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LA RIFORMA DEL LAVORO - osservatoriolavoro.it · AMMORTIZZATORI SOCIALI INDICE GENERALE ... Cassa...

Date post: 16-Feb-2019
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MERCATO DEL LAVORO: SOSTEGNO AL REDDITO AMMORTIZZATORI SOCIALI a cura di Paola Sanna e Luca Vichi IN COLLABORAZIONE CON 6
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ortizzatori sociali

mErcato DEl laVoro: sostEgno al rEDDito

ammortizzatori sociali

a cura di

Paola sanna e luca Vichi

IN COLLABORAZIONE CONI manuali del Sole 24 ORE Settimanale N. 6/2012

Euro 9,90

La Riforma del Lavoro offre una serie di strumenti operativi per la comprensione delle numerose e importanti novità introdotte nel diritto e nel mondo del lavoro dalla Legge 28 giugno 2012, n. 92.

La Riforma viene illustrata nei suoi risvolti di immediata applicabilità nell’attività quotidiana di professionisti e imprese.

La Riforma del Lavoro nasce dall’esperienza del Sole 24 Ore e dalla operatività del Sistema Frizzera 24 e fornisce soluzioni chiare e autorevoli.

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06_RifLav.indd 1 14/09/12 15.08

LA RIFORMA

DEL LAVORO

AMMORTIZZATORI SOCIALI

6

LA RIFORMA DEL LAVORO continua ONLINE

Il Sole 24 ORE riserva ai lettori di «La riforma del lavoro» l’opportunità di approfondire online i temi trattati in questo volume.

È sufficiente collegarsi all’indirizzo www.ilsole24ore.com/collanariformalavoro, registrarsi gratuitamente e inserire il seguente codice di attivazione:

86E34B25

Una volta entrati nell’area riservata è possibile:● consultare la normativa di riferimento;● reperire le circolari applicative● approfondire i contenuti del volume con articoli tratti dalle Riviste Professionali del Gruppo 24 Ore.

I Manuali del Sole 24 ORE – Aut. Min. Rich.

Direttore responsabile: Roberto Napoletano

Il Sole 24 ORE S.p.A. – Via Monte Rosa, 91 – 20149 Milano

Settimanale - N. 6/2012

Volume 6 – Ammortizzatori sociali

© Il Sole 24 ORE a cura dell’Area Tax&Legal

Direttore: Paolo Poggi

Redazione: Claudio Pagliara - Ermanno Salvini

Progetto grafi co copertine: Marco Pennisi & C.

Tutti i diritti di copyright sono riservati. Ogni violazione sarà perseguita a termini di legge.

Finito di stampare nel mese di ottobre 2012 presso:

Grafi ca Veneta – Via Malcanton, 2 – 35010 Trebaseleghe (PD)

SUSSIDIO ATTIVO

E RICOLLOCAZIONE PROFESSIONALE

Nei mesi che hanno preceduto la discussione sulla Riforma, più parti hanno sottolineato l’assoluta necessità di utilizzare strumenti di politica attiva per dare un impulso nuovo e vigoroso al mercato del lavoro.

Due le ipotesi più signifi cative emerse a riguardo.

Innanzitutto, il disegno di legge Treu-Cazzola, che prevedeva l’obbligo per le aziende, in caso di licenziamento, di farsi carico di un progetto di sostegno alla ricollocazione del lavoratore. L’intenzione ultima era quella di dare una risposta concreta al problema prin-cipale, costituito dal fatto che una persona viene a trovarsi, improvvisamente e spesso drammaticamente, senza lavoro (e non solo senza un sussidio!).

L’altra proposta ipotizzata era quella del Senatore Ichino, che suggeriva - a fronte di un articolo 18 che si auspicava potesse diventare ben più fl essibile di quello attualmente delineato dalla Riforma - che fosse l’azienda a farsi carico del costo per il disoccupato dell’eventuale secondo anno di ammortizzatori, dopo un primo anno pagato dall’INPS. Questo scenario avrebbe incentivato - e non poco - le aziende ad individuare una nuova occupazione per le persone licenziate, se non altro per evitare l’onere di un extra-costo.

Cosa è accaduto, invece, al termine dell’iter di discussione della Riforma? L’articolo 18 è cambiato meno di quanto si pensasse e nessuna delle due ipotesi richiamate ha visto la luce.

A tutt’oggi, infatti, all’interno del procedimento di conciliazione obbligatoria - assai inte-ressante per la coattività e tempestività con cui viene disciplinata - la nuova norma si limi-ta sì a suggerire che all’atto della conciliazione le Parti concordino un progetto di supporto alla continuità professionale del lavoratore, ma non prevede alcuno strumento fi nalizzato ad incentivare l’attuazione di tale progetto, né tantomeno a renderlo vincolante.

Va però - a ben guardare - positivamente rilevato che parlare di progetti di sviluppo di ricollocazione professionale in sostituzione o ad integrazione dei tradizionali sussidi, era, fi no a poco tempo fa, assolutamente impensabile!

L’esperienza fatta in questi anni dalle APL, sia di tipo generalista che specializzate nel supporto alla ricollocazione, ha dimostrato - su un target suffi cientemente ampio ancor-ché non completamente rappresentativo della totalità delle situazioni – che il sostegno alla ricerca del lavoro attraverso progetti specifi ci, sviluppati da società altamente pro-fessionali, ha un effetto positivo nel ridurre il tempo medio di ricollocazione (che si è atte-stato negli ultimi anni tra i 5 e i 6 mesi per circa il 90% dei soggetti presi in carico). Questa esperienza positiva è effi cace per l’azienda che deve licenziare, per la persona che deve trovare una nuova occupazione, per l’azienda che assume, per lo Stato che incassa impo-ste e contributi e per le APL che svolgono il proprio lavoro. Inoltre ha fi nalmente messo in

discussione il principio ideologico del sussidio passivo, che vige da tempo immemorabile, e ha contribuito ad aprire un varco, per ora più culturale che normativo, di fondamentale importanza per i soggetti che operano nel mercato del lavoro. In che modo? Indicando - nei fatti - come sia meglio affrontare la fatica di un percorso attivo, che sembra avere effetti non immediati, ma il cui valore si dimostra ben più alto per le parti, sia per il pre-sente che per il futuro.

Questo, però, è solo l’inizio: spetta oggi alle APL e ad Assolavoro promuovere la conoscen-za dell’outplacement anche attraverso l’erogazione di servizi di grande qualità e alle Parti Sociali farsi carico dell’educazione dei propri iscritti nel sostenere gli oneri connessi a questo strumento per poter benefi ciare, poi, degli onori. Infi ne, i responsabili delle politi-che pubbliche hanno il compito di proporre progetti di sussidio attivo che evitino ineffi caci spargimenti di risorse comuni, ormai esangui, e che, viceversa, conducano a valorizzare in modo selettivo tali fondi per la costruzione di un bene per tutti.

Stefano Colli-Lanzi,

CEO Gi Group e Presidente Gi Group Academy

www.scolliniamo.it @collilanzi

AMMORTIZZATORI SOCIALI

INDICE GENERALE

di Paola Sanna e Luca Vichi

pag. pag.

Capitolo 1- La riforma degli ammortizzatori sociali .........................................1

1.1 Assicurazione sociale per l’impiego (ASPI) ...............................21.1.1 Soggetti disoccupati .....................21.1.2 Disposizioni transitorie relative all’indennità di mobilità e alle indennità speciali di disoccupazione in edilizia ......................................31.1.3 Soggetti destinatari e soggetti esclusi ..........................41.1.4 Requisiti .......................................51.1.5 Durata massima dell’indennità .....61.1.6 Importo ........................................81.1.7 Procedura .....................................91.1.8 Nuova occupazione durante la disoccupazione .........................91.1.9 Incentivo per autoimprenditorialità ............101.1.10 ASPI ridotta (trattamenti brevi) ...111.1.11 Finanziamento dell’ASPI .............111.1.12 Decadenza ..................................13

1.2 Fondi di solidarietà bilaterale ..............131.3 Strumenti di gestione degli

esuberi strutturali ...............................161.4 Incentivi all’occupazione ......................16

Capitolo 2 - Trattamento ordinario di disoccupazione ...............................................19

2.1 Benefi ciari e lavoratori esclusi ............192.2. Chi paga il contributo ..........................202.3 Requisiti ...............................................232.4 Domanda ..............................................262.5 Misura dell’indennità ...........................272.6 Lavoro accessorio e disoccupazione ...31

Capitolo 3 - Trattamento di disoccupazione con requisiti ridotti ..................33

3.1 Benefi ciari ............................................333.2 Requisiti ...............................................33

3.3 Misura dell’indennità ...........................343.4 Domanda ..............................................353.4 Lavoro accessorio e

disoccupazione con requisiti ridotti.....37

Capitolo 4 - Disoccupazione per lavoratori sospesi ........................................39

4.1 Crisi aziendali o occupazionali ............394.2 Sostegno al reddito per lavoratori

non titolari di integrazione salariale ............................... 39

4.3 Sostegno al reddito per apprendisti ....424.4 Invio telematico delle

dichiarazioni di sospensione ...............464.5 Formazione e riqualifi cazione .............464.6 Sostegno al reddito per collaboratori a progetto ................474.7 DID e prestazioni a sostegno del reddito ............................................494.8 Incentivo per autoimprenditorialità .....50

Capitolo 5 - Cassa integrazione guadagni ordinaria .............................................53

5.1 Cause di intervento ..............................545.2 Datori di lavoro, lavoratori

destinatari e lavoratori esclusi ............565.3 Aliquote contributive di fi nanziamento 575.4 Misura del trattamento ........................575.5 Durata dell’indennità ...........................625.6 Presentazione della domanda .............635.7 Erogazione e fi nanziamento della CIG 645.8 Attività lavorative durante la CIG .........695.9 Rapporto con altri istituti .....................715.10 Formazione e riqualifi cazione .............765.11 Incentivo per autoimprenditorialità .....77

Capitolo 6 - Cassa integrazione guadagni in deroga .............................................79

6.1 Requisiti del lavoratore .......................796.2 Anticipazione del trattamento da parte dell’INPS ................................80

VI

– segue – INDICE GENERALE

pag. pag.

6.3 Nuove modalità di presentazione della domanda .....................................80

6.4 Dichiarazione di immediata disponibilità - DID ................................81

6.5 Lavoratori a domicilio ..........................826.6 Apprendisti in regime di solidarietà ....846.7 CIG in deroga per imprese

localizzate in unica regione e in regioni diverse ..............................856.8 CIG in deroga e rimborso quote TFR ...856.9 Premio di occupazione ........................876.10 Formazione e riqualifi cazione .............896.11 Incentivo per autoimprenditorialità .....90

Capitolo 7 - Cassa integrazione guadagni straordinaria ......................................93

7.1 Cause di intervento ..............................937.2 Datori di lavoro destinatari ..................957.3 Finanziamento .....................................967.4 Lavoratori destinatari ..........................967.5 Durata del trattamento ........................97

7.6 Misura del trattamento ........................987.7 Procedure di concessione ....................987.8 Gestione dal mese di gennaio 2011 ...1017.9 Svolgimento di attività lavorativa ......1017.10 Incentivo ai lavoratori percettori

di CIG e CIGS ......................................1027.11 Formazione e riqualifi cazione ...........1047.12 Rapporto con altri istituti ...................1057.13 CIGS in deroga ...................................108

Capitolo 8 - Contratto di solidarietà ................1118.1 Contratto di solidarietà (aziende soggette alla CIGS)..............1118.2 Contratto di solidarietà (aziende

non soggette alla CIGS) .....................1278.3 Aspetti comuni ai due interventi ........131

Capitolo 9 - Mobilità e mobiltà in deroga ........1359.1 Procedure di mobilità .......................1359.2 Mobilità in deroga ..............................141

Capitolo 10 - Le norme di riferimento ............145

Lavoro subordinato e lavoro autonomo

Capitolo 1

LA RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Il nuovo sistema degli ammortizzatori sociali, introdotto dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, di “Riforma del mercato del lavoro”, si fonda su tre pilastri di tutela del reddito:

1) la cosiddetta assicurazione sociale per l’impiego (ASPI), rivolta ai soggetti che si trovano invo-lontariamente disoccupati e disciplinata dagli articoli da 22 a 33;

2) i fondi di solidarietà bilaterali, rivolti ai soggetti in costanza di rapporto di lavoro tempora-neamente sospesi in conseguenza di crisi temporanee (articoli da 43 a 48 del provvedimento citato);

3) gli strumenti di gestione degli esuberi strutturali, con particolare riguardo per i lavoratori an-ziani, nei casi di uscita dal mondo del lavoro (articoli da 55 a 57 della “Riforma del mercato del lavoro”).

ASPIFondi

di solidarietà bilaterali

Strumenti per la gestione degli esuberi

Soggetti in uscita dal mondo

del lavoro

Soggetti occupati in caso di crisi temporanee

Soggetti disoccupati

È È È

RIFORMA DEGLI

AMMORTIZZATORI

2 Capitolo 1 - La riforma degli ammortizzatori sociali

Ammortizzatori sociali

Dette tutele (che comprendono anche parte dell’attuale normativa) vanno a sostituirsi, in alcuni casi gradualmente, a quelle attualmente vigenti, vale a dire:● cassa integrazione e cassa integrazione in deroga;● contratto di solidarietà e contratto di solidarietà in deroga;● indennità di disoccupazione e disoccupazione in deroga;● indennità di mobilità e indennità di mobilità in deroga.

Gli obiettivi principali della riforma degli ammortizzatori sociali sono in estrema sintesi due:1) il riordino della cassa integrazione guadagni, con riduzione dei casi di utilizzo e allarga-

mento della platea dei potenziali utilizzatori;2) la rivisitazione delle indennità contro la disoccupazione (trattamento di disoccupazione e

mobilità), che verranno sostituite da un trattamento di valore medio tra quelli esistenti (più alto della disoccupazione e più basso della mobilità), destinato alla generalità dei lavoratori.

1.1 Assicurazione sociale per l’impiego (ASPI)

1.1.1 Soggetti disoccupati

Come anticipato la riforma prevede l’istituzione (con decorrenza 1° gennaio 2013 - eventi di disoccupazione che si verifi cheranno dunque dalla predetta data) di un nuovo (e a regime “solo”) istituto per la tutela del reddito del lavoratore dipendente a copertura del periodo in-tercorrente dalla perdita involontaria del posto di lavoro alla successiva ed eventuale rioccu-pazione (periodo di disoccupazione), denominato Assicurazione sociale per l’impiego - ASPI (gestito dall’INPS, gestioni prestazioni temporanee).

La funzione di tale indennità è quella di fornire ai lavoratori che involontariamente si trova-no nella condizione di essere privi di occupazione un’indennità mensile di disoccupazione.

Detta indennità mensile di disoccupazione si sostituirà:● dal 1° gennaio 2013 (eventi di disoccupazione che si verifi cheranno dalla predetta data) alle

indennità di disoccupazione (per quanto attiene alla durata dell’intervento l’articolo 25 fa riferimento al 1° gennaio 2016);

● dal 1° gennaio 2017 all’indennità di mobilità (dal 2013 al 2016 graduale diminuzione del periodo di mobilità – si veda più avanti).

Indennità di mobilità ASPI

Indennità di disoccupazione

Capitolo 1 - La riforma degli ammortizzatori sociali

Ammortizzatori sociali

3

1.1.2 Disposizioni transitorie relative all’indennità di mobilità

e alle indennità speciali di disoccupazione in edilizia

Il comma 46, articolo 2 (come modifi cato dal D.L. 83/2012, convertito nella legge 134/2012) fornisce le regole di gestione dei lavoratori collocati in mobilità a decorrere dal 1º gennaio 2013 e fi no al 31 dicembre 2016.

Il periodo massimo di diritto della relativa indennità è ridefi nito nei seguenti termini:

● lavoratori collocati in mobilità nel periodo dal 1º gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 (Centro nord): 12 mesi, elevato a 24 per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a 36 per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;

● lavoratori collocati in mobilità nel periodo dal 1º gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 (Sud): 24 mesi, elevato a 36 per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a 48 per i lavorato-ri che hanno compiuto i cinquanta anni;

● lavoratori collocati in mobilità nel periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2014: (Centro nord): 12 mesi, elevato a 24 per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a 36 per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;

● lavoratori collocati in mobilità nel periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 (Sud): 24 mesi, elevato a 36 per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a 48 per i lavorato-ri che hanno compiuto i cinquanta anni;

● lavoratori collocati in mobilità nel periodo dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015: (Centro nord): 12 mesi, elevato a 18 per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a 24 per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;

● lavoratori collocati in mobilità nel periodo dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 (Sud): 12 mesi, elevato a 24 per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a 36 per i lavorato-ri che hanno compiuto i cinquanta anni;

● lavoratori collocati in mobilità nel periodo dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016: (Centro nord): 12 mesi, elevato a 18 per i lavoratori che hanno compiuto cinquanta anni;

● lavoratori collocati in mobilità nel periodo dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 (Sud): 12 mesi, elevato a 18 per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a 24 per i lavorato-ri che hanno compiuto i cinquanta anni.

COSÌ IL PASSAGGIO DALLA MOBILITÀ ALL’ASPI

2013 2014 2015 2016 2017

Centro nord fi no a 39 anni 12 12 12 ASpI (12) ASpI (12)

Centro nord da 40 a 49 anni 24 24 18 ASpI (12) ASpI (12)

Centro nord da 50 anni e oltre 36 36 24 18 ASpI (12)

Sud fi no a 39 anni 24 24 12 ASpI (12) ASpI (12)

Sud da 40 a 49 anni 36 36 24 18 ASpI (12)

Sud da 50 e oltre 48 48 36 24 ASpI (12)

4 Capitolo 1 - La riforma degli ammortizzatori sociali

Ammortizzatori sociali

Attenzione: il comma 46-bis, articolo 2 della Legge n. 92/2012 (introdotto dall’articolo 46-bis, DL n. 83/2012, così come modifi cato dall’allegato alla legge di conversione, Legge n. 134/2012) prevede come il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro il 31 ottobre 2014, proceda, insieme alle associazioni dei datori di lavoro e alle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ad una ricognizione delle prospettive economiche e occupazionali in essere, al fi ne di verifi care la corrispondenza della predetta disciplina transitoria a tali prospettive e di proporre, compatibilmente con i vincoli di fi nanza pubblica, eventuali conseguenti iniziative.

1.1.3 Soggetti destinatari e soggetti esclusi

Possono benefi ciare dell’ASPI:– tutti i lavoratori dipendenti del settore privato compresi gli apprendisti e i soci di coopera-

tiva con contratto di lavoro subordinato ai sensi del comma 3, articolo 1 della legge n. 142/2001;

– i dipendenti delle pubbliche amministrazioni con contratto non a tempo indeterminato (sono quindi esclusi i dipendenti pubblici a tempo indeterminato).Rimangono sempre esclusi:

– gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;– i collaboratori coordinati e continuativi. Per questi ultimi è previsto il rafforzamento dell’u-

na tantum attualmente vigente.

INDENNITÀ UNA TANTUM COCOCO DAL 1° GENNAIO 2013

L’articolo 35 del provvedimento di riforma riscrive, con decorrenza 1° gennaio 2013, la disciplina relativa all’indennità una tantum spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi disoccupati.In particolare per benefi ciare dell’indennità devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:a) aver operato, nel corso dell’anno precedente, in regime di monocommittenza;b) aver conseguito l’anno precedente un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fi scale

non superiore al limite di euro 20.000,00, annualmente rivalutato;c) con riguardo all’anno di riferimento, aver accreditato, presso la Gestione Separata, un numero

di mensilità non inferiore a uno;d) aver avuto un periodo di disoccupazione ininterrotta di almeno due mesi nell’anno precedente;e) avere accreditate nell’anno precedente almeno quattro mensilità presso la predetta Gestione

separata.L’indennità sarà pari al 5% del minimale annuo di reddito di cui al comma 3, articolo 1 della leg-ge n. 233/1990, moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l’anno precedente e quelle non coperte da contribuzione.Il pagamento avverrà:– in un’unica soluzione, se di importo pari o inferiore a euro 1.000,00;– in importi mensili di importo pari o inferiore a euro 1.000,00 euro, se superiore.In via transitoria per gli anni 2013, 2014 e 2015:a) devono risultare accreditate nell’anno precedente almeno tre (e non quattro) mensilità presso

la predetta Gestione separata;b) l’indennità è pari ad una somma del 7% (e non 5%) del minimale annuo.

Capitolo 1 - La riforma degli ammortizzatori sociali

Ammortizzatori sociali

5

1.1.4 Requisiti

Per godere dell’ASPI devono essere soddisfatti precisi requisiti individuati dal legislatore e precisamente:● il soggetto deve trovarsi in stato di disoccupazione secondo la defi nizione di cui alla let-

tera c, comma 2, articolo 1 del D.Lgs n. 181/2000 e precisamente: “stato di disoccupazio-ne, la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svol-gimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità defi nite con i servizi competenti”;

● il soggetto deve poter vantare 2 anni di anzianità assicurativa;● il soggetto deve poter vantare almeno 52 settimane di lavoro nell’ultimo biennio.

Stato di disoccupato 2 anni di anzianità assicurativa

52 settimane di lavoro nell’ultimo

biennio

CONDIZIONI

Non possono fruire dell’indennità i lavoratori che si sono dimessi o hanno risolto consen-sualmente il rapporto di lavoro, fatta eccezione per gli accordi conciliativi sottoscritti a norma dell’articolo 7 della legge n. 604/1966.

LEGGE N. 604/1966

Articolo 7 - Tentativo di conciliazione facoltativo

1. Ferma l’applicabilità, per il licenziamento per giusta causa e per giustifi cato motivo soggettivo, dell’articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento per giustifi cato motivo og-gettivo di cui all’articolo 3, seconda parte, della presente legge, qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui all’articolo 18, ottavo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modifi cazioni, deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore.

2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il datore di lavoro deve dichiarare l’intenzione di pro-cedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato.

– continua –

6 Capitolo 1 - La riforma degli ammortizzatori sociali

Ammortizzatori sociali

- segue - LEGGE N. 604/1966

3. La Direzione territoriale del lavoro trasmette la convocazione al datore di lavoro e al lavora-tore nel termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della richiesta: l’incontro si svolge dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione di cui all’articolo 410 del codice di pro-cedura civile.

4. La comunicazione contenente l’invito si considera validamente effettuata quando è recapitata al domicilio del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero è consegnata al lavoratore che ne sotto-scrive copia per ricevuta.

5. Le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei lavorato-ri, ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro.

6. La procedura di cui al presente articolo, durante la quale le parti, con la partecipazione attiva della commissione di cui al comma 3, procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l’incontro, fatta salva l’ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore.

7. Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavo-ro, si applicano le disposizioni in materia di Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI) e può essere previsto, al fi ne di favorirne la ricollocazione professionale, l’affi damento del lavoratore ad un’agenzia di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), c) ed e), del decreto legislativo 10 set-tembre 2003, n. 276.

8. Il comportamento complessivo delle parti, desumibile anche dal verbale redatto in sede di commissione provinciale di conciliazione e dalla proposta conciliativa avanzata dalla stessa, è valutato dal giudice per la determinazione dell’indennità risarcitoria di cui all’articolo 18, setti-mo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modifi cazioni, e per l’applicazione degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile.

9. In caso di legittimo e documentato impedimento del lavoratore a presenziare all’incontro di cui al comma 3, la procedura può essere sospesa per un massimo di quindici giorni”.

Il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 1, legge 28.6.2012, n. 92, così come corretto con errata corrige pubblicata nella G.U. 14.07.2012, n. 163, con decorrenza dal 18.7.2012.

1.1.5 Durata massima dell’indennità

A decorrere dal 1° gennaio 2016 e con riferimento ai nuovi eventi di disoccupazione verifi -catisi a decorrere dalla predetta data la durata dell’intervento varia in relazione all’età del lavoratore: lavoratori con età inferiore a 55 anni: durata massima di 12 mesi detratti i periodi di inden-

nità eventualmente fruiti nel medesimo periodo, anche in relazione ai trattamenti brevi c.d mini-ASPI (per i soggetti con età fi no a 50 anni, a regime nel 2016); lavoratori con età pari o superiore a 55 anni: durata massima di 18 mesi (a regime nel

2016) e comunque non superiore al numero delle settimane di lavoro eseguite nel biennio precedente, detratti i periodi di indennità (ASPI ordinaria e/o mini) eventualmente fruiti nel medesimo periodo.

Capitolo 1 - La riforma degli ammortizzatori sociali

Ammortizzatori sociali

7

Disoccupazione ASPI

8 mesi

Soggetti con meno di 50 anni

Soggetti con più di 50 anni

Soggetti con meno di 55 anni

Soggetti con più di 55 anni

12 mesi 12 mesi 18 mesi

DURATA

Per le cessazioni che interverranno fi no al 31 dicembre 2012 troveranno applicazione le vigenti disposizioni in materia di disoccupazione ordinaria non agricola.Per il periodo 1° gennaio 2013-31 dicembre 2015 l’articolo 33 prevede quanto segue:● eventi di disoccupazione verifi catisi nell’anno 2013: 8 mesi per i soggetti con età anagrafi ca

inferiore a 50 anni e 12 mesi per i soggetti con età anagrafi ca pari o superiore a 50 anni;● eventi di disoccupazione verifi catisi nell’anno 2014: 8 mesi per i soggetti con età anagrafi ca

inferiore a 50 anni, 12 mesi per i soggetti con età anagrafi ca pari o superiore a 50 anni e inferiore a 55 anni, 14 mesi per i soggetti con età anagrafi ca pari o superiore a 55 anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni;

● eventi di disoccupazione verifi catisi nell’anno 2015: 10 mesi per i soggetti con età anagrafi -ca inferiore a 50 anni, 12 mesi per i soggetti con età anagrafi ca pari o superiore a 50 anni e inferiore a 55 anni, 16 mesi per i soggetti con età anagrafi ca pari o superiore a 55 anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni.Le durate massime risultano le seguenti:

Età del lavoratore Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

Fino a 50 anni 8 mesi 8 mesi 10 mesi 12 mesi

Da 51 a 54 anni 12 mesi 12 mesi 12 mesi 12 mesi

Oltre 55 anni 12 mesi 14 mesi 16 mesi 18 mesi

8 Capitolo 1 - La riforma degli ammortizzatori sociali

Ammortizzatori sociali

1.1.6 Importo

L’importo dell’indennità risulta pari a: 75% della retribuzione imponibile ai fi ni previdenziali nel caso in cui la retribuzione mensi-

le sia pari o inferiore fi no a euro 1.180,00 (valore per l’anno 2013); nel caso in cui la retribuzione superi tale limite, l’indennità è pari al 75% del predetto im-

porto più il 25% della retribuzione eccedente.La retribuzione di riferimento è quella imponibile ai fi ni previdenziali riferita all’intero

periodo biennale interessato (elementi continuativi e non continuativi e mensilità aggiuntive) divisa per il numero delle settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33.

ESEMPIO

Nel caso in cui la retribuzione di riferimento, come sopra determinata, risulti pari a euro 1.100,00 l’indennità viene così determinata:

euro 1.100,00 x 75% =euro 825,00

Nel caso in cui la retribuzione di riferimento risulti invece pari a euro 1.500,00 l’indennità viene così determinata:

euro 1.500,00 – euro 1.180,00 =euro 320,00

euro 1.180,00 x 75% =euro 885,00

euro 320,00 x 25% =euro 80,00

euro 885,00 + euro 80,00 =euro 965,00

L’indennità mensile non può in ogni caso superare il tetto massimo previsto per la CIGS straordinaria, importo che viene annualmente rivalutato (euro 1.119,32 l’attuale massimale lordo; non si applica la riduzione del 5,84%).

Dopo i primi 6 mesi l’indennità è abbattuta del 15% più un ulteriore abbattimento del 15% dopo i primi 12 mesi.

Ipotizzando dunque che l’indennità ammonti a euro 885,00 i valori diventano i seguenti:– euro 752,25 dopo i primi 6 mesi;– euro 639,41 dopo ulteriori 12 mesi.

CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

Per i periodi di fruizione dell’indennità sono riconosciuti i contributi fi gurativi nella misura setti-manale pari alla media delle retribuzioni imponibili ai fi ni previdenziali degli ultimi due anni.

– continua –

Capitolo 1 - La riforma degli ammortizzatori sociali

Ammortizzatori sociali

9

- segue - CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

I contributi fi gurativi: a) sono utili ai fi ni del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici; b) non sono utili ai fi ni del conseguimento del diritto nei casi in cui la normativa richieda il com-

puto della sola contribuzione effettivamente versata.

1.1.7 Procedura

L’indennità spetta dall’8° giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rappor-to di lavoro ovvero dal giorno successivo a quello in cui sia stata presentata la domanda.

Per fruire dell’indennità i lavoratori aventi diritto sono tenuti, a pena di decadenza, a pre-sentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine di ses-santa giorni dalla data di spettanza del trattamento.

La fruizione dell’indennità è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazio-ne di cui alla lettera c), comma 2, articolo 1 del D.Lgs. n. 181/2000 (“stato di disoccupazio-ne, la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svol-gimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità defi nite con i servizi competenti”).

1.1.8 Nuova occupazione durante la disoccupazione

L’articolo 27 disciplina il caso di svolgimento di attività lavorativa durante il periodo di percezione dell’ASPI. Si possono verifi care le seguenti situazioni: periodo di lavoro fi no a 6 mesi (contratto di lavoro subordinato). In questo caso, al termi-

ne del rapporto di lavoro, si verifi ca la ripresa dell’ASPI residua (in pratica il periodo di oc-cupazione sospende d’uffi cio il trattamento); periodo di lavoro superiori a 6 mesi (contratto di lavoro subordinato). In questo caso, al

termine del rapporto di lavoro, si ha la partenza di un nuovo trattamento in caso di sussi-stenza dei requisiti prescritti.In entrambi i casi sopra descritti:

– la sospensione del trattamento ASPI avviene d’uffi cio sulla base della comunicazione ob-bligatoria inviata dal datore di lavoro UNILAV (non è necessaria alcuna comunicazione pre-ventiva all’INPS);

– i periodi di contribuzione legati al nuovo rapporto di lavoro possono essere fatti valere ai fi ni di un nuovo trattamento nell’ambito dell’ASPI ordinaria e della mini-ASPI.Qualora il lavoratore svolga un’attività di lavoro autonomo con reddito inferiore al limite

previsto per la perdita dello status di disoccupato (attualmente pari a euro 4.800,00) è tenuto a darne comunicazione (entro 30 giorni) all’INPS dichiarando il reddito annuo che prevederà di percepire.

L’Istituto provvede dunque a ridurre l’indennità di un importo pari all’80% dei compensi preventivati, rapportati al tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data di fi ne della disoccupazione indennizzata o, se antecedente, la fi ne dell’anno.

Detta riduzione sarà oggetto di conguaglio (d’uffi cio) al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi ovvero alla presentazione di autocertifi cazione qualora vi sia l’esen-zione dalla presentazione della dichiarazione.

10 Capitolo 1 - La riforma degli ammortizzatori sociali

Ammortizzatori sociali

La contribuzione versata per l’attività di lavoro autonomo non da luogo ad accrediti contri-butivi, ma viene destinata alle prestazioni temporanee.

Lavoro subordinato Lavoro autonomo

Fino a 6 mesi

Sospensione dell’ASPI d’uffi cio (nessuna comunicazione all’INPS)

Periodi di contribuzione del nuovo rapporto di lavoro utili

ai fi ni ASPI o mini-ASPI

Comunicazione all’INPS

Periodi di contribuzione non utili ai fi ni

ASPI o mini-ASPI

Perdita dello status

di disoccupato

Oltre 6 mesi Compenso fi no a euro 4.800,00

Compenso fi no a euro 4.800,00

ATTIVITÀ LAVORATIVA DURANTE L’ASPI

1.1.9 Incentivo per autoimprenditorialità

In via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell’indennità ASPI può richiedere la liquidazione degli importi del relati-vo trattamento pari al numero di mensilità non ancora percepite, al fi ne di intraprendere:– un’attività di lavoro autonomo;– per avviare un’attività in forma di auto impresa o di micro impresa;– per associarsi in cooperativa.

Tale possibilità è riconosciuta nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 a valere sulle risorse del Fondo per il fi nanziamento di interventi a favore dell’incremento in termini quantitativi e qualitativi dell’occupazione giovanile e delle donne.

Per la determinazione dei limiti, condizioni e modalità di tale intervento è necessaria l’e-manazione di un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi nanze.

Capitolo 1 - La riforma degli ammortizzatori sociali

Ammortizzatori sociali

11

1.1.10 ASPI ridotta (trattamenti brevi)

La riforma, all’articolo 28, introduce anche uno speciale trattamento che va a sostituire, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l’indennità di disoccupazione con i requisiti ridotti.

Le novità riguardano i seguenti aspetti● l’indennità di mini ASPI viene pagata non più l’anno successivo, ma mensilmente per un

numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell’ultimo anno, de-tratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo;

● occorre che il lavoratore faccia valere almeno 13 settimane di contribuzione di attività lavo-rativa negli ultimi 12 mesi, per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per l’assicurazione obbligatoria (trattasi di un periodo mobile: al 1° gennaio 2013 riguarderà tutto l’anno 2012);

● l’ammontare dell’indennità viene calcolato in maniera analoga a quella dell’ASPI ordinaria.In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato,

l’indennità è sospesa d’uffi cio sulla base delle comunicazioni obbligatorie (Modello UNILAV) fi no ad un massimo di 5 giorni; al termine del periodo di sospensione l’indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.

1.1.11 Finanziamento dell’ASPI

La nuova indennità ASPI viene fi nanziata dai seguenti contributi posti a carico del datore di lavoro (periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013):

1,31% delle retribuzioni dei lavoratori a tempo indeterminato: si tratta in sostanza dell’attua-le contributo DS, al netto dello 0,30% dovuto ai fondi interprofessionali per la formazione. La norma precisa come rimangano in vigore gli attuali abbattimenti disposti dalle seguenti dispo-sizioni di legge: a) articolo 120 della legge n. 388/2000; b) articolo 1, comma 361 della legge n. 266/2005; c) articolo 8 del D.L. n. 203/2005 (misure compensative). Le riduzioni di cui alla legge n. 388/2000 e alla legge n. 266/2005 trovano applicazioni per intero anche per i soggetti per i quali la riduzione non sia stata applicata per mancata capienza delle aliquote vigenti.

Nota bene: dal 1° gennaio 2013 anche per gli apprendisti occorre versare la contribuzione per l’ASPI nella misura dell’1,31% (esclusa dallo sgravio previsto per le assunzioni fi no al 31 di-cembre 2016, previsto per le aziende fi no a 9 addetti introdotto dall’articolo 24 della legge n. 183/2011). Tale aliquota aggiuntiva non ha comunque effetto per i soggetti che vengono assunti con l’incen-tivazione che rinvia alla contribuzione apprendisti (per esempio assunti dalle liste di mobilità).

1,40% quale aliquota aggiuntiva per i lavoratori a tempo determinato: tale aliquota si aggiunge dunque a quella dell’1,31% dovuta dalla generalità dei datori di lavoro e conse-guentemente l’aliquota complessiva si attesta al 2,71% delle retribuzioni dei lavoratori con contratto a tempo determinato, compresi i lavoratori in somministrazione a termine. Sono esclusi dal pagamento di tale contributo aggiuntivo (e versano dunque il solo contributo dell’1,31%, ad eccezione degli apprendisti per i quali è prevista un’aliquota specifi ca): a) le assunzioni per sostituzione; b) gli stagionali; c) i lavoratori apprendisti, il cui contratto di

12 Capitolo 1 - La riforma degli ammortizzatori sociali

Ammortizzatori sociali

base è classifi cato a tempo indeterminato; d) i dipendenti pubblici; e) per i periodi contri-butivi maturati dal 1º gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, le assunzioni defi nite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organiz-zazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative. La mag-giorazione è recuperata nei seguenti casi: 1) dalle agenzie di somministrazione, mediante riduzione di pari valore del contributo dovuto al fondo per la formazione; 2) dai datori di lavoro in genere, qualora al termine il contratto venga trasformato a tempo indeterminato, nella misura massima di 6 mensilità. La restituzione avviene anche qualora il datore di la-voro assuma il lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di 6 mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine. In tale ultimo caso, la restitu-zione avviene detraendo dalle mensilità spettanti un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine.

Contributo di licenziamento: il contributo di licenziamento deve essere versato all’INPS in ogni caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni. È dovuto nella misura del 50% del trattamento mensile dell’ASPI per ogni 12 mensilità di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni (compresi i periodi a termine). Il contri-buto di licenziamento è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi incluso il recesso per termine della formazio-ne previsto dalla lettera m), comma 1, articolo 2 del D.Lgs. n. 167/2011. Il contributo non è dovuto, fi no al 31 dicembre 2016, nei casi in cui sia dovuto l’attuale contributo d’ingresso nella procedura di mobilità. Per il periodo 2013-2015 il contributo di licenziamento non è dovuto nei seguenti casi: a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole socia-li che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di la-voro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativa-mente più rappresentative sul piano nazionale; b) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere. A decorrere dal 1° gennaio 2017, in caso di licenziamenti collettivi senza accor-do sindacale, il contributo di licenziamento è moltiplicato per 3.

SI

1,30% + 1,40% = 2,70% 1,30%

Contributo di licenziamento

FINANZIAMENTO

Lavoratori a tempo determinato?

NO

Capitolo 1 - La riforma degli ammortizzatori sociali

Ammortizzatori sociali

13

1.1.12 Decadenza

È prevista la decadenza dall’indennità ASPI nei seguenti casi:– perdita dello stato di disoccupazione;– inizio di un’attività in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la comunicazione di

cui all’articolo 27, comma 3;– raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;– acquisizione del diritto a pensione o assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavorato-

re non opti per l’indennità erogata dall’Assicurazione sociale per l’impiego.La decadenza si realizza dal momento in cui si verifi ca l’evento che la determina, con obbli-

go di restituire l’indennità che eventualmente si sia continuato a percepire.

1.2 Fondi di solidarietà bilaterale

La riforma prevede che, al fi ne di assicurare la defi nizione, entro l’anno 2013, di un sistema inteso ad assicurare adeguate forme di sostegno per i lavoratori dei diversi comparti, le organiz-zazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale sono chiamate a stipulare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale.

Finalità - L’obiettivo dei fondi di solidarietà è quello di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria. Inoltre i fondi potranno perseguire le seguenti fi nalità:● assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione dal rapporto di lavoro, integrativa

rispetto all’assicurazione sociale per l’impiego;● prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei pro-

cessi di agevolazione all’esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pen-sionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;

● contribuire al fi nanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualifi cazione pro-fessionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’Unione europea.

Obbligatorietà - L’istituzione dei fondi di solidarietà è obbligatoria per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale in relazione alle imprese che occu-pano mediamente più di 15 dipendenti.

Le prestazioni e i relativi obblighi contributivi non si applicano al personale dirigente, se non espressamente previsto.

Istituzione - I fondi di solidarietà verranno istituiti presso l’INPS entro i successivi tre mesi (dopo i sei sopra indicati) con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concer-to con il Ministro dell’economia e delle fi nanze.

Il contenuto dei decreti - I decreti che istituiranno i fondi di solidarietà dovranno determina-re, sulla base degli accordi, l’ambito di applicazione degli stessi, con riferimento al settore di attività, alla natura giuridica dei datori di lavoro ed alla classe di ampiezza dei datori di lavoro.

14 Capitolo 1 - La riforma degli ammortizzatori sociali

Ammortizzatori sociali

Il superamento dell’eventuale soglia dimensionale fi ssata per la partecipazione al fondo si verifi ca mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente.

Fondi di solidarietà bilaterali: modello alternativo - In alternativa al modello dei fondi di solidarietà bilaterale, in riferimento ai settori nei quali siano operanti consolidati sistemi di bilateralità e in considerazione delle peculiari esigenze dei predetti settori (quale ad esempio il settore dell’artigianato), le organizzazioni sindacali e imprenditoriali possono, nel termine di 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di riforma, adeguare le fonti istitutive dei ri-spettivi fondi bilaterali alle fi nalità perseguite dai fondi di solidarietà, prevedendo misure inte-se ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, correlate alle caratteristiche delle attività pro-duttive interessate.

A questo scopo gli accordi e i contratti collettivi defi niscono:

● un’aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di fi nanziamento non inferiore allo 0,20 per cento;

● le tipologie di prestazioni in funzione delle disponibilità del fondo di solidarietà bilaterale;● l’adeguamento dell’aliquota in funzione dell’andamento della gestione ovvero la ridetermi-

nazione delle prestazioni in relazione alle erogazioni, tra l’altro tenendo presente in via pre-visionale gli andamenti del relativo settore in relazione anche a quello più generale dell’eco-nomia e l’esigenza dell’equilibrio fi nanziario del fondo medesimo;

● la possibilità di far confl uire al fondo di solidarietà quota parte del contributo previsto per l’eventuale fondo interprofessionale di cui all’articolo 43, comma 10;

● criteri e requisiti per la gestione dei fondi.

Trattamento in deroga - In via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 l’in-dennità ASPI è riconosciuta ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso dei requisiti previsti per l’ASPI stessa e subordinatamente ad un intervento inte-grativo pari almeno alla misura del 20% dell’indennità stessa a carico dei fondi bilaterali ovve-ro a carico dei fondi di solidarietà bilaterale.

La durata massima del trattamento non può superare 90 giornate da computare in un biennio mobile.

Tali disposizioni non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale.

Fondo di solidarietà residuale per l’integrazione salariale - Per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai 15 dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, per i quali non siano stipulati, entro il 31 marzo 2013, accordi collettivi volti all’attivazione di un fondo di solidarietà bilaterale ovvero di un fondo di solidarietà alternativo è istituito, con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, un fondo di solidarietà residuale, cui contribuiscono i datori di lavoro dei settori identificati.

Capitolo 1 - La riforma degli ammortizzatori sociali

Ammortizzatori sociali

15

Il fondo di solidarietà residuale fi nanziato con i contributi dei datori di lavoro e dei lavorato-ri dei settori coperti garantisce le medesime prestazioni dei fondi di solidarietà bilaterale per una durata non superiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria.

Finanziamento dei fondi di solidarietà bilaterali e residuale - I decreti istitutivi dei fondi di solidarietà bilaterale e residuale sono chiamati a determinare le aliquote di contribuzione or-dinaria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, in maniera tale da garantire la precostituzione di risorse continuative adeguate sia per l’avvio dell’attività sia per la situazione a regime.

Qualora il fondo preveda la prestazione di un assegno ordinario di importo pari all’integra-zione salariale è previsto, a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, un contributo addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, nella misura dai predetti decreti e comunque non inferiore all’1,50%.

Per la prestazione straordinaria di cui all’articolo 48, comma 2, lettera b) (assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, a lavorato-ri che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni) è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario di importo corrispon-dente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.

Ai contributi di fi nanziamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.

Prestazioni offerte dai fondi di solidarietà - I fondi di solidarietà bilaterale assicurano di regola la prestazione di un assegno ordinario di importo pari all’integrazione salariale, di du-rata non superiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un bien-nio mobile, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria.

I fondi possono inoltre erogare le seguenti tipologie di prestazioni:– prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto a quanto garantito dall’ASpI;– assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di age-

volazione all’esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;

– contributi al fi nanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualifi cazione pro-fessionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’Unione europea.I fondi di solidarietà bilaterale e residuale provvedono inoltre a versare la contribuzione

correlata alla prestazione alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato.

Estensione strutturale degli interventi - A decorrere dal 1° gennaio 2013 le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale ed i relativi obblighi contributivi sono estesi alle seguenti imprese (in pratica l’inclusione delle predette imprese diventa strut-turale, non occorrerà più attendere la proroga annuale):● imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti;● agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti;● imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti;● imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti;● imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti.

16 Capitolo 1 - La riforma degli ammortizzatori sociali

Ammortizzatori sociali

1.3 Strumenti di gestione degli esuberi strutturali

Nei casi di eccedenza di personale, accordi tra datori di lavoro che impieghino media-mente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale possono prevedere che, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori più anziani, il datore di lavoro si impegni a corrispondere ai lavoratori una prestazione di im-porto pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, ed a corrispondere all’INPS la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.

Requisiti dei lavoratori - I lavoratori coinvolti in tale programma debbono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei 4 anni successivi alla ces-sazione dal rapporto di lavoro.

Adempimenti del datore di lavoro - Allo scopo di dare effi cacia all’accordo, il datore di la-voro interessato presenta apposita domanda all’INPS, accompagnata dalla presentazione di una fi dejussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi.

L’accordo diviene effi cace a seguito della validazione da parte dell’INPS, che effettua l’i-struttoria in ordine alla presenza dei requisiti in capo al lavoratore ed al datore di lavoro.

A seguito dell’accettazione dell’accordo il datore di lavoro è obbligato a versare mensil-mente all’INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione fi gurativa.

Mancato versamento - In assenza del versamento mensile da parte del datore di lavoro l’INPS:– è tenuto a non erogare le prestazioni;– procede a notifi care un avviso di pagamento; decorsi 180 giorni dalla notifi ca senza l’avve-

nuto pagamento l’INPS procede alla escussione della fi dejussione.

Pagamento della prestazione e accredito della contribuzione - Il pagamento della presta-zione avviene da parte dell’INPS con le modalità previste per il pagamento delle pensioni.

L’Istituto provvede contestualmente all’accredito della relativa contribuzione fi gurativa.

1.4 Incentivi all’occupazione

L’articolo 56 della Riforma regolamenta le incentivazioni da riservare ai datori di lavoro che assumeranno, a decorrere dal 1° gennaio 2013, disoccupati, in particolare: ● le assunzioni con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato, in somministrazio-

ne, in relazione a lavoratori di età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi, spetta, per la durata di 12 mesi, la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro;

● se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione si prolunga fi no al diciot-tesimo mese dalla data di assunzione;

● qualora l’assunzione sia effettuata subito con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi spetta per un periodo di 18 mesi dalla data di assunzione.

Capitolo 1 - La riforma degli ammortizzatori sociali

Ammortizzatori sociali

17

Nel rispetto delle norme europee l’agevolazione compete anche in relazione alle assunzio-ni di donne di qualsiasi età alle seguenti condizioni:– prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti in regioni ammis-

sibili ai fi nanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali comunitari e nelle aree di cui all’arti-colo 2, punto 18), lettera e) del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi nanze;

– prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.L’articolo 57 si preoccupa invece di regolamentare le condizioni da osservare per l’applica-

zione dei benefi ci (ai fi ni di garantirne l’omogeneità), compresi quelli di cui alla legge n. 407/1990 e alla legge n. 223/1991 (ancora applicabili). In dettaglio gli incentivi non spettano:

a) se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente;b) se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo,

alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;

c) nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;

d) se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto so-spensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione (o la trasformazione) o la somministrazione siano fi nalizzate all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure sia effettua-ta presso una diversa unità produttiva;

e) con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei 6 mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostan-zialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest’ul-timo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica anche all’utilizzatore.

L’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti all’instaurazione e alla modifi ca di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

Lavoro subordinato e lavoro autonomo

Capitolo 2

TRATTAMENTO ORDINARIO DI DISOCCUPAZIONE

Il sistema degli ammortizzatori sociali volti a sostenere il reddito dei lavoratori non occu-pati è incentrato sul trattamento di disoccupazione.

L’ordinamento italiano disciplina differenti forme di trattamento fra le quali è possibile distin-guere la forma ordinaria ed alcune forme speciali (R.D. 1827/1935, legge 448/1998, D.Lgs 181/2000).

La forma ordinaria di indennità di disoccupazione (non agricola e con requisiti ridotti) è applicabile ai lavoratori subordinati il cui rapporto di lavoro sia cessato con aziende con un qualsiasi numero di dipendenti.

Vi sono ulteriori forme di trattamento disciplinate in relazione al particolare settore pro-duttivo cui si applicano: uno riguardante il settore dell’ agricoltura e uno l’edilizia (legge n. 427/1975).

2.1 Benefi ciari e lavoratori esclusi

L’indennità di disoccupazione spetta ai lavoratori assunti a tempo indeterminato e determi-nato nel caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro. Ne consegue che l’ipotesi di dimissioni del lavoratore non rientra fra le casistiche che consentono la percezione del tratta-mento. Tuttavia possono benefi ciare dell’indennità i lavoratori dimessisi per giusta causa, ov-vero per una ragione tanto grave da non rendere possibile la prosecuzione nemmeno tempo-ranea del rapporto di lavoro (Corte Cost. 269/2002). In tali casistiche rientrano, a titolo di esempio, o le ipotesi di dimissioni per mancato pagamento della retribuzione, per molestie sessuali e per modifi cazioni delle mansioni (INPS, circolare n. 97/2003).

Rientrano tra i soggetti benefi ciari anche le lavoratrici madri (ovvero lavoratori padri) che si sono dimesse durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento.

L’indennità spetta anche al:● lavoratore extracomunitario con permesso di lavoro “non stagionale”;● lavoratore extracomunitario in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro

(INPS, messaggio n. 11292/2008);● lavoratore intermittente con indennità di disponibilità limitatamente ai periodi non lavorati

(Min. lav., circ. 4/2005).L’indennità di disoccupazione non spetta, per i periodi di inattività, ai lavoratori impiegati a

tempo parziale verticale su base annua (Cass. 19253/2009) così come viene esclusa la fruibili-tà del trattamento per i lavoratori che abbiano siglato un accordo di risoluzione consensuale del contratto di lavoro a meno che la cessazione non sia da ricondurre a:– trasferimento ad una diversa sede dell’impresa distante più di 50 chilometri dalla residenza

del lavoratore e/o raggiungibile dal lavoratore con i mezzi pubblici in non più di 80 minuti;– notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fi siche

o giuridiche) dell’azienda (INPS, circolare n. 108/2006)

20 Capitolo 2 - Trattamento ordinario di disoccupazione

Ammortizzatori sociali

2.2. Chi paga il contributo

Dal 1° gennaio 2009, ai sensi dei commi 4, 5 e 6, articolo 20 del DL n. 112/2008, l’assicura-zione contro la disoccupazione involontaria è estesa ai lavoratori dipendenti delle aziende pubbliche, di quelle esercenti pubblici servizi nonché di quelle private, ancorché agli stessi sia garantita la stabilità d’impiego. La contribuzione, e quindi la conseguente prestazione, conti-nua a essere non dovuta per (INPS, circ. 18/2009):● i dipendenti delle pubbliche amministrazioni ex comma 2, art. 1 D.Lgs. 165/2001 (ammini-

strazioni dello Stato, regioni, province, comuni, ecc.);● i lavoratori retribuiti esclusivamente con partecipazione agli utili o al prodotto dell’azienda

(n. 7, art. 40, R.D.L. 1827/1935);● il personale artistico, teatrale e cinematografi co in possesso di preparazione tecnica, cul-

turale o artistica (n. 5, art. 40, R.D.L. 1827/1935);● i sacerdoti e i religiosi (art. 4 R.D. 2270/1924);● gli apprendisti (art. 21 L. 25/1955);● i soci di cooperativa ex D.P.R. 602/1970;● i soci delle cooperative della piccola pesca marittima ex L. 250/1958;● gli armatori e proprietari-armatori imbarcati (art. 12 L. 413/1984);● i piloti dei porti e marittimi abilitati al pilotaggio, allievi dei cantieri-scuola, ecc.

Particolarità per il settore spettacolo - L’articolo 40, n. 5, R.D.L. 1827/1935, convertito nella Legge n. 1155/1936, prevede come non sia soggetto all’assicurazione obbligatoria per la disoc-cupazione involontaria, e quindi non sia tenuto al versamento del relativo contributo, il persona-

Datori di lavoro destinatari

Industria e cooperative (e loro consorzi) che esercitano

attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione

dei prodotti agricoli e zootecnici

Operai, impiegati e quadri del settore industria soci e non soci di cooperative di produzione e lavoro esercenti attività assimilabili a quella indu-striale operai delle cooperative agricole di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Lavoratori destinatari

Capitolo 2 - Trattamento ordinario di disoccupazione

Ammortizzatori sociali

21

le artistico, teatrale e cinematografi co (“Non sono soggetti all’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria: (…) 5) il personale artistico, teatrale e cinematografi co”).

Come precisato dall’Istituto nella circolare n. 22 del 13 febbraio 2012, la defi nizione di per-sonale artistico ai fi ni del versamento del contributo predetto è rinvenibile nell’articolo 7 del regolamento di cui al R.D. n. 2270 del 1924, che stabilisce: “Non sono considerati appartenen-ti al personale artistico, così teatrale come cinematografi co, agli effetti dell’art. 2, n. 5, del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3158 [recepito poi nell’art. 40, n. 5 del R.D.L. n. 1827 del 1935], tutti colo-ro che al teatro o al cinematografo prestano opera la quale non richieda una preparazione tecnica, culturale o artistica”.

Da quanto sopra emerge come i lavoratori dello spettacolo:– siano di norma soggetti all’assicurazione contro la disoccupazione involontaria quando

prestino la propria opera in qualità di lavoratori subordinati;– non siano soggetti a tale assicurazione, seppure lavoratori subordinati, quando rientrino

tra gli “artisti”, secondo la defi nizione sopra indicata, in quanto dotati di preparazione tec-nica, culturale o artistica.Già con la circolare 105/2011 l’INPS era intervenuto fornendo l’elenco delle categorie profes-

sionali da annoverare nell’ambito del suddetto personale artistico, teatrale e cinematografi co.Per alcune categorie però non risultavano chiari gli elementi della “preparazione tecnica,

culturale e artistica” su cui si fonda l’esclusione contributiva e quindi si sono resi necessari al-cuni approfondimenti che hanno portato alla revisione dell’elenco allegato alla circolare 105/2011 e alla redazione del nuovo elenco allegato alla circolare 22/2012 (di seguito proposto).

Le modifi che apportate dall’INPS riguardano l’esclusione dal novero del “personale artisti-co, teatrale e cinematografi co” delle seguenti categorie di lavoratori:– assistenti e aiuti del coro, suggeritori del coro (cod. 014); – aiuti registi teatrali, cinematografi ci o di audiovisivi, defi niti anche “assistenti alla regia”

(cod. 042); – consulenti assistenti musicali (cod. 085); – assistenti coreografi (cod. 091).

L’Istituto precisa inoltre come, nell’ambito della categoria professionale degli “attori”, i lavora-tori defi niti “generici, fi guranti e comparse” non siano da ricomprendersi nell’ambito del “perso-nale artistico, teatrale e cinematografi co” di cui all’art. 40, n. 5), R.D.L. n. 1827 del1935, in quanto le relative prestazioni non sono caratterizzate da preparazione professionale, culturale e artistica.

Per quanto attiene infi ne gli aspetti operativi valgono le istruzioni fornite con la circolare n. 105/2011 (inserimento nell’elemento <TipoContribuzione> del fl usso Uniemens del valore “10”, avente il signifi cato di “Lavoratori non soggetti al contributo per l’assicurazione contro la Disoccupazione(DS)”).

CATEGORIE PROFESSIONALI DEI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO DA ANNOVERA-RE NELL’AMBITO DEL “PERSONALE ARTISTICO, TEATRALE E CINEMATOGRAFICO”(allegato alla circolare INPS n. 22/2012)

Codice ENPALS Categoria

Gruppo canto

011 Artisti lirici

012 Cantanti di musica leggera

– continua –

22 Capitolo 2 - Trattamento ordinario di disoccupazione

Ammortizzatori sociali

- segue - CATEGORIE PROFESSIONALI DEI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO DA ANNO-VERARE NELL’AMBITO DEL “PERSONALE ARTISTICO, TEATRALE E CINEMATOGRAFICO”(allegato alla circolare INPS n. 22/2012)

013 Coristi, vocalisti

014 Maestri del coro (1)

Gruppo attori

021 Attori di prosa, mimi (2)

022 Attori cinematografi ci o di audiovisivi

023 Attori di doppiaggio

024 Attori di operetta

025 Attori di rivista, attori di varietà ed attrazioni

026 Artisti del circo

027 Attori di fotoromanzi

821 Imitatori, ipnotizzatori, illusionisti e prestigiatori

822 Marionettisti, burattinai

Gruppo conduttori e animatori

031 Presentatori

Gruppo registi e sceneggiatori

041 Registi teatrali, cinematografi ci o di audiovisivi

043 Sceneggiatori teatrali, cinematografi ci o di audiovisivi

044 Dialoghisti, adattatori cinetelevisivi o di audiovisivi

045 Direttori della fotografi a, light designer

046 Soggettisti

Gruppo direttori di scena e di doppiaggio

061 Direttori di scena

062 Direttori di doppiaggio

Gruppo direttori e maestri di orchestra

071 Direttori d’orchestra

072 Sostituti direttori d’orchestra

073 Maestri collaboratori

074 Maestri di banda

075 Compositori

– continua –

Capitolo 2 - Trattamento ordinario di disoccupazione

Ammortizzatori sociali

23

- segue - CATEGORIE PROFESSIONALI DEI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO DA ANNO-VERARE NELL’AMBITO DEL “PERSONALE ARTISTICO, TEATRALE E CINEMATOGRAFICO”(allegato alla circolare INPS n. 22/2012)

Gruppo concertisti e orchestrali

081 Concertisti e solisti

082 Professori d’orchestra

083 Orchestrali (anche di musica leggera)

084 Bandisti

Gruppo ballo fi gurazione e moda

091 Coreografi (3)

092 Ballerini e tersicorei

Gruppi scenografi , arredatori e costumisti

133 Scenografi

134 Bozzettista

135 Story board artist

136 Creatori di fumetti, illustrazioni e disegni fi nalizzati all’anima-zione

Gruppo lavoratori autonomi esercenti attività musicali

500 Lavoratori autonomi esercenti attività musicali

(1) Esclusi gli “assistenti e aiuti del coro” e i “suggeritori del coro”(2) Esclusi gli “allievi attori”(3) Esclusi gli “assistenti coreografi ”

DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA

In caso di dimissioni per giusta causa il lavoratore può benefi ciare dell’indennità di disoccupazione corredando la domanda con documentazione (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) da cui risulti almeno la sua volontà di difendersi in giudizio nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro (INPS, circolare 97/2003; INPS, circolare 163/2003). L’indennità è riconoscibile anche al lavoratore dimessosi per mancato pagamento della retribuzio-ne e che, successivamente alle dimissioni, abbia ricevuto quanto dovuto, anche nel caso in cui lo stesso non abbia manifestato la volontà di difendersi in giudizio nei confronti del comportamento illecito dal datore di lavoro (INPS, messaggio n. 16410/2009).

2.3 Requisiti

I requisiti previsti per la concessione del trattamento di disoccupazione ordinaria sono i seguenti:

24 Capitolo 2 - Trattamento ordinario di disoccupazione

Ammortizzatori sociali

1) stato di disoccupazione, con dichiarazione al Centro per l’Impiego di immediata disponibi-lità allo svolgimento di attività lavorativa. La sottoscrizione della dichiarazione di imme-diata disponibilità - DID (si veda in seguito) da parte di ogni singolo lavoratore, sia per quanto attiene l’adesione ad un percorso di riqualifi cazione professionale che ad un’offerta di lavoro congruo, avviene in fase di compilazione del modello di domanda (modello DS21) (no modello SR105) (INPS, circ. 133/2010);

2) permanenza di una residua capacità lavorativa (art. 32 D.P.R. 818/1957);3) maturazione di almeno 2 anni di assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione;4) maturazione di almeno 52 settimane di contribuzione nei 2 anni precedenti l’inizio del pe-

riodo di disoccupazione.Ai fi ni del raggiungimento dei requisiti indicati si computano anche i periodi di contribuzio-

ne fi gurativa relativi all’astensione obbligatoria e facoltativa per maternità, il periodo di leva (volontario o obbligatorio) di servizio militare, i periodi di lavoro all’estero in Paesi convenzio-nati (l’ultimo rapporto di lavoro deve comunque essere cessato in Italia), l’astensione dal lavo-ro per malattia del bambino (nel limite di 5 giorni lavorativi l’anno).

I periodi corrispondenti a quelli per i quali sia prevista l’astensione obbligatoria dal lavoro in relazione all’evento maternità, ma che si collochino al di fuori del rapporto di lavoro, seppu-re riconosciuti come periodi contributivi attraverso la contribuzione fi gurativa non sono utili ai fi ni del riconoscimento del diritto all’indennità di disoccupazione e neppure possono essere esclusi («neutralizzati») dal computo del biennio previsto dall’art. 19 del R.D.L. 636/1939 per l’accertamento del requisito contributivo necessario per il diritto in questione (Cass., sez. lav. 17757/2011).

Per i lavoratori comunitari è necessario il requisito di iscrizione anagrafi ca (Min. int., nota 4438/2008; INPS, msg. 20819/2009).

La rilevanza delle settimane da co.co.co. - L’INPS, con la circolare n. 74 del 15 giugno 2010, è intervenuta per fornire importanti precisazioni relativamente alla disposizione sperimentale contenuta nel comma 2-ter, articolo 19, D.L. 185/2008 (convertito nella legge 2/2009) in materia di requisiti per l’accesso alla prestazione di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali. Il comma 2-ter, articolo 19, D.L. 185/2008, introdotto dal comma 131, articolo 2, legge 191/2009 (Legge Finanziaria per l’anno 2010), ha stabilito che, in via sperimentale per il solo anno 2010 (tale misura è stata prorogata da ultimo fi no al 31 dicembre 2012 dalla legge 183/2011), ai fi ni del perfezionamento del requisito contributivo richiesto per il riconoscimento dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, risultano validi an-che i periodi svolti nel biennio precedente in via esclusiva sotto forma di collaborazione coordi-nata e continuativa, anche a progetto, nella misura massima di 13 settimane.

Va evidenziato come, con tale disposizione, il legislatore sia intervenuto esclusivamente sul requisito contributivo, non modifi cando invece il requisito assicurativo richiesto per benefi cia-re dell’indennità di disoccupazione.

Alla luce di tale novità, l’INPS ha chiarito come i contributi settimanali validi per il raggiun-gimento del requisito contributivo richiesto per accedere all’indennità di disoccupazione risul-tino oggi i seguenti:● contributi da lavoro dipendente accreditati/dovuti nel biennio antecedente alla cessazione/

sospensione del rapporto di lavoro che determina la domanda di prestazione;● contributi accreditati nel biennio antecedente alla cessazione/sospensione del rapporto di

lavoro per l’iscrizione, in via esclusiva, alla Gestione separata, relativi a periodi svolti sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nella misura massima di 13 settimane.

Capitolo 2 - Trattamento ordinario di disoccupazione

Ammortizzatori sociali

25

Per quanto attiene il requisito assicurativo, e in considerazione del fatto che la norma ci-tata fa riferimento al solo requisito contributivo, per tutti i richiedenti (compresi quelli che, benefi ciando dell’agevolazione in esame, fanno valere ai fi ni del requisito contributivo periodi da parasubordinati) è necessario il versamento di un contributo contro la disoccupazione invo-lontaria almeno nei due anni precedenti l’inizio del periodo di mancanza di lavoro.

DID e prestazioni a sostegno del reddito - Le modalità di rilascio della DID mutano in re-lazione alla prestazione oggetto della domanda:– in caso di integrazioni salariali e contratti di solidarietà, deve essere presentata tramite

apposito modello SR105 (in corso di implementazione). Sarà quindi compito delle aziende acquisire e custodire tali dichiarazioni indicando, in fase

di compilazione del modulo di accesso alle predette prestazioni, il possesso e la detenzione delle suddette dichiarazioni;

– in caso di disoccupazione, mobilità e indennità una tantum co.co.co., la compilazione e la sottoscrizione della dichiarazione da parte del singolo lavoratore è parte integrante dei moduli di domanda della prestazione (non deve quindi essere compilato il modello SR105).

REQUISITO CONTRIBUTIVO REQUISITO ASSICURATIVO

Almeno un anno di contribuzione ovvero 52 contributi settimanali nel biennio precedente l’inizio

del periodo di mancanza di lavoro

Un contributo contro la disoccupazione involontaria

nei 2 anni precedenti l’inizio del periodo di mancanza di lavoro

contributi da lavoro dipendente accreditati/dovuti

nel biennio

contributi accreditati nel medesimo biennio per l’iscrizione, in via

esclusiva, alla Gestione Separata

cessazioni intervenute

nell’anno 2010

nella misura massima di 13

settimane

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE

26 Capitolo 2 - Trattamento ordinario di disoccupazione

Ammortizzatori sociali

2.4 Domanda

Per il riconoscimento dell’indennità è necessario che il lavoratore presenti all’INPS o agli uffi ci del lavoro competenti apposita domanda (Modello DS21) entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il termine slitta:– nel caso in cui il lavoratore abbia intentato vertenza sindacale contro il licenziamento (il

nuovo termine diventa il 60° giorno successivo alla defi nizione della vertenza);– in caso di malattia iniziata entro 8 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro (il nuovo

termine diventa il 60° giorno successivo a quello in cui il lavoratore ha riacquistato la capa-cità lavorativa).La domanda, fi no al 31 dicembre 2008, doveva essere accompagnata da una dichiarazione

(Modello DS22, abolito con decorrenza 1.1.2009 - INPS, circ. 115/2008) relativa al numero di giorni lavorati e alla retribuzione corrisposta oppure da un modello di dichiarazione sostitutiva predisposto dall’INPS o da un’ autocertifi cazione del possesso dei requisiti richiesti (INPS, circ. 28/2007).

Dal 1° gennaio 2009 le informazioni contenute nell’ex Modello DS22 vengono acquisite di-rettamente dall’INPS tramite il fl usso delle denunce Uniemens appositamente integrato allo scopo di consentire la determinazione della base di calcolo delle prestazioni con i seguenti elementi:

Tramite Modello SR105 per integrazioni

salariali e contratti di solidarietà

Essenziale per: Tramite modello di domanda della prestazione per disoccupazione,

mobilità e indennità una tantum co.co.co.

DATORE DI LAVORO

Conguaglio della prestazione

di sostegno al reddito anticipata

LAVORATORE

Percezione della prestazione

di sostegno al reddito

È È

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA DISPONIBILITÀ

Capitolo 2 - Trattamento ordinario di disoccupazione

Ammortizzatori sociali

27

– orario contrattuale;– retribuzione “teorica” del mese;– numero di mensilità annue;– percentuale part time (INPS, circ. 115/2008).

Invio telematico della domanda di disoccupazione - La domanda di indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali può essere presentata dal soggetto anche telematicamente accedendo, dopo autenticazione tramite PIN, allo “Sportello virtuale”.

Il sistema prevede il prelievo automatico delle informazioni necessarie all’istruttoria ed al calcolo della prestazione utilizzando i dati già in possesso dell’INPS.

Dopo l’invio della domanda il cittadino può stampare il Modello DS21 e la relativa ricevuta. Altre funzionalità disponibili sono la simulazione dell’indennità di disoccupazione e la visualiz-zazione delle prestazioni a sostegno del reddito in corso (INPS, circolare n. 29/2010).

Mancata presentazione della domanda - La mancata presentazione della domanda entro i termini sopra indicati comporta la perdita del diritto a percepire l’indennità.

Durata delle prestazione - Il periodo massimo indennizzabile per i trattamenti di disoccu-pazione ordinaria con requisiti normali risulta pari a:● 8 mesi (240 giornate), per i soggetti con età anagrafi ca inferiore a 50 anni;● 12 mesi (360 giornate), per i soggetti con età anagrafi ca pari o superiore a 50 anni (comma

25, articolo 1, Legge n. 247/2007; INPS, circolare n. 15/2008).Tali limiti temporali interessano i trattamenti di disoccupazione ordinaria con requisiti nor-

mali a valere dal 1° gennaio 2008.

2.5 Misura dell’indennità

L’indennità è calcolata in percentuale sulla retribuzione media soggetta a contribuzione (comunque non inferiore alla retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva) relativa ai 3 mesi precedenti l’inizio dello stato di disoccupazione.

8 mesi

Soggetti con meno di 50 anni Soggetti con più di 50 anni

DURATA

12 mesi

28 Capitolo 2 - Trattamento ordinario di disoccupazione

Ammortizzatori sociali

Le percentuali da applicare, per i lavoratori che alla data del licenziamento hanno più di 50 anni, sono le seguenti:● 60% per i primi 6 mesi;● 50% per il settimo e l’ ottavo mese;● 40% per gli eventuali mesi successivi (Legge n. 247/2007).

Per i lavoratori che alla data del licenziamento hanno meno di 50 anni valgono le stesse percentuali, ma nel limite massimo di 8 mesi.

L’indennità di disoccupazione ordinaria viene erogata nel limite di massimali mensili an-nualmente rivalutati. Per l’anno 2012 i valori risultano i seguenti:

Massimale

Retribuzioni fi no a euro 2.014,77 Generalità dei settori euro 931,28

Retribuzioni oltre euro 2.014,77 Generalità dei settori euro 1.119,32

Ai soggetti che usufruiscono dell’indennità di disoccupazione, anche per una sola giornata, nel periodo compreso tra il 18 e il 24 dicembre di ogni anno è corrisposta, oltre all’indennità, la cosiddetta “settimana natalizia”: si tratta di un assegno speciale di importo pari a 6 giorni di disoccupazione, comprese le quote giornaliere di assegni al nucleo familiare.

Decorrenza - L’indennità è corrisposta direttamente dall’INPS:– dall’ 8° giorno successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro, se il lavoratore

ha presentato la domanda nei primi 8 giorni;– dal 5° giorno successivo alla presentazione della domanda, se la stessa è presentata dal 9°

al 68° giorno.

nei primi 8 giorni

Indennità dall’8° giorno successivo alla cessazione

Indennità dal 5° giorno successivo alla presentazione della domanda

Domanda presentata

DECORRENZA

Tra il 9° e il 68° giorno

È

Capitolo 2 - Trattamento ordinario di disoccupazione

Ammortizzatori sociali

29

Contribuzione fi gurativa - I periodi di disoccupazione indennizzati vengono coperti da con-tribuzione fi gurativa e l’accredito dei contributi avviene d’uffi cio.

Il numero delle settimane da accreditare fi gurativamente si ottiene dividendo il numero delle giornate indennizzate per 7, arrotondando l’eventuale rimanenza per eccesso.

Trattamento aggiuntivo - Ai sensi di quanto previsto dal comma 2, articolo 18,l D.L. 98/2011, convertito nella legge 111/2011), il Ministro del lavoro può concedere ai lavoratori non rientranti nella disciplina dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7 della Legge n. 223/1991, in caso di licenziamento o di cessazione del rapporto di lavoro e qualora i lavora-tori medesimi siano percettori dell’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti nor-mali, un trattamento aggiuntivo pari alla differenza tra il trattamento di disoccupazione spettante e l’indennità di mobilità per un numero di mesi pari alla durata dell’indennità di disoccupazione.

In merito a tale casistica, con il messaggio n. 13002 del 2 agosto 2012 l’INPS, precisa come la prestazione possa essere erogata solo a percettori dell’indennità ordinaria di disoccupazio-ne, ancora in corso di pagamento ovvero già interamente percepita, con un massimo pari alla durata dell’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali che ha dato origine al trattamento aggiuntivo.

Viene infi ne precisato come ai lavoratori interessati spettino inoltre la contribuzione fi gu-rativa e l’eventuale assegno per il nucleo familiare.

Sospensione dell’indennità di disoccupazione - In alcuni casi disciplinati dalla legge la corresponsione del trattamento di indennità di disoccupazione è sospesa con la possibilità di ripresa alla cessazione della causa di sospensione. Si tratta dei casi di:● lavoratore percettore dell’indennità nuovamente occupato, ma per un numero di giornate

consecutive di effettivo lavoro non superiori a 5 (escluse le festività);● alcuni casi di periodi brevi trascorsi all’estero per gravi motivi di salute propri o di uno

stretto congiunto;● richiamo al servizio militare per periodi molto brevi a scopo di addestramento;● malattia, maternità, TBC, ecc. che comporti incapacità al lavoro;● prestazione di lavoro in sostituzione di lavoratori che fruiscono del riposo settimanale o

festivo;● retribuzione di festività da parte del precedente datore di lavoro.

Perdita dell’indennità - La perdita dell’indennità di disoccupazione avviene, oltre che per il termine del periodo massimo di godimento, anche nel caso in cui il soggetto:– trovi una nuova occupazione per un periodo superiore a 5 giornate consecutive;– perda ogni residua capacità lavorativa;– non provi il permanere del suo stato di disoccupazione;– diventi titolare di trattamento pensionistico diretto.

Perde il diritto al trattamento di disoccupazione anche il soggetto benefi ciario che (Min. lav., circ. 5/2006):– ingiustifi catamente rifi uti di essere avviato ad un progetto individuale di reinserimento nel

mercato del lavoro, o ad un corso di formazione professionale o non lo frequenti regolar-mente;

30 Capitolo 2 - Trattamento ordinario di disoccupazione

Ammortizzatori sociali

– ingiustifi catamente rifi uti un lavoro con inquadramento retributivo non inferiore del 20% rispetto a quello del rapporto di lavoro di provenienza;

– ingiustifi catamente rifi uti di svolgere lavori socialmente utili.In ogni caso il rifi uto si ritiene giustifi cato ove le attività lavorative offerte o i corsi di forma-

zione proposti si svolgano in un luogo che disti più di 50 chilometri dalla sua residenza e sia raggiungibile con i mezzi pubblici con un viaggio di più di 80 minuti.

Limite reddituale e status disoccupato - Non perde lo status di disoccupato il lavoratore che svolge attività lavorativa percependo un reddito non superiore al reddito minimo persona-le escluso da imposizione. Tale limite risulta pari a euro 8.000,00 per i lavoratori dipendenti e euro 4.800,00 per i lavoratori autonomi (Min. lav., interpello 12/2009).

Incompatibilità - L’indennità di disoccupazione risulta incompatibile con: i trattamenti pen-sionistici diretti; i trattamenti antitubercolari con l’esclusione dell’indennità post-sanatoriale (IPS); l’indennità di malattia; l’indennità di maternità e paternità; le altre prestazioni previden-ziali (ad esempio CIG, mobilità, LSU, LPU, ASU, ecc.); l’assegno di incollocabilità e di incollo-camento.

Cumulabilità - L’indennità di disoccupazione risulta cumulabile con: pensioni indirette; pensioni di guerra; invalidità civile; assegno sociale; rendite da infortunio; pensioni erogate da stati esteri non convenzionati; pensioni privilegiate per infermità a causa di servizio militare obbligatorio di leva.

Opzione tra indennità ordinaria di disoccupazione trattamento speciale di disoccupazio-ne per l’edilizia - In caso di lavoratore in possesso dei requisiti per benefi ciare sia dell’inden-nità ordinaria di disoccupazione sia del trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia (legge 427/1975), lo stesso è chiamato a optare per una delle due alternative. Tale scelta deve avvenire dopo aver ricevuto le adeguate informazioni in merito da parte dei funzionari dell’Isti-tuto (INPS, msg. 6609/2009).

Lavoratori somministrati - È prevista, nei limiti delle risorse fi nanziarie disponibili (in par-te statali e in parte provenienti dalla bilateralità del settore), l’erogazione di un’indennità di sostegno al reddito in misura unica per un valore di euro 1.300,00, al lordo delle ritenute di legge, in favore dei lavoratori somministrati che, pur avendo maturato signifi cativi periodi di lavoro, non hanno i requisiti utili per accedere ad alcuna forma pubblica di sostegno al reddito (accordo 13 maggio 2009; INPS, circ. 100/2009). Per poter benefi ciare della prestazione, ero-gata dall’INPS, i lavoratori devono aver maturato:– un minimo di 78 giornate di calendario in somministrazione;– almeno 45 giornate di calendario di disoccupazione al momento della domanda.

La domanda deve essere presentata dall’interessato alle Agenzie di Lavoro autocertifi cando:– di non essere destinatario all’atto della domanda di altro trattamento a sostegno del reddito;– di non aver percepito, nei 6 mesi precedenti la maturazione del requisito, prestazioni pubbli-

che di sostegno al reddito di importo pari o superiore a euro 1.300,00. In caso di eccedenza di domande pervenute rispetto alla disponibilità fi nanziaria, la priorità spetta alle domande presentate da lavoratori con più di 40 anni di età o con fi gli a carico (INPS, circ. 100/2009).Tale intervento è stato prorogato solo per gli anni 2010 e 2011. Le parti hanno convenuto

di riaprire, nel periodo 1° febbraio 2012 - 30 marzo 2012, i termini idi presentazione delle do-mande relativamente ai lavoratori in somministrazione negli anni 2010 e 2011 (INPS, circ. 9/2012).

Capitolo 2 - Trattamento ordinario di disoccupazione

Ammortizzatori sociali

31

2.6 Lavoro accessorio e disoccupazione

In via sperimentale, per l’anno 2009 e 2010 (termine inizialmente prorogato al 31 dicembre 2011 dal D.P.C.M. 25 marzo 2011 e ora prorogato fi no al 31 dicembre 2012 dall’articolo 8 del D.L. 216/2011), le prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produt-tivi (compresi gli enti locali) e nel limite massimo di euro 3.000,00 per anno solare, da percet-tori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito (integrazioni salariali, disoc-cupazione ordinaria, mobilità, trattamento speciale di disoccupazione edile).

Il limite dei euro 3.000,00 è riferito al singolo lavoratore e va computato in relazione ai com-pensi da lavoro accessorio che lo stesso percepisce complessivamente nel corso dell’anno solare (anche per prestazioni effettuate nei confronti di diversi datori di lavoro).

Tra le prestazioni di sostegno al reddito:– rientrano le indennità direttamente connesse ad uno stato di disoccupazione come le pre-

stazioni di disoccupazione ordinaria, di mobilità nonché i trattamenti speciali di disoccupa-zione edili;

– non rientrano invece le prestazioni pagate “a consuntivo” come l’indennità di disoccupazio-ne in agricoltura e l’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti.In caso di superamento del limite di euro 3.000,00 il lavoratore è tenuto a darne preventiva

comunicazione all’INPS. L’INPS provvederà a sottrarre dalla contribuzione fi gurativa relativa a tali prestazioni integrative gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro acces-sorio. La quota di contribuzione IVS contenuta nel valore nominale del buono (euro 1,30 per ogni buono da euro 10,00) non viene accreditata sulla posizione contributiva del lavoratore, ma va a parziale ristoro dell’onere legato alla contribuzione fi gurativa (INPS, messaggio 12082/2010). Ne consegue che la quota di contribuzione IVS contenuta nel valore nominale del voucher e dovuta di norma a favore della Gestione Separata (con aliquota convenzionale pari al 13%), deve essere destinata alla gestione a carico della quale è posto l’onere dell’accredito fi gurativo e non accreditata sulla posizione contributiva del singolo lavoratore (INPS, circolare 130/2010).

I soggetti che, durante il periodo di percezione dell’integrazione svolgono attività lavorativa, devono di norma informare preventivamente l’INPS. Per il solo caso di emolumenti da lavoro accessorio che rientrano nel limite di euro 3.000,00, l’interessato non è tenuto a dare alcuna comunicazione all’Istituto.

Le remunerazioni di lavoro accessorio che superano il predetto limite non sono integral-mente cumulabili con la prestazione e il lavoratore è tenuto a fornire la preventiva comunica-zione all’Istituto. Nel caso di più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno e retribuiti singolarmente per meno di euro 3.000,00 per anno solare, la comunicazione andrà resa prima che il compenso determini il superamento del predetto limite se sommato agli altri redditi per lavoro accessorio (INPS, circolare 107/2010).

Lavoro subordinato e lavoro autonomo

Capitolo 3

TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE

CON REQUISITI RIDOTTI

L’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, di cui alla legge 160/1988 e alla legge 169/1991, è un trattamento rivolto a lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro e che non soddisfano i requisiti per benefi ciare dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola.

3.1 Benefi ciari

L’indennità giornaliera di disoccupazione con requisiti ridotti spetta ai lavoratori assunti a tempo indeterminato e determinato nel caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro. Più precisamente risultano benefi ciari della prestazione:

● lavoratori che, non potendo far valere 52 contributi settimanali negli ultimi 2 anni, possono far valere uno o più periodi di lavoro subordinato per almeno 78 giorni di calendario nell’anno solare precedente;

● apprendisti;● insegnanti non di ruolo;● dipendenti non di ruolo della Pubblica amministrazione;● soci dipendenti da cooperative diverse da quelle di cui al DPR 602/1970 a condizione che ces-

sino totalmente l’attività lavorativa e recedano dal rapporto associativo ovvero cessino total-mente l’attività lavorativa e dichiarino la disponibilità al lavoro presso i Centri per l’impiego pur mantenendo la qualifi ca di socio;

● detenuti lavoratori sulla base della dichiarazione rilasciata dalle autorità competenti;● lavoratori dello spettacolo a rapporto di lavoro subordinato;● lavoratori con contratto di lavoro part time.

In caso di dimissioni il lavoratore non può benefi ciare del trattamento a meno che le dimis-sioni non siano avvenute per giusta causa, ovvero per una ragione tanto grave da non rendere possibile la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto di lavoro (Corte Cost. 269/2002). In tali casistiche rientrano a titolo di esempio le ipotesi di dimissioni per mancato pagamento della retribuzione, per molestie sessuali e per modifi cazioni delle mansioni (INPS, circ. 97/2003). Rientrano tra i soggetti benefi ciari anche le lavoratrici madri (ovvero lavoratori pa-dri) che si sono dimesse durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento.

3.2 Requisiti

I lavoratori percettori del trattamento con requisiti ridotti devono vantare un’anzianità as-

34 Capitolo 3 - Trattamento di disoccupazione con requisiti ridotti

Ammortizzatori sociali

sicurativa di almeno 2 anni ed almeno 78 giornate di lavoro nell’anno precedente. Nel calcolo dei 78 giorni sono:– incluse le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità, ecc.;– escluse le assenze imputabili al lavoratore a titolo personale (scioperi, congedi non retri-

buiti, ecc.).Per i lavoratori comunitari è necessario il requisito di iscrizione anagrafi ca (Min. int., nota

4438/2008; INPS, msg. 20819/2009).

Lavoratori iscritti alla Gestione separata - Per i lavoratori parasubordinati l’iscrizione alla Gestione separata non è ostativa al diritto all’indennità, fermo restando il principio che le gior-nate di attività svolte in tale settore non concorrono a formare il diritto, la durata e la misura della stessa.

Nel caso di iscrizione come libero professionista il lavoratore non ha invece diritto alla pre-stazione dalla data di iscrizione al relativo albo fi no alla data di cancellazione.

Nel caso di collaborazione coordinata e continuativa occorre l’autocertifi cazione dell’assi-curato o l’attestazione del committente da cui risulti la durata del contratto. Tale periodo non è indennizzabile.

Qualora la durata del contratto di collaborazione sia contestuale all’attività subordinata, quest’ultima viene presa in considerazione ai fi ni del diritto e della misura e prevale sull’atti-vità parasubordinata.

3.3 Misura dell’indennità

La misura dell’indennità giornaliera di disoccupazione con requisiti ridotti è pari a:● 35% della retribuzione media giornaliera, per i primi 120 giorni;● 40%, per i successivi giorni fi no ad un massimo di 180 giornate (co. 26, art. 1 legge 247/2007).

Il diritto all’indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavora-te nell’anno solare precedente (sono escluse le giornate lavorate da parasubordinato) fi no ad un massimo di 180, comprese quelle eventualmente indennizzate con requisiti normali. In questo caso l’indennità pagata dall’INPS viene liquidata con un unico assegno inviato diretta-mente al lavoratore.

Incluse

Giornate indennizzate conto INPS Assenze non retribuite imputabili al lavoratore

REQUISITO DELLE 78 GIORNATE

Escluse

Capitolo 3 - Trattamento di disoccupazione con requisiti ridotti

Ammortizzatori sociali

35

Contribuzione fi gurativa - I periodi di disoccupazione in cui si percepisce l’indennità ordi-naria con requisiti ridotti vengono coperti da contribuzione fi gurativa e l’accredito dei contri-buti avviene d’uffi cio. La collocazione temporale di tali contributi è tra il 1° gennaio e il 31 di-cembre dell’anno solare di riferimento, e precisamente nel periodo che risulterà più favorevole al lavoratore (ad esempio ai fi ni pensionistici). Il numero delle settimane da accre-ditare fi gurativamente si ottiene dividendo il numero delle giornate indennizzate per 6, arro-tondando la eventuale rimanenza per eccesso.

Incompatibilità - L’indennità di disoccupazione risulta incompatibile con: i trattamenti pensio-nistici diretti; i trattamenti antitubercolari con l’esclusione dell’indennità post-sanatoriale (IPS); l’indennità di malattia; l’indennità di maternità e paternità; le altre prestazioni previdenziali (ad esempio CIG, mobilità, LSU, LPU, ASU, ecc.); l’assegno di incollocabilità e di incollocamento.

Cumulabilità - L’indennità di disoccupazione risulta cumulabile con: pensioni indirette; pensioni di guerra; invalidità civile; assegno sociale; rendite da infortunio; pensioni erogate da Stati esteri non convenzionati; pensioni privilegiate per infermità a causa di servizio militare obbligatorio di leva.

3.4 Domanda

Per il riconoscimento dell’indennità era necessario che il lavoratore presentasse all’INPS o agli uffi ci del lavoro competenti apposita domanda. Tale domanda doveva essere:– redatta sull’apposito modulo DS21/Req. Rid. COD SR17;– presentata alla sede INPS competente entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui

si sono verifi cati i periodi di disoccupazione;– corredata da tanti Modelli DL 86/88 bis (dichiarazioni dei datori di lavoro) quanti sono stati

i rapporti di lavoro dipendente nell’anno solare di riferimento.A far data dal 1° aprile 2012 (domande relative all’anno di competenza 2012 da presentarsi

nel 2013) la presentazione della domanda deve avvenire esclusivamente in via telematica at-traverso uno dei consueti canali:– sito internet dell’istituto (accessibile direttamente da parte del cittadino munito di Pin o Cns);

patronati;– contact center multicanale che risponde al numero verde 803.164 (anche in questo caso

occorre il possesso di un Pin dispositivo) (INPS, circ. 56/2012).

Primi 120 giorni

35% 40%

INDENNITÀ

Successive giornate

36 Capitolo 3 - Trattamento di disoccupazione con requisiti ridotti

Ammortizzatori sociali

Gestione da gennaio 2012 - L’INPS ha annunciato il rilascio di una nuova versione della procedura DSWEB per la liquidazione dell’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti (DS R.R.). Tale aggiornamento consente non solo il calcolo dell’importo dell´indennità tramite i dati prelevati direttamente dal sistema Uniemens, ma anche di:– non richiedere all´assicurato la presentazione del Modello D.L. 86/88 bis compilato dall´azienda

nel caso in cui quest´ultima abbia compilato nel fl usso Uniemens la sezione delle giornate di effettivo lavoro (sezione compilabile anche a posteriori per i periodi del 2011);

– ridurre i tempi di lavorazione;– dare certezza ai dati riferiti alle prestazioni lavorative;– uniformare i comportamenti su tutto il territorio nazionale (INPS, msg. 966/2012).

Con il messaggio 4368/2012 l’INPS ha ribadito come non debba più essere richiesto ai la-voratori il Modello D.L. 86/88-bis.

Lavoratori domestici - Il messaggio INPS 966/2011 ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di fruire di tale indennità da parte dei lavoratori domestici.

Poiché tali lavoratori non rientrano nel fl usso Uniemens, i dati necessari per la liquidazione della prestazione sono prelevati dai bollettini di versamento dei contributi, mentre le giornate utili per la misura della prestazione vengono calcolate, trimestre per trimestre, dividendo per 4 le ore assoggettate a contribuzione (nel limite massimo comunque di 78 giorni).

GG (valore da 1 a 31)

Lavorato (SI o NO)

Evento Giorno

GiornoDenuncia Individuale

Dati retributivi prelevati da bollettini di versamento INPS

Numero giornate = ore assoggettate a contribuzione nel trimestre / 4

LAVORATORI DOMESTICI

Capitolo 3 - Trattamento di disoccupazione con requisiti ridotti

Ammortizzatori sociali

37

Lavoratori intermittenti - Lo stesso messaggio INPS 966/2011 è intervenuto anche in me-rito a questa tipologia di lavoratori.

Ai fi ni del diritto all´indennità di disoccupazione con requisiti ridotti le giornate non lavora-te all’interno del rapporto di lavoro intermittente vanno considerate in modo differente in rela-zione alla tipologia del rapporto di lavoro a chiamata.

Per il lavoratore intermittente con indennità di disponibilità, le giornate non lavorate, ma coperte da indennità di disponibilità, non sono indennizzabili e di conseguenza vanno conteg-giate come giornate utili per il diritto all´indennità di disoccupazione.

Per il lavoratore intermittente senza indennità di disponibilità, le giornate non lavorate sono indennizzabili e di conseguenza non vanno conteggiate come giornate utili per il diritto all´indennità di disoccupazione.

3.4 Lavoro accessorio e disoccupazione con requisiti ridotti

In via sperimentale, per l’anno 2009 e 2010 (termine inizialmente prorogato al 31 dicembre 2011 dal DPCM 25 marzo 2011 e ora prorogato fi no al 31 dicembre 2012 dall’articolo 8 del DL n. 216/2011), le prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produtti-vi (compresi gli enti locali) e nel limite massimo di euro 3.000,00 per anno solare, da percetto-ri di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito (integrazioni salariali, disoc-cupazione ordinaria, mobilità, trattamento speciale di disoccupazione edile).

Il limite dei euro 3.000,00 è riferito al singolo lavoratore e va computato in relazione ai com-pensi da lavoro accessorio che lo stesso percepisce complessivamente nel corso dell’anno solare (anche per prestazioni effettuate nei confronti di diversi datori di lavoro).

Tra le prestazioni di sostegno al reddito:– rientrano le indennità direttamente connesse ad uno stato di disoccupazione come le prestazio-

ni di disoccupazione ordinaria, di mobilità nonché i trattamenti speciali di disoccupazione edili;– non rientrano invece le prestazioni pagate “a consuntivo” come l’indennità di disoccupazio-

ne in agricoltura e l’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti.

Con indennità di disponibilità

Giornate non lavorate non indennizzabili

Giornate non lavorate utili per il diritto all’indennità

Giornate non lavorate indennizzabili

Giornate non lavorate non utili per il diritto all’indennità

LAVORATORI INTERMITTENTI

Senza indennità di disponibilità

Lavoro subordinato e lavoro autonomo

Capitolo 4

DISOCCUPAZIONE PER LAVORATORI SOSPESI

In considerazione del diffi cile periodo economico, allo scopo di contrastare situazioni di crisi aziendale o occupazionale, sono stati introdotti “a tempo” particolari strumenti che coin-volgono i lavoratori solitamente non benefi ciari degli ammortizzatori sociali.

4.1 Crisi aziendali o occupazionali

Per sospensioni riconducibili a situazioni di crisi aziendali o occupazionali si intendono eventi transitori e di carattere temporaneo dovuti a situazioni di mercato o eventi naturali che comportino, per qualunque tipologia di datore di lavoro privato, mancanza di lavoro, di com-messe, di ordini o clienti. Più precisamente rientrano in questa casistica:

● crisi di mercato; ● mancanza o contrazione di lavoro, commesse, clienti, prenotazioni o ordini ovvero contrazione

o cancellazione delle richieste di missioni nel caso di agenzie di somministrazione;● mancanza di materie prime o contrazioni di attività non dipendente da inadempienze contrat-

tuali dell’azienda o da inerzia del datore di lavoro;● sospensioni o contrazioni dell’attività lavorativa in funzione di scelte economiche, produttive o

organizzative dell’impresa che esercita l’infl usso gestionale prevalente;● eventi improvvisi e imprevisti (incendio, calamità naturali, condizioni meteorologiche incerte);● ritardati pagamenti oltre i 150 giorni in caso di appalti o forniture verso la pubblica ammini-

strazione (co. 1, art. 2, D.M. 19.5.2009; INPS, circ. 73/2009).

4.2 Sostegno al reddito per lavoratori non titolari di integrazione salariale

Fino al 31 dicembre 2012 possono benefi ciare di un’indennità di sostegno al reddito tutti i lavoratori non destinatari del trattamento di integrazione salariale (lett. a e b , co. 1, art. 19 D.L. 185/2008, convertito in legge 2/2009; co. 1, artt. 3 e 4, D.M. 19.5.2009).

Il trattamento è riconosciuto qualora tali lavoratori siano sospesi per crisi aziendali o occu-pazionali e a condizione che gli enti bilaterali del settore assumano l’impegno ad erogare una prestazione aggiuntiva nella misura di almeno il 20% dell’indennità ordinaria di disoccupazio-ne non agricola con requisiti normali e ridotti.

I requisiti per accedere all’indennità coincidono con quelli richiesti per ottenere le ordinarie indennità di disoccupazione ordinaria e a requisiti ridotti.

40 Capitolo 4 - Disoccupazione per lavoratori sospesi

Ammortizzatori sociali

Requisiti per accedere alla disoccupazione ordinaria

1) stato di disoccupazione, con dichiarazione al Centro per l’Impiego di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;

2) permanenza di una residua capacità lavorativa (art. 32 D.P.R. 818/1957);3) maturazione di almeno 2 anni di assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione;4) maturazione di almeno 52 settimane di contribuzione nei 2 anni precedenti l’inizio del periodo

di disoccupazione.Requisiti per accedere alla disoccupazione con requisiti ridotti

1) anzianità assicurativa di almeno 2 anni ed almeno 78 giornate di lavoro nell’anno precedente.

Nota bene: in via sperimentale per l’anno 2010 (prorogato da ultimo fi no al 31 dicembre 2012 dalla Legge di Stabilità), ai fi ni del requisito contributivo, si computano anche i periodi svolti nel biennio precedente in via esclusiva sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, anche a pro-getto, nella misura massima di 13 settimane.

Gli importi del trattamento sono quelli previsti, fi no al 31 dicembre 2012 (prorogato da ul-timo dalla Legge di Stabilità) per le indennità di disoccupazione ordinaria ovvero non inferiore all’80% della retribuzione di riferimento (co. 1-ter, art. 19, D.L. 185/2008). Anche tale indenni-tà sconta la riduzione nella misura del 5,84% a prescindere dalla circostanza che la stessa risulti, per un percentuale pari almeno al 20%, a carico degli enti bilaterali (INPS, msg. 4929/2010).

La durata massima dei trattamenti ammonta a 90 giornate nell’anno solare, fruite anche in forma frazionata e non continuativa; il conteggio delle giornate indennizzabili decorre nuo-vamente dal 1° gennaio di ciascun anno (INPS, msg. 13228/2010). L’indennità di disoccupazio-ne è corrisposta anche per le domeniche e gli altri giorni festivi (INPS, msg. 13228/2010).

Per accedere al trattamento:● deve essere sottoscritto un apposito accordo sindacale (co. 2, artt. 3 e 4, D.M. 19.5.2009);● il datore di lavoro deve comunicare telematicamente (direttamente ovvero per il tramite

degli enti bilaterali ovvero dei consulenti del lavoro) ai servizi competenti, per il tramite dell’INPS, la sospensione dell’attività lavorativa esponendo le relative motivazioni ed elen-cando i nominativi dei lavoratori interessati. Per tale comunicazione deve essere utilizzato un apposito modello predisposto dall’INPS art. 11 D.M. 19.5.2009 ovvero tramite il sito in-ternet dell’Istituto (Servizi online, per tipologia di utente, servizi per le aziende e consulen-ti, invio elenco lavoratori sospesi) (INPS, msg. 26087/2009). Inoltre deve essere dichiarato l’eventuale ricorso ai trattamenti di CIGS e mobilità in deroga all’esaurimento dei periodi di tutela sopra indicati (INPS, msg. 6731/2009) nonché deve essere inviata all’INPS copia degli accordi sindacali. Per le sospensioni che intervengono dal 1° luglio 2010, la comunicazione inviata all’INPS dal datore di lavoro (ovvero dall’ente bilaterale ovvero dal consulente del lavoro) deve riguardare sospensioni non superiori a 90 giorni. Nel caso in cui l’evento so-spensivo risultasse più lungo, è necessario segnalare in procedura più eventi distinti cia-scuno di durata uguale o inferiore a 90 giorni. Nel caso in cui l’evento sospensivo si collochi in due annualità, è necessario segnalare in procedura due eventi distinti, rispettivamente con cessazione al 31 dicembre ed inizio dal 1° gennaio successivo (INPS, msg. 15747/2010);

● i lavoratori devono rendere all’INPS la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualifi cazione professionale (tale dichiarazione è parte integrante del modello di domanda) e presentare la domanda alla sede INPS competente (INPS, circ. 39/2009).

Capitolo 4 - Disoccupazione per lavoratori sospesi

Ammortizzatori sociali

41

Tutti i lavoratori sospesi devono presentare la dichiarazione di immediata disponibilità - DID (al solo percorso formativo o di riqualifi cazione professionale) come parte integrante del modello di domanda della prestazione (modello DS/Sosp) (no modello SR105) (INPS, circ. 133/2010).

La domanda va presentata entro 20 giorni dall’inizio della sospensione; in caso di supera-mento di tale termine, l’indennità decorre dalla data di effettiva presentazione della domanda.

Il periodo di intervento (90 giornate) può essere fruito in forma frazionata e non continuati-va anche con turnazioni settimanali e/o giornaliere. In questo caso è suffi ciente:– una sola domanda da parte del lavoratore all’atto della sospensione, anche se la ripresa

lavorativa avviene per oltre 5 giorni;– una sola dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualifi cazio-

ne professionale all’atto della presentazione della domanda;– un’unica dichiarazione del datore di lavoro attestante le motivazioni della sospensione non-

ché i nominativi dei lavoratori interessati.L’eventuale ricorso all’utilizzo di trattamenti di CIGS o di mobilità in deroga alla normativa

vigente è in ogni caso subordinato all’ esaurimento dei periodi di tutela sopra indicati (co. 1-bis, art. 19 D.L. 185/2008). Nelle ipotesi in cui manchi l’intervento integrativo da parte degli enti bilaterali tali periodi si considerano esauriti e i lavoratori possono accedere direttamente ai trattamenti in deroga (INPS, msg. 6731/2009); co.1-bis, art. 19, D.L. 185/2008 come modifi -cato dal co. 9, art. 7-ter, L. 33/2009; co. 3, art. 6, D.M. 19.5.2009). In caso di domanda di disoc-cupazione presentata in assenza di intervento integrativo degli enti bilaterali, la domanda stessa viene considerata come un’anticipazione della domanda di CIG in deroga. Ciò vale anche per le domande già liquidate ai lavoratori come indennità di disoccupazione ex art. 19 legge 2/2009 in assenza della sottoscrizione della convenzione tra INPS e enti bilaterali e, comunque, in assenza del contributo fi nanziario del 20% da parte dell’ente bilaterale (INPS, msg. 23792/2009).

Sottoscrizione di apposito accordo

sindacale

Dichiarazione di immediata

disponibilità al lavoro

DATORE DI LAVORO LAVORATOREComunicazione

di sospensione

Invio all’INPS di copia

degli accordi

Presentazione della domanda

ADEMPIMENTI

È

42 Capitolo 4 - Disoccupazione per lavoratori sospesi

Ammortizzatori sociali

La fruizione del trattamento economico per sospensione dell’attività (di cui alle lettere a) e b), co. 1, art. 19) non riduce la durata prevista dalla legge del trattamento di disoccupazione involontaria (co. 1, art. 6, D.M. 19.5.2009).

L’erogazione del trattamento economico è subordinata alla comunicazione mensile, effet-tuata dall’ente bilaterale all’INPS, dei nominativi dei lavoratori aventi titolo alla percezione della quota integrativa, del relativo periodo di erogazione e dell’impegno ad effettuare tale erogazione. Tale quota integrativa viene corrisposta secondo la tempistica dei diversi enti bila-terali, ma non oltre i 6 mesi dalla comunicazione di sospensione (co. 1 e 2, art. 8, D.M. 19.5.2009).

4.3 Sostegno al reddito per apprendisti

È prevista l’erogazione, in via sperimentale per il triennio 2009-2011 (prorogato fi no al 31 di-cembre 2012 dall’art. 8, D.L. 216/2011), di un trattamento di sostegno al reddito agli apprendisti con almeno 3 mesi di servizio, in caso di sospensione del lavoro per crisi aziendali o occupazio-nali oppure in caso di licenziamento per ragioni economiche (lett. c , co. 1, art. 19 D.L. 185/2008).

Il requisito che i lavoratori risultino non destinatari del trattamento di integrazione salaria-le non si applica in caso di apprendisti. Ne consegue che l’intervento a sostegno del reddito viene corrisposto anche se la procedura di sospensione o licenziamento viene attuata da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale (INPS, circ. 73/2009).

In considerazione della tipologia di prestazione fi nalizzata a sostenere una categoria di la-voratori a tutt’oggi esclusi dalla possibilità di fruire dell’indennità di disoccupazione ordinaria

Lavoratori non apprendisti non destinatari del trattamento di CIG e CIGS

Lavoratori apprendisti con almeno 3 mesi di servizio

Comma 1, articolo 19, D.L. 185/2009

Lettera c): trattamento pari all’indennità ordinaria di di-soccupazione con requisiti normali per i lavoratori so-spesi o licenziati

Lettera a): indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali ai lavora-tori sospesi

Lettera b): indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti ai lavoratori sospesi

Capitolo 4 - Disoccupazione per lavoratori sospesi

Ammortizzatori sociali

43

non agricola con requisiti normali, per gli apprendisti non devono essere soddisfatti i requisiti generalmente necessari (anzianità assicurativa e contribuzione ds), per la concessione dell’in-dennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali.

Gli importi del trattamento sono quelli previsti, in via transitoria per il biennio 2009 - 2011 (è stata prevista la proroga per l’anno 2012 dalla Legge di Stabilità), per le indennità di disoc-cupazione ordinaria ovvero non inferiore all’80% della retribuzione di riferimento (co. 1-ter, art. 19, D.L. 185/2008).

Anche tale indennità sconta la riduzione nella misura del 5,84% a prescindere dalla circo-stanza che la stessa risulti, per un percentuale pari almeno al 20%, a carico degli enti bilate-rali (INPS, msg. 4929/2010).

Il trattamento ha una durata massima di 90 giornate nell’intero periodo di vigenza del con-tratto di apprendistato ovvero per un numero minore di giornate qualora il contratto scada prima della durata massima dell’indennità. L’indennità di disoccupazione è corrisposta anche per le domeniche e gli altri giorni festivi (INPS, msg. 13228/2010).

In caso di licenziamento il trattamento è corrisposto per una durata massima di 90 giorna-te, sempre che l’apprendista risulti disoccupato per il periodo di godimento del trattamento stesso (INPS, circ. 39/2009). Anche in questo caso il sostegno al reddito è condizionato all’in-tervento integrativo (nella misura di almeno il 20%) dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali da parte degli enti bilaterali del settore.

Per accedere al trattamento:● deve essere sottoscritto un apposito accordo sindacale (co. 2, art. 5, D.M. 19.5.2009);● il datore di lavoro deve comunicare telematicamente (direttamente ovvero per il trami-

te degli enti bilaterali ovvero dei consulenti del lavoro) ai servizi competenti, per il tra-mite dell’INPS, la sospensione dell’attività lavorativa esponendo le relative motivazioni ed elencando i nominativi dei lavoratori interessati. Per tale comunicazione deve esse-re utilizzato un apposito modello predisposto dall’INPS ai sensi dell’art. 11 D.M. 19.5.2009 ovvero tramite il sito internet dell’Istituto (Servizi online, per tipologia di utente, servizi per le aziende e consulenti, invio elenco lavoratori sospesi) (INPS, msg. 26087/2009). Inoltre deve essere dichiarato l’eventuale ricorso ai trattamenti di CIGS e mobilità in deroga all’esaurimento dei periodi di tutela sopra indicati (INPS, msg. 6731/2009) nonché deve essere inviata all’INPS copia degli accordi sindacali. Per le sospensioni che intervengono dal 1° luglio 2010, la comunicazione inviata all’INPS dal datore di lavoro (ovvero dall’ente bilaterale ovvero dal consulente del lavoro) deve ri-guardare sospensioni non superiori a 90 giorni. Nel caso in cui l’evento sospensivo ri-sultasse più lungo, è necessario segnalare in procedura più eventi distinti ciascuno di durata uguale o inferiore a 90 giorni. Nel caso in cui l’evento sospensivo si collochi in due annualità, è necessario segnalare in procedura due eventi distinti, rispettivamente con cessazione al 31 dicembre ed inizio dal 1° gennaio successivo (INPS, msg. 15747/2010);

● i lavoratori devono rendere al Centro per l’Impiego la dichiarazione di immediata disponi-bilità al lavoro o a un percorso di riqualifi cazione professionale (tale dichiarazione è parte integrante del modello di domanda DS/Sosp - no modello SR105). Nel modello citato sono previste, in alternativa, due diverse dichiarazioni che deve rendere il richiedente: a) per l’apprendista sospeso è prevista solo la DID al percorso formativo o di riqualifi cazione pro-fessionale; b) per l’apprendista licenziato è prevista la DID anche al lavoro congruo nonché la dichiarazione da rendere ai Centri per l’Impiego circa lo stato di disoccupazione (INPS, circ. 133/2010).

44 Capitolo 4 - Disoccupazione per lavoratori sospesi

Ammortizzatori sociali

La domanda va presentata entro 20 giorni dall’inizio della sospensione; in caso di supera-mento di tale termine, l’indennità decorre dalla data di effettiva presentazione della domanda. In caso di licenziamento la domanda va presentata entro 68 giorni dal licenziamento.

Gli apprendisti licenziati dichiarano lo stato di disoccupazione al Centro per l’Impiego e comunicano all’INPS, in occasione della presentazione della domanda, di avervi adempiuto.

Il periodo di intervento (90 giornate) può essere fruito in forma frazionata e non continuati-va anche con turnazioni settimanali e/o giornaliere. In questo caso è suffi ciente:– una sola domanda da parte del lavoratore all’atto della sospensione, anche se la ripresa

lavorativa avviene per oltre 5 giorni; – una sola dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualifi cazio-

ne professionale all’atto della presentazione della domanda;– un’unica dichiarazione del datore di lavoro attestante le motivazioni della sospensione non-

ché i nominativi dei lavoratori interessati.L’eventuale ricorso all’utilizzo di trattamenti di CIGS o di mobilità in deroga alla normativa

vigente è in ogni caso subordinato all’ esaurimento dei periodi di tutela sopra indicati (co. 1-bis, art. 19 D.L. 185/2008). Nelle ipotesi in cui manchi l’intervento integrativo da parte degli enti bilaterali tali periodi si considerano esauriti e i lavoratori possono accedere direttamente ai trattamenti in deroga.

Se dunque sussiste l’intervento integrativo dell’ente bilaterale, l’apprendista licenziato può accedere alla disoccupazione in deroga per la durata massima di 90 giornate anche in assenza dei requisiti assicurativi e contributivi generalmente necessari per la concessione dell’inden-nità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali.

Successivamente alla percezione della prestazione di disoccupazione, può accedere al trattamento di mobilità in deroga per la durata massima prevista dal decreto di concessione se risulta soddisfatto il requisito di cui al co. 1, art. 16, legge 223/1991 (anzianità aziendale di almeno 12 mesi di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato).

Sottoscrizione di apposito accordo

sindacale

Dichiarazione di immediata

disponibilità al lavoro

DATORE DI LAVORO LAVORATOREComunicazione

di sospensione

Invio all’INPS di copia

degli accordi

Presentazione della domanda

ADEMPIMENTI

È

Capitolo 4 - Disoccupazione per lavoratori sospesi

Ammortizzatori sociali

45

Se invece manca l’intervento integrativo dell’ente bilaterale, l’apprendista licenziato può accedere solo al trattamento di mobilità in deroga per la durata massima prevista dal decreto di concessione se risulta soddisfatto il requisito di cui al co. 1, art. 16, L. 223/1991 (anzianità aziendale di almeno 12 mesi di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato)

In caso di domanda di disoccupazione presentata in assenza di intervento integrativo degli enti bilaterali, la domanda stessa viene considerata come un’anticipazione della domanda di CIG in deroga. Ciò vale anche per le domande già liquidate ai lavoratori come indennità di di-soccupazione ex art. 19, L. 2/2009 in assenza della sottoscrizione della convenzione tra INPS e enti bilaterali e, comunque, in assenza del contributo fi nanziario del 20% da parte dell’ente bilaterale (INPS, msg. 23792/2009).

L’erogazione del trattamento economico è subordinata alla comunicazione mensile, effet-tuata dall’ente bilaterale all’INPS, dei nominativi dei lavoratori aventi titolo alla percezione della quota integrativa, del relativo periodo di erogazione e dell’impegno ad effettuare tale erogazione.

Tale quota integrativa viene corrisposta con la tempistica dei diversi enti bilaterali, ma non oltre i 6 mesi dalla comunicazione di sospensione (co. 1 e 2, art. 8, D.M. 19.5.2009).

Tale indennità può essere corrisposta anche all’apprendista licenziato, in caso di disoccu-pazione involontaria, previa manifestazione di immediata disponibilità ad accettare un’offerta formativa o un’offerta congrua (co. 3, art. 5, D.M. 19.5.2009). In questo caso il trattamento in-tegrativo degli enti bilaterali deve essere corrisposto entro 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto (co. 2, art. 8, D.M. 19.5.2009).

Se la sospensione deriva da crisi azien-dale o occupazionale

Se vi è l’intervento integrativo degli enti bilaterali

Comma 1, articolo 19, D.L. 185/2009

con almeno 3 mesi di servizio

non destinatari del tratta-mento di CIG e CIGS

Lavoratori non apprendisti

Lavoratori apprendisti

È

È

Indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali e ridotti

Trattamento pari all’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali

46 Capitolo 4 - Disoccupazione per lavoratori sospesi

Ammortizzatori sociali

4.4 Invio telematico delle dichiarazioni di sospensione

Sul sito internet dell’INPS (Servizi online, per tipologia di utente, servizi per le aziende e consulenti, invio elenco lavoratori sospesi) è disponibile l’applicazione per l’invio telematico delle dichiarazioni di sospensione da parte di aziende, consulenti ed enti bilaterali.

Risulta così possibile trasmettere telematicamente gli elenchi dei lavoratori sospesi con indicazione del periodo di sospensione e dell’ente bilaterale co-fi nanziatore.

Al termine del processo è possibile effettuare la stampa sia della ricevuta dell’operazione effettuata che del modello della dichiarazione presentata.

Inoltre possono essere stampati i modelli DS/Sosp precompilati relativi ad ogni lavoratore sospeso. Tale documento, una volta stampato, deve essere portato alla sede di competenza di ciascun lavoratore per il completamento dell’iter di lavorazione ed istruttoria della domanda. La sede INPS di competenza è individuata in automatico dal sistema e coincide con quella più vicina al domicilio dichiarato (Manuale d’uso per l’utilizzo delle funzionalità di acquisizione ed invio delle dichiarazioni di sospensione attività lavorative).

Dal 1°aprile 2012 la presentazione delle domande di indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali e ridotti per i lavoratori sospesi nonché di disoccupazione ordinaria con i requisiti normali per gli apprendisti sospesi e/o licenziati può avvenire esclusivamente in via telematica (INPS, circ. 68/2012).

4.5 Formazione e riqualifi cazione

Le imprese possono utilizzare i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro in progetti di formazione e riqualifi cazione che possono include-re attività produttiva connessa all’apprendimento (art. 1, co. 1-4, D.L. 78/2009; DM 49281/2010).

Si tratta di:– lavoratori sospesi in CIG,– lavoratori sospesi in CIGS,– lavoratori sospesi a seguito di stipula di contratti di solidarietà ex L. 726/1984,– lavoratori sospesi destinatari di CIG in deroga,– lavoratori sospesi in base al co. 1, art. 19, D.L. 185/2008 (convertito nella legge 2/2009).

Tale opportunità è riservata ai datori di lavoro con qualifi ca di azienda non risultando appli-cabile, ad esempio, ai professionisti.

Ai fi ni dell’inserimento del lavoratore nelle attività del progetto è necessaria la stipula, presso il Ministero del Lavoro, di uno specifi co accordo e, se previsto, con le da parte delle medesime parti sociali che hanno sottoscritto l’accordo relativo agli ammortizzatori (co. 1, art. 2, D.M. 49281/2010; INAIL, circ. 18/2010; INPS, msg. 20810/2010).

Qualora i lavoratori interessati siano percettori della cassa integrazione guadagni in deroga e rientrino nel programma di interventi di sostegno al reddito di cui all’Accordo Stato - regioni del 12 febbraio 2009, l’accordo deve essere sottoscritto anche dalla competente regione o pro-vincia autonoma (co. 3, art. 2, D.M. 49281/2010).

I lavoratori interessati conservano il diritto alla prestazione di sostegno al reddito; ad essi spetta, inoltre, a carico dei datori di lavoro, la differenza tra l’importo del trattamento di soste-gno al reddito spettante (al lordo del prelievo contributivo) e la retribuzione lorda originaria. Tale somma addizionale ha natura retributiva (INPS, msg. 16508/2009; INAIL, nota 5153/2010; INPS, msg. 20810/2010).

Capitolo 4 - Disoccupazione per lavoratori sospesi

Ammortizzatori sociali

47

L’INPS provvede comunque ad accantonare, per ogni lavoratore coinvolto nei progetti di formazione e riqualifi cazione, la contribuzione fi gurativa prevista per la tipologia di sostegno al reddito di cui è titolare il lavoratore (co. 2, art. 4, D.M. 49281/2010). Tenuto conto che la con-tribuzione fi gurativa accreditata è utile ai soli fi ni pensionistici e che l’incentivo corrisposto al lavoratore è riconosciuto a titolo retributivo, i datori di lavoro devono versare su detta parte di incentivo/retribuzione le contribuzioni minori dovute (INPS, msg. 20810/2010).

Per quanto attiene gli incentivi contributivi l’INAIL precisa che (INAIL, nota 1597/2010):

● ai lavoratori sospesi ad orario ridotto utilizzati nei progetti di formazione o di riqualifi cazione si continua ad applicare, ai fi ni del calcolo dell’importo del premio assicurativo, il tasso previsto dalla normativa vigente per le ipotesi di riduzione dell’orario di lavoro. Il datore di lavoro deve dunque continuare ad applicare ai lavoratori sospesi ad orario ridotto utilizzati nei progetti il tasso di premio calcolato in base alla voce di tariffa corrispondente alla lavorazione normal-mente esercitata ed alla base imponibile rapportata alle ore complessive da retribuire a carico del datore di lavoro, conformemente alle disposizioni vigenti (in questo caso la sede INAIL non effettuerà alcuna variazione procedendo secondo le regole generali) (INAIL, circ. 18/2010);

● i lavoratori sospesi a zero ore impegnati nei predetti progetti sono soggetti all’obbligo assi-curativo INAIL con calcolo del premio assicurativo in base alla retribuzione di ragguaglio pari al minimale di rendita, con applicazione del criterio della retribuzione convenzionale annuale divisibile in 300 giorni lavorativi, ed al tasso di tariffa del 5 per mille corrispondente alla voce di tariffa 0611 che individua i corsi di formazione professionale nell’ambito della Gestione Ar-tigianato. In questo caso il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la denuncia di variazione e la comunicazione all’INAIL dei dati relativi ai lavoratori occupati nel progetto di formazione e riqualifi cazione (cognome, nome, codice fi scale e durata del progetto).

4.6 Sostegno al reddito per collaboratori a progetto

È introdotta in via sperimentale (fi no al 31 dicembre 2012 ai sensi dell’art. 8, D.L. 216/2011; INPS, mag. 4592/2012) una forma di sostegno al reddito per i collaboratori a progetto (co. 2, art. 19 D.L. 185/2008) iscritti in via esclusiva alla Gestione separata. Per questi soggetti è pre-visto un diritto a percepire una somma una tantum, pari al 30% (per il solo anno 2009 tale percentuale è fi ssata al 20% ai sensi del co. 2-bis, art. 19 introdotto dal co. 8, art. 7-ter, L. 33/2009) del reddito percepito nell’anno precedente e comunque non superiore a euro 4.000,00 al verifi carsi delle seguenti condizioni:

REQUISITO DESCRIZIONE

Collaboratori coordinati e continuativi a progetto

Rientrano tra i benefi ciari del trattamento solo i soggetti che abbiano sti-pulato un regolare contratto di lavoro a progetto, risultando esclusi tutti gli altri lavoratori a qualsiasi titolo iscritti alla Gestione Separata INPS. Per quanto riguarda le collaborazioni con le PP.AA., sono esclusi dalla prestazione tutti coloro che abbiano stipulato rapporti di lavoro diversi dal contratto di collaborazione a progetto (ad esempio, gli assegnisti di ricerca o i partecipanti a dottorati di ricerca con borsa di studio) ovvero i soggetti che svolgano un mero rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell’articolo 61, comma 2 del D.Lgs n.276/2003.

– continua –

48 Capitolo 4 - Disoccupazione per lavoratori sospesi

Ammortizzatori sociali

- segue -

Iscrizione esclusiva alla Gestione Separata

La prestazione una tantum è prevista solo per i soggetti non assi-curati presso altre casse previdenziali (con esclusione dunque dei soggetti che siano già titolari di pensione ovvero provvisti di altra forma pensionistica obbligatoria). Si tratta dei soggetti tenuti al pagamento dei contributi alla Gestione Separata con aliquota del 27,72% per l’anno 2012, 26,72% per gli anni 2010 e 2011 e 25,72% per l’anno 2009.

Monocommittenza I collaboratori a progetto devono operare in regime di monocommit-tenza con riferimento all’ultimo rapporto di lavoro, ossia quello per il quale si è verifi cato l’evento di “fi ne lavoro” (rilevabile dalle denunce Uniemens). Nel caso in cui nel periodo di riferimento il richiedente abbia fornito la propria collaborazione in favore di più committenti viene meno il requisito della monocommittenza e dunque il diritto alla prestazione. Risultano in regime di monocommittenza, i co.co.pro. che, per il periodo di lavoro considerato ai fi ni della prestazione a sostegno del reddito, non abbiano svolto contemporaneamente altro rapporto di lavoro o altra collaborazione in favore rispettivamente di un datore di lavoro o altro committente. Non fa venir meno dunque il diritto alla prestazione l’aver operato nello stesso anno solare con diversi committenti purché i relativi periodi di co.co.pro. non si so-vrappongano.

Reddito dell’anno prece-dente

Dal punto di vista reddituale il collaboratore deve aver percepito compensi nell’anno precedente all’anno di riferimento (anno in cui si è verifi cato l’evento “fi ne lavoro”) compresi tra euro 5.000,00 e euro 20.000,00 (nel caso in cui il reddito percepito risulti inferiore a euro 5.000,00 non spetta alcuna indennità).

Pertanto:– per le domande il cui anno di riferimento è il 2012, occorre accer-

tare i redditi 2011;– per le domande il cui anno di riferimento è il 2011, occorre accer-

tare i redditi 2010;– per le domande il cui anno di riferimento è il 2010, occorre accer-

tare i redditi 2009;– per le domande il cui anno di riferimento è il 2009, occorre ac-

certare i redditi 2008. In tale anno il limite massimo reddituale previsto per l’accredito contributivo è di euro 13.819,00.

Il reddito da considerare è il reddito soggetto a contribuzione e cioè il reddito lordo complessivo di cui alla parte C, sezione 2 (Collabora-zioni coordinate e continuative), punto 12 del modello CUD (compensi corrisposti al collaboratore)

Accredito di mensilità nell’anno di riferimento

Nell’anno di riferimento (2010, 2011 e 2012) è richiesto l’accredita-mento alla Gestione Separata di almeno una mensilità. Per il solo anno 2009, l’accredito di mensilità non può essere inferiore a 3.

– continua –

Capitolo 4 - Disoccupazione per lavoratori sospesi

Ammortizzatori sociali

49

- segue -

Accredito di mensilità nell’anno precedente quello di riferimento

Nell’anno precedente il periodo in cui si è verifi cato l’evento “fi ne la-voro” devono risultare accreditati alla Gestione Separata almeno 3 mesi di contribuzione. Per il solo anno di riferimento 2009, in aggiunta al requisito minimo di accredito contributivo nell’anno precedente (3 mesi), viene richiesto che nello stesso precedente anno risultino privi di copertura contributiva, presso la Gestione separata, almeno 2 mesi.

Assenza di contratto Il collaboratore deve risultare senza contratto di lavoro da almeno 2 mesi. Questa condizione deve intendersi come mancanza di lavoro al momento della presentazione della domanda di prestazione. Tale condi-zione non è richiesta per l’anno 2009.

L’indennità è erogata dall’INPS sulla base di apposita domanda da presentarsi tramite Modello CoCoPro (allegato alla circolare INPS 74/2009 come sostituito dal msg. 23.6.2009, n. 14209) entro 30 giorni dalla data di cessazione. Tale termine è meramente ordinatorio e quindi, in caso di mancato rispetto, non si perde il diritto alla prestazione (INPS, msg. 3.7.2009, n. 15140; INPS, msg. 3040/2011). L’erogazione dell’indennità è ammissibile nei soli casi del verifi carsi dell’evento “fi ne lavoro” rilevabile dalle comunicazioni obbligatorie (INPS, circ. 36/2010).

OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

È previsto l’obbligo, per i benefi ciari delle prestazioni “in deroga”, di sottoscrivere con i com-petenti Centri per l’impiego un patto di servizio. La sottoscrizione di tale patto può prevedere la partecipazione dei lavoratori a corsi di riqualifi cazione professionale o altre attività e misure che contribuiscono alla loro occupabilità, in attesa di un rientro al lavoro o al passaggio di altro posto di lavoro. La mancata sottoscrizione del patto, o la mancata partecipazione del lavoratore alle attività proposte, comporta la decadenza dal trattamento (co. 10, art. 19 D.L. 185/2008, con-vertito in L. 2/2009).

4.7 DID e prestazioni a sostegno del reddito

Le modalità di rilascio della DID mutano in relazione alla prestazione oggetto della domanda:

in caso di integrazioni salariali e contratti di solidarietà, deve essere presentata trami-te apposito modello SR105 (in corso di implementazione). Sarà quindi compito delle azien-de acquisire e custodire tali dichiarazioni indicando, in fase di compilazione del modulo di accesso alle predette prestazioni, il possesso e la detenzione delle suddette dichiarazioni;

in caso di disoccupazione, mobilità e indennità una tantum co.co.co., la compilazione e la sottoscrizione della dichiarazione da parte del singolo lavoratore è parte integrante dei moduli di domanda della prestazione (non deve quindi essere compilato il modello SR105).

50 Capitolo 4 - Disoccupazione per lavoratori sospesi

Ammortizzatori sociali

DECADENZA DAL TRATTAMENTO

Si verifi ca la perdita del diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, an-che a carico del datore di lavoro, nei seguenti casi: rifi uto di una congrua proposta di lavoro (co. 1, art. 12, D.M. 19.5.2009, circolari INPS 73-74/2009); rifi uto di sottoscrivere la dichiarazione di im-mediata disponibilità ovvero, se sottoscritta, rifi uto di partecipare a un percorso di riqualifi cazione professionale o partecipazione non regolare (co. 2, art. 12, D.M. 19.5.2009; INPS circ. 73-74/2009).

4.8 Incentivo per autoimprenditorialità

È prevista l’erogazione di un incentivo economico al lavoratore benefi ciario, per gli anni 2009 e 2010 (prorogata per l’anno 2011 dalla legge n. 220/2010 e per l’anno 2012 dalla Legge n. 183/2011), dell’indennità di CIG nel caso in cui ne faccia richiesta per:– intraprendere un’attività autonoma;– avviare un’attività autoimprenditoriale o una micro impresa;– per associarsi in cooperativa (art. 1, co. 7, D.L. n. 78/2009 – legge 102/2009; art. 1, D.M.

49409/2009; INPS, msg. 8123/2010).Il benefi cio consiste nella liquidazione del trattamento di sostegno del reddito per un nu-

mero di mensilità pari a quelle autorizzate e non ancora percepite, con esclusione di eventua-li proroghe del trattamento medesimo (art. 3, D.M. 49409/2009).

I lavoratori che intendono benefi ciare di tale incentivo sono tenuti a presentare domanda all’INPS presentando l’apposito Modello SR78 ANT/AMM entro i termini di fruizione del tratta-mento di sostegno al reddito (INPS, msg. 8123/2010).

Tramite Modello SR105 per integrazioni salariali e

contratti di solidarietà

Percezione della prestazione di sostegno al reddito

Conguaglio della prestazione di sostegno al reddito

anticipata

Tramite modello di domanda della prestazione per

disoccupazione, mobilità e indennità una tantum co.co.co.

LAVORATORE

Essenziale per:

DATORE DI LAVORO

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA DISPONIBILITÀ

È È

Capitolo 4 - Disoccupazione per lavoratori sospesi

Ammortizzatori sociali

51

La domanda deve essere presentata dopo il provvedimento che concede l’integrazione sa-lariale (della Regione o della Direzione regionale del Lavoro) (INPS, msg. 23542/2010).

L’INPS, dopo aver valutato le condizioni e quantifi cato l’importo, eroga in un primo momen-to al richiedente solo il 25% del benefi cio, interrompendo l’erogazione del trattamento di so-stegno al reddito. Il restante 75% viene erogato successivamente in seguito alla presentazione di adeguata documentazione attestante l’avvio di un’attività autonoma, di un’attività autoim-prenditoriale o di una micro impresa ovvero l’associazione in cooperativa (art. 3, D.M. 49409/2009).

Nei casi in cui per l’esercizio di tale attività sia richiesta specifi ca autorizzazione ovvero iscrizione in albi professionali o di categoria, deve essere documentato il rilascio dell’autoriz-zazione ovvero l’iscrizione negli albi medesimi.

Per quanto concerne l’attività di lavoro associato in cooperativa, deve essere documentata l’avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle società presso il tribunale, competen-te per territorio, nonché nell’Albo nazionale degli enti cooperativi.

In tutte le ipotesi di fruizione di sostegno al reddito, se il lavoratore, associandosi ad una cooperativa già esistente o partecipando alla costituzione di una nuova cooperativa, instauri, ai sensi del co. 3, art. 1 della L. 142/2001, un rapporto di lavoro subordinato, l’incentivo spetta rispettivamente alla cooperativa o deve essere conferito dal lavoratore al capitale sociale del-la cooperativa.

Il lavoratore, una volta ricevuta dall’INPS la comunicazione di accoglimento della domanda, deve presentare, entro 15 giorni dalla predetta comunicazione, le dimissioni al datore di lavoro dandone copia alla sede INPS competente (in caso di associazione in cooperativa va presenta-to il contratto di lavoro di cui al co. 3, art. 1 della L. 142/2001 (art. 1, co. 7, D.L. n. 78/2009 - L.102/2009; INPS, msg. 8123/2010).

Lavoro subordinato e lavoro autonomo

Capitolo 5

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA

La cassa integrazione guadagni consiste nell’integrazione di una percentuale della retribu-zione a favore del lavoratore subordinato (originariamente prevista solo a favore di lavoratori con qualifi ca di operaio, poi anche di impiegato o quadro) il cui rapporto di lavoro, seppure in vigore, risulta sospeso o ridotto in conseguenza della temporanea interruzione ovvero riduzione dell’at-tività dell’impresa per cause non dipendenti dalla volontà delle parti del rapporto di lavoro.

L’articolo 1 della legge n. 164/1975 individua due distinte tipologie d’intervento:– la cassa integrazione guadagni ordinaria, fi nalizzata a supportare le ipotesi di crisi azien-

dale assolutamente contingenti e di breve durata;– la cassa integrazione guadagni straordinaria, destinata ad intervenire nelle ipotesi di ristrut-

turazioni aziendali prolungate nel tempo e legate ad un ridimensionamento produttivo.Per l’applicazione di entrambi gli interventi (ordinario e straordinario) è richiesta la sospensio-

ne delle reciproche obbligazioni del lavoratore e del datore di lavoro connesse al rapporto di lavoro subordinato, nonostante il rapporto stesso permanga giuridicamente sussistente ed effi cace.

Le prestazioni connesse al rapporto sono destinate ad essere nuovamente rese dalle parti alla ripresa dell’attività produttiva aziendale.

I due istituti hanno in comune anche il soggetto gestore, l’INPS, il quale provvede mediante la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti composta dalle Casse dell’agricol-tura, dell’industria e dell’edilizia.

eventi transitori e non imputabili al datore di lavoro o al lavoratore

ristrutturazioni, riorganizzazioni o riconversioni aziendali

procedure concorsuali

aziende commissariate contratto di solidarietà

accordi di ristrutturazione del debito

procedure concorsuali

situazioni temporanee di mercato

INTEGRAZIONE SALARIALE

Trattamento ordinario Trattamento straordinario

CAUSE DI INTERVENTO

ÈÈ

INPS

54 Capitolo 5 - Cassa integrazione guadagni ordinaria

Ammortizzatori sociali

5.1 Cause di intervento

Sempre l’articolo 1 della legge n. 164/1975 prevede come si possa avere l’intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria in due ipotesi di sospensione dell’attività produttiva dell’azienda:● eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai dipendenti;● situazioni temporanee di mercato (mancanza di lavoro, mancanza di commesse, mancanza

di materie prime, ecc.).

Requisito della non imputabilità - Come precisato dall’INPS nella circolare 169/2003 la non imputabilità va intesa nell’involontarietà o mancanza di imperizia e/o negligenza delle parti, ma anche nella non riferibilità all’organizzazione o programmazione aziendale.

Requisito della transitorietà - Il requisito della transitorietà è invece legato alla tempora-neità della causale che ha determinato la richiesta di CIG e alla ripresa certa (ovvero prevedi-bile) dell’attività lavorativa con riferimento al complesso aziendale e non ai singoli operai. In linea generale:– una sospensione di attività non può ritenersi transitoria quando la ripresa è prevista in

tempi molto distanti dallo scadere del limite massimo delle 13 settimane integrabili (INPS, circ. 148/1994);

– la ripresa dell’attività va valutata in via preventiva e non sulla base di quanto successiva-mente accaduto.

Il momento in cui effettuare tale valutazione è quello in cui ha avuto inizio la contrazione dell’attività lavorativa (INPS, circ. 130/2003 e msg. 6990/2009). Diventa essenziale a questo fi ne la documentazione di supporto fornita dalla ditta richiedente; se mancante, tale docu-mentazione deve essere richiesta dalle commissioni al fi ne di poter formulare un favorevole giudizio previsionale di ripresa di attività (INPS, msg. 7526/2009).

In caso di aziende soggette a contrazioni ricorrenti della produzione, per la verifi ca della temporaneità dell’evento deve essere valutata l’entità del ricorso in ciascun anno alle integra-zioni salariali, non potendosi considerare transitorio un evento che si ripresenta nel tempo con dimensioni di consistente entità (INPS, circ. 249/1990).

Richiesta di CIG e contrazioni ricorrenti - L’INPS, nella circolare n. 117 del 24 novembre 2009, ha fornito chiarimenti sulle richieste di CIG da parte di aziende soggette a contrazioni ricorrenti della produzione.

Le aziende soggette a contrazioni ricorrenti della produzione che intendono richiedere l’in-tervento della cassa integrazione guadagni devono ancora far riferimento, in fatto di indicazio-ni operative per la fase istruttoria, alla circolare n. 249/1990.

Questo documento di prassi, infatti, contiene le indicazioni puntuali per meglio determina-re e valutare gli elementi e i dati concernenti la situazione aziendale sui quali deve fondarsi l’istruttoria INPS delle richieste di integrazioni salariali.

Schematicamente la circolare individua 5 elementi essenziali:1) temporaneità dell’evento. L’esame delle situazioni dichiarate dalle aziende istanti deve es-

sere volto ad accertare se la crisi “per situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o agli operai ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato”, risulti o meno soddisfatta.

Capitolo 5 - Cassa integrazione guadagni ordinaria

Ammortizzatori sociali

55

In proposito l’INPS valuta prioritariamente l’entità del ricorso in ciascun anno alle integra-zioni salariali e in via secondaria la collocazione temporale delle contrazioni dell’attività in determinati periodi dell’anno, ciò al fi ne di accertare l’effettiva condizione di transitorietà della crisi.

In altri termini, non può essere considerato transitorio un evento che si ripresenta nel tem-po con dimensioni di consistente entità;

2) anni da prendere in esame. L’istruttoria deve far riferimento a un numero di anni che deve essere congruo rispetto alle fi nalità delle indagini da esperire.

Tale numero, di norma, non può essere inferiore a cinque, fatta eccezione per i casi di im-prese che abbiano iniziato l’attività da un numero di anni inferiore per le quali evidente-mente non può escludersi “a priori” la insussistenza delle cause ostative alla concessione delle integrazioni salariali; l’accortezza richiesta all’Istituto in tal senso è solo orientata a un’attività istruttoria di rigore proporzionato alla minore durata dell’attività produttiva per cui la ricorrenza della sosta deve risultare con maggiore evidenza;

3) causale. Le richieste da prendere in considerazione sono quelle originate da eventi attinen-ti il processo produttivo; devono quindi escludersi dall’esame quelle che non hanno rilevan-za ai fi ni che interessano (ad esempio guasti dei macchinari, incendio, ecc.);

4) numero delle ore integrate. In considerazione del fatto che le domande di integrazione sala-riale possono riguardare periodi non ancora scaduti alla data di presentazione, può verifi -carsi che nella redazione delle richieste il numero delle ore di integrazione salariale venga stimato in misura maggiore rispetto al numero delle ore effettivamente utilizzate. In tale ipotesi, il numero delle ore da prendere in considerazione è quello effettivamente usufruito dall’azienda;

5) rapporto fra le ore di integrazione salariale e quelle lavorative. Secondo l’INPS, il numero delle ore usufruite in ciascuna fase lavorativa (primavera estate ed inverno autunno) è già di per sé più signifi cativo rispetto al semplice numero delle settimane di contrazione, stan-te che queste ultime possono essere di sospensione ovvero di riduzione dell’orario. Tuttavia maggiore valore può assumere il dato in questione, se è rapportato al monte ore potenziale di lavoro del periodo.

Anni da prendere in esameTemporaneità dell’evento

Rapporto tra ore di integrazione e ore lavorate

Causale

Numero ore integrate

CIG E CONTRAZIONIRICORRENTI

56 Capitolo 5 - Cassa integrazione guadagni ordinaria

Ammortizzatori sociali

Le domande di integrazione salariale ordinaria presentate da aziende soggette a con-trazioni ricorrenti della produzione vengono valutate anche alla luce dell’orientamento espresso dal Ministero del Lavoro nella lettera circolare n. prot. 14/0005251 del 30 marzo 2009.

In tale documento il ministero, relativamente al caso di crisi aziendale, ha autorizzato la concessione del trattamento di CIG anche nei casi di eventi improvvisi ed imprevisti ri-feribili non solo a puntuali fattispecie ascrivibili alla singola impresa, ma anche a tutte quelle situazioni emerse in ambito nazionale o internazionale che comportino una ricadu-ta sui volumi produttivi dell’impresa o sui volumi di attività e di conseguenza sull’occupa-zione.

Nella valutazione di tali casistiche assume particolare rilevanza il periodo dell’anno in cui si verifi ca la sospensione. Ne consegue la necessità per il datore di lavoro di comprovare la reale mancanza di commesse, casistica questa da tenere distinta dalla ricorrente sosta stagio-nale per la quale risulta sempre applicabile la circolare INPS n. 249/1990 (INPS, circolare n. 117/2009).

Per individuare come causa integrabile una “mancanza di commesse”, la Commissione CIGO richiederà all’azienda tutta la documentazione utile quale: numero delle commesse; fat-turato del periodo richiesto paragonato al fatturato dello stesso periodo per anni precedenti; consumi energetici; bilanci; denunce IVA.

Se al termine dell’istruttoria dovesse essere dimostrata una reale mancanza di ordini o commesse, le richieste verranno accolte. In caso contrario (causa integrabile riconducibi-le ad una “sosta stagionale”) le richieste verranno respinte (INPS, messaggio n. 28069/2009).

5.2 Datori di lavoro, lavoratori destinatari e lavoratori esclusi

Sono destinatarie della normativa sulla cassa integrazione guadagni ordinaria:– le imprese del settore industriale;– le cooperative (e loro consorzi) che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e

commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici di cui alla legge 240/1984.La prestazione di cassa integrazione guadagni spetta a:

– operai, impiegati e quadri del settore industria;– soci e non soci di cooperative di produzione e lavoro esercenti attività assimilabili a quella

industriale;– operai delle cooperative agricole di trasformazione, manipolazione e commercializzazione

di prodotti agricoli di cui alla legge. 240/1984.Come chiarito dall’INPS nella circolare 274/1991 l’indennità di CIG spetta anche ai lavora-

tori apprendisti il cui rapporto di lavoro è stato trasformato a tempo indeterminato e per i quali il datore di lavoro continua a versare la contribuzione ridotta per i 12 mesi successivi alla trasformazione. Per i lavoratori comunitari è necessario il requisito di iscrizione anagrafi ca (Min. int., nota 4438/2008; INPS, msg. 20819/2009). Al contrario di quanto avviene per la CIGS, non è richiesto un limite minimo di anzianità per benefi ciare dell’indennità di integrazione ordinaria.

Non possono invece fruire della prestazione di cassa integrazione guadagni i lavoratori: dirigenti; apprendisti; soci di cooperative ex D.P.R. 602/1970; lavoratori a domicilio.

Capitolo 5 - Cassa integrazione guadagni ordinaria

Ammortizzatori sociali

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5.3 Aliquote contributive di fi nanziamento

L’aliquota contributiva INPS per il fi nanziamento dell’istituto della CIG è fi ssata nei seguen-ti valori:– 1,90%, per le aziende fi no a 50 addetti nell’anno solare precedente; – 2,20%, per le aziende con più di 50 addetti nell’anno solare precedente.

È inoltre previsto un contributo aggiuntivo calcolato sull’ammontare dell’integrazione cor-risposta. Tale contributo, non dovuto se la causale che ha determinato il ricorso alla CIG è stato classifi cato come “oggettivamente non evitabile” è pari al:– 4%, per le aziende fi no a 50 addetti nell’anno solare precedente; – 8%, per le aziende con più di 50 addetti nell’anno solare precedente.

Come precisato dall’INPS nella circolare 148/1994 rientrano in tale casistica i casi fortuiti, improvvisi e non prevedibili, per i quali risulti evidente e certa la forza maggiore.

5.4 Misura del trattamento

La misura dell’integrazione salariale è costituita dall’80% della retribuzione globale di fat-to che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le zero ore e il limite dell’orario contrattualmente stabilito ed, in ogni caso, non superiore alle 40 ore settimanali.

La misura del trattamento è erogata nel limite di un massimale retributivo mensile annual-mente rivalutato (il massimale viene incrementato nel caso di superamento di una retribuzio-ne mensile di riferimento anch’essa annualmente rivalutata).

Datori di lavoro destinatari

Industria e cooperative (e loro consorzi) che esercitano

attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione

dei prodotti agricoli e zootecnici

− Operai, impiegati e quadri del set-tore industria− soci e non soci di cooperative di produzione e lavoro esercenti attivi-tà assimilabili a quella industriale− operai delle cooperative agricole di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Lavoratori destinatari

58 Capitolo 5 - Cassa integrazione guadagni ordinaria

Ammortizzatori sociali

Ai sensi del comma 27, articolo 1 della legge 247/2007, dal 1° gennaio 2008 la rivalutazione, fi ssata dalla legge 427/1980 nell’80% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’in-dice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, è elevata al 100% dell’aumento del medesimo indice.

Il trattamento come sopra determinato deve essere ridotto di un importo pari all’aliquota contributiva a carico apprendisti (5,84%).

Per l’anno 2012, gli importi dei massimali risultano i seguenti:

Massimale Massimale al netto del 5,84%

Retribuzioni fi no a euro 2.014,77

Generalità dei settori euro 931,28 euro 876,89

Settore edile euro 1.117,54 euro 1.052,28

Retribuzioni oltre euro 2.014,77

Generalità dei settori euro 1.119,32 euro 1.053,95

Settore edile euro 1.343,18 euro 1.264,74

Il massimale mensile deve essere diviso per il numero delle ore lavorative ricadenti nel mese considerato e il risultato deve essere moltiplicato per le ore di lavoro, perse nello stesso mese, per le quali è legittimamente consentito l’intervento della CIG.

Nel caso in cui l’integrazione salariale, spettante per le ore autorizzate in base al calcolo effettuato nella misura dell’80% della retribuzione integrabile, risulti inferiore al suddetto li-mite, le prestazioni in esame da considerare dovute sono quelle pari al minore importo (INPS, circ. 12/1982).

Retribuzione oraria integrabile

Massimale orario INPS N. ore di CIG moltiplicate per:

N. ore di CIG moltiplicate per:Massimale orario INPSRetribuzione oraria

integrabile

ÈT

T È

Capitolo 5 - Cassa integrazione guadagni ordinaria

Ammortizzatori sociali

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Il trattamento da corrispondere agli operai sospesi o lavoratori ad orario ridotto deve esse-re riferito agli emolumenti che sarebbero spettati nel corso della contrazione o sospensione della attività lavorativa e deve ritenersi comprensivo di ogni variazione nel frattempo interve-nuta.

ESEMPIO

Si ipotizzi il caso del signor Rossi, dipendente operaio della ditta ALFA, che, nel mese, viene collocato in cassa integrazione guadagni per una settimana (40 ore).La retribuzione oraria è pari a € 6,47 e il massimale di riferimento, al lordo del 5,84%, è pari a € 931,28.Ai fi ni della determinazione dell’indennità di CIG è necessario confrontare il valore della retribuzione oraria (nella percentuale dell’80% al netto del 5,84%) con il valore del massimale INPS, sempre ricon-dotto a valore orario.Per fare ciò dunque è necessario operare nel seguente modo:

€ 6,47 x 80% = € 5,18€ 5,18% - 5,84% = € 4,88

€ 931,28 – 5,84% = € 876,89€ 876,89 : 184 (ore lavorative del mese - ipotetico) = € 4,77

Poiché la retribuzione oraria integrabile risulta di importo superiore al massimale orario INPS è quest’ultimo a dover essere moltiplicato per le ore integrabili del mese (nel nostro esempio 40).

Ne deriva che l’indennità di CIG risulta pari a:

€ 4,77 x 40 = € 190,80

Quantifi cazione dell’indennità con orario inferiore a 40 ore - Con il messaggio 13419/2009 l’INPS è intervenuta per precisare le corrette modalità di quantifi cazione delle indennità di integrazione salariale (ordinaria e straordinaria) nel caso di aziende che applicano un orario di lavoro inferiore a quello contrattualmente previsto e retribuito.

La casistica è quella di realtà produttive nelle quali il lavoratore presta la propria attività per un numero di ore (ad esempio 36) inferiori a quelle previste dal contratto collettivo ap-plicato (ad esempio 40), pur percependo una retribuzione mensile calcolata sull’orario “pie-no” (40 ore in settimana). In questo caso l’INPS chiarisce come le ore integrabili siano esclu-sivamente quelle previste dall’orario di fatto praticato in azienda (nel nostro esempio 36) e come a tale orario debba essere rapportata la retribuzione ai fi ni del calcolo della retribuzio-ne oraria.

L’eventuale richiesta di integrare comunque le 40 ore contrattualmente previste per man-tenere il salario integrabile rapportato alla mensilizzazione effettivamente percepita, non ri-sulta dunque legittima.

retribuzione oraria

massimale INPS

}}

60 Capitolo 5 - Cassa integrazione guadagni ordinaria

Ammortizzatori sociali

ESEMPIO

Si ipotizzi il caso del signor Verdi, dipendente impiegato della ditta BETA, che, nel mese di luglio, viene collocato in cassa integrazione guadagni per una settimana.L’orario di lavoro praticato nella ditta BETA è pari a 36 ore, ma i lavoratori percepiscono comunque la retribuzione mensile come prevista dal contratto collettivo nazionale per coloro che lavorano 40 ore in settimana.Tale retribuzione mensile risulta pari a € 1.224,82 e il massimale di riferimento, al lordo del 5,84%, è pari a € 931,28.Ai fi ni della determinazione dell’indennità di CIG, è necessario confrontare il valore della retri-buzione oraria (nella percentuale dell’80% al netto del 5,84%) con il valore del massimale INPS, sempre ricondotto a valore orario.Si evidenzia come l’INPS, nel messaggio citato, preveda che la retribuzione settimanale ai fi ni del calcolo della retribuzione oraria vada rapportata all’orario di fatto praticato in azienda. Da un’interpretazione letterale del messaggio emerge dunque come il datore di lavoro sia chiama-to, in un primo momento, a determinare l’importo della retribuzione settimanale (€ 1.224,82 : 26 = € 47,11; € 47,11 x 6 = € 282,66) a cui applicare, in un secondo momento, un divisore pari al numero di ore effettivamente praticate in azienda (€ 282,66 : 36 = € 7,85). Il risultato così ottenuto deve poi essere ridotto all’80%, al netto del 5,84% (€ 5,91) e confrontato con il massimale orario INPS (che non risulta infl uenzato dall’orario di lavoro effettivo). Nel calcolo sotto riportato, per omogeneità di gestione rispetto ai lavoratori con un orario di lavoro settimanale coincidente con quello contrattuale (si veda esempio precedente), è stata invece rap-portata la retribuzione mensile al numero di ore “ipotetiche” mensili (divisore orario contrattuale), ma il risultato, ai fi ni del calcolo dell’indennità di CIG conto INPS, non cambia in quanto il massima-le orario INPS risulta sempre di importo inferiore alla retribuzione oraria integrabile.Infatti:

€ 1.224,82 : 173 (divisore contrattuale) = € 7,08€ 7,08 x 80% = € 5,66€ 5,66% - 5,84% = € 5,33

€ 931,28 – 5,84% = € 876,89€ 876,89 : 184 (ore lavorative del mese - ipotetico) = € 4,77

Poiché la retribuzione oraria integrabile risulta di importo superiore al massimale orario INPS è quest’ultimo a dover essere moltiplicato per le ore integrabili del mese che, come precisato nel messaggio citato, sono esclusivamente quelle previste dall’orario di fatto praticato in azienda (nel nostro esempio 36).

Ne deriva che l’indennità di CIG risulta pari a:

€ 4,77 x 36 = € 171,72

retribuzione oraria}massimale INPS}

Capitolo 5 - Cassa integrazione guadagni ordinaria

Ammortizzatori sociali

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Retribuzione integrabile - L’indennità di integrazione salariale viene calcolata su tutti gli elementi retributivi:– che sarebbero spettati nel corso della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa com-

prensivi di ogni variazione retributiva intervenuta;– utili al calcolo della contribuzione previdenziale INPS;– corrisposti con carattere di continuità e non collegati all’effettiva presenza al lavoro.

Risultano integrabili, nel rispetto del massimale mensile, anche le mensilità aggiuntive.

Mensilità aggiuntive - Come chiarito dall’INPS nella circolare 50/1982, i ratei di gratifi ca natalizia, di quattordicesima mensilità, ecc. possono essere integrati (sempre nella misura dell’80% della retribuzione spettante) solo se risulta non superato il massimale del mese nel quale sono state corrisposte le integrazioni salariali ordinarie. Per calcolare la quota oraria dell’integrazione a carico INPS delle mensilità aggiuntive l’importo delle stesse deve essere diviso per 2000 (in caso di periodi inferiori all’anno il divisore va rapportato al periodo di riferi-mento - 2000/12).

Festività - La gestione delle festività durante il periodo di integrazione salariale cambia in relazione alla tipologia di lavoratore:– lavoratori retribuiti in misura fi ssa mensile (ovvero mensilizzati). Le festività civili, nazionali e

religiose non comportano una riduzione della misura settimanale delle integrazioni sala-riali in quanto la retribuzione mensile prevista dal CCNL si riferisce a tutte le giornate la-vorative del mese e non subisce alcuna variazione per il fatto che una di queste giornate coincida con una festività.

Le ore relative alle festività vanno computate sia nel numero delle ore lavorabili del mese per il quale deve essere diviso il massimale mensile sia nel numero delle ore integrabili;

– lavoratori pagati a ore. Le festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno non sono integrabili risultando sempre a carico del datore di lavoro.

Risultano inoltre non integrabili le ore relative alle restanti festività (1° giorno dell’anno, Lunedì dopo Pasqua, Assunzione, Ognissanti, Immacolata Concezione, Natale, Santo Ste-fano ed eventuale Santo Patrono) infrasettimanali quando queste si collocano nell’ambito dei primi 15 giorni di sospensione. Sono invece da calcolare come ore integrabili quelle relative alle festività cadenti nei perio-

di successivi ai primi 15 giorni di sospensione. In caso di riduzione di orario le ore relative alle festività infrasettimanali che ricorrono

nell’ambito di una settimana già lavorata ad orario ridotto devono considerarsi sempre non integrabili e quindi computate fra le ore lavorate nella settimana medesima.

Ferie e permessi - Poiché il periodo di godimento delle ferie è stabilito dal datore di lavoro, è possibile che, ove l’azienda acceda a un trattamento di CIG o CIGS, la fruizione delle ferie annuali residue già maturate alla data della richiesta di CIG/S venga posticipata al termine di questo periodo. Inoltre, per quanto concerne il periodo minimo di due settimane è stato chia-rito che:– se la sospensione dell’attività riguarda l’intera prestazione, poiché non viene resa alcuna

attività lavorativa e quindi non vi è necessità di recuperare le energie psicofi siche, slitta il godimento delle ferie maturate e in corso di maturazione;

– nel caso di CIG parziale, quindi in presenza di una semplice riduzione dell’orario di lavoro, le ferie, seppure in misura parziale, devono essere fruite (Min. Lav., nota 17.6.2011, n. 19).

62 Capitolo 5 - Cassa integrazione guadagni ordinaria

Ammortizzatori sociali

Per quanto riguarda l’obbligo di versare i contributi sulle ferie non godute non oltre il 18° mese successivo all’anno di maturazione oppure nel termine indicato dal CCNL, il ministero ha chiarito anche che, in caso di slittamento delle ferie al termine del periodo di integrazione salariale, si verifi ca anche lo slittamento, per un corrispondente periodo di tempo, dell’obbligo del pagamento dei contributi.

Sciopero - Sussiste il diritto all’integrazione salariale per i lavoratori che risultano già so-spesi o lavoranti ad orario ridotto all’atto dell’effettuazione dello sciopero, a meno che gli stessi lavoratori non manifestino espressamente la volontà di rinunciare all’integrazione sala-riale per espressa adesione allo sciopero (INPS, circ. n. 93/1984).

5.5 Durata dell’indennità

Ai sensi dell’articolo 6 della legge 164/1975, l’intervento ordinario di cassa integrazione è corrisposto per:– periodi consecutivi. Periodo massimo di 3 mesi continuativi prorogabili, in casi eccezionali,

trimestralmente fi no a un massimo complessivo di un anno. Le proroghe trimestrali sono autorizzate dal Comitato Amministratore della Gestione (art.

7, D.Lgs.Lgt. 788/1945) e, per la loro concessione, non è richiesta la ripresa dell’attività lavorativa (INPS, msg. 6990/2009);

– periodi non consecutivi. In caso di fruizione di periodi di CIG non consecutivi l’integrazione salariale non può superare complessivamente la durata di 12 mesi (52 settimane) in un biennio (art. 6, co. 2, legge 164/1975).

Il periodo massimo integrabile di 52 settimane nel biennio non costituisce un presupposto rispetto al periodo richiesto, ma un arco temporale di durata all’interno del quale vanno collocate le settimane richieste. Ne consegue che, fermo restando che il biennio è costitu-ito da 104 settimane consecutive, la settimana rispetto alla quale deve effettuarsi il calcolo al fi ne di verifi care l’eventuale superamento del limite massimo è da ricomprendere nel biennio stesso come centoquattresima settimana (INPS, circ. 84/1988).Tali limiti non si applicano nei casi d’intervento determinato da eventi oggettivamente non

evitabili (art. 6, co. 3, legge 164/1975). A decorrere dal 20 aprile 2009, ai fi ni della verifi ca del rispetto di tali limiti temporali, va

fatto riferimento al numero di settimane effettivamente usufruite (somma delle singole gior-nate diviso 5/6) (INPS, circ. 58/2009).

L’impresa che abbia fruito dell’integrazione salariale per 12 mesi consecutivi può pro-muovere una nuova domanda per la stessa unità produttiva per cui è stata concessa sola-mente quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavora-tiva.

RIFLESSI PENSIONISTICI

I periodi di sospensione per i quali è ammessa l’integrazione salariale sono riconosciuti d’uffi cio, e per un massimo complessivo di 36 mesi dell’intero rapporto assicurativo del lavoratore, al fi ne del conseguimento del diritto alla pensione di invalidità, di vecchiaia e per superstiti (L. 247/2007).Il contributo fi gurativo relativo ai periodi di sospensione è calcolato sulla base della retribuzione cui l’integrazione salariale si riferisce (art. 3 legge 164/1975).

Capitolo 5 - Cassa integrazione guadagni ordinaria

Ammortizzatori sociali

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5.6 Presentazione della domanda

La domanda di ammissione al trattamento di integrazione salariale avviene tramite pre-sentazione del Modello I.G.I. 15. Tale modello va presentato:– alla sede INPS competente territorialmente in riferimento alla dislocazione della unità

produttiva per la quale è avanzata; – entro 25 giorni dalla fi ne del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha

avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa (art. 7, comma 1, L. 164/1975).Dalla metà dell’anno 2010 la modalità ordinaria di presentazione della domanda è quella

telematica.

Presentazione della domanda telematica - Dal 1° febbraio 2012 l’unico canale di presen-tazione delle richieste di CIGO industria ed edilizia è quello telematico. La domanda di autoriz-zazione al trattamento è disponibile nel portale INPS nei Servizi on line accessibili per la tipo-logia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “Cig”, sotto il link “Acquisizione on line Domande Cigo”. Al portale “Ser-vizi per le aziende ed i consulenti” si accede tramite codice fi scale e Pin rilasciato dall’Istituto. Completata l’acquisizione e confermato l’invio, la domanda viene protocollata ed è possibile stampare la ricevuta di presentazione nonché il prospetto dei dati trasmessi.

Competenza per la ricezione della domanda - La competenza a ricevere e trattare le do-mande è defi nita come segue:● struttura territoriale INPS presso cui è iscritta l’azienda nel caso di aziende che richiedono

l’intervento per cantieri/stabilimenti/unità produttive situati nella Provincia nell’ambito della quale è anche presente la struttura territoriale INPS presso cui è iscritta l’azienda;

● struttura territoriale INPS del capoluogo di Provincia nella cui competenza territoriale è presente il cantiere/stabilimento per il quale si presenta la richiesta nel caso di aziende che richiedono l’intervento per cantieri/stabilimenti/unità produttive situati al di fuori della Provincia dove risulta iscritta l’azienda.Fanno eccezione ai criteri generali precedenti:

– domande presentate per mancanza lavoro / fi ne lavoro (intervento ordinario). Se la doman-da di intervento riguarda un cantiere di breve durata (identifi cato dal tipo di lavorazione, ad esempio impermeabilizzazioni, verniciature, ricerche geognostiche) la competenza è della struttura territoriale INPS ove è iscritta l´azienda.

Se la domanda di intervento riguarda un cantiere di lunga durata (individuato in base ad un contratto di appalto specifi co) la competenza è della struttura territoriale INPS ove è ubi-cato il cantiere/unità produttiva;

– domande presentate per personale trasfertista. Le richieste di intervento ordinario in cui siano interessate maestranze cosiddette “trasfertiste” devono essere presentate, indipen-dentemente dall´ubicazione del cantiere/unità produttiva, alla struttura territoriale INPS ove è iscritta l´azienda (INPS, messaggio n. 24191/2011).

Presentazione tardiva della domanda - Nel caso di presentazione tardiva, l’eventuale trat-tamento di integrazione salariale non può aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione. Come precisato dall’INPS con la circolare 148/1994, in caso

64 Capitolo 5 - Cassa integrazione guadagni ordinaria

Ammortizzatori sociali

di omessa o tardiva presentazione della domanda, quando da essa derivi la totale o parziale perdita del diritto alle integrazioni salariali, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere ai lavo-ratori una somma di importo pari alle integrazioni non percepite.

Domande respinte - Nel caso di domande respinte perché presentate fuori termine, la sede INPS deve acquisire il numero delle ore, delle giornate e dei lavoratori interessati al trat-tamento.

La stessa sede deve inoltre comunicare se la richiesta di CIGO è stata respinta: l’omissione della comunicazione impedisce di ricorrere contro il provvedimento che è suscettibile di impu-gnativa e determina il mancato versamento della relativa contribuzione per difetto di conosci-bilità (INPS, messaggio 30025/2010).

5.7 Erogazione e fi nanziamento della CIG

Una volta autorizzato l’intervento, l’erogazione dell’integrazione salariale viene material-mente effettuata dal datore di lavoro. Questi recupera le somme anticipate: da “Gennaio 2010” popolando gli elementi <CIGOrdACredito> e< CIGOACredAltre> all’interno dell’elemen-to< CIGOrdACredito> dell’Uniemens individuale.

La richiesta di rimborso delle integrazioni salariali ordinarie anticipate ai lavoratori non è ammessa trascorsi 6 mesi dalla fi ne del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione (INPS, circolare n. 155/2002). Ai 6 mesi possono aggiungersi ulterio-ri 16 giorni concessi per la presentazione della denuncia mensile Uniemens (ex Modello DM10 - INPS, messaggio n. 49/2003).

– continua –

Capitolo 5 - Cassa integrazione guadagni ordinaria

Ammortizzatori sociali

65

- segue -

Per il versamento del contributo addizionale è invece previsto: da “Gennaio 2010” l’espo-sizione delle informazioni negli elementi<CausaleContrAddCIGO> e <ImportoContrAddCI-GO> all’interno dell’elemento <CIGOrdADebito> dell’Uniemens individuale.

Pagamento diretto da parte dell’INPS - In alcuni casi l’INPS provvede direttamente al pa-gamento ai lavoratori aventi diritto alla prestazione. Ciò avviene quando le aziende interessate dalla sospensione o dalla riduzione dell’orario di lavoro ne facciano richiesta sulla base di si-tuazioni di insolvenza riconducibili alla sottoposizione dell’azienda a procedure concorsuali o alla cessazione dell’attività o ad una comprovata crisi fi nanziaria dell’azienda stessa (INPS, msg. 33753/2005).

Nuova gestione da gennaio 2011 e modifi che del fl usso Uniemens - A decorrere da gen-naio 2011 è prevista una nuova modalità di gestione delle informazioni relative ai giorni di so-spensione o riduzione dell’attività lavorativa con intervento della cassa integrazione.

Il nuovo sistema si basa sulla raccolta mensile, tramite il fl usso Uniemens, di tutte le infor-mazioni utili alla gestione dell’evento di Cassa Integrazione (CIG Ordinaria, Straordinaria o in Deroga) e alla modalità di pagamento (diretta dell’Istituto, a conguaglio dall’azienda).

L’elemento centrale è il concetto di “Cassa IntegrazioneRichiesta”, cioè in attesa di autoriz-zazione, con il quale il datore di lavoro, già con l’invio del fl usso Uniemens relativo al mese in cui ha inizio il periodo di integrazione salariale, è chiamato a fornire alcune importanti infor-mazioni.

La nuova modalità di gestione porta con sé l’eliminazione dei seguenti modelli e relativi adempimenti:

66 Capitolo 5 - Cassa integrazione guadagni ordinaria

Ammortizzatori sociali

● Modello SR41 (prospetto per il pagamento diretto delle integrazioni salariali ordinarie, stra-ordinarie e in deroga), in vigore solo per la gestione “a stralcio” delle CIG a pagamento diretto gestite con il vecchio sistema in quanto iniziate prima o durante il periodo di transizione (fi no al periodo di paga maggio 2011), nonché per i casi in cui non vi siano obblighi di comunicazione assolti mediante Uniemens (es. imprese sottoposte a procedura concorsuale con cessazione dell’attività);

● Modello SR42 (elenco dei lavoratori benefi ciari del trattamento straordinario di integrazione salariale), con effetto immediato;

● Modello SR49 (elenco dei lavoratori benefi ciari del trattamento di CIG concesso in deroga alla normativa vigente), con effetto immediato (INPS, circolare 13/2011).

Il fl usso Uniemens è stato modifi cato sia a livello di denuncia individuale che a livello di denuncia aziendale per accogliere le novità sopra descritte. Le novità possono essere così sintetizzate:– tra i sottoelementi dell’elemento <DatiRetributivi> sono stati implementati i codici even-

to previsti per l’elemento <Settimana>;– è stato introdotto il nuovo elemento <Giorno> contenente obbligatoriamente l’attributo

GG (indica il giorno del mese ed ammette quindi valori compresi tra 1 e 31) e dove l’elemen-to< Lavorato> può contenere i valori S (= SI) (si considerano giornate effettivamente lavo-rate: il giorno di calendario in cui c’è stata prestazione d’opera subordinata retribuita indi-pendentemente dal numero di ore di lavoro svolto) e N (= NO). L’elemento <EventoGiorn> è presente solo se la giornata è interessata da CIG e contiene informazioni relative all’even-to di cassa integrazione del giorno;

– introdotto il nuovo elemento <EventoCIG> che contiene i seguenti elementi: -<IdentE-ventoCIG> (come elemento <EventoGiorn>); -<Did>, che contiene informazioni relati-ve alla “Dichiarazione individuale di disponibilità”; - <PagDiretto>, elemento presente se per l’evento di CIG cui si riferisce è stato richiesto il pagamento diretto da parte dell’INPS;

– relativamente alla denuncia aziendale è stato introdotto il nuovo elemento< Conguagli-CIG> contenente le informazioni relative ai conguagli CIG, riferiti alle autorizzazioni se-condo le nuove modalità in precedenza descritte (INPS, circolare n. 13/2011).

– continua –

Capitolo 5 - Cassa integrazione guadagni ordinaria

Ammortizzatori sociali

67

- segue -

Semplifi cazione della domanda di CIG - Con il messaggio n. 7216 del 27 aprile 2012 l’INPS ha annunciato la semplifi cazione della domanda di CIGO industria per le aziende che utilizzano il fl usso Uniemens per la comunicazione dei dati relativi alle sospensioni e/o riduzioni di atti-vità. La semplifi cazione della domanda avviene sulla base dell’acquisizione automatica delle informazioni già in possesso dell’Istituto attraverso il fl usso Uniemens analitico. Per quanto attiene i contenuti della domanda semplifi cata sono previste: la cancellazione degli attuali quadri G, H (con esclusione delle richieste per motivi meteorologici), L, P, Q; la precompilazio-ne dei quadri A, B e parzialmente del quadro E; la riformulazione degli altri quadri.

Al fi ne di assicurare l’abbinamento tra la domanda semplifi cata e il periodo di sospensione risul-tante dalle denunce Uniemens è previsto l’utilizzo di uno specifi co codice (“ticket”), che identifi ca il periodo di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per il quale l’azienda intende proporre do-manda di CIG ordinaria settore industria. Questo “ticket” viene poi riportato, in fase di compilazione del fl usso Uniemens, nel campo <Ticket>, fi nché non risulta emessa la relativa autorizzazione.

L’adeguamento delle attuali procedure e degli archivi informatici al nuovo modello di do-manda avverrà in due fasi successive. Nella prima fase, che si concluderà a maggio 2012, è previsto il rilascio di una versione del modello semplifi cato che, oltre all’inserimento del “Ti-cket”, presenta le seguenti caratteristiche: a) soppressione dei quadri P, Q ed R con sposta-mento solo di alcune informazioni nei quadri C e D; b) riorganizzazione dell’attuale quadro C con il calcolo automatico del totale delle ore di CIG in base ai dati di dettaglio dei quadri G e spostamento di alcuni dati, attualmente presenti sull’intestazione del modulo, nell’attuale quadro R; c) riorganizzazione dell’attuale quadro D con l’integrazione di una parte dei dati ora richiesti negli attuali quadri O e P; d) riorganizzazione dell’attuale quadro E con la compilazio-ne, da parte dell’utente, dei soli dati relativi ai lavoratori in forza nell’unità produttiva e con l’autocompilazione degli altri dati in base a quanto inserito negli attuali quadri G; e) semplifi -cazione dell’attuale quadro H, con eliminazione di tutti i campi attualmente compilabili ad esclusione di quelli necessari per indicare l’eventuale evento meteorologico che ha determi-nato la richiesta di integrazione; f) semplifi cazione dell’attuale quadro M con richiesta di com-pilazione da parte dell’utente dei soli giorni totali di ferie residue dei lavoratori in CIG (espri-mibili anche in forma aggregata); g) sull’attuale quadro N, in alternativa all’inserimento dei dati attualmente richiesti, sarà possibile allegare la sola copia scannerizzata della comunica-zione alle rappresentanze sindacali o del verbale di consultazione sindacale; h) semplifi cazio-

68 Capitolo 5 - Cassa integrazione guadagni ordinaria

Ammortizzatori sociali

ne degli attuali quadro S e T dove le informazioni attualmente richieste saranno convertite in dichiarazioni di responsabilità da parte dell’utente.

Nella seconda fase, che sarà sperimentata a partire da settembre 2012, il modello di do-manda viene integralmente semplifi cato, con autocompilazione dei quadri A e B e soppressio-ne anche del quadro G e del quadro L.

La pubblicazione della prima versione del modello semplifi cato di domanda di integrazione salariale ordinaria settore industria è prevista per il mese di maggio 2012 ed utilizzabile per le sospensioni e/o riduzioni di attività relative al mese di giugno 2012.

Dichiarazione di immediata disponibilità - Il datore di lavoro che presenta una domanda di integrazione salariale ordinaria deve raccogliere e custodire presso di sé le dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro (DID) dei singoli lavoratori interessati dall’intervento (model-lo SR105) rendendo apposita dichiarazione nel modello IG15/IND circa sia la loro sottoscrizio-ne che la custodia presso l’azienda stessa. Tale dichiarazione è stata introdotta dalla legge 2/2009 che, al comma 10 dell’articolo 19, prevede come il diritto a percepire qualsiasi tratta-mento di sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, sia subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualifi cazione professionale.

Le modalità di rilascio della DID mutano in relazione alla prestazione oggetto della domanda:– in caso di integrazioni salariali e contratti di solidarietà, deve essere presentata tramite

apposito modello SR105. Sarà quindi compito delle aziende acquisire e custodire tali dichiarazioni indicando, in fase

di compilazione del modulo di accesso alle predette prestazioni, il possesso e la detenzione delle suddette dichiarazioni;

– in caso di disoccupazione, mobilità e indennità una tantum co.co.co., la compilazione e la sottoscrizione della dichiarazione da parte del singolo lavoratore è parte integrante dei moduli di domanda della prestazione (non deve quindi essere compilato il modello SR105).

Tramite Modello SR105 per integrazioni salariali e contratti di solidarietà

LAVORATORE DATORE DI LAVORO

Percezione della prestazione

di sostegno al reddito

Conguaglio della prestazione di sostegno

al reddito anticipata

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA DISPONIBILITÀ

Tramite modello di domanda della prestazione per

disoccupazione, mobilità e indennità una tantum co.co.co.

Essenziale per:

È È

Capitolo 5 - Cassa integrazione guadagni ordinaria

Ammortizzatori sociali

69

La DID, nel caso del trattamento di CIGO, è limitata all’adesione ad un percorso di riquali-fi cazione professionale, ma risulta valida per le 52 settimane di potenziale protrazione del benefi cio (INPS, circolare n. 133/2010).

Ai sensi del comma 10, articolo 19 della legge 2/2009, in caso di rifi uto di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità ovvero, una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifi uto di un percorso di riqualifi cazione professionale, il lavoratore destinatario del tratta-mento di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già acquisiti.

5.8 Attività lavorative durante la CIG

Durante il periodo di godimento dell’integrazione salariale è concesso, ai lavoratori che ne fru-iscano, di prestare la propria attività lavorativa con contratti di lavoro subordinato o anche come lavoratori autonomi. I lavoratori che in tale periodo si dedicano ad attività lavorativa non hanno diritto a percepire il trattamento per le giornate lavorate. Gli stessi conservano il diritto a perce-pire il trattamento alla cessazione delle suddette attività lavorative a condizione che provvedano a informare preventivamente l’INPS dello svolgimento dell’attività lavorativa (Cass. 3776/2009; com-ma 5, articolo 8, egge 160/1988). Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione sa-lariale nel caso in cui non abbia provveduto a tale preventiva comunicazione (DL n. 86/1988).

Nota bene: la presentazione di tale comunicazione non si rende necessaria esclusivamente nel caso di percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito (integrazioni sala-riali, disoccupazione ordinaria, mobilità, trattamento speciale di disoccupazione edile) che svolgo-no attività di lavoro accessorio nel limite massimo di euro 3.000,00 per anno solare.Al contrario, nel caso in cui tale limite venga superato, la presentazione della predetta comunica-zione torna obbligatoria.

Si ha (INPS, circ. 107/2010):● incompatibilità tra il nuovo rapporto di lavoro subordinato e l’integrazione salariale, nel caso in

cui tale rapporto di lavoro venga stipulato a tempo pieno e indeterminato. In questo caso infatti si verifi ca la risoluzione del rapporto di lavoro precedente e la conseguente perdita del diritto al trattamento di integrazione salariale in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro che ne costituiva il fondamento. Tale regola non si applica, ai sensi del comma 5 quater, artico-lo 2 del D.L. 134/2008, al personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società da questi derivate a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie;

● compatibilità tra il nuovo rapporto di lavoro subordinato e l’integrazione salariale, nel caso in cui la nuova attività lavorativa intrapresa, per la collocazione temporale in altre ore della giornata o in periodi diversi dell’anno, sarebbe stata comunque compatibile con l’attività lavorativa sospesa che ha dato luogo all’integrazione salariale (due rapporti di lavoro a tempo parziale ovvero un rapporto di lavoro a tempo pieno e uno a tempo parziale nel limi-te dell’orario massimo settimanale di lavoro). In questo caso l’integrazione salariale risulta pienamente cumulabile con la remunerazione derivante dalla nuova attività lavorativa. Nel caso in cui tale requisito non risulti soddisfatto o l’attività di lavoro a tempo parziale vada a sovrapporsi con quella che il lavoratore avrebbe svolto se non si fosse verifi cata la sospen-sione, le due tipologie di reddito possono essere cumulabili solo in forma parziale;

70 Capitolo 5 - Cassa integrazione guadagni ordinaria

Ammortizzatori sociali

● compatibilità parziale tra il nuovo rapporto di lavoro (subordinato o autonomo) e l’integra-zione salariale, nel caso in cui il lavoratore dimostri che il compenso (o provento) per tale attività è inferiore all’integrazione stessa.

In questo caso il lavoratore percepirà una quota pari alla differenza tra l’intero importo dell’integrazione salariale spettante e il reddito percepito.

2 contratti di lavoro subordinato part-time

(orizzontale o verticale)

1 contratto di lavoro subordinato part-time e 1 contratto di lavoro subordinato full-time

Lavoro accessorio nel limite di euro 3.000,00

nell’anno solare

Contratto di lavoro subordinato a tempo

determinato

1 contratto di lavoro subordinato part-time e 1 contratto di lavoro subordinato full-time

(sovrapponibili)

Attività di lavoro autonomo

Lavoro accessorio oltre euro 3.000,00 nell’anno

solare

ATTIVITÀ DI LAVORO E INTEGRAZIONE

SALARIALE

Contratto di lavoro subordinato a tempo

pieno e indeterminato

Se non sovrapponibili e nel limite dell’orario di

lavoro settimanale

Reddito < integrazione INPS eroga differenza

Reddito > integrazione No cumulabilità

INCOMPATIBILITÀ

Totale cumulabilità

COMPATIBILITÀ

COMPATIBILITÀ

È

Capitolo 5 - Cassa integrazione guadagni ordinaria

Ammortizzatori sociali

71

Accredito dei contributi fi gurativi in caso di attività lavorativa durante la CIG - Per quanto attiene l’accredito dei contributi fi gurativi ai fi ni della determinazione della retribuzione pen-sionabile l’INPS, con la circolare n. 107/2010, si sofferma sulle differenti casistiche in prece-denza illustrate:– totale cumulabilità tra reddito di lavoro e integrazione salariale. In questo caso si applicano i

criteri generali in quanto i periodi di attività lavorativa e di integrazione salariale non coin-cidono ovvero non si sovrappongono;

– parziale cumulabilità tra reddito di lavoro e integrazione salariale. In tutti i casi di cumulabili-tà parziale tra attività lavorativa (subordinata o autonoma) e integrazione salariale, l’accre-ditamento dei contributi fi gurativi avviene sulla base della differenza tra l’intera retribuzio-ne presa a base per il calcolo dell’integrazione salariale e la retribuzione percepita in relazione all’attività svolta;

– lavoro accessorio. Il criterio dell’accredito dei contributi fi gurativi in quota integrativa trova applicazione, per espressa previsione legislativa, anche in caso di svolgimento di prestazio-ni di lavoro di tipo accessorio, in quanto, in base al comma 1 bis, articolo 70 del D.Lgs. 276/2003 “… l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione fi gurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazio-ni di lavoro accessorio”.

5.9 Rapporto con altri istituti

Lavoro accessorio e CIG - In via sperimentale, per l’anno 2009 e 2010 (termine inizialmente prorogato al 31 dicembre 2011 dal D.P.C.M. 25 marzo 2011 e ora prorogato fi no al 31 dicembre 2012 dall’articolo 8 del DL n. 216/2011), le prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi (compresi gli enti locali) e nel limite massimo di euro 3.000,00 per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito (integrazioni salariali, disoccupazione ordinaria, mobilità, trattamento speciale di disoccupazione edile).

Il limite dei euro 3.000,00 è riferito al singolo lavoratore e va computato in relazione ai com-pensi da lavoro accessorio che lo stesso percepisce complessivamente nel corso dell’anno solare (anche per prestazioni effettuate nei confronti di diversi datori di lavoro). Tra le presta-zioni di sostegno al reddito:– rientrano le indennità direttamente connesse ad uno stato di disoccupazione come le prestazio-

ni di disoccupazione ordinaria, di mobilità nonché i trattamenti speciali di disoccupazione edili;– non rientrano invece le prestazioni pagate “a consuntivo” come l’indennità di disoccupazio-

ne in agricoltura e l’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti.In caso di superamento del limite di euro 3.000,00 il lavoratore è tenuto a darne preventiva

comunicazione all’INPS. L’INPS provvederà a sottrarre dalla contribuzione fi gurativa relativa a tali prestazioni integrative gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accesso-rio. La quota di contribuzione IVS contenuta nel valore nominale del buono (euro 1,30 per ogni buono da euro 10,00) non viene accreditata sulla posizione contributiva del lavoratore, ma va a parziale ristoro dell’onere legato alla contribuzione fi gurativa (INPS, messaggio 12082/2010).

Ne consegue che la quota di contribuzione IVS contenuta nel valore nominale del voucher e dovuta di norma a favore della Gestione Separata, deve essere destinata alla gestione a ca-rico della quale è posto l’onere dell’accredito fi gurativo e non accreditata sulla posizione con-tributiva del singolo lavoratore (INPS, circolare 130/2010).

I soggetti che, durante il periodo di percezione dell’integrazione svolgono attività lavorativa, devono di norma informare preventivamente l’INPS.

72 Capitolo 5 - Cassa integrazione guadagni ordinaria

Ammortizzatori sociali

Per il solo caso di emolumenti da lavoro accessorio che rientrano nel limite di euro 3.000,00, l’interessato non è tenuto a dare alcuna comunicazione all’Istituto.

Le remunerazioni di lavoro accessorio che superano il predetto limite non sono integralmente cumulabili con la prestazione e il lavoratore è tenuto a fornire la preventiva comunicazione all’Istituto.

Nel caso di più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno e retribuiti singo-larmente per meno di euro 3.000,00 per anno solare, la comunicazione andrà resa prima che il compenso determini il superamento del predetto limite se sommato agli altri redditi per lavoro accessorio (INPS, circolare 107/2010).

CIG a zero ore e malattia - Con la circolare 82/2009 l’INPS ha fornito opportuni chiarimenti in merito alla compatibilità tra l’indennità di malattia e l’integrazione salariale in caso di sospensione dell’attività lavorativa a zero ore distinguendo il caso in cui l’evento morboso intervenga durante la sospensione dell’attività e il caso in cui l’evento inizi antecedentemente rispetto alla sospensione.

Più precisamente:– evento di malattia insorto durante la sospensione a zero ore. Modifi cando il proprio preceden-

te orientamento, l’Istituto precisa che, in caso di sospensione a zero ore con intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria ovvero straordinaria, il lavoratore ammalato continua a percepire l’indennità di integrazione salariale.

L’attività lavorativa risulta infatti totalmente sospesa e in capo al lavoratore non sussiste l’obbligo di comunicare lo stato di malattia attraverso l’invio del certifi cato medico.

La precedente posizione dell’Istituto, basata sull’interpretazione letterale dell’articolo 3 della Legge n. 464/1972, prevedeva invece che, esclusivamente in caso di evento di malattia intervenuto durante la sospensione a zero ore con intervento della CIGS, il lavoratore con-tinuasse a benefi ciare dell’integrazione salariale.

In caso invece di evento morboso intervenuto durante una sospensione a zero ore con in-tervento della CIG, l’indennità di malattia prevaleva sull’integrazione salariale ordinaria;

– evento di malattia insorto prima della sospensione a zero ore. Qualora lo stato di malattia sia antecedente all’inizio della sospensione dell’attività lavorativa per CIG o CIGS possono ve-rifi carsi, secondo l’Istituto, due situazioni:

√ in caso di sospensione totale dell’attività da parte di tutto il personale in forza all’uffi -cio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, anche il lavoratore in malat-tia entrerà in CIGS dalla data di inizio della stessa;

√ nel caso in cui la sospensione dell’attività non riguardi la totalità del personale in forza all’uffi cio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a benefi ciare dell’indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.

Nota bene: la circolare n. 82/2009 fa esplicito riferimento ai casi di sospensione dell’attività lavo-rativa a zero ore lasciando intendere che, in caso di lavoratori posti in CIG o CIGS ad orario ridotto, continuano a risultare valide le istruzioni fornite in passato dall’INPS. Si ritiene pertanto che, in caso di insorgenza di un evento morboso durante la CIG o CIGS con sospensione ridotta dell’attività lavorativa, il lavoratore abbia diritto a percepire l’indennità di malattia a carico dell’Istituto, nonché l’eventuale integrazione a carico del datore di lavoro prevista dal CCNL, in quanto questo costitui-sce un trattamento di maggior favore per il lavoratore medesimo.

CIG e congedo straordinario disabili - Il Ministero del Lavoro, su apposita richiesta dell’INPS, ha fornito, con la risposta ad interpello n. 70/2009 opportuni chiarimenti in materia di:

Capitolo 5 - Cassa integrazione guadagni ordinaria

Ammortizzatori sociali

73

– compatibilità tra il congedo straordinario previsto dal comma 5, articolo 42 del D.Lgs. 151/2001 e la sospensione dell’attività lavorativa per cassa integrazione (sospensione tota-le o parziale) ovvero la riduzione dell’orario di lavoro in conseguenza della stipula di con-tratti di solidarietà (ai sensi della legge 863/1984 e della legge 236/1993);

– retribuzione di riferimento per il calcolo dell’indennità spettante al lavoratore durante il con-gedo straordinario nei casi di CIG a orario ridotto e riduzione d’orario per l’applicazione di contratti di solidarietà.L’INPS, con il messaggio n. 27168 del 25 novembre 2009, fa proprie le indicazioni ministe-

riali e fornisce alcuni chiarimenti in materia. In merito alla possibilità di fruizione del congedo straordinario in caso di sospensione dell’attività viene confermato che lo svolgimento di attivi-tà lavorativa da parte del richiedente il congedo “costituisce presupposto indefettibile per otte-nerne la fruizione”. Ne consegue che:– la domanda di congedo straordinario presentata durante un periodo di sospensione totale del rap-

porto di lavoro (per CIG a zero ore, ad esempio) non può essere soddisfatta, in quanto tale sospen-sione consente già di adempiere alle funzioni di cura e assistenza oggetto del congedo stesso;

– la domanda di congedo straordinario presentata prima che l’azienda abbia disposto il collo-camento del personale in CIG (sia in CIG a zero ore che in CIG ridotta) risulta invece legittima.

Il richiedente percepirà l’indennità INPS prevista dall’articolo 42 del D.Lgs n. 151/2001 e non percepirà invece il contributo integrativo previsto per la cassa integrazione;

– la domanda di congedo straordinario presentata durante un periodo di sospensione parziale del rapporto di lavoro (CIG ridotta) risulta altrettanto legittima. In questa condizione il lavoratore percepirà sia l’indennità di CIG relativa alle ore di sospen-sione dell’attività lavorativa sia l’indennità per congedo straordinario, quantifi cata in modo proporzionale alla prestazione lavorativa con riferimento all’ultima retribuzione percepita, al netto del trattamento integrativo.

prima di un periodo di sospensione totale o parziale

dell’attività lavorativa

durante un periodo di sospensione totale dell’attività

lavorativa

durante un periodo di sospensione parziale dell’attività lavorativa

SPETTA

INDENNITÀ

NON SPETTA SPETTA

Solo indennità congedo straordinario (intera)

Indennità congedo straordinario (proporzionale) + trattamento

integrativo

CONGEDO STRAORDINARIO

Domanda presentata

È

È È È

74 Capitolo 5 - Cassa integrazione guadagni ordinaria

Ammortizzatori sociali

Con riferimento alle modalità di determinazione della retribuzione di riferimento per il calcolo dell’indennità per congedo straordinario ex comma 5, articolo 42 del D.Lgs. 151/2001 viene preci-sato che, nei casi di sospensione parziale dell’attività lavorativa con intervento della cassa integra-zione (CIG ad orario ridotto) e di riduzione dell’orario di lavoro e della retribuzione a seguito di sottoscrizione di contratti di solidarietà (ai sensi della Legge n. 863/1984 e della Legge n. 236/1993), l’indennità prevista per il congedo straordinario deve essere riparametrata con riferimento alla retribuzione corrisposta in funzione dell’effettiva prestazione lavorativa, come avviene per i con-tratti di lavoro a tempo parziale (il messaggio citato rimanda alla circolare INPS n. 64/2001).

CIG e permessi disabili - Il Ministero del lavoro, con la nota 3 ottobre 2008, prot. 25/I/0013421 chiarisce che, in caso di lavoratore assente per CIG i permessi per l’assistenza disabili devono essere riproporzionati secondo il criterio illustrato nella INPS circ. 128/2003 dove è previsto che per ogni 10 giorni di assistenza continuativa spetta al richiedente un giorno di permesso. I permessi per disabili devono essere riproporzionati anche in caso di attività ridotta per CIG (INPS, messaggio n. 26411/2009). In questo caso il riproporzionamento deve avvenire con i criteri illustrati nella INPS circ. 133/2000 sulla base della seguente proporzione:

x : a = b : cdove:a = numero dei giorni di lavoro effettivob = giorni di permesso teoricic = numero dei giorni lavorativi mensili).

SCHEMA DI SINTESI

Fino al 3° anno di vita del disabile

Prolungamento fi no a 3 anni del

congedo parentale

2 ore di riposo giornaliero retribuito

Fino al 18° anno di vita del disabile

Dal 18° anno di vita del disabile

3 giorni di permesso mensile

Il disabile non deve essere ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati

(è richiesta anche la convivenza ovvero un’assistenza continuativa)

Sempre

Congedo per gravi motivi familiari ex

comma 5, articolo 42 del D.Lgs. 151/2001

ASSISTENZA A FAMILIARE DISABILE

È È È È

ovvero

Capitolo 5 - Cassa integrazione guadagni ordinaria

Ammortizzatori sociali

75

CIG e distacco - L’utilizzo dell’istituto del distacco può rappresentare un’alternativa all’uti-lizzo della CIG se volto al mantenimento del patrimonio professionale dell’impresa. L’interesse che legittima il distacco, precisa il Ministero del lavoro nella circolare n. 28/2005, è, in questo caso, rappresentato dall’interesse dei lavoratori a non essere licenziati (ed eventualmente dall’interesse pubblico a preservare i livelli occupazionali) mentre, per quanto attiene il distac-cante, l’interesse può essere individuato nel passaggio dei costi della manodopera eccedenta-ria in capo al distaccatario.

Richiesta di CIG e appalti

È legittima la richiesta di integrazione salariale avanzata da aziende appaltatrici nel caso in cui la sospensione dei lavori derivi da fatti assolutamente imprevedibili e dovuti ad eventi ec-cezionali fortuiti e di forza maggiore.

Al contrario non è ammissibile la richiesta in tutti i casi nei quali l’ordine di sospensione dei lavori da parte del committente non sia riconducibile a eventi eccezionali e imprevedibili, ma costituisca mero esercizio della facoltà contrattualmente riconosciuta.

In questo caso infatti la sospensione dell’attività lavorativa dell’azienda appaltatrice è ri-conducibile al normale rischio di impresa (INPS, circ. 249/1990).

CIG e CIGS - Con il messaggio n. 6990/2009 l’INPS ha precisato come, nel caso di un perio-do di CIG a cui segua immediatamente una richiesta di CIGS, non sia automaticamente da considerare non soddisfatto il requisito della temporaneità.

Risulta pertanto autorizzabile il periodo di CIG (ovvero continua a risultare legittima l’auto-rizzazione già concessa) anche se la ditta non ha ripreso l’attività produttiva prima di ricorrere alle integrazioni salariali straordinarie. Ciò vale indipendentemente dalla causale (ristruttura-zione, crisi, ecc.) relativa a queste ultime.

In caso di sospensione dell’attività per crisi aziendale è possibile accedere al trattamento di CIGS immediatamente dopo e senza soluzione di continuità con il trattamento di CIG quando questa sia stata fruita nel limite massimo di52 settimane (INPS, msg. 13406/2009).

CIG, CIGS e CIG - È ammissibile che un’azienda, dopo un periodo di CIGO ed uno successi-vamente di CIGS, richieda un ulteriore periodo di CIGO senza soluzione di continuità, qualora sussistano tutti i presupposti previsti dalla legge (non imputabilità dell’evento, temporaneità e transitorietà dello stesso e prevedibilità di ripresa dell’attività lavorativa) e nel rispetto dei li-miti temporali previsti dalla legge (INPS, msg. 25623/2010).

Nel caso in cui un’azienda abbia usufruito di 52 settimane consecutive di CIGO, seguite da 52 settimane di CIGS ed intenda chiedere un ulteriore periodo di CIGO, l’anno di CIGS può es-sere considerato al pari di una ripresa di attività lavorativa solo nel caso in cui non ci sia stata sospensione a zero ore, ma l’attività lavorativa sia comunque proseguita per 52 settimane, seppure ad orario ridotto.

Nel caso in cui la ditta abbia usufruito di 52 settimane di CIGS a zero ore non è ammissibi-le la richiesta di un nuovo periodo di CIG ordinaria prima che sia trascorso un periodo di alme-no 52 settimane di attività lavorativa (INPS, msg. 19350/2011).

Cessazione del rapporto di lavoro - Le autorizzazioni alle integrazioni salariali, una volta rilasciate, attribuiscono un diritto soggettivo perfetto a favore dei lavoratori interessati, diritto che non viene meno se nel corso del periodo autorizzato viene risolto il rapporto di lavoro. La ripresa dell’attività aziendale non è necessariamente dipendente dalla riammissione al lavoro dei lavoratori sospesi, singolarmente considerati. Pertanto, sempreché sia stata autorizzata

76 Capitolo 5 - Cassa integrazione guadagni ordinaria

Ammortizzatori sociali

l’erogazione delle integrazioni salariali, i lavoratori sospesi hanno diritto a benefi ciare delle prestazioni sino alla data dell’eventuale risoluzione del rapporto di lavoro (si veda in merito circolare INPS 6645/1984).

5.10 Formazione e riqualifi cazione

Le imprese possono utilizzare i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro in progetti di formazione e riqualifi cazione che possono in-cludere attività produttiva connessa all’apprendimento (art. 1, co. 1-4, D.L. 78/2009; DM 49281/2010).

Si tratta di: lavoratori sospesi in CIG; lavoratori sospesi in CIGS; lavoratori sospesi a segui-to di stipula di contratti di solidarietà ex legge 726/1984; lavoratori sospesi destinatari di CIG in deroga; lavoratori sospesi in base al co. 1, art. 19, D.L. 185/2008 (convertito nella legge 2/2009).

Tale opportunità è riservata ai datori di lavoro con qualifi ca di azienda non risultando appli-cabile, ad esempio, ai professionisti.

Ai fi ni dell’inserimento del lavoratore nelle attività del progetto è necessaria la stipula, presso il Ministero del Lavoro, di uno specifi co accordo e, se previsto, con le da parte delle medesime parti sociali che hanno sottoscritto l’accordo relativo agli ammortizzatori (co. 1, art. 2, D.M. 49281/2010; INAIL, circ. 18/2010; INPS, msg. 20810/2010).

Qualora i lavoratori interessati siano percettori della cassa integrazione guadagni in deroga e rientrino nel programma di interventi di sostegno al reddito di cui all’Accordo Stato - regioni del 12 febbraio 2009, l’accordo deve essere sottoscritto anche dalla competente regione o pro-vincia autonoma (co. 3, art. 2, D.M. 49281/2010).

I lavoratori interessati conservano il diritto alla prestazione di sostegno al reddito; ad essi spetta, inoltre, a carico dei datori di lavoro, la differenza tra l’importo del trattamento di soste-gno al reddito spettante (al lordo del prelievo contributivo) e la retribuzione lorda originaria. Tale somma addizionale ha natura retributiva (INPS, msg. 16508/2009; INAIL, nota 5153/2010; INPS, msg. 20810/2010).

L’INPS provvede comunque ad accantonare, per ogni lavoratore coinvolto nei progetti di formazione e riqualifi cazione, la contribuzione fi gurativa prevista per la tipologia di sostegno al reddito di cui è titolare il lavoratore (co. 2, art. 4, D.M. 49281/2010).

Tenuto conto che la contribuzione fi gurativa accreditata è utile ai soli fi ni pensionistici e che l’incentivo corrisposto al lavoratore è riconosciuto a titolo retributivo, i datori di lavoro devono versare su detta parte di incentivo/retribuzione le contribuzioni minori dovute (INPS, msg. 20810/2010).

Per quanto attiene gli incentivi contributivi l’INAIL (nota 1597/2010) precisa che:– ai lavoratori sospesi ad orario ridotto utilizzati nei progetti di formazione o di riqualifi cazio-

ne si continua ad applicare, ai fi ni del calcolo dell’importo del premio assicurativo, il tasso previsto dalla normativa vigente per le ipotesi di riduzione dell’orario di lavoro. Il datore di lavoro deve dunque continuare ad applicare ai lavoratori sospesi ad orario ridotto utilizzati nei progetti il tasso di premio calcolato in base alla voce di tariffa corrispondente alla lavo-razione normalmente esercitata ed alla base imponibile rapportata alle ore complessive da retribuire a carico del datore di lavoro, conformemente alle disposizioni vigenti (in questo caso la sede INAIL non effettuerà alcuna variazione procedendo secondo le regole genera-li) (INAIL, circ. 18/2010);

Capitolo 5 - Cassa integrazione guadagni ordinaria

Ammortizzatori sociali

77

– i lavoratori sospesi a zero ore impegnati nei predetti progetti sono soggetti all’obbligo assicu-rativo INAIL con calcolo del premio assicurativo in base alla retribuzione di ragguaglio pari al minimale di rendita, con applicazione del criterio della retribuzione convenzionale annuale divisibile in 300 giorni lavorativi, ed al tasso di tariffa del 5 per mille corrispondente alla voce di tariffa 0611 che individua i corsi di formazione professionale nell’ambito della Gestione Artigianato. In questo caso il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la denuncia di variazione e la comunicazione all’INAIL dei dati relativi ai lavoratori occupati nel progetto di formazionee riqualifi cazione (cognome, nome, codice fi scale e durata del progetto).

5.11 Incentivo per autoimprenditorialità

È prevista l’erogazione di un incentivo economico al lavoratore benefi ciario, per gli anni 2009 e 2010 (prorogata per l’anno 2011 dalla legge 220/2010 e per l’anno 2012 dalla legge 183/2011), dell’indennità di CIG nel caso in cui ne faccia richiesta per:– intraprendere un’attività autonoma;– avviare un’attività autoimprenditoriale o una micro impresa;– per associarsi in cooperativa (art. 1, co. 7, D.L. n. 78/2009 – legge 102/2009; art. 1, D.M.

49409/2009; INPS, msg. 8123/2010).Il benefi cio consiste nella liquidazione del trattamento di sostegno del reddito per un nu-

mero di mensilità pari a quelle autorizzate e non ancora percepite, con esclusione di eventua-li proroghe del trattamento medesimo (art. 3, D.M. 49409/2009).

I lavoratori che intendono benefi ciare di tale incentivo sono tenuti a presentare domanda all’INPS presentando l’apposito Modello SR78 ANT/AMM entro i termini di fruizione del tratta-mento di sostegno al reddito (INPS, msg. 8123/2010).

La domanda deve essere presentata dopo il provvedimento che concede l’integrazione sa-lariale (della Regione o della Direzione regionale del Lavoro) (INPS, msg. 23542/2010). L’INPS, dopo aver valutato le condizioni e quantifi cato l’importo, eroga in un primo momento al richie-dente solo il 25% del benefi cio, interrompendo l’erogazione del trattamento di sostegno al reddito. Il restante 75% viene erogato successivamente in seguito alla presentazione di ade-guata documentazione attestante l’avvio di un’attività autonoma, di un’attività autoimprendito-riale o di una micro impresa ovvero l’associazione in cooperativa (art. 3, D.M. 49409/2009).

Nei casi in cui per l’esercizio di tale attività sia richiesta specifi ca autorizzazione ovvero iscrizione in albi professionali o di categoria, deve essere documentato il rilascio dell’autoriz-zazione ovvero l’iscrizione negli albi medesimi.

Per quanto concerne l’attività di lavoro associato in cooperativa, deve essere documentata l’avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle società presso il tribunale, competen-te per territorio, nonché nell’Albo nazionale degli enti cooperativi.

In tutte le ipotesi di fruizione di sostegno al reddito, se il lavoratore, associandosi ad una coope-rativa già esistente o partecipando alla costituzione di una nuova cooperativa, instauri, ai sensi del co. 3, art. 1 legge 142/2001, un rapporto di lavoro subordinato, l’incentivo spetta rispettivamente alla cooperativa o deve essere conferito dal lavoratore al capitale sociale della cooperativa.

Il lavoratore, una volta ricevuta dall’INPS la comunicazione di accoglimento della domanda, deve presentare, entro 15 giorni dalla predetta comunicazione, le dimissioni al datore di lavoro dandone copia alla sede INPS competente (in caso di associazione in cooperativa va presenta-to il contratto di lavoro di cui al co. 3, art. 1 della legge 142/2001 (art. 1, co. 7, D.L. n. 78/2009 – legge 102/2009; INPS, msg. 8123/2010).

Lavoro subordinato e lavoro autonomo

Capitolo 6

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA

È prevista la possibilità di concessione in deroga alla normativa ordinaria dei trattamenti di CIG secondo specifi ci accordi quadro a livello regionale (art. 7-ter, comma 4, Legge n. 33/2009) e con la compartecipazione delle Regioni nella misura del 30% del sostegno al reddito, mentre il restante 70% grava sul Fondo nazionale (Conferenza Stato-Regioni 12.2.2009; INPS, circ 122/2009).

Le risorse fi nanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga possono essere utiliz-zate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di appren-distato e somministrazione (art. 19, co, 8, L. 2/2009) nonché i rapporti di lavoro a domicilio (Min. lav, nota 26278/2009). La richiesta di CIG in deroga presentata per i lavoratori apprendisti contestualmente a quella volta a conseguire il trattamento di integrazione salariale ordinario risulta ammissibile (Min. lav., nota 52/2009).

6.1 Requisiti del lavoratore

Per accedere al trattamento di CIG in deroga i lavoratori devono:● vantare un’anzianità lavorativa presso l’impresa che li pone in CIG in deroga di almeno 90

giorni alla data della richiesta del trattamento (art. 8, co. 3, D.L. 86/1988; art. 7-ter, co. 6, L. 33/2009; INPS, circ. 75/2009; art. 2, co. 139, L. 191/2009; INPS, msg. 5407/2011);

● dichiarare l’immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualifi cazione professio-nale ovvero, per coloro che non sono in costanza di rapporto di lavoro, ad accettare un’of-ferta lavorativa congrua (DID) (INPS, circ. 75/2009) tramite modello DID-COD. SR105 (alle-gato a INPS, msg. 16358/2009).

REQUISITI

Anzianità di almeno 90 giorniDichiarazione di immediata disponibilità

80 Capitolo 6 - Cassa integrazione guadagni in deroga

Ammortizzatori sociali

ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO

I datori di lavoro sono tenuti a: presentare telematicamente domanda all’INPS, corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dall’elenco dei benefi ciari; presentare contestualmente alla Regione (o, a seconda della competenza, al Ministero del lavoro) la domanda per la relativa auto-rizzazione (INPS, circ. 75/2009).

6.2 Anticipazione del trattamento da parte dell’INPS

L’INPS è autorizzato ad anticipare i trattamenti in deroga sulla base della domanda cor-redata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dall’elenco dei benefi ciari (fi no al 31 dicem-bre 2012 ai sensi del co. 22, art. 33, L. 183/2011 - Legge di Stabilità). Tale anticipazione av-viene per un periodo massimo di 4 mesi dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorsi i quali, in assenza di provvedimento autorizzativo ovvero in caso di reiezio-ne della domanda, l’INPS procede al recupero delle prestazioni anticipate (INPS, circ. 75/2009).

In considerazione della funzione sociale e dell’importanza della prestazione, l’anticipazio-ne delle indennità avviene senza limiti temporali pur in assenza di emissione del provvedimen-to regionale di autorizzazione, salvo sospensione dell’anticipazione su disposizione del Mini-stero del lavoro (INPS, circ 122/2009).

6.3 Nuove modalità di presentazione della domanda

A decorrere dal 1° aprile 2012 la domanda di CIG in deroga può essere presentata esclusi-vamente utilizzando il canale telematico, disponibile sul portale dell’Istituto ed accessibile mediante PIN. Per la predisposizione e invio della domanda di CIG in deroga, per la quale deve essere utilizzata l’apposita applicazione DIGIWEB, i passi che gli operatori del settore devono seguire sono i seguenti:

ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO

• scaricare il programma DIGIWEB dal sito www.inps.it, accedendo ai Servizi OnLine per la tipolo-gia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”;

• accedere alla sezione “Servizi per le aziende ed i consulenti”, cui le aziende e i consulenti acce-dono tramite codice fi scale e PIN;

• accedere all’opzione “CIG”, link “Invio domande CIGS e CIG in deroga”;• accedere a “Domande CIG Straordinaria e in Deroga”, “Area Download”, “DigiWeb - Procedura di

acquisizione Modello IGI 15”;• dopo avere compilato la domanda in ogni sua parte, è necessario validare la domanda tramite

programma DIGIWEB per il successivo invio. Il fi le prodotto viene salvato nella memoria locale della postazione di lavoro come documento con estensione .xml;

• inviare la domanda (salvata come documento .xml) accedendo da www.inps.it al portale “Servizi per le aziende ed i consulenti”, “Invio domande CIGS e CIG in deroga”, “Domande CIG Straordi-naria e in Deroga”, “Invio Domande”.

Capitolo 6 - Cassa integrazione guadagni in deroga

Ammortizzatori sociali

81

Completata l’acquisizione e confermato l’invio della domanda viene generato un protocollo che attesta la presentazione della domanda stessa. Con lo stesso fl usso telematizzato, le do-mande, alle quali viene attribuito il numero di protocollo, vengono inviate alle strutture terri-toriali competenti.

Sede INPS competente - La competenza a ricevere e trattare le domande è defi nita come segue:● struttura territoriale INPS presso cui è iscritta l’azienda nel caso di aziende che richiedono

l’intervento per cantieri/stabilimenti/unità produttive situati nella Provincia nell’ambito della quale è anche presente la struttura territoriale INPS presso cui è iscritta l’azienda;

● struttura territoriale INPS del capoluogo di Provincia nella cui competenza territoriale è presente il cantiere/stabilimento per il quale si presenta la richiesta nel caso di aziende che richiedono l’intervento per cantieri/stabilimenti/unità produttive situati al di fuori della Provincia dove risulta iscritta l’azienda.Fanno eccezione ai criteri generali precedenti:

– domande presentate per mancanza lavoro/fi ne lavoro (intervento ordinario). Se la doman-da di intervento riguarda un cantiere di breve durata (identifi cato dal tipo di lavorazione, ad esempio impermeabilizzazioni, verniciature, ricerche geognostiche) la competenza è della struttura territoriale INPS ove è iscritta l´azienda. Se la domanda di intervento riguarda un cantiere di lunga durata (individuato in base ad un contratto di appalto specifi co) la compe-tenza è della struttura territoriale INPS ove è ubicato il cantiere/unità produttiva;

– domande presentate per personale trasfertista. Le richieste di intervento ordinario in cui siano interessate maestranze cosiddette “trasfertiste” devono essere presentate, indipen-dentemente dall´ubicazione del cantiere/unità produttiva, alla struttura territoriale INPS ove è iscritta l´azienda (INPS, msg. 24191/2011).

REVOCA DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO REGIONALE

La ripetizione per prestazioni indebite non derivanti da comportamenti illegittimi dei lavoratori è esercitata esclusivamente nei confronti del datore di lavoro e non dei benefi ciari della prestazione stessa, ancorché i pagamenti di integrazione salariale siano stati direttamente erogati dall’Istituto al lavoratore. Nel momento dunque in cui sia revocato dalla Regione il provvedimento di autorizza-zione della cassa integrazione guadagni in deroga, l’Istituto procede alla ripetizione delle somme erogate nei confronti dell’azienda e non dei lavoratori che le abbiano percepite a titolo di integra-zione salariale (INPS, msg. 7674/2011).

6.4 Dichiarazione di immediata disponibilità - DID

Il datore di lavoro che presenta una domanda di integrazione salariale in deroga deve rac-cogliere e custodire presso di sé le dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro (DID) dei singoli lavoratori interessati dall’intervento (modello SR105) rendendo apposita dichiarazione nel modello IG15/IND circa sia la loro sottoscrizione che la custodia presso l’azienda stessa. Tale dichiarazione è stata introdotta dalla Legge n. 2/2009 che, al comma 10 dell’articolo 19, prevede come il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, sia subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualifi cazione professionale.

82 Capitolo 6 - Cassa integrazione guadagni in deroga

Ammortizzatori sociali

Le modalità di rilascio della DID mutano in relazione alla prestazione oggetto della domanda:● in caso di integrazioni salariali e contratti di solidarietà, deve essere presentata tramite

apposito modello SR105 (in corso di implementazione). Sarà quindi compito delle aziende acquisire e custodire tali dichiarazioni indicando, in fase

di compilazione del modulo di accesso alle predette prestazioni, il possesso e la detenzione delle suddette dichiarazioni;

in caso di disoccupazione, mobilità e indennità una tantum co.co.co., la compilazione e la sottoscrizione della dichiarazione da parte del singolo lavoratore è parte integrante dei moduli di domanda della prestazione (non deve quindi essere compilato il modello SR105).

Tramite Modello SR105 per integrazioni salariali e contratti di solidarietà

Essenziale per:

LAVORATORE DATORE DI LAVORO

Percezione della prestazione

di sostegno al reddito

Conguaglio della prestazione di sostegno

al reddito anticipata

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA DISPONIBILITÀ

Tramite modello di domanda della prestazione per

disoccupazione, mobilità e indennità una tantum

co.co.co.

± ±

Ai sensi del comma 10, articolo 19 della Legge n. 2/2009, in caso di rifi uto di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità ovvero, una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifi uto di un percorso di riqualifi cazione professionale, il lavoratore destinatario del trattamento di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retribu-tivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già acquisiti.

6.5 Lavoratori a domicilio

Il lavoratore a domicilio è, per defi nizione normativa, un lavoratore subordinato. Ne conse-gue che, in considerazione del fatto che il comma 8, articolo 19, D.L. 185/2008 prevede l’appli-cazione degli ammortizzatori sociali in deroga a tutte le tipologie di lavoro subordinato, anche i lavoratori a domicilio rientrano tra i benefi ciari di tali trattamenti (Min. lav, nota 26278/2009).

Anche per i lavoratori a domicilio, per accedere al trattamento di CIG in deroga, deve sussi-stere il requisito dei 90 giorni di anzianità lavorativa presso la ditta che li pone in CIG in deroga.

Capitolo 6 - Cassa integrazione guadagni in deroga

Ammortizzatori sociali

83

Per la determinazione, ai fi ni del calcolo della CIG in deroga, della retribuzione oraria giornaliera (benché per tale tipologia di lavoratori non sia prevista una retribuzione oraria), dei lavoratori a domicilio è necessario:

a) determinare la retribuzione lorda del mese precedente l’inizio della CIG in deroga com-prensiva delle maggiorazioni previste per ferie, festività, ecc., escluse le quote di TFR e tredicesima (le quote di tredicesima rilevano per stabilire il massimale di riferimento). Il computo della retribuzione complessiva deve essere effettuato sommando le retribu-zioni delle lavorazioni riconsegnate nel mese precedente l’inizio della CIG in deroga;

b) determinare il numero delle giornate di lavorazione comprese nel mese considerato (escluse le domeniche) intercorrenti tra la data di consegna del lavoro e quella della sua riconsegna. Se nel mese sono state riconsegnate più lavorazioni l’operazione deve essere effettuata sommando tra loro i giorni compresi tra la data di consegna e quella di riconsegna delle singole lavorazioni. Se una delle lavorazioni riconsegnate è stata consegnata in un mese diverso da quello della riconsegna devono essere considerate le sole giornate cadenti nel mese della riconsegna;

c) dividere l’importo di cui alla lettera a) per il numero dei giorni di cui alla lettera b): il dato ottenuto costituisce la retribuzione media globale giornaliera;

d) dividere tale retribuzione media globale giornaliera per il numero di ore lavorative gior-naliere previsto per la maggior parte dei lavoratori dipendenti dell’azienda.

Per quanto attiene la compilazione del Modello SR41 (Prospetto per il pagamento diretto dell’ integrazione salariale straordinaria e in deroga):– nel quadro B va inserito il codice qualifi ca 6 indicando come “orario contrattuale settima-

nale” quello maggiormente praticato in azienda;– nel quadro C va indicata la retribuzione oraria ottenuta come sopra descritto e le ore da

integrare nelle colonne relative alle settimane del mese (INPS, msg. 1908/2010).

SCHEMA DI SINTESI

Calcolo della retribuzione oraria dei lavoratori a domicilio

Retribuzione lorda del mese precedente l’inizio della CIG in deroga (comprensiva delle maggiora-zioni previste per ferie, festività, ecc., escluse le quote di TFR e tredicesima)

divisoNumero delle giornate di lavorazione comprese nel mese considerato

=Retribuzione media globale giornaliera

Retribuzione media globale giornalieradiviso

Numero di ore lavorative giornaliere previsto per la maggior parte dei lavoratori dipendenti dell’azienda

=Retribuzione oraria

84 Capitolo 6 - Cassa integrazione guadagni in deroga

Ammortizzatori sociali

ESEMPIO

Calcolo della retribuzione oraria dei lavoratori a domicilio

Ipotizzando una retribuzione lorda del mese precedente l’inizio della CIG in deroga (come sopra quantifi cata) di € 1.200,00 e un numero di giornate di lavorazione nel mese pari a 12, la retribu-

zione oraria del lavoratore a domicilio ai fi ni del calcolo della CIG in deroga risulta pari a:

€ 1.200,00diviso

12=

€ 100,00(retribuzione media globale giornaliera)

€ 100,00diviso

8(numero di ore lavorative giornaliere previsto per la maggior parte dei lavoratori dipendenti

dell’azienda)=

€ 12,50(retribuzione oraria)

6.6 Apprendisti in regime di solidarietà

Per i lavoratori con qualifi ca di apprendista risulta possibile la contemporanea fruizione del trattamento di integrazione salariale in deroga e del contributo previsto per il contratto di so-lidarietà ex lege 236/1993 (il contratto di solidarietà ex lege 863/1984 non è applicabile ai lavo-ratori apprendisti) (Min. lav., nota 10.9.2009, n. 69).

Contratti di solidarietà ex lege n. 863/1984

Aziende soggette alla CIGS

Aziende non soggette alla CIGS

NO contratto di solidarietà

SI contratto di solidarietà

APPRENDISTA

Contratti di solidarietà ex lege n. 236/1993

Capitolo 6 - Cassa integrazione guadagni in deroga

Ammortizzatori sociali

85

FONDI INTERPROFESSIONALI

I fondi interprofessionali per la formazione continua possono destinare interventi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per misure temporanee ed eccezionali, anche di sostegno al reddito per gli anni 2009 e 2010 (prorogato fi no al 31 dicembre 2012), volte alla tutela dei lavoratori, anche con contratti di apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del posto di lavoro.Nel caso di proroga dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga, i fondi interprofes-sionali possono concorrere, nei limiti delle risorse disponibili, al trattamento spettante ai lavo-ratori dipendenti da datori di lavoro iscritti ai fondi medesimi. In caso di indennità di mobilità in deroga concessa ai dipendenti licenziati da datori di lavoro iscritti ai fondi interprofessionali per la formazione continua, il concorso fi nanziario dei fondi medesimi può essere previsto, nell’ambito delle risorse disponibili, nei casi di prima concessione in deroga (art. 19, co. 7, L. 2/2009 come modifi cato da art. 2, co. 141, L. 191/2009).

6.7 CIG in deroga per imprese localizzate in unica regione e in regioni diverse

Nel caso di imprese localizzate in unica regione è necessario presentare domanda alla Regione (o, nelle Regioni Liguria, Puglia, Marche, Abruzzo, Sardegna alla Direzione regionale del lavoro; nelle Province autonome di Trento e Bolzano alle rispettive Direzioni territoriali del lavoro).

La Regione (o la Direzione regionale o provinciale del Lavoro) decide sulle domande, adot-tando un provvedimento di autorizzazione. L’impresa può presentare il modello IG15/Deroga direttamente all’INPS o per il tramite della Regione. L’impresa deve presentare all’Istituto un IG15/Deroga per ogni unità produttiva interessata (INPS, msg. 16358/2009).

Nel caso di imprese localizzate in regioni diverse la domanda di intervento in deroga deve essere presentata al Ministero del Lavoro, Direzione Ammortizzatori Sociali e incentivi all’oc-cupazione.

Tale domanda, in caso di riscontro positivo, dà luogo ad un decreto interministeriale. Anche a fronte di un unico decreto interministeriale, l’impresa è tenuta presentare all’Istitu-to un IG15/Deroga per ogni unità produttiva interessata (INPS, msg. 16358/2009). In relazio-ne alle domande di cassa integrazione guadagni in deroga presentate dalle imprese che hanno unità produttive in diverse regioni, l’INPS precisa che le domande inviate dalle azien-de prima dell’emanazione del corrispondente decreto ministeriale sono contrassegnate da un apposito codice identifi cativo, che le rende riconoscibili e ne impedisce l’elaborazione fi no all’emanazione del decreto di autorizzazione del ministero, momento a partire dal qua-le sarà possibile procedere.

L´acquisizione della domanda è consentita nel caso in cui sia stata presentata richiesta di anticipazione (INPS, msg. 14.12.2011, n. 23691).

6.8 CIG in deroga e rimborso quote TFR

Il comma 2, articolo 2 della Legge n. 464/1972 stabilisce che: “Per i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale, le aziende possono richiedere il rimborso alla

86 Capitolo 6 - Cassa integrazione guadagni in deroga

Ammortizzatori sociali

Cassa integrazione guadagni dell’indennità di anzianità, corrisposta agli interessati, limitata-mente alla quota maturata durante il periodo predetto”.

La collocazione dei lavoratori in CIG in deroga non fa venir meno la possibilità per i datori di lavoro di richiedere il rimborso all’INPS dell’indennità di anzianità (oggi il riferi-mento va fatto al TFR), corrisposta ai lavoratori licenziati durante il periodo di CIGS matu-rata durante il periodo immediatamente precedente al licenziamento (art. 2, co. 2, L. 464/1972). La CIG in deroga non rappresenta infatti un evento interruttivo della continuità cronologica della sospensione dal lavoro (prima del licenziamento) (INPS, msg. 23953/2009).

Il periodo di sospensione per intervento della CIG in deroga non può prevedere il rimborso delle relative quote di TFR maturate non essendovi norme che lo preveda espressamente. Può però essere riconosciuto il rimborso delle quote di TFR, maturate durante l’intervento della CIGS (ma solo per tale periodo) anche nel caso in cui sopravvenga il licenziamento del lavora-tore dopo il periodo di CIG in deroga fruito senza soluzione di continuità rispetto alla conclu-sione del periodo di CIGS (INPS, msg. 14963/2010).

Durante il periodo di integrazione salariale il lavoratore matura quote di TFR con il mecca-nismo della “retribuzione virtuale” di cui all’articolo 2120 del codice civile.

Per la determinazione della quota TFR da richiedere in rimborso all’Istituto deve invece seguirsi una particolare modalità di calcolo illustrata nella circolare INPS n. 57309/1977 e che può essere così sintetizzata:

TFR maturato in 1 anno di servizio

:

2000

=

Quota oraria convenzionale TFR

Quota oraria convenzionale TFR

x

numero ore integrabili cadenti nelle settimane di sospensione precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro

=

Quote TFR c/INPS

I ratei di TFR così determinati: vengono corrisposti dall’INPS al momento dell’effettiva ces-sazione del rapporto di lavoro; non sono soggetti ad alcun massimale (come avviene invece per l’indennità di CIGS), non rivestendo la natura di integrazione salariale.

Capitolo 6 - Cassa integrazione guadagni in deroga

Ammortizzatori sociali

87

Maturate durante la CIGS immediata-mente precedente il licenziamento

Continuità cronologica della sospensione

Non si interrompe nei casi di:− festività− rioccupazione a tempo determinato presso altra

impresa (se comunicata)− astensione per maternità obbligatoria− CIG in deroga

QUOTE TFR RIMBORSABILI

Corrisposte ai lavoratori ininterrottamente sospesi e licenziati

nel corso o al termine del periodo di integrazione salariale

Å

6.9 Premio di occupazione

Ai datori di lavoro che non hanno sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell’art. 1 L. 223/1991 e che, senza esservi tenuti, assumono, a tempo pieno o parziale, determinato o indetermina-to (INPS, circ. 5/2010) lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga, (intendendo per tali i trattamenti di cassa integrazione in deroga, l’indennità di mobilità in deroga e i trat-tamenti di disoccupazione speciale edile in deroga - INPS, circ. 5/2010), è concesso dall’INPS un incentivo pari all’indennità spettante al lavoratore (al netto della riduzione del 5,84% e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione fi gurativa), per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non corrisposte; in caso di assunzione a tempo determina-to per un periodo inferiore alla durata residua dell’ammortizzatore sociale, l’incentivo spetta solo per tale periodo inferiore (fi no al 31 dicembre 2012 ai sensi del co. 22, art. 33, L. 183/2011 - Legge di Stabilità).

L’incentivo, che può essere fruito soltanto per i periodi di effettiva erogazione della retribu-zione, è erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, fermo restando il limite di cui al art. 8, co. 4-bis, L. 223/1991 (assetti societari coincidenti) ed è cumulabile con le riduzioni contributive eventual-mente spettanti in forza di normativa vigente (art. 7-ter, co. 7, D.L. 5/2009 - L.102/2009; INPS, circ. 5/2010).

L’incentivo spetta per le assunzioni effettuate dal 12 aprile 2009 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 5/2009) siano esse a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale. L’agevolazione spetta anche nel caso in cui il lavoratore venga assun-

88 Capitolo 6 - Cassa integrazione guadagni in deroga

Ammortizzatori sociali

to per un periodo inferiore alla durata residua dell’ammortizzatore sociale. Al termine del rapporto di lavoro, se sussistono le altre condizioni previste dalla normativa

vigente, il lavoratore può riprendere a godere dell’ammortizzatore sociale per il periodo rima-nente. L’incentivo è compatibile con qualunque tipo di contratto di lavoro subordinato (ad esempio, con un contratto di apprendistato o di inserimento) ed è cumulabile con le riduzioni contributive eventualmente connesse ad un particolare tipo di contratto.

L’incentivo non spetta:● se tra il datore di lavoro che assume e l’impresa da cui proviene il lavoratore vi sia sostan-

ziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo (in questi casi il benefi cio spetta comunque se l’assunzione avviene dopo 6 mesi dal licenziamento);

● se il datore di lavoro che assume abbia in atto sospensioni dal lavoro per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale per la quale è stato richiesto, ovvero ottenuto, il trattamento straordinario di integrazione salariale ovvero abbia in atto sospensioni per crisi aziendali ai sensi dell’art. 19, co. 1, del D.L. 185/2008 ovvero abbia effettuato riduzione di personale nei 6 mesi precedenti l’assunzione.In tutti questi casi l’incentivo, comunque, spetta se l’assunzione avviene al fi ne di acquisire

professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette ridu-zioni o sospensioni di personale.

La fruizione dell’incentivo è soggetta alla condizione di regolarità contributiva (INPS, circ. 5/2010).

Oltre alla comunicazione di assunzione tramite Modello Unifi cato Lav, il datore di lavoro, per benefi ciare dell’agevolazione, deve inoltrare all’INPS una dichiarazione di responsabilità contenente:– il codice fi scale del lavoratore assunto;– il codice comunicazione che identifi ca in modo univoco l’unifi cato lav di assunzione;– l’attestazione che l’assunzione non deriva da un obbligo preesistente, che tra l’impresa che assume e quella di provenienza del lavoratore non vi è sostanziale coincidenza degli assetti proprietari né intercorrono rapporti di collegamento o controllo, che l’azienda non ha in atto sospensioni dal lavoro per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione aziendale per la quale sono stati richiesti - ovvero ottenuti - il trattamento straordinario di integrazione salariale o le prestazioni previste dall’art. 19, co. 1, del D.L. 185/2008 ovverosia ha in atto le suddette sospensioni per personale avente qualifi che diverse da quelle dei lavorato-ri per cui si richiede l’incentivo; che l’azienda nei 6 mesi precedenti l’assunzione non ha effet-tuato riduzione di personale ovverosia nei 6 mesi precedenti l’assunzione ha licenziato, per riduzione di personale, lavoratori aventi qualifi che diverse da quelle dei lavoratori per cui si richiede l’incentivo.

L’invio della dichiarazione di responsabilità, che deve essere effettuato esclusivamente in modalità telematica utilizzando l’applicativo denominato “Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente” - “DiResCo” (INPS, msg. 1715/2010) (per i datori di lavoro del settore agricolo va utilizzato il Modello SC40 allegato alla INPS, circ. 5/2010) entro il mese successivo a quello di decorrenza dell’assunzione, vale anche come richiesta di attribuzione del codice autorizza-zione 3Q per la concreta fruizione dell’incentivo (per il settore agricolo la fruizione del benefi -cio avviene compilando il quadro F del Modello DMAG). Il datore di lavoro deve dunque atten-dere che l’INPS comunichi l’ammissione o meno al benefi cio (INPS, circ. 5/2010). Con le nuove funzionalità dell’applicazione DiResCo viene notifi cato per e-mail la defi nizione del pro-cedimento di accoglimento oppure diniego della domanda (INPS, msg. 30487/2010). I datori di lavoro non agricoli devono indicare nel fl usso Uniemens il conguaglio di tale incentivo valoriz-

Capitolo 6 - Cassa integrazione guadagni in deroga

Ammortizzatori sociali

89

zando nell’elemento <Incentivi> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale> i seguenti ele-menti:– <TipoIncentivo> con il valore LASD;– <CodEnteFinanziatore> con il codice relativo allo Stato, regione o provincia autonoma su

cui grava l’onere;– <ImportoCorrenteIncentivo> con l’importo del benefi cio spettante per il mese corrente;– <ImportoArretrIncentivo> con l’importo del benefi cio spettante per i mesi pregressi (INPS,

msg. 10025/2010) L’agevolazione è stata prorogata per l’anno 2011 (co. 31, art. 1, L. 220/2010; INPS, circ. 40/2011).

6.10 Formazione e riqualifi cazione

Le imprese possono utilizzare i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro in progetti di formazione e riqualifi cazione che possono include-re attività produttiva connessa all’apprendimento (art. 1, co. 1-4, D.L. 78/2009; DM 49281/2010).

Si tratta di:– lavoratori sospesi in CIG,– lavoratori sospesi in CIGS, – lavoratori sospesi a seguito di stipula di contratti di solidarietà ex L. 726/1984, – lavoratori sospesi destinatari di CIG in deroga,– lavoratori sospesi in base al co. 1, art. 19, D.L. 185/2008 (convertito nella L. 2/2009).

Tale opportunità è riservata ai datori di lavoro con qualifi ca di azienda non risultando appli-cabile, ad esempio, ai professionisti.

Ai fi ni dell’inserimento del lavoratore nelle attività del progetto è necessaria la stipula, presso il Ministero del Lavoro, di uno specifi co accordo e, se previsto, con le da parte delle medesime parti sociali che hanno sottoscritto l’accordo relativo agli ammortizzatori (co. 1, art. 2, D.M. 49281/2010; INAIL, circ. 18/2010; INPS, msg. 20810/2010).

Qualora i lavoratori interessati siano percettori della cassa integrazione guadagni in deroga e rientrino nel programma di interventi di sostegno al reddito di cui all’Accordo Stato - regioni del 12 febbraio 2009, l’accordo deve essere sottoscritto anche dalla competente regione o pro-vincia autonoma (co. 3, art. 2, D.M. 49281/2010).

I lavoratori interessati conservano il diritto alla prestazione di sostegno al reddito; ad essi spetta, inoltre, a carico dei datori di lavoro, la differenza tra l’importo del trattamento di soste-gno al reddito spettante (al lordo del prelievo contributivo) e la retribuzione lorda originaria. Tale somma addizionale ha natura retributiva (INPS, msg. 16508/2009; INAIL, nota 5153/2010; INPS, msg. 20810/2010).

L’INPS provvede comunque ad accantonare, per ogni lavoratore coinvolto nei progetti di formazione e riqualifi cazione, la contribuzione fi gurativa prevista per la tipologia di sostegno al reddito di cui è titolare il lavoratore (co. 2, art. 4, D.M. 49281/2010). Tenuto conto che la con-tribuzione fi gurativa accreditata è utile ai soli fi ni pensionistici e che l’incentivo corrisposto al lavoratore è riconosciuto a titolo retributivo, i datori di lavoro devono versare su detta parte di incentivo/retribuzione le contribuzioni minori dovute (INPS, msg. 20810/2010).

Per quanto attiene gli incentivi contributivi l’INAIL precisa che (INAIL, nota 1597/2010):– ai lavoratori sospesi ad orario ridotto utilizzati nei progetti di formazione o di riqualifi cazio-

ne si continua ad applicare, ai fi ni del calcolo dell’importo del premio assicurativo, il tasso

90 Capitolo 6 - Cassa integrazione guadagni in deroga

Ammortizzatori sociali

previsto dalla normativa vigente per le ipotesi di riduzione dell’orario di lavoro. Il datore di lavoro deve dunque continuare ad applicare ai lavoratori sospesi ad orario ridotto utilizzati nei progetti il tasso di premio calcolato in base alla voce di tariffa corrispondente alla lavo-razione normalmente esercitata ed alla base imponibile rapportata alle ore complessive da retribuire a carico del datore di lavoro, conformemente alle disposizioni vigenti (in questo caso la sede INAIL non effettuerà alcuna variazione procedendo secondo le regole genera-li) (INAIL, circ. 18/2010);

– i lavoratori sospesi a zero ore impegnati nei predetti progetti sono soggetti all’obbligo assicu-rativo INAIL con calcolo del premio assicurativo in base alla retribuzione di ragguaglio pari al minimale di rendita, con applicazione del criterio della retribuzione convenzionale annuale divisibile in 300 giorni lavorativi, ed al tasso di tariffa del 5 per mille corrispondente alla voce di tariffa 0611 che individua i corsi di formazione professionale nell’ambito della Gestione Artigianato. In questo caso il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la denuncia di variazione e la comunicazione all’INAIL dei dati relativi ai lavoratori occupati nel progetto di formazione e riqualifi cazione (cognome, nome, codice fi scale e durata del progetto).

6.11 Incentivo per autoimprenditorialità

È prevista l’erogazione di un incentivo economico al lavoratore benefi ciario, per gli anni 2009 e 2010 (prorogata per l’anno 2011 dalla Legge n. 220/2010 e per l’anno 2012 dalla Legge n. 183/2011), dell’indennità di CIG in deroga ovvero di disoccupazione in deroga ai sensi del co. 1, art. 19, DL n. 185/2008 nel caso in cui ne faccia richiesta per:– intraprendere un’attività autonoma;– avviare un’attività autoimprenditoriale o una micro impresa;– per associarsi in cooperativa (art. 1, co. 7, D.L. n. 78/2009 - L.102/2009; art. 1, D.M.

49409/2009; INPS, msg. 8123/2010).Il benefi cio consiste nella liquidazione del trattamento di sostegno del reddito per un nu-

mero di mensilità pari a quelle autorizzate e non ancora percepite, con esclusione di even-tuali proroghe del trattamento medesimo (art. 3, D.M. 49409/2009). I lavoratori che intendono benefi ciare di tale incentivo sono tenuti a presentare domanda all’INPS presentando l’apposito Modello SR78 ANT/AMM entro i termini di fruizione del trattamento di sostegno al reddito (INPS, msg. 8123/2010). La domanda deve essere presentata dopo il provvedimento che con-cede l’integrazione salariale (della Regione o della Direzione regionale del Lavoro) (INPS, msg. 23542/2010). L’INPS, dopo aver valutato le condizioni e quantifi cato l’importo, eroga in un pri-mo momento al richiedente solo il 25% del benefi cio, interrompendo l’erogazione del tratta-mento di sostegno al reddito. Il restante 75% viene erogato successivamente in seguito alla presentazione di adeguata documentazione attestante l’avvio di un’attività autonoma, di un’at-tività autoimprenditoriale o di una micro impresa ovvero l’associazione in cooperativa (art. 3, D.M. 49409/2009).

Nei casi in cui per l’esercizio di tale attività sia richiesta specifi ca autorizzazione ovvero iscrizione in albi professionali o di categoria, deve essere documentato il rilascio dell’autoriz-zazione ovvero l’iscrizione negli albi medesimi.

Per quanto concerne l’attività di lavoro associato in cooperativa, deve essere documentata l’avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle società presso il tribunale, competen-te per territorio, nonché nell’Albo nazionale degli enti cooperativi.

In tutte le ipotesi di fruizione di sostegno al reddito, se il lavoratore, associandosi ad una cooperativa già esistente o partecipando alla costituzione di una nuova cooperativa, instauri, ai

Capitolo 6 - Cassa integrazione guadagni in deroga

Ammortizzatori sociali

91

sensi del co. 3, art. 1 della L. 142/2001, un rapporto di lavoro subordinato, l’incentivo spetta rispettmmavamente alla cooperativa o deve essere conferito dal lavoratore al capitale sociale della cooperativa.

Il lavoratore, una volta ricevuta dall’INPS la comunicazione di accoglimento della domanda, deve presentare, entro 15 giorni dalla predetta comunicazione, le dimissioni al datore di lavoro dandone copia alla sede INPS competente (in caso di associazione in cooperativa va presenta-to il contratto di lavoro di cui al co. 3, art. 1 della L. 142/2001 (art. 1, co. 7, D.L. n. 78/2009 - L.102/2009; INPS, msg. 8123/2010).

Lavoro subordinato e lavoro autonomo

Capitolo 7

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA

La cassa integrazione guadagni straordinaria consiste nell’ integrazione di una percentua-le della retribuzione a favore del lavoratore subordinato (originariamente prevista solo a favo-re di lavoratori con qualifi ca di operaio, poi anche di impiegato o quadro) il cui rapporto di la-voro, seppure in vigore, risulti sospeso in relazione allo scambio delle prestazioni che ne costituiscono il contenuto tipico (prestazione di lavoro e retribuzione). A differenza della cassa integrazione guadagni ordinaria che interviene in caso di sospensioni dell’attività lavorativa di breve durata (requisito fondamentale è la ripresa certa ovvero prevedibile dell’attività lavorati-va), la cassa integrazione guadagni straordinaria è uno strumento utilizzato in caso di gravi crisi di settore prolungate nel tempo ovvero in ipotesi di ristrutturazioni aziendali legate al ri-dimensionamento produttivo. Molto spesso la CIGS conduce alla messa in mobilità dei lavora-tori dipendenti.

SOSPENSIONE DEL RAPPORTO

L’applicazione della cassa integrazione guadagni straordinaria determina una sospensione delle reciproche obbligazioni del lavoratore e del datore di lavoro connesse al rapporto di lavoro subor-dinato, nonostante il rapporto stesso permanga giuridicamente sussistente ed effi cace. Le pre-stazioni connesse al rapporto sono destinate ad essere nuovamente rese dalle parti alla ripresa dell’attività produttiva aziendale.

7.1 Cause di intervento

L’intervento straordinario della cassa integrazione guadagni si ricollega ad ipotesi di ridu-zione o sospensione delle attività produttive aziendali connesse ad eventi di lunga durata e di esito incerto. L’intervento straordinario di cassa integrazione guadagni opera, in particolare, nei seguenti casi:● ristrutturazioni, riorganizzazioni o riconversioni aziendali (L. 164/1975 come modifi cata

dalla L. 160/1988; art. 1, co. 3, L. 223/1991);● crisi aziendali (art. 1, co. 5, L. 675/1977, come modifi cata dalla L. 223/1991);● procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione

straordinaria , concordato preventivo omologato) quando sussistano prospettive di conti-nuazione o di ripresa dell’attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazio-ne, da valutare in base a parametri oggettivi defi niti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (comma 1, art. 3 della L. 223/1991 come modifi cato dal comma 70, articolo 2 della Legge n. 92/2012, così come modifi cato dall’articolo 46-bis, D.L. n. 83/2012, così come modifi cato dall’allegato alla legge di conversione, Legge n. 134/2012 – norma abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2016);

94 Capitolo 7 - Cassa integrazione guadagni straordinaria

Ammortizzatori sociali

● accordi di ristrutturazione del debito (art. 182-bis R.D. 267/1942);● aziende commissariate (art. 7, co. 10-ter, D.L. 148/1993);● contratto di solidarietà (art. 1 D.L. 726/1984).

Relativamente al caso di crisi aziendale è concesso il trattamento di CIGS anche quando la situazione di crisi risulti conseguente ad un evento improvviso ed imprevisto, esterno alla gestione aziendale (lett. e, art. 1, D.M. 18.12.2002). Rientrano in tale casistica tutti quegli even-ti che, pur non potendosi defi nire eccezionali, possono aver avuto un immediato impatto sulla gestione economico-produttiva dell’azienda. Ne è un esempio – precisa il Ministero del Lavoro nella circolare n. 50/2000 - l’interruzione, senza congruo preavviso, dell’affi damento di com-messe da parte dell’azienda A all’azienda B quando da tali commesse l’azienda B dipenda esclusivamente, o per la maggior parte.

L’evento improvviso ed imprevisto è riferibile non solo a puntuali fattispecie ascrivibili alla sin-gola impresa, ma anche a tutte quelle situazioni emerse in ambito nazionale o internazionale che comportino una ricaduta sui volumi produttivi dell’impresa o sui volumi di attività e di conseguenza sull’occupazione (la riduzione di commesse, la perdita di quote del mercato nazionale o la riduzio-ne del medesimo, la contrazione delle esportazioni, la diffi coltà di accesso al credito). Tali eventi devono comportare una ricaduta sui volumi produttivi o sui volumi di attività e conseguentemente determinare una situazione occupazionale cui far fronte con lo strumento della CIGS, così come indicato dallo stesso Ministero del lavoro nella lettera circolare prot. 14/0005251 del 30.3.2009. Ai soli fi ni dell’applicazione della normativa in materia di CIGS gli accordi di ristrutturazione del de-bito sono da considerarsi vicini al concordato preventivo. In entrambe le casistiche infatti:– si verifi ca una situazione di crisi dell’impresa e una proposta di ripartizione del debito che

coinvolge direttamente i creditori;– è richiesta una relazione redatta da un professionista ai fi ni della valutazione della

ragionevolezza dell’accordo;– sussiste l›impossibilità per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimo-

nio del debitore in un determinato lasso di tempo (artt. 168 e 182-bis, R.D. 267/1942).È opportuno evidenziare che il trattamento di CIGS per ristrutturazione del debito decorre

dalla data di pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese (Min. lav., nota n. 14/4314 del 17.3.2009).

Ristrutturazioni, riorganizzazioni

o riconversioni aziendaliprocedure concorsuali

Crisi aziendali

Aziende commissariate

Accordi di ristrutturazione del debito contratto di solidarietà

CAUSE DI INTERVENTO CIGS

Capitolo 7 - Cassa integrazione guadagni straordinaria

Ammortizzatori sociali

95

7.2 Datori di lavoro destinatari

L’intervento straordinario di integrazione salariale trova applicazione nei confronti di azien-de che nei 6 mesi precedenti alla richiesta hanno occupato mediamente più di 15 dipendenti:● appartenenti al settore industriale, compreso quello edilizio (art. 1, co. 1, L. 223/1991);● appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione (art. 23, co. 1, L. 155/1981) in conseguenza

dell’intervento di integrazione salariale ordinaria o straordinaria concessa all’impresa committente;

● cooperative e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e com-mercializzazione di prodotti agricoli (art. 3 L. 240/1984);

● cooperative di produzione e lavoro (art. 8, co. 2, L. 236/1993);● imprese appaltatrici di servizi di pulizia (art. 1, co. 7, L. 451/1994).

Sono ricompresi nel computo dei 15 dipendenti di cui sopra anche gli apprendisti, i dirigenti, i lavoratori a domicilio nonché il personale occupato con contratto di inserimento sebbene tali categorie risultino escluse dall’accesso ai benefi ci della CIGS (fatta eccezione per i lavoratori con contratto di inserimento). Il requisito occupazionale costituisce presupposto essenziale ai fi ni della presentazione della domanda per CIGS, anche se l’azienda abbia goduto di un precedente periodo di CIG in deroga (Min. Lav., nota 48/2011). Il trattamento viene riconosciuto anche: – ad aziende commerciali che occupano più di 200 dipendenti (art. 12, co. 3, L. 223/1991);– ad imprese artigiane, indipendentemente dal numero dei dipendenti, il cui ricorso alla so-

spensione dei lavoratori sia conseguenza dell’infl usso gestionale prevalente di altra impre-sa ammessa al trattamento straordinario di cassa integrazione. In via transitoria, e fi no al 31.12.2012, il trattamento di cassa integrazione guadagni stra-

ordinaria spetta anche a questa tipologia di aziende: – imprese commerciali con più di 50 dipendenti; – agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti;– imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti (D.M. 19.2.2009; INPS, msg. 4070/2009; co. 32,

art. 1, L. 222/2010; INPS, circ. 40/2011; INPS, msg. 6847/2011; co. 23, art. 33, L. 183/2011 - Legge di Stabilità ).

CIGS - BENEFICIARI

Aziende del settore industriale, compreso quello edilizio

Appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione se impresa committente in CIG/CIGS

Cooperative e loro consorzi per attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli

Cooperative di produzione e lavoro

Imprese appaltatrici di servizi di pulizia

±±

±±±

96 Capitolo 7 - Cassa integrazione guadagni straordinaria

Ammortizzatori sociali

Cooperative sociali - Le cooperative sociali di tipo a) che gestiscono servizi sociosanitari ed educativi non sono ammesse alla fruizione dei benefi ci di cui alla CIGS, in quanto non rien-tranti nei settori che specifi catamente possono godere di tale ammortizzatore. Mentre quelle di tipo b), la cui attività è fi nalizzata all’inserimento di persone svantaggiate, possono godere del trattamento integrativo straordinario, concesso per i soci lavoratori subordinati, nell’ipote-si in cui rientrino in uno dei particolari settori economici (industria, terziario, servizi mensa ecc.) ammessi al benefi cio e qualora sussista il requisito occupazionale richiesto dalla speci-fi ca normativa di riferimento (Min. lav., nota 44/2010).

Aziende appaltatrici di servizi di mensa e ristorazione - L’intervento straordinario di integra-zione salariale trova applicazione anche nei confronti di aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione in conseguenza dell’intervento di integrazione salariale ordinaria o straordinaria concessa all’impresa committente, così come disciplinato dall’articolo 23, comma 1, della legge 155/1981. Nel caso in cui il trattamento di CIGS venga concesso in conseguenza dell’intervento della CIG ordinaria per l’impresa committente, l’impresa appaltatrice deve presentare una di-chiarazione della società committente dalla quale risultino le specifi che modalità e termini di utilizzo della CIG (art. 1, co. 3, D.M. 31347/2002). In questa casistica (CIGS per le mense azienda-li a fronte di CIGO della ditta committente) la verifi ca della concessione della CIGO viene effet-tuata dall’INPS, così come precisa lo stesso Istituto nel messaggio n. 22911/2009.

7.3 Finanziamento

Le aziende rientranti nel campo di applicazione della CIG straordinaria devono versare all’INPS un contributo pari allo 0,90%, di cui 0,60% a carico del datore di lavoro e 0,30% a ca-rico del lavoratore (art. 9 L. 407/1990). È inoltre previsto il versamento di un contributo addi-zionale (a carico del solo datore di lavoro), da calcolarsi sull’ammontare dell’integrazione sa-lariale autorizzata e corrisposta, pari a: 3,00%, per le aziende con oltre 15 dipendenti e fi no a 50; 4,50%, per le aziende con oltre 50 dipendenti.

Oneri CIGS C/azienda C/dipendente

Contributo CIGS totale 0,60% 0,30%

Addizionale su CIGS autorizzata 3% per aziende da 15 dip. fi no a 50 dip. -

Addizionale su CIGS autorizzata 4,50% per aziende con più di 50 dip. -

7.4 Lavoratori destinatari

La prestazione di cassa integrazione guadagni straordinaria spetta agli operai, impiegati e quadri del settore industria e a soci e non soci di cooperative di produzione e lavoro esercen-ti attività assimilabili a quella industriale. L’indennità di CIGS è dovuta anche ai:√ lavoratori apprendisti il cui rapporto di lavoro è stato trasformato a tempo indeterminato e

per i quali il datore di lavoro continua a versare la contribuzione ridotta per i 12 mesi suc-cessivi alla trasformazione (INPS, circ. 274/1991);

Capitolo 7 - Cassa integrazione guadagni straordinaria

Ammortizzatori sociali

97

√ giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale. Per i lavoratori comunitari è necessario il requisito di iscrizione anagrafi ca (Min. Int., nota

4438/2008; INPS, msg. 20819/2009). Risultano invece esclusi i dirigenti, gli apprendisti ed i lavoratori a domicilio. L’ammissione del lavoratore ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria è subordinata al conseguimento di una anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno 90 giorni alla data della richiesta del trattamento (art. 8, co. 3, L. 160/1988).

7.5 Durata del trattamento

Il trattamento non può avere una durata complessiva superiore a 36 mesi nell’arco di un

quinquennio, per ciascuna unità produttiva, indipendentemente dalle cause per le quali è sta-to concesso (art. 1, co. 9, L. 223/1991). Nel computo dei 36 mesi vanno considerati tutti i perio-di in cui una unità produttiva abbia fruito di integrazione salariale (cioè integrazione salariale straordinaria, integrazione salariale a seguito della stipula di un contratto di solidarietà o in-tegrazione salariale ordinaria concessa per contrazioni o sospensioni dell’attività produttiva determinate da situazioni temporanee di mercato) (Min. lav., nota 1879/2010).

Per quanto attiene invece la tipologia di intervento le durate massime risultano le seguenti:● crisi aziendale, 12 mesi;● ristrutturazione, riorganizzazione e conversione, 24 mesi;● procedure concorsuali, 12 mesi.

Il limite massimo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale (36 mesi) può essere superato nelle singole unità produttive, qualora venga stipulato un contratto di solidarietà come strumento alternativo alla procedura per la dichiarazione di mobilità di cui all’art. 4, L. 223/1991 (art. 7, D.M. 46448/2009; Min. lav., nota 1879/2010). Al verifi carsi di de-terminate condizioni possono essere concesse delle proroghe con limiti massimi diversi in relazione alla tipologia di intervento. È concessa la possibilità di proroga della CIGS fi no a 24 mesi quando l’utilizzo di tale istituto è fi nalizzato alla chiusura totale o parziale dell’azienda (art. 1, co. 5, D.L. n. 78/2009; art. 2, co. 136, L. 191/2008 - Legge Finanziaria 2010).

CRISI AZIENDALE

12 MESI

RISTRUTTURAZIONE

24 MESI

PROCEDURA CONCORSUALE

12 MESI

CIGS: DURATA MAX 36 MESI IN 5 ANNI PER UNITÀ PRODUTTIVA

±±

± ± ±

98 Capitolo 7 - Cassa integrazione guadagni straordinaria

Ammortizzatori sociali

AZIENDE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

L’amministrazione straordinaria costituisce una procedura volta a garantire la continuità dell’attività dell’impresa in dissesto, mediante la salvaguardia dei profi li tecnici, commerciali, produttivi ed occu-pazionali. Per i dipendenti delle aziende in amministrazione straordinaria, gli importi dei trattamenti di integrazione salariale di cui alla Cassa integrazione guadagni straordinaria non possono subire decurtazioni per un ammontare pari al 10%, nella misura in cui la durata dell’intervento della Cassa integrazione straordinaria sia equiparata al termine previsto per l’attività del commissario, ai sensi di quanto stabilito dal co. 10-ter, art. 7 della L. n. 236/1993 (Min. Lav., nota 31/2011).

7.6 Misura del trattamento

L’integrazione salariale è dovuta nella misura dell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori benefi ciari per le ore di lavoro non prestate comprese fra le zero ore ed il li-mite dell’orario contrattuale, ma, comunque, non oltre le 40 ore settimanali.

Il trattamento è erogato nel limite di un massimale retributivo mensile annualmente rivalutato (il massimale viene incrementato nel caso di superamento di una retribuzione mensile di riferi-mento anch’essa annualmente rivalutata) (art. unico L. 427/1980; co. 1, art. 14, L. 223/1991). Dall’ 1.1.2008 la rivalutazione, fi ssata dalla L. 427/1980 nell’80% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, è elevata al 100% dell’aumento del medesimo indice (art. 1, co. 27, L. 247/2007; INPS, circ. 11/2009). Il trattamento come sopra determinato deve essere ridotto di un importo pari all’aliquota contribu-tiva a carico apprendisti (5,84%).

Per l’anno 2012 (INPS, circ. 20/2012) gli importi dei massimali risultano i seguenti:● retribuzioni fi no a euro 2.014,77: euro 931,28 (euro 876,89 al netto del 5,84%);● retribuzioni oltre euro 2.014,77: euro 1.119,32 (euro 1.053,95 al netto del 5,84%).

Il trattamento da corrispondere agli operai sospesi deve essere riferito agli emolumenti che sarebbero spettati nel corso della contrazione o sospensione della attività lavorativa e deve rite-nersi comprensivo di ogni variazione nel frattempo intervenuta (INPS, circ. 12/1982).

Il massimale mensile deve essere diviso per il numero delle ore lavorative ricadenti nel mese considerato e il risultato deve essere moltiplicato per le ore di lavoro, perse nello stesso mese, per le quali è legittimamente consentito l’intervento della CIGS.

In caso di aziende che applicano un orario di lavoro inferiore a quello contrattualmente previ-sto e retribuito, le ore integrabili sono esclusivamente quelle previste dall’orario di fatto praticato in azienda e a tale orario deve essere rapportata la retribuzione ai fi ni del calcolo della retribuzione oraria. Nel caso in cui l’integrazione salariale, spettante per le ore autorizzate in base al calcolo effettuato nella misura dell’80% della retribuzione integrabile, risulti inferiore al suddetto limite, le prestazioni in esame da considerare dovute sono quelle pari al minore importo, così come previsto dalla circolare INPS n. 12/1982.

In caso di lavoratori in CIGS in conseguenza della stipula di contratti di solidarietà, la misura del trattamento di integrazione salariale spettante è pari al 60% del trattamento perso a seguito della riduzione di orario.

7.7 Procedure di concessione

Come per l’intervento ordinario di cassa integrazione, anche per fruire dell’intervento stra-

Capitolo 7 - Cassa integrazione guadagni straordinaria

Ammortizzatori sociali

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ordinario, la fase preliminare alla richiesta deve essere costituita da una fase di consultazione sindacale. L’impresa che intende richiedere l’intervento straordinario deve darne tempestiva comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali, o, in mancanza, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori comparativamente più rappresentativi operanti nella pro-vincia. In tale comunicazione devono essere indicati i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché le modalità della rotazione degli stessi che formeranno, altresì, ogget-to dell’esame congiunto fra le parti (art. 1, co. 7, L. 223/1991). Nella scelta dei lavoratori da sospendere deve essere garantita l’applicazione di principi di non discriminazione diretta e indiretta nonché del criterio della rotazione dei lavoratori stessi (art. 8, co. 2, L. 236/1993).

Il datore di lavoro ha l’onere di provare il nesso di causalità fra la sospensione del singolo lavoratore e le ragioni per le quali la legge gli riconosce il potere di sospensione, mentre grava sul lavoratore l’onere della prova del mancato rispetto, da parte del datore di lavoro, dei prin-cipi generali di correttezza e buona fede nella scelta dei lavoratori da sospendere.

Entro 3 giorni dalla comunicazione l’impresa o i rappresentanti dei lavoratori possono pro-porre domanda per un esame congiunto della situazione aziendale indirizzata agli uffi ci com-petenti, regionali o presso il Ministero del lavoro, a seconda che la CIGS riguardi unità produt-tive di una stessa regione o ubicate in differenti regioni. Nel caso di intervento straordinario l’oggetto dell’esame congiunto è costituito dal programma che l’impresa deve aver elaborato e cui intenda dare attuazione.

Anticipazione del trattamento - Durante la procedura di consultazione sindacale, e prima del provvedimento di ammissione al trattamento straordinario di cassa integrazione, ed in attesa della defi nizione della relativa procedura, le parti possono accordarsi perché ai lavora-tori sia anticipata una somma pari all’importo dell’integrazione salariale. Una volta accolta la richiesta di CIGS il datore di lavoro anticipa le indennità ai lavoratori conguagliando tali impor-ti con la procedura Uniemens. L’erogazione diretta della prestazione da parte dell’INPS è su-bordinata alla verifi ca, da parte del competente organo ispettivo, di comprovate diffi coltà di carattere fi nanziario dell’azienda istante (Min. lav., circ. 64/2000).

Dichiarazione di immediata disponibilità – DID - Al termine della procedura sindacale pre-vista dalla L. 223/1991, il datore di lavoro che presenta una domanda di integrazione salariale straordinaria deve raccogliere e custodire presso di sé le dichiarazioni di immediata disponi-bilità al lavoro (DID) dei singoli lavoratori interessati dall’intervento rendendo apposita dichia-razione circa sia la loro sottoscrizione che la custodia presso l’azienda stessa. Nel caso di:– CIGS per ristrutturazione/riorganizzazione/riconversione aziendale e per crisi aziendale, il

lavoratore è obbligato a dare disponibilità limitatamente all’offerta formativa;– CIGS per procedure concorsuali con cessazione dell’esercizio di impresa nonché per ces-

sazione di attività anche biennale, il lavoratore deve dichiarare la disponibilità ad accettare, oltre i percorsi formativi, un’offerta di lavoro congruo (INPS, circ. 133/2010).In caso di rifi uto di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità ovvero, una

volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifi uto di un percorso di riqualifi cazione professio-nale o di un lavoro congruo, il lavoratore destinatario del trattamento di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati (art. 19, co. 10, L. 2/2009).

È in corso di realizzazione una procedura informatizzata che contiene lo schema della comunicazione di decadenza dei trattamenti di sostegno al reddito da inviare ai lavoratori che non hanno reso la dichiarazione di immediata disponibilità in base alle regole vigenti. La comunicazione deve essere trasmessa con modalità telematiche e contro la decisione di

100 Capitolo 7 - Cassa integrazione guadagni straordinaria

Ammortizzatori sociali

decadenza è ammissibile fare ricorso alla DPL territorialmente competente, entro 40 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa (INPS, msg. 31995/2010).

Concessione del trattamento - Il decreto di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale viene emanato dal Ministero del lavoro sulla base del programma già approvato entro termini diversi - 30 o 60 giorni dalla ricezione dei documenti di volta in volta richiesti dalla legge - a seconda delle cause di ricorso alla cassa integrazione e della fase - avvio o di proroga della stessa - cui il decreto si riferisce (art. 8 D.P.R. 218/2000).

Sede INPS competente - La competenza a ricevere e trattare le domande è defi nita come segue:

• struttura territoriale INPS presso cui è iscritta l’azienda nel caso di aziende che richiedono l’in-tervento per cantieri/stabilimenti/unità produttive situati nella Provincia nell’ambito della quale è anche presente la struttura territoriale INPS presso cui è iscritta l’azienda;

• struttura territoriale INPS del capoluogo di Provincia nella cui competenza territoriale è presen-te il cantiere/stabilimento per il quale si presenta la richiesta nel caso di aziende che richiedono l’intervento per cantieri/stabilimenti/unità produttive situati al di fuori della Provincia dove risul-ta iscritta l’azienda.

Fanno eccezione ai criteri generali precedenti queste fattispecie: √ domande presentate per mancanza lavoro / fi ne lavoro (intervento ordinario). Se la doman-

da di intervento riguarda un cantiere di breve durata (identifi cato dal tipo di lavorazione, ad esempio impermeabilizzazioni, verniciature, ricerche geognostiche) la competenza è della struttura territoriale INPS ove è iscritta l´azienda. Se la domanda di intervento riguarda un cantiere di lunga durata (individuato in base ad un contratto di appalto specifi co) la compe-tenza è della struttura territoriale INPS ove è ubicato il cantiere/unità produttiva;

√ domande presentate per personale trasfertista. Le richieste di intervento ordinario in cui siano interessate maestranze cosiddette “trasfertiste” devono essere presentate, indipen-dentemente dall´ubicazione del cantiere/unità produttiva, alla struttura territoriale INPS ove è iscritta l´azienda (INPS, msg. 24191/2011).

Erogazione diretta da parte dell’INPS - Il Ministro del lavoro può disporre il pagamento di-retto ai lavoratori, da parte dell’INPS, del trattamento straordinario di integrazione salariale, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, quando per l’impresa ricorrano com-provate diffi coltà di ordine fi nanziario accertate dall’Ispettorato provinciale del lavoro territorial-mente competente (art. 2, co. 6, L. 223/1991). Il pagamento diretto ai lavoratori è disposto conte-stualmente all’autorizzazione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, fatta salva la successiva revoca nel caso in cui il servizio competente accerti l’assenza di diffi coltà di ordine fi nanziario all’impresa (art. 2, co. 6, L. 223/1991 come integrato dal art. 7-ter, co. 1, L. 33/2009). Le imprese, con riferimento alle sospensioni successive all’1.4.2009, presentano o inviano la relativa domanda entro 20 giorni dall’inizio della sospensione o della riduzione dell’orario di la-voro (art. 2, co. 6, L. 223/1991 come integrato dal art. 7-ter, co. 1, L. 33/2009).

Decadenza del rimborso - La richiesta di rimborso delle somme anticipate dal datore di lavoro a titolo di integrazione salariale straordinaria va presentata entro il termine di 6 mesi decorrenti (INPS, circ. 116/2001):

Capitolo 7 - Cassa integrazione guadagni straordinaria

Ammortizzatori sociali

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● dalla fi ne del periodo di paga in corso alla scadenza del periodo concesso (se la pubblica-zione del decreto di concessione del trattamento è avvenuto prima di tale termine);

● dal termine del periodo di paga in corso alla data di pubblicazione del provvedimento stes-so (se il periodo concesso risulta esaurito alla data della pubblicazione del provvedimento).Nell’ipotesi in cui l’Istituto sia autorizzato dal Ministero del lavoro ad effettuare il pagamen-

to diretto delle integrazioni salariali straordinarie, il diritto del lavoratore interessato a perce-pire tali prestazioni è soggetto alla prescrizione decennale decorrente dalla data di emanazio-ne del decreto stesso (INPS, msg. 49/2003).

7.8 Gestione dal mese di gennaio 2011

A decorrere da gennaio 2011, è prevista una nuova modalità di gestione delle informazioni relative ai giorni di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con intervento della cassa integrazione. Il nuovo sistema si basa sulla raccolta mensile, tramite il fl usso Uniemens, di tutte le informazioni utili alla gestione dell’evento di Cassa Integrazione (CIG Ordinaria, Stra-ordinaria o in Deroga) e alla modalità di pagamento (diretta dell’Istituto, a conguaglio dall’a-zienda). L’elemento centrale è il concetto di “Cassa Integrazione Richiesta”, cioè in attesa di autorizzazione, con il quale il datore di lavoro, già con l’invio del fl usso Uniemens relativo al mese in cui ha inizio il periodo di integrazione salariale, è chiamato a fornire alcune importan-ti informazioni. La nuova modalità di gestione porta con sé l’eliminazione dei modelli SR41, SR42 e SR49 e relativi adempimenti

Flusso Uniemens da gennaio 2011 - Il fl usso Uniemens è stato modifi cato sia a livello di denuncia individuale che a livello di denuncia aziendale per accogliere le novità sopra descrit-te. Tra i sottoelementi dell’elemento <DatiRetributivi> sono stati implementati i codici evento previsti per l’elemento <Settimana>. È stato introdotto il nuovo elemento <Giorno> contenen-te obbligatoriamente l’attributo GG (indica il giorno del mese ed ammette quindi valori com-presi tra 1 e 31) e dove l’elemento <Lavorato> può contenere i valori S (= SI) (si considerano giornate effettivamente lavorate: il giorno di calendario in cui c’è stata prestazione d’opera subordinata retribuita indipendentemente dal numero di ore di lavoro svolto) e N (= NO). L’ele-mento <EventoGiorn> è presente solo se la giornata è interessata da CIG e contiene informa-zioni relative all’evento di cassa integrazione del giorno. Introdotto il nuovo elemento <Evento-CIG> che contiene i seguenti elementi: - <IdentEventoCIG> (come elemento <EventoGiorn>); - <Did>, che contiene informazioni relative alla “Dichiarazione individuale di disponibilità”; - <PagDiretto>, elemento presente se per l’evento di CIG cui si riferisce è stato richiesto il pa-gamento diretto da parte dell’INPS. Relativamente alla denuncia aziendale è stato introdotto il nuovo elemento <ConguagliCIG> contenente le informazioni relative ai conguagli CIG, riferiti alle autorizzazioni secondo le nuove modalità in precedenza descritte ( INPS, circ. 13/2011).

7.9 Svolgimento di attività lavorativa

Il lavoratore cassaintegrato può svolgere attività lavorativa sia autonoma che subordinata, previa comunicazione obbligatoria alla sede provinciale dell’INPS (co. 5, art. 8, L. 160/1988). La comunicazione con la quale l’INPS notifi chi la decadenza dal trattamento economico per omessa preventiva comunicazione dello svolgimento di altra attività lavorativa deve contenere

102 Capitolo 7 - Cassa integrazione guadagni straordinaria

Ammortizzatori sociali

l’indicazione secondo cui il lavoratore può ricorrere al giudice ordinario contro il provvedimen-to in questione (INPS, msg. 5.8.2011, n. 16045). In tali ipotesi il lavoratore perde il diritto all’in-tegrazione salariale con riferimento alle giornate effettivamente lavorate. La legge prevede ulteriori ipotesi di decadenza dal diritto all’integrazione salariale nel caso in cui i lavoratori rifi utino il percorso di reinserimento nel mercato del lavoro o rifi utino di essere avviati a corsi di formazione o non li frequentino con regolarità. Si ha:● incompatibilità tra il nuovo rapporto di lavoro subordinato e l’integrazione salariale, nel

caso in cui tale rapporto di lavoro venga stipulato a tempo pieno e indeterminato;● compatibilità tra il nuovo rapporto di lavoro subordinato e l’integrazione salariale, nel

caso in cui la nuova attività lavorativa intrapresa, per la collocazione temporale in altre ore della giornata o in periodi diversi dell’anno, sarebbe stata comunque compatibile con l’attività lavorativa sospesa che ha dato luogo all’integrazione salariale (due rapporti di lavoro a tempo parziale ovvero un rapporto di lavoro a tempo pieno e uno a tempo parzia-le nel limite dell’orario massimo settimanale di lavoro). In questo caso l’integrazione salariale risulta pienamente cumulabile con la remunerazione derivante dalla nuova at-tività lavorativa;

● compatibilità parziale tra il nuovo rapporto di lavoro (subordinato o autonomo) e l’integra-zione salariale, nel caso in cui il lavoratore dimostri che il compenso (o provento) per tale attività è inferiore all’integrazione stessa. In questo caso il lavoratore percepirà una quota pari alla differenza tra l’intero importo dell’integrazione salariale spettante e il reddito per-cepito (INPS, circ. 107/2010).

COMPATIBILE

La nuova attività lavorativa intrapresa sarebbe stata comunque compatibile con l’attività lavorativa sospesa (due rapporti

part-time ovvero un rapporto di lavoro a tempo pieno

e uno part-time nel limite dell’orario max settimanale).

±

CIGS pienamente cumulabile

COMPATIBILITÀ PARZIALE

La nuova attività lavorativa intrapresa

produce un reddito inferiore

al trattamento di CIGS.

±

CIGS parzialmente cumulabile

(CIGS meno reddito prodotto)

INCOMPATIBILITÀ

La nuova attività lavorativa intrapresa

è a tempo pieno ed indeterminato.

±

CIGS decade diritto

CIGS E ATTIVITÀ LAVORATIVA

7.10 Incentivo ai lavoratori percettori di CIG e CIGS

In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 (prorogata fi no al 31 dicembre 2012 – INPS,

Capitolo 7 - Cassa integrazione guadagni straordinaria

Ammortizzatori sociali

103

msg. 4592/2012), al lavoratore già percettore del trattamento di CIG e CIGS, nel caso in cui ne faccia richiesta per – intraprendere un’attività di lavoro autonomo, – avviare un’attività autoimprenditoriale o una micro impresa o – associarsi in cooperativa, è liquidato il relativo trattamento per un numero di mensilità pari a quelle deliberate e non ancora percepite con un massimo di 12 mesi, con esclusione di eventuali proroghe del trattamento medesimo (art. 6, D.M. 49409/2009; co. 8, art. 7ter, L. 33/2009).

La prestazione spetta in tutti i casi di integrazione salariale, ordinaria e straordinaria, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione di orario o rotazione. In tale ultimo caso si deve avere riguardo alla percentuale di riduzione del lavoro mediamente avuta dal singolo lavora-tore nel periodo precedente da calcolarsi con inizio dal primo mese di fruizione (INPS, msg. 23542/2010). Spetta inoltre anche ai lavoratori destinatari del contratto di solidarietà di cui all’art. 1, L. 863/1984 (art. 5, D.M. 49409/2009).

In caso di cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell’impresa, di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sospe-so sia stato dichiarato in esubero strutturale, al lavoratore è liquidato altresì il trattamento di mobilità, se lo stesso soddisfa i requisiti soggettivi richiesti dalla normativa di riferimento (anzianità aziendale di almeno 12 mesi di cui 6 effettivamente lavorati) per un massimo di 12 mesi (co. 5, art. 6, D.M. 49409/2009; INPS, msg. 8123/2010). Tale indennità deve essere pagata per intero unitamente alla liquidazione del 75% dell’incentivo.

I lavoratori che intendono benefi ciare di tale incentivo sono tenuti a presentare domanda all’INPS entro i termini di fruizione del trattamento di sostegno al reddito (INPS, msg. 8123/2010). L’INPS, dopo aver valutato le condizioni e quantifi cato l’importo, eroga in un primo momento al richiedente solo il 25% del benefi cio, interrompendo l’erogazione del trattamento di sostegno al reddito. Il restante 75% viene erogato successivamente in seguito alla presentazione di adegua-ta documentazione attestante l’avvio di un’attività autonoma, di un’attività autoimprenditoriale o di una micro impresa ovvero l’associazione in cooperativa (art. 3, DM 49409/2009).

Nei casi in cui per l’esercizio di tale attività sia richiesta specifi ca autorizzazione ovvero iscrizione in albi professionali o di categoria, deve essere documentato il rilascio dell’autoriz-zazione ovvero l’iscrizione negli albi medesimi.

Per quanto concerne l’attività di lavoro associato in cooperativa, deve essere documentata l’avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle società presso il tribunale, competen-te per territorio, nonché nell’Albo nazionale degli enti cooperativi. In tutte le ipotesi di fruizio-ne di sostegno al reddito, se il lavoratore, associandosi ad una cooperativa già esistente o partecipando alla costituzione di una nuova cooperativa, instauri, ai sensi del co. 3, art. 1 della L. 142/2001, un rapporto di lavoro subordinato, l’incentivo spetta rispettivamente alla coope-rativa o deve essere conferito dal lavoratore al capitale sociale della cooperativa.

Il lavoratore, una volta ricevuta dall’INPS la comunicazione di accoglimento della domanda, deve presentare, entro 15 giorni dalla predetta comunicazione, le dimissioni al datore di lavoro dandone copia alla sede INPS competente (in caso di associazione in cooperativa va presentato il contratto di lavoro di cui al co. 3, art. 1 della L. 142/2001 (art. 1, co. 7, D.L. n. 78/2009 - L. 102/2009; INPS, msg. 8123/2010). La domanda non può essere liquidata prima dell’adozione del provvedimento di autorizzazione da parte della competente Commissione provinciale. Nel caso di pagamento di CIG a conguaglio, gli elementi necessari per la liquidazione possono essere ri-chiesti dalla sede INPS direttamente al datore di lavoro e/o al lavoratore (INPS, msg. 23542/2010).

104 Capitolo 7 - Cassa integrazione guadagni straordinaria

Ammortizzatori sociali

7.11 Formazione e riqualifi cazione

In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 (prorogata per l’anno 2011 - co. 33, art. 1, L. 220/2010; INPS, circ. 40/2011 fi no al 31 dicembre 2012 – INPS, msg. 4592/2012) le imprese possono utilizzare i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro in progetti di formazione e riqualifi cazione che possono includere attività produttiva connessa all’apprendimento (art. 1, co. 1 - 4, D.L. 78/2009; D.M. 49281/2010).

Si tratta dei lavoratori sospesi in CIG, lavoratori sospesi CIGS, lavoratori sospesi a seguito di stipula di contratti di solidarietà ex L. 726/1984, lavoratori sospesi destinatari di CIG in de-roga e di lavoratori sospesi a seguito in base all’art. 19, co. 1, D.L. n. 185/2008 (convertito nella L. 2/2009). Tale opportunità è riservata ai datori di lavoro con qualifi ca di azienda non risultando applicabile, ad esempio, ai professionisti. Ai fi ni dell’inserimento del lavoratore nel-le attività del progetto è necessaria la stipula, presso il Ministero del Lavoro, di uno specifi co accordo e, se previsto, con le le medesime parti sociali che hanno sottoscritto l’accordo relati-vo agli ammortizzatori (co. 1, art. 2, DM 49281/2010; INAIL, circ. 18/2010; INPS, msg. 20810/2010).

Qualora i lavoratori interessati siano percettori della cassa integrazione guadagni in deroga e rientrino nel programma di interventi di sostegno al reddito di cui all’Accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009, e Intesa del 12 febbraio 2009 (prorogato per gli anni 2011 e 2012 dall’In-tesa del 20 aprile 2011), l’accordo deve essere sottoscritto anche dalla competente regione o provincia autonoma (co. 3, art. 2, D.M. 49281/2010).

I lavoratori interessati conservano il diritto alla prestazione di sostegno al reddito; ad essi spetta, inoltre, a carico dei datori di lavoro, la differenza tra l’importo del trattamento di soste-gno al reddito spettante (al lordo del prelievo contributivo) e la retribuzione lorda originaria. L’INPS provvede comunque ad accantonare, per ogni lavoratore coinvolto nei progetti di for-mazione e riqualifi cazione, la contribuzione fi gurativa prevista per la tipologia di sostegno al reddito di cui è titolare il lavoratore (co. 2, art. 4, D.M. 49281/2010).

Tenuto conto che la contribuzione fi gurativa accreditata è utile ai soli fi ni pensionistici e che l’incentivo corrisposto al lavoratore è riconosciuto a titolo retributivo, i datori di lavoro devono versare su detta parte di incentivo/retribuzione le contribuzioni minori dovute (INPS, msg. 20810/2010).

Per quanto attiene gli incentivi contributivi l’INAIL con nota 1597/2010 precisa che:

• ai lavoratori sospesi ad orario ridotto utilizzati nei progetti di formazione o di riqualifi cazione si continua ad applicare, ai fi ni del calcolo dell’importo del premio assicurativo, il tasso previsto dalla normativa vigente per le ipotesi di riduzione dell’orario di lavoro. Il datore di lavoro deve dunque continuare ad applicare ai lavoratori sospesi ad orario ridotto utilizzati nei progetti il tasso di pre-mio calcolato in base alla voce di tariffa corrispondente alla lavorazione normalmente esercitata ed alla base imponibile rapportata alle ore complessive da retribuire a carico del datore di lavoro, conformemente alle disposizioni vigenti (in questo caso la sede INAIL non effettuerà alcuna varia-zione procedendo secondo le regole generali) (INAIL, circ. 18/2010; INAIL, nota 5153/2010);

• i lavoratori sospesi a zero ore impegnati nei predetti progetti sono soggetti all’obbligo assicurativo INAIL con calcolo del premio assicurativo in base alla retribuzione convenzionale prevista per gli al-lievi dei corsi anche aziendali di istruzione professionale comunque fi nanziati o gestiti in relazione ad ogni presenza giornaliera indipendentemente dal numero delle ore giornaliere di par tecipazione

– continua –

Capitolo 7 - Cassa integrazione guadagni straordinaria

Ammortizzatori sociali

105

- segue -

alle attività teoriche e alle esercitazioni pratiche ed al tasso di tariffa del 5 per mille corrispon-dente alla voce di tariffa 0611 che individua i corsi di formazione professionale nell’ambitodella Gestione Artigianato. Tale voce di tariffa si applica indipendentemente dall’inquadramento setto-riale dell’azienda ed in deroga alle logiche tariffarie vigenti (INAIL, nota 5153/2010). I dati relativi ai lavoratori utilizzati nel progetto formativo relativi al codice fi scale, cognome e nome e durata del progetto, non devono essere trasmessi all’Istituto dai datori di lavoro mediante l’apposita moduli-stica, ma vengono acquisiti direttamente dagli uffi ci competenti (INAIL, nota 5153/2010).

Dal punto di vista operativo le sedi dovranno:– in caso di cliente inquadrato nella Gestione Artigianato ed avente una polizza dipendenti già

in essere, istituire una voce di tariffa 0611 nell’ambito della polizza dipendenti con settore attività artigianato;

– in caso di cliente inquadrato in una gestione diversa dall’Artigianato (Industria, Terziario, Altre Attività), avente PAT e polizza dipendenti con settore attività non artigiano, posto che nella stessa PAT può sussistere solo una polizza dipendenti, istituire una nuova PAT con settore attività e polizza dipendenti Artigianato nonché voce di tariffa 0611 (INAIL, circ. 18/2010).

7.12 Rapporto con altri istituti

Licenziamenti collettivi al termine della CIGS - Risultano illegittimi i licenziamenti collet-tivi per riduzione del personale che riguardano esclusivamente quei lavoratori che rientrano dalla sospensione del rapporto di lavoro per CIGS (Cass. 21697/2009).

CIGS e CIG - Nel caso di un periodo di CIG a cui segua immediatamente una richiesta di CIGS non è automaticamente da considerare non soddisfatto il requisito della temporaneità . Risulta pertanto autorizzabile il periodo di CIG (ovvero continua a risultare legittima l’autoriz-zazione già concessa) anche se l’impresa non ha ripreso l’attività produttiva prima di ricorrere alle integrazioni salariali straordinarie. Ciò vale indipendentemente dalla causale (ristruttura-zione, crisi, ecc.) relativa a queste ultime (INPS, msg. 6990/2009).

In caso di sospensione dell’attività per crisi aziendale è possibile accedere al trattamento di CIGS immediatamente dopo e senza soluzione di continuità con il trattamento di CIG quando questa sia stata fruita nel limite massimo di 52 settimane (INPS, msg. 13406/2009).

È ammissibile che un’azienda dopo un periodo di CIGO, ed uno successivamente di CIGS richieda un ulteriore periodo di CIGO senza soluzione di continuità, qualora sussistano tutti i presupposti previsti dalla legge (non imputabilità dell’evento, temporaneità e transitorietà dello stesso e prevedibilità di ripresa dell’attività lavorativa) e nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla legge (INPS, msg. 25623/2010).

Nel caso in cui un›azienda abbia usufruito di 52 settimane consecutive di Cigo, seguite da 52 settimane di Cigs ed intenda chiedere un ulteriore periodo di Cigo, l›anno di Cigs può esse-re considerato al pari di una ripresa di attività lavorativa solo nel caso in cui non ci sia stata sospensione a zero ore, ma l›attività lavorativa sia comunque proseguita per 52 settimane, seppure ad orario ridotto. Nel caso in cui la ditta abbia usufruito di 52 settimane di Cigs a zero ore non è ammissibile la richiesta di un nuovo periodo di Cig ordinaria prima che sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di attività lavorativa (INPS, msg. 19350/2011).

106 Capitolo 7 - Cassa integrazione guadagni straordinaria

Ammortizzatori sociali

CIGS e CIG in deroga – È ammissibile che un›azienda, terminato un periodo di integrazione salariale straordinaria, sorretta da una delle causali di cui all›art. 1, L. n. 223/1991 (ovvero ri-strutturazione, crisi, riorganizzazione, conversione aziendale, ecc.), richieda e fruisca della CIG in deroga, anche senza soluzione di continuità, nonché avanzi una successiva domanda per CIGS, compatibilmente con le specifi che disposizione di legge.

La possibilità di ricorrere nuovamente alla CIGS, anche in ragione della medesima causale, deve avvenire però nel rispetto del termine prescritto dall›art. 1, comma 5, L. n. 223/1991 così come previsto dal Ministero del Lavoro con nota 48/2011.

CIG e lavoro accessorio - In via sperimentale, per l’anno 2009 e 2010 (ma il termine inizial-mente prorogato al 31 dicembre 2011 dal D.P.C.M. 25 marzo 2011 è stato ora prorogato fi no al 31 dicembre 2012 dall’art. 8, D.L. 216/2011), le prestazioni di lavoro accessorio possono esse-re rese, in tutti i settori produttivi (compresi gli enti locali) e nel limite massimo di euro 3.000,00 per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito (integrazioni salariali, disoccupazione ordinaria, mobilità, trattamento speciale di disoccupa-zione edile) (INPS, circ. 17/2010). Il limite dei euro 3.000,00 è riferito al singolo lavoratore e va computato in relazione ai compensi da lavoro accessorio che lo stesso percepisce complessi-vamente nel corso dell’anno solare (anche per prestazioni effettuate nei confronti di diversi datori di lavoro).

Tra le prestazioni di sostegno al reddito rientrano le indennità direttamente connesse ad uno stato di disoccupazione come le prestazioni di disoccupazione ordinaria, di mobilità non-ché i trattamenti speciali di disoccupazione edili.

Non rientrano invece le prestazioni pagate “a consuntivo” come l’indennità di disoccupazio-ne in agricoltura e l’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti. In caso di superamento del limite di euro 3.000,00 il lavoratore è tenuto a darne preventiva comunicazio-ne all’INPS (INPS, circ. 75/2009).

L’INPS provvederà a sottrarre dalla contribuzione fi gurativa relativa a tali prestazioni inte-grative gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio (co. 1-bis, art. 70 D.Lgs. 276/2003 introdotto dal co. 12, art. 7-ter, L. 33/2009).

La quota di contribuzione IVS contenuta nel valore nominale del buono (euro 1,30 per ogni buono da euro 10,00) non viene accreditata sulla posizione contributiva del lavoratore, ma va a parziale ristoro dell’onere legato alla contribuzione fi gurativa (INPS, msg. 12082/2010).

Ne consegue che la quota di contribuzione IVS contenuta nel valore nominale del voucher e dovuta di norma a favore della Gestione Separata (con aliquota convenzionale pari al 13%), deve essere destinata alla gestione a carico della quale è posto l’onere dell’accredito fi gurativo e non accreditata sulla posizione contributiva del singolo lavoratore (INPS, circ. 130/2010). I soggetti che, durante il periodo di percezione dell’integrazione svolgono attività lavorativa, devono di norma informare preventivamente l’INPS (co. 5, art. 8, L. 160/1988).

Per il solo caso di emolumenti da lavoro accessorio che rientrano nel limite di euro 3.000,00, l’interessato non è tenuto a dare alcuna comunicazione all’Istituto. Le remunerazioni di lavoro accessorio che superano il predetto limite non sono integralmente cumulabili con la presta-zione e il lavoratore è tenuto a fornire la preventiva comunicazione all’Istituto. Nel caso di più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno e retribuiti singolarmente per meno di euro 3.000,00 per anno solare, la comunicazione andrà resa prima che il compenso deter-mini il superamento del predetto limite se sommato agli altri redditi per lavoro accessorio (INPS, circ. 107/2010).

Capitolo 7 - Cassa integrazione guadagni straordinaria

Ammortizzatori sociali

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CIGS e malattia - L’indennità di CIGS sostituisce, l’indennità giornaliera a carico dell’INPS in caso di eventi di malattia di lavoratori (operai o impiegati) sospesi dal lavoro. Se durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a zero ore) insorge lo stato di malattia, il la-voratore continua a usufruire delle integrazioni salariali straordinarie non risultando tenu-to nemmeno a comunicare lo stato di malattia. Nel caso in cui lo stato di malattia risulti antecedente all’inizio della sospensione dell’attività lavorativa si possono verifi care due casistiche:– se la totalità del personale in forza all’uffi cio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore

appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia entra in CIGS dalla data di inizio della stessa;

– se invece non viene sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all’uffi cio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continua a benefi ciare dell’indennità di malattia.

CIGS e collocamento obbligatorio - Il comma 5, articolo 3 della Legge n. 68/1999 prevede la sospensione degli obblighi occupazionali nei confronti dei lavoratori disabili per le imprese in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS). Tale sospensione può essere applicata anche in caso di attivazione di ammortizzatori sociali in deroga e in particolare nei casi di CIGS in deroga (con esclusione invece della CIGO in deroga), contratti di solidarietà stipulati sia ai sensi della L. n. 863/1984, esplicitamente richiamati dal legislatore, ma anche ai sensi della L. n. 236/1993 (Min. Lav., nota 10/2012).

CIGS e TFR - Le aziende possono richiedere il rimborso all’INPS dell’ indennità di anzia-nità (oggi il riferimento va fatto al TFR), corrisposta ai lavoratori licenziati durante il periodo di sospensione, limitatamente alla quota maturata durante tale periodo immediatamente precedente al licenziamento (art. 2, co. 2, L. 464/1972; INPS, msg. 14963/2010). Il rimborso non può essere richiesto se è intervenuto un evento che ha interrotto la continuità cronolo-gica della sospensione dal lavoro (prima del licenziamento). Non si considerano interruttive della sospensione l’astensione per maternità, le festività, la rioccupazione a tempo determi-nato presso altra impresa se regolarmente comunicato. Non si considera altrettanto inter-ruttiva la collocazione dei lavoratori in CIG in deroga anche se tale periodo viene fruito senza soluzione di continuità rispetto alla conclusione del periodo di CIGS autorizzato (INPS, msg. 23953/2009).

Il periodo di sospensione per intervento della CIG in deroga non può prevedere il rimborso delle relative quote di TFR maturate non essendovi norme che lo preveda espressamente. Può però essere riconosciuto il rimborso delle quote di TFR, maturate durante l’intervento della CIGS (ma solo per tale periodo) anche nel caso in cui sopravvenga il licenziamento del lavora-tore dopo il periodo di CIG in deroga fruito senza soluzione di continuità rispetto alla conclu-sione del periodo di CIGS (INPS, msg. 14963/2010).

È prevista la decadenza dal diritto al rimborso delle quote di TFR all’azienda che pone il lavoratore in mobilità nel periodo compreso tra la scadenza del dodicesimo mese successivo a quello di emanazione del decreto di concessione della CIGS e la fi ne del dodicesimo mese successivo al completamento del programma contenuto nella richiesta di intervento straordinario di integrazione salariale (co. 6, art. 5, L. 223/1991; INPS, msg. 14963/2010). Tale decadenza non si applica ne casi di procedure concorsuali di cui all’art. 3 della L. 223/1991 (INPS, circ. 141/1992; INPS, circ. 103/1995; INPS, msg. 14963/2010). Anche durante i periodi di CIGS sussiste l’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS.

108 Capitolo 7 - Cassa integrazione guadagni straordinaria

Ammortizzatori sociali

7.13 CIGS in deroga

Di seguito viene illustrata la normativa generale di riferimento. Per l’approfondimento della nor-mativa regionale in materia, si rimanda ai diversi accordi quadro territoriali.

È prevista la possibilità di concessione in deroga alla normativa ordinaria dei trattamenti di CIGS secondo specifi ci accordi quadro a livello regionale (art. 7-ter, co. 4, L. 33/2009). È possi-bile la compartecipazione delle Regioni nella misura del 30% del sostegno al reddito, mentre il restante 70% grava sul Fondo nazionale (conferenza Stato-Regioni 12.2.2009; INPS, circ. 122/2009); Intesa del 12 febbraio 2009;prorogato per gli anni 2011 e 2012 dall›Intesa del 20 aprile 2011).

Le imprese, in caso di richiesta di cassa integrazione in deroga con pagamento diretto da parte dell›INPS e con riferimento alle sospensioni successive all›1.4.2009, presentano o invia-no la relativa domanda entro 20 giorni dall›inizio della sospensione o della riduzione dell›orario di lavoro (art. 2, co. 6, L. 223/1991 come integrato dal art. 7-ter, co. 2, L. 33/2009). Tale termine è da intendersi ordinatorio e quindi il suo mancato rispetto non ha alcun effetto sanzionatorio o di decadenza dal trattamento. Nel caso in cui il lavoratore benefi ci, senza soluzione di conti-nuità, del trattamento di CIG e, esaurito lo strumento ordinario, di un trattamento di CIG in deroga, tale termine decorre dall›inizio delle sospensioni relative allo strumento richiesto in deroga (Min. lav., nota 18418/2010).

Per accedere al trattamento di CIGS in deroga i lavoratori devono:– vantare un’anzianità lavorativa presso l’impresa che li pone in CIGS in deroga di almeno 90

giorni alla data della richiesta del trattamento (art. 8, co. 3, D.L. 86/1988; art. 7-ter, co. 6, L. 33/2009; INPS, circ. 75/2009; art. 2, co. 139, L. 191/2008; INPS, msg. 5407/2011);

– dichiarare l’immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualifi cazione professio-nale ovvero, per coloro che non sono in costanza di rapporto di lavoro, ad accettare un’of-ferta lavorativa congrua (DID) (INPS, circ. 75/2009).

I datori di lavoro sono invece tenuti a:– presentare telematicamente domanda all’INPS, corredata dagli accordi conclusi dalle par-

ti sociali e dall’elenco dei benefi ciari;– presentare contestualmente alla Regione (o, a seconda della competenza, al Ministero del

lavoro) la domanda per la relativa autorizzazione (INPS, circ. 75/2009).

L’INPS è autorizzato ad anticipare i trattamenti in deroga sulla base della domanda corre-data dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dall’elenco dei benefi ciari (fi no al 31 dicembre 2012 ai sensi del co. 22, art. 33, L. 183/2011 - Legge di Stabilità ). Tale anticipazione può avve-nire anche prima dell’emanazione del provvedimento di autorizzazione previa presentazione on line della domanda da parte del datore di lavoro all’INPS (art. 2, co. 6, L. 223/1991 come integrato dal art. 7-ter, co. 3, L. 33/2009; INPS, circ. 75/2009). La stessa avviene per un periodo massimo di 4 mesi dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorsi i quali, in assenza di provvedimento autorizzato ovvero in caso di reiezione della domanda, l’INPS procede al recupero delle prestazioni anticipate (INPS, circ. 75/2009).

In considerazione della funzione sociale e dell’importanza della prestazione, l’anticipazio-ne delle indennità avviene ora senza limiti temporali pur in assenza di emissione del provvedi-

Capitolo 7 - Cassa integrazione guadagni straordinaria

Ammortizzatori sociali

109

mento regionale di autorizzazione, salvo sospensione dell’anticipazione su disposizione del Ministero del Lavoro (INPS, circ. 122/2009). Anche per l’anno 2011, l’INPS è autorizzato ad anticipare i trattamenti di cassa integrazione in deroga alla normativa vigente, con richiesta di pagamento diretto, in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione regionale, prevista dall’art. 7-ter, co. 3, della L. n. 33/2009 (INPS, msg. 5407/2011).

Le risorse fi nanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga possono essere utiliz-zate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendi-stato e somministrazione (art. 19, co. 8, L. 2/2009) nonché i rapporti di lavoro a domicilio (Min.lav, nota 26278/2009).

È infi ne opportuno precisare che risulta ammissibile la richiesta di CIGS in deroga presen-tata per i lavoratori apprendisti, contestualmente a quella volta a conseguire il trattamento di integrazione salariale straordinario.

Sede INPS competente - La competenza a ricevere e trattare le domande di CIGS in deroga è defi nita come segue:– struttura territoriale INPS presso cui è iscritta l›azienda nel caso di aziende che richiedono

l›intervento per cantieri/stabilimenti/unità produttive situati nella Provincia nell›ambito della quale è anche presente la struttura territoriale INPS presso cui è iscritta l›azienda;

– struttura territoriale INPS del capoluogo di Provincia nella cui competenza territoriale è presente il cantiere/stabilimento per il quale si presenta la richiesta nel caso di aziende che richiedono l›intervento per cantieri/stabilimenti/unità produttive situati al di fuori della Provincia dove risulta iscritta l›azienda. Fanno eccezione ai criteri generali precedenti: - domande presentate per mancanza lavoro / fi ne lavoro (intervento ordinario). Se la doman-da di intervento riguarda un cantiere di breve durata (identifi cato dal tipo di lavorazione, ad esempio impermeabilizzazioni, verniciature, ricerche geognostiche) la competenza è della struttura territoriale INPS ove è iscritta l´azienda. Se la domanda di intervento riguarda un cantiere di lunga durata (individuato in base ad un contratto di appalto specifi co) la compe-tenza è della struttura territoriale INPS ove è ubicato il cantiere/unità produttiva; - doman-de presentate per personale trasfertista. Le richieste di intervento ordinario in cui siano interessate maestranze cosiddette «trasfertiste» devono essere presentate, indipendente-mente dall´ubicazione del cantiere/unità produttiva, alla struttura territoriale INPS ove è iscritta l´azienda (INPS, msg. 24191/2011).

Revoca del provvedimento autorizzatorio regionale - La ripetizione per prestazioni inde-bite non derivanti da comportamenti illegittimi dei lavoratori è esercitata esclusivamente nei confronti del datore di lavoro e non dei benefi ciari della prestazione stessa, ancorché i paga-menti di integrazione salariale siano stati direttamente erogati dall’Istituto al lavoratore. Nel momento dunque in cui sia revocato dalla Regione il provvedimento di autorizzazione della cassa integrazione guadagni in deroga, l’Istituto procede alla ripetizione delle somme erogate nei confronti dell’azienda e non dei lavoratori che le abbiano percepite a titolo di integrazione salariale (INPS, msg. 7674/2011).

DID - Anche in presenza di CIGS in deroga, il datore di lavoro deve raccogliere e custodire presso di sé le DID dei singoli lavoratori interessati dall’intervento rendendo apposita dichia-razione circa la loro sottoscrizione e la custodia presso l’azienda stessa (INPS, circ. 133/2010).

In caso di rifi uto di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità ovvero, una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifi uto di un percorso di riqualifi cazione professio-nale o di un lavoro congruo, il lavoratore destinatario del trattamento di sostegno del reddito

110 Capitolo 7 - Cassa integrazione guadagni straordinaria

Ammortizzatori sociali

perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati (art. 19, co. 10, L. n. 2/2009).

CIGS in deroga per imprese localizzate in unica regione - In questo caso è necessario presentare domanda alla Regione (o, nelle Regioni Liguria, Puglia, Marche, Abruzzo, Sardegna alla Direzione regionale del lavoro; nelle Province autonome di Trento e Bolzano alle rispettive Direzioni provinciali del lavoro). La Regione (o la Direzione regionale o provinciale del lavoro) decide sulle domande, adottando un provvedimento di autorizzazione.

CIGS in deroga per imprese localizzate in regioni diverse - In questo caso la domanda di intervento in deroga deve essere presentata al Ministero del lavoro, Direzione ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione. Tale domanda, in caso di riscontro positivo, dà luogo ad un decreto interministeriale. Anche a fronte di un unico decreto interministeriale, l’impresa è tenuta presentare all’INPS apposita richiesta per ogni unità produttiva interessata (INPS, msg. 16358/2009). In relazione alle domande di cassa integrazione guadagni in deroga presentate dalle imprese che hanno unità produttive in diverse regioni, l’Inps precisa che le domande in-viate dalle aziende prima dell’emanazione del corrispondente decreto ministeriale sono con-trassegnate da un apposito codice identifi cativo, che le rende riconoscibili e ne impedisce l’e-laborazione fi no all’emanazione del decreto di autorizzazione del Ministero, momento a partire dal quale sarà possibile procedere. L´acquisizione della domanda è consentita nel caso in cui sia stata presentata richiesta di anticipazione (INPS, msg. 14.12.2011, n. 23691).

Apprendisti in regime di solidarietà - Per i lavoratori con qualifi ca di apprendista risulta possibile la contemporanea fruizione del trattamento di integrazione salariale in deroga e del contributo previsto per il contratto di solidarietà ex lege 236/1993 (il contratto di solidarietà ex lege 863/1984 non è applicabile ai lavoratori apprendisti) (Min. lav., interpello 10.9.2009, n. 69).

Procedura concorsuale, CIGS e CIG in deroga - E’ ammissibile che l’azienda che abbia già fruito di CIGS in caso di procedure concorsuali, richieda l’accesso a trattamenti di integrazione salariale in deroga per fronteggiare il protrarsi della situazione di dissesto economico-fi nan-ziario, purché sussistano i requisiti previsti dalle norme in materia di ammortizzatori sociali in deroga (Min. Lav., nota 48/2011).

Mobilità e CIGS in deroga - L’art. 4, Legge n. 223/1991, a proposito della procedura per la dichiarazione di mobilità, stabilisce che l’impresa che sia stata ammessa al trattamento stra-ordinario di integrazione salariale, qualora nel corso di attuazione del programma ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego di tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorre-re a misure alternative, ha facoltà di avviare le procedure di mobilità.

In merito alla compatibilità del ricorso alla procedura di mobilità nel corso dell’intervento della cassa in deroga, il Ministero nella nota n. 48/2011 ritiene che, in linea generale, “non sia preclusa ad un’impresa in CIG in deroga la possibilità di avviare azioni di gestione non trauma-tica degli esuberi strutturali, tenendo comunque in considerazione quanto disposto dagli arti-coli 4 e 24, legge n. 223/1991”.

Ammortizzatori sociali

Capitolo 8

CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ

La normativa attualmente in vigore prevede due diverse tipologie di contratto di solidarietà:● il contratto di solidarietà stipulato ai sensi dell’articolo 1 della Legge n. 863/1984, destina-

to ad aziende rientranti nel campo di applicazione del trattamento di integrazione sala-riale straordinario, cioè di imprese che hanno occupato mediamente più di 15 dipendenti nel semestre antecedente la data di presentazione dell’istanza del trattamento di integra-zione salariale a seguito della stipula del contratto di solidarietà;

● il contratto di solidarietà stipulato ai sensi del comma 5, articolo 5 della Legge n. 236/1993, destinato ad aziende non rientranti nel campo di applicazione del trattamento di integra-zione salariale straordinario per le quali risulta applicabile la mobilità di cui all’articolo 24 della Legge n. 223/1991 o che intendono attuare licenziamenti plurimi individuali per giu-stifi cato motivo oggettivo.

CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ

Aziende soggette alla

CIGS

Contratti di solidarietàLegge n. 863/1984

Contratti di solidarietàLegge n. 236/1993

Aziende non soggette alla

CIGS

8.1 Contratto di solidarietà (aziende soggette alla CIGS)

Come previsto dal comma 1, articolo 1 del D.L. n. 726/1984, il contratto di solidarietà rap-presenta un contratto collettivo aziendale stipulato con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che prevede una riduzione dell’orario di lavoro al fi ne di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale anche attraverso un suo più razionale impiego.

Tipologia - I contratti di solidarietà possono essere suddivisi in due tipologie:

112 Capitolo 8 - Contratto di solidarietà

Ammortizzatori sociali

● contratti di solidarietà difensivi, se, attraverso una riduzione dell’orario di lavoro, puntano al mantenimento del livello occupazionale;

● contratti di solidarietà estensivi, se, attraverso una riduzione dell’orario di lavoro, puntano all’incremento del livello occupazionale.La riduzione d’orario può essere stabilita nelle forme di riduzione dell’orario giornaliero,

settimanale o mensile (co. 1, art. 5, D.L. 148/1993; INPS, circ. 223/1995).

Aziende benefi ciarie - Possono utilizzare il contratto di solidarietà tutte le aziende rien-tranti nel campo di applicazione della vigente normativa sulla CIGS, cioè le imprese che hanno occupato mediamente più di 15 dipendenti (si computano anche gli apprendisti – co. 1, art. 2, D.M. 46448/2009) nel semestre antecedente la data di presentazione dell’istanza del tratta-mento di integrazione salariale a seguito della stipula del contratto di solidarietà.

Tale requisito occupazionale non è richiesto per le aziende editrici di giornali quotidiani e alle agenzia di stampa a carattere nazionale e alle editrici di giornali periodici (co. 2, art. 2, D.M. 46448/2009).

Possono utilizzare il contratto di solidarietà anche le aziende appaltatrici di servizi di mensa presso aziende industriali, fermo restando che la situazione di crisi o diffi coltà delle aziende appaltanti dia luogo all’applicazione del trattamento di integrazione salariale ordina-ria o straordinaria.

Non possono invece stipulare contratti di solidarietà le aziende che hanno fatto richiesta di una delle procedure concorsuali ovvero sono risultate soggette ad una delle procedure di cui all’articolo 3 della Legge n. 223/1991 (Min. lav., circ. 33/1994).

Il contratto di solidarietà non risulta applicabile nei casi di fi ne lavoro e fi ne fase lavorativa nei cantieri edili così come per i rapporti di lavoro a tempo determinato (Min. lav., circ. 33/1994; co. 4 e 5, art. 2, D.M. 46448/2009).

CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ

Applicabile a tutto il personale dipendenti con esclusione di:

dirigentiapprendistilavoratori a domiciliolavoratori stagionalilavoratori con anzianità aziendale inferiore a 90 giorni

Capitolo 8 - Contratto di solidarietà

Ammortizzatori sociali

113

Lavoratori benefi ciari - Può benefi ciare del contratto di solidarietà tutto il personale dipen-dente ad esclusione di:● dirigenti;● apprendisti (i quali possono invece benefi ciare del contratto di solidarietà ex lege 236/1993:

Min. lav., nota 10.9.2009, n. 69);● lavoratori a domicilio;● lavoratori a tempo determinato assunti per esigenze di natura stagionale;● lavoratori che hanno, alla data di stipula del contratto di solidarietà, un’anzianità aziendale

inferiore a 90 giorni (INPS, circ. 212/1994).Per i lavoratori part-time è ammissibile l’applicazione dell’ulteriore riduzione di orario, qua-lora risulti dimostrabile il carattere strutturale del part-time nella preesistente organizzazio-ne del lavoro (co. 1 e 2, art. 3, D.M. 46448/2009).

Enti pubblici e Stato - È prevista l’esclusione dall’applicazione delle norme sull’integra-zione salariale degli operai dell’industria nei confronti delle imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato (articolo 3, D.L.C.P.S. 869/1947). L’INPS ha chiarito come l’esonero dall’obbligo contributivo CIG e CIGS spetti alle aziende industriali dello Stato e municipalizzate, trasformate in SPA, il cui capitale, dopo la mutata natura giu-ridica, continui ad essere interamente in mano pubblica. Ne consegue che, in questo caso, non è possibile fare ricorso allo strumento del contratto di solidarietà ex art. 1, Legge n. 863/1984. Nel caso invece in cui la compagine societaria si apra anche a soggetti privati, e quindi l’ente pubblico perda la detenzione anche solo di una parte del capitale sociale, l’a-zienda è tenuta alla contribuzione CIGS e i lavoratori possono accedere all’integrazione sa-lariale (Min. lav., nota 19776/2010).

I dipendenti degli enti pubblici e delle aziende municipalizzate che transitano a società private, qualora le nascenti SPA sia a partecipazione privata o mista, hanno l’obbligo di versa-re all’INPS la contribuzione per la CIG e CIGS (INPDAP, nota 19/2009).

CONTENUTO DEL CONTRATTO

Il contratto di solidarietà deve contenere i seguenti elementi:1) data della stipula del contratto;2) esatta individuazione delle parti stipulanti riportando accanto alla fi rma, nome, cognome e cari-

che dei rappresentati delle OO.SS.LL. competenti alla stipula e dell’impresa;3) contratto collettivo di lavoro applicato; 4) orario di lavoro ordinario applicato e sua articolazione;5) data dell’eventuale apertura della procedura di mobilità e numero esuberi dichiarati;6) quantifi cazione dell’esubero di personale all’atto della stipula dell’accordo;7) motivi che hanno determinato tale esubero;8) decorrenza del contratto di solidarietà;9) durata validità del contratto;10) forma di riduzione dell’orario di lavoro;11) articolazione puntuale della riduzione;12) parametrazione su orario medio settimanale;13) indicazione della percentuale complessiva di riduzione dell’orario;14) eventuali deroghe all’orario concordato;15) misure che le parti intendono intraprendere per agevolare il mantenimento dell’occupazione.

Qualora il contratto di solidarietà interessi più unità produttive, tali elementi devono esse-re esplicitati per ciascuna delle unità interessate.

114 Capitolo 8 - Contratto di solidarietà

Ammortizzatori sociali

Data distipula

CONTRATTO

Individuazione delle partistipulanti

CCNLapplicato

Orario dilavoro ordinario

Data apertura procedura di mobilità

Quantificazionedell’esubero

Motividell’esubero

Decorrenza contratto di solidarietà

Duratadel contratto

Forma di riduzionedell’orario di lavoro,

articolazione eparametrazione

Percentuale complessivadi riduzione

Deroghe all’orarioconcordato

Al contratto di solidarietà deve essere allegato, costituendone parte integrante, l’elenco nominativo dei lavoratori in solidarietà con la specifi ca della qualifi ca e data di assunzione, distinti per unità produttive e per reparti sottoscritto dalle OO.SS.LL. e dall’azienda. L’eventua-le variazione dei nominativi interessati, fermo restando il numero complessivo degli stessi, deve essere prevista nell’accordo o, se successiva alla stipula dello stesso, deve formare og-getto di specifi co accordo integrativo tra le parti da trasmettere al Ministero del Lavoro e all’INPS. In ogni caso devono comparire nell’accordo i nominativi dei lavoratori per i quali è applicata la riduzione di orario (Min. lav., circ. 33/1994).

Congruità del contratto - Il contratto di solidarietà è ritenuto congruo quando la percen-tuale di riduzione di orario concordata tra le parti, parametrata su base settimanale, è tale che il numero delle ore non lavorate da tutti i lavoratori coinvolti dal contratto risulti esatta-mente pari al numero delle ore che sarebbero state lavorate dai lavoratori eccedenti. È con-cessa una variazione percentuale inferiore o superiore al 30% (Min. lav., circ. 8/2003).

Non è riconosciuta, in via generale, la possibilità di ricorrere all’istituto del contratto di solidarietà quando (Min. lav., circ. 35/2003):√ è prevista una riduzione dell’orario di lavoro uguale o inferiore al numero dei lavoratori di-

chiarati in esubero;√ è prevista una riduzione dell’orario di lavoro superiore al 50% quando tale riduzione coin-

volge più della metà dell’organico. I contratti di solidarietà stipulati a decorrere dal 5 agosto 2009 si considerano idonei a

perseguire il loro scopo quando la percentuale di riduzione di orario concordata tra le parti, parametrata su base settimanale, non supera il 60% dell’orario di lavoro contrattuale dei la-voratori coinvolti nel contratto di solidarietà (co. 3, art. 4, D.M. 46448/2009).

La norma citata prevede anche che la riduzione dell’orario di lavoro sia stabilita nelle forme di riduzione dell’orario giornaliero, settimanale e mensile e non annuale. Ne consegue, secon-do quanto espresso dal Ministero del Lavoro nella risposta ad interpello n. 27 del 13 settembre

Capitolo 8 - Contratto di solidarietà

Ammortizzatori sociali

115

2012, che la riduzione percentuale media vada considerata su un arco temporale non superio-re al mese.

Il riferimento ai “lavoratori coinvolti” nel contratto di solidarietà fa sì che il tetto massimo della percentuale di riduzione dell’orario possa essere riferito alla media di riduzione dell’ora-rio di lavoro contrattuale della platea dei lavoratori coinvolti nel contratto di solidarietà. Ne consegue che alcuni lavoratori possono essere coinvolti con una percentuale di riduzione dell’orario superiore al 60% e altri con una riduzione inferiore (Min. lav., lett. circ. 8.2.2010, prot. n. 3558).

In caso di temporanee esigenze:√ può essere applicata una minore riduzione di orario, secondo le modalità previste nel con-

tratto di solidarietà, con comunicazione al competente uffi cio del Ministero del Lavoro. Come precisato dal Ministero del Lavoro (da ultimo nell’interpello n. 27/2012) tali incre-menti di orario devono essere contemplati nelle clausole contrattuali;

√ può essere applicata una maggiore riduzione di orario, è necessario invece stipulare un nuovo contratto di solidarietà con la conseguente presentazione di una nuova istanza (co. 4, art. 4, D.M. 46448/2009).

NOTA BENE

il Ministero del Lavoro ha recentemente precisato che, in considerazione del fatto che la disposi-zione normativa impone la stipulazione di un nuovo contratto di solidarietà nella sola ipotesi di una ulteriore diminuzione dell’orario di lavoro concordato, nell’ipotesi di minore riduzione di orario tale obbligo non sussiste.

Prestazioni eccedenti l’orario ridotto concordato - Il comma 10, articolo 5, D.L. n. 148/1993 prevede come nel contratto di solidarietà vengano determinate anche le modalità attraverso le quali l’impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, possa modifi care in aumento, nei limiti del normale orario contrattuale, l’orario ridotto determinato dal medesimo contratto. Le modalità di effettuazione di prestazioni eccedenti l’orario ridotto concordato, nel-le ipotesi di temporanee esigenze di maggior lavoro, devono essere determinate nel contratto di solidarietà e vanno quindi ricercate nei contratti stipulati tra le parti (Min. Lav., circ. n. 20/2004).

ATTENZIONE

gli incrementi di orario devono essere comunicati alla Direzione territoriale del lavoro (da ultimo si veda la risposta ad interpello n. 27/2012 del Ministero del Lavoro).

Le motivazioni invece che giustifi cano l’azienda a richiedere prestazioni eccedenti l’orario ridotto concordato sono stabilite dal legislatore e ricondotte alle ipotesi di “temporanee esi-genze di maggior lavoro.” In tale defi nizione rientra, secondo il ministero, una formale fl ut-tuazione del mercato di riferimento che, in base alla sola valutazione dell’azienda, faccia sor-gere l’esigenza di una maggiore prestazione di lavoro. Ciò al fi ne di rispondere alle richieste del mercato in maniera tempestiva per recuperare la necessaria competitività aziendale. In alcuni casi infatti le aziende anticipano il richiamo in servizio dei lavoratori per farsi trovare pronte a fi siologici aumenti dell’attività produttiva e/o commerciale. Ne consegue che le even-tuali previsioni contenute nei contratti di solidarietà che stabiliscono il richiamo in servizio dei lavoratori non devono necessariamente avere carattere di eccezionalità o di urgenza (Min. Lav., nota 621/2012).

116 Capitolo 8 - Contratto di solidarietà

Ammortizzatori sociali

Superamento dell’orario nell’ipotesi di mancata previsione in sede contrattuale - Con la risposta ad interpello n. 27/2012 il Ministero del Lavoro ha fornito alcune indicazioni per la gestione del superamento dell’orario nell’ipotesi di mancata previsione in sede contrattuale.

Premesso che la riduzione media percentuale deve rispettare quella programmata e conseguentemente autorizzata e tenuto presente che, trattandosi di una media su un arco temporale non superiore al mese, può verifi carsi l’ipotesi di una minore riduzione di ore la-vorate rispetto a quelle previste. Ciò non infi cia, secondo il ministero, la validità del contrat-to di solidarietà. In tal caso il datore di lavoro è comunque tenuto a rispettare le regole fi s-sate nella legge e nel D.M. n. 46448/2009 in caso di variazione dell’orario di lavoro e a contabilizzare e registrare le ore effettivamente prestate dai lavoratori, anche quelle in ec-cedenza rispetto a quanto autorizzato.

In questo caso per il datore di lavoro sussiste l’obbligo di versare la relativa contribuzione e corrispondere la retribuzione dovuta per le ore di lavoro effettivamente prestate dal lavo-ratore.

Inoltre il datore di lavoro è tenuto a comunicare correttamente all’INPS le ore di lavoro non prestate per le quali il lavoratore ha diritto all’integrazione salariale, mentre per le ore di lavo-ro prestate, il lavoratore ha diritto all’intera retribuzione a carico del datore di lavoro.

Lavoro straordinario - Non sono ammesse prestazioni di lavoro straordinario per i lavora-tori posti in solidarietà, a meno che l’impresa non dia prova di sopravvenute e straordinarie esigenze collegate all’attività produttiva (co. 5, art. 4, D.M. 46448/2009).

Durata del contratto - Il contratto di solidarietà non può avere una durata inferiore a 12 mesi e superiore a 24 mesi (co. 1, art. 1, D.L. 726/1984; art. 7 D.P.R. 218/2000).

Al raggiungimento dei 24 mesi è possibile chiedere al Ministero del Lavoro una proroga di ulteriori 24 mesi, elevati a 36 mesi per i territori del Mezzogiorno.

Esaurita la proroga, un nuovo contratto di solidarietà può essere stipulato solo se sono decorsi 12 mesi dal contratto precedente (co. 1 e 2, art. 6, D.M. 46448/2009).

Tra 12 e 24 mesi Proroga

Dopo 12 mesi Ulteriori 24 mesi(36 per il Mezzogiorno)

DURATA

Nuovo contratto

Ammontare del trattamento - L’ammontare del trattamento di integrazione salariale cor-risposto ai lavoratori è pari al 60% (ridotto del 5,84% pari all’aliquota contributiva a carico

Capitolo 8 - Contratto di solidarietà

Ammortizzatori sociali

117

apprendisti) del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario e su tale importo non si applica il massimale previsto dalla Legge n. 427/1980.

In via sperimentale e nel limite delle risorse fi nanziarie stanziate, fi no al 31 dicembre 2012 l’integrazione salariale da riconoscere ai lavoratori in riduzione d’orario per contratto di soli-darietà difensivo è stata elevata all’80% (ridotta anche in questo caso del 5,84%).

Tale aumento, reso operativo con il DM 17.11.2009, riguarda esclusivamente i contratti di solidarietà difensiva stipulati ai sensi del comma 1, articolo 1 della Legge n. 863/1984 e non trova applicazione ai restanti contratti di solidarietà difensivi ex commi 5, 7 e 8, articolo 5 del-la Legge n. 236/1993 per i quali l’indennità resta fi ssata al 60% (INPS, msg. 16508/2009; DM 17.11.2009; INPS, msg. 8097/2010).

Nelle ipotesi di insuffi cienza delle risorse fi nanziarie, ai fi ni dell’accesso al benefi cio dell’in-cremento del trattamento, l’INPS tiene conto dell’ordine cronologico di stipula degli accordi di solidarietà (art. 2, DM 17 novembre 2009).

Il trattamento viene corrisposto per un periodo non superiore a 24 mesi (co. 1, art. 1, D.L. 726/1984; art. 7 D.P.R. 218/2000), oltre alle eventuali proroghe.

La determinazione del trattamento avviene inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di 6 mesi antecedente la stipu-la del contratto di solidarietà.

Per determinare il numero di ore integrabili in caso di alternanza tra periodi a tempo pie-no e periodi di sospensione totale è necessario valutare la riduzione media dell’orario settima-nale (INPS, circ. 212/1994).

IMPORTODI INTEGRAZIONE

SALARIALE

Contratti di solidarietà ex

Lege n. 236/1993

Contratti di solidarietà ex art. 1, Lege n. 863/1984

(Trattamento retributivo persox

80%)meno5,84%

(Trattamento retributivo persox

60%)meno5,84%

Senza applicazione di massimali

118 Capitolo 8 - Contratto di solidarietà

Ammortizzatori sociali

Base di calcolo delle percentuali - Le percentuali del 60% ovvero dell’80% vanno applicate al trattamento economico perso dal lavoratore inteso come la somma di tutti gli elementi essenziali ed accessori della retribuzione utili alla quantifi cazione della contribuzione previ-denziale. Come precisato dall’INPS nel messaggio n. 1110/2006:

– gli elementi essenziali della retribuzione sono la paga base per gli operai ovvero lo stipendio base per gli impiegati ed i quadri, l’indennità di contingenza, gli aumenti periodici d’anzianità, gli aumenti contrattuali;

– gli elementi accessori della retribuzione sono: le maggiorazioni per turno, le indennità di tra-sferta, l’indennità di mensa (circolare INPS n. 15/1994), l’indennità di cassa, l’indennità di tra-sporto (circolare INPS n. 15/1994).

In linea di massima dunque, precisa ancora l’Istituto nel messaggio citato, le voci retributi-ve integrabili sono quelle:

– corrisposte con carattere di continuità ed obbligatorietà;– riferite all’orario di lavoro contrattualmente stabilito nel limite massimo di 40 ore settimanali;– che costituiscono parte fi ssa della retribuzione globale con esclusione di quelle collegate all’ef-

fettiva prestazione di lavoro.

Domanda - La richiesta di autorizzazione al contratto di solidarietà e alla fruizione del re-lativo benefi cio contributivo deve essere presentata, entro 25 giorni dalla fi ne del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la riduzione d’orario, al Ministe-ro del Lavoro attraverso il Modello CIGS/SOLID.1.

Una copia del modello deve essere inviata anche alla sede INPS territorialmente competente e, per i contratti stipulati dal 5 agosto 2009, al Servizio ispezione del lavoro delle DPL territorialmente competenti, in caso di richiesta di pagamento diretto dell’integrazione ai lavoratori da parte dell’INPS.

Dal 9 ottobre 2009 la domanda può essere presentata anche telematicamente mediante la procedura CIGSonline disponibile sul sito internet del Ministero del Lavoro.

Erogazione - Il trattamento di integrazione salariale viene corrisposto dal datore di lavoro successivamente all’emanazione del decreto ministeriale di concessione. Il conguaglio di quanto anticipato viene poi effettuato tramite Uniemens (tramite Modello DM10/2 fi no a “di-cembre 2009” Uniemens da “gennaio 2010”).

Pagamento diretto - Per i contratti di solidarietà stipulati a decorrere dal 5 agosto 2009 può essere autorizzato il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale. In questo caso l’istanza è contemporaneamente presentata, oltre che al competente uffi cio del lavoro, anche al servizio ispezione del lavoro delle DTL territorialmente competenti in base all’ubica-zione delle unità aziendali interessate dall’intervento stesso (co. 1, art. 5, D.M. 46448/2009).

Istituti contrattuali - L’INPS provvede ad integrare la tredicesima mensilità e le altre mensilità aggiuntive nonché ogni altra voce retributiva ammessa, secondo la prassi vigente, alle integrazioni salariali. Il trattamento di solidarietà può riguardare le ferie maturate e usufruite nel corso di vali-dità del contratto di solidarietà (INPS, circ. 2749/1986). Non sono invece integrabili, in quanto non costituiscono un corrispettivo diretto e immediato della prestazione lavorativa, l’indennità sostitu-tiva delle ferie, il trattamento per le festività soppresse e le indennità di mancato preavviso.

Capitolo 8 - Contratto di solidarietà

Ammortizzatori sociali

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Trattamento economico per le giornate festive - Il trattamento delle giornate festive infra-settimanali avviene secondo le seguenti modalità (INPS, circ. 212/1994):

– in caso di riduzione dell’orario di lavoro di tipo orizzontale, il trattamento di solidarietà viene erogato a complemento del minor salario corrisposto dal datore di lavoro per la festività;

– in caso di riduzione dell’orario di lavoro di tipo verticale occorre valutare se la festività cade nel corso di un periodo lavorato e retribuito ad orario normale, nel qual caso non sussistono i presupposti per l’intervento di integrazione salariale, ovvero se la festività cade in un periodo di sospensione totale dal lavoro, nel qual caso risulta pienamente integrabile.

Trattamento di fi ne rapporto - Ai fi ni della determinazione delle quote di accantonamen-to relative al trattamento di fi ne rapporto, trova applicazione il meccanismo della retribuzione virtuale (co. 3, art. 1, L. 297/1982; co. 5, art. 1, D.L. 726/1984). Il comma 2, articolo 2 della Legge n. 464/1972 prevede che: “Per i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale, le aziende possono richiedere il rimborso alla Cassa integrazione guadagni dell’indenni-tà di anzianità, corrisposta agli interessati, limitatamente alla quota maturata durante il periodo predetto”. Si tratta in sostanza della possibilità per le aziende di richiedere all’INPS il rimborso delle quote di TFR corrisposte ai lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale straordinaria e maturate durante tale periodo.

CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ E APPALTO

In virtù del principio di libertà dell’organizzazione imprenditoriale, garantito dall’articolo 41 della Costituzione, è legittimo il ricorso al contratto di solidarietà difensivo per evitare il licenziamento di personale anche nel caso in cui l’esubero dei dipendenti sia dovuto all’esternalizzazione produt-tiva operata tramite contratto di appalto (Min. lav., nota 27.6.2011, n. 29).

Esposizione nel fl usso Uniemens - L’intervento del contratto di solidarietà richiede la compilazione dei seguenti elementi:– Elemento <Settimana>. Nell’elemento <CodiceEvento> deve essere indicato il codice

SOL avente il signifi cato di “Contratto di solidarietà (art. 1 Legge 29 dicembre 1984, n.863)”;

120 Capitolo 8 - Contratto di solidarietà

Ammortizzatori sociali

– Elemento <Giorno>. Nell’elemento <EventoGiorn>, <CodiceEventoGiorn> va indicata la tipologia dell’evento del giorno. Per quanto attiene il contratto di solidarietà i codici sono SOL – “Contratto di solidarietà (art. 1 Legge 29 dicembre 1984, n.863)” e SLR – “Contratto di solidarietà Richiesta (art. 1 Legge 29 dicembre 1984, n.863)”. Nell’elemento <NumOreEvento> va indicato il numero di ore di Cassa Integrazione/Soli-darietà del giorno, espresso in centesimi (es. 2 h e 30Ð = 250). L’elemento <IdentEvento-CIG> contiene l’elemento <TipoEventoCIG>.

– Elemento <DifferenzeAccredito>. L’elemento <CodiceEvento> contiene uno dei se-guenti codici (MAL, INF, MA1, MA2, MA3, MA4, MA5, MA6, MA7, MC1, ACT, CGO, CGS, CGD, DON, SOL, DMO, COR, CSR, CDR, SLR, ASO), mentre l’elemento <DiffAccredito> riporta l’importo imponibile perso a seguito degli eventi di cui al codice evento nel’intero mese.

Capitolo 8 - Contratto di solidarietà

Ammortizzatori sociali

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– Elemento <CIGSACredAltre>. Se presente contiene l’elemento <CausaleCongCIGS> che riporta la causale dell’importo posto a conguaglio a titolo di CIG Straordinaria. Sono previsti i seguenti codici in caso di contratto di solidarietà:

F501 Ratei art.1 L.863/84 (contratti solidarietà)

G603 Trattamento CIG per contr.di solid. Art.8 DL 232/95

G604 CIG per solid. Magg. Art.9, co. 25, ut.D L.608/96

G703 Solidarietà: maggiorazione 20% arretrati 2009

G704 Solidarietà: maggiorazione 20% arretrati 2010 e 2011

G705 Solidarietà: maggiorazione 20% periodi correnti

Contiene inoltre l’elemento <ImportoCongCIGS> che riporta l’importo posto a conguaglio.

– Elemento <OreCongCIGS>. L’elemento <NumAutorizzCIGS> riporta il numero di auto-rizzazione delle ore di CIG Straordinaria conguagliate nel mese. L’elemento <NumOreCIGS> riporta il numero delle ore di CIG Straordinaria e Solidarietà conguagliate nel mese, espresso in centesimi (esempio: 1 ora = valore 100; 1 ora e 30 mi-nuti = valore 150).

– Elemento <CIGSDatiStat>. Nell’elemento <CausaleStatCIGS> viene riportato il codice GF00 (Lavoratore in contratto di solidarietà)

122 Capitolo 8 - Contratto di solidarietà

Ammortizzatori sociali

Per quanto attiene il recupero del TFR per i lavoratori in contratto di solidarietà va compi-lato l’elemento <AltreACredito>. Nell’elemento <CausaleACredito> va inserito il codice L042 (Quote ind. Anzianità L.160/88 contr.solidarietà).

Agevolazioni contributive per contratti difensivi - I datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà con una riduzione dell’orario superiore al 20%, benefi ciano di una riduzione dell’ammontare della contribuzione previdenziale e assistenziale da essi dovuta per i lavorato-ri interessati al trattamento di integrazione salariale. La misura della riduzione è del 25% ed è elevata al 30% per le imprese operanti nelle aree individuate per l’Italia dalla CEE ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88.

Nel caso in cui l’accordo disponga una riduzione dell’orario superiore al 30%, la predetta misura è elevata, rispettivamente, al 35 e al 40%.

La presente agevolazione è applicabile fi no alla data di scadenza del contratto di solidarietà con un limite massimo di 24 mesi (co. 2, art. 5, D.L. 148/1993; INPS, circ. 87/1997) ed è subordi-nata all’autorizzazione del Ministero del Lavoro (autorizzazione che di norma avviene a posteriori).

Eventuali erogazioni ultramensili, a carico del datore di lavoro, sono soggette al trattamen-to contributivo legato all’orario di lavoro effettuato nel mese di corresponsione di dette com-petenze secondo previsione contrattuale (INPS, circ. 169/1998).

La riduzione è alternativa alla riduzione derivante dall’applicazione della normativa sugli sgravi degli oneri sociali nei territori del Mezzogiorno e ad altre forme di riduzioni contributive previste a qualunque altro titolo nell’ordinamento (INPS, circ. 87/1997).

Fino a dicembre 2009 l’agevolazione contributiva andava indicata in uno dei righi in bianco del quadro D del Modello DM10/2.

Capitolo 8 - Contratto di solidarietà

Ammortizzatori sociali

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Da “Gennaio 2010” deve essere compilato il fl usso Uniemens indicando, tra le altre cose, i dati relativi alla settimana, i dati utili al corretto accredito dei contributi fi gurativi nonché i dati relativi all’importo della prestazione erogata ai lavoratori.

Il benefi cio a favore delle imprese deve essere esposto nell’elemento <AltrePartiteACre-dito> contenuto nell’elemento <DenunciaAziendale>.

Nell’elemento <CausaleACredito> va inserita la causale L508 (Riduzione contributo pe-riodi pregressi art6,c.4 L. 608/96), mentre nell’elemento <SommaACredito> va inserito l’im-porto del conguaglio.

Agevolazioni contributive per contratti estensivi - In caso di sottoscrizione di contratti di solidarietà estensivi con riduzione della retribuzione e la contestuale assunzione a tempo in-determinato di nuovo personale, ai datori di lavoro è concesso, per ogni lavoratore assunto sulla base dei predetti contratti collettivi e per ogni mensilità di retribuzione ad esso corrispo-sta, un contributo a carico della gestione dell’assicurazione per la disoccupazione involontaria pari, per i primi 12 mesi, al 15% della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo di categoria per il livello di inquadramento. Per ciascuno dei 2 anni successivi, il predetto contri-buto è ridotto rispettivamente al 10 e al 5% (co. 1, art. 2, D.L. 726/1984).

Nel caso in cui i lavoratori vengano assunti da aziende aventi titolo a sgravi contributivi è per essi corrisposto, per il medesimo periodo, un contributo pari al 30%.

In alternativa, in caso di assunzione di lavoratori di età compresa tra i 15 e i 29 anni, per i primi 3 anni e comunque non oltre il compimento del ventinovesimo anno di età del lavoratore assunto, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fi ssa pari a quella prevista per gli apprendisti, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista per la generalità dei lavoratori (co. 2, art. 2, D.L. 726/1984).

Incompatibilità - Durante il periodo di godimento di tale trattamento l’impresa non è am-messa a richiedere:

– l’accertamento dello stato di crisi aziendale;– il trattamento di integrazione salariale per ristrutturazione, conversione e riorganizza-

zione per gli stessi lavoratori che fruiscono del trattamento in questione, tranne che per esigenze intervenute successivamente alla stipula del contratto di solidarietà (INPS, circ. 204/1991).

ASPETTI PENSIONISTICI

Il periodo per il quale viene corrisposto il trattamento di integrazione salariale è riconosciuto utile ai fi ni dell’acquisizione del diritto, della determinazione della misura della pensione e del conseguimento dei supplementi di pensione da liquidarsi a carico della gestione pensionistica cui sono iscritti i lavoratori interessati (co. 4, art. 1, D.L. 726/1984).

Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) - La dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) è stata introdotta dalla Legge n. 2/2009 che, al comma 10 dell’ar-ticolo 19, prevede come il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, sia subordinato alla di-

124 Capitolo 8 - Contratto di solidarietà

Ammortizzatori sociali

chiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualifi cazione professio-nale. Le modalità di rilascio della DID mutano in relazione alla prestazione oggetto della do-manda:– in caso di integrazioni salariali e contratti di solidarietà, deve essere presentata tramite

apposito modello SR105. Sarà quindi compito delle aziende acquisire e custodire tali dichiarazioni indicando, in fase di compilazione del modulo di accesso alle predette prestazioni, il possesso e la detenzione del-le suddette dichiarazioni;– in caso di disoccupazione, mobilità e indennità una tantum co.co.co., la compilazione e la

sottoscrizione della dichiarazione da parte del singolo lavoratore è parte integrante dei mo-duli di domanda della prestazione (non deve quindi essere compilato il modello SR105).

Essenziale per:Tramite Modello SR105 per integrazioni salariali e

contratti di solidarietà

Percezione della prestazio-ne di sostegno al reddito

Conguaglio della presta-zione di sostegno al reddito

anticipata

DATORE DI LAVORO

Tramite modello di domanda della presta-zione per disoccupazione, mobilità e indennità una

tantum co.co.co.

È È

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA DISPONIBILITÀ

LAVORATORE

Ai sensi del comma 10, articolo 19 della Legge n. 2/2009, in caso di rifi uto di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità ovvero, una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifi uto di un percorso di riqualifi cazione professionale, il lavoratore destinatario del trattamento di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retribu-tivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già acquisiti.

Formazione e riqualifi cazione - Le imprese possono utilizzare i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro in progetti di formazione e riqualifi cazione che possono includere attività produttiva connessa all’apprendimento (art. 1, co. 1-4, D.L. 78/2009; DM 49281/2010). Si tratta di:– lavoratori sospesi in CIG,– lavoratori sospesi in CIGS,

Capitolo 8 - Contratto di solidarietà

Ammortizzatori sociali

125

– lavoratori sospesi a seguito di stipula di contratti di solidarietà ex L. 726/1984,– lavoratori sospesi destinatari di CIG in deroga,– lavoratori sospesi in base al co. 1, art. 19, D.L. 185/2008 (convertito nella L. 2/2009).

Tale opportunità è riservata ai datori di lavoro con qualifi ca di azienda non risultando appli-cabile, ad esempio, ai professionisti.

Ai fi ni dell’inserimento del lavoratore nelle attività del progetto è necessaria la stipula, presso il Ministero del Lavoro, di uno specifi co accordo e, se previsto, con le da parte delle medesime parti sociali che hanno sottoscritto l’accordo relativo agli ammortizzatori (co. 1, art. 2, D.M. 49281/2010; INAIL, circ. 18/2010; INPS, msg. 20810/2010).

Qualora i lavoratori interessati siano percettori della cassa integrazione guadagni in deroga e rientrino nel programma di interventi di sostegno al reddito di cui all’Accordo Stato – regioni del 12 febbraio 2009, l’accordo deve essere sottoscritto anche dalla competente regione o pro-vincia autonoma (co. 3, art. 2, D.M. 49281/2010).

I lavoratori interessati conservano il diritto alla prestazione di sostegno al reddito; ad essi spetta, inoltre, a carico dei datori di lavoro, la differenza tra l’importo del trattamento di soste-gno al reddito spettante (al lordo del prelievo contributivo) e la retribuzione lorda originaria. Tale somma addizionale ha natura retributiva (INPS, msg. 16508/2009; INAIL, nota 5153/2010; INPS, msg. 20810/2010).

L’INPS provvede comunque ad accantonare, per ogni lavoratore coinvolto nei progetti di formazione e riqualifi cazione, la contribuzione fi gurativa prevista per la tipologia di sostegno al reddito di cui è titolare il lavoratore (co. 2, art. 4, D.M. 49281/2010). Tenuto conto che la con-tribuzione fi gurativa accreditata è utile ai soli fi ni pensionistici e che l’incentivo corrisposto al lavoratore è riconosciuto a titolo retributivo, i datori di lavoro devono versare su detta parte di incentivo/retribuzione le contribuzioni minori dovute (INPS, msg. 20810/2010).

Per quanto attiene gli incentivi INAIL l’Istituto precisa che (nota 1597/2010):

– ai lavoratori sospesi ad orario ridotto utilizzati nei progetti di formazione o di riqualifi cazio-ne si continua ad applicare, ai fi ni del calcolo dell’importo del premio assicurativo, il tasso previsto dalla normativa vigente per le ipotesi di riduzione dell’orario di lavoro. Il datore di lavoro deve dunque continuare ad applicare ai lavoratori sospesi ad orario ridotto utilizzati nei progetti il tasso di premio calcolato in base alla voce di tariffa corrispondente alla lavorazione normalmente esercitata ed alla base imponibile rapportata alle ore complessive da retribuire a carico del datore di lavoro, conformemente alle disposizioni vigenti (in questo caso la sede INAIL non effettuerà alcuna variazione procedendo secondo le regole generali) (INAIL, circ. 18/2010);

– i lavoratori sospesi a zero ore impegnati nei predetti progetti sono soggetti all’obbligo assicura-tivo INAIL con calcolo del premio assicurativo in base alla retribuzione di ragguaglio pari al mini-male di rendita, con applicazione del criterio della retribuzione convenzionale annuale divisibile in 300 giorni lavorativi, ed al tasso di tariffa del 5 per mille corrispondente alla voce di tariffa 0611 che individua i corsi di formazione professionale nell’ambito della Gestione Artigianato. In questo caso il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la denuncia di variazione e la comunicazio-ne all’INAIL dei dati relativi ai lavoratori occupati nel progetto di formazione e riqualifi cazione (cognome, nome, codice fi scale e durata del progetto).

Incentivo ai lavoratori percettori di CIG e CIGS - In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 (prorogata fi no al 31 dicembre 2012), al lavoratore già percettore del trattamento di CIG e CIGS, nel caso in cui ne faccia richiesta per intraprendere un’attività di lavoro autonomo, per

126 Capitolo 8 - Contratto di solidarietà

Ammortizzatori sociali

avviare un’attività autoimprenditoriale o una micro impresa o per associarsi in cooperativa, è liquidato il relativo trattamento per un numero di mensilità pari a quelle deliberate e non an-cora percepite con un massimo di 12 mesi, con esclusione di eventuali proroghe del tratta-mento medesimo (art. 6, D.M. 49409/2009; co. 8, art. 7ter, L. 33/2009).

La prestazione spetta in tutti i casi di integrazione salariale, ordinaria e straordinaria, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione di orario o rotazione. In tale ultimo caso si deve avere riguardo alla percentuale di riduzione del lavoro mediamente avuta dal singolo lavora-tore nel periodo precedente da calcolarsi con inizio dal primo mese di fruizione (INPS, msg. 23542/2010).

Spetta inoltre anche ai lavoratori destinatari del contratto di solidarietà di cui all’art. 1, L. 863/1984 (art. 5, D.M. 49409/2009).

In caso di cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione tota-le o parziale dell’impresa, di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavorato-re sospeso sia stato dichiarato in esubero strutturale, al lavoratore è liquidato altresì il trattamento di mobilità, se lo stesso soddisfa i requisiti soggettivi richiesti dalla normativa di riferimento (anzianità aziendale di almeno 12 mesi di cui 6 effettivamente lavorati) (art. 16, L. 223/1991; INPS, msg. 16508/2009; INPS, msg. 8123/2010), per un massimo di 12 mesi (co. 5, art. 6, D.M. 49409/2009; INPS, msg. 8123/2010). Tale indennità deve essere pagata per intero unitamente alla liquidazione del 75% dell’incentivo (INPS, msg. 23542/2010).

I lavoratori che intendono benefi ciare di tale incentivo sono tenuti a presentare domanda all’INPS presentando l’apposito Modello SR78 ANT/AMM entro i termini di fruizione del tratta-mento di sostegno al reddito (INPS, msg. 8123/2010). L’INPS, dopo aver valutato le condizioni e quantifi cato l’importo, eroga in un primo momento al richiedente solo il 25% del benefi cio, interrompendo l’erogazione del trattamento di sostegno al reddito.

Il restante 75% viene erogato successivamente in seguito alla presentazione di adeguata documentazione attestante l’avvio di un’attività autonoma, di un’attività auto imprenditoriale o di una micro impresa ovvero l’associazione in cooperativa (art. 3, D.M. 49409/2009).

Nei casi in cui per l’esercizio di tale attività sia richiesta specifi ca autorizzazione ovvero iscrizione in albi professionali o di categoria, deve essere documentato il rilascio dell’autoriz-zazione ovvero l’iscrizione negli albi medesimi.

Per quanto concerne l’attività di lavoro associato in cooperativa, deve essere documentata l’avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle società presso il tribunale, competen-te per territorio, nonché nell’Albo nazionale degli enti cooperativi.

In tutte le ipotesi di fruizione di sostegno al reddito, se il lavoratore, associandosi ad una cooperativa già esistente o partecipando alla costituzione di una nuova cooperativa, instauri, ai sensi del co. 3, art. 1 della L. 142/2001, un rapporto di lavoro subordinato, l’incentivo spetta rispettivamente alla cooperativa o deve essere conferito dal lavoratore al capitale sociale del-la cooperativa. Il lavoratore, una volta ricevuta dall’INPS la comunicazione di accoglimento della domanda, deve presentare, entro 15 giorni dalla predetta comunicazione, le dimissioni al datore di lavoro dandone copia alla sede INPS competente (in caso di associazione in coopera-tiva va presentato il contratto di lavoro di cui al co. 3, art. 1 della L. 142/2001 (art. 1, co. 7, D.L. n. 78/2009 – L. 102/2009; INPS, msg. 8123/2010).

La domanda non può essere liquidata prima dell’adozione del provvedimento di autorizza-zione da parte della competente Commissione provinciale.

Nel caso di pagamento di CIG a conguaglio, gli elementi necessari per la liquidazione pos-sono essere richiesti dalla sede INPS direttamente al datore di lavoro e/o al lavoratore (INPS, msg. 23542/2010).

Capitolo 8 - Contratto di solidarietà

Ammortizzatori sociali

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8.2 Contratto di solidarietà (aziende non soggette alla CIGS)

Possono sottoscrivere tale tipologia di contratti di solidarietà le imprese non rientranti nel campo di applicazione del trattamento di integrazione salariale straordinario al fi ne di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di mobilità (art. 24 L. 223/1991) o al fi ne di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustifi cato motivo oggettivo (co. 5, art. 5, L. 236/1993). La platea dei possibili fruitori di tale strumento comprende dunque sia le imprese con più di 15 dipendenti sia le imprese con meno di 15 dipendenti alle quali non risulta applicabile l’ar-ticolo 24 della L. n. 223/1991 (Min. lav., nota 22114/2009). Tale opportunità è riconosciuta anche:

– alle imprese alberghiere, nonché alle aziende termali pubbliche e private operanti nelle località termali che presentano gravi crisi occupazionali (co. 7, art. 5, D.L. 148/1993) senza limiti riferiti al numero di dipendenti occupati (Min. lav., circ. 20/2004);

– alle imprese artigiane, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale a condizione che i lavora-tori con orario ridotto da esse dipendenti percepiscano, a carico degli enti bilaterali, una presta-zione di entità non inferiore alla metà della quota del contributo pubblico destinata ai lavoratori (co. 8, art. 5, D.L. 148/1993; Min. lav., circ. 20/2004).

– studi professionali (Min. lav., nota 33/2011).

Campo di applicazione della “piccola solidarietà” negli studi professionaliIl Ministero del Lavoro, in risposta ad un interpello inerente applicabilità o meno agli studi pro-fessionali del contratto di solidarietà ex Lege n. 236/1993 (risposta ad interpello n. 33/2011), ha chiarito come anche tali soggetti possano farsi rientrare nel concetto di “impresa” richiamato dal comma 5, articolo 5 della legge citata.Il ministero giunge a tale conclusione in considerazione dell’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee (causa C732/02 del 16 ottobre 2003) al concetto di “imprendito-re”, intendo con tale termine “qualunque soggetto che svolge attività economica e che sia attivo su un determinato mercato”.Tali caratteristiche appartengono pienamente anche agli studi professionali che dunque, precisa il ministero, possono rientrare, a questo fi ne, nell’ambito delle “imprese”. La conclusione a cui giunge l’interpello n. 33/2011 è quindi che, sebbene il dettato normativo men-zioni le sole “imprese” quali soggetti legittimati a fruire dei contratti di solidarietà di tipo B, gli stessi possano ritenersi applicabili anche ai datori di lavoro qualifi cati come studi professionali.Tale conclusione concorda con quanto già affermato dallo stesso Ministero del Lavoro nella rispo-sta ad interpello n. 10 dell’8 marzo 2011.In quella sede infatti, sempre sulla base di un’ampia interpretazione del concetto di “imprenditore”, il ministero aveva affermato come anche i dipendenti degli studi professionali, licenziati per riduzione di personale, avessero diritto all’iscrizione nelle liste di mobilità c.d. non indennizzata sebbene il dettato normativo (articolo 4 della Legge n. 236/1993) facesse esplicito riferimento al concetto di “impresa“.

Lavoratori benefi ciari - La riduzione dell’orario di lavoro si può applicare, con esclusione dei dirigenti, ai dipendenti dell’impresa richiedente che abbiano un rapporto di lavoro subor-dinato in data antecedente all’apertura della procedura di mobilità (Min. lav., circ. 20/2004).

Il contratto di solidarietà ex lege n. 236/1993 risulta applicabile anche ai lavoratori con qualifi ca di apprendista qualora la riduzione dell’orario di lavoro non risulti preclusiva al con-

128 Capitolo 8 - Contratto di solidarietà

Ammortizzatori sociali

seguimento degli obiettivi contenuti nel piano formativo individuale. Risulta inoltre possibile, per l’apprendista, la contemporanea fruizione del trattamento di integrazione salariale in de-roga e del contributo previsto per il contratto di solidarietà (Min. lav., nota 10.9.2009, n. 69).

Contratti di solidarietà e compatibilità con il contratto di apprendistato - Con la risposta ad interpello n. 69 del 10 settembre 2009 il Ministero del Lavoro chiarisce la compatibilità tra il contratto di apprendistato e il contratto di solidarietà. Come già evidenziato la normativa attualmente in vigore prevede due tipologie di contratto di solidarietà, diverse in relazione alle caratteristiche del datore di lavoro che vi intende accedere:– contratto di solidarietà stipulato ai sensi dell’articolo 1 della Legge n. 863/1984;– contratto di solidarietà stipulato ai sensi del comma 5, articolo 5 della Legge n. 236/1993.

La prima tipologia interessa tutto il personale dipendente dell’azienda ad esclusione di di-rigenti, apprendisti, lavoratori a domicilio, lavoratori a tempo determinato assunti per esigen-ze di natura stagionale e lavoratori che hanno, alla data di stipula del contratto di solidarietà, un’anzianità aziendale inferiore a 90 giorni (si veda in merito la circolare INPS n. 212/1994).

Per quanto attiene invece la seconda tipologia di contratto di solidarietà (la cosiddetta “piccola solidarietà”) è prevista l’esclusione dei soli lavoratori con qualifi ca dirigenziale.

Il Ministero del Lavoro, nella risposta citata, evidenzia come la normativa vigente non con-templi alcuna preclusione per i lavoratori apprendisti ricordando come, già con la circolare n. 20/2004, fosse stato precisato che “ … agli apprendisti si può applicare il regime di solidarietà ed il relativo contributo per tutta la durata del contratto di solidarietà e, in ogni caso, non oltre il ter-mine di scadenza (…) dell’apprendistato, purché la riduzione di orario concordata non impedisca il raggiungimento degli obiettivi formativi”.

Ne consegue pertanto che la cosiddetta “piccola solidarietà”, di cui alla Legge n. 236/1993, risulta l’unica tipologia di contratto di solidarietà a cui i lavoratori con qualifi ca di apprendi-sta possono accedere.

NO contratto di solidarietà

Contratti di solidarietà ex Lege n. 863/1984

Contratti di solidarietà ex Lege n. 236/1993

SI contratto di solidarietà

Aziende non soggette alla CIGS

APPRENDISTA

Aziende soggette alla CIGS

Capitolo 8 - Contratto di solidarietà

Ammortizzatori sociali

129

Contributo spettante - Ai soggetti rientranti nell’ambito di applicazione del contratto di solidarietà viene corrisposto, per un periodo massimo di 2 anni, un contributo pari alla metà del monte retributivo da essi non dovuto a seguito della riduzione di orario. Tale contributo è erogato in rate trimestrali e ripartito in parti uguali tra l’impresa e i lavoratori interessati.

Determinazione del contributo - Per la determinazione del contributo integrativo deve farsi riferimento alla retribuzione dei 12 mesi precedenti, mentre, nel caso in cui l’azienda abbia già fruito in tale periodo del contributo in maniera discontinua, il riferimento è l’ultimo periodo di retribuzione piena antecedente al primo periodo di integrazione salariale già concessa.

Dal calcolo della retribuzione va detratto solo il compenso per il lavoro straordinario, men-tre sono ricomprese le integrazioni delle indennità di maternità e malattia (e, si ritiene, anche infortunio).

Per quanto attiene l’individuazione della base retributiva vanno considerati tutti gli ele-menti retributivi caratterizzati da un’erogazione con carattere di stabilità e in via continuativa.

Vi rientrano pertanto:– paga base o minimo contrattuale;– indennità di contingenza;– EDR;– scatti di anzianità;– mensilità aggiuntive;– ogni altro elemento caratterizzato dalla stabilità dell’erogazione (comprese, se erogate

continuativamente, eventuali maggiorazioni, indennità e superminimi) (Min. lav., nota 15.6.2009).Risultano invece escluse:

– le voci retributive non connotate dal requisito della continuità oppure corrisposte a titolo occasionale;

– le prestazioni, non aventi natura retributiva, erogate dal datore di lavoro in favore dei propri dipendenti (ad esempio il servizio mensa in difetto della previsione di un’indennità sostitutiva).In caso di godimento, in costanza di solidarietà, di ferie arretrate maturate prima della ri-

duzione di orario concordata, le stesse sono ricomprese nel periodo di concessione del contri-buto, mantenendo fermo il parametro della retribuzione piena.

Sulle ore di riduzione richieste e concordate non deve computarsi il monte ore relativo alle festività. Pertanto, se nel trimestre di riferimento le festività cadono in giorno feriale, le stesse non devono rientrare nel calcolo delle ore ridotte in quanto il lavoratore ha comunque il diritto di goderne a prescindere dalla fruizione del contributo integrativo (Min. lav. nota 8781/2009).

Contributo integrativo e rilevanza del TFR - Per la determinazione del contributo spettan-te ai lavoratori la rilevanza degli elementi retributivi in precedenza indicati appare chiara. La stessa cosa non si può sostenere per quanto attiene le quote di TFR maturate durante il pe-riodo di riferimento della retribuzione. Nel mese di giugno 2009 il Ministero del Lavoro, con la nota n. 8781/2009, era intervenuto in merito precisando come il rateo di TFR maturato du-rante i 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di solidarietà (ovvero, in caso di erogazione di-scontinua del contributo in tale periodo, nell’ultimo periodo di retribuzione piena) dovesse essere ricompreso nell’ambito degli elementi costituenti la base retributiva utile per il calcolo del contributo integrativo suddetto. Tale posizione ministeriale prendeva spunto da una serie di considerazioni che possono essere così riassunte:

130 Capitolo 8 - Contratto di solidarietà

Ammortizzatori sociali

– il TFR è confi gurabile come elemento costante, ancorché differito, della retribuzione, caratteriz-zato dalla stabilità dell’erogazione e dalla non occasionalità;

– a seguito della stipulazione del contratto di solidarietà ex comma 5, articolo 5 della Legge n. 236/93, con relativa riduzione della retribuzione in conseguenza della riduzione di orario con-cordata, i lavoratori maturano una quota di TFR ridotta in proporzione all’orario di lavoro effet-tivamente svolto;

– nei casi di stipulazione di questa tipologia di contratti non trova applicazione la disciplina di cui al comma 5, articolo 1 della Legge n. 863/84 (applicabile invece ai contratti di solidarietà per le aziende destinatarie della disciplina CIGS), la quale dispone che: “Ai fi ni della determinazione delle quote di accantonamento relative al trattamento di fi ne rapporto trovano applicazione le disposizioni di cui al comma terzo dell’articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Le quote di accantonamento relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro sono a carico della cassa integrazione guadagni”.

Con la successiva nota n. 16582 del 3 novembre 2009, il Ministero del Lavoro è tornato sull’argo-mento modifi cando il precedente orientamento. In considerazione infatti che la retribuzione utile sulla base della quale effettuare il calcolo del contributo integrativo è rappresentata dalla somma che il lavoratore avrebbe percepito effettivamente durante il periodo nel quale è stata attuata la ri-duzione d’orario, il contributo predetto deve essere calcolato unicamente sulle voci connotate dal requisito dell’immediatezza della fruizione da parte del lavoratore in solidarietà. Ne consegue che la base retributiva non deve includere il rateo di TFR in quanto, sebbene caratterizzato dalla stabili-tà dell’erogazione e non maturato a titolo occasionale, rientra tra gli elementi retributivi differiti.

CONTRIBUTO INTEGRATIVO

Calcolato sugli elementi retributivi corrisposti con immediatezza, stabilità e in via continuativa

- TFR- voci retributive non connotate dal

requisito della continuità oppure corrisposte a titolo occasionale

- prestazioni non aventi natura retri-butiva, erogate dal datore di lavoro in favore dei propri dipendenti

- paga base o minimo contrattuale- indennità di contingenza- EDR- scatti di anzianità- mensilità aggiuntive- ogni altro elemento che soddisfa

i requisiti richiesti

SI NO

È

Capitolo 8 - Contratto di solidarietà

Ammortizzatori sociali

131

Durata del contratto - Per quanto attiene la durata del contratto risulta applicabile il limi-te massimo di 36 mesi nel quinquennio, purché, nel caso in cui si sia verifi cato un primo uti-lizzo continuativo pari a 24 mesi, vi sia soluzione di continuità con l’eventuale utilizzo di ulte-riori 12 mesi (Min. lav. circ. 20/2004).

Per i lavoratori il contributo non ha natura di retribuzione ai fi ni degli istituti contrattuali e di legge, ivi compresi gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali.

Le aziende in questione sono contrassegnate dal codice di autorizzazione 5X (INPS circ. 195/1993).

Per le aziende non rientranti nella disciplina della CIGS è prevista una deroga al divieto di procedere ad assunzioni con contratti a termine presso unità produttive nelle quali sia operan-te una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario con diritto al trattamento di inte-grazione salariale che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine (art. 5 D.L. 108/2002).

Procedura -

Per quanto attiene gli aspetti procedurali il datore di lavoro deve presentare, in duplice copia, apposita istanza alla DPL territorialmente competente (in relazione alla sede legale dell’azienda) dando evidenza anche dei dati identifi cativi del tenutario del Libro unico del lavo-ro (commercialista, consulente del lavoro, ecc.), se diverso dal datore di lavoro.

L’istanza si ritiene regolarmente presentata se alla stessa risultano allegati (Min. lav. circ. 20/2004 e nota 8781/2009):– l’accordo sindacale, con allegato l’elenco nominativo dei lavoratori interessati dall’applica-

zione del regime di solidarietà, specifi cando, per ciascuno, qualifi ca, data di assunzione, sede di lavoro e riduzione di orario applicata;

– la scheda informativa contenente i dati strutturali dell’impresa;– l’elenco nominativo del personale interessato, sottoscritto dal responsabile dell’azienda,

con l’indicazione per ciascun lavoratore, di alcune specifi che informazioni.

8.3 Aspetti comuni ai due interventi

Compatibilità tra congedo straordinario e contratti di solidarietà - Per stabilire la compa-tibilità tra cassa integrazione guadagni, contratti di solidarietà e congedo straordinario il Mini-stero del Lavoro, con la risposta ad interpello n. 70 del 12 ottobre 2009, parte in primo luogo dalla considerazione che la sospensione totale del rapporto di lavoro consenta già di fatto di adempiere alle funzioni di cura e assistenza oggetto del congedo straordinario.

In secondo luogo tale compatibilità va valutata tenendo conto del momento in cui il lavoratore presenta la domanda di congedo straordinario risultando infatti ammissibile la domanda presen-tata prima della sospensione totale del rapporto di lavoro e non ammissibile quella presentata in costanza di sospensione totale del rapporto di lavoro. Tali elementi vanno dunque simultaneamen-te considerati con la conseguenza che le casistiche possibili risultano le seguenti:– domanda di congedo straordinario presentata in costanza di contratto di solidarietà con

riduzione d’orario. In questo caso, non essendovi la sospensione totale del rapporto di la-voro al momento della presentazione della domanda, la stessa risulta ammissibile.Il lavoratore continuerà a percepire il trattamento di solidarietà previsto unitamente all’in-

dennità per il congedo straordinario come sopra determinata.L’indennità per il congedo straordinario viene determinata con riferimento all’ultima retri-

buzione percepita dal lavoratore, eventualmente decurtata del contributo statale qualora già erogato (Min. lav. nota 70/2009);

132 Capitolo 8 - Contratto di solidarietà

Ammortizzatori sociali

– domanda di congedo straordinario presentata prima del contratto di solidarietà con ridu-zione d’orario. Pur in assenza di precisazioni del ministero in merito a questa casistica, appare corretto applicare quanto previsto in caso di CIG ridotta e domanda presentata pri-ma di tale parziale sospensione. Il lavoratore non sarà dunque interessato dalla riduzione d’orario per contratto di solidarietà e non percepirà il contributo previsto dalla normativa.

Prima del periodo di sospensione

Domanda ammissibile

Domanda ammissibile

Prima del periodo di sospensione

Domanda di congedo presentata:

SOSPENSIONE TOTALE DEL RAPPORTO

SOSPENSIONE PARZIALE

DEL RAPPORTO

Domanda di congedo presentata:

CONGEDO STRAORDINARIO

Durante il periodo di sospensione

Domanda non ammissibile

Domanda ammissibile

Durante il periodo di sospensione

ÈÈ

È

È

È

È

È È

Collocamento obbligatorio - Il comma 5, articolo 3 della Legge n. 68/1999 (collocamento obbli-gatorio) prevede la sospensione degli obblighi occupazionali nei confronti dei lavoratori disabili per le imprese in CIGS. Tale sospensione può essere applicata anche in caso di attivazione di ammor-

Capitolo 8 - Contratto di solidarietà

Ammortizzatori sociali

133

tizzatori sociali in deroga e in particolare nei casi di CIGS in deroga (con esclusione invece della CIGO in deroga), contratti di solidarietà stipulati sia ai sensi della L. n. 863/1984, esplicitamente richiamati dal Legislatore, ma anche ai sensi della L. n. 236/1993 (Min. Lav., nota 10/2012).

Dimissioni - In caso di dimissioni il lavoratore è tenuto al rispetto del periodo di preavviso previsto dal CCNL applicato, salvo diversi accordi conclusi con il datore di lavoro.

Ammortizzatori sociali

Capitolo 9

MOBILITÀ E MOBILTÀ IN DEROGA

9.1 Procedure di mobilità

Ai sensi di quanto previsto dal comma 1, articolo 4 della legge 223/1991, l’impresa ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso di attuazione del programma adottato dalla stessa, ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori so-spesi e di non poter ricorrere a misure alternative, ha facoltà di avviare specifi che procedure di mo-bilità. L’effetto della procedura di mobilità è quello di interrompere il rapporto di lavoro, al contrario di quanto accade con la CIG o con CIGS durante le quali il rapporto è in essere ancorché sia sospeso.

Impresa ammessa a CIGS

Può avviare la procedura di mobilità

Non è una mera sospensione del rapporto

Comporta la cessazione del rapporto di lavoro in essere

Se non è in grado di garantire a tutti il reimpiego

ÈÈ

Obbligo di comunicazione - L’impresa che intenda avviare le procedure di mobilità è tenuta a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze, la comunicazio-ne deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggior-mente rappresentative sul piano nazionale. In relazione a quanto disciplinato dal comma 2 dell’articolo 4 della legge 223/1991, la comunicazione alle associazioni di categoria può essere ef-fettuata per il tramite dell’associazione dei datori di lavoro alla quale l’impresa aderisce o conferi-sce mandato. Alla comunicazione va allegata copia della ricevuta del versamento all’INPS, a tito-lo di anticipazione sul versamento di cui al comma 4, articolo 5 (il contributo d’ingresso pari a 6 volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore), di una somma pari al trat-tamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori rite-nuti eccedenti (co. 2, art. 4 L. 223/1991). Ai sensi dell’articolo 4 della legge 223/91, copia della co-municazione e della ricevuta del versamento devono essere contestualmente inviate:

Alla DTL ovvero al competente uffi cio regionale, in caso di unità produttive ubicate in diverse pro-vince, al Ministero del lavoro, in caso di unità produttive ubicate in regioni diverse.

136 Capitolo 9 - Mobilità e mobiltà in deroga

Ammortizzatori sociali

Va peraltro segnalato che, in relazione a quanto previsto dall’articolo 8 della legge 236/1993, il versamento dell’anticipazione può avvenire anche successivamente all’apertura della pro-

cedura, non comportando la sospensione della procedura stessa o la sua invalidità.

RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI - RSA

DPL competente per territorio

PROCEDURA

ALLEGARE RICEVUTA VERSAMENTO CON-

TRIBUTO DI INGRESSO

COMUNICAZIONE + RICEVUTA VERSAMENTO SONO INVIATE A

6 volte il trattamento mensile iniziale di mo-bilità spettante (ridotto a metà se accordo sin-dacale)

Direzione regionale

se unità ubicate in province diverse

RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI - RSA

Ministero del Lavoro ovveroovvero

se unità ubicate in regioni diverse

È

È È

È

Contributo di ingresso - Per il fi nanziamento dell’indennità di mobilità, oltre ad un contri-buto permanente, la legge 223/1991 all’articolo 5 comma 4, stabilisce un contributo a carico dei datori di lavoro diversi da quelli edili e rientranti nel campo di applicazione della cassa in-tegrazione guadagni straordinaria, da versare in 30 rate mensili alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell’INPS. L’ammontare di detta contribu-zione è pari a 6 volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore. Tale somma viene ridotta alla metà quando la dichiarazione di eccedenza di personale abbia for-mato oggetto di accordo sindacale.

Contenuti della comunicazione - In relazione a quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 4 della legge 223/91, la comunicazione deve contenere i seguenti elementi:

Capitolo 9 - Mobilità e mobiltà in deroga

Ammortizzatori sociali

137

- motivi che determinano la situazione di eccedenza;- motivi tecnici, organizzativi o produttivi che non permettono di adottare misure idonee per “cor-

reggere” la predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, la dichiarazione di mobilità;- numero, collocazione aziendale e profi li professionali del personale eccedente nonché del per-

sonale abitualmente impiegato;- tempi di attuazione del programma di mobilità;- eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell’attuazio-

ne del programma medesimo;- metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle già previste dalla legisla-

zione vigente e dalla contrattazione collettiva.

COMUNICAZIONE

I CONTENUTI OBBLIGATORI

Motivi che generano eccedenza

Motivi tecnici, organizzativi o produttivi che non permettono soluzioni alternative

Composizione organico aziendale

Dettagli sul personale in eccedenza (entità, ruoli, profi li professionali)

Tempi di attuazione del programma di mobilità

Eventuali misure adottate

Metodo di calcolo delle attribuzioni patrimoniali

ÈÈ

ÈÈ

ÈÈ

È

138 Capitolo 9 - Mobilità e mobiltà in deroga

Ammortizzatori sociali

Iter procedurale -Entro 7 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, su richie-sta delle rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive associazioni, si procede ad un esame congiunto tra le parti con la fi nalità di esaminare le cause che hanno contribuito a de-terminare l’eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell’ambito della stessa impresa (anche mediante contratti di solidarietà, forme fl essibili di gestione del tempo di lavoro ed eventuali misure sociali di accompagnamen-to volte alla riqualifi cazione e riconversione dei lavoratori licenziati).

Tale procedura deve essere esaurita entro 45 giorni dalla data del ricevimento della comunicazio-ne dell’impresa. Quest’ultima è tenuta ad informare in forma scritta la DTL in merito al risultato della consultazione e sui motivi del suo eventuale esito negativo. Analoga comunicazione scritta può essere inviata dalle associazioni sindacali dei lavoratori ai sensi del comma6, articolo 4 L. 223/1991.

Nel caso in cui non sia stato raggiunto l’accordo, il direttore della DTL convoca le parti al fi ne di un ulteriore esame volto alla realizzazione di un accordo. Tale esame deve comunque esaurirsi entro 30 giorni dal ricevimento da parte della DTL della comunicazione relativa al risultato della consultazione così come previsto dal comma 7 del citato articolo 4.

Nei casi in cui l’eccedenza riguardi unità produttive ubicate in diverse province della stessa re-gione ovvero in regioni diverse, la competenza a promuovere l’accordo spetta rispettivamente al competente uffi cio regionale ovvero al Ministero del lavoro. Qualora i lavoratori interessati dalla procedura di mobilità siano meno di 10, il termine di 45 giorni relativo all’esaurimento dell’esame congiunto e il termine di 30 giorni per la chiusura del riesame sono ridotti alla metà, così come defi nito dall’articolo 4, comma 8.

Raggiunto l’accordo sindacale, ovvero esaurita la procedura di consultazione, l’impresa ha facoltà di collocare in mobilità i lavoratori eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso.

Contestualmente, l’ elenco dei lavoratori collocati in mobilità con l’indicazione per ciascun soggetto di– nominativo, – luogo di residenza, – qualifi ca e livello di inquadramento, – età, – carichi di famiglia, – puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta, deve

essere comunicato per iscritto alla Direzione regionale del lavoro, alla Commissione re-gionale per l’impiego e alle associazioni di categoria (co. 9, art. 4 L. 223/1991).

Criteri di scelta - L’individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità deve avvenire, in relazione alle esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale, nel rispet-to dei criteri previsti dal CCNL applicato. In mancanza di tali criteri, devono essere adottati i seguenti (in concorso tra loro):

carichi di famiglia; anzianità; esigenze tecnico produttive ed organizzative (co. 1, art. 5 L. 223/1991).

Non è possibile licenziare manodopera femminile in percentuale superiore a quella della manodopera femminile occupata con riguardo alle mansioni prese in considerazione (art. 5 c. 2, L. 223/1991). Tali norme si applicano anche ai privati datori di lavoro non imprenditori. Se il pro-getto di ristrutturazione aziendale si riferisce in modo esclusivo a un’unità produttiva o a uno specifi co settore dell’azienda, la comparazione dei lavoratori al fi ne di individuare quelli da av-viare alla mobilità non deve necessariamente riguardare l’intera azienda (Cass. 23.3.2011, n. 6626), ma può avvenire, secondo una legittima scelta dell’imprenditore ispirata al criterio legale delle esigenze tecnico-produttive, nell’ambito della singola unità produttiva, o del settore inte-

Capitolo 9 - Mobilità e mobiltà in deroga

Ammortizzatori sociali

139

ressato alla ristrutturazione, in quanto ciò non sia frutto di una determinazione unilaterale del datore di lavoro, ma sia obiettivamente giustifi cato dalle esigenze organizzative che hanno dato luogo alla riduzione di personale (Cass. 20.2.2012, n. 2429). Una volta concordati i criteri di scel-ta, al datore di lavoro non è consentito disapplicarli o modifi carli in maniera unilaterale (Cass. 22.3.2010, n. 6841). E’ legittimo il ricorso a criteri di scelta, frutto di intesa con la controparte sindacale, basati sulla giovane età dei lavoratori e sulla mancanza di carichi familiari (Cass. 7.4.2010, n. 8237). I criteri di scelta legati alla volontarietà e alla prossimità alla pensione sono di per sé legittimi ove concordati con il sindacato, a condizione che nella loro concreta applicazione sia esclusa qualsiasi discrezionalità da parte del datore di lavoro (Cass. 18.3.2010, n. 6560).

L’ITER IN TAPPE

Entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione

Esame congiunto con OO.SS. per valutazione cause esubero e possibili soluzioni

La procedura va chiusa entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione

ESITI

Comunicati a DPL in forma scritta

Se esito negativo, comunicare anche i motivi

DPL o DRL convoca le parti per raggiungere accordo

Solo ad accordo raggiunto, l’azienda ha facoltà di collocare in mobilità comunicando il recesso a ciascun lavoratore coinvolto

Se l’esubero riguarda unità produttive con sedi in province diverse

È

È

È

È

Mansioni del lavoratore - Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di mobilità che prevedono il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti possono stabi-lire, anche in deroga alle disposizioni dell’art. 2103 del codice civile, la loro assegnazione a man-sioni diverse da quelle svolte, così come previsto dal comma 1 dell’articolo 1 della legge 223/1991.

Diritto di precedenza - I lavoratori in mobilità e quelli licenziati per riduzione del personale hanno diritto di precedenza in caso di riassunzione presso la medesima azienda entro 6 mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro (art. 15, L. 29.4.1949, n. 264; art. 8 L. 23.7.1991, n. 223).

Assunzioni obbligatorie - L’ obbligo di assumere appartenenti alle categorie protette è sospeso per tutta la durata della procedura di mobilità (artt. 4 e 24 L. 23.7.1991, n. 223) e, qualora la procedura si concluda con almeno 5 licenziamenti, per il periodo in cui perma-

140 Capitolo 9 - Mobilità e mobiltà in deroga

Ammortizzatori sociali

ne il diritto di precedenza all’assunzione ex art. 8, c. 1, L. 223/1991 (art. 3, c. 5, L. 12.3.1999, n. 68).

Assunzione a termine - L’assunzione di lavoratori in mobilità con contratto a termine è pos-sibile per un massimo di 12 mesi, a prescindere dal fatto che si tratti della durata inizialmente pattuita o di quella fi nale, comprensiva di eventuali proroghe (art. 8, co. 2, L. 23.7.1991, n. 223). Trattandosi di normativa speciale, l’assunzione può essere confi gurata anche se priva di una delle causali tipizzate dal D.Lgs. 368/2001 così come defi nito dallo stesso Ministero del Lavoro nelle note del 16 e 23.6.2005, quindi è legittima e dà luogo ai benefi ci contributivi sia ove effet-tuata con generico riferimento alla norma speciale ex art. 8, co. 2, L. 223/1991 (Trib. Bolzano 24.11.2009) sia se il datore abbia invocato una delle ragioni legittimanti l’apposizione del termine ex D.Lgs. 368/2001.

Per tutta la durata del contratto a termine, il lavoratore ha diritto a mantenere l’ iscrizione nelle liste di mobilità , senza diritto al relativo trattamento economico. La durata del contratto a termine non è utile al superamento del limite massimo di iscrizione nelle liste.

Lavoro intermittente - Con messaggio n. 7401/2011, l’INPS ha stabilito che l’indennità di mobilità e il contratto di lavoro intermittente risultano compatibili con le seguenti limitazioni:

- in caso di rapporto di lavoro a chiamata con obbligo di risposta (con indennità di disponibilità), la prestazione rimane sospesa per tutto il periodo di vigenza contrattuale ai sensi dei commi 6 e 7, articolo 8 della Legge 223/91;

- in caso di rapporto di lavoro a chiamata senza obbligo di risposta (senza indennità di disponibili-tà), l’indennità di mobilità, in applicazione delle disposizioni vigenti in materia di disoccupazione, può essere riconosciuta limitatamente ai periodi di non lavoro tra una chiamata e l’altra, restan-do la prestazione sospesa durante i periodi di risposta alla chiamata da parte del lavoratore.

Piccola mobilità - La legge di Stabilità per il 2012 (legge 183/2011) ha ammesso fi no al 31 dicembre 2012 la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustifi cato motivo oggettivo da aziende che occupano fi no a 15 dipendenti (co. 32, art. 1, L. n. 220/2010; INPS, circ. 40/2011), che in assenza di specifi ca previsione normativa, non avrebbe-ro titolo per accedere a tali liste.

Lavoratori non destinatari - Ai lavoratori non destinatari dell’indennità di mobilità, in caso di licenziamento o di cessazione del rapporto di lavoro (quindi anche in caso di dimissioni), può essere erogato, nell’ambito delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga, un tratta-mento di ammontare equivalente all’indennità di mobilità (art. 19, co. 10 bis, L. 2/2009). Tale trattamento è stato prorogato anche per l’anno 2012.

Azienda in crisi e sanzioni per imposte non versateL’azienda in crisi non è tenuta al pagamento delle sanzioni conseguenti al mancato versamento delle imposte (Com.Trib. Lecce, dec. 352/1/2010).Azienda in crisi e frode previdenzialeIntegra il delitto di cui all’art. 37 della L. 689/1981, la condotta del datore di lavoro che ometta di inoltrare all’INPS le dichiarazioni ai fi ni del calcolo delle ritenute previdenziali pur quando, no-nostante gli sforzi compiuti, a causa di una grave crisi aziendale, non riesca a corrispondere la retribuzione dovuta ai suoi dipendenti (Cass. Pen., sez. feriale, 32348/2010).

Capitolo 9 - Mobilità e mobiltà in deroga

Ammortizzatori sociali

141

9.2 Mobilità in deroga

In deroga alla normativa ordinaria dei trattamenti di mobilità, è prevista la possibilità di concessione di un’indennità di mobilità, secondo specifi ci accordi quadro a livello regionale.

Dal punto di vista normativo, l’articolo 19, comma 10-bis, del D.L. n. 185/2008, convertito con modifi cazioni dalla Legge n. 2/2009, è stato abrogato a decorrere dal 6 luglio 2011. Tutta-via, in relazione a quanto previsto dall’articolo 18, comma 2, D.L. 98/2011, dalla medesima data, nell’ambito delle risorse di cui al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1 lettera a), del predetto decreto-legge n.185 del 2008, il Ministro del Lavoro può concedere, ai lavoratori non rientranti nella disciplina di cui all’articolo 7 della Legge n. 223/1991, un particolare trattamento economico, analogo a quello garantito in pre-senza di mobilità ordinaria. Si tratta di ipotesi in cui il lavoratore subisce un licenziamento ovvero cessa il rapporto di lavoro in essere e il lavoratore medesimo è percettore dell’indenni-tà ordinaria di disoccupazione con requisiti normali; in questa fattispecie è previsto un tratta-mento aggiuntivo, pari alla differenza tra il trattamento di disoccupazione spettante e l’inden-nità di mobilità per un numero di mesi pari alla durata dell’indennità di disoccupazione.

MOBILITÀ IN DEROGA

Rivolta a lavoratorinon benefi ciari di mobilità

Licenziati da aziende in crisi

Con requisiti per disoccupazione ordinaria

ÈÈ

Lavoratori destinatari e requisiti - Il trattamento di mobilità in deroga, erogabile in caso di licenziamento ai soli lavoratori non destinatari dell’indennità di mobilità ordinaria, è pari all’indennità di mobilità ed ha una durata stabilita dal provvedimento di concessione. Non possono benefi ciare dell’indennità di mobilità in deroga i lavoratori licenziati in anni prece-denti al 2009 per motivi diversi o comunque non collegabili a quelli che hanno determinato l’attuale eccezionale crisi occupazionale. Per accedere al trattamento in deroga i lavoratori devono:– vantare un’anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 mesi

di effettivo lavoro, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festi-vità e infortuni (INPS, circ. 75/2009; art. 2, co. 139, Legge 191/2009; INPS, msg. 5407/2011). Ai fi ni del calcolo di tale requisito, per i lavoratori che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a euro 5.000,00 complessivamente riferito a det-te mensilità, sono computabili anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima im-presa presso la Gestione separata (INPS, msg. 5407/2011);

– dichiarare l’immediata disponibilità al lavoro ovvero ad un percorso di riqualifi cazione professionale ovvero, per coloro che non sono in costanza di rapporto di lavoro, ad accet-tare un’offerta lavorativa congrua. Il singolo richiedente, all’atto della richiesta della pre-stazione dichiara la propria disponibilità sia al lavoro congruo che ad un percorso di ri-qualifi cazione professionale.

142 Capitolo 9 - Mobilità e mobiltà in deroga

Ammortizzatori sociali

Per questa tipologia particolare di ammortizzatore sociale, non costituisce requisito neces-sario la sussistenza di un rapporto di lavoro di carattere continuativo e comunque non a termi-ne (INPS, circ. 75/2009). I datori di lavoro sono invece tenuti a:– presentare telematicamente domanda all’INPS, corredata dagli accordi conclusi dalle par-

ti sociali e dall’elenco dei benefi ciari;– presentare contestualmente alla Regione (o, a seconda della competenza, al Ministero del

lavoro) la domanda per la relativa autorizzazione (INPS, circ. 75/2009).Le risorse fi nanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga, possono essere uti-

lizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di appren-distato e quelli di somministrazione, così come previsto dall’articolo 19, Legge 2/2009.

Domanda - Come precisato dall’INPS nella circolare 102/2012 le domande di mobilità in de-roga devono essere presentare, a decorrere dal 1° settembre 2012, esclusivamente in via tele-matica, pena l’improcedibilità della domanda stessa.

Premio di occupazione - Ai datori di lavoro che non hanno sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell’art. 1, L. 223/1991 e che, senza esservi tenuti, assumono, a tempo pieno o parziale, determinato o indeterminato (INPS, circ. 5/2010) lavoratori destinatari, per gli anni 2009 e 2010 (prorogato fi no al 31 dicembre 2012), di ammortizzatori sociali in deroga, (intendendo per tali i trattamenti di cassa integrazione in deroga, l’indennità di mobilità in deroga e i trattamenti di disoccupazione speciale edile in deroga - INPS, circ. 5/2010), è concesso dall’INPS un incentivo pari all’indennità spettante al lavoratore (al netto della riduzione del 5,84% e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione fi gurativa), per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non corrisposte; in caso di assunzione a tempo determinato per un periodo inferiore alla durata residua dell’ammortizzatore sociale, l’incentivo spetta solo per tale periodo inferiore (fi no al 31 dicembre 2012 ai sensi del co. 22, art. 33, L. 183/2011 - Legge di Stabilità ).

L’incentivo, che può essere fruito soltanto per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione, è erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previ-denziali e assistenziali, fermo restando il limite di cui al art. 8, co. 4-bis, L. 223/1991 (assetti societari coincidenti) ed è cumulabile con le riduzioni contributive eventualmente spettanti in forza di norma-tiva vigente (art. 7-ter, co. 7, D.L. 5/2009 - L. 33/2009; INPS, circ. 5/2010). L’incentivo spetta per le assunzioni effettuate dal 12 aprile 2009 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 5/2009) siano esse a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale. L’agevolazione spetta anche nel caso in cui il lavoratore venga assunto per un periodo inferiore alla durata residua dell’ammortizzatore sociale. Al termine del rapporto di lavoro, se sussistono le altre condizioni previ-ste dalla normativa vigente, il lavoratore può riprendere a godere dell’ammortizzatore sociale per il periodo rimanente. L’incentivo è compatibile con qualunque tipo di contratto di lavoro subordinato (ad esempio, con un contratto di apprendistato o di inserimento) ed è cumulabile con le riduzioni contri-butive eventualmente connesse ad un particolare tipo di contratto. L’incentivo non spetta:– se tra il datore di lavoro che assume e l’impresa da cui proviene il lavoratore vi sia sostanziale

coincidenza degli assetti proprietari ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo (in

I REQUISITI

anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno 12 mesi

dichiarare l’immediata disponibilità al lavoro/formazione

Non è necessaria provenienza da tempo indeterminatoalmeno 12 mesi

di cui almeno 6 mesi di effettivo lavoro almeno 12 mesiÈ È

È

Capitolo 9 - Mobilità e mobiltà in deroga

Ammortizzatori sociali

143

questi casi il benefi cio spetta comunque se l’assunzione avviene dopo 6 mesi dal licenziamento);– se il datore di lavoro che assume abbia in atto sospensioni dal lavoro per crisi aziendale,

ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale per la quale è stato richiesto, ovvero ottenuto, il trattamento straordinario di integrazione salariale ovvero abbia in atto sospensioni per crisi aziendali ai sensi dell’art. 19, co. 1, del D.L. 185/2008 ovvero abbia effettuato riduzione di personale nei 6 mesi precedenti l’assunzione.

NOpremio di occupazione

se il datore che assume rispetto al datore che licenzia

ha rapporti di collegamento o controllo

SI premio in caso di assunzione dopo 6 mesi dal licenziamento

ha coincidenza di assetti proprietari

È

ÈÈ

È

È

In tutti questi casi l’incentivo, comunque, spetta se l’assunzione avviene al fi ne di acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette ridu-zioni o sospensioni di personale. La fruizione dell’incentivo è soggetta alla condizione di rego-larità contributiva (INPS, circ. 5/2010). Oltre alla comunicazione di assunzione tramite Model-lo Unifi cato Lav, il datore di lavoro, per benefi ciare dell’agevolazione, deve inoltrare all’INPS una dichiarazione di responsabilità contenente:

- il codice fi scale del lavoratore assunto;- il codice comunicazione che identifi ca in modo univoco l’unifi cato lav di assunzione;- l’attestazione che l’assunzione non deriva da un obbligo preesistente, che tra l’impresa che assume e quel-

la di provenienza del lavoratore non vi è sostanziale coincidenza degli assetti proprietari né intercorrono rapporti di collegamento o controllo, che l’azienda non ha in atto sospensioni dal lavoro per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione aziendale per la quale sono stati richiesti - ovvero ottenu-ti - il trattamento straordinario di integrazione salariale o le prestazioni previste dall’art. 19, co. 1, del D.L. 185/2008 ovverosia ha in atto le suddette sospensioni per personale avente qualifi che diverse da quelle dei lavoratori per cui si richiede l’incentivo; che l’azienda nei 6 mesi precedenti l’assunzione non ha effettuato ri-duzione di personale ovverosia nei 6 mesi precedenti l’assunzione ha licenziato, per riduzione di personale, lavoratori aventi qualifi che diverse da quelle dei lavoratori per cui si richiede l’incentivo.

L’invio della dichiarazione di responsabilità, che deve essere effettuato esclusivamente in mo-dalità telematica entro il mese successivo a quello di decorrenza dell’assunzione (per le assunzio-ni già effettuate al 13 gennaio 2010 - data di pubblicazione INPS, circ. 5/2010 - la dichiarazione di responsabilità deve essere inoltrata entro il mese successivo alla data di pubblicazione).

L’invio vale anche come richiesta di attribuzione del codice autorizzazione 3Q per la concre-ta fruizione dell’incentivo (per il settore agricolo la fruizione del benefi cio avviene compilando il quadro F del Modello DMAG). Il datore di lavoro deve dunque attendere che l’INPS comunichi l’ammissione o meno al benefi cio (INPS, circ. 5/2010).

144 Capitolo 9 - Mobilità e mobiltà in deroga

Ammortizzatori sociali

I datori di lavoro non agricoli devono indicare nel fl usso Uniemens il conguaglio di tale in-centivo valorizzando nell’elemento <Incentivi> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndivi-duale> i seguenti elementi: – <TipoIncentivo> con il valore LASD; – <CodEnteFinanziatore> con il codice relativo allo Stato, regione o provincia autonoma su

cui grava l’onere; – <ImportoCorrenteIncentivo> con l’importo del benefi cio spettante per il mese corrente; – <ImportoArretrIncentivo> con l’importo del benefi cio spettante per i mesi pregressi

(INPS, msg. 10025/2010).

Incentivo per autoimprenditorialità

L’erogazione di un incentivo economico al lavoratore benefi ciario, per gli anni scorsi, dell’indennità di CIG in deroga ovvero di disoccupazione in deroga ai sensi del co. 1, art. 19, D.L. 185/2008 nel caso in cui ne faccia richiesta per intraprendere un’attività autonoma, avviare un’attività autoimprenditoriale o una micro impresa o per associarsi in cooperativa (art. 1, co. 7, D.L. 78/2009 - L.102/2009; art. 1, D.M. 49409/2009; INPS, msg. 8123/2010) è stata proroga-ta dalla legge di Stabilità anche per l’anno 2012.

Il benefi cio consiste nella liquidazione del trattamento di sostegno del reddito per un nu-mero di mensilità pari a quelle autorizzate e non ancora percepite, con esclusione di eventua-li proroghe del trattamento medesimo (art. 3, D.M. 49409/2009). I lavoratori che intendono benefi ciare di tale incentivo sono tenuti a presentare domanda all’INPS entro i termini di frui-zione del trattamento di sostegno al reddito (INPS, msg. 8123/2010).

La domanda deve essere presentata dopo il provvedimento che concede l’integrazione sa-lariale (della Regione o della Direzione regionale del Lavoro) (INPS, msg. 23542/2010). L’INPS, dopo aver valutato le condizioni e quantifi cato l’importo, eroga:

- in un primo momento al richiedente solo il 25% del benefi cio, interrompendo l’erogazione del trattamento di sostegno al reddito;

- il restante 75% viene erogato successivamente in seguito alla presentazione di adeguata docu-mentazione attestante l’avvio di un’attività autonoma, di un’attività autoimprenditoriale o di una micro impresa ovvero l’associazione in cooperativa (art. 3, D.M. 49409/2009).

Nei casi in cui per l’esercizio di tale attività sia richiesta specifi ca autorizzazione ovvero iscrizione in albi professionali o di categoria, deve essere documentato il rilascio dell’autoriz-zazione ovvero l’iscrizione negli albi medesimi.

Per quanto concerne l’attività di lavoro associato in cooperativa, deve essere documentata l’avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle società presso il tribunale, competen-te per territorio, nonché nell’Albo nazionale degli enti cooperativi.

In tutte le ipotesi di fruizione di sostegno al reddito, se il lavoratore, associandosi ad una coope-rativa già esistente o partecipando alla costituzione di una nuova cooperativa, instauri, ai sensi del co. 3, art. 1, legge 142/2001, un rapporto di lavoro subordinato, l’incentivo spetta rispettivamente alla cooperativa o deve essere conferito dal lavoratore al capitale sociale della cooperativa.

Il lavoratore, una volta ricevuta dall’INPS la comunicazione di accoglimento della domanda, deve presentare, entro 15 giorni dalla predetta comunicazione, le dimissioni al datore di lavoro dandone copia alla sede INPS competente (in caso di associazione in cooperativa va presenta-to il contratto di lavoro di cui al co. 3, art. 1, legge 142/2001 (art. 1, co. 7, D.L. n. 78/2009 - L.102/2009; INPS, msg. 8123/2010).

Ammortizzatori sociali

Capitolo 10

LE NORME DI RIFERIMENTO

Di seguito si riportano tutti gli articoli della legge 223/1991 come riscritti dalla L. 92/2012 e successive modifi cazioni. Il carattere grassetto contraddistingue tutte le novità della legge di riforma, il carattere grassetto corsivo specifi ca le disposizioni della legge 92/2012 e succes-sive modifi cazioni da cui le novità

promanano e in barrato sono mantenute tutte le disposizioni previgenti alla stessa legge di riforma:

LEGGE 23 LUGLIO 1991, N. 223Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità eu-ropea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro (Gazzetta Uffi ciale 27 luglio 1991, n. 175)

Articol o 3Intervento straordinario di integrazione salariale e procedure concorsuali (Il presente articolo

è stato abrogato dall’art. 2, L. 28.06.2012, n. 92, così come modifi cato dall’art. 46-bis, D.L. 22.06.2012, n. 83, così come

modifi cato dall’allegato alla legge di conversione, L. 07.08.2012, n. 134,

con decorrenza dal 01.01.2016)

1. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai lavoratori delle imprese soggette alla disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sotto-posizione all’amministrazione straordinaria, qualora la continuazione dell’attività non sia stata disposta o sia cessata. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è altresì concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni. In caso di mancata omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito dai lavo-ratori sarà detratto da quello previsto nel caso di dichiarazione di fallimento. Il trattamento viene concesso, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, per un periodo non superiore a dodici mesi.1. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai lavoratori delle imprese soggette alla disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria, quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività e di salvaguar-dia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi defi niti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è altresì concesso nel caso di ammissio-ne al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni. In caso di mancata omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito dai lavoratori sarà detratto da quello previsto nel caso di dichiarazione di fallimento. Il trattamento viene

concesso, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, per un periodo non superiore a dodici mesi. (Il presente

comma prima modifi cato dall’art. 7, D.L.20.05.1993, n. 148, convertito, con modifi cazioni, dalla L.19.07.1993, n. 236, è stato poi

così modifi cato dall’art. 2, comma 70, L. 28.06.2012, n. 92, così come modifi cato dall’art. 46-bis, D.L. 22.06.2012, n. 83, così come

modifi cato dall’allegato alla legge di conversione, L. 07.08.2012, n. 134, con decorrenza dal 12.08.2012).

2. Entro il termine di scadenza del periodo di cui al comma 1, quando sussistano fondate prospettive di continuazione o ri-presa dell’attività e di salvaguardia, anche parziale dei livelli di occupazione tramite la cessione, a qualunque titolo, dell’a-zienda o di sue parti, il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere prorogato, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, previo accertamento da parte del CIPI, per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi. La domanda deve essere corredata da una relazione, approvata dal giudice delegato o dall’autorità che esercita il controllo, sulle prospettive di cessione dell’azienda o di sue parti e sui rifl essi della cessione sull’occupazione aziendale.3. Quando non sia possibile la continuazione dell’attività, anche tramite cessione dell’azienda o di sue parti, o quando i livel-li occupazionali possano essere salvaguardati solo parzialmente, il curatore, il liquidatore o il commissario hanno facoltà di collocare in mobilità, ai sensi dell’articolo 4 ovvero dell’articolo 24, i lavoratori eccedenti. In tali casi il termine di cui all’arti-colo 4, comma 6, è ridotto a trenta giorni. Il contributo a carico dell’impresa previsto dall’articolo 5, comma 4, non è dovuto.4. L’imprenditore che, a titolo di affi tto, abbia assunto la gestione, anche parziale, di aziende appartenenti ad imprese assog-gettate alle procedure di cui al comma 1, può esercitare il diritto di prelazione nell’acquisto delle medesime. Una volta esaurite le procedure previste dalle norme vigenti per la defi nitiva determinazione del prezzo di vendita dell’azienda, l’auto-rità che ad essa proceda provvede a comunicare entro dieci giorni il prezzo così stabilito all’imprenditore cui sia riconosciu-to il diritto di prelazione. Tale diritto deve essere esercitato entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.

– continua –

146 Capitolo 10 - Le norme di riferimento

Ammortizzatori sociali

-segue- LEGGE 23 LUGLIO 1991, N. 2234-bis. Le disposizioni in materia di mobilità ed il trattamento relativo si applicano anche al personale il cui rapporto sia disciplina-to dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive estensioni, modifi cazioni e integrazioni, che sia stato licenziato da impre-se dichiarate fallite, o poste in liquidazione, successivamente alla data del 1° gennaio 1993. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di mobilità, il diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione deve intendersi quella dei dodici mesi di lavoro precedenti l’inizio del trattamento di mobilità.4-ter. Ferma restando la previsione dell’ articolo 4 della legge 12 luglio 1988, n. 270, e limitatamente ai lavoratori licenziati successivamente all’1 agosto 1993, nei casi di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di proce-dure di liquidazione, le norme in materia di mobilità e del relativo trattamento trovano applicazione anche nei confronti delle aziende di trasporto pubblico che hanno alle proprie dipendenze personale iscritto al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di mobilità, il diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione deve intendersi quella del periodo di lavoro precedente l’inizio del trattamento di mobilità.5. Sono abrogati l’ articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, e successive modifi cazioni, e l’ articolo 2 del decreto legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143 e successive modifi cazioni.5-bis. La disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale e di collocamento in mobilità prevista dal presente arti-colo per le ipotesi di sottoposizione di imprese a procedure concorsuali si applica, fi no a concorrenza massima di lire dieci miliar-di annui, previo parere motivato del prefetto fondato su ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, ai lavoratori delle aziende sotto-poste a sequestro o confi sca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifi cazioni. A tal fi ne l’amministratore dei beni nominato ai sensi dell’articolo 2 sexies della citata legge, n. 575 del 1965 esercita le facoltà attribuite dal presente articolo al curatore, al liquidatore e al commissario nominati in relazione alle procedure concorsuali.

ARTICOLO 4 - PROCEDURA PER LA DICHIARAZIONE DI MOBILITÀ1. L’impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso di attuazione del pro-gramma di cui all’articolo 1 ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorre-re a misure alternative, ha facoltà di avviare le procedure di mobilità la procedura di licenziamento collettivo ai sensi del presente articolo. (Le parole “la procedura di licenziamento collettivo” di cui al presente comma hanno così sostituito le previgenti “le procedu-

re di mobilità “ in virtù dell’art. 2, L. 28.06.2012, n. 92, con decorrenza dal 18.07.2012)

2. Le imprese che intendano esercitare la facoltà di cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell’ articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché alle rispettive asso-ciazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di catego-ria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell’associazione dei datori di lavoro alla quale l’impresa aderisce o conferisce mandato.3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere indicazione: dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situa-zione ed evitare, in tutto o in parte, la dichiarazione di mobilità il licenziamento collettivo; del numero, della collocazione aziendale e dei profi li professionali del personale eccedente nonché del personale abitualmente impiegato; dei tempi di attuazione del pro-gramma di mobilità programma di riduzione del personale; delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo; del metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimonialidiverse da quelle già previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva. Alla comunicazione va allegata copia della ricevuta del versamento all’INPS, a titolo di anticipazione sulla somma di cui all’articolo 5, comma 4, di una somma pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti. (Le parole “il licenziamento collettivo “

di cui al presente comma hanno così sostituito le previgenti “la dichiarazione di mobilità” in virtù dell’art. 2, L. 28.06.2012, n. 92, con

decorrenza dal 18.07.2012. Le parole “programma di riduzione del personale” di cui al presente comma hanno così sostituito le previ-

genti “programma di mobilità” in virtù dell’art. 2, L. 28.06.2012, n. 92, con decorrenza dal 18.07.2012)

4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della ricevuta del versamento di cui al comma 3 devono essere contestualmente inviate all’Uffi cio provinciale del lavoro e della massima occupazione.5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, a richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti, allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l’eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell’ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarietà e forme fl essibili di gestione del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la riduzione di personale, è esaminata la possibilità di ricorrere a misure sociali di accompagnamento inte-se, in particolare, a facilitare la riqualifi cazione e la riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo ritengano opportuno, da esperti.6. La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita entro quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione dell’impresa. Quest’ultima dà all’Uffi cio provinciale del lavoro e della massima occupazione comunicazione scritta sul risultatodel-la consultazione e sui motivi del suo eventuale esito negativo. Analoga comunicazione scritta può essere inviata dalle associazioni sindacali dei lavoratori.7. Qualora non sia stato raggiunto l’accordo, il direttore dell’Uffi cio provinciale del lavoro e della massima occupazione convoca le parti al fi ne di un ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, anche formulando proposte per la realizzazione di un accordo. Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal ricevimento da parte dell’Uffi cio provinciale del lavoro e della massima occupazione della comunicazione dell’impresa prevista al comma 6.

– continua –

Capitolo 10 - Le norme di riferimento

Ammortizzatori sociali

147

-segue- ARTICOLO 4 - PROCEDURA PER LA DICHIARAZIONE DI MOBILITÀ8. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalla procedura di mobilità dalle procedure di licenziamento collettivo sia inferiore a dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla metà. (Le parole “dalle procedure di licenziamento collettivo” di cui al presente

comma hanno così sostituito le previgenti “dalla procedura di mobilità” in virtù dell’art. 2, L. 28.06.2012, n. 92, con decorrenza dal

18.07.2012)

9. Raggiunto l’accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l’impresa ha facoltà di collocare in mobilità licenziare gli impiegati, gli operai e quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Contestualmente Entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi, l’elenco dei lavoratori collocati in mobilità licen-ziati, con l’indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifi ca, del livello di inquadramento, dell’età, del carico di famiglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all’articolo 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto all’Uffi cio regionale del lavoro e della massima occupazione competen-te, alla Commissione regionale per l’impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2. (La parola “licenziare” di cui al pre-

sente comma ha così sostituito le previgenti “collocare in mobilità” in virtù dell’art. 2, L. 28.06.2012, n. 92, con decorrenza dal 18.07.2012.

La parola “licenziati” di cui al presente comma ha così sostituito le previgenti “collocati in mobilità” in virtù dell’art. 2, L. 28.06.2012, n.

92, con decorrenza dal 18.07.2012. Le parole “entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi” di cui al presente comma hanno così

sostituito la previgente “contestualmente”, in virtù dell’art. 1, L. 28.06.2012, n. 92 con decorrenza dal 18.07.2012).

10. Nel caso in cui l’impresa rinunci a collocare in mobilità licenziare i lavoratori o ne collochi un numero inferiore a quello risultan-te dalla comunicazione di cui al comma 2, la stessa procede al recupero delle somme pagate in eccedenza rispetto a quella dovuta ai sensi dell’articolo 5, comma 4, mediante conguaglio con i contributi dovuti all’INPS, da effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla data di determinazione del numero dei lavoratori posti in mobilità licenziati. (La parola “licenziare” di cui al presente

comma ha così sostituito le previgenti “collocare in mobilità” in virtù dell’art. 2, L. 28.06.2012, n. 92, con decorrenza dal 18.07.2012. La

parola “licenziati” di cui al presente comma ha così sostituito le previgenti “posti in mobilità” in virtù dell’art. 2, L. 28.06.2012, n. 92, con

decorrenza dal 18.07.2012)

11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di cui al presente articolo, che prevedano il riassorbimento totale o par-ziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo comma dell’ articolo 2103 del codice civile, la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte.12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di effi cacia ove siano state effettuate senza l’osservanza della forma scritta e delle procedure previste dal presente articolo. Gli eventuali vizi della comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo pos-sono essere sanati, ad ogni effetto di legge, nell’ambito di un accordo sindacale concluso nel corso della procedura di licenzia-mento collettivo. (L’ultimo periodo del presente comma é stato aggiunto dall’art.1, L. 28.06.2012, n. 92, con decorrenza dal 18.07.2012)

13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa integrazione, al termine del periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale, rientrano in azienda.14. Il presente articolo non trova applicazione nel caso di eccedenze determinate da fi ne lavoro nelle imprese edili e nelle attività stagionali o saltuarie, nonché per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato.15. Nei casi in cui l’eccedenza riguardi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, la competenza a promuovere l’accordo di cui al comma 7 spetta rispettivamente al direttore dell’Uffi cio regionale del lavoro e della massima occupazione ovvero al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Agli stessi vanno inviate le comunicazioni previste dal comma 4.15-bis. Gli obblighi di informazione, consultazione e comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal fatto che le decisioni relative all’apertura delle procedure di cui al presente articolo siano assunte dal datore di lavoro o da un’impresa che lo controlli. Il datore di lavoro che viola tali obblighi non può eccepire a propria difesa la mancata trasmissione, da parte dell’impresa che lo controlla, delle informazioni relative alla decisione che ha determinato l’apertura delle predette procedure.16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675 le disposizioni del decreto legge 30 marzo 1978, n. 80 conver-tito, con modifi cazioni, dalla legge 26 maggio 1978, n. 215 ad eccezione dell’articolo 4 bis, nonché il decreto legge 13 dicembre 1978, n. 795 convertito, con modifi cazioni, dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36.

ARTICOLO 5 - CRITERI DI SCELTA DEI LAVORATORI ED ONERI A CARICO DELLE IMPRESE1. L’individuazione dei lavoratori da licenziare deve avvenire, in relazione alle esigenze tecnico produttive ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi stipulati con i sindacati di cui all’articolo 4, comma 2, ovvero in mancanza di questi contratti, nel rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro: a) carichi di famiglia; b) anzianità; c) esigenze tecnico produttive ed organizzative. 2. Nell’operare la scelta dei lavoratori da licenziare, l’impresa è tenuta al rispetto dell’ articolo 9, ultimo comma, del decreto legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79. L’impresa non può altresì collocare in mo-bilità licenziare una percentuale di manodopera femminile occupata con riguardo alle mansioni prese in considerazione. (La pa-

rola “licenziare” di cui al presente comma ha così sostituito le previgenti “collocare in mobilità” in virtù dell’art. 2, L. 28.06.2012, n.

92, con decorrenza dal 18.07.2012)

3. Il recesso di cui all’articolo 4, comma 9, è ineffi cace qualora sia intimato senza l’osservanza della forma scritta o in violazione delle procedure richiamate dall’articolo 4, comma 12, ed è annullabile in caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1 del presente articolo. Salvo il caso di mancata comunicazione per iscritto, il recesso può essere impugnato entro sessanta gior-ni dal ricevimento della comunicazione con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del

– continua –

148 Capitolo 10 - Le norme di riferimento

Ammortizzatori sociali

-segue- ARTICOLO 5 - CRITERI DI SCELTA DEI LAVORATORI ED ONERI A CARICO DELLE IMPRESElavoratore anche attraverso l’intervento delle organizzazioni sindacali. Al recesso di cui all’articolo 4, comma 9, del quale sia stata dichiarata l’ineffi cacia o l’invalidità, si applica l’ articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modifi cazioni.3. Qualora il licenziamento sia intimato senza l’osservanza della forma scritta, si applica il regime sanzionatorio di cui all’arti-colo 18, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modifi cazioni. In caso di violazione delle procedure richiamate all’articolo 4, comma 12, si applica il regime di cui al terzo periodo del settimo comma del predetto articolo 18. In caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1, si applica il regime di cui al quarto comma del medesimo articolo 18. Ai fi ni dell’impugnazione del licenziamento si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modifi cazioni. (Il terzo comma è stato così sostituito dall’art. 1, L. 28.06.2012, n. 92, con decorrenza dal 18.07.2012)

4. Per ciascun lavoratore posto in mobilità l’impresa è tenuta a versare alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di cui all’ articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in trenta rate mensili, una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore. Tale somma è ridotta alla metà quando la dichiarazione di ecce-denza del personale di cui all’articolo 4, comma 9, abbia formato oggetto di accordo sindacale. (Il presente comma è stato abroga-

to dall’art. 2, L. 28.06.2012, n. 92, con decorrenza dal 01.01.2017)

5. L’impresa che, secondo le procedure determinate dalla Commissione regionale per l’impiego, procuri offerte di lavoro a tempo indeterminato aventi le caratteristiche di cui all’articolo 9, comma 1, lettera b), non è tenuta al pagamento delle rimanenti rate relativamente ai lavoratori che perdano il diritto al trattamento di mobilità in conseguenza del rifi uto di tali offerte ovvero per tutto il periodo in cui essi, accettando le offerte procurate dalla impresa, abbiano prestato lavoro. Il predetto benefi cio è escluso per le imprese che si trovano, nei confronti dell’impresa disposta ad assumere, nei rapporti di cui all’art. 8, comma 4 bis. Si applica la disposizione di cui al secondo periodo del citato comma. (Il presente comma è stato abrogato dall’art. 2, L.

28.06.2012, n. 92, con decorrenza dal 01.01.2017)

6. Qualora il lavoratore venga messo in mobilità dopo la fi ne del dodicesimo mese successivo a quello di emanazione del decreto di cui all’articolo 2, comma 1, e la fi ne del dodicesimo mese successivo a quello del completamento del programma di cui all’articolo 1, comma 2, nell’unità produttiva in cui il lavoratore era occupato, la somma che l’impresa è tenuta a ver-sare ai sensi del comma 4 del presente articolo è aumentata di cinque punti percentuali per ogni periodo di trenta giorni intercorrente tra l’inizio del tredicesimo mese e la data di completamento del programma. Nel medesimo caso non trova applicazione quanto previsto dal secondo comma dell’ articolo 2 della legge 8 agosto 1972, n. 464. (Il presente comma è

stato abrogato dall’art. 2, L. 28.06.2012, n. 92, con decorrenza dal 01.01.2017)

Articol o 6 - Lista di mobilità e compiti della Commissione regionale per l’impiego. Lista di mobilità e compiti della Commissione regionale per l’impiego (Il presente articolo è stato abrogato

dall’art. 2, L. 28.06.2012, n. 92, con decorrenza dal 01.01.2017)

1. L’Uffi cio regionale del lavoro e della massima occupazione, sulla base delle direttive impartite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per l’impiego dopo un’analisi tecnica da parte dell’Agenzia per l’impiego, compila una lista dei lavoratori in base alle schede che contengano tutte le informazioni utili per individuare la professionalità, la preferenza per una mansione diversa da quella originaria, la disponibilità al trasferimento sul territorio; in questa lista vengono iscritti anche i lavoratori di cui agli articoli 11, comma 2, e 16, e vengono esclusi quelli che abbiano fatto richiesta dell’anticipazione di cui all’articolo 7, comma 5.2. La Commissione regionale per l’impiego approva le liste di cui al comma 1 ed inoltre: a) assume ogni iniziativa utile a favorire il reimpiego dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità, in collaborazione con

l’Agenzia per l’impiego, avendo riguardo anche alle azioni positive per le lavoratrici di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125; b) propone l’organizzazione, da parte delle Regioni, di corsi di qualifi cazione e di riqualifi cazione professionale che, tenuto

conto del livello di professionalità dei lavoratori in mobilità, siano fi nalizzati ad agevolarne il reimpiego; i lavoratori inte-ressati sono tenuti a parteciparvi quando le Commissioni regionali ne dispongano l’avviamento;

c) promuove le iniziative di cui al comma 4; d) determina gli ambiti circoscrizionali ai fi ni dell’avviamento dei lavoratori in mobilità. d-bis) realizza, d’intesa con la regione, a favore delle lavoratrici iscritte nelle liste di mobilità, le azioni positive di cui alla

legge 10 aprile 1991, n. 125.3. Le Regioni, nell’autorizzare i progetti per l’accesso al fondo sociale europeo e al Fondo di rotazione, ai sensi del secondo comma dell’ articolo 24 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, devono dare priorità ai progetti formativi che prevedono l’as-sunzione di lavoratori iscritti nella lista di mobilità.4. Su richiesta delle amministrazioni pubbliche la Commissione regionale per l’impiego può disporre l’utilizzo temporaneo dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità o in opere o servizi di pubblica utilità, ai sensi dell’ articolo 1 bis del decreto legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito con modifi cazioni dalla legge 24 luglio 1981, n. 390 modifi cato dall’ articolo 8 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dal decreto legge 21 marzo 1988, n. 86 convertito, con modifi cazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. Il secondo comma del citato articolo 1 bis non si applica nei casi in cui l’amministrazione pubblica interessata utilizzi i lavoratori per un numero di ore ridotto e proporzionato ad una somma corrispondente al trattamento di mobilità spettante al lavoratore ridotta del venti per cento.5. I lavoratori in mobilità sono compresi tra i soggetti di cui all’ articolo 14, comma 1, lettera a), della legge 27 febbraio 1985, n. 49.

Capitolo 10 - Le norme di riferimento

Ammortizzatori sociali

149

Articol o 7 - Indennità di mobilità (Il presente articolo è stato abrogato dall’art. 2, L. 28.06.2012, n. 92,

con decorrenza dal 01.01.2017)

1. I lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell’articolo 4, che siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 16, comma 1, han-no diritto ad una indennità per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. L’indennità spetta nella misura percentuale, di seguito indicata, del trattamento straordinario di integrazione salariale che hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro: a) per i primi dodici mesi: cento per cento; b) dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottanta per cento. (È costituzionalmente illegittimo il combinato disposto degli

articoli 7, comma 1, e 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 nella parte in cui non prevedono che i periodi di asten-

sione dal lavoro della lavoratrice per gravidanza o puerperio siano computabili al fi ne del raggiungimento del limite minimo

di sei mesi di lavoro effettivamente prestato per poter benefi ciare dell’indennità di mobilità: Corte cost. 12.09.1995, n. 423. A

decorrere dal 1° gennaio 2013 e fi no al 31 dicembre 2016, il periodo massimo di diritto della relativa indennità di cui al presente

comma è ridefi nito secondo quanto disposto dall’art. 2, L. 28.06.2012, n. 92)

2. Nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 la indennità di mobilità è corrisposta per un periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. Essa spetta nella seguente misura: a) per i primi dodici mesi: cento per cento; b) dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottanta per cento. (A decorrere dal 1° gennaio 2013 e fi no al 31 dicembre 2016, il

periodo massimo di diritto della relativa indennità di cui al presente comma, è ridefi nito secondo quanto disposto dall’art. 2, L.

28.06.2012, n. 92)

3. L’indennità di mobilità è adeguata con effetto dall’1 gennaio di ciascun anno, in misura pari all’aumento della indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti. Essa non è comunque corrisposta successivamente alla data del compimento dell’età pensionabile ovvero, se a questa data non è ancora maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, successivamente alla data in cui tale diritto viene a maturazione.4. L’indennità di mobilità non può comunque essere corrisposta per un periodo superiore all’anzianità maturata dal lavoratore alle dipendenze dell’impresa che abbia attivato la procedura di cui all’articolo 4.5. I lavoratori in mobilità che ne facciano richiesta per intraprendere un’attività autonoma o per associarsi in cooperative in con-formità alle norme vigenti possono ottenere la corresponsione anticipata dell’indennità nelle misure indicate nei commi 1 e 2, detraendone il numero di mensilità già godute. Fino al 31 dicembre 1992, per i lavoratori in mobilità delle aree di cui al comma 2 che abbiano compiuto i cinquanta anni di età, questa somma è aumentata di un importo pari a quindici mensilità dell’indennità iniziale di mobilità e comunque non superiore al numero dei mesi mancanti al compimento dei sessanta anni di età. Per questi ultimi lavoratori il requisito di anzianità aziendale di cui all’articolo 16, comma 1, è elevato in misura pari al periodo trascorso tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella del loro collocamento in mobilità. Le somme corrisposte a titolo di anticipazione dell’indennità di mobilità sono cumulabili con il benefi cio di cui all’ articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità e le condizioni per la corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità, le modalità per la restituzione nel caso in cui il lavoratore, nei ventiquattro mesi successivi a quello della corresponsione, assuma una occupazione alle altrui dipendenze nel settore privato o in quello pubblico, nonché le modalità per la riscossione delle somme di cui all’articolo 5, commi 4 e 6.6. Nelle aree di cui al comma 2 nonché nell’ambito delle circoscrizioni o nel maggior ambito determinato dalla Commissione regionale per l’impiego, in cui sussista un rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in età da lavoro, ai lavoratori collocati in mobilità entro la data del 31 dicembre 1992 che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto un’età inferiore di non più di cinque anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia, e possano far valere, nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, un’anzianità contributiva non inferiore a quella minima prevista per il predetto pensionamento, dimi-nuita del numero di settimane mancanti alla data di compimento dell’età pensionabile, l’indennità di mobilità è prolungata fi no a quest’ultima data. La misura dell’indennità per i periodi successivi a quelli previsti nei commi 1 e 2 è dell’ottanta per cento.7. Negli ambiti di cui al comma 6, ai lavoratori collocati in mobilità entro la data del 31 dicembre 1992 che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto un’età inferiore di non più di dieci anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia e possano far valere, nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, un’anzianità contributiva non inferiore a ventotto anni, l’indennità di mobilità spetta fi no alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianità. Per i lavoratori dipendenti anteriormente alla data dell’1 gennaio 1991 dalle società non operative della Società di Gestione e Partecipazioni Industriali SpA (GEPI) e della Iniziative Sardegna SpA (INSAR) si prescinde dal requisito dell’anzianità contributiva; l’indennità di mobilità non può comunque essere corrisposta per un periodo superiore a dieci anni.8. L’indennità di mobilità sostituisce ogni altra prestazione di disoccupazione nonché le indennità di malattia e di maternità eventualmente spettanti.9. I periodi di godimento dell’indennità di mobilità, ad esclusione di quelli per i quali si fa luogo alla corresponsione anticipata ai sensi del comma 5, sono riconosciuti d’uffi cio utili alla pensione e ai fi ni della determinazione della misura della pensione stessa. Per detti periodi il contributo fi gurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1. Le somme occorrenti per la copertura della contribuzione fi gurativa sono versate dalla gestione di cui al comma 11 alle gestioni pensionistiche competenti.

– continua –

150 Capitolo 10 - Le norme di riferimento

Ammortizzatori sociali

-segue-

10. Per i periodi di godimento dell’indennità di mobilità spetta l’assegno per il nucleo familiare di cui all’ articolo 2 del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.11. I datori di lavoro, ad eccezione di quelli edili, rientranti nel campo di applicazione della normativa che disciplina l’intervento straordinario di integrazione salariale, versano alla gestione di cui all’ articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, un contributo transitorio calcolato con riferimento alle retribuzioni assoggettate al contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in misura pari a 0,35 punti di aliquota percentuale a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fi no al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1991 ed in misura pari a 0,43 punti di aliquota percentuale a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso al 31 dicembre 1991 fi no a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1992; i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo transitorio sono esonerati, per i periodi corrispondenti e per i corrispondenti punti di aliquota percentuale, dal versamento del contributo di cui all’ articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per la parte a loro carico.12. L’indennità prevista dal presente articolo è regolata dalla normativa che disciplina l’assicurazione obbligatoria contro la di-soccupazione involontaria, in quanto applicabile, nonché dalle disposizioni di cui all’ articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.13. Per i giornalisti l’indennità prevista dal presente articolo è a carico dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani. Le somme e i contributi di cui al comma 11 e all’articolo 4, comma 3, sono dovuti al predetto Istituto. Ad esso vanno inviate le comunicazioni relative alle procedure previste dall’articolo 4, comma 10, nonché le comunicazioni di cui all’articolo 9, comma 3.14. È abrogato l’ articolo 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modifi cazioni.15. In caso di squilibrio fi nanziario delle gestioni nei primi tre anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adegua i contributi di cui al presente articolo nella misura necessaria a ripristinare l’equilibrio di tali gestioni.

Articol o 8 - Collocamento dei lavoratori in mobilità (Il presente articolo è stato abrogato dall’art. 2, L. 28.06.2012, n. 92,

con decorrenza dal 01.01.2017)

1. Per i lavoratori in mobilità, ai fi ni del collocamento, si applica il diritto di precedenza nell’assunzione di cui al sesto comma dell’articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modifi cazioni ed integrazioni.2. I lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e succes-sive modifi cazioni. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato a tempo indeterminato, il benefi cio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi in aggiunta a quello previsto dal comma 4. (Ai sensi dell’art. 4, comma 12,

L. 28.06.2012, n. 92, al fi ne di garantire un’omogenea applicazione degli incentivi all’assunzione i principi defi niti dal medesimo art.

4, comma 12, lett. a), b), c) e d), per i periodi di vigenza come ridefi niti dalla stessa legge n. 92 del 2012, si applicano anche a quelli

previsti nel presente comma).3. Per i lavoratori in mobilità si osservano, in materia di limiti di età, ai fi ni degli avviamenti di cui all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modifi cazioni ed integrazioni, le disposizioni dell’articolo 2 della legge 22 agosto 1985, n. 444.Ai fi ni dei predetti avviamenti le Commissioni regionali per l’impiego stabiliscono, tenendo conto anche del numero degli iscritti nelle liste di collocamento, la percentuale degli avviamenti da riservare ai lavoratori iscritti nella lista di mobilità.4. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del comma 1, assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cin-quanta per cento della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici e, per i lavoratori di età superiore a cinquanta anni, per un numero superiore a ventiquattro mesi, ovvero a trentasei mesi per le aree di cui all’articolo 7, comma 6. Il presente comma non trova applicazione per i giornalisti. (Ai sensi dell’art. 4, comma 12, L. 28.06.2012, n. 92, al fi ne di garantire un’omogenea applicazione degli incentivi all’as-

sunzione i principi defi niti dal medesimo art. 4, comma 12, lett. a), b), c) e d), per i periodi di vigenza come ridefi niti dalla stessa legge

n. 92 del 2012, si applicano anche a quelli previsti nel presente comma)

4-bis. Il diritto ai benefi ci economici di cui ai commi precedenti è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenzia-mento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume ovvero risulta con quest’ulti-ma in rapporto di collegamento o controllo. L’impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all’atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative.5. Nei confronti dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità trova applicazione quanto previsto dall’articolo 27 della legge 12 agosto 1977, n. 675.6. Il lavoratore in mobilità ha facoltà di svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, ovvero a tempo determinato, mantenendo l’iscrizione nella lista.7. Per le giornate di lavoro svolte ai sensi del comma 6, nonché per quelle dei periodi di prova di cui all’articolo 9, comma 7, i trattamenti e le indennità di cui agli articoli 7, 11, comma 2, e 16 sono sospesi. Tali giornate non sono computate ai fi ni della de-terminazione del periodo di durata dei predetti trattamenti fi no al raggiungimento di un numero di giornate pari a quello dei giorni complessivi di spettanza del trattamento.8. I trattamenti e i benefi ci di cui al presente articolo rientrano nella sfera di applicazione dell’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Capitolo 10 - Le norme di riferimento

Ammortizzatori sociali

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Articol o 9 - Cancellazione del lavoratore dalla lista di mobilità (Il presente articolo è stato abrogato dall’art. 2,

L. 28.06.2012, n. 92, con decorrenza dal 01.01.2017)

1. Il lavoratore è cancellato dalla lista di mobilità e decade dai trattamenti e dalle indennità di cui agli articoli 7, 11, comma 2, e 16, quando: a) rifi uti di essere avviato ad un corso di formazione professionale autorizzato dalla regione o non lo frequenti regolar-

mente; b) non accetti l’offerta di un lavoro che sia professionalmente equivalente ovvero, in mancanza di questo, che presenti

omogeneità anche intercategoriale e che, avendo riguardo ai contratti collettivi nazionali di lavoro, sia inquadrato in un livello retributivo non inferiore del dieci per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza;

c) non accetti, in mancanza di un lavoro avente le caratteristiche di cui alla lettera b), di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 6, comma 4;

d) non abbia provveduto a dare comunicazione entro cinque giorni dall’assunzione alla competente sede dell’INPS del lavoro prestato ai sensi dell’articolo 8, comma 6.

d-bis) non risponda, senza motivo giustifi cato, alla convocazione da parte degli uffi ci circoscrizionali o della agenzia per l’impiego ai fi ni degli adempimenti di cui alle lettere che precedono, nonché di quelli previsti dal comma 5-ter dell’ articolo 6 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 236.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano quando le attività lavorative o di formazione offerte al lavoratore iscritto nella lista di mobilità si svolgono in un luogo distante non più di cinquanta chilometri, o comunque raggiungibile in ses-santa minuti con mezzi pubblici, dalla residenza del lavoratore.3. La cancellazione dalla lista di mobilità ai sensi del comma 1 è dichiarata, entro quindici giorni, dal direttore dell’uffi cio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso, entro trenta giorni, all’uffi cio regionale del lavoro e della massima occupazione, che decide con provvedimento defi nitivo entro venti giorni.4. La Commissione regionale per l’impiego, tenuto conto delle caratteristiche del territorio e dei servizi pubblici esistenti in esso, può modifi care con delibera motivata i limiti previsti al comma 2 relativi alla dislocazione geografi ca del posto di lavoro offerto.5. Qualora il lavoro offerto ai sensi del comma 1, lettera b), sia inquadrato in un livello retributivo inferiore a quello corrispondente alle mansioni di provenienza, il lavoratore che accetti tale offerta ha diritto, per un periodo massimo complessivo di dodici mesi, alla corresponsione di un assegno integrativo mensile di importo pari alla differenza tra i corrispondenti livelli retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.6. Il lavoratore è cancellato dalla lista di mobilità, oltre che nei casi di cui al comma 1, quando: a) sia stato assunto con contratto a tempo pieno ed indeterminato; b) si sia avvalso della facoltà di percepire in un’unica soluzione l’indennità di mobilità; c) sia scaduto il periodo di godimento dei trattamenti e delle indennità di cui agli articoli 7, 11, comma 2, e 16.7. Il lavoratore assunto a tempo pieno e indeterminato, che non abbia superato il periodo di prova, viene reiscritto al mas-simo per due volte nella lista di mobilità. La Commissione regionale per l’impiego, con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi componenti, può disporre in casi eccezionali la reiscrizione del lavoratore nella lista di mobilità per una terza volta.8. Il lavoratore avviato e giudicato non idoneo alla specifi ca attività cui l’avviamento si riferisce, a seguito di eventuale visita medica effettuata presso strutture sanitarie pubbliche, viene reiscritto nella lista di mobilità.9. I lavoratori di cui all’articolo 7, comma 6, nel caso in cui svolgano attività di lavoro subordinato od autonomo hanno facoltà di cumulare l’indennità di mobilità nei limiti in cui sia utile a garantire la percezione di un reddito pari alla retribu-zione spettante al momento della messa in mobilità, rivalutatoin misura corrispondente alla variazione dell’indice del costo della vita calcolato dall’istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai fi ni della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell’industria. Ai fi ni della determinazione della retribuzione pensionabile, a tali lavoratori è data facoltà di far valere, in luogo della contribuzione relativa a periodi, anche parziali, di lavoro prestato successivamente alla data della messa in mobilità, la contribuzione fi gurativa che per gli stessi periodi sarebbe stata accreditata.10. Il trattamento previsto dal presente articolo rientra nella sfera di applicazione dell’ articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Articol o 10 - Norme in materia di integrazione salariale per i lavoratori del settore dell’edilizia1. Le disposizioni di cui all’ articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, si applicano anche nel caso di eventi, non imputabili al datore di lavoro o al lavoratore, connessi al mancato rispetto dei termini previsti nei contratti di appalto per la realizzazione di opere pubbliche di grandi dimensioni, alle varianti di carattere necessario apportate ai progetti originari delle predette opere, nonché ai provvedimenti dell’autorità giudiziaria emanati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifi cazioni ed integrazioni.2. Nei casi di sospensione dal lavoro derivante dagli eventi di cui al comma 1, il trattamento ordinario di integrazione salariale è concesso, per ciascuna opera, per un periodo complessivamente non superiore a tre mesi a favore dei lavoratori per i quali siano stati versati o siano dovuti per il lavoro prestato nel settore dell’edilizia, almeno sei contributi mensili o ventisei contributi settimanali nel biennio precedente alla decorrenza del trattamento medesimo. Tale trattamento è prorogabile per periodi trimestrali, per un periodo massimo complessivamente non superiore ad un quarto della durata dei lavori necessari per il

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152 Capitolo 10 - Le norme di riferimento

Ammortizzatori sociali

-segue-

completamento dell’opera, quale risulta dalle clausole contrattuali. La concessione delle proroghe è disposta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, previo accertamento da parte del CIPI della natura e della durata delle cause di interruzione, dell’even-tuale esistenza di responsabilità in ordine agli eventi produttivi delle sospensioni intervenute, nonché dell’esistenza di concrete prospettive di ripresa. Il relativo trattamento è erogato dalla gestione di cui all’ articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88. (Il presente comma è stato abrogato dall’art.

2, L. 28.06.2012, n. 92, con decorrenza dal 01.01.2017).

2-bis. Con il provvedimento di cui al comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale su istanza dell’azienda, da for-mularsi contestualmente alle richieste di proroga, dispone, ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 2, comma 6, il pagamento diretto da parte dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) delle relative prestazioni, con i connessi assegni per il nucleo familiare ove spettanti.3. Il periodo nel quale è concesso il trattamento di cui al comma 2 non concorre alla confi gurazione del limite massimo di cui all’ articolo 1 della legge 6 agosto 1975, n. 427.4. L’ente appaltante o l’azienda che avrebbe potuto prevedere l’evento di cui al comma 1 con la diligenza prevista dal primo comma dell’ articolo 1176 del codice civile è tenuto a rimborsare alla gestione di cui al comma 2 le somme da essa erogate ai sensi del presente articolo, con rivalutazione monetaria ed interessi legali decorrenti dalla data dell’erogazione. L’INPS pro-muove l’azione di recupero.5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il CIPI, integrato dal Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina i criteri e le modalità di attuazione di quanto disposto dal presente articolo.

Articol o 12 - Estensione del campo di applicazione della disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale

1. A decorrere dall’1 aprile 1991, le disposizioni in materia di integrazione salariale straordinaria si applicano anche ai dipendenti delle imprese artigiane aventi i requisiti occupazionali di cui all’articolo 1, comma 1, e che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o contrazioni dell’attività dell’impresa che esercita l’infl usso gestionale prevalente come defi nito dal comma 2 e che sia stata ammessa al trattamento straordinario in ragione di tali sospensioni o contrazioni.2. Si ha infl usso gestionale prevalente, ai fi ni di cui al comma 1, quando, in relazione ai contratti aventi ad oggetto l’esecu-zione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati costituenti oggetto dell’attività produttiva o commerciale dell’impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall’impresa destinata-ria delle commesse nei confronti dell’impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio pre-cedente, secondo quanto emerge dall’elenco dei clienti e dei fornitori di cui all’ articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come da ultimo sostituito dall’ articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1980, n. 897, il cinquanta per cento del complessivo fatturato dell’impresa destinataria delle commesse.3. Le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale sono estese alle imprese esercenti attività commerciali che occupino più di duecento dipendenti.3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi sono estesi alle seguenti imprese: a) imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti; b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti; c) imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti; d) imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti; e) imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti. (Il presente comma è stato aggiunto

dall’art. 3, L. 28.06.2012, n. 92 con decorrenza dal 18.07.2012).

Articol o 13 - Norme in materia di contratti di solidarietà1. L’ammontare del trattamento di integrazione salariale concesso ai sensi dell’ articolo 1 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 non è soggetto alla disciplina sull’importo massimo come determinato dalla legge 13 agosto 1980, n. 427 e non subisce riduzioni a seguito di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale.2. Nelle unità produttive interessate da contratti di solidarietà e da programmi di cassa integrazione guadagni straor-dinaria, le condizioni alle quali è consentito il cumulo dei due distinti benefi ci sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato tecnico di cui all’ articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.3. (Comma soppresso dall’art. 4, D.L.16.05.1994, n. 299)

Capitolo 10 - Le norme di riferimento

Ammortizzatori sociali

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Articol o 16 - Indennità di mobilità per i lavoratori disoccupati in conseguenza di licenziamento per riduzione di personale

1. Nel caso di disoccupazione derivante da licenziamento per riduzione di personale ai sensi dell’articolo 24 da parte delle im-prese, diverse da quelle edili, rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale il lavoratore, operaio, impiegato o quadro, qualora possa far valere una anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni, con un rapporto di lavoro a carattere continuativo e comunque non a termine, ha diritto alla indennità di mobilitàai sensi dell’articolo 7. (È costituzionalmente illegittimo il combinato disposto degli articoli 7, comma 1, e 16, comma 1, della

legge 23 luglio 1991, n. 223 nella parte in cui non prevedono che i periodi di astensione dal lavoro della lavoratrice per gravidanza

o puerperio siano computabili al fi ne del raggiungimento del limite minimo di sei mesi di lavoro effettivamente prestato per poter

benefi ciare dell’indennità di mobilità: Corte cost. 12.09.1995, n. 423. Il presente comma è stato abrogato dall’art. 2, L. 28.06.2012,

n. 92, con decorrenza dal 01.01.2017)

2. Per le fi nalità del presente articolo i datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti: a) al versamento di un contributo nella misura dello 0,30% delle retribuzioni che costituiscono imponibile contributivo; b) al versamento della somma di cui all’articolo 5, comma 4. (Il presente comma è stato abrogato dall’art. 2, L. 28.06.2012, n.

92, con decorrenza dal 01.01.2017)

3. Alla corresponsione ai giornalisti dell’indennità di cui al comma 1 provvede l’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, al quale sono dovuti il contributo e la somma di cui al comma 2, lettere a) e b). (Il presente comma è stato abrogato

dall’art. 2, L. 28.06.2012, n. 92, con decorrenza dal 01.01.2017)

4. Sono abrogati l’articolo 8 e il secondo e terzo comma dell’ articolo 9 della legge 5 novembre 1968, n. 1115. Tali disposizioni continuano ad applicarsi in via transitoria ai lavoratori il cui licenziamento sia stato intimato prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Articol o 25 - Riforma delle procedure di avviamento al lavoro1-7 (Commi abrogati dall’ art. 8 D.Lgs. 19.12.2002, n. 297 con decorrenza dal 30.01.2003)8. Le Commissioni regionali per l’impiego emanano disposizioni alle Commissioni circoscrizionali dirette ad agevolare gli avviamenti delle lavoratrici in rapporto all’iscrizione alle liste di mobilità e agli indici di disoccupazione nel territorio.9. Per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilità assunto a tempo indeterminato, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è, per i primi diciotto mesi, quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e suc-cessive modifi cazioni. (Il presente comma è stato abrogato dall’art. 2, L. 28.06.2012, n. 92, con decorrenza dal 01.01.2017. Ai

sensi dell’art. 4, comma 12, L. 28.06.2012, n. 92 al fi ne di garantire un’omogenea applicazione degli incentivi all’assunzione i

principi defi niti dal medesimo art. 4, comma 12, lett. a), b), c) e d), per i periodi di vigenza come ridefi niti dalla stessa legge

n. 92 del 2012, si applicano anche a quelli previsti nel presente comma).10. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinata annualmente la quota del Fondo di rotazione, di cui all’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 da fi nalizzare al fi -nanziamento di azioni formative riservate ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma 5. Tale quota è ripartita tra le Regioni in proporzione al numero dei lavoratori appartenenti alle predette categorie presenti in ciascuna Regione.11. Il lavoratore che abbia rifi utato una proposta formativa offertagli dalle sezioni circoscrizionali secondo le modalità determinate dalla Commissione regionale per l’impiego, perde, per un periodo di dodici mesi, l’iscrizione nelle liste di mobilità di cui all’articolo 6, comma 1.12. (Comma abrogato dall’ art. 8 D.Lgs. 19.12.2002, n. 297 con decorrenza dal 30.01.2003)

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