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La normativa generale e speciale per singolo contratto.

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Page 1: La normativa generale e speciale per singolo contratto.
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La normativa generale e speciale per singolo contratto

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1321 c.c.: Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

1322 c.c.: Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge (art.41).

Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi disciplina particolare purchè siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.

1325 c.c.: 1)L’accordo delle parti accettazione 2) La Causa esplicitazione degli interessi contrapposti 3) L’Oggetto possibile, lecito, determinato o determinabile 4) La Forma se richiesta

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Non è un contr. di lavoro Soggetti ospitanti devono essere convenzionati con i

promotori obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio nominativi del tutore e del responsabile aziendale durata e settore aziendale di inserimento periodi di 4, 6, 12 e 24 mesi, a seconda delle caratteristiche

soggettive dei tirocinanti riconoscimento di una “congrua indennità” sanzione

amministrativa Competenza regionale

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2094 c.c.: Chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore

Eterodirezione vincolo di carattere personale che assoggetta il prestatore d'opera al potere direttivo del datore di lavoro (Cass. S.U., 30 giugno 1999, n. 379): impartire ordini ed istruzioni

Dipendenza svolgimento della prestazione lavorativa in un contesto organizzativo/produttivo altrui (quello del datore di lavoro) ed “in vista di un risultato di cui il titolare dell'organizzazione (e dei mezzi di produzione) è immediatamente legittimato ad appropriarsi” (ROCCELLA M., cit.)

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È sempre subordinato a tempo indeterminato Causa mista formazione e lavoro per la qualifica e per il diploma professionale: 15 e 25 anni

durata max. tre anni professionalizzante o contratto di mestiere: 18 e 29 anni

formazione sul lavoro ed apprendimento tecnico-professionale durata max. 3 anni/5 per l’artigiano

alta formazione e di ricerca: 18 e 29 anni per il conseguimento di diplomi di istruzione superiore, di titoli di studio universitari, compresi dottorati di ricerca, nonché per la specializzazione tecnica superiore o per il praticantato nell’ambito di professioni ordinistiche e la durata e la regolamentazione è di competenza delle Regioni

qualificazione o riqualificazione professionale di lavoratori in mobilità

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Forma scritta Piano formativo individuale entro 30 gg. dalla stipula Sottoinquadramento di 2 livelli Max. apprendisti/maestranze=3/2 o 1/1 se con meno di10

dipendenti Si può recedere solo terminata la formazione con

preavviso, decorsa diventa indeterminato trentasei mesi precedenti almeno del 30% degli assunti per

altre assunzioni Può essere anche in somministrazione a tempo

indeterminato

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2096 c.c.: Deve risultare da atto scritto Ciascuna parte può recedere senza obbligo di preavviso o

d’indennità Se vi è un termine, si può recedere solo dopo Compiuto il periodo di prova, l’assunzione diviene definitiva

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Legge 230/1962 stagionale o sostituzione Cassazione ha affermato che, anche dopo l'entrata in

vigore della nuova disciplina legislativa, il contratto di lavoro normale è quello a tempo indeterminato, mentre il contratto a termine resta un'ipotesi eccezionale

Forma scritta della causale di ricorso al contratto a termine: tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo

Non richiesto: se il 1° non è superiore a 12 mesi esigenza oggettiva di carattere transitorio massimo 36 mesi Non può essere rescisso prima del termine

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Per sostituire i lavoratori in sciopero sei mesi precedenti, siano stati effettuati licenziamenti

collettivi unità produttive nelle quali sia in atto una sospensione dei

rapporti di lavoro o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale

Nelle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi tutela e saute

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No per quelli a causali Trasformazione se: oltre il

30° giorno se inferiore a 6 mesi, oltre il 50° se superiore a 6 mesi senza copertura da proroga maggiorazione del 20% della paga primi 10 gg. 40% i successivi

Vacanza di 60 gg. se inferiore a 6 mesi

Vacanza di 90 gg. se superiore a 6 mesi

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Entro 120 giorni 180 giorni successivi per la via giudiziaria

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Obbligo alla rispostaindennità di disponibilità con annessi oneri contributivi

Non obbligo alla risposta senza indennità Max.24 anni o più di 55 anni Può essere a termine o indet. Và espressa l’ipotesi che ne giustifica

l’applicazione Preavviso di almeno un giorno Sorge con l’effettiva prestazione lavorativa

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Contrattodi

somministrazione

Contra

tto

di la

voro Potere

direttivo

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Max.36 mesi Max. 6 proroghe o rinnovi

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Art.2222c.c.:Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, salvo il rapporto di appalto.

Determinazione del corrispettivo anche per via equitativa del giudice.

E’ residuale rispetto alla nozione di subordinazione

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la collaborazione abbia durata complessivamente superiore ad otto mesi nell’arco dell’anno solare

il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro di imputazione di interessi, costituisca più dell’80 per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco dello stesso anno solare

il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente

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Deve essere stipulato per iscritto, sennò rientra nel subordinato Volontà di entrambe le parti di non subordinazione Attività di collaborazione coordinata e continuata Divieto del periodo di prova Progetto che identifica le mansioni e il risultato da svolgere Il rapporto è gestito autonomamente dal collaboratore in funzione

del risultato, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività.

No per le professioni con Albo

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l'indicazione della durata (determinata o determinabile) della prestazione

la descrizione del progetto con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende proseguire

il corrispettivo e i criteri della sua individuazione le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente

sulla esecuzione della prestazione lavorativa eventuali misure per tutela della salute e della sicurezza del

collaboratore Retribuzione: non potrà essere inferiore ai minimi stabiliti dalla

contrattazione collettiva in modo specifico per ciascun settore di attività e in ogni caso sulla base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati

Invenzione: realizzata nello svolgimento del rapporto lavorativo, il lavoratore a progetto ha il diritto di essere riconosciuto autore

Page 20: La normativa generale e speciale per singolo contratto.

In caso di gravidanza, di malattia e di infortunio del collaboratore, il rapporto di lavoro risulta sospeso, senza erogazione del corrispettivo

Gravidanza: la durata del rapporto è prorogata (per un periodo di 180 giorni)

Malattia e infortunio: non è prorogabile e può comunque recedervi se la sospensione si protrae per più di un sesto della durata stabilita dal contratto, oppure superiore a trenta giorni per i contratti a durata determinabile

Può svolgere l’attività per più committenti in caso di assenza del progetto o del programma di lavoro, sia in

caso di loro formulazione generica, la conseguenza, che dovrà essere dichiarata dal Giudice del lavoro, è la conversione del rapporto in un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di stipulazione del contratto.

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il compenso da versare al collaboratore non possa comunque essere inferiore, a parità di estensione temporale dell’attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto

non potrà essere inferiore ai minimi stabiliti dalla contrattazione collettiva in modo specifico per ciascun settore di attività e in ogni caso sulla base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati

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Recedere dal rapporto prima della scadenza solo in presenza di giusta causa, ossia una causa tale da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto stesso

Committente: quando siano emersi oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto

Collaboratore: quando tale facoltà sia prevista dal contratto individuale e sempre salvo preavviso

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Un contratto a progetto che faccia semplicemente riferimento al tipo di attività da compiere, e dunque una formulazione generica del progetto (ad es. inserimento dati), non è pertanto conforme al modello legale; il lavoratore avrà quindi la possibilità di chiedere al Giudice del Lavoro la conversione del rapporto in un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

In quanto del tutto slegata dall'obiettivo che si intende raggiungere e dalle attività preparatorie e funzionali a quell'obiettivo

E’ vietato la stipula di contratti a progetto per lo svolgimento di compiti “meramente esecutivi o ripetitivi”

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agenti e rappresentanti di commercio, che continuano ad essere regolati dalle discipline speciali

professioni intellettuali, per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali

collaborazioni rese nei confronti delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI

componenti di organo di amministrazione e controllo di società partecipanti di collegi e commissioni titolari di pensione di vecchiaia la prestazione di lavoro sia connotata da competenze teoriche di grado

elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi ovvero capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività; * la prestazione sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all’articolo1 comma 3, l. 233/1990. Per il 2012 il limite che si ricava dalla norma ammonta ad € 18.663

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posizione ausiliaria e funzionale rispetto ad una attività o situazione principale

rapporto di lavoro di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito non sia superiore ad € 5.000,00

assenza del coordinamento con l'attività del committente mancanza dell'inserimento nell'organizzazione aziendale carattere episodico dell'attività completa autonomia del lavoratore circa il tempo ed il

modo della prestazione Esenzione fiscale fino a 5.000 €

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forme di lavoro marginali residuale Compensi non superiori a 5.000 euro nel corso dell’anno

solare con riferimento alla totalità dei committenti a favore di ciascun committente per compensi non

superiori a 2.000 euro sistema di buoni che cartolarizzano il credito dovuto al

lavoratore: il compenso dovuto al lavoratore, una quota previdenziale destinata alla gestione separata INPS (13%), una quota per l’assicurazione INAIL (7%), una quota ulteriore a favore dell’INPS per la gestione del servizio (5%)

10 euro un’ora di lavoro

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Alle attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università

Alle attività agricole svolte a favore dei produttori agricoli indicati dall’art. 34 comma 6 dPR 633/1972 che non possono essere tuttavia svolte da soggetti iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli

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possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito nel limite massimo di 3.000 di corrispettivo dell’anno solare (ferma restando la sottrazione del compenso derivante dalle prestazioni di lavoro accessorio dalle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito)


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