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La Previdenza Forense - Ottobre-Dicembre 1999 - N. 4 · Principio di solidarietà e riforma della...

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LA PREVIDENZA FORENSE PERIODICO TRIMESTRALE DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE IL CONGRESSO DELL’AVVOCATURA A NAPOLI ORDINAMENTO PROFESSIONALE E PREVIDENZA A COLLOQUIO CON CASTELLINO 4 ottobre dicembre 1999 SPEDIZIONE IN ABB. POST. 45% / art.2 comma 20/B Legge 662/96 - FILIALE DI ROMA CONTIENE I.P.
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Page 1: La Previdenza Forense - Ottobre-Dicembre 1999 - N. 4 · Principio di solidarietà e riforma della professione di avvocato di M. Luciani 20 Previdenza forense: riflessioni sul nuovo

LA PREVIDENZA FORENSEPERIODICO TRIMESTRALE DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

IL CONGRESSO DELL’AVVOCATURA A NAPOLI

ORDINAMENTO PROFESSIONALE E PREVIDENZA

A COLLOQUIO CON CASTELLINO4 ottobre

dicembre1999

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SommarioEDITORIALEL’Avvocatura fattore di modernizzazionedella società di M. de Tilla

2

AVVOCATURASPECIALE CONGRESSOIl Congresso a Napoli dell’Avvocatura e la mozione 8Le relazioni previdenzialiOrdinamento professionale e previdenza di D. Donella

11Principio di solidarietà e riforma dellaprofessione di avvocato di M. Luciani

20Previdenza forense: riflessioni sul nuovoordinamento professionale di G. Prosperetti

24Le “sfide” della previdenza forense di M. Cinelli

30Il futuro della previdenza dei liberiprofessionisti di L. Carbone

34Gli eletti dell’Organismo UnitarioLa rinnovata ASTAF 40SPAZIO APERTOLe ragioni del dialogo di E. N. Buccico

42L’Oro di Napoli di C. Piazza

46Un congresso a tema libero di A. Mariani Marini

48LETTURELa mia professione di R. Danovi

50PREVIDENZA FORENSEDISCUSSIONI

A colloquio con Castellino 52La prescrizione dei contributi degli entiprevidenziali dei liberi professionisti di Leonardo Carbone

56La previdenza forensespecchio della professione di M. Colloca

59

Dobbiamo allungare il periodo di riferimento? di d.d.64

L’INFORMAZIONEQuante mamme! di G. Biancofiore

70

GIURISPRUDENZA PREVIDENZIALE 72

LETTERE E QUESITI 85

1LA PREVIDENZA FORENSE

LA PREVIDENZA FORENSEPERIODICO TRIMESTRALE DELLA CASSA NAZIONALE

DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

4 ottobredicembre1999

EDITRICECassa Nazionale di Previdenza

e assistenza forenseVia Ennio Quirino Visconti, 8

ROMAe-mail:

[email protected]@cassaforense.it

PRESIDENTE

Maurizio de Tilla

DIRETTORE RESPONSABILE

Dario Donella

COMITATO DI REDAZIONE

Leonardo Carbone,Marcello Colloca,Augusto Gruzza,

Alarico Mariani Marini,Carlo Martuccelli,

Vittorio Mormando,Gian Paolo Prandstraller,

Raffaele Ruggiero,Umberto Tracanella

SEGRETERIA

Francesca Bionditel. 06.36205280fax 06.3214301

PROGETTO GRAFICOE IMPAGINAZIONE

Teresa La Preziosa

FOTOLITO

Gestaltcolor

CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÀ

Nuova ComunicazionePiazza S. Lorenzo in Lucina, 26 - 00186 Roma

Tel. 06.6833794

STAMPA

Edicomp S.p.A.Registrazione del Tribunale di Roma

18.4.1978 n. 17230

Tiratura 96.000 copie

Finito di stamparenel mese di Gennaio 2000

Sped. in Abb. Post. - Romacomma 20/B, art.2, L. 662/96

In copertina,Coppia di personaggi - Pompei

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In una società che tende al-la disarticolazione ed au-menta il proprio tasso dicomplessità, il ruolo delleprofessioni e quello dell’av-

vocatura in particolare acquistano una nuovacentralità. La modernizzazione della società devevedere gli avvocati in primo piano. E l’Organi-smo unitario ha il compito di dare forza, insiemealle altre componenti istituzionali, all’Avvocatu-ra nel raggiungimento degli obiettivi che la mo-dernizzazione impone.L’OUA – sono parole di Gian Paolo Prandstral-ler – è la prima forma di unione intracategorialeche si sia costituita in Italia, attraverso l’idea cheordini ed associazioni, anziché agire separata-mente, possano collegarsi in una forte strutturarappresentativa capace di gestire gli interessi pro-fessionali di tutta la categoria.Restano ovviamente ferme le autonomie e le rap-presentanze di settore, specie quelle riferite allaforte ed incisiva azione dell’Unione delle Camerepenali. Al di sopra dell’Organismo politico vannocertamente collocate le Istituzioni forensi, ilCNF, gli Ordini e la Cassa Nazionale di previ-denza, che perseguono indeclinabili finalità edobiettivi previsti dalla legge.Tanto più forte deve essere la rappresentanza poli-tica in un momento nel quale il ruolo delle profes-sioni è fortemente in discussione: si manifestanoda più parti progetti che tendono a disegnarecompiti e funzioni del ceto professionale in lineacon visioni che, in gran parte, sono estranee al no-stro ordinamento giuridico.

Non si tratta quindi solo di modernizzare il ruolodelle professioni per adeguarle alle giustificate esi-genze dell’utenza, quanto di verificare la compati-bilità di scelte indicate – come obbligatorie – dal-l’Antitrust in nome dei falsi miti del mercato e del-la concorrenza: società di capitali con soci non pro-fessionisti, abolizione indiscriminata del divieto dipubblicità, tariffe concorrenziali senza limiti mi-nimi, agevole accesso agli albi e in conclusione abo-lizione degli ordini professionali e delle casse di pre-videnza. Anche in altre sedi ho manifestato il tota-le dissenso (che deve manifestarsi anche con inter-venti di protesta e di mobilitazione delle categorieprofessionali rispetto ad impostazioni che – in partesmentite, in parte riproposte – tendono a cancellarela funzione delle libere professioni. L’accentuazio-ne dell’aspetto mercantile dell’attività professiona-le finirebbe per noi avvocati per cancellarne l’auto-nomia e la funzione di rilevante interesse pubblicoe costituzionale.Non credo alle dichiarazioni false e compiacentiche minimizzano gli obiettivi perversi che, anchein via indiretta, si intende da taluni perseguire.Credo, invece, in una linea intransigente e specu-lare dell’Avvocatura (e con essa delle altre profes-sioni), che contrasti decisamente le indicazionidell’Antitrust (che non mi pare abbia alcunacompetenza in materia di professioni) e propongacoerenti e rigorose indicazioni di riforma dell’or-dinamento forense.

* * *

Da un’approfondita rilevazione del CENSIS ri-guardo alla libera professione in Italia è emerso

2 LA PREVIDENZA FORENSE

Editoriale

LÕavvocatura fattoredi modernizzazione della societaÕ

di MAURIZIO DE TILLA

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che i giovani scelgono le professioni intellettuali (ein particolare la professione di avvocato) non percorrispondere a sollecitazioni familiari o per ri-spettare tradizioni ataviche, ma perché sono at-tratti essenzialmente dalla opportunità di realiz-zarsi ed esprimere le proprie specifiche competenzecon un lavoro intellettualmente stimolante. Lascelta della professione intellettuale non è affattoscelta residuale rispetto ad altre o addirittura ca-suale, ma è intrapresa sulla base di una forte vo-cazione e con una motivazione precisa dei soggettiinteressati.La modernizzazione delle professioni parte, quin-di, da queste motivazioni e si riannoda al rilievoche nella società italiana si sta sviluppando neiconfronti dei servizi professionali una forte do-manda di qualità e di efficienza, imponendo aiprofessionisti di articolare la propria offerta diprestazioni e l’organizzazione del lavoro secondologiche complesse.Sotto questo aspetto l’organizzazione professionaleriveste una notevole importanza, in quanto con-sente di raggiungere elevati standards di efficien-za nelle prestazioni professionali e di soddisfare lesollecitazioni dell’utenza della quale fanno parteanche le Istituzioni.Ma il processo crescente di modernizzazione delleprofessioni non significa certamente che il quadronormativo ed ordinamentale vada sconvolto e chei professionisti debbano alterare profondamentela propria funzione diventando imprenditori edacquisendo capitali di terzi al fine di «ingiganti-re» la propria organizzazione e monopolizzare,per altro, offerte di servizi.Non è, quindi, possibile che, per malintese esigenzedel mercato, i professionisti perdano la propriaidentità. Il valore che essi rappresentano va, in-fatti, salvaguardato e può assimilarsi ad un pri-sma esagonale rappresentato dalla natura intel-lettuale della prestazione, dal rapporto fiduciariocon l’utente, dall’elevato grado di affidabilità,dalla tenuta etica dei comportamenti, del presti-gio del ruolo sociale ed infine dagli influssi pub-blicistici della funzione.Si è detto opportunamente che una eventuale al-terazione dell’identità pluridimensionale del si-stema professionale accrescerebbe il disagio e il di-sorientamento di tutti coloro che, nell’ambito delgruppo sociale delle professioni, contribuiscono datempo allo sviluppo economico e civile del paese.

Appare, quindi, priva di alcun fondamento ogniaffermazione di incompatibilità fra il mondoprofessionale e il nuovo mercato unico globale, cheè ben diverso dal mercantilismo selvaggio propu-gnato da ambienti industriali con l’appoggio diquei sindacati che vogliono distruggere le libereprofessioni. Nicola Buccico, Presidente del Consi-glio Nazionale Forense, ha affermato che le pro-fessioni hanno la capacità di accelerare il processodi innovazione del Paese generando professiona-lità e sviluppo.Sulla base di queste premesse appare necessariauna strategia comune delle professioni che passiattraverso una sede di coordinamento e la crea-zione di un articolato organismo rappresentativo(che raccolga l’adesione degli Organismi Unita-ri, degli Ordini, delle Casse e dei Consigli Nazio-nali delle Associazioni professionali) con l’intentodi svolgere opera efficace, anche politica, per sup-portare o confermare i valori espressi dal mondodel lavoro professionale intellettuale.È giunto il momento per interrogarsi sul «come»affrontare le molte sfide che si profilano in uncontesto politico caratterizzato da una grandeturbolenza sulla questione delle libere professioni edal rischio reale che queste vengano stritolate.In nome di quale obiettivo dovrebbe, poi, avveniretale compressione?Solo per dare spazio a quelle voci sindacali (e nonsolo tali) per fortuna minoritarie che ritengonoche le professioni costituiscano elite governate daprivilegi?Sono incaute affermazioni di chi non conosce ilcomplesso mondo delle professioni e ne parla inmodo superficiale ed interessato.Le professioni impongono qualità selettive non in-differenti dei soggetti professionali per distinguer-si nella moltitudine di albi e iscritti, qualità cherichiedono etica, preparazione e competizione. Lerichieste degli utenti sono diversificate e pressantie cambiano con facilità destinatari ed indirizziprofessionali.

* * *

Le professioni per acquistare forza reale devonotrovare consapevolezza ed unitarietà.Secondo una stima del 1997 (a cura dell’Euri-spes) i professionisti iscritti a ordini o collegi risul-tano essere circa 1.500.000, ai quali vanno ag-giunti 990.000 iscritti alle associazioni di catego-

3LA PREVIDENZA FORENSE

Editoriale

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ria regolamentate (ma senza ordini) e circa900.000 esercenti professioni non regolamentate.Ad integrazione della ricerca Eurispes va precisa-to che dal 1997 ad oggi gli esercenti le professionisi sono ulteriormente incrementati, almeno del 20per cento. In totale i professionisti sono circa3.700.000, ai quali vanno aggiunti i praticanti,i collaboratori ed i dipendenti per non meno di 2milioni. Nell’ambito del totale dei lavoratori ita-liani (circa 20 milioni) i professionisti (con colla-boratori e dipendenti) rappresentano, quindi,più del 25 per cento delle forze lavoro.Tutti uniti – i professionisti italiani – costituisco-no una forza vitale in grado di contribuire inpercentuale elevata allo sviluppo civile ed econo-mico del Paese.Sul piano qualitativo le professioni seguono regoleproprie, separate dal mercato, che si basano su duefattori fondamentali: la professionalità e la deon-tologia. Alla formazione di questi due indefetti-bili presupposti concorrono gli studi universitari,il tirocinio, l’esperienza professionale, l’aggiorna-mento permanente, i codici deontologici, il con-trollo disciplinare, l’adeguatezza della retribu-zione, ed infine le tipologie delle funzioni esercita-te che acquistano, quasi sempre, valore sociale e co-stituzionale, se non proprio di natura e efficaciapubblica.Il rinnovamento deve riguardare il sistema for-mativo e deontologico ma non può riguardare lo-giche di mercato e di profitto.Il mercato dove si sviluppano regole diverse, prin-cipalmente di natura imprenditoriale o più stret-tamente commerciale, è influenzato dalle profes-sioni per gli effetti utili che derivano, dal loroesercizio, allo sviluppo economico del Paese. Ma laprestazione professionale non può essere confusa oassimilata all’attività di impresa.Le funzioni delle professioni sono, pertanto, di piùampio respiro: esse sono di natura pubblicistica econcorrono, con efficacia determinante, all’orga-nizzazione dello Stato e allo sviluppo civile dellanostra società.Si può tranquillamente affermare che più impe-gnativi e diffusi sono gli ingredienti che formanoi fattori costitutivi del lavoro professionale, mag-giore è la crescita del Paese. Per comprendere l’u-niverso delle professioni bisogna scrutarne l’essen-za ed averne conoscenza e coscienza.

Da un osservatorio esterno, senza adeguata ana-lisi e dialogo con i giusti interlocutori, si può cade-re in macroscopici errori di prospettiva e di valu-tazione. Un esempio è dato dalle dichiarazionidel Ministro Bersani, il quale pone, tra i puntifondamentali del riordino delle professioni, le ta-riffe e la pubblicità come indice di modernizza-zione, inoltre «demonizza» gli ordini proibendonela istituzione di nuovi; mette, infine, l’accento su«massa critica, società professionali e offerte chia-vi in mano».Ora, a parte il linguaggio che riguarda maggior-mente concetti di impresa (anche edilizia), il Mi-nistro Bersani mostra di non conoscere a fondo leregole e le funzioni delle professioni.Egli non sa: quanto siano in contrasto con le di-rettive dell’Antitrust i profili pubblicisti delle pro-fessioni, quanto sia importante lasciare fuori iprofessionisti dalla logica della pubblicità e delprofitto, quanto sia necessario migliorarne la te-nuta deontologica con il perfezionamento deicompiti degli ordini.Nicola Buccico parla di retaggio di «ismi supera-ti e bocciati dala storia», che individuano criticheinsolenti di alcuni sindacalisti e parti politicheche ignorano i contenuti delle professioni.Riguardo ai possibili effetti perversi del sistemadel mercato si consideri appena che proprio in que-sti giorni uno dei più diffusi quotidiani del Paeseha dato notizia (successivamente verificata) cheuna società milanese di consulenza professionaleha acquistato intere pagine di numerosi quotidia-ni (con una spesa di L. 500 milioni) per propa-gandare la creazione di strutture professionali conl’ingresso di soci di capitale non professionisti.

* * *

Con la consueta puntualità il Prof. Sabino Casse-se (il quale, per attenzione di docente e di profes-sionista, è molto vicino alle problematiche delleprofessioni) ha individuato alcuni aspetti pubbli-cistici in ordine ai quali la competenza degli or-dini si colloca sul terreno del perseguimento e del-la tutela di interessi pubblici e non di mere posi-zioni di categoria.a) preventiva acquisizione delle necessarie cogni-zioni e attitudini ad avvalersene, attestate dalconseguimento di specifici titoli di studio, dallosvolgimento di periodi di tirocinio e dal supera-

4 LA PREVIDENZA FORENSE

Previdenzaforense

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mento di appositi esami di Stato;b) iscrizioni in appositi albi o elenchi, volti a pro-durre certezze idonee a tutelare la pubblica fede ela cui cura è affidata alle pubbliche amministra-zioni oppure agli ordini e collegi professionali;c) attribuzione agli ordini ed ai collegi professio-nali di potestà normative e disciplinari, il cuiesercizio incide sulla concorrenza tra gli apparte-nenti alla categoria;d) disciplina della professione per particolari ca-tegorie di soggetti, ad esempio i dipendenti pub-blici;e) previsione di misure afflittive comminate aisoggetti che, privi dei requisiti prescritti, esercitinoattività professionali.Le prospettazioni del Prof. Cassese coincidono conla natura e le finalità delle professioni.Chiediamo ai Ministri Amato, Bersani e Visco didiscuterne con le rappresentanze dell’Avvocaturae delle altre libere professioni. Ai Ministri dicia-mo sin da ora che l’impegno politico va rivolto intutt’altra direzione.Da sempre lo Stato non ha promosso alcuna ini-ziativa per facilitare l’organizzazione delle pro-fessioni: il carico fiscale è diventato insopportabile(superiore al 50 per cento, oltre i contributi e leimposte aggiunte per spese non riconosciute), nonesistono incentivi per gli investimenti nelle strut-ture degli studi professionali, i finanziamenti al-la formazione professionale sono indirizzati versouna pluralità di soggetti, fuorché verso i giovaniche intendono accedere ad una professione.

* * *

Ho già scritto che dopo l’indagine conoscitival’Antitrust ha solo in parte corretto il tiro ricono-scendo la validità degli Ordini professionali, maha allo stesso tempo accentuato i propri interventiriguardo a tre punti: l’abolizione delle tariffeprofessionali, l’introduzione di società di capitalicon soci non professionisti, la liberalizzazione del-la pubblicità.Argomenti che – con alcune distinzioni – sonostati ripresi nel Progetto Mirone sul riordino delleprofessioni (alla cui stesura ha collaborato critica-mente il Comitato unitario dei Professionisti).Anche a correzione del documento del CUP, pre-ciso che sono decisamente contrario all’abolizionedel divieto di pubblicità.

La distinzione a farsi è tra pubblicità ed infor-mazione.Solo la informazione – circoscritta ad ipotesi tas-sativamente previste – può essere consentita.Desidero solo ricordare che per «pubblicità» si in-tende quell’attività volta a far conoscere il servi-zio professionale (nel nostro caso l’attività di av-vocato) attraverso inserzioni su giornali e riviste,brevi spazi pubblicitari, filmati, cartelli, manife-stini, insegne ed anche acquistando lo spazio diuna pagina di un giornale, di una trasmissionetelevisiva o radiofonica.Ogni forma di apertura (non controllabile) fi-nirà per consentire implicitamente la pubblicitàdel tipo praticato negli Stati Uniti: «Avete bisognodi un avvocato? Servizi legali a prezzi ragionevo-li. Divorzio o separazione legale: dollari 200!».Con l’abolizione del divieto di pubblicità si cadràfacilmente in pratiche che riguardano il mondoanglosassone: «disponibilità a tutte le ore (24 hourservice), disponibilità per tutti (se habla espanol),immagini suggestive (prigioni aperte), visite adomicilio (home visit). Oppure l’offerta del te-leavvocato: basta fare un numero telefonico e unostaff di avvocati attrezzati con potenti computerrisolve rapidamente ogni problema».Non si tratta, per altro, della corporativa chiusu-ra a qualsiasi modernizzazione della professioneforense, bensì della adozione, nell’esercizio dellaprofessione, di appropriati strumenti di tuteladella clientela: ad una corretta informazione del-la utenza vanno accompagnati altri requisiti,quali la preparazione giuridica, l’impegno, l’e-sperienza, l’organizzazione, la deontologia.La competizione non si esercita con la pubblicità.La utenza va informata solo della specializzazio-ne dell’avvocato e dei titoli scientifici e professio-nali. Ma non di altro.Non certamente potrà essere consentita la distri-buzione di opuscoli che vantino grandi clienti esuccessi professionali.Va, quindi, evitata qualsiasi pubblicità. Se unproblema esiste è solo quello della riservatezza edel diritto del cittadino all’informazione.In sintesi, è diffuso fra le rappresentanze forensi ilconvincimento contrario alle indicazioni del-l’Antitrust:- i minimi di tariffa costituiscono garanzia di im-pegno ed idoneità delle prestazioni professionali;

5LA PREVIDENZA FORENSE

Previdenzaforense

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- l’esclusione delle società di capitale e dei soci nonprofessionisti è motivata da ragioni che colleganol’attività professionale a prestazioni intellettualied alla marginalità del capitale che non compor-ta, comunque, la presenza di soggetti non iscrittiagli albi e conferenti il solo capitale;– la pubblicità senza remore è fonte di degrada-zione delle prestazioni e contrasta con tutto l’im-pianto deontologico che presuppone serietà, discre-zione, cautela ed osservanza di comportamentiche si coniugano anche con il rispetto e la lealtàverso gli altri professionisti.Coerentemente con queste scelte si può affermareche l’avvocatura assolve a compiti essenziali per lacollettività: assicura l’acquisizione di un sapereorganizzato, di mestieri ed esperienze, di razio-nalità; costituisce un fattore di democratizzazio-ne e di modernizzazione della società; assicuramobilità sociale, sulla base del merito, invece chesulla base della nascita, della classe di apparte-nenza e della fortuna (come qualcuno vorrebbemaliziosamente far credere).L’avvocato oggi assolve, inoltre, ad una moltepli-cità di funzioni: costituisce una sorta di mediato-re sociale che copre anche spazi tradizionalmenteaffidati ai giudici.È quindi interesse della società che l’avvocaturamantenga la propria identità culturale.Mi stupisce, pertanto, che qualcuno (anche auto-revole) voglia insistere su tematiche respinte, inpiena concordia, da tutte le rappresentanze pro-fessionali.Il fatto che si continui a prospettare situazioni diindebolimento delle professioni lo si può giustifica-re solo in quanto rientrante nella logica perversache tende a svilire e ridimensionare il lavoro auto-nomo introducendo segnali di valorizzazione delsolo lavoro subordinato.L’atteggiamento di alcuni sindacalisti (per for-tuna, non tutti) è chiaramente di parte e tende arafforzare un potere pansindacale che ha moltapresa nel paese, tanto è vero che è riuscito a blocca-re l’attuazione della riforma delle pensioni tantourgente quanto necessaria.Non si contano più gli sprechi, gli atti di assisten-zialismo, i costi eccessivi (e gonfiati) della spesaprevidenziale che, di per sé, costituisce una dellevoci principali del disavanzo dei conti dello Stato.

* * *

In questo quadro appare essenziale la funzioneche svolgono le Casse private autonome che gesti-scono la previdenza dei professionisti.La loro gestione – trasparente ed efficiente – hadato ottimi risultati che sono distanti anni luce,per positività, dalla previdenza pubblica.In proposito, grande è l’allarme lanciato dallaCorte dei Conti sui «pagamenti a rischio» dellepensioni che riguardano il settore pubblico.Il deficit è enorme ed arriva alla iperbolica cifradi 286.860 miliardi di lire. Solo negli anni1996, 1997 e 1998 il deficit è stato di 95.123 mi-liardi. È noto che il deficit è fronteggiato diretta-mente dallo Stato con stanziamenti senza alcunapossibilità di rientro.In una situazione di forte deficit della previden-za pubblica sono necessari interventi urgenti edimmediati che devono riguardare non solo lepensioni di anzianità e l’estensione del sistemacontributivo, ma anche la scarsa produttivitàdella gestione (immobilizzazioni e sprechi diogni tipo) e l’ingerenza della politica nella sceltalottizzatoria degli amministratori preposti allaconduzione degli Enti previdenziali. Sono questele più ampie ragioni della «gobba» che afflig-gerà la previdenza pubblica nel periodo successi-vo al 2005 e porterà le uscite previdenziali (ga-rantite dallo Stato) all’iperbolica percentualedel 15,8% del Pil.A questo punto ci sembra quanto meno incautal’affermazione di «accorpare in un unico calde-rone» tutte le previdenze pubbliche e private.Ci chiediamo, invece, sommessamente: perchénon affidare alle gestioni private anche settoridella previdenza pubblica?Il notevole successo delle Casse professionali (e inparticolare della Cassa forense) deriva dalla pri-vatizzazione che è stata voluta dai professionisti esancita in una legge dello Stato.La privatizzazione ha supportato l’autonomianormativa e gestionale che ha dotato le gestioniprevidenziali private di efficienza, produttivitàe professionalità.La privatizzazione – sono parole di VincenzoCaianello – costituisce un passo irrevocabile,ostando ad un eventuale ripensamento le garan-zie costituzionali del riconoscimento delle forma-zioni sociali derivante dall’art. 2 Cost. e della li-bertà di assistenza privata di cui all’art. 38 Cost.Ciò che è sorto nell’ambito dell’autonomia priva-

6 LA PREVIDENZA FORENSE

Previdenzaforense

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ta può opporre resistenza a forzate qualificazionipubblicistiche non più giustificabili nella dialet-tica del rapporto pubblico-privato e sottrarsi cosìdefinitivamente anche al regime di pubblicizza-zione cui già si era dovuti soggiacere.Alla privatizzazione è conseguita l’autonomianormativa che ha configurato (è questa la tesicondivisibile di Massimo Luciani) un’ipotesi di«delegificazione» che si risolve nell’affidamentoall’autonomia privata di funzioni originaria-mente pubbliche, passando per la fissazione delprincipio di cedevolezza delle previsioni legislati-ve a fronte degli atti di esercizio dell’autonomianormativa privata. Si è quindi prodotto un veroe proprio effetto abrogativo della legge previgen-te, che è determinato dalla legge delegificante enon dal regolamento.Il regolamento rappresenta la condizione (insenso tecnico) al cui verificarsi si realizza l’effettoabrogativo, ma questo resta pur sempre imputa-bile alla legge delegificante.Una volta che l’autonomia sia stata esercitata,la conseguenza è per l’ente che ha adottato l’attoche la normativa di legge o di regolamento previ-gente cessa di aver applicazione.Nell’ambito dell’accertata autonomia si è rile-vato che il d.lgs. n. 509 del 1994 non esclude chegli enti previdenziali privati esercitino attivitàdi previdenza complementare (v. per altro art.21 legge 11 febbraio 1992 n. 141 Cassa Forense).Tale attività può essere regolata da atti normati-vi degli enti interessati nella logica della flessibi-lizzazione della previdenza che consente agli entidi introdurre anche prestazioni di nuovo tipo di-verse da quelle usualmente erogate per la previ-denza di base. L’ambito di scelta è vasto ancheperché la previdenza complementare, dovendo co-munque assicurare il rispetto del principio diproporzionalità tra prestazioni e redditi dichia-rati, non grava sulle risorse da destinare allaprevidenza obbligatoria.Un notevole problema scaturisce, invece, dallaapplicazione del sistema contributivo che cancel-la il principio solidaristico, atteso che il tratta-mento pensionistico viene rapportato ai contri-buti versati, non essendo più previsto un minimopensionistico assicurato.Gli iscritti vantano un diritto costituzionalmen-te protetto (ex art. 38 Cost.) alla corresponsionedel trattamento maturato, anche se è possibile in-

cidere anche retroattivamente su posizioni pen-sionistiche già maturate solo quando lo impongo-no esigenze di bilancio.Ora, a parte gli equilibri finanziari, non vi è al-cun dubbio che la solidarietà costituisce un pila-stro delle gestioni previdenziali dei professionisti,al quale non si potrà facilmente rinunciare.Lo scopo cautelativo della conservazione delle ga-ranzie e del patrimonio si potrà, invece, persegui-re con l’ampliamento (da 15 a 25) del periodo diriferimento per il calcolo della pensione (ancheper evitare speculazioni). Con questo sistema ri-mane in piedi il sistema vigente di solidarietà,con la continuità dei settori nei quali essa trovamaggiore esplicazione (assistenza, invalidità,morte prematura, maternità, etc.).Deve far riflettere l’osservazione di Massimo Lu-ciani che «una volta che si è scelta l’opzione dellasolidarietà categoriale, essa va mantenuta e pre-servata con rigore, se si vuole evitare il crollo del-la base su cui l’edificio della previdenza professio-nale è costruito: l’autonomia e autosufficienzafinanziaria dell’avvocatura».In questo ambito si respinge ogni ipotesi di stata-lizzazione, prelievo forzoso o subdola riscossioneunificata.La stessa riforma dell’ordinamento professionaledeve tener conto del possibile «impatto» sugliequilibri previdenziali. È chiaro che la modificadell’accesso e dell’esercizio della professione puòdeterminare un’alterazione delle modalità difunzionamento del vincolo di solidarietà catego-riale.Questo, a sua volta, determina l’alterazione delleprospettive finanziarie degli enti previdenziali, equindi il cambiamento delle condizioni di eroga-zione delle prestazioni previdenziali garantiteagli iscritti.Il Congresso Nazionale forense ha approvato unamozione che contiene il principio che esiste unostretto collegamento tra due ordini di diritti co-stituzionali: il diritto all’esercizio della professio-ne (art. 33) e il diritto all’ottenimento delle pre-stazioni previdenziali (art. 38).La regolazione dell’esercizio professionale nonpuò essere isolata da quella delle prestazioni pre-videnziali, almeno se il disegno legislativo devemantenere una qualche coerenza e la salvaguar-dia dei diritti costituzionali deve essere salva-guardata.

7LA PREVIDENZA FORENSE

Previdenzaforense

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8 LA PREVIDENZA FORENSE

Il Congresso a NapolidellÕAvvocatura e la mozione

Si è tenuto a Napoli, nei giornidall’8 al 12 settembre, ilCongresso dell’OrganismoUnitario dell’Avvocatura. Lapartecipazione è stata quan-

to mai numerosa e il dibattito approfon-dito e talvolta acceso.Molti sono stati i politici intervenuti emolti gli argomenti da loro trattati.Gli intervenuti hanno manifestato la con-vinzione che siano importanti e urgenti leriforme degli ordinamenti professionali edell’ordinamento forense in particolare.È stata da più parti espressa la preoccu-pazione che alcune modifiche agli ordi-namenti professionali non vengano ap-provate con contenuti conformi ai desi-deri e alle aspettative delle categorie inte-ressate.Il Congresso si è chiuso con l’elezione deinuovi delegati dell’OUA e con l’approva-zione di una mozione, di cui pubblichia-mo il testo.

Presenza nel Congressodella Cassa Forense

La Cassa ha attivamente partecipato alCongresso, distribuendo alcune relazioniprevalentemente sul tema degli effetti sul-la previdenza delle modifiche all’ordina-mento forense. Alcune di queste relazionivengono qui pubblicate.La Cassa ha inteso, con queste relazioni,dare un contributo allo studio del tantodesiderato nuovo ordinamento forense,mettendo in particolare rilievo gli effettiche possono derivare dalle innovazioni:alcune possono essere positive per la di-sciplina previdenziale e per gli equilibrifinanziari della Cassa; altre possono esse-re pericolose o, addirittura, nefaste.È necessario che il legislatore sia consa-pevole anche degli effetti previdenziali,che qualsiasi riforma normativa può de-terminare.

Avvocatura Speciale Congresso

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9LA PREVIDENZA FORENSE

XXV Congresso Nazionale ForenseNapoli 8-12 settembre 1999Mozione finale

Il XXV Congresso Na-zionale Forense, riunitoin Napoli nei giornidall’8 al 12 settembre1999

RILEVA

che l’andamento dei lavoricongressuali è stato caratte-rizzato da una considerevoleed attiva partecipazione diavvocati e dall’intervento neldibattito delle più alte cari-che istituzionali e di espo-nenti politici di primo piano,che hanno segnato una forteattenzione verso i problemisollevati dall’Avvocatura edun inedito riconoscimentodel suo ruolo all’interno delprocesso di modernizzazionedella società italiana,

APPROVA

la relazione del Presidentedell’Organismo Unitario del-l’Avvocatura al Congresso.

IMPEGNA

L’Organismo Unitario ed ilCNF, nell’ambito delle ri-spettive competenze, allarealizzazione dei seguenti in-dirizzi di principio:

Sulla riforma della professio-ne forense

1 – È necessario che esistauna legge specifica sull’eser-

cizio della professione foren-se, parallelamente all’even-tuale introduzione di una di-sciplina generale delle libereprofessioni intellettuali;2 – La legge di Ordinamentoprofessionale dovrà tenden-zialmente fissare dei principi,riservando i dettagli di attua-zione ad un’integrazione re-golamentare adottata su pro-posta del CNF; in particola-re, deve essere riservata inesclusiva all’attività dell’av-vocato anche la consulenzaed assistenza stragiudizialesvolta in modo professionale;3 – Gli Ordini circondariali,presidi di autonomia e di in-dipendenza dell’Avvocatura,devono essere salvaguardati,valorizzandone le funzionicon l’attribuzione, oltre chedelle tradizionali funzioniamministrative e disciplinari,di quelle di controllo e certi-ficazione dell’avvenuto svol-gimento di un corso di for-mazione e di un periodo ditirocinio.4 – Ferma la funzione ammi-nistrativa di giudizio discipli-nare attribuita ai Consiglidell’Ordine circondariale, lefunzioni di promozione – an-che d’ufficio – dell’azione di-sciplinare, dell’attività istrut-toria e di svolgimento del-l’accusa, devono essere attri-buite ad un separato organo.5 – La legge di ordinamentoprofessionale dovrà sancire ilprincipio dell’effettività del-

l’esercizio della professionecome condizione di iscrizio-ne e permanenza negli Albi edovrà, inoltre, stabilire piùestese e rigorose regole di in-compatibilità dell’iscritto, atutela dei principi di neutra-lità e d’indipendenza dell’av-vocato, ribadendo, in parti-colare, l’assoluta contrarietàad ogni forma di part-time.

Sulle Società professionali

L’Avvocatura ritiene indi-spensabile la istituzione dimodelli societari specifici perl’esercizio della professionelegale in forma associata,chiedendo che, in ogni caso,le attività svolte in forma nonindividuale si uniformino aiseguenti principi:1. Necessità che i soci sianoabilitati all’esercizio dellaprofessione ed iscritti in albi,con soggezione anche dellasocietà al controllo deonto-logico dei relativi Consiglidell’Ordine;2. Necessità che i redditi in-dividuali di partecipazionealla società siano equiparatiad ogni effetto fiscale e previ-denziale ai redditi conseguitinell’esercizio individuale del-la professione;3. Mantenimento e tutela delrapporto personale tra clien-te e professionista;4. Non applicabilità dellenorme civilistiche relative al-l’impresa;

Previdenzaforense

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10 LA PREVIDENZA FORENSE

Avvocatura

5. Disciplina compiuta delleresponsabilità, delle copertu-re assicurative e dei rapportiinterni tra i soci, per evitarealterazioni delle regole e deiprincipi ordinamentali;6. Possibilità di costituzionedi società interdisciplinari traprofessioni compatibili; pur-ché sia prevista la soggezionedi ciascun professionista alcontrollo deontologico del ri-spettivo ordine professionale;7. Disciplina compiuta delleforme e modalità di trasmis-

sione delle quote;8. Espresso divieto di deten-zione delle quote delle so-cietà professionali per contodi terzi e comunque divietodi partecipazione di soci dipuro capitale, con sanzioni econseguenze civilistiche e di-sciplinari in caso di violazio-ne anche dissimulata del di-vieto;9. Espresso divieto di parte-cipazione ad una pluralità disocietà professionali.

Sull’Ordinamentogiudiziario e processuale

Richiamato integralmente efatto proprio il documento«conclusivo» della Conferen-za Nazionale dell’Avvocaturadi Pisa del dicembre 1998,come approvato dall’Assem-blea dell’Organismo Unita-rio il 30 gennaio 1999, riaf-ferma:1 – Il fenomeno del ricorsoalla Magistratura Onoraria,alla luce dei nuovi principi didiritto, in tema d’incompati-bilità enunciati dalla Corte diCassazione a Sezioni Unite,va riesaminato approfondita-mente, ipotizzando forme emodalità d’impegno dell’Av-vocatura in via generale, peruna nuova disciplina com-plessiva della materia;2 – La tutela giurisdizionaledeve essere attuata attraversogiusti processi di ragionevoledurata con ogni garanzia allaterzietà ed all’imparzialitàdel giudice e relativa alla pa-rità delle parti;3 – Dev’essere riaffermata lanecessità della separazionedei ruoli e delle carriere tramagistrati inquirenti e magi-strati giudicanti;4 – La legge deve assicurarel’effettivo esercizio del dirit-to di difesa in ogni fase deiprocessi anche per i cittadininon abbienti, prevedendo,per questi ultimi, forme diretribuzione forfetizzata o dicredito d’imposta in favoredel difensore e deve esserevalorizzata la funzione della

difesa d’ufficio, con anticipa-zione dei relativi oneri a cari-co dello Stato;5 – Va salvaguardato fino allasentenza definitiva il princi-pio della presunzione d’in-nocenza, attuando l’esecuti-vità della sentenza solo dopoil giudicato;6 – Nel processo penale deveessere attuato con pienezzaed effettività il principio dellaformazione della prova di-nanzi al giudice del dibatti-mento, devono regolamen-tarsi le indagini difensive inmodo da realizzare la con-creta parità delle parti, e devemantenersi il sistema dei duegradi di giudizio di merito;7 – Nel processo civile è ne-cessario intervenire con ur-genza sulla durata e sul costodel processo, sull’effettiva etempestiva esecuzione deiprovvedimenti giudiziari uni-tamente a forme di tuteladell’esecutato contro ognipossibile abuso, e sulla defi-scalizzazione del processocosì da conformarlo al pre-cetto costituzionale dellagiustizia accessibile a tutti.8 – Sia per quanto riguarda lenorme processuali che perquanto attiene le norme so-stanziali, va riaffermata la ne-cessità di operare l’accorpa-mento della legislazione rela-tiva in testi unici con riservadel primato del codice perogni norma di carattere pe-nale.Acquisisce, facendole propriee mandandone l’attuazionedei principi espressi all’Orga-nismo Unitario ed al CNF,nell’ambito delle rispettivecompetenze, le raccomanda-zioni presentate in sede con-gressuale, particolarmenteper la difesa dei minimi di ta-riffa e per il divieto di pubbli-cità non strettamente infor-mativa fermo il rispetto delleregole deontologiche.

Napoli, 12 settembre 1999

Il Presidente del CongressoAVV. ANTONIO LEONARDI

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Lo stretto collega-mento tra ordina-mento professionalee sistema previden-ziale, e cioè i rappor-

ti tra le varie norme che disci-plinano l’esercizio della profes-sione forense e la previdenzaautonoma della nostra Cassa, èassai spesso trascurato e non neviene percepita la rilevante im-portanza (v. però: Cinelli, Prev.Forense, n.3/96, pag.9 esegg., Carbone, Prev. Forensen.4/98, pag.27 e segg. e de

Tilla, Prev. Forense n.3/99,pag.2 e segg.).E’ certo che la previdenza au-tonoma dipende dal modod’essere dell’avvocatura.Ma, a sua volta, l’avvocatura ècondizionata non solo dall’or-dinamento professionale edalle altre norme che la disci-plinano, ma anche dal sistemaprevidenziale.Un esame anche sommario diquesti rapporti ne darà confer-ma.

***

1. I condizionamentidell’avvocatura e della

sua previdenza1) L’esercizio della professioneforense ha molti condiziona-menti.a) Un condizionamento im-portante deriva dalla discipli-na della professione in Euro-pa e dalla possibilità dell’e-sercizio della professione inItalia anche da parte di avvo-cati stranieri.La “invasione” di avvocati stra-nieri non va sottovalutata,mentre deve essere stimolo adun miglioramento dell’avvoca-tura italiana per reggere alladifficile concorrenza.Per il momento, l’influenza distudi legali stranieri si senteprevalentemente per l’assisten-

11LA PREVIDENZA FORENSE

Avvocatura Le relazioni previdenziali

Ordinamento professionalee previdenzaI PARTE di DARIO DONELLA

In questa relazione sonoesaminati i principali effetti che

possono derivaredall’approvazione di modifiche

dell’ordinamento forense.L’onere dell’esercizio effettivodella professione è visto come

mezzo di controllo di capacitàprofessionali minime per

conservare l’iscrizione all’albo;è difesa l’esigenza di rigorose

incompatibilità ed è auspicatal’approvazione di una corretta

disciplina delle societàtra professionisti.

SOMMARIO:I PARTE

1. I condizionamenti dellÕavvocatura e della sua previdenza2. Questioni poste dallÕAntitrust e necessitaÕ degli ordini3. La figura del Ònuovo avvocatoÓ4. Sul numero degli avvocati e i riflessi sulla previdenza5. Le questioni dellÕordinamento forense piuÕ importanti per i

riflessi previdenziali5.1) NecessitaÕ del requisito dellÕesercizio effettivo della

professione per la conservazione dellÕiscrizione allÕalbo5.1a) La prova dellÕesercizio effettivo della professione

II PARTE

5.1b) Gli effetti positivi della imposizione dellÕesercizio effettivo della professione

5.1c) Quando manca la prova dellÕesercizio effettivo della professione5.2) Rendere piuÕ severo il regime delle incompatibilitaÕ5.2a) La questione di principio5.2b) Le conseguenze previdenziali5.3) Per una corretta disciplina delle societaÕ tra professionisti6. Altre correlazioni6.a) Limiti di etaÕ per lÕaccesso alla professione6.b) No alle iscrizioni di diritto6.c) Chiarimenti sulle prestazioni dellÕavvocato6.d) Dovere deontologico di carattere fiscale e previdenziale7. Conclusioni

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12 LA PREVIDENZA FORENSE

Avvocatura

za nei grandi affari e ciò puòessere considerato motivo dideclassamento dell’avvocaturaitaliana, la quale è certamentein arretrato nell’organizzarsiper essere in grado di rendereprestazioni complesse e qualifi-cate quali i grandi affari richie-dono.Se, però, l’avvocatura italiananon saprà migliorare le sue pre-stazioni, la concorrenza stra-niera potrebbe penetrare anchenel campo degli affari menoimportanti (e, in qualche misu-ra, è quanto già avviene).Questa “invasione” potrebbeconfinare l’avvocatura italiana aruoli minori e sottrarle gli affaripiù remunerativi.b) Un altro condizionamentorilevante, in senso positivo onegativo che sia, va individuatonella evoluzione del mercatodei servizi legali.Negli ultimi anni, si è assistitoad una richiesta aumentata diprestazioni legali in conse-guenza sia dell’aumento del-l’attività economica, sia del-l’accresciuta complicazionedell’organizzazione sociale,che richiedono sempre di piùl’intervento dell’esperto dilegge. Ciò spiega, in parte, ilrilevante aumento del numerodegli avvocati in questi ultimianni (v. Indagine CENSIS,Prev. Forense n.3/97,pag.28). Si dovrà verificarequali eventi in futuro potran-no influire sul mercato delleprestazioni legali; l’affermarsi,ad esempio, di strumenti diconciliazione delle liti, conestraneità degli avvocati, po-trebbe far diminuire la richie-sta di loro prestazioni.c) Un terzo condizionamentova individuato nelle normeche disciplinano l’accesso ela permanenza negli albi, lequali possono influire in misu-ra rilevante sul numero e sullacapacità professionale degliavvocati.d) Un quarto condizionamen-to è dato dalla concorrenza dialtre professioni (commer-cialisti, in particolare, nel set-tore tributario e nella consu-

lenza societaria) e dalla possi-bilità che prestazioni legalipossano essere eseguite dapersone non iscritte negli albio da organizzazioni che non siavvalgano di iscritti agli albi.Possono rientrare in quest’ul-tima categoria gli uffici legaliinterni di enti e di società.Esula da questa indagine, manon è secondario, rivendicarel’esclusività dell’assistenzalegale da parte degli avvoca-ti in materia di consulenza edi assistenza giuridica, lequali, se tollerate per presta-zioni occasionali, sono inam-missibili se prestate professio-nalmente; tutto ciò, natural-mente, fatte salve le compe-tenze di altre professioni.Va comunque rilevato che ècertamente di pubblico inte-resse che la consulenza e la assi-stenza legale siano prestate daprofessionisti qualificati nonsolo perché anche queste pre-stazioni sono mezzo di tuteladei diritti, e perciò di rilevantepubblico interesse, ma ancheperché possono prevenire e ri-solvere liti, che, altrimenti, as-sumerebbero carattere giudi-ziale con effetti negativi sulfunzionamento della giustizia,già gravato da troppo lavoro.In relazione a questi condizio-namenti, acquista particolareimportanza il fatto che l’in-tera categoria sappia meglioqualificarsi, per preparazionee per serietà degli iscritti; so-lo in tal modo essa potrà soddi-sfare le richieste della clientelae reggere alla concorrenza,conquistando nuovi spazi di la-voro. Restando le cose comesono, l’avvocatura va incontroad un pericoloso periodo di de-cadenza.

**2) Questi condizionamenti in-fluiscono sul numero degliavvocati e sulla remunerati-vità del loro lavoro e sono ri-levanti anche per la previdenzaforense.Al fine che vengano conservati,anche nel futuro, gli equilibrifinanziari della Cassa previden-ziale, è necessario, infatti, che il

numero degli avvocati sia incostante, ma non troppo eleva-to, aumento.Economisti ed attuari indicanoun aumento ottimale tra il 2 eil 3% del numero degli iscritti.Una diminuzione del numerodegli avvocati potrebbe mette-re in pericolo gli equilibri fi-nanziari per la diminuzione delflusso delle contribuzioni,mentre resterebbe per lungotempo costante l’onere per leprestazioni.Un aumento molto elevato po-trebbe mettere in crisi la remu-neratività del lavoro per i sin-goli avvocati e anche questofatto avrebbe effetti negativisui bilanci: diminuirebbe infat-ti, l’entità della contribuzionedei singoli, mentre resterebbe-ro elevate le pensioni liquidatein precedenza; con l’ulterioreeffetto che aumenterebbe ilnumero dei pensionati futuri,mentre vi sarebbe l’incertezzache il numero degli iscritti restisufficientemente elevato perconsentire il necessario aumen-to complessivo delle contribu-zioni. E’ importante che la re-muneratività della professioneforense non diminuisca nonsolo nel suo complesso, ma an-che come media dei redditi deisingoli. Meglio, ovviamente, sela remuneratività della profes-sione aumentasse.E’ bensì vero che un aumentodei redditi medi comportereb-be per il futuro un aumentodella misura delle pensioni, conaumento, pertanto, degli onerifuturi per la Cassa; ma è anchevero che aumenterebbero as-sieme le contribuzioni con laconseguente conservazionedegli equilibri finanziari, se saràmigliorato il rapporto tra misu-ra delle contribuzioni e misuradelle pensioni.La situazione di crisi si avrebbeperciò con la diminuzione delnumero degli iscritti o con ladiminuzione della loro remu-neratività media.Il futuro, in ogni caso, è condi-zionato da fattori difficilmenteprevedibili e ciò impone, comeregola assolutamente indero-

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gabile, la massima prudenzanel valutare gli equilibri finan-ziari della Cassa e nel decideresulle misure delle contribuzio-ni (tendenzialmente da au-mentare) e delle prestazioni(tendenzialmente da diminui-re). L’autonomia della Cassa diPrevidenza Forense potrebbegarantire pensioni di buon li-vello a costi minori di quellidell’INPS.La crisi della Cassa comporte-rebbe pertanto oneri previden-ziali più elevati che potrebberoessere quelli, comparativamen-te molto elevati, dei lavoratoridipendenti. Sparirebbe, inol-tre, ogni forma di solidarietà edi assistenza. Tutti gli avvocati,pertanto, ne risentirebbero inmodo gravoso. Non è questal’occasione per dimostrarel’importanza della autonomiaprevidenziale degli avvocati, aldi là della sua utilità economica(v. Carbone, Prev.Forense n.4/98, pag. 32).Ritengo che l’autonomia pre-videnziale sia voluta dallagrande maggioranza degli av-vocati italiani (se non proprioda tutti).Ebbene, se è così, si deve essereconsapevoli che è difficileconservare e difendere que-sta autonomia, se non mi-gliorano le condizioni di la-voro dell’avvocato e, pertan-to, se non si opera attivamenteper migliorarle: la riforma del-l’ordinamento professionale,orientata in questo senso, è unimportantissimo passaggio ob-bligato. Mentre una riformasbagliata metterebbe in gravecrisi non solo l’avvocatura,ma anche la sua previdenza.

**2. Questioni poste

dall’Antitrust enecessità degli ordini

A muovere le acque delle libereprofessioni, ed anche quelledell’avvocatura, è intervenutal’autorità per la disciplina dellaconcorrenza e del mercato(Antitrust).L’autorità parte dalla pre-messa che gli studi professio-nali siano imprese.

La premessa è errata, se si vuo-le una identificazione completacon le imprese commerciali, eciò perché le prestazioni pro-fessionali non hanno un conte-nuto meramente economico(come è tipico della impresacommerciale), ma sono carat-terizzate dalla qualità intellet-tuale del lavoro, condizionatada competenza culturale e dalrispetto di principi etici, deltutto estranei al concetto diimpresa commerciale (sul te-ma: Mariani Marini, Prev. Fo-rense n.1/98, pag.10 en.4/98, pag.10). Si può accet-tare che l’esercizio professiona-le si consideri svolto in formadi impresa, ma si devono rico-noscere importanti caratteridifferenziali rispetto alle impre-se commerciali.L’autorità antitrust si preoccu-pa (oltre misura) di garantirela concorrenza anche tra liberiprofessionisti.Si tratta di una preoccupazionefuori luogo per i liberi profes-sionisti, in genere, e per gli av-vocati in particolare, perché illoro numero è già così elevatoe la “concorrenza” tra di lorocosì attuale, che non vi è certonecessità di modifiche della di-sciplina professionale solo al fi-ne di garantire la concorrenza.Anche la concorrenza tra le va-rie professioni è quanto maiestesa e libera, così da non ri-chiedere interventi normativiper garantirla.Vi è poi il ritornello della con-trarietà ai minimi di tariffa,dipendente (per lo meno perquanto riguarda gli avvocati)da una scarsa (o inesistente)informazione sulla disciplinadei minimi tariffari.Questi minimi sono giuridica-mente inderogabili solo per leprestazioni giudiziarie civili, inforza della legge 13 giugno1942, n.794, art.24.Si tratta di minimi molto bassi(non sempre rispettati dai giu-dici!), al di sotto dei quali vi sa-rebbero prestazioni sottocostoche, se non motivate da rap-porti particolari tra professioni-sta e il cliente, al di sotto di essi

vi potrebbero essere i presup-posti di una concorrenza sleale.Per le prestazioni diverse daquelle giudiziali civili, le tariffeminime hanno un valore deon-tologico e mirano a salvaguar-dare la dignità del professioni-sta, che non può “svendere”prestazioni che dovrebbero es-sere di elevata qualità culturale.Sia nel campo stragiudiziale, sianel campo penale, vi sono co-munque, nelle tariffe vigenti,minimi addirittura inferiori allaremunerazione media dei pre-statori d’opera (idraulici, elet-tricisti, meccanici, tecnici infor-matici ecc.).Ritengo di secondaria impor-tanza la difesa della obbligato-rietà dei minimi tariffari, men-tre è innegabile l’utilità (ancheper il cliente) di tariffe, a cui fa-re riferimento in mancanza diaccordo sul compenso.Del valore delle tariffe, comeinsostituibile strumento per va-lutare il compenso (art. 2233c.c.), non si può nemmeno di-scutere ed esso può essere mes-so in dubbio solo dalla assolutaincompetenza e dalla arrogan-za di qualche magistrato.Del resto, ogni attività com-merciale ha strumenti di rileva-zione dei prezzi medi da appli-care in caso di mancanza di ac-cordo preventivo: si pensi, adesempio, ai vari preziari per leimprese edili, senza i quali, co-me potrebbe il giudice calcola-re l’equo corrispettivo dell’o-pera (art. 1657 c.c.)?Ed è ovvio che le eque tariffepossono essere predisposte so-lo dagli organi dell’ordine pro-fessionale, con il controllopubblico esercitato da autoritàministeriali.Gli argomenti sulla remunera-zione dell’avvocato non sonolegati soltanto ad interessi dicategoria o all’interesse dellaCassa previdenziale, perché èinteresse di tutta la società chegli avvocati, attraverso una giu-sta ed adeguata remunerazio-ne, abbiano quella indipenden-za e quella possibilità di ap-profondimento culturale, chesono indispensabili per le pre-

Previdenzaforense

13LA PREVIDENZA FORENSE

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stazioni richieste dal cliente.**

Dall’Antitrust e da molte altreparti, in questi ultimi tempi,sono stati mossi attacchi con-tro l’esistenza degli ordini,con argomenti talvolta dema-gogici, spesso frutto di di-sinformazione.Gli ordini vengono da talunoritenuti strumenti per garantireprivilegi ad alcune categorie diprofessionisti.Si dimentica che gli ordinidebbono costituire strumen-to di garanzia della compe-tenza e della correttezza deipropri iscritti, affinché ilcliente possa rivolgersi ad essicon l’affidamento di ottenereprestazioni qualificate (e que-sto è riconosciuto anche dal-l’Antitrust, con valutazioniche dobbiamo considerare po-sitive e stimolanti).Gli ordini si giustificano esono necessari per disciplina-re l’attività di tutte quelleprofessioni, le cui prestazioniabbiano il carattere di pub-blico interesse.Questo carattere, per gli avvo-cati, è unanimemente ricono-sciuto; tuttavia è interesse an-che degli avvocati che le altrelibere professioni, che rivesto-no un carattere di pubblico in-teresse (praticamente quasitutte quelle attualmente rico-nosciute), conservino e mi-gliorino la loro disciplina, per-ché un disconoscimento degliordini delle altre categorieprofessionali avrebbe inevita-bili effetti negativi anche sul-l’ordine forense.

**3. La figura

del “nuovo avvocato”Dobbiamo dunque constatare:a) che l’ordine forense è un’i-stituzione necessaria, b) chel’avvenire della professione diavvocato è condizionato da uninsieme di eventi futuri di diffi-cile valutazione, c) che è indi-spensabile un nuovo ordina-mento professionale che con-senta un miglioramento quali-tativo degli avvocati, d) che lemodifiche all’ordinamento

professionale hanno rilevanteinfluenza sulla disciplina previ-denziale.Detto questo, ritengo fonda-mentale che, nel nuovo ordi-namento, si dia rilievo preva-lente, se non essenziale, allaindividuazione delle caratte-ristiche che deve avere il“nuovo avvocato”.La disciplina organizzativadell’ordine, che tante discus-sioni suscita, ha importanzasecondaria, di fronte alla pre-valenza della disciplina so-stanziale della figura profes-sionale dell’avvocato.Anche l’organizzazione dellaprofessione è importante, maargomenti quali quelli relativialla rappresentanza della cate-goria, alla unicità o pluralitàdegli ordini, alla struttura e aicompiti del Consiglio Nazio-nale Forense non devono di-ventare oggetto di scontroideologico tra avvocati con ef-fetti paralizzanti sulla approva-zione di un nuovo valido ordi-namento professionale.Se vi sono opinioni contra-stanti su questi argomenti, siimpongono soluzioni concor-date affinché non si abbianoné vincitori nè vinti, perchésconfitta sarebbe l’intera av-vocatura, se questi contrastiparalizzassero le riforme im-portanti.Sembra che vi sia accordo, eciò è importante, su alcunipunti dell’organizzazione del-la professione:- sulla giurisdizione disciplina-re del Consiglio NazionaleForense, come strumento irri-nunciabile della nostra auto-nomia;- sulla competenza disciplinaredei singoli ordini (con qualcheriserva da parte di chi constatal’insufficiente severità degli or-dini circondariali);- sulla preparazione dei prati-canti attraverso scuole forensi,restando da individuare stru-menti selettivi per l’accesso allaprofessione.Gli argomenti relativi alla disci-plina organizzativa dell’ordineesulano dalla indagine a me af-

fidata, ma ritengo doveroso se-gnalare il pericolo che l’atten-zione del Congresso Forense siconcentri sui temi che si stannodibattendo con contrastantiopinioni (soprattutto sul temadella rappresentanza, mentresembrava che fosse stata rag-giunta una equa soluzione traCNF e OUA).Richiamo l’attenzione sullaesigenza che il congressochiuda i suoi lavori con scelteprecise sugli argomenti dimaggior rilievo per la indivi-duazione della figura profes-sionale dell’avvocato.Come più volte è stato detto,l’avvocato deve essere unprofessionista preparato,competente, prestigioso, au-torevole ed indipendente;solo così egli può soddisfarepienamente l’interesse deicittadini ad avere nell’avvo-cato un valido strumentoper la difesa dei diritti e del-le libertà.Se il nuovo ordinamento fo-rense non consentisse, o me-glio non imponesse, un miglio-ramento dell’avvocato rispettoalla sua condizione attuale,avremmo una riforma deltutto inutile, anzi potremmoavere una riforma con gravi ef-fetti negativi (tale sarebbe l’ap-provazione del disegno di leg-ge Flick).

**La condizione attuale dell’av-vocato non è certamente sod-disfacente, né per gli interessidella categoria, né per gli inte-ressi della collettività dei clien-ti. Il miglioramento dellecondizioni dell’avvocato passaattraverso una riqualificazioneanche dell’ordine forense, alquale devono essere ricono-sciuti poteri essenziali di con-trollo.• Controllo dell’accesso allaprofessione, al fine che si ab-bia una selezione dei più capa-ci, con metodi di preparazionepost-universitaria e con esami,efficaci i primi ed equi i secon-di; escluso che si debba avereun numero chiuso degli avvo-cati (come erroneamente è

14 LA PREVIDENZA FORENSE

Avvocatura

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stato sostenuto in passato dataluno), non vi è ragione dipreoccupazione per una sele-zione severa.Il numero attuale degli avvo-cati è così elevato da garantirequella concorrenza tra loro,che la autorità “Antitrust” ri-chiede; inoltre, il numero de-gli aspiranti avvocati è elevatis-simo e lo si può tranquilla-mente definire eccessivo, co-sicché una selezione è necessa-ria per garantire l’accesso allaprofessione di giovani qualifi-cati: i componenti delle com-missioni d’esame di avvocatosanno quanti siano i giovaniimpreparati, che si presenta-no, e tutti possono constatarecome, in qualche sede, vi siaora troppa benevolenza.Bisogna poi prendere atto chele leggi del mercato operanoanche nell’ambito della liberaprofessione, determinandouna selezione tra coloro chesono adatti al lavoro autono-mo e coloro che dovrebberorivolgersi ad altra attività(mentre l’avvocatura è, talvol-ta e in qualche regione spesso,il rifugio di laureati disoccupa-ti incapaci di trovare un qual-siasi altro lavoro).• Controllo della competen-za professionale. Questocontrollo può avvenire nelmomento dell’accesso, e sitratta di stabilire come. Ma ènecessario che avvenga an-che durante l’attività profes-sionale; e qui le difficoltà neltrovare strumenti idonei sicomplicano.E’ certo che un controllo daparte degli ordini del perma-nere della competenza, dopol’accesso alla professione e du-rante tutta la vita lavorativa, èregola alla quale non ci puòsottrarre e che costituisceuna delle più importanti giu-stificazioni dell’esistenza del-l’ordine.Su questo punto, sarà opportu-no soffermarsi per le tante im-plicazioni che esso può avereanche per le questioni previ-denziali.• Controllo della correttezza

degli iscritti. E’ altrettantoimportante del controllo dellacompetenza professionale, ma,entro certi limiti, più facili daesercitare.E’ necessario che le normedeontologiche abbiano unarilevante severità, ma è ancorpiù necessario che i Consiglidell’Ordine (che giustamenterivendicano in materia la lorocompetenza) dimostrino disaper esercitare i loro compiticon adeguata severità di giu-dizio. Il rispetto di una rigo-rosa etica professionale è, co-me già rilevato, un elementocaratterizzante nel lavoro dellibero professionista: è per-tanto essenziale, per l’inte-resse dei clienti e per l’inte-resse della stessa categoria,che severe regole deontolo-giche vengano osservate congiusto rigore.

***4. Sul numero degliavvocati e i riflessi

sulla previdenzaFatte alcune sommarie consi-derazioni in merito alle pro-spettive del nuovo ordinamen-to forense, passo a trattare inmodo più specifico i rapportitra l’ordinamento e la discipli-na previdenziale.Già è stato fatto cenno sullaimportanza della evoluzionedel numero degli avvocati e deiloro redditi, come fatto rile-vante per gli equilibri finanziaridell’ente previdenziale.Questa considerazione facomprendere come l’enteprevidenziale non sia unqualche cosa di autonomo ri-spetto alle vicende della pro-fessione, ma ne dipenda inmodo molto stretto.Ogni analisi, pertanto, chevenga compiuta per valutarecondizioni e tempi per laconservazione degli equili-bri finanziari dell’ente pre-videnziale deve tener contodelle modifiche che, in futu-ro, possono verificarsi nelcorpo degli avvocati iscrittiagli albi (v. Bilancio tecnicodel prof. Ottaviani in Prev. Fo-

rense n.2/98, pag.38 e osser-vazioni in proposito di Donel-la, ivi, pag.43 e Mariani Mari-ni, ivi, pag.46 ed inoltre Rela-zione di sintesi alla Conferen-za Nazionale della PrevidenzaForense in Napoli, settembre1998, Prev. Forense n.3/98,pag.9 e segg.).Se il numero degli avvocatidovesse essere collegato adesigenze previdenziali, nonv’è dubbio che il numero pia-nificato potrebbe offrire deivantaggi.La chiusura degli albi è perògiuridicamente e politicamenteimpossibile e pertanto la evolu-zione del numero degli iscrittiva prevalentemente lasciata allaselezione dei migliori con l’esa-me, al momento dell’accesso, eper le leggi del mercato, suc-cessivamente.Ciò sul presupposto che vi sa-ranno sempre molti aspirantiavvocati capaci di superare leprove selettive per l’accesso allaprofessione, in numero tale daconsentire un costante aumen-to degli iscritti agli albi.Bisogna confidare che questoaumento degli iscritti agli albisia contenuto in una giusta mi-sura per consentire ai clientiuna libera scelta dell’avvocato acui affidarsi, ma anche agli av-vocati di mantenere una ade-guata possibilità di reddito.E’ senza dubbio rilevante in-teresse dei clienti che la qua-lità delle prestazioni rese da-gli avvocati sia elevata; men-tre i clienti vanno difesi ri-spetto alla eventualità che visiano avvocati iscritti agli al-bi non in grado di svolgere illoro lavoro con competenzaed efficienza.Ed è interesse dell’ente previ-denziale che l’aumento degliiscritti ci sia, ma in misuracontenuta.Da ciò, sorge naturale una do-manda: la selezione degli iscrit-ti, per evitare un loro aumentoeccessivo, deve essere lasciataalle sole leggi del mercato (conesclusione cioè di chi non saprodurre un reddito sufficienteper una vita dignitosa) od oc-

15LA PREVIDENZA FORENSE

Previdenzaforense

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corre pensare anche a meccani-smi di controllo della compe-tenza degli avvocati, oltre allaimposizione del rispetto dellenorme deontologiche (tra lequali il dovere di compiere pre-stazioni con competenza e dili-genza e di rifiutare incarichi insettori non ben conosciuti)?E’ certo che non si può disci-plinare la professione di avvo-cato condizionandola alle esi-genze dell’ente previdenziale;ma è altresì certo che non sa-rebbe corretto disciplinare laprofessione di avvocato di-menticando gli effetti previ-denziali che le norme posso-no determinare.Dalle considerazioni svolte,può scaturire la conseguenzache è regola importante sia perl’ordinamento professionale insé, sia per gli effetti di carattereprevidenziale, che si abbia lapossibilità di un controllo delnumero degli avvocati ancheattraverso un controllo dellaloro capacità professionale edella loro correttezza. Non èaccettabile che possano entraree rimanere negli albi di avvoca-to professionisti assolutamenteimpreparati, che rappresentanoun pericolo pubblico per tutti ipotenziali clienti.Ed è altrettanto inaccettabileche possano esercitare la pro-fessione forense avvocati inca-paci di produrre un reddito di-gnitoso: ne deriverebbero gravie nocive conseguenze per l'au-torevolezza e il prestigio del-l’intera categoria.Bisogna avere il coraggio discelte che possono compor-tare il sacrificio di taluni in-teressi, se si vuole che l’avvo-catura risalga dalle condizio-ni di inferiorità in cui, perparte non trascurabile, si tro-va nei confronti della cliente-la qualificata, della magistra-tura e del potere politico.Dal punto di vista previdenzia-le, non si deve dimenticare chela nostra Cassa non può sop-portare un numero eccessivo ditrattamenti di solidarietà, cioèdi trattamenti per importi su-periori a quanto comportereb-

be l’ammontare dei contributiversati, come accade ora per itrattamenti a favore dei troppipercettori di redditi minori (visono attualmente addiritturapensioni di importo superiorealla media dei redditi dichiarati,fatto questo del tutto anomaloe non riscontrabile in altri siste-mi previdenziali).Una corretta previdenza pre-suppone che gli iscritti sianotutti avvocati capaci di produr-re redditi paragonabili a quellidei lavoratori subordinati.Le considerazioni qui svoltesono piuttosto approssimativee richiederebbero un ap-profondimento con il supportodi dati tecnico-attuariali. Hocercato semplicemente di indi-care linee di tendenza e di sug-gerire argomenti di indagine,sulla base della mia lunga espe-rienza di volonteroso dilettantedi questioni previdenziali.

***5. Le questioni

dell’ordinamentoforense più importanti

per i riflessiprevidenziali

Vi sono alcune questioni chedevono essere trattate nellariforma dell’ordinamento fo-rense, che hanno rilevantissimaimportanza non solo per ilriordino della professione, maanche per offrire migliori pro-spettive per il futuro della Cas-sa Previdenza. Tra gli argo-menti più importanti si posso-no individuare i seguenti:1) l’esigenza della imposizionedell’esercizio effettivo dellaprofessione per conservare l’i-scrizione all’albo;2) l’esigenza di una rigorosa esevera disciplina delle incom-patibilità;3) la preclusione della possibilitàche la professione forense possaessere esercitata nell’ambito disocietà di capitali (v. osservazio-ni della Cassa di Previdenza Fo-rense al progetto di legge sullelibere professioni, Prev. Forensen.1/98, pag.13 e segg.).

**

5.1) Necessità delrequisito dell’esercizio

effettivo dellaprofessione per la

conservazionedell’iscrizione all’albo

Ritengo che la maggioranzadegli avvocati abbia accettato ilprincipio della previdenza ob-bligatoria e preferisca che que-sta sia gestita da una Cassa au-tonoma. La conservazione del-la Cassa autonoma richiedetuttavia l’avverarsi di alcunecondizioni.La più importante è che l’iscri-zione all’albo professionalesia riservata a chi svolga coneffettività l’attività professio-nale e che da essa tragga lafonte principale per il suo so-stentamento (v. Berti ArnoaldiVeli, Prev. Forense n.3/98pag.17 e segg. e Donella, Prev.Forense n.4/96, pag.13).L’avvocato deve cioè passaredall’essere semplicemente unapersona munita di un titolo,che lo abilita all’esercizio pro-fessionale, al divenire essen-zialmente un “lavoratore”,paragonabile, per impegno eper reddito, ai lavoratori su-bordinati.Allo stato attuale della legisla-zione, poiché possono rimane-re iscritti agli albi anche avvo-cati che non esercitano affattola professione o che hanno red-diti minimi, si è reso necessarioche l’iscrizione a pieno titoloalla Cassa di Previdenza vengaconsentita (e al contempo resaobbligatoria) soltanto a coloroche superano determinati livellidi reddito o di volume d’affari.La considerazione dello statoattuale delle dichiarazioni fisca-li degli avvocati italiani, a cuipuò anche non corrispondereuna situazione reale di redditi edi volumi d’affari (ma lo si devepresumere), ha imposto la fis-sazione di minimi fiscali moltobassi, nei quali è difficile rico-noscere un requisito vero per laattribuzione della qualifica di“lavoratore” agli avvocati chesuperano di poco i livelli deter-minati dal Comitato dei dele-gati della Cassa.

16 LA PREVIDENZA FORENSE

Avvocatura

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Nella situazione attuale delledichiarazioni di redditi e di vo-lumi d’affari degli avvocati ita-liani, i livelli minimi fiscali de-terminati dalla Cassa, pur nellaloro evidente insufficienza,hanno tuttavia una apprezzabi-le rilevanza selettiva, escluden-do la possibilità (e l’obbligo) diiscrizione a pieno titolo ad av-vocati che si possono definire“marginali”, rispetto ad un se-rio esercizio della professione(per le dichiarazioni dei redditidegli avvocati presentate nel1998, v. Prev. Forense,n.1/99, pag.11 e segg.).Come da decenni ormai vieneprospettato, vi è sempre piùevidente l’esigenza che vengaimposto anche per la conser-vazione della iscrizione all’al-bo professionale il requisitodell’esercizio effettivo dellaprofessione.Tutti gli iscritti agli albi, cioè,devono conseguentemente es-sere anche iscritti alla Cassa diPrevidenza a pieno titolo; maciò vale se e in quanto, perconservare la iscrizione all’al-bo, l’avvocato sia in possessodei requisiti minimi attual-mente imposti per la iscrizio-ne alla Cassa (v. Tracanella,Prev. Forense n.3/96, pag.17,Caciolli, ivi, pag. 19 e MarianiMarini, ivi, pag.22).Non è infatti ammissibile chepossano rimanere iscritti aglialbi avvocati che non presen-tano dichiarazioni fiscali cheraggiungano gli attuali livelliminimi fissati dalla Cassa, ecioè che non esercitano concarattere di effettiva conti-nuità la professione. Fino a quando l’esercizio ef-fettivo della professione nonsia imposto come requisitoper la permanenza negli albi,devono restare esclusi dallaprevidenza forense coloro chenon esercitano la professionecon carattere di continuità.La tutela previdenziale ob-bligatoria è infatti riservataai lavoratori e non a tutti icittadini.La Cassa di Previdenza forensenon può perciò trasformarsi in

un concorrente delle assicura-zioni private (alle quali si pos-sono rivolgere tutti i cittadinianche non lavoratori); e so-prattutto non può accettareiscritti che, senza essere veri av-vocati e cioè avvocati “lavora-tori”, ricevano prestazioni su-periori a quanto comportereb-bero i contributi versati (comeora avviene, in forza del princi-pio di solidarietà, a favore deipercettori di redditi minori).

**Un primo ed importante rifles-so di questa unificazione deirequisiti per l’iscrizione all’alboe l’iscrizione alla Cassa è quellodi evitare la confusione at-tualmente esistente tra ob-bligo di iscrizione alla Cassadi Previdenza e obbligo diiscrizione all’INPS.E’ noto infatti che, in conse-guenza delle norme della leg-ge 335/95 di riordino dellaprevidenza italiana, qualsiasireddito di lavoro autonomo èimponibile di una gestioneprevidenziale; conseguente-mente, gli avvocati che nonpossono iscriversi alla propriaCassa di Previdenza a pieno ti-tolo, devono iscriversi all’IN-PS e pagare a questo ente laprevista contribuzione.Nonostante la chiarezza dellaenunciazione del principio, sipossono creare situazioni diconfusione per avvocati che,nella evoluzione delle loro di-chiarazioni di redditi e di volu-mi d’affari, talvolta superino etalaltra no i limiti minimi pre-scritti dalla Cassa: costoro do-vrebbe oscillare tra un’iscrizio-ne alla Cassa e un’iscrizione al-l’INPS con evidente inestrica-bile confusione.Le ragioni di confusione e in-certezza sono particolarmenterilevanti all’inizio della profes-sione forense, quando il ritardonella iscrizione alla Cassa diPrevidenza può comportarel’esigenza di iscrizione all’IN-PS, se vengono percepiti reddi-ti tali da consentire all’INPS diaffermare che l’esercizio dellaprofessione è “abituale”.L’abitualità dell’esercizio pro-

fessionale, richiesta per l’ob-bligatorietà della iscrizione al-l’INPS, è concetto non chiari-to, ma, molto probabilmente,non coincidente con quellodell’esercizio continuativodella professione secondo leregole della Cassa di Previden-za Forense.Se vi fosse coincidenza traesercizio abituale della profes-sione, che impone l’iscrizioneall’INPS, ed esercizio conti-nuativo, che impone l’iscrizio-ne alla Cassa Forense, i motividi confusione si attenuerebbe-ro; ma è impossibile che l’IN-PS accetti questa coincidenza(sull’argomento, v. Prev. Fo-rense n.3-4/95, pag.21 en.2/96 pag.39).E’ utile ricordare che un avvo-cato, che non paga contributialla Cassa di Previdenza foren-se (perché non obbligato all’i-scrizione a pieno titolo o per-ché percepisce redditi di lavoroautonomo non attribuibili allaprofessione di avvocato), devepagare il contributo all’INPS(ora del 12% destinato a diven-tare del 19%), senza sapere se equando potrà ricevere unapensione per questa contribu-zione (v. Corriere della Sera 19agosto 1999, pag. 21).

**La imposizione dell’onere diesercitare la professione con ef-fettività, quale requisito per laconservazione dell’iscrizioneall’albo, determina, come giàrilevato, una radicale trasfor-mazione della figura dell’av-vocato: non più una personamunita di titolo abilitante al-l’esercizio professionale, maun “lavoratore”.Ciò corrisponde alla esigenzache giustifica gli ordini profes-sionali: disciplinare lavoratoriintellettuali autonomi, personecioè che esercitano la profes-sione in alternativa a qualsiasialtro tipo di lavoro (dipenden-te od autonomo).Il requisito che l’avvocato de-ve possedere per essere “lavo-ratore”, è che egli tragga dal-la professione un redditoquanto meno comparabile a

17LA PREVIDENZA FORENSE

Previdenzaforense

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quello dei lavoratori dipen-denti.E’ preferibile che l’avvocato sidedichi alla professione per tut-ta la vita lavorativa.Il possesso di un reddito ade-guato deve essere anche garan-zia che l’avvocato sia, nell’eser-cizio dell’attività professionale,autonomo e libero.La imposizione dell’esercizioeffettivo della professione de-ve essere considerata anche se-condo un aspetto particolare,che sta acquisendo nuova im-portanza.Alludo al fatto che l’esercizioeffettivo della professionedeve considerarsi requisitominimo per la conservazionedella competenza dimostrataal momento dell’accesso allaprofessione. Chi non esercitacon continuità la professionenon può conservare una ade-guata competenza e non puòcerto aggiornarsi, come è inve-ce esigenza per l’esercizio ditutte le professioni quale con-seguenza della continua e velo-ce evoluzione tecnica, culturalee normativa.Se non vi è esercizio effettivodella professione, vi è pre-sunzione che sia venuta me-no la competenza professio-nale (anche ad un livello mini-mo), quale si richiede pergiustificare la conservazionedella iscrizione all’albo.Dalla enunciazione del princi-pio derivano alcuni corollari:- non è accettabile che l’iscri-zione all’albo possa avvenire inritardo rispetto al superamentodell’esame di accesso;- non è accettabile che l’attivitàprofessionale venga interrottaper apprezzabile tempo (salvopoche eccezioni);- non è accettabile che l’attivitàdi avvocato venga svolta in mo-do marginale e secondario ri-spetto ad altre attività (o perchési godono comode rendite).

**Vanno a questo punto affron-tate due questioni: quale provarichiedere per la dimostrazionedell’esercizio effettivo dellaprofessione; quali effetti devo-

no derivare dal mancato eserci-zio effettivo.

***5.1a) La prova

dell’esercizio effettivodella professione

In molte proposte di modifi-ca dell’ordinamento forense,è stata bensì prescritta la ob-bligatorietà dell’esercizio ef-fettivo della professione, manon è stato quasi mai speci-ficato come debba esseredata la prova di tale eserci-zio effettivo e quali siano leconseguenze se la provanon viene data.Quando è stata data qualcheindicazione, si è in realtà tratta-to della attribuzione di poteriassai discrezionali ai Consiglidell’Ordine con la conseguen-za pratica che sarebbe risultatoimpossibile qualsiasi controllodella effettività dell’esercizioprofessionale.Per la prima volta nella propo-sta di legge dell’on. Ricci(1982), venne proposto che laprova dell’esercizio effettivodella professione fosse fornitacon la dimostrazione di redditie di volumi d’affari in analogiacoi criteri da poco approvatidalla Cassa di Previdenza. Anche nel progetto di leggegovernativo presentato daFlick, si prescrive bensì l’esi-genza che vengano dichiaratiredditi al di sopra di un mini-mo da determinare con prov-vedimento ministeriale, ma poisi aggiunge che la prova puòessere data in qualsiasi modo.Una prescrizione di questogenere è priva di ogni signifi-cato, perché impedisce ognicontrollo; si tratta di una ve-ra presa in giro.Subito dopo la riforma dellaprevidenza forense approvatanel 1980, il Comitato dei dele-gati ha fatto la scelta di prescri-vere come prova unica per ladimostrazione dell’eserciziocontinuativo il superamento dideterminati limiti di reddito edi volume d’affari.Sono stati determinati limitipiuttosto bassi, ma comunque

significativi.Il criterio adottato dalla Cassadi Previdenza per la prova del-l’esercizio continuativo dellaprofessione potrebbe valereanche per la prova per la con-servazione della iscrizione al-l’albo.Appare pertanto opportuno ri-cordare le motivazioni chehanno indotto il Comitato deidelegati della Cassa a scegliereil criterio fiscale.A proposito pertanto della ne-cessità che la prova dell’eser-cizio continuativo o effettivodella professione sia data colsuperamento di certi livellifiscali, posso riassumere nellasostanza quanto ho scritto aproposito del requisito fissatoper la Cassa di Previdenza(Previdenza Forense n.1/94,pagg.40-41).a) E’ certo impossibile poterattribuire rilievo alla attivitàprocessuale (come in prece-denza avveniva per la Cassa diPrevidenza), in mancanza oper la insufficienza dei requisi-ti fiscali. E’ evidente, infatti,che un “lavoratore”, quale de-ve essere l’avvocato iscritto al-la Cassa e quale dovrà esserel’avvocato iscritto agli albi, de-ve percepire un reddito comerisultato dell’attività professio-nale compiuta. L’attività pro-fessionale senza reddito non èsvolta con carattere di “pro-fessionalità”, tale da giustifica-re in chi la svolge la qualificadi “lavoratore”b) E’ certo che, di fronte allaestrema varietà del modo diesercizio della professione fo-rense, è impossibile individua-re criteri di accertamento del-l’esercizio continuativo validoper ogni singolo caso. E’ per-tanto necessario individuarecriteri che abbiano valore perla generalità degli esercenti laprofessione e che abbiano lacaratteristica di equità e dicorrettezza giuridica.c) Se il nuovo ordinamentoprofessionale impone che laconservazione dell’iscrizioneall’albo sia riservata a chi eser-cita la professione con caratte-

18 LA PREVIDENZA FORENSE

Avvocatura

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re di effettività, è impensabileun siffatto esercizio dell’atti-vità professionale, a cui noncorrisponda un reddito signi-ficativo.d) Riconoscendo rilievo sola-mente al fatto di dichiarare unreddito significativo, come con-dizione per la conservazionedell’iscrizione all’albo, si otten-gono rilevanti vantaggi, che cosìpossono essere esemplificati.d-1) Si determina un criterioobiettivo valido qualunque siail modo di esercizio della pro-fessione di avvocato e cioè siacon attività giudiziale, sia conattività stragiudiziale e di assi-stenza e di consulenza.d-2) Con l’adozione di un cri-terio obiettivo, si elimina ognidiscrezionalità di valutazione,che potrebbe esserci attri-buendo rilievo, ad esempio,alla attività giudiziale, che, inogni caso, non può essere si-gnificativa in mancanza di red-dito professionale.d-3) Si rende possibile il con-trollo da parte degli ordini, po-tendo questo essere compiutocon grande facilità con l’usodei sistemi informatici. Se iConsigli dell’Ordine fosseroinvece chiamati a giudicare ca-so per caso, si addosserebbe aloro un lavoro così gravoso daessere impossibile da svolgere,non solo per i grandissimi ordi-ni, ma anche per quelli medi.A questo proposito, è significa-tiva l’esperienza della Cassa diPrevidenza che, per gli anni incui la dimostrazione dell’eser-cizio continuativo può esseredata con la dimostrazione dellosvolgimento di attività proces-suale, si trova di fronte moltospesso a difficili problemi diprova e alla necessità di svolge-re una attività istruttoria abba-stanza onerosa.e) Con la fissazione di obbietti-vi criteri fiscali, si elimina ognidiscrezionalità dei singoli Con-sigli dell’Ordine, che si potreb-be facilmente tradurre in arbi-trio. Se l’effetto del mancatoesercizio dell’attività professio-nale (come si vedrà in seguito)dovesse essere la sospensione o

la cancellazione dall’albo, vi sa-rebbero troppe remore nell’a-dottare questo provvedimento,specie negli ordini piccoli, conla conseguenza di vanificarel’importanza del precetto dellaobbligatorietà dell’esercizio ef-fettivo della professione.f) Si deve presumere (anche secon molte e fondate riserve)che le dichiarazioni fiscali degliiscritti agli albi siano corrette; eciò per la semplice ragione chela correttezza fiscale è un pre-cetto deontologico, che do-vrebbe essere osservato con ri-gore. Il dato fiscale, pertanto,costituisce presuntivamente undato obiettivamente vero.g) Nessuno ha saputo mai indi-care criteri obbiettivi e di facileaccertamento dell’esercizio ef-fettivo, alternativi rispetto alsuperamento di predeterminatilimiti delle dichiarazioni delreddito fiscale.h) Con la imposizione del re-quisito fiscale, si crea una so-stanziale equiparazione tra re-quisito per l’iscrizione all’alboe requisito per la iscrizione allaCassa di Previdenza, con i van-taggi a cui si è già accennato. Ilrisultato della coincidenza deirequisiti per la iscrizione all’al-bo e per la iscrizione alla Cassasi può ottenere, in un primomomento, prescrivendo che,anche per la conservazione del-la iscrizione agli albi, valganogli stessi requisiti attualmentevalidi per la prova dell’eserciziocontinuativo per la Cassa diPrevidenza. In un secondomomento, organi rappresenta-tivi dell’avvocatura e Cassa diPrevidenza dovranno coordi-nare il loro lavoro per rendereil requisito fiscale più coerentecon l’esigenza che gli avvocatiiscritti agli albi abbiano unaadeguata qualificazione.

**Una volta riconosciuto che laprova dell’esercizio effettivodella professione può esseredata solo con la dimostrazionedel superamento di un deter-minato limite di reddito, si de-ve constatare che la determi-nazione, in concreto, di tale

livello non è compito facile.Il Comitato dei delegati dellaCassa ha fissato limiti molto(per taluni troppo) bassi, tali daessere facilmente conseguibilida tutti coloro che svolgonoun minimo di attività con ca-rattere di professionalità.Nel Comitato dei delegati del-la Cassa, si constatò che, al disotto dei livelli determinati,era impossibile riconoscere unattività forense con caratteredi professionalità. Di fronteall’istanza di molti, che avreb-bero desiderato determinarelivelli più alti, si fece rilevarel’impossibilità di prescinderedalla considerazione dei datinoti alla Cassa, circa i livelli direddito e di volume d’affaridichiarati dagli iscritti (vera-mente infimi!). La determina-zione dei livelli notevolmentepiù alti, rispetto a quanto fudeliberato, avrebbero determi-nato l’espulsione dalla Cassa ditroppi iscritti, con l’effetto diprivare di previdenza un nume-ro elevato di colleghi.Lo stesso problema si pone perla conservazione dell’iscrizioneall’albo con effetti più gravi: in-fatti la sospensione o la cancel-lazione dall’albo impedirebbel’esercizio della professione enon escluderebbe soltanto latutela previdenziale.Si tratta qui di fare una sceltapolitica di estrema importanza:si vuole che l’avvocatura sia ilrifugio di chi non sa o nonvuole trovare altro lavoro, o es-sa deve raccogliere professioni-sti qualificati e seri capaci diprodurre un reddito che limetta perlomeno a livello di al-tri lavoratori qualificati?Per arrivare ad un risultato ac-cettabile, occorrerà certamentemolto tempo, affinché maturinegli avvocati la consapevolez-za che la difesa della professio-ne passa attraverso la imposi-zione di livelli minimi di pro-fessionalità (per capacità diproduzione di reddito e, comeconseguente presunzione, percompetenza). •

La seconda parte nel prossimo numero

19LA PREVIDENZA FORENSE

Previdenzaforense

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1.TIPOLOGIA DEIDOVERICOSTITUZIONALI

L’art. 2 della Costituzione ri-chiede “l’adempimento dei do-veri inderogabili di solidarietàpolitica, economica e sociale”.L’interpretazione di questa di-sposizione ha dato luogo a nonpoche incertezze, in particolareper quanto concerne la distin-zione tra le sfere oggettive (eco-nomia, politica, società) consi-derate dalla Costituzione, e perquanto attiene all’estensionesoggettiva della doverosità (ci siè chiesti infatti se e in che misurai doveri di solidarietà riguardinosoltanto i cittadini o anche glistranieri). Un aspetto soventetrascurato è però quello della –potremmo dire – dimensionepersonale dei doveri di solida-rietà, aspetto che assume invecenotevole importanza nel conte-sto dei problemi che riguardanole professioni liberali alla svoltadel millennio. La solidarietà, in-

vero, può avere varia estensione,tanto che possiamo distinguere:solidarietà generale, solidarietàdi gruppo, solidarietà categoriale,solidarietà familiare.I doveri di solidarietà generaleriguardano indistintamente tuttii cittadini e hanno come sogget-to attivo (come beneficiario,cioè, della prestazione dovero-sa) l’intera collettività. Tipicodovere di solidarietà generale èquello tributario, non a caso ul-teriormente specificato dall’art.53 Cost. con una formula (“tut-ti sono tenuti a concorrere allespese pubbliche…”) che non la-scia spazio ad equivoci. Ovvia-mente, anche i doveri di solida-rietà generale possono esseregraduati a seconda della situa-zione soggettiva di colui che neè gravato (per restare al doveretributario: il concorso alle pub-bliche spese è stabilito “in ragio-ne della… capacità contributi-va”), ma quel che è certo è chenessuno vi sfugge in astratto(ancorché in concreto – si pensial caso del nullatenente di frontesempre all’obbligo tributario –alla soggezione al dovere possanon conseguire la soggezionead una specifica prestazione).I doveri di solidarietà di grupposi caratterizzano pel fatto d’esse-re circoscritti agli appartenenti a

un determinato gruppo sociale,e valgono dunque solo all’inter-no di quel gruppo. Ciò significa,per un verso, che solo gli appar-tenenti al gruppo sono assogget-tati a quei doveri, e per l’altroche solo il gruppo si trova nellacondizione di soggetto attivo,diretto beneficiario delle presta-zioni connesse ai doveri stessi.Va da sé che anche la collettivitàgenerale è, di regola, interessataall’adempimento dei doveri disolidarietà di gruppo, ma il be-neficio che ne trae è indiretto ecome riflesso. Nondimeno, lequante volte la Costituzionemenziona formazioni sociali (ecioè gruppi, nella terminologiadell’art. 2), conferendo loro ri-lievo (e protezione) costituzio-nale, chiarisce che la tutela diquelle formazioni è interessedell’intera collettività, e implici-tamente consente al legislatoredi garantirne il buon funziona-mento anche attraverso l’impo-sizione di specifici doveri di soli-darietà agli appartenenti (si pensiai doveri di chi opera in istituzio-ni come la scuola o l’Università).I doveri di solidarietà categorialealtro non sono che una speciesdel genus doveri di solidarietà digruppo. Essi, tuttavia, meritanouna menzione a parte, in quantosi tratta dei doveri che storica-

20 LA PREVIDENZA FORENSE

Avvocatura Le relazioni previdenziali

Principio di solidarietaÕe riforma della professionedi avvocato

di MASSIMO LUCIANI

Il prof. Luciani, con brevi premesse didiritto costituzionale, affronta il tema dellasolidarietà previdenziale, riaffermando la

necessità di mantenere e difendere lasolidarietà categoriale, che caratterizza la

previdenza forense.

1.- Tipologia dei doveri costituzionali.2.- Doveri sociali e democrazie pluralistiche.3.- SolidarietaÕ e previdenza categoriale.4.- Regime delle professioni e previdenza

professionale.

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21LA PREVIDENZA FORENSE

Previdenzaforense

mente hanno per primi assuntoun rilievo tale da farne un ele-mento caratterizzante l’interastruttura dell’ordinamento. Persolidarietà categoriale, evidente-mente, intendo quella che legagli appartenenti alla stessa cate-goria professionale, e cioè aduno stesso gruppo sociale quali-ficato in base alle caratteristicheproprie della sua collocazionenel mondo della produzioneeconomica.I doveri di solidarietàfamiliare, infine, sono essi puredoveri di gruppo, ma le pecu-liarità della famiglia nel disegnocostituzionale impongono adancor più forte ragione unamenzione separata. L’art. 29della Costituzione, infatti, qua-lifica la famiglia “società natu-rale” (fondata sul matrimonio),e questo basta ad isolarla datutti gli altri gruppi che, pure,godono di tutela costituzionale(non a caso, nella dottrina co-stituzionalistica ci si è chiesti sela famiglia sia davvero qualifica-bile come “formazione sociale”o non sia piuttosto un unicum,distinto da tutti gli altri esempidella socializzazione umana).

2.- Doveri socialie democraziepluralistiche.

Nelle Costituzioni delle demo-crazie avanzate la presenza didoveri di solidarietà di gruppo,categoriale e familiare, accanto aidoveri di solidarietà generale, èfenomeno usuale. Tali Costitu-zioni, infatti, pur muovendo dauna concezione dei rapporti so-ciali del tutto diversa da quella ti-pica dei sistemi corporativi, nonnegano l’esistenza di una loroarticolazione pluralistica e vedo-no nell’organizzazione socialeper gruppi una realtà positiva.L’idea (di ascendenza giacobina)che l’intera organizzazione so-ciale si risolva, in definitiva, nelrapporto di cittadinanza (legametra il cittadino e lo Stato; legamedei cittadini tra di loro) non èquella da cui tali Costituzioniprendono le mosse. Al contra-rio, il presupposto è che le formedel legame sociale siano molte-

plici, e che la società sia un tessu-to la cui trama è data dall’intrec-cio dei vari, possibili legami in-terpersonali. Al contrario delleconcezioni neo-feudali, peraltro,quella pluralistica ritiene possibi-le e doverosa la costruzione diun rapporto politico generale trai cittadini, che sintetizza nellaformula dell’unità nazionale (èquanto si ritrova, ad esempio,nella nostra Costituzione, all’art.5). Al contrario di quelle corpo-rative, poi, ritiene che quel rap-porto politico necessiti di formedi rappresentanza essa pure poli-tica, che prescindono dalla qua-litas sociale dei singoli (come in-vece avviene nelle forme di rap-presentanza, appunto, corpora-tiva). Le Assemblee rappresenta-tive delle democrazie pluralisti-che sono dunque fondate sulprincipio della rappresentanzapolitica, non su quello della rap-presentanza degli interessi (suquesto punto, come si sa, sonofondamentali le riflessioni svilup-pate negli anni Venti e Trenta daHans Kelsen). Nondimeno, laconsapevolezza dell’articolazio-ne pluralistica della società hachiesto alle Costituzioni con-temporanee di tener conto delfatto che, fermo restando il ca-rattere unitario della statualità, ènecessario tradurre anche in ter-mini di principi e disposizionicostituzionali la nuova comples-sità della società civile e politica.Come ho osservato già nella re-lazione presentata al precedenteConvegno della Cassa Forensetenuto (sempre a Napoli) nel1998, il tratto distintivo essen-ziale delle società democratichecontemporanee è il pluralismo, equesto pluralismo deve trovarein Costituzione la propria disci-plina. Non può sorprendere,dunque, se una Costituzione as-sai attenta ai nuovi equilibri so-ciali come quella italiana si èpreoccupata di tracciare almenoi principi fondamentali della di-sciplina giuridica del pluralismosociale, valorizzando in partico-lare la famiglia (artt. 29 sgg.), isindacati (art. 39), i partiti (art.49), le confessioni religiose (artt.7 e 8), ma più in generale tutte le

formazioni sociali nelle quali lapersonalità dei singoli cittadini“si svolge” (art. 2). La scelta delCostituente, dunque, è stataquella di affiancare al ricco patri-monio di diritti dei cittadini unpiù contenuto, ma significativo,catalogo di doveri, che tuttaviavariano, come ho già detto, nel-la loro dimensione. Alcuni di ta-li doveri, infatti, si risolvono inprestazioni a favore della collet-tività generale, mentre altri ri-chiedono prestazioni a favoredell’una o dell’altra delle forma-zioni sociali nelle quali ciascuncittadino è attivo. La scelta fradoveri verso la collettività gene-rale e doveri verso il gruppo, ov-viamente, l’ha compiuta in pri-ma battuta il Costituente. Ge-nerali, ad esempio, sono il dove-re di difesa della patria e quellotributario, così come quello difedeltà. Proprio quest’ultimodovere è significativo: tutti i cit-tadini debbono essere fedeli allaRepubblica (art. 54, comma 1),e non c’è dovere di fedeltà digruppo che possa prevalere suquesto. Il legame politico gene-rale, in altri termini, prevalesempre sugli altri.

3.- Solidarietàe previdenzacategoriale.

Nondimeno, ferma restandol’intangibilità di tale legame po-litico generale, la Costituzioneaffida alla solidarietà di gruppo lacorretta articolazione di una se-rie di rapporti interpersonali. E’quanto accade, specificamente,nel campo previdenziale, dovel’art. 38, comma 4, dispone cheai relativi compiti provvedano“organi ed istituti predisposti ointegrati dallo Stato”, e quindinon impone la statalizzazionedell’intero settore, ma consenteal legislatore di prevedere, perogni categoria, la creazione diuna struttura previdenziale auto-noma (indicativi, in questo sen-so, i lavori preparatori della Co-stituzione: cfr. in particolare ladiscussione svoltasi in Assembleacostituente il 10 maggio del1947, ed ivi gli interventi di Do-minedò, Di Vittorio e Corbino,

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sull’emendamento Camangi chevoleva consentire espressamentela presenza dei privati in ambitoprevidenziale). L’autonomia,ovviamente, è possibile solo lad-dove la categoria sia in grado diautogestirsi e garantire ai propriappartenenti adeguata coperturaprevidenziale. In caso contrario,essendo insufficiente la solida-rietà categoriale, è indispensabilericorrere a quella generale. E’stato dunque corretto, nelle suelinee generali, l’operato del legi-slatore ordinario, che sin dall’ini-zio ha disegnato la previdenza dicategoria come una previdenzadestinata a camminare sulle suegambe, senza alcun sussidio“esterno” da parte della colletti-vità generale. Il processo di pri-vatizzazione della previdenzadelle professioni liberali, lanciatodall’art. 1, comma 32, della l. 24dicembre 1993 n. 537, poi pro-seguito dal d. lgs. 30 giugno1994 n. 509 (con il quale vennedisposta la trasformazione in as-sociazioni o fondazioni di tuttigli enti indicati nell’allegato“Elenco A”) e dal d. lgs. 10 feb-braio 1996 n. 103, (che come sisa ha dato attuazione alla delegadi cui all’art. 2, comma 25, dellal. 8 agosto 1995 n. 335) ha por-tato alla logica conseguenza taleimpostazione. Come è noto,l'art. 2, commi 1 e 2, del d. lgs.n. 509 del 1994, conferisce aglienti previdenziali privati autono-mia di "gestione economico-fi-nanziaria", e tale autonomia èconnessa al fatto che agli entiprevidenziali privati è preclusoogni pubblico finanziamento(art. 1, comma 1, d. lgs. n. 509del 1994). Tali enti, dovendocontare soltanto sulle proprieforze, debbono poter adottaretutte le misure finanziarie chesono necessarie per assicurare lapropria sopravvivenza, e quindi"l'equilibrio di bilancio" (art. 2,comma 1, d. lgs. n. 509 del1994). Del resto, lo stesso legi-slatore ha previsto una serie digaranzie preordinate al manteni-mento di una situazione finan-ziaria adeguata all’assolvimentodei necessari compiti previden-ziali e assistenziali, quali ad

esempio la “riserva legale, al finedi assicurare la continuità nell’e-rogazione delle prestazioni, inmisura non inferiore a cinqueannualità dell’importo dellepensioni in essere” (art. 1, com-ma 3, lett. c, d. lgs. n. 509 del1994), e allo stesso tempo haprevisto che gli enti previdenzialidi categoria, sempre allo scopodi “assicurare l’equilibrio di bi-lancio”, dispongano la “adozio-ne di provvedimenti coerenti alleindicazioni risultanti dal bilanciotecnico da redigersi con periodi-cità almeno triennale” (art. 2,comma 2, d. lgs. n. 509 del1994, cui adde le prescrizioniancor più rigorose della l. n. 335del 1995). Il che – detto inci-dentalmente – chiarisce come traautonomia finanziaria e autono-mia gestionale degli enti previ-denziali privati vi sia corrispon-denza biunivoca. Anche la Cortecostituzionale ha riconosciuto laconnessione tra equilibrio finan-ziario degli enti di categoria esoddisfacimento dei diritti previ-denziali, quando, nella sent. n.248 del 1997, dopo aver chiari-to che la trasformazione deglienti previdenziali da pubblici aprivati “ha lasciato immutato ilcarattere pubblicistico dell’atti-vità istituzionale di previdenzaed assistenza”, ma ha comporta-to “una modifica degli strumentidi gestione” e una “differentequalificazione giuridica dei sog-getti”, ha espressamente affer-mato che la stabilità finanziariadegli enti è un elemento essen-ziale della garanzia delle loroprestazioni previdenziali, e quin-di – di riflesso – dei diritti costi-tuzionali degli iscritti.

4.- Regime delleprofessioni

e previdenzaprofessionale.

Se questo è il quadro generale, èevidente che ogni alterazionedell’equilibrio finanziario deglienti, come pure ogni alterazione(nel senso dell’allentamento) deidoveri di solidarietà categorialesui quali tale equilibrio si fonda,si risolve direttamente in un pre-giudizio per i diritti previdenzia-

li degli iscritti. Una volta che si èscelta l’opzione della solidarietàcategoriale, insomma, essa vamantenuta e preservata con ri-gore, se si vuole evitare il crollodella base su cui l’edificio dellaprevidenza professionale è co-struito: l’autonomia e autosuffi-cienza finanziaria della singolacategoria. E’ per questo che, asuo tempo, ha lasciato perplessil’imposizione agli enti previden-ziali di categoria di un dovere disolidarietà generale senza alcunaattenzione per il suo costo intermini di autonomia e di auto-sufficienza categoriale (mi riferi-sco al noto “prelievo” del 15%),ed è sempre per questo che la-scerebbe, oggi, perplessi l’elabo-razione di progetti di riformadelle professioni che non tenes-sero conto del proprio possibile“impatto” sugli equilibri previ-denziali delle categorie. E chia-ro, infatti, che modificare le mo-dalità di accesso o di eserciziodelle professioni determinaun’alterazione delle modalità difunzionamento del vincolo disolidarietà categoriale. Questo, asua volta, determina l’alterazio-ne delle prospettive finanziariedegli enti previdenziali, e quindiil cambiamento delle condizionidi erogazione delle prestazioniprevidenziali garantite agli iscrit-ti. Vi è, in altri termini, un colle-gamento assai stretto tra due or-dini di diritti costituzionali: il di-ritto all’esercizio della professio-ne (art. 33) e il diritto all’otteni-mento delle prestazioni previ-denziali (art. 38). Ogni muta-mento della disciplina del primoha inevitabili conseguenze sulgodimento del secondo. Purnella sintesi e nella concisionedelle sue previsioni in materia,dunque, la Costituzione dà co-munque al legislatore ordinarioun’indicazione della quale que-sti deve tener conto: la regola-zione dell’esercizio professiona-le non può essere isolata daquella delle prestazioni previ-denziali, almeno se il disegno le-gislativo deve mantenere unaqualche coerenza e la salvaguar-dia dei diritti costituzionali deveessere assicurata. •

22 LA PREVIDENZA FORENSE

Avvocatura

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I l problema generale del-l’interscambio tra lo statusprofessionale e il regimeprevidenziale dell’esercen-te la professione forense, si

pone in questo momento storicocon riferimento ad una serie divariabili; invero siamo in una fasedi evoluzione, e di generale ri-pensamento, di entrambi i termi-ni di questo problema.Infatti, da una parte le stesse cate-gorie concettuali che hanno sino-ra informato il sistema della previ-denza sociale sono in fase diprofonda trasformazione (la stes-sa assicurazione generale obbliga-toria con la riforma pensionisticadel 1995 si ispira ora ai critericontributivi e di capitalizzazionee palesemente rappresenta unatappa intermedia rispetto ad unapiù radicale revisione dell’interosistema di sicurezza sociale), dal-l’altra parte l’altro termine delproblema, cioè il riferimento algruppo (categoria professionaledegli avvocati) è anch’esso da va-

lutare in una ottica di progressivatrasformazione quanto ai criteridi individuazione dello stesso(possibilità di estendere lo statusdi avvocato ai professionisti su-bordinati ovvero legati da un rap-porto di parasubordinazione, op-zione tra una concezione dell’av-vocatura legata solo allo ius postu-landi ovvero apertura alla più ge-nerale attività di consulenza lega-le). Vi è poi un terzo elemento al-la luce del quale ogni soluzioneva confrontata, vale a dire la com-patibilità e il coordinamento conle norme europee e con i singolisistemi previdenziali ed ordina-menti professionali dei diversipaesi europei. Ecco che già allaluce di tali generali premesse sipone, come di tutta evidenza, lascelta di ragionare in termini evo-lutivi della disciplina previdenzia-le degli avvocati, con la coscienzache non è utile tentare l’impossi-bile quadratura del cerchio riferi-ta ad un sistema potenzialmentestatico, ma al contrario è senz’al-tro più producente un ripensa-mento della materia nel senso diuna disciplina flessibile e con lacapacità di interfacciare logiche esistemi diversi, superando ingiu-stificate rigidità e incompatibilità.A questa esigenza pragmatica sene aggiunge un’altra invece di ti-po sistematico: si tratta invero diripensare un sistema previdenzia-le secondo una sua propria ratiocoerente, al di là di episodici ag-giustamenti che, pur opportuninel breve periodo, finiscono tut-

tavia per dar vita ad un sistemache nella sua complessità rischiadi non rispondere più ad una lo-gica intellegibile affidandosiquindi poi alla giurisprudenza alfine della ricostruzione delle sueimprobabili rationes. Il problemanon è solo italiano, l’interventodella giurisprudenza in materiaprevidenziale, specificamente perquanto riguarda la previdenza fo-rense, risente proprio della obiet-tiva incertezza in ordine ai pro-blemi che abbiamo anticipato sul-la determinazione del gruppo esul carattere di istituto di sicurez-za sociale delle diverse forme chela previdenza forense conosce neidiversi ordinamenti.

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La professione forense è normal-mente considerata la più corpora-tiva tra le libere professioni; in al-cuni casi tale qualificazione “cor-porativa” ha assunto una conno-tazione negativa, quando inveceriteniamo che tale caratteristicadell’ordine forense rappresentiuna connotazione fisiologica,giacché gli avvocati rappresenta-no il primo e fondamentale stru-mento di attuazione dell’ordina-mento giuridico e pertanto l’esse-re “classe” li connota come parte-cipi del munus pubblico che allaloro categoria è demandato.Il diritto alla difesa caratterizza egiustifica in particolare l’ordinedegli Avvocati, in questo sensoanche il parere dell’Antitrust sul

24 LA PREVIDENZA FORENSE

Avvocatura

Previdenza forense: riflessioni sulnuovo ordinamento professionale

di GIULIO PROSPERETTI

Le relazioni previdenziali

Il prof. Prosperetti esamina irapporti tra ordinamentoprofessionale e previdenza,estendendo l’indagine alla

comparazione con le disciplinedegli altri stati europei.

I vari aspetti previdenziali sonoesaminati anche considerandoil valore contingente di molte

disposizioni in un insiemegiuridico ed economico in

continua evoluzione.

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riordino delle professioni intellet-tuali del 4/2/99.Vi è una tradizionale tendenza adistinguere l’attività propriamen-te giudiziaria dall'attività di con-sulenza, mantenendo il propriumdell’attività forense essenzialmen-te nel contenzioso giudiziario: sitratta di un evidente errore, giac-ché la complessità dei problemiposti dai moderni ordinamentigiuridici sia nazionali che interna-zionali ovvero astatuali (ordina-mento canonico, sportivo, inter-sindacale etc.) necessita della con-sulenza, solo attraverso la qualegli ordinamenti trovano la possi-bilità di realizzarsi.Il peculiare rapporto fiduciarioche lega il cliente all’avvocatonon cambia laddove si tratti distabilire una linea difensiva ovve-ro le condizioni di un contratto:in entrambi i casi l'avvocato ha laresponsabilità del futuro di unapersona fisica o giuridica e le suescelte saranno determinanti nelguidare ogni tipo di attività sulpiano economico e sociale.Com’è noto negli Stati Uniti solouna piccola parte dei “lawyers” sioccupa di “litigation”, mentre lamaggior parte è impegnata nel-l’attività di consulenza, anche incampi che nel nostro paese sonocoperti (anche se in maniera nonesclusiva) da altre peculiari pro-fessioni come ad esempio quellanotarile, del commercialista e delconsulente del lavoro.La crescente “americanizzazio-ne” della nostra società, e unasorta di “colonizzazione” da par-te di studi professionali organiz-zati a livello mondiale, possonoragionevolmente portare neiprossimi anni ad una concezionedel ruolo dell'avvocato diversa daquella attuale. Allorché avvocatiin senso proprio (che svolgonoattività giudiziaria ) e consulentigiuridici di altro tipo, stabilirannonell’ambito degli stessi studi pro-fessionali rapporti di normale col-leganza, sarà difficile concepirel’assoggettamento degli uni e de-gli altri a regimi previdenziali in-commensurabili.E' interessante segnalare che inun paese molto vicino alla nostraesperienza come la Francia, la

Caisse Nationale des BarreauxFrançaise ha esteso le proprie pre-stazioni anche ai consulenti lega-li. In Spagna la Mutualidad Ge-neral de la Abogacìa può assicura-re oltre agli iscritti all’albo degliavvocati, anche i magistrati, i can-cellieri e gli altri funzionari delMinistero di Giustizia in possessodel diploma di laurea in Giuri-sprudenza, oltre agli impiegatidegli albi e della stessa Mutua.Ecco allora un primo problema:la Cassa deve avere propri specifi-ci requisiti per l'iscrizione ovverodeve essere necessariamente col-legata all’albo professionale?Oggi i peculiari requisiti per l’i-scrizione alla Cassa sono più ri-stretti rispetto a quelli necessariper l’iscrizione all’albo e fiorisco-no proposte per una cassa unitariadi tutte le libere professioni, perl’obbligatorietà dell’iscrizione allaCassa di tutti gli iscritti all’albodegli Avvocati, al progressivo am-pliamento del periodo di riferi-mento per il calcolo della pensio-ne ( come la media dei venti piùelevati redditi negli ultimi 25 annidi esercizio della professione ) inun progressivo passaggio ad un si-stema contributivo, per l’aboli-zione del pensionamento di an-zianità; per la possibilità di iscri-zione alla Cassa per i docenti uni-versitari a tempo pieno; estensio-ne ai lavoratori subordinati nell’i-potesi di loro iscrivibilità all'albo.

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Ma il problema dell’interscambiotra l’assetto della previdenza fo-rense e l’ordinamento professio-nale non può essere valutato inun’ottica di autoreferenzialità,dovendo confrontarsi con i siste-mi previdenziali e gli ordinamentiprofessionali dei paesi europei.Ora, nel variegato quadro offertodagli ordinamenti europei posso-no distinguersi vari modelli di in-terazione tra istituzioni previden-ziali pubbliche e private come ge-stori di forme obbligatorie o fa-coltative di previdenza per gli av-vocati. In Spagna la previdenzasociale dell’avvocato è obbligato-ria ma non esclusiva, nel sensoche si può scegliere tra l’iscrizione

al sistema pubblico di previdenzasociale dei lavoratori autonomi(RETA) e l’adesione alla Mutuali-dad General de la Abogacìa ( il95% degli avvocati opta per laMutua ); inoltre la stessa Mutuagestisce la previdenza comple-mentare facoltativa (30% di ade-renti ). In Francia la menzionataCaisse Nationale des BarreauxFrançaise gestisce in via esclusivail regime obbligatorio di base diprevidenza per gli avvocati, quellocomplementare obbligatorio eanche quello supplementare fa-coltativo ( fondo AVOCAPI con60% di aderenti ); tutti gli avvoca-ti, anche dipendenti, iscritti all’al-bo sono obbligatoriamente iscrit-ti alla Cassa.In Belgio gli avvocati devonoiscriversi nel regime pubblico del-la Previdenza Sociale come lavo-ratori autonomi. La Cassa di pre-videnza degli avvocati gestiscesoltanto le forme complementari,con benefici di ordine fiscale a fa-vore degli iscritti, che non avreb-bero in un’altra qualsivoglia com-pagnia di assicurazione privata.In Germania la parte obbligatoriadella previdenza forense è gestitada 13 fondi pensione privati fi-nanziati a capitalizzazione, in talesistema ogni Land è indipenden-te per quanto riguardo gli schemipensionistici e in ogni Land puòesistere anche più di un fondo, lapercentuale degli iscritti ai fondi èsignificativamente comparabilecon la situazione italiana, su80.000 avvocati, 50.000 sonoiscritti a tali forme di previdenza,che secondo il vigente regola-mento dell'Unione Europea n.1408/71, non sono ricompresetra le forme di sicurezza socialepubblica, anche se in alcuni casil’iscrizione a tali fondi è obbliga-toria per gli avvocati iscritti aglialbi dei singoli Lander.In Gran Bretagna, invece, non c’èuna Cassa previdenziale profes-sionale e gli avvocati sono iscrittio al sistema pensionistico stataleoppure hanno una assicurazioneprivata (gli avvocati inglesi paga-no fino al 40% del reddito nelleforme previdenziali private).

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25LA PREVIDENZA FORENSE

Previdenzaforense

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Problema analogo a quello deidiversi regimi europei nell’ambi-to dei quali si pone la questionedella transitabilità, per quegli av-vocati che in forza del diritto distabilimento scelgono di esercita-re la professione prevalentementeper determinati periodi in altripaesi della Comunità, è quello,nell’ambito del nostro ordina-mento, del passaggio da una for-ma previdenziale ad un’altra, adesempio per i consulenti legaliche hanno un rapporto dipen-dente o parasubordinato nell’am-bito degli studi legali o delle futu-re società di professionisti, allor-quando dovessero divenire avvo-cati liberi professionisti.Ma il problema è più generale,giacché la mobilità sul piano lavo-rativo rende sempre più frequen-te l’ipotesi di percorsi professio-nali che vedono l’alternarsi dellalibera professione alla attività su-bordinata anche di tipo manage-riale. Si potrebbe rispondere che iproblemi che derivano dallaframmentazione sia a livello euro-peo sia a livello delle diverse ge-stioni nazionali dei trattamentiprevidenziali trovano soluzionenella riconosciuta possibilità di ri-congiungimento delle posizioniprevidenziali in mancanza delquale la tecnica della totalizzazio-ne rappresenta comunque unasoluzione anche se ancora in fieriper quanto riguarda l'ordinamen-to italiano (cfr. Corte Cost. n. 5marzo 1999 n. 61).Ma questa logica risponde a benvedere a un ordine di concetti invia di superamento; infatti la logi-ca bismarckiana sulla quale si fon-dano i sistemi continentali di si-curezza sociale, è figlia della rivo-luzione industriale e vede i regimipensionistici come una sorta diestensione della garanzia del red-dito da lavoro, protratta in unafase della vita in cui per l’invaliditào la vecchiaia si è persa la capacitàlavorativa.La previdenza fu pensata in que-sti termini allorché il cittadin(tendenzialmente autosufficientecome l'agricoltore) una volta im-piegato nell’industria perdeva dauna parte le sue radici territoriali,perdendo la solidarietà del grup-

po d’appartenenza e dall’altra,nella specializzazione che il lavo-ro industriale richiedeva ( la par-cellizzazione della prestazionepropria del modello fordista )perdendo la capacità di autoso-stentamento.Questa idea di previdenza socialenata per le esigenze di un proleta-riato dipendente solo dal redditoda lavoro, si è fusa con l’altra natain sede pubblicistica con riferi-mento ai pubblici dipendenti, lacui fedeltà alle Istituzioni impedi-va di intraprendere altre attività.Si è così creato un diffuso sistemadi sicurezza sociale che vede nelpensionamento una sorta di fasenecessitata di un normale iter divita e nel conseguimento dellapensione un agognato traguardo.Ora, non può non rilevarsi comeuna tale concezione del bisognosociale sotteso alla pensione, nonsia comparabile con l’esigenzache la pensione del professionistaviene invece a soddisfare.Si pensi all’istituto della pensionedi anzianità che può conseguirsial compimento del cinquantaset-tesimo anno a fronte di trentacin-que anni di iscrizione alla Cassa.Ora, tale istituto era presente nelsistema generale di previdenzasociale nascendo dall’esigenza dicorrispondere al bisogno che vie-ne manifestato dagli addetti ai la-vori usuranti, sicché tale formapensionistica era incompatibile (elo è oggi nella Cassa avvocati)con la prosecuzione di una atti-vità di lavoro.Ma quale giustificazione può ave-re tale istituto per gli avvocati; laratio è nel loro caso sicuramentediversa: una sorta di polizza vitache non si comprende perchédebba essere collegata al divietodi continuazione dell’attività pro-fessionale ( che nella specie svolgesoltanto una funzione di disin-centivo ).Un tale istituto o è razionalizzatonell’ottica contributiva e di un re-gime a capitalizzazione, rappre-sentando una forma di risparmioprevidenziale ovvero va riassorbi-to nel sistema generale, come èprevisto nella riforma previden-ziale del 1995.E' noto come l'allungamento

della vita media, la maggior mo-bilità professionale nonché la co-siddetta globalizzazione dell’eco-nomia abbiano rotto quella con-cezione corporativa del lavoro cuicorrispondevano trattamenti pre-videnziali su base retributiva fi-nanziati con un sistema a riparti-zione, cioè basato sulla solidarietàtra generazioni (presupponendoquindi una sorta di immutabilitàdell’organizzazione sociale nelfluire delle generazioni). Ora, vasottolineato come già la riformapensionistica dei 1995 abbia su-perato tale impostazione che, in-vece, ancora permane nella rifor-ma della Cassa avvocati che è diquindici anni precedente.Com’è noto la previdenza foren-se è ispirata attualmente ad un si-stema retributivo ( la pensione ècalcolata con riferimento al mi-glior reddito degli ultimi quindicianni ) e finanziata con sistema aripartizione ( saranno gli avvocatidi domani a pagare le pensionidegli avvocati di oggi ). Le previ-sioni attuariali per quanto attentenon possono certo tener conto ditrasformazioni della società chepossono dilatare o restringere laconnotazione di una categoriacome quella degli avvocati.Il problema non è quello della as-soluta necessarietà del ruolo degliavvocati nella società (benchéaboliti dalla rivoluzione francese,furono dopo circa quindici anniripristinati) ma piuttosto quello,sul piano esterno, del riconosci-mento sociale del loro particolaremunus, nonché quello, sul pianointerno, della loro volontà di por-si in un regime di colleganza taleda giustificare una solidarietà in-fracategoriale.Insomma la, per così dire, “peri-metrazione” degli esercenti laprofessione legale ha un caratteresquisitamente convenzionale ri-spetto alle esigenze della consu-lenza legale in una economia ter-ziarizzata, e corrisponde a queirequisiti alla luce dei quali puòappunto parlarsi di categoria de-gli avvocati.Ecco che il problema della previ-denza forense non è semplice-mente conseguenziale all’identifi-cazione della categoria di riferi-

26 LA PREVIDENZA FORENSE

Avvocatura

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mento, giacché proprio l’assog-gettamento ad un determinatoregime previdenziale concorre,per così dire, all’individuazionedella categoria sostanziale (adesempio, empiricamente vienesocialmente considerato lavorato-re subordinato chi è assoggettatoal regime INPS, nel senso che ilparticolare regime previdenzialeinfluisce sulla scelta delle moda-lità di costituzione di un rapportodi lavoro).Pertanto una maggiore o minoreonerosità della iscrizione alla pre-videnza forense può incidere omeno nel riconoscimento dellostatus di avvocato ai collaboratoridi uno studio professionale, cosìcome la possibilità di riconoscerelo status di avvocato ai lavoratorisubordinati influisce direttamen-te sulla consistenza della catego-ria interessata ad una peculiareforma di previdenza. Sono pro-blemi che possono avere com’èovvio soluzioni diverse ( anche seun decreto del 1537 della Re-pubblica Veneta prevedeva la pos-sibilità per le amministrazionipubbliche di avere avvocati “sala-riati”) ma la domanda che ci po-niamo è come si fa a rimettere lasoluzione di tali eterni problemi,con i loro riflessi sul piano previ-denziale, alle soluzioni ipotizzatedal più diligente degli attuari.Società di professionisti, avvocatiautonomi e avvocati subordinati,avvocati che lavorano prevalente-mente in paesi diversi da quellidella loro residenza ( avvocati tra-sfrontalieri ), avvocati che risiedo-no e lavorano in nazioni diverseda quelle in cui hanno conseguitol’abilitazione professionale ( at-tualmente l’avvocato che dimo-stri l’esercizio continuativo pertre anni nel paese ospitante, puòottenere l’idoneità all’autonomoesercizio a pieno titolo della pro-fessione, cfr. direttiva UE 98/5del 16.2.98), costituiscono tuttiproblemi impossibili da risolveresul piano di una razionalità astrat-ta. Anzi, a ben vedere, se da unaparte non è opportuno che sulpiano previdenziale si prefigurinomodelli potenzialmente incidentisull'assetto dei rapporti sostanzia-li, dall’altra parte occorre identifi-

care un comune denominatoretra i potenziali assistiti dalla Cassaper definire l’ambito della solida-rietà che il gruppo, attraverso laCassa, viene a realizzare al suo in-terno.

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Il fluire delle concezioni previ-denziali e ordinamentali rispettoalle specifica categoria degli avvo-cati non possono dare certezze ri-spetto ad un qualsiasi assetto isti-tuzionale, non c’è principio perquanto forte e condiviso capacedi sfidare i decenni cui si ricolle-gano le prestazioni previdenziali.Così come l’unica vera garanziadi giustizia è costituita dalla possi-bilità di rivolgersi ad un bravo av-vocato, così analogamente la veragaranzia previdenziale è costituitada un’istituzione solida ma capa-ce di navigare nel mare delleriforme previdenziali e delle di-verse logiche che nei decenni avenire disegneranno il futuroquadro della sicurezza sociale.In questa prospettiva, la naturaibrida della Cassa, soggetto priva-to titolare di un munus pubblico,è un punto di forza; giacché inuna situazione complessiva in ra-pida trasformazione paradossal-mente tanto più si è asistematicitanto più è agevole garantire lacontinuità di un'istituzione. Delresto la contraddittorietà, peral-tro insita in ogni evoluzione, giàsi coglie nel rapporto tra la rifor-ma Dini del 1995 ( che all’art. 3,comma 11 configura una ampiapossibilità di autotrasformazionedegli Enti privatizzati, come ap-punto la Cassa avvocati, preve-dendo l’autonoma possibilità del-l’adozione di un sistema contri-butivo in sostituzione dei sistemiretributivi ) e la legge di riformadel sistema previdenziale forensen. 576/80 ( che, invece, sottopo-ne la percentuale di variabilità deicontributi al decreto ministeriale,art. 13 ).La citata legge del 1980 ha rifor-mato il sistema previdenziale fo-rense in un'epoca nella quale il si-stema previdenziale italiano eradominato da una concezione del-la sicurezza sociale che tendeva

alla costruzione di un welfarecomplessivo, su base professiona-le, al quale concorrevano, per-dendo ogni peculiarità sistemati-ca, istituti assistenziali, previden-ziali in senso stretto, mutualisticie solidaristici.Il referente tecnico e la ratio diogni prestazione, in tale normati-va ispirata alla suddetta ideologiagiuridica, non era scindibile e se-paratamente valutabile sul pianotecnico legale, giacché ciò cheguidava il legislatore di quegli an-ni era piuttosto la previsione diuna sorta di archetipo del profes-sionista medio che per tutta la vi-ta svolgeva la stessa professione.Le situazioni non rientranti nelsuddetto archetipo, risultano in-fatti oggi ( stante la vigenza ditale sistema ) non convenientisotto il profilo previdenziale e peresse, considerate eccezionali, so-no previste peculiari vie di fuga:cancellazione dalla Cassa con re-stituzione dei contributi, ricon-giungimento ad altre forme pen-sionistiche attraverso il sistemadella riserva matematica.Il problema che si pone oggi è se,alla luce dell’intersecarsi di ambitiprofessionali diversi ma poten-zialmente coincidenti rispetto alcomune esercizio dell’attività le-gale ( avvocati, consulenti, legalid’impresa o dipendenti di societàdi professionisti ), si debba defini-re in maniera univoca l’idealtipodell’avvocato, quando questi puònella sua formazione passare dauna all’altra delle diverse tipolo-gie di esercizio della sua profes-sione.In futuro sarà sempre più impro-babile che per quarant'anni unprofessionista faccia lo stesso me-stiere, e tanto più che lo facciacon le stesse modalità, sicché allaflessibilità delle opportunità che sioffrono al laureato in giurispru-denza dovrebbe poter corrispon-dere la flessibilità della propriacassa di previdenza, non soltantorispetto alla possibilità di entrare euscire dalla stessa, ma piuttostoper trovare occasione di massi-mizzare il proprio risparmio pre-videnziale qualunque sia il pro-prio personale itinerario profes-sionale.

27LA PREVIDENZA FORENSE

Previdenzaforense

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Alla luce delle suesposte consi-derazioni, il solo modo a nostroavviso per garantire alla Cassaavvocati la possibilità di "sfidareil tempo" è quella di prevederneuna adattabilità rispetto a scena-ri attualmente nemmeno preve-dibili.Si deve poter concepire una diffu-sa convenienza all’iscrizione allaCassa anche al di fuori di quelloche attualmente rappresenta l’as-setto medio dell’avvocato liberoprofessionista; del resto il supera-mento dal punto di vista econo-mico sociale di una organizzazio-ne della società in termini corpo-rativi, consentirà sempre meno,come si è detto, la prevedibilità ditenuta di una determinata cate-goria autoreferenziale.Se allora si deve parlare di solida-rietà questa deve essere sufficien-temente diffusa e allo stesso tem-po adeguatamente circoscritta, edeve svolgere una funzione tipi-camente assistenziale ( situazionidi invalidità, di malattia, inden-nità minima di maternità, garan-zia del minimo vitale in ogni fasedella vita, ma anche mutui agevo-lati etc.. ).Diversa è la funzione della mu-tualità, con caratteristiche piùspiccatamente assicurative, doveil problema non è quello di ga-rantire i minimi, ma un adegua-to trattamento previdenziale indeterminate situazioni di biso-gno (es. invalidità. vecchiaia, su-perstiti).Terza funzione quella della ge-stione di un ulteriore risparmioprevidenziale ( previdenza inte-grativa ).Una gestione della Cassa orga-nizzata su tre livelli ( di solida-rietà, di mutualità e comple-mentare ) potrebbe rappresen-tare una garanzia per il più sem-plice futuro adeguamento ai di-versi compiti che la Cassa saràchiamata a svolgere.Volendo entrare più nello specifi-co, si potrebbe prefigurare il pri-mo livello, quello deputato a sod-disfare le esigenze di solidarietà,come riservato ed obbligatorioper tutti gli iscritti all'Albo degli

avvocati, nell’ipotesi di un allar-gamento dell’Albo a professiona-lità attualmente contigue a quellatradizionale dell’avvocato e co-munque aperto anche ai consu-lenti legali dipendenti.Ove invece l’Albo degli avvocatidovesse rimanere, (nell’otticadell’Antitrust), solo l’Albo di co-loro che esercitano lo ius postu-landi, si potrebbe anche concepi-re un accesso alla Cassa con diver-si e più ampi criteri.Certamente la concomitanza traiscrizione all’Albo e iscrizione allaCassa garantirebbe la configura-zione di un gruppo sociale coesosul piano della solidarietà interna,per cui l’iscrizione all’Albo com-porterebbe l’onere di iscrizionealla Cassa, così selezionando imembri del gruppo. Nell’ipotesiche in un tale gruppo entrino an-che lavoratori dipendenti ( si pen-si ai problemi che deriverannodall’attuale privatizzazione delpubblico impiego ) più che frap-porre ostacoli formali ed incom-patibilità, il problema potrebbeessere risolto attraverso l’assog-gettamento di tutti coloro che in-tendono parallelamente esercita-re la consulenza legale al ricorda-to contributo di solidarietà allaCassa. Si può insomma anche ra-gionare nel senso che tutti coloroche hanno determinati requisitiformali ove siano disposti a corri-spondere un contributo minimo,comunque di significativo am-montare, possano essere iscrittitanto all’Albo quanto alla Cassa.Questa gestione della Cassa do-vrebbe essere naturalmente ob-bligatoria e compatibile con l'i-scrizione ad altre gestioni previ-denziali obbligatorie come oggiavviene per i docenti di ruolo nel-la pubblica amministrazione.Cosi concentrata tutta la solida-rietà nel primo livello, da finan-ziarsi con il tradizionale sistema aripartizione e con erogazione diprestazioni tendenzialmenteuniformi, possiamo delineare inmaniera assolutamente diversa ilsecondo livello, quello mutuali-stico. Qui si impone senz’altro ilpassaggio dall’attuale sistema a ri-partizione ad un sistema di finan-ziamento a capitalizzazione.

Probabilmente le attuali risorsedella Cassa, scorporato sul pianofinanziario quanto da imputarsi asolidarietà, potrebbero coprire ilnecessario accantonamento per latrasformazione della mutualità inuna gestione a capitalizzazione,con prestazioni commisurate aicontributi versati. L’indubbiovantaggio di una tale soluzionesarebbe quello di una assoluta ri-petibilità dei contributi versati ( adifferenza di quanto versato a ti-tolo di solidarietà per il primo li-vello ) nonché di una facile ricon-giungibilità con ogni altra gestio-ne previdenziale. Si tratta del re-sto di informare sotto questoprofilo i criteri della Cassa a quellidel sistema generale di previden-za sociale, allorché questo sarà aregime.Forse questo secondo livello po-trebbe avere al suo interno tettidiversi del massimale pensionabi-le, con la possibilità che questisiano opzionati da parte dei sin-goli professionisti, nell’ambito diun sistema pur sempre obbligato-rio anche per un più elevato ri-sparmio previdenziale ( sicché ga-rantendone l’obbligatorietà a finifiscali permarrebbe anche con ri-ferimento al tetto più elevato l'in-tera deducibilità dei contributi ).Il terzo livello come si è detto èrappresentato dalla previdenzaintegrativa e, come abbiamo avu-to modo di esporre già al Con-gresso di Grado, ben può esseregestito dalla Cassa sia in propriosia con l’eventuale ricorso a inve-stitori istituzionali.In conclusione ciò che va auspi-cato è un ordinamento della pre-videnza forense che non sia d’o-stacolo al libero svolgimento diun qualsiasi percorso professio-nale, riducendo al minimo i limi-ti di età, di permanenza nellaCassa, di incompatibilità con l’e-sercizio professionale ovvero dilavoro subordinato, ma che alcontempo sappia conservare achi esercita la professione foren-se quel senso di appartenenzafondamentale per la costruzionedi un libero sistema di previden-za al quale giovani e anziani pos-sano insieme guardare con con-sapevole fiducia. •

28 LA PREVIDENZA FORENSE

Avvocatura

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1.1. - Premessa.Le questioni cheinteressano attual-mente il settoredella previdenza

forense, pur esprimendo unamplissimo catalogo, possonosuddividersi e raccogliersi, tut-te, come mi sembra, attorno adue centri di raccordo, che co-stituiscono, nel contempo, idue obiettivi che massimamen-te si impongono, oggi (come,forse, mai prima), agli svolgi-menti della relativa disciplina:a) quello di contribuire allacoesione (interna) e al presti-gio (esterno) della professione,e b) quello dell’adeguamentoalle nuove realtà.

2.1. - Coesionee prestigio.

Il ruolo di strumento di coe-sione della categoria è il pri-mario e più risalente tra quellisvolti dalla previdenza di cate-goria. La previdenza è, in ge-nerale, espressione della soli-darietà, e la solidarietà, che èvalore indiscutibilmente fon-damentale per l’intero ordina-mento, lo è sicuramente ancheper quell’ordinamento minoreche è la categoria professiona-le. Già in altre occasioni distudio e riflessione sulla previ-denza forense (quinto Conve-gno internazionale, svoltosi aRoma nel 1988, e secondaConferenza nazionale, svoltasia Perugia nel 1990) mi è statoconsentito di esporre pubbli-

camente, come relatore, per-sonali considerazioni e valuta-zioni su modalità e limiti, coni quali quel valore è da ritene-re che sia stato concretamenteaccolto nell’ambito della disci-plina vigente: non sarebbegiusto, perciò, ritornare su co-se già dette, e che, comunque,figurano agli atti di quei Con-vegni. Interessante – per l’au-torevolezza del riferimento –può essere, piuttosto, conside-rare la valutazione che, in pro-posito, la Corte costituziona-le, in più di un’occasione (eanche recentemente), ha avu-to modo di esternare. Mi rife-risco essenzialmente, perquanto riguarda le manifesta-zioni del principio solidaristi-co nei regimi di categoria, aCorte cost. n. 62 del 1977, n.132 del 1984, n. 73 del 1992,n. 88 del 1995, n. 457 del1998, e, per quanto riguardala conservazione del caratterepubblicistico di quei regimi,anche dopo la privatizzazionedegli enti gestori, a Corte co-st. n. 248 del 1997.

2.2- Come la solidarietà gene-ra coesione, così l’eticità dello

strumento previdenziale, at-traverso il quale quel valoreviene perseguito, e la garanziadi liberazione del bisogno,che ne è l’effetto, sono desti-nati a consolidare il prestigiosociale della categoria profes-sionale che se ne avvale. In talsenso, al pari delle regoledeontologiche che la catego-ria si impone, la regola previ-denziale assolve le medesimefunzioni di affermazione epromozione sociali, a vantag-gio dello status, e, quindi,dell’“immagine” del singolo,ma anche e comunque dell’in-tera comunità professionale. La previdenza obbligatoria è,quindi, strumento che meritaassolutamente di essere pre-servato.

2.3.- L’obiettivo di coesione epromozione della categoriaprofessionale, che è nell’essen-za stessa della scelta da parte diquella di un proprio specificoregime di previdenza, richia-ma, tuttavia, l’ormai annosa etuttora dibattuta questione, senon dei criteri di identificazio-ne della categoria stessa (giac-ché questa si realizza, senza re-sidui, attraverso l’iscrizione al-l’albo), della sua delimitazioneagli specifici fini previdenziali.Richiama, in poche parole,quell’obiettivo, la questione sevi debba essere coincidenza traiscrizione all’albo e iscrizionealla Cassa, o, piuttosto, se, co-me nell’attuale regolamenta-

30 LA PREVIDENZA FORENSE

Avvocatura

Le ÒsfideÓ della previdenza forensedi MAURIZIO CINELLI

Le relazioni previdenziali

Il prof. Cinelliesamina gli aspettipiù caratteristicidella previdenza

forense, conparticolare riguardo

agli eventi futuri,rispetto ai quali lacassa di previdenzanon deve giungere

impreparata.

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zione, sia giusto imporre agliiscritti all’albo requisiti (ulte-riori) per ottenere anche l’ac-cesso all’iscrizione alla Cassa,o, addirittura, porre dei requi-siti per la conservazione di taleiscrizione, una volta ottenuta.Anche a tale proposito mi sonogià espresso (in occasione dellaquinta Conferenza nazionale,svoltasi a Como nel 1996); emi sono espresso a favore delrecupero di quanto disponevala legge (il R.D. n. 954 del1940), già agli albori stessi delsistema di previdenza forense:e, cioè, che ogni avvocatoiscritto all’albo professionalefosse iscritto d’ufficio all’entedi previdenza.Anche in questo caso non in-tendo certo ripetermi. Ci ten-go a sottolineare, piuttosto,che, come già allora, ancheadesso, pur nella mia convin-zione, resto pienamente con-sapevole delle difficoltà, nonsolo tecniche, implicite nellascelta di generalizzare l’iscri-zione alla Cassa per tutti gliiscritti all’albo. Tuttavia, inproposito, vorrei richiamarel’attenzione anche sul fattoche l’obbligo di iscrizione allaCassa di categoria appare esse-re una conseguenza che, natu-raliter, deriva dall’accoglimen-to incondizionato del profes-sionista nell’ambito della cate-goria stessa, del quale è mani-festazione e segno inequivocol’iscrizione nell’albo.Di tanto può essere rappresen-tativa anche la lettera che il Mi-nistro del lavoro, Salvi, ha in-viato pochi giorni fa agli entiprivatizzati, costituiti in base ald.lgs. n. 103 del 1996, riporta-ta dalla stampa quotidiana. Mavorrei richiamare l’attenzione,soprattutto, sui mutamenti chela realtà circostante ha subito esta vieppiù subendo, e sullaforza che il nuovo può esercita-re - finirà per esercitare - anchesu aspetti e problemi qualiquelli cui mi sto riferendo (enon solo su quelli).Mi riferisco, essenzialmente, aimutamenti che, in un segmen-to sempre più ampio della cate-

goria, la professione di avvoca-to ha subito quanto a conti-nuità (per effetto del diffon-dersi di fenomeni di mobilitàtra professionisti, o di mobilitàgeografica, in esercizio del di-ritto di stabilimento, rivenientedal diritto comunitario), o,quanto a propensioni (ancheper effetto delle diverse esigen-ze che provengono dalla cre-scente componente femminiledella categoria), o si appresta asubire, per effetto dei nuovirapporti di colleganza e conti-guità (anche fisica) che si rea-lizzeranno, nelle società traprofessionisti, tra esercenti atti-vità anche strettamente affini,ma implicanti l’iscrizione ad al-bi professionali diversi e, dun-que, allo stato, a regimi previ-denziali diversi. Proprio inconsiderazione della irreversi-bilità del complesso fenomenocui ho testé fatto sommario ri-ferimento, è da ritenere che sitratti, oramai, di considerarecon maggior realismo e prag-matismo (e, se necessario, an-che con quel tanto di disincan-to che appare necessario)quanto finora ha rappresentatoun accettato (e sicuramentegratificante) stereotipo, ma pursempre uno stereotipo: quellodell’“avvocato sacerdote”, taleper tutta la vita, e per tutta lavita dedito alla cura tanto delleattività giudiziarie, che di quel-le consulenziali, quali unichemanifestazioni realmente iden-tificative della professione lega-le stessa. Si tratta, in sostanza,di non disconoscere e di nonrifiutare la realtà che cambia,ma, anzi, di assecondarla prag-maticamente.I due obiettivi, cui ho accenna-to in premessa, evidentemente,si legano.

2.4.- L’obiettivo del prestigio edella coesione della categoriaprofessionale, che si persegueattraverso lo strumento previ-denziale va considerato anchein riferimento al rapporto in-tergenerazionale. Intendo direche non vi può realmente esse-re né coesione né prestigio per

la professione, se la protezionee il benessere della categoriavengono garantiti, senza tenerconto, o, peggio, a discapito,di coloro che, pur non apparte-nendovi ancora, di quella cate-goria verranno a far parte.Il sistema, dunque, richiede epresuppone, per la sua stessasopravvivenza, il rispetto delcriterio regolatore dell’equitàanche nei profili che interessa-no le future generazioni diprofessionisti.L’equità intergenerazionale vaperseguita con uno sforzo diprogettualità di lungo termineed un rigore particolare, affin-ché la generazione che dovràsopportare gli oneri delle pen-sioni dei professionisti oggi at-tivi non si trovi esposta ad one-ri sproporzionati rispetto aquelli che questi sopportanoattualmente per le pensionicorrenti, o, peggio, esposta adoneri insostenibili. In tale pro-spettiva, il giurista non può farea meno delle analisi e delle tec-niche delle discipline economi-che e di quelle sociologiche,ma anche del contributo deldemografo (dovendosi neces-sariamente tener conto anche,come è ovvio, delle variazionidemografiche, non solo deipossibili mutamenti del com-portamento sociale). Infine,perché quell’obiettivo vengacolto, è necessario che il regi-me previdenziale sia struttura-to in modo da mantenere neltempo – e eventualmente recu-perare in caso di flessione – ilsuo equilibrio finanziario.

3.1. - Adeguamentoalle nuove realtà.

L’intero sistema previdenzialesubisce oggi la “sfida” dellaflessibilità, la quale sempre piùsi conferma come condizioneimprescindibile per il fisiologi-co governo del sistema stesso.E, come il sistema generale, an-che la previdenza forense deveoggi affrontare la sfida del nuo-vo, e confrontarsi, dunque, conla metodica della flessibilità:ben consapevole che, per unadeguato esame di ciascuno di

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Previdenzaforense

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essi, si richiederebbero proba-bilmente, altrettanto autonomerelazioni.Può essere utile che io provi adaccennare qui (ovviamente,senza alcuna, pur lontana pre-tesa di esaustività) ad alcuniaspetti che, più di altri, appaio-no richiedere un approcciopragmatico e flessibile.

3.2.- Già ho ricordato il proble-ma che pone la definizione (laridefinizione) del gruppo socia-le, cui destinare l’accesso allaprevidenza forense. Ma proprioi mutamenti indotti dalle nuoverealtà suggeriscono anche l’esi-genza di interrogarsi circa l’op-portunità di creare collegamen-ti e armonizzazioni nuove: av-vicinare, cioè, in poche parole,anche nel momento previden-ziale, quelle categorie profes-sionalmente contigue, che, giàda tempo, la pratica, ed ancorpiù, in futuro, le costituendesocietà professionali, appaionodestinate a rendere sempre piùvicine. Il ruolo “associativo”che l’ADEPP può svolgere inproposito.È assai importante, così comelo sarebbe il ruolo aggregantedi forme di previdenza comple-mentare intercategoriale.

3.3.- Quanto ai mutamenti delcontesto, per così dire, “tradi-zionale”, mi sembra che alme-no tre siano i fenomeni che at-tualmente meritano particolareconsiderazione, rispetto agli al-tri: il processo di invecchia-mento della popolazione, l’in-cremento dell’occupazionefemminile, la tendenza degliattivi alla mobilità nelle occu-pazioni.

a) Quanto al fenomeno del-l’invecchiamento medio dellapopolazione, Nell’ambito della categoriaprofessionale degli avvocati lavariazione di quel rapporto di-pende esclusivamente da fattorinaturali generali (l’allunga-mento medio della vita, conse-guente al miglioramento dellecondizioni generali dell’am-biente e igienico-sanitarie), e

non anche da fattori occupa-zionali o da sperequazioni tratasso di “natalità” e tasso di“mortalità”; variazioni anchesensibili potrebbero derivare,semmai, da eventi che riduca-no o rallentino le possibilitàconcrete di accesso alla profes-sione o, con effetti opposti, cheincrementino l’accesso al regi-me previdenziale (come avver-rebbe, appunto, ove venisseesteso a tutti gli iscritti all’alboordinario l’obbligo di iscrizio-ne alla Cassa). Semplificando almassimo, si può dire che, nelprimo caso, riducendosi il nu-mero dei contribuenti, si ag-graverebbero gli oneri per gliattivi, l’inverso, nel secondo ca-so; ma poi, al cambio di gene-razione, entrambi i trend, salvii correttivi medio tempore in-tervenuti, potrebbero invertir-si. Tanto, almeno, se dovesseessere mantenuto il vigente cri-terio di gestione a ripartizionedelle risorse e il criterio reddi-tuale di calcolo delle pensioni:ché, come subito accennerò, ilfenomeno avrebbe motivo diessere diversamente apprezza-to in caso di adozione del crite-rio contributivo di calcolo dellepensioni, ed, ancor più, nel ca-so di conversione (più o menoparziale) in sistema a capitaliz-zazione dell’attuale sistema digestione a ripartizione delle ri-sorse finanziarie.

b) La femminilizzazione dellefacoltà di giurisprudenza è unfatto acquisito; quello dellaprofessione forense è un feno-meno in via di sviluppo. Sol-tanto un’attenta analisi di tiposociologico potrà illuminare sucomportamenti, preferenze,scelte nell’organizzazione del-l’attività professionale di questacomponente in crescita dellacategoria, attualmente del tut-to ignoti, ma molto importantiai fini di un equilibrato assettonormativo della previdenza.Ed, in effetti, già dalla indaginecompiuta dal Censis nel 1989,su incarico della Cassa, sonoemerse sensibili differenze trauomini e donne, quanto a mo-dalità di svolgimento della pro-

fessione, a preferenze circa l’etàdel pensionamento, alla dispo-nibilità soggettiva per periodidi sospensione o riduzione del-l’attività professionale, allosvolgimento concorrente di al-tre attività, e così via. E’ noto,d’altra parte, che la vita mediafemminile è superiore a quellamaschile: sul piano previden-ziale ciò implica, in proporzio-ne, un maggior costo dellaquota femminile delle pensioni(e, a parità di età di pensiona-mento, ovviamente un mag-gior rendimento, in terminireali, delle singole pensioni),solo parzialmente “compensa-te” dal minor numero dellepensioni di reversibilità (effet-to, anch’esso, di tale maggiordurata media di vita).

c) Infine, va ricordato che lecaratteristiche del mondo dellavoro, sempre più imperniatesulla mobilità degli attivi – iquali, a differenza del passato,tendono a “circolare” attraver-so impieghi di tipo diverso -, siriflettono anche nell’avvocatu-ra. Le già ricordate indagini delCensis hanno messo in eviden-za che, già alla fine degli anni80, il numero di coloro che,prima di praticare la professio-ne di avvocato, hanno svoltoaltre attività era superiore al30% degli iscritti alla Cassa; el’entità del fenomeno risultaancor più evidente, se si prestafede al dato che indica che gliiscritti alla Cassa si aggirano at-torno al 70/75 per cento degliiscritti agli albi, e che i profes-sionisti appartenenti a talequota di non iscritti verosimil-mente, oltre all’esercizio più omeno discontinuo della profes-sione, svolgono anche altra at-tività. Se, poi, si tiene conto delnumero di coloro che, nel cor-so della loro vita attiva, abban-donano la professione forenseper altri lavori, si può stimareche quasi la metà degli avvocatial momento del compimentodell’età pensionabile avrà unospezzone assicurativo in un al-tro regime previdenziale, e cheil suo diritto al pensionamentopotrebbe, dunque, essere in

32 LA PREVIDENZA FORENSE

Avvocatura

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concreto condizionato dallapossibilità giuridica di compat-tamento di spezzoni assicurati-vi di regimi diversi: un fenome-no, in crescita, di flessibilitànella costruzione delle pensio-ni, che dà il segno di una possi-bile, prossima evoluzione del-l’intero sistema previdenzialein forme anche sensibilmentediverse da quelle finora speri-mentate.

3.4.- Ed, in effetti, oltre all’“at-tività che cambia”, occorre farattenzione anche a “chi cambiaattività”. In proposito in riferimento allacarenza di quanto dettato dallalegge n. 45 del 1990, e dald.lgs. n. 184 del 1997.La sentenza n. 61 del 1999della Corte costituzionale, e lesue implicazioni evolutive.

3.5.- Anche i mutamenti del-l’assetto normativo generalevanno presi in considerazione,nonostante l’“autonomia” delregime previdenziale forense.Al proposito, c’è da tener con-to, soprattutto, di quanto det-tato dalla legge di riforma pen-sionistica n. 355 del 1995.Sebbene riferita espressamenteall’“assicurazione generale ob-bligatoria ed alle forme sostitu-tive ed esclusive della stessa”(art. 1) – sicché ne risulta unaimplicita esclusione dal suo di-retto ambito di riferimento deiregimi previdenziali autonomi,dei quali fa parte quello gestitodalla Cassa di previdenza fo-rense -, la nuova disciplina del-le pensioni è egualmente desti-nata ad incidere sugli assetti at-tuali e futuri anche della previ-denza dei liberi professionisti.In particolare, l’obiettivo del-l’armonizzazione degli ordina-menti pensionistici, che quellalegge, pur nel rispetto dellapluralità degli organismi assi-curativi (art. 1, comma 1), si èprefisso, facendone un princi-pio dell’intera riforma, non po-trà non incidere anche sulla di-sciplina sostanziale delle previ-denze di categoria e, dunque,rappresentare, di fatto, una in-

novativa misura di ridimensio-namento dei criteri di autono-mia e di separazione delle tute-le, che, viceversa, caratterizza-no il provvedimento sulla pri-vatizzazione, adottato dald.lgs. n. 509 del 1994.Di certo, le particolarità del-l’avvocatura rendono pocoprobabile che si possa prospet-tare un massiccio trasferimentoad essa delle regole previden-ziali che valgono per il regimegenerale e in regimi che, perragioni storiche, ma soprattut-to sostanziali, ruotano intornoa quello. Tuttavia, non può ne-garsi il generale carattere pre-cettivo del suddetto principiodi armonizzazione, che, dun-que, sia pure con la dovutaconsiderazione di tutte le parti-colarità del caso, non potrà la-sciare indenne il regime previ-denziale forense.D’altra parte, sicuramente rife-ribili anche alla previdenza fo-rense (così come alle altre for-me di previdenza di categoria)sono gli altri criteri generali (oprincipi), dettati da quella stes-sa norma, e il cui rispetto vale,ovviamente, anche ai fini delperseguimento della suddettaarmonizzazione: la flessibiliz-zazione delle condizioni di ac-cesso alle prestazioni, l’agevo-lazione di forme di previdenzacomplementare, l’adozione dimisure di garanzia dell’equili-brio finanziario delle gestioni. Momenti di superamento della“separatezza” sono, d’altraparte, già da tempo presentinel vigente ordinamento, informa esplicita (legge n. 544del 1988; legge n. 45 del1990; d.lgs. n. 103 del 1996;ecc.) o implicita (il commissa-riamento e, in definitiva, il“soccorso” della finanza eraria-le, in caso di dissesto). Altreoccasioni di (potenziale) limi-tazione dell’autonomia sonostate, per il momento, efficace-mente rintuzzate: il caso dellatentata estensione alle Casseprevidenziali privatizzate dellenorme relative alla dichiarazio-ne unica e al pagamento unifi-cato dei contributi, di cui al

d.lgs. n. 241 del 1997. Ma iltrend è innegabile.

3.6.- Comunque il mutamen-to di maggior rilievo, che sipone all’interno dell’orizzon-te delle cose possibili, è sicura-mente quello idoneo ad inci-dere sui livelli complessivi del-le prestazioni.Intendo riferirmi alla previden-za complementare, da un lato,e al criterio contributivo di cal-colo delle pensioni di base, dal-l’altro. La scelta pro previdenzacomplementare implica, di fat-to, una sostanziale conversionedel sistema a ripartizione (qua-le è quello attuale) in sistema acapitalizzazione (quale caratte-rizzerebbe, appunto, la “fa-scia” di protezione previden-ziale, interessata dalla previ-denza complementare). D’al-tra parte, la conversione del si-stema di calcolo delle pensionidi base al criterio contributivorappresenta, oggi, un’alternati-va da considerare seriamente: eciò non soltanto perché ogget-to di una facoltà di opzione,dalla legge espressamente attri-buita agli enti privatizzati (art.3, comma 12, l. n. 335 del1995), ma, soprattutto, perchél’esercizio di tale opzione po-trebbe forse aiutare a risolverefelicemente, come mi sembra,più di uno dei problemi oggisul tappeto: tra i quali quellodel necessario allungamentodel periodo reddituale di riferi-mento per il calcolo della pen-sione. La possibilità di adotta-re, in caso di introduzione ditale innovativo criterio, la re-gola del pro-rata, a garanziadelle posizioni pregresse, rendemeno allarmante l’eventualitàdi tale intervento riformatore.La conformità del pro-rata altrend in atto: le proposte, pro-venienti ormai da diverse partipolitiche, di superamento, an-che nel regime generale, della(attuale) conservazione del si-stema retributivo per chi, al-l’atto della riforma del 1995,avesse comunque un’anzianitàassicurativa almeno pari a 18anni. •

33LA PREVIDENZA FORENSE

Previdenzaforense

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1.PREVIDENZA DEILIBERIPROFESSIONISTI:PERDURANTIDIVERSIFICAZIONI

E PROSPETTIVE DIUNIFICAZIONE.“L’ACCESSO” ALLAPROFESSIONE ED ALLAPREVIDENZA.

In un momento in cui vivaceè il dibattito in corso sullariforma degli ordini profes-sionali, e sulla “sopravviven-za” stessa degli ordini, è op-portuno una attenta opera diriflessione anche sui problemispecifici della previdenza deiliberi professionisti: la priva-tizzazione degli enti previ-denziali categoriali, la trasfor-mazione (eventuale) degli or-dini professionali in associa-zioni su base volontaria, lapossibilità (eventuale) di co-stituzione di società profes-sionali di capitali, incideran-no senz'altro sulla previdenzadei liberi professionisti. Il “nuovo” corso della previ-denza dei liberi professionisti(iniziato com’è noto con la l.n.576/80 sulla previdenzaforense) non costituisce,quindi, il punto terminale del

processo di riforma degli or-dinamenti previdenziali degliappartenenti ad ordini pro-fessionali; il menzionato“mutamento” legislativo incorso (cui si aggiunge un“nuovo” quadro socio demo-grafico e la circolarità nelleoccupazioni), giustifica unanuova “sistemazione” dellaprevidenza categoriale dei li-beri professionisti al fine digarantire, alle future genera-zioni, equilibri gestionali del-l’ente previdenziale ( e con-seguente erogazione delleprestazioni previdenziali). Perdurando diversificazioninella previdenza dei liberiprofessionisti, sia in ordine airequisiti per l’accesso allaprevidenza di categoria, cheal regime delle prestazioni edell’obbligazione contribu-tiva, gli “interventi” auspi-cati non possono che esserefinalizzati ad eliminare le ac-cennate differenziazioni perattuare l’armonizzazione de-gli ordinamenti pensionisticidelle varie categorie profes-sionali, pur nel rispetto dellepeculiarità delle varie profes-sioni.Le accennate differenziazionipossono essere eliminate uti-lizzando lo “strumento” diraccordo di cui le varie cate-gorie professionali si sonodotate: l'associazione deglienti previdenziali privati(ADEPP). Tale associazione,oltre a rappresentare un fat-

tore di aggregazione degli in-teressi delle varie categorieprofessionali, può costituireuno strumento per armoniz-zare gli ordinamenti pensio-nistici delle varie categorieprofessionali, ma soprattuttoper fissare regole “identiche”tra le varie categorie profes-sionali per l’accesso alla pro-fessione ed al sistema previ-denziale, considerato che ilproblema dell’accesso al si-stema previdenziale catego-riale può trovare idonea solu-zione solo dal coordinamen-to delle due discipline dettatedal legislatore per l'ordina-mento professionale e per laprevidenza dei liberi profes-sionisti.E' sempre più avvertita la ne-cessità di armonizzazionedelle esigenze delle casse diprevidenza e degli organiprofessionali, con la conse-guente fissazione di criterigenerali uniformi per l’acces-so ad entrambi gli ordina-menti ( previdenziale e pro-fessionale); non si può, infattiignorare che ci si trova difronte da una parte ad ordi-namenti professionali risalen-ti in. prevalenza alla primametà del secolo, che per lenotevoli e profonde trasfor-mazioni sia politiche che eco-nomiche e sociali degli ultimicinquanta anni, non sono piùidonei a soddisfare le esigen-ze delle varie categorie pro-fessionali, dall’altra a sistemi

34 LA PREVIDENZA FORENSE

Avvocatura

Il futuro della previdenzadei liberi professionisti

di LEONARDO CARBONE

Le relazioni previdenziali

Leonardo Carbone esaminavari aspetti della disciplina

previdenziale forense, alcuni diattualità ed altri con carattere

di novità che richiedonointerpretazioni o innovazioni

normative.

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previdenziali - come quelli vi-genti per i liberi professionisti- che sono più aderenti alleesigenze della società attualein generale e dei liberi profes-sionisti in particolare. Del resto, la disorganicitàdelle norme in materia diprevidenza delle varie catego-rie professionali in ordine aicriteri per l’accesso al sistemaprevidenziale di categoriaconcorre indirettamente allarealizzazione di palesi ed in-giuste sperequazioni nell’ac-cumulazione delle risorse fi-nanziarie e dì conseguenzanella erogazione dei tratta-menti pensionistici.Aggiungasi che potrebbe es-sere l’occasione per rivisitarela materia in questione tenen-do conto delle “trasforma-zioni” legislative in corso pergli ordinamenti professionali,prevedendo tra l’altro l’ob-bligatorietà dell’iscrizione al-l’albo professionale ( per l’e-sercizio dell’attività profes-sionale ) e la conseguente ob-bligatorietà anche dell’iscri-zione all’ente previdenzialecategoriale. Tale soluzione ( iscrizione al-bo-iscrizione cassa previdenza) attenuerebbe per le casse ca-tegoriali gli effetti ( negativi )conseguenti alla ( eventuale )liberalizzazione dell’accessoalla professione e “trasforma-zione” degli ordini.

2. - Svolgimenti recentinelle previdenze deiliberi professionisti e

tratti differenzialiinterni dei regimi di

categoria.

La riforma dei regimi previ-denziali dei liberi professio-nisti ( a cominciare dalla l.n.576/80) è stata precedutada sollecitazioni delle stessecategorie interessate ( attra-verso i delegati presso le cas-se di previdenza categoriali )che, oltre a concorrere a de-terminare l'indirizzo politi-co-finanziario della gestioneprevidenziale, hanno avuto

un ruolo importante nellaformazione delle leggi con-cernenti la previdenza dellacategoria.Gli esercenti le professioni li-berali hanno sempre difesorigorosamente l’autonomia ela peculiarità della previden-za di categoria; tale autono-mia è un aspetto dell’auto-nomia dell’ordine professio-nale e si esprime sia nell’au-tonomia delle scelte di tutelaprevidenziale, che nellastruttura di gestione. La linea di politica legislati-

va, allo stato, appare direttaall'attuazione di una discipli-na uniforme per le varie cate-gorie professionali, essendoormai “tramontata” sia latendenza a fare confluire leprevidenze categoriali nel si-stema generale gestito dal-l’Inps, che l’istituzione diuna Cassa nazionale unicaper tutti i liberi professioni-sti: questa ultima prospettivaè da ritenersi ormai tramon-tata dopo che la legge n.335del 1995 ha riconfermato ilrispetto della pluralità degliorganismi assicurativi.Il legislatore ha scelto la viadella armonizzazione dei variordinamenti previdenziali,conservando a ciascuna cate-goria professionale un sistemaautonomo, improntato aprincipi generali analoghi, intema di iscrizione all'enteprevidenziale, contribuzionee trattamenti previdenziali. Alla “autonomia previdenzia-le” degli enti previdenzialiprivatizzati ( dei liberi profes-sionisti ) ai sensi del d.lgs.n.509 del 1994, fa riscontro,però, la tutela previdenziale“vincolata” scelta dal legisla-tore per gli enti previdenziali( dei liberi professionisti ) pri-vatizzati ai sensi del d.lgs. n.103 del 1996, per ì quali sonopreviste regole “vincolate” (non rimesse, quindi, all’auto-nomia ed alla facoltà della ca-tegoria ) sia in ordine all’ac-cesso alla tutela previdenziale,che in ordine al sistema con-tributivo per la determinazio-

ne delle prestazioni, nonchéin ordine alle modalità dellacontribuzione previdenziale.Occorre evidenziare, però,che nonostante le disciplinedettate per le varie categorieprofessionali seguono unidentico canovaccio, e vi èl’intento del legislatore diuniformare la disciplina ditutte le casse categoriali, nonpochi sono tuttavia i tratti dif-ferenziali sia in ordine ai re-quisiti per l'accesso alla previ-denza categoriale, che al regi-me delle prestazioni e del-l’obbligazione contributiva(ciò naturalmente per gli entiprevidenziali privatizzati exd.lgs. n.509/94; per quelli,invece, privatizzati ex d.lgs. n.103/96 la disciplina, comegià accennato, è “obbligato-riamente” uniforme).Infatti, esiste - come già illu-strato - una disciplina diversaper le varie categorie profes-sionali in ordine ai requisitiper l’accesso alla previdenza:per alcuni professionisti è ne-cessario oltre l’iscrizione al-l’albo professionale, anche ilrequisito dell’esercizio conti-nuativo della professione ( re-quisito, peraltro, diversamen-te disciplinato dalle varie cassecategoriali ), mentre per altrecategorie professionali è suffi-ciente invece l’iscrizione al-l’albo professionale. Tratti differenziali si riscon-trano anche nella posizionedel libero professionista bene-ficiario di altra tutela previ-denziale: per alcune casse ca-tegoriali è irrilevante ai finidell’obbligatorietà dell’iscri-zione alla Cassa, l’iscrizionead altro ente previdenziale ( ilsistema previdenziale catego-riale, basato sulla solidarietàdi categoria “giustifica” lasoggezione dell’iscrizione allaCassa, di tutti i membri dellacategoria, compresi coloroche sono destinatari di analo-ghi vantaggi assicurativi peressere titolari di altra posizio-ne assicurativa pubblica ); peraltre casse categoriali invece'l'iscrizione ad altro ente pre-

35LA PREVIDENZA FORENSE

Previdenzaforense

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videnziale rende facoltatival’iscrizione alla cassa catego-riale ( altre casse prevedonoanche l’esclusione della tutelaprevidenziale categoriale ). Occorre, comunque, eviden-ziare, come in ordine alla di-versa disciplina esistente tra levarie casse previdenziali cate-goriali in tema di obbligo omeno di iscrizione alla Cassaper quei professionisti che sia-no soggetti anche ad altro si-stema previdenziale, la Cortecostituzionale è intervenutaconfermando la legittimitàdella normativa ed eviden-ziando come ogni sistema hauna propria autonomia e chele rispettive soluzioni sono dariportare, in linea di principio,ad accertamento di presuppo-sti, a determinazione di fini ea valutazione di congruità deimezzi non estensibili fuori delsistema considerato. Diversità esistono anche inordine all’ambito della prote-zione sociale, essendo previ-ste aliquote diverse per la de-terminazione della misuradella pensione ( diversità col-legate alle diverse situazionifinanziarie delle varie casse ca-tegoriali ). Diversità vi sonoanche per il reddito “utile” aifini del calcolo della pensione:per alcune casse viene consi-derato il reddito professionalesenza alcuna massimale ( es.dottori commercialisti ); peraltri, invece, non viene presoin considerazione il redditoeccedente un determinatomassimale, nonostante l’as-soggettamento dello stesso,in misura integrale, alla relati-va contribuzione ( anche sein misura ridotta ).Anche in tema di obbligazio-ne contributiva vanno segna-late le diversità dei minimaliper le varie previdenze cate-goriali, le diversità di aliquotenonché la diversa disciplinadettata in merito per i pensio-nati sia delle casse categorialiche di altri enti, nonché deiprofessionisti che beneficianodi una duplice tutela previ-denziale.

3. - La prescrizione deicontributi previdenziali

delle cassecategoriali.

“Diversità” - non di legisla-zione ma di interpretazionedella norma - esistono tra levarie casse categoriali in ordi-ne alla prescrizione decennaleo quinquennale della contri-buzione previdenziale.Infatti, la disciplina della pre-scrizione dei contributi nelleprevidenze categoriali è det-tata da norme ripetitive e so-vrapponibili anche nelle paro-le, che, di norma, stabilisco-no:- la prescrizione dei contributidovuti alla Cassa e di ogni re-lativo accessorio, si compiecon il decorso di 10 anni;- per i contributi ( e gli acces-sori e le sanzioni ) la prescri-zione decorre dalla data di in-vio alla cassa, da parte del-l’obbligato, della comunica-zione reddituale obbligatoria.La problematica sulla prescri-zione in questione si è “com-plicata” a seguito della l.8.8.1995, n.335 che, nel det-tare, con l’art. 3, commi 9 e10, la nuova disciplina dellaprescrizione della contribu-zione previdenziale ha ridottoi termini di prescrizione dadieci a cinque anni; si è posto,subito il problema se la nuovadisciplina di cui alla l.n.335/95 sia o meno applica-bile anche alle contribuzionidovute alle casse di previden-za categoriali ( e che in basealle normative specifiche è didieci anni ). La soluzione del problemanon è “indolore”, attesi i ri-flessi sia sull’esercizio del po-tere coattivo di recupero delcredito da parte delle singolecasse categoriali, sia sulla pos-sibilità di accettare o menoversamenti di contributi pre-scritti ( fino ad oggi accettatidalle casse, ma espressamentevietati dalla citata legge n.335/95 ).Il problema innanzi eviden-ziato è stato "risolto" in mo-

do diverso dalle varie casse ca-tegoriali, continuando alcune(casse) ad applicare alla con-tribuzione previdenziale laprescrizione decennale, ed al-tre (casse) la prescrizionequinquennale, anche se iprovvedimenti ( sull’interpre-tazione della norma ) sonostati, adottati senza una moti-vazione adeguata, motivazio-ne che l’importanza del pro-blema “meritava”.Il Ministero del Lavoro e del-la Previdenza Sociale ha opta-to per la prescrizione quin-quennale ( e quindi per l’ope-ratività dei commi 9 e 10,dell’art. 3 della l. n.335/95nelle previdenze categoriali )con una risoluzione del 1998contenuta in poche righe ( eriferita alla cassa di previdenzadei geometri ). La dottrina sul problema è“giustamente” divisa-. Qualche isolata giurispruden-za (pretorile) si è limitata adaffermare l'applicabilità dellal. n.335/95 ( e quindi la pre-scrizione quinquennale ) alleprevidenze categoriali senzamotivazione alcuna.Pur non affrontando in que-sta sede la specifica problema-tica, occorre evidenziare co-me la formulazione letteraledella norma di cui alla l.n.335/95, il carattere percet-tivo della stessa legge nei casiin cui interviene direttamentesugli ordinamenti degli entiprivatizzati , ed il carattere so-lo programmatico laddoveprevede la facoltà per tali entidi adeguarsi a taluni principidella previdenza generale (com’é per la fattispecie in esa-me ), l’autorevole parere delConsiglio di Stato, sez. II,n.1530/97 del 9.7.1997sull’interpretazione della stes-sa legge, depongono per unainterpretazione della normafavorevole alla esclusione del-le casse categoriali dalla disci-plina della prescrizione dellacontribuzione previdenzialedi cui alla l. n.335/95. E’ daritenersi, pertanto, che la con-tribuzione dovuta alle casse di

36 LA PREVIDENZA FORENSE

Avvocatura

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previdenza dei liberi profes-sionisti continua ad essere di-sciplinata dalla normativa ca-tegoriale, con termine di pre-scrizione decennale.Per attuare l'armonizzazionedei regimi pensionistici dellevarie categorie professionali (ed eliminare le perduranti dif-ferenziazioni ), è necessario,però, che su un problemaquale è quello della prescri-zione, per le sue notevoli “ri-cadute” sulla tutela previden-ziale dei liberi professionisti (oltre che sui bilanci delle casse), vi sia una interpretazione“unica”, sollecitando - se delcaso - tramite l’ADEPP ( as-sociazione degli enti previ-denziali privati ) l’interventodel legislatore.

4. - “Fenomeni” sociodemografici e

legislativi: riflessisulle previdenze deiliberi professionisti.

I problemi attuali e le pro-spettive di riforma delle previ-denze categoriali devono es-sere affrontati considerando(in particolare) l’evoluzionesia dei “fenomeni” socio-de-mografici che legislativi. Infatti non è possibile ignora-re il processo di invecchia-mento della popolazione ( equindi anche dei liberi profes-sionisti ), l’ingresso massicciodelle donne nelle professioniliberali, la circolarità nelle oc-cupazioni, la “rivoluzione” inatto nella disciplina degli or-dini professionali.Trattasi di fenomeni che ten-denzialmente inciderannosull'equilibrio finanziario del-le casse categoriali: l'invec-chiamento della popolazionee la vita media femminile su-periore a quella maschile,comporteranno un maggiorcosto previdenziale; la circo-larità nelle occupazioni , sem-pre più ricorrente, non puònon avere riflessi sulla tutelaprevidenziale, considerata laonerosità della ricongiunzio-ne della l. n.45/90; la (even-

tuale) trasformazione degliordini professionali in associa-zione non può non avere ri-flessi sulla obbligatorietà dellacontribuzione alla cassa, equindi, sulla tutela previden-ziale.Per fare fronte ai problemiconseguenti ai citati muta-menti della realtà socio-de-mografica, è possibile fare ri-corso all'ampliamento, dellabase pensionabile, facendo ri-ferimento ad un numero dianni maggiore di quello at-tuale ( anziché fare ricorso al-la introduzione dei sistemac.d. contributivo di cui alla l.n.335/95. essendo proble-matico l’adottamento di unsistema contributivo collega-to alla peculiarità della previ-denza dei liberi professionisti). In tal senso si sono già“mosse” alcune casse catego-riali, che con apposita delibe-ra approvata dai ministeri vi-gilanti ( e senza fare ricorso allegislatore ) hanno ampliatogli anni di riferimento per ladeterminazione della basepensionabile.

5. - Circolarità nellavoro, totalizzazioneperiodi assicurativi,

pensionesupplementare.

In un momento in cui era (edè) in corso una fase di mobi-lità strutturale, con frequentifenomeni di mobilità sia al-l’interno del mondo del lavo-ro subordinato, sia tra formedi lavoro dipendente ed atti-vità libero professionale, pri-ma dell’entrata in vigore dellal. n.45/90 ( che ha completa-to la disciplina in vigore sullaricongiunzione dei periodi as-sicurativi di cui alla legge n.29del 1979 ), il problema previ-denziale ostacolava o disin-centivava la mobilità profes-sionale ed intersettoriale deilavoratori. La l. n.45/90 haeliminato, quindi, gran partedei motivi di disagio nei casidi inizio tardivo dell’eserciziodella libera professione, e nei

casi di interruzione dell’iscri-zione dei liberi professionistialle rispettive casse prima delraggiungimento dell'età pen-sionabile. La l. n.45/90 a causa dellasua eccessiva onerosità ha po-sto ( e pone) una serie di pro-blemi applicativi di non facilesoluzione, anche se il legisla-tore ha “lanciato la ciambel-la” della totalizzazione facol-tativa con il d.lgs. n. 184/97.Infatti il legislatore, nell'af-frontare il problema dellamolteplicità di posizioni assi-curative presso enti diversi infavore dei liberi professionisti,ha optato per la ricongiunzio-ne onerosa dei vari periodi as-sicurativi (l. n.45/90) e peruna totalizzazione facoltativa(d.lgs. n. 184/97). Allo stato non risulta che lecasse categoriali abbiano eser-citato la “facoltà” di cui ald.lgs. n. 184 del 1997, e ciònonostante il criterio della to-talizzazione sia “neutrale”per le casse. Infatti la totaliz-zazione dei periodi contribu-tivi ai fini del diritto e, la li-quidazione pro rata, a diffe-renza della ricongiunzioneonerosa della posizione assi-curativa, non dà luogo allaunificazione delle posizioniassicurative presso un solo en-te, ma consente a ciascun entedi erogare pro quota la pen-sione, secondo il proprio re-golamento vigente e l’am-montare dei contributi versa-ti, sempre che con la somma-toria dei vari periodi lavorativivenga accertato il diritto apensione; non fa sorgere a ca-rico della gestione che liquidala prestazione oneri maggioridi quelli che la stessa gestioneavrebbe sostenuto in base allacontribuzione ricevuta.L'esercizio della citata facoltàda parte delle casse categorialidei liberi professionisti, è at-tualmente “sollecitata” dallasentenza della Corte costitu-zionale n.61 del 5.3.1999 ,che ha dichiarato incostitu-zionali gli artt. 1 e 2 della l.5.3.1990, n.45, nella parte in

37LA PREVIDENZA FORENSE

Previdenzaforense

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cui non prevedono, in favoredell’assicurato ( e quindi an-che del libero professionista )che non abbia maturato il di-ritto ad un trattamento pen-sionistico in alcuna delle ge-stioni nelle quali è, o è stato,iscritto, in alternativa alla ri-congiunzione, il diritto di av-valersi dei periodi assicurativipregressi nei limiti e secondo iprincipi indicati in motivazio-ne. Ed in motivazione la Cor-te indica nella totalizzazionedei periodi assicurativi il siste-ma alternativo alla ricongiun-zione onerosa, ed afferma chepoiché nell’ambito del mo-dello rappresentato dalla tota-lizzazione dei periodi assicu-rativi vi sono una pluralità disoluzioni astrattamente ipo-tizzabili, è necessario l'inter-vento del legislatore che “do-vrà precisare le modalità di at-tuazione del principio dellatotalizzazione dei periodi as-sicurativi, intesa come alter-nativa alla ricongiunzione cherisultasse eccessivamente one-rosa per il soggetto che nonabbia maturato i requisiti diaccesso alla prestazione pen-sionistica in nessuno degli or-dinamenti previdenziali aiquali ha contribuito nel corsodella sua vita lavorativa”.Prima dell’intervento del legi-slatore è forse opportuno daparte delle casse di previdenzadei liberi professionisti, l’eser-cizio della facoltà prevista dald.lgs. n. 184 del 1997, defi-nendo un sistema di totalizza-zione dei contributi conse-guiti in forme di assicurazionidiverse al fine di raggiungere irequisiti contributivi per l’ac-cesso ai trattamenti pensioni-stici. Anche perché non è pos-sibile “ignorare” come laCommissione Lavoro dellaCamera dei Deputati, nell’e-sprimere il parere favorevolesul d.lgs. n.184/97 ha. osser-vato, con riferimento specifi-co ai liberi professionisti, che“si è avvertito il segnale, co-me esigenza sociale, di inter-venire con. particolare riferi-mento alle situazioni relative

ai liberi professionisti per iquali il sistema di ricongiun-zione, unico strumento perrendere fruttiferi i contributimaturati in posizioni assicura-tive diverse, implica effetti dionerosità a carico degli inte-ressati di portata non infre-quentemente insostenibile... per attenuarne gli effetti si èfacoltizzati, coma comma ag-giuntivo, gli enti privatizzatigestori dì forme di previdenzaper i liberi professionisti, didefinire un sistema di totaliz-zazione dei contributi conse-guiti in forme di assicurazionidiverse al fine di raggiungere irequisiti contributivi per l'ac-cesso ai trattamenti pensioni-stici”. Dopo la sentenza dellaCorte costituzionale n.61/99è forse opportuno che gli entiprevidenziali privatizzati cate-goriali definiscano autonoma-mente, con regole identicheper tutte le casse categoriali,quel sistema di totalizzazionedei periodi assicurativi da tuttisollecitato ed auspicato ( dallegislatore, dalla Corte costi-tuzionale, dai liberi professio-nisti). In alternativa ( o in aggiunta )al sistema della totalizzazionepotrebbe essere previsto, peril professionista, la possibilitàdi optare, anziché per la tota-lizzazione ( o per il rimbor-so dei contributi previsto dal-le varie casse categoriali, siapure in termini e modalità di-verse ), per la corresponsionedi un assegno vitalizio calco-lato con gli stessi criteri fissatiper il calcolo della pensione dìvecchiaia ( con esclusione delminimo ). In pratica potrebbeessere prevista la possibilità diutilizzare la contribuzionepresente nella gestione previ-denziale categoriale, non suf-ficiente per il diritto ad unapensione autonoma, ai finidella liquidazione di una pen-sione supplementare ( a cari-co della cassa categoriale ),quando il professionista ma-turi il diritto alla pensione divecchiaia a carico di altro enteprevidenziale pubblico (ver-

rebbe “estesa” ai professioni-sti la pensione supplementareprevista e disciplinata dall’art.5 della l. 12.8.1962, n.1338,istituto che, com’é noto, nonsi applica alle casse categoriali,in quanto le stesse non sononé sostitutive, ne esclusive, neesonerative dell’assicurazionegenerale obbligatoria ). Cosìoperando verrebbe risolta an-che “l’anomalia” della rim-borsabilità dei contributi ope-rante nelle previdenze catego-riali ( e di cui non vi è tracciain altri sistemi previdenziali ),ed attenuata la problematicadell'eccessiva onerosità dellaricongiunzione di c u ialla l. n.45/90 ( e della tota-lizzazione dei contributi al-lorché non è “necessaria” perperfezionare il diritto a pen-sione ).

6. - La previdenzacomplementare.

Nel parlare del futuro dellaprevidenza, dei liberi profes-sionisti non si può dimentica-re la previdenza complemen-tare ( c.d. previdenza integra-tiva ), atteso che è sempre piùavvertita l’esigenza di darecorso, anche nelle previdenzecategoriali, a questa ulterioreforma di tutela della previ-denza integrativa, e che ild.lgs. n.103 dei 1996 ( art. 2,comma 3 ) prevede che pos-sono essere istituite, ai sensied in conformità del d.lgs. n.124/93, in favore dei profes-sionisti, prestazioni pensioni-stiche di natura complemen-tare ( peraltro, per alcune cas-se categoriali, esiste appositanorma che riconosce fra gliscopi istituzionali della cassaanche la gestione di formeprevidenziali integrative: l’art.21 della l. n. 141/92 relativoalla previdenza forense). La previdenza integrativa nonha, però, nelle previdenze ca-tegoriali dei liberi professioni-sti, le stesse “giustificazioni”riconosciute nel settore del la-voro subordinato privato, do-ve prevale l’esigenza di un

38 LA PREVIDENZA FORENSE

Avvocatura

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parziale disimpegno della fi-nanza pubblica per la previ-denza di base e l’introduzio-ne di un parallelo sistema ditutela fondato sulla finanzaprivata ( nelle previdenze ca-tegoriali non vi è alcun con-tributo - o apporto - finanzia-rio dello Stato e/o della col-lettività ).L'attivazione di forme di pre-videnze integrative non ver-rebbe, quindi, ad incidere sul-le risorse finanziarie destinateal regime di base, atteso che lacontribuzione al regime inte-grativo dovrebbe essere colle-gata al reddito professionaledichiarato al fisco, ma in “ag-giunta” a quanto versato alregime di base ( e sempre subase volontaria ).Anche per la previdenza com-plementare - sarebbe oppor-tuno ricercare fra gli enti pre-videnziali dei liberi professio-nisti, una forma di aggrega-zione per l’utilizzo in comunedegli strumenti di gestione,amministrazione e controllodel patrimonio dei fondi inte-grativi ( fondi di previdenzacomplementare a capitalizza-zione ). Non si può del restoignorare la crescita costante in

Italia del numero dei fondipensionistici integrativi, dovesi contano ormai 111 fondi dinuova generazione, di cui 28sono fondi negoziali chiusi,mentre i fondi previdenzialiaperti sono 83.

7. - Conclusioni.

La linea di politica “previden-ziale” delle varie casse previ-denziali categoriali allo statoappare diretta all’attuazionedi una disciplina uniforme perle varie categorie professionali( non è possibile, del resto,ignorare che la diversità dellegestioni e dei principi cui so-no stati uniformati i sistemi,rende difficilmente attuabileun accorpamento di tutte lecasse categoriali).Nell'opera di riforma dellaprevidenza degli appartenentiad ordini professionali è op-portuno, quindi, seguire lastrada dell'armonizzazionedei vari ordinamenti previ-denziali, conservando, a cia-scuna categoria professionaleun sistema autonomo, ma im-prontato, però, a principi ge-nerali analoghi, in tema diiscrizione all'ente previden-

ziale, contribuzione e tratta-menti previdenziali (ancheal fine di evitare disuguaglian-za di trattamenti , a parità disituazioni).In tale opera di riforma. - chele casse categoriali dopo l’ot-tenuta privatizzazione pos-sono autonomamente attua-re - è necessario realizzareuna previdenza in cui “trovi-no soddisfazione tanto il de-bito di solidarietà che regoleequanimi, sia all’interno del-la generazione degli attualiiscritti, sia nei rapporti con lagenerazione futura” , sia neirapporti tra le previdenze dicategoria.Con l’armonizzazione deivari ordinamenti previden-ziali categoriali ( e con unmaggior raccordo tra le variecategorie professionali -Adepp - nei rapporti con leistituzioni), armonizzazioneperaltro “sollecitata” dal le-gislatore con la legge n.335dei 1995, è possibile “sfuggi-re” - e “resistere meglio” - airipetuti assalti per “ingloba-re” la previdenza dei liberiprofessionisti nella previden-za pubblica. •

39LA PREVIDENZA FORENSE

Previdenzaforense

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40 LA PREVIDENZA FORENSE

LA GIUNTAPRESIDENTE

AVV. CESARE PIAZZA - FIRENZE

VICE PRESIDENTI:AVV. DOMENICO PANTALEO - MILANO

AVV. FRANCO SABATINI - PESCARA

SEGRETARIO:AVV. SILVANO BERTI - ROMA

TESORIERE:AVV. VITTORIO CAVALCANTI - COSENZA

COMPONENTI DELLA GIUNTA:AVV. ANTONIO CASSARINO - MODICAAVV. VINCENZO PECORELLA - NAPOLI

AVV. LUCIA TAORMINA - CHIAVARIAVV. FRANCO TOSINI - ROVIGO

L’ASSEMBLEA

Gli eletti dellÕorganismo unitario

Avvocatura Speciale Congresso

ANCONASTEFANO BENEDETTI62014 CORRIDONIA (MC)LUCIANO TRAVAGLINI63100 ASCOLI PICENO

BARIGiacomo Giannuzzi Cardone70100 BariMichele Agnusdei70036 Lucera (FG)BOLOGNAGIANLUIGI RIZZOLI40137 BOLOGNA

DANIELE GARDI29100 PIACENZA

PIERO FUSCONI47100 FORLÌ

BRESCIAANGELO BRANCHI26013 CREMA (CR)ANTONIO M. GALLI24121 BERGAMO

CAGLIARIGIANFRANCO CUALBU08100 NUORO

LAURA CORNELIA GRONDONA07026 OLBIA (SS)CALTANISSETTACALOGERO MANCUSO93100 CALTANISSETTA

EUGENIO LUIGI AMARADIO94100 ENNA

CAMPOBASSOLUIGI CIRESE86100 CAMPOBASSO

ROCCO D’URBANO86034 GUGLIONESI (CB)CATANIAANTONIO CASSARINO97014 MODICA (RG)ANTONINO CIAVOLA95129 CATANIACATANZARODIONIGI CAIAZZA88900 CROTONE

VITTORIO CAVALCANTI87100 COSENZA

FIRENZESERGIO PAPARO50134 FIRENZE

ERMANNO COTZA57023 CECINA (LI)CESARE PIAZZA50129 FIRENZE

GENOVALUCIA TAORMINA16035 RAPALLO (GE)ANTONIO ALBITES COEN16122 GENOVA

L’AQUILAFRANCO SABATINI65128 PESCARA

CESIDIO GUALTIERI67100 L’AQUILA

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LECCELUCIO CAPRIOLI73100 LECCE

GIUSEPPE LARATO74100 TARANTO

MESSINASEBASTIANO FATATO98123 MESSINA

TONINO RICCIARDO98077 SANTO STEFANO DI CAMASTRA (ME)MILANOGIANFRANCO DEL MONTE20075 LODI

DOMENICO PANTALEO20122 MILANO

PAOLO FRANZO20122 MILANO

DARIO BARAGIOLA21052 BUSTO ARSIZIO (VA)NAPOLIFRANCESCO FRANZESE80035 NOLA (NA)VINCENZO PECORELLA80133 NAPOLI

FRANCO TORTORANO80122 NAPOLI

PALERMOGIUSTINO BLANDI90138 PALERMO

GIACOMO PANTALEO81021 CAMPOBELLO DI MAZARA (TP)PERUGIAEDOARDO TORLINI06049 SPOLETO (PG)ANNAROSA SINDICO06100 PERUGIA

POTENZAALESSANDRO SINGETTA85100 POTENZA

MICHELE ALDINIO85042 LAGONEGRO (PZ)REGGIO CALABRIASANTO SURACE89015 PALMI (RC)FRANCESCO CIANFLONE86047 ROCCELLA IONICA (RC)ROMASILVANO BERTI00198 ROMA

ADRIANO SANSONETTI00053 CIVITAVECCHIA (RM)RITA BRUOGNOLO03043 CASSINO (FR)ROBERTO ZAZZA00192 ROMA

ELISABETTA RAMPELLI00193 ROMA

SALERNOFORTUNATO CACCIATORE84100 SALERNO

GABRIELE CAPUANO84053 CASTEL SAN GIORGIO (SA)TORINOMARCO UBERTINI28041 ARONA (NO)GIULIA FACCHINI10122 TORINO

TRENTOMARIA C. CARRIERE38100 BOLZANO

HEINER NICOLUSSI39031 BRUNICO (BZ)TRIESTEPAOLO FANTINA34170 GORIZIA

GIUSEPPE SBISÀ34133 TRIESTE

VENEZIAGIORGIO LEONE CAMPI30170 MESTRE (VE)FRANCO P. TOSINI45100 ROVIGO

41LA PREVIDENZA FORENSE

Previdenzaforense

La rinnovata A.STA.F.Si è tenuta a Roma il 17-4-1999, nell’Aula Magna della Cassa diPrevidenza Forense, l’Assemblea generale per il rinnovo dellecariche sociali dell’A.STA.F. (Associazione Nazionale StampaForense), cui hanno partecipato venticinque direttori di periodi-ci scritti e curati da Avvocati.Sono risultati eletti, al Consiglio Direttivo, gli Avv.ti AscanioAmenduni (Realtà Forense, Bari), Leonardo Carbone (Toga Pi-cena, Ascoli Piceno), Giorgio Fredas (La Rivista del Consigliodell’Ordine, Milano), Sandro Giacomelli (Bologna Forense,Bologna), Marcello Pacifico (P.Q.M., Pescara), Francesco Pao-lillo (Tocco e Toga, Trani), Mario Rapanà (Notiziario Forense,Latina). Sono risultati eletti a comporre il Collegio dei Probifiri,gli Avv.ti, Remo Danovi, Franco Giuliano, Guido Scoponi, qua-li titolari, e gli Avv.ti Giancarlo Civello e Cosimo D’Arrigo, qua-li supplenti. Presidente del Collegio dei Probiviri è stato elettol’Avv. Guido Scoponi.Nella riunione del 29 maggio 1999 (presso l’Aula Magna dellaCassa di Previdenza Forense) si è riunito il Consiglio Direttivoper la nomina del Presidente, Vice Presidente, Segretario-Teso-riere. All’unanimità sono stati eletti:PRESIDENTE: AVV. MARIO RAPANÀPAST PRESIDENT: AVV. ASCANIO AMENDUNIVICE PRESIDENTE: AVV. LEONARDO CARBONESEGRETARIO-TESORIERE: AVV. MARCELLO PACIFICOCONSIGLIERE: AVV. GIORGIO FREDASCONSIGLIERE: AVV. SANDRO GIACOMELLICONSIGLIERE: AVV. FRANCESCO PAOLILLO

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L e preoccupazioni chehanno accompagnatola vigilia congressuale –emerse da più parti edespresse a più voci –

non sono state né fugate né dissoltedall’andamento dei lavori, dagli esi-ti apparenti e dalle cronachette suc-cessive. Con la misura che le vicen-de invocano e con quell’approcciolaico che l’avvocatura merita (e nontorniamo proprio da Napoli, terradi effervescenze e di riflessioni se èvero che negli anni 30-31 Benedet-to Croce scrivendo la «Storia d’Eu-ropa nel secolo decimonono» esal-tava, nella naturale coincidenza, lareligione laica e la religione della li-bertà?), è necessaria una parentesimeditativa, improntata a serietà eserenità. Il Congresso ha conferma-to, purtroppo, una preoccupazionerelativa ad una prassi oramai ende-mica delle assemblee elettive degliavvocati, con l’unica eccezione rela-tiva alle elezioni per i componentidei Consigli degli Ordini, parteci-pate massicciamente.Al numero notevole di delegati noncorrisponde una partecipazione as-sembleare adeguata (e, naturalmen-te, non soltanto con riferimento ainumeri, che hanno una loro insupe-

rabile eloquenza, ma al dibattito, al-la dialettica, al confronto, alla cono-scenza dei problemi, al destino delceto).Non cogliere in questo deficit par-tecipativo un deficit di democraziasignifica chiudere gli occhi di frontealla realtà: né servono, per conti-nuare ad ignorare le cause, i silenzio, peggio, le auto-incensature turi-bolari oramai collocabili in epocheprecedenti la caduta del muro diBerlino. Vi è una responsabilità ge-nerale per cui occorre adoperarsiper far crescere interesse e parteci-pazione. Solo questa consapevolez-za può rendere più accessibile, e,per molti aspetti, più contrattual-mente autorevole, il dialogo con glialtri ceti professionali, le forze dina-miche della società, le istituzioni delpaese. La modernizzazione dellasocietà (per stare ai titoli e non pourépater les bourgeois), presuppone –in un ceto che veleggia allegramen-te (!?) verso i 150.000 iscritti – as-sunzione di responsabilità. Dobbia-mo parlarne e vedere se non sia ilcaso, insieme agli stimoli che deb-bono essere dati da chi ha responsa-bilità istituzionali e politiche, di stu-diare meccanismi ancorati a quo-rum di partecipazione non elevatima decorosi (scorrere i dati, è im-presa che mortifica!). Sorvolandosugli aspetti organizzativi (che han-no però avuto una conseguenza so-stanziale perché hanno, di fatto, im-pedito la espressione del voto e l’ef-fettivo riscontro delle volontà), idati che possono cogliersi più signi-ficativamente per essere analizzatisono facilmente individuabili: pro-viamo a farne un modesto ma criti-co elenco.Il pericolo insito nell’art. 12 bis del-la proposta OUA di riforma ordina-mentale sui poteri del Congresso

(la rappresentanza conferita per leg-ge!) è stato avvertito, compreso eplatealmente bocciato; la interpre-tazione di questo articolo «proba-bilmente al di là della logica ispira-trice – avrebbe comportato, unapartecipazione politica vincolata, eobbligatoria; possibile, nelle finzio-ni necessarie che, soprattutto nelpassato, i sindacati hanno impostonelle contrattazioni collettive; inac-cettabile, per qualsiasi ordinamentoliberale et pour cause per un ceto li-berale – nella accezione ontologicae culturale del termine – comequello degli avvocati. Non sono sta-ti soltanto gli applausi alle tesi op-poste, ma un sano (e speriamo sin-cero) ripensamento; risulta espuntoanche dal documento programma-tico espresso dall’ANF (Associazio-ne largamente presente nella Giun-ta attuale dell’OUA).Questo fatto va colto come un im-portante segnale positivo, anche neirapporti che occorre avere con leCamere Penali, la cui assenza dalcongresso da nessuno può esserevalutata come motivo di soddisfa-zione. È bene, proprio mentre leCamere Penali si accingono a cele-brare un Congresso Straordinariotitolato alla Unità dell’Avvocatura,ribadire che, se è stato un erore l’as-senza, più grave errore costituisce ilnon dare ascolto alle ragioni e, nellaosmosi dialettica, confrontarle conle proprie.Le Camere Penali non sono unclub salottiero o un circolo parroc-chiale o una appendice ipersindaca-lizzata, ma una associazione, nellaquale confluiscono professionistieccellenti (spesso è grande lo scartotra professionisti validi e rappresen-tanti dell’avvocatura) con una rami-ficazione omogenea sul territorioche, oggi, non è seconda ad alcuna

42 LA PREVIDENZA FORENSE

Avvocatura Spazio Aperto

Le ragioni del dialogodi EMILIO NICOLA BUCCICOIl Presidente del CNF espone

alcune impressioni sulCongresso Forense di Napoli e

indica la necessità cherappresentanza istituzionale e

politica intervengano,congiuntamente ed anche

disgiuntamente purché nonconflittualmente, ad esporre e

difendere le ragionidell’Avvocatura nell’interesse

dell’intera collettività.

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altra associazione. E sono presentinel circuito mediatico con merito(le invidiuzze al proposito appaionopiuttosto sciocche, essendo preva-lentemente importante l’attenzioneper le posizioni e i temi: chi riescead avere anche i riflettori, buon perlui e, aggiungo, per l’avvocatura).La spaccatura congressuale, indi-pendentemente dalla mancata par-tecipazione delle Camere Penali, si èconsumata nella proposta di rinno-vo statutario delle cariche e si è so-stanziata, oltre la persona di Anto-nio Leonardi al quale rendo l’osse-quio di chi lo stima, in una questio-ne essenzialmente politica: è segnodi un malessere che va indagato. Laricucitura finale su un documentoneutralmente ovvio è frutto, «an-che» della volontà del CNF di evita-re rotture traumatiche ed è, di persé, un, speriamo non incompreso,segnale di dialogo, necessario all’in-terno del ceto per dar forza e conte-nuto alle proiezioni esterne in gradodi consegnare alla società una im-magine forte dell’avvocatura in unmomento di grandi, difficili e defini-tive scelte.C’è chi si accontenta delle pagliuz-ze che sprigionano le passeggiatedei politici, interessanti quanto nonfortemente riconducibili alla tutelao alla cattura di aree elettorali e diallargamenti virtuali collegabili allainfluenza del ceto forense: non cre-do che l’azione dell’avvocatura pos-sa esaurirsi nel constatare il maggio-re (o soltanto più ostentato) inte-resse delle forze politiche di frontealle rivendicazioni dei liberi profes-sionisti e rinunciare alle proposizio-ni, alla elaborazione progettuale, al-la definizione dei ruoli e degli ambi-ti dell’avvocato nella società, nellagiurisdizione, nei traffici giuridicitransfrontalieri e nella indispensabi-lità di una adeguata formazione.Per fortuna lungo queste linee –formazione, qualità, responsabilità,recupero di identità, investimentoculturale – l’azione del CNF è cosìcontinua e capillare e riconosciutaed aggiornata, tanto che oggi nonvi è istituzione o luogo del Paesenel quale si discuta di leggi e di giu-stizia, di elaborazione scientifica edi itinerari innovativi, nei quali ilCNF - con la collaborazione degliOrdini e dei giuristi più avveduti -

non sia presente e non goda di ri-spetto.Ci si attendeva, dopo il Congresso,una ripresa intensa del dialogo e delconfronto, la ricerca dei valori cheuniscono e degli strumenti che - avolte - dividono, la individuazionedi una strada per tentare un percor-so unitario non ritagliato su rivendi-cazioni esclusiviste, su araldismi in-ventati e su espropriazioni della sto-ria. Sin’ora ci è stata riservata qual-che cronachetta tra le mondanità, i«mosconi» e le effemeridi utili ariempire i vuoti del giornale. Cer-chiamo di ragionare, senza lasciarsiabbacinare da quell’oscuro oggettodel desiderio, costituito dal profes-sato amore per gli Ordini. Ne siamolieti, soprattutto noi vecchi ordini-sti, leali servitori della istituzioneforense più importante: l’Ordine.Ma nessuno si impanchi: soprattut-to quanti per una vita hanno con-trapposto all’Ordine mugugni, stra-li, conflittualità. Oggi i neofiti cispiegano con petulante acribia cosaè l’Ordine, perpetuando, come èanche avvenuto infelicemente du-rante il Congresso, quel melange diblasfemia e dislalia secondo cui ilprogetto del CNF minerebbe la au-tonomia e la indipendenza degliOrdini. L’abbiamo già spiegato nel-l’editoriale ultimo di Attualità Fo-rensi; siamo convinti che in questeprese di posizione non ci sia stru-mentalità e che la cultura ordinisticaabbia conquistato tutti. Bene. Iproblemi sono, invece, diversi egravi: la disunità dell’Avvocaturacon la conseguente necessità di ri-prendere un dialogo costruttivocon le Camere Penali (si sa,perscienza comune, che per esempiogli avvocati amministrativisti – riu-niti in una seria associazione – han-no anch’essi vita autonoma, e che igiovani godono buona salute nel-l’AIGA mentre vanno rivitalizzan-dosi le Camere Civili e la Federordi-ni e giungono notizie della volontàdi costituire una grande associazio-ne di matrice liberaldemocratica) edancora i limiti e le aree di eserciziodella rappresentanza istituzionale epolitica, oggi più che mai necessita-ta ad esprimersi e realizzarsi colla-borativamente.Pur senza mettere in discussionemodelli e neppure emblemetizzan-

doli ad entità mitologiche, modifi-cabili come tutte le costruzioniumane, la esperienza maturata pre-suppone, data la oggettiva disponi-bilità delle materie e degli aspetti(tutti, dal part-time che incide sullaidentità dell’avvocato e sulla suacollocazione nell’ordinamento, allaorganizzazione dell’attività, al giu-dice unico, alla geografia giudiziariae così proseguendo) non la possibi-lità, ma la necessità, che rappresen-tanza istituzionale e politica inter-vengano congiuntamente ed anchedisgiuntamente purché, natural-mente, non conflittualmente. Nonpossiamo permetterci altro: le ri-vendicazioni esclusiviste, l’apposi-zione di termini, i mimetismi (oquanto ricorrenti!) comportamen-tali appartengono ai deboli. Chi hala forza per intervenire, lo faccia, at-traverso una ragionata e discussa e,se possibile, combinata strategia. Èsotto gli occhi di tutti l’azione poli-tica di un Ente, non di rappresen-tanza, ma di servizio, come la Cas-sa: perché ingelosirsene? Fa benissi-mo ed aiuta, oggi, l’avvocatura.Ma chi stabilisce che la Cassa può eXZY no? L’Onu, la triplice sindaca-le, il Dalai Lama?Siamo un ceto intriso di libertà: e idivieti sono per noi fumo negli oc-chi. Esportiamo invece le nostreenergie intellettuali al servizio del-l’Avvocatura, lontano, «in partibusinfidelium». Ve ne è bisogno, perresistere e vincere definitivamente labattaglia sul mantenimento del-l’Ordine con prerogative e caratte-ristiche di libertà ed autonomia eper vincere, con la formazione, lascommessa della qualità, della re-sponsabilità e della cultura.Il conflitto e il dissenso sono garanziedi base delle società aperte: un gran-de ruolo lo svolge la conoscenzascientifica, il potere conoscitivo e ildinamismo della cultura. Questo è ilcircuito nel quale inserirsi e domina-re, per essere punto di riferimentoper la società che cambia e pretende-re che lo sviluppo economico si muo-va entro le linee di un divenire giuri-dico che lo precorra e lo inquadri.È la grande sfida della Istituzioneforense. Cioè degli Ordini terri-toriali, autonomi e liberi, e delCNF che da questi riceve linfa elegittimità. •

43LA PREVIDENZA FORENSE

Previdenzaforense

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Se è vero il prover-bio che «non ètutt’oro quello cheriluce», fortunata-mente è vera anche

la proposizione inversa: «Non èdetto che non sia oro quelloche non riluce». L’osservazionesi attaglia perfettamente, a mioparere, allo svolgimento e all’e-sito del XXV Congresso nazio-nale forense, conclusosi a Na-poli il 12 settembre scorso.È stato strano, questo Congres-so. Di grande scenografia ester-na, con magniloquenti manife-stazioni collaterali; di organiz-zazione un po’ manchevole; dimezzi tecnologici ed elettroniciper il voto addirittura da rotta-mare; di grandissimo risalto perl’affluenza enorme di parteci-panti; di risonante importanzaper lo schieramento di «vip»della politica presentatisi sulproscenio; di tempi stretti e sa-crificati per il dibattito internofra partecipanti; di inaspettatismarrimenti nel penultimogiorno e poi di orgogliosa im-pennata di dignità nell’ultimo.Se qualcuno di noi avesse lapenna di un Grisham, ne po-trebbe ricavare un’avvincente«thrilling story», ma, beninte-so, col consueto lieto fine e conil consueto trionfo dei buoni.Parlo del lieto fine come primaho parlato dell’oro che si sco-pre sotto le incrostazioni chene ostacolano la lucentezza. Everamente – come sanno i chi-mici – la bontà dell’oro si vede

alla prova degli acidi; e tanti piùacidi vi si accaniscono, tantopiù rifulge la purezza dei suoicarati. Se il paragone è calzan-te, si deve concludere che, no-nostante l’accanimento deisuoi critici e dei suoi detrattori– che si sono scatenati sia primache durante (del dopo parleròfra un minuto) – il CongressoNazionale Forense ha dimo-strato di essere oro puro, taleconsiderato dalla schiacciantemaggioranza dell’avvocaturaitaliana, che vi si riconosce, eche vuole mantenerlo vivo edintegro, quale assemblea sovra-na che costituisce «il momentodi confluenza di tutte le com-ponenti dell’avvocatura italianae ne determina gli indirizzi ge-nerali» (art. 1 dello statuto).Se al XXIV congresso di Trie-ste-Grado parteciparono 157fori su 164, e approvarono lostatuto che ancor oggi vige, alcongresso di Napoli hanno par-tecipato addirittura 159 fori, edhanno provveduto in assolutalibertà e sovranità agli adempi-menti statutari, fra l’altro eleg-gendo l’assemblea (60 membri)dell’Organismo Unitario del-l’Avvocatura Italiana. C’è qual-cuno che non riesce a vedere intutto ciò un’esaltante dimostra-zione di maturità e di responsa-bilità politica della categoria fo-rense? Se c’è, si metta gli oc-chiali, perché il suo problema dimiopia è veramente grave.So bene quali sono le obbiezio-ni o le critiche di alcuni mal-ve-denti (i quali, per la loro tenaceinsistenza, obbligano a ram-mentare il detto, secondo cuinon c’è peggior cieco di chinon vuol vedere...); che l’affol-lamento dei congressi è favorito

dai collaterali aspetti turistici eludici; che però tutto sommatoai congressi si vedono sempre esoltanto le solite persone; che inrealtà la massa degli avvocati ri-mane estranea alla partecipazio-ne; che le assemblee dei vari or-dini nelle quali si eleggono i de-legati al congresso vengono di-sertate dagli iscritti; che non es-sendoci una febbre di parteci-pazione, si rischia di avvitarsi inun circuito di autoreferenzialitàsenza aggancio alle forze realidella società; e così via sdotto-reggiando.Sono tutte argomentazioni pri-ve di fondamento, quando nonaddirittura contrarie alla verità.E, tanto perché si sappia daparte di tutti, dirò che l’affolla-mento eventualmente provoca-to dalle attrazioni turistiche oludiche non snatura minima-mente la composizione delcongresso, nel quale solo i de-legati hanno diritto di voto;dirò anche che mai come inquesta occasione di Napoli sisono visti tanti giovani e tantefacce nuove, e mai come nelleassemblee locali che quest’an-no sono state chiamate ad eleg-gere i delegati si è vista tanta af-fluenza e tanta animata discus-sione; evidentemente i miopierano assenti... E, per favore,non ci parli di autoreferenzia-lità chi di autoreferenzialità, esoltanto di questa, si nutre e sigonfia. Il congresso è un orga-no collettivo che si nutre esclu-sivamente di democrazia e dipartecipazione; esiste e valeperché l’intera avvocatura lo havoluto, e non perché una leggelo ha istituito e perciò sarebbediventato indefettibile.Quando dico che l’intera avvo-

46 LA PREVIDENZA FORENSE

Avvocatura Spazio Aperto

LÕoro di Napoli

di CESARE PIAZZA

Il neoeletto presidente dell’OUAdifende il carattere

rappresentativo del congressoforense

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catura lo ha voluto, richiamoqui un fatto storico incontro-vertibile: al congresso di Trie-ste-Grado del 1997 lo statuto,prima di essere presentato al-l’assemblea congressuale perl’approvazione, venne trattatoe concordato, quale onorevole«patto fra gentiluomini» fral’Organismo Unitario uscentee il Consiglio Nazionale Foren-se, a dimostrazione di qualeuniversale consenso riscuotessel’idea dell’originale e, anzi, ge-niale, strumento politico che siera dato il ceto forense. E allo-ra, se così è sul piano storico, èproprio necessario oggi ram-mentare a noi stessi, giuristinon immemori del diritto an-che se parliamo di politica, cheil contratto ha forza di legge frale parti? Fortunatamente, ga-ranti della tenuta del patto, eprotagonisti del congresso, so-no gli ordini forensi che, con leloro varietà di posizione cultu-rale, di tradizione professiona-le, e di condizione locale, tro-vano in questa importante, im-mancabile, manifestazione ge-nerale che si convoca ogni dueanni dal 1947, la dialettica con-fluenza del pluralismo dell’av-vocatura, pluralismo che pro-prio nel congresso trova agio dimanifestarsi e di distillare, nellaproposizione degli indirizzi po-litici della categoria, i veri valoriautentici e generalmente con-divisibili che sono il patrimoniocomune della categoria.A tal proposito, ho letto in uneditoriale dell’ultimo numerodella rivista «Attualità Forensi»,l’affermazione che «non possia-mo castrare il pluralismo convecchi e bocciati centralismi; ilpluralismo è di per sé un valoreche si coniuga nell’avvocaturaall’amore per l’indipendenza eper la libertà». L’autore di taleaffermazione ha scritto una sa-crosante verità: è proprio perquesto che non è molto piaciu-ta ai 164 consigli dell‘ordined’Italia quella stravagante ideadi volerli coinvolgere e unificaretutti quanti in un unico ordinenazionale, capeggiato da un or-gano giurisdizionale domestico

di disciplina. Questi, sì, che so-no «vecchi e bocciati centrali-smi», altro che il congresso! Nelmedesimo editoriale di cui hofatto cenno ho letto ancheun‘altra affermazione condivisi-bile: «Il nostro mondo non puòpermettersi né divisioni né di-strazioni: né possono essere tol-lerate confusioni». Giusto e sa-crosanto anche questo richia-mo, da dedicare – visto che ildopo-congresso non ha postofine alle rivalse, alle recrimina-zioni, e alle iniziative ostili – inmodo accorato e pressante alleesigue minoranze dissenzienti,ai seminatori di zizzania, ai no-stalgici di tempi e di assetti or-mai tramontati, ai distrattori diforze e di energie per scopi per-sonalistici o di mero potere,agl’inosservanti delle regole,agl’inadempienti ai patti. In-somma, a tutti coloro che, in-sofferenti del volere di unamaggioranza – ripeto – schiac-ciante che apprezza, sostiene edifende il Congresso NazionaleForense, operano in ogni ma-niera diversiva per creare distra-zioni, divisioni e, appunto, con-fusioni. Quanto al tollerareconfusioni, ha ragione l’edito-rialista: esse non possono esseretollerate, né io, nella mia con-sapevole responsabilità di presi-dente dell’Organismo Unita-rio, che del Congresso è direttae connaturale emanazione, hointenzione di tollerarle. L’Or-ganismo Unitario, strumentodi rappresentanza politica chederiva la sua legittimazione dal-la sovranità del Congresso, chea sua volta è genuina e rappre-sentativa espressione di tutti i164 ordini forensi italiani, nonè un’associazione e non è uncomitato organizzatore di ma-nifestazioni. Esso è, secondo lafelice immagine coniata dalmio illustre predecessore Anto-nio Leonardi, la «rappresentan-za delle rappresentanze», cioèl’organo che sintetizza in sétutte le pluralità dell’avvocatu-ra, siano esse istituzionali o as-sociative, siano esse culturali ogeografiche o settoriali.Su concetti di questa chiarezza

non è tollerabile alcuna confu-sione: e mi piace qui ricordare,a maggior scanso di equivoci,che, a differenza di qualunquetipo di struttura associativa chederiva la sua esistenza soltantodai suoi fondatori e dai suoisuccessivi aderenti, il Congres-so Nazionale Forense è struttu-ra organizzativa voluta e soste-nuta dall’intera avvocatura ita-liana, vale a dire un ente che se-condo una definizione che mi ècara – e che spero posa entrarenel novero delle «espressionifelici» – chiamerei un’«Istitu-zione volontaria», utile stru-mento di servizio per tutta lacategoria, idoneo a veicolare al-l’esterno, verso tutti gli interlo-cutori delle forze sociali e poli-tiche, le opinioni, le aspirazio-ni, le esigenze, e i valori espres-si dalla maggioranza di coloroche della libera professione diavvocato hanno fatto la ragionedella loro vita.Una siffatta «Istituzione volon-taria» non è nata né per sovrap-porsi, né tanto meno per con-trapporsi ad istituzioni o ad as-sociazioni forensi; essa è nataper sopperire alla necessità,sentitissima in tutta la catego-ria, di avere uno strumentounitario (di sintesi delle plura-lità) per l’azione politica, chepotesse proporsi sul campo diogni vertenza interessante l’av-vocatura, senza limitazioni le-gali, senza vincoli di funzione,senza obbligo di rendiconto senon alla comunità forense, sen-za impacci di incompatibilità.A questi concetti è legato l’im-pegno del presidente dell’Or-ganismo Unitario: ed ho rite-nuto che la prima manifestazio-ne di tale impegno fosse dove-rosamente diretta a proclamar-li. A voce alta, anche se un pru-dente proverbio ammonisceche la parola è d’argento ma ilsilenzio è d‘oro. È questaun’occasione in cui la prudenzadeve essere superata dallaschiettezza: l’oro di Napoli, perrivelare la sua lucentezza, ha bi-sogno dell’oro della parolachiara, non del piombo del si-lenzio equivoco. •

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Lo spettacolo difuochi d’artificiosul golfo offerto aipartecipanti alXXV Congresso

Nazionale Forense è emble-matico dello svolgimento edelle conclusioni della re-cente assise dell’avvocaturaitaliana. Con la doverosaprecisazione che se lo spetta-colo notturno è stato entu-siasmante, il congresso nonlo è stato affatto.Perché, dunque, questi no-stri congressi, trascinati perquattro interminabili gior-nate, nonostante scoppi ecolori alla fine risultano inu-tili e noiosi?Certo, al congresso di Napo-li hanno giocato un ruolonegativo l’avere eliminatorelazioni sul tema tali da ca-talizzare su di esso il dibatti-to, l’avere consentito il dila-gare dei rappresentanti poli-tici tollerando che la tribunavenisse utilizzata per polemi-che di parte, l’avere sin dal-l’inizio allargato ai moltepli-ci problemi della giustizia iltema urgente e specifico del-la riforma dell’ordinamentoalimentando una dispersivitàche ha fatto perdere il con-trollo della discussione.Ma al di là dei fattori che aNapoli hanno consegnato al-l’opinione pubblica e ai me-dia l’immagine di un’avvoca-tura rissosa, divisa e incon-cludente, vi sono ragioni chedovrebbero indurre a ripen-sare in radice il ruolo e laformula dei congressi forensida Venezia in poi.

La riflessione, investe, so-prattutto il cosiddetto ruolopolitico dell’avvocatura uni-tariamente intesa e la ido-neità della sede congressua-le, e comunque di quella se-de, a rappresentarla; l’espe-rienza ha ormai dimostratoche nessuno dei due propo-siti è ragionevolmente accet-tabile.Quanto alla sede politica,come si voleva che fosse l’as-sise napoletana, le contrad-dizioni sono esplose clamo-rosamente; sulla politica tut-ti sono stati applauditi datutti. Il ministro Dilibertoquando ha rassicurato sullapermanenza dell’Ordine fo-rense e l’on. Fini e la sen. Si-liquini quando lo hanno ac-cusato di mentire; il Sottose-gretario alle finanze quandoha precisato che il Governonon ha mai inteso di imporrealle casse professionali unariscossione dei contributitramite lo Stato e il presi-dente della Cassa quando hadenunciato il tentato «scip-po»; il Presidente dell’Anti-trust Tesauro quando hachiarito che l’intervento del-l’Autorità non incide sulladisciplina civilistica dellaprofessione e i politici del-l’opposizione che lo accusa-vano di perseguire perfida-

mente con il Governo la de-classazione della professionead attività commerciale, ecosì via.I politici, da veri professioni-sti del ramo, hanno invece li-beramente imperversato condiscorsi polemici francamen-te fuori luogo in un uditoriodi professionisti intellettuali,che tuttavia ha subito mo-strato di divertirsi moltissi-mo (naturalmente con le de-bite eccezioni di serietà e di-gnità di pochi e apprezzabiliinterventi).Alla fine del congresso, sen-za un serio confronto sul te-ma della legge di riformaprofessionale, si è ripiegatisu scaramucce statutarie e suuna mozione generica e ri-petitiva di cose già dette al-trove.Sono questi i congressi aiquali si vuole attribuire larappresentanza di tutti gliavvocati? Con questi mezzisi pensa di affrontare la mo-dernizzazione della societàeuropea e il nuovo ruolo chein essa la nostra professioneè chiamata a svolgere?In realtà cosa significhi unruolo politico nell’avvocatu-ra, intesa come collettivitàdegli iscritti agli albi, non èmai stato chiaro da quandosi è creduto di inventarlo co-me grimaldello per forzare leporte del Palazzo; la parolaha avuto indubbiamente unasua presa suggestiva su pla-tee insofferenti e deluse dalconfronto con politici e ma-gistrati, assurgendo a simbo-lo di una riscossa per stabili-

48 LA PREVIDENZA FORENSE

Avvocatura Spazio Aperto

Un congresso a tema liberodi ALARICO MARIANI MARINI

Il congressonazionale forense di

Napoli suggerisceriflessioni sulle

formule e sui temi

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re nuovi equilibri di potere.La diserzione delle Camerepenali dal congresso, laestraneità del CNF, le riservedell’AIGA e soprattutto l’ir-rilevanza assoluta dei lavoricongressuali dimostrano tut-tavia che nella politica una li-nea comune di tutti gliiscritti agli albi non esiste,non può esistere ed è corret-to che non esista.La sola unità che l’avvocatu-ra può realizzare riguarda lequestioni relative al suo or-dinamento, ed essa si realiz-za esclusivamente nelle for-me e con l’esercizio dei po-teri che la legge assegna alleistituzioni forensi, e che nonpuò assegnare ad altri sog-getti che rilievo istituzionalenon hanno.Già sui temi della giustizia,nei quali le scelte rispecchia-no indirizzi politici in sensoproprio, quelli, per intender-si, relativi al governo dellasocietà, un ruolo politicounitario dell’avvocatura inquanto tale non è proponi-bile, perché essa è costituitada coloro che sono iscrittiagli albi professionali peresercitare una professione enon già per aderire ad unmovimento portatore diprogrammi politici per il go-verno del paese.La stessa ragione per cui agliorgani forensi e al C.N.F. inparticolare può riconoscersisoltanto una rappresentanzaistituzionale e non politica,impedisce che questa siesprima attraverso assembleeche dagli ordini e non dallelibere associazioni traggonola loro rappresentatività.È vero che su alcuni temidella giustizia si è registratoun notevole consenso, masono appunto quelli che ri-guardano il ruolo dell’avvo-cato nel processo, cioè ilmodo in cui è esercitata ladifesa.Sul resto l’avvocatura è divi-sa, e fortunatamente divisa,perché in essa si riproduce ilpluralismo di idee della poli-

tica che è condizione di vitademocratica anche per laclasse forense.In realtà, comunque si pon-ga il problema, il nodo dellarappresentanza si sciogliesoltanto con una ricognizio-ne dei ruoli delle istituzionie delle associazioni alla lucedei principi costituzionali,seguendo l’indirizzo datodalla stessa Corte Costitu-zionale nella sentenza n. 171del 1996. In base ad essa lasola rappresentanza unitariariconosciuta dall’ordina-mento agli avvocati iscrittiagli albi è quella istituzionaleche spetta all’ordine e ai suoiorgani e che riguarda le que-stioni relative all’ordinamen-to della professione, ed èrappresentanza istituzionaledegli ordini, delle associa-zioni e dei singoli iscritti.Al di fuori di ciò non esisteuna rappresentanza politicaunitaria degli avvocati nep-pure in capo agli organi isti-tuzionali; sulle scelte di go-verno sulla giustizia, sullatutela dei diritti dei cittadini,sul controllo o contro il con-trollo della politica sui magi-strati può esistere una rap-presentanza politica in capoa singole associazioni di av-vocati alle quali si aderisce inbase a un programma politi-co; una tale rappresentanzanon può tuttavia esprimerel’orientamento di tutti gliavvocati, ma soltanto degliavvocati che a quelle associa-zioni hanno aderito.Questa posizione peraltroera stata accolta dal CNF edall’OUA nel protocollod’intesa sottoscritto nel1997 e poi ignorato. Si è co-sì riprodotta quella ambi-guità dei ruoli che seguita aprodurre confusione, comesi è toccato con mano ancheal congresso di Napoli, dovela riforma della legge profes-sionale è apparsa un pretestoper fare politica, anche se al-la fine non si è capito qualepolitica.In realtà, la pretesa che un

congresso formato dai presi-denti degli Ordini circonda-riali e da alcune centinaia didelegati eletti da assembleedegli Ordini, e quindi nellesedi istituzionali riservate adavvocati iscritti ad un albonon certo per una opzionepolitica, rappresenti tuttal’avvocatura su scelte politi-che è un non senso ed è an-che una prevaricazione indanno delle decine di mi-gliaia di avvocati, e sono lamaggioranza, che non parte-cipano alle assemblee degliordini, anche perché giusta-mente ritengono che inquelle sedi non si debbanoscegliere indirizzi politici.L’azione politica sui proble-mi della giustizia e sui granditemi dei diritti e delle libertàè una condizione fondamen-tale della vita democratica, ein essa gli avvocati possonosvolgere un ruolo importan-te, ma nelle sedi proprie esenza artifici rappresentativi.I congressi degli Ordini, chesono congressi di tutti gli av-vocati, debbono invece espri-mere sulle questioni profes-sionali contributi di elevataqualità scientifica, perché èquesto che la politica e la so-cietà si attendono da unaclasse di esperti giuristi. Per ilresto le associazioni, porta-trici di proposte politiche,nei loro congressi potrannocontribuire alle scelte di go-verno sulla giustizia e su ognialtro problema della convi-venza civile, con tanta mag-giore forza quanto più saran-no in grado di convergere supiattaforme unitarie.E infine, dopo decenni disterili contrapposizioni sullarappresentanza, è auspicabi-le che la nuova legge pongafine a queste piccole questio-ni di potere, tanto più insi-gnificanti di fronte alle gran-di svolte che attendonoun’avvocatura che la societàe la gran parte dei suoi ap-partenenti pretendono chesia in grado di guardare alfuturo. •

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Dopo tante segna-lazioni di attua-lità, credo sia in-teressante ricor-dare anche qual-

che lettura dei nostri tempiremoti.Esclusi rigorosamente i testigiuridici, ciascuno di noi haricordi lontani di opere chehanno indirizzato la ragionee le attitudini, o seguito leinclinazioni e i sentimenti, ehanno quindi contribuito al-la formazione.Avevo fatto un elenco moltianni fa, che ho ritrovato. Maaffinché questa iniziativanon resti isolata ho chiestoanche ad alcuni colleghi diinviarmi un loro elenco conuna succinta spiegazione,per conoscere le loro prefe-renze e trarne qualche moti-vo di riflessione. Se vi saran-no risposte le pubblichere-mo nei prossimi numeri. Èanche un momento di curio-sità estemporanea, per colti-vare la bibliomania, che èquanto sperabilmente acco-muna i lettori.Ecco dunque l’elenco dei li-bri che più mi hanno appas-sionato, nelle letture di untempo e nei ricordi:1. PAPINI, Un uomo finito(1951)2. FOSCOLO, Le ultimeletture di Jacopo Ortis(1802)3. KIERKEGAARD, Diario

del seduttore (19843)4. PIRANDELLO, Uno,nessuno, centomila (1927)5. SARTRE, Le parole(1964)6. JONES, Vita e opere diSigmund Freud (1953)7. FREUD, L’interpreta-zione dei sogni (1988)8. CARTER, La scopertadella tomba di Tutanka-mon (1928)9. PROPP, Morfologia del-la fiaba (1928)10. WITTGENSTEIN,Tractaus logico-philo-sophicus (1921).Le ragioni della indicazionesono per me evidenti. In tut-ti questi libri vi è il motivodella ricerca e della scoperta,che si accompagna alla logicae al rigore. Tutte le favoledel mondo sono ridotte o ri-ducibili a uno schema(PROPP) e le proposizionisono del tutto logiche e coe-renti, nella sequenza dei nu-meri che riesce persino ad ar-ticolare i pensieri (WITT-GENSTEIN), mentre nel-l’opera di FREUD e nellasua vita (JONES) vi è la spie-gazione accurata dei mo-menti dell’animo umano. Epoi vi è la scoperta di PI-RANDELLO (e della perso-na umana) e di PAPINI (edella biblioteca e della cultu-ra, dal tutto al nulla, dietrola siepe di un orto), e ancorail romanticismo di FOSCO-

LO e l’esistenzialismo diSARTRE e l’estetismo diKIERKEGAARD (con lanozione di seduzione chetocca anche soltanto un atti-mo dell’esistenza). Una pa-rola in più per CARTER.Questi è l’archeologo cheper tutta la vita ha scavatosenza trovare nulla e nell’ul-tima stagione delle sue ricer-che, una sera nella Valle deiRe, si accampa nel deserto evede la soglia di un gradinodi una scala che scende; ini-zia lo scavo e trova poi i sigil-li quasi intatti di una tomba.Malgrado gli anni trascorsinell’attesa e nell’ansia, ha an-cora la forza di reinterrare loscavo, telegrafare al propriofinanziatore (Lord CAR-NARVON) e vigilare pernotti in attesa del suo arrivodall’Inghilterra (e allora vierano solo le navi). E aprepoi la tomba e scopre murid’oro e tesori ineguagliabili,che per cinque anni catalogae descrive minuziosamente.Non è solo una scoperta, maè una storia personale, chesuscita ammirazione; cosìcome tutti gli altri libri cheho ricordato, ormai con te-nerezza, per aver dato unaiuto o lasciato un’impronta.Di quanto io sia debitore,verso questi e tanti altri, nonso neppure dire.

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50 LA PREVIDENZA FORENSE

Avvocatura

La mia professioneRubrica di letture professionali

a cura di REMO DANOVI

Letture

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Previdenzaforense

FRANCO CIPRIANI, Av-vocatura e diritto alla di-fesa, Napoli, E.S.I., 1999,390.In questo volume sono pub-blicati tutti i saggi che ri-guardano non solo l’avvoca-tura e la difesa, ma anche ilprocesso civile e la sua sto-ria.Sono saggi encomiabiliperché introducono la pro-fessione nel processo, e in-dagano le ragioni storichedei cambiamenti, per capiree far capire lo stato dellagiustizia in Italia.Ciò vale non solo per gli ar-ticoli che riguardano la pro-cura alle liti (con l’impareg-giabile ironia sugli spilli deldifensore, nel ricordo del-l’ago e del filo di una lonta-na tradizione con cui si cu-civano i fascicoli) e la difesadei non abbienti (con l’ana-lisi del rapporto tra litigio-sità, ricchezza e competen-za), ma soprattutto per gliscritti sull’avvocato e il dirit-to di difesa e sulle battagliaforensi.E qui è doveroso ricordare,in particolare, il saggio a piùmani sulle regole deontolo-giche da rispettare nell’abu-so degli istituti processuali(Regolamento di giurisdi-zione, deontologia forensee credibilità delle sezioniunite), e le considerazionisul numero degli avvocati(Troppi avvocati?), che ri-percorre il celeberrimo stu-dio di Calamandrei, quasiottant’anni prima.Tutte le battaglie forensi,poi, dovrebbero essere rilet-te con attenzione, perché ifatti del tempo passato sem-bra non abbiano molto con-corso a educare l’avvocaturadel presente. Ciò vale per idue saggi più importanti(La ribellione degli avvocatial c.p.c. del 1942 e il silen-zio del Consiglio nazionaleforense; Gli avvocati italianie l’esperienza fallita - Il co-dice processuale civile1942), che richiamano si-

tuazioni già viste. Ma l’av-vocatura si interroga anco-ra, e continua a parlare, enon sembra riuscire ad anti-cipare il futuro.

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RICHARD L. ABEL,Lawyers (a criticalreader), New York, TheNew Press, 1997, 311.Il volume curato da R.L.ABEL, raccoglie saggi di va-ri autori sull’avvocatura, in20 capitoli, di estremo inte-resse.Si parte infatti dalla nozionedi avvocato (con un saggiodi D. LUBAN sul dilemmafondamentale: l’avvocatoobbedisce a doveri etici o èsemplicemente un’arma inaffitto) e si analizzano e ap-profondiscono i temi chetoccano la professione lega-le negli Stati Uniti, con par-ticolare riferimento non so-lo all’attività dei piccoli stu-di (che raramente compaio-no sui giornali o nei roman-zi), ma anche delle largefirms (con un saggio di M.GALANTER e T.M. PA-LAY, dal titolo molto signi-ficativo: perché i grandi stu-di diventano sempre piùgrandi).Altri capitoli sono dedicatialla formazione, alle espe-rienze della law school, airapporti con i clienti, alledonne avvocato e agli avvo-cati delle minoranze sociali(perché vi sono così pochinegri nei grandi studi ameri-cani?), all’immagine cultu-rale, alla rappresentanza deipoveri, ai principi etici, allapubblicità, alle attività isti-tuzionali.È lo status dell’avvocatoamericano, ma anche la de-scrizione del suo cambia-mento in una prospettivafutura. Sarebbe certamenteutile parlarne più a lungo, eciò servirebbe anche a capi-re che cosa accadrà all’avvo-cato europeo fra qualchetempo. •

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IIl prof. Onorato Ca-stellino, uno dei più au-torevoli economisti chestudiano le questioniprevidenziali, ha pub-

blicato qualche tempo fa unoscritto (Moneta e Credito,1998, pag.419 e segg.), nelquale ha manifestato pessi-mismo sul futuro delle Casseprevidenziali privatizzate.La sua attenzione si è rivoltaprevalentemente alle Cassedegli avvocati, dei dottoricommercialisti e degli inge-gneri e degli architetti.Alcuni amministratori delleCasse interessate hanno in-terpretato lo scritto come un“attentato” alla autonomiadelle Casse privatizzate det-tato dallo spirito di chi prefe-risce la previdenza pubblica.Dell’argomento si è interes-sata anche la nostra rivista inoccasione della lettera scrittada un collega (Paolo Miran-dola) a cui è stata data ampiarisposta (Prev. Forensen.2/99, pag.85-86).All’interno della nostra Cas-sa, si è manifestato il deside-rio di verificare “alla fonte”

le ragioni del pessimismo.La Commissione ProblemiLegislativi, pertanto, hachiesto di potersi incontrareinformalmente il prof. Ca-stellino, in considerazionedegli studi che essa sta com-piendo per modifiche alla di-sciplina normativa della no-stra Cassa e, in particolare,per verificare la opportunitàdel passaggio al sistema“contributivo”, per il quale èattribuita una facoltà di scel-ta alle Casse privatizzate nel-l’ultima parte del dodicesi-mo comma dell’art. 3 dellalegge 335/95.Il prof. Castellino ha gentil-mente aderito alla richiesta el’incontro si è svolto a Tori-no il 22 ottobre.Il colloquio è stato di gran-dissimo interesse, perché haconsentito ai componentidella Commissione (presential completo) di avere chiari-menti in merito a tante que-stioni economiche ed attua-riali, che sono piuttosto osti-che all’orecchio degli avvo-cati.Il colloquio è stato lungo ene possiamo riferire solo inestrema sintesi.Il prof. Castellino ha esordi-to affermando che il periododi quindici anni, previsto dal

legislatore per la previsionedei bilanci tecnici, è troppobreve. Gli squilibri finanzia-ri, che si manifestassero, han-no infatti bisogno di moltotempo per essere corretti.Un sistema previdenzialegiunge a regime dopo trentao quaranta anni dall’appro-vazione di una nuova disci-plina.Gli americani fanno proie-zioni di settantacinque anni!Certo è molto difficile fareprevisioni proiettate in unlungo futuro, perché sonomolti gli eventi incerti.Ad esempio, è difficile preve-dere il flusso degli “ingres-si”.Se il flusso degli iscritti au-menta, può migliorare il rap-porto attivi / pensionati confavorevoli effetti sui bilanci;questo aumento potrebbeavere però, come effetto, lospostamento nel tempo delraggiungimento della situa-zione a regime; un rilevanteaumento degli “attivi” po-trebbe ingenerare pericoloseillusioni.Sta di fatto che una previsio-ne limitata a quindici anni fa-vorisce l’ottimismo; questovale, in particolare, per leCasse privatizzate, che vivo-no un momento di espansio-

La commissione problemilegislativi del comitato si è

incontrata informalmente conil prof. Onorato Castellino perun colloquio informativo, che è

stato di grande interesse.

Discussioni

52 LA PREVIDENZA FORENSE

Previdenzaforense

A colloquiocon Castellino

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ne, che è illusorio proiettarein futuro all’infinito.Gli attuali tassi di incremen-to degli iscritti alle Casse esa-minate non possono protrar-si per molto tempo.Nei calcoli fatti nello scrittopubblicato su Moneta e Cre-dito, sono stati previsti flussidegli iscritti caratterizzati daincrementi annui oscillantitra lo 0% e il 2%, perché tassisuperiori, nel lungo periodo,non appaiono realistici: nonsi può pensare che una fettagrande di popolazione siacomposta solo di avvocati,commercialisti, ingegneri edarchitetti.Una proiezione corretta de-ve estendersi per almeno cin-quanta/sessant’anni, doven-do tuttavia superare la diffi-coltà della previsione delflusso degli ingressi.Il prof. Castellino ha affer-mato di parlare da economi-sta e non da attuario, con laprecisazione che gli econo-misti fanno i calcoli “a span-ne”, mentre gli attuari li fan-no fino alla quarta cifra deci-male!In molte valutazioni, tutta-via, economisti ed attuariconcordano.Il prof. Castellino è passatoquindi a dare chiarimenti inmerito ai calcoli da lui ese-guiti nello scritto considera-to.Non avendo esatta cono-scenza dei dati sui redditi esulla loro distribuzione perfasce di importi, egli avevaeseguito i calcoli per valorimedi e quindi per grossa ap-prossimazione; essi sono ri-sultati più pessimistici diquanto poi è emerso, unavolta avuta più precisa cono-scenza dei dati.I valori medi nascondono in-fatti le conseguenze del tettoper le pensioni e perciò tra-scurano la differenza tra il si-stema degli avvocati e quellodei commercialisti, i quali,per i redditi sopra al tetto,hanno anch’essi una contri-buzione minore, ma con ri-

lievo sulla misura della pen-sione. Non aveva inoltre te-nuto conto delle pensioniminime, che gravano sullaCassa in misura rilevante perla loro elevatezza rispetto airedditi dichiarati e ai contri-buti pagati (ma ciò rende piùottimistici, e non più pessi-mistici i risultati).Il prof. Castellino ha poi ag-giunto di aver consideratosoltanto il rapporto tra en-trate contributive e presta-zioni, trascurando le entratedi carattere patrimoniale,pur riconoscendo che il red-dito da patrimonio integra leentrate contributive e con-sente di migliorare gli equili-bri finanziari e soprattuttoconsente di superare mo-menti negativi.Sia per il rapporto tra contri-buti e prestazioni, sia perl’entità del patrimonio e del-le rendite che esso produce,la nostra Cassa sta megliodelle altre esaminate. Purtuttavia, nel momento in cuiil sistema pervenisse a regi-me, il rapporto tra contributie prestazioni sarebbe del53% con un incremento de-gli “attivi” pari allo 0%, del69% con un incremento pariall’1% e del 90% con un in-cremento pari al 2%. Prima odopo, perciò, il patrimonionetto verrà intaccato.Dal bilancio tecnico redattodal prof. Ottaviani (Prev. Fo-rense n.2/98, pag.38 esegg.) risulta, infatti, che ilgettito dei contributi nel2014 sarà inferiore all’am-montare delle prestazioni;dal 2024, si dovrà intaccare ilpatrimonio per pagare leprestazioni, pur consideran-do le entrate patrimoniali.Ciò, naturalmente, “rebussic stantibus”; o prima o poi(anche con un calcolo “aspanne”), si ha la certezzache la disciplina attuale nonconsentirebbe di conservaregli equilibri finanziari.E’ necessario, pertanto, in-tervenire sulle prestazioni osui contributi e ciò va fatto

per tempo.Mentre gli effetti dell’au-mento dei contributi posso-no essere immediati, o quasi,gli effetti sulle prestazioni,soprattutto se si deve rispet-tare il principio del “pro ra-ta” possono essere moltolunghi nel tempo e da ciòemerge la necessità di inter-venire quanto prima.Il prof. Castellino ha quindiesaminato alcune ipotesi dimodifiche normative daadottare in tempi brevi.Appare opportuno adottaresubito il sistema contributivoper i supplementi di pensio-ne (cioè quello biennale equello triennale, che si ot-tengono per l’attività profes-sionale svolta dopo il pen-sionamento di vecchiaia).Sarebbe poi molto utile pas-sare gradualmente dal siste-ma retributivo attuale al si-stema contributivo (per laloro definizione, si vedaPrev. Forense n.3/99,pag.51), con il metodo del“pro rata”; e cioè calcolandoi periodi di anzianità, validiper il calcolo della pensione,maturati fino ad oggi secon-do i criteri attuali (media de-gli ultimi redditi e coeffi-ciente per il calcolo dellapensione dell’1,75%), e cal-colando invece i periodi dianzianità futuri col nuovo si-stema contributivo (calco-lando cioè, la pensione con icoefficienti di rendimentodel capitale rappresentato daicontributi versati secondo gliindici del P.i.l.).In conclusione, il prof. Ca-stellino ha riconosciuto chela situazione finanziaria dellanostra Cassa, alla luce deinuovi dati fornitigli, è mi-gliore di quella da lui espostanello scritto pubblicato suMoneta e Credito, ma egliafferma che le linee di ten-denza, per il futuro, suggeri-scono interventi riduttividelle prestazioni entro bre-vissimo tempo.

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54 LA PREVIDENZA FORENSE

Previdenzaforense

Abbiamo chiesto se un am-pliamento del periodo di ri-ferimento per il calcolo dellapensione, ferme restando lealtre norme della disciplinadella nostra previdenza,possa costituire un significa-tivo miglioramento.Il prof. Castellino ha rispo-sto in senso affermativo, purrilevando che gli effetti utilipossono essere limitati; bi-sognerebbe considerarel’entità dell’estensione delperiodo di riferimento e co-noscere i redditi per le variefasce di età. Si può supporreche, nel periodo utile per ilcalcolo della pensione, visiano talvolta dichiarazionidei redditi alterate in au-mento, e si deve anche con-siderare che i redditi dell’av-vocato crescono sensibil-mente nel corso degli annifino a quando, in età avan-zata, iniziano a decrescere.Aumentare il periodo di ri-ferimento è pertanto unprovvedimento da prenderesubito, perché fa senz’altroabbassare la media dei red-diti da considerare per il cal-colo della pensione.Il nostro attuario, dott.ssaBiancofiore, ha fatto rilevareche i favorevoli effetti del-l’aumento del periodo di ri-ferimento sono attenuatidalla facoltà di scelta dei mi-gliori anni rispetto ad un pe-riodo più ampio; questaconstatazione dovrebbe in-durre ad un rilevante am-pliamento del periodo di ri-ferimento.E’ stato quindi chiesto alprof. Castellino se il suoscritto, improntato al pessi-mismo, sia stato anche in-fluenzato da una sfiduciasulla capacità degli ammini-stratori delle Casse privatiz-zate di intervenire tempesti-vamente a ridurre le presta-zioni e, ove occorra, ad au-mentare i contributi.La risposta è stata che un si-stema previdenziale non è ilfrutto di un accordo tra tutti

gli interessati, perché gli ef-fetti si ripercuotono neitempi futuri.E, tra coloro che risentirannodi questi effetti, ma non sie-dono intorno al tavolo delledecisioni, vi sono i bambinidi adesso e addirittura anchechi non è ancora nato.Ciò comporta che, in un si-stema autonomo qualequello delle Casse privatiz-zate, bisogna essere consa-pevoli della necessità di im-porre attualmente obblighiagli iscritti di adesso a favoredelle generazioni future.A questa necessità, tutti de-vono porre la massima at-tenzione; e di ciò il prof.Castellino ha inteso dare av-vertimento agli amministra-tori delle Casse che ora sie-dono intorno al tavolo delledecisioni.E’ stato quindi posto l’argo-mento delle pensioni di an-zianità, con la richiesta, inparticolare, se la riduzionedell’importo della pensionedi anzianità, in funzionedell’anticipazione rispetto alsessantacinquesimo anno dietà, crei per la Cassa un’e-quivalenza degli oneri traqueste pensioni e quelle divecchiaia.La risposta è stata affermati-va, se la riduzione è fattacon corretti criteri attuariali.Certo è che la eliminazionedella pensione di anzianità,o il suo mantenimento concorrezioni, costituirebbe unpasso avanti per la garanziadel futuro.E’ stato quindi posto il que-sito se potrebbe andar beneper gli avvocati e se offrireb-be garanzie un sistema in cuivenisse corrisposta una pen-sione fissa obbligatoria euna pensione integrativa ditipo volontaristico.Secondo il prof. Castellino,si tratterebbe di una riformatroppo radicale, rispetto alsistema attuale, con grossedifficoltà a pagare le pensio-ni maturate.Infatti, la contribuzione,

che dovrebbe essere impostaper la pensione fissa, sarebbeinsufficiente per pagare levecchie pensioni liquidate inmisura più elevata rispettoad essa.Si tenga presente, ha avver-tito il prof. Castellino, che ilsistema previdenziale attualeè a ripartizione (cioè si pa-gano le pensioni prevalente-mente con i contributi che siriscuotono nel corso dellostesso esercizio), la qualcosarappresenta una scommessasul futuro, nel senso che sipotrà provvedere al paga-mento delle pensioni future,solo se continueranno ad af-fluire sempre contributi inmisura sufficiente.E se calano gli iscritti? E’stato chiesto.Sarebbe una batosta per leCasse, è stata la risposta.E, altra domanda, se, dal-l’attuale sistema a ripartizio-ne, passassimo ad un sistemaa capitalizzazione saremmopiù garantiti? Innanzi tutto,anche il sistema a capitaliz-zazione, è stata la risposta,espone a rischi, perché nonpone riparo da eventi eco-nomici sfavorevoli (e, nelpassato, ce ne sono stati pa-recchi); mentre il sistema aripartizione ha come rischiouna evoluzione demograficasfavorevole (nel caso nostro,calo degli iscritti).Ma, soprattutto, è moltodifficile passare da un siste-ma a ripartizione, qual èquello vigente per la CassaForense, ad un sistema a ca-pitalizzazione, perché oc-correrebbe imporre contri-buti molto elevati per conti-nuare a pagare le pensionimaturate con il vecchio si-stema e contemporanea-mente per accumulare il ca-pitale necessario per far fun-zionare il nuovo.E’ stato quindi chiesto seappare ragionevole imporrel’ampliamento del fondo digaranzia fino ad un ammon-tare pari all’ammontare didieci anni degli importi del-

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55LA PREVIDENZA FORENSE

Previdenzaforense

le prestazioni erogate nelcorso dell’ultimo esercizio,come sembra voglia stabilireil legislatore con la prossimafinanziaria.Il prof. Castellino ha chiari-to che il criterio della deter-minazione del fondo di ga-ranzia con riferimento al-l’ammontare delle presta-zioni (quale che sia il coeffi-ciente di moltiplicazione)deve ritenersi molto appros-simativo e grossolano, so-prattutto se vi è tendenza adun peggioramento degliequilibri tra contribuzioni eprestazioni; mentre la ga-ranzia di un fondo, così de-terminato, avrebbe più si-gnificato se gli equilibri fi-nanziari fossero garantiti sullungo periodo.L’aumento del fondo di ga-ranzia da cinque a dieci annicostituirebbe un “indicegrezzo” per meglio far capi-re l’importanza degli inter-venti migliorativi degli equi-libri finanziari.E’ un modo, cioè, per ri-chiamare l’attenzione degliamministratori delle Cassesulla necessità di essere mol-to lungimiranti.Si aggiunga che l’aumentodel patrimonio di una Cassa,con conseguenti redditi pa-trimoniali, può costituire unmezzo per avvicinarsi ad unsistema “misto” tra riparti-zione e capitalizzazione, conl’effetto di equilibrare van-taggi e rischi dei due sistemi.Il proposito di arrivare adun sistema “misto” contri-buisce a suggerire l’urgenzadi interventi migliorativi.La questione di fondo rima-ne quella di trovare il mododi pagare pensioni più basse,perché l’attuale sistema ètroppo “generoso”.Si è quindi tornati ad esami-nare l’eventualità del pas-saggio al sistema contributi-vo, come suggerito dal prof.Castellino. Questo passag-gio trova molte contrarietà,perché esso potrebbe atte-nuare o addirittura elimina-

re la solidarietà tra iscritti,che attualmente costituisceun principio importantissi-mo della nostra previdenza.Il prof. Castellino ritieneche una solidarietà limitataalla categoria professionalenon sia coerente con il siste-ma della solidarietà estesa atutti i cittadini.Gli è stato osservato, tutta-via, che la privatizzazioneimpone la autonomia finan-ziaria completa delle Casseautonome, cosicché essenon possono certo ricorrerealla solidarietà esterna, men-tre nessuno sarebbe favore-vole a contribuire con mezzidella nostra Cassa alla soli-darietà generale. Certo, haosservato il prof. Castellino, ilpassaggio al sistema contribu-tivo puro imporrebbe di rie-saminare istituti quali il con-tributo del 3% oltre il tetto ele pensioni minime.Nulla vieta, però, che l’ado-zione di un sistema contri-butivo contenga disposizio-ni particolari, che lo renda-no più adeguato alle caratte-ristiche della libera profes-sione e al rispetto del princi-pio di solidarietà, che si vo-glia salvaguardare, ma che sivoglia applicata soltanto al-l’interno della categoria.Alla richiesta se il sistema at-tuale della previdenza foren-se possa essere modificato fi-no ad avvicinarlo agli effettiche si otterrebbero passan-do ad un sistema contributi-vo, il prof. Castellino ha da-to risposta affermativa conriserva. Bisognerebbe cioèprendere come base per ilcalcolo della pensione lamedia dei redditi calcolati sututta l’anzianità di iscrizionee bisognerebbe inoltre ri-durre il coefficiente di cal-colo (ora 1,75) avvicinando-lo ad una misura sostanzial-mente corrispondente al tas-so di rendimento dei contri-buti versati, previsto per ilsistema contributivo nellalegge 335/95, che fa riferi-mento agli incrementi del

P.i.l..Non va trascurato il fattoche i contributi della previ-denza forense sono moltobassi, soprattutto se rappor-tati a quelli del sistema ge-nerale.Non va dunque neppure tra-scurata l’opportunità di unloro aumento.Il prof. Castellino, al mo-mento del commiato, ha af-fermato di essere lieto diaver avuto l’occasione direttificare alcuni dati riguar-danti la nostra Cassa ed haconcluso dicendo che di ciòera lieto, citando un illustreeconomista che aveva affer-mato: “sarò triste quandosarò della stessa opinione del-l’anno prima”. Alla fine del-l’incontro, anche noi ci sia-mo rallegrati con il prof Ca-stellino, perché abbiamodovuto rettificare alcune no-stre opinioni.

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Possiamo trarre alcune con-clusioni dall’interessante col-loquio.Una certa preoccupazioneper l’avvenire delle nostreCasse è fondata.La prudenza è un criterio, acui gli amministratori devonorigorosamente attenersi.Gli amministratori devonoricordarsi che, nella prospet-tiva certa, “rebus sic stanti-bus”, di un peggioramentofuturo degli equilibri finan-ziari, bisogna intervenire nelmomento in cui i bilanci so-no favorevoli, perché quantopiù tardi si interviene, tantopiù drastici devono essere irimedi. Né si deve dimenti-care il necessario rispetto del-l’equità verso le generazionifuture, perché i bambini dioggi, pensionati di domani,non siedono ora al tavolodelle decisioni per influire sudi esse, ma noi dobbiamopensare soprattutto a loro edimenticare l’egoismo chetroppe volte ispira i nostrigiudizi e le nostre scelte pre-

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La disciplina dellaprescrizione deicontributi nelle pre-videnze categorialidei liberi professio-

nisti è dettata da norme ripeti-tive e sovrapponibili anchenelle parole, le quali stabili-scono di norma che:- la prescrizione dei contributidovuti alla Cassa, e di ogni re-lativo accessorio, si compiecon il decorso di dieci anni;- per i contributi (e gli acces-sori e le sanzioni) la prescri-zione decorre dalla data di in-vio alla Cassa, da parte del-l’obbligato, della comunica-zione reddituale obbligatoria.La problematica sulla prescri-zione dei contributi previden-ziali categoriali si è “compli-cata” a seguito della entratain vigore della legge8.8.1995, n.335 che ha detta-to, con l’art.3, commi 9 e 10,una nuova disciplina dellaprescrizione della contribu-zione previdenziale: ha ridot-to i termini di prescrizione dadieci a cinque anni. Si è postosubito il problema se la nuovadisciplina di cui alla l.n.335/1995 sia o meno ap-plicabile anche alle contribu-zioni dovute alle casse di pre-videnza categoriali (e che inbase alle normative specificheè di dieci anni).

La soluzione del problemanon è “indolore”, attesi i ri-flessi sia sull’esercizio del po-tere coattivo di recupero delcredito da parte delle singolecasse categoriali, sia sulla pos-sibilità di accettare o meno iversamenti di contributi pre-scritti (fino ad oggi accettatidalle Casse categoriali, maespressamente vietati dallalegge 335/95).Il problema innanzi eviden-ziato è stato “risolto” in mo-do diverso dalle varie casse ca-tegoriali, continuando alcunecasse ad applicare alla contri-buzione previdenziale la pre-scrizione decennale, ed altrecasse la prescrizione quin-

quennale, anche se i provvedi-menti (sull’interpretazionedella norma) sono stati adot-tati senza una motivazioneadeguata, motivazione chel’importanza del problema“meritava”.La dottrina sul problema è di-visa.La giurisprudenza (qualcheisolata decisione pretorile) si èlimitata ad affermare l’appli-cabilità della legge n.335/95(e quindi la prescrizione quin-quennale) alle previdenze ca-tegoriali senza motivazionealcuna . Altre non si sono po-sti il problema affermandoimplicitamente la prescrizionedecennale anche dopo l’entra-ta in vigore della legge n.335del 1995.Il Ministero del Lavoro e dellaPrevidenza Sociale ha optatoper la prescrizione quinquen-nale (e quindi per l’operativitàdei commi 9 e 10, dell’art.3della legge n. 335 del 1995nelle previdenze categoriali)con una risoluzione del 1998contenuta in poche righe ( eriferita alla cassa di previdenzadei geometri). A dire il vero ilMinistero del lavoro (Dire-zione Generale Assistenza So-ciale, Div. IX, nota del20.5.1998), rispondendo adun quesito della cassa geome-tri è “avaro” nella motivazio-

56 LA PREVIDENZA FORENSE

Previdenzaforense Discussioni

La prescrizione dei contributidegli enti previdenzialidei liberi professionistidi Leonardo Carbone La disciplina della

prescrizione deicontributi dovuti

alle casseprivatizzate erastata abbastanzaben chiarita dalla

giurisprudenza, mapoi è venuta la legge

335/95, che hacreato una certa

confusione. Occorretrovare una

interpretazionecorretta.

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Previdenzaforense

ne. Infatti, nel rispondere alquesito, afferma: “E’ statoposto quesito in ordine all’ap-plicabilità da parte di codestacassa, ente privatizzato ai sen-si del d.lgs. n.509/1994 deldisposto dell’art.3, comma 9,della l. 8.8.1995, n.335 con-cernente la disciplina dellaprescrizione dei contributi. Inproposito, attesa l’ampia for-mulazione della norma di chetrattasi e considerato che ledisposizioni in parola atten-gono a criteri normativi di ca-rattere generale che non affe-riscono a materie per le quali èstata riconosciuta agli enti pri-vatizzati autonomia regola-mentare, si esprime l’avvisoche le disposizioni siano im-mediatamente precettive an-che per le contribuzioni do-vute ai predetti enti. Ciò pre-messo, si precisa, altresì, cheagli enti in parola si applica ladisposizione di cui alla letteraa) del citato comma 3 inquanto la stessa va riferita atutte le contribuzioni obbli-gatorie finalizzate ad una pre-stazione pensionistica; la let-tera b) dello stesso comma af-ferisce, infatti, alle c.d. contri-buzioni minori”. Lo stessoMinistero, con successiva no-ta del 28.7.1998 (sempre di-retta alla cassa geometri) haprecisato che “la norma inquestione ha effetto dall’en-trata in vigore della legge n.335/95, e quindi dal17.8.1995. Per quanto con-cerne la prescrivibilità deicontributi riferibili a periodiantecedenti, si fa presente chela predetta legge oltre a ridur-re l’arco temporale di prescri-zione da 10 a 5 anni, con ef-fetto dall’1.1.1996, ha signifi-catamente sancito anche pergli enti privatizzati il principiodella irrinunciabilità della pre-scrizione: ne consegue che ta-le principio deve applicarsi atutte le situazioni alla data dientrata in vigore della legge n.335”.Le motivazioni del Ministerodel Lavoro e della PrevidenzaSociale non sono, però, con-

vincenti.Infatti è da ritenersi che la di-sciplina della prescrizione dicui all’art.3, comma 9, della l.n.335 del 1995, non si applicaalla previdenza categoriale deiliberi professionisti (e quindianche alla previdenza foren-se).Al riguardo si evidenzia comela formulazione letterale deicommi 9 e 10 dell’art.3 della l.n.335/95 depone in sensonegativo; ed infatti la normaalla lettera a) fa riferimento al-le “contribuzioni di pertinen-za del Fondo pensione lavora-tori dipendenti e delle altregestioni pensionistiche obbli-gatorie” ed ai “casi di denun-cia del lavoratore o dei suoisuperstiti”: tale norma nonpuò certo riferirsi alla previ-denza dei liberi professionisti.Alla lettera b) fa riferimentoalle “altre contribuzioni diprevidenza e di assistenza so-ciale obbligatoria”: tale normanon facendo espresso riferi-mento alcuno alle contribu-zioni “pensionistiche” – comela prima parte del comma 1citato – non può certo ritener-si abrogativo delle varie normedelle previdenze categorialiche fissano in dieci anni il ter-mine di prescrizione dellacontribuzione. Aggiungasiche il comma 10 del citatoart.3 prevede che “Agli effettidel computo dei termini pre-scrizionali non si tiene contodella sospensione prevista dal-l’art.1, comma 19, del d.l.n.463/83, conv. in l.n.638/83”: tale sospensionenon era applicabile alla previ-denza dei liberi professionisti.Non si può, altresì, ignorareche la normativa di cui allal.n.335/95 ha carattere pre-cettivo nei casi in cui la leggedi riforma interviene diretta-mente sugli ordinamenti deglienti privatizzati, mentre hacarattere solo programmaticoladdove prevede la facoltà pertali enti di adeguarsi a taluniprincipi della previdenza ge-nerale; del resto la tecnica le-gislativa usata dal legislatore

con la legge n. 335 del 1995 èquella del richiamo espresso atalune disposizioni del regimegenerale nei confronti deglienti privatizzati, cosicchè, ovenon richiamate, le altre dispo-sizioni della legge di riformanon si applicano a tali enti .Senza considerare, poi, che lanorma speciale che disciplinala prescrizione nelle previden-ze categoriali, non può esserederogata da una norma di ca-rattere generale .A conforto ulteriore dell’au-tonomia degli enti previden-ziali privatizzati ex d.lgs. 509del 1994 (e quindi, per la pre-scrizione decennale della con-tribuzione previdenziale deiliberi professionisti), vi è l’au-torevole parere del Consigliodi Stato, sez.II, 9.7.1997,n.1530/97 , il quale sia purecon riferimento al progressivoaumento del periodo di riferi-mento per il calcolo della pen-sione, nonostante la formula-zione della norma (che nonsembrava lasciare discreziona-lità agli enti previdenziali pri-vatizzati), afferma il valoremeramente programmatico enon precettivo della leggen.335/95.Stante l’ambito di autonomiadelle casse di previdenza deiliberi professionisti dopo laloro privatizzazione in base ald.lgs. n. 509 del 1994 (ed ilcarattere programmatico enon precettivo della l. n.335del 1995), è di tutta evidenzache allorchè il legislatore nonpreveda espressamente l’ap-plicabilità della norma all’enteprivatizzato, la stessa non siapplica “automaticamente”all’ente privatizzato .Ulteriore conferma del carat-tere programmatico e nonprecettivo (e dell’autonomiadegli enti previdenziali priva-tizzati) è la inapplicabilità delrecente d.lgs. n. 241 del 1997(art.10), concernente le pro-cedure di riscossione ed accer-tamento dei contributi deglienti previdenziali mediante latesoreria dello Stato, che no-nostante la sua formulazione,

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Previdenzaforense

non si applica agli enti previ-denziali privatizzati dei liberiprofessionisti (e ciò perché, silegge negli atti parlamentari,“con la privatizzazione, glienti previdenziali dei liberiprofessionisti sono stati tra-sformati in associazioni o fon-dazioni di diritto privato, do-tate di autonomia gestionaleed amministrativa”) .E’ da ritenersi, pertanto, nonapplicabile alla previdenza deiliberi professionisti (ed anchealla previdenza forense) lanormativa sulla prescrizionedi cui all’art.3, comma 9, del-la l. 8.8.1995, n.335, conti-nuando ad applicarsi la nor-mativa “speciale” delle variecasse categoriali (per la previ-denza forense l’art.19 della l.n.576/1980), e cioè la pre-scrizione decennale dei con-tributi (e degli accessori e san-zioni) .Per quanto concerne il dies aquo della decorrenza dellaprescrizione, le normativedelle varie casse categoriali,dispongono che la prescrizio-ne decorre dalla data di invioalla cassa, da parte dell’obbli-gato, della comunicazionereddituale obbligatoria.Nell’interpretare tale norma-tiva non si può ignorare chein base all’art.12, comma 1,disp. att. sulla legge in gene-rale, nell’applicare la leggenon si può ad essa attribuirealtro senso che quello fattopalese dal significato propriodelle parole secondo la con-nessione di esse.In base a tali principi genera-li, dalla formulazione dellanormativa delle varie cassecategoriali, si evince che laprescrizione decorre soltantodalla data di trasmissione del-la comunicazione redditualeobbligatoria alla cassa, con laconseguenza che l’omessatrasmissione reddituale allacassa viene considerata dal le-gislatore evento sospensivodella prescrizione: si è in pre-senza si una ipotesi di sospen-sione ex lege del termine pre-scrizionale.

La stessa Corte costituzionale, sia pure con riferimento allaprevidenza forense, chiamata apronunciarsi sulla legittimitàdella norma (art.19 l.n.576/80) che fa decorrere laprescrizione dei crediti contri-butivi della Cassa dalla data ditrasmissione all’ente della di-chiarazione dell’ammontaredei redditi prodotti, anzichédal giorno in cui il diritto puòessere fatto valere ai sensi del-l’art.2935 cod. civ., ha confer-mato la legittimità della nor-ma atteso che nessuna normacostituzionale impedisce al le-gislatore di protrarre i terminidi prescrizione disponendonela sospensione (come ad es.,l’art.2,comma 19,l,n.638/83), o anche l’inter-ruzione (come ad es., l’art.19,comma 2, l.n.576/80).Ulteriore problema – in temadi prescrizione dei contributinelle previdenze categoriali –è se sia o meno ammissibile ilversamento di contributi pre-scritti alla cassa di previdenzacategoriale, e se sia o menoammissibile il rifiuto di riceve-re la contribuzione prescrittada parte della cassa categoriale.Al riguardo, mancando unanorma speciale di contenutoanalogo a quella in vigore nel-l’assicurazione generale obbli-gatoria gestita dall’Inps , chenon consente al datore di la-voro di rinunciare alla prescri-zione dei contributi verificata-si in di lui favore ed all’Inps diaccettare il versamento deicontributi prescritti, è alla di-sciplina dettata dal codice ci-vile (art.2934 cod. civ.) cheoccorre fare riferimento; inbase a tale normativa, mentreè consentito il pagamento deldebito prescritto (e, quindi, èpossibile rinunciare alla pre-scrizione verificatasi in suo fa-vore pagando alla cassa lacontribuzione prescritta), nonè consentito il rifiuto di rice-vere il pagamento di un debi-to contributivo prescritto (e,quindi, la Cassa categoriale, seè vero che non può azionarecoattivamente il credito con-

tributivo prescritto in caso dieccepita prescrizione da partedel professionista, viceversanon incontra alcun ostacolonell’accettazione della contri-buzione prescritta versata“spontaneamente” dal profes-sionista).Infatti non si può ignorare chein base alle norme del codicecivile (in particolare art.2939cod.civ.) , legittimato ad op-porre la prescrizione è il sog-getto passivo del rapporto ob-bligatorio (e nel rapporto con-tributivo previdenziale relati-vo alla previdenza dei liberiprofessionisti soggetto passivoè il professionista), e cioè il de-bitore, nonché terzi soggetti(quali ad esempio i creditoridel debitore) che potrebberosubire un pregiudizio dall’i-nerzia del debitore che noneccepisce la prescrizione. Nonpuò, pertanto, eccepire la pre-scrizione il soggetto attivo delrapporto obbligatorio (nellaspecie, la cassa di previdenzacategoriale), atteso che il de-corso della prescrizione si èverificata non per inerzia deldebitore ma, soprattutto, perinerzia del creditore (e cioèdella Cassa di previdenza cate-goriale), che ha lasciato “de-correre” la prescrizione, puravendo il potere-dovere diprovvedere alla riscossione –coattiva – della contribuzione.La facoltà di opporre la pre-scrizione non è concessa dalcodice civile a qualsiasi terzo,ma soltanto a quei terzi chesubiscono un pregiudizio dal-l’inerzia della parte interessata(e cioè del debitore), ma nondall’inerzia del terzo stesso (ecioè della Cassa categoriale);la Cassa in questione non puòtrarre beneficio da una suaeventuale inerzia, danneg-giando un professionista chemagari ha (a suo tempo) postola Cassa nella condizione diprocedere alla riscossione deicontributi (da una inerzia del-la cassa non può farsi conse-guire la perdita dei diritti pre-videnziali costituzionalmentegarantiti) •

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59LA PREVIDENZA FORENSE

Previdenzaforense Discussioni

1.ORDINAMENTOE PREVIDENZA

La previdenza come spec-chio della professione è im-magine certamente efficacee allusiva, per poter descri-vere la stretta interconnes-sione fra società e ruolo del-l’avvocato, dato che etica,autonomia e prestigio diquest’arte non possono nonessere il riflesso, in terminidi credibilità, di socialità edi funzione, dei fattori chene condizionano proprio ilruolo: un ruolo che trova ilprimo sostegno proprio nel-la sicurezza e nella solida-rietà interna.Ordinamento e previdenzapertanto vivono ormai inuna intercorrelazione in-contestabile che, scaturita invia definitiva dalla riformadel 1980, trova oggi, nel-l’assetto privatistico di fon-dazione della Cassa, l’e-spressione massima, graziesoprattutto a quella infor-mazione capillare, che, frut-to anche di accurate indagi-ni statistiche, quali i rileva-menti CENSIS del 1989 edel 1998, porta alla cono-scenza generalizzata delleproblematiche connesse allepossibili forme di gestione;problematiche che impon-gono ormai una approfon-dita analisi sociologica dellaprofessione forense e dellesue dinamiche.Il movimento per la sicurez-

za sociale infatti approdanell’avvocatura con il RDL7 giugno 23 n. 1282 cheautorizza «le Curie», conoltre 30 avvocati e procura-tori iscritti, a istituire casseprevidenziali locali, concontribuzione attraverso laemissione di marche e conrinvio ad altro decreto per laconcreta organizzazione.Il decreto non verrà mai; maquell’archeologico repertolegislativo portava intantoall’articolo 2 una normapremonitrice, imponendoche «l’iscrizione alla Cassa èobbligatoria per tutti gliiscritti negli albi locali».È nel 1933 che nasce l’«En-te di Previdenza a favore de-gli avvocati e procuratori»con la legge 13 aprile 1933n. 406, con delega al Gover-no per la emanazione di«tutte le ulteriori norme oc-correnti per l’organizzazio-ne e il funzionamento».È curioso – ma non tanto –che nello stesso anno, con lalegge 27 novembre 1933 n.1578, nasce il primo ordina-mento forense.Sarà però con il Regio de-creto delegato n. 642 del 2maggio 1935 che all’enteprevidenziale vengono perla prima volta riconosciutele facoltà di «erogazioni»temporanee e continuative afavore degli iscritti agli albi,che esercitano effettivamen-te la professione.

Ed è questo il primo richia-mo normativo alla necessitàdi una effettività nell’eserci-zio professionale, anche senon se ne fissano i criteri de-terminativi.Ma più esplicitamente di«affettivamente esercenti»parla la prima riforma del-l’ente, introdotta con la leg-ge 11 dicembre 1949 n.1938, a proposito di eroga-zioni per stato di bisogno edi «effettivo esercizio pro-fessionale» parlano le normeattuative del RD 25 giugno1940 n. 9547, con il primorichiamo al criterio di natu-ra fiscale: la iscrizione neiruoli di ricchezza mobileper esercizio professionale.Il «principio della effetti-vità» si radica ancora nell’or-dinamento previdenziale

La previdenza forense specchiodella professione di avvocato

di MARCELLO COLLOCA

Dopo un esame delle originidella previdenza forense e la

valutazione delle stretteconnessioni tra previdenza e

esercizio professionale, vengonoindicate alcune prospettive per

il futuro. Viene ribadital’esigenza essenziale

dell’imposizione dell’esercizioeffettivo della professione comecondizione per la conservazione

dell’iscrizione all’albo.

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con la legge di trasforma-zione dell’«Ente» in «Cas-sa» dell’8 gennaio 1952 n.6, modificandosi però, al-l’art. 2, da principio di ef-fettività in «carattere dicontinuità»; quella «conti-nuità» che la legge del 25febbraio 1963 n. 283 ri-prende e i cui criteri deter-minativi, con la successivanormativa del 2 luglio 1975n. 319, vengono per la pri-ma volta affidati alla valuta-zione del Comitato dei de-legati «sentito il ConsiglioNazionale Forense».Ed è proprio questo il primomomento in cui sia per l’or-dinamento, attraverso il pa-rere del Consiglio NazionaleForense, sia per la previden-za, attraverso il potere deli-berativo del Comitato deidelegati, i concetti di effetti-vità e di continuità nell’eser-cizio della professione foren-se vengono a consolidarsi,intersecandosi.Effettività e discontinuitàche, da questo momento,quali elementi essenziali perun corretto futuro dell’av-vocatura saranno il tema do-minante di queste conside-razioni, per quelle riflessioniche non possono che corre-re in parallelo tra ordina-mento e previdenza, convin-ti come si è che l’avvocatodeve essere avvocato e nonsoltanto fare l’avvocato, inuna metamorfosi in cui la si-curezza sociale dell’avvoca-to e la previdenza che deveassicurarla diventano carat-tere costitutivo dell’Avvoca-tura, coessenziale agli altrirequisiti.E mentre il cammino nor-mativo, per così dire all’in-terno, continua con le leggin. 576 del 20 settembre1980, n. 141 dell’11 feb-braio 1992 e, da ultimo,con il decreto legislativo n.509 del 30 giugno 1994sulla privatizzazione dellecasse previdenziali dei liberiprofessionisti, dall’esterno,con la normativa del 5 mar-

zo 1990 n. 45 sulle ricon-giunzioni dei periodi assi-curativi acquisiti presso en-ti diversi e con la legge diriforma del sistema pensio-nistico obbligatorio n. 335dell’8 agosto 1995, quelloche veniva considerato lo«splendido isolamento»,che la privatizzazione di unanno prima si pensavaavrebbe potuto assicurarealla previdenza forense, fi-nisce per subire, in via pre-cettiva, gli obblighi-quadrodei bilanci attuariali di pre-visione quindicennale, dellariparametrazione delle ali-quote contributive - ovenecessaria, - dell’estensionedel periodo di riferimento,di nuovi più rigorosi criteriper le pensioni di anzianità.Orbene, su tali richiaminormativi che oggi danno atutti contezza nel contenu-to dell’attuale sistema pre-videnziale forense, due so-no le domande da porsi:Prima domanda: potrà laCassa Forense continuarenell’attuale percorso o sa-ranno necessari aggiusta-menti con la individuazionedi una nuova strada da in-traprendere?Seconda domanda: potràcontinuare ad esistere, senon ad allargarsi, la forbicetra iscrizione all’albo eiscrizione alla Cassa, o nonè giunta l’ora di considerareindispensabile quella effet-tività o continuità di cui si èappena detto, per la previ-sione normativa della Cas-sa, o ancora non giunta l’o-ra che il Consiglio Nazio-nale Forense e i Consiglidell’Ordine si facciano defi-nitivamente carico delleiscrizioni agli Albi,nuove oda mantenere, deflazionan-doli dagli iscritti ad pom-pam, per la più coerenteequazione tutti agli albi etutti alla Cassa, seppur conaggiustamenti a tutela deipiù giovani, ma pur sempresul presupposto della effet-tività professionale?

2. I due sistemi:retributivo econtributivo

Si sa che i sistemi previden-ziali sono di due tipi: retri-butivo e contributivo.Il primo, il retributivo, con ilpagamento di prestazionisulla base dei redditi prodot-ti e dichiarati in un certo nu-mero di anni anteriori aquello della maturazione deldiritto alla pensione.Il secondo, il contributivo,invece con l’accantonamentocontabile a riserva dei contri-buti versati fin dalla primaiscrizione e con la misura del-la pensione calcolata con rife-rimento alla contribuzionepagata per l’intero periodo diiscrizione e con un tasso diremunerazione variabile, inrelazione al PIL.E poiché è indubbio che ilprimo dei due sistemi dàmaggiore sicurezza sociale,improntato com’è al princi-pio di solidarietà, per effettodi un tacito patto intragene-razionale e intergeneraziona-le, mentre il secondo favori-sce la produttività effettiva, èdi tutta evidenza che il primoè da privilegiare, anche allaluce dei raffronti che gli in-contri con i responsabili deisistemi previdenziali degli al-tri Stati membri della Comu-nità Europea hanno consen-tito in questi ultimi tempi.Ma un privilegio è valido eva sostenuto se di esso puòessere assicurata la durata neltempo: e la durata nel tem-po, allo stato, non è di tuttatranquillità per la nostraCassa, nonostante il concre-to assetto patrimoniale ac-quisito, se non interverran-no, nel breve-medio tempo,alcuni essenziali aggiusta-menti che valgano ad evitareprevedibili impoverimenti e,soprattutto, se si vuole evita-re la necessità di intrapren-dere quella nuova via che è ilricorso al sistema contributi-vo, appena richiamato.Ma quali possono essere gli

60 LA PREVIDENZA FORENSE

Previdenzaforense

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aggiustamenti dell’attualesistema retributivo a questopunto, volendo essere, percome si deve essere, propo-sitivi?

3. Per un sistemaretributivo più

equilibrato. Proposte

1° Innanzitutto è essenzialee indispensabile assicurareuno stabile equilibrio finan-ziario in quel patto infra eintergenerazioale che esistetra giovani che versano emeno giovani che, pur conti-nuando a versare, riscuotonole prestazioni.Qui sarà necessario l’inter-vento non soltanto dell’at-tuario, ma dell’economista edel sociologo, per offrirequelle notazioni necessariead evitare gli squilibri sianell’arco generazionale siafra generazioni, quale conse-guenza di cause da fronteg-giare, ormai assolutamenteprevedibili:a) l’invecchiamento mediodella popolazione, quale ef-fetto dell’allungamento dellavita, ove non si allungheran-no i corsi di laurea e non saràintrodotto un inasprimentodei requisiti per l’abilitazio-ne e l’accesso agli albi;b) la femminilizzazione dellaprofessione, col dato di fattodi una vita media femminilepiù lunga rispetto a quellamaschile, senza contare ilpeso delle indennità di ma-ternità e le pensioni di rever-sibilità e indirette;c) l’abbandono della profes-sione forense per altre atti-vità, col dato, statisticamen-te accertato, che la metà deineoiscritti alla Cassa, assu-mendo impiego pubblico oprivato, passa ad altro enteprevidenziale trasferendo aquell’ente i contributi intan-to versati alla nostra Cassa;d) il costante aumento delleprestazioni assistenziali.2° In secondo luogo nonpuò più essere rinviata lamodifica del calcolo di liqui-

dazione, da elevare almenoda quindici a venti anni, conmedia reddituale su quindicianni e non più dieci.3° In terzo luogo bisogneràescludere norme a favore de-gli ultraquarantenni, che po-tenzialmente vanno più a ri-chiedere in prestazioni che aversare in contributi.4° Infine non potrà esserepiù mantenuta la restituzio-ne 100% dei contributi ver-sati a seguito di cancellazio-ne; tanto perché, in una lo-gica più assicurativa che pre-videnziale, una restituzionetotalizzata scarica su chi ri-mane iscritto alla Cassa il pe-so delle prestazioni di cui haintanto usufruito l’iscritto,prima della cancellazione.Sono soluzioni prospetticheindilazionabili che, sole,consentono l’avvicinamentodel sistema retributivo al si-stema contributivo, senza lequali il ricorso a quest’ulti-mo, in maniera secca, diven-ta inevitabile.

4. Previdenzaintegrativa eprevidenza

complementare

Ma se l’introduzione di talisoluzioni può valere ad assi-curare la solidarietà e la sicu-rezza sociale per gli iscritti areddito medio-basso, va an-che considerata, per evidentiragioni di equità sostanziale,la posizione e il peso contri-butivo di quanti, superato iltetto massimo pensionabileoltre al versamento del 10%,versano anche quel 3% diesclusiva finalità solidaristica.E la soluzione, a questopunto, non potrà che esserel’introduzione, accanto alprimo pilastro della previ-denza obbligatoria, del se-condo e del terzo pilastro diuna previdenza facoltativa; laprevidenza integrativa e laprevidenza complementare,già previste tra le finalità del-l’Ente dall’art. 21 della leg-ge n. 141/92, che al primo

comma recita esplicitamen-te: «Tra gli scopi istituziona-li della Cassa rientra la ge-stione di forme di previden-za integrativa nell’ambitodelle disposizioni generaliderivanti da leggi e regola-menti».Ma il discorso non è né sem-plice né di facile soluzione; eciò non soltanto perché ilproblema è avvertito daquella percentuale di iscrittiassai ridotta, quale è quella,tanto per intenderci, degliiscritti a reddito medio-alto(secondo i dati reddituali de-nunciati nell’anno 1998 e ri-portati nel n. 1/1999 de LaPrevidenza Forense) e, quin-di, senza la spinta dell’effet-to numerico, quanto perchédovrà essere necessariamentepreceduto da specifiche pre-visioni normative.Innanzitutto, nel rispettodel richiamato art. 21 dellalegge 141/92, con la gestio-ne sulla base di bilanci an-nuali di previsione e consun-tivo, separati da quelli affe-renti agli altri fondi ammini-strati, senza implicare ridu-zione delle risorse finanzia-rie complessivamente desti-nate al regime di base; il col-legamento pertanto potreb-be essere a quel 3% di solida-rietà, magari da aumentaredi qualche punto, perchépossa valere ad assicurare,con i servizi di solidarietàdiffusa ai meno fortunati,anche un ritorno in via inte-grativa a beneficio dell’iscrit-to che è maggior contri-buente per effetto di mag-gior reddito.Quindi una gestione direttadei fondi costituendi da par-te dell’Ente, grazie alle giàsperimentate e consolidateesperienze strutturali, senzaricorso a gestioni assicurati-ve e/o finanziarie.E qui, secondo il prof. Mau-rizio Cinelli, potrebbe essereessenziale una aggregazionee una comunitarizzazionedegli interessi delle varie ca-tegorie professionali, o al-

61LA PREVIDENZA FORENSE

Previdenzaforense

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meno di quelle più affini co-me tipo di attività e come re-gime previdenziale (perquanto ci riguarda, il nota-riato, ad esempio) istituendoun fondo integrativo inter-categoriale.«Sarebbe la concreta realiz-zazione di quel «patto fortetra categorie» – continua ilprof. Cinelli – «che, solo,può valere a rinsaldare quel-l’alleanza tra libere profes-sioni che già viene reclamatadai fatti, per l’intreccio difunzioni e competenze, chel’esercizio delle rispettive at-tività quotidiane comporta,ma che, soprattutto, è indi-spensabile per un più effica-ce ruolo nella società e neirapporti con le «istituzioni».

5. Conclusioni

Ma anche la migliore dellesoluzioni normative è desti-nata a dar frutto soltanto sec’è effettività ed efficienzaapplicativa.Sul futuro della previdenzaforense avranno ruolo deter-minante due dati oggettivi: ilrapporto tra categoria e fi-sco, il rapporto tra Cassa eConsigli dell’Ordine.Dal rapporto tra categoria efisco, pur sempre travagliatoe ricco di sfaccettature diver-se anche geograficamente,dovrà discendere quellalealtà contributiva che è allabase dei rapporti intergene-razionali di cui s’è detto.La Cassa non ha strumentidiretti per colpire le evasio-ni, se si esclude il diritto dichiedere ed ottenere dagliuffici tributari le informazio-ni utili alla verifica delle di-chiarazioni rese dagli iscritticol mod. 5, con il conse-guenziale dovere di applica-re le Sanzioni.Tale controllo è stato avviatoe si sta completando fino al1990; i risultati fino ad oggiacquisiti sono stati travol-genti, per le tante difformitàriscontrate fra dichiarazionial fisco e alla Cassa, per altro

facilmente comprensibili(ma non giustificabili):iscritti giovani che dichiara-no redditi bassi alla Cassa ealti al fisco, iscritti anziani e,quindi, prossimi al pensiona-mento, che, al contrario, di-chiarano redditi bassi al fiscoe alti alla Cassa.Consegue che, in simili si-tuazioni, l’efficacia deterren-te è data dal rapporto Cassa-Consigli dell’Ordine, con latempestiva segnalazione diquanto accertato dalla primae con la solerzia con la qualeil Consiglio attiva il relativoprocedimento disciplinare.Al pari di come dall’attiva-zione dei Consigli derival’informazione – ormai indi-spensabile in tempo reale –sull’evoluzione anagraficadelle iscrizioni e sulla verificadi quel requisito di effetti-vità dell’esercizio professio-nale, che deve essere presup-posto e condizione per l’i-scrizione agli Albi.Soltanto così, per tornare al-la metafora iniziale, la previ-denza forense non è soltantolo specchio della professio-ne, ma soprattutto è e deveessere la sfera di cristallo,dove della professione puòleggersi il futuro.Per un futuro che non siacausale, ma che sia coerentecon ciò che oggi la catego-ria, sensibilmente e corretta-mente interpretando i muta-menti della realtà che la cir-conda, ha la capacità e l’abi-lità di interpretare e di pro-gettare.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

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62 LA PREVIDENZA FORENSE

Previdenzaforense

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65LA PREVIDENZA FORENSE

Previdenzaforense

IIl ben noto dodicesimocomma dell’art. 3 dellalegge 335/95 ha stabili-to:

“Nel rispetto dei principi di auto-nomia affermati dal decreto legi-slativo 30 giugno 1994, n.509, re-lativo agli enti previdenziali pri-vatizzati, allo scopo di assicurarel’equilibrio di bilancio in relazionea quanto previsto dall’art. 2 com-ma 2 del predetto decreto legislati-vo..... il periodo di riferimentoper la determinazione della basepensionabile è definito, ove infe-riore, secondo i criteri fissati dal-l’art. 1 comma 18”.La lettura della citata norma haaperto una serie di problemi dinon facile soluzione.a) Un primo problema è se la pre-scrizione abbia immediata effica-cia diretta oppure se occorra unapreventiva deliberazione da partedell’ente previdenziale.E’ stato richiesto, a questo propo-sito, un parere al Consiglio di Sta-to, il quale ha risposto afferman-do che occorre la delibera dell’en-te (v. Prev. Forense n.1/98, pag.39 e segg.)La nostra Cassa si è attenuta aquesto parere, ma, finora, non hadeliberato.b) Un secondo problema è se laprescrizione contenuta nella citatanorma sia obbligatoria oppure sevi sia facoltà dell’ente previdenzia-le di allungare o meno il periododi riferimento.Nel citato parere del Consiglio diStato, sembra che sia stata fatta la

scelta della facoltatività.Il testo normativo farebbe invecepiuttosto propendere per la obbli-gatorietà.Si afferma, infatti, che “il periododi riferimento... è definito.....”.Per giustificare la ipotesi della fa-coltatività dell’aumento del perio-do di riferimento, si deve risalirealle premesse del comma: ove siafferma che i provvedimenti indi-cati nell’intero comma vengonopresi “allo scopo di assicurare l’e-quilibrio di bilancio”.Questo equilibrio, per quanto èindicato successivamente, devedurare per un “arco temporale noninferiore a quindici anni”.Prudenza vuole che gli equilibridebbano essere valutati per un pe-riodo di almeno venti anni (mameglio sarebbe di almeno trenta).Si potrebbe, dunque, pensare cheil provvedimento di aumento delperiodo di riferimento sia obbliga-torio qualora gli equilibri di bilan-cio non siano garantiti per il perio-do indicato; mentre potrebbe esse-re facoltativo se, nel suddetto pe-riodo, gli equilibri fossero garanti-ti. In quanto l’aumento del perio-

do di riferimento sia facoltativo,dobbiamo constatare che, secondoi dati dei nostri bilanci tecnici, nel-l’arco di vent’anni (e ancor più ditrenta) gli equilibri finanziari ten-deranno al peggioramento.Prudenza vuole, pertanto, che,fin d’ora, si prendano provvedi-menti opportuni per conservarel’equilibrio finanziario.Non si deve, infatti, dimenticareche gli interventi sulle pensionihanno effetti apprezzabili solo nellungo periodo: con la conseguen-za che bisogna intervenire moltotempo prima del momento in cuiquesti interventi potrebbero dive-nire assolutamente necessari.c) Un terzo problema è comedebba applicarsi la citata normadella legge 335/95, dovendosiconstatare la sua non facile adatta-bilità alle prescrizioni della previ-denza forense

***E’ opportuno, a questo punto,segnalare l’importanza della pre-ventiva risoluzione del quesito re-lativo all’ampiezza dei poteri delleCasse privatizzate in merito alladeterminazione, con proprie nor-

Dobbiamo allungare ilperiodo di riferimento?

L’aumento del numero degli anni, i cui redditivanno considerati per il calcolo della pensione è

argomento di grande attualità. La nostra cassa deveaffrontarlo: l’aumento del periodo è necessario ma,

per attuarlo, bisogna scegliere tra una incertaautonomia normativa, una difficile approvazione

della legge 335/95 e un auspicato interventolegislativo.

Previdenzaforense

a cura di D. D.

Discussioni

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66 LA PREVIDENZA FORENSE

Previdenzaforense

me, delle contribuzioni e delleprestazioni, al fine di verificare se,ed eventualmente come, vada ap-plicata la norma citata della legge335/95. Quanto più, infatti, èelevato il grado di autonomianormativa degli enti previdenzialiprivatizzati, tanto più vi potrebbeessere una loro autonomia sia nel-l’applicare la disposizione norma-tiva che stiamo esaminando, sianella scelta della disciplina concre-ta da adottare. Purtroppo, i testinormativi lasciano troppa incer-tezza sui poteri delle Casse priva-tizzate, con la conseguenza che laprudenza suggerisce di attenersi,per quanto possibile, alle prescri-zioni della legge 335.Un esame approfondito dellaquestione relativa all’ampiezzadei poteri normativi delle Casseprivatizzate esula dalle esigenzedi indagine di questo scritto; tut-tavia un richiamo alle norme ap-pare opportuno; purtroppo nonper fare chiarezza, ma per eviden-ziare le ragioni della incertezza.Per un esame approfondito del-l’argomento, si veda l’ampio stu-dio di Luciani, Prev. Forensen.4/98, pag. 37 e segg..1) Nel decreto 509/94, nel-l’art. 3 comma 2 lett. b) è stabili-to che il Ministero del Lavoro, diconcerto con gli altri ministeri vi-gilanti, approva i seguenti atti:“....b) le delibere in materia dicontributi e prestazioni, sempreche la relativa potestà sia previstadai singoli ordinamenti vigenti”.Sembra evidente che gli “ordina-menti vigenti”, a cui fa riferimen-to la norma, siano quelli vigentinel momento di approvazionedel decreto legislativo.Se così è, i poteri della nostraCassa erano (e sono) quelli di:aumento dei contributi (art. 13,legge 576/80), variazione delcoefficiente del calcolo della pen-sione (art. 2 legge 576/80 modi-ficata da art. 1, legge 141/92),variazione della rivalutazione deiredditi per il calcolo della pensio-ne (art. 15, legge 576/80); prov-vedimenti questi che possono es-sere adottati dalla Cassa o dal Mi-nistro, su suggerimento dellaCassa, e per i quali ora vige dun-que la nuova disciplina per l’ap-

provazione stabilita dal decretolegislativo 509/94. Da taluno èstata prospettata l’interpretazio-ne, secondo la quale per “ordina-menti vigenti” debbano inten-dersi le leggi e le norme statutarievigenti nel momento di ogni sin-gola deliberazione.Pensare però che gli “ordina-menti vigenti” siano quelli vigen-ti nel momento in cui (in un tem-po futuro) verranno adottate de-libere in materia di contributi eprestazioni e che, tra gli ordina-menti, vadano compresi le normestatutarie, sembra una forzaturadel testo normativo.Infatti, se il legislatore avesse vo-luto far riferimento non tanto allenorme vigenti al momento dellaemanazione del decreto legislati-vo 509/94, quanto alle normefuture, avrebbe detto cosa super-flua, perché ovvio che ogni prov-vedimento della Cassa deve esse-re sempre conforme alle “disposi-zioni vigenti”.Sembra, pertanto, che, tra i pote-ri degli enti privatizzati, il decretolegislativo 509/94 non abbiaesplicitamente compreso quellodi modificare contributi e presta-zioni, perché ciò non era nei po-teri della Cassa quando è stata ap-provata la sua privatizzazione.2) Le disposizioni di legge ap-provate successivamente accre-scono l’incertezza. Di volta involta, non è chiaro se, quandoviene indicato un potere delleCasse privatizzate, si tratti di at-tribuzione di un potere, che nonesisteva, o di riconoscimento diun potere esistente (con o senzal’apposizione di limiti).In apparenza, prevale, quasi sem-pre, la prima ipotesi.Trascriviamo le norme di leggeapprovate dopo il decreto legisla-tivo 509/94.Nel già citato dodicesimo com-ma dell’art. 3 della legge335/95, la premessa: “Nel ri-spetto dei principi di autonomiaaffermati dal decreto legislativo509.....” può far pensare al rico-noscimento di una autonomianormativa, in relazione alla qualevengono dettate alcune prescri-zioni particolari, le quali, pertan-to, possono apparire come limita-

zioni dell’autonomia.Esaminando le singole prescri-zioni, si può tuttavia notare unadiversità di espressioni e pertantouna diversità di possibili interpre-tazioni circa i poteri degli entiprevidenziali privatizzati.a) Il bilancio tecnico (controllodella stabilità finanziaria) “è da ri-condursi ad un arco temporalenon inferiore a quindici anni”.Si noti che, nel decreto 509/94,è prescritto che il bilancio tecnicosia da redigere con periodicità al-meno triennale, ma non è stabili-to a quanti anni futuri debbaestendersi l’indagine sugli equili-bri di bilancio.Questa prescrizione appare impe-rativa, nel senso che gli enti nonpossono fissare un periodo piùbreve per il bilancio tecnico.b) Un’altra prescrizione si riferi-sce al potere di modificare contri-buzione e prestazioni. Il testo è ilseguente: “In esito alle risultanzeed in attuazione di quanto espostonell’art. 2 comma 2 del predettodecreto (509), sono adottati daglienti medesimi provvedimenti divariazione delle aliquote contribu-tive, di riparametrazione dei coef-ficienti di rendimento o di ogni al-tro criterio di determinazione deltrattamento pensionistico nel ri-spetto del principio del “pro rata”,in relazione alle anzianità giàmaturate rispetto alla introduzio-ne delle modifiche derivanti daiprovvedimenti suddetti”.Questa prescrizione sembra ad-dossare un obbligo agli enti priva-tizzati di provvedere nel senso in-dicato; ciò potrebbe avvenire in-differentemente sia col riconosci-mento di poteri preesistenti, siacon la attribuzione di poteri nuo-vi. Per quanto detto, esaminandoil decreto legislativo 509/94,sembra preferibile ritenere chequesta disposizione abbia attri-buito agli enti privatizzati poteri,che prima non c’erano. E’ certotuttavia che i poteri di interventosulle prestazioni sono limitati dal-l’esigenza del rispetto del princi-pio del “pro rata”, il quale puòcreare difficoltà nell’individuare iprovvedimenti da adottare e, inogni caso, questi provvedimentiavrebbero un effetto notevol-

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67LA PREVIDENZA FORENSE

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mente ritardato nel tempo (da ciòl’esigenza di deliberare moltissi-mo tempo prima di quando inter-venti riequilibratori dei bilancipotrebbero essere necessari).c) Segue la prescrizione relativa alperiodo di riferimento, il cui te-sto è stato già riportato.In questa prescrizione, l’uso del-l’indicativo (è definito) fa propen-dere per una prescrizione impera-tiva, che contraddice le premessedel comma (nel rispetto dei prin-cipi di autonomia), poiché nonlascia spazio a discrezionalità: sal-vo ritenere che la discrezionalitàconsista nel valutare se il provve-dimento sia necessario od oppor-tuno in funzione dell’esigenza diassicurare l’equilibrio di bilancio.d) E’ poi prescritto che: “Ai finidell’accesso ai pensionamenti anti-cipati di anzianità, trovano ap-plicazione le disposizioni di cui al-l’art. 1, comma 28”.L’imperatività di questa disposi-zione appare fuori dubbio: poi-ché viene stabilito che “trovanoapplicazione” disposizioni di al-tra parte della legge, l’immediataprecettività della disposizionenon può essere contestata.e) L’ultima disposizione delcomma è quella che lascia piùperplessi. In essa è stabilito che:“Gli enti possono optare per l’ado-zione del sistema contributivo defi-nito ai sensi della presente legge”.Se i richiamati “principi di auto-nomia” comprendessero ampiez-za di poteri normativi per la disci-plina delle prestazioni, non si ca-pirebbe l’attribuzione agli entidella facoltà di optare per il siste-ma contributivo.Si tratta di un riconoscimento dipoteri preesistenti, per i quali sivuole fare invito all’esercizio, op-pure viene attribuito un potere diopzione altrimenti inesistente?L’accettazione della seconda ipo-tesi, che appare la più plausibile,smentisce però il potere di auto-nomia normativa.3) Con la legge 28 maggio1997 n.140 di conversione deldecreto legge 1997 n.79, al-l’art.4 è stato aggiunto il seguen-te comma: “6 bis, nell’ambito delpotere di adozione di provvedi-menti conferiti dall’art. 2, comma

2 del decreto legislativo 30 giugno1994, n.509, possono essere adotta-ti dagli enti privatizzati, di cui almedesimo decreto legislativo, deli-berazioni in materia di regimesanzionatorio e di condono perinadempienze contributive, da as-soggettare ad approvazione mini-steriale ai sensi dell’art. 3 comma2 del citato decreto legislativo”.Con questa legge, il legislatore hainteso evidentemente attribuirepoteri, che non preesistevano.Non può lasciar dubbi l’espres-sione: “possono essere adottati.....”,perché ciò significa evidentemen-te che, prima dell’approvazionedella legge, gli enti non potevanoadottare. In merito a questa di-sposizione, vedasi Prev. Forensen.2/97, pag. 29.4) Con il decreto legislativo 30aprile 1997, n.184, nell’art. 1,comma 5, è stato stabilito:“Rientra nei poteri degli enti pri-vatizzati gestori delle forme diprevidenza obbligatoria a favoredei liberi professionisti, conferitidall’art. 3, comma 12, della legge8 agosto 1995, n.335, il riconosci-mento del computo dei periodi con-tributivi non coincidenti possedutidal professionista presso altre for-me di previdenza obbligatoria, alsolo fine del conseguimento dei re-quisiti contributivi previsti dal-l’ordinamento giuridico di appar-tenenza per il diritto a pensione enon per la misura diquest’ultima”. Con questa dispo-sizione, sembra che il legislatoreabbia inteso ritenere esistente ilpotere indicato nella norma. Aquesto potere, viene tuttavia po-sto un limite: il riconoscimentodel periodo contributivo pressoaltro ente può essere riconosciuto“al solo fine del conseguimento deirequisiti contributivi previsti dal-l’ordinamento giuridico di appar-tenenza”.Si tratta di una limitazione di po-teri che, alla luce della recentesentenza della Corte Costituzio-nale, non consente di risolverecorrettamente il problema dellacosiddetta “totalizzazione” deiperiodi assicurativi presso diversegestioni (vedi la sentenza 24 feb-braio - 5 marzo 1999 n.61, connota in Prev. Forense n.2/99,

pag.64 e segg.).5) Con il comma 202 dell’art.2 della legge 23 dicembre1996, n.662, è stato stabilito: “Itermini di cui agli articoli 12,comma 1, 14, comma 4, e 15, com-mi 2 e 4, della legge 11 febbraio1992, n.141, in materia di previ-denza forense sono riaperti per ilperiodo di 180 giorni dalla datadi entrata in vigore della presentelegge, anche per il versamento, se-condo le modalità di cui all’art.15, comma 3, della legge 11 feb-braio 1992, n.141, di tutti i con-tributi dovuti, scaduti alla datadel 31 dicembre 1995. Per le san-zioni già iscritte a ruolo i beneficidi cui al periodo precedente siestendono alle rate non scadute al-la data di entrata in vigore dellapresente legge”.Si riproduce, per questa legge, ilquesito già prospettato: si trattadell’attribuzione di un potere odi un riconoscimento di poteriesistenti? Considerando quantoprescritto nell’art. 4 , comma 6bis, della legge 140/97, sembrache la materia del condono nonappartenga ai poteri normatividegli enti, ma sia coperta da riser-va di legge; tanto è vero che, nel-la citata legge 140/97, vengonoattribuiti (o riconosciuti?) poterinormativi in tema di sanzioni,senza limiti, mentre, in tema dicondono, i poteri sono ricono-sciuti (o attribuiti) limitatamentealle “inadempienze contributive”;si deve pertanto ritenere che uncondono per inadempienze di-verse da quelle contributive nonpossa essere approvato dagli entiprivatizzati (vedasi il testo già ci-tato in Prev. Forense n.2/97,pag.39).Dall’insieme delle considerazionisvolte e dalla entità delle incer-tezze interpretative non facil-mente superabili, si dovrebberotrarre regole operative per rispet-tare queste esigenze:1) adempimento dell’obbligo diprovvedere sull’aumento del pe-riodo di riferimento, oppure eser-cizio della facoltà di aumentare,se non vi è obbligo;2) scelta sui criteri attuativi daadottare secondo la massima pro-babilità di legittimità del nostro

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provvedimento, nel rispetto deilimiti temporali entro cui e percui il provvedimento deve esserepreso.

* * *1) Obbligo o facoltà di approvarel’aumento del periodo di riferi-mento?Senza dover necessariamente ri-solvere questa questione prelimi-nare, appare preferibile l’adozionedel provvedimento per varie ra-gioni.a) Per l’ipotesi che l’aumento siaobbligatorio, noi risulteremmoinadempienti se non provvedessi-mo; per l’ipotesi, invece, che ab-biamo una facoltà, la quale tende adiventare obbligo quando ci siauna esigenza di equilibri finanzia-ri, il provvedimento apparirebbeopportuno subito, tenuto contodella tendenza di tutti i bilanci tec-nici fin qui redatti per la nostraCassa a prevedere un aggravarsidegli equilibri finanziari in unprossimo futuro.b) Noi, da tempo, pensiamo allanecessità di aumentare il periododi riferimento (la prima propostasi trova nella relazione Brugnatellialla Conferenza Nazionale dellaPrevidenza del 1987!), sia per evi-tare il picco della dichiarazione deiredditi nell’imminenza del pensio-namento, sia perché, appuntoconsiderando l’esistenza di questopicco “anomalo” e la evoluzionedei redditi degli avvocati nel corsodella vita, l’allungamento del pe-riodo di riferimento migliora sen-za dubbio i nostri equilibri finan-ziari con una riduzione dell’am-montare delle pensioni; questa ri-duzione toccherebbe in minor mi-sura chi denuncia correttamente ipropri redditi per l’intero arco del-la sua vita professionale, mentregli effetti riduttivi della pensione siavrebbero in misura più elevataper coloro che alterano artificial-mente le proprie dichiarazioni nelperiodo di riferimento per il calco-lo della pensione. Questo insiemedi ragioni induce a ritenere (senon obbligatorio) certamentequanto mai opportuno l’aumentodel periodo di riferimento, appro-vandolo secondo le prescrizionidalla legge 335/95. Discostarsi daqueste prescrizioni presupporreb-

be avere un autonomo poterenormativo, che è invece troppo in-certo per consentire di deliberaresenza preoccupazione.

* * *2) Fatta la scelta di aumentare ilperiodo di riferimento, rimaneaperto il problema: e come?a) Si è constatato che l’aumentocalcolato con riferimento a setti-mane per i lavoratori dipendenti(come prevede il testo letteraledella norma) mal si adatta alla no-stra previdenza, che è disciplinataper periodi indivisibili di anno.Per le previdenze disciplinate dalregime temporale della settima-na, ogni anno successivo al 1996avrebbe avuto un aumento delperiodo di riferimento pari a dueterzi. Considerata la indivisibilitàdell’anno per la nostra previden-za, sembra logico che l’aumentodel periodo di riferimento debbaavvenire di un anno ogni qualvol-ta gli aumenti parziali abbiano as-sommato anni interi o superioriall’anno. Subito dopo l’approva-zione della legge 335/95, erastata pertanto prevista questaprogressione: 1998, undici anni;1999, dodici anni; 2000, dodicianni; 2001, tredici anni; 2002,quattordici anni; 2003, quattor-dici anni; 2004, quindici anni.Adesso però è trascorso del tem-po e, se dovessimo rispettare i rit-mi proposti allora, non riuscirem-mo ad arrivare a quindici anni allascadenza prevista dalla legge, cheè il 2004. Ci troviamo ora nellanecessità di recuperare il tempoperduto e pertanto la soluzionepiù logica sembra essere quella diaumentare di un anno il periododi riferimento nei prossimi cin-que, cosicché avremmo: undicianni nel 2000, dodici anni del2001, tredici anni nel 2002,quattordici anni nel 2003 e quin-dici anni nel 2004.Si può ritenere che questa pro-gressione sia del tutto corretta ecoerente con le prescrizioni dellalegge, potendo il ritardo nellaadozione del provvedimento es-sere giustificato dall’esigenza diuna nostra deliberazione e altresìdall’esigenza di verificare gli ef-fetti del provvedimento con rife-

rimento al bilancio tecnico (cosain realtà già fatta da tempo).b) Rimane un’altra questione darisolvere: gli anni del periodo diriferimento devono essere sceltisempre sul numero massimo diquindici (cosicché nel 2004 sa-ranno gli ultimi quindici senzapossibilità di scelta) oppure rima-ne la possibilità, da parte nostra,di stabilire che gli anni da consi-derare per il calcolo siano quelliprogressivamente indicati, da sce-gliere rispetto ad un numero dianni superiore di cinque?Nell’interpretazione letterale del-la norma, si può ritenere che glianni da scegliere debbano esseresempre i migliori degli ultimiquindici (e pertanto nel 2004senza nessuna possibilità di scel-ta). Per arrivare ad un risultatodiverso (e cioè per ritenere chenoi possiamo indicare sempre lapossibilità di scelta su un numerodi anni superiori di cinque a quel-li da prendere per base del calco-lo), dovremmo riconoscere esi-stente un potere normativo dellanostra Cassa riconosciutoci daldecreto legislativo 509/94 e nonlimitato in modo imperativo daldodicesimo comma dell’art. 3della legge 335/95. Il risultato dimantenere i cinque anni in più misembra difficilmente motivabile.Se, infatti, il potere normativo ciè attribuito dal dodicesimo com-ma dell’art.3 della legge 335/95,esso non può essere esercitato aldi là dei poteri conferiti.Ma allo stesso risultato si dovreb-be giungere anche riconoscendopreesistenti i poteri nomativi edinterpretando la norma citata co-me una prescrizione, che sia, alcontempo, invito a provvedere elimitazione dell’ampiezza dei po-teri da esercitare.

* * *Il Consiglio di amministrazionenon ha preso, per il momento (ot-tobre 1999), alcuna deliberazionedefinitiva, ponendo l’argomentoall’ordine del giorno del Comitatodei delegati, il quale ha incaricatole commissioni riunite affari legi-slativi e statuto e regolamento distudiare l’argomento per delibera-re in una prossima riunione. •

Previdenzaforense

68 LA PREVIDENZA FORENSE

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70 LA PREVIDENZA FORENSE

Ancora una voltasulla rivista si af-fronta il tema del-l’indennità di ma-ternità erogata alle

professioniste iscritte alla Cassa.(Vedere n° 2/98, n°3-4/95).L’indennità viene erogata atutte le professioniste iscrittealla Cassa, a copertura dell’e-vento maternità e per un im-porto pari ad una percentualedel reddito prodotto; per il fi-nanziamento di tali indennitàviene versata da tutti gli iscrittialla Cassa una speciale contri-buzione (il “contributo di ma-ternità”), separata dagli altricontributi previdenziali e assi-stenziali.Il lettore si chiederà cosa spin-

ge la rivista ad occuparsi nuo-vamente di questo tema giàpiù volte affrontato, la rispo-sta è chiara se si analizzano leposte annue di bilancio relati-ve a questo particolare tipo diprestazione. La copertura perindennità di maternità è stataintrodotta per la prima voltanell’anno 1993; da quella da-ta, il numero delle prestazionie l’entità degli oneri che nesono derivati hanno subìto in-crementi considerevoli.A tal proposito si riporta quidi seguito una tabella (Tab.1)contenente i dati relativi alnumero e all’importo di taliprestazioni.

Tab. 1

Dai dati riportati in tabella ri-sulta pertanto che negli ulti-mi cinque anni il numero del-le indennità ha avuto una cre-scita esponenziale e nellostesso periodo la spesa ad esseattribuite si è più che raddop-piata.Malgrado il contributo permaternità versato dagli iscrittialla cassa venga opportuna-mente aumentato di anno inanno, come risulta dal pro-spetto, il monte contributivoannuo destinato al finanzia-mento della prestazione permaternità non è mai stato suf-ficiente a garantire la pienacopertura delle prestazioniannue erogate.Questo si è verificato malgra-do negli ultimi anni il numerodegli iscritti alla cassa sia con-siderevolmente cresciuto.Alla luce di questa analisi re-trospettiva e al fine di evitareche si verifichi nuovamenteche una parte delle prestazio-

Quante mamme!

Previdenzaforense

di GIOVANNA BIANCOFIORE

L ’ Informazione

Il continuo aumento del numero delle donne iscritteall’albo degli avvocati e il conseguente aumento del

numero delle maternità ha imposto un corrispondenteaumento del contributo fisso imposto a tutti gli iscritti

alla cassa a pieno titolo.L’attuario della cassa illustra il fenomeno e chiarisce le

ragioni che hanno imposto l’aumento contributivo.

Anno N° indennità Oneri totali Contributo Contributi individuale totali

1994 90.000 - 1995 271 6.996.739.096 90.000 - 1)

1996 836 8.742.546.527 100.000 7.500.000.0001997 1.141 10.178.125.423 110.000 8.007.780.0001998 1.351 12.666.854.799 135.000 10.478.430.0001999* 16.500.000.000* 137.000 11.318.666.000*2000* 18.000.000.000* 200.000 18.000.000.000*

1) valore inscindibile dagli altri contributi* dati di previsione

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ni risulti finanziata da contri-buti non destinati alla gestio-ne della “maternità”, si è ri-corso in prima soluzione adun aumento considerevoledel contributo per l’anno2000 che risulterà pari a £200.000.L’entità del contributo permaternità relativo all’anno2000 è stato determinato alfine di assicurare l’equilibriodella gestione nello stesso an-no; difatti, considerato che,in base alle previsione degliuffici, per l’anno 2000 glioneri per maternità si atteste-ranno intorno ai 18 miliardicirca e che per lo stesso annoil numero degli iscritti rag-giungerà le 88 mila unità cir-ca, un contributo per mater-nità pari a £ 200.000 per ogniiscritto alla cassa garantisce lacopertura della gestione.Tuttavia, ricorrere ad un perio-dico aggiustamento dell’entitàdel contributo da versare non èsufficiente se ad esso non se-gue necessariamente un’analisidella natura di questa presta-zione e ad un’ipotesi di evolu-zione futura più ampia.Il notevole incremento delnumero e dell’entità di questaprestazione indurrebbe a sup-porre la presenza di una pro-pensione ad avere figli delleavvocatesse iscritte alla cassasuperiore all’intera popola-zione. In realtà non è possibi-le fare questa affermazionepoiché la propensione ad ave-re figli è la risultante di un in-treccio di fattori biologici esociali la cui presenza può es-sere più o meno rilevante nel-la collettività analizzata.A tal proposito è d’obbligoosservare che l’indennità permaternità più di ogni altraprestazione assistenziale è le-gata alla composizione per etàe sesso della collettività assi-curata.La tabella qui di seguito ri-portata (Tab. 2), distribuisceper età e sesso gli iscritti attivialla cassa alla data del31.12.98, e ci consente di fa-re alcune considerazioni.

Tab. 2Osservando la tabella 2 risultache tra gli iscritti alla cassa il72% sono rappresentati da uo-mini e il 28% sono rappresen-tati da donne, quindi con no-tevole prevalenza maschilenella professione; tuttavia solocinque anni prima la medesi-ma distribuzione per sesso de-terminava una percentualedell’82% per gli uomini e 18%per le donne.Ai fini della nostra analisi è in-teressante valutare la distribu-zione presente nelle età con-siderate fertili, infatti se con-sideriamo gli iscritti al di sot-to dei quarantacinque anni lapercentuale diventa del 60%di uomini contro il 40% didonne, senza tralasciare cheben l’86% di tutte le avvoca-tesse iscritte alla cassa haun’età inferiore ai quaranta-cinque anni.Pertanto, poiché sicuramentela composizione per età e ses-so della collettività assicuratadetermina un ruolo fonda-mentale sull’entità del feno-meno, nella realtà della cassaforense, la notevole femmini-lizzazione della professione ela conseguente maggior pre-senza di donne tra i nuoviiscritti ha provocato un pre-vedibile aumento della pro-pensione media ad avere figliper questa collettività.Tali effetti con molta proba-

71LA PREVIDENZA FORENSE

Previdenzaforense

CLASSI DI ETÀ MASCHI FEMMINE TOTALE

25 - 24 4 4 8 25 - 29 1.201 1.285 2.486 30 - 34 8.398 6.869 15.267 35 - 39 10.122 5.465 15.587 40 - 44 8.332 3.272 11.604 45 - 49 5.916 1.229 7.145 50 - 54 4.666 582 5.248 55 - 59 4.811 465 5.276 60 - 64 4.704 318 5.022 65 - 69 1.318 86 1.404 70 - 74 394 15 409 > 75 277 10 287 TOTALE 50.143 19.600 69.743

bilità si manifesteranno inmaniera ancor più evidentenel prossimo futuro.Gli uffici della cassa avevanoin passato già affrontato ilproblema della maternità ef-fettuando opportuni studi diprevisione per tale spesa (ve-dere rivista n°2/’98 pag.60),i cui risultati avevano in realtàsottostimato l’entità deglioneri complessivi che si sonoinvece verificati.La causa di tale errore di stimaè da imputare soprattutto alloscarso numero dei dati statisti-ci a cui si è fatto riferimentoper la costruzione degli “indi-catori” utilizzati per i calcolodi previsione attuariale. Alla luce dei nuovi dati stati-stici acquisiti si sta provve-dendo ad un aggiornamentodelle previsioni future di spe-sa per le indennità di mater-nità erogabili dalla cassa neiprossimi esercizi; all’uopo sista provvedendo ad effettuareuna serie di ipotesi su:- numero e caratteristiche de-mografiche dei futuri iscrittialla Cassa;- reddito prodotto;- propensione media ad averefigli per età della professioni-sta.

I risultati di queste previsioniverranno tempestivamentepubblicati sulla rivista. •

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72 LA PREVIDENZA FORENSE

CORTE DI CASSAZIONESezioni Unite - 27 maggio 1999 n. 297Pres. Iannotta - Est. Roselli - P.M. Morozzo DellaRocca (conf.) - Mengoni (avv. Cochetti) c. CassaNazionale di Previdenza e Assistenza Forense(avv. Prosperetti).

Avvocato - Previdenza - Pensione - Calcolo -Redditi - Rivalutazione (L. 20 settembre 1980n. 576, art. 13, 15; D.M. 25 settembre 1990).

In tema di previdenza forense, la rivalutazione deiredditi rilevanti per il calcolo delle medie di riferi-mento delle pensioni di vecchiaia degli avvocati de-ve avvenire, ai sensi dell’art. 15 L. n. 575 del 1980,sulla base di un coefficiente di rivalutazione unicoper tutti gli anni da prendere in considerazione aifini del calcolo, senza che, pertanto, eventuali va-riazioni del coefficiente possano essere prese in consi-derazione solo con riguardo agli anni successivi al-l’adozione del provvedimento modificativo.La sentenza è stata pubblicata nel Foro It. 1999, I, 2203e in guida al Diritto n.41 del 23-10-99, pag. 59.

NotaE’ sorta questione di interpretazione del decreto ministeriale20 settembre 1980, con il quale è stata prevista la eliminazio-ne della riduzione al 75% della rivalutazione dei redditi consi-derati per il calcolo della pensione degli avvocati.La Cassa di Previdenza Forense aveva deliberato di richiedereal Ministero un provvedimento che consentisse la rivaluta-zione al 100% (senza cioè la riduzione al 75%) dei redditiprodotti a partire dall’anno successivo alla emanazione deldecreto ministeriale. Il decreto ministeriale, emesso in acco-glimento della istanza della Cassa di Previdenza Forense, nonspecifica in modo esplicito la decorrenza delle rivalutazioni.Ne è nata controversia, perché la Cassa, in conformità al pro-prio deliberato, ha rivalutato al 100% solo i redditi prodotti apartire dal 1991 (anno successivo alla emanazione del decretoministeriale); mentre alcuni avvocati hanno affermato che larivalutazione doveva essere compiuta per tutti gli anni da

prendere in considerazione per il calcolo della pensione (i mi-gliori dieci degli ultimi quindici).Le controversie giudiziarie sono state numerose e le decisionidella giurisprudenza contrastanti.La Cassazione, con sentenze del 15 aprile 1996 e del 25 mag-gio 1996, ha accolto la tesi degli avvocati ricorrenti e ha di-chiarato che dovevano essere rivalutati al 100% tutti i redditida considerare ai fini del calcolo della pensione (v. Prev. Fo-rense n.1/98, pag. 54 e segg.).Dopo queste decisioni della Corte di Cassazione, le decisionidei giudici di merito erano prevalentemente in senso confor-me, ma con molte eccezioni, per le quali va rilevato il notevo-le approfondimento delle motivazioni.Successivamente, la stessa Corte di Cassazione, il 7 febbraio1998 e il 9 marzo 1998, ha modificato il proprio precedenteorientamento e ha affermato che devono essere rivalutati soloi redditi prodotti a partire dal 1991 (loc. cit. e Prev. Forensen.2/98, pag. 61 e segg.).La questione è stata quindi rimessa alle Sezioni Unite, chehanno pronunciato sentenza il 27 maggio 1999 (n.297), conla quale è stata confermata la decisione delle prime sentenzedella Cassazione, con l’affermazione che i redditi da rivalutareal 100% sono tutti quelli compresi nel periodo di riferimentoper il calcolo della pensione.Questa sentenza non contiene una motivazione approfondita,come avrebbe meritato la esistenza di un contrasto emerso al-l’interno della Sezione Lavoro della Corte, ed inoltre contieneaffermazioni che possono tranquillamente giudicarsi errate edaltre (su questioni non proposte in giudizio!) estremamentepericolose per gli equilibri finanziari della Cassa.Le affermazioni delle Sezioni Unite sono certamente errate eda rigettare non solo con riferimento alla questione decisa, maanche per gli effetti che ne possono derivare.

* * *

1) E’ estremamente grave l’affermazione che andrebbero riva-lutate al 100% tutte le pensioni maturate dopo la legge 576/80.L’affermazione è grave, anzi gravissima, perché (come rico-nosce la stessa Corte) la questione non era stata sollevata ingiudizio, ma sembra un suggerimento, affinché i pensionatipromuovano un nuovo contenzioso contro la Cassa.Ed è gravissima, perché il principio affermato potrebbe avereeffetti sconvolgenti per gli equilibri finanziari della Cassa diPrevidenza Forense.La riduzione al 75% della rivalutazione dei redditi era stata

Previdenzaforense Giurisprudenza previdenziale

Rivalutazione al 100%: una sentenza errata,ingiusta ed onerosa

Rivalutazione al 100%: una sentenza errata, ingiusta ed onerosa

Alle sanzioni della Cassa non si applica la legge 689/81

La prescrizione dei ratei di pensione

Nessun beneficio, nella previdenza forense, per il lavoro usurante

La riscossione dei contributi a mezzo ruoli

Il pensionato di vecchiaia puoÕ ricongiungere

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73LA PREVIDENZA FORENSE

Previdenzaforense

prevista dal legislatore del 1980, per “raffreddare” gli effetti(allora estremamente gravosi) di una integrale rivalutazionedei redditi al fine del calcolo della pensione.Il legislatore aveva bensì previsto la possibilità di modificare oeliminare questa riduzione della rivalutazione, ma ciò ovvia-mente per il futuro e “tenuto conto dell’andamento finanzia-rio della Cassa”.E’ pertanto da escludere, in modo certo, che una variazionedella misura della rivalutazione dei redditi potesse essere ap-provata dal Ministero, senza una attenta considerazione “del-l’andamento finanziario della Cassa”, estesa al periodo per ilquale il provvedimento avrebbe avuto efficacia.L’affermazione compiuta dalla Corte su questo argomento,in assenza di contraddittorio e senza tener conto pertantodelle contrarie argomentazioni della Cassa, è sintomo eviden-te della estrema superficialità della decisione e della probabileispirazione psicologica di essa: “favorire i poveri pensionati aspese di una Cassa di Previdenza ricca”.Va, per contro, osservato che la rivalutazione integrale deiredditi favorisce gli avvocati che hanno avuto redditi tra i piùelevati e non influisce invece in alcuna misura sulle pensioniminime, mentre influisce in misura ridottissima per le pensio-ni più basse.Le condizioni finanziarie della Cassa di Previdenza Forensesono, allo stato attuale, abbastanza buone, ma economisti eattuari avvertono che, in questo momento, i trattamentiprevidenziali erogati sono troppo “generosi”, per cui sug-geriscono di intervenire con estrema sollecitudine per conte-nerne per il futuro gli ammontari, preferibilmente scegliendoil sistema “contributivo”.La legge 335/95 riconosce alla Cassa privatizzata la facoltà diadottarlo.Se si tiene conto che, a regime, il sistema “contributivo”comporterà un ammontare delle pensioni inferiore alla metàdi quelle attualmente erogate e che solo con questo metodosi garantiscono gli equilibri finanziari della Cassa, risulta evi-dente la ingiustizia gravissima di aumentare le vecchiepensioni a danno delle generazioni future, che avrannopensioni più basse dopo aver pagato contributi più elevati!Bontà sua, la Cassazione afferma che gli aumenti avrebberodecorrenza dal 1991 e non dal momento in cui è maturataogni singola pensione.Questa affermazione della Cassazione dunque (da nessunorichiesta nella causa decisa!) costituisce un segnale d’allarmenon trascurabile per la sua assurdità e contrarietà ad ogni ele-mentare regola giuridica: sembra, infatti, che la Cassazionesia troppo sensibile agli interessi di alcuni avvocati e troppopoco attenta ad una corretta interpretazione delle norme e aduna giusta considerazione degli interessi collettivi.

* * *2) La sentenza nega ogni rilievo alla deliberazione della Cas-sa di Previdenza (che erroneamente afferma non chiara nellesue espressioni), così come non attribuisce rilievo a ciò che ilMinistero ha voluto approvare.Si deve ritenere che la deliberazione relativa ai mutamenti delregime delle rivalutazioni sia un atto a formazione progressi-va, nella quale il momento essenziale è rappresentato dal-la deliberazione della Cassa di Previdenza.Il decreto ministeriale del 1990 è stato infatti emanato “su ri-chiesta motivata del Consiglio di amministrazione dellaCassa”.Questa richiesta è stata dunque un momento essenzialedel procedimento.Ci si può chiedere se il Ministero, oltre al potere di approvareo di negare le modifiche richieste, avesse anche il potere dimodificare il loro contenuto.Si può anche accettare che il Ministero avesse il potere di mo-dificare la deliberazione della Cassa di Previdenza; ma, in talcaso, avrebbe dovuto richiedere ad essa un parere, essendo ilMinistero del tutto privo del potere di deliberare in modo au-tonomo.I provvedimenti relativi alle rivalutazioni (e alle variabilità deicontributi), infatti, possono essere adottati: o sentito il pareredel Consiglio di amministrazione della Cassa o su richiesta

motivata di questo.Se, dunque, il Ministero avesse voluto modificare la delibera-zione della Cassa (chiarissima nel volere che le rivalutazioniavessero effetto a partire dal reddito prodotto nell’anno suc-cessivo alla approvazione del decreto ministeriale), avrebbedovuto richiedere il parere motivato del Consiglio di ammi-nistrazione della Cassa.Non si fa qui tanto questione di legittimità del provvedimentoministeriale, sul presupposto che si sia discostato dalla delibera-zione della Cassa, si richiama invece l’attenzione sul fatto chela mancanza di richiesta di parere fa presumere, con assolu-ta certezza, che il Ministero abbia voluto approvare la pro-posta della Cassa, così come questa era stata formulata.Disconoscere questo fondamentale criterio di interpretazio-ne del decreto ministeriale significa anche negare ogni rilievodella volontà della Cassa nel provvedimento di modifica deicriteri di rivalutazione dei redditi per il calcolo delle pensioni.

* * *3) La Corte di Cassazione, con affermazioni che è dir pocodefinire arbitrarie, afferma che “....l’equilibrio finanziariodella Cassa non sarebbe turbato irreparabilmente dall’aumen-to degli esborsi per pensioni ....al contrario esso può essere conser-vato con quegli strumenti correttivi che la legge 576/80 ....assi-cura sia sul piano delle entrate, con l’aumento dei contributi,che quello delle uscite, con la riduzione della percentuale di ri-valutazione dei redditi”.Con queste affermazioni, la Cassazione non solo fa una inter-pretazione arbitraria del decreto ministeriale e delle norme dilegge, ma va decisamente contro la legge.Il legislatore, infatti, aveva, con molta prudenza, previsto ri-gorose condizioni per consentire l’aumento delle pensioni oil variare dei contributi e delle rivalutazioni.Per l’aumento della percentuale per il calcolo delle pensioniindicato nell’art. 2 della legge 576, è richiesto che esso possaavvenire “ove le condizioni tecnico-finanziarie lo consentano”(art. 2, ultimo comma).Per il variare dei contributi: “.....si tiene conto delle risultanzedei bilanci consuntivi della Cassa e di una verifica tecnica, dadisporre ogni quattro anni, sull’equilibrio della gestione” (art.13, comma quarto).La percentuale di rivalutazione dei redditi per il calcolo dellapensione può essere variata “tenuto conto dell’andamento fi-nanziario della Cassa” (art. 15, comma quarto).Nessuna modifica di rilievo può pertanto essere approvata daiMinisteri competenti, se non previa verifica finanziaria dellacompatibilità con gli equilibri finanziari. Ed è da escludereche potesse essere approvata una modifica, che avrebbe im-posto un aumento dei contributi o una riduzione delle pen-sioni: sarebbe stata una contraddizione a dir poco assurda.Orbene, il decreto ministeriale del 1990 è stato per l’appuntoapprovato dopo che la Cassa aveva eseguito le opportune e ri-chieste verifiche finanziarie.Queste verifiche, però, avevano indicato che la rivalutazionedei redditi per il calcolo della pensione poteva avvenire a par-tire dal reddito prodotto nell’anno successivo a quello di ap-provazione del decreto ministeriale.Nel modo suggerito dalla Cassa, l’aumento degli oneri finan-ziari sarebbe stato progressivo e pertanto compatibile conpresunti miglioramenti finanziari delle gestioni future.Va tenuto presente che la proposta fatta dalla Cassa andavacorrelata all’aumento del periodo di riferimento per il calcolodelle pensioni che da più parti veniva suggerito (vedasi rela-zione Brugnatelli alla conferenza nazionale della previdenzadel 1987).Era sembrato allora al Comitato dei delegati della Cassa chel’aumento del periodo di riferimento migliorasse i conti dellaCassa, ma potesse penalizzare troppo la rivalutazione parzialedei redditi. Pertanto, l’aumento del periodo di riferimento (sipensava i migliori venticinque anni degli ultimi trenta) avreb-be ampiamente compensato i maggiori oneri derivanti dallaeliminazione della riduzione della rivalutazione.Sta di fatto, comunque, che giammai il Ministero avrebbepotuto approvare la modifica ai criteri di rivalutazione deiredditi più onerosa di quanto suggerito dalla Cassa: sarebbe

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74 LA PREVIDENZA FORENSE

Previdenzaforense

infatti mancata quella verifica tecnico-attuariale sullacompatibilità con gli equilibri finanziari, che il legislatoreha imposto con rigore.Anche qui non si fa questione di invalidità del provvedimentoministeriale, ma di sua interpretazione: nel senso che il de-creto non può avere approvato una modifica dei criteri di ri-valutazione più onerosa di quella proposta dalla Cassa, senzauna nuova verifica attuariale dei maggiori oneri (e, come giàrilevato, senza chiedere il parere del Consiglio di amministra-zione della Cassa).

* * *4) Con affermazioni a dir poco stupefacenti, nelle sentenzedella Cassazione del 1996, si affermava che la integrale rivalu-tazione dei redditi a partire dal 1991 sarebbe stata più equa,perché avrebbe evitato una eccessiva disparità di trattamentoper le pensioni maturate prima e dopo il decreto ministeriale.La realtà è esattamente il contrario, come giustamente han-no rilevato le sentenze della Corte di Cassazione del 1998.Secondo l’interpretazione della Cassazione del 1996, il calco-lo delle pensioni maturate fino al 1990 sarebbe stato compiu-to rivalutando tutto il periodo di riferimento in misura ridot-ta; mentre le pensioni maturate dal 1991 in poi sarebberostate calcolate con una rivalutazione integrale per tutto il pe-riodo da considerare.Secondo quanto deliberato, invece, dalla Cassa, la modificadelle pensioni sarebbe stata graduale nei dieci o quindici annisuccessivi alla approvazione del decreto ministeriale.Ciò avrebbe escluso che vi fosse differenza eccessiva tra lepensioni liquidate da un anno all’altro (come riconosciutonelle sentenze della Cassazione del 1998); inoltre, l’aumentoprogressivo, successivamente al 1991, poteva anche conside-rarsi equo per il fatto che i contributi pagati anteriormente al1980 erano stati molto ridotti, mentre essi erano sensibil-mente aumentati dopo l’approvazione della riforma avvenutacon la legge 576/80. L’aumento della misura delle pensionisarebbe pertanto stato anche conseguenza del riconoscimen-to di una maggior contribuzione pagata.Tutto ciò nel rispetto della legge e dell’equità.La rilevante differenza della misura delle pensioni liquidateprima e dopo il 1991 è conseguenza dell’interpretazione fat-ta dalla Sezioni Unite; con assoluta certezza, però, si può af-fermare che si tratta di una iniquità derivante da una erratainterpretazione del decreto da parte della Cassazione, perchégiammai il Ministero avrebbe approvato un decreto del con-tenuto risultante dalla suddetta arbitraria interpretazione.

* * *5) Secondo le Sezioni Unite, il Ministero vigilante nonavrebbe potuto modificare la misura della rivalutazione deiredditi per singoli anni, perché ciò sarebbe stato possibile so-lo per l’intero periodo di riferimento.A questo stupefacente risultato, la Cassazione perviene rile-vando che l’art.2 della legge 576/80 non prevede una diver-sità dei criteri di rivalutazione a seconda degli anni di produ-zione.Va osservato che non è l’art. 2 della legge 576/80, che disci-plina la rivalutazione dei redditi, ma l’art. 15.E’ inoltre ovvio che, nel disciplinare il regime ordinario, il le-gislatore non potesse differenziare la misura della rivalutazio-ne tra un anno e l’altro. Ciò non esclude che le variazioni suc-cessivamente approvate con decreto ministeriale (su pro-posta della Cassa) potesse distinguere tra i vari anni. Occorre,infatti, tener anche presente che, per imposizione del legisla-tore, le variazioni devono essere compatibili con gli equilibridi bilancio e, per principio costituzionale, le modifiche ditrattamento previdenziale da un anno all’altro non devo-no essere troppo elevate e devono essere giustificate.La Corte di Cassazione riconosce che la Cassa aveva richiesto“l’utilizzabilità del nuovo coefficiente di rivalutazione al tem-po successivo alla entrata in vigore dell’emandando decreto mi-nisteriale” ma la proposta della Cassa sarebbe stata “disattesain parte qua dai ministri, i quali aumentarono il coefficientedi rivalutazione ma senza discriminazioni temporali.....”.Sempre secondo la Cassazione, i Ministeri non avrebberoavuto l’obbligo di motivare il dissenso.

Risulta evidente che qui si dà per certa una interpretazionedel contenuto del decreto ministeriale, mentre oggetto dellacontroversia era proprio la ricerca della corretta interpreta-zione di tale decreto.Come già rilevato, poiché la modifica dei criteri di rivaluta-zione dei redditi è un atto complesso nel quale è essenziale lavolontà espressa dalla Cassa, è evidente che l’unica interpreta-zione corretta del decreto ministeriale è che, con esso, si siavoluto approvare la proposta deliberata dalla Cassa.Ogni diversa interpretazione toglie rilievo alla propostadella Cassa, che è invece l’essenziale momento propulsivodel procedimento.

* * *6) Nella parte finale della sentenza, ove si esaminano le impli-cazioni finanziarie della interpretazione del decreto ministe-riale del 1990, la Corte rileva che le indagini di fatto non sa-rebbero di competenza della autorità giudiziaria. E’ però evi-dente che l’autorità giudiziaria, nell’interpretare il decretoministeriale, non può ignorare la valutazione finanziaria delprovvedimento fatta dalla Cassa e (evidentemente) dal Mini-stero, che ha accolto la richiesta della Cassa.In altre parole: Cassa e Ministero hanno tenuto conto dei cal-coli attuariali e delle esigenze finanziarie; in base a questi, suproposta della Cassa, sono stati variati i criteri di rivalutazionedei redditi in un certo modo.Come fa ora la Cassazione a ritenere che la richiesta motivatadella Cassa (fondata su calcoli attuariali) e il provvedimentodel Ministero (che non ha eseguito altri calcoli e pertanto hapreso per buoni quelli della Cassa) abbiano generato unprovvedimento completamente diverso da quello voluto epiù oneroso?

* * *7) Le Sezioni Unite prendono anche in considerazione laquestione relativa alle differenze di trattamento per le pensio-ni maturate in tempi diversi.In linea di principio, vengono citate le sentenze della CorteCostituzionale che considerano legittime “le differenze di trat-tamento determinate dalla diversità dei presupposti temporali”.Le Sezioni Unite osservano comunque che entrambe le tesiesaminate comportano una disparità di trattamento tra lepensioni maturate in tempi diversi.Ciò che tuttavia la Corte non ha considerato è che, secondola tesi accolta, la differenza tra le pensioni maturate nel 1990e quelle maturate nel 1991 sarebbe molto rilevante, mentre ènotevolmente attenuata secondo la tesi della Cassa.Ciò era stato messo correttamente in rilievo dalle sentenzedella Cassazione del 1998, che avevano constatato la costitu-zionalità del provvedimento del Ministero, se interpretato inconformità alla tesi della Cassa.A questo punto, la Cassazione compie la affermazione piùsorprendente e più assurda di tutta la motivazione della sen-tenza. Essa afferma, in sostanza, che, qualora il provvedimen-to ministeriale del 1990 comportasse delle diseguaglianze in-giuste, ben potrebbe il legislatore correggere queste dispa-rità!Ma queste disparità nascono soltanto da una errata interpre-tazione del provvedimento del Ministero!Nell’interpretare questo provvedimento, il criterio più logico(che è proprio anche dell’interpretazione della legge) è quel-lo di scegliere la soluzione più aderente ai principi costituzio-nali: nel caso nostro, scegliere la tesi dell’aumento progressi-vo della misura delle pensioni, giustificato per varie ragioni,come già detto in precedenza.Ciò che dimostra come le Sezioni Unite ben poco abbianocapito del sistema previdenziale forense e degli effetti dellainterpretazione da essa scelta del decreto ministeriale è l’af-fermazione secondo la quale l’accoglimento del disegno dilegge “Preioni” (Senato n.400) riequilibrerebbe le disegua-glianze derivanti dall’applicazione del decreto ministeriale.Vero è che il suddetto disegno di legge tende ad aumentare lamisura delle pensioni minime maturate anteriormente al1992; queste pensioni minime non sono state in alcunmodo influenzate dal decreto ministeriale, come già evi-denziato in precedenza.

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75LA PREVIDENZA FORENSE

Previdenzaforense

Con il decreto, infatti, si è modificato il criterio di rivalutazio-ne dei redditi da prendere in considerazione per il calcolo del-la pensione, mentre la misura di questi redditi è assolutamenteirrilevante per il calcolo delle pensioni minime (pari a otto vol-te il contributo soggettivo minimo dell’anno anteriore al pen-sionamento), così come era irrilevante per le pensioni matura-te prima del 1° gennaio 1982 (che erano tutte pensioni in mi-sura fissa). La Corte di Cassazione, dunque, riconosce un ef-fetto ingiusto del decreto ministeriale, come da essa interpre-tato, e vorrebbe un intervento del legislatore (con un richia-mo ad un disegno di legge, che più inappropriato non potreb-be essere!), presupponendo pertanto che l’effetto ingiusto siastato voluto dal Ministero, che ha emesso il decreto. L’inter-pretazione corretta di tale decreto può essere soltanto quella se-condo la quale il Ministero, approvando la delibera della Cassa,ha modificato il regime di calcolo delle pensioni con lenta e gra-duale variazione, nel pieno rispetto dell’equità e dei principi co-stituzionali; oltre che, come già rilevato, nel pieno rispetto delleregole di tutta la legge 576/80, secondo la quale nessuna mo-difica del regime contributivo o pensionistico può essere appro-vata se non previ calcoli attuariali e previa constatazione dellacompatibilità con gli equilibri finanziari.

* * *In sostanza, si può affermare che le Sezioni Unite non hannointerpretato il decreto ministeriale, ma lo hanno travisato.Il Consiglio di Amministrazione della Cassa, con decisionesofferta, ha deliberato di dare esecuzione alla sentenza delleSezioni Unite, ricalcolando, a domanda, tutte le pensioni li-quidate dopo il 1991.Questa decisione è stata anche conseguenza dell’onerosocontenzioso prospettato da molti avvocati e dalla rassegnataconvinzione della grande difficoltà di ottenere un ripensa-mento della Suprema Corte.In contrasto con le ottimistiche valutazioni della situazionefinanziaria della Cassa Forense, fatta dalla Cassazione, è or-mai comune convincimento che, entro termini molto brevi,le pensioni vadano diminuite o i contributi elevati o entram-be le cose.Aver aumentato adesso le pensioni recenti significa aver ag-gravato l’ingiustizia a danno delle generazioni future (vedi“A colloquio con Castellino” in questo stesso numero dellarivista).È giusto tutto questo?

d.d

Alle sanzioni della Cassa non si applica la legge 689/81

CORTE DI CASSAZIONESezione lavoro - 11 settembre 1198 n. 9065Pres. Buccarelli - Est. Mercurio - Cassa Naziona-le di Previdenza e Assistenza Forense (Avv. Gatti,Giampaolo) c. Zabban (Avv. Tessarolo, Ciliegi).

Avvocato - Previdenza - Credito previden-ziale conseguente a sentenza della Corte co-stituzionale - Interessi legali e rivalutazionemonetaria - Spettanza - Decorrenza.

Avvocato - Previdenza - Ritardo correspon-sione credito previdenziale - Cumulo inte-ressi e rivalutazione - Limiti.

Nel caso di credito previdenziale che derivi dauna dichiarazione di illegittimità costituzionale,sono dovuti interessi legali e rivalutazione mone-taria, quali componenti essenziali della presta-zione previdenziale, spettanti per il solo fatto og-gettivo del ritardo nell’adempimento, e decorren-ti dalla data della mora «ex re» che coincide conla scadenza del 120 giorno successivo alla pre-sentazione della domanda amministrativa allacassa (1).La norma di cui all’art. 16 della l. n. 412/91, se-condo cui l’importo degli interessi è detratto dal-le somme eventualmente eccedenti e spettanti perrivalutazione monetaria, si applica al caso diinadempimento riguardante ratei di pensionematurati dopo il 1.1.1992, e non dunque, ai ra-tei maturati prima di tale data, relativamente aiquali deve trovare applicazione la precedente di-sciplina implicante il cumulo tra interessi e riva-lutazione (2).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Bologna con sentenza del 25 no-vembre 1994 ha respinto l’appello proposto dallaCassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a fa-vore degli Avvocati e Procuratori avverso la sen-tenza del Pretore della stessa città, in data 8 set-tembre 1993 che, pronunciando sulla domandaformulata contro tale Cassa dalla signora SusannaZabban, con ricorso depositato in data 27 gen-naio 1992, per ottenere la pensione di riversibi-lità a seguito del decesso del marito avvocato Me-trodoro Lanza e stante la avvenuta declaratoria diincostituzionalità dell’art. 81 comma terzo delD.P.R. n. 1092 del 1973, aveva dichiarato cessatala materia del contendere per avvenuto soddisfa-cimento del diritto fatto valere, e condannato laCassa convenuta a corrispondere alla ricorrenterivalutazione monetaria e interessi legali sui rateidi pensione ai sensi dell’art. 429 c.p.c. con decor-renza dalla loro maturazione a far tempo dal 1°giugno 1985 fino alla data del pagamento (avve-nuto nel maggio 1992, con riconoscimento deldiritto a pensione con decorrenza dal 1° maggio1985).Ha inoltre confermato la condanna della Cassaalle spese di lite, pronunciata dal primo giudice,e condannato la stessa al rimborso di quelled’appello.Osserva il Tribunale che originariamente, ai sensidell’art. 81, comma terzo, del D.P.R. 29 dicem-bre 1973 n. 1092, la signora Zabban non avevadiritto alla pensione di reversibilità in quanto ilsuo matrimonio (con l’avvocato Metrodoro Lan-za) era durato meno di due anni, ma che tale li-

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76 LA PREVIDENZA FORENSE

Previdenzaforense

mitazione legale era stata dichiarata illegittimadalla sentenza della Corte Costituzionale 16 mar-zo 1990 n. 123. Rilevato che a seguito di ciò laCass aveva adempiuto nel corso del giudizio diprimo grado, riconosce l’obbligo della stessa alpagamento di interessi e rivalutazione, pur in ca-renza di sua colpa per il periodo antecedente ladeclaratoria di incostituzionalità, ma avendo pe-raltro la stessa provveduto al pagamento della sor-te capitale circa due anni dopo tale declaratoria,durante i quali era quindi rimasta inadempiente.Il giudice d’appello qualifica detti interessi comecorrispettivi e precisa che la rivalutazione costitui-sce l’adeguamento del credito originario alla per-dita di valore reale della moneta. Argomenta, daultimo, che i due anni di ritardo nel pagamento,successivi alla sentenza della Corte Costituziona-le, non potevano qualificarsi come «tempo tecni-co», imposto da necessità burocratiche, e che nonsussistevano ragioni per la compensazione tra leparti delle spese di lite.La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza afavore degli Avvocati e Procuratori Legali hachiesto la cassazione di tale sentenza con ricorso aquesta Corte basato su quattro motivi, illustratida memoria.Si osserva che con il primo motivo la Cassa ricor-rente, denunziando errata interpretazione ed ap-plicazione della sentenza della Corte Costituzio-nale n. 156/1991, deduce la propria mancanza dicolpa anche per il periodo successivo alla pubbli-cazione di tale sentenza, in quanto, dopo la reie-zione (legittimamente disposta dalla Cassa sullabase della normativa all’epoca vigente) della do-manda di pensione avanzata nel 1985, la richie-dente aveva presentato nuova istanza per la liqui-dazione di pensione, una volta venute meno, pereffetto della pronuncia di incostituzionalità, lecondizioni legali ostative.Con il secondo motivo la Cassa, denunziando er-rata interpretazione degli artt. 1224 e 1282 c.c.,deduce la non debenza degli interessi legali, an-che perché non ricorrevano nella specie i requisitidella liquidità ed esigibilità del credito per poterconfigurare detti interessi come corrispettivi, eperché, comunque, questi non avrebbero potutoessere pagati se non dopo centoventi giorni dalladomanda giudiziale, in mancanza di precedentedomanda.Con il terzo motivo, denunziando errata inter-pretazione dell’art. 16, sesto comma, della leggen. 412 del 1991 e mancanza di motivazione sulpunto, la ricorrente lamenta la immotivata disap-plicazione, da parte del Tribunale, della normasuddetta.3. – Questi tre motivi, da trattarsi congiuntamen-te per la loro evidente connessione, sono fondatiparzialmente, e meritevoli di accoglimento nei li-miti qui di seguito precisati.Va, anzitutto, affermato che, pur nel caso di cre-dito previdenziale che derivi – come nella specie

da una dichiarazione di illegittimità costituziona-le, sono dovuti (a seguito della sentenza dellaCorte Costituzionale n. 156 del 1991 ed ai sensidell’art. 429 terzo comma c.p.c.) interessi legali erivalutazione monetaria, quali componenti essen-ziali della prestazione previdenziale, spettanti peril solo fatto oggettivo del ritardo nell’adempi-mento e decorrenti dalla data della mora «ex re»che coincide, nel caso di specie, con la scadenzadel centoventesimo giorno successivo alla presen-tazione della domanda amministrativa alla Cassada questa respinta nel novembre 1985 (cfr. Cass.S.U. 30 luglio 1993 n. 8478 e n. 8481; Cass. 30dicembre 1993 n. 12981; 20 luglio 1996 n.6525).Deve poi precisarsi, con riguardo alla questionedella applicabilità dell’art. 16 sesto comma dellalegge n. 412/1991 e in adesione alla recente giu-risprudenza di questa Corte, che, poiché dal rap-porto previdenziale deriva, a carico dell’ente de-bitore, una serie di obbligazioni a cadenza perio-dica, ciascuna delle quali avente ad oggetto il sin-golo rateo e idonea a realizzare l’intera prestazio-ne dovuta nel determinato corrispondente perio-do, l’inadempimento di ciascun rateo determinail reddito al relativo risarcimento da mora sullabase della legislazione vigente al momento dellamaturazione del rateo stesso. Dal che consegueche l’anzidetta norma dell’art. 16 – secondo cuil’importo degli interessi è detratto dalle sommeeventualmente eccedenti e spettanti per rivaluta-zione monetaria – si applica al caso di inadempi-mento riguardante ratei di pensione maturati do-po il 1° gennaio 1992, e non dunque ai ratei ma-turati prima di tale data (anche se la mora, in rela-zione ad essi, si protragga oltre il 31 dicembre1991), relativamente ai quali deve trovare appli-cazione la precedente disciplina implicante il cu-mulo tra interessi e rivalutazione, secondo quan-to stabilito nella citata sentenza della Corte Costi-tuzionale n. 156/1991 (cfr. Cass. S.U. 26 giu-gno 1996 n. 5895).4. – L’impugnata sentenza deve dunque essere cas-sata sul punto della decorrenza iniziale di interessie rivalutazione, e della regolamentazione di tali ele-menti dopo l’entrata in vigore della legge 30 di-cembre 1991 n. 412, sussistendo, relativamente atali punti, le denunziate violazioni di legge.

Note(1-2) La corresponsione delle prestazioni da parte della Cassanon può protrarsi oltre il lasso di tempo ragionevolmente ne-cessario per le operazioni di erogazione della spesa. In applica-zione delle regole di cui all’art. 7 della l. n. 533/73, la decor-renza della mora è dal 121 giorno dalla data di presentazionedell’istanza alla cassa forense.In caso di ingiustificato ritardo da parte della cassa, il creditoavente ad oggetto la corresponsione della pensione è produtti-vo di interessi moratori con decorrenza – tenuto conto deitempi di attuazione della particolare disciplina prevista per la li-quidazione della pensione nonché del disposto dell’art. 443c.p.c. – dalla scadenza del termine di proposizione del ricorsoin sede amministrativa o, se anteriore, dalla data del compi-

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mento di tale procedura (Cfr. Cass. 13.8.1982, n. 4601, inGiust. civ., 1982, I, 2989). Gli interessi legali decorrono, quin-di, dal 121 giorno successivo alla data di presentazione delladomanda di pensione, ovvero, qualora, il diritto alla prestazio-ne si perfezioni dopo tale data, dal 121 giorno successivo alperfezionamento del diritto.Occorre evidenziare come l’applicazione ai crediti previdenzia-li del meccanismo di salvaguardia apprestato (per i crediti di la-voro) dall’art. 429, comma 3, c.p.c., è stata affermata dallaCorte costituzionale con sentenza n. 156/91. Il quadro nor-mativo ha subito una ulteriore modifica ad opera dell’art. 16,comma 6, della l. 30.12.1991, n. 412 il quale prevede che perl’ipotesi di tardiva erogazione delle prestazioni previdenziali,l’importo della maggiorazione dovuta per interessi legali, deveessere portato in detrazione da quello eventualmente liquidatoper rivalutazione monetaria.Il contrasto di giurisprudenza sorto in seno alla sezione lavorodella Corte di Cassazione in ordine alla applicabilità o menodel citato articolo 16 anche ai casi di mora dell’ente previden-ziale iniziata prima dell’entrata in vigore della nuova norma eprotrattasi anche nel periodo successivo, è stato risolto dalle se-zioni unite della Corte di Cassazione (Cass. sez. un.,26.6.1996, n. 5895, Foro it., 1996, I, 3027) – cui si adegua lariportata sentenza – affermando che dal rapporto previdenzialenon scaturisce una singola e complessiva obbligazione aventead oggetto una prestazione unitaria da assolvere ratealmente,ma deriva una serie di obbligazioni a cadenza periodica, ciascu-na delle quali realizza l’intera prestazione dovuta in quel deter-minato periodo; ne conseguente che l’inadempimento di cia-

scun rateo della prestazione determina il diritto al relativo risar-cimento da mora sulla base della legislazione vigente al mo-mento della sua maturazione, per cui, nel caso in cui l’inadem-pimento si verifichi con riguardo ai ratei maturati dopo il1.1.1992, deve applicarsi la norma dell’art. 16, comma 6, l. n.412/91; con l’ulteriore conseguenza che la nuova disciplinanon si applica ai ratei maturati prima del suddetto termine lacui mora si protragga oltre il 31 dicembre 1991.Anche la Corte Costituzionale (24.10.1996, n. 361, in Foroit., 1996, I, 3266) chiamata a pronunciarsi sulla questione dilegittimità della normativa in questione, nella parte in cui nonprevede per i crediti previdenziali, a differenza dei crediti di la-voro, il cumulo degli interessi legali con la rivalutazione mone-taria in caso di pagamento ritardato, confermando l’orienta-mento delle sezioni unite della Cassazione, ha dichiarato nonfondata la questione, osservando, tra l’altro, che «dopo la sen-tenza n. 156 del 1991, in un contesto di progressivo deteriora-mento degli equilibri della finanza pubblica, la necessità di unapiù adeguata ponderazione dell’interesse collettivo al conteni-mento della spesa pubblica, è stata fatta valere dal legislatorecon la norma in esame, il cui inserimento nella legge finanziariamette in evidenza la ratio autonoma, già rilevata dalla sentenzan. 207 del 1994, che rende la disposizione esaminata non in-giustificata».In dottrina, sul tema delle conseguenze del ritardo nella liqui-dazione delle prestazioni previdenziali, cfr. L. CARBONE, Latutela previdenziale dei liberi professionisti, UTET, Torino,1998, 265 ss.

l.c.

77LA PREVIDENZA FORENSE

Previdenzaforense

CORTE DI CASSAZIONESezione lavoro - 24 giugno 1999 n. 6490Pres. Sciareli - Est. Figurelli - Cassa Nazionale diPrevidenza e Assistenza Forense (Avv. De Stefa-no) c. Vinella (Avv. Severini, Cimino).

Avvocato - Previdenza - Ritardo nella richie-sta della pensione - Ratei non liquidati - Pre-scrizione decennale (Art. 2935, 2646 cod. civ.).

Nel caso di ritardata richiesta di liquidazionedella pensione per gli iscritti alla cassa Naziona-le di Previdenza Avvocati, ai ratei maturati e nonliquidati è applicabile la prescrizione decennaledi cui all’art. 2646 cod. civ. (1).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in data 12 maggio 1994 l’avvocatoGiovanni Vinella – premesso di aver compiuto il65° anno di età, di aver esercitato per più di 25 an-ni la professione forense, di essere iscritto alla Cas-sa Nazionale di Previdenza ed assistenza degli Av-vocati dal 1657, di aver presentato in data 12 giu-gno 1975 domanda, alla Cassa, per ottenere lapensione di anzianità – citava innanzi al Pretoredel lavoro di Torino la predetta Cassa, al fine di ot-tenere in via giudiziale il riconoscimento del trat-tamento pensionistico vanamente richiesto, condecorrenza dalla data della domanda, e la condan-

na al pagamento dei ratei maturati con interessi erivalutazione e con il favore delle spese.Si costituiva in giudizio la Cassa con comparsa dicostituzione depositata in data 23 giugno 1994,chiedendo la reiezione del ricorso, perché infon-dato. In corso di causa le parti producevano nu-merosi documenti e depositavano e scambiavanomemorie; all’udienza del 19 luglio 1995 il procu-ratore della Cassa convenuta dichiarava che in data26 maggio 1995 la Giunta esecutiva aveva delibe-rato di concedere al ricorrente il trattamento pen-sionistico; il ricorrente contestava la decorrenzadella pensione riconosciuta (1° gennaio 1982, an-ziché 1° gennaio 1979, come precisato nelle con-clusioni di cui alla memoria 18 settembre 1995) erilevava che risultavano liquidati solo i ratei di pen-sione maturati dal 1° ottobre 1984.Su tali conclusioni, all’esito della discussione, ilPretore pronunziava sentenza all’udienza del 3 lu-glio 1996, con la quale condannava la Cassa con-venuta a corrispondere al ricorrente la pensione dianzianità a decorrere dal 1° gennaio 1979, oltre arivalutazione ed interessi legali dal dovuto al saldo,ed a rimborsare allo stesso le spese di lite.Avverso detta sentenza, depositata in data 23 lu-glio 1996 interponeva appello la Cassa Nazionaledi Previdenza ed Assistenza Forense – già CassaNazionale di Previdenza e Assistenza a favore de-gli Avvocati e Procuratori – con ricorso depositatoin data 30 settembre 1996, chiedendone la rifor-

La prescrizione dei ratei di pensione

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78 LA PREVIDENZA FORENSE

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ma, in base a motivi variamente articolati.L’avvocato Vinella resisteva all’appello con me-moria 29 novembre 1996.Con sentenza in data 11-19 dicembre 1996 il Tri-bunale di Torino respingeva l’appello propostodalla Cassa e condannava l’appellante a rimborsarealla controparte le spese del grado.Osservava il Tribunale che l’impugnata sentenzaaveva pronunziato solo in punto di decorrenza deltrattamento pensionistico riconosciuto in corso dicausa all’avv. Vinella, e di «decorrenza dei rateimaturati»; che l’appello nella Cassa (1° motivo:decorrenza della pensione del 1° gennaio 1982;2° motivo: prescrizione dei ratei maturati per il pe-riodo 1° gennaio 1982 - 30 settembre 1984) erainfondato.Aggiungeva il Tribunale che il primo motivo d’ap-pello conteneva in sé una insanabile contraddizio-ne, perché l’assunto della Cassa che «il trattamen-to pensionistico di anzianità del professionista do-veva decorrere dal 1° gennaio 1982» era in con-trasto con l’altro assunto dell’appellante, che il re-quisito di anzianità maturava dopo 20 anni diiscrizione alla Cassa, mentre il termine venticin-quennale decorreva dall’iscrizione all’Albo; infatti,risultando il Vinella iscritto all’Albo: dal 22 dicem-bre 1953, i 25 anni erano compiuti al 22 dicembre1978, mentre l’ulteriore requisito era maturato al1° gennaio 1977.Ad avviso del Tribunale, poi, il fatto che la provadell’esercizio effettivo dell’attività fosse stata datasolo il 24 settembre 1994 non aveva rilevanza nelcomputo effettuato, poiché l’appellante non avevaspiegato il collegamento che dovrebbe esistere –secondo la sua prospettazione – tra la data (affer-mata) di decorrenza della pensione dal 1° gennaio1982 e quella in cui era stata fornita la prova dei25 anni di attività.Del pari infondato, secondo il Tribunale, era il se-condo motivo di appello, perché, la generica ecce-zione – da parte della Cassa – di «intervenuta pre-scrizione dei diritti pretesi» (pag. 6 comparsa co-stitutiva in 1° grado), se formulata in relazione allaprescrizione del diritto a pensione, non poteva es-sere fatta valere a seguito del riconoscimento deldiritto stesso da parte della Cassa; se formulata inrelazione alla prescrizione del diritto a pensione,non poteva essere fatta valere a seguito del ricono-scimento del diritto stesso da parte della Cassa; seformulata in relazione alla prescrizione dei rateimaturati, il termine prescrizionale, riferito ai ratei,decorreva, ex art. 2935 c.c., dal momento della li-quidazione del trattamento pensionistico (e ciò aparte la questione delle conseguenze derivanti, an-che nel giudizio d’appello, dall’obiettiva generi-cità dell’eccezione di prescrizione formulata dallaCassa). Avverso detta sentenza, notificata il 20gennaio 1997, con atto notificato il 5 marzo1997, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assisten-za Forense ha proposto ricorso per cassazione, af-fidato ad unico motivo, ed illustrato da memoria.

L’avv. Giovanni Vinella ha resistito con controri-corso notificato l’11 aprile 1997.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico complesso motivo, denunziando vio-lazione o falsa applicazione dell’art. 2646 c.c.,con riferimento all’art. 2935 c.c. e con riferimen-to al combinato disposto degli artt. 8, primocomma, lett. c, nonché 10 della legge 22 luglio1975 n. 319 (art. 360 n. 3 c.p.c.), nonché con-traddittorietà della motivazione circa punto deci-sivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.), la ri-corrente Cassa, richiamata la legislazione avutasinel tempo in relazione ai trattamenti pensionisticierogati, deduce che erroneamente il Tribunale diTorino ha ritenuto che «il termine prescrizionaleriferito ai ratei decorre ex art. 2935 c.c., dal mo-mento della liquidazione del trattamento pensio-nistico, e non da un momento precedente nelquale, evidentemente, il diritto ai ratei di pensio-ne ancor neppure esisteva». Secondo la ricorren-te, infatti, ai sensi dell’art. 2935 c.c., l’avv. Vinellaavrebbe potuto far valere la dimostrazione dell’e-sercizio professionale, congiuntamente ai requisi-ti dell’età anagrafica e dell’iscrizione alla Cassaper ottenere la pensione fin dal 28 dicembre1978, mentre l’avv. Vinella aveva atteso 16 anni(dal 1978 al 1994) per proporre la domanda giu-diziale, nel corso della quale aveva finalmenteprovveduto a tale dimostrazione.Deduce, poi, la ricorrente che è consolidato ilprincipio giurisprudenziale per cui il diritto allapensione è imprescrittibile, laddove i ratei sog-giacciono al normale regime prescrizionale che,nel caso di specie, è decennale, ex art. 2946 c.c.Richiamate dettagliatamente le sentenze di que-sta Corte Suprema n. 6245 del 21 giugno 1990,n. 7099 del 23 giugno 1995, n. 2429 del 12 mar-zo 1994 e n. 94 del 7 gennaio 1994 (ed altre conl’indicazione della data e del numero della deci-sione), la ricorrente conclude che correttamenteessa aveva corrisposto i ratei nell’arco dell’ultimodecennio dalla data di presentazione della docu-mentazione circa l’esercizio della professione(«requisito» per la maturazione del diritto a pen-sione, come sostanzialmente affermato dallo stes-so Tribunale), ed erroneamente la sentenza im-pugnata aveva rigettato l’eccezione di prescrizio-ne, che avrebbe dovuto essere accolta – quanto-meno a decorrere dalla data di presentazione del-la domanda giudiziale del maggio 1994 –. Il ri-corso è fondato.Correttamente invero la Cassa ricorrente richia-ma il principio che, mentre il diritto a pensione èimprescrittibile, sono soggetti a prescrizione i ra-tei della pensione stessa, liquidati o non liquidati.E correttamente, poi, la Cassa richiama, oltre adaltre, la sentenza delle Sezioni Unite di questaCorte Suprema 21 giugno 1990 n. 6245, che,pur dettate in tema di integrazione al minimo di

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79LA PREVIDENZA FORENSE

Previdenzaforense

TRIBUNALE DI POTENZASezione lavoro - 3 febbraio 1999Pres. Borraccia, Est. Amore, Cassa Nazionale diPrevidenza e Assistenza Forense (Avv. Congedo,De Bonis) c. Quagliano (in proprio).

Avvocato - Previdenza - Pensione - Avvocatonon vedente - Contribuzione figurativa art. 2l. n. 120/91 - Esclusione.

La normativa di cui all’art. 2 della l. 28.3.1991n. 120, che prevede il beneficio di quattro mesi dicontribuzione figurativa per ogni anno di servizioin ragione del carattere particolarmente usuran-te dell’attività lavorativa prestata da personapriva di vista, non si applica alla previdenza fo-rense in quanto riguarda unicamente i ciechi di-pendenti da pubbliche amministrazioni. (1)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 4.10.1993 l’avv. Nicola Quaglia-no adiva il Pretore di Potenza in qualità di magi-

strato del lavoro, affinché gli venisse riconosciutoil diritto alla pensione di vecchiaia a carico dellaCassa Nazionale di Previdenza Avvocati e Procu-ratori, la quale aveva respinto la relativa domandasul presupposto che esso ricorrente non avesseraggiunto il 65° anno di età.In ordine a tale requisito il ricorrente deducevache in quanto non vedente aveva diritto, ai sensidell’art. 2 L. 28.03.1991 n. 120, al beneficio diquattro mesi di contribuzione figurativa per ognianno di iscrizione, anche ai fini del requisito del-l’età per la maturazione del diritto.La cassa Nazionale Forense, costituitasi in giudi-zio, si opponeva all’accoglimento della doman-da, sulla base dell’assunto che la norma in que-stione fosse applicabile solo ai lavoratori dipen-denti e non pure a quelli autonomi.Il Pretore, con sentenza n. 52 del 10.1.1995 acco-glieva il ricorso, compensando le spese del giudizio.Contro tale sentenza veniva proposto appellodalla Cassa Nazionale di Previdenza Avvocati eProcuratori con atto depositato in data23.2.1995.

pensione di riversibilità a carico dell’INPS, trovaapplicazione anche nel caso «de quo», in relazio-ne al diritto a ratei scaduti, ma non ancora liqui-dati. In tal caso infatti tale diritto può estinguersisolo per effetto del decorso dell’ordinario termi-ne decennale dell’art. 2646 c.c.Al principio predetto dovrà pertanto attenersi ilgiudice di rinvio nell’esaminare l’eccezione diprescrizione sollevata dalla Cassa, osservandosiperaltro che la questione di ritualità o meno del-l’eccezione di prescrizione, ritenuta superata dalTribunale a seguito della decisione del Pretore – eriproposta dall’avv. Vinella nel controricorso –, inpresenza di una pronunzia espressa del Tribunaleal riguardo, avrebbe dovuto essere proposta conricorso incidentale condizionato, che nella specienon è stato proposto.Ogni altra questione sul fondamento di fatto del-l’eccezione di prescrizione dovrà essere esaminatadal giudice di rinvio. Il ricorso va dunque accolto,con cassazione della sentenza impugnata, e rinvioad altro Tribunale – indicato in dispositivo – chesi atterrà al principio di diritto sopra indicato eprovvederà anche in ordine alle spese di questogiudizio di cassazione.

Nota(1) Il diritto a pensione è un diritto soggettivo perfetto, costi-tuzionalmente garantito, indisponibile e imprescrittibile(Conf. Cass. 9.3.1996, n. 1904, Foro it., 1997, I, 908). Lastessa Corte costituzionale (3.6.1992, n. 246, Foro it., 1992,

I, 2601) ha confermato la imprescrittibilità e non soggezionea decadenza del diritto a pensione, in virtù di un principio co-stituzionalmente garantito. Non esistono, pertanto, limititemporali per la richiesta da parte del professionista, del tratta-mento di pensione.Occorre, però, distinguere la prescrizione del diritto a pensionedalla prescrizione del singolo rateo della pensione, sorto nel-l’ambito del più generale diritto a pensione, rateo che si concre-ta in un diritto esclusivamente patrimoniale. Trattasi di due di-ritti (diritto a pensione e diritto al rateo) nettamente differen-ziati tra loro per natura, quantità e momento di maturazione.In ordine alla prescrizione dei ratei di pensione occorre distin-guere fra ratei liquidati dalla cassa e ratei non liquidati; ciò per-ché l’art. 2948, n. 4 cod. civ. (che assoggetta al termine di pre-scrizione di cinque anni le prestazioni periodiche con scaden-za ad un anno o inferiore) presuppone (non diversamente dal-l’art. 129, comma 1, del rdl n. 1827/35, che prevede, egualetermine di prescrizione, nel regime dell’assicurazione generaleobbligatoria gestita dall’Inps, per le rate di pensione non ri-scosse, con decorrenza dalla loro scadenza) la liquidità e l’esi-gibilità del credito, e cioè che questo, una volta scaduto, siastato messo a disposizione del creditore, il quale possa quindiriscuoterlo (è il caso delle rate di pensione liquidate dalla cassaforense ma non riscosse dal pensionato). Con riguardo ai rateidi pensione non esigibili in quanto non ancora liquidati dallacassa, non si applica invece la prescrizione quinquennale di cuialle sopraindicate norme ma l’ordinaria prescrizione decenna-le prevista dall’art. 2946 cod. civ., quale prescrizione concer-nente la prestazione pensionistica nella sua globalità ed inte-rezza, di cui i ratei di pensione non liquidi e non esigibili rap-presentano una frazione ancora non individuata (oltre alla ri-portata sentenza, ed alla giurisprudenza richiamata in motiva-zione, conf. Cass. 5.4.1996, n. 3180, Foro it., Rep. 1996, vo-ce Avvocato, n. 106).In dottrina, L. CARBONE, Tutela previdenziale dei liberiprofessionisti, UTET, Torino, 1998, 229 ss.

l.c.

Nessun beneficio, nella Previdenza Forense,per il lavoro usurante

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80 LA PREVIDENZA FORENSE

Previdenzaforense

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il motivo principale dell’appello proposto,la parte ricorrente chiede la riforma della senten-za impugnata, assumendo l’erronea applicazioneal caso dell’art. 2 L. 2803.1991 n. 120 da partedel Pretore.L’appello è fondato.Infatti, premesso che la pensione forense vieneacquisita al contestuale verificarsi di due elementi(65 anni di età ed almeno 30 anni di iscrizioneall'Ente), deve rilevarsi che il Pretore ha accoltola domanda del ricorrente sulla base del presup-posto che nel caso in questione il requisito del-l’età fosse integrato in conseguenza della spet-tanza al Quagliano, in quanto non vedente, dellacontribuzione figurativa prevista dall’art. 2 L.28.03.1991 n. 120.Ciò in quanto tale disposizione sarebbe applica-bile indistintamente a tutti i lavoratori (dipen-denti ed autonomi).In realtà, la normativa citata, che prevede il bene-ficio di quattro mesi di contribuzione figurativaper ogni anno di servizio in ragione del carattereparticolarmente usurante dell’attività lavorativaprestata da persona priva di vista, riguarda unica-mente i ciechi dipendenti da pubbliche ammini-strazioni, come può chiaramente desumersi dalsuo inserimento all’interno di una legge espres-samente limitata a tale ambito.Ciò risulta confermato pure dal richiamo che ladetta disposizione fa all’attesa riforma del sistemapensionistico, da intendersi evidentemente comesistema pensionistico del lavoro dipendente, es-sendo stato infatti riformato quello forense conla legge 576/80.Né, d’altronde, potrebbe ritenersi estensibile lanormativa in questione, dettata per il lavoro pre-stato dai ciechi alle dipendenze di pubbliche am-ministrazioni, a rapporti di lavoro autonomo,stante i precisi caratteri distintivi tra le due cate-gorie di attività e l’esistenza di uno specifico si-stema pensionistico forense.Del resto, la stessa Corte Costituzionale ha più

volte ribadito la piena legittimità del diverso trat-tamento previdenziale, a parità di condizioni, tralavoratori e autonomi e lavoratori dipendenti.Conseguentemente, l’appello deve essere accoltoe rigettata la domanda del Quagliano.

Nota(1) Requisito comune a tutte le prestazioni erogate dallecasse di previdenza dei liberi professionisti (ma anche del si-stema dell’assicurazione generale obbligatoria) è quellocontributivo; cioè il diritto alle varie prestazioni è subordi-nato, tra l’altro, al versamento alla cassa categoriale di con-tributi previdenziali per un numero di anni che varia a se-condo della prestazione richiesta (nelle previdenze catego-riali non si applica il principio di automatismo delle presta-zioni previdenziali di cui all’art. 2116 cod. civ.).Per la determinazione dell’anzianità contributiva ai fini delperfezionamento dei requisiti per il diritto alle varie presta-zioni, si fa riferimento ad annualità intere non computan-dosi le frazioni di anno (il riferimento «all’anno» ai fini delcomputo dell’anzianità contributiva differenzia il regimeprevidenziale dei liberi professionisti, sia dal regime dell’as-sicurazione generale obbligatoria, dove per il diritto alleprestazioni l’anzianità contributiva è ragguagliata a «setti-mane», sia dal sistema previdenziale dei pubblici dipendentidove il ragguaglio è al «mese», sia pure con le attenuazionidi cui al comma 1, dell’art. 59 della l. n. 449/97.Non sono previsti, nelle previdenze categoriali, particolarieventi in presenza dei quali l’anzianità contributiva è «ac-cresciuta» ai fini della pensione (fanno eccezione i notai, peri quali l’art. 13 del regolamento delle prestazioni prevedeun «aumento» dell’anzianità contributiva ai fini della pen-sione per le benemerenze acquisite in occasione di campa-gne di guerra o benemerenze militari).Non si applica, quindi, nella previdenza forense (e nelleprevidenze categoriali) l’istituto della contribuzione figura-tiva o fittizia (vigente nell’assicurazione generale obbligato-ria) che consentirebbe al professionista la copertura assicu-rativa (o l’incremento dell’anzianità contributiva) con one-re a carico dello Stato, anche di quei periodi in cui per parti-colari eventi (es. malattia) non viene esplicata attività pro-fessionale con relativa produzione reddituale (in dottrina,L. CARBONE, La tutela previdenziale dei liberi professio-nisti, UTET, Torino, 1998, 18 ss.).Ne consegue che non spetta all’iscritto alla cassa forense ilbeneficio della contribuzione figurativa, poiché questo be-neficio spetta solo ai lavoratori dipendenti (Cfr. Pret. Firen-ze 11.10.1993, in Prev. forense, 1994, I 32). «Giustamen-te», pertanto, la riportata sentenza ha «negato» il beneficiodella contribuzione figurativa di cui all’art. 2 della l. n.120/91 all’avvocato non vedente.

l.c.

PRETORE TARANTOSezione lavoro, ordinanza 10.2.1999Est. Magazzino, Simonetti (in proprio) c. CassaNazionale Previdenza Forense (Avv. Altamura

Avvocato - Previdenza - Contributi - Ri-scossione a mezzo ruoli - Sopravvenutaprivatizzazione della Cassa - Irrilevanza.

Avvocato - Previdenza - Contributi - Ri-

scossione a mezzo ruoli esattoriali - Omes-sa notifica cartella esattoriale - Successivanotifica avviso di mora - Conseguenze.

La disposizione dell’art. 18 della l. n. 576/80,che consente alla cassa forense di riscuotere icontributi a mezzo ruoli esattoriali, non è statamodificata, né soppressa – dato il suo caratteredi specialità e mancando sia una esplicita nor-ma abrogatrice, sia palesi motivi di incompati-

La riscossione dei contributi a mezzo ruoli

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bilità con la disciplina sopravvenuta – per ef-fetto dell’art. 1 del d.lgs. 30.6.1994, n. 509,che ha disposto la trasformazione in personegiuridiche private degli enti gestori di forme ob-bligatorie di previdenza ed assistenza (1).L’omessa notifica della cartella esattoriale nonincide sulla validità dell’avviso di mora, ma silimita a consentire una contestazione dellapretesa contributiva che, non potuta fare vale-re nei termini propri, viene ad essere fatta vale-re successivamente (2).

Premesso che con ricorso ex art. 700 c.p.c., promossonei confronti della Cassa Nazionale di Previdenza Fo-rense, nonché nei confronti della SO.GE.T. S.p.A., il ri-corrente indicato ha chiesto la sospensione dell’effica-cia esecutiva dell’avviso di mora relativo al pagamentodi circa L. 33.000.000 per penalità e sanzioni afferential presunto mancato pagamento di contributi previ-denziali; ritenuta la propria competenza quale giudicedel lavoro per essere la controversia relativa ad un rap-porto previdenziale obbligatorio, e non a diritti ed ob-blighi di carattere tributario (cfr. Cass. sez. un n. 4995del 1987 e Cass. sez. un. 933/1988);rilevato che prima dell’inizio dell’esecuzione, non es-sendo possibile sospendere un processo che ancora nonpende, sussiste un’esigenza di tutela che potrebbe sod-disfarsi con la sospensione dell’esecutorietà del titolo,chiesta attraverso il rimedio cautelare atipico di cui al-l’art. 700 c.p.c., sussistendone i presupposti della sussi-diarietà e della strumentalità;considerato però insussistente, alla luce della documen-tazione prodotta, il presupposto, tipico dell’azione cau-telare, del fumus boni iuris;

OSSERVA

Il ricorso deve essere rigettato nel merito per la prelimi-nare ed assorbente ragione che alla luce di una cogni-zione sommaria la domanda del ricorrente appareinfondata.Innanzitutto non merita accoglimento la deduzione delricorrente dell’avvenuta prescrizione decennale (ai sen-si dell’art. 19 L. 576/80, di riforma del sistema previ-denziale forense) del diritto alla riscossione dei contri-buti previdenziali perché afferenti a periodi anteceden-ti il 1988: dagli avvisi di mora notificati dalla SO.GE.T.in data 1.10.98, risulta che le somme dovute riguarda-no solo il periodo 1991/1997 e pertanto sono ancoraesigibili.È infondata la censura del ricorrente relativa alla prete-sa illegittimità costituzionale delle modalità di riscos-sione dei contributi previste dalla legge citata, come an-che quella relativa alla asserita inapplicabilità di questea seguito della trasformazione della Cassa in fondazio-ne di diritto privato.Infatti la Corte Costituzionale con sentenza n. 372 del1997 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.18, 6° comma, L. 20 settembre 1980 n. 576, nella par-te in cui, rinviando alle norme previste per la riscossio-ne delle imposte dirette, non consente all’autorità giu-

diziaria ordinaria – nell’ipotesi in cui il debitore conte-sta l’esistenza o l’entità del credito – di sospendere l’e-secuzione dei ruoli esattoriali relativi ad entrate di na-tura non tributaria (1); pertanto, fermo il principio cheogni controversia concernente la riscossione dei detticontributi appartiene alla giurisdizione del giudice or-dinario, anche in relazione all’esercizio del potere cau-telare, la corte in sostanza ha voluto affermare che il ri-chiamo dell’art. 18 alle norme previste per la riscossio-ne delle imposte dirette opera limitatamente alle dispo-sizioni che regolano le modalità di riscossione, ma nonper quelle disciplinanti il regime delle opposizioni e del-le sospensioni e le relative competenze.Infatti, il divieto di proporre le opposizioni degli artt.615 e 617 c.p.c. e l’attribuzione all’intendente di finan-za – in via esclusiva – del potere di sospendere la proce-dura su istanza del contribuente (artt. 53 e 54 delD.P.R. 602/1973) sono disposizioni di carattere pecu-liare che traggono giustificazione dalla natura tributa-ria dei crediti portati ad esecuzione (imposte sui reddi-ti). Quindi la Cassa può agire in base all’art. 18, ossiariscuotere i contributi insoluti a mezzo di ruoli da essacompilati e resi esecutivi dall’intendente di finanzacompetente e da porre in riscossione secondo le normepreviste dal D.P.R. 603/1973; inoltre la disposizionedell’art. 18 non è stata modificata dalla successiva l. 11settembre 1992 n. 141, contenente modifiche e inte-grazioni alla legge 576/80, né può ritenersi soppressa –dato il suo carattere di specialità e mancando sia unaesplicita norma abrogatrice, sia palesi motivi di incom-patibilità con la disciplina sopravvenuta – per effettodell’art. D. Leg. 30.6.1994 n. 509, che ha disposto latrasformazione in persone giuridiche private degli entigestori di forme obbligatorie di previdenza ed assisten-za (2). In ordine alla lamentata illegittimità della pro-cedura esattoriale per la mancata notificazione, ante-riormente a quella degli avvisi di mora, delle cartelleesattoriali di cui all’art. 25 del D.P.R. 602/1973, pre-messo che l’art. 30 del D.P.R. citato prevede nell’ipotesidi omessa notifica della cartella di pagamento che l’in-dennità di mora decorra solo dai cinque giorni successi-vi alla notifica dell’avviso di mora, e premesso altresìche gli artt. 45 e 46 si limitano, quale condizione di le-gittimità della riscossione coattiva, a prevedere la solanotifica dell’avviso di mora, si ritiene di condividerel’orientamento giurisprudenziale predominante (se purnon assolutamente pacifico), in materia di procedimen-to tributario, secondo il quale la notifica del solo avvisodi mora non determina l’illegittimità della riscossione,deducendosi tale tesi dall’art. D.P.R. n. 636 del 1972, ilquale, nel prevedere l’opposizione nei confronti dell’av-viso di mora, stabilisce che il ricorso è ammesso, permotivi diversi da quelli relativi a vizi suoi propri, sol-tanto se tale atto non sia stato preceduto dalla notifica-zione dell’avviso di accertamento o dell’avviso di liqui-dazione d’imposta o del provvedimento che irroga lasanzione.Da tale norma, risulta evidente che l’omessa notificanon incide sulla validità dell’avviso di mora, ma si limi-ta a consentire una contestazione della pretesa tributa-ria che, non potuta far valere nei termini propri, viene

81LA PREVIDENZA FORENSE

Previdenzaforense

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82 LA PREVIDENZA FORENSE

Previdenzaforense

ad essere fatta valere successivamente (Cfr. Cass. sez.un. 1455/1993 e Cass. 9553/1993).Pertanto si ritiene che non abbia pregio la censuramossa dal ricorrente, potendosi far valere una eventua-le illegittimità della procedura esecutiva in sede di op-posizione all’esecuzione e non contestandosi in ricorsoil fatto che le somme siano effettivamente dovute.Infine, in merito alla contestazione dell’entità del con-dono applicato ai sensi della L. n. 662/1996, come giàaffermato dall’ordinanza del pretore di Taranto d.ssaBorrelli emessa in data 28.4.98 nel procedimento n.6321/98 avente il medesimo oggetto, non appare fon-data la questione di legittimità costituzionale così comeprospettata dal ricorrente.La suddetta normativa esclude dal condono i creditiper sanzioni già maturati e scaduti alla data della suaentrata in vigore e si ritiene ragionevole e non arbitra-rio il criterio scelto del legislatore, ai fini di determinarel’ambito necessariamente predefinito della sanatoria,di includervi solo i crediti per sanzioni non scaduti,cioè quelli eventualmente ancora «dubbi» in sede am-ministrativa.Si sottolinea inoltre che la somma per la quale il ricor-rente ha chiesto il condono è esigua rispetto all’am-montare complessivo della pretesa creditoria, e se an-che si potesse condividere la questione di legittimitàcostituzionale così come prospettata, il fumus boni iu-ris non riguarderebbe l’intera domanda.In definitiva, alla luce di tutte le sopra esposte conside-razioni, il ricorso deve essere rigettato. La natura dellaquestione trattata giustifica l’integrale compensazionedelle spese.

NOTA

(1-2)I. – Con la riportata ordinanza il Pretore di Taranto ha affrontatola problematica della riscossione dei contributi da parte della Cas-sa a mezzo ruoli esattoriali e la «permanenza» in capo alla Cassadel potere di fare ricorso al ruolo esattoriale dopo la privatizzazio-ne ex d.lgs. n. 506 del 1994 (in dottrina, sulla tutela dei dirittinelle previdenze categoriali, L. CARBONE, La tutela previden-ziale dei liberi professionisti, UTET, Torino, 1998, 379 ss.).In ordine al «potere» della cassa di fare ricorso al ruolo esattoriale,occorre evidenziare come l’art. 1, comma 3, e l’art. 3, comma 4,del d.lgs. n. 509 del 1994 prevedono che all’atto della trasforma-zione in associazione o fondazione dell’ente privatizzato, conti-nuerà ad operare la disciplina della contribuzione previdenzialeprevista in materia dai singoli ordinamenti (obbligo confermatodalla Corte costituzionale con sentenza 18.7.1997, n. 248, in Fo-ro it., 1997, I, 2755, in cui si afferma che «l’obbligo contributivocostituisce un corollario della rilevanza pubblicistica dell’inaltera-to fine previdenziale»; conf. anche Pret. Roma 22.6.1998, inPrev. forense, 1999, 1, 73).Anche per quanto riguarda la contribuzione dovuta dagli iscritti,non si pongono, quindi, particolari problemi, prevedendo il de-creto legislativo sulla privatizzazione (n. 509 del 1994, ma ancheil successivo n. 103 del 1996) la obbligatorietà della contribuzio-ne per gli iscritti.Pertanto, in ordine alla persistenza in capo agli enti privatizzati,del potere impositivo, di controllo e sanzionatorio, oltre che delricorso al ruolo esattoriale, la soluzione non può che essere positi-va, nonostante la natura della fondazione o dell’associazione. Ciòin quanto vi è una riserva di legge che attribuisce agli enti privatiz-zati gli stessi poteri (e doveri) in tema di iscrizione, contribuzionee prestazioni.Il potere impositivo in materia di contribuzione (e di fare ricorso

al ruolo esattoriale per la riscossione) è stato, quindi, conservatoagli enti privatizzati, in quanto altrimenti non avrebbe senso laprevisione della obbligatoria iscrizione e contribuzione. Del resto,poiché la funzione dei contribuzione previdenziali rimane quelladi fornire agli enti previdenziali, anche se privatizzati, i principalimezzi necessari alla realizzazione dei compiti loro affidati dallalegge per il soddisfacimento di interessi pubblici, è evidente la«necessità» del mantenimento, per la realizzazione del fine pub-blicistico, dei sistemi previsti dai singoli ordinamenti per la riscos-sione dei contributi. Aggiungasi che tali enti, al di là della forma«privata» continuano a gestire servizi – e ad esercitare poteri – dinatura pubblica, e che l’art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995ha conferito agli enti privatizzati potestà regolamentare in ordinealla modulazione dell’obbligo contributivo.Il «potere» degli enti previdenziali categoriali privatizzati di agirecoattivamente (anche con ruolo esattoriale) per il recupero dellacontribuzione previdenziale di competenza, è stato del resto con-fermato dalla Corte Costituzionale, oltre che con la citata senten-za n. 248/97, con le sentenze n. 239 del 18.7.1997 (Foro it.,1997, I, 2920) e n. 372 del 5.12.1997, che nel dichiarare la inco-stituzionalità dell’art. 17 l. n. 6/81 (per la previdenza degli inge-gneri ed architetti) e dell’art. 18 l. n. 576/80, nella parte in cui,rinviando alle norme previste per la riscossione delle imposte di-rette, impedisce al debitore di proporre opposizione all’esecuzio-ne dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, implicitamente con-ferma il «potere» della cassa categoriale di fare ricorso al ruoloesattoriale.II. – In materia di opposizione al ruolo esattoriale, per la compe-tenza del Pretore, in funzione di giudice del lavoro, del luogo incui risiede l’attore, ai sensi dell’art. 44, comma 1, c.p.c., giurispru-denza pacifica: fra le tante, Cass. 1.2.1988, n. 933, in Prev. foren-se, 1988, 2, 27; Cass. 27.7.1984, n. 4427, Foro it., Rep. 1984,voce Professioni intellettuali, n. 97; Cass. 1.3.1983, n. 1534, Fo-ro it., 1983, I, 919.Il problema delle modalità per «fermare» l’esazione dei contributida parte della cassa, e, quindi, di sospendere la riscossione a mez-zo ruolo esattoriale, allorché il professionista deve contestare, edes. l’ammontare dei contributi iscritti a ruolo, è stato risolto dallagiurisprudenza (Corte cost. 18.7.1997, n. 239, Foro it. 1997, I,2920; id., 5.12.1997, n. 372; Cass., sez. un., 6.6.1987, n. 4995,in Giust. civ., 1987, I, 2235; Pret. Roma 16.10.1996, in Prev. fo-rense, 1997, I, 60) e dalla dottrina (L. CARBONE, In tema di so-spensione della riscossione a mezzo ruoli, di ricorsi amministrativied azione giudiziaria nella obbligazione contributiva della previ-denza forense, in Prev. forense, 1987, 4, 24; id., La tutela previ-denziale dei liberi professionisti, cit. 398 s.s.), nel senso dellacompetenza del giudice ordinario (e non della Intendenza di Fi-nanza, o della Commissione tributaria) per la sospensione delruolo esattoriale, anche attraverso lo strumento dell’art. 700c.p.c.III. – Sull’omessa notifica della cartella esattoriale, e successivanotifica dell’avviso di mora (e relative conseguenze), non consta-no precedenti specifici per quanto riguarda la previdenza forense.

(1) In proposito va sottolineato che la Corte Costituzionale nellasent. n. 318/1995 aveva per la prima volta affermato il principiocon riferimento alla disciplina sulla riscossione dei crediti dell’En-te Autonomo Acquedotto Pugliese, e se successivamente in unprimo momento (sent. n. 437/1995) aveva dichiarato l’infonda-tezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli delnuovo codice della strada che rinviavano agli artt. 53 e 54 delD.P.R. 602/1973, perché «per effetto della sentenza n. 318 del1995 il giudice ordinario può sospendere l’esecuzione dei ruolirelativi ad entrate di natura tributaria, in riferimento agli artt. 3,24 e 113 Cost.*, ha in un secondo momento ritenuto di dover divolta in volta intervenire, verificandone i presupposti, con senten-za che dichiara l’illegittimità delle norme di rinvio (così la sent. n.239 del 1997 relativa alla disciplina dei contributi dovuti alla Cas-sa nazionale di previdenza e assistenza per ingegneri ed architetti;la sentenza, sopra citata, n. 372/1997; la sent. n. 26 del 1998 sul-la disciplina relativa ai contributi per opere pubbliche di bonifica).(2) Sul punto, analogamente, cfr. Pret. Napoli, ord. 3.6.97.

l.c

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83LA PREVIDENZA FORENSE

Previdenzaforense

Il pensionato di vecchiaia puoÕ ricongiungere

TRIBUNALE DI NAPOLISezione Lavoro – 20 novembre 1998Est. Arienzo – Cassa Nazionale di Previdenza eAssistenza Forense (avv. Ingangi) c. Montagna(avv. Ioima)

Avvocato – Previdenza – Pensionato di vec-chiaia – Diritto alla ricongiunzione – Sus-siste(artt. 1 L. 5 marzo 1990, n. 45)

L’avvocato titolare di pensione di vecchiaia hadiritto ad ottenere la ricongiunzione presso laCassa forense, a sensi della L. 45/1990, dei pe-riodi di contribuzione accreditati in suo favorepresso altre forme obbligatorie di previdenzaper lavoratori dipendenti o autonomi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 6.3.1995 dinanzial Pretore di Napoli, in funzione di giudice dellavoro, l’avv. Paolo Montagna, iscritto all’Albodegli Avvocati di Napoli ed alla Cassa di Previ-denza e di Assistenza dal 1957, chiedeva la ri-congiunzione del periodo assicurativo, antece-dente all’iscrizione alla Cassa, dal 1.11.1943 al30.6.1946, relativo al rapporto di lavoro subor-dinato intercorso, per il medesimo periodo, conla Gaslini S.A., invocando all’uopo l’applicazio-ne della legge 5.3.1990 n. 45 e riferendo che l’i-stanza era stata rigettata sia dalla Giunta Esecu-tiva, sia dal Consiglio di Amministrazione del-l’ente, a seguito di ricorso presentato avverso ladecisione della prima.Costituitosi il contraddittorio, la Cassa contesta-va il fondamento della pretesa, chiedendo il ri-getto del ricorso introduttivo.La causa veniva decisa con sentenza del12.3.1996, con la quale, in accoglimento delladomanda, veniva dichiarato il diritto dell’istantealla ricongiunzione dei periodi di contribuzione,maturati rispettivamente presso la gestione INPSquale lavoratore dipendente e presso la Cassa –quest’ultimo ancora in corso – con condanna del-l’ente convenuto al pagamento delle spese di lite.Avverso detta decisione interponeva gravame laCassa di Previdenza ed Assistenza, con atto de-positato il 27.6.1996, deducendo che erronea-mente la facoltà di ricongiunzione dei periodi dicontribuzione maturati presso istituti previden-ziali diversi dall’ente previdenziale professionaleera stata ritenuta dal primo giudice applicabile inmaniera generalizzata, per tutti i tipi di pensio-ne, essendo, al contrario, concessa la stessa soloin presenza di determinati requisiti previsti dallanormativa di cui alla legge 5.3.1990 n. 45 e, per

i liberi professionisti, solo in ipotesi di titolarità,da parte dei medesimi, di pensione di anzianità;rilevando come una tale interpretazione trovassefondamento nella formulazione dell’art. 1 dellalegge citata, che, dopo aver preso in considera-zione diverse ipotesi nelle quali può trovarsi ilprofessionista che richieda la ricongiunzione, al5° comma determina “la specifica ipotesi nellaquale è dato esercitare la facoltà in questione e lemodalità di sua estrinsecazione”, stabilendo chela facoltà prevista dal 2° comma è concessa solonel caso in cui il libero professionista goda dellaerogazione di pensione di anzianità; osservando,infine, che tale impostazione trovava riscontronella interpretazione fornita dalla circolare in-terpretativa n. 71/91 del competente Ministerodel Lavoro e della Previdenza Sociale.Sulla base di tali argomentazioni e deduzioni, laCassa chiedeva che, in accoglimento del grava-me, fosse dichiarata l’inammissibilità della do-manda, o, comunque, la sua infondatezza nelmerito, con ogni conseguenziale provvedimentodi legge.Ricostituitosi il contraddittorio,il montagna siopponeva a quanto dedotto nei motivi di appel-lo, chiedendo la conferma della impugnata deci-sione. Depositate note autorizzate da parte del-l’appellato, la causa veniva discussa e decisa al-l’odierna udienza come da dispositivo in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’appello è infondato e va, pertanto, rigettato.Osserva il Collegio che le ipotesi di cui ai com-mi 1 e 2 dell’art. 1 della legge n. 45/90 si riferi-scono in maniera generalizzata alle ipotesi di ri-congiunzione, ai fini del diritto e della misura diun’unica pensione, di periodi di contribuzionematurati in precedenza dal lavoratore subordi-nato od autonomo presso enti previdenziali perliberi professionisti e di periodi contributivi ma-turati dal libero professionista presso fondi diprevidenza per lavoratori dipendenti od auto-nomi. Nella specie, non vi è dubbio che la fatti-specie trovi inquadramento in tale seconda ipo-tesi normativa, che, come detto, contrariamen-te a quanto assume parte appellante, non preve-de limitazioni di sorta alla facoltà del richieden-te di ottenere la ricongiunzione ivi prevista nel-la gestione previdenziale cui risulta iscritto almomento della istanza. Le limitazioni dedottedall’appellante, invero, non si rinvengono nénella formulazione dei detti due commi, né neisuccessivi, che fanno riferimento a situazionidifferenziate, prevedendosi l’ipotesi di ricon-giunzione di periodi di contribuzione presso di-verse gestioni previdenziali di liberi professioni-

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84 LA PREVIDENZA FORENSE

Previdenzaforense

sti (3° comma), ovvero la possibilità, dopo ilraggiungimento dell’età pensionabile, di ricon-giunzione, in via alternativa anche presso ge-stione diversa da quella presso la quale l’iscri-zione è in atto, a condizione che presso la primasi siano maturati “almeno dieci anni di contri-buzione continuativa in regime obbligatorio inrelazione ad attività effettivamente esercitata”(comma 4°), o, infine, la possibilità, per il liberoprofessionista, che goda di pensione di anzia-nità, di ottenere dall’ente erogatore un supple-mento di pensione, per periodi di contribuzio-ne successivamente maturati, purchè la doman-da sia inoltrata entro l’anno dalla cessazione delrapporto del rapporto assicurativo che ha datoorigine alla contribuzione che si intende riunifi-care. Dalla disamina dell’articolo appare chiarala volontà di considerare in maniera diversificataogni possibile situazione che possa dar luogo aricongiunzioni contributive, prevedendo perciascuna, nell’ambito del relativo comma, leeventuali limitazioni ed esclusioni, non estensi-bili al di là della ipotesi in esso prevista. Peral-tro, non può non rilevarsi che la ipotesi di cui al2° comma, che si attaglia alla fattispecie esami-nata, riguarda la ricongiunzione di precedenteperiodo contributivo maturato presso diversofondo previdenziale nel periodo di espletamen-to di lavoro autonomo o, come nella specie, dinatura subordinata, laddove il 5° comma disci-plina la ricongiunzione di periodi contributivimaturati successivamente dal libero professioni-sta, al diverso fine del supplemento di pensionesul trattamento di pensione di anzianità già ero-gato da altro fondo previdenziale.Sussistono nella specie le condizioni, previste invia alternativa, per potere beneficiare della fa-coltà di ricongiunzione, e cioè: periodo assicu-rativo complessivo (ricomprendente anche i pe-riodi ricongiunti) non inferiore a 35 anni, oraggiungimento dell’età massima per il colloca-mento a riposo, ovvero sussistenza dei requisitiper la liquidazione della pensione di inabilità odi invalidità.Infine, va considerato che anche la circolare delMinistero del Lavoro e Previdenza sociale71/91, richiamata dall’appellante a sostegnodella correttezza della interpretazione invocatadella normativa più volte richiamata, non puòessere ritenuta decisiva ai fini voluti, ma anziconforta vieppiù la diversa impostazione deli-neata nella sentenza di primo grado e in tale se-de confermata. La stessa, infatti, prevede in ma-niera distinta l’ipotesi di cui al comma 5° qualeulteriore fattispecie di ricongiunzione in fun-zione della differente finalità di ottenere unsupplemento di pensione di anzianità già eroga-ta, cumulando periodi contributivi ulteriori,maturati presso la gestione previdenziale dei li-beri professionisti, presso la quale sia cessata l’i-scrizione da non più di un anno dalla domanda

(v. riferimento nella circolare richiamata alla ge-stione per liberi professionisti alla quale “si èstati iscritti”). E’ evidente, allora, l’assolutaininfluenza – in rapporto a fattispecie diverse daquella ivi considerata – del richiamo operato nelcomma 5° alla pensione di anzianità, da inten-dersi, come precisato nella circolare, quale con-cetto di stretta interpretazione, non nel sensoritenuto dall’appellante, bensì nel senso dellanecessità di individuazione dei pensionati di an-zianità beneficiari della norma nei soggetti cuila pensione sia stata riconosciuta, a detto speci-fico titolo, da parte delle gestioni di previdenzail cui ordinamento espressamente annovera, trale diverse prestazioni pensionistiche, quella dianzianità. Tale specificazione, invero, attieneunicamente all’ipotesi considerata e non assumecertamente ulteriore funzione esplicativa dell’a-rea di applicabilità delle ipotesi contemplate neiprecedenti commi, tenuto conto, per quantosopra precisato in relazione al contenuto stessodella circolare, anche della riferibilità delle ipo-tesi di supplemento di pensioni di anzianità asoggetti che, diversamente dall’appellato, sianonon più iscritti presso la gestione previdenzialedei liberi professionisti.Le svolte argomentazioni inducono alla confer-ma della decisione oggetto del gravame. Le spe-se di lite del presente grado seguono la soccom-benza dell’appellante e si liquidano come da di-spositivo.

NOTA

La sentenza sopra riportata conferma l’interpretazioneche il primo giudice ha dato dell’art. 1 della legge 45/90,interpretazione con la quale l’estensore della presente no-ta non può che trovarsi pienamente d’accordo.L’interpretazione restrittiva che della legge di cui trattasiha dato a suo tempo la Cassa è stata probabilmente detta-ta da un eccesso di prudenza.Non avrebbe avuto alcun senso, infatti, prevedere per isoli professionisti che siano titolari di pensione di anzia-nità la possibilità di ricongiungere i periodi contributiviaccreditati per periodi anteriori al pensionamento pressoaltre forme di previdenza per lavoratori autonomi o di-pendenti, non consentendo tale facoltà a chi sia titolare dipensione di vecchiaia, di invalidità o di inabilità.Una siffatta restrittiva interpretazione sarebbe stata, inogni caso, contraria ai principi informatori della legge45/90 tendenti, com’è noto, ad evitare che versamenticontributivi, anche volontari, potessero rimanere infrut-tuosi e, nella maggior parte dei casi, senza neppure lapossibilità per l’interessato di richiederne la restituzione.D’altra parte, analizzando anche letteralmente l’art. 1della legge 45, non è dato pervenire ad altra interpreta-zione. La specificazione contenuta nel 5° comma del det-to articolo, infatti, si è resa necessaria data la particolarenatura della pensione di anzianità e riguarda, inoltre, soloi casi di ricongiunzione di periodi contributivi maturatisuccessivamente al pensionamento.

r.r.

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Caro Direttoreho letto con piacere – e conovvio interesse – il Tuo artico-lo titolato «Una battaglia vin-ta per la nostra autonomia»pubblicato sul n. 1/99 dellarivista.Mi spiace però che non sia sta-to documentato e neppure ci-tato l’intervento immediatoche l’ANF svolge nei confron-ti del Ministro Visco a soste-gno della posizione assunta inquella vicenda dagli organismidella nostra Cassa Nazionale.Ti allego copia della mia del21 dicembre al Ministro Vi-sco, della quale feci avere con-testuale copia per conoscenzaanche al Presidente De Tilla.

Sergio Paparo

Sergio Paparo, Segretario del-l’Associazione Nazionale Fo-rense, ha ragione di lamentarsiche il comunicato dell’Associa-zione di protesta per la minac-ciata unificazione della di-chiarazione dei redditi e dellariscossione dei contributi nonsia stato pubblicato.È accaduto che siano stati pub-blicati i comunicati trasmessialla rivista e tra essi, per qual-che disguido all’interno dellaCassa, non è pervenuto quellodell’A.N.F.Ne chiediamo scusa e cerchia-mo di fare ammenda, pubbli-cando ora la lettera del Segre-tario di A.N.F. inviata al Mi-nistro delle Finanze.

* * *

Egregio Signor Ministroin merito all’eventuale inclu-sione degli enti previdenzialiprivatizzati – ed in particolare

della Cassa Nazionale di Pre-videnza ed Assistenza Forense– nel decreto ministeriale pre-visto dall’art. 10 del decretolegislativo 241/1997 cheprospetta l’esazione dei con-tributi previdenziali da partedell’amministrazione finan-ziaria, devo manifestarle l’as-soluta contrarietà dell’Asso-ciazione Nazionale Forense,che mi onoro di rappresenta-re.Nel dichiararle la totale con-divisione delle perplessità giàespresse in merito dagli orga-ni della Cassa Nazionale diPrevidenza ed Assistenza Fo-rense, La invito a voler inter-venire con la Sua autorevolez-za onde impedire che sia rea-lizzata quell’ipotesi, avversola quale si imporrebbe – comenecessaria difesa dell’autono-mia del sistema previdenzialedegli avvocati italiani – la piùferma e risoluta protesta e lamobilitazione dell’intera cate-goria.

* * *

La buona saluteattuale e le

preoccupazioni per il futuro

Nell’articolo del Settembre1998, che mi è pervenuto so-lo adesso, rilevo che «le Casseprofessionali versano ottimasalute potendo mantenere gliimpegni per i prossimitrent’anni». Però dovrestegentilmente spiegare al lettorecome mai «ad avvocati» chehanno superato i settantanni,e che non possono più pro-durre reddito di sorta, si dia

attualmente una pensione dicinquantamila lire al giorno, opoco più (cioè di lire1.633.000 al mese)?Meno di quanto si dà ad unmanovale!Penso che risponderete sullanostra pubblicazione per dir-mi cosa avete fatto, Voi delConsiglio di Amministrazionedella Cassa, per cancellare su-bito (e non fra dieci o più an-ni, quando questi colleghi conprobabilità non ci sarannopiù), questa vergogna che og-gi ricade su tutta la nostraclasse forense!

Cappuccio

Come si è cercato più volte dichiarire in questa rivista, inun ente previdenziale è necessa-rio distinguere i bilanci di eser-cizio, relativi a ciascun anno, ei bilanci tecnici, che guardanoal futuro con previsioni di ca-rattere attuariale.I bilanci di esercizio della no-stra Cassa sono buoni ed è giu-sto perciò dire che essa gode buo-na salute.I bilanci attuariali (e le valu-tazioni degli economisti, vedilo scritto «A colloquio con Ca-stellino» in questo stesso nume-ro della Rivista) indicano unfuturo peggioramento degliequilibri finanziari.Per prevenire future difficoltàfinanziarie, è necessario, per-tanto, programmare fin d’orauna graduale riduzione dellepensioni.Così stando le cose, sarebbe deltutto illogico e contrario adequità aumentare le pensionivecchie.A proposito delle vecchie pensio-ni, invitiamo il collega Cap-

85LA PREVIDENZA FORENSE

Lettere

Una protestadimenticata

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puccio a leggere la relazione delConsiglio di Amministrazionedella Cassa in merito al dise-gno di legge «Preioni» (v. Prev.Forense n. 4/98, pag. 47 esegg.), evidentemente sfuggitaalla sua attenzione.Nella relazione, è spiegato, tral’altro, che i «vecchi» pensiona-ti prendono una pensione moltopiù elevata di quanto giustifi-cherebbero i contributi pagati.In passato, cioè, si pagava benpoco di contributi: non è nep-pure equo, perciò, elevare le vec-chie pensioni utilizzando i con-tributi pagati agli iscritti «at-tivi» di adesso.

* * *

Con mia precedente letteraavevo chiesto dei chiarimentiin ordine alla proposta delComitato dei delegati e rece-pita nel disegno di legge «Ma-ceratini», art. 2, che credo diavere interpretato male dicen-do che essa avrebbe risolto inmodo equo ed autenticamen-te solidaristico la vexata quae-stio della soluzione alternativache adottare in relazione allarestituzione dei contributi neicontributi della categoria diavvocati in età avanzata, i qua-li per tardività dell’iscrizionealla Cassa non potranno ma-turare il diritto al trattamentopensionistico, pur in costanzadi attività lavorativa e di rego-lare contribuzione alla Cassa.Leggendo a pag. 45 della«Previdenza Forense» n. 3Luglio-Sett. ’98 mi accorgo,infatti, di avere erroneamenteinterpretato l’art. 2 della cita-ta proposta, nel senso che ladecantata innovazione fa rife-rimento a coloro che abbianoraggiunto la rispettabile età dianni 75, prevedendo la risolu-zione ex lege del rapportoprevidenziale, con tutto quelche segue.Ma allora siamo al punto dipartenza! Ho avuto occasionedi manifestare in precedenzala mia critica ed il netto dis-senso ad una siffatta innova-zione, che peraltro non è af-

fatto nuova perché è questio-ne dibattuta da anni, in consi-derazione del fatto che il det-to limite d’età è troppo eleva-to anagraficamente parlandoper l’erogazione della c.d.pensione «contributiva», chein ogni caso dovrebbe rientra-re nella libera scelta dell’inte-ressato e non già, come pare,essere imposta d’imperio perlegge, e non in alternativa alrimborso dei contributi percoloro che abbiano maturatopiù di 10 anni di contribuzio-ne. – Avevo perciò propostodi abbassare detto limite d’etàa non più degli anni 72, mapare che Comitato dei Dele-gati non abbia orecchi per in-tendere. Il che a mio parere ein patente contraddizione conil c.d. principio solidaristicosbandierato ad ogni piè so-spinto nelle posizioni ufficialidella Cassa, al punto da ero-gare un assegno di maternitàalle colleghe madri, con unaequiparazione, che reputo deltutto impropria, alle lavoratri-ci madri dipendenti da azien-de sia pubbliche che private. –Ma questo principio dovrebbevalere, credo a maggior ragio-ne, nei confronti dei colleghianziani che, non senza note-voli sacrifici personali, conti-nuano a lavorare, pagando re-golarmente le «salate» tasse econtribuendo anche a che laCassa corrisponda detto asse-gno di maternità alle colleghepuerpere, le quali, si presume,siano in giovane età, il chenon impedisce loro di conti-nuare a lavorare malgrado lamaternità. E le quali, se hannoscelto di esercitare la profes-sione e, nel contempo, di nonrinunciare alle gioie della ma-ternità, scelta certo legittima,è affar loro e non sono certoio a dover contribuire ad alle-viare qualche disagio che talescelta comporta. – Mi pareuna situazione paradossale,per non dire scandalosa, checonfligge in modo stridentecon quella sopra delineata.A scanso di equivoci devo direche non ho assolutamente

nulla da obiettare alle colle-ghe madri, ma la mia vuole es-sere una critica serena e legit-tima nei confronti della politi-ca dei «due pesi e due misure»perseguita dalla Cassa, nelsenso che mentre mostra tanta«squisita» sensibilità verso lecolleghe madri, non altrettan-to dimostra verso i colleghianziani, che versano alle gio-vani colleghe madri. – E ciòsenza nemmeno considerareche esse generalmente appar-tengono a famiglie facoltosedove lavora anche il marito, eche quindi si trovano in unacondizione economica più so-lida rispetto a quei colleghianziani, che lavorano da soli eche, malgrado l’età, hanno fi-gli e famiglie da mantenere. –Concludendo queste brevinote auspico che il Comitatodei Delegati rifletta su questemie osservazioni, e che desistadal proporre l’appropriazioneche reputa «indebita», ossia il-legittima, dei contributi versa-ti, modificando con un colpodi mano la normativa vigentein ordine al diritto al rimborsodegli stessi, violando fra l’al-tro il fondamentale principiogiuridico dei c.d. diritti quesi-ti! A rigore non si tratta nem-meno, in questo caso, di ren-dere operativo il principio so-lidaristico, ma più semplice-mente di restituire agli aventidiritto i «sudati» denari cheloro appartengono e che sonostati versati alla Cassa senzamai ricevere, né attendersi al-cuna controprestazione, edunque senza causa in genera-le (qualcosa di molto simileall’indebito pagamento).Attendo una risposta chiara ecoerente senza indulgere ai so-liti «bizantinismi» di manieratanto per eludere il vero pro-blema, che invece va affronta-to con tutta serietà ed onestàintellettuale per rendere vera-mente operativo nei fatti inprincipio solidaristico nei con-fronti di tutti gli iscritti allaCassa e non soltanto nei con-fronti di taluni «privilegiati».

Vincenzo Versace

86 LA PREVIDENZA FORENSE

Previdenzaforense

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La questione della restituibi-lità dei contributi soggettivi haacquistato nuovo rilievo con lalegge 335/95 di riforma del si-stema pensionistico generale.Con questa legge, infatti, è statostabilito il principio che nessunlavoratore autonomo può esseresprovvisto di tutela previdenzia-le e, al contempo, ogni redditodi lavoro autonomo costituisceimponibile contributivo.La restituibilità dei contributisoggettivi confligge con questoprincipio, poiché, con esso, vienemeno ogni tutela previdenzia-le: la restituzione dei contribu-ti, infatti, non può essere unaalternativa alla erogazione diuna pensione, perché cancella ilvalore previdenziale del loropagamento.È dunque necessario che laCassa conservi i contributi pa-gati dall’iscritto, che si cancel-la prima di aver maturato di-ritto a pensione, e corrispondauna pensione determinata te-nuto conto del periodo di effet-tiva e regolare iscrizione.In questo modo, si anticipa an-che una regola che, presumibil-mente, verrà applicata per laricongiunzione di diversi pe-riodi assicurativi (v. SentenzaCorte Costituzionale 5 marzo1999 n. 61 - Prev. Forense n.2/99 pagg. 64 e segg).Oltre agli iscritti che si cancel-lano dalla Cassa senza avermaturato diritto a pensione, cisono coloro che proseguono l’e-sercizio professionale oltre il65° anno di età senza aver ma-turato l’anzianità minima perla pensione di vecchiaia.Per costoro, appare equo fissareun limite di età, raggiunto ilquale cessi l’obbligo del contri-buto soggettivo ordinario e ven-ga maturato una pensione te-nuto conto dell’anzianità diiscrizione alla Cassa.Le due ipotesi indicate possonoessere disciplinate in modo si-mile, considerato che possonoentrambe essere ricondotte adun evento comune: il mancatoraggiungimento dell’anzia-nità minima per la pensione divecchiaia.

Nel caso della cancellazionedall’Albo, appare equo far at-tendere il compimento del 65°anno di età (ma il limite è darivedere); nel caso della prosecu-zione dell’attività professionale,appare equo indicare il compi-mento del 75° anno di età.Questo limite non è troppoavanzato. Infatti esso corri-sponde all’età prevista per ilpensionamento dei notai e perla cessazione dall’insegnamen-to dei docenti universitari.Inoltre, chi si iscrive alla Cassaforense in tarda età: a) o è giàpensionato per altre attività,precedentemente svolte, e alloranon ha estremo bisogno dellapensione forense; b) oppure hasvolto altre attività, senza ma-turare diritto a pensione, e al-lora può ricongiungere i diver-si periodi assicurativi e matu-rare diritto a pensione al com-pimento del 65° anno di età (opoco dopo).

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