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La prevenzione del rischio dei principali
reati presupposto di cui al D. Lgs.
231/2001 nello svolgimento dell’attività
d’impresa da parte della società
fiduciaria
(Allegato B)
(Aggiornato al 15/5/2016)
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Sommario
1. PREMESSA .............................................................................................................................. 3
2. I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ........................ 4
2.1. Definizioni ............................................................................................................................ 4
2.2. Potenziali condotte illecite ................................................................................................. 5
2.3. Attività sensibili in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione ................... 8
2.4. Predisposizione di misure/presidi di controllo per eliminare o ridurre il rischio di
commissione di reati presupposto in relazione ai reati contro la Pubblica
Amministrazione ........................................................................................................................ 8
3. I REATI SOCIETARI ............................................................................................................ 25
3.1. Potenziali condotte illecite ............................................................................................... 25
3.2. Attività sensibili in relazione ai reati societari ............................................................... 26
3.3. Predisposizione di misure/presidi di controllo per eliminare o ridurre il rischio di commissione di reati presupposto in relazione ai reati societari ........................................ 27
4. I REATI DI RICETTAZIONE; RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO .................................... 33
4.1. Potenziali condotte illecite ............................................................................................... 33
4.2. Attività sensibili in relazione ai reati di riciclaggio ........................................................ 34
4.4. Predisposizione di misure/presidi di controllo per eliminare o ridurre il rischio di commissione di reati presupposto in relazione ai reati di riciclaggio ................................. 34
5. I REATI DI MARKET ABUSE ............................................................................................ 40
5.1. Definizioni .......................................................................................................................... 40
5.2. Potenziali condotte illecite ............................................................................................... 41
5.3. Attività sensibili in relazione ai reati di market abuse ................................................... 43
5.4. Predisposizione di misure/presidi di controllo per eliminare o ridurre il rischio di commissione di reati presupposto in relazione ai reati di market abuse ............................ 43
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1. PREMESSA
Per comprendere appieno i reati e, di conseguenza, le modalità comportamentali che la
Società fiduciaria deve prevenire con mezzi idonei e secondo le indicazioni di cui al d.lgs.
231/2001 (vedi la parte generale delle presenti Linee Guida), occorre una breve analisi
delle fattispecie di reato così come più approfonditamente descritte nell’allegato A delle
Linee Guida circa le diverse forme di manifestazione (vedi il concorso di persone nel
reato), rispetto alle potenziali modalità di verificazione ed in riferimento alle aree sensibili
per la concretizzazione delle stesse nelle quali occorrerà strutturare specifici presidi di
controllo.
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2. I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Per reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ci si riferisce qui ai reati previsti
dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001.
2.1. Definizioni
Per Pubblica Amministrazione, si intende, in via esemplificativa:
� i soggetti pubblici, ossia, principalmente, membri del Parlamento della Repubblica
Italiana, le amministrazioni pubbliche, quali le amministrazioni dello Stato, le
aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le
province, i comuni e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non
economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del
servizio sanitario nazionale;
� i pubblici ufficiali, ossia coloro che, pubblici dipendenti o privati, possono o devono
formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione, ovvero esercitare
poteri autoritativi1 o certificativi, nell’ambito di una potestà di diritto pubblico; gli
incaricati di pubblico servizio, ossia coloro che prestano un servizio pubblico ma
non sono dotati dei poteri del pubblico ufficiale ovvero che, pur agendo nell’ambito
di un’attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, non esercitano i
poteri tipici di questa e non svolgono semplici mansioni d’ordine né prestano opera
meramente materiale;
� le Autorità Pubbliche di Vigilanza, ossia, quegli enti dotati di particolare autonomia
ed imparzialità il cui obiettivo è la tutela di alcuni interessi di rilievo costituzionale,
quali il buon andamento della Pubblica Amministrazione, la libertà di concorrenza,
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la tutela della sfera di riservatezza professionale, la stabilità del sistema bancario, la
tutela dei mercati finanziari ecc..
2.2. Potenziali condotte illecite
In relazione ai reati previsti dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001, già illustrati nell’allegato
A delle presenti Linee Guida occorre considerare aree operative a rischio tutte le aree di
attività della Società che siano in relazione diretta o indiretta con le Pubbliche
Amministrazioni nazionali ed europee. Inoltre, si ritiene di considerare, ai fini della
considerazione delle aree a rischio e della predisposizione di principi di controllo, anche il
reato di corruzione tra privati di cui all’art. 2635 C.C., incluso tra i reati societari di cui
all’art. 25-ter d. lgs. 231/2001 (per l’analisi del quale si rimanda all’Allegato A delle
presenti Linee Guida).
Tale reato, infatti, pur differenziandosi dai reati contro la Pubblica Amministrazione
quanto al bene giuridico tutelato, assume caratteristiche operative analoghe ai reati
corruttivi di cui sopra. Si ritiene, pertanto, pur non dimenticando le specificità strutturali
di siffatto reato, di poterlo trattare insieme ai reati corruttivi “contro la Pubblica
Amministrazione” poiché essi sono sussumibili nelle stesse procedure/protocolli operativi
condividendo i medesimi presidi di controllo applicabili.
Innanzitutto, la commissione di reati corruttivi (quali Corruzione per l’esercizio della
funzione, Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, Induzione indebita a dare o
promettere utilità per quanto riguardo il soggetto indotto, Corruzione di persona
incaricata di un pubblico servizio, Corruzione in atti giudiziari, Corruzione tra privati)
può trovare occasione nell’area del procurement (ovvero nell’area di approvvigionamento
ed acquisti). Invero, alcune delle operazioni tipicamente utilizzate per “mascherare”
finalità di corruzione sono le operazioni di intermediazione e la stipula di contratti di
consulenza con soggetti esterni.
Inoltre, sempre nell’area approvvigionamenti, costituisce un’area potenzialmente a rischio
di commissione di reati contro la P.A. (quali Malversazione a danno dello Stato, Indebita
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percezione di erogazioni a danno dello Stato, Truffa in danno dello Stato o di un altro ente
pubblico e Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) la richiesta,
l’ottenimento e la gestione di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi
pubblici italiani o comunitari ovvero l’induzione in errore dello Stato mediante artifizi e
raggiri a fini di profitto. A titolo meramente esemplificativo integra il reato di Truffa
aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all’art. 640-bis c.p. la
richiesta di finanziamenti agli enti locali per l’effettuazione di corsi di formazione
professionale che vengano espletati con modalità diverse da quelle indicate nella richiesta.
Quanto invece l’area commerciale con riferimento all’individuazione ed alla gestione di
nuovi clienti, si segnala che nell’ambito di tale attività si potrebbe verificare il reato di
corruzione tra privati, che, come detto si ritiene di accomunare in questa sede ai reati di
cui all’art. 25.
Un’altra area a rischio di commissione dei reati in oggetto è quella delle risorse umane con
particolare riferimento alle attività di ricerca, assunzione e gestione del personale
dipendente.
Innanzitutto, può costituire terreno “fertile” per la commissione di reati corruttivi la
selezione e la gestione del personale dipendente. In questo specifico contesto, peraltro, si
ritiene nuovamente ricomprendere tra i “reati corruttivi” già sopra menzionati anche il
reato di Corruzione tra privati di cui all’art. 2635 c.c. previsto dall’art. 25-ter d.lgs.
231/2001. Infatti, la selezione e l'assunzione del personale così come il riconoscimento di
avanzamenti di carriera, aumenti retributivi, bonus, benefits, ecc. potrebbe essere
strumentale alla commissione del reato di corruzione, ove la selezione e assunzione così
come il conferimento di avanzamenti di carriera ed altri riconoscimenti avessero ad
oggetto una persona “vicina” a soggetti pubblici (o privati dai quali la Società potrebbe
ottenere un indebito vantaggio), e questi non fossero dati in forza di criteri meritocratici
ma al fine di ottenere vantaggi e/o trattamenti di favore per la Società.
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Inoltre, l’attività di gestione del personale dipendente può essere considerata area a rischio
anche per quanto riguarda gli “altri” reati contro la P.A. già richiamati. A titolo
meramente esemplificativo integra il reato di Truffa in danno dello Stato o di un altro ente
pubblico di cui all’art. 640, comma 2, n. 1 c.p. la falsa dichiarazione del datore di lavoro
all’INPS nella quale questo indichi di aver corrisposto a lavoratori dipendenti somme
relative ad assegni familiari ed indennità di malattia, così come la fittizia esposizione di
somme di altro tipo, corrisposte al lavoratore, idonea ad indurre in errore l’istituto
previdenziale sul diritto al conguaglio in ordine alle medesime
Ancora, costituisce area a rischio di commissione dei reati in commento l’area finanza e
tesoreria della Società. Infatti la gestione dei flussi finanziari, la gestione dei fondi
aziendali, l’impiego di disponibilità liquide e le gestione di partecipazioni societarie
possono costituire occasione di commissione di reati quali l’appropriazione indebita (ex
art. 646 c.p.) e l’infedeltà patrimoniale (ex art. 2634 c.c.) prodronomici alla creazione delle
provviste da utilizzare per finalità corruttive. Ad esempio, nell’ambito della gestione del
“denaro” della Società un soggetto potrebbe erogare denaro della società, in violazione
delle norme organizzative di quest’ultima, con la finalità di creare delle riserve di denaro
da utilizzare a fini corruttivi per l’ottenimento di vantaggi per sé e per la Società stessa.
Infine, per motivi analoghi costituisce area a rischio quella concernente le attività di
amministrazione e gestione del settore legale e degli affari societari. In particolare le
attività di registrazione, controllo e conservazione dei documenti contabili ed
extracontabili, il controllo di gestione, la redazione del bilancio e delle relazioni relative
alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società potrebbero essere svolte
illecitamente con l’obiettivo di creare delle provviste da utilizzare per fini corruttivi. Ad
esempio, costituisce uno schema tipico utilizzato da soggetti che possono influire sulle
menzionate attività della Società quello di apporre formalmente a bilancio delle somme,
riconducibili ad operazioni inesistenti giustificate da false fatturazioni, o comunque
provento di evasione fiscale, in realtà accantonate per poter essere utilizzate con finalità
corruttive.
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2.3. Attività sensibili in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione
Si indicano, inoltre a titolo esemplificativo e non esaustivo alcune attività “tipiche”
sensibili in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione ed al reato di corruzione
tra privati previsto dall’art. 25-ter d.lgs. 231/2001:
- gestione rapporti “fisiologici” con la Pubblica Amministrazione (es. permessi, licenze,
autorizzazioni all'attività);
- interazione con la Pubblica Amministrazione per erogazioni di contributi;
- rapporti con autorità giudiziaria (gestione di procedimenti in cui l’Ente è parte attiva/
passiva);
- gestione interventi ispettivi da parte della Pubblica Amministrazione;
- selezione del personale;
- gestione di eventi di comunicazione gestiti d'intesa con la Pubblica Amministrazione;
- gestione omaggi;
- gestione spese di rappresentanza;
- gestione pagamenti;
- concessione/cessione di beni mobili e/o immobili;
- selezione di fornitori, di consulenti e soggetti partner;
- attività che prevedono la gestione di fondi pubblici;
- attività volte all'utilizzo di sgravi fiscali o all'ottenimento di contributi pubblici.
2.4. Predisposizione di misure/presidi di controllo per eliminare o ridurre il
rischio di commissione di reati presupposto in relazione ai reati contro la
Pubblica Amministrazione
Al fine di predisporre misure idonee a fronteggiare il rischio di commissione dei reati in
oggetto si ritiene di poter fornire in questa sede, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
alcuni suggerimenti utili che tuttavia non possono ritenersi “sufficienti” alla
predisposizione di tutti i presidi dei controllo necessari ad un’idonea prevenzione dei reati
di riferimento.
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Infatti, l’attività di mappatura del rischio e le conseguente predisposizione di presidi di
controllo non può che essere analizzata in relazione allo specifico contesto
dell’organizzazione e dell’attività svolta da ogni singola Società.
A tal proposito, quindi, non vi è chi non veda come il primo ed imprescindibile presidio di
controllo che ogni Società deve apprestare consiste nella predisposizione di un Modello di
organizzazione e gestione e di un Codice etico, che presuppongono una precedente
attività di analisi della realtà “aziendale” di riferimento.
Tanto premesso, si ritiene qui di poter fornire qualche indicazione “di massima” volta ad
indicare proprio alcuni dei punti cardine da tenere in considerazione nella predisposizione
di un Modello di organizzazione.
Certamente, è un principio di indubbia valenza preventiva nonché di corretta
organizzazione aziendale, il principio di distribuzione delle responsabilità all’interno
dell’organigramma aziendale, la separazione delle funzioni ed il controllo reciproco (“four
eyes rule”).
Inoltre, è importante l’elaborazione e la conseguente adozione ed adeguata
pubblicizzazione di “procedure” per la regolamentazione di ogni ambito di attività
rilevante per la Società. Invero, la “procedimentalizzazione” del lavoro costituisce il punto
di partenza in chiave preventiva e, di conseguenza, ogni Società dovrebbe elaborare, a
completamento ed integrazione del Modello di organizzazione, specifiche procedure o
protocolli volti ad indicare le varie fasi delle attività sopra evidenziate con le relative
responsabilità di ogni funzione ed il contributo fornito in ordine al raggiungimento dei
rispettivi obiettivi/risultati finali.
Quanto ad incitazioni più specifiche, occorre sicuramente individuare, invia preventiva,
da una parte quali sono i soggetti qualificabili come “Pubblica Amministrazione” con i
quali la Società intrattiene rapporti, tenendo presente la differenza tra Pubblica
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Amministrazione diretta, gli organi dello Stato che svolgono attività amministrativa e
Pubblica Amministrazione indiretta, gli enti pubblici territoriali (Regioni, Provincie,
Comuni,) e istituzionali (CONI, INPS, CNR, ENEA, ecc.). Dall’altra occorre individuare i
soggetti incaricati ad intrattenere i singoli rapporti direttamente con la Pubblica
Amministrazione.
Con specifico riferimento, poi, alle varie aree di attività della Società, occorre, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, la redazione e implementazione di procedure/protocolli
in relazione alle seguenti attività:
1. Stipula di rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione
Il processo di stipula dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione deve
essere strutturato e redatto tenendo conto, oltre che della specifica organizzazione della
società di riferimento, dei seguenti principi di controllo:
� Livelli autorizzativi definiti nell’ambito di ciascuna fase operativa
caratteristica del processo.
� Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo di
definizione dell’accordo contrattuale con gli enti Pubblici;
� Attività di controllo della relativa documentazione;
� Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini
documentali;
� Sistemi premianti o di incentivazione.
� Attività di formazione rivolta a tutte le strutture della Società a qualsiasi
titolo coinvolte nelle attività di stipula dei rapporti contrattuali con la
Pubblica Amministrazione.
Inoltre:
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� i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o
documenti con rilevanza all’esterno della società devono essere espressamente
autorizzati;
� deve essere espressamente indicato che il personale non può dare seguito e deve
immediatamente segnalare le azioni dle caso al Responsabile qualunque richiesta di
indebiti vantaggi o tentativi di concussione o induzione indebita a dare o
promettere utilità da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione di cui
dovesse essere destinatario o semplicemente venire a conoscenza; il Responsabile
deve avere, a sua volta, l’obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta
all’Organismo di Vigilanza per le valutazioni del caso;
� qualora si previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella stipula dei rapporti
contrattuali con al Pubblica Amministrazione, i contratti con tali soggetti devono
contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto e
di impegno al suo rispetto;
� la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni
eventualmente coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dall’unità
organizzativa competente a valutare la qualità della prestazione; in ogni caso
occorre specificare che non è consentito riconoscere compensi in favore di
collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in
relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto.
2. Gestione dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione
L’attività di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e, segnatamente, la
gestione degli accordi connessi all’instaurazione e gestione dei rapporti contrattuali e
partecipativi ad Enti Pubblici, deve essere procedimentalizzata nel rispetto dei seguenti
principi di controllo:
� Livelli autorizzativi definiti nell’ambito di ciascuna fase operativa caratteristica
del processo;
� Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo di
gestione dell’accordo contrattuale con gli enti Pubblici;
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� Attività di controllo della relativa documentazione;
� Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini
documentali;
� Sistemi premianti o di incentivazione;
� Attività di formazione rivolta a tutte le strutture della Società a qualsiasi titolo
coinvolte nelle attività di gestione dei rapporti contrattuali con la Pubblica
Amministrazione.
3. Gestione delle attività inerenti la richiesta di autorizzazioni o l’esecuzione di
adempimenti verso la Pubblica Amministrazione
Occorre la predisposizione di uno specifico protocollo/procedura volto a definire
all’interno della Società la gestione di attività inerenti alla richiesta di autorizzazioni o
l’esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, quali a titolo
esemplificativo e non esaustivo:
� gestione dei rapporti con gli Enti assistenziali e previdenziali e realizzazione,
nei tempi e nei modi previsti, degli adempimenti di legge in materia di lavoro e
previdenza (INPS, INAIL, INPDAP, Direzione Provinciale Lavoro, Medicina
del Lavoro, Agenzia delle Entrate, Enti pubblici locali ecc…);
� gestione dei rapporti con le Camere di Commercio per l’esecuzione delle
attività inerenti il registro delle imprese;
� gestione dei rapporti con gli Enti Locali territorialmente competenti in materia
di smaltimento rifiuti;
� gestione dei rapporti con Amministrazioni Statali, Regionali, Comunali o Enti
locali (A.S.L., Vigili del Fuoco, Arpa, ecc.) per l’esecuzione di adempimenti in
materia di igiene e sicurezza e/o di autorizzazioni (ad esempio pratiche
edilizie), permessi, concessioni;
� gestione dei rapporti con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con le
Agenzie Fiscali e con gli Enti pubblici locali per l’esecuzione di adempimenti in
materia di imposte;
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� gestione dei rapporti con la Prefettura, la Procura della repubblica e le Camere
di Commercio competenti per la richiesta di certificati ed autorizzazioni.
Il processo di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione di
richieste di autorizzazioni o esecuzione di adempimenti deve essere strutturato e redatto
tenendo conto, oltre che della specifica organizzazione della società di riferimento, dei
seguenti principi di controllo:
� Livelli autorizzativi definiti nell’ambito di ciascuna fase operativa
caratteristica del processo.
� Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo di
richieste di autorizzazioni o esecuzione di adempimenti verso la Pubblica
Amministrazione al fine di garantire, per tutte le fasi del processo un
meccanismo di maker and checker;
� Attività di controllo: le attività devono essere svolte in modo da garantire la
veridicità, la completezza, la congruità e la tempestività nella
predisposizione dei dati e delle informazioni a supporto dell’istanza di
autorizzazione o forniti in esecuzione degli adempimenti, prevedendo, ove
opportuno, specifici controlli in contraddittorio;
� In particolare, dove l’autorizzazione/adempimento preveda l’elaborazione
di dati ai fini della predisposizione di documenti richiesti dall’Ente pubblico,
è effettuato un controllo sulla correttezza delle elaborazioni da parte di
soggetti diversi da quelli deputato all’esecuzione dell’attività;
� Tracciabilità del processo sia a livello informativo sia a livello documentale.
4. Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi
Occorre un protocollo volta a regolare la gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali
(amministrativo, penale, civile, fiscale, giuslavoristico e previdenziale) e degli accordi
transattivi con Enti pubblici.
Tali attività, infatti, potrebbero presentare potenzialmente occasioni per la commissione
sia di reati corruttivi, tra i quali in particolare il reato di “corruzione in atti giudiziari”, e
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del reato di “truffa ai danno dello Stato” nonché del reato di “induzione a non rendere
dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria” previsto dall’art.
25-decies del d.lgs. 231/2001.
Il protocollo de quo deve essere redatto con l’obiettivo di garantire il rispetto, da parte della
Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività, e
tracciabilità nell’esecuzione dell’attività in oggetto. Il protocollo, inoltre, deve affrontare le
macro-fasi dell’attività di gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi, tra le quali:
� apertura del contenzioso;
� gestione della vertenza;
� ricezione, analisi, valutazione degli atti relativi alla vertenza;
� predisposizione dei fascicoli documentali;
� partecipazione, ove utile o necessario, al giudizio;
� intrattenimento dei rapporti costanti con i professionisti incaricati, individuati
nell’ambito dell’apposito albo;
� predisposizione dei rapporti periodici sullo stato della vertenza, in relazione al
verificarsi di eventi rilevanti.
Il processo di gestione degli accordi transattivi riguarda invece tutte le attività necessarie
per prevenire o dirimere una controversia attraverso accordi o reciproche rinunce e
concessioni, al fine di evitare l’insinuarsi o il proseguire di procedimenti giudiziari.
La fasi principali di tale processo sono:
� analisi dell’evento da cui deriva la controversia e verifica dell’esistenza di
presupposti per addivenire alla transazione;
� gestione delle trattative finalizzate alla definizione e alla formalizzazione della
transazione;
� redazione, stipula, ed esecuzione dell’accordo transattivo.
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Il processo descritto nel protocollo sulla gestione del contenzioso deve essere gestito dalla
Struttura competente per materia, in coordinamento con la Struttura interessata dalla
controversia e con gli eventuali professionisti esterni incaricati. Ove manchi una struttura
competente per materia, ad esempio in caso di Società di piccole dimensioni, il processo
deve essere gestito dal soggetto che svolge funzioni di amministrazione in collaborazione
con il soggetto che svolge le funzioni relativamente alle quali la controversia si riferisce.
Il sistema di controllo a presidio dei processi decritti va strutturato, tenendo conto
dell’organizzazione aziendale della Società e sulla base dei seguenti fattori:
� livelli autorizzativi definiti;
� segregazione dei compiti;
� attività di controllo;
� tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini
documentali.
Inoltre, la Società dovrebbe organizzare specifici incontri annuali volti a sensibilizzare tutti
i dipendenti che operano nell’Area aziendale interessata, sulle tematiche inerenti i processi
operativi definiti sensibili.
Inoltre, occorre che i soggetti o le Strutture coinvolte nella gestione dei contenziosi e degli
accordi transattivi con la Pubblica Amministrazione osservino il protocollo relativo, il
Codice Etico e le norme di legge.
In particolare:
� i soggetti a cui compete l’onere di firma di atti o documenti rivolti a soggetti esterni
nell’ambito dei processo descritti devono a tal fine essere appositamente incaricati;
� quando venga dato incarico a professionisti/consulenti esterni, l’attribuzione
dell’incarico è soggetta ad approvazione della funzione o del soggetto competente a
valutare la congruità e la qualità della prestazione fornita rispetto al compenso
richiesto;
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� l’effettivo pagamento della prestazione fornita da professionisti/consulenti esterni
è soggetta all’approvazione della funzione competente a valutare la prestazione
fornita come sopra menzionato; deve essere imposto il divieto di riconoscere
compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico
da svolgere e/o nel valore delle controversia;
� deve essere espressamente imposto al personale il dovere di immediata
segnalazione al proprio Responsabile in caso di richieste di indebiti vantaggi o
tentativi di concussione da parte di un funzionario dell’Amministrazione Pubblica
di cui dovesse essere destinatario o venire a conoscenza; a tal proposito deve essere
predisposto un apposito canale per le segnalazioni, rivolto a fornire adeguata
risposta a quei casi in cui il dipendente/soggetto si trovi a venire a conoscenza di
fatti in cui risulti coinvolto il proprio Responsabile o un superiore gerarchico, con le
relative garanzie in merito all’anonimato a alla tutela del soggetto “segnalante”; al
Responsabile a cui sia riportata una segnalazione così come alla funzione
competente a ricevere segnalazioni deve essere imposto l’obbligo di trasmissione
delle stesse all’organo amministrativo della Società ed all’Organismo di Vigilanza.
5. Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza
Occorre la predisposizione di un protocollo volto a regolare la gestione dei rapporti con le
Autorità di Vigilanza e relativo a qualsiasi attività posta in essere dalla Società in
occasione di segnalazioni, adempimenti, comunicazioni, richieste e visite ispettive.
Tali attività, ai sensi del d.lgs. 231/2001, potrebbero infatti presentare potenzialmente
occasioni per la realizzazione di reati corruttivi e per la commissione, in particolare, del
reato di “ostacolo all’esercizio delle funzioni di Autorità di Pubblica Vigilanza” (ex art.
2638 C.C.) previsto dall’articolo 25-ter del decreto.
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Il protocollo de quo deve essere volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della
normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nella
gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza, quali:
� Autorità garante per la privacy;
� Autorità garante per la concorrenza e il mercato (AGCM);
� Commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB);
� Ministero dell’economia e delle finanze;
� Banca d’Italia;
� Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP);
� Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS).
Inoltre, occorre che il protocollo informi anche il comportamento della Società nei
confronti di analoghe e similari autorità di vigilanza estere.
Il protocollo deve affrontare le macro-fasi delle attività inerenti la gestione dei rapporti
con le Autorità di Vigilanza tra le quali:
� elaborazione/trasmissione delle segnalazioni occasionali o periodiche alle Autorità
di Vigilanza;
� richieste/istanze di abilitazioni e/o di autorizzazioni;
� riscontri e adempimenti connessi a richieste/istanze delle Autorità di Vigilanza;
� gestione dei rapporti con i Funzionari delle Autorità di Vigilanza in occasione di
visite ispettive.
Il sistema di controllo da predisporre a presidio del processo descritto si deve basare su
alcuni principi fondamentali, tra i quali:
� livelli autorizzativi definiti nell’ambito di ciascuna fase operativa caratteristica del
processo;
� segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo di gestione
dei rapporti con le Autorità di Vigilanza;;
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� attività di controllo;
� tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini
documentali.
La Società dovrebbe organizzare specifici incontri volti a sensibilizzare tutti i dipendenti
che operano nell’Area aziendale interessata sulle tematiche inerenti i processi operativi
oggetto del protocollo.
Inoltre, occorre che i soggetti o le Strutture coinvolte nella gestione rapporti con le
Autorità di Pubblica Vigilanza osservino il protocollo relativo, il Codice Etico e le norme
di legge.
In particolare;
� i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o
documenti con rilevanza all’esterno della Società devono essere appositamente
incaricati;
� il personale non può dare seguito e deve immediatamente segnalare al proprio
Responsabile a attraverso il canale espressamente dedicato qualunque richiesta di
indebiti vantaggi o tentativo di concussione da parte di un soggetto dell’Autorità di
Vigilanza di cui dovesse essere destinatario o semplicemente venire a conoscenza; il
Responsabile ha a sua volta l’obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta
all’organo amministrativo ed all’’Organismo di vigilanza per le valutazioni del caso.
� devono essere puntualmente trasmesse le segnalazioni periodiche alle Autorità di
Vigilanza e tempestivamente riscontrate le richieste/istanze pervenute alla stessa
Autorità;
� nell’ambito delle ispezioni effettuate da parte di Funzionari delle Autorità presso la
sede della Società, fatte salve le situazioni in cui siano gli stessi Funzionari a
richiedere colloqui diretti con il personale della Società, partecipano agli incontri
con i Funzionari almeno due soggetti.
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In ogni caso deve essere espressamente vietato dare seguito a comportamenti che possano
rientrare in alcuna delle fattispecie di reato elencate nel d.lgs. 231/2001, tra i quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo:
� esibire documenti e dati incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
� tenere una condotta ingannevole che possa indurre le Autorità di Vigilanza in
errore;
� chiedere o indurre i rappresentati dell’Autorità di Vigilanza a trattamenti di favore
ovvero ometter informazioni dovute al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni
di Vigilanza;
� promettere o versare/offrire somme di denaro, doni o gratuite prestazioni al di
fuori dalla prassi aziendale e dal contesto in cui si opera (da notare tuttavia che con
riferimento alla gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza ogni eccezione
deve essere interpretata in senso restrittivo) e accordare vantaggi qualsiasi natura
(quali ad esempio l’assunzione di parenti o affini) a rappresentanti dell’Autorità di
Vigilanza a titolo personale con la finalità di promuovere o favorire interessi della
società.
6. Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi
professionali
Occorre la predisposizione di un apposto protocollo volto a regolare le attività di tutte le
strutture o dei soggetti della Società coinvolte nella gestione delle procedure acquisitive
dei beni e dei servizi tra cui prestazioni a contenuto intellettuale di qualsiasi natura (quali
ad es. legale, fiscale, tecnica, giuslavoristica, amministrativa, organizzativa, ecc.), ivi
incluso il conferimento di incarichi professionali ovvero di consulenze.
Infatti, tali attività possono costituire una delle modalità attraverso cui, ai sensi del d.lgs.
231/2001, la Società commetta reati “corruttivi”.
20
In particolare, la gestione non trasparente di questi processi costituisce una modalità
“tipica” per costituire “fondi neri” attraverso il pagamento di prezzi superiori all’effettivo
valore del bene/servizio ottenuto. Tali riserve occulte di denaro, poi,vengono tipicamente
utilizzate per la realizzazione dei reati corruttivi.
Occorre dunque la definizione di un processo, all’interno del protocollo, che definisca le
misure da adottare in ordine alla prevenzione di tali reati.
L’attività di gestione delle procedure di acquisizione di beni/servizi è normalmente
costituita dalle seguenti macro-fasi:
� definizione e gestione del budget;
� gestione degli approvvigionamenti;
� gestione del ciclo passivo;
� gestione dei fornitori.
Il protocollo da redigere deve recepire un sistema di controllo che si basi sui seguenti
fattori:
� livelli autorizzativi definiti;
� segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo di gestione
delle procedure acquisitive;
� attività di controllo: il protocollo deve identificare i controlli che devono essere
svolti a cura di ciascuna struttura o soggetto interessato in ogni fase del processo;
� tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini
documentali.
Occorre poi che al Società organizzi specifici incontri ed attività di formazione per
illustrare il contenuto del protocollo e sensibilizzare tutti i dipendenti coinvolti in tali
processi ai potenziali rischi insiti nelle relative attività.
21
Il protocollo da predisporre dovrà tener conto, oltre della specificità legate
all’organizzazione aziendale della Società, di alcune misure utilizzabili in via preventiva,
tra le quali:
� la documentazione contrattuale che regola il conferimento di contratti di fornitura o
di incarichi professionali deve contenere un’apposita dichiarazione di conoscenza
della normativa di cui al d.lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto;
� deve essere fatto divieto di assegnare incarichi di fornitura ed incarichi
professionali in assenza di autorizzazioni alla spesa e dei necessari requisiti di
professionalità, qualità e convenienza del bene o servizio fornito;
� deve essere fatto divieto di procedere all’attestazione di regolarità in fase di
ricezione di beni/servizi in assenza di un’attenta valutazione di merito e di
congruità in relazione al bene/servizio ricevuto;
� effettuare pagamenti in favore di fornitori della Società che non trovino adeguata
giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale in essere con gli stessi.
7. Gestione di omaggi, spese di rappresentanza, beneficienze, sponsorizzazioni
Occorre che ogni Società elabori ed adotti uno specifico protocollo dedicato ed applicabile
a tutte le strutture/soggetti della società che possano astrattamente essere coinvolte nella
gestione di omaggi, spese di rappresentanza, donazioni e sponsorizzazioni.
Si segnala che, ai fini della redazione del protocollo, è necessario preventivamente fornire
delle definizioni universalmente valide all’interno del sistema normativo interno della
Società. A titolo esemplificativo, si dovrà fornire alcune definizioni del tipo di seguito
indicato:
� per omaggi si intendono le elargizioni di modico valore offerte nell’’ambito delle
ordinarie relazioni di affari, al fine di promuovere l’immagine della Società;
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� per spese di rappresentanza si intendono le spese sostenute dalla Società
nell’espletamento delle relazioni commerciali, destinate a promuovere e migliorare
l’immagine della Società (es. spese per colazioni e rinfreschi);
� per donazioni si intendono le elargizioni in denaro che la Società destina
esclusivamente ad Enti senza fini di lucro;
� per sponsorizzazioni si intendono la promozione, la valorizzazione ed il
potenziamento dell’immagine della Società attraverso la stipula di contratti atipici
con enti esterni (ad es. società o gruppi sportivi, l’organizzazione di un evento di
Enti senza fini di lucro o Enti ed organismi locali, ecc.).
Tutte queste attività, infatti, ai sensi del d.lgs. 231/2001 possono costituire una delle
modalità strumentali attraverso cui commettere reati corruttivi. In particolare, una
gestione non trasparente dei processi relativi ad omaggi, spese di rappresentanza,
donazioni e sponsorizzazioni rappresenta una delle modalità “tipiche” di commissione di
tali reati, ad esempio attraverso il riconoscimento/concessione di vantaggi ad esponenti
della Pubblica Amministrazione al fine di favorire interessi della Società ovvero la
creazione di disponibilità utilizzabili per la realizzazione dei reati in questione.
I processi di gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza si riferiscono
all’acquisto di beni/servizi destinati ad essere offerti, in qualità di cortesia commerciale, a
soggetti quali clienti, fornitori, Enti della Pubblica Amministrazione, istituzioni pubbliche
e altre organizzazioni.
Tali processi devono essere sviluppati a partire dalle regole operative interne di ogni
Società in materia di spesa e in coerenza con la protocollo sulla “gestione delle procedure
acquisitive dei beni e dei servizi degli incarichi professionali”, tenendo conto delle macro-
fasi del processo che possono essere individuate, ad esempio nella:
� individuazione della Società /organizzazione destinataria della
prestazione/donazione;
� effettuazione di un’attività di due diligence sulla società destinataria
� esame dell’iniziativa/progetto proposto;
23
� autorizzazione alla spesa e, qualora previsto, stipula dell’accordo/contratto;
� erogazione dell’elargizione della prestazione/donazione.
Il sistema di controllo che deve essere sviluppato dalla Società per presidiare tali attività
ed attuare la prevenzione dei reati richiesta dal d.lgs. 231/2001 occorre tenere sempre in
considerazione i ben noti fattori che si ritiene ancora una volta di elencare:
� livelli autorizzativi definiti;
� segregazione dei compiti;
� attività di controllo;
� tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini
documentali.
8. Gestione del processo di selezione del personale
Ogni società deve dotarsi di un protocollo avente ad oggetto la regolamentazione del
processo di selezione del personale. Detto processo, infatti, ai sensi del d.lgs. 231/2001,
Può costituire una delle modalità strumentali attraverso le quali la Società potrebbe
commettere reati corruttivi. La gestione non trasparente del processo di selezione del
personale favorisce la commissione dei menzionati reati attraverso la promessa di
assunzione verso rappresentanti della Pubblica Amministrazione o soggetti ad essi affini
o verso soggetti da questi ultimi indicati al fine di influenzarne l’indipendenza di giudizio
o per assicurare un vantaggio di qualsiasi tipo per la Società.
Il processo di selezione ed assunzione del personale deve essere elaborato in relazione alla
specifica realtà aziendale della Società tenendo conto delle macro-fasi del processo:
� selezione del personale;
� formalizzazione dell’assunzione.
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Qualora il processo riguardi personale diversamente abile, il reclutamento dei candidati
avverrà nell’ambito delle liste di soggetti appartenenti alle categorie protette, da richiedere
al competente Ufficio del Lavoro.
Occorre inoltre individuare la struttura competente per la selezione ed assunzione di
personale specialistico altamente qualificato o di figure destinate a posizioni di vertice.
Il protocollo de quo deve essere elaborato tenendo conto dei noti fattori:
� livelli autorizzativi definiti;
� segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo;
� attività di controllo;
� tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini
documentali.
La società dovrà organizzare specifici incontri di formazione rivolti ai dipendenti della
funzione competente.
In particolare, dovrà essere fatto espresso divieto nel relativo protocollo, nonché essere
oggetto essenziale dell’attività di formazione dei dipendenti:
� la necessità di segnalazione al proprio Responsabile o al canale dedicato di
qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativo di concussione da parte di un
funzionario della Pubblica Amministrazione o da soggetto ad esso assimilato per le
finalità del d.lgs. 231/2001;
� divieto di promettere o dare seguito a richieste di assunzione in favore di
rappresentanti/esponenti della Pubblica Amministrazione o di soggetti ad essi
equiparati per le finalità del d.lgs. 231/2001, ovvero di soggetti indicati da questi
ultimi, al fine di influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare
qualsiasi vantaggio alla Società.
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3. I REATI SOCIETARI
Per reati societari ci si riferisce qui ai reati previsti dall’ art. 25-ter del d.lgs. 231/2001.
Nonostante si sia già fornita la trattazione dei menzionati reati nell’Allegato A delle
presenti Linee Guida si ritiene, e per l’importanza che assumono siffatti reati nell’ambito
dell’attività delle società fiduciarie, e per il tecnicismo che li caratterizza (tali reati sono
invero tutt’altro che di immediata comprensione “a prima lettura”), di soffermarsi
preliminarmente sull’approfondimento di alcune aspetti caratteristici di tali reati.
3.1. Potenziali condotte illecite
In relazione ai reati societari di cui all’art. 25-ter costituiscono aree a rischio, da una parte,
le aree della Società coinvolte nella gestione della contabilità della Società, ovvero nella
predisposizione di bilanci, relazioni e comunicazioni sociali, così come le aree coinvolte
nella gestione delle verifiche eseguite dagli organi di controllo interni ed esterni, le attività
svolte dalle funzioni deputate alla predisposizione di documenti ai fini delle deliberazioni
degli organi deputati, la gestione sociale (gestione dei conferimenti, degli utili e delle
riserve, operazioni sulle partecipazione e sul capitale), la gestione dei rapporti con le
Autorità di vigilanza (Banca d’Italia ecc.).
In particolare, è “tipicamente” area sensibile ai reati societari l’area finanziaria della
Società, deputata alla gestione dei flussi finanziari, alla gestione dei fondi aziendali,
all’impiego di disponibilità liquide ed alla gestione per conto terzi di partecipazioni
solitarie.
Va ritenuta poi a rischio l’area amministrazione – legale - affari societari per quanto
concerne l’attività di registrazione, verifica e conservazione dei documenti contabili ed
extracontabili, il controllo di gestione, la redazione del bilancio, delle relazioni
comunicazioni ai soci e/o ai terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e
finanziaria della Società o della società cliente, la tenuta dei libri sociali della Società o
della società cliente, le operazioni sull’integrità del capitale sociale, la tenuta dei rapporti
26
con le società di revisione per quanto riguarda la Società e l’espletamento dell’incarico
della revisione di società clienti, la tenuta dei rapporti con il Collegio sindacale della
Società e la tenuta dei rapporti con lo stesso nell’ambito dell’attività svolta per società
clienti.
Vanno ancora annoverate tra le aree a rischio quelle concernenti le funzioni corporate e la
direzione generale nell’attività di gestione delle relazioni tra l’Alta Direzione, il Consiglio
di Amministrazione e gli azionisti, la gestione della struttura organizzativa, del sistema di
controllo interno e delle procedure deliberative e per quanto riguarda il coordinamento
sul funzionamento degli organi di governo e di controllo e le relazioni ed il rapporto tra
questi ultimi e la struttura direzionale.
3.2. Attività sensibili in relazione ai reati societari
Si indicano, inoltre a titolo esemplificativo e non esaustivo alcune attività “tipiche” che da
considerare sensibili in relazione ai reati societari previsti dall’art. 25-ter d.lgs. 231/2001
Si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo alcune attività sensibili in relazione ai
reati societari:
- divulgazione di informazioni contabili (es. pubblicazione bilancio);
- gestione conflitto di interesse degli Amministratori;
- organizzazione generale per la tenuta della contabilità ed i relativi controlli in sede di
gestione delle chiusure contabili;
- profilatura accessi sistemi informatici per la tenuta della contabilità;
- rapporti con soggetti ai quali la legge attribuisce funzioni di controllo, revisione o
vigilanza;
- compimento di operazioni simulate e/ o di altri artifizi posti in essere per alterare il
prezzo di strumenti finanziari;
- divulgazione di informazioni finalizzate ad alterare il prezzo di strumenti finanziari;
- selezione di fornitori, di consulenti e soggetti partner;
- concessione/ cessione di beni mobili e/ o immobili;
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- gestione degli omaggi;
- gestione delle spese di rappresentanza;
- selezione del personale;
- gestione di eventi di comunicazione gestiti d'intesa con privati;
- erogazione di contributi.
3.3. Predisposizione di misure/presidi di controllo per eliminare o ridurre il
rischio di commissione di reati presupposto in relazione ai reati societari
1. Gestione dei flussi e dei movimenti finanziari/Gestione della funzione di controllo e
di revisione
Si ritiene la necessità della predisposizione di un protocollo rivolto al Consiglio di
Amministrazione ed a tutte le strutture della Società coinvolte nella gestione dei
movimenti finanziari e dei rapporti con il Collegio sindacale e la società di Revisione in
occasione di verifiche e controlli svolti da tali Organi, in ottemperanza alle prescrizioni di
legge. Il medesimo protocollo, inoltre, deve essere rivolto alla struttura della Società che
gestisce l’attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, ove la Società fornisca
tale servizio.
Il protocollo deve essere volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della
normativa vigente per gli adempimenti fiscali, societari, contributivi, e dei principi di
trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nella gestione delle attività in oggetto.
In particolare, nell’ambito dell’attività di verifica propria del Collegio Sindacale e della
società di Revisione, la gestione dei rapporti con tali soggetti si articola nelle seguenti
attività:
� comunicazione delle informazioni periodiche previste;
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� comunicazione di informazioni e dati societari e messa a disposizione della
documentazione, sulla base delle richieste ricevute.
I principi di controllo da tenere in considerazione nella predisposizione di un protocollo
dedicato sono, tra gli altri:
� partecipazione regolare e continua del Collegio sindacale alle riunioni del Consiglio
di Amministrazione, a garanzia della effettiva conoscenza da parte del Collegio
sindacale in merito alle scelte della Società;
� tempestiva e completa evasione delle richieste di documentazione specifica
avanzate dal Collegio sindacale nell’espletamento della propria attività di vigilanza
e controllo;
� tempestiva e completa evasione, a cura delle strutture competenti, delle richieste di
documentazione specifica avanzata dalla società di Revisione nell’espletamento
delle proprie attività di verifica e controllo e valutazione dei processi
amministrativo-contabili;
� tempestiva e completa messa a disposizione della società di Revisione, da parte
delle strutture interessate, della documentazione disponibile relativa alle attività di
controllo ed ai processi operativi seguiti, sui quali i revisori effettuano le proprie
attività di verifica;
� livelli autorizzativi definiti nell’ambito di ciascuna fase operativa del processo
� segregazione dei compiti tra i soggetti coinvolti nel processo di gestione dei
rapporti con il Collegio Sindacale e la società di Revisione;
� tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini
documentali.
Oggetto del protocollo devono essere delle prescrizione generiche così come delle
prescrizioni specifiche rivolte alle procedimentalizzazione dei processi in oggetto. Le
prescrizioni generiche possono essere del tenore di imporre a tutte le strutture della
Società coinvolte nei processi la massima diligenza, professionalità, trasparenza e pieno
rispetto del ruolo istituzionale degli organi intranei ed estranei alla Società.
29
Le prescrizioni specifiche, invece, devono tenere conto delle struttura e
dell’organizzazione di cui la Società si è dotata e possono trarre spunto da alcune
prescrizioni di seguito indicate:
� devono essere puntualmente trasmesse le comunicazioni periodiche al Collegio
Sindacale e alla società di Revisione, e tempestivamente riscontrate le
richieste/istanza pervenute dagli stessi;
� i dati ed di documenti devono essere resi disponibili in modo puntuale ed in un
linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo in modo da fornire informazioni accurate,
complete, fedeli e veritiere;
� ciascuna Struttura della Società è formalmente responsabile dell’archiviazione e
della conservazione di tutta la documentazioni formalmente prodotta e/o
consegnata al Collegio Sindacale e ai Revisori nell’ambito della propria attività;
� l’effettuazione dei pagamenti mediante il frazionamento in più passaggi ed il
coinvolgimento di (almeno) due distinte funzioni aziendali, fermi restando i vincoli
giuridici costituiti dalla legale rappresentanza della Società e dell’attribuzione
secondo statuto dell’amministrazione ordinaria/straordinaria;
� la rimborsabilità, a favore dei dipendenti, dei costi o spese dagli stessi anticipati per
ragioni di servizio esclusivamente a fronte dell’esibizione di pezze giustificative
nominative recanti data, ragione sociale del destinatario e causale della spesa
sostenuta;
� disciplinare il processo di pagamento delle competenze da liquidarsi in favore dei
consulenti esterni;
� disciplinare i processi di rendicontazione e riconciliazione delle voci di spesa/costo
e delle uscite collegate al ciclo passivo di fatturazione;
� limitare le operazioni c.d. per cassa ad esempio demandandone l’esecuzione a
persona ad esso espressamente designata con atto formale e scritto;
� prevedere l’effettuazione di accurati controlli da parte del Responsabile
Amministrativo e/o del Controllo di Gestione della Società in ordine alla effettività
delle prestazioni indicate sulle fatture ricevute, sugli ordini inviati, sui pagamenti in
entrata ed in uscita e sulla “cassa”, così da impedire la creazione di riserve extra-
contabili;
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� prevedere l’installazione di uno strumento operativo (quale ad es. un software
gestionale) che consenta di monitorare tutti i flussi finanziari e contabili, in entrata
ed in uscita, da e verso banche, fornitori, clienti, altre controparti e che non consenta
la cancellazione dei dati senza lasciare traccia.
2. Gestione delle informative periodiche e delle comunicazioni sociali
Occorre la predisposizione di uno specifico protocollo rivolto alle strutture della Società
coinvolte nella predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni sociali
relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.
Infatti, nell’ambito dei processi sensibili ai fini dell’informativa finanziaria, assumono
particolare rilievo le attività strettamente funzionali alla produzione del bilancio
d’esercizio, delle situazioni contabili infrannuali, alla determinazione degli oneri fiscali e
lo svolgimento degli adempimenti relativi alle imposte dirette ed indirette.
Tali attività riguardano le attività del tipo di seguito indicate:
� gestione della contabilità e delle segnalazioni di vigilanza;
� predisposizione e redazione del bilancio d’esercizio civilistico;
� gestione degli adempimenti fiscali.
Inoltre, presidi di controllo speculari a quelli elaborati nel protocollo de quo dovranno
essere elaborati in relazione all’attività della Società, ove posta in essere, di gestione della
contabilità di persone fisiche e giuridiche clienti e fatto oggetto di un altro specifico
protocollo volto a regolare puntualmente tale attività.
I principi di controllo che devono costituire oggetto del protocollo volto a regolare la
formazione dei documenti che contengono comunicazioni sociali relative alla situazione
economica, patrimoniale e finanziaria della Società devono essere predisposti sulla base
delle specifiche procedure poste in essere da quest’ultima e possono essere del seguente
tenore:
31
� necessità di identificare con chiarezza e completezza le funzioni interessate nonché i
dati e le notizie che le stesse devono fornire;
� necessità di identificare i criteri per le rilevazioni contabili dei fatti aziendali e per la
valutazione delle singole poste;
� necessità di determinare le scadenze, gli argomenti oggetto di comunicazione e
informativa, l’organizzazione dei relativi flussi e l’eventuale richiesta di rilascio di
apposite attestazioni;
� previsione della trasmissione di dati ed informazioni alla Struttura responsabile
della raccolta attraverso un sistema che consente la tracciabilità delle singole
operazioni e l’identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
� previsione dei criteri e delle modalità per l’elaborazione dei dati della Società
necessari per la formazione del bilancio;
� segregazione delle funzioni;
� attività di controllo;
� tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini
documentali.
Inoltre il protocollo in oggetto deve esplicitare che le Strutture della Società coinvolte a
qualsiasi titolo nella tenuta della contabilità e della successiva predisposizione/deposito
delle comunicazioni sociali in merito alla situazione economico e patrimoniale della
Società (bilancio di esercizio, relazione sulla gestione, relazioni trimestrali e semestrali(,
sono tenute ad osservare le prescrizioni indicate oltre alla previsione di legge ed in
generale tenere comportamenti improntati a principi di trasparenza, accuratezza e
completezza delle informazioni contabili al fine di produrre situazioni economiche,
patrimoniali e finanziarie veritiere e tempestive anche ai sensi e per le finalità di cui agli
artt. 2621 e 2622 del Codice Civile.
Inoltre, si ritiene opportuno inserire nel protocollo de quo l’espresso divieto di porre in
essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano integrare
alcuna delle fattispecie di reato societario di cui all’art. 25-ter né di alcuna altra fattispecie
di reato, più in particolare, a titolo meramente esemplificativo:
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� rappresentare o trasmettere per l’elaborazione e la rappresentazione in bilanci,
relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi, o, comunque,
non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria
della Società;
� omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione, patrimoniale e
finanziaria della Società.
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4. I REATI DI RICETTAZIONE; RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO
Costituiscono certamente un rischio da prevenire nel corso dell’attività della Società
fiduciaria i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita e autoriciclaggio rispettivamente disciplinati agli artt. 648, 648-bis, 648-
ter e 648-ter.1 c.p. e previsti dall’art. 25-octies del d.lgs. 231/2001, per la descrizione dei
quali si rimanda all’Allegato A delle presenti Linee Guida.
4.1. Potenziali condotte illecite
Le aree della Società che devono essere dotate di specifici protocolli prevenzionistici in
quanto a rischio di commissione di tali reati sono potenzialmente le più varie.
Tra queste, in particolare, si può annoverare, ad esempio, l’area di corporate governance e
direzione generale per quanto riguarda la decisioni relative ad operazioni straordinarie.
Ancora, si può annoverare l’area approvvigionamento – acquisti/investimenti, quindi
l’acquisto di beni che siano di consumo o di investimento, materiali o immateriali, di
servizio o di prestazioni professionali così come, specularmente costituisce area
potenzialmente a rischio quella commerciale – vendite, dedicata alla vendita dei servizi
oggetto dell’attività di impresa, alle fasi genericamente riferibili al ciclo attivo della Società
e ad eventuali ricavi extraoperativi.
Altresì, si può menzionare l’area di finanza e controllo per quanto riguarda la gestione dei
flussi finanziari, l’utilizzo dei fondi aziendali e l’impiego della liquidità disponibile così
come l’ottenimento o specularmente la concessione di finanziamenti e la gestione di
partecipazioni societarie in proprio o per conto terzi.
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Ancora, occorre considerare le aree relative all’amministrazione, al legale ed agi affari
societari per quanto concerne: le attività di registrazione, controllo e conservazione dei
documenti contabili ed extracontabili ed al controllo di gestione; la redazione del bilancio,
relazioni, comunicazioni ai soci, alla società di revisione e/o ai terzi relative alla situazione
economica, patrimoniale e finanziaria; la tenuta dei libri sociali; gli adempimenti fiscali; la
gestione di eventuali accordi transattivi; le gestione di atti di liberalità.
4.2. Attività sensibili in relazione ai reati di riciclaggio
Inoltre, si segnala quelle che possono ritenersi attività sensibili in relazione ai reati in
oggetto:
� acquisti effettuati dalla Società;
� concessione/ cessione di beni mobili e/ o immobili;
� erogazione di contributi;
� gestione dei pagamenti.
4.4. Predisposizione di misure/presidi di controllo per eliminare o ridurre il
rischio di commissione di reati presupposto in relazione ai reati di riciclaggio
Il presidi di controllo che la Società deve approntare per prevenire la commissione dei
reati in commento devono consistere sia in principi generali di comportamento, sia nella
redazione di specifici protocolli volti a regolare l’attività delle strutture della Società
coinvolte nelle attività sensibili.
Per quanto concerne i principi generali di comportamento occorre fare divieto di:
� porre in essere operazioni finalizzate alla commissione e/ o a favorire la
commissione dei reati dianzi descritti;
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� omettere, ostacolare o fuorviare i lavori ed i controlli eseguiti dalle Autorità
preposte al contrasto del riciclaggio e, più in generale, non assumere un
comportamento pienamente collaborativo con le stesse;
� non tenere nella dovuta considerazione la circostanza che, sulla base della normale
diligenza, possano far presumere l’insorgere di possibili non conformità in
relazione alle vigenti normative in tema di antiriciclaggio. A titolo esemplificativo e
non esaustivo sono da considerarsi nel novero di tali non conformità:
o intrattenere rapporti con controparti di qualsivoglia natura che si dimostrano
reticenti e/ o non pienamente disponibili a fornire dettagli sulla propria
identità;
o difficoltà nel reperire attraverso i canali informativi normalmente utilizzati
notizie relative all’attività economica di riferimento della controparte;
o porre in essere operazioni per le quali non sono palesi e trasparenti gli
obiettivi, le motivazioni ed i benefici attesi della controparte;
� non adoperarsi per garantire che per tutte le operazioni poste in essere dalla Società,
sia in proprio sia per conto di un cliente, risulti garantita la costituzione di un
corredo documentale adeguato per poter ripercorre quanto posto in essere;
� derogare, anche solo parzialmente, all’assetto di deleghe e procure pro tempore
formalizzato ed in vigore;
� effettuare, in qualunque contesto o circostanza ed a favore di alcuno, bonifici in cui
non vi sia esplicita indicazione della causale dello stesso.
Inoltre, deve essere imposto quale principio generale:
� l’applicazione ed il rispetto delle prescrizioni imposte dal Testo unico in materia di
contrasto al riciclaggio di denaro proveniente da reato e al finanziamento del
terrorismo di cui al d.lgs. 231/2007.
Per quanto riguarda invece presidi di controllo specifici da recepire in
protocolli/procedure volte a regolare le attività sensibili, occorre considerare la specifica
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organizzazione aziendale della Società, potendo qui suggerire alcuni principi operativi
potenzialmente applicabili a tutti gli ambiti operativi della stessa:
� le transazioni immobiliari di cui la Società sia parte, in proprio o per conto terzi,
devono sempre essere condotte nel pieno rispetto di tutte le norme interne od
esterne applicabili. Costituisce pertanto principio consigliabile il ricorso a parti
terze specializzate ed indipendenti cui siano affidati i compiti di valutazione
dell’operazione, espletamento di tutte le formalità previste ed adempimenti delle
prescrizioni di legge in merito a registrazioni presso i pubblici registri;
� la gestione delle transazioni mobiliari cui prende parte a qualsiasi titolo la Società
devono essere improntate alla massima trasparenza ed al rispetto di tutte le
prescrizioni applicabili. Costituiscono parte integrante di tale approccio:
o la piena tracciabilità della provenienza e della destinazione delle risorse
impiegate;
o l’accertamento dell’identità di tutte le Parti a qualsiasi titolo coinvolte;
o l’applicazione della massima diligenza nella valutazione complessiva degli
obiettivi e delle finalità dell’operazione;
o il rifiuto di porre in essere transazione che, in tutto od in parte, risultino in
trasferimenti non giustificati di fondi;
o acconsentire a richieste delle controparti di non applicare prassi, modalità
operative e procedurali comunemente accettate che possano risultare
nell’elusione, anche involontaria, di presidi di controllo e prevenzione del
riciclaggio;
� i pagamenti effettuati dalla Società devono sempre essere eseguiti nel rispetto delle
procedure interne pro tempore vigenti, dell’assetto di deleghe formalizzato e dei
principi di trasparenza e tracciabilità delle operazioni. In tale contesto:
37
o è vietato il ricorso a transazioni al di fuori del sistema bancario se non per
importi estremamente limitati e per motivazione sempre connesse ad attività
di ordinaria amministrazione;
o ciascuna transazione di pagamento deve sempre essere giustificata da una o
più prestazioni ricevute e/ o in corso di esecuzione;
o non sono ammessi pagamenti verso controparti non conosciute e/ o
direttamente coinvolte in forniture di beni, servizi od altre utilità alla Società.
Risultano pertanto non ammesse compensazioni, anticipi ed ogni altra
movimentazione che possa, anche solo potenzialmente, rappresentare un
trasferimento di utilità non giustificabile e/ o dovuto;
� gli acquisti di beni devono sempre essere condotti nel rispetto delle procedure
interne in materia. Non sono ammesse transazioni per le quali, in base ad ordinaria
diligenza, siano ravvisabili dubbi sulla provenienza dei beni e sulla liceità dei titoli
vantati sugli stessi dal venditore. In tale ambito, a fini esemplificativi e non
esaustivi, costituisco indicatori di potenziale anomalia:
o condizioni, economiche o di altra natura, particolarmente vantaggiose e/ o
non allineate agli standard di riferimento;
o tempistiche e modalità di consegna dei beni non conformi alle normali prassi
del mercato di riferimento;
o carenze e/ o palesi non conformità nella documentazione di riferimento per
la transazione e per il bene oggetto della stessa.
� Predisposizione di regole di disciplina interna e, ove attuabile, di correlative
clausole contrattuali, che dispongono che:
o le operazioni fiduciarie non possono mai avvenire con provvista in denaro
contante;
o la provvista per le operazioni fiduciarie deve essere sempre preventiva ed
idonea e può pervenire esclusivamente da conti di pertinenza del fiduciante;
o i beni in amministrazione fiduciaria sono restituiti esclusivamente al
fiduciante;
38
o i titoli spettanti al fiduciante sono riconsegnati allo stesso a mezzo consegna
tramite banca su depositi titoli di pertinenza del medesimo; eccezioni
possono essere ammesse esclusivamente per titoli nominativi e dietro
autorizzazione direzionale;
o liquidità eventualmente spettanti al fiduciante sono riconosciute allo stesso a
mezzo bonifici su conti correnti di pertinenza dello stesso ovvero a mezzo
assegni circolari intestati al medesimo e con clausola di intrasferibilità;
o non sono accettate disposizioni del fiduciante a favore di terzi ove non
abbiano causa e modalità di esecuzione conformi alla previsioni del codice
civile;
o non sono accettate disposizioni di acquisto di beni da assumere in
amministrazione fiduciaria per prezzi la cui irragionevolezza può sottendere
la frode;
o non sono accettate disposizioni di vendita a terzi di beni in amministrazione
fiduciaria per prezzi la cui irragionevolezza può sottendere la frode.
Inoltre, la predisposizione di:
� controlli per la prevenzione della provenienza della provvista per le operazioni
fiduciarie non esclusivamente da conti di pertinenza del fiduciante;
� controlli per la prevenzione di operazioni acausali;
� controlli per la prevenzione della restituzione dei beni in amministrazione a
soggetti diversi dal fiduciante;
� procedure amministrative che verificano la regolarità nei pagamenti con attenzione
alla coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti
effettivamente coinvolte nelle transazioni;
� controlli per la prevenzione di operazioni caratterizzate da disvalori ingiustificati
tra operazioni di acquisto e vendita di beni (sia inerenti la società fiduciaria sia
inerenti i servizi e i mandati fiduciari);
� controlli per la prevenzione di operazioni in cui il fiduciante chiede la
formalizzazione di contratti di acquisto con schermatura fiduciaria a fronte di
operazioni di pagamento già eseguite dal fiduciante o da terzi;
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� controlli della congruità dei valori nelle operazioni di compravendita (listini per i
beni trattati in mercati regolamentati – contesto o perizie per i beni diversi);
� controlli della qualità delle controparti, mediante estensione alle stesse delle
verifiche previste per il cliente nell’ambito delle procedure di Adeguata Verifica
della clientela in materia di antiriciclaggio.
Infine, l’eventuale predisposizione di clausole contrattuali aventi l’obiettivo di prevenire il
rischio, del seguente tenore:
“Il FIDUCIANTE dichiara e garantisce che la provenienza dei beni di cui chiede alla
FIDUCIARIA di assumere l’amministrazione, ovvero forniti a titolo di provvista per l’acquisto dei
beni stessi, non è illecita.
La FIDUCIARIA è fin d’ora manlevata per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a
quest’ultima dalla falsità delle dichiarazioni rese.
La FIDUCIARIA si riserva il diritto di chiedere il risarcimento del danno nelle opportune Sedi
Giudiziarie.”
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5. I REATI DI MARKET ABUSE
Per reati di Market abuse si intendono comunemente i delitti previsti dall’art. 25-sexies del
d.lgs. 231/2001, oltre alle corrispondenti fattispecie amministrative di cui agli artt. 187-bis
e 187-ter del TUF. Per la trattazione delle singole fattispecie menzionate si rimanda
all’Allegato A delle presenti Linee Guida.
5.1. Definizioni
Innanzitutto, dato l’elevato tecnicismo delle fattispecie di reato in commento si ritiene
opportuno fornire alcune definizioni normative.
Per informazione privilegiata si intende ogni informazione di carattere preciso, che non è
stata resa pubblica concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti
strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari che, se resa pubblica, potrebbe
influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.
In tale senso, sono privilegiate quelle informazioni che non sono ancora state rese
pubbliche e che sono relative sia alle società quotate sia agli strumenti finanziari quotati
(anche di emittenti non quotati).
Possono ad esempio costituire informazione privilegiata, a mero titolo esemplificativo:
- notizie sulla struttura societaria e sull’azionariato (ad es. fusioni, acquisizioni,
riorganizzazioni societarie, ecc.);
- acquisizione o cessione di partecipazioni o di altre attività o di rami d’azienda;
- significativi cambiamenti nei programmi di investimento o negli obiettivi strategici;
- previsioni di utili o perdite o altre informazioni concernenti il budget;
- diffusione di dati previsionali, obiettivi quantitativi e verifiche di scostamenti
dell’andamento effettivo rispetto ai dati diffusi;
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- notizie sul management (ad es. cambiamenti significativi nell’organo di direzione, vicende
giudiziarie riguardanti amministratori e dipendenti, ecc.);
- notizie riguardanti i titoli (ad es. aumenti di capitale, ammontare dei dividendi, rapporti
di concambio in caso di fusioni, piano di rimborso titoli, ecc.);
- programmi di salvataggio o ristrutturazioni finanziarie.
5.2. Potenziali condotte illecite
Le aree della Società a rischio di commissione di reati di market abuse sono, innanzitutto,
quelle che operano in relazione diretta o indiretta con l’utilizzo di informazioni
privilegiate per l’acquisto, la vendita o il compimento di altre operazioni, per conto
proprio o di terzi, su strumenti finanziari. Le attività svolte nell’ambito di tali aeree, infatti,
potrebbero comportare il rischio della comunicazione a terzi di tali informazioni (al di
fuori del normale esercizio della funzione) oppure il rischio di condotte quali quelle di
raccomandazione o induzione di terzi al compimento delle suddette operazioni ovvero
alla diffusione di notizie false oppure al rischio di porre in essere operazioni simulate od
altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione de prezzo degli
strumenti finanziari.
In particolare, si considera a rischio reato l’area di corporate governance per quanto
concerne, da una parte, la gestione dell’informativa pubblica e dall’altra, la gestione delle
informazioni privilegiate.
Con riferimento alla “gestione dell’informativa pubblica” ci si riferisce quindi alla gestione
dei rapporti con clienti, analisti finanziari, giornalisti e con altri rappresentanti dei mezzi
di comunicazione, con specifico riferimento all’organizzazione ed alla partecipazione a
incontri, in qualunque forma tenuti, con gli stessi.
Con riferimento, invece, alla gestione delle informazioni privilegiate ci si riferisce alla
gestione di notizie riguardanti, ad esempio, nuovi prodotti o servizi immessi sul mercato,
dati contabili di periodo relativi a Società rilevanti ai fini dei reati in commento, dati
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previsionali e obiettivi quantitativi concernenti l’andamento della gestione, la nomina o la
dismissione di componenti di organi di amministrazione e controllo o altri responsabili
chiave ovvero operazioni di fusione o scissione.
Inoltre, possono essere menzionate tra le aree a rischio quelle connesse con le attività di
finanza e controllo sulle attività di investimento. A tal fine, infatti, rileva la gestione
finanziaria, propria o di terzi, ammessi alle negoziazioni ( o per i quali è stata presentata
una richiesta di ammissione alle negoziazioni) in un mercato regolamentato o di un altro
paese dell’Unione europea così come la gestione dell’acquisizione, della vendita,
dell’emissione di altre operazioni relative a derivati su merci, propri o di terzi, ammessi
alle negoziazioni (o per le quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle
negoziazioni) in un mercato regolamentato italiano o di un altro paese dell’Unione
europea.
Ancora, si ritiene di considerare aree a rischio di commissione di tali reati le aree dell’
amministrazione, del legale e degli affari societari per quanto concerne l’attività di
redazione di documenti e prospetti informativi concernenti la Società o società clienti,
l’attività di gestione delle informazioni riservate, la redazione del bilancio, delle relazioni e
delle comunicazioni ai socie e/o ai terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e
finanziaria, la tenuta dei libri sociali, la gestione delle operazioni straordinarie (fusioni,
scissioni, liquidazioni, ecc.) e strategiche (joint venture ecc.), la gestione dei rapporti con la
società di revisione e con il Collegio Sindacale.
Rileva, poi, certamente l’area della Società che si occupa della comunicazione esterna per
quanto concerne le attività relative alla comunicazione di dati, informazioni, prospetti, ecc.
destinate all’uso esterno tramite i media, il web o altri strumenti di comunicazione.
Infine, possono ritenersi a rischio reato anche le aree della sicurezza informatica e del
personale. La prima per quanto concerne la gestione delle attività supportate da sistemi
informatici e telematici per la gestione, l’archiviazione e la conservazione dei dati e dei
documenti; la seconda per quanto riguarda le attività di ricerca, selezione, assunzione,
formazione e gestione del personale.
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5.3. Attività sensibili in relazione ai reati di market abuse
Inoltre, si segnala quelle che possono ritenersi attività sensibili in relazione ai reati in
oggetto:
� effettuazione di investimenti in valori mobiliari per conto proprio;
� rilascio di dichiarazioni al pubblico/ alla stampa relative all'andamento di
strumenti quotati.
5.4. Predisposizione di misure/presidi di controllo per eliminare o ridurre il
rischio di commissione di reati presupposto in relazione ai reati di market abuse
Occorre prevedere specifici protocolli/procedure volti/e ad eliminare o comunque
mitigare i rischi di commissione dei reati in commento con riferimento alle aree sopra
menzionate.
Tali protocolli/procedure dovranno essere redatti tenendo conto della specifica
organizzazione aziendale della Società, seguendo alcuni principi generali da adattare
eventualmente al contesto della realtà operativa della stessa.
Innanzitutto deve essere espressamente statuito il divieto di tenere comportamenti,
collaborare o dare causa alla realizzazione di fatti che possano rientrare nelle fattispecie di
reato in commento. Quindi deve essere fatto espressamente divieto di utilizzare le
informazioni privilegiate acquisite in funzione del ruolo ricoperto in qualità di membro
degli organi di amministrazione, direzione o controllo o dell’esercizio dell’attività
lavorativa, professionale o in funzione dell’ufficio al fine di acquistare o vendere i titoli per
trarne un beneficio conseguente alla disponibilità di tale informazione privilegiata e; di
porre in essere condotte manipolative del mercato.
Inoltre, si ritiene di suggerire quali misure a presidio del rischio di commissione dei reati
in commento, alcuni principi operativi specifici da inserire, ove pertinenti nel
protocollo/procedura rilevante, quali:
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� l’obbligo dell’osservanza della normativa interna di volta in volta in vigore, con
riferimento a:
o informazioni riservate/privilegiate;
o operazioni personali;
o rapporti con la stampa e gestione delle comunicazioni esterne;
� la tracciabilità delle operazioni di acquisizione e dismissione di partecipazioni, in
proprio o per conto terzi;
� la previsione che le operazioni di acquisizione e dismissione di partecipazione
siano:
o eseguite sulla base di una richiesta motivata dal cliente e, ove si tratti di
Società, sulla base di una delibera del Consiglio di Amministrazione;
o eseguite con atti formali;
� la predisposizione di misure idonee a far sì che i documenti riguardanti le
informazioni privilegiate o destinate a divenire privilegiate siano archiviati e
conservati, a cura della Funzione competente o del Responsabile incaricato, con
modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita
evidenza dell’accesso ai documenti già archiviati;
� la previsione dell’accesso ai documenti già archiviati solo dietro motivazione e solo
per le persone autorizzate in base alla normativa interna;
� la definizione di criteri idonei e validi per tutti gli strumenti normativi interni della
Società, per qualificare le informazioni quali “informazioni privilegiate” e
“informazioni destinate a diventare privilegiate”;
� l’obbligo di riservatezza in merito alle informazioni privilegiate o destinate a
diventare privilegiate, sia che siano contenute su supporti informatici sia che siano
su supporto cartaceo;
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� la predisposizione di misure idonee ad evitare la comunicazione impropria e non
autorizzata all’interno o all’esterno della Società delle informazioni privilegiate o
destinate a diventare privilegiate;
� la predisposizione di misure idonee ad assicurare la veridicità, la completezza e la
correttezza delle informazioni comunicate alle Autorità di vigilanza o controllo, ad
analisti finanziari, giornalisti e altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di
massa o al pubblico in generale;
� l’individuazione dei soggetti esclusivamente competenti a tenere i rapporti con i
giornalisti, altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa e con il
pubblico in generale e l’obbligo per i soggetti così individuati di tenere tali rapporti
nel rispetto dei tempi e delle modalità stabilite dalla legge, dalle Autorità di
Vigilanza e delle procedure interne.
Infine, si ritiene necessario predisporre un adeguato programma di formazione rivolto a
tutti i dipendenti e a tutti i soggetti operanti nell’ambito della Società, destinatari dei
protocolli/procedure.
La formazione, con periodici aggiornamenti, deve avere ad oggetto i reati e gli illeciti
amministrativi di market abuse con le eventuali modifiche normative e gli ultimi interventi
giurisprudenziali rilevanti.