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LE QUESTIONI AFRICANE AL PARLAMENTO ITALIANO

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LE QUESTIONI AFRICANE AL PARLAMENTO ITALIANO Source: Africa: Rivista trimestrale di studi e documentazione dell’Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente, Anno 14, No. 4 (LUGLIO - AGOSTO 1959), pp. 202-206 Published by: Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente (IsIAO) Stable URL: http://www.jstor.org/stable/40757095 . Accessed: 14/06/2014 05:40 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente (IsIAO) is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Africa: Rivista trimestrale di studi e documentazione dell’Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.44.79.40 on Sat, 14 Jun 2014 05:40:06 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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LE QUESTIONI AFRICANE AL PARLAMENTO ITALIANOSource: Africa: Rivista trimestrale di studi e documentazione dell’Istituto italiano per l’Africae l’Oriente, Anno 14, No. 4 (LUGLIO - AGOSTO 1959), pp. 202-206Published by: Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente (IsIAO)Stable URL: http://www.jstor.org/stable/40757095 .

Accessed: 14/06/2014 05:40

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Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente (IsIAO) is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extendaccess to Africa: Rivista trimestrale di studi e documentazione dell’Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente.

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LE QUESTION! AFRICAN AL PARLAMENTO ITALIANO

a cura di NINO ROMIERI

Camera dei Deputati PROGETTI DI LEGGE

Si trova giacente presso la l Commis- sione Affari Costituzionali - Organiz* zazione dello Stato - Regioni - Disci plina générale del rapporto di pubblico impiego - in attesa d'esame in sede referente, la

Proposta di legge n. 1082 - d'inizia- tiva del Deputate De' Cocci: « Modifiche ai ruoli aggiunti del per-

sonale délie carrière di concetto del Ministero dei lavori pubblici, prove- niente dal soppresso Ministero del- Γ Africa Italiana ».

Nella relazione ehe accompagna i] progetto di legge in parola, viene ricor- date., nella nremessa, ehe a seguito délia soppressione del Ministero dell' Africa Italiana, sono stati istituiti près so le va· rie Amministrazioni dello Stato « i ruoli aggiunti » a quelli ordinari per Fin· quadramento del personale ehe, già ap· partenente al predetto Ministero, veni· va trasferito aile dipendenze délie sin· gole Amministrazioni.

I predetti « ruoli aggiunti » - isti- tuiti con decreto del Presidente delia Repubblica 30 nevembre 1954, η. 1496, e modificati parzialmente con successive decreto del Presidente delia Repubbli- ca 16 settembre 1955, n. 1304 - han- no dovuto, owiamente, contemplare gli « stessi gradi » previsti nel corrispon- dente ruolo ordinário alio scopo evi« dente di non alterarne la situazione. Co· sieche, mentre alcune tabelle hanno. pre- visto il grado VI per 1'allora grupp«o B, perche il correspondente ruolo orgâni- co prevê deva appunto il grado VI, al- tre tabelle hanno previsto una progrès- '.sione di «arriéra (sempre iper J*ex gruppo B) sino ai grado VII perche a tale grado si arrestava la carriera del personale inquadrato. nel ru-olo orgânico.

Ciò si è verificato per il personale del soppresso Ministero dell'Africa - geometri e ragionieri - ehe è stato trasferito alie dipendenze dei Ministero dei lavori pubblici: infatti le relative tabelle hanno previsto una progressione di carriera sino ai grado VII in quan- to, come già accennato, i cerrispondenti ruoli prganici dei geometri e ragionieri dei Génio Civile si árrestavano ai gra- do VII.

Con legge 27 febbraio 1958, η. 161, è stato proweduto al riordinamento dei ruoli organici dei geometri, dei ragio- nieri e dei segretari del Genio. Civil« ed è stato, altresi, previsto il grado VI; in conseguenza è venuta a mancare, e già da tempo, quella « corrispondenza » fra ruolo orgânico e ruolo aggiunto e si

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è creata, è evidente, una palese ed in- giusta sperequazione ai danni del per- sonale del soppresso Ministero dell'A- frica Italiana.

Risponde, pertanto, a principi di equità e di giustizia la necessita di isti- tuire il grado. VI anche per i ruoli aggiunti del predetto persOnale.

Riproduciamo ora il testo delia pro- posta di legge in argomento:

ARTICOLO UNICO

Le tabelle XXVIII e XXIX contenute, rispettivamente nell'articolO 1 del decre- to del President« delia Repubblica 16 settembre 1955, n. 1304, e nell'allegato A al decreto del Presidente delia Re- publica 30 novembre 1954, η. 1496, sono sastituite dalle seguenti:

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

TABELLA XXVIII Geometri

(Carriera di concetto).

Coeffic. Qualifica Orgânico 500 Geometra capo . . . N. 4 402 Geometra principale . . » 8 325 Primo geometra . . » 14 271 Geometra » 16

Totale ... Ν. 42

TABELLA XXIX

Ragionieri {Carriera di concetto)

Coeffic. Qualifica Orgânico 500 Ragioniere capo . . . N. 1 402 Ragioniere principale . » 1 325 Primo ragioniere . . » 2 271 Ragioniere » 2

Totale ... Ν. 6 * * *

Fra i progetti di legge da svolgere presso la Camera dei Deputati, sono giacenti i seguenti provvedimenti :

Proposta di legge n. 949 - d'inizia- tiva 'del Deputato Colitto: « Norme di liquidazione e pagamen-

to dette attrezzature e dei favori ese· guiti dai costruttori già residenti in Libia ».

II presente provvedimento legislativo mira a far riconoscere e regolare con norme adeguate, i diritti ed i crediti spettanti ai costruttori edili già ope- rand in Libia e ehe, per effetto degli eventi bellici, vennero militarizzati con tutto il complesso. delle 1-oro imprese ed attrezzature.

Nella nota illustrative, il Relatore si rifa innanzitutto alia situazione venu- tasi a determinare in Libia dopo il com- battimento di Sidi Barrani. Egli ricor- da ehe si ebbe allora un'effettiva mili- tarizzazione delle imprese, per cui la condizione giuridica dei costruttori in Libia divenne quella di soldati sogget- ti a tutte le discipline militari di guer- ra. Ε ehe sia stata tale ne dà conferma Ιο stesso générale Grosso, dichiarando ehe con quei costruttori creò « un pode- roso strumento di guerra ». Dal 24 di- cernbre 1940 si proibi ad essi il ritorno in Italia, si proibi di disporre libera- mente dei próprio personale e dei pro- pri strumenti da lavoro. Essi non ebbe- ro più facaltà di spostarsi dalPuna all'al- tra località perché sottoposti a control- lo. Da quel giorno perdettero ogni pos- sibilita di discutere condizioni, di of- frire prezzi, di trattare, di pattuire, di rifiutare. Un solo dovere venne loro im- po.sto: quello di ubbidire.

Essi non furono, quindi, più dei li- beri contraenti, ma dei soldati, anzi più . di soldati, perché la militarizzazione non sottopose soltanto all'Amministra- zione militare la loro persona fisica, ma tutto il loro personale, tutti i Iojo strumenti da lavoro ed anche ogni di- sponibilità finanziaria per provvedere al puntuale pagamento delle mercedi, al vitto e all'attendamento délia maestran- za, mandata il più delle volte in zone avanzate, molto lontane, spesso parti· colarmente deserte, sprovviste di tutto, Gli stessi o.rdini telegrafici impartiti a codesti costruttori dal 24 dicembre 1940 dimostrano nella loro dizione e la ben evidente coereizione.

Dato il carattere, particolarmente one- roso, delle prestazioni imposte a quei costruttori trasformati in soldati, i paga menti in acco.nto su regolari stati d'avan- zamento si effettuarono con la frequen- za consentita dalle mutevoli e spesso drammatiche condizioni di guerra. Ma poi, awenuto il nostro ripiegamento dali' Africa Settentrionale, ogni paga- mento venne bruscamente sospeso e tut- ti quei costruttori si tro.varono in Ita- lia con la posizione distrutta, con i béni perduti, sprowisti degli strumenti del loro lavoro e tutti, più o meno, carichi di debiti verso istituti finanziatori.

Il caso, quindi, di codesti autentici soldati nulla ha in comune con i conve- nuti centratti di guerra, ne con i danni di guerra. Evidente è il loro sempre invocato diritto di riavere i propri stru- menti di lavoro o l'intégrale pagamen- to per ricostituirli, m>nchè la restituzio- ne del denaro pagato per gli imposti la-

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vori ehe furono soltanto. di manodopera, restituzione ehe doveva e poteva venir fatta allora e non dopo sei, od otto, o dieci anni, come si è voluto fare. Alia fine del 1943 il loro totale credito, per quelle imposte mercedi si era ridotto a circa cento milioni in tutto, ehe l'Uffi- cio stralcio di Arezzro avrebbe corri- sposto a saldo delia partita. Ma per es&ersi, invece, deferita taie funzione al Commissariato per la liquidazione e si- stemazione co,ntratti di guerra, istituito in virtù del citato decreto legislativo, esso ha potuto rimandare di anni le già predisposte liquidazioni delFUfficio- stralcio, facendo si beneficiare il Teso- ro delia progrediente svalutazione, ma recando ingiusto e rovinoso danno. agli aventi diritto, ehe si videro totalmente distrutti, perche privati, oltre ehe degli strumenti di lavc.ro, di un credito sacro, ehe doveva meritare diritto di privile- gio, perche costituito da mercedi operaie, da spese per attendamento, da vitto cor- risposto e ciò per prestazioni coarta- mente impost«.

Analoga proposta di legge era stata presentata nella precedente legislatura; ma non aveva potuto essere esaminata.

II testo integrale delia proposta di legge oggi in attesa di esame è il se- guente:

Art. 1. Le norme delia presente legge si appli-

cant a quei costruttori di Libia, ehe, per particolari ed urgenti esigenze di guer- ra ed in maneanza allora di adeguata legge di requisizione valevole per Ia Libia, perdettero ogni veste di liberi contraenti, assumendo tutti i doveri del- ia militarizzazione di fatto per la coat- tiva esecuzione o continuazione" di ur- genti opere militari al seguito delle trup- pe operanti con l'obbligo di lasciare tut- ti i loro strumenti da lavoro in piena ed assoluta diflfponibilità dell'Amministra- zione militare.

Art. 2. Tutti gli atti riguardanti le liquidazio-

ni délie imposte prestazioni e quelli dei· le attrezzature, ehe l'Amministrazione militare ordinante ha dovuto fare pro- prie, assumendone responsabile posses- so, -atti esistenti presso il Commissaria- to per la sistemazione e liquidazione contratti di guerra, istituito. in virtù del decreto legislativo 25 marzo 148, n. 674, e ad esso trasmessi dal disciolto Ufficio stralcio dei Génio militare per lavori eseguiti in Africa Settentrionale, dovran- no nel termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione delia presente legge ve- nire rimessi alla Direzi-one générale del Génio del Ministero Difesa (Esercito), ehe pro.wederà direttamente alie liqui- dazioni e pagamento nel modo seguente:

a) il credito di ogni singola opera, eseguita dai costruttori, ehe si sono tro· vati nelle condizioni indicate all'art. I, credito risultante dalla liquidazione già compilata daH'Ufficio stralcio dei Génio militare e pagato suecessivamente alia data dei 31 dicembre 143, verra molti- plicato per il coefficiente di adegua- mento 15. Dalla somma risultante si detrarranno i versamenti già corrisposti per quella opera, determinandosi cosi il credito definitivo a saldo delFopera stessa.

b) le attrezzature da lavoro, da tra- sporto e di ufficio ehe 1'Amministra-

zrone militare non ha potuto requisire, nè ha restituito, purchè giustificate da regolari precedenti prescritte denuncie, verranno liquidate, applicandosi i prez- zi vigenti in Italia alla data delia pub- blicazione delia presente legge, detraen- dosi dall'ammontare il 20 per cento per vetusta.

c) alle somme risultanti dalle liqui- dazioni, di cui alie precedenti lettere a) e b), verrà aggiunto, per 1'avvenuto ritardato pagamento, 1'interesse annuo dei 5 per cento a Oartire dal 31 dicem- bre 1943.

Art. 3. In attesa delle finali liquidazioni, di

cui all'articolo precedente, potra il Mi- nistero delia Difesa (Esercito) corrispon- dere acconti fino alia concorrenza dei 50 per cento d'ogni singola ragione di credito e con precedenza per quelle ri- guardanti le attrezzature, ragioni di cre- dito da valutarsi su provvisori accer- tamenti in base alie esistenti documen- tazioni.

Art. 4. I pagamenti a saldo, sia per le im-

poste prestazio.ni ehe per le attrezzatu- re, dovranno venire effettuati nel ter· mine massimo di 18 mesi dall'entrata in vigore delia presente legge. Alla »pe- sa occorrente per la sua applicazione, sarà fatto fronte con gli stanziamenti di bilancio inscritti negli appositi capitoli dello stato di previsione délia spesa del Ministero délia Difesa (Esercito.).

INTERROGAZIONI Alla Camera dei Deputati sono state

presentate, fra le altre, le seguenti in· terrogazioni:

Da parte degli On. Pellegrino e Vidali: Situazione degli italiani in Tunisia

«I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri degli alfari este ri e dell'in- terno, per sapere se sono a conoscenza delle gravi difficoltà di vita in cui ver· sa tanta parte degli italiani di Tunisia in seguito all'indirizzo di nazionalizzazione perseguito dal Governo di quella Repub- blica e ehe si concretizza di fatto nel privare i n-ostri connazionali dei mezzi di lavoro, revocando, per esempio, la con· cessione delle licenze di circolazione dei taxi, colpendo ben 400 italiani e costrin- gendo in tal modo i nostri compatrioti, privati di ogni possibilita di lavoro, a rimpatriare ;

se è vero ehe essi non hanno trova- to comprensione ed adeguata assisten- za presso le autorità italiane a Tunisi o nel nostro paese;

se non ritenga perciò il ministro de- gli affari esteri di intervenire presso la Repubblica tunisina per il rispetto dei diritti degli italiani e per un es ame delia sitüazione générale in cui versano questi rvostri compatrioti nella Repub- blica arnica ;

e se non ritenga il ministro dell'inter- no d'intervenire a favore dei rimpatri-a- ti ospitandoli nel centro di raccolta pro- fughi di Bologna e Monza a scelta degli interessati, concedendo un sussidio gior- nalí/ero fino alFoccupazuone ed uno. straordinario di lire 50 mila per ogni componente la famiglia all'atto in cui lascerebbero il centro per una nuova sistemazione, concedendo a tutti i rim-

patriati passaporto, viaggio e trasporto masserizie gratuiti, alleviando. in tal mo- do Ia triste sorte di chi si vede, lonta- no dal paese, ofifes-o e ripudiato, fa- cendogli sentire le immediate, doverose cure delia pátria ».

Da parte dell'on. Colitto:

Trat tarnen to degli agenti di custo- dia già alle dipendenze del ΜΛ.Ι. « II sottoscritto chiede d'interrogare il

ministro di grazia e giustizia, per conor scere se non creda opportune, nell'inte- resse degli agenti di custodia coloniali non di ruolo, immessi in ruolo con la legge 30 agosto 1951, η. 1087, présenta· re al Parlamento un disegno di legge per apportare alla detta legge le modi fi- che, consigliate dalla pratica applicazio- ne délia stessa, concedendo agli indicati agenti :

a) la retrodatazione délia nomina a guardiã effettiva nel Corpo degli agenti di custodia alla data di distacco presso PAmministrazione carcerária, anziehe dopo l'entrata in vigore delia legge spé- ciale ;

b) il cômputo anche ai fini economici e di carriera dei servizio precedentemen- te prestato alie dipendenze dei Mini- stero delP Africa Italiana;

c) la premozione a guardiã scelta ed a coloro ehe siano in possesso, dei ti- tolo di studio (licenza media), ai grado di vicebrigadiere ».

Da parte dell'on. Salvatore Foderaro tre interrogazioni: Attività bancarie italiane in Africa:

« II sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dei Tesoro per cojioscere se e quali provvedimenti si intendano adot- tare per stimolare Fimpianto di attività bancarie italiane in Africa e agevolare l'esereizio di quelle già esistenti.

« L'interro gante fa presente Ia neces- sita di tali provvedimenti in quanto at- tività bancarie nazionali poss*ono meglio assicurare Popportuna assistenza finan- ziaria alie iniziative degli cperatori eco- nomici italiani nel continente africano ».

Trasporti marittimi tra i porti d'Italia ed Africa: « II sottoscritto chiede di interrogare

il Ministro delia Marina Mercantile per conoscere quali provvedimenti intenda adottare, con carattere d'urgenza, per potenziare i trasporti marittimi sovven- zionati fra i porti d'Italia, particolar- mente quelli del Mezzo giorno, e l'Africa.

« L'interro gante fa presente l'assoluta inderagabile necessita di taie potenzia- mento per consentire l'auspicato inten- sificarsi dei rapporti economici e corn* merciali dell'Italia con i Paesi di quel Continente ».

Agevolazioni aile imprese di co- struzione italiane operanti in Africa. « II sottoscritto chiede d'interrogare il

Governo per cono^cere &e non ritenga opportuno concedere aile nostre indu- strie e particolarmente aile imprese di costruzione italiane operanti in Africa agevolazioni analoghe a quelle di cui godono le imprese délia maggior parte dei Paesi europei aderenti al Mercato.

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Gomune, specie quelle delia Germania Occidentale.

« L'interrogante fa presente la neces- sita di tale concessione ai fine di porre i nostri imprenditóri in condizioni di pa- rità nei confronti dei concorrenti di altri Paesi. E' da tener presente, infatti,

ehe i piani di sviluppo dei Paesi afri- cani prevedono quasi sempre un paga- mento dilazionato dai lavcri dati in ap- palto; da cui deriva Ia necessita di age- volare il finanziamento delle nostre im- prese.

« L'opportunità del provvedimento ri-

sulta ancor più evidente dal fatto ehe 1'attività delle imprese di costruzioni ita· liane nei Paesi africani provoca 1'intro- duzione di attrezzature industriali e di beni di consumo, prodotti in Italia, con indubbi beneficî alPeconomia e al pre- stigio del nostro Paese ».

Senato della Repubblica PROGETTI DI LEGGE

E' in attesa di esame presso la I Com- missione Affari della Presidenza del Consiglio e delVInterno - in sede déli- bérante - il seguente Disegno di legge n. 532 - d'inizia-

tiva dei Senatori Valenzi, Spano, Pastore, Gatto, Granata, Cian- ca e Berti: « Disposizioni a favore degli italiani

rimpatriati dalla Tunisia e dalVEgitto ». Com'è noto, all'odissea delle migliaia

di italiani costretti a rimpatriare preci- pitosamente dall'Egitto all'epoca della crisi di Suez si è aggiunta quella del- la collettività italiana residente in Tuni- sia: infatti la gravita delia situazione económica tunisina ha costretto il Go- verno di quello Stato, di recente giun- to alla indipendenza e stretto tra dif- ficoltà di ogni génère, a prendere a fa- vore dei propri diso,ccupati determnate misure ehe hanno res»o precária la vita dei lavoratori italiani cola emigrati da decenni. A causa del forzato rimpatrio di questi nostri connazionali, ehe nei primi decenni del secolo formavano una operosa comunità di oltre 100 mila ani- me (70 mila nel 1956 secando il censi- mento di quelPanno), essi sono oggi ri- dotti a circa 50 mila unità; e questo eso- do di massa non accenna a diminuire.

Abbiamo già avuto oceasione di pub- blicare su questa nostra Rubrica inter- rogazioni e segnalazioni di illustri par- lamentari, alia Camera ed al Senato, su tale spinoso e doloroso problema. Ed è appunto nel quadro di tali iniziative ehe è stato promosso il présente disegno di legge, ehe si propone il fine fonda- mentale di varare una legislazione ehe disponga una vera ed efficace assisten- za per gli italiani ehe rimpatriano dal- la Tunisia, come per quelli ehe sono già rimpatriati dalPEgitto.

Ad un altro fine tende, poi, questo provvedimento, e cioè ad evitare Paggra- varsi della situazione e ad agevolare la permanenza degli italiani ehe inten- dono continuare a vivere in Egitto ed in Tunisia come negli altri paesi del Medio Oriente o delP Africa, sia per il vitale interesse del nostro commercio estero, sia e soprattutto per l'avvenire della nestra funzione positiva di civil- ta e di pace nel Mediterrâneo, intrapren- dendo ed instaurando una solida ed ope- rosa política di relazioni commerciali, culturali e diplomatiche con il mondo arabo. Questo è il problema di fondo ehe viene richiamato alFattenzione ed alie cure delle sfere governative cojn- petenti.

ïtiproduciamo il testo integrale del disegno di legge in parola:

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Art. 1. Ai cittadini italiani ehe rimpatriano

dalla Tunisia e dalPEgitto ed ai loro fa- miliari è assicurato dallo Stato il viag- gio gratuito per mare e per terra, non- ehe il trasporto delle masserizie ed au- tovetture personali, co.n esenzione di do- gana fino alia località dei território na- zionale dove desiderano stabilirsi in modo definitivo.

II Ministero dei trasporti e della ma· rina mercantile prenderanno volta a volta i provvedimenti dei caso per assi- curare il rimpatrio in bucne condizioni e con la rapidità imposta dalla situa- zione.

Art. 2. Ai cittadini italiani rimpatriati dalla

Tunisia e dalPEgitto sono estesi i bene- fici di cui alia legge 4 marzo 15, n. 137. Dal giorno del rimpatrio verra inoltre l'oro corrisiposto un sussidio straordina- rio della stessa entità dei sussidio. di disoecupazione fino a quando non avran- no trovato lavoro ed in ogni caso per un período massimo di un anno.

Art. 3. Per assicurare il lavoro ai cittadini

rimpatriati dalla Tunisia e dalPEgitt-o, gli Uffici pro.vinciali del lavoro sono tenuti ad iscrivere nei registri dei di- soecupati gli operai e gli impiegati rim- patriati dalla Tunisia e dalPEgitto an- che in deroga alle norme concernenti la condizione della residenza.

Art. 4. E' autorizzata la costruzione a spese "

dello Stato, nella misura di un miliardo di lire, di fabbricati a carättere pop-ola- re, per la sistemazione dei cittadini ita- liani rimpatriati dalla Tunisia e dalPE- gitto.

Alla costruzione pro.vvede il Ministe- ro dei lavori pubblici secondo il dispo- sto delPart. 8 della 1-egge 4 febbraio 1952, n. 137.

Art. 5. Ai cittadini italiani ed altri enti ita-

liani rimpatriati dalla Tunisia e dalPE- gitto, già danneggiati di guerra, è esteso il beneficio delia legge 27 dicembre 1953, n. 968, per indennizzi e contributi per danni di guerra subiti in detti Paesi, sempre ehe gli interessati risultino esse- re rimpatriati in Italia entro cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge, ed entro tale termine abbiano presentato la relativa denuncia.

Art. 6. Il Ministero del tesc.ro è autorizzato

a concedere agli enti ed istituti di cre- dito di diritto puibblico esercenti il cre- dito alla piccola e media industria, una garanzia dello Stato, fino alPammontare

complessivo di lire 2 miliardi, per la concessione di mutui fin»o a lire 10 mi- lioni a lunga scadenza a favore dei cit- tadini ed enti italiani rimpatriati dalla Tunisia e dalPEgitto ehe intendono. svol- gere in território nazionale la attività cui si dedicavano nel Paese di prove- nienza, aile condizioni ehe saranno sta- bilité con decreto del Ministro del te- soro.

Art. 7. Alle spese derivanti dalla applicazio-

ne della presente legge si fará fronte con prelievo dai fondi stanziati nel ca- pito.lo dello Stato di previsione delia spesa dei Ministero dei tesoro concer- nente i prowedimenfi legisjativi in corso.

* * * Si trova in istato di relazione presso

Ia III Commissione Affari Esterit il se- guente Disegno di legge n. 242 -A - presen-

tato dal Ministro die-gli Affari Esteri, di concerto col Ministra delle Finanze: « Ratifica ed esecuzione dei Protocollo

tra FItalia ed il Morocco concernente la clausola della Nazione più favorita in matéria doganale, concluso in Rabat il 23 luglio 1957».

Nella Relazione delPestensore, Sena~ tore Ferretti, è detto che il Protocollo tra PItalia e il Marocco, dei quale col presente disegno di legge viene chiesta Ia ratifica, rientra nel quadro degli ac- cordi intesi a regolare i nostri ranporti ecenomiei col nuovo Stato sorto in se- guito alia completa indipendenza polí- tica di quel Paese.

Esso riconosce alie Parti contraenti il reciproco trattamento della Nazione più favorita in matéria doganale; si ispira, cioè, al desiderio di facilitare e svilup- pare le relazioni commerciali italo-ma- roechine.

Questo trattamento di Nazio.ne più favorita non può, però, per ovvie ragio- ni esteijdersi a quelle facilitazioni, con- cessioni ed esenzioni ehe PItalia e il Marocco abbiano già accordato o possa- no, dopo la firma del Protocollo in esa- me, accordare: agli Stati confinant! per il traffico di frontiera; a quelli facenti parte d'una Unkme doganale o di una Zona di libero scambio, o di una stes- sa Zona monetária; ai territori sotto mandato fiduciário, affidato a una delle due Parti contraenti. Inoltre, PItalia ha dovuto escludere dalPaccordo le facili- tazioni da essa, con reciprocità concee- se agli Stati partecipanti alla CECA β al MEC: Comunità, queste, di vari Pae- si intese a organizzare uno o più setto- ri della produzione, del commercio o

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délie prestazioni di servizi. Sempre da parte nostra si sono dovuti escludere dall'accordo anche i vantaggi concessi dalFItalia alla Repubblica di San Mari- no, alio Stato delia Città del Vaticano, nonchè alle importazioni nel nostro Pae- se di alcune merci délia Libia, con un regime spéciale di origine e di prove- nienza.

Ecco il testo del disegno. di legge proposto :

Art. 1. Il Presidente delia Repubblica è au«

torizzato a ratificare il Protocollo tra 1*1- talia e il Marocco concernente la clau- sola délia Nazione più favorita in ma· teria doganale, concluso in Rabat il 23 luglio 1957.

Art. 2. Piena ed intera esecuzicne è data al

Protocollo di cui alFarticolo preceden- te a decorrere dalla sua entrata in vi- gore, in conformità a quanto disposto nel Protocollo stesso.

* * * Fra i provvedimenti da assegnare alie

Cammissioni competenti, si trova il se- guente

Disegno di legge n. 620 - d'inizia- tiva dei Senator! Alberti e'd altri: « Estensione dette norme del decreto

del Presidente delia Repubblica 30 novembre 1954, η. 1451, al personale delVOspedale Principale di Tripoli '"Vit- torio Emanuele IIP9 e al personale del Consorzio antitub er colore per la Libia in servizio in Libia'».

Questa proposta legislativa si propone di estendere al personale dell'Ospedale « Vittorio Emanuele III » di Tripoli e del Consorzio antitubercolare della Li- bia, ehe è rimasto in servizio in Africa, gli stessi benefici concessi con l'art. 25 del D.P.R. 30 novembre 1954, η. 1451, al personale del cessato Governo della Libia già rimpatriato e distaccato in ser- vizio presso le Amministrazioni dello Stato.

II disegno di legge, ehe risponde ad un principio di e quità e ehe concerne la sistemazione di circa 43 unità ehe ri« marranno in servizio in Libia nella po- sizione di « comando » presso il Mini* stero degli Affari Esteri, è formulato come segue:

Art. 1. AI personale dell'Ospedale principale

di TripoJi « Vittorio Emanu»ele III » eretto in ente morale con régio decreto 21 novembre 1938, η. 2280, ed a quello del Cons'orzio générale antitubercolare per la Libia istituito con decreto del Governo della Libia del 2 settembre 1937, assunto prima della cessazione del funzionamento del Governo, della Libia ed in servizio presso i predetti enti e gli organi tecnici da essi dipendenti, al- ia data del 29 marzo 1955, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 22, terzo e quarto comma, 23, primo com- ma, e 24 del decreto del Presidente del- la Repubblica 30 novembre 1954, nu- mero 1451.

Art. 2. Le domande intese ad ottenere l'in-

quadramento. nelle corrispondenti caté- gorie del personale civile non di ruolo dell'Amministrazione dello Stato disci- plinato dal régio decreto-legge 4 feb* braio 1937, n. 100, dal decreto legisla- tivo 4 aprile 1947, η. 207, e successive modificazioni, dovranno essere presen- tate, erttro sessanta giorni dalFentrata in vigore della presente legge, dal persona- le di cui al precedente articolo 1, ri- spettivamente al Ministero degli affari esteri, da parte del personale ammini- strativo e al Ministero della sanità, da parte del personale sanitário.

Art. 3. Gli inquadramenti nelle pre dette Am-

ministrazioni sono disposti, anche in so- prannumero, con decreti del rispettivo Ministro, di concerto cen il Ministro del tesoro e con effetto dal 29 marzo 1955.

Eventuali interruzioni di servizio suc- cessive al 29 marzo 1955 saranno con-

siderate come avvenute per licenza sen- za assegni ed il personale ehe si tro- vasse ancora in tale posizione alla en« trata in vigore delia presente legge do<- vrà essere richiamato in servizio con ef- fetto dalla data della decisione di cui al precedente articolo 3.

Art. 4. Il personale ehe abbia ottenuto l'in-

quadramento di cui al precedente arti- colo può, in relazione alle esigenze dei servizi e quando cio sia ritenuto oppor- tuno, continuare nella sua ulterioxe per- manenza in servizio presso gli Enti di provenienza. II personale inquadrato nel Ministero della sanità rimarrà a dispo- sizione del Ministero degli affari esteri nella posizione di comando.

AI predetto personale per la durata di tale servizio è attribuito il trattamen- to spettante ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 16 maggio, 1956, n. 496.

Art. 5. AI personale degli Enti di cui all'ar-

ticolo 1 è data facoltà di chiedere, nel termine perentorio di un anno dalla co- munieazione dell'emissione dei decreto di cui all'art. 3, la regolarizzazione, presso l'Istituto della previdenza socia- le e, per il personale sanitário, presso gli Isiituti di previdenza del Ministero del tesoro., della propria posizione assicu- rativa, per il período dalla data di as- sunzione aile dipendenze degli enti di appartenenza a quella di inquadramento tra il personale civile non di ruolo del- l'Amministrazione dello Stato.

La sistemazione contributiva sarà in- teramente a carico del personale inte- ressato di cui al precedente comma con il pagamento dei contributi nella misura in vigore alia época a cui si riferiscono maggiorati degli interessi semplici an- nui in ragione dei 6 per cento da com- putar si dal 31 dicembre dell'anno cui i contributi si riferiscono fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Dichiarazioni dell'on. Pella alia Camera Nel disco.rs-0 di replica sul Bilancio

degli Esteri, alia Camera (26 giugno), 1'On. Pella ha cosi definito 1'imposta- zione delia politiea estera italiana nei confronti delPAfrica e dei Vicino Oriente :

« Quinta direttiva della nostra política estera - ha detto POn. Pella - con- tinuera ad essere la nostra vocazione mediterrânea, ehe non contrasta con le nostre alleanze e ehe nella ferma fedeltà a queste ultime intendiamo sviluppare. La nostra política mediterrânea - sia detto per coloro ehe avessero dei dubbi - non ha subito ne rallentamenti ne ripensamenti. I nostri interessi atlantici, europei e mediterranei sono direttamen· te collegati, e Ia nostra azione per sal-

voiguardarli deve essere orgânica ed equi- librata, evitando ehe nel perseguire gli uni venga persa di vista Ia necessita di perseguire adeguatamente gli altri. Con tutti i Paesi rivieraschi del Mediterrâ- neo desideriamo una1 profícua collabo· r azione in ogni campo.

« La nostra política con i paesi dei Nord- Africa e del Medio Oriente con- tinua a svolgersi lungo quelle tradizio- nali direttrici ehe sono la risultante, da un lato, della nostra appartenenza alVEu- ropa, della nostra partecipazione alVAl- leanza Atlântica, e dalValtro della no- stra natura di Paese mediterrâneo e délie tradiziönali amieizie ehe coltiviarno con i popoli ed i paesi delValtra sponda.

«Non vi sono mutamenti, nella nostra

política in questo importante settore del mondo, nella impostazione ehe ho avuto Vonore di riassumere.

« Dal punto di vista politico non vi è dubbio ehe nel nord Africa e nel Medio Oriente vi sono sintomi di una evo* luzione in senso più favorevole alla sta- bilità e all9ordinato progresso. Nord Africa e Medio Oriente sono economi- camente complementari delVBuropa e viceversa. Entrambi abbiamo bisogno gli uni degli altri. UOccîdente deve curare in ogni modo ehe a questa complemen· tarieta corrisponda una cooperazione sempre più stretta ed operante. Tanto è ehe se VOccidente dövesse disintères· sarsi del nord Africa e del Medio Orien- te, ciò significherebbe spingere questi

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Stati nelValtro campo, e questo non po- trebbe non avvenire senza irrimediabil- mente compromettere anche gli interes- si fondamentali del mondo occidentale. Tra i paesi occidental^ ritengo ehe ritalia sia qualificata in modo partico- lare per rendersi conto di questo stato di cose, per contribute a fare del Me- diterrâneo un'area di prospérité e di democrazia; e da tempo riconoscimenti di un peso notevole si sono avuti in questo ordine di idee.

« Consideriamo perciò con particolare compiacimento il buon andamento delle nostre relazioni con gli Stati del Medio Oriente, il marcato sviluppo dei nostri rapporti con VEgitto, i contatti sempre piîi serrati con i giovani Stati della

costa nord-africana, verso i quali ci spin· ge tra Faltro la nostra sollecitudine per il benessere e Vavvenire di quella im- portante collettività di ottimi cittadini e lavoratori italiani.

« In tale quadro ci proponiamo di por- tare il nostro pratico contributo, come recentemente e stato effettuato per VEgit- to, alia soluzione dei problemi econo- mici di quel settore, perche ciò corrispon- de ai nostri tradizionali interessi e per- che siamo ben consapevoli della necessita di non deludere le aspettative ehe da tempo sono sorte nei nostri confronti... ».

« Nel quadro dei grande settore afri- cano, al di là del Sahara, seguiamo con la piîi vigilante attenzione Vevoluzione verso Vautogoverno di quelle popolazio*

ni. Nei loro confronti noi riteniamo essere innanzitutto fondamentale ehe esse sempre più conoscano ed apprezzi- no lo spirito ehe verso di esse ci anima. Cercheremo perciò di perfezionare ed allargare la nostra presenza e Fosserva- zione in quelle terre lontane e appro· fondire le nostre relazioni tanto con gli Stati indipendenti del Ghana e della Guinea quanto con i paesi ehe hanno preferito continuare la loro evoluzione nel quadro della grande comunita fran- co-africana.

« Con Vlmpero Etiópico ci auguriamo ehe gli ottimi rapporti ehe con esso in- tratteniamo si sviluppino ulteriormente nel comune interesse di entrambi gli Stati...».

Esattamente come da noi

So benissimo ehe Tespansione della civiltà, oggi, si muove con il passo deirinevitabile e ehe sulla nostra terra, diventata troppo piecola, non è più possibile vivere isolati ed estranei aireeonomia mondiale. Solo poche isole o alte

regioni montane non sono state ancora trascinate in questo grande circolo, ehe risente subito anche dei più piccolo turbamento d'equilibrio prodottosi nel punto più lontano.

L'Africa si è svegliata, dicono a caratteri cubitali i titoli dei nostri giornali. I paesi europei ehe posseggono ancora colonie non yivono sonni tranquilli. I negri, ai quali, con la nostra civiltà, abbiamo portato la nostra irrequietudine, parlano di indipendenza, una indipendenza ehe non migliorerà la loro sorte. La terribile inquietudine e la non meno

terribile ansia di livellamento hanno afferrato anche Γ Africa; e anche in Africa, con Taiuto della pubblicità, coloro ehe cercano nuovi mercati creano artificialmente nuovi bisogni.

Esattamente corne da noi!

Che altro facciamo, noi europei, se non affaticarci, sudare, aifrettarci solo per poterci permettere cose di cui non

abbiamo alcun bisogno? Non corrono forse più spesso sulle nostre labbra le parole produzione, rendimento, profitto, ehe non lá parola felicita? Non andiamo forse sempre più sostituendo alla nostra vita interiore mille cose esteriori,

attività, industria del divertimento, lusso fatto di lustrini, affascinanti miraggi? Stiamo barattando la felicita con il benes-

sere materiale. Io me ne infischio dei progresso técnico, se deve uccidere l'anima!

Ma non è possibile nuotare contro corrente. Quando ci si è impigliati nella rete non si può più sfuggirvi. Con-

vinti dei progresso nuotiamo nella sua corrente finché non sbattiamo duramente il naso. Forse non dovremmo avère tanta fretta di trascinare con noi anche i negri.

Dopo tutto, gli incivili non vivono senza cultura. Finché sono lasciati in pace nel loro isolamento, le leggi e le

rigide regole della vita tribale garantiscono loro la sicurezza e Tappoggio di cui hanno bisogno. E' una disgrazia ehe la «civilizzazione » distrugga tante loro basi tradizionali prima di aveme costruite altre...

(da « Mandara - Monti e ροροΐί sconosciuti del Camerun », di René Gardi, ed. Bompiani, Milano)

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