LE QUESTIONI AFRICANE AL PARLAMENTO ITALIANOSource: Africa: Rivista trimestrale di studi e documentazione dell’Istituto italiano per l’Africae l’Oriente, Anno 14, No. 1 (GENNAIO - FEBBRAIO 1959), pp. 42-43Published by: Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente (IsIAO)Stable URL: http://www.jstor.org/stable/40757029 .
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LE QUESTIONI AFRICANE AL PARLAMENTO ITALIANO {a cura di Nino Romieri)
Camera dei Deputati PROGETTI DI LEGGE
E' stata presentata e si trova attual- mente in attesa di svolgimento la se- guente proposta di legge:
Proposta di legge n. 522 - d'iniziativa dei Deputati Vedovato e Biagioni:
«Modificazione delle norme sulla si- stemazione del personale già in servi- zio con rapporto stabile d'impiego pres- so le Camere di commercio della Libia, l'Ufficio eritreo dell'economia, il Comi- tato dell'economia della Somalia e gli Uffici coloniali dell'economia».
L'intendimento cui è ispirato questo progetto di legge è quello di far rico- noscere, ai fini del trattamento di quie- scenza e di carriera, il servizio prestato dal personale già in rapporto stabile di impiego presso Enti africani anzidetti, e che avranno trovato sistemazione nei ruoli organici delle diverse Amministra- zioni dello Stato anche anteriormente alla data del 1 luglio 1953.
E' da rilevare, a tale riguardo, che il D. P. R. 30 novembre 1954, n. 1412 - emanato dal Governo per un'equa siste- mazione del personale del soppresso Ministero dell'Africa Italiana - limita la sua efficacia a quei dipendenti che, al 1 luglio 1953 (data di entrata in vigore della Legge 29 aprile 1953, n. 430), ri- sultava utilizzato presso le Amministra- zioni dello Stato (art. 1 e 2) giusta il disposto dell'art. 18 della Legge n. 430 suddetta. Il citato Decreto Presidenziale n. 1412 tace, invece, per quanto si attie- ne alla valutazione pura e semplice del servizio prestato dal personale che, rotti gli indugi dopo dolorose alternative di speranze e di delusioni, aveva cercato e trovato sistemazione nei ruoli organici delle diverse Amministrazioni statali, prima dell'entrata in vigore della legge n. 430, sobbarcandosi inoltre a tal fine l'onere di un esame di concorso.
La insufficiente legislazione attuale non consente a questo personale di far valere, in seno alle Amministrazioni cui attualmente appartiene, gli effetti di una carriera già percorsa in seno all'Ente di provenienza. Non viene cioè riconosciu- to alcun valore giuridico a lunghissimi anni di servizio effettivo, che oltre a tutto comporta un prezioso bagaglio di esperienze messe oggi a disposizio- ne della stessa Amministrazione dello Stato.
Il presente progetto di legge è inteso, quindi, a sanare una sperequazione pa- lese ed ingiusta: il semplice riconosci- mento dei diritti acquisiti da tali dipen- denti con il loro inserimento nei gradi ad essi spettanti in seno alle carriere già intraprese e faticosamente percorse, costituisce il legittimo coronamento di tante speranze e di tanti sacrifìci inten- samente sofferti.
Il testo della proposta di legge degli Onorevoli Vedovato e Biagioni è il se- guente :
Art. 1
All'articolo 2, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 30 no- vembre 1954, n. 1452, sono aggiunte le seguenti parole: «Non viene considera- ta interruzione del rapporto d'impiego l'aver conseguito la nomina ad un posto di ruolo in una Amministrazione dello Stato prima del Io luglio 1953 ».
Art. 2
La posizione giuridica acquisita alla data di entrata in vigore della presente legge, dagli impiegati di ruolo di una Amministrazione dello Stato già in pos- sesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1452, sarà accertata dall'Amministrazione di appartenenza che ricostruirà altresì le singole carriere con l'eventuale istitu- zione dei posti in soprannumero, avva- lendosi sia degli atti e delle informazio- ni esistenti nei fascicoli personali, sia di appositi rapporti che potranno essere ri- chiesti, ove occorra, al competente uffi- cio del Ministero dell'industria e com- mercio.
Art. 3
Al personale cui saranno riconosciuti ai fini di quiescenza e di carriera i pe- riodi di tempo e di servizio prestato presso gli Enti di provenienza, da accer- tarsi ai sensi dell'ultimo comma dell'ar- ticolo 8 ed in analogia a quanto dispo- sto in favore del personale di cui agli articoli 7 e 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 novem- bre 1954, n. 1452, saranno estesi, ove oc- corra, i benefici previsti dalle norme vi- genti in favore degli ex combattenti e
reduci dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448.
Art. 4
Le domande degli interessati, intese ad ottenere il riconoscimento del prece- dente servizio ai fini di carriera ed il riscatto dello stesso ai fini di quiescen- za, dovranno essere inoltrate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'entra- ta in vigore della presente legge, alla Amministrazione di appartenenza. Il contributo di riscatto sarà computato sullo stipendio annuo al Io luglio 1953.
Art. 5
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con corrispondente riduzione del fondo i- scritto nel capitolo 493 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1958-59.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le oc- correnti variazioni di bilancio.
INTERROGAZIONI
Nel mese di novembre 1958 sono state presentate alla Camera le seguenti inter- rogazioni :
« II sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere se non creda di intervenire, perché siano una buona volta liquidati a Manzo Feli- ce, residente in Duronia (Campobasso), i danni da lui sofferti in Africa orienta- le a causa degli eventi bellici, essendo egli seccatissimo di sentire dal 1947 sol- tanto promesse - (2763) ». (On. Colitto)
« II sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere quali motivi ancora ostino alla rapida liquida- zione dei danni di guerra in Africa del signor Grassi Antonio (25954) la cui pra- tica risulterebbe da tempo definita - (2773)». (Oh. De Micheli Vitturi) « II sottoscritto chiede d'interrogare il
ministro del tesoro, per conoscere quali difficoltà ancora ostino alla rapida defi- nizione della pratica danni di guerra in Africa orientale del signor Cimolino At- tilio, posizione numero 71576 - (2866) ». (On. De Micheli Vitturi)
Senato della Repubblica PROGETTI DI LEGGE
Sono giacenti, in attesa d'esame, i se- guenti progetti di legge:
Disegno di legge n. 257 - presentato dal Ministro degli Affari Esteri, Fanfa- ni, di concerto coi Ministri dell'Interno, Tambroni e del Tesoro, Andreotti:
« Estensione a talune categorie di per- sonale del Municipio di Mogadiscio del- le norme del decreto del Presidente del- la Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, sull'esodo volontario e la sistema- zione del personale degli enti dipenden- ti dai cessati Governi dei territori già di sovranità italiana in Africa ». (Attual-
mente presso la Ia Commissione Affari della Presidenza del Consiglio e dell'In- terno in sede deliberante).
Esso mira ad estendere, per ragioni di giustizia e di equità, a favore del personale già dipendente dall'Ammini- strazione Municipale di Mogadiscio e tuttora in servizio presso la medesima
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Amministrazione o presso l'Amministra- zione Fiduciaria Italiana della Soma- lia, il trattamento giuridico-economico disposto, con il decreto del Presidente della Repubblica 300-11-1954, n. 1451, a favore del personale assunto dai Municipi dei territori già di sovranità italiana in Africa.
L'unica limitazione, contenuta nello art. I del disegno di legge proposto, ri- guarda l'esclusione dell'applicabilità de- gli articoli 22, 23 e 24 del decreto n. 1451 precitato, concernenti la facoltà di opzione per il mantenimento in servizio alle dipendenze dell' Amministrazione dello Stato e conseguente inquadramen- to nei ruoli speciali transitori.
Il testo del disegno di legge di cui trattasi è il seguente:
Art. 1 Le disposizioni contenute nel decreto
del Presidente della Repubblica 30 no- vembre 1954, n. 1451, sull'esodo volon- tario e la sistemazione del personale anche sanitario degli Enti dipendenti dai cessati Governi dei territori già di sovranità italiana in Africa, escluse quel- le degli articoli 22, 23 e 24, sono estese al personale assunto per i servizi del municipio di Mogadiscio dalle Autorità italiane anteriormente al Io marzo 1941 e che alla data della presente legge si trovi ancora in servizio presso lo stesso Municipio o presso l'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia.
Art. 2
La domanda di cessazione dal servizio di cui agli articoli 1 e seguenti del de- creto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, deve essere fatta pervenire al Ministero del tesoro - Servizi Africa, Roma - nel termine di due mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3 Alla spesa relativa sarà fatto fronte
con gli appositi stanziamenti già a di- spozione del Ministero del tesoro e del Ministero dell'interno.
Disegno di leggo n. 293 - presentato dal Governo -
« Concessione gratuita del passaporto agli emigranti». (Attualmente presso la IIIa Commissione Affari Esteri in sede deliberante).
Tale progetto di legge è già stato ap- provato dalla IIIa Commissione Affari Esteri ed Emigrazione della Camera dei Deputati nella seduta del 28 novembre 1958, e la sua definitiva approvazione è vivamente attesa dai nostri emigranti, specialmente da quelli meno abbienti. Questa iniziativa governativa è apprez- zata non soltanto sotto l'aspetto econo- mico, ma sopratutto sotto quello morale, dagli italiani costretti a vivere lontano dalla loro terra per ragioni di lavoro.
Il testo del disegno di legge in parola è il seguente:
Art. 1
I passaporti ordinari sono rilasciati e rinnovati agli emigranti, in Italia e al- l'estero, con esenzione da qualsiasi di- ritto o tassa.
Con regolamento saranno stabilite le norme di attuazione della presente leg- ge.
Art. 2
I passaporti di cui all'articolo prece- dente hanno la validità di anni tre.
INTERROGAZIONI
E' stata presentata al Senato, nella se- duta del 19 novembre u.s., un'interroga- zione del seguente tenore:
« Al Presidente del Consiglio dei mi- nistri e ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere il loro intendimento di fronte al pericolo di forzato rimpatrio che sovrasta moltissimi operai italiani, residenti in Tunisia ed in altri paesi del- l'Africa settentrionale, quotidianamente sospinti alla disoccupazione e sostituiti nel lavoro da elementi indigeni locali.
Siccome tale pericolo incombe e col- pisce quasi esclusivamente la manova- lanza bracciantile generica e non quali- ficata, parrebbe potersi prevenire e pa- rare (403)». (Sen. Braschi).
Nota redazìonale : Ci riserviamo di seguire accuratamente l'attività nei due rami del Parlamento e di riferirne ai nostri Lettori, in merito sia ai progetti legislativi sopra riportati, sia a qualunque altra proposta o atto parlamentare attinente all'Africa.
AI SOCI DELL' ISTITUTO ITALIANO PER L'AFRICA / Soci che non abbiano ancora provveduto ad inviare la quota di rinnovo per Vanno 1959 sono cortesemente pre-
gati di non tardare a regolarizzare la loro posizione amministrativa. Nell'occasione si segnala l'opportunità e la convenienza di trasformare la propria adesione da annuale (ordinari)
in vitalizia o benemerita. Fino al perfezionamento giuridico del nuovo Statuto Sociale approvato nell'ultima Assemblea Generale dei Soci, le
quote rimangono infatti immutate secondo le precedenti disposizioni, e precisamente:
Soci ordinari annuali L. 500 Società L. 1.000 Soci perpetui L. 10.000 (una tantum) Soci benemeriti L. 20.000 (una tantum)
Ai Soci ordinari e vitalizi spetta gratuitamente il giornale « La Voce dell'Africa »; ai Soci benemeriti, oltre il giornale, anche la rivista « Africa ». E' facile rendersi conto che l'attuale ammontare della quota vitalizia o benemerita, che da diritto a ricevere le due pubblicazioni a perpetuità, corrisponde all'importo di pochi anni di abbonamento.
Le quote possono essere inviate alla Sede Centrale dell'Istituto Italiano per l'Africa, Via Ulisse Aldrovandi 16, Roma, sul eie postale n° 1/2857; oppure ad uno degli Uffici regionali o provinciali:
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