LEGISLAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA (marzo-aprile 2000)Source: Il Foro Italiano, Vol. 123, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 2000), pp. 357/358-359/360Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23274317 .
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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA
idonee a ostacolare significativamente l'effettiva concorrenza nel
mercato comune, non si potrebbe accettare l'emergere di questo
tipo di situazioni con il pretesto che le imprese interessate si
impegnano a non abusare della loro posizione dominante, an
che se l'esecuzione di tali impegni si rivela facilmente verificabile.
318. - Di conseguenza, nel contesto del regolamento 4064/89, la commissione è autorizzata ad accettare solo impegni idonei
a rendere l'operazione notificata compatibile con il mercato co
mune. In altre parole, gli impegni proposti dalle imprese inte
ressate devono consentire alla commissione di concludere che
l'operazione di concentrazione di cui trattasi non creerebbe o
non rafforzerebbe una posizione dominante ai sensi dell'art. 2, n. 2 e 3 del regolamento.
319. - Pertanto, è indifferente che l'impegno proposto possa essere qualificato impegno comportamentale o impegno struttu
rale. È vero che gli impegni di carattere strutturale, come l'ab
bassamento della quota di mercato dell'entità sorta dalla con
centrazione tramite la vendita di una filiale sia in linea di prin
cipio preferibile dal punto di vista dello scopo del regolamento, in quanto impediscono definitivamente o quanto meno durevol
mente l'emergere o il rafforzarsi della posizione dominante pre viamente identificata dalla commissione, senza richiedere, del
resto, misure di sorveglianza a medio o a lungo termine. Tutta
via, non può escludersi a priori che gli impegni a prima vista
di tipo comportamentale, come quello di non utilizzare una marca
durante un certo periodo o di mettere a disposizione dei terzi
una parte della capacità di produzione dell'impresa sorta dalla
concentrazione, o più in generale, quello di consentire l'accesso
ad una infrastruttura essenziale, a condizioni non discriminato
rie, siano essi stessi idonei ad impedire l'emergere o il rafforzar
si di una posizione dominante.
320. - Ciò considerato, occorre esaminare caso per caso gli
impegni proposti dalle imprese interessate.
321. - Nella specie, la ricorrente, per quanto qualifichi impe
gno strutturale lo sviluppo del progetto (. . .), non contesta che,
come rilevato dalla commissione nella decisione controversa (pun to 216 dei 'considerando'), questo impegno non era idoneo, in
misura maggiore degli altri impegni proposti (cioè mantenere
la produzione a un dato livello e di creare un nuovo fornitore)
a risolvere la questione della struttura oligopolistica del mercato
creata dalla concentrazione.
322. - Infatti, i due primi impegni non modificano in nulla
la struttura del mercato di cui trattasi in quanto che mercato
duopolistico, ma si limitano a inquadrare la politica di produ zione della Implats/DPL in quello che si configura come un
semplice obbligo di produzione minima che, pur essendo ido
neo a diminuire la possibilità di abuso di posizione dominante
in avvenire, in funzione dell'evoluzione della domanda, non ga rantisce né l'assenza di qualsiasi tipo di abuso né, il che è più
importante, la scomparsa stessa della posizione dominante.
323. - La ricorrente non può del resto sostenere che la com
missione non poteva rifiutare l'impegno per il motivo che, se
l'Implats/DPL avesse mantenuto la sua produzione a un dato
livello, ciò sarebbe stato conosciuto dall'Amplats, il che avreb
be esercitato una pressione sui prezzi al rialzo. Infatti, l'argo mento sviluppato, lungi dal dimostrare che l'impegno proposto era idoneo ad eliminare la posizione dominante duopolistica crea
ta alla concentrazione, non fa che rimettere in discussione l'esi
stenza stessa di una posizione dominante. Orbene, su quest'ulti mo punto, gli argomenti della ricorrente sono già stati respinti nel contesto del motivo di annullamento che deduce la violazio
ne dell'art. 2 del regolamento 4064/89 e relativo alla constata
zione della posizione dominante collettiva. ' 324. - Per quanto riguarda gli argomenti della ricorrente se
condo i quali, da un lato, le imprese avrebbero il diritto di
trarre un utile ragionevole dalle loro attività e, dall'altro, qual siasi comportamento dell'entità sorta dalla fusione dell'Implats
che da luogo a un siffatto utile avrebbe potuto costituire ogget
to di un intervento delle autorità sudafricane, è sufficiente con
statare che, indipendentemente dalla loro fondatezza, essi non
sono pertinenti per valutare se l'impegno proposto era o no
idoneo a eliminare l'ostacolo alla struttura della concorrenza
creato dalla concentrazione.
325. - Per quanto riguarda il terzo impegno, cioè la creazione
di un nuovo fornitore, è sufficiente osservare che la ricorrente
non contesta l'analisi della commissione, secondo la quale tale
impegno avrebbe avuto un effetto trascurabile sull'importo del
II Foro Italiano — 2000.
l'approvvigionamento futuro in platino del consumatore finale.
La ricorrente si limita a sottolineare, riconoscendo così il carat
tere accessorio di tale impegno, che, se le altre critiche da lei
rivolte alla commissione sul suo approccio all'impegno erano
giuste, nulla consentirebbe di sostenere questo aspetto della de
cisione.
326. - Orbene, dato che, come è stato qui sopra giudicato, la commissione ha a ragione respinto i due primi impegni, essa
non ha commesso errore manifesto di valutazione considerando
che, indipendentemente dalla sua natura, il terzo impegno non
poteva essere accettato con riferimento al suo effetto trascura
bile sul mercato.
327. - Ciò considerato, gli argomenti della ricorrente circa
le possibilità di sorvegliare gli impegni proposti non hanno al
cuna pertinenza. Infatti, poiché gli impegni nel loro insieme non
sono idonei a eliminare l'ostacolo alla effettiva concorrenza pro vocata dall'operazione di concentrazione, la commissione a giu sto titolo li ha respinti, anche se la verifica della loro esecuzione
non poneva difficoltà particolari. 328. - Pertanto, la commissione non ha commesso né un er
rore di diritto né un errore manifesto di valutazione nel respin
gere gli impegni proposti dalla Gencor e dalla Lonrho al fine
di eliminare i problemi di concorrenza sollevati dall'operazione di concentrazione.
329. - Ciò considerato, la decisione è pertanto sufficiente
mente motivata per quanto riguarda il rigetto degli impegni. 330. - I motivi, esaminati debbono, pertanto, essere respinti.
(Omissis) Per questi motivi, il tribunale (quinta sezione ampliata) di
chiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La ricorrente sopporterà le proprie spese e quelle sostenu
te dalla commissione.
3) La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie
spese.
LEGISLAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA
(marzo-aprile 2000)
Comunità europea
Agricoltura e pesca
Regolamento del consiglio del 17 aprile 2000 n. 814/2000/Ce, relati
vo alle azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune
(G.U. 20 aprile 2000, L 100, 7).
Trasporti
Decisione della commissione del 21 marzo 2000 n. 2000/275/Ce, re
lativa alle equipollenze fra talune categorie di patenti (G.U. 12 aprile
2000, L 91, 1).
Concorrenza
Decisione della commissione del 14 settembre 1999 n. 2000/182/Ce,
relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato Ce
(Caso IV/36.213/F 2 - Geae/P & W) (G.U. 3 marzo 2000, L 58, 16). Decisione della commissione del 22 settembre 1999 n. 2000/276/Ce,
che dichiara una concentrazione incompatibile con il mercato comune
e con l'accordo SEE (Caso IV/M.1524 - Airtours/First Choice) (G.U.
13 aprile 2000, L 93, 1).
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PARTE QUARTA
Decisione della commissione del 10 novembre 1999 n. 2000/286/Ce, relativa agli aiuti che la regione Toscana (Italia) intende concedere nel
settore dell'allevamento a favore della valorizzazione della razza Chia
nina (G.U. 19 aprile 2000, L 98, 1).
Regolamento della commissione del 19 aprile 2000 n. 823/2000/Ce, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a ta lune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra com
pagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi) (G.U. 20 aprile 2000, L 100, 24).
Mercato interno
Decisione del consiglio del 16 marzo 2000 n. 2000/278/Ce, relativa
all'approvazione, in nome della Comunità europea, del trattato dell'Ompi sul diritto d'autore e del trattato dell'Ompi sulle interpretazioni ed ese
cuzioni e sui fonogrammi (G.U. 11 aprile 2000, L 89, 6). Dichiarazioni relative alla decisione 2000/278/Ce del consiglio, relati
va all'approvazione, in nome della Comunità europea, del trattato del
l'Ompi sul diritto d'autore e del trattato dell'Ompi sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (G.U. 11 aprile 2000, C 103, 1).
Comunicazione interpretativa della commissione sulle concessioni nel
diritto comunitario (G.U. 29 aprile 2000, C 121, 2).
Unione economica e monetaria
Regolamento del consiglio del 28 febbraio 2000 n. 475/2000/Ce, che modifica il regolamento (Ce) 3605/93 relativo all'applicazione del pro tocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (G.U. 3 marzo 2000, L 58, 1).
Regolamento della commissione del 28 marzo 2000 n. 643/2000/Ce, recante modalità relative all'utilizzo dell'euro nell'esecuzione del bilan cio dei Fondi strutturali (G.U. 29 marzo 2000, L 78, 4).
Politica sociale/Lavoratori/Occupazione
Decisione del consiglio del 13 marzo 2000 n. 2000/228/Ce, relativa
agli orientamenti per la politica degli Stati membri in materia di occu
pazione per il 2000 (G.U. 21 marzo 2000, L 72, 15).
Cultura
Decisione del parlamento europeo e del consiglio del 14 febbraio 2000 n. 508/2000/Ce, che istituisce il programma «Cultura 2000» (G.U. 10 marzo 2000, L 63, 1).
Ambiente
Decisione del parlamento europeo e del consiglio del 28 febbraio 2000 n. 646/2000/Ce, che adotta un programma pluriennale per promuovere le fonti energetiche rinnovabili nella Comunità (Altener) (1998-2002) (G.U. 30 marzo 2000, L 79, 1).
Decisione del parlamento europeo e del consiglio del 28 febbraio 2000 n. 647/2000/Ce, che adotta un programma pluriennale per la promo zione dell'efficienza energetica («Save») (1998-2002) (G.U. 30 marzo
2000, L 79, 6). Raccomandazione della commissione del 13 aprile 2000 n. 2000/303/Ce,
sulla riduzione delle emissioni di CO2 prodotte dalle autovetture (Ka ma) (G.U. 20 aprile 2000, L 100, 55).
Raccomandazione della commissione del 13 aprile 2000 n. 2000/304/Ce, sulla riduzione delle emissioni di C02 prodotte dalle autovetture (Ja ma) (G.U. 20 aprile 2000, L 100, 57).
Politica estera e di sicurezza
Generalità
Decisione del consiglio del 20 marzo 2000 n. 2000/231/Pese, che com
pleta la decisione 98/627/Pesc relativa ad un'azione specifica dell'Unio ne nel settore dell'assistenza allo sminamento (G.U. 22 marzo 2000, L 73, 2).
Politica estera
Posizione comune del consiglio del 20 marzo 2000 n. 2000/230/Pesc, che proroga la posizione comune 1999/206/Pesc relativa all'Etiopia e all'Eritrea' (G.U. 22 marzo 2000, L 73, 1).
Il Foro Italiano — 2000.
Posizione comune del consiglio del 13 aprile 2000 n. 2000/297/Pesc, relativa alla conferenza di revisione del 2000 delle parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (G.U. 19 aprile 2000, L 97, 1).
Azione comune del consiglio del 13 aprile 2000 n. 2000/298/Pesc, relativa a un programma di assistenza dell'Unione europea per sostene re l'Autorità palestinese nei suoi sforzi per contrastare le attività terro ristiche organizzate nei territori sotto il suo controllo (G.U. 19 aprile 2000, L 97, 4).
Difesa
Decisione del consiglio del 28 febbraio 2000 n. 2000/178/Pesc, relati va al regime applicabile agli esperti nazionali in campo militare distac cati presso il segretariato generale del consiglio nel periodo interinale
(G.U. 2 marzo 2000, L 57, 1).
Sanzioni
Posizione comune del consiglio del 28 febbraio 2000 n.
2000/176/Pesc, che sospende, per un periodo limitato, l'applicazione dell'articolo 4 della posizione comune 1999/318/Pesc, concernente ul teriori misure restrittive nei confronti della Repubblica federale di
Jugoslavia, e che abroga la posizione comune 98/426/Pesc (G.U. 1° marzo 2000, L 56, 1).
Decisione del consiglio del 28 febbraio 2000 n. 2000/177/Pesc, re cante modifica della decisione 1999/319/Pesc che attua la posizione comune 1999/318/Pesc concernente ulteriori misure restrittive nei con fronti della Repubblica federale di Jugoslavia (G.U. 1° marzo 2000, L 56, 2).
Affari interni e giudiziari
Generalità
Decisione del consiglio del 27 marzo 2000 n. 2000/261/Gai, relativa al miglioramento dello scambio di informazioni per combattere i docu menti di viaggio contraffatti (G.U. 1° aprile 2000, L 81, 1).
Cooperazione di polizia/Europol
Decisione del consiglio del 27 marzo 2000 che autorizza il direttore
dell'Europol ad avviare negoziati per la conclusione di accordi con Stati terzi e organismi non connessi all'Unione europea (G.U. 13 aprile 2000, C 106, 1).
Dichiarazione del consiglio sui rapporti tra Europol e Stati terzi e organismi non connessi all'Unione europea (G.U. 13 aprile 2000, C
106, 3). Dichiarazione del consiglio sul trattamento prioritario degli Stati terzi
e degli organismi non connessi all'Unione europea (G.U. 13 aprile 2000, C 106, 4).
Piano di azione dell'Unione europea su un'azione comune a favore della Federazione russa per combattere la criminalità organizzata (G.U. 13 aprile 2000, C 106, 5).
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