LE FUNZIONI DEGLI ASSESSORIAI SERVIZI SOCIALI ALL’INTERNO
DEL QUADRO LEGISLATIVO NAZIONALEE REGIONALE RELATIVO ALL’AMBITO
SOCIO-ASSISTENZIALE E SOCIO-SANITARIO
Lecco – 29.09.2009Ugo De Ambrogio – IRS Milano
I temi del primo incontro
• Il profilo del ruolo di assessore alle politiche sociali all’interno del contesto legislativo nazionale e regionale: 1. Dalla Legge 328/00 “Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” alla L.R. 3/08 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”
2. Il ruolo del Comune e dei comuni associati (e degli altri soggetti della governance)
3. Sussidiarietà, diritti dei cittadini e priorità d’accesso4. La rete dei servizi sociali e sociosanitari
I temi del secondo incontro
• L’integrazione socio-sanitaria• L’assistenza socio-sanitaria: prestazioni a carico
del fondo sanitario e/o dell’utente/Comune
• I diversi tipi di integrazione: istituzionale, gestionale e operativa
• La definizione deI livelli essenziali di assistenza sanitaria e socio-sanitaria
• I titoli socio-sanitari e sociali e altre forme innovative e sperimentali d’intervento.
I temi del terzo incontro
• Il governo dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari
• I soggetti istituzionali in gioco, i ruoli, le competenze
• Le specificità della funzione politica • Il ruolo del terzo e del quarto settore • Strumenti di programmazione e gestione
(piani di zona, accreditamento, vigilanza ecc.)
1. Dalla Legge 328/00 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali” alla L.R. 3/08 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e
sociosanitario”
L’EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI ASSISTENZA
• Carità
• Beneficenza• Assistenza
• Servizi sociali• Progetti ed Interventi sociali• Prevenzione
• Promozione• Sistema di servizi ed interventi
• Inclusione • Coesione sociale
PAROLE CHIAVEPAROLE CHIAVE
TENDENZE DI SVILUPPO DELLE POLITICHE SOCIALI IN ITALIA NEGLI ULTIMI DECENNI
Tratto da uno spunto di Ranci Ortigosa, 2001
Focalizzazione Oggetto Target Funzione Approccio professionale
Attori
Anni ‘60/’70 Assistenza al caso singolo
problema conclamato
utente singolo
cura e accudimento
terapeutico singole professionali-tà
Anni ‘80/’90 Prevenzione rischio gruppo a rischio
stimolo alla consapevolez-za e alla responsabilità
educativo servizio
Anni ‘90/’05 Promozione “normale disagio”
fascia di popolazione
attivazione animativo rete
Anni 05/09 Inclusione e coesione sociale
Condizione di vita della cittadinan- za di un territorio
Cittadi-nanza di un territorio
Stimolo ai processi di partecipazio-ne
Consulen-ziale - valutativo
Reti, parternariati
La normativa principale in materia di politiche sociali – nazionale
di settore • L.285/97 politiche per l’infanzia e l’adolescenza• L.40/98 politiche per l’immigrazione• L.45/99 politiche per le dipendenze• L.162/98 interventi sulla disabilità grave
Legge quadro • L.328/00: sistema integrato di interventi e servizi
sociali
La normativa principale in materia di politiche sociali – regionale
di settore • l.r. 23/99 politiche regionali per la famiglia• l.r. 34/2004 politiche regionali per i minori
Legge quadro • L.r. 3/08: Governo della rete degli interventi e de i
servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario
Nel novembre 2000, dopo 110 anni dall’ultima legge
nazionale e con un ritardo di oltre 20 anni dal primo disegno
(a fine legislatura) il parlamento approva la l. 328:
“ sistema integrato di interventie servizi sociali ”
La 328 muove da una politica (sociale) per rispondere ai bisogni di più categorie di destinatari (minori, adulti in difficoltà, anziani, disabili,
ecc.) per affermarne i diritti di cittadinanza attraverso un sistema
integrato di servizi che assicuri i livelli essenziali di assistenza
La legge 328/2000
• La legge 328 si pone lo scopo di realizzare un sistema integrato di interventi e servizi sociali che, attraverso politiche sociali universalistiche, persegua i seguenti obiettivi:
– garantire la qualità della vita;– assicurare pari opportunità;– rimuovere le discriminazioni;– prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di
bisogno e di disagio degli individui e delle famiglie derivanti da:
• disabilità• inadeguatezza del reddito • difficoltà sociali • condizioni di non autonomia
La riforma del Titolo V della costituzione - Articolo 117
• Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: … determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale …
• Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato …
Le competenze legislative
ART. 117, comma 1^, lettera m): determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
COMPETENZA ESCLUSIVA
Art. 117, comma 2
In questo quadro la l.328 rimane in vigore fino a quando le regioni non
legiferino autonomamente in materia di politiche sociali.
In Lombardia questo avviene con la l. 3/2008 che è in ampia parte coerente e ispirata alla
328 / 2000.
Legge regionale 3/2008
La legge “quadro” lombarda:Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario
A cui sono seguite alcune indicazioni (atti attuativi) regionali
• Circ. n. 7 del 12.06.2008: Indicazioni organizzative relative alla Direzione Sociale (ufficio supporto al Consiglio di rappresentanza, ufficio protezione giuridica, ASSI/SERD)�
• Circ. n. 8… per le nuove modalità rispetto all’autorizzazione al funzionamento
• Circ. 9 sulla Costituzione dell’Ufficio di protezione giuridica delle persone prive di autonomia o incapaci di provvedere ai propri interessi.
• DGR 7437 e 7438 nelle quali si definiscono le unitàd’offerta socio-assistenziali e socio-sanitarie
• DGR 7797 e 7798 sulla costituzione dei tavoli di concertazione a livello provinciale e territoriale con osservazioni sul ruolo degli udp
• Linee guida per la stesura dei piani di zona 2009-2011
I principi generali l.r. 3 (I)
�Richiamo espresso ai principi Costituzionali , allo Statuto Regionale, alla328, ai livelli essenziali, alle leggi di settore, ecc.
�Libertà di scelta , personalizzazione degli interventi, promozione autonomia, flessibilitàdelle prestazioni…
�Universalità del diritto di accesso e uguaglianza di trattamento nel rispetto delle specificità rispetto della dignità dellapersona e tutela del diritto alla riservatezza;
�sussidiarietà verticale e orizzontale;
I principi generali l.r. 3 (II)� riconoscimento, valorizzazione e sostegno del
ruolo della famiglia� promozione degli interventi a favore dei soggetti in
difficoltà, anche al fine di favorire la permanenza e il reinserimento nel proprio ambiente familiare e sociale;
� effettività ed efficacia delle prestazioni erogate e della rete delle unità di offerta ed ottimale utilizzo delle risorse finanziarie disponibili.
� omogeneità ed adeguatezza della rete delle unitàdi offerta ai bisogni sociali e sociosanitari;
� integrazione delle politiche sociali e sociosanitarie con le politiche sanitarie e di settore, in particolare dell'istruzione, della formazione, del lavoro e della casa
Dalla l.r. 1/86 alla 3/08: che cosa cambia
� organizzazione della rete integrata degli interventi e dei servizi in ambito socialee socio-sanit.
� rete aperta alla sperimentazione e alla programmazione locale: promozione da parte dei comuni di sperimentazioni in ambito locale
�Autorizzazione e accreditamento per strutture sociosanit. e per quelle sociali, rafforzamento vigilanza e controllo
� organizzazione di dettaglio, ma frammentaria delle strutture
� individuazione normativa delle strutturee dei servizi
� disciplina delleprocedure di autorizzazione al funzionamento
L.r. 3/08L.r. 1/86
Dalla l.r. 1/86 alla 3/08: che cosa cambia
� programmazione decen-trata dei PdZ, rafforzamentodel ruolo programmatorio dei Comuni nel sociale e delleASL per il sociosanit.
�Accreditamento come condizione per accedere al Fondo Sanitario Nazionale; promozione delle collaborazioni pubblico privato;
�Accentuata sussidiarietàverticale e orizzontale
�Affermazione del III settorecome soggetto attivo della
programmazione…
�Programmazione centralizzata
� Gestione pubblica dei servizi con facoltà di affidamento a terzi
�Limitata sussidiarietàverticale
�Riconoscimento del ruolo del volontariato
L.r. 3/08L.r. 1/86
Le competenze delle parti nelle l.r. 3 2008• Compete alla Regione esercitare funzioni di indirizzo per
la programmazione della rete delle unità di offerta sociali e di programmazione e coordinamento della rete delle unità di offerta socio-sanitarie; monitorare e verificare nel tempo il progressivo raggiungimento degli obiettivi fissati per il triennio;
• Compete ai Comuni la programmazione, progettazione e realizzazione della rete delle unità di offerta sociali; l’erogazione dei servizi e delle prestazioni di natura economica e dei titoli sociali; la promozione di sperimentazionidi nuove unità d’offerta sociali e di modelli gestionali nell’ambito della rete sociale;
• Compete alle ASL la programmazione e la realizzazione della rete delle unità di offerta sociosanitarie, nel rispetto della programmazione regionale ed in armonia con le linee di indirizzo formulate ai Comuni, nonché l’esercizio delle funzionidi vigilanza e controllo sulle unità di offerta sociale e sociosanitarie;
Le competenze delle parti nelle l.r. 3 2008
• Compete alle Province sostenere, nel quadro della programmazione regionale, la realizzazione di investimenti e interventi innovativi per le unità di offerta sociali e sociosanitarie, d’intesa con i comuni interessati; programmare interventi formativi di qualificazione e aggiornamento professionale, nel rispetto della normativa nazionale e delle linee di indirizzo regionali.
• Infine, in base all’art. 20 della l.r. 3/2008, il Terzo Settore si afferma come soggetto attivo nella programmazione, progettazione e realizzazione della rete, così da consentire la piena espressione delle capacità progettuali e valorizzare le spinte innovative, garantendo la libertà di tali soggetti di svolgere attività sociali ed assistenziali, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge.
Nella accezione moderna si ritrova nella dottrina sociale della Chiesa Cattolica, dove si afferma che “lo stato di fronte alla società (singoli cittadini, famiglie, gruppi intermedi, associazioni e imprese) non debba fare di più ma neanche di meno che offrire un aiuto (subsidium) all’autonomia di questi ambiti e sfere sociali”.
(Colozzi I., Dizionario di servizio sociale, Carocci Faber, 2005)
SUSSIDIARIETA’
Il concetto nella sua accezione di sussidiarietàverticale e orizzontale è ripreso nel nuovo (riforma titolo V) art. 118 della Costituzione:
Sussidiarità verticale = Comuni, Province Città metropolitane , Regioni e Stato
Sussidiarietà Orizzontale : “Stato, Regioni Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale “
SUSSIDIARIETA’
La l.r.3/08: il sistema
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REGIONE
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SUSSIDIARIETA’ ORIZZONTALETERZO SETTORE ENTI PUBBLICI
Sussidiarietà verticale• La Regione esercita le funzioni di indirizzo,
programmazione, coordinamento, controllo e verifica delle unità d'offerta sociali e sociosanitarie, avvalendosi della collaborazione degli enti locali, delle aziende sanitarie e dei soggetti del terzo settore ed in particolare:– Programma la rete sociosanitaria – Indirizza per la programmazione della rete delle unità di offerta
sociali;– Definisce ulteriori LEA – Definisce requisiti di funzionamento e criteri di ACD– Organizza il sistema informativo– Promuove la sperimentazione– Promuove l’integrazione tra politiche– Promuove la costituzione di forme di gestione associata e di azioni
di sostegno dei soggetti del III settore– Definisce percorsi formativi di riqualificazione professionale– Promuove la formazione integrata degli interventi
Sussidiarietà verticaleI Comuni• Programmazione della rete sociale• Erogazione dei titoli sociali• Definizione di livelli essenziali ulteriori a quelli regionali• Integrazione economica delle rette• Accreditamento delle unità d’offerta socialiLe Province • Programmazione degli interventi formativi• Istituzione di osservatori territoriali• Sostegno alla realizzazione di interventi a sostegno delle persone con
disabilità sensorialiLe ASL• Progettazione della rete sociosanitaria• Vigilanza sulle unità d’offerta• Acquisto delle prestazioni sociosanitarie• Partecipazione alla programmazione locale
Sussidiarietà orizzontaleLe unità d’offerta:• Affermazione di un sistema aperto• Definizione del sistema di accreditamento di tutte le unità d’offerta• Semplificazione delle procedure di esercizio• Definizione delle tipologie di vigilanzaIl III settore:• Partecipa alla programmazione regionale e locale• Gestisce unità d’offerta• Partecipa alle sperimentazioni gestionali• Concorre alla gestione degli osservatori• Assume la gestione di servizi nell’ambito di rapporti convenzionali• Previsione della consultazione sia per la rete sociale ce sociosanitaria• Libertà di svolgere attività sociali indipendentemente dal loro
inserimento nella rete
Il Comune e la 328/2000• ART. 6L. N. 328/2000
I comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e con corrono allaprogrammazione regionale.IN PARTICOLARE:
� programmazione, progettazione, realizzazione del sistem a locale dei servizi sociali a rete;
� erogazione dei servizi e delle prestazioni economiche ;� autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle stru tture
erogatrici;� partecipazione al procedimento per l'individuazione de gli
ambiti territoriali;� definizione dei parametri di valutazione dei soggett i aventi
accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi.
I Comuni …• Nell'esercizio di tali funzioni i comuni provvedono a:� promuovere risorse delle collettività locali tramite forme innovative di
collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria;
� coordinare programmi e attività degli enti che operano nell'ambito di competenza;
� adottare strumenti per la semplificazione amministrativa e per il controllo di gestione atti a valutare l'efficienza, l'efficacia ed i risultati delle prestazioni;
� effettuare forme di consultazione dei soggetti del terzo settore , e di cittadini, il organizzazioni sindacali, associazioni sociali e di tutela degli utenti, per valutare la qualità e l'efficacia dei servizi e formulare proposte ai fini della predisposizione dei programmi;
� garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità de i servizi.
I Comuni e la L.R. 3/2008articolo 13
� programmano, progettano e realizzano la rete locale delle unità d’offerta sociali, nel rispetto degli indirizzi e conformemente agli obiettivi stabiliti dalla Regione, anche promuovendo la partecipazione dei soggetti di cui all’articolo 3;
� riconoscono e promuovono la sperimentazione di unità d’offerta e di nuovi modelli gestionali nell’ambito della rete sociale, nel rispetto della programmazione regionale;
� erogano, nei limiti delle risorse disponibili, servizi e prestazioni di natura economica e assumono gli oneri connessi all’eventuale integrazione economica delle rette;
� definiscono i requisiti di accreditamento delle unità di offerta sociali in base ai criteri stabiliti dalla Regione, accreditano le unità d’offerta e stipulano i relativi contratti;
� definiscono eventuali livelli di assistenza ulterio ri rispetto a quelli definiti dalla Regione;
� determinano i parametri per l’accesso prioritario alle prestazioni, di cui all’articolo 6, comma 2, sulla base degli indirizzi stabiliti nell’ambito della programmazione regionale, anche assicurando interventi di emergenza e di pronto intervento assistenziale, di norma mediante forme di ospitalità temporanea od erogazione di sussidi economici;
� gestiscono il sistema informativo della rete delle unità d’offerta sociali.
I Comuni, secondo la l.328 e la l.r. 3 svolgono una funzione di
governo complessivo del sistema e lo fanno in forma
associata attraverso la strumento del Piano di zona
IL PIANO DI ZONA (art. 19 l.328\00)• Sulla base delle indicazioni i comuni
provvedono, a loro volta, a definire il piano di zona
• Viene adottata attraverso Accordo di programma (l. 142\90 art.27) al quale partecipano soggetti pubblici e privati, in particolare quelli che concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato
• è approvato dai comuni associati che fanno parte di un determinato “ambito territoriale per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete”
• l’ambito è determinato dalla Regione e dovrebbe essere coincidente con il distretto sanitario
Il Piano di zonaIl Piano di zona
IL PIANO DI ZONA (art.19 l.328 00)• Favorire la creazione di una rete di servizi e
interventi flessibili, stimolando le risorse della comunità locale
• qualificare la spesa attivando anche risorse locali
• ripartire la spesa tra i soggetti firmatari• prevedere formazione, aggiornamento e
progetti di sviluppo dei servizi Il Piano di zona èvolto a:
Il Piano di zona èvolto a:
IL PIANO DI ZONA (art.19 l.328 00)
• Obiettivi, priorità, strumenti e mezzi• organizzazione dei servizi, risorse e requisiti
di qualità• rilevazione dei dati nell’ambito del sistema
informativo• modalità per garantire integrazione fra servizi
e prestazioni• coordinamento con organi statali periferici
(amministrazione penitenziaria e della giustizia)
• collaborazione fra servizi territoriali, soggetti che operano nell’ambito della solidarietàsociale e comunità locale;
• forme di concertazione con l’asl e con gli enti non profit erogatori di servizi ed interventi sociali
Il Piano di zona individua:
Il Piano di zona individua:
l.3. 3 2008
• L’art. 18 della l.r. 3/2008 definisce il PdZ come lo strumento della programmazione in
ambito locale della rete d’offerta sociale e dell’attuazione dell’integrazione tra la
programmazione sociale e la programmazione sociosanitaria in ambito distrettuale, anche in rapporto al sistema
della sanità, dell’istruzione e della formazione, della casa e del lavoro.
L.r. 3 2008� Il PdZ si configura dunque come lo strumento privilegiato per
conseguire forme di integrazione tra le varie politic he mediante l’analisi dei bisogni, la definizione dell e priorità, la gestione innovativa, flessibile e partecipata del sis tema di offerta
� La terza triennalità dovrà evolvere verso la programmazione integrata degli obiettivi e degli interventi sociali attuati nell’ambito distrettuale in materia sociale, con una particolare attenzione all’integrazione sociosanitaria e più in generale all’integrazione tra politiche a favore della persona e della famiglia, per un welfare che non sia solo riparativo e di tutela, ma anche promozionale e preventivo.
Il PDZ e le sue innovazioni1. Si sintetizzano gli interventi e le politiche del
settore sociale e si coordinano con altre politiche.
2. Si programma ad un nuovo livello: la zona, superando l’impasse storica
del frazionamento comunale.
3. Si passa da una programmazione nella logica di government ad una nella
prospettiva di governance
4. Si programma in modo congiunto anche conl’Asl, non nella logica della delega ma in
quella dell’integrazione operativa territoriale
Indicazioni bibliografiche:
• AA.VV. Speciale L.328/00, Prospettive Sociali e Sanitarie n 20 \ 22, 2000• I livelli essenziali di assistenza, Speciale di Prospettive sociali e sanitarie ,
n15\17 2003• A.Battistella, U.De Ambrogio, E.Ranci Ortigosa, Il Piano di zona,
costruzione, gestione e valutazione, Carocci Faber 2004 • U. De Ambrogio, I Piani di zona, in C. Gori 2004• U.De Ambrogio, Piani di zona fra innovazione e fragilità, i quid di
prospettive sociali e sanitarie n. 1, 2008• P.Ferrario, Servizi sociali e sociosanitari in Lombardia, Prospettive sociali e
sanitarie , n1 2009• L. Pesenti, U. De Ambrogio (a cura di) Piani di zona in Lombardia, Le sfide
della programmazione sociale, Guerini e Associati 2009• Formez, L’attuazione della riforma del welfare locale, Formez editoria,
2003• C. Gori (a cura di) , La riforma dei servizi sociali in Italia, Carocci 2004