Le riforme della Pubblica Amministrazione ed il modello delle relazioni
sindacali
Le Le riformeriforme strutturalistrutturali didi quattroquattro settorisettori
La riforma del SSN 1992(d.lgs. 502)
Modificata nel1998-1999 (L.
418/1998, d.lgs. 229/1999
Sostituisce le USL con le
Aziendesanitarie e
ospedaliere, affidandole al
D.G.
La riforma del pubblico impiego
del 1993 (d.lgs. 29)
Modificata con l. 59/1997 e vari
d.lgs. tra1997-2001 (orad.lgs. 165/2001).
Introduce:
Il decentramentofunzioni statali a
Regioni-Autonomielocali preparatorie
del
La riforma sistemafinanziamento regioni
autonomie locali1992 (d.lgs. 504)
Modificata nel1999-2000 (L.
133/1999 e 56/2000) preparatoria modificacostituzionale verso il
FEDERALISMO (L. 18 ottobre
2001 n. 3)
La riforma dellaprevidenza del
1992 (d.lgs. 503)
Modificata nel 1995 con L. 335
Verifica nel2001. In
esame nuova delega
Privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti e dirigenti pubblici ed allineamento delle fonti con il settore privato
Applicazione delle stesse politiche salariali del settore privato nel rinnovo dei contratti collettivi nazionali secondo le regole dell’Accordo
sulla politica dei redditi stipulato nel 1993 fra Governo e Sindacati
Affidamento all’ARAN della contrattazione collettiva nazionale per tutti i settori pubblici
Modello del dialogo sociale (Relazioni sindacali). Rappresentatività e rappresentanza delle OO.SS.
Linee strategiche della riforma Linee strategiche della riforma del del pubblico impiegopubblico impiego del 1993del 1993
Razionalizzazione e riorganizzazione delle P.A.
Razionalizzazione e riorganizzazione delle P.A.
Affidata a ciascuna P.A. secondo i propri ordinamenti sulla base dei principi contenuti nel d.lgs. 29/1993 ( ora d.lgs. 165/2001, tra i quali si
ricordano:
Separazione tra indirizzo
politico e gestione
Potere organizzatorio
Direzione per obiettivi
Trasparenza, qualità dei
servizi, rapporti con il cittadino
Semplificazione dei procedimenti
Gestione risorse umane con le leve del privato datore
di lavoroRuolo di centralità
della dirigenza
Ruolo di centralità della dirigenzaRuolo di centralità della dirigenza
POTERE POLITICO
DIRIGENZA
POTERE SINDACALE
PERSONALE
Artt. 4, 5 e 14 del d.lgs.
165/2001
Artt. 9, 40, 42 e 43 del d.lgs. 165/2001
Art. 45 del d.lgs. 165/2001 ed i CCNL
Le relazioni sindacali
Gli aspetti più rilevanti riguardano:
soggetti negoziali di parte pubblica
e sindacale
livelli e tipologie
di contratti
accertamento della rappresentatività e la rappresentanza nei
luoghi di lavoro
direttive e procedure
per la stipulazione
contratti
diritti e le prerogative
sindacali
definizione comparti ed
aree di contrattazione
Definizioni generali
Diritto sindacale
Parte del diritto del lavoro concernente il sistema di norme strumentali poste dallo Stato,
dalle organizzazioni lavoratori e degli imprenditori per
disciplinare, in una economia di mercato, la dinamica dei conflitti
di interessi derivante dall’ineguale distribuzione del potere nei processi produttivi
(Giugni, Diritto
sindacale2001)
Segue: Definizioni generali
Conflitto industriale
Conflitto tra capitale e lavoro, dapprima inquadrato nella lotta di classe tra chi ha la
proprietà dei mezzi di produzione e chi, non avendola, cede la propria forza lavoro.
In tempi recenti nel concetto sono ricomprese tutte le ipotesi di conflitto con
l’autorità esercitata nell’organizzazione del lavoro, indipendentemente dalla proprietà
pubblica o privata essendo l’organizzazione ispirata a modelli gerarchici. Il conflitto può avere dunque valenze politiche ed istituzionali diverse dalla lotta di classe
Segue: Definizioni generali
Relazioni industriali (sindacali)
La disciplina delle relazioni industriali ha lo stesso oggetto del diritto sindacale,
inquadrato sotto il profilo sociologico. E’un sottosistema del sistema sociale che
rappresenta l’insieme delle interrelazioni fra tre soggetti (imprenditori, prestatori di lavoro organizzati ed organi pubblici) che
agiscono in un sistema di variabili economiche, politiche, tecnologiche e
normative dirette a regolare il sistema produttivo o a creare un sistema di
controllo sullo stesso
(Giugni, Diritto
sindacale2001)
Segue: Definizioni generali
Relazioni industriali (sindacali)
La materia delle relazioni sindacali è il contesto normativo dei rapporti fra interessi organizzati nel loro aspetto strutturale non solo logico formale ma
anche nei loro effetti sugli equilibri politici, economici e sociali. Nei conflitti sociali tuttavia,
l’effettività delle norme valide può essere oggetto di mediazione politica che può indurre a non dare
loro applicazione. Perciò il diritto sindacale poggia la sua effettività sulla costanza del consenso sociale
e la mediazione politica contribuisce a dare al sistema stabilità e continuità. Come nel diritto internazionale la mediazione politica regola il
conflitto tra Stati per cui si può anche rinunciare alla effettività di sanzioni
Segue: Definizioni generaliRegolazione del diritto
sindacale nel sistema privato
Artt. 39 e 40 della Costituzione
Legge 300/1970 Legge 146/1990 Legge 83/2000
Regolazione del diritto
sindacale nel sistema
pubblico
Artt. 39 e 40 della Costituzione
Legge 300/1970 Legge 146/1990 Legge 83/2000 d.lgs. 165/2001
Importanza del ruolo della
giurisprudenza nell’interpretazione
dei principi costituzionali e delle
leggi
Ordinamento intersindacale = insieme regole poste dai soggetti attori delle relazioni sindacali ed in alcuni casi anche dall’ordinamento statale
Segue: Definizioni generali
Concertazione
Connessione tra i pubblici poteri ed azioni delle parti sociali come cambiamento della strategia
sindacale in un mutato scenario economico sociale (globalizzazione, terziarizzazione
dell’economia), strategia che non si basa sulla sola mobilitazione dei lavoratori avverso la controparte imprenditoriale ma abbraccia
l’intera politica economica del Governo. Significato più limitato e diverso quella inserita
nei contratti
Segue: Definizioni generali
Regole del conflitto
Individuazione dei soggetti legittimati
Garantismo collettivo
Tutela legislativa e maggior potere sindacale hanno portato al garantismo. L’irrigidimento del sistema
superato con la deregulation: la stessa legge continua a garantire alcune tutele e
contemporaneamente demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di integrarla
Democrazia sindacale
Sindacato movimento
Sindacato associazione
Democrazia diretta
Democrazia partecipativa
Segue: Definizioni generali
Libertàsindacale
Art. 18 Costituzione sulla libertà di associazione
Art. 39 Costituzione
sulla libertà di organizzazione
per tutela propri
interessi
Sotto profilo strumentale
Sotto il profilo
teleologico
Aggregazione soggetti in forma
organizzata titolari libertà
sindacale. Anche l’individuo per il proselitismo nella fase che precede l’organizzazione
Atto diretto alla auto tutela di
interessi giuridici
connessi con l’attività di
lavoro
I sindacati sono sottoposti a registrazione, il cui presupposto è la democraticità statuto. Acquistano così personalità giuridica e in
proporzione ai loro iscritti stipulino i CCNL. PARTE NON APPLICATA
Segue: Definizioni generaliArt. 39 della Costituzione sulla libertà di organizzazione
sindacale prevede ai commi 2, 3 e 4 che:
Mancata realizzazione con
legge ordinaria dei suddetti principi per
motivi di politica sindacale (controlli, rappresentatività,
etc.)
Ciò ha comportato che: CCNL non
hanno efficacia erga omnes; normativa applicabile è quella civilistica anche se operano nella P.A.;
le OO.SS. sono associazioni non riconosciute ma
comunque soggetto giuridico, centro di
imputazione giuridiche
I sindacati sono sottoposti a registrazione, il cui presupposto è la democraticità statuto. Acquistano così personalità giuridica e in
proporzione ai loro iscritti possono stipulare i CCNL
Segue: Definizioni generali
Normativa comunitaria
Carta dei diritti riconosce: libertà di
associazione, livelli di negoziazione, diritto di
sciopero
Non vi ècomunque una
competenza comunitaria
Gli stati membri regolano la materia dei diritti sindacali secondo la propria
convenienza. La comunità interviene solo in caso di garanzie insufficienti
Segue: Definizioni generali
Tutela libertà e dignità
lavoratori (artt. 2, 4, 6, 7, 8)
Effettività della libertà sindacale
(artt. 15-16)
Legislazione di sostegno alle
OO.SS.
Divieto di trattamenti economici collettivi
discriminatori
I principi dello statuto dei lavoratori
Nullità atti discriminatori (artt. 15, 16)
Libertà di non aderire ad alcun
sindacato (art. 15)
Divieto di costituire sindacati di comodo
(art. 17)
Cenni storici: dal 1983 al 1993
1983la legge quadro 93
introduce principio maggiore rappresentatività
a livello nazionalema non definisce
i parametri
unico criteriola firma dei ccnlimmediatamente
precedenti
tavoli separati
individua i comparti
recepisce l’accordointerconfederale
1988dpr. 395
cui si deve la prima definizione dei criteridi misurazione della rappresentatività
e….. criteri per distacchi e permessidiritto di assemblea
obbligo adozione codici di autoregolamentazione
(anticipatori della legislazione sul diritto di sciopero nei servizi
pubblici essenziali)
Cenni storici: dal 1988 il ruolo del Dipartimento della Funzione Pubblica
confederazioni: OO.SS. rappresentative in due comparti
o presenti al CNEL
le confederazioni “rappresentative”sono ammesse in tutte le trattativeanche se non hanno organizzazioni
che vi aderiscono
risalgono al 1988 le prime circolari-direttive del dipartimento,
ne seguiranno molte altre
i criteri:1 - deleghe2 - voti negli organismi amm.vi degli enti3 - diffusione delle deleghe nel territorio(1 e 2 alternativi)
Art. 8 del dpr. 395 affida il compito della rilevazione dati e della misurazione
della rappresentatività al dipartimentodella funzione pubblica
per la dirigenza la % sale al 6(il contratto è unico)
rappresentatività:5% su criteri 1 o 2 alternativi
ma anchepresenza 1/3 province e regioni
problemi di costituzionalità:fonte negoziale
applicazione demandata al dipartimento
Il potere discrezionale del Dipartimento F.P.
criteri meramente numericitemperati dalle circolari-direttive
del dipartimento
il compito di misurare la rappresentatività è delle singole amministrazioni
regole uguali per la sede decentrata
riconoscimento quindi di un potere discrezionale
ammissibilità OO.SS. vicine al 5 o 6%o di particolari tipologie di lavoratori
notevole contenzioso a cui si deve la definizione delle specifiche
tipologie professionali
ne deriva una mobilità sindacale cheimpone nuovi interventi
del dipartimento in corso di trattativa
ne deriva che nelle amministrazioni i soggetti sindacali possono essere
diversi da quelli nazionali
si supera il concetto di soglia
i sindacati per raggiungere la %si aggregano
Cenni storici: dal 1992 al 1995
1992 - i collegati alla finanziaria sospendono lacontrattazione collettiva
1993 - d.lgs. 29 avvia il processodi privatizzazione
l’art. 47 conferma l’impiantoprecedente sino ad un nuovo
accordo
la dirigenza è contrattualizzata
la individuazione delle OO.SS.rappresentative resta aldipartimento della F.P.
la costituzione delle RSUnel pubblico impiego viene sospesa dal TAR
protocollo luglio 1993 prevede la costituzione delle RSU
1994 - dalla 537 scaturisce il d.pcm 770 che
rimane in vigore sino al 1998
tra il 1994 e il 1995 il dipartimento emana
numerosi decreti
Il Referendum del 1995Il Referendum del 1995
esito positivo
totale vuoto normativo
il Consiglio di Stato individua in unafonte normativa, presumibilmente
la legge, la fonte abilitata a rivedereil sistema della rappresentatività
la legge è la 59 del 1997 e i d.lgs. 396 del 1997 e 80 del 1998
effetti del referendum
abrogazione art. 47 del 29
non vale più la regole della presuntamaggiore rappresentatività
la Corte Costituzionale sollecita piùvolte l’intervento del legislatore
abrogazione art. 19 primo comma dello statuto dei lavoratori (RSA)
Il vuoto normativo a livello nazionale dopo referendum
la Corte Costituzionale consideraillegittima ogni forma di
cristallizzazione della rappresentatività
restano uguali le % e la diffusione territorialeil Governo incarica l’Aran
è tolto il riferimento ai voti negliorganismi amm.vi degli entil’Aran non ha competenza
e non è un datore di lavoro
sparisce il riferimento alle specifichetipologie professionali
ricomprese nella dirigenza
l’Aran assume due provvedimenti amministrativi
(delibere del 1996)
i criteri Aran: in parte uguali ai precedenti, in parte diversi
il difetto di competenza dell’Aran viene eccepito
le confederazioni sono ammesse solo se hanno due OO.SS. rappresentative e aderentinei comparti o nelle aree
I criteri provvisori dell’Aran
non permettono discrezionalità
impugnative al Tar che le accoglie:ammissione con riserva
la motivazione non riguarda i criteri ma la circostanza cheil secondo biennio non è un
contratto autonomo
la Cassazione attribuisce la competenza al G.O.
non è noto il giudizio finale perchénel frattempo le trattative si
sono concluse
diverso sarà l’esito del contenzioso che si presenta nel 1998
l’Aran propone il regolamento di giurisdizione: la competenza è
del G.O. e non del Tar
ne deriva la esclusione di OO.SS. prima rappresentative
diversa è la situazione nelle amministrazioni
Il livello locale dopo referendum
non vi è vuoto normativola rappresentatività è un fatto
endosindacale al di fuori di ognipotere discrezionale del datore di lavoro
i ccnl 94-97 individuano nelle RSAdei sindacati firmatari del ccnl
i soggetti del secondo livello affiancati dai rappresentanti
territoriali a garanzia del rispettodel principio del collegamento
con il contratto nazionale
ne deriva l’affermazione del principio del collegamento negoziale:
la stipula del ccnl
in tal senso si pronuncia la corte costituzionale
non essendoci più la previgentedisciplina pubblicistica (abrogata
dal referendum) vale il nuovo art. 19 dello statuto dei lavoratori:
regime privatistico
è il ccnl che individua i soggettidel secondo livello
i sindacati non rappresentativio non firmatari del ccnl
non sono più ammessi alla decentrata:perfetta corrispondenza tra firmatari
dei contratti nazionali e sindacati ammessi in sede locale
Art.47, 47 bis e 50 d.lgs. 29 (42 e 43 d.lgs. 165)
la materia è interamente disciplinata
contrattazionecompito di completare nuovoquadro normativo con CCNQ
è prevista fase transitoriain attesa elezioni RSU
sono fissate le regole e viene istituita l’ARAN
non vale perCCNQ
CONTRATTI INTEGRATIVI
regola maggior consenso possibile
nuovo contenziosoricorsi respinti
(norme non discrezionali)
Ammissione con 4% ai ccnl
C.I.:.Ammissione con 4% ai ccnl o
10% in sede locale
ccnl validi se sottoscritti da OO.SS. pari al 51% (voti e
deleghe) o 60% voti
ARANARANPRESIDENTE
COMITATO DIRETTIVO
COMITATO DIRETTIVO
Servizio Contrattazione 1
Servizio Contrattazione 1
Servizio Contrattazione 2
Servizio Contrattazione 2
Servizio Contrattazione 3
Servizio Contrattazione 3 Servizi GeneraliServizi Generali
L’ARAN ha la rappresentanza negoziale delle P.A. nella stipulazione dei CCNQ E DEI CCNL. Differenze rispetto all’originaria funzione
COMPARTI DI CONTRATTAZIONECOMPARTI DI CONTRATTAZIONE
MINISTERIMINISTERI
SCUOLASCUOLA
AZIENDE AUTONOMEAZIENDE AUTONOME
S. S . N.S. S . N.
UNIVERSITAUNIVERSITA’’
RICERCARICERCA
ENTI PREVIDENZIALIENTI PREVIDENZIALI
AA
RR
AA
NN
comitato di settore
comitato di settore
comitato di settore
comitato di settore
comitato di settore
comitato di settore
comitato di settore
AGENZIE FISCALIAGENZIE FISCALI
P.C.M.P.C.M.
ACCADEMIE ACCADEMIE –– CONS.CONS.
comitato di settore
comitato di settore
comitato di settore
REGIONI REGIONI ––AUTONOMIE LOCALIAUTONOMIE LOCALI
comitato di settore
AREE DELLA DIRIGENZA
Area I
Area II
Area III
area IV
Area V
Ministeri
EE.PP
Aziende autonome
Ricerca
Università
P.C.M.
Regioni-Autonomie locali
Sanità Ruoli SPTA
Medico-veterinaria
Dirigenza scolastica
Agenzie fiscali
ORGANISMO DI COORDINAMENTO DEI COMITATI DI SETTORE
I COMITATI DI SETTORE SONO COORDINATI DALL’ORGANISMO DI COORDINAMENTO SOTTO
LA DIREZIONE DEL MINISTRO DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
PER
ATTO DI INDIRIZZO GENERALE DETTO
“MADRE” DI TUTTI GLI ATTI DI INDIRIZZO
SETTORIALI
ACCORDI QUADRO
SoggettiSoggettiSoggetti per stipulazione CCNL Soggetti per stipulazione CCNL
ARAN(Rappresentanza Pubbliche
Amministrazioni)
SINDACATI DI CATEGORIA(che raggiungono il 5% al livello nazionale
quale media tra il dato associativo ed elettorale)
CONFEDERAZIONI sindacali cui gli stessi aderiscono
SINDACATIrappresentativi
Regole accertamento rappresentatività a livello nazionale
dati elettorali(ottenuti nelle elezioni per
RSU in ogni Azienda)
MEDIA MEDIA tratra
COMPARTICOMPARTI: sindacati che raggiungono
dati associativi(dipendono dai contributi lavoratori ai sindacati. Il pagamento è attestato da
ciascuna P.A.)
5%
Accertamento biennale, effettuato dall’ARAN
Aree dirigenzaAree dirigenza: misurazione solo sul dato associativo in
mancanza RSU ?
5%
4% Richiesto parere al
Consiglio Stato
La rappresentatività a regime
conferma della biennalitàdell’accertamento
stabilità biennale delladelegazione
i movimenti associativiavvenuti dopo l’accertamento
producono i propri effettidal biennio successivo
autonomia dei singoli contratti(giudice ordinario)
ART. 18 CCNQ DEL 7 AGOSTO
1998
Soggetti per stipulazione CCNQ
ARAN(Rappresentanza Pubbliche
Amministrazioni)
cui aderiscono in ciascun comparto o area, rispettivamente, due organizzazioni di categoria
rappresentative secondo le regole indicate nel lucido precedente
CONFEDERAZIONI
Le delegazioni sindacali operano
separatamente per i CCNQ dei comparti o della
dirigenza; insieme per le
materie trasversali
Il comitato pariteticoaccertamento dopo la certificazione dei dati
modalità di voto
sindacati non presenti: CNEL
individuati 23 criteri per l’assegnazione di voti e deleghe
comitato paritetico: Aran e sindacati
ricostituzione del comitato per ogni accertamento
Gli accertamenti svolti dall’ARAN
1998–1999(disciplina transitoria)
4% sulle sole deleghe(le RSU non sono ancora elette)
CCNQ del 7 agosto 1998modificato il 27 gennaio 1999
il CCNQ regola i distacchi, i permessi,le altre prerogative sindacali,le flessibilità nella fruizione
La materia è ormai completamenteaffidata alle parti
2000-2001(disciplina a regime)
5% media voti e deleghe(le RSU sono elette)
5% sulle sole deleghe per la dirigenza(mancano le RSU)
5% delle sole deleghe nella scuola(le RSU sono elette nel 2000dopo l’autonomia scolastica)
2002-2003
CCNQ del 18 dicembre 2002
Modifica n. minuti cumulati (19 e 28 nella Scuola)
Disposizioni particolari per il comparto Scuola: fase transitoria e diversa modulazione, nel periodo della
contrattazione integrativa, del cumulo dei permessi(5 gg. a bimestre nel limite
di 12 gg. anno) in sede di singola scuola previo accordo tra le parti
Validità:quadriennio normativo 2002-2005 e primo biennio economico 2002-2003
Le nuove tavole (distacchi e permessi) entrano in vigore dal giorno
successivo a quello di stipulazione del ccnq e hanno valore sino a nuovo
accordo
Art. 7, comma 3: con esclusione comparto Scuola e nel limite massimo delle flessibilità art. 12 ccnq 7 8 1998 è
consentito che fino al 20% di tali flessibilità possa effettuarsi il cumulo
del distacco part-time retribuito e dell’aspettativa non retribuita
2004-2005
Accertamento 2002-2003
Livelli di contrattazioneLivelli di contrattazione
Livello NAZIONALE
(o 1° livello)
Livello LOCALE
( o 2° livello)
Si svolge in ARAN. Dà luogo a
Si svolge in ogni pubblica
Amministrazione.Dà luogo a
I livelli sono stabiliti dall’Accordo sulla politica dei redditi del 1993 e confermati dalla legge di riforma del pubblico impiego
CCNQ
CCNL
C.I.
Tipologie di contratti
Accordo sulla definizione
comparti e aree, propedeutico
apertura negoziati
CCNQ
Accordi su materie comuni a vari comparti o aree ovvero
tra aree e comparti (es.
diritti sindacali, telelavoro,
lavoro interinale,
conciliazione, arbitrato, etc.)
CCNL
Riguarda ogni singolo comparto o
area individuata e disciplina
relativo rapporto di
lavoro e relazioni sindacali
Contrattazione Integrativa
Si svolge sulle materie, con i soggetti e nei
limiti del CCNL nel rispetto dei
vincoli di bilancio risultanti dagli
strumenti di programmazione
annuale o pluriennale
Differenze con il sistema privato
Regole per la contrattazioneRegole per la contrattazioneREGOLE PER LA CONTRATTAZIONEREGOLE PER LA CONTRATTAZIONE
Certificazione dei contratti
La durata (validità) dei contratti
L’apertura procedure di negoziazione
I soggetti e le relazioni sindacali
Le regole del CCNL sono le stesse per tutti i settori pubblici
Esse trattano:
Durata dei contrattiDurata dei contratti
4 anni per la parte normativa4 anni per la parte normativa
2 anni per la parte economica2 anni per la parte economica
Contratti del prossimo
quadriennio:
parte normativa 2002-2005
I biennio economico 2002-2003
II biennio economico 2004-2005
Nel SSN: Sono stipulati sei CCNL: due per ogni separata area di contrattazione
Primo biennioTetto di inflazione programmata per quel periodo calcolata sulla massa salariale di ogni settore dell’anno precedente il rinnovo
Secondo biennio
La possibile differenza tra il tetto di inflazione programmata del I biennio e l’inflazione reale nello stesso periodo
+
Le regole stabilite dall’Accordo sulla politica dei redditi del 1993, valido per tutti i settori pubblici, prevedono
Inflazione programmata nel secondo periodo
Dalla legge finanziaria nazionale per garantire l’avvio delle riforme.Dalle Regioni, Autonomie locali ed altre P.A. per il tramite dei comitati di settore per la contrattazione di II livello
Le risorse possono essere integrate
RISORSERISORSE
Procedure per CCNL singolo comparto o areaProcedure per CCNL singolo comparto o area
COMITATO DI SETTORE (Regioni per SSN)
RISORSE ECONOMICHE
LINEE DI INDIRIZZO:-rapporto di lavoro del personale-diritti e doveri -orari, turni, flessibilità, ecc.
ATTO DI INDIRIZZOATTO DI INDIRIZZO
GOVERNO
INIZIO INIZIO TRATTATIVATRATTATIVA
All’inizio della stagione negoziale, dopo l’atto di indirizzo generale
(mandato)
Ipotesi di ACCORDO
COMITATO DI SETTORE GOVERNO
CERTIFICAZIONECERTIFICAZIONEPOSITIVA CORTE DEI CONTI (entro 15 giorni)
STIPULAZIONE FINALE DEL CCNL
Certificazione
La CORTE DEI CONTI per la certificazione si
avvale di un nucleo di tre esperti designati dal Dipartimento della
Funzione Pubblica su richiesta dell’ARAN
Preintesa (eventuale) per consultare base lavoratori
Certificazione non positiva (art. 47 d.lgs. 165/2001)
In caso di certificazione non positiva
L’ARAN, SENTITO IL COMITATO DI SETTORE O IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, PUO’
Assumere iniziative per nuova quantificazione costi
Riaprire le trattative
Le iniziative sono comunicate a Governo e Corte dei Conti, la quale riferisce al Parlamento sulla definitiva quantificazione dei
costi per nuova quantificazione costi
Esaurite le suindicate procedure e, comunque, dopo 40 gg. dalla sigla dell’ipotesi, il Presidente dell’Aran ha mandato a sottoscrivere il CCNL
Contenuti del CCNLContenuti del CCNL
- Soggetti- Livelli relazioni sindacali (C.I., concertazione, consultazione, informazione)- Materie- Risorse- Procedure di raffreddamento dei conflitti
Disciplina del rapporto di lavoro
Trattamento economico dei dipendenti e dirigenti pubblici
Regole per la contrattazione integrativa che individuano:
Da contrattazione decentrata ad integrativa (altri comparti ed aree)
CCNL 1994-1997: contrattazione decentrata
Risorse nazionali Risorse decentrata
CCNL 1998-2001: contrattazione integrativa
Risorse nazionali
RISORSE INTEGRATIVA
F.U.A.
Da contrattazione decentrata a contrattazione integrativa (dirigenza SSN)
CCNL 1994-1997: contrattazione decentrata
Risorse nazionali Risorse decentrata
CCNL 1998-2001: contrattazione integrativa
Risorse nazionali
RISORSE INTEGRATIVA
fondo posizione
fondo condizioni
lavoro
fondo risultato
Da contrattazione decentrata a contrattazione integrativa (Comparto SSN)
CCNL 1994-1997: contrattazione decentrata
Risorse nazionali Risorse decentrata
CCNL 1998-2001: contrattazione integrativa
Risorse nazionali
RISORSE INTEGRATIVA
Fondo fasce, posizioni, etc.
fondo condizioni
lavoro
Fondo
produttività
Ministeri
Scuola
Agenzie fiscali
Aziende autonome
SEDI DEL II LIVELLO DI CONTRATTAZIONE
La contrattazione si svolge a livello di singola
amministrazione nelle
Regioni Autonomie
locali
Aziende sanitarie
ed ospedaliere
Università PCM
La contrattazione di II livello è articolata sul
territorio
La contrattazione di II livello è articolata con
un sistema misto
Accademie e conservatori
Ricerca
EE.PP.
L’articolazione o meno sul territorio incide sulla composizione trattante di parte sindacale
Delegazioni sindacali nelle sedi uniche di contrattazione integrativa (es. Regioni-Autonomie
locali o Sanità)
La delegazione di parte sindacale è formata da:
Componenti OO.SS.
firmatarie CCNL
R.S.U
COMPARTO DIRIGENZA
componenti OO.SS.
firmatarie CCNL
R.S.A
CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA DI LIVELLO TERRITORIALE: ECCEZIONE PER ENTI MINORI ED IPAB PRIVE
DI DIRIGENZA (Comparto Regioni-Autonomie locali)
Le eccezioni riguardano:
La delegazione di parte pubblica
La delegazione sindacale
Livello (territoriale e non di ente)
Procedure autorizzative
Le regole sono stabilite in un protocollo di intesa stipulato tra Anci, Uncem ed 00.SS. firmatarie del CCNL al quale possono aderire gli enti e le OO.SS interessate. Vengono derogate le norme sulla rappresentanza delle RSU non esistendo forme di coordinamento territoriale di queste. Gli atti di indirizzo sono formulati con apposita intesa. Il protocollo può
riguardare anche la dirigenza. In tal caso partecipano anche l’UPI e l’Unioncamere
Sedi e delegazioni sindacali della contrattazione integrativa nel comparto Ministeri
E’ un solo livello anche se articolato in:
NAZIONALE (cioè a livello di singola
amministrazione)
parte sindacaleformata dalle OO.SS.
firmatarie CCNL (senza confederazioni)
Sede centrale o distaccata di Amm.ne centrale o ufficio periferico individuato come sede di
contrattazione
parte sindacaleformata da
componenti OO.SS. firmatarie CCNL ed
R.S.U
conseguenzeDIRIGENZA? Ccnl area I rinvia a precedenti Ccnl in
attesa apposita sezione
Concetto di rappresentatività a livello localeConcetto di rappresentatività a livello locale
Per le RSU deriva dal risultato elettorale
La rappresentativitàdei componenti delle OO.SS. firmatarie
dei CCNL ènazionale ed è
misurata dall’ARAN. Le
federazioni di piùsindacati sono
soggetto unitario
NON SONO AMMISSIBILI
ALLA C.I.:
Sindacati non ammessi al CCNL anche se a
livello locale hanno la media del 5% tra dato
associativo ed elettorale
I sindacati ammessi alle trattative nazionali non
firmatari del CCNL
Singoli componenti di federazioni sindacali
Soggetti sindacali del II livello
Sono dirigenti sindacali
Componenti delle RSU
Componenti delle
OO.SS. firmatarie dei CCNL
Componenti dei terminali di tipo associativo (rimasti operativi o costituiti dopo
le elezioni delle RSU), appartenenti alle OO.SS.
rappresentative
Componenti organismi statutari non collocati in distacco o
aspettativa e non coincidenti con gli altri soggetti
Segue: SOGGETTI SINDACALI RAPPRESENTATIVI NEL II LIVELLO
RSU COMPONENTI OO.SS. FIRMATARIE DEL CCNL
Organismo eletto triennalmente
Designati dalle relative OO.SS.
Nessun potere di individuazione dei soggetti sindacali èdemandato alla azienda discendendo la rappresentanza
dall’art. 42 del d.lgs. 165 del 2001 e, per gli aspetti ad esso demandati, dal CCNQ sui diritti e prerogative sindacali
Soggetti entrambi necessari nella C.I.
Natura della RSUsoggetto sindacale unitario ed elettivo avente natura collegiale
alla sua costituzione partecipa la generalità dei lavoratori(sindacalizzati e non)
per natura ricompone al proprio interno non solo il pluralismo sindacalema dell’intero insieme dei lavoratori
assume le proprie posizioni a maggioranza e quindi la posizione delsingolo componente non ha rilievo esterno alla RSU
principio di maggioranza nella assunzione delle decisioni(maggioranza come pratica sindacale non solo come forma giuridica)
indicono le elezioni, congiuntamente o disgiuntamente, le organizzazionisindacali rappresentative
possono partecipare alle elezioni tutti i sindacati
RSU durata e composizionetriennale
(elezioni contestuali in tutti gli enti)
scadenza non prorogabile
numero legale
incompatibilitàrinnovabile nel triennio nellasingola amministrazione
regole autodefinite di funzionamentoma riportata a scadenza generale
federazioni costituite dapiù sigle sindacali
caso decadenzaaccordo di interpretazione autentica
la partecipazione sindacale alle elezioni è facoltativacaso decadenza singoli componenti
elettorato attivo e passivo
RSU
Ciò giustifica nella delegazione trattante la presenza delle organizzazioni sindacali firmatarie
dei contratti nazionaliper garantire il collegamento
con le scelte negoziali nazionali
Nelle RSU del pubblico impiego possono essere presenti anche eletti su liste
di sindacati non rappresentativi(diversità dal privato)
PROBLEMATICHE SUI SOGGETTI
Rapporti interni alla RSU
Rapporti tra RSU ed OO.SS.
OO.SS. costituite da piùsindacati. Ammissibilità
Tavoli separati tra RSU ed OO.SS. ovvero tra queste
Decadenza RSU: conseguenze sulla C.I.
(CCNQ 13.2.2001)
Cambiamento soggetti nel biennio contrattuale. Conseguenze su C.I.
Orari delle riunioni
Numero dei partecipanti
Sottoscrizione del C.I.: validità. Si applica il 51%?
?
LIVELLI DI RELAZIONI SINDACALI NELLA SEDE AZIENDALE
Contrattazione integrativa
Concertazione
Consultazione
Informazione
Materie tassative fissate dal CCNL
Materie tassative fissate dal CCNL
Materie fissate da leggi, CCNL o altre decise dall’azienda
Materie fissate dal C.I.
Partecipazione Commissioni pari opportunità, osservatori
La fissazione delle materie dei primi due livelli nel CCNL non limita l’azienda ma la tutela dalle richieste delle OO.SS. invasive dell’organizzazione ed
improntate a cogestire. L’obbligo assunto a livello nazionale va rispettato
Contrattazione, concertazione, consultazione informazione
Attività negoziale che può essere anche a termine CONTRATTARE È UN OBBLIGO; STIPULARE, STIPULARE,
SOLO SE CONVENIENTESOLO SE CONVENIENTEContrattazione =
Attività non negoziale a termine. Si conclude con un verbale in cui si registrano posizioni
partiConcertazione =
Attività informale prevista da leggi, CCNL e azienda
Consultazione =
Atti relativi al rapporto di lavoro individuati dall’azienda in C.I. Può essere preventiva o
successivaInformazione =
Le procedure di contrattazione e concertazione sono definite dalCCNL; quelle di consultazione ed informazione in azienda
Regole della contrattazione integrativa
Le regole discendono dal d.lgs. 165/2001 e dai CCNL che stabiliscono soggetti, materie, limiti, risorse e livelli di relazioni sindacali
I C.I. non possono essere in
contrasto con vincoli e limiti
posti dai CCNL. Le clausole
difformi sono nulle e
applicabili. Nullità rilevabile
da chiunque vi abbia interesse
Differenze con il sistema
privato caratterizzato
da
AUTONOMIAdei C.I. rispetto
al CCNL
Le ragionicontrollo dei
costi
rappresentanza nei luoghi di
lavoro
Caratteristiche del contratto integrativo
Su tutte le materie demandate, in una
unica sessione negoziale, salvo
particolare natura materia. Tempi
previsti sono indicativi
quadriennale per parte normativa
biennale per la parte economica, con eventuale
cambiamento soggetti come da CCNL
Durata
Individuazione e utilizzo risorse fondi avviene annualmente in C.I., senza cambiare i criteri del C.I. quadriennale
Procedure per il C.I.
Esse dovrebbero essere simili a quelle del CCNL e cioè
All’organo di Governo
dell’amministra-zione compete indicare atto indirizzo e
risorse
La delegazione di parte pubblica
dell’amministrazione porta a termine il
negoziato con i soggetti indicati dal
CCNL
L’ipotesi di C.I., corredata della
relazione tecnico finanziaria,
ricevuto il parere favorevole
dell’organo di Governo viene
inviata al controllo
Collegio dei revisori, o sindacale o nucleo di
valutazione o servizio
controllo interno per
verifica compatibilitàeconomiche
(certificazione costi)
Rappresentanza e rappresentativitàRiflessioni conclusive
• Nel pubblico impiego esiste un forte sistema di relazioni sindacali• Trova la sua ragione nella partecipazione delle parti sociali al processo di riforma• La fonte negoziale delle relazioni sindacali è regola di autodisciplina• Rappresentanza e rappresentatività sono diverse ma interconnesse• La rappresentatività deriva dal voto e dalle deleghe• La rappresentatività permette la stabilità negoziale• Le RSU vivono di vita propria (se nel triennio di vigenza decadono vanno
rielette) ma non incidono sulla rappresentatività biennale• RSU e Organizzazioni sindacali sono soggetti di pari dignità nel luogo di lavoro• Il sistema deriva da un insieme di norme di legge e contrattuali consolidate dalla
giurisprudenza• Le materie relative ai diritti sindacali non sono disponibili se non nei limiti
espressamente previsti dagli accordi quadro• La normativa è collocabile sul piano delle fonti allo stesso livello dello Statuto dei
diritti dei lavoratori (carattere di specialità del CCNQ sulle prerogative sindacali)