+ All Categories
Home > Education > La nuova mediazione: tutte le novità

La nuova mediazione: tutte le novità

Date post: 27-Jun-2015
Category:
Upload: sicea
View: 418 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Description:
Il «Decreto del fare» n.69/2013, convertito in legge 98 del 9 agosto 2013, ha reintrodotto l’obbligatorietà del tentativo di mediazione per alcune controversie civili e commerciali: vediamo tutte le novità.
13
Leader in mediazione La nuova mediazione civile e commerciale
Transcript
Page 1: La nuova mediazione: tutte le novità

Leader in mediazione

La nuova mediazione

civile e commerciale

Page 2: La nuova mediazione: tutte le novità

l

ITER NORMATIVO

21 maggio 2008 - DIRETTIVA DELL’UNIONE EUROPEA 2008/52/CE: viene introdotto e definito in Europa l’istituto della mediazione civile e commerciale. Prime linee guida in materia di ADR

4 marzo 2010 – D.Lgs. 28/2010: recepimento della Direttiva europea 2008/52/CE ed introduzione in Italia della mediazione per la composizione dei conflitti tra soggetti privati relativi a diritti disponibili. Per alcune materie viene introdotta l’obbligatorietà del tentativo di mediazione.

4 novembre 2010 – D.M. 180/2010: linee guida del Ministero circa l’istituto della mediazione

Il 24 ottobre 2012 la Corte Costituzionale ha annullato per eccesso di delega legislativa l'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 28/2010 che introduceva l'obbligatorietà della mediazione civile prima di poter adire il giudice ordinario.

21 settembre 2013: con il «Decreto del fare» n.69/2013, convertito in legge 98 del 9 agosto 2013, viene reintrodotta l’obbligatorietà del tentativo di mediazione per alcune controversie civili e commerciali.

Page 3: La nuova mediazione: tutte le novità

LE NOVITA’

SPERIMENTAZIONE QUADRIENNALE

L’istituto della Mediazione obbligatoria ha natura sperimentale: il ricorso alla mediazione sarà d’obbligo

solo per 4 anni. Compito del Ministero della Giustizia

analizzarne l’andamento, i risultati e le problematiche.

Page 4: La nuova mediazione: tutte le novità

LE NOVITA’

Esce dall’elenco la responsabilità da sinistri stradali, mentre viene

aggiunta alla responsabilità medica quella sanitaria.

MATERIE PER CUI E’ OBBLIGATORIO IL TENTATIVO DI MEDIAZIONE:

condominio

diritti reali

divisioni

successioni ereditarie

patti di famiglia

locazioni

comodato

affitto di aziende

risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e

sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro

mezzo di pubblicità

contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Page 5: La nuova mediazione: tutte le novità

LE NOVITA’

COMPETENZA TERRITORIALE

le parti possono presentare istanza solo presso organismi

di mediazione presenti nel luogo del giudice

territorialmente competente per l’eventuale causa.

Page 6: La nuova mediazione: tutte le novità

LE NOVITA’

DURATA DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento di mediazione ha una durata massima

stabilita dalla legge di tre mesi, trascorsi i quali il processo

può iniziare o proseguire.

Page 7: La nuova mediazione: tutte le novità

LE NOVITA’

INCONTRO PRELIMINARE

La procedura di mediazione può svolgersi solo a seguito del

consenso delle parti raccolto in un incontro preliminare di

programmazione.

Solo lo svolgimento dell'incontro preliminare di programmazione è

condizione di procedibilità (per le materie indicate) e deve

svolgersi entro 30 giorni dal deposito dell'istanza.

Quando il primo incontro di programmazione tra le parti e il

mediatore si conclude con un mancato accordo, non è dovuto

alcun compenso per l’organismo di mediazione.

Page 8: La nuova mediazione: tutte le novità

LE NOVITA’

AGEVOLAZIONI FISCALI

Tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione sono esenti

dall’imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di

qualsiasi specie e natura.

Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro sino alla

concorrenza del valore di 50.000 euro.

In caso di successo della mediazione, le parti avranno diritto a un

credito d’imposta fino a un massimo di 500 euro per il pagamento

delle indennità complessivamente dovute all’organismo di

mediazione. In caso di insuccesso della mediazione, il credito

d’imposta è ridotto della metà.

Page 9: La nuova mediazione: tutte le novità

LE NOVITA’

MANCATA PARTECIPAZIONE

Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al

procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti

di prova nel successivo.

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della

domanda giudiziale, il giudice condanna la parte costituita che

non partecipa al procedimento senza giustificato motivo, al

pagamento di una somma pari al contributo unificato.

Page 10: La nuova mediazione: tutte le novità

LE NOVITA’

IL RUOLO DELL’AVVOCATO

DALL’AGERE AL CAVERE

Per le materie che rientrano nell’obbligatorietà, le parti dovranno

essere assistite da un Avvocato durante le sessioni di mediazione

L’accordo di conciliazione sottoscritto anche dagli avvocati di tutte

le parti, ha efficacia di titolo esecutivo senza ulteriori passaggi.

Gli avvocati sono mediatori di diritto ed hanno l’obbligo

dell’aggiornamento professionale.

Page 11: La nuova mediazione: tutte le novità

LE NOVITA’

IL GIUDICE

Il Giudice, anche in sede di appello, non si limita ad un

invito ma ha la possibilità di disporre che le parti si rivolgano ad

un Organismo di mediazione per l’espletamento del tentativo.

L’assolvimento di tale disposizione diviene condizione di

procedibilità dell’azione anche in sede di appello.

Page 12: La nuova mediazione: tutte le novità

LO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

La mediazione si introduce con una domanda all’organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, contenente l’indicazione dell’organismo investito, delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni.

Presentata la domanda presso l’organismo di mediazione, viene designato un mediatore ed è fissato un primo incontro di programmazione, in cui il mediatore verifica con le parti la possibilità di proseguire il tentativo di mediazione.

Domanda e data dell’incontro sono comunicate all’altra parte. Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l’assistenza di un avvocato

Per la mediazione obbligatoria, il mancato accordo in sede di primo incontro di programmazione vale come tentativo di mediazione esperito ai fini della procedibilità dell’azione giudiziale.

Page 13: La nuova mediazione: tutte le novità

Recommended