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La nostra bussola per il Terzo settore · per gli enti del Terzo settore, dalle più favorevoli...

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Tipo media: Supplemento Tiratura: 616.972 Publication date: 10.10.2017 Diffusione: 318.664 Pagina: 1, 30-31 Spread: 489.259 Readership: 2.710.000 Tipo media: Publication date: Pagina: Supplemento 10.10.2017 1, 30-31 Tiratura: Diffusione: Spread: Readership: 616.972 318.664 489.259 2.710.000 ControCorrente dubbi sulla riforma risposte dell'esperto ROSSELLA VERGA L'inchiesta sulla Riforma Dopo aver presentatonelle tre precedentipuntate le novità dei decreti legislativi approfondimenfi sul miovo codice,sulla disciplina del 5 per mill€ e sull'impresa sociale, in questonumero vi proponiamo una sintesi delle domanderaccolte dagli enti. Rispondeil consulentedel governo Gabriele Sepiocheètra gli estensoridella legge Continuatea segnalarcidubbi e perpiessità:l'inchiesta si arricchirà di altri spunti La nostra bussola per il ROSSELLA VERGA organizzazione di volontariato ha tempo mesi per apportare modifiche proprio statuto per adeguarsi al codice Terzo settore. frattempo ci sono che è già tenuta applicare? Cosa cambia nel periodo transitorio? Organizzazioni di vo- lontariato (Odv) avranno mesi di tempo per con assemblea ordi- modifiche statutarie dal codice del Terzo (Cts). In attesa dell'isti- del registro unico na- le Odv resteranno Terzo settore iscritte negli attuali registii se le modifiche saranno con que- sti compatibili. Dal i gennaio 2018 le disposizioni agevolative della L. 266/91 verranno sosti- tuite dal codice (le detrazioni per erogazioni liberali saliran- no al 35%), mentre per le Odv iscritte nel registro unico i nuo- vi regimi fiscali forfettari (art. 8o e 86 Cts) entreranno in vigo- re dal momento della autoriz- zazione della Commissione eu- ropea. La norma sulle onlus verrà abrogata solo dopo l'autorizzazione della Commissione europea. Intanto restano in vigore le agevolazioni previste lal D.lgs. 460/1997? E possibile lino all'ok della Commissione costituire nuove onlus? L articolo 102, comma 2 del codice del Terzo settore indica chiara- mente che le disposizioni in materia di onlus saranno abro- gate a partire dal periodo d'irn- posta successivo a quello in cui la Commissione europea auto- rizzerà l'efficacia dei nuovi regi- mi fiscali introdotti dal codice. Nel frattempo le onlus Tutti i diritti riservati Buone Notizie PAESE : Italia PAGINE : 1, 30-31 SUPERFICIE : 79 % PERIODICITÀ : Settimanale AUTORE : Rosella Verga 10 ottobre 2017
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Page 1: La nostra bussola per il Terzo settore · per gli enti del Terzo settore, dalle più favorevoli disposizioni previste dall'articolo 83 del Cts. Il ... Terzo settore (Ets). Il codice

ControCorrente di ROSSELLA VERGA L inchiesta sulla Riforma Dopo aver presentato nelle tre precedenti puntate le novità dei deereti legislativi con approfondimenti sul nuovo codice, sulla disciplina del 5 per mille e sull'impresa sociale, in questo numero vi proponiamo una sintesi delle domande raccolte dagli enti. Risponde il consulente del governo Gabriele Scpio che è tra gli estensori della legge Continuate a segnalarci dubbi e perplessità: finchiesta si arricchirà di altri spunti a cura di ROSSELLA VERGA Una organizzazione di volontariato ha tempo 18 mesi per apportare le modifiche al proprio statuto per adeguarsi al codice del Terzo settore. Nel frattempo ci sono norme che è già tenuta ad applicare? Cosa cambia nel periodo transitorio? Le Organizzazioni di volontariato (Odv) avranno 18 mesi di tempo per adottare, con assemblea ordinaria, le modifiche statutarie previste dal codice del Terzo settore (Cts). In attesa dell'istituzione del registro unico nazionale, le Odv resteranno iscritte negli attuali registri se le modifiche saranno con questi compatibili. Dal i gennaio 2018 le disposizioni agevolative della L. 266/91 verranno sostituite dal codice (le detrazioni per erogazioni liberali saliranno al 35%), mentre per le Odv iscritte nel registro unico i nuovi regimi fiscali forfettari (art. 80 e 86 Cts) entreranno in vigore dal momento della autorizzazione della Commissione europea. La norma sulle onlus verrà abrogata solo dopo lautorizzazione della Commissione europea. Intanto restano in vigore le agevolazioni previste dal D.lgs. 460/1997? E possibile fino all'ok della Commissione costituire nuove onlus? L7 articolo 102, comma 2 del codice del Terzo settore indica chiaramente che le disposizioni in materia di onlus saranno abrogate a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui la Commissione europea autorizzeràTeff icacia dei nuovi regimi fiscali introdotti dal codice. Nel frattempo le onlus potran- no continuare ad iscriversi nel- l'Anagrafe gestita dall'Agenzia delle Entrate fino all'istituzione del registro e ad applicare il D.lgs. n. 460/1997. Potranno altresì beneficiare, a partire dal 1 gennaio 2018, delle nuove disposizioni agevolative in tema di detrazioni, deduzioni, imposte indirette e tributi locali, così come sancito agli art. 82 e 83 del Cts. Con l'abrogazione della disciplina sulle onlus, dopo l'autorizzazione della Commissione, ci saranno problemi per quelle realtà, come le cooperative sociali, che traevano parte delle loro agevolazioni dall'essere «onlus di diritto»? ' 7" e cooperative sociali as- I sumeranno «di diritto» A Z la qualifica di impresa sociale, senza necessità di adeguare i propri statuti. In cambio di maggiore trasparenza potranno mantenere, ed in alcuni casi ampliare, i benefici fiscali attualmente applicabili. Si pensi all'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni, registro e ipocatastali, imposta di bollo ed altri tributi minori (art. 83 del codice del Terzo settore), nonché alle agevolazioni per erogazioni liberali (art. 82 sempre del Cts). Analoghi benefici sono previsti anche per le associazioni e le fondazioni che assumeranno la qualifica di imprese sociali ed adegueranno di conseguenza i propri statuti. Cos'è il social bonus?È vero che le cooperative sociali ne sono escluse? Sono i soggetti che in questi anni più di tutti hanno promosso il recupero di beni confiscati. Ma le attività di cui all'art. 2 del D.Lgs 112/17 non sono riportate anche all'articolo 17 Il social bonus consiste in un credito di imposta del 65% per le persone fisiche e del 50% per enti o società, che effettuano erogazioni liberali a favore di tutti gli enti del Terzo settore, ivi incluse quindi anche le cooperative sociali (in quanto imprese sociali di diritto). Le relative risorse dovranno essere investite in progetti per il recupero di beni immobili pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata, da destinare esclusiva- mente allo svolgimento di attività di interesse generale con modalità non commerciali. Il social bonus entrerà in vigore dal primo gennaio 2018 e nel periodo transitorio si applicherà ad Odv, Aps ed onlus iscritte nei rispettivi registri. E vero che la «Più dai meno versi» (abrogata già il 3 agosto scorso) non è più applicabile da ora fino al 31.12.2017 e che la nuova disciplina entra in vigore solo al 01.01.2018? In questo periodo come verranno disciplinate le erogazioni liberali? IlD.L. n. 35/2005 (lacosiddetta normativa «Più dai meno versi») continua ad applicarsi fino al 31/12/2017 per le liberalità a favore di onlus, Aps e Odv iscritte nei rispettivi registri (art. 104, comma 1 del codice del Terzo settore), nonché di associazioni riconosciute e fondazioni di carattere culturale o scientifico. A partire dal 1.1.2018 la «più dai meno versi» verrà sostituita, per gli enti del Terzo settore, dalle più favorevoli disposizioni previste dall'articolo 83 del Cts. Il regime transitorio è regolato dall'articolo 101 e seguenti del nuovo codice con l'obiettivo di dare continuità ai regimi fiscali e garantire il passaggio graduale alle regole introdotte con la riforma. Le Regioni che prevedevano agevolazioni ed esenzioni Irap per le onlus (comprese le coop sociali e le organizzazioni di volontariato) concederanno in automatico le stesse agevolazioni agli enti di Terzo settore? La concessione di esenzioni Irap (l'imposta sulle attività produttive) per le onlus dipende dalla volontà delle singole regioni che saranno chiamate, alla luce delle modifiche normative entrate in vigore, a rinnovare tale agevolazione per tutti gli enti del Terzo settore (Ets). Il codice recentemente approvato (Cts) amplia l'elenco degli enti beneficiari dell'esenzione includendo, ad esempio, anche le imprese sociali diverse da quelle costituite sotto forma di Srl o Spa. È ragionevole pertanto ritenere che dette esenzioni possano in via interpretativa continuare ad applicarsi a tutti gli enti del Terzo settore non commerciali che operano nei medesimi settori di attività delle onlus. A seguito dell'autorizzazione comunitaria come verranno tassate le attività svolte dalle onlus e dalle organizzazioni di volontariato per scopi di autofinanziamento? Saranno ancora detassate le attività cosiddette connesse? Il codice del Terzo settore prevede la possibilità per gli Ets non commerciali (che svolgono prevalentemente attività di interesse generale defiscalizzate o con corrispettivi che non superano i costi) di svolgere attività secondarie per autofinanziarsi, tassandone i proventi con un regime forfettario ed opzionale semplificato (articolo 80). Le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps) avranno accesso, per le attività diverse, ad un apposito regime con ulteriori benefici fiscali e semplificazioni contabili (art. 86). In ogni caso i ricavi delle suddette attività dovranno essere sempre ed integralmente reinvestiti nelle finalità istituzionali. Una casa di cura gestita da onlus che svolge attività socio sanitaria per anziani non autosufficienti con l'entrata in vigore del nuovo codice potrà trasformarsi in impresa sociale? Dovrà liquidare interamente il proprio patrimonio? e attuali onlus hanno la possibilità di valutare di- j verse alternative a seconda delle modalità di svolgimento dell'attività istituzionale che le vede impegnate. Se quest'ul- tima riguarda attività definite non commerciali (per esempio la raccolta fondi) o che non generano ricavi superiori ai costi, l'ente potrà applicare i regimi fiscali agevolati previsti dal nuovo codice del Terzo settore (Cts). In caso contrario potrà optare per una trasformazione in impresa sociale beneficiando della non imponibilità degli utili reinvestiti nelle finalità istituzionali dell'ente e senza il rischio di dover devolvere l'intero patrimonio (articolo 101, comma 8 del codice del Terzo settore). Il Cts prevede la possibilità per gli enti del Terzo settore di avvalersi di volontari o di poter effettuare raccolta fondi. In quanto Ets anche le imprese sociali in forma di srl o spa possono avvalersi di volontari o svolgere raccolte fondi? Le imprese sociali possono avvalersi di volontari, ma sono tenute ad istituire un apposito registro e ad assicurarli contro infortuni, malattie eresponsabilitàcivilever- so terzi. Il numero dei volontari non può superare quello dei lavoratori (articolo 13 del decreto legislativo n. 112/2017). Le entrate derivanti dalla raccolta fondi devono essere interamente reinvestite nelle attività di interesse generale. Icontrolli sono svolti dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per gli aspetti civilistici (per le società cooperative è competente invece il Mise, ossia il ministero dello Sviluppo economico) e dall'amministrazione finanziaria per quanto riguarda i profili fiscali. Quali sono le principali novità introdotte, con la riforma, per l'assegnazione del 5 per mille e, in particolare, per accelerare l'effettivo accesso ai contributi, superando lo scoglio dell'arrivo dei fondi almeno 2 anni dopo? Il D.lgs. n. m/2017 estenderà il beneficio agli enti del Terzo settore che si iscriveranno nel relativo registro, quindi ad una platea di beneficiari potenzialmente più vasta di quella attuale. Per accelerarne l'erogazione, si terrà conto delle preferenze espresse dai contribuenti nelle dichiarazioni presentate entro le scadenze ordinarie, senza considerare eventuali dichiarazioni correttive e integrative. Viene, inoltre, previsto un termine perentorio entro il quale gli enti dovranno comunicare i dati necessari al pagamento. Le somme percepite non potranno essere impiegate per promuovere campagne pubblicitarie relative alla destinazione del contributo.

Tipo media: Supplemento Tiratura: 616.972

Publication date: 10.10.2017 Diffusione: 318.664Pagina: 1, 30-31 Spread: 489.259

Readership: 2.710.000

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Supplemento

10.10.2017

1, 30-31

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616.972

318.664

489.259

2.710.000

ControCorrentedubbi sulla riformarisposte dell'esperto

ROSSELLA VERGA

L'inchiesta sulla RiformaDopo averpresentatonelle tre precedentipuntate le novità dei decreti legislativi

approfondimenfi sul miovo codice,sulla disciplina del5 per mill€ e sull'impresa sociale,

in questonumero vi proponiamo una sintesi delledomanderaccoltedagli enti.Rispondeil consulentedel governo Gabriele Sepiocheètra gli estensoridella legge

Continuateasegnalarcidubbi eperpiessità:l'inchiesta si arricchirà di altri spunti

La nostra bussolaper il

ROSSELLA VERGA

organizzazione divolontariato ha tempo

mesi per apportaremodificheproprio statuto per

adeguarsi al codiceTerzo settore.frattempo ci sono

che è già tenutaapplicare? Cosa

cambia nel periodotransitorio?

Organizzazioni di vo-lontariato (Odv) avranno

mesi di tempo percon assemblea ordi-modifiche statutariedal codice del Terzo

(Cts). In attesa dell'isti-del registro unico na-

le Odv resteranno

Terzo settoreiscritte negli attuali registii sele modifiche saranno con que-sti compatibili. Dal i gennaio2018 le disposizioni agevolativedella L. 266/91 verranno sosti-tuite dal codice (le detrazioniper erogazioni liberali saliran-no al 35%), mentre per le Odviscritte nel registro unico i nuo-vi regimi fiscali forfettari (art.8o e 86 Cts) entreranno in vigo-re dal momento della autoriz-zazione della Commissione eu-ropea.

La norma sulle onlusverrà abrogata solodopo l'autorizzazionedella Commissioneeuropea. Intantorestano in vigore leagevolazioni previste

lal D.lgs. 460/1997?E possibile lino all'okdella Commissionecostituire nuoveonlus?

Larticolo 102, comma 2

del codice del Terzosettore indica chiara-

mente che le disposizioni inmateria di onlus saranno abro-gate a partire dal periodo d'irn-posta successivo a quello in cuila Commissione europea auto-rizzerà l'efficacia dei nuovi regi-mi fiscali introdotti dal codice.Nel frattempo le onlus

Tutti i diritti riservati

Buone Notizie

PAESE : Italia PAGINE : 1, 30-31SUPERFICIE : 79 %PERIODICITÀ : Settimanale

AUTORE : Rosella Verga

10 ottobre 2017

Page 2: La nostra bussola per il Terzo settore · per gli enti del Terzo settore, dalle più favorevoli disposizioni previste dall'articolo 83 del Cts. Il ... Terzo settore (Ets). Il codice

no continuare ad iscriversi nel-l'Anagrafe gestita dall'Agenziadelle Entrate fino all'istituzionedel registro e ad applicare ilD.lgs. 11.460/1997. Potranno al-tresì beneficiare, a partire dal igennaio 2018, delle nuove di-sposizioni agevolative in temadi detrazioni, deduzioni, impo-ste indirette etributi locali, cosìcome sancito agli art. 82 e 83del Cts.

Con l'abrogazionedella disciplina sulleonlus, dopol'autorizzazione dellaCommissione, cisaranno problemi perquelle realtà, comele cooperative sociali,che traevano partedelle loro agevolazionidall'essere «onlusdi diritto»?

e cooperative sociali as-sumeranno «di diritto»la qualifica di impresa

sociale, senza necessità di ade-guare i propri statuti. In cambiodi maggiore trasparenza po-tranno mantenere, ed in alcunicasi ampliare, i benefici fiscaliattualmente applicabili. Si pen-si all'esenzione dall'impostasulle successioni e donazioni,registro e ipocatastali, impostadi bollo ed altri tributi minori(art. 83 del codice del Terzo set-tore), nonché alle agevolazioniper erogazioni liberali (art. 82sempre del Cts). Analoghi be-nefici sono previsti anche perle associazioni e le fondazioniche assumeranno la qualificadi imprese sociali ed adegue-ranno di conseguenza i propristatuti.

Cos'è il social bonus?

Èvero che lecooperative sociali nesono escluse? Sono isoggetti che in questianni più di tutti hannopromosso il recuperodi beni confiscati. Ma

.. ' . . ,

le attivita di cm all art.2 del D.Lgs 112/17 nonsono riportate ancheall'articolo 17

Il social bonus consiste inun credito di imposta del65%per le persone fisiche e

del 50% per enti o società, cheeffettuano erogazioni liberali afavore di tutti gli enti del Terzosettore, ivi incluse quindi an-che le cooperative sociali (inquanto imprese sociali di dirit-to). Le relative risorse dovran-no essere investite in progettiper il recupero di beni immobi-li pubblici inutilizzati e di beniconfiscati alla criminalità orga-nizzata, da destinare esclusiva-mente allo svolgimento di atti-vità di interesse generale conmodalità non commerciali. Ilsocial bonus entrerà in vigoredal primo gennaio 2018 e nelperiodo transitorio si appliche-rà ad Odv, Aps ed onlus iscrittenei rispettivi registri.

E vero che la «Più daimeno versi» (abrogatagià il3 agosto scorso)non è più applicabileda ora fino al31.12.2017 e che lanuova disciplina entrain vigore solo al01.01.2018? In questoperiodo come

verranno disciplinatele erogazioni liberali?

Il D.L. fl. 35/2005 (la cosid-detta normativa «Più daimeno versi») continua ad

applicarsi fino al 31/12/2017

per le liberalità a favore dionlus, Aps e Odv iscritte nei ri-spettivi registri (art. 104, com-iiia i del codice del Terzo setto-re), nonché di associazioni ri-conosciute e fondazioni di ca-rattere culturale o scientifico. Apartire dal 1.1.2018 la «più daimeno versi» verrà sostituita,per gli enti del Terzo settore,dalle più favorevoli disposizio-ni previste dall'articolo 83 delCts.11regime transitorio èrego-lato dall'articolo ioi e seguentidel nuovo codice con l'obiettivodi dare continuità ai regimi fi-scali e garantire il passaggiograduale alle regole introdottecon la riforma.

Le Regioni cheprevedevanoagevolazioni edesenzioni Irap per leonlus (comprese lecoop sociali e leorganizzazioni divolontariato)concederanno inautomatico le stesseagevolazioni agli entidi Terzo settore?

La concessione di esenzio-ni Irap (l'imposta sulleattività produttive) per le

onlus dipende dalla volontàdelle singole regioni che saran-no chiamate, alla luce delle mo-difiche normative entrate in vi-gore, a rinnovare tale agevola-zione per tutti gli enti del 'lerzosettore (Ets). 11codice recente-mente approvato (Cts) amplia

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l'elenco degli enti beneficiaridell'esenzione includendo, adesempio, anche le imprese so-ciali diverse daquelle costituitesotto forma di Srl o Spa.Eragio-nevole pertanto ritenere chedette esenzioni possano in viainterpretativa continuare adapplicarsi atutti gli enti del Ter-zo settore non commerciali cheoperano nei medesimi settoridi attività delle onlus.

A seguitodell'autorizzazionecomunitaria comeverranno tassate leattività svolte dalleonlus e dalleorganizzazioni divolontariato per scopidi autofinanziamento?Saranno ancoradetassate le attivitàcosiddette connesse?

Il codice del Terzo settoreprevede la possibilità pergli Ets non commerciali

(che svolgono prevalentemen-te attività di interesse generaledefiscalizzate o con corrispetti-vi che non superano i costi) dlsvolgere attività secondarie perautofinanziarsi, tassandone iproventi con un regime forfet-tario ed opzionale semplificato(articolo 8o). Le organizzazionidi volontariato Odv) e le asso-ciazioni di promozione sociale(Aps) avranno accesso, per leattività diverse, ad un appositoregime con ulterioribeneficifi-scali e semplificazioni contabi-li (art. 86). In ogni caso i ricavidelle suddette attività dovran-no essere sempre ed integral-mente reinvestiti nelle finalitàistituzionali.

Una casa di cura

gestita da onlus chesvolge attività sociosanitaria per anzianinon autosufficienticon l'entrata in vigoredel nuovo codice potràtrasformarsi inimpresa sociale?Dovrà liquidareinteramente il propriopatrimonio?

e attuali onlus hanno lapossibilità di valutare di-verse alternative a secon-

da delle modalità di svolgimen-to dell'attività istituzionale chele vede impegnate. Se quest'ui-tiina riguarda attività definitenon commerciali (per esempiola raccolta fondi) o che non ge-nerano ricavi superiori ai costi,l'ente potrà applicare i regimifiscali agevolati previsti dalnuovo codice del Terzo settore(Cts). in caso contrario potràoptare per una trasformazionein impresa sociale benefician-do della non imponibilità degliutili reinvestiti nelle finalitàistituzionali dell'ente e senza ilrischio di dover devolvere l'in-tero patrimonio (articolo ioi,comma 8 del codice del Terzosettore),

Il Cts prevede lapossibilità per gli entidei Terzo settore diavvalersi di volontari odi poter effettuareraccolta fondi. Inquanto Ets anche leimprese sociali informa di sri o spapossono avvalersi divolontari o svolgere

raccolte fondi?

Le imprese sociali posso-no avvalersi di volontari,ma sono tenute ad istitu-

ire un apposito registro e ad as-sicurarli contro infortuni, ma-lattie eresponsabilità civile ver-so terzi. Il numero dei volontarinon può superare quello dei la-voratori (articolo 13 del decretolegislativo n. 112/2017). Le en-trate derivanti dalla raccoltafondi devono essere intera-mente reinvestite nelle attivitàdi interesse generale. Icontrollisono svolti dal ministero delLavoro e delle Politiche Socialiper gli aspetti civilistici (per lesocietà cooperative è compe-tente invece il Mise, ossia il mi-nistero dello Sviluppo econo-mico) e dall'amministrazionefinanziaria per quanto riguardai profili fiscali.

Quali sono ieprincipali novitàintrodotte, con lariforma, perl'assegnazione del 5per mille e, inparticolare, peraccelerare l'effettivoaccesso ai contributi,superando lo scogliodell'arrivo dei fondialmeno 2 anni dopo?

Il D.lgs. n. 111/2017 estende-rà il beneficio agli enti delTerzo settore che si iscrive-

ranno nel relativo registro,quindi ad una platea di benefi-clari potenzialmente più vastadi quella attuale. Per accelerar-ne l'erogazione, si terrà contodelle preferenze espresse daicontribuenti nelle dichiarazio-ni presentate entro le scadenzeordinarie, senza considerare

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eventuali dichiarazioni corret-tive e integrative. Viene, inol-tre, previsto un termine peren-torio entro il quale gli enti do-vranno comunicare i dati ne-cessari al pagamento. Lesomme percepite non potran-no essere impiegate per pro-muovere campagne pubblicita-ne relative alla destinazione delcontributo.

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Cor o

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