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LE QUESTIONI AFRICANE AL PARLAMENTO ITALIANO

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LE QUESTIONI AFRICANE AL PARLAMENTO ITALIANO Source: Africa: Rivista trimestrale di studi e documentazione dell’Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente, Anno 14, No. 3 (MAGGIO - GIUGNO 1959), pp. 151-153 Published by: Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente (IsIAO) Stable URL: http://www.jstor.org/stable/40757069 . Accessed: 15/06/2014 00:28 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente (IsIAO) is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Africa: Rivista trimestrale di studi e documentazione dell’Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.229.229.159 on Sun, 15 Jun 2014 00:28:07 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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LE QUESTIONI AFRICANE AL PARLAMENTO ITALIANOSource: Africa: Rivista trimestrale di studi e documentazione dell’Istituto italiano per l’Africae l’Oriente, Anno 14, No. 3 (MAGGIO - GIUGNO 1959), pp. 151-153Published by: Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente (IsIAO)Stable URL: http://www.jstor.org/stable/40757069 .

Accessed: 15/06/2014 00:28

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Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente (IsIAO) is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extendaccess to Africa: Rivista trimestrale di studi e documentazione dell’Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente.

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LE QUESTIONI AFRICANE AL PARLAMENTO ITALIANO a cura di NINO ROMIERI

Camera dei Deputati PROGETTI DI LEGGE

E9 stato approvato dalla V Commis- sione Bilancio e Partecipazioni statali e si trova ora in attesa d'esame presso la III Commissione Affari Esteri - Emigra- zione, in sede legislativa, il

Disegno di legge n. 964 - presen- tato dal Ministro degli Affari Esteri d¿ concerto con i Ministri dell'Interno e del Teisoro: « Estensione a talune categorie del per-

sonale del Municipio di Mogadiscio del- le norme del decreto del Presidente del- la Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, sulVesodo volontario e la sistemazione del personale degli Enti dipendenti dai cessati Governi dei territori già di so- vranità italiana in Africa ».

Tale provvedimento (vedere il testo riportato nel n. 1 di gennaio-febbraio 1959 della nostra Rivista, pagg. 4243), che mira ad estendere, per ragioni di giustizia e di equità, a favore del per- S'onale già dipendente dall'Amministra- zione Municipale di Mogadiscio e tut- tora in servizio presso la medesima Am- ministrazione o presso l'Amministrazio- ne Fiduciaria Italiana della Somalia, il trattamento giuridico-economico dispo- sto col D.P.R. 30-11-1954, n. 1451, a fa- vore del personale assunto dai Municipi dei territori già di sovranità italiana in Africa, ha già ottenuto il parere favore- vole della I Commissione permanente del Senato e la sua definitiva approva- zione dovrebbe quindi considerarsi pros- sima. E9 giacente presso la I Commissione

Affari Costituzionali • Organizzazione dello Stato - Regioni - Disciplina gene- rale del rapporto di pubblico impiego - in attesa diesarne, con procedura d'ur- genza, in sede referente, la

Proposta di legge n. 141 - d'inizia- tiva del Deputato Berry: «Norme integrative del decreto del

Presidente edlla Repubblica 30-11-1954, ti. 1451 e del regio decreto 12 febbraio 1942, n. 131, concernenti il personale del soppresso Ministero dell9 Africa Italiana e degli Enti dipendenti dai cessati Go- verni dei territori già di sovranità ita- liana in Africa ».

Com'è noto, per sistemare il personale deeli enti dipendenti dai cessati Governi dell'Africa Oriental-e Italiana e della Li- bia, ed in particolare di quello già ap- partenente alle Amministrazioni Muni- cipali istituite ed operanti nei detti ter- ritori, il Governo ha emanato le norme occorrenti col D-ecreto del Presidente della Repubblica 30-11-1954, n. 1451. Se- nonchè in sede di attuazione, talune di tali norme hanno dato luogo a discor- danti interpretazioni, a dubbi e perples- sità. L'esperienza ha rivelato, inoltre, al- cune lacune del decreto medesimo.

Al fine di colmare dette lacune, l'on.le Berry presentò alla Camera, nella decor- sa legislatura, un'organica proposta di legge (stampato n. 3108), che incontrò in ordine a tutti i problemi fondamentali oggetto di essa, l'adesione anche del Go- verno: infatti detta proposta di legge venne approvata dalla I Commissione (Interni) della Camera (previe, parere della Commissione Finanze e Tesoro), in sede legislativa, nella seduta del 12 mar- zo 1958, con alcuni emendamenti pro- posti dal Governo e con l'aggiunta di nuovi articoli di cui uno (articolo 9) proposto dalla Commissione Finanze e Tesoro, e due (articoli 6 e 7) proposti dal Governo.

La proposta di legge venne immediata- mente trasmessa al Senato, dove fu an- nunciato il 13 marzo (Stampato n. 2551); lo scioglimento delle Camere, sopravve- nuto a distanza di solo qualche giorno, ne rese, però, impossibile la definitiva approvazione. Poiché i motivi che con- sigliarono la presentazione e la approva- zione della Camera della proposta in questione continuano a sussistere, essa viene ora ripresentata nel testo già ap- provato.

L'estensore di tale proposta, nella re- lazione che l'accompagna ha fatto, presen- te alla Camera che il personale interes- sato ha provato un'amara delusione al- lorché, per la precedente decadenza di essa, vide rinviata per un tempo inde- terminato la soluzione di problemi che per gli interessati rivestono grande im- portanza. E poiché è anche interesse del- lo Stato definire al più presto tutte le questioni pendenti che riguardano il per- sonale del soppresso Ministero dell'Afri- ca Italiana per motivi di giustizia ed anche per provvedere alla chiusura della relativa gestione stralcio, il proponente ha raccomandato fervidamente al Parla- mento la benevola e sollecita approva- zione della sua rinnovata proposta di legge, che riportiamo qui di seguito:

Art. 1. L'articolo 23 del decreto del Presiden-

te della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, è sostituito dal seguente:

« Al personale che ottenga la sistema- zione prevista dal precedente articolo è attribuita, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la retribuzione stabilita per la categoria d'impiego nella quale avviene l'inqua- dramento tenuto conto dell'anzianità di servizio posseduta, calcolata ai sensi del terzo comma dell'articolo stesso.

Al personale suddetto è conservata, a titolo di assegno personale riassorbibile nei successivi aumenti periodici della retribuzione, l'eventuale eccedenza del trattamente, economico complessivo in godimento, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a titolo di stipen- dio, retribuzione o altro assegno analo-

go, indennità di funzione od assegno p-erequativo e tredicesima mensilità, ri- spetto al nuovo trattamento, complessiva- mente spettantegli, a titolo di retribu- zione, assegno perequativo e tredicesima mensilità, come impiegato avventizio.

L'ass-egno personale di cui al prece- dente comma è conservato, con le mede- sime caratteristiche, all'atto ed a seguito del collocamento dei singoli impiegati interessati nei ruoli speciali transitori. Esso, per la parte derivante da diffe- renza di stipendio o retribuzione, è con- siderato utile agli effetti del trattamento di quiescenza.

Nei confronti del personale contem- plato nel primo comma, sono riconosciu- ti utili, ai soli fini della corresponsione dell'indennità di licenziamento di cui al- l'articolo 9 del decreto legislativo 4 apri- le 1947, n. 207, e successive norme inte- grative e di attuazione, i periodi di ser- vizio e di tempo di cui all'articolo 2 del presente decreto ».

Art. 2. Tra il secondo ed il terzo comma del-

l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, nu- mero 1451, è inserito il seguente:

«II collocamento nei ruoli speciali transitori ha decorrenza, ai soli effetti giuridici, dalla data di effettivo compi* mento della prescritta anzianità di ser- vizio computata ai sensi del precedente articolo 22, anche se anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, ma comunque non anteriore al Io mag- gio 1948».

Art. 3. Per gli impiegati già appartenenti alle

Amministrazioni municipali della Libia e dell'ex Africa Orientale italiana, i qua- li, avendo ottenuto il collocamento nei ruoli speciali transitori, abbiano già chiesto il riscatto dei periodi di servizio e di tempo di cui all'articolo 2 del de- creto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, o lo chiedano entro tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e per quelli che, non avendo ottenuto ancora detto collocamento, presentino la domanda di riscatto entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di col- locamento nel bollettino ufficiale del personale, il contributo di riscatto è cal- colato sugli stipendi o retribuzioni in vigore al Io luglio 1953.

Art. 4. La disposizione di cui all'articolo 24,

comma 3°, del d-ecreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, nu- mero 1451, concernente la facoltà, per il personale già appartenente alle Ammi- nistrazioni municipali della Libia e del- l'ex Africa orientale italiana collocato nei ruoli speciali transitori, di chiedere il riscatto dei periodi di servizio e di

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tempe, specificati nell'articolo 2 del de- creto stesso, si applica anche al perso- nale della categoria predetta che, tro- vandosi nelle condizioni previste dall'ar- ticolo 2 della legge 16 settembre 1940, n. 1450, e dall'articolo 1 del decreto le- gislativo 8 maggio 1948, n. 839, anterior- mente alla data di entrata in vigere del citato decreto del Presidente della Re- pubblica 30 novembre 1954, n. 1451, ab- bia ottenute-, a seguito di concorso o ad altro titolo, la nomina a posto di ruolo alle dipendenze dell'Amministrazione dello Stato, oppure, assunto in servizio non di ruolo alle dipendenze dell'Ammi- nistrazione stessa, abbia ottenuto o.d ot- tenga, ai sensi delle disposizioni vigen- ti, il collocamento nei ruoli speciali transitori.

Il personale (predetto che presso gli enti di provenienza era assistito, per il trattamento di previdenza, da polizze di assicurazione contratte con l'Istituto na- zionale delle assicurazioni o altro Istitu- to assicurativo, ovvero da titolo di pre- videnza a risparmio, dovrà versare allo Stato, rispettivamente, metà del valore di riscatto delle polizze o metà della somma capitalizzata, determinate alla data di cessazione del rapporto di im- piego alle dipendenze degli enti sud- detti.

Art. 5. Al termine fissato dell'articolo 8, com-

ma 3°, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, per la emanazione delle norme ivi pre- viste, è sostituito quello di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6. Nei confronti del personale discipli-

nato dal decreto del Presidente del- la Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, e del personale di cui all'articolo. 15 del- la legge 29 aprile 1953, n. 430, è ammes- sa la regolarizzazione dei contributi ar- retrati dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie, senza interessi di mora, si- no a 5 anni dalla data di entrata in vi- gore della presente legge.

Art. 7. Il periodo per il quale è consentito,

agli impiegati civili di ruolo e non di ruolo. dell'Amministrazione dello Stato, di cumulare il congedo coloniale in ap- plicazione dell'articolo 1 del regio de- creto 12 febbraio 1942, n. 131, ha termi- ne alla data di entrata in vigore della

legge 29 aprile 1953, n. 430, concernente la soppressione del Ministero dell'Africa italiana.

Dalla data di assegnazione in posizio- ne di comando in applicazione della legge 16 settembre 194Õ,"n. 1450, modifi- cata dal decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839, nonché in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2359, anche se dispo- sta di fatto senza provvedimento forma- le, cessa la possibilità di fruire del con- gedo ordinario coloniale non goduto, fermo il disposto dell'articolo 2 - pri- mo comma - del regio decreto 12 feb- braio 1942, n. 131. E' fatta salva l'osser- vanza dell'articolo 2 - terzo comma - della legge 16 maggio 1956, n. 496.

L'indennizzo di cui al predetto arti- colo 2 - primo comma - del regio de- creto 12 febbraio 1942, n. 131, è corri- sposto, al personale che ne abbia di- ritto, in base agli assegni in godimento alla data del comando, anche se disposto di fatto, di cui al precedente comma e comunque a data ne.n posteriore a quella di entrata in vigore della legge 29 apri- le 1953, n. 430.

Le norme concernenti il congedo or- dinario coloniale per il personale civile statale di ruolo e non di ruolo, comprese quelle di cui al regio decreto 12 febbraio 1942, n. 131, ed ai precedenti comma, so.no estese, in quanto applicabili, al per- sonale indicato nell'articolo 18 - terzo comma - della legge 29 aprile 1953, n. 430.

Art. 8. Le disposizioni degli articoli 1 e 2

della presente legge hanno effetto dal 29 marzo 1955.

Art. 9. Agli oneri derivanti dall'-applicazione

della presente logge sarà fatto fronte con gli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa delle singole Am- ministrazioni competenti.

INTERROGAZIONI Sono state presentate alla Camera, fra

le altre, le seguenti interrogazioni: In data 23-4-1959, da parte deH'on.le

Bignardi: Rivendite Generi di Monopolio per

i profughi d'Africa: « II sottoscritto chiede d'interrogare il

ministro delle finanze, per conoecere

quali provvedimenti intenda adottare in favore dei profughi d'Africa, che hanno dovuto abbandonare con grave danno la gestione di rivendite di generi di ino*- nopolio, dalle quali traevano il loro so- stentamento.

« In particolare l'interrogante chiede al ministro di adottare il criterio che, in caso di infruttuosità di asta per l'as- segnazione delle rivendite nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abi- tanti, l'assegnazione a trattativa privata sia riservata in prima istanza ai profughi analogamente a quanto previsto dall'ar- ticolo 57 del regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, che riserva l'assegnazione delle rivendi- te di seconda categoria a particolari ca- tegorie di persone con precedenza ai profughi » (5761).

Da parte dell'c.n. Colitto:

Per un sollecito risarcimento dei danni di guerra subiti dai co- struttori in Libia: « II sottoscritto chiede d'interrogare

il ministro del tesoro, per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per risarcire senza indugio i gravi dan- ni subiti da pochi costruttori di Libia, nella gran parte di modeste condizioni, che là in periodo di guerra guerreggia- ta, con provvedimento, di eccezionale ri- gore, vennero militarmente costretti a lasciare tutte le loro attrezzature da la- voro alla libera disponibilità del genio militare, che ne era sprovvisto, ed obbli- gati a coatte prestazioni di mano d'ope- ra per immediate opere di difesa al se- guito delle truppe operanti, subendo, poi da parte del Commissariato per la liqui- dazione dei contratti di guerra la ine- satta qualifica di « comuni libero con- traenti », quindi l'enorme ritardo di pa- gamento delle mercedi da essi corrispo- ste con conseguente perdita quasi totale di capitale prestato, quella di tutti i loro strumenti di lavoro, che non vennero ne restituiti, ne pagati. Perdita di capitale e perdita delle attrezzature determina- rono in quei costruttori la condanna a forzata inoperosità, la distruzione quindi di una modesta classe di coraggiosi pro- duttori di lavoro, ciò in manifesta oppo- sizione alle norme stesse della Costitu- zione che, fondata sul lavoro, si pro»- pone di riconoscere a tutti i cittadini il diritto (articolo 4) e di tutelarlo in tut- te le sue forme ed applicazioni (arti- colo 35) » (4214).

Senato della Repubblica PROGETTI DI LEGGE

Si trovano giacenti, in attesa (Tesarne, i seguenti provvedimenti legislativi: Disegno di legge n. 351 - presen-

tato dal Ministro degli Affari Esteri di concerto con i Ministri del Tesoro, del Bilancio e del Commercio con l'Estero: «Approvazione ed esecuzione degli

Scambi di Note fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativi all'assegnazione di eccedenze agricole alla Somalia, ef- fettuati in Roma il 24 giugno, il 4-26 ot- tobre 1957 ed il 18-28 marzo 1958 ».

Gli accordi contemplati in questo dise- gno di legge - già approvato dalla Vili e dalla IX Commissione permanente del Senato- - appaiono vantaggiosi per lo sviluppo dell'economia somala, in quan- to incrementano il Fondo di sviluppo della Somalia e riescono altresì utili per l'Erario della Repubblica Italiana, in quanto diminuiscono le maggiori passi- vità determinate dalla sfavorevole con- giuntura verificatasi per il commercio estero di esportazione dalla Somalia ne- gli ultimi mesi del 1956.

Viene fatto rilevare a tale riguardo - nella relazione stilata dal sen. Bosco ad

illustrazione di questo provvedimento - che a seguito della chiusura del Canale di Suez, si verifico una sfavorevole con« giuntura per il commercio di esporta- zione dalla Somalia, onde l'Italia, alla quale è affidata la responsabilità del mandato fiduciario in quel Territorio, si trovò a dover fronteggiare una crisi che incideva mensilmente sul bilancio della Somalia per circa 300 milioni di lire.

Il Governo italiano ebbe a richiedere la collaborazione del Governo di Wa- shington, che, aderendo alla richiesta, si dichiarò disposto a concedere all' Am-

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ministrazione fiduciaria, nel quadro del- la sezione 402 della legge aiuti 1953, un quantitativo di eccedenze agricole (riso e cotone) per l'ammontare di 1 milione di dollari il cui controvalore in lire sa- rebbe stato integralmente destinato al Fonde« di sviluppo della Somalia.

Si addivenne, all'uopo, ad uno Scam- bio di note fra i due Governi in data 24 giugno 1957, che però dovette essere emendato con successivo Scambio di no- te del 4-26 ottobre 1957 in quanto il ri- cavato della vendita del riso in Somalia deveva essere calcolato in valuta locale (somali) anziché in lire, come preve- deva il primo accordo. Poiché, n-el frat- tempo, il mercato della Somalia era stato già approvvigionato dal quantita- tivo di riso necessario al consumo loca- le, con ulteriore Scambio di note del 18-28 marzo 1958, fu stabilito che il quantitativo di riso - convenuto per un ammontare ad valorem di 250:000 dollari - fosse tramutato in cotone per un uguale ammontare, dimodoché il prodotto ceduto, dagli Stati Uniti d'Ame- rica fu esclusivamente il cotone per il complessivo importo di 1 milione di dollari.

Con l'articolo 1 del disegno di legge si da approvazione agli Accordi sopra accennati; con l'articolo 2 si da loro piena e intera esecuzione; con l'artico- lo 3 si deroga all'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, con la quale si dava esecuzione all'Accordo di coopera- zione economica tra Fit ali a e gli Stati Uniti d'America concluso a Roma il 28 giugno 1948. L'articolo 2 della menzio- nata legge n. 1108, prevedeva che l'ese- cuzione dell'Acccrdo del 1948 dovesse aver luogo con provvedimenti legislati- vi, mentre con l'articolo 3 del disegno di legge in esame si demandano al Mi-

nistro del Tesoro gli adempimenti da effettuarsi presso la Banca d'Italia per dare esecuzione ai menzionati scambi di note, nonché la stipulazione della con- venziona da concludere, ove occorra, con la Banca d'Italia per regolarizzare i rap- porti fra il Tesoro e la Banca stessa in dipendenza della legge di esecuzione degli scambi di note, di cui si tratta.

In realtà, gli adempimenti derivanti in tali Accordi hanno carattere mera- mente esecutivo e non possono compe- teré che alle autorità governative.

Il disegno di legge in parola, che vie- ne raccomandato al voto favorevole dei Senato, è del seguente tenore:

Art. 1. Sono approvati i seguenti Accordi tra

l'Italia e gli Stati Uniti d'America: - Scambio di Note per l'assegnazione

alla Somalia, da parte del Governo degli Stati Uniti d'America, di eccedenze agri- cole per un milione di dollari in base alla Sezione 402 del Mutual Security Act, effettuato in Roma il 24 giugno 1957;

- Scambio di Note che apporta alcu- ni emendamenti al suddetto Scambio di Note del 24 giugno 1957, effettuato in Roma il 4-26 ottobre 1957;

- Scambio di Note, che apporta ulte- riori emendamenti al suddetto Scam- bio di Note del 24 giugno 1957, effet- tuato a Roma il 18-28 marzo 1958.

Art. 2. Piena ed intera esecuzione è data agli

Accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore.

Art. 3. In deroga a quanto stabilito con l'ul-

timo comma dell'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, gli adempimenti

previsti dagli Accordi di cui al prece- dente articolo 1 saranno, disposti dal Mi- nistro per il Tesoro il quale, per i de- positi da effettuarsi presso la Banca d'Italia in esecuzione degli Accordi me- desimi, potrà far ricorso alle anticipa- zioni speciali previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 781, modificati con l'articolo 6 della legge 21 agosto 1949, n. 730.

Il Ministro per il Tesoro è altresì au- torizzato, ove -occorra, a stipulare con la Banca d'Italia la convenzione occor- rente per regolare i rapporti tra il Te- soro e la Banca stessa in dipendenza della presente legge.

Riteniamo utile riportare il contenuto delle Note citate nel disegno di legge:

Scambio di Note in data 24-6-1957; l'I.C.A. (Amministrazione per la Coope- razione Internazionale) consente al Go- verno Italiano di acquistare negli Stati Uniti e di trasportare in Italia ed in Somalia, eccedenza agricole per il valo- re di 1.000.000 di dollari così ripartiti:

- cotone per 750.000 dollari, da im- portare in Italia, il cui Governo a sua volta mette il controvalore a disposi- zione del « Fondo di Sviluppo della Somalia » ;

- riso per 250.000 dollari, da impor- tare direttamente dall'LCA. in Somalia per la vendita ed il consumo locale.

Scambio di Note 4-26 ottobre 1957 e 18-28 marzo 1958: il precedente Accordo in data 24-6-1957 viene modificato, nel senso che l'intero milione di dollari -

poiché l'impianto per l'immagazzina- mento in Somalia non è adeguato per la conservazione e la cura del riso - è destinato ad acquisto di cotone e »ara versato dal Governo Italiano al «Fondo di Sviluppo della Somalia ».

Ai soci dell'Istituto Italiano per l'Africa / Soci che non abbiano ancora provveduto ad inviare la quota di rinnovo per Vanno 1959 sono cortese-

mente pregati di non tardare a regolarizzare la loro posizione amministrativa. Nell'occasione si segnala l'opportunità e la convenienza di trasformare la propria adesione da annuale

(ordinari) in vitalizia o benemerita. Fino al perfezionamento giuridico del nuovo Statu to Sociale, approvato nell'ultima Assemblea Generale dei

Soci, le quote rimangono infatti immutate secondo le precedenti disposizioni, e precisamente: Soci ordinari annuali L. 500 Società L, 1.000

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