Le principali novità fiscali 2015
Reverse charge e split paymentLettere di intento e «black list»Altre novità
Dott.ssa ALISIA DEL GRANDEDEL GRANDE NINCI Associati
[email protected] Porcari, 12 febbraio 2015
REVERSE CHARGE dal 2015
SCOPO
contrastare le "frodi carosello", dove il
fornitore si sottrae al versamento dell'Iva,
senza che ciò possa essere un motivo per
negare la detrazione al cliente, salvo dimostrarne la malafede
REVERSE CHARGE dal 2015
MODIFICHE ALLA LEGGE IVA (DPR 633/1972)
ARTICOLO 17, 6° comma, nuove lettere a)-ter, d-bis), d)-ter, d)-quater, d)-quinquies
ARTICOLO 74, integrazione 7° comma
Per le operazioni BUSINESS TO BUSINESS
NUOVI REVERSE CHARGE DEFINITIVI
• Prestazioni servizi di pulizia, demolizione, istallazione impianti, completamento relativi ad edifici (aggiunta al reverse charge nel settore edile con esclusivo riferimento al subappalto, dove
subappaltante e subappaltatore operano nei comparti dell’edilizia- sezione F, codici ATECO-)
• Pallets recuperati
Reverse charge prestazioni agli edifici
concetto di edificioUna definizione di “edificio”, che può essere a tal fine validamente utilizzata, è contenuta
nella risoluzione n. 46/E/1998, dove è stato precisato che per “edificio e fabbricato si
intende qualsiasi costruzione coperta isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da
altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una
o più scale autonome”. Il Legislatore ha scelto il termine «edificio» anziché il termine
«immobile» consentito dalla Direttiva 2006/112/CE, più RISTRETTO. Nel termine «immobile»
ai sensi della direttiva comunitaria rientrano anche le porzioni di suolo su cui costruire diritti
di proprietà e possesso, nonché gli elementi installati sugli edifici che ne formino parte
integrante.
Si ritiene che rientrino nella definizione di «edificio» sia i fabbricati civili che quelli ad uso industriale, commerciale, artigianale, nonché le parti di essi (ad esempio, singolo locale
di un edificio). Nella definizione di “edificio”, non dovrebbero invece rientrare a titolo esemplificativo i
terreni, le strade, i cosiddetti macchinari “imbullonati”, ancorché ancorati al suolo…
Reverse charge prestazioni agli edifici
Servizi di puliziaRicomprende in generale tutti i servizi di pulizia rivolti ad edifici (uffici, negozi,
magazzini..) anche se inizialmente l’intenzione era quella di assoggettare a reverse
charge la pulizia del cantiere.
Al momento, in attesa di chiarimenti, si consiglia di escludere le attività di diverse come
disinfestazione, le pulizie esterne, le pulizie di aree pubbliche.
Istallazione impianti MANUTENZIONE il Legislatore ha fatto riferimento all’installazione di impianti e non alla
loro manutenzione. Di conseguenza, il «reverse charge» troverà applicazione , ad esempio, per l’installazione degli ascensori, ma non per la loro manutenzione.
CESSIONE CON POSA IN OPERA Nel caso di cessione di impianti con relativa
installazione, con prevalenza del dare sul fare, non potrà trovare applicazione il «reverse charge», in quanto quest’ultimo trova applicazione per le prestazioni di servizi.
Nel caso di specie siamo invece di fronte a una cessione di beni. Ad esempio, in caso di cessione con installazione di caldaia non può applicarsi il
reverse charge, ma si dovrà fatturare tutto con IVA considerando l’operazione una cessione.
Reverse charge prestazioni agli edifici
Servizi di demolizioneRicomprende in generale tutti i servizi di demolizione rivolti ad edifici .
DIFFICOLTA’ OPERATIVE: normalmente in presenza di una ricostruzione di un
fabbricato la demolizione è affidata all’impresa che poi procede anche alla
costruzione dell’edificio. Si tratta, in questo contesto, di capire se si è in presenza di
un’unica prestazione oppure di due (o più) prestazioni (da considerare, se del caso,
in modo distinto ai fini del reverse charge).
Servizi di completamentoDal tenore letterale della norma sembrerebbero ricomprese quelle prestazioni che
sono necessarie per il completamento finale degli edifici (Intonacatura, posa in opera
di pavimenti e rivestimenti, lavori murari di completamento e finitura….). Rimarrebbero
escluse le prestazioni inerenti la costruzione di edifici nonché, in quanto non sono prestazioni di servizi, le cessioni di beni (es.: acquisto pavimenti). DIFFICOLTA’ OPERATIVE: potrebbero essere individuati solo i servizi riconducibili al
macrocodice ATECO 43, titolato “lavori di costruzione specializzati”.
.
Reverse charge pallets
Si ritiene che, ai fini dell’applicazione del reverse
charge alle cessioni di bancali in legno, l’unica
condizione richiesta è che “siano recuperati ai cicli di
utilizzo successivi al primo”: è sufficiente, quindi, che il
pallet non sia “nuovo”
Attenzione all’addebito dei pallets quando è operazione accessoria alla vendita di merce
NUOVI REVERSE CHARGE TEMPORANEI • Trasferimenti delle quote di emissione di gas-serra *
• Trasferimenti di altre unità che (direttiva 2003/87/CE),
nonché di certificati relativi all’energia e al gas *
• Cessioni di gas e di energia elettrica a soggetto
passivo-rivenditore *
• Cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati
(codice attività 47.11.1), supermercati (codice
attività 47.11.2) e discount alimentari (codice attività
47.11.3) - entrata in vigore subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte del
Consiglio dell’Unione Europea , con validità per 4 anni –
* le disposizioni relative al settore energetico operano fino al 31/12/2018
Reverse charge
IL FORNITORE
Dovrà emettere la fattura con l’annotazione «INVERSIONE
CONTABILE» mentre è facoltativa la menzione della norma che
determina il reverse charge
IL CLIENTEIntegra la fattura ricevuta riportando l'aliquota e la relativa
imposta, e la annota sia nel registro delle vendite sia in quello
degli acquisti.
NUOVI REGISTRI? possibilità di utilizzare i registri sezionali, o di optare per
l'annotazione sugli stessi registri delle fatture di vendita e di acquisto, usando distinteprogressioni numeriche e nel rispetto dell'ordine progressivo sequenziale di ciascuna
seriazione (circolare 29/E del 27 giugno 2011). Nel caso, nella prima pagina dei registri,
devono essere indicate le serie numeriche adottate.
Split payment:le PA versano l'Iva direttamente all'erario
SCOPO
garantire il corretto assolvimento dell’imposta
Il meccanismo, infatti, mira a garantire:
- l’Erario, dal rischio di inadempimento dell’obbligo di
assolvere l’IVA da parte dei propri fornitori (cosiddetto
“missing trader”);
- le Pubbliche Amministrazioni acquirenti, dal rischio di
coinvolgimento in frodi commesse dai propri fornitori o da
terzi.
Split payment
MODIFICHE ALLA LEGGE IVA (DPR 633/1972)
nuovo ARTICOLO 17 ter
Pubbliche Amministrazioni interessate: • Stato;
• organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica (ad esempio le istituzioni
scolastiche);
• enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ex art. 31 del DLgs. 267/2000
(quali le Comunità montane, le Comunità isolane e le Unioni di Comuni), ;
• Camere di Commercio (e le Unioni Regionali delle stesse), ;
• istituti universitari;
• aziende sanitarie locali;
• enti ospedalieri;
• enti pubblici di ricovero e cura avente prevalente carattere scientifico;
• enti pubblici di assistenza e beneficienza;
• enti pubblici di previdenza(INPS, Fondi pubblici di previdenza).
Split payment - Pubbliche Amministrazioni interessate:
Sono, invece, esclusi
• tutti i soggetti che non hanno natura pubblica (enti previdenziali
privati, le aziende speciali e la generalità degli enti pubblici economici);
• tutti gli enti pubblici non economici che, in quanto
autonomi rispetto alla struttura statale, perseguono fini
propri ancorché di interesse generale );
La categoria di appartenenza di un ente può essere
verificata mediante l’Indice delle Pubbliche Amministrazioni,
consultabile all’indirizzo
http://indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php, che tuttavia
non ha contenuto esaustivo.
Split payment
Esclusioni: le operazioni soggette a reverse charge
le prestazioni di servizi professionali soggette a
ritenuta le operazioni certificate con scontrino (fiscale o non
fiscale per i corrispettivi trasmessi telematicamente)
e ricevuta fiscale, ovvero mediante altre modalità
semplificate di certificazione dei corrispettivi
Split payment
Adempimenti del fornitore Emissione della fattura con imponibile e imposta e
annotazione “scissione dei pagamenti” Registrazione della fattura non computando come
IVA a debito l’imposta indicata, la quale non
parteciperà alla liquidazione periodica
CIRCOLARE n.1 dello scorso 9 febbraio: l’Agenzia delle Entrate, in ossequio ai principi
dello Statuto del contribuente, riconoscendo l’incertezza in materia, fa salvi i comportamenti adottati dai contribuenti fino all’8 febbraio 2015, ai quali pertanto non dovranno essere applicate sanzioni per le violazioni eventualmente commesse in
relazione alle nuove norme.
Novità in materia di lettere di intento CAMBIANO LE PROCEDURE
INVIO A CARICO
DELL’ESPORTATORE ABITUALEIl modello dovrà essere trasmesso esclusivamente con
modalità telematiche, direttamente o tramite un
intermediario abilitato.
L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio
sito il software di compilazione e invio
lettere di intento
Adempimenti a carico dell’esportatore abituale:
trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei
dati delle dichiarazioni d’intento emesse;
annotazione della dichiarazione sull’apposito
registro delle dichiarazioni d’intento emesse
invio al fornitore/Dogana della dichiarazione
d’intento unitamente alla ricevuta di avvenuta
presentazione della stessaEntro l’11aprile l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione
della Dogana la banca dati delle dichiarazioni d’intento.
Conseguentemente, l’esportatore potrà essere dispensato
dalla consegna in Dogana dei modelli cartacei
lettere di intento-Adempimenti dell’esportatore
Il Nuovo modello è composto dalle seguenti sezioni:• Dati del dichiarante
• Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione
• Recapiti
• Integrativa
• Dichiarazione
• Destinatario della dichiarazione
• Firma
• Quadro A – Plafond, costituito dalle sottosezioni “Tipo”,
“Operazioni che concorrono alla formazione del plafond” e
“Impegno alla presentazione telematica”.
L’esportatore abituale può consegnare ai propri fornitori la dichiarazione, escludendo il Quadro A - Plafond.
Attenzione per la revoca non sembra prevista la comunicazione telematica
Attenzione:
Il modello e le relative istruzioni sono stati modificati con provvedimento di ieri, 11 febbraio. In particolare:
• nel modello, nel riquadro denominato “Dichiarazione” le parole “una sola operazione
per un importo pari a euro” che precedono il campo 1 sono sostituite con le parole
“una sola operazione per un importo fino a euro”;
• alla pagina 2 delle istruzioni, nel paragrafo “Dichiarazione” dopo il periodo “il campo
1, se la dichiarazione d'intento si riferisce ad una sola operazione, specificando il
relativo importo” è aggiunto il seguente periodo: “In caso di importazione indicare nel
campo 1 un valore presunto relativamente all' imponibile ai fini IVA, riferito alla
singola operazione doganale, che tenga cautelativamente conto di tutti gli elementi che concorrono al calcolo di tale imponibile. L'importo di effettivo impegno del
plafond sarà quello risultante dalla dichiarazione doganale collegata alla dichiarazione d'intento.”;
Questa ultima precisazione risolve i dubbi relativi all’importo da indicare sul modello per
le importazioni.
lettere di intento
Adempimenti a carico del fornitore (prima di emettere la fattura senza applicazione dell’Iva):
deve aver ricevuto da parte dell’esportatore
abituale la dichiarazione d’intento con la ricevuta
di presentazione telematica
deve verificare la regolarità dell’invio
deve annotare la dichiarazione sull’apposito
registro delle dichiarazioni d’intento ricevute
deve indicare nella fattura emessa in regime di non
imponibilità gli estremi della dichiarazione d’intento;
dovrà riepilogare le dichiarazioni d’intento ricevute
nella dichiarazione IVA annuale.
lettere di intento- Adempimenti del fornitore
Verifica di regolare presentazione della
dichiarazione d’intento
• dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate tramite
una funzione a libero accesso
• consultando il proprio cassetto fiscale (funzione
attualmente non disponibile)
lettere di intento
Sanzione dal 100% al 200% dell’imposta
(art. 7, comma 4-bis, D.Lgs. n. 471/97)qualora
“il cedente o prestatore effettui operazioni nei
confronti dell’esportatore abituale prima di aver
ricevuto da parte di questi la dichiarazione d’intento
ed averne riscontrato l’avvenuta presentazioneall’Agenzia delle Entrate”
Novità in materia di operazioni con
soggetti “Black list”
DAL 2014 NUOVA COMUNICAZIONE (ANNUALE) SOLO
SE ESISTONO OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST
SUPERIORI AD EURO 10.000
Le operazioni del 2014 si possono completare con
le vecchie regole
Novità sulle operazioni “Black list”
SAN MARINO uscito dalla Black list con DM 12 febbraio 2014 (in G.U.
il 11 marzo 2014)
LUSSEMBURGOuscito dalla Black list con DM 16 dicembre 2015 (in
G.U. il 7 gennaio 2015)
Effetti sulla black list (?)
Altre novità in materia di Iva
Presentazione delle dichiarazione Iva
Dal periodo d’imposta 2015 la dichiarazione Iva
ritorna «autonoma»
Il termine di presentazione sarà compreso dal 1°
febbraio e la fine di tale mese
In conseguenza è abrogata la COMUNICAZIONE
DATI IVA
Altre novità in materia di Iva
Aumenti aliquote Iva e accise Modifiche delle aliquote Iva per specifici settori/beni :
• l’aliquota del 10% passa al 12% nel 2016 ed al 13%
nel 2017;
• l’aliquota del 22% passa al 24% nel 2016, al 25% nel
2017 ed al 25,5% nel 2018;
Modifiche a partire dal 2018, anche per le accise sui
carburanti.
Tali aumenti non diverranno però operativi qualora, nel frattempo,
vengano approvati provvedimenti che comportino entrate tali da
rendere non necessarie dette misure.
Altre novità in materia di Iva
Modifiche delle aliquote Iva • Aliquota Iva ridotta del 4% per cessioni di E-Book
• Aliquota Iva ordinaria del 22% per cessioni pellet di legno
• Aliquota Iva ridotta del 10% per prestazioni a clienti dei c.d.
“marina resort”
Riallineamento valori tra imposte dirette e Iva delle
spese di rappresentanza dal 13 dicembre 2014 (50 euro)
Riallineamento tra IVA e REGISTRO per individuazione
delle abitazioni «non di lusso» dal 2015
classificazione catastale (A1- A8 - A9)
Altre novità in materia di Iva
Modifica spese di vitto e alloggio dei professionisti
(art.54 TUIR) Vecchie regole:
Il pagamento di VITTO E ALLOGGIO da parte del
committente al professionista costituiva REDDITO per
quest’ultimo. Pertanto il committente:
• Doveva comunicare al prestatore l’entità delle
spese sostenute
• Il professionista doveva fatturarle computando Iva,
cassa previdenza e ritenuta con contestuale
accredito di quanto pagato dal cliente
Altre novità in materia di Iva spese di vitto e alloggio dei professionisti
Nuove regole:
Il pagamento di VITTO E ALLOGGIO da parte del
committente al professionista NON costituisce
REDDITO per quest’ultimo.
Tali spese per il committente NON soggiacciono alla
limitazione del 75%.ATTENZIONE
1. Le nuove regole fanno riferimento esclusivo al vitto e alloggio
2. Quando il professionista paga direttamente queste spese e le
addebita al cliente, deve trattarle come integrazione di
corrispettivo
Altre novità in materia di Iva (cenni)
Territorialità tassazione servizi elettronici,
telecomunicazioni e teleradiodiffusione nei
rapporti Business to Consumer(ad esempio trasmissione, ricezione di segnali, immagini, suoni, ecc, via filo, radio,internet, sistemi voip, ecc.)
Tassati sempre dove è stabilito il consumatore
finale
Necessità di conoscere regole e aliquote di ogni
stato Ue
Nuovo sistema MOSS (Mini one stop shop)Le nuove regole del MOSS anticipano il regime definitivo dell’Iva europea e segnano
una rivoluzione in quanto prevedono il versamento del tributo nel Paese di origine del
fornitore, ma con le regole e le aliquote del Paese di consumo.
Recenti semplificazioni fiscali in materia di Iva (cenni)
Semplificazioni per avere l’autorizzazione ad
effettuare operazioni intracomunitarie
Semplificazione elenchi Intrastat servizi (solo numero di
identificazione delle controparti, valore totale delle transazioni, codice
identificativo del tipo di prestazione (resa o ricevuta) e Paese di pagamento)
Semplificazione per i rimborsi Iva
Rettifica Iva dei crediti non riscossi (accordo di ristrutturazione
dei debiti omologato, ai sensi dell'articolo 182 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942,
n. 267 (Decreto sul fallimento), ovvero di un piano attestato, ai sensi dell'articolo 67,
lettera d) sempre del Decreto del Fallimento, pubblicato nel registro delle imprese)