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Legge, decreto e regolamenti per la pesca nelle acque del demanio pubblico e nel mare territoriale

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Legge, decreto e regolamenti per la pesca nelle acque del demanio pubblico e nel mare territoriale. Source: Foreign and Commonwealth Office Collection, (1880) Published by: The University of Manchester, The John Rylands University Library Stable URL: http://www.jstor.org/stable/60235994 . Accessed: 16/06/2014 17:05 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Digitization of this work funded by the JISC Digitisation Programme. The University of Manchester, The John Rylands University Library and are collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Foreign and Commonwealth Office Collection. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.2.32.89 on Mon, 16 Jun 2014 17:05:54 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: Legge, decreto e regolamenti per la pesca nelle acque del demanio pubblico e nel mare territoriale

Legge, decreto e regolamenti per la pesca nelle acque del demanio pubblico e nel mareterritoriale.Source: Foreign and Commonwealth Office Collection, (1880)Published by: The University of Manchester, The John Rylands University LibraryStable URL: http://www.jstor.org/stable/60235994 .

Accessed: 16/06/2014 17:05

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Digitization of this work funded by the JISC Digitisation Programme.

The University of Manchester, The John Rylands University Library and are collaborating with JSTOR todigitize, preserve and extend access to Foreign and Commonwealth Office Collection.

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c/°J 0- --&- II

LEGGE, f OH* 1, A

DECEETO E EEGOLAMENTI

f!l LA fESCA

NELLE ACQUE DEL DEHAHIQ PUBBLICO

\~*> J vA ni

NEL MARE TERRITORIALE

£L

(7 ROMA STAMPERIA REALE

1880

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INDIOE

Legge n. 3706 (Serie 2a) del 4 marzo 1877, che regola la pesca nelle acque del Demanio pubblico e n<'l mare territoriale Pag. Regio Decreto n. 5482 (Serie Sa) del 13 giugno 1880, che approva i Regola- menti per 1' esecuzione della Legge *ulla pesca marittima, fluviale «

lacuale »

Regolamento per la pesca marittima »

Begolamento per la pesca fluviale e lacuale »

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• II

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LEGGE

che regola la pesca nelle acque del Demanio pubblico, e nel mare territoriale.

N. 3706 (Serie 2aJ del I marzo 1877.

VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI MO E PBR TOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'lTALIA

11 Sena to e la Camera dei deputati lianno appro vato, Nei abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue :

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1. La presente legge regola la pesca nelle acque del demanio pubblico e nel mare territoriale.

Alia pesca nelle acque di privata proprieta, che sono in imme- diata comunicazione con quelle del demanio pubblico o del mare ter¬ ritoriale, solo in quanto possa richiederlo il pubblico interesse, e salvo il disposto dell'articolo 16, saranno applicate quelle parti degli arti- eoli 2, 3, 5, 6 e del titolo terzo che, sentiti gli interessati, potranno tenire indicate dai regolamenti.

Rimangono inalterale le disposizioni contenute nel Codice della marina mercantile e in altre leggi sulla polizia delle acque e della nayigazione, sul trattamento da usarsi verso gli slranieri e sulle con¬ cession! di pertinenze del demanio pubblico e di mare territoriale.

Art. 2. I regolamenti per la esecuzione di questa legge e le suc¬ cessive loro modificazioni saranno approvati per decreto Reale sopra proposta del Ministro di agricoltura, industria e commercio, previo

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il parere dei Consigli provinciali, delle Camere di commercio e dei capitani di porto, nelle cui circoscrizioni le disposizioni regolamentari 9 dovranno essere applicatc, e previo il parero del Consiglio superiore dci lavori pubblici e del Consiglio di Stato.

Essi determineranno : 1. I limiti entro i quali avranno vigorc le norme riguardanti

la pesca marittima e quelle riguardanti la pesca fluviale e lacuale nei

luoghi ove le acque doici sono in comunicazione con quelle salate ; 2. Le discipline e lc proibizioni necessarie per conservare le

specie dei pesci e degli animali acquatici e relative ai luoghi, ai tempi, ai modi, agli strumenti della pesca, al loro commercio e a quello dei

prodotti della pesca e al regime delle acque ; 3. I limiti di distanza dalla spiaggia o di profondita di acque,

in cui saranno applicatc le discipline riguardanti la pesca marittima, che specialmente mirano a tutelare la conservazione delle specie;

4. Le distanze e le altre norme che i terzi debbano osservare nell' esercizio della pesca in genere, o di certe pescagioni speciali, rispetto alle foci dei fiumi, alle tonnare, alle mugginare, alle valli salso ed agli stabilimenti di allevamento dei pesci e degli altri viventi dclle acque ;

5. Le prescrizioni di polizia necessarie per garantire il mante- nimento dell'ordine e la sicurezza delle persone e della proprieta nel- l'esercizio della pesca ;

6. Tutte le altre norme e sanzioni riservate espressamente da

questa legge ai regolamenti. Art. 3. Sono vietati la pesca e il commercio del fregolo, del pesce

novello e degli altri animali acquatici non pervenuti alle dimensioni che saranno indicate dai regolamenti.

E fatta eccezione per quclli che siano destinati a scopi scientifici, alia vallicoltura, alia ostricoltura ad altri allevamenti artihciali, ovvero

ad esca di pescagione, sotto 1' osservanza delle speciali disposizioni che saranno stabilite dai regolamenti.

Altre eccezioni al disposto di questo articolo potranno essere am-

messe dai rcgolamenti, quando sia dimostrato che non sono tali da

nuocere al fine della conservazione e della moltiplicazione della

specie. Art. 4. Ncll'applicazione delle disposizioni riguardanti il commercio

dei prodotti della pesca, si presume, fino a prova contraria, e salve

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g eccezioni stabilite dai regolamenti, che tali prodotti provengano dalle acque del demanio pubblico o dai mare territoriale.

Art. 5. E proibita la pesca con la dinamite e con altre materie

esplodenti, ed e vietato di gettare od infondere nelle acque materie atte aJ intorpidire, stordire od uccidere i pesci e gli altri animali

acquatici. E pure vietata la raccolta degli animali cosi storditi od uccisi.

Art. 6. E vietato di collocare attraverso i fiumi, torrenti, canali ed aitri corsi, o bacini di acque dolci o salse, apparecchi fissi o mobili ih pesca, che possano impedire del tutto il passaggio del pesce.

Art. 7. Potranno essere concessi, per durata non maggiore di 99 anni, tratti di spiaggia, di acque demaniali e di mare territoriale a coloro che intendano intraprendere allevamenti di pesci e di altri animali

acquatici, non che coltivazioni di coralli e spugne. Tali concessioni saranno subordinate alle condizioni richieste dagli interessi generali; ed inoltre a quelle necessarie ad assicurarc 1' effettuazione ed il co -

slante esercizio delle intraprese per cui le concessioni saranno state accordate.

Art. 8. E abolita la tassa speciale sulla pesca del corallo, stabilita dalla prima parte dell'art. 142 del Codice della marina mercantile.

Art. 9. Le discipline sui modi e tempi della pesca del corallo sa¬ ranno stabilite in appositi regolamenti.

Art. 10. Lo scopritore di un banco di corallo nelle acque dello Stato, facendone la denunzia nei modi prescritti dai regolamenti e curandone la coltivazione, avra il diritto esclusivo di sfruttarlo fino al termine delle due stagioni successive a quella in cui sara avvenuta la scoperta. I regolamenti indicherauno come e in quali casi questo fliritto esclusivo possa essere prolungato.

TITOLO II.

DeW amministrazione e della sorveglianza della pesca.

Art. 11. La sorveglianza della pesca di mare e l'accertamento delle relative infrazioni sono affidati alia marina Reale, agli agenti sema- lorici, al personale delle capitanerie e degli uffizi di porto, alle guardie iloganali e forestali e ad ogni altro agente giurato della forza pub- blica sotto la direzione dei capitani di porto.

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Art. 12. La sorveglianza della pesca di flume e di lago, e 1'acceA tamento delle relative infrazioni sono affidati ai carabinieri Reali, at^ agenti forestali, alle guardie doganali, ai sorveglianti delle opere idrau- liche e ad ogni altro agente giurato della forza pubblica sotto la di- rezione del prefetto.

Art. 13. Le provincie, i comuni e chiunque altro vi abbia interesso. potranno, coll'approvazione del Governo, nominare ufliciali od agenli speciali, stipendiati o gratuiti, incaricati di cooperare alia sorveglianza per la esecuzione della presente legge. La spesa relativa incombera a chi abbia fatta la nomina.

Gli ufficiali ed agenti indicati nel presente articolo, prima di as- sumere 1' esercizio del loro mandato, dovranno prestare giuramento avanti al pretore locale.

Essi sono pareggiati, per cio che riguarda la sorveglianza della

pesca e l'accertamento delle relative infrazioni, agli ufficiali e rispet- tivamente agli agenti della polizia giudiziaria.

Art. 14. I comuni, per mezzo dei loro agenti ordinari, dovranno concorrere alia sorveglianza sul commercio del pesce e degli allri

prodotti della pesca, nei modi che saranno stabiliti dai regolamen'i. Art. 15. Gli ufliciali ed agenti, incaricati della sorveglianza della

pesca, potranno in ogni tempo visitare i battelli da pesca, e i luoghi pubblici di deposito e vendita del pesce e degli altri prodotti della

pesca.

TITOLO III.

Delle infrazioni, delle pene e dei giudizi.

Art. 16. Chiunque eserciti la pesca nelle acque dilproprieta privata, ovvero in quelle soggette a diritti di pesca, senza il consenso del

proprietario, possessore o concessionario, ovvero trasgredisca le dis¬

posizioni contetiute neU'arlicolo 3, nella parte prima dcH'articolo 8 e

nell' articolo 6, incorrera in una pena pecuniaria estensibile a 200

lire, eccetto il caso in cui il fatto costituisca un reato maggiore. Incorrera nell'ammenda di lire 2 a 20 chi trasgredisca il disposto

della seconda parte dell'articolo 5. Art. 17. Le provincie, i comuni, i consorzi di scolo o di irrigazione,

per le acque che loro appartengono, sejvogliono riservarsi il diritto

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Adi pesca, come privati proprietari, debbono fame pubblica dichia- razione.

In tal caso si applichera a delte acque cio che la presente legge dispone sulle acque private. Senza tale pubblica notizia di riserva, le acque provinciali, comunali e consorziali saranno considerate pubbliche nel sonso che la pesca vi sia libera, sotto l'osservanza delle norme vigenti per la polizia delle acque medesime.

Art. 18. I regolamenti per 1' esecuzione della presente legge po- tranno slabilire pene pecuniarie sino a lire 50, e, per quanto riguarda c- le disposizioni sulle tonnare e sulla pesca del corallo, sino a lire BOO, ', salve le particolari sanzioni penali porlate da altri articoli del pre¬ sente titolo.

Art. 19. Se vi e stata recidiva entro 1'anno, le pene stabilite dagli articoli precedenti dovranno aumentarsi senza pero che arrivino al

doppio. La seconda recidiva, commessa non oltre un anno dopo la prima,

sara punita eziandio colla sospensione dall' esercizio della pesca per un tempo non minore di quindici giorni, ne maggiore di un mese.

Art. 20. Per le infrazioni indicate dall'art. 16, oltre alle pene pe¬ cuniarie, si fara luogo alia confisca :

1. Dei pesci e prodotti acquatici di provenienza non permessa, quando non siano reclamati da chi vi abbia diritto, e di quelli con-

templati dalFarticolo terzo, salve le eccezioni ivi indicate; 2. Delle reti e degli attrezzi, 1'uso dei quali e proibito senza di-

stinzione di tempo e di luogo dai regolamenti emanati in conformita della presente legge

Potranno anche, in caso di recidiva, essere sequestrati, per un

tempo non maggiore di un mese, le reti e gli attrezzi che, senza cssere yietati dai regolamenti, abbiano servito a commettere la con¬ tra wen zi one.

Art. 21. Alle infrazioni alia presente legge, riguardanti la pesca marittima, sono applicabili le norme di competenza e di procedura stabilite pei reati marittimi dai Codice della marina mercantile.

Art. 22. Per tutte le infrazioni alia presente legge, prima che sia

pronunciata sentenza definitiva, il contravventore non recidivo potra oltenere che 1' applicazione delle pene sia pronunciata in via ammi- nistrativa dai capitano o dall' ufficiale di porto, se trattasi di pesca di mare, e se trattasi di pesca di fiume o di lago, dai prefetto.

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10 Art. 23. Salve le disposizioni contenute nella presente legge, sa¬

ranno applicabili alle infrazioni le norme generali del Codice penale, quelle del Godice di procedura penale e l'art. 414 del Codice della marina mercantile.

Nel caso pero in cui debba farsi luogo alia commutazione delle multe per non effettuato pagamento, la pena del carcere non potra eccedere i trenta giorni.

t

TITOLO IV.

Disposiswni transitorie.

Art. 24. Le disposizioni finora vigenti sulle materie della presenle legge cesseranno di avero vigore di mano in mano che verranno pub- blicati i regolamenti per la esecuzione della legge medesima, e non

piu tardi di due anni dalla pubblicazione di essa. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia

inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'ltalia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma addi 4 marzo 1877.

YITTORIO EMANUELE

Majoran a- Calatabiajno

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y iOilO (Sane 3a)

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II

Regio Dccueto che approva il regolamenlo per I'esecuzioiie della legge salla pesca marittima.

1.3 no\i mbrp 1882

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA DELLA NAZIONE

Vislo Tarlicolo 2° della legge sulla pesca, del

|4 marzo 4877, n. 3706 (serie 2a); Vcduti i pareri dei consigli provinciali, delle

jcamcrc di commercio e dei capitani di porto; Veduto Tavviso del consiglio superiorc dei la-

"vori pubblici e del consigiio di Stato; Sulla proposta del ministro di agricoltura, in-

rtuslria e commercio; Abbiumo dccretato c dccretiamo:

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Art. 1. *

E approvato 1'annesso regolamento, firmato

d'ordine nostro dai ministro di agricoltura, indu-

stria e commercio, per Pesecuzione della legge sulla

pesca per la parte riguardante la pesca marittima.

Art. 2.

II regolamento anzidetto avra esecuzione dai.

di 40 dicembrc 4882 e da quel giorno cesseranno

di aver vigore le disposizioni riguardanti la pesca

marittima contenute nel regolamento approvato con

regio decreto del 43 giugno 4880, n. 5482 (serie 2a

Ordiniamo che il presente decreto, munito del

sigillo dello Sta,to, sia inserto nella raccolta ufficiale

delle" leggi e dei decreti del Regno d'ltalia, man-

dando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Monza, addi 43 novembre 4882.

UMBERTO

lleghtrato alia Corie dei ronii addi 29 noveinbre 1882

Reg. 124 Atti del Governo a. f 90. Ayres.

{Luogo del Sigillo) V. II Guardasigilli G. ZANARDELLI.

BERTI.

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REGOLAMEMTO

Lf V application e della legge 4 marZo 4877,

rt. 3700, serie 2% sm//« pesca, nella parte ri-

guardante la pesca 'marittima, approvato con

reale decreto del \%'novembre 4882, n. 4090.

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

La pesca marittima e disciplinata dalla legge 4 marzo

1877, n° 3706, serie 2a, e dai presente regolamento.

Art. 2.

E considerata come pesca marittima, oltre quella che

si fa nel mare -

a) quella che si fa nei porti, lagune, laghi, stagni,

canali ed ogni altro bacino d'acqna salata, sebbeno siano

in comunicazione con acque dolci, purche comunichino

liberamente col mare, almeno durante una parte dell'anno;

b) quella che si fa nelle acque dei fiumi e torrenti,

dei canali navigabiii e dei fossi di scolo, che sboccano in

mare a foce libera, dai punto ove comincia la misccla delle

acque salse colle dolci fino al mare.

I limiti tra la pesca marittima e la fluviale saranno de-

terminati nelle acque anzidette, in cowformita della pre-

cedente disposizione, dai prefetto, uditi il capitano di

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porto e la Deputnzione provinciale. I detti limiti saranno indicati con leggendc visibili da collocarsi d'ordineWlel prefetto medesimo.

Nei corsi d'aci]ua, muniti press,) le foci di sosten-ni porte, ohiuse o chiaviche, i scgnali intesi a deiimitwe le due specie di pesca, saranno collocati sugli anzidetti raa- nufatti.

Art. o 1

Chiunque possiede e intende esercitare diritti esclusivi di pesca, deve, entro sei mesi dalla entrata in vigore di questo regolamento, fame dicbiarazione al prefetto della provincia competente, presentando i relativi titoli. II pre¬ fetto ne fa dare pubblica notizia mediante manifesto, diffi- dando chi possa avervi intercsse a presentare le proprie osservazioni alia prefettura, entro un congrno termine che sara indicato nel manifesto medesimo.

Scorso questo termine senza che siano sorte opposi- zioni, o dopo la risoluzione di esse, il prefetto, udito il

capitano di porto, prescrivera ai possessori dei diritti di

pesca di colloeare lungo le rive sppositi segnali, con leg- gende chiaramente visibili, intesi a designare i limiti del diritto; determiners, i punti in cui i pegnali dovranno es¬ sere collocati e formulera le leggence da porsi su cia- scuno di essi-

Tali prescrizioui dovranno essere esegnite a crtra ed a

spese degli interessati, salvo il ricor^o all autorita gindi- ziaria.

Un elenco dei diritti esclusivi di pesca, accertati come

sopra, sara tenuto affisso negli offici locali di porto.

Art. 4.

E vietata, in ogni tempo e con ogni sorta di ^ reti, o

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Isinunenti,. la pesca ad una distanza minore di 20U metri, tanto davanti, quanto lateralmente alle foci die mcltono in comunicaziane il mare coi laghi, stagni, Ja- (11110, c bacini in cui si esercita la piscicoltura. Tale divieto non si applica alia pesca colla lenza a uno due ami.

Art. 5.

Coloro i quali, per scopo scientifico o di piseicoltura, idi vailicoltura, ovvero per esca di pescagione, inten- mo giovarsi delle facolta concesse dall'articolo 3 della

tggc,

o esercitare la pesca in tempi in cui sia vietata, ovranno far constare gli scopi anzidetti al capitano di orto, il quale prescrivera. le ^discipline da osservarsi per- iie Fesercizio delle facolta medesime non sia rivoito ad tro scopo. II capitano del porto rilascera al richiedente analogo

eitificrto, la cui validita non potra eccedere sei mesi.

Art. 6.

La disposizione dell'articolo 5 della legge e farticolo 16, qaanto minaceia di pena i trasgressori deli'articnlo 5,

iw applicabili alle acque di orivata proprieta, quando no in comunicazione immediata con acque pubbliche.

Art. 7.

I1' vietato il commercio del pesce c degli altri animali iwtici, raccolti nei tempi e coi modi di pesca vietati "a leggo e dalle disposizioni dei presente regolamento.

Art 8. • -

vietata, tanto la deteiizione, quanto la vendita delle ltlJwie di dinamite fabbricatc per la pesca.

Iri

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Art. 9.

I pescatori dovrauno toner si a conveniente distanza

uni dagli altri, secondo lo consuetndini locali ed il gen r

di posoa oho esercitano, e secondo il modo d'agire e

forma dei mezzi adoperati.

Non si potranno posarc nassc a distanza minore di died

metri da quelle collocate preecdentementc da altro pe

scatore.

Art. 10.

Qualora vi abbiano luoghi, ricer^ati ed occupati di pre

-ferenza per maggiore abbondanza di pesce o per altri

condizioni speciali. Fautorita marittima locale, a richicst*

di due o piu pescatori, stabilira un turno mediante i

quale tutti i pescatori possano in giusta misura partecij

])arc alia pesca ^ei luoghi anzidetti. Jj

Art. 11.

E vietato di levare o spostare reti ed altri appareccl

di pesca nei luoghi in cui furono posati da coloro ci

appartengono.

Art. 12.

Le barche da psscadi qualsiasi portata dovranno avert

seni[)re distintamente visibile, nel centro della vela maestri

il mimero d'iscrizione ed al di sotto di esso, in cilia ro

mana, i! nuniero corrispondente del circondario di pesc

dipinti ad olio con cifre deli'altezza non minore di i

cenlimetri e contnrni della larghezza di sette.

Art. 13.

L'approvazione degli uffioiali ed agenti speoiali, noiii

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nati da provincie, comuni o altri aventi interesse per la

sorveglianza della pesca, a sensi dell'articolo 13 della legge,

sara data dai prefetto della provincia, sentito il capitano

di porto. Gli agenti ordinari dei comuni devono invigilare il

commercio del pesce ed accertare le contravvenzioni che

venga loro fatto di scoprire ovunque e, nei comuni chiusi,

specialmente all' ingresso del recinto daziario.

Se non hanno la qualitk di agenti giurati, devono pro-

muovere immediatamente 1' intervento di un ufficiale od

agente giurato competente.

Art. 14.

I prefetti e le autorita marittirae esercitano le attribu-

zioni loro conferite dalla legge e dai regolamento sulla

pesca sotto F immediata direzione del Ministero di agri-

coltura, ihdustria e commercio.

Art. 15.

In ciascun distretto di pesca, a cura del Ministero di

agricoltura, industria e commercio, sark istituita una Com-

missione composta del capitano di porto, di un zoologo,

ove sia possibile. e di uno o pivi periti teenici.

Potranno essere istituite Commissioni analoghe in cia¬

scun Compartimento marittimo.

Queste Commissioni si rinnovano ad ogni triennio, e i

loro membri sono rieleggibili. Esse dovranno :

1° studiare e proporre tutte le nuove disposizioni die

l'esperienza abbia dimostrato necessarie:

2° raccogliere i materiali per una statistica annuale

della pesca; 3° dare, a richiesta del Governo, delle provincie e

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dci comuni, il loro parere sopra argomenti che riguardinc# in modo diretto o indiretto la pesca ;

4° promuovere la diffnsione dei migliori metodi di pesca e lo incremento delle industrie ad essa attinenti;

5° rendere popolari le nozionF relative alia produzionc, nutrizione e diffusionc dei pesci e di altri animali marini piri ntili.

TITOLO II.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PESCA DEI TRSCI IN GEAERALE.

Capo I.

Mezzi e istrumenii adoperati per la pesca-

Art. 16.

Dal 1° dicembre di ciascun anno al 1° maggio dell'anno successive c vietata la pesca con reti ed altri apparecchi a strascico, tirati da galleggianti, nelle acque del mare sino a tre chilometii da qualsiasi punto della costa o dai lido. E del pari vietata, nello stesso periodo di tempo, la delta pesca, oltre tale limite, a profondita minore di otto metri.

Sono esclusi da tale divieto i piccoli gallegianti isolati ed a remi.

II Governo per6 si riserva di vietare 'la pesca con reti a strascico, tirate a mano da terra o da piccoli galleg- gianti isolati ed a rcmi, nei luoghi e nellc epoche in cui consti che essa riesce dannosa alia moltiplicazione dei pe¬ sci d'importanza economica.

E vietato di pescare in ogni tempo, nel marc territo-

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rffle, con reti od altri apparecchi a strascico tratti da

batteili a vapore.

Capo If.

Pesca e commercio delle nova e del pesce immature.

Art. 17.

Le hmghezze minime totali dei pesci, per gli effetti

dell'articolo 3 della legge, sono determinate dalla tabella

allegata al presente regolamento.

TITOLO III.

PKSCIIE SPECIALI.

Capo I.

Tonnare e mugginare.

Art. 18.

Lo stabilimento di una nuova tonnara non potrh, ese-

guirsi che ad una distanza ai cinque chilometi sopra vento, doe dall'imboccatura, ed un chilometro sotto vento da

quelle preesistenti, salve le maggiori distanze competenti ai proprietari e concessionari in forza dei loro titoli.

Le indicate distanze d ivranno essere pure osservate negli

spostamenti di tonnarc che eventnalmente potessero aver

luogo.

Art 19.

I limiti estrcmi degli appareechi, reti- ed altre opere attinenti alle tonnare, dovranno cssere sernpre, per cura

1090 (Serie 3a) 2

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dei concessionari b degli esefceriti, indicati da segnU denunciati alia capitaneria di porto. Le dimension!, il nu-

mero, la quantitk e la situazione di detti segnali non pc~ tranuo essere variati senza il permesso dell'autorita ma¬

rittima.

In caso di spostamento, o distruzione dei segnali, i

concessionari e gli esercenti dovranno farli rimettere al

posto primitivo, o collocarne dei nuovi.

Art. 20.

Durante l'esercizio delle tonnare e proibito ai [terzi di

esercitare qualsiasi specie di pesca, coinpresa quella del

corallo, e di accendere fuoehi ad una distanza minore di

cinque chilometri sopra vento, ed un chilometro sotto

vento delle tonnare medesime, salvi i maggiori diritti che

potessero eompetere ai proprietari di queste in forza di

concessioni antecedenti all'entrata in vigore del presentc

regolamento.

Art. 21.

Sono applicabili alio stabilimento di mugginare le di¬

sposizioni dell'articolo 19.

Capo II.

Pesca di crostacei e molluschi.

Art. 22.

La pesca delle aragoste (Palinurus vulgaris) e vietato

dai 1° febbraio al 1° maggio di ciascun anno.

In nessun tempo potranno essere messe in cotnmercio

aragoste che non raggiungano almeno 20 centimetri di

lunghezza dall'apice dell'ocehio all'estremita posteriore del

corpo.

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Art. 23.

vietata la pesca delle seppie con le vorle, o vaste

(ascine di lentisco o di altri vegetali).

Art. 24.

La raccolta delle ostriche e vietata dai 1° aprile a tutto

losto, e quello dei mitili (cozze nere, peoci, muscoli) dai

inarzo al 30 aprile. In nessuna epoca dell'anno potranno essere messe in

ommercio ostriche (ostriche dette di Taranto, reali, co-

mni) di una lunghezza inferiore a cinque centimetri, e

mtili di lunghezza minore di tre centimetri.

Art. 25.

Le disposizioni della prima parte dell'articolo precedente on sono applicabili alle ostriche ed ai mitili provenienti a vivai d'allevamento, o da stabilimenti di ostricoltura

» mitilicoltura, purche sieno di dimensioni non inferiori

quelle stabilite nell'almea dell'articolo anzidetto, ed ac-

Mmpagnati da certificato, indicante la provenienza e la

qnantitk, rilasciato dalle autoritk marittime locali.

Capo III.

Pesca del corallo.

Art. 26.

Nel mare territoriale la pesca del corallo pub effettuarsi n tutti i tempi dell'anno salve le restrizioni sancite dai

preseate regolamento.

Art. 27.

Chiunque intenda armare una o piu. barche e adope-

mm

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T

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rarle alia scoperta di banchi di corallo, dovra, agli <$ett dell'articolo 29, comma- 2°, del presente regolamento, farm dichiarazione scritta alia autorita marittima del luogo ii cui eseguisca l'armamento, od a quella del luogo in cui intenda attuare le esplorazioni.

La detta autoritk prenderk nota di tale dichiarazione in apposito registro, e ne dark atto al dichiarante, sulla licenza di pesca prescritta dall'articolo 144 del Codice della marina mercantile.

"Quando il dichiarante avrk scoperto effettivamente mi banco di corallo, dovrk fame denunzia all'autorita ni;> rittima locale.

Art. 28.

Colui che avra, anche senza aver fatto dichiarazione

preventive, scoperto un banco di corallo, godra i bene- fizi di cui all'articolo 10 della legge, purche faecia la de¬ nunzia indicata nell'ultimo alinea dell'articolo precedente.

Art. 29.

Quando non sia provato a chi, fra i diversi conten-

denti, debbasi la precedenza nella scoperta di un banco

di corallo, si reputerk scopritore, nei rispetti amministra-

tivi, colui che primo ne avrk fatto denunzia, salvo il ri-

corso all'autoritk giudiziaria, nei sensi dell'articolo 32.

Nel caso di simultanea denunzia, e salvo sempre il so-

pradatto ricorso, si reputerk scopritore colui che per primo abbia fatto tale preventiva dichiarazione, a norma del 1°

e 2° comma dell'articolo 27.

Art. 30.

Non saranno considerati come nuovi banchi quelli che

fossero diramazione o parte di altri precedentemente sfrut-

tati ed abbandonati, pppure in attualitk di sfruttamento.

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ne

13

9 Art. 31.

La deuunzia, di cui agli articoli precedent!, dovrk eon-

nere le indicazioni necessarie per precisare la situazione

jd'esteusione del banco scoperto, e la dichiarazione della

ilontk di esercitare il diritto concesso dalla legge. nf L'autorita marittima prenderk nota della dentmzia nel

registro indicato nelFarticolo 27, e ne dark atto sulla li-

cenza di pesca. La denunzia sark pubblicata per mezzo di avviso al-

ifficio di porto ed all'albo pretorio del comune piu. pros- no al luogo della scoperta, nonche all'albo della capi-

taneria di porto e del comune capoluogo del compar- timento.

NeH'avviso saranno diffidati coloro che possono avervi

interesse a presentare entro un mese le loro opposizioni.

Art. 32.

Decorso il termine indicato nell'articolo precedente, il

capitano di porto trasmetterk la denunzia, i relativi do-

cumenti e le opposizioni che fossero state presentate al

Hinistcro di agricoltura, industria e commercio, il quale, liconosciuta la qualita di scopritori, ne rilascerk apposito

attestato, salvo alle parti il ricorso dell'autoritk giudiziaria.

Art. 33.

Qualora non insorgano contestazioni, lo scopritore, an- che prima che sia rilasciato Fattestato ministeriale, potrk sfrattare csclusivamente il banco scoperto, purche ne

abbia fatto la denunzia. Nel caso di contestazione, Fautoritk marittima del luogo

impedira tale esercizio finche Funo o l'altro fra i conten- enti non ubbia ottenuto il riconoscimento della qualitk

^ scopritore per parte del Ministero.

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Art. 34.

Ogni cessione del diritto esclusivo spettante alio scoi

pritore dovrk essere notificata all'autoritk marittima com

petente, colF indicazione del nome, cognome e domicilii del cessionario.

Art. 35.

Durante Fesercizio del diritto esclusivo lo scopriton di un banco di corallo dovrk mantenere a proprie spese e possibilmente nel *entro della periferia dei banco me¬

desimo, un galleggiante validamente assicurato, sul quale sark fermata una piastra, rilasciata dall'autorita marittima, indicante il compartimento marittimo, il nome delta sco¬

pritore, ed il giorno della scadenza del diritto. Tale pia¬ stra sark rilasciata dalFautoritk marittima a spese dell'e-

sercente.

La rimozione di tale gallegiante, per caso indipendente dalla volontk dello scopritore, nott pregiudicherk il suo

diritto-, purche egli lo ristabilisca al pifr presto.

Art. 36.

II diritto esclusivo si esercita nella periferia di cinque cento metri intorno al galleggiante, di cui all'articolo

precedente. Entro questa periferia e vietato ai terzi la pesca ue

corallo.

Arb 37. :

Le stagioni della pesca del corallo, indicate all'articolc

10 delJa iegge, hanno principio col 1° mafzo e finiscono

col 10 ottobre.

Nel tempo intermedio, fra una stagione e Faltra, noa

resta interrotto il diritto di esclusivo esercizio.

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Art. 38.

Qualora Feserciziro di un banco di corallo sia impedito

da naufragio, incendio, guerra, blocco ed altri casi d'in-

fortunio o di forza maggiore, per una parte ragguarde-

vole di una stagione, il Ministero di agricoltura, indu-

stria e commercio, sopra domanda dell' interessato, potrk

prorogare lo esercizio per una stagione successiva pltre

a quelle cui aveva diritto.

Qualora Fimpedimento perduri per tutto il periodo

stabilito dalla legge, questo potra essere protratto per due

altre stagioni successive.

La relativa domanda dovrk essere corredata da una

relazione fatta e certificata dinanzi alle autoritk e nei modi

indicati dagli articoli 339 e 340 del Codice di commercio.

TITOLO IV. _

DISPOSIZIONI DI CARATTERE LOCALE.

Art. 39.

^r;« Sono considerati come distretti di pesca, agli effetti dei

presente regolamento, quelli stabiliti dai regio decreto 10

febbraio 1878, n° 4294, serie 2.a

Art. 40.

In ciascun distretto saranno osservate le disposizioni

speciali contenute in questo titolo, nonostante qualunque

disposizione diversa o contraria dei titoli precedents

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Capo I. •

Primo distrelto {Porto lllaurizio. Savona, C'euova,

Spezia e Livorno).

Art. 41.

Nei compartimenti marittimi di Porto Maurizio, Savona, Genova, Spezia sono permessi, nei mesi di febbraio e

marzo, la pesca ed il commercio dei bianchetd (piccolo, sardine ed alici) comunque abbiano dimensioni inferiori a quelle stabilite nell'articolo 17.

Art. 42.

Nel compartimento marittimo di Livorno sono per¬

messi, nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio la pesca ed if commercio delle cicche (piccole anguille), quantun-

que uon abbiano le dimensioni stabilite nella tabella an-

nessa al presente regolamcnto.

Capo II.

Secondo distretlo (Porloferraio, Civitavecchia, Gaeta e Napoli).

Art. 43.

Nel golfo di Napoli, dalla punta della Campanella al

Capo Miseno, la pesca dei molluschi bivalvi (vongole,

cocciole, tonninole, cannolicchi, latteri e simili) e disci-

plinata dalle disposizioni contenute negli articoli seguenti:

Art. 44.

La pesca delle vongole e vietata dai 1° ottob:e al 30

aprile dell'anno successivo.

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# Art. 45.

E assolutamente vietato di far uso della pala per la

pesca dei cannolicchi e dei Ialteri di mare.

Art. 46.

La grandezza minima, che dovranno avere le conchi-

r/lie per essere messe in commercio, e stabilita (nel dia-

metro maggiore) a centimetri 2 1|2 per le vongole; centimetri 3 per le cocciole; centimetri 6 per i canno-

licclii e latteri di mare.

Le altre specie dovranno aver raggiunta la metk del-

l'ordinario loro sviluppo. Le conchiglie di dimensioni rispettivamente inferiori

alle sopraindicate dovranno, appena pcscate, essere ri-

rettate a mare.

Art. 47.

Tntti coloro che vogiiono dedicarsi alia pesca dei mol-

luschi bivalvi o conchiglie debbono darne preventiva-

mente partecipazioue al capitano del porto, il quale ne

terra nqta in apposito registro, indicando la specie di

molluschi, di cui i petenti vogiiono esercitare la pesca.

Art. 48.

Gf inscritti, di cui al precedente articolo, per la pesca

delle vongole e delle cocciole, non potranno esercitarla

se non concorreranno ai lavori di coltura che Fesperienza

e le consuetudini locali hanno dimostrato utili per ren-

dere piu prospera la moltiplicazione e lo sviluppo di tali

molluschi.

Art. 49.

Qualora il numero di coloro che domandano Fesercizio

1090 (Serie 3a) 3

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7

IS

di tale pesca fo«se eeee^siv') in tnpporto nil a produzionejt' il capitano del porto potrk stabilire tra i-ichiedenti un turno, cominciando dai dare la preeedenza a coloro clie notoriainente esercitano quelle industrie da tempo piu remoto.

Art, 50.

Lo stesso turno di cai sopra sara, in casi analoghi, stabilito tra i pescatori di cannolicohi e latteri di mare.

Art. 51.

II capitano di porto, d'accordo colla Commissione lo¬ cale della pesca, nominerk, tra i piu noti, per perizia c probita, esercenti la pesca stessa di moHuschi, cinque in- dividui ai quali sark affidata F imnnediata sorveglianza su

tal genere di pesea, perche vengano osservate le relative prescrizioni. Tali sorveglianti cesseranno dalle loro fun- zioni ogni due anni, ed in qualunque tempo quando non adempiano fedelmente il mandato loro commesso.

I sorveglianti anzidetti sono oquiparati agli agenti spe¬ ciali indicati nelF/irtieolo 13 delia iegge e nclfarticolo 13 del regolamento. A tale effetto la loro nomina sara ap¬ pro vata dul prefetto.

Capo III.

Terzo dislretto (Cardellawnare di Stabia, Pizza e Taraato),

Art. 52.

Nel compartimento marittimo di Taranto sono proibiti la pesca ed il com-nercio dei barboncini (Aiullus barbatus) dai 1° maggio al 1° agosto.

X)

Mi am mmm MUMH Hi

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Art. 53.

Nel mar piccolo di Taranto e vietata la p_£sca con le

sciabiche dai 1° gennaio al 15 settembre. La lunghezza delle reti da usardi nei mesi, durante i quali la pesca e

permessa, non potrk essere superiore a metri cento.

Art. 54.

E vietata la pesca delle ostriche in quei tratti del mar

grande di Taranto in cui si spargono ostriche da semina

per uso di allevamento.

Art. 55.

E vietata la pesca colle reti alle feci dei flumi Sato, Rosea e Galeso, nel mar piccolo di Tj.ranto, sino a 40

metri all' innanzi e lateralmente. A E perb eccettuata la pesca che suol farsi a ginocchio

nelle acque del Rosea e del Galeso.

Art. 56.

Coloro che intend ono esercitare la pesca con sciabiche nei mesi durante i quali e eonsentita, ne cliiederanno il

permesso ali'autoritk marittima, alia quale dovranno pre- sentare apposita domanda nella prima quindicina di set¬ tembre.

II sorteggio stabilirk il turno dei pescatori autorizzati a tale pesca.

Non e permesso di calare in mare piu di quattro scia¬ biche per ciascun giorno.

Art. 57.

E vietato ingombrare in qualsiasi modo quel'e parti di

spiag^ia dalle quali vengono tratte le sciabiche.

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w

20 |

Art. 58.

Dal 1° gennaio a tutto agosto e vietata la pesca del

cocuzzo, negli altri mesi e permessa, purche esercitata ad una distanza non minore di cinquecento metri dai

porti di Napoli e di Lecce, sia dalla parte di mar grancle, che du quella di mar piccolo.

E pure vietata dai 1° marzo al 30 novembre, la pesca' coi grivaruli; negli altri mesi e permessa, purche eser¬ citata alia profonditk non minore di 10 metri.

Art. 59.

La pesca col rosacchio e vietata dai 1° febbraio al 31

ottobre, e quella con nasse dai 1° febbraio al 30 aprile.

Art. 60.

E vietata la pesca con ami di una grandezza minore

di quelli segnati in commercio col numero died.

Cib non di meno, dai 1° marzo al 30 giugno potranno essere eziandio adoperati nella pesca gli ami segnati in

commercio col numero sette.

Art. 61.

Durante i mesi di ottobre e di novembre e proibita la pesca con qualsiasi mezzo nelVaja detta saloa-chioma, che si estende dalla dogana del pesce fino al Pizzone.

Art. 62.

La pesca dclle ostriche e vietata dai di della Pasqua di risurrezione al 31 ottobre.

II ferro che si usa per detta pesca dovra avere una

lunghezza non maggiore di metri uno e 32 'centimetri,

nella parte che rade il fondo; e parimenti vietato Fuso

di ferri che abbiano un peso maggiore di chilogrammi 9.

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Art. 63.

E vietata la pesca delle cozze pelose (modiola barbata)

dai 1° settembre al 31 di maggio.

Art. 64.

Lo disposizioni degli articoli 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60,

61, 62, sono applicabili soltanto al mar piccolo, e quelle

degli articoli 54 e 63 al mar grande di Taranto.

Capo IV.

Quarto distretlo (Bari, Ancona, Rimini e Venezia).

Art. 65.

Dal 1° marzo al 30 giugno di ogni anno e permessa a pesca delle seppie colle cosidette vorle o vaste (fascine di lentisco od altri vegetali) nel compartimento marittimo

di Bari.

Una Commissione composta del capo del rispettiyo ufficio di porto, di un consigliere comunale e di un pe- scatore anziano, questi ultimi noininati dalla Giunta mu-

nicipale del luogo, assegnera al principio di ogni anno a

ciascnn pescatore un tratto di mare, in cui egli potra esclusivamente esercitare tale pesca durante l'epoca so-

praindicata.

Art. 66.

Le uova delle seppie, che per avventura si trovassero

mipigliate nolle reti, dovranno essere rimesse in mare, e

le vorle o vasle, portanti uova, che fossero tratte a terra, o ivi rigettate dai mare, dovranno essere soramerse me-

diante peso a disLanza non minore di due chilometri

dai litorale.

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L'obbligo delle sommersioni sopraindiicato incombe %

pescatori nelle cui reti si trovassero iuapiglipte le uova, od a quelli ai quali fu assegnato il tratto di mare corri-

spondente a quella parte di spiagg'a dove le vorle fu- rono tratte, o rigettate.

Nel caso di contestazione, la Commissione determi- nerk a chi spetti Fobbligo delle sopraindicate sommersioni.

Art. 67.

A ciascun municipio littoraneo del compartimento ma- rittimo di Bari, che ne faccia domanda, verrk. annual- mente assegnato un tratto di mare nel quale potranno essere immesse non piu di duecento vorle, sopra le quali sark proibita la pesca delle seppie.

Art. 68.

Al divieto della pesca del pesce, che non abbia rag-

giunte le dimensioni stabilite nell'articolo 17, e fatta ee- cezione per il pesce pescato alio scopo della semina nel'e valli.

Le autoritk marittime iuterpellata la Commissione di cui all'articolo 15, stabiliranno ogni anno il giorno dell'a-

pertura di tale pesca entro il periodo dai 1° marzo al 1° aprile.

In ogni modo questa pesca e vietata durante la notte.

Art. 69.

La pesca del pesce da semina, di eui all'articolo pre¬ cedents non potrk incominciare prima del 15 aprile nei

canali di comiaiicazione delle lagune col mare, e ad una di-

stanza minore di 400 metri, tanto davanti, quanto late-

ralmente, alle foci interne ed esterne dei canali anzidetti, nonche agli sbocchi delle acque dolci in mare ed in laguna.

m

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Art. 70.

E permessa la pesca flno a 40 metri dalle cogolere o ;ocche e dalle chiaviche o tagli di montata delle valli -iise da pesca censite come tali.

Art. 71.

Sono proibiti la pesca ed il commercio delle verzelatine

Olugil saliens), e dei meciati (Mugil cephalus) da semina dai 1° luglio a tutto settembre, e delle oratelle (Chryso- ,hys aurata) pure da semina dai 1° maggio dell'anno

successive

Art. 72.

Sono inoltre proibiti il commercio e la pesca delle tri¬

ple novelle (Mullus surmu'etus) dai 1° aprile al 1° lugHo, e dei barboncini noveUi (Mullus barbatus) dai 1° maggio al 1° settembre.

Art. 73.

E proibita )a pesca colle serraglie dai 1 gennaio al 1°

mao'gio; e pure vietato, dai 1° gennaio al 1° agosto, Fuso delle sciabiche da gamberelli (schiieri e strazzin da fossa), nonehe dello cogularie pei latterini (tratturi da anguele) tanto unite quanto isolate.

Art. 74.

E proibita la pesca dei go (gobius ophiocephalus) a braccio ed a fiocina (fossenin) o colle nasse (cestelle, iebbe) dai 15 marzo a tutto giugno.

Art. 75.

Le disposizioni degli articoli 68 a 74, sono applicabili soltanto ai compartimenti marittimi di Venezia e Rimini.

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Art. 76. •

Alia pesca delle valli private, comunicanti colle* acque pubbliche, sono applicabili le disposizioni relative al pesce da semina, sancite dagli articoli 68, 70, 71.

Art. 77.

Le disposizioni della legge e del regolamento sulla pe¬ sca di mare sono applicabili alle acque del Po di Volano

sino alia cosi detta Chiavica di Marozzo; alle acque del

Po morto sino alle chiaviche di Palu da un la to, e sino

a quelle del Nono per Faltro; alle acque del Po di Ooro

fiino all'Ufficio di delegazione marittima; alle acque del

Po di Primdro sino alia chiavica di Umana; alle acque di Candiano (Porto Corsini) ai canali delle cosi dette

Pialasse ed alie acque del canale di Magnavacca sino al

Puntirolo del canale Albani.

Pei canali del Polesine di Rovigo, 1c predette disposi¬ zioni sono applicabili sino a quaranta metri a monte del-

Fultima chiavica di Valle salsa da pesca esistente lungo i j canali stessi.

Art. 78.

Dal 1° febbraio al 31 maggio e vietata la pesca, con

ogni sorta di reti o con altri apparecchi, che possano

disturbare la montata del pesce nei corsi d'acqua indi-

cati nel precedente articolo.

Art. 79.

Nel com'partimento marittimo di Rimini, durante il

periodo di tempo di cui nell'articolo precedente, e vietata

la pesca con qualsiasi mezzo nelle acque del mare per

Festensione di un, chilometro, tanto davanti, quanto la-

teralmente alle foci di montata delle valli da pesca.

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mmm

m Art. 80.

Nessuno potrk, senza permesso del pioprietario, intro-

dursi nelle valli clause da pesca di proprietk privata, ne

sugli ?rginelli ed allre chiusure da cui sieno esterior-

mente ricinte salvo il caso che i detti arginelli abbiano

carattere di via pubblica.

Capo V.

Quinlo diUreilo (Maddalena e Gagliari).

Art. 81.

E vietato il versamento di ghiaie, arene, zavorre od

altro, nel perimetio delio stagno di Santa Gilla ed entro

u'i raggio di 200 metri du'lo sboceo dei suoi canali di

comunicazioue col mare.

Capo Vf.

Sesto distretto (Messina, Catania, Porto Empedocle,

Trapani e Palermo).

Art. 82.

L'esereizio delle tonnare lungo le coste settentrionali

ed occidentali della Sicilia e vietato dai 20 luglio di cia-

scun anno al 15 aprile dell'anno successivo, e quello delle

tonnare di ritorno lungo le ooste orientali, dai 16 settem¬

bre al 30 aprile dell'anno successivo.

Art. 83.

Gli articoli 20 e 82 non sono applicabili alle cosiddette

lonnarelle.

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Art. 84.

E proibita la pesca del corallo fino a 500 metri dalre

lonnarelle, e fino a un chilometro dai luoghi in cui si

pesca il pesce spada, per tutto il tempo in cui queste pesche saranno in pieno esercizio, salvo il caso di parti¬ cular! convenzioni fra gli interessati.

Art. 85.

Durante i mesi di settembre, ottobre, novembre e di-

cembre e vietata la pesca del pesce spada sulle coste di

Calabria e di Sicilia.

Durante lo stesso periodo di tempo e vietato il com¬

mercio del pesce spada nelle provincie di Reggio di Ca¬

labria e di Messina.

Art. 86.

Nelia pesca del pesce spada, che si opera per mezzo

di guide e di ontri lanciatori, sulle coste di Calabria e

di Sicilia, i pescatori capi-ciurme proporranno all'autorita

marittima, che ne formerk apposita tabella, i posti per il

collocamento delle guide, cosi a terra, come sulle barche.

Art. 87.

Al principio della stagione di tale pesca, Fautoritk ma¬

rittima inviterk, per mezzo di pubblico avviso, i pesca¬ tori capi-ciurme che intendano prendervi parte, a pre-

sentare, entro un termine fisso, analoga dichiarazione, per essere inscritti nel ruolo dei concorrenti, il quale sark

chiuso alia scadenza del termine indicato.

Art. 88. '

I posti stabiliti per il collocamento delle guide, saranno

alternati, durante la pesca, fra i capi-ciurme, secondo le

mmumm

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Page 38: Legge, decreto e regolamenti per la pesca nelle acque del demanio pubblico e nel mare territoriale

27

norme chc saranno fissate dall'uffieio marittimo, in modo

t perb che tutti possano fruire in eguale misura dei van-

taggi della pesca. La determinazione di queste norme sark fatta ogni

anno all'apertura della stagione di pesca.

Art. 89. '

Le barche, che, pel loro numero esuberante, in rel i~

zione a quello dei posti stabiliu, non potessero sin da

principio, od in seguito occuparne alcuno, non potranno

presentarsi nelle acque dove si fa la pesca finche non

venga il loro turno.

I pescatori che dirigono le barche anzidette potranno

perb esercitare la pesca cosi detta errante purche non

disturbino quella fatta sotto la direzione delle guide e non

inseguano il pesce che fosse sotto vista dei pescatori oc-

cupanti i posti fissati.

TITOLO V.

INFRAZIONI E PENE.

Art. 90.

Le contrawenzioni agli articoli 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 16,

22, 23, 24, 44, 45, 46, 48, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,

60, 61, 62, 63, 66, 68, 71, 72, 73, 74, 78, 79, 80, 81, 82,

84, 85, 88, 89 del presente regolamento saranno punite

con pena pecuniaria estensibile a lire cinquanta.

Art. 91. '

La distruzione, le rimozioni e le mutazioni ai segnali

galleggianti di cui nelFarticolo 35 fatte da terzi, saranno

punite con multa da lire 51 a 300.

mi mi win tm^m^ttUk

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Art. 92.

Lo scopritore dei nuovi banchi di corallo, che, con lo

spostamento dei segnali galleggianti di cui all'articolo 35 s' adoperi per estendere il suo esclusivo esercizio oltrc i limiti assegnati nell'articolo 86, sark punito con multa da lire 51 a 200.

Ogni altro contravventore alle disposizioni dell'articolo 36 sark punito con multa da lire 400 a 500, ed il corallo

pescato in contravvenzione sark sequestrato e devoluto alFavente diritto.

Art. 93.

La violazione dell'articolo 18 e punita con multa da lire 250 a 500.

L'esercente di una tounara che, spostando i segnali di cui nell'articolo 19 estenda il suo esercizio oltre i limiti da essi indicati, sark punito con la multa da lire 200 a 400.

La distruzione, la remozione o mutazione dei segnali indicati nelFarticolo 19, fatfe da terzi saranno punite con multa da lire 51 a 150.

Art. 94.

Ogni contravvenzione alle disposizioni degli articoli 20 e 32 e punita con pena pecuniaria da lire 51 a 250.

Art. 95.

Chiunque, per negligenza, od inavvertenza, reca danno

agli apparecchi di una tonnara, e punito con pena pecu¬ niaria fino a lire 80.

Se il danno e stato recato volontariamente si appli- cherk la multa fino a lire 500.

m nwwmiim l \ immmmmmmf»m^a»iimt

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e 29

Art. 96.

Alle contrawenzioni contemplate nei precedenti arti¬ coli sono applicabill, in ca^o di recidiva le disposizioni delFarticolo 19 della legge.

Art. 97. 7<

Gli apparecchi di pe^ca fissi collocati in contravven¬ zione all'articolo 6 della legge, saranno demoliti.

Le reti e gli attrezzi di pesca, confiscati a termini delFarticolo 'iO, n° 2 della legge anzidetta, saranno di- strutti.

Al prodotto delle ammende, delle multe e delle con-

fische partecipano per un quarto, a termini della legge 26

gennaio 1865, n° 2134, gli agenti che hanno accertato

le contravvenzioni.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI TRAXSITORIE DEL PRECEDENTE REGOLAMENTO 13 giugno 1880, n° 5482 (Serie 2A)

Art. 98-

L'uso delle reti ed apparecchi, permessi dalle disposi¬ zioni sino ad ora in vigore, e vietati dai presente rego¬ lamento, sark tollerato per uu anno dall'entrata in vigore del regolamento medesimo (1° luglio 1880).

Art. 99.

Entro sei mesi dai giorno in cui entrerk in vigore il

presente regolamento (1° luglio 1880), i proprietari di di¬

ritti d' impianto di tonnare c di mugginare, dovranno

produrre alia prefettura locale i relativi titoli.

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30

Le contestazioni che insorgessero a riguardo di questi *

titoli, e dei diritti da essi stabiliti, saranno risolute in via

aimninistrativa dai prefetto, salvo sempre il ricorso ai

tribunali.

Visto: D'ordine di 8- M.

11 Ilinhlro d'agricoliura, indusiria e commercio

BERrII.

riHHUMi

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TABELLA

allegata al Regolamento (Art. U) flella pesca marittiiua.

Specie piu importanti di pesci, ed indication! dclle limghezze totali che dehbbono

aver ragcjiunte perche non ne sieno vietati la pesca ed il commercio.

C

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Page 43: Legge, decreto e regolamenti per la pesca nelle acque del demanio pubblico e nel mare territoriale

32

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1G

NOME SCIENTIFICO

Nonii volgari sul mercato

di

L I V 0 It X 0

^1

^^i£*HSE.»Kr ^.^rjEMKB^swajawsc^-j

2htlhis baihotv), Linn » Triglia ili reim o Ji fango

Mullus surmuletus, Linn i Ti'iglia di scoglio

Chipca sardina, Cut I Sardina

Engraulis encrasicholu?, Linn...

Flatessa parser, Bp

Lahrax lupus, Cuv

Chi ysophrys auruta, Cuv

Dentex vulgaris, Cuv. Val

Sargus, Sp

Alice

Ragno

Dorata

Dentice

I Sarago

Hugil, Sp S Muggine

Me> lurius esculenlus, Risso t Na=t.llo

Solea vulgaris, Cm

Rho'mbus'mam'-mut. Cm.

Rhombus laevi?, Rond..

: Sogliola, Palaj *

i Rombo di sruglio

| Rombo di rena

Umbrina cirrosa, Bp I Crovdlo, Ombiina

Anguilla vulgaris, Flem 1 Aiiguilla

0" 07

0° 12

0 23

«

Biiiii n n iMm&mMmMMmm*mHmmm,iimn*4m,

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w«^V ~'"-r5T2 a4mmB2TKacn.:*^xK:vj> -nM^tjcm m

SOME SCIENTIFICO

Nomi volgari sul mercato di

REXOVA

33

§«. *

cr"c -u §"£ o

l/»W»s bnrbatvs, Linn

iWirs surmit/elus, Linn

('i'/)ra sardina, Cuv I

lmjtovJis encrasichvhts. Linn ...p Anciua I S

I'hii sc parse,; lip

Iciiaj; lupus, Cm

Chrywpftnjs aurala. Cuv

Du'f/, ndgitris, Cuv. Val..

| Treggia df 1'undo, Oavim 0m 07

i Treffgia \ea\a o de ^cheuggio

Sardenha, Pansetta

I Lua^so j

.\ Oa

..J Denlexo

'<>'</i's> Sp I, Svoja, Sngau rigato, Spai'niilione f

'''"'•I, Sp | Musao, Ma-un I

'"( cs ewlmlus, Itis-o. .2 Na'-cllo

*' nilyans. Cut | Lingui. S,-na 5

'fc'itu „((,,£, „m4., Cu". ...s R umbo -\ea.\o

fW>!<4 /„m\5 R0m[ jj Rumbo da fun.lo

!»(/;, J w cwvoso, lip ji Ombriaha

'"' ''t'a i vlgni ,\ Flem \ Analiilla 0 25

«^

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34

NOME SCIENTIFICO

l

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Mullus barbatus, Linn

Mullus surmuletus, Linn

Clupea sardina, Cuv

Engraulis encrasicholus, Linn.

Platessa parser, Bp

Labrax lupus, Cuv

Chrysophrys aurala, Cuv

Dentex vulgaris, Cuv. Val...

Sargus, Sp

Mugil, Sp

Merlucius esculcntus, Risso.

Solea vulgaris, Cuv

Rhombus maximtcs, Cuv

Rhombus laevis, Rond

TJmbrina cirrosa, Bp

Angixilla vulgaris, Flem

Nomi volgari sul mercato

di

NAPOLI

Treglia di scoglio

Treglia saponara o d'auvito

Sarda

Alice

Passera pianuzza

Spinola

Aurata

Dentice

Pparaglione, Saraco vamalc

Capozzo, Capozzun

Merluzzo

Palaja

Boummo petroso

Umbrina

Anguilla, Capitone

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35

1 Nomi volgari sul mercato 1/

NOME SCIENTIFICO di

TARANTO

Jail "a Sao

1 Tregghia de capitellu

Tregghia de R30glio

0" 07

2 »

3 »

4 Engraulis encrasxcholus, Linn.... — »

0 Plalessa parser, Bp. — 0" 12

fi »

7 Aurata »

8 »

9 »

in Cajpicefalu »

11 ' »

12 »

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16 -- 0° 25

o~

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36

NOME SCIENTIFICO |

8

'9

10

11

12

l! 13

it

Dr.ntex vulgaris, Cuv. Val.

Mullus bnrbaius, Linn.........

Mittins surmnlitus, Linn

Chtpcu sardina, Cuv

Engraulis encrasicholvs. Linn. •

P/afessa, parser, BL>

L li rax lupus, Cuv

Chrysophrys aurata, Cuv

Sargus, Sp !j

Mugil, Sp ...,.|

Merlucius aculenius, Risso 'i

tiolea vulgaris, Cuv T |

Rhombus maximus, Cuv. |

Rhombus laevis, Rond a

5 Lmbrina cirro&a, Bp J

Anguilla vulgaris, Flem 5

Nomi volgari sul mercato

di

RIMINI

Barboni o Roscioli

Tiia

Saraghina

Sardela

Pas-era

Branzen o Varolo

Aurade

Dentice o Dentale

Spari o Carlini

Cefali e Muje

Mei'luz/o

Si'oglie, Anguatole

Rombo

Suaso o Rombo minore

C(ujjo c Coibefto

Jiisatti

#

s ^ °

"d 3 *i

0° 07

0"' 12

8 0" 25

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37

NOME SCIENTIFICO

Nomi volgari sul mercato di

V 15 N 15 Z I A

III III I .Mill I "~

Mullus barbatus, Linn ".. Baibon

Mullus svi muletus; Linn Tria

Clnpea sard'na, Cuv j Sard; !,i

Engraulit enci osicholvs-. Linn. ...1 isardiin

Plateisn parser, B)

Labrax lupus, Cm

Chiysophrys aurata, Cuv...

Dsnlex vulgaris; Cuv. Val.

Surplus, Sp :

Mvgi', Sp

Mcrliirius e,siu!('i.tirs, UKs-o.

Sok'i vihiarii, Cuv

Pasear.i. P.i^arin

Branzin

On'ula

Dental

Spail

Cievolo. Volpiua, CaiHlelo, Bosega

LdVO

Sf.'gio

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ora 1-?

»

Rhoiiibus mnrimv Cuv | Rombo

Rko.nbu.s lam's, Rond i Sdso

ImJj /»» rirros,. Bp 1 Corbo. Coibcilo

kngnilla vulgaris. Flem f Risalo

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38

NOME SCIENTIFICO

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Nomi volgari sul mercato

di

C AGLI A [{.I

Triglia Mullus barbatus, Linn

Mullus surmuletus, Linn 1

Clupea sardina, Cuv j Sardina

Engi aulis encrasicholus, Linn...

Platessa parser, Bp

Labrax lupus, Cuv

Chrysophrys aurata, Cuv

Denies vulgaris, Cm. Val

Sargus, Sp

Mugil, Sp

Merlucius esculentus, Risso.

Solea vulgaris, Cuv

Rhombus maximus, Cui'

Rhombus laevis, Rond

Umbrina cirrosa, Bp

Anguill« vulgaris, Flem

Acciuga

Lupu, Arangiola

Carina

Dcntixi

Sarigu

Lissa, Cefalu

Merluzzu

Palaja

Rombu pitticcu

Umbrina de scagliu

Anguidda

tD R +J S p 0

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39

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Nomi volgari sul mercato ig-

1 NOME SCIENTIFICO di j i S rf bo a .w 1

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PALERMO | 3 a ° J -»

Lj»» "*'"•" "•" —-j"^-

1 Mullus barbatus, Linn Trigghia c'i fangu 0° 07

Trigghia di solu »

Sarda, Sardina »

1 Eiigraulis encrasicholus, Linn. Ancivu, Anciova, Aliccia »

Linguata pianusa 0m 12

Spinola »

Orata, Arata »

Dentale, Dentici »

Saracu, Saracu imporiali, Saracu pizzutu

Mulettu

»

»

Merluzzu, Meruzzu »

Linguata »

| Rumulu, Rumbu petrusa »

Rumbu lisciu * »

15 Umbi'ina cirrosa, Bp Umbrina

Ancidda

»

0m 25 16 Anyuilla vulgaris Flem

Visto d'ordine di S. M.

II Ministro d'agricoltura, industria e commorcio

Berti.

&

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J 4485 (Serie 3a).

//y

/ i

Regio Decreto con cui e fatta vn'aggiunta alVar¬ ticolo 84 del regolamento sulta pesca marit¬ tima, approvato con regio decreto 43 novem¬ bre 4882, n. 4090 (serie 3a) nella parte ri- guardante la pesca del corallo.

21 aprile 1887

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA DELLA NAZIONE

RE ZTXTAXiXA

Visto 1'articolo 2 deMa legge sulla pesca del 4 marzo 4877, n. 3706 (serie T);

Visto il regio decreto 13 novembre 4882, n. 4090 (serie 3a) che approva il regolamento di pesca ma¬ rittima ;

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Page 53: Legge, decreto e regolamenti per la pesca nelle acque del demanio pubblico e nel mare territoriale

Vedati i pareri dei consigli provinciali, dellH. mere di commercio e dei capitani di porto;

Udito 1'avviso della comoaissione consuldva della

pesca, del consiglio superiore dei lavori pobblici e del consiglio di Stato;

Sulla proposta del ministro di agricoltura, indu- stria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 4.

AH'articoJo 84 del regolamento di pesca marit¬

tima, approvato con regio decreto 43 novembre

4882, n. 4090 (serie 3a), sono aggiunti i seguenti comma:

« La pesca del corallo nei mari di Sciacca e re¬ ft golata dalle seguenti disposizioni:

« E proibita, fino a tutto il 4891, sul banco sco- « perto nel 4875 ; gli altri banchi saranno divisi in « zone e il turno di esercizio della pesca su ciascuna « di esse sara fissato a cura dei ministeri della ma

« rina e dellagricoltura, industria e commercio, se¬

tt condo che sara riconosciuto conveniente, in ar-

« omnia alle condizioni coralligene dei banchi stessi.

« Delia risoluzione sara data notizia al pubblico a

« mezzo di notificasione dell*; capitanerie di porto « del Regno.

« Terminata col 4894 la proibizione di pesca sul

« banco scoperto riel 4875, la pesca stessa sara so

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(,y, di esso esercitata per turno come e prescritto per

i gli altri b mchi. »

Ordiniamo che il preseate decreto, munito del

sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufticiale

delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, man-

dando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, ad ii 24 aprile 4887.

UMBERTO

Regis'ra'o al'a Corte dei conti addi 6 maggio 1887.

Reg. 156. Atti del Governo a f. 111. Ayres.

(Luogo del Sigillo) V II Guardasigilli

G. Zanardelli.

GRIMALDI.

REGIA tipoohafia.

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5888 t&r {Serie 9)

Regio Decreto che modifica il 4° comma dell'ar¬

ticolo 84 del regolamento sulla pesca maril-

lima.

29 dicembre 1888

UMBERTO I

PER GRAZIA. DI DIO E PER VOLONTA. DELLA NAZIOKK

BE D'ITALIA

Visto l'articolo 2 della legge sulla pesca del 4

marzo 4877, n. 3706 (serie 3a);

Visto il regio decreto 43 novembre 1882, nu-

mero 4090 (serie 3a), die approva il regolamento

di pesca marittima;

Veduti i pareri dei consigli provinciali, delie ca-

mere di commercio e dei capitani di porto;

Udito l'avviso delia commissione consultiva della

pesca, del consiglio superiore dei lavori pubblici e

del consiglio di Stato;

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Udito il consiglio dei ministri; Sulla proposta del Nostro ministro segretario

Stato per Pagricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al 1° comma delFarticolo 84 del regolamento pesca marittima approvato con regio decreto 1 novembre 1882, n. 1090 (serie 3a) e aggiunto i| seguente comma:

La pesca del corallo nel mare di Sciacca proibita temporaneamente.

Art. 2. Le disposizioni del regio decreto 21 aprile 1887

n. 4485 (serie 3a) sulla pesca del corallo nel mare di Sciacca sono abrogate.

Ordiniamo ehe il presente decreto, munito del' sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'ltalia, man- dando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 29 dicembre 1888.

UMBERTO

Registrato alia Corte dei conti addi 8 gennaio 1-889

Reg. 167. Attt del Qoverno a f. 19. Mazzhcchelli.

(Litogo del Sigillo) V. 11 Guardasigilli G. Zanardeixi.

B. GRIMALDI.

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REGIA TIPOGRAFIA.

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Page 60: Legge, decreto e regolamenti per la pesca nelle acque del demanio pubblico e nel mare territoriale

*

i 8. ii >

f

Regio Decreto che revoca il divieto temporaneo per la pesca del corallo nel mare di Sciacca.

7 gennaio 1892

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA DELLA NAZIOM

RE D' ITALIA

Visto 1'articolo 2 della legge sulla pesca 4 marzo 1887, n. 3706 (serie 2a);

Visto il regio decreto 29 dicembre 1888, n. 5888 (serie 3a), col quale veniva temporaneamente proibita la pesca del

corallo nel mare di Sciacca;

Udito 1'awiso della commissione consultiva per la

pesca;

Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e

commercio; Abbiamo decretato e decretiamo :

Articolo unico.

A decorrere dalla campagna di pesca del 1893 e re-

vocato il divieto temporaneo per la pesca del corallo nel

mare di Sciacca stabilito coll'arfcicolo 1° del Nostro de-

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creto 29 dicembre 1888, n. 5888 (serie 3a), fermo J@. stando quanto prescrive 1'articolo 84 del regolamentdlaj pesca marittima, approvato col regio decreto 13 novem¬ bre 1882, n. 1090 (serie 3a)-

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggj e dei decreti del Eegno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di faiio osservare.

Dato a Roma, addi 7 gennaio 1892.

UMBERTO

Registrato alia Corte dei conti addi 25 gennaio {893.

Reg. {83. Atti del Governo a f. 69. Mandillo.

(Luogo del Sigillo) V. II Guardasigilli

Chimirbi.

A. Di Rudinl

STAMPERIA REALE.

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