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LEGGE REGIONALE N - Minori.it - Centro … · Web viewamministrativi della Regione e degli enti...

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LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 10-07-2006 REGIONE PUGLIA Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA N. 87 del 12 luglio 2006 IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: ARTICOLO 1 (Finalità) 1. La Regione Puglia programma, coordina e assicura sul territorio un sistema integrato d’interventi e servizi sociali per le persone, le famiglie e i nuclei di persone, al fine di garantire la qualità della vita, le pari opportunità, la non discriminazione e i diritti di cittadinanza, operando per prevenire, eliminare o ridurre gli ostacoli alla piena inclusione sociale derivante da condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociale e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.
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LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 10-07-2006 REGIONE PUGLIA

Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIAN. 87

del 12 luglio 2006IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ARTICOLO 1(Finalità)

1. La Regione Puglia programma, coordina e assicura sul territorio un sistemaintegrato d’interventi e servizi sociali per le persone, le famiglie e i

nuclei di persone, al fine di garantire la qualità della vita, le pariopportunità, la non discriminazione e i diritti di cittadinanza, operando per

prevenire, eliminare o ridurre gli ostacoli alla piena inclusione socialederivante da condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e

familiare, da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociale e condizioni di nonautonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione Pugliaispira il sistema integrato dei servizi sociali prioritariamente al principiodi domiciliarità, in modo da favorire l’integrazione e l’inclusione sociale

per costruire comunità solidali.

ARTICOLO 2(Principi generali)

1. Il sistema integrato d’interventi e servizi sociali si fonda sul rispettodei seguenti principi:

a) tutela della vita umana sin dal suo inizio, così come previsto dallalegge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della

maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza);b) dignità della persona e garanzia di riservatezza;

c) universalità di accesso al sistema integrato dei servizi sociali;

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d) libera scelta dell’utente e, ove impossibilitato, dei suoi familiari,per l’accesso ai servizi offerti dal sistema integrato socio-

assistenziale, nel rispetto dell’appropriatezza delle prestazionirispetto alle situazioni di bisogno;

e) valorizzazione delle potenzialità e delle risorse delle persone edelle famiglie;

f) sostegno e promozione del recupero di autonomia delle personediversamente abili e non autosufficienti;

g) valorizzazione del ruolo della famiglia, quale nucleo fondamentalenelle comunità locali per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona;

h) estensione delle tutele ai nuclei di persone legate da vincoli diparentela, affinità, adozione, tutela e da altri vincoli solidaristici;

i) partecipazione attiva dei cittadini singoli eassociati, nell’ambito dei principi di solidarietà e di

auto-organizzazione;j) sussidiarietà.

2. La realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali per costruirecomunità solidali s’ispira ai seguenti principi:

a) omogeneità e adeguatezza al sistema di bisogni e di domande socialirilevati sul territorio regionale;

b) efficienza, efficacia ed economicità;c) flessibilità e personalizzazione degli interventi;

d) sostenibilità delle priorità strategiche e degli obiettivid’intervento, rispetto all’impiego delle risorse disponibili;

e) integrazione delle politiche sociali con tutte le politiche disettore atte a prevenire tutte le condizioni di disagio e di

esclusione sociale;f) professionalità e specificità delle prestazioni professionali.

ARTICOLO 3(Diritto alle prestazioni)

1. Il sistema integrato ha carattere di universalità e promuove l’attuazionedei diritti di cittadinanza sociale e del sistema di responsabilità condivisedelle istituzioni pubbliche e dei soggetti sociali per la costruzione di una

comunità solidale. Hanno diritto ad accedere agli interventi e ai servizi delsistema integrato tutte le persone residenti in Puglia.

2. I Comuni garantiscono ai cittadini di altre regioni l’accesso ai servizisocio-assistenziali in base ad accordi interregionali, fatta salva in ogni

caso la garanzia degli interventi indifferibili.

3. I cittadini di Stati membri dell’Unione europea e i loro familiari, nonché

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i cittadini stranieri di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), accedono aiservizi socio-assistenziali nel rispetto degli accordi internazionali e

secondo le modalità definite dal regolamento regionale di cui all’articolo 64.

4. Per i soggetti di cui al comma 3 e per tutti gli interventiindifferibili, il Comune tenuto a garantire i servizi

socio-assistenziali è identificato nel Comune nel cui territorio si èmanifestata la necessità dell’intervento, fatto salvo il diritto di rivalsa

nei confronti del Comune di residenza del cittadino destinatariodell’intervento e per i cittadini stranieri in base agli accordi

internazionali.

5. I criteri di partecipazione e/o compartecipazione al costo delleprestazioni da parte dei cittadini utenti sono definiti nel regolamento regionale.

6. In base alle indicazioni del Piano regionale delle politiche sociali e delregolamento regionale e delle disposizioni nazionali in materia di livelli

essenziali di assistenza, accedono prioritariamente ai servizi e alleprestazioni secondo i parametri definiti dai Comuni i cittadini in condizionidi povertà o con reddito insufficiente o con incapacità totale o parziale di

provvedere ai propri bisogni per inabilità d’ordine sensoriale, fisico epsichico o dovuta a pluriminorazione, con difficoltà d’inserimento nella vita

sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti aprovvedimenti dell’autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

7. I soggetti di cui al presente articolo hanno diritto di accesso agliinterventi e ai servizi del sistema integrato socio-assistenziale partecipandoal costo delle prestazioni in relazione alla condizione economica secondo le

disposizioni della presente legge.

8. Il Piano regionale delle politiche sociali riserva una quota delle risorseper l’anticipazione ai Comuni degli oneri derivanti dagli interventi di cui al

comma 3, nelle more dell’azione di rivalsa e per gli interventi dei Comuni inottemperanza alle ordinanze dei Tribunali per i minorenni.

ARTICOLO 4(Strumenti e metodi per la realizzazione del sistema)

1. Il sistema d’interventi e servizi sociali è definito dal Piano regionaledelle politiche sociali e realizzato attraverso i Piani sociali di zona,

garantendo la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a retesecondo gli ambiti territoriali socio-assistenziali come definiti dalla Regione.

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2. Il sistema integrato d’interventi e servizi sociali si realizza attraversoi seguenti metodi:

a) coordinamento dell’integrazione tra i servizi sociali e i servizi sanitarie dell’integrazione con tutte le politiche che mirano al benessere delle

persone e alla qualità della vita;b) cooperazione interistituzionale;

c) concertazione tra i diversi livelli istituzionali e le organizzazionisindacali maggiormente rappresentative, gli organismi di rappresentanza del

volontariato e della cooperazione sociale, gli ordini e le associazioniprofessionali, le associazioni di categoria, le associazioni delle famiglie

e degli utenti della Regione Puglia.

ARTICOLO 5(Ambiti territoriali)

1. Gli ambiti territoriali per la gestione unitaria del sistema locale deiservizi socio-assistenziali e socio-sanitari corrispondono alle circoscrizioni

territoriali dei distretti socio-sanitari. Il Comune capofila dell’ambitoterritoriale è di norma il Comune sede del distretto socio-sanitario, salvodiversa decisione della Conferenza dei sindaci dell’ambito territoriale.

2. La Giunta regionale, su proposta dei Comuni interessati e sentito ilparere delle Province territorialmente competenti, può determinare un diverso

assetto circoscrizionale degli ambiti territoriali. Le modifiche nell’assettocircoscrizionale degli ambiti territoriali devono intervenire entro la data di

approvazione del Piano regionale socio-assistenziale e, comunque, non oltre ladata di decorrenza dei termini di avvio per il lavoro di stesura dei Piani

sociali di zona.

3. Le modifiche dei confini amministrativi dei distretti socio-sanitari nonmodificano i confini amministrativi degli ambiti territoriali per la gestioneunitaria del sistema locale dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari,

fino alla scadenza del triennio di programmazione sociale dei Piani sociali dizona in corso alla data delle modifiche intervenute, salvo diversa decisionedegli stessi Comuni interessati. In tal caso i Comuni dell’ambito territoriale

sociale modificano gli assetti organizzativi in relazione alle intervenutevariazioni degli assetti istituzionali, aggiornando anche obiettivi e

contenuti del vigente Piano sociale di zona.

ARTICOLO 6(Gestione associata)

1. La gestione associata dei servizi socio-assistenziali è, di norma,

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esercitata dai Comuni appartenenti allo stesso distretto socio-sanitario.

2. Il Piano regionale, in presenza di particolari condizioni socio-ambientalie organizzative e per specifiche tipologie di servizi socio-assistenziali, può

prevedere, su proposta dei Comuni interessati e sentito il parere delleProvince territorialmente competenti, che la gestione associata sia esercitata

anche tra Comuni appartenenti a diverso distretto socio-sanitario.

3. I Comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale, di cui all’articolo5, determinano autonomamente la forma di gestione associata, scegliendola tra

le forme previste dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti

locali), e possono attribuire l’esercizio delle funzioni socio-assistenziali auna delle aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al decreto

legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzionipubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell’articolo 10 della legge 8

novembre 2000, n. 328), avente sede legale nel territorio dell’ambito o aun’istituzione dotata di autonomia gestionale ai sensi dell’articolo 114 del

d.lgs. 267/2000.

4. I Comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale definisconoautonomamente le forme di gestione dei servizi previsti nel Piano sociale di

zona, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 56, e possono avvalersianche delle aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al d.lgs.

207/2001, aventi sede legale nel territorio dell’ambito, laddove presenti.

5. La Giunta regionale, decorso inutilmente il termine fissato nel Pianoregionale, sentita la Conferenza Regione - Enti locali, individua, ai sensi

dell’articolo 33, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, la forma associativa e nedisciplina la gestione con specifico regolamento per gli ambiti distrettuali

inadempienti.

6. Il regolamento di cui al comma 5 resta in vigore sino all’approvazionedelle forme di gestione da parte dei Comuni.

ARTICOLO 7(Incentivazione delle forme associate)

1. Il Piano regionale delle politiche sociali determina le risorse aggiuntiveda destinare, quali contributi per la gestione associata, ai Comuni con minoredimensione demografica, così come individuati dallo stesso Piano, e individuale forme d’incentivazione per la gestione associata da parte degli altri Comuni.

2. Al fine d’incentivare la gestione associata del sistema di servizi e

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interventi sociali e socio-sanitaria di ambito da parte dei Comuni, le formedi incentivazione tengono conto prioritariamente della capacità di spesa dellerisorse assegnate all’ambito, dell’incidenza dei servizi a valenza di ambito o

sovracomunali sul totale dei servizi previsti con il Piano sociale di zona,delle forme di gestione individuate per detti servizi a valenza di ambito o

sovracomunale, dell’attivazione di un sistema di accesso unico alla rete deiservizi dell’ambito. Il Piano regionale delle politiche sociali può

individuare ulteriori variabili di esame delle diverse esperienze territorialiper l’assegnazione delle risorse di cui al comma 1.

ARTICOLO 8(Sistema locale dei servizi sociali)

1. Il sistema locale si articola in un insieme d’interventi e servizi socio-assistenziali realizzati in modo coordinato e integrato con gli interventi dei

diversi settori della collettività attivati dai diversi soggetti pubblici eprivati posti in rete attraverso la programmazione definita dal Piano sociale di zona.

2. Il Piano di zona, nell’ambito degli indirizzi del Piano regionale dellepolitiche sociali, definisce i servizi e gli interventi essenziali e prevede

le modalità per far fronte alle situazioni di emergenza sociale.

3. Il Piano regionale determina le caratteristiche quantitative e qualitativedei servizi che costituiscono livelli delle prestazioni, che devono essere

assicurati dal piano di zona.

ARTICOLO 9(Piano regionale delle politiche sociali)

1. La Regione approva il Piano regionale triennale delle politiche sociali inarmonia con gli altri piani di settore.

2. Il Piano regionale individua:a) i bisogni del territorio;

b) le priorità degli interventi;c) il riparto delle risorse;

d) i livelli essenziali delle prestazioni sociali erogabili sotto formadi beni e servizi;

e) gli indirizzi per la realizzazione e lo sviluppo del sistema;f) i Comuni di minore dimensione demografica, ai fini dell’applicazione

dell’articolo 7, comma 1, della presente legge, tenuti alla gestioneassociata dei servizi e fissa il termine entro cui deve essere

individuata la forma di gestione;g) le modalità per il raccordo tra la pianificazione regionale e quella

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zonale e in particolare le linee d’indirizzo e gli strumenti per lapianificazione di zona, garantendo comunque l’uniformità dei servizi

offerti sul territorio regionale;h) i criteri per il concorso dei soggetti di cui all’articolo 4, comma

2,lettera c), alla definizione dei Piani di zona;i) l’integrazione socio-sanitaria, in coerenza con gli obiettivi del

Piano sanitario regionale;j) il coordinamento per l’integrazione con le politiche dell’educazione,

dell’istruzione, della formazione professionale, dell’avviamento allavoro, del reinserimento nelle attività lavorative, dello sviluppolocale, della riqualificazione urbana, dell’ambiente, della cultura,

del tempo libero, dei trasporti, delle comunicazioni, dell’urbanisticae delle politiche abitative;

k) la quota delle risorse da riservare per l’anticipazione ai Comunidegli oneri derivanti dagli interventi di cui ai commi 3 e 4dell’articolo 3, nelle more dell’azione di rivalsa e per gli

interventi dei Comuni in ottemperanza alle ordinanze dei Tribunali peri minorenni;

l) gli interventi di promozione e coordinamento delle azioni diassistenza tecnica per l’istituzione e la gestione degli interventi

sociali da parte degli enti locali;m) gli interventi di sperimentazione dei modelli innovativi di servizi in

grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livellolocale e di collegarsi, inoltre, alle esperienze sviluppate a livello europeo;

n) le altre forme di interventi oltre a quelle contemplate nella presente legge;o) gli interventi di promozione di metodi e strumenti per il controllo di

gestione atti a valutare l’efficacia e l’efficienza dei servizi e irisultati delle azioni previste;

p) il programma e il finanziamento per la formazione, la riqualificazionee l’aggiornamento del personale addetto alle attività sociali;

q) gli indicatori per il monitoraggio dell’efficacia, dell’efficienza edella qualità dei servizi erogati con i Piani sociali di zona.

ARTICOLO 10(Piano sociale di zona)

1. Il Piano sociale di zona ha durata triennale ed è definito dai Comunisingoli o associati, d’intesa con le Aziende unità sanitarie locali (AUSL),

sulla base delle indicazioni del Piano regionale e con la piena partecipazionedei soggetti di cui all’articolo 4, comma 2, lettera c), che, attraverso

l’accreditamento o specifiche forme di concertazione, concorrono, anche conproprie risorse, alla realizzazione del Piano.

2. Il Piano sociale di zona, adottato con accordo di programma, definisce:

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a) il sistema locale degli interventi e dei servizi sociali garantendo ilivelli essenziali delle prestazioni e provvedendo alla localizzazione dei servizi;

b) gli obiettivi strategici e le priorità d’intervento, nonché glistrumenti e le risorse per la loro realizzazione;

c) le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziariestrutturali e professionali, i requisiti di qualità;

d) le modalità di rilevazione dei dati nell’ambito del sistemainformativo dei servizi sociali, le procedure e gli strumenti per la

rendicontazione economica del Piano di zona e per il monitoraggio e lavalutazione delle attività e dei risultati conseguiti nell’ambito del

Piano di zona;e) le modalità per garantire l’integrazione tra servizi e prestazioni;

f) le modalità del coordinamento con gli organi perifericidell’amministrazione scolastica, penitenziaria e giudiziaria;

g) le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con isoggetti attuatori;

h) le forme di collaborazione con le Aziende USL per la realizzazionedell’integrazione socio-sanitaria, nonché i criteri di ripartizione

della spesa;i) gli interventi e i servizi socio-assistenziali per i qualiappare ottimale un livello di organizzazione sovra ambito,individuando gli enti gestori tra le istituzioni pubbliche

con competenze sovracomunali e dotate di autonomia gestionale,concorrendo alla definizione progettuale degli stessi interventi

e attribuendo le risorse economiche corrispondenti;j) il coordinamento per l’integrazione con tutte le politiche che mirano

al benessere delle persone e alla qualità della vita;k) le iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori;

l) le forme e le modalità di partecipazione dei cittadini e degli utentialla programmazione e al controllo della qualità dei servizi.

3. Il Piano di zona, in caso di gestione associata, è promosso dal Sindaco delcomune sede del distretto socio-sanitario ed è approvato con accordo di

programma.

ARTICOLO 11(Integrazione socio-sanitaria)

1. La Regione Puglia promuove, qualifica e sostiene l’integrazione socio-sanitaria; le attività sono finalizzate a soddisfare in modo integrato i

bisogni dei cittadini in termini di recupero e mantenimento delle autonomiepersonali, d’inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita e di

tutela della salute.

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2. I rapporti tra i soggetti erogatori degli interventi e dei servizi socio-assistenziali e le aziende erogatrici delle prestazioni sanitarie sono

regolati sulla base degli atti d’indirizzo della Regione.

3. La Regione istituisce la Commissione regionale per l’integrazione socio-sanitaria per elaborare gli indirizzi in materia, favorire la diffusione e

l’applicazione degli stessi, monitorare i processi d’integrazione in atto e irisultati conseguiti, contribuire alla programmazione finanziaria degliAssessorati alla solidarietà e alle politiche per la salute, per quanto di

propria competenza.

4. La Commissione regionale per l’integrazione socio-sanitaria è nominata dalPresidente della Giunta regionale, sentiti gli Assessori alla solidarietà e

alle politiche per la salute, ed è composta da:a) tre rappresentanti dei settori afferenti all’Assessorato alla

solidarietà della Regione;b) tre rappresentanti dei settori afferenti all’Assessorato alla sanità

della Regione, di cui uno in rappresentanza dell’ARES;c) due esperti esterni, con competenze specialistiche in materia di

programmazione sociale e socio-sanitaria, ai quali viene riconosciutoun gettone di presenza per le riunioni svolte dalla Commissione.

5. La Giunta regionale provvede a definire gli obiettivi specifici, le risorsee le modalità di funzionamento della Commissione regionale per l’integrazione

socio-sanitaria.

6. La Commissione regionale per l’integrazione socio-sanitaria presentasemestralmente il lavoro svolto ai soggetti di cui all’articolo 4, comma 2,lettera c), nonché ai comitati consultivi misti istituiti in seno alle AUSL,

al fine di promuovere un confronto permanente con tutti i soggetti interessatie la concertazione sulle priorità d’intervento in campo socio-sanitario.

ARTICOLO 12(Livelli essenziali delle prestazioni)

1. Il sistema d’integrazione degli interventi e dei servizi sociali forniscerisposte omogenee sul territorio finalizzate al raggiungimento dei seguenti

obiettivi d’inclusione sociale:a) mantenimento a domicilio dei cittadini e sviluppo della loro autonomia;

b) sostegno delle puerpere e dei neonati e promozione dell’infanzia,dell’adolescenza e delle responsabilità familiari a tutela dei dirittidi cittadinanza dei minori e degli adulti, delle donne in difficoltà e

delle situazioni di monogenitorialità;c) piena integrazione sociale e lavorativa delle persone diversamente abili;

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d) soddisfacimento delle esigenze di tutela residenziale esemiresidenziale delle persone non autonome e non autosufficienti;e) informazione e consulenza diffuse per favorire la fruizione delle

opportunità di accesso ai servizi per le persone e le famiglie;f) garanzia di ogni altro intervento qualificato a carattere socio-

assistenziale e socio-sanitario, per quanto di competenza, al fine digarantire l’esigibilità dei diritti sociali di cui all’articolo 117,

comma secondo, lettera m), della Costituzione.

2. Nelle more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni daparte dello Stato, la Regione e gli Enti locali garantiscono le prestazioni e

i servizi essenziali per assicurare il rispetto degli obiettivi di cui alcomma 1, identificabili nelle seguenti tipologie, tenendo conto delle risorse

disponibili e delle esigenze delle diverse articolazioni territoriali:a) il servizio sociale professionale;

b) il servizio di segretariato sociale per favorire l’accesso ai servizi,mediante l’informazione e la consulenza ai cittadini;

c) il servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza;d) il servizio di assistenza domiciliare per soggetti e nuclei familiari con

fragilità sociali e il servizio di assistenza domiciliare integrata per leprestazioni di cura domiciliari sociali e sanitarie integrate;

e) le strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali;f) i centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario;

g) il servizio di assistenza economica.

3. I Comuni, nell’ambito dei rispettivi Piani sociali di zona, concorrono allaprogrammazione, organizzazione e gestione dei livelli essenziali di assistenza

a elevata integrazione socio-sanitaria di cui all’Allegato 1C del decreto delPresidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 (Definizione dei

livelli essenziali di assistenza), concorrendo alla relativa spesa,corrispondente alle prestazioni sociali e alberghiere che accompagnano leprestazioni sanitarie a rilievo sociale, con le risorse finanziarie assegnate

al Piano di zona e con la compartecipazione dell’utente.

ARTICOLO 13(Sistema informativo)

1. La Regione, nell’ambito del sistema informativo dei servizi sociali di cuiall’articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la

realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), incollaborazione con le Province e i Comuni, singoli e/o associati, istituisce

il sistema informativo regionale dei servizi socio-assistenziali.

2. Il sistema informativo di cui al comma 1 è strumento per la tempestiva

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acquisizione dei dati e delle informazioni necessarie alla conoscenza deibisogni sociali finalizzata alla programmazione, alla gestione e alla

valutazione delle politiche sociali.

3. La Giunta regionale emana le direttive di coordinamento cui le Province e iComuni devono attenersi per la raccolta dei dati e per l’acquisizione, in

particolare, di tutti gli elementi relativi:a) alla realizzazione della banca dati riferita ai servizi, ai progetti,

alle risorse finanziarie e alla loro destinazione per areed’intervento di attività;

b) alla conoscenza dei bisogni sociali e della domanda sociale espressa;c) alla conoscenza delle risorse umane e professionali impegnate

nell’organizzazione ed erogazione dei servizi sociali e sociosanitari.

ARTICOLO 14(Osservatorio regionale delle politiche sociali)

1. E’ istituito presso l’Assessorato alla solidarietà l’Osservatorio regionaledelle politiche sociali. L’Osservatorio promuove, coordina e realizza le

azioni di monitoraggio sul sistema di offerta dei servizi sociali, sulladomanda di servizi, sulla spesa sociale della Regione e degli enti locali,

nonché il monitoraggio periodico sullo stato di attuazione dei Piani socialidi zona e la progettazione del sistema informativo sociale.

2. Nell’ambito dell’Osservatorio regionale si colloca il Centro regionale didocumentazione per le politiche per l’infanzia e l’adolescenza, che operaquale centro regionale di raccolta e analisi di documenti e buone pratichesulle problematiche sociali riferite ai minori e può essere articolato per

macro-tematiche e che, in attuazione della legge 23 dicembre 1997, n. 451(Istituzione della Commissione parlamentare per l’infanzia e dell’Osservatorio

nazionale per l’infanzia), provvede a raccogliere esclusivamente i datirelativi ai minorenni e collabora nell’elaborazione delle politiche sociali

regionali in favore dei medesimi.

3. La Giunta regionale disciplina il funzionamento dell’Osservatorio regionaledelle politiche sociali e del Centro regionale di documentazione per le

politiche per l’infanzia e l’adolescenza, al quale fornisce risorse estrumenti adeguati per il pieno svolgimento del programma di attività.

4. L’Osservatorio regionale delle politiche sociali si articola per areetematiche, nella forma di articolazioni organizzative interne, con programmidi attività e risorse specifiche, e tra loro connesse e con un coordinamento

unico, secondo quanto disciplinato dalla Giunta regionale.

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5. La Regione, nell’ambito dell’Osservatorio delle politiche sociali,istituisce l’Osservatorio permanente sulle famiglie e le politiche familiari.

In particolare l’Osservatorio:a) studia e analizza l’evoluzione delle condizioni di vita delle

famiglie, con particolare attenzione alle situazioni di disagio e diviolenza, al rapporto famiglia-lavoro e famiglia-servizi, al fine di

individuare le problematiche emergenti e l’evoluzione complessivadelle esigenze familiari;

b) verifica l’efficacia degli interventi in favore delle famiglierealizzati dalla Regione, da enti e istituzioni pubbliche e private;

c) si avvale, per le sue attività, delle strutture e dei servizi diricerca e analisi della Regione;

d) si rapporta con altri Osservatori istituiti nell’ambito dellasicurezza sociale, anche al fine di creare un sistema informativo coordinato;

e) focalizza i fenomeni di devianza e studia i rimedi atti a prevenire eassistere le situazioni sociali marginali per la piena tutela della

dignità di ciascuna persona.

6. L’Osservatorio regionale delle politiche sociali si articola sul territorioin una struttura regionale di coordinamento e di raccordo operativo e nellarete degli Osservatori sociali provinciali, che concorrono alla realizzazionedel sistema informativo sociale regionale, di cui all’articolo 13, nonché allarealizzazione del piano di attività annuale dell’Osservatorio regionale e chepossono promuovere con risorse proprie iniziative di rilevazione, analisi e

ricerca connesse al fabbisogno conoscitivo specifico del territorio di riferimento.

ARTICOLO 15(Finanziamento del sistema integrato)

1. Il sistema integrato degli interventi e dei servizi socio-assistenziali esocio-educativi si realizza con il concorso delle risorse all’uopo destinate

dallo Stato, dalla Regione e dai Comuni.

2. La Regione provvede ad assegnare ai Comuni singoli e/o associati la quotadel Fondo nazionale per le politiche sociali e il Fondo regionale socio- assistenziale.

3. Al finanziamento del sistema concorrono, altresì, le risorse provenientidal Fondo sanitario regionale, quelle provenienti da specifici programmicomunitari e nazionali, nonché quelle dei soggetti del terzo settore e delleaziende pubbliche di servizi alla persona di cui al d.lgs. n. 207/2001 che

partecipano alla realizzazione dei Piani di zona e le risorse derivanti dallacompartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni.

4. La Regione incentiva il concorso delle risorse private al finanziamento del

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sistema integrato d’interventi e servizi sociali anche con l’utilizzo dellaleva fiscale, per quanto di propria competenza, viste le leggi vigenti. A tal

fine annualmente la Giunta regionale può proporre sgravi fiscali mediante lamodulazione di aliquote differenziate per l’addizionale IRE di competenza, che

producano benefici fiscali per i contribuenti che abbiano concorso alfinanziamento del sistema locale dei servizi, con le modalità disciplinate da

apposito regolamento.

ARTICOLO 16(Competenze dei Comuni)

1. I Comuni sono titolari di tutte le funzioni amministrative concernenti gliinterventi sociali svolti a livello locale, adottano sul piano territoriale

gli assetti organizzativi e gestionali più funzionali alla gestione della retedei servizi, alla spesa e al rapporto con i cittadini e concorrono alla

programmazione regionale.

2. Ai Comuni, oltre alle competenze già trasferite a norma del decreto delPresidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di

cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) e alle funzioni attribuite,ai sensi dell’articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.

112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alleregioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo

1997, n. 59), con il decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Interventosostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra

regioni ed enti locali a norma dell’articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo1997, n. 59 e successive modificazioni), spettano, nell’ambito delle risorse

disponibili in base al Piano regionale e di zona, l’esercizio delle seguenti attività:a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei

servizi sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori diinnovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e

finanziarie locali, con l’obbligatorio coinvolgimento dei soggetti dicui all’articolo 4, comma 2;

b) erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche diverse da quelledisciplinate dall’articolo 22 della l. 328/2000 e dei titoli di

acquisto dei servizi sociali;c) progettazione e gestione, d’intesa con le istituzioni scolastiche

autonome presenti sul territorio, degli interventi in materia diassistenza scolastica e istruzione ai sensi dell’articolo 5 del

decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materiasanitaria e socio-assistenziale), convertito, con modificazioni, dalla

legge 18 marzo 1993, n. 67, in applicazione dell’articolo 8, comma 5,della l. 328/2000, nell’ambito delle misure previste nei Piani sociali

di zona per il contrasto alle povertà e per le responsabilità

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familiari, con specifico riferimento alle madri sole con figli;d) autorizzazione, accreditamento, vigilanza e controllo dei servizi

socio-assistenziali e delle strutture a ciclo residenziale esemiresidenziale a gestione pubblica o privata;

e) partecipazione al procedimento per la definizione degli ambititerritoriali con le modalità stabilite dalla legge regionale 30novembre 2000, n. 22 (Riordino delle funzioni e dei compiti

amministrativi della Regione e degli enti locali);f) definizione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui

all’articolo 3, comma 6, della presente legge ai fini delladeterminazione dell’accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi,

coinvolgendo le rappresentanze associative di cui all’articolo 4, comma 2.

3. Nell’esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 i Comuni provvedono a:a) promuovere, nell’ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete,l’apporto delle risorse delle collettività locali tramite forme innovative

di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e perfavorire la reciprocità tra cittadini nell’ambito della vita comunitaria;

b) coordinare programmi e attività degli enti che operano nell’ambito dicompetenza, secondo le modalità fissate dal regolamento regionale di cui

all’articolo 64, tramite collegamenti operativi tra i servizi cherealizzano attività volte all’integrazione sociale e intese con le AUSL per

le attività socio-sanitarie e per i Piani di zona;c) adottare strumenti per la semplificazione amministrativa e per il controllo

di gestione atti a valutare l’efficienza, l’efficacia e i risultati delle prestazioni;d) adottare modalità e strumenti per la partecipazione dei soggetti di cui

all’articolo 4, comma 2, alla valutazione della qualità e dell’efficaciadei servizi e per la formulazione di proposte ai fini della predisposizione dei

programmi;e) garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità

dei servizi, secondo le modalità previste dagli statuti comunali, dairegolamenti e dalle carte dei servizi;

f) promuovere interventi e servizi specifici per l’inserimento sociale el’integrazione socio-culturale dei cittadini stranieri immigrati,

nell’ambito della definizione dei Piani di zona;g) promuovere l’inserimento lavorativo di persone socialmente svantaggiate,

anche mediante l’individuazione di servizi e lavori da affidare ai sensidell’articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle

cooperative sociali).

ARTICOLO 17(Competenze delle Province)

1. Le Province concorrono:

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a) alla programmazione del sistema integrato d’interventi e servizisociali;

b) alla raccolta dei dati sui bisogni e sulle risorse rese disponibilidai Comuni e da altri soggetti istituzionali ai fini dell’attuazionedel sistema informativo regionale, a cui le Province concorrono

mediante le attività dell’Osservatorio sociale provinciale di cui all’articolo 14;c) all’analisi della domanda e dell’offerta assistenziale, per promuovere

approfondimenti mirati sui fenomeni sociali più rilevanti in ambitoprovinciale fornendo, su richiesta degli enti locali interessati, il

supporto necessario per il coordinamento degli interventi territoriali;d) alla promozione e alla realizzazione, d’intesa con i Comuni,

d’iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazioneprofessionale di base e all’aggiornamento;

e) alla progettazione e gestione degli interventi in materia diassistenza scolastica e istruzione ai sensi dell’articolo 5 del d.l.

9/1993, convertito, con modificazioni, dalla l. 67/1993, inapplicazione dell’articolo 8, comma 5, della l. 328/2000, conspecifico riferimento agli interventi per audiolesi e videolesi,

nonché alla progettazione e gestione degli interventi di cuiall’articolo 3, comma 1, della legge 28 agosto 1997, n. 284

(Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazionevisiva e l’integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati);

f) alla definizione e all’attuazione dei Piani di zona, anche con ilconcorso all’organizzazione di specifici servizi che, di concerto coni Comuni, vengono individuati come servizi di livello sovra-ambito

nella programmazione sociale degli ambiti territoriali.

2. Le Province esercitano le funzioni di coordinamento delle attività diprogrammazione e di realizzazione della rete delle attività socio-

assistenziali, promuovono le azioni dei Comuni per la gestione associata deiservizi sociali ed esercitano le competenze in materia di formazione

professionale, secondo quanto definito alle lettere o) e p) del comma 2dell’articolo 18 e coordinamento operativo dei soggetti e delle strutture che

agiscono nell’ambito dei servizi sociali, con particolare riguardo alleIstituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e al volontariato.

ARTICOLO 18(Competenze della Regione)

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, coordinamento eindirizzo per costruire un sistema integrato con tutte le politiche che mirano

al benessere delle persone e alla qualità della vita.

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2. La Regione, in conformità delle disposizioni di cui all’articolo 117 della Costituzione:

a) definisce gli ambiti territoriali d’intervento e gli strumenti per lagestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali;

b) approva il Piano regionale delle politiche socio-sanitarie e assegnale risorse finanziarie;

c) esercita l’attività di monitoraggio e valutazione dell’efficacia edell’efficienza della spesa;

d) promuove e finanzia lo sviluppo dei servizi, la tutela dei dirittisociali e la sperimentazione degli interventi innovativi;

e) promuove, finanzia e coordina le azioni di assistenza tecnica perl’istituzione e la gestione degli interventi sociali da parte degli enti locali;

e) definisce i requisiti minimi e le procedure per l’autorizzazione dellestrutture e dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari pubblici e privati;

f) definisce i requisiti e le procedure per l’accreditamento dellestrutture e dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari pubblici e privati;

g) determina le modalità per l’esercizio della vigilanza sulle strutturee sui servizi socio-assistenziali pubblici e privati;

i) istituisce e gestisce i registri regionali delle strutture e dei servizisocio-assistenziali pubblici e privati autorizzati all’esercizio delle

attività ai sensi dell’articolo 16, comma 2, lettera d);h) definisce i requisiti di qualità per la gestione dei servizi e per

l’erogazione delle prestazioni;k) definisce i criteri per la concessione da parte dei Comuni dei titoli di

acquisto dei servizi sociali;i) definisce i criteri generali per la determinazione del concorso da

parte degli utenti al costo delle prestazioni;m) determina i criteri per la definizione delle tariffe che i Comuni sono

tenuti a corrispondere ai soggetti titolari delle strutture e dei servizi accreditati;j) individua le figure professionali sociali, disciplina i percorsi

formativi, nei limiti delle proprie competenze, in stretta connessione conil sistema universitario e della formazione professionale regionale e il

contenuto professionale dei servizi sociali;k) promuove, finanzia e realizza iniziative informative e di assistenza

formativa e tecnica rivolte ai soggetti pubblici per sostenere il percorsodi programmazione sociale negli ambiti territoriali, nonché iniziativeinformative e formative, anche con il concorso delle Province, per isoggetti pubblici e privati operanti nel settore dei servizi sociali perfavorire il concorso alla progettazione sulle iniziative comunitarie

l’accesso ai fondi dell’Unione Europea;l) disciplina l’attività di controllo dell’efficacia e dell’efficienza

dei servizi sul territorio e di valutazione dei risultati delle azioni previste;m) disciplina le modalità per il concorso degli enti locali alla

programmazione regionale e la partecipazione dei soggetti di cui

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all’articolo 4, comma 2;n) esercita il potere sostitutivo nei casi e con le modalità previste

dalla vigente normativa;o) disciplina le procedure amministrative, le modalità per la

presentazione dei reclami da parte degli utenti delle prestazioni sociali el’istituzione degli uffici di tutela degli utenti;

p) disciplina le modalità di partecipazione e di promozione civica,d’intesa con le diverse espressioni della cittadinanza attiva, per lo

sviluppo dei servizi e la realizzazione d’interventi innovativi e di tuteladei diritti sociali nelle fasi della programmazione, verifica e controllo;

q) definisce i criteri generali per le procedure di rilascio dellaconcessione di nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili e

per i raccordi con la fase dell’accertamento sanitario e per gli eventualibenefici aggiuntivi di cui all’articolo 130, comma 2, del d.lgs. 112/1998;

r) assume i provvedimenti contingibili e urgenti d’interesse nonesclusivamente comunale.

ARTICOLO 19(Concorso del terzo settore)

1. La Regione e gli enti locali riconoscono il ruolo e la rilevanza sociale edeconomica dei soggetti del terzo settore e valorizzano l’apporto delle

organizzazioni di volontariato, delle cooperative sociali e delle associazionidi promozione sociale, degli enti di patronato e delle fondazioni attraverso

azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti.

2. I soggetti del terzo settore di cui all’articolo 4, comma 2, partecipanoalla programmazione e alla progettazione del sistema integrato d’interventi e

servizi sociali.

3. Le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali, le associazionidi promozione sociale, iscritte nei rispettivi registri regionali, concorrono

alla realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizisociali anche mediante la stipula di convenzioni per l’erogazione di servizi e

prestazioni compatibili con la natura e le finalità statutarie, avvalendosidelle modalità individuate dalla Regione con il regolamento di cuiall’articolo 64 e con il Piano regionale delle politiche sociali, per

valorizzare il loro apporto all’erogazione dei servizi.

4. Ai fini dell’applicazione del comma 3, gli enti locali possono stipulareconvenzioni con le organizzazioni di volontariato, nonché con gli enti di

patronato e con le fondazioni, allo scopo di valorizzarne la funzione sociale,riconoscendo le spese per il perseguimento delle finalità statutarie, laddove

le attività siano coerenti con gli obiettivi del Piano sociale di zona e

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adeguate a integrare la rete dei servizi, che sarà realizzata dai soggettipubblici e privati chiamati a gestire i servizi previsti. Gli altri soggettidi cui al comma 3 possono essere chiamati alla gestione di interventi e

servizi, così come previsti nei Piani sociali di zona, mediante affidamenti,concessione di pubblici servizi, ovvero altre modalità previste e disciplinatenel regolamento regionale di cui all’articolo 64 e nei rispettivi regolamenti

comunali.

5. La Regione e gli enti locali assicurano la partecipazione dei cittadini edegli utenti al controllo della qualità dei servizi, anche favorendo

l’attività delle associazioni di tutela degli utenti e delle organizzazionisindacali.

6. Il regolamento regionale individua gli strumenti e le modalità perassicurare la partecipazione dei cittadini e degli utenti.

ARTICOLO 20(Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)

1. Le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, anche cometrasformate ai sensi della legge regionale 30 settembre 2004, n. 15 (Riforma

delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e disciplina delleaziende pubbliche dei servizi alle persone), e successive modificazioni,

partecipano, quali soggetti attivi, alla programmazione, all’organizzazione ealla gestione del sistema d’interventi e servizi sociali.

ARTICOLO 21(Altri soggetti)

1. I soggetti privati operanti nel settore dei servizi socio-assistenzialipartecipano alla realizzazione e alla gestione dei servizi nel rispetto delle

disposizioni di cui alla presente legge.

2. La Regione promuove la diffusione della cultura della responsabilitàsociale di impresa nel tessuto imprenditoriale pugliese, anche con azioni

sperimentali, e definisce un sistema di incentivi che promuovano il contributodelle imprese al sostegno di iniziative di utilità sociale.

3. La Regione riconosce la funzione sociale delle attività di oratoriopromosse dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica,nonché dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha

stipulato un’intesa ai sensi dell’articolo 8, comma terzo, della Costituzione,sia in fase di programmazione delle priorità di inclusione sociale, sia infase di attuazione, nell’ambito della stesura del Piano sociale di zona da

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parte degli enti locali, che possono stipulare convenzioni con le parrocchie egli enti suddetti, allo scopo di valorizzarne la funzione sociale,

riconoscendo le spese per lo svolgimento delle attività più tipiche deglistessi, laddove tali attività siano coerenti con gli obiettivi del Piano stesso.

ARTICOLO 22(Famiglia nel sistema integrato dei servizi)

1. Il sistema integrato d’interventi e servizi sociali valorizza il ruolodella famiglia, così come riconosciuta dall’articolo 29 della Costituzione,quale nucleo essenziale della società, indispensabile per la crescita, per losviluppo e la cura delle persone, per la tutela della vita umana, del diritto

di tutti i cittadini all’informazione, alle prestazioni essenziali, allaflessibilità degli interventi e alla libera scelta dei servizi, nonché al

perseguimento della condivisione delle responsabilità tra uomini e donne.

2. A tal fine la Regione promuove la tutela e il potenziamento delle risorsedi solidarietà della famiglia, attraverso il sostegno alla formazione di nuove

famiglie, attraverso la valorizzazione dell’associazionismo familiare,attraverso l’integrazione tra strutture pubbliche, strutture di privato

sociale e reti parentali.

ARTICOLO 23(Obiettivi)

1. Nel quadro dell’indirizzo e programmazione e dell’erogazione dei servizisociali a favore della famiglia, la Regione individua i seguenti obiettivi:

a) favorire la formazione di nuove famiglie attraverso interventi checoncorrono a eliminare gli ostacoli di natura economica e sociale che neimpediscono la nascita e lo sviluppo, in coerenza con gli articoli 29 e 31

della Costituzione;b) predisporre specifici programmi di sostegno, anche personalizzati, a

fronte di situazioni di disagio e/o che violano la dignità della persona umana;c) sostenere il ruolo delle famiglie che si fanno carico dei percorsi di

cura di persone anziane e non autosufficienti, prevalentemente centratisull’assistenza domiciliare;

d) valorizzare la corresponsabilità dei genitori nei confronti dei figlie il loro compito educativo e d’istruzione, favorendo la solidarietà tra

generazioni anche per la permanenza dell’anziano nel proprio contesto di vita;e) promuovere iniziative di mutuo sostegno tra famiglie e creare reti disolidarietà nonché forme di auto-organizzazione e imprenditorialità perfavorire le funzioni familiari particolarmente nell’attenzione ai bambini,

agli adolescenti, agli anziani, ai disabili;f) promuovere le iniziative delle reti sociali e delle organizzazioni del

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privato sociale tendenti a sviluppare la responsabilità delle famiglie e lacapacità ad assumere in pienezza le proprie funzioni educative e sociali,

nonché a sostenere i percorsi per l’affido e l’adozione di minori;g) conciliare e armonizzare i tempi di vita e di lavoro, riconoscendo il

diritto delle donne e degli uomini ad assolvere agli impegni di cura senzarinunciare all’attività lavorativa, anche sostenendo iniziative di

mutualità tese allo sviluppo della solidarietà e al miglioramento delrapporto tra le generazioni;

h) garantire parità di trattamento tra utenti di scuole statali eparitarie, secondo il principio di eguaglianza e nei limiti del dettatocostituzionale, con riferimento agli interventi per l’integrazione e il

sostegno scolastico e per il diritto allo studio dei minori;i) affiancare le coppie nella costruzione di un nuovo progetto di vita enel consolidamento del loro ruolo genitoriale, anche programmandointerventi economici e di erogazione dei servizi per l’infanzia, con

particolare riferimento alle prime fasi di vita dei figli, fino alcompimento del trentaseiesimo mese di vita.

ARTICOLO 24(Priorità di intervento)

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 23, comma 1, laRegione con il Piano regionale delle politiche sociali, ovvero con linee guida

di indirizzo, previa concertazione con gli enti locali, le organizzazionisindacali e con le associazioni delle famiglie più rappresentative a livello

regionale, indica le priorità strategiche di intervento in favore dellefamiglie, da realizzare nei Piani sociali di zona, nell’ambito delle risorse

assegnate a ciascun ambito territoriale per la realizzazione degli stessi Piani.

2. La Regione favorisce l’assistenza a domicilio come risposta personalizzataai bisogni di ciascuno dei suoi membri, particolarmente se portatori di

handicap o anziani, anche assistendo, con idoneo sostegno economico o assegnodi cura, il necessario lavoro di cura di cui si fanno carico gli stessi

componenti del nucleo familiare, a condizione che tale lavoro di cura siaparte integrante di un complessivo programma assistenziale individualizzatorivolto a consentire la permanenza a domicilio di persone anche parzialmenteprive di autonomia fisica o psichica, ma che comunque non necessitano del

ricovero in strutture residenziali.

3. La Regione, in collaborazione con le AUSL e i Comuni, promuove lo sviluppodelle attività dei consultori pubblici e privati per la valorizzazione

personale e sociale della maternità e della paternità responsabile, la tuteladei minori e delle donne in difficoltà, l’unità e la stabilità familiare, il

ruolo genitoriale. La Regione sostiene lo sviluppo del servizio ostetrico sul

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territorio, anche a domicilio, a sostegno della donna in stato di gravidanza edel nucleo che si prepara ad accogliere una nuova vita.

4. La Regione promuove iniziative di educazione e informazione a sostegno delruolo svolto nei percorsi di crescita dei ragazzi e delle ragazze in età pre-adolescenziale e sostiene, di concerto con gli enti locali, l’organizzazionedi servizi territoriali di aggregazione e animazione sociale rivolti ai minori

in età pre-adolescenziale e adolescenziale.

5. La Regione favorisce l’informazione, la consulenza, il sostegno el’assistenza alle vittime di violenze sessuali, con particolare riguardo ai

minori che abbiano subito maltrattamenti e abusi, cura la sensibilizzazionedelle comunità locali sulle problematiche connesse all’abuso e al

maltrattamento dei minori e delle donne e promuove la realizzazione di servizie interventi correttivi specializzati.

6. La Regione Puglia valorizza e sostiene i servizi di consulenza e dimediazione familiare gestiti dagli enti locali, dall’associazionismo o dalle

organizzazioni di volontariato, promuovendone l’utilizzo coordinatonell’ambito della programmazione regionale e locale secondo quanto previsto e

nei limiti del Piano regionale delle politiche sociali di cui all’articolo 9.I consultori pubblici e privati autorizzati devono assicurare la realizzazione

di programmi di formazione dei giovani al futuro ruolo di coniugi e digenitori, nonché programmi formativi e informativi riguardanti la procreazione

responsabile.

7. La Regione promuove la ricerca, lo studio e l’informazione sulle tematicherelative alla famiglia, articolando una specifica sezione dedicata alle

politiche familiari nell’ambito dell’Osservatorio regionale delle politichesociali di cui all’articolo 14.

ARTICOLO 25(Politiche per il sostegno dell’educazione e della crescita di minori)

1. La Regione, nella definizione degli strumenti attuativi per assicurare uneffettivo diritto allo studio, al fine di favorire il superamento delle

limitazioni derivanti da condizioni di disagio economico, può prevedere, tral’altro, interventi e contributi per progetti destinati alla prevenzione e

recupero degli abbandoni e della dispersione scolastica, anche mediantel’attivazione di un servizio di psicologia scolastica.

2. In particolare la Regione finanzia annualmente progetti mirati e iniziativesperimentali per il potenziamento dei servizi per la prima infanzia, come

individuati nel regolamento regionale di cui all’articolo 64, per il sostegno

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dei percorsi per l’affido e l’adozione, per la protezione sociale delle madrisole con figli, per la promozione di attività ludiche ed educative per

l’infanzia e di iniziative a sostegno del tempo libero, nonché per il sostegnoeconomico in situazioni di difficoltà e con figli fino ai trentasei mesi di età.

3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2, nonché degli articoli 24 e 28, sonopromossi dalla Regione nell’ambito delle risorse annualmente attribuite al

Fondo nazionale per le politiche sociali di competenza regionale e al Fondoglobale socio-assistenziale regionale e sono realizzati dai Comuni associati

in ambiti territoriali, in modo integrato con i rispettivi Piani sociali dizona, con il concorso di tutti i soggetti pubblici, privati e del terzo settore.

ARTICOLO 26(Consulta delle associazioni familiari)

1. E’ istituita la Consulta regionale pugliese delle associazioni familiaricomposta da:

a) il Presidente della Giunta regionale o Assessore delegato;b) un rappresentante del Forum regionale delle associazioni familiari;

c) un rappresentante delle associazioni di volontariato iscritte nelregistro delle associazioni di volontariato ai sensi della legge regionale

16 marzo 1994, n. 11 (Norme di attuazione della legge-quadro sulvolontariato);

d) un rappresentante delle cooperative sociali iscritte nel registrodelle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 1 settembre 1993,n. 21 (Iniziative regionali a sostegno delle cooperative sociali e norme

attuative della legge 8 novembre 1991, n. 381);e) un rappresentate delle Province designato dall’UPI;

f) un rappresentante dei Comuni designato dall’ANCI Puglia;g) una rappresentante della Commissione regionale pari opportunità;h) il dirigente dell’Ufficio competente per le politiche per le famiglie,nell’ambito del Settore sistema integrato servizi sociali della Regione;

i) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali regionali piùrappresentative a livello nazionale.

2. La Consulta é nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale,elegge nel proprio seno il Presidente e delibera un proprio regolamento

interno per l’organizzazione e la disciplina dei lavori.

3. La Consulta dura in carica per la legislatura nel corso della quale è stata insediata.

4. La Consulta esprime pareri e formula proposte in ordine allapredisposizione degli atti di programmazione regionale che riguardano lapolitica per la famiglia, nonché in ordine all’attuazione della medesima.

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5. La Consulta è istituita senza oneri a carico del bilancio regionale.

ARTICOLO 27(Carattere universalistico dei servizi)

1. In ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della Costituzione,il sistema integrato dei servizi sociali ha un carattere universalistico ed è

teso a promuovere la dignità e il benessere di ogni uomo e di ogni donna in Puglia.

2. Il sistema integrato dei servizi destinati alla famiglia, diversi da quelliindividuati al comma 2 dell’articolo 22, sono estesi ai nuclei di persone

legate, così come previsto all’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidentedella Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento

anagrafico della popolazione residente), da vincoli di parentela, affinità,adozione, tutela e da altri vincoli solidaristici, purché aventi una

coabitazione abituale e continuativa e dimora nello stesso Comune. Salvo cheper le persone legate da parentela o affinità, per coabitazione abituale e

continuativa s’intende quella tra due o più persone che perduri da almeno due anni.

ARTICOLO 28(Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e armonizzazione dei tempi delle città)

1. La Regione promuove iniziative sperimentali per favorire la stipula diaccordi tra le organizzazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali e

i soggetti del privato sociale, che consentano forme di articolazionedell’attività lavorativa capaci di sostenere la conciliazione dei tempi di

vita e di lavoro, anche in attuazione della legge 8 marzo 2000, n. 53(Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il

diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città).

2. La Regione promuove iniziative sperimentali, di concerto con leamministrazioni locali, volte a sostenere percorsi per l’armonizzazione dei

tempi e degli orari delle città con i tempi di cura della famiglia, conspecifico riferimento all’organizzazione dei tempi delle attività

amministrative al servizio dei cittadini, all’attivazione di centri diconciliazione e all’incentivazione della costituzione di banche del tempo e

altre forme di auto-organizzazione e mutualità familiari.

3. Al fine dell’attuazione delle iniziative di cui ai commi precedenti, laRegione può destinare risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali,del Fondo globale socio-assistenziale e del Fondo per l’armonizzazione deitempi delle città di cui all’articolo 8 della l. 53/2000, nonché altre risorse

regionali, nazionali e comunitarie finalizzate al perseguimento degli stessi scopi.

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ARTICOLO 29(Politiche abitative)

1. La Regione, anche al fine di agevolare le famiglie e i nuclei di persone instato di bisogno, con particolare riferimento a quelli numerosi o con personeanziane o non autosufficienti in condizioni economiche disagiate, promuove

l’integrazione tra le politiche d’inclusione sociale e le politiche abitative,con il sostegno per gli affitti, con il sostegno all’acquisto di

un’abitazione, con gli interventi per l’emergenza alloggiativa degli sfrattatie affianca i Comuni nella realizzazione di programmi di edilizia residenziale

pubblica e di programmi di riqualificazione urbana rivolti ancheall’incremento dell’offerta di alloggi nelle aree urbane a maggiore tensione abitativa.

2. Al fine di sostenere il diritto alla casa per tutti i cittadini pugliesi laRegione può destinare risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali edel Fondo globale socio-assistenziale, secondo quanto previsto e nei limiti

del Piano regionale delle politiche sociali di cui all’articolo 9, aintegrazione delle risorse regionali, nazionali e comunitarie destinate alle

politiche abitative.

ARTICOLO 30(Garante regionale dei diritti del minore)

1. Al fine di assicurare sul territorio regionale la piena attuazione deidiritti e degli interessi individuali e collettivi dei minori, ai sensi di

quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzionedella convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre1989), dalla Carta Europea dei diritti del fanciullo adottata a Strasburgo il25 gennaio 1996 e dall’articolo 50, comma 2, lettera a), dello Statuto della

Regione Puglia, è istituito presso il Consiglio regionale l’Ufficio delGarante regionale dei diritti del minore, a cui è affidata la protezione e latutela non giurisdizionale dei diritti dell’infanzia, degli adolescenti e dei

minori residenti o temporaneamente presenti sul territorio regionale.

2. L’Ufficio, in collaborazione e stretto raccordo con i competentiAssessorati regionali, nonché con gli enti e le istituzioni che si occupano di

minori, promuove:a) la diffusione di una cultura rispettosa dei diritti per l’infanzia e

l’adolescenza;b) iniziative a favore dell’esercizio dei diritti di cittadinanza da

parte dei minori;c) la collaborazione con enti locali e istituzioni scolastiche per

agevolare l’obbligo scolastico anche da parte dei minori che vivono in

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contesti sociali a rischio di esclusione;d) le azioni per la prevenzione dell’abuso e del maltrattamento familiare

e iniziative nei confronti delle famiglie;e) le azioni per accogliere le segnalazioni in merito a violazioni dei

diritti di minori e per sollecitare le amministrazioni competentinell’adozione di interventi adeguati per rimuovere le cause che ne

impediscono la tutela e il rispetto dei diritti;f) le iniziative, anche in collaborazione con le istituzioni della

giustizia minorile, per il rispetto dei diritti dei minori sottoposti aprovvedimenti restrittivi e per la prevenzione della devianza minorile,

rivolte a insegnanti, forze di polizia e altri operatori pubblici;g) il rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini,

anche attraverso la promozione di azioni positive in raccordo con laConsigliere regionale di parità di cui alle legge 10 aprile 1991, n. 125

(Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro);h) la sensibilizzazione presso gli organi d’informazione, a mezzo di

stampa, radio, televisione e web, nei confronti dei diritti dell’infanzia edell’adolescenza, ivi inclusa la vigilanza sulla programmazione televisivae su ogni altra forma di comunicazione audiovisiva e telematica, affinché

siano salvaguardati e tutelati i bambini e le bambine, in ordine allarappresentazione della realtà rispetto alla percezione infantile;i) il sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali e

propone alla Giunta regionale lo svolgimento di attività di formazione;j) l’istituzione di un elenco regionale di tutori o curatori a cui

possano attingere anche i giudici competenti;k) la verifica delle condizioni e degli interventi volti all’accoglienza

e all’inserimento del minore straniero non accompagnato;l) la formulazione di proposte ovvero di pareri su atti normativi e di

indirizzo che riguardino l’infanzia e l’adolescenza, di competenza dellaRegione e degli enti locali.

3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2, l’Ufficio del Garanteregionale dei diritti del minore;

a) stipula apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati per losvolgimento di specifiche attività;

b) stabilisce accordi e intese con ordini professionali e associazioni dicategoria, nonché con organismi che si occupano di infanzia e adolescenza;

c) sostiene studi, ricerche e scambi di esperienze negli ambiti dellatutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;

d) attiva interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardinell’azione degli enti locali a tutela dei minori;

e) collabora con l’Assessorato regionale competente per l’avvio dicampagne di comunicazione e di sensibilizzazione contro il maltrattamento e

l’abuso a danno dei minori, per il sostegno dell’affido di minori, per la

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promozione del ruolo genitoriale.

4. L’Ufficio del Garante regionale dei diritti del minore ha sede presso ilConsiglio regionale e si avvale di apposita struttura nonché opera in strettoraccordo con le strutture regionali competenti in materia di politiche e di

servizi sociali.

5. La Giunta regionale approva, entro centottanta giorni dalla data di entratain vigore della presente legge, il regolamento per la composizione e il

funzionamento dell’Ufficio del Garante regionale dei diritti del minore.

6. La Presidenza dell’Ufficio del Garante regionale dei diritti del minoreviene assegnata all’Unicef nella persona del rappresentante regionale pro-tempore.

ARTICOLO 31(Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della

libertà personale)

1. E’ istituito, presso il Consiglio regionale, l’Ufficio del Garanteregionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà

personale, di seguito denominato Garante, nell’ambito del territorio dellaRegione Puglia, al fine di contribuire a garantire, in conformità ai principi

fondamentali della Costituzione e nell’ambito delle competenze regionali, idiritti delle persone presenti negli istituti penitenziari, negli istituti

penali per minori, nei centri di prima accoglienza e nei centri di assistenzatemporanea per stranieri, nelle strutture sanitarie in quanto sottoposti al

trattamento sanitario obbligatorio.

2. Il Garante svolge le seguenti funzioni:a) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che le misure di

restrizione della libertà personale siano attuate in conformità deiprincipi e delle norme stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni

internazionali sui diritti umani, dalle leggi dello Stato e dairegolamenti. In particolare assume ogni iniziativa volta ad assicurare che

ai soggetti interessati siano erogate le prestazioni inerenti al dirittoalla salute, all’istruzione e alla formazione professionale e ogni altra

prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale eall’inserimento nel mondo del lavoro;

b) segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di dannoper i soggetti interessati, dei quali venga a conoscenza in qualsiasi

forma, su indicazione sia degli stessi soggetti sia di associazioni o diorganizzazioni non governative che svolgano attività inerenti a quanto segnalato;

c) si attiva nei confronti dell’amministrazione interessata affinchéquesta assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni

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di cui alla lettera a);d) interviene nei confronti degli enti interessati e delle strutture

regionali in caso di accertate omissioni o inosservanze di quanto dispostodalle norme vigenti, per le rispettive competenze, che compromettano

l’erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a) e, qualora detteomissioni o inosservanze perdurino, propone agli organi regionali titolari

della vigilanza su tali strutture ed enti le opportune iniziative, ivicompreso l’esercizio dei poteri sostitutivi;

e) propone agli organi regionali gli interventi amministrativi elegislativi da intraprendere per contribuire ad assicurare il pieno

rispetto dei diritti dei soggetti interessati e, su richiesta degli stessiorgani, esprime pareri su atti amministrativi e legislativi che possono

riguardare anche detti soggetti;f) propone all’Assessorato regionale competente iniziative concrete

d’informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanziedelle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;

g) informa dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1costantemente il Presidente della Giunta regionale.

3. L’Ufficio del Garante ha sede presso il Consiglio regionale. Per il suofinanziamento è istituito il Servizio del Garante regionale delle personesottoposte a misure restrittive della libertà personale, la cui dotazione

organica è stabilita con deliberazione del Consiglio regionale, sentito ilGarante. Il personale assegnato è individuato nell’organico regionale e

dipende funzionalmente dal Garante. Il Garante può, inoltre, avvalersi diesperti da consultare su specifici temi e problemi, nonché della

collaborazione di associazioni di volontariato e di enti di ricerca.

4. Il Garante, d’intesa con gli Assessori proponenti, promuove lasottoscrizione di protocolli d’intesa tra la Regione e le amministrazioni statali per:

a) attivare all’interno degli istituti penitenziari strumenti informativie di supporto ai detenuti in relazione agli interventi rientranti nellematerie di competenza regionale per le finalità di cui al comma 1;

b) prevedere anche altre forme di collaborazione volte ad agevolare losvolgimento delle sue funzioni.

5. Il Garante presenta ogni anno, entro il 30 aprile, al Consiglio regionaleuna relazione sugli accertamenti espletati, sui risultati di essi e sui

provvedimenti normativi e organizzativi di cui intende segnalare la necessità.Il Consiglio regionale discute la relazione in apposita sessione, convocata

entro trenta giorni dalla data di presentazione della stessa.

6. La Giunta regionale approva, entro centottanta giorni dalla data di entratain vigore della presente legge, il regolamento per la composizione e il

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funzionamento dell’Ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte amisure restrittive della libertà personale.

ARTICOLO 32(Interventi sociali per lo sviluppo e la riqualificazione urbana)

1. Nell’ambito dei programmi di riqualificazione urbana promossi e finanziatidalla Regione Puglia a valere su risorse comunitarie, nazionali e regionali

finalizzate, sono individuati gli interventi a valenza sociale volti adassicurare un reale miglioramento nelle condizioni di vita dei cittadini

residenti in un quartiere o in un Comune oggetto di interventi.

2. A tal fine i programmi di riqualificazione urbana di cui al comma 1prevedono, quali elementi qualificanti e da considerare parte integrante deiprogrammi stessi, investimenti per accrescere la dotazione di infrastrutture

sociali del territorio oggetto dell’intervento, la qualità e l’offerta disoluzioni abitative per i residenti, la dotazione di verde urbano e di aree

attrezzate a servizi per favorire l’aggregazione sociale, la rete deltrasporto urbano e la dotazione di piste ciclabili e pedonali, impianti

semaforici e segnaletica dedicata al fine di favorire la mobilità accessibilee sicura nei contesti urbani per diversamente abili, bambini e ragazzi,

persone anziane.

3. Gli interventi di cui al comma 2 si integrano con la rete dei servizi edegli interventi sociali di cui il Piano sociale di zona dell’ambito

territoriale interessato prevede la realizzazione.

ARTICOLO 33(Interventi di sostegno economico e contrasto alle povertà)

1. La Regione promuove la conoscenza e la programmazione di interventi miratiper il contrasto di tutte le forme di povertà derivanti da insufficienza dei

mezzi economici per il sostentamento delle persone e dei nuclei familiari.

2. Nell’ambito del sistema integrato d’interventi e servizi sociali, laRegione promuove l’introduzione di forme di sostegno economico delle persone e

delle famiglie, a integrazione del reddito e in relazione alle differenticondizioni di disagio economico, purché tali sostegni economici siano

strettamente integrati con:a) l’offerta di servizi di socializzazione e cura per le persone in

condizione di povertà, anche temporanea, per le quali non è utile definirepercorsi di inserimento o di reinserimento lavorativo o che risultanoinserite nel mondo del lavoro con forme contrattuali flessibili che

determinano discontinuità del reddito da lavoro (contributo sociale per

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l’integrazione del reddito);b) la frequenza di percorsi scolastici di ogni ordine, nonché conl’offerta di percorsi di formazione professionale e di inserimento

lavorativo, per le persone in condizione di povertà che possono essereinserite in percorsi di recupero graduale dell’autonomia e

dell’autosufficienza economica, anche mediante la stretta collaborazionecon i Centri territoriali per l’impiego, per lo sviluppo di percorsi per

l’autoimprenditorialità e di interventi a sostegno dell’incontro tradomanda e offerta di lavoro (reddito minimo di inserimento);

c) l’offerta di servizi complementari all’assistenza domiciliare dipersone fragili di cui il nucleo familiare si fa carico (assegno di cura);d) altre forme di sostegno economico a integrazione del reddito, quali icontributi per l’alloggio, i servizi del pronto intervento sociale e altri,

così come potranno essere individuati dalla Regione e dai Comuni attraversoi Piani sociali di zona.

3. La Regione promuove misure specifiche in favore delle famiglie numerose, intermini di interventi di agevolazioni fiscali e tributarie, nei limiti delle

competenze proprie e degli enti locali in materia e nei limiti delle risorsedisponibili, nonché per accrescerne le opportunità e le priorità di accesso ai

servizi e per favorirne la partecipazione alla definizione delle politichesociali e familiari.

4. Il Settore programmazione sociale e integrazione socio-sanitaria predisponee la Giunta regionale approva, entro un anno dalla data di entrata in vigoredella presente legge e previa concertazione con le associazioni degli enti

locali, con le organizzazioni sindacali e con le principali rappresentanze deisoggetti del terzo settore, il Piano regionale per il contrasto alla povertà,

a integrazione del Piano regionale delle politiche sociali, che vienefinanziato con risorse aggiuntive individuate dalla Giunta regionale tra i

fondi comunitari, nazionali e regionali rivolti alle politiche d’inclusione sociale.

5. In coerenza con gli indirizzi della Regione, i Comuni prevedono neirispettivi Piani sociali di zona gli interventi mirati al contrasto alle

povertà, a valere sulle risorse assegnate dalla Regione per l’attuazione deglistessi piani e sulle risorse proprie comunali apportate a cofinanziamento,

derivanti anche dalla contestuale razionalizzazione di tutte le forme disostegno economico attuate sul proprio territorio.

6. I Comuni, per sostenere le responsabilità individuali e familiari nelsuperamento delle condizioni di povertà, in alternativa a interventi di

sostegno economico e in presenza di situazioni temporanee di gravi difficoltàfinanziarie, possono concedere prestiti sull’onore a tasso zero secondo piani

di restituzione concordati e funzionali al raggiungimento di obiettivi

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condivisi nell’ambito di un progetto personalizzato. A tal fine i Comunisottoscrivono apposite convenzioni con istituti di credito e con la finanza

etica, rimanendo a carico dei Comuni l’onere degli interessi, nell’ambito diquanto sarà definito nel Piano regionale per il contrasto alla povertà e nei

rispettivi Piani sociali di zona.

7. La Regione individua e promuove azioni di sostegno e aiuto finalizzate afavorire l’autonomia, l’integrazione sociale, l’inserimento lavorativo e la

mobilità delle persone diversamente abili residenti nel territorio regionale,nell’ambito delle attribuzioni rivenienti dalle vigenti norme nazionali eregionali in materia. A tal fine promuove, con le modalità che saranno

definite nel regolamento regionale di cui all’articolo 64, la concessione dispecifici contributi in favore di persone diversamente abili, loro tutori o

altre persone dello stesso nucleo familiare che intendano guidare autovettureper cui è necessario il possesso della patente A, B o C speciali, al fine di

concorrere al sostegno della spesa per l’acquisizione delle patenti speciali,per l’adattamento di veicoli di uso privato destinati alla mobilità di

cittadini con gravi disabilità, per l’adattamento e la manutenzione deglistrumenti di guida a favore dei titolari di patenti A, B o C speciali con

disabilità motorie permanenti.

ARTICOLO 34(Politiche per le persone immigrate)

1. La Regione Puglia, in attuazione dei principi indicati nello Statuto,nell’ambito delle proprie competenze ai sensi dell’articolo 117 della

Costituzione e del Testo Unico emanato con d.lgs. 286/1998, e ispirandosi aiprincipi e ai valori della "Dichiarazione fondamentale dei diritti dell’uomo"

e della "Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea", promuoveiniziative rivolte ad attribuire a tutte le persone immigrate e alle loro

famiglie che dimorano o risiedono nel territorio della Regione Puglia e chedimostrino di avere rispettato le vigenti disposizioni normative in materia di

flussi migratori, condizioni di uguaglianza con i cittadini italiani nelgodimento dei diritti civili e concorre a rimuovere le cause che ne ostacolano

l’inserimento nell’organizzazione sociale, culturale ed economica della Regione.

2. Le politiche per le persone immigrate sono rivolte a favorirnel’accoglienza, a prevenire e contrastare fenomeni di esclusione sociale e

quindi di emarginazione e devianza, a promuovere la piena integrazione socialee culturale delle persone immigrate nelle comunità locali in cui vivono. La

Regione Puglia concorre ad assicurare condizioni di vita dignitose agliimmigrati ospitati temporaneamente nei centri di accoglienza con iniziative

adeguate da realizzare in raccordo con i Comuni sul cui territorio insistono tali centri.

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3. La Regione promuove l’articolazione del sistema integrato degli interventie dei servizi sociali e gli specifici interventi rivolti alla tutela e

promozione sociale delle persone immigrate, perseguendo le seguenti finalità,in stretto raccordo con i Comuni, per le rispettive competenze:

a) individuare e rimuovere gli ostacoli di carattere economico, sociale eculturale alla piena integrazione, allo scopo di garantire alle persone

immigrate pari opportunità di accesso all’abitazione, al lavoro,all’istruzione e alla formazione professionale, ai percorsi di cura e

assistenza sociale per tutte le situazioni di fragilità e a rischio di devianza;b) individuare e rimuovere eventuali condizioni di marginalità sociale;c) promuovere la comunicazione e la reciproca conoscenza tra cittadini

stranieri immigrati e italiani, singoli e associati, anche attraversocentri interculturali;

d) contrastare fenomeni che comportano atti di violenza o disfruttamento, anche sessuale, delle persone immigrate, con specifico

riferimento alle donne e ai minori;e) garantire, nell’ambito delle proprie competenze, percorsi di

assistenza e tutela rivolti a minori stranieri non accompagnati, nonché direinserimento di minori dimessi da istituti penali minorili;f) garantire il rispetto per la cultura di origine e la pratica

religiosa, purché non in contrasto con le leggi vigenti in Italia e nelrispetto dei diritti umani.

4. Oltre alle prestazioni erogate ai sensi dell’articolo 117, comma secondo,lettera m), della Costituzione, nonché dell’articolo 12 della presente legge,

in coerenza con le finalità espresse al comma 3, sono compresi tra gliinterventi e i servizi per le persone immigrate:

a) l’attivazione di percorsi integrati di inserimento sociale,scolastico, formativo e lavorativo, favorendo la comunicazione e la

convivenza interculturale;b) la promozione della partecipazione degli immigrati alle attivitàculturali, educative e ricreative delle comunità locali, nonché la

promozione di attività di recupero della cultura e della lingua di origine,al fine di garantire il rispetto dell’identità personale delle persone

immigrate;c) l’accesso ai servizi offerti sul territorio, culturali, di trasporto,

amministrativi, sociali e sanitari, mediante l’attivazione di specifichecampagne d’informazione e interventi di mediazione culturale, consulenza

legale, orientamento, formazione. In particolare, in applicazione dellaConvenzione internazionale dei diritti del fanciullo (1990), si provvede aiscrivere al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) tutti i minori presenti nel

territorio regionale;d) la predisposizione di progetti mirati a favore di cittadini stranieri

in situazioni di particolare fragilità, quali profughi, rifugiati,

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richiedenti asilo, vittime di tratta;e) la predisposizione di interventi a sostegno abitativo per le persone

immigrate, capaci di affrontare le emergenze abitative, anche a caratteretemporaneo, che le interessino;

f) la predisposizione di specifici interventi finalizzati al contrastodel lavoro sommerso;

g) la realizzazione di appositi corsi di formazione per il personaledegli uffici pubblici che si occupano di gestione delle politiche per le

persone immigrate;h) la promozione, d’intesa con i Comuni, di progetti sperimentali per iproblemi abitativi dei Rom, attraverso il reperimento di aree attrezzate

sia per le situazioni di transito che per quelle residenziali.

ARTICOLO 35(Azioni e interventi. Competenze dei Comuni)

1. Le iniziative e le attività previste dalla presente legge sono realizzatesulla base della rilevazione dei bisogni operata dagli enti locali, dalle

associazioni e dalle forze sociali, per conseguire un’azione territorialmenteequilibrata e integrata.

2. I Comuni concorrono alla programmazione e realizzano gli interventi per lepersone immigrate in modo da garantire la massima integrazione con la rete

degli interventi e dei servizi sociali promossa con i Piani sociali di zona,anche considerando le pari opportunità di accesso a tale rete per le persone

immigrate.

3. Ogni ambito territoriale organizza, in modo integrato con la rete deiservizi d’accesso previsti nel Piano sociale di zona, un apposito servizio pergli immigrati con compiti di osservazione, informazione, assistenza legale,mediazione culturale e linguistica, intermediazione abitativa. Detto serviziodeve essere organizzato in modo da estendere i suoi effetti su tutti i Comunidell’ambito territoriale ed è prioritariamente rivolto agli immigrati vittime

di discriminazioni per motivi etnici, razziali, religiosi, sessuali.

4. I Comuni dedicano alla realizzazione degli interventi e dei servizi infavore delle persone immigrate, ove si tratti di interventi specifici e

dedicati rispetto alla rete dei servizi sociali, una quota di risorsefinalizzate dei trasferimenti ricevuti dalla Regione, di cui all’articolo 67,

secondo quanto previsto dal Piano regionale delle politiche sociali, oltre aeventuali risorse aggiuntive di provenienza comunitaria, nazionale e regionale.

ARTICOLO 36(Programmazione e sostegno. Competenze della Regione)

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1. La Regione partecipa, anche con l’apporto di risorse proprie, a iniziativenazionali e comunitarie rivolte a promuovere l’accoglienza, l’inclusione

sociale e l’inserimento lavorativo di persone immigrate.

2. La Regione programma e promuove, con il Piano regionale delle politichesociali, ovvero con linee guida di indirizzo mirate, iniziative concernenti

attività sociali integrate con attività culturali, diritto allo studio,inserimento nel mercato del lavoro e formazione professionale, attività

economiche di sostegno all’autoimprenditorialità e all’emersione del sommerso,specificamente nel lavoro di cura, interventi socio-assistenziali e sanitari,

diritto alla casa, assicurando agli immigrati di cui all’articolo 34, comma 1,l’estensione degli interventi e delle azioni previste a favore dei cittadini

pugliesi, oltre a specifiche iniziative concernenti la tutela dei minori immigrati.

ARTICOLO 37(Albo dei centri di accoglienza)

1. E’ istituito l’Albo regionale dei centri di accoglienza per gli immigrati.

2. La Giunta regionale disciplina con il regolamento regionale di cuiall’articolo 64 i criteri strutturali e gestionali cui i centri devono

uniformarsi per ottenere l’iscrizione all’Albo e le modalità di iscrizione.

3. I Comuni interessati autorizzano l’istituzione di non più di due centri diaccoglienza nel proprio territorio; nel quadro delle norme regolamentari

regionali, i Comuni espletano compiti di gestione, controllo e vigilanza suicentri di accoglienza.

4. L’iscrizione all’Albo regionale dei centri di accoglienza costituiscecondizione indispensabile per l’ammissione ai finanziamenti e alla stipula

delle convenzioni di cui all’articolo 38, comma 2, del d. lgs. 286/1998.

5. Ai Comuni inferiori ai 20 mila abitanti, sede di centri di accoglienza conpermanenza media di duecento unità giornaliere su base annua, vengonoattribuite risorse rivenienti dalla legge regionale 12 maggio 1980, n. 42(Norme organiche per l’attuazione del diritto allo studio), calcolando aldoppio il numero degli alunni ammessi ai vari servizi e per l’articolo 15

della legge regionale 4 maggio 1999, n. 17 (Misure di rilievo finanziario perla programmazione regionale e la razionalizzazione della spesa - Collegato

alla legge di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1999 ebilancio pluriennale 1999/2001), calcolando al doppio il numero dei residenti.

6. Nelle more dell’istituzione dell’Albo regionale dei centri di accoglienza,

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le disposizioni di cui al comma 5, fermo restando l’ammontare delle risorserivenienti dalla l.r. 42/1980, nonché dall’articolo 15 della l.r. 17/1999, si

applicano direttamente nei confronti dei Comuni sede dei centri di accoglienzariconosciuti con decreto del Ministro per la solidarietà sociale ai sensi del

decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamentorecante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la

disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a normadell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), su

richiesta del Sindaco che attesta la permanenza media di duecento unitàgiornaliere su base annua con riferimento all’anno precedente.

ARTICOLO 38(Centri di accoglienza già in funzione)

1. I centri di accoglienza in funzione alla data di entrata in vigore dellapresente legge in collaborazione con le Prefetture e/o i Comuni possono

continuare la propria attività adottando metodologie di gestione sempre meglioispirate al criterio del rispetto dei diritti delle persone e della dignitàumana, nonché di tutte le norme igieniche e sulla sicurezza vigenti.

2. Le strutture e l’organizzazione interna dei centri devono successivamenteessere adeguate entro termini perentori alle norme regolamentari di cui

all’articolo 37.

ARTICOLO 39(Criteri)

1. Nel presente titolo sono definiti i criteri per l’autorizzazione,l’accreditamento e la vigilanza delle strutture socio-assistenziali a gestione

pubblica o a gestione privata.2. L’iscrizione nei registri regionali delle strutture e dei servizi socio-

assistenziali garantisce ai cittadini la qualità delle prestazioni.

ARTICOLO 40(Strutture e servizi soggetti ad autorizzazione)

1. Sono soggette all’autorizzazione e al funzionamento tutte le strutture e iservizi socio-assistenziali già operanti e quelli di nuova istituzione che,

indipendentemente dalla denominazione dichiarata, sono rivolti a:a) minori, per interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o

sostitutivi della famiglia;b) disabili e affetti da malattie croniche invalidanti e/o progressive eterminali, per interventi socio-assistenziali o socio-sanitari finalizzati

al mantenimento e al recupero dei livelli di autonomia della persona e al

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sostegno della famiglia;c) anziani, per interventi socio-assistenziali o socio-sanitari

finalizzati al mantenimento e al recupero delle residue capacità diautonomia della persona e al sostegno della famiglia;

d) persone affette da AIDS che necessitano di assistenza continua erisultano prive del necessario supporto familiare o per le quali la

permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamenteimpossibile o contrastante con il progetto individuale;

e) persone con problematiche psico-sociali che necessitano di assistenzacontinua e risultano prive del necessario supporto familiare o per le quali

la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamenteimpossibile o contrastante con il progetto individuale;

f) adulti con problematiche sociali per i quali la permanenza nel nucleofamiliare sia temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante

con il progetto individuale;g) adulti e nuclei familiari che si trovino in specifiche situazioni didifficoltà economica, connesse a forme estreme di povertà, anche

temporanee, a difficoltà abitative, ovvero a provvedimenti di restrizionedelle libertà personali mediante regimi detentivi disposti dall’autorità giudiziaria;

h) persone immigrate e loro nuclei familiari.

2. Per le strutture di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 chechiedono di erogare anche prestazioni socio-sanitarie, fatto salvo il rispetto

dei requisiti richiesti per le prestazioni sanitarie, l’autorizzazione allarealizzazione e al funzionamento di cui al comma 1 è rilasciata in conformità

delle disposizioni di cui all’articolo 8 ter del decreto legislativo 30dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma

dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), con specificoriferimento all’autorizzazione rilasciata dal Comune e subordinata allaverifica di compatibilità prevista per le strutture di cui all’articolo 5,

comma 1, lettera a), punto 1), della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8(Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio,

all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutturesanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private).

ARTICOLO 41(Strutture per minori)

1. Le strutture per minori che erogano interventi socio-assistenziali ededucativi integrativi o sostitutivi della famiglia sono distinti secondo le

seguenti tipologie:a) comunità familiare;b) comunità educativa;

c) comunità di pronta accoglienza;

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d) comunità alloggio o gruppo appartamento per adolescenti;e) centro socio-educativo diurno e di aggregazione per pre-adolescenti e

adolescenti;f) centro aperto polivalente;

g) asili nido.

2. La comunità familiare è struttura educativa residenziale, caratterizzata dabassa intensità assistenziale, destinata alla convivenza stabile di un piccologruppo di minori con due o più adulti che assumono le funzioni genitoriali.

3. La comunità educativa è struttura residenziale a carattere comunitario ditipo familiare caratterizzata dalla convivenza di un gruppo di minori con

un’équipe di operatori professionali che svolgono la funzione educativa comeattività di lavoro. Se la struttura accoglie anche minori con problematichepsico-sociali, le prestazioni socio-sanitarie eventualmente richieste sono a

carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR).

4. La comunità di pronta accoglienza è struttura educativa residenziale acarattere comunitario caratterizzata dalla temporaneità dell’accoglienza di unpiccolo gruppo di minori con un gruppo di educatori che a turno assumono la

funzione di adulto di riferimento svolgendo attività lavorativa.

5. La comunità alloggio o gruppo appartamento per adolescenti è strutturaeducativa residenziale a carattere comunitario caratterizzata dalla convivenza

di un gruppo di giovani, con la presenza, limitata ad alcuni momenti dellagiornata, di operatori professionali che a turno assumono la funzione di

adulto di riferimento.

6. Il centro socio-educativo diurno è struttura di prevenzione e recuperoaperta a tutti i minori che, attraverso la realizzazione di un programma di

attività e servizi socio-educativi, culturali, ricreativi e sportivi, mira inparticolare al recupero di minori con problemi di socializzazione o esposti al

rischio di dispersione scolastica, emarginazione e di devianza e opera instretto collegamento con i servizi sociali dei comuni e con le istituzioniscolastiche, nonché con i servizi di cui ai commi 3 e 4. Se la struttura

accoglie anche minori con problematiche psico-sociali, le prestazioni socio-sanitarie eventualmente richieste sono a carico del SSR.

7. Il centro aperto polivalente è una struttura aperta a tutti i minori delterritorio e opera, preferibilmente, in raccordo con i servizi sociali deicomuni e con le istituzioni scolastiche, attraverso la progettazione e la

realizzazione di interventi di socializzazione ed educativo-ricreativi mirantia promuovere il benessere della comunità e contrastare fenomeni di marginalità

e disagio minorile.

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8. L’asilo nido è un servizio educativo e sociale aperto ai minori in etàcompresa tra i tre mesi e i tre anni che concorre con le famiglie alla lorocrescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e

delle garanzie del diritto all’educazione, nel rispetto dell’identitàindividuale, culturale e religiosa. Questo servizio è organizzato anche comemicro-nido, come asilo nido aziendale, ovvero come sezioni primavera, per

l’accoglienza dei bambini da ventiquattro a trentadue mesi connessa allariforma nazionale della scuola e il regolamento regionale ne disciplina gli

standard strutturali e organizzativo-funzionali.

ARTICOLO 42(Strutture per disabili)

1. Le strutture per disabili sono distinte secondo le seguenti tipologie:a) comunità alloggio/gruppo appartamento;

b) comunità socio-riabilitativa;c) residenza protetta o residenza socio-sanitaria assistenziale, a bassa

e media intensità assistenziale;d) centro diurno socio-educativo e/o riabilitativo.

2. La comunità alloggio/gruppo appartamento è struttura residenziale a bassaintensità assistenziale, parzialmente autogestita, destinata a soggetti

maggiorenni, privi di validi riferimenti familiari, in situazione di handicapfisico, intellettivo o sensoriale che mantengano una buona autonomia tale da

non richiedere la presenza di operatori in maniera continuativa.

3. La comunità socio-riabilitativa è struttura residenziale socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti privi del sostegno

familiare o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutatatemporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto

individuale. La struttura è finalizzata a garantire una vita quotidianasignificativa, sicura e soddisfacente a persone in situazione di

compromissione funzionale, con nulla o limitata autonomia e assicural’erogabilità d’interventi socio-sanitari non continuativi assimilabili alle

forme di assistenza rese a domicilio. In presenza di utenti minori, l’équipedi operatori è integrata con le figure professionali adeguate in relazione

alle specifiche esigenze.

4. La residenza protetta o residenza socio-sanitaria assistenziale a bassa emedia intensità assistenziale è struttura residenziale socio-assistenziale

destinata a persone in situazione di handicap con gravi deficit psico-fisiciche richiedono un alto grado di assistenza alla persona con interventi di tipoeducativo, assistenziale e riabilitativo a elevata integrazione socio-sanitaria.

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5. Il centro diurno socio-educativo, anche all’interno o in collegamento conle strutture di cui ai commi 3 e 4, è struttura socio-assistenziale a ciclo

diurno finalizzata al mantenimento e al recupero dei livelli di autonomiadella persona e al sostegno della famiglia. Il centro è destinato a soggetti

diversamente abili, anche psico-sensoriali, con notevole compromissione delleautonomie funzionali, ovvero pazienti psichiatrici stabilizzati, e per i qualinon è prevedibile nel breve periodo un percorso di inserimento lavorativo e

assicura l’erogabilità delle prestazioni riabilitative di carattere socio- sanitario.

ARTICOLO 43(Strutture per anziani)

1. Le strutture per anziani sono distinte secondo le seguenti tipologie:a) comunità alloggio/gruppo appartamento;

b) casa alloggio;c) casa di riposo;

d) residenza protetta o residenza socio-sanitaria assistenziale a bassa emedia intensità assistenziale;

e) centro diurno.

2. La comunità alloggio/gruppo appartamento è struttura residenzialeautogestita, a bassa intensità assistenziale, consistente in un nucleo di

convivenza a carattere familiare per anziani autosufficienti che necessitanodi una vita comunitaria e di reciproca solidarietà.

3. La casa alloggio è struttura residenziale a prevalente accoglienzaalberghiera, a bassa intensità assistenziale, costituita da un insieme di

alloggi di piccola dimensione e varia tipologia dotati di tutti gli accessoriper consentire una vita autonoma e da servizi collettivi, destinata ad anziani

autosufficienti.

4. La casa di riposo è struttura residenziale a prevalente accoglienzaalberghiera destinata a ospitare, temporaneamente o permanentemente, anziani

autosufficienti che per loro scelta preferiscono avere servizi collettivianziché gestire in maniera autonoma la propria vita o che hanno dei limitaticondizionamenti di natura fisica, psichica, economica o sociale nel condurre

una vita autonoma.

5. La residenza protetta o residenza sanitaria assistita a bassa e mediaintensità assistenziale è struttura residenziale, a prevalente accoglienza

alberghiera e a integrazione socio-sanitaria, destinata a ospitare,temporaneamente o permanentemente, anziani non autosufficienti con limitazioni

fisiche e/o psichiche non in grado di condurre una vita autonoma, ma che non

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necessitano di prestazioni sanitarie complesse.

6. Il centro diurno è struttura socio-assistenziale a regime semiresidenzialecostituente luogo d’incontro e di relazioni in grado di permettere, ancheall’interno o in collegamento con le strutture di cui ai commi 3, 4 e 5,l’erogabilità delle prestazioni che rispondano a specifici bisogni della

popolazione anziana.

ARTICOLO 44(Strutture per persone con problematiche psico-sociali)

1. Le strutture per persone con problematiche psico-sociali sono distintesecondo le seguenti tipologie:

a) casa famiglia per persone con problematiche psico-sociali;b) comunità alloggio/gruppo appartamento per ex tossicodipendenti.

2. La casa famiglia per persone con problematiche psico-sociali è strutturaresidenziale a carattere prevalentemente sociale e a bassa intensità

assistenziale sanitaria, per accoglienza temporanea o permanente, consistentein un nucleo, anche autogestito, di convivenza a carattere familiare per

persone con problematiche psico-sociali definitivamente uscite dal circuitosanitario/psichiatrico, prive di validi riferimenti familiari, ovvero personecon disturbi mentali per le quali si reputi opportuno l’allontanamento dal

nucleo familiare e/o che necessitano di sostegno nel mantenimento del livellodi autonomia e nel percorso di inserimento o reinserimento sociale e/o lavorativo.

3. La comunità alloggio/gruppo appartamento per ex tossicodipendenti èstruttura residenziale temporanea o permanente a bassa intensità

assistenziale, a carattere familiare, autogestito da soggetti privi di validiriferimenti familiari o per i quali si reputi opportuno l’allontanamento dal

nucleo familiare o che necessitano di sostegno nel percorso di autonomia e diinserimento o reinserimento sociale.

ARTICOLO 45(Strutture per adulti con problematiche sociali)

1. Le strutture per persone adulte con problematiche sociali sono distintesecondo le seguenti tipologie:

a) comunità alloggio/gruppo appartamento per gestanti e madri con figli acarico;

b) alloggio sociale per adulti in difficoltà, anche immigrati;c) centro pronta accoglienza per adulti;

d) centro di accoglienza per detenuti ed ex detenuti;e) centro sociale rieducativo per detenuti;

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f) casa rifugio per donne, anche con figli minori, vittime di violenza ovittime della tratta a fine di sfruttamento sessuale.

2. La comunità alloggio/gruppo appartamento per gestanti e madri con figli acarico è struttura residenziale a bassa intensità assistenziale, a carattere

temporaneo o permanente, consistente in un nucleo autogestito di convivenza acarattere familiare per gestanti e madri con figli a carico, prive di validi

riferimenti familiari o per le quali si reputi opportuno l’allontanamento dalnucleo familiare e che necessitano di sostegno nel percorso d’inserimento o

reinserimento sociale.

3. L’alloggio sociale per adulti in difficoltà è struttura che offre unarisposta temporanea alle esigenze abitative e di accoglienza di persone condifficoltà di carattere sociale prive del sostegno familiare o per le quali la

permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o permanentementeimpossibile o contrastante con il progetto individuale.

4. Il centro di pronta accoglienza per adulti è struttura residenziale acarattere comunitario destinata esclusivamente alle situazioni di emergenza.

5. Il centro di accoglienza per detenuti ed ex detenuti è strutturaresidenziale a carattere comunitario che offre ospitalità completa e/o diurna

a persone già o ancora sottoposte a misure restrittive della libertàpersonale. Analoghe strutture possono essere destinate all’accoglienza e

all’assistenza di immigrati con permesso di soggiorno.

6. Il centro sociale rieducativo per detenuti è struttura a caratterecomunitario e a ciclo diurno, aperta a persone sottoposte a provvedimenti di

restrizione delle libertà personali da parte dell’autorità giudiziaria,mediante un regime detentivo, a cui venga consentito di trascorrere parte del

giorno fuori dall’Istituto di pena, per partecipare ad attività lavorative,istruttive e comunque utili al reinserimento sociale, in base a un programma

di trattamento concordato tra il direttore dell’istituto di pena e ilresponsabile del centro.

7. La casa rifugio per donne, anche con figli minori, vittime di violenza ovittime della tratta a fine di sfruttamento sessuale è struttura residenzialea carattere comunitario che offre ospitalità e assistenza a donne vittime diviolenza fisica e/o psicologica, con o senza figli, e a donne vittime dellatratta e sfruttamento sessuale, per le quali si renda necessario il distaccodal luogo in cui è avvenuta la violenza e l’inserimento in una comunità.

ARTICOLO 46(Servizi socio-assistenziali)

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1. Sono classificabili servizi socio-assistenziali:a) tutte le prestazioni erogate nell’ambito delle strutture soggette alla

disciplina della presente legge;b) il servizio di segretariato sociale;

c) lo sportello sociale o d’informazione sociale;d) il servizio di pronto intervento sociale;

e) il servizio sociale professionale;f) le prestazioni di assistenza domiciliare;

g) le ludoteche;h) il centro ludico per la prima infanzia

i) il tutor;j) i servizi socio-assistenziali di cui alla legge regionale 9 giugno1987, n. 16 (Norme organiche per l’integrazione scolastica degli

handicappati);k) il centro di ascolto per le famiglie e i servizi di sostegno alla

famiglia e alla genitorialità;l) i servizi di mediazione;m) le comunità -familiari;

n) l’affido minori;o) l’affido adulti;

p) l’affido anziani;q) il servizio civile degli anziani;r) il servizio di telefonia sociale;

s) i servizi socio-educativi innovativi e sperimentali per la primainfanzia;

t) i servizi di contrasto della povertà e della devianza;u) i servizi educativi per il tempo libero;

v) gli interventi educativi di strada;x) i centri sociali polivalenti per disabili, minori, anziani;

w) il centro antiviolenza;y) gli sportelli per l’integrazione socio-sanitaria-culturale degli

immigrati;z) ogni altro servizio individuato nel regolamento regionale di cui all’articolo 62.

2. I servizi socio-assistenziali di cui alle lettere a), b), e) ed f) delcomma 1 sono erogati secondo gli standard fissati dal regolamento regionale di

cui all’articolo 64 garantendo in ogni caso:a) la presenza di figure professionali qualificate in relazione alla

tipologia del servizio;b) la presenza di un coordinatore responsabile del servizio;

c) la pubblicizzazione delle tariffe praticate con l’indicazione delleprestazioni offerte, in conformità della carta dei servizi come

definita dalla presente legge;

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d) la predisposizione di piani individualizzati di assistenza definiti inun apposito registro degli utenti;

e) l’integrazione con i servizi socio-sanitari;f) le attività integrative aperte al contesto sociale;

g) l’applicazione dei contratti di lavoro e dei relativi accordiintegrativi, nonché la regolarità contributiva e previdenziale.

3. I servizi socio-assistenziali di cui alle lettere e), f), g), h), i), m),n), o), p), x) e w) sono erogati nel rispetto dei criteri fissati dal

regolamento regionale di cui all’articolo 64.

ARTICOLO 47(Definizione dei servizi socio-assistenziali)

1. Il servizio di segretariato sociale opera quale sportello unico perl’accesso ai servizi socio-assistenziali e svolge attività d’informazione, diascolto e di orientamento sui diritti di cittadinanza con caratteristiche di

gratuità per l’utenza. Il segretariato sociale può articolare l’accesso unicoai servizi anche mediante sportelli sociali o di informazione socialedistribuiti sul territorio e rivolti a fornire le prime informazioni sui

diritti, le opportunità e i servizi ai cittadini, nonché la prima assistenzaper la predisposizione delle istanze per l’accesso alle prestazioni.

2. Il servizio sociale professionale è finalizzato alla lettura edecodificazione della domanda sociale, alla presa in carico della persona,

della famiglia e/o del gruppo sociale, alla predisposizione di progettipersonalizzati, all’attivazione e integrazione dei servizi e delle risorse in

rete, all’accompagnamento e all’aiuto nel processo di promozione edemancipazione; svolge uno specifico ruolo nei processi di pianificazione e

coordinamento della rete dei servizi sociali e socio-sanitari; deve esseregarantito da professionisti assistenti sociali iscritti all’Albo; assume un

ruolo d’interventi professionali proprio e di livello essenziale per osservaree gestire i fenomeni sociali, erogare prestazioni d’informazioni, consulenza e

aiuto professionale. Rispetto alla tipologia di intervento, si distingue in:a) servizio di segretariato sociale;

b) gestione sociale del caso (case management);c) osservazione, pianificazione, direzione e coordinamento delle

politiche socio-assistenziali e socio-sanitarie;d) servizio di pronto intervento per le situazioni di emergenza sociale.

3. Il servizio di pronto intervento per le situazioni di emergenza sociale èun servizio sempre funzionante, che affronta l’emergenza e l’urgenza sociale

in tempi rapidi e in maniera flessibile, strettamente collegato con i servizisociali territoriali.

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4. Il servizio di assistenza e di educativa domiciliare consiste:a) in interventi da fornire ai cittadini al fine di favorire la

permanenza nel proprio ambiente di vita;b) in prestazioni di tipo socio-assistenziale, anche domiciliari, per

malati affetti da disturbi mentali, da malattie croniche invalidanti e/oprogressivo-terminali;

c) in servizi per il reinserimento dei minori a rischio di devianza(maestri di strada e formazione integrata in botteghe).

5. Il servizio di ludoteca consiste in un insieme di attività educative,ricreative e culturali aperto a minori in età compresa tra i tre e i cinque

anni e tra i sei e i dieci anni, per i quali s’intende promuovere leesperienze di gioco e ha lo scopo di favorire lo sviluppo personale, la

socializzazione, l’educazione all’autonomia e alla libertà di scelta al finedi valorizzare le capacità creative ed espressive.

6. L’affido minori è un servizio a carattere temporaneo prestato da famiglieche assicura a soggetti minori in situazione di disagio il sostegno alla vita

quotidiana in un contesto relazionale familiare.

7. Il centro ludico per la prima infanzia consiste in un insieme di attivitàsocio-educative-ricreative per i minori in età compresa tra i sei e i

trentasei mesi, destinato a favorire il benessere psico-fisico e leopportunità di socializzazione dei bambini. Si caratterizza come luogo di vita

per i bambini capace di fornire risposte flessibili e differenziate inrelazione alle esigenze delle famiglie e nel rispetto delle opportunitàeducative, di socialità e di comunicazione per i bambini e in cui sono

previsti orari ridotti di permanenza continuativa nell’arco della giornata.

8. Il tutor è un servizio che assume la responsabilità d’interventipersonalizzati nell’ambito di progetti assistenziali definiti per ogni

specifico caso.

9. La comunità familiare consiste nel servizio di accoglienza offerto danuclei familiari o sul modello familiare a minori e persone temporaneamenteprive di adeguati supporti familiari. E’ assimilabile a tale tipologia la casa-

famiglia, che si caratterizza per l’accoglienza multiutenza per età esituazione di bisogno, con una capacità limitata di accoglienza e un rapporto

operatori/utenti adeguato ai casi di particolare gravità.

10. Il centro di ascolto per le famiglie offre uno spazio di accoglienza,ascolto, consulenza specialistica a coppie con figli minori, a coppie e a

singoli, al fine di promuovere azioni che aumentino il benessere personale, la

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qualità delle relazioni interpersonali, le capacità genitoriali, le capacitàdi auto-organizzazione e di autonomia progettuale del singolo e rispetto al

nucleo in cui vive.

11. Il servizio di mediazione offre risposte specifiche alle difficoltàcausate da relazioni conflittuali o da assenza di relazioni; consente la

realizzazione di interventi di mediazione familiare, sociale, culturale nonchèl’attivazione di uno spazio neutro, quale contenitore o percorso qualificato

per la gestione degli incontri tra bambini e genitori, finalizzata allaricostruzione del binomio genitore-bambino in un luogo terzo e in un tempo

distinto dallo svolgersi della vita quotidiana.

12. L’affido adulti è un servizio prestato da famiglie finalizzato adassicurare a persone in difficoltà o prive di assistenza il sostegno alla vita

quotidiana in un contesto relazionale familiare.

13. L’affido anziani è un servizio prestato da famiglie che assicura a personeanziane, in difficoltà o prive di assistenza, il sostegno alla vita quotidiana

finalizzato ad escludere forme di assistenza al di fuori di un contestorelazionale familiare.

14. I centri sociali polivalenti per disabili, minori e anziani consistono instrutture aperte alla partecipazione anche non continuativa di utenti alleattività ludico-ricreative, di socializzazione, di animazione, in cui sono

garantite le prestazioni minime connesse alla socializzazione, allaorganizzazione delle attività, ai presidi di garanzia per la salute e

l’incolumità degli utenti durante lo svolgimento delle attività del centro.

15. Il servizio civile degli anziani consiste nell’attività prestata dapersone anziane in programmi di pubblica utilità finalizzata a valorizzare il

ruolo della persona anziana nella società.

16. Il servizio di telefonia consiste nell’aiuto rivolto a tutti i cittadini,da assicurare nei tempi e nei modi adeguati al bisogno, per l’accesso alle

prestazioni fruibili sul territorio.

17. Il centro antiviolenza consiste in un insieme di servizi d’informazione,ascolto e accoglienza, a cui può rivolgersi ogni donna in momentanea

difficoltà dovuta a qualsiasi forma di violenza. Il centro eroga informazionisui presidi sanitari, psicologici e legali a supporto della donna che abbia

subito violenza, svolge colloqui di accoglienza e gestisce una lineatelefonica di pronto intervento, offre consulenze psico-sociali, socio-

educative, legali e psicologiche, assiste la donna nella ricerca del lavoro enel reperimento di un’adeguata sistemazione alloggiativa.

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18. Gli sportelli per l’integrazione socio-sanitaria-culturale degli immigratierogano servizi d’informazione e orientamento, assistenza legale e

amministrativa, mediazione culturale e linguistica, intermediazione abitativa,tutoraggio per l’accesso ai servizi per l’accesso ai servizi della persona

immigrata e della sua famiglia, nonché svolgono la funzione di monitoraggio eosservazione dei bisogni, delle condizioni di vita e del rispetto dei diritti

delle persone immigrate; per il funzionamento degli sportelli sono impiegatefigure professionali qualificate tra cui la figura del mediatore

interculturale, di nazionalità italiana e di nazionalità straniera, avendocura di rappresentare le principali aree geografiche di provenienza degli

immigrati fruitori dei servizi in un comune o ambito territoriale.

ARTICOLO 48(Titoli per l’acquisto di servizi)

1. I Comuni possono assicurare, su richiesta, le prestazioni assistenzialimediante titoli validi per l’acquisto di servizi socio-assistenziali presso isoggetti accreditati al fine di garantire un percorso assistenziale attivo

d’integrazione o reintegrazione sociale dei soggetti beneficiari.

2. I criteri e le modalità per la concessione dei titoli sono stabiliti dalPiano regionale delle politiche sociali e dal regolamento regionale di cui

all’articolo 64.

ARTICOLO 49(Autorizzazione)

1. Le strutture e i servizi socio-assistenziali sono autorizzati dai Comunicompetenti per territorio in conformità delle disposizioni di cui alla

presente legge e del regolamento regionale di cui all’articolo 64.

2. Il provvedimento di autorizzazione individua la denominazione el’ubicazione della struttura, la sede legale e amministrativa del soggetto

proprietario e/o gestore, il legale rappresentante, i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari erogati, la ricettività, la natura pubblica o privata.

3. Le modifiche agli elementi a base del provvedimento di autorizzazione, gliampliamenti e le trasformazioni delle strutture determinano la decadenza

dell’autorizzazione.

4. Nelle more dell’approvazione del regolamento regionale, i Comunirilasciano autorizzazione provvisoria sulla base dei requisiti minimi di cui

al regolamento approvato con decreto del Ministro per la solidarietà sociale

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21 maggio 2001, n. 308 (Requisiti minimi strutturali e organizzativi perl’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo

residenziale e semiresidenziale, a norma dell’articolo 11 della legge 8novembre 2000, n. 328) e, in quanto compatibili, alle disposizioni regionali

vigenti in materia di standard strutturali e assistenziali e di procedimenti autorizzativi.

5. I servizi e le strutture socio-assistenziali per minori e per anzianiiscritte rispettivamente all’Albo di cui alla legge regionale 31 agosto 1981,n. 49 (Interventi promozionali per la realizzazione e il potenziamento deiservizi di assistenza sociale a favore delle persone anziane), che alla data

di entrata in vigore della presente legge siano in possesso di autorizzazioneprovvisoria ai sensi dell’articolo 28, comma 5, della legge regionale 25

agosto 2003, n. 17 (Sistema integrato d’interventi e servizi sociali inPuglia), e dei regolamenti regionali 9 maggio 1983, n. 1 (Standard strutturali

organizzativi dei Servizi istituiti con la l.r. 49/1981) e 23 giugno 1993, n.1 (Modifiche e integrazioni al regolamento 6 giugno 1990, n. 1 - Apertura e

funzionamento dei servizi residenziali e non residenziali per minori:determinazione degli standard relativi), la mantengono fino alla approvazione

del regolamento regionale di cui all’articolo 64 della presente legge. Talistrutture devono provvedere all’adeguamento ai requisiti di legge e di

regolamento entro tre anni dalla data di entrata in vigore del suddetto regolamento.

6. I Comuni dispongono per la provvisoria autorizzazione entro e non oltre iltermine di novanta giorni dalla data della richiesta, decorso il quale

l’autorizzazione provvisoria s’intende concessa.

7. I servizi e le strutture socio-assistenziali per le quali non eraprescritta l’autorizzazione regionale, operanti alla data di entrata in vigore

della l. 328/2000, su richiesta di parte sono provvisoriamente autorizzate daiComuni competenti per territorio, che dispongono contestualmente il termine

entro cui deve provvedersi all’adeguamento ai requisiti di legge e di regolamento.

8. In ogni caso il termine di cui ai commi 5 e 7, da definirsi dai Comuni inrelazione all’entità e all’impegno finanziario richiesto, non può essere

superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento regionaledi cui all’articolo 64.

9. Decorso il termine di validità dell’autorizzazione provvisoria, in assenzadi adeguamento ai requisiti di legge e di regolamento regionale, la stessa

decade automaticamente.

10. Per le strutture di cui all’articolo 42, comma 4 e all’articolo 43, comma5, la verifica di compatibilità prescritta dall’articolo 8 ter del comma 3 del

d.lgs. n. 502/1992 è effettuata dalla Giunta regionale, su proposta

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dell’Assessore regionale ai servizi sociali, in relazione agli obiettivi delPiano regionale socio-assistenziale e del Piano regionale socio-sanitario.

11. Restano ferme le disposizioni adottate in attuazione della legge 18febbraio 1999, n. 45 (Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la

lotta alla droga e in materia di personale dei Servizi per letossicodipendenze), in materia di strutture e servizi destinati al recupero e

alla riabilitazione dalla tossicodipendenza.

ARTICOLO 50(Requisiti minimi per l’autorizzazione)

1. Le strutture soggette ad autorizzazione, oltre a rispettare i requisitiprescritti dalle norme di carattere generale e, in particolare, dalle

disposizioni in materia di urbanistica, di edilizia, di prevenzione incendi,di igiene e sicurezza, di contratti di lavoro, devono possedere i requisitiminimi previsti dalla presente legge e dal regolamento regionale di cui

all’articolo 64.

2. Nelle more dell’approvazione del regolamento regionale si applicano irequisiti previsti dalla presente legge, dal d.m. per la solidarietà sociale

308/2001 e, in quanto compatibili, dalla l.r. 49/1981, dal regol. reg. 1/1983e dal regol. reg. 1/1993.

ARTICOLO 51(Comunicazione avvio attività)

1. I servizi di cui all’articolo 46, comma 1, a eccezione di quelli previstidalla lettera a), sono automaticamente autorizzati con la comunicazione di

avvio dell’attività da parte del titolare in conformità delle modalitàstabilite dalla presente legge.

ARTICOLO 52(Permanenza dei requisiti di autorizzazione)

1. La permanenza dei requisiti per l’esercizio delle attività autorizzate aisensi della presente legge è garantita dai titolari delle strutture e dei

servizi socio-assistenziali a mezzo di autocertificazione da presentare concadenza annuale al Comune che ha rilasciato l’autorizzazione e che ècompetente per la vigilanza sulle strutture autorizzate. La Regione, in

accordo e in collaborazione con i Comuni, svolge azioni periodiche di verificae controllo, anche con visite ispettive in loco da realizzare a campione, perle quali può avvalersi di organismi di controllo, da individuare secondo i

criteri definiti nel regolamento regionale di cui all’articolo 64.

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2. La Regione riconosce la certificazione di qualità conseguita e rinnovataperiodicamente dalle strutture e dai servizi socio-assistenziali quale

strumento essenziale per la crescita delle organizzazioni e il mantenimentodella qualità dei servizi e la pone tra i criteri preferenziali per la

valutazione delle proposte nelle procedure di affidamento dei servizi, di cuiall’articolo 55, secondo quanto disciplinato nel regolamento regionale di cui

all’articolo 64.

3. I requisiti e le modalità d’iscrizione all’Albo degli organismi dicontrollo, la validità e le caratteristiche dei controlli sono definiti dal

regolamento regionale, che deve stabilire:a) i requisiti di qualità per la gestione dei servizi e per l’erogazione

delle prestazioni;b) gli indici oggettivi di qualità;

c) i casi che determinano la cancellazione dall’Albo degli organismi dicontrollo;

d) la periodicità della certificazione.

ARTICOLO 53(Registri)

1. Presso il Settore sistema integrato servizi sociali della Regione sonoistituiti i seguenti registri regionali articolati per provincia:

a) registro delle strutture e dei servizi autorizzati all’esercizio delleattività socio-assistenziali destinate ai minori;

b) registro delle strutture e dei servizi autorizzati all’esercizio delleattività socio-assistenziali destinate ai disabili;

c) registro delle strutture e dei servizi autorizzati all’esercizio delleattività socio-assistenziali destinate agli anziani;

d) registro delle strutture e dei servizi autorizzati all’esercizio delleattività socio-assistenziali destinate alle persone con problematiche psico-sociali;

e) registro delle strutture e dei servizi autorizzati all’esercizio delleattività socio-assistenziali destinate agli adulti con problematiche sociali.

2. I registri, in forma cartacea e/o informatica, contengono in ordinecronologico d’iscrizione la denominazione e l’ubicazione della struttura, lasede legale e amministrativa del soggetto proprietario e/o gestore, il legale

rappresentante, i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari erogati, laricettività, gli estremi dei provvedimenti concernenti l’autorizzazione al

funzionamento e l’iscrizione al registro, la natura pubblica o privata.

3. I Comuni, entro quindici giorni dall’adozione, trasmettono all’Assessoratoregionale ai servizi sociali, ai fini dell’esercizio delle competenze

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regionali, i provvedimenti concernenti le autorizzazioni al funzionamento, lerelative modifiche e le revoche previste dalla presente legge e dal

regolamento regionale di cui all’articolo 64.

4. Il dirigente del Settore sistema integrato servizi sociali della Regione,entro trenta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento del Comune,dispone, in conformità del regolamento regionale, l’iscrizione, le modifiche e

le revoche nei rispettivi registri.

5. Nel caso di non conformità del provvedimento del Comune alle disposizionivigenti, il dirigente del Settore Sistema integrato servizi sociali, con

motivato atto di diniego, restituisce il provvedimento al Comune.

6. L’iscrizione nel registro determina la legittimità all’esercizio delleattività delle strutture e dei servizi autorizzati e comporta l’obbligo per i

soggetti gestori di indicare nella denominazione sociale e in tutte le formedi pubblicità gli estremi d’iscrizione nei registri regionali.

7. Con provvedimento del dirigente del Settore sistema integrato servizisociali è disposta la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione,con riferimento al 31 dicembre di ogni anno, delle strutture iscritte nei

registri e negli albi regionali di cui alla presente legge.

8. Sono fatte salve le iscrizioni ai registri istituzioni ai sensidell’articolo 32 della l.r. 17/2003, che si intendono valide ed efficaci ai

sensi del presente articolo, con i relativi progressivi numerici. Lanumerazione dei nuovi servizi e delle nuove strutture da iscrivere ai registri

progredirà da questi ultimi.

ARTICOLO 54(Accreditamento)

1. Gli enti pubblici possono instaurare rapporti con i soggetti erogatori deiservizi socio-assistenziali a condizione che le strutture risultino accreditate.

2. L’accreditamento, in particolare, è condizione essenziale per i soggetti erogatori per:

a) instaurare rapporti economici al fine dell’erogazione delleprestazioni a carico degli enti pubblici;b) partecipare all’istruttoria pubblica;

c) partecipare all’attuazione dei piani di zona.

3. Il regolamento regionale di cui all’articolo 64 determina i requisiti e lemodalità per l’accreditamento delle strutture e dei soggetti erogatori dei

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servizi disciplinati dalla presente legge, le procedure per la costituzionedell’elenco nonché i criteri per la definizione delle tariffe da corrispondere

ai soggetti accreditati da parte dei Comuni.

4. L’accreditamento ha validità su tutto il territorio regionale e riguarda iservizi gestiti da enti pubblici e da soggetti privati.

ARTICOLO 55(Affidamento dei servizi)

1. Gli enti pubblici affidano i servizi previsti dalla presente legge conprocedure di evidenza pubblica secondo modalità tali da permettere ilconfronto tra più soggetti e più offerte, valorizzando prioritariamente

l’apporto progettuale e gli elementi di conoscenza del territorio in cui talisoggetti operano, nonché fissando un prezzo base che sia compatibile con

l’applicazione dei contratti collettivi per determinare la remunerazione dellerisorse umane impiegate.

2. Il regolamento regionale di cui all’articolo 64 fissa:a) i requisiti generali per la partecipazione;

b) i criteri per la valutazione della qualità dell’offerta secondo ilmetodo della proposta economicamente più vantaggiosa sulla base della

qualità e del prezzo, attribuendo al fattore prezzo un punteggio nonsuperiore al 40 per cento del punteggio complessivo;

c) l’obbligo del rispetto dei trattamenti economici previsti dallacontrattazione collettiva di comparto e dagli accordi firmati dalle

principali centrali cooperative giuridicamente riconosciute e dalle normedi previdenza e assistenza;

d) l’obbligo del rispetto delle disposizioni normative regionali,nazionali e comunitarie vigenti per l’affidamento dei servizi pubblici;e) le forme e le modalità per la verifica periodica degli adempimenti

contrattuali e per i provvedimenti da adottare in caso d’inadempimento, daparte dei gestori ovvero dei soggetti committenti.

ARTICOLO 56(Coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali)

1. Gli enti locali, per affrontare specifiche problematiche sociali e perpromuovere forme sperimentali di intervento sul proprio territorio, possono

indire istruttorie pubbliche per la coprogettazione degli interventi, a cuipartecipano i soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 19, che, secondo quanto

previsto al comma 4 dell’articolo 19 e nel rispetto della disciplina statale ecomunitaria vigente, possono svolgere attività di gestione dei servizi e

quelli che possono concorrere alla realizzazione degli interventi mediante il

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riconoscimento degli oneri sostenuti, tutti individuati per essere operantisul territorio oggetto dell’intervento.

2. L’istruttoria pubblica raccoglie le proposte e i contributi progettuali deisoggetti partecipanti e si conclude con la definizione di progetti innovativie sperimentali, per i quali gli enti locali definiscono forme e modalità di

collaborazione di tutti i soggetti che hanno dichiarato la rispettivadisponibilità a collaborare.

3. Il regolamento regionale di cui all’articolo 64 definisce i criteri in baseai quali i Comuni valutano il ricorso all’istruttoria pubblica, le modalità di

esperimento di tale istruttoria, i criteri di valutazione dei soggetti chepartecipano alla progettazione e delle proposte progettuali.

ARTICOLO 57(Formazione delle professioni sociali)

1. La formazione degli operatori costituisce strumento per la promozione dellaqualità ed efficacia degli interventi e dei servizi del sistema integrato, per

l’integrazione professionale e per lo sviluppo dell’innovazione organizzativae gestionale.

2. La Regione, con apposito regolamento regionale, da adottare entro un annodalla data di entrata in vigore della presente legge, previa concertazione con

le organizzazioni sindacali, gli ordini e le associazioni professionali, irappresentanti dei soggetti privati e del privato sociale gestori dei servizi,riconosce le figure e le professioni sociali aggiuntive rispetto a quelle già

definite a livello nazionale e nelle more dell’individuazione a livellonazionale dei nuovi profili professionali sociali, come previsti dall’articolo

12 della l. n. 328/2000. La Regione individua, inoltre, per quanto dicompetenza, i criteri per l’accesso ai percorsi di formazione scolastica e

professionale e/o universitaria, nonché i criteri per il riconoscimento dellecompetenze acquisite mediante precedenti esperienze professionali e/o formative.

3. La Regione e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze edelle procedure previste dalla normativa regionale, valorizzano lo sviluppodelle professionalità degli operatori sociali e ne sostengono la formazionecontinua, a ciò destinando risorse finalizzate a valere su fondi comunitari,

nazionali e regionali.

ARTICOLO 58(Carta dei servizi)

1. Al fine di garantire la trasparenza delle azioni dei gestori dei servizi e

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la tutela degli utenti, nonché la qualità dei servizi, i soggetti erogatorisono tenuti ad adottare la Carta dei servizi, ispirata ai principi

fondamentali che regolano l’erogazione dei servizi pubblici a livellonazionale e comunitario.

2. I soggetti erogatori definiscono una propria Carta dei servizi che contengaalmeno i seguenti elementi:

a) tipologia delle prestazioni;b) tariffa per ciascuna prestazione;

c) partecipazione/compartecipazione alla spesa da parte degli utenti;d) modalità d’informazione sui servizi;

e) modalità di rilevazione periodica della qualità erogata e percepitadei servizi, nonché di partecipazione degli utenti al controllo della

qualità dei servizi e alla vita comunitaria;f) modalità per i ricorsi da parte degli utenti nei confronti dei

responsabili dei servizi;g) informazione sul regolamento interno;

h) standard generali e specifici di qualità dei servizi.

3. L’adozione della Carta dei servizi è requisito indispensabile perl’accreditamento di cui all’articolo 54.

ARTICOLO 59(Modalità di accesso ai servizi)

1. L’accesso ai servizi è organizzato in modo da garantire agli utenti pariopportunità di fruizione, orientamento e diritto di scelta. L’accesso ai

servizi è garantito dai Comuni mediante i servizi di segretariato sociale,anche articolato in sportelli sociali sul territorio e il servizio sociale

professionale, che concorrono alla realizzazione delle seguenti azioni:a) organizzazione della porta unica di accesso, quale rete dei punti di

accesso al sistema dei servizi, con uniformità di procedure di accesso ai servizi;b) informazione continua e diffusa sull’offerta dei servizi, le

condizioni di accesso e i relativi costi;c) orientamento e accompagnamento all’accesso ai servizi;

d) trasparenza nella gestione dei tempi di attesa;e) monitoraggio continuo delle domande sociali espresse e del grado di

soddisfazione dell’utenza.

2. Per l’accesso ai servizi sociali e socio-sanitari, i Comuni e le AUSL, perquanto di propria competenza, effettuano in modo integrato una valutazione del

bisogno complessivo della persona e, quando possibile, del suo nucleofamiliare, al fine di definire risposte complessive, uniche e personalizzate.

La valutazione del bisogno è condizione necessaria per accedere ai servizi a

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titolo gratuito o con concorso parziale alla spesa, nonché per fruire deltitolo per l’acquisto di servizi.

3. La valutazione del bisogno si conclude con la predisposizione di unprogetto personalizzato, concordato con la persona e la sua famiglia, cheindichi la natura del bisogno, la complessità e l’intensità dell’intervento,

la sua durata, le fasi di verifica del percorso di cura, i relativi costi, ilsoggetto responsabile della gestione del caso.

4. La Regione promuove la costituzione in ogni ambito territoriale o distrettosocio-sanitario la costituzione di unità di valutazione multidimensionali,

composte da professionalità diverse e in rappresentanza dei Comuni e dellaAUSL, al fine di consentire l’adeguata valutazione del bisogno preventivamente

alla presa in carico delle persone. A tal fine la Giunta regionale predisponeapposite linee guida operative e promuove appositi programmi di assistenza

formativa e tecnica per le strutture e gli operatori sociali e sanitariinteressati dall’attivazione delle unità di valutazione multidimensionale.

ARTICOLO 60(Tutela degli utenti)

1. Gli organismi di rappresentanza dei cittadini e degli utenti e leorganizzazioni sindacali partecipano al controllo della qualità dei servizi e

della conformità degli stessi alla Carta dei servizi di cui all’articolo 58.

2. I soggetti erogatori degli interventi e dei servizi socio-assistenzialiindividuano gli strumenti per la partecipazione al controllo di cui al comma 1.

3. L’individuazione degli strumenti di cui al comma 2 è requisito preliminareed essenziale per l’accreditamento di cui all’articolo 54.

4. E’ istituito l’Ufficio regionale di tutela degli utenti, di cui l’appositoregolamento regionale, da approvare entro centottanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, disciplina le funzioni, i compiti, le

modalità di funzionamento, nonchè le procedure amministrative e le modalitàper la presentazione dei reclami da parte degli utenti e degli organismi di

cui al comma 1.

ARTICOLO 61(Vigilanza)

1. Il Comune competente per territorio esercita l’attività di vigilanza sullestrutture e sui servizi socio-assistenziali disciplinati dalla presente legge

avvalendosi, per gli aspetti di natura sanitaria, dei servizi dell’AUSL

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competente per territorio in conformità delle modalità stabilite dalregolamento regionale di cui all’articolo 64.

ARTICOLO 62(Verifica e potere sostitutivo)

1. Il regolamento di cui all’articolo 64 disciplina l’attività di verificaregionale per il controllo dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi sul

territorio definendo termini e modalità di sospensione o revocadell’autorizzazione all’esercizio dei servizi nei casi d’inosservanza degli

indici oggettivi di qualità e dei requisiti strutturali e assistenziali,nonché di violazione delle leggi e dei regolamenti, del Contratto collettivonazionale di lavoro (CCNL) di comparto e della regolarità contributiva e

previdenziale.

2. Il regolamento, nell’ambito dell’attività di verifica regionale, stabiliscei criteri per l’individuazione degli organismi di controllo di cui la Regione

può avvalersi.

3. Lo stesso regolamento disciplina le modalità di esercizio del poteresostituivo della Regione nei casi d’inosservanza della presente legge da parte

dei Comuni prevedendo, in ogni caso e salvo casi urgenti, il preavviso e lafissazione del termine, non inferiore a quindici giorni, entro cui le

amministrazioni comunali devono provvedere.

ARTICOLO 63(Sanzioni)

1. Chiunque apra, ampli, trasformi o gestisca una struttura socio-assistenziale o eroghi un servizio di cui all’articolo 46 senza aver ottenuto

la preventiva autorizzazione al funzionamento, ovvero averne datocomunicazione, è punito con la sanzione amministrativa da euro 2 mila a euro

10 mila. L’apertura, l’ampliamento, la trasformazione o la gestione di unastruttura socio-assistenziale o l’erogazione di un servizio di cui

all’articolo 46, comma 1, senza l’acquisizione della prevista autorizzazioneal funzionamento comportano inoltre la chiusura dell’attività disposta con

provvedimento del Comune competente, che adotta le misure necessarie pertutelare gli utenti.

2. Il gestore di struttura che, in possesso di autorizzazione alfunzionamento, supera la capacità ricettiva massima autorizzata, viene

diffidato dal Comune a rientrare nei limiti entro un termine fissato; qualoradetta infrazione viene rilevata una seconda volta, il soggetto gestore è

punito con la sanzione amministrativa di euro 2 mila per ogni posto che supera

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la capacità ricettiva autorizzata. In caso di recidiva, il Comune può disporrela sospensione o la revoca dell’autorizzazione al funzionamento.

3. L’inosservanza dell’obbligo di indicare nella denominazione sociale e intutte le forme di pubblicità gli estremi d’iscrizione nei registri regionali,prescritto dal comma 6 dell’articolo 53, comporta l’applicazione della

sanzione amministrativa di euro 2 mila 500 e, in caso di recidiva, il Comunepuò disporre la sospensione o la revoca dell’autorizzazione al funzionamento.

4. Il Comune può inoltre disporre la revoca o la sospensionedell’autorizzazione al funzionamento, in relazione alla gravità della

violazione, qualora accerti il venir meno dei presupposti che hanno dato luogoal suo rilascio. Il provvedimento di revoca o sospensione deve indicare gli

adempimenti da porre in essere e la documentazione da produrre per riprendere l’attività.

5. La decisione del gestore di interrompere o sospendere l’attivitàautorizzata di cui all’articolo 46 deve essere preventivamente comunicata alComune che ha rilasciato l’autorizzazione. In caso d’inosservanza si applica

la sanzione amministrativa da euro mille ad euro 3 mila.

6. L’accertamento, la contestazione e la notifica della violazione, nonchél’introito dei proventi, sono di competenza del Comune.

7. L’introito dei proventi è esclusivamente destinato a rifinanziare lepolitiche sociali, con l’apertura di apposito capitolo.

ARTICOLO 64(Regolamento)

1. La Giunta regionale approva il regolamento regionale entro centottantagiorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la

Conferenza Regione-Autonomie locali e previa concertazione con leorganizzazioni sindacali e con le principali rappresentanze dei soggetti di

cui all’articolo 4, comma 2, lettera c).

2. Nelle more dell’approvazione del regolamento continuano ad applicarsi ledisposizioni vigenti in quanto compatibili con la presente legge.

ARTICOLO 65(Commissione regionale per le politiche sociali)

1. È istituita, presso l’Assessorato regionale ai servizi sociali, laCommissione regionale per le politiche sociali costituita da:

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a) l’Assessore regionale ai servizi sociali - Presidente;b) il Presidente della Commissione sanità e servizi sociali del Consiglio

regionale, o un suo delegato;c) un componente, esperto in materia, designato dal Dirigente scolastico

regionale;d) un componente per ogni provincia, esperto in materia, in

rappresentanza dei Comuni, designati dall’Associazione nazionale comuniitaliani (ANCI) di Puglia;

e) un componente, esperto in materia, designato dall’Unione provinceitaliane (UPI) di Puglia;

f) un componente, esperto in materia, designato dal Direttore del Centrodi giustizia minorile per la Puglia;

g) un componente, esperto in materia, nominato dai Presidenti deiTribunali per i minorenni della Puglia;

h) un componente, esperto in materia, nominato tra i rappresentanti delleorganizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale;

i) un componente, esperto in materia, nominato dalle principali centralicooperative a livello regionale, da individuarsi tra quanti operano

nell’ambito di cooperative sociali iscritte nell’Albo regionale;j) un rappresentante della Commissione regionale per le pari opportunità;

k) un componente, esperto nella materia delle Istituzioni pubbliche diassistenza e beneficenza;

l) un componente, esperto in materia, nominato dall’Ordine degliassistenti sociali di Puglia;

m) un componente, esperto in materia, nominato dall’Ordine deglipsicologi di Puglia;

n) un componente, esperto in materia, nominato dalla Società italiana deisociologi;

o) un componente, esperto in materia, nominato dall’Associazionenazionale educatori professionali;

p) un componente, esperto in materia, nominato dalla Federazione italianapedagogisti (FIPED);

q) un componente, esperto in materia, nominato dall’Associazionenazionale dei pedagogisti italiani (ANPE);

r) un componente, esperto in materia, nominato da ciascuna Confederazionesindacale nazionale più rappresentativa a livello nazionale;

s) un componente, esperto in materia, nominato da ciascuna organizzazionesindacale dei pensionati del lavoro più rappresentativa a livello nazionale;t) un componente, esperto in materia, nominato tra i rappresentanti delle

organizzazioni operanti a livello nazionale e regionale per i diversamente abili;u) tre membri, esperti in materia, nominati dalla Giunta regionale;

v) il dirigente del Settore programmazione sociale e integrazione socio-sanitaria della Regione;

w) il dirigente del Settore sistema integrato servizi sociali della Regione;

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x) il dirigente del Settore programmazione sanitaria della Regione;y) il dirigente del Settore diritto allo studio della Regione;

z) il dirigente del Settore formazione professionale della Regione;aa)il dirigente del Settore lavoro e cooperazione della Regione;

ab)il dirigente del Settore urbanistica della Regione;ac)il dirigente del Settore politiche migratorie della Regione.

2. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giuntaregionale. La mancata designazione di uno o più componenti non è motivo

ostativo al suo funzionamento e il mandato coincide con quello del Consiglioregionale.

3. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un dipendenteregionale designato dal Dirigente del Settore programmazione sociale.

4. La Commissione ha funzione consultiva e propositiva nell’area delleproblematiche relative alle tematiche sociali ed educative a sostegno

dell’azione della Regione. Essa è convocata dal Presidente non meno di duevolte l’anno, è validamente costituita con la presenza di almeno la

maggioranza assoluta dei componenti e decide a maggioranza dei presenti.

5. La Commissione per il suo funzionamento approva un proprio regolamento eper lo svolgimento dell’attività può articolarsi in sottocommissioni. E’

costituita come sottocommissione obbligatoria e autonoma quella dedicata allatematica minorile. E’ costituita, inoltre, la sottocommissione delle Autonomie

locali per la verifica periodica del sistema integrato dei servizi sociali eper la valutazione delle politiche pubbliche regionali per l’inclusione sociale.

ARTICOLO 66(Conferenza regionale delle politiche sociali)

1. E’ istituita la Conferenza regionale delle politiche sociali, organizzatacon cadenza almeno biennale, aperta alla partecipazione di tutti gli operatori

pubblici e privati di cui all’articolo 1 e all’articolo 19, per discuteresullo stato di attuazione del sistema integrato d’interventi e servizi socialie socio-sanitari sul territorio regionale e per elaborare, in modo allargato e

partecipato, gli indirizzi per la programmazione sociale regionale.

2. Le risorse umane, finanziarie e strumentali per il supporto organizzativoall’attività della Commissione, nonché per la realizzazione della Conferenza

regionale delle politiche sociali, sono definite con direttiva della Giuntaregionale, su proposta dell’Assessore ai servizi sociali.

ARTICOLO 67

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(Fondi regionali per l’attuazione del sistema integrato socio-assistenziale)

1. Il Fondo globale per i servizi socio-assistenziali, istituito con leggeregionale 17 aprile 1990, n. 11 (Disposizioni sostitutive e integrative della

legge regionale 4 ottobre 1989, n. 14), è ripartito tra i Comuni con lemodalità e le priorità definite dal Piano regionale socio-assistenziale, quale

concorso regionale alla realizzazione del sistema integrato socio-assistenziale, fatta salva la riserva di risorse di cui al comma 3 e la

riserva delle somme dovute ai Comuni ai sensi dell’articolo 11, comma 3, dellal.r. 11/1990. Il Fondo globale per i servizi socio-assistenziali spettante ai

Comuni viene ripartito sulla base dei parametri individuati nello stesso Pianoregionale socio-assistenziale.

2. Le quote del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui alla l.328/2000, attribuite alla Regione confluiscono in apposito capitolo di entrata

e di spesa vincolata e sono utilizzate per la realizzazione degli obiettivifissati dal Piano regionale socio-assistenziale.

3. Per sostenere gli oneri derivanti dall’attuazione della riforma previstadalla l. 328/2000, ivi comprese le attività di comunicazione sociale e dipotenziamento e diffusione di buone pratiche, è posta a disposizione del

Settore sistema integrato dei servizi sociali e del Settore programmazionesociale e integrazione socio-sanitaria della Regione, una quota non superiore

al 3 per cento delle risorse assegnate del Fondo nazionale per le politichesociali e una quota non superiore al 5 per cento delle risorse del Fondo

globale per i servizi socio-assistenziali, di cui al comma 1.

4. I Comuni, singoli o associati, possono destinare agli oneri di cui al comma3 una percentuale non superiore al 2 per cento delle risorse finanziarie

assegnate dalla Regione ai sensi dei commi 1 e 2.

5. Per sostenere gli oneri derivanti dall’attuazione degli interventi di cuial comma 2 dell’articolo 22, dal comma 5 dell’articolo 14, dal comma 1,lettera i), dell’articolo 23 e dall’articolo 29 è riservata una quota pari al

10 per cento del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo69, comma 1. Il 5 per cento di tale riserva è dedicato al sostegno

dell’associazionismo familiare e delle attività dell’Osservatorio regionaledelle politiche per la famiglia.

ARTICOLO 68(Disposizioni per il personale adibito ai servizi sociali d’integrazione

scolastica dei portatori di handicap, di cui alla l.r. 16/1987)

1. Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1, della legge

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regionale 12 luglio 2002, n. 13 (Individuazione degli ambiti territoriali edisciplina per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali), e

quelle ministeriali sulle definizioni delle figure professionali sociali dicui all’articolo 12 della l. 328//2000, i Comuni, singoli o associati, per leparticolari prestazioni d’integrazione e sostegno sociali di cui all’articolo

14, comma 1, all’articolo 16, comma 3, lettera e), e all’articolo 22, comma 2,lettera f), della l. 328/2000, utilizzano, allo scopo di evitare duplicazionidi esborsi finanziari, gli operatori non sanitari che risultano in servizio al

30 maggio 2006 presso l’AUSL di riferimento ai sensi e per le finalità dellal.r. 16/1987, a condizione che gli stessi abbiano operato nel regime di

convenzione indiretta con le AUSL, anche non continuativamente, per almenoventisette mesi dal 31 dicembre 1999 e sino alla data di entrata in vigoredella presente legge ovvero che siano titolari di una convenzione al 31

ottobre 1998.

2. I Comuni facenti parte del medesimo distretto sanitario o socio-sanitarioattuano il provvedimento di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge associandosi obbligatoriamente fra diloro allo scopo della gestione ottimale del personale. L’iniziativa per la

costituzione dell’associazione è assunta dal Sindaco del Comune sede deldistretto sanitario o socio-sanitario. Il Presidente dell’associazione deiComuni facenti parte del distretto, di cui al primo periodo del presente

comma, ovvero, se non ancora nominato, il Sindaco del Comune sede deldistretto sanitario o socio-sanitario delega all’AUSL, sentiti i Sindaci degli

altri Comuni, lo svolgimento dei servizi sociali di cui al comma 1,assegnando, contestualmente alla delega, le risorse finanziarie necessarie, a

norma dell’articolo 3, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992 e successivemodificazioni.

3. Le AUSL, per le attività di diagnosi, cura e riabilitazione dell’handicap,continuano ad avvalersi, oltre che del personale dipendente, del personalesanitario in servizio ai sensi della l.r. 16/1987, a condizione che lo stesso

sia in possesso dei requisiti professionali previsti per l’accesso al rapportodi lavoro presso le aziende del SSN e che abbia operato, anche non

continuativamente incluso nel regime di convenzione indiretta con le AUSL, peralmeno ventisette mesi dal 31 ottobre 1998 e sino alla data di entrata in

vigore della presente legge, ovvero che sia titolare di una convenzione al 31ottobre 1998 e attualmente in servizio.

4. I rapporti di lavoro del personale di cui ai commi 1 e 3, con decorrenzadall’applicazione del presente articolo, sono regolati da contratti di lavoro

subordinato, full time, a tempo determinato di durata annuale, rinnovabili, inrapporto ai finanziamenti a disposizione degli enti e aziende interessate, e

sono regolati dai contratti collettivi di lavoro (CCNL), rispettivamente,

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degli enti locali e delle aziende del SSN.

ARTICOLO 69(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, per quanto afferenteall’area "Servizi alla persona", si fa fronte con gli stanziamenti di risorsenazionali di cui al Fondo nazionale per le politiche sociali ex legge n. 328

del 2000 e agli altri fondi vincolati per il finanziamento di interventisociali, di risorse regionali come specificate al comma 3 del presente

articolo, nonché di altre risorse comunitarie rivolte al conseguimento dipriorità strategiche per l’inclusione sociale nell’ambito dei programmi di

iniziativa comunitaria, nazionale e regionale.

2. A decorrere dall’anno 2006 le risorse vincolate del Fondo nazionale per lepolitiche sociali di cui al comma 1 sono allocate sui seguenti capitoli del

bilancio annuale:a) capitolo 784025 "Fondo nazionale politiche sociali. l. n. 328/2000 -Trasferimenti ai Comuni e alle Province per il Piano regionale dellepolitiche sociali", unità previsionale di base 7.1 "Sistema integrato

servizi sociali";b) capitolo 784026 (C.N.I.) "Fondo nazionale politiche sociali. l. n.

328/2000 - Azioni di sistema di iniziativa regionale (articolo 67 comma3)", unità previsionale di base 7.3 "Programmazione sociale e

integrazione";c) capitolo 784027 (C.N.I.) "Fondo nazionale politiche sociali. l. n.328/2000 - Azioni sperimentali e innovative di iniziativa regionale

(articolo 18, comma 2)", unità previsionale di base 7.3 "Programmazionesociale e integrazione";

d) capitolo 785010 che è rinominato "Fondo per la prima dote per i nuovinati fino al trentaseiesimo mese di vita e servizi per la prima infanzia",

unità previsionale di base 7.3 "Programmazione sociale e integrazione", alquale confluiscono le risorse della riserva del Fondo nazionale per le

politiche sociali di cui al comma 5 dell’articolo 69.

3. A decorrere dall’anno 2006 le risorse autonome previste dalla legge dibilancio annuale sono allocate sui seguenti capitoli:

a) capitolo 784010 "Fondo globale per i servizi socio-assistenziali",unità previsionale di base 7.1 "Sistema integrato servizi sociali", al

quale confluiscono annualmente le risorse, nella misura non inferiore aglistanziamenti previsti nel bilancio 2003, di cui ai capitoli 781035 "Spese

e/o trasferimenti ai Comuni per il funzionamento Case di riposo ex ONPI diBari e San Vito dei Normanni, Centro educativo ex G.I. di Gallipoli. Legge649/1968, legge 764/1975 e l.r. 37/1994", 781075 "Trasferimenti alle AUSL

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per il rimborso delle spese sostenute per interventi di trapianto. l.r.25/1996 e successive modificazioni e integrazioni", 782010 "Spese per la

gestione della Casa di riposo dei profughi di Bari. l.r. 28/1979";b) capitolo 785000 "Azioni mirate per la non autosufficienza e le nuove

povertà", unità previsionale di base 7.3 "Programmazione sociale eintegrazione";

c) capitolo 785010 "Fondo per la prima dote per i nuovi nati fino altrentaseiesimo mese di vita", unità previsionale di base

7.3 "Programmazione sociale e integrazione";d) capitolo 785020 "Interventi per la connettività sociale e

l’integrazione scolastica ed extrascolastica dei disabili", unitàprevisionale di base 7.3 "Programmazione sociale e integrazione".

ARTICOLO 70(Abrogazioni e disposizioni transitorie)

1. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 6 e 7 - escluso il comma 7 - dellal.r. 13/2002 e l’articolo 15 della l.r. 17/1999.

2. Sono abrogati gli articoli 2, 3, 10, 11, 12 della legge regionale 15dicembre 2000, n. 26 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in

materia di immigrazione extracomunitaria).

3. Sono abrogati la l.r. 17/2003 e gli articoli 3 e seguenti della leggeregionale 2 aprile 2004, n. 5 (Legge quadro per la famiglia).

4. E’ abrogato l’articolo 4 della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 10(Sviluppo degli interventi in favore dell’infanzia e dell’adolescenza).

5. Con l’entrata in vigore del regolamento regionale previsto dalla presentelegge sono abrogati:

a) la l.r. 49/1981;b) il regol. reg. 1/1983;

c) la legge regionale 7 settembre 1987, n. 26 (Assegnazioni finanziariealle USL per interventi socio-assistenziali collegati all’assistenza

psichiatrica);d) il regol. reg. 1/1993;

e) la legge regionale 21 aprile 1995, n. 25 (Modifica della leggeregionale 14 giugno 1994, n. 18 concernente norme per l’istituzione degli

ambiti territoriali delle USL);f) il comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 11/1990;

g) la legge regionale 3 marzo 1973, n. 6 (Programmazione e finanziamentodel piano di costruzione degli asili-nido).

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6. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento regionale continuano adapplicarsi le disposizioni vigenti in quanto compatibili con la presente legge.

7. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, laGiunta regionale propone l’adeguamento della normativa vigente per specifica

materia alla presente legge, nonché un aggiornamento del vigente Pianoregionale delle politiche sociali.

8. Nelle more dell’adeguamento della normativa, ai sensi del comma 4, nei casinon disciplinati dalla presente legge, il Piano regionale definisce lemodalità di esercizio delle funzioni individuando l’ente subentrante.

Formula Finale:La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sulBollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti

dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto dellaRegione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua

pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farlaosservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 10 luglio 2006

VENDOLA


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