Indice
INDICE............................................................................................................................................................ 2
LEGGE 7 APRILE 1881, N. 133 .................................................................................................................... 3
LEGGE 16 GIUGNO 1881, N. 253 ................................................................................................................. 6
REGIO DECRETO 30 OTTOBRE 1896, N. 508. ........................................................................................ 18
REGIO DECRETO–LEGGE 20 MAGGIO 1935–XIII, N. 874. ................................................................. 29
LEGGE 23 DICEMBRE 1935–XIV, N. 2393. .............................................................................................. 36
Legge 7 aprile 1881, n. 133
Abolizione del corso forzoso
Gazzetta Ufficiale n. 82 del 8 aprile 1881
Il Numero 133 (Serie 3a) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1. –– Il Consorzio degli Istituti di emissione istituito dalla legge 30 aprile 1874, n. 1920 (Serie 2a), sarà
sciolto col 30 giugno 1881.
A partire dal 1° luglio 1881 i biglietti consorziali che si troveranno in circolazione costituiranno un debito diretto
dello Stato.
Cesserà, dalla stessa data, l’assegnazione annua sul bilancio dello Stato a favore del Consorzio, e sarà ritirata la
rendita dello Stato data dal Governo a garanzia dei biglietti consorziali in virtù delle leggi 19 aprile 1872, n. 759
(Serie 2a), e 30 aprile 1874, n. 1920 (Serie 2a)
Art. 2. –– Il Consorzio consegnerà all’Amministrazione del Tesoro dello Stato, entro il 30 giugno 1881, l’officina
in cui si fabbricano i biglietti consorziali con tutte le dotazioni di macchine, utensili, mobili e materie prime o
ausiliarie, di cui sarà allora fornita; e le consegnerà inoltre nello stesso termine i biglietti consorziali di nuova
fabbricazione, destinati a servire di scorta pel cambio dei biglietti logori.
Il Tesoro dello Stato pagherà al Consorzio l’indennità che gli fosse dovuta pel valore di costo delle dotazioni
onde l’anzidetta officina è fornita, dedotta la parte già ammortizzata, e pel prezzo di stima dei biglietti di nuova
fabbricazione consegnati in virtù del presente articolo, e di quelli in circolazione al 30 giugno 1881.
Tre arbitri, designati uno dal Governo, l’altro dal Consorzio e il terzo dai due primi, stabiliranno in modo
inappellabile se ed in quale misura l’indennità anzidetta sarà dovuta.
Art. 3. –– I biglietti già consorziali godranno del corso legale in tutto il territorio dello Stato in ogni sorta di
pagamento, ma saranno convertibili al portatore ed a vista in moneta legale d’oro e di argento, secondo le
disposizioni degli articoli seguenti.
Cesserà ogni disposizione restrittiva delle contrattazioni in determinate valute metalliche.
Art. 4. –– Il Governo del Re è autorizzato a mettere in circolazione la moneta divisionaria di argento e le altre
monete decimali d’oro e di argento appartenenti allo Stato.
Art. 5. –– Con Reali decreti saranno stabiliti i giorni a partire dai quali i biglietti da centesimi 50 e da lire 1 e 2 entrati
nelle Casse del Tesoro non potranno più esser messi in circolazione, ed i giorni a partire dai quali i biglietti già
consorziali dei vari tagli saranno cambiati per gli effetti dell’art. 3 nella Tesoreria centrale e nelle Tesorerie provinciali
di Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Livorno, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia.
Con altri decreti potrà essere autorizzato il cambio anche in altre Tesorerie dello Stato.
Art. 6. –– Saranno annullati i biglietti da lire 2, 1 e da centesimi 50 ritirati dalla circolazione. Parimenti saranno
annullati biglietti da lire 5 sino all’ammontare della somma di lire 105,400,180, ed inoltre tutti gli altri biglietti
consorziali di taglio superiore a lire 10.
Art. 7. –– A partire dal 1° luglio 1881 il cambio dei biglietti dichiarati provvisoriamente consorziali col decreto
14 giugno 1874, n. 1942 (Serie 2a), con biglietti consorziali definitivi, sarà fatto presso la Tesoreria centrale del
Regno.
Decorsi 5 anni dal termino suddetto i biglietti non presentati al cambio s’intenderanno prescritti a favore dello Stato.
Art. 8. – Nel termine di 5 anni a datare dal giorno in cui comincerà il ritiro e l’annullamento dei biglietti già
consorziali, tutti i biglietti da lire 5 e 10 portanti l’impronta del Consorzio, che continueranno ad essere in
circolazione per conto dello Stato, saranno cambiati in biglietti di nuova forma, secondo le indicazioni e le norme
che verranno stabilite col regolamento.
I biglietti da lire 5 e 10 che non si fossero presentati per essere cambiati nei nuovi biglietti, elasso il termine di
cui sopra, si intenderanno fuori corso, ma saranno convertibili in moneta metallica.
Tutti gli altri biglietti già consorziali che non fossero stati annullati nel periodo di tempo suddetto, giusta le
prescrizioni degli articoli 5 e 6, si intenderanno fuori corso, e dopo altri 5 anni verranno prescritti a favore dello
Stato, se nel secondo quinquennio non saranno stati presentati per essere convertiti in moneta metallica.
Art. 9. –– Il Governo rimborserà in oro il mutuo di 44,334,975 22 alla Banca Nazionale nel Regno d’Italia,
secondo la convenzione 1° giugno 1875.
Il rimborso sarà fatto tre mesi prima che cominci il cambio dei biglietti già consorziali, di cui all’art. 5, o in ogni
caso tre mesi prima che sia stato intieramente eseguito il disposto dell’art. 6.
Nello stesso termine sarà fatto il cambio in oro dei Biglietti consorziali rappresentanti il credito di 50 milioni di
lire degli Istituti di emissione, a termini dell’art. 5 della legge 30 aprile 1874, n. 1920 (Serie 2a).
Art. 10. –– Il Governo del Re è autorizzato sino a tutto l’anno 1882 a procurarsi col mezzo di prestiti ed altre
operazioni di credito, esclusa l’emissione di titoli speciali, la somma di 644 milioni di lire, di cui almeno 400
milioni in oro, la quale sarà adoperata solamente per l’esecuzione degli articoli 5, 6 e 9 della presente legge.
La misura dell’interesse annuo non potrà in nessun caso oltrepassare il 5 per cento netto di ritenuta per l’imposta
di ricchezza mobile.
Pel trasporto dei fondi e per qualunque altra spesa non si potrà oltrepassare il limite dell’uno per cento per una sola volta.
Della rendita dello Stato ritirata dal Consorzio degli Istituti di emissione potrà essere alienata tanta parte quanta
sarà necessaria a procurare la somma suddetta.
Art. 11. –– Sarà depositata nella Cassa dei Depositi e Prestiti, per esservi conservata a garanzia di 340 milioni di
biglietti, tanta parte della rendita residuale quanta al suo valore nominale corrisponde al capitale di 340 milioni.
Sarà annullata la parte eccedente il bisogno
Art. 12. –– Il Governo è pure autorizzato, sentita la Commissione di cui all’articolo 24, a procurarsi, coll’uso dei
mezzi e risorse di Tesoreria, e mediante anticipazioni sulla vendita depositata, le somme che eventualmente
potranno occorrergli per il cambio al portatore ed a vista dei biglietti già consorziali che rimarranno in
circolazione.
Art 13. –– Gli avanzi dei bilanci annuali, disponibili per l’estinzione dei debiti di Tesoreria, saranno destinati alla
diminuzione del debito dello Stato rappresentato dai biglietti in circolazione, di cui all’art. 8, e di conformità sarà
ritirata ed annullata altrettanta rendita depositata a garanzia come all’art. 11.
Art. 14. –– Sino a nuova disposizione, dal giorno in cui comincerà il cambio dei biglietti consorziali in moneta
metallica, ed in ogni caso da quello in cui sarà interamente eseguito il disposto dell’articolo 6, i dazi doganali
d’importazione saranno pagati in biglietti consorziali o in valuta metallica, esclusa la moneta divisionaria al di là
di lire 100 per ogni pagamento.
Art. 15. –– Il divieto fatto agli Istituti di emissione di variare senza autorizzazione del Governo il saggio dello
sconto cesserà il giorno in cui comincerà il cambio dei biglietti consorziali di che all’articolo 5, o in cui sarà
compiutamente eseguito il disposto dell’articolo 6.
Art. 16. –– Il corso legale dei biglietti delle Banche di emissione è prorogato a tutto l’anno 1883 con le norme
stabilite dall’art. 15 della legge 30 aprile 1874, n. 1920 (Serie 2a)
Durante il corso legale il Governo avrà facoltà di determinare con decreto Reale la riscontrata fra i sei Istituti
d’emissione, e fra essi ed il Tesoro dello Stato, con le norme stabilite dall’articolo 15 della legge 30 aprile 1874,
n. 1920 (Serie 2 a).
Art. 17. –– Il Governo del Re potrà ricevere nelle sue Casse i biglietti dei sei Istituti di emissione anche quando
non avranno più corso legale.
Art. 18. –– La riserva delle Banche di emissione sarà esclusivamente composta di valute metalliche aventi corso
legale nel Regno.
I biglietti fiduciari delle Banche dovranno essere cambiati in valuta metallica o in biglietti già consorziali.
Il Governo del Re vigilerà affinché non siano alienate o convertite in argento le riserve d’oro delle Banche di emissione.
Art. 19. –– Sono mantenuti in vigore, in quanto non siano modificati dalla presente legge, gli articoli 7, 8, 9, 10,
11, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 30 e 31 della leggo 30 aprile 1874, n. 1920 (Serie 2 a), nonché l’articolo 2
della legge 30 giugno 1878, n. 4430.
È data facoltà al Governo del Re di consentire con decreto Reale alle Banche di emissione la circolazione di
biglietti da L. 20, ovvero da L. 25.
Art. 20. –– Gli assegni bancari al portatore ed all’ordine, e pagabili a vista o in un termine non maggiore di 10
giorni da quello della presentazione, emessi dagli Istituti legalmente costituiti, o tratti sopra di essi, saranno
soggetti alla tassa di bollo di centesimi 5 quando siano emessi e pagabili nello Stato.
I buoni fruttiferi a scadenza fissa emessi da Istituti Legalmente costituiti saranno soggetti alla tassa di bollo di
centesimi 30.
I libretti di conto corrente e quelli di risparmio, nominativi od al portatore saranno soggetti alla tassa di bollo di
centesimi 15 per ogni foglio, salvo il disposto dell’articolo 25, numero 29, della legge 15 settembre 1874, numero
2077, per gli Istituti ivi indicati.
Le tasse suddette di 30 e 15 centesimi saranno aumentate del doppio decimo.
Art. 21. –– Nelle tasse di cui nel precedente articolo sarà compresa anche quella per le relative quietanze.
Per l’applicazione delle tasse e per le cautele e le discipline sull’emissione dei titoli contemplati nel precedente
articolo sarà provveduto con decreto Reale.
Art. 22. –– Nelle principali città, che saranno indicate per decreto Reale, il Governo promuoverà la istituzione di
Stanze di compensazione, alle quali saranno annessi un rappresentante del Tesoro dello Stato ed un rappresentante
delle sedi e delle succursali delle Banche di emissione, delle Casse di risparmio, delle Banche di sconto e popolari,
e dei principali banchieri per la riscontrata dei biglietti pagabili a vista e al portatore e per le compensazioni degli
altri titoli di credito.
Le norme di questa istituzione saranno determinate per decreto Reale.
Art. 23. –– La facoltà di emettere titoli a vista pagabili al portatore cesserà il 31 dicembre 1889 per tutti gli Istituti
che ne sono investiti.
Entro il 1882 sarà presentato un disegno di legge inteso a stabilire le norme colle quali potrà essere consentita e
regolata l’emissione dei titoli bancari a vista pagabili al portatore.
Art. 24. –– È istituita una Commissione permanente presso il Ministero del Tesoro, presieduta dal Ministro e
composta di quattro senatori e quattro deputati eletti dalle rispettive Camere, non che di quattro funzionari dello
Stato designati dal Consiglio dei Ministri.
I deputati rimarranno in ufficio anche nel caso di scioglimento della Camera sino a nuove nomine.
La Commissione sarà sentita su tutti i provvedimenti di qualunque natura che potranno occorrere per il ritiro e il
cambio dei biglietti, per la sostituzione dei biglietti nuovi ai già consorziali, e per l’esame dei regolamenti da
emanarsi nelle forme prescritte dall’art. 26.
Detta Commissione vigilerà l’andamento delle relative operazioni, e per mezzo del Ministro del Tesoro ne
presenterà al Parlamento, alla fine di ogni anno, una particolareggiata e documentata relazione.
Art. 25. –– Gli atti e i provvedimenti di cui all’articolo precedente dovranno essere presi dal Ministro del Tesoro,
d’accordo col Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.
Art. 26. Sentiti il Consiglio di Stato, la Corte dei conti ed infine la Commissione permanente di cui all’art. 24,
saranno determinati con decreti Reali i modi e le garanzie:
a) Per le operazioni di cambio, ritiro o annullamento dei biglietti consorziali, non che di sostituzione dei biglietti
di nuova forma, le quali dovranno essere sindicate dalla Corte dei conti;
b) Per la custodia dei biglietti destinati a servizio di scorta;
c) Pel ricevimento dei biglietti degli Istituti nelle casse dello Stato, quando non avranno più corso legale;
d) Per facilitare le operazioni da farsi presso l’Amministrazione del Debito Pubblico, anche con esenzione di
tasse per quelle concernenti le iscrizioni del consolidato.
Parimenti mediante decreti Reali, e previo parere dell’anzidetta Commissione permanente, saranno fatte tutte le
altre disposizioni necessarie per l’esecuzione della presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei
decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 7 aprile 1881.
UMBERTO.
A. MAGLIANI.
L. MICELI.
Visto, il Guardasigilli: T.VILLA.
Legge 16 giugno 1881, n. 253
Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 7 aprile 1881, n. 133 (Serie 3a), che provvede
per l’abolizione del corso forzoso.
Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 1881
Il Numero 253 (Serie 3a) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA
Veduta la legge 7 aprile 1881, n. 133 (Serie 3a), che provvede per l’abolizione del corso forzoso;
Sentiti la Corte dei conti, il Consiglio di Stato e infine la Commissione permanente instituita a norma dell’articolo
24 della predetta legge;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro delle Finanze, interim del Tesoro e del Ministro di Agricoltura, Industria e
Commercio,
Abbiano decretato e decretiamo:
Articolo unico. È approvato l’unito regolamento firmato d’ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, interim del
Tesoro, e dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio per l’esecuzione della suindicata legge 7 aprile
1881.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e
dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 giugno 1881.
UMBERTO.
A. MAGLIANI.
D. BERTI.
Visto, il Guardasigilli: ZANARDELLI
REGOLAMENTO per la esecuzione della legge 7 aprile 1881, n. 133 (Serie 3a), che provvede per l’abolizione
del corso forzoso.
I. –– Cessazione del Consorzio.
Art. 1. –– Col 1° luglio 1881, gli uffici spettanti al Consorzio degli Istituti di emissione saranno assunti, in
conformità della legge 7 aprile 1881, num. 133 (Serie 3a), dallo Stato, che li eserciterà per mezzo del Ministero
del Tesoro (Direzione generale del Tesoro).
Art. 2. –– Gli impiegati del Consorzio che col 1° luglio 1881 intendessero di essere assunti provvisoriamente al
servizio del Governo, dovranno farne domanda, per mezzo del Consorzio, al Ministero del Tesoro (Direzione
generale del Tesoro) entro il 25 giugno.
Art. 3. –– Gli impiegati con cauzione dovranno nella domanda consentire che la cauzione da essi prestata al
Consorzio rimanga vincolata per garanzia del servizio che fossero chiamati a prestare alla dipendenza del Governo.
Essi impiegati dovranno inoltre, insieme alla domanda, o al più tardi entro un mese dal 1° luglio, presentare una
dichiarazione rilasciata dal Consorzio o dai delegati di cui all’art. 7, la quale attesti che la cauzione è libera da
ogni vincolo in favore del Consorzio per la precedente gestione. Quando non possano presentare questo
certificato, dovranno nel termine di un altro mese dare nuova cauzione od integrarla.
Queste cauzioni saranno quindi regolate secondo le norme generali prescritte per la malleverie dei contabili dello Stato.
Art. 4. –– Il direttore generale del Tesoro proporrà gli impiegati del Consorzio che nei limiti del bisogno sarà
necessario di assumere provvisoriamente in servizio, e la nomina sarà fatta con decreto del Ministro del Tesoro.
Art. 5. – Agli impiegati già del Consorzio, finché rimangono in servizio del Governo, saranno conservati gli
assegni che avevano dall’Amministrazione del Consorzio.
Il Ministro del Tesoro avrà sempre facoltà di licenziare gli impiegati medesimi, nel qual caso sarà loro concessa
una gratificazione corrispondente a tre mesi dell’assegno.
Art. 6. –– Gli impiegati già del Consorzio assunti in servizio del Governo saranno soggetti a tutte le disposizioni
che regolano la responsabilità e la disciplina degli impiegati dello Stato, senza acquistarne la qualità e i diritti per
gli effetti sia della carriera, sia della pensione.
II –– Delegati degli Istituti di emissione.
Art. 7. –– Gli Istituti già uniti in Consorzio nomineranno uno o più delegati per rappresentarli in ogni vertenza
che resti a definire o regolare dopo la cessazione del Consorzio.
Ove siano nominati più delegati, saranno designati uno o due di essi per la firma degli atti e la corrispondenza
con le Amministrazioni dello Stato.
Art. 8. –– I delegati provvederanno alla classificazione per quantità e valore, e trattandosi di biglietti dei tagli da lire
5 in su, anche per serie e numero, nonché all’abbruciamento, a termini dell’articolo 11 del regolamento approvato
col Regio decreto 28 febbraio 1875, n. 2357 (Serie 2a), dei biglietti consorziali annullati a tutto giugno 1881.
Le suddette operazioni di classificazione e di abbruciamento dovranno dai delegati essere compiute entro l’anno
1882, e saranno fatte con l’intervento di un delegato governativo e di un altro della Corte dei conti.
Scorso tale termine, alle suddette operazioni sarà provveduto a cura del Governo.
III. –– Consegne.
Art. 9. –– Entro il 25 giugno 1881 l’Amministrazione del Consorzio presenterà al Ministero del Tesoro due
distinti inventari:
1. Dei mobili, arredi e casse forti, esistenti negli uffici;
2. Delle macchine, attrezzi, utensili, materie prime ed ausiliarie appartenenti all’officina.
Art. 10. – Entro il 25 giugno 1881 il Ministero del Tesoro, il Consorzio e la Corte dei conti provvederanno alla
nomina, che si parteciperanno reciprocamente, dei rispettivi delegati per le consegne.
Alle operazioni di consegna assisterà pure il commissario centrale degli Istituti di emissione.
Art. 11 –– Delle consegne si darà processo verbale in quattro originali, e cioè, per il Ministero del Tesoro, per il
Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, per la rappresentanza del Consorzio e per la Corte dei conti.
Potranno essere rilasciati estratti autentici del processo verbale alle persone che abbiano responsabilità nelle consegne.
Art. 12. –– I delegati alle consegne faranno un esatto confronto dei decreti Ministeriali che autorizzarono le
diverse fabbricazioni dei biglietti consorziali, col registro generale del movimento di essi per accertare la
regolarità delle emissioni, e la corrispondenza tra queste e la somma complessiva dei biglietti ritirati e di quelli
rimasti in circolazione.
Art. 13. –– Sarà rimesso ai detti delegati un elenco, firmato dal ragioniere e dal segretario capo del Consorzio, dei certificati
rilasciati dalla Banca Nazionale nel Regno dei biglietti consorziali provvisori da essa ritirati fino al 30 giugno 1881.
L’elenco dovrà indicare di ogni certificato la data ed il numero, ed altresì la quantità per ciascun taglio del Biglietti
di cui accerta il ritiro, ed avrà apposita colonna per le osservazioni occorrenti.
Col suddetto elenco i delegati esamineranno i certificati originali per riconoscere quale debba essere il fondo di
cassa occorrente al Tesoro pel rimanente cambio dei biglietti provvisori in biglietti consorziali definitivi.
Compiuta la consegna l’elenco sarà trasmesso alla Direzione generale del Tesoro col visto dei delegati e con le
osservazioni fatte.
Art. 14. –– I delegati, coi verbali di abbruciamento e col registro generale del movimento dei biglietti accerteranno
quanti ne debbano esistere in Cassa, distinguendo:
a) Quelli destinati al cambio dei provvisori;
b) Quelli di scorta per il cambio dei biglietti definitivi logori;
c) Quelli logori ed annullati custoditi nella Cassa.
L’accertamento dei biglietti, di cui alla lettera c, sarà fatto in corpo e giusta il valore dichiarato. Questi biglietti
saranno depositati, per gli effetti dell’articolo 8, in apposite casse chiuse a quattro chiavi, le quali saranno tenute:
una dal cassiere ed un’altra da ciascuno dei delegati del Tesoro, della Corte dei conti e degli Istituti di emissione.
Art. 15. –– Il delegato del Tesoro riceverà in consegna la corrispondenza coi procuratori generali del Re relativa
alle falsificazioni, e i pacchi e gli inventari dei pacchi contenenti in pieghi suggellati i biglietti falsi, o falsificati,
costituenti corpi di reato.
Art. 16. –– Saranno consegnate al delegato del Tesoro le perizie della Commissione tecnica consorziale
constatanti le contraffazioni, ed inoltre i seguenti registri:
1. Registro dei biglietti consorziali stati consegnati dalla officina alla Cassa;
2. Registro delle provenienze dei biglietti consorziali stati sottoposti all’esame della Commissione tecnica;
3. Registro degli arresti, processi e sentenze concernenti la fabbricazione e lo spendimento di biglietti falsi;
4. Registro di arrivo dei pieghi contenetti biglietti consorziali falsi, o falsificati, da custodirsi quali corpi di reato;
5. Registro dei pacchi coi pieghi suddetti consegnati alla Cassa per la custodia;
6. Registro dei pieghi contenenti biglietti falsi, o falsificati, quali corpi di reato, e dei relativi documenti stati
restituiti in seguito a domanda pervenuta dai procuratori generali del Re;
7. Registri dei biglietti stati sottoposti all’esame dalla Commissione tecnica consorziale;
8. Registro-rubrica delle persone processate per falsificazione e spendimento di biglietti falsi, o falsificati;
9. I campionari dei biglietti fabbricati dal Consorzio e di quelli giudicati falsi, o falsificati, dalla Commissione
tecnica, distinti questi ultimi per taglio e per contraffazioni.
Art. 17. –– La ragioneria del Consorzio esibirà ai delegati le sue scritture e tutti i documenti necessari a stabilire
la situazione della Cassa.
Art. 18. –– I conti risguardanti i biglietti consorziali, sì provvisori che definitivi, saranno chiusi nei libri del
Consorzio la sera del 30 giugno 1881.
Le operazioni riguardanti i suddetti biglietti, a cominciare dal 16 luglio 1881, saranno scritturate in libri nuovi
del Governo, sui quali saranno riportate le risultanze della chiusura dei conti del Consorzio.
Art. 19. –– Alla consegna della Cassa del Consorzio interverranno i delegati del Tesoro, della Corte dei conti, del
Consorzio, e il commissario centrale, e il cassiere speciale di cui all’articolo 35.
La consegna sarà fatta previa verifica, seguendo le norme stabilite dagli articoli seguenti e le speciali istruzioni
che i delegati ricevessero.
Art. 20. –– Per la verifica i biglietti saranno ripartiti nelle seguenti categorie:
a) Residuo fondo pel cambio dei provvisori;
b) Residuo fondo di scorta pel cambio dei logori;
c) Fondo dei biglietti consorziali annullati anteriormente al 30 giugno 1881, e da abbruciarsi ginsta le
prescrizioni dell’articolo 8.
Art. 21. –– Quanto ai pacchi dei pieghi contenenti biglietti consorziali falsi o falsificati, quali corpi di reato, i
delegati accerteranno se i relativi suggelli siano intatti, e se i pacchi siano inalterati in confronto delle annotazioni
verificate sui registri di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’articolo 16.
Art. 22. –– Se la verifica della Cassa si protraesse oltre il giorno in cui ebbe principio, si provvederà che di giorno
in giorno le quantità dei biglietti verificati siano custodite a parte nella sacrestia della Cassa, le chiavi della quale
saranno tenute una per ciascuno, dal cassiere, dal delegato del Tesoro e da quello della Corte dei conti.
Art. 23. –– Per la consegna dei mobili, dello macchine, degli utensili, attrezzi e materiali, i delegati si
restringeranno a riconoscerne la esistenza nelle quantità e condizioni dichiarate negli inventari.
Art. 24. – Il controllore della officina esibirà ai delegati il registro conto corrente della carta per i biglietti da
stampare, con la scorta del quale registro e degli inventari i delegati procederanno a riconoscere l’esistenza della
carta stessa nella serra, distintamente per ciascun taglio cui sia destinata.
Art. 25. –– Il direttore e il controllore dell’officina rimetteranno ai delegati per la consegna il resoconto di tutte le
placche fabbricate, e i verbali delle avvenuto distruzioni di esse. Quelle placche che rimanessero ancora e i punzoni
portanti lo stampo delle firme del delegato del Governo e di quello del Consorzio si distruggeranno dopo la consegna,
con le consuete formalità e alla presenza dei delegati e del commissario centrale, i quali firmeranno i relativi verbali.
Art. 26. –– Di mano in mano che si procederà nelle operazioni di consegna, il delegato del Tesoro potrà rimettere
provvisoriamente ai rispettivi capi di ufficio la custodia degli oggetti consegnati, con le cautele che le leggi prescrivono.
IV. –– Arbitri e stima delle dotazioni.
Art. 27. –– Il Ministero del Tesoro e il Consorzio nomineranno ciascuno, dandosene reciprocamente notizia, uno
degli arbitri incaricati di stabilire se e quale indennità sia dovuta, a termini dell’articolo 2 della legge.
I due arbitri sceglieranno il terzo, dandone notizia al Consorzio e al Ministero.
Art. 28. –– Gli arbitri procedono alla perizia delle dotazioni della officina, quali saranno consegnate dal Consorzio
alla Amministrazione del Tesoro, e determinano il prezzo di stima dei biglietti di nuova fabbricazione che
costituiscono il fondo di scorta e di quelli in circolazione al 30 giugno 1881.
Art. 29. –– La perizia delle dotazioni deve susseguire immediatamente le operazioni della relativa consegna.
Art. 30. –– Il valore degli oggetti e il prezzo di stima dei biglietti saranno computati dagli arbitri nel giudizio
sull’indennità che risultasse dovuta al Consorzio.
V. –– Ufficio di sindacato della Corte dei conti.
Art. 31. –– La Corte dei conti eserciterà per mezzo di apposito ufficio il sindacato sulle operazioni di cambio, ritiro
e annullamento di biglietti consorziali, e di sostituzione dei biglietti di nuova forma a quelli tolti dalla circolazione.
Art. 32. –– Per lo esercizio del sindacato della Corte dei conti si osserveranno le disposizioni del presente
regolamento, e le istruzioni che saranno concertate tra la Corte dei conti e i Ministeri del Tesoro e
dell’Agricoltura, Industria e Commercio.
VI. –– Commissione tecnica.
Art. 33. Sarà istituita presso il Ministero del Tesoro una Commissione tecnica permanente, da nominarsi con
decreto Reale per esaminare:
a) I tipi dei nuovi biglietti da fabbricare, con incarico di fare al Ministero osservazioni e proposte;
b) I biglietti logori e quelli danneggiati proposti per il cambio con biglietti nuovi di scorta, e tutti gli altri dei
quali fosse ordinato il ritiro dalla circolazione;
c) I biglietti sospetti di falsità, o di falsificazione, su ciascuno dei quali stenderà apposita perizia.
VII. –– Cassa speciale.
Art. 34. –– Sarà istituita presso la Direzione generale del Tesoro e alla sua dipendenza una Cassa speciale con
gestione separata da quelle delle Tesorerie dello Stato.
Art. 35. –– Il cassiere della Cassa speciale dovrà prestare una cauzione di almeno 50 mila lire in numerario o in rendita
consolidata, valutata in conformità del disposto dell’articolo 2 del Regio decreto 8 giugno 1873, n. 1447 (Serie 2a)
Al cassiere sarà corrisposta una provvigione per far fronte al pagamento del personale da lui dipendente e a tutte
le spese di ufficio. Il cassiere nominerà il personale dopo aver ottenuta per ogni nomina l’approvazione del
direttore generale del Tesoro.
Al cassiere spetterà la facoltà di licenziare i suoi impiegati, dell’operato dei quali egli solo è responsabile verso
l’Amministrazione.
Art. 36. –– La Cassa speciale avrà la custodia dei biglietti costituenti il fondo di scorta e di quelli di nuova forma
destinati a sostituire i già consorziali da lire 5 e da lire 10, a termini dell’articolo 8 della legge, e la custodia dei
biglietti logori e di tutti gli altri ritirati dalla circolazione fino a che sia provveduto al loro abbruciamento o ne
venga in altro modo regolarmente discaricata la Cassa.
Nella Cassa speciale rimarrà costituito il deposito giudiziale dei biglietti falsi, o falsificati, quale esisteva presso
l’Amministrazione del Consorzio.
I biglietti falsi, o falsificati, e gli altri corpi di reato da custodirsi saranno dalle competenti autorità giudiziarie
trasmessi al Ministero del Tesoro, Direzione generale del Tesoro, per il deposito presso la Cassa speciale.
Art. 37. –– La custodia dei biglietti sarà tenuta dal cassiere speciale distinta e separata:
a) Per quelli consorziali definitivi rimasti come fondo destinato al cambio dei biglietti consorziali provvisori;
b) Per quelli destinati al servizio di scorta pel cambio dei logori;
c) Per quelli ritirati dalla circolazione e da destinarsi, previa classificazione, all’abbruciamento;
d) Per quelli di nuova forma fabbricati a fine d’essere sostituiti a quelli da lire 5 e da lire 10 e per le relative scorte.
e) Per i pacchi contenenti i biglietti falsi, o falsificati, di cui la Cassa tiene il deposito, giusta l’articolo 36.
Art. 38. –– La Cassa speciale avrà tre serrature a congegni differenti, e le chiavi saranno tenute una dal cassiere,
una dal direttore generale del Tesoro, o da un suo delegato, e la terza dal delegato della Corte dei conti.
Art. 39. –– Dal 1°1uglio 1881 la Cassa speciale è addebitata di tutti i biglietti consegnati dal Consorzio, ripartiti
nelle categorie indicate alle lettere a e b dell’articolo 20.
Successivamente si addebiterà o si darà scarico dei biglietti entrati od usciti a norma delle disposizioni della legge
e del presente regolamento.
Art. 40. – Gli ispettori del Tesoro veglieranno alla esatta osservanza delle norme stabilite per i servizi della Cassa
speciale, per la corrispondenza fra essa e le Tesorerie, alla regolare tenuta dei registri e dei conti e alla sicura
custodia dei valori e depositi ad essa affidati.
Art. 41. –– Presso la Direzione generale del Tesoro si terrà in evidenza la situazione giornaliera della Cassa
speciale e ne sarà riassunta la gestione per gli effetti contabili.
VIII. –– Dei biglietti da fabbricarsi per conto dello Stato
Art. 42. –– La fabbricazione dei biglietti sarà assunta dall’officina governativa delle carte-valori. Questa, per
quanto concerne la fabbricazione dei biglietti a conto dello Stato, terrà una gestione separata a dipendenza della
Direzione generale del Tesoro.
Sarà stabilito presso la medesima un servizio speciale di controllo del movimento della carta a biglietti tanto nella
serra che nelle macchine, e di tutte le operazioni per la definitiva confezione dei biglietti.
La Corte dei conti, per mezzo dell’ufficio di cui all’articolo 31 di questo regolamento, eserciterà sull’officina e
sul controllo dell’officina il sindacato prescritto dalla legge.
Art. 43. –– I biglietti da fabbricarsi per conto diretto dello Stato, giusta l’articolo 8 della legge, in surrogazione
di quelli da lire 5 e 10 saranno distinti in serie composte di tanti biglietti quanti se ne richiedono, secondo i diversi
tagli, per formare almeno 50,000 lire.
Ogni creazione di tali biglietti dovrà essere autorizzata con decreto Reale da registrarsi alla Corte dei conti, previo
parere della Commissione permanente.
Art. 44. –– I biglietti da lire 5 e da lire 10 saranno su carta impressa tanto nel recto come nel verso. Porteranno
in forma chiaramente visibile i seguenti distintivi:
1° L’indicazione del loro rispettivo valore e quella di essere biglietti di Stato a corso legale, convertibili, al
portatore e a vista, in moneta metallica;
2° La serie alla quale ciascun biglietto appartiene col proprio numero d’ordine;
3° La data della creazione con menzione della registrazione del relativo decreto alla Corte dei conti;
4° La indicazioni: Regno d’Italia e legge 7 aprile 1881, n. 133 (Serie 3a)
5° L’effigie di S. M. il Re;
6° Le pene comminate dalle vigenti leggi ai fabbricatori di biglietti falsi e ai falsificatori e spenditori;
7° La firma del cassiere speciale e quella di un delegato della Corte dei conti.
I biglietti di Stato avranno una matrice portante il loro valore, la serie ed il numero d’ordine, la data del decreto
e della registrazione del decreto di creazione, e le firme dei delegati apposte sui biglietti.
Art. 45. –– I biglietti di Stato avranno segni speciali, da approvarsi dal Ministero del Tesoro, su proposta del
direttore della officina carte-valori, previo parere della Commissione tecnica di cui all’articolo 33, sentita la
Commissione permanente.
In conformità del disegno approvato il direttore della officina farà eseguire il modello da trasmettere al Ministero
del Tesoro per la approvazione definitiva.
Art. 46. –– I distintivi e segni speciali dei biglietti saranno pubblicati con decreto reale da registrarsi alla Corte
dei conti e da inserirsi nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia.
Art. 47. –– Le fabbricazioni di scorte dei biglietti di Stato saranno autorizzate, sentita la Commissione
permanente, con decreto Ministeriale registrato alla Corte dei conti, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del
Regno, nel quale sarà indicato l’ammontare per valore, per serie e per quantità di ogni serie dei biglietti fabbricati.
Art. 48. –– Ove si decreti che qualche taglio dei biglietti di Stato non sia più messo in circolazione, o per riforma
del tipo, o per ritiro definitivo, ne cesserà la fabbricazione; e coll’intervento del direttore, del capo del controllo,
del delegato della Corte dei conti e di un rappresentante speciale del Tesoro, si procederà alla verificazione e
all’abbruciamento della carta destinata alla fabbricazione dei biglietti soppressi, quando non serva per la
fabbricazione di altri biglietti in corso.
Art. 49. –– Sarà pure richiesto l’intervento dei funzionari indicati nel precedente articolo ogni qual volta occorra
di procedere alla distruzione delle placche non più necessarie alla fabbricazione dei biglietti. Di ogni operazione
contemplata in questo e nel precedente articolo sarà redatto processo verbale da comunicarsi alla Direzione
generale del Tesoro e alla Corte dei conti.
Art. 50. –– I biglietti di nuovo modello fabbricati all’officina, come all’articolo 43, saranno trasmessi alla Cassa
speciale per serie intiere e con la matrice unita, la quale, dopo staccati i biglietti, rimarrà in custodia del cassiere.
Art. 51. –– La spedizione dei biglietti dall’officina delle carte-valori alla Cassa speciale si farà con bolletta
staccata da bollettario a matrice e contromatrice.
La bolletta di spedizione, come la relativa matrice e contromatrice saranno firmate dal direttore dell’officina e
dal capo dell’ufficio di controllo. Avranno il visto del delegato della Corte dei conti, e indicheranno i tagli, le
serie, i numeri e il valore dei biglietti che si spediscono.
La matrice rimane presso l’officina mittente, la bolletta accompagna i biglietti alla Cassa e la contromatrice è
trasmessa alla Direzione generale del Tesoro.
Art. 52. –– I biglietti dovranno essere verificati per tagli, serie, numeri e valore dal cassiere coi delegati del Tesoro
e della Corte dei conti.
Riconosciuta esatta la spedizione e corrispondente alla bolletta, il cassiere se ne darà immediato carico
nell’apposito libro di Cassa, e rilascierà una dichiarazione di ricevata, contenente le indicazioni dell’articolo
precedente, staccata da bollettario a matrice e contromatrice, con la firma di lui, e col visto dei delegati del Tesoro
e della Corte dei conti.
Art. 53. –– La contromatrice della bolletta di ricevuta sarà trasmessa alla Direzione generale del Tesoro per
corredo delle sue scritture. La ricevuta sarà trasmessa all’officina per suo discarico.
IX. – Biglietti falsi, falsificati o sospetti di falsità o di falsificazione.
Art. 54. –– Tutti gli uffici pubblici e i contabili dello Stato e degli istituti di emissione, cui venissero presentati
biglietti di Stato, oppure consorziali passati a debito diretto dello Stato, ritenuti falsi, falsificati, o sospetti di
falsità o di falsificazione, dovranno apprenderli rilasciando ricevuta ai presentatori e redigendo processo verbale.
Ogni processo verbale sarà firmato dal presentatore e, se questi non possa, da due testimoni.
I biglietti col processo verbale saranno inviati all’Intendenza di finanza della provincia, la quale li trasmetterà al
Ministero del Tesoro, Direzione generale del Tesoro, per l’esame della Commissione tecnica.
Art. 55. –– I biglietti, che dalla Commissione non siano riconosciuti per falsi o falsificati, saranno dalla Direzione
generale del Tesoro passati alla Cassa speciale, la quale con le opportune cautele praticherà su di essi
l’annullamento e se ne darà carico nel fondo dei biglietti logori destinati all’abbruciamento.
La Cassa stessa iscriverà contemporaneamente in uscita dal fondo per servizio di scorta una eguale somma, che
trasmetterà in biglietti nuovi e contro ricevuta alla Direzione generale del Tesoro, la quale no curerà l’invio ai
contabili ed agli Istituti donde sono pervenuti quelli sospettati falsi o falsificati, con incarico di rimettere agli
interessati i biglietti nuovi dati in sostituzione.
Il foglio di trasmissione alla Direzione generale del Tesoro porterà il visto dei delegati del Tesoro e della Corte dei conti.
Art. 56. –– Pei biglietti stati dalla Commissione tecnica dichiarati falsi o falsificati la Direzione generale del
Tesoro, trattenendo le originali peripezie, ne comunicherà riassuntivamente il risultato con l’invio dei biglietti
stessi e dei relativi verbali di verificazione all’Intendenza di finanza della provincia da cui sono pervenuti, con
incarico alle medesime di fare istanza ai competenti procuratori del Re per il procedimento criminale, giusta
l’articolo 101 del Codice di procedura penale.
Le perizie della Commissione tecnica saranno comunicate esclusivamente in copia, e soltanto alle autorità
giudiziarie che ne facessero richiesta.
Art. 57. –– I provvedimenti dell’autorità giudiziaria sui biglietti denunziati falsi o falsificati saranno dall’autorità
medesima partecipati al Ministero del Tesoro, Direzione generale del Tesoro, al quale sarà pure diretta ogni
relativa corrispondenza.
X. –– Biglietti logori e danneggiati.
Art. 58. –– Dal 1° luglio 1881 i biglietti a debito dello Stato, che siano divenuti logori o sudici in guisa da non
essere più atti alla circolazione, saranno cambiati con altri biglietti dalla Tesoreria centrale del Regno e da tutte
le Tesorerie provinciali, sopra domanda di chi li presenta, accompagnata da apposita fattura firmata, indicante la
quantità di biglietti per ogni taglio e il montare del loro valore.
Art. 59. –– Quando non sorgano dubbi sulla legittimità dei biglietti presentati per il cambio, il tesoriere, col visto
del controllore sulla fattura, li ritirerà e ne pagherà il montare al presentatore, valendosi del fondo ordinario di cassa.
Sul verso dei biglietti ritirati sarà apposto un bollo indicante la città dove fu fatto il cambio.
Art. 60. –– L’ufficio di controllo alle Tesorerie terrà distinti registri, nei quali verranno riportati giornalmente gli
elementi delle fatture di cui all’articolo 58. Le fatture saranno conservate presso le rispettive Tesorerie, in ordine
numerico, a disposizione della Direzione generale del Tesoro.
Art. 61. –– Nei giorni stabiliti dalla Direzione generale del Tesoro, i tesorieri provinciali spediranno i biglietti
logori cambiati alla Cassa speciale, facendone piego raccomandato, secondo le disposizioni del regolamento sulla
Contabilità generale dello Stato, ed accompagnando ogni spedizione con una distinta ove siano classificati i
biglietti spediti per taglio, quantità e valore, e sia indicata la Tesoreria da cui provengono.
I tesorieri mittenti se ne danno scarico inscrivendo la somma come fondo somministrato alla Tesoreria centrale.
Art. 62. –– I biglietti logori pervenuti alla Cassa speciale saranno sottoposti all’esame della Commissione tecnica,
che li verificherà redigendone processo verbale; ed in caso di rilievi o di riconoscimento di falsità o falsificazione,
la Commissione trasmetterà il biglietto e l’estratto del processo verbale relativo alla Direzione generale del Tesoro
per gli ulteriori provvedimenti.
Art. 63. –– Dei biglietti riconosciuti legittimi il cassiere speciale si darà carico nelle sue scritture, e dopo di aver
praticato su ciascuno di essi le operazioni di annullamento li passerà al fondo di quelli da classificare per
l’abbruciamento.
Art. 64. –– In corrispondenza al carico dei biglietti come sopra ricevuti, il cassiere speciale preleverà dal fondo
di scorta altrettanta somma in biglietti nuovi che rimetterà al tesoriera centrale con accompagnamento di bolletta,
e contro quietanza.
La bolletta dovrà contenere l’indicazione delle Tesorerie dalle quali furono spediti i biglietti logori, e designare i
biglietti nuovi che si rimettono per sostituirli in circolazione.
Il tesoriere centrale, in base allo indicazioni della balletta, registrerà poi la somma in entrata nella contabilità
generale al capitolo Fondi somministrati, mediante rilascio delle occorrenti quietanze a favore dei tesorieri
provinciali, dai quali furono spediti i biglietti logori alla Cassa speciale.
Art. 65. –– Per i biglietti logori cambiati nella Tesoreria centrale del Regno si osserveranno le stesse formalità,
meno il rilascio delle quietanze di fondo somministrato.
Art. 66. –– I possessori possono anche richiedere il cambio dei biglietti parzialmente danneggiati, i quali
conservino caratteri sufficienti per escludere ogni possibilità di duplicazione.
Art. 67. –– I tesorieri sono autorizzati a ricevere in consegna i suddetti biglietti a titolo di momentaneo deposito
per il cambio.
I tesorieri con processo verbale in due esemplari certificano il ricevimento dei biglietti, i quali vengono spediti
con uno dei verbali in piego suggellato per mezzo dell’Intendenza di finanza alla Direzione generale del Tesoro
per essere sottoposti all’esame della Commissione tecnica.
Quando i biglietti siano giudicati ammessibili al cambio la Cassa speciale ne assume carico e ne dà in sostituzione
altri nuovi, osservando le disposizioni dell’articolo 55.
Art. 68. –– I biglietti di scorta, che occorressero per la sostituzione dei biglietti consorziali logori e inservibili, si
fabbricheranno dopo il 30 giugno 1881 dall’officina governativa delle carte-valori. Questi biglietti saranno
stampati conformi ai tipi che previo esame della Commissione tecnica saranno determinati con decreto Reale,
sentita la Commissione permanente.
XI. –– Cambio dei biglietti provvisori in definitivi.
Art. 69. –– Il cambio dei biglietti stati dichiarati provvisoriamente consorziali dal decreto Reale 14 giugno 1874,
n. 1942 (Serie 2a), con altri biglietti consorziali definitivi, si farà dal 1° luglio 1881 per mezzo della Tesoreria
centrale del Regno, osservando le formalità stabilite per il cambio dei biglietti logori dagli articoli 58 al 66.
Art. 70. –– La Tesoreria centrale terrà una distinta contabilità speciale dei biglietti provvisori consorziali, dandosi
carico di quelli cambiati e scarico di quelli rimessi alla Cassa speciale.
In corrispondenza ai biglietti provvisori ricevuti, la Cassa speciale trasmetterà alla Tesoreria centrale
l’equivalente ammontare in biglietti già consorziali definitivi, prelevandolo dal fondo indicato nell’art. 37.
XII. – Cambio in moneta metallica.
Art. 71. –– Il numerario, derivante dalle operazioni finanziarie autorizzate dalla legge, non potrà essere distratto,
nemmeno temporariamente, per usi e servizi diversi da quelli stabiliti dalla legge medesima.
La Tesoreria centrale terrà di detto numerario registrazione distinta in apposita contabilità mensile con riferimento
ai relativi capitoli dei bilanci dell’entrata e della spesa del Tesoro.
Questa contabilità mensile sarà trasmessa alla Corte dei conti pel controllo di sua competenza.
Art. 72. –– Saranno stabiliti mediante decreti Reali i giorni a partire dai quali i biglietti già consorziali da centesimi
50, 1 e 2 lire, o cumulativamente per tutti i tagli, o ripartitamente per ciascuno di essi, non potranno più essere
posti in circolazione.
Nel giorno stabilito per il ritiro dalla circolazione di uno o più tagli dei biglietti di cui sopra sarà aperto il cambio
di essi in moneta metallica divisionaria nelle Tesorerie autorizzate.
I contabili dello Stato continueranno per altri cinque anni successivi a ricevere i detti biglietti, ma non potranno
adoperarli nei pagamenti e dovranno raccoglierli mediante i versamenti nelle Tesorerie.
Le Tesorerie, di mano in mano che li ricevono, applicheranno sul verso di ciascuno di quei biglietti un bollo e li
spediranno alla Cassa speciale con le formalità e le norme stabilite per l’invio dei biglietti logori; salvo che la
Tesoreria centrale non riceverà il corrispondente ammontare in biglietti nuovi.
Per discarico dei suoi conti la Tesoreria centrale eseguirà congruamente le disposizioni indicate coi susseguenti
articoli 86 e 87.
Art. 73. –– Anche per i biglietti degli altri tagli il cambio in moneta metallica potrà essere autorizzato sia
cumulativamente per tutta la massa dei biglietti, sia ripartitamente per gruppi di tagli o per taglio separato.
Art. 74. –– In ogni Tesoreria autorizzata al cambio in moneta metallica sarà istituita un’apposita sezione, composta
del tesoriere, di un funzionario del controllo della Tesoreria e di un impiegato che sarà delegato dalla Corte dei conti.
Art. 75. –– Per ogni cambio si stenderà una fattura di versamento indicante la quantità e l’importo dei biglietti
presentati al cambio, distintamente per ogni taglio.
Sulla base della fattura medesima, vista dal tesoriere, sarà rilasciato un Buono staccato da bollettario a matrice e
contromatrice per la moneta metallica da dare in cambio. Contemporaneamente il Buono si consegnerà al
portatore e la contromatrice al tesoriere, che farà senza indugio il pagamento in moneta metallica.
Le fatture saranno conservate in perfetto ordine a disposizione della Direzione generale del Tesoro.
Il tesoriere terrà in cassa il Buono per l’uso prescritto dall’articolo 80.
Art. 76. –– Il cambio in moneta metallica per somme rilevanti dovrà esser chiesto ai tesorieri mediante preavviso
di un termine che per la Tesoreria centrale non potrà essere minore di ventiquattro ore, e per le Tesorerie
provinciali sarà proporzionato alle rispettive distanze da Roma.
Art. 77. –– Il controllore terrà apposito registro per notarvi la quantità per tagli dei biglietti presentati
giornalmente al cambio, e il delegato della Corte dei conti vi apporrà il visto.
Sul verso dei biglietti ammessi al cambio, e che non devono più tornare in circolazione, sarà apposto un bollo
indicante la sede della Tesoreria che li ha ricevuti.
Art. 78. –– Nei giorni prestabiliti dalla Direzione generale del Tesoro, le Tesorerie autorizzate al cambio si
daranno carico nella contabilità speciale del montare dei biglietti ritirati dalle rispettive sezioni di cambio che non
devono più tornare in circolazione, e se ne daranno scarico nella contabilità stessa, mandando
contemporaneamente i biglietti alla Cassa speciale in pacchi raccomandati, giusta le vigenti norme.
Art. 79. –– Ogni spedizione sarà accompagnata da apposito processo verbale e da una distinta dei biglietti spediti,
nella quale essi verranno classificati per taglio, quantità e valore. La distinta indicherà la Tesoreria donde proviene
e la data della spedizione.
Art. 80. –– Nel giorno della spedizione le Tesorerie provinciali registreranno in uscita come fondo somministrato
alla Tesoreria centrale le somme pagate in moneta metallica per il cambio dei biglietti.
Al relativo processo verbale, da inviarsi alla Direzione generale del Tesoro, col visto del delegato della Corte dei
conti, saranno uniti i Buoni di pagamento.
Art. 81. –– La Tesoreria centrale si darà carico nella propria contabilità speciale dei biglietti ricevuti dalla sua
sezione di cambio e si darà scarico di quelli che non devono più tornare in circolazione, rimettendoli alla Cassa
speciale in pacchi suggellati ed accompagnati dalle distinte suindicate.
A corredo della sua contabilità speciale la Tesoreria centrale porrà i Buoni di pagamento da essa estinti.
Art. 82. –– La Commissione tecnica con l’intervento del cassiere speciale, dei delegati del Tesoro e della Corte
dei conti, e di un rappresentante a quest’effetto nominato dai delegati degli Istituti di emissione, dopo di aver
riconosciuto se i pacchi sono regolarmente formati ed intatti, procederà alla loro apertura e verificazione in
confronto dello distinte da cui sono accompagnati.
Art. 83. –– In base ai processi verbali di verifica il cassiere speciale assumerà in carico l’ammontare dei biglietti
riconosciuti genuini.
Risultando differenze o rilievi, un estratto del processo verbale sarà trasmesso alla Direzione generale del Tesoro,
un altro al tesoriere che ha fatto la spedizione, ed altri due, uno per ciascuno, al delegato della Corte dei conti e
al rappresentante degli Istituti di emissione.
Se qualche biglietto fossa riconosciuto falso o falsificato, la Commissione unirà all’estratto del processo verbale
da trasmettere alla Direzione generale del Tesoro la perizia di cui all’articolo 33 per il procedimento penale a
termini di legge.
Art. 84. –– I biglietti, di cui il cassiere speciale si darà carico per effetto del precedente articolo, verranno da lui
contrassegnati sul recto con un bollo di annullamento.
Art. 85. –– Per ogni partita dei biglietti risultante dai verbali, il cassiere speciale farà una dichiarazione di ricevuta
staccata da un bollettario a matrice e contro matrice, col visto dei delegati del Tesoro e della Corte dei conti.
La matrice rimane presso la Cassa, la confromatrice e la ricevuta vengono trasmesse alla Direzione generale del
Tesoro, la quale trattiene la contromatrice per unirla al mandato di cui in appresso, e trasmette la ricevuta figlia
alla Tesoreria centrale.
Art. 86. –– La Tesoreria centrale pone la ricevuta a corredo della sua contabilità speciale e manda i Buoni di
pagamento della partita, cui la ricevuta si riferisce, alla Direzione generale del Tesoro, la quale in appoggio dei
medesimi e della contromatrice che possiede emette un mandato a favore della Tesoreria centrale per altrettanta
somma sull’apposito capitolo che sarà iscritto nel bilancio della spesa del Ministero del Tesoro.
In pendenza de1Pemissione del mandato la Direzione generale del Tesoro dà alla Tesoreria centrale una ricevuta
provvisoria dei Buoni di pagamento.
Art. 87. –– Per mezzo del mandato il tesoriere centrale ottiene lo scarico diretto della moneta metallica da esso
impiegata nel cambio.
Per il cambio operato dai tesorieri provinciali, il tesoriere centrale ne registra l’importo in uscita nella apposita
contabilità del cambio dei biglietti, scritturando la somma in entrata della contabilità generale al capitolo Fondi
somministrati, mediante rilascio di corrispondente quietanza a favore dei tesorieri provinciali mittenti.
Contemporaneamente il tesoriere centrale restituisce le ricevute provvisorie dei Buoni di pagamento alla
Direzione generale del Tesoro.
Art. 88. –– Gli ispettori del Tesoro veglieranno in modo speciale, anche con frequenti visite a sorpresa, che siano
puntualmente osservate le norme prescritte dagli uffici tra di loro e verso il pubblico.
Gli ispettori dovranno particolarmente accertare la regolarità dei procedimenti pel ritiro e cambio dei biglietti,
per l’annullamento di quelli tolti dalla circolazione e il loro invio alla Cassa speciale, per la tenuta dei conti,
registri, fatture ed ogni altro documento.
XIII. –– Cambio dei biglietti da lire 5 e 10 già consorziali con altri di Stato.
Art. 89. –– Decretato il ritiro e l’annullamento dei biglietti da lire 5 sino all’ammontare di lire 106,400,180, la
Direzione generale del Tesoro provvederà perché questa somma in biglietti da lire 5 sia raccolta da tutte le
Tesorerie, e concentrata come fondo somministrato nella Tesoreria centrale, dalla quale i biglietti saranno passati
alla Cassa speciale con le formalità stabilite pel ritiro dei biglietti da centesimi 50, 1 e 2 lire.
Art 90. –– I residui biglietti da lire 5 e tutti quelli da lire 10, che venissero presentati per il cambio in moneta
metallica alle Tesorerie autorizzate, non saranno spediti alla Cassa speciale, ma saranno dalle Tesorerie adoperati
nei bisogni del servizio.
Art. 91. –– Quindici giorni prima che cominci la surrogazione con altri di Stato dei residui biglietti da lire 5 e di
tutti quelli da lire 10, le Tesorerie non adopreranno nei pagamenti i suddetti biglietti, salvo il caso di necessità
riconosciuta dalla Direzione generale del Tesoro.
Entro i detti quindici giorni la Tesoreria centrale e le provinciali faranno conoscere alla Direzione generale del
Tesoro la quantità approssimativa di biglietti di Stato occorrenti per cominciare il cambio.
Art. 92. –– Nei quindici giorni, di cui all’articolo 91, tutte le Tesorerie trasmetteranno giornalmente alla Cassa
speciale i biglietti da lire 5 e da lire 10 eccedenti i bisogni del servizio, seguendo le disposizioni stabilite per
l’invio dei biglietti logori.
Art. 93. –– Nei detti quindici giorni sarà cura speciale degl’ispettori del Tesoro di vegliare che gli articoli 91 e
92 siano osservati, sicché i biglietti da lire 5 e 10 non necessari al servizio di Cassa vengano spediti alla Cassa
speciale; e che le domande di biglietti di Stato per il cambio si contengano nei limiti del bisogno.
Art. 94. –– Nei quindici giorni prima che cominci il cambio, e nei quindici giorni immediatamente successivi la
Cassa speciale è autorizzata a darsi carico dei biglietti da sostituire che le perverranno dalle diverse Tesorerie
sulla risultanza delle distinte che accompagnano le spedizioni, anche prima che sia eseguita la verificazione della
Commissione prescritta dall’articolo 81, ed a somministrare alla Tesoreria centrale i biglietti di Stato nella
quantità corrispondente alle indicazioni delle distinte suddette.
Però la Cassa speciale dovrà rivalersi, mediante ritenuta sulle sovvenzioni successive, di quei valori che dalla
verificazione della Commissione tecnica risultassero mancanti nelle prime spedizioni fatte dai tesorieri.
La Direzione generale del Tesoro farà distribuire per mezzo della Tesoreria centrale, e come fondo somministrato
alle Tesorerie provinciali, i biglietti di Stato ricevuti dalla Cassa speciale, giusta il bisogno risultante dalle
indicazioni prescritte nell’articolo 91.
Art. 95. –– Per le urgenze del cambio il Ministro del Tesoro, sentita la Commissione permanente, potrà con suo
decreto registrato alla Corte dei conti, autorizzare la Cassa speciale a somministrare alla Tesoreria centrale la
quantità necessaria di biglietti di Stato per un valore eccedente quello dei biglietti da sostituire. In questo caso la
Cassa dovrà rivalersi dell’anticipazione mediante riduzione delle somministrazioni successive.
Art. 96. –– Nei primi giorni del cambio i biglietti di Stato dovranno di preferenza essere adoperati nel cambio,
anziché nei pagamenti delle spese.
Art. 97. –– Per il cambio in biglietti di Stato di somme rilevanti sarà osservato il disposto dell’articolo 76.
Art. 98. –– Cessata la necessità dei provvedimenti di urgenza le consecutive operazioni di ritiro e di sostituzione
dei biglietti da lire 5 e da lire 10 si faranno secondo le norme disposte per il ritiro e il cambio dei biglietti logori.
XIV. –– Biglietti fuori corso.
Art. 99. –– Dopo cinque anni dal giorno in cui, a termini dei rispettivi decreti Reali, ne sarà cominciato il cambio,
tutti i biglietti consorziali di qualsiasi taglio, compresi quelli da lire 5 e da lire 10 che non siano stati presentati
per il cambio in biglietti di Stato, saranno fuori corso, e non potranno più essere ricevuti dai contabili nel
versamenti, né adoperati nel pagamento delle spese.
Art. 100. –– I suddetti biglietti che si trovassero nelle Casse dello Stato ed in quelle delle Esattorie e Ricevitorie
delle imposte dirette allo spirare del quinquennio, saranno dai contabili trasmessi alla rispettiva Tesoreria
provinciale col primo versamento successivo. La Tesorerie che non fossero ancora state autorizzate al cambio in
moneta metallica, dopo cinque giorni li trasmetteranno come fondo somministrato alla Tesoreria più vicina fra
quelle autorizzate, con distinta che li classifichi per taglio, numero e valore.
Il concentramento dei biglietti dalle Tesorerie autorizzate nella Cassa speciale si eseguirà nei modi e con le norme
stabilite negli articoli 78, 79 e 80.
Art.101. –– Di mano in mano che i biglietti resteranno fuori corso, sarà verificato nella Cassa speciale se e quanto
sia il residuo fondo di scorta dei medesimi; e se residuo vi sia, sarà passato al fondo dei biglietti destinati
all’abbruciamento, previa apposizione in ciascun biglietto del segno di annullamento.
XV. –– Ritiro dei biglietti di Stato.
Art. 102. –– Alla diminuzione del debito in biglietti di Stato, da procurarsi con gli avanzi dei bilanci annuali
disponibili, sarà provveduto ogni anno dal Ministero del Tesoro ritirando dal fondo di Cassa la somma in biglietti
che si dovrà estinguere.
I biglietti ritirati saranno nei modi stabiliti dall’art. 72 concentrati nella Cassa speciale per il loro annullamento.
Dopo la ricevuta della Cassa speciale, a regolare la contabilità del tesoriere centrale, sarà provveduto con decreto
di scarico registrato alla Corte dei conti.
XVI. –– Classificazione ed abbruciamento dei biglietti.
Art. 103. –– I biglietti concentrati nella Cassa speciale ed annullati saranno a cura del cassiere classificati per
quantità e valore, e, trattandosi di biglietti dei tagli da lire 5 in su, anche per serie e numero.
Il Ministero del Tesoro, sentita la Commissione permanente, delibererà l’abbruciamento dei biglietti come sopra
classificati.
Un funzionario specialmente designato dallo stesso Ministero sorveglierà ogni volta l’abbruciamento, cui
interverranno il delegato della Corte dei conti ed un rappresentante degli Istituti di emissione, quando si tratti di
biglietti già consorziali.
Di ogni operazione di abbruciamento sarà redatto processo verbale da sottoscriversi dagli intervenuti, nel quale i
biglietti abbruciati verranno descritti per valore e quantità, serie e numero.
XVII. –– Disposizioni generali.
Art. 104. –– La Direzione generale del Tesoro terrà in evidenza nelle proprie scritture, distintamente per Tesoreria
e per tagli:
a) I biglietti da centesimi 50 e da 1 e 2 lire entrati nelle casse del Tesoro e non più messi in circolazione;
b) I biglietti consorziali ritirati dalla circolazione per mezzo del cambio in moneta metallica;
c) I biglietti da lire 5 e da lire 10, sostituiti con biglietti di Stato giusta gli articoli 93 e seguenti;
d) I biglietti di Stato emessi in sostituzione di quelli consorziali da lire 10 e da lire 5 ritirati dalla circolazione.
Art. 105. –– Alle scritture della Direzione generale del Tesoro dovranno corrispondere le contabilità speciali che
saranno tenute dalla Tesoreria centrale e dalle Tesorerie provinciali per gli effetti della legge e del presente
regolamento.
Art. 106. –– Correlativamente al disposto dell’articolo 19 della legge 7 aprile 1881, n. 133 (Serie 3a), saranno
osservate le disposizioni degli art. 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 48, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56,
79 e 80 del regolamento approvato con Regio decreto 21 gennaio 1875, n. 2372 (Serie 2 a), con le modificazioni
introdotte all’articolo 80 dalla legge 30 giugno 1878, n. 4430 (Serie 2 a).
Gli articoli 50, 51, 52, 53, 54 e 56 del suindicato regolamento rimarranno in vigore finché durerà il corso legale
dei biglietti proprii degli Istituti di emissione.
Rimangono pure in vigore tutte le altre disposizioni di detto regolamento che sieno conciliabili con quelle della
legge 7 aprile 1881 e del presente regolamento.
Visto d’ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze interim del Tesoro A. MAGLIANI.
Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio D. BERTI
Regio Decreto 30 ottobre 1896, n. 508.
Approvazione del regolamento pel servizio dei biglietti e buoni di cassa a debito dello Stato, e dei biglietti
di Banca.
Gazzetta Ufficiale n. 288 del 5 dicembre 1896
Il Numero 508 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti dei Regno, contiene il seguente decreto:
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D’ITALIA
Veduta la legge 7 aprile 1881 n. 133;
Veduto il regolamento approvato nel Nostro decreto 16 giugno 1881 n. 253;
Veduti i Nostri decreti 14 marzo 1882 n. 862; 2 luglio 1885 n. 3245; 1° ottobre 1885 n. 3585; 10 dicembre 1894
n. 535; 9 maggio 1895 n. 324; 4 agosto 1895, pubblicati nella Gazzetta ufficiale del 9 settembre 1895 n. 212; 19
settembre 1895 n. 610;
Veduti gli allegati I.O.P. alla legge 22 luglio1894 n. 339;
Veduto l’art. 9 della legge 10 agosto 1893 n. 449;
Veduto il regolamento approvato col Nostro decreto 28 aprile 1895 n. 321;
Veduto l’allegato P. alla legge 8 agosto 1895 n. 486;
Sentita la Conte dei conti, per quanto concerne i biglietti di Stato;
Sentita la Commissione permanente per la vigilanza nella circolazione e negli Istituti di emissione;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro per il Tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo 1.
È approvato l’annesso regolamento, visto, d’ordine Nostro, dal Ministro proponente, sul servizio dei biglietti e
buoni di cassa a debito dello Stato, e dei biglietti di banca.
Articolo 2.
I regolamenti approvati coi Nostri citati decreti del 16 giugno 1881, n. 253, e 28 aprile 1895, n. 321, sono abrogati.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e
dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e «li farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 ottobre 1896.
UMBERTO.
L. LUZZATTI.
Visto, Il Guardasigilli: G. Costa
REGOLAMENTO
per i Biglietti di Stato e di Banca
PARTE I.
BIGLIETTI E BUONI DI CASSA A DEBITO DELLO STATO
TITOLO I.
Fabbricazione
Art. 1. –– La creazione dei biglietti e dei buoni di cassa a debito dello Stato è autorizzata con decreto reale
promosso dal Ministro del Tesoro, da registrarsi alla Conte dei conti.
Art. 2. –– I biglietti e i buoni di cassa, da servire per i bisogni di scorta, sono ordinati con decreto del Ministro
del Tesoro, registrato alla Conte dei conti, e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Art. 3. –– La fabbricazione dei biglietti e dei buoni di cassa a debito dello Stato è affidata all’officina governativa
delle carte–valori.
Art. 4. –– La produzione della carta filigranata per la fabbricazione dei biglietti di Stato e dei buoni di cassa è
data in appalto alle cartiere italiane, con regolare contratto stipulato fra il direttore della officina governativa delle
carte–valori per parte dello Stato, e le ditte rappresentanti le cartiere medesime.
Art. 5. –– I punzoni per la filigrana della carta sono forniti dalla detta officina. I punzoni stessi e le forme
filigranate sono custoditi presso le cartiere dai controllori del Tesoro che vi sono addetti, se debbano servire per
le lavorazioni in corso o da eseguirsi prossimamente. Altrimenti debbano essere restituiti alla officina governativa
delle carte–valori.
Art. 6. –– I controllori del Tesoro, in concorso col personale di assistenza destinato dal direttore dell’officina
delle carte–valori, esercitano una costante sorveglianza sulla produzione della carta filigranata, accertandosi che
tutte le operazioni siano eseguite secondo le condizioni dei contratti e relativi capitolati d’oneri, e in conformità
delle disposizioni regolamentari e di ogni altra prescrizione od istruzione emanata e da emanarsi dal Ministero
del Tesoro.
Essi tengono in consegna la carta prodotta dalle cartiere; ne curano la spedizione, secondo le richieste, all’officina
governativa delle carte–valori; custodiscono i fogli mal riusciti e quelli di scarto restituiti dalla detta officina, e,
in seguito ad autorizzazione del Ministero del Tesoro, e coll’assistenza di un ispettore dell’ufficio centrale
d’ispezione o di delegati speciali, procedono alla distruzione dei fogli medesimi secondo le rispettive istruzioni.
Art. 7. –– I distintivi e i segni speciali dei biglietti di Stato e dei buoni di cassa sono approvati con decreto reale
promosso dal Ministro del Tesoro, da registrarsi alla Conte dei conti e da inserirsi nella raccolta ufficiale delle
leggi e decreti del Regno, sotto l’osservanza dell’art. 27 della legge 8 agosto 1895, n. 486.
Art. 8. –– L’officina delle carte–valori tiene una gestione separata, dipendente dalla Direzione generale del
Tesoro, per la fabbricazione dei biglietti di Stato e dei buoni di cassa.
Con servizio speciale di controllo presso la medesima officina, è tenuto conto del movimento della carta per la
fabbricazione dei biglietti e dei buoni, e sono seguite le operazioni occorrenti alla fabbricazione completa dei
biglietti e dei buoni medesimi.
La Conte dei conti, per mezzo dei suoi delegati, esercita il sindacato sull’officina e sul controllo.
Art. 9. –– I biglietti e i buoni fabbricati sono distinti in serie composte di tanti biglietti o buoni, quanti vengono
indicati nei decreti reali di creazione, e in quelli ministeriali di autorizzazione, di cui agli articoli 1 e 2. Ciascun
biglietto o buono è contrassegnato da un numero d’ordine progressivo per ogni serie. Devono essere raccolti in
mazzette di cento biglietti o buoni uniti insieme con legatura nell’apposito margine.
Art. 10. –– La carta e le placche non più necessarie alla fabbricazione dei biglietti e dei buoni sono distrutte,
previa autorizzazione ministeriale, e dopo verificazione con intervento del direttore dell’officina, del controllore,
del delegato della Conte dei conti e di un funzionario dell’ufficio centrale d’ispezione.
TITOLO II
Cassa Speciale
Art. 11. –– Una cassa speciale, dipendente dalla Direzione generale del Tesoro, concentra il servizio dei biglietti
a debito dello Stato e dei buoni di cassa.
Essa custodisce i biglietti e i buoni di nuova fabbricazione che le vengono forniti dall’officina delle carte–valori,
e quelli logori ritirati dalla circolazione fino a che non venga provveduto alla distruzione di essi.
La cassa medesima ha il deposito giudiziale dei biglietti falsi o falsificati, e degli altri corpi di reato che le
pervengono dalle autorità giudiziarie.
Art. 12. –– Il servizio della cassa speciale è affidato ad un cassiere col controllo di un delegato del Tesoro.
Alla fine di ogni esercizio e al termine di ogni gestione, il cassiere rende il conto giudiziale.
Art. 13. –– Le operazioni della cassa speciale sono sorvegliate dalla Conte dei conti per mezzo di apposito ufficio
di delegazione.
Art. 14. –– Il cassiere, il delegato–controllore, il vice delegato–controllore e i ragionieri addetti alla cassa speciale
debbono a garanzia della rispettiva gestione, prestare rispettivamente una cauzione non inferiore alla somma
capitale di lire 50.000, lire 12.000, lire 8.000 e lire 4.000.
La cauzione è prestata in conformità alle disposizioni stabilite dal primo comma dell’art. 231 del regolamento di
contabilità generale dello Stato.
Art. 15. –– Le formalità e i procedimenti riguardanti la prestazione, la revisione e l’approvazione delle cauzioni
sono applicabili ai funzionari della cassa speciale le stesse disposizioni che si riferiscono al personale di gestione
e di controllo e a quello delle delegazioni dipendenti dal Ministero del Tesoro.
Art. 16. –– Con decreto ministeriale è stabilito un assegno al cassiere pel pagamento del personale privato, per le
spese di ufficio e per il servizio di cassa.
Art. 17. –– La porta della sacrestia, contenente i biglietti di Stato e i buoni di cassa, deve essere chiusa con tre
serrature a diverso congegno, le cui chiavi sono tenute dal cassiere, una dal delegato controllore e la terza dal
delegato della Conte dei conti.
Le immissioni e le estrazioni dei valori sono eseguite con l’intervento dei detentori delle tre chiavi.
Art. 18. –– La delegazione del Tesoro sorveglia e controlla tutte le operazioni della cassa speciale.
Disimpegna anche il servizio dei biglietti e buoni danneggiati o sospetti di falsità che ad essa pervengono, e che
deve presentare alla commissione tecnica.
Art. 19. –– La delegazione della Conte dei conti esercita il proprio sindacato invigilando a che le emissioni ed il
cambio dei biglietti siano conformi alle disposizioni di legge. Si accerta della regolarità delle operazioni di cassa
e della esistenza dei fondi.
La detta delegazione dipende esclusivamente dalla Conte dei conti, alla quale riferisce intorno all’andamento del
servizio.
TITOLO III
Commissione Tecnica
Art. 20. –– È demandato ad una commissione tecnica, istituita presso la cassa speciale dei biglietti a debito dello
Stato, l’esame dei biglietti e dei buoni di cassa circolanti per conto dello Stato:
a) logori, danneggiati e proposti per il cambio, od altrimenti da ritirarsi dalla circolazione;
b) sospetti di falsità o di falsificazione.
Art. 21. –– La commissione è composta di un presidente, di un vice–presidente e di otto commissari, alle cui
nomine è provveduto con decreto del Ministro del Tesoro.
Art. 22. –– I commissari rimangono in carica per un biennio, scaduto il quale possono essere confermati.
TITOLO IV
Movimento dei Biglietti di Stato e dei Buoni di Cassa
§ 1. –– Biglietti e buoni di nuova fabbricazione
Art. 23. –– I biglietti e i buoni di cassa fabbricati dall’officina delle carte–valori sono da questa spediti alla cassa
speciale per serie intiere, formate in mazzette come è detto all’art. 9.
Ai biglietti del taglio da lire 25 sono lasciate annesse le rispettive matrici, prescritte dal regio decreto 9 maggio
1895, n. 324. Queste matrici, dopo staccati i biglietti con le forbici in modo che i tagli risultino, possibilmente,
uno diverso dall’altro, rimangono in custodia del cassiere speciale.
La spedizione dei biglietti e buoni dall’officina alla cassa speciale si effettua con casse solide chiuse a chiave e
suggellate, accompagnate da due impiegati, di cui uno del magazzino centrale dell’officina e l’altro del controllo,
e scortate da forza armata.
Della spedizione è dato preavviso alla Direzione generale del Tesoro, la quale ne informa la delegazione del
Tesoro presso la cassa speciale.
Art. 24. –– L’officina delle carte–valori emette una bolletta a matrice e contro–matrice dei biglietti e buoni che
spedisce, firmata dal magazziniere dell’officina, dal capo dell’ufficio del controllo e vistata dal delegato della
Conte dei conti.
La bolletta deve contenere l’indicazione dei tagli, delle serie, dei numeri e del valore dei biglietti e buoni.
Le bolletta è consegnata all’impiegato del controllo che accompagna i biglietti alla cassa speciale, la contro–
matrice è trasmessa alla Direzione generale del Tesoro.
Art. 25. –– La contazione dei biglietti è fatta dal cassiere per taglio, serie e numero, alla presenza dei delegati del
Tesoro e della Conte dei conti.
I detti delegati accertano nei modi più convenienti, e senza pregiudizio della prontezza del servizio, i biglietti
verificati, che, alla loro presenza, vengono posti nella sacrestia.
Art. 26. –– Compiuta la verificazione dei biglietti o buoni e riconosciuta esatta la spedizione, il cassiere stacca da
un bollettario a matrice e contro–matrice una ricevuta con le indicazioni di cui all’art. 24, munita della sua firma
e del visto dei delegati del Tesoro e della Conte dei conti.
La ricevuta figlia è consegnata all’impiegato del controllo dell’officina carte–valori e la contro–matrice è spedita
alla Direzione generale del Tesoro.
§ 2. –– Biglietti di Stato e buoni di cassa logori
Art. 27. –– I biglietti e i buoni di cassa logori e non più atti alla circolazione, che pervengono in versamento alle
tesorerie, sono da queste trattenuti e non più adoperati nei pagamenti.
I biglietti e i buoni, che, nelle dette condizioni, vengono presentati alle tesorerie da contabili o da privati, quando
non sorga dubbio sulla loro legittimità, sono cambiati con altri biglietti o buoni spendibili prelevati dal fondo
ordinario di cassa.
Art. 28. –– I biglietti e i buoni logori, ritirati dalla circolazione come all’articolo precedente, sono annullati dalle
tesorerie mediante perforamento.
Sul verso di ciascun biglietto o buono è inoltre apposto un bollo ad umido colla parola – annullato – e con la
indicazione della tesoreria e della data dell’annullamento.
Art. 29. –– Nei giorni stabiliti dalla Direzione generale del Tesoro, le sezioni della regia tesoreria provinciale
spediscono, in raccomandazione, i biglietti e buoni logori alla cassa speciale, chiusi in sacchetti senza cucitura ed
impiombati, accompagnati da apposito verbale.
La tesoreria centrale del Regno e la sezione di regia tesoreria provinciale in Roma consegnano direttamente alla
cassa speciale i biglietti e i buoni logori da esse ritirati.
Art. 30. –– In seguito ad avviso della Direzione generale del Tesoro, il cassiere speciale ed il delegato–controllore
provvedono pel ritiro dall’ufficio postale dei pacchi contenenti i biglietti ed i buoni di cassa logori.
Art. 31. –– I biglietti e i buoni sono sommariamente riscontrati e di nuovo perforati dal cassiere in concorso del
delegato del Tesoro. La commissione tecnica, di cui all’art. 20, procede poi alla contazione ed all’esame dei
singoli biglietti e buoni, stendendo processo verbale.
A queste verificazioni, sempre che si tratti di biglietti e buoni provenienti dalla sezione di tesoreria provinciale,
può assistere un delegato della banca d’Italia.
Art. 32. –– Compiuta la verificazione e la contazione dei biglietti e buoni di una o più sezioni di tesoreria,
l’immissione di essi nella sacrestia è fatta col concorso dei delegati del Tesoro e della Conte dei conti.
Il cassiere speciale si dà carico dell’ammontare dei biglietti e dei buoni logori, riconosciuti legittimi, mediante
rilascio di apposita bolletta a matrice, figlia e contro–matrice.
Quest’ultima viene spedita alla Direzione generale del Tesoro per essere passata al tesoriere centrale del Regno.
§ 3. –– Cambio dei biglietti di Stato e dei buoni di cassa logori pervenuti alla cassa speciale
Art. 33. –– In corrispondenza al carico dei biglietti e buoni di cassa logori ricevuti, il cassiere speciale, in concorso
dei delegati del Tesoro e della Conte dei conti, preleva del fondo di scorta altrettanta somma di biglietti e buoni
dello stesso taglio dei logori, e li consegna al tesoriere centrale, accompagnati dalla bolletta figlia di cui all’art.
32, e contro ritiro della corrispondente contro–matrice quietanzata.
Il tesoriere centrale rimborsa la tesoreria provinciale con quietanza di fondo somministrato.
§ 4. –– Biglietti di Stato e buoni di cassa danneggiati
Art. 34. –– I biglietti di Stato e i buoni di cassa, parzialmente danneggiati, non sono accettati dalle pubbliche
casse pel cambio.
Sulla richiesta dei possessori, essi possono essere ricevuti in consegna dalla tesoreria centrale e dalle sezioni di
tesoreria provinciale, perché ne sia fatto l’invio alla delegazione del Tesoro presso la cassa speciale, e siano
sottoposti all’esame della commissione tecnica. La tesoreria centrale ne fa l’invio a mezzo dell’ufficio di controllo
e le sezioni di tesoreria provinciale lo effettuano a mezzo del rispettivo delegato del Tesoro.
Art. 35. –– I biglietti e i buoni danneggiati riconosciuti ammissibili al cambio dalla commissione tecnica sono
consegnati dal delegato–controllore al cassiere speciale, perché li assuma in carico nel fondo dei logori destinati
alla distruzione.
Il cassiere speciale procede per questi biglietti e buoni, come per quelli logori, secondo le norme stabilite dagli
articoli 32 e 33, ponendo a tergo della bolletta la parola danneggiati, senza distinzione di provenienza.
Art. 36. –– I biglietti ed i buoni danneggiati, presentati all’esame della commissione tecnica, sono dichiarati
inammissibili al cambio, se non conservano sufficienti caratteri per escludere ogni possibilità di duplicazione nel
cambio stesso.
I frammenti di biglietti non ammessi al cambio sono conservati presso il cassiere per un periodo di tempo non
inferiore a cinque anni.
Art. 37. –– Il delegato controllore della cassa speciale dà partecipazione all’ufficio di controllo presso la tesoreria
centrale ed alle delegazioni del Tesoro, che hanno trasmesso i biglietti e buoni danneggiati, delle decisioni della
commissione tecnica, autorizzando il rimborso per il rispettivo valore dei biglietti e buoni ammessi al cambio.
§ 5. –– Biglietti di Stato e buoni di cassa falsi o sospetti di falsità
Art. 38. –– Tutti gli uffici pubblici, tutti i contabili dello Stato e quelli degli istituti di emissione, ai quali venissero
presentati biglietti di Stato o buoni di cassa ritenuti falsi, falsificati o sospetti di falsità o di falsificazione, debbono
trattenerli, stendendo speciale verbale in triplice esemplare, nel quale siano riportati i contrassegni particolari di
ciascun biglietto o buono, e siano indicati il nome, il cognome, la paternità e il luogo di dimora del presentatore.
Questi deve firmare tanto il verbale quanto il biglietto o buono, e, ove non possa farlo, sarà richiesta la firma di
due testimoni. Un esemplare del verbale sarà rilasciato all’esibitore del biglietto o buono falso, ed un altro sarà
spedito, immediatamente, a cura dell’ufficio sequestrante, all’autorità di pubblica sicurezza nella cui giurisdizione
abbia avuto luogo il sequestro.
È vietato di tagliare in qualunque modo il biglietto o buono falso o sospetto di falsità, per ritenerne una parte e
restituire l’altra al presentatore.
Art. 39. –– I biglietti ed i buoni sequestrati debbono essere spediti o consegnati insieme col terzo esemplare del
verbale, all’ufficio di controllo presso la tesoreria centrale o alla delegazione del Tesoro presso la sezione di
tesoreria della rispettiva provincia, che, non più tardi del 5, 15 e 25 d’ogni mese, li trasmette, con un elenco dei
verbali e con l’esemplare dei verbali medesimi, alla delegazione del Tesoro presso la cassa speciale, per essere
sottoposti all’esame della commissione indicata all’art. 20.
Art. 40. –– I biglietti e i buoni, pervenuti all’autorità giudiziaria in seguito a sequestro direttamente eseguito dagli
agenti della forza pubblica, debbono pure essere spediti alla delegazione del Tesoro presso la cassa speciale per
l’esame di cui all’articolo precedente.
Art. 41. –– I biglietti e i buoni, riconosciuti legittimi dalla commissione tecnica, previa apposizione del bollo di
legittimità, sono passati dal delegato–controllore al cassiere speciale. Questi deve darsene carico nel fondo dei
biglietti e buoni logori, ed effettuarne il cambio con le formalità stabilite. Il delegato–controllore dà notizia
all’ufficio di controllo presso la tesoreria centrale e alle delegazioni del Tesoro dei biglietti ammessi al cambio
ed autorizza il rimborso alle parti, e il detto ufficio di controllo e la delegazione del Tesoro ne avvisano l’autorità
di pubblica sicurezza, affinché siano abbandonate le indagini.
Art. 42. –– I biglietti di Stato ed i buoni di cassa dichiarati dalla commissione tecnica falsi o falsificati saranno
restituiti dal delegato–controllore presso la cassa speciale, assieme ai relativi verbali, all’ufficio di controllo
presso la tesoreria centrale e alle delegazioni del Tesoro dalle quali pervennero, affinché, in conformità all’art.
101 del codice di procedura penale, il competente procuratore del Re possa promuovere il procedimento di legge.
A tale effetto debbono pure comunicarsi, in estratto, le risultanze dell’esame eseguito dalla suddetta commissione,
coll’indicazione del numero e della data della relativa perizia tecnica e del numero della contraffazione a cui il
biglietto o buono appartiene.
I biglietti e i buoni pervenuti dall’autorità giudiziaria sono ad essa restituiti per l’ulteriore corso del procedimento.
L’ufficio di controllo presso la tesoreria centrale e le delegazioni del Tesoro presso le sezioni di regia tesoreria
sono inoltre tenute ad informare gli uffici, dai quali hanno ricevuto i biglietti o buoni sospetti di falsità, dell’esito
dell’esame sui medesimi eseguito.
Art. 43. –– L’autorità giudiziaria, alla quale occorresse di avere le perizie tecniche dei biglietti o buoni falsi, deve
richiederle direttamente alla delegazione del Tesoro presso la cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato, la
quale le comunicherà esclusivamente in copia.
Art. 44. –– Le decisioni dell’autorità giudiziaria sui biglietti o buoni denunziati come falsi debbono essere
partecipate dall’autorità medesima al Ministero del Tesoro, Direzione generale del Tesoro, a cui vengono anche
trasmessi i corpi di reato dopo ultimato il processo, per essere dati in custodia alla cassa postale.
§ 6. –– Accertamento ed abbruciamento dei biglietti di Stato e dei buoni di cassa ritirati dalla circolazione
Art. 45. –– I biglietti di Stato ed i buoni di cassa, concentrati nella cassa speciale ed annullati, debbono essere
verificati, in sede di abbruciamento, per quantità e valore, e distrutti entro sei mesi dal loro ritiro dalla
circolazione, salvo il disposto dell’art. 47 per quanto concerne i biglietti da lire 25.
Art. 46. –– La verificazione dei biglietti di Stato da 5 e 10 lire, e dei buoni di cassa in sede di abbruciamento, per
quantità e valore, di cui all’articolo precedente, dev’essere fatta a cura dei delegati del Tesoro e della Conte dei
conti, con l’intervento di un ispettore dell’ufficio centrale d’ispezione.
Tale verifica può, con decreto speciale del Ministro del Tesoro, essere limitata all’esame ed alla contazione dei
biglietti e dei buoni nella misura non inferiore al dieci per cento del loro numero totale.
Le mazzette di biglietti e di buoni da verificarsi sono estratte saltuariamente dai diversi pacchi.
I biglietti ed i buoni verificati sono distrutti mediante abbruciamento, coll’intervento del cassiere speciale e dei
delegati del Tesoro e della Conte dei conti, ed alla presenza di un funzionario dell’ufficio centrale d’ispezione.
Art. 47. –– I biglietti da lire 25, prima di essere sottoposti alla verificazione in sede di abbruciamento, a cura del
cassiere e col concorso dei delegati del Tesoro e della Conte dei conti, debbono essere classificati per serie e per
numero, e, dopo elencati, debbono essere discaricati sui registri di creazione.
Tanto in sede di arrivo, quanto in sede di abbruciamento, il confronto dei biglietti stessi con le rispettive matrici
sarà fatto ogni qual volta lo si ritenga opportuno, ma sarà obbligatorio qualora siavi sospetto di falsificazione o
di duplicazione.
Le dette operazioni debbono essere compiute entro sei mesi dal ritiro dei biglietti dalla circolazione.
L’abbruciamento dei biglietti da lire 25 sarà eseguito in virtù di speciale autorizzazione, da accordarsi di volta in
volta dal Ministero, entro i termini di tempo da questo indicati, e previa nuova contazione e verifica dei biglietti
da abbruciarsi.
Art. 48. –– Tanto delle operazioni di verifica, quanto di quelle di abbruciamento, è fatto constare mediante distinti
processi verbali.
TITOLO V
Ispezioni e Verifiche
Art. 49. –– Indipendentemente dalla vigilanza che, per effetto del regio decreto 10 dicembre 1894, n. 535, deve
essere esercitata sulla cassa speciale da parte dell’ufficio centrale d’ispezione, l’ufficio stesso deve provvedere
ad una verifica dei valori in custodia presso la detta cassa ad ogni chiusura di esercizio o al termine di gestione.
Un esemplare del rispettivo verbale deve essere posto a corredo del conto giudiziale del cassiere speciale.
TITOLO VI
Fabbricazione dei Biglietti
Art. 50. –– La fabbricazione dei biglietti di banca deve essere sempre autorizzata mediante decreto del Ministro
del Tesoro, sopra domanda dell’istituto interessato.
Art. 51. –– La carta per la detta fabbricazione, come quella di saggio o di esperimento, deve essere fabbricata e
somministrata esclusivamente da cartiere italiane.
L’istituto interessato alla fabbricazione ha l’obbligo di far conoscere al Ministero del Tesoro il luogo e il giorno
nel quale sarà iniziata la lavorazione.
Questa lavorazione è sorvegliata da controllori del Tesoro e da uno o più rappresentanti dell’istituto di emissione
interessato.
Art. 52. –– I punzoni e le forme filigranate per la fabbricazione della carta sono eseguiti sotto la sorveglianza dei
controllori del Tesoro e dei rappresentanti dell’istituto interessato. Durante la lavorazione della carta, essi sono
custoditi in modo che non possano essere adoperati senza il concorso dei controllori medesimi e di chi rappresenta
l’istituto interessato.
Anche la formazione dei punzoni, delle placche, dei clichès e delle incisioni di ogni genere, occorrenti alla
fabbricazione dei biglietti, è soggetta alla sorveglianza dei delegati del Tesoro.
Art. 53. –– Per riscontrare la fabbricazione della carta e per accertare la distruzione dei fogli imperfetti, presso le
cartiere, sono osservate, in quanto non venga altrimenti disposto, le norme per il controllo della fabbricazione
della carta per i biglietti di Stato, di cui è cenno nell’art. 6 del presente regolamento.
Art. 54. –– Tutta la carta riconosciuta regolare dai controllori del Tesoro, e accettata dai rappresentanti
dell’istituto, a ciò autorizzati, è spedita dal fabbricante, previo loro ordine, all’officina dell’istituto medesimo.
Art. 55. –– Pervenuta all’istituto la carta spedita dalle cartiere, l’istituto stesso, col concorso del delegato del
Tesoro addetto all’officina per la fabbricazione dei biglietti di banca, ne verifica la quantità e ne cura la custodia
in apposito magazzino, chiuso con serrature aventi chiavi a differente congegno, da custodirsi dal rappresentante
dell’istituto e dal delegato del Tesoro.
Art. 56. –– A misura del bisogno, la carta filigranata viene affidata a chi dirige i lavori dell’officina, le cui
operazioni per la stampa dei biglietti sono eseguite sotto la sorveglianza del delegato del Tesoro.
Art. 57. –– Compiute le operazioni di stampa sulla carta filigranata, tranne quelle riguardanti l’indicazione della
serie, dei numeri e delle firme, il capo dell’officina dell’istituto, o chi ne fa le veci, consegna la carta stessa al
delegato del Tesoro.
Art. 58. –– Il delegato del Tesoro provvede all’apposizione, su ciascun biglietto stampato sulla carta
consegnatagli, del contrassegno di Stato che verrà descritto nel decreto ministeriale da emanarsi a forma dell’art.
9, comma 3°, della legge 10 agosto 1893, n. 449.
Per tale operazione, il delegato medesimo può valersi del personale dell’officina dell’istituto, da esso
costantemente sorvegliato.
A tali operazioni deve assistere un rappresentante dell’istituto interessato.
I punzoni, le placche e i clichès occorrenti all’apposizione del contrassegno di Stato sono custoditi, durante il
periodo di lavorazione dei biglietti, presso l’officina dell’istituto, in apposita cassaforte con due serrature a
differenti congegni, le cui chiavi sono tenute rispettivamente dal delegato del Tesoro e dal rappresentante
dell’istituto interessato.
Art. 59. –– I fogli della carta filigranata, muniti del contrassegno di Stato, passano di nuovo all’officina
dell’istituto, ovvero sono trasmessi all’istituto stesso, per essere compiuti col concorso del delegato del Tesoro.
In questo secondo caso i biglietti ancora da ultimare saranno custoditi in un locale o in casse di sicurezza. Una
delle chiavi del locale o delle casse sarà conservata dal delegato del Tesoro.
I fogli riconosciuti difettosi, o comunque scartati durante le operazioni dell’officina dell’istituto e la lavorazione
per il contrassegno di Stato, sono rigorosamente conservati per essere distrutti, in seguito ad autorizzazione
dell’ufficio centrale di ispezione.
Art. 60. –– La carta filigranata in bianco, avanzata dopo una fabbricazione sarà sempre custodita secondo il
disposto del precedente art. 55. Essa sarà impiegata in una fabbricazione successiva.
Qualora sia mutato il tipo della carta, ovvero sia mutato il tipo del biglietto, per il quale la carta era stata fabbricata,
e questa non possa più servire per i biglietti di qualsiasi taglio, la carta avanzata dovrà essere distrutta, mediante
abbruciamento, ovvero mediante riduzione in pasta. Alla distruzione della carta interviene un rappresentante
dell’ufficio centrale d’ispezione.
Art. 61. –– I punzoni, le placche, i clichès e simili, che abbiano servito all’applicazione del contrassegno di Stato,
compiuta la lavorazione dei biglietti, sono consegnati alla tesoreria centrale per essere custoditi in apposita cassa–
forte.
Art. 62. –– I punzoni e le forme filigranate, appena compiuta la fabbricazione della carta, vengono custoditi in
un locale annesso alla sede o succursale dell’istituto nel capoluogo di provincia più vicino alla cartiera. Questo
locale deve essere chiuso a due chiavi a diverso congegno, di cui l’una tenuta dal direttore della sede o succursale
dell’istituto, e la seconda dal delegato del Tesoro addetto alla rispettiva sezione di tesoreria, o da chi per essi.
I rami, le placche, i punzoni, i clichès e simili, e gli strumenti e i materiali adoperati nella lavorazione dei biglietti,
dopo ultimata la lavorazione stessa, vengono custoditi in un locale annesso all’officina di fabbricazione dei
biglietti dell’istituto. Questo locale deve essere chiuso a due chiavi a differente congegno, l’una da un
rappresentante dell’istituto a ciò espressamente delegato, e l’altra da un rappresentante del Ministero del Tesoro.
TITOLO VII
Cassa Speciale
Art. 63. –– Presso la sede della banca d’Italia in Roma, presso la Direzione generale del banco di Napoli, in
Napoli, e presso la Direzione generale del banco di Sicilia in Palermo, è tenuta una cassa speciale per ricevere e
custodire i rispettivi biglietti.
Le direzioni generali dei tre istituti affideranno ad un loro funzionario la gestione di questa cassa speciale.
La cassa è fornita di almeno due serrature a diverso congegno. Le chiavi devono essere custodite una dal detto
funzionario e l’altra dal delegato del Tesoro. Se l’istituto di emissione crede, nel suo interesse, di aggiungere una
terza chiave, questa sarà custodita dal direttore generale o da un suo rappresentante di fiducia.
Art. 64. –– L’ufficio centrale d’ispezione, secondo l’opportunità e d’accordo coll’istituto interessato, dispone che
siano spediti alla cassa speciale dell’istituto medesimo i biglietti già ultimati, unitamente alle corrispondenti
matrici, le quali, all’atto della immissione in cassa, vengono separate con le forbici, conservate presso l’ufficio
destinato alla classificazione dei biglietti, e chiuse in luogo di cui il delegato del Tesoro custodisce una delle
chiavi.
Ogni immissione e ogni estrazione di biglietti presso la cassa speciale deve esser fatta, con l’intervento dei
detentori delle chiavi, in seguito ad autorizzazione dell’ufficio centrale d’ispezione.
TITOLO VIII
Emissione dei Biglietti
Art. 65. –– L’ufficio centrale d’ispezione deve curare che ciascun istituto sia costantemente in possesso di biglietti
di propria fabbricazione, per un ammontare non superiore alla somma della circolazione normale, autorizzata
dall’art. 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449, aumentata della metà.
Art. 66. –– Il giorno 10 e il giorno 25 di ogni mese, ciascun istituto, raccolti presso la sede, rispettivamente, di
Roma, di Napoli e di Palermo, i biglietti logori o danneggiati ritirati dalla circolazione, ne trasmette la distinta,
in doppio esemplare, all’ufficio centrale d’ispezione, chiedendone il cambio.
Quest’ufficio, nei modi indicati nel precedente art. 64, ne autorizza il baratto in biglietti nuovi, o comunque
ancora atti alla circolazione, di pari valore o di valore diverso, secondo che sia stato concordato, ma per un uguale
ammontare, da estrarsi dalla cassa speciale dell’istituto.
All’ordinativo dell’ufficio centrale per questa estrazione è unito un esemplare della distinta indicata sopra, col
visto dell’ufficio medesimo.
Lo stesso procedimento deve seguirsi quando il detto cambio sia chiesto ed ammesso, in casi d’urgenza, anche in
giorni diversi, ovvero quando l’istituto chieda ed ottenga di barattare presso la cassa speciale biglietti di grosso
taglio in biglietti di minor valore od il contrario.
Art. 67. –– Potrà essere eccezionalmente consentito agli istituti di concentrare i biglietti logori o danneggiati, da
barattarsi, presso altre sedi o succursali, dove saranno conservati in deposito, in casseforti, una delle cui chiavi
sia tenuta dal delegato del Tesoro presso la sezione di tesoreria provinciale.
Per i biglietti logori o danneggiati, così custoditi, sarà rilasciata una polizza di deposito, da inviarsi all’ufficio
centrale, in sostituzione ed agli effetti della distinta di cui all’articolo precedente.
L’ufficio centrale d’ispezione ritiene copia della polizza di deposito e ne spedisce l’originale alla cassa speciale,
con l’autorizzazione di somministrare all’istituto la quantità di biglietti circolabili indicati nella polizza
medesima, ed i cui tagli siano stabiliti in conformità al disposto del comma 2° dell’articolo precedente.
La cassa speciale, consegnati i biglietti atti alla circolazione, si darà carico del valore rappresentato dalla polizza
rilasciatale, da restituirsi quando le siano materialmente versati i biglietti, logori o danneggiati, corrispondenti.
Art. 68. –– I biglietti danneggiati o logori sono presentati al baratto presso la cassa speciale, annullati con bollo
a umido, indicante la data del ritiro e il luogo in cui questo sia avvenuto. Essi sono anche perforati in ciascuna
metà dallo stabilimento che li ha ritirati, ma in modo che non ne sia obliterato alcuno dei distintivi caratteristici
necessari per riconoscere la legittimità di essi.
Previa nuova perforazione da parte del gestore della passa speciale, e dietro verificazione, questi biglietti sono
immessi nella cassa speciale in sostituzione di quelli atti alla circolazione consegnati all’istituto interessato, e
vengono poscia assoggettati alle operazioni di classificazione con l’intervento del delegato del Tesoro.
Sopra rapporto del delegato stesso, l’ufficio centrale d’ispezione autorizza l’abbruciamento dei biglietti logori
già classificati, con l’intervento dei detentori delle chiavi della cassa speciale o dei loro legittimi rappresentanti,
nonché di un ispettore delegato dal detto ufficio centrale.
Articolo così sostituito dall’art. 1 del D.P.R. 9 maggio 1969, n. 422.
Le banconote danneggiate o logore sono presentate al cambio, presso la cassa speciale, annullate con
perforazione, effettuata in modo che non ne sia obliterato alcuno dei distintivi caratteristici necessari per
riconoscere la loro legittimità.
Sul recto e sul verso di ciascuna mazzetta delle banconote, come sopra annullate, dovrà essere apposto il timbro
ad umido con la parola «Annullato» e l’indicazione della data e della cassa che ha proceduto all’annullamento.
Dopo verifica e contazione in dettaglio, da parte del gestore della cassa speciale e dell’ufficio di controllo del
Tesoro presso la medesima, le banconote logore o danneggiate – annullate con le modalità sopraindicate – sono
immesse nella cassa speciale in sostituzione di quelle atte alla circolazione, da consegnare all’istituto interessato
a seguito di autorizzazione dell’ispettorato di vigilanza.
La cassa speciale, dopo aver riscontrato esatto il valore e accertata la legittimità dei biglietti annullati, rilascia a
favore delle casse mittenti la ricevuta firmata dal gestore e vistata dall’ufficio di controllo del Tesoro.
Su richiesta dell’Istituto di emissione l’ispettorato generale di vigilanza autorizza l’abbruciamento delle
banconote annullate, verificate ed ammesse al cambio, con l’intervento dei detentori delle chiavi della cassa
speciale, o dei loro delegati; nonché di rappresentanti dell’ispettorato e della banca espressamente designati ad
effettuare l’accertamento dei biglietti da distruggere ed a presenziare alle relative operazioni
Art. 69. –– Nella cassa speciale è costantemente custodita una scorta di biglietti sufficiente per provvedere, oltre
che alla sostituzione dei biglietti logori, giusta l’art. 68, anche alle anticipazioni che gli istituti di emissione
devono fare, per legge, al Tesoro dello Stato.
Di ogni anticipazione da eseguirsi o eseguita dagli istituti a favore del Tesoro, è dato avviso all’ufficio centrale
d’ispezione. Questo ordina l’estrazione dalla cassa speciale di un corrispondente valore di biglietti, a
reintegrazione del fondo proprio in biglietti, di che all’art. 65, per consegnarli all’istituto.
In garanzia, e come contropartita delle anticipazioni al Tesoro, gli istituti conservano nei rispettivi portafogli le ricevute
originali e definitive del tesoriere centrale, presso il quale è inscritto il conto corrente generale delle anticipazioni.
Art. 70. –– Le anticipazioni possono essere restituite dal Tesoro all’istituto che le abbia fatte, mediante qualsiasi
valuta avente corso legale.
Al più tardi nel quarto giorno dopo quello della restituzione, l’istituto deve reintegrare per la somma
corrispondente, esclusivamente in biglietti propri, il fondo dei biglietti custoditi nella cassa speciale rispettiva.
Art. 71. –– Le immissioni e le estrazioni presso la cassa speciale dei biglietti utili alle dette anticipazioni sono
accertate nelle forme stabilite per le operazioni di immissione e di estrazione, delle quali tratta l’art. 64.
Art. 72. –– Qualora, a forma dell’art. 1 dell’allegato E alla legge 22 luglio 1894, n. 339, gli istituti di emissione abbiano
una circolazione di biglietti superiore ai limiti normali fissati dall’art. 2 della legge del 10 agosto 1893, n. 449, l’ufficio
centrale d’ispezione, in seguito a domanda degli istituti medesimi e ad ordine del Ministro del Tesoro, dispone perché
la cassa speciale faccia loro somministrazioni straordinarie di biglietti per un ammontare corrispondente alla
eccedenza di circolazione accertata, purché entro i limiti estremi fissati dal citato art. 1 dell’allegato E.
Per queste somministrazioni straordinarie sono osservate le formalità indicate nell’art. 64.
Rientrata la circolazione nei limiti normali, gli istituti, i quali abbiano fruito delle dette somministrazioni
straordinarie di biglietti, devono riversarne l’intero ammontare alla cassa speciale, nel tempo che sarà prescritto
dall’ufficio centrale d’ispezione, ed osservando le norme stabilite per le immissioni ordinarie.
Art. 73. –– Nelle situazioni decadali gli istituti di emissione indicheranno lo stato del fondo di cassa dei biglietti
a disposizione. L’ammontare di questi biglietti, insieme con quello dei biglietti in circolazione e dei biglietti
danneggiati o logori, ritirati e non ancora presentati al baratto alla cassa speciale, deve corrispondere
all’ammontare della scorta costante della quale ciascun istituto è dotato a forma dell’art. 65, accresciuto,
eventualmente, del valore delle somministrazioni straordinarie fatte ai termini dell’art. 72.
Nelle dette situazioni è tenuto conto a parte della circolazione per conto del Tesoro.
Art. 74. –– La situazione della cassa speciale all’ultimo giorno di ciascun mese deve essere pubblicata, ed è
compilata secondo le norme fissate con decreto ministeriale.
TITOLO IX
Disposizioni Transitorie
Art. 75. –– L’ufficio centrale d’ispezione provvederà a che le fabbricazioni di biglietti, da autorizzarsi per decreto
ministeriale a forma dell’art. 50, e da eseguirsi secondo il tipo attualmente in uso entro il termine fissato dall’art.
4 della legge 2 luglio 1896, n. 253, siano assoggettate a vigilanza.
Esso provvederà a che siano lasciati a disposizione degli istituti di emissione tanti biglietti perfetti ed atti alla
circolazione, della forma attuale, per conto del commercio, quanti, compresi quelli circolanti e non rappresentanti
le anticipazioni in corso a favore del Tesoro, bastino a costituire i contingenti assegnati in conformità dell’art. 65.
Ai detti fondi saranno applicabili le disposizioni di che agli articoli 66, 67 e 68 del presente regolamento.
Art. 76. –– La carta filigranata per la fabbricazione dei biglietti di antico modello, non necessaria per le
lavorazioni in corso, dovrà essere conservata in una cassa a parte presso la Direzione generale dell’istituto
interessato o presso una sede di esso. Questa cassa sarà chiusa con tre serrature a diverso congegno. Le tre chiavi
saranno tenute una dal direttore della sede o da un suo rappresentante, la seconda dal direttore dell’officina
dell’istituto e la terza dal delegato del Tesoro.
Le forme usate per la fabbricazione della carta medesima e gli istrumenti e i materiali per la lavorazione dei
rispettivi biglietti, se questa non sia in corso, saranno custoditi a norma dell’art. 62.
Art. 77. –– Se i biglietti della forma presentemente in uso sono forniti da case forestiere, le occorrenti
somministrazioni saranno fatte con l’intervento dei regi rappresentanti all’estero, in conformità di speciali
istruzioni stabilite di volta in volta dal Ministero del Tesoro, d’accordo con quello degli affari esteri.
Art. 78. –– A tutti gli effetti delle sostituzioni previste dall’art. 8 della legge 10 agosto 1893, n. 449, i biglietti
della Banca Nazionale nel Regno, della Banca Nazionale Toscana e della Banca Toscana di credito, da sostituire
con altri biglietti della Banca Nazionale nel Regno, o con biglietti della Banca d’Italia, e quelli di antico modello
dei due Banchi meridionali, da sostituire con i biglietti di nuovo modello, che saranno adottati per i medesimi,
saranno considerati come logori o danneggiati, e saranno presentati per il cambio alla cassa speciale, con tutte le
formalità e condizioni prescritte dal presente regolamento per il baratto dei biglietti logori o danneggiati.
Art. 79. –– Scaduto il termine entro il quale deve cessare l’emissione dei biglietti presentemente in corso, l’ufficio
d’ispezione curerà che siano distrutti, con le cautele e le formalità prescritte dal presente regolamento, i biglietti
di antico modello ancora esistenti nella cassa speciale.
Del pari l’ufficio provvederà a che sia distrutta la scorta eventuale della carta filigranata utile alla fabbricazione
dei biglietti medesimi, e siano pure distrutte tutte le forme filigranate, gli istrumenti e i materiali già adoperati, e
non più servibili per le fabbricazioni nuove.
L’ufficio centrale disporrà per l’abbruciamento dei biglietti di antico modello ritirati perché logori, danneggiati
o sostituiti con biglietti di modello nuovo, osservando tutte le cautele e le prescrizioni stabilite nel presente
regolamento.
Visto, d’ordine di S. M.
Il Ministro del Tesoro
L. LUZZATTI.
Regio Decreto–Legge 20 maggio 1935–XIII, n. 874.
Autorizzazione a ritirare dalla circolazione le attuali monete di argento e ad emettere biglietti di Stato.
Gazzetta Ufficiale n. 140 del 15 giugno 1935–XIII
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA
Visto l’art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; ritenuta l’urgente necessità di provvedimenti atti ad
eliminare le difficoltà pratiche manifestatesi nel movimento delle attuali monete metalliche;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per la grazia e
giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1. –– Il Ministro per le finanze è autorizzato a ritirare dalla circolazione le attuali monete di argento e ad
emettere biglietti di Stato dei tagli e nei limiti da stabilirsi con suoi decreti.
Art. 2. –– Le monete di argento ritirate dalla circolazione, unitamente alle giacenze d’argento esistenti presso la
Regia zecca, costituiranno riserva di copertura dei biglietti di Stato.
Art. 3. –– Con decreto del Ministro per le finanze saranno stabiliti il giorno dal quale cesserà il corso legale nel
Regno delle monete di argento e il periodo per il cambio delle monete stesse.
Art. 4. –– Chiunque faccia incetta di monete di argento di conio nazionale incorre nelle pene comminate dall’art.
501 del Codice penale.
Chiunque, trascorso il periodo assegnato per il cambio, sarà trovato in possesso di monete d’argento di conio
nazionale, sarà passibile dell’ammenda da L. 100 a L. 2000.
Art. 5. –– Sono approvate le norme regolamentari sul servizio dei biglietti a debito dello Stato secondo l’allegato
testo, visto, d’ordine Nostro, dal Ministro proponente.
Art. 6. –– Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per
l’attuazione del presente decreto e stabilite le ulteriori norme regolamentari che eventualmente occorressero a
completamento di quelle di cui all’articolo precedente.
Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
II Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e
dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 maggio 1935 – Anno XIII
VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI – DI REVEL – SOLMI
Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Registrato alla Conte dei conti, addì 29 maggio 1935 – Anno XIII
Atti del Governo, registro 360, foglio 154. – MANCINI.
REGOLAMENTO PER I BIGLIETTI DI STATO.
TITOLO I.
FABBRICAZIONE
Art. 1. –– La creazione dei biglietti a debito dello Stato è autorizzata con decreti del Ministro delle finanze, da
registrarsi alla Conte dei conti e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Art. 2. –– I biglietti da servire per i bisogni di scorta sono ordinati con decreti del Ministro delle finanze, registrati
Alla Conte dei conti.
Art. 3. –– La fabbricazione dei biglietti a debito dello Stato è affidata all’Istituto Poligrafico dello Stato – Officina
Carte–Valori.
Art. 4. –– La produzione della carta filigranata per la fabbricazione dei biglietti di Stato è ordinata dall’Istituto
Poligrafico dello Stato ed autorizzata dal Provveditorato Generale dello Stato sotto il cui controllo viene eseguita.
Art. 5. –– I punzoni per la filigrana della carta sono fabbricati a cura dell’Istituto Poligrafico dello Stato e sotto il
controllo del Provveditorato Generale. I punzoni stessi e le forme filigranate sono custoditi presso la cartiera dalla
Sezione dell’Ispettorato del Provveditorato Generale se debbano servire per le lavorazioni in corso o da eseguirsi
prossimamente.
Altrimenti debbono essere restituiti all’Istituto Poligrafico dello Stato.
Art. 6. –– La Sezione dell’Ispettorato del Provveditorato Generale presso la cartiera esercita una costante
sorveglianza sulla produzione della carta filigranata, accertandosi che tutte le operazioni siano eseguite secondo
le condizioni dei contratti e relativi capitolati d’oneri, e in conformità delle disposizioni regolamentari e di ogni
altra prescrizione od istruzione emanata o da emanarsi dal Ministero delle finanze.
La Sezione stessa dell’Ispettorato tiene in consegna la carta prodotta dalla cartiera, ne cura la spedizione, secondo
le richieste, all’Istituto Poligrafico dello Stato – Officina Carte–Valori, custodisce i fogli mal riusciti e quelli di
scarto restituiti dalla detta officina, e in seguito ad autorizzazione del Ministero delle finanze, e coll’assistenza di
un ispettore del Provveditorato Generale o di delegati speciali, procede alla distruzione dei fogli medesimi
secondo le rispettive istruzioni.
Art. 7. –– Le caratteristiche dei biglietti di Stato sono approvate con decreto del Ministro delle finanze, da
registrarsi alla Conte
Art. 8. –– L’Istituto Poligrafico dello Stato – Officina Carte–Valori tiene una gestione separata per la
fabbricazione dei biglietti di Stato che è soggetta alla vigilanza della Direzione Generale del Tesoro.
Un servizio speciale di controllo presso la medesima officina, tiene conto del movimento della carta per la
fabbricazione dei biglietti e segue le operazioni occorrenti alla fabbricazione completa dei biglietti medesimi.
Gli scarti di fabbricazione, immediatamente obliterati, sono distrutti in seguito ad autorizzazione del Ministero
delle finanze con l’assistenza di un delegato del Provveditorato Generale e di un delegato della Direzione
Generale del Tesoro.
La Conte dei conti, per mezzo dei suoi delegati, esercita il sindacato sull’Officina Carte–Valori ai sensi del R.
decreto 7 marzo 1926, n. 412.
Art. 9. –– I biglietti fabbricati sono distinti in serie composte di tanti biglietti quanti vengono indicati nei decreti
Ministeriali di creazione o di autorizzazione, di cui agli articoli 1 e 2. Ciascun biglietto è contrassegnato da un
numero d’ordine per ogni serie. Devono essere raccolti in mazzette di cento biglietti.
La sostituzione dei biglietti riscontrati di scarto in sede di allestimento viene effettuata esclusivamente con
l’impiego di biglietti di una serie riservata per tali sostituzioni.
I biglietti di scarto sostituiti debbono essere immediatamente obliterati e poscia distrutti con le modalità di cui al
precedente art. 8.
Art. 10. –– La carta e le placche non più necessarie alla fabbricazione dei biglietti sono distrutte, previa
autorizzazione ministeriale, e dopo verificazione con l’intervento del direttore dell’officina, del Capo della
Sezione Ispettorato, del delegato della Conte dei conti e di un funzionario della Direzione Generale del Tesoro.
TITOLO II.
CASSA SPECIALE.
Art. 11. –– Una cassa speciale, dipendente dalla Direzione Generale del Tesoro, concentra il servizio dei biglietti
a debito dello Stato.
Essa custodisce i biglietti di nuova fabbricazione che le vengono forniti dall’Istituto Poligrafico dello Stato –
Officina Carte–Valori e quelli logori ritirati dalla circolazione fino a che non venga provveduto alla distruzione
di essi.
La cassa medesima ha il deposito giudiziale dei biglietti falsi o falsificati, e degli altri corpi di reato che le
pervengono dalle autorità giudiziarie.
Art. 12 –– Il servizio della cassa speciale è affidato alla Tesoreria centrale del Regno.
Alla fine di ogni esercizio e al termine di ogni gestione, il Tesoriere centrale rende il conto giudiziale anche per
il servizio dei biglietti di Stato.
Art. 13. –– La porta della sacrestia, contenente i biglietti di Stato, deve essere chiusa con tre serrature a diverso
congegno, le cui chiavi sono tenute una dal Tesoriere centrale, una dal Controllore capo della Tesoreria centrale
e la terza dal delegato della Conte dei conti.
Le immissioni e le estrazioni dei valori sono eseguite con l’intervento dei detentori delle tre chiavi.
Art. 14. –– L’Ufficio di Controllo presso la Tesoreria centrale sorveglia e controlla tutte le operazioni della cassa
speciale.
Disimpegna anche il servizio dei biglietti danneggiati o sospetti di falsità che ad esso pervengono e che deve
presentare alla Commissione tecnica.
TITOLO III.
COMMISSIONE TECNICA
Art. 15. –– È demandato ad una Commissione tecnica, istituita presso la Cassa speciale, l’esame dei biglietti
circolanti per conto dello Stato:
a) logori, danneggiati e proposti per il cambio od altrimenti da ritirarsi dalla circolazione;
b) sospetti di falsità o di falsificazione.
Art. 10. –– La Commissione è composta di un presidente, di sette commissari e di un segretario, alle cui nomine
è provveduto con decreto del Ministro delle finanze.
Art. 17. –– I commissari rimangono in carica per un triennio scaduto il quale possono essere confermati
TITOLO IV.
MOVIMENTO DEI BIGLIETTI DI STATO.
§ 1. –– Biglietti di nuova creazione.
Art. 18. –– Su richiesta della Direzione generale del Tesoro i biglietti fabbricati dall’Istituto Poligrafico dello
Stato – Officina delle Carte–Valori, sono da questa spediti alla Cassa speciale per serie intiere, salvo le
sostituzioni di quelli riconosciuti di scarto, formate in mazzette come è detto all’art. 9.
La spedizione dei biglietti dall’Istituto Poligrafico dello Stato – Officina delle Carte–Valori alla Cassa speciale
si effettua con casse solide chiuse a chiave e suggellate, accompagnate da due impiegati, di cui uno in
rappresentanza del Magazziniere del Tesoro dell’Officina Carte–Valori dell’Istituto Poligrafico e l’altro del
consegnatario di detto magazzino e scortate da forza armata.
Della spedizione è dato avviso alla Direzione generale del Tesoro.
Art. 19. –– L’Istituto Poligrafico dello Stato – Officina delle Carte–Valori emette una bolletta a matrice e
contromatrice dei biglietti che spedisce, firmata dal Magazziniere del Tesoro dell’Officina Carte Valori
dell’Istituto Poligrafico dello Stato, dal consegnatario di detto magazzino e vistata dal delegato della Conte dei
conti e dal Capo della Sezione dell’Ispettorato.
La bolletta deve contenere l’indicazione dei tagli, delle serie, dei numeri e del valore dei biglietti.
La bolletta è consegnata all’impiegato rappresentante il Consegnatario del magazzino del Tesoro che accompagna
i biglietti alla Cassa speciale, la contro–matrice è trasmessa alla Direzione generale del Tesoro.
Art. 20. –– La contazione dei biglietti è fatta dal Tesoriere centrale per taglio, serie e numero, alla presenza del
controllore capo e del delegato della Conte dei conti.
I detti incaricati del controllo accertano nei modi più convenienti, e senza pregiudizio della prontezza del servizio,
i biglietti verificati, che, alla loro presenza, vengono posti nella sacrestia.
Art. 21. –– Compiuta la verificazione dei biglietti e riconosciuta esatta la spedizione, il Tesoriere centrale stacca
da un bollettario a matrice e contromatrice una ricevuta con le indicazioni di cui all’art. 19, munita della sua firma
e del visto del Controllore capo e del Delegato della Conte dei conti.
La ricevuta figlia è consegnata all’impiegato rappresentante il Consegnatario del magazzino del Tesoro
dell’Officina Carte–Valori e la contromatrice è spedita alla Direzione generale del Tesoro.
§2. –– Biglietti di prima emissione.
Art. 22. –– I biglietti di prima emissione sono prelevati dal fondo dei biglietti di nuova fabbricazione ed in base
agli ordini impartiti dalla Direzione generale del Tesoro vengono spediti alle Sezioni di Tesoreria provinciale.
I capi delle Sezioni del Tesoro presso le Intendenze di finanza debbono assistere alla verifica dei biglietti in
rappresentanza del Tesoriere centrale.
La Sezione del Tesoro di Roma ne effettua il rimborso con quietanza in conto entrate del Tesoro rilasciata a
favore del Tesoriere centrale quale Cassiere speciale dei biglietti di Stato.
I biglietti di prima emissione che occorrono per i bisogni della Tesoreria centrale sono parimenti prelevati, previa
autorizzazione della Direzione generale del Tesoro, dal fondo dei biglietti di nuova fabbricazione. Il Tesoriere
centrale se ne dà carico con quietanza di fondo somministrato rilasciata a favore della Sezione di Tesoreria
provinciale di Roma, la quale, per il corrispondente importo, emette altra quietanza in conto entrate del Tesoro a
favore del Tesoriere centrale quale Cassiere speciale dei biglietti di Stato.
§ 3. –– Biglietti di Stato logori.
Art. 23. –– I biglietti logori e non più atti alla circolazione, che pervengono in versamento alle tesorerie, sono da
queste trattenuti e non più adoperati nei pagamenti.
I biglietti che, nelle dette condizioni, vengono presentati alle tesorerie da contabili o da privati, quando non sorga
dubbio sulla loro legittimità, sono cambiati con altri biglietti in buono stato prelevati dal fondo ordinario di cassa.
Art. 24. –– I biglietti logori, ritirati dalla circolazione come all’articolo precedente, sono annullati dalle tesorerie
mediante perforamento.
Sul verso di ciascun biglietto è inoltre apposto un bollo ad umido colla parola –– annullato –– e con la indicazione
della tesoreria e della data dell’annullamento.
Art 25. –– Nei giorni stabiliti dalla Direzione generale del Tesoro, le sezioni della Regia tesoreria provinciale
spediscono, in raccomandazione, i biglietti logori alla Tesoreria centrale, chiusi in sacchetti senza cucitura ed
impiombati, accompagnati da apposito verbale.
La sezione di Regia tesoreria provinciale in Roma consegna direttamente alla Tesoreria centrale i biglietti da essa
ritirati.
Art. 26. –– In seguito ad avviso della Direzione generale del Tesoro, il Tesoriere centrale ed il Controllore capo
provvedono pel ritiro dall’ufficio postale dei pacchi contenenti i biglietti logori.
Art. 27. –– I biglietti, all’arrivo, sono sommariamente riscontrati dal Tesoriere centrale in concorso col
Controllore capo. La Commissione tecnica, di cui all’art. 15, valendosi di apposito personale, procede poi alla
contazione ed all’esame dei singoli biglietti, stendendo processo verbale.
A queste verificazioni, sempre che si tratti di biglietti provenienti dalle sezioni di tesoreria provinciale, può
assistere un delegato della Banca d’Italia.
Art. 28. –– Compiuta la verificazione e la contazione dei biglietti di una o più sezioni di tesoreria, l’immissione
di essi nella sacrestia è fatta col concorso del Controllore capo e del Delegato della Conte dei conti.
Il Tesoriere centrale si dà carico, quale Cassiere speciale, dell’ammontare dei biglietti logori, riconosciuti
legittimi mediante quietanze di fondi somministrati rilasciate a favore della Sezione di tesoreria provinciale di
Roma e da spedire alla Direzione generale del Tesoro.
Per i propri biglietti logori il Tesoriere centrale li immette nella sacrestia predetta e ne scrittura l’importo come
fondo somministrato alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma, dalla quale riceve quietanza, e
contemporaneamente se ne dà carico, quale Cassiere speciale, con altra quietanze a favore della Sezione di
tesoreria provinciale medesima.
§4. –– Cambio dei biglietti di Stato logori pervenuti alla Tesoreria centrale.
Art. 29. –– In corrispondenza al carico dei biglietti logori, ed in relazione agli ordini di spedizione di fondi alle
sezioni di tesoreria impartiti dalla Direzione Generale del Tesoro, il Tesoriere centrale, in concorso col controllore
capo e col Delegato della Conte dei conti, preleva dal fondo di scorta altrettanta somma di biglietti dello stesso
taglio dei logori e li invia alle Sezioni predette mediante pieghi–valori del Tesoro.
I capi delle sezioni del Tesoro presso le Intendenze di finanza debbono assistere alla verifica dei biglietti in
rappresentanza del Tesoriere centrale.
La sezione di tesoreria di Roma ne effettua il rimborso con quietanza di fondi somministrati rilasciata a favore
del «Tesoriere centrale quale Cassiere speciale dei biglietti di Stato».
I biglietti necessari ai bisogni della Tesoreria centrale sono prelevati dal fondo di scorta previa autorizzazione
della Direzione Generale del Tesoro. Il Tesoriere centrale se ne dà carico con quietanza di fondo somministrato
rilasciata a favore della Sezione di tesoreria provinciale di Roma, la quale, per il corrispondente importo, emette
altra quietanza di fondi somministrati a favore del Tesoriere centrale quale Cassiere speciale dei biglietti di Stato.
Art. 30. –– La Direzione Generale del Tesoro, tenuti presenti i bisogni della circolazione. La facoltà di autorizzare
il cambio dei biglietti di Stato logori, giunti alla Tesoreria centrale, con altrettanti nuovi, anche prima che sia
avvenuta la contazione e l’esame dei singoli biglietti, nella misura non superiore ai nove decimi del loro numero
totale.
§5. –– Biglietti di Stato danneggiati.
Art. 31. –– I biglietti di Stato, parzialmente danneggiati, non sono accettati dalle pubbliche casse pel cambio.
Sulla richiesta dei possessori essi possono essere ricevuti in consegna dalla Tesoreria centrale e dalle sezioni di
tesoreria provinciale, perché ne sia fatto l’invio all’Ufficio di controllo presso la Tesoreria centrale, e siano
sottoposti all’esame della Commissione tecnica.
La consegna è fatta constare mediante verbale in duplice esemplare contenente le indicazioni di cui al successivo
articolo 35.
Un esemplare del verbale è rilasciato all’esibitore e l’altro viene spedito all’Ufficio di controllo presso la
Tesoreria centrale unitamente ai biglietti.
Art. 32. –– I biglietti danneggiati riconosciuti ammissibili al cambio dalla Commissione tecnica, sono consegnati
dal Controllore capo al Tesoriere centrale, perché li assuma in carico nel fondo dei logori, destinati alla
distruzione.
Il Tesoriere centrale procede per questi biglietti, come per quelli logori, secondo le norme stabilite dagli articoli
28 e 29, ponendo a tergo della bolletta la parola «danneggiati» senza distinzione di provenienza.
Art. 33. –– I biglietti danneggiati, presentati all’esame della Commissione tecnica, sono dichiarati inammissibili
al cambio se non conservano sufficienti caratteri per escludere ogni possibilità di duplicazione nel cambio stesso.
I frammenti di biglietti non ammessi al cambio sono conservati presso la Tesoreria centrale per un periodo di
tempo non inferiore a cinque anni.
Art 34. –– Il Controllore capo della Tesoreria centrale dà partecipazione al Tesoriere centrale e alle sezioni di
Tesoreria che hanno trasmesso i biglietti danneggiati, delle decisioni della Commissione tecnica, autorizzando il
rimborso per il rispettivo valore dei biglietti ammessi al cambio.
Il diritto al rimborso dei biglietti di Stato danneggiati ammessi al cambio si prescrive col decorso di tre anni dalla
data del verbale di presentazione dei biglietti stessi alla Tesoreria centrale o alle Sezioni di tesoreria provinciale.
§6. –– Biglietti di Stato falsi o sospetti di falsità
Art. 35. –– Tutti gli ufficiali pubblici, tutti i contabili dello Stato e quelli dell’Istituto di emissione, ai quali
venissero presentati biglietti di Stato ritenuti falsi, falsificati o sospetti di falsità o di falsificazione, debbono
trattenerli, stendendo processo verbale in triplice esemplare, nel quale siano riportati i contrassegni particolari di
ciascun biglietto, e siano indicati il nome, il cognome, la paternità e il luogo di dimora dell’esibitore. Questi deve
firmare il verbale e, ove non possa farlo, è richiesta la firma di due testimoni. Un esemplare del verbale è rilasciato
all’esibitore del biglietto falso, ed un altro viene spedito immediatamente, a cura dell’ufficio sequestrante,
all’autorità di pubblica sicurezza nella cui giurisdizione abbia avuto luogo il sequestro.
E vietato di tagliare in qualunque modo il biglietto falso o sospetto di falsità, per ritenerne una parte e restituire
l’altra al presentatore.
Art. 36. –– I biglietti sequestrati debbono essere spediti o consegnati, insieme col terzo esemplare del verbale,
alla Sezione di tesoreria della rispettiva provincia che, non più tardi del 5, 15 e 25 d’ogni mese, li trasmette, con
un elenco dei verbali e con l’esemplare dei verbali medesimi, all’Ufficio di controllo presso la Tesoreria centrale,
per essere sottoposti all’esame della Commissione indicata all’art. 15.
Art. 37. –– I biglietti pervenuti all’autorità giudiziaria in seguito a sequestro direttamente eseguito dagli agenti
della forza pubblica, debbono essere spediti all’Ufficio di controllo presso la Tesoreria centrale per l’esame di
cui all’articolo precedente.
Art. 38. –– I biglietti riconosciuti legittimi dalla Commissione tecnica, previa apposizione del bollo di legittimità,
sono trasmessi dal Controllore capo al Tesoriere centrale. Questi deve darsene carico nel fondo dei biglietti logori
ed effettuarne il cambio con le formalità stabilite. Il Controllore capo dà notizia dei biglietti ammessi al cambio
alle Sezioni di tesoreria e autorizza il rimborso alle parti.
Le Sezioni di tesoreria ne avvisano l’autorità di pubblica sicurezza, affinché siano abbandonate le indagini.
Il diritto al rimborso dei biglietti di Stato sospetti di falsità, riconosciuti legittimi, si prescrive col decorso di tre
anni dalla data del verbale di sequestro.
Art. 39. –– I biglietti di Stato dichiarati dalla Commissione tecnica falsi o falsificati sono restituiti dal Controllore
capo della Tesoreria centrale, insieme ai relativi verbali, alle Sezioni di tesoreria dalle quali pervennero, affinché,
in conformità all’art. 2 del Codice di procedura penale, il competente procuratore del Re possa promuovere il
procedimento di legge. A tale effetto debbono pure comunicarsi, in estratto, le risultanze dell’esame eseguito
dalla suddetta Commissione, coll’indicazione del numero e della data della relativa perizia tecnica e del numero
della contraffazione a cui il biglietto appartiene.
I biglietti pervenuti dall’Autorità giudiziaria sono ad essa restituiti per l’ulteriore corso del procedimento.
Le Sezioni di tesoreria sono inoltre tenute ad informare gli uffici dai quali hanno ricevuto i biglietti sospetti di
falsità, dell’esito dell’esame sui medesimi eseguito.
Art. 40. –– L’Autorità giudiziaria, alla quale occorresse di avere le perizie tecniche dei biglietti falsi, deve
richiederle direttamente all’Ufficio di controllo presso la Tesoreria centrale il quale le comunicherà
esclusivamente in copia.
Art. 41. –– Le decisioni dell’Autorità giudiziaria sui Biglietti denunziati come falsi debbono essere partecipate
dall’Autorità medesima al Ministero delle finanze – Direzione generale del Tesoro a cui vengono anche trasmessi
i corpi di reato, dopo ultimato il processo, per essere dati in custodia alla Cassa speciale.
§ 7. –– Accertamento ed abbruciamento dei Biglietti di Stato ritirati dalla circolazione.
Art. 42. –– I biglietti di Stato concentrati nella Tesoreria centrale (Cassa speciale) ed annullati, debbono essere
verificati in sede di abbruciamento per quantità e valore e distrutti entro sei mesi dal loro ritiro dalla circolazione.
Art. 43. –– La verificazione dei biglietti di Stato, in sede di abbruciamento, per quantità e valore, di cui all’articolo
precedente deve essere fatta a cura del Controllore capo della Tesoreria centrale e del Delegato della Conte dei
conti, con l’intervento di un ispettore del Tesoro o di altro funzionario della Direzione Generale del Tesoro.
Tale verifica, nonché quella di cui al precedente art. 27, può, con decreto del Ministero delle finanze, essere
limitata all’esame ed alla contazione dei biglietti nella misura non inferiore al dieci per cento del loro numero
totale.
Le mazzette di biglietti da verificarsi sono estratte saltuariamente dai diversi pacchi.
I biglietti verificati sono distrutti mediante abbruciamento coll’intervento del Tesoriere centrale, del Controllore
capo della Tesoreria centrale e del Delegato della Conte dei conti ed alla presenza di un funzionario della
Direzione Generale del Tesoro.
Art. 44. –– Tanto delle operazioni di verifica, quanto di quelle di abbruciamento, è fatto constare mediante distinti
verbali
TITOLO V.
ISPEZIONI E VERIFICHE.
Art. 45. –– Indipendentemente dalle ispezioni che fossero disposte dal Direttore generale del Tesoro, i valori in
custodia presso la Cassa speciale della Tesoreria centrale debbono essere verificati ad ogni chiusura di esercizio
o al termine di gestione.
Un esemplare del rispettivo verbale deve essere posto a corredo del conto giudiziale del Tesoriere centrale quale
cassiere speciale.
Visto, d’ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
DI.REVEL.
Legge 23 dicembre 1935–XIV, n. 2393.
Conversione in legge del Regio decreto–legge 20 maggio 1935–XIII, n. 874, che autorizza a ritirare dalla
circolazione le attuali monete di argento e ad emettere biglietti di Stato.
Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1936–XIV
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico. – È convertito in legge il R. decreto–legge 20 maggio 1935–XIII, n. 874, che autorizza a ritirare
dalla circolazione le attuali monete di argento e ad emettere biglietti di Stato.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei
decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 23 dicembre 1935 – Anno XIV
VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI – DI REVEL.
Visto, il Guardasigilli: Solmi,