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La Provincia dopo la legge 7 aprile 2014 n. 56 (c.d. Del ...lascuola.ancitoscana.it/allegati/1°...

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La Provincia dopo la legge 7 aprile 2014 n. 56 (c.d. Del Rio) gli organi provinciali e le loro competenze Il Presidente della Provincia : Rappresenta l'ente; Convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci; Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; Esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto.
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La Provincia dopo la legge 7 aprile

2014 n. 56 (c.d. Del Rio) – gli organi

provinciali e le loro competenze

● Il Presidente della Provincia:

– Rappresenta l'ente;

– Convoca e presiede il consiglio provinciale e

l'assemblea dei sindaci;

– Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli

uffici e all'esecuzione degli atti;

– Esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto.

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La Provincia dopo la legge 7 aprile 2014 n. 56 (c.d. Del Rio) – gli organi provinciali e le loro competenze

● Il Presidente della Provincia:

● È eletto dai sindaci e dai consiglieri dei

comuni della Provincia;

● Sono eleggibili tutti i sindaci della Provincia

il cui mandato scada non prima di diciotto

mesi;

● Dura in carica quattro anni (a meno che non

perda la qualità di sindaco).

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La Provincia dopo la legge 7 aprile 2014 n. 56 (c.d. Del Rio) – gli organi provinciali e le loro competenze

●Il Consiglio Provinciale:

●Dura in carica due anni ed è eletto dai sindaci e dai

consiglieri comunali dei comuni della Provincia.

Sono eleggibili a consigliere sia i sindaci che i

consiglieri comunali della Provincia

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La Provincia dopo la legge 7 aprile

2014 n. 56 (c.d. Del Rio) – gli organi

provinciali e le loro competenze

●Il Consiglio Provinciale:

–È l’organo di indirizzo e controllo;

–Propone all’Assemblea lo statuto, approva i regolamenti, i piani ed

i programmi;

–Esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto;

–Su proposta del Presidente adotta gli schemi di bilancio da

sottoporre all’Assemblea;

–Approva definitivamente i bilanci previo parere espresso di almeno

un terzo dei comuni rappresentati nell’Assemblea e rappresentanti

almeno la maggioranza della popolazione provinciale

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La Provincia dopo la legge 7 aprile

2014 n. 56 (c.d. Del Rio) – gli organi

provinciali e le loro competenze

●L’Assemblea dei Sindaci:

–Ha poteri propositivi, consultivi e di controllo secondo

quanto disposto dallo Statuto;

–Adotta o respinge lo Statuto proposto dal Consiglio e le

sue modificazioni con i voti che rappresentino almeno un

terzo dei comuni compresi nella provincia e la

maggioranza della popolazione provinciale

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La Provincia dopo la legge 7 aprile 2014 n. 56 (c.d. Del Rio) – Le funzioni fondamentali: ●Ai sensi dell’art. 1 comma 85 della Legge Del Rio sono funzioni

fondamentali delle Province:

a) Pianificazione territoriale e provinciale di coordinamento,

nonché tutela e valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di

competenza;

b) Pianificazione dei servizi di trasporto in materia provinciale,

autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato,

nonché costruzione e gestione delle strade provinciali;

c) Programmazione provinciale della rete scolastica nel rispetto

della programmazione regionale;

d) Gestione dell’edilizia scolastica

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La Provincia dopo la legge 7 aprile 2014 n. 56 (c.d. Del Rio) – Le funzioni (non) fondamentali:

●In ossequio a quanto stabilito dall’art.118 della Costituzione

lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze,

possono attribuire alle Province funzioni ulteriori rispetto a

quelle c.d. fondamentali di cui all’art. 1 comma 85 della

Legge Del Rio;

●Secondo l’art. 1 comma 91 le funzioni provinciali diverse

ed ulteriori rispetto a quelle di cui all’art. 1 comma 85

devono essere individuate da Stato e Regioni mediante

accordo sancito in Conferenza unificata

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La Provincia dopo la legge 7 aprile 2014 n. 56 (c.d. Del Rio) – il riordino delle funzioni provinciali a livello regionale (L.R. 22/2015) ●In attuazione di quanto stabilito dall’art. 1 comma 91 della Legge Del

Rio, la Regione Toscana, con legge n. 22/2015, ha riordinato così come

segue le vecchie funzioni provinciali:

●Alla Regione:

●Le funzioni in materia di agricoltura;

●Le funzioni in materia di caccia e pesca nel mare e nella acque

interne;

●Le funzioni in materia di orientamento professionale;

●Numerose funzioni in materia ambientale (es. bonifica dei siti

inquinati; difesa del suolo ecc.);

●Eccetera (Si veda art. 2 della legge regionale n. 22/2015)

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La Provincia dopo la legge 7 aprile 2014 n. 56 (c.d. Del Rio) – il riordino delle funzioni provinciali a livello regionale (L.R. 22/2015)

●In attuazione di quanto stabilito dall’art. 1 comma 91 della Legge

Del Rio, la Regione Toscana, con legge n. 22/2015, ha riordinato così

come segue le vecchie funzioni provinciali:

●Ai Comuni (capoluogo):

●Le funzioni in materia di turismo, compresa la raccolta dei

dati statistici ed esclusa la formazione professionale;

●La tenuta degli albi del terzo settore.

●Alle Unioni dei Comuni:

●Le funzioni in materia di forestazione.

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La Provincia dopo la legge 7 aprile 2014 n. 56 (c.d. Del Rio) – il riordino delle funzioni provinciali: le conseguenze in materia di personale

●La legge n. 190/2014 (legge di stabilità), ai fini del riordino del

personale provinciale ha stabilito:

●Secondo modalità e criteri definiti nell’ambito delle procedure e

degli osservatori di cui all’art. 1 comma 91 della legge n.

56/2014, è individuato il personale che rimane assegnato alle

province ed alle città metropolitane e quello da destinare alle

procedure di mobilità nel rispetto delle forme di partecipazione

sindacale;

●Si doveva fare entro novanta giorni dall’entrata in vigore

della legge in realtà c’è voluto molto più tempo!

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La Provincia dopo la legge 7 aprile 2014 n. 56 (c.d. Del Rio) – il riordino delle funzioni provinciali: le conseguenze in materia di personale ●La legge n. 190/2014 (legge di stabilità), all’art. 1 comma 424, ai fini del riordino

del personale provinciale ha stabilito che:

●Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le

assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa

vigente, all’immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle

proprie graduatorie vigenti … ed alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità

soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità

di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano

altresì la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli

anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario.

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Le forme dell'associazionismo comunale: l'individuazione delle funzioni fondamentali dei comuni

●Il D.L. n. 95/2012 (convertito in legge n. 135/2012), modificando l'art.

14 comma 27 del D.L. n. 78/2010, ha individuato, in applicazione

dell'art. 117 comma 2 lett. p) della Costituzione, le seguenti funzioni

fondamentali dei comuni:

●a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e

controllo;

●b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi

compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

●c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa

vigente;

●d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la

partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

●e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di

coordinamento dei primi soccorsi.

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Segue: Le forme dell'associazionismo comunale: l'individuazione delle funzioni fondamentali dei comuni ●Il D.L. n. 95/2012 (convertito in legge n. 135/2012), modificando l'art. 14 comma 27

del D.L. n. 78/2010, ha individuato, in applicazione dell'art. 117 comma 2 lett. p) della

Costituzione, le seguenti funzioni fondamentali dei comuni:

●f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero

dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; (208)

●g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle

relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto

comma, della Costituzione;

●h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province,

organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

●i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

●l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi

anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di

competenza statale;

●l-bis) i servizi in materia statistica

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Le forme dell'associazionismo comunale: gli obblighi imposti dalla normativa statale

●Il D.L. n. 78/2010, all'art. 14 comma 28 ha imposto i seguenti

obblighi di gestione in forma associata delle funzioni

fondamentali di cui al comma 27 del medesimo decreto legge:

● I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a

3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità

montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con

quello di una o di più isole e il comune di Campione d’Italia,

esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di

comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al

comma 27, ad esclusione della lettera l)....

● I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni

fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non

può essere svolta da più di una forma associativa.(comma 30)

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Le forme dell'associazionismo comunale: gli obblighi imposti dalla normativa statale

●Il D.L. n. 78/2010 individua quindi due forme possibili

per la gestione associata delle funzioni fondamentali

comunali:

●L'Unione dei Comuni disciplinata dall'art. 32 del

D.lgs n. 267/2000.

●La convenzione tra comuni ai sensi dell'art. 30 del

D.lgs n.267/2000 (“Le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata

almeno triennale e alle medesime si applica, in quanto compatibile, l'articolo 30

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ove alla scadenza del predetto

periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di

significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità

stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi, sentita la

Conferenza Stato-Città e autonomie locali, i comuni interessati sono obbligati ad

esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni”)

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Segue: Le forme dell'associazionismo comunale: gli obblighi imposti dalla normativa statale

●Il D.L. n. 78/2010, all'art. 14 comma 31 ha imposto i seguenti

limiti demografici alle forme dell'associazionismo comunale

(Unione o Convenzione):

● Il limite demografico minimo delle unioni e delle

convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti,

ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti

a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono

essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite

demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni

territoriali, individuati dalla regione. Il limite non si applica alle

unioni di comuni già costituite

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Segue: Le forme dell'associazionismo comunale: gli obblighi imposti dalla normativa statale

●Il D.L. n. 78/2010, all'art. 14 comma 30, ha stabilito che, ai fini

dell'attuazione della normativa statale:

● La regione, nelle materie di cui all'articolo 117,

commi terzo e quarto, della Costituzione, individua, previa

concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle

autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per

area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente

associata da parte dei comuni delle funzioni fondamentali di cui al

comma 28, secondo i princìpi di efficacia, economicità, di efficienza e

di riduzione delle spese, secondo le forme associative previste dal

comma 28. Nell'ambito della normativa regionale, i comuni avviano

l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il

termine indicato dalla stessa normativa.

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Le forme dell'associazionismo comunale: gli obblighi imposti dalla normativa regionale (L.R. 68/2011) – gli Ambiti Territoriali Adeguati

●La legge regionale Toscana n. 68/2011 individua, in attuazione

dell'art. 14 comma 30 del D.L. n. 78/2010, 33 ambiti territoriali

adeguati per l'esercizio associato delle funzioni fondamentali:

●Art. 54 “1. La dimensione territoriale adeguata per l'esercizio

obbligatorio delle funzioni fondamentali dei comuni è costituita da

aggregazioni di comuni, avente territorio di norma contermine e con

popolazione complessiva superiore a 5.000 abitanti... Detto limite è

raggiunto dai comuni obbligati, tra di loro o in aggregazione con

altri comuni d'ambito....3. Le aggregazioni di cui al comma 1 sono

costituite negli ambiti dell'Allegato A....”

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Le forme dell'associazionismo comunale: gli obblighi imposti dalla normativa regionale (L.R. 68/2011) – gli Ambiti Territoriali Adeguati

●La legge regionale Toscana n. 68/2011 individua, in attuazione

dell'art. 14 comma 30 del D.L. n. 78/2010, 33 ambiti territoriali

adeguati per l'esercizio associato delle funzioni fondamentali:

●Art. 55 “Nell'ambito dei territori di cui all'Allegato A...i comuni

aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti

se hanno fatto parte di comunità montane...avviano l'esercizio

associato delle funzioni fondamentali mediante convenzione o

unione dei comuni, osservando i seguenti limiti dimensionali: (vedi

norma)”

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Le forme dell'associazionismo comunale: gli obblighi imposti dalla normativa regionale (L.R. 68/2011) – Le convenzioni

●La legge regionale Toscana n. 68/2011, all'art. 20, disciplina le

modalità con cui i comuni possono esercitare le funzioni

fondamentali mediante convenzione. Si distinguono

sostanzialmente due modalità:

●Convenzione mediante costituzione di ufficio comune (Art.

21);

●Convenzione mediante delega ad ufficio di uno dei comuni

aderenti (Art. 22).

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Oltre l'associazionismo obbligatorio delle funzioni: le fusioni dei comuni

L'art. 133 comma 2 della Costituzione Italiana

stabilisce che: “La Regione, sentite le

popolazioni interessate, può con sue leggi

istituire nel proprio territorio nuovi comuni e

modificare le loro circoscrizioni e

denominazioni”;

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Oltre l'associazionismo obbligatorio delle funzioni: le fusioni dei comuni – La Legge regionale n. 62/2007

Il legislatore regionale, al fine di dare attuazione

all'art. 133 comma 2 della Costituzione, ha

approvato la legge n. 62/2007, il cui titolo V recita:

“Referendum consultivo per l'istituzione di nuovi

comuni, per la fusione di comuni esistenti o per la

modificazione delle circoscrizioni e delle

denominazioni comunali, ai sensi dell'art. 133,

secondo comma, della Costituzione”

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Oltre l'associazionismo obbligatorio delle funzioni: le fusioni dei comuni – La Legge regionale n. 62/2007

La proposta di iniziativa legislativa può provenire

dalla Giunta Regionale, su impulso dei comuni

interessati (Art. 62 comma 2 della Legge regionale n.

68/2011), o essere di iniziativa consiliare regionale

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Oltre l'associazionismo obbligatorio delle

funzioni: le fusioni dei comuni – La Legge

regionale n. 62/2007 a) Il ruolo della

commissione consiliare regionale ● La proposta di fusione viene inviata alla

commissione consiliare che, entro trenta giorni e

previa consultazione dei comuni interessati,

predispone per il Consiglio regionale la proposta di

deliberazione di svolgimento del referendum o

esprime parere contrario (Art. 58 comma 1) ● Se la proposta di legge è di iniziativa consiliare la

commissione richiede il parere sulla stessa agli

organi comunali competenti che lo esprimono entro

trenta giorni dalla richiesta (Art. 59 comma 1bis)

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Oltre l'associazionismo obbligatorio delle

funzioni: le fusioni dei comuni – La Legge

regionale n. 62/2007 a) Il ruolo della

commissione consiliare regionale

● La Commissione predispone per il Consiglio

regionale la proposta di deliberazione di

svolgimento del referendum, ovvero esprime il

parere referente contrario alla proposta di legge

(Art. 58 comma 1)

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Oltre l'associazionismo obbligatorio delle

funzioni: le fusioni dei comuni – La Legge

regionale n. 62/2007 b) Il ruolo della

Consiglio regionale

● Il Consiglio regionale delibera lo svolgimento del

referendum relativo alla proposta di legge, ovvero

esprime il voto contrario sulla proposta di legge stessa

(Art. 60 comma 1);

● La deliberazione contiene il quesito referendario

relativo alla fusione oggetto della proposta di legge in

discussione (Art. 60 comma 2);

● Il Presidente del Consiglio trasmette la deliberazione

sullo svolgimento del referendum al Presidente della

Giunta regionale per l'adozione del decreto di indizione

del referendum

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Oltre l'associazionismo obbligatorio delle

funzioni: le fusioni dei comuni – La Legge

regionale n. 62/2007 a) Il ruolo della

Presidente della Giunta regionale

● Il Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dal

ricevimento della deliberazione del Consiglio regionale di

cui all'art. 60 comma 1, indice, con proprio decreto il

referendum;

● Il decreto riporta il quesito o i quesiti da sottoporre agli

elettori, come determinato nella deliberazione consiliare di

cui all'art. 60 comma 2;

● Il decreto è pubblicato sul BURT e trasmesso ai sindaci ed ai

presidenti di Corte d'Appello territorialmente interessati;

● Tra il decreto e la data del referendum non può intercorrere

un periodo inferiore a sessanta giorni.

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Oltre l'associazionismo obbligatorio delle

funzioni: le fusioni dei comuni – La Legge

regionale n. 62/2007 a) l'esito referendario

● L'esito referendario è valido indipendentemente dal numero

degli elettori votanti;

● Il risultato è pubblicato sul BURT;

● Il Presidente del Consiglio regionale convoca il Consiglio

regionale per le decisioni finali in ordine alla proposta di

legge sottoposta a referendum consultivo;

● La motivazione della legge indica, in modo specifico, il

risultato della votazione dei singoli territori

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Oltre l'associazionismo obbligatorio delle

funzioni: le fusioni dei comuni – I contributi

previsti per le fusioni di comuni

● L'art. 64 della Legge regionale n. 68/2011 stabilisce che: “in

caso di fusione o incorporazione di due o più comuni, al

comune risultante dalla fusione o incorporazione è

concesso, a decorrere dall'anno solare in cui è prevista

l'elezione del nuovo consiglio comunale, un contributo

annuale, per cinque anni, pari ad € 250.000,00 per ogni

comune originario, e comunque non superiore ad €

1.000.000,00...”

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Oltre l'associazionismo obbligatorio delle

funzioni: le fusioni dei comuni – un caso

concreto: la fusione dei Comuni di Abetone

e Cutigliano


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