Le assenze del personale della scuola
“Le assenze del personale della scuola: gestione, criticità e prassi applicative alla luce
delle recenti novità normative e giurisprudenziali”
a cura dell’ Avv.to Fabio Paladini
Le assenze del personale della scuola
Obiettivi del corso
Partendo dall’analisi delle recenti novità in tema di assenze del
personale della scuola ( ferie, permessi, aspettative e congedi
speciali, malattia, infortuni, congedo straordinario retribuito),
saranno oggetto di analisi casi pratici ricorrenti nella gestione delle
assenze del personale
Le assenze del personale della scuola
Ferie
Ferie e Spending Review
Il DL 95 del 2012, convertito dalla legge 135 del 2012 ( c.d. Spending Review),
all’art. 5, comma 8 ha previsto che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al
personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche
sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi
ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di
trattamenti economici sostitutivi. La disposizione si applica anche in caso di
cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione,
pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni
normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a
decorrere dall'entrata in vigore del decreto. ( per la Scuola cfr art. 19
comma 2 e art. 13 u.c. del CCNL 2007)
La violazione della disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme
indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed
amministrativa per il dirigente responsabile.
Le assenze del personale della scuola
Ferie
Cosa succede se il dipendente, cessato dal servizio, non ha fruito delle
ferie per motivi oggettivi?
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con il parere n. 40033 dell’ 8 ottobre
2012, ha chiarito che il divieto di liquidare le ferie al personale dipendente
cessato dal servizio non opera nei casi in cui l’impossibilità ad usufruire
delle ferie sia dovuta a cause indipendenti dalla volontà dello stesso
lavoratore quali, ad esempio, il decesso, la malattia, l’infortunio, risoluzione
del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente ed assoluta, nonché
per congedo obbligatorio per maternità.
Le assenze del personale della scuola
Ferie
Corte Costituzionale Sentenza del 6 maggio 2016 n. 95: ha escluso che il
divieto di monetizzazione si applichi alle ferie maturate prima
dell’entrata in vigore della normativa del 2012 e alle situazioni in cui il
mancato godimento delle ferie non sia imputabile al lavoratore,
essendo quindi escluse dal divieto tutte le vicende estintive del
rapporto di lavoro che non chiamino in causa la volontà del lavoratore
e la capacità organizzativa del datore di lavoro.
Cassazione 1756 del 29 gennaio 2016 ha precisato che:
- l’indennità ha natura mista, tanto risarcitoria quanto retributiva;
- è applicabile l’ordinaria prescrizione decennale;
- l’indennità va inclusa nella base di calcolo del trattamento di fine
rapporto.
Le assenze del personale della scuola
Ferie
Personale a tempo determinato e pagamento delle ferie
Il comma 54 della Legge di Stabilità ( legge 228/2012): il personale docente
di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle
lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli
destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la
rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo
non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità
di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a
determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Le assenze del personale della scuola
Ferie
Personale a tempo determinato e pagamento delle ferie
Comma 55: all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale
docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o
docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche,
limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui
è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
Il successivo comma 56 prevede che le disposizioni di cui ai commi 54 e 55
non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e
le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre
2013.
Le assenze del personale della scuola
Ferie
La RGS ( Nota 4 settembre 2013, n. 72696) ha precisato che l'articolo 1
comma 55 fa riferimento ai "giorni [...] in cui è consentito al
personale [...] fruire delle ferie" e non a quelli in cui dette ferie
siano effettivamente fruite. A nulla rileva dunque, ai fini della
"monetizzazione" se il dipendente abbia o meno richiesto le ferie,
bensì si dovrà tener unicamente conto della mera astratta facoltà
di fruirle, fermo restando l'obbligo di fruire le ferie nella misura in
cui il dipendente ne ha diritto.
Ne consegue che successivamente all'entrata in vigore dell'articolo 1
comma 55 in questione, e quindi a decorrere dal 1° gennaio 2013,
é consentita la "monetizzazione" delle ferie in favore del personale
docente a tempo determinato nella misura data dai giorni di ferie
spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel
periodo contrattuale.
Le assenze del personale della scuola
Ferie
Per il personale ATA, in particolare quello supplente breve e
saltuario, nulla è innovato circa i periodi in cui è consentita la
fruizione delle ferie rispetto a quanto stabilito dal CCNL
29/11/2007, e quindi agli stessi, a decorrere dal 7 luglio 2012,
potrà essere riconosciuta la "monetizzazione" solo qualora la
fruizione delle ferie risulti incompatibile con la durata del
rapporta di lavoro. Infine, per il personale docente ed ATA a
tempo indeterminato e per il personale ATA supplente annuale e
sino al temine delle attività didattiche nulla è innovato rispetto al
divieto generale di "monetizzazione" posto dall'articolo 5 comma 8
del Decreto-Legge 95/2012 nella versione entrata in vigore il 7
luglio 2012. Pertanto, per detto personale la "monetizzazione" è
consentita unicamente nei residui casi contemplati dalla Funzione
Pubblica.
Le assenze del personale della scuola
Ferie
In relazione a quanto sopra espresso, le Ragionerie Territoriali dello
Stato esamineranno la posizione dei dipendenti scolastici
interessati dal compenso sostitutivo delle ferie riscontrando la
posizione giuridica nella quale sono stati collocati durante i periodi
di sospensione delle lezioni, al fine di verificare, in caso di
mancata fruizione delle ferie, se per quei giorni vi sia assenza ad
altro titolo.
Si ricorda che i giorni di sospensione delle lezioni comprendono, oltre
a luglio ed agosto, anche i primi giorni di settembre e gli ultimi di
giugno secondo il calendario scolastico, le vacanze natalizia e
pasquale, l'eventuale sospensione per l'organizzazione dei seggi
elettorali e per i concorsi, ecc…
Le assenze del personale della scuola
Ferie
Fruizione ferie dei docenti durante il periodo delle lezioni
• Cosa cambia, quindi, dal 1 settembre 2013?
La possibilità di fruire dei sei giorni di ferie facendo ricorso ai motivi
familiari o personali ( art. 15 comma 2 del CCNL 2007) , sembra invece
esclusa dal nuova previsione introdotta dalla Legge di Stabilità.
Trattasi di nostra interpretazione
Le assenze del personale della scuola
Ferie
Nostra interpretazione:
Stante il tenore letterale della Legge di Stabilità, e la disapplicazione
delle norme contrattuali contrastanti, riteniamo che per i docenti la
possibilità di fruire dei sei giorni di ferie facendo ricorso ai motivi
familiari o personali ai sensi dell'art. 15 comma 2 del CCNL 2007, ma
con oneri a carico della scuola, è ora esclusa dalla nuova previsione
introdotta dalla Legge di Stabilità.
Quindi, come già detto sopra, alla luce della nuova normativa, il
docente potrà fruire dei sei giorni di ferie durante il periodo delle
lezioni solo se la scuola potrà sostituirlo senza oneri.
Differenti interpretazioni anche da parte degli UU.SS:RR. ( cfr USR
Umbria che sposa la nostra tesi e USR Calabria che aderisce alla tesi
opposta)
Le assenze del personale della scuola
Ferie
Ferie del personale ATA che presta servizio su cinque giorni lavorativi
Il CCNL 2007 all’art.13, comma 5, prevede che in caso di distribuzione
dell ’orario di lavoro del personale ATA su cinque giorni, il sesto è
comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni
di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in
ragione di 1,2 per ciascun giorno.
Solo in caso di ferie usufruite per limitati periodi, meno di 6 giorni nell’arco
di un determinata settimana, queste comportano un computo maggiorato
del 20%. La norma vuole, evidentemente, non determinare sperequazioni
rispetto a coloro che richiedono periodi di ferie al cui interno è collocato
il giorno lavorativo in cui i dipendenti non sono in servizio (di norma il
sabato) che deve essere incluso nei 32 giorni di ferie spettanti.
Le assenze del personale della scuola
Ferie
Ferie e Part time verticale
Il personale che svolge l’attività lavorativa in regime di part-time verticale,cioè con prestazione lavorativa svolta solo in taluni giorni della settimana,del mese o dell’anno, ha diritto ad un numero di ferie proporzionale allegiornate di lavoro prestate nell’anno.(cfr. per il personale ATA l’art. 58comma 11 CCNL 2007 mentre per il personale docente l’art. 39 comma 11del medesimo CCNL)
Al fine di stabilire l’entità delle ferie spettanti al dipendente, assumeesclusivamente rilievo il numero delle giornate (e non delle ore)lavorative prestate.
Forniamo alla slide successiva una possibile modalità di calcolo.
Le assenze del personale della scuola
Ferie
Detto x il numero di giorni di ferie da determinare, si avrà:
n. gg. di lavoro settimanali : 6 gg. = x gg. : 32 gg o 30 se trattasi di personale
fino a tre anni di servizio ( ferie spettanti all’anno al personale a tempo
pieno)
Nel caso di un lavoratore con prestazione a tempo parziale verticale
concentrata in quattro giorni lavorativi il calcolo è cosi impostato:
Detto x il numero di giorni di ferie da determinare
4 : 6 = x : 32 per cui
x = 21,3 e per arrotondamento per difetto 21.
Le assenze del personale della scuola
Ferie
Ferie personale con incarico ai sensi dell’art. 59 CCNL
Il MEF, con una mail del 21 luglio 2009 indirizzata all’USP di Torino, ha
precisato che per il personale ATA con contratto a tempo indeterminato
che accetta un incarico a tempo determinato ai sensi dell’art. 59 del
C.C.N.L. 2006/2009, non è previsto da alcuna disposizione di legge o
contrattuale il pagamento delle ferie non godute ( pagamento comunque
ora non più possibile alla luce della normativa sulla Spending Review), le
quali devono essere concesse o disposte (se non fruite durante il corso
dell’anno), al rientro nella sede di titolarità.
Cfr in tal senso anche l’Orientamento ARAN SCU14 per il Comparto
Scuola)
Le assenze del personale della scuola
Ferie
Caso ricorrente
Personale ATA di ruolo che dal 1 settembre al 30 giugno ha svolto attività
lavorativa come docente:
Come calcolare le ferie?
Vanno monetizzate?
Le assenze del personale della scuola
Ferie
Fruizione, da parte del personale ATA, delle ferie maturate nell’anno scolastico
precedente
L’ARAN, con l’Orientamento SCU_093 del 15 luglio 2015 ha precisato che,
secondo il disposto dell’art. 13 comma 10 del CCNL 2007, il personale ATA
può fruire delle ferie maturate nell’anno precedente entro il 30 aprile dell’anno
successivo. ( per particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate
esigenze di carattere personale e di malattia)
La mancata fruizione delle ferie per motivi di servizio, entro i termini
contrattualmente previsti, deve rappresentare un fatto eccezionale.
Pertanto, in via ordinaria, l’amministrazione è tenuta ad assicurare il godimento
delle ferie ai propri dipendenti, nel rispetto delle scadenze previste dal
contratto, attraverso la predisposizione di appositi piani ferie e, in caso di
inerzia dei lavoratori o di mancata predisposizione dei piani stessi, anche
mediante l’assegnazione d’ufficio delle stesse.
Per i docenti cfr art. 13 comma 10: entro l'anno scolastico successivo nei
periodi di sospensione dell'attività didattica.
Le assenze del personale della scuola
Ferie
Fruizione da parte del personale ATA delle ferie maturate ma non godute a
causa di assenza per gravi patologie
Orientamento ARAN SCU_085 del 18 gennaio 2015:le ferie, essendo un diritto
irrinunciabile e indisponibile del lavoratore, qualora siano maturate e non
godute per causa indipendente dalla sua volontà, come può essere una grave
patologia, potranno essere fruite dallo stesso, anche per motivate esigenze, al
di là dei termini stabiliti dall’art. 13 del CCNL sopra citato, ma sarà
l’amministrazione, eventualmente, a fissare i termini di fruizione delle stesse in
applicazione dell’art. 2109 cc (le ferie sono assegnate dal datore di lavoro
tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore).
Le assenze del personale della scuola
Permessi per motivi familiari e/o personali
Art. 15, comma 2, del CCNL/2007: il dipendente ha diritto, a domanda,
nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi
personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione.
ARAN Orientamento applicativo pubblicato sul sito istituzionale il
17/10/2011: è escluso un potere discrezionale del d.s.
per motivi personali possano essere intesi tutti quelli che attengono alla
sfera relazionale della persona.
Giurisprudenza ( cfr Trib Monza Sent. 12 maggio 2011; Tribunale di
Campobasso Sent. n. 749 del 2012;Tribunale di Potenza Sent. n.
544/2013): il dirigente ha solo controllo formale in merito alla
presentazione della domanda ed all'idoneità della documentazione a
dimostrare la sussistenza delle ragioni poste a base della domanda
Le assenze del personale della scuola
Permessi per motivi familiari e/o personali
Cumulabilità con i permessi ex art. art 4, L. 53/2000
Part time verticale: problematica del riproporzionamento degli istituti (
Mancano chiarimenti specifici sul Comparto Scuola)
ARAN orientamento L 8 Comparto Ministeri dell’ 8 luglio 2004: il principio della
proporzionalità è insito nello stesso rapporto di lavoro a tempo parziale
verticale, in quanto la sua ratio sembra rinvenirsi nella necessità di mantenere
un quadro di generale equilibrio delle tutele previste per i dipendenti a
prescindere dalla diversità delle tipologie del rapporto di lavoro instaurato. Una
diversa interpretazione comporterebbe un ingiustificato vantaggio per il
personale in part-time, con la conseguente penalizzazione dei dipendenti a
tempo pieno.
Le assenze del personale della scuola
Permessi per testimonianza
Il dipendente della scuola chiamato a rendere testimonianza in un giudizio
civile o penale non può sottrarsi allassolvimento di tale compito pena
l’incorrere nelle sanzioni previste dalla legge.
Tuttavia, va rilevato che non è presente alcuna disposizione normativa
specifica che consenta di riconoscere il permesso retribuito per rendere
testimonianza.
Pareri ARAN dell’8 luglio 2004 e del 1 aprile 2005: solo la testimonianza
svolta nell’ interesse dell ’Amministrazione è equiparata all ’effettivo
servizio mentre se la testimonianza riguarda esclusivamente il
dipendente, lo stesso deve poter assolvere all’obbligo di legge di
rendere la testimonianza sulla base degli strumenti offerti dal CCNL
vigente. ( cfr. anche Circ Funz Pubblica n. 7/2008)
Le assenze del personale della scuola
Permessi per lutto
Art. 15 comma 1 CCNL 2007:il dipendente della scuola con contratto di
lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea
documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti nel caso di
lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di
soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini
di primo grado. Spettano 3 giorni per evento, anche non continuativi.
Quindi la norma contrattuale non specifica da quando decorra il permesso ed
entro quanto tempo deve essere fruito.
Pertanto, il permesso di cui sopra può essere fruito in occasione dell’evento,
e, quindi, con una decorrenza che può essere spostata anche di alcuni
giorni rispetto all’evento stesso, anche in modo non continuativo. ( cfr da
ultimo Orientamento Applicativo 11 ottobre 2016 RAL_1872)
Le assenze del personale della scuola
Permessi per matrimonio
Art. 15 comma 3: il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso
retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio,
con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque
fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio
stesso.
Personale a t.d.: art. 19 comma 12 prevede, per l’appunto, che il
personale docente ed ATA assunto a tempo determinato ha diritto
entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15
giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
Quindi per il personale a t.d. il permesso retribuito deve essere
usufruito all’interno della durata contrattuale.
Le assenze del personale della scuola
Permessi per donazione di sangue
Art. 1 Legge 13 luglio 1967, n. 584: i donatori di sangue e di emocomponenti
con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto ad astenersi dal lavoro per
l'intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale
retribuzione per l'intera giornata lavorativa.
L’interessato è tenuto a produrre idonea certificazione medica attestante data
e ora del prelievo nonché del quantitativo di sangue prelevato. ( quindi
permesso retribuito – cfr anche Funzione Pubblica circolare n. 8 del 2008
Le assenze del personale della scuola
Permessi per diritto allo studio
Dipartimento della Funzione Pubblica - Circolare n. 12/2011 del 7 ottobre 2011:
la disciplina dei permessi retribuiti di 150 ore è contenuta nei CCNI
le ore di permesso non spettano per l’attività di studio
Alcuni CCIR prevedono ancora che il dipendente può usufruire dei permessi
per partecipare alle lezioni, anche se svolti in ambiente e-learning, per lo
svolgimento di tutte le attività connesse alla preparazione di esami, per
sostenere esami
Evidente contrasto con le indicazioni della Funzione Pubblica e dell’ARAN
In questi casi il CCIR di riferimento rappresenta la norma vigente per i
lavoratori della scuola di quella determinata Regione
Le assenze del personale della scuola
Permessi per diritto allo studio
Università Telematiche ( Circolare n. 11/2012 Funzione Pubblica)
non sussistono preclusioni alla fruizione del permesso da parte dei
dipendenti iscritti alle università telematiche. E' chiaro in ogni caso che la
legittimità di tale fruizione deve essere subordinata alla presentazione della
documentazione relativa all'iscrizione e agli esami sostenuti, nonché
all'attestazione della partecipazione personale del dipendente alle lezioni. In
quest’ultimo caso i dipendenti iscritti alle università telematiche dovranno
certificare l’avvenuto collegamento all'università telematica durante l'orario
di lavoro.
Pertanto il personale ammesso ai corsi on line di università telematiche può
fruire dei permessi per diritto allo studio per la partecipazione agli esami e
alle lezioni certificando alla scuola i collegamenti on line attivati durante
l’orario di lavoro. Quindi vanno conteggiati tra le 150 ore soltanto questi
ultimi e non anche quelli avvenuti fuori dell’orario di lavoro.
Le assenze del personale della scuola
Aspettativa per svolgere altra attività
lavorativa
Art. 18 comma 3 del CCNL 2007: il dipendente è collocato in aspettativa, a
domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare,
l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di
prova.
La concessione dell’aspettativa non è discrezionale, in quanto la norma
prevede testualmente che il dipendente, a domanda, è collocato non
lasciando, pertanto, alla scuola alcun margine di discrezionalità legato a
esigenze di servizio. Naturalmente nella domanda il dipendente dovrà
precisare ed attestare l’esperienza lavorativa per la quale chiede di
essere collocato in aspettativa.
L ’ aspettativa in questione è senza retribuzione e, può avere durata
inferiore all’anno scolastico.
Il tenore letterale della norma, che fa riferimento esclusivo ad “ un anno
scolastico”, è da intendere ad un determinato anno scolastico e non ad un
periodo massimo di durata comprensivo della sommatoria di più mesi fino
alla concorrenza di un anno. ( cfr ARAN Orientamento 14/12/2011)
Le assenze del personale della scuola
Aspettativa per svolgere altra attività
lavorativa
Orientamento Applicativo ARAN SCU_100 del 1° agosto 2016
Viene ribadito che l’aspettativa in questione:
- è senza retribuzione;
- l’anno scolastico risulta essere il periodo massimo di durata;
- può essere richiesta anche per un più breve periodo ma comunque
esaurirà i suoi effetti alla fine dell’anno scolastico;
- una volta fruita, anche se per un periodo inferiore all’anno scolastico, la
stessa non potrà essere prorogata.
Le assenze del personale della scuola
Aspettativa per iniziare una attività
imprenditorale
Art. 18 della legge 4 novembre 2010, n. 183 “c.d. Collegato Lavoro”:i
dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e
senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di
dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali.
Differenze tra le due aspettative:
l ’ aspettativa disciplinata dall ’ art. 18 del CCNL 2007 permette al
lavoratore della scuola di realizzare l’esperienza di una diversa attività
lavorativa presso altra amministrazione pubblica o ente pubblico diverse
dalle Istituzioni Scolastiche o presso aziende private
la nuova aspettativa introdotta dal Collegato Lavoro è richiesta dal
dipendente pubblico per avviare un’attività autonoma o imprenditoriale
che, altrimenti, sarebbe vietato svolgere ai sensi della normativa sulle
incompatibilità dei dipendenti pubblici.
Le assenze del personale della scuola
Congedo per dottorato di ricerca
La legge n. 476 del 1984 è stata riformata dalla legge 448 del 2011
C.M. n. 120 /2002:
1. la concessione del congedo straordinario non è subordinata all'effettuazione
dell'anno di prova;
2. la richiesta di congedo non è commisurata a mesi o ad un anno, ma all'intera
durata del Dottorato;
3. il dipendente pubblico che cessa o viene escluso dal dottorato ha il dovere di
riassumere immediatamente servizio presso la sede di titolarità.
4. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di
carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza; invece detto periodo
non risulta utile ai fini del TFR ( cfr. Circolare Inpdap n. 11 del 12 marzo
2001) né ai fini della maturazione delle ferie.
Le assenze del personale della scuola
Congedo per dottorato di ricerca
Riforma del 2011:in caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza
borsa di studio, o di rinuncia a questa, l’interessato in aspettativa conserva
il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da
parte dell’amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto
di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto
di lavoro con l’amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente
nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai
sensi del secondo periodo.
C.M. 15/2011: il termine “amministrazione pubblica” deve essere riferito alla
pubblica amministrazione in generale, per cui la ripetizione degli
emolumenti percepiti dalla Amministrazione di appartenenza, sia dovuta
esclusivamente se il dipendente cessi volontariamente dal rapporto
intrattenuto con l’Amministrazione Pubblica (ad es. dimissioni volontarie o
per assumere servizio in altro ente non rientrante nell’ambito di una
qualsiasi Pubblica Amministrazione).
Le assenze del personale della scuola
Congedo per dottorato di ricerca
Riforma del 2011:
il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a
domanda, “compatibilmente con le esigenze dell’amministrazione”, in
congedo straordinario.
C.M. 15/2011: il congedo straordinario per il borsista è un diritto, ma resta
comunque subordinato alla compatibilità con le esigenze
dell’Amministrazione,
Le assenze del personale della scuola
Congedo per dottorato di ricerca
Proroga del congedo.
Funzione Pubblica circolare n. 12 del 2011/ C.M. n. 15 del 22 febbraio 2011:
alla luce delle modifiche apportate dalla legge n. 240 del 2010 (c.d. legge
Gelmini) il diritto al congedo non è riconosciuto a coloro che hanno già
conseguito il titolo di dottore di ricerca e a coloro che sono stati iscritti a
corsi di dottorato per almeno un anno accademico beneficiando del
congedo senza aver poi conseguito il titolo.
la concessione del congedo straordinario per il periodo di durata del corso,
nel cui ambito non può, quindi, prefigurarsi la preparazione e la discussione
della tesi:non si ritiene pertanto possibile la concessione di una proroga del
congedo straordinario oltre tale limite,
Il MIUR ritiene tuttavia possibile che il personale interessato possa richiedere,
per il tempo necessario alla preparazione della relazione finale,
l’aspettativa per motivi di studio di cui al comma 2 dell’art. 18 del CCNL
2007.
Le assenze del personale della scuola
Congedo per dottorato di ricerca
Proroga del congedo.
Nota MIUR n. 10331 del 14 dicembre 2011 :in merito alla proroga del congedo
oltre la effettiva durata del corso, ha chiarito che una deroga deve
tuttavia essere prevista a norma di quanto disposto dallo "Statuto dei
diritti e dei doveri degli Studenti Universitari" che al Titolo X – Dottorandi
di ricerca – punto 55, testualmente recita "Lo studente di dottorato ha
diritto a usufruire di periodi di sospensione per malattia, per maternità
o per lavoro. Egli ha altresì diritto a chiedere un breve rinvio dell'esame
finale di dottorato qualora ritenesse necessario un approfondimento della
tematica di ricerca".
Quindi su richiesta dell'interessato e sulla base di idonea documentazione
medica, viene prorogata la durata del corso di dottorato per il periodo
corrispondente all'accertata malattia, ed è in tali casi i dirigenti scolastici,
possono autorizzare la proroga del congedo per dottorato per un periodo
massimo corrispondente alla durata della malattia.
Le assenze del personale della scuola
Congedo per dottorato di ricerca
Congedo per il personale a t.d.
Circolare MIUR 15 del 2011: ilcongedo per dottorato del personale a t.d. ha
validità esclusivamente sotto il profilo giuridico (riconoscimento del
servizio ai fini previsti delle vigenti disposizioni) non ritenendosi che le
stesse possano esplicare la validità sotto il profilo economico
(conservazione della retribuzione per il periodo di frequenza del
dottorato).
La circolare ha messo pertanto un punto fermo sulla questione inerente il
personale a tempo determinato: la nomina di supplenza è valida solo ai
fini giuridici e non anche a quelli economici. In definitiva il personale con
nomina a tempo determinato ha diritto al congedo nei limiti della durata
del rapporto di lavoro con riconoscimento giuridico del punteggio ma non
economico.
Le assenze del personale della scuola
Congedo per dottorato di ricerca
Cass. 1 febbraio 2013, n. 2422:la concessione del congedo straordinario ad un
dipendente ammesso ad un corso di dottorato, non è esclusa dal fatto che
l'oggetto del suddetto corso non presenti una connessione con le mansioni
svolte dal dipendente stesso.
C.M. n. 15 del 22 febbraio 2011:per quanto concerne i dottorati di ricerca
indetti dalle Università straniere viene posta sullo stesso piano la
disciplina prevista nella materia dalla citata legge sia per le Università
italiane sia per quelle straniere
Le assenze del personale della scuola
Aspettativa per motivi di famiglia
Art. 18 primo comma del CCNL 2007 l'aspettativa per motivi di famiglia o
personali continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U.
approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957.
L'aspettativa è erogata anche al personale docente ed ATA assunto con
contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico o fino al
termine delle attività didattiche limitatamente alla durata dell'incarico.
l’amministrazione ( dirigente scolastico) deve provvedere sulla domanda
entro un mese ed ha facoltà, per ragioni di servizio da enunciarsi nel
provvedimento, di respingere la domanda, di ritardarne l’accoglimento e
di ridurre la durata della aspettativa richiesta.
L’aspettativa può in qualunque momento essere revocata per ragioni di
servizio ed il periodo di aspettativa non può eccedere la durata di un
anno; durante l’aspettativa l’impiegato non ha diritto ad alcun assegno.
Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato ai
fini della progressione in carriera, della attribuzione degli aumenti
periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
Le assenze del personale della scuola
Aspettativa per motivi di famiglia
Ai sensi degli articoli 69 e 70 sopra citati il periodo di aspettativa non può
eccedere la durata di un anno.
Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della
determinazione del limite massimo di durata previsto dall'art. 69, quando
tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi. La
durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia non può
superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio.
In sintesi:
a) due aspettative inferiori all'anno si considerano un unico periodo se il
periodo di lavoro tra essi non supera i 6 mesi (art.70.1 Dpr 3/57);
c) non si possono prendere aspettative per più di 2 anni e mezzo in 5 anni
(art.70.2 Dpr 3/57);
d) per motivi particolarmente gravi si può chiedere un ulteriore periodo di 6
mesi (art.70.3 Dpr 3/57).
Le assenze del personale della scuola
Aspettativa per motivi di famiglia
Quindi, l’aspettativa per motivi personali o di famiglia (regolata dagli art. 69-
70 del DPR n° 3/1957) viene attribuita per un periodo massimo di 12
mesi, da fruire in maniera continuativa o frazionata.
Per interrompere l’aspettativa, e quindi per ripristinare il diritto a chiedere
altri 12 mesi, è necessario il rientro in servizio attivo superiore a 6 mesi;
in ogni caso il limite massimo non può essere superiore a 2 anni e 6 mesi
in un quinquennio. Superato questo limite si può chiedere –per motivi di
particolare gravità- un ulteriore periodo non superiore a 6 mesi.
In definitiva, l'aspettativa per motivi di famiglia non può avere una durata
superiore a 12 mesi se fruita senza soluzione di continuità; se fruita,
invece a periodi separati non può oltrepassare, in ogni caso, nell'arco
temporale di un quinquennio la durata massima di due anni e mezzo.
Se, quindi, il servizio attivo tra i due periodi di aspettativa è superiore a sei
mesi ( anche di un solo giorno) il nuovo periodo di aspettativa non va
sommato con il periodo precedente.
Le assenze del personale della scuola
Aspettativa per motivi di famiglia
Il Dirigente deve prendere la decisione entro un mese dalla data di
presentazione della domanda; qualora entro tale termine il Dirigente non
abbia adottato alcun provvedimento positivo, il silenzio non equivale ad
accoglimento dell’istanza. Quindi, l’aspettativa per motivi di famiglia
legittima l ’ assenza dal servizio solo quando sia preventivamente
accordata, la semplice presentazione della domanda non autorizza il
dipendente ad allontanarsi dal servizio. ( cfr. sentenza n. 379 del 1978 del
Consiglio di Stato, con la quale era stato ritenuto che legittimamente il
provveditore agli studi aveva licenziato un impiegato di segreteria non di
ruolo che, in seguito ad una domanda di aspettativa per famiglia, si era
assentato arbitrariamente dal servizio.)
Le assenze del personale della scuola
Aspettativa per motivi di famiglia
Seppure l'art. 69 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 prevede che l' aspettativa per
motivi di famiglia possa essere negata solo in presenza di specifiche
esigenze di servizio, il dipendente istante è tenuto a prospettare le
esigenze familiari da soddisfare, al fine del suo ottenimento. ( cfr.
Consiglio Stato sez. V – Sent. 29 gennaio 2003 n. 444)
E’quindi legittimo il diniego dell’Amministrazione che ha giustificato la
propria determinazione negativa proprio con riferimento a specifiche
esigenze del servizio e a ragioni organizzative del tutto ragionevoli
(Consiglio Stato - Sez. V - Sent. 27 settembre 2011, n. 5384)
Le assenze del personale della scuola
Aspettativa per motivi di famiglia
Il dipendente può svolgere attività presso terzi durante l’aspettativa per
motivi di famiglia?
L'aspettativa per motivi di famiglia non comporta la sospensione del
rapporto di impiego, ma soltanto la sospensione dell'obbligo di prestare
servizio (e degli altri obblighi connessi con la prestazione di servizio),
rimanendo fermi tutti gli altri obblighi e, in particolare, quello di non
svolgere attività professionali incompatibili (T.A.R. Roma Lazio sez.
III 04 gennaio 2006 n. 73)
Potrà essere autorizzato al dipendente esclusivamente lo svolgimento di
attività occasionali secondo i principi della Funzione Pubblica in
materia di incompatibilità dei pubblici dipendenti di cui all’art. 53 del
D.Lgs. N. 165 del 2001 . (cfr in senso analogico i pareri ARAN sul
Comparto Enti Locali)
Le assenze del personale della scuola
Congedo per cure diverse
Art 7 del D.Lgs. n. 119 del 2011: i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia
stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al
cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera
frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta
giorni.
Il congedo di cui sopra è accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda
del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico
convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una
struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in
relazione all'infermità invalidante riconosciuta.
Durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di comporto, il
dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il
regime economico delle assenze per malattia. Il lavoratore e' tenuto a
documentare in maniera idonea l'avvenuta sottoposizione alle cure. In
caso di lavoratore sottoposto a trattamenti terapeutici continuativi, a
giustificazione dell'assenza può essere prodotta anche attestazione
cumulativa.
Le assenze del personale della scuola
Congedo per cure diverse
Il Ministero del Lavoro, con l'Interpello n. 10 dell'8 marzo 2013, ha fornito
indicazioni in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 7, D.Lgs. n.
119/2011, concernente la disciplina del congedo per cure riconosciuto
in favore dei lavoratori mutilati ed invalidi civili.
È stato ribadito che:
il suddetto congedo non rientra nel periodo di comporto ed è concesso
dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato
accompagnata da idonea documentazione comprovante la necessità
delle cure connesse alla specifica infermità invalidante;
la fruizione frazionata dei permessi deve essere intesa come un unico
episodio morboso di carattere continuativo, ai fini della corretta
determinazione del trattamento economico corrispondente, in quanto
connesso alla medesima infermità invalidante riconosciuta.
Le assenze del personale della scuola
Assenze per malattia
Decurtazioni in caso di assenza per malattia
L’art. 71, primo comma, del decreto 112/08 convertito in legge 133/08 prevede
che per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata nei primi dieci
giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con
esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi
carattere fisso e continuativo, nonche' di ogni altro trattamento
accessorio.(per i dipendenti della Scuola il riferimento è a CIA, RPD e
indennità di direzione)
Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai
contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze
per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a
ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche' per le assenze relative a
patologie gravi che richiedano terapie salvavita.
Le assenze del personale della scuola
Assenze per malattia
Modalità di giustificazione dell’assenza
Art. 55-septies D.Lgs. n. 165 del 2001
Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci
giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare
l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica
rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato
con il Servizio sanitario nazionale.
Invio telematico dei certificati
Art. 55 septies D.Lgs. n. 165 del 2001:in tutti i casi di assenza per malattia la
certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o
dalla struttura sanitaria che la rilascia all’INPS e dal predetto Istituto è
immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, all'amministrazione
interessata.
Le assenze del personale della scuola
Assenze per malattia
Circolare INPS n. 113 del 25 luglio 2013: Introduzione di nuovi
campi nel certificato telematico
In particolare, si segnalano:
• la segnalazione dell'esistenza di una patologia grave che richiede
terapia salvavita o di una malattia per la quale è stata riconosciuta
la causa di servizio o, ancora, di uno stato patologico connesso alla
situazione di invalidità già riconosciuta;
• la possibilità di indicare oltre alla modalità di esecuzione della
visita ambulatoriale/domiciliare anche quella in regime di pronto
soccorso;
• la facoltà del lavoratore di dichiarare di aver completato l'attività
lavorativa nella medesima giornata del rilascio del certificato.
Le assenze del personale della scuola
Assenze per malattia
Visite fiscali
Art 55 septies del D.Lgs. n. 165 del 2001 quinto comma: le pubbliche
amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei
dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri
connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di
contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto
sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o
successive a quelle non lavorative.
Le assenze del personale della scuola
Assenze per malattia
Fasce orarie di reperibilità
D.M. 18 dicembre 2009, n. 206: le fasce orarie di reperibilità sono 9-13 / 15-
18
Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le
fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti
specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta,
documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione l'amministrazione.
( art. 55 septies comma 5 bis del D.Lgs. N. 165 del 2001)
Le assenze del personale della scuola
Assenze per malattia
Assenza alla visita fiscale
Art. 5, ultimo comma, del DL 12/09/1983 n. 463, convertito con modificazioni
nella Legge 11/11/1983 n. 638: qualora il lavoratore risulti assente alla visita
di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi
trattamento economico per l’intero periodo sino a dieci giorni e nella misura
della metà per l’ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già
accertati da precedente visita di controllo.
Nel caso in cui il dipendente risulti assente alla visita fiscale, lo stesso viene
invitato dal medico fiscale a presentarsi per la visita ambulatoriale; la visita
ambulatoriale non ha lo scopo di sanare l’assenza dal domicilio ma solo
quello di certificare la malattia e il suo decorso. (Cfr. Cass. 14 settembre
1993 n. 9523).
Le assenze del personale della scuola
Assenze per malattia
Assenza alla visita fiscale
Cassazione sentenza 25 marzo 2002 n. 4233: ricorrono i presupposti della
decadenza dal trattamento medesimo non solo quando il lavoratore sia
assente dal domicilio nelle fasce orarie predeterminate ma anche quando,
pur essendo presente, ponga in essere una condotta che, per incuria,
negligenza o altro motivo giuridicamente non apprezzabile, impedisca in
concreto l'esecuzione del controllo sanitario. (Nella specie, la
lavoratrice aveva affermato di essere stata presente in casa ma di non
aver potuto tempestivamente aprire la porta per lo stato di malattia; la
S.C. ha ritenuto che questo non escludesse la negligenza della lavoratrice,
cui incombeva l'onere di provare la diligente predisposizione di una
situazione tale da consentire il controllo domiciliare, tenuto anche conto
del fatto che sul campanello non vi era il nome della donna, ma quella del
marito, tanto che il medico aveva suonato tutti i campanelli del
condominio senza riuscire a trovarla).
Le assenze del personale della scuola
Assenze per malattia
Assenza alla visita fiscale
Cassazione sentenza del 17 aprile 1990, n. 3180: ha escluso che il mancato
reperimento del lavoratore potesse essere giustificato dal fatto che egli si
tratteneva sul balcone e non aveva percepito il suono del campanello
azionato dal medico di controllo
Cassazione sentenza 14 settembre 1993 n. 9523: l’ irreperibilità del
lavoratore non potesse essere giustificata dalla sua ipoacusia o dal
mancato funzionamento di un citofono, in relazione agli obblighi di
diligenza che imponevano di adottare mezzi idonei per superare eventuali
difficoltà di ordine pratico che si frapponevano all’incontro con il medico.
Le assenze del personale della scuola
Assenze per malattia
In tema di giustificazione alla assenza alla visita fiscale la Corte di
Cassazione, con la sentenza 6 aprile 2006 n. 8012, ha affermato che va
considerato giustificato motivo di assenza, non solo lo stato di necessità
o di forza maggiore, bensì anche una seria e valida ragione socialmente
apprezzabile, la cui dimostrazione spetta al lavoratore, quale quella di
far constatare l’eventuale guarigione della malattia, al fine della ripresa
dell’attività lavorativa oppure una visita medica precedentemente fissata
( cfr. Cass. 21 luglio 2008 , n. 20080 )
Corte di Cassazione sentenza 9 marzo 2010 n. 5718: giustificata l’assenza di
un dipendente che era risultato assente alla visita di controllo durante le
fasce di reperibilità, poichè era rimasto accertato, nel corso del giudizio,
che il lavoratore stesso si era allontanato dal proprio domicilio per recarsi
a fare visita alla propria madre, ricoverata in un centro specialistico di
riabilitazione a seguito di un delicato intervento di cardiochirurgia.
Le assenze del personale della scuola
Assenze per malattia
Anche nel caso in cui l'allontanamento sia stato determinato dalla necessità di
sottoporsi a trattamenti sanitari, è previsto uno stretto vaglio di indifferibilità
del medesimo: è stato, infatti, affermato che l’assenza del lavoratore,
risultato assente al controllo sanitario domiciliare, che afferma di essersi
allontanato dalla propria abitazione durante la fascia di reperibilità per
sottoporsi a visita medica o trattamento sanitario, è giustificata qualora
dimostri rigorosamente il carattere dell'indifferibilità della visita medica o del
trattamento terapeutico o l'indispensabilità delle modalità con cui si sono
attuati.(Cassazione civile, sez. lav., 28 gennaio 2008, n. 1809).
Solo il carattere della indifferibilità consente, in queste situazioni, di
considerare giustificata l'assenza alla visita; in caso contrario, il dipendente
ha l'onere di informare la scuola ai sensi dell'art. 55 septies comma 5 bis del
D.Lgs. n. 165 del 2001
Le assenze del personale della scuola
Assenze per malattia
Sent. 19 febbraio 2016, n. 3294: l’obbligo di reperibilità alla visita medica di
controllo comporta che l’allontanamento dall’abitazione, indicata al datore di
lavoro quale luogo di permanenza durante la malattia, sia giustificato solo
quando tempestivamente comunicato agli organi di controllo.
Quindi anche nel caso dell’esistenza di un motivo socialmente apprezzabile
per l’allontanamento dal domicilio durante le fasce di reperibilità, ad avviso
della Corte, lo stesso lavoratore deve dimostrare l’impossibilità di avvisare il
datore di lavoro del mutamento di domicilio nonchè l’indifferibilità del
viaggio.
Pertanto, solo il carattere della indifferibilità consente, in queste situazioni,
di considerare giustificata l’assenza alla visita; in caso contrario, il
dipendente ha l’onere di informare la scuola.
Le assenze del personale della scuola
Assenze per malattia
Visita fiscale per dipendenti esonerati dal rispetto della fasce di
reperibilità
Il D.M. 18 dicembre 2009, n. 206, all’art. 2, prevede che sono esclusi
dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali
l'assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) infortuni sul lavoro; ( ma comunque il CCNL Scuola non prevedeva la visita
di controllo in caso di infortunio)
c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
e) dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il
periodo di prognosi indicato nel certificato.
Pertanto, ai fini dell'esenzione dalle fasce di reperibilità è necessario che il
dipendente sia in possesso di idonea certificazione medica che attesti che
l'assenza è riconducibile ad una delle fattispecie di cui al D.M. n. 206 del
2009.
Le assenze del personale della scuola
Assenze per malattia
Parere n. 30536 del 24/07/2012 e Parere n. 2 del 2010 del Dipartimento della
Funzione Pubblica: nei casi in cui ricorre una delle circostanze di
esenzione dall’obbligo di reperibilità, l’amministrazione, se è già in
possesso della predetta documentazione formale si astiene dal richiedere
la visita fiscale poiché il controllo potrebbe risultare infruttuoso.
Le assenze del personale della scuola
Assenze per malattia
Pagamento da parte del MIUR delle visite effettuate dalle ASL
L'art. 14 comma 27 del decreto-legge 95/12, convertito con legge 7.8.2012,
n. 135 ( c.d. Spending Review): a partire dagli accertamenti richiesti dal 7
luglio 2012 le scuole non pagano più le visite fiscali.
Per quanto concerne i soggetti cui la scuola può richiedere l'effettuazione
della visita fiscale ricordiamo che l'INPS con il messaggio n. 4344 del 12
marzo 2012 ha precisato che i datori di lavoro pubblici possono decidere di
optare per l’utilizzo della prestazione fornita dall’Inps (e in tal caso
devono seguire le modalità di richiesta della visita in forma
esclusivamente telematica) ovvero continuare a rivolgersi alle Asl
territorialmente competenti, secondo le modalità previste da tali
Strutture.
Le assenze del personale della scuola
Assenze per malattia
Pertanto:
1) Il rimborso è previsto solo per le visite effettuate tramite la Asl stante il
testuale riferimento contenuto nella normativa sulla Spending Review in
merito al fatto che il MIUR provvede ad assegnare ed erogare
esclusivamente alle Regioni le somme per il pagamento degli accertamenti
medici in questione effettuati dalle Aziende Sanitarie Locali. Pertanto, se la
scuola richiede la prestazione di controllo all'INPS dovrà provvedere al
pagamento. ( così come deve provvedere al pagamento se trattasi di visita
fiscale richiesta tramite consolato per dipendente ammalatosi all’estero)
2) Atteso che la normativa si riferisce agli accertamenti richiesti a decorrere dal
7 luglio 2012, si ritiene che il suddetto riferimento sia alla data di invio della
richiesta di effettuazione della visita fiscale.
Le assenze del personale della scuola
Assenze per malattia
Assenze per malattia e rientro anticipato in servizio
L’INPS, con il messaggio n. 6973 del 12 settembre 2014, ha precisato che è
necessario richiedere un certificato medico di rettifica nel caso in cui il
lavoratore voglia anticipare il rientro dalla malattia.
Quindi, ogni dipendente assente per malattia che, considerandosi guarito,
intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata
dal proprio medico curante, potrà essere riammesso in servizio solo in
presenza di un certificato medico di rettifica dell’originaria prognosi.
Le assenze del personale della scuola
Assenze per malattia
Comunicazione dell’assenza per malattia e responsabilità disciplinare
Ove il contratto collettivo preveda che il lavoratore, che si assenta dal servizio
per malattia, abbia l’obbligo di comunicare al datore di lavoro l’inizio della
malattia (cfr art. 17 CCNL Scuola), la omessa comunicazione vale ad
integrare una infrazione suscettibile di sanzione disciplinare, essendo
irrilevante il fatto che il lavoratore abbia comunque inviato il certificato
medico giustificativo dell’assenza. (Cass. 4 febbraio 2015 n. 2023)
Le assenze del personale della scuola
Assenze per malattia
Assenze per visite specialistiche, terapie ed accertamenti diagnostici
Legge n. 125 del 30 ottobre 2013: riformato l'art. 55 septies, comma 5 ter,
del d.lgs. 165 del 2001: "Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia
luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche
od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la
presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal
medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la
prestazione o trasmesse da questi ultimi mediante posta elettronica."
Circolare n. 2 del 4 febbraio 2014 della Funzione Pubblica: per
l'effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami
diagnostici il dipendente deve fruire dei permessi per documentati
motivi personali, secondo la disciplina dei CCNL, o di istituti
contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca
delle ore). ORA ANNULLATA DA TAR LAZIO
Le assenze del personale della scuola
Assenze per malattia
TAR LAZIO - SENTENZA N. 5714 DEL 2015
Alla luce della sentenza del TAR del Lazio di annullamento della circolare
della FP n. 2 del 2014, il dipendente che si assenta dal lavoro per
effettuare visite mediche, terapie ed esami diagnostici non sarà più
obbligato a richiedere il permesso per motivi personali al dirigente , ma
potrà utilizzare l’assenza per malattia (art. 17 del CCNL 2007).
In definitiva viene reintrodotta la facoltà per il dipendente della Scuola di
utilizzare l’istituto dell’assenza per malattia; stante quanto affermato nella
sentenza in merito al fatto che “la novella legislativa del 2013 non può avere
un carattere immediatamente precettivo “ sarà sufficiente, a nostro avviso (
e in mancanza di chiarimenti della FP che ad oggi non sono ancora
pervenuti) l’attestazione della sottoposizione a visita rilasciata dal medico o
dalla struttura che hanno svolto la visita o prestazione.
Ciò non toglie che, comunque, il dipendente ha sempre la facoltà di
giustificare l’assenza per visita specialistica ricorrendo al permesso per
motivi familiari o al permesso breve ex art. 16 del CCNL 2007.
Le assenze del personale della scuola
Assenze per malattia
Pertanto:
a seguito della sentenza del TAR Lazio viene reintrodotta la facoltà
per il dipendente della Scuola di utilizzare l’istituto dell’assenza per
malattia. L’assenza é giustificata con la presentazione di
un'attestazione (che indichi anche l'orario) rilasciata dal medico o dalla
struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione;
ciò non toglie che, comunque, il dipendente ha sempre la facoltà di
giustificare l’assenza per visita specialistica ricorrendo al permesso per
motivi familiari, al permesso breve ex art. 16 del CCNL 2007 o alle
ferie.
Le assenze del personale della scuola
Assenze per malattia
Periodo di convalescenza post –ricovero
Funzione Pubblica parere n. 53/2008: il periodo di convalescenza post
ricovero non è soggetto a decurtazione economica.
Ad avviso della Funzione Pubblica, il rinvio dinamico alla previsione dei
contratti collettivi non riguarda in senso stretto soltanto i giorni di
ricovero, ma concerne il regime più favorevole previsto per le “assenze
per malattia dovute (…) a ricovero ospedaliero”, con ciò comprendendo
anche l’eventuale regolamentazione più vantaggiosa inerente il post
ricovero. ( regime più favorevole nel CCNL Scuola)
Le assenze del personale della scuola
Assenze per malattia
Malattia e part time
Orientamento ARAN 5 aprile 2016
In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, trova
applicazione il principio di riproporzionamento che, in relazione alle
assenze per malattia, ha ad oggetto tre elementi che compongono la
fattispecie:
- il periodo massimo di conservazione del posto (cd. periodo di comporto)
che per i dipendenti della Scuola è disciplinato dall’art. 17 comma 1 del
CCNL 2007;
- il triennio di riferimento, entro il quale calcolare il predetto periodo di
conservazione del posto;
- i periodi di retribuzione intera e ridotta (cfr art. 17 comma 8 del CCNL
2007).
Le assenze del personale della scuola
Assenze per malattia
Orientamento ARAN 5 aprile 2016
Viene altresì precisato che:
- ai fini della verifica dell’eventuale superamento del periodo di comporto,
vengono presi in considerazione esclusivamente i giorni di malattia
coincidenti con quelli in cui il dipendente avrebbe dovuto rendere la
prestazione lavorativa;
- nel calcolo del periodo di assenza per malattia, devono essere computati
anche i giorni festivi o non lavorativi, che ricadano all’interno di tale arco
temporale.
Le assenze del personale della scuola
Assenze per malattia
Malattia occorsa durante la giornata lavorativa
Orientamento applicativo ARAN 11 giugno 2013
Vanno distinte due ipotesi:
certificato medico rilasciato al termine di una giornata lavorativa: la prognosi
comprende anche il giorno del rilascio, nonostante risulti lavorato (Cassazione,
6.2.1988 n.1290); non si ritiene che abbia alcun rilievo, a tal fine, la circostanza
che il giorno risulti lavorato per intero o solo in parte;
La giornata non sarà considerata assenza per malattia se la relativa
certificazione medica ha decorrenza dal giorno successivo a quello della
parziale prestazione lavorativa.
Ad avviso dell’ARAN non è ipotizzabile la soluzione di riconoscere al dipendente
un riposo compensativo di entità pari a quella della prestazione lavorativa resa
nella giornata in cui è insorta la malattia.
Le assenze del personale della scuola
Assenze per malattia
Orientamento Applicativo ARAN RAL del 2 febbraio 2016:
- se il dipendente ha già reso effettivamente la propria prestazione
lavorativa, non é possibile considerare il dipendente in malattia il
giorno in cui lo stesso ha già terminato gli obblighi di lavoro nei
confronti dell’amministrazione;
- quindi anche se la data di emissione del certificato e la prognosi hanno
decorrenza lo stesso giorno, l’Amministrazione deve considerare
l’assenza del dipendente per malattia dal giorno effettivo di assenza
dal servizio;
- non vi è, pertanto, alcuna effettiva assenza per malattia nel giorno in
questione.
Le assenze del personale della scuola
Assenze per malattia
Alla luce dei chiarimenti ARAN si può quindi fornire il seguente quadro
riepilogativo:
1) Prognosi che decorre da giornata con prestazione lavorativa totalmente
effettuata:
- la giornata non è considerata assenza per malattia;
- non si applicano le decurtazioni di cui al D.L. 112/08.
2) Prognosi che decorre da giornata parzialmente lavorata:
- la malattia decorre dalla suddetta giornata;
- al dipendente non spetta alcun riposo compensativo di entità pari alle
ore lavorate;
- la giornata non é considerata assenza per malattia se la relativa
certificazione medica ha decorrenza dal giorno successivo a quello
della parziale prestazione lavorativa.
Le assenze del personale della scuola
Assenze per malattia
Assenza per gravi patologie
Art 17 comma 9 del CCNL 2007 :in caso di gravi patologie che richiedano
terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal
computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del citato
articolo 17 ( che disciplinano, rispettivamente, il periodo massimo di
comporto e la retribuzione spettante in caso di assenza per malattia), oltre
ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di
assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie; pertanto per i
giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione.
La norma non riguarda tutte le patologie gravi, ma soltanto quelle che
richiedono il ricorso a terapie salvavita quindi, i due requisiti devono
coesistere e vanno valutati contestualmente.
Le assenze del personale della scuola
Assenze per malattia
Assenza per gravi patologie
Per gli aspetti sulla certificazione rilasciata è necessario rimettere ogni
valutazione di merito al medico curante o alla ASL competente o alla
Struttura Convenzionata o al verbale di invalidità. (Non esiste, per il
Comparto Scuola, una elencazione e/o specificazione delle c.d. “gravi
patologie”)
La gravità della patologia, pertanto, non può che essere collegata
all’effettuazione di terapie che, per la loro natura e/o per le modalità di
svolgimento possano risultare temporaneamente e/o parzialmente
invalidanti per il dipendente.
Se il medico curante, nel compilare il certifica telematico, ha barrato il riquadro
relativo alla patologia grave che richiede terapia salvavita, detto certificato è
sufficiente ai sensi dell’art. 17 comma 9 fermo restando che la scuola deve
avere agli atti la certificazione relativa alla attestazione della grave
patologia.
Le assenze del personale della scuola
Assenze per malattia
Art. 17 comma 9: assenza retribuita al 100% e non fa “cumulo”
Ad ogni modo, in caso di assenza prolungata per grave patologia il
dirigente può comunque richiedere d'ufficio una visita medica
collegiale ai sensi del DPR 27 luglio 2011, n. 171 allorchè le condizioni
fisiche del dipendente stesso facciano presumere l'inidoneità fisica
permanente assoluta o relativa al servizio. Quindi la visita non potrà
essere richiesta per l'accertamento del riconoscimento della grave
patologia ma esclusivamente ai fini della verifica delle condizioni
fisiche del dipendente assente.
Non esiste un periodo di assenze per gravi patologie superato il quale é
necessario attivare la richiesta di visita medico collegiale; dipende
dalle circostanze concrete e da quanto il dipendente é già assente.
La nuova convenzione di cassa
Le criticità nell’espletamento del rapporto di
lavoro
Superamento del periodo di comporto
L’art. 17 comma 1 del CCNL 2007 prevede che il dipendente assente permalattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo didiciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, sisommano, alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso, le assenzeper malattia verificatesi nel triennio precedente.
Il secondo comma del citato articolo prevede che, superato il periodoprevisto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta è concessodi assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casiparticolarmente gravi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo.
Pertanto, nell'ipotesi di assenza del dipendente per malattia, superato ilprimo periodo di conservazione del posto previsto nei contratticollettivi di riferimento ( per i lavoratori della scuola cfr. art. 17comma 1 del CCNL 2007) , l'amministrazione, prima di concederel'eventuale ulteriore periodo di assenza per malattia, dandonepreventiva comunicazione all'interessato, procede all'accertamentodelle condizioni di salute dello stesso, per il tramite dell'organo medicocompetente, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause dipermanente inidoneità psicofisica assoluta o relativa.
La nuova convenzione di cassa
Le criticità nell’espletamento del rapporto di
lavoro
Più specificamente, per vedere se è stato superato il periodo di comportoe per analizzare la percentuale di retribuzione che spetta aldipendente durante un periodo di assenza per malattia è necessario:
1) determinare il triennio precedente l’ultimo episodio morboso:dalgiorno precedente l’inizio della malattia in atto andare a ritroso di treanni;
2) sommare le assenze per malattia intervenute nel triennio come sopradeterminato;
3) sommare alle assenze per malattia effettuate nel triennio precedentedi cui al numero 2, quelle del nuovo episodio morboso.
Le assenze del personale della scuola
Assenze per malattia
Se si supera il primo periodo di comporto previsto dall’art. 17 del CCNL
2007?
DPR 27 luglio 2011, n. 171: l'amministrazione avvia la procedura per
l'accertamento dell'inidoneità psicofisica del dipendente ( invio a visita
collegiale), in qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di
prova, in caso assenza del dipendente per malattia, superato il primo
periodo di conservazione del posto previsto nei contratti collettivi di
riferimento.
Pertanto, nell'ipotesi di assenza del dipendente per malattia, superato il primo
periodo di conservazione del posto previsto nei contratti collettivi di
riferimento ( per i lavoratori della scuola cfr. art. 17 comma 1 del CCNL
2007) , l'amministrazione, prima di concedere l'eventuale ulteriore periodo
di assenza per malattia, dandone preventiva comunicazione all'interessato,
procede all'accertamento delle condizioni di salute dello stesso, per il
tramite dell'organo medico competente, al fine di stabilire la sussistenza di
eventuali cause di permanente inidoneità psicofisica assoluta o relativa.
Le assenze del personale della scuola
Assenze per malattia
Se si supera il primo periodo di comporto previsto dall’art. 17 del CCNL
2007?
Cfr DPR 171/2011 art. 3: invio a visita collegiale in caso di assenza del
dipendente per malattia, superato il primo periodo di conservazione del
posto previsto nei contratti collettivi di riferimento
c.m.13 marzo 2000 n. 69: la scuola, anche nel caso non vi sia la richiesta
del dipendente alla proroga, deve sottoporre il dipendente stesso a visita
medica collegiale allo scopo di accertare se il medesimo, allo scadere dei
18 mesi, è in grado o meno di riassumere servizio.
Assenze che non rilevano ai fini del comporto: infortunio, grave patologia,
congedo per cure per invalidi
Le assenze del personale della scuola
Assenze per malattia
Periodo di comporto e richiesta di conservazione del posto di lavoro
Il lavoratore che, assente per malattia ed impossibilitato a riprendere servizio,
intenda evitare la perdita del posto di lavoro conseguente all’esaurimento
del periodo di comporto, deve comunque presentare la richiesta di fruizione
delle ferie, affinché il datore di lavoro possa concedere al medesimo di
beneficiarne durante il periodo di malattia, valutando il fondamentale
interesse del richiedente al mantenimento del posto di lavoro; né le
condizioni di confusione mentale del lavoratore per effetto della malattia
fanno venir meno la necessità di una espressa domanda di fruizione delle
ferie, indispensabile a superare il principio di incompatibilità tra godimento
delle ferie e malattia. (Cass. 27 ottobre 2014 n.22753; n. 7433 del 15 aprile
2016)
Corte di Cassazione - Sent. 24 febbraio 2016, n. 3645: il datore di lavoro
non è tenuto a comunicare al lavoratore dell’approssimarsi del
superamento del periodo di comporto
Le assenze del personale della scuola
Assenze per malattia
Corte di Cassazione - Sez. Lavoro - Sent. 24 novembre 2016, n. 24027: Nel
periodo di comporto devono essere computati anche i giorni non lavorativi
cadenti nel periodo di assenza per malattia, sussistendo una presunzione di
continuità dell’episodio morboso.
Detta presunzione di continuità opera sia per le festività ed i giorni non
lavorativi che cadano nel periodo della certificazione, sia nella diversa
ipotesi, di certificati in sequenza di cui il primo attesti la malattia sino
all’ultimo giorno lavorativo che precede il riposo domenicale (ossia fino al
venerdì) ed il secondo la certifichi a partire dal primo giorno lavorativo
successivo alla domenica (ovvero dal lunedì).
Infatti, la prova idonea a smentire la suddetta presunzione di continuità può
essere costituita soltanto dalla dimostrazione dell’avvenuta ripresa
dell’attività lavorativa. (cfr anche Cass. 10 novembre 2004 n. 21385 e Cass.
29/12/2008 n. 29317).
Le assenze del personale della scuola
Assenze per malattia
Come si calcolano i giorni festivi tra due periodi di malattia?
In linea generale si osserva che i giorni festivi che si collocano fra due periodi
di assenza per malattia fruiti senza interruzione vanno compresi nel
computo della durata del periodo di assenza per malattia. ( cfr Ragioneria
Generale dello Stato n. 101446 del 17/07/1997)
Successivamente, sempre la stessa Ragioneria Generale dello Stato, con nota
prot. 108127 del 15/6/1999, ha ribadito che i giorni festivi interposti
senza soluzione di continuità tra due periodi di malattia giustificati da due
separati certificati che non lo contemplino sono comunque da considerare
assenza per malattia e si cumulano con i periodi inclusi nei certificati
stessi.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica con parere n.4742 del 30 gennaio
2009 ha ulteriormente precisato che secondo il consolidato orientamento
in materia di assenze dal servizio, le giornate di sabato e domenica
intercorrenti tra due periodi di assenza per malattia vengono anch'esse
considerate assenze per malattia e assoggettate alla decurtazione del
trattamento economico accessorio.
Le assenze del personale della scuola
Assenze per malattia
La nota del MEF n. 108127/1999 cit. ha, altresì, precisato che “diversa
fattispecie si configura nel caso in cui la fine di un periodo di assenza a
vario titolo coincida con l'inizio della sospensione delle attività didattiche
(quali giorni non festivi del periodo natalizio o pasquale o estivo)… In tale
ipotesi poiché la funzione docente si esplica non solo con l'insegnamento
ma anche con la partecipazione ad altre attività individuali e collettive, la
sospensione delle attività didattiche di fatto non preclude l'effettiva
ripresa del servizio al termine del periodo di assenza.
Le assenze del personale della scuola
Assenze per malattia
Inoltre, l’Aran, con l’orientamento applicativo 21 relativo al comparto scuola
del 16/2/2011, con riferimento a una nota della Ragioneria Generale dello
Stato –ICOP prot. N. 126427 del 16 gennaio 2009, relativo al trattamento
delle giornate di sabato e domenica “intercorrenti tra due periodi di
assenza per malattia ” , ha precisato che “ per quanto riguarda
l’eventualità che il sabato previsto come giornata libera sia compreso tra
due periodi di assenza per malattia, si considera, a parere dell’Agenzia,
un unico periodo di assenza per malattia se il docente non si sia reso
disponibile per la ripresa in servizio”.
Cosa si intende per disponibilità alla ripresa del servizio
Le assenze del personale della scuola
Assenze
Assenza causata da terzo
Art. 17 del CCNL Scuola 2007: nel caso in cui l'infermità del dipendente sia
causata da colpa di un terzo, il risarcimento del danno da mancato
guadagno effettivamente liquidato da parte del terzo responsabile –
qualora comprensivo anche della normale retribuzione - è versato dal
dipendente stesso all'amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla
stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere
a), b) e c), del citato art. 17, compresi gli oneri riflessi inerenti.
Viene altresì precisato che la disposizione sopra citata non pregiudica
l'esercizio, da parte dell’amministrazione, di eventuali azioni dirette nei
confronti del terzo responsabile.
Pertanto, qualora il dipendente abbia già ottenuto dal terzo responsabile il
risarcimento comprensivo della retribuzione (ipotesi disciplinata dalle
suesposte norme contrattuali), l ’ amministrazione deve chiedere al
dipendente medesimo la restituzione di quanto eventualmente percepito
a titolo di retribuzione durante l’assenza per malattia, mentre, in caso
contrario, deve agire verso il terzo responsabile dell’infortunio.
•
Le assenze del personale della scuola
Assenze
Il danno risarcibile è costituito:
1) dalle somme corrisposte a titolo retributivo al dipendente infortunato nel
periodo di assenza dal servizio
2) dalle somme corrisposte a titolo previdenziale e fiscale in relazione alle
somme predette
3) dalle eventuali maggiori somme corrisposte per sostituire il dipendente
infortunato nel periodo di assenza
4) nell’ipotesi in cui l’incidente subito dal dipendente sia qualificabile come
infortunio in itinere e sia stato oggetto di denuncia all’INAIL alle somme
predette andrà aggiunto l’importo delle spese generali di amministrazione
spettanti all’INAIL scaturenti dalla “gestione per conto dello stato”.
Le assenze del personale della scuola
Assenze
Si ricorda, inoltre, che vi sono dei termini di prescrizione per la richiesta del
risarcimento del danno. ( la prescrizione varia a seconda dell’evento che
ha causato l’assenza; biennale in caso di danno da circolazione stradale)
Infatti, il d.s. deve inviare, mediante raccomandata A/R ( o tramite PEC)
formale diffida interruttiva della prescrizione ai sensi degli artt. 1219 e
2943 contenente la richiesta del danno ( quantificato secondo le
indicazioni sopra riportate) al terzo responsabile e nel caso di incidente
stradale al conducente, al proprietario se diverso dal conducente e alla
compagnia di assicurazione (presso la sua sede legale). ( cfr. Cassazione
civile, sez.III, 9 febbraio 2010, n.2844)
Allorchè né l’Assicurazione né il responsabile del sinistro rispondano in
termini positivi alla richiesta di risarcimento effettuata dalla scuola, il
d.s. dovrà prendere contatti con la competente Avvocatura distrettuale
dello Stato trasmettendo alla stessa tutta la documentazione al fine di
una eventuale azione in giudizio.
Le assenze del personale della scuola
Infortuni
La denuncia di infortunio deve essere trasmessa in via telematica all’INAIL:
entro due giorni dal ricevimento del primo certificato medico che prevede
una prognosi superiore a tre giorni, escluso il giorno dell'infortunio;
se si tratta di infortunio che ha prodotto la morte o per il quale è possibile
pericolo di morte la denuncia deve essere inoltrata entro un giorno
dall'evento;
quando l'inabilità per l'infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni,
escluso quello dell'evento, si prolunghi al quarto giorno, la denuncia dovrà
essere inoltrata entro due giorni dalla ricezione del nuovo certificato
medico.
La denuncia deve essere presentata senza effettuare alcuna valutazione circa
l'indennizzabilità dell'infortunio, trattandosi di valutazione che spetta soltanto
all’INAIL.
Le assenze del personale della scuola
Infortuni
Il D.Lgs. n. 151 del 14 settembre 2015, in attuazione del Jobs Act, ha
introdotto semplificazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di
assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali.
Le principali modifiche riguardano:
- la trasmissione all’Autorità di Pubblica Sicurezza delle informazioni relative
alle denunce di infortunio mortali o con prognosi superiore a trenta giorni a
carico dell’INAIL, esonerando il datore di lavoro;
- l’abolizione dell’obbligo di tenuta del registro infortuni.
Cfr Circolare INAIL n. 10 del 21 marzo 2016
Cfr Nota MIUR 1904 del 17 giugno 2016 ( adeguamento Area SIDI)
Le assenze del personale della scuola
Infortuni
La Scuola:
- è esonerata dall’obbligo della trasmissione del certificato medico al quale
deve provvedere il medico certificatore o la struttura sanitaria che presta la
prima assistenza;
- deve continuare a trasmettere la denuncia di infortunio all’INAIL per gli
infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni
valutazione circa la ricorrenza degli estremi di Legge per l’indennizzabilità. La
denuncia dell’infortunio deve essere fatta entro due giorni da quello in cui il
datore di lavoro ne ha avuto notizia;
-resta a carico della scuola l’indicazione nella denuncia obbligatoria in modalità
telematica dei riferimenti del certificato medico, i quali sono resi disponibili,
sempre telematicamente, dall’INAIL;
-…/ segue
Le assenze del personale della scuola
Infortuni
La Scuola:
- è esonerata dall’obbligo di trasmettere la denuncia all’Autorità di P.S. alla
quale provvede ora l’INAIL con riferimento alle denunce di infortunio con
prognosi superiore a trenta giorni o a cui è conseguito un infortunio mortale;
-in attuazione delle nuova normativa, i termini per la presentazione delle
denunce decorrono dalla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto i riferimenti
del certificato medico dal lavoratore e tale dicitura è stata riportata sia nella
modulistica che nell’applicativo delle denunce.
-Infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un
giorno: dal 12 aprile 2017 obbligo per le scuole delle denunce a fini statistici
Le assenze del personale della scuola
Assenze ingiustificate
Art. 55 quater, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 165/2001): l’assenza priva di valida
giustificazione costituisce illecito disciplinare sanzionabile con il
licenziamento con preavviso qualora ricorrano i seguenti presupposti:
- assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non
continuativi, superiore a tre nell’arco di un biennio;
- assenza priva di valida giustificazione per non più di sette giorni, nel corso
degli ultimi dieci anni;
- mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine
fissato dall’amministrazione.
Non è più applicabile la procedura della decadenza (art. 127 DPR 3/57)
Problema delle dimissioni in corso di anno: cfr Parere USR Umbria - Nota
prot. n. 15099 del 26 ottobre 2015
Le assenze del personale della scuola
Congedo straordinario biennale retribuito
Congedo straordinario retribuito: art. 42 comma 5 del D.Lgs. n. 151 del 2001
Riformato dal D.Lgs. 18 luglio 2011 n. 119
Indicazioni e chiarimenti forniti dalla Funzione Pubblica con la circolare 3
febbraio 2012 n. 1.
Le assenze del personale della scuola
Congedo straordinario retribuito
Soggetti legittimati alla fruizione del congedo - ordine di priorità non derogabile:
1) coniuge convivente della persona in situazione di handicap grave;
2) padre o madre, anche adottivi o affidatari, della persona in situazione di
handicap grave, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie
invalidanti del coniuge convivente;
3) uno dei figli conviventi della persona in situazione di handicap grave, nel caso
in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti,
deceduti o affetti da patologie invalidanti. Si segnala che la possibilità di
concedere il beneficio ai figli conviventi si verifica nel caso in cui tutti i
soggetti menzionati (coniuge convivente ed entrambi i genitori) si trovino in
una delle descritte situazioni (mancanza, decesso, patologie invalidanti);
4) uno dei fratelli o sorelle conviventi nel caso in cui il coniuge convivente,
entrambi i genitori ed i figli conviventi della persona in situazione di handicap
grave siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. Anche in tale
ipotesi, la possibilità di concedere il beneficio ai fratelli conviventi si verifica
solo nel caso in cui tutti i soggetti menzionati (coniuge convivente, entrambi i
genitori e tutti i figli conviventi) si trovino in una delle descritte situazioni
(mancanza, decesso, patologie invalidanti).
Le assenze del personale della scuola
Congedo straordinario retribuito
La Corte Costituzionale, con la sentenza 203/2013, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5 del decreto 151/2001
nella parte in cui "non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire
del congedo ivi previsto, e alle condizioni ivi stabilite, il parente o l'affine
entro il terzo grado convivente, in caso di mancanza, decesso o in
presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla
disposizione impugnata, idonei a prendersi cura della persona in
situazione di disabilità grave".
Le assenze del personale della scuola
Congedo straordinario retribuito
Il diritto al congedo è subordinato per tutti i soggetti legittimati, tranne che
per i genitori, alla sussistenza della convivenza: requisito provato
mediante dichiarazioni sostitutive.
Requisito della convivenza: dimora del dipendente e quella della persona in
stato di handicap sono nello stesso stabile ( stesso numero civico) ma non
nello stesso interno. - ugualmente si ritiene soddisfatto tale requisito anche
laddove, mediante dichiarazione sostitutiva, si attesti la dimora temporanea,
ossia l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea pur
risultando diversa la dimoravabituale del dipendente o del disabile;
Referente unico: la fruizione dei permessi ex legge 104/92 e del congedo
dovranno concentrarsi in capo al medesimo
Fanno eccezione a questa regola i genitori, anche adottivi, del minore in
situazione di handicap grave, i quali possono fruire delle prerogative in
maniera alternata anche nell'arco dello stesso mese.
Le assenze del personale della scuola
Congedo straordinario retribuito
Il congedo straordinario di cui all’art. 42 del D.L.vo. n. 151 del 2001 e i
permessi di cui all’art. 33 della l. 104/1992 non possono essere
riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona in
situazione di handicap grave. Dunque la fruizione di entrambi i benefici
dovrà concentrarsi in capo al medesimo legittimato.
È stata, pertanto, superata la preclusione del cumulo dei due benefici, sicché
il dipendente che assiste una persona in situazione di handicap grave,
nell’ambito dello stesso mese può fruire del congedo in esame e del
permesso di cui all’art. 33, comma 3 della I. 104 del 1992.
Le assenze del personale della scuola
Congedo straordinario retribuito
Il congedo è fruibile anche in modo frazionato (a giorni interi, ma non ad
ore). Affinché non vengano computati nel periodo di congedo i giorni
festivi, le domeniche e i sabati (nel caso di articolazione dell'orario su
cinque giorni), è necessario che si verifichi l'effettiva ripresa del lavoro al
termine del periodo di congedo richiesto. Tali giornate non saranno
conteggiate nel caso in cui la domanda di congedo sia stata presentata dal
lunedì al venerdì, se il lunedì successivo si verifica la ripresa dell'attività
lavorativa ovvero anche un'assenza per malattia del dipendente o del
figlio.
Pertanto, due differenti frazioni di congedo straordinario intervallate da un
periodo di ferie o altro tipo di congedo, debbono comprendere ai fini del
calcolo del numero di giorni riconoscibili come congedo straordinario
anche i giorni festivi e i sabati (per l'articolazione su cinque giorni)
cadenti subito prima o subito dopo le ferie o altri congedi o permessi.
Le assenze del personale della scuola
Congedo straordinario retribuito
Riproporzionamento del congedo straordinario biennale in caso di part time
verticale - Parere Funzione Pubblica 12 settembre 2012 n. 36667
- in caso di part-time verticale la durata del congedo straordinario deve
essere riproporzionata. Tale calcolo andrà effettuato sulla base delle
giornate lavorative del dipendente per tutto il periodo in cui il lavoratore
presta la sua opera in regime di part-time, la cui durata è fissata in
precedenza;
- nel caso di ritorno a tempo pieno, il periodo di congedo già fruito andrà
poi riproporzionato (rapportandolo alla situazione di rapporto di lavoro a
tempo pieno) e così detratto dal complessivo periodo biennale per
conoscere il periodo di congedo residuo, ancora fruibile dal dipendente;
Le assenze del personale della scuola
Congedo straordinario retribuito
Riproporzionamento del congedo straordinario biennale in caso di part time
verticale - Parere Funzione Pubblica 12 settembre 2012 n. 36667
- le festività, le domeniche e le giornate del sabato (nel caso di articolazione
dell'orario su 5 giorni alla settimana) ricadenti nel periodo non lavorativo
dovrebbero essere escluse dal conteggio, con eccezione di quelle
immediatamente antecedenti e seguenti il periodo se al termine del periodo
stesso non si verifica la ripresa del servizio ovvero se il dipendente ha
chiesto la fruizione del congedo in maniera continuativa.
Le assenze del personale della scuola
Congedo straordinario retribuito
La durata del congedo.
Per quanto riguarda la durata, il novellato comma 5 bis dell'art. 42 del d.lgs.
n. 151 del 2001 precisa che "il congedo fruito ai sensi del comma 5 non
può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona
portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa".
Dalla disposizione si evince un duplice principio: da un lato, la norma
stabilisce che ciascuna persona in situazione di handicap grave ha diritto a
due anni di assistenza a titolo di congedo straordinario da parte dei
famigliari individuati dalla legge, dall'altro, il famigliare lavoratore che
provvede all'assistenza può fruire di un periodo massimo di due anni di
congedo per assistere i familiari disabili.
Le assenze del personale della scuola
Congedo straordinario retribuito
Al riguardo, si deve tener conto del fatto che il congedo di cui all'art. 42,
commi 5 ss., rappresenta una species nell'ambito del genus di congedo
disciplinato dall'art. 4, comma 2, della l. n. 53 del 2000. Tale disposizione
stabilisce che "i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono
richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, un periodo di
congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni". Pertanto, il
"contatore" complessivo a disposizione di ciascun dipendente è comunque
quello di due anni nell'arco della vita lavorativa, a prescindere dalla causa
specifica per cui il congedo è fruito. Si chiarisce, così, che utilizzati i due
anni, ad esempio, per il congedo ex art. 42, commi 5 ss., il dipendente
avrà esaurito anche il limite individuale per "gravi e documentati motivi
familiari". Si chiarisce, altresì, che, trattandosi di limite massimo
individuale, ad un lavoratore o una lavoratrice che nel tempo avesse
fruito, ad es., di un anno e quattro mesi di permessi anche non retribuiti
"per gravi e documentati motivi familiari", il congedo di cui all'art. 42,
comma 5, potrà essere riconosciuto solo nel limite di otto mesi.
Le assenze del personale della scuola
Congedo straordinario retribuito
Indennità:
Il dipendente che fruisce del congedo straordinario ha diritto a percepire
un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, ma con riferimento
esclusivamente alle voci fisse e continuative del trattamento. L'indennità,
pertanto, è corrisposta nella misura dell'ultima retribuzione percepita e
cioè quella dell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo, con
esclusione degli emolumenti variabili della retribuzione accessoria, che
non abbiano, cioè, carattere fisso e continuativo. L'indennità al lordo
della relativa contribuzione, per esplicita previsione normativa, spetta
fino all'importo complessivo rivalutato annualmente (per il 2016 Euro
47.445,82).
L'importo si intende al lordo della contribuzione, con riferimento alla quota a
carico dell'ente datore di lavoro e a quella a carico del lavoratore.
Le assenze del personale della scuola
Congedo straordinario retribuito
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con Parere del 15 gennaio 2013, ha
fornito ulteriori chiarimenti in merito all'istituto del congedo straordinario
di cui all'art. 42, commi 5 e ss., del D.Lgs. n. 151 del 2001, con particolare
riferimento agli effetti che l'assenza produce sulla maturazione
dell'anzianità di servizio ai fini della progressione economica e della
pensione.
È stato precisato che:
i periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della
maturazione di ferie, tredicesima, trattamento di fine rapporto e
trattamenti di fine servizio, ma, essendo coperti da contribuzione, sono
validi ai fini del calcolo dell'anzianità;
il periodo del congedo deve essere riconosciuto ai fini dell'anzianità di
servizio valevole per il raggiungimento del diritto a pensione e per la sua
misura, ma non ai fini della progressione economica.
Le assenze del personale della scuola
Congedo straordinario retribuito
Rientro anticipato titolare assente: non costituisce motivo di risoluzione del
contratto con il supplente
In giurisprudenza è stato affermato che non è possibile licenziare il
lavoratore a tempo determinato qualora vengano meno le esigenze per cui
era stato assunto quale è, per l’appunto, il rientro anticipato del titolare (cfr.
tribunale Pordenone sentenza n. 12/2004; Corte d’Appello di Trieste sent n.
160 del 2005; Tribunale di Campobasso sent. n. 277 del 2014).
Anche l’ARAN, con l’Orientamento applicativo Scuola del 14 giugno 2013,
ha precisato che l’art. 18 comma 2 lett. c) del CCNL 04/08/1995, che
prevedeva espressamente la risoluzione del contratto stipulato con il
supplente a seguito del “rientro anticipato del titolare”, non è stato più
ripreso dai successivi CCNL per cui si deve considerare non più applicabile.
Le assenze del personale della scuola
Avv.to Fabio Paladini
Per info e comunicazioni:[email protected]
www.italiascuola.it