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Lexalia Newsletter n. 3/2016 Novità ed approfondimenti di ... · Il Vademecum mira a riassumere e...

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Lexalia Newsletter n. 3/2016

Novità ed approfondimenti di maggio 2016

Milano, 23 maggio 2016

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Indice

Novità ................................................................................................................................................ 3

PREVENZIONE E CONTRASTO ALL’EVASIONE - INDIRIZZI OPERATIVI PER IL 2016 .......... 3

PRIVACY E RECUPERO CREDITI: IL NUOVO VADEMECUM DEL GARANTE ......................... 5

PATENT BOX: PER LE IMPRESE CON RICAVI INFERIORI A 300 MILIONI COMPETENZA

DELLA DRE ................................................................................................................................... 7

CHIARIMENTI IN MATERIA DI CONTRATTI A TERMINE PER ATTIVITÀ DI RICERCA ............ 8

Approfondimenti .............................................................................................................................. 9

APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA ............................................................ 9

TRANSFER PRICING: GLI ORIENTAMENTI DELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ NEL

2016 ............................................................................................................................................. 11

DEDUCIBILITÀ DEI COSTI BLACK LIST IN UNICO 2016 ......................................................... 14

Dal mondo ...................................................................................................................................... 16

OCSE: IL PROGETTO “BEPS INCLUSIVE FRAMEWORK” ...................................................... 16

LEXALIA IN IRAN ........................................................................................................................ 18

COMMISSIONE UE - PUBBLICATA LA DECISIONE RELATIVA ALLA DISCIPLINA BELGA

DEGLI “EXCESS PROFIT TAX RULING” ................................................................................... 21

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Novità

PREVENZIONE E CONTRASTO ALL’EVASIONE - INDIRIZZI OPERATIVI PER IL 2016

Circolare n. 16/E del 28 aprile 2016

Sono stati individuati dall’Agenzia delle Entrate, con la Circolare del 28 aprile 2016 n. 16, gli indirizzi operativi per l’attuazione delle misure di prevenzione e contrasto all’evasione per il 2016.

Di seguito una sintesi di alcuni degli aspetti di principale interesse.

CONTRADDITTORIO PREVENTIVO

Il documento pone in particolare risalto il contraddittorio preventivo con il contribuente, quale strumento attraverso cui:

da un lato, la pretesa tributaria viene resa più credibile e sostenibile;

dall’altro, si scongiura l’effettuazione di recuperi non adeguatamente supportati

e motivati perché non preceduti da un effettivo confronto.

In tale ambito, viene indicato che l’utilizzo delle presunzioni tributarie deve essere im-

prontato a criteri di proporzionalità e ragionevolezza, senza acritici automatismi e ricorrendo in via prioritaria al confronto con il contribuente (ciò dovrebbe attuarsi, in primis, in materia di indagini finanziarie, la cui attivazione dovrebbe avvenire soltanto quando è già in corso un’attività istruttoria dell’Ufficio ed il cui risultato deve portare a “ricostruzioni credibili e realistiche”).

TRANSFER PRICING

Per quanto concerne i controlli riguardanti i prezzi di trasferimento, se da un lato devono essere diretti a colpire quei comportamenti suscettibili di determinare l’erosione di

base imponibile, dall’altro lato devono tenere in adeguata considerazione il rischio di

produrre fenomeni di doppia imposizione internazionale. Di qui l’esigenza di mirare i predetti controlli sulle ipotesi maggiormente significative di manipolazione dei prezzi di trasferimento e, in particolar modo, su quelle che portano alla delocalizzazione di redditi imponibili in Stati o territori che applicano un regime impositivo più favorevole.

ACCERTAMENTO DEL VALORE DEGLI IMMOBILI

Relativamente alle attività di valutazione degli immobili ai fini dell’imposta di registro, la

circolare precisa che le quotazioni OMI, pur costituendo un punto di riferimento importante

perché derivanti da analisi del mercato immobiliare, rappresentano solo il dato iniziale ai

fini dell’individuazione del valore venale in comune commercio, per cui devono essere

integrate anche dagli ulteriori elementi in possesso dell’Ufficio o acquisiti tramite l’attività

istruttoria. Ad esempio, è possibile procedere all’accesso presso l’immobile (con le garanzie previste per gli accessi presso le abitazioni private) o l’azienda oggetto del controllo, al fine di reperire ulteriori informazioni non ritraibili esclusivamente attraverso la

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documentazione o gli elementi in possesso dell’ufficio. In ogni caso, è opportuno

acquisire conoscenza diretta dello stato esteriore e delle caratteristiche degli immobili e della zona in cui sono ubicati, acquisibile anche tramite un sopralluogo o con gli strumenti informatici disponibili.

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Novità

PRIVACY E RECUPERO CREDITI: IL NUOVO VADEMECUM DEL GARANTE

Vademecum dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali pubblicato in data 18 aprile 2016

Negli ultimi mesi le competenti Istituzioni nazionali ed europee sono state particolarmente attive in tema di privacy: numerosissime le novità legislative che hanno occupato la scena a partire dalla metà di aprile 2016 fino ad oggi. Una su tutte, l’approvazione e la pubblicazione del Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016, che a partire dal 25 maggio 2018 andrà a sostituire il Codice della Privacy italiano (Decreto Legislativo n. 196/2003).

Anche in Italia si nota un grande fermento in materia. Un significativo intervento è stato,

infatti, realizzato dal Garante per la protezione dei dati personali con il Vademecum

“Privacy e recupero crediti - Le regole per il corretto trattamento dei dati

personali”, pubblicato sul sito dell’Autorità in data 18 aprile 2016, che vuole fornire a imprese e privati uno strumento pratico che chiarisca i comportamenti cui è necessario uniformarsi in tema di gestione dei dati nelle attività di credit collection.

Destinatari, dunque, di tale documento sono principalmente tutte le società e i soggetti titolari di trattamenti di dati personali operanti nell’ambito dell’attività di recupero crediti.

Il Vademecum mira a riassumere e delineare, in una guida diretta e sintetica, tutte le decisioni del Garante in tema di recupero crediti e privacy, che hanno preso avvio da una decisione dell’Autorità datata 30 novembre 2005 dedicata alla “Liceità, correttezza e pertinenza nell’attività di recupero crediti”, fino al successivo provvedimento n. 445 del 10 ottobre 2013 in tema di solleciti telefonici preregistrati (in assenza di operatore) diretti alla clientela debitrice.

Obiettivo del Garante è quello di favorire la limitazione di prassi altamente invasive nella sfera del debitore e far sì che le attività di credit collection siano svolte nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e pertinenza, così da impedire possibili lesioni della dignità personale del debitore e della sua riservatezza.

LE PRASSI ILLECITE

Sono considerati illeciti i comportamenti che prevedono modalità invasive di contatto del debitore, come:

visite a domicilio o sul posto di lavoro con comunicazioni non giustificate a soggetti terzi rispetto al debitore. Il responsabile del trattamento è tenuto ad astenersi dal comunicare l’inadempimento del debitore a familiari, coabitanti, colleghi di lavoro, vicini di casa;

sollecitazioni telefoniche ripetute su telefono fisso o cellulare;

telefonate preregistrate senza l’intervento di un operatore o di un metodo che impedisca la ricezione della registrazione a soggetti non interessati (Provvedimento n. 445 del 10 ottobre 2013, nei confronti di Santander Consumer Bank S.p.A.);

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comunicazioni a mezzo posta che esplicitino esternamente diciture come “recupero crediti” o “preavviso esecuzione notifica”;

affissione sulla porta di casa del debitore di avvisi di ritardo nel pagamento, suscettibili di essere conosciute da svariati soggetti terzi al trattamento;

Comunicazioni sullo stato dei pagamenti attraverso messaggi sullo schermo del televisore (Provvedimento n. 319 del 28 maggio 2015, nei confronti di Sky Italia S.r.l.).

DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO E SOGGETTI RESPONSABILI

I soggetti che operano nel campo del recupero crediti possono essere i creditori stessi,

oppure terzi incaricati come responsabili del trattamento (quali società specializzate nel recupero crediti, avvocati, liberi professionisti). Nel caso in cui l’attività sia esternalizzata, il titolare del credito è tenuto a comunicare una serie di dati personali relativi al debitore, tra cui dati anagrafici, informazioni che permettano di contattarlo (indirizzi e-mail e numeri telefonici) e l’ammontare delle somme dovute. Tali dati dovranno essere comunicati volta per volta, non essendo concesso al responsabile del trattamento di accedere ad uno specifico database o venire a conoscenza di dati diversi da quelli strettamente necessari e funzionali al recupero del credito.

INFORMATIVA E CONSERVAZIONE DEI DATI

Il titolare del trattamento (creditore) è tenuto a fornire agli interessati (i debitori) le

informazioni previste all’art. 13 del Codice della Privacy. Le informazioni devono riguardare, tra le altre, le finalità e le modalità del trattamento dei dati, la natura obbligatoria o meno del conferimento dei dati e l’eventualità, in caso di inadempimento contrattuale, di comunicare i dati a soggetti incaricati di svolgere attività di recupero del credito. In particolare, dovranno essere indicati gli eventuali responsabili del trattamento ai quali è rimesso l’incarico di procedere al recupero crediti, indicandoli nel proprio sito Internet e facendo ad esso espresso riferimento nell’informativa.

Infine, una volta esaurito l’incarico e recuperate le somme, il titolare dovrà provvedere

alla cancellazione di tutti i dati che riguardano il debitore, salvo diversi obblighi di legge.

ESERCIZIO DEI DIRITTI DA PARTE DEL DEBITORE

Al debitore oggetto del trattamento sono riconosciuti, in ogni caso, una serie di diritti correlati ai propri dati, tra cui la possibilità di richiedere al titolare del trattamento l’origine dei propri dati personali o di opporsi al trattamento degli stessi per legittimi motivi, come previsto dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

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Novità

PATENT BOX: PER LE IMPRESE CON RICAVI INFERIORI A 300 MILIONI COMPETENZA DELLA DRE

Provvedimento Agenzia Entrate n. 67014 del 6 maggio

2016

Con provvedimento n. 67014 del 6 maggio 2016, l’Agenzia delle Entrate ha modificato le regole di ripartizione della competenza degli uffici per la gestione delle istanze di accesso alla procedura di accordo preventivo connessa all’utilizzo di beni immateriali ai sensi dell’art. 1, commi da 37 a 45, legge n. 190/2014 (Patent Box).

Nello specifico, viene confermata la competenza dell’Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali della Direzione Centrale Accertamento sulla gestione delle istanze di accordo preventivo presentate dalle imprese con un volume d’affari o ricavi pari o superiori a 300 milioni di euro, a prescindere dal domicilio fiscale.

Alle Direzioni Regionali e alle Direzioni Provinciali di Trento e di Bolzano passa, invece, la competenza per le istanze presentate dalle imprese con un volume d’affari o ricavi inferiori a 300 milioni di euro. Le istanze già presentate saranno reindirizzate all’articolazione competente a cura dell’ufficio ricevente.

Restano confermate le modalità di presentazione delle istanze, da inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure direttamente agli uffici, in base ai criteri su indicati.

Nei casi di incertezza in merito all’individuazione dell’articolazione competente a gestire l’istanza, le imprese possono presentare richiesta di chiarimenti all’indirizzo di posta elettronica [email protected].

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Novità

CHIARIMENTI IN MATERIA DI CONTRATTI A TERMINE PER ATTIVITÀ DI RICERCA

D. Lgs. 81/2015 – Min. del Lavoro, Interpello n. 12

dell’11/04/2016

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 12 del 11 aprile 2016, ha risposto ad un quesito dell’ARIS (Associazione religiosa Istituti socio sanitari), in merito alla corretta interpretazione dell’art. 23, D.Lgs. n. 81/2015 in materia di contratto di lavoro a tempo determinato.

Il Decreto Legislativo n. 81/2015 “Jobs Act” ha modificato sensibilmente la norma in materia di contratti a termine, prevedendone l’utilizzo per lo svolgimento di qualsiasi mansione nel rispetto di determinati limiti (quantitativi e di durata).

In particolare l’art. 23 comma 3 del D.Lgs. n. 81/2015 prevede la disapplicazione di tali limiti nel caso in cui i contratti a tempo determinato siano stipulati tra università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati ed abbiano come oggetto la ricerca scientifica.

Con l’interpello in commento, l’istante chiede chiarimenti in ordine al comma 3 della suddetta norma, nella parte in cui stabilisce che “i contratti di lavoro a tempo determinato che hanno per oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono”.

In ordine alle attività di ricerca il Ministero del Lavoro ha chiarito che:

- il regime di deroga in commento si applica esclusivamente all’attività di ricerca e

non anche ad attività operative collegate al progetto;

- è da ritenere sempre possibile la proroga del contratto a tempo determinato avente

ad oggetto attività di ricerca anche quando la sua durata iniziale sia, in quanto

legato alla durata del progetto, superiore a 36 mesi.

Ciò premesso il Ministero ricorda che le eventuali proroghe (massimo 5) dovranno comunque intervenire entro il termine di 36 mesi previsto dall’art. 21 comma 1 del D.Lgs. 81/15, fermo restando che l’ultima proroga potrà comunque determinare una durata complessiva superiore ai 36 mesi in quanto commisurata alla durata del progetto di ricerca.

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Approfondimenti

APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA

D. Lgs. n. 21/2015 – artt. 41-47

L’apprendistato di alta formazione e ricerca è una delle tre tipologie di apprendistato previste dall’art. 41 del D. Lgs. 81/2015, rivolto ai soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di scuola superiore o di un diploma professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo.

Esso è finalizzato:

allo svolgimento di attività di ricerca;

al conseguimento di titoli di studio universitari e di alta formazione compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori;

al praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche.

La regolamentazione e la durata dei profili che attengono alla formazione è rimessa alle Regioni, in assenza di tale regolamentazione i singoli datori di lavoro o le Associazioni degli stessi possono stipulare apposite convenzioni con le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca.

Gli standard formativi sono stati definiti nel Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2015. Tali disposizioni dovranno essere recepite dalle Regioni/Province autonome con propri atti entro sei mesi trascorsi i quali, in assenza di regolamentazione, l’attivazione dei percorsi di apprendistato sarà disciplinata attraverso l’applicazione diretta delle disposizioni del Decreto Interministeriale 12 ottobre 2015.

L’impresa prima di poter stipulare un contratto di apprendistato di alta formazione dovrà accertarsi che il giovane:

abbia un’età compresa tra i 18 e 29 anni compiuti (29 anni e 364 giorni);

che il corso universitario oggetto del contratto di apprendistato faccia parte dell’offerta formativa regionale;

nel caso in cui sia laureato e l’impresa intenda iscriverlo ad un Master universitario facente parte dell’offerta formativa regionale, il giovane dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti dall’Ateneo per l’iscrizione al corso;

nel caso in cui sia laureato e l’impresa intenda iscriverlo ad un corso di dottorato di ricerca, facente parte dell’offerta formativa, dovrà superare il concorso per l’ammissione al corso di dottorato.

Di seguito si riepilogano i principali vantaggi per il datore di lavoro che intende attivare contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca:

vfantaggio in termine di risparmio retributivo (alcuni CCNL prevedono un inquadramento iniziale dell’apprendista inferiore rispetto a quello stabilito per le

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mansioni svolte, ovvero una retribuzione in percentuale e graduale rispetto all’anzianità di servizio);

fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, gli apprendisti sono

esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti – vedi ad esempio l’assunzione obbligatoria di soggetti svantaggiati o di disabili (L. n. 68/1999);

riduzione della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro pari all’11,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Si ricorda che i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9 che stipulano contratti di apprendistato nel periodo 1/1/2012-31/12/2016 compreso, potranno versare a loro carico una sola contribuzione pari all’1,61% e fino al terzo anno di apprendistato (Circ. INPS n. 12//2012). A decorrere dal 01/01/2017 qualora tali aziende stipuleranno nuovi contratti di apprendistato verseranno un’aliquota contributiva così definita: - 1° anno di contratto aliquota pari a 3,11% - 2° anno di contratto aliquota pari a 4,61% - 3° anno di contratto aliquota pari a 11,61%;

Per i contratti di apprendistato assunti con la disciplina di cui al D.lgs. n.

81/2015, i benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione, con esclusione dei lavoratori in mobilità o beneficiari di un trattamento di disoccupazione (art. 47, c. 7, D.lgs. 81/2015).

Si ricorda che dal 10/07/2014 al 30/06/2016 Italia Lavoro S.p.A. ha attivato un bando per la concessione di contributi alle imprese che assumono giovani con contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca nella misura pari ad Euro 6.000,00 per ogni soggetto assunto a tempo pieno ed Euro 4.000,00 per ogni soggetto assunto a tempo parziale.

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Approfondimenti

TRANSFER PRICING: gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità nel 2016

Di seguito vengono sintetizzate tre tra le più interessanti sentenze giurisprudenziali di

questi primi mesi del 2016 relativamente alla disciplina del transfer pricing di cui

all’art. 110, comma 7, del TUIR.

CASSAZIONE – SENTENZA N. 6656 DEL 27 GENNAIO 2016

Incombe sull’amministrazione l’onere di dimostrare che un’ operazione antieconomica realizzata tramite una controllata o controllante con sede

all’estero costituisca reddito. Vale infatti la regola fondamentale secondo cui la prova

dell’elusione e dei suoi presupposti grava sull’ufficio che intende operare le rettifiche.

La pronuncia in esame si inserisce nella linea guida già presente in diverse e recenti decisioni della Cassazione che, nel decidere riguardo a procedimenti che hanno per

oggetto l’applicazione della disciplina relativa ai prezzi di trasferimento (art. 110

TUIR), fornisce una esplicita lettura ed interpretazione di questa norma in una chiave

antielusiva.

Il caso in esame sottoposto ai Giudici si riferisce al tema della presunta anti-economicità dell’operato di una società, nei confronti di un’altra impresa non residente appartenente allo stesso gruppo, in relazione al sostenimento di costi pubblicitari comparati ai ricavi tratti dalla vendita di beni.

In sintesi, secondo l'Agenzia, l’impresa estera avrebbe fatturato costi di pubblicità alla società italiana per la vendita di prodotti nel Paese estero, tuttavia tali costi erano superiori ai ricavi derivanti dalle vendite dei medesimi prodotti. La differenza tra quanto ricavato dalle vendite e quanto effettivamente speso rappresentava così un reddito occultato dalla società italiana mediante la simulazione di costi.

La Suprema corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia rilevando, innanzitutto, che la

pretesa di maggior reddito derivante da un’operazione economica realizzata tramite

una controllata o controllante estera deve essere provata dall’amministrazione.

I Giudici di legittimità ribadiscono il principio secondo cui la prova dell’elusione e dei

suoi presupposti grava sull’ufficio che intende operare le conseguenti rettifiche. A nulla rileva, in tale contesto, la giurisprudenza citata dall’Agenzia nel ricorso circa la dimostrazione dei costi perché, nella specie, la contestazione riguardava l’occultamento di un maggior reddito.

CASSAZIONE – SENTENZA N. 7493 DEL 15 APRILE 2016

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Con la pronuncia in esame, la Corte di Cassazione opera una significativa modificazione dell’orientamento precedentemente espresso in tema di applicabilità della disciplina dei

prezzi di trasferimento ai finanziamenti infruttiferi infragruppo. Secondo le sentenze della Cassazione nn. 27087/2014 e 15005/2015, la gratuità dell’operazione non viola la disciplina in tema di prezzi di trasferimento, in ragione del fatto che l’applicazione di questa è subordinata alle condizioni che dall’operazione negoziale infragruppo derivino per la contribuente componenti reddituali (positivi e negativi) e che dall’applicazione del criterio del valore normale derivi un aumento del reddito imponibile.

Diversamente, nel caso in esame, la Corte richiama il principio di libera concorrenza

enunciato nell’art. 9 del modello OCSE, che prevede la possibilità di sottoporre a tassazione gli utili derivanti da operazioni infragruppo che siano regolate da condizioni diverse da quelle convenute tra imprese indipendenti in condizioni comparabili sul libero mercato. In linea con tale principio, la valutazione in base al criterio del valore normale, come prevista dalla disciplina dei prezzi di trasferimento, prescinderebbe dalla capacità originaria dell’operazione di produrre reddito e, quindi, da qualsivoglia obbligo negoziale delle parti attinente al pagamento del corrispettivo.

Pertanto, la sentenza in esame sostiene che per la corretta esaminazione della sostanza economica dell’operazione infragruppo ci si debba rifare a transazioni simili tra parti

indipendenti, in particolare prevede che essa debba essere confrontata con analoghe

operazioni realizzate, in circostanze comparabili, in condizioni di libero mercato tra

soggetti indipendenti.

Infine, la Corte rivela ininfluente la qualificazione di infruttuosità del finanziamento

operata dalle parti, di per sé inidonea ad escludere l’applicazione del criterio del valore normale. Infatti, sarebbe irragionevole ritenere che l’Amministrazione possa rettificare operazioni con corrispettivo inferiore a quello normale e non possa altresì nell’ipotesi di contratti a titolo gratuito.

CASSAZIONE – SENTENZA N. 8130 DEL 22 APRILE 2016

Nella sentenza in esame gli Ermellini hanno evidenziato che nel transfer pricing il

requisito del controllo non può essere ricondotto nei limiti dell’art. 2359 del Codice

Civile e sussiste anche a fronte dell’esistenza di circostanze per le quali “possa apprezzarsi l’influenza di un’impresa sulle decisioni imprenditoriali di un’altra”.

Ciò risulta peraltro in linea con quanto già precisato nella Circolare ministeriale n. 32/1980, secondo la quale il concetto di controllo deve essere esteso ad ogni ipotesi di

influenza economica potenziale o attuale desumibile da singole circostanze.

I Giudici di legittimità, sul tema in esame, hanno espresso alcune interessanti considerazioni.

In primo luogo, hanno ricordato che la norma fiscale dei prezzi di trasferimento non

rinvia per la definizione di controllo all’art. 2359 del Codice civile, diversamente da altre disposizioni fiscali, ove la volontà di circoscrizione del concetto di controllo alle sole

ipotesi civilistiche è espressamente indicata. Pertanto, secondo la Suprema Corte non è

applicabile la nozione civilistica di controllo societario in quanto, in assenza di un

richiamo espresso della norma, vale un’interpretazione più ampia, ovvero riferita all’impresa e non solo alla società. Infatti, dice la Sentenza, tale circostanza “non può apparire causale e prima di significato ove si consideri che numerose sono invece le norme in ambito fiscale […] che, nel richiamare il concetto di controllo, lo definiscono espressamente”.

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Un chiaro indicatore in tal senso è rappresentato, secondo quanto evidenziato dalla Suprema Corte, dal fatto che per l’identificazione del soggetto interno cui applicare la

disciplina dei prezzi di trasferimento, l’art. 110, comma 7, del TUIR usa il termine

“impresa”, concetto evidentemente più ampio e comprensivo rispetto a quello di

“società”, cui mal si adatterebbe il concetto di controllo quale definito dall’art. 2359 del Codice civile, il quale fa altresì riferimento esclusivo ai rapporti tra due o più società.

Secondo gli Ermellini, inoltre, un concetto di controllo circoscritto a vincoli

contrattuali o azionari risulta troppo riduttivo, poiché non permetterebbe di sconfinare in considerazioni di fatto di carattere meramente economico, essenziali per disciplinare un fenomeno fiscale come quello del transfer pricing.

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Approfondimenti

DEDUCIBILITÀ DEI COSTI BLACK LIST IN UNICO 2016

La Legge di stabilità per il 2016 ha apportato radicali modifiche ai criteri di deducibilità dei costi black list, in quanto sono state integralmente abrogate le norme in materia di costi derivanti da operazioni intercorse con imprese e professionisti localizzati in Stati o territori

a fiscalità privilegiata. Le nuove norme si applicano a decorrere dal periodo

d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Val la pena ricordare che tale disciplina aveva già subito alcuni interventi nel corso

del 2015, ovvero: dapprima la Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) aveva stabilito che, per il regime dei costi, dovevano essere presi in considerazione solo quelli derivanti da operazioni con gli Stati che non garantivano un adeguato scambio di informazioni, a prescindere da un livello adeguato di tassazione (il nuovo elenco dei Paesi rilevanti è stato definito con il D.M. 27 aprile 2015, di revisione della black list precedentemente definita dal D.M. 23 gennaio 2002). Poi, il D.Lgs. n. 147/2015 (c.d.

Decreto Internazionalizzazione) aveva eliminato, con decorrenza dal 2015, la presunzione di integrale indeducibilità dei costi sostenuti con fornitori domiciliati in Paesi a fiscalità privilegiata, sostituendola con la regola del “valore normale” dei beni e servizi acquistati.

In particolare, l’introduzione del criterio del valore normale (art. 9 TUIR) comporta le seguenti conseguenze:

a) se il costo del bene/servizio acquistato è inferiore al valore normale dello stesso, il costo è pienamente deducibile;

b) se il costo sostenuto per l’acquisizione del bene/servizio eccede il valore normale, la deducibilità della parte di costo eccedente il valore normale è subordinata alla dimostrazione, da parte del contribuente, dell’effettiva esecuzione dell’operazione e dell’effettivo interesse economico della stessa (seconda esimente prevista dal comma 11 dell’art. 110 TUIR).

La Legge di Stabilità per il 2016 abroga i commi 10, 11 e 12 dell’art. 110 TUIR., cancellando ogni regime speciale per i costi da fornitori black list, i quali quindi tornano

ad essere sottoposti alle sole regole ordinarie previste per la generalità dei costi (inerenza, competenza, oggettiva determinabilità e imputazione a conto economico): di conseguenza scompare l’obbligo di separata indicazione in dichiarazione dei redditi.

Per il periodo d’imposta anteriore a quello che si inizia successivamente al 31

dicembre 2015, tuttavia, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati, ovvero relative a prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati negli

stessi Stati o territori, sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale e

per l’intero importo, qualora si possa provare che le operazioni poste in essere

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rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse abbiano avuto

concreta esecuzione.

Comunque, le spese e i componenti negativi deducibili devono essere ancora

separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi.

A tale scopo, nel rigo RF29, vanno indicate in aumento le spese e gli altri componenti negativi di cui all’art. 110, commi 10 e 12bis, del T.U.I.R. derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti o localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati, ovvero derivanti da prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati in tali Stati o territori.

Mentre nel rigo RF52, colonna 2, va indicato in diminuzione l’importo complessivo delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati ovvero derivante da prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati nei medesimi Stati o territori, deducibili ai sensi dei commi 10 e 11 dell’art. 110

del T.U.I.R. Invece, nella colonna 1, va indicata la quota delle predette spese e altri

componenti negativi eccedente il valore normale per la quale, per effetto dell’esclusione di cui all’art. 110, comma 11, del T.U.I.R., non opera l’indeducibilità prevista dai commi 10 e 12bis del medesimo articolo.

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Dal mondo

OCSE: IL PROGETTO “BEPS INCLUSIVE FRAMEWORK”

I Paesi membri dell’OCSE e del G20 hanno concordato l’avvio di un progetto

denominato “BEPS Inclusive Framework”, presentato a Shangai nel meeting del 26 e

27 febbraio 2016, per l’implementazione congiunta, il monitoraggio e la valutazione

delle iniziative da assumere per il recepimento delle raccomandazioni BEPS. Ai lavori sono invitati a partecipare tutti i Paesi aderenti interessati ed un primo incontro dei

partecipanti è previsto a Kyoto il 30 giugno ed il 1° luglio 2016.

L’elaborazione di un progetto di così ampia portata muove dalla necessità di contrastare i fenomeni di erosione della base imponibile e di allocazione arbitraria dei profitti nelle giurisdizioni che consentono una tassazione più favorevole, posti in essere dalle imprese multinazionali in un contesto operativo sempre più globalizzato e digitalizzato.

Infatti, alla luce dei molteplici cambiamenti avvenuti nello scenario economico globale sono emersi i limiti di un sistema tributario internazionale caratterizzato dall'assenza di coordinamento, dalla presenza di asimmetrie tra i diversi regimi tributari nazionali e dalla forte carenza informativa da parte delle Amministrazioni fiscali dei singoli Stati rispetto a realtà aziendali operanti al livello trans-nazionale.

Su queste basi è stato elaborato un pacchetto composto da 15 Action confluite nei Final

Report, pubblicati il 5 ottobre scorso.

Le quindici azioni del progetto contengono misure volte a:

stabilire nuovi standard minimi a cui i paesi aderenti devono adeguarsi;

rivedere gli standard esistenti;

fornire nuovi approcci su cui far convergere le legislazioni fiscali domestiche, mirati principalmente a garantire il riallineamento della tassazione con la localizzazione delle attività produttive e la creazione del valore.

Alcune delle misure previste dal pacchetto BEPS sono direttamente applicabili, in

particolare le azioni da 8 a 10, che costituiscono un aggiornamento delle Linee Guida in materia di transfer pricing, alle quali vengono apportate modifiche volte ad allineare sempre di più l’allocazione dei profitti con la creazione del valore in merito alle transazioni

che hanno ad oggetto beni immateriali (Action 8), alla corretta ripartizione dei rischi

assunti dalle parti coinvolte nelle transazioni (Action 9) e alle transazioni ad alto rischio, in particolare servizi infragruppo e spese di regia che possono prestarsi ad un’allocazione

dei costi strumentale ai fini dello “spostamento” delle basi imponibili (Action 10).

Le altre misure necessitano, ai fini della loro implementazione, di modifiche alle

legislazioni fiscali nazionali e alle convenzioni fiscali internazionali.

La definizione di Stabile organizzazione contenuta nell’Action 7, finalizzata a renderla più aderente alle dinamiche di mercato sviluppatesi in epoca recente, richiede il recepimento a livello convenzionale e di legislazioni nazionali.

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Sempre in materia di convenzioni internazionali l’Action 15 promuove lo sviluppo di uno

strumento multilaterale per modificare gli accordi bilaterali e l’Action 14 propone l’implementazione di nuovi standard di risoluzione delle controversie tra Stati.

Per quanto riguarda la disciplina nazionale, l’Italia, ad esempio, deve adeguare le proprie

norme tributarie, tra l’altro, in tema di “Hybrid mismatch arrangements”, ovvero strumenti che, a causa delle asimmetrie tra le legislazioni fiscali dei diversi Stati, consentono doppie deduzioni, ovvero doppie non imposizioni di taluni componenti di

costo o flussi di reddito (Action 2), di imprese controllate estere (Action 3), di

deducibilità di oneri finanziari nelle transazioni finanziarie infragruppo (Action 4), di introduzione di nuovi obblighi informativi a carico delle imprese per il contrasto a forme di

pianificazione fiscale aggressiva (Action 12) ed in tema di transfer pricing (Action 13).

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Dal Mondo

LEXALIA IN IRAN

La nostra missione del 22 - 26 aprile 2016. Un paese di grandi

opportunità per le imprese italiane.

L’aereo per Tehran ci ha portato, non senza qualche apprensione, in una nazione incredibile, che, sin dal primo momento, ha scatenato emozioni forti e contraddittorie. Un

viaggio carico di aspettative umane e professionali, grazie al nuovo corso delle

relazioni istituzionali ed imprenditoriali tra Italia ed Iran. Già dall’aereo non si può non osservare lo smog che aleggia sopra Tehran, rendendola ancora più misteriosa agli occhi di noi occidentali, che per lo più ignoriamo la millenaria storia dell’Antica Persia, la gentilezza e bontà d’animo degli iraniani e ci concentriamo (non a torto, evidentemente) sulle immagini delle donne velate, dell’Ayatollah Khomeyni, sulle implicazioni della legge islamica (shari’a) e sulla violazione dei diritti umani che questo paese, purtroppo, ancora subisce. Scesi dall’aereo, sull’autostrada che conduce a Tehran, non troppo distante dall’aeroporto (intitolato all’Ayatollah Khomeyni), il primo grande monumento che si osserva è proprio un santuario dedicato allo stesso; la principale piazza di Tehran è a lui intitolata. Khomeyni è considerato il padre della patria e l'11 febbraio scorso gli iraniani hanno celebrato l'avvento della Rivoluzione Islamica in Iran avvenuta 35 anni fa; a soli pochi giorni di distanza, alla fine di febbraio, Hassan Rouhani, espressione dei riformatori e moderati nel parlamento iraniano, viene confermato l’attuale presidente, con la stragrande maggioranza dei voti. Contraddizioni. Lo smog ed il caldo già avanzato non ci hanno comunque impedito di respirare l’aria di

rinnovamento di un paese giovane e dinamico (78 milioni di abitanti, di cui 2/3 hanno meno di 35 anni, con un alto livello medio d’istruzione) e di scoprire che la modernità dei grattacieli, dei ponti e dell’architettura, così come la crescita tecnologica e le opportunità di fare business, permeano l’intera città, perennemente in bilico tra passato e futuro, tradizione e cambiamento. Un paese in cui le contraddizioni la fanno, appunto, da padrone, ma che ne rappresentano anche il fascino, bello e penetrante quanto gli occhi delle donne iraniane, dolce come la lingua che parlano (il farsi, l’antica lingua persiana, con accenni ed influenze francesi). Il popolo iraniano vuole essere scoperto e conosciuto per quello che veramente è.

Da quando sono cadute le sanzioni economiche e finanziarie, l’Iran è ri-diventato il paese delle grandi opportunità per le aziende italiane. Il presidente, Rouhani, ha più volte

ribadito che l’Italia è per gli iraniani “la porta” verso l’Europa, proprio perché l’Italia è stata da sempre il più importante partner commerciale europeo, sin da prima degli anni dell’embargo. L’Iran ha un potenziale molto alto: la percezione che si prova è proprio che

gli imprenditori italiani potrebbero godere di un mercato potenzialmente enorme, non solo dal punto di vista del settore dell’oil & gas, ovviamente il primo in Iran, ma anche di quello infrastrutturale, manifatturiero e industriale.

L’obiettivo del nostro viaggio è stato quello di consolidare la cooperazione

professionale con partner locali, volta ad individuare possibili collaborazioni

economiche ed imprenditoriali tra aziende italiane ed iraniane. Le PMI italiane devono

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puntare al mercato iraniano. Certo ci sono delle difficoltà, in primis quelle creditizie, il

sistema bancario non è ancora pienamente operativo, anche se è già stato riattivato il

circuito SWIFT ed accettate le lettere di credito; in Iran manca la liquidità e, soprattutto, la shari’a impone alcune limitazioni contrattuali di cui non si può non tener conto, ma è solo questione di tempo ed anzi le banche italiane sono già avanti con le

trattative con la Banca centrale dell’Iran. All’Iran servono investimenti, che vuol dire comprare sì macchinari, ma anche cercare imprenditori che li fabbrichino in loco, portando tecnologia e know-how. Gli imprenditori iraniani sono stufi della bassa qualità dei cinesi e delle aziende che spadroneggiano sulla base di vecchi e nuovi accordi pseudo-governativi e politici. Insomma, agli iraniani piacciono gli italiani, perché sono bravi a fornire la qualità nei prodotti di qualunque settore e sono benvoluti.

Il governo iraniano vuole investire 15 miliardi di euro nei prossimi anni nei trasporti:

aeroporti, porti, ferrovie. L’industria automobilistica, che costituisce il 10% del prodotto interno lordo (si cercano oltre 45.000 camion) ha grandi aspettative e tutti gli impianti, per

qualunque settore, devono essere riammodernati. L’edilizia sta crescendo a dismisura, basta girare per Tehran per vedere la frenesia dei cantieri aperti, anche di notte, e tutte le città satellite devono essere ancora interamente costruite, così come tutte le relative infrastrutture. Si cercano impianti siderurgici, fonderie, impianti di desalinizzazione, di cogenerazione, di energie alternative, impianti produttivi di qualsiasi genere. Da non

tralasciare le prospettive del comparto agroalimentare, al momento rappresentato da una piccola nicchia, in costante crescita: nel periodo pre-embargo, l’export agroalimentare era fortissimo e non si può considerare che nei prossimi anni vi sia un decisivo nuovo sviluppo del settore, grazie all’occidentalizzazione dei consumi, al numero elevato dei consumatori, all’apertura di nuovi ipermercati e centri commerciali di stampo occidentale; senza dimenticare, ovviamente, l’appeal ed il gusto dei prodotti italiani; vengono già esportati prodotti trasformati, prodotti agricoli (l’olio di oliva rappresenta la voce principale), mangimi, semi di ortaggi, altri oli vegetali, dolci; la pasta, la pizza ed il tiramisù (!) continuano ad essere i prodotti italiani più conosciuti e più desiderati. Non da

ultimo, i marchi della moda e del fashion italiano (e non solo) sono in travolgente espansione.

Il nostro Team ha trascorso tre intensi giorni di lavoro, incontrando una decina tra imprenditori e professionisti, nei diversi settori della siderurgia, meccanica e trasporti; abbiamo bevuto tè e caffè iraniani, accompagnati da frutta e dolcetti buonissimi, scambiato biglietti da visita, ma soprattutto parlato, in un clima disteso ed accogliente, con persone, per lo più ingegneri, altamente competenti e preparate.

Gli interlocutori rappresentano in particolare le piccole e medie imprese iraniane (il 90% delle imprese registrate in Iran), ma quando si parla di petrolio e gas, o di ingegneristica e infrastrutture, si fa riferimento alle grandi aziende di stato. Il settore pubblico controlla la maggior parte dell’economia del paese e questo vuol dire soprattutto avere a che fare con le municipalità, le fondazioni religiose, le imprese riconducibili alle guardie della rivoluzione; nel settore dell’ingegneria civile, l’interlocutore principale è dunque rappresentato dalle grandi aziende di stato.

Le opportunità vanno sempre di pari passo con i rischi, che possono comunque essere

evitati, o quantomeno attutiti, se adeguatamente preparati e supportati localmente da professionisti, ingegneri, intermediari, avvocati, interpreti, tecnici specializzati di fiducia, in grado di affrontare le numerose difficoltà e consentire lo sviluppo di colloqui e negoziazioni di reciproca soddisfazione. Ecco perché abbiamo cercato innanzitutto di

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conoscere questo paese con l’aiuto di professionisti locali, in grado di sviluppare buoni rapporti imprenditoriali e commerciali. L’obiettivo di questa prima iniziativa è stato

raggiunto, l’ufficio di rappresentanza locale è già concretamente operativo, l’identificazione delle PMI italiane è stata avviata (e non solo, numerosi contatti con le principali aziende iraniane nei settori siderurgico, trasporti e cogenerazione sono stati stabiliti), abbiamo aperto a numerose aziende italiane la possibilità di stabilire accordi e

sottoscrivere contratti per operare in un mercato fortemente strategico sotto ogni

punto di vista. E intendiamo continuare.

Le nostre missioni proseguiranno.

Lexalia è in grado di assistere i clienti italiani che intendano affrontare il mercato iraniano in tutte le fasi della implementazione e successiva espansione della loro attività all’estero, dai primi passi alla negoziazione dei contratti commerciali e societari, con l’aiuto di primari studi professionali locali, grazie anche al sostegno di un team tecnico italo-iraniano, in grado di affrontare con professionalità e competenza tutti gli aspetti di ciascuna operazione (dall’assunzione del mandato di ricerca dei target, allo studio dei mercati di interesse, di fattibilità di ciascun progetto ingegneristico, finanziario, legale/fiscale, rapporti con il sistema bancario e finanziario, ecc.).

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Dal Mondo

Commissione UE - Pubblicata la decisione relativa alla disciplina belga degli “excess profit tax ruling”

La disciplina degli “excess profit tax ruling”, introdotta in Belgio nel 2004, ha permesso alle società locali che fanno parte di gruppi multinazionali di operare un aggiustamento unilaterale a riduzione del profitto in eccesso (excess profit, appunto) registrato a bilancio e conseguente alle sinergie di gruppo. Da quando è stato introdotto, il sistema è stato utilizzato da circa 50 imprese a cui sono state concesse, per effetto degli aggiustamenti unilaterali, riduzioni medie del 50% (con punte fino al 90%) delle basi imponibili.

La Commissione europea ha pubblicato una versione non riservata della decisione,

anticipata a mezzo di comunicato stampa lo scorso gennaio, nella quale viene illustrato

il percorso giuridico in base al quale la disciplina degli “excess profit tax ruling” è da

considerarsi contraria al diritto comunitario in quanto viola le disposizioni in tema di aiuti di Stato.

La Commissione ha quindi imposto al Belgio di recuperare gli aiuti concessi alle multinazionali che hanno beneficiato del regime in esame; l’importo in discussione ammonta a circa 700 milioni di Euro. La Commissione ha anche pubblicato una lista di 36 multinazionali che hanno beneficiato della disciplina in oggetto.

Il testo integrale della decisione può essere trovato su:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/256735/256735_1748545_185_2.pdf

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Hanno partecipato alla redazione del presente numero:

Gianluca Ronzio - Dottore Commercialista e Revisore Legale Giovanna Ianni - Avvocato e Patrocinante in Cassazione Veronica Vitale - Dottore Commercialista e Revisore Legale Antonio Virgallita - Avvocato Carlotta Villari Alessandra Poggio Andrea Musile - Dottore Commercialista e Revisore Legale

_____________________________________________________ Lexalia è uno Studio Legale e Tributario indipendente, con sede a Milano, composto da avvocati e dottori commercialisti. Lo Studio offre un’ampia gamma di servizi di consulenza legale e fiscale, presentandosi come una boutique professionale multidisciplinare che integra al suo interno specialisti esperti nei principali settori del diritto degli affari e della fiscalità nazionale e internazionale. La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale e/o fiscale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una specifica consulenza legale o fiscale. E’ inviata esclusivamente a soggetti che hanno liberamente fornito i propri dati personali nel corso di rapporti professionali o di incontri, convegni, workshop o simili. I dati personali in questione sono trattati in formato cartaceo o con strumenti automatizzati per finalità strettamente collegate ai rapporti professionali intercorrenti con gli interessati, nonché per finalità informative o divulgative ma non sono comunicati a soggetti terzi, salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessaria per lo svolgimento dei rapporti professionali nel corso dei quali i dati sono stati forniti. Il “titolare” del trattamento dei dati è Lexalia, con sede in 20123 Milano, Piazza San Sepolcro n.1. Il trattamento dei dati ha luogo presso la sede di Lexalia, e curato dei soli dipendenti, collaboratori e professionisti di Lexalia. Qualora Lei avesse ricevuto la presente per errore, oppure desiderasse non ricevere più comunicazioni di questo tipo in futuro, potrà comunicarcelo inviando una email a [email protected]. In ogni caso, Lei ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza dei suoi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, nonché di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, ovvero la rettificazione. Lei ha inoltre il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste di cui sopra vanno rivolte via fax o email a Lexalia, al numero +39 02 4539 1295 oppure [email protected].


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