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LEGISLAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA (marzo-aprile 2000)

Date post: 31-Jan-2017
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LEGISLAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA (marzo-aprile 2000) Source: Il Foro Italiano, Vol. 123, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 2000), pp. 357/358-359/360 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23274317 . Accessed: 28/06/2014 10:54 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 46.243.173.29 on Sat, 28 Jun 2014 10:54:57 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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LEGISLAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA (marzo-aprile 2000)Source: Il Foro Italiano, Vol. 123, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 2000), pp. 357/358-359/360Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23274317 .

Accessed: 28/06/2014 10:54

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA

idonee a ostacolare significativamente l'effettiva concorrenza nel

mercato comune, non si potrebbe accettare l'emergere di questo

tipo di situazioni con il pretesto che le imprese interessate si

impegnano a non abusare della loro posizione dominante, an

che se l'esecuzione di tali impegni si rivela facilmente verificabile.

318. - Di conseguenza, nel contesto del regolamento 4064/89, la commissione è autorizzata ad accettare solo impegni idonei

a rendere l'operazione notificata compatibile con il mercato co

mune. In altre parole, gli impegni proposti dalle imprese inte

ressate devono consentire alla commissione di concludere che

l'operazione di concentrazione di cui trattasi non creerebbe o

non rafforzerebbe una posizione dominante ai sensi dell'art. 2, n. 2 e 3 del regolamento.

319. - Pertanto, è indifferente che l'impegno proposto possa essere qualificato impegno comportamentale o impegno struttu

rale. È vero che gli impegni di carattere strutturale, come l'ab

bassamento della quota di mercato dell'entità sorta dalla con

centrazione tramite la vendita di una filiale sia in linea di prin

cipio preferibile dal punto di vista dello scopo del regolamento, in quanto impediscono definitivamente o quanto meno durevol

mente l'emergere o il rafforzarsi della posizione dominante pre viamente identificata dalla commissione, senza richiedere, del

resto, misure di sorveglianza a medio o a lungo termine. Tutta

via, non può escludersi a priori che gli impegni a prima vista

di tipo comportamentale, come quello di non utilizzare una marca

durante un certo periodo o di mettere a disposizione dei terzi

una parte della capacità di produzione dell'impresa sorta dalla

concentrazione, o più in generale, quello di consentire l'accesso

ad una infrastruttura essenziale, a condizioni non discriminato

rie, siano essi stessi idonei ad impedire l'emergere o il rafforzar

si di una posizione dominante.

320. - Ciò considerato, occorre esaminare caso per caso gli

impegni proposti dalle imprese interessate.

321. - Nella specie, la ricorrente, per quanto qualifichi impe

gno strutturale lo sviluppo del progetto (. . .), non contesta che,

come rilevato dalla commissione nella decisione controversa (pun to 216 dei 'considerando'), questo impegno non era idoneo, in

misura maggiore degli altri impegni proposti (cioè mantenere

la produzione a un dato livello e di creare un nuovo fornitore)

a risolvere la questione della struttura oligopolistica del mercato

creata dalla concentrazione.

322. - Infatti, i due primi impegni non modificano in nulla

la struttura del mercato di cui trattasi in quanto che mercato

duopolistico, ma si limitano a inquadrare la politica di produ zione della Implats/DPL in quello che si configura come un

semplice obbligo di produzione minima che, pur essendo ido

neo a diminuire la possibilità di abuso di posizione dominante

in avvenire, in funzione dell'evoluzione della domanda, non ga rantisce né l'assenza di qualsiasi tipo di abuso né, il che è più

importante, la scomparsa stessa della posizione dominante.

323. - La ricorrente non può del resto sostenere che la com

missione non poteva rifiutare l'impegno per il motivo che, se

l'Implats/DPL avesse mantenuto la sua produzione a un dato

livello, ciò sarebbe stato conosciuto dall'Amplats, il che avreb

be esercitato una pressione sui prezzi al rialzo. Infatti, l'argo mento sviluppato, lungi dal dimostrare che l'impegno proposto era idoneo ad eliminare la posizione dominante duopolistica crea

ta alla concentrazione, non fa che rimettere in discussione l'esi

stenza stessa di una posizione dominante. Orbene, su quest'ulti mo punto, gli argomenti della ricorrente sono già stati respinti nel contesto del motivo di annullamento che deduce la violazio

ne dell'art. 2 del regolamento 4064/89 e relativo alla constata

zione della posizione dominante collettiva. ' 324. - Per quanto riguarda gli argomenti della ricorrente se

condo i quali, da un lato, le imprese avrebbero il diritto di

trarre un utile ragionevole dalle loro attività e, dall'altro, qual siasi comportamento dell'entità sorta dalla fusione dell'Implats

che da luogo a un siffatto utile avrebbe potuto costituire ogget

to di un intervento delle autorità sudafricane, è sufficiente con

statare che, indipendentemente dalla loro fondatezza, essi non

sono pertinenti per valutare se l'impegno proposto era o no

idoneo a eliminare l'ostacolo alla struttura della concorrenza

creato dalla concentrazione.

325. - Per quanto riguarda il terzo impegno, cioè la creazione

di un nuovo fornitore, è sufficiente osservare che la ricorrente

non contesta l'analisi della commissione, secondo la quale tale

impegno avrebbe avuto un effetto trascurabile sull'importo del

II Foro Italiano — 2000.

l'approvvigionamento futuro in platino del consumatore finale.

La ricorrente si limita a sottolineare, riconoscendo così il carat

tere accessorio di tale impegno, che, se le altre critiche da lei

rivolte alla commissione sul suo approccio all'impegno erano

giuste, nulla consentirebbe di sostenere questo aspetto della de

cisione.

326. - Orbene, dato che, come è stato qui sopra giudicato, la commissione ha a ragione respinto i due primi impegni, essa

non ha commesso errore manifesto di valutazione considerando

che, indipendentemente dalla sua natura, il terzo impegno non

poteva essere accettato con riferimento al suo effetto trascura

bile sul mercato.

327. - Ciò considerato, gli argomenti della ricorrente circa

le possibilità di sorvegliare gli impegni proposti non hanno al

cuna pertinenza. Infatti, poiché gli impegni nel loro insieme non

sono idonei a eliminare l'ostacolo alla effettiva concorrenza pro vocata dall'operazione di concentrazione, la commissione a giu sto titolo li ha respinti, anche se la verifica della loro esecuzione

non poneva difficoltà particolari. 328. - Pertanto, la commissione non ha commesso né un er

rore di diritto né un errore manifesto di valutazione nel respin

gere gli impegni proposti dalla Gencor e dalla Lonrho al fine

di eliminare i problemi di concorrenza sollevati dall'operazione di concentrazione.

329. - Ciò considerato, la decisione è pertanto sufficiente

mente motivata per quanto riguarda il rigetto degli impegni. 330. - I motivi, esaminati debbono, pertanto, essere respinti.

(Omissis) Per questi motivi, il tribunale (quinta sezione ampliata) di

chiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La ricorrente sopporterà le proprie spese e quelle sostenu

te dalla commissione.

3) La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie

spese.

LEGISLAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

(marzo-aprile 2000)

Comunità europea

Agricoltura e pesca

Regolamento del consiglio del 17 aprile 2000 n. 814/2000/Ce, relati

vo alle azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune

(G.U. 20 aprile 2000, L 100, 7).

Trasporti

Decisione della commissione del 21 marzo 2000 n. 2000/275/Ce, re

lativa alle equipollenze fra talune categorie di patenti (G.U. 12 aprile

2000, L 91, 1).

Concorrenza

Decisione della commissione del 14 settembre 1999 n. 2000/182/Ce,

relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato Ce

(Caso IV/36.213/F 2 - Geae/P & W) (G.U. 3 marzo 2000, L 58, 16). Decisione della commissione del 22 settembre 1999 n. 2000/276/Ce,

che dichiara una concentrazione incompatibile con il mercato comune

e con l'accordo SEE (Caso IV/M.1524 - Airtours/First Choice) (G.U.

13 aprile 2000, L 93, 1).

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PARTE QUARTA

Decisione della commissione del 10 novembre 1999 n. 2000/286/Ce, relativa agli aiuti che la regione Toscana (Italia) intende concedere nel

settore dell'allevamento a favore della valorizzazione della razza Chia

nina (G.U. 19 aprile 2000, L 98, 1).

Regolamento della commissione del 19 aprile 2000 n. 823/2000/Ce, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a ta lune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra com

pagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi) (G.U. 20 aprile 2000, L 100, 24).

Mercato interno

Decisione del consiglio del 16 marzo 2000 n. 2000/278/Ce, relativa

all'approvazione, in nome della Comunità europea, del trattato dell'Ompi sul diritto d'autore e del trattato dell'Ompi sulle interpretazioni ed ese

cuzioni e sui fonogrammi (G.U. 11 aprile 2000, L 89, 6). Dichiarazioni relative alla decisione 2000/278/Ce del consiglio, relati

va all'approvazione, in nome della Comunità europea, del trattato del

l'Ompi sul diritto d'autore e del trattato dell'Ompi sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (G.U. 11 aprile 2000, C 103, 1).

Comunicazione interpretativa della commissione sulle concessioni nel

diritto comunitario (G.U. 29 aprile 2000, C 121, 2).

Unione economica e monetaria

Regolamento del consiglio del 28 febbraio 2000 n. 475/2000/Ce, che modifica il regolamento (Ce) 3605/93 relativo all'applicazione del pro tocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (G.U. 3 marzo 2000, L 58, 1).

Regolamento della commissione del 28 marzo 2000 n. 643/2000/Ce, recante modalità relative all'utilizzo dell'euro nell'esecuzione del bilan cio dei Fondi strutturali (G.U. 29 marzo 2000, L 78, 4).

Politica sociale/Lavoratori/Occupazione

Decisione del consiglio del 13 marzo 2000 n. 2000/228/Ce, relativa

agli orientamenti per la politica degli Stati membri in materia di occu

pazione per il 2000 (G.U. 21 marzo 2000, L 72, 15).

Cultura

Decisione del parlamento europeo e del consiglio del 14 febbraio 2000 n. 508/2000/Ce, che istituisce il programma «Cultura 2000» (G.U. 10 marzo 2000, L 63, 1).

Ambiente

Decisione del parlamento europeo e del consiglio del 28 febbraio 2000 n. 646/2000/Ce, che adotta un programma pluriennale per promuovere le fonti energetiche rinnovabili nella Comunità (Altener) (1998-2002) (G.U. 30 marzo 2000, L 79, 1).

Decisione del parlamento europeo e del consiglio del 28 febbraio 2000 n. 647/2000/Ce, che adotta un programma pluriennale per la promo zione dell'efficienza energetica («Save») (1998-2002) (G.U. 30 marzo

2000, L 79, 6). Raccomandazione della commissione del 13 aprile 2000 n. 2000/303/Ce,

sulla riduzione delle emissioni di CO2 prodotte dalle autovetture (Ka ma) (G.U. 20 aprile 2000, L 100, 55).

Raccomandazione della commissione del 13 aprile 2000 n. 2000/304/Ce, sulla riduzione delle emissioni di C02 prodotte dalle autovetture (Ja ma) (G.U. 20 aprile 2000, L 100, 57).

Politica estera e di sicurezza

Generalità

Decisione del consiglio del 20 marzo 2000 n. 2000/231/Pese, che com

pleta la decisione 98/627/Pesc relativa ad un'azione specifica dell'Unio ne nel settore dell'assistenza allo sminamento (G.U. 22 marzo 2000, L 73, 2).

Politica estera

Posizione comune del consiglio del 20 marzo 2000 n. 2000/230/Pesc, che proroga la posizione comune 1999/206/Pesc relativa all'Etiopia e all'Eritrea' (G.U. 22 marzo 2000, L 73, 1).

Il Foro Italiano — 2000.

Posizione comune del consiglio del 13 aprile 2000 n. 2000/297/Pesc, relativa alla conferenza di revisione del 2000 delle parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (G.U. 19 aprile 2000, L 97, 1).

Azione comune del consiglio del 13 aprile 2000 n. 2000/298/Pesc, relativa a un programma di assistenza dell'Unione europea per sostene re l'Autorità palestinese nei suoi sforzi per contrastare le attività terro ristiche organizzate nei territori sotto il suo controllo (G.U. 19 aprile 2000, L 97, 4).

Difesa

Decisione del consiglio del 28 febbraio 2000 n. 2000/178/Pesc, relati va al regime applicabile agli esperti nazionali in campo militare distac cati presso il segretariato generale del consiglio nel periodo interinale

(G.U. 2 marzo 2000, L 57, 1).

Sanzioni

Posizione comune del consiglio del 28 febbraio 2000 n.

2000/176/Pesc, che sospende, per un periodo limitato, l'applicazione dell'articolo 4 della posizione comune 1999/318/Pesc, concernente ul teriori misure restrittive nei confronti della Repubblica federale di

Jugoslavia, e che abroga la posizione comune 98/426/Pesc (G.U. 1° marzo 2000, L 56, 1).

Decisione del consiglio del 28 febbraio 2000 n. 2000/177/Pesc, re cante modifica della decisione 1999/319/Pesc che attua la posizione comune 1999/318/Pesc concernente ulteriori misure restrittive nei con fronti della Repubblica federale di Jugoslavia (G.U. 1° marzo 2000, L 56, 2).

Affari interni e giudiziari

Generalità

Decisione del consiglio del 27 marzo 2000 n. 2000/261/Gai, relativa al miglioramento dello scambio di informazioni per combattere i docu menti di viaggio contraffatti (G.U. 1° aprile 2000, L 81, 1).

Cooperazione di polizia/Europol

Decisione del consiglio del 27 marzo 2000 che autorizza il direttore

dell'Europol ad avviare negoziati per la conclusione di accordi con Stati terzi e organismi non connessi all'Unione europea (G.U. 13 aprile 2000, C 106, 1).

Dichiarazione del consiglio sui rapporti tra Europol e Stati terzi e organismi non connessi all'Unione europea (G.U. 13 aprile 2000, C

106, 3). Dichiarazione del consiglio sul trattamento prioritario degli Stati terzi

e degli organismi non connessi all'Unione europea (G.U. 13 aprile 2000, C 106, 4).

Piano di azione dell'Unione europea su un'azione comune a favore della Federazione russa per combattere la criminalità organizzata (G.U. 13 aprile 2000, C 106, 5).

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