+ All Categories
Home > Documents > Le verità sul DDL Gelmini

Le verità sul DDL Gelmini

Date post: 30-Mar-2016
Category:
Upload: uduparma
View: 226 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Description:
Le menzogne del governo sulla riforma dell'università smontate dagli studenti. Dossier informativo sulla riforma Gelmini preparato dagli studenti e dai ricercatori sul tetto del dipartimento di matematica di Parma
24
Transcript
Page 1: Le verità sul DDL Gelmini

LE VERITÁ SUL DDL GELMINI

LE MENZOGNE DEL GOVERNOSMONTATE DAGLI STUDENTI

Tetto di Matematica

“Il DDL infligge un colpo mortale ai vari casi di parentopoli, alle baronie

e raccomandazioni.”Maria Stella Gelmini 1-12-2010

Page 2: Le verità sul DDL Gelmini

1

Page 3: Le verità sul DDL Gelmini

2

PERCHE’ UN DOSSIER

A scrivere siamo studenti e ricercatori universitari, di tutte le facoltà,

di tutta Italia, tutti appassionati di ciò che studiamo o su cui

lavoriamo..

Siamo gli studenti e i ricercatori che avete visto in questi giorni

manifestare nelle strade e sui tetti d’Italia.

Siamo stati accusati di difendere l’esistente, di non avere idee

alternative, di saper soltanto protestare e di essere strumentalizzati

dai baroni, proprio quei baroni che si stanno professando contrari a

questa riforma.

Ma la realtà è un’altra: abbiamo un’idea ben precisa di cosa debba

essere l’università pubblica e su questa idea misuriamo le nostre

opinioni sul disegno di legge ”Norme in materia di organizzazione delle

università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al

Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”.

Crediamo nel confronto delle idee, anche diverse; abbiamo cercato,

letto, ascoltato opinioni, abbiamo sollecitato i pareri di coloro che in

università ci lavorano tutti i giorni.

Negli studi ci impegniamo anche per formare una nostra coscienza

critica che oggi rivendichiamo ed esercitiamo, e non ci sentiamo

strumento di nessuno, tanto meno dei baroni.

Siamo in grado di leggere e studiare il testo di un disegno di legge e

confrontandoci, con le nostre diverse competenze ed esperienze,

per capire le conseguenze che questo comporta e l’idea di università

che sottende.

Page 4: Le verità sul DDL Gelmini

3

Non spetta a noi fare disegni di legge, non né abbiamo le

responsabilità formale, non abbiamo nemmeno le strutture e le forze

per farlo.

Tuttavia crediamo sia nostra responsabilità non restare in silenzio

quando riteniamo che le istituzioni deputate a guidare il nostro Paese

nel suo percorso di progresso sbagliano gli obiettivi o usano, nel

dibattito pubblico, argomenti deboli o errati. Questo è accaduto con

l’Università pubblica.

La nostra Università non è perfetta, e in questi anni molti di noi non

hanno mancato di notarlo e farlo notare, spesso ricevendo poco

ascolto.

La nostra Università ha bisogno di una riforma ma oggi non vogliamo

accontentarci di una cattiva riforma, non discussa e non condivisa e

di cui non abbiamo trovato alcun progetto riconoscibile di sviluppo

per l’istruzione superiore del nostro paese.

Oggi siamo qui a scrivere perché nel dibattito pubblico non abbiamo

trovato adeguatamente rappresentate le valide argomentazioni che

ci hanno spinto a manifestare il nostro dissenso verso il DDL

sull’Università.

Qui vogliamo spiegarvi il perché e per farlo cercheremo di usare

argomenti e fatti non oggetto di opinione, perché crediamo che

l’argomento università sia di quelli in cui non si debba lasciar alcun

sospetto che presunte ideologie pesino più delle argomentazioni.

Page 5: Le verità sul DDL Gelmini

4

I FINANZIAMENTI PER IL SISTEMA

UNIVERSITARIO

“I fondi per l’Università sono stati trovati”.

Maria Stella Gelmini, Ministro dell’Istruzione

“Non è vero che la riforma prevede un taglio dell’80% dei fondi per le borse di studio”

Maria Stella Gelmini, Ministro dell’Istruzione

Negli ultimi anni l’intero sistema universitario è stato messo in

ginocchio dall’emergenza finanziaria che affligge il paese, ed in

particolare da coloro che con le loro riforme e le loro manovre

finanziarie hanno peggiorato la situazione facendo gravare sul

mondo universitario tagli di dimensioni sconsiderate.

Già nel 2008 con la L. n. 133 il governo ha cancellato circa 1 miliardo

e 400 milioni dai fondi previsti per il 2011, soldi sottratti all'università

che sono stati utilizzati per finanziare la riduzione dell'Ici alle famiglie

più ricche e le avventure berlusconiane dell' Alitalia.

Passiamo al 2010. L’emendamento alla legge di stabilità ( ex legge

finanziaria) presentato dal governo prevede un incremento di 800

milioni di euro, ma la legge di stabilità del 2011, su cui opera

l’emendamento, conteneva già un taglio di 126 milioni di euro, più la

mancanza del contributo integrativo di Padoa Schioppa di 550 milioni

e l’incremento dell’anno passato di 400 milioni, finanziato dalle

entrate del condono del rientro dei capitali all’estero. Ciò significa

Page 6: Le verità sul DDL Gelmini

5

che lo stanziamento del 2011 parte da una diminuzione di 1076

milioni viene compensato solo in parte dagli 800 milioni

dell’emendamento, lasciando un residuo negativo di 276 milioni.

Inoltre bisogna tener conto che nella “finta” copertura di 800 milioni

gli atenei dovranno anche farsi carico delle spese relative ai concorsi

per professore associato, che poi a regime verranno a costare 400

milioni, quindi l’incremento verrà pesantemente dimezzato.

Un’ulteriore penalizzazione colpirà in modo considerevole anche il

diritto allo studio. Il disegno di legge finanziaria 2011 (da quest’anno

si chiama legge di stabilità) approvato il 15 ottobre 2010 dal

Consiglio dei Ministri, infatti, contiene ulteriori tagli rispetto alla

finanziaria 2009. Nella nuova finanziaria il governo stanzia per il

fondo integrativo per le borse di studio 25.731.000 nel 2011,

25.773.000 euro e 12.939.000 euro nel 2013. Rispetto alla

finanziaria 2009, quella del 2011 prevede un taglio di circa 50 milioni

di euro. Rispetto al 2009, nel 2012 il fondo sarà ridotto di 234 milioni

di euro pari al 95,9% del fondo del 2009. Inoltre nell'anno

accademico 2008/09 sono risultati idonei 181.739 studenti e state

erogate 149.032 borse di studio (secondo i dati rilevati dall'Ufficio

Statistica del MIUR) con una copertura di borse di studio su base

nazionale del 82%.

PREVISIONI DELLA FINANZIARIA 2009 SUL FONDO

INTEGRATIVO PER LE BORSE DI STUDIO in migliaia di euro

PREVISIONI DELLA FINANZIARIA 2011 SUL FONDO

INTEGRATIVO PER LE BORSE DI STUDIO in migliaia di euro

ANNO 2011 2012 2013

AMMONTARE 25.731 25.773 12.939

Tagli rispetto

Al 2008 - 220.758 - 220.686 - 233.52

ANNO 2009 2010 2011

AMMONTARE 111.864 100.014 76.492

Page 7: Le verità sul DDL Gelmini

6

Secondo questi dati appare evidente che lo stanziamento del

«Fondo di intervento integrativo da ripartire tra le regioni per la

concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio»

previsto per il triennio 2011-2013 non sia assolutamente sufficiente a

garantire la copertura totale a livello nazionale degli idonei delle

borse di studio previste dall'art. 8 della Legge 390/1991 e attribuite

secondo i criteri previsti dal D.P.C.M. del 9 aprile del 2001.

Tale riduzione del «Fondo di intervento integrativo da ripartire tra le

regioni per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse

di studio» rende di fatto inefficace il sistema di diritto allo studio così

come delineato dalla Legge 390/1991 "Norme sul diritto agli studi

universitari" e dagli art. 3 e 34 della Costituzione italiana.

Risulta palese, quindi, che il governo utilizzi una medicina sbagliata

per guarire la nostra università, applicando un taglio finanziario

orizzontale che colpisce indistintamente tutto il sistema universitario.

Page 8: Le verità sul DDL Gelmini

7

IL BARONATO

“Via i baroni dagli atenei largo ai giovani”

Maria Stella Gelmini, Ministro dell’Istruzione

Secondo i sostenitori del il d.d.l. n. 1905 di riforma del sistema

universitario questo provvedimento ha il grande merito di attaccare il

sistema di potere baronale all’interno degli atenei.

Si definiscono baroni quei professori universitari che verificano due

condizioni: ricoprire incarichi di responsabilità e

contemporaneamente presentare una diretta proporzionalità tra

importanza dell’incarico ricoperto e attaccamento al potere che ne

deriva. Un barone universitario vive della rendita che gli deriva dal

coprire un incarico di potere imponendo all’interno dell’università

persone che non sempre si distinguono per merito e competenza,

influenzando cattedre, spostando finanziamenti.

Andiamo a vedere i punti della riforma che dovrebbero intaccare il

sistema di potere baronale all’interno degli atenei.

Art. 2.1 lettera b : “attribuzione al rettore della rappresentanza

legale dell’università e delle funzioni di indirizzo, di iniziativa e di

coordinamento delle attività scientifiche e didattiche […] della

funzione di proposta del documento di programmazione triennale di

ateneo, nonché della funzione di proposta del bilancio di previsione

triennale e annuale e del conto consuntivo; della funzione di

proposta del direttore generale.”

Page 9: Le verità sul DDL Gelmini

8

Attualmente il Rettore è la massima rappresentazione del sistema

baronale nelle nostre università e già ora detiene gran parte del

potere di indirizzo degli atenei e molte delle scelte di gestione delle

università criticate dal sistema politico sono da imputare ai rettori. Ci

sembra strano, quindi, che il loro potere venga incrementato

esponenzialmente.

Come si evince dagli articoli su citati viene racchiuso nelle mani del

rettore sia il potere di indirizzo politico dell’ateneo sia il controllo della

parte economica e amministrativa tramite il bilancio di previsione e la

nomina del direttore generale (figura cui spetterà la gestione e

l’organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale

tecnico amministrativo dell’ateneo). Almeno in questo primo punto

gli attuali baroni universitari vedono incrementato il loro potere.

Art. 2.1 lettera h: “attribuzione al consiglio di amministrazione delle

funzione di indirizzo strategico, di approvazione della

programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale;

della competenza a deliberare l’ attivazione di corsi e sedi […] della

competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori

universitari; della competenza ad approvare la proposta di chiamata

da parte del dipartimento.”

Art. 2.1 lettera i: “composizione del consiglio di amministrazione nel

numero massimo di undici componenti, inclusi il rettore ed una

rappresentanza elettiva degli studenti; designazione o scelta degli

altri componenti, secondo modalità previste dallo statuto, anche

mediante avvisi pubblici tra personalità italiane o straniere […]

previsione che il presidente del consigli odi amministrazione sia il

rettore o uno dei predetti consiglieri esterni ai ruoli dell’ateneo.”

Tutti i poteri precedentemente distribuiti su due organi (Senato e

c.d.a.) vengono racchiusi all’interno del solo c.d.a., la cui

composizione, però, viene sostanzialmente modificata. Attualmente il

c.d.a. conta rappresentanze elettive di tutte le componenti

Page 10: Le verità sul DDL Gelmini

9

universitarie (docenti, personale tecnico – amministrativo, studenti);

con il d.d.l. Gelmini tutte le rappresentanze elettive scompaiono (ad

esclusione di quella studentesca) e vengono sostituite con metodi di

nomina diretta. Un meccanismo del genere sarà facilmente

influenzabile da quei baroni che in teoria questa riforma punterebbe

ad eliminare. Ci troveremo con un c.d.a. estremamente ridotto, non

più espressione dell’intero ateneo ma di piccoli gruppi di potere, gli

stessi che di fatto controlleranno anche l’elezione del rettore.

Art.16.1 lettera f: “l’istituzione per ciascun settore concorsuale […]

di una commissione nazionale di durata biennale per le procedure di

abilitazione alle funzioni di prima e di seconda fascia , mediante

sorteggio di quattro commissari all’interno di una lista di professori

ordinari…”

Il meccanismo di reclutamento (immissione di nuovi ricercatori) e di

passaggio di carriera da una fascia all’altra (ricercatori-associati;

associati-ordinari ) è sempre stato il punto dolente dell’università, in

cui la baronia trova la sua massima espressione. Nel DDL la

gestione dei concorsi non è toccata ed è lasciata in mano proprio a

chi fino ad ora ha gestito il sistema seguendo soltanto i propri

interessi.

Page 11: Le verità sul DDL Gelmini

10

IL MERITO

“Ripartiamo dal merito, l’unico criterio veramente

democratico”

Maria Stella Gelmini, Ministro dell’Istruzione

Il merito è uno dei termini al centro del dibattito sul d.d.l. n. 1905

(Gelmini). Nel testo della legge si fa menzione molte volte dei

seguenti concetti: per 47 volte compare la parola “valutazione”, per

18 volte “ANVUR” e “qualità” e per 14 “merito”, con un contorno

abbondante anche di “efficienza”, “efficacia”, e via discorrendo.

Da mesi il ministro e il governo sostengono che la riforma

dell’università finalmente valorizzerà il merito tramite la corretta

valutazione delle università e dei docenti.

Gli Atenei

Articolo 5: Delega in materia di interventi per la qualità e l’efficienza

del sistema universitario…

Nel periodo 2001-03 la ricerca italiana è stata valutata da un

organismo di emanazione ministeriale, il CIVR. L’analisi condotta su

tutti i dipartimenti universitari ha dimostrato allora che è possibile

fare una buona valutazione. Sono passati circa dieci anni in cui si è

parlato tanto di valutazione, ma solo in termini generici, senza poter

ripetere l’esperienza passata. Il DDL su questo punto è molto vago e

si limita a conferire una delega al governo e quindi a quel ministero

che in dieci anni non è stato in grado di risolvere il problema.

Page 12: Le verità sul DDL Gelmini

11

La questione è molto seria, perché il modello di valutazione deve

contenere in sé l’idea di Università che si vorrebbe e non è di per sé

sempre valido.

I Docenti

Articolo. 16.1: “ E’ istituita l’abilitazione nazionale[…]. L’abilitazione

ha durata quadriennale e richiede requisiti distinti per le funzioni di

prima e di seconda fascia.”

Articolo 16.2: “Entro novanta giorni dalla data di entrata[…]su

proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e

delle Finanze, e con il Ministro per la pubblica Amministrazione e

l’innovazione, sono disciplinate le modalità di espletamento delle

procedure finalizzate…”

Dal momento che sono previste solo due sole fasce di professori; il

DDL introduce l’abilitazione nazionale per l’immissione nel ruolo di

professori ordinari ed associati. Si ribadisce sui giornali che il DDL

reintroduce il concorso nazionale per superare lo scempio dei

concorsi locali. La realtà è ben diversa. Il testo introduce un'idoneità

senza limiti numerici, quindi non comparativa e molto poco selettiva.

Nelle commissioni nazionali si faranno gli stessi accordi che ieri si

facevano nelle commissioni locali. Il bravo professore sosterrà

l'allievo di valore, ma non avendo vincoli comparativi da rispettare,

lascerà fare il collega che sostiene una persona meno capace.

L'idoneità senza limiti non si nega a nessuno. Poi si dovrà passare a

una sorta di concorso locale per la chiamata effettiva. Con molta

probabilità vincerà di nuovo il candidato locale, con l'unica differenza

di aver raddoppiato inutilmente le procedure e le burocrazie. La

legge Gelmini produce quindi una grave dequalificazione degli

accessi alla docenza, non il merito.

Page 13: Le verità sul DDL Gelmini

12

Gli studenti

Nelle dichiarazioni del Ministro Gelmini si legge spesso che questo

disegno di legge premia il merito, fornendo “aiuti economici” agli

studenti meritevoli.

Articolo 4.1 “E' istituito preso il ministero un fondo speciale [...]

finalizzato a promuovere l'eccellenza fra gli studenti dei Corsi di

Laurea e Laurea Magistrale individuati

per gli iscritti al primo anno per la prima volta, mediante prove

nazionali standard e, per gli iscritti agli anni successivi mediante

criteri nazionali standard di valutazione. il fondo è destinato a :

a) erogare premi di studio [...]

b) fornire buoni studio, che prevedano una quota [...] da

restituire a partire dal termine degli studi, secondo

tempi parametrati al reddito percepito[...]

c) garantire finanziamenti erogati per le finalità di cui al

presente comma.”

Lo studente che intende accedere a questi servizi di sostegno allo

studio deve sostenere una prova standard nazionale volta a valutare

il suo essere o meno “meritevole”. Si tratta di un test a crocette

simile a quello che regola l’accesso alle facoltà a numero chiuso

(medicina, veterinaria, architettura) dimostratosi già estremamente

fallibile. Per la Gelmini dunque è possibile valutare il “merito” di uno

studente tramite un test di un paio d’ore (effettuato solo una volta e

prima dell’inizio della propria carriera universitaria), chiedendo chi ha

vinto l’ultima coppa del mondo o chi ha presentato l’ultimo festival di

San Remo.

Page 14: Le verità sul DDL Gelmini

13

IL DIRITTO ALLO STUDIO

“Adesso salta fuori che la riforma uccide il diritto

allo studio! Ma stiamo scherzando?”

Maria Stella Gelmini, Ministro dell’Istruzione

Al fine di inquadrare la situazione più complessivamente è utile una

breve introduzione sul sistema di benefit già esistente. Il sistema del

diritto allo studio universitario (DSU) è sancito dall'articolo 34 della

costituzione, che afferma “i capaci e meritevoli, anche se privi di

mezzi, hanno il diritto di raggiungere i gradi più alti dell'istruzione”. In

quel “ anche se privi di mezzi” è chiara l'intenzione del legislatore di

dedicare i servizi connessi al DSU alle fasce più deboli della società.

Il d.d.l. 1905 (Gelmini), con l'articolo 4, riforma in parte questo

sistema di benefit introducendo nuovi strumenti che si aggiungono a

quelli già esistenti.

Articolo 4.1 “E' istituito preso il ministero un fondo speciale [...]

finalizzato a promuovere l'eccellenza fra gli studenti dei Corsi di

Laurea e Laurea Magistrale individuati per gli iscritti al primo anno

per la prima volta, mediante prove nazionali standard e, per gli iscritti

agli anni successivi mediante criteri nazionali standard di

valutazione. il fondo è destinato a :

a) erogare premi di studio [...]

Page 15: Le verità sul DDL Gelmini

14

b) fornire buoni studio, che prevedano una quota [...] da

restituire a partire dal termine degli studi, secondo

tempi parametrati al reddito percepito[...]

c) garantire finanziamenti erogati per le finalità di cui al

presente comma.”

Vengono creati, per la prima volta nel sistema del diritto allo studio

italiano, dei benefici completamente slegati dalla situazione

reddituale. Per la prima volta in Italia studenti con redditi altissimi e

dunque senza problemi economici potranno ricevere benefici a

discapito di soggetti egualmente meritevoli ma con redditi molto più

bassi.

Invece di attivarsi per erogare il 100% delle borse di studio per

studenti “meritevoli e privi di mezzi” (la copertura nazionale per il

2008 è stata solo dell’82%) il governo si impegna nella creazione di

un fondo parallelo basato su una falsa idea di merito (vedi pag. __)

Articolo 4.2 “Gli interventi previsti al comma 1 sono cumulabili con

le borse di studio assegnate ai sensi dell'art. 8 L. 390\91 ”

Il presente comma permette di far convergere più risorse sullo

stesso studente, creando sovrapposizioni di benefici che si

ripercuotono negativamente sulla numerosità della platea che può

usufruire dei sostegni allo studio.

Articolo 4.3 “il ministro [...] con propri decreti di natura non

regolamentare disciplina i criteri e le modalità di attuazione del

presente articolo”

“Di natura non regolamentare” implica che i criteri di attuazione non

devono sottostare alla legge che disciplina i regolamenti atipici il che

lascia “carta bianca” al ministro nella scelta dei criteri. E’ assurdo che

Page 16: Le verità sul DDL Gelmini

15

questo avvenga proprio per una materia delicata come quella del

diritto allo studio, senza chiamare in causa né gli enti regionali, che

in quasi tutta Italia sono preposti all’erogazione di questi benefici, né

gli studenti, che di questi benefici sono i fruitori.

Articolo 4.5 “Il coordinamento operativo della somministrazione

delle prove nazionali [...] è svolto dal ministero, secondo modalità

individuate con decreto di natura regolamentare del ministro[...] che

disciplina altresì il contributo massimo richiesto agli studenti per la

partecipazione alle prove, con l'esenzione per gli studenti privi di

mezzi, nonché le modalità di predisposizione e svolgimento delle

stesse.”

Gli studenti che si sottopongono alle prove standard nazionali

devono pagare anche una quota di iscrizione. E’ l’unico sistema di

diritto allo studio in cui lo studente è costretto a pagare anche solo

per avere la possibilità di ricevere un beneficio.

Articolo 4.8 “il fondo[...] è alimentato con:

a) versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da privati,

società, enti e fondazioni, anche vincolati, [...], a specifici usi;

b) trasferimenti pubblici,[...], limitatamente agli interventi di cui

al comma 1, lettera a);

c) i corrispettivi di cui al comma 7, da utilizzare in via esclusiva

per le finalità di cui al comma 1 lettera c);

d) i contributi di cui al comma 3 lettera h); e al comma da

utilizzare per le finalità di cui al comma 6.

Al punto b) del presente comma si fa riferimento a “trasferimenti

pubblici” tra le voci che alimentano il fondo, queste risorse

potrebbero essere dirottate nel sistema tradizionale di diritto allo

Page 17: Le verità sul DDL Gelmini

16

studio che a tutt'oggi non vede copertura totale delle borse di studio

nella maggioranza delle regioni italiane.

In sostanza questi nuovi strumenti rischiano di sottrarre risorse al

DSU che, in Italia, vive già un sottofinanziamento cronico. Il tanto

sbandierato merito si riduce ad una mera valutazione nozionistica.

Non si tiene conto del percorso che lo studente ha fatto nei suoi studi

né, tanto meno, della situazione reddituale dello studente. Il rischio è

di finanziare chi può permettersi di sostenere i costi degli studi a

scapito di chi invece non può.

Page 18: Le verità sul DDL Gelmini

17

PROFILI DI INCOSTITUZIONALITA’

DELLA RIFORMA GELMINI

Il disegno di legge n.1905 sulla riforma del sistema universitario

pone diversi problemi di aderenza al dettato costituzionale.

Art.1 c.2 “alle università che hanno conseguito la stabilità economica e sostenibilità di bilancio, nonché risultati di elevato livello nel campo della didattica e della ricerca” è riconosciuta la facoltà di “sperimentare proprio modelli funzionali e organizzativi, ivi comprese diverse modalità di composizione e costituzione degli organi di governo”.

In parole povere agli atenei più virtuosi si riconosce una più ampia autonomia rispetto agli altri atenei.

Il problema sorge in quanto questo aumento dell’autonomia non è

solo condizionata al soddisfacimento di requisiti fissati e verificati con

atti ministeriali ma è anche subordinata alla stipula di specifici

accordi di programma con il ministero.

In primis ciò contrasta con l’art.33 Cost. che prevede che le

Università “hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti

stabiliti dalla legge”. I limiti all’autonomia ordinamentale possono

essere definiti in maniera più o meno forte, ma esclusivamente dalla

legge.

Inoltre la legge ordinaria non può trasferire la potestà di intervenire

sull’autonomia al Governo, come invece prevede il d.d.l. Gelmini.

Viene utilizzato,poi, lo strumento dell’accordo di programma in

maniera impropria, in quanto questo strumento consiste

nell’identificazione di obiettivi condivisi sostenuti da risorse

aggiuntive conferite dal ministero.

Page 19: Le verità sul DDL Gelmini

18

Art 4 si prevede l’istituzione presso il ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di un fondo per il merito destinato ad erogare premi di studio o finanziamenti secondo criteri stabiliti in decreti ministeriali di natura non regolamentare.

Nel 2004 la Corte Costituzionale emana una sentenza (n.304) che

qualifica le norme riguardanti il prestito fiduciario agli studenti come

disposizioni di principio in materia di istruzione, e di conseguenza

materia a competenza concorrente dello Stato e delle regioni ex art.

117 Cost.

La Corte, quindi, ha rilevato l’illegittimità di tale provvedimento in

quanto c’è un totale controllo del relativo fondo da parte di organi

dello Stato e tale disciplina avrebbe richiesto un coinvolgimento delle

Regioni .

L’art. 4 del d.d.l. Gelmini ignora ancora una volta il fatto che si tratta

di materia a competenza concorrente dello Stato e delle regioni.

Ampio e disinvolta rinvio a fonti secondarie tipiche e atipiche e rinvio a decreti ministeriali di natura non regolamentare ( es. art. 1c.2; art.4 c. 3; art. 5 c. 1; art. 8 )

L’art 33 Cost. al sesto comma, pone una riserva di legge relativa nei

confronti dell’autonomia universitaria. Questa riserva è comunque

intesa come assoluta nei confronti dell’esecutivo e che, anche

considerandola aperta, richiede che un’eventuale attività normativa

secondaria (regolamenti) sia limitata a “integrare e svolgere in

concreto i contenuti” sostanziali della legge “tali che il potere

dell’amministrazione sia circoscritto secondo limiti ascrivibili al

legislatore” (Corte Costituzionale sentenza n. 383 del 1998). L’art. 17

c. 2 della l. 400/1988 dispone, inoltre, che i regolamenti di

delegificazione siano emanati nelle materie “non coperte da riserve

assoluta di legge”.

Il d.d.l. Gelmini fa ampio e disinvolto rinvio oltre che alla delega

legislativa a fonti secondarie tipiche e atipiche attraverso

Page 20: Le verità sul DDL Gelmini

19

autorizzazioni alla delegificazione ed il rinvio a decreti ministeriali di

natura non regolamentare. Il problema è che questo rinvio appare

come un mezzo per eludere i vincoli normativi e procedimentali posti

dalla L. 400 /1988.

Inoltre, l’autorizzazione al ricorso a regolamenti di delegificazione per

disciplinare il trattamento economico del professori e dei ricercatori (

art. 8 ) si pone in contrasto con la riserva assoluta di legge contenuta

nell’art. 33 Cost. e comunque non soddisfa i requisiti di cui alla

sentenza della Corte Costituzionale n. 383 del 1998.

Page 21: Le verità sul DDL Gelmini

20

INDICE

1. PERCHE’ UN DOSSIER ...................................................... 2

2. I FINANZIAMENTI PER IL SISTEMA

UNIVERSITARIO .................................................................... 4

3 IL BARONATO ......................................................................... 7

4. IL MERITO .............................................................................. 10

5. IL DIRITTO ALLO STUDIO ............................................. 13

6. PROFILI DI INCOSTITUZIONALITA’ DELLA

RIFORMA GELMINI ............................................................. 17

Page 22: Le verità sul DDL Gelmini

21

Page 23: Le verità sul DDL Gelmini

22

Page 24: Le verità sul DDL Gelmini

Recommended