+ All Categories
Home > Documents > Leggi del Regno d’Italia sui Biglietti di Stato a Corso Legale · Leggi del Regno d’Italia sui...

Leggi del Regno d’Italia sui Biglietti di Stato a Corso Legale · Leggi del Regno d’Italia sui...

Date post: 08-Jun-2018
Category:
Upload: vutruc
View: 213 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
36
Leggi del Regno d’Italia sui Biglietti di Stato a Corso Legale
Transcript

Leggi del Regno d’Italia sui Biglietti di Stato a

Corso Legale

Indice

INDICE............................................................................................................................................................ 2

LEGGE 7 APRILE 1881, N. 133 .................................................................................................................... 3

LEGGE 16 GIUGNO 1881, N. 253 ................................................................................................................. 6

REGIO DECRETO 30 OTTOBRE 1896, N. 508. ........................................................................................ 18

REGIO DECRETO–LEGGE 20 MAGGIO 1935–XIII, N. 874. ................................................................. 29

LEGGE 23 DICEMBRE 1935–XIV, N. 2393. .............................................................................................. 36

Legge 7 aprile 1881, n. 133

Abolizione del corso forzoso

Gazzetta Ufficiale n. 82 del 8 aprile 1881

Il Numero 133 (Serie 3a) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D’ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. –– Il Consorzio degli Istituti di emissione istituito dalla legge 30 aprile 1874, n. 1920 (Serie 2a), sarà

sciolto col 30 giugno 1881.

A partire dal 1° luglio 1881 i biglietti consorziali che si troveranno in circolazione costituiranno un debito diretto

dello Stato.

Cesserà, dalla stessa data, l’assegnazione annua sul bilancio dello Stato a favore del Consorzio, e sarà ritirata la

rendita dello Stato data dal Governo a garanzia dei biglietti consorziali in virtù delle leggi 19 aprile 1872, n. 759

(Serie 2a), e 30 aprile 1874, n. 1920 (Serie 2a)

Art. 2. –– Il Consorzio consegnerà all’Amministrazione del Tesoro dello Stato, entro il 30 giugno 1881, l’officina

in cui si fabbricano i biglietti consorziali con tutte le dotazioni di macchine, utensili, mobili e materie prime o

ausiliarie, di cui sarà allora fornita; e le consegnerà inoltre nello stesso termine i biglietti consorziali di nuova

fabbricazione, destinati a servire di scorta pel cambio dei biglietti logori.

Il Tesoro dello Stato pagherà al Consorzio l’indennità che gli fosse dovuta pel valore di costo delle dotazioni

onde l’anzidetta officina è fornita, dedotta la parte già ammortizzata, e pel prezzo di stima dei biglietti di nuova

fabbricazione consegnati in virtù del presente articolo, e di quelli in circolazione al 30 giugno 1881.

Tre arbitri, designati uno dal Governo, l’altro dal Consorzio e il terzo dai due primi, stabiliranno in modo

inappellabile se ed in quale misura l’indennità anzidetta sarà dovuta.

Art. 3. –– I biglietti già consorziali godranno del corso legale in tutto il territorio dello Stato in ogni sorta di

pagamento, ma saranno convertibili al portatore ed a vista in moneta legale d’oro e di argento, secondo le

disposizioni degli articoli seguenti.

Cesserà ogni disposizione restrittiva delle contrattazioni in determinate valute metalliche.

Art. 4. –– Il Governo del Re è autorizzato a mettere in circolazione la moneta divisionaria di argento e le altre

monete decimali d’oro e di argento appartenenti allo Stato.

Art. 5. –– Con Reali decreti saranno stabiliti i giorni a partire dai quali i biglietti da centesimi 50 e da lire 1 e 2 entrati

nelle Casse del Tesoro non potranno più esser messi in circolazione, ed i giorni a partire dai quali i biglietti già

consorziali dei vari tagli saranno cambiati per gli effetti dell’art. 3 nella Tesoreria centrale e nelle Tesorerie provinciali

di Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Livorno, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia.

Con altri decreti potrà essere autorizzato il cambio anche in altre Tesorerie dello Stato.

Art. 6. –– Saranno annullati i biglietti da lire 2, 1 e da centesimi 50 ritirati dalla circolazione. Parimenti saranno

annullati biglietti da lire 5 sino all’ammontare della somma di lire 105,400,180, ed inoltre tutti gli altri biglietti

consorziali di taglio superiore a lire 10.

Art. 7. –– A partire dal 1° luglio 1881 il cambio dei biglietti dichiarati provvisoriamente consorziali col decreto

14 giugno 1874, n. 1942 (Serie 2a), con biglietti consorziali definitivi, sarà fatto presso la Tesoreria centrale del

Regno.

Decorsi 5 anni dal termino suddetto i biglietti non presentati al cambio s’intenderanno prescritti a favore dello Stato.

Art. 8. – Nel termine di 5 anni a datare dal giorno in cui comincerà il ritiro e l’annullamento dei biglietti già

consorziali, tutti i biglietti da lire 5 e 10 portanti l’impronta del Consorzio, che continueranno ad essere in

circolazione per conto dello Stato, saranno cambiati in biglietti di nuova forma, secondo le indicazioni e le norme

che verranno stabilite col regolamento.

I biglietti da lire 5 e 10 che non si fossero presentati per essere cambiati nei nuovi biglietti, elasso il termine di

cui sopra, si intenderanno fuori corso, ma saranno convertibili in moneta metallica.

Tutti gli altri biglietti già consorziali che non fossero stati annullati nel periodo di tempo suddetto, giusta le

prescrizioni degli articoli 5 e 6, si intenderanno fuori corso, e dopo altri 5 anni verranno prescritti a favore dello

Stato, se nel secondo quinquennio non saranno stati presentati per essere convertiti in moneta metallica.

Art. 9. –– Il Governo rimborserà in oro il mutuo di 44,334,975 22 alla Banca Nazionale nel Regno d’Italia,

secondo la convenzione 1° giugno 1875.

Il rimborso sarà fatto tre mesi prima che cominci il cambio dei biglietti già consorziali, di cui all’art. 5, o in ogni

caso tre mesi prima che sia stato intieramente eseguito il disposto dell’art. 6.

Nello stesso termine sarà fatto il cambio in oro dei Biglietti consorziali rappresentanti il credito di 50 milioni di

lire degli Istituti di emissione, a termini dell’art. 5 della legge 30 aprile 1874, n. 1920 (Serie 2a).

Art. 10. –– Il Governo del Re è autorizzato sino a tutto l’anno 1882 a procurarsi col mezzo di prestiti ed altre

operazioni di credito, esclusa l’emissione di titoli speciali, la somma di 644 milioni di lire, di cui almeno 400

milioni in oro, la quale sarà adoperata solamente per l’esecuzione degli articoli 5, 6 e 9 della presente legge.

La misura dell’interesse annuo non potrà in nessun caso oltrepassare il 5 per cento netto di ritenuta per l’imposta

di ricchezza mobile.

Pel trasporto dei fondi e per qualunque altra spesa non si potrà oltrepassare il limite dell’uno per cento per una sola volta.

Della rendita dello Stato ritirata dal Consorzio degli Istituti di emissione potrà essere alienata tanta parte quanta

sarà necessaria a procurare la somma suddetta.

Art. 11. –– Sarà depositata nella Cassa dei Depositi e Prestiti, per esservi conservata a garanzia di 340 milioni di

biglietti, tanta parte della rendita residuale quanta al suo valore nominale corrisponde al capitale di 340 milioni.

Sarà annullata la parte eccedente il bisogno

Art. 12. –– Il Governo è pure autorizzato, sentita la Commissione di cui all’articolo 24, a procurarsi, coll’uso dei

mezzi e risorse di Tesoreria, e mediante anticipazioni sulla vendita depositata, le somme che eventualmente

potranno occorrergli per il cambio al portatore ed a vista dei biglietti già consorziali che rimarranno in

circolazione.

Art 13. –– Gli avanzi dei bilanci annuali, disponibili per l’estinzione dei debiti di Tesoreria, saranno destinati alla

diminuzione del debito dello Stato rappresentato dai biglietti in circolazione, di cui all’art. 8, e di conformità sarà

ritirata ed annullata altrettanta rendita depositata a garanzia come all’art. 11.

Art. 14. –– Sino a nuova disposizione, dal giorno in cui comincerà il cambio dei biglietti consorziali in moneta

metallica, ed in ogni caso da quello in cui sarà interamente eseguito il disposto dell’articolo 6, i dazi doganali

d’importazione saranno pagati in biglietti consorziali o in valuta metallica, esclusa la moneta divisionaria al di là

di lire 100 per ogni pagamento.

Art. 15. –– Il divieto fatto agli Istituti di emissione di variare senza autorizzazione del Governo il saggio dello

sconto cesserà il giorno in cui comincerà il cambio dei biglietti consorziali di che all’articolo 5, o in cui sarà

compiutamente eseguito il disposto dell’articolo 6.

Art. 16. –– Il corso legale dei biglietti delle Banche di emissione è prorogato a tutto l’anno 1883 con le norme

stabilite dall’art. 15 della legge 30 aprile 1874, n. 1920 (Serie 2a)

Durante il corso legale il Governo avrà facoltà di determinare con decreto Reale la riscontrata fra i sei Istituti

d’emissione, e fra essi ed il Tesoro dello Stato, con le norme stabilite dall’articolo 15 della legge 30 aprile 1874,

n. 1920 (Serie 2 a).

Art. 17. –– Il Governo del Re potrà ricevere nelle sue Casse i biglietti dei sei Istituti di emissione anche quando

non avranno più corso legale.

Art. 18. –– La riserva delle Banche di emissione sarà esclusivamente composta di valute metalliche aventi corso

legale nel Regno.

I biglietti fiduciari delle Banche dovranno essere cambiati in valuta metallica o in biglietti già consorziali.

Il Governo del Re vigilerà affinché non siano alienate o convertite in argento le riserve d’oro delle Banche di emissione.

Art. 19. –– Sono mantenuti in vigore, in quanto non siano modificati dalla presente legge, gli articoli 7, 8, 9, 10,

11, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 30 e 31 della leggo 30 aprile 1874, n. 1920 (Serie 2 a), nonché l’articolo 2

della legge 30 giugno 1878, n. 4430.

È data facoltà al Governo del Re di consentire con decreto Reale alle Banche di emissione la circolazione di

biglietti da L. 20, ovvero da L. 25.

Art. 20. –– Gli assegni bancari al portatore ed all’ordine, e pagabili a vista o in un termine non maggiore di 10

giorni da quello della presentazione, emessi dagli Istituti legalmente costituiti, o tratti sopra di essi, saranno

soggetti alla tassa di bollo di centesimi 5 quando siano emessi e pagabili nello Stato.

I buoni fruttiferi a scadenza fissa emessi da Istituti Legalmente costituiti saranno soggetti alla tassa di bollo di

centesimi 30.

I libretti di conto corrente e quelli di risparmio, nominativi od al portatore saranno soggetti alla tassa di bollo di

centesimi 15 per ogni foglio, salvo il disposto dell’articolo 25, numero 29, della legge 15 settembre 1874, numero

2077, per gli Istituti ivi indicati.

Le tasse suddette di 30 e 15 centesimi saranno aumentate del doppio decimo.

Art. 21. –– Nelle tasse di cui nel precedente articolo sarà compresa anche quella per le relative quietanze.

Per l’applicazione delle tasse e per le cautele e le discipline sull’emissione dei titoli contemplati nel precedente

articolo sarà provveduto con decreto Reale.

Art. 22. –– Nelle principali città, che saranno indicate per decreto Reale, il Governo promuoverà la istituzione di

Stanze di compensazione, alle quali saranno annessi un rappresentante del Tesoro dello Stato ed un rappresentante

delle sedi e delle succursali delle Banche di emissione, delle Casse di risparmio, delle Banche di sconto e popolari,

e dei principali banchieri per la riscontrata dei biglietti pagabili a vista e al portatore e per le compensazioni degli

altri titoli di credito.

Le norme di questa istituzione saranno determinate per decreto Reale.

Art. 23. –– La facoltà di emettere titoli a vista pagabili al portatore cesserà il 31 dicembre 1889 per tutti gli Istituti

che ne sono investiti.

Entro il 1882 sarà presentato un disegno di legge inteso a stabilire le norme colle quali potrà essere consentita e

regolata l’emissione dei titoli bancari a vista pagabili al portatore.

Art. 24. –– È istituita una Commissione permanente presso il Ministero del Tesoro, presieduta dal Ministro e

composta di quattro senatori e quattro deputati eletti dalle rispettive Camere, non che di quattro funzionari dello

Stato designati dal Consiglio dei Ministri.

I deputati rimarranno in ufficio anche nel caso di scioglimento della Camera sino a nuove nomine.

La Commissione sarà sentita su tutti i provvedimenti di qualunque natura che potranno occorrere per il ritiro e il

cambio dei biglietti, per la sostituzione dei biglietti nuovi ai già consorziali, e per l’esame dei regolamenti da

emanarsi nelle forme prescritte dall’art. 26.

Detta Commissione vigilerà l’andamento delle relative operazioni, e per mezzo del Ministro del Tesoro ne

presenterà al Parlamento, alla fine di ogni anno, una particolareggiata e documentata relazione.

Art. 25. –– Gli atti e i provvedimenti di cui all’articolo precedente dovranno essere presi dal Ministro del Tesoro,

d’accordo col Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 26. Sentiti il Consiglio di Stato, la Corte dei conti ed infine la Commissione permanente di cui all’art. 24,

saranno determinati con decreti Reali i modi e le garanzie:

a) Per le operazioni di cambio, ritiro o annullamento dei biglietti consorziali, non che di sostituzione dei biglietti

di nuova forma, le quali dovranno essere sindicate dalla Corte dei conti;

b) Per la custodia dei biglietti destinati a servizio di scorta;

c) Pel ricevimento dei biglietti degli Istituti nelle casse dello Stato, quando non avranno più corso legale;

d) Per facilitare le operazioni da farsi presso l’Amministrazione del Debito Pubblico, anche con esenzione di

tasse per quelle concernenti le iscrizioni del consolidato.

Parimenti mediante decreti Reali, e previo parere dell’anzidetta Commissione permanente, saranno fatte tutte le

altre disposizioni necessarie per l’esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1881.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

L. MICELI.

Visto, il Guardasigilli: T.VILLA.

Legge 16 giugno 1881, n. 253

Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 7 aprile 1881, n. 133 (Serie 3a), che provvede

per l’abolizione del corso forzoso.

Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 1881

Il Numero 253 (Serie 3a) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D’ITALIA

Veduta la legge 7 aprile 1881, n. 133 (Serie 3a), che provvede per l’abolizione del corso forzoso;

Sentiti la Corte dei conti, il Consiglio di Stato e infine la Commissione permanente instituita a norma dell’articolo

24 della predetta legge;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze, interim del Tesoro e del Ministro di Agricoltura, Industria e

Commercio,

Abbiano decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato l’unito regolamento firmato d’ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, interim del

Tesoro, e dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio per l’esecuzione della suindicata legge 7 aprile

1881.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e

dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1881.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

D. BERTI.

Visto, il Guardasigilli: ZANARDELLI

REGOLAMENTO per la esecuzione della legge 7 aprile 1881, n. 133 (Serie 3a), che provvede per l’abolizione

del corso forzoso.

I. –– Cessazione del Consorzio.

Art. 1. –– Col 1° luglio 1881, gli uffici spettanti al Consorzio degli Istituti di emissione saranno assunti, in

conformità della legge 7 aprile 1881, num. 133 (Serie 3a), dallo Stato, che li eserciterà per mezzo del Ministero

del Tesoro (Direzione generale del Tesoro).

Art. 2. –– Gli impiegati del Consorzio che col 1° luglio 1881 intendessero di essere assunti provvisoriamente al

servizio del Governo, dovranno farne domanda, per mezzo del Consorzio, al Ministero del Tesoro (Direzione

generale del Tesoro) entro il 25 giugno.

Art. 3. –– Gli impiegati con cauzione dovranno nella domanda consentire che la cauzione da essi prestata al

Consorzio rimanga vincolata per garanzia del servizio che fossero chiamati a prestare alla dipendenza del Governo.

Essi impiegati dovranno inoltre, insieme alla domanda, o al più tardi entro un mese dal 1° luglio, presentare una

dichiarazione rilasciata dal Consorzio o dai delegati di cui all’art. 7, la quale attesti che la cauzione è libera da

ogni vincolo in favore del Consorzio per la precedente gestione. Quando non possano presentare questo

certificato, dovranno nel termine di un altro mese dare nuova cauzione od integrarla.

Queste cauzioni saranno quindi regolate secondo le norme generali prescritte per la malleverie dei contabili dello Stato.

Art. 4. –– Il direttore generale del Tesoro proporrà gli impiegati del Consorzio che nei limiti del bisogno sarà

necessario di assumere provvisoriamente in servizio, e la nomina sarà fatta con decreto del Ministro del Tesoro.

Art. 5. – Agli impiegati già del Consorzio, finché rimangono in servizio del Governo, saranno conservati gli

assegni che avevano dall’Amministrazione del Consorzio.

Il Ministro del Tesoro avrà sempre facoltà di licenziare gli impiegati medesimi, nel qual caso sarà loro concessa

una gratificazione corrispondente a tre mesi dell’assegno.

Art. 6. –– Gli impiegati già del Consorzio assunti in servizio del Governo saranno soggetti a tutte le disposizioni

che regolano la responsabilità e la disciplina degli impiegati dello Stato, senza acquistarne la qualità e i diritti per

gli effetti sia della carriera, sia della pensione.

II –– Delegati degli Istituti di emissione.

Art. 7. –– Gli Istituti già uniti in Consorzio nomineranno uno o più delegati per rappresentarli in ogni vertenza

che resti a definire o regolare dopo la cessazione del Consorzio.

Ove siano nominati più delegati, saranno designati uno o due di essi per la firma degli atti e la corrispondenza

con le Amministrazioni dello Stato.

Art. 8. –– I delegati provvederanno alla classificazione per quantità e valore, e trattandosi di biglietti dei tagli da lire

5 in su, anche per serie e numero, nonché all’abbruciamento, a termini dell’articolo 11 del regolamento approvato

col Regio decreto 28 febbraio 1875, n. 2357 (Serie 2a), dei biglietti consorziali annullati a tutto giugno 1881.

Le suddette operazioni di classificazione e di abbruciamento dovranno dai delegati essere compiute entro l’anno

1882, e saranno fatte con l’intervento di un delegato governativo e di un altro della Corte dei conti.

Scorso tale termine, alle suddette operazioni sarà provveduto a cura del Governo.

III. –– Consegne.

Art. 9. –– Entro il 25 giugno 1881 l’Amministrazione del Consorzio presenterà al Ministero del Tesoro due

distinti inventari:

1. Dei mobili, arredi e casse forti, esistenti negli uffici;

2. Delle macchine, attrezzi, utensili, materie prime ed ausiliarie appartenenti all’officina.

Art. 10. – Entro il 25 giugno 1881 il Ministero del Tesoro, il Consorzio e la Corte dei conti provvederanno alla

nomina, che si parteciperanno reciprocamente, dei rispettivi delegati per le consegne.

Alle operazioni di consegna assisterà pure il commissario centrale degli Istituti di emissione.

Art. 11 –– Delle consegne si darà processo verbale in quattro originali, e cioè, per il Ministero del Tesoro, per il

Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, per la rappresentanza del Consorzio e per la Corte dei conti.

Potranno essere rilasciati estratti autentici del processo verbale alle persone che abbiano responsabilità nelle consegne.

Art. 12. –– I delegati alle consegne faranno un esatto confronto dei decreti Ministeriali che autorizzarono le

diverse fabbricazioni dei biglietti consorziali, col registro generale del movimento di essi per accertare la

regolarità delle emissioni, e la corrispondenza tra queste e la somma complessiva dei biglietti ritirati e di quelli

rimasti in circolazione.

Art. 13. –– Sarà rimesso ai detti delegati un elenco, firmato dal ragioniere e dal segretario capo del Consorzio, dei certificati

rilasciati dalla Banca Nazionale nel Regno dei biglietti consorziali provvisori da essa ritirati fino al 30 giugno 1881.

L’elenco dovrà indicare di ogni certificato la data ed il numero, ed altresì la quantità per ciascun taglio del Biglietti

di cui accerta il ritiro, ed avrà apposita colonna per le osservazioni occorrenti.

Col suddetto elenco i delegati esamineranno i certificati originali per riconoscere quale debba essere il fondo di

cassa occorrente al Tesoro pel rimanente cambio dei biglietti provvisori in biglietti consorziali definitivi.

Compiuta la consegna l’elenco sarà trasmesso alla Direzione generale del Tesoro col visto dei delegati e con le

osservazioni fatte.

Art. 14. –– I delegati, coi verbali di abbruciamento e col registro generale del movimento dei biglietti accerteranno

quanti ne debbano esistere in Cassa, distinguendo:

a) Quelli destinati al cambio dei provvisori;

b) Quelli di scorta per il cambio dei biglietti definitivi logori;

c) Quelli logori ed annullati custoditi nella Cassa.

L’accertamento dei biglietti, di cui alla lettera c, sarà fatto in corpo e giusta il valore dichiarato. Questi biglietti

saranno depositati, per gli effetti dell’articolo 8, in apposite casse chiuse a quattro chiavi, le quali saranno tenute:

una dal cassiere ed un’altra da ciascuno dei delegati del Tesoro, della Corte dei conti e degli Istituti di emissione.

Art. 15. –– Il delegato del Tesoro riceverà in consegna la corrispondenza coi procuratori generali del Re relativa

alle falsificazioni, e i pacchi e gli inventari dei pacchi contenenti in pieghi suggellati i biglietti falsi, o falsificati,

costituenti corpi di reato.

Art. 16. –– Saranno consegnate al delegato del Tesoro le perizie della Commissione tecnica consorziale

constatanti le contraffazioni, ed inoltre i seguenti registri:

1. Registro dei biglietti consorziali stati consegnati dalla officina alla Cassa;

2. Registro delle provenienze dei biglietti consorziali stati sottoposti all’esame della Commissione tecnica;

3. Registro degli arresti, processi e sentenze concernenti la fabbricazione e lo spendimento di biglietti falsi;

4. Registro di arrivo dei pieghi contenetti biglietti consorziali falsi, o falsificati, da custodirsi quali corpi di reato;

5. Registro dei pacchi coi pieghi suddetti consegnati alla Cassa per la custodia;

6. Registro dei pieghi contenenti biglietti falsi, o falsificati, quali corpi di reato, e dei relativi documenti stati

restituiti in seguito a domanda pervenuta dai procuratori generali del Re;

7. Registri dei biglietti stati sottoposti all’esame dalla Commissione tecnica consorziale;

8. Registro-rubrica delle persone processate per falsificazione e spendimento di biglietti falsi, o falsificati;

9. I campionari dei biglietti fabbricati dal Consorzio e di quelli giudicati falsi, o falsificati, dalla Commissione

tecnica, distinti questi ultimi per taglio e per contraffazioni.

Art. 17. –– La ragioneria del Consorzio esibirà ai delegati le sue scritture e tutti i documenti necessari a stabilire

la situazione della Cassa.

Art. 18. –– I conti risguardanti i biglietti consorziali, sì provvisori che definitivi, saranno chiusi nei libri del

Consorzio la sera del 30 giugno 1881.

Le operazioni riguardanti i suddetti biglietti, a cominciare dal 16 luglio 1881, saranno scritturate in libri nuovi

del Governo, sui quali saranno riportate le risultanze della chiusura dei conti del Consorzio.

Art. 19. –– Alla consegna della Cassa del Consorzio interverranno i delegati del Tesoro, della Corte dei conti, del

Consorzio, e il commissario centrale, e il cassiere speciale di cui all’articolo 35.

La consegna sarà fatta previa verifica, seguendo le norme stabilite dagli articoli seguenti e le speciali istruzioni

che i delegati ricevessero.

Art. 20. –– Per la verifica i biglietti saranno ripartiti nelle seguenti categorie:

a) Residuo fondo pel cambio dei provvisori;

b) Residuo fondo di scorta pel cambio dei logori;

c) Fondo dei biglietti consorziali annullati anteriormente al 30 giugno 1881, e da abbruciarsi ginsta le

prescrizioni dell’articolo 8.

Art. 21. –– Quanto ai pacchi dei pieghi contenenti biglietti consorziali falsi o falsificati, quali corpi di reato, i

delegati accerteranno se i relativi suggelli siano intatti, e se i pacchi siano inalterati in confronto delle annotazioni

verificate sui registri di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’articolo 16.

Art. 22. –– Se la verifica della Cassa si protraesse oltre il giorno in cui ebbe principio, si provvederà che di giorno

in giorno le quantità dei biglietti verificati siano custodite a parte nella sacrestia della Cassa, le chiavi della quale

saranno tenute una per ciascuno, dal cassiere, dal delegato del Tesoro e da quello della Corte dei conti.

Art. 23. –– Per la consegna dei mobili, dello macchine, degli utensili, attrezzi e materiali, i delegati si

restringeranno a riconoscerne la esistenza nelle quantità e condizioni dichiarate negli inventari.

Art. 24. – Il controllore della officina esibirà ai delegati il registro conto corrente della carta per i biglietti da

stampare, con la scorta del quale registro e degli inventari i delegati procederanno a riconoscere l’esistenza della

carta stessa nella serra, distintamente per ciascun taglio cui sia destinata.

Art. 25. –– Il direttore e il controllore dell’officina rimetteranno ai delegati per la consegna il resoconto di tutte le

placche fabbricate, e i verbali delle avvenuto distruzioni di esse. Quelle placche che rimanessero ancora e i punzoni

portanti lo stampo delle firme del delegato del Governo e di quello del Consorzio si distruggeranno dopo la consegna,

con le consuete formalità e alla presenza dei delegati e del commissario centrale, i quali firmeranno i relativi verbali.

Art. 26. –– Di mano in mano che si procederà nelle operazioni di consegna, il delegato del Tesoro potrà rimettere

provvisoriamente ai rispettivi capi di ufficio la custodia degli oggetti consegnati, con le cautele che le leggi prescrivono.

IV. –– Arbitri e stima delle dotazioni.

Art. 27. –– Il Ministero del Tesoro e il Consorzio nomineranno ciascuno, dandosene reciprocamente notizia, uno

degli arbitri incaricati di stabilire se e quale indennità sia dovuta, a termini dell’articolo 2 della legge.

I due arbitri sceglieranno il terzo, dandone notizia al Consorzio e al Ministero.

Art. 28. –– Gli arbitri procedono alla perizia delle dotazioni della officina, quali saranno consegnate dal Consorzio

alla Amministrazione del Tesoro, e determinano il prezzo di stima dei biglietti di nuova fabbricazione che

costituiscono il fondo di scorta e di quelli in circolazione al 30 giugno 1881.

Art. 29. –– La perizia delle dotazioni deve susseguire immediatamente le operazioni della relativa consegna.

Art. 30. –– Il valore degli oggetti e il prezzo di stima dei biglietti saranno computati dagli arbitri nel giudizio

sull’indennità che risultasse dovuta al Consorzio.

V. –– Ufficio di sindacato della Corte dei conti.

Art. 31. –– La Corte dei conti eserciterà per mezzo di apposito ufficio il sindacato sulle operazioni di cambio, ritiro

e annullamento di biglietti consorziali, e di sostituzione dei biglietti di nuova forma a quelli tolti dalla circolazione.

Art. 32. –– Per lo esercizio del sindacato della Corte dei conti si osserveranno le disposizioni del presente

regolamento, e le istruzioni che saranno concertate tra la Corte dei conti e i Ministeri del Tesoro e

dell’Agricoltura, Industria e Commercio.

VI. –– Commissione tecnica.

Art. 33. Sarà istituita presso il Ministero del Tesoro una Commissione tecnica permanente, da nominarsi con

decreto Reale per esaminare:

a) I tipi dei nuovi biglietti da fabbricare, con incarico di fare al Ministero osservazioni e proposte;

b) I biglietti logori e quelli danneggiati proposti per il cambio con biglietti nuovi di scorta, e tutti gli altri dei

quali fosse ordinato il ritiro dalla circolazione;

c) I biglietti sospetti di falsità, o di falsificazione, su ciascuno dei quali stenderà apposita perizia.

VII. –– Cassa speciale.

Art. 34. –– Sarà istituita presso la Direzione generale del Tesoro e alla sua dipendenza una Cassa speciale con

gestione separata da quelle delle Tesorerie dello Stato.

Art. 35. –– Il cassiere della Cassa speciale dovrà prestare una cauzione di almeno 50 mila lire in numerario o in rendita

consolidata, valutata in conformità del disposto dell’articolo 2 del Regio decreto 8 giugno 1873, n. 1447 (Serie 2a)

Al cassiere sarà corrisposta una provvigione per far fronte al pagamento del personale da lui dipendente e a tutte

le spese di ufficio. Il cassiere nominerà il personale dopo aver ottenuta per ogni nomina l’approvazione del

direttore generale del Tesoro.

Al cassiere spetterà la facoltà di licenziare i suoi impiegati, dell’operato dei quali egli solo è responsabile verso

l’Amministrazione.

Art. 36. –– La Cassa speciale avrà la custodia dei biglietti costituenti il fondo di scorta e di quelli di nuova forma

destinati a sostituire i già consorziali da lire 5 e da lire 10, a termini dell’articolo 8 della legge, e la custodia dei

biglietti logori e di tutti gli altri ritirati dalla circolazione fino a che sia provveduto al loro abbruciamento o ne

venga in altro modo regolarmente discaricata la Cassa.

Nella Cassa speciale rimarrà costituito il deposito giudiziale dei biglietti falsi, o falsificati, quale esisteva presso

l’Amministrazione del Consorzio.

I biglietti falsi, o falsificati, e gli altri corpi di reato da custodirsi saranno dalle competenti autorità giudiziarie

trasmessi al Ministero del Tesoro, Direzione generale del Tesoro, per il deposito presso la Cassa speciale.

Art. 37. –– La custodia dei biglietti sarà tenuta dal cassiere speciale distinta e separata:

a) Per quelli consorziali definitivi rimasti come fondo destinato al cambio dei biglietti consorziali provvisori;

b) Per quelli destinati al servizio di scorta pel cambio dei logori;

c) Per quelli ritirati dalla circolazione e da destinarsi, previa classificazione, all’abbruciamento;

d) Per quelli di nuova forma fabbricati a fine d’essere sostituiti a quelli da lire 5 e da lire 10 e per le relative scorte.

e) Per i pacchi contenenti i biglietti falsi, o falsificati, di cui la Cassa tiene il deposito, giusta l’articolo 36.

Art. 38. –– La Cassa speciale avrà tre serrature a congegni differenti, e le chiavi saranno tenute una dal cassiere,

una dal direttore generale del Tesoro, o da un suo delegato, e la terza dal delegato della Corte dei conti.

Art. 39. –– Dal 1°1uglio 1881 la Cassa speciale è addebitata di tutti i biglietti consegnati dal Consorzio, ripartiti

nelle categorie indicate alle lettere a e b dell’articolo 20.

Successivamente si addebiterà o si darà scarico dei biglietti entrati od usciti a norma delle disposizioni della legge

e del presente regolamento.

Art. 40. – Gli ispettori del Tesoro veglieranno alla esatta osservanza delle norme stabilite per i servizi della Cassa

speciale, per la corrispondenza fra essa e le Tesorerie, alla regolare tenuta dei registri e dei conti e alla sicura

custodia dei valori e depositi ad essa affidati.

Art. 41. –– Presso la Direzione generale del Tesoro si terrà in evidenza la situazione giornaliera della Cassa

speciale e ne sarà riassunta la gestione per gli effetti contabili.

VIII. –– Dei biglietti da fabbricarsi per conto dello Stato

Art. 42. –– La fabbricazione dei biglietti sarà assunta dall’officina governativa delle carte-valori. Questa, per

quanto concerne la fabbricazione dei biglietti a conto dello Stato, terrà una gestione separata a dipendenza della

Direzione generale del Tesoro.

Sarà stabilito presso la medesima un servizio speciale di controllo del movimento della carta a biglietti tanto nella

serra che nelle macchine, e di tutte le operazioni per la definitiva confezione dei biglietti.

La Corte dei conti, per mezzo dell’ufficio di cui all’articolo 31 di questo regolamento, eserciterà sull’officina e

sul controllo dell’officina il sindacato prescritto dalla legge.

Art. 43. –– I biglietti da fabbricarsi per conto diretto dello Stato, giusta l’articolo 8 della legge, in surrogazione

di quelli da lire 5 e 10 saranno distinti in serie composte di tanti biglietti quanti se ne richiedono, secondo i diversi

tagli, per formare almeno 50,000 lire.

Ogni creazione di tali biglietti dovrà essere autorizzata con decreto Reale da registrarsi alla Corte dei conti, previo

parere della Commissione permanente.

Art. 44. –– I biglietti da lire 5 e da lire 10 saranno su carta impressa tanto nel recto come nel verso. Porteranno

in forma chiaramente visibile i seguenti distintivi:

1° L’indicazione del loro rispettivo valore e quella di essere biglietti di Stato a corso legale, convertibili, al

portatore e a vista, in moneta metallica;

2° La serie alla quale ciascun biglietto appartiene col proprio numero d’ordine;

3° La data della creazione con menzione della registrazione del relativo decreto alla Corte dei conti;

4° La indicazioni: Regno d’Italia e legge 7 aprile 1881, n. 133 (Serie 3a)

5° L’effigie di S. M. il Re;

6° Le pene comminate dalle vigenti leggi ai fabbricatori di biglietti falsi e ai falsificatori e spenditori;

7° La firma del cassiere speciale e quella di un delegato della Corte dei conti.

I biglietti di Stato avranno una matrice portante il loro valore, la serie ed il numero d’ordine, la data del decreto

e della registrazione del decreto di creazione, e le firme dei delegati apposte sui biglietti.

Art. 45. –– I biglietti di Stato avranno segni speciali, da approvarsi dal Ministero del Tesoro, su proposta del

direttore della officina carte-valori, previo parere della Commissione tecnica di cui all’articolo 33, sentita la

Commissione permanente.

In conformità del disegno approvato il direttore della officina farà eseguire il modello da trasmettere al Ministero

del Tesoro per la approvazione definitiva.

Art. 46. –– I distintivi e segni speciali dei biglietti saranno pubblicati con decreto reale da registrarsi alla Corte

dei conti e da inserirsi nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia.

Art. 47. –– Le fabbricazioni di scorte dei biglietti di Stato saranno autorizzate, sentita la Commissione

permanente, con decreto Ministeriale registrato alla Corte dei conti, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del

Regno, nel quale sarà indicato l’ammontare per valore, per serie e per quantità di ogni serie dei biglietti fabbricati.

Art. 48. –– Ove si decreti che qualche taglio dei biglietti di Stato non sia più messo in circolazione, o per riforma

del tipo, o per ritiro definitivo, ne cesserà la fabbricazione; e coll’intervento del direttore, del capo del controllo,

del delegato della Corte dei conti e di un rappresentante speciale del Tesoro, si procederà alla verificazione e

all’abbruciamento della carta destinata alla fabbricazione dei biglietti soppressi, quando non serva per la

fabbricazione di altri biglietti in corso.

Art. 49. –– Sarà pure richiesto l’intervento dei funzionari indicati nel precedente articolo ogni qual volta occorra

di procedere alla distruzione delle placche non più necessarie alla fabbricazione dei biglietti. Di ogni operazione

contemplata in questo e nel precedente articolo sarà redatto processo verbale da comunicarsi alla Direzione

generale del Tesoro e alla Corte dei conti.

Art. 50. –– I biglietti di nuovo modello fabbricati all’officina, come all’articolo 43, saranno trasmessi alla Cassa

speciale per serie intiere e con la matrice unita, la quale, dopo staccati i biglietti, rimarrà in custodia del cassiere.

Art. 51. –– La spedizione dei biglietti dall’officina delle carte-valori alla Cassa speciale si farà con bolletta

staccata da bollettario a matrice e contromatrice.

La bolletta di spedizione, come la relativa matrice e contromatrice saranno firmate dal direttore dell’officina e

dal capo dell’ufficio di controllo. Avranno il visto del delegato della Corte dei conti, e indicheranno i tagli, le

serie, i numeri e il valore dei biglietti che si spediscono.

La matrice rimane presso l’officina mittente, la bolletta accompagna i biglietti alla Cassa e la contromatrice è

trasmessa alla Direzione generale del Tesoro.

Art. 52. –– I biglietti dovranno essere verificati per tagli, serie, numeri e valore dal cassiere coi delegati del Tesoro

e della Corte dei conti.

Riconosciuta esatta la spedizione e corrispondente alla bolletta, il cassiere se ne darà immediato carico

nell’apposito libro di Cassa, e rilascierà una dichiarazione di ricevata, contenente le indicazioni dell’articolo

precedente, staccata da bollettario a matrice e contromatrice, con la firma di lui, e col visto dei delegati del Tesoro

e della Corte dei conti.

Art. 53. –– La contromatrice della bolletta di ricevuta sarà trasmessa alla Direzione generale del Tesoro per

corredo delle sue scritture. La ricevuta sarà trasmessa all’officina per suo discarico.

IX. – Biglietti falsi, falsificati o sospetti di falsità o di falsificazione.

Art. 54. –– Tutti gli uffici pubblici e i contabili dello Stato e degli istituti di emissione, cui venissero presentati

biglietti di Stato, oppure consorziali passati a debito diretto dello Stato, ritenuti falsi, falsificati, o sospetti di

falsità o di falsificazione, dovranno apprenderli rilasciando ricevuta ai presentatori e redigendo processo verbale.

Ogni processo verbale sarà firmato dal presentatore e, se questi non possa, da due testimoni.

I biglietti col processo verbale saranno inviati all’Intendenza di finanza della provincia, la quale li trasmetterà al

Ministero del Tesoro, Direzione generale del Tesoro, per l’esame della Commissione tecnica.

Art. 55. –– I biglietti, che dalla Commissione non siano riconosciuti per falsi o falsificati, saranno dalla Direzione

generale del Tesoro passati alla Cassa speciale, la quale con le opportune cautele praticherà su di essi

l’annullamento e se ne darà carico nel fondo dei biglietti logori destinati all’abbruciamento.

La Cassa stessa iscriverà contemporaneamente in uscita dal fondo per servizio di scorta una eguale somma, che

trasmetterà in biglietti nuovi e contro ricevuta alla Direzione generale del Tesoro, la quale no curerà l’invio ai

contabili ed agli Istituti donde sono pervenuti quelli sospettati falsi o falsificati, con incarico di rimettere agli

interessati i biglietti nuovi dati in sostituzione.

Il foglio di trasmissione alla Direzione generale del Tesoro porterà il visto dei delegati del Tesoro e della Corte dei conti.

Art. 56. –– Pei biglietti stati dalla Commissione tecnica dichiarati falsi o falsificati la Direzione generale del

Tesoro, trattenendo le originali peripezie, ne comunicherà riassuntivamente il risultato con l’invio dei biglietti

stessi e dei relativi verbali di verificazione all’Intendenza di finanza della provincia da cui sono pervenuti, con

incarico alle medesime di fare istanza ai competenti procuratori del Re per il procedimento criminale, giusta

l’articolo 101 del Codice di procedura penale.

Le perizie della Commissione tecnica saranno comunicate esclusivamente in copia, e soltanto alle autorità

giudiziarie che ne facessero richiesta.

Art. 57. –– I provvedimenti dell’autorità giudiziaria sui biglietti denunziati falsi o falsificati saranno dall’autorità

medesima partecipati al Ministero del Tesoro, Direzione generale del Tesoro, al quale sarà pure diretta ogni

relativa corrispondenza.

X. –– Biglietti logori e danneggiati.

Art. 58. –– Dal 1° luglio 1881 i biglietti a debito dello Stato, che siano divenuti logori o sudici in guisa da non

essere più atti alla circolazione, saranno cambiati con altri biglietti dalla Tesoreria centrale del Regno e da tutte

le Tesorerie provinciali, sopra domanda di chi li presenta, accompagnata da apposita fattura firmata, indicante la

quantità di biglietti per ogni taglio e il montare del loro valore.

Art. 59. –– Quando non sorgano dubbi sulla legittimità dei biglietti presentati per il cambio, il tesoriere, col visto

del controllore sulla fattura, li ritirerà e ne pagherà il montare al presentatore, valendosi del fondo ordinario di cassa.

Sul verso dei biglietti ritirati sarà apposto un bollo indicante la città dove fu fatto il cambio.

Art. 60. –– L’ufficio di controllo alle Tesorerie terrà distinti registri, nei quali verranno riportati giornalmente gli

elementi delle fatture di cui all’articolo 58. Le fatture saranno conservate presso le rispettive Tesorerie, in ordine

numerico, a disposizione della Direzione generale del Tesoro.

Art. 61. –– Nei giorni stabiliti dalla Direzione generale del Tesoro, i tesorieri provinciali spediranno i biglietti

logori cambiati alla Cassa speciale, facendone piego raccomandato, secondo le disposizioni del regolamento sulla

Contabilità generale dello Stato, ed accompagnando ogni spedizione con una distinta ove siano classificati i

biglietti spediti per taglio, quantità e valore, e sia indicata la Tesoreria da cui provengono.

I tesorieri mittenti se ne danno scarico inscrivendo la somma come fondo somministrato alla Tesoreria centrale.

Art. 62. –– I biglietti logori pervenuti alla Cassa speciale saranno sottoposti all’esame della Commissione tecnica,

che li verificherà redigendone processo verbale; ed in caso di rilievi o di riconoscimento di falsità o falsificazione,

la Commissione trasmetterà il biglietto e l’estratto del processo verbale relativo alla Direzione generale del Tesoro

per gli ulteriori provvedimenti.

Art. 63. –– Dei biglietti riconosciuti legittimi il cassiere speciale si darà carico nelle sue scritture, e dopo di aver

praticato su ciascuno di essi le operazioni di annullamento li passerà al fondo di quelli da classificare per

l’abbruciamento.

Art. 64. –– In corrispondenza al carico dei biglietti come sopra ricevuti, il cassiere speciale preleverà dal fondo

di scorta altrettanta somma in biglietti nuovi che rimetterà al tesoriera centrale con accompagnamento di bolletta,

e contro quietanza.

La bolletta dovrà contenere l’indicazione delle Tesorerie dalle quali furono spediti i biglietti logori, e designare i

biglietti nuovi che si rimettono per sostituirli in circolazione.

Il tesoriere centrale, in base allo indicazioni della balletta, registrerà poi la somma in entrata nella contabilità

generale al capitolo Fondi somministrati, mediante rilascio delle occorrenti quietanze a favore dei tesorieri

provinciali, dai quali furono spediti i biglietti logori alla Cassa speciale.

Art. 65. –– Per i biglietti logori cambiati nella Tesoreria centrale del Regno si osserveranno le stesse formalità,

meno il rilascio delle quietanze di fondo somministrato.

Art. 66. –– I possessori possono anche richiedere il cambio dei biglietti parzialmente danneggiati, i quali

conservino caratteri sufficienti per escludere ogni possibilità di duplicazione.

Art. 67. –– I tesorieri sono autorizzati a ricevere in consegna i suddetti biglietti a titolo di momentaneo deposito

per il cambio.

I tesorieri con processo verbale in due esemplari certificano il ricevimento dei biglietti, i quali vengono spediti

con uno dei verbali in piego suggellato per mezzo dell’Intendenza di finanza alla Direzione generale del Tesoro

per essere sottoposti all’esame della Commissione tecnica.

Quando i biglietti siano giudicati ammessibili al cambio la Cassa speciale ne assume carico e ne dà in sostituzione

altri nuovi, osservando le disposizioni dell’articolo 55.

Art. 68. –– I biglietti di scorta, che occorressero per la sostituzione dei biglietti consorziali logori e inservibili, si

fabbricheranno dopo il 30 giugno 1881 dall’officina governativa delle carte-valori. Questi biglietti saranno

stampati conformi ai tipi che previo esame della Commissione tecnica saranno determinati con decreto Reale,

sentita la Commissione permanente.

XI. –– Cambio dei biglietti provvisori in definitivi.

Art. 69. –– Il cambio dei biglietti stati dichiarati provvisoriamente consorziali dal decreto Reale 14 giugno 1874,

n. 1942 (Serie 2a), con altri biglietti consorziali definitivi, si farà dal 1° luglio 1881 per mezzo della Tesoreria

centrale del Regno, osservando le formalità stabilite per il cambio dei biglietti logori dagli articoli 58 al 66.

Art. 70. –– La Tesoreria centrale terrà una distinta contabilità speciale dei biglietti provvisori consorziali, dandosi

carico di quelli cambiati e scarico di quelli rimessi alla Cassa speciale.

In corrispondenza ai biglietti provvisori ricevuti, la Cassa speciale trasmetterà alla Tesoreria centrale

l’equivalente ammontare in biglietti già consorziali definitivi, prelevandolo dal fondo indicato nell’art. 37.

XII. – Cambio in moneta metallica.

Art. 71. –– Il numerario, derivante dalle operazioni finanziarie autorizzate dalla legge, non potrà essere distratto,

nemmeno temporariamente, per usi e servizi diversi da quelli stabiliti dalla legge medesima.

La Tesoreria centrale terrà di detto numerario registrazione distinta in apposita contabilità mensile con riferimento

ai relativi capitoli dei bilanci dell’entrata e della spesa del Tesoro.

Questa contabilità mensile sarà trasmessa alla Corte dei conti pel controllo di sua competenza.

Art. 72. –– Saranno stabiliti mediante decreti Reali i giorni a partire dai quali i biglietti già consorziali da centesimi

50, 1 e 2 lire, o cumulativamente per tutti i tagli, o ripartitamente per ciascuno di essi, non potranno più essere

posti in circolazione.

Nel giorno stabilito per il ritiro dalla circolazione di uno o più tagli dei biglietti di cui sopra sarà aperto il cambio

di essi in moneta metallica divisionaria nelle Tesorerie autorizzate.

I contabili dello Stato continueranno per altri cinque anni successivi a ricevere i detti biglietti, ma non potranno

adoperarli nei pagamenti e dovranno raccoglierli mediante i versamenti nelle Tesorerie.

Le Tesorerie, di mano in mano che li ricevono, applicheranno sul verso di ciascuno di quei biglietti un bollo e li

spediranno alla Cassa speciale con le formalità e le norme stabilite per l’invio dei biglietti logori; salvo che la

Tesoreria centrale non riceverà il corrispondente ammontare in biglietti nuovi.

Per discarico dei suoi conti la Tesoreria centrale eseguirà congruamente le disposizioni indicate coi susseguenti

articoli 86 e 87.

Art. 73. –– Anche per i biglietti degli altri tagli il cambio in moneta metallica potrà essere autorizzato sia

cumulativamente per tutta la massa dei biglietti, sia ripartitamente per gruppi di tagli o per taglio separato.

Art. 74. –– In ogni Tesoreria autorizzata al cambio in moneta metallica sarà istituita un’apposita sezione, composta

del tesoriere, di un funzionario del controllo della Tesoreria e di un impiegato che sarà delegato dalla Corte dei conti.

Art. 75. –– Per ogni cambio si stenderà una fattura di versamento indicante la quantità e l’importo dei biglietti

presentati al cambio, distintamente per ogni taglio.

Sulla base della fattura medesima, vista dal tesoriere, sarà rilasciato un Buono staccato da bollettario a matrice e

contromatrice per la moneta metallica da dare in cambio. Contemporaneamente il Buono si consegnerà al

portatore e la contromatrice al tesoriere, che farà senza indugio il pagamento in moneta metallica.

Le fatture saranno conservate in perfetto ordine a disposizione della Direzione generale del Tesoro.

Il tesoriere terrà in cassa il Buono per l’uso prescritto dall’articolo 80.

Art. 76. –– Il cambio in moneta metallica per somme rilevanti dovrà esser chiesto ai tesorieri mediante preavviso

di un termine che per la Tesoreria centrale non potrà essere minore di ventiquattro ore, e per le Tesorerie

provinciali sarà proporzionato alle rispettive distanze da Roma.

Art. 77. –– Il controllore terrà apposito registro per notarvi la quantità per tagli dei biglietti presentati

giornalmente al cambio, e il delegato della Corte dei conti vi apporrà il visto.

Sul verso dei biglietti ammessi al cambio, e che non devono più tornare in circolazione, sarà apposto un bollo

indicante la sede della Tesoreria che li ha ricevuti.

Art. 78. –– Nei giorni prestabiliti dalla Direzione generale del Tesoro, le Tesorerie autorizzate al cambio si

daranno carico nella contabilità speciale del montare dei biglietti ritirati dalle rispettive sezioni di cambio che non

devono più tornare in circolazione, e se ne daranno scarico nella contabilità stessa, mandando

contemporaneamente i biglietti alla Cassa speciale in pacchi raccomandati, giusta le vigenti norme.

Art. 79. –– Ogni spedizione sarà accompagnata da apposito processo verbale e da una distinta dei biglietti spediti,

nella quale essi verranno classificati per taglio, quantità e valore. La distinta indicherà la Tesoreria donde proviene

e la data della spedizione.

Art. 80. –– Nel giorno della spedizione le Tesorerie provinciali registreranno in uscita come fondo somministrato

alla Tesoreria centrale le somme pagate in moneta metallica per il cambio dei biglietti.

Al relativo processo verbale, da inviarsi alla Direzione generale del Tesoro, col visto del delegato della Corte dei

conti, saranno uniti i Buoni di pagamento.

Art. 81. –– La Tesoreria centrale si darà carico nella propria contabilità speciale dei biglietti ricevuti dalla sua

sezione di cambio e si darà scarico di quelli che non devono più tornare in circolazione, rimettendoli alla Cassa

speciale in pacchi suggellati ed accompagnati dalle distinte suindicate.

A corredo della sua contabilità speciale la Tesoreria centrale porrà i Buoni di pagamento da essa estinti.

Art. 82. –– La Commissione tecnica con l’intervento del cassiere speciale, dei delegati del Tesoro e della Corte

dei conti, e di un rappresentante a quest’effetto nominato dai delegati degli Istituti di emissione, dopo di aver

riconosciuto se i pacchi sono regolarmente formati ed intatti, procederà alla loro apertura e verificazione in

confronto dello distinte da cui sono accompagnati.

Art. 83. –– In base ai processi verbali di verifica il cassiere speciale assumerà in carico l’ammontare dei biglietti

riconosciuti genuini.

Risultando differenze o rilievi, un estratto del processo verbale sarà trasmesso alla Direzione generale del Tesoro,

un altro al tesoriere che ha fatto la spedizione, ed altri due, uno per ciascuno, al delegato della Corte dei conti e

al rappresentante degli Istituti di emissione.

Se qualche biglietto fossa riconosciuto falso o falsificato, la Commissione unirà all’estratto del processo verbale

da trasmettere alla Direzione generale del Tesoro la perizia di cui all’articolo 33 per il procedimento penale a

termini di legge.

Art. 84. –– I biglietti, di cui il cassiere speciale si darà carico per effetto del precedente articolo, verranno da lui

contrassegnati sul recto con un bollo di annullamento.

Art. 85. –– Per ogni partita dei biglietti risultante dai verbali, il cassiere speciale farà una dichiarazione di ricevuta

staccata da un bollettario a matrice e contro matrice, col visto dei delegati del Tesoro e della Corte dei conti.

La matrice rimane presso la Cassa, la confromatrice e la ricevuta vengono trasmesse alla Direzione generale del

Tesoro, la quale trattiene la contromatrice per unirla al mandato di cui in appresso, e trasmette la ricevuta figlia

alla Tesoreria centrale.

Art. 86. –– La Tesoreria centrale pone la ricevuta a corredo della sua contabilità speciale e manda i Buoni di

pagamento della partita, cui la ricevuta si riferisce, alla Direzione generale del Tesoro, la quale in appoggio dei

medesimi e della contromatrice che possiede emette un mandato a favore della Tesoreria centrale per altrettanta

somma sull’apposito capitolo che sarà iscritto nel bilancio della spesa del Ministero del Tesoro.

In pendenza de1Pemissione del mandato la Direzione generale del Tesoro dà alla Tesoreria centrale una ricevuta

provvisoria dei Buoni di pagamento.

Art. 87. –– Per mezzo del mandato il tesoriere centrale ottiene lo scarico diretto della moneta metallica da esso

impiegata nel cambio.

Per il cambio operato dai tesorieri provinciali, il tesoriere centrale ne registra l’importo in uscita nella apposita

contabilità del cambio dei biglietti, scritturando la somma in entrata della contabilità generale al capitolo Fondi

somministrati, mediante rilascio di corrispondente quietanza a favore dei tesorieri provinciali mittenti.

Contemporaneamente il tesoriere centrale restituisce le ricevute provvisorie dei Buoni di pagamento alla

Direzione generale del Tesoro.

Art. 88. –– Gli ispettori del Tesoro veglieranno in modo speciale, anche con frequenti visite a sorpresa, che siano

puntualmente osservate le norme prescritte dagli uffici tra di loro e verso il pubblico.

Gli ispettori dovranno particolarmente accertare la regolarità dei procedimenti pel ritiro e cambio dei biglietti,

per l’annullamento di quelli tolti dalla circolazione e il loro invio alla Cassa speciale, per la tenuta dei conti,

registri, fatture ed ogni altro documento.

XIII. –– Cambio dei biglietti da lire 5 e 10 già consorziali con altri di Stato.

Art. 89. –– Decretato il ritiro e l’annullamento dei biglietti da lire 5 sino all’ammontare di lire 106,400,180, la

Direzione generale del Tesoro provvederà perché questa somma in biglietti da lire 5 sia raccolta da tutte le

Tesorerie, e concentrata come fondo somministrato nella Tesoreria centrale, dalla quale i biglietti saranno passati

alla Cassa speciale con le formalità stabilite pel ritiro dei biglietti da centesimi 50, 1 e 2 lire.

Art 90. –– I residui biglietti da lire 5 e tutti quelli da lire 10, che venissero presentati per il cambio in moneta

metallica alle Tesorerie autorizzate, non saranno spediti alla Cassa speciale, ma saranno dalle Tesorerie adoperati

nei bisogni del servizio.

Art. 91. –– Quindici giorni prima che cominci la surrogazione con altri di Stato dei residui biglietti da lire 5 e di

tutti quelli da lire 10, le Tesorerie non adopreranno nei pagamenti i suddetti biglietti, salvo il caso di necessità

riconosciuta dalla Direzione generale del Tesoro.

Entro i detti quindici giorni la Tesoreria centrale e le provinciali faranno conoscere alla Direzione generale del

Tesoro la quantità approssimativa di biglietti di Stato occorrenti per cominciare il cambio.

Art. 92. –– Nei quindici giorni, di cui all’articolo 91, tutte le Tesorerie trasmetteranno giornalmente alla Cassa

speciale i biglietti da lire 5 e da lire 10 eccedenti i bisogni del servizio, seguendo le disposizioni stabilite per

l’invio dei biglietti logori.

Art. 93. –– Nei detti quindici giorni sarà cura speciale degl’ispettori del Tesoro di vegliare che gli articoli 91 e

92 siano osservati, sicché i biglietti da lire 5 e 10 non necessari al servizio di Cassa vengano spediti alla Cassa

speciale; e che le domande di biglietti di Stato per il cambio si contengano nei limiti del bisogno.

Art. 94. –– Nei quindici giorni prima che cominci il cambio, e nei quindici giorni immediatamente successivi la

Cassa speciale è autorizzata a darsi carico dei biglietti da sostituire che le perverranno dalle diverse Tesorerie

sulla risultanza delle distinte che accompagnano le spedizioni, anche prima che sia eseguita la verificazione della

Commissione prescritta dall’articolo 81, ed a somministrare alla Tesoreria centrale i biglietti di Stato nella

quantità corrispondente alle indicazioni delle distinte suddette.

Però la Cassa speciale dovrà rivalersi, mediante ritenuta sulle sovvenzioni successive, di quei valori che dalla

verificazione della Commissione tecnica risultassero mancanti nelle prime spedizioni fatte dai tesorieri.

La Direzione generale del Tesoro farà distribuire per mezzo della Tesoreria centrale, e come fondo somministrato

alle Tesorerie provinciali, i biglietti di Stato ricevuti dalla Cassa speciale, giusta il bisogno risultante dalle

indicazioni prescritte nell’articolo 91.

Art. 95. –– Per le urgenze del cambio il Ministro del Tesoro, sentita la Commissione permanente, potrà con suo

decreto registrato alla Corte dei conti, autorizzare la Cassa speciale a somministrare alla Tesoreria centrale la

quantità necessaria di biglietti di Stato per un valore eccedente quello dei biglietti da sostituire. In questo caso la

Cassa dovrà rivalersi dell’anticipazione mediante riduzione delle somministrazioni successive.

Art. 96. –– Nei primi giorni del cambio i biglietti di Stato dovranno di preferenza essere adoperati nel cambio,

anziché nei pagamenti delle spese.

Art. 97. –– Per il cambio in biglietti di Stato di somme rilevanti sarà osservato il disposto dell’articolo 76.

Art. 98. –– Cessata la necessità dei provvedimenti di urgenza le consecutive operazioni di ritiro e di sostituzione

dei biglietti da lire 5 e da lire 10 si faranno secondo le norme disposte per il ritiro e il cambio dei biglietti logori.

XIV. –– Biglietti fuori corso.

Art. 99. –– Dopo cinque anni dal giorno in cui, a termini dei rispettivi decreti Reali, ne sarà cominciato il cambio,

tutti i biglietti consorziali di qualsiasi taglio, compresi quelli da lire 5 e da lire 10 che non siano stati presentati

per il cambio in biglietti di Stato, saranno fuori corso, e non potranno più essere ricevuti dai contabili nel

versamenti, né adoperati nel pagamento delle spese.

Art. 100. –– I suddetti biglietti che si trovassero nelle Casse dello Stato ed in quelle delle Esattorie e Ricevitorie

delle imposte dirette allo spirare del quinquennio, saranno dai contabili trasmessi alla rispettiva Tesoreria

provinciale col primo versamento successivo. La Tesorerie che non fossero ancora state autorizzate al cambio in

moneta metallica, dopo cinque giorni li trasmetteranno come fondo somministrato alla Tesoreria più vicina fra

quelle autorizzate, con distinta che li classifichi per taglio, numero e valore.

Il concentramento dei biglietti dalle Tesorerie autorizzate nella Cassa speciale si eseguirà nei modi e con le norme

stabilite negli articoli 78, 79 e 80.

Art.101. –– Di mano in mano che i biglietti resteranno fuori corso, sarà verificato nella Cassa speciale se e quanto

sia il residuo fondo di scorta dei medesimi; e se residuo vi sia, sarà passato al fondo dei biglietti destinati

all’abbruciamento, previa apposizione in ciascun biglietto del segno di annullamento.

XV. –– Ritiro dei biglietti di Stato.

Art. 102. –– Alla diminuzione del debito in biglietti di Stato, da procurarsi con gli avanzi dei bilanci annuali

disponibili, sarà provveduto ogni anno dal Ministero del Tesoro ritirando dal fondo di Cassa la somma in biglietti

che si dovrà estinguere.

I biglietti ritirati saranno nei modi stabiliti dall’art. 72 concentrati nella Cassa speciale per il loro annullamento.

Dopo la ricevuta della Cassa speciale, a regolare la contabilità del tesoriere centrale, sarà provveduto con decreto

di scarico registrato alla Corte dei conti.

XVI. –– Classificazione ed abbruciamento dei biglietti.

Art. 103. –– I biglietti concentrati nella Cassa speciale ed annullati saranno a cura del cassiere classificati per

quantità e valore, e, trattandosi di biglietti dei tagli da lire 5 in su, anche per serie e numero.

Il Ministero del Tesoro, sentita la Commissione permanente, delibererà l’abbruciamento dei biglietti come sopra

classificati.

Un funzionario specialmente designato dallo stesso Ministero sorveglierà ogni volta l’abbruciamento, cui

interverranno il delegato della Corte dei conti ed un rappresentante degli Istituti di emissione, quando si tratti di

biglietti già consorziali.

Di ogni operazione di abbruciamento sarà redatto processo verbale da sottoscriversi dagli intervenuti, nel quale i

biglietti abbruciati verranno descritti per valore e quantità, serie e numero.

XVII. –– Disposizioni generali.

Art. 104. –– La Direzione generale del Tesoro terrà in evidenza nelle proprie scritture, distintamente per Tesoreria

e per tagli:

a) I biglietti da centesimi 50 e da 1 e 2 lire entrati nelle casse del Tesoro e non più messi in circolazione;

b) I biglietti consorziali ritirati dalla circolazione per mezzo del cambio in moneta metallica;

c) I biglietti da lire 5 e da lire 10, sostituiti con biglietti di Stato giusta gli articoli 93 e seguenti;

d) I biglietti di Stato emessi in sostituzione di quelli consorziali da lire 10 e da lire 5 ritirati dalla circolazione.

Art. 105. –– Alle scritture della Direzione generale del Tesoro dovranno corrispondere le contabilità speciali che

saranno tenute dalla Tesoreria centrale e dalle Tesorerie provinciali per gli effetti della legge e del presente

regolamento.

Art. 106. –– Correlativamente al disposto dell’articolo 19 della legge 7 aprile 1881, n. 133 (Serie 3a), saranno

osservate le disposizioni degli art. 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 48, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56,

79 e 80 del regolamento approvato con Regio decreto 21 gennaio 1875, n. 2372 (Serie 2 a), con le modificazioni

introdotte all’articolo 80 dalla legge 30 giugno 1878, n. 4430 (Serie 2 a).

Gli articoli 50, 51, 52, 53, 54 e 56 del suindicato regolamento rimarranno in vigore finché durerà il corso legale

dei biglietti proprii degli Istituti di emissione.

Rimangono pure in vigore tutte le altre disposizioni di detto regolamento che sieno conciliabili con quelle della

legge 7 aprile 1881 e del presente regolamento.

Visto d’ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze interim del Tesoro A. MAGLIANI.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio D. BERTI

Regio Decreto 30 ottobre 1896, n. 508.

Approvazione del regolamento pel servizio dei biglietti e buoni di cassa a debito dello Stato, e dei biglietti

di Banca.

Gazzetta Ufficiale n. 288 del 5 dicembre 1896

Il Numero 508 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti dei Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D’ITALIA

Veduta la legge 7 aprile 1881 n. 133;

Veduto il regolamento approvato nel Nostro decreto 16 giugno 1881 n. 253;

Veduti i Nostri decreti 14 marzo 1882 n. 862; 2 luglio 1885 n. 3245; 1° ottobre 1885 n. 3585; 10 dicembre 1894

n. 535; 9 maggio 1895 n. 324; 4 agosto 1895, pubblicati nella Gazzetta ufficiale del 9 settembre 1895 n. 212; 19

settembre 1895 n. 610;

Veduti gli allegati I.O.P. alla legge 22 luglio1894 n. 339;

Veduto l’art. 9 della legge 10 agosto 1893 n. 449;

Veduto il regolamento approvato col Nostro decreto 28 aprile 1895 n. 321;

Veduto l’allegato P. alla legge 8 agosto 1895 n. 486;

Sentita la Conte dei conti, per quanto concerne i biglietti di Stato;

Sentita la Commissione permanente per la vigilanza nella circolazione e negli Istituti di emissione;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

È approvato l’annesso regolamento, visto, d’ordine Nostro, dal Ministro proponente, sul servizio dei biglietti e

buoni di cassa a debito dello Stato, e dei biglietti di banca.

Articolo 2.

I regolamenti approvati coi Nostri citati decreti del 16 giugno 1881, n. 253, e 28 aprile 1895, n. 321, sono abrogati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e

dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e «li farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1896.

UMBERTO.

L. LUZZATTI.

Visto, Il Guardasigilli: G. Costa

REGOLAMENTO

per i Biglietti di Stato e di Banca

PARTE I.

BIGLIETTI E BUONI DI CASSA A DEBITO DELLO STATO

TITOLO I.

Fabbricazione

Art. 1. –– La creazione dei biglietti e dei buoni di cassa a debito dello Stato è autorizzata con decreto reale

promosso dal Ministro del Tesoro, da registrarsi alla Conte dei conti.

Art. 2. –– I biglietti e i buoni di cassa, da servire per i bisogni di scorta, sono ordinati con decreto del Ministro

del Tesoro, registrato alla Conte dei conti, e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Art. 3. –– La fabbricazione dei biglietti e dei buoni di cassa a debito dello Stato è affidata all’officina governativa

delle carte–valori.

Art. 4. –– La produzione della carta filigranata per la fabbricazione dei biglietti di Stato e dei buoni di cassa è

data in appalto alle cartiere italiane, con regolare contratto stipulato fra il direttore della officina governativa delle

carte–valori per parte dello Stato, e le ditte rappresentanti le cartiere medesime.

Art. 5. –– I punzoni per la filigrana della carta sono forniti dalla detta officina. I punzoni stessi e le forme

filigranate sono custoditi presso le cartiere dai controllori del Tesoro che vi sono addetti, se debbano servire per

le lavorazioni in corso o da eseguirsi prossimamente. Altrimenti debbano essere restituiti alla officina governativa

delle carte–valori.

Art. 6. –– I controllori del Tesoro, in concorso col personale di assistenza destinato dal direttore dell’officina

delle carte–valori, esercitano una costante sorveglianza sulla produzione della carta filigranata, accertandosi che

tutte le operazioni siano eseguite secondo le condizioni dei contratti e relativi capitolati d’oneri, e in conformità

delle disposizioni regolamentari e di ogni altra prescrizione od istruzione emanata e da emanarsi dal Ministero

del Tesoro.

Essi tengono in consegna la carta prodotta dalle cartiere; ne curano la spedizione, secondo le richieste, all’officina

governativa delle carte–valori; custodiscono i fogli mal riusciti e quelli di scarto restituiti dalla detta officina, e,

in seguito ad autorizzazione del Ministero del Tesoro, e coll’assistenza di un ispettore dell’ufficio centrale

d’ispezione o di delegati speciali, procedono alla distruzione dei fogli medesimi secondo le rispettive istruzioni.

Art. 7. –– I distintivi e i segni speciali dei biglietti di Stato e dei buoni di cassa sono approvati con decreto reale

promosso dal Ministro del Tesoro, da registrarsi alla Conte dei conti e da inserirsi nella raccolta ufficiale delle

leggi e decreti del Regno, sotto l’osservanza dell’art. 27 della legge 8 agosto 1895, n. 486.

Art. 8. –– L’officina delle carte–valori tiene una gestione separata, dipendente dalla Direzione generale del

Tesoro, per la fabbricazione dei biglietti di Stato e dei buoni di cassa.

Con servizio speciale di controllo presso la medesima officina, è tenuto conto del movimento della carta per la

fabbricazione dei biglietti e dei buoni, e sono seguite le operazioni occorrenti alla fabbricazione completa dei

biglietti e dei buoni medesimi.

La Conte dei conti, per mezzo dei suoi delegati, esercita il sindacato sull’officina e sul controllo.

Art. 9. –– I biglietti e i buoni fabbricati sono distinti in serie composte di tanti biglietti o buoni, quanti vengono

indicati nei decreti reali di creazione, e in quelli ministeriali di autorizzazione, di cui agli articoli 1 e 2. Ciascun

biglietto o buono è contrassegnato da un numero d’ordine progressivo per ogni serie. Devono essere raccolti in

mazzette di cento biglietti o buoni uniti insieme con legatura nell’apposito margine.

Art. 10. –– La carta e le placche non più necessarie alla fabbricazione dei biglietti e dei buoni sono distrutte,

previa autorizzazione ministeriale, e dopo verificazione con intervento del direttore dell’officina, del controllore,

del delegato della Conte dei conti e di un funzionario dell’ufficio centrale d’ispezione.

TITOLO II

Cassa Speciale

Art. 11. –– Una cassa speciale, dipendente dalla Direzione generale del Tesoro, concentra il servizio dei biglietti

a debito dello Stato e dei buoni di cassa.

Essa custodisce i biglietti e i buoni di nuova fabbricazione che le vengono forniti dall’officina delle carte–valori,

e quelli logori ritirati dalla circolazione fino a che non venga provveduto alla distruzione di essi.

La cassa medesima ha il deposito giudiziale dei biglietti falsi o falsificati, e degli altri corpi di reato che le

pervengono dalle autorità giudiziarie.

Art. 12. –– Il servizio della cassa speciale è affidato ad un cassiere col controllo di un delegato del Tesoro.

Alla fine di ogni esercizio e al termine di ogni gestione, il cassiere rende il conto giudiziale.

Art. 13. –– Le operazioni della cassa speciale sono sorvegliate dalla Conte dei conti per mezzo di apposito ufficio

di delegazione.

Art. 14. –– Il cassiere, il delegato–controllore, il vice delegato–controllore e i ragionieri addetti alla cassa speciale

debbono a garanzia della rispettiva gestione, prestare rispettivamente una cauzione non inferiore alla somma

capitale di lire 50.000, lire 12.000, lire 8.000 e lire 4.000.

La cauzione è prestata in conformità alle disposizioni stabilite dal primo comma dell’art. 231 del regolamento di

contabilità generale dello Stato.

Art. 15. –– Le formalità e i procedimenti riguardanti la prestazione, la revisione e l’approvazione delle cauzioni

sono applicabili ai funzionari della cassa speciale le stesse disposizioni che si riferiscono al personale di gestione

e di controllo e a quello delle delegazioni dipendenti dal Ministero del Tesoro.

Art. 16. –– Con decreto ministeriale è stabilito un assegno al cassiere pel pagamento del personale privato, per le

spese di ufficio e per il servizio di cassa.

Art. 17. –– La porta della sacrestia, contenente i biglietti di Stato e i buoni di cassa, deve essere chiusa con tre

serrature a diverso congegno, le cui chiavi sono tenute dal cassiere, una dal delegato controllore e la terza dal

delegato della Conte dei conti.

Le immissioni e le estrazioni dei valori sono eseguite con l’intervento dei detentori delle tre chiavi.

Art. 18. –– La delegazione del Tesoro sorveglia e controlla tutte le operazioni della cassa speciale.

Disimpegna anche il servizio dei biglietti e buoni danneggiati o sospetti di falsità che ad essa pervengono, e che

deve presentare alla commissione tecnica.

Art. 19. –– La delegazione della Conte dei conti esercita il proprio sindacato invigilando a che le emissioni ed il

cambio dei biglietti siano conformi alle disposizioni di legge. Si accerta della regolarità delle operazioni di cassa

e della esistenza dei fondi.

La detta delegazione dipende esclusivamente dalla Conte dei conti, alla quale riferisce intorno all’andamento del

servizio.

TITOLO III

Commissione Tecnica

Art. 20. –– È demandato ad una commissione tecnica, istituita presso la cassa speciale dei biglietti a debito dello

Stato, l’esame dei biglietti e dei buoni di cassa circolanti per conto dello Stato:

a) logori, danneggiati e proposti per il cambio, od altrimenti da ritirarsi dalla circolazione;

b) sospetti di falsità o di falsificazione.

Art. 21. –– La commissione è composta di un presidente, di un vice–presidente e di otto commissari, alle cui

nomine è provveduto con decreto del Ministro del Tesoro.

Art. 22. –– I commissari rimangono in carica per un biennio, scaduto il quale possono essere confermati.

TITOLO IV

Movimento dei Biglietti di Stato e dei Buoni di Cassa

§ 1. –– Biglietti e buoni di nuova fabbricazione

Art. 23. –– I biglietti e i buoni di cassa fabbricati dall’officina delle carte–valori sono da questa spediti alla cassa

speciale per serie intiere, formate in mazzette come è detto all’art. 9.

Ai biglietti del taglio da lire 25 sono lasciate annesse le rispettive matrici, prescritte dal regio decreto 9 maggio

1895, n. 324. Queste matrici, dopo staccati i biglietti con le forbici in modo che i tagli risultino, possibilmente,

uno diverso dall’altro, rimangono in custodia del cassiere speciale.

La spedizione dei biglietti e buoni dall’officina alla cassa speciale si effettua con casse solide chiuse a chiave e

suggellate, accompagnate da due impiegati, di cui uno del magazzino centrale dell’officina e l’altro del controllo,

e scortate da forza armata.

Della spedizione è dato preavviso alla Direzione generale del Tesoro, la quale ne informa la delegazione del

Tesoro presso la cassa speciale.

Art. 24. –– L’officina delle carte–valori emette una bolletta a matrice e contro–matrice dei biglietti e buoni che

spedisce, firmata dal magazziniere dell’officina, dal capo dell’ufficio del controllo e vistata dal delegato della

Conte dei conti.

La bolletta deve contenere l’indicazione dei tagli, delle serie, dei numeri e del valore dei biglietti e buoni.

Le bolletta è consegnata all’impiegato del controllo che accompagna i biglietti alla cassa speciale, la contro–

matrice è trasmessa alla Direzione generale del Tesoro.

Art. 25. –– La contazione dei biglietti è fatta dal cassiere per taglio, serie e numero, alla presenza dei delegati del

Tesoro e della Conte dei conti.

I detti delegati accertano nei modi più convenienti, e senza pregiudizio della prontezza del servizio, i biglietti

verificati, che, alla loro presenza, vengono posti nella sacrestia.

Art. 26. –– Compiuta la verificazione dei biglietti o buoni e riconosciuta esatta la spedizione, il cassiere stacca da

un bollettario a matrice e contro–matrice una ricevuta con le indicazioni di cui all’art. 24, munita della sua firma

e del visto dei delegati del Tesoro e della Conte dei conti.

La ricevuta figlia è consegnata all’impiegato del controllo dell’officina carte–valori e la contro–matrice è spedita

alla Direzione generale del Tesoro.

§ 2. –– Biglietti di Stato e buoni di cassa logori

Art. 27. –– I biglietti e i buoni di cassa logori e non più atti alla circolazione, che pervengono in versamento alle

tesorerie, sono da queste trattenuti e non più adoperati nei pagamenti.

I biglietti e i buoni, che, nelle dette condizioni, vengono presentati alle tesorerie da contabili o da privati, quando

non sorga dubbio sulla loro legittimità, sono cambiati con altri biglietti o buoni spendibili prelevati dal fondo

ordinario di cassa.

Art. 28. –– I biglietti e i buoni logori, ritirati dalla circolazione come all’articolo precedente, sono annullati dalle

tesorerie mediante perforamento.

Sul verso di ciascun biglietto o buono è inoltre apposto un bollo ad umido colla parola – annullato – e con la

indicazione della tesoreria e della data dell’annullamento.

Art. 29. –– Nei giorni stabiliti dalla Direzione generale del Tesoro, le sezioni della regia tesoreria provinciale

spediscono, in raccomandazione, i biglietti e buoni logori alla cassa speciale, chiusi in sacchetti senza cucitura ed

impiombati, accompagnati da apposito verbale.

La tesoreria centrale del Regno e la sezione di regia tesoreria provinciale in Roma consegnano direttamente alla

cassa speciale i biglietti e i buoni logori da esse ritirati.

Art. 30. –– In seguito ad avviso della Direzione generale del Tesoro, il cassiere speciale ed il delegato–controllore

provvedono pel ritiro dall’ufficio postale dei pacchi contenenti i biglietti ed i buoni di cassa logori.

Art. 31. –– I biglietti e i buoni sono sommariamente riscontrati e di nuovo perforati dal cassiere in concorso del

delegato del Tesoro. La commissione tecnica, di cui all’art. 20, procede poi alla contazione ed all’esame dei

singoli biglietti e buoni, stendendo processo verbale.

A queste verificazioni, sempre che si tratti di biglietti e buoni provenienti dalla sezione di tesoreria provinciale,

può assistere un delegato della banca d’Italia.

Art. 32. –– Compiuta la verificazione e la contazione dei biglietti e buoni di una o più sezioni di tesoreria,

l’immissione di essi nella sacrestia è fatta col concorso dei delegati del Tesoro e della Conte dei conti.

Il cassiere speciale si dà carico dell’ammontare dei biglietti e dei buoni logori, riconosciuti legittimi, mediante

rilascio di apposita bolletta a matrice, figlia e contro–matrice.

Quest’ultima viene spedita alla Direzione generale del Tesoro per essere passata al tesoriere centrale del Regno.

§ 3. –– Cambio dei biglietti di Stato e dei buoni di cassa logori pervenuti alla cassa speciale

Art. 33. –– In corrispondenza al carico dei biglietti e buoni di cassa logori ricevuti, il cassiere speciale, in concorso

dei delegati del Tesoro e della Conte dei conti, preleva del fondo di scorta altrettanta somma di biglietti e buoni

dello stesso taglio dei logori, e li consegna al tesoriere centrale, accompagnati dalla bolletta figlia di cui all’art.

32, e contro ritiro della corrispondente contro–matrice quietanzata.

Il tesoriere centrale rimborsa la tesoreria provinciale con quietanza di fondo somministrato.

§ 4. –– Biglietti di Stato e buoni di cassa danneggiati

Art. 34. –– I biglietti di Stato e i buoni di cassa, parzialmente danneggiati, non sono accettati dalle pubbliche

casse pel cambio.

Sulla richiesta dei possessori, essi possono essere ricevuti in consegna dalla tesoreria centrale e dalle sezioni di

tesoreria provinciale, perché ne sia fatto l’invio alla delegazione del Tesoro presso la cassa speciale, e siano

sottoposti all’esame della commissione tecnica. La tesoreria centrale ne fa l’invio a mezzo dell’ufficio di controllo

e le sezioni di tesoreria provinciale lo effettuano a mezzo del rispettivo delegato del Tesoro.

Art. 35. –– I biglietti e i buoni danneggiati riconosciuti ammissibili al cambio dalla commissione tecnica sono

consegnati dal delegato–controllore al cassiere speciale, perché li assuma in carico nel fondo dei logori destinati

alla distruzione.

Il cassiere speciale procede per questi biglietti e buoni, come per quelli logori, secondo le norme stabilite dagli

articoli 32 e 33, ponendo a tergo della bolletta la parola danneggiati, senza distinzione di provenienza.

Art. 36. –– I biglietti ed i buoni danneggiati, presentati all’esame della commissione tecnica, sono dichiarati

inammissibili al cambio, se non conservano sufficienti caratteri per escludere ogni possibilità di duplicazione nel

cambio stesso.

I frammenti di biglietti non ammessi al cambio sono conservati presso il cassiere per un periodo di tempo non

inferiore a cinque anni.

Art. 37. –– Il delegato controllore della cassa speciale dà partecipazione all’ufficio di controllo presso la tesoreria

centrale ed alle delegazioni del Tesoro, che hanno trasmesso i biglietti e buoni danneggiati, delle decisioni della

commissione tecnica, autorizzando il rimborso per il rispettivo valore dei biglietti e buoni ammessi al cambio.

§ 5. –– Biglietti di Stato e buoni di cassa falsi o sospetti di falsità

Art. 38. –– Tutti gli uffici pubblici, tutti i contabili dello Stato e quelli degli istituti di emissione, ai quali venissero

presentati biglietti di Stato o buoni di cassa ritenuti falsi, falsificati o sospetti di falsità o di falsificazione, debbono

trattenerli, stendendo speciale verbale in triplice esemplare, nel quale siano riportati i contrassegni particolari di

ciascun biglietto o buono, e siano indicati il nome, il cognome, la paternità e il luogo di dimora del presentatore.

Questi deve firmare tanto il verbale quanto il biglietto o buono, e, ove non possa farlo, sarà richiesta la firma di

due testimoni. Un esemplare del verbale sarà rilasciato all’esibitore del biglietto o buono falso, ed un altro sarà

spedito, immediatamente, a cura dell’ufficio sequestrante, all’autorità di pubblica sicurezza nella cui giurisdizione

abbia avuto luogo il sequestro.

È vietato di tagliare in qualunque modo il biglietto o buono falso o sospetto di falsità, per ritenerne una parte e

restituire l’altra al presentatore.

Art. 39. –– I biglietti ed i buoni sequestrati debbono essere spediti o consegnati insieme col terzo esemplare del

verbale, all’ufficio di controllo presso la tesoreria centrale o alla delegazione del Tesoro presso la sezione di

tesoreria della rispettiva provincia, che, non più tardi del 5, 15 e 25 d’ogni mese, li trasmette, con un elenco dei

verbali e con l’esemplare dei verbali medesimi, alla delegazione del Tesoro presso la cassa speciale, per essere

sottoposti all’esame della commissione indicata all’art. 20.

Art. 40. –– I biglietti e i buoni, pervenuti all’autorità giudiziaria in seguito a sequestro direttamente eseguito dagli

agenti della forza pubblica, debbono pure essere spediti alla delegazione del Tesoro presso la cassa speciale per

l’esame di cui all’articolo precedente.

Art. 41. –– I biglietti e i buoni, riconosciuti legittimi dalla commissione tecnica, previa apposizione del bollo di

legittimità, sono passati dal delegato–controllore al cassiere speciale. Questi deve darsene carico nel fondo dei

biglietti e buoni logori, ed effettuarne il cambio con le formalità stabilite. Il delegato–controllore dà notizia

all’ufficio di controllo presso la tesoreria centrale e alle delegazioni del Tesoro dei biglietti ammessi al cambio

ed autorizza il rimborso alle parti, e il detto ufficio di controllo e la delegazione del Tesoro ne avvisano l’autorità

di pubblica sicurezza, affinché siano abbandonate le indagini.

Art. 42. –– I biglietti di Stato ed i buoni di cassa dichiarati dalla commissione tecnica falsi o falsificati saranno

restituiti dal delegato–controllore presso la cassa speciale, assieme ai relativi verbali, all’ufficio di controllo

presso la tesoreria centrale e alle delegazioni del Tesoro dalle quali pervennero, affinché, in conformità all’art.

101 del codice di procedura penale, il competente procuratore del Re possa promuovere il procedimento di legge.

A tale effetto debbono pure comunicarsi, in estratto, le risultanze dell’esame eseguito dalla suddetta commissione,

coll’indicazione del numero e della data della relativa perizia tecnica e del numero della contraffazione a cui il

biglietto o buono appartiene.

I biglietti e i buoni pervenuti dall’autorità giudiziaria sono ad essa restituiti per l’ulteriore corso del procedimento.

L’ufficio di controllo presso la tesoreria centrale e le delegazioni del Tesoro presso le sezioni di regia tesoreria

sono inoltre tenute ad informare gli uffici, dai quali hanno ricevuto i biglietti o buoni sospetti di falsità, dell’esito

dell’esame sui medesimi eseguito.

Art. 43. –– L’autorità giudiziaria, alla quale occorresse di avere le perizie tecniche dei biglietti o buoni falsi, deve

richiederle direttamente alla delegazione del Tesoro presso la cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato, la

quale le comunicherà esclusivamente in copia.

Art. 44. –– Le decisioni dell’autorità giudiziaria sui biglietti o buoni denunziati come falsi debbono essere

partecipate dall’autorità medesima al Ministero del Tesoro, Direzione generale del Tesoro, a cui vengono anche

trasmessi i corpi di reato dopo ultimato il processo, per essere dati in custodia alla cassa postale.

§ 6. –– Accertamento ed abbruciamento dei biglietti di Stato e dei buoni di cassa ritirati dalla circolazione

Art. 45. –– I biglietti di Stato ed i buoni di cassa, concentrati nella cassa speciale ed annullati, debbono essere

verificati, in sede di abbruciamento, per quantità e valore, e distrutti entro sei mesi dal loro ritiro dalla

circolazione, salvo il disposto dell’art. 47 per quanto concerne i biglietti da lire 25.

Art. 46. –– La verificazione dei biglietti di Stato da 5 e 10 lire, e dei buoni di cassa in sede di abbruciamento, per

quantità e valore, di cui all’articolo precedente, dev’essere fatta a cura dei delegati del Tesoro e della Conte dei

conti, con l’intervento di un ispettore dell’ufficio centrale d’ispezione.

Tale verifica può, con decreto speciale del Ministro del Tesoro, essere limitata all’esame ed alla contazione dei

biglietti e dei buoni nella misura non inferiore al dieci per cento del loro numero totale.

Le mazzette di biglietti e di buoni da verificarsi sono estratte saltuariamente dai diversi pacchi.

I biglietti ed i buoni verificati sono distrutti mediante abbruciamento, coll’intervento del cassiere speciale e dei

delegati del Tesoro e della Conte dei conti, ed alla presenza di un funzionario dell’ufficio centrale d’ispezione.

Art. 47. –– I biglietti da lire 25, prima di essere sottoposti alla verificazione in sede di abbruciamento, a cura del

cassiere e col concorso dei delegati del Tesoro e della Conte dei conti, debbono essere classificati per serie e per

numero, e, dopo elencati, debbono essere discaricati sui registri di creazione.

Tanto in sede di arrivo, quanto in sede di abbruciamento, il confronto dei biglietti stessi con le rispettive matrici

sarà fatto ogni qual volta lo si ritenga opportuno, ma sarà obbligatorio qualora siavi sospetto di falsificazione o

di duplicazione.

Le dette operazioni debbono essere compiute entro sei mesi dal ritiro dei biglietti dalla circolazione.

L’abbruciamento dei biglietti da lire 25 sarà eseguito in virtù di speciale autorizzazione, da accordarsi di volta in

volta dal Ministero, entro i termini di tempo da questo indicati, e previa nuova contazione e verifica dei biglietti

da abbruciarsi.

Art. 48. –– Tanto delle operazioni di verifica, quanto di quelle di abbruciamento, è fatto constare mediante distinti

processi verbali.

TITOLO V

Ispezioni e Verifiche

Art. 49. –– Indipendentemente dalla vigilanza che, per effetto del regio decreto 10 dicembre 1894, n. 535, deve

essere esercitata sulla cassa speciale da parte dell’ufficio centrale d’ispezione, l’ufficio stesso deve provvedere

ad una verifica dei valori in custodia presso la detta cassa ad ogni chiusura di esercizio o al termine di gestione.

Un esemplare del rispettivo verbale deve essere posto a corredo del conto giudiziale del cassiere speciale.

TITOLO VI

Fabbricazione dei Biglietti

Art. 50. –– La fabbricazione dei biglietti di banca deve essere sempre autorizzata mediante decreto del Ministro

del Tesoro, sopra domanda dell’istituto interessato.

Art. 51. –– La carta per la detta fabbricazione, come quella di saggio o di esperimento, deve essere fabbricata e

somministrata esclusivamente da cartiere italiane.

L’istituto interessato alla fabbricazione ha l’obbligo di far conoscere al Ministero del Tesoro il luogo e il giorno

nel quale sarà iniziata la lavorazione.

Questa lavorazione è sorvegliata da controllori del Tesoro e da uno o più rappresentanti dell’istituto di emissione

interessato.

Art. 52. –– I punzoni e le forme filigranate per la fabbricazione della carta sono eseguiti sotto la sorveglianza dei

controllori del Tesoro e dei rappresentanti dell’istituto interessato. Durante la lavorazione della carta, essi sono

custoditi in modo che non possano essere adoperati senza il concorso dei controllori medesimi e di chi rappresenta

l’istituto interessato.

Anche la formazione dei punzoni, delle placche, dei clichès e delle incisioni di ogni genere, occorrenti alla

fabbricazione dei biglietti, è soggetta alla sorveglianza dei delegati del Tesoro.

Art. 53. –– Per riscontrare la fabbricazione della carta e per accertare la distruzione dei fogli imperfetti, presso le

cartiere, sono osservate, in quanto non venga altrimenti disposto, le norme per il controllo della fabbricazione

della carta per i biglietti di Stato, di cui è cenno nell’art. 6 del presente regolamento.

Art. 54. –– Tutta la carta riconosciuta regolare dai controllori del Tesoro, e accettata dai rappresentanti

dell’istituto, a ciò autorizzati, è spedita dal fabbricante, previo loro ordine, all’officina dell’istituto medesimo.

Art. 55. –– Pervenuta all’istituto la carta spedita dalle cartiere, l’istituto stesso, col concorso del delegato del

Tesoro addetto all’officina per la fabbricazione dei biglietti di banca, ne verifica la quantità e ne cura la custodia

in apposito magazzino, chiuso con serrature aventi chiavi a differente congegno, da custodirsi dal rappresentante

dell’istituto e dal delegato del Tesoro.

Art. 56. –– A misura del bisogno, la carta filigranata viene affidata a chi dirige i lavori dell’officina, le cui

operazioni per la stampa dei biglietti sono eseguite sotto la sorveglianza del delegato del Tesoro.

Art. 57. –– Compiute le operazioni di stampa sulla carta filigranata, tranne quelle riguardanti l’indicazione della

serie, dei numeri e delle firme, il capo dell’officina dell’istituto, o chi ne fa le veci, consegna la carta stessa al

delegato del Tesoro.

Art. 58. –– Il delegato del Tesoro provvede all’apposizione, su ciascun biglietto stampato sulla carta

consegnatagli, del contrassegno di Stato che verrà descritto nel decreto ministeriale da emanarsi a forma dell’art.

9, comma 3°, della legge 10 agosto 1893, n. 449.

Per tale operazione, il delegato medesimo può valersi del personale dell’officina dell’istituto, da esso

costantemente sorvegliato.

A tali operazioni deve assistere un rappresentante dell’istituto interessato.

I punzoni, le placche e i clichès occorrenti all’apposizione del contrassegno di Stato sono custoditi, durante il

periodo di lavorazione dei biglietti, presso l’officina dell’istituto, in apposita cassaforte con due serrature a

differenti congegni, le cui chiavi sono tenute rispettivamente dal delegato del Tesoro e dal rappresentante

dell’istituto interessato.

Art. 59. –– I fogli della carta filigranata, muniti del contrassegno di Stato, passano di nuovo all’officina

dell’istituto, ovvero sono trasmessi all’istituto stesso, per essere compiuti col concorso del delegato del Tesoro.

In questo secondo caso i biglietti ancora da ultimare saranno custoditi in un locale o in casse di sicurezza. Una

delle chiavi del locale o delle casse sarà conservata dal delegato del Tesoro.

I fogli riconosciuti difettosi, o comunque scartati durante le operazioni dell’officina dell’istituto e la lavorazione

per il contrassegno di Stato, sono rigorosamente conservati per essere distrutti, in seguito ad autorizzazione

dell’ufficio centrale di ispezione.

Art. 60. –– La carta filigranata in bianco, avanzata dopo una fabbricazione sarà sempre custodita secondo il

disposto del precedente art. 55. Essa sarà impiegata in una fabbricazione successiva.

Qualora sia mutato il tipo della carta, ovvero sia mutato il tipo del biglietto, per il quale la carta era stata fabbricata,

e questa non possa più servire per i biglietti di qualsiasi taglio, la carta avanzata dovrà essere distrutta, mediante

abbruciamento, ovvero mediante riduzione in pasta. Alla distruzione della carta interviene un rappresentante

dell’ufficio centrale d’ispezione.

Art. 61. –– I punzoni, le placche, i clichès e simili, che abbiano servito all’applicazione del contrassegno di Stato,

compiuta la lavorazione dei biglietti, sono consegnati alla tesoreria centrale per essere custoditi in apposita cassa–

forte.

Art. 62. –– I punzoni e le forme filigranate, appena compiuta la fabbricazione della carta, vengono custoditi in

un locale annesso alla sede o succursale dell’istituto nel capoluogo di provincia più vicino alla cartiera. Questo

locale deve essere chiuso a due chiavi a diverso congegno, di cui l’una tenuta dal direttore della sede o succursale

dell’istituto, e la seconda dal delegato del Tesoro addetto alla rispettiva sezione di tesoreria, o da chi per essi.

I rami, le placche, i punzoni, i clichès e simili, e gli strumenti e i materiali adoperati nella lavorazione dei biglietti,

dopo ultimata la lavorazione stessa, vengono custoditi in un locale annesso all’officina di fabbricazione dei

biglietti dell’istituto. Questo locale deve essere chiuso a due chiavi a differente congegno, l’una da un

rappresentante dell’istituto a ciò espressamente delegato, e l’altra da un rappresentante del Ministero del Tesoro.

TITOLO VII

Cassa Speciale

Art. 63. –– Presso la sede della banca d’Italia in Roma, presso la Direzione generale del banco di Napoli, in

Napoli, e presso la Direzione generale del banco di Sicilia in Palermo, è tenuta una cassa speciale per ricevere e

custodire i rispettivi biglietti.

Le direzioni generali dei tre istituti affideranno ad un loro funzionario la gestione di questa cassa speciale.

La cassa è fornita di almeno due serrature a diverso congegno. Le chiavi devono essere custodite una dal detto

funzionario e l’altra dal delegato del Tesoro. Se l’istituto di emissione crede, nel suo interesse, di aggiungere una

terza chiave, questa sarà custodita dal direttore generale o da un suo rappresentante di fiducia.

Art. 64. –– L’ufficio centrale d’ispezione, secondo l’opportunità e d’accordo coll’istituto interessato, dispone che

siano spediti alla cassa speciale dell’istituto medesimo i biglietti già ultimati, unitamente alle corrispondenti

matrici, le quali, all’atto della immissione in cassa, vengono separate con le forbici, conservate presso l’ufficio

destinato alla classificazione dei biglietti, e chiuse in luogo di cui il delegato del Tesoro custodisce una delle

chiavi.

Ogni immissione e ogni estrazione di biglietti presso la cassa speciale deve esser fatta, con l’intervento dei

detentori delle chiavi, in seguito ad autorizzazione dell’ufficio centrale d’ispezione.

TITOLO VIII

Emissione dei Biglietti

Art. 65. –– L’ufficio centrale d’ispezione deve curare che ciascun istituto sia costantemente in possesso di biglietti

di propria fabbricazione, per un ammontare non superiore alla somma della circolazione normale, autorizzata

dall’art. 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449, aumentata della metà.

Art. 66. –– Il giorno 10 e il giorno 25 di ogni mese, ciascun istituto, raccolti presso la sede, rispettivamente, di

Roma, di Napoli e di Palermo, i biglietti logori o danneggiati ritirati dalla circolazione, ne trasmette la distinta,

in doppio esemplare, all’ufficio centrale d’ispezione, chiedendone il cambio.

Quest’ufficio, nei modi indicati nel precedente art. 64, ne autorizza il baratto in biglietti nuovi, o comunque

ancora atti alla circolazione, di pari valore o di valore diverso, secondo che sia stato concordato, ma per un uguale

ammontare, da estrarsi dalla cassa speciale dell’istituto.

All’ordinativo dell’ufficio centrale per questa estrazione è unito un esemplare della distinta indicata sopra, col

visto dell’ufficio medesimo.

Lo stesso procedimento deve seguirsi quando il detto cambio sia chiesto ed ammesso, in casi d’urgenza, anche in

giorni diversi, ovvero quando l’istituto chieda ed ottenga di barattare presso la cassa speciale biglietti di grosso

taglio in biglietti di minor valore od il contrario.

Art. 67. –– Potrà essere eccezionalmente consentito agli istituti di concentrare i biglietti logori o danneggiati, da

barattarsi, presso altre sedi o succursali, dove saranno conservati in deposito, in casseforti, una delle cui chiavi

sia tenuta dal delegato del Tesoro presso la sezione di tesoreria provinciale.

Per i biglietti logori o danneggiati, così custoditi, sarà rilasciata una polizza di deposito, da inviarsi all’ufficio

centrale, in sostituzione ed agli effetti della distinta di cui all’articolo precedente.

L’ufficio centrale d’ispezione ritiene copia della polizza di deposito e ne spedisce l’originale alla cassa speciale,

con l’autorizzazione di somministrare all’istituto la quantità di biglietti circolabili indicati nella polizza

medesima, ed i cui tagli siano stabiliti in conformità al disposto del comma 2° dell’articolo precedente.

La cassa speciale, consegnati i biglietti atti alla circolazione, si darà carico del valore rappresentato dalla polizza

rilasciatale, da restituirsi quando le siano materialmente versati i biglietti, logori o danneggiati, corrispondenti.

Art. 68. –– I biglietti danneggiati o logori sono presentati al baratto presso la cassa speciale, annullati con bollo

a umido, indicante la data del ritiro e il luogo in cui questo sia avvenuto. Essi sono anche perforati in ciascuna

metà dallo stabilimento che li ha ritirati, ma in modo che non ne sia obliterato alcuno dei distintivi caratteristici

necessari per riconoscere la legittimità di essi.

Previa nuova perforazione da parte del gestore della passa speciale, e dietro verificazione, questi biglietti sono

immessi nella cassa speciale in sostituzione di quelli atti alla circolazione consegnati all’istituto interessato, e

vengono poscia assoggettati alle operazioni di classificazione con l’intervento del delegato del Tesoro.

Sopra rapporto del delegato stesso, l’ufficio centrale d’ispezione autorizza l’abbruciamento dei biglietti logori

già classificati, con l’intervento dei detentori delle chiavi della cassa speciale o dei loro legittimi rappresentanti,

nonché di un ispettore delegato dal detto ufficio centrale.

Articolo così sostituito dall’art. 1 del D.P.R. 9 maggio 1969, n. 422.

Le banconote danneggiate o logore sono presentate al cambio, presso la cassa speciale, annullate con

perforazione, effettuata in modo che non ne sia obliterato alcuno dei distintivi caratteristici necessari per

riconoscere la loro legittimità.

Sul recto e sul verso di ciascuna mazzetta delle banconote, come sopra annullate, dovrà essere apposto il timbro

ad umido con la parola «Annullato» e l’indicazione della data e della cassa che ha proceduto all’annullamento.

Dopo verifica e contazione in dettaglio, da parte del gestore della cassa speciale e dell’ufficio di controllo del

Tesoro presso la medesima, le banconote logore o danneggiate – annullate con le modalità sopraindicate – sono

immesse nella cassa speciale in sostituzione di quelle atte alla circolazione, da consegnare all’istituto interessato

a seguito di autorizzazione dell’ispettorato di vigilanza.

La cassa speciale, dopo aver riscontrato esatto il valore e accertata la legittimità dei biglietti annullati, rilascia a

favore delle casse mittenti la ricevuta firmata dal gestore e vistata dall’ufficio di controllo del Tesoro.

Su richiesta dell’Istituto di emissione l’ispettorato generale di vigilanza autorizza l’abbruciamento delle

banconote annullate, verificate ed ammesse al cambio, con l’intervento dei detentori delle chiavi della cassa

speciale, o dei loro delegati; nonché di rappresentanti dell’ispettorato e della banca espressamente designati ad

effettuare l’accertamento dei biglietti da distruggere ed a presenziare alle relative operazioni

Art. 69. –– Nella cassa speciale è costantemente custodita una scorta di biglietti sufficiente per provvedere, oltre

che alla sostituzione dei biglietti logori, giusta l’art. 68, anche alle anticipazioni che gli istituti di emissione

devono fare, per legge, al Tesoro dello Stato.

Di ogni anticipazione da eseguirsi o eseguita dagli istituti a favore del Tesoro, è dato avviso all’ufficio centrale

d’ispezione. Questo ordina l’estrazione dalla cassa speciale di un corrispondente valore di biglietti, a

reintegrazione del fondo proprio in biglietti, di che all’art. 65, per consegnarli all’istituto.

In garanzia, e come contropartita delle anticipazioni al Tesoro, gli istituti conservano nei rispettivi portafogli le ricevute

originali e definitive del tesoriere centrale, presso il quale è inscritto il conto corrente generale delle anticipazioni.

Art. 70. –– Le anticipazioni possono essere restituite dal Tesoro all’istituto che le abbia fatte, mediante qualsiasi

valuta avente corso legale.

Al più tardi nel quarto giorno dopo quello della restituzione, l’istituto deve reintegrare per la somma

corrispondente, esclusivamente in biglietti propri, il fondo dei biglietti custoditi nella cassa speciale rispettiva.

Art. 71. –– Le immissioni e le estrazioni presso la cassa speciale dei biglietti utili alle dette anticipazioni sono

accertate nelle forme stabilite per le operazioni di immissione e di estrazione, delle quali tratta l’art. 64.

Art. 72. –– Qualora, a forma dell’art. 1 dell’allegato E alla legge 22 luglio 1894, n. 339, gli istituti di emissione abbiano

una circolazione di biglietti superiore ai limiti normali fissati dall’art. 2 della legge del 10 agosto 1893, n. 449, l’ufficio

centrale d’ispezione, in seguito a domanda degli istituti medesimi e ad ordine del Ministro del Tesoro, dispone perché

la cassa speciale faccia loro somministrazioni straordinarie di biglietti per un ammontare corrispondente alla

eccedenza di circolazione accertata, purché entro i limiti estremi fissati dal citato art. 1 dell’allegato E.

Per queste somministrazioni straordinarie sono osservate le formalità indicate nell’art. 64.

Rientrata la circolazione nei limiti normali, gli istituti, i quali abbiano fruito delle dette somministrazioni

straordinarie di biglietti, devono riversarne l’intero ammontare alla cassa speciale, nel tempo che sarà prescritto

dall’ufficio centrale d’ispezione, ed osservando le norme stabilite per le immissioni ordinarie.

Art. 73. –– Nelle situazioni decadali gli istituti di emissione indicheranno lo stato del fondo di cassa dei biglietti

a disposizione. L’ammontare di questi biglietti, insieme con quello dei biglietti in circolazione e dei biglietti

danneggiati o logori, ritirati e non ancora presentati al baratto alla cassa speciale, deve corrispondere

all’ammontare della scorta costante della quale ciascun istituto è dotato a forma dell’art. 65, accresciuto,

eventualmente, del valore delle somministrazioni straordinarie fatte ai termini dell’art. 72.

Nelle dette situazioni è tenuto conto a parte della circolazione per conto del Tesoro.

Art. 74. –– La situazione della cassa speciale all’ultimo giorno di ciascun mese deve essere pubblicata, ed è

compilata secondo le norme fissate con decreto ministeriale.

TITOLO IX

Disposizioni Transitorie

Art. 75. –– L’ufficio centrale d’ispezione provvederà a che le fabbricazioni di biglietti, da autorizzarsi per decreto

ministeriale a forma dell’art. 50, e da eseguirsi secondo il tipo attualmente in uso entro il termine fissato dall’art.

4 della legge 2 luglio 1896, n. 253, siano assoggettate a vigilanza.

Esso provvederà a che siano lasciati a disposizione degli istituti di emissione tanti biglietti perfetti ed atti alla

circolazione, della forma attuale, per conto del commercio, quanti, compresi quelli circolanti e non rappresentanti

le anticipazioni in corso a favore del Tesoro, bastino a costituire i contingenti assegnati in conformità dell’art. 65.

Ai detti fondi saranno applicabili le disposizioni di che agli articoli 66, 67 e 68 del presente regolamento.

Art. 76. –– La carta filigranata per la fabbricazione dei biglietti di antico modello, non necessaria per le

lavorazioni in corso, dovrà essere conservata in una cassa a parte presso la Direzione generale dell’istituto

interessato o presso una sede di esso. Questa cassa sarà chiusa con tre serrature a diverso congegno. Le tre chiavi

saranno tenute una dal direttore della sede o da un suo rappresentante, la seconda dal direttore dell’officina

dell’istituto e la terza dal delegato del Tesoro.

Le forme usate per la fabbricazione della carta medesima e gli istrumenti e i materiali per la lavorazione dei

rispettivi biglietti, se questa non sia in corso, saranno custoditi a norma dell’art. 62.

Art. 77. –– Se i biglietti della forma presentemente in uso sono forniti da case forestiere, le occorrenti

somministrazioni saranno fatte con l’intervento dei regi rappresentanti all’estero, in conformità di speciali

istruzioni stabilite di volta in volta dal Ministero del Tesoro, d’accordo con quello degli affari esteri.

Art. 78. –– A tutti gli effetti delle sostituzioni previste dall’art. 8 della legge 10 agosto 1893, n. 449, i biglietti

della Banca Nazionale nel Regno, della Banca Nazionale Toscana e della Banca Toscana di credito, da sostituire

con altri biglietti della Banca Nazionale nel Regno, o con biglietti della Banca d’Italia, e quelli di antico modello

dei due Banchi meridionali, da sostituire con i biglietti di nuovo modello, che saranno adottati per i medesimi,

saranno considerati come logori o danneggiati, e saranno presentati per il cambio alla cassa speciale, con tutte le

formalità e condizioni prescritte dal presente regolamento per il baratto dei biglietti logori o danneggiati.

Art. 79. –– Scaduto il termine entro il quale deve cessare l’emissione dei biglietti presentemente in corso, l’ufficio

d’ispezione curerà che siano distrutti, con le cautele e le formalità prescritte dal presente regolamento, i biglietti

di antico modello ancora esistenti nella cassa speciale.

Del pari l’ufficio provvederà a che sia distrutta la scorta eventuale della carta filigranata utile alla fabbricazione

dei biglietti medesimi, e siano pure distrutte tutte le forme filigranate, gli istrumenti e i materiali già adoperati, e

non più servibili per le fabbricazioni nuove.

L’ufficio centrale disporrà per l’abbruciamento dei biglietti di antico modello ritirati perché logori, danneggiati

o sostituiti con biglietti di modello nuovo, osservando tutte le cautele e le prescrizioni stabilite nel presente

regolamento.

Visto, d’ordine di S. M.

Il Ministro del Tesoro

L. LUZZATTI.

Regio Decreto–Legge 20 maggio 1935–XIII, n. 874.

Autorizzazione a ritirare dalla circolazione le attuali monete di argento e ad emettere biglietti di Stato.

Gazzetta Ufficiale n. 140 del 15 giugno 1935–XIII

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D’ITALIA

Visto l’art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; ritenuta l’urgente necessità di provvedimenti atti ad

eliminare le difficoltà pratiche manifestatesi nel movimento delle attuali monete metalliche;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per la grazia e

giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. –– Il Ministro per le finanze è autorizzato a ritirare dalla circolazione le attuali monete di argento e ad

emettere biglietti di Stato dei tagli e nei limiti da stabilirsi con suoi decreti.

Art. 2. –– Le monete di argento ritirate dalla circolazione, unitamente alle giacenze d’argento esistenti presso la

Regia zecca, costituiranno riserva di copertura dei biglietti di Stato.

Art. 3. –– Con decreto del Ministro per le finanze saranno stabiliti il giorno dal quale cesserà il corso legale nel

Regno delle monete di argento e il periodo per il cambio delle monete stesse.

Art. 4. –– Chiunque faccia incetta di monete di argento di conio nazionale incorre nelle pene comminate dall’art.

501 del Codice penale.

Chiunque, trascorso il periodo assegnato per il cambio, sarà trovato in possesso di monete d’argento di conio

nazionale, sarà passibile dell’ammenda da L. 100 a L. 2000.

Art. 5. –– Sono approvate le norme regolamentari sul servizio dei biglietti a debito dello Stato secondo l’allegato

testo, visto, d’ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 6. –– Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per

l’attuazione del presente decreto e stabilite le ulteriori norme regolamentari che eventualmente occorressero a

completamento di quelle di cui all’articolo precedente.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del

Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

II Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e

dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1935 – Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI – DI REVEL – SOLMI

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Conte dei conti, addì 29 maggio 1935 – Anno XIII

Atti del Governo, registro 360, foglio 154. – MANCINI.

REGOLAMENTO PER I BIGLIETTI DI STATO.

TITOLO I.

FABBRICAZIONE

Art. 1. –– La creazione dei biglietti a debito dello Stato è autorizzata con decreti del Ministro delle finanze, da

registrarsi alla Conte dei conti e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Art. 2. –– I biglietti da servire per i bisogni di scorta sono ordinati con decreti del Ministro delle finanze, registrati

Alla Conte dei conti.

Art. 3. –– La fabbricazione dei biglietti a debito dello Stato è affidata all’Istituto Poligrafico dello Stato – Officina

Carte–Valori.

Art. 4. –– La produzione della carta filigranata per la fabbricazione dei biglietti di Stato è ordinata dall’Istituto

Poligrafico dello Stato ed autorizzata dal Provveditorato Generale dello Stato sotto il cui controllo viene eseguita.

Art. 5. –– I punzoni per la filigrana della carta sono fabbricati a cura dell’Istituto Poligrafico dello Stato e sotto il

controllo del Provveditorato Generale. I punzoni stessi e le forme filigranate sono custoditi presso la cartiera dalla

Sezione dell’Ispettorato del Provveditorato Generale se debbano servire per le lavorazioni in corso o da eseguirsi

prossimamente.

Altrimenti debbono essere restituiti all’Istituto Poligrafico dello Stato.

Art. 6. –– La Sezione dell’Ispettorato del Provveditorato Generale presso la cartiera esercita una costante

sorveglianza sulla produzione della carta filigranata, accertandosi che tutte le operazioni siano eseguite secondo

le condizioni dei contratti e relativi capitolati d’oneri, e in conformità delle disposizioni regolamentari e di ogni

altra prescrizione od istruzione emanata o da emanarsi dal Ministero delle finanze.

La Sezione stessa dell’Ispettorato tiene in consegna la carta prodotta dalla cartiera, ne cura la spedizione, secondo

le richieste, all’Istituto Poligrafico dello Stato – Officina Carte–Valori, custodisce i fogli mal riusciti e quelli di

scarto restituiti dalla detta officina, e in seguito ad autorizzazione del Ministero delle finanze, e coll’assistenza di

un ispettore del Provveditorato Generale o di delegati speciali, procede alla distruzione dei fogli medesimi

secondo le rispettive istruzioni.

Art. 7. –– Le caratteristiche dei biglietti di Stato sono approvate con decreto del Ministro delle finanze, da

registrarsi alla Conte

Art. 8. –– L’Istituto Poligrafico dello Stato – Officina Carte–Valori tiene una gestione separata per la

fabbricazione dei biglietti di Stato che è soggetta alla vigilanza della Direzione Generale del Tesoro.

Un servizio speciale di controllo presso la medesima officina, tiene conto del movimento della carta per la

fabbricazione dei biglietti e segue le operazioni occorrenti alla fabbricazione completa dei biglietti medesimi.

Gli scarti di fabbricazione, immediatamente obliterati, sono distrutti in seguito ad autorizzazione del Ministero

delle finanze con l’assistenza di un delegato del Provveditorato Generale e di un delegato della Direzione

Generale del Tesoro.

La Conte dei conti, per mezzo dei suoi delegati, esercita il sindacato sull’Officina Carte–Valori ai sensi del R.

decreto 7 marzo 1926, n. 412.

Art. 9. –– I biglietti fabbricati sono distinti in serie composte di tanti biglietti quanti vengono indicati nei decreti

Ministeriali di creazione o di autorizzazione, di cui agli articoli 1 e 2. Ciascun biglietto è contrassegnato da un

numero d’ordine per ogni serie. Devono essere raccolti in mazzette di cento biglietti.

La sostituzione dei biglietti riscontrati di scarto in sede di allestimento viene effettuata esclusivamente con

l’impiego di biglietti di una serie riservata per tali sostituzioni.

I biglietti di scarto sostituiti debbono essere immediatamente obliterati e poscia distrutti con le modalità di cui al

precedente art. 8.

Art. 10. –– La carta e le placche non più necessarie alla fabbricazione dei biglietti sono distrutte, previa

autorizzazione ministeriale, e dopo verificazione con l’intervento del direttore dell’officina, del Capo della

Sezione Ispettorato, del delegato della Conte dei conti e di un funzionario della Direzione Generale del Tesoro.

TITOLO II.

CASSA SPECIALE.

Art. 11. –– Una cassa speciale, dipendente dalla Direzione Generale del Tesoro, concentra il servizio dei biglietti

a debito dello Stato.

Essa custodisce i biglietti di nuova fabbricazione che le vengono forniti dall’Istituto Poligrafico dello Stato –

Officina Carte–Valori e quelli logori ritirati dalla circolazione fino a che non venga provveduto alla distruzione

di essi.

La cassa medesima ha il deposito giudiziale dei biglietti falsi o falsificati, e degli altri corpi di reato che le

pervengono dalle autorità giudiziarie.

Art. 12 –– Il servizio della cassa speciale è affidato alla Tesoreria centrale del Regno.

Alla fine di ogni esercizio e al termine di ogni gestione, il Tesoriere centrale rende il conto giudiziale anche per

il servizio dei biglietti di Stato.

Art. 13. –– La porta della sacrestia, contenente i biglietti di Stato, deve essere chiusa con tre serrature a diverso

congegno, le cui chiavi sono tenute una dal Tesoriere centrale, una dal Controllore capo della Tesoreria centrale

e la terza dal delegato della Conte dei conti.

Le immissioni e le estrazioni dei valori sono eseguite con l’intervento dei detentori delle tre chiavi.

Art. 14. –– L’Ufficio di Controllo presso la Tesoreria centrale sorveglia e controlla tutte le operazioni della cassa

speciale.

Disimpegna anche il servizio dei biglietti danneggiati o sospetti di falsità che ad esso pervengono e che deve

presentare alla Commissione tecnica.

TITOLO III.

COMMISSIONE TECNICA

Art. 15. –– È demandato ad una Commissione tecnica, istituita presso la Cassa speciale, l’esame dei biglietti

circolanti per conto dello Stato:

a) logori, danneggiati e proposti per il cambio od altrimenti da ritirarsi dalla circolazione;

b) sospetti di falsità o di falsificazione.

Art. 10. –– La Commissione è composta di un presidente, di sette commissari e di un segretario, alle cui nomine

è provveduto con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 17. –– I commissari rimangono in carica per un triennio scaduto il quale possono essere confermati

TITOLO IV.

MOVIMENTO DEI BIGLIETTI DI STATO.

§ 1. –– Biglietti di nuova creazione.

Art. 18. –– Su richiesta della Direzione generale del Tesoro i biglietti fabbricati dall’Istituto Poligrafico dello

Stato – Officina delle Carte–Valori, sono da questa spediti alla Cassa speciale per serie intiere, salvo le

sostituzioni di quelli riconosciuti di scarto, formate in mazzette come è detto all’art. 9.

La spedizione dei biglietti dall’Istituto Poligrafico dello Stato – Officina delle Carte–Valori alla Cassa speciale

si effettua con casse solide chiuse a chiave e suggellate, accompagnate da due impiegati, di cui uno in

rappresentanza del Magazziniere del Tesoro dell’Officina Carte–Valori dell’Istituto Poligrafico e l’altro del

consegnatario di detto magazzino e scortate da forza armata.

Della spedizione è dato avviso alla Direzione generale del Tesoro.

Art. 19. –– L’Istituto Poligrafico dello Stato – Officina delle Carte–Valori emette una bolletta a matrice e

contromatrice dei biglietti che spedisce, firmata dal Magazziniere del Tesoro dell’Officina Carte Valori

dell’Istituto Poligrafico dello Stato, dal consegnatario di detto magazzino e vistata dal delegato della Conte dei

conti e dal Capo della Sezione dell’Ispettorato.

La bolletta deve contenere l’indicazione dei tagli, delle serie, dei numeri e del valore dei biglietti.

La bolletta è consegnata all’impiegato rappresentante il Consegnatario del magazzino del Tesoro che accompagna

i biglietti alla Cassa speciale, la contro–matrice è trasmessa alla Direzione generale del Tesoro.

Art. 20. –– La contazione dei biglietti è fatta dal Tesoriere centrale per taglio, serie e numero, alla presenza del

controllore capo e del delegato della Conte dei conti.

I detti incaricati del controllo accertano nei modi più convenienti, e senza pregiudizio della prontezza del servizio,

i biglietti verificati, che, alla loro presenza, vengono posti nella sacrestia.

Art. 21. –– Compiuta la verificazione dei biglietti e riconosciuta esatta la spedizione, il Tesoriere centrale stacca

da un bollettario a matrice e contromatrice una ricevuta con le indicazioni di cui all’art. 19, munita della sua firma

e del visto del Controllore capo e del Delegato della Conte dei conti.

La ricevuta figlia è consegnata all’impiegato rappresentante il Consegnatario del magazzino del Tesoro

dell’Officina Carte–Valori e la contromatrice è spedita alla Direzione generale del Tesoro.

§2. –– Biglietti di prima emissione.

Art. 22. –– I biglietti di prima emissione sono prelevati dal fondo dei biglietti di nuova fabbricazione ed in base

agli ordini impartiti dalla Direzione generale del Tesoro vengono spediti alle Sezioni di Tesoreria provinciale.

I capi delle Sezioni del Tesoro presso le Intendenze di finanza debbono assistere alla verifica dei biglietti in

rappresentanza del Tesoriere centrale.

La Sezione del Tesoro di Roma ne effettua il rimborso con quietanza in conto entrate del Tesoro rilasciata a

favore del Tesoriere centrale quale Cassiere speciale dei biglietti di Stato.

I biglietti di prima emissione che occorrono per i bisogni della Tesoreria centrale sono parimenti prelevati, previa

autorizzazione della Direzione generale del Tesoro, dal fondo dei biglietti di nuova fabbricazione. Il Tesoriere

centrale se ne dà carico con quietanza di fondo somministrato rilasciata a favore della Sezione di Tesoreria

provinciale di Roma, la quale, per il corrispondente importo, emette altra quietanza in conto entrate del Tesoro a

favore del Tesoriere centrale quale Cassiere speciale dei biglietti di Stato.

§ 3. –– Biglietti di Stato logori.

Art. 23. –– I biglietti logori e non più atti alla circolazione, che pervengono in versamento alle tesorerie, sono da

queste trattenuti e non più adoperati nei pagamenti.

I biglietti che, nelle dette condizioni, vengono presentati alle tesorerie da contabili o da privati, quando non sorga

dubbio sulla loro legittimità, sono cambiati con altri biglietti in buono stato prelevati dal fondo ordinario di cassa.

Art. 24. –– I biglietti logori, ritirati dalla circolazione come all’articolo precedente, sono annullati dalle tesorerie

mediante perforamento.

Sul verso di ciascun biglietto è inoltre apposto un bollo ad umido colla parola –– annullato –– e con la indicazione

della tesoreria e della data dell’annullamento.

Art 25. –– Nei giorni stabiliti dalla Direzione generale del Tesoro, le sezioni della Regia tesoreria provinciale

spediscono, in raccomandazione, i biglietti logori alla Tesoreria centrale, chiusi in sacchetti senza cucitura ed

impiombati, accompagnati da apposito verbale.

La sezione di Regia tesoreria provinciale in Roma consegna direttamente alla Tesoreria centrale i biglietti da essa

ritirati.

Art. 26. –– In seguito ad avviso della Direzione generale del Tesoro, il Tesoriere centrale ed il Controllore capo

provvedono pel ritiro dall’ufficio postale dei pacchi contenenti i biglietti logori.

Art. 27. –– I biglietti, all’arrivo, sono sommariamente riscontrati dal Tesoriere centrale in concorso col

Controllore capo. La Commissione tecnica, di cui all’art. 15, valendosi di apposito personale, procede poi alla

contazione ed all’esame dei singoli biglietti, stendendo processo verbale.

A queste verificazioni, sempre che si tratti di biglietti provenienti dalle sezioni di tesoreria provinciale, può

assistere un delegato della Banca d’Italia.

Art. 28. –– Compiuta la verificazione e la contazione dei biglietti di una o più sezioni di tesoreria, l’immissione

di essi nella sacrestia è fatta col concorso del Controllore capo e del Delegato della Conte dei conti.

Il Tesoriere centrale si dà carico, quale Cassiere speciale, dell’ammontare dei biglietti logori, riconosciuti

legittimi mediante quietanze di fondi somministrati rilasciate a favore della Sezione di tesoreria provinciale di

Roma e da spedire alla Direzione generale del Tesoro.

Per i propri biglietti logori il Tesoriere centrale li immette nella sacrestia predetta e ne scrittura l’importo come

fondo somministrato alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma, dalla quale riceve quietanza, e

contemporaneamente se ne dà carico, quale Cassiere speciale, con altra quietanze a favore della Sezione di

tesoreria provinciale medesima.

§4. –– Cambio dei biglietti di Stato logori pervenuti alla Tesoreria centrale.

Art. 29. –– In corrispondenza al carico dei biglietti logori, ed in relazione agli ordini di spedizione di fondi alle

sezioni di tesoreria impartiti dalla Direzione Generale del Tesoro, il Tesoriere centrale, in concorso col controllore

capo e col Delegato della Conte dei conti, preleva dal fondo di scorta altrettanta somma di biglietti dello stesso

taglio dei logori e li invia alle Sezioni predette mediante pieghi–valori del Tesoro.

I capi delle sezioni del Tesoro presso le Intendenze di finanza debbono assistere alla verifica dei biglietti in

rappresentanza del Tesoriere centrale.

La sezione di tesoreria di Roma ne effettua il rimborso con quietanza di fondi somministrati rilasciata a favore

del «Tesoriere centrale quale Cassiere speciale dei biglietti di Stato».

I biglietti necessari ai bisogni della Tesoreria centrale sono prelevati dal fondo di scorta previa autorizzazione

della Direzione Generale del Tesoro. Il Tesoriere centrale se ne dà carico con quietanza di fondo somministrato

rilasciata a favore della Sezione di tesoreria provinciale di Roma, la quale, per il corrispondente importo, emette

altra quietanza di fondi somministrati a favore del Tesoriere centrale quale Cassiere speciale dei biglietti di Stato.

Art. 30. –– La Direzione Generale del Tesoro, tenuti presenti i bisogni della circolazione. La facoltà di autorizzare

il cambio dei biglietti di Stato logori, giunti alla Tesoreria centrale, con altrettanti nuovi, anche prima che sia

avvenuta la contazione e l’esame dei singoli biglietti, nella misura non superiore ai nove decimi del loro numero

totale.

§5. –– Biglietti di Stato danneggiati.

Art. 31. –– I biglietti di Stato, parzialmente danneggiati, non sono accettati dalle pubbliche casse pel cambio.

Sulla richiesta dei possessori essi possono essere ricevuti in consegna dalla Tesoreria centrale e dalle sezioni di

tesoreria provinciale, perché ne sia fatto l’invio all’Ufficio di controllo presso la Tesoreria centrale, e siano

sottoposti all’esame della Commissione tecnica.

La consegna è fatta constare mediante verbale in duplice esemplare contenente le indicazioni di cui al successivo

articolo 35.

Un esemplare del verbale è rilasciato all’esibitore e l’altro viene spedito all’Ufficio di controllo presso la

Tesoreria centrale unitamente ai biglietti.

Art. 32. –– I biglietti danneggiati riconosciuti ammissibili al cambio dalla Commissione tecnica, sono consegnati

dal Controllore capo al Tesoriere centrale, perché li assuma in carico nel fondo dei logori, destinati alla

distruzione.

Il Tesoriere centrale procede per questi biglietti, come per quelli logori, secondo le norme stabilite dagli articoli

28 e 29, ponendo a tergo della bolletta la parola «danneggiati» senza distinzione di provenienza.

Art. 33. –– I biglietti danneggiati, presentati all’esame della Commissione tecnica, sono dichiarati inammissibili

al cambio se non conservano sufficienti caratteri per escludere ogni possibilità di duplicazione nel cambio stesso.

I frammenti di biglietti non ammessi al cambio sono conservati presso la Tesoreria centrale per un periodo di

tempo non inferiore a cinque anni.

Art 34. –– Il Controllore capo della Tesoreria centrale dà partecipazione al Tesoriere centrale e alle sezioni di

Tesoreria che hanno trasmesso i biglietti danneggiati, delle decisioni della Commissione tecnica, autorizzando il

rimborso per il rispettivo valore dei biglietti ammessi al cambio.

Il diritto al rimborso dei biglietti di Stato danneggiati ammessi al cambio si prescrive col decorso di tre anni dalla

data del verbale di presentazione dei biglietti stessi alla Tesoreria centrale o alle Sezioni di tesoreria provinciale.

§6. –– Biglietti di Stato falsi o sospetti di falsità

Art. 35. –– Tutti gli ufficiali pubblici, tutti i contabili dello Stato e quelli dell’Istituto di emissione, ai quali

venissero presentati biglietti di Stato ritenuti falsi, falsificati o sospetti di falsità o di falsificazione, debbono

trattenerli, stendendo processo verbale in triplice esemplare, nel quale siano riportati i contrassegni particolari di

ciascun biglietto, e siano indicati il nome, il cognome, la paternità e il luogo di dimora dell’esibitore. Questi deve

firmare il verbale e, ove non possa farlo, è richiesta la firma di due testimoni. Un esemplare del verbale è rilasciato

all’esibitore del biglietto falso, ed un altro viene spedito immediatamente, a cura dell’ufficio sequestrante,

all’autorità di pubblica sicurezza nella cui giurisdizione abbia avuto luogo il sequestro.

E vietato di tagliare in qualunque modo il biglietto falso o sospetto di falsità, per ritenerne una parte e restituire

l’altra al presentatore.

Art. 36. –– I biglietti sequestrati debbono essere spediti o consegnati, insieme col terzo esemplare del verbale,

alla Sezione di tesoreria della rispettiva provincia che, non più tardi del 5, 15 e 25 d’ogni mese, li trasmette, con

un elenco dei verbali e con l’esemplare dei verbali medesimi, all’Ufficio di controllo presso la Tesoreria centrale,

per essere sottoposti all’esame della Commissione indicata all’art. 15.

Art. 37. –– I biglietti pervenuti all’autorità giudiziaria in seguito a sequestro direttamente eseguito dagli agenti

della forza pubblica, debbono essere spediti all’Ufficio di controllo presso la Tesoreria centrale per l’esame di

cui all’articolo precedente.

Art. 38. –– I biglietti riconosciuti legittimi dalla Commissione tecnica, previa apposizione del bollo di legittimità,

sono trasmessi dal Controllore capo al Tesoriere centrale. Questi deve darsene carico nel fondo dei biglietti logori

ed effettuarne il cambio con le formalità stabilite. Il Controllore capo dà notizia dei biglietti ammessi al cambio

alle Sezioni di tesoreria e autorizza il rimborso alle parti.

Le Sezioni di tesoreria ne avvisano l’autorità di pubblica sicurezza, affinché siano abbandonate le indagini.

Il diritto al rimborso dei biglietti di Stato sospetti di falsità, riconosciuti legittimi, si prescrive col decorso di tre

anni dalla data del verbale di sequestro.

Art. 39. –– I biglietti di Stato dichiarati dalla Commissione tecnica falsi o falsificati sono restituiti dal Controllore

capo della Tesoreria centrale, insieme ai relativi verbali, alle Sezioni di tesoreria dalle quali pervennero, affinché,

in conformità all’art. 2 del Codice di procedura penale, il competente procuratore del Re possa promuovere il

procedimento di legge. A tale effetto debbono pure comunicarsi, in estratto, le risultanze dell’esame eseguito

dalla suddetta Commissione, coll’indicazione del numero e della data della relativa perizia tecnica e del numero

della contraffazione a cui il biglietto appartiene.

I biglietti pervenuti dall’Autorità giudiziaria sono ad essa restituiti per l’ulteriore corso del procedimento.

Le Sezioni di tesoreria sono inoltre tenute ad informare gli uffici dai quali hanno ricevuto i biglietti sospetti di

falsità, dell’esito dell’esame sui medesimi eseguito.

Art. 40. –– L’Autorità giudiziaria, alla quale occorresse di avere le perizie tecniche dei biglietti falsi, deve

richiederle direttamente all’Ufficio di controllo presso la Tesoreria centrale il quale le comunicherà

esclusivamente in copia.

Art. 41. –– Le decisioni dell’Autorità giudiziaria sui Biglietti denunziati come falsi debbono essere partecipate

dall’Autorità medesima al Ministero delle finanze – Direzione generale del Tesoro a cui vengono anche trasmessi

i corpi di reato, dopo ultimato il processo, per essere dati in custodia alla Cassa speciale.

§ 7. –– Accertamento ed abbruciamento dei Biglietti di Stato ritirati dalla circolazione.

Art. 42. –– I biglietti di Stato concentrati nella Tesoreria centrale (Cassa speciale) ed annullati, debbono essere

verificati in sede di abbruciamento per quantità e valore e distrutti entro sei mesi dal loro ritiro dalla circolazione.

Art. 43. –– La verificazione dei biglietti di Stato, in sede di abbruciamento, per quantità e valore, di cui all’articolo

precedente deve essere fatta a cura del Controllore capo della Tesoreria centrale e del Delegato della Conte dei

conti, con l’intervento di un ispettore del Tesoro o di altro funzionario della Direzione Generale del Tesoro.

Tale verifica, nonché quella di cui al precedente art. 27, può, con decreto del Ministero delle finanze, essere

limitata all’esame ed alla contazione dei biglietti nella misura non inferiore al dieci per cento del loro numero

totale.

Le mazzette di biglietti da verificarsi sono estratte saltuariamente dai diversi pacchi.

I biglietti verificati sono distrutti mediante abbruciamento coll’intervento del Tesoriere centrale, del Controllore

capo della Tesoreria centrale e del Delegato della Conte dei conti ed alla presenza di un funzionario della

Direzione Generale del Tesoro.

Art. 44. –– Tanto delle operazioni di verifica, quanto di quelle di abbruciamento, è fatto constare mediante distinti

verbali

TITOLO V.

ISPEZIONI E VERIFICHE.

Art. 45. –– Indipendentemente dalle ispezioni che fossero disposte dal Direttore generale del Tesoro, i valori in

custodia presso la Cassa speciale della Tesoreria centrale debbono essere verificati ad ogni chiusura di esercizio

o al termine di gestione.

Un esemplare del rispettivo verbale deve essere posto a corredo del conto giudiziale del Tesoriere centrale quale

cassiere speciale.

Visto, d’ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

DI.REVEL.

Legge 23 dicembre 1935–XIV, n. 2393.

Conversione in legge del Regio decreto–legge 20 maggio 1935–XIII, n. 874, che autorizza a ritirare dalla

circolazione le attuali monete di argento e ad emettere biglietti di Stato.

Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1936–XIV

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D’ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. – È convertito in legge il R. decreto–legge 20 maggio 1935–XIII, n. 874, che autorizza a ritirare

dalla circolazione le attuali monete di argento e ad emettere biglietti di Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1935 – Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI – DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: Solmi,


Recommended