Date post: | 04-Dec-2014 |
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Business |
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Le condizioni generali di vendita
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Ferrara 26 febbraio 2014
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Le condizioni generali: !
regolare una generalità di rapporti
!
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Razionalizzare i rapporti di chi è solito
stipulare numerosi contratti dello stesso genere con una serie indefinita di soggetti
!
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Quale legge applicare !
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Legge italiana? !
Leggi straniere? !
Convenzioni internazionali?
Una convenzione di facile applicazione se si vendono beni mobili
La Convenzione di Vienna, 1980
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Quando le condizioni sono approvate?
!
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Quando l’ordine richiama le condizioni
e non ci sono controproposte di
sorta
!
Qualche eccezione !
Last shot rule: valgono le condizioni
dell’ultimo che le invia !
First shot (Olanda): valgono quelle del
primo !
Knock out (USA): in caso di difformità la contrattazione ‘salta’
!
Le condizioni generali: !
per efficaci devono essere conoscibili
!
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Conoscibilità concreta (a seconda dei casi
specifici) !!
Clausole vessatorie (ossia particolarmente onerose per una parte)
Oltre che conoscibili vanno approvate specificamente
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Forma scritta !
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Non è necessaria per la validità giuridica dei
rapporti, ma indispensabile per dar
ad essi chiarezza e certezza
!
Passaggio di rischio della merce
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Convenzione di Vienna 1980
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Al momento il cui il compratore riceve la
merce o è messa a sua disposizione (cfr
Incoterms)
Quando far valere i vizi della merce
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Salvo diversa previsione
(consigliata) al massimo entro due
anni dal passaggio del rischio
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Arbitro o giudice? !!
neutro o di parte? !
competenza tecnica o giuridica?
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lingua scelta o locale? !
celerità o lentezza? !
costi certi o imprevedibili?
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In caso di arbitrato !
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E’ stata ratificata la Convenzione di NY?
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E comunque, nella legislazione della
controparte esistono limiti o preclusioni?
!!
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Una sintesi degli elementi chiave.
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le condizioni generali: !
!sono accettate dalla controparte;
!sono in lingua comprensibile;
!sono specifiche per l’estero;
!contengono una regola per ritardi nelle
consegne; !
determinano il passaggio dei rischi della merce; !
prevedono tempo, luogo e modalità di pagamento;
!disciplinano in modo preciso la garanzia per
i difetti dei beni; !
indicano legge o principi che regolano il rapporto contrattuale;
!prevedono un giudice o un collegio
arbitrale; !
prevedono un terzo esperto per evitare la lite. !!!
Questa presentazione ha scopo informativo. !Nessuno dovrebbe agire legalmente o astenersi dal farlo sulla base di dette informazioni, senza avvalersi di adeguata consulenza che tenga conto dei fatti e delle circostanze specifiche.
Tommasini & Martinelli [email protected] www.tommasinimartinelli.it
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