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La prova dell’avvenuta esportazione · 1) Fattura al proprio cliente CEE non imponibile iva art....

Date post: 20-Jun-2020
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La prova dell’avvenuta esportazione Ciascuna fattura emessa non imponibile iva a norma dell’art.8 del DPR 633/72 deve trovare riscontro in un esemplare della bolletta doganale bolletta doganale idoneo a dimostrare l’uscita delle merci dal territorio comunitario
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La prova dell’avvenuta esportazione

Ciascuna fattura emessa non imponibile iva a norma dell’art.8

del DPR 633/72 deve trovare riscontro in un esemplare della

bolletta doganalebolletta doganaleidoneoa dimostrare

l’uscita delle merci dal territorio comunitario

LE COPIE DEL DAUBOLLETTA EX 1

(ESPORTAZIONE DEFINITIVA):

Esemplare 1: Viene custodito dallo Stato membro di partenzaEsemplare 2: Serve per la statistica dello Stato di partenza (Non più richiesta)Esemplare 3: Viene consegnato allo speditore

BOLLETTA T2Svizzera, Norvegia, Islanda, Liechtenstein

Esemplare n.1:Viene custodito dallo Stato membro di partenzaEsemplare n.2: serve per la statistica dello Stato di partenza (non più richiesta)Esemplare n.3:Viene consegnato allo speditoreEsemplare n.4:Viene custodito dallo Stato di destinazioneEsemplare n.5: Viene rispedito (ora in via telematica) alla Dogana di partenzaEsemplare n.7: Serve per le formalità di transito nel Paese di destinazione

L’esemplare n.3 della bolletta doganale

L’idoneo stampato della bolletta doganaleè costituito

dall’esemplare n.3riportante sul retro

il timbro tondo a calendario(noto come “visto uscire)

apposto a cura della Dogana

“Visto Uscire”

Il timbro che deve essere apposto sul retro della bolletta doganaledeve necessariamente essere:

- Un timbro rotondo- Un timbro apposto dalla Dogana

Non possono essere considerati validi per dimostrare l’uscita delle meri dallo Stato :

- Timbri rettangolari (normalmente degli spedizionieri)- La dicitura Export in rosso- La semplice dicitura merce esportata non convalidata dal timbro doganale

BOLLETTE EX1 E T2

BOLLETTA EX1

L’esemplare n.3 del DAU viene timbrato dall’ultima Dogana di confine comunitario. Sarà cura dello spedizioniere riconsegnarlo all’esportatore

BOLLETTA T2EX1 IN REGIME TIR

L’esemplare n.3 del DAU viene timbrato dalla Dogana emittente e rimesso immediatamente a disposizione dell’esportatore

RITORNO BOLLETTA DOGANALE

Il rischio per il mancato ritorno delle bollette doganali, che nell’anno 2002 ha interessato circa 450.000 operazioni, risulta particolarmente elevato in presenza di:

- Vendite EXW (franco fabbrica)Si perde il controllo della spedizione ed in particolare delle operazionidoganali

- Spedizioni via camionIl vettore molto spesso è extracomunitario e non conosce la lingua italiana e tantomeno le normative fiscali italiane.

Non si hanno strumenti idonei per ottenere il ritorno della necessariadocumentazione.

COME RIDURRE IL RISCHIO- Spostarsi su un incoterm dei gruppi C o D

- Spostarsi su un incoterm EXW sdoganato (FCA stabilimento)

- Utilizzare le bollette doganali “T2” nei casi in cui è ammesso

- Prendere gli estremi del vettore incaricato (nome del vettore e targadel mezzo di trasporto)

- Chiedere l’instradamento al vettore ed in particolare la Dogana pressola quale intende espletare le formalità di export

- Indicare nella bolletta doganale la dicitura RET-EXP con il nominativo della persona incaricata al ritiro

RITORNO BOLLETTA DOGANALE

La responsabilità dello spedizioniere per il corretto ritorno delladocumentazione doganale si prescrive in un annodall’effettuazionedell’operazione

Solamente con l’inoltro di unaraccomandatasi può interrompere laprescrizione

Si ricorda che l’esportatore risponde alla Autoritàdi controllo per 5annidalla data di effettuazione dell’operazione

PROVA EXPORT IN AMBITO UNIONE EUROPEA

L’attuale normativa in vigore nei vari Stati membri, in merito alla validità dell’esemplare n.3 dal DAU (bolletta doganale) quale prova, a carico degli esportatori, per dimostrare l’avvenuta consegna delle merci sul territorio extracomunitario, si presenta molto difforme da Paese a Paese:

1) Austria, Belgio, Francia, Grecia, Italia, Portogallo e Spagna: richiedono obbligatoriamente l’esemplare n.3 del DAU con il visto uscire apposto dalla Dogana

2) Lussemburgo e Paesi Bassi: pur non ritenendo obbligatorio l’esemplare n.3 del DAU, comunque ritengono che eventuali documenti alternativi debbano essere vistati dalla Dogana

3) Danimarca, Finlandia, Germania, Irlanda, Regno Unito e Svezia: considerano non obbligatorio l’esemplare n.3 del DAU

CANALE VERDEAll’atto della registrazione delle dichiarazioni doganali l’elaboratore completeràil messaggio di risposta con una delle seguenti sigle del circuito di controllo:

- “NC”: indica che l’ufficio non procede al controllo documentale né alla visita delle merci (Canale Verde)

- “CD”: indica che l’ufficio limita il controllo all’esame della dichiarazione presentata e della relativa documentazione allo scopo di accertare la qualità, quantità, il valore e l’origine delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l’applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti (Canale giallo). Resta ferma la facoltàdell’ufficio di estendere il controllo alla visita totale o parziale delle merci in tutti i casi di fondato sospetto, di irregolarità o di abusi.

- “VM ”: indica che, oltre al controllo documentale, l’ufficio procede alla visita totale o parziale delle merci, facendo ricorso, ove occorra, all’analisi o all’esame tecnico (Canale Rosso)

CANALE VERDE

A seguito dell’introduzione degli SCANNER potrebbe essere introdotto un quarto canale di controllo:

“CS” (controllo scanner):che si porrebbe come intermedio tra il semplice controllo documento (“CD”) e la visita fisica dei prodotti (“VM”).

Restano ovviamente da “affinare” molti aspetti operativi poiché non tutte le merci si prestano al solo controllo radiografico. Il processo di informatizzazione delle Dogane porterà inevitabilmente all’utilizzo sempre più diffuso di questo forma di controllo

VISTI SU FATTURE

LE OPERAZIONI SELEZIONATE DAL CANALE VERDE

(SIGLA NC)NON COMPORTANDO ALCUNA VERIFICA DA

PARTE DEI FUNZIONARI DOGANALIE PERTANTO

NON VERRANNO PIU’ VISTATE DA PARTE DEGLI UFFICI DOGANALI

ESPORTAZIONE A GROUPAGE

Tutte le esportazioni (normalmente di piccola entità) effettuate a mezzo groupagecomportano l’emissione di una bolletta cumulativa intestata allo spedizioniere(normalmente corriere espresso).

Quale prova dell’avvenuta esportazione il cedente italiano deve tornare in possesso della propria fattura di venditariportante gli estremi della bolletta doganale emessa ed il “visto uscire”apposto a cura della Dogana.

In alternativa si può richiedere allo spedizioniere fotocopia, fronte eretrodella bolletta doganale riportante il “visto uscire” apposto a curadella Dogana

OPERAZIONI TRIANGOLARINel caso di esportazione effettuata in triangolazione

il primo cedente nazionaledovrà comunque pretendere l’apposizione del “visto uscire”

da parte della Dogana sulla propria fattura di vendita emessa nei confronti del proprio cessionario italiano.

La fattura dovrà pertanto riportare: gli estremi della bolletta doganale emessa

(intestata al cessionario italiano) ed il timbro della Dogana

In alternativa si può richiedere al cessionario fotocopia, fronte eretrodella bolletta doganale riportante il “visto uscire” apposto a cura della Dogana

EXPORT VIA POSTA

Operazioni di esportazione:

Valore merce > € 2582: Normale bolletta doganale

Valore merce <€ 2582: Bolletta doganale Semplificata

C2/CP3- CN 22- CN 23con timbro a calendario apposto dall’ufficio PPTT quale prova dell’avvenuta esportazione

TRIANGOLAZIONI

IT2

IT1

EXTRACEEOBBLIGHI A CARICO DI IT1

1) Fattura al proprio cliente IT2 non imponibile iva art. 8 dpr 633/72 (anche se in invece di IT2 ci fosse un operatore comunitario

2) Deve conferire mandato scritto al vettore di inoltro diretto ed irrevocabile della merce nel Paese extraCee (ovvero essere mittente nel contratto di trasporto)

3) A nulla rileva il pagamento del trasporto che può essere a carico di uno qualsiasi degli operatori.

4) Quale prova dell’export dovrà essere in possesso della fattura di prima vendita vistata dalla dogana e valida ai fini del dpr 633/72. Tale fattura dovrà riportareun indirizzo estero del Paese di destino possibilmente del destinatario finale

TRIANGOLAZIONI

IT2

IT1

EXTRACEE

OBBLIGHI A CARICO DI IT2

1) Fattura non imponibile art. 8 dpr 633/72 verso il cliente extraCee.

2) Le formalità doganali devono essere fatte a nome di it2, il quale rimarrà l’unico possessore della bolletta vistata dalla dogana

TRIANGOLAZIONI

CEE

IT1

EXTRACEEConsegna delle merci sul territorio extracomunitario

1) Fattura al proprio cliente CEE non imponibile iva art. 8, lettera A, DPR 633/72

2) Deve conferire mandato scritto al vettore di inoltro diretto ed irrevocabile della merce nel Paese extraCee (ovvero essere mittente nel contratto di trasporto)

3) A nulla rileva il pagamento del trasporto che può essere a carico di uno qualsiasi degli operatori.

4) Quale prova dell’export dovrà essere in possesso della bolletta doganale di esportazione completa del visto uscire sul retro Tale fattura dovrà riportare un indirizzo estero del Paese di destino

TRIANGOLAZIONI

CEE

IT1

EXTRACEE

Consegna delle merci in Italia nei confronti del soggetto CEE

1) IT emette fattura non imponibile iva art.8, lettera B, DPR 633/72

2) Non serve alcun mandato

3) Quale prova dell’esportazione IT dovrà essere in possesso della propria fattura di vendita timbrata dalla Dogana

TRIANGOLAZIONI

EXTRACEE

IT1

CEE

NON SI REALIZZA UN’ESPORTAZIONE E NEPPURE UNO SCAMBIO INTRACOMUNITARIO

1) Nei confronti di CH viene emessa una fattura con addebito di iva (iva che diviene un costo per l’operatore CH)

CASO A: nel caso in cui CH nomini un rappresentante fiscale in Italia è possibile emettere nei confronti di questo una fattura non imponibile iva a norma dell’art. 58 della legge 427/93)

CASO B: Nel caso in cui nomini un rappresentante fiscale in EL si realizza uno scambio intracomunitario tra IT ed il R.F. di CH ed un’operazione nazionale poi tra R.F. di CH e l’operatore EL

CASO C: Nomini un rappresentante fiscale in un qualsiasi altro Stato membro si realizza una triangolazione comunitaria (IT, NL, EL)

RILASCIO DUPLICATI

I CAD ed i doganalisti in virtù della facoltà attribuitagli dall' art. 2 della Legge 25.07.2002, n°213 in materia di asseverazione dei dati, possano essi stessi, qualora dispongano di copia delle bollette, predisporre un duplicatodell'esemplare 3 del DAU relativo ad una operazione di esportazione giàconclusa ed appurata.

Tale duplicato dovrà essere presentato alla dogana ove sono state compiute in origine le formalità di esportazione accompagnato dalla prescritta documentazione necessaria al fine di consentire alla Amministrazione di apporre "a posteriori" l'attestazione di avvenuta uscita della merce dalla Comunità.

RILASCIO DUPLICATI

Per i soggetti diversi dai CAD e dagli Spedizionieri Doganali, o qualora questi stessi non abbiano a disposizione le copie delle bollette è stato previsto che il duplicato in parola sia rilasciato dall' Ufficio Doganale di esportazione sulla base dell' esemplare 1 del DAU in suo possesso.

Per l'operazione di che trattasi è stato previsto un costo pari al ristoro delle risorse impiegate

VISTO USCIREI CAD ed i doganalisti possono presentare il duplicato unitamente ad una domanda (in carta libera):

a) con richiesta di apposizione “a posteriori” del timbro di uscita sul retro dell’esemplare n.3

b) indicando i motivi per cui è richiesto il vistosulla copia dell’esemplare n.3

c) allegare i documenti obbligatori ed alternativi allegati allarichiesta comprovanti l’uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità

E’ necessaria allegare alla richiesta apposito MANDATO a procedere dell’effettivo operatore

DOCUMENTI OBBLIGATORIDOCUMENTI OBBLIGATORIa) Fattura commerciale

b) documento bancario attestante l’avvenutopagamento della vendita all’estero (escluso per le cessioni a titolo gratuito)

c) dichiarazione di avvenuto smarrimento o mancata restituzione del DAU

d) dichiarazione con cui si attesti che la merce, oggetto della dichiarazione, ha raggiunto il Paese terzo di destinazione

DOCUMENTI OBBLIGATORIDOCUMENTI OBBLIGATORI

e) via mare : copia conforme del contratto di trasporto unico a destinazione di Paese Terzo;

f) via aerea : copia conforme del contratto di trasporto unico a destinazione di Paese Terzo

g) per ferrovia , copia conforme del contratto di trasporto unico a destinazione di Paese Terzo

h) a mezzo posta : copia conforme del contratto di trasporto unico a destinazione di Paese Terzo;

ULTERIORI DOCUMENTI

Nel caso di trasporti diversi di quelli di cui ai punti precedenti oppure in caso di dubbio sull’uscita delle merci dalla UE:

1) Il CMR comprensivo dell’attestazione del vettore o suo agente di avvenuta consegna della merce a destino

2) se le formalità di uscita sono state espletate presso una Dogana Nazionale, una attestazione di avvenuta uscita della merce appositamente rilasciata, su richiesta del soggetto interessato, da parte della stessa dogana sulla base delle risultanze dei propri registri.

ULTERIORI DOCUMENTI

3) se le formalità di uscita sono state espletate presso una Dogana Comunitaria dovranno essere esibiti , alternativamente, certificati di importazione rilasciati da autorità estere, attestazioni di arrivo rilasciate dalle dogane o da altre Autorità pubbliche dello Stato Estero di destinazione della merce anche mediante annotazioni apposte al documento di trasporto;

4) altra documentazione commerciale o fiscale dalla quale si rilevino gli estremi della spedizione e l'arrivo a destinazione della merce (lettera di credito, certificato di assicurazione, certificato di controllo, certificazione sanitaria ed altro.).

ADEMPIMENTI DEGLI UFFICIL’ufficio doganale, una volta accertati i requisitie le condizioni e verificata la documentazioneallegata procederà con l’apposizione del timbro sul retro dell’esemplare n.3 del DAU

L’ufficio doganale competente dovrà inoltre riportare nella casella 44, in rosso, la dicitura duplicato nonché gli estremi della presente circolare. Nella casella D invece verrà indicato il numero ela data del protocollo di accettazione delladomanda

A tutela degli interessi fiscali verranno assicurati dagli uffici doganali controlli a campione sui duplicati emessi (sulla base delle matrici) in misura non inferiore al 10% delle richieste presentate

VERIFICHE DOGANALI

Al fine di verificare la veridicità di tale documentazione la dogana competente effettuerà a campione gli opportuni controlli avvalendosi degli accordi che la Repubblica Italianao la Comunità Europea ha concluso in materia di mutua assistenza amministrativa o di cooperazione doganale coni relativi Paesi di destinazione.

Qualora nessun accoro di mutua assistenza o di cooperazione sia stato concluso con il Paese di destinazione della merce i predetti documenti dovranno essere vistati dai predetti documenti dovranno essere vistati dai Consolati Italiani o altri entri od istituti pubblici italiani pConsolati Italiani o altri entri od istituti pubblici italiani presenti resenti presenti in tali Paesi(esempio uffici ICE)presenti in tali Paesi(esempio uffici ICE)

NOMENCLATURA COMBINATA

Con il termine “nomenclatura combinata” si intende il codicedoganale attraverso il quale sono classificati i prodotti.

Negli scambi intraCee è sempre un codice di 8 numeri

Negli scambi con l’extraCee può essere di 10 o 12 numeri

VOCE DOGANALE

Per individuare l’esatta “voce doganale” si può consultare:

- La Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (verso ottobre vengonopubblicati i codici validi per l’anno successivo)

- Il sito internet www.agenziadogane.it

- Un doganalista di fiducia

- Il software intraweb distribuito gratuitamente dalla Dogana per lacompilazione dei modelli instrastat

- La Dogana

INFORMAZIONE TARIFFARIA VINCOLANTE

La I.T.V. è un parere, relativo alla classificazione delle merci, rilasciato “ad personam” ad ogni operatore che ne faccia richiesta per i propri prodotti.

Ha validità di 6 anni a partire dalla data del suo rilascio.

La domanda di I.T.V. deve essere preventiva alla presentazione della merce in dogana.

E’ stata introdotta in Germania sin dal 1902, ma solamente con il Regolamento 1715/90è stata adottata anche in ambito Comunitario.

INFORMAZIONE TARIFFARIA VINCOLANTE

Chiunque può chiedere una I.T.V. (anche un operatore non comunitario).

Il titolare di una I.T.V., in caso sopravvenuta incompatibiltà con nuove note esplicative della nomenclatura combinata o in caso di revoca della stessa, puòesigere che la I.T.V. resti efficace per 6 mesiqualora egli abbia già stipulato contratti giuridicamente validi.

Il richiedente può opporre ricorso contro una I.T.V. da lui stesso provocata qualora la decisione non sia conforme alle aspettative.

ORIGINE DELLE MERCIEsistono due concetti di origine:

Origine non preferenziale: mira a tutelare il consumatore sull’effettivoluogo di produzione delle merci ( “Made in”).

Origine preferenziale: consente di ridurre o eliminare i dazi nelloscambio di merci tra i Paesi che hanno firmato i relativi accordi

Il concetto di origine preferenziale risulta più restrittivo rispetto a quello non preferenziale.

Un prodotto “Made in Italy” non necessariamente è di origine preferenziale. Una merce di origine preferenziale Italia è facilmente “Made in Italy”

ORIGINE NON PREFERENZIALEDELLE MERCI

La definizione di origine non preferenziale delle merci viene stabilita dall’art.24 del Codice Doganale Comunitario(Reg. Cee 2913/92):

Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più Paesi èoriginaria del Paese in cui è avvenuta l’ultima trasformazione o

lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata inun’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la

fabbricazione di un prodotto nuovood abbia rappresentato una faseimportantedel processo di fabbricazione

ORIGINE NON PREFERENZIALE

PER ATTRIBUIRE L'ORIGINE NON PREFERENZIALE

AD UN PRODOTTO DEVE ESSERE APPORTATA

UNA LAVORAZIONESOSTANZIALE

(ALLEGATI 10 E 11 CODICE DOGANALE COMUNITARIO)

PRODOTTI TESSILIIn base a quanto stabilito dall’art.37 delle Disposizioni di Attuazione del Codice Doganale Comunitario (Reg. 2454/93), si considerano trasformazioni complete le lavorazioni o trasformazioni che hanno l’effetto di classificare i prodotti ottenuti in una voce della in una voce della nomenclatura combinata diversanomenclatura combinata diversada quella relativa a ciascuno dei prodotti non originari ottenuti.

ALLEGATO 10Tuttavia nell’allegato 10 del Reg. Cee 2454per le “voci doganali”espressamente richiamate deve farsi riferimento alla specifica regolaspecifica regolaprevista alla colonna 3 indipendentemente dalla circostanza che si verifichi il cambio di voce doganale o meno

LAVORAZIONI INSUFFICIENTI (per i tessili)

L’art.38 del Reg. Cee 2454 elenca le lavorazioni che per loro naturadebbono considerarsi sempre insufficienti a conferire lsempre insufficienti a conferire l’’ origineorigine:

1) Le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione deiprodotti

2) Le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento, lavatura, riduzione in pezzi

3) I cambiamenti di imballaggio, le divisioni o riunione di partite(semplice insaccatura, collocamento in astucci, scatole o su tavolette)

LAVORAZIONI INSUFFICIENTI (per i tessili)

4) L’apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi di condizionamento

5) La semplice riunione di parti di prodotti per costituire un prodotto finito

6) Il cumulo di due o più delle operazioni sopra elencate

PRODOTTI NON TESSILI

Per determinare l’acquisizione del carattere originario

di tutti i prodotti

non tessilisi deve fare riferimento

all’allegato 11del Reg. Cee 2454/93

ATTESTAZIONE DI ORIGINE

L’origine non preferenzialedelle merci

viene attestata con

il certificato di originerilasciato dalla

Camera di Commerciocompetente per territorio

MADE IN

Convenzione di Madrid:

E’

vietato indicare sulle merci, o sulle confezioni, origini dei

prodotti che possano trarre in ingannoil consumatore

sull’effettivo luogo di produzione dei beni

Non è fatto obbligodi indicare

l’esatta origine dei prodotti

MADE IN

In base alla Convenzione di Madrid è possibile importare le merci:

- Indicando l’esatto “Made in …”

- Senza indicare l’esatto “Made in …” a condizione di non indicarneuno falso

MADE IN

Se non si indica l’esatto “Made in” è possibile apporre

il solo logo legalmente depositatodell’azienda importatrice a condizione che non tragga in inganno

il consumatore con nomi e/o lughi che richiamino il territorio italiano:(Italian Food, Prosciutto Parma, ecc..)

E’ consentita pertanto l’importazione con il solo logo depositato:FIATBarillaEcc..

In questo caso l’azienda importatrice si rende responsabile, verso il consumatore, dello standard qualitativo della merce importata

MADE IN

Risulta peraltro possibile importare le merci apponendo leseguenti diciture:

Importato da …. (seguito dalla denominazione sociale dell’importatoreche in questo caso può contenere espliciti riferimenti al territorio italiano)

Distribuito da …(seguito dalla denominazione sociale dell’importatoreche in questo caso può contenere espliciti riferimenti al territorio italiano) (Quest’ultima soluzione non viene sempre accettata dall’Agenzia delleDogane)

ORIGINE PREFERENZIALE

L’origine preferenzialedelle merci

deve essere valutata con riferimento

alle regole fissate dagli accordi

siglati dall’Unione Europea con i singoli Paesi

o gruppi di Paesi extracomunitari

ORIGINE PREFERENZIALEPER ATRRIBUIRE

L'ORIGINE PREFERENZIALE

AD UN PRODOTTO

E' NECESSARIO CHE QUESTO SUBISCA

UNA LAVORAZIONE

SUFFICIENTE

I CUMULI PREVISTI DAGLI ACCORDI

BILATERALE: TUTTI GLI ACCORDI E SPG

DIAGONALE: NORVEGIA - ISLANDA - LIECHTENSTEIN BULGARIA – ROMANIA – SVIZZERA - TURCHIA

REGIONALE: SPG (GRUPPO ANDINO, MERCATO COMUNEAMERICA CENTRALE – ASSOCIAZIONENAZIONI ASIATICHE DEL SUD EST

MULTILATERALE TOTALE: MAGHREB – ACP – PTOM - SEE

TRASPORTO DIRETTOAL FINE DI BENEFICIARE

DELLE RIDUZIONI/ESENZIONI DAZIARIE

LA MERCE DEVE SPOSTARSI DIRETTAMENTE

DAL PAESE DI ORIGINE AL PAESE DI DESTINAZIONE

SE CIO' NON SI VERIFICA E' NECESSARIO

UN CERTIFICATO DI NON MANIPOLAZIONE

LAVORAZIONI INSUFFICIENTI (ORIGINE PREFERENZIALE)

1) Le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione deiprodotti

2) Le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento, lavatura, riduzione in pezzi

3) I cambiamenti di imballaggio, la scomposizione o composizionedi confezioni (semplice operazioni di inserimento in bottiglie, boccette, borse, casse o scatole o di fissaggio a supporti di cartone, su tavolette, ed ogni altra semplice operazione di condizionamento

4) L’apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichetteo altri segni distintivi di condizionamento

LAVORAZIONI INSUFFICIENTI (ORIGINE PREFERENZIALE)

5) La semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizionifissate per poter essere considerate originarie del Paese beneficiarioo della Comunità

6) Il semplice assemblaggio di parti allo scopo di formare un prodottocompleto

7) il cumulo di una o più delle operazioni sopra elencate

8) La macellazione di animali

EUR 1 - FORM A - ATR

I documenti che attestano l’origine preferenziale delle mercirisultano essere:

Eur 1: valido nell’intescambio con quasi tutti i Paesi firmatari di accordi

Dichiarazione di origine preferenziale in fattura

Form A: valido solo in import dai Paesi in via di sviluppo

ATR: valido solo nell’interscambio con la Turchia per i prodotti industriali (per i prodotti agricoli e siderurgici si usa Eur 1)

EMISSIONE CERTIFICATII CERTIFICATI DI ORIGINE PREFERENZIALE

DEVONO ESSERE EMESSI

CONTESTUALMENTEALL'EFFETTUAZIONEDELL'ESPORTAZIONE

POSSONO ESSERE EMESSI

ANCHE A POSTERIORI

IN SEGUITO A FURTO, PERDITA O DISTRUZIONE E' POSSIBILEEMETTERE

DUPLICATI

CONSERVAZIONE CERTIFICATI

L'ESPORTATORE DEVE ESSERE IN GRADO DI DIMOSTRAREL'ORIGINE PREFERENZIALEDELLE MERCI ESPORTATE

I CERTIFICATI DI ORIGINE PREFERENZIALEDEVONO ESSERE CONSERVATI

AI FINI DI EVENTUALI CONTROLLIPER ALMENO TRE ANNI

CONTROLLI DOGANALI

IL CONTROLLO PUO' ESSERE DISPOSTO:

ALL'ATTO DELL'EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE DOGANALE

A POSTERIORIPER SONDAGGIO

PER FONDATI MOTIVI

DICHIARAZIONE DI ORIGINE PRERENZIALE IN FATTURA

La soglia per apporre liberamentela dichiarazione varia da accordo ad accordo.

Nella maggiore parte dei casi il limite è fissato a 6.000 Euroanche se talvolta possono essere previsti limiti inferiori (ad esempio Tunisia e Marocco Euro 5110).

Tuttavia, superati i limiti fissati dai singoli accordi, l’esportatore che intenda dichiarare l’origine preferenziale delle merci in fattura, senza emettere l’Eur1, deve essere espressamente autorizzato dall’autorità doganale (acquisendo così la qualifica di

“esportatore autorizzato”

ESPORTATORE AUTORIZZATO

La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata alla DirezioneRegionale dell’Agenzia doganalecompetente per zona.

Resta peraltro inteso che la ditta richiedente dove comunque concedere l’accesso in tutte le proprie filiali ed unità di produzione alle autorità doganali al fine di consentire i necessari controlli

L’operatore risulta peraltro tenuto a richiedere una specifica autorizzazione per ciascun Paese di destinazione delle proprie merciin quanto non risulta possibile il rilascio di una generica autorizzazionevalida per tutti i Paesi i cui accordi prevedano, nel protocollo di origine, la figura dell’esportatore autorizzato

LA DICHIARAZIONE

VERSIONI IN ITALIANO DELLA DICHIARAZIONE DI ORIGINE PREFERENZIALEL’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n……) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ……. (in luogo dei puntini sospensivi andrà indicato il Paese di origine). Segue la firma dell’esportatore (dove necessario)

VERSIONE IN INGLESE DELLA DICHIARAZIONE DI ORIGINE PREFERENZIALEThe exporter of the products covered by this document declares (customs authorization number…..) that, except where otherwise clearly indicated, theese products are of ……. origin. Segue la firma dell’esportatore (dove necessario).

PAESI CHE ACCETTANO LA DICHIARAZIONE

Romania, Bulgaria, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Turchia, Israele, Territorio occupati, Macedonia, Isole Faeroer,Sud Africa, Messico, Andorra, Cisgiordania, Striscia di Gaza, Croazia, Giordania, Libano, Cile.

Con Tunisia e Marocco. Per le esportazioni verso i citati Paesi non è prevista l’autorizzazione per dichiarare l’origine in fattura ma, per le aziende beneficiarie delle procedure domiciliate di accertamento doganale , è possibile ottenere un’autorizzazione per ottenere i certificati Eur1 previdimati

ACP – PTOM: per importazioni nella Cee

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

Il fornitore dovrà limitarsi a sottoscrivere una dicharazione da inserirsi in fattura:

Il sottoscritto dichiara che le merci descritte in questo documento ...... sono originarie ............... e rispondono alle norme in materia di origine che disciplinano gli scambi con ..................

Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa

Luogo e data, nome della ditta e firma”.

La firma del fornitore deve essere apposta in forma autografa originale. E' tuttavia consentita l'apposizione della firma non autografa nell'ipotesi in cui il fornitore si avvalga di sistemidi elaborazione elettronica delle dichiarazioni a condizione che venga rilasciato al cliente un impegno scritto in cui il fornitore si assume la piena responsabilità per ogni dichiarazione rilasciata.

DICHIARAZIONE LUNGO TERMINE FORNITORE

Il sottoscritto dichiara che le merci qui di seguito descritte:..................................................................che sono regolarmente fornite a ................... sono originarie ................ e rispondono alle norme in materia di origine che regolano gli scambi preferenziali con ..................La presente dichiarazione vale per tutti gli invii di detti prodotti dal ............. al ........

Si impegna ad informare immediatamente della perdita di validità della presente dichiarazione.

Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la necessaria documnetazione giustificativa.

Luogo e data, nome della società e firma”.

DICHIARAZIONE LUNGO TERMINE FORNITORE

La firma del fornitore deve essere apposta in forma autografa originale.

E' tuttavia consentita l'apposizione della firma non autografa

nell'ipotesi in cui il fornitore si avvalga di sistemi di elaborazione elettronica delle

dichiarazioni a condizione

che venga rilasciato al cliente un impegno scritto in cui il fornitore

si assume la piena responsabilità per ogni dichiarazione rilasciata

INFORMAZIONE VINCOLANTE ORIGINE

A decorrere dal 1 gennaio 1997, gli operatori che pongono inessere transazioni con i Paesi non appartenenti alla Comunità, possono richiedere alla dogana l’informazione vincolanterelativa all’origine delle merci da loro importate o esportate.

L’informazione rilasciata dalla dogana, certifica dunque, per un periodo di 3 anni, di fronte a qualsiasi dogana comunitaria e per qualsiasi operazioneinerente ai prodotti oggetto dellainformazione, l’origine della merce.

REVISIONE ACCERTAMENTO BOLLETTA DOGANLE

Non si applicano sanzioni amministrative

in tutti i casi in cui il dichiarante doganale

chiede spontaneamentela revisione

dell’accertamento di cui all’articolo 11

del decreto legislativo 08.11.90 n.374.ENTRO 3 ANNI DALL’OPERAZIONE ORIGINARIA

REINTRODUZIONE IN FRACHIGIA DOGANALE

E’ possibile ottenere, in presenza di determinate condizioni l’importazione in franchigia dai diritti di confine (dazio) e l’esenzione dal pagamento dell’iva.

Le condizioni necessarie:

- La reintroduzione è ammessa, con esclusione di particolari prodotti, entro 3 annidall’esportazione

- Dovranno essere restituiti eventuali “premi” ottenuti per l’esportazione a suo tempo effettuata.

La non assoggettabilità all’iva è subordinata a:- i beni che si vogliono reintrodurre debbono trovarsi nel loro stato originario- i beni debbono essere reintrodotti dallo stesso soggettoche li aveva esportati

REINTRODUZIONE IN FRACHIGIA DOGANALE

Reintroduzione di merce esportata nel medesimo anno solareReintroduzione di merce esportata nel medesimo anno solare:

- Richiesta di reintroduzione all’Agenzia delle Dogane (se è la stessanella quale si è fatto l’export originaria è preferibile)

- Presentazione fattura originaria e nota credito per il reso

- Dichiarazione di non inserire nel conteggio del plafond la fattura divendita originaria

- Viene emessa una bolletta di import definitiva nella quale il dazio el’iva risultano pari a “0”.

REINTRODUZIONE IN FRACHIGIA DOGANALE

Reintroduzione di merce esportata in anni solari precedenti:Reintroduzione di merce esportata in anni solari precedenti:

- Richiesta di reintroduzione all’Agenzia delle Dogane (se è la stessanella quale si è fatto l’export originaria è preferibile)

- Presentazione fattura originaria e nota credito per il reso

- Versamento dell’iva o presentazione di dichiarazione d’intento

- Viene emessa una bolletta di import definitiva nella quale il dazio risulta pari a “0” mentre l’iva può essere “0” solo in presenza delladichiarazione d’intento.

IMMISSIONE LIBERA PRATICA

MERCI ALLO STATO ESTERO: Sono merci provenienti daextraCee che devono ancora assolvere il dazio e l’iva(possonocircolare in ambito UE sotto controllo doganale)

MERCI IMMESSE IN CONSUMO: Sono merci che provengonoda extraCee che hanno già assolto il dazio e l’iva(ai fini dellacircolazione sono equiparate a merci comunitarie)

MERCI IMMESSE IN LIBERA PRATICA: Sono merci cheprovengono da extraCee che hanno già assolto il dazio ma non l’iva (sono equiparate ai fini della circolazione a merci comunitarie

IMMISSIONE LIBERA PRATICA

Una merce proveniente da extraCee può essere immessa in liberapratica in un qualsiasi Paese dell’Unione Europea (es: NL) daparte di un operatore italiano previo rilascio di apposita partita ivalocale o nomina di un rappresentante fiscale

La merce può essere “spostata” liberamente all’interno dell’UE

Si può realizzare una cessione intracomunitaria tra la partita iva estera dell’operatore italiano e la partita iva italiana.

Si compilano i modelli intrastat (cessione in NL ed acquisto in IT)

La fattura che viene registrata in Italia deve essere integrata con l’iva al pari di un normale acquisto intracomunitario

RAPPRESENTANTE FISCALE

IL RAPPRESENTANTE FISCALE LEGGERO: effettua operazioni non imponibili per conto del rappresentato nell’ambito del Paese di appartenenza

IL RAPPRESENTANTE FISCALE PESANTE: effettua operazioni rilevanti ai fini iva per conto del rappresentato nell’ambito del Paese di appartenenza

DEPOSITO FISCALE (IVA)

Con la legge 28 del 18.02.97 è stata recepito l’art.16 della sestadirettiva Comunitaria (a sua volta modificato con la Direttiva 95/7/CE).

Queste disposizioni hanno modificato la legge 427/93 inserendo l’art.50 bis (abrogando il comma 8 dell’art.50).

Possono essere introdotti e “stoccati” in tali deposito le merci in sospensione d’imposta

Sono escluse le merci destinate alla “vendita al minuto”

DEPOSITO FISCALE (IVA)

Sono effettuate senza pagamento dell’iva le seguenti operazioni:

a) Acquisti intracomunitari con introduzione dei beni nel deposito

b) Immissioni in libera pratica con introduzione dei beni nel deposito

c) Cessioni intracomunitarie con introduzione dei beni nel deposito

d) Le cessioni di beni di cui alla tabella A-bis con introduzione dei beni nel deposito

e) Le cessioni di beni custoditi in un deposito iva

DEPOSITO FISCALE (IVA)

f) Le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito iva conspedizione in un altro Stato membro della UE

g) Le cesssioni di beni estratti da un deposito iva con trasporto o spedizione fuori del territorio della UE

h) Le prestazioni di servizi eseguite nel deposito o in locali limitrofi(comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni)

i) Il trasferimento dei beni in altro deposito iva

L’estrazione dei beni da un deposito iva ai fini della loro utilizzazionenello Stato comporta il pagamento dell’imposta (autofattura art.17)

DEPOSITO DOGANALE

Consente di “stoccare” merci “allo Stato estero”.

I vantaggi di tale deposito possono consistere:

- Nel differire il pagamento dei diritti doganali all’atto dell’estrazionedei beni dal deposito

- Nella possibilità di rispedire le merci in territorio extracomunitariosenza aver pagato alcun diritto doganale.

Non esiste un limite temporale massimo per lo stoccaggio di tali beni

Il deposito può essere pubblico o privato

PROCEDURE DOMICILIATE

L’autorizzazione ad avvalersi della procedura di domiciliazione viene concessa, su domanda scritta, alla condizioni dell’art.284 delReg. Cee 2454/93, a qualsiasi persona che intenda espletare leformalità doganali nei propri locali (o in altri luogi autorizzati dallaDogana).

E’ fatto obbligo di fornire un congruo preavviso alla Dogana primadell’effettuazione di ciascuna operazione al fine di consentire uneventuale intervento della Dogana stessa.

Le autorizzazioni possono essere rilasciata direttamente dalleDirezioni delle Circoscrizioni doganali territorialmente competenti.

PROCEDURE DOMICILIATE

Possono essere ammessi alle procedure domiciliate tutte le categoriamerceologiche con la sola eccezione delle seguenti:

- Armi- Stupefacenti- Prodotti radiottivi- Quadri ed oggetti di antiquariato- Animali e piante protetti dalla Convenzione di Washington- Prodotti soggetti ad accise

Sono ammessi alla procedura domicilita tutti i regimi doganali

TRAFFICO DI PERFEZIONAMENTO PASSIVO

Con il T.P.P. gli operatori hanno l’opportunità di spedire merciin territorio extracomunitario, sottoporle ad un processo di lavorazione/trasformazione al termine del quale i beni sono destinati a rientrare in Italia.

Le merci possono essere spedite con emissione di:

Bolletta di temporanea esportazione: necessaria preventiva autorizzazione, il prodotto deve essere riconoscibile al rientro

Bolletta di esportazione definitiva: non necessita alcuna autorizzazioneed i prodotti non devono essere riconoscibili al rientro

TEMPORANEA ESPORTAZIONE

I vantaggidell’utilizzo di un bolletta di temporanea esportazione:

- Al rientro dei prodotti lavorati non si deve pagare il dazio e versarel’iva sul valore delle merci precedentemente esportate

Gli svantaggi:

- I tempi per le autorizzazioni

- I controlli doganali molto rigidi al rientro delle merci lavorate

- Il rispetto dei tempi concessi con l’autorizzazione

ESPORTAZIONE DEFINITIVAI vantagginell’utilizzo della bolletta di export definitiva:

- Tempi rapidi per spedire la merce (non serve autorizzazione)

- Minori controlli doganali all’atto del rientro dei prodotti lavorati (non serve un riscontro con quelli precedentemente esportati)

Svantaggi:

- Si deve pagare il dazio (solo se i beni non beneficiano delle esenzionidaziarie proprie di un regime preferenziale) e versare l’iva su tutto ilvalore delle merci (anche delle “materie prime” esportate)

LISTA VALORIZZATAL’esportazione definitivaviene effettuata “scortando” le merci conuna “lista valorizzata”(fattura pro-forma) riportante il valore“ai soli fini doganali”(valore reale) delle “materie prime”.

Si precisa che tale documento non può concorrere alla costituzionedel plafond

L’importazione definitivaal termine della lavorazione viene effettuatasulla base di una fattura a debito, emessa dall’operatore estero, che dovrà riportare il valore “ai soli fini doganali” delle “materie prime”ricevute ed a debito il “compenso della lavorazione effettuata”.

Totale “ai fini doganali” sarà la somma dei due valori mentre il totalea debito sarà il solo “compenso di lavorazione”.

VENDITA MERCE POSTA SUL TERRITORIO ESTERO

Tutte le cessioni di beni già fisicamente posti sul territorio extracomunitario comportano l’emissione di una fattura:

“fuori camp iva art.7, comma 3, DPR 633/72”

Il principio vale per le merci esportate in temporanea, o a titolodefinitivo

DEPOSITO IN EXTRACEE

Così come espressamente previsto dalla risoluzione ministeriale 520657 del 04.12.75, tuttora pienamente valida, è possibile costituireun deposito in territorio extracomunitario:

1) L’invio delle merci nel deposito dovrà essere accompagnato con l’emissione di una “fattura provvisoria” in “franco valuta”, appositamente numerata, intestata a Voi stessi presso il deposito Usa, che dovrà riportare una descrizione dei prodotti tale da consentire il riconoscimento per specie, qualità e quantità dei beni e la dicitura “merce in conto deposito”Adozione di un apposito registro tenutoa norma dell’art.39 DPR 633/72, nel quale dovranno essere annotatitutti gli invii effettuati

DEPOSITO IN EXTRACEE2) In extraCee la merce potrà essere oggetto di introduzione in undeposito doganale ovvero di emissione di bolletta doganale ditemporanea importazione

3) All’atto della vendita del prodotto al cliente finale emetteretefattura “fuori campo iva art.7 DPR 633/72” nella quale dovranno essere riportati gli estremi delle annotazioni effettuate sul registro delle spedizioni

4) Il cliente finale all’atto dell’estrazione delle merci da depositodoganale ovvero all’atto della trasformazione in definitiva della temporanea importazione dovrà pagare il dazio e tutti gli altri eventuali diritti doganali gravanti sui beni

PARTECIPAZIONE A FIERE

Lo spostamento delle merci per la partecipazione ad un fiera in un territorio extracomunitario può essere effettuata con l’emissione:

- Carnet ATA

- Bolletta di temporanea esportazione

In tutti i casi le merci sono accompagnate da una fattura pro-formariportante il valore “ai soli fini doganali”

Nell’ipotesi in cui si vendano le merci si deve trasformare la bollettadi temporanea (o carnet ATA) in definitiva sulla base della fatturadi vendita che dovrà essere emessa “fuori campo iva art.7 DPR 633/72

CARNET ATARilasciati dalla CCIAA consentono:

a) Esonero dalla prestazione della garanzia all’atto della temporaneaimportazione della merci in Paesi che hanno aderito allaConvenzione

b) Sostituzione delle dichiarazioni doganali con il carnet ATAc) Semplificazione delle formalità doganalid) Riduzione dei costi per gli operatori

La CCIAA dopo aver esaminato la domanda di rilascio del Carnet consegna all’operatore lo stampato che dovrà essere compilato a curadi quest’ultimo. Dopo che l’operatore ha versato la copertura assicurativa sul valore delle merci dichiarate la CCIAA appone un proprio timbro per perfezionare il documento (ora pronto per le formalità doganali).

CARNET ATAPossono spostarsi con il carnet ATA le merci destinate:

1) essere presentate presso una fiera, congresso o manifestazione

2) essere oggetto di una dimostrazione

3) ad essere utilizzate per la necessità di presentazione dei prodotti

4) per riunioni, conferenze, congressi internazionali

5) ad uso di giornalisti per realizzare reportages

6) al seguito di tecnici (con espressa esclusione dei beni che do vrannoessere utilizzati

OMAGGI IN EXTRACEE

L’invio di omaggi in territorio extracomunitario comporta l’obbligo di emettere una fattura pro-forma riportante il valore“ai soli fini doganali” dei beni oggetto della spedizione.

Si ricorda che tale valore deve essere “reale”

Naturalmente verrà emessa bolletta doganale di export definitiva

Secondo una corrente di pensiero anche a fronte di omaggi in extraCee è necessario emettere autofattura per l’iva (così come siè soliti fare per gli omaggi in ambito Italia o Cee).

NOTE CREDITO

Le note di variazione in diminuzione possono essere emesseindifferentemente:

- Non imponibili art.8 DPR 633/72

- Fuori campo iva art.26 DPR 633/72

In entrambi in casi, trattandosi di variazione in diminuzione non sorge l’obbligo di rettificare le bollette doganali di esportazione emesse per l’esportazione originaria

NOTE DEBITO

Le note di variazione in aumento, relative ad un’esportazione, seguono la non imponibilità iva della vendita originaria:

- art.8 DPR 633/72

Tali note comportano l’obbligo di revisione della bolletta doganaledi export emessa a fronte dell’esportazione originaria

SPESE ACCESSORIE NON IMPONIBILI ART.8

Tutte le spese accessorie alla merce:

- Imballaggio

- Spese di trasporto

Seguono la non imponibilità della merci di cui all’art.8 DPR 633/72e come tali devono essere dichiarate in bolletta doganale

ESPORTATORE ABITUALE


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