LE SOCIETÀ NON OPERATIVE
alla luce del provvedimento e della circolare dell’Agenzia delle Entrate dell’11/06/2012
Lelio Cacciapaglia
NUOVA TIPOLOGIA DI SOCIETÀ DI COMODO
Le società che presentano
dichiarazioni in perdita
fiscale per 3 periodi
d’imposta consecutivi
Le società che per 2
periodi d’imposta sono in
perdita fiscale e in 1
hanno dichiarato un
reddito ma inferiore a
quello minimo previsto
dalla normativa sulle
società cd. di comodo
Decorrenza: a decorrere dal successivo periodo d’imposta (ossia 2012)
Anche società di persone
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DECRETO LEGGE N. 138/2001(art. 23, c. undeces e duodeces)
Società di capitali
Aliquota IRES aumentata di10,5 punti
(27,5 + 10,5) = 38%
Anche se la società ha optato per il consolidato o per la trasparenza da art. 115
Decorrenza: dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Vale a dire dal 2012
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IL GIORNO 11 GIUGNO 2012
Provvedimento agenzia n. 87956
1) Nuove esimenti per societàdi comodo in perdita sistemica
2) Implementazione eaffinamento vecchie esimentisocietà di comodo perinsufficienza ricavi
Circolare agenzia n. 23(società di comodo in
perdita sistemica)
a) Le cause di esclusione (danorma) agiscono solo sul 4°anno in cui si è di comodo (main via straordinaria anche sul2011)
b) Le esimenti da Provvedimentoagiscono solo sul triennio dimonitoraggio (2009-2010-2011)
LE SOCIETÀ NON OPERATIVELE SOCIETÀ NON OPERATIVE
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PROVVEDIMENTO AGENZIA N. 87956 DELL’11/06/2012
Individuazione di determinate situazioni oggettive in
presenza delle quali è consentito disapplicare le
disposizioni sulle società in perdita sistematica
senza assolvere all’onere di presentare istanza di interpello
L’esimente deve essere presente
in almeno uno dei 3 periodi d’imposta
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ESIMENTI DA PROVVEDIMENTO SI SPEZZA LA CATENA
2009 2010 2011 2012 2013 2014
perdita perdita perdita
Esimente No
Società
di comodo
perdita perdita
SI
Società
di comodo
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ESIMENTI PROVVEDIMENTO N. 87956 DELL’11/06/2012
• Società in liquidazione con impegno assunto in Unico dicancellarsi dal RI entro il termine di presentazione di Unicosuccessivo.
• Società fallite, liquidazione coatta amministrativa, concordatopreventivo, amministrazione straordinaria grandi imprese incrisi, procedura di liquidazione giudiziaria
• Società sottoposte a sequestro penale o a confisca o in altre fattispecie analoghe in cui il Tribunale in sede civile abbia disposto la nomina di un amministratore giudiziario.
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ESIMENTE HOLDING
Società con partecipazioni (immob. finanziarie) con questecaratteristiche:
1) considerate non in perdita sistematica2) non di comodo in quanto escluse anche per accoglimento
d’interpello da perdita sistemica3) collegate residenti all’estero ex 168 del TUIR (CFC).
A condizione che la società non svolga attività diverse da quelle
strettamente funzionali alla gestione delle partecipazioni
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SOCIETÀ CON INTERPELLO ACCOLTO
Società che hanno ottenuto l’accoglimento dell’istanza didisapplicazione della disciplina sulle società in perditasistematica in relazione ad un precedente periodo di impostasulla base di circostanze oggettive puntualmente indicatenell’istanza, che non hanno subito modificazioni nei periodi diimposta successivi.
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ESIMENTE MARGINE FINANZIARIO
Società che conseguono un MOL (rettificato) positivo
A – B = Risultato
+amm.ti + svalutazioni + accantonamenti
B10)Amm.ti e svalutazioni:
a) amm.to imm.ni immateriali
b) amm.to imm.ni materiali
c) altre svalutazioni imm.ni
d) svalut. cred. e dispon.tà liquide
B12)
Acc.ti per rischi
B13)
Altri
Acc.ti
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ESIMENTE CALAMITÀ
Società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sonostati sospesi o differiti da disposizioni normative
La disapplicazione opera limitatamente
al periodo d’imposta in cui si è
verificato l’evento calamitoso e quello successivo
Insufficienza ricavi medi
del triennioPerdita sistemica
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ESIMENTE A SEGUITO RICALCOLO REDDITO
Perdita fiscale
+ proventi esenti
+ proventi esclusi
+ proventi soggetti a ritenuta a titolo d'imposta
+ proventi soggetti ad imposta sostitutiva
+ disposizioni agevolative
= Reddito imponibile
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ESIMENTE SOCIETÀ AGRICOLE
i) società che esercitano esclusivamente attività agricola aisensi dell’art. 2135 c.c. e rispettano le condizioni previstedall’art.2 del D.Lges. 29 marzo 2004, n. 99 (i.e., normativasulle società agricole)
Perdita sistemicaInsufficienza ricavi medi
del triennio
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ESIMENTE NEOCOSTITUITE
Società che si trovano nel 1°periodo d’imposta
Esempio
Società costituita nel 2009: perdita (non conta)
Anno 2010: perdita
Anno 2011: perdita
Anno 2012: la società non è in perdita sistemica
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ESIMENTE STUDI DI SETTORE
Provvedimento
l) società che risultano congrue e coerenti ai fini
degli studi di settore
Circolare n. 8/2012
Idem
Agisce sul triennio! Agisce sul 4° anno!
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L’ACCONTO D’IMPOSTA PER IL 2012
Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione (anno 2012 se ricorrono i
presupposti) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le
penalizzanti disposizioni ora commentate.
Come si calcola?
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Circolare n. 23/2012
Ripete la norma
INTERPELLO DISAPPLICATIVO SOCIETÀ IN PERDITA CIRCOLARE IRDCEC N. 25/IR DEL 31 OTTOBRE 2011
“5 le motivazioni che le società in perdita possono porre a base
delle loro istanze debbano riguardare, ad esempio, la economicità
del comportamento imprenditoriale, da valutare tenendo conto
della complessiva situazione contrattuale e aziendale, e la
presenza di situazioni particolare che potrebbero aver causato i
risultati negativi.
Sono state, al riguardo, prospettate le situazioni delle imprese che
producono redditi a formazione pluriennale (ad esempio quelle di
costruzione immobiliare), per le quali a tre anni di perdita può far
seguito un quarto esercizio nel quale sono dichiarati i ricavi relativi
all’attività svolta nel predente triennio.”
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CIRCOLARE N. 23 DELL’11/06/2012
2008 2009 2010 2011 2012
No
Interpello
Si
Interpello
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LE ISTANZE D’INTERPELLO
Per insufficienza dei ricavi medi del triennio
Per perdite sistemiche
Istanze separate
Diversamente
Interpello
inammissibile
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INTERPELLO
Cassazione: il diniego va impugnato in Commissionetributaria (pena nullità del ricorso sull’accertamento)
Agenzia: il diniego non va impugnato e occorre attendereaccertamento (ribadito circ. 23/2012)
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BLOCCO CREDITO IVA
Società di comodo per perdita sistemica
• 2009-2010-2011 (periodo di monitoraggio)
• 2012: società di comodo
Bloccato credito Iva
• al 01/01/2012?
• Al 31/12/2012?
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Il comma 36-septiesdecies dispone che l'Agenzia delle entrate procede a controllare sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in
godimento.
L'Agenzia tiene conto, ai fini della ricostruzione sintetica del reddito, di "qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione
effettuata nei confronti della società".
BENI AI SOCI E SPESOMETRO
I BENI AZIENDALI IN USO AI SOCI O FAMILIARI DELL’IMPRENDITORE
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D.L. 138/2011
Art. 2, c. 36-terdecies
Tuir - Art. 67, c. 1
Lett. h-ter
(reddito diverso)
Obbligo del socio di
autotassare il valore
normale
Obbligo di addebitare ai soci o familiari il valore
normale
Pena indeducibilità dei costi per l'impresa
Obbligo di comunicare
all'Agenzia i beni concessi in godimento e i relativi
finanziamenti e apporti
INSERISCE
DECORRENZA 2012
I BENI AZIENDALI IN USO AI SOCI O FAMILIARI DELL’IMPRENDITORE
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Possessore del bene
• Imprese individuali
• Società di persone
• Società di capitali
• Società cooperative
Utilizzatore del bene
• Familiari dell'imprenditoreindividuale
• Soci di società e lorofamiliari
• Soci di società collegate
Beni
Qualunque bene!!!Immobile
Barca Auto
TelefonoComputer
K
SOGGETTI INTERESSATI
I BENI AZIENDALI IN USO AI SOCI O FAMILIARI DELL’IMPRENDITORE
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Obbligo di addebitare il
valore normale del bene
(Tuir – Art. 9)
Mancanza di oggettivi
parametri di riferimento
Se non si addebita o si
addebita un valore
inferiore
La differenza comunque
forma reddito (diverso) al socio o familiare
I costi divengono indeducibili per l'impresa
ASPETTI DA CHIARIRE
I BENI AZIENDALI IN USO AI SOCI O FAMILIARI DELL’IMPRENDITORE
Valore normale opinabile
Agenzia eccepisce che valore superiore
Differenza è reddito per socio(accertamento al
socio)
Accertamento alla società per costi
non deducibili
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I BENI AZIENDALI IN USO AI SOCI O FAMILIARI DELL’IMPRENDITORE
30
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Non comunico
+ non rispetto
la tassazione in capo al socio e la non deducibilità
in capo alla società
Non comunico
ma rispetto
la tassazione in capo al socio e la non deducibilità in capo
alla società
Imposta + sanzione (in solido) pari al 30% della differenza tra il valore di mercato e il
corrispettivo annuo del bene concesso in godimento
Sanzione amministrativa (in solido) da 258 euro a 2.065 euro
COMUNICO O NON COMUNICO
I BENI AZIENDALI IN USO AI SOCI O FAMILIARI DELL’IMPRENDITORE
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L'impresa ha concesso ingodimento propri beni a soci o
a familiari dell'imprenditore
A carico
Provvedimento
16/11/2011
Prot. n. 166485
Primo invio: 15/10/2012
(beni in essere al 17/9/2011)
Obbligo di comunicare
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA
Del socio
Della società
I BENI AZIENDALI IN USO AI SOCI O FAMILIARI DELL’IMPRENDITORE
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Si calcolano tenendo in considerazione i beni concessi inuso nel 2011 anche se in questo anno non vige la norma.
ACCONTO PER IL 2012
Società
Ricalcola accontoescludendo la deducibilità
Dei beni in uso ai soci
Socio
Ricalcola accontoincludendo il valore nomale
del bene
I BENI AZIENDALI IN USO AI SOCI O FAMILIARI DELL’IMPRENDITORE
COMUNICAZIONE FINANZIAMENTI/CONFERIMENTI
• Tutti quelli erogati nel corso del 2011
• Tutti quelli già in essere anche precedentemente
• A prescindere dall’uso di beni aziendali
• Anche finanziamenti infragruppo (fruttiferi o no)
• Anche se interposti tramite fiduciarie o trust
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Finanziamenti
erogati da soci
di cooperative
Versamenti a
fondo perduto e
loro restituzioni
I BENI AZIENDALI IN USO AI SOCI O FAMILIARI DELL’IMPRENDITORE
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"Le spese sostenute dalla società per le trasferte effettuate dai
soci possono essere dedotte secondo il generale principio di
inerenza che sottende alla determinazione del reddito di
impresa.".
Circolare n. 6
del 30 marzo
2009
LE SPESE SOSTENUTE DALLA SOCIETÀ PER LE TRASFERTE EFFETTUATE DAI SOCI
Auto al dipendente
Auto all’amministratore
Auto al socio
I BENI AZIENDALI IN USO AI SOCI O FAMILIARI DELL’IMPRENDITORE