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Valeria Innocenti
LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE, IL LAVORO A
PROGETTO E IL LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE
Milano, 20 giugno 2007
Area Lavoro e Previdenza
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LAVORATORE AUTONOMO (art. 2222 c.c. – Contratto d’opera)
“Persona che si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e
senza vincolo di subordinazione”
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LAVORATORE SUBORDINATO (art. 2094 c.c.)
“Chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il
proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione
dell’imprenditore”
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LAVORO AUTONOMO /LAVORO SUBORDINATO
Orientamento giurisprudenziale costante:
“Ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo a seconda delle modalità
del suo svolgimento”
L’IMPORTANZA DELL’ETERODIREZIONE
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LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE
Art. 409 cpcstabilisce l’applicabilità del rito del lavoro a:
“rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, anche se
non a carattere subordinato”
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LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE
Elementi qualificanti la fattispecie:
Continuità (in contrapposizione alla occasionalità)
Coordinazione (vincolo funzionale tra l’opera del collaboratore e l’attività del committente)
Prestazione prevalentemente personale
Mancanza del vincolo di subordinazione (autonomia)
Irrilevanza del tempo impiegato
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LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE
I casi di collaborazione coordinata e continuativa a seguito della Riforma Biagi (D.lgs. 276/03):
Ø prestazioni occasionali (nel limite di 5 mila euro e 30 giorni nell’anno solare con lo stesso committente)
Ø professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi esistenti alla data del 24 ottobre 2003
Ø collaborazioni rese a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI
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LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE
Segue: I casi di collaborazione coordinata e continuativa a seguito della Riforma Biagi (D.lgs. 276/03):
Ø componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società
Ø pubblica amministrazione
Ø agenti e rappresentanti
Ø pensionati di vecchiaia (65 anni di età)
Ø partecipanti a collegi e commissioni (anche organismi di natura tecnica)
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LE PRESTAZIONI OCCASIONALI (Mini co.co.co) art. 61, c. 2, D.lgs. n. 276/03
Ø sono prestazioni occasionali quelle di durata complessiva non superiore a 30 giorni e a 5000 euro nel corso dell’anno solare con lo stesso committente
Ø sono sempre collaborazioni coordinate e continuative per le quali, data la loro limitata portata, si è ritenuto non fosse necessario il riferimento al progetto e, dunque, di sottrarle all’ ambito di applicazione della nuova disciplina
Ø si ritiene che il termine anno solare si riferisca ad un periodofisso coincidente con l’anno di calendario, ossia 1° gennaio –31 dicembre
Ø ai fini del superamento del limite dei 30 giorni rileva la durata del rapporto e non il numero delle prestazioni
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LE PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE
Ø sono caratterizzate dalla mancanza sia di coordinamento con il committente che di durata
Ø sono prestazioni ad esecuzione istantanea del tutto singolari edepisodiche non riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro
Ø sono prestazioni che non rientrano nell’ambito dell’attività di lavoro autonomo abitualmente svolta dal soggetto. Non devono sussistere i requisiti della continuità e del coordinamento con il committente
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IL LAVORO A PROGETTO (art. 61, c. 1, D.lgs. n. 276/03)
“I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409 c. 3 cpc, devono essere riconducibili a uno o più
progetti specifici o programmi di lavoro a fasi di esso, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal
collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente e
indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa”
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IL LAVORO A PROGETTO (circolare Ministero del Lavoro n. 1/2004)
La definizione dell’art. 61 c. 1 D.lgs. 276/03 non sostituisce o modifica quella contenuta nell’art. 409 cpc
maindividua le modalità di svolgimento della prestazione del collaboratore, utili ai fini della qualificazione della
fattispecie nel senso dell’autonomia o della subordinazione
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IL LAVORO A PROGETTO (circolare Ministero del Lavoro n. 1/2004)
Requisiti qualificanti la fattispecie:
Ø il progetto (modalità “organizzativa” della prestazione lavorativa)
Ø l’autonomia del collaboratore
Ø la necessaria coordinazione con il committente
Ø l’irrilevanza del tempo impiegato per l’esecuzione della prestazione
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IL LAVORO A PROGETTO
Nozione di progetto:
Il progetto consiste in una attività produttiva ben identificabile e funzionalmente collegata ad un determinato risultato finale cui il collaboratore partecipa direttamente con la sua prestazione
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IL LAVORO A PROGETTO
Nozione di progetto:
Il progetto può essere connesso all’attività principale o accessoria
dell’impresa
E’ determinato dal committente
Le scelte tecniche organizzative e produttive (del committente) che stanno
dietro al progetto sono insindacabili
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IL LAVORO A PROGETTO
Il progetto orientamenti della giurisprudenza di merito
• il progetto deve essere adeguatamente descritto
• non può limitarsi ad una mera descrizione dell’attività
• deve avere una propria specificità
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IL LAVORO A PROGETTO
Nozione di programma:
Attività cui non è riconducibile un risultato finale
Produzione di un risultato parziale destinato ad essere integrato da altre lavorazioni o risultati
parziali
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IL LAVORO A PROGETTO
Autonomia del collaboratore nella gestione del progetto/programma
L’organizzazione del lavoro del collaboratore deve essere comunque finalizzata al raggiungimento dell’obiettivo
I tempi e le modalità di lavoro sono rimesse al collaboratore
Quindi tempi e modalità possono anche essere concordati tra le parti nell’ambito del programma pattuito
Sentenza del Consiglio di Stato 3 aprile 2006 sull’orario di lavoro
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IL LAVORO A PROGETTO
Il coordinamento
Il collaboratore a progetto deve coordinare la propria prestazione con le esigenze dell’organizzazione del committente
Il coordinamento può essere riferito a:Ø tempi di lavoroØ modalità di esecuzione
Il committente non può richiedere una prestazione diversa o esulante il progetto o programma originariamente convenuto
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IL LAVORO A PROGETTO
Irrilevanza del tempo impiegato
L’autonomia nella gestione del tempo va collegata alle forme di coordinamento con il committente
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IL LAVORO A PROGETTO: la forma scritta(art. 62 D.lgs. 276/03)
La forma scritta è richiesta ai soli fini probatori
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IL LAVORO A PROGETTO: la forma scritta
LA DURATA
Ø Duratadeterminata
determinabile
Ø Il regime dei rinnovi e delle proroghe
Ø Il contratto si risolve comunque al raggiungimento dell’obiettivo contenuto nel progetto
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IL PROGETTO / PROGRAMMA
progetto o programma di lavoro o fase di esso individuato nel suo contenuto caratterizzante
quindi non indeterminato e/o generico
non coincidente con la semplice descrizione delle mansioni
IL LAVORO A PROGETTO: la forma scritta
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IL CORRISPETTIVO
Indicazione del corrispettivo e i criteri per la sua determinazione nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese
IL LAVORO A PROGETTO: la forma scritta
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IL CORRISPETTIVO: DETERMINAZIONE
Il corrispettivo deve essere proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e deve tener conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto (art. 63 D.lgs. 276/03)
Possibilità di escludere o ridurre il compenso in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo dedotto nel progetto
IL LAVORO A PROGETTO: la forma scritta
In ogni caso i compensi corrisposti ai lavoratori a progetto devono essere proporzionati alla quantità e qualità del lavoro eseguito e devono tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità, anche sulla base dei contratti collettivo nazionali di riferimento (art. 1 c. 772 legge Finanziaria 2007)
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LA FORMA DI COORDINAMENTO
Forme di coordinamento – anche temporale –che in ogni caso non possono pregiudicare
l’autonomia del collaboratore
IL LAVORO A PROGETTO: la forma scritta
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TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA
Eventuali misure per la salute e la sicurezza del collaboratore a progetto (legge 626/94) ogni
qualvolta la prestazione si svolge nei luoghi del committente
IL LAVORO A PROGETTO: la forma scritta
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IL LAVORO A PROGETTO
Le tutele (art. 66 D.lgs. 276/03)
Non comportano l’ESTINZIONE del rapporto, che rimane SOSPESO senza erogazione del
corrispettivo
Malattia – gravidanza - infortunio
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IL LAVORO A PROGETTO
Le tutele (art. 66 D.lgs. 276/03)
Ø Idonea certificazione scritta
Malattia e infortunio
Ø Sospensione del rapporto senza proroga e senza corrispettivo
Ø Possibilità del committente di recedere prima della scadenza se la sospensione si protrae per più di 1/6 (in caso di durata determinata) o per più di 30 giorni nel caso di durata determinabile
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IL LAVORO A PROGETTO
Le tutele (art. 66 D.lgs. 276/03)
Ø Idonea certificazione scritta
Gravidanza
Ø Proroga di 180 giorni salvo disposizione più favorevole nel contratto individuale
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IL LAVORO A PROGETTO
Svolgimento del rapporto
Ø Possibilità di avere più committenti
Obblighi del collaboratore (art. 64 D.lgs. 276/03)
Ø NO attività in concorrenza
attività di pregiudizio
diffusione di notizie
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IL LAVORO A PROGETTO
Svolgimento del rapporto
Diritto ad essere riconosciuto autore delle invenzioni fatte nello svolgimento del
rapporto
Invenzioni del collaboratore (art. 65 D.lgs. 276/03)
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IL LAVORO A PROGETTO
Svolgimento del rapporto
Ø Risoluzione nel momento di realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso che ne costituisce l’oggetto
Estinzione del contratto (art. 67 D.lgs. 276/03)
Ø Risoluzione prima della scadenza- giusta causa- diverse causali o modalità
incluso il PREAVVISO individuale nel contratto
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IL LAVORO A PROGETTO
Svolgimento del rapporto Divieto di rapporti atipici e conversione del contratto(art. 67 D.lgs. 276/03)
I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l’individuazione di uno specifico
progetto, programma di lavoro o fase di esso sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto
Ø necessità di accertamento giudiziale Ø presunzione assoluta o relativa?
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IL LAVORO A PROGETTO
Svolgimento del rapporto Divieto di rapporti atipici e conversione del contratto(art. 67 D.lgs. 276/03)
La giurisprudenza ha equiparatola mancata individuazione a:
Ø Mancanza di specificitàØ Mancata indicazione formale del contrattoØ Mancata corrispondenza dell’attività di fatto svolta
e quanto previsto nel contrattoØ Mera descrizione dell’attività del collaboratore
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IL LAVORO A PROGETTO
Conversione del contratto (art. 69 c. 2 D.lgs. 276/03)
Qualora il giudice accerti che il rapporto di lavoro instaurato ai sensi dell’art. 61 c. 1 è un rapporto di lavoro subordinato esso si
trasforma nella tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti:
anche tempo determinatoparzialealtre tipologie contrattuali
Quindi
Il controllo giudiziale non può estendersi a sindacare nel merito valutazione e scelte tecniche organizzative e produttive del
committente
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IL LAVORO A PROGETTO NEI CALL CENTER(Circolare Ministero Lavoro n. 17/06)
SI al lavoro a progetto nell’ambito dell’attività del call center purchè:
Ø ci sia un risultato da conseguire, determinato nei suoi contenuti qualificanti, che l’operatore assume l’obbligo di eseguire:
- entro un termine prestabilito
- con la possibilità di autodeterminare il proprio lavoro
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Le comunicazioni obbligatorie introdotte dalla legge finanziaria (legge 27 dicembre 2006 n. 296)
Ø Comunicazione di assunzione (entro il giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto) per:
- contratto di lavoro a progetto;- prestazioni occasionali (mini-co.co.co.);- contratto di agenzia e di rappresentanza commerciale, se
caratterizzato da prestazione coordinata e continuativa prevalentemente personale;
- prestazione sportiva se svolta in forma di collaborazione coordinata e continuativa e le collaborazioni inquadrate come attività sportiva dilettantistica;
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Ø Destinatari delle comunicazioni:
- centro per l’impiego competente per l’area dove si trova la sede del committente presso la quale si realizza il coordinamento
Le comunicazioni obbligatorie introdotte dalla legge finanziaria (legge 27 dicembre 2006 n. 296)
in futuro
enti previdenziali