LEGISLAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA (dicembre 2000)Source: Il Foro Italiano, Vol. 124, No. 3 (MARZO 2001), pp. 149/150-151/152Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23274458 .
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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA
tali diritti, è tenuto al rispetto del principio di proporzionalità. Quest'ultimo esige che siffatta restrizione non costituisca, con
siderato lo scopo perseguito, un intervento sproporzionato ed
inammissibile che pregiudichi la sostanza stessa di tali diritti (v. sentenza Wachauf, cit., punto 18).
59. - Orbene, da un lato, nessun elemento del fascicolo auto
rizza a dubitare del fatto che la fissazione delle quote latte dei
nuovi produttori e dei produttori in crescita ad un livello inferio
re alla loro capacità produttiva sia appropriata e necessaria per evitare il superamento del quantitativo globale garantito. Stando
alle osservazioni del governo svedese, la limitata considerazione
della loro capacità produttiva, subita da questi operatori, è stato
per l'appunto operata in ragione della prevedibile eccedenza ri
spetto al quantitativo globale. 60. - Dall'altro, il governo svedese ha dimostrato, con produ
zione di dati nel corso dell'udienza, che per la campagna 1995
1996 soltanto l'uno per cento del quantitativo globale garantito non è stato distribuito e che tale percentuale si è successiva
mente ridotta allo 0,2 per cento per la campagna 1997-1998.
Tenuto conto della possibilità prevista dalla disciplina comuni
taria di costituire una riserva nazionale e alla luce dell'entità as
sai modesta dei quantitativi attribuiti dalle autorità svedesi, uno
Stato membro non può eccedere il proprio potere discrezionale
quando i quantitativi da esso non distribuiti siano parimenti esi
gui. 61. -
Emerge dal complesso delle considerazioni che prece dono, con riguardo all'eventuale violazione del principio della
parità di trattamento, che tale principio non osta ad una disci
plina nazionale relativa all'attribuzione iniziale delle quote lat
te, adottata da uno Stato membro che ha aderito alle Comunità
europee il 1° gennaio 1995, la quale, a differenza dei produttori che non hanno modificato la loro produzione tra il 1° gennaio 1991 e il 31 dicembre 1994 e dei produttori di latte secondo cri
teri ecologici, applichi, ai fini del calcolo delle quote latte attri
buite ai nuovi produttori che hanno intrapreso la loro produzio ne tra il 1° gennaio 1991 e il 31 dicembre 1994 e ai produttori in
crescita che hanno accresciuto una produzione già esistente du
rante questo stesso periodo, coefficienti di riduzione, peraltro differenti, e conceda un quantitativo di riferimento individuale
esclusivamente ai produttori che dimostrino di aver avuto una
produzione ininterrotta tra il 1° marzo 1994 e il 1° gennaio 1995, a meno che il produttore che abbia involontariamente in
terrotto le proprie consegne nel corso di questo periodo possa far valere motivi particolari, atti a giustificare la concessione di
un quantitativo di riferimento.
Sul principio della tutela del legittimo affidamento
62. -1 ricorrenti nei procedimenti a quibus sostengono che la
disciplina svedese viola il principio del legittimo affidamento in
quanto il regime nazionale di distribuzione delle quote latte non
riflette fedelmente il regime comunitario risultante dal regola mento 856/84 e, più in particolare, l'assegnazione di una quota latte è assoggettata a prescrizioni relative alla tutela dell'am
biente ed alla prescrizione di una produzione ininterrotta tra il
1° marzo 1994 e il 1° gennaio 1995.
63. - Tali censure non possono essere accolte. Il principio della tutela del legittimo affidamento può essere fatto valere nei
confronti di una normativa comunitaria solo se la Comunità
stessa abbia precedentemente determinato una situazione tale da
ingenerare un legittimo affidamento (sentenza 15 aprile 1997, causa C-22/94, Irish Farmers Association e a., Race. pag. I
1809, punto 19; Foro it., Rep. 1997, voce Unione europea, n.
1099). Orbene, dall'esame della disciplina nazionale controver
sa nei procedimenti a quibus è già emerso come la normativa
comunitaria di cui trattasi non abbia potuto produrre un tale ef
fetto.
Per questi motivi, la corte (sesta sezione), pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Regeringsràtten con ordinanza
27 maggio 1997, dichiara: Il regolamento (Cee) del consiglio 28 dicembre 1992 n. 3950,
che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e
dei prodotti lattiero-caseari, come modificato dall'atto relativo
alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della
Il Foro Italiano — 2001.
Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adatta
menti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, nonché il
principio della parità di trattamento, più specificamente sancito
all'art. 40, n. 3, 2° comma, del trattato Ce (divenuto, in seguito a modifica, art. 34, n. 2, 2° comma, Ce), devono essere inter
pretati nel senso che essi non ostano ad una disciplina normativa
nazionale relativa all'attribuzione iniziale dei quantitativi di ri
ferimento individuali, adottata da uno Stato membro che ha ade
rito alle Comunità europee il 1° gennaio 1995, la quale: — determini i quantitativi di riferimento individuali dei pro
duttori che non hanno modificato la loro produzione tra il 1°
gennaio 1991 e il 31 dicembre 1994 in base alla media delle
consegne effettuate nel corso degli anni 1991-1993; — a differenza dei produttori che non hanno modificato la lo
ro produzione tra il 1° gennaio 1991 e il 31 dicembre 1994 e dei
produttori di latte secondo criteri ecologici, applichi, ai fini del
calcolo dei quantitativi di riferimento individuali attribuiti ai
nuovi produttori che hanno intrapreso la loro produzione tra il
1° gennaio 1991 e il 31 dicembre 1994 e ai produttori in crescita
che hanno accresciuto una produzione già esistente durante lo
stesso periodo, coefficienti di riduzione, peraltro differenti; — conceda un quantitativo di riferimento individuale esclusi
vamente ai produttori che dimostrino di aver avuto una produ zione ininterrotta tra il 1° marzo 1994 e il 1° gennaio 1995, a
meno che il produttore che abbia involontariamente interrotto le
proprie consegne nel corso di questo periodo possa far valere
motivi particolari, atti a giustificare la concessione di un quan titativo di riferimento.
LEGISLAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA
(<dicembre 2000)
Disposizioni generali e comuni
Principi
Direttiva del consiglio del 27 novembre 2000 n. 2000/78/Ce, che sta bilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di oc
cupazione e di condizioni di lavoro (G.U. 2 dicembre 2000, L 303, 16). Decisione del consiglio del 27 novembre 2000 n. 2000/750/Ce, che
istituisce un programma d'azione comunitario per combattere le di scriminazioni (2001-2006) (G.U. 2 dicembre 2000, L 303, 23).
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (G.U. 18 dicem bre 2000, C 364, 1).
Istituzioni e organi
Regolamento interno della commissione (G.U. 8 dicembre 2000, L
308, 26). Decisione della Fondazione europea per il miglioramento delle con
dizioni di vita e di lavoro, dell'11 febbraio 2000 n. 2000/79 I/Ce, che stabilisce il codice di buona condotta amministrativa (G.U. 15 dicembre
2000, L 316, 69). Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia del
28 novembre 2000 (G.U. 19 dicembre 2000, L 322, 1).
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PARTE QUARTA
Modifiche del regolamento di procedura del Tribunale di primo gra do delle Comunità europee (G.U. 19 dicembre 2000, L 322, 4).
Comunità europea
Agricoltura e pesca
Regolamento del consiglio del 19 dicembre 2000 n. 2826/2000/Ce, relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno (G.U. 23 dicembre 2000, L 328, 2).
Circolazione delle persone
Decisione del consiglio del 1° dicembre 2000 n. 2000/777/Ce, relati va alla messa in applicazione dell'acquis di Schengen in Danimarca, Finlandia e Svezia nonché in Islanda e Norvegia (G.U. 9 dicembre
2000, L 309, 24).
Concorrenza
Regolamento della commissione del 29 novembre 2000 n.
2658/2000/Ce, relativo all'applicazione dell'art. 81, par. 3, del trattato a categorie di accordi di specializzazione (G.U. 5 dicembre 2000, L
304, 3).
Regolamento della commissione del 29 novembre 2000 n.
2659/2000/Ce, relativo all'applicazione dell'art. 81, par. 3, del trattato a categorie di accordi in materia di ricerca e sviluppo (G.U. 5 dicembre
2000, L 304, 7).
Unione economica e monetaria
Indirizzo della Banca centrale europea del 31 agosto 2000 n.
2000/776/Bce, sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell'Eurosistema (Bce/2000) (G.U. 11 dicembre 2000, L 310, 1).
Decisione della Banca centrale europea del 14 dicembre 2000 n.
2000/824/Ce, relativa all'approvazione del volume di conio delle mo nete metalliche per il 2001 (Bce/2001/17) (G.U. 30 dicembre 2000, L
336,118).
Ambiente
Direttiva del parlamento europeo e del consiglio del 23 ottobre 2000 n. 2000/60/Ce, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in m neria di acque (G.U. 22 dicembre 2000, L 327, 1).
Decisione del parlamento europeo e del consiglio del 20 dicembre 200° n. 2850/2000/Ce che istituisce un quadro comunitario di coopera tone nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali (G.U. 28 dicembre 2000, L 332, 1).
Direttiva del parlamento europeo e del consiglio del 27 novembre 2000 n. 2000/59/Ce, relativa agli impianti portuali di raccolta per i ri fiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (G.U. 18 dicembre 2000, L
332, 81). Direttiva del parlamento europeo e del consiglio del 4 dicembre 2000
n. 2000/76/Ce, sull'incenerimento dei rifiuti (G.U. 18 dicembre 2000, L
332,91).
Cooperazione allo sviluppo
Regolamento del consiglio del 5 dicembre 2000 n. 2667/2000/Ce, relativo all'agenzia europea per la ricostruzione (G.U. 7 dicembre
2000, L 306, 7).
T elecomunicazioni/Audio visi vi
Regolamento del parlamento europeo e del consiglio del 18 dicembre 2000 n. 2887/2000/Ce, relativo all'accesso disaggregato alla rete locale
(G.U. 30 dicembre 2000, L 336, 4). Decisione del consiglio del 20 dicembre 2000 n. 2000/82 I/Ce, relati
va all'attuazione di un programma di incentivazione dello sviluppo, della distribuzione e della promozione delle opere audiovisive europee (Media Plus -
Sviluppo, distribuzione e promozione) (2001-2005) (G.U. 30 dicembre 2000, L 336, 82).
Il Foro Italiano — 2001.
Politica estera e di sicurezza
Generalità
Azione comune del consiglio del 14 dicembre 2000 n.
2000/792/Pesc, relativa alla nomina del rappresentante speciale dell'U
nione europea per la regione dei Grandi laghi in Africa e che abroga l'azione comune 96/250/Pesc (G.U. 16 dicembre 2000, L 318, 1).
Azione comune del consiglio del 14 dicembre 2000 n.
2000/793/Pesc, relativa alla nomina del rappresentante speciale dell'U
nione europea per esercitare le funzioni di coordinatore speciale del
patto di stabilità per l'Europa sudorientale e che abroga l'azione comu
ne 1999/523/Pesc (G.U. 16 dicembre 2000, L 318, 3). Azione comune del consiglio del 14 dicembre 2000 n.
2000/794/Pesc, relativa alla nomina del rappresentante speciale dell'U nione europea per il processo di pace in Medio Oriente e che abroga l'azione comune 96/676/Pesc (G.U. 16 dicembre 2000, L 318, 5).
Affari interni e giudiziari
Cooperazione giudiziaria in materia penale
Decisione del consiglio del 14 dicembre 2000 n. 2000/799/Gai, rela
tiva all'istituzione di un'unità provvisoria di cooperazione giudiziaria (G.U. 21 dicembre 2000, L 324, 2).
Relazione esplicativa sulla convenzione del 29 maggio 2000, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'U nione europea (testo approvato dal consiglio il 30 novembre 2000) (G.U. 29 dicembre 2000, C 379, 7).
Decisione del consiglio del 22 dicembre 2000 n. 2000/820/Gai, che istituisce l'Accademia europea di polizia (Aep) (G.U. 30 dicembre
2000, L 336, 1).
Cooperazione di polizia/Europol
Atto del consiglio del 30 novembre 2000, che stabilisce, in base al l'articolo 43, paragrafo 1, della convenzione che istituisce un ufficio
europeo di polizia (convenzione Europol), un protocollo che modifica l'articolo 2 e l'allegato di detta convenzione (G.U. 13 dicembre 2000, C 358, 1).
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