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LEGISLAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA (dicembre 2000)

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LEGISLAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA (dicembre 2000) Source: Il Foro Italiano, Vol. 124, No. 3 (MARZO 2001), pp. 149/150-151/152 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23274458 . Accessed: 28/06/2014 07:32 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.142.30.50 on Sat, 28 Jun 2014 07:32:42 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: LEGISLAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA (dicembre 2000)

LEGISLAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA (dicembre 2000)Source: Il Foro Italiano, Vol. 124, No. 3 (MARZO 2001), pp. 149/150-151/152Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23274458 .

Accessed: 28/06/2014 07:32

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA

tali diritti, è tenuto al rispetto del principio di proporzionalità. Quest'ultimo esige che siffatta restrizione non costituisca, con

siderato lo scopo perseguito, un intervento sproporzionato ed

inammissibile che pregiudichi la sostanza stessa di tali diritti (v. sentenza Wachauf, cit., punto 18).

59. - Orbene, da un lato, nessun elemento del fascicolo auto

rizza a dubitare del fatto che la fissazione delle quote latte dei

nuovi produttori e dei produttori in crescita ad un livello inferio

re alla loro capacità produttiva sia appropriata e necessaria per evitare il superamento del quantitativo globale garantito. Stando

alle osservazioni del governo svedese, la limitata considerazione

della loro capacità produttiva, subita da questi operatori, è stato

per l'appunto operata in ragione della prevedibile eccedenza ri

spetto al quantitativo globale. 60. - Dall'altro, il governo svedese ha dimostrato, con produ

zione di dati nel corso dell'udienza, che per la campagna 1995

1996 soltanto l'uno per cento del quantitativo globale garantito non è stato distribuito e che tale percentuale si è successiva

mente ridotta allo 0,2 per cento per la campagna 1997-1998.

Tenuto conto della possibilità prevista dalla disciplina comuni

taria di costituire una riserva nazionale e alla luce dell'entità as

sai modesta dei quantitativi attribuiti dalle autorità svedesi, uno

Stato membro non può eccedere il proprio potere discrezionale

quando i quantitativi da esso non distribuiti siano parimenti esi

gui. 61. -

Emerge dal complesso delle considerazioni che prece dono, con riguardo all'eventuale violazione del principio della

parità di trattamento, che tale principio non osta ad una disci

plina nazionale relativa all'attribuzione iniziale delle quote lat

te, adottata da uno Stato membro che ha aderito alle Comunità

europee il 1° gennaio 1995, la quale, a differenza dei produttori che non hanno modificato la loro produzione tra il 1° gennaio 1991 e il 31 dicembre 1994 e dei produttori di latte secondo cri

teri ecologici, applichi, ai fini del calcolo delle quote latte attri

buite ai nuovi produttori che hanno intrapreso la loro produzio ne tra il 1° gennaio 1991 e il 31 dicembre 1994 e ai produttori in

crescita che hanno accresciuto una produzione già esistente du

rante questo stesso periodo, coefficienti di riduzione, peraltro differenti, e conceda un quantitativo di riferimento individuale

esclusivamente ai produttori che dimostrino di aver avuto una

produzione ininterrotta tra il 1° marzo 1994 e il 1° gennaio 1995, a meno che il produttore che abbia involontariamente in

terrotto le proprie consegne nel corso di questo periodo possa far valere motivi particolari, atti a giustificare la concessione di

un quantitativo di riferimento.

Sul principio della tutela del legittimo affidamento

62. -1 ricorrenti nei procedimenti a quibus sostengono che la

disciplina svedese viola il principio del legittimo affidamento in

quanto il regime nazionale di distribuzione delle quote latte non

riflette fedelmente il regime comunitario risultante dal regola mento 856/84 e, più in particolare, l'assegnazione di una quota latte è assoggettata a prescrizioni relative alla tutela dell'am

biente ed alla prescrizione di una produzione ininterrotta tra il

1° marzo 1994 e il 1° gennaio 1995.

63. - Tali censure non possono essere accolte. Il principio della tutela del legittimo affidamento può essere fatto valere nei

confronti di una normativa comunitaria solo se la Comunità

stessa abbia precedentemente determinato una situazione tale da

ingenerare un legittimo affidamento (sentenza 15 aprile 1997, causa C-22/94, Irish Farmers Association e a., Race. pag. I

1809, punto 19; Foro it., Rep. 1997, voce Unione europea, n.

1099). Orbene, dall'esame della disciplina nazionale controver

sa nei procedimenti a quibus è già emerso come la normativa

comunitaria di cui trattasi non abbia potuto produrre un tale ef

fetto.

Per questi motivi, la corte (sesta sezione), pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Regeringsràtten con ordinanza

27 maggio 1997, dichiara: Il regolamento (Cee) del consiglio 28 dicembre 1992 n. 3950,

che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e

dei prodotti lattiero-caseari, come modificato dall'atto relativo

alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della

Il Foro Italiano — 2001.

Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adatta

menti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, nonché il

principio della parità di trattamento, più specificamente sancito

all'art. 40, n. 3, 2° comma, del trattato Ce (divenuto, in seguito a modifica, art. 34, n. 2, 2° comma, Ce), devono essere inter

pretati nel senso che essi non ostano ad una disciplina normativa

nazionale relativa all'attribuzione iniziale dei quantitativi di ri

ferimento individuali, adottata da uno Stato membro che ha ade

rito alle Comunità europee il 1° gennaio 1995, la quale: — determini i quantitativi di riferimento individuali dei pro

duttori che non hanno modificato la loro produzione tra il 1°

gennaio 1991 e il 31 dicembre 1994 in base alla media delle

consegne effettuate nel corso degli anni 1991-1993; — a differenza dei produttori che non hanno modificato la lo

ro produzione tra il 1° gennaio 1991 e il 31 dicembre 1994 e dei

produttori di latte secondo criteri ecologici, applichi, ai fini del

calcolo dei quantitativi di riferimento individuali attribuiti ai

nuovi produttori che hanno intrapreso la loro produzione tra il

1° gennaio 1991 e il 31 dicembre 1994 e ai produttori in crescita

che hanno accresciuto una produzione già esistente durante lo

stesso periodo, coefficienti di riduzione, peraltro differenti; — conceda un quantitativo di riferimento individuale esclusi

vamente ai produttori che dimostrino di aver avuto una produ zione ininterrotta tra il 1° marzo 1994 e il 1° gennaio 1995, a

meno che il produttore che abbia involontariamente interrotto le

proprie consegne nel corso di questo periodo possa far valere

motivi particolari, atti a giustificare la concessione di un quan titativo di riferimento.

LEGISLAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

(<dicembre 2000)

Disposizioni generali e comuni

Principi

Direttiva del consiglio del 27 novembre 2000 n. 2000/78/Ce, che sta bilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di oc

cupazione e di condizioni di lavoro (G.U. 2 dicembre 2000, L 303, 16). Decisione del consiglio del 27 novembre 2000 n. 2000/750/Ce, che

istituisce un programma d'azione comunitario per combattere le di scriminazioni (2001-2006) (G.U. 2 dicembre 2000, L 303, 23).

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (G.U. 18 dicem bre 2000, C 364, 1).

Istituzioni e organi

Regolamento interno della commissione (G.U. 8 dicembre 2000, L

308, 26). Decisione della Fondazione europea per il miglioramento delle con

dizioni di vita e di lavoro, dell'11 febbraio 2000 n. 2000/79 I/Ce, che stabilisce il codice di buona condotta amministrativa (G.U. 15 dicembre

2000, L 316, 69). Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia del

28 novembre 2000 (G.U. 19 dicembre 2000, L 322, 1).

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Page 3: LEGISLAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA (dicembre 2000)

PARTE QUARTA

Modifiche del regolamento di procedura del Tribunale di primo gra do delle Comunità europee (G.U. 19 dicembre 2000, L 322, 4).

Comunità europea

Agricoltura e pesca

Regolamento del consiglio del 19 dicembre 2000 n. 2826/2000/Ce, relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno (G.U. 23 dicembre 2000, L 328, 2).

Circolazione delle persone

Decisione del consiglio del 1° dicembre 2000 n. 2000/777/Ce, relati va alla messa in applicazione dell'acquis di Schengen in Danimarca, Finlandia e Svezia nonché in Islanda e Norvegia (G.U. 9 dicembre

2000, L 309, 24).

Concorrenza

Regolamento della commissione del 29 novembre 2000 n.

2658/2000/Ce, relativo all'applicazione dell'art. 81, par. 3, del trattato a categorie di accordi di specializzazione (G.U. 5 dicembre 2000, L

304, 3).

Regolamento della commissione del 29 novembre 2000 n.

2659/2000/Ce, relativo all'applicazione dell'art. 81, par. 3, del trattato a categorie di accordi in materia di ricerca e sviluppo (G.U. 5 dicembre

2000, L 304, 7).

Unione economica e monetaria

Indirizzo della Banca centrale europea del 31 agosto 2000 n.

2000/776/Bce, sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell'Eurosistema (Bce/2000) (G.U. 11 dicembre 2000, L 310, 1).

Decisione della Banca centrale europea del 14 dicembre 2000 n.

2000/824/Ce, relativa all'approvazione del volume di conio delle mo nete metalliche per il 2001 (Bce/2001/17) (G.U. 30 dicembre 2000, L

336,118).

Ambiente

Direttiva del parlamento europeo e del consiglio del 23 ottobre 2000 n. 2000/60/Ce, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in m neria di acque (G.U. 22 dicembre 2000, L 327, 1).

Decisione del parlamento europeo e del consiglio del 20 dicembre 200° n. 2850/2000/Ce che istituisce un quadro comunitario di coopera tone nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali (G.U. 28 dicembre 2000, L 332, 1).

Direttiva del parlamento europeo e del consiglio del 27 novembre 2000 n. 2000/59/Ce, relativa agli impianti portuali di raccolta per i ri fiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (G.U. 18 dicembre 2000, L

332, 81). Direttiva del parlamento europeo e del consiglio del 4 dicembre 2000

n. 2000/76/Ce, sull'incenerimento dei rifiuti (G.U. 18 dicembre 2000, L

332,91).

Cooperazione allo sviluppo

Regolamento del consiglio del 5 dicembre 2000 n. 2667/2000/Ce, relativo all'agenzia europea per la ricostruzione (G.U. 7 dicembre

2000, L 306, 7).

T elecomunicazioni/Audio visi vi

Regolamento del parlamento europeo e del consiglio del 18 dicembre 2000 n. 2887/2000/Ce, relativo all'accesso disaggregato alla rete locale

(G.U. 30 dicembre 2000, L 336, 4). Decisione del consiglio del 20 dicembre 2000 n. 2000/82 I/Ce, relati

va all'attuazione di un programma di incentivazione dello sviluppo, della distribuzione e della promozione delle opere audiovisive europee (Media Plus -

Sviluppo, distribuzione e promozione) (2001-2005) (G.U. 30 dicembre 2000, L 336, 82).

Il Foro Italiano — 2001.

Politica estera e di sicurezza

Generalità

Azione comune del consiglio del 14 dicembre 2000 n.

2000/792/Pesc, relativa alla nomina del rappresentante speciale dell'U

nione europea per la regione dei Grandi laghi in Africa e che abroga l'azione comune 96/250/Pesc (G.U. 16 dicembre 2000, L 318, 1).

Azione comune del consiglio del 14 dicembre 2000 n.

2000/793/Pesc, relativa alla nomina del rappresentante speciale dell'U

nione europea per esercitare le funzioni di coordinatore speciale del

patto di stabilità per l'Europa sudorientale e che abroga l'azione comu

ne 1999/523/Pesc (G.U. 16 dicembre 2000, L 318, 3). Azione comune del consiglio del 14 dicembre 2000 n.

2000/794/Pesc, relativa alla nomina del rappresentante speciale dell'U nione europea per il processo di pace in Medio Oriente e che abroga l'azione comune 96/676/Pesc (G.U. 16 dicembre 2000, L 318, 5).

Affari interni e giudiziari

Cooperazione giudiziaria in materia penale

Decisione del consiglio del 14 dicembre 2000 n. 2000/799/Gai, rela

tiva all'istituzione di un'unità provvisoria di cooperazione giudiziaria (G.U. 21 dicembre 2000, L 324, 2).

Relazione esplicativa sulla convenzione del 29 maggio 2000, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'U nione europea (testo approvato dal consiglio il 30 novembre 2000) (G.U. 29 dicembre 2000, C 379, 7).

Decisione del consiglio del 22 dicembre 2000 n. 2000/820/Gai, che istituisce l'Accademia europea di polizia (Aep) (G.U. 30 dicembre

2000, L 336, 1).

Cooperazione di polizia/Europol

Atto del consiglio del 30 novembre 2000, che stabilisce, in base al l'articolo 43, paragrafo 1, della convenzione che istituisce un ufficio

europeo di polizia (convenzione Europol), un protocollo che modifica l'articolo 2 e l'allegato di detta convenzione (G.U. 13 dicembre 2000, C 358, 1).

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