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La Provincia dopo la legge 7 aprile
2014 n. 56 (c.d. Del Rio) – gli organi
provinciali e le loro competenze
● Il Presidente della Provincia:
– Rappresenta l'ente;
– Convoca e presiede il consiglio provinciale e
l'assemblea dei sindaci;
– Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli
uffici e all'esecuzione degli atti;
– Esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto.
La Provincia dopo la legge 7 aprile 2014 n. 56 (c.d. Del Rio) – gli organi provinciali e le loro competenze
● Il Presidente della Provincia:
● È eletto dai sindaci e dai consiglieri dei
comuni della Provincia;
● Sono eleggibili tutti i sindaci della Provincia
il cui mandato scada non prima di diciotto
mesi;
● Dura in carica quattro anni (a meno che non
perda la qualità di sindaco).
La Provincia dopo la legge 7 aprile 2014 n. 56 (c.d. Del Rio) – gli organi provinciali e le loro competenze
●Il Consiglio Provinciale:
●Dura in carica due anni ed è eletto dai sindaci e dai
consiglieri comunali dei comuni della Provincia.
Sono eleggibili a consigliere sia i sindaci che i
consiglieri comunali della Provincia
La Provincia dopo la legge 7 aprile
2014 n. 56 (c.d. Del Rio) – gli organi
provinciali e le loro competenze
●Il Consiglio Provinciale:
–È l’organo di indirizzo e controllo;
–Propone all’Assemblea lo statuto, approva i regolamenti, i piani ed
i programmi;
–Esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto;
–Su proposta del Presidente adotta gli schemi di bilancio da
sottoporre all’Assemblea;
–Approva definitivamente i bilanci previo parere espresso di almeno
un terzo dei comuni rappresentati nell’Assemblea e rappresentanti
almeno la maggioranza della popolazione provinciale
La Provincia dopo la legge 7 aprile
2014 n. 56 (c.d. Del Rio) – gli organi
provinciali e le loro competenze
●L’Assemblea dei Sindaci:
–Ha poteri propositivi, consultivi e di controllo secondo
quanto disposto dallo Statuto;
–Adotta o respinge lo Statuto proposto dal Consiglio e le
sue modificazioni con i voti che rappresentino almeno un
terzo dei comuni compresi nella provincia e la
maggioranza della popolazione provinciale
La Provincia dopo la legge 7 aprile 2014 n. 56 (c.d. Del Rio) – Le funzioni fondamentali: ●Ai sensi dell’art. 1 comma 85 della Legge Del Rio sono funzioni
fondamentali delle Province:
a) Pianificazione territoriale e provinciale di coordinamento,
nonché tutela e valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di
competenza;
b) Pianificazione dei servizi di trasporto in materia provinciale,
autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato,
nonché costruzione e gestione delle strade provinciali;
c) Programmazione provinciale della rete scolastica nel rispetto
della programmazione regionale;
d) Gestione dell’edilizia scolastica
La Provincia dopo la legge 7 aprile 2014 n. 56 (c.d. Del Rio) – Le funzioni (non) fondamentali:
●In ossequio a quanto stabilito dall’art.118 della Costituzione
lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze,
possono attribuire alle Province funzioni ulteriori rispetto a
quelle c.d. fondamentali di cui all’art. 1 comma 85 della
Legge Del Rio;
●Secondo l’art. 1 comma 91 le funzioni provinciali diverse
ed ulteriori rispetto a quelle di cui all’art. 1 comma 85
devono essere individuate da Stato e Regioni mediante
accordo sancito in Conferenza unificata
La Provincia dopo la legge 7 aprile 2014 n. 56 (c.d. Del Rio) – il riordino delle funzioni provinciali a livello regionale (L.R. 22/2015) ●In attuazione di quanto stabilito dall’art. 1 comma 91 della Legge Del
Rio, la Regione Toscana, con legge n. 22/2015, ha riordinato così come
segue le vecchie funzioni provinciali:
●Alla Regione:
●Le funzioni in materia di agricoltura;
●Le funzioni in materia di caccia e pesca nel mare e nella acque
interne;
●Le funzioni in materia di orientamento professionale;
●Numerose funzioni in materia ambientale (es. bonifica dei siti
inquinati; difesa del suolo ecc.);
●Eccetera (Si veda art. 2 della legge regionale n. 22/2015)
La Provincia dopo la legge 7 aprile 2014 n. 56 (c.d. Del Rio) – il riordino delle funzioni provinciali a livello regionale (L.R. 22/2015)
●In attuazione di quanto stabilito dall’art. 1 comma 91 della Legge
Del Rio, la Regione Toscana, con legge n. 22/2015, ha riordinato così
come segue le vecchie funzioni provinciali:
●Ai Comuni (capoluogo):
●Le funzioni in materia di turismo, compresa la raccolta dei
dati statistici ed esclusa la formazione professionale;
●La tenuta degli albi del terzo settore.
●Alle Unioni dei Comuni:
●Le funzioni in materia di forestazione.
La Provincia dopo la legge 7 aprile 2014 n. 56 (c.d. Del Rio) – il riordino delle funzioni provinciali: le conseguenze in materia di personale
●La legge n. 190/2014 (legge di stabilità), ai fini del riordino del
personale provinciale ha stabilito:
●Secondo modalità e criteri definiti nell’ambito delle procedure e
degli osservatori di cui all’art. 1 comma 91 della legge n.
56/2014, è individuato il personale che rimane assegnato alle
province ed alle città metropolitane e quello da destinare alle
procedure di mobilità nel rispetto delle forme di partecipazione
sindacale;
●Si doveva fare entro novanta giorni dall’entrata in vigore
della legge in realtà c’è voluto molto più tempo!
La Provincia dopo la legge 7 aprile 2014 n. 56 (c.d. Del Rio) – il riordino delle funzioni provinciali: le conseguenze in materia di personale ●La legge n. 190/2014 (legge di stabilità), all’art. 1 comma 424, ai fini del riordino
del personale provinciale ha stabilito che:
●Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le
assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa
vigente, all’immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle
proprie graduatorie vigenti … ed alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità
soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità
di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano
altresì la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli
anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario.
Le forme dell'associazionismo comunale: l'individuazione delle funzioni fondamentali dei comuni
●Il D.L. n. 95/2012 (convertito in legge n. 135/2012), modificando l'art.
14 comma 27 del D.L. n. 78/2010, ha individuato, in applicazione
dell'art. 117 comma 2 lett. p) della Costituzione, le seguenti funzioni
fondamentali dei comuni:
●a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e
controllo;
●b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi
compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
●c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa
vigente;
●d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la
partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
●e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di
coordinamento dei primi soccorsi.
Segue: Le forme dell'associazionismo comunale: l'individuazione delle funzioni fondamentali dei comuni ●Il D.L. n. 95/2012 (convertito in legge n. 135/2012), modificando l'art. 14 comma 27
del D.L. n. 78/2010, ha individuato, in applicazione dell'art. 117 comma 2 lett. p) della
Costituzione, le seguenti funzioni fondamentali dei comuni:
●f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero
dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; (208)
●g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle
relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto
comma, della Costituzione;
●h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province,
organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
●i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
●l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi
anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di
competenza statale;
●l-bis) i servizi in materia statistica
Le forme dell'associazionismo comunale: gli obblighi imposti dalla normativa statale
●Il D.L. n. 78/2010, all'art. 14 comma 28 ha imposto i seguenti
obblighi di gestione in forma associata delle funzioni
fondamentali di cui al comma 27 del medesimo decreto legge:
● I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a
3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità
montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con
quello di una o di più isole e il comune di Campione d’Italia,
esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di
comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al
comma 27, ad esclusione della lettera l)....
● I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni
fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non
può essere svolta da più di una forma associativa.(comma 30)
Le forme dell'associazionismo comunale: gli obblighi imposti dalla normativa statale
●Il D.L. n. 78/2010 individua quindi due forme possibili
per la gestione associata delle funzioni fondamentali
comunali:
●L'Unione dei Comuni disciplinata dall'art. 32 del
D.lgs n. 267/2000.
●La convenzione tra comuni ai sensi dell'art. 30 del
D.lgs n.267/2000 (“Le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata
almeno triennale e alle medesime si applica, in quanto compatibile, l'articolo 30
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ove alla scadenza del predetto
periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di
significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità
stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi, sentita la
Conferenza Stato-Città e autonomie locali, i comuni interessati sono obbligati ad
esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni”)
Segue: Le forme dell'associazionismo comunale: gli obblighi imposti dalla normativa statale
●Il D.L. n. 78/2010, all'art. 14 comma 31 ha imposto i seguenti
limiti demografici alle forme dell'associazionismo comunale
(Unione o Convenzione):
● Il limite demografico minimo delle unioni e delle
convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti,
ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti
a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono
essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite
demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni
territoriali, individuati dalla regione. Il limite non si applica alle
unioni di comuni già costituite
Segue: Le forme dell'associazionismo comunale: gli obblighi imposti dalla normativa statale
●Il D.L. n. 78/2010, all'art. 14 comma 30, ha stabilito che, ai fini
dell'attuazione della normativa statale:
● La regione, nelle materie di cui all'articolo 117,
commi terzo e quarto, della Costituzione, individua, previa
concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle
autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per
area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente
associata da parte dei comuni delle funzioni fondamentali di cui al
comma 28, secondo i princìpi di efficacia, economicità, di efficienza e
di riduzione delle spese, secondo le forme associative previste dal
comma 28. Nell'ambito della normativa regionale, i comuni avviano
l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il
termine indicato dalla stessa normativa.
Le forme dell'associazionismo comunale: gli obblighi imposti dalla normativa regionale (L.R. 68/2011) – gli Ambiti Territoriali Adeguati
●La legge regionale Toscana n. 68/2011 individua, in attuazione
dell'art. 14 comma 30 del D.L. n. 78/2010, 33 ambiti territoriali
adeguati per l'esercizio associato delle funzioni fondamentali:
●Art. 54 “1. La dimensione territoriale adeguata per l'esercizio
obbligatorio delle funzioni fondamentali dei comuni è costituita da
aggregazioni di comuni, avente territorio di norma contermine e con
popolazione complessiva superiore a 5.000 abitanti... Detto limite è
raggiunto dai comuni obbligati, tra di loro o in aggregazione con
altri comuni d'ambito....3. Le aggregazioni di cui al comma 1 sono
costituite negli ambiti dell'Allegato A....”
Le forme dell'associazionismo comunale: gli obblighi imposti dalla normativa regionale (L.R. 68/2011) – gli Ambiti Territoriali Adeguati
●La legge regionale Toscana n. 68/2011 individua, in attuazione
dell'art. 14 comma 30 del D.L. n. 78/2010, 33 ambiti territoriali
adeguati per l'esercizio associato delle funzioni fondamentali:
●Art. 55 “Nell'ambito dei territori di cui all'Allegato A...i comuni
aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti
se hanno fatto parte di comunità montane...avviano l'esercizio
associato delle funzioni fondamentali mediante convenzione o
unione dei comuni, osservando i seguenti limiti dimensionali: (vedi
norma)”
Le forme dell'associazionismo comunale: gli obblighi imposti dalla normativa regionale (L.R. 68/2011) – Le convenzioni
●La legge regionale Toscana n. 68/2011, all'art. 20, disciplina le
modalità con cui i comuni possono esercitare le funzioni
fondamentali mediante convenzione. Si distinguono
sostanzialmente due modalità:
●Convenzione mediante costituzione di ufficio comune (Art.
21);
●Convenzione mediante delega ad ufficio di uno dei comuni
aderenti (Art. 22).
Oltre l'associazionismo obbligatorio delle funzioni: le fusioni dei comuni
L'art. 133 comma 2 della Costituzione Italiana
stabilisce che: “La Regione, sentite le
popolazioni interessate, può con sue leggi
istituire nel proprio territorio nuovi comuni e
modificare le loro circoscrizioni e
denominazioni”;
Oltre l'associazionismo obbligatorio delle funzioni: le fusioni dei comuni – La Legge regionale n. 62/2007
Il legislatore regionale, al fine di dare attuazione
all'art. 133 comma 2 della Costituzione, ha
approvato la legge n. 62/2007, il cui titolo V recita:
“Referendum consultivo per l'istituzione di nuovi
comuni, per la fusione di comuni esistenti o per la
modificazione delle circoscrizioni e delle
denominazioni comunali, ai sensi dell'art. 133,
secondo comma, della Costituzione”
Oltre l'associazionismo obbligatorio delle funzioni: le fusioni dei comuni – La Legge regionale n. 62/2007
La proposta di iniziativa legislativa può provenire
dalla Giunta Regionale, su impulso dei comuni
interessati (Art. 62 comma 2 della Legge regionale n.
68/2011), o essere di iniziativa consiliare regionale
Oltre l'associazionismo obbligatorio delle
funzioni: le fusioni dei comuni – La Legge
regionale n. 62/2007 a) Il ruolo della
commissione consiliare regionale ● La proposta di fusione viene inviata alla
commissione consiliare che, entro trenta giorni e
previa consultazione dei comuni interessati,
predispone per il Consiglio regionale la proposta di
deliberazione di svolgimento del referendum o
esprime parere contrario (Art. 58 comma 1) ● Se la proposta di legge è di iniziativa consiliare la
commissione richiede il parere sulla stessa agli
organi comunali competenti che lo esprimono entro
trenta giorni dalla richiesta (Art. 59 comma 1bis)
Oltre l'associazionismo obbligatorio delle
funzioni: le fusioni dei comuni – La Legge
regionale n. 62/2007 a) Il ruolo della
commissione consiliare regionale
● La Commissione predispone per il Consiglio
regionale la proposta di deliberazione di
svolgimento del referendum, ovvero esprime il
parere referente contrario alla proposta di legge
(Art. 58 comma 1)
Oltre l'associazionismo obbligatorio delle
funzioni: le fusioni dei comuni – La Legge
regionale n. 62/2007 b) Il ruolo della
Consiglio regionale
● Il Consiglio regionale delibera lo svolgimento del
referendum relativo alla proposta di legge, ovvero
esprime il voto contrario sulla proposta di legge stessa
(Art. 60 comma 1);
● La deliberazione contiene il quesito referendario
relativo alla fusione oggetto della proposta di legge in
discussione (Art. 60 comma 2);
● Il Presidente del Consiglio trasmette la deliberazione
sullo svolgimento del referendum al Presidente della
Giunta regionale per l'adozione del decreto di indizione
del referendum
Oltre l'associazionismo obbligatorio delle
funzioni: le fusioni dei comuni – La Legge
regionale n. 62/2007 a) Il ruolo della
Presidente della Giunta regionale
● Il Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dal
ricevimento della deliberazione del Consiglio regionale di
cui all'art. 60 comma 1, indice, con proprio decreto il
referendum;
● Il decreto riporta il quesito o i quesiti da sottoporre agli
elettori, come determinato nella deliberazione consiliare di
cui all'art. 60 comma 2;
● Il decreto è pubblicato sul BURT e trasmesso ai sindaci ed ai
presidenti di Corte d'Appello territorialmente interessati;
● Tra il decreto e la data del referendum non può intercorrere
un periodo inferiore a sessanta giorni.
Oltre l'associazionismo obbligatorio delle
funzioni: le fusioni dei comuni – La Legge
regionale n. 62/2007 a) l'esito referendario
● L'esito referendario è valido indipendentemente dal numero
degli elettori votanti;
● Il risultato è pubblicato sul BURT;
● Il Presidente del Consiglio regionale convoca il Consiglio
regionale per le decisioni finali in ordine alla proposta di
legge sottoposta a referendum consultivo;
● La motivazione della legge indica, in modo specifico, il
risultato della votazione dei singoli territori
Oltre l'associazionismo obbligatorio delle
funzioni: le fusioni dei comuni – I contributi
previsti per le fusioni di comuni
● L'art. 64 della Legge regionale n. 68/2011 stabilisce che: “in
caso di fusione o incorporazione di due o più comuni, al
comune risultante dalla fusione o incorporazione è
concesso, a decorrere dall'anno solare in cui è prevista
l'elezione del nuovo consiglio comunale, un contributo
annuale, per cinque anni, pari ad € 250.000,00 per ogni
comune originario, e comunque non superiore ad €
1.000.000,00...”
Oltre l'associazionismo obbligatorio delle
funzioni: le fusioni dei comuni – un caso
concreto: la fusione dei Comuni di Abetone
e Cutigliano