alla SIAE prima dell’inizio della manifestazione una dichiarazione (se si

tratta di intrattenimento) oppure una comunicazione (se si tratta di spettacolo).

E.N.P.A.L.S. (Ente Nazionale di Previdenza ed Assisten-za per i Lavoratori dello Spettacolo).

Qualsiasi operatore dello spettacolo che svolga, anche in modo occasionale, un’attività di tipo artistico è tenuto all’iscrizione all’ENPALS.

Gli organizzatori di eventi che ingaggiano in qualsiasi modo un lavoratore dello spettacolo debbono farne denun-zia all’Ufficio Enpals (presso gli sportelli Siae), indicando gli estremi della prestazione e del compenso stabilito.

Su tale compenso sono dovuti i contributi.Le associazioni di volontariato iscritte ai registri della

legge n. 266/91 sono esenti dall’obbligo del versamento dei contributi come previsto dalla circolare Enpals n. 21 del 4/6/2002.

Poiché si presume che la prestazione del lavoratore dello spettacolo preveda un compenso, nel caso in cui questa venga effettuata gratuitamente la circostanza deve essere dimostrata. Deve essere pertanto richiesta all’arti-sta una dichiarazione da cui risulti la gratuità della pre-stazione e la condivisione degli scopi di solidarietà sociale perseguiti dall’ente organizzatore e dalla manifestazione.

Lotterie - Tombole - Pesche di beneficenza. Il DPR n. 430/2001 disciplina le varie iniziative volte

alla raccolta fondi per le attività istituzionali dell’Asso-ciazione.

- Nelle lotterie vengono venduti biglietti da blocchetti a madre e figlia numerati progressivamente ed i premi vengono vinti secondo diverse modalità. La vendita può avvenire soltanto nel territorio della propria provincia e l’importo complessivo dei biglietti in vendita non può superare euro 51.645,69;

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- Nelle tombole vengono vendute delle cartelle nume-rate progressivamente (senza alcun limite) contenenti i numeri ed i premi vengono vinti in base alla combinazio-ne realizzata attraverso l’estrazione dei numeri. La vendi-ta può avvenire soltanto nel comune in cui avviene l’estrazione ed in quelli limitrofi e l’importo complessivo dei premi non deve superare euro 12.911,42;

- Nelle pesche di beneficenza i premi vengono vinti soltanto se sono indicati nei biglietti venduti. La vendita può avvenire soltanto nel comune in cui si effettua la manifestazione e l’importo complessivo dei biglietti non deve superare euro 51.645,69.

Per tutte le forme di cui sopra va redatto un regola-mento ed i premi non possono consistere in denaro, titoli di credito e valori bancari in genere.

L’art. 39, comma 13 quinquies del D.L. n. 269/2003 sta-bilisce che della iniziativa va data preliminarmente comu-nicazione al Ministero dell’economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con apposito modello e prima ancora delle comunicazioni di cui in appresso. Trascorsi 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, senza che sia intervenuto un provvedi-mento da parte del Ministero, il nulla osta si intende rila-sciato. Entro lo stesso termine di 30 giorni il Ministero può subordinare il nulla osta all’adempimento di specifi-che prescrizioni circa lo svolgimento dell’iniziativa, tali da non farla coincidere con l’attività di giuoco dello Stato.

Oltre le sanzioni amministrative è previsto l’arresto fino ad un anno per il legale rappresentante della Onlus che abbia fatto svolgere l’iniziativa nonostante il diniego pervenuto dal Ministero oppure non abbia ottemperato alle prescrizioni.

Dopo aver inviato la comunicazione al Ministero, dell’iniziativa va data comunicazione all’Agenzia delle Entrate almeno 60 giorni prima della data di svolgimento

ed almeno 30 giorni prima analoga comunicazione va fat-ta al Comune ed alla Prefettura. Presso il Comune va costituita una cauzione in denaro o fideiussione di impor-to pari al valore complessivo dei premi promessi determi-nato in base al prezzo di acquisto, a garanzia dei vincitori dei premi previsti.

Nel caso in cui l’evento si svolga in occasione di feste locali e la tombola abbia un montepremi inferiore a 1.549,37 euro, ovvero la pesca di beneficenza preveda un massimo di euro 7.746,85 di raccolta, è sufficiente la sola autorizzazione amministrativa comunale.

Il controllo sul regolare svolgimento delle manifesta-zioni compete al Comune.

Per le lotterie e tombole l’associazione prima del-l’estrazione deve ritirare tutte le cartelle e tutti i biglietti invenduti e dichiararli nulli. L’estrazione dovrà essere effettuata alla presenza di un incaricato del Comune e dovrà essere redatto apposito verbale la cui copia dovrà essere inviata alla Prefettura oltre che consegnata al rap-presentante comunale.

Per le tombole, entro 30 giorni dovrà essere presentata al Comune la documentazione che attesta l’avvenuta con-segna dei premi ai vincitori. Dopo di che il Comune resti-tuirà la cauzione prestata.

Per le pesche o banchi di beneficenza l’associazione dovrà provvedere a controllare il numero dei biglietti ven-duti ed al termine della manifestazione redigerà apposito verbale alla presenza del rappresentante del Comune, rilasciandone copia allo stesso ed inviando altra copia alla Prefettura.

Gli importi pagati dai partecipanti alle lotterie, tombo-le e pesche di beneficenza sono esclusi dal regime IVA, così come non costituiscono reddito imponibile per l’associazione.

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Imposta Comunale sugli Immobili.Per effetto del disposto dell’art. 7, comma 1, lettera i)

del D. Lgs. n. 504/1992 gli immobili posseduti dalle Onlus a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento e destinati ad attività assistenziali, sanitarie, didattiche, culturali e ricreative sono esenti dall’imposta comunale sugli immobili di cui alla legge n. 140/97. Tale attività deve essere materialmente ed esclusivamente svolta.

L’agevolazione è oggettiva, cioè riguarda non il proprie-tario dell’immobile bensì la sua utilizzazione effettiva.

Una interpretazione restrittiva della norma portereb-be ad escludere dal beneficio gli ambienti destinati ad uffici (quindi non specificamente utilizzati per l’attività esente), mentre una interpretazione estensiva consenti-rebbe la concessione dell’esenzione al proprietario dell’immobile se l’Associazione ne dispone in forza di un contratto di locazione.

Con ulteriore provvedimento ( art. 7, comma 2 bis del D.L. n. 203/2005) l’esenzione dall’ICI si intende applicabi-le alle attività sopra indicate a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse.

Si ricorda che per l’acquisto di immobili, l’accetta-zione di donazioni, eredità o legati non è richiesta alcuna autorizzazione da parte di organi statali per effetto dell’art. 13 della legge n. 127/97.

L’AGENZIA NAZIONALE PER LE ONLUS

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 329 del 21/03/2001 ha istituito l’Agenzia per le Onlus che ha poteri di indirizzo, promozione, vigilanza ed ispezione per la uniforme e corretta osservanza delle norme sulle Onlus.

È composta da 11 componenti scelti tra persone di ele-vate competenze e professionalità nelle discipline econo-

mico-finanziarie di conoscenza del settore non profit. Sono nominati con D.P.C.M., durano in carica 5 anni e non sono rieleggibili.

L’Agenzia è sottoposta a vigilanza del Ministro del Wel-fare e di quello delle Finanze. L’attività più conosciuta è l’emissione di pareri all’Agenzia delle Entrate sul posses-so dei requisiti formali e sullo scioglimento delle Onlus con devoluzione del patrimonio.

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Definizioni:(1) Luogo pubblico: Luogo continuamente accessibile,

di diritto o di fatto a tutti o un numero indeterminato di per-sone ed al quale è possibile accedere senza alcuna limitazio-ne o condizione (strada, piazza, campagna, giardino pubbli-co, terreno privato non recintato, ecc).

(2) Luogo aperto al pubblico: Luogo accessibile al pub-blico a certe condizioni imposte da chi esercita un diritto sul luogo stesso (bar, cinema, teatro, pubblico esercizio, ecc).

(3) Luogo privato: Luogo chiuso con limitazione dell’accesso a persone già individuate o individuabili.

(4) Luogo esposto al pubblico: Luogo che, pur non potendo essere considerato aperto al pubblico, permette di osservare dall’esterno di esso cosa vi si svolge (giardino priva-to, stanze di abitazioni a piano terra con finestre aperte, ecc.).

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Le associazioni di volontariatoLegge n. 266/91

Premesso che le Associazioni di volontariato costituite ai sensi della Legge n. 266/91 ed iscritte ai registri regionali sono considerate Onlus di diritto, si rimanda a quanto pri-ma descritto per tutti i benefici previsti dal D. Lgs n. 460/97.

La legge n. 266/91 prevede però dei benefici specifici per le associazioni di volontariato sempre a condizione che le associazioni siano iscritte al registro regionale. In mancanza, non sono neanche Onlus e sono quindi sogget-te alla disciplina prevista per gli Enti non commerciali.

È bene precisare che le Associazioni iscritte al registro regionale non sono tenute ad adeguare i loro statuti alle clausole prescrittive del D. Lgs. n. 460/97, non sono tenu-te alla comunicazione all’Agenzia Regionale delle Entra-te, non sono tenute ad inserire l’acronimo Onlus nella loro denominazione, non sono tenute alle scritture conta-bili, possono optare per la completa esclusione dall’IVA.

In caso di cancellazione dal registro regionale l’Asso-ciazione perde tutte le agevolazioni fiscali sia derivanti dalla legge n. 266/91 che dal D. Lgs. n. 460/97.

Un problema particolare è rappresentato dall’inter-rogativo circa la destinazione del patrimonio di una Asso-ciazione di volontariato già iscritta al registro regionale e conseguentemente Onlus di diritto nel caso della sua can-cellazione dal registro stesso.

Sia la legge n. 266/91 che il D. Lgs. n. 460/97 prevedono la devoluzione del patrimonio associativo solo a seguito

della decisione di scioglimento da parte dell’Assemblea dei soci.

La circolare Ministero Entrate n. 168/98 stabilisce inve-ce che la perdita della qualifica di Onlus comporti lo scio-glimento dell’Associazione e quindi la devoluzione del patrimonio.

L’assunto non è condivisibile in quanto la perdita della qualifica di Onlus ha come riflesso soltanto l’uscita dell’as-sociazione da un regime fiscale agevolativo e ciò non può costituire una causa legale di scioglimento.

Anche nell’ipotesi di un’associazione nata come Onlus che viene cancellata dall’anagrafe nazionale è giuridica-mente corretta l’ipotesi dello scioglimento e della devolu-zione del patrimonio. L’assemblea dei soci può ben pren-dere atto della decisione della Direzione Regionale delle Entrate, modificare lo statuto eliminando i riferimenti al D. Lgs. N. 460/97 ed agire quale ente non commerciale, figura giuridica prevista dal codice civile.

Le scritture contabili.La Legge n. 266/91 non prevede alcuna forma specifica

di contabilità. L’art. 3) prescrive soltanto l’obbligo di for-mazione del bilancio dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

Va evidenziato che la legge n. 266/91 quando parla di bilancio intende riferirsi ad un documento di fine anno che può a seconda dei casi essere il rendiconto oppure il conto consuntivo (composto da stato patrimoniale e conto economico).

Le associazioni di volontariato pur non avendo alcun obbligo di tenuta di contabilità, tranne per gli aspetti par-ticolari di cui si parla in questa pubblicazione, è bene che avvertano l’esigenza di tenere una ordinata contabilità delle proprie entrate e spese anche con un sistema sem-plificato, per più di una esigenza:

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- quella di consentire la periodica informazione del Consiglio Direttivo delle entrate e delle spese che si vanno effettuando;

- quella di assolvere correttamente all’obbligo previsto dalla legge n. 266/91 della formazione ed approvazione del bilancio annuale da parte del-l’Assemblea dei Soci;

- quella della corretta trasparenza nei confronti della collettività al cui servizio l’Associazione si pone.

Una contabilità ordinata presuppone:- l’esistenza di documenti giustificativi degli incassi

e delle spese;- la tenuta dei fondi dell’associazione su un conto

corrente bancario o postale;- la tenuta della stessa da parte di un responsabile.La contabilità di una Associazione va organizzata a

seconda delle dimensioni della sua attività e dei rapporti che essa ha con i terzi (enti pubblici in particolare ed i finanziatori).

Un modo semplice ed elementare di tenere la contabi-lità consiste nel tenere il registro di cassa, che è il registro nel quale si segnano in ordine di data tutte le entrate e le uscite man mano che si verificano, annotandone la causa-le. Chiaramente, a qualsiasi data la differenza tra il totale delle entrate ed il totale delle uscite sarà uguale alla som-ma che si trova in cassa e/o in banca alla stessa data. Il registro cassa può essere a due colonne (incassi/paga-menti) o a tre colonne se si desidera sempre avere eviden-te il saldo (incassi/pagamenti/saldo).

Se oltre alla cassa (contanti) si dispone di un conto cor-rente bancario è opportuno utilizzare un registro a 4 colonne utilizzando le prime due per i movimenti della cassa contanti e le altre due per i movimenti del conto corrente.

Per questi ultimi occorre annotare il numero dell’as-

segno che si emette ed a favore di chi. L’importo va anno-tato tra le uscite della banca. L’importo dell’assegno che si utilizza per prelevare del contante dalla banca per le minute spese di cassa va posto tra le uscite del conto cor-rente e tra le entrate della cassa.

La tenuta di questa contabilità può anche essere effet-tuata con fogli “excel” per chi dispone di un PC.

È evidente che mentre l’uso del registro cartaceo non consente manomissioni essendo i fogli numerati e tim-brati i fogli excel possono essere modificati in qualsiasi momento. È opportuno quindi, procedere alla stampa mensile dei fogli excel della contabilità di cassa e munirli di data, firma e timbro per farne documento ufficiale. D’altra parte la correzione di un errore si potrà fare nel foglio del mese successivo.

All’arrivo dell’estratto conto bancario è bene controlla-re la rispondenza delle operazioni ivi descritte con quelle annotate nella contabilità, procedendo alla loro integra-zione per ciò di cui non si poteva essere preventivamente a conoscenza (importo degli interessi, spese tenuta conto, bolli ed imposte, invio contabili). È da ricordare che anche per il conto corrente bancario non sono dovuti bol-li in applicazione del disposto sia della legge 266/91 che del D. Lgs. 460/97.

La tenuta della contabilità con il solo registro cassa non consente di evidenziare i fatti che ancora non sono diven-tati incassi o pagamenti, cioè i crediti ed i debiti né la con-sistenza dei beni durevoli acquistati nel tempo.

Al termine dell’anno nel rendiconto sarà opportuno inserire, per completezza di informazione sullo stato dell’associazione, anche gli eventuali debiti e crediti.

Per le associazioni che hanno una numerosa attività e quindi un congruo numero di documenti contabili (fattu-re/ricevute) è opportuno tenere una contabilità in partita doppia.

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La partita doppia garantisce la quadratura dei totali perché i singoli movimenti vengono registrati in due diversi conti che hanno due colonne di segno algebrico opposto.

A differenza della contabilità tenuta con il solo registro cassa, la contabilità tenuta con il metodo della partita doppia consente di rilevare tutti i fatti economici (costi e ricavi) e patrimoniali (debiti e crediti).

Dalla contabilità in partita doppia si ricava a fine anno il bilancio (conto consuntivo) composto dallo stato patri-moniale e dal conto economico.

La contabilità in partita doppia può essere tenuta secondo il principio di cassa oppure secondo il principio di competenza.

Secondo il principio di competenza i fatti vengono rile-vati contabilmente riferendoli al periodo al quale si riferi-scono. Infatti il pagamento o la riscossione di prestazioni, servizi, ecc. il cui periodo di riferimento va oltre il 31 dicembre (data generalmente di chiusura dei conti) va imputato per quota parte al periodo di competenza. (Es. pagamento semestrale anticipato di fitti o di assicurazioni).

Il principio di competenza nella contabilità consente di rilevare i debiti ed i crediti all’atto del loro insorgere.

Nella partita doppia vi sono: - conti finanziari che sono quelli che rilevano i movi-

menti di denaro nonchè dei crediti e debiti e trovano la loro collocazione finale nello stato patrimoniale;

- conti economici che rilevano i costi ed i ricavi trovan-do la loro collocazione finale nel conto economico il cui saldo evidenzierà un utile od una perdita dell’esercizio. Il conto “utile” o “perdita” è un conto economico di capitale perchè viene evidenziato nella parte dello stato patrimo-niale chiamata patrimonio netto, il cui valore è il risultato algebrico degli avanzi o disavanzi di anni successivi.

Un ulteriore affinamento della contabilità ordinaria in

partita doppia è la contabilità analitica che consente di rilevare i costi ed i ricavi delle singole attività poste in essere dall’Associazione (tipo la contabilità specifica pre-vista per le attività connesse).

L’elenco dei conti viene chiamato piano dei conti e va organizzato secondo lo schema di bilancio che si vuole adottare.

Nel ricordare che la legge n. 266/91 stabilisce soltanto l’obbligo della redazione a fine esercizio di un bilancio da cui risultino i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti, ciascu-na associazione può redigere il bilancio nella forma più adatta a rappresentare i risultati dell’attività svolta.

Il rendiconto della gestione può essere quindi più sem-plicemente di tipo finanziario (rendiconto di cassa) o più complesso se è formato da un conto economico (co-sti/ricavi) ed uno stato patrimoniale (attivo/passivo/pa-trimonio netto).

Nello stato patrimoniale (nella sezione attivo) vi posso-no essere i seguenti conti:

- immobilizzazioni immateriali cioè i software acquistati, brevetti, licenze, dominio web.

- immobilizzazioni materiali cioè le attrezzature, i mobili d’ufficio, le auto, ecc.

Le immobilizzazioni materiali ed immateriali sono soggette ad ammortamento, cioè alla diminuzione del loro valore contabile a causa del trascorrere del tempo attraverso la creazione di uno specifico conto (fondo ammortamento nella parte passiva) cui anno per anno si imputa una parte del valore secondo la tabella ministe-riale o coefficienti di ammortamenti ritenuti più opportu-ni dall’Associazione. L’elenco delle immobilizzazioni, il loro valore iniziale, lo stato del loro ammortamento ed il valore attuale, nonché la loro ubicazione è contenuto nel registro dei cespiti ammortizzabili, libro obbligatorio.

- i crediti verso terzi, che vanno iscritti nello stato

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patrimoniale al valore di presumibile realizzo. Si distin-guono in crediti scadenti entro dodici mesi e crediti sca-denti oltre i dodici mesi. Tra questi ultimi vanno compre-si i depositi cauzionali per i contratti di locazione, utenze per servizi (Enel, acqua, ecc).

Nello stato patrimoniale (nella sezione passivo) vi pos-sono essere i seguenti conti:

- patrimonio netto (somma algebrica degli avanzi e disavanzi degli anni precedenti);

- fondi a destinazione vincolata (cioè accantona-menti per uno scopo specifico);

- fondi di ammortamento;- trattamento fine rapporto di lavoro (TFR), che

evidenzia le quote di accantonamento per la somma da corrispondere ai dipendenti al termine del rapporto di lavoro;

- fondo rischi ed oneri, che si costituisce per far fronte a costi che si avranno al verificarsi di talune condizioni ( incerta obbligazione a pagare determinati tributi o sanzioni);

- debiti verso terzi, anch’essi distinti a seconda se scadono entro o dopo dodici mesi (quest’ultimo caso si riferisce a mutui o debiti di finanziamento oppure a depositi cauzionali richiesti a terzi).

Nel conto economico parte Entrate - vi possono essere:- proventi da quote associative;- proventi da oblazioni ed erogazioni liberali;- proventi da contributi di Enti;- proventi da attività commerciale marginale

(connessa);- proventi da raccolta fondi;- proventi derivanti da convenzioni;- proventi da interessi attivi;- proventi vari.Nel conto economico parte Uscite - vi possono essere:

- spese per attività istituzionale;- spese per la formazione dei volontari;- spese per quote associative ad organismi;- spese per attività commerciali marginali (connesse);- spese per raccolta fondi;- spese per rimborsi ai volontari;- spese per stipendi al personale;- spese generali (manutenzione e pulizia locali,

utenze, postali, cancelleria, ecc);- spese per canoni locazione;- spese per assicurazione volontari;- ammortamenti;- interessi passivi;- oneri vari.Le scritture contabili vanno tenute in modo ordinato

cioè non devono avere spazi in bianco e portare cancella-ture. Se è necessario correggere quanto scritto le corre-zioni devono consentire di leggere quello che si è corret-to. Le registrazioni vanno fatte entro il termine di 60 gior-ni previsti dalla legge. La stampa ufficiale dei registri (se tenuti in maniera meccanografica) va fatta entro il termi-ne di presentazione delle dichiarazioni fiscali.

Sul libro giornale e sul libro inventari vanno applicate due marche da bollo da euro 14,62 ogni 100 pagine.

Tutta la documentazione che attesta l’entrata o la spe-sa va conservata fino alla scadenza dei termini di accerta-mento previsti dalle norme fiscali e cioè il 31 dicembre dei 5 anni successivi a quello di riferimento, anche se non è stata fatta alcuna attività di tipo commerciale.

Occorre fare attenzione agli scontrini fiscali stampati su carta termica perché dopo un po’ si cancellano e quin-di è opportuno farne subito fotocopia da conservare insieme all’originale. Nel caso di erogazioni liberali fatti da privati l’Associazione, oltre a rilasciare ricevuta, deve tenere agli atti l’elenco nominativo degli stessi o le matri-

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ci delle ricevute rilasciate contenenti gli elementi per identificare il donatore.

Va precisato che le associazioni iscritte al registro pre-visto dalla Legge n.266/91 Onlus di diritto godono del prin-cipio di maggior favore, cioè del diritto a scegliere per ciascuna imposta se applicare i benefici derivanti dalla Legge n.266 oppure godere di quelli derivanti dal D. Lgs n. 460/97.

Ciascuna associazione valuta la propria convenienza fiscale nella scelta, che è alternativa, può essere diversa per ciascuna imposta, ma deve essere mantenuta per l’intero anno.

Il bilancio.Al termine di ciascun anno va redatto un documento

riassuntivo delle entrate e delle spese che prende il nome di rendiconto (se si è seguita la contabilità con il registro di cassa), di bilancio (espressione generica usata nella legge n.266/91), oppure di conto consuntivo (espressione più cor-retta introdotta dal legislatore nella legge sulle associazio-ni di promozione sociale) che è formato da un conto econo-mico e da uno stato patrimoniale.

Il bilancio, che con l’uso della contabilità in partita dop-pia, si compone dello stato patrimoniale e del conto eco-nomico, è di regola corredato dall’elenco analitico dei debiti e crediti al 31 dicembre e dall’elenco dei beni pos-seduti.

Le norme legislative sul bilancio sono varie e possono portare ad equivoci.

Vediamo di rappresentarle sinteticamente.La legge n. 266/91 parla genericamente di bilancio dal

quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti rice-vuti (art. 3 comma 3). Se la contabilità consiste nel solo registro cassa significa fare il rendiconto.

Le Onlus ordinarie (non le associazioni di volontariato

che sono Onlus di diritto) se hanno entrate annue supe-riori ad euro 51.645,69 devono redigere il bilancio com-pleto (stato patrimoniale e conto economico) perché devo-no tenere obbligatoriamente il libro giornale ed il libro inventari (art. 20 bis DPR n. 600/73).

Tutte le Onlus (anche le associazioni di volontariato Onlus di diritto) che hanno ricevuto nell’anno erogazioni liberali per effetto dell’art. 14 del D.L. n. 35/2005 (legge più dai meno versi) per un importo detraibile per l’impre-sa compreso tra il 10% del reddito ed euro 70.000,00 devo-no tenere il bilancio completo.

Il bilancio delle Onlus deve rappresentare adeguata-mente la situazione patrimoniale, economica e finanzia-ria dell’organizzazione (art. 20 bis DPR n. 600/73 ed art. 14 D.L. 35/2005).

Il bilancio deve contenere tutti i dati relativi ad ogni singola raccolta fondi occasionale fatta.

Il bilancio deve essere sottoposto ad approvazione dell’Assemblea ordinaria dei soci accompagnato da una relazione del Presidente a nome del Consiglio Direttivo dell’associazione.

Il termine di approvazione del bilancio è fissato dallo statuto associativo e comunque non può superare il quar-to mese dalla chiusura dell’esercizio. Può derogarsi da tale termine, se è previsto dallo Statuto, esclusivamente per particolari esigenze della struttura e comunque entro il termine di sei mesi dalla chiusura dell’esercizio. In tal caso i motivi del mancato rispetto del termine ordinario devono risultare dalla relazione di accompagnamento al bilancio.

Si parla di esercizio e non di anno in quanto è consen-tito che il periodo contabile non coincida con l’anno sola-re (1 gennaio-31 dicembre).

Poiché generalmente nello statuto associativo l’eserci-zio si riferisce all’anno solare il termine dei quattro mesi

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comporta l’approvazione del bilancio o del rendiconto entro il 30 aprile. È possibile, con variazione da inserire nello statuto associativo, prevedere il ricorso all’art. 2464 del codice civile che consente per impossibilità tecniche di stesura del bilancio il differimento del termine al 30 giugno.

L’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci rende definitivi i dati contabili.

Si tenga presente però che questo non significa impu-nità per il Presidente o l’amministratore dell’associa-zione che avessero posto in essere comportamenti illeciti rilevabili in prosieguo e che abbiano costituito danno per l’associazione, per i quali, giova ricordare, gli stessi conti-nuano ad essere personalmente responsabili anche con il proprio patrimonio.

Il bilancio non va depositato presso alcun ente. Di norma è trasmesso all’Assessorato regionale unitamente alla docu-mentazione di rito ai fini del normale controllo dello stesso sulle associazioni iscritte al registro ex legge n. 266/91.

La funzione di controllo.Nelle associazioni può essere previsto un organo di

controllo della gestione che è il Collegio dei revisori.Pur non essendo obbligatorio, è opportuna la sua costi-

tuzione in quanto tale organo svolge una funzione impor-tantissima perché è chiamato a controllare la correttezza della gestione dell’associazione sia dal punto di vista con-tabile che del rispetto delle norme legislative e delle rego-le statutarie a tutela dei soci, dei beneficiari dell’attività associativa, degli enti pubblici con i quali si possono intrattenere convenzioni, dei terzi in genere.

Fra l’altro la sua attività è garanzia anche per lo Stato per i benefici fiscali che riconosce alle associazioni.

Compiti quindi dei revisori sono:- accertare la corrispondenza degli atti di gestione

al perseguimento dei fini istituzionali;- accertare che vengano rispettate le regole di

funzionamento degli organi associativi;- accertare che vengano predisposti i documenti

contabili fondamentali e cioè i bilanci preventivo e consuntivo;

- accertare, nel caso in cui vi sia una attività consi-stente, la regolare tenuta della contabilità, la rispondenza delle scritture con i documenti, la consistenza di cassa e banca, l’effettuazione di tutti gli adempimenti fiscali;

- attestare nella relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo la correttezza dei dati ivi contenuti.

In particolare, l’attività del Collegio dei revisori ha par-ticolare rilievo per gli aspetti fiscali in quanto:

- verifica quali sono gli obblighi fiscali dell’asso-ciazione;

- verifica il permanere o meno delle caratteristiche che consentono all’associazione di essere ente non commerciale;

- verifica la commerciabilità o meno delle attività accessorie;

- verifica l’impostazione della contabilità separata per tali attività e la loro rendicontazione;

- verifica la corretta procedura per le erogazioni liberali ricevute e la corretta utilizzazione dei beni ricevuti in dono o l’utilizzazione per i fini istitu-zionali del personale dipendente prestato gra-tuitamente dalle aziende.

Il registro inventario.

Con il nome inventario siamo abituati ad indicare l’elenco dei beni mobili ed immobili di una associazione. In realtà non è così. Il Registro degli inventari è il registro nel

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quale si riportano anno per anno i bilanci dell’associazione dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea ordinaria dei Soci il cui svolgimento è previsto ordinariamente dallo sta-tuto associativo entro il 30 aprile di ogni anno.

L’inventario cui generalmente intendiamo riferirci è in realtà il registro dei beni (cespiti) ammortizzabili nel qua-le vengono iscritti in ordine cronologico e divisi per tipo-logia (macchine elettroniche/d’ufficio/mobili e arre-di/immobilizzazioni/beni di valore inferiore a 516,41 euro) i beni durevoli soggetti al cosiddetto ammortamento. Cioè una procedura di diminuzione del loro valore patrimonia-le a causa del tempo trascorso dal loro acquisto.

Questa procedura non ha niente a che vedere con il costo del bene che viene sostenuto all’atto del pagamento della fattura.

Il bene acquistato entra nel patrimonio dell’Associa-zione ed ha un valore che all’inizio corrisponde al costo di acquisto per poi diminuire anno per anno a seconda della percentuale di ammortamento prevista dal D.M. 31/12/1988 cui il bene deve fare riferimento. ( 25 % per le autovetture, 20 % per macchine d’ufficio elettroniche e P.C., 12 % per mobili e macchine ordinarie d’ufficio ecc.).

Naturalmente vi sono i beni di valore inferiore a 516,41 euro il cui costo viene ammortizzato nello stesso momen-to dell’acquisto e che quindi non hanno alcuna rifluenza nel patrimonio dell’associazione.

Le convenzioni con Enti pubblici.L’attività di una associazione può trovare collocazione

all’interno di un rapporto con un ente pubblico attraver-so la stipula di una convenzione, cioè un contratto nel quale le parti individuano il servizio da effettuare, le sue caratteristiche e modalità di esecuzione, le modalità di controllo, il compenso.

Va ricordato che le convenzioni con enti pubblici pos-

sono essere fatte soltanto dalle associazioni iscritte al registro regionale ex legge n. 266/91.

Le convenzioni possono prevedere diverse modalità riguardanti il compenso spettante all’associazione per il servizio prestato:

- il rimborso delle spese vive sostenute dall’associa-zione fino ad un massimo di euro..., purchè regolarmente documentate;

- il rimborso delle spese vive sostenute e documen-tate fino ad un massimo prefissato, con la facoltà ricono-sciuta all’associazione di richiedere agli utenti del servi-zio ulteriori prestazioni (specificate nel contratto) i cui costi vengono indicati;

- un contributo fisso senza obbligo di documentazione;- un contributo fisso con l’obbligo di richiedere agli

utenti una partecipazione alle spese di importo predeter-minato.

Nel primo caso si è di fronte all’ipotesi prevista dalla legge n. 266/91 di una entrata derivante dal rimborso spe-se previsto da convenzione e pertanto non si tratta di entrata da attività commerciale.

Nel secondo caso si hanno due tipologie diverse: accanto ad entrate chiaramente di tipo non commerciale vi sono entrate derivanti da servizi effettuati a richiesta degli utenti dietro un corrispettivo. Siamo in presenza di una attività commerciale i cui utili non costituiscono imponibile solo se l’attività può essere considerata attivi-tà connessa.

Nel terzo caso l’attività prestata si configura come atti-vità di impresa che però godrebbe delle esenzioni previ-ste dalla legge se l’attività rientra tra quelle istituzionali dell’associazione.

Nell’ultimo caso, infine, si tratta di due tipologie di attività d’impresa di cui la prima può rientrare tra quelle esenti, ma la seconda costituirebbe esercizio d’impresa a

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meno che non si dimostri che tutte le entrate da questa attività non coprono tutte le spese connesse ad essa.

Le agevolazioni fiscali specifiche.Esse sono determinate dall’art. 8) della legge n. 266/91:- esenzione dall’imposta di registro per gli statuti e

per gli altri atti dell’associazione connessi allo svolgimento della sua attività;

- esclusione dal campo IVA per le attività associative in quanto le stesse costituiscono cessioni di beni o prestazione di servizi ai soli fini di solidarietà;

- esenzione IRES per i proventi derivanti dalle attività commerciali marginali purchè se ne documenti il loro impiego per i fini istituzionali;

Le erogazioni liberali a favore dell’Associazione.Nel caso di associazione iscritta al registro regionale

spettano i benefici previsti per le Onlus.

L’imposta di bollo.L’art. 8) comma 1 della legge n. 266/91 stabilisce

l’esenzione dall’imposta di bollo di cui all’art. 27 bis del DPR n. 642/72, per gli atti costitutivi e tutti gli altri atti connessi allo svolgimento dell’attività di una associazione di volontariato.

L’esenzione riguarda anche l’imposta di bollo sugli estratti conto bancari.

L’imposta di registro.L’art. 8) della legge n. 266/91 stabilisce l’esenzione

dall’imposta di registro di cui al DPR n. 131/86 per gli atti costitutivi (che di norma contengono in allegato lo statuto associativo), le loro modifiche e gli altri atti connessi allo svolgimento dell’attività. La circolare del Ministero delle Finanze n. 3/1992 stabilisce che “la formalità della regi-

strazione, agli effetti dell’imposta di registro, dovrà esse-re eseguita senza pagamento di imposta”.

IRES - Imposta sul reddito delle societàDal 1° gennaio 2004 i redditi prodotti da società ed enti

sono soggetti ad una nuova imposta denominata Ires (Imposta sul reddito delle società). La nuova imposta sosti-tuisce l’Irpeg, in vigore fino al 2003.

Ai sensi dell’art. 8) della legge n. 266/91 i proventi deri-vanti da convenzione non costituiscono reddito imponibile.

I proventi delle attività commerciali e produttive mar-ginali sono considerati reddito non imponibile se viene documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali (circolare ministeriale n. 3/152 del 1992).

Le attività considerate marginali sono elencate del Decreto M. Finanze 25/5/95 e cioè:

a) attività di vendita occasionale nel corso di celebra-zioni o iniziative di solidarietà, od in concomitanza di campagne di sensibilizzazione pubblica;

b) vendita diretta di beni ricevuti gratuitamente da terzi a titolo di sovvenzione;

c) vendita diretta di beni prodotti dai volontari (o dagli assistiti al fine della loro riabilitazione e del loro reinseri-mento sociale);

d) somministrazione di bevande ed alimenti nel corso di manifestazioni, celebrazioni, ecc. purchè avvenga nel luogo della manifestazione;

e) prestazioni di servizi, in conformità alle finalità isti-tuzionali, dietro il pagamento di compensi non superiori al 50% del costo di produzione.

La vendita dei prodotti a)b)c) deve essere effettuata direttamente dalla associazione, senza alcun intermediario.

Le attività commerciali marginali devono essere svolte in funzione della realizzazione del fine istituzionale e sen-za l’uso di mezzi organizzati professionalmente che costi-

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tuiscano concorrenza sul mercato, come potrebbe essere l’uso di pubblicità sui prodotti venduti, l’uso di locali attrezzati. Presupposti quindi per la identificazione di una attività marginale sono l’occasionalità e la concomi-tanza di eventi. Non è specificato il numero massimo di manifestazioni che si possono considerare occasionali nel corso di un anno.

L’occasionalità, comunque, si mantiene se la stessa manifestazione si ripete tutti gli anni. Non costituiscono reddito imponibile le quote associative o gli altri contri-buti versati dai soci non relativi a prestazioni cui hanno diritto. L’assenza di imponibilità ai fini delle imposte dirette non comporta l’esenzione dall’obbligo dell’IRAP limitatamente alle retribuzioni del personale dipendente, dei lavoratori autonomi occasionali e a progetto, a meno che la regione interessata non ne decida per legge l’esclu-sione. È il caso della regione Lombardia ed è il caso della regione Sicilia.

L’imposta sulle donazioni e successioni.L’esenzione prevista dalla legge n. 266/91 per tutti gli

atti di donazione, eredità o legati a favore delle Odv è sta-ta superata dall’abolizione dell’imposta intervenuta con la legge n. 383/2001. È rimasto l’obbligo della dichiarazio-ne all’Agenzia delle entrate.

L’imposta comunale sulla pubblicità.Ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 507/93 per la diffusione

di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive od acustiche è dovuta al Comune una imposta da parte di chi dispone del mezzo attraverso il quale il messaggio viene diffuso.

Il presupposto rilevante è che i messaggi si riferiscano all’esercizio di attività economica.

Con gli artt. 12-15 vengono elencati i vari modi con i

quali la pubblicità può essere fatta: con insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, veicoli in genere privati o pubblici, con pannelli luminosi, striscioni posti attraver-so le strade, apparecchi amplificatori, mediante distribu-zione di manifestini o altro materiale pubblicitario oppu-re mediante persone che circolano con cartelli od altri mezzi pubblicitari.

Per ciascuna modalità è prevista una tariffa che è ridotta del 50% se la pubblicità è effettuata da associazio-ni od altri enti senza fini di lucro (art. 16). Sono esenti dall’imposta esclusivamente le insegne, targhe e simili apposte per l’individuazione delle loro sedi (art. 17).

L’imposta comunale servizio affissioni.Per l’effettuazione delle pubbliche affissioni da parte

del Comune è richiesto, a norma dell’art. 19 del D. Lgs. n. 507/93, il pagamento a favore dello stesso Comune di un diritto che comprende anche l’imposta sulla pubblicità. La tariffa è ridotta del 50% per i manifesti di associazioni ed altri enti non aventi scopo di lucro.

Il regolamento comunale stabilisce criteri e modalità di svolgimento del servizio di affissione e di pagamento dell’imposta sulla pubblicità.

Trattandosi di tributi comunali si ritiene che con la modifica dell’art. 119 della Costituzione effettuata con l’art. 5 della legge costituzionale n. 3/2001, i Comuni pos-sano legittimamente deliberare l’esenzione dagli stessi per le associazioni di volontariato e le Onlus operanti nel proprio territorio in quanto il nuovo articolo così recita: “I Comuni, le Province ...hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. …stabiliscono ed applicano tributi ed entrate propri...”.

Pedaggi autostradali.Per effetto dell’art. 209 del DPR 16/9/1996 i veicoli delle

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Associazioni di volontariato adibiti al soccorso, purchè nell’espletamento dello specifico servizio e siano muniti dell’apposito contrassegno approvato dal Ministero dei Tra-sporti, sono esentati dal pagamento dei pedaggi autostradali.

Rientrano nell’esenzione anche i mezzi antincendio permanentemente attrezzati a questo scopo.

Beni di proprietà dello Stato.L’art. 7 del D.L. n. 677/1996 stabilisce che i beni mobili

ed immobili di proprietà dello Stato (compresi quelli del Ministero della Difesa) divenuti obsoleti od inutilizzati, possono essere destinati a titolo gratuito alle Associazioni di volontariato di protezione civile.

Beni di proprietà degli Enti Locali.L’art. 18 della legge regionale n. 22/94 prevede che gli

enti locali, l’amministrazione regionale e gli enti sottopo-sti alla tutela della regione possano cedere alle associa-zioni di volontariato i beni mobili, arredi ed attrezzature dichiarati fuori uso.

Ulteriori benefici della L.R. n. 22/94.L’art. 18 citato prevede altresì che l’Amministrazione

regionale e gli Enti Locali possano mettere a disposizione delle Associazioni di volontariato strutture e servizi logisti-ci per lo svolgimento delle loro attività.

L’art. 17 consente la concessione in uso gratuito da parte dei Comuni dei beni confiscati in base alla normati-va antimafia.

I contributi regionali.L’art. 16 della legge regionale n. 22/94 prevede la con-

cessione di un contributo dell’80% della spesa sostenuta nell’anno precedente per l’assicurazione obbligatoria dei volontari.

Con circolare n. 2/96 e decreto assessoriale n. 602/97 sono state fissate le modalità di richiesta e precisamente:

- istanza di concessione;- rendiconto dell’esercizio nel quale è stata sostenuta

la spesa;- copia del registro dei soci che hanno effettuato

l’attività di volontariato;- copia del contratto di assicurazione;- quietanza di pagamento del premio;- autocertificazione attestante le convenzioni sti-

pulate con enti;- dichiarazione attestante che l’onere assicurativo non

è stato posto a carico dei soci volontari o degli enti pubblici con i quali sono state fatte convenzioni.

La legge regionale n. 14/98 che disciplina le associazio-ni di volontariato di protezione civile prevede l’eroga-zione di contributi per:

- sostegno a specifiche attività;- acquisto attrezzature, equipaggiamenti e mezzi;- iniziative per il miglioramento della preparazione

tecnica;- attività di formazione ed informazione dei cittadini;- rimborso premi per l’assicurazione dei volontari e

dei mezzi.L’istanza va presentata corredata da:- relazione illustrativa dell’attività da svolgere;- preventivi di spesa vistati dall’ufficio comunale di

protezione civile;- dichiarazione di non avere chiesto ad altro ente

analogo contributo;- dichiarazione di essere in possesso dei permessi ed

autorizzazioni che fossero eventualmente richiesti per lo svolgimento dell’attività;

- dichiarazione di impegno a svolgere l’attività previ-sta in caso di concessione del contributo;

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- dichiarazione sulla veridicità della documentazione presentata.

I contributi sono concessi nella misura dell’ 80 % della spesa prevista ed erogati in unica soluzione attraverso il Comune di appartenenza.

Al termine dell’attività il contributo va rendicontato allegando alla relazione illustrativa tutti i documenti giu-stificativi delle spese sostenute. La rendicontazione va presentata all’Ufficio Regionale per il tramite dell’Ufficio comunale di protezione civile.

L’I.R.A.P. - Imposta Regionale per le Attività ProduttiveLa legge regionale n. 2 del 26/3/2002 stabilisce l’esen-

zione dall’IRAP a favore delle Onlus.Conseguentemente riguarda anche le associazioni di

volontariato iscritte ai registri regionali ex legge n. 22/94 e n. 14/98.

Le agevolazioni sulle tariffe postali.Con Decreto Legge n. 353/2003, così come modificato

dalla legge n. 46/2004, le tariffe postali agevolate sono sta-te estese alle Associazioni ed Organizzazioni senza fini di lucro (cioè sia alle Onlus che alle Associazioni di volonta-riato della legge n. 266/91).

Le agevolazioni riguardano l’applicazione della tariffa più bassa per la spedizione di stampe periodiche infor-mative delle associazioni e delle Onlus la cui tiratura per singolo numero non superi le 20.000 copie.

La tariffa più bassa riguarda i periodici che non con-tengono inserzioni pubblicitarie.

I periodici possono contenere inserzioni pubblicitarie entro il 45 % dell’area dell’intero stampato.

In tal caso la tariffa è superiore ma è subordinata all’avvenuta iscrizione dell’associazione al Registro degli Operatori della Comunicazione (R.O.C.) che si effettua

con istanza da fare all’Autorità per le garanzie nelle comu-nicazioni e relativa documentazione.

Sono esclusi dall’agevolazione i periodici che conten-gano inserzioni pubblicitarie per un’area superiore al 45 % dell’intero stampato, su base annua.

Le stampe promozionali e propagandistiche, anche finalizzate alla raccolta dei fondi, spedite in abbonamen-to postale hanno una tariffa superiore a quella prevista per le pubblicazioni informative.

Per ottenere le agevolazioni occorre fare istanza alla Direzione Commerciale Business regionale delle Poste Italiane Spa indicando nome e periodicità della testata allegando:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal legale rappresentante che attesti che l’associazione non ha fini di lucro in quanto rientrante fra quelle indicate nell’art. 10 del D. Lgs. n. 460/97;

- copia del documento di riconoscimento del dichia-rante;

- copia dello statuto;- richiesta di apertura di un conto per la spedizione

del periodico con l’indicazione della tipografia presso la quale verrà stampata;

- certificato di iscrizione del periodico al Tribunale;- dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la

tiratura di ogni singolo numero del periodico.Sono esclusi dalle agevolazioni i periodici che conten-

gono inserzioni pubblicitarie per un’area superiore al 45 % dell’intero stampato, su base annua.

Può essere richiesta, dalle associazioni che periodica-mente effettuano almeno 1.000 invii contenenti pubblici-tà, la spedizione mediante POSTA TARGET. In tal caso non si procede alla materiale affrancatura che viene sostituita con un riquadro a stampa sulla busta od all’in-terno dell’involucro cellofanato riportante il logo Posta-

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Target e gli estremi dell’autorizzazione concessa. Cia-scun invio deve avere la stessa tipologia e lo stesso peso. Tutti gli invii devono essere divisi per Codice di Avvia-mento Postale ed, all’interno della stessa città, per zona CAP. L’importo corrispondente all’affrancatura va pagato con bollettino di conto corrente postale, la cui ricevuta va allegata alla distinta della spedizione da effettuare. Le tariffe postali sono quelle della posta ordinaria.

I.V.A. - L’Imposta sul Valore AggiuntoGli acquisti da parte delle associazioni di beni e servizi

sono assoggettati ad IVA in quanto l’associazione è consi-derata come un “consumatore finale”. Pertanto non vi è alcun diritto alla detrazione dell’IVA pagata sugli acquisti e sulle prestazioni ricevute e l’IVA pagata resta a carico dell’associazione.

Le attività strettamente connesse a quella istituzionale sono considerate attività commerciali, quindi c’è l’obbli-go della tenuta dei libri Iva e della contabilità semplifica-ta (art. 20 bis DPR n. 600/73).

Conseguentemente occorre emettere fatture, regi-strarle, tenere il registro dei corrispettivi e degli acquisti, delle liquidazioni e dei versamenti. Se si applica il princi-pio di maggior favore (applicazione dell’art. 8 della legge n. 266) non vi è alcun obbligo.

Le operazioni effettuate dalle associazioni non si con-siderano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell’IVA, anche se si riferiscono ad attività commerciali marginali.

Tale esclusione comprende tutti gli adempimenti con-nessi e cioè apertura di partita IVA, emissione di fatture, registrazione contabile.

Per le prestazioni effettuate basta emettere una Nota di Debito o una ricevuta.

Per la composizione, la legatoria e la stampa dei propri

periodici o notiziari le associazioni godono della riduzio-ne dell’aliquota IVA al 4 %.

In passato la prassi ministeriale aveva consentito l’esenzione dall’IVA per gli acquisti di ambulanze, ma la circolare n. 217/E dell’Agenzia delle Entrate del 30/11/2000 ha precisato che la prassi era contraria ai rego-lamenti comunitari in materia di IVA e quindi l’esenzione è cessata.

Conseguentemente, di seguito all’opera di sensibiliz-zazione delle organizzazioni di volontariato nazionali di trasporto sanitario e di protezione civile la legge n. 342/2000 all’art. 96 prevede un fondo di 5 milioni di euro per l’anno 2000 e 7,5 milioni dal 2001 in poi per la conces-sione di contributi alle associazioni che hanno effettuato acquisti di ambulanze (nei limiti dell’80 % del fondo), di beni strumentali (nei limiti del 15 % del fondo) e di beni da donare alle strutture sanitarie pubbliche (residuale 5%) nell’anno precedente a quello della istanza.

L’importo del contributo che viene concesso deriva dal rapporto tra l’ammontare delle somme richieste e la disponibilità del fondo a disposizione .

Il regolamento di attuazione è stato emanato con D.M. n. 388/2001.

Le ambulanze ed i beni strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizza-zione, devono essere utilizzati direttamente ed esclusiva-mente per attività di utilità sociale.

Naturalmente i beni di consumo non possono essere considerati beni strumentali.

Le istanze vanno presentate entro il 31/12 di ogni anno al Ministero del Welfare e devono essere relative ad acquisti già effettuati dei quali va prodotta idonea docu-mentazione.

Con decisione del 23/12/2005 il Ministero, su conforme parere dell’Ufficio Legislativo, ha concordato con l’Osser-

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vatorio Nazionale del Volontariato che il contributo possa essere concesso sulla base della fattura di acquisto non quietanzata ed erogato alla presentazione della quietan-za. I beni per i quali è stato concesso il contributo devono essere utilizzati direttamente ed esclusivamente dai bene-ficiari del contributo.

Il loro uso non può cambiare per almeno 3 anni e nello stesso periodo non possono essere ceduti.

Per l’anno 2000 il contributo concesso è stato del 28% per le ambulanze e dell’11,74 % per i beni strumentali. Negli anni successivi la percentuale di costo recuperata dalle associazioni è diminuita rendendo il provvedimento sempre meno efficace.

Poiché il meccanismo della concessione del contributo a posteriori, unitamente alla progressiva diminuzione del contributo in termini percentuali per effetto dell’aumen-to costante dell’importo delle richieste rispetto alla dispo-nibilità del fondo, portava a vanificare lo spirito del prov-vedimento legislativo che intendeva annullare la spesa sostenuta dalle associazioni per l’IVA, l’art. 20 del D. L. n. 269/2003 consente alle associazioni iscritte al registro ed alle Onlus di conseguire un contributo del 20 % del prez-zo complessivo di acquisto, mediante analoga riduzione dello stesso praticata dal venditore. Il venditore recupera tale somma compensandola in sede di dichiarazione dei redditi di impresa.

Questo meccanismo può essere utilizzato però soltanto per le ambulanze. Esclusivamente per le associazioni di vigili del fuoco volontari, l’art. 20 del D.L. n. 269/2003 pre-vede la concessione di un contributo del 20% del costo complessivo di acquisto delle ambulanze e dei beni mobi-li destinati ad attività antincendio.

Le quote associative ed i contributi dei Soci.Le somme versate a tale titolo all’associazione da parte

dei soci non concorrono a formare reddito imponibile per effetto dell’applicazione dell’art. 148 del D. Lgs. 12/12/2003 n. 344 ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 266/91.

I rimborsi spese ai volontari.

La legge n. 266/91 precisa che l’attività del volontario è quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà e che tale attività è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato od autonomo od altro rapporto di con-tenuto patrimoniale con la stessa organizzazione di ap-partenenza. È tuttavia previsto il rimborso da parte dell’associazione delle spese sostenute dai propri volon-tari per la loro attività (art. 2).

Deve trattarsi però di spese effettivamente sostenute e documentate e relative all’intervento loro richiesto dal-l’associazione. Tali rimborsi sono esenti da qualsiasi rite-nuta fiscale e previdenziale.

Non può in alcun modo procedersi ad una forfetizza-zione di tali spese e, conseguentemente, al loro pagamen-to in assenza di documentazione fiscale. Va tenuta pre-sente la responsabilità personale di chi nell’associazione procede al pagamento di pseudo-rimborsi. Ciò è partico-larmente importante nel caso in cui l’associazione abbia una convenzione con un ente pubblico per l’effettuazione di un servizio e tra le spese vi comprenda anche il paga-mento di impropri rimborsi spese ai volontari.

È da considerarsi obbligatorio (in applicazione della legge 266/91 che prescrive “entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse”) che il Consiglio Direttivo dell’Associazione deliberi ad inizio di anno qua-li sono le spese che possono essere rimborsate ed i loro limiti.

Tale delibera dovrebbe prevedere:

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- i tipi di spesa ammissibili;- i limiti di spesa per singolo tipo;- la procedura di autorizzazione per effettuare la spesa;- la documentazione che il volontario è tenuto a pre-

sentare;- la procedura di controllo della documentazione e

dell’effettuazione del rimborso.È opportuno che il rimborso delle spese avvenga su

richiesta dell’interessato fatta su apposito modello.Tra le spese rimborsabili possono rientrare:- le spese di viaggio relative a spostamenti effettuati

per prestare l’attività. Per l’uso della propria autovettura è consentito il rimborso sulla base dei km. percorsi e del quinto del costo/litro della benzina super. È consigliabile l’adozione di una tabella km delle distanze che serva da riferimento generale, stante che ormai non esiste più da anni la tabella ACI di riferimento. Per l’uso della macchi-na in città dove non può essere prevista una tabella km delle distanze è da consigliare il rimborso del solo costo della benzina con l’uso della scheda carburante. È indi-spensabile comunque che siano dettagliati date, luoghi e motivo degli spostamenti e che tali dati siano riscontrabi-li nell’attività prestata dal volontario;

- le spese di vitto ed alloggio nel caso di prestazione resa al di fuori dell’abituale sede;

- altre spese fatte dal volontario per conto dell’asso-ciazione e riguardanti beni o servizi.

Tra le spese non rimborsabili vi sono tutte le spese non documentate e tutti i rimborsi forfetari.

Tra le spese non rimborsabili è opportuno inserire anche quelle sostenute dal volontario per recarsi presso la sede della sua associazione. Infatti tali spese sono pro-pedeutiche allo svolgimento dell’attività e quindi non si riferiscono ad una attività prestata, come previsto dalla legge n. 266/91.

Le prestazioni di lavoro.L’associazione di volontariato, la cui attività è caratte-

rizzata dalle prestazioni volontarie e gratuite dei propri soci, può avvalersi di personale dipendente o di presta-zioni di lavoro autonomo ma esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento dell’associazione o a qualificarne l’attività. Deve quindi esservi una chiara sproporzione tra il numero dei volontari e quello dei di-pendenti e collaboratori.

In genere il ricorso a dipendenti e collaboratori riguar-da le attività amministrative, il coordinamento di partico-lari attività, consulenze specialistiche e simili.

Tralasciando il caso dell’assunzione di personale dipendente per il quale si deve individuare il contratto collettivo nazionale di riferimento e la tipologia del rap-porto tempo pieno, part/time, lavoro intermittente le pre-stazioni a favore dell’associazione possono avere le seguenti caratteristiche:

- rapporto di lavoro autonomo con un libero pro-fessionista;

- rapporto di lavoro autonomo occasionale vero e proprio;

- rapporto di collaborazione coordinata e conti-nuativa c.d. a progetto (LAP);

- rapporto di collaborazione coordinata e conti-nuativa a carattere occasionale.

Le ultime due tipologie sono previste negli artt. 61/69 del D. Lgs. n. 276/2003, comunemente detta “Biagi” e del-la relativa circolare ministeriale n. 1/2004.

Il rapporto di lavoro autonomo con il libero professio-nista per consulenze, docenze ecc, presuppone la reda-zione di una convenzione nella quale vengono precisate durata (in genere annuale), tipologia delle prestazioni da effettuare e modalità di svolgimento, compenso per sin-gola prestazione o forfetario per l’intera durata. Natural-

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mente il professionista rilascerà fattura o parcella, con addebito del contributo della sua Cassa di Previdenza (che provvederà lui stesso a versare) e dell’IVA.

Sull’importo della fattura o parcella dovrà essere effet-tuata la ritenuta IRPEF d’acconto (20 %) il cui importo dovrà essere versato dall’associazione all’erario entro il giorno 16 del mese successivo mediante il Mod. F 24.

Il rapporto di lavoro autonomo occasionale vero e pro-prio è caratterizzato dall’assenza della continuità e del coordinamento da parte dell’associazione e pertanto non vi sono obblighi contributivi

Il rapporto di lavoro a progetto, che prevede la forma scritta, si instaura con una persona per la realizzazione di un programma o progetto da realizzare entro una data indicata. Il progetto viene identificato come un’attività ben identificabile collegata ad un risultato finale cui il collaboratore partecipa direttamente. Il progetto può essere connesso all’attività principale ed a quella acces-soria dell’associazione.

Il programma di lavoro invece consiste in un tipo di attività non direttamente riconducibile ad un risultato fi-nale in quanto il risultato è parziale e destinato ad essere integrato da altre attività.

Poiché il collaboratore ha il dovere di non svolgere atti-vità in concorrenza, non deve diffondere notizie e apprez-zamenti che possano recare pregiudizio all’associazione, l’inosservanza di tali doveri può giustificare la risoluzio-ne anticipata del rapporto di collaborazione.

È possibile istituire più contratti successivi con lo stes-so collaboratore.

Il contratto deve essere stipulato in forma scritta. Deve contenere l’indicazione del progetto o programma di lavo-ro, il compenso pattuito ed i criteri di determinazione dello stesso, i tempi e le modalità di pagamento nonché gli eventuali rimborsi spese.

Possono essere stipulati successivi contratti di lavoro con lo stesso collaboratore su analoghi progetti o pro-grammi di lavoro. Come pure possono essere stipulati più contratti per lavori diversi.

Il contratto stipulato può essere rescisso prima della scadenza. Può considerarsi concluso anche prima della data di scadenza se il progetto viene ultimato prima della data stessa. In tal caso il compenso è ugualmente dovuto per intero.

Del contratto va data comunicazione all’INPS territo-riale competente per l’iscrizione dell’interessato alla Gestione Separata per i quali dovranno essere versati i contributi. Tale iscrizione è compatibile con l’esistenza di altri rapporti di lavoro a progetto o lavoro dipendente da parte della stessa persona.

Per i dipendenti pubblici occorre acquisire il consenso preliminare dell’amministrazione di appartenenza e comunicare i compensi liquidati al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Il rapporto di lavoro a progetto o programma viene per grandi linee assimilato al lavoro dipendente anche se mancano alcuni elementi caratteristici di questo come l’orario di lavoro e il carattere di subordinazione. Il titola-re del rapporto espleta i propri compiti in autonomia pur in presenza di una attività di coordinamento dei dirigenti dell’associazione.

Il compenso può essere corrisposto mensilmente o con altra cadenza e va assoggettato al contributo INPS nella percentuale prevista a seconda delle caratteristiche pre-videnziali del collaboratore ed alla ritenuta IRPEF secon-do le percentuali di tassazione e le detrazioni spettanti per il lavoro dipendente.

Sia il contributo INPS (a carico del collaboratore ed a carico dell’associazione) che la ritenuta IRPEF e relative addizionali regionali e comunali vanno versate all’erario

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con il Mod. F 24 entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento del compenso.

La liquidazione del compenso avviene attraverso una busta-paga.

È dovuto dall’associazione anche il contributo obbli-gatorio INAIL. L’assimilazione del LAP al lavoro dipen-dente implica la tenuta del libro infortuni, del libro matri-cola e del libro paga, come per i dipendenti.

Gli altri adempimenti fiscali sono rappresentati:- dalla certificazione del compenso erogato da rila-

sciare al collaboratore entro il giorno 15 del mese di mar-zo dell’anno successivo;

- dalla denuncia all’INPS dei compensi pagati nell’anno;

- dal pagamento dei contributi INAIL entro il 16 feb-braio dell’anno successivo;

- dalla presentazione entro il 31 maggio dell’anno suc-cessivo della dichiarazione quale sostituto d’imposta (Mod. 770). Il modello può anche essere trasmesso per via telematica entro il mese di novembre.

Il lavoro occasionale è caratterizzato da una prestazio-ne di lavoro autonomo non esercitata in via abituale e quindi caratterizzata da una attività episodica non sog-getta a ripetizioni ravvicinate nell’arco del tempo, che in un anno solare non possono essere superiori a 30 giorni ed ai 5.000,00 euro complessivi.

Nel caso in cui dovesse superarsi il limite di euro 5.000,00 sono dovuti i contributi INPS con iscrizione alla gestione separata dell’INPS, come disposto dall’art. 44 del D.L. n. 269/2003.

La circostanza del superamento o meno del limite di euro 5.000,00 deve essere attestata dal collaboratore occa-sionale, con una dichiarazione da apporre sulla ricevuta del pagamento che viene fatta a loro favore dall’associa-zione.

Sull’importo corrisposto va effettuata la ritenuta IRPEF di acconto del 20 % con la modalità di cui sopra.

Anche per i rapporti di lavoro occasionali l’associa-zione entro il 15 marzo dell’anno successivo deve rilascia-re la certificazione dei compensi pagati nella sua qualità di sostituto d’imposta ed entro le scadenze previste pre-sentare il Mod. 770.

Va precisata la responsabilità che incombe sul Presi-dente dell’associazione per l’omesso versamento delle ritenute fiscali effettuate nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori.

L’art. 1, comma 414 della Legge n. 311/2004 ha aggiun-to l’art. 10 bis al D. Lgs. n. 74/2000 nel quale si stabilisce la reclusione da 6 mesi a 2 anni per chiunque non versa entro il termine previsto per la dichiarazione annuale del sostituto d’imposta, le ritenute risultanti dalla certifica-zione rilasciata ai sostituti, per un importo superiore a 50.000,00 euro nel periodo d’imposta.

L’istituto del ravvedimento operosi previsto dall’art. 13 del D. Lgs n. 472/97 prevede la possibilità di regolariz-zare spontaneamente violazioni ed omissioni con il versa-mento di sanzioni ridotte, la cui entità varia a seconda della tempestività del ravvedimento e del tipo di violazio-ne. Il ravvedimento può essere operato in qualsiasi mo-mento dell’anno.

Non può essere operato se è iniziata una attività di accer-tamento o di contestazione da parte dell’amministrazione finanziaria portata a conoscenza dell’associazione.

Le prestazioni di lavoro autonomo da parte dei profes-sionisti e degli artisti.

In genere le Associazioni di volontariato ricorrono a prestazioni di professionisti con partita IVA quali avvoca-ti, commercialisti, medici, psicologi, ecc.

L’Associazione ha l’obbligo di effettuare anche nei con-

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fronti di queste persone la ritenuta IRPEF di acconto mentre è tenuta a corrispondere l’importo dell’IVA e del contributo della cassa di previdenza cui è iscritto il pro-fessionista.

Gli adempimenti fiscali sono gli stessi visti prima.Le prestazioni degli artisti hanno però degli aspetti

particolari.Infatti, qualsiasi operatore dello spettacolo che svolga,

anche in modo occasionale, un’attività di tipo artistico è tenuto all’iscrizione all’ENPALS (Ente Nazionale di Pre-videnza ed Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo).

Gli organizzatori di eventi che ingaggiano in qualsiasi modo un lavoratore dello spettacolo debbono farne de-nunzia all’Ufficio Enpals (presso gli sportelli Siae), indi-cando gli estremi della prestazione e del compenso stabi-lito. Su tale compenso sono dovuti i contributi.

Le associazioni di volontariato iscritte ai registri della legge n. 266/91 sono esenti dall’obbligo del versamento dei contributi come previsto dalla circolare Enpals n. 21 del 4/6/2002. Poiché si presume che la prestazione del lavoratore dello spettacolo preveda un compenso, nel caso in cui questa venga effettuata gratuitamente la cir-costanza deve essere dimostrata. Deve essere pertanto richiesta all’artista una dichiarazione da cui risulti la gra-tuità della prestazione e la condivisione degli scopi di soli-darietà sociale perseguiti dall’ente organizzatore e dalla manifestazione.

L’obbligo di assicurazione.L’art. 4 della Legge n. 266/91 impone alle associazioni

l’obbligo di assicurare i propri aderenti che prestano atti-vità di volontariato per i rischi di infortunio e di malattia connessi con lo svolgimento dell’attività, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Non è un adempimento da fare presso l’INAIL attesa

la particolarità del rapporto che lega il socio alla associa-zione che non è riconducibile ad alcun rapporto di lavoro anche di tipo autonomo.

L’obbligo è di carattere generale e prescinde dal grado di pericolosità dell’attività svolta.

L’obbligo riguarda esclusivamente i soci attivi, quelli cioè che effettivamente svolgono l’attività di volontariato. Nulla vieta comunque all’associazione di estendere la copertura assicurativa anche ai soci non attivi, cioè a quel-li che contribuiscono all’attività associativa solo con il proprio contributo annuale.

In attuazione dell’art. 4 della legge n. 266/91 deve esse-re istituito il registro degli aderenti che prestano attività di volontariato nel quale vengono indicate per ogni volon-tario le generalità e la residenza.

Il registro va aggiornato con le nuove adesioni o cancel-lazione dei volontari dall’associazione e va tenuto con le consuete modalità dei libri obbligatori (numerazione e timbratura delle pagine, autentica delle variazioni da par-te del Presidente, senza abrasioni o cancellature).

Le polizze assicurative possono essere individuali o cumulative. Nelle polizze cumulative, che hanno premi più contenuti, non vengono indicati i nominativi dei volontari assicurati, bensì il numero massimo di essi. In questo caso è possibile che la compagnia assicuratrice richieda comunque l’elenco degli assicurati e le sue varia-zioni al fine di evitare sotterfugi.

La copertura assicurativa decorre dal giorno successi-vo a quello di iscrizione e cessa alle ore 24 del giorno di cessazione comunicato.

Il cambio della Sede sociale.Il cambio della sede sociale va comunicato all’Agenzia

delle Entrate sull’apposito mod. AA5/5 del Ministero del-le Finanze (anagrafe tributaria) anche se non si è soggetti

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di imposta. Il modello, firmato dal legale rappresentante dell’associazione, va corredato della copia della delibera dell’Assemblea Straordinaria dei Soci o del Consiglio Direttivo (a seconda se la variazione della sede ha richie-sto o meno la variazione dello Statuto associativo) e della fotocopia del documento di identità e codice fiscale del Presidente se la variazione viene presentata da persona diversa. In tal caso occorre anche presentare la delega del Presidente redatta su apposito modello dell’Agenzia.

I finanziamenti alle Associazioni - Il Fund Raising.L’attività delle associazioni non può svolgersi senza

avere a disposizione delle entrate la cui entità consente un maggiore o minore numero di iniziative e quindi una più o meno efficace soddisfacimento dei bisogni della col-lettività cui ci si rivolge per gli scopi sociali previsti nello statuto associativo.

Le entrate possono provenire da privati o da enti pub-blici.

Tra i primi vi sono le quote associative annuali, le dona-zioni e liberalità fatte da persone fisiche e da imprese, la vendita di beni prodotti dai soci, finanziamenti da impre-se sotto forma di sponsorizzazioni.

Le seconde sono relative esclusivamente a contributi generici o concessi per l’effettuazione di determinate ini-ziative, oppure sono relative a rimborsi o compensi deri-vanti da convenzioni per l’effettuazione di servizi.

In genere le associazioni, specie le più piccole, non dispongono di congrue risorse finanziarie derivanti dalle quote sociali o da contributi generici degli enti pubblici (Comuni o Province) per cui è indispensabile che le stes-se imparino ad utilizzare le tecniche che consentono di raccogliere fondi dai privati.

Gli strumenti legislativi che prevedono vantaggi fiscali per i donatori (legge n. 266/91, D. Lgs. N. 460/97, Legge n.

35/2005) non sono molto conosciuti e spontaneamente utilizzati per cui le entrate che possono pervenire alle associazioni sono sporadiche ed aleatorie. Per cui le dona-zioni e le liberalità vanno spinte attraverso azioni pro-grammate ed incisive.

Sinteticamente queste azioni vengono indicate con il termine inglese di Fund Raising e possono essere effet-tuate improvvisando con buona volontà oppure rivolgen-dosi ad esperti che studiano le caratteristiche dell’asso-ciazione committente, i suoi programmi e successiva-mente impostano una campagna di raccolta fondi razio-nale e produttiva.

Modalità esemplificative di raccolta fondi sono:- la vendita di oggetti costruiti dai soci o dalle persone

assistite dall’associazione in occasione di mani-festazioni in luoghi pubblici od aperti al pubblico;

- la vendita di generi avuti in dono da imprese;- l’organizzazione di spettacoli di intrattenimento con

biglietto di ingresso od offerta spontanea di liberalità;- l’organizzazione di giochi a premi, pesche, tombole,

ecc.;- l’invio a mezzo postale di depliants che illustrano

l’attività dell’associazione ed allegata lettera di richiesta di donazione per sostenerla;

- la visita a titolari di aziende per sensibilizzarli ad una donazione generica di sostegno oppure al finanziamento di uno specifico progetto;

- la stipula di un accordo con una azienda per mezzo del quale l’associazione pubblicizza l’azienda od i suoi prodotti avendone un corrispettivo legato alle vendite.

Il fund raising deve essere un progetto volto a creare nel tempo un flusso di risorse costanti ed adeguate all’attività istituzionale che si vuole perseguire. Una dona-zione soltanto emotiva è destinata a non ripetersi.

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Occorre preliminarmente definire gli obiettivi della campagna, analizzare le risorse necessarie per realizzar-la e quelle disponibili, la disponibilità delle persone che dovrebbero realizzarla.

Occorre ancora dedicare molta attenzione alle caratte-ristiche delle persone cui si indirizza la campagna, alle motivazioni scelte per stimolare la donazione, alla valuta-zione se più opportuna una richiesta di sostegno generico ovvero una richiesta su un progetto specifico da realizzare.

Attivata la campagna occorre monitorarla prevedendo tempi e risultati da raggiungere ed adeguando l’azione ai risultati.

Al termine della campagna mantenere i contatti con tutte le persone alle quali ci si è rivolti, in special modo con quelli che hanno effettuato la donazione. Per tutto questo è indispensabile l’aiuto di un esperto.

Sintetizzando, vi sono delle idee guida alla base del fund raising :

1) Il reciproco interesse. Cioè utilizzare il rapporto allo scopo di un reciproco beneficio. L’associazione deve scoprire cosa può spingere il possibile finanziatore ad intervenire. Connessione emotiva? Attenzione ad una causa?;

2) È un rapporto tra persone. Chi dona deve essere visto come una persona non come un portafoglio. Occorre quindi stabilire un rapporto che faccia partecipe sempre il donatore della vita, dei problemi e dei successi dell’as-sociazione;

3) La tecnica di marketing. Non si tratta di assillare i potenziali donatori, occorre interessare;

4) Il giusto per 6. Per avere successo l’azione di fund raising deve essere condotta dalla persona giusta, che chiede al donatore giusto, la giusta cifra, per un giusto progetto, nel momento giusto, nel modo giusto;

5) La legge di Pareto. Per l’economista del secolo scor-

so Wilfredo Pareto l’ 80 % dei risultati viene dal 20 % degli sforzi. Anche nel fund raising l’80 % dei fondi raccolti proviene dal 20 % dei donatori;

6) Dire sempre la verità. Non farsi tentare dall’idea di ingigantire una buona causa per impressionare il donatore;

7) Rendere facile donare. Indicare sempre le modalità per offrire il contributo, precompilare il bollettino di ver-samento, fornire la busta già affrancata;

8) Non cercare alibi. Riconoscere i propri errori nella campagna fund raising;

9) Affidare il fund raising a persone preparate. Il fund raising non si può improvvisare;

10) Non è necessario essere una grande associazione per fare fund raising;

11) Controllare costantemente l’azione di fund rai-sing;

12) Ringraziare sempre;13) Ricordarsi sempre del donatore.

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Il Bilancio Sociale è una nuova forma di rendicontazio-ne che si comincia a diffondere negli anni 90 nelle impre-se statunitensi, inglesi, tedesche e francesi, allorché il comportamento dei consumatori evidenzia di essere influenzato da motivazioni sociali che fanno riferimento ai temi dell’inquinamento, del rispetto della genuinità dei prodotti, dello sfruttamento dei lavoratori del terzo mon-do o dei minori.

L’influenza dei temi sociali nel comportamento dei consumatori orientava gli stessi verso le aziende che dimostravano di condividere tale sensibilità a discapito di quelle che non mostravano tale condivisione.

Conseguentemente le aziende profit hanno comincia-to ad elaborare, sulla base del lavoro di gruppi di studio qualificati, una nuova forma di rendicontazione della loro attività tale da mantenere od accrescere il consenso e la legittimazione sociale nei loro confronti il che avrebbe loro consentito di mantenere competitività e profitti.

In Italia a partire dall’anno 2000 inizia la pubblicazio-ne da parte di alcune aziende nazionali di produzione del loro bilancio sociale, cui seguono gli istituti di credito ed ora gli enti pubblici Comuni ed ASL.

Il Bilancio Sociale è un documento consuntivo dell’at-tività svolta in un anno di attività, contiene informazioni veritiere e controllabili sui risultati raggiunti, sugli obiet-tivi perseguiti e sui programmi futuri.

La periodicità annuale della sua stesura consente di effettuare confronti temporali sui risultati raggiunti.

Il Bilancio Sociale è un documento pubblico rivolto a tutti gli interlocutori sociali che direttamente o indiretta-mente sono coinvolti nell’attività dell’azienda, dai proprie-tari, ai dipendenti, ai clienti, ai fornitori, alle banche, ecc.

Nel Bilancio Sociale si rende noto l’identità ed il siste-ma di valori di riferimento assunti dall’azienda, la coe-renza dei comportamenti gestionali ed i risultati dell’at-tività svolta rispetto a tali valori, la rilevazione dello stato di interazione con la collettività cui si rivolge, nonché gli obiettivi di miglioramento che l’azienda si impegna a con-seguire nel futuro.

Le caratteristiche del Bilancio Sociale ovviamente sono leggermente diverse a seconda della tipologia del-l’azienda che lo produce: di produzione, di consumo, di servizi, pubblica, privata, ecc.

Per tutte però valgono talune caratteristiche fonda-mentali:

- La descrizione dell’identità (assetto istituzionale, scopi o meglio missione valori etici di riferimento, obietti-vi a breve, medio e lungo termine).

- La produzione e distribuzione del c.d. valore ag-giunto, cioè la ricchezza prodotta dall’azienda nei con-fronti dei diretti interlocutori: proprietari, dipendenti, pubblica amministrazione (per le imposte e tasse), banche (per gli interessi sui finanziamenti concessi).

- La relazione sociale nella quale vengono esplicitati gli obiettivi e le norme di comportamento coerenti con l’identità aziendale, l’identificazione delle categorie di interlocutori diretti ed indiretti dell’azienda (stakehol-ders) cui è diretto il Bilancio Sociale, le politiche perse-guite nei confronti delle singole categorie di stakehol-ders, la completa esposizione dei fatti aziendali con infor-mazioni quali-quantitative, le opinioni degli stakeholders

Il Bilancio sociale

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sull’attività svolta, le comparazioni tra i dati indispensa-bili per meglio illustrare l’attività svolta e consentire le valutazioni da parte degli stakeholders, i programmi di miglioramento.

Oggi tale forma di rendicontazione, fondamentalmen-te sociale, non può che essere praticata dalle associazioni di volontariato.

Una Associazione di volontariato che è nata con una missione sociale e che opera per il benessere dei destina-tari della propria azione, che agisce nella collettività, che alla collettività si rivolge per migliorare e professionaliz-zare i propri volontari, che agisce con criteri di democra-ticità e senza scopi secondari non può che condividere l’adozione di uno strumento che consentirebbe di fare conoscere la sua “mission”, il suo operato, i risultati della sua azione, i suoi obiettivi ed il grado di raggiungimento di essi, le sue difficoltà, i rapporti con la collettività, il gra-do di soddisfazione dei propri utenti, il grado di percezio-ne della sua presenza da parte degli altri.

Il Bilancio sociale è quindi l’occasione per rendere con-to del proprio operato in modo esauriente e trasparente ed offrirsi alla valutazione della collettività verso la quale opera.

Per la ricerca di aggiornamenti si consigliano i seguenti siti web:

- per il diritto d’autore e la SIAE - www.siae.it- per il fund-raising - www.fundraisinglab.com- per il marketing sociale - www.sodalitas.it- per il bilancio sociale - www.bilanciosociale.it- per le risoluzioni e circolari dell’Agenzia delle

Entrate - www.agenziaentrate.it

*************

- per la modulistica Onlus www.finanze.it oppure www.agenziaentrate.it

- per leggi e decreti www.parlamento.it (banca dati dal 9/5/1996)

- www.comune.jesi.an.it (banca dati dal 1998)- per leggi e decreti - www.gazzettaufficiale.it (ultimi 60

giorni)- per sentenze Tar e giustizia amministrativa

www.giustizia.amministrativa.it- www.altalex.com- per il Ministero del Welfare - www.welfare.gov.it- per disegni di legge - www.senato.it

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MODULISTICA

Pag. 91 Sollecito pagamento quota sociale annua» 92 Autorizzazione rimborso spese» 93 Richiesta rimborso spese» 94 Ricevuta acquisto valori bollati» Modello parcella (per lavoro occasionale)» 96 Ricevuta per erogazioni liberali da privati» 97 Comunicazione donazione merce» 98 Dichiarazione ricezione merce» 99 Domanda di occupazione temporanea di suolo pubblico» 100 Richiesta di autorizzazione per la somministrazione di

alimenti e/o bevande» 101 Denuncia di inizio attività di somministrazione di ali-

menti e bevande ai soli soci» 102 C

» 107 Comunicazione di effettuare una lotteria di beneficenza» 108 Domanda di esenzione dall’imposta di bollo» 109 Domanda di patrocinio» 110 Richiesta di contributo» 112 Richiesta di contributo art. 96» 113 Richiesta di contributo» 114 Fac-simile domanda per potere usufruire delle tariffe

previste per le Associazioni e Onlus - lettera C» 115 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà» 116 Richiesta spedizione posta target» 117 Fac-simile dichiarazione sostitutiva di atto notorio

attestante la tiratura di ogni singolo numero del perio-dico

» 118 Richiesta conto corrente postale per spedizione periodico

» 119 Giornale semplice all’italiana» 120 Giornale mastro a tre colonne

111111111

95

omunicazione dello svolgimento di manifestazioni di sorte locali: lotterie, tombole, pesche, banchi di bene-ficienza

» 121 Giornalmastro all’americana» 122 Rendiconto semplificato di cassa» 123 Stato patrimoniale dell’associazione» 124 Conto economico dell’associazione» 125 Verbale Consiglio Direttivo di approvazione rendi-

conto annuale o conto consuntivo

90

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Oggetto: Sollecito pagamento quote associative annuali.

La S.V. risulta non avere versato la quota associativa per l’anno (o gli anni)_______________ per l’importo di euro ____________

La invito pertanto a provvedere al versamento della superiore somma entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della presente.

In difetto, sarà adottato nei Suoi confronti il provvedimento di esclusione dall’Associazione, come previsto dall’art. _________ dello Statuto associativo.

In attesa di un Suo sollecito riscontro alla presente, porgo distinti saluti.

91 92

Il Sig. _____________________________________________,

è autorizzato a recarsi il giorno_______________________,

presso _____________________________________________

nella sua qualità di ___________________________________ ,

per il seguente motivo:_________________________________

Conseguentemente è autorizzato il rimborso delle spese di viag-

gio anche con l’uso di proprio automezzo.

Data, _____________

AUTORIZZAZIONE RIMBORSO SPESE

Firma

Il Presidente_________________

Firma

Il Presidente_________________

SOLLECITO PAGAMENTO QUOTA SOCIALE ANNUA

RACCOMANDATA A. R.

Luogo e data......................

Egr. Sig.___________________Via________________, n. _______________________________

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93 94

Richiesta rimborso spese sostenute da _____________________

Incarico ____________________________________________

Per la riunione, la visita, l’incontro del _____________________

a __________________________________________________

Per:________________________________________________

Autorizzazione del Comitato/del Presidente/del V. Presidente/del ___________________________________________________

Itinerario effettuato con l’autovettura targata________________-___________________Km_______ x € 0,25 €__________

Spese viaggio (aereo/treno/nave - in classe economica) €__________

Solo andata A/R

Bus/metro/pedaggio autostradale €__________

Pasti consumati n.______a € _________ €__________

Pernottamenti ______a € ___________ €__________

Varie ___________________________ €__________

TOTALE €__________

Si dichiara di esonerare l’Associazione dei danni eventualmente subiti per l’uso dell’autovettura

Data _______________ Firma_______________

N.B. Le richieste di rimborso devono essere accompagnate dai documenti di spesa in originale per pasti e pernottamenti le ricevute o le fatture devono essere intestate all'associazione.

Rimborsati €_______________________ in data _________________

Mediante ________________________________________________

Firma per quietanza ________________________________________

VALORI QUANTITÀ IMPORTO

Marche da bollo N _____ da € _____ Totale € ______

Francobolli Ord. N _____ da € _____ Totale € ______

Francobolli

Posta Prioritaria N _____ da € _____ Totale € ______

TOTALE COMPLESSIVO € ______

Data, _____________

Timbro e firma Esercente ____________________________

RICHIESTA RIMBORSO SPESE

RICEVUTA ACQUISTO VALORI BOLLATI

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MODELLO PARCELLA(per lavoro occasionale)

RICEVUTA PER EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI

Cognome _____________________Nome ______________________

Data di nascita _______________ Luogo di nascita ________________

Prov. ________ Domicilio fiscale _____________________________

Città ____________ Prov. ___ Codice Fiscale ____________________

Descrizione: Compenso per l’attività di ____________________ svolta in occasione di _________________________________ svoltosi a ______________ dal ___________al _____________

- Importo lordo €

- Ritenuta di acconto IRPEF 20% €

_____________

Netto a pagare €.

===========Bollo sull'originale

Si dichiara, sotto la propria responsabilità che la presente prestazione è esclusa dal campo di applicazione dell'IVA, art. 5 del D.P.R. 633/72.

Luogo e data......................

Firma_______________

Quietanza

Dichiaro di avere ricevuto l'importo netto di cui sopra (euro ________) a mezzo ____________________________

Data...................... Firma_______________

Associazione __________________

Via __________________________

Città _________________________

C.F. __________________________

Iscritta al Registro Regionale

Con D. A. n.___ del ______________

Data......................

Ricevuta n. _________

Si riceve dal Sig. _______________________, nato a _____________ il _____________, residente in ___________, via _______________, C.F. ________________________ l’importo di euro _____________, a mezzo ___________*, a titolo di erogazione liberale.

Si rilascia la presente ai fini dei benefici fiscali previsti dall’art. 13 del Decreto Legislativo n. 460/97.

Esente da bollo

Ai sensi del D. Lgs. N. 460/97

(*)

·- Assegno bancario n._________Banca ______________

·- Bonifico sul c/c n. _________ intestato all’Associazione

·- Assegno di c/c postale n. _________________________

Spett.le Associazione

_______________________

Via ___________, n. ______

C.F.____________________

Firma

Il Presidente_________________

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97 98

Ditta _________________________

Sede via ______________________

Città _________________________

Prov. _________________________

Partita Iva _____________________

Oggetto: Donazione merci.

Si comunica che, ai sensi dell’art. 13, comma 2 del D. Lgs. n.460/97 si provvederà alla donazione di merci oggetto della propria attività all’Associazione di volontariato “__________________________” con sede in __________, via ___________ C.F. __________________

Si fa presente che il trasporto delle merci presso la sede dell’Associa-zione ____________________ sarà effettuato a cura dell’Associazione ricevente in data _____________, con inizio alle ore ___________

Le merci hanno un valore complessivo, sulla base del costo di acquisto, di euro ___________

Si allega elenco delle merci oggetto della donazione.

La Ditta _________________

(*) Da inviare almeno 5 giorni prima della consegna.

(**) Solo nel caso in cui il valore delle merci sia superiore ad € 5.164,57

COMUNICAZIONE DONAZIONE MERCE *

DICHIARAZIONE RICEZIONE MERCE

All’Agenzia delle Entrate di___________________Via ___________, n. ___

Al Comando Guardia di Finanza (**)di ___________________via ____________, n. ___

e p.c. All’Associazione“_________________”via_____________, n. ___

Associazione di volontariato ____________________

Sede via ____________________________________

Città ____________ Prov. ______________________

C.F.________________________________________

Iscritta al Registro Regionale con D. A. n.__ del _____

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Il sottoscritto ____________, nato in ___________ il ________, residente in ________________ via _________________n. ___ C.F. __________________________ nella qualità di Presidente dell’Associazione “__________________________________”

DICHIARA

di avere ricevuto in donazione dalla Ditta __________________ con sede in ____________, via ____________________n. ____ tutte le merci indicate nel DDT n.____ del ______________ emesso dalla stessa Ditta e che le stesse saranno utilizzate esclu-sivamente per finalità istituzionali.

La presente dichiarazione viene resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. n. 460/97.

(*) Si allega copia del DDT n. ____

RACCOMANDATA A. R. data......................

Firma

Il Presidente_________________

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99 100

Al Sindaco del Comune

di _________________

Oggetto: Occupazione temporanea di suolo pubblico

Il sottoscritto ______________________, nato il ___________, a _________________, residente in _____________________, via_________________________________________, n. ____, C.F. ____________________________, nella sua qualità di Presidente dell’Associazione “ _________________________” con sede legale in ____________, via ____________________, n. ____, tel. _______________, fax __________________, C.F. _________________________,

CHIEDE

di poter occupare temporaneamente il suolo pubblico per un’estensione pari a mq._______ (scrivere in lettere), a mezzo di ________________________, dalle ore _____ alle ore _____ dei giorni _______________, per lo svolgimento della seguente iniziativa ___________________________________________

DOMANDA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEADI SUOLO PUBBLICO

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E/O BEVANDE

Luogo e data......................Firma

Il Presidente_________________

Firma

Il Presidente_________________

Al Responsabile dell’Ufficio Pubblici

Esercizi del Comune di

____________________

Oggetto: Domanda di autorizzazione per la somministrazione di ali-menti e/o bevande ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, legge 7 agosto 1990, n° 241 e art. 3, D.P.R. 4 aprile 2001, n° 235.

Il sottoscritto _________________, nato il __________, a _________, residente in _____________, via_____________________________, n° _____, C.F. ______________, nella sua qualità di Presidente dell’Associazione “_______________________________________”, con sede in __________, via ________________________, n° _____, tel. __________, fax __________, C.F. ___________________,

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge 25 agosto 1991, n° 287, il rilascio dell’autorizzazione per la somministrazione di alimenti e/o bevande, a favore degli associati, presso la sede dell’Associazione,

DICHIARA

1. che l’attività consisterà nella somministrazione di alimenti/bevande; 12. che la somministrazione sarà/non sarà svolta direttamente dai soci

dell’Associazione;

3. che il locale, dove sarà esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza, come risulta dalle relative autorizzazioni in possesso dell’Associazione.

Luogo e data__________

Si allegano in copia alla presente domanda i seguenti documenti:1. copia atto costitutivo o statuto dell’associazione;2. copia documento di identità del Presidente dell’Associazione.

1. Qualora l’associazione affidi l’attività di somministrazione di alimenti e/o bevande ad un soggetto terzo, quest’ultimo deve essere indicato nella domanda che deve necessaria-mente sottoscrivere.

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101 102

Al Responsabile dell’Ufficio Pubblici Esercizi

del Comune di ____________________

Oggetto: Denuncia di inizio attività di somministrazione di ali-menti e/o bevande ai soli soci, ai sensi per gli effetti dell’art. 19, legge 7 agosto 1990, n° 241 e art. 2, D.P.R. 4 aprile 2001, n° 235

Il sottoscritto____________, nato il __________, a _________, residente in ___________, via___________________, n. ____, C.F. _______________________, nella sua qualità di Presidente dell’Associazione “__________________________________”, con sede in __________, via ___________________, n° _____, tel. __________, fax __________, C.F. _______________,

DENUNCIA

ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n° 241 e con riferimento all’art. 2, D.P.R. 4 aprile 2001, n° 235, l’inizio, a decorrere dal giorno __________, dell’attività diretta di somministrazione di alimenti e/o bevande di tipo __________ a favore degli associati, nei locali non aperti al pubblico, posti presso la sede dell’Associazione,

DICHIARA

di avere avuto rilasciata da codesto Comune l’apposita autoriz-zazione in data __________ e che i locali, dove sarà esercitata la somministrazione, sono conformi alle norme e prescrizioni edi-lizie, igienico-sanitarie e di sicurezza, come risulta dalle relative autorizzazioni in possesso dell’associazione;

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE AI SOLI SOCI

COMUNICAZIONE DELLO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI:

LOTTERIE, TOMBOLE, PESCHE, BANCHI DI BENEFICIENZA (1)

Luogo e data...................... Firma

Il Presidente_________________

AL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato

Il/la sottoscritt __ (cognome) ___________(nome) _____________,nat __ a ______________il _____________, CF _________________, residente in ____________, CAP ________, via _________________, n. _____, tel _____/______________, fax ______________________, di cittadinanza ____________, in qualità di rappresentante legale del l’ente organizzatore del la manifestazione, denominato _________________, con sede legale in ________________________ CAP ____________, Via ____________________________ n. _____,

COMUNICA

ai sensi dell’art. 39, comma 13-quinquies del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che l’ente medesimo intende svolgere nel Comune di ___________in via __________________ in data ________________ una (barrare la casella a fianco della manifestazione interessata):

LOTTERIA TOMBOLA PESCA/BANCO DI BENEFICENZA

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali e della decadenza in cui incorrerebbe, a norma degli artt.75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazione mendace,

DICHIARA(barrare le caselle interessate):

r che l’ente organizzatore:

rha forma giuridica di: * ente morale *associazione *comitato,

è disciplinato dagli artt.l4 e seguenti del codice civile e non ha fini di lucro, ma scopi:

* assistenziali * culturali * ricreativi * sportivi

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103 104

rè un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale di cui all’art.10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

r è un partito o movimento politico di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, e che la manifestazione di sorte locale sopra indicata si svolgerà:

* nell’ambito di manifestazione locale dallo stesso organizzata e denominata___________________________

*al di fuori di una particolare manifestazione;

rche la manifestazione è necessaria per far fronte alle esigenze finanziarie dell’ente (2);

DICHIARA INOLTRE:

per le LOTTERIE:

a) che i biglietti in vendita saranno staccati da registri a matrice e concorreranno ad uno o più premi secondo l’ordine di estrazione;

b) che la vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia;

c) che l’importo complessivo dei biglietti non supera la somma di € 51.645,69 ed è pari ad € _____________;

d) che i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progres-sive, indicate nella fattura di acquisto rilasciata dallo stampatore;

e) che la vendita dei biglietti non verrà effettuata a mezzo di ruote della fortuna o con altri sistemi analoghi;

f) che i premi consistono solo in servizi e in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe.

per le TOMBOLE:

a) che la tombola sarà effettuata con l’utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all’estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite;

b) che la vendita delle cartelle, è limitata al territorio del comune in cui la tombola si estrae

*ed ai comuni limitrofi (barrare la casella se ricorre il caso);

c) che le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progres-sive, indicate nella fattura di acquisto rilasciata dallo stampatore;

d) che i premi posti in palio non superano, complessivamente, la somma di € 12.911,42;

e) che la vendita delle cartelle non verrà effettuata a mezzo di ruote della fortuna o con altri sistemi analoghi;

per le PESCHE ed i BANCHI DI BENEFICENZA:

a) che la manifestazione di sorte che si intende effettuare non si presta, per la sua organizzazione, all’emissione di biglietti a matrice, una parte dei quali è abbinata ai premi in palio;

b) che la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune ove si effettua la manifestazione;

c) che il ricavato della vendita dei biglietti non supera la somma di € 51.645,69;

d) che la vendita delle cartelle non verrà effettuata a mezzo di ruote della fortuna o con altri sistemi analoghi;

e) che i premi consistono solo in servizi e in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe;

f) che l’ente organizzatore intende emettere n. ___________biglietti, al prezzo di € ________cadauno, per un totale di € _____________.

A norma dell’art.14, comma 2, del D.P.R. 430/2001, allega alla pre-sente comunicazione, nella consapevolezza che la mancata allega-zione non consentirebbe il rilascio del richiesto nulla osta:

per le LOTTERIE:

- regolamento nel quale sono indicati:

a) la quantità e la natura dei premi;

b) la quantità ed il prezzo dei biglietti da vendere;

c) il luogo in cui vengono esposti i premi;

d) il luogo ed il tempo fissati per l’estrazione e la consegna dei premi ai vincitori.

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per le TOMBOLE:

1) regolamento:

a) con la specificazione dei premi

b) con l’indicazione del prezzo di ciascuna cartella;

2) documentazione comprovante l’avvenuto versamento della cau-zione a favore del Comune nel cui territorio la tombola si estrae, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 14, comma 4, del D.P.R.430/2001 ed in misura pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato in base (barrare le caselle interessate):

*al loro prezzo d’acquisto;

*al valore normale degli stessi (se non acquistati a titolo oneroso).

SI IMPEGNA:

a) a dare comunicazione dello svolgimento della manifestazione, a norma dell’art.14 del D.P.R.430/2001, almeno trenta giorni prima, al Prefetto competente ed al Sindaco del Comune in cui si effettuerà l’estrazione;

b) a comunicare altresì alle predette Autorità ed all’Ispettorato com-partimentale dei monopoli di Stato, in Via ......................................, eventuali variazioni delle modalità di svolgimento della manifestazione, in tempo utile per consentire l’effettuazione dei controlli;

c) a svolgere la manifestazione nelle forme e secondo le modalità, nonché provvedendo a tutti gli adempimenti, di cui agli artt. l3 e 14 del D.P.R.430/2001 ed, in particolare, ai commi 6 e seguenti dell’art.14 del richiamato D.P.R.430/2001, con special riferimento alle pubblicazioni ed alle verbalizzazioni ivi previste, alla pubbli-cità delle estrazioni, da svolgere alla presenza di un incaricato del Sindaco, ed alle formalità di chiusura della manifestazione.

Il sottoscritto dichiara di essere informato che il conferimento dei dati sopra riportati e contenuti nell’allegata documentazione è condizione necessaria per l’ottenimento del richiesto nulla osta ed esprime libera-mente il proprio consenso al loro trattamento, anche con strumenti informatici, che sarà limitato alla consultazione necessaria a consentire il prescritto controllo da parte dell’Ispettorato ed all’eventuale comuni-cazione, ove dovesse occorrere, ad altri enti od organi pubblici, volta a consentire agli stessi il controllo sulla manifestazione e gli altri relativi

adempimenti di propria competenza, nello svolgimento delle loro fun-zioni istituzionali.

Dichiara altresì di essere a conoscenza del proprio diritto di accesso e degli altri suoi diritti, relativi ai dati forniti, riconosciutigli dall’art.7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Allega copia fotostatica di un proprio documento di identità, in corso di validità.

(1) La comunicazione dev’esser presentata, o fatta pervenire, all’Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, per tutte le manifestazioni di sorte locali, prima dell’inoltro della comunicazione da inviare, a norma dell’art.14 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, pubblicato sulla G. U. n.289 del 13.12.2001, al Prefetto e al Sindaco almeno trenta giorni prima della manifestazione.

Decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, senza l’adozione di un provvedimento espresso da parte dell’Ispettorato, il nulla osta allo svolgimento della manifestazione si intende rilasciato.

(2) A norma dell’art.l3, c.1, lett.b), del D.P.R.430/2001, non sono tenuti ad adempiere a tale prescrizione i partiti ed i movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n.2, se la manifestazione di sorte locale sopra indicata si svolgerà nell’ambito di una manifestazione locale dagli stessi organizzata.

105 106

Data......................Firma

Il Presidente_________________

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107 108

Al Sig. Sindaco del Comune di

______________

Oggetto: Lotteria di beneficenzaIl sottoscritto _________________, nato il __________, a _________, residente in __________, via ________________________, n. _____, C.F. _______________________, nella sua qualità di Presidente dell’Associazione “_______________________________________”, con sede in ____________, via ______________________, n. _____, tel. __________, fax __________, C.F. ______________________,

COMUNICA

la promozione di una lotteria di beneficenza che si terrà in ________, via ___________________, n. ___, il giorno ______,

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 di:

·che la lotteria di beneficenza è indetta per il conseguimento del fine di _________________;

·che i biglietti emessi saranno n° ______, contrassegnati da numerazione progressiva e venduti esclusivamente nel terri-torio di codesto Comune ;

·che i premi in palio consisteranno esclusivamente in _______, saranno esposti presso la sede sociale dell’Associa-zione e verranno consegnati ai vincitori il giorno __________ presso ________________;

·che l’estrazione della lotteria sarà pubblica e avverrà alla presenza di un incaricato di codesto Comune con redazione del relativo verbale.

Si allegano in copia alla presente istanza:1. copia statuto dell’Associazione;2. copia del documento d’identità del Presidente dell’Associazione;3. regolamento della lotteria di beneficenza.

COMUNICAZIONE DI EFFETTUARE UNA LOTTERIA DI BENEFICENZA

DOMANDA DI ESENZIONEDALL’IMPOSTA DI BOLLO

Luogo e data...................... Luogo e data......................Firma

Il Presidente_________________

Firma

Il Presidente_________________

Spett.le Istituto Bancario

_____________________

Via ___________ n. ____

____________________

Oggetto: Esenzione dall’imposta di bollo per gli estratti conto bancari

Il sottoscritto _______________________, nato il __________, a ______________, residente in ________________________, via________________________________________, n° _____, C.F. _____________________, nella sua qualità di Presidente dell’Associazione di volontariato “______________________”, con sede in __________, via ___________________, n° _____, C.F. ___________________, iscritta nel Registro generale re-gionale del volontariato come da decreto assessoriale n. ______ del ______________,

CHIEDE

·l’esenzione dall’imposta di bollo sugli estratti conto relativi al conto corrente intrattenuto presso il Vostro Istituto, come disposto dall’art. 17 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n° 460 e dall’art. 8 della Legge 11 agosto 1991 n. 266;

·il riaccredito degli importi trattenuti indebitamente.

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DOMANDA DI PATROCINIO RICHIESTA DI CONTRIBUTO

Al Sig. Sindaco del Comune di

______________

Oggetto: Domanda di patrocinio per la realizzazione di ___________________________________________________

Il sottoscritto _____________, nato il __________, a ________, residente in __________, via __________________, n° _____,

C.F. _______________________, nella sua qualità di Presidente dell’Associazione di volontariato “_____________________”, con sede in ______________, via _______________, n° _____, tel. __________, fax __________, C.F. ___________________,

CHIEDE

il patrocinio di codesta Amministrazione Comunale per la realiz-zazione della seguente attività:__________________________,

DICHIARA

1. di nominare il Sig. _________________, nato il __________, a _________, residente in ____________, via______________, C.F. _____________________, quale responsabile della indica-ta attività, esonerando codesta Amministrazione da ogni even-tuale responsabilità inerente tale manifestazione;

2. di impegnarsi a rendere pubblico il sostegno concesso dall’Amministrazione Comunale;

3. di non aver presentato analoga richiesta ad altro Comune.

Prot. n. _____

RACCOMANDATA A.R.

Al Sig. Sindaco

del Comune di______________

Oggetto: Richiesta di contributo per la realizzazione di _____________ ________________________________________________________

Il sottoscritto _____________, nato il __________, a _________, residente in __________, via ____________________, n. _____, C.F. _______________, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Associazione di volontariato “______________________”, con sede in __________, via ____________________, n. _____, C.F. ________________________, costituita in data _________ come da atto registrato in data _________________ presso l'Ufficio del Registro di _________________ al n. _____

CHIEDE

la concessione di un contributo per la realizzazione dell'iniziativa di seguito descritta:___________________________________

DICHIARA

1) che l'iniziativa per la quale viene richiesto il contributo si svolgerà in _____________ nel periodo _________ e nel caso di eventuali variazioni di tempo e di luogo ne sarà data tempestiva comunicazione;

2) che nel caso di corresponsione del beneficio, si applicherà la norma di cui all'art. 4, comma 2, D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109;

Luogo e data......................

Luogo e data......................

Firma

Il Presidente_________________

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3) che l'associazione non esercita alcuna attività commerciale pertanto, sull'ammontare concesso, non dovrà applicarsi la ritenuta fiscale del 4% ai sensi dell'art. 28 D.P.R. 29 settembre 1973, n° 600;

4) di impegnarsi a citare codesta Amministrazione tra i soste-nitori dell'iniziativa, rendendo noto pubblicamente quanto concesso;

5) di non aver presentato richiesta per lo stesso motivo ad altro Comune.

Firma

Il Presidente_________________

111

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RICHIESTA DI CONTRIBUTO ART. 96

RICHIESTA DI CONTRIBUTO

Prot. n. ___

RACCOMANDATA A.R.

Al Ministero del Welfare e delle Politiche Sociali

Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali

Direzione Generale per il volontariato

Via Veneto, n. 56 - 00187 ROMA

Oggetto: Richiesta di contributo ai sensi dell’art. 96 legge 21 novembre 2000, n° 342 e del Regolamento Ministeriale 28 agosto 2001, n° 388

Il sottoscritto _________________, nato il __________, a _________, residente in __________, via _________________________, n. _____, C.F. _______________, nella sua qualità di legale rappresentante pro-tempore dell’Associazione di volontariato “____________”, con sede in __________, via _________________, n. _____, C.F. ___________, iscritta al Registro regionale con D.A. n.__ del _______

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti dell’art. 96 della legge 21 novembre 2000, n° 342, che all’Associazione venga concesso il contributo per l’acquisto effettuato nell’anno________di __________________ (ambulanza/beni strumentali/beni da donare a strutture sanitarie pubbliche).

A tal fine dichiara che l’utilizzo del bene oggetto del contributo è diretto ed esclusivo per le attività di utilità sociale e che lo stesso bene non può essere suscettibile di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni.

Nel caso di concessione del contributo richiesto con la presente doman-da, il sottoscritto chiede che l’erogazione venga effettuata a mezzo bonifico bancario (specificare le coordinate bancarie/postali) intestato a ____________________.

Firma _______________e timbro

Si allegano alla presente istanza:

1. certificato di iscrizione dell’Associazione al Registro Regionale del Volontariato

2. dichiarazione del legale rappresentante ai sensi dell’art. 5, lett. d, D.M. 28 agosto 2001, n° 388 del Ministero del Welfare e delle Politiche Sociali, con copia del documento d’identità;

3. copia dell’atto di acquisto e della fattura del bene per cui si chiede l’erogazione del contributo.

Prot. n. _____________

RACCOMANDATA A.R.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento degli Affari Sociali

Osservatorio Nazionale per il Volontariato

Via____________________, n° _____

Oggetto: Richiesta di contributo ai sensi dell’art. 12 della legge 11 agosto 1991, n° 266

Il sottoscritto _____________, nato il __________, a _________, residente in __________, via _________________________, n. _____, C.F. ____________________, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Associazione di volontariato “___________________________”, con sede in __________, via _________________________, n. _____, C.F. _____________, costituita in data _______ come da atto registrato in data ________ presso l'Ufficio del Registro di __________ al n° ____

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della legge 11 agosto 1991, n° 266, la concessione del finanziamento di una somma pari ad € _____ (scrivere in lettere) per la realizzazione del seguente progetto _______________

DICHIARA

·che l’Associazione svolge la propria attività nella seguente area di intervento:____________________________________________;

·che l'attività per la quale viene richiesto il contributo si svolgerà in __________ nel periodo _______ e nel caso di eventuali variazioni di tempo e di luogo ne sarà data tempestiva comunicazione;

·che nel caso di corresponsione del beneficio, si applicherà la norma di cui all'art. 4, comma 2, D. Lgs. 31 marzo 1998, n° 109.

Si allegano alla presente istanza i seguenti documenti:1) atto costitutivo e statuto dell’associazione;2) copia dell’atto di iscrizione dell’associazione nel Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato della Regione____________________________________

Luogo e data......................Luogo e data......................

Firma

Il Presidente_________________

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Fac-simile domanda per poter usufruire delle tariffe previste per le Associazioni

e Onlus - lettera C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀConcernente fatti, stati o qualità personali a diretta conoscenza dell’interessato

(art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 - Testo unico dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Associazione di volontariato _______________________Sede via __________________ Città ________________Prov. ______ C.F. _______________________________Iscritta al Registro Regionale con D. A. n.__ del ________

Prot. n._____

Spett. Poste Italiane SpaDirezione Commerciale

Regionalevia A. De Gasperi, 103

90146 Palermo

Oggetto: Richiesta agevolazione tariffaria.

Il sottoscritto ____________________________, nato in __________, il _______, residente in ________, via _________________, n. ______, C.F. __________________________, nella qualità di Presidente dell’Associazione “_____________________” con sede in _________, CAP ______, via ______________ n. ___, C.F. __________________, e-mail ______________, Tel. ______________ Fax _______________

CHIEDE

l’ammissione alle agevolazioni tariffarie per gli invii postali di cui al comma 20, lettera c, dell’art. 2 della legge 23/12/1996 n. 662, per il periodico ______________________________ (nome e periodicità della testata).

L’Associazione si impegna a rifondere eventuali differenze tariffarie emerse in sede di verifica del quantitativo di copie spedite, delle loro caratteristiche e qualificazione.Si allegano n. 2 copie del primo numero del periodico che verrà spedito in Abbonamento Postale.

Il sottoscritto _____________________________________________ nato il ________________ a _______________________(_________)

residente a _____________ in Via ______________________ n._____

Nella qualità di legale rappresentante dell’Associazione ________________________________________________________ Codice Fiscale ___________________ Con sede in _______________ Via ___________________________ n. ____ Tel. ________________ Editrice della pubblicazione__________________________________

Con periodicità ________________ e Redazione in _______________

Via _______________________ n. _____

DICHIARA

·che l’Associazione è compresa fra i soggetti di cui al comma 2 dell’art. 1 del Decreto Legge 24 dicembre 2003, n° 353, convertito, con modificazioni, in L. n. 46 del 27 febbraio 2004 e che la pubblicazione non rientra fra quelle escluse dalla relativa agevola-zione tariffaria di cui all’art. 2 dello stesso Decreto Legge;

·che l’Associazione non ha fini di lucro in quanto:

a) rientrante fra quelle indicate nell’art. 10 del Decreto legislativo 4.12.1997 n. 460 (O.N.L.U.S.), iscritta all’anagrafe delle O.N.L.U.S. presso la Direzione Regionale delle Entrate del Ministero dell’Economia e Finanze di_______________ prot______del _____________

b) Organizzazione di volontariato (di cui alla L. 11.08.1991 n. 266);

Dichiara inoltre di conoscere la responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione ai sensi dell'alt 76 D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445. Le attestazioni rese con la presente dichiarazione hanno come riferimento temporale la data della sottoscrizione.

(allegare copia di un documento di riconoscimento del dichiarante)

114 115

Data......................

Firma

Il Presidente_________________

Il dichiarante_________________(firma per esteso e leggibile)

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RICHIESTA SPEDIZIONE POSTA TARGET

Fac-simile dichiarazione sostitutiva di atto notorioattestante la tiratura

di ogni singolo numero del periodico

Associazione di volontariato _______________________Sede via __________________ Città ________________Prov. ______ C.F. _______________________________Iscritta al Registro Regionale con D. A. n.__ del ________

Prot. n._____

Spett. Poste Italiane SpaDirezione Commerciale

Regionalevia A. De Gasperi, 103

90146 Palermo

Oggetto: Richiesta spedizione posta TARGET.

Il sottoscritto _______________________, nato in __________, il _______, residente in ________, via ____________________, n. ______, C.F. __________________________, nella qualità di Presidente dell’Associazione “__________________________” con sede in _________, CAP ______, via __________________ n. ___, C.F. __________________, e-mail _________________, Tel. ______________ Fax _______________

CHIEDE

di potere impostare e spedire Pubblicità diretta indirizzata - posta Target, presso l’Ufficio postale ____________________, senza la materiale affrancatura, secondo le vigenti normative postali. Il pagamento dell’importo corrispondente avverrà me-diante versamento in conto corrente postale contestualmente alla spedizione.

Associazione di volontariato _______________________Sede via __________________ Città ________________Prov. ______ C.F. _______________________________Iscritta al Registro Regionale con D. A. n.__ del ________

Prot. n._____

Spett. Poste Italiane SpaDirezione Commerciale

Regionalevia A. De Gasperi, 103

90146 Palermo

Il sottoscritto _______________________, nato in __________, il _______, residente in ________, via ____________________, n. ______, C.F. __________________________, nella qualità di Editore dell’Associazione “__________________________” con sede in _________, CAP ______, via __________________ n. ___, C.F. __________________, e-mail _________________, Tel. ______________ Fax _______________

DICHIARA

Oggetto: Attestazione tiratura.

che la tiratura complessiva di ogni singolo numero della testata ____________________ non supera le 20.000 (ventimila) copie e viene stampata presso ________________________________

Data......................Data......................

Firma

Il Presidente_________________

Firma

Il Presidente_________________

116 117

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RICHIESTA CONTO CORRENTE POSTALE PER SPEDIZIONE PERIODICO

GIORNALE SEMPLICE ALL’ITALIANA

Associazione di volontariato _______________________Sede via __________________ Città ________________Prov. ______ C.F. _______________________________Iscritta al Registro Regionale con D. A. n.__ del ________

Prot. n._____

Spett. Poste Italiane SpaDirezione Commerciale

Regionalevia A. De Gasperi, 103

90146 Palermo

Il sottoscritto _______________________, nato in __________, il _______, residente in ________, via ____________________, n. ______, C.F. __________________________, nella qualità di Presidente dell’Associazione “__________________________” con sede in _________, CAP ______, via __________________ n. ___, C.F. __________________, e-mail _________________, Tel. ______________ Fax _______________

CHIEDE

l’apertura di un conto per la spedizione del periodico __________________________________.

Referente per ogni circostanza è il Sig. _____________________

Tel. _____________________, Fax ______________________

Le spedizioni verranno effettuate dalla Tipografia __________________, via _____________, Tel _____________

Oggetto: Attestazione tiratura.

N°OPERAZIONE DESCRIZIONEOPERAZIONE

IMPORTOOPERAZIONE

DATA

Totale pagina

Totale a riportare

Riporto da pagina precedente

118 119

Data......................

Firma

Il Presidente_________________

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120 121

N°OPERAZIONE DESCRIZIONEOPERAZIONE

IMPORTOOPERAZIONE

PARTITEFUORI CASSA

CASSA

Dare Avere

DATA

Totale foglio

Totale a riportare

Riporto da pagina precedente

GIORNAL MASTRO ALL’AMERICANA

GIORNALE MASTRO A TRE COLONNE

DESCRIZIONEOPERAZIONE

IMPORTOOPERAZIONE

CASSA BANCHE

Dare Avere Dare Avere Dare Avere Dare Avere

Totale pagina

Totale a riportare

Riporto precedente

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RENDICONTO SEMPLIFICATO DI CASSA

STATO PATRIMONIALE DELL’ASSOCIAZIONE

ATTIVITÀ: - Immobilizzazioni immateriali

- Immobilizzazioni materiali:

terreni e fabbricati;

impianti e attrezzature tecniche;

macchine per ufficio;

automezzi;

altri beni;

mobili e arredi.

- Crediti:

per servizi resi;

per contributi da ricevere per attività;

altri crediti.

- Disponibilità:

conto corrente bancario

conto corrente postale

cassa contanti.

Totale Attività

PASSIVITÀ: - Patrimonio netto;

- Fondi a destinazione vincolata;

- Fondi di ammortamento;

- Fondi rischi ed oneri;

- Debiti v/ terzi.

Totale Passività

122 123

- Cassa al 1 gennaio

ENTRATE:

- entrate per quote associative annuali

- entrate per contributi da __________

- entrate da liberalità

- entrate per contributi straordinari dei soci

- entrate da raccolta fondi

- entrate da attività accessorie

Totale Entrate

USCITE:

- Spese fitto locali

- Spese per utenze (luce-Telef acqua)

- Spese postali e bancarie

- Spese cancelleria e stampati

- Spese di propaganda

- Spese per attività istituzionale

- Spese per attività accessorie

- Spese per raccolta fondi

- Spese viaggio

Totale Uscite

- Cassa al 31 dicembre

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124 125

CONTO ECONOMICODELL’ASSOCIAZIONE

PROVENTI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI:

- Quote associative annuali

- Erogazioni liberali

- Contributi da privati

- Proventi diversi

Totale

ONERI ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

- Oneri diversi di gestione

- Oneri per attività di promozione

- Oneri per attività accessorie

- Altri oneri

- Ammortamenti

Totale

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DI APPROVAZIONERENDICONTO ANNUALE O CONTO CONSUNTIVO

Alle ore_____ del giorno ______, presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Esame ed approvazione del rendiconto/conto consuntivo rela-tivo all’esercizio______________;

- Convocazione dell’Assemblea ordinaria dei soci;

- Varie ed eventuali.

Sono presenti i componenti il Consiglio Direttivo: ___________ ___________________________________________________

Il Presidente, constatato che sono presenti n.______ componenti su ______, dichiara valida la seduta e passa alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.

Illustra quindi le voci del__________ chiuso al 31 dicembre scor-so e dal quale risulta un risultato _________di euro ___________

Dopo ampia ed esauriente discussione il Consiglio ad unanimità di voti

DELIBERA

·di approvare il rendiconto/conto consuntivo dell’esercizio _____________, che si trascrive in calce al presente verbale;

·di convocare l’Assemblea ordinaria dei Soci per il giorno __________, alle ore ________, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno_________,

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126

alle ore ________, presso la sede sociale con il seguente ordi-ne del giorno:

1) Approvazione rendiconto/consto consuntivo dell’esercizio ________________________________________________

2) ____________

3) ____________

dando incarico al Presidente di provvedere alle formalità per la convocazione.

Null’altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola.La seduta è tolta alle ore _____Letto, confermato e sottoscritto.

Firma

Il Presidente_________________

Firma

Il Segretario_________________

Finito di stamparenel mese di aprile 2006coi tipi della Pitti Grafica s.a.s. Tecniche EditorialiVia S. Pelligra, 6 - 90128 PalermoTel./Fax 091.481521e-mail: [email protected]


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