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LEGGE DI BILANCIO 2018 - Cameradocumenti.camera.it/Leg17/Dossier/Pdf/ID0031gs3.pdf · 1 LEGGE DI...

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1 LEGGE DI BILANCIO 2018 febbraio 2018 Legge 27 dicembre 2017, n. 205 VOLUME III Articolo 1, comma 793 Articolo 19
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  • 1

    LEGGE DI BILANCIO 2018

    febbraio 2018

    Legge 27 dicembre 2017, n. 205

    VOLUME III

    Articolo 1, comma 793 – Articolo 19

  • SERVIZIO STUDI

    TEL. 06 6706-2451 - [email protected] - @SR_Studi

    Dossier n. 560/7 Volume III

    SERVIZIO DEL BILANCIO

    TEL. 06 6706-5790 - [email protected] - @SR_Bilancio

    SERVIZIO STUDI

    Dipartimento Bilancio

    TEL. 06 6760-2233 - [email protected] - @CD_bilancio

    Progetti di legge n. 642/7 Volume III

    Il presente dossier è articolato in tre volumi:

    Volume I - Articolo 1, commi 1 – 393; Volume II - Articolo 1, commi 394 – 792; Volume III - Articolo 1, comma 793 - Articolo 19 Volume IV – Stati di previsione.

    La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle

    esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni

    responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali

    possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

    mailto:[email protected]://twitter.com/SR_Studimailto:[email protected]://twitter.com/SR_Bilanciomailto:[email protected]://twitter.com/CD_bilancio

  • I

    I N D I C E

    SCHEDE DI LETTURA ..................................................................................... 11

    Articolo 1, commi 793-803 e 806-807 (Personale dei centri per l'impiego e

    dell'ANPAL e norme in materia di mercato del lavoro) ...................................... 13

    Articolo 1, commi 804 e 805 (Fondo per la riduzione del superticket) ............... 21

    Articolo 1, comma 808 (Compensazioni minor gettito IRAP) ............................. 24

    Articolo 1, comma 809 (Soppressione del Fondo per esigenze in termini di

    saldo netto da finanziare e fabbisogno) ............................................................... 26

    Articolo 1, comma 810 (Tavolo di valutazione degli effetti del debito

    autorizzato e non contratto nei bilanci degli enti locali) ..................................... 27

    Articolo 1, comma 811 (Stanziamenti per la stabilizzazione di dipendenti

    dell'INAPP) ........................................................................................................... 28

    Articolo 1, comma 812 (Stabilizzazioni del personale a tempo determinato

    di regioni e comuni) .............................................................................................. 29

    Articolo 1, comma 813 (Stabilizzazione del personale sanitario) ....................... 31

    Articolo 1, comma 814 (Utilizzo quota accantonata nel risultato di

    amministrazione a seguito di anticipazioni di liquidità) ...................................... 33

    Articolo 1, commi 815 e 828 (Rapporti finanziari Stato-Regioni a statuto

    speciale) ................................................................................................................ 34

    Articolo 1, commi 816-826 (Disposizioni finanziarie relative al Friuli

    Venezia Giulia) ..................................................................................................... 36

    Articolo 1, comma 827 (Rideterminazione Livello finanziamento Ssn per

    trasferimento alle Regioni a statuto speciale delle risorse per il superamento

    OPG) ..................................................................................................................... 42

    Articolo 1, commi 829 e 830 (apporti finanziari Stato-Regione siciliana) ......... 44

    Articolo 1, comma 831 (Riduzione concorso alla finanza pubblica da parte

    delle Province autonome) ..................................................................................... 47

    Articolo 1, commi 832-834 (Disciplina delle concessioni di grande

    derivazione a scopo idroelettrico nelle province autonome di Trento e

    Bolzano) ................................................................................................................ 49

    Articolo 1, commi 835 e 836 (Trasporto regionale in Basilicata) ...................... 60

    Articolo 1, comma 837 (Insularità della Sardegna) ............................................ 61

    Articolo 1, commi 838, 839, 842 e 843 (Risorse per province e città

    metropolitane) ...................................................................................................... 64

  • II

    Articolo 1, commi 840 e 841 (Disposizioni finanziarie relative alla Sardegna

    ed alla Valle d’Aosta) ........................................................................................... 74

    Articolo 1, comma 844-847 (Assunzioni a tempo indeterminato nelle

    province e città metropolitane) ............................................................................ 76

    Articolo 1, commi 848-850 (Riaccertamento straordinario dei residui al 31

    dicembre 2017 da parte dei comuni) .................................................................... 79

    Articolo 1, comma 851 (Contributo alla Regione Sardegna) .............................. 82

    Articolo 1, comma 852 (Laguna di Venezia) ....................................................... 87

    Articolo 1, commi 853-862 (Interventi a favore dei comuni) .............................. 89

    Articolo 1, comma 863 (Sblocco turn over nei piccoli comuni) .......................... 98

    Articolo 1, commi 864 e 865 (Risorse per la gestione liquidatoria degli enti

    locali in dissesto) .................................................................................................. 99

    Articolo 1, comma 866 (Utilizzo dei proventi derivanti da alienazioni

    patrimoniali per gli enti locali) .......................................................................... 101

    Articolo 1, comma 867 (Utilizzo delle risorse derivanti da operazioni di

    rinegoziazione di mutui degli enti locali) ........................................................... 103

    Articolo 1, commi 868 e 869 (Incentivi per fusione dei Comuni) ...................... 104

    Articolo 1, commi 870 e 871 (Rimborso minor gettito TASI comuni) ............... 107

    Articolo 1, comma 872 (Applicabilità delle disposizioni sul riassorbimento

    del personale eccedente in consorzi degli enti locali e aziende speciali in

    liquidazione) ....................................................................................................... 109

    Articolo 1, comma 874 (Spazi finanziari degli enti locali per investimenti) ..... 111

    Articolo 1, comma 875 (Semplificazione dei limiti al ricorso al debito da

    parte degli enti locali) ........................................................................................ 120

    Articolo 1, comma 876 (Finali di coppa del mondo e campionati mondiali di

    sci alpino) ........................................................................................................... 122

    Articolo 1, comma 877 (Proroga del periodo di sospensione del sistema di

    tesoreria unica mista) ......................................................................................... 127

    Articolo 1, comma 878 (Servizio di tesoreria) ................................................... 129

    Articolo 1, comma 879 (Proroga del termine di ratifica degli Accordi di

    programma per la rilocalizzazione degli interventi del programma

    straordinario di edilizia residenziale) ................................................................ 130

    Articolo 1, comma 880 (Risorse accantonate nel Fondo pluriennale

    vincolato di spesa 2016 per lavori pubblici) ...................................................... 132

  • III

    Articolo 1, comma 881 (In materia di requisiti per le assunzioni a tempo

    indeterminato di personale non dirigenziale - presso amministrazioni

    comunali che esercitino funzioni in forma associata) ........................................ 133

    Articolo 1, comma 882 (Fondo crediti dubbia esigibilità-FCDE) .................... 135

    Articolo 1, comma 883 (Relazione biennale sullo stato di attuazione del

    federalismo fiscale) ............................................................................................ 137

    Articolo 1, comma 884 (Revisione quota perequativa fondo di solidarietà

    comunale anni 2018 e 2019) .............................................................................. 139

    Articolo 1, comma 885 (Finalizzazione accantonamenti sul fondo di

    solidarietà comunale non utilizzati in favore delle fusioni di comuni) .............. 141

    Articolo 1, comma 887 (Semplificazione DUP) ................................................. 146

    Articolo 1, commi 888 e 889 (Procedura di riequilibrio finanziario enti

    locali) .................................................................................................................. 148

    Articolo 1, comma 890 (Dilazione dei debiti fiscali e previdenziali degli enti

    locali) .................................................................................................................. 151

    Articolo 1, comma 891 (Partecipazioni delle PPAA in banche di finanza

    etica e sostenibile) .............................................................................................. 152

    Articolo 1, comma 892 (Credito di imposta per il Sud) ..................................... 153

    Articolo 1, commi 893 e 894 (Proroga delle agevolazioni per le assunzioni

    a tempo indeterminato nel Mezzogiorno) ........................................................... 156

    Articolo 1, commi 895 e 896 (Integrazione finanziamento aree interne) .......... 160

    Articolo 1, commi 897-903 (Fondo imprese Sud) ............................................. 163

    Articolo 1, commi 904 e 905 (Gestione delle risorse idriche nel

    Mezzogiorno) ...................................................................................................... 172

    Articolo 1, comma 906 (Proroga società Acquedotto Pugliese) ....................... 176

    Articolo 1, comma 907 (Area marittima di Termoli) ........................................ 178

    Articolo 1, comma 908 (Gestione commissariale ex Agensud) ......................... 179

    Articolo 1, commi 909, 915-917 e 928 (Disposizioni per il contrasto

    all’evasione fiscale – Fatturazione elettronica) ................................................. 181

    Articolo 1, commi 910-914 (Modalità di corresponsione della retribuzione e

    dei compensi ai lavoratori) ................................................................................ 196

    Articolo 1, commi 918 - 927 (Contrasto all’evasione fiscale distribuzione

    carburanti)) ........................................................................................................ 198

    Articolo 1, commi 929 e 930 (Sose) ................................................................... 202

    Articolo 1, comma 931 (Decorrenza degli indici sintetici di affidabilità

    fiscale) ................................................................................................................ 204

  • IV

    Articolo 1, comma 932 (Termini scadenze fiscali) ............................................ 206

    Articolo 1, comma 933 (Dichiarazioni e certificazioni dei sostituti

    d’imposta) ........................................................................................................... 207

    Articolo 1, comma 934 (Termini di presentazione della dichiarazione dei

    redditi) ................................................................................................................ 209

    Articolo 1, comma 935 (Violazione degli obblighi di dichiarazione IVA) ........ 211

    Articolo 1, comma 936 (Vigilanza società cooperative) .................................... 213

    Articolo 1, commi 937-944 (Disposizioni di contrasto alle frodi nel settore

    degli olii minerali) .............................................................................................. 215

    Articolo 1, commi 945-959 (Autorizzazione allo stoccaggio di prodotti

    energetici presso depositi di terzi) ..................................................................... 220

    Articolo 1, comma 960 (Controlli e sanzioni in materia di incentivi nel

    settore fotovoltaico) ............................................................................................ 226

    Articolo 1, commi 961-981 (Smaltimento del contenzioso tributario in

    Cassazione) ......................................................................................................... 228

    Articolo 1, commi 982 e 983 (Assunzioni Agenzia delle entrate) ...................... 233

    Articolo 1, commi 984 e 985 (Gruppo IVA) ...................................................... 235

    Articolo 1, commi 986-989 (Pagamenti delle pubbliche amministrazioni) ....... 238

    Articolo 1, comma 990 (Sospensione deleghe di pagamento) ........................... 240

    Articolo 1, commi 991 e 992 (Imposta sulle assicurazioni) .............................. 242

    Articolo 1, comma 993 (Agenti immobiliari) ..................................................... 243

    Articolo 1, commi 994 e 995 (Interessi passivi) ................................................ 244

    Articolo 1, comma 996 (Esenzione imposta di bollo copie assegni in forma

    elettronica) .......................................................................................................... 246

    Articolo 1, commi 997 e 998 (Proroga della rivalutazione di terreni e

    partecipazioni) .................................................................................................... 248

    Articolo 1, commi 999-1006 (Regime fiscale dei redditi di capitale e dei

    redditi diversi derivanti da partecipazioni qualificate realizzati da persone

    fisiche, al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa) ................................... 250

    Articolo 1, commi 1007-1009 (Tassazione degli utili da partecipazione in

    società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato) ..................... 256

    Articolo 1, commi 1010-1019 (Misure fiscali per l’economia digitale - web

    tax) ...................................................................................................................... 258

    Articolo 1, commi 1020-1025 (Attribuzione di compiti al Garante della

    protezione dei dati personali) ............................................................................. 267

  • V

    Articolo 1, commi 1026-1046 (Uso efficiente dello spettro e transizione alla

    tecnologia 5 G) ................................................................................................... 270

    Articolo 1, commi 1047-1049 (Disposizioni in materia di giochi) .................... 291

    Articolo 1, comma 1050 (Smaltimento degli apparecchi di gioco) ................... 294

    Articolo 1, commi 1051-1058 (Scommesse sulle corse dei cavalli) .................. 295

    Articolo 1, comma 1059 (Ristrutturazione ippodromo di Merano) ................... 298

    Articolo 1, comma 1060 (Registro dei distributori ed esercenti di gioco) ........ 299

    Articolo 1, comma 1061 (Istituto per il credito sportivo) .................................. 301

    Articolo 1, comma 1062 (Proroga new slot) ..................................................... 302

    Articolo 1, comma 1063 (Differimento disciplina IRI) ...................................... 303

    Articolo 1, comma 1064 (Rideterminazione Fondo esigenze indifferibili in

    corso di gestione)................................................................................................ 305

    Articolo 1, comma 1065 (Riduzione Fondo interventi strutturali politica

    economica)) ........................................................................................................ 307

    Articolo 1, comma 1066 (Riduzione Fondo per la compensazione degli effetti

    finanziari) ........................................................................................................... 309

    Articolo 1, commi 1067 e 1068 (Riduzione di Fondi a copertura degli oneri

    recati dalle misure previdenziali previste ai commi 146-153) ........................... 310

    Articolo 1, commi 1069 e 1070 (Entrate derivanti dall’attività di contrasto

    all’evasione fiscale) ............................................................................................ 313

    Articolo 1, comma 1071 (Tabelle A e B) ............................................................ 316

    Articolo 1, commi 1072 e1075 (Fondo investimenti) ........................................ 329

    Articolo 1, commi 1073 e 1074 (Dissesto idrogeologico) ................................. 335

    Articolo 1, commi 1076-1078 (Finanziamento dei programmi straordinari

    di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane) ................ 337

    Articolo 1, commi 1079-1084 (Fondo progettazione degli enti locali) ............. 339

    Articolo 1, commi 1085 e 1086 (Trasporto rapido di massa) ........................... 343

    Articolo 1, comma 1087 (Tutela e valorizzazione del Made in Italy) ............... 345

    Articolo 1, comma 1088 (Fatture elettroniche per il tax free shopping) ........... 347

    Articolo 1, commi 1089 e 1090 (Fondo per il commercio equo e solidale) ...... 348

    Articolo 1, commi 1091-1093 (Fondo per il capitale immateriale, la

    competitività e la produttività) ........................................................................... 349

    Articolo 1, commi 1094 e 1095 (Concessioni per la coltivazione di acque

    minerali e termali) .............................................................................................. 352

  • VI

    Articolo 1, comma 1096 (Disciplina finanziaria e contabile della RAI e

    assunzione di giornalisti) ................................................................................... 356

    Articolo 1, comma 1097 (Agibilità teatrale, cinematografica e circense) ........ 360

    Articolo1, commi 1098-1100 (Liquidazione patrimoni da parte del Gruppo

    Fintecna) ............................................................................................................. 363

    Articolo 1, comma 1101 (Pubblicità delle vendite giudiziarie immobiliari) ..... 369

    Articolo 1, comma 1102 (Pubblicità delle gare in caso di subappalto) ............ 370

    Articolo 1, commi 1103-1105 (Strumenti di debito chirografario di secondo

    livello) ................................................................................................................. 371

    Articolo 1, commi 1106-1109 (Fondo di ristoro finanziario)............................ 374

    Articolo 1, commi 1110 e 1111 (Istituto vulcanologia) ..................................... 379

    Articolo 1, commi 1112-1115 (Modifiche alla legge n. 394 del 1991-

    Istituzione Parco del Delta del Po - Aree marine di reperimento) .................... 381

    Articolo 1, commi 1116-1118 (Modifiche alla legge n. 394 del 1991- Parchi

    nazionali del Matese e di Portofino) .................................................................. 384

    Articolo 1, comma 1119 (Aree naturali protette) .............................................. 386

    Articolo 1, comma 1120, lett. a) (Proroga dei termini per l’esercizio

    obbligatorio in forma associata delle funzioni comunali) ................................. 389

    Articolo 1, comma 1120, lett. b) (Proroga della durata in carica della

    Consulta per il servizio civile) ............................................................................ 392

    Articolo 1, comma 1120, lett. c) (Colloqui investigativi con i detenuti) ............ 395

    Articolo 1, comma 1120, lett. d) (Proroga delle misure per la tutela

    funzionale e processuale del personale dei servizi di informazione e

    sicurezza) ............................................................................................................ 397

    Articolo 1, comma 1120, lettera e) (Proroga unità tecnica gestione rifiuti in

    Campania) .......................................................................................................... 400

    Articolo 1, comma 1121 (Proroga perfezionamento presso l’ufficio del

    processo) ............................................................................................................. 402

    Articolo 1, comma 1122, lett. a) (Proroga di termini per l’utilizzo delle

    dichiarazioni sostitutive da parte dei cittadini stranieri) ................................... 404

    Articolo 1, comma 1122, lett. b) (Ritorno volontario assistito di migranti) ...... 406

    Articolo 1, comma 1122, lett. c) (Proroga di termini per l’impiego di guardie

    private nel contrasto alla pirateria) .................................................................. 408

    Articolo 1, comma 1122, lett. d) (Poteri sostitutivi del Prefetto in caso di

    mancata approvazione del bilancio degli enti locali) ........................................ 411

  • VII

    Articolo 1, comma 1122, lett. e) (Utilizzo risorse disponibili sulle contabilità

    speciali delle province di Monza-Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani) .... 413

    Articolo 1, comma 1122, lett. f) (Banca dati del DNA) ..................................... 416

    Articolo 1, comma 1122, lett. g) (Proroga graduatorie del personale dei

    Corpi di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).............................. 418

    Articolo 1, comma 1122, lettera h) (Proroga della graduatoria di uno

    specifico concorso nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco) ............................ 419

    Articolo 1, comma 1122, lett. i) (Proroghe in materia di adeguamento alla

    normativa antincendio delle attività ricettive turistico alberghiere) ................. 420

    Articolo 1, commi 1123 e 1124 (Riduzione del numero di sottoscrizioni per

    la presentazione delle candidature alle elezioni politiche del 2018 ed altre

    disposizioni) ........................................................................................................ 423

    Articolo 1, comma 1125 (Proroga termini in materia di razionalizzazione

    del patrimonio pubblico) .................................................................................... 427

    Articolo 1, comma 1126 (Proroga convenzione Sogei) ..................................... 429

    Articolo 1, commi 1127 e 1128 (Definizione agevolata dei debiti nei territori

    delle regioni del Centro Italia, colpite dagli eventi sismici) .............................. 432

    Articolo 1, commi 1129-1131 (Assunzioni e inquadramenti nel Ministero

    dell'economia e delle finanze) ............................................................................ 436

    Articolo 1, comma 1132, lett. a) (Proroghe in materia di anagrafe di

    distribuzione dei carburanti) .............................................................................. 439

    Articolo 1, comma 1132, lett. b) (Proroga termine partecipazioni incrociate

    TV editoria)......................................................................................................... 442

    Articolo 1, comma 1132, lett. c) (Proroga termini di progetti di efficienza

    energetica di grandi dimensioni) ........................................................................ 445

    Articolo 1, comma 1132, lett. d) (Modifica della disciplina in materia di

    autoriparazione) ................................................................................................. 446

    Articolo 1, comma 1133 (Proroga termini in materia di gestione

    commissariale stabilimento Stoppani nel Comune di Cogoleto) ....................... 448

    Articolo 1, commi 1134 e 1135 (Proroga Sistri) ............................................... 451

    Articolo 1, comma 1136, lett. a) (Differimento dell’applicazione del

    regolamento per gli addetti al salvamento acquatico) ....................................... 457

    Articolo 1, comma 1136, lett. b) (Proroga in materia di Taxi e NCC) .............. 459

    Articolo 1, comma 1137 (Galleria Pavoncelli) .................................................. 461

    Articolo 1, comma 1138 (Commissario per la realizzazione delle opere

    relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari e Palermo-Messina-Catania) ........ 463

  • VIII

    Articolo 1, comma 1139 (Proroga del Commissario ad acta per la chiusura

    degli interventi infrastrutturali nelle aree colpite dal sisma del 1980-1981) .... 465

    Articolo 1, comma 1140 (Documento unico di circolazione) ............................ 468

    Articolo 1, comma 1141, lett. a) (Proroghe per soggetti danneggiati da

    emotrasfusioni) ................................................................................................... 470

    Articolo 1, comma 1141, lett. b) (Proroga filiera distributiva del farmaco) ..... 472

    Articolo 1, comma 1142 (Informazione antimafia per i terreni agricoli) ......... 474

    Articolo 1, comma 1143 (Proroghe di termini in materia di edilizia

    scolastica) ........................................................................................................... 476

    Articolo 1, comma 1144 (Disposizioni relative agli ex lettori di lingua

    straniera) ............................................................................................................ 481

    Articolo 1, comma 1145 (Mutui per edilizia universitaria) ............................... 486

    Articolo 1, comma 1146 (Incarichi di insegnamento nelle Istituzioni AFAM)

    ............................................................................................................................ 487

    Articolo 1, comma 1147 (Importo del canone RAI per il 2018) ........................ 488

    Articolo 1, comma 1148, lett. a)-e) e g) (Proroga di graduatorie concorsuali

    e termine per assunzioni presso pubbliche amministrazioni) ............................ 490

    Articolo 1, comma 1148, lett. f) (Proroga della sospensione delle modalità

    di reclutamento dei dirigenti di prima fascia) .................................................... 497

    Articolo 1, comma 1148, lett. h) (Proroga dei contratti di collaborazione

    nelle pubbliche amministrazioni) ....................................................................... 500

    Articolo 1, comma 1149 (Materie di concorso per l'esame di avvocato) .......... 501

    Articolo 1, comma 1150 (Proroga termini nel processo amministrativo

    telematico) .......................................................................................................... 502

    Articolo 1, comma 1151 (Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici

    Torino 2006) ....................................................................................................... 503

    Articolo 1, comma 1152 (Proroga della deroga agli standard relativi

    all'assistenza ospedaliera per i comuni interessati da alcuni eventi sismici) .... 504

    Articolo 1, comma 1153 (Contabilità speciale per il cd. "fondo casa") ............ 505

    Articolo 1, comma 1154 (Libro unico del lavoro in modalità telematica) ........ 507

    Articolo 1, comma 1155 (Clausola di salvaguardia per le autonomie

    speciali) .............................................................................................................. 508

    Articolo 1, comma 1156 (Valorizzazione del patrimonio immobiliare e

    disposizioni in materia di immobili della difesa) ............................................... 510

    Articolo 1, comma 1157 (Istituto Nazionale di Biologia e Biotecnologie

    marine-Stazione Zoologica Anton Dohrn) ......................................................... 512

  • IX

    Articolo 1, comma 1158 (Società Armamenti e Aerospazio S.p.A.) .................. 513

    Articolo 1, commi 1159-1161 (Fondo per le aree confinanti con le regioni a

    statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano) ...................... 514

    Articolo 1, comma 1162 (Ulteriori fondi per il Garante della privacy) ............ 519

    Articolo 1, comma 1163 (Integrazione dello stanziamento per l’attuazione

    della risoluzione Onu 1325 su donne, pace e sicurezza) ................................... 522

    Articolo 1, comma 1164 (Contributo ad ANAS per Quadrilatero Umbria

    Marche) .............................................................................................................. 525

    Articolo 1, comma 1165 (Infrastruttura autostradale A22 Brennero-

    Modena) .............................................................................................................. 526

    Articolo 1, comma 1166 (Rimodulazione delle risorse del “Fondo

    investimenti”) ..................................................................................................... 528

    Articolo 1, commi 1167 e 1168 (Rifinanziamento trattamenti di integrazione

    salariale gruppo ILVA e contributo per area Genova-Cornigliano) ................. 530

    Articolo 1, comma 1169 (Completamento progetto “Viabilità di accesso

    all’hub portuale di La Spezia – Variante alla SS1 Aurelia”) ............................ 532

    Articolo 1, commi 1170-1177 (Programma di ricerche in Artico (PRA)) ........ 533

    Articolo 1, comma 1178 (Fondo produzione bieticolo-saccarifera) ................. 537

    Articolo 1, comma 1179 (Contenzioso Anas imprese appaltatrici) ................... 538

    Articolo 1, commi 1180 e 1181 (Concessioni di commercio su aree

    pubbliche) ........................................................................................................... 541

    PARTE II SEZIONE II - APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE ............ 544

    Articoli 2-15 (Approvazione degli stati di previsione) ....................................... 544

    Articoli 16 e 17 (Quadri generali riassuntivi) ................................................... 556

    Articolo 18 (Disposizioni diverse) ...................................................................... 561

    Articolo 19 (Entrata in vigore) ........................................................................... 570

  • SCHEDE DI LETTURA

  • Articolo 1, comma 793-803 e 806-807

    13

    Articolo 1, commi 793-803 e 806-807

    (Personale dei centri per l'impiego e dell'ANPAL e norme in materia

    di mercato del lavoro)

    793. Allo scopo di completare la

    transizione in capo alle regioni delle

    competenze gestionali in materia di

    politiche attive del lavoro esercitate

    attraverso i centri per l'impiego e di

    consolidarne l'attività a supporto della

    riforma delle politiche attive del lavoro di

    cui al decreto legislativo 14 settembre

    2015, n. 150, nel rispetto dei livelli

    essenziali delle prestazioni definiti ai

    sensi dell'articolo 2 del decreto

    legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il

    personale delle città metropolitane e delle

    province, con rapporto di lavoro a tempo

    indeterminato, in servizio presso i centri

    per l'impiego e già collocato in

    soprannumero ai sensi dell'articolo 1,

    comma 421, della legge 23 dicembre

    2014, n. 190, al netto di coloro che sono

    stati collocati a riposo alla data di entrata

    in vigore della presente legge, e' trasferito

    alle dipendenze della relativa regione o

    dell'agenzia o ente regionale costituito

    per la gestione dei servizi per l'impiego,

    in deroga al regime delle assunzioni

    previsto dalla normativa vigente e con

    corrispondente incremento della

    dotazione organica. Ai fini delle

    disposizioni di cui all'articolo 1, commi

    557 e 557-quater, della legge 27

    dicembre 2006, n. 296, le regioni, le

    agenzie o gli enti regionali costituiti per

    la gestione dei servizi per l'impiego

    calcolano la propria spesa di personale al

    netto del finanziamento di cui al comma

    794.

    794. Per le finalità di cui al comma

    793, i trasferimenti alle regioni a statuto

    ordinario sono incrementati di

    complessivi 235 milioni di euro, a

    decorrere dall'anno 2018.

    L'autorizzazione di spesa di cui

    all'articolo 3, comma 8, della legge 23

    dicembre 1998, n. 448, è ridotta di 15

    milioni di euro a decorrere dall'anno

    2018.

    795. Allo scopo di consentire il

    regolare funzionamento dei servizi per

    l'impiego, le regioni, le agenzie o gli enti

    regionali costituiti per la gestione dei

    servizi per l'impiego succedono nei

    rapporti di lavoro a tempo determinato e

    di collaborazione coordinata e

    continuativa in essere alla data di entrata

    in vigore della presente legge per lo

    svolgimento delle relative funzioni,

    ferma restando la proroga prevista

    dall'articolo 1, comma 429, della legge 23

    dicembre 2014, n. 190.

    796. Le regioni, le agenzie o gli enti

    regionali costituiti per la gestione dei

    servizi per l'impiego e l'Agenzia

    nazionale per le politiche attive del

    lavoro (ANPAL), al fine di superare il

    precariato e valorizzare la professionalità

    acquisita dal personale a tempo

    determinato impiegato in funzioni

    connesse con l'indirizzo, l'erogazione ed

    il monitoraggio delle politiche attive del

    lavoro, possono applicare le procedure

    previste dall'articolo 20 del decreto

    legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in

    deroga al regime delle assunzioni

    previsto dalla normativa vigente. Ai fini

    delle disposizioni di cui all'articolo 1,

    commi 557 e 557-quater, della legge 27

    dicembre 2006, n. 296, le regioni

    calcolano la propria spesa di personale al

    netto del finanziamento di cui al comma

    797. I contratti di lavoro a tempo

    determinato e i contratti di

    collaborazione coordinata e continuativa

    in essere alla data del 31 dicembre 2017

    sono prorogati fino al 31 dicembre 2018

    ovvero, in caso di avvio entro tale ultima

    data delle procedure di cui al citato

  • Articolo 1, comma 793-803 e 806-807

    14

    articolo 20 del decreto legislativo n. 75

    del 2017, fino alla loro conclusione.

    797. Per le finalità di cui ai commi

    795 e 796, i trasferimenti alle regioni a

    statuto ordinario sono incrementati di

    complessivi 16 milioni di euro. Per le

    finalità di cui al comma 796, i

    trasferimenti dal Ministero del lavoro e

    delle politiche sociali all'ANPAL sono

    incrementati, a decorrere dall'anno 2018,

    di 2,81 milioni di euro.

    798. Le regioni provvedono agli

    adempimenti strumentali conseguenti al

    trasferimento del personale e alla

    successione nei contratti disposti dai

    commi da 793 a 797 entro la data del 30

    giugno 2018. Fino a tale data, le province

    e le città metropolitane continuano a

    svolgere le attività di gestione del

    suddetto personale e anticipano gli oneri

    connessi all'attuazione del presente

    comma, rivalendosi successivamente

    sulle regioni, secondo modalità stabilite

    con apposite convenzioni.

    799. Le convenzioni tra le regioni, le

    province e le città metropolitane, per

    disciplinare le modalità di rimborso degli

    oneri relativi alla gestione della fase

    transitoria del trasferimento del personale

    fino al 30 giugno 2018, sono sottoscritte

    secondo uno schema approvato in sede di

    Conferenza unificata. Al personale con

    rapporto di lavoro subordinato trasferito

    ai sensi dei commi da 793 a 797 si applica

    il trattamento giuridico ed economico,

    compreso quello accessorio, previsto per

    il personale delle amministrazioni di

    destinazione, con conseguente

    adeguamento dei fondi destinati al

    trattamento economico accessorio del

    personale a valere sulle risorse

    finanziarie di cui ai commi 794 e 797 e,

    ove necessario, su quelle regionali,

    garantendo in ogni caso l'equilibrio di

    bilancio. Il personale di cui al comma 793

    che, alla data di entrata in vigore della

    presente legge, si trova in posizione di

    comando o distacco o altri istituti

    analoghi presso un'amministrazione

    pubblica diversa da quelle di cui al

    medesimo comma 793 è trasferito, previo

    consenso dell'interessato, presso

    l'amministrazione dove presta servizio, a

    condizione che vi sia capienza nella

    dotazione organica e nei limiti delle

    risorse finanziarie disponibili a

    legislazione vigente, e comunque purché'

    risulti garantita la sostenibilità finanziaria

    a regime della relativa spesa. Le proroghe

    disposte dal comma 796, terzo periodo,

    non sono computate, nei limiti delle

    risorse di cui al comma 797, ai fini di

    quanto previsto dall'articolo 9, comma

    28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.

    78, convertito, con modificazioni, dalla

    legge 30 luglio 2010, n. 122.

    800. Al fine di consentire la

    progressiva armonizzazione del

    trattamento economico del personale

    delle città metropolitane e delle province

    transitato in altre amministrazioni

    pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma

    92, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e

    dell'articolo 1, commi 424 e 425, della

    legge 23 dicembre 2014, n. 190, con

    quello del personale delle

    amministrazioni di destinazione, a

    decorrere dal 1° gennaio 2018 non si

    applica quanto previsto dall'articolo 1,

    comma 96, lettera a), della predetta legge

    n. 56 del 2014, fatto salvo il

    mantenimento dell'assegno ad personam

    per le voci fisse e continuative, ove il

    trattamento economico

    dell'amministrazione di destinazione sia

    inferiore a quello dell'amministrazione di

    provenienza. Per le medesime finalità di

    cui al primo periodo, a decorrere dal 1°

    gennaio 2018 i fondi destinati al

    trattamento economico accessorio del

    personale, anche di livello dirigenziale,

    degli enti presso cui il predetto personale

    è transitato in misura superiore al numero

    del personale cessato possono essere

    incrementati, con riferimento al

    medesimo personale, in misura non

    superiore alla differenza tra il valore

    medio individuale del trattamento

    economico accessorio del personale

    dell'amministrazione di destinazione,

  • Articolo 1, comma 793-803 e 806-807

    15

    calcolato con riferimento all'anno 2016, e

    quello corrisposto, in applicazione del

    citato articolo 1, comma 96, lettera a),

    della legge n. 56 del 2014, al personale

    trasferito, a condizione che siano

    rispettati i parametri di cui all'articolo 23,

    comma 4, lettere a) e b), del decreto

    legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Ai

    conseguenti maggiori oneri le

    amministrazioni provvedono a valere e

    nei limiti delle rispettive facoltà

    assunzionali. Le regioni possono

    alternativamente provvedere ai predetti

    oneri anche a valere su proprie risorse,

    garantendo, in ogni caso, il rispetto

    dell'equilibrio di bilancio.

    801. L'ANPAL, nello svolgimento

    delle sue funzioni istituzionali, comunica

    ai soggetti iscritti all'albo informatico

    delle agenzie per il lavoro, di cui

    all'articolo 4 del decreto legislativo 10

    settembre 2003, n. 276, e ai soggetti

    iscritti all'albo nazionale dei soggetti

    accreditati ai servizi per il lavoro, di cui

    all'articolo 12 del decreto legislativo 14

    settembre 2015, n. 150, i dati relativi alle

    persone in stato di disoccupazione o a

    rischio di disoccupazione, ai sensi

    dell'articolo 19, commi 1 e 4, del

    medesimo decreto legislativo n. 150 del

    2015, per favorirne la ricollocazione nel

    mercato del lavoro e al fine di garantire

    una maggiore efficacia dell'incontro tra

    domanda e offerta di lavoro.

    802. L'INPS comunica all'ANPAL i

    dati delle persone appartenenti a nuclei

    familiari in condizione di povertà

    beneficiari del Reddito di inclusione

    (ReI) di cui all'articolo 3 del decreto

    legislativo 15 settembre 2017, n. 147,

    allo scopo di consentire l'avvio di

    iniziative finalizzate alla ricollocazione

    in percorsi lavorativi o di istruzione e

    formazione.

    803. La messa a disposizione dei dati

    di cui al comma 801 è effettuata per il

    tramite del sistema informativo unitario,

    di cui all'articolo 13 del citato decreto

    legislativo n. 150 del 2015, cui i soggetti

    iscritti all'albo informatico delle agenzie

    per il lavoro e all'albo nazionale dei

    soggetti accreditati a servizi per il lavoro

    sono interconnessi, ai sensi della

    normativa vigente.

    (...)

    806. Nei limiti delle risorse

    finanziarie assegnate ai sensi dei commi

    794 e 797, i trasferimenti di personale

    alle regioni, alle agenzie o agli enti

    regionali costituiti per la gestione dei

    servizi per l'impiego sono effettuati in

    deroga e non sono computati ai fini del

    calcolo dei limiti assunzionali vigenti.

    807. Ai trasferimenti alle regioni a

    statuto ordinario previsti dai commi 794

    e 797 si provvede mediante decreto del

    Ministro del lavoro e delle politiche

    sociali, di concerto con il Ministro

    dell'economia e delle finanze, previa

    intesa in sede di Conferenza permanente

    per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

    province autonome di Trento e di

    Bolzano.

    I commi 793, 795 e 806 prevedono il trasferimento alla regione - o all'agenzia

    o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego - di alcuni

    dipendenti o collaboratori già in servizio presso i centri per l'impiego. Il

    comma 796 disciplina la possibilità di stabilizzazione, presso la regione o

    agenzia o ente regionale suddetto, ai fini dello svolgimento delle funzioni

    in materia di politiche attive del lavoro, o presso l'Agenzia Nazionale per

    le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), dei lavoratori dipendenti a termine

    operanti nel medesimo settore. I commi 794, 797 e 807 recano gli

  • Articolo 1, commi 793-803 e 806-807

    16

    stanziamenti per l'attuazione dei commi summenzionati e disciplinano la

    procedura per i trasferimenti delle risorse finanziarie alle regioni.

    I commi da 798 a 800 dispongono in ordine al trattamento economico e

    giuridico di personale delle città metropolitane e delle province trasferito ad

    altra pubblica amministrazione. Inoltre concernono la fase transitoria della

    stabilizzazione del personale a termine operante nel settore delle politiche

    attive del lavoro, dipendente dalle regioni e dall'Agenzia nazionale per le

    politiche attive del lavoro (ANPAL).

    I commi da 801 a 803 recano alcune norme in materia di comunicazione

    di dati tra soggetti pubblici e privati operanti nel settore del mercato del

    lavoro.

    Il comma 793 prevede che il personale delle città metropolitane e delle

    province, già collocato in soprannumero (rispetto alla dotazione organica

    delle stesse1), con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed in servizio

    presso i centri per l'impiego, sia trasferito alla regione - o all'agenzia o ente

    regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego - (con esclusione

    dei dipendenti già collocati a riposo alla data di entrata in vigore della

    presente legge). I trasferimenti di personale alla regione (o altro soggetto,

    come sopra indicato) si hanno con corrispondente incremento della

    dotazione organica. A tal fine, i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario

    sono incrementati di 235 milioni di euro annui, a decorrere dal 2018 (comma

    794), con la corrispondente riduzione, nella misura di 15 milioni annui, delle

    risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione preordinate per

    agevolazioni contributive inerenti a progetti di riduzione dell'orario di lavoro.

    Il suddetto importo di 235 milioni non viene computato nella spesa per il

    personale, nell'àmbito della verifica del rispetto delle norme sul patto di

    stabilità interno (comma 793).

    Il trasferimento del personale in esame è disposto in deroga ai limiti sulle

    assunzioni contemplati dalla normativa e non è considerato ai fini del calcolo

    dei medesimi limiti (commi 793 e 806).

    Il comma 795 prevede che la regione, ovvero l'agenzia o ente regionale

    costituito per la gestione dei servizi per l'impiego, succeda alla città

    metropolitana o alla provincia nei rapporti di lavoro a tempo determinato o

    di collaborazione coordinata e continuativa in essere (alla data di entrata in

    vigore della presente legge) per lo svolgimento dei medesimi servizi. Anche

    tale subentro è disposto in deroga ai limiti sulle assunzioni contemplati dalla

    normativa e non è considerato ai fini del calcolo dei medesimi limiti (comma

    806).

    Il comma 796 prevede che la regione (ovvero l'agenzia od ente regionale

    costituito per la gestione dei servizi per l'impiego) e l'Agenzia nazionale per

    1 Riguardo a quest'ultima, cfr. l'art. 1, comma 421, della L. 23 dicembre 2014, n. 190.

  • Articolo 1, commi 793-803 e 806-807

    17

    le politiche attive del lavoro (ANPAL) possano - ai fini dello svolgimento

    delle funzioni in materia di politiche attive del lavoro - stabilizzare i

    lavoratori dipendenti a termine operanti nel medesimo settore, in deroga ai

    limiti sulle assunzioni contemplati dalla normativa.

    La stabilizzazione è operata secondo la disciplina di cui all'articolo 20 del

    decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (relativo alle procedure di

    stabilizzazione presso pubbliche amministrazioni nel triennio 2018-2020).

    Qualora siffatte procedure di stabilizzazione non abbiano avvio entro il 31

    dicembre 2018, i contratti di lavoro a tempo determinato in essere al 31

    dicembre 2017 e i contratti di collaborazione continuativa, sono prorogati al

    31 dicembre 2018.

    Ai fini di cui ai commi 795 e 796, a decorrere dal 2018, i trasferimenti alle

    regioni a statuto ordinario sono incrementati di 16 milioni di euro annui,

    mentre i trasferimenti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali

    all'ANPAL sono incrementati di 2,81 milioni annui (comma 797). Il suddetto

    incremento relativo alle regioni a statuto ordinario non viene computato nella

    spesa per il personale, nell'àmbito della verifica del rispetto delle norme sul

    patto di stabilità interno (comma 796).

    Il comma 807 prevede che i trasferimenti alle regioni alle regioni a statuto

    ordinario di cui ai commi 794 e 797 siano determinati con decreto del

    Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro

    dell’economia e delle finanze, previa intesa sancita in sede di Conferenza

    permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

    Il comma 798 reca disposizione transitoria, prevedendo che le regioni

    provvedano agli adempimenti strumentali conseguenti al trasferimento del

    personale e alla successione nei contratti di cui qui si tratta, entro la data del

    30 giugno 2018.

    Fino a tale data, le province e le città metropolitane continuano a svolgere le

    attività di gestione del personale e anticipano gli oneri connessi, rivalendosi

    successivamente sulle regioni, secondo modalità stabilite con apposite

    convenzioni.

    Il comma 799 concerne il sopra detto trasferimento alle regioni del personale

    in soprannumero in servizio a tempo indeterminato presso i centri di servizio,

    dipendente di città metropolitane e province. Reca disposizioni attinenti per

    lo più al trattamento economico e giuridico.

    Il personale con rapporto di lavoro subordinato che sia oggetto del

    trasferimento, vede attribuito il trattamento giuridico ed economico

    (compreso quello accessorio) previsto per il personale delle amministrazioni

    di destinazione.

    Sono conseguentemente adeguati i fondi destinati al trattamento economico

    accessorio del personale (a valere sulle risorse finanziarie previste ai commi

  • Articolo 1, commi 793-803 e 806-807

    18

    794 e 797, ed ove necessario sulle risorse regionali). Deve essere garantito in

    ogni caso l'equilibrio di bilancio.

    Il personale che sia oggetto del trasferimento, e sia al contempo in posizione

    di comando presso altra pubblica amministrazione (o distacco o analoghi

    istituti) alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito presso

    l'amministrazione dove presta servizio. È richiesto il previo consenso

    dell'interessato.

    Tale trasferimento presso l'amministrazione cui si presti servizio è

    condizionato alla capienza nella dotazione organica e delle risorse

    finanziarie disponibili a legislazione vigente. Deve comunque risultare

    garantita la sostenibilità finanziaria a regime della relativa spesa.

    Le proroghe disposte dal comma 796 - sopra illustrate - non sono computate

    (nei limiti delle risorse di cui al comma 797) ai fini della determinazione della

    soglia di avvalimento personale a tempo determinato o con convenzioni

    ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa (soglia

    costituita dal limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità

    nell'anno 2009, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 28, del

    decreto-legge n. 78 del 2010).

    Infine, si prevede che le convenzioni tra le regioni, le province e le città

    metropolitane, per disciplinare le modalità di rimborso degli oneri relativi

    alla gestione della fase transitoria del trasferimento del personale fino al 30

    giugno 2018, siano sottoscritte secondo uno schema approvato in sede di

    Conferenza unificata.

    Il comma 800 concerne il trattamento economico e giuridico del personale

    già dipendente di città metropolitane e province, transitato ad altra

    amministrazione pubblica a seguito del trasferimento di funzioni delle

    province (ai sensi dell'articolo 1, comma 92 della legge n. 56 del 2014)

    nonché a fini di ricollocazione di personale in mobilità (ai sensi

    dell'articolo 1, commi 424 e 425 della legge n. 190 del 2016).

    In particolare, si prevede che - a decorrere dal 1° gennaio 2018 - a siffatto

    personale transitato ad altra amministrazione pubblica:

    - non si applichino il mantenimento della posizione giuridica ed economica in godimento all’atto del trasferimento e dell’anzianità

    maturata (con corrispondente trasferimento di risorse all’ente

    destinatario) né la conferma degli importi antecedentemente al

    trasferimento dei compensi di produttività, la retribuzione di risultato

    e le indennità accessorie (con conseguente impossibilità di loro

    incremento, fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato

    integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo

    nazionale di lavoro stipulato dopo l’entrata in vigore della legge n. 56

    del 2014: sono previsioni poste dall'articolo 1, comma 96, lettera a)

    della medesima legge n. 56);

  • Articolo 1, commi 793-803 e 806-807

    19

    - invece si applichi il mantenimento dell'assegno ad personam per voci fisse e continuative.

    Del pari, si prevede che dal 1° gennaio 2018 i fondi per il trattamento

    accessorio del personale (anche dirigenziale) negli enti in cui il personale sia

    transitato in eccesso rispetto al personale cessato, possano essere

    incrementati in misura non superiore alla differenza tra valore medio

    individuale del trattamento accessorio del personale di destinazione calcolato

    con riferimento al 2016 e quello corrisposto al personale trasferito (in

    applicazione del richiamato articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n.

    56 del 2014).

    È peraltro prescritto il rispetto di alcuni parametri, indicati dall'articolo 23,

    comma 4, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 75 del 2017 - relativi,

    rispettivamente, a: il rapporto tra le spese di personale e le entrate correnti

    considerate al netto di quelle a destinazione vincolata; il rispetto degli

    obiettivi del pareggio di bilancio (di cui all'articolo 9 della legge n. 243 del

    2012).

    Ai conseguenti maggiori oneri - relativi all'armonizzazione del trattamento

    economico del personale transitato dalle città metropolitane e province - le

    amministrazioni provvedono a valere e nei limiti delle rispettive facoltà

    assunzionali.

    Le regioni possono alternativamente provvedere anche a valere su proprie

    risorse, garantendo, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio di bilancio.

    I commi da 801 a 803 introducono alcune norme in materia di

    comunicazione di dati tra soggetti pubblici e privati operanti nel settore del

    mercato del lavoro. In particolare, si prevede che:

    l'ANPAL comunichi, secondo le modalità di cui al comma 803, alle

    agenzie per il lavoro i dati relativi alle persone in stato di disoccupazione

    o a rischio di disoccupazione2, al fine di favorirne la ricollocazione nel

    mercato del lavoro e di garantire una maggiore efficacia dell'incontro tra

    domanda e offerta di lavoro;

    l'INPS comunichi all'ANPAL i dati delle persone appartenenti a nuclei

    familiari in condizione di povertà beneficiari del Reddito di inclusione

    (ReI), di cui al D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147, al fine di consentire

    l'avvio di iniziative per la ricollocazione in percorsi lavorativi o di

    istruzione e formazione.

    2 Per le nozioni delle due categorie, la norma fa rinvio all'art. 19, commi 1 e 4, del D.Lgs. 14 settembre

    2015, n. 150, e successive modificazioni. In base a tali norme: sono considerati disoccupati i soggetti

    privi di impiego che dichiarino, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche

    del lavoro l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle

    misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego; i lavoratori dipendenti che

    effettuino la registrazione suddetta dopo la ricezione della comunicazione di licenziamento ed in

    pendenza del periodo di preavviso sono considerati, in tale fase, "a rischio di disoccupazione".

  • Articolo 1, commi 793-803 e 806-807

    20

    Riguardo al ReI, cfr. sub i commi 190-197 e 199-200.

  • Articolo 1, commi 804 e 805

    21

    Articolo 1, commi 804 e 805

    (Fondo per la riduzione del superticket)

    804. Al fine di conseguire una

    maggiore equità e agevolare l'accesso

    alle prestazioni sanitarie da parte di

    specifiche categorie di soggetti

    vulnerabili, nello stato di previsione del

    Ministero della salute è istituito un Fondo

    per la riduzione della quota fissa sulla

    ricetta di cui all'articolo 1, comma 796,

    lettera p), della legge 27 dicembre 2006,

    n. 296, e delle misure di cui alla lettera p-

    bis) del medesimo comma, con una

    dotazione di 60 milioni di euro annui a

    decorrere dall'anno 2018.

    805. Con decreto del Ministro della

    salute, di concerto con il Ministro

    dell'economia e delle finanze, previa

    intesa in sede di Conferenza permanente

    per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

    province autonome di Trento e di

    Bolzano, da adottare entro sessanta giorni

    dalla data di entrata in vigore della

    presente legge, sono stabiliti i criteri per

    la ripartizione del Fondo di cui al comma

    804. Nella determinazione dei criteri di

    riparto sono privilegiate le regioni che

    hanno adottato iniziative finalizzate ad

    ampliare il numero dei soggetti esentati

    dal pagamento della quota fissa sulla

    ricetta di cui all'articolo 1, comma 796,

    lettera p), della legge 27 dicembre 2006,

    n. 296, ovvero delle misure di cui alla

    lettera p-bis) del medesimo comma.

    I commi 804 e 805 istituiscono un Fondo, con una dotazione annua di 60

    milioni di euro, per la riduzione della quota fissa di compartecipazione per

    prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (cosiddetto superticket).

    La definizione dei criteri per la ripartizione del Fondo è demandata ad un

    decreto del Ministro della salute, da adottare, di concerto con il MEF, previa

    intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, entro sessanta giorni dall'entrata

    in vigore della legge di bilancio. Nel riparto dovranno essere privilegiate le

    regioni in cui siano state adottate iniziative intese ad ampliare il numero dei

    soggetti esentati dal pagamento della quota fissa di 10 euro ovvero in cui

    siano state introdotte misure regionali alternative di partecipazione al costo

    delle prestazioni sanitarie.

    I commi 804 e 805 istituiscono, nello stato di previsione del Ministero della

    salute, un Fondo per la riduzione della quota fissa relativa all’erogazione di

    prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (cosiddetto superticket).

    La dotazione del fondo è pari a 60 milioni di euro annui a decorrere

    dall’anno 2018. Si ricorda che tale quota fissa, a carico degli assistiti non

    esentati dalla partecipazione al costo, è pari a 10 euro e che essa può essere

    non applicata, in tutto o in parte, dalle singole regioni, che possono decidere

    di adottare misure alternative di partecipazione al costo delle prestazioni

    sanitarie, purché assicurino lo stesso gettito e fermo restando il principio del

    mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario (secondo i criteri e le

  • Articolo 1, commi 804 e 805

    22

    procedure di cui alla lettera p-bis) dell'art. 1, comma 796, della legge

    296/2006).

    Il nuovo Fondo è destinato a consentire una maggiore equità e ad agevolare

    l'accesso alle prestazioni sanitarie da parte di specifiche categorie di soggetti

    vulnerabili.

    La definizione dei criteri per la ripartizione del Fondo è demandata ad un

    decreto del Ministro della salute, da adottare, di concerto con il MEF,

    previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, entro sessanta giorni

    dall'entrata in vigore della legge di bilancio 2018. Nella determinazione dei

    medesimi criteri dovranno essere privilegiate le regioni in cui siano state

    adottate iniziative intese ad ampliare il numero dei soggetti esentati dal

    pagamento della quota fissa di 10 euro ovvero in cui siano state introdotte

    altre misure regionali di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie.

    Tutte le regioni prevedono sistemi di compartecipazione alla spesa sanitaria; tali

    sistemi presentano però diverse caratteristiche in quanto possono diversificarsi sia

    in relazione alle prestazioni su cui si applicano, sia in relazione agli importi che i

    cittadini sono tenuti a corrispondere, sia in relazione alle esenzioni previste. Le

    differenze tra regioni sono ancora più evidenti se si considerano le prestazioni

    specialistiche ambulatoriali, per le quali la legge 537/1993 ha introdotto il

    pagamento fino all'importo massimo di 36,15 euro per ricetta a carico di tutti i

    cittadini e rispetto alle quali il D.L. 98/2011 ha reintrodotto, per i non esenti, il

    pagamento di una ulteriore quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro per prestazioni di

    specialistica ambulatoriale (il cosiddetto superticket previsto dal comma 796 lett.

    p della legge 296/2006, ed abolito, per gli anni 2009, 2010 e 2011, dall'articolo 61,

    comma 19, del D.L. 112/2008), consentendo però alle regioni di poter adottare,

    misure alternative che assicurino lo stesso gettito, aggiuntive rispetto alle misure

    eventualmente già vigenti nelle singole regioni.

    La conseguenza è che l'importo del ticket che i cittadini sono tenuti a pagare per le

    prestazioni specialistiche ambulatoriali dipende in ciascuna regione:

    dalle tariffe regionali delle singole prestazioni, fino al limite massimo ex legge

    537/1993 (36,15 euro) o previsto localmente, dalle eventuali misure di

    compartecipazione aggiuntive eventualmente adottate;

    dal DL 98/2011 che ha reintrodotto per i pazienti non esenti la quota fissa di 10

    euro.

    Sul punto si rinvia alla sezione del sito Agenas dedicata alla Compartecipazione

    alla spesa sanitaria dei cittadini - Ticket con la sintesi della normativa vigente nelle

    regioni al 1° maggio 2015.

    A quella data, 4 regioni non applicavano la quota ricetta di cui al DL 98/2011 (Valle

    d’Aosta, PA Bolzano, Basilicata e la PA Trento, che dal 1 giugno 2015 prevede una

    quota di 3 euro. Dal febbraio 2017 a queste regioni si è aggiunto il Lazio), 8 regioni,

    se si esclude come visto il Lazio, (Abruzzo, Liguria, Molise, Campania, Puglia,

    Calabria, Sicilia, Sardegna) applicano la quota aggiuntiva per ricetta di 10 euro, le

    restanti applicano misure alternative alla quota fissa. Le misure alternative sono

    http://www.agenas.it/aree-tematiche/monitoraggio-e-valutazione/spesa-sanitaria/compartecipazione-alla-spesa-sanitaria-tickethttp://www.agenas.it/aree-tematiche/monitoraggio-e-valutazione/spesa-sanitaria/compartecipazione-alla-spesa-sanitaria-ticket

  • Articolo 1, commi 804 e 805

    23

    articolate secondo diverse modalità: in 5 regioni (Veneto, Emilia Romagna,

    Toscana, Umbria, Marche,) la quota ricetta è rimodulata in base al reddito familiare,

    in 3 regioni (Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia) la rimodulazione è basata

    sul valore della ricetta. Tuttavia, sono differenti sia le fasce di reddito applicate

    nelle regioni, sia le modalità di calcolo del reddito considerato (in alcune si utilizza

    il reddito familiare, in altre l’ISEE), sia le fasce di valore delle ricette. Inoltre,

    alcune regioni prevedono ticket differenziati per alcune prestazioni ad alto costo

    (es. TAC, RM, PET, chirurgia ambulatoriale).

    Alla evidente variabilità derivante dall’articolazione del sistema di

    compartecipazione si aggiunge la variabilità delle esenzioni. A livello nazionale

    (sul punto si rinvia alla sezione dedicata del sito del Ministero della salute) sono

    previste esenzioni per specifiche condizioni di salute (alcune patologie croniche,

    specifiche malattie rare, gravidanza, invalidità), per alcune attività di prevenzione

    (screening per alcuni tumori, test HIV), o per alcune categorie di cittadini

    individuate in base all’associazione tra condizioni personali, sociali e reddituali. Le

    regioni hanno frequentemente esteso le esenzioni previste a livello nazionale a

    ulteriori condizioni di salute o a ulteriori categorie di cittadini o hanno modificato i

    limiti di reddito.

    Tali situazione ha determinato, come ricordato nella pubblicazione Agenas, ticket

    elevati, con una rinuncia alle prestazioni ovvero la “fuga” dal Servizio Sanitario

    Nazionale verso strutture sanitarie private, spesso in grado di offrire prestazioni a

    tariffe concorrenziali rispetto ai ticket.

    http://www.salute.gov.it/portale/esenzioni/dettaglioContenutiEsenzioni.jsp?lingua=italiano&id=4674&area=esenzioni&menu=vuoto

  • Articolo 1, comma 808

    24

    Articolo 1, comma 808

    (Compensazioni minor gettito IRAP)

    808. Alle regioni a statuto ordinario è

    attribuito un contributo, nei limiti di 18

    milioni di euro, a titolo di compensazione

    della quota di fondo perequativo non

    attribuita nell'anno 2016, a causa del

    minor gettito IRAP determinato dalle

    misure introdotte dal comma 20

    dell'articolo 1 della legge 23 dicembre

    2014, n. 190. A tal fine, le somme iscritte

    in conto residui sul capitolo 2862 di cui

    al programma « Concorso dello Stato al

    finanziamento della spesa sanitaria »

    relativo alla missione « Relazioni

    finanziarie con le autonomie territoriali »

    dello stato di previsione del Ministero

    dell'economia e delle finanze, per un

    ammontare pari a 18 milioni di euro, sono

    versate all'entrata del bilancio dello Stato

    per essere riassegnate su apposito

    capitolo di spesa del medesimo stato di

    previsione. Il presente comma entra in

    vigore il giorno stesso della

    pubblicazione della presente legge nella

    Gazzetta Ufficiale.

    Il comma 808 attribuisce alle regioni un contributo a compensazione del

    minor gettito IRAP derivante dalle agevolazioni introdotte dalla legge di

    stabilità 2015.

    Si ricorda che il comma 20, nonché i commi da 22 a 25 dell’articolo 1 della legge

    n. 190 del 2014 introducono alcune agevolazioni in materia di Imposta regionale

    sulle attività produttive – IRAP (contenuta nel decreto legislativo 15 dicembre

    1997, n. 446). In particolare, si dispone l’integrale deducibilità dall’IRAP del

    costo sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato, eccedente le

    vigenti deduzioni – analitiche o forfetarie – riferibili allo stesso costo.

    L’agevolazione opera in favore di taluni soggetti sottoposti a imposta e decorre dal

    periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

    In sostanza, ove la sommatoria delle deduzioni – analitiche o forfetarie – previste

    dall’articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997 risulti inferiore al costo del

    lavoro, spetta un’ulteriore deduzione fino a concorrenza dell’intero importo

    dell’onere sostenuto.

    Il comma 20 introduce all’articolo 11 del D.Lgs. n. 446 del 1997 il comma 4-octies

    il quale, in sostanza, concede la possibilità a taluni soggetti IRAP di ridurre la base

    imponibile IRAP di un importo pari alla differenza tra il costo complessivo

    sostenuto per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e

    l’importo di alcune spese già deducibili ex lege.

    Alle regioni a statuto ordinario è quindi attribuito un contributo, nei limiti di

    18 milioni di euro, a titolo di compensazione della quota di fondo

    perequativo non attribuita nell’anno 2016, a causa del minor gettito IRAP

    determinato dalle richiamate agevolazioni.

  • Articolo 1, comma 808

    25

    A tal fine, le somme iscritte in conto residui sul capitolo 2862 di cui al

    programma “Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria”

    relativo alla missione “Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali”

    dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per un

    ammontare pari a 18 milioni di euro sono versate all’entrata del bilancio dello

    Stato per essere riassegnate su apposito capitolo di spesa del medesimo stato

    di previsione.

    Si rileva che il capitolo 2862 “Somme da erogare alle regioni a statuto ordinario a

    titolo di compartecipazione all'IVA”, presenta residui pari a 18,6 milioni di euro. Il

    capitolo reca questa nota: “Lo stanziamento del capitolo tiene conto: del livello del

    finanziamento del servizio sanitario nazionale, come stabilito dall'art.1 comma

    392 della legge di bilancio n. 232/2016 e ridotto ai sensi del decreto del Ministro

    dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro della salute del 5 giugno 2017,

    per un valore pari a 113,396 miliardi di euro per il 2018 e 114,396 miliardi di

    euro per il 2019; delle minori entrate fiscali (IRAP e addizionale regionale IRPEF).

    Per l'anno 2020 si è ipotizzata una stima di crescita del 2,2% rispetto al 2019”.

    Sul punto si ricorda che la legge di bilancio 2017 (art. 1, comma 392, legge

    232/2016) aveva rideterminato in diminuzione, rispetto a quanto stabilito con

    l'Intesa dell'11 febbraio 2016, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario

    nazionale, portandolo a 113.000 milioni di euro per il 2017 e a 114.000 milioni di

    euro per il 2018. Per il 2019 il livello del finanziamento era stato fissato in 115.000

    milioni di euro.

    Successivamente, il decreto 5 giugno 2017, a causa del mancato contributo delle

    Regioni a statuto speciale e delle Province autonome agli obiettivi di finanza

    pubblica, ha nuovamente rideterminato il livello del fabbisogno sanitario nazionale,

    stabilendo ulteriori riduzioni, pari a: 423 milioni di euro per il 2017 e 604 milioni

    di euro per il 2018.

    Pertanto, il Fondo sanitario nazionale nel 2018 risulta pari a 113.396 milioni di euro

    (anziché a 114.000 milioni come previsto dalla legge 232/2016 - Legge di Bilancio

    2017).

    Si chiarisce che la norma entra in vigore il giorno della pubblicazione in

    Gazzetta Ufficiale della presente legge.

    file://///NCS01_POOL08_SERVER/VOL21/LEGGE%20DI%20BILANCIO/LEGGE%20DI%20BILANCIO%202018/A.S.%202960/SEZIONE%20I/ll'Intesa%20dell'11%20febbraio%202016http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/13/17A03956/sg

  • Articolo 1, comma 809

    26

    Articolo 1, comma 809

    (Soppressione del Fondo per esigenze in termini

    di saldo netto da finanziare e fabbisogno)

    809. Il Fondo per far fronte alle

    esigenze in termini di saldo netto da

    finanziare e fabbisogno istituito nello

    stato di previsione del Ministero

    dell'economia e delle finanze, di cui

    all'articolo 20, comma 3, del decreto-

    legge 16 ottobre 2017, n. 148, è

    soppresso.

    Il comma 809 sopprime il Fondo per far fronte alle esigenze in termini di

    saldo netto da finanziare e fabbisogno, iscritto nello stato di previsione del

    MEF.

    Si tratta di un fondo che è stato recentemente istituito dall’articolo 20,

    comma 3, del decreto-legge n. 148/20173 in termini di saldo netto da

    finanziare e fabbisogno, con una dotazione pari a 600 milioni di euro per

    l'anno 2018. La soppressione – al cui riguardo la relazione illustrativa della

    norma non ha fornito indicazioni - comporta corrispondenti effetti in termini

    di riduzione di spesa sui due saldi in questione, come esposto nel prospetto

    riepilogativo degli effetti finanziario allegato al testo iniziale del disegno di

    legge di bilancio.

    3 Recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”.

  • Articolo 1, comma 810

    27

    Articolo 1, comma 810

    (Tavolo di valutazione degli effetti del debito autorizzato e non

    contratto nei bilanci degli enti locali)

    810. Allo scopo di valutare gli effetti

    dello strumento del debito autorizzato e

    non contratto di cui all'articolo 40 del

    decreto legislativo 23 giugno 2011, n.

    118, in termini di rilancio degli

    investimenti, di minori oneri finanziari e

    di chiarezza della gestione contabile, è

    istituito, con decreto del Ministero

    dell'economia e delle finanze, un tavolo

    tecnico, a seguito dei cui lavori si

    procede, eventualmente, alle conseguenti

    modifiche del citato decreto legislativo n.

    118 del 2011, limitatamente alle regioni

    che nell'ultimo triennio abbiano

    rispettato gli indicatori annuali di

    tempestività dei pagamenti, ai sensi delle

    disposizioni vigenti.

    Il comma 810 dispone che allo scopo di valutare gli effetti del debito in

    questione in termini di rilancio degli investimenti e di chiarezza contabile,

    con D.M. Economia è istituito un apposito tavolo tecnico.

    Il comma 810 fa riferimento allo strumento del debito autorizzato e non

    contratto previsto dall’articolo 40 del decreto legislativo di

    armonizzazione contabile n.118/2011. Nello stabilire che il bilancio di

    previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario di competenza, e

    nel dettarne i criteri di redazione, tale articolo specifica in proposito, al

    comma 2, che a decorrere dal 2016 il disavanzo di amministrazione derivante

    dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento,

    risultante dal rendiconto 2015, può essere coperto con il ricorso al debito che

    può essere contratto solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa. In

    riferimento a ciò il comma in esame dispone che allo scopo di valutare gli

    effetti del debito in questione in termini di rilancio degli investimenti e di

    chiarezza contabile, con D.M. Economia è istituito un apposito tavolo

    tecnico. In base all’esito dei lavori potranno apportarsi conseguenti

    modifiche al D.Lgs. n.118/2011 sopracitato, limitatamente alle regioni che

    nell’ultimo triennio abbiano rispettato gli indicatori annuali di tempestività

    dei pagamenti.

  • Articolo 1, comma 811

    28

    Articolo 1, comma 811

    (Stanziamenti per la stabilizzazione di dipendenti dell'INAPP)

    Per il commento al comma 811 v. la scheda "Articolo 1, commi 668-671,

    673-674 e 811" contenuta nel Volume II.

  • Articolo 1, comma 812

    29

    Articolo 1, comma 812

    (Stabilizzazioni del personale a tempo determinato di regioni e

    comuni)

    812. Al fine di superare il precariato e

    di valorizzare le professionalità acquisite

    dal personale a tempo determinato, resta

    ferma l'applicazione dell'articolo 4,

    comma 6-quater, del decreto-legge 31

    agosto 2013, n. 101, convertito, con

    modificazioni, dalla legge 30 ottobre

    2013, n. 125, alle selezioni comunque

    effettuate e concluse ai sensi dell'articolo

    1, comma 560, della legge 27 dicembre

    2006, n. 296.

    Il comma 812 interviene in materia di stabilizzazione del personale a

    tempo determinato di regioni e comuni.

    Si prevede che, alle selezioni per l'assunzione di personale a tempo

    determinato effettuate e concluse ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della

    legge n. 296 del 2006, continuino ad applicarsi le disposizioni sulle

    stabilizzazioni del personale a tempo determinato di regioni e comuni, di

    cui all’articolo 4, comma 6-quater, del decreto-legge n. 101 del 2013.

    L'intervento normativo, esplicitamente finalizzato al superamento del

    precariato e alla valorizzazione delle professionalità acquisite dal personale

    a tempo determinato, consente di dare attuazione al comma 6-quater (e cioè

    di assumere a tempo indeterminato il predetto personale) anche oltre i termini

    (limitati al quadriennio 2013-206) ivi previsti (v. infra).

    L'art. 1, comma 560, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007)

    prevede che - per il triennio 2007-2009 - gli enti territoriali sottoposti al patto di

    stabilità interno (di cui all'art. 1, comma 557), che procedono all'assunzione di

    personale a tempo determinato, nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 36

    del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel bandire le relative prove selettive,

    riservino almeno il 60 per cento dei posti ai soggetti con i quali hanno stipulato

    contratti di collaborazione coordinata e continuativa (fatta eccezione per gli

    incarichi di nomina politica) per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta

    alla data del 29 settembre 2006.

    La Corte costituzionale, con sentenza n. 95 del 2008, ha dichiarato l'illegittimità del

    comma 560, nella parte in cui si applica anche alle regioni ed alle province

    autonome di Trento e di Bolzano.

    L’articolo 4, comma 6-quater, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con

    modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, ha attribuito alle regioni e ai comuni che

    avessero proceduto ad assunzioni a tempo determinato sulla base di procedure

    selettive ai sensi dell’articolo 1, comma 560, della legge n. 296 (ossia avessero

  • Articolo 1, comma 812

    30

    indetto, nel triennio 2007-2009, prove selettive per l’assunzione di personale a

    tempo determinato, prevedendo una riserva di posti non inferiore al 60 per cento a

    favore di lavoratori già titolari di contratti di collaborazione coordinata e

    continuativa) la facoltà di procedere, per il quadriennio 2013-2016, alla

    stabilizzazione a domanda del personale (non dirigenziale) già assunto a tempo

    determinato (per effetto delle sopraindicate procedure selettive), a condizione che

    quest'ultimo avesse maturato, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, 3 anni

    di servizio alle proprie dipendenze negli ultimi 5 anni.

  • Articolo 1, comma 813

    31

    Articolo 1, comma 813

    (Stabilizzazione del personale sanitario)

    813. All'articolo 20, comma 11, del

    decreto legislativo 25 maggio 2017, n.

    75, le parole: «tecnico-professionale e

    infermieristico del Servizio sanitario

    nazionale» sono sostituite dalle seguenti:

    « , dirigenziale e no, di cui al comma 10

    ».

    Il presente comma estende l'àmbito di applicazione di norme relative alle

    possibili procedure di stabilizzazione del personale del Servizio sanitario

    nazionale, facendo riferimento a tutto il personale (anche dirigenziale)

    medico, tecnico-professionale e infermieristico - anziché, come nella

    formulazione finora vigente, al solo personale tecnico-professionale e

    infermieristico.

    Le norme in oggetto consentono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il

    piano triennale dei fabbisogni di personale e previa l'indicazione della

    relativa copertura finanziaria, di: assumere a tempo indeterminato i

    dipendenti aventi un contratto a termine e che possiedano determinati

    requisiti; bandire procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al

    cinquanta per cento dei posti disponibili, a soggetti titolari di un contratto di

    lavoro flessibile e che possiedano determinati requisiti.

    Più in particolare, con riferimento agli enti ed aziende del Servizio sanitario

    nazionale:

    - ai fini della prima procedura (assunzione diretta a tempo indeterminato), si richiede (in via congiuntiva) che il soggetto: a) risulti

    in servizio (successivamente al 28 agosto 2015) con contratti a tempo

    determinato presso l'amministrazione che proceda all'assunzione; b)

    sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime

    attività svolte, con procedure concorsuali, anche espletate presso

    amministrazioni pubbliche diverse da quella che proceda

    all'assunzione; c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze

    di enti ed aziende (anche diversi) del Servizio sanitario nazionale,

    almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto

    anni;

    - riguardo alle procedure concorsuali con quota riservata, si consente che rientrino nella suddetta quota i soggetti che possiedano tutti i seguenti

    requisiti: risultino titolari (successivamente al 28 agosto 2015) di un

    contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisca il

    concorso; abbiano maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze di

  • Articolo 1, comma 813

    32

    enti ed aziende (anche diversi) del Servizio sanitario nazionale, almeno

    tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

    Si ricorda che, per gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, resta

    vigente anche una parallela disciplina, sempre transitoria4, che consente, con

    riferimento al personale medico, tecnico-professionale e infermieristico,

    l'indizione, entro il 31 dicembre 2018, di procedure concorsuali con quota

    riservata - con la conclusione della medesima procedura entro il 31 dicembre

    2019 -. La quota di riserva può concernere, nella misura massima del 50 per

    cento, il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico che abbia

    maturato alla data di pubblicazione del bando almeno tre anni di servizio,

    anche non continuativi, negli ultimi cinque anni, con contratti a tempo

    determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con

    altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti o aziende.

    4 Disciplina di cui all'art. 1, commi 543 e 544, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, e successive

    modificazioni, e all'art. 20, comma 10, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

  • Articolo 1, comma 814

    33

    Articolo 1, comma 814

    (Utilizzo quota accantonata nel risultato di amministrazione a

    seguito di anticipazioni di liquidità)

    814. L'articolo 2, comma 6, del

    decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,

    convertito, con modificazioni, dalla legge

    6 agosto 2015, n. 125, si interpreta nel

    senso che la facoltà degli enti destinatari

    delle anticipazioni di liquidità, di cui

    all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile

    2013, n. 35, convertito, con

    modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,

    n. 64, di utilizzare la quota accantonata

    nel risultato di amministrazione a seguito

    dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini

    dell'accantonamento al fondo crediti di

    dubbia esigibilità nel risultato di

    amministrazione, può essere esercitata

    anche con effetti sulle risultanze finali

    esposte nell'allegato 5/2 annesso al

    decreto legislativo 23 giugno 2011, n.

    118, a seguito del riaccertamento

    straordinario dei residui effettuato ai

    sensi dell'articolo 3, comma 7, dello

    stesso decreto legislativo n. 118 del 2011,

    nonché' sul ripiano del disavanzo

    previsto dal comma 13 del medesimo

    articolo, limitatamente ai soli enti che

    hanno approvato il suddetto

    riaccertamento straordinario a decorrere

    dal 20 maggio 2015, fermo restando il

    rispetto dell'articolo 3, comma 8, del

    medesimo decreto legislativo n. 118 del

    2011, il quale prevede che l'operazione di

    riaccertamento straordinario sia oggetto

    di un unico atto deliberativo.

    Il comma 814 riguarda gli enti locali destinatari di anticipazioni di liquidità

    per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, e l'utilizzo da parte degli

    enti stessi della quota accantonata nel risultato di amministrazione.

    Il comma 814 reca una interpretazione della disposizione di cui all’articolo

    2, comma 6, del D.L. n. 78 del 2015, che dà facoltà agli enti locali destinatari

    di anticipazioni di liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili

    di cui al D.L. n. 35/2013 di utilizzare la relativa quota accantonata nel

    risultato di amministrazione ai fini dell’accantonamento al fondo crediti di

    dubbi esigibilità, precisando che tale facoltà poteva essere esercitata anche

    con effetti sulle risultanze finali esposte nell’allegato 5.2 al D.Lgs. n.

    118/2011 (risultato di amministrazione), a seguito del riaccertamento

    straordinario dei residui effettuato nel 2015 ai sensi dell’articolo 3, comma

    7, dello stesso decreto legislativo, nonché sul ripiano del disavanzo

    eventualmente derivato, limitatamente ai soli enti che hanno approvato il

    suddetto riaccertamento straordinario a decorrere dal 20 maggio 2015.

  • Articolo 1, commi 815 e 828

    34

    Articolo 1, commi 815 e 828

    (Rapporti finanziari Stato-Regioni a statuto speciale)

    815. A decorrere dall'anno 2018 alla

    regione Friuli Venezia Giulia non si

    applicano le disposizioni in materia di

    patto di stabilità interno di cui all'articolo

    1, commi 454 e seguenti, della legge 24

    dicembre 2012, n. 228.

    (...)

    828. Il comma 483 dell'articolo 1 della

    legge 11 dicembre 2016, n. 232, è

    abrogato.

    I commi 815 e 828 stabiliscono il definitivo passaggio alle regole del

    pareggio di bilancio, a decorrere dall’anno 2018, per la Regione Friuli-

    Venezia giulia, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di

    Bolzano e Trento, unici enti ai quali si continuavano ad applicare i vincoli

    di finanza pubblica stabiliti dal patto di stabilità.

    In riferimento alla Regione Friuli-Venezia Giulia, il comma 815 stabilisce

    che non si applicano, a decorrere dall’anno 2018, le norme sul patto di

    stabilità contenute nell’articolo 1, comma 454 e seguenti della legge di

    stabilità 2013. Per la regione in questione, infatti, fino all’anno 2017, la

    disciplina della riduzione del debito pubblico è basata sul contenimento della

    spesa complessiva, espressa in competenza eurocompatibile. La disciplina

    generale, nonché le norme sul monitoraggio degli adempimenti e dei risultati

    e le sanzioni in caso di inadempienza, sono contenute nelle disposizioni della

    legge di stabilità 2013, di cui la norma in esame stabilisce la

    disapplicazione. Gli obiettivi della regione Friuli-Venezia Giulia, vale a dire il limite alle spese

    complessive sono stati determinati dalla legge di stabilità 2015, ai commi 517-521

    dell’unico articolo e recepiscono il protocollo d'intesa tra Stato e Regione

    sottoscritto il 30 ottobre 2014, in materia finanziaria. In particolare il comma 517

    stabilisce l'obiettivo programmatico della regione per l'esercizio 2014, nonché gli

    obiettivi per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017.

    Per quanto concerne la regione Trentino-Alto Adige e le Province

    autonome di Bolzano e di Trento il passaggio alla disciplina del pareggio

    di bilancio a decorrere dal 2018 è già stato stabilito dalla legge di stabilità

    2015 (L. 190/2


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