LEGISLAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA (maggio-giugno 1999)Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 9 (SETTEMBRE 1999), pp. 379/380-383/384Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23274403 .
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PARTE QUARTA
gue . . .», ainsi que «la facilitation et/ou l'encouragement de l'u
sage orai et écrit des langues régionales ou minoritaires dans la
vie publique et dans la vie privée»; que, de surcroTt, en applica tion de l'article 7 (§ 4), «les Parties s'engagent à prendre en con
sidération les besoins et les voeux exprimés par les groupes prati
quant ces langues» en créant, si nécessaire, des «organes chargés de conseiller les autorités» sur ces questions;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que la
Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, en ce
qu'elle confère des droits spécifiques à des «groupes» de
due circostanze. In primo luogo, diversamente agendo, le autorità politi che darebbero l'impressione di voler sfruttare la particolare situazione
per perpetrare indebiti interventi nella vita del Conseil. In secondo luo
go, un accordo del genere risulterebbe il meno problematico alla luce
degli equilibri politici che, salve elezioni anticipate, nel 2001 dovrebbero
permanere: dalla primavera del 1997, infatti, la coabitazione tra Chirac e la maggioranza parlamentare social-comunista ha apprezzabilmente ri dotto il ruolo del presidente nella vita politica ed istituzionale del paese, con il che una soluzione «neutra», come la conferma di Guéna alla pre sidenza (ad interim), risulterebbe la meno «impegnativa» per tutte le parti in causa. È ovvio che questa previsione presuppone anche una serie di altre condizioni che potrebbero non sussistere nel 2001: dal pieno recu
pero della credibilità dell'istituzione Conseil alla conservazione di rap porti improntati alla correttezza istituzionale tra questa e gli altri poteri dello Stato, ecc. Se, comunque, a ciò si addivenisse effettivamente, la vicenda potrebbe addurre nuovi elementi in favore di una già da più par ti caldeggiata riforma costituzionale, mediante la quale il capo dello Sta to sarebbe definitivamente privato del potere di nomina del presidente del Conseil, che verrebbe cosi eletto direttamente dai giudici costituzio nali. Una siffatta modifica appare ormai non più a lungo procrastinabi le, essendo caduta, con la fine della presidenza de Gaulle, la ratio che aveva portato alla previsione di una regola diversa ed essendosi ormai in gran parte compiuta la trasformazione del Conseil constitutionnel nel senso di una Corte costituzionale simile a quelle presenti in quasi tutto il continente europeo (nella grande maggioranza delle quali, non a caso, il presidente è eletto dai giudici costituzionali: si pensi alla corte italiana, ma anche a quelle spagnola e portoghese e, inoltre, a molte di quelle recentemente istituite nell'Europa orientale, come, ad esempio, in Bul
garia, Croazia, Macedonia, Romania o Slovenia). Una seconda ipotesi che potrebbe essere evocata è quella di una vera
e propria «corsa alla presidenza», nella quale le tre autorità competenti a nominare il giudice costituzionale cercherebbero di superarsi tra loro nel trovare il membro più anziano. Le conseguenze di un simile atteg giamento sul Conseil constitutionnel, ma, più ancora, sull'intero siste ma istituzionale sono tanto evidenti da non meritare commento. Una tale eventualità, comunque, potrebbe verificarsi soltanto in una fase di grave crisi costituzionale già in atto. Allo stato, dunque, alla possibi lità logica non fa riscontro alcuna prevedibilità storica.
Potrebbe infine immaginarsi un accordo tra il capo dello Stato ed i presidenti delle assemblee parlamentari volto a far recuperare al primo una prerogativa di cui è stato privato con l'auto-sospensione di Dumas, rimediandosi in tal modo ad una situazione stigmatizzata da coloro che hanno evidenziato come da essa «l'esprit de la Constitution» sia stato
«pour le moins mis à mal» (cfr. Th. Bréhier, op. ult. cit.). Il presiden te dell'assemblea nazionale e quello del senato si impegnerebbero a no minare membri più giovani, mentre Chirac designerebbe un membro
più anziano di Guéna. Questa soluzione comporterebbe, però, due con
seguenze sul Conseil. La prima, che non ci sembra possa avere un rilievo decisivo, consiste
nel fatto che, visti gli attuali settantasette anni di Guéna, si alzerebbe
ulteriormente, nominandosi un presidente di almeno settantanove anni, l'età media dei giudici costituzionali francesi, già da molti ritenuta troppo elevata. Il problema dell'età avanzata dei giudici costituzionali è stato
spesso evocato nella pubblicistica francese, tuttavia, a prescindere dalla circostanza che considerazioni basate esclusivamente su dati anagrafici non appaiono di per sé generalizzabili, può farsi valere come «la nomi nation de personnes àgées ayant une grande expérience et débarassées, en principe, de tout souci de carrière, [soit] une bonne chose» (H. Rous
sillon, op. cit., 13; nel medesimo senso, v. L. Favoreu, Les juges constitutionnels - France, in Ann. int. just, const., 1988, 147, che ri
prende quanto già affermato da J. Rivero, La protection des droits
fondamentaux par les jurisdictions constitutionnelles en Europe, in L. Favoreu (sous la direction de), Cours constitutionnelles européennes et droits fondamentaux, Paris—Aix-en-Provence, 1987, 517 ss.).
La seconda conseguenza, invece, non potrebbe essere agevolmente ri dimensionata: si tratterebbe, infatti, di una sorta di ritorno ad un'inter
pretazione «gollista» della Costituzione, nel senso di rendere indispensa bile un legame diretto tra capo dello Stato e presidenza del Conseil. Ora, se questa è la lettura che sembra più in linea con la lettera delle disposi zioni costituzionali e con lo spirito «presidenzialista» con cui sono state
redatte, è però indubbio che la prassi più recente si sia evoluta in un altro senso. Da ciò si deduce che, una volta operato uno «strappo» come
quello del 23 marzo 1999, tornare indietro potrebbe avere effetti molto
negativi sull'indipendenza del Conseil, perché significherebbe, per il pas sato, rinnegare la tendenza autonomistica che si è sviluppata e, prò futu
II Foro Italiano — 1999.
locuteurs de langues régionales ou minoritaires, à l'intérieur de
«territoires» dans lesquels ces langues sont pratiquées, porte at
teinte aux principes constitutionnels d'indivisibilité de la Répu
blique, d'égalité devant la loi et d'unicité du peuple fran?ais; Considérant que ces dispositions sont également contraires au
premier alinéa de l'article 2 de la Constitution en ce qu'elles ten
dent à reconnaìtre un droit à pratiquer une langue autre que le
franfais non seulement dans la «vie privée» mais également dans
la «vie publique», à laquelle la Charte rattache la justice et les
autorités administratives et services publics; Considérant que, dans ces conditions, les dispositions préci
tées de la Charte sont contraires à la Constitution; Considérant que n'est contraire à la Constitution, eu égard à
leur nature, aucun des autres engagements souscrits par la Fran
ce, dont la plupart, au demeurant, se bornent à reconnaìtre des
pratiques déjà mises en oeuvre par la France en faveur des lan
gues régionales. Décide: Artide premier. — La Charte européenne des langues
régionales ou minoritaires comporte des clauses contraires à la
Constitution.
Artide 2. — La présente décision sera notifiée au Président
de la République et publiée au Journal officiel de la République
franfaise.
ro, stabilire il limite invalicabile oltre il quale una siffatta tendenza non
potrebbe mai spingersi: il Conseil sarebbe quindi condannato ad essere un'istituzione inevitabilmente «sotto tutela», sia pure sotto una tutela di intensità variabile dalla quasi completa indipendenza (come è avvenu to negli anni ottanta e novanta) alla patente deferenza nei confronti del
princeps (mostrata soprattutto negli anni sessanta). L'unica soluzione accettabile, allora, sarebbe quella di prendere atto
dello status quo e, anzi, adoperarsi al fine di regolamentarlo adeguata mente. Con ciò, però, si giunge al problema di fondo del sistema di giu stizia costituzionale francese e cioè quello di un organo nato come «arbi tro politico», ma evolutosi, progressivamente, in senso chiaramente giu risdizionale, al quale fa difetto una disciplina che tenga conto dell'avvenuto mutamento del ruolo e che lo ponga al riparo da tutte quelle «disarmo nie» nel dettato normativo, emergenti ogniqualvolta ci si discosti, anche in misura minimale, dalla «normalità» dei rapporti istituzionali.
Proprio la vicenda di Dumas, con i problemi che ha sollevato in questi mesi e con tutte le conseguenze che ha cagionato sul prestigio dell'orga no costituzionale, potrebbe rappresentare un'occasione assai propizia per il superamento di alcune di quelle «peculiarità» del sistema di giustizia costituzionale francese che, fino a qualche anno fa, gli hanno consentito di svilupparsi in un contesto indubbiamente difficile, ma che, oggi, ri schiano di limitarne grandemente le potenzialità di sviluppo ulteriore.
Del resto, senza voler qui evocare la saggezza popolare, non può non constatarsi che la storia costituzionale conserva molti esempi di periodi critici dai quali un'istituzione o un ordinamento sono usciti rafforzati.
Paolo Passaglxa
LEGISLAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA
(maggio-giugno 1999)
Disposizioni generali e comuni
Istituzioni e organi
Decisione del consiglio del 26 aprile 1999 n. 99/291/Ce, Ceca, Eura
tom, che modifica la decisione 88/591/Ceca, Cee, Euratom che istitui sce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee allo scopo di consentire al tribunale di statuire nella persona di un giudice unico
(G.U. 1° maggio 1999, L 114, 52). Dichiarazione comune sulle modalità pratiche della nuova procedura
di codecisione (art. 251 del trattato che istituisce la Comunità europea) (G.U. 28 maggio 1999, C 148, 1).
Modifica del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee allo scopo di consentire al tribunale di statuire nella persona di un giudice unico del 17 maggio 1999 (G.U. 29 maggio 1999, L 135, 92).
Decisione del consiglio del 31 maggio 1999 n. 99/385/Ce, Ceca, Eu ratom, relativa all'adozione del suo regolamento interno (G.U. 12 giu gno 1999, L 147, 13).
Bilancio
Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il parlamento euro
peo, il consiglio e la commissione sulla disciplina di bilancio e il miglio ramento della procedura di bilancio (G.U. 18 giugno 1999, C 172, 1).
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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA
Frodi al bilancio comunitario
Regolamento del parlamento europeo e del consiglio del 25 maggio 1999 n. 1073/99/Ce, relativo alle indagini svolte dall'ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (G.U. 31 maggio 1999, L 136, 1).
Accordo interistituzionale del 25 maggio 1999, tra il parlamento eu ropeo, il consiglio dell'Unione europea e la commissione delle Comuni tà europee relativo alle indagini interne svolte dall'ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (G.U. 31 maggio 1999, L 136, 15).
Decisione della commissione del 28 aprile 1999 n. 99/352/Ce, Ceca, Euratom, che istituisce l'ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (G.U. 31 maggio 1999, L 136, 20).
Comunità europea
Circolazione merci
Regolamento del parlamento europeo e del consiglio del 13 aprile 1999 n. 955/99/Ce, che modifica il regolamento (Cee) n. 2913/92 del consiglio per quanto riguarda il regime di transito esterno (G.U. 7 mag gio 1999, L 119, 1).
Agricoltura e pesca
Direttiva del consiglio del 22 aprile 1999 n. 99/29/Ce, relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali (G.U. 4 maggio 1999, L 115, 32).
Decisione del consiglio del 29 aprile 1999 n. 99/313/Ce, relativa ai laboratori di riferimento per il controllo delle contaminazioni batterio
logiche e virali dei molluschi bivalvi (G.U. 8 maggio 1999, L 120, 40). Regolamento del consiglio del 17 maggio 1999 n. 1258/99/Ce, relati
vo al finanziamento della politica agricola comune (G.U. 26 giugno 1999, L 160, 103).
Regolamento del consiglio del 17 maggio 1999 n. 1259/99/Ce, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambi to della politica agricola comune (G.U. 26 giugno 1999, L 160, 113).
Stabilimento e servizi
Direttiva della commissione del 21 maggio 1999 n. 99/46/Ce, che modifica la direttiva 93/16/Cee del consiglio intesa ad agevolare la libe ra circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplo mi, certificati ed altri titoli (G.U. 2 giugno 1999, L 139, 25).
Regolamento della commissione del 27 maggio 1999 n. 1255/99/Ce, relativo alle definizioni delle caratteristiche per le statistiche dei servizi di assicurazione (G.U. 19 giugno 1999, L 154, 1).
Regolamento della commissione del 28 maggio 1999 n. 1226/99/Ce, relativo alle deroghe da concedere per le statistiche dei servizi di assicu razione (G.U. 19 giugno 1999, L 154, 46).
Regolamento della commissione del 28 maggio 1999 n. 1227/99/Ce, relativo al formato tecnico per la trasmissione dei servizi di assicurazio ne (G.U. 19 giugno 1999, L 154, 75).
Regolamento della commissione del 28 maggio 1999 n. 1228/99/Ce, relativo alle serie di dati da elaborare per le statistiche dei servizi di assicurazione (G.U. 19 giugno 1999, L 154, 91).
Trasporti
Direttiva del consiglio del 29 aprile 1999 n. 99/35/Ce, relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a ser vizi di linea (G.U. 1° giugno 1999, L 138, 1).
Direttiva del consiglio del 29 aprile 1999 n. 99/36/Ce, in materia di attrezzature a pressione trasportabili (G.U. 1° giugno 1999, L 138, 20).
Direttiva del consiglio del 29 aprile 1999 n. 99/37/Ce, relativa ai do cumenti di immatricolazione dei veicoli (G.U. 1° giugno 1999, L 138, 57).
Concorrenza
Decisione della commissione dell'8 luglio 1998 n. 99/287/Ce, che di chiara la compatibilità di una concentrazione con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE (Caso IV/M.1069 - World
Com/MCI) (G.U. 4 maggio 1999, L 116, 1). Decisione della commissione del 29 luglio 1998 n. 99/288/Ce, recante
approvazione condizionata dall'aiuto concesso dall'Italia al Banco di
Napoli (G.U. 4 maggio 1999, L 116, 36). Libro bianco sulla modernizzazione delle norme per l'applicazione
degli art. 85 e 86 del trattato Ce (G.U. 12 maggio 1999, C 132, 1). Decisione della commissione del 12 aprile 1999 n. 99/329/Ce, relati
va ad un procedimento a norma degli art. 85 e 86 del trattato Ce e
degli art. 53 e 54 dell'accordo SEE (Caso IV/D-1/30.373 - P & I Clubs. Accordo IG e IV/D-1/37.143 - P & I Clubs. Pooling Agreement) (G.U. 19 maggio 1999, L 125, 12).
Decisione della commissione del 16 settembre 1998 n. 99/338/Ce, re cante autorizzazione condizionale dell'aiuto accordato dall'Italia alla So cietà italiana per condotte d'acqua s.p.a. (G.U. 22 maggio 1999, L 129, 30).
Regolamento del consiglio del 10 giugno 1999 n. 1215/99/Ce, che modifica il regolamento n. 19/65/Cee relativo all'applicazione dell'art.
18, par. 3, del trattato a categorie di accordi e pratiche concordate
(G.U. 15 giugno 1999, L 148, 1). Regolamento del consiglio del 10 giugno 1999 n. 1216/99/Ce, che
modifica il regolamento n. 17: primo regolamento di applicazione degli art. 81 e 82 del trattato (G.U. 15 giugno 1999, L 148, 5).
Il Foro Italiano — 1999.
Decisione della commissione del 26 gennaio 1999 n. 99/421/Ce, rela tiva ad un procedimento a norma dell'art. 85 del trattato Ce (IV/36.253 - P & O Stena Line) (G.U. 29 giugno 1999, L 163, 61).
Disposizioni fiscali
Direttiva del consiglio del 25 maggio 1999 n. 99/49/Ce, che modifica per quanto riguarda l'aliquota normale la direttiva 77/388/Cee sul si stema comune di imposta sul valore aggiunto (G.U. 2 giugno 1999, L 139, 27).
Unione economica e monetaria
Indirizzo della Banca centrale europea del 1° dicembre 1998 n. 99/294/Ce, sugli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla Banca centrale europea nel settore delle statistiche relative alla bilancia dei
pagamenti ed alla posizione nel settore degli investimenti con l'estero
(BCE/1998/17) (G.U. 4 maggio 1999, L 115, 47). Decisione della Banca centrale europea del 9 giugno 1998 n. 99/330/Ce,
relativa all'adozione delle condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea recante le modifiche apportate il 31 marzo 1999
(BCE/1998/4) (G.U. 19 maggio 1999, L 125, 32). Decisione della Banca centrale europea del 1° dicembre 1998 n.
99/331/Ce, relativa alle quote percentuali delle banche centrali nazio nali nello schema di sottoscrizione del capitale della Banca centrale eu ropea (BCE/1998/13) (G.U. 19 maggio 1999, L 125, 33).
Politica commerciale
Regolamento del consiglio dell'11 maggio 1999 n. 1035/99/Ce, relati vo all'attuazione da parte della commissione di un programma di misu re e azioni specifiche destinate a migliorare l'accesso dei prodotti e dei servizi transfrontalieri dell'Unione europea al mercato giapponese (G.U. 21 maggio 1999, L 127, 1).
Politica sociale/Lavoratori/Occupazione
Risoluzione del consiglio e dei rappresentanti degli Stati membri riu niti in sede di consiglio, del 22 aprile 1999, relativa a un codice di condotta per una più efficace cooperazione tra amministrazioni pubbli che degli Stati membri nella lotta contro l'abuso di prestazioni e contri buti sociali a livello transnazionale ed il lavoro sommerso, nonché in materia di temporanea messa a disposizione transnazionale di lavorato ri (G.U. 6 maggio 1999, C 125, 1).
Decisione del consiglio del 26 aprile 1999 n. 99/382/Ce, che istituisce la seconda fase dei programma d'azione comunitaria in materia di for mazione personale «Leonardo da Vinci» (G.U. 11 giugno 1999, L 146, 33).
Istruzione/Formazione professionale/Gioventù
Decisione del consiglio del 29 aprile 1999 n. 99/311/Ce, relativa al l'adozione della terza fase del programma transeuropeo di cooperazio ne per l'istruzione superiore (Tempus III) (2000-2006) (G.U. 8 maggio 1999, L 120, 30).
Sanità pubblica
Decisione del parlamento europeo e del consiglio del 29 aprile 1999 n. 99/1295/Ce, che adotta un programma d'azione comunitaria sulle malattie rare nel quadro dell'azione nel settore della sanità pubblica (1999-2003) (G.U. 22 giugno 1999, L 155, 1).
Dichiarazione congiunta del parlamento europeo, del consiglio e del la commissione (G.U. 22 giugno 1999, L 155, 6).
Dichiarazione della commissione (G.U. 22 giugno 1999, L 155, 6). Decisione del parlamento europeo e del consiglio del 29 aprile 1999 n.
99/1296/Ce, che adotta un programma di azione comunitaria sulle ma lattie connesse con l'inquinamento nel contesto del quadro d'azione nel settore della sanità pubblica (1999-2001) (G.U. 22 giugno 1999, L 155, 7).
Dichiarazione congiunta del parlamento europeo, del consiglio e del la commissione (G.U. 22 giugno 1999, L 155, 12).
Dichiarazione della commissione (G.U. 22 giugno 1999, L 155, 12).
Coesione economica e sociopolitica regionale
Regolamento del consiglio del 21 giugno 1999 n. 1260/99/Ce, recante
disposizioni generali sui fondi strutturali (G.U. 26 giugno 1999, L 161, 1). Regolamento del parlamento europeo e del consiglio del 21 giugno
1999 n. 1261/99/Ce, relativo al fondo europeo di sviluppo regionale (G.U. 26 giugno 1999, L 161, 43).
Regolamento del parlamento europeo e del consiglio del 21 giugno 1999 n. 1262/99/Ce, relativo al fondo sociale europeo (G.U. 26 giugno 1999, L 161, 48).
Regolamento del consiglio dei 21 giugno 1999 n. 1263/99/Ce, relati vo allo strumento finanziario di orientamento della pesca (G.U. 26 giu gno 1999, L 161, 54).
Regolamento del consiglio del 21 giugno 1999 n. 1264/99/Ce, recante modifica del regolamento (Ce) n. 1164/94 che istituisce un fondo di coesione (G.U. 26 giugno 1999, L 161, 57).
Regolamento del consiglio del 21 giugno 1999 n. 1265/99/Ce, recante modifica all'allegato II del regolamento (Ce) n. 1164/94 che istituisce un fondo di coesione (G.U. 26 giugno 1999, L 161, 62).
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PARTE QUARTA
Ambiente
Decisione del consiglio del 26 aprile 1999 n. 99/337/Ce relativa alla firma della Comunità europea dell'accordo sul programma internazio nale per la conservazione dei delfini (G.U. 27 maggio 1999, L 132, 1).
Decisione del consiglio del 7 giugno 1999 n. 99/386/Ce, relativa al
l'applicazione provvisoria da parte della Comunità europea dell'accor do sul programma internazionale per la conservazione dei delfini (G.U. 12 giugno 1999, L 147, 23).
Cooperazione allo sviluppo
Regolamento del consiglio del 29 aprile 1999 n. 975/99/Ce, che fissa le modalità di attuazione delle azioni di cooperazione allo sviluppo, che contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (G.U. 8 maggio 1999, L 120, 1).
Telecomunicazioni/Spazio
Decisione della commissione del 12 aprile 1999 n. 99/303/Ce, su una
regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione per il collegamento alla rete telefonica pubblica commutata (PSTN) delle apparecchiature terminali per il servizio di telefonia vocale in casi giu stificati in cui l'eventuale indirizzamento di rete è effettuato con segna lazione bitonale a più frequenze (DTMF) (G.U. 6 maggio 1999, L 118, 55).
Decisione della commissione del 12 aprile 1999 n. 99/304/Ce, su una regolamentazione tecnica comune relativa alla rete digitale di servizi in tegrati (ISDN-Integrated Services Digital Network); teleservizio di tele fonia a 3,1 kHz, requisiti di collegamento per i terminali portatili (se conda edizione) (G.U. 6 maggio 1999, L 118, 60).
Decisione della commissione del 23 aprile 1999 n. 99/310/Ce, su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione per le apparecchiature DECT (sistema digitale europeo di telecomunicazio ni senza filo) collegate a una rete digitale di servizi integrati (ISDN) (G.U. 7 maggio 1999, L 119, 57).
Relazioni esterne
Regolamento del consiglio del 29 aprile 1999 n. 976/99/Ce, che fissa le modalità di attuazione delle azioni della Comunità diverse da quelle di cooperazione allo sviluppo che nel quadro della politica di coopera zione comunitaria contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto nonché a quel lo del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei paesi terzi (G.U. 8 maggio 1999, L 120, 8).
Bilancio e frodi
Decisione del consiglio del 25 maggio 1999 n. 99/394/Ce, Euratom, riguardante le condizioni e le modalità delle indagini interne in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari delle Comunità (G.U. 16 giugno 1999, L 149, 36).
Adesione
Regolamento del consiglio del 21 giugno 1999 n. 1266/99/Ce, sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strate gia di preadesione e che modifica il regolamento (Cee) n. 3906/89 (G.U. 26 giugno 1999, L 161, 68).
Regolamento del consiglio del 21 giugno 1999 n. 1267/99/Ce, che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione (G.U. 26 giugno 1999, L 161, 73).
Regolamento del consiglio del 21 giugno 1999 n. 1268/99/Ce, relati vo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agri coltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Euro pa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione (G.U. 26 giu gno 1999, L 161, 87).
Sanzioni
Regolamento del consiglio del 29 aprile 1999 n. 900/99/Ce, che vieta la vendita e la fornitura di petrolio e di taluni prodotti petroliferi alla Repubblica federale di Jugoslavia (RFJ) (G.U. 1° maggio 1999, L 114, 7).
Regolamento del consiglio del 21 maggio 1999 n. 1064/99/Ce, che impone un divieto di volo tra i territori della Comunità europea e della Repubblica federale di Jugoslavia e abroga il regolamento (Ce) n. 1901/98 (G.U. 22 maggio 1999, L 129, 27).
Politica estera e di sicurezza
Generalità
Decisione del consiglio del 10 maggio 1999 n. 99/320/Pesc, adottata dal consiglio sulla base dell'art. 14 del trattato sull'Unione europea, relativa al contributo dell'Unione europea al ritiro e alla distruzione di armi in Albania (G.U. 13 maggio 1999, L 123, 12).
Decisione del consiglio del 10 maggio 1999 n. 99/321/Pesc, relativa alle modalità pratiche per la partecipazione di tutti gli Stati membri ai compiti di cui all'art. 17, par. 2, del trattato sull'Unione europea
Il Foro Italiano — 1999.
per i quali l'Unione europea si avvale dell'Ueo (G.U. 13 maggio 1999, L 123, 14).
Decisione del consiglio del 28 giugno 1999 n. 99/423/Pesc, relativa alla proroga dell'applicazione dell'azione comune 96/250/Pesc in rela zione alla nomina di un inviato speciale per la regione dei Grandi laghi in Africa (G.U. 29 giugno 1999, L 163, 85).
Politica estera
Posizione comune del 17 maggio 1999 n. 99/345/Pesc, adottata dal
consiglio in base all'art. 15 del trattato sull'Unione europea concernen te il patto di stabilità per l'Europa sudorientale (G.U. 28 maggio 1999, L 133, 1).
Posizione comune del 17 maggio 1999 n. 99/346/Pesc, adottata dal
consiglio in base all'art. 15 del trattato sull'Unione europea e riguar dante i progressi verso un protocollo giuridicamente vincolante destina to a consolidare l'osservanza della convenzione sulle armi biologiche e tossiniche (BTWC), allo scopo di concludere positivamente il lavoro di fondo del gruppo ad hoc entro il 1999 (G.U. 28 maggio 1999, L 133, 3).
Decisione del consiglio del 17 maggio 1999 n. 99/347/Pesc, che abro ga la posizione comune 98/614/Pesc relativa alla Nigeria (G.U. 28 maggio 1999, L 133, 5).
Decisione del consiglio del 31 maggio 1999 n. 99/361/Pesc, che attua la posizione comune 98/633/Pesc definita dal consiglio ai sensi dell'art. J.2 del trattato sull'Unione europea, relativa al processo di stabilità e di buon vicinato nell'Europa sudorientale (G.U. 4 giugno 1999, L 141, 1).
Strategia comune dell'Unione europea del 4 giugno 1999 n. 99/414/Pesc, sulla Russia (G.U. 24 giugno 1999, L 157, 1).
Dichiarazione del consiglio europeo relativa alla strategia comune sulla Russia (G.U. 24 giugno 1999, L 157, 10).
Difesa
Decisione del consiglio del 10 maggio 1999 n. 99/404/Pesc, riguar dante le disposizioni per il miglioramento della cooperazione tra l'U nione europea e l'Unione dell'Europa occidentale (G.U. 19 giugno 1999, L 153, 1).
Sanzioni
Posizione comune del 10 maggio 1999 n. 99/318/Pesc, adottata dal consiglio sulla base dell'art. 15 del trattato sull'Unione europea concer nente ulteriori misure restrittive nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia (RFJ) (G.U. 13 maggio 1999, L 123, 1).
Decisione del consiglio del 10 maggio 1999 n. 99/319/Pesc, che attua la posizione comune 99/318/Pesc, concernente ulteriori misure restritti ve nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia (RFJ) (G.U. 13 maggio 1999, L 123, 3).
Decisione del consiglio del 1° giugno 1999 n. 99/357/Pesc, recante modifica della decisione 99/319/Pesc che attua la posizione comune 99/318/Pesc concernente ulteriori misure restrittive nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia (RFJ) (G.U. 3 giugno 1999, L 140, 1).
Decisione del consiglio del 28 giugno 1999 n. 99/424/Pesc, recante modifica della decisione 99/357/Pesc che attua la posizione comune 99/318/Pesc concernente ulteriori misure restrittive nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia (RFJ) (G.U. 29 giugno 1999, L 163, 86).
Affari interni e giudiziari
Cooperazione giudiziaria in materia penale
Posizione comune del 27 maggio 1999 n. 99/364/Gai, adottata dal consiglio in base all'art. 34 del trattato sull'Unione europea sui nego ziati, in sede di Consiglio d'Europa, relativi al progetto di convenzione sulla cibercriminalità (G.U. 5 giugno 1999, L 142, 1).
Risoluzione del consiglio del 27 maggio 1999, sulla lotta contro la criminalità organizzata con interventi estesi a determinate rotte (G.U. 9 giugno 1999, C 162, 1).
Risoluzione del consiglio del 28 maggio 1999, relativa al rafforza mento della tutela per mezzo di sanzioni penali contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'Euro (G.U. 18 giugno 1999, C 171, 1).
Cooperazione di polizia/Europol
Atto n. 1/99 dell'autorità di controllo comune dell'Europol, del 22 aprile 1999, che stabilisce il proprio regolamento interno (G.U. 28 mag gio 1999, C 149, 1).
Decisione del consiglio del 29 aprile 1999, che estende il mandato dell'Europol alla lotta contro la falsificazione di monete e di altri mezzi di pagamento (G.U. 28 maggio 1999, C 149, 16).
Atto del consiglio del 29 aprile 1999, relativo alla nomina del diretto re e dei vicedirettori dell'Europol (G.U. 28 maggio 1999, C 149, 18).
Visti
Raccomandazione del consiglio del 29 aprile 1999 sulla dotazione per l'individuazione dei documenti falsi e falsificati nei servizi responsabili per i visti delle rappresentanze all'estero e presso le autorità nazionali preposte al rilascio e al rinnovo dei visti (G.U. 20 maggio 1999, C 140, 1).
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